XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Servizi automobilistici interregionali di competenza statale - Schema di D.Lgs. n. 539 (art. 1, co.1, lett. a), L.32/2005)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 466
Data: 04/10/05
Descrittori:
AUTOTRASPORTI   SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

Servizio studi

 

pareri al governo

Servizi automobilistici interregionali di competenza statale

Schema di D.Lgs. n. 539

(art. 1, co.1, lett. a), L.32/2005)

n. 466


xiv legislatura

4 ottobre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: tr0431


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Conformità con la norma di delega  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  13

§      Impatto sui destinatari delle norme  14

§      Formulazione del testo  14

Schede di lettura

§      La normativa vigente  17

§      Lo schema di decreto legislativo in esame  19

Schema di D.lgs. n. 539

§      Disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale  35

Riferimenti normativi

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76 e 87)61

§      Codice Civile (art 2188)62

§      R.D.L. 21 dicembre 1931 n. 1575 Esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato.63

§      L. 28 settembre 1939, n. 1822 Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata  65

§      L. 22 settembre 1960, n. 1054 Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani.77

§      L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  (artt. 14 e 16)79

§      D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada (artt. 54, 72, 78, 79, 80, 82, 87, 93, 126-bis, 174, 178 e 180)80

§      D.P.R. 22 aprile 1994, n. 369 Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale  92

§      D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi (art. 23)96

§      D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 1 e 3)98

§      D.P.C.M. 30 dicembre 1998 Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)100

§      D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.109

§      D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).126

§      D.M. 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.130

§      L. 1 marzo 2005, n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose  134

Normativa comunitaria

§      Reg. (CEE) 26 giugno 1969 n. 1191/69 Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.139

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

539

Titolo

Disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale

Norma di delega

L. 32/2005, art. 1, commi 1, lett. a) e 3

Settore d’intervento

Trasporti

Numero di articoli

12

Date

 

§       presentazione

22 settembre 2005

§       assegnazione

22 settembre 2005

§       termine per l’espressione del parere

22 ottobre 2005

§       scadenza della delega

25 settembre 2005

Commissione competente

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Rilievi di altre Commissioni

V (entro il 12 ottobre 2005)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell’articolo 1, commi 1, lettera a), e 3della legge n. 32 del 2005[1] che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

 

L’obiettivo perseguito con il provvedimento in esame - come chiarito nella relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione allegata allo schema di decreto - “è quello del superamento, in conformità con la disciplina comunitaria, degli aspetti restrittivi della libera concorrenza ancora presenti nello svolgimento dei servizi di linea interregionali di competenza statale, pervenendo ad un sistema autorizzatorio, attraverso una graduale fase di adattamento, partendo dall’attuale sistema della concessione amministrativa, disciplinato dalla legge n. 1822 del 1939”[2].

 

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 12 articoli.

 

L’articolo 1 individua l’oggetto e le finalità del provvedimento (liberalizzazione, sicurezza dei viaggiatori, qualità dei servizi offerti, rispetto della normativa in tema di sicurezza sociale, tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato).

 

L’articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nel decreto.

 

L’articolo 3 disciplina l’accesso al mercato, prevedendo il rilascio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’autorizzazione, avente termine massimo di validità di cinque anni, alle imprese iscritte nel registro delle imprese che soddisfino le condizioni ivi elencate.

 

L’articolo 4 individua gli adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (decreto dirigenziale recante disposizioni di attuazione del provvedimento in esame; istituzione di un elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea; comunicazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle relazioni di traffico di competenza delle regioni che si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni).

 

L’articolo 5 definisce gli obblighi delle imprese autorizzate all’esercizio del servizio di linea.

 

L’articolo 6 prevede la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di stipulare, con le imprese di trasporto di persone su strada, contratti di servizio pubblico, previo ricorso a procedure concorsuali.

 

L’articolo 7 disciplina l’attività di monitoraggio e di controllo svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

 

L’articolo 8 individua le infrazioni - con le relative sanzioni pecuniarie - relative all’esercizio di un servizio di linea e le infrazioni che non riguardano specificatamente l’esercizio di un servizio di linea, distinguendole in infrazioni molto gravi, infrazioni gravi e infrazioni lievi.

 

L’articolo 9 reca disposizioni sulle sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie (richiamo, sospensione dell’autorizzazione e revoca dell’autorizzazione).

 

L’articolo 10 reca la disciplina del settore nel periodo transitorio (data di entrata in vigore del decreto - 30 dicembre 2010).

 

L’articolo 11 reca le abrogazioni e dispone in ordine all’inapplicabilità di alcune leggi al settore oggetto del decreto.

 

L’articolo 12 reca una disposizione finanziaria, prevedendo che dall’attuazione del decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo in esame risulta corredato della relazione illustrativa, nonché della relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

L’articolo 1 della legge 32/2005 ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (25 settembre 2005[3]), uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti relative all’autotrasporto.

L’oggetto della delega è individuato in tre diverse aree di intervento:

§         servizi automobilistici interregionali di competenza statale (co. 1, lett. a));

§         liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto, e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei pezzi  dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi (co. 1, lett.b));;

§         organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto merci (co. 1, lett. c)).

 

I decreti legislativi devono essere adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive; i relativi schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, del parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termini previsto per l’esercizio della delega, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni (co. 3).

Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreti legislativi adottati nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti all’articolo 2, e secondo la procedura definita dal medesimo articolo 1 (commi 2 e 3).

 

L’articolo 2 della richiamata legge detta i princìpi e criteri direttivi generali cui devono essere uniformati i decreti legislativi di cui all’articolo 1, nonchè alcuni criteri e principi direttivi specifici in relazione alle tre aree di intervento.

 

Come princìpi e criteri direttivi generali il comma 1 pone:

 

a) il riordino delle normative e il loro adeguamento alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) la salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

 

Quanto ai princìpi e criteri direttivi specifici - con riferimento al riordino delle disposizioni in materia di servizi automobilistici interregionali oggetto del provvedimento in esame - l’ articolo 2, comma 2, lett. a) prevede:

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale.

 

L’articolo 4 della legge delega fissa il principio dell’invarianza della spesa, prevedendo che dall’attuazione della legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame appare finalizzato al riassetto della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, in particolare al fine – come precisato all’articolo 1 – di creare condizioni per un miglior soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone, di garantire la sicurezza dei viaggiatori, la qualità dei servizi offerti, nonché di salvaguardare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato.

In considerazione di tali finalità, il provvedimento appare riconducibile alle materie che, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e h) Cost., sono attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: “tutela della concorrenza” e “ordine pubblico e sicurezza” qualora il termine “sicurezza” sia inteso come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza e della incolumità delle persone.

 

Alcuni elementi nella direzione appena indicata potrebbero essere desunti anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 428 del 2004, dalla quale emerge, sia pure con riguardo allo specifico settore della circolazione stradale, come siano state ricondotte alla materia “ordine pubblico e sicurezza” misure volte ad assicurare l’incolumità delle persone[4].

 

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 6 in materia di contratti di servizio pubblico, si ricorda che il regolamento 1191/69/CEE – richiamato dallo stesso articolo -  disciplina obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

In particolare, il regolamento prevede che, per garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto segnatamente dei fattori sociali, ambientali e di assetto del territorio o per offrire particolari condizioni tariffarie a favore di determinate categorie di passeggeri, le competenti autorità degli Stati membri possono concludere contratti di servizio pubblico con un'impresa di trasporto, sulla base della normativa introdotta dal regolamento medesimo[5].

 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

In materia di trasporti pubblici locali è pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale  introdotta con ordinanza del 22 luglio 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia in una causa tra Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – A.N.A.V. e Comune di Bari nonché A.M.T.A.B. Servizio SpA.

In particolare il TAR Puglia ha chiesto alla Corte di Giustizia se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con gli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli artt. 46, 49 e 86 del Trattato, l’art. 113 co. V D. Lgs. nr. 267/00, come modificato dall’art. 14 D.L. nr. 269/03, nella parte in cui non pone alcun limite alla libertà di scelta dell’Amministrazione pubblica tra le diverse forme di affidamento dal servizio pubblico, ed in particolare tra l’affidamento mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e l’affidamento diretto a società da essa interamente controllata.

Ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del Trattato stesso, nonché sulla validità e interpretazione degli atti di diritto derivato. Quando una questione del genere è sollevata (su istanza di parte o d’ufficio) dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. Il rinvio alla Corte è invece obbligatorio per le giurisdizioni avverso le cui decisioni non è ammesso ricorso giurisdizionale.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Obblighi di servizio pubblico

Il 26 luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2000)7) relativa all’azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna.  La proposta è destinata a sostituire il regolamento (CEE) n. 1191/69, già modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91.

La proposta, che fa seguito all’invito rivolto dal Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) a procedere alla liberalizzazione di vari settori, fra cui quello dei trasporti, definisce il quadro di una “concorrenza disciplinata” con l’intento di tracciare una terza via tra liberalizzazione completa e chiusura dei mercati. L'obiettivo della Commissione è quello di adattare il vigente quadro normativo comunitario, concepito quando il settore dei trasporti pubblici era caratterizzato dalla presenza di imprese esclusivamente nazionali, regionali o locali, all'emergere di un mercato unico nel quale vengono forniti trasporti pubblici su scala europea. La proposta prevede, inoltre, di imporre obblighi di servizio pubblico agli operatori laddove ciò sia necessario per garantire la fornitura di servizi di trasporto sufficienti.

Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura secondo la procedura di codecisione, nel novembre 2001, presentando oltre 100 emendamenti volti, fra l’altro, a proteggere dalla concorrenza i servizi di trasporto locale - qualora l’autorità pubblica avesse deciso di fornirli essa stessa in esclusiva -, ad estendere l’elenco delle deroghe e a prolungare la durata massima dei contratti. Successivamente, il 21 febbraio 2002, la Commissione ha presentato una proposta modificata (COM(2002)107) nella quale vengono recepiti parzialmente gli emendamenti del PE. La proposta modificata è stata trasmessa al Consiglio che, dalla fine della Presidenza spagnola (1° semestre 2002), ne ha sospeso l’esame a causa delle forti divergenze fra gli Stati membri determinate essenzialmente dai diversi gradi di liberalizzazione dei mercati nazionali.

 

Il 20 luglio 2005 la Commissione ha presentato una nuova proposta di regolamento riguardante i servizi pubblici di trasporto viaggiatori per strada, per ferrovia e per via navigabile interna (COM(2005)319). L’intento della Commissione è quello di trovare una soluzione ai problemi sorti in occasione dell’esame della precedente proposta e di tenere conto, inoltre, degli ultimi sviluppi giurisprudenziali[6] nonché del citato libro bianco sui servizi di interesse generale (COM(2004)374).

Il nuovo approccio proposto dalla Commissione si fonda sulla definizione delle modalità in base alle quali le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale più numerosi, più sicuri e di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori rispetto a quelli che potrebbero essere forniti solo basandosi sul gioco delle forze di mercato. La proposta affronta, fra l’altro, i profili relativi all’attribuzione di diritti esclusivi e al versamento di compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico, misure che più di altre sono suscettibili di incidere sulla concorrenza e gli scambi fra Stati membri. Il nuovo approccio si basa in particolare su tre elementi:

·          la semplificazione di alcune disposizioni della proposta del 2000 soprattutto quelle riguardanti l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico - per i quali sono previste solo le procedure dell’appalto pubblico e dell’affidamento diretto – e le compensazioni quando non si sia proceduto a pubblica gara;

·          il riconoscimento, alle autorità competenti, della possibilità di autoproduzione di qualsiasi tipo di servizio di trasporto (autobus, tram, metropolitana, treno, servizi integrati, ecc...) senza esperire procedure concorsuali. Tale facoltà è tuttavia strettamente subordinata al rispetto delle norme relative alla trasparenza e alla fissazione di criteri precisi applicabili alle compensazioni per gli obblighi di servizio pubblico. Essa, inoltre, può essere esercitata solo a condizione che l’attività dell’autorità competente resti circoscritta ad una zona geografica limitata;

·          la promozione del principio di sussidiarietà in quanto la Commissione lascia alle autorità pubbliche un maggiore margine di discrezionalità per organizzare nei dettagli il ricorso a procedure concorsuali. La Commissione ha, inoltre, rinunciato a stabilire, per il settore dei trasporti pubblici terrestri, regole specifiche in materia di subfornitura o di abuso di posizione dominante e a definire il livello adeguato di qualità dei trasporti pubblici o dell’informazione da fornire ai passeggeri.

Un primo esame della proposta da parte del Consiglio è previsto per iottobre 2005, nell’ambito della procedura di codecisione.

 

Diritti dei passeggeri

 

Facendo seguito agli orientamenti del libro bianco sui trasporti (COM(2001)370) volti a porre gli utenti al centro della politica comune dei trasporti, la Commissione ha adottato, il 16 febbraio 2005, una comunicazione relativa al rafforzamento dei diritti dei passeggeri nell’Unione europea (COM(2005)46).

Il documento reca un bilancio delle disposizioni già adottate[7], che riguardano principalmente la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, e propone una serie di nuove misure al fine di estendere tali diritti anche ad altre modalità di trasporto. Fra i settori prioritari di intervento individuati nella comunicazione figurano:

·         la tutela dei passeggeri a mobilità ridotta che utilizzano il trasporto internazionale per autobus;

·         il risarcimento e l’assistenza ai passeggeri del trasporto internazionale per autobus in caso di interruzione del viaggio;

·         la responsabilità in caso di decesso o di ferimento dei passeggeri del trasporto internazionale per autobus;

·         i mezzi per presentare i ricorsi e le modalità di trattamento degli stessi;

·         l’informazione dei passeggeri al fine di aumentare la consapevolezza dei loro diritti;

·         la creazione di biglietterie integrate per consentire ai passeggeri di utilizzare diverse modalità di trasporto in occasione di un medesimo viaggio.

La comunicazione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Il 26 luglio 2005 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su un documento di lavoro riguardante i diritti dei passeggeri nel trasporto internazionale con autobus[8]. Al fine di orientare il dibattito, la Commissione ha elaborato 49 quesiti sui quali le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni entro il 14 ottobre 2005. Alla luce di queste osservazioni la Commissione intende elaborare, entro la fine del 2005, una proposta legislativa al fine di garantire la tutela dei diritti dei passeggeri anche nel trasporto internazionale con autobus.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 11 dispone l’abrogazione espressa delle disposizioni contenute nella legge n. 1822 del 1939 che reca l’attuale disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, nonché del D.P.R. n. 369 del 1994[9]che disciplina il procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale, sostituito dal procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 3 del provvedimento in esame.

L’articolo reca, poi, oltre alla clausola di chiusura dell’abrogazione innominata (“qualsiasi altra norma in contrasto con quelle previste dal presente decreto”), una disposizione che sancisce l’inapplicabilità ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale delle norme contenute nel regio decreto n. 1575 del 1931[10], relativo alla sostituzione parziale o totale dei servizi ferroviari con servizi automobilistici, e nella legge n. 1054 del 1960[11], concernente l’estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreché, a giudizio del Ministero dei trasporti, risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.

Collegamento con i lavori legislativi in corso

In relazione allo specifico principio e criterio direttivo di delega per il riassetto normativo del settore dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), n. 3 ( riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale), si ricorda che risulta all’esame dell’Assemblea della Camera un testo unificato (AC 3053 e abb) recante disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale (regime transitorio, modalità di affidamento dei servizi, contratti di servizio etc.).

Impatto sui destinatari delle norme

La disciplina recata dallo schema di decreto legislativo in esame, in virtù della trasformazione del regime concessorio in regime autorizzatorio per lo svolgimento dei servizi di linea interregionali di competenza statale, ha impatto principalmente sulle imprese di trasporto di persone su strada aventi i requisiti per l’accesso alla professione ed iscritte nel registro delle imprese, che intendono svolgere servizi di linea interregionali mediante autobus, sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il provvedimento produce, inoltre, effetti:

§         su amministrazioni pubbliche, quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (competente, tra l’altro, a rilasciare l’autorizzazione di accesso al mercato, a emanare il decreto dirigenziale recante disposizioni attuative, ad effettuare attività di monitoraggio del settore), le amministrazioni cui appartengono gli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale competenti ad accertare la responsabilità delle infrazioni di cui all’articolo 8 e le amministrazioni nell’ambito delle quali sono incardinati gli organi addetti al controllo, di cui all’articolo 7, sulla sussistenza delle condizioni di accesso al mercato e sul rispetto degli obblighi che gravano sulle imprese.

§         su singoli soggetti in quanto utenti dei servizi di linea interregionali.

Formulazione del testo

Circa specifiche osservazioni si rinvia alla scheda di lettura sullo schema di decreto legislativo.

 

 


Schede di lettura

 


 

La normativa vigente

L’articolo 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs 422/1997[12], nel definire i trasporti pubblici di interesse nazionale, include in tale ambito anche le linee interregionali che collegano più di due regioni.

La disciplina dei servizi automobilistici interregionali è dettata dalla legge 28 settembre 1939 n. 1822 recante Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria pri-vata), che ha subordinato l’esercizio di tutti i servizi automobilistici ad una concessione, da accordarsi a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria. Le concessioni, che nel caso di un collegamento interregionale devono essere rilasciate dal Ministero dei trasporti, possono essere provvisorie ed avere la durata massima di un anno (prorogabile di un altro anno e comunque revocabili) o definitive; queste ultime hanno una durata massima di nove anni e possono essere rinnovate.

I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea loro concessa, diritto che decade:qualora il concessionario si rifiuti di intensificare il servizio o di estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni; in caso di richiesta da parte del Ministero; caso per caso, tale diritto può essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per il periodo di tempo ritenuto opportuno dal Ministero dei trasporti. Qualora l'utilità pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punto di contatto in comune con i servizi affidati ai concessionari, il Ministro dei trasporti stabilisce le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.

Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti, che ha facoltà di risolvere la concessione.

La concessione decade se il concessionario perde i requisiti di idoneità previsti per l’esercizio, non inizi l'esercizio nel termine fissato, o lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore; si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali; ostacoli provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge; si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo. Nel caso della perdita dei requisiti la decadenza decorre dalla data in cui viene accertato il fatto; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

In caso di rinuncia della concessione da parte del richiedente, o in casi di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo può accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, ad un’altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

 

La successiva legge 8 gennaio 1952 n. 53 ha recato la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.

Il DPR 29 dicembre 1969 n. 1227 recante Norme riguardanti la soppressione degli obblighi di servizio pubblico nei confronti delle aziende esercenti servizi automobilistici a carattere prevalentemente interregionale, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico da mantenere e il rimborso degli oneri per obblighi tariffari, ha previsto l’applicazione del regolamento comunitario n. 1191/69/CEE alle imprese esercenti auto-servizi di linea se l'attività di trasporto da esse svolta è prevalentemente interregionale .

Il decreto stabilisce che le imprese possano chiedere:

1) la soppressione totale o parziale di obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari, qualora comportino svantaggi economici o la sostituzione della tecnica di trasporto impiegata quando tale sostituzione sia suscettibile di migliorare i risultati di gestione;

2) la compensazione degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari, nel caso che essi non vengano soppressi perché indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto;

3) la compensazione degli obblighi derivanti dalla applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di una o più categorie sociali particolari.

Su tutte le questioni relative all'applicazione del regolamento comunitario citato, alle imprese esercenti autoservizi di linea deve essere sentito un comitato consultivo presieduto dal Ministro, composto da rappresentanti ministeriali e integrato da rappresentante delle regioni e dei comuni interessati.


Lo schema di decreto legislativo in esame

Lo schema di decreto legislativo in esame intende dare attuazione alla legge 32/2005 recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto, per la parte relativa al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale (art. 1, co. 1, lett. a))[13].

Oggetto e finalità

L’articolo 1 individua l’oggetto del provvedimento (attuazione della delega per il riassetto normativo in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale), nonché le finalità dello stesso (migliore soddisfacimento della domanda di mobilità delle persone; sicurezza dei viaggiatori, qualità dei servizi offerti e rispetto della normativa posta a base della sicurezza sociale, tutela della concorrenza tra le imprese; tutela della trasparenza del mercato).

 

L’articolo 2 reca la definizione di:

§         servizi automobilistici interregionali di competenza statale: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che interessa il territorio di almeno tre regioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c)del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575[14], convertito in legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;

§         autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285[15] e successive modificazioni;

§         impresa: l'impresa, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395[16] e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al presente decreto, fatta salva la ipotesi di contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 6;

§         riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158[17];

§         impresa subaffidataria: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore dì persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali per conto dell'impresa titolare dell'autorizzazione;

§         relazione di traffico: il collegamento tra due località, in cui è consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra;

§         autobus in disponibilità dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa;

§         autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall'impresa autorizzata a svolgere i servizi di linea, che sono in disponibilità di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

Accesso al mercato

       L’articolo 3 prevede che i servizi automobilistici interregionali di competenza statale sono soggetti ad autorizzazione[18] avente una validità massima di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità da determinarecon decreto dirigenziale (comma 1).

 

La relazione illustrativa dello schema di decreto precisa che l’istituto della concessione amministrativa su cui si fonda l’attuale disciplina della materia (legge n. 1822 del 1939) “basandosi su una visione essenzialmente monopolistica dell’attività di trasporto di persone con autobus, non appare più rispondente sia alla nuova configurazione dell’attività amministrativa, sia alla realtà imprenditoriale del settore”. Da tale assunto discende l’obiettivo della riforma (“passare, attraverso una graduale fase di adattamento, dall’attuale sistema della concessione amministrativa a quello dell’autorizzazione per l’esercizio delle autolinee interregionali di competenza statale”). Il passaggio dal sistema concessorio a quello autorizzatorio comporterà per l’Amministrazione – secondo quanto specificato dalla relazione illustrativa – “….una sicura riduzione dei tempi necessari per l’assunzione delle proprie determinazioni, nonché una notevole diminuzione o addirittura l’eliminazione dell’attività contenziosa, con riflessi positivi in termini di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa”.

 

Per ottenere l’autorizzazione, l’impresa richiedente - che deve essere iscritta  nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile – deve soddisfare specifiche condizioni relative a (comma 2):

§         i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone di cui al d. lgs. n. 395 del 2000 (lett. a));

§         la qualità aziendale (lett. b));

§         l’applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune (lett. c));

§         la separazione contabile nel caso in cui l’impresa gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico (lett. d));

§         la idoneità del personale e delle strutture, al fine di assicurare il regolare esercizio del servizio di linea (lett. e));

§         la qualità e quantità degli autobus utilizzati (lett. f)); in particolare si richiede che l’impresa disponga:

§         fino al 30 dicembre 2010, di autobus – in misura idonea ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea - classificati come classe “B” o classe “III”[19] e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese;

§         dal 1° gennaio 2011, di autobus immatricolati per la prima volta da non più di sette anni;

§         la idoneità del percorso e delle aree di fermata del servizio di linea proposto, determinata previo nulla osta rilasciata dai competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (lett. g));

§         la regolarità del servizio (lett. h), i) e l)); in particolare, si richiede che nell’anno precedente la data di presentazione della domanda per l’autorizzazione, non si sia determinata: 1) la commissione di più di due infrazioni molto gravi, ai sensi dell’articolo 8, co. 1, 2 e 3; 2) la commissione di più di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 4 e 5; 3) la revoca di un titolo legale per l’esercizio dei servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus.

 

La relazione illustrativa dello schema di decreto in esame precisa che “Le disposizioni che regolamentano l'accesso al mercato da parte delle imprese non prevedono, a regime, più alcun diritto di esclusività. Ciò sta a significare che più imprese o gruppi di imprese riunite possono esercitare, in concorrenza tra di loro, i medesimi collegamenti automobilistici, a condizione che le stesse dimostrino di possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada, nonché di operare nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali in materia fiscale e sociale. Inoltre l'accesso al mercato da parte delle imprese può avvenire a condizione che le stesse dimostrino di essere in grado di offrire servizi qualitativamente validi e sicuri per le persone trasportate”.

 

Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere e), f) e g), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si intendono riferite alla riunione di imprese (comma 3).

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è riconosciuta la facoltà di denegare l’autorizzazione, con provvedimento motivato, nel caso di mancato rispetto da parte dell’impresa – o della riunione di imprese - delle condizioni richieste per l’accesso al mercato. (co. 5).

 

L’articolo 4 individua gli adempimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.In particolare, si prevede:

§         l’adozione di un decreto dirigenziale – da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo– recante disposizioni attuative del decreto;

§         l’istituzione, presso il Ministero, di un Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese titolari o di imprese subaffidatarie;

§         la comunicazione, da parte del Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le determinazioni di propria competenza, delle relazioni di traffico che si realizzano su un percorso interessante il territorio di una o due regioni, previste nei programmi di esercizio dei servizi di linea già in concessione, che, nel rispetto delle competenze regionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 422 del 1997, non potranno più essere oggetto di autorizzazione da parte del Ministero.

 

L’articolo 5 disciplina gli obblighi delle imprese per garantire la sicurezza, la qualità e la regolarità del servizio (rispetto delle condizioni per l’accesso al mercato,risultante da apposita dichiarazione – da produrre, dall’anno successivo a quello di iscrizione nell’Elenco delle imprese, con cadenza annuale entro il mese di maggio -  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, nonché di quelle relative alla sicurezza del percorso e delle fermate; adozione della Carta della mobilità in modo da garantire trasparenza dell’informazione; comunicazione, debitamente motivata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’eventuale cessazione del servizio).

Inoltre, l’ impresa è tenuta a corrispondere:

§         un contributo una tantumper l’iscrizione all’Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese titolari o di imprese subaffidatarie, da versare entro sessanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità della prima autorizzazione. Per le imprese titolari di concessioni di servizi di linea tale contributo deve essere versato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

§         un contributo annuale da versare contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione;

§         un contributo annuale finalizzato all’accertamento della regolarità e della sicurezza dell’esercizio (da versare per ciascun servizio di linea autorizzato, nella misura determinata in ragione dei chilometri e del numero di fermate previsti nel programma di esercizio, rapportato al periodo di validità dell’autorizzazione)

L’ammontare dei suddetti contributi viene fissato in un’apposita tabella allegata al provvedimento in esame; l’aggiornamento degli ammontari ivi previsti è demandato, ogni tre anni, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

L’articolo 6 disciplina i contratti di servizio pubblico. In particolare, si prevede la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – qualora si riscontri l’assenza di servizi di linea sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità – di stipulare con le imprese, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Regolamento comunitario (CEE) n. 1191 del 1969[20], contratti di servizio pubblico di cui all’articolo 14 del regolamento comunitario, aventi ad oggetto servizi automobilistici interregionali di competenza statale.

 

L’articolo1, co, 4, del regolamento citato stabilisce che, per garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto segnatamente dei fattori sociali, ambientali e di assetto del territorio o per offrire particolari condizioni tariffarie a favore di determinate categorie di passeggeri le competenti autorità degli Stati membri possono concludere contratti di servizio pubblico con un'impresa di trasporto.

Le condizioni e le modalità di tali contratti sono definite dall’articolo 14 che definisce "contratto di servizio pubblico" un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:

- servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

- servizi di trasporto complementari;

- servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;

- adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.

Il contratto di servizio pubblico comprende tra l'altro i seguenti punti:

a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

b) il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti;

c) le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

d) il periodo di validità del contratto;

e) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

I mezzi finanziari utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto che formano oggetto di un contratto di servizio pubblico possono appartenere all'impresa o essere messi a sua disposizione.

L'impresa che desidera mettere fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettività in modo continuo e regolare e che non è coperto dal contratto o dall'obbligo di servizio pubblico ne informa le autorità competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi. Le autorità competenti possono rinunciare a questa informazione.

Dopo aver ricevuto l'informazione suddetta le autorità competenti possono imporre il mantenimento del servizio ancora per un anno al massimo dalla data del preavviso e notificano tale decisione all'impresa almeno un mese prima della scadenza del preavviso.

Esse possono pure prendere l'iniziativa di negoziare l'istituzione o la modifica di un servizio di trasporto.

 

L’articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio e controllo.

       In particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

§         promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio al fine di verificare l’andamento del mercato ed il rapporto tra la domanda di mobilità interregionale e l’offerta dei servizi di trasporto in tale ambito;

§         dispone – al fine di garantire la leale e corretta concorrenza  -  controlli sulla sussistenza delle condizioni richieste per l’accesso al mercato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, sul rispetto degli obblighi delle imprese,ai sensi dell’articolo 5. A tal fine gli organi addetti al controllo possono: 1) esaminare i documenti relativi alla gestione dell’impresa; 2) prelevare o fare copie di estratti dei documenti presenti nei locali dell’impresa; 3) accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell’impresa; 4) acquisire dati informativi sull’attività dell’impresa.

Al riguardo, si segnala che la disposizione non individua espressamente gli organi addetti al controllo.

 

L’onere dei controlli sopra indicati è riconosciuto a carico delle imprese che versano le relative somme nel capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato - nel quale confluiscono, altresì, i contributi dovuti dalle imprese ai sensi dell’articolo 5 e i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 8, fatta eccezione per i proventi delle sanzioni comminate per violazioni del codice della strada - per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e dei trasporti.

Apparato sanzionatorio

       L’articolo 8 disciplina le infrazioni che le imprese possono compiere distinguendole in :

§         infrazioni relative all’esercizio di un servizio di linea (comma 1)

§         infrazioni che non riguardano specificatamente l’esercizio di un servizio di linea (comma 8)

 

Si verificano infrazioni relative all’esercizio di un servizio di linea quando l’impresa:

a)    non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera d) (utilizzo per il servizio di linea di autobus in propria disponibilità);

b)    non rispetta l'obbligo previsto all'artìcolo 5, comma 2, lettera h) (mancata attivazione dell’esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell’autorizzazione) o esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'articolo 9;

c)    non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati nonché l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c) (obbligo di rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità);

d)    non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio;

e)    impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di poter svolgere l'attività di controllo di cui all’ articolo 7;

f)     non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b), relativo al contributo da versare ai fini dell’accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di linea autorizzati;

g)    reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell'articolo 9;

h)    non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione;

ì)     sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) oppure non provvede, in qualità di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni accessorie comminate ai sensi dell'articolo 9, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l)     non rispetta l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 2, lettera c), relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l'impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea;

m)   ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo;

n)    utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia.

 

Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea si verificano quando l'impresa:

a)    non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 395/2000;

b)    non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente;

c)    non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

d)    non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CEE) n.1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893 del 20 giugno 1991 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico;

e)    non produce la dichiarazione annuale dalla quale risulti il rispetto delle condizioni per l’accesso al mercato, di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a);

f)     non rispetta l'obbligo del contributo di iscrizione all’Elenco nazionale delle imprese, previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a) e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all'articolo 5, comma 4;

g)    non rispetta gli obblighi previsti all'articolo 5, comma 2, lettere e) e g) (adozione della Carta della mobilità e trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dati richiesti per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio.

 

All’interno delle suddette categorie si distinguono infrazioni molto gravi, infrazioni gravi[21] e infrazioni lievi: a ciascun tipo di infrazione risultano correlate sanzioni pecuniarie con ammontare proporzionale alla gravità.(da euro 400, 00 a euro 1600,00 per le infrazioni molto gravi; da euro 250,00 a euro 1000,00 per infrazioni gravi; da euro 150,00 a euro 600, 00 per infrazioni lievi).

La relazione illustrativa dello schema precisa che le disposizioni di cui all’articolo 8  - nonché quelle di cui all’articolo 9 – sono state introdotte nel rispetto del “principio di gradualità del sistema sanzionatorio”.

 

Con riferimento al codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992, l’articolo 8 qualifica come:

§         molto gravi le infrazioni compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi degli articoli 78, comma 3, 80, commi 14 e 17, 82, comma 9, 87, comma 6, e 180, comma 8.

L’articolo 78, comma 3, prevede che chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

L’articolo 80, comma 14, prescrive che chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

L’articolo 80, comma 17, prevede che chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .

Ai sensi dell’articolo 82, comma 9, chiunque, senza l'autorizzazione, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

Ai sensi dell’articolo 87, comma 6, chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

L’articolo 180, comma 8, prevede che chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

§         gravi le infrazioni compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi degli articoli 72, comma 13, 79, comma 4, 174, commi 8 e 9, e 178, commi 5 e 6.

L’articolo 72, comma 13, prevede che chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

Ai sensi dell’articolo 79, comma 4, chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

L’articolo 174, comma 8, prevede che per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. Ai sensi del successivo comma 9, l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

L’articolo 178 prescrive che per le violazioni alle norme di cui all’ articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta (comma 5) e che l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

§         lievi le infrazioni compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi dell’articolo 180, comma 7.

L’articolo sopra citato prevede al comma 7 che chiunque viola le disposizioni dell’ articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 21 a euro 85.

 

L’autorità che procede all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo, nonché di quelle indicate dal codice della strada e richiamate dall’articolo in esame, deve darne comunicazione – entro trenta giorni dalla definizione della contestazione[22] – al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri – Centro elaborazione dati – ai fini dell’eventuale adozione delle sanzioni amministrative accessorie individuate all’articolo 9.

 

 

L’articolo 9 individua le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie (richiamo, sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di linea, revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di linea).

 

Il richiamo a non reiterare le infrazioni è intimato all’impresa responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all’impresa titolare dell’autorizzazione, nel caso di commissione, nell’arco di tre anni, di tre infrazioni lievi nell’esercizio di un servizio di linea.

 

La sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di linea è disposta:

§         in caso di infrazioni molto gravi che non riguardano specificatamente l’esercizio di un singolo servizio di linea (sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui l’impresa è titolare in forma singola o associata)

§         in caso di commissione, nell’arco di tre anni, di tre infrazioni molto gravi o relative all’esercizio di un servizio di linea o sanzionate dalle disposizioni del codice della strada richiamate dall’articolo 8 (sospensione da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni: il massimo termine della sospensione è disposto nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni è inferiore a sei mesi));

§          in caso di commissione, nell’arco di tre anni, di sei infrazioni gravi o molto gravi nell’esercizio di un servizio di linea (sospensione da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni; il massimo termine della sospensione è disposto nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonché quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi).

Con riferimento all’arco temporale dei tre anni si fa presente che la disposizione non chiarisce il termine iniziale di decorrenza, sebbene nella relazione illustrativa si richiami a tale proposito la data della prima contestazione., ritenendosi tale evento “quale parametro temporale da cui far decorrere il "periodo di osservazione", in quanto, dal momento della prima accertata infrazione, il comportamento dell'impresa responsabile assume un particolare rilievo ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio”.

 

La revoca dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di linea è disposta.

§         nel caso in cui sia decorso il periodo di sospensione per infrazioni molto gravi che non riguardano specificatamente l’esercizio di un singolo servizio di linea, senza che l’impresa medesima abbia regolarizzato la propria posizione (in tal caso la revoca riguarda tutte le autorizzazioni di cui l’impresa risulta titolare, in forma singola o come membro di riunione di imprese);

§         nel caso in cui siano state commesse - entro il termine di tre anni successivo al provvedimento di sospensione -  ulteriori due infrazioni molto gravi, o relative all’esercizio di un servizio di linea o sanzionate dalle disposizioni del codice della strada richiamate dall’articolo 8,

§         nel caso di infrazione prevista all’articolo 8, comma 1, lettera b)(mancato rispetto dell’obbligo di attivazione dell’esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell’autorizzazione all’esercizio o esercizio di un servizio di linea nel periodo di sospensione dell’autorizzazione)

Si segnala che la previsione di cui al comma 6 - sospensione dell’autorizzazione in caso di commissione, nell’arco di tre anni, di tre infrazioni molto gravi individuate all’articolo 8, commi 1, 2 e 3  -  sembrerebbe trovare applicazione anche nel caso della sopra descritta infrazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), per la quale - al successivo articolo 9 – è disposta la sanzione accessoria della revoca.

 

La disposizione in commento prevede, inoltre, che la sospensione o la revoca dell’autorizzazione è adottata nel caso previsto dall’articolo 178, comma 7, del codice della strada.

L’articolo 178, comma 7, stabilisce che, nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

 

Norme transitorie e abrogazioni

            L’articolo 10 reca disposizioni relative al periodo transitorio. In particolare, si prevede che:

§         fino al 31 dicembre 2010:

§         continuano ad esse valide le concessioni dei servizi di linea rilasciate ai sensi della legge n. 1822 del 1939.

Alle imprese titolari di concessione, che soddisfano le condizioni per l’accesso al mercato previste dall’articolo 3 viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione.

Le riunioni di imprese titolari delle concessioni di servizi di linea possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell’autorizzazione alle singole imprese secondo modalità previste dal decreto dirigenziale di cui all’articolo 4. A tale proposito si segnala che il comma 3, relativo alle riunioni di imprese, non prevede – ai fini del rilascio del titolo autorizzativo in luogo della concessione – il rispetto delle condizioni per l’accesso al mercato, richiesto al comma 1 nel caso di impresa che svolge esercizio in forma singola.

§         possono essere autorizzati nuovi servizi di linea  o modifiche dirette a produrre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, a condizione che le relazioni di traffico proposte interessino località distanti più di 30 Km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale

Le domande per l’istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica di quelli esistenti, presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali non sia concluso il relativo procedimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, sono regolate dalle norme contenute nel decreto medesimo;

§         dal 1° gennaio 2011:

§         le imprese titolari di concessione amministrativa che non soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 per l’accesso al mercato o che non hanno presentato istanza per il rilascio del titolo autorizzativo in luogo della concessione, decadono dall’esercizio dell’attività;

§         per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti è richiesto il rilascio dell’autorizzazione, previo soddisfacimento delle condizioni richieste all’articolo 3 per l’accesso al mercato.

 

L’articolo 11 dispone:

§         al comma 1, l’abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame (novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale):

§         della legge n. 1822 del 1939;

§         del D.P.R. n. 369 del 1994[23];

§         di ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo.

Per effetto dell’abrogazione della legge n. 1822 del 1939 e del D.P.R. n. 369 del 1994, le disposizioni recate dal decreto legislativo costituiscono normativa di riferimento per gli aspetti non regolati direttamente dagli accordi internazionali bilaterali stipulati dall’Italia con i Paesi non appartenenti all’unione europea (comma 3).

§         al comma 2, l’inapplicabilità ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

§         del regio decreto n. 1575 del 1931[24];

§         della legge n. 1054 del 1960[25].

 

L’articolo 12 reca la disposizione finanziaria. In particolare, si prevede che dall’attuazione del decreto legislativo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

 


Schema di D.lgs. n. 539


Disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale

 


 

Riferimenti normativi


 

Costituzione della Repubblica Italiana
(
artt. 76 e 87)

 

 

Art. 76.

 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 

 

 

 

 

 

Art. 87.

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).

 

(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.

 


 

Codice Civile
(art 2188)

 

Capo III

Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione

Sezione I

Del registro delle imprese

 

 

 

2188. Registro delle imprese. (1)

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [c.c. 2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329] [c.c. 2493, 2502-bis, 2520, 2556, 2559, 2612, 2615-ter, 2845, 2949].

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale (2).

Il registro è pubblico [disp. att. c.c. 100, 101].

 

(1) Vedi gli artt. 17, 142 e 197, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Per quanto riguarda le imprese editoriali, vedi l'art. 11, L. 5 agosto 1981, n. 416, e la L. 7 agosto 1990, n. 250.

Per le assicurazioni private, vedi gli artt. 16 lett. b), 17 lett. c) e 69 lett. c), R.D. 4 gennaio 1925, n. 63; e la L. 22 ottobre 1986, n. 742.

Per le imprese artigiane, la L. 8 agosto 1985, n. 443.

(2) Con l'art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580, è stato istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese. Vedi, anche, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 che, in attuazione dell'art. 8 della suddetta legge, ha dettato norme sul registro di cui al presente articolo.

 

 


 

R.D.L. 21 dicembre 1931 n. 1575
Esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1931, n. 301 e convertito in legge dalla L. 24 marzo 1932, n. 386.

Vedi anche D.M. 12 maggio 1952, riportato al n. A/XII di questa voce.

 

 

 

 

1. Il Ministro per le comunicazioni (3), sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze del traffico, i servizi ferroviari sulle linee esercitate dallo Stato.

E altresì autorizzato a sostituire parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con servizi automobilistici.

 

(3) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, in virtù del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, che ha ripartito il Ministero delle comunicazioni in Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della L. 30 gennaio 1963, n. 141, che ha modificato la denominazione del Ministero dei trasporti ed ha istituito l'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero.

 

 

2. Il Ministro per le comunicazioni (3), sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di affidare l'esercizio di detti servizi automobilistici all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ovvero all'industria privata. Può anche affidare alle ferrovie dello Stato altri servizi automobilistici integranti la rete ferroviaria.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha l'esclusività del servizio sulle linee automobilistiche ad essa affidate.

 

(3) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, in virtù del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, che ha ripartito il Ministero delle comunicazioni in Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della L. 30 gennaio 1963, n. 141, che ha modificato la denominazione del Ministero dei trasporti ed ha istituito l'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero.

 

 

3. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede all'esercizio dei servizi automobilistici, ad essa affidati, direttamente o a mezzo delle imprese, alle quali essa partecipa a sensi di legge, o mediante appalto a mezzo di altre imprese.

 

 

4. Con decreti Reali, su proposta del Ministro per le comunicazioni (3), sentito il Consiglio dei Ministri, può essere ordinata la soppressione delle linee ferroviarie i cui servizi siano stati sospesi totalmente a mente dell'art. 1.

 

(3) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, in virtù del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, che ha ripartito il Ministero delle comunicazioni in Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della L. 30 gennaio 1963, n. 141, che ha modificato la denominazione del Ministero dei trasporti ed ha istituito l'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero.

 

 

5. Sono abrogati gli artt. 47, 49 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429 (4), modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e dal decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222, riguardante l'ordinamento delle ferrovie dello Stato, nonché ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

 

(4) Riportata al n. A/III di questa voce.

 


 

L. 28 settembre 1939, n. 1822
Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1939, n. 292.

Le disposizioni della presente legge sono state abrogate dall'art. 2, comma 9, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nei limiti in cui esse risultino incompatibili con quelle contenute nella citata legge.

 

 

 

Capo I Concessione, forme, modalità

 

1. Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (2).

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente (3).

I concessionari, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (4).

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 45, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

(3) Il requisito dell'iscrizione all'associazione sindacale di categoria deve ritenersi non più prescritto, per effetto del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, che ha soppresso l'ordinamento sindacale fascista.

(4) Sul trasporto di effetti postali vedi la L. 8 gennaio 1952, n. 53, riportata al n. V e il D.P.R. 9 aprile 1953, n. 562, riportato al n. VI.

 

 

2. Le concessioni di autoservizi pubblici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono provvisorie e definitive.

Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:

a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;

b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattasi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse, o quando trattisi di ~~aurolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);

c) dal Ministero dei trasporti (5) negli altri casi.

Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti (5).

Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorità concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe.

Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate.

Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentaie o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti, fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti (6).

 

(5) Ora, Ministro dei trasporti e dell'Aviazione civile per effetto dell'art. 1, L. 30 gennaio 1963, n. 141.

(6) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto hanno sostituito gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 46, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

3. La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente tutte le condizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa, nonché gli obblighi inerenti al trasporto degli effetti postali.

Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il Comune, a seconda che trattasi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firina deve essere autenticata rispettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del Comune concedente (7).

 

(7) Comma così sostituito dall'art. 47, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

4. I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa.

La registrazione con imposta fissa si applica altresì a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione.

Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'Ufficio competente.

Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli Enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici.

Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa (8).

 

(8) Articolo così sostituito dalla L. 5 dicembre 1941, n. 1490.

 

 

Capo II Preferenza, scelta, esclusività

 

5. Per le concessioni provvisorie o definitive di autolinee di nuova istituzione fuori dell'abitato dei Comuni, hanno diritto di preferenza, nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero delle comunicazioni (9) (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (10):

1° i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici da trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;

2° i concessionari di autoservizi finitimi.

La finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico ed alla finalità dei servizi.

Quando le concessioni provvisorie o definitive riguardino autolinee in servizio urbano nell'interno dell'abitato del Comune, gestite o da gestirsi a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, il Comune ha diritto di preferenza, salvo che le autolinee da istituire risultino concorrenti a servizi di trasporto in concessione già esistenti nell'interno dell'abitato, ai quali in tal caso spetta la preferenza.

 

(9) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per effetto degli artt. 1, D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413 e 1, L. 30 gennaio 1963, n. 141.

(10) Ora, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per effetto dell'art. 1, R.D. 5 maggio 1941, n. 370.

 

 

6. Per le concessioni definitive di autolinee accordate in via provvisoria, prima o dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti (11) o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza:

a) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autoline e concorrenti o che costituiscano un'importante e diretta integrazione di detti servizi;

b) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreché li abbiano esercitati regolarmente;

c) i concessionari di autoservizi finitimi.

Per il rinnovo delle concessioni definitive, che scadono dopo l'emanazione delle presenti disposizioni, hanno diritto di preferenza nell'ordine seguente, a parità di condizioni ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti (11) o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza:

a) i precedenti concessionari degli stessi autoservizi, sempreché li abbiano esercitati regolarmente;

b) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, quando si tratti di autolinee concorrenti o che costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi; anche se in precedenza essi abbiano rifiutato di assumere in via provvisoria o definitiva gli autoservizi da concedersi;

c) i concessionari di autoservizi finitimi.

Esistendo più richiedenti della medesima categoria, la precedenza sarà stabilita dal Ministero dei trasporti (11) o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, avendo particolare riguardo nella scelta a quelle ditte che:

1° esercitino già regolarmente altri pubblici servizi di trasporto nella stessa zona;

2° siano meglio organizzate così nei riguardi del personale, come sotto l'aspetto tecnico e finanziario;

3° dimostrino di assumere altri oneri per opere o servizi di interesse locale in connessione con quelli dei trasporti e siano in grado di soddisfarli (12).

 

(11) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 5 all'art. 2.

(12) Articolo così modificato dall'art. 48, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

7. Nei casi in cui venga esercitato il diritto di preferenza di cui all'art. 6, gli impianti ed il materiale di pertinenza del precedente concessionario, che siano stati a suo tempo riconosciuti necessari per l'autoservizio dal Ministero dei trasporti (11) o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, passano al nuovo concessionario al prezzo d'uso stabilito d'accordo fra le parti, o, mancando l'accordo, a mezzo di un collegio di tre arbitri, i quali giudicano come amichevoli compositori (13).

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale.

In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante è demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti (14), al presidente del Consiglio di Stato. Le relative spese sono a carico della parte inadempiente.

Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, è nominato: dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco; dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero dei trasporti (15).

 

(11) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 5 all'art. 2.

(13) Comma così modificato dall'art. 48, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

(14) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 5 all'art. 2.

(15) Gli attuali secondo, terzo e quarto comma hanno sostituito l'originario secondo comma per effetto dell'art. 49, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

8. Nei casi in cui non ricorrano le condizioni di preferenza di cui agli artt. 5 e 6, il Ministero dei trasporti (14) o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, può disporre che la concessione abbia luogo mediante licitazione privata col sistema della offerta segreta, fra le ditte che esso, a suo giudizio esclusivo, ritenga di invitare (16).

La licitazione è indetta in base al disciplinare che regola la concessione della linea e viene aperta sul ribasso percentuale del sussidio governativo o sul ribasso delle tariffe in caso di concessione senza sussidio.

In entrambi i casi la gara può essere basata anche sul miglioramento di altre condizioni della concessione.

 

(14) Ora Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 5 all'art. 2.

(16) Comma così modificato dall'art. 48, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

9. La concessione definitiva può avere decorrenza dal giorno in cui venne effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio esclusivo del Ministro per i trasporti (17) o del direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza, le imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione con modalità sostanzialmente rispondenti alle condizioni determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni (18).

 

(17) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Vedi nota 5 all'art. 2.

(18) Articolo così modificato dall'art. 48, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

10. I concessionari dei servizi automobilistici sussidiati hanno diritto di esclusività per la linea a loro concessa.

Caso per caso, può tale diritto essere accordato anche a favore dei concessionari di linee automobilistiche non sovvenzionate dallo Stato, per quel periodo di tempo che il Ministero delle comunicazioni (19) (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) (20) ritenga opportuno.

Il diritto di esclusività ha riguardo alle finalità della linea concessa e non al percorso.

Qualora l'utilità pubblica richieda l'istituzione di un servizio pubblico automobilistico, avente in tutto od in parte, percorso o punto di contatto in comune con i servizi di cui ai precedenti commi, il Ministro per le comunicazioni (21) stabilisce, a suo esclusivo giudizio, le modalità e le norme per regolare i rapporti tra i vari concessionari.

Il diritto di esclusività viene meno nel concessionario che, invitato dal Ministero ad intensificare il servizio o ad estenderne il percorso in dipendenza di nuovi bisogni, si rifiuti di aderire.

 

(19) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 9 all'art. 5.

(20) Ora, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Vedi nota 10 all'art. 5.

(21) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, in virtù degli artt. 1, D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413 e 1, L. 30 gennaio 1963, n. 141.

 

 

11. Nei casi in cui a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 (22), si faccia luogo alla sostituzione di una ferrovia o tramvia o di un servizio di navigazione interna con autoservizio e questo venga necessariamente a sovrapporsi ad altro autoservizio esistente sullo stesso percorso, accordato con diritto di esclusività, è in facoltà del Governo:

a) di prescrivere il divieto di servizio locale sulla nuova autolinea, per i tratti comuni, qualori, a suo giudizio esclusivo, tale divieto non ne pregiudichi la vitalità;

b) di procedere in caso contrario alla risoluzione della preesistente concessione automobilistica verso il corrispettivo di una giusta indennità, da far carico al concessionario della nuova autolinea.

Tale indennità è stabilita d'accordo tra lo Stato ed il concessionario uscente o, in caso di dissenso, da tre arbitri nominati uno dal Ministero delle comunicazioni (19) (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) (20), uno dal medesimo concessionario ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, dal Presidente del Consiglio di Stato, tra i componenti di tale consesso.

Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori.

(22) Riportato alla voce Ferrovie e tramvie concesse all'industria privata e ad enti pubblici.

(19) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 9 all'art. 5.

(20) Ora, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Vedi nota 10 all'art. 5.

 

 

Capo III Servizi di gran turismo

 

12. I servizi automobilistici di gran turismo hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati.

Salvo quanto è stabilito negli artt. 5 e 6 per i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo di preferenza, per la concessione di un servizio di gran turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per un migliore raggiungimento delle finalità indicate nel primo comma.

 

 

13. Il Ministro per le comunicazioni (23) può annualmente corrispondere speciali premi agli autoservizi di gran turismo che si siano svolti nella maniera più appropriata alle esigenze dello speciale traffico servito.

Il Ministro per le comunicazioni (23) stabilisce le norme e le modalità per l'assegnazione dei premi anzidetti.

La spesa occorrente grava sulle somme stanziate nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (24) (servizio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) (25).

 

(23) Ora, Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Vedi nota 21 all'art. 10.

(24) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 9 all'art. 5.

(25) Ora, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Vedi nota 10 all'art. 5.

 

 

Capo IV Sussidio governativo (26) e canoni postali (27)

 

14. Per la concessione definitiva di autolinee per trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli, non concorrenti a servizi pubblici di trasporto preesistenti, lo Stato può accordare sussidi fino ad annue L. 600 a chilometro.

Il sussidio è dato per l'impianto e per l'esercizio e viene determinato in base ad un piano finanziario nel quale è tenuto conto di tutti gli oneri e di tutti i proventi previsti, esclusi i canoni e le spese per il trasporto degli effetti postali.

 

(26) Sui canoni relativi al trasporto degli effetti postali, vedi, ora art. 1 L. 8 gennaio 1952, n. 53, riportata al n. V.

(27) Sui sussidi da parte dei Comuni, oltre l'art. 22 della presente legge, vedi anche gli artt. 315 R.D. 3 marzo 1034, n. 383 e 27 R.D.L. 29 luglio 1938, n. 1121, riportati rispettivamente alle voci Comuni e province e Ferrovie e tramvie concesse all'industria privata e ad enti pubblici.

 

15. Su conforme parere del Consiglio superiore ai lavori pubblici il sussidio di cui al precedente articolo può:

a) essere elevato sino ad annue L. 800 a chilometro quando il concessionario debba incontrare notevoli spese di esercizio;

b) essere accordato anche per periodi di esercizio provvisorio anteriori alla data della concessione definitiva, nei casi di cui all'art. 9 ovvero quando l'attivazione del servizio sia stata richiesta dal Ministero delle comunicazioni (24) per ragioni di necessità od urgenza.

 

(24) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 9 all'art. 5.

 

 

16. I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 150 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso fino a L. 50 per ufficio postale intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone metrico può essere elevato a L. 300 (26).

 

(26) Sui canoni relativi al trasporto degli effetti postali, vedi, ora art. 1 L. 8 gennaio 1952, n. 53, riportata al n. V.

 

 

17. Nel sussidio governativo va distinta la quota relativa alle spese generali da corrispondersi anche nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, limitatamente al termine massimo di un semestre, dalla quota relativa alle spese di esercizio.

Entrambe le quote sono ragguagliate alla percorrenza annua in vetture-chilometro.

 

 

18. Nei casi di sospensione del servizio per cause di forza maggiore, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ha facoltà di sospendere in tutto od in parte la corresponsione dei canoni per il trasporto degli effetti postali (26).

 

(26) Sui canoni relativi al trasporto degli effetti postali, vedi, ora art. 1 L. 8 gennaio 1952, n. 53, riportata al n. V.

 

 

19. Il pagamento del sussidio governativo può essere in tutto od in parte sospeso:

a) quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitainente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;

b) quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarità, debitamente accertate;

c) quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 21.

 

 

Capo V Vigilanza e facoltà governative.

 

20. [Spetta al Ministero dei trasporti (28) ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o al sindaco del Comune, a seconda che la concessione derivi da provvedimento governativo o comunale, di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi] (28/a).

[Il sindaco del Comune, nell'impartire, sia all'atto della concessione e sia successivamente, le disposizioni di cui al precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione] (28/a).

[Il parere del predetto Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato avrà valore vincolante per quanto si riferisce alla sicurezza dell'esercizio] (28/a) (29).

I funzionari dell'Ispettorato hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse ed alle officine, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato medesimo.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'autorità di vigilanza, di fornire a questa tutti i dati od elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

Sugli autoveicoli delle linee ha posto gratuito il guardafili telegrafico che per ragioni di servizio debba percorrere in tutto od in parte la linea.

 

(28) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 5 all'art. 2.

(28/a) Comma abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie dello Stato.

(29) Gli attuali commi primo, secondo e terzo hanno sostituito l'originario primo comma per effetto dell'art. 50, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

21. [Ove il concessionario non ottemperi nel termine prefisso alle disposizioni impartite dall'autorità di vigilanza, il Ministero delle comunicazioni (30), indipendentemente dai provvedimenti stabiliti dagli artt. 19 e 36, può escludere dalla circolazione le vetture che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie garanzie di sicurezza ed eventualmente può disporre la sospensione dell'esercizio o provvedere comunque per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degl'impianti o del materiale del concessionario] (30/a).

 

(30) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 9 all'art. 5.

(30/a) Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie dello Stato.

 

 

22. È in facoltà del Ministero per i trasporti (31) o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, qualora a suo esclusivo giudizio ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, di ordinare di concessionari di autolinee variazioni di percorso a scopo di coordinamento con altri servizi ovvero per allacciare centri abitati situati in prossimità del percorso stesso (32).

In tali casi il Ministero delle comunicazioni (33), ove si tratti di autoservizi sussidiati, in attesa che sia determinata, nelle forme consuete, la misura del sussidio da corrispondere definitivamente per tutta li linea, può, in via provvisoria e salvo conguaglio, assegnare per i nuovi tratti il sussidio chilometrico della linea principale.

 

(31) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 5 all'art. 2.

(32) Comma così modificato dall'art. 51, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

(33) Articolo così modificato dall'art. 51, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

23. In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore, il Ministero per i trasporti (31) o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza, prescindendo da ogni formalità procedurale, può imporre agli esercenti di servizi pubblici automobilistici l'obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni alle condizioni che riterrà più opportune, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti interessati, sentita, ove occorra, l'autorità competente (33).

 

(31) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 5 all'art. 2.

(33) Articolo così modificato dall'art. 51, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

24. Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una stazione ad uso di una o più linee automobilistiche, il Ministero delle comunicazioni (30) (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) (34) può accordare la concessione, e l'approvazione da parte sua del relativo progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

I concessionari delle autolinee facenti capo ad una stazione comune concorreranno alle relative spese di esercizio ed ammortamento nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (30) (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) (34) tenuto conto delle possibilità di ciascuna azienda e delle condizioni dei servizi da essa esercitati.

Il Ministero anzidetto può sempre rendere obbligatorio l'impianto e l'uso di una stazione comune nei casi di più autolinee facenti scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato e regolare il carico delle relative spese fra i vari interessati, avendo riguardo, per i concessionari di autolinee, a quanto è stabilito nel precedente comma.

 

(30) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 9 all'art. 5.

(34) Ora, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Vedi nota 10 all'art. 5.

 

 

Capo VI Garanzia per il servizio, tassa di sorveglianza, tariffe ed obblighi vari del concessionario

 

25. Durante la concessione non possono essere sequestrati da parte di terzi né ceduti dal concessionario, senza il preventivo consenso del Ministero delle comunicazioni (30) (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) (34) i sussidi accordati per l'autoservizio.

Inoltre, senza il predetto consenso, da chiedersi sempre in via preventiva, non può comunque essere impedito al concessionario l'uso degl'impianti e delle vetture adibite all'autoservizio, né può il concessionario effettuarne l'alienazione.

Il divieto d'alienazione, per quanto riguarda le vetture, non è opponibile ai terzi, nei rapporti privati fra loro e fra essi ed il concessionario, ove rion ne sia stata fatta speciale menzione sul pubblico registro automobilistico e sul libretto di circolazione.

 

(30) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 9 all'art. 5.

(34) Ora, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Vedi nota 10 all'art. 5.

 

 

26. I concessionari di autolinee devono corrispondere all'Erario una tassa di sorveglianza in ragione di L. 0,012 per ogni chilometro della percorrenza complessiva desunta dagli atti di concessione (35).

Per i servizi urbani gestiti dalla stessa azienda, che si svolgono nell'interno dell'abitato, la detta tassa di sorveglianza è ridotta alla metà per la parte di percorrenza che eccede un milione di chilometri all'anno.

 

(35) L'importo della tassa prevista nel comma, già aumentato dall'art. 5, L. 9 marzo 1949, n. 106, è stato elevato a L. 0,70 per effetto dell'art. 13, L. 1 febbraio 1960, n. 26, riportata alla voce Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

 

 

27. [Gli orari degli autoservizi nonché ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati dall'autorità che ha accordato la concessione] (36) (36/a).

 

(36) Articolo così sostituito dall'art. 52, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

(36/a) Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie dello Stato.

 

 

28. Il concessionario di autolinee è tenuto ad eseguire i trasporti previsti senza accordare preferenze, tranne il caso di richieste in eccesso, nel quale devono essere preferiti i trasporti a maggiore distanza. In ogni caso avrà la precedenza il trasporto dei dispacci contenenti corrispondenza e giornali.

 

 

29. Oltre agli oneri per le assicurazioni obbligatorie, stabilite dalle leggi in vigore, i concessionari di autolinee pubbliche sono tenuti a provvedere alle assicurazioni contro gli incendi e per le responsabilità civili, e, per quanto riguarda il trasporto degli effetti postali, all'assicurazione contro il furto, la manomissione e la dispersione degli effetti stessi.

 

 

30. [I concessionari di autolinee sono tenuti a comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza qualunque incidente si verifichi contro la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, anche se non ne sia derivato danno alle persone o alle cose] (36/a).

 

(36/a) Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie dello Stato.

Capo VII Variazione o sostituzione di ditta, cessione, rinunzia, risoluzione, revoca, decadenza

 

31. Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti (37) o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.

Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti (37) o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facoltà di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione (38).

 

(37) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Vedi nota 5 all'art. 2.

(38) Articolo così sostituito dall'art. 53, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

32. È nulla la cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione dell'autorità concedente.

La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione (39).

 

(39) Articolo così sostituito dall'art. 54, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

 

33. Salva sempre la facoltà di revoca da parte del Governo nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione, qualora d'intesa col concessionario sia riconosciuta l'opportunità della soppressione dell'autolinea, ovvero ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza di continuità, si può far luogo alla risoluzione della concessione con restituzione della relativa cauzione.

Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Ministero delle comunicazioni stabilisce, a suo esclusivo giudizio, se ed a quali condizioni la concessione possa continuare ad aver corso (40).

 

(40) Per effetto dell'art. 55, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 le competenze indicate nell'articolo come di pertinenza del «Governo» e del «Ministero delle comunicazioni» si intendono attribuite all'«autorità concedente».

 

 

34. Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui all'art. 1;

b) non inizi l'esercizio nel termine prefisso, o iniziato, lo abbandoni ovvero l'interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;

c) si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali;

d) ostacoli provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge;

e) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo.

Nel caso in cui alla lettera a) la decadenza decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; negli altri casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

 

 

35. Nel caso di rinunzia, da parte del richiedente, alla domanda di concessione di autoservizi ed in quelli di revoca, risoluzione o decadenza della concessione, il Governo può accordare la concessione medesima, senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, ad altra ditta che, a suo esclusivo giudizio, presenti i necessari requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, salvi gli eventuali diritti di preferenza a norma di legge (41).

 

(41) Per effetto dell'art. 55, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 le competenze indicate nell'articolo come di pertinenza del «Governo» si intendono attribuite all'«autorità concedente».

 

 

Capo VIII Sanzioni e disposizioni finali

 

36. (42).

 

(42) L'articolo, qui omesso, contenente norme sanzionatorie, è stato abrogato prima dalla L. 29 ottobre 1949, n. 826, riportata al n. IV, che reca una nuova disciplina della materia e poi dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportata alla voce Ferrovie dello Stato.

 

 

37. Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

1° il titolo III, e gli artt. 57, ultimo comma, e 62 del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie approvato cori R. decreto 29 luglio 1909, n. 710;

2° la parte III del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto riguarda gli automobili;

3° la legge 5 ottobre 1920, n. 1459;

4° il R. decreto 24 aprile 1921, n. 671;

5° il R. decreto 7 maggio 1922, n. 705;

6° il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2386;

7° il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443;

8° il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922;

ed ogni altra disposizione contraria a quelle dei precedenti articoli.

 


 

L. 22 settembre 1960, n. 1054
Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani.

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1960, n. 247.

Riportato al n. A/II.

 

 

 

1. Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (2), i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreché, a giudizio del Ministero dei trasporti (3) Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.

Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terrà conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali (1/cost).

 

(2) Riportato al n. A/II.

(3) Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per effetto dell'art. 1, L. 30 gennaio 1963, n. 141.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 161 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, della L. 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della L. 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58, allegato A, al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 ottobre 7 novembre 2002, n. 439 (Gazz. Uff. 13 novembre 2002, n. 45, serie speciale), ha dichiarato manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

 

2. Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto l'applicazione del precedente art. 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge.

 

 

3. A completamento delle disposizioni contenute nella legge 24 maggio 1952, n. 628 (4), l'articolo 1 della presente legge si applica anche nei confronti del personale di autoservizi urbani per il quale ne ricorrano le condizioni (1/cost).

 

(4) Riportata al n. A/VI.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 161 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, della L. 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della L. 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58, allegato A, al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 ottobre 7 novembre 2002, n. 439 (Gazz. Uff. 13 novembre 2002, n. 45, serie speciale), ha dichiarato manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

 

4. Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (2), i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, con le estensioni previste dalla presente legge si applicano a tutto il personale degli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende private o municipalizzate, o a Comuni, Province, Regioni, consorzi od altri enti pubblici (1/cost).

 

(2) Riportato al n. A/II.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 161 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, della L. 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della L. 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58, allegato A, al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24 ottobre 7 novembre 2002, n. 439 (Gazz. Uff. 13 novembre 2002, n. 45, serie speciale), ha dichiarato manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 24 maggio 1952, n. 628, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1054 e dell'art. 58 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

 

5. Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano od extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628 (4), del personale che alla data della cessione ha diritto alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano o extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti già acquisiti ai sensi della presente legge o della legge 24 maggio 1952, n. 628 (4).

 

(4) Riportata al n. A/VI.

 


 

L. 23 agosto 1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(artt. 14 e 16)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 

 

 

 

Capo III Potestà normativa del Governo

 

14. Decreti legislativi.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni (7).

 

(7) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

 

 

16. Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie.

1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.

 


 

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(artt. 54, 72, 78, 79, 80, 82, 87, 93, 126-bis, 174, 178 e 180)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 

 

 

 

54. Autoveicoli.

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada (123).

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

 

(123) Vedi, anche, l'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454, riportata alla voce Trasporto di merci mediante autoveicoli.

 

 

72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

 

(…)

 

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 (159).

(…)

 

(159) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 

78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

 

(…)

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

 

 

79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

 

(…)

 

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 (175). La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter (179/a).

 

(175) Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(179/a) Periodo aggiunto dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

80. Revisioni.

 

(…)

 

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(…)

 

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (189).

 

(189) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 36, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 

Sezione II Destinazione ed uso dei veicoli

 

82. Destinazione ed uso dei veicoli.

 

(…)

 

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

 

 

87. Servizio di linea per trasporto di persone.

 

(…)

 

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433.

 

(…)

 

 

93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (212).

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (213) provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (214), con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (213), per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 (215) (216).

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 (215), a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (213) i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (56/cost).

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (213), su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (213) che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (213) e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento (217) (218).

 

(212) La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(213) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 9 dello stesso decreto.

(214) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(215) Riportata alla voce Autoveicoli.

(216) Con D.M. 2 novembre 1999 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278) sono state approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei veicoli.

(56/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 349 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 26 novembre 2002, n. 492 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché non sufficientemente motivata.

(217) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 41, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(218) Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 

(…)

 

126-bis. Patente a punti.

 

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

 

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

 

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 (392/a).

 

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

 

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (392/b).

 

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

 

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento (393).

 

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis (394)

Norma violata 

 

Punti 

 

 

 

Art. 141 

Comma 8 

 

Comma 9, terzo periodo 

10 

Art. 142 

Comma 8 

 

Comma 9 

10 

Art. 143 

Comma 11 

 

Comma 12 

10 

 

Comma 13, con riferimento al comma 5 

Art. 145 

Comma 5 

 

Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 

Art. 146 

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata 

 

Comma 3 

Art. 147 

Comma 5 

Art. 148 

Comma 15, con riferimento al comma 2 

 

Comma 15, con riferimento al comma 3 

 

Comma 15, con riferimento al comma 8 

 

Comma 16, terzo periodo 

10 

Art. 149 

Comma 4 

 

Comma 5, secondo periodo 

 

Comma 6 

Art. 150 

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5 

 

Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6 

Art. 152 

Comma 3 

Art. 153 

Comma 10 

 

Comma 11 

Art. 154 

Comma 7 

 

Comma 8 

Art. 158 

Comma 2, lettere d), g) e h

Art. 161 

Commi 1 e 3 

 

Comma 2 

Art. 162 

Comma 5 

Art. 164 

Comma 8 

Art. 165 

Comma 3 

Art. 167 

Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: 

 

 

 

 

a) eccedenza non superiore a 1t 

 

 

b) eccedenza non superiore a 2t 

 

 

c) eccedenza non superiore a 3t 

 

 

d) eccedenza superiore a 3t 

 

 

Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: 

 

 

 

 

a) eccedenza non superiore al 10 per cento 

 

 

b) eccedenza non superiore al 20 per cento 

 

 

c) eccedenza non superiore al 30 per cento 

 

 

d) eccedenza superiore al 30 per cento 

 

 

Comma 7 

Art. 168 

Comma 7 

 

Comma 8 

10 

 

Comma 9 

10 

 

Comma 9-bis 

Art. 169 

Comma 8 

 

Comma 9 

 

Comma 10 

Art. 170 

Comma 6 

Art. 171 

Comma 2 

Art. 172 

Commi 8 e 9 

Art. 173 

Comma 3 

Art. 174 

Comma 4 

 

Comma 5 

 

Comma 7 

Art. 175 

Comma 13 

 

Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a

 

Comma 16 

Art. 176 

Comma 19 

10 

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b

10 

 

Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d

10 

 

Comma 21 

Art. 177 

Comma 5 

Art. 178 

Comma 3 

 

Comma 4 

Art. 179 

Commi 2 e 2-bis 

10 

Art. 186 

Commi 2 e 7 

10 

Art. 187 

Commi 7 e 8 

10 

Art. 189 

Comma 5, primo periodo 

 

Comma 5, secondo periodo 

10 

 

Comma 6 

10 

 

Comma 9 

Art. 191 

Comma 1 

 

Comma 2 

 

Comma 3 

 

Comma 4 

Art. 192 

Comma 6 

 

Comma 7 

10 

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

 

 

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(392/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 21 settembre 2005, n. 184.Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nel testo previgente, nella parte in cui disponeva che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

(392/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 luglio 2003 sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che dovranno svolgere i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il D.M. 29 luglio 2003 sui programmi dei suddetti corsi.

(393) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, D.M. 11 agosto 2004, n. 246.

(394) Tabella aggiunta dall'allegato al D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come sostituita dalla tabella allegata al D.L. 27 giugno 2003, n. 151, a sua volta sostituita dalla relativa legge di conversione.

 

(…)

 

174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

 

(…)

 

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta (501/e).

9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

(…)

 

(501/a) Comma così modificato dall'art. 3, comma 14, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

 

 

178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

 

(…)

 

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta (515/d).

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

 

(…)

 

(515/d) Il presente comma era stato sostituito dalla lettera e) del comma 15 dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi soppressa dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

 

 

180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.

 

(…)

 

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (522/a) (522/b) (523).

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 21 a euro 85.

 

(…)

 

(522/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(522/b) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 95, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(523) Con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 


 

D.P.R. 22 aprile 1994, n. 369
Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.

Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 19 ottobre 1999, n. 7/99/APC; Circ. 24 maggio 2000, n. 14/2000/APC; Circ. 20 aprile 2000, n. 13/2000/APC; Circ. 15 maggio 2001, n. 20/2001/APC; Circ. 22 settembre 2003, n. 3/2003/APC.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

 

Emana il seguente regolamento:

 

1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.

 

 

2. Domanda di concessione di autolinee ordinarie.

1. La domanda di concessione di autolinee ordinarie è presentata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Una copia della domanda deve essere indirizzata per conoscenza agli uffici provinciali operanti nei capoluoghi delle regioni in cui sono siti il capolinea di partenza e quello di arrivo del servizio.

2. La domanda contiene le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale, e/o partita IVA; generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;

b) finalità di traffico e di interesse pubblico che si intendono soddisfare con l'istituendo servizio;

c) modalità di esercizio proposte;

d) percorso e fermate, programma, periodo, orari e prescrizioni di esercizio;

e) entità in termini numerici degli utenti del bacino di carico da soddisfare, in rapporto alla lunghezza del percorso del servizio da istituire, ritenendo indicativo un bacino di utenza di almeno 300.000 abitanti per autolinee con percorso fino a 500 km ed usando un criterio proporzionale per autolinee con percorrenza maggiore;

f) dimostrazione chiara e dettagliata dell'impossibilità di soddisfare in tutto o in parte le accertate esigenze di pubblica utilità attraverso i servizi di trasporto già esistenti;

g) servizi gestiti dall'impresa con particolare riguardo a quelli interessanti il bacino di utenza dell'autolinea richiesta;

h) mezzi organizzativi e commerciali posseduti, materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio;

i) tariffe che, sulla base dei costi dimostrativi e dei presunti ricavi, l'impresa intende applicare.

3. Alla domanda sono allegati:

a) idonea documentazione del possesso dei requisiti professionali;

b) cartina geografica nella quale siano individuati, con colorazioni diverse, il percorso richiesto, il percorso delle eventuali autolinee finitime, il percorso delle linee ferroviarie gestite dalle F.S. S.p.a., da concessionari o da gestioni commissariali governative, il percorso di autolinee di competenza della regione e dei comuni;

c) tabelle orarie con l'indicazione della velocità in base alla quale sono stati calcolati i tempi di percorrenza, tabelle polimetriche tariffarie.

4. La domanda è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.

 

 

3. Esame della domanda.

1. Sulle domande di concessione di autolinee presentate dalle imprese richiedenti, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolge un'immediata istruttoria preliminare volta a verificare:

a) l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2;

 

b) la concorrenza con i preesistenti servizi ferroviari;

c) l'idoneità dell'istituendo servizio a soddisfare l'interesse pubblico individuato.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria preliminare, l'amministrazione emette provvedimento di rigetto da comunicarsi all'impresa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il provvedimento è comunicato entro lo stesso termine anche ai competenti uffici provinciali della motorizzazione.

 

4. Pubblica riunione istruttoria.

1. Le domande che superino positivamente l'istruttoria preliminare, sono discusse nell'ambito di una pubblica riunione, indetta con cadenza trimestrale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel corso della pubblica riunione, in contraddittorio tra le parti intervenute, l'amministrazione procede alla raccolta degli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del pubblico interesse.

3. La data, il luogo della riunione e l'elenco preciso delle relazioni ammesse al pubblico contraddittorio, sono comunicate agli uffici periferici almeno quaranta giorni prima dello svolgimento della riunione. Gli uffici periferici provvedono a comunicare, in via preventiva, il loro motivato parere sui singoli servizi richiesti, ed a invitare, almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, secondo le proprie competenze territoriali, tutte le imprese interessate, ivi comprese le Ferrovie dello Stato S.p.a. e le amministrazioni regionali e locali competenti per territorio.

4. Gli inviti comprendono anche l'ordine del giorno che il Ministero forma sulla base delle domande pervenute ed ammesse. Un elenco degli invitati è inviato ai competenti uffici centrali.

5. Nel corso della pubblica riunione, i direttori degli uffici periferici o loro incaricati, illustrano le domande di propria competenza. In particolare, riferiscono sulla pubblica utilità dell'istituendo servizio, sulla rispondenza delle modalità di esercizio del servizio al pubblico interesse rilevato in zona, sulla possibilità di coordinamento di esso con i servizi, anche ferroviari, gestiti nel bacino di interesse. L'ufficio periferico fornisce un quadro completo ed esaustivo di tutti i servizi, su ferro e su gomma, presenti nel bacino di interesse.

 

 

5. Opposizioni e domande comparative.

1. Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo 4, comma 3, possono presentare, entro la data fissata per lo svolgimento della pubblica riunione, opposizioni e domande comparative riguardanti l'istituzione del servizio.

2. Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo 4, comma 3, possono presentare opposizioni anche nel corso della pubblica riunione, in relazione a fatti o circostanze che emergano nell'ambito della riunione medesima.

3. Le domande comparative di cui al comma 1 del presente articolo devono contenere:

a) la denominazione dell'azienda o dell'impresa proponente, la sede, il codice fiscale e/o la partita IVA, nonché le generalità del titolare o del legale rappresentante;

b) l'individuazione del servizio;

c) i titoli preferenziali eventualmente posseduti, con particolare riguardo ai servizi di linea statali od interferenti;

d) gli autoservizi gestiti, in sede locale, in relazione allo specifico bacino di traffico d'interesse;

e) i mezzi organizzativi e commerciali posseduti e il materiale rotabile che l'impresa intende adibire al servizio.

4. Le opposizioni presentate, devono, a pena di inammissibilità, contenere un'adeguata motivazione, e l'indicazione delle ragioni che sconsigliano l'istituzione del servizio.

 

 

 

6. Termini per la conclusione del procedimento.

1. Nei venti giorni successivi alla riunione e, comunque, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del competente ufficio centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla concessione ovvero al rigetto della domanda.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente, entro il termine di quindici giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo comunque a definire il procedimento entro l'ulteriore termine di quindici giorni.

3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (4), di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

 

(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

 

7. Verifiche periodiche.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione verifica annualmente con specifico riguardo al principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione la funzionalità e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 (4), 24 dicembre 1993, n. 537 (5) e a quelle del presente regolamento.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, il Ministero promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.

3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la funzione pubblica.

 

(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

8. Controlli.

1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale non conclusi entro il termine indicato dal precedente articolo 6.

 

(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

9. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158
Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi
(art. 23)

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1995, n. 104, S.O. 

 

 

 

23. Riunioni di imprese.

1. Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare con i soggetti di cui all'art. 2.

2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori:

a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (6), e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (7);

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (8).

3. Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al comma 2 è vietata la partecipazione alla medesima dei singoli associati, consorziati o membri del gruppo; all'atto della presentazione dell'offerta i consorzi di cui al comma 2, lettera b), c) e d) indicano i singoli consorziati per conto dei quali concorrono.

4. In caso di procedura ristretta o di procedura negoziata l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del comma 2.

5. Possono, altresì, essere invitate alle gare e alle procedure negoziate di cui all'art. 13 imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 2, le quali ne facciano richiesta al soggetto aggiudicatore, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

6. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

7. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.

9. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.

10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

11. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

12. Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti, tale misura non può essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.

13. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, peraltro, per quanto concerne gli appalti di lavori, anche le disposizioni di cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (9).

14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso, ovvero di recedere dall'appalto.

15. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

16. Le disposizioni sulle società di imprese riunite di cui all'art. 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (9), si applicano anche negli appalti di lavori disciplinati dal presente decreto.

 

(6) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.

(7) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(8) Riportato alla voce Comunità europee.

(9) Riportato al n. A/XXXV.

 


 

D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 1 e 3)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287. 

 

 

 

Capo I Conferimento alle regioni e agli enti locali

 

1. Oggetto.

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione (2/cost).

 

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

3. Trasporti pubblici di interesse nazionale.

1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:

a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;

b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;

c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni;

d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;

e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;

f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti (2/cost).

 

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 


D.P.C.M. 30 dicembre 1998
Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1999, n. 26, S.O.

Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'allegato 2 al D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la propria Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994, concernente «Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Visto l'art. 2 della L. 11 luglio 1995, n. 273, recante «Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni»;

Visti i propri D.P.C.M. 19 maggio 1995 e D.P.C.M. 2 dicembre 1997 di individuazione di settori di erogazione di servizi pubblici;

Visto lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità) predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il proprio decreto del 10 novembre 1998 contenente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica dott. Angelo Piazza;

 

Decreta:

 

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 11 luglio 1995, n. 273, è emanato l'allegato schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità).

 

 

Articolo 2

I soggetti che forniscono i servizi pubblici del settore trasporti inviano al Dipartimento della funzione pubblica comunicazione dell'avvenuta adozione della carta dei servizi e dei successivi aggiornamenti.

 

1. Premessa

Questo documento è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e con la collaborazione dei soggetti fornitori dei servizi pubblici di trasporto.

Esso costituisce lo schema generale di riferimento per la predisposizione delle carte dei servizi pubblici del settore trasporti, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in L. 11 luglio 1995, n. 273 (Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1995, n. 160).

Lo schema è lo strumento attraverso il quale la Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 (Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici) riceve una traduzione settoriale al fine di favorire l'adozione delle carte dei servizi da parte dei soggetti fornitori di servizi pubblici di trasporto.

Le carte dei servizi, nel settore trasporti, rafforzano la garanzia della libertà di circolazione (mobilità) dei cittadini prevista:

· dall'art. 16 della Costituzione italiana («ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale...», «ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi...»);

· dall'art. 8 del Trattato di Maastricht («ogni cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri...»).

Più specificamente, la carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

· miglioramento della qualità dei servizi forniti

· miglioramento del rapporto tra utente e fornitore dei servizi.

All'adozione delle carte dei servizi del settore trasporti sono tenuti: le imprese di trasporto, i gestori delle infrastrutture trasportistiche ed i soggetti erogatori di servizi connessi [1].

Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei prìncipi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i contenuti nella direttiva negli atti che disciplinano la concessione. L'inosservanza dei princìpi della direttiva costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti erogatori.

 

1.1 Definizioni.

Nel presente testo si intendono:

· per direttiva, la Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994, concernente «Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici» (Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994);

· per soggetti o soggetti erogatori, gli enti e le aziende del settore trasporti che erogano servizi pubblici, ai sensi della direttiva;

· per schema, questo schema generale di riferimento;

· per carta o carta aziendale, la carta dei servizi pubblici degli enti ed aziende del settore trasporti;

· per Dipartimento, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

· per Comitato, il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;

· per Ministero, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

 

1.2 Riferimenti normativi

L'attuale quadro normativo in materia di qualità dei servizi pubblici è costituito:

· dalla direttiva, che dispone i princìpi ai quali deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici.

In particolare, la direttiva stabilisce che i soggetti erogatori di servizi pubblici devono:

individuare i fattori da cui dipende la qualità del servizio;

adottare e pubblicare i relativi standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto;

adottare, ogni anno, piani diretti a migliorare progressivamente gli standards dei servizi.

· dall'art. 2 del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito in L. 11 luglio 1995, n. 273 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995) che prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica predisponga, d'intesa con le amministrazioni interessate, schemi generali di riferimento da emanare con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

· dal D.P.C.M. 19 maggio 1995 (G.U. n. 123 del 29 maggio 1995) che individua i settori di erogazione dei servizi pubblici per l'emanazione degli schemi generali di riferimento, tra i quali figura il settore dei trasporti.

 

1.3 Articolazione dello schema

Questo schema (v. tav. n. 1) è costituito da una premessa e da due parti:

1. la premessa descrive gli aspetti generali dello schema;

2. la prima parte contiene informazioni di carattere generale ed i princìpi validi per l'intero settore dei trasporti. Essa costituisce riferimento comune per la redazione delle carte aziendali di ogni segmento modale e definisce i fattori di qualità del servizio;

3. la seconda parte riporta, per ciascun segmento ed àmbito modale di riferimento, una scheda contenente:

· la «declinazione» dei fattori di qualità del servizio pubblico di trasporto, sulla base delle caratteristiche peculiari del segmento modale;

· gli indicatori suggeriti per la misurazione della qualità del servizio, sulla base dei quali i soggetti erogatori determinano gli standards (livelli di servizio promesso).

2. Parte prima: aspetti generali.

 

2.1 I princìpi della carta del settore trasporti

Il servizio pubblico di trasporto deve essere erogato nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla direttiva, interpretati sulla base delle caratteristiche del settore.

 

2.1.1 eguaglianza ed imparzialità

I soggetti erogatori devono garantire:

· accessibilità ai servizi ed alle infrastrutture, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione ed opinioni;

· accessibilità ai servizi di trasporto (ed alle relative infrastrutture) degli anziani e delle persone invalide (attraverso la progressiva adozione d'iniziative adeguate);

· pari trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

 

2.1.2 continuità

I soggetti erogatori devono garantire:

· servizi di trasporto continui e regolari (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore);

· servizi sostitutivi, in caso di necessità (o interruzioni programmate);

· definizione e comunicazione esterna dei servizi minimi in caso di sciopero (massima divulgazione preventiva e tempestiva dei programmi di servizi minimi da garantire).

 

2.1.3 partecipazione

I soggetti erogatori devono garantire:

· la partecipazione degli utenti, anche attraverso organismi di rappresentanza organizzata (Associazioni dei Consumatori), a tavoli di confronto costruttivo sulle principali problematiche che riguardano il servizio reso.

 

2.1.4 efficienza ed efficacia

I soggetti erogatori o gestori dell'infrastruttura:

· adottano le misure necessarie a progettare, produrre ed offrire servizi (ed infrastrutture) di trasporto nell'ottica di un continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, nell'àmbito delle loro competenze.

 

2.1.5 libertà di scelta

I soggetti erogatori devono garantire:

· il diritto alla mobilità dei cittadini, assumendo iniziative per facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali.

 

2.2 Fattori e indicatori di qualità del servizio e standard

Per fattori di qualità si intendono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente.

Gli indicatori di qualità sono variabili qantitative o parametri in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato.

L'individuazione di indicatori di qualità costituisce il punto di partenza per avviare il processo di continua misurazione e miglioramento dei livelli di qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative degli utenti nel tempo.

Lo standard (o livello di servizio promesso) è il valore da prefissare in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità, sulla base delle aspettative dell'utenza e delle potenzialità del soggetto erogatore.

Lo standard può essere:

· formulato sulla base di indicatori quantitativi, cioé direttamente misurabili, e può essere specifico o generale;

è specifico quando è riferito alla singola prestazione resa, è espresso da una soglia minima o massima e può essere verificato dal singolo utente. A tale scopo, gli standard specifici devono essere adeguatamente comunicati all'utenza (esempio di standard specifico: tempo di attesa alle fermate);

è generale quando è espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore (esempio di standard generale: percentuale di treni in orario);

· formulato in maniera qualitativa, senza fare diretto riferimento a valori misurabili quantitativamente, ma esprimendo una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio (esempio: cortesia del personale).

Lo standard ha, essenzialmente, due valenze:

· costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal soggetto erogatore, anche sulla base di contratti di servizio, come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualità (v. titolo II, par. 1, comma 7, della direttiva);

· costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti dell'utente sul livello di qualità del servizio garantito.

L'adozione degli standards è accompagnata da una relazione illustrativa con i contenuti previsti dal titolo II, paragrafo 1, comma 3, della direttiva.

Gli standards devono essere sottoposti a continuo monitoraggio (v. punto 2.7 di questo schema).

Nelle schede modali, riportate nella Parte Seconda, vengono suggeriti gli indicatori di qualità per ciascun segmento modale e indicate le modalità di rilevazione dei risultati, sulla base dei quali i soggetti erogatori dovranno periodicamente aggiornare l'elenco degli indicatori e i valori degli standards.

 

2.3 Struttura tipo delle carte dei servizi aziendali

Si propone, a titolo esemplificativo, la seguente struttura-tipo delle carte:

Sez. I Peculiarità dell'azienda: presentazione del soggetto erogatore, princìpi fondamentali, informazioni sintetiche sulle strutture ed i servizi forniti.

Sez. II Indicatori valorizzati: definizione di impegni e standards (livelli di servizio promesso) e delle modalità di verifica ed aggiornamento.

Sez. III Procedure di reclamo e modalità di rimborso o ristoro.

Le carte aziendali devono contenere il richiamo ai princìpi fondamentali indicati dalla direttiva, declinati rispetto alle specificità del settore e, avendo come riferimento le schede modali, devono prevedere l'assegnazione di precisi valori agli standards (livelli di servizio promesso), in corrispondenza dei singoli indicatori di qualità.

I soggetti erogatori, nella predisposizione delle carte aziendali, individuano alcuni indicatori per i quali stabiliscono standards specifici (ad esempio, nell'area delle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, il numero di posti macchina; nelle aree di stazione, la distanza da percorrere per trovare cestini portarifiuti; il numero di servizi igienici; il numero di punti di informazione per tipologia di nodo, ecc.).

In ciascuna carta aziendale, inoltre, i soggetti erogatori provvedono a definire, nell'àmbito degli aspetti di relazione e di comunicazione con l'utenza, precisi impegni in materia di:

· riconoscibilità, presentabilità, comportamenti, modi e linguaggio del personale dipendente;

· procedura di dialogo tra utente ed azienda;

· procedura e casistica per i rimborsi;

· copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose.

 

2.4 I fattori di qualità del viaggio

Come per tutti i servizi pubblici, anche nel settore della mobilità i livelli di qualità del servizio sono condizionati molto spesso in maniera determinante anche dal viaggiatore che interviene attivamente nelle diverse fasi dell'erogazione.

Di seguito sono evidenziati i fattori di qualità del servizio di ciascuna fase del viaggio:

· sicurezza del viaggio;

· sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore;

· regolarità del servizio e puntualità dei mezzi;

· pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e/o dei nodi;

· comfort del viaggio;

· servizi aggiuntivi [2] (a bordo e/o nei nodi);

· servizi per viaggiatori con handicap;

· informazioni alla clientela;

· aspetti relazionali/comunicazionali del personale a contatto con l'utenza;

· livello di servizio nelle operazioni di sportello;

· integrazione modale;

· attenzione all'ambiente.

 

2.5 Aspetti relazionali/Comunicazionali del personale a contatto con l'utenza

In ciascuna carta aziendale, i soggetti erogatori devono provvedere a definire per i cittadini/utenti indirizzi chiari in materia di:

 

2.5.1. riconoscibilità

· Coerentemente con quanto stabilito in materia dal Dipartimento [3], occorre evidenziare l'importanza e la necessità della individuazione personale di tutti gli addetti comunque «a contatto con il pubblico», attraveso la dotazione di un cartellino di riconoscimento (da portare in modo ben visibile) contenente le indicazioni della mansione svolta, dell'ufficio di appartenenza, del nome e del cognome (o del numero di matricola) e della fotografia che garantisca la rispondenza tra dati d'identificazione personale ed il dipendente.

· Per quanto riguarda, invece, il personale operante ai centralini, la risposta deve essere preceduta dal nome dell'addetto e dall'indicazione dell'ufficio di appartenenza (o, comunque, da una «sigla d'identificazione» univoca del soggetto).

 

 

 

2.5.2. presentabilità

· Il personale, nello svolgimento dei compiti assegnati, deve avere cura di indossare un abbigliamento decoroso e pulito ove non sia prevista un'apposita divisa -; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla cura personale, evitando forme di trascuratezza e/o di eccessiva eccentricità.

 

2.5.3 comportamenti, modi e linguaggio

· I soggetti erogatori devono predisporre ove non esistenti Codici di Comportamento per il proprio personale, partendo dai princìpi contenuti nel «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» [4].

· In particolare, il personale a contatto con l'utenza deve mantenere comportamenti tali da stabilire «un rapporto di fiducia e di collaborazione tra i cittadini ed il soggetto erogatore»; il cittadino/utente deve essere trattato con rispetto e cortesia.

· Il linguaggio utilizzato per le informazioni e per le comunicazioni sia verbali che scritte tra cittadino ed azienda deve essere chiaro e facilmente comprensibile agli utenti.

· Deve essere garantita prontezza e disponibilità per la risoluzione dei problemi del viaggiatore che dovessero eventualmente insorgere.

 

2.6 Tutela dell'utente/Viaggiatore

Nella carta aziendale i soggetti erogatori provvedono a definire:

 

2.6.1. procedura di dialogo tra cliente ed azienda

· esplicitazione della procedura per i reclami e per i suggerimenti (verbalmente, per iscritto, tramite fax o telefono), anche con riferimento alla normativa UNI 10600.

· pubblicizzazione degli indirizzi e delle postazioni con i «libri dei reclami»;

· individuazione dei modi e dei tempi di risposta (comunque non superiori a trenta giorni).

 

2.6.2. procedura e casistica per i rimborsi

· iter di istruttoria e risoluzione delle richieste;

· esplicitazione delle tipologie di situazione e delle casistiche che danno diritto a forme di rimborso e relative modalità;

· pubblicizzazione delle procedure operative e contabili, degli indirizzi e dei tempi.

 

2.6.3. copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose

· esplicitazione delle tipologie di situazioni e delle casistiche che danno diritto a forme di risarcimento;

· pubblicizzazione delle procedure, degli indirizzi e dei tempi.

 

2.7 Il monitoraggio

Coerentemente con quanto previsto dalla direttiva, i soggetti erogatori attivano sistemi di monitoraggio della qualità del servizio, per misurare puntualmente:

· il grado di soddisfazione del cittadino/cliente/utente per quegli indicatori (componenti del servizio) per i quali è prevista la misurazione attraverso indagini di mercato, confrontandolo con lo standard stabilito. Per gli indicatori «numerici» i dati possono giungere dalle Banche Dati aziendali; anch'essi vanno confrontati con lo standard stabilito al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;

· il «livello di percezione globale» di ciascun fattore di qualità, misurato in termini di percentuale di persone soddisfatte della componente del servizio presa in esame;

· l'andamento della fenomenologia collegata al reclamo per le tre principali tipologie: lamentela per insoddisfazione; reclamo per inadempienza dell'azienda; richiesta di tutela per il riconoscimento dei diritti del cliente, oltre ai tempi medi di risposta.

La funzione di verifica dei livelli di qualità del servizio conseguiti è, in primo luogo, a carico del soggetto erogatore (monitoraggio interno), il quale deve rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, nell'ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, ed utilizzare i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni, per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse.

I risultati conseguiti (livelli di qualità raggiunti), rispetto agli obiettivi, devono essere pubblicati periodicamente, affinché gli utenti e gli organismi preposti al monitoraggio della qualità del servizio possano verificare il grado di raggiungimento degli standards generali prefissati (monitoraggio esterno), ossia il livello di qualità del servizio conseguito in rapporto a quanto promesso nella carta aziendale.

I dati provenienti dal monitoraggio degli impegni assunti con la carta devono essere sistematicamente usati dai soggetti erogatori dei servizi nell'àmbito del processo di continuo miglioramento del servizio (a partire dal «sistema aziendale»).

Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti erogatori sono tenuti a predisporre una relazione, da sottoporre al Comitato, sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, con i contenuti previsti dal titolo II, paragrafo 5, comma 2, della direttiva.

I soggetti erogatori divulgano una sintesi dei principali risultati conseguiti in termini di Qualità del Servizio per informare l'utenza.

 

2.8 Attuazione ed aggiornamento delle carte

I soggetti erogatori si impegnano a portare a conoscenza dell'utenza le carte aziendali sia direttamente, sia tramite iniziative informative, utilizzando i principali mezzi di comunicazione (nazionali e locali).

Il Ministero promuove le attività di un Gruppo di lavoro con i seguenti compiti:

· guida e supporto alle attività di redazione e di gestione delle carte aziendali dei diversi soggetti erogatori del settore trasporti;

· progettazione, realizzazione ed esercizio di un «Osservatorio della Qualità della mobilità» finalizzato al monitoraggio della percezione da parte del cittadino dei miglioramenti nella qualità del servizio o degli scostamenti tra aspettative e «percezioni»;

· valutazione dei margini di coerenza tra gli standards del servizio aziendali (Qualità progettata) ed i livelli delle prestazioni che si attende il cittadino-medio europeo (Qualità attesa);

· analisi delle criticità non rimosse nei momenti di confine tra i diversi segmenti modali (monitoraggio del grado d'integrazione modale);

· elaborazione annuale di un Rapporto sullo stato di attuazione della carta dei servizi pubblici nel settore trasporti.

Il Ministero comunica al Dipartimento i risultati delle indagini e delle iniziative del Gruppo di lavoro.

 

2.9 L'integrazione modale

L'integrazione modale costituisce parte fondamentale della qualità dei servizi per il settore trasporti; per tale ragione risulta necessario monitorare le problematiche connesse con i momenti di confine tra due o più segmenti modali, al fine di evitare che si realizzino gravose discontinuità e/o criticità nel viaggio.

Il monitoraggio del grado d'integrazione modale riveste, quindi, estrema importanza per l'attuazione e l'aggiornamento delle carte. A tal fine è stata predisposta una Scheda sulla Integrazione Modale (Parte Seconda del presente schema, scheda n. 17) che costituisce lo strumento attraverso il quale rilevare le criticità riscontrabili nei momenti di confine tra i diversi segmenti modali.

La Scheda sulla Integrazione Modale viene compilata dal Ministero con la collaborazione di FEDERTRASPORTO, che elabora sia i dati forniti dalle singole Aziende attraverso le rispettive Associazioni rappresentative (FEDERTRASPORTI, ANAC, FENIT, AISCAT e così via) -, sia i dati provenienti da opportune indagini ad hoc richieste dal Gruppo di lavoro, di cui al punto precedente.

Le elaborazioni conseguenti, assieme alle criticità riscontrate ed alle possibili soluzioni individuate, costituiranno la parte centrale del Rapporto sullo stato di attuazione della carta dei servizi pubblici nel settore trasporti.

 

 

3. Parte seconda: le schede tematiche modali

 

3.1. Indicazioni per la compilazione delle schede.

Le schede modali sono state predisposte per fornire modelli utili ad un'elaborazione omogenea delle diverse carte aziendali.

In esse sono indicati i fattori di qualità ritenuti adeguati alla migliore rappresentazione della qualità del servizio erogato nel settore trasporti.

Nella declinazione modale sono riportati gli aspetti caratterizzanti di ciascun fattore di qualità per i diversi ambiti modali di riferimento. In particolare, vengono individuate le diverse tipologie di indicatori di qualità che sviluppano in maggior dettaglio i fattori della qualità.

Per ciascun indicatore vengono definite appropriate unità di misura per la misurazione dei risultati ed è stata lasciata vuota la parte relativa agli standards (o livelli di servizio promesso) che dovranno essere stabiliti dai soggetti erogatori.

Vengono, inoltre, indicate le modalità di rilevazione dei risultati. A tal proposito, viene distinto il sondaggio da qualsiasi altro tipo di rilevazione, mentre la scelta delle specifiche tipologie di rilevazione dei risultati (ad esempio: rilevazione diretta su campo, rilevazione a campione, sistema informativo, ecc.) è demandata ai soggetti erogatori nelle rispettive carte aziendali.

Nella logica del miglioramento continuo, i valori degli standards (livelli di servizio promesso) devono essere determinati, per l'anno «0», in base alle reali potenzialità aziendali. Per gli anni successivi, in conseguenza dell'attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento del funzionamento aziendale, i valori degli standards andranno ragionevolmente incrementati.

Per ciascun fattore della qualità deve essere previsto un livello di percezione globale del servizio, solo a partire dalla seconda edizione della carta aziendale.

Ovviamente, per garantire il conseguimento di risultati non inferiori ai valori degli standards (livelli di servizio promesso) stabiliti, i soggetti erogatori devono prefissare obiettivi aziendali di qualità sufficientemente più ambiziosi degli impegni assunti con il cittadino/cliente/utente.

 

 

Omissis

 


 

D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395
Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

 

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

Per il regolamento di attuazione del presente decreto vedi il D.M. 28 aprile 2005, n. 161.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 14 febbraio 2001, n. 71/AG/C;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 26 febbraio 2003, n. 3746; Circ. 27 luglio 2004, n. 1788P/Q.

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (Legge comunitaria 1999);

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998 che modifica la direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996;

Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44 del 16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerata la necessità di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al trasporto di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, in conformità ai criteri di delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

 

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Oggetto e definizioni.

1. 1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone (2).

2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo (3).

3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo (4).

3-bis. È impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3 (5).

4. È residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

 

(2) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(3) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(4) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

2. Esenzioni.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (6).

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi (7).

3. [Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa informazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attività esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. nell'àmbito del territorio di una stessa provincia] (8).

 

(6) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, D.M. 28 aprile 2005, n. 161.

(7) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(8) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

3. Direzione dell'attività.

1. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto (9).

2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa (10).

 

(9) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(10) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

4. Requisiti.

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attività (11).

2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza (12).

3. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività (13).

4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'àmbito della previsione dell'articolo 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza (14).

5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio della attività di cui all'articolo 1, comma 3.

 

(11) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(12) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(13) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(14) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

5. Onorabilità.

1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'articolo 3, comma 1:

a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare (15).

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:

a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;

c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (16);

e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

f) abbia subìto, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (17);

g) abbia subìto, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale (18);

h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4,del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.

7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito (19).

8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.

9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:

a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;

b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;

c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito (20).

 

(15) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(16) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(17) Lettera così sostituita dal comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(18) Lettera così sostituita dal comma 4 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(19) Comma così sostituito dal comma 5 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(20) Lettera così sostituita dal comma 6 dell'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

6. Requisito della capacità finanziaria.

1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;

b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare (21).

2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio (22).

3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21 (23).

4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata (24).

 

(21) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(22) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(23) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 2, D.M. 28 aprile 2005, n. 161.

(24) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 2, D.M. 28 aprile 2005, n. 161.

 

 

7. Requisito dell'idoneità professionale.

1. 1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività (25).

2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.

3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in àmbito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale (26).

4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4 (27).

5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:

a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;

b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare (28).

 

(25) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(26) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(27) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(28) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

8. Esame di idoneità professionale.

1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:

a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico (29).

2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.

3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti (30).

4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti (31).

5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b) (32).

6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

 

(29) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(30) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(31) Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(32) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, con Comunicato 8 aprile 2004 (Gazz. Uff. 8 aprile 2004, n. 83), ha reso noto che sul proprio sito Internet www.infrastrutturetrasporti.it sono presenti l'elenco dei quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame, relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori.

 

 

9. Attestato di idoneità professionale ed elenco degli idonei.

1. L'autorità di cui all'articolo 8, comma 6, rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi dell'articolo 8, commi 3 o 4, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame è stato superato con la limitazione di cui all'articolo 7, comma 3, l'attestato di idoneità professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attività ai sensi dell'articolo 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco è consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse (33).

 

(33) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

10. Proseguimento provvisorio dell'attività.

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.

2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo (34).

3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

 

(34) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

11. Perdita dell'onorabilità.

1. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.

2. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto (35).

5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

(35) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

12. Perdita della capacità finanziaria.

1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1 (36).

2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno (37).

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'articolo 6 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

 

(36) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(37) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

13. Perdita dell'idoneità professionale.

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1 (38).

2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'articolo 7 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.

 

(38) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

13-bis. Partecipazione al procedimento.

1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale (39).

(39) Articolo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

14. Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilità.

1. Per gli effetti dell'articolo 5, è dato riconoscimento:

a) all'estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, ad un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato dell'Unione Europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;

b) alle attestazioni, rilasciate dall'autorità di cui alla lettera a), inerenti a quegli elementi, rilevanti per la sussistenza del requisito dell'onorabilità, che non costituiscono oggetto dell'atto di cui alla lettera a) medesima.

2. Se non è previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si applica il disposto del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.

 

 

15. Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria.

1. Per gli effetti dell'articolo 6 è dato riconoscimento:

a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere è stabilito;

b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorità amministrativa dello Stato di cui alla lettera a).

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'articolo 6, commi 1 e 2 (40).

 

(40) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

16. Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneità professionale.

1. Ai fini dell'articolo 7, sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, a titolo di prova dell'idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1° gennaio 1990 al 1° ottobre 1999.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1° gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali imprese siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno di tali Stati. L'attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attività medesima (41).

 

(41) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

17. Informazioni alle Autorità di altri Stati membri.

1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attività delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati (42).

2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 1 (42/a).

 

(42) Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(42/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, D.M. 28 aprile 2005, n. 161.

 

 

18. Verifiche ed adeguamenti.

1. Le autorità competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 (43).

3. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto (44).

 

(43) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi gli artt. 4 e 5, D.M. 28 aprile 2005, n. 161.

(44) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

19. Sanzioni.

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei milioni di lire.

2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, commi 2 o 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da dieci a trenta milioni di lire.

3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tre a nove milioni di lire.

4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinque a quindici milioni di lire.

5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dall'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1.

 

 

20. Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;

b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84 (45).

 

(45) Articolo così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

 

21. Regolamento di attuazione.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1° aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative (46).

 

(46) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.L. 3 luglio 2001, n. 256 e poi dall'art. 20, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 6, D.M. 28 aprile 2005, n. 161.

 

 

22. Disposizioni transitorie.

1. II termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque non oltre il 1° luglio 2001 (47).

1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2006, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività (48).

1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei D.M. 16 maggio 1991, n. 198, e D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 del Ministro dei trasporti (49).

 

(47) Per le disposizioni esplicative del presente articolo, vedi il D.Dirett. 31 gennaio 2001.

(48) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 3 luglio 2001, n. 256 e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314.

(49) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, n. 36), entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.

23. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

 

Allegato I

(articolo 7, comma 2)

 

Elenco delle materie di cui all'articolo 7, comma 2

 

 

A. Elementi di diritto civile

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

Trasporti su strada di merci

3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

 

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;

2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

 

C. Elementi di diritto sociale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);

4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 [1], nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85 [2], e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

[1] Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

[2] Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione.

 

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

1) all'IVA per i servizi di trasporto;

2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

4) alle imposte sui redditi.

 

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;

5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

6) essere in grado di redigere un bilancio;

7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;

9) conoscere i princìpi degli studi di mercato («marketing»), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;

10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

Trasporti su strada di merci

12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;

13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;

Trasporti su strada di viaggiatori

14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;

15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

 

F. Accesso al mercato

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;

2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;

5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

Trasporti su strada di viaggiatori

6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;

7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

 

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);

3) conoscere le formalità relative all'omolagazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;

4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;

5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);

7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE [1], dalla direttiva 96/35/CE [2] e del regolamento (CEE) n. 259/93 [3];

9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);

10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

 

H. Sicurezza stradale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);

2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;

4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

 

[1] Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione.

[2] Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

[3] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97:

 


 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

 

 

Capo I Definizioni e àmbito di applicazione

 

Articolo 1 (R)

Definizioni.

 

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi (2/a);

u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (2/b);

v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 (2/c);

z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico (2/d);

aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva (2/e);

bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione (2/f);

cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica (2/g);

dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (2/h);

ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (2/i);

ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica (2/l);

gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica (2/m);

hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica (2/n);

ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico (2/o);

ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica (2/p);

mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica (2/q);

nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza (2/r);

oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica (2/s) (2/t) (3).

 

(2/a) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/b) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/c) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/d) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/e) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/f) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/g) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/h) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/i) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/l) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/m) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/n) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/o) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/p) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/q) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/r) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/s) Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

(2/t) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137, corretto con Comunicato 3 luglio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).

(3) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza della versione originaria del presente articolo alle norme previgenti:

comma 1 lettera

a): (articolo 22, comma 2, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6, D.P.R. n. 403/1998);

comma 1 lettera b): (articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1 lettere c), d): (-);

comma 1 lettera e): (articolo 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 437/1999);

comma 1 lettere f), g), h): (-);

comma 1 lettera i): (articolo 20, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera l): (articolo 15, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera m): (-);

comma 1 lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1 lettere o), p): (-);

comma 1 lettera q), primo periodo: (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera q), secondo periodo: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera r): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera s): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998).

 


 

D.M. 23 dicembre 2003
Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2004, n. 30.

 

 

 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale disciplina l'uso e la destinazione dei veicoli, ed in specie il comma 6 che subordina ad apposita autorizzazione dell'ufficio della ex Direzione generale della M.C.T.C., ora Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre del dipartimento per i trasporti terrestri, rilasciata secondo direttive emanate dall'ex Ministero dei trasporti ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti, l'impiego in servizio di linea di autobus destinati a servizio di noleggio con conducente e viceversa;

Visto il successivo comma 7 dell'art. 82 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rinvia al regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'individuazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui i veicoli stessi possono essere adibiti;

Visto l'art. 243 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 29 marzo 1974 del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il D.M. 20 giugno 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di recepimento della direttiva 2001/116/CE del 20 dicembre 2001 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il D.M. 20 giugno 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di recepimento della direttiva 2001/85/CE del 20 novembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e della rettifica concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica della direttiva 70/156/CEE e della direttiva 97/27/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;

Visto il D.M. 14 novembre 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione di attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998;

Visto il D.M. 18 aprile 1977 del Ministro per i trasporti recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 8-16 maggio 1997, n. 135, pubblicata nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 maggio 1997;

Visto il D.M. 27 febbraio 1998 del Ministro dei trasporti e della navigazione, recante «Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998 e i successivi decreti ministeriali di proroga dei termini di validità e, in particolare, il D.M. 20 febbraio 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2003;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente».

Vista la circolare 15 ottobre 2003, n. 3868-MOT2/C relativa all'applicazione del D.M. 20 giugno 2003 per il rilascio di omologazioni nazionali o di omologazioni limitate per piccola serie;

Considerata la necessità di disciplinare la destinazione ed uso degli autobus in base alle caratteristiche costruttive degli stessi stabilite dalle norme comunitarie recepite con i decreti ministeriali citati in premessa;

Considerato che è presupposto indispensabile per dettare direttive concernenti gli aspetti tecnici connessi all'utilizzo di autobus per un uso o una destinazione diversa da quella riconosciuta idonea in sede di immatricolazione, aver prima individuato i limiti delle possibili destinazioni ed usi che gli autobus omologati in base alle nuove norme tecniche devono avere;

Considerato che il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 82, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che attiene al mutamento di destinazione di autobus da servizio di noleggio con conducente a servizio di linea, e viceversa, implica una valutazione, conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 135 del 1997, che si fonda esclusivamente su criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti;

Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, emanato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1997, ha dettato disposizioni transitorie in materia di distrazione di autobus da servizio di linea a servizio di noleggio con conducente e viceversa, prorogate con successivi decreti ministeriali l'ultimo dei quali proroga al 14 marzo 2004 il termine finale di validità del D.M. 27 febbraio 1998;

 

Decreta:

 

1. Campo di applicazione.

Il presente decreto si applica agli autobus appartenenti alle categorie M2 e M3, omologati ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2003 o del decreto ministeriale 18 aprile 1977, ovvero sottoposti ad accertamento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

2. Uso e destinazione in funzione delle caratteristiche costruttive.

1. L'uso e la destinazione dei veicoli di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinati in funzione della classificazione dei veicoli adottata con decreto ministeriale 20 giugno 2003.

2. I veicoli aventi più di ventidue posti, ricompresi nelle classi «I» e «II», possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «III» possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per servizi di linea che per servizi di noleggio con conducente.

3. I veicoli aventi al massimo ventidue posti, ricompresi nella classe «A» possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «B», possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per i servizi di linea che per i servizi di noleggio con conducente.

4. Gli enti competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, stabiliscono l'impiego degli autobus di una determinata classe per i servizi di linea, in funzione delle caratteristiche proprie della linea stessa, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza di esercizio.

 

 

3. Distrazione degli autobus.

1. I veicoli di classe «III» e «B», nonché i veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute del decreto ministeriale 18 aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus, immatricolati in servizio di noleggio con conducente non necessitano, sotto il profilo tecnico, per essere impiegati in servizi di linea, della specifica autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando che gli scuolabus o miniscuolabus possono essere utilizzati solo per il trasporto delle categorie di alunni indicato nelle relative carte di circolazione. L'impiego di tali veicoli per il servizio di linea è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente concedente la linea.

2. I veicoli di classe «I» e «A», immatricolati in servizio di linea, non possono essere impiegati in servizi di noleggio con conducente.

3. I veicoli di classe «B» ed i veicoli di classe «II» e «III», con l'esclusione degli autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati, nonché i veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus, immatricolati in servizio di linea, possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di noleggio con conducente, nel rispetto dei princìpi stabiliti nell'art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 1993, n. 218 e dei relativi criteri stabiliti da singoli ordinamenti regionali, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 viene rilasciata dai competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri per la durata di un anno e contiene, rispetto a quanto già indicato nella carta di circolazione, prescrizioni e limitazioni di ordine tecnico relative all'obbligatorietà dell'installazione del cronotagrigafo e al trasporto di passeggeri seduti.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3, congiuntamente all'autorizzazione di cui all'art. 87, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 rilasciata dagli enti concedenti la linea sulla quale il veicolo è impiegato, deve essere tenuta a bordo dello stesso nell'effettuazione del servizio di noleggio con conducente.

 

 

4. Corrispondenza della classificazione dei veicoli.

La classificazione dei veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 aprile 1977 trova corrispondenza nelle classi previste dalla direttiva 2001/85/CE, recepita con decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo la tabella allegata al presente decreto. Agli stessi veicoli si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3.

 

 

5. Disposizioni transitorie.

1. Il presente decreto ministeriale, per la parte relativa alla distrazione degli autobus, sostituisce il decreto ministeriale 27 febbraio 1998.

2. Le autorizzazioni per la distrazione rilasciate, ai sensi del decreto ministeriale 27 febbraio 1998, prima dell'entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità fino alla loro scadenza.

 

 

 

Allegato

Corrispondenza della classificazione degli autobus omologati ai sensi del D.M. 18 aprile 1977 alle classi introdotte dal D.M. 20 giugno 2003

 

 

 

 

Decreto ministeriale 20 giugno 2003 

 

Decreto 

 

(Direttiva 2001/85/CE) 

Uso del veicolo 

ministeriale 18  

[*] 

e Decreto ministeriale 14 novembre 1997 

 

aprile 1977 

 

(Direttiva 97/27/CE) 

 

 

 

 

 

 

 

passeggeri > 22 

passeggeri ≤ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbano 

 

Classe I 

Classe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suburbano 

 

Classe I 

Classe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interurbano con 

 

Classe II 

Classe A 

 

Servizi di linea 

passeggeri in piedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interurbano senza  

 

Classe III 

Classe B 

 

 

passeggeri in piedi 

 

 

 

Uso 

 

 

 

 

 

terzi 

 

 

 

 

 

 

 

Granturismo 

 

Classe III 

Classe B 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di 

Noleggio con  

 

 

 

 

noleggio con 

conducente 

 

Classe III 

Classe B 

 

conducente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso proprio 

Privato 

 

Classe III 

Classe B 

 

 

 

 

 

 

[*] Il criterio di corrispondenza è valido solo in senso unidirezionale dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 al decreto ministeriale 20 giugno 2003. Non è applicabile corrispondenza in senso contrario.

 


 

L. 1 marzo 2005, n. 32
Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 2005, n. 57.

 

 

 

1. Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

 

 

2. Principi e criteri direttivi.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;

b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione;

c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell'attuazione dei princìpi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.

 

3. Abrogazioni.

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.

 

2. Per le azioni legali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.

 

4. Disposizione finanziaria.

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

 


Normativa comunitaria


 

Reg. (CEE) 26 giugno 1969 n. 1191/69
Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

 

 

 

Pubblicato nella G.U.C.E. 28 giugno 1969, n. 156. Entrato in vigore il 1° luglio 1969. 

 

 

 

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 94,

vista la decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti è l'eliminazione delle disparità create dall'imposizione alle imprese di trasporto, da parte degli Stati membri, di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico che possono falsare in misura sostanziale le condizioni di concorrenza;

considerando che è quindi necessario sopprimere gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento; che, tuttavia, il mantenimento di tali obblighi è indispensabile in alcuni casi per assicurare la fornitura di servizi di trasporto sufficiente; che tale fornitura si valuta in funzione dell'offerta e della domanda di trasporto esistenti, nonché delle esigenze della collettività;

considerando che tali misure di soppressione non si estendono ai prezzi e alle condizioni di trasporto imposte alle imprese nel settore dei trasporti di persone a favore di una o più categorie sociali particolari;

considerando che, per l'applicazione di tali misure, è necessario definire i vari obblighi di servizio pubblico di cui al presente regolamento; che tali obblighi comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario;

considerando che è necessario lasciare agli Stati membri l'iniziativa di adottare misure di soppressione o di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico; che, tuttavia, poiché tali obblighi potrebbero comportare oneri per le imprese di trasporto, queste devono poter presentare le relativa domande di soppressione alle competenti autorità degli Stati membri;

considerando l'opportunità di prevedere che le imprese di trasporto possano presentare domande di soppressione degli obblighi di servizio pubblico soltanto ove tali obblighi comportino per le stesse svantaggi economici determinati secondo metodi comuni definiti nel presente regolamento;

considerando che, ai fini del miglioramento dell'esercizio, le imprese di trasporto devono avere la possibilità di proporre nelle loro domande, l'utilizzazione di un'altra tecnica di trasporto più idonea al traffico;

considerando che, nel decidere il mantenimento di obblighi di servizio pubblico, le autorità competenti degli Stati membri devono potere subordinare la loro decisione a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni in causa; che è necessario che le autorità competenti, decidendo la soppressione di un obbligo di servizio pubblico, possano tuttavia prevedere l'istituzione di un servizio sostitutivo, allo scopo di garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto;

considerando che, per tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri, è opportuno istituire una procedura comunitaria per il caso in cui la soppressione di un obbligo d'esercizio o di trasporto sia tale da interferire con gli interessi di un altro Stato membro;

considerando che, al fine di consentire un'adeguata organizzazione dell'esame delle domande intese alla soppressione degli obblighi di servizio pubblico presentate dalle imprese, è opportuno fissare il termine entro il quale tali domande debbono essere presentate, nonché il termine entro il quale esse vanno esaminate dagli Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, il mantenimento di un obbligo di servizio pubblico definito nel presente regolamento, deciso dalle autorità competenti, comporta l'obbligo di compensare gli oneri che ne derivano per le imprese di trasporto;

considerando che il diritto delle imprese di trasporto alla compensazione degli oneri deve sorgere a decorrere dalla decisione degli Stati membri di mantenere un obbligo di servizio pubblico; che, tuttavia, in considerazione del carattere annuale del bilancio, tale diritto non può sorgere nel periodo iniziale di applicazione del presente regolamento, anteriormente al 1° gennaio 1971, e che tale data può essere prorogata in rapporto ad eventuali proroghe dei termini fissati per l'esame delle domande delle imprese di trasporto;

considerando che, peraltro, l'articolo 6 della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili prevede che gli Stati membri procederanno alla compensazione degli oneri derivanti, nel settore dei trasporti di persone, dall'applicazione di prezzi e condizioni di trasporto imposte nell'interesse di una categoria sociale particolare; che tale compensazione dovrà intervenire a decorrere dal 1° gennaio 1971 e che tale data può essere prorogata di un anno in base ad una procedura comunitaria, in caso di difficoltà particolari di uno Stato membro;

considerando che la compensazione degli oneri che conseguono, per le imprese di trasporto, dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere effettuata secondo metodi comuni; che per fissare tali compensazione è necessario tener conto delle ripercussioni che la soppressione dell'obbligo avrebbe sull'attività dell'impresa;

considerando che è necessario applicare le disposizioni del presente regolamento ad ogni nuovo caso di servizio, obbligo di servizio pubblico, definito nel presente regolamento, che dovesse essere imposto ad un'impresa di trasporto;

considerando che, poiché le compensazioni risultanti dalla applicazione del presente regolamento sono concesse dagli Stati membri secondo metodi comuni fissati dal presente regolamento, è opportuno dispensare tali compensazioni dalla procedura d'informazione preventiva prevista all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

considerando che la Commissione deve poter ottenere dagli Stati membri ogni informazione utile in merito all'applicazione del presente regolamento;

considerando che, per permettere al Consiglio di esaminare la situazione esistente in ogni Stato membro in materia di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrà presentare al Consiglio una relazione in proposito entro il 31 dicembre 1972;

considerando che è opportuno garantire che gli Stati membri pongano a disposizione delle imprese di trasporto gli strumenti idonei a permettere loro di far valere i propri interessi nei confronti delle decisioni particolari prese dagli Stati membri in esecuzione del presente regolamento;

considerando che il presente regolamento si applica per ora alle attività di trasporto ferroviario delle sei imprese nazionali ferroviarie degli Stati membri e, per le imprese degli altri modi di trasporto, alle imprese che non effettuano in via principale trasporti a carattere locale o regionale e che perciò il Consiglio dovrà decidere entro un termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento quali azioni dovranno essere intraprese in materia di obblighi di servizio pubblico per le prestazioni di trasporto non previste dal presente regolamento,

 

ha adottato il presente regolamento:

 

 

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di trasporto che forniscono servizi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le imprese la cui attività è limitata esclusivamente alla fornitura di servizi urbani, extraurbani o regionali.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- "servizi urbani ed extraurbani", servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e la rispettiva periferia;

- "servizi regionali", servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione.

3. Le competenti autorità degli Stati membri sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, definiti dal presente regolamento, imposti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

4. Per garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto segnatamente dei fattori sociali, ambientali e di assetto del territorio o per offrire particolari condizioni tariffarie a favore di determinate categorie di passeggeri le competenti autorità degli Stati membri possono concludere contratti di servizio pubblico con un'impresa di trasporto. Le condizioni e le modalità di tali contratti sono definite nella sezione V.

5. Tuttavia, le competenti autorità degli Stati membri possono mantenere o imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 per i servizi urbani, extraurbani e regionali di trasporto di passeggeri. Le condizioni e le modalità, compresi i metodi di compensazione, sono definiti nelle sezioni II, III e IV. Quando un'impresa di trasporto svolge contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, i servizi pubblici devono formare oggetto di sezioni distinte che rispondano come minimo ai seguenti requisiti:

a) separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti;

b) spese bilanciate dalle entrate di esercizio e dai versamenti dei poteri pubblici, senza possibilità di trasferimento da o verso altri settori d'attività dell'impresa.

6. Inoltre le autorità competenti di uno Stato membro possono non applicare i paragrafi 3 e 4, nel settore dei trasporti di passeggeri, alle tariffe ed alle condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1893/91.

 

 

Articolo 2

1. Per "obblighi di servizio pubblico" si intendono gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.

2. Gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario.

3. Per "obbligo di esercizio", ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente, tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuità, di regolarità e di capacità tale nozione comprende anche l'obbligo di garantire l'esercizio di servizi complementari, nonché l'obbligo di mantenere in buono stato, dopo la soppressione dei servizi di trasporto, linee, impianti e materiale, nella misura in cui quest'ultimo sia eccedente rispetto all'insieme della rete.

4. Per "obbligo di trasporto", ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto determinati.

5. Per "obbligo tariffario", ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l'interesse commerciale dell'impresa e derivanti dall'imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune relazioni.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo.

 

 

Sezione II

Princìpi comuni per la soppressione o il mantenimento degli obblighi di servizio pubblico

 

Articolo 3

1. Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività.

2. La fornitura di sufficienti servizi di trasporto si valuta in funzione dei seguenti elementi:

a) l'interesse generale;

b) le possibilità di ricorso ad altre tecniche di trasporto e la loro idoneità a soddisfare le esigenze di trasporto considerate;

c) i prezzi e le condizioni di trasporto che possono essere offerti agli utenti.

 

 

Articolo 4

1. Spetta alle imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti degli Stati membri domanda per la soppressione totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico, qualora tale obbligo comporti per esse svantaggi economici.

2. Le imprese di trasporto possono proporre, nella loro domanda, di sostituire con un'altra tecnica di trasporto quella attualmente impiegata. Le imprese determinano le economie che possono migliorare i risultati della loro gestione finanziaria, applicando le disposizioni dell'articolo 5.

 

 

Articolo 5

1. Un obbligo di esercizio o di trasporto comporta svantaggi economici se la diminuzione delle spese che potrebbe essere realizzata con la soppressione totale o parziale di tale obbligo riguardo a una prestazione o ad un complesso di prestazioni soggette a tale obbligo, è superiore alla diminuzione degli introiti risultante da detta soppressione.

Gli svantaggi economici sono determinati sulla base di un consuntivo, se del caso attualizzato, degli svantaggi economici annui costituiti dalla differenza fra la riduzione degli oneri annui e la riduzione degli introiti annui derivanti dalla soppressione dell'obbligo.

Tuttavia, se degli obblighi di esercizio o di trasporto sono relativi ad una o più categorie di traffico di persone o di merci su una rete o su una parte considerevole di una rete, la valutazione degli oneri che possono essere eliminati in caso di soppressione dell'obbligo viene fatta sulla base di una suddivisione fra la varie categorie di traffico dei costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attività di trasporto.

Lo svantaggio economico è in tal caso pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impressa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e il corrispondente introito. Gli svantaggi economici vengono determinati tenendo conto delle ripercussioni dell'obbligo sul complesso dell'attività dell'impresa.

2. L'obbligo tariffario comporta svantaggi economici quando la differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico soggetto all'obbligo è inferiore alla differenza fra gli introiti e gli oneri del traffico risultante da una gestione commerciale che tenga conto dei costi delle prestazioni soggette a detto obbligo nonché della situazione del mercato.

 

 

Articolo 6

1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese di trasporto presentano alle autorità competenti degli Stati membri la domanda di cui all'articolo 4.

Le imprese di trasporto possono presentare domanda, dopo la scadenza del termine summenzionato, se costatano il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Le decisioni di mantenere o di sopprimere a termine, totalmente o parzialmente, un obbligo di servizio pubblico, prevedono, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione determinata secondo i metodi comuni di cui agli articolo 10, 11, 12 e 13.

3. Le autorità competenti degli Stati membri decidono entro il termine di un anno dalla data della presentazione della domanda per quanto concerne gli obblighi di esercizio e di trasporto ed entro il termine di sei mesi per quanto concerne gli obblighi tariffari.

Il diritto alla compensazione sorge dal giorno della decisione delle autorità competenti e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1971.

4. Tuttavia, se le autorità competenti degli Stati membri lo ritengono necessario per il numero e l'importanza delle domande presentate da ogni impresa, possono prorogare il termine di cui al primo comma del paragrafo 3 fino e non oltre il 1° gennaio 1973 (3). In questo caso il diritto alla compensazione sorge in questa stressa data.

Qualora intendano avvalersi di questa facoltà, le autorità competenti degli Stati membri ne informano le imprese interessate entro sei mesi dalla presentazione delle domande.

In caso di particolari difficoltà di uno Stato membro e a richiesta del medesimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare tale Stato a prorogare il termine di cui al primo comma sino al primo comma sino al 1° gennaio 1973.

5. Se le autorità competenti non hanno preso una decisione nei termini previsti, l'obbligo di cui è chiesta la soppressione in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, è soppresso.

6. Il Consiglio esaminerà, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione entro il 31 dicembre 1972, la situazione esistente in ogni Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento.

 

(3) Termine così prorogato dalla decisione 72/378.

 

 

Articolo 7

1. La decisione di mantenimento può essere subordinata a condizioni atte a migliorare il rendimento delle prestazioni soggette all'obbligo in questione.

2. La decisione di soppressione può prevedere l'istituzione di un servizio sostitutivo. In tal caso, la soppressione avrà efficacia non prima del momento in cui entrerà in esercizio il servizio sostitutivo.

 

 

Articolo 8

1. Lo Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente alla loro esecuzione, le misure di soppressione degli obblighi di esercizio o di trasporto che esso intende adottare per le linee o i servizi di trasporto che possono pregiudicare il commercio o il traffico fra Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri.

2. Se lo ritiene utile, ovvero a richiesta di un altro Stato membro, la Commissione procede ad una consultazione con gli Stati membri in merito alle misure previste.

3. La Commissione rivolge a ciascuno Stato membro interessato un parere o una raccomandazione nei due mesi successivi al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 1.

 

 

Sezione III

Applicazione ai trasporti di persone di prezzi e condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari

Articolo 9

1. L'ammontare della compensazione degli oneri gravanti sulle imprese in conseguenza all'applicazione, ai trasporti di persone, dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari, è determinato secondo i metodi comuni previsti agli articoli 11, 12 e 13.

2. La compensazione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1972 (4).

In caso di particolari difficoltà di uno Stato membro e a richiesta del medesimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare tale Stato a prorogare detta decorrenza dal 1° gennaio 1972.

3. Domande di compensazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri.

 

(4) Termine così prorogato dalla decisione 72/378.

 

 

Sezione IV

Metodi comuni di compensazione

 

Articolo 10

1. Per quanto riguarda l'obbligo d'esercizio o di trasporto, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 è pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri e la diminuzione degli introiti dell'impresa che può derivare, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale corrispondente dell'obbligo in questione.

Tuttavia, se gli svantaggi economici sono stati calcolati suddividendo i costi complessivi sostenuti dall'impresa per la sua attività di trasporto fra le varie parti di questa attività di trasporto, l'ammontare della compensazione è pari alla differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e l'introito corrispondente.

2. (5).

 

(5) Paragrafo soppresso dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1893/91.

 

 

Articolo 11

1. Nel caso di un obbligo di natura tariffaria l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 6 e all'articolo 9, paragrafo 1, è pari alla differenza fra due termini:

a) il primo termine è pari alla differenza tra, da un lato, il prodotto del numero delle unità di trasporto previste

- per la tariffa più favorevole che potrebbe essere rivendicata dagli utenti se non esistesse l'obbligo in questione

- o, in mancanza di tale tariffa, per il prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale che tenesse conto dei costi della prestazione in questione nonché della situazione del mercato e, dall'altro il prodotto del numero delle unità di trasporto effettive per la tariffa imposta durante il periodo di tempo considerato.

b) Il secondo termine è pari alla differenza fra il costo che risulterebbe dall'applicazione della tariffa più favorevole o del prezzo che l'impresa avrebbe applicato nel quadro di una gestione commerciale e il costo che risulta dall'applicazione della tariffa imposta.

2. Se, per la situazione del mercato, la compensazione calcolata in applicazione del paragrafo 1 non consente di coprire i costi complessivi del traffico soggetto all'obbligo tariffario in questione, l'ammontare della compensazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1, è pari alla differenza tra detti costi e gli introiti di detto traffico. Le eventuali compensazioni già effettuate ai sensi dell'articolo 10 sono prese in considerazione in questo calcolo.

3. (6).

 

(6) Paragrafo soppresso dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1893/91.

 

 

Articolo 12

Per la determinazione dei costi risultanti dal mantenimento degli obblighi, si tiene conto di un'efficiente gestione dell'impresa e di una fornitura di servizi di trasporto di qualità adeguata.

Gli interessi sul capitale proprio possono essere dedotti dagli interessi contabili.

 

 

Articolo 13

1. Le decisioni prese in virtù degli articoli 6 e 9 stabiliscono in anticipo l'importo della compensazione per un periodo minimo di un anno. Le decisioni stabiliscono al tempo stesso i fattori che possono comportare una revisione degli importi.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono sottoposti a revisione ogni anno dopo la chiusura della contabilità dell'esercizio dell'impresa.

3. Il pagamento delle compensazioni fissate in anticipo è effettuato mediante versamenti rateizzati. Il pagamento degli importi dovuti in base ad una revisione di cui al paragrafo 2 è effettuato immediatamente dopo la revisione.

 

 

Sezione V (7)

Contratti di servizio pubblico

 

Articolo 14

1. Per "contratto di servizio pubblico" s'intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.

In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:

- servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

- servizi di trasporto complementari;

- servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;

- adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.

2. Il contratto di servizio pubblico comprende tra l'altro i seguenti punti:

a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

b) il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti;

c) le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

d) il periodo di validità del contratto;

e) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

3. I mezzi finanziari utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto che formano oggetto di un contratto di servizio pubblico possono appartenere all'impresa o essere messi a sua disposizione.

4. L'impresa che desidera mettere fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettività in modo continuo e regolare e che non è coperto dal contratto o dall'obbligo di servizio pubblico ne informa le autorità competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi. Le autorità competenti possono rinunciare a questa informazione.

Questa disposizione non pregiudica le altre procedure nazionali che disciplinano il diritto di metter fine o di apportare modifiche ad un servizio di trasporto.

5. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 4 le autorità competenti possono imporre il mantenimento del servizio ancora per un anno al massimo dalla data del preavviso e notificano tale decisione all'impresa almeno un mese prima della scadenza del preavviso.

Esse possono pure prendere l'iniziativa di negoziare l'istituzione o la modifica di un servizio di trasporto.

6. Gli oneri derivanti alle imprese di trasporto dagli obblighi previsti al paragrafo 5 formano oggetto di compensazioni secondo i metodi comuni enunciati alle sezione II, III e IV.

 

(7) Sezione così sostituita dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1893/91.

 

 

Sezione VI

Disposizioni finali

 

Articolo 15

Le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri, prese in conformità delle disposizioni del presente regolamento, devono essere motivate e formare oggetto di una pubblicazione adeguata.

 

 

Articolo 16

Gli Stati membri assicurano alle imprese di trasporto in quanto tali la possibilità di far valere, con mezzi idonei, i loro interessi nei confronti delle decisioni prese in esecuzione delle disposizioni del presente regolamento.

 

 

Articolo 17

1. La Commissione può chiedere agli Stati membri qualsiasi informazione utile sull'applicazione del presente regolamento. Qualora lo ritenga necessario, la Commissione procede ad una consultazione degli Stati membri interessati.

2. Le compensazioni risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, per categoria d'obblighi, le compensazioni degli oneri derivanti per le imprese di trasporto dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 e dall'applicazione ai trasporti di viaggiatori di prezzi e condizioni di trasporto imposti nell'interesse di una o più categorie sociali particolari.

 

 

Articolo 18

1. Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento ed in particolare dell'articolo 4.

2. Se uno Stato membro lo richiede, o se la Commissione lo ritiene opportuno, quest'ultima procede ad una consultazione con gli Stati membri interessati in merito ai progetti relativi alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 19

(8).

 

(8) Articolo completato dal Trattato di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica, dal Trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica, dall'allegato I al Trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica, poi sostituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3572/90 e da ultimo soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1893/91.

 

 

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1969.

 

Per il Consiglio

il presidente

G. Thorn

 

 



[1]    Legge 1° marzo 2005, n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose

[2]    Legge 28 settembre 1939, n. 1822 Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata.

 

[3]    La legge 32/2005 risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2005, n. 57.

[4]     In particolare tale sentenza, che dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, evidenzia ragioni di carattere sistematico che inducono a ritenere la circolazione stradale riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma Cost.. In primo luogo l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) rimanda alla materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale» (art. 117, secondo comma, lett. h)). Viene poi precisato che la disciplina della circolazione stradale, “in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale (…), mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale [art. 117, secondo comma, lett. h)] all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentt. nn. 407 del 2002, 6 e 162 del 2004)”.

[5]    Circa la specifica normativa del contratto di servizio pubblico dettata dal regolamento, si veda la scheda di lettura sullo schema di decreto legislativo in esame.

[6] Si tratta di una serie di sentenze emesse dalla Corte di giustizia, fra cui la sentenza del 24 luglio 2003 (causa C-280/00) “Altmark Trans GmbH” nelle quali viene affrontata la questione se le compensazioni di servizio pubblico nei vari settori dell’economia costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE. In base a questa sentenza, le compensazioni per la fornitura di servizi di interesse generale non rappresentano aiuti di Stato - e non sono pertanto soggette alla notifica e all'approvazione preventive della Commissione - soltanto se sono soddisfatte quattro condizioni fondamentali:

·          il beneficiario deve essere incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro;

·          i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

·          la compensazione non deve eccedere i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, detratti gli introiti ricavati con la fornitura del servizio (può tuttavia comprendere un ragionevole profitto);

·          il beneficiario viene selezionato sulla base di una procedura di appalto pubblico, oppure la compensazione non deve eccedere i costi di un'impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico.

 

[7] Regolamento (CE) n. 261/2004/CE che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; regolamento (CE) n. 889/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti; regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione; direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.

[8] Cfr. Bollettino consultazioni n. 20 “I diritti dei passeggeri nel trasporto internazionale con autobus” del 30 luglio 2005 a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea

[9]    Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.

[10]   Regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 386 Esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato.

[11]   Legge 22 settembre 1960, n. 1054 Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani.

[12]   Decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

[13]   Circa i principi e criteri direttivi della delega si veda la scheda di sintesi, paragrafo Conformità con la norma di delega

[14]   Regio decreto – legge 21dicembre 1931, n. 1575 Esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato, convertito in legge dalla legge 24 marzo 1932, n. 386.

[15]   Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. L’articolo 54, comma 1, lettera b) classifica come autobus i veicolidestinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.

[16]   Decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

 

[17]   Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto si considerano associazioni di imprenditori: 1) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

2) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (6), e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 3) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 4) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; 5) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

[18]   Circa la differenza tra concessione e autorizzazione, si precisa che mentre la concessione amministrativa è l’atto che attribuisce al soggetto richiedente un diritto che trova nell’atto medesimo la sua unica fonte (sia esso un diritto già appartenente all’Amministrazione: c.d. concessioni traslative; ovvero un diritto appartenente all’Amministrazione ma acquistabile da parte di soggetti , dotati di certi requisiti di legge, esclusivamente attraverso l’atto amministrativo: c.d. concessioni costitutive), l’autorizzazione è l’atto che attribuisce al soggetto richiedente un diritto (o una facoltà) al cui esercizio solo il soggetto richiedente è legittimato in virtù di posizioni o di situazioni soggettive che gli pertengono (Cerulli Irelli).

[19]   Tale classificazione è stata determinata con decreto ministeriale 23 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 30 del 6 febbraio 2004

[20]   Reg. (CEE) 26-6-1969 n. 1191/69 Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

[21]   Le infrazioni che non riguardano specificatamente l’esercizio di un singolo servizio di linea si distinguono solo in infrazioni molto gravi  e infrazioni lievi.

[22]   La contestazione effettuata si intende definita – secondo quanto precisato all’articolo 8 – quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 126, comma 2, del codice della strada (avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o conclusione dei procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero decorso dei termini per la proposizione dei medesimi)

[23]   Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale

[24]   Regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito in legge 24 marzo 1932, n. 386 Esercizio delle linee della rete delle ferrovie dello Stato.

[25]   Legge 22 settembre 1960, n. 1054 Estensione delle norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale degli autoservizi extra urbani.