XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti |
Titolo: | Sanzioni per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri di aeromobile - Schema di D.Lgs. n. 562 (art. 1, c. 3, e art. 3, L. n. 62/2005) |
Serie: | Pareri al Governo Numero: 498 |
Data: | 13/12/05 |
Organi della Camera: |
II-Giustizia
XIV - Politiche dell'Unione europea |
Servizio studi |
pareri al governo |
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Sanzioni per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri di aeromobile Schema di D.Lgs. n. 562 (art. 1, c. 3, e art. 3, L. n. 62/2005) |
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n. 498
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xiv legislatura 13 dicembre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Trasporti
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Contenuto dello schema di decreto legislativo
Schema di D.Lgs. n. 562
§ Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
Normativa di riferimento
§ Codice della navigazione (art. 1174)
§ D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250. Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
§ Reg. (CE) n. 261/2004 del 11 febbraio 2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
§ L. 18 aprile 2005, n. 62. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt. 1 e 3)
§ D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
n. 562 |
Titolo |
Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato |
Norma di delega |
Art. 1, c. 3, e art. 3 L. 18 aprile 2005, n. 62 |
Settore d’intervento |
Trasporto aereo |
Numero di articoli |
9 |
Date |
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§ presentazione |
10 novembre 2005 |
§ assegnazione |
10 novembre 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
20 dicembre 2005 |
§ scadenza della delega |
12 novembre 2006 |
Commissione competente |
II (Giustizia) e XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
No |
Lo schema di decreto legislativo in esame - emanato in attuazione dell’articolo 3 della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004)[1]- reca le disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento CE 261/2004, che ha istituito un sistema di diritti minimi per i passeggeri nei casi di mancato imbarco, di cancellazione e di ritardo del volo.
Lo schema di decreto legislativo consta di nove articoli.
In particolare, l’articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento.
L’articolo 2 individua l’ENAC come organismo responsabile dell’applicazione del regolamento comunitario e dell’irrogazione delle sanzioni per il vettore aereo.
Gli articoli 3-8 individuano le sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare al vettore aereo in caso di violazione delle disposizioni del citato regolamento comunitario relative a :
§ negato imbarco (sanzione da 10.000 a 50.000 euro) (art. 3);
§ cancellazione del volo (sanzione da 10.000 a 50.000 euro) (art. 4);
§ ritardo del volo (da 2.500 a 10.000 euro) (art. 5);
§ sistemazione del passeggero in classe diversa (sanzione da 1.000 a 5.000 euro) (art. 6);
§ assistenza da prestare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati ( sanzione da 10.000 a 50.000 euro) (art. 7);
§ obblighi di informazione (da 2.500 a 10.000 euro).
L’articolo 9 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce le modalità di attribuzione, anche all’ENAC, delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame.
Il provvedimento risulta corredato della relazione illustrativa.
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell’articolo 3 della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004) che delega il Governo – “al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie” - ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (12 novembre 2006), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni, tra l’altro, di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Gli schemi di decreto legislativo devono essere trasmessi - ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della stessa legge comunitaria 2004 - alla Camera e al Senato per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
Il provvedimento in esame – in quanto recante forme di tutela dirette a lenire gli effetti dell’inadempimento del vettore attraverso la garanzia del rimborso del biglietto o dell’imbarco su un volo alternativo, la previsione di una compensazione pecuniaria forfetaria e la statuizione di obblighi di assistenza e di informazione – appare riconducibile all’ambito materiale “ordinamento civile” demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.
Come già precisato, il provvedimento in esame detta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE 261/2004, che ha istituito un sistema di diritti minimi per i passeggeri nei casi di mancato imbarco, di cancellazione edi ritardo del volo.
Il regolamento si applica:
ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo aventi come destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo il caso di passeggeri che hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel Paese terzo in questione
Per poter usufruire dei benefici, i passeggeri devono disporre di una prenotazione confermata per il volo in questione e devono presentarsi all'accettazione, tranne in caso di cancellazione, all'ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata.
Il regolamento non si applica a viaggiatori che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non direttamente o indirettamente accessibile al pubblico.
In particolare, con riferimento alle violazioni, il regolamento comunitario prevede che :
§ ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento medesimo per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel proprio territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti (art. 16, par. 1);
§ ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio (art. 16, par. 2);
§ le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive (art. 16, par. 3),
§ l’applicazione del regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare e il risarcimento concesso ai sensi del regolamento può essere detratto da tale risarcimento (art. 12).
Circa la disciplina dettata dal regolamento comunitario per le singole fattispecie prese in considerazione dal provvedimento in esame (negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo del volo, sistemazione del passeggero in classe diversa, assistenza da prestare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati, obblighi di informazione) ai fini dell’individuazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare al vettore aereo, si rinvia alla scheda di lettura sul contenuto dello schema di decreto legislativo in esame
Il 12 ottobre 2005 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato per la mancata attuazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso dinegato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (procedura di infrazione 2005/2052).[2]
Con il parere motivato la Commissione contesta al Governo italiano la mancata designazione dell'organismo responsabile e la mancata adozione delle sanzioni previste dal citato articolo 16.
La presentazione di questa proposta, volta a completare i diritti già istituiti a favore dei passeggeri del trasporto aereo[3], si inserisce nel quadro degli orientamenti definiti dal libro bianco sui trasporti (COM(2001)370) che ha sottolineato la necessità di porre gli utenti al centro della politica dei trasporti dell’Unione europea.
La proposta in esame vieta agli operatori di rifiutare la prenotazione o l’imbarco di
passeggeri a causa della loro disabilità o
dell’età. Sono previste, tuttavia, alcune eccezioni
e deroghe, in particolare per motivi di sicurezza. Ad esempio
il vettore aereo può rifiutare di accettare una prenotazione per una persona a
mobilità ridotta o di imbarcarla o può richiedere che quest'ultima
sia accompagnata da un'altra persona per rispettare gli obblighi in materia di
sicurezza stabiliti per legge oppure se le dimensioni dell'aeromobile o
l'assenza giustificata di personale di bordo impediscono il trasporto di
persone a mobilità ridotta.
In base alla proposta, le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di usufruire di assistenza gratuita negli aeroporti e a bordo degli aerei. L’assistenza negli aeroporti sarebbe di competenza dei gestori aeroportuali che saranno finanziati a tal fine dalle compagnie aeree, mentre quella a bordo degli aerei rimarrebbe a carico delle compagnie aeree.
La proposta stabilisce, infine, l’obbligo a carico degli Stati membri di prevedere sanzioni e di istituire organismi indipendenti incaricati di trattare le denunce. Per quanto riguarda l’Italia, viene indicato quale ente preposto a tal fine l’ENAC (Ente Nazionale per l‘Aviazione Civile).
Il 6 ottobre 2005 il Consiglio trasporti ha esaminato la proposta, che segue la procedura di codecisione, adottando un orientamento generale in vista dell’accordo politico che sarà raggiunto in una delle prossime sessioni. La commissione Trasporti del Parlamento europeo ha esaminato la proposta l’11 ottobre 2005; la prima lettura del Parlamento europeo è prevista per la sessione plenaria del 12 dicembre 2005.
Sempre il 16 febbraio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa al rafforzamento dei diritti dei passeggeri nell’Unione europea (COM(2005)46).
Il documento reca un bilancio delle disposizioni già adottate[4], che riguardano principalmente la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, e propone una serie di nuove misure al fine di estendere tali diritti anche ad altre modalità di trasporto. Fra i settori prioritari di intervento individuati nella comunicazione figurano:
· la tutela dei passeggeri a mobilità ridotta che utilizzano il trasporto marittimo o il trasporto internazionale per autobus;
· il risarcimento e l’assistenza ai passeggeri del trasporto marittimo o del trasporto internazionale per autobus in caso di interruzione del viaggio;
· la responsabilità in caso di decesso o di ferimento dei passeggeri del trasporto internazionale per autobus;
· i mezzi per presentare i ricorsi e le modalità di trattamento degli stessi;
· l’informazione dei passeggeri al fine di aumentare la consapevolezza dei loro diritti;
· la creazione di biglietterie integrate per consentire ai passeggeri di utilizzare diverse modalità di trasporto in occasione di un medesimo viaggio;
· una maggiore tutela dei passeggeri in caso di fallimento delle compagnie aeree.
La Commissione intende avviare uno studio sul trattamento dei passeggeri, sulle loro esigenze e sulla qualità dei servizi e chiedere alle compagnie aeree, agli aeroporti e alle imprese ferroviarie di presentare una valutazione che dia conto del rispetto degli impegni da loro assunti volontariamente al fine di migliorare la qualità dei servizi.
La comunicazione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
L’articolo 9 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che definisce le modalità di attribuzione, anche all’ENAC, delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame.
Il regolamento CE 261/2004 - individuando i diritti minimi dei passeggeri nei casi di mancato imbarco, di cancellazione edi ritardo del volo – prevede l’abrogazione del regolamento (CEE) 295/1991 recante norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, direttamente obbligatorie in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri fino alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 261/2004.
L’articolo 16 del citato regolamento (CE) 261/2004 prevede – come sopra precisato - che gli Stati membri designano l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel proprio territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti: a norma dell’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame tale organismo è individuato – per l’Italia - nell’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile).
La “Carta dei diritti del passeggero “ (quinta edizione) adottata dall’ENAC riproduce integralmente il contenuto del regolamento comunitario 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
L’articolo 16 prevede, inoltre, che le sanzioni stabilite dagli Stati membri in relazione alle violazioni del regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Si ricorda che l’articolo 947 del Codice della navigazione come modificato dal decreto legislativo 96/2005[5] prevede che in caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria. L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione.
Lo schema di decreto legislativo in esame – in quanto individua le sanzioni amministrative da irrogare al vettore aereo in caso di violazione delle disposizioni del regolamento comunitario 261/2004 - ha impatto sui vettori aerei nonché sugli utenti del servizio di trasporto aereo.
Per eventuali osservazioni, si rinvia alla scheda di lettura sul contenuto dello schema di decreto legislativo in esame.
Lo schema di decreto legislativo in esame - emanato in attuazione dell’articolo 3 della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004)[6]- reca le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento CE 261/2004, che ha istituito un sistema di diritti minimi per i passeggeri nei casi di mancato imbarco, di cancellazione e di ritardo del volo.
L’articolo 1 definisce l’oggetto del provvedimento, relativo – come sopra indicato - alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento CE 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
La disciplina dettata dal provvedimento in esame non esclude comunque l’applicazione dell’articolo 1174 del codice della navigazione recante la disciplina in caso di inosservanza di norme di polizia dei porti o degli aerodromi.
Il regolamento CE 261/2004 entrato in vigore il 17 febbraio 2005, ha istituito un sistema di diritti minimi – in forma di rimborsi e risarcimenti - per i passeggeri in caso di negato imbarco non consenziente, di cancellazione del volo, di ritardo del volo.
Ai sensi del regolamento, si intende per:
a) «vettore aereo»: un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;
b) «vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
c) «vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei;
d) «operatore turistico»: un organizzatore, ad esclusione di un vettore aereo;
e) «servizio tutto compreso»: i servizi definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE[7];
f) «biglietto»: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
g) «prenotazione»: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
h) «destinazione finale»: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto;
i) «persona con mobilità ridotta»: un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui condizione richieda un'attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri;
j) «negato imbarco»: il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;
k) «volontario»: una persona che si è presentata all'imbarco nel rispetto di precise condizioni e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di benefici;
l) «cancellazione del volo»: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.
In sintesi il regolamento si applica:
§ ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
§ ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo aventi come destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo il caso di passeggeri che hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel Paese terzo in questione
Per poter usufruire dei benefici, i passeggeri devono disporre di una prenotazione confermata per il volo in questione e devono presentarsi all'accettazione, tranne in caso di cancellazione, all'ora precedentemente indicata oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata.
Il regolamento non si applica a viaggiatori che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non direttamente o indirettamente accessibile al pubblico.
A norma dell’articolo 13, qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile.
Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa (art. 15)
L’articolo 1174 del codice della navigazione ,approvato con R. D. 30 marzo 1942, n. 327, disciplina i casi di inosservanza di norme di polizia, prevedendo che chiunque non osservi una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi sia punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Nel caso in cui l'inosservanza riguardi un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.
Circa il rapporto tra le forme di tutela concesse ai sensi del regolamento comunitario e un’eventuale ulteriore risarcimento, l’articolo 12 del regolamento CE 261/2004 prevede che l’applicazione dell’atto comunitario lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare e il risarcimento concesso ai sensi del regolamento può essere detratto da tale risarcimento.
L’articolo 2 individua l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) come organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai successivi articoli 3-8.
Si ricorda che l’articolo 16 del Regolamento 216/2004 prevede che ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento medesimo per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel proprio territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato (par. 1)
Fatto salvo l'articolo 12 sopra riportato, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio (par. 2)
Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive (par. 3)
Circa l’ENAC, si ricorda che l’ente, quale organismo regolatore delle attività del trasporto aereo in Italia, è stato istituito il 25 luglio 1997 con Decreto Legislativo n. 250/97. L’ENAC, che ha riunito in un unico soggetto le competenze precedentemente esercitate da tre diverse organizzazioni quali la Direzione Generale dell’Aviazione Civile, il Registro Aeronautico Italiano e l’Ente Nazionale Gente dell’Aria, si occupa dei molteplici aspetti di regolamentazione del sistema del trasporto aereo, del controllo e presidio dell’applicazione delle norme adottate, della disciplina degli aspetti amministrativo-economici del sistema stesso.
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che ricopre anche il ruolo di autorità di coordinamento tra i vari soggetti aeroportuali, ha tra i propri obiettivi la garanzia della qualità dei servizi resi all’utente e la tutela dei diritti del passeggero. Infatti, seguendo le indicazioni dell’Unione Europea, ha redatto la Carta dei Diritti del Passeggero e la Carta dei Servizi Standard aeroportuali.
La Carta dei Diritti del Passeggero che raccoglie in un testo unico la normativa vigente a livello nazionale, comunitario ed internazionale sulle forme di tutela rivendicabili dal viaggiatore in caso di disservizi, e che definisce gli standard qualitativi minimi che devono essere osservati dagli operatori aeroportuali nei servizi forniti agli utenti, riproduce integralmente – nella quinta edizione - il contenuto del regolamento comunitario 261/2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Si ricorda che l’articolo 947 del Codice della navigazione come modificato dal decreto legislativo 96/2005[8] - prevedendo che in caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria – individua nell’ENAC l’organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria che con apposito regolamento stabilisce le misure da applicare in caso di violazione.
L’articolo 3 reca la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro diecimila a euro cinquantamila)per il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall’articolo 4 del Regolamento in materia di negato imbarco, con riferimento al mancato rispetto sia delle procedure indicate, sia dell’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri.
L’articolo 4 del regolamento disciplina i casi di negato imbarco, prevedendo che il vettore aereo operativo, qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, faccia in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare con il passeggero Il vettore deve comunque dare la precedenza alle persone a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori.
Ai volontari è offerta la scelta – prevista all’articolo 8 - tra:
a) - il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:
- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed il vettore aereo operativo offra a un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo.
Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti.
In tal caso, oltre all’obbligo di rimborso o di imbarco su un volo alternativo ai sensi del sopra riportato articolo 8, il vettore - a norma degli articoli 7 e 9 - ha l’obbligo di:
§ versare una compensazione pecuniaria - in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi - ai passeggeri interessati - pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Tale compensazione è ridotta del 50% nel caso in cui ai passeggeri è offerto di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato:
· di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
· di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1.500 e 3.500 km;
· di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b).
§ offrire a titolo gratuito al passeggero, con particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati:
o pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
o sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
o trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
o la possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
L’articolo 4 reca la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro diecimila a euro cinquantamila) per il vettore aereoche viola le disposizioni previste dall’articolo 5 del Regolamento in materia di cancellazione del volo, con riferimento al mancato rispetto sia delle procedure indicate, sia dell’obbligo di compensazione pecuniaria ai passeggeri.
L’articolo 5 del Regolamento 261/2004 prevede che in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) sia offerto il diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo sopra indicato;
b) siano offerti pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa e gli sia dato il diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica, ovvero, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, sia offerta la sistemazione in albergo e il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.
c) sia fornita la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo come nel caso di negato imbarco, a meno che si verifichi una delle seguenti fattispecie:
i. siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
ii. siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
iii. siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
La compensazione non è comunque dovuta nel caso in cui il vettore possa dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri devono essere informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
L’articolo 5 reca la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro duemilacinquecento a euro diecimila) per il vettore aereoche viola le disposizioni previste dall’articolo 6 del Regolamento relativo al ritardo del volo non rispettando le procedure ivi indicate.
L’articolo 6 citato disciplina i casi di ritardo del volo, prevedendo che il vettore aereo presti assistenza ai passeggeri, qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km;
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
In particolare, il vettore è tenuto a offrire ai passeggeri pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa e a garantire il diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Nel caso in cui l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, il vettore deve anche offrire la sistemazione in albergo e il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.
Se il ritardo è di almeno cinque ore, al passeggero deve essere offerta la scelta tra:
· il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:
· un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile.
In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dallo stesso articolo 6 in funzione di ogni fascia di distanza.
L’articolo 6 reca la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro mille a euro cinquemila) per il vettore aereoche viola le disposizioni previste dall’articolo 10 del Regolamento in merito alla sistemazione del passeggero in classe diversa da quella prenotata.
L’articolo 10 del Regolamento prevede che, nel caso in cui un vettore aereo operativo sistemi un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non possa esigere alcun pagamento supplementare.
Diversamente, se il vettore sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa, entro sette giorni, in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi:
o il 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km;
o il 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km;
o il 75% del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare.
L’articolo 7 reca la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro diecimila a euro cinquantamila) per il vettore aereoche viola le disposizioni previste dall’articolo 11 del Regolamento relative all’assistenza da prestare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati.
L’articolo 11 prevede che i vettori aerei diano la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati.
In caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi di qualsiasi durata le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto a ricevere al più presto l'assistenza a norma dell'articolo 9 (diritto ai pasti e alle bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione, chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica).
L’articolo 8 reca la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro duemilacinquecento a euro diecimila) per il vettore aereoche viola le disposizioni previste dall’articolo 14 del Regolamento relative agli obblighi di informazione da parte del vettore.
L’articolo 14 del Regolamento prevede che il vettore aereo operativo provveda affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente:
«In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».
In caso di negato imbarco o cancellazione di un volo, o in caso di ritardo di almeno due ore, il vettore aereo operativo deve presentare ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi dello stesso regolamento.
Ai passeggeri devono inoltre essere fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale designato come responsabile dell’applicazione delle misure previste dal regolamento (ENAC per l’Italia, ai sensi dell’articolo 2 del provvedimento in esame).
Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le informazioni devono essere date facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.
L’articolo 9 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano definite le modalità di attribuzione delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame, anche all’ENAC.
Si segnala che la disposizione non chiarisce l’entità delle risorse da destinare all’ENAC.
Schema di D.Lgs. n. 562
Codice della navigazione (art. 1174)
Art. 1174.
Inosservanza di norme di polizia.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi (1), è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (2).
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila (3).
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(1) Vedi gli artt. da 718 a 730 [c.n. 718-730] c.n.
(2) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.».
(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, secondo comma, L. 28 dicembre 1993, n. 561, che ha trasformato alcuni reati minori in illeciti amministrativi. Il testo precedente così disponeva: «Inosservanza di norme di polizia. - Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».
D.Lgs.
25 luglio 1997, n. 250.
Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 16 ottobre 1998, n. 13775AC.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, commi 48, 49, 50 e 52, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'articolo 11, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il prescritto parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
(giurisprudenza di legittimità)
Art. 1.
Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
1. È istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L'E.N.A.C. è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. L'E.N.A.C. è trasformato in ente pubblico economico non oltre il 31 luglio 1999.
Art. 2.
Funzioni.
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti:
a) regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;
b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;
c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;
d) rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;
f) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2);
g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico.
2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonché funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile (2/a).
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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(2/a) Con D.P.C.M. 26 novembre 1999 è stata determinata la dotazione organica, ed individuati i beni e le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative del Dipartimento dell'aviazione civile.
Art. 3.
Contratto di programma.
1. Entro sei mesi dalla data di insediamento degli organi di cui all'articolo 4, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, stipula con l'E.N.A.C. un contratto di programma, che è rinnovato con cadenza triennale (3).
2. Il contratto di programma, oltre a definire i limiti dell'esercizio delle funzioni in relazione alle attribuzioni esercitate dall'E.N.A.C. secondo le previsioni dell'articolo 2, in particolare, disciplina:
a) i servizi che l'Ente svolge in proprio e quelli che possono essere concessi in appalto o in gestione a terzi;
b) le prestazioni relative ai servizi istituzionali affidati all'Ente;
c) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;
d) i rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile;
e) l'attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo;
f) la partecipazione dell'Ente all'attività di predisposizione normativa, anche per l'adeguamento della legislazione nazionale del settore ai parametri concordati in sede comunitaria e internazionale;
g) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale o turistico ovvero strategico-economico.
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(3) Con Del.CIPE 22 giugno 2000 (Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206) è stato approvato lo schema del contratto di programma di cui al presente comma.
Art. 4.
Organi dell'Ente.
1. Sono organi dell'E.N.A.C.:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (4). Rimane in carica quattro anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica quattro anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.
4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro, e tre membri supplenti.
5. Il direttore generale è nominato, per la durata di quattro anni con possibilità di conferma per non più di una volta, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale. La nomina, il conferimento delle relative funzioni, i parametri di determinazione degli emolumenti sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale (4/a).
5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione(4/b).
6. I componenti effettivi degli organi dell'E.N.A.C., se appartenenti ad amministrazioni pubbliche sono, a domanda, collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato; hanno diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della domanda, fatte salve le progressioni automatiche previste da leggi o contratti di lavoro.
7. I componenti degli organi dell'Ente, a pena di decadenza non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza nelle imprese nel settore di competenza dell'Ente.
8. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato; la violazione di tale divieto comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione da parte dell'amministrazione vigilante di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a lire 50 milioni e, nel massimo, alla maggiore somma tra i 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
9. Gli organi dell'E.N.A.C. sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati, a valere sul bilancio dell'Ente, gli emolumenti spettanti al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti, al direttore generale, ai membri dell'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, nonché ai membri della commissione e della segreteria tecnica di cui all'articolo 13.
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(4) Riportata alla voce Parlamento.
(4/a) Comma così modificato dal comma 3-ter dell'art. 4, D.L. 8 settembre 2004, n. 237, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3-quater dello stesso articolo.
(4/b) Comma aggiunto dal comma 3-ter dell'art. 4, D.L. 8 settembre 2004, n. 237, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3-quater dello stesso articolo.
Art. 5.
Controllo della Corte dei conti e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'E.N.A.C. con le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (5).
2. L'E.N.A.C. può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (6), e successive modificazioni ed integrazioni.
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(5) Riportata alla voce Corte dei conti.
(6) Riportato alla voce Avvocatura dello Stato.
Art. 6.
Statuto.
1. Lo statuto dell'E.N.A.C., deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica (6/a).
2. Lo statuto, in particolare, stabilisce:
a) le ulteriori cause di incompatibilità, di decadenza e revoca dei componenti degli organi dell'Ente, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7;
b) l'articolazione territoriale dell'Ente;
c) le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione dell'Ente;
d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti al ruolo professionale;
e) i princìpi di organizzazione ed i criteri di funzionamento in relazione all'esecuzione degli obblighi di servizio imposti all'Ente;
f) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;
g) l'istituzione di un Comitato consultivo tecnico economico e giuridico, presieduto dal direttore generale dell'Ente, o da un suo delegato, i cui componenti, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono rivestire la qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C, con l'incompatibilità ad espletare ulteriori e diverse funzioni nell'ambito dell'attività dell'Ente;
h) l'istituzione di un Comitato consultivo degli operatori ed utenti del settore per la pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema aeroportuale e per la verifica della compatibilità economica della misura dei canoni e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli stessi, nonché per la definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti;
i) i criteri per l'elaborazione del regolamento del personale, anche dirigenziale, ed ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Ente ed il perseguimento dell'interesse pubblico.
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(6/a) Lo statuto dell'E.N.A.C. è stato approvato con D.M. 3 giugno 1999 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1999, n. 289).
Art. 7.
Fonti di finanziamento.
1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:
a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;
b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;
c) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;
d) proventi derivanti da entrate diverse.
8. Patrimonio.
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (7). Per l'utilizzo degli aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto è adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della difesa.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.N.A.C. subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
4. [L'individuazione dei beni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da un Ufficio commissariale costituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, composto da sette membri dei quali uno designato dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro delle finanze e uno dal Ministro della difesa] (8).
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(7) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(8) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Art. 9.
Ordinamento contabile.
1. Con il regolamento di contabilità deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i princìpi e le modalità della gestione contabile dell'E.N.A.C. È prevista altresì l'istituzione di un Ufficio di controllo interno ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (9), e successive modificazioni, che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi di conseguimento. I bilanci preventivi e consuntivi sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, ai fini dell'approvazione (9/a).
2. All'E.N.A.C. si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (10), e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'E.N.A.C. è inserito nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (11), e nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (10), e successive modificazioni e integrazioni.
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(9) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(9/a) Con D.M. 3 agosto 1999 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278, S.O.) è stato approvato il regolamento amministrativo contabile dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
(10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(11) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Art. 10.
Personale.
1. L'E.N.A.C. succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro aeronautico italiano, dell'Ente nazionale della gente dell'aria e della Direzione generale dell'aviazione civile con esclusione del personale che, per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, permane al Dipartimento dell'aviazione civile.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, si provvede, sulla base di apposite tabelle di equiparazione proposte dal consiglio di amministrazione dell'Ente, alla unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente, ai soli fini dell'inquadramento, sulla base delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza e tenendo conto, con esclusione degli importi corrisposti «ad personam», di quanto previsto nel contratto collettivo per il personale del Registro aeronautico italiano di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12), le cui disposizioni trovano applicazione sino all'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, lettere c), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (13).
3. Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile, a decorrere dall'inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297 (14), ed il maturato dell'indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all'Ente.
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(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(14) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).
Art. 11.
Vigilanza governativa.
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'E.N.A.C.
2. In particolare, compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:
a) emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente;
b) stabilire gli indirizzi generali in materia di politica tariffaria;
c) approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale;
d) vigilare che l'attività dell'Ente corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economia e sicurezza, nel rispetto delle direttive generali impartite ed in conformità agli impegni assunti con il contratto di programma;
e) sciogliere gli organi di amministrazione e nominare un commissario straordinario per la gestione dell'Ente in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera d).
3. Le delibere del consiglio di amministrazione aventi un rilevante contenuto strategico o programmatico, i provvedimenti concernenti la definizione delle piante organiche ed il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali, i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare divengono efficaci se il Ministro dei trasporti e della navigazione non ne chiede il riesame entro venti giorni dalla loro ricezione, ovvero, in tale ipotesi, qualora il consiglio di amministrazione confermi la deliberazione a maggioranza assoluta. In ogni caso, il Ministro dei trasporti e della navigazione annulla le delibere in contrasto con gli indirizzi di politica generale del Governo o con le disposizioni contenute nel contratto di programma.
4. Sono sottoposte all'approvazione delle competenti autorità vigilanti le modifiche dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità, le partecipazioni a società, enti e consorzi, gli accordi con organismi internazionali, nonché i bilanci di esercizio.
Art. 12.
Esenzioni fiscali.
1. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'E.N.A.C. e con la acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria sono esenti da imposte e tasse.
13. Istituzione della commissione per le modifiche al codice della navigazione.
1. Nel rispetto dei princìpi e della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali e tenuto conto della razionalizzazione del comparto dell'aviazione civile, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita una Commissione di studio per la elaborazione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dall'insediamento, delle modifiche del codice della navigazione, con particolare riferimento alla ridefinizione dei compiti delle articolazioni territoriali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e delle funzioni del direttore d'aeroporto, nonché per il recepimento della normativa tecnica ICAO. La Commissione è supportata da una segreteria tecnica composta da tre funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione.
(giurisprudenza di legittimità)
14. Norme transitorie e finali.
1. Sino all'effettivo insediamento del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.C., gli organi della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, secondo le rispettive competenze.
2. Nei sei mesi successivi all'effettivo insediamento, gli organi dell'Ente definiscono, nell'ordine, lo statuto, il regolamento amministrativo-contabile ed il contratto di programma, avvalendosi delle strutture della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della gente dell'aria.
3. Nelle more della sottoscrizione del contratto di programma e sino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, restano operative, secondo la normativa vigente, le strutture dei soggetti giuridici unificati nell'Ente, che rispondono ai vertici decisionali di cui al comma 2.
4. Gli organi dell'E.N.A.C. sono abilitati a perfezionare i contratti di lavoro per il quadriennio 1994-1997, già concordati dai soggetti giuridici soppressi, e sono autorizzati ad avviare procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e livelli.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto, il termine necessario per la sottoscrizione del contratto di programma non è computato ai fini della decorrenza della durata in carica degli organi dell'E.N.A.C.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nel presente articolo, sono soppressi il Registro aeronautico italiano e l'Ente nazionale della gente dell'aria.
Art. 15.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Reg.
(CE) n. 261/2004 del 11 febbraio 2004.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni
in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il
regolamento (CEE) n. 295/91
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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46. Entrata in vigore: 17 febbraio 2005.
(2) Testo rilevante ai fini del SEE.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),
previa consultazione del Comitato delle Regioni,
deliberando secondo della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 1° dicembre 2003,
considerando quanto segue:
(1) L'intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.
(3) Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l'imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati.
(4) La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.
(5) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti «tutto compreso».
(6) La protezione accordata ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro dovrebbe essere estesa ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo verso un aeroporto situato in uno Stato membro, se il volo è operato da un vettore comunitario.
(7) Per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo che opera o intenda operare un volo con un aeromobile di proprietà, preso a noleggio con o senza equipaggio o in qualsiasi altra forma.
(8) Il presente regolamento non dovrebbe limitare il diritto del vettore aereo operativo di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile.
(9) Il numero di passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbe essere ridotto obbligando i vettori aerei a fare appello a persone che rinuncino volontariamente alla prenotazione, in cambio di determinati benefici, invece di negare l'imbarco ai passeggeri, e accordando una piena compensazione pecuniaria ai passeggeri a cui viene in conclusione negato l'imbarco.
(10) I passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.
(11) Occorrerebbe che anche i passeggeri che dietro richiesta rinunciano volontariamente alla prenotazione avessero la possibilità di annullare il volo, usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto, o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti, in quanto sono confrontati a difficoltà analoghe a quelle dei passeggeri non consenzienti a cui viene negato l'imbarco.
(12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell'ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
(13) I passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.
(14) Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo.
(15) Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni.
(16) In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del volo il presente regolamento non dovrebbe applicarsi.
(17) I passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza e dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti.
(18) L'assistenza ai passeggeri in attesa di una soluzione alternativa o di un volo ritardato dovrebbe essere limitata o rifiutata se la prestazione dell'assistenza causa un ulteriore ritardo.
(19) I vettori aerei operativi dovrebbero tener conto delle speciali esigenze delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.
(20) Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
(21) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(22) Gli Stati membri dovrebbero assicurare e controllare che i loro vettori aerei rispettino il presente regolamento nonché designare un organismo appropriato per l'espletamento di tali compiti. Il controllo non dovrebbe pregiudicare il diritto per i passeggeri e i vettori aerei di chiedere un legittimo risarcimento nelle competenti sedi giurisdizionali secondo le procedure del diritto nazionale.
(23) La Commissione dovrebbe analizzare l'applicazione del presente regolamento e valutare in particolare l'opportunità di estenderne l'ambito d'applicazione a tutti i passeggeri aventi un contratto con un operatore turistico o un vettore comunitario in partenza da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro.
(24) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
(25) Il regolamento (CEE) n. 295/91 dovrebbe di conseguenza essere abrogato,
hanno adottato il presente regolamento:
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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2002, n. C 103 E e G.U.U.E. 25 marzo 2003, n. C 71 E.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 7 ottobre 2002, n. C 241.
(5) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (G.U.U.E. C 300 E dell'11.12.2003), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (G.U.U.E. C 125 E del 27.5.2003) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 e decisione del Consiglio del 26 gennaio 2004.
Articolo 1
Oggetto.
1. Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:
a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;
b) cancellazione del volo;
c) ritardo del volo.
2. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.
3. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi di cui alla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.
Articolo 2
Definizioni.
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) «vettore aereo»: un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;
b) «vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;
c) «vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei;
d) «operatore turistico»: un organizzatore, ad esclusione di un vettore aereo, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»;
e) «servizio tutto compreso»: i servizi definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE;
f) «biglietto»: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;
g) «prenotazione»: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico;
h) «destinazione finale»: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l'orario di arrivo originariamente previsto;
i) «persona con mobilità ridotta»: un soggetto la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto aereo, per via di una minorazione fisica (sensoriale o motoria, permanente o temporanea), di una insufficienza psichica, per ragioni di età o per via di qualunque altro fattore che generi una minorazione e la cui condizione richieda un'attenzione particolare e un adattamento alle sue esigenze del servizio offerto a tutti i passeggeri;
j) «negato imbarco»: il rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero documenti di viaggio inadeguati;
k) «volontario»: una persona che si è presentata all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano passeggeri disposti a rinunciare alla propria prenotazione in cambio di benefici;
l) «cancellazione del volo»: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.
Articolo 3
Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica:
a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:
a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione:
- secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,
oppure, qualora non sia indicata l'ora,
- al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; o
b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
3. Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tuttavia esso si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici.
4. Il presente regolamento si applica soltanto ai passeggeri trasportati da aeromobili a velatura fissa motorizzata.
5. Il presente regolamento si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri di cui ai paragrafi 1 e 2. Allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera agli obblighi previsti dal presente regolamento, si considera che esso agisce per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.
6. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE. Il presente regolamento non si applica nei casi in cui un circuito «tutto compreso» è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo.
Articolo 4
Negato imbarco.
1. Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l'imbarco su un volo, il vettore aereo operativo fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo. I volontari beneficiano di un'assistenza a norma dell'articolo 8. Tale assistenza lascia impregiudicati i benefici di cui al presente paragrafo.
2. Qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l'imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti.
3. In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.
Articolo 5
Cancellazione del volo.
1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.
Articolo 6
Ritardo.
1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km; o
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km; o
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e
ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza.
Articolo 7
Diritto a compensazione pecuniaria.
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km; o
b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1.500 e 3.500 km; o
c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica.
Articolo 8
Diritto a rimborso o all'imbarco su un volo alternativo.
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:
a) - il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:
- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o
c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.
3. Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l'imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo.
Articolo 9
Diritto ad assistenza.
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:
a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
b) alla sistemazione in albergo:
- qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o
- qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;
c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).
2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.
Articolo 10
Sistemazione in classe superiore o inferiore.
1. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe superiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento supplementare.
2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni, secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
a) il 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1.500 km; o
b) il 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 km, esclusi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare, e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1.500 e 3.500 km; o
c) il 75% del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltremare.
Articolo 11
Persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari.
1. I vettori aerei operativi danno la precedenza alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori o cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati.
2. In caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardi di qualsiasi durata le persone con mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto a ricevere al più presto l'assistenza in norma dell'articolo 9.
Articolo 12
Risarcimenti supplementari.
1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.
2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 13
Diritti ad azioni di regresso.
Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile.
Articolo 14
Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti.
1. Il vettore aereo operativo provvede affinché nella zona di registrazione sia affisso, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».
2. Se nega l'imbarco o cancella un volo, il vettore aereo operativo presenta ad ogni passeggero interessato un avviso scritto contenente le regole in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai sensi del presente regolamento. Analogo avviso è presentato ai passeggeri il cui volo subisce un ritardo di almeno due ore. Ai passeggeri vengono inoltre fornite per iscritto le informazioni occorrenti per prendere contatto con l'organismo nazionale designato di cui all'articolo 16.
3. Per quanto concerne i non vedenti o gli ipovedenti, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati.
Articolo 15
Irrinunciabilità.
1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.
2. Qualora una clausola restrittiva o derogatoria sia applicata contro un passeggero o se costui non sia stato correttamente informato dei suoi diritti ed abbia pertanto accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa.
Articolo 16
Violazioni.
1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.
2. Fatto salvo l'articolo 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.
3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 17
Relazioni.
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2007 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento, in particolare per quanto concerne:
- l'incidenza del negato imbarco e della cancellazione dei voli,
- l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ai passeggeri che hanno stipulato un contratto con un vettore comunitario o titolari di una prenotazione di volo che fa parte di un circuito «tutto compreso» cui si applica la direttiva 90/314/CEE e che partono da un aeroporto di un paese terzo verso un aeroporto di uno Stato membro, con voli non operati da vettori aerei comunitari,
- l'eventuale revisione degli importi delle compensazioni pecuniarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
Se del caso, la relazione è accompagnata da proposte legislative.
Articolo 18
Abrogazione.
Il regolamento (CEE) n. 295/91 è abrogato.
Articolo 19
Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL
Dichiarazione della Commissione
La Commissione rammenta che intende promuovere gli impegni volontari o presentare proposte al fine di estendere le misure comunitarie a favore della protezione dei passeggeri a modi di trasporto diversi dai trasporti aerei, segnatamente i trasporti ferroviari e marittimi.
L. 18
aprile 2005, n. 62.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt.
1 e 3)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.
Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
Art. 1.
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.
Art. 3.
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
D.Lgs. 9
maggio 2005, n. 96.
Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma
dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione.
1. La rubrica del titolo I del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».
2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.
Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.
Art. 688 (Concorso di competenze). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima.
Art. 689 (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.
Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».
3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.
Art. 2.
Dei servizi della navigazione aerea.
1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».
2. L'articolo 691 del codice della navigazione, è sostituito dai seguenti:
«Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.
Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.
L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.
Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.».
Art. 3.
Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi.
1. Il titolo II è soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Titolo III
DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI
Capo I
Della proprietà e dell'uso degli aerodromi
Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:
a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.
Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.
Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.
Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). - Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
Art. 698 (Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.
Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.
Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile). - Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.
Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.
Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.
L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
Capo II
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra
Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). - Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.
L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). - Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;
f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'àmbito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 706 (Servizi di assistenza a terra). - I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.
Capo III
Vincoli della proprietà privata
Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.
Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.
Art. 708 (Opposizione). - Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.
L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.
Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
Art. 710 (Aeroporti militari). - Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;
d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.
Art. 711 (Pericoli per la navigazione). - Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.
Art. 713 (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea). - Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.
Art. 714 (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli). - L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.
Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche). - Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.
Art. 716 (Inquinamento acustico). - La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.».
2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
b) il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;
c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.
4. L'articolo 718 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.
I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.
L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.».
5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati.
6. All'articolo 730, terzo comma, le parole: «, previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione» sono soppresse.
7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione, come modificato dal presente articolo.
8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
Protezione sociale
1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'àmbito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi dì assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.».
Art. 4.
Del personale aeronautico.
1. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Titolo IV
DEL PERSONALE AERONAUTICO
Art. 731 (Il personale aeronautico). - Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.
Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.
Art. 732 (Personale di volo). - Il personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.
Art. 735 (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati). - I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.».
2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.
Art. 5.
Delle distinzioni degli aeromobili.
1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.».
2. All'articolo 744, primo comma, del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «, alla posta» e le parole: «alla Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia dello Stato».
3. All'articolo 744 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale».
4. L'articolo 745 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.
Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa.».
5. L'articolo 746 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato). - Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.».
6. L'articolo 747 del codice della navigazione è abrogato.
7. L'articolo 748 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.
L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.».
Art. 6.
Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione.
1. Il capo II del titolo V del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Capo II
Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione). - Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.
Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 750 (Iscrizione ed identificazione degli aeromobili). - Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756.
L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.
L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.
Art. 751 (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
Art. 752 (Marca di nazionalità). - Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.
Art. 753 (Marca di immatricolazione). - La marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.
Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee). - Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.
Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati.
Art. 755 (Certificato di immatricolazione). - Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.
Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.
Art. 756 (Requisiti di nazionalità degli aeromobili). - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.
L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità, ancorché non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.
Art. 757 (Perdita dei requisiti di nazionalità). - La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760.
Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione). - Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.
Art. 759 (Demolizione e smantellamento dell'aeromobile). - Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.
L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.
L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.
Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.
L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760.
Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro). - L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:
a) è perito o si presume perito;
b) è stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;
d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;
e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;
f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.
La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.
In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.
Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.
Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.
La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio.
Art. 761 (Perdita presunta). - Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».
2. L'articolo 762 del codice della navigazione è abrogato.
Art. 7.
Della navigabilità dell'aeromobile.
1. L'articolo 764 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 764 (Certificato di navigabilità). - L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità.
Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.».
2. L'articolo 766 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 766 (Rilascio del certificato di navigabilità). - Il certificato di navigabilità è rilasciato conformemente alla normativa comunitaria.».
3. L'articolo 767 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 767 (Certificato di omologazione). - Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.».
4. L'articolo 768 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 768 (Visite ed ispezioni). - L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.
La spesa delle visite e delle ispezioni è a carico dell'esercente.».
5. L'articolo 769 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 769 (Visite ed ispezioni all'estero). - All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.».
6. L'articolo 770 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 770 (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC). - I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.».
7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.
Art. 8.
Dei documenti dell'aeromobile.
1. L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 771 (Documenti di bordo). - Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilità;
c) il giornale di bordo;
d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.
Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.».
2. L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 772 (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».
3. L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».
4. L'articolo 774 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 774 (Tenuta dei libri). - L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».
Art. 9.
Dell'ordinamento dei servizi aerei.
1. Il titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Titolo VI
DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI
Capo I
Dei servizi aerei intracomunitari
Art. 776 (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea). - Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché, preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.
Art. 777 (Certificato di operatore aereo). - Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede la capacità professionale e l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso specificate.
Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti.
Il certificato di operatore aereo non è cedibile.
Art. 778 (Rilascio della licenza di esercizio). - La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni, la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
La licenza di esercizio è rilasciata a:
a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea è parte contraente.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.
Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.
Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.
Art. 779 (Mantenimento della licenza di esercizio). - La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.
La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.
L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.
La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.
Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.
Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.
Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonché dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.
Art. 781 (Diritti di traffico). - Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni.
Art. 782 (Oneri di servizio pubblico). - Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.
Art. 783 (Tutela del consumatore). - La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è stabilita dall'ENAC.
Capo II
Dei servizi aerei extracomunitari
Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
Art. 785 (Vettori designati). - I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.
I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.
La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.
Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:
a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;
b) negli altri casi indicati dalla convenzione.
Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.
La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC.
Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). - I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.
Art. 787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali). - I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.
L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.
Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.
L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.
Art. 788 (Diritti di traffico). - I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.
Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
Capo III
Del lavoro aereo, delle scuole di pilotaggio dei servizi aerei minori
Art. 789 (Lavoro aereo per conto di terzi). - I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 790 (Licenza di esercizio). - La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778.
Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.
Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.».
2. L'articolo 791 del codice della navigazione è abrogato.
Art. 10.
Della polizia della navigazione.
1. L'articolo 792 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 792 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.».
2. L'articolo 793 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 793 (Divieti di sorvolo). - L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.
Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.».
3. L'articolo 794 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.
Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.».
4. Il primo comma dell'articolo 796 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».
5. L'articolo 798 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».
Art. 11.
Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili.
1. L'articolo 799 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 799 (Partenza e approdo degli aeromobili). - La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.».
2. L'articolo 800 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento.».
3. L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».
4. L'articolo 802 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav.».
5. L'articolo 804 del codice della navigazione è abrogato.
6. L'articolo 805 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). - Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo.».
7. L'articolo 806 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 806 (Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi). - L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.
Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.
Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.».
8. L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). - La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi».
Art. 12.
Della polizia di bordo.
1. Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati.
2. L'articolo 815 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 815 (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili). - Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.».
3. L'articolo 816 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 816 (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). - L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.».
4. Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».
5. L'articolo 818 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 818 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). - Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».
6. L'articolo 819 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 819 (Getto da aeromobili in volo). - Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.».
7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.
Art. 13.
Degli incidenti aeronautici in mare.
1. L'articolo 830 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.».
Art. 14.
Degli atti di stato civile in corso di navigazione.
1. L'articolo 834 del codice della navigazione è abrogato.
2. L'articolo 835 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC.
All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare.
Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.».
3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: «degli atti di matrimonio e» sono soppresse.
4. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC.
Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo.».
6. L'articolo 838 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.» (2).
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(2) La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 5.
Art. 15.
Della navigazione da turismo e con alianti.
1. Il titolo X del libro I della parte II del codice della navigazione è abrogato.
2. L'articolo 860 del codice della navigazione è abrogato.
3. Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.
5. L'articolo 866 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 866 (Ufficio competente ad eseguire la pubblicità). - La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.».
6. Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione è abrogato.
7. Al primo comma dell'articolo 1030, le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.
Art. 16.
Della dichiarazione di esercente.
1. Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.».
2. L'articolo 875 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 875 (Pubblicità della dichiarazione). - La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.
L'annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall'autorità competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.
In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.».
Art. 17.
Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile.
1. Il capo I e la sezione I del capo II del titolo I del libro III della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Capo I
Della locazione
Art. 939 (Norme applicabili). - Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.
Art. 939-bis (Forma e pubblicità del contratto). - Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.
La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.
Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.
Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile). - In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore privato risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.
Capo II
Del noleggio
Art. 940 (Norme applicabili). - Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile.
Art. 940-bis (Forma del contratto). - Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.
Art. 940-ter (Sostituibilità dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità.
Art. 940-quater (Responsabilità). - Il noleggiatore è responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.
Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.
Capo III
Del trasporto
Sezione I: Del trasporto di persone e di bagagli
Art. 941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.
Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.
La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Art. 942 (Obbligo di assicurazione). - Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finché non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.
Art. 943 (Obblighi d'informazione). - Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dell'ENAC.
Art. 944 (Cessione del diritto al trasporto). - Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.
Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.
Art. 946 (Mancata partenza del passeggero). - Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione.
Art. 948 (Lista d'attesa). - Con apposito regolamento dell'ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.
Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;
b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;
c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile.
Art. 949 (Interruzione del viaggio del passeggero). - Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.
Art. 949-bis (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.».
2. I commi 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono abrogati.
Art. 18.
Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri.
1. Il capo I del titolo IV del libro III della parte II del codice della navigazione è abrogato.
Art. 19.
Delle infrazioni penali e amministrative.
1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione, le parole: «nell'art. 751, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 756, primo comma, lettera c),».
2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le parole: «le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi».
3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: «e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723» sono soppresse.
4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «723, primo comma,» sono soppresse.
5. L'articolo 1181 del codice della navigazione è abrogato.
6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.».
7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero: «758» è sostituito dal seguente: «760»;
b) al secondo comma, il numero: «759» è sostituito dal seguente: «758».
8. L'articolo 1185 del codice della navigazione è abrogato.
9. L'articolo 1188 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea). - Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.».
10. L'articolo 1191 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1191 (Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi). - Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.».
11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione è abrogato.
12. L'articolo 1202 del codice della navigazione è abrogato.
13. All'art. 1204 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sorvolo di aeromobili stranieri)»;
b) il secondo comma è abrogato;
c) al terzo comma le parole: «Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma» sono soppresse.
14. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, i numeri: «818, 834, 835, 836» sono sostituiti dal seguente: «835».
15. L'articolo 1229 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 713 e 715 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.».
16. L'articolo 1230 del codice della navigazione è abrogato.
17. L'articolo 1234 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 1234 (Omessa assicurazione obbligatoria). - L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.».
Art. 20.
Norme finali.
1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «direttore di aeroporto», «Registro aeronautico italiano» ed «Ente nazionale della gente dell'aria» sono sostituite dalla seguente: «ENAC».
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
[1] Legge 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. Circa la delega, si veda il paragrafo Conformità con la norma di delega.
[2] Il regolamento è entrato in vigore il 17 febbraio 2005.
[3] Tali diritti sono in particolare quelli contemplati dal regolamento (CE) n. 261/2004/CE oggetto del presente schema di decreto legislativo.
[4] Si tratta del citato regolamento (CE) n. 261/2004/CE; del regolamento (CE) n. 889/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti; del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; del regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione; della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.
[5] Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96. Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265.
[6] Legge 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. Circa la delega, si veda la scheda di sintesi, paragrafo Conformità con la norma di delega.
[7] Ai sensi della richiamata direttiva per "servizio tutto compreso" si intende la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:
a) trasporto,
b) alloggio,
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del "tutto compreso".
La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso "servizio tutto compreso" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva;
[8] Decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96. Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265.