XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Disposizioni correttive ed integrative della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione - Schema di D.Lgs. n. 583 (art. 2, c. 3, L. 265/2004)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 506
Data: 24/01/06
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

Servizio studi

 

pareri al governo

Disposizioni correttive e integrative della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione

Schema di D.Lgs. n. 583

(art. 2, c. 3, L. 265/2004)

n. 506


xiv legislatura

24 gennaio 2006

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

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File TR0457

 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Conformità con la norma di delega  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  10

§      Compatibilità comunitaria  11

§      Il 16 febbraio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa al rafforzamento dei diritti dei passeggeri nell’Unione europea (COM(2005)46).15

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  19

§      Impatto sui destinatari delle norme  20

§      Formulazione del testo  20

Schede di lettura

Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione  25

§      Finalità e procedimento dei decreti legislativi delegati25

§      Principi e criteri direttivi di delega  26

§      Contenuto del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.28

§      Contenuto dello schema di decreto legislativo in esame  30

§      Art. 1 (Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione)30

§      Art. 2 (Dei servizi della navigazione aerea)32

§      Art. 3 (Della proprietà e dell’uso degli aerodromi)33

§      Art. 4 (Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra)36

§      Art. 5 (Vincoli della proprietà privata)40

§      Art. 6 (Della polizia degli aerodromi)41

§      Art. 7 (Del personale aeronautico)41

§      Art. 8 (Delle distinzioni degli aeromobili)42

§      Art. 9 (Dell’ammissione dell’aeromobile alla navigazione)44

§      Art. 10 (Dei documenti dell’aeromobile)44

§      Art. 11 (Dell’ordinamento dei servizi aerei)45

§      Art. 12 (Della polizia della navigazione)47

§      Art. 13 (Degli atti di stato civile in corso di navigazione)48

§      Art. 14 (Dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile)48

§      Art. 15 (Della responsabilità per danni a terzi sulla superificie e per danni da urto)53

§      Art. 16 (Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone)56

§      Art. 17 (Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superificie e per danni da urto)58

§      Art. 18 (Dei privilegi e dell’ipoteca)59

§      Art. 19 (Delle infrazioni penali e amministrative)60

§      Art. 20 (Disposizioni processuali)61

§      Art. 21 (Norme finali)62

Schema di D.Lgs. n. 583

§      Schema di decreto legislativo n. 583 recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione  67

Testo a fronte

§      Testo a fronte fra gli articoli del codice della navigazione oggetto di modifica e gli articoli modificati dal provvedimento in esame  97

Attività parlamentare

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Codice civile  (artt. 101, 822, 2043 e 2934)183

§      Codice della navigazione (articoli citati nello schema in esame)186

§      D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616. Approvazione della Convenzione internazionale per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 (artt. 3 e 7)251

§      L. 25 marzo 1985, n. 106 Disciplina del volo da diporto o sportivo  (art. 1 ed allegato)252

§      D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111. Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (art. 15)254

§      D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422. Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59  255

§      D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18. Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (artt. 14 e 20)276

§      D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (art. 65)277

§      L. 10 gennaio 2004, n. 12. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999  278

§      L. 9 novembre 2004, n. 265 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione  313

§      D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265  318

§      D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 94)345

Normativa comunitaria

§      Reg. (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992. Regolamento del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (art. 4)349

§      Reg. (CE) n. 261/2004 del 11 febbraio 2004.  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (art. 16)350

§      Reg. (CE) n. 549/2004 del 10 marzo 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro")351

§      Reg. (CE) n. 785/2004 del 21 aprile 2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili363

 

 

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 583

Titolo

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione

Norma di delega

Art. 2, c. 3, L. 265/2004

Settore d’intervento

Trasporto aereo

Numero di articoli

20

Date

 

§       presentazione

29 dicembre 2005

§       assegnazione

11 gennaio 2006

§       termine per l’espressione del parere

10 febbraio 2006

§       scadenza della delega

23 giugno 2006

Commissione competente

IX (Trasporti e telecomunicazioni) e V (bilancio) ex art. 96-ter, c. 2, reg.

Rilievi di altre Commissioni

no

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 265 del 2004[1] -  reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione[2], adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 del richiamato articolo 2 della legge n. 265.

 

Le disposizioni integrative e correttive di cui allo schema di decreto legislativo in esame risultano introdotte – come si legge nella relazione illustrativa – “essendosi ravvisata a livello governativo, e su istanza dei soggetti pubblici e privati interessati dai provvedimenti, l’esigenza di apportare modificazioni e integrazioni al decreto legislativo n. 96”.

 

Il provvedimento consta di 21 articoli che incidono quasi totalmente su disposizioni del codice della navigazione.

I settori disciplinati riguardano:

gli organi amministrativi (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC) e la disciplina tecnica della navigazione, con particolare riferimento al recepimento ed all’attuazione degli Annessi ICAO (art. 1);

i servizi della navigazione aerea e la relativa fornitura, da parte di ENAV, nonché da parte di altri soggetti designati in base alla normativa comunitaria (art. 2);

la disciplina della proprietà e dell’uso degli aerodromi (art. 3), 

la disciplina delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra (art. 4);

la disciplina dei vincoli della proprietà privata (art. 5), della polizia degli aerodromi (art. 6), del personale aeronautico (art. 7), della distinzione degli aeromobili (art. 8), dell’ammissione all’aeromobile alla navigazione (art. 9), dei documenti dell’aeromobile (art. 10);

l’ordinamento dei servizi aerei (intracomunitari ed extracomunitari) (art. 11);

la disciplina della polizia della navigazione (art. 12);

gli atti di stato civile in corso di navigazione (art. 13);

la disciplina dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile – locazione, noleggio, trasporto -  ove è affrontato anche il tema delle responsabilità del vettore nei confronti del passeggero (art. 14);

la responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto (art. 15);

la disciplina dell’indennità e del compenso per assistenza o salvataggio di persone (art. 16);

la disciplina delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto (art. 17);

la disciplina dei privilegi e dell’ipoteca (art. 18);

alcune modifiche di infrazioni penali ed amministrative, e delle relative sanzioni, derivanti da violazioni del codice della navigazione (art. 19);

le disposizioni processuali contenute nel codice della navigazione (art. 20)

norme finali di coordinamento “formale”, nonchè relative all’assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato (art. 21).

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo in esame risulta corredato della relazione illustrativa, nonché della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978[3].

Non risultano poi allegate né la relazione di analisi tecnico-normativa (ATN), né quella di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

L’articolo 2 della legge n. 265 del 2004, di conversione in legge del decreto-legge n. 237 del 2004, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge[4], uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Il termine di scadenza della delega era l’11 maggio 2005.

La delega è espressamente finalizzata a migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, a razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare del settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali.

I principi ed i criteri direttivi di delega, enunciati dal medesimo articolo 2, comma 5, riguardano:

a)      l’individuazione delle diverse responsabilità e competenze, secondo la normativa comunitaria relativa al “Cielo unico europeo”[5];

b)      disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

c)      disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;

d)      fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

e)      armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

f)        adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g)      semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h)      abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;

i)        salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

 

Va altresì segnalato che il comma 4 dell’articolo 2 prevede che i decreti legislativi debbano conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 (istitutiva dell’ICAO), di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

 

Per quanto attiene il procedimento, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge[6], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (comma 1).

Il comma 2 ha previsto la trasmissione del Governo alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli schemi dei decreti legislativi al Parlamento – corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari- per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione.

Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari (come individuate supra), che deve essere espresso entro trenta giorni dall’assegnazione.

 

Sulla base della delega sopra riportata è stato emanato il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione che ha novellato il codice della navigazione, relativamente alla parte aeronautica, sostituendo, modificando o abrogando oltre 150 articoli articoli del codice medesimo[7].

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Il comma 3 del citato articolo 2 della legge delega n. 265 del 2004 ha previsto la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo.

 

Il presente schema di decreto legislativo integrativo e correttivo – predisposto in attuazione del riportato comma 3 - è pervenuto alle Camere l’11 gennaio 2006, corredato della richiesta relazione tecnica. Il termine per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (IX e V Commissione) scade il 10 febbraio 2006.

 

Con riferimento all’integrazione e correzione del decreto legislativo n. 96 del 2005, si ricorda che è stata avviata presso la IX Commissione Trasporti della Camera la discussione della risoluzione Ferro ed altri  n. 7-00682 con la quale si impegna il Governo ad assicurare piena ed integrale attuazione ai rilievi formulati nel parere espresso dalla IX Commissione Trasporti della Camera approvato nella seduta del 4 maggio 2005 sullo schema di decreto legislativo n. 481 (ora decreto legislativo n. 96 del 2005), provvedendo attraverso decreti integrativi e correttivi.

Nella risoluzione si rileva in particolare l’esigenza di:

1) richiamare espressamente le funzioni di controllo attribuite all'ENAC, in aderenza con le previsioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 237 del 2004 e dell'articolo 4 del regolamento CE n. 549 del 2004;

2) in merito alla disciplina del procedimento per la determinazione degli aeroporti di «rilevanza nazionale», quali «nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato», specificare maggiormente le connessioni tra i requisiti di tale fattispecie e la corrispondente riserva di competenze allo Stato e le conseguenze - dal punto di vista dell'impatto normativo sui restanti articoli del codice della navigazione - di tale distinzione;

3) in merito alle funzioni di polizia e di vigilanza sui soggetti operanti in aeroporto assicurare la presenza negli aeroporti di un funzionario ENAC, munito di poteri adeguati ad esercitare la molteplicità delle funzioni precedentemente di competenza del direttore di aeroporto e ora centralizzate in ENAC;

4) tenendo conto delle previsioni comunitarie in materia, definire più puntualmente i «servizi della navigazione aerea», come richiamati al nuovo articolo 691 del codice della navigazione (servizi del traffico aereo; servizi di meteorologia aeronautica; servizi di informazioni aeronautiche; servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza) evitando di introdurre formulazioni che possano mettere in discussione il principio comunitario del Gate to Gate nell'erogazione dei servizi e l'unicità di gestione degli stessi;

5) in ordine alle gestioni aeroportuali, assicurare che non sia messo a rischio il rispetto assoluto del termine perentorio - ora stabilito dal decreto legislativo n. 96 del 2005 - per la conclusione dei procedimenti che hanno avuto origine a seguito della presentazione delle istanze antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo dal momento che il rispetto di tale termine - e, quindi, il rispetto e la certezza dei tempi di tutte le fasi procedurali necessarie per tali accertamenti - è fondamentale e prioritario, mettendo altrimenti in grave rischio la stessa sicurezza del settore, tenuto conto che la attuale situazione di incertezza ed indeterminatezza in cui si trovano attualmente i gestori, di fatto blocca gli investimenti ed i processi di ammodernamento e innalzamento della safety per il trasporto aereo;

6) sempre con riferimento ai procedimenti che hanno avuto origine a seguito della presentazione delle istanze antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 96 del 2005, al contempo, chiarire se si intenda applicare la previsione dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, tenendo conto del fatto che nel testo si precisa che a tali fattispecie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma del codice della navigazione, che prevedono la necessità che al rilascio della concessione di gestione aeroportuale si provveda con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

7) chiarire maggiormente il rapporto tra la certificazione per il gestore aeroportuale ora prevista nel codice della navigazione e quella introdotta dal regolamento ENAC del 21 ottobre 2003 (sulla base del decreto ministeriale 23 maggio 2002), prevedendo che a tali procedure concorrenziali possano partecipare solo soggetti già titolari di certificazione;

8) prevedere che si continui ad attribuire il potere di collaudo delle opere aeroportuali in capo all'ENAC, in conformità con la normativa vigente che stabilisce che le relative entrate continuino ad essere versate sull'apposito capitolo di bilancio dell'ENAC;

9) intervenire affinché, al fine di garantire la piena funzionalità del settore del trasporto aereo e di sopperire alle esigenze di personale qualificato, l'ENAC possa bandire concorsi interni, connotati da adeguate modalità selettive per l'immissione in ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica, in servizio alla data del 31 dicembre 2003 prevedendo che per i restanti posti vacanti, nel limite delle disponibilità della pianta organica e sempre senza oneri a carico dello Stato, lo stesso ente possa assumere personale con adeguati titoli professionali o di studio;

10) intervenire, anche attraverso l'urgente adozione di specifici provvedimenti, al fine di definire con chiarezza il quadro sanzionatorio nei confronti dei titolari della gestione aeroportuale e, più in generale, di tutti gli operatori del settore del trasporto aereo, in modo da assicurare che ad un articolato ed aggiornato contesto normativo volto a rafforzare il livello della sicurezza del settore corrisponda una adeguata capacità di enforcement che ne garantisca la completa e certa applicazione prevedendo, in particolare, chiare ed adeguate sanzioni in caso di violazioni di particolare rilievo quali, quelle relative a: 1) mancate comunicazioni di inconvenienti o incidenti; 2) opere abusive; 3) inosservanza dei compiti e degli obblighi dell'operatore aeroportuale; 4) inosservanza degli obblighi relativi alla prestazione dei servizi di assistenza a terra; 5) violazione da parte del comandante dell'aeromobile che naviga senza documenti a bordo ovvero che contravviene alla norme di vigilanza di cui all'articolo 791 cod. nav.; 6) inosservanza delle prescrizioni relative allo svolgimento delle attività commerciali; 7) violazioni delle norme di vigilanza e delle norme sulla partenza e sull'approdo nonché violazione delle norme sul trasporto di cose; 8) inosservanza degli obblighi assunti dal gestore riguardo alla rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità dei servizi alle previsioni contenuti nei piani di investimento di cui all'atto di concessione; 9) inosservanza ai principi contenuti nelle deliberazioni CIPE nella definizione delle tariffe e dei corrispettivi aeroportuali; 10) mancata separazione contabile di cui al decreto legislativo n. 18 del 1999;

11) rafforzare le sanzioni stabilite nei casi di violazioni a seguito della demolizione e smantellamento dell'aeromobile, considerati in particolare i possibili rischi per la sicurezza ad esse correlati;

12) al fine di razionalizzare la formazione delle tariffe aeroportuali venga introdotta una disposizione che escluda dal calcolo dei costi sostenuti dai gestori l'ammortamento delle opere realizzate con finanziamenti statali;

13) al fine di evitare incertezze o carenze normative, introdurre una specifica disposizione che rechi le definizioni dei termini che ricorrono più volte nel testo del codice della navigazione aerea o, comunque, nella normativa di riferimento per il settore, quali, in particolare, «aeroporto», «aeroporto di rilevanza nazionale», «Piano aeroportuale nazionale» e «grandi opere».

 

Per quanto concerne il rapporto tra il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame e l’oggetto ed i principi di delega, si può osservare che il provvedimento sembra per gran parte finalizzato– come si evince anche dalla relazione illustrativa – a dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alla lett. b)(disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti) e f)(“adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti”) del comma 5 del citato articolo 2 della legge n. 265 del 2004.

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Circa il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, si sottolinea che gran parte delle considerazioni sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega (ora, D. Lgs. 96/2005) appaiono trasferibili anche al provvedimento in esame.

In effetti, anche lo schema di decreto in esame novella ampiamente il codice della navigazione – per la parte relativa alla navigazione aerea – e incide tra l’altro su competenze in materia di regolazione, certificazione e vigilanza nel settore del trasporto aereo[8], nonché sul regime di proprietà, sull’uso di aerodromi e aeromobili (art. 3), sul contratto d trasporto aereo (art. 14) e sulla responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto (art. 15): esso, pertanto, sembrerebbe, in primo luogo, riconducibile alle materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”  e “ordinamento civile e penale” la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione. La materia “ordinamento civile e penale” sembra da richiamare anche in relazione a quella parte del provvedimento che ritocca alcuni aspetti del sistema sanzionatorio conseguenti ad infrazioni penali del codice della navigazione (art. 19).

Sotto il diverso profilo della disciplina delle gestioni aeroportuali, occorre poi richiamare la materia “porti ed aeroporti civili”, attribuita alla legislazione concorrente dall’art. 117, terzo comma Cost, nonché la materia compresa tra quelle attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, vale a dire la “tutela della concorrenza” (cfr. art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.).

Considerato inoltre che il provvedimento nel suo complesso, anche sulla base delle finalità definite dalla norma di delega, è diretto a migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, potrebbe altresì rilevare anche la materia “ordine pubblico e sicurezza”, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma Cost, lett. h), qualora il termine “sicurezza” sia inteso come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza e della incolumità delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico. 

Alcuni elementi nella direzione appena indicata potrebbero essere tratti anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 428 del 2004, dalla quale emerge, sia pure con riguardo al diverso settore della circolazione stradale, come siano state ricomprese nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza” misure volte ad assicurare l’incolumità delle persone[9]

 

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento in esame, considerata la particolare ampiezza e la molteplicità degli oggetti trattati, presenta  - analogamente a quanto rilevato per il primo schema di decreto legislativo, ora d.lgs. 96/2005 – molteplici connessioni molteplici connessioni con la normativa comunitaria.

Per quanto concerne l’assetto delle competenze ed il principio di separazione tra funzioni di regolamentazione, certificazione e controllo e di gestione dei servizi, occorre in primo luogo richiamare i regolamenti comunitari che costituiscono il “pacchetto” denominato “Cielo unico europeo”, entrati in vigore nel loro complesso il 20 aprile 2004[10].

Il regolamento (CE) n. 549/2004 ("regolamento quadro") – come esplicitato dall’articolo 1 - mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004.

In particolare poi l’articolo 4 di tale regolamento ha stabilito l’obbligo per ogni Stato membro di designare o istituire al proprio interno un'autorità nazionale di vigilanza indipendente dai fornitori dei servizi di navigazione aerea, con l'obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza ed efficienza globale del traffico aereo

Oltre al regolamento (CE) n. 549/2004 (regolamento-quadro) – al cui adempimento è stato espressamente rivolto il decreto-legge n. 237/2004 - si ricorda che altri tre regolamenti comunitari concorrono a disciplinare la materia de qua:

- regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo europeo;

- regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione ed all’uso dello spazio aereo nel cielo europeo;

- regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;

 

Si ricorda poi sinteticamente che vari aspetti del provvedimento in esame presentano connessioni con i seguenti atti :

§         regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, relativo ai requisiti per il rilascio delle licenze di esercizio ai vettori aerei[11];

§         regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002; sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli;

§         regolamento (CE) 785/2004, concernente requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei;

§         regolamento (CE) n. 261/2004 che detta regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

 

Si ricorda infine che i commi 12 e 13 dell’articolo 4 del provvedimento in esame appaiono finalizzati a dare soluzione alla questione che ha dato origine alla sentenza di condanna della Corte di giustizia[12] del 9 dicembre 2004 sul ricorso per inadempimento avverso la disciplina di attuazione della direttiva 96/67/CE - concernente l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità - prevista con il  d.lgs. n. 18/99. In particolare la Corte di giustizia ha sancito che l’art. 14 del d.lgs. 18/99 ha introdotto una misura sociale incompatibile con l’art. 18 della direttiva 96/67/CE, ed ha previsto, al suo art. 20, un regime a carattere transitorio non consentito da tale direttiva.

Per quanto concerne il primo profilo, ci si limita qui a ricordare che – secondo la Corte di giustizia - l’obbligo imposto alle imprese interessate a norma dell’art. 14 del decreto legislativo n. 18/99 di riassumere il personale del precedente prestatore di servizi svantaggia i nuovi concorrenti potenziali rispetto alle imprese già operanti e compromette l’apertura dei mercati dell’assistenza a terra, con la conseguenza di nuocere all’effetto utile della direttiva 96/67. La normativa controversa pregiudica la finalità perseguita da tale direttiva, cioè l’apertura dei mercati interessati e la creazione delle condizioni adeguate in vista di una concorrenza intracomunitaria in questo settore.

Per quanto concerne il secondo, si ricorda che l’art. 20 del medesimo d.lgs. 18/99 fa salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.  La Corte ha fatto presente in proposito che i contratti di lavoro in atto al 19 novembre 1998 riguardano il personale di utenti che praticano l’autoassistenza diversi da quelli definiti nella direttiva 96/67; le entità che non soddisfano i criteri di autoassistenza previsti da tale direttiva possono operare soltanto come prestatori di servizi a terzi. Inoltre, la direttiva non prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure transitorie a tale riguardo. Istituendo siffatte misure transitorie, l’art. 20 del decreto legislativo n. 18/99 comporta dunque un regime normativo incompatibile con la direttiva 96/67.

 

I commi sopra citati appaiono volti a superare le obiezioni della Corte, stante che il primo (co. 13), modificando il contestato articolo 14, precisa che il reimpiego del personale del precedente prestatore di servizi , ivi previsto, deve avvenire per attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti professionali, il secondo (co. 14) abroga l’articolo 20 ritenuto dalla Corte in contrasto con la direttiva comunitaria.

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Servizi di assistenza a terra

 

Il 9 dicembre 2004 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza (causa C- 460/02) contro l’Italia in quanto alcune disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della citata direttiva 96/67/CE, non sono conformi alle disposizioni della direttiva medesima.

I rilievi mossi dalla Commissione riguardano, tra l’altro, la norma transitoria di cui all’articolo 20 del citato decreto legislativo. Tale norma fa salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra in atto al 19 novembre 1998 che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali sino alla scadenza dei relativi contratti e in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni. Secondo la Commissione tale norma viola l’art. 2, lettera f), l’art. 7, paragrafo 2, e l’art. 11 della direttiva che impongono procedure specifiche per la designazione dei soggetti incaricati della prestazione dei servizi di assistenza a terra e dei soggetti abilitati all’autoassistenza[13]: il legislatore nazionale non può legiferare sulla vigenza delle relazioni contrattuali come se esse fossero esonerate dagli obblighi imposti dalle norme comunitarie.

Da ultimo, il 5 luglio 2005, la Corte ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora, in base all’articolo 228 del Trattato CE, per non aver adottato le misure volte a dare esecuzione alla suddetta sentenza.

 

Diritti dei passeggeri

 

Il 12 ottobre 2005 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato per la mancata attuazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso dinegato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (procedura di infrazione 2005/2052)[14].

In base all’articolo 16 del regolamento n. 261 ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni previste dal medesimo regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se necessario, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato.

In base al paragrafo 3 del medesimo articolo gli Stati membri devono prevedere per le violazioni del regolamento sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Con il parere motivato la Commissione contesta al Governo italiano la mancata designazione dell'organismo responsabile e la mancata adozione delle sanzioni previste dal citato articolo 16.

 

Sicurezza aerea

 

Il 30 settembre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di alcuni eventi nel settore dell’aviazione civile. Il termine di recepimento era il 4 luglio 2005

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Servizi di assistenza a terra

 

Nel programma di lavoro per il 2005, la Commissione ha preannunciato la presentazione di una proposta di direttiva volta a modificare la direttiva 96/67/CE sull’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari.

 

Diritti dei passeggeri

 

Il 16 febbraio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa al rafforzamento dei diritti dei passeggeri nell’Unione europea(COM(2005)46).

Il documento reca un bilancio delle disposizioni già adottate[15], che riguardano principalmente la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, e propone una serie di nuove misure al fine di estendere tali diritti anche ad altre modalità di trasporto. Fra i settori prioritari di intervento individuati nella comunicazione figurano:

·         la tutela dei passeggeri a mobilità ridotta che utilizzano il trasporto marittimo o il trasporto internazionale per autobus;

·         il risarcimento e l’assistenza ai passeggeri del trasporto marittimo o del trasporto internazionale per autobus in caso di interruzione del viaggio;

·         la responsabilità in caso di decesso o di ferimento dei passeggeri del trasporto internazionale per autobus;

·         i mezzi per presentare i ricorsi e le modalità di trattamento degli stessi;

·         l’informazione dei passeggeri al fine di aumentare la consapevolezza dei loro diritti;

·         la creazione di biglietterie integrate per consentire ai passeggeri di utilizzare diverse modalità di trasporto in occasione di un medesimo viaggio;

·         una maggiore tutela dei passeggeri in caso di fallimento delle compagnie aeree.

La Commissione intende avviare uno studio sul trattamento dei passeggeri, sulle loro esigenze e sulla qualità dei servizi e chiedere alle compagnie aeree, agli aeroporti e alle imprese ferroviarie di presentare una valutazione che dia conto del rispetto degli impegni da loro assunti volontariamente al fine di migliorare la qualità dei servizi.

La comunicazione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Sempre il 16 febbraio 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sui diritti dei passeggeri a mobilità ridotta nel settore del trasporto aereo (COM(2005)47).

La presentazione di questa proposta, volta a completare i diritti già istituiti a favore dei passeggeri del trasporto aereo[16], si inserisce nel quadro degli orientamenti definiti dal libro bianco sui trasporti (COM(2001)370) che ha sottolineato la necessità di porre gli utenti al centro della politica dei trasporti dell’Unione europea.

La proposta in esame vieta agli operatori di rifiutare la prenotazione o l’imbarco di passeggeri a causa della loro disabilità o dell’età. Sono previste, tuttavia, alcune eccezioni e deroghe, in particolare per motivi di sicurezza. Ad esempio
il vettore aereo può rifiutare di accettare una prenotazione per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla o può richiedere che quest'ultima sia accompagnata da un'altra persona per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti per legge oppure se le dimensioni dell'aeromobile o l'assenza giustificata di personale di bordo impediscono il trasporto di persone a mobilità ridotta.

In base alla proposta, le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di usufruire di assistenza gratuita negli aeroporti e a bordo degli aerei. L’assistenza negli aeroporti sarebbe di competenza dei gestori aeroportuali che saranno finanziati a tal fine dalle compagnie aeree, mentre quella a bordo degli aerei rimarrebbe a carico delle compagnie aeree.

La proposta stabilisce, infine, l’obbligo a carico degli Stati membri di prevedere sanzioni e di istituire organismi indipendenti incaricati di trattare le denunce. Per quanto riguarda l’Italia, viene indicato quale ente preposto a tal fine l’ENAC (Ente Nazionale per l‘Aviazione Civile).

Il 6 ottobre 2005 il Consiglio trasporti ha esaminato la proposta, che segue la procedura di codecisione, adottando un orientamento generale in vista dell’accordo politico che sarà raggiunto in una delle prossime sessioni. In occasione dell’esame in prima lettura, il 15 dicembre 2005, il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti di compromesso concordati precedentemente con il Consiglio, in modo tale che il regolamento possa essere adottato definitivamente dal Consiglio in una delle prossime sessioni.

 

Sicurezza aerea

 

Il 22 settembre 2005 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2005)428) riguardante l’applicazione del regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile, adottato in seguito agli attentati dell’11 settembre. La presentazione della relazione annuale è prevista dall’articolo 11 del regolamento in oggetto.

Il documento constata che l’attuazione della regolamentazione comunitaria ha notevolmente potenziato il livello di sicurezza negli aeroporti dell’Unione europea, grazie anche all’armonizzazione delle misure poste in essere dagli Stati membri in seguito agli attentati dell’11 settembre. Sebbene i requisiti essenziali in materia di sicurezza siano correttamente applicati, secondo la Commissione sono necessari ulteriori miglioramenti che dovrebbero riguardare anche il quadro normativo. La Commissione intende, pertanto, presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2320/2002 che dovrebbe vertere, in particolare, sui seguenti aspetti: semplificazione delle procedure di adattamento delle specifiche esistenti, armonizzazione tecnica, chiarimento di alcune disposizioni, miglioramento del livello di sicurezza e introduzione di un meccanismo di cooperazione con i paesi terzi.

 

Il 15 novembre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2005)578) corredata di una proposta di regolamento (COM(2005)579) volta a modificare il regolamento (CE) n. 1592/2002 con il quale è stata istituita l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), al fine di estenderne i compiti a tutti i settori della sicurezza aerea fra cui le operazioni di volo, le licenze dei piloti e gli aeromobili dei paesi terzi.

Lo scopo della proposta è quello di garantire un livello ottimale e uniforme di sicurezza aerea e l’attuazione di regole di concorrenza equa per gli operatori del settore aereo. A tal fine la Commissione propone, tra le altre misure, di:

·       includere nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 tutti gli aeromobili utilizzati nella Comunità nei limiti consentiti dalla Convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

·       imporre ai piloti che operano nella Comunità il possesso di una licenza rilasciata sulla base di requisiti comuni relativi alle loro conoscenze teoriche e pratiche e alla loro idoneità fisica. I requisiti, tuttavia, dovrebbero essere modulati sulla base della complessità degli apparecchi e dello spazio aereo nel quale operano. La Commissione propone, a tal riguardo, che l’aviazione da diporto sia presa maggiormente in considerazione, proponendo in particolare l’introduzione di una licenza di pilota privato di diporto;

·       prevedere un obbligo di certificazione per tutti gli operatori commerciali che effettuano operazioni di volo. I certificati dovrebbero essere rilasciati dagli Stati membri o eventualmente dall’AESA che potrebbe anche, qualora fosse necessario, imporre direttive operative. Per quanto riguarda le operazioni non commerciali, le norme dovrebbero essere adattate alla complessità degli aeromobili utilizzati senza bisogno di certificazione;

·       sottoporre a regole comuni gli aeromobili dei paesi terzi che operano nella Comunità nei limiti consentiti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Inoltre, nel caso di operatori di paesi terzi che effettuano operazioni commerciali nella Comunità, il rispetto delle regole comuni dovrebbe essere attestato dal rilascio di un certificato.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Nel programma di lavoro per il 2006 la Commissione ha preannunciato la presentazione di una proposta di regolamento volta proporre un’ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 1592/2002 al fine di estendere i compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ai settori della gestione del traffico aereo, dei servizi di navigazione aerea e degli aeroporti.

 

Servizi di interesse generale

 

Il 12 maggio 2004 la Commissione europea ha presentato un libro bianco sui servizi di interesse generale[17](COM(2004)374), che illustra le conclusioni tratte dalla Commissione a seguito di un'ampia consultazione pubblica lanciata sulla base del libro verde del 21 maggio 2003 (COM(2003)270).

Nel documento si sottolinea il fatto che, nel settore dei servizi di interesse generale, le responsabilità sono condivise tra l’Unione europea e gli Stati membri e che occorre garantire a tutti i cittadini e alle imprese la possibilità di accedere a un ampio ventaglio di servizi di interesse generale, assicurando, al tempo stesso, una maggiore certezza giuridica. 

Viene inoltre illustrata la strategia adottata dalla Commissione per sviluppare un ruolo positivo dell’Unione europea come promotrice dello sviluppo di servizi di interesse generale di alta qualità volto a garantire che tutti i cittadini e tutte le imprese dell’UE possano beneficiare di tali servizi a prezzi accessibili. Il documento si concentra soltanto su alcuni dei temi principali del dibattito, mentre questioni più specifiche saranno esaminate nel quadro delle rispettive politiche. Si conclude con la riflessione che per ora non è opportuno proporre una direttiva quadro in materia, rinviando il riesame della questione ad un momento successivo.

 

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento in esame si sostanzia, come già segnalato, in disposizioni che integrano e modificano il decreto legislativo 96/2005, e, quindi, in novelle al codice della navigazione. Esso contempla, poi, abrogazioni esplicite, alcune delle quali riferite anche a norme diverse da quelle contenute nello stesso codice della navigazione. Si ricorda in proposito che tra i principi contenuti nella norma di delega figura anche, alla lettera h), quello della “abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega”.

Peraltro, anche alla luce del principio appena richiamato, e considerato che la disciplina della materia è stata oggetto di molteplici innovazioni ed integrazioni (che solo per alcuni aspetti si sono tradotte in novelle del codice della navigazione) [18], sembrerebbe opportuno – come già evidenziato in sede di esame dello schema del d. lgs. 96/2005 - verificare ulteriormente la completezza delle abrogazioni esplicite previste dal d. lgs. 96 e dal provvedimento in esame.   

In correlazione con quanto appena evidenziato, si fa altresì presente che in particolare alcuni contenuti delle disposizioni del codice su cui incidono il d. lgs. 96/2005 e il provvedimento in esame appaiono analoghi o possono parzialmente sovrapporsi a quelli del DM 521/97 (in materia di gestioni aeroportuali), con il possibile effetto anche di una parziale rilegificazione della materia[19].

 

Impatto sui destinatari delle norme

L’ampiezza dello schema di decreto in esame – non corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – comporta un complesso di effetti su molteplici categorie di destinatari (pubbliche amministrazioni, imprese presenti a avario titolo nel settore del trasporto aereo, utenti).

Formulazione del testo

All’articolo 4, comma 13, è disposta l’abrogazione dell’articolo 20 del D. Lgs. 18/1999, che reca una norma transitoria ai sensi della quale restano salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.

A tale proposito, si osserva che non appare chiara - anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea che ha ritenuto in contrasto con la normativa comunitaria la disposizione oggetto di abrogazione - la ratio dell’abrogazione medesima, stante che il periodo transitorio previsto dalla norma da abrogare (“periodo comunque non superiore a sei anni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 18/1999) risulta ormai decorso[20]. Si segnala, altresì, che l’abrogazione dell’articolo 20 risulta prevista anche dal disegno di legge recante “Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005” (A.S. 3509- B, art.19) approvato dal Senato in quarta lettura e in corso di promulgazione.

 

All’articolo 16, è modificato un articolo del codice della navigazione (art. 493) concernente la Parte Prima del codice medesimo relativa alla navigazione marittima e interna. A tale proposito, occorre considerare che la legge delega n. 265 del 2004  - sulla base della quale è emanato il provvedimento in esame – reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Andrebbe, pertanto, valutata l’effettiva riconducibilità della modifica introdotta dal comma in esame all’oggetto della legge delega.

 

 

Per ulteriori osservazioni, si rinvia alla scheda di lettura sul contenuto dello schema di decreto legislativo in esame.

 

 

 


 

Schede di lettura

 


Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione

Finalità e procedimento dei decreti legislativi delegati

L’articolo 2 del DL 237/2004 ha conferito una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il medesimo articolo precisa che la delega è finalizzata a migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, a razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare del settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali.

 Per quanto attiene il procedimento, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge[21], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (comma 1).

Il termine per l’esercizio della delega è scaduto l’11 maggio 2005.

Il comma 2 ha previsto la trasmissione del Governo alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli schemi dei decreti legislativi al Parlamento – corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari[22] - per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione.

Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari (come individuate supra), che deve essere espresso entro trenta giorni dall’assegnazione.

 

Il successivo comma 3 haprevisto la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dall’articolo  .

Principi e criteri direttivi di delega

Ai sensi del comma 5 del citato articolo 2 del DL 237, la delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti.

Sul recepimento in via amministrativa, anche mediante regolamenti tecnici dell’ENAC, v. oltre (sub lett. b) quanto ricordato a proposito dell’articolo 26 della legge 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture e trasporti”).

 

b) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso XIV ICAO (relativo alla costruzione ed all’esercizio degli aeroporti);

 

In merito alle procedure per il recepimento degli annessi ICAO[23] si ricorda che l’articolo 26 del “collegato infrastrutture” (legge 166/2002) ha previsto che al recepimentosi provveda in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali di cui al D.P.R. 461/1985,[24] anche mediante l’emanazione di regolamenti tecnici da parte dell’ENAC. E’ stato comunque previsto l’intervento di un regolamento governativo di delegificazione, qualora il recepimento richieda un coordinamento con la legislazione vigente, di rango primario.

L’Annesso n. XIV dell’ICAO relativo alla sicurezza delle operazioni aeroportuali è stato recepito in Italia con il regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, la cui seconda edizione[25] del 21 ottobre 2003 ha introdotto la “certificazione dell’aeroporto” e il “sistema di gestione della sicurezza” (SMS – Safety Management System). Il regolamento è intervenuto sulla base del decreto ministeriale 23 maggio 2002 Recepimento dell'annesso ICAO n. 14 "Aerodromi", terza edizione del luglio 1999 e successivi emendamenti, che ha demandato all’ENAC l’emanazione della normativa tecnica atta a dare attuazione alle disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture aeroportuali, destinate alle operazioni di volo degli aeromobili, previste dall'annesso ICAO n. XIV "Aerodromi"  terza  edizione  del luglio 1999 e successivi  emendamenti.

Il decreto ha stabilito inoltre l’applicazione della normativa emanata dall’ENAC nel modo seguente:

a) entro  dodici  mesi per tutti gli aeroporti aperti al traffico  aereo  commerciale,  di  linea e non di linea, con un movimento annuo complessivo di passeggeri pari o superiore a 600.000 unità;

b) entro  24 mesi per gli aeroporti della medesima categoria, con un movimento complessivo di passeggeri inferiore a 600.000 unità[26].

   

c) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

 

d) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

 

e) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

 

f) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

 

g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni riformate del codice della navigazione;

 

h) salvaguardia delle attribuzioni del Ministro della difesa in materia di difesa e di sicurezza nazionale.


Contenuto del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 ha dato attuazione alla delega di cui alla  legge n. 265 del 2004.

Il provvedimento reca un’ampia novella del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), relativamente alla parte aeronautica, risultando sostituiti, modificati o abrogati  oltre 150 articoli del codice.

 

La revisione della parte aeronautica del codice della navigazione disposta dal d. lgs. 96 del 2005 si è resa necessaria – come chiariva la relazione illustrativa di tale decreto – considerato, in primo luogo che si tratta di una disciplina ritenuta unanimemente ormai inadeguata, risalendo l'impianto fondamentale del codice della navigazione ad oltre sessanta anni fa, quando la dimensione imprenditoriale del trasporto aereo era evidentemente solo agli albori.

 

Il provvedimento consta di 20 articoli, numerosi dei quali sostituiscono svariati titoli, capi ed articoli del codice della navigazione. I settori disciplinati riguardano:

§         gli organi amministrativi (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC) e la disciplina tecnica della navigazione, con particolare riferimento al recepimento ed all’attuazione degli Annessi ICAO (art. 1);

§         i servizi della navigazione aerea e la relativa fornitura, da parte di ENAV, nonché da parte di altri soggetti designati in base alla normativa comunitaria (art. 2);

la disciplina dei beni destinati alla navigazione aerea e della polizia degli aerodromi (art. 3);

§         la disciplina del personale aeronautico, di volo e non di volo, con particolare riguardo alle licenze ed attestati (art. 4);

§         la disciplina degli aeromobili, compresa l’ammissione dell’aeromobile alla navigazione, la navigabilità e quella dei relativi documenti (artt. 5-6-7-8);

§         l’ordinamento dei servizi aerei (intracomunitari ed extracomunitari), nel quale è compresa la disciplina del certificato di operatore aereo e della licenza di esercizio (art. 9);

§         la disciplina della polizia della navigazione (art. 10), del controllo degli aeromobili in arrivo e in partenza (art. 11), della polizia di bordo (art. 12); nonché alcune modifiche alla disciplina degli incidenti aeronautici in mare (art. 13);

§         gli atti di stato civile in corso di navigazione (art. 14);

§         la navigazione da turismo e con alianti (art. 15);

§         la disciplina dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile – locazione, noleggio, trasporto -  ove è affrontato anche il tema delle responsabilità del vettore nei confronti del passeggero (art. 17);

§         l’assicurazione obbligatoria dei passeggeri, che è stata sostituita dalla  assicurazione, sempre obbligatoria, della responsabilità del vettore, imposta dalla normativa comunitaria[27] (art. 18);

§         alcune modifiche di infrazioni penali ed amministrative, e delle relative sanzioni, derivanti da violazioni del codice della navigazione (art. 19);

§         norme finali di coordinamento “formale”, nonchè relative all’assenza di oneri a carico del bilancio.

 

Con riferimento al tema delle gestioni aeroportuali , l’articolo 3 del d. lgs. 96 del 2005 ha modificato i relativi articoli del codice (artt. 704 e segg.) prevedendo che la concessione relativa alla gestione totale degli aeroporti di rilevanza nazionale venga rilasciata con decreto interministeriale per la durata massima di 40 anni, al soggetto che risulti vincitore della selezione effettuata tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica. L’affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione - tra gestore aeroportuale e ENAC - di un contratto di programma e di una convenzione; quest’ultima deve contenere il termine, almeno quadriennale, dopo il quale verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi sulla base dei quali è stato rilasciato il titolo e della corrispondenza tra sviluppo e qualità del servizio e previsioni contenute nei piani di investimento. Al gestore, la cui idoneità viene attestata da un apposita certificazione rilasciata dall’ENAC, vengono affidati i compiti di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinando le attività degli operatori presenti in aeroporto.

Circa poi la disciplina transitoria delle gestioni aeroportuali, il comma 2 dell’articolo 3 ha previsto che, indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, le disposizioni sopra riportate di cui all'articolo 704, relative alle modalità di rilascio della concessione ai gestori,  non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti


Contenuto dello schema di decreto legislativo in esame

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 265 del 2004[28] -  reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione[29], adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 del richiamato articolo 2 della legge n. 265.

 

Le disposizioni integrative e correttive di cui allo schema di decreto legislativo in esame risultano introdotte – come si legge nella relazione illustrativa – “essendosi ravvisata a livello governativo, e su istanza dei soggetti pubblici e privati interessati dai provvedimenti, l’esigenza di apportare modificazioni e integrazioni al decreto legislativo n. 96”.

 

Art. 1 (Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione)

L’articolo 1 reca modifiche al titolo I del libro I della parte II del codice della navigazione relativo agli organi amministrativi e alla disciplina tecnica della navigazione.

In particolare, l’articolo apporta modifiche agli articoli 687, 688 e 690 del codice della navigazione.

  

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 687 (Amministrazione dell'aviazione civile) sono assegnate all’ENAC[30] - oltre le funzioni di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza – la funzione di controllo[31] nel settore dell’aviazione civile; viene, inoltre, specificato che le attribuzioni e l’organizzazione dell’ENAC e degli altri enti aeronautici – e non solo genericamente degli enti aeronautici, come previsto dalla normativa vigente - sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.

 

L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), istituito con D. Lgs. 250/1997[32]  nell’ambito di un processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture amministrative statali che sovrintendevano al trasporto aereo, si configura quale soggetto regolatore delle attività di trasporto aereo in Italia e ad esso sono state attribuite competenze specializzate per la regolazione tecnica e amministrativa del settore, nonché un’ampia sfera di autonomia finanziaria e organizzativa.

L'Ente provvede a svariati compiti tra i quali si rammenta l’attività di:

regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;

razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;

attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;

rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

L'Ente si configura come un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti.

I limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. sono definiti dal contratto di programma, rinnovato con cadenza triennale.

 

All'articolo 688 (Concorso di competenze) è modificata la rubrica che assume la denominazione “Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi”e si specifica che la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili, negli aeroporti situati all’interno di porti marittimi, è esercitata d’intesa dall’ENAC e dall’autorità marittima.

 

Con riferimento all'articolo 690 (Annessi ICAO) le modifiche introdotte:

§         specificano che il recepimento, in via amministrativa, delle norme tecniche internazionali vigenti nel settore dell'aviazione civile - e specificamente degli Annessi ICAO[33]- avviene per singole materie;

§          prevedono checon le stesse modalità sopra indicate si provvede, oltre che all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi,anche al recepimento delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi, fatta salva la competenza del Ministero dell’interno  per i servizi antincendio in ambito aeroportuale;

§           integrano l’ultimo comma prevedendo cheil Governo è autorizzato ad emanare regolamenti oltre che per modificare le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento, anche per sostituire le medesime disposizioni.

 

L’articolo in esame infine abroga l’articolo 1273 del codice della navigazione, a norma del quale, fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati di traffico aereo e nominati i delegati in campo di fortuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettivamente dal ministro dell’aereonautica (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) e dai custodi dei campi di fortuna.

 

 

Art. 2 (Dei servizi della navigazione aerea)

L’articolo 2 reca modifiche al titolo II del libro I della parte II del codice della navigazione relativo ai servizi della navigazione aerea disciplinati dagli articoli 691 e 691-bis del codice della navigazione[34].

 

L’articolo 691 definisce i servizi della navigazione aerea, distinguendoli in:

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

A seguito delle modifiche apportate all’articolo 691, si specifica che la distinzione dei servizi della navigazione aerea è conforme alla normativa comunitaria in vigore e che i servizi del traffico aereo includono anche i servizi di controllo di area, dell’avvicinamento e dell’aerodromo. .

La relazione illustrativa afferma che ”con riguardo ai servizi della navigazione aerea, l'art. 691 è stato ulteriormente adeguato alla normativa comunitaria del regolamento (CE) n. 549/2004, con un richiamo della normativa stessa e la specificazione dei servizi del traffico aereo”.

Si ricorda in proposito che il regolamento (CE) n. 549/2004 ("regolamento quadro"),  che mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004, prevede in particolare all’articolo 4 l’obbligo per ogni Stato membro di designare o istituire al proprio interno un'autorità nazionale di vigilanza indipendente dai fornitori dei servizi di navigazione aerea, con l'obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza ed efficienza globale del traffico aereo. A tale Autorità spetta la certificazione dei fornitori di tali servizi, che in virtù di tale certificazione possono svolgere tale attività in ogni Stato membro della Comunità.

 

Le modifiche relative all’articolo 691-bis relativo alla fornitura di servizi della navigazione aerea hanno carattere formale e sono tese a specificare che la società ENAV, ivi richiamata, è l’ENAV S.p.a.- società pubblica.

Trasformata in Società per azioni dal 1° gennaio 2001a totale controllo pubblico, l'ENAV ha l'obiettivo di consentire la circolazione dei velivoli nello spazio aereo con sempre migliori livelli di sicurezza, ottimizzando l'efficacia del servizio e l'efficienza aziendale.

 

 

Art. 3 (Della proprietà e dell’uso degli aerodromi)

L’articolo 3 incide sulla disciplina della proprietà e dell’uso degli aerodromi.

 

Il comma 1 modifica l'articolo 692 che individua i beni del demanio aeronautico statale, distinto in demanio civile aeronautico e demanio militare aeronautico .

Le modifiche apportate all’articolo 692:

§         introducono la definizione di aerodromo, ossia ogni area predisposta per la partenza, l’approdo e la manovra di aeromobili e quella di aeroporto, ossia  ogni aerodromo opportunamente attrezzato per lo stazionamento e il ricovero degli aeromobili;

§         individuano come facenti parte del demanio aeronautico civile statale gli aerodromi civili non istituiti - come previsto dal testo vigente -  ma appartenenti allo Stato.

 

La relazione illustrativa afferma che le definizioni di aerodromo e di aeroporto “sono quelle tradizionalmente adottate anche nella Relazione al codice della navigazione (n. 433), il cui criterio scriminante è l'assenza nell'aerodromo di attrezzature per la sosta e il ricovero degli aeromobili. Si è pure eliminato, per l'individuazione dei beni appartenenti al demanio, ogni riferimento al criterio dell'istituzione dell'aerodromo da parte dello Stato, lasciando solo quello dell'appartenenza allo Stato, come è, del resto, nell'articolo 822 del codice civile”.

 

 

Le modifiche apportate dai commi 2 e 3 all'articolo 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico) - che prevede il principio di assegnazione in uso gratuitodei beni del demanio aeronautico all'ente pubblico nazionale “di governo” del settore (ENAC) per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale – specificano, ai fini dell’individuazione per la successiva assegnazione in uso gratuito all’ENAC che dovrà poi provvedere all’affidamento in concessione, che sono da destinare all’aviazione civile i beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari, e in quanto strumentali all’attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l’aeroporto.

 

Le modifiche apportate dai commi 4-6 agli articoli 694 (Aerodromi privati) 696 (Opere di pubblico interesse) e 697 (Aerodromi aperti al traffico civile) appaiono modifiche di ordine formale quali il riferimento, in relazione alla dichiarazione di pubblico interesse, alla “realizzazione” di un aerodromo rispetto a quello dell’istituzione (articolo 696). All’articolo 697 si introduce, poi, un’ulteriore disposizione, in virtù della quale lo standard per la sicurezza operativa degli aerodromi militari aperti al traffico aereo civile non deve essere inferiore a quelli previsti per gli aerodromi civili.

 

All'articolo 698 – modificato dai commi 7 e 8 - relativo al procedimento per l’individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, le modifiche introdotte:

§         sostituiscono il riferimento alla “rilevanza nazionale” con quello all’”interesse nazionale”;

§         eliminano la previsione in virtù della quale è ora stabilito che la partecipazione al comitato per il coordinamento delle politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

 

Si ricorda che, con riferimento all’articolo 698, il secondo parere sullo schema di decreto legislativo recante la revisione della parte aeronautica (Atto n. 481), espresso in data 4 maggio 2005 dalla IX Commissione Trasporti della Camera (condizione numero 1, lett. c), invitava il Governo a specificare maggiormente le connessioni tra i requisiti per l’individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale e la corrispondente riserva di competenze allo Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost.

 

In relazione alla individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale mediante DPR, si ricorda che la materia “porti e aeroporti civili” è compresa dall’articolo 117, terzo comma Cost. tra le materie di legislazione concorrente, mentre l’articolo 117, sesto comma Cost. stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni.

Peraltro va sottolineato che l’adozione del DPR deve avvenire a seguito di un’articolata procedura, che comprende in particolare l’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni. Tale procedura sembra riconnettersi ad un indirizzo presente nella giurisprudenza costituzionale (sia pure affermato in relazione a fattispecie ed ambiti materiali parzialmente diversi – v. la sentenza  della Corte costituzionale n. 303 del 2003), laddove in applicazione del principio di sussidiarietà è stato considerato possibile il conferimento, con legge statale, di competenze amministrative a livello centrale, anche in materie non espressamente attribuite alla legislazione esclusiva statale, subordinatamente ad alcune condizioni, tra le quali un adeguato coinvolgimento delle regioni interessate al procedimento decisionale.

Giova poi ricordare in proposito il parere favorevole (con osservazioni) espresso dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera in data 4 novembre 2004, in relazione disegno di legge C. 5382-B, di conversione in legge del decreto-legge, n. 237 del 2004[35], il quale conteneva alcune disposizioni analoghe a quelle ricomprese nel testo ora in esame, tra le quali appunto quelle sul procedimento di individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale. In tale occasione veniva affermato che le disposizioni del provvedimento apparivano nel loro complesso riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «porti e aeroporti civili», la cui disciplina è attribuita alla competenza legislativa dello Stato per quanto concerne la determinazione dei principi fondamentali.

In considerazione poi della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003, venivano prospettate alcune osservazioni, in particolare volte a “precisare quali siano le istanze unitarie che giustificano l'adozione, in deroga al riparto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, di una disciplina statale per l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale anche con riferimento all'esigenza di esplicitare i criteri generali in base ai quali procedere all'individuazione concreta delle suddette infrastrutture”; inoltre, si segnalava l’opportunità di “prevedere l'introduzione di una procedura che, ai fini dell'individuazione degli aeroporti nazionali, comporti un'effettiva forma di partecipazione da parte delle regioni interessate, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali emersi con la sentenza n. 303 del 2003 della Corte Costituzionale”; infine, ai sensi di quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie rientranti nella sua competenza legislativa esclusiva, si suggeriva l'opportunità di precisare la natura non regolamentare del decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto (relativo alla individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, analogamente a quanto previsto dal testo opra in esame).

 

La modifica all’articolo 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile) – disposta dal comma 9 - introduce per gli aeromobili la necessità del rispettodelle condizioni per l’uso degli aeroporti, con particolare riferimento alle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo.

La modifica - di ordine formale - all’articolo 700  (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile)  - disposta dal comma 10 - è volta a sostituire il riferimento all’esercente con quello al gestore dell’aerodromo, quale soggetto cui è richiesto il consenso per l’uso degli aeroporti non aperti al traffico civile.

 

 All'articolo 701 (Aviosuperfici), relativo alla definizione di aviosuperfici, è stato aggiunto - dal comma 11 - un inciso che fa salve, ai fini della disciplina delle aviosuperfici, le competenze di altre autorità, oltre quelle dell’ENAC che sono già previste dall’attuale testo. Si specifica, poi, che le aviosuperfici comprendono anche le elisuperifici, entrambe aerodromi diversi dagli aeroporti.

 

 All'articolo 702 (Progettazione  delle infrastrutture aeroportuali), è soppresso  - dal comma 12 – la disposizione di cui al secondo comma,  a norma della quale rientrano nel patrimonio del gestore aeroportuale, fino alla cessazione della concessione, le opere realizzate sul sedime demaniale.

 

All’articolo 703 (Devoluzione delle opere non amovibili) sono state apportate – dal comma 13 -  le seguenti modifiche:

·         è stata introdotta la previsione di cui al vigente secondo comma dell’articolo 702, soppresso dal comma 12 dell’articolo in esame, come sopra indicato;

·         viene specificato che in caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, ma non in caso di cessazione della concessione per decadenza, il concessionario che subentra ha l’obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili.

 

 

Art. 4 (Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra)

Larticolo 4 reca modifiche al codice della navigazione incidenti sulle gestioni aeroportuali e sui servizi di assistenza a terra.

 

In particolare l’articolo incide su:

§         l’articolo 704, relativo al rilascio della concessione di gestione aeroportuale (commi 1-3).

Le modifiche apportate precisano:

§         al terzo comma, che l’impresa straniera non comunitaria partecipante alla gara per la concessione della gestione aeroportuale, deve istituire in Italia la sede secondaria e lo Stato che deve ammettere imprese italiane a condizione di reciprocità deve essere lo Stato in cui l’impresa ha la sede principale;

§         al quarto comma, che l’ENAC ed il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all’affidamento in concessione, a pena di decadenza della concessione stessa, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità.

 

Con riferimento alle gestioni aeroportuali, il comma 11 interviene sul comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 96/2005 relativo alla disciplina delle concessioni di gestione aeroportuale già rilasciate o il cui rilascio  in itinere[36].

A seguito della modifica, si prevede che “fino al completamento delle procedure di affidamento delle concessioni di gestione aeroportuale totale a società di capitale”, resta affidata all’ENAC la potestà di rilasciare a soggetti terzi, concessioni dirette su porzioni di sedime aeroportuale per finalità aeronautiche. Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo o infrastrutture di aerodromi militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche

 

§         l’articolo 705, che individua i compiti del gestore aeroportuale (commi 4-10).

A seguito delle modifiche introdotte, si prevede che:

§         i compiti del gestore aeroportuale sono svolti sotto la vigilanza ed il controllo dell’ENAC, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione;

§         il gestore propone all’ENAC l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per l’inosservanza delle condizioni d’uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo, da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

§         il gestore applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell’ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;

§         il gestore assicura la gestione degli oggetti smarriti.

§         la certificazione dell’ENAC circa l’idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività previste è rilasciata ai sensi del proprio regolamento sulla costruzione e l’esercizio degli aeroporti di attuazione dell’Annesso XIV ICAO

 

§         l’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 18/1999[37] (comma 12) relativo alla protezione sociale, riconosciuta, in caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, al personale reimpiegato in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza, nonché - a seguito della modifica introdotta -di particolari requisiti professionali.

Si ricorda che sulla disposizione oggetto di modifica è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 dicembre 2004 in relazione alla causa C-460/02 (Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana), con la quale sono state ritenute in contrasto con la direttiva 96/67/CE le disposizioni di cui agli articoli 14 e 20 del richiamato D. Lgs. n. 18/1999 (sul punto vedi infra).

 

§         l’articolo 20 del D.Lgs. 18/1999, abrogato dal comma 13.

Tale articolo reca una norma transitoria ai sensi della quale restano salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.

 

Come sopra indicato, sulla disposizione abrogata incide la sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 dicembre 2004 in relazione alla causa C-460/02 (Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana), con la quale sono state ritenute in contrasto con la direttiva 96/67/CE le disposizioni di cui agli articoli 14 e 20 del richiamato D. Lgs. n. 18/1999.

Relativamente a tale sentenza, si ricorda che, in seguito ad un esposto circostanziato dell’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori del 29 marzo 1999, la Commissione verificò l’esistenza di diverse infrazioni al diritto comunitario nelle disposizioni di cui al più volte richiamato D.Lgs. 18 del 1999. In relazione a ciò, la Commissione, in data 3 maggio 2000, ha inviato al Governo italiano una lettera di messa in mora seguita, non essendo stata ritenuta la risposta dal Governo italiano soddisfacente, da un parere motivato, datato 24 luglio 2001. In seguito, il Governo italiano, tramite la propria Rappresentanza permanente, ha inviato alla Commissione diverse note, illustrando alcune proposte di modifica delle disposizioni del D.Lgs. 18 del 1999.

Nella nota della Rappresentanza permanente datata 10 maggio 2002 si affermava che le autorità italiane si facevano riserva di comunicare gli ulteriori sviluppi della questione e attestavano la loro volontà di porre fine alle infrazioni sussistenti. In data 19 dicembre 2002 la Commissione, in base all’art. 226 CE, ha proposto ricorso, nel cui atto introduttivo la Commissione formulava tre censure a carico dello Stato membro, tra le quali:

-        l’introduzione, con l’articolo 14 del DLgs. 18 di una misura sociale incompatibile con l’articolo 18 della direttiva;

-        la previsione, nel successivo articolo 20, di alcune disposizioni transitorie non autorizzate dalla direttiva.

Relativamente alle disposizioni di protezione sociale, la Commissione ha ritenuto che la misura italiana eccede le misure che possono essere considerate necessarie per la tutela dei diritti dei lavoratori, conformemente all’articolo 18 della direttiva, in quanto tale misura prevede la riassunzione sistematica del personale da parte del nuovo gestore, indubbiamente in proporzione all’attività acquisita, ma in modo incondizionato.

Relativamente alla normativa transitoria di cui all’articolo 20, la Commissione ha ritenuto che le citate disposizioni “violino la direttiva, in quanto esse consentono ad imprese con «diversi assetti organizzativi» di operare nell’ambito dell’autoassistenza parallelamente ad utenti che effettuino la medesima selezionati conformemente alle disposizioni di questa direttiva. La Commissione rileva che le autorità italiane sottolineano il carattere temporaneo e marginale di queste disposizioni nonché la loro intenzione di abrogare questo articolo”.

Infatti, prosegue la Commissione, “la direttiva definisce con chiarezza le categorie di operatori di servizi di assistenza a terra che possono essere qualificate come categorie di prestatori di servizi di assistenza a terra e di operatori di autoassistenza. Gli enti che non soddisfino i criteri stabiliti dalla direttiva possono operare solo in qualità di prestatori di servizi a terzi. Infatti, la direttiva non prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure transitorie per le imprese con «diversi assetti organizzativi». Istituendo siffatte misure transitorie, il DLgs. n. 18/99 ha introdotto disposizioni in contrasto con la lettera della direttiva”.

In base a ciò, il citato articolo 20 è da considerarsi incompatibile con la direttiva. 

Sulla base della riportata ricostruzione, la Corte di giustizia, con la richiamata sentenza del 9 dicembre 2004, ha dichiarato che “in quanto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, ……… ha previsto, al suo art. 20, un regime a carattere transitorio non consentito da tale direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva”.

 

Con riferimento all’abrogazione dell’articolo 20, si osserva che non appare chiara, alla luce della sentenza della Corte di giustizia, la ratio dell’abrogazione medesima, stante che il periodo transitorio previsto dalla norma da abrogare (“periodo comunque non superiore a sei anni”dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 18/1999) risulta ormai decorso[38]. Si segnala, altresì, che l’abrogazione dell’articolo 20 risulta prevista anche dal disegno di legge recante “Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005” ( AS  3509-B, art.19) approvato dal Senato, in quarta lettura, e in corso di promulgazione.

 

 

Art. 5 (Vincoli della proprietà privata)

L’articolo 5, relativo ai vincoli della proprietà privata, reca modifiche ai seguenti articoli del codice della navigazione:

§         all’articolo 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni), vengono apportate modifiche al quinto e sesto comma. Le modifiche introdotte prevedono che nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l’ENAC, nel rispetto del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO[39]. Si prevede, poi, che per gli aerodromi militari le funzioni di determinazione delle zone soggette a limitazione sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa;

§         all’articolo 709 (Ostacoli alla navigazione) si specifica che costituiscono ostacoli alla navigazione aerea le opere, anche in virtù delle loro destinazione di uso;

§         all’articolo 710 la rubrica assume la denominazione “aerodromi militari”, in virtù delle definizioni introdotte all’articolo 692 del codice della navigazione dall’articolo 3 del provvedimento in esame;

§         all’articolo 712 (Collocamento di segnali) si specifica che, nel caso di zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell’articolo 707, il monitoraggio dell’efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore dell’aeroporto più vicino al segnale. 

§         all’articolo 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche) è prevista una modifica formale tesa solo a colmare una lacuna linguistica del testo.

 

 

Art. 6 (Della polizia degli aerodromi)

L’articolo 6, relativo alla polizia degli aerodromi, reca modifiche all’articolo 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza), ampliando i compiti dell’ENAC in materia.

Si prevede così che l’ENAC applica le sanzioni e ratifica le misure interdittive temporanee previste dal gestore ed esercita la supervisione sui comitati istituiti per coordinare le attività dei soggetti pubblici operanti negli aeroporti .

Art. 7 (Del personale aeronautico)

L’articolo 7, relativo al personale aeronautico, stabilisce, al comma 1, che in tutte le disposizioni del codice della navigazione il riferimento alla “gente dell’aria” deve essere sostituito con quello al “personale aeronautico”. L’articolo interviene, poi, su:

§         l’articolo 733 (Personale non di volo), dove viene inserito, tra il personale non di volo, il personale addetto ai controlli di sicurezza;

§         l’articolo 734  (Licenze ed attestati), laddove si specifica che l’ENAC disciplina, d’intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento ed il mantenimento dell’idoneità psicofisica. Di conseguenza, all’articolo 900 (Idoneità fisica) è inserito il rinvio all’articolo 734 per la determinazione delle modalità per le visite;

§         l’articolo 736 (Albi e registro d’iscrizione del personale aeronautico) che viene ripristinato dopo l’abrogazione disposta dall’articolo 4 del D. Lgs. 96/2005, a norma del quale gli albi e i registri di iscrizione del personale aeronautico sono tenuti dall’ENAC, che ne determina i requisiti d’iscrizione;

§         l’articolo 899 dove si specifica che i titoli professionali nell’ordine dei quali è determinata, per ciascuna categoria, la gerarchia dei componenti dell’equipaggio, sono indicati all’articolo 739;

§         l’articolo 901 (Capacità dei minori degli anni diciotto) , laddove il riferimento al minore “iscritto al registro della quarta categoria del personale di volo” è sostituito con quella di minore “iscritto fra il personale addetto ai servizi complementari di bordo”.

 

 

Art. 8 (Delle distinzioni degli aeromobili)

L’articolo 8, relativo alla distinzione degli aeromobili, reca modifiche ai seguenti articoli:

§         all’articolo 743 del codice della navigazione,concernente la nozione di aeromobile, si integra tale nozione  includendo tra gli aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e dai decreti del Ministero della difesa, per quelli militari. Si specifica, poi, che agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice[40] (comma 1);

§         all’articolo 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106[41], si prevede, con una disposizione identica a quella sopra descritta, che “agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice”; si stabilisce, inoltre, che “il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo” (comma 2).

 

La relazione illustrativa afferma che “Poiché poteva sorgere il dubbio se nella definizione di aeromobile rientrassero i mezzi a pilotaggio remoto (UAV), essi vi sono stati espressamente ricompresi. Una notevole innovazione è la considerazione come aeromobili anche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo, di cui all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985 n. 106, pur escludendo per essi l'applicabilità del libro primo della parte seconda del codice, cioè di tutta la parte che riguarda l'ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Ciò ha comportato la conseguente modificazione dell'articolo 1 della legge suddetta”

 

L’articolo in esame, ai commi 3 e 4, modifica il primo ed il quarto comma dell’articolo 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati) prevedendo:

§         una specificazione della definizione di aeromobili di Stato. La modifica prevede che si considerano aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle forze di polizia dello Stato, della dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o in altro servizio di Stato ;

§         che tra gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato siano inclusi anche gli aeromobili utilizzati  per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace da soggetti pubblici o privati (comma 4) e gli aeromobili utilizzati per attività “dirette” alla tutela della sicurezza.

 

Conseguentemente, l’articolo in esame, ai commi 6 e 7, prevede modifiche all’articolo 748 (Norme applicabili), secondo e terzo comma, relativi agli aeromobili equiparati a quelli di Stato. In particolare:

§         si estende il regime agevolativo di esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa e  il diritto di priorità nell’utilizzo delle strutture aeroportuali[42] (secondo comma) agli aeromobili equiparati agli aeromobili di  Stato ai sensi dell’art. 744, quarto comma, nonché a quelli equiparabili ai sensi dell’articolo 746;

§         si prevedeper gli aeromobili equiparati a quelli di Stato, che il livello di sicurezza da garantire sia definito dalle competenti Amministrazioni dello Stato d’intesa con l’ENAC (terzo comma).

 

La relazione illustrativa afferma che “ è stata modificata la definizione di aeromobili di Stato (articolo 744, primo comma), sostituendo al criterio della destinazione quello dell'impiego, in modo da aderire meglio all'articolo 3, lettera b), della Convenzione di Chicago. E’ stata leggermente cambiata anche la definizione degli aeromobili legalmente equiparati a quelli di Stato (articolo 744, quarto comma), precisando che l'equiparazione è funzionale, cioè opera soltanto quando vi sia un'attività diretta alla tutela della sicurezza nazionale e non in occasione di altre attività. Per questi aeromobili il livello di sicurezza è individuato d'intesa con 1'ENAC (articolo 748)”.

 

Il comma 5 dell’articolo in esame  modifica il primo comma dell’articolo 745 (Aeromobili militari), specificandovi che sono militari gli aeromobili destinati ad “uso militare” e non – come nel testo vigente – “ad essere utilizzati dalle Forze armate”.

 

La relazione illustrativa afferma che “ anche nella definizione degli aeromobili militari (articolo 745) il criterio dell'impiego ha sostituito quello della destinazione. Infatti, se si facesse prevalere la destinazione sull'impiego specifico, l'aeromobile sarebbe considerato militare anche se utilizzato occasionalmente in gestioni non tipiche dell'amministrazione militare (come allenamento del personale, partecipazione a gare sportive, ecc.) o in esecuzione di rapporti giuridici di diritto privato (come un servizio di trasporto per conto di terzi), così violando l'articolo 3, lettera b, della Convenzione di Chicago”.

 

 

Art. 9 (Dell’ammissione dell’aeromobile alla navigazione)

L’articolo 9, relativo all’ammissione dell’aeromobile alla navigazione, reca modifiche ai seguenti articoli del codice della navigazione:

§         articolo 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione), terzo comma,laddove si prevede che anche i voli di addestramento sono sottoposti alla disciplina dettata dai regolamenti dell’ENAC (comma 1);

§         articolo 754 (Assegnazione di marche temporanee): al secondo comma, si prevede che l’ENAC stabilisce il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee - fatte salve eventuali proroghe -  assegnate su richiesta del costruttore, per aeromobili non immatricolati ma già iscritti nel registro delle costruzioni, di proprietà o in disponibilità del costruttore medesimo (comma 2) ;

§         articolo 755 (Certificato di immatricolazione)dove, al primo comma, viene soppresso il riferimento all’aerodromo di abituale ricovero dell’aeromobile quale ulteriore elemento da indicare nel certificato di immatricolazione (comma 3);

§         articolo 759 (Demolizione e smantellamento dell’aeromobile) , dove si rinvia, per la pubblicazione delle domande di demolizione degli aeromobili, alle modalità stabilite dall’ENAC con proprio regolamento (comma 4);

§         articolo 760 (Cancellazione dell’aeromobile dal registro),terzo e sesto comma, laddove si prevede, come per l’articolo 759, il rinvio a modalità stabilite dall’ENAC con proprio regolamento relativamente alla pubblicità della cancellazione dell’aeromobile (commi 5 e 6).

 

La relazione illustrativaafferma che “nel certificato di immatricolazione dell'aeromobile è stato cancellato il luogo di abituare ricovero del medesimo (articolo 755). La ragion d'essere della menzione stava nel fatto che in tale luogo erano fatte le affissioni, a scopo pubblicitario, delle comunicazioni fatte per la perdita dei requisiti di nazionalità. Oggi tale forma di pubblicità si rivela insufficiente, soppiantata dai nuovi strumenti informatici. Sicché sono stati corretti conseguentemente anche gli articoli 759 e 760, che tale forma di pubblicità prevedevano”.

 

 

Art. 10 (Dei documenti dell’aeromobile)

L’articolo 10, relativoai documenti dell’aeromobile, reca una modificaall’articolo 773 (Libri dell’aeromobile), prevedendo l’inclusione tra i medesimi anchedel quaderno tecnico di bordo.

Art. 11 (Dell’ordinamento dei servizi aerei)

L’articolo 11, relativo all’ordinamento dei servizi aerei, reca modifiche ai seguenti articoli del codice della navigazione:

§         all’articolo 778  (Rilascio della licenza di esercizio)è modificato il primo comma e soppresso il secondo. A seguito delle modifiche, si prevede che, ai fini del rilascio delle licenze di esercizio, le imprese -  la cui attività consista nel trasporto aereo -  devono essere stabilite in Italia, e il controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, deve essere esercitato da uno Stato membro dell’Unione europea o da cittadini di Stati membri dell’Unione europea;

Il nuovo comma 2 dell’articolo 778, oltre a recepire il contenuto del vigente comma 3 relativo ai requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi del soggetto richiedente il rilascio della licenza, specifica che tali requisiti devono essere conformi, oltre alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modifiche, anche a quelle del regolamento (CE) n. 785/2004[43] del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.

 

La relazione illustrativa afferma che “è stata modificata la disposizione relativa al rilascio della licenza di esercizio (articolo 778), semplificando il testo, in modo da essere quanto più possibile aderente all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92, ed aggiungendo il requisito del controllo effettivo”.

 

§         all’articolo 779 (Mantenimento della licenza di esercizio): con una modifica al terzo comma  è prevista una riduzione  – da cinque a due anni – dell’intervallo di tempo per la verifica da parte dell’ENAC della permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza;

 

La relazione illustrativa afferma che “La periodicità di cinque anni per la verifica da parte dell'ENAC della permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza è parsa eccessiva, considerando anche che fra i requisiti della licenza ci sono quelli finanziari. La periodicità è stata pertanto ridotta a due anni (articolo 779)”.

 

§         all’articolo 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori)è apportata una modifica formale alla disciplina del rispetto delle regole di concorrenzada parte dei vettori che utilizzano lo stesso codice di volo;

§         all’articolo 782 (Oneri di servizio pubblico), le modifiche introdotte prevedono che l’imposizione degli oneri di servizio pubblico avviene in base alle vigenti disposizioni comunitarie e che sono disciplinati dalle regioni interessate i servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale.

La relazione illustrativa afferma che “è stata semplificata la disposizione relativa agli oneri di servizio pubblico, ritenendo più opportuno un semplice rinvio alla normativa comunitaria (articolo 782). E poi stato aggiunto un secondo comma per mantenere le competenze regionali, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, in materia di trasporto pubblico locale”.

 

§         all’articolo 783 (Tutela del consumatore)sono introdotte ulteriori disposizioni. Il primo comma, oltre far salve le prescrizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206[44], istituisce la carta dei servizi per la qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio: tale carta deve essere redatta annualmente sulla base di un modello predisposto dall’ENAC. Il secondo comma prevede per l’ENAC la funzione di verifica della qualità e la funzione di adozione di misure, tra cui la revoca, previste in un regolamento dell’ENAC stesso . Si prevede, comunque, che sono salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio

 

§         all’articolo 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari) sono apportate modifiche tese a specificare che i servizi presi in considerazione dalla disposizione sono i servizi di trasporto aereo di linea che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del territorio comunitario. Si prevede poi che sono salve le competenze dell'Unione Europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico;

 

§         all’articolo 785 (Vettori designati) si specificache i servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari sono svolti,  da uno o piùvettori aerei designati, che devono essere stabiliti nel territorio nazionale oltre che muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC o da uno Stato membro dell’Unione europea. Si specifica altresì che i vettori in questione devono essere in possesso di mezzi sufficienti a salvaguardare il diritto alla mobilità dei cittadini:

La relazione illustrativa afferma che “Per i servizi extracomunitari, è stato precisato che i vettori comunitari non italiani siano comunque stabiliti in Italia, come del resto emerge dalla giurisprudenza comunitaria (articolo 785).

 

§         all’articolo 786 (Riserva di cabotaggio comunitario)viene introdotta la riserva di cabotaggio per i vettori muniti di licenza comunitaria nel caso di servizi di trasporto aereo nazionali sia di linea sia non di linea.

 

La relazione illustrativa afferma che”E stata sancita espressamente la riserva assoluta di cabotaggio, anche per i servizi non di linea, in conformità dell'art. 7 della Convenzione di Chicago, che vieta la possibilità di conferire diritti di cabotaggio a stranieri in via esclusiva, cioè tramite accordi bilaterali. Pertanto, tali accordi possono autorizzare soltanto il cabotaggio in continuazione, come è precisato nel secondo comma (articolo 786)”

 

§         all’articolo 787(Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali) si trasforma in obbligo la facoltà, attribuita all’ENAC, di imporre prescrizioni tecniche ed amministrative,ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l’aviazione civile, ai vettori non muniti di licenza comunitaria ;

§         si prevede lamodifica della rubrica del capo III del titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione che assume la denominazione “Del lavoro aereo” anzichè “Del lavoro aereo, delle scuole di pilotaggio o dei servizi aerei minori”.

 

 

Art. 12 (Della polizia della navigazione)

L’articolo 12, relativo alla polizia della navigazione, reca modifiche ai seguenti articoli del codice della navigazione:

§         all’articolo 800  (Rilascio della licenza di esercizio) e all’articolo 805 viene soppresso il terzo comma che prevede, nel primo caso, la possibilità di decollare da aerodromi non doganali, per gli aeromobili diretti senza scalo intermedio verso Stati membri dell'Unione europea,  purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento, nel secondo caso, la possibilità di far atterrare gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento e purchè di tale circostanza sia fatta menzione nel piano di volo (commi 1 e 3);

§         all’articolo 802  (Divieto di partenza) si specifica che il divieto di partenza – disposto dall’ENAC – in caso di violazione degli obblighi relativi al mancato pagamento di tasse, diritti e tariffe, interviene anche con riferimento al mancato pagamento di tasse, diritti e tariffe di pertinenza dell’ENAV ( comma 2)[45];

§         all’articolo 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati) viene introdottoun terzo comma che prevede l’applicazione della disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili (comma 4)

 

 

Art. 13 (Degli atti di stato civile in corso di navigazione)

L’articolo 13, relativo agli atti di stato civile in corso di navigazione, reca la reviviscenza:

§         dell’articolo 834[46], concernente la celebrazione del matrimonio a bordo dell’aeromobile da parte del comandante nel caso di imminente pericolo di vita (comma 1);

La relazione illustrativa afferma che”è stata ripristinata la disposizione relativa al matrimonio in imminente pericolo di vita (articolo 834). Anche se si tratta di casi rarissimi, si è ritenuto opportuno conservare tale opportunità, che potrebbe coinvolgere rilevanti interessi economici. Del resto, la fattispecie è prevista in generale nell'articolo 101 del codice civile ed è stata ripresa, anche con specifico riferimento al trasporto aereo, nel nuovo ordinamento dello stato civile (articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396)”.

§         all’articolo 836 (Trasmissione degli atti alle autorità competenti)del riferimento agli atti del matrimonio[47]quale ulteriore oggetto dellatrasmissione da parte dell’autorità aeronautica o consolarealle autorità competenti.

 

 

Art. 14 (Dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile)

L’articolo 14, relativo ai contratti di utilizzazione dell’aeromobile, reca modifiche ai seguenti articoli del codice della navigazione:

§         all’articolo 939-ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile)[48]  è eliminato dal testo vigente il riferimento alla natura “privata”,dell’utilizzatore occasionale dell’aeromobile,estendendo così la responsabilità solidale con l’esercente dell’aeromobile, titolare del diritto di utilizzo, anche all’utilizzatore occasionale pubblico (comma 1);

La relazione illustrativa afferma che”In caso di utilizzazione dell'aeromobile per un breve periodo, a titolo di locazione, comodato od altro, l'articolo 939-ter dispone la responsabilità solidale dell'utilizzatore insieme a chi abbia conferito il diritto di utilizzazione. E stato eliminato il riferimento alla qualificazione come «privato» dell'utilizzatore. Infatti, dato che l'utilizzatore pubblico risponde (come il privato) in qualità di esercente in caso di utilizzazione dell'aeromobile per periodi superiori, è coerente che esso risponda, sia pure solidalmente, anche per i periodi brevi. Del resto, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia, dei vigili del fuoco e a quelli utilizzati per la sicurezza nazionale è già preclusa l'applicabilità di tutte le norme del codice”.

§         all’articolo 940-ter (Sostituibilità dell'aeromobile) si specifica che l’aeromobile può esseresostituito, in caso di noleggio, anche conaltro aeromobile avente capacità superiori (comma 2);

§         è integrata la rubrica dell’articolo 940-quater (quale conseguenza delle modifiche apportate al medesimo articolo) che assume così la denominazione “Responsabilità verso i terzi”;

§         all’articolo 940-quater viene sostituito il primo comma , che prevedeva una generica responsabilità del noleggiatore verso i terzi. A seguito della modifica, la responsabilità verso i terzi è regolata in conformità alle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà;

La relazione illustrativa afferma che “è stato corretto l'articolo 940-quater, che disciplina la responsabilità verso i terzi in occasione dell'esecuzione di un contratto di noleggio dell'aeromobile, mediante un rinvio alla normativa internazionale che disciplina la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà. Si tratta degli articoli 39 e seguenti della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999. La disposizione ha il precipuo obiettivo di estendere la disciplina internazionale non tanto ai trasporti nazionali di cose (per il cui effetto già dispone l'articolo 951) quanto ai rapporti fra il noleggiatore ed il terzo che non siano di trasporto (si pensi a contratti di fornitura: catering, carburante, ecc., o a diritti aeroportualì)”.

 

Si ricorda che l’osservazione di cui alla lett. e) del parere approvato il 4 maggio 2005  dalla IX Commissione Trasporti della Camera recitava  “ si evidenzia l'opportunità di affrontare, come emerge anche dai documenti trasmessi dalla commissione di studio per la revisione del codice, le questioni connesse alla difficoltà di realizzare la copertura assicurativa prevista dal nuovo articolo 939-ter ed all'ampiezza della responsabilità imputata al noleggiatore dall'articolo 940-quater”.

 

§         all’articolo 941 (Norme applicabili), al primo comma, sispecifica che devono essere in vigore nella Repubblica le norme comunitarie e internazionali che regolano il trasporto aereo di persone e di bagagli. E’ poi abrogato il secondo comma che rinvia agli articoli 414 e 417 per il trasporto aereo di persone e di bagagli.

La relazione illustrativa afferma che” con riguardo al trasporto di persone, è stato eliminato il rinvio espresso agli articoli 414 e 417, che erano nell' articolo 941. Il rinvio all'articolo 417, che disciplina il mancato ritiro del bagaglio da parte del passeggero, è stato sostituito con quello all'articolo 454 (articolo 945, quarto comma), perché più articolato, anche in tema di responsabilità”.

 

§         all’articolo 942 (Obbligo di assicurazione) è modificato il terzo comma che prevede così che l'assicuratore non può opporre al passeggero né eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. La norma lascia in capo all’assicuratore la facoltà di rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione;

La relazione illustrativa afferma che”è stato eliminato il terzo comma dell'articolo 942, perché la sanzione per la mancata assicurazione è già disciplinata nell'articolo 798 per tutti i vettori. È stata inserita, al suo posto, una disposizione sull'inopponibilità di eccezioni al danneggiato da parte dell'assicuratore. Si è scelta la formulazione dell'articolo 18 della legge sull'assicurazione r.c.a., perché più semplice e sintetica rispetto a quella degli articoli 1015 e 1016 sull'assicurazione della responsabilità per danni a terzi sulla superficie”.

 

§         all’articolo 943  (Obblighi d'informazione), terzo comma, si prevede per tutti i vettori che non adempiono agli obblighi di informazione[49] il divieto di decollo e atterraggio nel territorio nazionale;

La relazione illustrativa afferma che “in relazione agli obblighi d'informazione (articolo 943), allo scopo di evitare ingiustificate disparità di trattamento, la sanzione è stata estesa a tutti i vettori, anche comunitari.”.

 

§         all’articolo 945 (Impedimento del passeggero) è inserito il quarto comma che prevedeper il mancato ritiro dei bagagli l’applicazione dell’articolo 454[50];

§         all’articolo 947 (Impedimenti del vettore), secondo comma, si prevede che l'ENAC - organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria- stabilisce con apposito regolamento,oltre le misure da applicare in caso di violazione da parte dei vettori delle normative comunitarie sul negato imbarco, sulla soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, anche le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri .

La relazione illustrativa afferma che “incaso di impedimenti del vettore, l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 dell' 11 febbraio 2004 prevede che i passeggeri possano presentare reclami all'organismo designato. Il regolamento dell'ENAC, dunque, deve contenere, oltre alle sanzioni, anche le modalità di presentazione dei reclami (articolo 947)”.

 

§         è introdotto l’articolo 949-ter (Prescrizione) che sottopone alle norme sulla decadenza, previste dall’articolo 941[51], i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli, ed esclude che tali diritti siano soggetti alle norme sulla prescrizione. Analogamente è modificato l’articolo 954 che reca così un contenuto identico a quello dell’articolo 949-ter  per i diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose.

La relazione illustrativa afferma che “si è ritenuto necessario prevedere un termine di estinzione dei diritti, sia per la mancata esecuzione del trasporto (dove non si applica la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999) sia per le altre responsabilità, perché il termine della Convenzione di Montreal ha natura di decadenza dall'azione e la giurisprudenza considera applicabile il termine di prescrizione in concorrenza con quello di decadenza. Tuttavia, anche per fugare dubbi, è opportuno evitare che un termine di prescrizione si sovrapponga a quello di decadenza previsto dalla Convenzione. Pertanto, nel primo comma è detto che anche i diritti e non soltanto le azioni sono soggette alla decadenza, così da poter escludere nel secondo comma l'applicazione delle norme sulla prescrizione, conformemente al secondo comma dell'articolo 2934 del codice civile”[52].

 

§         è  integrato l’articolo 94 del decreto legislativo 206/1995[53], relativo alla responsabilità per danni alla persona, prevedendosi che il diritto[54]al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile[55];

§         è modificato l’articolo 951 (Norme applicabili) che così prevede per il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, il rinvio alle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria. La disposizione prevede l’applicazione, per quanto non disposto ed in quanto compatibili, anche degli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456 relativi al trasporto marittimo.

§         è modificato l’articolo 952 (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto) . Nella nuova formulazione, oltre a prevedersi  il principio di responsabilità del vettore per i danni derivanti dalla mancata esecuzione del trasporto di cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti  e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili,  si precisa che il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità alla normativa internazionale in vigore nella Repubblica;

§         è modificato l’articolo 953 (Riconsegna delle cose) prevedendosi in esso l’attribuzione della responsabilità delle cose, in capo al vettore, fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

La relazione illustrativa afferma che “si è ritenuto inoltre opportuno aggiungere una disposizione specifica sulla riconsegna (articolo 953), sia per risolvere il contrasto della giurisprudenza della Cassazione sul momento della cessazione della responsabilità del vettore, sia per evitare equivoci sull'interpretazione dell'articolo 18, n. 3, della Convenzione di Montreal”.

§         sono abrogati gli articoli da 955 a 964 relativi a norme concernenti disposizioni sulla lettera di trasporto aereo e a norme di rinvio a disposizioni sul trasporto marittimo.

 

 

Art. 15 (Della responsabilità per danni a terzi sulla superificie e per danni da urto)

L’articolo 15 disciplina  la responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto.

 

In particolare, il comma 1 modifica il titolo II del libro III della parte II del codice della navigazione relativo alla responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto.

 

La relazione illustrativa precisa che “Si è ritenuto necessario adeguare la disciplina del codice della navigazione alla Convenzione di Roma del 7 ottobre 1952 sui danni a terzi sulla superficie, che è in vigore in Italia da oltre 40 anni. Conseguentemente, si è anche corretta la parte della responsabilità per i danni da urto che vi fa riferimento”

 

A seguito delle modifiche introdotte, il titolo II - dal quale scompare la suddivisione in due capi , il primo relativo alla responsabilità dei danni a terzi sulla superficie[56], il secondo concernente la responsabilità per danni da urto - risulta composto dai seguenti articoli:

§         l’articolo 965 (Responsabilità dell’esercente per danni a terzi sulla superficie)[57]: sulla base della nuova formulazione la responsabilità dell’esercente per i danni causati dall’aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia (primo comma); ai sensi del secondo comma, la stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746[58].

La relazione illustrativa chiarisce che l'estensione prevista dal secondo comma è necessaria, perché gli aeromobili di stato e quelli equiparatii comunque risponderebbero ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ma la disciplina internazionale tutela maggiormente il danneggiato sulla superficie, la cui impossibilità di difesa giustifica la responsabilità oggettiva.

§         l’articolo 966 (Danni da urto) che assume così un contenuto identico al primo periodo del primo comma ed al secondo comma del vigente articolo 974 (danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga)[59], a norma dei quali in caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487 relativi alla responsabilità per urto di navi:l'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo;

§         l’articolo 967 (Danni da spostamento d’aria o altra causa analoga) che presenta un contenuto identico alla disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del vigente articolo 974[60], a norma del quale le norme di cui all’articolo 966 come modificate dal provvedimento in esame si applicano quando i danni sono causati da spostamento d’aria o altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale;

§         l’articolo 968 (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto) il cui contenuto corrisponde al secondo comma del vigente articolo 978 del codice[61], a norma del quale, in caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.

Con riferimento a tale articolo, la relazione illustrativa precisa che è rimasta la disciplina dei danni sulla superficie in seguito a urto limitatamente ai rapporti fra esercenti, perché i rapporti coi terzi sono regolati dalla Convenzione di Roma.

§         l’articolo 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti) che presenta così un contenuto identico a quello del vigente articolo 980, a norma del quale i limiti al risarcimento complessivo previsti dall'articolo 971, come modificato dal provvedimento in esame, si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma[62], e 968[63];

§         l’articolo 970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso) il cui contenuto riprende quello identico del vigente articolo 979[64]: sulla base della nuova formulazione, nel caso previsto dall’articolo 968, come modificato dal provvedimento in esame ( danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto ) l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato;

§         l’articolo 971 (Limiti del risarcimento complessivo) che disciplina un aspetto attualmente regolamentato dall’articolo 967: la nuova formulazione prevede che il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, come modificati dal provvedimento in esame, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile[65]

La relazione illustrativa chiarisce che “la disposizione sui limiti risarcitori (che peraltro opera soltanto quando la Convenzione non si applica per forza propria) si giustifica, sia perché i limiti della Convenzione sono in franchi oro Poincaré (di difficile conversione), sia perché il regolamento (CE) n. 785/2004 del 21 aprile 2004 stabilisce dei minimali assicurativi molto superiori”;

§         l’articolo 972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto), che – nella nuova formulazione[66]  - estende anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d’aria o altra causa, tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie.

 

Il comma 2 reca  - a seguito della modifica del titolo II del libro III della parte II del codice della navigazione disposta dal comma precedentel’abrogazione degli articoli da 973 a 980 del codice.

 

Il comma 3  modifica il primo comma dell’articolo 1048 del codice relativo alla formazione dello stato attivo nel caso di procedimento di limitazione del debito dell’esercente.

In particolare, la formulazione attuale dell’articolo prevede che il giudice designato, nel termine fissato dalla sentenza di apertura del procedimento di limitazione, forma lo stato attivo, sentiti l’istante e i creditori concorrenti, “sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975” relativi al limite del risarcimento complessivo.

Il comma in esame sopprime il riferimento ai due articoli, stante che il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente in caso di danni sulla superficie e danni da urto è limitato – a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 del provvedimento in esame[67]  - “alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile”.

 

 

Art. 16 (Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone)

L’articolo 16 modifica disposizioni del codice della navigazione relative all’indennità e compenso per assistenza e salvataggio di persone.

 

Il comma 1 modifica l’articolo 493[68] del codice relativo al compenso per salvataggio di persone. Sulla base della nuova formulazione, da cui scompare il riferimento al “risarcimento dei danni” subiti per il salvataggio di persone, si stabilisce che il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l’ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose (comma 1). Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate (comma 2).

Si osserva che il comma in esame modifica un articolo del codice della navigazione (art. 493) concernente la Parte Prima del codice medesimo relativa alla navigazione marittima e interna. A tale proposito, occorre considerare che la legge delega n. 265 del 2004  - sulla base della quale è emanato il provvedimento in esame – reca una delega al Governo ad emanare decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Andrebbe, pertanto, valutata l’effettiva riconducibilità della modifica introdotta dal comma in esame all’oggetto della legge delega.

 

Il comma 2 e il  comma 3 recano modifiche all’articolo 985 del codice della navigazione che disciplina l’indennità e il compenso per assistenza o salvataggio di persone[69].

In particolare, il comma 2 modifica il primo comma dell’articolo 985 prevedendo che l'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione: viene, pertanto, meno il riferimento al risarcimento,  nel caso in cui l’ammontare relativo sia coperto dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell’obbligo di assicurazione.

Conseguentemente, il riferimento alla responsabilità del vettore è eliminato – ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame – dal secondo comma dell’articolo 985 del codice.

 

 

Art. 17 (Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superificie e per danni da urto)

L’articolo 17 disciplina le assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto.

 

La relazione illustrativa chiarisce che l'adeguamento della disciplina del codice della navigazione alla Convenzione di Roma del 7 ottobre 1952 sui danni a terzi sulla superficie  -disposta dall’articolo 15 – “ha comportato alcune modificazioni di dettaglio alla disciplina delle assicurazioni relative”.

 

In particolare, l’articolo in esame:

§         al comma 1, modifica l’articolo 1011(Danni coperti)[70], sostituendo il riferimento, ivi previsto, all’articolo 967 con quello all’articolo 971 che – a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 15 del provvedimento in esame – reca la disciplina dei limiti al risarcimento complessivo;

§         al comma 2, abroga il secondo comma dell’articolo 1012 (Danni esclusi)[71]a norma del quale l’assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili;

§         al comma 3, modifica il terzo comma dell’articolo 1012, che – sulla base della nuova formulazione - esclude dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni;

§         al comma 4, modifica il primo comma dell’articolo 1017 (Rischio)[72] sostituendo il riferimento all’articolo 977 – abrogato dall’articolo 15 del provvedimento in esame  - con quello al secondo comma dell’articolo 1012 come modificato dall’articolo in esame, relativamente all’esclusione dal risarcimento.

§         al comma 5, modifica il secondo comma dell’articolo 1020 (Prescrizione), ivi prevedendosi che il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l’esercente[73]: viene, così, eliminato il riferimento all’articolo 973, oggetto di abrogazione ai sensi dell’articolo 15 del provvedimento in esame.

 

 

Art. 18 (Dei privilegi e dell’ipoteca)

L’articolo 18 reca modifiche alle disposizioni del codice della navigazione incidenti sui privilegi e sull’ipoteca.

 

Il comma 1 modifica il primo comma dell’articolo 1023 (Privilegi sull’aeromobile e sul nolo) , sostituendo  - in relazione alle indennità per l’urto di aeromobile, quale oggetto di privilegio – il riferimento ivi previsto all’articolo 974 con quello agli articoli 966 e 967, in quanto recanti la disciplina dei danni da urto a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 15 del provvedimento in esame.

 

Il comma 2 incide sull’articolo 1031 ( Ufficio competente):a seguito della modifica, per l’individuazione delle autorità alle quali richiedere la pubblicità, si richiama l’articolo 866 e non il secondo comma dello stesso.

La modifica nasce da esigenze di coordinamento, stante che il secondo comma dell’articolo 866 è stato sostanzialmente soppresso dall’articolo 15 del D. Lgs. 96/2005 che ha modificato l’articolo 866 che, pertanto, nel testo vigente consta di un unico comma a norma del quale la pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova.

 

 

Art. 19 (Delle infrazioni penali e amministrative)

L’articolo 19 reca modifiche di ordine formale ad alcune norme del codice della navigazione relative a infrazioni penali e amministrative.

In particolare, si segnalano:

§         il comma 1 chemodifica il secondo comma dell’articolo 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi e stabilimenti)[74]sostituendo il riferimento ivi previsto all’ articolo 723 relativo al deposito di cose in aeroporto – abrogato dall’articolo 3 del D. Lgs. 96/2005 -  con quello al secondo comma dell’articolo 52 e al terzo comma dell’articolo 59[75];

§         il comma 3 che abroga gli articoli 1176 (Inosservanza del divieto di mediazione) e 1177 (Aggravanti) del codice della navigazione [76];

§         il comma 4 che elimina dall’articolo 1197 (Rifiuto di cooperare al ricupero)[77]

il riferimento alla fattispecie della perdita dell’aeromobile;

§         il comma 5 modifica il primo comma, numero 2), dell’articolo 1201 (Inosservanze relative alla partenza e all’approdo di aeromobile), eliminando il riferimento ivi previsto agli articoli 841 e 844 relativi all’involo e all’atterramento in caso di navigazione da turismo e della navigazione con alianti. In base alla nuova formulazione, è punito con la sanzione amministrativa il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che parte o approda in località diversa da quelle previste dall’articolo 799.

L’articolo 799 prevede che la partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.

Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva 'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.

§         il comma 6 interviene sull’articolo 1205 (Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte) estendendo la sanzione prevista dall’articolo 1205 anche alle fattispecie contemplate dall’articolo 818 e 834[78] del codice della navigazione;

§         il comma 7 incide sull’articolo 1214 (Sanzioni amministrative accessorie) eliminando il riferimento alla disposizione dell’articolo 1204, secondo comma – abrogato dall’articolo 19 del D. Lgs.96/2005[79] - quale fattispecie la cui violazione comporti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione;

§         i commi 8 e 9 intervengono, rispettivamente, sugli articoli 1216 (Navigazione senza abilitazione) e 1219 (Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell’aeromobile) eliminando da tali articoli il riferimento al certificato di collaudo. La modifica è da ritenere connessa con la modifica dell’articolo 764 del codice della navigazione, disposta dall’articolo 7 del D. Lgs. 96/2005, che ha eliminato il riferimento al certificato di collaudo, mantenendo solo quello al certificato di navigabilità quale certificato che abilita alla navigazione.

 

 

Art. 20 (Disposizioni processuali)

L’articolo 20[80] reca modifiche a disposizioni processuali del codice della navigazione.

 In particolare, l’articolo in esame interviene su:

§         l’articolo 1236 relativo all’obbligo di denuncia dei reati per i quali si debba procedere d’ufficio, commessi nel porto, nell’aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione. I soggetti obbligati alla denuncia sono i funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell’amministrazione della navigazione interna, le persone dell’equipaggio, nonché – a seguito della modifica introdotta – i funzionari dell’ENAC.

Nel testo vigente è previsto l’obbligo di denuncia, anzichè in capo ai funzionari dell’ENAC, in capo ai funzionari degli aerodromi statali e privati.

Analogamente, al secondo comma dell’articolo oggetto di modifica, si prevede che la relazione, cui sono obbligati i comandanti delle navi e degli aeromobili circa ciò che riguarda le funzioni di polizia giudiziaria, sia diretta al preposto dell’ENAC nell’aeroporto di primo approdo  e non – come previsto dal testo vigente - al direttore del medesimo aeroporto

§         l’articolo 1240 (Competenza), secondo comma, laddove viene eliminato il riferimento al luogo di abituale ricovero dell’aeromobile ai fini della individuazione del giudice competente per i reati previsti dal codice , qualora, prima dell'approdo nella Repubblica, abbia avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero qualora tali autorità abbiano espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero la competenza non possa essere determinata nel modo indicato nel comma 1 dello stesso articolo 1240;

§         l’articolo 1259 (Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell’aeromobile), laddove viene ridotto il campo di applicazione della disposizione alla sola fattispecie della perdita della nave, sopprimendosi dalla rubrica e dal contenuto dell’articolo il riferimento alla perdita dell’aeromobile.

 

 

Art. 21 (Norme finali)

L’articolo 21[81] reca norme finali.

 

            Il comma 1 precisa che dall’attuazione del provvedimento - ivi inclusa la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico per le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, di cui al secondo comma dell’articolo 698, secondo comma[82], nonché l’istituzione dei comitati aeroportuali  di cui all’articolo 718 del codice come modificato dall’articolo 6 del provvedimento in esame – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni introdotte o modificate dal provvedimento in esame entrano in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo.

 

 


 


Schema di D.Lgs. n. 583

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Testo a fronte


 

 


Attività parlamentare

 


Parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti) sullo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione n. 446 il 3 marzo 2005

 

 

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (atto n. 446),

rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN) né da quella di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000,

condiviso l'impianto generale del provvedimento, che tiene in gran parte conto dell'ampio lavoro istruttorio svolto dalla IX Commissione sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla «sicurezza del trasporto aereo» sia in sede di esame delle proposte di legge recanti «Norme per la sicurezza e l'efficienza del trasporto aereo» (C. 1431 e abb.),

preso atto che il provvedimento, che dispone un'ampia modifica del vigente codice della navigazione per quanto attiene alla parte aeronautica, si ispira - in aderenza con la più recente normativa comunitaria e con gli indirizzi dell'ICAO - al principio di separazione tra le funzioni di regolamentazione, di certificazione e di controllo rispetto a quelle di fornitura dei servizi, attribuendo contestualmente al gestore aeroportuale responsabilità di coordinamento operativo dell'aeroporto al fine di accrescere l'efficienza e la sicurezza delle operazioni in tale ambito,

segnalata l'esigenza di definire un quadro normativo che individui una chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle responsabilità tra i vari soggetti operanti nel settore, con l'obiettivo di un sempre maggiore rafforzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo e di una razionalizzazione del sistema organizzativo nazionale dell'aviazione civile,

tenuto conto delle previsioni dei recenti regolamenti comunitari (549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004), ed in particolare del regolamento-quadro n. 549/2004, che ha previsto l'istituzione di un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004,

rilevata in particolare la necessità di tenere conto del ruolo che i predetti regolamenti comunitari attribuiscono all'autorità nazionale di vigilanza individuata da ciascuno Stato membro e sottolineata quindi la necessità di individuare con assoluta chiarezza le funzioni che l'ENAC è chiamato a svolgere - quale «unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme», ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265 - anche rispetto alle competenze di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

delibera di esprimere:

 

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 687, si segnala la necessità di fare riferimento alla categoria dell'«aviazione civile» piuttosto che a quella della «navigazione aerea» e di richiamare espressamente il ruolo di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

2) al medesimo articolo 1, comma 2, capoverso articolo 687, appare necessario specificare con maggiore chiarezza le funzioni di controllo e vigilanza attribuite all'ENAC, evitando di limitarle, come attualmente previsto nel testo, alla sola vigilanza «sulla fornitura dei servizi inerenti alla navigazione aerea», anche in considerazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 237 del 2004 e dell'articolo 4 del regolamento CE n. 549/2004;

3) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 698, dove si disciplina il procedimento per la determinazione degli aeroporti di «rilevanza nazionale» quali «nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato», appare necessario definire con maggiore chiarezza i criteri che attengono a tale distinzione, tenendo conto sia del quadro degli aeroporti inseriti nel Progetto TEN n. 10 (pubblicato nella GUCE del 18 dicembre 2001), sia dell'esigenza di un'equa ripartizione per aree geografiche e per regioni, ferma restando l'inclusione dei due hub di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino, nonché l'esigenza di considerare quegli aeroporti nei quali vi sia un movimento di almeno 350.000 passeggeri annui e l'esistenza di collegamenti europei o extraeuropei; appare altresì necessario specificare maggiormente le connessioni tra i requisiti di tale fattispecie e la corrispondente riserva di competenze allo Stato e le conseguenze - dal punto di vista dell'impatto normativo sui restanti articoli del codice della navigazione - di tale distinzione; rispetto alla procedura prevista per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica al fine della determinazione di tali aeroporti, si segnala inoltre la necessità di introdurre un termine, anche considerato che viene disposta l'abrogazione dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 237 del 2004, che prevedeva il termine di centoventi giorni per l'emanazione del provvedimento in questione;

4) all'articolo 2, comma 2, capoversi articoli 691 e 691-bis, tenendo conto delle previsioni comunitarie in materia, si segnala la necessità di definire più puntualmente i «servizi della navigazione aerea», anche con riferimento alla redazione delle carte ostacoli;

5) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 702, sembra necessario: sopprimere il riferimento alle infrastrutture aeroportuali «di rilevanza nazionale» trattandosi della disciplina concernente le norme di sicurezza; coordinare le previsioni dell'articolato rispetto alla rubrica che fa riferimento anche alla «realizzazione» delle infrastrutture aeroportuali nonché - al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di competenze - coordinare le funzioni ivi attribuite, da una parte, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, dall'altra, all'ENAC, attribuendo espressamente all'ENAC le competenze «per l'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere e sopprimendo le parole da «fatta salva» a «trasporti», valorizzando al contempo l'attività di programmazione aeroportuale con particolare riferimento alla definizione del Piano nazionale aeroporti da parte del predetto Ministero, fermo restando il potere di indirizzo del Ministro sull'ENAC;

6) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 703, occorre individuare soluzioni che consentano al gestore di percepire, alla cessazione della concessione, eque forme di indennizzo rispetto alle opere non amovibili, non sembrando giustificabile la gratuità della devoluzione all'ENAC delle stesse, che scoraggerebbe anche la previsione di forme di investimento da parte del gestore - soprattutto negli ultimi anni della durata della gestione - per il miglioramento della sicurezza delle strutture aeroportuali: si valuti in particolare la possibilità di integrare la delibera CIPE n. 86/2000 prevedendo l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili oltre all'ammortamento tecnico;

7) all'articolo 3, comma 2, che rappresenta un fondamentale corollario delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 704, primo e secondo comma, è necessario - per una imprescindibile esigenza di certezza normativa e di salvaguardia dei diritti acquisiti - specificare che il riferimento al fatto che resta «impregiudicata» l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale non mette in discussione le procedure che hanno avuto origine a seguito della presentazione dell'istanza, ai sensi del decreto ministeriale n. 521 del 1997, anche nel caso in cui i rispettivi aeroporti non rientrino nella individuazione degli «aeroporti di rilevanza nazionale», da parte dei gestori titolari di concessione parziale o precaria; tali ultime procedure, in linea con il decreto ministeriale n. 521 del 1997, devono concludersi in tempi certi e stringenti che devono essere indicati nel decreto legislativo;

8) sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 704 si segnala l'esigenza di specificare con maggiore chiarezza la formulazione di tale capoverso, con particolare riferimento alle conseguenze dovute alla individuazione degli aeroporti «di rilevanza nazionale», al rapporto tra la certificazione per il gestore ivi prevista rispetto a quella introdotta dal regolamento ENAC del 21 ottobre 2003 (sulla base del DM 23 maggio 2002), nonché con riguardo all'iter procedurale per il rilascio della concessione in ordine al quale si dovrebbero definire modalità e tempi di conclusione certi, soprattutto in ordine alle relative istruttorie, in modo da evitare il rischio di incertezze e di duplicazioni degli accertamenti; infine, per quanto attiene alla previsione della procedura di selezione effettuata tramite procedura concorrenziale, di cui al secondo comma, si segnala la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di reciprocità quale criterio per la partecipazione di imprese aventi sede all'estero alle procedure concorrenziali di selezione; sembrerebbe altresì opportuno prevedere che a tali procedure concorrenziali possano partecipare solo soggetti già titolari di certificazione;

9) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 705, lettera f), è necessario rivedere la previsione che assegna al gestore aeroportuale l'obbligo di fornire tempestivamente notizie su attività o eventi di competenza di soggetti terzi, vista la necessità di garantire che le responsabilità ineriscano ai propri ambiti di attività e competenza, con particolare riguardo al concetto di «afferenza alla struttura aeroportuale» che va rapportato all'ambito del sedime di concessione;

10) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 707, penultimo comma, appare necessario valutare se non sia più congruo richiamare espressamente le previsioni della normativa ICAO al riguardo, piuttosto che indicare una specifica metratura per le distanze di edificabilità, che rischierebbe di dare luogo a requisiti disomogenei rispetto a quelli previsti dagli altri paesi aderenti all'ICAO;

11) si evidenzia la necessità di prevedere la certificazione da parte dell'ENAC anche per il personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati;

12) si segnala l'esigenza di precisare con maggior chiarezza l'assetto organizzativo dell'ENAC, con particolare riguardo alla presenza di «articolazioni periferiche» dell'ente, anche in considerazione della soppressione della figura del direttore di aeroporto;

13) all'articolo 3, comma 4, capoverso articolo 718, relativo alle funzioni di polizia e di vigilanza, che competono all'ENAC, si segnala l'esigenza di individuare tali previsioni con maggiore puntualità e specificità, risultando altrimenti indeterminati i contenuti delle funzioni citate; in particolare, al primo comma appare opportuno chiarire che tali funzioni, così come quelle attribuite dai successivi articoli 801, 802, 806, 807, sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le relative «articolazioni periferiche»;

14) appare necessario individuare i principi cui devono attenersi i gestori, l'ENAV ed altri fornitori di servizi nella formazione delle tariffe aeroportuali, in particolare per i servizi che sono ancora soggetti ad un regime di monopolio, richiamando espressamente la disciplina di cui al decreto legislativo n. 18 del 1999 ed alle delibere attuative del CIPE, in primo luogo la delibera CIPE n. 86/2000;

15) si segnala l'esigenza, con riguardo al trasporto aereo di merci pericolose, di richiamare espressamente la più recente disciplina comunitaria ed internazionale in materia, in particolare integrando quanto già previsto all'articolo 12, comma 3, capoverso articolo 816;

 

e con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'esigenza di intervenire, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, al fine di definire con chiarezza il quadro sanzionatorio nei confronti dei titolari della gestione aeroportuale e, più in generale, di tutti gli operatori del settore del trasporto aereo, in modo da assicurare che ad un articolato ed aggiornato contesto normativo volto a rafforzare il livello della sicurezza del settore corrisponda una adeguata capacità di enforcement che ne garantisca la completa e certa applicazione; si ravvisa in particolare l'esigenza di prevedere chiare ed adeguate sanzioni in caso di violazioni di particolare rilievo quali, in particolare, quelle relative a: mancate comunicazioni di inconvenienti o incidenti; opere abusive; inosservanza dei compiti e degli obblighi dell'operatore aeroportuale; inosservanza degli obblighi relativi alla prestazione dei servizi di assistenza a terra; violazione da parte del comandante dell'aeromobile che naviga senza documenti a bordo ovvero che contravviene alla norme di vigilanza di cui all'articolo 791 cod. nav.; inosservanza delle prescrizioni relative allo svolgimento delle attività commerciali; violazioni delle norme di vigilanza e delle norme sulla partenza e sull'approdo nonchè violazione delle norme sul trasporto di cose; vi è altresì l'esigenza - alla luce di quanto previsto al capoverso articolo 759 - di rafforzare le sanzioni stabilite nei casi di violazioni a seguito della demolizione e smantellamento dell'aeromobile, considerati in particolare i possibili rischi per la sicurezza ad esse correlati;

b) si evidenzia l'opportunità di continuare ad attribuire il potere di collaudo delle opere aeroportuali in capo all'ENAC, prevedendo che le relative entrate siano versate nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per essere quindi riassegnate all'ENAC;

c) al fine di evitare incertezze o carenze normative, appare opportuno introdurre una specifica disposizione che rechi le definizioni delle fattispecie che ricorrono più volte nel testo del provvedimento o, comunque, nella normativa di riferimento per il settore quali, in particolare, le categorie di «aeroporto», di «aeroporto di rilevanza nazionale», di «Piano aeroportuale nazionale», di «grandi opere»;

d) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 712, si segnala l'opportunità di specificare che, unitamente al collocamento di segnali, sono definite anche le condizioni per il mantenimento in efficienza dei segnali collocati;

e) all'articolo 5, commi 2 e 6, appare opportuno specificare che l'equiparazione agli aeromobili di Stato disposta dai capoversi artt. 744 e 746 non riguarda le attività commerciali;

f) all'articolo 10, comma 3, capoverso articolo 794, appare opportuno modificare anche il secondo comma nel senso di prevedere che il sorvolo del territorio della Repubblica da parte di aeromobili militari stranieri non può prescindere da una specifica autorizzazione del Ministero della difesa;

g) all'articolo 11, comma 4, capoverso articolo 802, secondo comma, appare opportuno specificare maggiormente i requisiti giuridici necessari per configurare la fattispecie della «violazione degli obblighi relativi al pagamento»;

h) con riferimento al medesimo capoverso articolo 802, si segnala l'opportunità di includere anche la categoria delle «tariffe dell'ENAV» tra le ipotesi che consentono all'ENAC di vietare la partenza degli aeromobili, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto alla tutela dei diritti di credito dei fornitori dei servizi della navigazione aerea;

i) all'articolo 11, comma 8, capoverso articolo 807, secondo comma, relativo all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati, appare opportuno inserire un riferimento alla normativa comunitaria in materia ed ai relativi provvedimenti attuativi;

l) all'articolo 17, appare opportuno riformulare il primo comma del capoverso articolo 943, prevedendo che: «Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato al momento della prenotazione, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto»;

m) si valuti la possibilità di prevedere l'esenzione del trasporto aereo di Stato, o eseguito nell'interesse dello Stato, da qualsiasi tassa, diritto o contribuzione nonchè il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali;

n) si sottolinea l'esigenza che - in linea con le finalità della delega evidenziate all'articolo 1 della precitata legge n. 265 del 2004 - siano affrontate con maggior dettaglio ed attenzione le questioni che attengono alla salvaguardia dei diritti dei passeggeri, anche alla luce delle più recenti normative ed indirizzi adottati in sede europea;

o) si evidenzia l'opportunità di prevedere specifiche misure a tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla disciplina dei servizi di assistenza a terra;

p) con riferimento alle abrogazioni, appare opportuno individuare con maggiore precisione il quadro complessivo delle norme che si intendono superate con il provvedimento in esame - eventualmente accorpandole in un unico articolo come prospettato nella relazione illustrativa - in aderenza con il criterio di delega fissato alla lettera h), dove si fa espresso riferimento alla «abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega»; andrebbero in particolare valutate ulteriormente le possibili sovrapposizioni rispetto al contenuto del citato decreto-legge n. 237 del 2004, considerato che diverse disposizioni di tale decreto-legge sono riprodotte in tutto o in parte nel testo ora in esame, e solo di alcune di esse è disposta l'espressa abrogazione.


Parere espresso dalla IX Commissione (Trasporti) sullo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione n. 481 il 4 maggio 2005

 

 

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il nuovo schema di decreto legislativo recante «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (atto n. 481),

richiamati i rilievi formulati nel parere espresso dalla IX Commissione, nella seduta del 3 marzo 2005, sulla prima versione dello schema di decreto legislativo recante «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (atto n. 446),

ribadita, in particolare, l'esigenza di definire un quadro normativo che individui una chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle responsabilità tra i vari soggetti operanti nel settore, con l'obiettivo di un sempre maggiore rafforzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo e di una razionalizzazione del sistema organizzativo nazionale dell'aviazione civile,

delibera di esprimere:

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1) è imprescindibile procedere al recepimento dei seguenti rilievi, già contenuti nel parere approvato dalla IX Commissione sulla prima versione dello schema di decreto legislativo (atto n. 446), che non hanno finora trovato accoglimento:

a) all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 687, si ribadisce la necessità di precisare espressamente che - nel settore dell'aviazione civile - il ruolo di indirizzo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la funzione di vigilanza è attribuita all'ENAC;

b) al medesimo articolo 1, comma 2, capoverso articolo 687, si ribadisce la necessità di richiamare espressamente le funzioni di controllo attribuite all'ENAC, in aderenza con le previsioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 237 del 2004 e dell'articolo 4 del regolamento CE n. 549/2004;

c) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 698, dove si disciplina il procedimento per la determinazione degli aeroporti di «rilevanza nazionale» - e ora, innovando rispetto al precedente testo senza specifiche motivazioni, anche dei «sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale», che vanno quindi soppressi - quali «nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato», si ribadisce la necessità di richiamare, nell'individuazione dei criteri per tale determinazione, il quadro degli aeroporti inseriti nel Progetto TEN n. 10 (pubblicato nella GUCE del 18 dicembre 2001), e fare espressamente riferimento all'esigenza di un'equa ripartizione per aree geografiche e per regioni (ferma restando l'inclusione dei due hub di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino), nonché di considerare quegli aeroporti nei quali vi siano collegamenti europei o extraeuropei; vanno altresì specificate maggiormente, come già evidenziato in precedenza, le connessioni tra i requisiti di tale fattispecie e la corrispondente riserva di competenze allo Stato e le conseguenze - dal punto di vista dell'impatto normativo sui restanti articoli del codice della navigazione - di tale distinzione;

d) all'articolo 2, comma 2, capoversi articoli 691 e 691-bis, tenendo conto delle previsioni comunitarie in materia, si richiama la necessità di definire più puntualmente i «servizi della navigazione aerea», anche con riferimento alla redazione ed all'aggiornamento delle carte ostacoli;

e) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 702, si ribadisce l'esigenza di coordinare le previsioni dell'articolato rispetto alla rubrica che fa riferimento anche alla «realizzazione» delle infrastrutture aeroportuali e di inserire, dopo le parole: «di ampliamento» le seguenti: «, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria»;

f) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 703, primo comma, appare necessario configurare come un «obbligo» piuttosto che come una «possibilità» il rimborso da parte del concessionario subentrante;

g) all'articolo 3, comma 2, che rappresenta un fondamentale corollario delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 704, primo e secondo comma, è necessario - per una fondamentale esigenza di certezza normativa e di salvaguardia dei diritti acquisiti - prevedere una stringente ed inderogabile «norma di chiusura» per assicurare il rispetto assoluto del termine perentorio stabilito nel provvedimento in esame per la conclusione dei procedimenti che hanno avuto origine a seguito della presentazione delle istanze antecedentemente alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame; tra le disposizioni «di chiusura» di tale previsione va precisato, in particolare, che non si applicano a tali fattispecie le procedure di gara di cui al citato capoverso articolo 704 (essendo già avviata un'istruttoria) e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso di mancato rispetto del termine, assicuri con tutti gli strumenti di cui dispone, anche nei confronti dell'ENAC stesso, che entro ulteriori trenta giorni si pervenga in ogni caso al completamento delle procedure; sempre per assicurare una parità di trattamento ed una salvaguardia dei diritti acquisiti va altresì specificato che a tali fattispecie non si applica la nuova previsione del quarto comma del citato capoverso articolo 704 che reca «sentita la regione o la provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione»;

h) sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 704 si ribadisce l'esigenza di specificare con maggiore chiarezza la formulazione di tale capoverso, con particolare riferimento alle conseguenze dovute alla individuazione degli aeroporti «di rilevanza nazionale» ed al rapporto tra la certificazione per il gestore ivi prevista e quella introdotta dal regolamento ENAC del 21 ottobre 2003 (sulla base del DM 23 maggio 2002); si ribadisce inoltre l'opportunità di prevedere che a tali procedure concorrenziali possano partecipare solo soggetti già titolari di certificazione;

i) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 705, lettera f), si ribadisce la necessità di rivedere la previsione che assegna al gestore aeroportuale l'obbligo di fornire tempestivamente notizie su attività o eventi di competenza di soggetti terzi, vista la necessità di garantire che le responsabilità ineriscano ai propri ambiti di attività e competenza, con particolare riguardo al concetto di «afferenza alla struttura aeroportuale» che va rapportato all'ambito del «sedime di concessione»; occorre inoltre definire con chiarezza quali siano gli effetti che ne conseguono sulla gestione e manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), che non risultano più nel testo del provvedimento. Al riguardo occorre, in particolare, precisare che la manutenzione dei medesimi impianti viene gestita dall'ENAV;

l) si evidenzia nuovamente la necessità di prevedere la certificazione da parte dell'ENAC anche per il personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati;

m) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 707, penultimo comma, si ribadisce la necessità di richiamare espressamente le previsioni della normativa ICAO al riguardo, piuttosto che indicare una specifica metratura per le distanze di edificabilità, che rischierebbe di dare luogo a requisiti disomogenei rispetto a quelli previsti dagli altri paesi aderenti all'ICAO;

n) si evidenzia la necessità di continuare ad attribuire il potere di collaudo delle opere aeroportuali in capo all'ENAC, prevedendo che le relative entrate siano versate nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per essere quindi riassegnate all'ENAC;

2) si segnala l'esigenza di prevedere, al fine di garantire la piena funzionalità del settore di sopperire alle esigenze di personale qualificato che, senza oneri a carico dello Stato, l'ENAC possa bandire concorsi interni, connotati da adeguate modalità selettive per l'immissione in ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica, in servizio alla data del 31 dicembre 2003; vi è altresì la necessità di prevedere che, per i restanti posti vacanti, nel limite delle disponibilità della pianta organica e sempre senza oneri a carico dello Stato, l'ENAC possa assumere personale con adeguati titoli professionali o di studio;

 

e con le seguenti osservazioni:

a) si richiama l'opportunità di intervenire, anche attraverso l'urgente adozione di specifici provvedimenti, al fine di definire con chiarezza il quadro sanzionatorio nei confronti dei titolari della gestione aeroportuale e, più in generale, di tutti gli operatori del settore del trasporto aereo, in modo da assicurare che ad un articolato ed aggiornato contesto normativo volto a rafforzare il livello della sicurezza del settore corrisponda una adeguata capacità di enforcement che ne garantisca la completa e certa applicazione; si ravvisa, in particolare, l'esigenza di prevedere chiare ed adeguate sanzioni in caso di violazioni di particolare rilievo quali, in particolare, quelle relative a: mancate comunicazioni di inconvenienti o incidenti; opere abusive; inosservanza dei compiti e degli obblighi dell'operatore aeroportuale; inosservanza degli obblighi relativi alla prestazione dei servizi di assistenza a terra; violazione da parte del comandante dell'aeromobile che naviga senza documenti a bordo ovvero che contravviene alla norme di vigilanza di cui all'articolo 791 cod. nav.; inosservanza delle prescrizioni relative allo svolgimento delle attività commerciali; violazioni delle norme di vigilanza e delle norme sulla partenza e sull'approdo nonché violazione delle norme sul trasporto di cose; vi è altresì l'esigenza - alla luce di quanto previsto al capoverso articolo 759 - di rafforzare le sanzioni stabilite nei casi di violazioni a seguito della demolizione e smantellamento dell'aeromobile, considerati in particolare i possibili rischi per la sicurezza ad esse correlati;

b) al fine di evitare incertezze o carenze normative, appare opportuno introdurre una specifica disposizione che rechi le definizioni dei termini che ricorrono più volte nel testo del provvedimento o, comunque, nella normativa di riferimento per il settore, quali, in particolare, «aeroporto», «aeroporto di rilevanza nazionale», «Piano aeroportuale nazionale» e «grandi opere»;

c) all'articolo 11, comma 4, capoverso articolo 802, secondo comma, appare opportuno specificare maggiormente i requisiti giuridici necessari per configurare la fattispecie della «violazione degli obblighi relativi al pagamento»;

d) si ribadisce l'opportunità di prevedere l'esenzione del trasporto aereo di Stato, o eseguito nell'interesse dello Stato, da qualsiasi tassa, diritto o contribuzione nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali;

e) si evidenzia l'opportunità di affrontare, come emerge anche dai documenti trasmessi dalla commissione di studio per la revisione del codice, le questioni connesse alla difficoltà di realizzare la copertura assicurativa prevista dal nuovo articolo 939-ter ed all'ampiezza della responsabilità imputata al noleggiatore dall'articolo 940-quater.


 

Risoluzione in Commissione Ferro ed altri n. 7-00682

presentata il 19 luglio 2005

 

 

La IX Commissione,

 

premesso che:

 

il 4 maggio 2005 ha espresso un articolato parere favorevole con condizioni ed osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (atto n. 481), come risultante dalle modifiche apportate dal Governo dopo l'espressione dei pareri espressi sul primo testo;

 

il citato schema di decreto - dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri della riunione del 6 maggio 2005 - è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2005 (decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96);

 

l'articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dello stesso, con le medesime procedure fissate da tale articolo;

 

richiamata pertanto l'esigenza di assicurare piena attuazione ai rilievi formulati nel citato parere espresso dalla IX Commissione, approvato nella seduta del 4 maggio 2005;

 

 

impegna il Governo:

 

 

ad intervenire quanto prima, ai sensi del predetto articolo 2, comma 2, della legge n. 265 del 2004, al fine di assicurare piena attuazione ai rilievi formulati nel citato parere espresso dalla IX Commissione, approvato nella seduta del 4 maggio 2005, il cui recepimento era stato evidenziato nel parere come imprescindibile ai fini di una valutazione favorevole da parte della IX Commissione, con particolare riguardo alla necessità di:

 

1) richiamare espressamente le funzioni di controllo attribuite all'ENAC, in aderenza con le previsioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 237 del 2004 e dell'articolo 4 del regolamento

CE n. 549 del 2004;

 

2) in merito alla disciplina del procedimento per la determinazione degli aeroporti di «rilevanza nazionale», quali «nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato», specificare maggiormente le connessioni tra i requisiti di tale fattispecie e la corrispondente riserva di competenze allo Stato e le conseguenze - dal punto di vista dell'impatto normativo sui restanti articoli del codice della navigazione - di tale distinzione;

 

3) in merito alle funzioni di polizia e di vigilanza sui soggetti operanti in aeroporto assicurare la presenza negli aeroporti di un funzionario ENAC, munito di poteri adeguati ad esercitare la molteplicità delle funzioni precedentemente di competenza del direttore di aeroporto e ora centralizzate in ENAC;

 

4) tenendo conto delle previsioni comunitarie in materia, definire più puntualmente i «servizi della navigazione aerea», come richiamati al nuovo articolo 691 del codice della navigazione (servizi del traffico aereo; servizi di meteorologia aeronautica; servizi di informazioni aeronautiche; servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza) evitando di introdurre formulazioni che possano mettere in discussione il principio comunitario del Gate to Gate nell'erogazione dei servizi e l'unicità di gestione degli stessi;

 

5) in ordine alle gestioni aeroportuali, assicurare che non sia messo a rischio il rispetto assoluto del termine perentorio - ora stabilito dal decreto legislativo n. 96 del 2005 - per la conclusione dei procedimenti che hanno avuto origine a seguito della presentazione delle istanze antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo dal momento che il rispetto di tale termine - e, quindi, il rispetto e la certezza dei tempi di tutte le fasi procedurali necessarie per tali accertamenti - è fondamentale e prioritario, mettendo altrimenti in grave rischio la stessa sicurezza del settore, tenuto conto che la attuale situazione di incertezza ed indeterminatezza in cui si trovano attualmente i gestori, di fatto blocca gli investimenti ed i processi di ammodernamento e innalzamento della safety per il trasporto aereo;

 

6) sempre con riferimento ai procedimenti che hanno avuto origine a seguito della presentazione delle istanze antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 96 del 2005, al contempo, chiarire se si intenda applicare la previsione dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, tenendo conto del fatto che nel testo si precisa che a tali fattispecie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma del codice della navigazione, che prevedono la necessità che al rilascio della concessione di gestione aeroportuale si provveda con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

7) chiarire maggiormente il rapporto tra la certificazione per il gestore aeroportuale ora prevista nel codice della navigazione e quella introdotta dal regolamento ENAC del 21 ottobre 2003 (sulla base del decreto ministeriale 23 maggio 2002), prevedendo che a tali procedure concorrenziali possano partecipare solo soggetti già titolari di certificazione;

 

8) prevedere che si continui ad attribuire il potere di collaudo delle opere aeroportuali in capo all'ENAC, in conformità con la normativa vigente che stabilisce che le relative entrate continuino ad essere versate sull'apposito capitolo di bilancio dell'ENAC;

 

9) intervenire affinché, al fine di garantire la piena funzionalità del settore del trasporto aereo e di sopperire alle esigenze di personale qualificato, l'ENAC possa bandire concorsi interni, connotati da adeguate modalità selettive per l'immissione in ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica, in servizio alla data del 31 dicembre 2003 prevedendo che per i restanti posti vacanti, nel limite delle disponibilità della pianta organica e sempre senza oneri a carico dello Stato, lo stesso ente possa assumere personale con adeguati titoli professionali o di studio;

 

10) intervenire, anche attraverso l'urgente adozione di specifici provvedimenti, al fine di definire con chiarezza il quadro sanzionatorio nei confronti dei titolari della gestione aeroportuale e, più in generale, di tutti gli operatori del settore del trasporto aereo, in modo da assicurare che ad un articolato ed aggiornato contesto normativo volto a rafforzare il livello della sicurezza del settore corrisponda una adeguata capacità di enforcement che ne garantisca la completa e certa applicazione prevedendo, in particolare, chiare ed adeguate sanzioni in caso di violazioni di particolare rilievo quali, quelle relative a: 1) mancate comunicazioni di inconvenienti o incidenti; 2) opere abusive; 3) inosservanza dei compiti e degli obblighi dell'operatore aeroportuale; 4) inosservanza degli obblighi relativi alla prestazione dei servizi di assistenza a terra; 5) violazione da parte del comandante dell'aeromobile che naviga senza documenti a bordo ovvero che contravviene alla norme di vigilanza di cui all'articolo 791 cod. nav.; 6) inosservanza delle prescrizioni relative allo svolgimento delle attività commerciali; 7) violazioni delle norme di vigilanza e delle norme sulla partenza e sull'approdo nonché violazione delle norme sul trasporto di cose; 8) inosservanza degli obblighi assunti dal gestore riguardo alla rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità dei servizi alle previsioni contenuti nei piani di investimento di cui all'atto di concessione; 9) inosservanza ai principi contenuti nelle deliberazioni CIPE nella definizione delle tariffe e dei corrispettivi aeroportuali; 10) mancata separazione contabile di cui al decreto legislativo n. 18 del 1999;

 

11) rafforzare le sanzioni stabilite nei casi di violazioni a seguito della demolizione e smantellamento dell'aeromobile, considerati in particolare i possibili rischi per la sicurezza ad esse correlati;

 

12) al fine di razionalizzare la formazione delle tariffe aeroportuali venga introdotta una disposizione che escluda dal calcolo dei costi sostenuti dai gestori l'ammortamento delle opere realizzate con finanziamenti statali;

 

13) al fine di evitare incertezze o carenze normative, introdurre una specifica disposizione che rechi le definizioni dei termini che ricorrono più volte nel testo del codice della navigazione aerea o, comunque, nella normativa di riferimento per il settore, quali, in particolare, «aeroporto», «aeroporto di rilevanza nazionale», «Piano aeroportuale nazionale» e «grandi opere».

 

(7-00682)

«Ferro, Duca, Pasetto, De Laurentiis, Rosato, Guido Dussin».

 

 

 

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


Normativa nazionale

 


Codice civile
(artt. 101, 822, 2043 e 2934)

 

 

Art. 101.

Matrimonio in imminente pericolo di vita.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [c.c. 93] e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto (1), purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [c.c. 86, 87, nn. 1, 2 e 4, 88].

 

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita [c.n. 204, 834].

 

-----------------------

(1) Il riferimento all'assenso non ha più rilevanza vista la sostituzione dell'art. 90 c.c. ad opera dell'art. 7, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

 

 

Capo II

 

Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

 

Art. 822.
Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato (1) e fanno parte del demanio pubblico [c.c. 1145] il lido del mare [c.c. 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [c.c. 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692] (2); le opere destinate alla difesa nazionale [c.c. 879].

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade (3), le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia (4), le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [c.c. 11, 823] (5).

 

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(1) Per quanto riguarda il demanio delle Regioni vedi l'art. 119, quarto comma, Cost.; l'art. 57, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; gli artt. 32 sgg. del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, Statuto della Regione siciliana; l'art. 14, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna; l'art. 5, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; l'art. 55, L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(2) Vedi il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

(3) Vedi la L. 12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

(4) Per quanto riguarda la protezione delle bellezze naturali gli immobili di interesse storico, vedi la L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

(5) Vedi, anche, gli artt. 3, 4, 5, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. I beni culturali indicati nel presente articolo, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico, sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico, ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e sono destinati al godimento pubblico ai sensi dell'art. 98 dello stesso decreto.

 

 

TITOLO IX

Dei fatti illeciti

 

(giurisprudenza)

 

Art. 2043.

Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338] che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198] (1).

 

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(1) Vedi la L. 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e il D.M. 31 gennaio 1989 modificativo del D.M. 16 aprile 1988, concernente la definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell'art. 16, della suddetta legge. La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 88 (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 24, e 32 Cost. Con successiva sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 372 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

La stessa Corte, con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 188 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.; con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.

 

 

TITOLO V

Della prescrizione e della decadenza (1)

 

Capo I

Della prescrizione

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

(giurisprudenza)

 

Art. 2934.

Estinzione dei diritti.

Ogni diritto si estingue per prescrizione [c.c. 1310, 1422, 2878, n. 3, 2880, 2903, 2962, 2963, 2967], quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge [c.c. 66, 71, 73, 192, 954, 970, 1014, 1073, 1165, 1242, 2651, 2654, 2880, 2903, 2940, 2946, 2967].

 

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili [c.c. 326, 1966, 2113] e gli altri diritti indicati dalla legge [c.c. 5, 124, 248, 249, 263, 533, 713, 823, 841, 902, 948, 986, 1111, 1145, 1422, 1865, 1869; disp. att. c.c. 252] (2).

 

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(1) Vedi l'art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Sulla proroga dei termini vedi il D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, nonché il D.Lgs. 21 giugno 1961, n. 498 e la L. 24 gennaio 1962, n. 13.

 


Codice della navigazione
(articoli citati nello schema in esame)

 

Art. 493.

Indennità e compenso per salvataggio di persone.

Il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versano (1) le persone salvate.

 

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(1) Recte: «versavano».

 

PARTE SECONDA

DELLA NAVIGAZIONE AEREA

 

LIBRO PRIMO

DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE

 

TITOLO I

Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione (1)

 

Art. 687.

 Amministrazione dell'aviazione civile.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

 

Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative (2).

 

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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Degli organi amministrativi della navigazione».

 

 

(2) Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai senzi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

Il testo del presente articolo prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 96 del 2005 in vigore era il seguente:

«Ministro competente.

L'amministrazione della navigazione aerea è retta dal ministro per l'aeronautica [1].

Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

a. uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;

b. considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

c. possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

d. rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale [2].

Le materie di cui al comma precedente concernono:

1. telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

2. regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

3. licenze del personale aeronautico civile;

4. navigabilità degli aeromobili civili;

5. registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

6. raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

7. libri e documenti di bordo;

8. mappa e carte aeronautiche;

9. caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

10. aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

11. unità di misura;

12. sicurezza del volo e degli aerodromi;

13. esercizio degli aeromobili civili [3].

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate [4].

Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti [5].».

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[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. Per la competenza delle regioni a statuto speciale, vedi l'art. 17, lett. a), R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455; l'art. 3, lett. d), D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, e il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

 

 

Art. 688.

Concorso di competenze.

Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Circoscrizioni territoriali aeronautiche.

Il territorio della Repubblica è diviso in compartimenti di traffico aereo; i compartimenti sono suddivisi in circoscrizioni di aeroporto.

Al compartimento è preposto un ispettore di traffico aereo; alla circoscrizione di aeroporto un direttore di aeroporto [c.n. 1235].».

 

 

Art. 690.

Annessi ICAO.

Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

 

Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

 

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Concorso di competenze.

Negli aeroporti situati nell'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, di galleggianti e di aeromobili è esercitata dal direttore dell'aeroporto d'accordo con il comandante del porto [c.n. 724].».

 

TITOLO II

Dei servizi della navigazione aerea (1)

 

Art. 691.

Servizi della navigazione aerea.

I servizi della navigazione aerea si distinguono in:

 

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

 

b) servizi di meteorologia aeronautica;

 

c) servizi di informazioni aeronautiche;

 

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (2).

 

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(1) Intitolazione aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

(2) Gli attuali artt. 691 e 691-bis così sostituiscono l'originario art. 691 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della suddetta sostituzione era il seguente:

«Vigilanza sul traffico nazionale all'estero.

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.».

 

 

Art. 691-bis.

Fornitura dei servizi della navigazione aerea .

Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale (1).

 

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(1) Gli attuali artt. 691 e 691-bis così sostituiscono l'originario art. 691 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

 

TITOLO III

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi (1)

 

Capo I

Della proprietà e dell'uso degli aerodromi (2)

 

Art. 692.

Beni del demanio aeronautico statale.

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

 

a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

 

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

 

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico (3).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Si riporta qui di seguito il testo dei titoli II e III in vigore prima della suddetta sostituzione:

«TITOLO II

Dei beni pubblici destinati alla navigazione

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692. Beni del demanio aeronautico.

Fanno parte del demanio aeronautico:

a. gli aerodromi militari e gli aerodromi civili [c.n. 700] istituiti dallo Stato [c.c. 822];

b. ogni costruzione o impianto statale destinato al servizio della navigazione aerea.

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693. Opere di pubblico interesse.

Sono ad ogni effetto di pubblico interesse le opere che, con decreto del ministro per l'aeronautica [1] siano dichiarate necessarie all'istituzione e all'ampliamento da parte dello Stato di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinarsi a servizi statali o al traffico aereo civile.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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694. Concessione di suolo negli aerodromi statali [1].

Il ministro per l'aeronautica [2], di concerto con il ministro per le finanze, può, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, dare in concessione a privati, per un periodo non superiore a venti anni, parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico aereo.

Per la costruzione e l'esercizio di depositi di materiali o sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si osservano le norme stabilite dal regolamento.

[1] Per decentramento di alcune di tali attribuzioni, vedi art. 3, lett. c), d) ed l), D.P.R. 5 giugno 1964, n. 438, sull'ispettorato generale dell'aviazione civile.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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695. Concessione di uso di aviorimesse e di altri edifici.

Negli aerodromi statali, compatibilmente con le esigenze del servizio aeronautico, l'ispettore di traffico aereo può concedere l'uso di aviorimesse o di altri edifici per la durata minima di tre mesi [1].

Il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione.

[1] Vedi, anche, l'art. 3, lett. c), d) ed l), D.P.R. 5 giugno 1964, n. 438, sull'ispettorato generale dell'aviazione civile.

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696. Misura del canone.

Per le concessioni previste dall'articolo precedente la misura del canone è stabilita dall'intendente di finanza competente, d'accordo con l'amministrazione aeronautica e col richiedente.

In caso di disaccordo provvede il ministro per le finanze.

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697. Revoca delle concessioni.

Le concessioni di cui all'articolo 694 possono essere revocate per specifici motivi inerenti al pubblico uso dell'aerodromo o per altre ragioni di pubblico interesse; le concessioni di cui all'articolo 695 sono revocabili a giudizio discrezionale dell'amministrazione aeronautica.

La revoca non dà diritto ad indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone [c.n. 696], salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili, salvo che non sia diversamente stabilito, l'amministrazione aeronautica è tenuta a corrispondere un indennizzo ai sensi degli ultimi due comma dell'articolo 42.

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698. Vigilanza sull'attività dei concessionari.

La vigilanza sull'attività esplicata in base a concessione, è esercitata, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, dal direttore di aeroporto [c.n. 688].

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699. Rinvio.

Per quanto non è disposto nel presente titolo, si applicano le norme degli articoli 37, 38, 40, 41; 43 a 49; 54. [c.n. 37, 38, 40, 41, 43-49, 54] I poteri attribuiti dall'articolo 54 al capo di compartimento spettano, per il demanio aeronautico, al direttore di aeroporto [c.n. 1164].

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TITOLO III

Dell'ordinamento e della polizia degli aerodromi

Capo I

Dell'uso degli aerodromi statali

700. Aerodromi aperti al traffico civile.

Sono aperti al traffico aereo civile:

a. gli aeroporti [c.n. 701] e i campi di volo [c.n. 703] civili istituiti dallo Stato e adibiti permanentemente al servizio della navigazione aerea;

b. gli aeroporti e i campi di volo militari designati dal ministro per l'aeronautica [1].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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701. Uso degli aeroporti statali.

Negli aeroporti statali aperti al traffico civile possono, nei limiti prescritti dal regolamento, approdare, sostare e partire gli aeromobili privati.

Gli aeromobili stranieri [1] possono esservi ammessi a condizione di reciprocità, o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà del ministro per l'aeronautica [2] di dare autorizzazioni temporanee [c.n. 794].

I diritti per l'uso degli aeroporti statali sono fissati dal regolamento. Tali diritti comprendono il corrispettivo delle prestazioni del personale, secondo le norme del regolamento medesimo [3].

[1] L'art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Vedi la L. 5 maggio 1976, n. 324, recante norme relative ai diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

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702. Uso dei campi di fortuna.

Salva la disposizione dell'articolo 841, l'approdo e la partenza degli aeromobili privati nei campi di fortuna sono consentiti solo in caso di necessità.

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703. Uso dei campi di volo statali.

L'uso dei campi di volo istituiti dallo Stato e aperti al traffico civile è consentito solo agli alianti [c.n. 844].

Gli alianti stranieri [1] possono esservi ammessi a condizione di reciprocità [c.n. 794, 847].

[1] L'art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

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Capo II

Degli aeromobili e degli altri impianti aeronautici privati

704. Istituzione di aerodromi e altri impianti privati.

L'istituzione, da parte di privati, di aeroporti, campi di fortuna, campi di volo e di altri impianti aeronautici, deve essere preventivamente autorizzata dal ministro per l'aeronautica [1].

L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto. Le tariffe relative devono essere approvate dal ministro per l'aeronautica [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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705. Vigilanza sugli aerodromi e sugli altri impianti aeronautici privati.

La vigilanza sull'attività esplicata in base all'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, è esercitata, per gli aerodromi ove sia un delegato di aeroporto, o di campo di fortuna, dal delegato medesimo; negli altri aerodromi, è esercitata dal direttore di aeroporto della circoscrizione.

Parimenti il direttore di aeroporto esercita la vigilanza sull'attività esplicata, fuori degli aerodromi, relativamente ad altri impianti aeronautici.

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706. Impianti radioelettrici privati.

Gli impianti radioelettrici privati sono sottoposti al controllo tecnico dei ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica [1], che ne stabiliscono d'accordo le modalità d'installazione e di uso.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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707. Registro degli aerodromi e degli impianti privati.

Gli aerodromi e gli altri impianti, costruiti e gestiti da privati, sono iscritti in un registro tenuto presso il Ministero per l'aeronautica [1], con le modalità stabilite dal regolamento.

Nel registro devono essere annotati gli atti e i fatti relativi al trasferimento della proprietà o dell'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto.

Il registro può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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708. Uso degli aerodromi privati.

Salvo il caso di necessità, per l'uso di aerodromi privati non aperti al traffico è richiesto il consenso dell'esercente dell'aerodromo [c.n. 1203] [1].

[1] Vedi, anche, l'art. 52 regol. nav. aerea.

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709. Apertura al traffico di aerodromi privati.

L'apertura al traffico aereo civile di aerodromi privati adibiti ad usi speciali è sottoposta all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1].

Per esigenze di pubblico interesse il ministro può inoltre dichiarare aperti al traffico determinati aerodromi privati; in tal caso è dovuto all'esercente un'indennità da determinarsi a norma del regolamento.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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710. Mutamenti relativi alla proprietà di aerodromi o altri impianti.

L'alienazione [c.c. 1470], la locazione [c.c. 1571] di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati, nonché la costituzione di usufrutto [c.c. 978] sui medesimi, non hanno effetto se non sono autorizzate dal ministro per l'aeronautica [1]. Ove l'autorizzazione non sia data entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta.

La successione a causa di morte nella proprietà o nell'usufrutto degli aerodromi o degli impianti predetti deve essere notificata al ministro per l'aeronautica [1] entro quindici giorni dall'accettazione dell'eredità [c.c. 470] o dall'acquisto del legato [c.c. 649]. Entro tre mesi dalla notifica, il ministro può promuovere l'espropriazione per pubblico interesse [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Vedi la L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

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711. Mutamenti relativi all'esercizio di aerodromi o altri impianti.

La cessione dell'esercizio di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati non ha effetto se non è autorizzata dal ministro per l'aeronautica [1].

In caso di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario dell'aerodromo o dell'impianto non può subentrare nell'esercizio dei medesimi senza l'autorizzazione del ministro predetto.

Ove l'autorizzazione prevista dai comma precedenti non sia data entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta.

La successione a causa di morte nell'esercizio di un aerodromo o di altro impianto privato deve essere notificata al ministro per l'aeronautica [1] entro quindici giorni dall'accettazione dell'eredità [c.c. 470] o dall'acquisto del legato [c.c. 649]. Entro tre mesi dalla notifica, il ministro può revocare l'autorizzazione a esercitare l'aerodromo o l'impianto.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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712. Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio degli aerodromi e degli altri impianti aeronautici privati è in ogni caso revocabile per specifici motivi di ordine pubblico o di interesse generale della navigazione.

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713. Cessazione dell'esercizio.

La cessazione dell'esercizio degli aerodromi e degli altri impianti è sottoposta alla preventiva autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1].

Il ministro può prescrivere un termine prima del quale la cessazione non può aver luogo, ovvero provvedere al temporaneo esercizio diretto dietro corresponsione al privato di un'adeguata indennità secondo le norme del regolamento, ovvero promuovere l'espropriazione per pubblico interesse.

Ove il ministro non provveda entro sessanta giorni dalla domanda, l'autorizzazione s'intende negata.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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Capo III

Vincoli della proprietà privata [1]

714. Ostacoli alla navigazione.

In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni [2].

[1] Vedi la L. 23 giugno 1927, n. 1630, sulle servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree di velivoli.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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714-bis. Direzioni d'atterraggio.

Con decreti del ministro per la difesa [1] pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto è istituito [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715. Limitazioni.

Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di:

1. metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta;

2. metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;

3. metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.

Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1 del precedente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2 e 3 possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto.

Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso.

Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel n. 1 del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel n. 2 e dopo il quinto per quelli indicati nel n. 3 [1].

[1] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715-bis. Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari.

Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.

Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso [1].

[1] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715-ter. Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli è indicata dal Ministero della difesa [1] su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno ed a segnali indicatori collocati a cura dello stesso ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietà privata. Nel caso di opposizione da parte dei privati, può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del comune in cui è situata la zona anzidetta. Chiunque può consultarla. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale, nel foglio degli annunzi legali della provincia [2] e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonché di un esemplare della Gazzetta ufficiale e del foglio degli annunzi legali della provincia [2] contenenti il predetto avviso, è custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e può essere consultata in ogni tempo da chiunque.

È punito con l'ammenda fino a lire quindicimila [3] se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe [4].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[3] L'ammenda, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 32 della stessa legge.

[4] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715-quater. Opposizione.

Nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa è stata depositata nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al ministro per la difesa [1], proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto previsto nell'articolo 714-bis. Di questa facoltà, e del predetto termine, deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente articolo.

Il ministro per la difesa [2], decide con provvedimento motivato le opposizioni, dichiara esecutiva la mappa con le eventuali modificazioni. Il decreto di esecutività è annotato sulla mappa stessa [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715-quinquies. Abbattimento di ostacoli.

Su proposta del ministro per la difesa [1] di concerto col ministro per la grazia e giustizia il presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-quater, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il decreto presidenziale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa [1]. È dovuta, in questo caso, una indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

Il ministro per la difesa [1] può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-quater. Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa [1]. In caso di inadempimento, il ministro della difesa [1] provvede di ufficio a spese dell'interessato [c.n. 730] [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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716. Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti.

In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'articolo 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli articoli 715 e 715-bis e può essere vietata qualsiasi modificazione della consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti.

L'ordine è dato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la difesa [1] di concerto col ministro per la grazia e giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti è dovuta una indennità a norma del primo comma dell'articolo 715-quinquies [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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717. Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione.

Il ministro per la difesa [1] può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli articoli 715 e 715-bis, costituiscano intralcio per la navigazione aerea. In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Può altresì ordinare che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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717-bis. Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi.

Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardino impianti o attrezzature di pertinenza di amministrazioni dello Stato o destinati ad un pubblico servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati di concerto anche con il ministro interessato [1].».

[1] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

 

 

(2) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente capo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

(3) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 693.

Assegnazione dei beni del demanio aeronautico.

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

 

All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

 

I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 694.

Aerodromi privati.

Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

 

Art. 696.

Opere di pubblico interesse.

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 697.

Aerodromi aperti al traffico civile.

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

 

a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;

 

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

 

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 698.

Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

 

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 699.

Uso degli aeroporti aperti al traffico civile.

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.

 

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 700.

Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile.

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 701.

Aviosuperfici.

Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 702.

Progettazione delle infrastrutture aeroportuali.

Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 703.

Devoluzione delle opere non amovibili.

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.

 

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

 

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54 (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Capo II

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra (1)

 

(giurisprudenza)

 

Art. 704.

Rilascio della concessione di gestione aeroportuale.

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa (2).

 

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione (3).

 

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

 

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore (4).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente capo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

(2) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(4) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 705.

Compiti del gestore aeroportuale.

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.

 

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

 

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

 

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

 

c) corrisponde il canone di concessione;

 

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

 

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;

 

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'àmbito del sedime di concessione;

 

g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

 

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Capo III

 

Vincoli della proprietà privata (1)

 

Art. 707.

Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

 

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

 

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

 

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

 

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.

 

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa (2).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente capo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

(2) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 709.

Ostacoli alla navigazione.

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

 

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 710.

 Aeroporti militari.

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

 

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

 

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

 

c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;

 

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

 

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714 (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 712.

Collocamento di segnali.

L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

 

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.

 

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 715.

Valutazione di rischio delle attività aeronautiche.

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

 

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Capo IV

 

Della polizia degli aerodromi (1)

 

Art. 718.

Funzioni di polizia e di vigilanza.

Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.

 

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.

 

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

 

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea (2).

 

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(1) Vedi l'art. 1174 c.n.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Funzioni di polizia.

Le funzioni di polizia sono esercitate dal direttore di aeroporto nell'aeroporto in cui ha sede, nonché, entro l'ambito della circoscrizione, negli altri aerodromi statali e in quelli privati dove non siano delegati di aeroporto o di campo di fortuna.

Negli aerodromi privati dove sono delegati di aeroporto o di campo di fortuna, le funzioni di polizia sono esercitate da questi ultimi.».

 

 

Art. 733.

Personale non di volo.

Il personale non di volo comprende:

 

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

 

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo [c.n. 880, 881, 882];

 

c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

 

d) il personale addetto ai servizi di manutenzione (1).

 

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(1) L'originario titolo IV ( artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 731-735) dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

 

 

Art. 734.

Licenze ed attestati.

I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

 

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.

 

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea (1).

 

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(1) L'originario titolo IV ( artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 731-735) dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

 

 

TITOLO V

Del regime amministrativo degli aeromobili

 

Capo I

Delle distinzioni degli aeromobili

 

(giurisprudenza)

 

Art. 743.

Nozione di aeromobile.

Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

 

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

 

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche, sono stabilite dal regolamento.».

 

 

Art. 744.

Aeromobili di Stato e aeromobili privati.

Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari [c.n. 745] e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alle Forze di polizia dello Stato, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad altro servizio di Stato [c.n. 746, 748] (1).

 

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

 

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2).

 

Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale (3).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.».

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 17 ottobre 1986, n. 732. Vedi, anche, l'art. 4 regol. nav. aerea.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

 

Art. 745.

 Aeromobili militari.

Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.

 

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali.».

 

 

Art. 748.

Norme applicabili.

Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

 

L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

 

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

 

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà (1).

 

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, L. 17 ottobre 1986, n. 732 e poi dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente:

«Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice.».

 

 

 

Capo II

Dell'ammissione dell'aeromobile

alla navigazione (1)

 

Art. 749.

Ammissione degli aeromobili alla navigazione.

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

 

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.

 

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC (2).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Si riporta qui di seguito il testo del capo II in vigore prima della suddetta sostituzione:

«Capo II

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

Sezione I

Dell'individuazione dell'aeromobile

749. Ammissione dell'aeromobile alla navigazione.

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili iscritti [c.n. 753] nei registri tenuti dagli uffici competenti ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono iscritti nei registri predetti gli aeromobili che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione [c.n. 750] e di nazionalità [c.n. 751, 752].

Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge l'aeromobile è individuato dalla marca di nazionalità [c.n. 757] e da quella d'immatricolazione, ovvero, se trattasi di aliante libratore, da un numero [c.n. 750] [1].

[1] Vedi gli artt. 54-62 regol. nav. aerea e l'art. 164-bis regol. nav. aerea.

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750. Marca o numero di immatricolazione.

La marca d'immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dal ministro per l'aeronautica [1] e deve essere diversa per ogni aeromobile.

Il numero degli alianti libratori è assegnato dalla Reale unione nazionale aeronautica [c.n. 796, 1131, 1192] [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278. Vedi gli artt. 54, 145 e 164-bis regol. nav. aerea.

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Sezione II

Dei requisiti di nazionalità

751. Nazionalità dei proprietari di aeromobili.

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonché le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana [1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128. Il testo precedentemente in vigore, in cui gli ultimi tre commi erano stati aggiunti dall'art. 8, L. 13 maggio 1983, n. 213, era il seguente: «751. Nazionalità dei proprietari di aeromobili italiani. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica, gli aeromobili che appartengono per intero: a. allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano; b. a cittadini italiani; c. a società costituite e aventi sede nella Repubblica, il cui capitale appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani, e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani. Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'art. 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'art. 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata. Gli obblighi che gli artt. 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società. La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana.».

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752. Aeromobili iscritti in registri di altri Stati.

Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati [1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «752. Aeromobili iscritti in registri stranieri. Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in un registro aeronautico straniero.».

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Sezione III

Dell'iscrizione dell'aeromobile e dell'abilitazione alla navigazione

753. Iscrizione degli aeromobili.

Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti libratori, sono immatricolati nel registro aeronautico nazionale, tenuto presso il Ministero per l'aeronautica [1].

Gli alianti libratori sono iscritti nel registro matricolare tenuto presso la Reale unione nazionale aeronautica [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278.

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754. Termine per l'iscrizione.

L'iscrizione degli aeromobili deve essere richiesta, a cura del proprietario, entro otto giorni dal rilascio del certificato di navigabilità e, per gli alianti libratori, dal rilascio del certificato di collaudo [1].

[1] Vedi l'art. 159 regol. nav. aerea.

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755. Abilitazione degli aeromobili alla navigazione.

Gli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale sono abilitati alla navigazione dal certificato d'immatricolazione.

Gli alianti libratori sono abilitati alla navigazione dall'attestazione dell'avvenuta iscrizione nel registro matricolare, fatta dalla Reale unione nazionale aeronautica [1], mediante annotazione sul certificato di collaudo [c.n. 1216].

[1] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278. Vedi gli artt. 156 e 164-bis regol. nav. aerea.

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756. Certificato di immatricolazione.

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dal ministro per l'aeronautica [1] ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, l'uso al quale è destinato, il nome e il domicilio del proprietario, l'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dal regolamento.

Devono essere annotate sul certificato le variazioni o riparazioni che importino notevoli modificazioni del tipo o del valore dell'aeromobile [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Vedi gli artt. 162-164 regol. nav. aerea.

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757. Marca di nazionalità.

Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità stabilita dal regolamento [c.n. 1130] [1].

[1] Vedi l'art. 54 regol. nav. aerea.

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Sezione IV

Della perdita dei requisiti di nazionalità e della cancellazione dai registri

758. Perdita dei requisiti di nazionalità.

Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al ministro per l'aeronautica [1] o, se trattasi di aliante libratore, alla Reale unione nazionale aeronautica [2], l'avvenuta iscrizione in un registro di altro Stato [3] [c.n. 752], nonché ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalità [c.n. 751].

L'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha comunque avuto conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione negli uffici della direzione dell'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione nel foglio degli annunzi legali [4], di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

Quando nel detto termine non siano proposte opposizioni, l'autorità, se sull'aeromobile non risultano iscritti diritti reali o di garanzia [5], esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.

In caso di opposizione, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, la cancellazione può essere effettuata solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. In caso contrario l'autorità aeronautica promuove la vendita giudiziale dell'aeromobile [5].

In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma [5].

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma [6].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278.

[3] Le parole "di altro Stato" così sostituiscono l'originario termine "straniero" per effetto di quanto disposto dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.

[4] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[5] Vedi gli artt. 1022-1037 c.n.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 27 aprile 1981, n. 165.

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759. Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione.

Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad uno straniero [1] per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità [c.c. 470] o dall'acquisto del legato [c.c. 649], deve farne denuncia all'autorità indicata nell'articolo precedente. L'autorità procede a norma del secondo, terzo e quarto comma di detto articolo.

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile a straniero [1]. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.

[1] L'art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

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760. Demolizione dell'aeromobile.

Il proprietario, che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile, deve farne dichiarazione al Ministero per l'aeronautica [1], se l'aeromobile si trova nella Repubblica [2], all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti ed i libri di bordo [3]. L'autorità predetta provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 758.

Se entro sessanta giorni dalla pubblicazione sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia [4] sull'aeromobile, l'autorizzazione può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertare in Italia dal Registro aeronautico italiano [5] e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758 [6].

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano agli alianti libratori.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

[3] Vedi gli artt. 771-775 c.n.

[4] Vedi gli artt. 1022-1037 c.n.

[5] Vedi al riguardo, il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912 e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4, L. 27 aprile 1981, n. 165.

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761. Perdita presunta.

Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia [c.n. 831, 837, 915].

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762. Cancellazione dell'aeromobile dai registri.

L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a. è perito o si presume perito [c.n. 761];

b. è stato demolito [c.n. 760];

c. ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 751;

d. è stato iscritto in un registro di altro Stato [1] [c.n. 752].

d-bis. il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea [2];

d-ter. è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione [2].

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma può essere disposta anche d'ufficio.

All'atto della cancellazione l'autorità ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo [c.n. 755, 756, 764].

[1] Le parole "di altro Stato" così sostituiscono l'originario termine "straniero" per effetto di quanto disposto dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.».

(2) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 754.

Assegnazione di marche temporanee.

Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

 

Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati (1).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 755.

Certificato di immatricolazione.

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

 

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma (1).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 759.

Demolizione e smantellamento dell'aeromobile.

Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.

 

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

 

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

 

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

 

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

 

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

 

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.

 

L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760 (1).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 760.

Cancellazione dell'aeromobile dal registro.

L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

 

a) è perito o si presume perito;

 

b) è stato demolito;

 

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

 

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

 

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;

 

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

 

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

 

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

 

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.

 

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.

 

Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.

 

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

 

La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio (1).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 773.

Libri dell'aeromobile.

Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio (1).

 

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 12, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi dall'art. 8, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento.».

 

 

Art. 778.

Rilascio della licenza di esercizio.

La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni, la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

 

La licenza di esercizio è rilasciata a:

 

a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

 

b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea è parte contraente.

 

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.

 

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

 

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

 

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 779.

Mantenimento della licenza di esercizio.

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

 

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

 

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

 

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

 

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

 

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 780.

Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori.

La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonché dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943 (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 782.

Oneri di servizio pubblico.

Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 783.

Tutela del consumatore.

La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è stabilita dall'ENAC (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Capo II

Dei servizi aerei extracomunitari

 

Art. 784.

Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari.

I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 785.

Vettori designati.

I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.

 

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

 

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

 

I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.

 

Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

 

a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

 

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

 

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

 

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

Art. 786.

Riserva di cabotaggio comunitario.

I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 787.

Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali.

I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

 

L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.

 

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

 

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 800.

Aeromobili diretti all'estero.

Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali(1), salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

 

Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento (2).

 

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(1) Per l'elenco degli aeroporti doganali vedi il D.M. 11 marzo 1993 (Gazz. Uff. 3 luglio 1993, n. 154).

(2) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore - il cui terzo comma, aggiunto dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128, era stato modificato dall'art. 8, L. 5 febbraio 1999, n. 25 - era il seguente:

«Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica.

Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici. Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 25 del 1999 era il seguente:

«Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica.

Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.».

 

 

Art. 802.

Divieto di partenza.

L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria (1) e doganale (2).

 

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav (3).

 

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(1) Vedi il R.D. 2 maggio 1940, n. 1045, sulla sanità aerea.

(2) Vedi il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione delle disposizioni in materia doganale.

(3) Articolo così sostituito prima dall'art. 3-bis, D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, con L. 9 novembre 2004, n. 265 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente:

«L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal D.L. n. 237 del 2004 era il seguente: «Autorizzazione alla partenza.

Il direttore dell'aeroporto non può autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonché dalle norme sanitarie e doganali, se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti.».

 

 

Art. 805.

Approdo di aeromobili provenienti dall'estero.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

 

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

 

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali (2) o sanitari (3), salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica (4) intesi i ministeri interessati [c.n. 1201].

 

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale della Repubblica (5).

 

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici. Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo (6).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Per l'elenco degli aeroporti doganali, vedi il D.M. 11 marzo 1993 (Gazz. Uff. 3 luglio 1993, n. 154).

(3) Vedi l'art. 10, R.D. 2 maggio 1940, n. 1045 sulla sanità aerea.

(4) Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

(5) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato. Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che delimitano il territorio doganale.

(6) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128 e poi così modificato dall'art. 8, L. 5 febbraio 1999, n. 25. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.».

 

 

Art. 807.

Utilizzazione degli aeroporti coordinati.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

 

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Formalità successive all'approdo.

Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'art. 772.

 

Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarità.

 

Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile.

 

Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto (2).

 

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 14, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 13 maggio 1983, n. 213.

 

 

Art. 836.

Trasmissione degli atti alle autorità competenti.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti [c.n. 835] alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile (1); al procuratore della Repubblica (2), trasmette copia dei processi verbali di scomparizione [c.n. 835] (3).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio [c.n. 834] e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti [c.n. 835] alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile (4); al procuratore della Repubblica (5), trasmette copia dei processi verbali di scomparizione [c.n. 835].

 

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(1) Vedi gli artt. 17-19, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.

(2) Denominazione così modificata, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

(3) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(4) Vedi gli artt. 17-19, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.

(5) Denominazione così modificata, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

 

 

Art. 858.

Collaudo dell'aeromobile.

(Testo dal 21 ottobre 2005)

 

[A costruzione ultimata, il costruttore o il proprietario devono richiedere il collaudo dell'aeromobile da parte del Registro aeronautico italiano (1), per ottenere il certificato di navigabilità, o, se trattasi di aliante libratore, il certificato di collaudo [c.n. 764]. Per gli aeromobili di nuovo tipo deve essere inoltre richiesto il certificato di omologazione del tipo] (2).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

A costruzione ultimata, il costruttore o il proprietario devono richiedere il collaudo dell'aeromobile da parte del Registro aeronautico italiano (3), per ottenere il certificato di navigabilità, o, se trattasi di aliante libratore, il certificato di collaudo [c.n. 764]. Per gli aeromobili di nuovo tipo deve essere inoltre richiesto il certificato di omologazione del tipo.

 

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(1) Vedi il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912, e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

(2) Articolo abrogato l'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) Vedi il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912, e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

 

 

Art. 859.

Iscrizione dell'aeromobile dopo il collaudo.

(Testo dal 21 ottobre 2005)

[L'autorità alla quale, dopo il collaudo [c.n. 858], è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel Registro aeronautico nazionale [c.n. 753] (1) provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione, le trascrizioni fatte a norma degli articoli 857, 1030 nel registro delle costruzioni [c.n. 848]] (2).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

L'autorità alla quale, dopo il collaudo [c.n. 858], è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel Registro aeronautico nazionale [c.n. 753] (3) provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione, le trascrizioni fatte a norma degli articoli 857, 1030 nel registro delle costruzioni [c.n. 848].

 

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(1) Vedi il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912, e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

(2) Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) Vedi il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912, e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

 

 

Art. 899.

Gerarchia di bordo.

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'articolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali indicati nell'articolo 739.

 

 

TITOLO IV

Del contratto di lavoro del personale di volo (1)

 

Capo I

Della formazione del contratto (2)

 

Art. 900.

Idoneità fisica.

L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo [c.n. 735], destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

 

Le modalità per le visite sono stabilite dal regolamento [c.n. 1178] (3).

 

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(1) Vedi la L. 13 luglio 1965, n. 859, recante norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(2) Vedi l'art. 1307 c.n.

(3) Vedi il D.M. 9 gennaio 1936 (Gazz. Uff. 5 marzo 1936, n. 54), recante gli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio aereo.

 

 

Art. 901.

Capacità dei minori degli anni diciotto.

Il minore di anni diciotto [c.c. 2, 3], iscritto nel registro della quarta categoria del personale di volo [c.n. 732] può, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela [c.c. 316, 317, 343], prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

 

La revoca del consenso alla iscrizione nel registro [c.n. 735] da parte di chi esercita la patria potestà (1) o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati né della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso [c.n. 914].

 

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(1) Ora potestà dei genitori secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

 

 

Art. 939-ter.

Utilizzazione occasionale dell'aeromobile.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

 

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore privato risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 940-ter.

Sostituibilità dell'aeromobile.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 940-quater.

Responsabilità.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Il noleggiatore è responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.

 

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Capo III

Del trasporto (1)

 

Sezione I

Del trasporto di persone e di bagagli

 

Art. 941.

Norme applicabili.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.

 

Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.

 

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio (2).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo.

 

L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinquemilioniduecentomila lire.

 

Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri (3).

 

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(1) Intitolazione aggiunta dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 942.

Obbligo di assicurazione.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

 

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

 

Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finché non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Responsabilità del vettore nel trasporto di persone.

 

Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno [c.n. 947, 948; c.c. 1681].

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 943.

Obblighi d'informazione.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

 

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

 

Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dell'ENAC (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Limite del risarcimento nel trasporto di persone.

 

Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a centonovantacinquemilioni (2).

 

Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione [c.n. 947, 948] (3).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 945.

Impedimento del passeggero.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

 

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

 

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli consegnati.

 

La responsabilità del vettore per il trasporto di bagagli a lui consegnati e il limite del relativo risarcimento sono regolati dalle norme sulla responsabilità e sul limite del risarcimento per il trasporto di merci [c.n. 947, 948, 951, 952, 953, 954, 955].

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 947.

Impedimenti del vettore.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

 

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Trasporto gratuito.

 

Le norme degli articoli precedenti si applicano anche ai contratti di trasporto gratuito.

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 951.

Responsabilità del vettore.

Il vettore è responsabile della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al destinatario, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo.

 

Il vettore non è responsabile anche quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da colpa lieve di pilotaggio, di condotta o di navigazione; ovvero quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da qualsiasi causa nel corso di un trasporto per terra o per acqua, effettuato fuori degli aerodromi nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo, per il carico, il trasbordo o lo scarico delle merci, salva l'applicazione delle disposizioni che regolano la responsabilità nel trasporto per terra o per acqua [c.n. 422, 424, 953; c.c. 1693].

 


Art. 952.

Limite del risarcimento.

Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire trentatremila (1) per chilogrammo di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria [c.n. 953] (2).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 953.

Derogabilità delle norme sulla responsabilità.

Le disposizioni sulla responsabilità nel trasporto di cose [c.n. 951, 952] sono derogabili a favore del vettore solo nei trasporti nazionali.

 

 

Art. 954.

Perdita e avarie delle cose trasportate.

La perdita e le avarie subite dalle cose durante il trasporto devono essere fatte constare, da chi ha diritto alla riconsegna, con riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto entro sette giorni dalla riconsegna.

I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla riconsegna.

In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito e in conformità delle indicazioni enunciate nel documento di trasporto, e l'interessato decade da ogni azione, eccettuate quelle per frode.

 

 

Art. 955.

Rinvio.

Al trasporto aereo di cose si applicano, per quanto non è disposto da questa sezione, le norme degli articoli 425 a 438; 451 a 456. [c.n. 425-438, 451-456]

 

 

Sezione III

Della lettera di trasporto aereo (1)

 

 

Art. 956.

Documento del trasporto.

Nel trasporto di cose [c.n. 950] il mittente può chiedere al vettore che siano emesse una lettera di trasporto aereo o tante lettere quanti sono i colli da trasportare.

 

(1) Vedi l'art. 1126 c.n.

 

 

Art. 957.

Redazione della lettera di trasporto.

Il mittente redige in triplice copia il formulario della lettera di trasporto, con le indicazioni di cui alle lettere b, c, d, e, h, i, l, dell'articolo seguente.

Prese in consegna le merci, il vettore è tenuto a completare la lettera di trasporto con tutte le rimanenti indicazioni previste nell'articolo predetto.

Il mittente è responsabile verso il vettore dei danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni di cui al primo comma.

 

 

Art. 958.

 Indicazioni della lettera di trasporto.

La lettera di trasporto deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia e deve enunciare:

a. il nome e il domicilio del vettore;

b. il nome e il domicilio del mittente;

c. il luogo di destinazione e, quando la lettera è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

d. la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero, il peso e le dimensioni dei colli e le marche che li contrassegnano;

e. lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi;

f. il luogo e la data di caricazione [c.n. 959];

g. il prezzo del trasporto, nonché la data e il luogo del pagamento e la persona che deve eseguirlo;

h. il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese, se il trasporto è fatto contro assegno;

i. l'eventuale valore dichiarato;

l. i documenti consegnati al vettore in accompagnamento della lettera;

m. la durata del trasporto e l'indicazione sommaria della via da seguire, se sono state convenute [c.n. 960].

 

 

Art. 959.

Data di caricazione.

Se nella lettera di trasporto non è indicata la data di caricazione [c.n. 958], per tale si presume, fino a prova contraria, la data di emissione.

 

 

Art. 960.

Efficacia probatoria della lettera di trasporto.

Le indicazioni della lettera di trasporto [c.n. 958] relative al numero, al peso e alle dimensioni dei colli, nonché allo stato di imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla natura, alla qualità e alla quantità nonché allo stato delle cose non fanno prova contro il vettore a meno che siano state verificate da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla lettera di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato apparente delle cose.

 

 

Art. 961.

Originali della lettera di trasporto.

La lettera di trasporto è emessa in tre originali. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore», è firmato dal mittente e deve essere consegnato al vettore; il secondo porta l'indicazione «per il destinatario», è firmato dal mittente e dal vettore ed accompagna le cose trasportate; il terzo è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna le cose trasportate.

L'originale rilasciato al mittente attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 964, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo [c.c. 1996].

 

 

Art. 962.

Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente.

L'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente può essere al portatore, all'ordine o nominativo.

Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore [c.c. 2003], all'ordine [c.c. 2008] o nominativi [c.c. 2022].

Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della lettera di trasporto nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 [c.c. 2022] e seguenti del codice civile.

 

 

Art. 963.

Duplicati della lettera di trasporto.

Dell'originale della lettera di trasporto rilasciata al mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel secondo comma dell'articolo 961.

I duplicati non sono trasferibili [c.n. 962], devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.

 

 

Art. 964.

Legittimazione del possessore della lettera di trasporto.

Il possessore dell'originale trasferibile della lettera di trasporto è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso [c.c. 2003] o a una serie continua di girate [c.c. 2008] ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore [c.c. 2021], a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.

 

 

TITOLO II

Della responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

 

Capo I

Della responsabilità dei danni a terzi sulla superficie

 

 

Art. 965.

Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie.

L'esercente risponde dei danni cagionati dall'aeromobile a persone ed a beni sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

Tuttavia la responsabilità è esclusa: a quando l'esercente provi che i danni sono stati volontariamente prodotti, senza connessione con l'esercizio dell'aeromobile, da persone estranee all'equipaggio, che si trovano a bordo, e che egli medesimo e i suoi dipendenti e preposti non hanno potuto impedirli; b quando l'esercente provi che i danni sono stati causati da colpa del danneggiato [c.n. 966].

 

 

Art. 966.

Concorso di colpa del danneggiato.

Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'ammontare del risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle sue conseguenze.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

 

 

Art. 967.

Limite del risarcimento complessivo.

Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire centodiecimila (1) per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764].

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a novecentotrentamilioni (2) di lire ovvero superiore a tremiliardicentomilioni (3) di lire l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a trecentosettantacinquemilioni (4) di lire [c.n. 968] (5).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(3) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(4) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 968.

Concorso dei creditori.

I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di trecentodiecimilioni (1) di lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare dei crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose [c.n. 969, 970] (2).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 969.

Riduzione proporzionale dei crediti.

Quando l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto ai terzi, che hanno sofferto danni nello stesso accidente, supera i limiti previsti nell'articolo 967, la somma spettante a ciascuno è ridotta proporzionalmente fino a concorrenza complessiva dei limiti stessi [c.n. 970].

 

 

Art. 970.

Ordine nel concorso.

Nel concorso sulla somma limite [c.n. 968], i crediti dei terzi danneggiati che abbiano notificato le loro intimazioni all'esercente o comunque fatto valere i loro diritti entro sei mesi dal giorno dell'accidente, sono preferiti ai crediti dei terzi danneggiati, che abbiano notificato le loro intimazioni o fatto valere i loro diritti dopo tale termine.

 

 

Art. 971.

Esclusione della limitazione del risarcimento.

La limitazione del risarcimento prevista nell'articolo 967 non ha luogo:

a. quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, l'esercente non provi che il danno deriva da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione;

b. quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dei dipendenti e preposti, l'esercente non provi che egli aveva preso le misure necessarie per evitare il danno;

c. quando l'esercente non ha contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione disposta nell'articolo 798, ovvero quando l'assicurazione non copre la responsabilità dell'esercente, con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli precedenti.

 

 

Art. 972.

Casi di inapplicabilità delle norme precedenti.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili quando tra l'esercente e il danneggiato la responsabilità è regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto.

 

 

Art. 973.

Prescrizione.

Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si è prodotto.

Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato nell'impossibilità di aver notizia del danno o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si è prodotto [c.n. 1314].

 

 

Capo II

Della responsabilità per danni da urto (1)

 

 

Art. 974.

Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga.

In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli 482 a 487. Le stesse norme si applicano quando i danni sono cagionati da spostamento di aria od altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.

Ai fini del comma precedente, l'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

 

(1) Vedi la L. 25 ottobre 1977, n. 880, di ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952 concernenti l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio, nonché la L. 27 dicembre 1977, n. 1085, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

 

 

Art. 975.

Limite del risarcimento.

Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di lire centodiecimila (1) per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764].

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a novecentotrentamilioni (2) di lire o superiore a tremiliardicentomilioni (3) di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a trecentosettantacinquemilioni (4) di lire [c.n. 1048] (5).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(3) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(4) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 976.

Concorso dei creditori.

Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970; [c.n. 968-970] tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di centonovantacinquemilioni (1) di lire per ciascuna persona (2).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 977.

Esclusione della limitazione.

Per quanto concerne le cause di esclusione della limitazione, si applica il disposto dell'articolo 971, lettere a e b.

 

 

Art. 978.

Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto.

Nei casi previsti nell'articolo 974, quando siano danneggiati terzi sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, gli esercenti degli aeromobili rispondono solidalmente.

Nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti, e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze [c.n. 1018, 1039].

 

 

Art. 979.

Decadenza e prescrizione del diritto di regresso.

L'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato [c.n. 1314].

 

 

Art. 980.

Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti.

I limiti previsti nell'articolo 975 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, 978.

 

 

Art. 985.

Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone.

L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate [c.n. 999, 1038].

 

 

Art. 1011.

Danni coperti.

L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 a 967 [c.n. 965-967].

 

 

Art. 1012.

Danni esclusi.

L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione [c.n. 1010], salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo o da colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, salvo, nel caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, che il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, ovvero che l'esercente abbia prese le misure necessarie per evitarlo.

 

 

Sezione II

Assicurazione della responsabilità per danni da urto

 

 

Art. 1017.

Rischio.

L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga [c.n. 974]. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nell'articolo 977.

Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

 

 

Capo VI

Disposizioni comuni

 

 

Art. 1020.

Prescrizione.

Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547.

Alla prescrizione del diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si applica la disposizione dell'articolo 973 [c.n. 1314].

 

 

Art. 1023.

Privilegi sull'aeromobile e sul nolo.

Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile [c.n. 862] nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie [c.n. 701]; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;

2. i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo [c.n. 900];

3. i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio [c.n. 924] dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;

4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio [c.n. 983, 984, 985];

5. le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennità per l'urto di aeromobile previsto nell'articolo 974; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri [c.n. 942, 943] ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio [c.n. 944, 945, 946];

6. i crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali [c.n. 892], dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.

 

 

Art. 1031.

Ufficio competente.

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nel secondo comma dell'articolo 866.

 

 

Art. 1048.

Formazione dello stato attivo.

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975.

L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

 

Art. 1163.

Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti.

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (1).

Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (2).

 

(1) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.».

(2) Comma così modificato prima dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), come rettificato con avviso pubblicato nella Gazz Uff. 10 dicembre 2005, n. 287. L'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 96 del 2005 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente:«Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. n. 507 del 1999 così disponeva: «Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.».

 

 

Capo II

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

 

Art. 1165.

Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

E' punito con l'ammenda fino a lire un milione (1):

1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2. chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate (2).

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

E' punito con l'ammenda fino a lire un milione (3):

1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2. chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

 

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

(2) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

 

 

Capo III

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo

 

Art. 1176.

Inosservanza del divieto di mediazione.

Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali [c.n. 126, 741] è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione [c.n. 1177] (1).

 

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 1992, n. 584, sul funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare.

 

 

Art. 1177.

Aggravanti.

La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire duecentomila a un milione (1):

1. se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di più persone;

2. se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente un'attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;

3. se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;

4. se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo [c.n. 123] o aeronautico [c.n. 739]. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno (2).

 

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 1992, n. 584, sul funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare.

Art. 1197.

Rifiuto di cooperare al ricupero.

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di perdita dell'aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila [c.n. 191, 812] (1).

 

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

 

 

Art. 1201.

Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1) il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:

1. [non esegue l'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto] (2);

2. parte o approda in località diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;

3. parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale [c.n. 800];

4. approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario [c.n. 805].

 

(1) L'originaria pena dell'«arresto fino a tre mesi ovvero dell'ammenda da lire centomila a un milione» è stata così sostituita, con la sanzione amministrativa, dell'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Numero abrogato dall'art. 3, L. 29 gennaio 1986, n. 32.

 

 

Art. 1205.

Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 835, [c.n. 195, 204-208, 835] è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 818, 834, 835, 836, [c.n. 195, 204-208, 818, 834, 835, 836] è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione (2).

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

(2) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

 

 

Art. 1214.

Sanzioni amministrative accessorie.

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione [c.n. 1082] (1).

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1214. Pene accessorie. La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207, 1209 importa la sospensione dai titoli o dalla professione.».

 

 

Art. 1216.

Navigazione senza abilitazione.

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione [c.n. 149], ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità [c.n. 164], è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni (1).

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione [c.n. 755] ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764] che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

 

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi la L. 4 giugno 1982, n. 438 di adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione; nonché il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

 

 

Art. 1219.

Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo [c.n. 164], è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764].

 

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

 

 

 

 

 

Art. 1236.

Obbligo di denuncia e di relazione.

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna e degli aerodromi statali o privati e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione [c.p. 361, 362, 363].

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al direttore dell'aeroporto di primo approdo.

 

 

Art. 1240.

Competenza per territorio. (1)

La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale [c.n. 2, 3] appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica (2) il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Se, prima dell'approdo nella Repubblica (3), ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave [c.n. 143] o di abituale ricovero dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente (4).

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16-19 dicembre 1968, n. 128 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1968, n. 329), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240 c.n. per contrasto con la VI disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102 e 25 Cost.; ugualmente non fondata la questione stessa è stata ritenuta, nella motivazione della sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 121 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), in relazione agli artt. 101, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.

(2) Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(3) Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 gennaio 1965, n. 1 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1965, n. 26), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, c.n., in relazione all'art. 25, primo comma, Cost.

 

 

Art. 1259.

Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell'aeromobile.

Nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante per le operazioni di ricupero [c.n. 191, 811].

Art. 1273.

Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna.

Fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati di traffico aereo e nominati i delegati di campo di fortuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettivamente dal ministro per l'aeronautica (1) e dai custodi dei campi di fortuna [c.n. 689].

 

(1) Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

 

 

 

 


 

D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616.
Approvazione della Convenzione internazionale per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 (artt. 3 e 7)

 

 

Articolo 3

a) La presente Convenzione è applicabile solo agli aeromobili civili e non si applicherà agli aeromobili  di Stato.

b) Gli aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia saranno considerati come aeromobili di Stato.

c) Nessun aeromobile di Stato di uno Stato contraente potrà sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi senza esservi autorizzato da un accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni poste.

d) Gli Stati contraenti s’impegnano, nell’emanare le disposizioni per i propri aeromobili, a tenere in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili.

 

 

Articolo 7

Ogni Stato contraente avrà il diritto di rifiutare agli aeromobili di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio. Ogni Stato contraente s’impegna a non concludere accordi che specificamente concedano, su una base di esclusività, un simile privilegio ad un altro Stato o ad una aviolinea di un altro Stato, ed a non ottenere un tale privilegio eslcusivo da un altro Stato.

 

 


 

L. 25 marzo 1985, n. 106
Disciplina del volo da diporto o sportivo
(art. 1 ed allegato)

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1985, n. 78.

 

 

Art. 1.

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

 

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

 

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

 

Allegato (3)

 

 

Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo

 

1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 80.

2) Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 100.

Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.

3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300;

b) peso massimo al decollo non superiore a kg 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;

c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450;

b) peso massimo al decollo non superiore a kg 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;

c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

5) L'attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell'attività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.

È altresì consentito l'uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;

b) una attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell'Aero club d'Italia;

c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero.

 

 

(3) Allegato così sostituito dal D.M. 27 settembre 1985 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1985, n. 251) e poi dal D.M. 19 novembre 1991 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1991, n. 304).


D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (art. 15)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1995, n. 88.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora gli articoli dal 82 a 100 dello stesso decreto.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 13 gennaio 1997, n. 14;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 2 ottobre 1996, n. 623; Circ. 17 aprile 2000, n. 119.

 

 

 

Art. 15.

 Responsabilità per danni alla persona.

[1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento (5).

 

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

 

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1 (6)] (2).

 

 

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(5) Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(6) Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora gli articoli dal 82 a 100 dello stesso decreto.


D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 23 novembre 2000, n. A27/2000/MOT;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 24 luglio 2001, n. 1912/CA/58.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificati dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Acquisiti i pareri della commissione parlamentare per le questioni regionali e della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I - Conferimento alle regioni e agli enti locali

 

Art. 1.

Oggetto.

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

 

2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.

 

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 2.

Definizioni.

1. Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 3.

Trasporti pubblici di interesse nazionale.

1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:

 

a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;

 

 

b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;

 

 

c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni;

 

 

d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;

 

 

e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;

 

 

f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 4.

Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale.

1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

 

a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;

 

 

b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;

 

 

c) l'adozione delle linee guida e dei princìpi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 5.

Conferimento a regioni ed enti locali.

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto.

 

 

Art. 6.

Delega alle regioni.

1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 14, non già compresi nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

 

2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i compiti e le funzioni di cui all'articolo 10.

 

 

Art. 7.

Trasferimento agli enti locali.

1. Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

 

2. I conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 sono attuati tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative e organizzative degli enti, nonché nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 59, e particolarmente di quelli di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità e omogeneità dell'amministrazione, nonché di copertura finanziaria, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime.

 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni adottano la legge di puntuale individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione non provvede entro il termine indicato, il governo adotta le misure di cui all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 59.

 

4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite a norma del comma 1, svolgono nei servizi pubblici di trasporto locale le funzioni e i compiti non mantenuti allo Stato, a norma degli articoli 3 e 4, o alle regioni, a norma degli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo i princìpi e le competenze rispettivamente previsti dagli articoli 3, 9, 14 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché in conformità ai princìpi della legge n. 59 e alle disposizioni del presente decreto. Sono, in particolare, conferiti agli enti locali i compiti amministrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 8.

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

 

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

 

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

 

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

 

a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);

 

 

b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

 

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1/a).

 

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa (2).

 

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 (3).

 

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni (4).

 

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità (5).

 

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

 

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale (6) (6/a) (2/cost).

 

 

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(1/a) Vedi, anche, l'art. 38, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). Vedi, anche, l'art. 38, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). Vedi, anche, l'art. 38, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(6/a) Vedi, anche, l'art. 22, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 9.

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

 

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a) (7).

 

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

 

a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione (8);

 

 

b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;

 

 

c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12 (9) (9/a) (2/cost).

 

 

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(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(8) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(9) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(9/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'Accordo 27 marzo 2003 concernente la costituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto con F.S. S.p.a. oggi Trenitalia S.p.a.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 10.

Servizi marittimi e aerei.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.

 

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficienza.

 

3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12.

 

 

Art. 11.

Servizi lacuali e lagunari.

1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1° gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.

 

3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.

 

3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nell'ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all'interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformità alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unità adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, è stabilito d'intesa tra l'autorità marittima e l'ente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti (10).

 

 

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(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

 

 

 

Art. 12.

Attuazione dei conferimenti.

1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59.

 

2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 13.

Poteri sostitutivi.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59, in caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro dei trasporti e della navigazione fissa alla regione un congruo termine per provvedere.

 

2. Qualora l'inerzia degli organi regionali perduri dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

 

Capo II - Organizzazione del trasporto pubblico locale

 

Art. 14.

Programmazione dei trasporti locali.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.

 

2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:

 

a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;

 

 

b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

 

3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:

 

a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

 

 

b) l'integrazione modale e tariffaria;

 

 

c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;

 

 

d) le modalità di determinazione delle tariffe;

 

 

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

 

 

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

 

 

g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

 

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

 

5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 3-bis, possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (11).

 

6. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio.

 

7. (12).

 

8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

 

 

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(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 22 giugno 2000, n. 215.

(12) Il presente comma, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259) aggiunge, dopo le parole: «di linea» le parole: «e non di linea» ad eccezione dei taxi, nel comma 2 dell'art. 57, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e sostituisce il comma 3 del medesimo art. 57.

 

 

 

Art. 15.

Programmazione degli investimenti.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:

 

a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;

 

 

b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;

 

 

c) i soggetti coinvolti e loro compiti;

 

 

d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;

 

 

e) il periodo di validità.

 

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della legge n. 59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.

 

2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento (12/a).

 

2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere (12/b).

 

3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualità di azionista.

 

4. Le aree e i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalità relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le società proprietarie.

 

 

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(12/a) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(12/b) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

Art. 16.

Servizi minimi.

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

 

a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

 

 

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

 

 

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

 

 

d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

 

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

 

a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;

 

 

b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.

 

3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi (13) (2/cost).

 

 

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(13) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 17.

Obblighi di servizio pubblico.

1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 18.

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a princìpi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali (13/a).

 

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai princìpi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

 

a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. [Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi]. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica (14);

 

 

b) [l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme] (15);

 

 

c) [la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere] (16);

 

 

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

 

 

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (16/a);

 

 

f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;

 

 

g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) (17).

 

3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003 (17/a), nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) (18) (2/cost).

 

 

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(13/a) Vedi anche l'art. 8, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(14) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259) e poi così modificata dall'art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(15) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(16) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(16/a) Lettera così modificata dall'art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(17) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(17/a) Il presente termine, prorogabile per un biennio ai sensi dell'art. 11, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166, è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 23, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(18) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 19.

Contratti di servizio (18/a).

1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

 

2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.

 

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:

 

a) il periodo di validità;

 

 

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;

 

 

c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;

 

 

d) la struttura tariffaria adottata;

 

 

e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

 

 

f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;

 

 

g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;

 

 

h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

 

 

i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

 

 

l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria (19).

 

4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto.

 

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

 

6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale (19/a) (2/cost).

 

 

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(18/a) Vedi anche l'art. 8, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(19) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(19/a) Vedi, anche, il comma 14 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 20.

Norme finanziarie.

1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.

 

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore (20).

 

3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a).

 

4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.

 

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

 

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59 (20/a).

 

7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'articolo 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto (21).

 

 

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(20) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(20/a) Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

 

 

Art. 21.

Disposizioni finali e transitorie.

1. La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza dello Stato.

 

2. Restano ferme le competenze tecnico-amministrative dello Stato relative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati già perfezionati i relativi contratti.

 

3. È fatto salvo quanto disposto dalla L. 20 dicembre 1974, n. 684, dalla L. 19 maggio 1975, n. 169, dalla L. 5 dicembre 1986, n. 856, dalla L. 5 maggio 1989, n. 160, e dal D.P.R. 1° giugno 1979, n. 501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse.


D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18.
Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (artt. 14 e 20)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1999, n. 28, S.O.

 

 

 

Art. 14.

Protezione sociale.

1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'àmbito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto (4).

 

 

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(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 20.

Norma transitoria.

1. Restano salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.

 


 

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (art. 65)

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 21 maggio 2004, n. 27; Circ. 1 luglio 2004, n. 30;

- Ministero dell'interno: Circ. 26 marzo 2001, n. 2/2001; Circ. 12 aprile 2001, n. 6; Circ. 11 luglio 2001, n. 9; Circ. 13 luglio 2001, n. 10; Circ. 15 luglio 2002, n. 14;

- Ministero della giustizia: Circ. 16 marzo 2001, n. 1827; Circ. 23 ottobre 2001, n. 17.

 

 

 

Art. 65.

Imminente pericolo di vita.

 

1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.

2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 e competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.


L. 10 gennaio 2004, n. 12.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2004, n. 20, S.O.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

 

 

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.

 

 

Art. 2.

 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere alla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.

 

 

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

 

CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE

 

 

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

 

Riconoscendo il significativo contributo che la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel seguito denominata «Convenzione di Varsavia», e gli altri strumenti collegati hanno dato all'armonizzazione del diritto privato internazionale in materia di navigazione aerea.

 

Riconoscendo la necessità di adeguare e rifondere la Convenzione di Varsavia e gli strumenti collegati in un unico testo.

 

Riconoscendo l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione.

 

Riaffermando l'auspicabilità di un ordinato sviluppo delle operazioni di trasporto aereo internazionale e del regolare traffico di passeggeri, bagagli e merci in conformità con i principi e gli obiettivi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944.

 

Convinti che l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova Convenzione rappresenti il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi.

 

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

 

Capitolo I - Disposizioni generali

 

Articolo 1

Campo di applicazione.

1. La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.

 

2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati Parti o sul territorio di un medesimo Stato Parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato Parte. Ai fini della presente Convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato Parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato.

 

3. Ai fini della presente Convenzione il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti e il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.

 

4. La presente convenzione si applica anche al trasporto di cui al capitolo V, fatte salve le disposizioni ivi previste.

 

 

 

 

Articolo 2

Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali.

1. La presente Convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico sempreché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1.

 

2. Nel trasporto di effetti postali il vettore è responsabile unicamente nei confronti dell'amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni postali.

 

3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, le disposizioni della presente Convenzione non si applicano al trasporto di effetti postali.

 

 

 

Capitolo II - Documentazione e obblighi delle Parti in materia di trasporto di passeggeri, bagagli e merci

 

Articolo 3

Passeggeri e bagagli.

1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:

 

a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;

 

 

b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali.

 

2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate.

 

3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.

 

4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alle norme e alle limitazioni della presente Convenzione, qualora applicabile.

 

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

 

Articolo 4

Merci.

1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.

 

2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.

 

 

Articolo 5

Contenuto della lettera di trasporto aereo e della ricevuta di carico.

La lettera di trasporto aereo e la ricevuta di carico devono contenere:

 

a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;

 

 

b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;

 

 

c) l'indicazione del peso della spedizione.

 

 

Articolo 6

Documento relativo alla natura della merce.

Se necessario all'espletamento delle formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche, il mittente può essere tenuto a presentare un documento che specifichi la natura della merce. Questa disposizione non fa sorgere in capo al vettore alcun dovere, obbligo o conseguente responsabilità.

 

 

Articolo 7

Descrizione della lettera di trasporto aereo.

1. La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali.

 

2. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore» e viene firmato dal mittente. Il secondo originale porta l'indicazione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.

 

3. La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.

 

4. Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di trasporto aereo, si considera, sino a prova contraria, che egli abbia agito in nome del mittente.

 

 

Articolo 8

Documentazione per colli multipli.

Quando vi sono più colli:

 

a) il vettore può chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte;

 

 

b) il mittente può chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

 

 

Articolo 9

Inosservanza delle disposizioni relative alla documentazione.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

 

 

Articolo 10

Responsabilità per le indicazioni contenute nella documentazione.

1. Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite da lui con il suo nome al vettore perché siano inserite nella ricevuta di carico o per la registrazione con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Quanto disposto nel presente articolo si applica anche quando la persona che agisce in nome del mittente sia anche l'agente del vettore.

 

2. Il mittente risponde di ogni danno subito dal vettore o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete fornite da lui o in suo nome.

 

3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, il vettore risponde di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta di carico o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

 

Articolo 11

Efficacia probatoria della documentazione.

1. La lettera di trasporto aereo e la ricevuta di carico fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.

 

2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico, relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio della merce, nonché al numero dei colli, fanno fede sino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume e allo stato della merce non costituiscono prova contro il vettore a meno che siano state verificate dal vettore stesso alla presenza del mittente, e la verifica consti dalla lettera di trasporto aereo o dalla ricevuta di carico, ovvero si riferiscano allo stato apparente della merce.

 

 

Articolo 12

Diritto di disporre della merce.

1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purché l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al vettore, né agli altri mittenti, salvo l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.

 

2. Se l'esecuzione delle istruzioni del mittente non risulti possibile, il vettore deve prontamente informarne quest'ultimo.

 

3. Il vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere la presentazione dell'originale della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico rilasciata a quest'ultimo risponde per ogni danno che ne derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo il diritto di agire in regresso verso il mittente.

 

4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce o se risulta irreperibile, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.

 

 

Articolo 13

Consegna della merce al destinatario (Riconsegna).

1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario può, dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna della merce verso pagamento degli importi dovuti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.

 

2. Salvo diverso accordo tra le parti, è obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce.

 

3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal vettore o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare, la merce non è ancora giunta a destinazione, il destinatario può far valere nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto.

 

 

Articolo 14

Tutela dei diritti del mittente e del destinatario.

Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per conto altrui, a condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

 

 

Articolo 15

Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi.

1. Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario.

 

2. Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico.

 

 

Articolo 16

Formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche.

1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all'espletamento della formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche prima della consegna della merce al destinatario. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarità o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati.

 

2. Il vettore non è tenuto a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti.

 

 

Capitolo III - Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento per danni

 

Articolo 17

Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli.

1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.

 

2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento di bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

 

3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero per far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.

 

4. Salvo diversa disposizione, nella presente Convenzione il termine «bagagli» indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.

 

 

Articolo 18

Danni alla merce.

1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.

 

2. Tuttavia, il vettore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o più dei fatti seguenti:

 

a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;

 

 

b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;

 

 

c) un evento bellico o un conflitto armato;

 

 

d) un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce.

 

3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore.

 

4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.

 

 

Articolo 19

Ritardo.

Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

 

 

Articolo 20

Esonero.

Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente Convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.

 

 

Articolo 21

Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero.

1. Per i danni di cui l'articolo 17, paragrafo 1, che non eccedano i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità.

 

2. Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 che eccedano i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che:

 

a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati

 

oppure che

 

 

b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.

 

 

Articolo 22

Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci.

1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero.

 

2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

 

3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

 

4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli.

 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.

 

6. I limiti previsti dell'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. Le disposizione precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.

 

 

Articolo 23

Conversione delle unità monetarie.

1. Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente Convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme nelle monete nazionali si effettuerà, in caso di procedimento giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato Parte che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato Parte che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato Parte.

 

2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l'applicazione delle disposizioni di cui paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che nei procedimenti giudiziari sul loro territorio il limite di responsabilità del vettore di cui all'articolo 21 è fissato nella somma di 1.500.000 unità monetarie per passeggero; in 62.500 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 22; in 15.000 unità monetarie per passeggero in relazione paragrafo 2 dell'articolo 22 e in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al paragrafo 3 dell'articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tali somme in moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.

 

3. Il metodo di calcolo indicato nell'ultima frase del paragrafo 1 e il metodo di conversione illustrato del paragrafo 2 saranno applicati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato Parte, nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per le somme di cui agli articoli 21 e 22, che risulterebbe dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati Parti comunicheranno al depositario della presente Convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo adottato in applicazione di paragrafo 1 o il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione e ogni qualvolta uno di essi venga modificato.

 

 

Articolo 24

Revisione dei limiti.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal Depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tale revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e qualora la Convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione e, in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento e di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23.

 

2. Se nel corso della revisione di cui al paragrafo 2 si constati che il fattore di inflazione supera il 10 per cento, il Depositario procederà a notificare agli Stati Parti la revisione dei limiti di responsabilità. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati Parti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati Parti, la maggioranza degli Stati Parti si dichiari contraria, la revisione non entrerà in vigore e il Depositario rinvierà la questione all'esame di una riunione degli Stati Parti. Il Depositario procederà all'immediata notifica a tutti gli Stati Parti dell'entrata in vigore di ogni revisione.

 

3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati Parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.

 

 

Articolo 25

Clausola sui limiti.

Nel contratto di trasporto il vettore può stipulare limiti di responsabilità superiori a quelli previsti dalla presente Convenzione ovvero nessun limite di responsabilità.

 

 

Articolo 26

Nullità delle clausole contrattuali.

È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilità del vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente Convenzione: la nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.

 

 

Articolo 27

Autonomia contrattuale.

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce al vettore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di rinunciare ad uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero di stipulare condizioni che non siano in contrasto con essa.

 

 

Articolo 28

Anticipi di pagamento.

In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.

 

 

Articolo 29

Fondamento della richiesta risarcitoria.

Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.

 

 

Articolo 30

Dipendenti, incaricati - Risarcimento complessivo.

1. Se l'azione di risarcimento è promossa nei confronti di un dipendente o un incaricato del vettore per un danno contemplato nella presente Convenzione, tale dipendente o incaricato, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni, può far valere le condizioni e i limiti di responsabilità invocabili dal vettore stesso in virtù della presente Convenzione.

 

2. L'ammontare totale del risarcimento pagato dal vettore e dai suoi dipendenti e incaricati non può superare i predetti limiti.

 

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasporto di merci qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente o dell'incaricato commessi o con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno.

 

 

Articolo 31

Termine per la presentazione dei reclami.

1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2.

 

2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.

 

3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.

 

4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.

 

 

Articolo 32

Morte della persona responsabile.

In caso di morte della persona responsabile, l'azione per il risarcimento del danno si esercita, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa.

 

 

Articolo 33

Competenza giurisdizionale.

1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.

 

2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato Parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un segugio di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.

 

3. Ai fini del paragrafo 2,

 

a) «accordo commerciale» indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri;

 

 

b) «residenza principale e permanente» indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalità del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale scopo.

 

4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.

 

 

Articolo 34

Arbitrato.

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le parti di un contratto di trasporto di merci possono stipulare che ogni controversia in tema di responsabilità del vettore ai sensi della presente Convenzione venga risolta tramite arbitrato. Tale accordo deve avere forma scritta.

 

2. La procedura arbitrale avrà luogo, a scelta dell'attore, nell'àmbito di una delle giurisdizioni individuate all'articolo 33.

 

3. L'arbitro o il tribunale arbitrale deve applicare le disposizioni della presente Convenzione.

 

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si presumono far parte di ogni clausola o accordo arbitrale; ogni condizione stabilita in tale clausola o accordo che sia in contrasto con tali disposizioni è nulla e priva di effetto.

 

 

Articolo 35

Prescrizione.

1. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

 

2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.

 

 

Articolo 36

Trasporto successivo.

1. Nei casi di trasporto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.

 

2. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell'intero viaggio.

 

3. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, e il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell'ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario.

 

 

Articolo 37

Diritto di ricorso contro terzi.

La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo il fatto di determinare se la persona considerata responsabile ai fini delle norme di detta convenzione ha o meno un diritto di ricorso contro qualsiasi altra persona.

 

 

Capitolo IV - Trasporto combinato

 

Articolo 38

Trasporto combinato.

1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via aerea ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente Convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella previsione dell'articolo 1.

 

2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente Convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo condizioni relative alle altre modalità di trasporto, purché per quanto attiene al trasporto aereo vengano rispettate le disposizioni della presente Convenzione.

 

 

Capitolo V - Trasporto aereo effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale

 

Articolo 39

Vettore contrattuale - Vettore di fatto.

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel caso in cui un soggetto (qui appresso denominato «il vettore contrattuale») conclude in nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla presente Convenzione, con un passeggero o un mittente o con persona agente in nome del passeggero o del mittente e un altro soggetto (qui appresso denominato «il vettore di fatto») effettua, in virtù dell'autorità conferitagli dal vettore contrattuale, in tutto o in parte il trasporto, pur non costituendo relativamente a tale parte un vettore successivo ai sensi della presente Convenzione. Tale autorità si presume esistere fino a prova contraria.

 

 

Articolo 40

Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto.

Salvo disposizione contraria del presente capitolo, quando un vettore di fatto effettua, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all'articolo 39, è retto della presente Convenzione, sia il vettore contrattuale che il vettore di fatto sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione, il primo per l'intero trasporto contemplato nel contratto, il secondo per la parte da lui eseguita.

 

 

Articolo 41

Responsabilità reciproca.

1. Gli atti e omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale.

 

2. Gli atti e omissioni del vettore contrattuale e dei suoi dipendenti e incaricati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto effettuato dal vettore contrattuale, sono considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale. Tuttavia, per tali atti e omissioni, il vettore contrattuale non potrà incorrere in una responsabilità superiore ai limiti fissati agli articoli 21, 22, 23 e 24. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla presente Convenzione, nessuna rinuncia a diritti o a mezzi di tutela derivanti dalla presente Convenzione, nessuna dichiarazione speciale d'interesse alla consegna a destinazione ai sensi dell'articolo 22 potranno essere fatti valere contro il vettore di fatto, salvo che questi vi abbia acconsentito.

 

 

Articolo 42

Destinatario dei reclami e delle istruzioni.

I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in applicazione della presente Convenzione hanno gli stessi effetti sia se indirizzati al vettore contrattuale sia se indirizzati al vettore di fatto. Tuttavia, le istruzioni di cui all'articolo 12 valgono solo se indirizzate al vettore contrattuale.

 

 

Articolo 43

Dipendenti e incaricati.

Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o incaricato dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di responsabilità applicabili, ai sensi della presente Convenzione, al vettore di cui è dipendente o incaricato, sempreché non dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilità dei limiti di responsabilità concessi in conformità della presente Convenzione.

 

 

Articolo 44

Risarcimento complessivo.

Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, non può superare il massimale che, secondo la presente Convenzione, può essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.

 

 

Articolo 45

Destinatario della richiesta di risarcimento.

L'azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per il trasporto effettuato, può essere promossa, a scelta dell'attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l'azione è promossa contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto di esigere la chiamata di corresponsabilità dell'altro vettore; la procedura e la chiamata sono disciplinate dalla legge del tribunale adito.

 

 

Articolo 46

Giurisdizione addizionale.

L'azione per il risarcimento per danni di cui l'articolo 45 è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali può essere promossa l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell'articolo 33 o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attività.

 

 

Articolo 47

Nullità di clausole contrattuali.

È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla responsabilità che gli deriva dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto nello stesso capitolo; la nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni del presente capitolo.

 

 

Articolo 48

Rapporti tra trasportatore contrattuale e trasportatore di fatto.

Subordinatamente all'articolo 45, nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di pregiudicare i diritti e gli obblighi esistenti fra i trasportatori, compresi i diritti ad un ricorso o ad un risarcimento.

 

 

Capitolo VI - Altre disposizioni

 

Articolo 49

Imperatività.

Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad escludere le disposizioni della presente Convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale.

 

 

Articolo 50

Assicurazione.

Gli Stati Parti faranno obbligo ai propri vettori di provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a idonea copertura della loro responsabilità derivante dalla presente Convenzione. Qualora richiesto dalla Parte contraente nel cui territorio opera, il vettore deve dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa per i casi di responsabilità derivante dalla presente Convenzione.

 

 

Articolo 51

Trasporto effettuato in circostanze eccezionali.

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 concernenti i titoli di trasporto non si applicano al trasporto effettuato in circostanze eccezionali che esulano dal normale esercizio dell'attività del vettore.

 

 

Articolo 52

Definizione di giorni.

L'uso del termine «giorni» nella presente Convenzione indica i giorni di calendario e non i giorni feriali.

 

 

Capitolo VII - Disposizioni finali

 

Articolo 53

Firma, Ratifica e Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di ogni Stato partecipante alla Conferenza internazionale sul diritto aeronautico, tenutasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999. Dopo il 28 maggio 1999 la presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile a Montreal fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.

 

2. La presente Convenzione resterà altresì aperta alla firma delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini della presente Convenzione l'espressione «Organizzazione di integrazione economica regionale» indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che sia competente per quanto riguarda determinate materie rette dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata a firmare e a ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o ad aderirvi. Le espressioni «Stato Parte» o «Stati Parti», utilizzate nella presente Convenzione, tranne che al paragrafo 2 dell'articolo 1, al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 3, alla lettera b) dell'articolo 5, agli articoli 23, 33, 46 e alla lettera b) dell'articolo 57, indica altresì le Organizzazioni di integrazione economica regionale.

 

Ai fini dell'articolo 24, l'espressione «la maggioranza degli Stati Parti» e «un terzo degli Stati Parti» esclude le Organizzazioni di integrazione economica regionale.

 

3. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale firmatari.

 

4. Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sottoscrivono la presente Convenzione potranno in ogni momento accettarla, approvarla o aderirvi.

 

5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, che viene qui designata quale Depositario.

 

6. Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Depositario, del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, non si considera lo strumento depositato da un'Organizzazione di integrazione economica regionale.

 

7. Nei confronti di ogni altro Stato o di ogni altra Organizzazione di integrazione economica regionale, la presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

 

8. Il Depositario informerà prontamente tutti gli Stati firmatari e gli Stati Parti in merito a:

 

a) ogni firma della presente Convenzione e la relativa data;

 

 

b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione e adesione e la relativa data;

 

c ) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;

 

 

d) la data di entrata in vigore di ogni revisione dei limiti di responsabilità fissati dalla presente Convenzione;

 

 

e) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 54.

 

 

Articolo 54

Denuncia.

1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Depositario della stessa.

 

2. La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del Depositario della notifica della denuncia.

 

 

Articolo 55

Relazione con gli altri strumenti della Convenzione di Varsavia.

La presente Convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale:

 

1. tra gli Stati Parti della presente Convenzione che siano anche Parti dei seguenti strumenti:

 

a) la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata Varsavia il 12 ottobre 1929 (qui appresso denominata Convenzione di Varsavia);

 

 

b) il Protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, adottato all'Aja il 28 settembre 1955 (qui appresso denominato Protocollo dell'Aja);

 

 

c) la Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso denominata Convenzione di Guadalajara);

 

 

d) il Protocollo che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 così come modificata dal Protocollo adottato all'Aja il 28 settembre 1955, firmato a Città del Guatemala l'8 marzo 1971 (qui appresso denominato Protocollo di Città del Guatemala);

 

 

e) i Protocolli aggiuntivi dal n. 1 al n. 3 e il Protocollo n. 4 di Montreal che modificano la Convenzione di Varsavia così come modificata dal Protocollo dell'Aja o la Convenzione di Varsavia così come modificata sia dal Protocollo dell'Aja che dal Protocollo di Città del Guatemala firmati a Montreal il 25 settembre 1975 (qui appresso denominati Protocolli di Montreal); oppure

 

2. all'interno dei territori di ogni singolo Stato Parte della presente Convenzione che sia anche Parte di uno o più degli strumenti elencati sopra alle lettere da a) a e).

 

 

Articolo 56

Stati con più ordinamenti giuridici.

1. Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente Convenzione si applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.

 

2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al depositario e dovrà contenere esatta indicazione delle unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

 

3. Nel caso di uno Stato Parte che abbia presentato la predetta dichiarazione:

 

a) l'espressione «moneta nazionale», di cui all'articolo 23, s'intende riferita alla moneta in corso legale nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione; e

 

 

b) l'espressione «legislazione nazionale», di cui all'articolo 28, si intende riferita alla legislazione vigente nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione.

 

 

Articolo 57

Riserve.

Nessuna riserva potrà essere formulata alla presente Convenzione, tuttavia uno Stato Parte può in ogni momento dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Depositario, che la presente Convenzione non si applica:

 

a) al trasporto aereo internazionale effettuato e operato direttamente dallo Stato Parte per scopi non commerciali connessi alle proprie funzioni e ai propri obblighi di Stato sovrano; e/o

 

 

b) al trasporto di persone, di merci e bagagli effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato Parte o da questo noleggiato, e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o il loro nome.

 

 

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

 

 

Fatto a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente Convenzione rimarrà depositata negli archivi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati Parti della presente Convenzione, nonché a tutti gli Stati Parti della Convenzione di Varsavia, di Protocollo dell'Aja, della Convenzione di Guadalajara, del Protocollo di Città del Guatemala e dei Protocolli di Montreal.

 

 

 

ATTO FINALE

 

Della Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta sotto gli auspici dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999

 

I plenipotenziari alla Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta sotto gli auspici dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale si sono riuniti a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999 per esaminare i progetti di articoli della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stabiliti dal Comitato giuridico dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, e dal Gruppo speciale per l'aggiornamento e la rielaborazione del «regime di Varsavia» istituito dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

 

 

Erano rappresentati alla conferenza i rappresentanti dei seguenti 118 Stati:

 

 

Afganistan (Stato islamico dell')

 

Africa del Sud (Repubblica sudafricana)

 

Algeria (Repubblica algerina democratica e popolare)

 

Arabia Saudita (Regno di)

 

Argentina (Repubblica argentina)

 

Australia

 

Austria (Repubblica d')

 

Azerbaïdjan (Repubblica azerbaïdjanese)

 

Bahamas (Commonwealth delle)

 

Bahrein (Stato di)

 

Bangladesh (Repubblica popolare del)

 

Belgio (Regno del)

 

Belize

 

Bielorussia (Repubblica di)

 

Benin (Repubblica di)

 

Bolivia (Repubblica di)

 

Botswana (Repubblica del)

 

Brasile (Repubblica federativa del)

 

Burkina Faso

 

Cambogia (Regno della)

 

Camerun (Repubblica del)

 

Canada

 

Capo Verde (Repubblica del)

 

Cile (Repubblica del)

 

Cina (Repubblica popolare di)

 

Cipro (Repubblica di)

 

Colombia (Repubblica di)

 

Costa Rica (Repubblica del)

 

Costa d'Avorio (Repubblica di)

 

Cuba (Repubblica di)

 

Danimarca (Regno di)

 

Egitto (Repubblica araba dell')

 

Emirati arabi uniti

 

Etiopia (Repubblica federale democratica di)

 

Federazione di Russia

 

Filippine (Repubblica delle)

 

Finlandia (Repubblica di)

 

Francia (Repubblica francese)

 

Gabon (Repubblica gabonese)

 

Gambia (Repubblica di)

 

Germania (Repubblica Federale di)

 

Ghana (Repubblica del)

 

Giamaica

 

Giappone

 

Giordania (Regno hashemita della)

 

Grecia (Repubblica ellenica)

 

Guinea (Repubblica di)

 

Haiti (Repubblica di)

 

Isole Marshall (Repubblica delle)

 

India (Repubblica dell')

 

Indonesia (Repubblica di)

 

Irlanda

 

Islanda (Repubblica di)

 

Israele (Stato di)

 

Italia (Repubblica italiana)

 

Kenia (Repubblica di)

 

Kuwait (Stato del)

 

Lesotho (Regno del)

 

Libano (Repubblica libanese)

 

Liberia (Repubblica di)

 

Lituania (Repubblica di)

 

Lussemburgo (Gran Ducato di)

 

Madagascar (Repubblica di)

 

Malawi (Repubblica di)

 

Malta (Repubblica di)

 

Marocco (Regno del)

 

Maurizio (Repubblica di)

 

Messico (Stati Uniti del)

 

Monaco (Principato di)

 

Mongolia

 

Mozambico (Repubblica di)

 

Namibia (Repubblica di)

 

Niger (Repubblica del)

 

Nigeria (Repubblica federale della)

 

Norvegia (Regno di)

 

Nuova Zelanda

 

Oman (Sultanato dell')

 

Pakistan (Repubblica Islamica del)

 

Panama (Repubblica di)

 

Paraguay (Repubblica di)

 

Paesi Bassi (Regno dei)

 

Perù (Repubblica del)

 

Polonia (Repubblica di)

 

Portogallo (Repubblica portoghese)

 

Qatar (Stato del)

 

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

 

Repubblica araba siriana

 

Repubblica ceca

 

Repubblica centro-africana

 

Repubblica di Corea

 

Repubblica Dominicana

 

Repubblica slovacca

 

Romania

 

Santa Sede

 

Senegal (Repubblica del)

 

Singapore (Repubblica di)

 

Slovenia (Repubblica di)

 

Spagna (Regno di)

 

Sri Lanka (Repubblica socialista democratica di)

 

Stati Uniti d'America

 

Sudan (Repubblica del)

 

Svezia (Regno di)

 

Svizzera (Confederazione svizzera)

 

Swaziland (Regno dello)

 

Tailandia (Regno di)

 

Togo (Repubblica togolese)

 

Trinidad - e - Tobago (Repubblica di)

 

Tunisia (Repubblica tunisina)

 

Turchia (Repubblica turca)

 

Ucraina

 

Uganda (Repubblica di)

 

Uruguay (Repubblica orientale dell')

 

Uzbekistan (Repubblica dell')

 

Venezuela (Repubblica del)

 

Viet Nam (Repubblica socialista del)

 

Yemen (Repubblica dello)

 

Zambia (Repubblica dello)

 

Zimbabwe (Repubblica dello)

 

 

Erano rappresentate da osservatori le seguenti 11 organizzazioni internazionali:

 

 

Associazione di diritto internazionale (ILA)

 

Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA)

 

Associazione latino-americana di diritto aereo e spaziale (ALADA)

 

Camera di commercio internazionale (CCI)

 

Comitato aeronautico inter-Stati (CAI)

 

Commissione africana dell'aviazione civile (CAFAC)

 

Commissione araba dell'aviazione civile (CAAC)

 

Commissione latino-americana dell'aviazione civile (CLAC)

 

Comunità europea (CE)

 

Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC)

 

Unione internazionale degli assicuratori aeronautici (UIAA)

 

 

La conferenza ha eletto all'unanimità come presidente il Sig. K. Kenneth Rattray (Giamaica) ed ha inoltre eletto all'unanimità i seguenti vice-presidenti:

 

 

Primo Vice-presidente - K.J.H. Kjellin (Svezia)

 

Secondo Vice-presidente - A.K. Mensah (Ghana)

 

Terzo Vice-presidente - R.H. Wang (Cina)

 

Quarto Vice-presidente - H. Mahfoud (Repubblica araba siriana)

 

 

Il Segretario generale della Conferenza era il Sig. Renato Claudio Costa Pereira, Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Il Signor Ludwig Weber, Direttore degli affari giuridici dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale era Segretario esecutivo della conferenza, ed è stato assistito dal Sig. Silvèrio Espinola, Consigliere giuridico principale, il quale ha esercitato funzioni di sottosegretario, e dai Signori John Augustin, Consigliere giuridico, e Arie Jakob, esperto associato, i quali hanno esercitato le funzioni di Vice-segretari della Conferenza, nonché da altri funzionari di detta Organizzazione.

 

 

La conferenza ha istituito una Commissione plenaria, nonché i seguenti comitati:

 

 

Comitato di verifica delle credenziali

 

 

 

Presidente: S. Ahmad  (Pakistan) 

   

Membri: J.K. Abonuan  (Costa d'Avorio) 

Y. Makela   (Finlandia) 

A.F.O. Al-Momani   (Giordania) 

M.E. Espinoza   (Panama) 

 

 

Comitato di redazione

 

Presidente: M.A. Jones  (Regno Unito) 

   

Membri: E.A. Frietsch  (Germania) 

S. Gohre  (Germania) 

D. von Elm  (Germania) 

S.A.F. Al-Ghamdi  (Arabia Saudita) 

E. Martinez Gondra  (Argentina) 

M.A. Gamboa  (Argentina) 

H.L. Sanchez  (Argentina) 

M.J. Moatshe  (Botswana) 

M.K Mosupukwa  (Botswana) 

M.J. Escobar  (Brasile) 

M.G. Pereira  (Brasile) 

G.H. Lauzon  (Canada) 

Sig.ra E.A. MacNab  (Canada) 

Sig.ra S.H.D. Cheung  (Cina) 

Sig.ra K.Y. Kwok  (Cina) 

Sig.ra F. Liu  (Cina) 

Sig.ra X. Zhang  (Cina) 

J.K. Abonuan  (Costa d'Avorio) 

B. Gnakare  (Costa d'Avorio) 

A. Arango  (Cuba) 

K. El Hussainy  (Egitto) 

L. Adrover  (Spagna) 

Sig.ra M.L. Huidobro  (Spagna) 

D. Horn  (Stati Uniti) 

P.B. Schwarzkopf  (Stati Uniti) 

D.S. Newman  (Stati Uniti) 

A. Bavykin  (Federazione di Russia) 

N. Ostroumov  (Federazione di Russia) 

J. Courtial  (Francia) 

A. Veillard  (Francia) 

D. Videau  (Francia) 

R.K. Maheshwari  (India) 

A. Aoki  (Giappone) 

Sig.ra J. Iwama  (Giappone) 

Y. Koga  (Giappone) 

T. Shimura  (Giappone) 

D.A. Achapa  (Kenia) 

J.J. Titoo  (Kenia) 

S. Eid  (Libano) 

V. Poonoosamy  (Maurizio) 

M. Reyes de Vasquez  (Panama) 

P. Smith  (Regno Unito) 

K.J.H. Kjellin  (Svezia) 

 

 

 

Gruppo «Gli amici del Presidente»

 

Presidente: Kenneth Rattray  (Giamaica) 

   

Membri: S.A.F. Al-Ghamdi  (Arabia Saudita) 

Sig.ra C. Boughton  (Australia) 

J. Aleck  (Australia) 

P. Yang  (Camerun) 

T. Tekou  (Camerun) 

G.H. Lauzon  (Canada) 

Sig.ra E.A. Mac Nab  (Canada) 

A.R. Lisboa  (Cile) 

Sig.ra A. Valdès  (Cile) 

Sig.ra R.H. Wang  (Cina) 

Sig.ra S.H.D. Cheung  (Cina) 

Sig.ra F. Liu  (Cina) 

Sig.ra X. Zhang  (Cina) 

K. El-Hussainy  (Egitto) 

D. Horn  (Stati Uniti) 

D.S. Newman  (Stati Uniti) 

P.B. Schwarzkopf  (Stati Uniti) 

B.L. Labarge  (Stati Uniti) 

A. Bavykin  (Federazione di Russia) 

V. Bordunov  (Federazione di Russia) 

N. Ostroumov  (Federazione di Russia) 

J. Bernière  (Francia) 

M.Y. Peissik  (Francia) 

J. Courtial  (Francia) 

D. Videau  (Francia) 

A.K. Mensah  (Ghana) 

P.V. Jayakrishnan  (India) 

V.S. Madan  (India) 

Sig.ra H.S. Khola  (India) 

A. Aoki  (Giappone) 

Y. Kawarabayashi  (Giappone) 

T. Shimura  (Giappone) 

S. Eid  (Libano) 

V. Poonoosamy  (Maurizio) 

R.V. Rukoro  (Namibia) 

H.L. Talbot  (Nuova Zelanda) 

A.G. Mercer  (Nuova Zelanda) 

S.N. Ahmad  (Pakistan) 

N. Sharwani  (Pakistan) 

A. Jones  (Regno Unito) 

P. Smith  (Regno Unito) 

S. Tiwari  (Singapore) 

Sig.ra S.H. Tan  (Singapore) 

J. Kok  (Singapore) 

A. Cicerov  (Slovenia) 

S.D. Liyanage  (Sri Lanka) 

K.J.H. Kjellin  (Svezia) 

N.A. Gradin  (Svezia) 

L.G. Malmberg  (Svezia) 

M. Ryff  (Svizzera) 

H. Mahfoud  (Repubblica araba siriana) 

N. Chataoui  (Tunisia) 

S. Kilani  (Tunisia) 

C.B. Borucki  (Uruguay) 

E.D. Gaggero  (Uruguay) 

L.G. Giorello-Sancho  (Uruguay) 

A. Sanes de Léon  (Uruguay) 

V.T. Dinh  (Viet Nam) 

X.T. Lai  (Viet Nam) 

 

 

A seguito delle sue deliberazioni, la conferenza ha adottato il testo della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale.

 

Tale convenzione è stata aperta alla firma in data odierna, a Montreal.

 

Inoltre la conferenza ha adottato per consenso le seguenti risoluzioni:

 

 

RISOLUZIONE N. 1

 

LA CONFERENZA,

 

Avendo a mente l'importanza della rielaborazione e dell'aggiornamento di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale al fine di ristabilire il livello richiesto di uniformità e di chiarezza di tali regole,

 

 

Riconoscendo che la rielaborazione e l'aggiornamento di tali regole non potranno essere realizzati che per mezzo dell'azione collettiva degli Stati, in conformità ai princìpi e alle regole del diritto internazionale;

 

 

Affermando che i progressi ed i vantaggi contenuti nella Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, dovranno essere realizzati il più possibile nell'interesse di tutte le parti interessate,

 

1. Sollecita tutti gli Stati a ratificare al più presto la Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottata il 28 maggio 1999 a Montreal ed a depositare uno strumento di ratifica presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI) in conformità all'articolo 53 di detta Convenzione,

 

2. Incarica il Segretario generale dell'OACI di sottoporre immediatamente questa risoluzione all'attenzione degli Stati, in vista di conseguire il summenzionato obiettivo.

 

 

RISOLUZIONE N. 2

 

LA CONFERENZA,

 

 

 

Consapevole delle tragiche conseguenze degli incidenti dell'aviazione,

 

 

Avendo a mente la difficile situazione in cui si trovano le vittime o i superstiti di tali incidenti;

 

 

Tenendo conto in particolare delle immediate necessità economiche di un gran numero di famiglie o di superstiti in questione,

 

1. Sollecita i trasportatori a pagare il prima possibile degli anticipi in base alle immediate necessità economiche delle famiglie delle vittime o dei superstiti degli incidenti;

 

2. Incoraggia gli Stati parte alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottata il 28 maggio 1999 a Montreal, ad adottare le misure adeguate previste dalla loro legislazione nazionale al fine di incentivare i trasportatori a prendere tali provvedimenti.

 

 

RISOLUZIONE N° 3

 

LA CONFERENZA,

 

Riconoscendo l'importanza fondamentale della sicurezza per uno sviluppo ordinato dell'aviazione civile internazionale,

 

 

Riconoscendo l'importanza di proteggere i passeggeri, i membri dell'equipaggio, i lavoratori del trasporto aereo ed il pubblico in generale,

 

 

Considerando che il trasporto di merci pericolose per via aera è regolamentato a livello internazionale dall'Annesso 18 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale,

 

 

Considerando che le disposizioni di detto Annesso esigono che il mittente che presenta al trasporto aereo colli di merci pericolose, deve accertarsi che le merci non siano vietate al trasporto per via aerea e che siano adeguatamente classificate, imballate, contrassegnate, etichettate ed accompagnate da un documento valido per il trasporto di merci pericolose, come specificato in detto Annesso,

 

 

Decide:

 

 

 

Che ogni Stato prenderà tutte le misure necessarie per garantire la stretta osservanza delle norme dell'Annesso 18 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, da parte di trasportatori, mittenti e addetti alle operazioni di transito, e

 

 

Che i trasportatori, mittenti e addetti alle operazioni di transito devono attenersi a tutte le misure di sicurezza applicabile, in particolare a quelle adottate in applicazione dell'Annesso 18 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

 

 

In fede di che i delegati hanno firmato il presente Atto finale.

 

 

Fatto a Montreal il ventotto maggio millenovecentonovantanove in un unico esemplare comprendente sei testi autentici in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, che sarà depositato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, la quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi rappresentati alla conferenza.


 

L. 9 novembre 2004, n. 265
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 264.

 

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 2.

1. Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (2).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 3 devono conformarsi ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione delle diverse responsabilità e competenze come individuate nel regolamento (CE) n. 549/2004, nel regolamento (CE) n. 550/2004, nel regolamento (CE) n. 551/2004 e nel regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004;

b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

c) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;

d) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

e) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;

i) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

 

(2) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

 

 

Allegato

 

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237

 

All'articolo 1:

 

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: «svolge,», sono inserite le seguenti: «quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme,», le parole: «Regolamento (CE) n. 549/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e le parole: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004» sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: «indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «assicura la conformità» sono sostituite dalle seguenti: «garantisce la conformità».

 

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

 

Art. 1-ter. - (Esercizio della vigilanza). - 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio».

 

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «previo raccordo» sono sostituite dalla seguente: «coordinandosi»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione»;

al comma 4, dopo le parole: «ENAV s.p.a.» sono inserite le seguenti: «, ai vettori» e dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea» sono aggiunte le seguenti: «afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in àmbito aeroportuale)».

 

 

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"».

 

All'articolo 4:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a»;

 

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo».

 


D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96
Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione.

1. La rubrica del titolo I del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».

2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.

Art. 688 (Concorso di competenze). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima.

Art. 689 (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.

Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».

3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

 

 

Art. 2.

Dei servizi della navigazione aerea.

1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».

2. L'articolo 691 del codice della navigazione, è sostituito dai seguenti:

«Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.».

 

 

Art. 3.

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi.

1. Il titolo II è soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«Titolo III

DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI

 

Capo I

Della proprietà e dell'uso degli aerodromi

 

Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

 

Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

 

Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

 

Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

 

Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

 

Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). - Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

 

Art. 698 (Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.

 

Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

 

Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile). - Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.

 

Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.

 

Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

 

Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

 

 

Capo II

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

 

Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). - Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

 

Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). - Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'àmbito del sedime di concessione;

g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.

 

Art. 706 (Servizi di assistenza a terra). - I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.

 

 

Capo III

Vincoli della proprietà privata

 

Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.

 

Art. 708 (Opposizione). - Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.

L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.

 

Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

 

Art. 710 (Aeroporti militari). - Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.

 

Art. 711 (Pericoli per la navigazione). - Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.

La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

 

Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

 

Art. 713 (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea). - Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.

 

Art. 714 (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli). - L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.

Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.

 

Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche). - Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.

 

Art. 716 (Inquinamento acustico). - La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.».

2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

b) il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.

4. L'articolo 718 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.».

5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati.

6. All'articolo 730, terzo comma, le parole: «, previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione» sono soppresse.

7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione, come modificato dal presente articolo.

8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Protezione sociale

1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'àmbito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi dì assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.».

 

 

Art. 4.

Del personale aeronautico.

1. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Titolo IV

DEL PERSONALE AERONAUTICO

 

Art. 731 (Il personale aeronautico). - Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.

Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale non di volo.

 

Art. 732 (Personale di volo). - Il personale di volo comprende:

a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;

c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

 

Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non di volo comprende:

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

 

Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.

 

Art. 735 (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati). - I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.».

2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

Art. 5.

Delle distinzioni degli aeromobili.

1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.».

2. All'articolo 744, primo comma, del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «, alla posta» e le parole: «alla Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia dello Stato».

3. All'articolo 744 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale».

4. L'articolo 745 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa.».

5. L'articolo 746 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato). - Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.».

6. L'articolo 747 del codice della navigazione è abrogato.

7. L'articolo 748 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.».

 

 

Art. 6.

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione.

1. Il capo II del titolo V del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Capo II

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

 

Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione). - Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art. 750 (Iscrizione ed identificazione degli aeromobili). - Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756.

L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.

L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.

 

Art. 751 (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.

 

Art. 752 (Marca di nazionalità). - Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.

 

Art. 753 (Marca di immatricolazione). - La marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.

Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee). - Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati.

 

Art. 755 (Certificato di immatricolazione). - Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.

 

Art. 756 (Requisiti di nazionalità degli aeromobili). - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.

L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità, ancorché non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.

 

Art. 757 (Perdita dei requisiti di nazionalità). - La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.

L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760.

 

Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione). - Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo.

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.

 

Art. 759 (Demolizione e smantellamento dell'aeromobile). - Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.

L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760.

 

Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro). - L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a) è perito o si presume perito;

b) è stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.

Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio.

 

Art. 761 (Perdita presunta). - Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».

2. L'articolo 762 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

Art. 7.

Della navigabilità dell'aeromobile.

1. L'articolo 764 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 764 (Certificato di navigabilità). - L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità.

Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.».

2. L'articolo 766 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 766 (Rilascio del certificato di navigabilità). - Il certificato di navigabilità è rilasciato conformemente alla normativa comunitaria.».

3. L'articolo 767 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 767 (Certificato di omologazione). - Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.».

4. L'articolo 768 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 768 (Visite ed ispezioni). - L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.

La spesa delle visite e delle ispezioni è a carico dell'esercente.».

5. L'articolo 769 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 769 (Visite ed ispezioni all'estero). - All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.».

6. L'articolo 770 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 770 (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC). - I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.».

7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

Art. 8.

Dei documenti dell'aeromobile.

1. L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 771 (Documenti di bordo). - Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

a) il certificato di immatricolazione;

b) il certificato di navigabilità;

c) il giornale di bordo;

d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;

e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.».

2. L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 772 (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».

3. L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».

4. L'articolo 774 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 774 (Tenuta dei libri). - L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».

 

 

Art. 9.

Dell'ordinamento dei servizi aerei.

1. Il titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Titolo VI

DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI

 

Capo I

Dei servizi aerei intracomunitari

 

Art. 776 (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea). - Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché, preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.

 

Art. 777 (Certificato di operatore aereo). - Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede la capacità professionale e l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso specificate.

Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti.

Il certificato di operatore aereo non è cedibile.

 

Art. 778 (Rilascio della licenza di esercizio). - La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni, la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

La licenza di esercizio è rilasciata a:

a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea è parte contraente.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.

 

Art. 779 (Mantenimento della licenza di esercizio). - La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

 

Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonché dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.

 

Art. 781 (Diritti di traffico). - Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni.

 

Art. 782 (Oneri di servizio pubblico). - Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.

 

Art. 783 (Tutela del consumatore). - La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è stabilita dall'ENAC.

 

 

Capo II

Dei servizi aerei extracomunitari

 

Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

 

Art. 785 (Vettori designati). - I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.

Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC.

 

Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). - I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

 

Art. 787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali). - I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.

 

Art. 788 (Diritti di traffico). - I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.

Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

 

Capo III

Del lavoro aereo

 

Art. 789 (Lavoro aereo per conto di terzi). - I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art. 790 (Licenza di esercizio). - La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778.

Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.» (2).

2. L'articolo 791 del codice della navigazione è abrogato.

 

(2) Comma così rettificato con Comunicato 10 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287).

 

 

Art. 10.

Della polizia della navigazione.

1. L'articolo 792 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 792 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.».

2. L'articolo 793 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 793 (Divieti di sorvolo). - L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.

Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.».

3. L'articolo 794 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.

Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.».

4. Il primo comma dell'articolo 796 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».

5. L'articolo 798 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».

 

 

Art. 11. Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili.

1. L'articolo 799 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 799 (Partenza e approdo degli aeromobili). - La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.

Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.».

2. L'articolo 800 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento.».

3. L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».

4. L'articolo 802 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav.».

5. L'articolo 804 del codice della navigazione è abrogato.

6. L'articolo 805 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). - Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo.».

7. L'articolo 806 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 806 (Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi). - L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.

Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.

Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.».

8. L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). - La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi».

 

 

Art. 12.

Della polizia di bordo.

1. Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati.

2. L'articolo 815 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 815 (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili). - Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.».

3. L'articolo 816 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 816 (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). - L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.».

4. Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

5. L'articolo 818 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 818 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). - Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

6. L'articolo 819 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 819 (Getto da aeromobili in volo). - Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.».

7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

Art. 13. Degli incidenti aeronautici in mare.

1. L'articolo 830 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.».

Art. 14. Degli atti di stato civile in corso di navigazione.

1. L'articolo 834 del codice della navigazione è abrogato.

2. L'articolo 835 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC.

All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare.

Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.».

3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: «degli atti di matrimonio e» sono soppresse.

4. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC.

Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo.».

5. L'articolo 838 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.» (3).

 

(3) Comma così rettificato con Comunicato 10 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287).

 

 

Art. 15. Della navigazione da turismo e con alianti.

1. Il titolo X del libro I della parte II del codice della navigazione è abrogato.

2. L'articolo 860 del codice della navigazione è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.

5. L'articolo 866 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 866 (Ufficio competente ad eseguire la pubblicità). - La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.».

6. Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione è abrogato.

7. Al primo comma dell'articolo 1030, le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.

 

 

Art. 16. Della dichiarazione di esercente.

1. Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.».

2. L'articolo 875 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 875 (Pubblicità della dichiarazione). - La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.

L'annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall'autorità competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.

In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.».

 

 

Art. 17.

Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile.

1. Il capo I e la sezione I del capo II del titolo I del libro III della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

 

«Capo I

Della locazione

 

Art. 939 (Norme applicabili). - Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.

 

Art. 939-bis (Forma e pubblicità del contratto). - Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.

La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.

Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.

La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.

 

Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile). - In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore privato risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.

 

Capo II

Del noleggio

 

Art. 940 (Norme applicabili). - Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile.

 

Art. 940-bis (Forma del contratto). - Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.

 

Art. 940-ter (Sostituibilità dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità.

 

Art. 940-quater (Responsabilità). - Il noleggiatore è responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.

 

Capo III

Del trasporto

 

Sezione I: Del trasporto di persone e di bagagli

 

Art. 941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.

Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.

 

Art. 942 (Obbligo di assicurazione). - Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finché non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.

 

Art. 943 (Obblighi d'informazione). - Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dell'ENAC.

 

Art. 944 (Cessione del diritto al trasporto). - Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

 

Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.

 

Art. 946 (Mancata partenza del passeggero). - Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.

Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

 

Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione.

 

Art. 948 (Lista d'attesa). - Con apposito regolamento dell'ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.

Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:

a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;

b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;

c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile.

 

Art. 949 (Interruzione del viaggio del passeggero). - Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.

 

Art. 949-bis (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.».

2. I commi 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono abrogati.

 

 

Art. 18.

Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri.

1. Il capo I del titolo IV del libro III della parte II del codice della navigazione è abrogato.

 

 

Art. 19.

Delle infrazioni penali e amministrative.

1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione, le parole: «nell'art. 751, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 756, primo comma, lettera c),».

2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le parole: «le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi».

3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: «nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59» sono soppresse (4).

4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «723, primo comma,» sono soppresse.

5. L'articolo 1181 del codice della navigazione è abrogato.

6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.».

7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero: «758» è sostituito dal seguente: «760»;

b) al secondo comma, il numero: «759» è sostituito dal seguente: «758».

8. L'articolo 1185 del codice della navigazione è abrogato.

9. L'articolo 1188 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea). - Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.».

10. L'articolo 1191 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1191 (Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi). - Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.».

11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione è abrogato.

12. L'articolo 1202 del codice della navigazione è abrogato.

13. All'art. 1204 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sorvolo di aeromobili stranieri)»;

b) il secondo comma è abrogato;

c) al terzo comma le parole: «Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma» sono soppresse.

14. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, i numeri: «818, 834, 835, 836» sono sostituiti dal seguente: «835».

15. L'articolo 1229 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.» (5).

16. L'articolo 1230 del codice della navigazione è abrogato.

17. L'articolo 1234 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1234 (Omessa assicurazione obbligatoria). - L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.».

 

(4) Comma così rettificato con Comunicato 10 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287).

(5) Comma così rettificato con Comunicato 10 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287).

 

 

Art. 20.

Norme finali.

1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «direttore di aeroporto», «Registro aeronautico italiano» ed «Ente nazionale della gente dell'aria» sono sostituite dalla seguente: «ENAC».

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 


D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 94)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

 

 

Art. 94.

Responsabilità per danni alla persona.

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea.

 

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

 

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

 

 


Normativa comunitaria

 


Reg. (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992.
Regolamento del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (art. 4)

 

 

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1992, n. 240. Entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

 

 

 

Licenza d'esercizio

 

 

Articolo 4

1. Uno Stato membro non rilascia una licenza di esercizio a un'impresa a meno che:

a) abbia il principale centro di attività e, se esiste, la propria sede sociale in tale Stato membro e

b) la sua attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, ovvero riparazione e manutenzione di aeromobili.

2. Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, l'impresa dev'essere e rimanere di proprietà, direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri. Il controllo effettivo sull'impresa dev'essere sempre esercitato da questi Stati o da questi cittadini.

3. a) In deroga ai paragrafi 2 e 4, i vettori aerei già riconosciuti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2343/90 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri, conservano i diritti stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti connessi nella misura in cui soddisfano le altre prescrizioni del presente regolamento e continuano ad essere controllati, direttamente o indirettamente, dai medesimi Paesi terzi e/o cittadini degli stessi Paesi terzi che esercitavano siffatto controllo all'atto dell'adozione del presente regolamento. Tale controllo, tuttavia, può essere trasferito in qualsiasi momento agli Stati membri e/o ai cittadini dei medesimi.

b) Le possibilità di acquisto e di vendita di azioni di cui alla lettera a) non riguardano i cittadini che abbiano un significativo interesse in un vettore aereo di un Paese terzo.

4. Qualsiasi impresa che, direttamente o indirettamente, abbia una partecipazione di controllo in un vettore aereo deve soddisfare le prescrizioni del paragrafo 2.

5. A richiesta, il vettore aereo dev'essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento allo Stato membro responsabile della licenza d'esercizio che soddisfa le prescrizioni del presente articolo. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione esamina la conformità ai requisiti del presente articolo e, se necessario, adotta una decisione.


Reg. (CE) n. 261/2004 del 11 febbraio 2004.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (art. 16)

 

 

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46. Entrata in vigore: 17 febbraio 2005.

(2) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

Articolo 16

Violazioni.

1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

2. Fatto salvo l'articolo 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.

 

 


 

Reg. (CE) n. 549/2004 del 10 marzo 2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro")

 

 

 

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96. Entrato in vigore il 20 aprile 2004.

(2) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 dicembre 2003,

considerando quando segue:

 

(3) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2002, n. C 103 E.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 7 ottobre 2002, n. C 241.

(5) Pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2002, n. C 278.

(6) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (G.U.U.E. 13 novembre 2003, n. C 272), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (G.U.U.E. 3 giugno 2003, n. C 129 E) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

 

 

(1) L'attuazione della politica comune dei trasporti richiede un sistema di trasporto aereo efficace, che consenta l'esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.

 

(2) Nella riunione straordinaria tenutasi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la gestione dello spazio aereo, del controllo del traffico aereo e del flusso di traffico aereo, basandosi sui lavori del "Gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo" costituito dalla Commissione stessa. Tale gruppo, composto essenzialmente dalle autorità civili e militari preposte alla navigazione aerea negli Stati membri, ha consegnato la propria relazione nel novembre 2000.

 

(3) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo richiede un elevato e uniforme livello di sicurezza nei servizi di navigazione aerea che consenta un uso ottimale dello spazio aereo europeo nonché un elevato ed uniforme livello di sicurezza del trasporto aereo, ferma restando la funzione di interesse generale dei servizi di navigazione aerea, tra cui gli obblighi di servizio pubblico. Il sistema di trasporto aereo dovrebbe quindi essere realizzato ai livelli più elevati di responsabilità e competenza.

 

(4) L'iniziativa del cielo unico europeo dovrebbe essere sviluppata in conformità degli obblighi che derivano dall'appartenenza della Comunità e dei suoi Stati membri ad Eurocontrol, nonché dei principi fissati dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944.

 

(5) Le decisioni che incidono sul contenuto, sulla portata o sull'esecuzione delle operazioni e dell'addestramento militari esulano dalla sfera di competenze della Comunità.

 

(6) Gli Stati membri hanno adottato una dichiarazione generale sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo. Conformemente a tale dichiarazione, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, rafforzare la cooperazione civile/militare e, se e nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla gestione del traffico aereo.

 

(7) Lo spazio aereo costituisce una risorsa limitata, il cui uso ottimale ed efficiente sarà possibile soltanto se le esigenze di tutti gli utenti saranno prese in considerazione e, ove del caso, rappresentate in tutto il processo di sviluppo, di decisione e di attuazione del cielo unico europeo, come pure nel comitato per il cielo unico. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione civile/militare e, nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla gestione del traffico aereo.

 

(8) Per tutte queste ragioni ed al fine di estendere il cielo unico europeo ad un più ampio numero di Stati europei, la Comunità dovrebbe fissare obiettivi comuni e stabilire un programma di azione che veda impegnati la Comunità, i suoi Stati membri ed i vari soggetti economici, per realizzare uno spazio aereo operativo più integrato, denominato "cielo unico europeo", tenendo peraltro conto degli sviluppi che si registrano in seno ad Eurocontrol.

 

(9) Allorché gli Stati membri intervengono per assicurare la conformità ai requisiti comunitari, le autorità che procedono alla verifica della conformità dovrebbero essere sufficientemente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea.

 

(10) I servizi di navigazione aerea, in particolare i servizi di traffico aereo che sono paragonabili ad una autorità pubblica, richiedono una separazione funzionale o strutturale e sono organizzati secondo forme giuridiche molto diverse a seconda degli Stati membri.

 

(11) Allorché sono richieste valutazioni contabili indipendenti relative ai fornitori di servizi di navigazione aerea, dovrebbero essere riconosciute come tali le ispezioni delle autorità di revisione contabile degli Stati membri in cui tali servizi sono forniti dall'amministrazione o da un organismo pubblico sottoposto al controllo di dette autorità, a prescindere dal fatto che le relazioni contabili elaborate siano o meno rese pubbliche.

 

(12) È opportuno estendere il cielo unico europeo a paesi terzi europei nel quadro della partecipazione della Comunità ai lavori di Eurocontrol, dopo che la Comunità avrà aderito a Eurocontrol oppure nel quadro di accordi conclusi dalla Comunità con tali paesi.

 

(13) L'adesione della Comunità ad Eurocontrol costituisce un fattore importante per la realizzazione di uno Spazio aereo paneuropeo.

 

(14) Nel processo di istituzione del cielo unico europeo la Comunità dovrebbe, ove opportuno, sviluppare il massimo livello di cooperazione con Eurocontrol, per assicurare sinergie sul piano della regolamentazione e approcci coerenti e per evitare duplicazioni tra le due parti.

 

(15) In conformità delle conclusioni del Gruppo ad alto livello, Eurocontrol è l'organismo che dispone di adeguate competenze per coadiuvare la Comunità nel suo ruolo di regolatore. Dovrebbero pertanto essere messe a punto norme di attuazione, per le questioni che rientrano nella sfera di competenza di Eurocontrol, quale risultato di mandati conferiti a tale organizzazione, fatte salve le condizioni che saranno integrate in un quadro di cooperazione tra la Commissione ed Eurocontrol.

 

(16) Per elaborare i provvedimenti necessari all'istituzione del cielo unico europeo è necessaria un'ampia consultazione delle parti economiche e sociali.

 

(17) Le parti sociali dovrebbero essere informate e consultate secondo appropriate modalità su qualsiasi provvedimento che abbia importanti ripercussioni sociali. Dovrebbe inoltre essere consultato il comitato di dialogo settoriale, istituito in base alla decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo.

 

(18) Le parti interessate, quali i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l'industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale, dovrebbero avere la possibilità di fornire consulenza alla Commissione per gli aspetti tecnici dell'istituzione del cielo unico europeo.

 

(19) Le prestazioni a livello europeo del sistema di servizi di navigazione aerea nel suo complesso dovrebbero essere valutate periodicamente, tenendo debito conto della necessità di mantenere un elevato livello di sicurezza, per verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati e per proporne di nuovi.

 

(20) Le sanzioni previste per le violazioni del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e non ridurre la sicurezza.

 

(21) Gli effetti dei provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere valutati alla luce di relazioni presentate regolarmente dalla Commissione.

 

(22) Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a adottare disposizioni relative all'organizzazione delle rispettive forze armate, in virtù della quale gli Stati membri possono adottare misure atte a garantire che le loro forze armate dispongano di uno spazio aereo sufficiente per mantenere uno livello di formazione e di addestramento adeguato. Si dovrebbe pertanto prevedere una clausola di salvaguardia per consentire l'esercizio di tale competenza.

 

(23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

 

(24) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione del cielo unico europeo, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a motivo della dimensione transnazionale dell'intervento stesso, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, pur consentendo norme di attuazione che tengono conto delle specifiche condizioni locali, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

 

(25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(26) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno tipo dei comitati (7), stabilito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 1999/468/CE, stabilisce una norma modello conformemente alla quale il presidente di un comitato può decidere di invitare persone terze ad una riunione del comitato. Se del caso, il presidente del comitato per il cielo unico dovrebbe invitare rappresentanti di Eurocontrol a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori o di esperti,

 

hanno adottato il presente regolamento:

 

(7) Pubblicato nella G.U.U.E. 6 febbraio 2001, n. C 38.

 

 

Articolo 1

Obiettivo e ambito d'applicazione.

1. L'iniziativa "cielo unico europeo" si prefigge l'obiettivo di rafforzare l'attuale livello di sicurezza e l'efficienza globale del traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare una capacità adeguata alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e di minimizzare i ritardi. Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente regolamento mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004.

2. L'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le esigenze degli stessi per quanto attiene all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale e in materia di difesa di cui all'articolo 13. Il presente regolamento e le summenzionate misure non contemplano operazioni e addestramento militari.

3. L'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 lascia impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri derivanti dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944.

4. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

5. L'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3, s'intendono per:

1) "servizio di controllo del traffico aereo": un servizio fornito al fine di:

a) prevenire collisioni:

- tra aeromobili, e

- nell'area di manovra tra aeromobili e ostacoli; e

b) accelerare il flusso di traffico aereo e mantenerlo ordinato;

2) "servizi di controllo dell'aerodromo": i servizi di controllo del traffico aereo per il traffico dell'aerodromo;

3) "servizio di informazioni aeronautiche": un servizio, istituito nell'ambito dell'area definita di copertura, incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici necessari per la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea;

4) "servizi di navigazione aerea": i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea e i servizi di informazione aeronautica;

5) "fornitori di servizi di navigazione aerea": qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che fornisce servizi di navigazione per il traffico aereo generale;

6) "blocco di spazio aereo": uno spazio aereo di dimensioni definite, nello spazio e nel tempo, all'interno del quale sono forniti i servizi di navigazione aerea;

7) "gestione dello spazio aereo": una funzione di pianificazione con l'obiettivo primario di massimizzare l'utilizzo dello spazio aereo disponibile mediante una ripartizione temporale dinamica (time-sharing) e, talvolta, la segregazione dello spazio aereo tra varie categorie di utenti dello spazio aereo in funzione di esigenze a breve termine;

8) "utenti dello spazio aereo": l'insieme degli aeromobili che operano quale traffico aereo generale;

9) "gestione del flusso di traffico aereo": una funzione istituita con l'obiettivo di contribuire al flusso sicuro, ordinato e veloce del traffico aereo garantendo la massima utilizzazione possibile della capacità di controllo del traffico aereo e la compatibilità del volume di traffico con le capacità dichiarate dai pertinenti fornitori di servizi di traffico aereo;

10) "gestione del traffico aereo": il complesso delle funzioni aeree e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficace degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni;

11) "servizi di traffico aereo": i vari servizi di informazione di volo, i servizi di allarme, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di controllo del traffico aereo (compresi servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aerodromo);

12) "servizio di controllo di area": il servizio di controllo del traffico aereo per voli controllati in un blocco di spazio aereo;

13) "servizio di controllo di avvicinamento": il servizio di controllo del traffico aereo per i voli controllati in arrivo o in partenza;

14) "pacchetto di servizi": due o più servizi di navigazione aerea;

15) "certificato": un documento rilasciato da uno Stato membro nella forma prevista dalla legislazione nazionale che certifica l'idoneità di un fornitore di servizi di navigazione aerea a fornire un servizio specifico;

16) "servizi di comunicazione": i servizi aeronautici fissi e mobili che consentono comunicazioni terra/terra, aria/terra e aria/aria a fini di controllo del traffico aereo;

17) "rete europea di gestione del traffico aereo": la serie di sistemi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (il "regolamento sull'interoperabilità") che permettono la fornitura di servizi di navigazione aerea nella Comunità, incluse le interfacce ai confini con paesi terzi;

18) "concetto di funzionamento": i criteri per l'uso operativo della rete europea di gestione del traffico aereo o di parte di essa;

19) "costituenti": gli oggetti tangibili come hardware e gli oggetti intangibili come software dai quali dipende l'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;

20) "Eurocontrol": l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, del 13 dicembre 1960;

21) "principi di Eurocontrol per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e il calcolo dei coefficienti unitari": i principi specificati nel documento n. 99.60.01/01 del 1° agosto 1999, pubblicato da Eurocontrol;

22) "uso flessibile dello spazio aereo": un concetto di gestione dello spazio aereo applicato nella zona della conferenza europea dell'aviazione civile, come specificato nella prima edizione del 5 febbraio 1996 del manuale pubblicato da Eurocontrol "Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace";

23) "regione di informazione di volo": uno spazio aereo di dimensioni definite nel quale sono forniti servizi di informazione di volo e servizi di allarme;

24) "livello di volo": una superficie di pressione atmosferica costante legata alla pressione specifica di riferimento di 1.013,2 ettopascal e separata da altre superfici di questo tipo da intervalli di pressione specifici;

25) "blocco funzionale di spazio aereo": un blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi, che rispecchia la necessità di assicurare una gestione più integrata dello spazio aereo, a prescindere dai confini esistenti;

26) "traffico aereo generale": l'insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l'insieme dei movimenti di aeromobili statali (compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia) quando questi movimenti sono svolti secondo le procedure dell'ICAO;

27) "ICAO": l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, istituita dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944;

28) "interoperabilità": una serie di proprietà funzionali, tecniche ed operative richieste ai sistemi e ai costituenti della rete europea di gestione del traffico aereo e alle sue procedure operative, in modo da consentirne il funzionamento sicuro, ininterrotto ed efficiente. L'interoperabilità si realizza rendendo i sistemi ed i costituenti conformi ai requisiti essenziali;

29) "servizi meteorologici": le apparecchiature e i servizi che forniscono agli aeromobili le previsioni meteorologiche, note e osservazioni nonché tutti gli altri informazioni ed i dati forniti dagli Stati per uso aeronautico;

30) "servizi di navigazione": gli impianti e i servizi che forniscono agli aeromobili informazioni di posizionamento e datazione;

31) "dati operativi": informazioni riguardo a tutte le fasi di volo necessarie affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli operatori aeroportuali e gli altri soggetti interessati possano prendere decisioni operative;

32) "procedura", quale utilizzata nel contesto del regolamento sull'interoperabilità: un metodo standard per l'uso tecnico o operativo di sistemi, nel contesto dei concetti di funzionamento convenuti e convalidati che necessitano di una attuazione uniforme in tutta la rete europea di gestione del traffico aereo;

33) "messa in servizio": la prima utilizzazione dopo l'installazione iniziale o il potenziamento di un sistema;

34) "rete di rotte": una rete di rotte specificate per incanalare il flusso di traffico aereo generale come necessario per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo;

35) "percorso di volo": l'itinerario scelto che deve essere seguito da un aeromobile durante il volo;

36) "funzionamento omogeneo": il funzionamento della rete europea di gestione del traffico aereo in maniera che nella prospettiva dell'utente funziona come se fosse un'entità unica;

37) "settore": parte di una zona di controllo e/o regione/regione superiore d'informazione di volo;

38) "servizi di sorveglianza": gli impianti e i servizi utilizzati per determinare le rispettive posizioni degli aeromobili per consentirne la sicura separazione;

39) "sistema": i costituenti terrestri e aerei nonché l'attrezzatura spaziale, che fornisce un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo;

40) "potenziamento": qualsiasi modifica che muta le caratteristiche operative di un sistema.

 

 

Articolo 3

Settori di intervento della Comunità.

1. Il presente regolamento stabilisce un quadro regolamentare armonizzato per l'istituzione del cielo unico europeo insieme:

a) al regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo");

b) al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi"); e

c) al regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità"),

e alle norme di attuazione adottate dalla Commissione sulla base del presente regolamento e dei regolamenti di cui sopra.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

 

Articolo 4

Autorità nazionali di vigilanza.

1. Gli Stati membri designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza un ente o enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento e dalle misure di cui all'articolo 3.

2. Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Tale indipendenza è garantita attraverso l'adeguata separazione, quanto meno a livello funzionale, delle autorità nazionali di vigilanza dai fornitori di servizi. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza esercitino i loro poteri con imparzialità e trasparenza.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali di vigilanza, nonché gli eventuali cambiamenti, e la informano delle misure adottate per garantire l'osservanza del paragrafo 2.

 

 

Articolo 5

Procedura del Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico, in seguito denominato "comitato", composto da due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato assicura un esame adeguato degli interessi di tutte le categorie di utenti.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Articolo 6

Organo consultivo di settore.

Senza pregiudizio del ruolo del comitato e di Eurocontrol, la Commissione istituisce un "organo consultivo di settore", cui partecipano i fornitori di servizi di navigazione aerea, le associazioni di utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l'industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Il ruolo di detto organo è unicamente quello di fornire consulenza alla Commissione sugli aspetti tecnici dell'istituzione del cielo unico europeo.

 

 

Articolo 7

Relazioni con i paesi terzi europei.

La Comunità si prefigge e sostiene l'obiettivo di estendere il cielo unico europeo ai paesi che non sono membri dell'Unione europea. A tal fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, o nel quadro di Eurocontrol, la Comunità si sforza di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento, e delle misure di cui all'articolo 3, ai suddetti paesi.

Articolo 8

Norme di attuazione.

1. Ai fini della messa a punto delle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 3 che rientrano nella sfera di competenza di Eurocontrol, la Commissione conferisce mandati a quest'ultimo in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario. In tale contesto, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni di Eurocontrol relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate qualora tali disposizioni siano conformi alla prassi della Commissione in materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi istituzionali. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Sulla base delle attività svolte a norma del paragrafo 1, le decisioni inerenti all'applicazione dei risultati di tali attività all'interno della Comunità e alle scadenze di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Tali decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se Eurocontrol non può accettare un mandato conferito a norma del paragrafo 1 o se, consultandosi con il comitato, la Commissione considera che

a) le attività svolte sulla base del mandato conferito non segnano progressi soddisfacenti in funzione del calendario stabilito, o

b) i risultati delle suddette attività sono inadeguati,

la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può adottare altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato in questione.

4. Ai fini della messa a punto delle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 3 che esulano dalla competenza di Eurocontrol, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

 

 

Articolo 9

Sanzioni.

Le sanzioni che gli Stati membri istituiscono per le violazioni del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 da parte degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi sono effettive, proporzionate e dissuasive.

 

 

Articolo 10

Consultazione delle parti interessate.

Gli Stati membri, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, e la Commissione istituiscono meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appropriato le parti interessate nell'attuazione del cielo unico europeo.

Le parti interessate possono comprendere:

- fornitori di servizi di navigazione aerea,

- utenti dello spazio aereo,

- aeroporti,

- industria manifatturiera, e

- enti rappresentativi del personale.

La consultazione delle parti interessate comprende, in particolare, lo sviluppo e l'introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea di gestione del traffico aereo.

 

 

Articolo 11

Valutazione delle prestazioni.

1. La Commissione provvede all'esame e alla valutazione delle prestazioni della navigazione aerea, avvalendosi delle competenze specifiche di Eurocontrol.

2. L'analisi delle informazioni raccolte ai fini del paragrafo 1 mira a:

a) consentire il raffronto e il miglioramento della fornitura dei servizi di navigazione aerea;

b) assistere i fornitori di servizi di navigazione aerea nella fornitura dei servizi necessari;

c) migliorare le modalità di consultazione tra utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea e aeroporti;

d) consentire di individuare e promuovere le migliori pratiche, inclusa una maggiore sicurezza, efficacia e capacità.

3. Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione stabilito nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, le misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni di cui al paragrafo 2.

 

 

Articolo 12

Monitoraggio, controllo e metodi di valutazione degli effetti.

1. Il monitoraggio, il controllo e i metodi di valutazione degli effetti si fondano sulla presentazione da parte degli Stati membri di relazioni annuali sull'attuazione delle azioni intraprese ai sensi del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3.

2. La Commissione riesamina periodicamente l'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 e riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio per la prima volta entro il 20 aprile 2007 e successivamente ogni tre anni. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni supplementari oltre a quelle contenute nelle relazioni da essi presentate a norma del paragrafo 1.

3. Ai fini della stesura delle relazioni di cui al paragrafo 2 la Commissione chiede il parere del comitato.

4. Le relazioni contengono una valutazione dei risultati conseguiti mediante le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento compresa un'informazione adeguata in merito agli sviluppi registrati nel settore per quanto concerne, in particolare, gli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, nonché in merito alla qualità del servizio, tenendo conto degli obiettivi iniziali e in vista delle esigenze future.

Articolo 13

Salvaguardie.

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare misure di cui essi ravvisino la necessità per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza e difesa. Tali misure sono in particolare quelle che si rivelano indispensabili:

- ai fini della sorveglianza dello spazio aereo che è di loro responsabilità, conformemente agli accordi dell'ICAO sulla navigazione aerea regionale, compresa la capacità di scoprire, identificare e valutare tutti gli aeromobili che utilizzano tale spazio aereo, al fine di cercare di salvaguardare la sicurezza dei voli e di adottare disposizioni volte a garantire il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di difesa,

- in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico,

- in caso di conflitto armato o di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di conflitto armato,

- per adempiere gli obblighi internazionali che incombono agli Stati membri in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

- per condurre operazioni militari e di addestramento militare, comprese le possibilità necessarie per le esercitazioni.

 

 

Articolo 14

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il presidente

D. ROCHE

 


Dichiarazione

 

Degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo

 

 

Gli Stati membri,

 

- constatando che la normativa volta a realizzare un cielo unico europeo si applica soltanto al traffico aereo generale e non disciplina operazioni e addestramenti militari,

- affermando l'esigenza di attuare con coerenza il quadro normativo per il cielo unico europeo, tenendo conto pienamente dei bisogni connessi con la politica nazionale in materia di sicurezza e di difesa e con gli accordi internazionali,

- persuasi che l'utilizzo sicuro ed efficiente dello spazio aereo può essere conseguito soltanto grazie alla stretta cooperazione degli utenti civili e militari dello spazio stesso, basandosi principalmente sul concetto di uso flessibile dello spazio aereo e su un efficace coordinamento civile-militare quale stabilito dall'ICAO,

 

dichiarano che:

 

1. coopereranno tra loro, prendendo in considerazione i requisiti militari nazionali, affinché il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente e uniformemente applicato in tutti gli Stati membri da tutti gli utenti dello spazio aereo;

2. garantiranno che gli interessi degli utenti militari dello spazio aereo degli Stati membri, laddove pertinenti, siano rappresentati nell'intero ciclo di sviluppo, nel processo decisionale e nella realizzazione del cielo unico europeo, tra l'altro anche in sede di Comitato per il cielo unico europeo, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 (regolamento quadro);

3. garantiranno, ove opportuno, che il personale militare sia coinvolto nei lavori avviati dalle organizzazioni riconosciute di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 (regolamento sulla fornitura di servizi);

4. terranno conto, relativamente a questioni di gestione del traffico aereo, dell'importanza fondamentale di Eurocontrol;

5. rafforzeranno la cooperazione civile-militare e, se e nella misura in cui tutti gli Stati membri interessati lo riterranno necessario,

- faciliteranno la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni connesse alla gestione del traffico aereo, in modo da poter rispondere alle pertinenti necessità nell'attuazione del quadro normativo per il cielo unico europeo,

- tenendo conto dell'obiettivo di istituire un quadro normativo per il cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004, creeranno le disposizioni necessarie a sostenere tale cooperazione militare al fine di prendere equamente in considerazione i requisiti economici e quelli di sicurezza e di difesa.

 


Reg. (CE) n. 785/2004 del 21 aprile 2004.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

 

 

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138. Entrata in vigore: vedi articolo 11 del presente regolamento.

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione (2),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, e per tutelare più efficacemente i consumatori, è importante garantire un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi.

 

(2) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno stabilire all'interno della Comunità requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei comunitari.

 

(3) È necessaria un'azione comune per garantire che detti requisiti si applichino anche ai vettori aerei di paesi terzi in modo da instaurare parità di condizioni tra essi ed i vettori aerei comunitari.

 

(4) Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 relativa alle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei, la Commissione ha comunicato l'intenzione di esaminare gli importi e le condizioni di assicurazione prescritti ai fini della concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri, con l'obbiettivo di garantire un approccio armonizzato. Inoltre nella successiva comunicazione del 2 luglio 2002 relativa alle assicurazioni nel settore del trasporto aereo a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Commissione ha affermato che avrebbe continuato a seguire gli sviluppi nel mercato dell'assicurazione del trasporto aereo nella prospettiva di una revisione degli importi assicurati e dei requisiti assicurativi prescritti per la concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri.

 

(5) Con la decisione 2001/539/CE del Consiglio la Comunità ha concluso la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal («Convenzione di Montreal»), la quale stabilisce nuove norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci. Tali norme dovranno infine sostituire quelle della Convenzione di Varsavia del 1929 e delle sue successive modificazioni.

 

(6) L'articolo 50 della convenzione di Montreal dispone che le parti provvedano affinché i vettori aerei stipulino contratti di assicurazione idonei a coprire la loro responsabilità derivante dalla convenzione. La convenzione di Varsavia del 1929 e le sue successive modificazioni continueranno ad esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato. Entrambe le convenzioni prevedono la possibilità di una responsabilità illimitata.

 

(7) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, prescrive che i vettori aerei siano assicurati in materia di responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci, la posta e i terzi, senza peraltro specificare gli importi minimi da assicurare e le condizioni di assicurazione.

 

(8) Occorre tenere conto del fatto che la Conferenza europea dell'aviazione civile ha adottato, in data 13 dicembre 2000, la risoluzione ECAC/25-1 sui livelli minimi di copertura assicurativa per la responsabilità verso i passeggeri e i terzi, modificata il 27 novembre 2002.

 

(9) È necessario definire requisiti minimi in materia di copertura assicurativa per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi applicabili sia ai vettori aerei che agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro, incluse le acque territoriali o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

 

(10) Dovrebbero avere l'obbligo dell'assicurazione i vettori aerei muniti di una valida licenza di esercizio e, nel caso dei vettori aerei comunitari, di una valida licenza di esercizio rilasciata conformemente al regolamento (CEE) n. 2407/92. L'assenza o la scadenza di siffatta licenza non esime l'impresa dal rispetto di tale obbligo.

 

(11) La convenzione di Montreal specificamente disciplina la responsabilità in relazione ai passeggeri, ai bagagli e alle merci, mentre la responsabilità per la posta è soggetta, conformemente all'articolo 2 di tale convenzione, alle norme applicabili alla relazione tra i vettori e le amministrazioni postali. Nella Comunità l'assicurazione per siffatta responsabilità è sufficientemente disciplinata dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92.

 

(12) L'assicurazione obbligatoria non dovrebbe essere prevista per gli aeromobili di Stato e per determinati altri tipi di aeromobile.

 

(13) Occorrerebbe prevedere una copertura assicurativa minima nei casi in cui un vettore aereo o un esercente di aeromobili è responsabile nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e terzi conformemente alle norme delle convenzioni internazionali, del diritto comunitario o del diritto nazionale, senza interferenze in tali norme.

 

(14) L'assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità specifica in materia di trasporto aereo per passeggeri, bagagli, merci e terzi. Per quanto concerne i passeggeri, i bagagli e le merci, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte e le lesioni personali provocate da incidenti e per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di bagagli e merci. Per quanto concerne i terzi, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte, le lesioni personali e i danni ai beni provocati da incidenti.

 

(15) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che richieda una doppia assicurazione. Per quanto il vettore contraente e il vettore effettivo ai sensi dell'articolo 39 della convenzione di Montreal possano essere tenuti responsabili per il medesimo danno, gli Stati membri possono stabilire specifiche misure al fine di evitare la doppia assicurazione.

 

(16) Nonostante gli aggregati costituiscano una pratica di mercato che può consentire l'assicurabilità, in particolare per i rischi di guerra e terrorismo, in quanto permette agli assicuratori un maggior controllo delle loro responsabilità, tale pratica non esime i vettori aerei o gli esercenti di aeromobili dall'obbligo di rispettare i requisiti assicurativi minimi se si raggiunge l'aggregato stabilito dal contratto di assicurazione.

 

(17) È necessario prescrivere che i vettori aerei dimostrino il costante rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento in materia di copertura assicurativa. Per quanto concerne i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa in uno Stato membro dovrebbe essere valida per tutti gli Stati membri, poiché tale assicurazione è stipulata con un'impresa autorizzata al riguardo ai sensi del diritto applicabile.

 

(18) Per quanto concerne i sorvoli del territorio di uno Stato membro effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, ciascuno Stato membro sorvolato ha la facoltà, conformemente al diritto internazionale, di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento, ad esempio effettuando controlli a campione.

 

(19) Decorso un determinato periodo di tempo, è opportuno procedere alla revisione dei requisiti assicurativi minimi.

 

(20) È opportuno che le procedure per il monitoraggio dell'applicazione dei requisiti assicurativi minimi siano trasparenti e non discriminatorie e che non pregiudichino in alcun modo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

 

(21) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(22) Qualora siano necessarie ulteriori disposizioni volte a stabilire un'assicurazione adeguata che copra la responsabilità specifica dei trasporti aerei su aspetti che non sono contemplati nel presente regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare siffatti provvedimenti.

 

(23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

 

(24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di requisiti assicurativi minimi che può contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno del trasporto aereo riducendo le distorsioni di concorrenza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

hanno adottato il presente regolamento:

 

 

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(2) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2003, n. C 20 E.

(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 23 aprile 2003, n. C 95.

(4) Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003, posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (G.U.U.E. C 54 E del 2.3.2004), posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

 

 

 

Articolo 1

Scopo.

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.

 

2. In relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono quelli fissati nel regolamento (CEE) n. 2407/92 e nel diritto nazionale degli Stati membri.

 

 

Articolo 2

Ambito d'applicazione.

1. Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

 

2. Il presente regolamento non si applica:

 

a) agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 3, lettera b), della convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

 

b) agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg;

 

c) alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);

 

d) ai palloni frenati (ancorati al suolo);

 

e) ai cervi volanti;

 

f) ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali);

 

g) agli aeromobili inclusi gli alianti, con un MTON inferiore a 500 kg, e agli ultraleggeri che:

 

- sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure

 

- sono utilizzati per corsi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali,

 

nella misura in cui ciò riguarda gli obblighi assicurativi previsti dal presente regolamento relativamente ai rischi di guerra e terrorismo.

 

3. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

 

4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

 

 

Articolo 3

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) «vettore aereo», un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio;

 

b) «vettore aereo comunitario», un vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92;

 

c) «esercente di aeromobili», una persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l'aeromobile si presume sia l'esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l'utilizzatore è un'altra persona;

 

d) «volo»,

 

- per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco,

 

- per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato,

 

- per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d'aria,

 

e) «DSP», i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo monetario internazionale;

 

f) «MTOM», la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;

 

g) «passeggero», ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;

 

h) «terzo», ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;

 

i) «operazione commerciale», operazione eseguita a fronte di un corrispettivo e/o un nolo.

 

 

Articolo 4

Norme fondamentali in materia di assicurazione.

1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 sono assicurati ai sensi del presente regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

 

2. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una copertura assicurativa minima per ciascun volo, sia che essi dispongano dell'aeromobile in quanto di loro proprietà sia che ne dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio, o attraverso operazioni in comune o in franchising, codici condivisi (code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessa natura.

 

3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da:

 

- convenzioni internazionali delle quali sono parte gli Stati membri e/o la Comunità,

 

- il diritto comunitario, e

 

- il diritto nazionale degli Stati membri.

 

 

Articolo 5

Rispetto degli obblighi.

1. I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 dimostrano di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal presente regolamento depositando presso le autorità competenti dello Stato membro interessato un certificato di assicurazione o fornendo un'altra prova di un'assicurazione valida.

 

2. Ai fini del presente articolo per Stato membro interessato si intende lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio al vettore aereo comunitario o lo Stato membro in cui è immatricolato l'aeromobile dell'esercente di aeromobili. Per i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano un aeromobile immatricolato al di fuori della Comunità, per Stato membro interessato si intende lo Stato membro verso il quale o dal quale sono effettuati i voli.

 

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri il cui territorio è sorvolato possono esigere che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 forniscano la prova di una valida copertura assicurativa ai sensi del presente regolamento.

 

4. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa nello Stato membro di cui al paragrafo 2 è sufficiente per tutti gli Stati membri, fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6.

 

5. In casi eccezionali di carenze del mercato delle assicurazioni la Commissione può determinare conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9, paragrafo 2, le misure appropriate per l'applicazione del paragrafo 1.

 

 

Articolo 6

Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci.

1. Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250.000 DSP per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2.700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100.000 DSP per passeggero.

 

2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1.000 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.

 

3. Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 17 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali.

 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non implichino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso.

 

5. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

 

 

Articolo 7

Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi.

1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a:

     

Categoria  

MTOM  

Copertura minima  

 

(kg) 

(in milioni di DSP) 

1  

< 500  

0,75 

2  

< 1.000  

1,5 

3  

< 2.700  

4  

< 6.000  

5  

< 12.000  

18 

6  

< 25.000  

80 

7  

< 50.000  

150 

8  

< 200.000  

300 

9  

< 500.000  

500 

10  

≥ 500.000  

700 

 

 

Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di assicurare tali rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione segue da vicino l'applicazione di questa disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente all'importo pertinente che figura nella tabella.

 

2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

 

 

Articolo 8

Applicazione e sanzioni.

1. Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 rispettino il presente regolamento.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto concerne i sorvoli effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento.

 

3. Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove supplementari al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.

 

4. Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

5. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni possono includere il ritiro della licenza di esercizio, tenuto conto e ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

 

6. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, le sanzioni possono includere il divieto di atterraggio nel territorio di uno Stato membro.

 

7. Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di un'adeguata copertura assicurativa a norma del presente regolamento.

 

 

Articolo 9

Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione in relazione ad ogni altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

 

 

Articolo 10

Relazione e cooperazione.

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro 30 aprile 2008.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta, informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento.

 

 

Articolo 11

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Il Presidente del Comitato delle regioni

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

 

 

 

 

 



[1]    Legge 9 novembre 2004 n. 265 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione.

[2]    Circa il contenuto della norma di delega e del decreto legislativo n. 96 del 2005, oggetto di integrazione e modificazione da parte del presente provvedimento, si rinvia alle relative schede di lettura.

[3]    Legge 5 agosto 1978, n. 468, recante Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

 

[4]     La legge è entrata in vigore l’11 novembre 2004.

[5]     Più specificamente, “come individuate nel regolamento (CE) n. 549/2004, nel regolamento (CE) n. 550/2004, nel regolamento (CE) n. 551/2004 e nel regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004”

[6]     La legge è entrata in vigore l’11 novembre 2004. Il termine di sei mesi scade quindi, come già segnalato, l’11 maggio 2005.

[7]    Circa il contenuto del decreto legislativo n. 96 del 2005, si veda la relativa scheda di lettura. Sullo schema di tale decreto legislativo le Commissioni competenti si sono espresse, in sede di primo parere , rispettivamente,  il 3 marzo  e il 2 marzo 2005 (v. Atto n. 446), in sede di parere definitivo, rispettivamente, il 4 maggio e il 3 maggio 2005 (v. Atto n. 481). Circa i contenuti dello schema di decreto legislativo nelle due versioni sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari, si vedano i dossier del Servizio Studi Pareri al Governo n. 381 e 381/2.

[8]     In particolare con riguardo all’ENAC - Ente nazionale per l’aviazione civile, ente pubblico non economico disciplinato dal d.lgs. n. 250/97

[9]     In particolare tale sentenza, che dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, evidenzia come considerazioni di carattere sistematico inducano a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma. In primo luogo l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell’art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Ulteriore argomento è individuato nel fatto che, “in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004)”.

[10]    Il “pacchetto” è composto innanzitutto dal regolamento “quadro”, n. 549/2004 (entrato in vigore il 20 aprile 2004), che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, nonché dai regolamenti 550/2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, 551/2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo, 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

[11]    Tale regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

[12]    Causa C-460/02

[13]    Ai sensi dell'art. 2, lettera f) della direttiva 96/67/CE per "autoassistenza a terra" si intende la prestazione di una o più categorie di servizi di assistenza da parte di un utente direttamente a se stesso senza stipulazione di contratti con terzi aventi per oggetto la prestazione di questi sevizi. Non sono considerati terzi fra loro gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro o la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario dallo stesso ente.

[14]   Il regolamento è entrato in vigore il 17 febbraio 2005.

[15]    Si tratta del citato regolamento (CE) n. 261/2004/CE; del regolamento (CE) n. 889/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti; del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; del regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione; della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.

[16]    Tali diritti sono in particolare quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso dinegato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

[17]   L’espressione “servizi di interesse generale” ha un significato più ampio rispetto all’espressione “servizi di interesse economico generale” in quanto comprende sia i servizi di mercato sia quelli che gli Stati membri o la Comunità considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Si tratta quindi sia di alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete (quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione), ma anche di qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.

[18]   Si ricordano in particolare i  d.lgs. n. 250/97 (ENAC), 18/99 (assistenza a terra) e 66/99 (ANSV); la legge 537/93 (art. 10, co.13), il DL 251/95, il DM 521/97 (gestioni aeroportuali); la legge n. 665/96 (ENAV).

[19]   Si ricorda, a tale proposito, che l’articolo 704 del codice, come novellato dal d. lgs. 96/2005, riproduce disposizioni recate dal DL 251/1995 e dal DM 521/1997, non espressamente abrogate dal d. lgs. 96/2005. Per un’analisi puntuale di tale aspetto, si rinvia al dossier del Servizio studi Pareri al Governo, n. 381.

[20]   A tale proposito, si fa presente che il termine di sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18/1999 risulta scaduto nel febbraio 2005.

[21]    La legge è entrata in vigore l’11 novembre 2004

[22]    Tale precisazione è stata introdotta sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato.

[23]    Con l’espressione “annessi ICAO” sono comunemente indicati gli allegati alla Convenzione Internazionale per l’aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, adottati, a norma della Convenzione stessa, dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO, International Civil Aviation Organizzation, istituto specializzato dell’ONU). Tali annessi contengono, ai sensi dell’art. 37 della Convenzione, gli standard internazionali e le pratiche raccomandate necessari ad assicurare il più alto grado possibile di uniformità nei regolamenti, nei modelli, nelle procedure e nell’organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree e ai servizi ausiliari, onde garantire al trasporto aereo la massima standardizzazione normativa a livello mondiale, e, in definitiva, una maggiore sicurezza del trasporto aereo.

[24]    Si ricorda che l’articolo 687 del codice della navigazione, che dettava la procedura per il recepimento della normativa internazionale, è stato modificato dalla legge 13 maggio 1983, n. 213. In seguito alla modifica i Ai sensi dell’art. 687, comma 2 modificato il procedimento per il recepimento prevede due distinte fasi: il recepimento dei princìpi generali, mediante D.P.R., e l’emanazione delle conseguenti disposizioni tecniche, mediante decreto ministeriale. In attuazione dell’art. 687 cod. nav. è stato emanato il D.P.R. 18 novembre 1988 n. 566, che ha recepito l’annesso primo mentre per tutti gli altri annessi è stato adottato il DPR 4 luglio 1985 n. 461, che rinvia il recepimento effettivo degli annessi a successivi decreti del Ministro dei trasporti per i quali esso detta vari criteri direttivi.

Il D.P.R. 461/1985, infatti, oltre a recepire nell’ordinamento interno i princìpi generali della normativa ICAO, ha fissato le linee guida per l’emanazione delle norme tecniche. In particolare, si prevede che gli standard internazionali siano introdotti nell’ordinamento interno con carattere cogente, salva l’impossibilità motivata di conformarvisi, e che le pratiche raccomandate siano introdotte con carattere cogente solo quando se ne ravvisi la necessità, mentre nel caso contrario esse saranno recepite quali indirizzi non obbligatori ma discrezionalmente adottabili a seconda delle esigenze, delle circostanze effettive e contingenti, delle possibilità di attuazione e delle priorità di intervento.

[25]Ì   Che sostituisce integralmente la prima, del 30 settembre 2002

[26]ì   A tale proposito si segnala che l’appendice 1° del regolamento emanato dall’ENAC reca lo schema di applicabilità del regolamento agli aeroporti aperti al traffico commerciale, graduando l’obbligo di conformità al regolamento in proporzione al movimento annuo complessivo di passeggeri;

[27]    In assenza di disposizioni specifiche della normativa comunitaria, è stata attribuita al passeggero danneggiato un’azione diretta contro l’assicuratore (applicando principi civilistici generali).

[28]   Legge 9 novembre 2004 n. 265 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione.

[29]   Circa il contenuto della norma di delega e del decreto legislativo n. 96 del 2005, oggetto di integrazione e modificazione da parte del presente provvedimento, si rinvia alle relative schede di lettura.

[30]   Si ricorda che l’articolo 1, comma 1, del DL n. 237 del 2004 stabilisce che l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe”.

[31]   Sul punto si rammenta la condizione posta al punto 1 lett. b) del secondo parere sullo schema del decreto legislativo recante la revisione della parte aeronautica (Atto n. 481) approvato il 4 maggio 2005  dalla IX Commissione Trasporti della Camera. In tale punto si ribadiva “la necessità di  richiamare espressamente le funzioni di controllo attribuite all'ENAC, in aderenza con le previsioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 237 del 2004 e dell'articolo 4 del regolamento CE n. 549/2004”.

[32]   Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)

[33]    Annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

[34]   Sul punto si rammenta la condizione posta al punto 1 lett. d) del secondo parere sullo schema di decreto legislativo recante la revisione della parte aeronautica (Atto n. 481) approvato il 4 maggio 2005  dalla IX Commissione Trasporti della Camera. In tale punto si richiamava, con riferimento agli articoli 691 e 691-bis “la necessità di  definire più puntualmente i «servizi della navigazione aerea», anche con riferimento alla redazione ed all'aggiornamento delle carte ostacoli”

[35]    Recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato)

[36]   Sul punto si vedano i dossier del Servizio Studi Pareri al governo nn. 381 e 381/2.

[37]   D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 recante “Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità”

[38]   A tale proposito, si fa presente che il termine di sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18/1999 risulta scaduto nel febbraio 2005.

[39]   Sul punto si rammenta la condizione posta al punto 1 lett. m) del parere approvato il 4 maggio 2005  dalla IX Commissione Trasporti della Camera. In tale punto si ribadiva “la necessità di richiamare espressamente le previsioni della normativa ICAO al riguardo, piuttosto che indicare una specifica metratura per le distanze di edificabilità, che rischierebbe di dare luogo a requisiti disomogenei rispetto a quelli previsti dagli altri paesi aderenti all'ICAO”.

[40]   Relativo all’ordinamento amministrativo della navigazione.

[41]   Relativa alla disciplina  del volo da diporto o sportivo.

[42]   Sul punto si rammenta l’osservazione posta alla lett. d) del parere approvato il 4 maggio 2005  dalla IX Commissione Trasporti della Camera. In tale punto si ribadiva l'opportunità di prevedere l'esenzione del trasporto aereo di Stato, o eseguito nell'interesse dello Stato, da qualsiasi tassa, diritto o contribuzione nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

 

[43]   Relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

[44]   Relativo al Codice del consumo.

[45]   Sul punto si rammenta l’osservazione posta alla lett. c) del parere approvato il 4 maggio 2005  dalla IX Commissione Trasporti della Camera. L’osservazione segnalava l’opportunità di specificare maggiormente i requisiti giuridici necessari per configurare la fattispecie della «violazione degli obblighi relativi al pagamento”.

[46]   Abrogato dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 96/2005.

[47]   Tale riferimento è stato abrogato dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 96/2005.

[48]   Si rammenta che la norma definisce utilizzazione occasionale dell’aeromobile il caso in cui si ha un aeromobile a disposizione  in locazione, in comodato (o comunque in conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile) per una durata non superiore a quattordici giorni.

[49]   Di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 (concernente disposizioni sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli)., come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 sulla (recante norme sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti).

[50]   Tale articolo concerne lo scarico di merci.

[51]   L’articolo 941, come modificato dall’articolo  in esame, prevede che “Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica. La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.

[52]   A norma dell’articolo 2934, ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

[53]   Relativo al Codice del consumo.

[54]   Derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

[55]   A norma dell’articolo 2951, si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione .Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati

[56]   Nel testo vigente, rientrano nel primo capo gli articoli 965- 973, nel secondo gli articoli 974-980.

[57]   Il vigente articolo 965 – su cui il D. Lgs. 96/2005 non è intervenuto – prevede che l'esercente risponde dei danni cagionati dall'aeromobile a persone ed a beni sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

Tuttavia la responsabilità è esclusa: a) quando l'esercente provi che i danni sono stati volontariamente prodotti, senza connessione con l'esercizio dell'aeromobile, da persone estranee all'equipaggio, che si trovano a bordo, e che egli medesimo e i suoi dipendenti e preposti non hanno potuto impedirli; b) quando l'esercente provi che i danni sono stati causati da colpa del danneggiato

[58]   Ai sensi del vigente articolo 744 sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari [e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alle Forze di polizia dello Stato, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad altro servizio di Stato. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale. Tale articolo è modificato dall’articolo 8 del provvedimento in esame.

      A norma dell’articolo 746, salvo quanto disposto dell'articolo 744, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale. Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce. L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche

[59]   Il vigente articolo 966 disciplina il concorso di colpa del danneggiato in caso di danni sulla superficie.

[60]   Il vigente articolo 967 disciplina il limite del risarcimento complessivo in caso di danni a terzi sulla superficie: tale materia è affidata dal provvedimento in esame alla disciplina dell’articolo 971 come modificato.

[61]   Il vigente articolo 968 disciplina il concorso dei creditori in caso di danni a terzi sulla superficie.

[62]   L’articolo 484, secondo comma, prevede che al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone, le navi in colpa sono tenute solidalmente.

[63]   Circa il contenuto di tale articolo modificato dal provvedimento in esame, si veda supra.

[64]   Il vigente articolo 970 disciplina l’ordine nel concorso al risarcimento.

[65]   Su tale aspetto, il vigente articolo 967 prevede che il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire centodiecimila per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo. Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a novecentotrentamilioni di lire ovvero superiore a tremiliardicentomilioni di lire l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a trecentosettantacinquemilioni di lire

[66]   Il vigente articolo 972 disciplina i casi di inapplicabilità delle norme sulla responsabilità dei danni a terzi sulla superficie. Attualmente i limiti de risarcimento per danni da urto sono previsti dall’articolo 975, a norma del quale il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di lire centodiecimila per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo. Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a novecentotrentamilioni di lire o superiore a tremiliardicentomilioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a trecentosettantacinquemilioni di lire.

[67]   Si veda articoli 971 e 972 del codice come modificati dal comma 1 dell’articolo in esame.

[68]   Il testo vigente dell’articolo 493 prevede che il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versano le persone salvate.

[69]   Il vigente articolo 985 prevede che l'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941(comma 1). Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate( comma 2).

[70]   A norma dell’attuale articolo 1011, l'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 a 967.

[71]   L’articolo 1012 prevede che l'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione (comma 1). Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili (comma 2). Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo o da colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, salvo, nel caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, che danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, ovvero che l'esercente abbia prese le misure necessarie per evitarlo.

[72]   L’articolo 1017 prevede che l'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nell'articolo 977. Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

[73]   Il vigente secondo comma dell’articolo 1020 prevede che alla prescrizione del diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si applica la disposizione dell'articolo 973.

[74]   Il secondo comma dell’articolo 1163 prevede che chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

[75]   Il secondo comma dell’articolo 52 stabilisce che per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l'autorizzazione del ministro.

      Il terzo comma dell’articolo 59 prevede analoga disposizione con riferimento alle zone portuali della navigazione interna.

[76]   A norma dell’articolo 1176, chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione. L’articolo 1177 contempla le aggravanti della fattispecie sopra descritta.

[77]   L’articolo 1197 prevede che il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di perdita dell'aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

[78]   L’articolo 818 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio) prevede che gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

      L’articolo 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita) stabilisce che durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile. L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di rotta e consegnato nell'aeroporto di primo approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo

[79]   Tale comma prevedeva una sanzione identica a quella prevista per il comandante di un aeromobile straniero che sorvola il territorio della Repubblica , anche al caso del comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato motivo omette di seguire le rotte prescritte.

[80]   Si segnala che tale articolo concernente le disposizioni processuali, nel testo sottoposto all’esame della Commissione, porta erroneamente la numerazione “Art. 19” anziché “Art. 20”

[81]   Si segnala che tale articolo concernente norme finali, nel testo sottoposto all’esame della Commissione, porta erroneamente la numerazione “Art. 20” anziché “Art. 21”

[82]   Sul punto, si ricorda che, a seguito della modifica introdotta dall’articolo 3, comma 8, del provvedimento in esame è soppressa al secondo comma dell’articolo 698 del codice della navigazione la previsione, in virtù della quale si specifica che la partecipazione al comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.