XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Testo unico della radiotelevisione - Schema di D.Lgs. n. 453 (art. 16, L. n. 112/2004) | ||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 389 | ||
Data: | 07/04/05 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VII-Cultura, scienza e istruzione |
Servizio studi |
pareri al governo |
Testo unico Schema di D.Lgs. n. 453 (art. 16, L. n. 112/2004) |
n. 389 Seconda edizione |
7 aprile 2005 |
Camera dei deputati
In occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453), il Servizio Studi ha predisposto i seguenti dossier:
- schede di sintesi per l’istruttoria legislativa, schede di lettura e testo a fronte, oltre al testo dello schema di d.lgs. n. 453 (n. 389 – seconda edizione);
- riferimenti normativi, articolati in tre volumi, che raccolgono la normativa nazionale e comunitaria, la documentazione comunitaria e la giurisprudenza costituzionale maggiormente rilevante in materia, nonché alcuni documenti di particolare rilievo per il settore radiotelevisivo (n. 389/1).
Dipartimento Trasporti
SIWEB
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: tr0395
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
La legge 3 maggio 2004, n. 112
§ Principali aree di intervento
Testo unico della radiotelevisione
§ Premessa
§ Norme di principio e definizioni
§ Disciplina delle attività e dei titoli abilitativi
§ Regime dei titoli abilitativi nella fase transitoria
§ Fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
§ Tutela dei minori nella programmazione televisiva
§ Trasmissioni transfrontaliere
§ Disposizioni sulla pubblicità
§ Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze
§ Disciplina delle posizioni dominanti
§ Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee
§ Servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria
§ Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
§ Sanzioni
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
Schema di Decreto legislativo n. 453
§ Relazione illustrativa
§ Articoli
§ Tavola di corrispondenza dei riferimenti al decreto legislativo
§ Parere del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2005
§ Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 26 gennaio 2005
§ Parere della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
Testo unico della radiotelevisione
Numero dello schema di decreto legislativo |
n. 453 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione |
Norma di delega |
Art. 16, L. n. 112/2004 |
Settore d’intervento |
Radiotelevisione |
Numero di articoli |
56 |
Date |
|
§ Presentazione |
2 marzo 2005 |
§ Assegnazione |
2 marzo 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
1° maggio 2005 |
§ scadenza della delega |
6 agosto 2005 |
Commissione competente |
Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) ex art. 96-ter, co. 2 del regolamento |
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell’articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, il quale ha delegato il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento, ovvero necessarie per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il testo unico della radiotelevisione contiene un’organica ricostruzione della disciplina vigente in materia di radiodiffusione ed è ispirato ai principi di coordinamento, semplificazione, armonizzazione ed efficacia che presiedono alla compilazione dei testi unici. Esso completa l’intervento di riordino della materia della comunicazione - ad eccezione della stampa, dello spettacolo e della propaganda elettorale - avviato con l’emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259).
Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 10 titoli, suddivisi in capi, per un totale di 56 articoli.
Il titolo I (artt. 1-8) definisce i principi generali della materia, nell’ambito dei quali alcuni principi sono espressamente qualificati come “fondamentali” (art. 3).
Prima di accennare brevemente a tali principi, si fa presente che nell’ambito di tale titolo figurano anche l’articolo 1, che individua l’oggetto del testo unico[1], e l’articolo 2, che reca le definizioni desunte, in massima parte, dalla legge 112/2004, nonché da delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L’articolo 3 considera infatti principi fondamentali, ai quali si informa il sistema radiotelevisivo, la garanzia del pluralismo, la tutela della libertà di espressione, l’obiettività, l’imparzialità e la completezza dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze, la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico ed ambientale, il rispetto della dignità umana, della salute, dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori.
Gli articoli da 4 a 8 recano i principi generali del sistema radiotelevisivo rispettivamente a garanzia degli utenti, salvaguardia del pluralismo e della concorrenza[2], tutela della produzione audiovisiva europea, in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo, nonché i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale.
I principi così individuati riproducono in larghissima parte i principi contenuti nella legge n. 112/2004
Il titolo II (artt. 9-14) indica i soggetti che costituiscono gli organi di governo della materia della radiodiffusione (Ministero delle comunicazioni, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Regioni e Corecom).
Il titolo III contiene, negli articoli da 15 a 22, la disciplina delle attività dei vari soggetti che operano nel settore: attività di operatore di rete radiotelevisiva; attività di fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, e radiofonici su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale; attività di fornitore di servizi. In particolare l’articolo 15, che riprende in larga parte contenuti già presenti negli artt. 5, 23 e 25 della legge di delega, specifica che l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ricollegando così tale disciplina a quella di cui all’articolo 25 del citato d.lgs. 259/2003, intervenuto in materia di comunicazioni elettroniche.
Il capo IV del medesimo titolo III (articoli da 23 a 30) è destinato a coordinare le norme vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale, individuando il regime applicabile alla fase del passaggio tra le due tecnologie sino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche[3]. In particolare, viene ribadito quanto già stabilito dall’articolo 25 della legge di delega, con specifico riferimento al prolungamento del periodo di validità delle concessioni e autorizzazioni televisive analogiche (in scadenza a luglio 2005) fino alla definitiva conversione delle trasmissioni in tecnica digitale.
Complessivamente gli articoli in questione individuano, pertanto, le norme applicabili alle emittenti televisive in tale periodo di transizione, relativamente alla durata ed ai limiti dei titoli abilitativi, alla disciplina dell’avvio delle trasmissioni televisive digitali, alla trasmissione dei programmi e dei collegamenti elettronici, ai trasferimenti di impianti e rami d’azienda consentiti in base alla normativa vigente, alle disposizioni sugli impianti radiotelevisivi, alle diffusioni in contemporanea o interconnesse, alla ripetizione di programmi radiotelevisivi nazionali ed esteri. Disposizioni apposite riguardano poi le emittenti radiofoniche
L’articolo 31 riguarda l’attività del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (compresa la pay per view), su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo e via satellite: tali attività, in base all’articolo 5, comma 1, lett. b), della legge di delega, sono soggette al regime dell’autorizzazione. La disciplina viene ulteriormente specificata, prevedendo in particolare che il regime da applicare sia quello dell’autorizzazione generale, rinviando così per un insieme di aspetti al codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003). Viene inoltre stabilito l’obbligo, per i fornitori di servizi di accesso condizionato, di adottare una carta dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che elabora anche le linee guida per l’adozione della carta dei servizi[4] (in attesa della completa definizione di tale disciplina, si applica la delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS, in quanto compatibile).
Il titolo IV (articoli da 32 a 41) reca le norme a tutela dell’utente, disciplinando, in particolare, il diritto di rettifica, la tutela dei minori nella programmazione televisiva, le trasmissioni transfrontaliere e la pubblicità, ivi inclusa la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 7, commi 10, 11 e 12 e dall’articolo 25, comma 6, della legge di delega.
Il titolo V (articolo 42) è dedicato alla disciplina dello spettro elettromagnetico ed alla pianificazione delle frequenze. Si conferma la ripartizione di competenze derivante dalla disciplina vigente (legge 249 del 1997) che attribuisce al Ministero delle comunicazioni l’adozione del Piano di ripartizione delle frequenze e all’Autorità l’adozione dei piani di assegnazione delle frequenze nel settore radiotelevisivo. Il comma 11, conformemente all’articolo 22 della legge di delega, attribuisce all’Autorità anche la competenza alla definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze. Alla medesima Autorità spetta inoltre di emanare il regolamento sui criteri generali di installazione delle reti garantendo parità di trattamento e non discriminazione.
Alla disciplina a tutela della concorrenza e del mercato, anche per gli aspetti che involgono il pluralismo dell’informazione, è dedicato il titolo VI (articolo 43), mentre il successivo titolo VII (articolo 44) contiene le norme riguardanti la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.
Per quanto concerne in particolare l’articolo 43, relativo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, esso ricomprende essenzialmente la disciplina recata dagli artt. 14 e 15 della legge di delega (v. oltre la relativa scheda di lettura), nonché alcuni aspetti relativi alla applicazione di tale disciplina alla fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale terrestre[5], recati dall’art. 25 della medesima legge di delega (in particolare, commi 8 e 9)[6]. Ulteriori disposizioni sono poi tratte dalla disciplina sulle posizioni dominanti recata dall’art. 2 della legge n. 249/97 (limitatamente alle parti non abrogate dalla legge 112/2004[7]).
Il titolo VIII (articoli 45-49) reca la disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo e della concessionaria, attraverso la riproduzione -pressoché identica - delle disposizioni contenute agli articoli 16 (comma 2), 17, 18, 19 e 20 della legge di delega. In particolare sono definiti i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 45) e quelli di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale (articolo 46) nonché la disciplina del finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, garantendo che il finanziamento derivante dai proventi del canone di abbonamento alla radiotelevisione venga effettivamente ed esclusivamente impiegato per la realizzazione dei compiti di sevizio pubblico (articolo 47). A tal fine si prevede che la società concessionaria predisponga il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente, in base ad uno schema approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale è altresì affidato il compito di verificare l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico (articolo 48).
L’articolo 49 reca la nuova disciplina della concessionaria, con l’affidamento per una durata di 12 anni della concessione di servizio pubblico. Seguono disposizioni che adeguano la disciplina della società a quella generale delle società per azioni, nella prospettiva della dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Holding, per la cui disciplina si rinvia all’articolo 21 della legge 112, che non è quindi riportato nel testo unico.
Le norme riguardanti la costituzione del consiglio di amministrazione - completamente modificate dalla legge 112/2004[8] – prevedono che esso sia composto da nove membri[9], che presentino determinati requisiti, eletti dall'assemblea degli azionisti mediante voto di lista. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio nell'ambito dei suoi membri (o indicato dal Ministero dell’Economia e delle finanze nel caso di alienazione inferiore al 10 per cento), previo parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La Commissione di vigilanza ha inoltre un ruolo rilevante con riguardo alla revoca ed alla promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori[10]. L’articolo reca, infine, i compiti del direttore generale, già contenuti nella legge 206 del 1993[11] e ribaditi dallo statuto della nuova RAI[12].
Il titolo IX (articolo 50) concerne i poteri della Commissione parlamentare di vigilanza con un rinvio alla normativa vigente[13], ed in particolare all’articolo 20 della legge 112/2004 (peraltro confluito nel testo unico - senza modifiche - all’articolo 49).
Il titolo X reca disposizioni sanzionatorie e finali, comprensive di un articolo che reca le abrogazioni esplicite.
In tale ambito, l’articolo 51 individua le sanzioni di competenza dell’Autorità, mentre l’articolo 52 elenca le sanzioni di competenza del Ministero. In proposito merita segnalare che tali articoli non esauriscono la materia delle sanzioni, che è trattata in varie parti dello schema di decreto legislativo (ad esempio, articolo 35, in materia di tutela dei minori, articolo 36, con riferimento alle trasmissioni transfrontaliere, articolo 40, in materia di televendite, articolo 43 relativo alle posizioni dominanti). Si segnala che ad entrambi i soggetti è attribuito, in relazione a fattispecie diverse, il potere di sanzionare con sospensione o revoca del titolo abilitativo le emittenti che commettano gravi violazioni della disciplina, espressamente individuate.
L’articolo 53 afferma il principio di specialità, in base al quale le norme del testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiotelevisivi prevalgono sulle norme dettate dal decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Tale prevalenza risultava già sostanzialmente stabilita dall’articolo 2, comma 3 di tale codice, espressamente richiamato dalla disposizione in esame.
Con riguardo all’articolo 54, che attiene alla abrogazione espressa della normativa vigente, ci si limita in questa sede a segnalare che l’articolo comprende un ampio ventaglio di abrogazioni, tutte relative a disposizioni di rango primario, trasfuse nel testo o ritenute incompatibili con il nuovo quadro normativo[14]. Non risultano peraltro abrogate tutte le disposizioni della normativa vigente riprodotte nel testo unico, e in particolare nessuna disposizione della legge n. 112 del 2004, ampiamente riprodotta nel testo unico in esame.
L’articolo 55 reca alcune disposizioni di carattere generale al fine del coordinamento con altre fonti, relative alle norme statali vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, al rapporto tra fonti successive e disposizioni contenute nel testo unico[15], nonché alle disposizioni contenute in regolamenti dell’Autorità richiamate dal medesimo testo unico, che possono essere modificate con deliberazione dell’Autorità. E’ poi esplicitato che il “rinvio alle stesse disposizioni [regolamenti dell’Autorità] è da intendersi come formale e non recettizio” (su tali aspetti v. il paragrafo relativo al coordinamento con la normativa vigente).
Lo schema di D. Lgs. è corredato dalla relazione illustrativa, dal parere del Consiglio di Stato[16], dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa all’intesa prevista dalla norma di delega (delibera n. 60/05/CONS) e dal parere della Conferenza Stato-regioni.
Non risultano allegate la relazione di analisi tecnico-normativa (ATN), né quella relativa all’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Il parere del Consiglio di Stato e la citata delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano numerose osservazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico (riferite alla formulazione di svariati articoli e commi). Per una sintetica illustrazione dei principali rilievi di carattere generale, si rinvia all’apposito paragrafo contenuto nelle schede di lettura, mentre per le osservazioni di carattere puntuale si rinvia al testo dei singoli atti (allegati allo schema di d.lgs., inserito nel presente dossier).
Si fa presente in proposito che la relazione illustrativa dà conto di svariati rilievi che sono stati accolti dal Governo o comunque considerati per la elaborazione del testo presentato alle Camere, nonché di rilievi che non sono stati accolti, evidenziandone in taluni casi le ragioni. Peraltro, con particolare riferimento alle osservazioni del Consiglio di Stato, la relazione segnala che la maggior parte di esse sono state già recepite nel testo che viene sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari.
L’articolo 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, ha delegato il Governo ad adottare - previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali - un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, al fine di coordinare le norme vigenti ed apportare le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
I principi ed i criteri direttivi sembrano evincersi in primo luogo dal medesimo comma 1 dell’articolo 16, appena richiamato, laddove si individuano le finalità del testo unico.
Il comma 2 del medesimo articolo 16 poi, nel prevedere che le regioni esercitino la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I della legge 112/2004 (v. supra), individua anche ulteriori principi.
Si tratta dei seguenti principi:
a) trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale nell’ambito delle bande di frequenza previste per tali servizi dalla normativa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi avvenga secondo criteri oggettivi, in parte definiti dalla stessa disposizione[17];
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria[18].
Il comma 3 dell’articolo 16 prevede che lo schema di decreto legislativo, dopo l'acquisizione dell’intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del parere della Conferenza Stato-regioni, sia trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime (il termine scade quindi il 1° maggio 2005) .
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
In proposito si segnala che il Governo ha ritenuto opportuno acquisire sul testo anche il parere del Consiglio di Stato, sulla base, secondo quanto evidenziato nel parere stesso, di una “interpretazione adeguata all’ordinamento vigente” dell’articolo 17, comma 25 della legge 127 del 1997 che fa rientrare l’emanazione dei testi unici tra le funzioni consultive obbligatorie di tale organo.
Il termine per l’esercizio della delega, originariamente fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 112/2004, è stato prorogato di tre mesi dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306[19], ed è pertanto da individuare nel 6 agosto 2005.
In relazione ai contenuti del testo unico in esame, complessivamente considerati, rileva in primo luogo la materia “ordinamento della comunicazione”, rimessa, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost. alla competenza concorrente Stato-regioni. Si ricorda che, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 117, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni.
Giova ricordare che le modifiche previste dal progetto di riforma costituzionale approvato in prima deliberazione da entrambe le Camere (AC 4862-B) comportano l’inserimento, all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione esclusiva, della materia “ordinamento della comunicazione” (s-ter), che attualmente figura tra quelle di legislazione concorrente. Correlativamente si prevede l’introduzione, all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente, della materia: “comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche”(che sostituisce appunto la più ampia“ordinamento della comunicazione”).
Venendo ora alle competenze che il provvedimento in esame espressamente riferisce alle regioni, si segnala che la norma di delega ha precisato che le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I della medesima legge 112/2004 e sulla base dei principi previsti dall’articolo stesso (comma 2 dell’articolo 16- v. supra). Tali ultimi principi sono testualmente riprodotti dall’articolo 12 del testo unico in esame (che richiama in via generale le competenze delle regioni), senza alcuna ulteriore integrazione. Il successivo articolo 46, che riguarda più specificamentei compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale, riprende in larga parte, nei commi 1 e 2, i principi di cui alle lett. e) ed f) della norma di delega[20], inserendo peraltro una precisazione in ordine al rispetto – da parte delle leggi regionali - delle disposizioni sanzionatorie relative alla tutela dell’utente, contenute nel testo unico.
Si ricorda, inoltre, che la legge di delega contiene (al comma 4 del citato articolo 16) una norma di salvaguardia, nel senso che le disposizioni normative statali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. Tale disposizione è confluita nel testo unico, all’articolo 55, il quale precisa che le disposizioni normative statali che continuano ad applicarsi, fino alla data indicata, sono quelle “vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico… “[21].
A tale ultimo proposito si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha più volte richiamato il principio della permanenza delle norme previgenti in attesa della ridefinizione legislativa da parte delle regioni della disciplina di materie che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sono divenute di legislazione concorrente (da ultimo, v. sent. n. 13/2004 e 255/2004).
Per quanto concerne più in generale il rapporto tra competenze statali e competenze regionali in materia di informazione, la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 348/1990, aveva avuto modo di affermare che l'informazione non può essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost. L'informazione, secondo le valutazioni della Corte, esprime, al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni, “una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa”. Tale interpretazione è stata successivamente confermata dalla sentenza n. 29/1996. La sentenza n. 21 del 1991, nell’affrontare la questione dell’individuazione della sfere di competenza statale e regionale, ha sottolineato come il “principio di leale cooperazione” tra le istituzioni sia lo strumento per il contemperamento degli interessi costituzionali coinvolti[22]. Tale orientamento appare peraltro confermato da alcune sentenze della Corte intervenute successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, che, come già segnalato, ha attribuito alle regioni la potestà legislativa concorrente sulla materia “ordinamento della comunicazione” (v. sentt.. nn. 308, 312 e 324 del 2003).
Si ricorda, infine, che la Conferenza Stato-regioni, nell’esprimere il proprioparere favorevole sul provvedimento in esame, ha ribadito la necessità di definire rapidamente il contenuto della materia “ordinamento della comunicazione”, oggetto di legislazione concorrente, per gli aspetti legati all’informazione del servizio radiotelevisivo, nonché per quello che concerne il sistema delle trasmissioni, della gestione delle reti e l’assegnazione delle frequenze[23].
Con riferimento all’articolo 12 del testo unico in esame, che indica lecompetenze delle regioni, queste ultime hanno osservato che considerano il dettaglio dei principi limitativo della propria potestà legislativa.
E’ stato inoltre richiesto che le norme concernenti la destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici (articolo 41) non riguardino le regioni che ai sensi del nuovo articolo 117 della Costituzione hanno una propria autonomia finanziaria. Tale ultima considerazione non è stata peraltro condivisa dal Consiglio di Stato che ha evidenziato i limiti posti dalla norma di delega rispetto ad un intervento innovativo del legislatore delegato in materia.
Con riferimento alle competenze regionali, il Consiglio di Stato ha suggerito di trasferire l’articolo 12, che reca i principi generali cui le regioni devono attenersi in materia di emittenza radiotelevisiva, sotto il capo I, contenente i “principi fondamentali”. Sono state inoltre condivise le proposte di modifica dell’articolo 45 (relativo al servizio pubblico generale radiotelevisivo) fatte dalla Conferenza Stato-regioni a favore di una più ampia tutela delle minoranze linguistiche, mentre non è stata condivisa la proposta delle regioni di esprimere l’intesa sul contratto nazionale di servizio, per il quale il Consiglio di Stato considera opportuna invece una consultazione delle regioni da parte del Ministero delle Comunicazioni.
Oltre all’evidente richiamo alla materia “ordinamento della comunicazione”, occorre considerare che un’ampia parte del testo unico è destinata alla disciplina dei titoli che legittimano lo svolgimento delle varie attività nel mercato radiotelevisivo, nonché alla disciplina delle posizioni dominanti in tale ambito: pertanto va altresì richiamata la materia “tutela della concorrenza”, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.).[24]
Con riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo, occorre ricordare che esso trova fondamento costituzionale nei principi della libertà di parola e nel diritto di informare e di essere informati (art. 21 Cost.).
Tale interpretazione è stata più volte confermata dalla Corte Costituzionale (tra le altre, si ricordano le sentt. n. 225/74, n. 148/81, n. 112/93), la quale ha espresso la necessità che l’attività della concessionaria del servizio sia sottoposta al controllo parlamentare al fine di assicurare la realizzazione dei valori costituzionali posti a tutela del diritto all’informazione (pluralismo, imparzialità, ecc.). Nella sentenza 284/2002 la Corte ha altresì precisato che il venir meno del monopolio statale non comporta il venire meno della giustificazione costituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo, che risiede nella sua funzione specifica, volta a soddisfare il citato diritto all’informazione ed i connessi valori costituzionali, primo fra tutti il pluralismo, nonchè a diffondere la cultura “per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese”[25].
Con riferimento poi alle norme relative alla tutela dei minori nel sistema radiotelevisivo, appare utile ricordare che la Costituzione si occupa espressamente dei minori al Titolo II, dedicato ai rapporti etico-sociali. Oltre a fissare il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei bambini (articolo 30), la Carta stabilisce che la Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (articolo 31). Con riferimento al lavoro, infine, l’articolo 37 (nel Titolo III, riguardante i rapporti economici) prevede che il lavoro dei minori sia tutelato con speciali norme e che ai minori lavoratori sia garantito il diritto alla parità di retribuzione.
La relazione illustrativa, nel sintetizzare le finalità del testo unico della radiotelevisione in esame, evidenzia il rapporto tra tale testo unico e il il d.lgs. n. 259/2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (adottato in attuazione del pacchetto di direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche)[26],sottolineando come tali atti “possano considerarsi un unicum normativo, improntato, nel solco già tracciato dalla legge n. 249 del 1997 e dalla legge n. 112 del 2004, al “diritto della convergenza”, ossia all’uniforme e comune regolazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica”. Viene peraltro evidenziato che “permane, tuttavia, una specialità della disciplina delle reti di radiodiffusione sonora e televisiva dovuta, in linea con quanto disposto nelle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE, al conseguimento nella materia radiotelevisiva degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, quali l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze e la promozione di tecnologie innovative. Una disciplina specifica si pone inoltre per i contenuti radiotelevisivi, regolati a livello comunitario dalla direttiva “TV senza frontiere” (direttiva 89/552/CE, modificata dalla direttiva 97/36/CE). Anche per la parte dedicata ai contenuti, il testo unico coordina la normativa nel tempo stratificatasi unificando, talvolta, anche la natura della fonte”.
Per quanto concerne la “specialità” della disciplina cui s’è appena fatto cenno, essa viene esplicitata nella disposizione recata dall’articolo 53, in base al quale, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, le norme del testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiotelevisivi prevalgono sulle norme dettate in materia dal decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Tale prevalenza risultava già sostanzialmente stabilita dall’articolo 2, comma 3 di tale codice, che viene espressamente richiamato dalla disposizione in esame.
La relazione illustrativa, nell’evidenziare che tale prevalenza è sancita in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo perseguiti dalla normativa in esame, ne individua il fondamento anche nella direttiva 2002/20/CE (cd. direttiva autorizzazioni) richiamandone il 12° considerando: esso afferma che resta “impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria[27]
Peraltro, alcuni elementi nel senso della peculiarità della disciplina dell’audiovisivo (per quanto attiene ai contenuti) sembrano evincersi dalla direttiva 2002/21/CE (cd. direttiva “quadro”)[28]; in particolare, il considerando n. 5 della direttiva “quadro” esplicita che la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo, e altresì che è necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, la direttiva stessa esclude che il nuovo quadro normativo si applichi ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Sempre secondo quanto esplicitato dal considerando della direttiva, la separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide tuttavia sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.
L’articolo 1 della direttiva quadro poi, nel definire l’ambito di applicazione e le finalità della disciplina, enuncia che la direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati[29]. Per quanto concerne possibili fattispecie escluse, l’articolo fa salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva[30].
Si ricorda comunque che varie disposizioni del testo unico in esame rinviano espressamente a disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto concerne la disciplina dei titoli abilitativi che legittimano all’esercizio dell’attività radiotelevisiva, e in primo luogo l’applicazione del regime dell’autorizzazione (in luogo di quello della concessione) (v. art. 15 e ss.).
Tale disciplina presenta peraltro rilevanti connessioni con quella dell’uso efficiente dello spettro radioelettrico e della pianificazione delle frequenze, che per alcuni aspetti richiama principi recentemente affermati o ribaditi dalle direttive sulle comunicazioni elettroniche e dalla relativa normativa di attuazione, e in particolare il principio della assegnazione delle radiofrequenze secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (v. art. 42).
Nell’ambito della vasta disciplina in questione, si segnala in particolare che l’articolo 15 del testo unico in esame, disciplinando l’attività di operatore di rete, prevede che “fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”. Viene poi precisato, sulla base di disposizioni già presenti nella legge n. 112/2004 (v. in particolare art. 5, comma 1, lett. b), che il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, sia per la diffusione televisiva che per quella sonora è conseguito con distinto provvedimento[31].
L’articolo prevede poi, al comma 5, una disposizione ad hoc in relazione alla durata del titolo abilitativo, prevedendo che l’autorizzazione generale ha durata non superiore a 20 anni e non inferiore a 12 anni, ed è rinnovabile per uguali periodi. Tale disposizione si discosta parzialmente da quella di cui all’articolo 25 del richiamato d.lgs. 259/2003, che non prevede la durata non inferiore a 12 anni, né precisa che il rinnovo avvenga “per uguali periodi”. Peraltro, per l’attività di operatore di rete via cavo o via satellite non si applica tale disposizione, in quanto il comma 7 presenta un mero rinvio all’articolo 25 del d.lgs. n. 259.
Si ricorda infine che il comma 6 specifica che l’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre di cui alla delibera dell’Autorità n. 253/04/CONS e successive modificazioni.
A tale disciplina vanno correlate alcune disposizioni relative alla “fase transitoria”, ed in particolare l’articolo 23, che consente, secondo quanto già sostanzialmente stabilito dalla legge n. 112/2004 (art. 25, commi 11 e 8 e 23, comma 1) il prolungamento del periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, in presenza di determinate condizioni, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale (attualmente fissato al 2006); la prosecuzione dell’attività è altresì prevista per i soggetti non titolari di concessione, sempre in presenza di alcuni requisiti[32]
Numerose disposizioni delle direttive “comunicazioni elettroniche” riguardano l’attribuzione dei titoli abilitativi, i criteri di assegnazione delle frequenze, le garanzie di accesso alle reti.
Tra le varie, appare utile ricordare in particolare, che l’articolo 9 della direttiva “quadro” 2002/21/CE - analogamente a quanto stabilito dalla direttiva “autorizzazioni” (2002/20/CE, art. 7) nonché dalla direttiva “concorrenza” (2002/77/CE, artt. 2, comma 4, 4 e 6) - prevede che gli Stati membri debbano garantire che l’allocazione e l’assegnazione delle radiofrequenze - che compete alle autorità nazionali di regolamentazione - siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nella stessa direzione si inserisce l’articolo 5 della direttiva “autorizzazioni” (2002/20/CE), secondo il quale anche i diritti d’uso della frequenze debbono essere “concessi mediante procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie”. La medesima norma fa peraltro salvi “i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi di interesse generale conformemente alla normativa comunitaria”.
Si fa presente, infine, che l’articolo 17 della medesima direttiva “autorizzazioni” ha stabilito, per le autorizzazioni preesistenti, l’obbligo di allinearsi alle prescrizioni della medesima direttiva entro il 24 luglio 2003, prevedendo - allorchè l'applicazione di tale disposizione implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti - la possibilità di un’ulteriore proroga di durata non superiore a 9 mesi, a condizione di non ledere diritti di cui godono altre imprese in base alla normativa comunitaria[33].
Con riferimento al servizio pubblico radiotelevisivo, occorre innanzituttorichiamare i principi definiti nel Protocollo n. 23 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di Amsterdam del 1997, ora allegato - quale Protocollo n. 27 - al testo del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, attualmente sottoposto alla ratifica degli Stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali[34].
Tale Protocollo riconosce la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento e alla definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, a condizione che:
§ tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro;
§ tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.
Nel
considerando, il Protocollo precisa inoltre che “il sistema di radiodiffusione
pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze
democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di
preservare il pluralismo
dei mezzi di comunicazione”.
Occorre poi segnalare l’articolo III-122 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il quale, riproducendo parzialmente il contenuto dell’attuale articolo 16 del Trattato CE, riconosce l’importanza dei servizi di interesse economico generale, demandando all’Unione e agli Stati membri, secondo le rispettive competenze, il compito di assicurare che tali servizi funzionino in base a principi e condizioni economiche e finanziarie che consentano loro di assolvere i propri compiti.
Relativamente al servizio pubblico di radiodiffusione, inoltre, assumono rilievo gli articoli 86, paragrafo 2, del Trattato CE, sull'applicazione delle regole di concorrenza ai servizi di interesse economico generale, nonché 87 e 88 sugli aiuti di Stato.
Al fine di precisare i criteri e le regole di applicazione di tali ultime disposizioni al servizio pubblico di radiodiffusione, anche alla luce del Protocollo sopra richiamato, la Commissione ha adottato una apposita comunicazione[35] nel novembre 2001[36], in cui sono definite le condizioni alle quali le imprese che esercitano il servizio di radiodiffusione possono usufruire di una deroga parziale, ai sensi dell’art. 86, par. 2[37] del Trattato CE, dall’applicazione delle regole di concorrenza, tra cui si ricordano la definizione ufficiale del servizio in questione da parte dello Stato membro come servizio di interesse economico generale nonché il fatto che la deroga non incida sulla concorrenza nel mercato in maniera sproporzionata e non comprometta in misura contraria agli interessi della Comunità lo sviluppo degli scambi[38].
Si segnala poi che, sempre in attuazione dell’articolo 86 del trattato CE, la direttiva 80/723/CEE, come modificata dalla direttiva 2000/52/CE del 26 luglio 2000 (recepite dall’ordinamento italiano con D. lgs. 333 dell’11 dicembre 2003)[39] prevede l’obbligo della trasparenza e della separazione contabile tra le attività di servizio pubblico e quelle commerciali, in relazione ai servizi di interesse economico generale.
In ambito comunitario la disciplina di riferimento in materia di tutela dei minori e televisione si individua essenzialmente nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 (c.d. “Télévision sans frontières”), in seguito modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997.
L’articolo 22 della citata direttiva sancisce il dovere degli Stati membri di adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni. Tali misure di garanzia devono essere applicate anche agli altri programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni; in alternativa è possibile adottare particolari accorgimenti tecnici, quali ad esempio la scelta dell’ora di trasmissione, che consentano di escludere che il minorenne assista a tali programmi. Se trasmessi in chiaro, i programmi in oggetto devono essere individuabili grazie ad un segnale acustico o visivo (così il paragrafo 3). L’articolo 22-bis prevede inoltre che le trasmissioni non debbano contenere alcun incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
Si ricorda che il 23 aprile scorso la Commissione ha adottato una comunicazione interpretativa (2004/C 102/2)[40] intesa a definire l’ambito di applicazione della direttiva “televisione senza frontiere”, nella quale si precisa che le nuove tecniche di pubblicità interattiva e virtuale sono compatibili con la citata direttiva se tengono conto degli obiettivi di interesse generale ivi contenuti.
Si ricorda, infine, che il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 novembre 2004 e in fase di ratifica da parte degli Stati membri, prevede, all’articolo II-24 (Diritti del bambino), comma 2, che in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Inoltre, l’articolo II-32 (Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo del lavoro) stabilisce che i giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico e contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
V. oltre l’apposita scheda di lettura.
V. oltre l’apposita scheda di lettura.
Il testo unico in esame prevede in vari casi l’intervento di successivi regolamenti, in parte ministeriali, più spesso dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L’articolo 10, comma 5 rimette il recepimento di eventuali integrazioni o modifiche del Codice di autoregolamentazione TV e minori nonché di nuovi atti di autoregolamentazione ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
Il medesimo articolo, sempre al comma 5, prevede che l’impiego dei minori in programmi radiotelevisivi sia disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità. La disposizione è già prevista dal comma 3 dell’articolo 10 della legge 112/2004, il quale stabilisce inoltre che il regolamento sia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400[41]. Di tale articolo della legge n. 112, peraltro, non è disposta l’abrogazione da parte del testo unico in esame.
L’articolo 31 prevede che intervenga un regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per disciplinare l’attività dei fornitori di servizi interattivi e di accesso condizionato, in particolare in relazione all’obbligo di tali soggetti di adottare – entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione generale - una carta dei servizi; peraltro, tale carta deve essere sottoposta all’approvazione dell’Autorità, che elabora anche le linee guida per l’adozione della stessa.
L’articolo 42 prevede, nel quadro di un insieme di rilevanti adempimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (v. infra), che con regolamento dell’Autorità siano definiti i criteri generali per l’installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi[42](comma 12); prevede inoltre che, nei casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, sempre con regolamento dell’Autorità siano stabilite le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete (comma 13).
L’articolo 43, relativo alla disciplina delle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, prevede tra l’altro, al comma 1, che con apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni siano definite le procedure per la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo, concernenti appunto il divieto di posizioni dominanti ed il rispetto dei limiti anticoncentrazione stabiliti dalla nuova disciplina[43]. Anche in tal caso viene riprodotta una previsione già presente nella legge n. 112/2004, all’articolo 14, comma 1, che peraltro non è abrogato dal testo unico in esame,
Occorre poi segnalare che il testo unico in esame contempla ulteriori provvedimenti ed interventi dell’Autorità: si pensi, tra i tanti, alla individuazione dei mercati rilevanti sulla base della normativa comunitaria (art. 43, comma 2), all’adozione e all’aggiornamento dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale (per le frequenze radiofoniche, anche in tecnica analogica), nonché del programma di attuazione di tali piani (art. 42, commi 5, 9, 10 e 11)[44]; si consideri altresì, oltre a quanto segnalato poc’anzi in relazione all’art. 31, la previsione per cui l’Autorità, sentita un’apposita commissione[45] determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie (art. 37, comma 8).
Si ricorda che, laddove il testo unico in esame fa riferimento a specifici regolamenti dell’Autorità già adottati, si intende che tali atti possono essere modificati con successive deliberazioni dell’Autorità, destinate ad integrare egualmente il disposto della legge. A tal proposito, si richiama il disposto di cui all’articolo 55, comma 3, che precisa che il rinvio contenuto nella norma di legge è da considerarsi “formale e non recettizio” (v. infra il paragrafo sul coordinamento con la normativa vigente).
L’articolo 45, comma 4 rimette ad una deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio la definizione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo[46].
Appare infine opportuno far presente che il Consiglio di Stato, nell’esprimere il proprio parere, oltre a suggerire l’abrogazione immediata di tutte le disposizioni oggetto dell’attività di ricognizione per la redazione del testo unico, ivi incluse le norme transitorie (v. infra il paragrafo sul coordinamento con la normativa vigente), ha espresso la raccomandazione di proseguire l’opera di riordino provvedendo anche ad una raccolta organica della disciplina regolamentare in materia(e, analogamente, ad una codificazione delle disposizioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di carattere normativo).
Il testo unico in esame, secondo la disposizione di delega, è destinato a provvedere al riordino della disciplina di rango legislativo in materia radiotelevisiva, secondo criteri di coordinamento e di migliore attuazione della normativa vigente, alla luce della normativa comunitaria e internazionale in materia.
Per quanto concerne alcuni aspetti generali, ci si limita qui a segnalare che la relazione illustrativa evidenzia come il testo unico della radiotelevisione sia diretto a completare l’intervento di riordino avviato con l’emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259), e come dunque il codice delle comunicazioni elettroniche ed il testo unico della radiotelevisione possano considerarsi un unicum normativo, improntato, nel solco già tracciato dalla legge n. 249 del 1997 e dalla legge n. 112 del 2004, al “diritto della convergenza”. Al contempo viene sottolineato come permangano ragioni perché la disciplina della radiotelevisione sia considerata “speciale”, rispetto a quella delle comunicazioni elettroniche, e pertanto prevalga su quest’ultima, come affermato dall’art. 53 del testo unico in esame (si rinvia sul punto al precedente paragrafo, relativo alla compatibilità comunitaria)
All’articolo 54, il testo unico in esame reca un ampio ventaglio di abrogazioni esplicite, che riguardano fonti di rango primario (in parte correlate a quelle già previste dall’articolo 28 della legge n. 112/2004[47]). Peraltro, non sempre le disposizioni della normativa vigente che sono state riprodotte nel testo unico sono oggetto di abrogazione esplicita (come segnalato sia dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia dal Consiglio di Stato); in particolare, nessuna disposizione della legge n. 112 del 2004 - ampiamente riprodotta nel testo unico in esame - risulta espressamente abrogata. Analoga osservazione può riguardare alcune parti del decreto-legge n. 5 del 2001 (conv. con mod. dalla legge n. 66 del 2001), con il quale sono stati disciplinati alcuni elementi di contesto per la transizione delle trasmissioni radiotelevisive alla tecnica digitale terrestre.
L’articolo 55 reca alcune disposizioni di carattere generale al fine del coordinamento con altre fonti, relative alle norme statali vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, al rapporto tra fonti successive e disposizioni contenute nel testo unico, che non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti oggetto di tali interventi, nonché alle disposizioni contenute in regolamenti dell’Autorità richiamate dal medesimo testo unico, le quali - precisa il testo - possono essere modificate con deliberazione dell’Autorità. E’ poi esplicitato che il “rinvio alle stesse disposizioni [regolamenti dell’Autorità] è da intendersi come formale e non recettizio”; tale espressione – inusuale nella legislazione - sembra da correlare anche ad una osservazione del Consiglio di Stato, relativa all’esigenza di evitare - nel caso di tali rinvii - il rischio di una “cristallizzazione” del potere regolamentare dell’Autorità.
Con riguardo al tema delle sanzioni, si ricorda che l’articolo 51 individua le sanzioni di competenza dell’Autorità, mentre l’articolo 52 elenca quelle di competenza del Ministero. Peraltro, tali articoli non esauriscono la disciplina delle sanzioni, che è trattata anche da altre disposizioni dello schema di decreto legislativo (ad esempio, articolo 35, in materia di tutela dei minori, articolo 36, con riferimento alle trasmissioni transfrontaliere, articolo 40, relativo alle televendite, articolo 43, in materia di posizioni dominanti). Sembrerebbe pertanto da valutare l’opportunità di far confluire tutte le norme contenenti disposizioni sanzionatorie nell’ambito del medesimo capo.
Con riguardo ad alcuni profili di carattere generale, si segnala – come sottolineato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[48], nonché dal Consiglio di Stato – l’esigenza di verificare la completezza del quadro delle abrogazioni esplicite, ed in particolare di tutte le norme vigenti trasfuse nello schema di testo unico, in primo luogo di quelle contenute nella legge di delega, n. 112 del 2004 (come già accennato poc’anzi)[49]; si rileva altresì l’opportunità di una verifica delle norme non inserite nel testo unico, che mantengono la loro vigenza, e che rimangono quale corpus estraneo al testo unico, al quale peraltro le norme del medesimo fanno sovente rinvio (v. ad es. art. 25)[50]; appare inoltre auspicabile una ulteriore verifica anche rispetto al rinvio, contenuto in altri atti normativi, a disposizioni delle quali il testo unico in esame dispone l’abrogazione[51].
Sempre in ordine alle abrogazioni, l’Autorità rileva che l’abrogazione esplicita – recata dall’art. 54 - di alcune disposizioni della legge n. 223/90[52] (non trasfuse nello schema di d.lgs.) “non appare coerente con la norma delegante, che consente di apportare le sole integrazioni, modificazioni o abrogazioni necessarie al coordinamento o alla migliore attuazione delle disposizioni legislative”
Si osserva infine che in taluni casi il testo unico in esame rinvia o richiama disposizioni della legge n. 112 che risultano trasfuse – in tutto o in parte - nel medesimo testo unico[53]; andrebbe pertanto ulteriormente valutato se il rinvio non debba essere riferito alle corrispondenti disposizioni del testo unico in esame.
Si ricorda che è all’esame del Senato la proposta di legge AS 3296, già approvata in prima lettura alla Camera, che reca modifiche all’articolo 10 della legge 112/2004.
Il provvedimento affida alle emittenti televisive il compito di promuovere il Codice di autoregolamentazione TV e minori; stabilisce il divieto di ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande alcoliche all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive; sopprime il divieto di utilizzare minori di quattordici anni per messaggi pubblicitari e spot; introduce il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l’infanzia nella procedura di adozione del regolamento in materia di impiego dei minori nei programmi radiotelevisivi; stabilisce che in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori venga negata l’applicazione dell’istituto dell’oblazione; prevede, infine, che nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti sia assicurata la presenza di esperti designati dalle associazioni impegnate nella tutela dei minori[54].
Si segnala inoltre che è all’esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati, in sede referente, il disegno di legge di iniziativa governativa AC 4163 recante “Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica”.
Per quanto appare di più immediato interesse in questa sede, si segnalano in particolare l’articolo 1, che contiene norme in materia di iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazione (ROC) ; l'articolo 2, che interviene in materia di titolarità delle imprese editrici di quotidiani; l'articolo 3, che reca un integrazione alla disciplina in materia di obbligo di pubblicità sulla stampa dei bilanci degli enti pubblici.
L’ampiezza del provvedimento in esame comporta un complesso di effetti su molteplici categorie di destinatari (pubbliche amministrazioni statali e regionali, Autorità indipendenti, Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, imprese operanti a vario titolo nel sistema radiotelevisivo, utenti).
Peraltro, lo schema di decreto legislativo in esame non è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Per alcune specifiche osservazioni si rinvia alle schede di lettura.
Si rinvia inoltre al testo della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la quale è stata espressa l’intesa, nonché ai pareri allegati allo schema di d.lgs. in esame (e riportati nel presente dossier). In particolare si fa presente che il Consiglio di Stato ha espresso numerose osservazioni puntuali sulla formulazione del testo, delle quali molte sono state recepite nello schema di d.lgs. presentato per l’esame delle competenti commissioni parlamentari.
(Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).
La legge n. 112 del 2004, approvata dopo un complesso iter durato circa due anni[55], reca disposizioni per il riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI (concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo), nonché una delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.
Da un punto di vista generale, la riforma è volta a definire una normativa “di sistema” che tenga conto dell’evoluzione tecnologica e dei mercati, nonché del nuovo quadro regolamentare europeo (direttive sulle “comunicazioni elettroniche”), favorendo il processo di convergenza tecnologica e la conversione dalla trasmissione in tecnica analogica a quella in tecnica digitale, il pluralismo e la concorrenza nel settore, ed altresì ridefinendo il ruolo del servizio pubblico in tale contesto[56].
La legge si articola in 5 capi ed in 29 articoli.
Le principali aree di intervento della legge possono così essere individuate:
§ ridefinizione dei principi generali e fondamentali del sistema radiotelevisivo anche al fine dell’esercizio da parte delle regioni della potestà legislativa concorrente in materia di “ordinamento della comunicazione”, prevista dal nuovo articolo 117, terzo comma, Cost. (Capo I, artt. 1-13). Nell’ambito del Capo I, sono stati poi inseriti articoli che riguardano una disciplina, anche di carattere puntuale, in materia di emittenza locale (art. 7), di diffusioni interconnesse (art. 8), di nonché una disciplina relativa alla tutela dei minori nella programmazione televisiva (art. 10);
§ revisione della disciplina anticoncentrazione (Capo II, artt. 14-15) con l’individuazione di limiti al cumulo dei programmi ed alla raccolta delle risorse (riferite al “sistema integrato delle comunicazioni”), individuando altresì poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di mercati rilevanti e di posizioni dominanti;
§ individuazione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e riforma della RAI, con la definizione dei tempi e dei modi di avvio del processo di privatizzazione della RAI, con la modifica della durata della concessione, nonché della composizione e delle procedure di nomina degli organi della RAI (Capo IV, artt. 17-21).
§ disciplina transitoria per la conversione dalla televisione analogica alla televisione digitale, e previsione di un complesso di abrogazioni esplicite, che riguardano numerose disposizioni di legge, tra le quali la disciplina relativa alle posizioni dominanti di cui alla legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[57] (Capo V, artt. 22-29);
§ delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, con il quale devono anche essere indicati – sulla base di criteri definiti dal disegno di legge medesimo – i princìpi nel rispetto dei quali le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale (Capo III, art. 16).
Nel Capo I, l’articolo 1 individua l’ambito di applicazione e le finalità della legge, mentre l’articolo 2 reca una serie di definizioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni recate dalla legge in esame[58], tra le quali quella di “sistema integrato delle comunicazioni” (SIC), che assume rilievo in relazione alla nuova disciplina anticoncentrazione contenuta nella legge in esame (v. oltre l’art. 15, in particolare i commi 2 e 3). E’ da notare che la definizione del sistema integrato delle comunicazioni è stata oggetto di numerose modifiche, anche al fine di precisarne meglio e di circoscriverne l’estensione (in particolare, sono state in fine escluse da tale sistema l’editoria libraria e le imprese fonografiche). Ai fini di una miglior comprensione della portata della definizione, non si può prescindere dalle precisazioni relative alle tipologie di ricavi considerate al successivo art. 15, co. 3, anch’esso oggetto di numerose modifiche durante l’iter parlamentare (v. infra)[59], ove appunto viene stabilito il tetto antitrust relativo al cumulo delle risorse.
Gli articoli 3, 4 e 5 individuano rispettivamente i princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo, i principi a garanzia degli utenti, i principi a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema radiotelevisivo, i quali investono molteplici profili: dal regime dei titoli abilitativi per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete e di fornitore di contenuti[60], agli obblighi cui tali operatori sono tenuti, a specifiche forme di tutela dell’emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute.
L’articolo 6 definisce i princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo.
L’articolo 7 detta norme in materia di emittenza televisiva e radiofonica locale, in particolare riservando un terzo della capacità trasmissiva complessiva all’emittenza televisiva locale, innalzando i limiti alla titolarità di emittenti televisive in ambito locale[61]; l’articolo reca inoltre disposizioni concernenti la pubblicità, le televendite e la comunicazione istituzionale.
L’articolo 8 reca la disciplina delle diffusioni interconnesse, che consente alle emittenti radiofoniche o televisive private locali, di interconnettere i propri impianti al fine di diffondere i medesimi programmi in contemporanea nei propri bacini di utenza.
L’articolo 9 reca disposizioni per il risanamento di impianti radiotelevisivi, riducendo, a determinate condizioni, la sanzione prevista per impianti non regolari.
L’articolo 10 detta una serie di norme a tutela dei minori nella programmazione televisiva, prevedendo in particolare il divieto di impiego di minori di 14 anni per messaggi pubblicitari e spot[62], ed il recepimento a livello legislativo del codice di autoregolamentazione “TV e minori”[63].
L’articolo 11 disciplina la trasmissione di prodotti audiovisivi di produzione europea, anche al fine di salvaguardare i produttori indipendenti.
L’articolo 12 reca disposizioni sull’uso efficiente dello spettro elettromagnetico, prevedendo in particolare i criteri per assicurare un uso efficiente delle radiofrequenze assegnate, per l’assegnazione trasparente e non discriminatoria delle stesse, nonché per l’installazione delle reti e degli impianti.
L’articolo 13 presenta disposizioni di carattere generale relative ai compiti ed alle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con particolare riferimento ai diritti fondamentali della persona, funzioni che l’Autorità può svolgere anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni[64]; vengono fatte espressamente salve le funzioni del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia.
Nell’ambito del Capo II, destinato alla tutela della concorrenza e del mercato, l’articolo 14 assegna all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di verifica[65] relativi alla individuazione del mercato rilevante[66] ed alla formazione di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, tenendo conto di un complesso di parametri[67]; nel caso in cui dall’accertamento emergano casi di violazione dei limiti imposti dalla legge (in particolare, dal successivo art. 15), l’Autorità può operare con i poteri conferiti dalla legge 249/97, adottando anche provvedimenti “deconcentrativi”[68].
L’articolo 15 reca una nuova disciplina antitrust, con la individuazione dei limiti al cumulo dei programmi e dei limiti al cumulo delle risorse, questi ultimi calcolati in rapporto ai ricavi relativi ai settori che compongono il “sistema integrato delle comunicazioni” (commi 1-6) – v. supra, art. 2. L’articolo contempla inoltre alcune disposizioni puntuali relative ai limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla L. 223/1990 (commi 7 e 8)[69].
Per quanto concerne la disciplina dei nuovi limiti antitrust, si ricorda in particolare che:
§ un medesimo fornitore di contenuti[70] non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi (rispettivamente, televisivi o radiofonici), irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale, mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale[71] (comma 1);
§ il limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni è individuato nel 20% dei ricavi complessivi[72] del “sistema integrato delle comunicazioni”: pertanto, un soggetto iscritto nel registro degli operatori di comunicazione non può conseguire ricavi superiori a tale percentuale (v. commi 2 e 3). Nel corso dell’iter parlamentare, il comma 3, relativo alla nozione dei ricavi da considerare ai fini del calcolo del tetto antitrust (di cui al comma 2)[73], è stato oggetto di svariate modifiche, in parte riconnesse alle modifiche relative alla definizione del SIC (v. supra l’art. 2, in particolare con riguardo alla eliminazione della voce dell’editoria libraria e di quella relativa al settore fonografico;
§ gli organismi di telecomunicazioni i cui ricavi nel mercato dei servizi di telecomunicazioni siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel mercato non possono conseguire ricavi superiori al 10% dei ricavi del settore integrato delle comunicazioni (comma 4);
§ è fatto divieto ai soggetti esercenti attività televisiva nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani[74], nonché di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, fino al 31 dicembre 2010 (comma 6).
L’articolo 16 (Capo III) reca una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire, entro il 6 maggio 2005), di un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione.
Tale testo unico è previsto per coordinare le norme vigenti e per apportare alle medesime le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro coordinamento, o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto, oltre che della Costituzione e delle norme di diritto internazionale vigenti, degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea[75]. L’articolo individua i princìpi e i criteri direttivi di delega, reca le procedure per l’adozione del decreto legislativo, con la previsione di un doppio parere parlamentare e disposizioni relative all’intervento delle leggi regionali in materia.
Per alcune indicazioni più puntuali, v. oltre l’apposito paragrafo.
Gli articoli da 17 a 21, che compongono il Capo IV, relativo alla riforma della RAI, riguardano in sintesi:
§ la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, affidato mediante concessione (articolo 17);
§ il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo (articolo 18), introducendo l’obbligo per la società concessionaria di destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico (come definito ai sensi dell’art. 17), prevedendo, a tale scopo, la tenuta di una contabilità separata, soggetta al controllo di una società di revisione in posizione di indipendenza;
§ la verifica del corretto svolgimento dei compiti affidati, dalla legge e dal contratto di servizio, alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 19), che compete all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui vengono attribuiti nuovi poteri di indagine e sanzionatori;
§ l’organizzazione e l’amministrazione della società RAI (articolo 20), della quale vengono modificati composizione e procedura di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, la procedura di nomina del presidente, prevedendo meccanismi di tutela delle minoranze[76];
§ il processo di “privatizzazione” della RAI (articolo 21), che prevede la fusione per incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa (con il completamento della fusione per incorporazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge[77]) e l’avvio del processo di privatizzazione, attraverso una o più offerte pubbliche di acquisto (OPA), entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione[78]. Lo scorso 17 novembre, con la firma dell'atto di fusione tra RAI Radiotelevisione S.p.A e RAI Holding S.p.A, si è conclusa la prima fase della trasformazione societaria della RAI, disciplinata appunto dall'articolo 21 della legge n. 112.
Oltre al divieto di cessione di rami d’azienda fino al 31 dicembre 2005 è previsto, infine, che i proventi derivanti dalle operazioni di collocamento vengano destinati per il 75% al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e per il restante 25% al finanziamento degli incentivi per l’acquisto o la locazione di decoder necessari alla diffusione nelle famiglie italiane della televisione digitale (v. oltre, art. 25, co. 1, 3 e 7).
Nell’ambito del Capo V, l’articolo 22 assegna all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze (radiofoniche e televisive) in tecnica digitale.
L’articolo 23 reca un’articolata disciplina relativa alla “fase transitoria”, volta all’avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, prevedendo in particolare che fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente per ottenere l’autorizzazione alla sperimentazione, possano effettuarla – anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica – fino alla completa conversione delle reti; tale sperimentazione può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica; i medesimi soggetti possono altresì richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre (comma 1)[79];
Inoltre si ricorda che:
- la licenza di operatore di rete televisiva può essere rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività in virtù del titolo concessorio o “per il generale assentimento di cui al comma 1”, qualora dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale (comma 5);
- tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell’attività trasmissiva in tecnica analogica ed in tecnica digitale, e pertanto sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale (comma 12);
L’articolo 24 prevede una specifica disciplina per l’avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, dettando princìpi e criteri direttivi per un successivo regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed autorizzando il Ministro delle comunicazioni a stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno.
L’articolo 25 disciplina le modalità per accelerare ed agevolare la conversione alla trasmissione in tecnica digitale. Nell’ambito di tale disciplina, si ricorda in particolare quanto segue:
§ è stata prevista l’attivazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, di reti televisive digitali terrestri, con un’offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali (comma 1)[80];
§ in capo alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è stato posto l’obbligo di realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga il 50% della popolazione dal 1º gennaio 2004, ed il 70% entro il 1º gennaio 2005, nonché di individuare uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1º gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale[81] (comma 2);
§ all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stato attribuito il compito di verificare l’effettivo sviluppo del digitale terrestre e della rispondenza di tale sviluppo ai tempi e alle modalità previste dalla legge (comma 3). In particolare, l’Autorità doveva effettuare un esame dell’offerta complessiva dei programmi televisivi digitali terrestri, entro il 30 aprile 2004, allo scopo di accertare:
a) la quota di popolazione raggiunta dalle reti digitali terrestri (che non doveva essere inferiore al 50%, come già accennato);
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l’effettiva offerta al pubblico sulle reti digitali anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
L’Autorità era poi tenuta ad inviare, entro trenta giorni dalla data di completamento della verifica, una relazione al Governo e al Parlamento in merito all’accertamento effettuato (comma 4). Nel caso in cui, a seguito di tale accertamento, l’Autorità avesse verificato l’assenza delle condizioni previste per l’ampliamento del pluralismo, la legge autorizzava espressamente la medesima Autorità ad adottare i provvedimenti “deconcentrativi” indicati dal comma 7 dell’art. 2 della L. 249/1997[82].
L’Autorità ha provveduto a tali adempimenti, presentando la relazione prevista entro i termini stabiliti[83]. Con tale relazione si è dato conto dell’accertamento positivo relativo alle condizioni poste dalla legge, poc’anzi richiamate. Al contempo, l’Autorità ha segnalato le azioni positive ancora necessarie affinché “l’avvio promettente della televisione digitale terrestre si tramuti in un reale cambiamento del grado di concorrenzialità del mercato televisivo ed in un effettivo ampliamento del pluralismo culturale, politico ed informativo”.
Per quanto concerne la diffusione della televisione digitale terrestre, si ricorda che l’art. 25, al co. 6, ha previsto l’intervento di un regolamento governativo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire gli incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale.
Il regolamento in questione non è stato ancora adottato, in quanto strettamente connesso all’effettivo sviluppo del processo di privatizzazione della RAI. Infatti, il medesimo articolo 25 ha stabilito che il regolamento debba disporre nei limiti della copertura finanziaria prevista a tale scopo dalla legge e possa essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI Spa. Si ricorda che l’art. 21, co. 7 della legge ha disposto che quota parte dei proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI siano destinanti per il 25% al finanziamento degli incentivi di cui all’articolo ora in esame (sullo stato del processo di privatizzazione della RAI, v. oltre alcune indicazioni nella scheda di lettura relativa alle norme sul servizio pubblico radiotelevisivo recata dal testo unico in esame).
Ulteriori disposizioni dell’articolo 25 riguardano:
§ l’applicazione del limite antitrust relativo al numero complessivo di programmi irradiabili da uno stesso soggetto fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre limite fissato al 20% e calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati (anche ai sensi dell’art. 23, co. 1) in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale (comma 8).
I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Tale criterio di calcolo si applica solo ai soggetti che trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione non concorrono al raggiungimento del limite antitrust sopra descritto (v. commi 8 e 9);
§ la possibilità di prolungare – da parte del Ministero delle comunicazioni – il termine di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica sino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale (2006), subordinatamente alla presenza delle condizioni di effettivo ampliamento dell’offerta e del pluralismo di cui ai precedenti commi, 1 e 3 (comma 11).
§ una disciplina “transitoria”, che fa salvo il regime della licenza individuale (in luogo del regime dell’autorizzazione previsto dall’art. 5 della legge) per l’attività di operatore di rete fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale (comma 12).
Appare utile ricordare brevemente che il testo dell’articolo 25, e in particolare dei commi 1-4 (che costituiscono anche il presupposto della disciplina recata dai successivi commi, in particolare 8-11), è stato oggetto di numerose modifiche e riformulazioni nel corso dell’iter parlamentare, specie dopo il rinvio alle Camere del testo originariamente approvato, ai sensi dell’art. 74 Cost., da parte del Presidente della Repubblica, avvenuto il 15 dicembre 2003. Una delle questioni segnalate con il messaggio che accompagnava tale rinvio[84] riguardava la cessazione del regime transitorio previsto dalla legge n. 249/1997 ed il rapporto della nuova disciplina transitoria per la conversione dalla tecnica analogica alla tecnica digitale con la giurisprudenza costituzionale, in particolare con la sentenza n. 466/2002: tale sentenza stabiliva la necessaria fissazione di un termine finale certo e non prorogabile, che comunque non oltrepassasse il 31 dicembre 2003[85], per la definitiva cessazione del “regime transitorio” (con gli effetti previsti dalla normativa allora vigente per le emittenti eccedenti i limiti anti-trust, vale a dire, la trasmissione dei programmi irradiati da tali emittenti esclusivamente via satellite o via cavo, nonché la realizzazione da parte della RAI della terza rete senza pubblicità[86])[87].
In relazione alla data indicata la Corte costituzionale precisava, in motivazione, che essa “offre margini temporali all’intervento del legislatore per determinare le modalità della definitiva cessazione del regime transitorio di cui all’art. 3, comma 7 della legge n. 249 del 1997” e che “…la presente decisione, concernente le trasmissioni radiotelevisive in ambito nazionale su frequenze terrestri analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terrestre, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili”.
Occorre infine ricordare che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 466/2002 è stato adottato il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249” (convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43), il quale ha in parte ripreso, in parte anticipato alcune norme dell’art. 25 della legge n. 112.
Con tale decreto sono stati infatti previsti adempimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati a verificare l’effettivo ampliamento delle offerte televisive e del pluralismo attraverso nuove reti digitali terrestri, sulla base di alcuni parametri ivi indicati (confluiti appunto nell’art. 25 della legge n. 112 – v. supra comma 3); sono stati previsti termini più ravvicinati (rispetto al testo di legge di riforma del sistema radiotelevisivo, nella versione rinviata alle Camere dal Capo dello Stato: v. AC 310 e abb.-D), entro cui doveva intervenire l’accertamento; si è precisato quali provvedimenti poteva adottare l’Autorità al termine della verifica; è stata poi introdotta una disposizione che esplicitamente ha consentito alle reti “eccedentarie” di proseguire nell’esercizio dell’attività, e alla RAI di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti “fino alla data di adozione delle deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” [88].
Come già accennato, alla disciplina recata dall’art. 1, commi 1 e 2 del DL n. 352, come risultante a seguito dell’approvazione della legge di conversione, è stata uniformata la formulazione dell’articolo 25 della legge n. 112, e in particolare, delle norme di cui ai commi 3 e 4, laddove sono stati previsti tempi e criteri dell’accertamento, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sull’offerta dei programmi televisivi digitali terrestri (v. supra).
L’articolo 26 prevede disposizioni specifiche per la regione Valle d’Aosta e le due province autonome, al fine dell’attuazione delle finalità della legge, mentre l’articolo 27 prevede disposizioni per la sanatoria di impianti esistenti.
L’articolo 28 contempla numerose abrogazioni esplicite, tra le quali si segnalano in particolare la disciplina relativa alle posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo di cui alla legge 249/1997, le norme di quest’ultima che disciplinano il “regime transitorio” e le modalità per la sua cessazione[89], nonché disposizioni che riguardano l’assetto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Si ricorda peraltro che alcune ulteriori novelle e abrogazioni sono contenute in altri articoli del testo (v. artt. 14 e 15, nonché artt. 23 e 25).
L’articolo 29 ha stabilito l’immediata entrata in vigore della legge, il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (dunque, il 6 maggio 2004).
L’articolo 16, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, ha delegato il Governo ad adottare - previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali - un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, al fine di coordinare le norme vigenti ed apportare le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Il comma 2 del medesimo articolo 16 poi, nel prevedere che le regioni esercitino la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I della legge 112/2004 (v. supra), individua anche i seguenti principi:
a) trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale nell’ambito delle bande di frequenza previste per tali servizi dalla normativa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi avvenga secondo criteri oggettivi, in parte definiti dalla stessa disposizione[90];
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria[91].
Il comma 4 prevede infine che le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
Il comma 3 dell’articolo 16 prevede che lo schema di decreto legislativo, dopo l'acquisizione dell’intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del parere della Conferenza Stato-regioni, sia trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
In proposito si segnala che il Governo ha ritenuto opportuno acquisire sul testo anche il parere del Consiglio di Stato, sulla base, secondo quanto evidenziato nel parere stesso, di una “interpretazione adeguata all’ordinamento vigente” dell’articolo 17, comma 25 della legge 127 del 1997 che fa rientrare l’emanazione dei testi unici tra le funzioni consultive obbligatorie di tale organo.
Il termine per l’esercizio della delega, originariamente fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 112/2004, è stato prorogato di tre mesi dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306[92], ed è pertanto individuato nel 6 agosto 2005.
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell’articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n.112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, che ha delegato il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento, ovvero necessarie per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il testo unico della radiotelevisione contiene un’organica ricostruzione della disciplina vigente in materia di radiodiffusione ed è ispirato ai principi di coordinamento, semplificazione, armonizzazione ed efficacia che presiedono alla compilazione dei testi unici. Esso completa l’intervento di riordino della materia della comunicazione - ad eccezione della stampa, dello spettacolo e della propaganda elettorale - avviato con l’emanazione del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, adottato in attuazione di un “pacchetto” di direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche[93].
In proposito la relazione illustrativa mette in evidenza come il codice delle comunicazioni elettroniche ed il testo unico della radiotelevisione possano considerarsi un unicum normativo, improntato, nel solco già tracciato dalla legge n. 249 del 1997 e dalla legge n. 112 del 2004, al “diritto della convergenza”, ossia all’uniforme e comune regolazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Permane, tuttavia, una specialità della disciplina delle reti di radiodiffusione sonora e televisiva dovuta, in linea con quanto disposto nelle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE, al conseguimento nella materia radiotelevisiva degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, quali l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze e la promozione di tecnologie innovative. Una disciplina specifica si pone inoltre per i contenuti radiotelevisivi, regolati a livello comunitario dalla direttiva “TV senza frontiere” (direttiva 89/552/CE, modificata dalla direttiva 97/36/CE).
Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 10 titoli, suddivisi in capi, per un totale di 56 articoli (l’ultimo dei quali reca l’immediata entrata in vigore del testo unico, il giorno successivo alla sua pubblicazione).
Il Capo I del Titolo I reca le definizioni e i principi generali, sostanzialmente riproducendo le disposizioni della legge 112/2004 (articoli da 1 a 7 e 11).
In tale ambito, l’articolo 1 reca l’oggetto del testo unico, comprendente i principi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale nonché le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva; si segnala che il termine “telecomunicazioni” è sostituito con il termine “comunicazioni elettroniche”, in considerazione della recente normativa comunitaria in materia (si rinvia alle indicazioni in premessa).
L’articolo 2 reca le definizioni, desunte, in massima parte, dalla legge 112/2004, in particolare dall’articolo 2. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, ulteriori definizioni sono desunte da altre disposizioni vigenti in materia radiotelevisiva ed, in particolare, dalla legge n. 122/98, relativamente ai produttori indipendenti, nonché da delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera n. 435/01/CONS dell’Autorità, relativamente alle trasmissioni digitali terrestri, delibera dell’Autorità n. 78/98, relativamente alle emittenti televisive analogiche, delibera dell’Autorità n. 538/01/CONS, relativamente alle definizioni delle trasmissioni pubblicitarie).
Si segnala, al comma 1, lettera h), l’introduzione, nella definizione dei servizi di accesso condizionato, della pay per view ( su tale aspetto v. anche l’articolo 31 del testo unico in esame). In proposito si segnala che il Consiglio di Stato e l’Autorità hanno rilevato che tale fattispecie non è compresa nella corrispondente definizione della legge n. 112 del 2004; sono state quindi esplicitate alcune perplessità da parte del Consiglio di Stato in merito a tale inserimento, alla luce dei limiti della delega di cui all’articolo 16 della legge 112.
Si segnala inoltre la distinzione tra emittente televisiva (lettera q)), tratte dalla Delib.AGCom 78/98, ed emittente radiofonica (lettera r)); le disposizioni relative a quest’ultima sono desunte, per la maggior parte dalla legge 223 del 1990.
L’articolo 3 detta i principi fondamentali ai quali si informa il sistema radiotelevisivo, riproducendo l’articolo 3 della medesima legge di delega. Sono principi fondamentali la garanzia del pluralismo, la tutela della libertà di espressione, nella duplice forma della libertà di informare ed essere informati, l’obiettività, l’imparzialità e la completezza dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze, la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico ed ambientale, il rispetto della dignità umana, della salute, dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori.
L’articolo 4 reca i principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti, desunti dall’articolo 4 della legge di delega. In particolare, vengono garantiti: l’accesso ad un’ampia varietà di informazioni e programmi; la trasmissione di programmi nonché di messaggi pubblicitari e televendite che rispettino i diritti fondamentali della persona, ed in particolare dei minori; la diffusione di messaggi sponsorizzati che siano riconosciuti come tali dagli utenti e rispettino l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti; la trasmissione di rettifica nei casi previsti dalla normativa comunitaria; la diffusione in chiaro di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali nonché degli eventi di particolare rilevanza per la società.
E’, inoltre, favorita la ricezione dei programmi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali (comma 2) e si prescrive che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legislazione vigente in materia di tutela della riservatezza (comma 3).
L’articolo 5 detta i principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, riproducendo per lo più l’articolo 5 della legge di delega.
La specificazione di tali principi come “generali” è propria della rubrica dell’articolo del testo unico in esame, in quanto l’articolo 5 della legge n. 112 reca la sola dizione “principi” (a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo), i quali, nel contesto della legge complessivamente considerata, potevano anche essere intesi come “fondamentali” (v. anche il rinvio, contenuto nell’art. 16 della legge n. 112, ai “principi fondamentali contenuti nel Capo I”, di cui fa parte l’articolo 5).
In particolare, è vietata la costituzione e il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, “secondo i criteri fissati nel presente Testo unico” (sul punto v. oltre in particolare la disciplina di cui all’art. 43, nonché agli artt. 23, 24 e 25 del testo unico in esame).
E’ ribadita l’introduzione del regime dell’autorizzazioneper l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; sono previsti distinti titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di fornitore di contenuti, di fornitore di servizi e di operatore di rete, per lo svolgimento di attività su frequenze terrestri, via cavo e via satellite nonché per le attività in ambito nazionale e locale; sono stabiliti obblighi, per i diversi operatori, di garantire parità di trattamento ed osservare pratiche non discriminatorie; è previsto un obbligo di separazione contabile o societaria quando uno stesso soggetto sia contemporaneamente titolare di autorizzazioni per fornitore di contenuti, operatore di rete o fornitore di servizi; sono definite forme di tutela per le minoranze linguistiche.
Viene altresì ribadito, secondo quanto già previsto dalla legge n. 112, all’articolo 5, che l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento, in applicazione della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS.
L’articolo 6 detta i principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea, in accordo con quanto previsto dalla direttiva Tv senza frontiere e dalla legge n. 122 del 1998.
L’articolo 7 contiene i principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo, desunti dall’articolo 6 della legge di delega, mantenendo il principio della riserva di un terzo della capacità trasmissiva del piano di assegnazione ai soggetti locali, anche nella nuova tecnica digitale terrestre.
L’articolo 8 detta i principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale, desunti dai commi 1 e 2 dell’articolo 7 della legge di delega, mantenendo il principio della riserva di un terzo della capacità trasmissiva del piano di assegnazione ai soggetti locali, anche nella nuova tecnica digitale terrestre.
Il titolo II (artt. 9-14) indica i soggetti che costituiscono gli organi di governo della materia della radiodiffusione:
§ Ministero delle comunicazioni
§ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
§ Presidenza del Consiglio dei Ministri,
§ Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
§ Garante per la protezione dei dati personali
§ Autorità garante della concorrenza e del mercato
§ Regioni
§ Corecom.
Si fa presente in particolare che l’articolo 10, nell’individuare le competenze in materia radiotelevisiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riproduce al comma 1 la formula generale contenuta nell’articolo 13 della legge di delega, introducendo poi al comma 2 una clausola di rinvio alla normativa vigente, espressa come segue: “l’Autorità esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481, 31 luglio 1997, n. 249 (quest’ultima, istitutiva appunto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e recante tra l’altro la disciplina “anticoncentrazione” vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 112/2004).
Per quanto concerne il Ministero delle comunicazioni , l’articolo 9 rinvia, oltre che alle disposizioni del testo unico in esame, all’articolo 32-ter del d.lgs. n. 300/99, come recentemente sostituito dal d.lgs. n. 366/2003, che individua in via generale le aree funzionali nall’ambito delle quali il Ministero svolge “funzioni e compiti di spettanza statale”.
Il medesimo articolo 9 individua anche, al comma 2, gli organi consultivi del Ministero, mentre il comma 3 prevede che presso il Ministero operino il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “TV e minori”
Per quanto concerne la Commissione parlamentare di indirizzo generale e vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ci si limita in questa sede a ricordare che l’articolo 50 del testo unico in esame individua le norme vigenti di riferimento per indicare i compiti della Commissione
Con riguardo alle competenze che il provvedimento in esame espressamente riferisce alle regioni, si segnala che la norma di delega ha precisato che le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I della medesima legge 112/2004 e sulla base dei principi previsti dall’articolo stesso (comma 2 dell’articolo 16- v. supra). Tali ultimi principi sono testualmente riprodotti dall’articolo 12 del testo unico in esame (che richiama in via generale le competenze delle regioni), senza alcuna ulteriore integrazione. Il successivo articolo 46, che riguarda più specificamentei compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale, riprende in larga parte, nei commi 1 e 2, i principi di cui alle lett. e) ed f) della norma di delega[94], inserendo peraltro una precisazione in ordine al rispetto – da parte delle leggi regionali - delle disposizioni sanzionatorie relative alla tutela dell’utente, contenute nel testo unico.
Si ricorda, inoltre, che la legge delega contiene (al comma 4 del citato articolo 16) una norma di salvaguardia, nel senso che le disposizioni normative statali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. Tale disposizione è confluita nel testo unico, all’articolo 55.
A tale ultimo proposito si ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha più volte richiamato il principio della permanenza di norme previgenti in attesa della ridefinizione legislativa da parte delle regioni della disciplina di materie che, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, sono divenute di legislazione concorrente (da ultimo, v. sent. n. 13/2004 e 255/2004).
In relazione ai contenuti del testo unico in esame, complessivamente considerati, occorre ricordare che rileva in primo luogo la materia “ordinamento della comunicazione”, rimessa, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Cost. alla competenza concorrente Stato-regioni. Si ricorda che, ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 117, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni.
Giova ricordare altresì che le modifiche previste dal progetto di riforma costituzionale approvato in prima deliberazione da entrambe le Camere (AC 4862-B) comportano l’inserimento, all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione esclusiva, della materia “ordinamento della comunicazione” (s-ter), che attualmente figura tra quelle di legislazione concorrente. Correlativamente si prevede l’introduzione, all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tra le materie di legislazione concorrente, della materia: “comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche”(che sostituisce appunto la più ampia“ordinamento della comunicazione”).
Per quanto concerne il rapporto tra competenze statali e competenze regionali in materia di informazione, la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 348/1990, aveva avuto modo di affermare che l'informazione non può essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost. L'informazione, secondo le valutazioni della Corte, esprime, al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni, “una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa”. Tale interpretazione è stata successivamente confermata dalla sentenza n. 29/1996. La sentenza n. 21 del 1991, nell’affrontare la questione dell’individuazione della sfere di competenza statale e regionale, ha sottolineato come il “principio di leale cooperazione” tra le istituzioni sia lo strumento per il contemperamento degli interessi costituzionali coinvolti[95]. Tale orientamento appare peraltro confermato da alcune sentenze della Corte intervenute successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, che, come già segnalato, ha attribuito alle regioni la potestà legislativa concorrente sulla materia “ordinamento della comunicazione” (v. sent. n. 308, 312 e 324 del 2003).
Si ricorda, infine, che la Conferenza Stato-regioni, nell’esprimere il proprioparere favorevole sul provvedimento in esame, ha ribadito la necessità di definire rapidamente il contenuto della materia “ordinamento della comunicazione”, oggetto di legislazione concorrente, per gli aspetti legati all’informazione del servizio radiotelevisivo, nonché per quello che concerne il sistema delle trasmissioni, della gestione delle reti e l’assegnazione delle frequenze[96].
Con riferimento all’articolo 12 del testo unico in esame, che indica lecompetenze delle regioni, queste ultime hanno osservato che considerano il dettaglio dei principi limitativo della propria potestà legislativa.
E’ stato inoltre richiesto che le norme concernenti la destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici (articolo 41) non riguardino le regioni che ai sensi del nuovo articolo 117 della Costituzione hanno una propria autonomia finanziaria. Tale ultima considerazione non è stata peraltro condivisa dal Consiglio di Stato che ha evidenziato i limiti posti dalla norma di delega rispetto ad un intervento innovativo del legislatore delegato in materia.
Con riferimento alle competenze regionali, il Consiglio di Stato ha suggerito di trasferire l’articolo 12, che reca i principi generali cui le regioni devono attenersi in materia di emittenza radiotelevisiva, sotto il capo I, contenente i “principi fondamentali”. Sono state inoltre condivise le proposte di modifica dell’articolo 45 (relativo al servizio pubblico generale radiotelevisivo) fatte dalla Conferenza Stato-regioni a favore di una più ampia tutela delle minoranze linguistiche, mentre non è stata condivisa la proposta delle regioni di esprimere l’intesa sul contratto nazionale di servizio, per il quale il Consiglio di Stato considera opportuna invece una consultazione delle regioni da parte del Ministero delle Comunicazioni
Ai sensi dell’articolo 12 del testo unico in esame - che riproduce le lettere da a) a d) del comma 2 del citato articolo 16 - le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Titolo I e sulla base degli ulteriori principi contenuti nell’articolo 16 della legge 112.
L’articolo 14 - che ricalca le norme contenute nell’articolo 26 della legge 112/2004 - detta disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
L’articolo 18, sulla base della delega contenuta al comma 2, lett. c) e d) dell’articolo 16, attribuisce, rispettivamente, alle regioni e alle province il rilascio dell’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito regionale o provinciale.
L’articolo 46 attribuisce alla competenza regionale - secondo quanto prescritto dalle lettere e) ed f) del più volte citato articolo 16 - la definizione degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; a tal fine, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è data la possibilità di stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione.
L’articolo 45 prevede poi specifici compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo concernenti la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia; l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati (lett. p), q) ed r)).
Il titolo III contiene, negli articoli da 15 a 22 (Capi I, II e III), la disciplina delle attività dei vari soggetti che operano nel settore: attività di operatore di rete radiotelevisiva; attività di fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, e radiofonici su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale; attività di fornitore di servizi.
Nell’ambito della vasta disciplina in questione, si segnala in particolare che l’articolo 15 del testo unico in esame, il quale riprende in larga parte contenuti già presenti negli artt. 5, 23 e 25 della legge di delega, specifica che l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ricollegando così tale disciplina a quella di cui all’articolo 25 del citato d.lgs. 259/2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.
Si ricorda che l’articolo 5, comma 1, lett. b), c) e d) della legge n. 112 ha previsto il passaggio dal regime concessorio al regime autorizzatorio sia per gli operatori di rete che per i fornitori di contenuti e servizi[97], senza tuttavia introdurre direttamente il titolo dell’”autorizzazione generale”, disciplinato dal codice delle comunicazioni elettroniche, sulla base delle direttive comunitarie[98]; tale titolo è destinato a sostituire anche la licenza di operatore di rete, e consegue ad una procedura ulteriormente semplificata, rispetto a quella della autorizzazione. Peraltro, alcune disposizioni della legge n. 112 fanno salvi, in via transitoria, oltre ai titoli concessori e autorizzatori in base ai quali operano i soggetti presenti sul mercato, la licenza di operatore di rete, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale[99].
L’articolo 25 del citato d.lgs. n. 259, che reca la disciplina dell’autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, oltre a richiamare principi presenti nella direttiva 2002/20/CE[100], stabilisce in particolare al comma 3 che la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica[101], è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione, secondo le modalità di cui al comma 4[102]; tale comma precisa tra l’altro che tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività.
Ai sensi del comma 6, le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza[103].
L’articolo 15, comma 1, nel prevedere che “l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” precisa che sono “fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale”.
Viene inoltre precisato, nei commi 2 e 3, sulla base di disposizioni già presenti nella legge n. 112/2004 (v. in particolare art. 5, comma 1, lett. b)), che il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, sia per la diffusione televisiva che per quella sonora, è conseguito con distinto provvedimento[104].
L’articolo prevede poi, al comma 5, una disposizione ad hoc in relazione alla durata del titolo abilitativo, prevedendo che l’autorizzazione generale, per i soggetti cui si è fatto poc’anzi riferimento, ha durata non superiore a 20 anni e non inferiore a 12 anni, ed è rinnovabile per uguali periodi. Tale disposizione si discosta parzialmente da quella di cui all’articolo 25 del richiamato d.lgs. 259/2003, che non prevede la durata “non inferiore a 12 anni”, né precisa che il rinnovo avvenga “per uguali periodi”.
Peraltro, per l’attività di operatore di rete via cavo o via satellite, la disciplina, recata comma 7, nel prevedere il regime dell’autorizzazione generale, presentaun mero rinvio all’articolo 25 del d.lgs. n. 259; pertanto, non si applica tale ultima disposizione, relativa alla durata del titolo.
Si ricorda infine che il comma 6 specifica che l’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre di cui alla delibera dell’Autorità n. 253/04/CONS e successive modificazioni.
Il medesimo articolo precisa, al comma 4, che sono comunque fatte salve, nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge n. 112 del 2004 (cui si è già fatto cenno) che hanno previsto un’articolata disciplina, relativa anche alla validità dei titoli abilitativi già rilasciati, per accelerare ed agevolare il passaggio alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre (v. supra la scheda sintetica relativa alla legge n. 112, nonché il paragrafo successivo)
Tali disposizioni sono peraltro in parte riprodotte nell’ambito del testo unico in esame. In particolare, con riguardo alla disciplina dei titoli abilitativi nella “fase transitoria”, va ricordato che l’articolo 23 consente, secondo quanto già sostanzialmente stabilito dalla legge n. 112/2004 (art. 25, commi 11 e 8 e 23, comma 1) il prolungamento del periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, in presenza di determinate condizioni, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale (attualmente fissato al 2006); la prosecuzione dell’attività è altresì prevista per i soggetti non titolari di concessione, sempre in presenza di alcuni requisiti[105] (v. infra per ulteriori elementi).
In considerazione della correlazione tra la tematica in esame e quella relativa alla pianificazione ed assegnazione delle radiofrequenze, si rinvia anche alla scheda di lettura relativa all’articolo 42 del testo unico in esame.
Rinviando per ulteriori aspetti a quanto riportato oltre in relazione all’articolo appena citato, tenuto conto che varie disposizioni delle direttive “comunicazioni elettroniche” presentano correlazioni tra la disciplina dei titoli abilitativi, quella della assegnazione delle frequenze e delle garanzie di accesso alle reti, si ritiene opportuno accennare brevemente in questa sede ai seguenti aspetti.
Il 12° considerando della direttiva 2002/20/CE (cd. direttiva “autorizzazioni”), richiamato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, afferma che resta “impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria[106].
L’articolo 17 della medesima direttiva “autorizzazioni” ha stabilito, per le autorizzazioni preesistenti, l’obbligo di allinearsi alle prescrizioni della medesima direttiva entro il 24 luglio 2003, prevedendo - allorchè l'applicazione di tale disposizione implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti - la possibilità di un’ulteriore proroga di durata non superiore a 9 mesi, a condizione di non ledere diritti di cui godono altre imprese in base alla normativa comunitaria[107].
Per quanto attiene agli articoli da 16 a 19 (Capo II), relativi alla disciplina del fornitore di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, essi – che contengono vari rinvii alla normativa vigente, e in particolare a delibere dell’Autorità - attengono rispettivamente ai seguenti aspetti:
§ autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri (art. 16), che rinvia in larga parte a quanto stabilito dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS; i soggetti titolari dell’autorizzazione sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi da tale delibera, e si precisa che i fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
§ contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale(art. 17); la determinazione dei relativi criteri è rimessa all’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249; anche in tal caso, si rinvia alla deliberazione dell’Autorità 435/01/CONS, per quanto concerne la fase di prima applicazione della disciplina[108].
§ autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale (art. 18)[109], cheè rilasciata dai competenti organi della Regione o della Provincia[110], nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Titolo I e sulla base dei principi di cui all’articolo 12 del Testo unico[111]. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio di tali autorizzazioni da parte della regione o della Provincia, esse sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS.
§ autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze terrestri (art. 19), per la cui disciplina si rinvia al regolamento dell’Autorità di cui all’articolo 15, comma 3, la cui adozione è già prevista dall’art. 24, comma 1, della legge n. 112.
La disciplina del fornitore di contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo è recata dai successivi articoli 20-21 (Capo III), che riprendono in larga parte disposizioni della legge n. 249/97, nonché del DL n. 5/2001). In particolare:
§ con riguardo all’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite (art. 20), essa è rilasciata dall’Autorità sulla base della deliberazione n. 127/00/CONS, con la quale è stato approvato il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi (v. art. 3, comma 10, legge n. 249);
§ con riguardo all’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo, essa è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base della deliberazione dell’Autorità n. 289/01/CONS, recante modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS (v. art. 2-bis, co 1 del DL 5/2001)
L’articolo 22 riguarda infine le trasmissioni simultanee, e riprende l’articolo 2, comma 13, nonché l’art. 2-bis, comma 10 del DL n. 5/2001, con alcune modifiche volte tra l’altro ad adeguare la terminologia a quella delle “comunicazioni elettroniche”, nonché a richiamare le delibere dell’Autorità intervenute in materia.
L’articolo dispone che, al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione del Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base delle deliberazioni dell’Autorità n. 127/00/CONS e n. 289/01/CONS.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, si fa presente in particolare che la disposizione di cui all’art. 2, comma 13, legge 249/97 prevede attualmente che, sempre al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmessivi; con l’intervento dell’art. 2, comma 10 del DL 5/2001, è stato stabilito che varie autorizzazioni e licenze, comprese quelle in questione, siano rilasciate dal Ministero delle comunicazioni
Nell’ambito del Titolo III, il Capo IV (articoli da 23 a 30) è diretto a coordinare le norme vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale, individuando il regime applicabile alla fase del passaggio tra le due tecnologie sino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche[112].
Complessivamente gli articoli in questione individuano, pertanto, le norme applicabili alle emittenti televisive in tale periodo di transizione, relativamente alla durata ed ai limiti dei titoli abilitativi, alla disciplina dell’avvio delle trasmissioni televisive digitali, alla trasmissione dei programmi e dei collegamenti elettronici, ai trasferimenti di impianti e rami d’azienda consentiti in base alla normativa vigente, alle disposizioni sugli impianti radiotelevisivi, alle diffusioni in contemporanea o interconnesse, alla ripetizione di programmi radiotelevisivi nazionali ed esteri.
Venendo ad alcuni aspetti più specifici che appaiono di particolare rilievo, l’articolo 23 del testo unico in esame, cui si è già fatto cenno, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 11, della legge di delega, stabilisce, al comma 1, che il periodo di validità delle concessioni e autorizzazioni televisive analogiche (in scadenza a luglio 2005) può essere prolungato dal Ministero fino alla definitiva conversione delle trasmissioni in tecnica digitale, su domanda dei soggetti che già trasmettono contemporaneamente in entrambe le tecnologie e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50% della popolazione nazionale.
Si tratta comunque delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica (in ambito nazionale; per l’ambito locale, v. tra breve) che siano consentite ai sensi dell’articolo 25, comma 8, della legge n. 112 del 2004, come già previsto anche dall’art. 25, comma 11 della medesima legge n. 112: il citato comma 8 riguarda le modalità di applicazione alla fase transitoria del limite del 20% dei programmi televisivi concessi o irradiati (sul punto si rinvia alla scheda relativa al successivo art. 43 del testo unico in esame)
Rispetto all’analoga disposizione della legge n. 112 (art. 25, comma 11), il comma 1 dell’art. 23 in esame omette il riferimento alle condizioni che sono state ritenute, nella definizione della legge n. 112, necessarie per fondare la nuova disciplina transitoria, ed in particolare per prolungare la validità delle concessioni ed autorizzazioni già rilasciate. Viene infatti omesso l’inciso: “Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 [dell’art. 25 della legge n. 112] e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale[113]…”, inciso che ricollega la possibilità di prolungare il periodo di validità dei titoli abilitativi all’accertamento svolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – sulla base del DL n. 352/2003 e della stessa legge n. 112 - in ordine alla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, e concluso con la presentazione della relativa relazione alle Camere, entro i termini stabiliti dalla legge, il 27 maggio 2004[114].
Come si vedrà oltre, analoga differenza si riscontra con riguardo all’articolo 43, comma 8, del testo unico in esame, rispetto all’art. 25, comma 8 della legge n. 112. Si ricorda peraltro che nessuna disposizione della legge n. 112 viene espressamente abrogata dal testo unico in esame.
Un’ulteriore differenza attiene al fatto che, per quanto concerne l’ambito locale, il prolungamento del periodo di validità riguarda espressamente, secondo il testo unico in esame, le concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica, mentre l’articolo 25, comma 11, della legge n. 112 fa riferimento, anche per le trasmissioni in ambito locale, sia a concessioni, sia ad autorizzazioni.
Il medesimo articolo 23 del testo unico, al comma 2, sulla base di disposizioni contenute nell’art. 23 della legge di delega, prevede l’espressa autorizzazione, per i soggetti non titolari di concessione, a proseguire l’esercizio della trasmissione in tecnica analogica, in presenza di determinate condizioni.
Più specificamente, tale comma 2 prevede che “Fino all’attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 della deliberazione dell’Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, possono proseguire l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario”.
La formulazione dell’art. 23, comma 2 del testo unico in esame riproduce una parte del disposto dell’art. 1, comma 1 del DL n. 5/2001[115].
La disposizione che appare di più immediata corrispondenza, nell’ambito della legge n. 112/2004, è l’articolo 23, comma 1[116], il quale presenta una formulazione in parte diversa e più articolata, che tra l’altro non richiama la delibera n. 78 dell’Autorità, ma fa riferimento ad una disciplina più recente, relativa all’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre (DL n. 5/2001 e delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS)[117].
In particolare, l’articolo 23, comma 1 della legge di delega prevede che (sempre “fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale”), i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente per ottenere l’autorizzazione alla sperimentazione, possano effettuarla – anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica – fino alla completa conversione delle reti; tale sperimentazione può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica; i medesimi soggetti possono altresì richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre[118]. Taledisposizione, come si vedrà tra breve, è riproposta, con alcuni ritocchi, dall’art. 25, comma 1 del testo unico in esame.
Le disposizioni di cui alla delibera n. 78 del 1998 poc’anzi richiamata riguardano le condizioni per la presentazione delle domande di concessione, e prevedono in particolare:
- la legittimazione a presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale per i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE)[119].
- che la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale possa essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale[120].
- che la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario possa essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro[121].
- che la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non possa essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale[122].
- che le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal medesimo articolo 6 debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa[123].
- che sono fatte salve alcune disposizioni già vigenti (articoli 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni).
Le ulteriori disposizioni dell’articolo 23 (commi 3 e 6) riguardano i limiti per le trasmissioni televisive in ambito locale e provinciale, che corrispondono essenzialmente a quelli tratti dall’articolo 7, comma 3 della legge n. 112.
Anche in questo ambito, è presente una disposizione (comma 6) che, fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale, consente ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale[124] di proseguire nell’esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti (di cui ai commi 4 e 5).
Rispetto alla formulazione dell’art. 7, comma 3 della legge n. 112 , la formulazione usata non precisa che il termine è riferito al piano nazionale “di assegnazione” delle frequenze televisive in tecnica digitale[125].
L’articolo 25, comma 1, riproduce dunque, con alcuni ritocchi, l’articolo 23, comma 1, della legge di delega, autorizzando i soggetti in possesso dei requisiti ivi indicati ad effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le sperimentazioni delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, fino alla completa conversione delle reti (in tecnica digitale)[126]; i medesimi soggetti sono inoltre autorizzati a richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 112/2004 (6 maggio 2004), e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS e successive modificazioni,le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre. Rispetto alla formulazione presente nell’art. 23, comma 1, della legge n. 112, viene precisato che ciò avviene “in quanto tali titoli siano compatibili” con la delibera citata, nonché “nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112/2004”[127].
Il comma 2 interviene poi a proposito della riserva di capacità trasmissiva a favore di soggetti diversi dal concessionario (titolare di più di una concessione televisiva), che vogliano effettuare la sperimentazione, precisando che i relativi limiti[128] si applicano fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Resta ferma poi la disciplina di cui previsto all’articolo 43 del testo unico, che reca la disciplina delle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni (v. oltre la relativa scheda di lettura).
Con riguardo al settore radiofonico, l’articolo 24 riporta quanto già previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66/2001. Secondo tale normativa i soggetti legittimamente operanti in ambito radiofonico possono proseguire l’esercizio della radiodiffusione, qualora in possesso dei requisiti ivi previsti, fino all’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche analogiche che l’Autorità dovrà adottare solo dopo l’effettivo sviluppo del mercato della radiofonia digitale.
Per quanto concerne i restanti articoli da 26 a 30, essi riguardano:
§ trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche (art. 26): la disciplina riproduce essenzialmente l’art. 7, comma 4 della legge n. 112/2004, e l’art. 3, comma 17 della legge n. 249/97;
§ trasferimenti di impianti e rami d’azienda (art. 27): la disciplina, che raccoglie numerose disposizioni previste da fonti distinte, appare in parte riconducibile a quella desumibile dalla normativa vigente (art. 1, comma 1 del DL n. 5/2001; art. 23, comma 3 della legge n. 112/2004; art. 3, comma 19 della legge n. 249/97; art. 1 della legge n. 122/98).
Si fa presente in particolare che il comma 1 precisa che (fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale) sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d’azienda[129]. Ai sensi del comma 5 poi, durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende nonché di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai sensi del comma 7, i trasferimenti di impianti di cui all’articolo in esame danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
§ disposizioni sugli impianti radiotelevisivi (art. 28): la disciplina ripropone, anche in questo caso, con alcune precisazioni e integrazioni, disposizioni provenienti da una pluralità di fonti distinte (essenzialmente, art. 23, commi 9 e 10 e art. 5 della legge n. 112/2004; art. 1 e della legge n. 122/98; art. 2, comma 2 del DL 5/2001; art. 6 del DL 323/1993).
Per quanto attiene ad alcune precisazioni ed integrazioni, si fa presente in particolare che il comma 1 fa riferimento agli impianti di “diffusione e di collegamento” legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge n. 112; il comma 3 consente la modifica degli impianti, autorizzata dal Ministero, “fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale”; il comma 8 riconduce alla “titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva” il diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture…”; alcune norme sono poi adeguate alla terminologia propria della disciplina sulle comunicazioni elettroniche.
§ diffusioni in contemporanea o interconnesse (art. 29): la disciplina ripropone disposizioni per lo più derivanti dall’art. 8 della legge n. 112 del 2004 e dall’art. 21 della legge n. 223/90; si fa presente in particolare che il comma 1 precisa che la trasmissione di programmi in contemporanea può avvenire da da parte delle “emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza”[130]. Inoltre, ai sensi del comma 2, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali (sulla base di norme specificamente indicate)[131] o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.
§ ripetizione di programmi radiotelevisivi nazionali ed esteri (art. 30), che riproduce per lo più l’art. 43-bis della legge n. 103/75, nonché l’art. 3, comma 3 del DL n. 15/99.
L’articolo 31 (Capo V del Titolo III) riguarda l’attività del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, che sulla base dell’articolo 5, comma 1, lett. b), della legge di delega, è soggetta al regime dell’autorizzazione. Rispetto alla legge di delega, la disciplina presenta ulteriori specificazioni, stabilendo in primo luogo che il regime da applicare è quello dell’autorizzazione generale, previsto dal già citato codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003, in particolare art. 25).
L’articolo in esame specifica poi che la disciplina concerne l’attività del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo e via satellite, e vi ricomprende espressamente la pay per view.
Riguardo alla inclusione della pay per view, si fa presente che sia l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che il Consiglio di Stato hanno segnalato che tale fattispecie non figura nelle corrispondenti disposizioni della legge n. 112; in particolare il Consiglio di Stato ha manifestato perplessità in ordine al rispetto dei confini della delega sul punto.
Ulteriori disposizioni riguardano gli obblighi che sono tenuti a rispettare i fornitori di servizi di accesso condizionato; essi, presentando la dichiarazione per ottenere l’autorizzazione generale[132], si obbligano a:
a) osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e relativo allegato 2;
b) osservare la carta di servizi che, ai sensi del comma 3, sono tenuti ad adottare – entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione generale. La carta dei servizi è da sottoporre all’approvazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che elabora anche le linee guida per l’adozione di tale carta.
Si segnala che con la delibera dell’Autorità n. 278/04/CSP[133]è stata approvatala direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento (ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249[134])
L'art. 1 della delibera reca la definizione di "servizio di televisione a pagamento" come "servizio offerto al pubblico dal fornitore dei servizi di accesso condizionato che consiste principalmente nella abilitazione alla visione di programmi, altrimenti non accessibili, dietro pagamento di un corrispettivo".
In base all’art. 2, che definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione di tale direttiva – la quale reca le disposizioni minime di riferimento per l’adozione delle carte dei servizi da parte dei soggetti che forniscono servizi di televisione a pagamento e stabilisce, altresì, i criteri generali relativi alla loro qualità - sono tenuti all’adozione delle carte dei servizi gli operatori che forniscono servizi di televisione a pagamento.
Viene precisato che le disposizioni della direttiva si applicano “anche alla fornitura di servizi di televisione a pagamento attraverso modalità diverse dall’abbonamento, quali ad esempio, carte prepagate a scalare”, ad eccezione di alcune disposizioni espressamente indicate[135]: tra queste figurano in particolare alcune disposizioni relative a carta dei servizi (art. 3, c. 2 e 13, c. 1), contratto (art. 9), recesso (art. 10).
Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali (la disposizione riprende l’art. 2, comma 3 della delibera n. 278/04/CSP[136]) . La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde (v. la disposizione di cui all’art. 2, comma 4, della citata delibera n. 278, che presentaperaltro una vincolatività “attenuata”[137]).
La disciplina viene estesa, con il comma 4, anche agli operatori che forniscono servizi di accesso condizionato già attivi alla data di entrata in vigore del Testo unico, i quali sono tenuti, entro 60 giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1.
Il comma 5 attribuisce poi all’Autorità il compito di disciplinare, con proprio regolamento, “la materia di cui al presente articolo” (l’espressione non sembra peraltro individuare con chiarezza l’effettivo ambito di intervento dell’Autorità).
In attesa della completa definizione di tale disciplina, e dunque fino all’emanazione di tale regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS (e successive modificazioni), in quanto compatibili con le disposizioni del medesimo articolo 31, nonché del decreto legislativo n. 259/2003.
La richiamata delibera n. 216/00/CONS ha provveduto a determinare gli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato.
Tale delibera – come si evince dalle stesse premesse – appare connessa alla necessità di avviare in tempi rapidi il mercato della televisione digitale terrestre; essa considera la previsione di irradiare i canali digitali terrestri sia nella banda VHF sia in quella UHF nell'ottica di un efficiente uso dello spettro, e la necessità di garantire la migliore qualità possibile a costi ragionevoli a tutti gli utenti. Considera, inoltre, che il processo di pianificazione ed assegnazione delle frequenze da destinare alla radiodiffusione numerica può essere notevolmente semplificato da un decodificatore che permetta la risintonizzazione automatica dei canali e la ricezione dei canali UHF e VHF secondo la canalizzazione italiana ed europea.
Varie disposizioni della delibera attengono alle garanzie degli utenti. In particolare, si ricorda che l’art. 3 prevede che gli operatori di accesso condizionato anche in possesso di un titolo abilitativo alla trasmissione televisiva digitale a pagamento, indipendentemente dai mezzi di trasmissione, sono tenuti a garantire agli utenti la fruibilità, con lo stesso decodificatore, a qualunque titolo detenuto o posseduto, di tutte le offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi in chiaro[138].
Ai sensi dell’articolo 5, i distributori di apparati e gli operatori di accesso condizionato forniscono agli utenti una corretta informazione sui servizi fruibili con il decodificatore a qualsiasi titolo detenuto o posseduto e circa la rispondenza dei decodificatori ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento. Gli operatori di accesso condizionato pubblicano un listino dei prezzi per il telespettatore, che tiene conto della fornitura o meno di materiali connessi. La ricezione dei programmi in chiaro (ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della delibera), può essere inibita solo nel caso in cui l'utente, qualora il decodificatore sia concesso in locazione, non adempia agli obblighi del relativo contratto[139].
Il titolo IV (articoli da 32 a 41) reca le norme a tutela dell’utente, disciplinando, in particolare, il diritto di rettifica, la tutela dei minori nella programmazione televisiva, le trasmissioni transfrontaliere e la pubblicità, ivi inclusa la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 7, commi 10, 11 e 12 e dall’articolo 25, comma 6, della legge di delega.
L'articolo 32 - che riproduce senza modifiche il disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223[140] - disciplina l'attività di registrazione dei telegiornali e dei giornali radio ed il diritto di rettifica, quest’ultimo in attuazione all’articolo 23 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio dell’Unione europea, del 3 ottobre 1989 (c.d. Televisione senza frontiere).
Si ricorda che la Commissione europea ha presentato il 30 aprile 2004 una proposta di raccomandazione sulla protezione dei minori e la dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e sul diritto di replica (COM(2004)341), che aggiorna la raccomandazione vigente 98/560/CE. Per quanto qui interessa, la proposta esorta gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di misure relative al diritto di replica in materia di mezzi di comunicazione in rete; alla proposta è allegato un documento contenente alcuni orientamenti indicativi per la messa in opera, a livello nazionale, di misure volte ad assicurare tale diritto in tutti i mezzi di comunicazione sociale.
Per la disciplina dell'attività di registrazione dei telegiornali e dei giornali radio si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47[141], che prevedono il deposito in cancelleria di una serie di documenti. La responsabilità della registrazione è stabilita in capo ai direttori dei giornali radio e dei telegiornali.
Quanto al diritto di rettifica, l’articolo descrive le modalità con cui richiedere una trasmissione di rettifica qualora, durante la diffusione di programmi televisivi o radiofonici, sia stata procurata - mediante trasmissione di notizie contrarie a verità - una lesione degli interessi morali e materiali di una persona.
Al riguardo si ricorda che ai sensi dell’art.1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249[142], l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (attraverso la commissione per i servizi e i prodotti) ha il compito di verificare il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica.
L'articolo 33 reca norme sui comunicati che vengono trasmessi per esigenze di pubblica utilità da parte degli organi pubblici, riproducendo le disposizioni del comma 5 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dei commi 1 e 2 dell’articolo 22 della legge 14 aprile 1975 n. 103[143].
Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali possano chiedere la trasmissione gratuita di brevi comunicati da diffondere immediatamente. I destinatari della richiesta sono le emittenti ovvero i fornitori di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere - a richiesta - i comunicati e le dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali facendo esplicita menzione della loro provenienza prima e dopo la trasmissione. E' altresì disposta la trasmissione immediata della richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri che è tenuto a dare il contemporaneo avviso del comunicato alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Con riferimento alla formulazione del testo, si segnala che la rubrica del Capo I del Titolo IV fa riferimento al solo diritto di rettifica, mentre gli articoli contengono anche norme relative alla registrazione dei telegiornali e giornali radio nonché ai comunicati di organi pubblici.
Il Capo II del Titolo IV (articoli 34 e 35) detta una serie di norme a tutela dei minori nella programmazione televisiva. Tali disposizioni riproducono, per la maggior parte, le norme introdotte dall’articolo 10 della legge 112/2004[144]: è previsto il divieto di impiego di minori di 14 anni per messaggi pubblicitari e spot[145], il recepimento a livello legislativo del codice di autoregolamentazione “TV e minori”[146], la rimodulazione, in un’ottica di sostanziale inasprimento delle pene, delle procedure sanzionatorie, nonché l’introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia dei minori a carico delle emittenti, con particolare riferimento alla programmazione in determinate fasce orarie, alle trasmissioni specificamente dedicate ai minori e ai contenuti dei messaggi pubblicitari.
Si ricorda che è all’esame del Senato il progetto di legge AS 3296, già approvato in prima lettura alla Camera, che reca modifiche all’articolo 10 della legge 112/2004. Il provvedimento affida alle emittenti televisive il compito di promuovere il Codice di autoregolamentazione TV e minori; stabilisce il divieto di ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande alcoliche all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive; sopprime il divieto di utilizzare minori di quattordici anni per messaggi pubblicitari e spot; introduce il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l’infanzia nella procedura di adozione del regolamento in materia di impiego dei minori nei programmi radiotelevisivi; stabilisce che in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori venga negata l’applicazione dell’istituto dell’oblazione; prevede, infine, che nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti sia assicurata la presenza di esperti designati dalle associazioni impegnate nella tutela dei minori.
L’articolo 34 richiama inoltre le norme comunitarie a tutela dei minori. In proposito si ricorda che le disposizioni adottate in Italia per la tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori nella programmazione televisiva, anche con riguardo ai messaggi pubblicitari, discendono essenzialmente dalla disciplina contenuta nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio dell’Unione europea, del 3 ottobre 1989 (c.d. Televisione senza frontiere), in seguito modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997[147]. In particolare, gli articoli 22 e 22-bis della direttiva prevedono che le trasmissioni televisive non contengano programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni ovvero incitamento all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. Tali principi sono quindi confluiti negli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c) dello schema di testo unico in esame. Al riguardo, si segnala che la lettera b) del comma 4 contiene una deroga esplicita, già inserita nella legge 112/2004, per le trasmissioni ad accesso condizionato.
Occorrerebbe valutare la congruità di tale deroga in relazione alle prescrizioni della direttiva comunitaria.
Si ricorda inoltre che la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 (c.d. direttiva sul commercio elettronico) ha richiamato, nei “considerando” la necessità di garantire - negli interventi a livello comunitario per la liberalizzazione del commercio elettronico - un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana; l’articolo 3 prevede una deroga al principio della libera circolazione dei servizi dell'informazione in caso di tutela dei minori; all’articolo 16 è infine previsto che gli Stati membri e la Commissione incoraggino l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana.
I commi 1 e 2 dell’articolo 34 contengono le disposizioni previste dall’articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223[148], riguardanti il divieto di trasmissione di film vietati ai minori di anni 18 e la prescrizione di una fascia oraria di trasmissione per i film vietati ai minori di 14 anni. Si segnala che altre disposizioni sui minori contenute in tale legge sono confluite nei principi generali (divieto di trasmissione di programmi potenzialmente nocivi allo sviluppo psicofisico, di programmi contenenti scene di violenza o pornografia oppure atti ad indurre atteggiamenti di intolleranza) ovvero nelle norme riguardanti la pubblicità (divieto di messaggi pubblicitari che arrechino pregiudizio allo sviluppo morale e fisico dei minori e l’esclusione di interruzioni pubblicitarie per i programmi di cartoni animati).
L’articolo 35, richiamando le norme già introdotte dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 (art. 1, co. 6, lett. b), n. 6) e ribadite dalla legge 112/2004 (art. 10, commi 4, 5 e 6), affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Commissione servizi e prodotti) il compito di verificare il rispetto della normativa in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato e tenendo conto degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Sotto il profilo della formulazione del testo, è da notare che il testo unico, a differenza della legge 112/2004, distingue le norme a tutela dei minori, riportate all’articolo 34, dalle sanzioni, contenute nell’articolo 35; quest’ultimo disciplina altresì le attività di vigilanza sull’osservanza delle norme previste dall’articolo 34.
In proposito si segnala che il testo unico contiene un capo dedicato esclusivamente alle sanzioni (titolo X, capo I, articoli 51 e 52). In particolare, con riferimento ai minori, oltre a richiamare (comma 5) le sanzioni previste dal citato articolo 35, l’articolo 51 detta (comma 2, lett. c)) le norme relative alle sanzioni per le violazioni in materia di principi generali a garanzia degli utenti (art. 4, comma 1, lett. b)).
Si segnala, infine, che il testo unico contiene ulteriori norme a tutela dei minori - derivanti anch’esse dalla citata direttiva europea - nei seguenti articoli:
l’articolo 3, nel definire i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, prevede il rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme vigenti a livello nazionale e internazionale, tra i quali individua l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore;
l’articolo 4, in materia di principi a garanzia degli utenti vieta, alla lettera b), la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e prevede, alla lettera c), la diffusione di trasmissioni pubblicitarie che non arrechino pregiudizio morale o fisico ai minori;
l’articolo 36, in materia di trasmissioni transfrontaliere, prevede che l’Autorità possa disporne la sospensione in caso di violazione del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni;
Sono inoltre previste norme di tutela dei minori con riferimento alla pubblicità delle bevande alcoliche (articolo 37) e alle televendite (articolo 40);
l’articolo 44, in materia dipromozione della distribuzione e della produzione di opere europee, contiene disposizioni particolari per i programmi specificamente rivolti ai minori, ivi inclusi i cartoni animati;
l’articolo 45 prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo, garantisca, oltre alle trasmissioni di intrattenimento per i minori, un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale.
Da ultimo, si segnala la recente delibera dell’Autorità n. 278/04/CSP[149] in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento che, all’articolo 16, stabilisce per i fornitori l’obbligo di specificare gli strumenti tecnici disponibili agli utenti per inibire ai minori la visione di contenuti destinati ad un pubblico adulto nonché le modalità di comunicazione del pin necessario per la fruizione di programmi protetti da meccanismi di "parental control".
L’articolo 36 riprende il contenuto dell’articolo 3-bis della legge 249/1997 in materia di trasmissioni transfrontaliere, con una sola modifica: al comma 1 la previsione che le emittenti televisive appartenenti a stati membri dell’Unione europea, sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi della direttiva 89/552, siano tenute al rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano è stata sostituita con la previsione che tali emittenti rispettino le norme del presente articolo.
L’articolo 3-bis nella legge n. 249 del 1997, è stato inserito dall’articolo 51 della legge 39/2002 (legge comunitaria 2001) al fine di assicurare la libertà di ricezione e la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati membri dell’Unione europea, nonché di attribuire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alcuni poteri, a fronte di violazioni idonee a nuocere ai minorenni, ovvero idonee ad incitare all’odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
La norma è stata introdotta a seguito della sentenza 14 giugno 2001 della Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha sanzionato l’Italia per non aver attuato alcune disposizioni (articoli 2, paragrafi 1 e 2 , 2-bis e 3-bis) della direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
Il Capo IV del Titolo IV (articoli 37- 41), reca le disposizioni sulla pubblicità, che trovano il loro fondamento nella direttiva 89/552/CEEcosì come modificata dalla direttiva 97/36/CE (c.d. Televisione senza frontiere).
L’articolo 37 riprende in primo luogo le disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie contenute nei commi da 3 a 5 dell’articolo 8 della legge 223/1990 e nell’articolo 3 della legge 122/1998.
Per ciò che concerne la prima norma, il contenuto dei commi da 1 a 2-bis dell’articolo 8 della legge 223/1990, relativi ai principi etici e alla riconoscibilità del messaggio pubblicitario - derivanti dagli articoli 10 e 12 della direttiva 89/552/CEE -, sono stati ripresi dalla lettera c) dell’articolo 4, co. 1 (principi generali a garanzia degli utenti) della legge 112/2004, ed ora, con la stessa numerazione, nel T.U. in esame.
I commi 3, 4, e 5 (interruzione pubblicitarie di opere teatrali, liriche e musicali, commissione per individuare le opere non suscettibili di interruzione, divieto di pubblicità di medicinali) sono riportati, con qualche modifica, rispettivamente ai commi 3, 8 e 9 dell’articolo in esame. Il comma 3 non contiene più il riferimento alle opere cinematografiche (ciò in conseguenza della diversa disciplina per le opere cinematografiche recata dall’articolo 3, co. 3 della legge 122/1998 ed ora riportata al comma 4 dell’articolo in commento, vedi infra), al comma 9 viene eliminato il riferimento al decreto ministeriale di attuazione degli articoli 13, 15, e 16 della direttiva 89/552[150]. Gli articoli 2 e 1 (disciplina pubblicitaria delle bevande alcoliche e dei prodotti a base di tabacco) di tale decreto sono ripresi nei successivi commi 10 e 11 dell’articolo in commento, con alcune modifiche lessicali che rendono il testo più aderente a quello della direttiva 89/552.
Ciò comporta una “legificazione” delle norme. In proposito il Consiglio di Stato si è espresso nel senso di sostituire le disposizioni esplicite con un rinvio al regolamento, “anche in considerazione della materia, che potrebbe presentare nel tempo esigenze di tutela differenti”. Si segnala peraltro che il regolamento riproduce i citati articoli della direttiva, la quale è stata recepita - di norma -nell’ordinamento italiano con provvedimento di rango legislativo.
Non viene riportato invece nel presente T.U. l’articolo 3 del citato regolamento, relativo alla tutela pubblicitaria dei minori.
Sembrerebbe appropriato che anche il comma relativo alla tutela pubblicitaria dei minori trovasse collocazione all’interno del presente Testo Unico. Si ricorda a tale proposito che il successivo articolo 40 co. 2 recepisce testualmente la normativa relative alla tutela dei minori di cui all’articolo 16 della direttiva 89/552 in relazione alle sole televendite.
Si segnala inoltre la recente emanazione del D.Lgs 300/2004[151] che all’articolo 3 vieta la pubblicità e la sponsorizzazione radiofonica dei prodotti a base del tabacco; sarebbe forse da valutare se inserire anche quest’ultima norma all’interno del presente TU.
I commi da 1 a 5 dell’articolo 3 della legge 122/1998, sono riprodotti nei commi 1 e 2 e da 4 a 6 dell’articolo in esame, con la sola integrazione, al comma 1, di un riferimento ai principi generali sulle interruzioni pubblicitarie recati all’ articolo 4 del presente TU e alla direttiva 89/552 ed un richiamo al comma 3 dell’articolo 26 dello stesso TU, come deroga al principio che gli spot isolati debbano costituire eccezioni.
In realtà l’articolo 26, co.3, relativo alla trasmissione di dati all’utenza durante le trasmissioni in interconnessione non sembra contenere norme relative a spot isolati. Su ulteriori problematiche connesse a riferimenti all’articolo 26, co. 3 si veda più oltre il comma 12 del presente articolo.
L’art. 3 della L. 122/1998 mirava a perfezionare il recepimento della direttiva 89/552 con riguardo a talune discrepanze in ordine alle quali la Commissione della Comunità europea aveva ritenuto di indirizzare alla Repubblica italiana un parere motivato[152], in relazione al mancato recepimento del principio secondo cui gli spot pubblicitari isolati devono costituire un'eccezione (art. 10, paragrafo 2, della direttiva) e dei limiti, sull'inserimento della pubblicità tra i programmi e all'interno di questi, (art. 11, paragrafi 1, 2, 4 e 5 della direttiva) e all’insufficente recepimento dei limiti alle interruzioni pubblicitarie di opere cinematografiche e film per la televisione, (art. 11, paragrafo 3, della direttiva).
L’articolo riprende inoltre (ai commi 7 e 12) il contenuto dei commi 7 e 16 dell’articolo 7 della legge 112/2004 relativi alla pubblicità delle emittenti televisive locali
Il comma 7, analogamente a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 3 della legge 122/1998 di cui il TU prevede l‘abrogazione, reca la possibilità di ulteriori interruzioni pubblicitarie di opere cinematografiche, teatrali, liriche e musicali per le emittenti locali che trasmettono unicamente nel territorio nazionale.
Il comma 12, relativo ad interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni in interconnessione, presenta una modifica rispetto all’art. 7, co. 16 della legge 112/2004, nel senso che contiene un riferimento non più all’articolo 3, co. 17 della legge 249/1997 ma all’articolo 23, co. 6 del presene TU.
Si rileva però che quest’ultima norma già riporta una integrazione che consente le interruzioni pubblicitarie in tale tipo di trasmissioni; il comma in commento appare pertanto un duplicato dell’articolo 26, co. 3.
Infine il comma 13 richiama per quanto non previsto dal testo unico in materia di pubblicità il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 538/01/CSP del 26 luglio2001 e successive modificazioni. Si ricorda che ai sensi dell’ articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 249/1997 l’AGCOM ha il compito di emanare i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, ed il comma in commento sembrerebbe confermare tale disposizione.
L’articolo 38 riprende i commi da 6 a 11 dell’articolo 8 della legge 223/1990 in materia di limiti di affollamento pubblicitario; in particolare per ciò che concerne il servizio pubblico (4% settimanale e 12% orario), le emittenti televisive nazionali (15% giornaliero e 18% orario), la radiofonia (18% orario per le emittenti nazionali, 25% per le emittenti locali e 10% per le emittenti a carattere comunitario), le emittenti televisive locali (25% orario e giornaliero), la disciplina delle pubblicità diverse dagli spot.
L’articolo in commento inoltre recepisce le disposizioni recate dall’articolo 1, co. 19 del D.L. 545/1996 sui limiti della pubblicità diversa dagli spot per le emittenti radiofoniche, e due commi della legge 112/2004 (co. 5 dell’articolo 7 e co. 8 dell’articolo 15) relativi, rispettivamente alle deroghe per le emittenti che si impegnano a trasmettere televendite per oltre l’80% della propria programmazione e per i messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura.
L’articolo 39 reca le norme in materia di sponsorizzazione riprese dai commi 13 e 14 dell’articolo 8 della legge 223/1990 e dall’articolo 1, co. 20 del D.L. 545/1996.
La disciplina delle sponsorizzazioni radiotelevisive, introdotta nell'ordinamento italiano dalla dall’articolo 8, commi 12-15 della legge 223/1990, trae origine dalla direttiva 89/552/CEE. L’articolo 8 della legge 223/1990 ha recepito (comma 12) la definizione generale di sponsorizzazione contenuta nella direttiva, estendendola alle attività radiofoniche; tale definizione con una integrazione (vedi supra art. 2) è ora riportata all’articolo 2, comma 1, lettera d) del presente T.U; il successivo co. 13 riproduce poi integralmente i criteri stabiliti dall'art. 17 della direttiva riguardo al contenuto dei programmi sponsorizzati; il comma 14 riproduce i divieti relativi ai prodotti del tabacco, ai medicinali e alle cure mediche[153]. Il co. 15, non recepito e non abrogato dal presente T.U demanda infine una più dettagliata regolamentazione delle sponsorizzazioni radiotelevisive ad un decreto ministeriale, da adottarsi su proposta dell’allora Garante per la radiodiffusione e l'editoria[154].
L’articolo 40 riprende testualmente le disposizioni sulle televendite recate dall’articolo 3-bis della legge 122/1998.
L’articolo, aggiunto dall’articolo 52 della legge 39/2002 (comunitaria 2001) per dare esecuzione a una sentenza Corte di giustizia europea[155], ha introdotto nell’ordinamento italiano, per il solo profilo delle televendite, le disposizioni di cui all’articolo 16 della direttiva (divieto di esortare i minorenni ad acquistare o a persuadere altri ad acquistare un prodotto sfruttando la loro credulità, divieto di sfruttare la fiducia dei minorenni verso genitori e insegnanti, divieto di mostrare i minorenni in situazioni pericolose), volte a recare una tutela dei minori nei confronti di tutte le forme di pubblicità televisiva.
L’articolo 41 riprende le disposizioni in materia di destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici (utilizzo di almeno il 15% delle risorse ad acquisto di spazi sulle emittenti radiofoniche e televisive locali e di almeno il 50% – 60% nella fase di transizione al digitale terrestre – su giornali e periodici) recate dai commi 10-12 dell’articolo 7 e dal comma 6 dell’articolo 25, della legge 112/2004. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa.
Si ricorda che in attuazione dell’articolo 7 della legge 112/2004, l’Autorità, con delibera 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS[156] ha stabilito in capo alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici anche economici un obbligo di comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, relativamente alle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa per ciascun esercizio finanziario.
Si ricorda, infine, che la Conferenza Stato-regioni, nell’esprimere il proprio parere favorevole sul provvedimento in esame, ha chiesto che la disposizione in esame non riguardi le regioni, che ai sensi del nuovo articolo 117 della Costituzione hanno una propria autonomia finanziaria. Tale considerazione non è stata peraltro condivisa dal Consiglio di Stato che ha evidenziato i limiti posti dalla norma di delega rispetto ad un intervento innovativo del legislatore delegato in materia.
Il titolo V (articolo 42) riguarda l’uso efficiente dello spettro elettromagnetico e la disciplina della pianificazione delle frequenze, riprendendo in particolare il contenuto dell’art. 12 della legge di delega (v. in particolare i primi due commi), ma anche dell’art. 22, commi 1 e 2 della medesima legge (nonché ulteriori norme di legge, v. infra).
Preliminarmente si segnala che il comma 2 conferma un principio di particolare rilievo, vale a dire che l’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Tra le varie disposizioni delle direttive “comunicazioni elettroniche” che riguardano i criteri di assegnazione delle frequenze e le garanzie di accesso alle reti, appare utile ricordare, in particolare, che l’articolo 9 della direttiva “quadro” 2002/21/CE - analogamente a quanto stabilito dalla direttiva “autorizzazioni” (2002/20/CE, art. 7) nonché dalla direttiva “concorrenza” (2002/77/CE, artt. 2, comma 4, 4 e 6) - prevede che gli Stati membri debbano garantire che l’allocazione e l’assegnazione delle radiofrequenze - che compete alle autorità nazionali di regolamentazione - siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nella stessa direzione si inserisce l’articolo 5 della direttiva “autorizzazioni” (2002/20/CE), secondo il quale anche i diritti d’uso della frequenze debbono essere “concessi mediante procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie”. La medesima norma fa peraltro salvi “i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi di interesse generale conformemente alla normativa comunitaria”.
Il 12° considerando della direttiva 2002/20/CE (cd. direttiva “autorizzazioni”), richiamato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, afferma che resta “impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria[157].
Appare poi sostanzialmente confermata la ripartizione di competenze derivante dalla legge 249 del 1997[158]ed anche dalla legge di delega, che attribuisce al Ministero delle comunicazioni l’adozione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze ed all’Autorità l’adozione dei piani di assegnazione delle frequenze nel settore radiotelevisivo[159].
Più analiticamente, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 42 in esame, il Ministero delle comunicazioni adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni sentiti l’Autorità, i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio nazionale delle comunicazioni (v. art. 1, comma 6, lett. a) della legge n. 249/97).
Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero delle comunicazioni ne ravvisi la necessità (v. art. 3, comma 6, legge n. 223/90).
L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio nazionale, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge (v. art. 12, comma 3, legge n. 112/2004).
Sempre in relazione alla pianificazione delle frequenze (commi 3-11 dell’articolo in esame), si fa poi presente che il comma 11, conformemente all’articolo 22 della legge di delega, conferma l’assegnazione all’Autorità della competenza in ordine alla definizione del programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale; l’Autorità è tenuta a valorizzare la sperimentazione e ad osservare criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza.
L’articolo reca altre disposizioni in materia, riprendendo in larga parte norme presenti anche in altri atti normativi, tra cui il DL n. 5/2001 (art. 1, comma 2 e art. 2-bis, comma 6)[160]: in particolare, il comma 10 precisa che l’Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all’effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato; il comma 6 prevede chenella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, l’Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
Alcune disposizioni riguardano i pareri delle regioni in ordine alla approvazione dei vari atti di pianificazione (commi 7, 8 e 9), riprendendo l’articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 122/98.
Per quanto concerne ulteriori aspetti, più specifici, il comma 1 ripercorre i vincoli necessari per assicurare un uso efficiente delle frequenze radio, già presenti nell’art. 12, comma 1 della legge n. 112, aggiungendo la lettera g), che riguarda il rispetto delle norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del volo (di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110), estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
Si ricorda per completezza, con riguardo a disposizioni non modificate del medesimo comma 1, che lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;
b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazione;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
Ai sensi dei commi 12 e 13, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni spetta inoltre emanare il regolamento sui criteri generali di installazione delle reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione. La disposizione riprende quella di cui all’art. 12, comma 6 della legge n. 112, circoscrivendo il riferimento alle reti (per la diffusione dei programmi radiotelevisivi, anziché “di comunicazione elettronica”).
Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
Da ultimo, il comma 14 dispone in ordine alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture, stabilendo, analogamente all’art. 22, comma 2 della legge n. 112, l’applicazione dell’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Alla disciplina a tutela della concorrenza e del mercato, anche per gli aspetti che involgono il pluralismo dell’informazione, è dedicato il titolo VI.
L’articolo 43, relativo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, ricomprende essenzialmente la disciplina recata dagli artt. 14 e 15 della legge di delega (v. supra la relativa scheda di lettura), nonché alcuni aspetti relativi alla applicazione di tale disciplina alla fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale terrestre[161], recati dall’art. 25 della medesima legge di delega (in particolare, commi 8 e 9).
Alcune modifiche nella formulazione dell’articolo appaiono per lo più dovute ad esigenze di coordinamento (sia interno, sia con la normativa vigente) del testo unico, ovvero al superamento di alcuni adempimenti richiesti per l’avvio della fase transitoria, e svolti in tempi molto ravvicinati rispetto all’entrata in vigore della legge di delega[162].
Ulteriori disposizioni sono poi tratte dalla disciplina sulle posizioni dominanti recata dall’art. 2 della legge n. 249/97 (limitatamente alle parti non abrogate dalla legge 112/2004[163]).
Nell’ambito dell’articolata disciplina recata dall’articolo 43, essenzialmente riproduttiva delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15, 25, commi 8 e 9 della legge n. 112, nonché di alcune disposizioni della legge n. 249 - appare opportuno evidenziare che al comma 1 viene rimesso ad apposito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione delle procedure per la “verifica del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12” del medesimo articolo, concernenti appunto il divieto di posizioni dominanti ed il rispetto dei limiti anticoncentrazione stabiliti dalla nuova disciplina (v. infra)[164]. La previsione dell’intervento di un apposito regolamento dell’Autorità in materia è già presente nella legge n. 112/2004, all’articolo 14, comma 1, che peraltro non è abrogato dal testo unico in esame.
Nel testo unico in esame, la verifica cui è chiamata l’Autorità – anche secondo commi successivi – concerne il rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo 43 del testo unico. Tale formulazione sostituisce quella che fa riferimento al rispetto dei “limiti di cui all’articolo 15” della legge n. 112, nel suo complesso: tali limiti sono riprodotti – come si vedrà tra breve – nei commi da 7 a 12 dell’articolo 43[165].
Appare opportuno in tale quadro ricordare che il comma 2 dell’articolo 43 ripropone quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 15 della legge n. 112/04, prevedendo in via generale i compiti dell’Autorità in materia di limiti antitrust: l’Autorità è chiamata ad individuare i mercati rilevanti (conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE), nonché a verificare[166] che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati “i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12”[167].
Ai sensi del comma 3, riproduttivo del comma 3 dell’articolo 15, compete all’Autorità, qualora accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adottare un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi del comma 5[168].
Il comma 5, che riguarda l’adozione da parte dell’Autorità dei provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 o comunque lesive del pluralismo (v. infra), e che ripropone per lo più l’articolo 2, comma 7 della legge n. 249/97, prevede tra l’altro che ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui all’articolo 43 del testo unico si applicano in sede di rilascio ovvero “di proroga” delle concessioni, delle “licenze” e delle autorizzazioni.
In relazione a tale comma, si ricorda che uno dei rilievi presenti nella delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa al provvedimento in esame riguarda l’opportunità di richiamare esplicitamente il riferimento alle “posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo“ sia con riguardo all’adozione dei provvedimenti volti a eliminare o ad impedire il formarsi di posizioni comunque vietate, sia in relazione all’accertamento che costituisce il presupposto per inibire la prosecuzione e ordinare la rimozione degli effetti degli atti adottati in violazione della disciplina sulle posizioni dominanti.
In base alla argomentazione prospettata dall’Autorità, ciò sembra da ricondurre al fatto che, considerato il disposto degli artt. 14, comma 2, e 15 della legge n. 112/2004, nonché alcune abrogazioni “incrociate” della medesima legge n. 112 (che ha abrogato in particolare i commi 1, 6 e 8 dell’art. 2 della legge n. 249, ma non il comma 7, il quale richiama il divieto di costituzione di posizione dominante secondo la formula poc’anzi indicata) in sede di elaborazione del testo unico in esame la vigenza di tale ultima norma ed i relativi effetti dovrebbero emergere con chiarezza.
Il successivo comma 6, che riproduce per lo più il comma 5 dell’articolo 2 della legge n. 249, si ricollega al disposto del precedente comma 1, prevedendo che fino all’adozione del regolamento di cui al comma 1, i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione sono disciplinati in base al regolamento dell’Autorità adottato con delibera n. 26 in data 23 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni[169].
Considerata la particolare rilevanza della disciplina, e i ripetuti richiami “interni” alle disposizioni di cui ai commi 7-12 dell’articolo 43 in esame, che costituiscono parametri per lo svolgimento dei compiti assegnati all’Autorità, appare opportuno richiamare brevemente i principali aspetti della disciplina anticoncentrazione in questione (essenzialmente riproduttiva degli articoli 15 e 25, commi 8 e 9 della legge n. 112):
§ il comma 7 riproduce il limite – già stabilito dall’articolo 15, comma 1 della legge n. 112 - del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, riferito ad uno stesso fornitore di contenuti[170].
§ il comma 8 concerne il limite al numero complessivo di programmi che opera nella fase transitoria, vale a dire “fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale”: tale limite – che riproduce quello fissato dall’articolo 25, commi 8 e 9, della legge n. 112 - è per ogni soggetto del 20 per cento, ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della medesima legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. Rispetto alla previsione di cui all’articolo 25, comma 8, viene omesso il riferimento all’accertamento svolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle condizioni relative all’offerta dei programmi trasmessi in tecnica digitale, previsto dall’articolo 25, comma 3 della legge n. 112[171]. Peraltro, tale disposizione, così come tutte le altre contenute nella legge n. 112, non risulta comunque abrogata dal testo unico in esame (v. oltre il paragrafo relativo alle abrogazioni)
lI comma 8 dell’articolo 43 in esame prosegue poi precisando, analogamente ai commi 8 e 9 dell’articolo 25 della legge n. 112, che i programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
§ il comma 9 ribadisce il limite alla raccolta delle risorse già stabilito dall’articolo 15, comma 2 della legge n. 112: pertanto, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione[172] non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati - ai sensi dei commi 14 e 15 dell’articolo 43 - conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il successivo comma 10 individua i ricavi rilevanti ai fini del comma 9, riproducendo la definizione già contenuta nell’articolo 15, comma 3 della legge n. 112.
§ il comma 11 riproduce il limite ad hoc già stabilito dall’articolo 15, comma 4 della legge n. 112, relativo alle imprese che, anche attraverso società controllate o collegate, abbiano conseguito ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche[173] superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore: tali imprese non possono conseguire ricavi superiori al 10 per cento nel sistema integrato delle comunicazioni.
§ infine, il comma 12 ribadisce, secondo il disposto dell’articolo 15, comma 6 della legge n. 112, il vincolo temporale in base al quale i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani[174].
Dal comma 13 sino al comma 15 si ritrovano essenzialmente disposizioni relative ai criteri per la individuazione delle posizioni dominanti vietate dal testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni: a tal fine si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché la definizione della nozione del controllo, anche nella forma dell'influenza dominante. Tali disposizioni riproducono l’articolo 2, commi 16-18 della legge n. 249/97.
Infine, il comma 16 prevede, riproponendo quanto già stabilito dall’art. 2, commi 4 e 12 della legge n. 249/97, il compito dell’'Autorità di vigilare sull’andamento e sull’evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nell’articolo 43 in esame.
Tra le più recenti delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni intervenute in materia di posizioni dominanti e di sviluppo del digitale terrestre, in particolare in attuazione di alcune disposizioni della legge n. 112 del 2004, si ricordano la delibera n. 136/05/CONS, recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112”, adottata in attuazione dell’art. 14, comma 2, della legge citata[175]. Con tale delibera è stato accertato che il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento continuano ad essere caratterizzati da una struttura duopolistica in capo alle società RAI Spa e RTI Spa con la collegata Publitalia ’80 Spa, e che tali società detengono posizioni lesive del pluralismo. Alla luce di tali conclusioni, l’Autorità ha ritenuto di dover adottare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, alcune ”misure di riequilibrio del mercato, rivedibili alla luce dell’evoluzione dello scenario competitivo e, in ogni caso, all’esito della verifica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni”. In particolare si fa presente che con l’articolo 1 è stato stabilito nei confronti di RAI e RTI l’obbligo di accelerare la digitalizzazione delle reti televisive terrestri anche mediante la predisposizione in tecnica digitale di tutti gli impianti operanti in tecnica analogica alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1 della medesima delibera[176], nonché l’obbligo di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori indipendenti di contenuti, nell’ambito della quota del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri[177]. Nei confronti di Publitalia è stato stabilito (fino all’attuazione della misura di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, da parte di RTI) l’obbligo di operare la separazione contabile tra le attività di raccolta pubblicitaria sulle reti analogiche e le attività di raccolta pubblicitaria sulle reti digitali terrestri[178], nonché l’obbligo di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti[179].
L’articolo 5 della delibera 136/05/CONS segnala poi al Governo, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 1, della legge n. 249/97, l’esigenza di adottare, anche attraverso un riassetto organico della disciplina del settore editoriale, misure di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra il mezzo radiotelevisivo e la stampa quotidiana e periodica.
La delibera appena illustrata appare peraltro riconnettersi alla precedente delibera n. 117/04/CONS, con la quale è stata conclusa l’attività di analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo, relativa agli anni 2001, 2002 e 2003 - avviata con delibera n. 226/03/CONS - con l’accertamento del superamento da parte delle società RAI S.p.A., RTI S.p.A. e Publitalia ’80 S.p.A. dei limiti relativi al cumulo delle risorse di cui all’art. 2, comma 8 della legge n. 249/97, così come già accertato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, con la predetta delibera n. 226/03/CONS. Sempre con la delibera 117/04/CONS, il Commissario Vincenzo Monaci era stato “incaricato di esaminare, riferire e proporre al Consiglio in merito alle misure da adottarsi ai sensi della legge n. 249/97 in relazione agli accertamenti citati, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo di riferimento e dei risultati dell’esame in corso da parte dell’Autorità della complessiva offerta di programmi televisivi digitali terrestri previsto dalla legge n. 43/2004”.
Si ricorda poi la delibera n. 253/04/CONS, recante norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre, sono state stabilite alcune condizioni per assicurare il rispetto dell’obbligo di separazione societaria previsto dall’art. 5, comma 1, lettera g), numero 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112[180], i soggetti di cui all’art. 23, comma 5, della legge n. 112/04 - che “esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù del titolo concessorio o per il generale assentimento di cui al comma 1” - possono richiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra società da esso controllata, ad esso collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., a condizione che tale società soddisfi, all’atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente. I soggetti, legittimamente operanti in ambito nazionale in tecnica analogica in virtù di una concessione o del generale assentimento di cui alla legge 112/04, che richiedono licenza di operatore di rete sono tenuti, all’atto di presentazione della domanda, ad attuare la separazione societaria fra operatore di rete e fornitore di contenuti.
Con la recentissima delibera n. 149/05/CONS[181] è stato poi approvato il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.
Gli articoli 6 e 44 contengono le norme a tutela della produzione audiovisiva europea, tramite la riserva a favore delle opere europee della maggior parte del tempo di trasmissione con l’esclusione del tempo riservato a specifici programmi con diverse caratteristiche. L’articolo 6, che reca i principi generali, riprende il contenuto dell’articolo 12 della legge 112/2004 aggiungendovi la precisazione che la riserva a favore delle opere europee della maggior parte del tempo di trasmissione al netto di determinate tipologie di programmi, debba valere indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, così come già previsto dalla prima parte del comma 1 dell’articolo 2 delle legge 122/98 – a sua volta di recepimento dell’articolo 4 della direttiva 89/552 – che ha costituito la base del summenzionato articolo 12.
L’articolo 44 riprende il contenuto di numerosi commi (da 1 a 6, 9, 10, 13) del summenzionato articolo 2 della legge 122/98.
L'articolo 2 mirava a perfezionare il recepimento della direttiva comunitaria con riguardo a talune discrepanze in ordine alle quali la Commissione della Comunità europea ha ritenuto di indirizzare alla Repubblica italiana, il 7 agosto 1997, un parere motivato: la non conformità agli obblighi comunitari concerneva la determinazione del tempo di trasmissione su cui calcolare la quota di riserva a favore delle opere europee, e la mancanza di una specifica riserva per le opere europee realizzate da produttori indipendenti.
Le modifiche più rilevanti rispetto al testo dell’articolo 2 della legge 122/1998 riguardano:
§ al comma 2 una diversa formulazione dell’inclusione nella quota di riserva di programmazione per i minori, in applicazione dell’articolo 34, co. 7 del TU;
§ la definizione di produttori indipendenti (art. 4) è ora contenuta alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del presente TU;
§ al comma 5 la quota - da definire nel contratto di servizio - che la concessionaria pubblica ha obbligo di reinvestire nella produzione o nell'acquisto di programmi audiovisivi di produzione europea, non deve più essere superiore al 20% dei proventi del canone ma al 15% dei ricavi complessivi annui[182];
§ al comma 13 (ora comma 9) è mutata la definizione di emittenti locali a cui non si applica la normativa in oggetto.
I commi 7, 8 e 12 dell’articolo 2 della legge 122/1998 non trovano recepimento nell’articolo in commento e pertanto non vengono abrogati[183]. Non sembra invece trovare corrispondenza nel presente TU il comma 11 – di cui è prevista l’abrogazione – che esclude le emittenti che trasmettono prevalentemente televendite dall’applicazione delle norme sulla tutela della produzione europea.
Il titolo VIII (articoli 45-49) reca la nuova disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo e della concessionaria derivante dalla legge di delega, riportando le disposizioni contenute agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 112/2004, la cui portata innovativa rispetto alla normativa precedente riguarda soprattutto le modalità di nomina degli organi di governo della RAI.
In particolare sono definiti i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo (articolo 45) e quelli di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale (articolo 46) nonché la disciplina del finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, garantendo che il finanziamento derivante dai proventi del canone di abbonamento alla radiotelevisione venga effettivamente ed esclusivamente impiegato per la realizzazione dei compiti di sevizio pubblico (articolo 47). A tal fine si prevede che la società concessionaria predisponga il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente, in base ad uno schema approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con controllo da parte di una società di revisione nominata dalla concessionaria e scelta dell’Autorità.
In proposito, si ricorda che il diritto al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo è stato sancito dal Protocollo n. 23 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di Amsterdam del 1997[184]. Tale Protocollo riconosce la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento e alla definizionedel servizio pubblico di radiodiffusione, a condizione che tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro; tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico. Nel considerando, il Protocollo precisa inoltre che “il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione”. Si ricorda, infine, che la Commissione, con decisione del 15 ottobre 2003, n. 2004/339/CE[185] ha riconosciuto che la RAI svolge un servizio pubblico di interesse generale ed ha dichiarato le misure statali in favore della RAI compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L’obbligo di tenere una contabilità separata in relazione agli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico trova fondamento nella Comunicazione della Commissione europea 2001/C 320/04 relativa agli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Più ampliamente, l'obbligo della trasparenza e della separazione contabile tra le attività di servizio pubblico e quelle commerciali, in relazione ai servizi di interesse economico generale, è sancito dalle Direttive 80/723/CEE del 25 giugno 1980 e 2000/52/CE del 26 luglio 2000. Con delibera n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005[186], l’Autorità ha approvato uno schema di separazione contabile, prevedendo tre aggregati distinti: servizio pubblico, commerciale, servizi tecnici; gli scambi tra gli aggregati dovranno essere evidenziati attraverso il sistema dei prezzi di trasferimento. La RAI ha quindi inviato una prima proposta di separazione contabile[187], sulla quale l’Autorità deve esprimere il parere[188].
E’ inoltre prevista la verifica dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico affidata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 320/04 e dettagliata la procedura sanzionatoria in modo da garantire il principio del contraddittorio (articolo 48).
Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è svolto sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. In tale ambito la legge 112/2004 ha attribuito all'Autorità il compito di fissare - d'intesa con il Ministro - prima di ciascun rinnovo triennale del contratto le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Si segnala peraltro che ulteriori obblighi per la concessionaria sono contenuti all’art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, mentre il successivo articolo 20 definisce i relativi corrispettivi. Tali articoli non sono confluiti nel testo unico.
L’articolo 49 reca la nuova disciplina della concessionaria. In primo luogo vi è l’affidamento, fino alla data del 6 maggio 2016, della concessione di servizio pubblico. Seguono disposizioni che adeguano la disciplina della società a quella generale delle società per azioni, nella prospettiva della dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Holding, per la cui disciplina si rinvia all’articolo 21 della legge 112, che non è quindi riportato nel testo unico in esame.
In proposito, si ricorda che a questo fine è stata in primo luogo disposta la fusione per incorporazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa (comma 1)[189]. Il processo di privatizzazione dovrà avvenire attraverso una o più offerte pubbliche di acquisto (comma 3).Attesa la previsione di un limite al possesso azionario dell’1%, all’esito del procedimento di dismissione la società concessionaria si configurerà come società ad azionariato diffuso (“public company”). Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alle modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni che intercorrano tra soggetti titolari di un pacchetto azionario superiore al 2% (comma 5).
Nel corso delle audizioni presso la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° dicembre 2004 e dell’8 febbraio 2005, il Ministro Siniscalco ha fatto presente che il Ministero dell'economia ha individuato il consulente finanziario per la cessione di una quota azionaria di RAI. Alla fine di gennaio la banca incaricata ha consegnato un primo rapporto sulle prospettive di privatizzazione, in cui vi è una raccomandazione affinché sia garantita la rappresentanza dei soci privati nel consiglio d’amministrazione. Al fine di consentire agli operatori un’adeguata valutazione dell’azienda, il rapporto sottolinea, inoltre, la necessità di completare il processo di separazione contabile, nonché di provvedere ad una determinazione del canone su base pluriennale. Con riferimento ai tempi dell’operazione, il Ministro ha ipotizzato che la prima collocazione in borsa possa effettuarsi all’inizio dell’autunno e, comunque entro la fine dell’anno.
Le norme riguardanti la costituzione del consiglio di amministrazione - completamente modificate dalla legge 112/2004[190] – prevedono che esso siacomposto da nove membri[191], che presentino determinati requisiti, eletti dall'assemblea degli azionisti mediante voto di lista. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il presidente è nominato dal consiglio nell'ambito dei suoi membri (o indicato dal Ministero dell’Economia e delle finanze nel caso di alienazione inferiore al 10 per cento), previo parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La Commissione di vigilanza ha inoltre un ruolo rilevante con riguardo alla revoca ed alla promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori[192].
In proposito si segnala che detta Commissione ha approvato lo scorso 14 luglio 2004 unarisoluzione sull'attività e la durata del Consiglio di amministrazione della RAI nominato il 13 marzo 2003 a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 3 maggio 2004 e delle dimissioni della Presidente, in cui si invita il Consiglio a completare la fusione entro i termini fissati dall'articolo 21 della legge e a rassegnare le proprie dimissioni in modo da consentire la formazione del nuovo vertice secondo i criteri della legge stessa.
In data 8 marzo 2005, l’Assemblea della Camera ha approvato una risoluzione[193] che impegna il Governo ad adottare le necessarie iniziative affinché si proceda entro il prossimo 30 aprile all’approvazione del bilancio d’esercizio del 2004 ed al fine di consentire il rinnovo del Consiglio d’amministrazione così come previsto dalla legge 112.
L’articolo 49 reca, poi, i compiti del direttore generale - nominato dal consiglio d’amministrazione - sostanzialmente confermando quanto già previsto dalla legge 206 del 1993 (art. 3)[194] e ribadito dallo statuto della RAI (art. 29)[195].
Si segnala, infine, che il testo unico contiene ulteriori norme sul servizio pubblico generale radiotelevisivo.
In particolare, l’articolo 2, co.1, lett m), reca la definizione di “servizio pubblico generale radiotelevisivo”, già indicata dalla legge 112, come il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla legge.
La nozione di servizio pubblico radiotelevisivo trova fondamento costituzionale nei principi della libertà di parola e nel diritto di informare e di essere informati (art. 21 Cost.). Tale interpretazione è stata più volte confermata dalla Corte Costituzionale (tra le altre, si ricordano le sent. n. 225/74, n. 148/81, n. 112/93), la quale ha rilevato la necessità che l’attività del concessionaria del servizio sia sottoposta al controllo parlamentare al fine di assicurare la realizzazione dei valori costituzionali posti a tutela del diritto all’informazione (pluralismo, imparzialità, ecc.). Nella sentenza 284/2002 la Corte ha altresì precisato che il venir meno del monopolio statale non ha fatto cadere la giustificazione costituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo, che risiede nella funzione specifica che esso svolge al fine di soddisfare il citato diritto all’informazione ed i connessi valori costituzionali e diffondere la cultura “per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese”[196].
L’articolo 7, nel definire i “principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo”, riproduce i contenuti dell’articolo 6 della legge 112.
L’articolo 33 attribuisce alla concessionaria - secondo la disciplina recata dall’articolo 10, comma 5, della legge 223/90 e dall’articolo 22, commi 1 e 2 della legge 103/75 - il compito di trasmettere i comunicati di organi pubblici.
L’articolo 38 definisce i limiti di affollamento pubblicitario; in particolare per ciò che concerne il servizio pubblico è stabilito un limite del 4% settimanale e del 12% orario).
L’articolo 44, in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, contiene obblighi specifici per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
In proposito si segnala che la lettera l) dell’articolo 45 riproduce le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 5 dell’articolo 44.
Si ricorda, infine, che l’articolo 25 della legge 112/2004, che non è confluito nel TU, contiene - nell’ambito dell’accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale - specifiche disposizioni che interessano la società concessionaria del servizio pubblico.
In particolare, ai sensi del comma 2, la società è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga: a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione; b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
La società concessionaria, inoltre, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, è tenuta ad individuare uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale (comma 5).
Infine, la società concessionaria deve assicurare, nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali.
In proposito si osserva che il rinvio contenuto all’articolo 45, comma 2, lett. m), non specifica a quale articolo della legge 112/2004 si fa riferimento.
Si segnala, infine, che disposizioni sulla concessionaria del servizio pubblico - non confluite nel testo unico - sono contenute anche all’articolo 24 della legge 223/90 (reti della concessionaria pubblica, che tra l’altro contiene un rinvio all’articolo 3 della legge 103/1975, ora abrogata) e all’articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545[197] (commi 3, 4, 8 e 9, riguardanti rispettivamente norme in materia di canone, convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, autorizzazione alla realizzazione di trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite, impianti nelle zone di confine bilingui).
Il titolo IX (articolo 50) affida alla Commissione parlamentare di vigilanza il compito di verificare il rispetto delle norme previste dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 103/75, all’articolo 1 della legge n. 650 del 1996 e all’articolo 20 della legge 112/2004.
Si ricorda che l’articolo 1 della legge 103/1975 stabilisce che la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competano alla Commissione parlamentare di vigilanza, che si compone di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari
Per quanto concerne le attività della Commissione, ai sensi dell’articolo 4 della citata legge 103/1975, essa formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi fondamentali di indipendenza, obiettività e apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; stabilisce; le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.
Inoltre, il comma 4 dell’articolo 1 del D.L. 545/1996[198] stabilisce che la Commissione esprima il proprio indirizzo su una serie di atti inerenti ai rapporti regolati dalla convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, inoltre, al Ministro eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso.
Infine, l’articolo 20 della legge 112/2004 affida alla Commissione alcune competenze nelle procedure di nomina e revoca del Consiglio di amministrazione della Rai. In particolare, la Commissione esprime il parere a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla nomina del presidente del CdA, effettuata nell’ambito del Consiglio medesimo (comma 5); il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione (comma 8); in via transitoria, fino a quando la privatizzazione della RAI non supererà la quota del 10% del capitale, la Commissione indica 7 membri del Consiglio eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione (comma 9); fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al citato comma 9 (comma 7).
Si osserva peraltro che l’articolo 20 della legge 112/2004 è confluito nello schema di decreto legislativo all’articolo 49. Occorrerebbe pertanto riferire il rinvio a tale ultimo articolo.
In generale si segnala che le norme citate contengono disposizioni relative allo svolgimento delle attività della Commissione stessa; andrebbe pertanto chiarito in cosa consistono i poteri di verifica attribuiti dall’articolo 50. Ai fini della formulazione del testo, si ricorda inoltre che il rispetto delle competenze in materia radiotelevisiva attribuite alla Commissione dalla normativa vigente è già inserito nel titolo II dello schema di d.lgs. in esame, relativo ai soggetti (articolo 11).
Il Titolo X (articoli 51-56) contiene, oltre alle norme sulle abrogazioni ed alle norme finali, quelle sulle sanzioni.
L'articolo 51 individua le sanzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relative alla violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, coordinandovi le norme dell'articolo 31 della legge 223 del 1990, dell'articolo 1, comma 8 della legge n. 247/97, della delibera dell'Autorità n. 78 del 1998 e della legge n. 650 del 1996. Le sanzioni sono irrogate per le violazioni alle seguenti disposizioni (commi 1, 2 e 3):
a) rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri;
b) radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;
(per le violazioni a) e b) le sanzioni applicate variano da 10.329 a 258.228 euro)
c) pubblicità, sponsorizzazioni e televendite;
d) registrazione dei programmi;
(per le violazioni c) e d) le sanzioni applicate variano da 5.165 a 51.646 euro)
e) obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica (sanzioni variabili da 1.549 a 51.646 euro);
f) propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex (sanzioni variabili da 25.823 a 258.228 euro);
g) produzione audiovisiva europea ed indipendente (sanzioni variabili da 10.329 a 258.228 euro);
h) diritto di rettifica;
i) rispetto dei diritti fondamentali della persona;
l) obbligo di trasmissione contemporanea del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo;
m) diffusioni interconnesse;
n) obbligo di informativa riguardo a dati contabili ed extracontabili;
(per le violazioni delle lettere h), i), j), k), l) le sanzioni variano da 5.164 a 51.646 euro)
o) pubblicità di amministrazioni e di enti pubblici (sanzioni variabili da 1.040 a 5.200 euro).
In ordine alle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) l'Autorità prima dell'irrogazione delle sanzioni descritte, procede alla contestazione degli addebiti, assegnando un termine di 15 giorni per le giustificazioni. Trascorso tale intervallo di tempo - ove le giustificazioni non siano giudicate adeguate - diffida a cessare dal comportamento illegittimo. Dopo ulteriori 15 giorni, constatata la continuazione del comportamento illegittimo, l'Autorità procede all'applicazione della sanzione (comma 2). Per le violazioni più gravi (lettere h), i) e j)) è disposta una sanzione accessoria che consiste nella sospensione dell'attività da uno a dieci giorni (comma 4). I commi 5, 6 e 7 dispongono la competenza sanzionatoria dell'Autorità anche in materia di violazione dei principi di tutela dei minori, di posizioni dominanti, di adempimento degli obblighi assegnati alla RAI. In caso di violazione grave l'Autorità può disporre la sanzione accessoria della sospensione di attività fino a 6 mesi ovvero della revoca della concessione (gravi casi di inottemperanza agli ordini ed alle diffide) (comma 8).
Infine il comma 9 dispone che le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'articolo in commento spettano allo Stato.
Con riferimento al tema delle sanzioni, si ricorda che l’Autorità, nella delibera con la qualeè stata espressa l’intesa sul provvedimento in esame, ha richiamato l’attenzione sull’orientamento manifestato dalla Commissione europea, nella nota del 29 ottobre 2004, circa l’inadeguatezza del vigente dispositivo sanzionatorio in materia pubblicitaria, suggerendo l’eliminazione dal procedimento del previo provvedimento di diffida nonché l’esplicita previsione che, nei casi di reiterazione, l’Autorità possa disporre la sospensione dell’attività ovvero, nei casi più gravi, la revoca del titolo abilitativo.
L’articolo 52 disciplina le sanzioni di competenza del Ministero. Al riguardo, il comma 1 dispone che agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applichino le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9, del Codice delle comunicazioni elettroniche[199].
Il citato articolo 97 (Danneggiamenti e turbative) al comma 1 dispone che, i soggetti che esplichino attività arrecanti danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti, venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il comma 2 vieta di arrecare disturbo o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da 500 a 5.000 euro.
L’articolo 98 (Sanzioni) al comma 2 prevede che, in caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o di offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commini, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 1.500 a 250.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima è pari a 5.000 euro. Se il fatto riguarda l’installazione o l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica il comma 3, che prevede la pena della reclusione da uno a tre anni (ridotta alla metà qualora gli impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva siano di ambito locale). I soggetti che realizzino trasmissioni contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativi, viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni (comma 4). Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto (comma 5) al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. Il comma 6 prevede che il Ministero, ove il trasgressore non provveda, possa provvedere direttamente a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, a spese del possessore. Il comma 7 dispone che, in caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero irroghi la sanzione pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato (art. 25, co. 4), il Ministero irroga una sanzione pecuniaria variabile da 3.000 a 58.000 euro (comma 8). Ai soggetti che non provvedono alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità nei termini e con le modalità prescritti, i medesimi organi comminano una sanzione pecuniaria che può variare da 1.500 a 115.000 euro (comma 9).
Il comma 2 prevede che il Ministero disponga la revoca della concessione o dell’autorizzazione qualora:
a) vengano meno i requisiti necessari al rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni;
b) venga dichiarato il fallimento o si proceda all’ammissione ad altra procedura concorsuale, in assenza di autorizzazione alla prosecuzione provvisoria all’esercizio dell’impresa.
Nei casi suddetti, il Ministero agisce conformemente alle procedure previste dalla legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo.
Il comma 3 statuisce che, in caso di violazione delle norme sull’uso efficiente dello spettro elettromagnetico (cfr. art. 42, comma 1, del TU in commento), ovvero in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero disponga la revoca o la riduzione dell’assegnazione. Si specifica, altresì, che tali provvedimenti sono adottati qualora i soggetti interessati non abbiano provveduto a regolarizzare la propria attività entro il termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione. La sospensione dell’esercizio viene disposta dal Ministero fino all’avvenuto adeguamento (comma 4). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni disciplinate dall’articolo in commento, entrano nella disponibilità dello Stato (comma 5).
In proposito merita segnalare che tali articoli non esauriscono la materia delle sanzioni, che è trattata in varie parti dello schema di decreto legislativo (ad esempio, articolo 35, in materia di tutela dei minori, articolo 36, con riferimento alle trasmissioni transfrontaliere, articolo 40, in materia di televendite, articolo 43 relativo alle posizioni dominanti).
Sembrerebbe pertanto da valutare l’opportunità di far confluire tutte le norme contenenti disposizioni sanzionatorie nell’ambito di tale capo.
L’articolo 53 afferma il principio di specialità, in base al quale le norme del testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiotelevisivi prevalgono sulle norme dettate in materia dal decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Tale prevalenza risultava già sostanzialmente stabilita dall’articolo 2, comma 3 di tale codice, che è richiamato dalla disposizione in esame.
Più specificamente, l’articolo in esame afferma che, “in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all’articolo 1, comma 2, del presente testo unico costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo”.
L’art. 2 del citato d.lgs. n. 259/2003, che ne definisce il campo di applicazione, dopo aver indicato al comma 1 le attività di realizzazione e fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo (analogamente a quanto stabilito in particolare dall’art. 1 della direttiva “quadro”, 2002/21/CE), esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione tre fattispecie, tra le quali “i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti”. Inoltre, il comma 3 precisa che rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.
La relazione illustrativa evidenzia poi che tale prevalenza è sancita in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo perseguiti dalla normativa in esame, e a ne individua il fondamento anche nel 12° considerando della direttiva 2002/20/CE (cd. direttiva autorizzazioni) che appartiene al “pacchetto” di direttive comunitarie – più volte richiamato - sulle comunicazioni elettroniche.
Il 12° considerando della direttiva 2002/20/CE (cd. direttiva “autorizzazioni”), richiamato appunto dalla relazione illustrativa, afferma che resta “impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radiodovrebbe comunque essereobiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria
Peraltro, alcuni elementi nel senso della peculiarità della disciplina in questione sembrerebbero evincersi dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva “quadro”), sia pure con alcune precisazioni[200].
Si ricorda infatti che l’articolo 1 della direttiva “quadro”, nel definire l’ambito di applicazione e le finalità della disciplina, enuncia che la direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati[201]. Per quanto concerne possibili fattispecie escluse, l’articolo fa salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.
La relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo poi divenuto il codice delle comunicazioni elettroniche stabiliva poi una relazione tra le fattispecie escluse – poc’anzi ricordate – e i “considerando” 5, 8 e 9 della direttiva “quadro”[202].
L’articolo 55 reca alcune disposizioni generali di coordinamento con altre fonti, relative alle norme statali vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, al rapporto tra fonti successive e disposizioni contenute nel testo unico, che non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti oggetto di tali interventi, nonché alle disposizioni contenute in regolamenti dell’Autorità richiamate dal medesimo testo unico, che possono essere modificate con deliberazione dell’Autorità.
E’ poi esplicitato che il “rinvio alle stesse disposizioni [regolamenti dell’Autorità] è da intendersi come formale e non recettizio”; tale espressione – inusuale nella legislazione - sembra da correlare anche ad una osservazione del Consiglio di Stato, relativa all’esigenza di evitare - nel caso di tali rinvii - il rischio di una “cristallizzazione” del potere regolamentare dell’Autorità.
In particolare il Consiglio di Stato ha espresso perplessità sui rinvii espliciti contenuti nello schema ad alcuni provvedimenti dell’Autorità, prospettando un rischio di legificazione degli stessi e di una loro possibile “cristallizzazione”, che potrebbe comportare una “sterilizzazione” del potere regolamentare dell’Autorità. Il Consiglio di Stato ha proposto pertanto l’utilizzo di un rinvio generico ai “regolamenti” dell’Autorità “vigenti all’atto dell’adozione del provvedimento stesso”.
L’articolo 54 reca un ampio ventaglio di abrogazioni esplicite, che riguardano fonti di rango primario (in parte correlate a quelle già previste dall’articolo 28 della legge n. 112/2004[203]).
Si ricorda che il richiamato articolo 28 della legge n. 112 del 2004 ha previstonumerose abrogazioni esplicite, tra le quali si segnalano in particolare la disciplina relativa alle posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo di cui alla legge 249/1997, le norme di quest’ultima che disciplinano il “regime transitorio” e le modalità per la sua cessazione[204], nonché disposizioni che riguardano l’assetto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Si ricorda peraltro che alcune ulteriori novelle e abrogazioni sono contenute in altri articoli del testo (v. artt. 14 e 15, nonché artt. 23 e 25).
L’articolo 16 comma 1 della legge delega ha previsto l’intervento del testo unico anche per apportare le abrogazioni necessarie al coordinamento delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, o necessarie per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale e comunitario.
Si osserva peraltro che non sempre le disposizioni della normativa vigente che sono state riprodotte nel testo unico sono oggetto di abrogazione esplicita; in particolare, nessuna disposizione della legge n. 112 del 2004 - ampiamente riprodotta nel testo unico in esame - risulta espressamente abrogata. Analoga osservazione può riguardare alcune parti del decreto-legge n. 5 del 2001 (conv. con mod. dalla legge n. 66 del 2001).
Si segnala in proposito che, con riferimento al testo unico in esame, il Consiglio di Stato ha suggerito l’abrogazione immediata di tutte le disposizioni oggetto dell’attività di ricognizione per la redazione del testo unico, ivi incluse le norme transitorie, per le quali si propone di individuare eventualmente una data differita di abrogazione.
Anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sottolineato l’opportunità, a fini di maggior chiarezza, della abrogazione espressa di tutte le norme vigenti trasfuse nello schema di testo unico, in primo luogo di quelle contenute nella legge 112 del 2004; l’opportunità di una distinzione tra le abrogazioni conseguenti alla trasposizione della norma nel testo, rispetto a quelle dovute ad incompatibilità con il nuovo quadro normativo; l’opportunità di una verifica delle norme non inserite nel testo unico, che mantengono la loro vigenza, e che rimangono quale corpus estraneo al testo unico, al quale peraltro le norme del medesimo fanno sovente rinvio (v. ad es. art. 25); l’opportunità di una ulteriore verifica anche rispetto al rinvio, contenuto in altri atti normativi, a disposizioni delle quali il testo unico in esame dispone l’abrogazione: in proposito l’Autorità suggerisce di introdurre nel testo unico una clausola per cui il riferimento alle disposizioni abrogate si intenda effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico (ove non si tratti ovviamente di abrogazione per incompatibilità) .
Si dà sinteticamente conto, di seguito, delle principali norme interessate dalle abrogazioni:
La legge 14 aprile 1975, n. 103[205]è stata abrogata dalla legge 112/2004, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V. Il testo unico prevede l’ulteriore abrogazione degli articoli 22 (confluito nell’art. 33 TU); 38, commi 3 e 4; 41, commi 1 e 2; 43-bis (confluito nell’art. 30 TU) e 44.
Restano quindi in vigore le norme relative alla Commissione di vigilanza, cui l’articolo 50 del TU rinvia espressamente, l’art. 17 relativo al canone, gli articoli 19 e 20 riguardanti rispettivamente obblighi e corrispettivi della concessionaria in relazione a trasmissioni per le zone di confine e per l’estero, i titoli III (in materia di impianti ripetitori via etere privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali), IV (contenente modifiche agli artt. 1, 183 e 195 del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con DPR 29 marzo 1973, n. ) e V (contenente disposizioni transitorie e finali).
La legge 6 agosto 1990, n. 223[206] ha subito numerose abrogazioni a seguito della legge 112/2004 e del TU. Restano tuttavia in vigore l’articolo 5 (collegamenti di telecomunicazione), il comma 11 dell’articolo 6 (che contiene una abrogazione), i commi 1, 3 e 6 dell’articolo 7 (comitati regionali per i servizi radiotelevisivi), i commi 15 (regolamento delle sponsorizzazioni) e 18 (norma di abrogazione) dell’articolo 8, l’articolo 11 (pari opportunità), l’articolo 16 (tranne i commi 7, 8 e da 16 a 20) sulle concessioni, il comma 4 dell’articolo 18 (uso delle radiofrequenze in casi di pubblica emergenza), l’articolo 20 (obblighi concernenti la programmazione dei concessionari privati (tranne il comma 4), i commi 6 e 7 dell’articolo 22 e l’articolo 27 (canoni e tasse), l’articolo 23 (misure di sostegno alla radiodiffusione), l’articolo 24 (reti della concessionaria pubblica, che tra l’altro contiene un rinvio all’articolo 3 della legge 103/1975, ora abrogata) tranne il comma 3, l’articolo 30 in materia di sanzioni penali (mentre l’articolo 31 sulle sanzioni amministrative è abrogato).
Resta infine in vigore tutto il titolo V (disposizioni transitorie e finali), comprendente gli articoli da 32 a 41, ad eccezione dell’articolo 37 sulle società.
Si fa presente che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha rilevato che l’abrogazione esplicita di alcune disposizioni della legge n. 223/90 (non trasfuse nello schema di d.lgs.) “non appare coerente con la norma delegante, che consente di apportare le sole integrazioni, modificazioni o abrogazioni necessarie al coordinamento o alla migliore attuazione delle disposizioni legislative”: Il rilievo riguarda i seguenti articoli: articolo 13 (autorizzazione ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive); articolo 16, comma 18 (programmazione locale); articolo 17, comma 2 (in materia di società); 20, comma 4 (obbligo di un registro dei programmi per i concessionari privati); quest’ultimo comma è peraltro richiamato dall’articolo 51, comma 1, lett. d) del testo unico).
Con riferimento alla legge 25 giugno 1993, n. 206[207], abrogata dalla legge 112/2004 ad eccezione degli articoli 3 (direttore generale della RAI) e 5 (abrogazioni ed entrata in vigore), si segnala che l’articolo 3 è confluito nel comma 11 dell’articolo 49.
Con riferimento al decreto legge 27 agosto 1993, n. 323[208], si segnala che il TU abroga i commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 (in materia di obblighi di informazione per le emittenti locali), i commi 1 e 1-bis (trasferimenti di proprietà di emittenti televisive), 2 (confluito nel comma 3 dell’articolo 28 in materia disposizioni sugli impianti radiotelevisivi), 3 (autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea), 4 e 5 (frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva) dell’articolo 6 e gli articoli 6-bis (canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale), 8 (sanzioni amministrative), 9 (pubblicità e sponsorizzazioni) e 10 (criteri di determinazione dei canoni di concessione e piano di interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale).
Del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545[209], sono abrogati, all’articolo 1, i commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 (confluito nel comma 4 dell’articolo 38 sui limiti di affollamento), 20 (confluito nel comma 3 dell’articolo 39 sulle sponsorizzazioni), 21, 23 e 24;.
Si ricorda che un richiamo esplicito all’articolo 1 del decreto è contenuto all’articolo 50 del testo unico con riferimento ai poteri di verifica della Commissione parlamentare di vigilanza; inoltre, l’articolo 51, in materia di sanzioni, rinvia (alla lettera f)) al comma 26 e (alla lettera l)) al comma 28 del medesimo articolo 1[210].
Restano quindi in vigore, per quanto qui interessa, i commi 1 (prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva), 2 (norme di attuazione di direttive comunitarie), 3, 4, 8 e 9 (norme riguardanti la concessionaria), 14 (acquisizioni di concessionarie private), 22 (norma di abrogazione), 28 e segg. (obbligo di comunicazione di dati contabili ed extracontabili).
Riguardo alla legge 31 luglio 1997, n. 249[211] sono abrogati, all’articolo 1, il comma 24; l’articolo 2 (in parte confluito nell’articolo 43 TU, che interviene in materia di posizioni dominanti), ad eccezione del comma 6; all’articolo 3, commi 1, 8, 11 (limitatamente ai primi cinque periodi), 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23; l’articolo 3-bis (confluito nell’articolo 36 TU sulle trasmissioni transfrontaliere)[212].
Tali abrogazioni integrano quelle già previste dalla legge n. 112, come già accennato. In particolare, si fa presente che dell’articolo 2 della legge n. 249 la legge n. 112 aveva già abrogato i commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi (relativi al limite del 20% al cumulo delle reti e dei programmi), 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19: resterebbero quindi in vigore i soli periodi del comma 6 riferiti ai criteri che l’Autorità è chiamata a seguire per l’ubicazione degli impianti (sentite le regioni). Si segnala inoltre l’abrogazione del comma 7 del medesimo articolo 2, relativo all’adozione di provvedimenti “deconcentrativi” da parte dell’Autorità, che non era stato abrogato dalla legge n. 112; peraltro, il contenuto di tale ultimo comma è ripreso dall’articolo 43, comma 5 del testo unico in esame (v. la relativa scheda di lettura per qualche ulteriore indicazione).
Con riguardo alle abrogazioni riferite all’articolo 3 della n. 249, si ricorda in particolare che l’articolo 28 della legge n. 112 aveva già disposto l’abrogazione dei commi 3, 7 e 9 del medesimo articolo 3, relativi alla cessazione del periodo transitorio, ed al regime previsto per le cd. emittenti “eccedentarie” in tale periodo (v. supra la scheda di lettura relativa alla legge n. 112 del 2004, artt. 25 e 28). Con l’articolo 54 in esame sono ampliate in maniera consistente le abrogazioni relative all’art. 3; in particolare è disposta l’abrogazione del comma 11 (limitatamente ai primi cinque periodi), che stabilisce il limite di una concessione per la trasmissione di programmi in forma codificata, e prevede l’obbligo (analogamente al comma 7, non più in vigore) per le emittenti eccedenti tale limite, al termine del periodo transitorio, di trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti[213] (sulla correlazione tra il comma 11 e i commi 7 e 9 dell’art. 3, v. sempre supra quanto illustrato in relazione alla sent. Corte cost. n. 466/2002). Resterebbero invece in vigore gli ultimi due periodi del comma 11, che prevedono l’adozione di un regolamento, da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo (nonchè alcune abrogazioni).
Si ricorda, infine, che l’articolo 10 del TU in esame, relativamente alle competenze in materia radiotelevisiva dell’Autorità, contiene un rinvio generale alle norme della legge 249/1997 (oltre che alle disposizioni della legge n. 223/1990 e 145/95 rilevanti in materia).
Della legge 30 aprile 1998, n. 122[214], sono abrogati all’articolo 2 (confluito nell’articolo 44 TU sulla promozione di opere europee), i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, e 11; gli articoli 3 (confluito nell’articolo 37 TU sulle interruzioni pubblicitarie) e 3-bis (confluito nell’articolo 40 sulle televendite).
Non sembra trovare corrispondenza nel presente TU il comma 11 dell’articolo 2 della legge 122/1998 – di cui è prevista l’abrogazione – che esclude le emittenti che trasmettono prevalentemente televendite dall’applicazione delle norme sulla tutela della produzione europea.
Del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15[215], sono abrogati, all’articolo 2, il comma 2, che riguarda i decodificatori, nonchè il compito dell’Autorità di determinare gli standard per il cd. “decoder unico”; all’articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies: tali disposizioni riguardano per lo più alcuni aspetti della disciplina relativa alla dismissione dell’attività da parte di soggetti titolari di emittenti televisive locali (i quali, nel caso in cui si impegnino a non acquisire partecipazioni in società titolari di emittenti televisive per almeno cinque anni, hanno diritto ad un indennizzo).
Lo schema di D. Lgs. è corredato dalla relazione illustrativa, dal parere del Consiglio di Stato[216], dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa all’intesa prevista dalla norma di delega, nonchè dal parere della Conferenza Stato-regioni.
Non risultano allegate la relazione di analisi tecnico-normativa (ATN), né quella relativa all’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Di seguito si dà sinteticamente conto delle osservazioni di carattere generale prospettate dai citati organismi, mentre per le osservazioni di carattere più puntuale, riferite ai singoli articoli dello schema, si rinvia al testo dei singoli pareri.
Nella relazione illustrativa si dà conto dei rilievi che sono stati accolti dal Governo e considerati per la elaborazione del testo presentato alle Camere, nonché dei rilievi che non sono stati accolti, evidenziandone in taluni casi le ragioni. Peraltro, con particolare riferimento alle osservazioni del Consiglio di Stato, la relazione segnala che la maggior parte di esse sono state già recepite nel testo che viene sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari.
L’Autorità, con la quale è stata raggiunta l’intesa richiesta dall’art. 16 della legge n. 112/2004, ha prospettato diverse osservazioni, riportate in allegato alla delibera n. 60/05/CONS, a sua volta allegata allo schema di d.lgs. in esame.
Limitatamente ad alcuni aspetti di carattere generale, l’Autorità ha sottolineato in primo luogo l’opportunità, a fini di maggior chiarezza, della abrogazione espressa di tutte le norme vigenti trasfuse nello schema di testo unico, in primo luogo di quelle contenute nella legge 112 del 2004; l’opportunità di una distinzione tra le abrogazioni conseguenti alla trasposizione della norma nel testo, rispetto a quelle dovute ad incompatibilità con il nuovo quadro normativo; l’opportunità di una verifica delle norme non inserite nel testo unico, che mantengono la loro vigenza, e che rimangono quale corpus estraneo al testo unico, al quale peraltro le norme del medesimo fanno sovente rinvio (v. ad es. art. 25); l’opportunità di una ulteriore verifica anche rispetto al rinvio, contenuto in altri atti normativi, a disposizioni delle quali il testo unico in esame dispone l’abrogazione: in proposito l’Autorità suggerisce di introdurre nel testo unico una clausola per cui il riferimento alle disposizioni abrogate si intenda effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico (ove non si tratti ovviamente di abrogazione per incompatibilità).
Sempre in ordine alle abrogazioni, l’Autorità rileva che l’abrogazione esplicita – recata dall’art. 54 - di alcune disposizioni della legge n. 223/90[217] (non trasfuse nello schema di d.lgs.) “non appare coerente con la norma delegante, che consente di apportare le sole integrazioni, modificazioni o abrogazioni necessarie al coordinamento o alla migliore attuazione delle disposizioni legislative”.
Con riferimento al tema delle sanzioni, l’Autorità ha richiamato l’attenzione sull’orientamento manifestato dalla Commissione europea, circa l’inadeguatezza del vigente dispositivo sanzionatorio in materia pubblicitaria, suggerendo l’eliminazione dal procedimento del previo provvedimento di diffida nonché l’esplicita previsione che, nei casi di reiterazione, l’Autorità possa disporre la sospensione dell’attività ovvero, nei casi più gravi, la revoca del titolo abilitativo.
Il Consiglio di Stato, che ha espresso parere favorevole con osservazioni, ha evidenziato l’esigenza - condivisa anche dall’Autorità - di indicare, nella rubrica di ogni articolo, le fonti normative che in esso confluiscono, con o senza modificazioni, ritenendo insufficiente la tabella di comparazione allegata allo schema di testo unico. In ogni caso sottolinea la necessità che i riferimenti siano puntuali e specifici.
Il Consiglio di Stato ha espresso inoltre perplessità sui rinvii espliciti contenuti nello schema ad alcuni provvedimenti dell’Autorità, nel senso di un rischio di legificazione degli stessi e di una loro possibile “cristallizzazione”, che potrebbe comportare una “sterilizzazione” del potere regolamentare dell’Autorità. Si propone pertanto l’utilizzo di un rinvio generico ai “regolamenti” dell’Autorità “vigenti all’atto dell’adozione del provvedimento stesso”.
Quanto alla realizzazione delle finalità complessive del testo unico, individuate sinteticamente – sulla base della delega – nella esigenza di assicurare la pronta conoscibilità e reperibilità della normativa legislativa in materia radiotelevisiva, il Consiglio di Stato esprime perplessità, segnalando la non completezza del testo, che non conterrebbe effettivamente tutte le norme in materia radiotelevisiva, come si desume anche dai molteplici rinvii ad altri provvedimenti vigenti (L. 112/2004, DL 5/2001, ecc.)
Sempre in relazione alle suddette finalità, è stata suggerita l’abrogazione immediata di tutte le disposizioni oggetto dell’attività di ricognizione per la redazione del testo unico, ivi incluse le norme transitorie, per le quali si propone di individuare eventualmente una data differita di abrogazione. E’ stata infine espressa la raccomandazione di proseguire l’opera di riordino provvedendo anche ad una raccolta organica della disciplina regolamentare in materia(e, analogamente, ad una codificazione delle disposizioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di carattere normativo).
Con riferimento alle competenze regionali, il Consiglio ha suggerito di trasferire l’articolo 12, che reca i principi generali cui le regioni devono attenersi in materia di emittenza radiotelevisiva, sotto il capo contenente i “principi fondamentali”. Sono state inoltre condivise le proposte di modifica dell’articolo 45 fatte dalla Conferenza Stato-regioni a favore di una più ampia tutela delle minoranze linguistiche, mentre non è stata condivisa la proposta delle regioni di esprimere l’intesa sul contratto nazionale di servizio, per il quale il Consiglio di Stato considera opportuna invece una consultazione delle regioni da parte del Ministero delle Comunicazioni.
Le osservazioni puntuali riferite ai singoli articoli, nonché le proposte di correzione formale suggerite per una più corretta formulazione dello schema, sono state in gran parte recepite.
La Conferenza Stato-regioni, che ha espresso il proprio parere favorevole, ha ribadito innanzitutto la necessità di definire rapidamente il contenuto della materia “ordinamento della comunicazione”, oggetto di legislazione concorrente, per gli aspetti legati all’informazione del servizio radiotelevisivo, nonché per quello che concerne il sistema delle trasmissioni, della gestione delle reti e l’assegnazione delle frequenze.
Le regioni hanno poi ribadito la loro competenza in materia di emittenza locale, che intendono esercitare attraverso l’espressione di un parere vincolante per l’individuazione dei siti per i ripetitori, la gestione dell’intervento finanziario pubblico, nel quadro di una disciplina statale di riferimento, la partecipazione all’elaborazione del piano delle frequenze e l’assegnazione in sede regionale delle medesime.
Con riferimento all’articolo 12 in materia di competenze delle regioni, queste ultime hanno osservato che considerano il dettaglio dei principi limitativo e limitante della propria potestà legislativa.
E’ stato inoltre richiesto che le norme riguardanti la destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici (articolo 41) non riguardi le regioni che ai sensi del nuovo articolo 117 della Costituzione hanno una propria autonomia finanziaria. Tale ultima considerazione non è stata peraltro condivisa dal Consiglio di Stato che ha evidenziato i limiti posti dalla norma di delega rispetto ad un intervento innovativo del legislatore delegato in materia.
Procedure
di contenzioso e documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio Rapporti con
l’Unione europea)
Il 15 ottobre 2003 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[218] nella quale contesta che la prassi e la normativa italiana[219] riguardanti l’inserimento di annunci pubblicitari nelle trasmissioni televisive di eventi sportivi, costituiscono una violazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (“Televisione senza frontiere”).
In particolare, la Commissione non ha ritenuto compatibile la normativa italiana vigente con:
l’articolo 11, paragrafo 2 della direttiva (il quale dispone che, nei programmi sportivi, gli spot pubblicitari siano inseriti solo durante gli “intervalli”);
l’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva (secondo cui l’integrità e il valore di un programma non possono essere pregiudicati dall’inserimento degli spot);
l’articolo 10, paragrafo 2 (il quale stabilisce che gli spot isolati devono costituire eccezioni).
La Commissione europea ha presentato il 6 gennaio 2003
la quarta relazione sull’applicazione
della direttiva 89/552/CEE nel periodo 2001-2002 (COM(2002)778), sulla base
della quale la Commissione ha sottoposto la relazione ad un’ampia consultazione
pubblica negli Stati membri e nei paesi candidati al fine di valutare, alla
luce delle informazioni raccolte, l’opportunità di procedere ad una revisione
della direttiva “televisione senza frontiere”. Sulla base dei risultati del
dibattito, la Commissione nella comunicazione
sul futuro della politica europea in materia di audiovisivo (COM (2003)
784) del 15 dicembre 2003 ha delineato un approccio
in due fasi.
A breve termine la Commissione ha ritenuto necessario chiarire alcuni aspetti della applicazione della direttiva 89/552. A tal fine, la Commissione ha adottato la la comunicazione interpretativa (C(2004)1450) del 23 aprile 2004 che precisa l’ambito di applicazione di alcune disposizioni della direttiva “televisione senza frontiere” relative alla pubblicità.
La comunicazione si propone di chiarire in particolare il modo in cui le disposizioni pertinenti della direttiva si applicano a talune forme tecniche di comunicazioni commerciali che si sono sviluppate con l’evoluzione delle tecnologie e dei mercati.
A medio termine la Commissione ha avviato una discussione approfondita su vari profili delle direttiva “televisione senza frontiere” in vista di una sua revisione, avvalendosi della consulenza di gruppi di esperti e sulla base di studi indipendenti.
Il Consiglio dell’Unione europea ha tenuto Il 27 maggio 2004 un primo dibattito sul riesame della direttiva "Televisione senza frontiere". In tale occasione le delegazioni si sono soffermati sulle seguenti questioni:
necessità di ridefinire il campo di applicazione di una direttiva riveduta in un contesto in cui la distinzione tra servizi di radio e telediffusione e servizi della società dell'informazione è confusa;
ruolo della radio e telediffusione in relazione alla diversità culturale e linguistica;
capacita di mantenere una regolamentazione significativa a livello nazionale;
sfide poste dalle nuove tecniche pubblicitarie;
accessibilità ai servizi di radio e telediffusione per le persone con disabilità;
La Commissione europea nel programma di lavoro e legislativo per il 2005 prevede la presentazione di una proposta di direttiva volta a modificare la direttiva 89/552/CEE “televisione senza frontiere”.
Il Consiglio prevede di svolgere uno scambio di opinioni sulla revisione della direttiva “televisione senza frontiere nel novembre del 2005.
Il 9 luglio 2002 la Commissione ha pubblicato le linee direttrici per l’analisi del mercato e la valutazione del notevole potere di mercato nell’ambito del nuovo quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica[220].
L’art. 14, par. 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro nel settore delle comunicazioni elettroniche), definisce il concetto di impresa con “significativo potere di mercato”, stabilendo un’equivalenza fra detta nozione e quella di “posizione dominante” di cui all’art. 82 del TCE. Di conseguenza l’art. 15, par. 2, della direttiva stabilisce che, entro la data di entrata in vigore della direttiva medesima, la Commissione dovrà pubblicare orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione di significativo potere di mercato conformi al principio del diritto della concorrenza.
Come sottolineato dalla Commissione gli orientamenti, che si basano sulla giurisprudenza esistente e sulle pratiche della Commissione in materia di rispetto del diritto della concorrenza, devono essere presi in massima considerazione dalle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) per definire i mercati da assoggettare a regolamentazione ex ante e valutare se le imprese che vi operano godano di un significativo potere di mercato. Inoltre la Commissione medesima si uniformerà a tali orientamenti per valutare la proporzionalità e la legittimità delle decisioni proposte dalle ANR, tenendo conto degli obiettivi generali stabiliti dall’articolo 8 della direttiva quadro.
Conformemente alle disposizioni dell’art. 15, par. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'11 febbraio 2003 la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante la concorrenza sul mercato delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettronichesuscettibili di una regolamentazione ex ante in base alla stessa direttiva quadro (art. 15, par. 3).
I mercati individuati nella raccomandazione sono i seguenti:
- servizi al dettaglio relativi alla fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse;
- servizi all’ingrosso relativi alla raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa;
- mercato nazionale all’ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili;
- servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali[221].
La Commissione precisa tuttavia che è fatta salva la facoltà per le ANR di individuare mercati diversi da quelli contemplati nella raccomandazione conformemente all’art. 7 della direttiva quadro (vedi supra).
La Commissione europea ha presentato il 30 aprile 2004 una proposta di raccomandazione sulla protezione dei minori e la dignità umananei servizi audiovisivi e di informazione (COM(2004)341), che aggiorna la raccomandazione vigente 98/560/CE.
Il progetto di raccomandazione esorta gli Stati membri, l’industria e le parti interessate, nonché la Commissione ad accrescere la tutela dei minori e della dignità umana nei settori delle emissioni radiotelevisive e di Internet. Raccomanda inoltre che gli Stati membri prendano in considerazione l'introduzione di misure relative al diritto di replica in materia di mezzi di comunicazione in rete.
Le proposta di raccomandazione è in attesa di esame da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione. Il Consiglio ha svolto un primo dibattito sulla proposta nella riunione del 15 e 16 novembre 2004. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminarla nell’ambito della sessione del 5-8 settembre 2005.
Il 30 luglio 2004 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa all’interoperabilità dei servizi della televisione interattiva (COM(2004)541).
La Commissione ritiene prematuro rendere obbligatoria l’introduzione di una o più norme in questa materia e propone misure per continuare ad agevolare la diffusione dei servizi numerici interattivi che utilizzano la norma MHP (Multimedia Home Platform). MHP è l’unica norma che consente attualmente di utilizzare i programmi che consentono allo spettatore di interagire tramite il televisore con trasmissioni televisive, giochi o inviare messaggi.
Nel secondo semestre 2005, se il mercato avrà contribuito a rendere compatibili i servizi televisivi numerici interattivi, la Commissione verificherà se rendere o meno obbligatoria l’applicazione di una o più norme in questa materia.
La promozione della televisione digitale costituisce un tema di estrema attualità, nell’ambito della strategia di Lisbona. Il Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000), infatti, ha incluso fra gli obiettivi dell’Unione europea per il prossimo decennio l’accesso generalizzato a tutti i cittadini ai nuovi servizi e applicazioni della società dell’informazione, sottolineando a tal riguardo il ruolo fondamentale che la televisione digitale può svolgere in questo senso in virtù del suo alto grado di penetrazione.
Lo sviluppo e l’utilizzo dei contenuti digitali figurano tra le priorità del programma legislativo e di lavoro della Commissione e del programma operativo del Consiglio per il 2005 e rientrano tra gli obiettivi di numerose iniziative comunitarie.
Il 30 aprile 2004 la Commissione ha presentato una proposta modificata di decisione che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (e-Contentplus) (COM)(2004)367).
Scopo del programma è rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, favorendo la combinazione di informazioni provenienti da sistemi informatici, formati e lingue differenti, apportando un contributo significativo alla strategia e-Europe. La proposta prevede per il programma una dotazione finanziaria pari a135 milioni di EURO per il periodo 2005-2008.
Il Consiglio ha adottato la posizione comune in prima lettura sulla proposta il 24 settembre 2004, nell’ambito della procedura di codecisione. Il 27 gennaio 2005 il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura la proposta con un emendamento inteso ad aumentare la dotazione finanziaria del programma per il 2005-2008 (149 milioni di euro anziché 135 come previsto dal Consiglio telecomunicazioni del 10 giugno 2004).
Nel programma operativo del Consiglio viene considerato, tra le varie misure atte a favorire lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche, il proseguimento degli interventi previsti nel piano d’azione e-Europe.
Il 17 maggio 2004 la Commissione ha presentato una comunicazione sull’aggiornamento del piano d’azione e-Europe 2005 (COM(2004)380) che contiene quindici nuove azioni destinate a completare le azioni esistenti e accelerare la realizzazione degli obiettivi.
Il piano di azione eEurope 2005 (COM(2002)263 - presentato dalla Commissione il 28 maggio 2002 al fine di dar seguito al piano d’azione 2002 (COM(2000)330) e successivamente approvato dal Consiglio europeo di Siviglia (giugno 2002) – persegue l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca per promuovere l’offerta di contenuti su piattaforme tecnologiche diverse, come avviene con la televisione digitale interattiva, e di individuare gli ostacoli di tipo normativo all’uso della televisione digitale per i servizi interattivi.
La comunicazione sull’aggiornamento di e-Europeprevede, tra l’altro, di porre in essere il potenziamento di nuove misure in materia di e‑inclusion, ad esempio definendo orientamenti in materia di erogazione di servizi su piattaforme diverse in modo da accrescere l’accessibilità e l’uso dei servizi elettronici (mediante televisione digitale, piattaforme mobili o reti WLAN); avviare attività di sensibilizzazione e alfabetizzazione digitale secondo una logica di genere, in particolare presso le categorie a rischio di esclusione e con esigenze particolari; creare un quadro di riferimento per lo scambio di “buone pratiche”; rafforzare l’interoperabilità dei servizi; di elaborare un programma comune per tutti i soggetti che operano nell’istruzione, nella formazione e nella ricerca.
Il Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia, nella sessione del 10 e 11 giugno 2004 ha accolto con favore l’aggiornamento del piano.
Il 9 luglio 2003 la Commissione ha presentato una comunicazione sugli ostacoli all’accesso diffuso a nuovi servizi ed applicazioni della società dell’informazione mediante piattaforme aperte di televisione digitale e comunicazioni mobili di terza generazione[222]. Il documento riguarda l’interoperabilità dei servizi della società dell’informazione.
Il 17 settembre 2003 la Commissione ha presentato una comunicazione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (COM(2003)541).
Tale comunicazione offre agli Stati membri una indicazione relativamente ai problemi connessi alla migrazione alla trasmissione radiotelevisiva digitale (cosiddetto “digital switchover”) e all’abbandono progressivo di quella analogica (cosiddetto “analogue switch-off”) tenendo conto delle esigenze dei consumatori. Essa apre inoltre un dibattito sul come utilizzare al meglio le radiofrequenze rese disponibili dopo l’abbandono della trasmissione analogica.
Nel programma operativo del Consiglio per il 2005 si sottolinea l’esigenza che le comunicazioni elettroniche diventino nel 2005 il motore principale della competitività europea e delle riforme strutturali.
La Commissione, nel programma legislativo e di lavoro per il 2005, e il Consiglio, nel programma operativo per il 2005, considerano prioritaria la presentazione di una proposta in materia di servizio universale concernente la revisione della direttiva 2002/22/CE in materia di telecomunicazioni elettroniche.
Il 2 dicembre 2004 la Commissione ha adottato la decima relazione sulla regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2004 (COM(2004)759) che, nel dare conto delle prospettive di sviluppo di tali mercati, analizza, per la prima volta, la legislazione in materia di tutti i venticinque Stati membri.
La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.
Il 22 aprile 2004 la Commissione ha adottato la prima relazione sull’andamento dei lavori relativi alla direttiva 1999/5/CE, contenente norme tese a garantire il mercato interno delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (RTTE) (COM (2004)288).
L’ambito della direttiva riguarda la maggior parte delle apparecchiature che utilizzano lo spettro radio (utilizzato da tutti i dispositivi a radiofrequenza per trasmettere o ricevere informazioni) nonché tutte le apparecchiature connesse alle reti pubbliche di telecomunicazione, gli apparecchi cellulari GSM e UMTS, le antenne della telefonia mobile, i telefoni normali e i modem per la trasmissione di dati.
La relazione è stata redatta in conformità dell’articolo 17 della direttiva 1999/5/CE che richiede alla Commissione di rivedere l'applicazione della medesima direttiva e di riferirne regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il Consiglio trasporti e comunicazioni del 9 e 10 dicembre 2004 si è compiaciuto dell'intenzione della Commissione di valutare la necessità di un riesame delle disposizioni della direttiva e di presentare proposte; in particolare, ha invitato a tenere conto dell'effetto cumulato di diversi apparecchi, e a garantire l'attuazione coerente della decisione "Spettro radio"[223] e della direttiva "RTTE", per giungere ad un utilizzo più efficace delle frequenze e per proseguire il dialogo con i principali partner commerciali della Comunità europea. Il Consiglio ha esortato inoltre gli Stati membri ad orientare la gestione delle frequenze in modo da creare economie di scala e accrescere la competitività dei produttori di apparecchiature radio dell'UE.
Il 20 luglio 2004 la Commissione ha presentato una comunicazione concernente la prima relazione annuale sulla politica dello spettro radio, sul suo stato di attuazione e sulle prospettive (COM(2004)507).
La comunicazione dà conto delle attività intraprese nell’ambito della decisione spettro radio (DSR) n. 676/2002/CE del 7.3.2002. La decisione ha fissato un quadro comunitario politico e giuridico per coordinare le strategie politiche e armonizzare le condizioni per l’uso efficiente dello spettro radio necessario per l’avvio e il funzionamento del mercato interno nei vari settori delle politiche comunitarie.
La Commissione ha dato mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) di elaborare misure tecniche di attuazione, con l’assistenza del comitato per lo spettro radio, composto di rappresentanti degli Stati membri. Attualmente è in corso l’analisi della disponibilità di informazioni circa l’utilizzo dello spettro.
Il Consiglio trasporti e comunicazioni del 9 e 10 dicembre 2004 nell’adottare conclusioni sulla relazione, ha invitato gli Stati membri a orientare la gestione dello spettro al fine di accrescere la competitività, stimolare l'adozione di applicazioni radio in Europa, tenendo al tempo stesso conto di obiettivi di interesse generale. Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a proseguire il dialogo con i principali partner commerciali della Comunità europea.
SIWEB
Testo unico della radiotelevisione
Testo a fronte con la normativa vigente[224]
NORMATIVA VIGENTE |
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO |
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TITOLO I Principi |
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Capo I Principi generali |
Art. 1, comma 1, legge 112/04 L. 3 maggio 2004, n. 112 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.
Art. 1. Àmbito di applicazione e finalità.
La presente legge individua i princìpi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
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Art. 1 Oggetto
1 Il Testo unico della radiotelevisione contiene:
a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni; |
Art. 16, comma 1, legge 112/04 Art. 16 Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità e acquisizione dei pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.
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b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità europee;
|
Art. 1, comma 2, legge 112/04 Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
|
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni
in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi
radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la
fornitura di servizi interattivi associati e di servizi ad accesso
condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite |
Art. 2, comma 1 lett. a), legge 112/04 Art. 2. Definizioni. 1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;
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Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
|
Art. 2, comma 1 lett. b), legge 112/04 b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
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b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati; |
Art. 2, comma 1 lett. c), legge 112/04 c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
|
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti; |
Art. 2, comma 1 lett. d),legge 112/04 d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; |
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
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Art. 1, c.1 lett n), delib. AGCom 435/01 Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale Art. 1 Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: n) «fornitore di contenuti a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in àmbito locale che si impegna: 1. a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione; 2. a trasmettere programmi originali autopro- dotti per almeno il 50% dell'orario di program-mazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
|
e) «fornitore di contenuti a carattere comunitario» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in àmbito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21; |
Art. 1, c.1 lett. o), delib. AGCom 435/01 o) «programmi originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
|
f) «programmi originali autoprodotti» programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti; |
Art. 2, c.4, legge 122/98 Differimento di termini previsti dalla L. 31 luglio 1997, n. 249
Art. 2. Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. 4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità.
|
g) «produttori indipendenti» gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
vedi art. 44, comma 4 |
Art. 2, c.1 lett. e), legge 112/04 e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
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h)«fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato», il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto 9 aprile 2003, numero 70, e successive modifiche e integrazioni, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi; |
Art. 2, c.1 lett. f), legge 112/04 f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio; |
i) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
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Art. 2, c.1 lett. g), legge 112/04 g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
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l) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; |
Art. 2, c.1 lett. h), legge 112/04 h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
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m) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento; |
Art. 2, c.1 lett. i), legge 112/04 i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;
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n) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale; |
Art. 1, c.2-quater, D.L. 5/2001 D.L. 23-1-2001 n. 5 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 marzo 2001, n. 66) Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.
Art. 1. Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in àmbito locale e della radiodiffusione sonora 2-quater. Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.
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o) «ambito locale radiofonico» l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti; |
Art. 2, c. 1 lett. l), legge 112/04 l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
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p) «ambito locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale; |
Art. 1, lett. c),d),e),f),g),h),i), Delib.AGCom 78/98 Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.
Articolo 1 Definizioni Nel presente regolamento si intende per:
c) «emittente»: titolare di concessione che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette;
d) «emittente a carattere informativo»: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre; e) «emittente a carattere commerciale»: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione; f) «emittente a carattere comunitario»: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: 1) a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; 2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; g) «emittente monotematica a carattere sociale»: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio; h) «emittente commerciale nazionale»: emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione; i) «emittente di televendite»: emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
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q) «emittente televisiva» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette, secondo le seguenti tipologie: 1) «emittente televisiva a carattere informativo» l’emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre; 2) «emittente televisiva a carattere commerciale» l’emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione; 3) «emittente televisiva a carattere comunitario» l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; 4) «emittente televisiva monotematica a carattere sociale» l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio; 5) «emittente televisiva commerciale nazionale»: l’emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione; 6) «emittente di televendite»: emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; |
Art. 16, commi 5 e 8, legge 223/1990, 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36. 18. È comunque requisito essenziale per il rilascio delle concessioni in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale. Art. 20, comma 1, legge 223/90 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. Art. 20, comma 6, legge 223/90 6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio
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r) «emittente radiofonica» il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie: 1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale, l’emittente caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. Non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale» l’emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all’informazione, di cui almeno il 50 per cento all’informazione locale, notizie e servizi, e a programmi[MP1]. Tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale» l’emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio; |
Art. 2, comma 1 lett. m), legge 112/04 m) «opere europee» le opere originarie: 1) di Stati membri dell'Unione europea; 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
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s) «opere europee» le opere originarie: 1) di Stati membri dell'Unione europea; 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei; |
Art. 8, comma 12, legge 223/90 Co.12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
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t) «sponsorizzazione» ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti;
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Art. 1, comma 1 lett. c), Delib. AGCom 538/01 Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite
Articolo 1 Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento si intende: c) per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'àmbito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; |
u) «pubblicità» ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
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Art. 1, comma 1 lett. d), Delib. AGCom 538/01 d) per spot pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive; |
v) «spot pubblicitari» ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
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Art. 1, comma 1 lett. e), Delib. AGCom 538/01 e) per televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; |
z) «televendita» ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
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Art. 1, comma 1 lett. f), Delib. AGCom 538/01 f) per telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonicanell'àmbito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti; |
aa) «telepromozione» ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
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Art. 1, comma 1 lett. h), Delib. AGCom 538/01 h) per autopromozione: annunci dell'emittente relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati; |
bb) «autopromozione» gli annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
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cc) «Autorità» l’Autorità;[MP2]
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dd) «Ministero» il Ministero delle comunicazioni.
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Art. 3, legge 112/04 Art. 3. Princìpi fondamentali. 1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
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Art. 3Principi fondamentali 1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali. |
Art. 4, legge 112/04 Art. 4. Princìpi a garanzia degli utenti
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni; b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti; d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione; e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume; f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite; g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità in quanto aventi particolare rilevanza per la società. 2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. 3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
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Art. 4 Principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti 1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni; b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo; c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti; d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione; e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume; f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite; g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità in quanto aventi particolare rilevanza per la società. 2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria. 3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia. |
Art. 5, legge 112/04 Art. 5. Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema radiotelevisivo. 1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi: |
Art. 5 Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza 1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi: |
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari; |
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari; |
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della Delib.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni; |
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della delibera dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni; |
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi; |
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi; |
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale; |
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi in ambito nazionale e in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale; |
e) obbligo per gli operatori di rete: 1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate; 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Delib.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS; 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute; |
e) obbligo per gli operatori di rete: 1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società controllanti, controllate o collegate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società controllanti, controllate o collegate; 2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS; 3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società controllanti, controllate o collegate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllanti, controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute; |
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti; |
f)obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti; |
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione; 2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale; |
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che: 1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale; |
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze assegnate; |
h) diritto del fornitore di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall’operatore di rete; |
Art. 15, comma 15, legge 223/90 Art. 15. Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari 15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo
D.P.R. 27 marzo 1992 n. 255 Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223. 29. Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito. 1. L'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione può essere derogato: a) per le emittenti locali: 1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma; 2) nel caso in cui i programmi siano diretti alle diverse comunità linguistico-culturali presenti nel territorio servito; 3) nel caso di eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili; b) per le emittenti nazionali esclusivamente per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili.
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i) obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi: 1) la deroga di cui all’articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali e l’articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo; 2) quanto previsto dall’articolo 45 per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili; |
Art. 5, legge 112/04 lett. i) i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge; |
l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. |
Art. 11, legge 112/04 Art. 11. Principio di tutela della produzione audiovisiva europea. 1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla Delib.Aut.gar.com. 16 marzo 1999, n. 9/1999. |
Art. 6 Principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea 1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all’Autorità secondo quanto disposto dall’articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
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Art. 6, legge 112/04 Art. 6 Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo. 1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. 3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda. 4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale. 5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
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Art. 7Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo. 1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo. 2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari; b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri; c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge; d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge; e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. 3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive e i fornitori di contenuti in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda. 4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale. 5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore. |
Art. 7, commi 1 e 2, legge 112/04 Art. 7 Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale. 1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
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Art. 8Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale. 1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito. |
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TITOLO IISoggetti |
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CAPO IFunzioni del Ministero |
Art 32-ter D.lgs. 30/7/1999, n.300[MP3], come modificato dall’art. 2 d.lgs 30.12.03 n. 366 Art. 32-ter. Funzioni. 1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali:
a) politiche nel settore delle comunicazioni; b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri; c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche; d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche; e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive; f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale; g) emissione delle carte valori postali; h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni; i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni; l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni; m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni; n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni; o) tutela delle comunicazioni; p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale; q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni; r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni; s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze; t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie; u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali; z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici; aa) espletamento di prestazioni per conto terzi; bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche; cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo; dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'àmbito delle comunicazioni; ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attività produttive. 2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'àmbito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza - ingiunzione, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della medesima legge.
Art 32-quater D.lgs. 30/7/1999, n.300[MP4] Art. 32-quater - Organizzazione del Ministero 4. Sono organi tecnici del Ministero: a) il Consiglio superiore delle comunicazioni; b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422[MP5]. |
Art. 9Ministero delle comunicazioni1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall’articolo 32 – ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come da ultimo sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:a) il Consiglio Superiore delle Comunicazioni b) la Commissione per l’Assetto del sistema televisivo, di cui all’articolo 2 comma 4, del decreto legge 27 agosto 1993n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422.3. Presso il Ministero delle comunicazioni operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione “TV e minori”.
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CAPO IIFunzioni dell’Autorità |
Art. 13, comma 1, legge 112/04 13. Autorità.
1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive[MP6]
Art.1, comma 6, legge 249/97[MP7] L. 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorità e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisiv Art. 1. Autorità 6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (7), indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo; 3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio; 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; 6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5); 7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio; 9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia; 10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità; 11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività; 14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; b) la commissione per i servizi e i prodotti: 1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni; 2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività; 3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni; 4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto; 7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa; 8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica; 9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico; 11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie; 12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni; 14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni; c) il consiglio: 1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; 2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti; 3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi; 6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento; 8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti; 9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato; 10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili; 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere; 12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario; 13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge; 14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
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Art. 10Competenze in materia radiotelevisiva dell’Autorità
1. L’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive. 2. L’Autorità, in materia di radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del presente testo unico nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481, 31 luglio 1997, n. 249. |
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CAPO III Altre competenze
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Art. 13, comma 3, legge 112/04
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato[MP8] |
Art. 11Altre competenze 1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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CAPO IVRegioni |
Art. 16, comma 2, lett. a), b), c), d), legge 112/04 Art. 16. Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. 2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1: a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze; b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali; c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale; d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;
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Art. 12 Competenze delle Regioni
1. Le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Titolo I del presente testo unico e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali: a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della Regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della Regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale; d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;. |
Art. 13, comma 2, legge 112/04
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorità da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1, comma 13 L. 249/97 13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse
Art. 3, comma 5-quater, D.L. n. 15/99, convertito dalla legge n. 78/99, che ha modificato l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249 b) la commissione per i servizi e i prodotti: 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
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Art. 13 Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom)
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 sono svolte anche attraverso i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell’Autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Nello svolgimento di tali funzioni i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero. |
Art. 26, legge 112/04 Art. 26. Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano. 1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. |
Art. 14 Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano. 1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
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TITOLO IIIAttività |
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CAPO IDisciplina di operatore di rete radiotelevisiva. |
12°considerando Dir. 7-3-2002 n.2002/20/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni). (12) La presente direttiva lascia impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria. La responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto di utilizzare una frequenza radio ed alle condizioni pertinenti connesse all'autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell'impresa alla quale è stato concesso il diritto d'uso della frequenza radio. [MP9]
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Art. 15Attività di operatore di rete.1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259[225]. |
Art. 5, comma 1. lett. b), legge 112/2004 1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi: b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della Delib.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni; |
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione televisiva è conseguito con distinto provvedimento ai sensi della delibera dell’Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e successive modificazioni.3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione sonora è conseguito con distinto provvedimento ai sensi del regolamento di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
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Artt. 23 e 25, legge 112/2004 Art. 23. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale. 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Delib.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre. 2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. 4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale. 6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Delib.Aut.gar.com.15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni. 7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale. 8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale. 9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249. 10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità. 11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. 12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale. 13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla Delib.Aut.gar.com.1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000. 14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. 15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 25.
25. Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale. 1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali. 2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga: a) dal 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione; b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione. 3. L'Autorità, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato: a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento; b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. 4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale. 6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. 7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri. 8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. 9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. 10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8. 11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della Delib.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale. 12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete. 13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»; b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni» fino alla fine del comma.
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4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112. |
5. L’autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a 20 anni e non inferiore a 12 anni, ed è rinnovabile per uguali periodi. |
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Art. 23, comma 6, legge 112/2004 6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Delib.Aut.gar.com.15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
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6. L’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre di cui alla delibera dell’Autorità 3 agosto 2004, n. 253/04/CONS e successive modificazioni. |
Art. 25, d.lgvo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche 25. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. 1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario. 6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità. 8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
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7. L’attività di operatore di rete via cavo o via satellite, è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. |
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CAPO IIDisciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri. |
Art. 5, comma 1, lett. b), legge 112/2004
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della Delib.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;
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Art. 16Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri 1. L’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme previste dalla deliberazione dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall’articolo 18.
2. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi dalla deliberazione dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS e successive modificazioni. 3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica. |
Art. 1, comma 6, lett. c), n. 5, legge 249/97 6. c) il consiglio: 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
Del.Aut.gar.com. 15-11-2001 n. 435/01/CONS Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale Articolo 5Contributi. 1. Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti è tenuto al pagamento della somma di euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro) a titolo di contributo per istruttoria. Tale contributo è ridotto a euro 516 (cinquecentosedicieuro) per una autorizzazione limitata ad un bacino provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro) per una autorizzazione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di autorizzazione in àmbiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 5.165 (cinquemila centosessantacinque euro). Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale. 2. Con successivo provvedimento l'Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche. 3. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.
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Art. 17 Contributi 1. L’Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249; 2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall’articolo 5 della deliberazione dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS. |
Art. 16, comma 2, lett. c) e d), legge 112/2004
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale; d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;
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Art. 18Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale 1. L’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale, è rilasciata dai competenti organi della Regione o della Provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Titolo I e sulla base dei principi di cui all’articolo 12 del presente Testo unico. 2. Ai fini della definizione dell’ambito “regionale” o “provinciale” di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera p), del presente Testo unico. 3. L’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d).
4. Qualora l’operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito regionale e provinciale, rispettivamente da parte della Regione o della Provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS.
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Art. 24, comma 1, legge 112/2004 Art. 24. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. 1. L'Autorità, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico; b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale; c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica; d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero; e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato; f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo; g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
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Art. 19 Autorizzazione per fornitore di contenuti radiofonici su frequenze terrestri 1. La disciplina dell’autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è contenuta nel regolamento di cui all’articolo 15, comma 3. |
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CAPO III Disciplina del fornitore di contenuti radiotelevisivi via satellite e via cavo. |
Art. 3, comma 10, legge 249/97 Art. 3. Norme sull'emittenza televisiva
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento |
Art. 20Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite 1. L’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via satellite è rilasciata dall’Autorità sulla base della deliberazione n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, con la quale è stato approvato il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, e successive modificazioni.
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Art. 2-bis, D.L. 23-1-2001 n. 5 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 marzo 2001, n. 66) Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi
2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda. 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
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Art. 21Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo
1. L’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base della deliberazione dell’ Autorità n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS e successive modificazioni. |
Art. 2, comma 13, legge 249/97 13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi
Art. 2-bis, comma 10, DL 5/2001 10. All’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole “il Ministero delle comunicazioni adotta” sono sostituite dalle seguenti: “l’Autorità adotta”. Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull’assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
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Art. 22Trasmissioni simultanee 1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione del Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base delle deliberazioni dell’Autorità n. 127/00/CONS e n. 289/01/CONS, e successive modificazioni.
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CAPO IV Disposizioni in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale. |
Art. 25, commi 11 e 8, legge 112/2004 11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
Art. 23, comma 1, legge 112/2004 1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
Art. 1, comma 1, DL 5/2001 (...) I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità con deliberazione n. 78 del 1°dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002.
Art. 7, comma 3, legge 112/2004 3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi (...). Vedi infra 4° periodo
Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati.
È consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
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Art. 23Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica
1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi dell’articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito locale, è prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.
2. Fino all’attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 della deliberazione dell’Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, possono proseguire l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all’interno di ciascun bacino di utenza. 4. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p) del presente testo unico, è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3. 5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata sino all’intero arco della giornata. Vedi supra comma 3, 2° periodo
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 di proseguire nell’esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d’Italia. |
Art. 1, D.L. 5/2001
2. (...) Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario. 2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in àmbito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; b) se emittente di radiodiffusione sonora in àmbito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001 ( 2-quater. Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento
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Art. 24Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica 1. Fino all’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all’art 42, comma 10 la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti: a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale; c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro. 2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti.
In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell’esercizio fino all’avvenuto adeguamento. |
Art. 23, comma 1, legge 112/2004
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla Delib.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre. |
Art. 25Disciplina dell’avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS e successive modificazioni,in quanto con essa compatibili,le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della medesima legge 3 maggio 2004, n. 112. |
Art. 2-bis D.L. 23-1-2001 n. 5
1. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
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2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, i limiti previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. |
Art. 7, c. 4, legge 112/2004
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. Art. 3, legge 249/1997 17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza
Art. 7, c. 4, legge 112/2004 ultimo periodo L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
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Art. 26Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tal fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall’ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all’utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.
4. L’utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale. |
Art. 1, DL 5/2001
1. (...) 4° p. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
1. (...) 2° p. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 23, comma 3, legge 112/2004 3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
art. 1, legge 122/98 Art. 1. Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze.
7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtù di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora, è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
Art. 3, legge 249/1997 19. (...) Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in àmbito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in àmbito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria
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Art. 27Trasferimenti di impianti e rami d’azienda 1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o rami d’azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. 2. I soggetti non esercenti all’atto di presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende nonché di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario, nonchè le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l’emittente mantenga il carattere comunitario.
E’ inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria. 7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti. |
Art. 23, legge 112/2004 Art. 23. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale. 9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
L. 22-2-2001 n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
4. Funzioni dello Stato. 1. Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;
L. 122/1998 articolo 1 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
Art. 6 D.L. 27.8.1993 n. 323 Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva. 2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge.
Art. 1, legge 122/1998
6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.
Arti. 23, legge 112/2004, 10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità. 2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge. 11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
DL 5/2001 articolo 2 2. Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi. 1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento
Art. 5, legge 112/04, 1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
(...) l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
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Art. 28Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi
1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell’articolo 12, autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità. 6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L’esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
7. In attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino ala loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei, sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
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Art. 21, legge 223/90 Art. 21 Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea. 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36.
Art. 8, legge 112/2004, 4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
Art. 21, legge 223/1990, 2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36.
Art. 8, coomi 2 e 6, legge 112/2004 2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
Art. 21, comma 3, legge 223/1990 3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. Art. 8, commi 5 e 8, legge 112/2004 5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
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Art. 29Diffusioni interconnesse
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni che provvede entro un mese dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate,sulla base di preventive intese.
3. L’autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell’orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita previa comunicazione da inoltrare al Ministero delle comunicazioni con un anticipo di almeno quindici giorni. E’ fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i), n. 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l’autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente. 5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.
7. L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l’interconnessione. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario semprechè le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L’applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma. |
Art. 43.bis legge 103/75
43-bis. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna.
Art. 3, D.L. 30-1-1999 n. 15, convertito, con modif., dalla legge n. 78/99 Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo
Art. 3. Interventi urgenti a sostegno 1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità con deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78
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Art. 30 Ripetizione di programmi radiotelevisivi 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna.
2. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera q), n. 3). |
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CAPO V Disciplina del fornitore di servizi |
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Art. 5, comma 1, lett. b), legge 112/2004 1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi: b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della Delib.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;
v. anche delibera n. 278/04/ |
Art. 31Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato
1. L’attività di fornitore di servizi interattivi associati e l’attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano: a) ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e relativo allegato 2; b) ad osservare la carta di servizi di cui al comma 3. 3. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità, entro 60 giorni dall'autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde. 4. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato sono tenuti, entro 60 giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui al comma 1. 5. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo. Fino all’emanazione di tale regolamento si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo nonché del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità del 7 aprile 2000, n. 216/00/CONS, e successive modificazioni.
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TITOLO IV Norme a tutela dell’utente. |
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CAPO I Diritto di rettifica. |
Art. 10, comma 1-4, legge 223/90 Art. 10. Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici. 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6, L. 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. |
Art. 32Telegiornali e giornali radio. Rettifica
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili. |
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. |
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere all’emittente, al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, perché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. |
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4. |
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità, che provvede ai sensi del comma 4. |
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima. |
4. Fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l’emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorità che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
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Art. 10, comma 5, legge 223/90
5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. |
Art. 33 Comunicati di organi pubblici. 1. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell’ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
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Art. 22, commi 1 e 2, legge 103/75 1. La società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni. |
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l’esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni. |
2 Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. |
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
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CAPO II Tutela dei minori nella programmazione televisiva. |
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Art. 15, commi 11 e 13, legge223/90 Art. 15 Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari. 11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto |
Art. 34 Disposizioni a tutela dei minori.
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), è vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. |
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente ne parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7 |
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.00
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Art. 10, legge 112/04 1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451. |
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Le eventuali integrazioni o modifiche del Codice o l’adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451. |
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. |
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. |
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
5. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità. |
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. |
6. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. |
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità. |
7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 6devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall’Autorità.
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Art. 10, comma 4 L. 112/04
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».
Art. 10, comma 5, ultimo periodo, legge 112/04 5. (...) Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Art. 35 Vigilanza e sanzioni. 1. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell’Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.
All’attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
Art. 10, commi 5 e 6, legge 112/04 5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
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2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all’articolo precedente, nonché all’art. 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 ad euro 350.000 e, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni.
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Art. 15, comma 12, legge 223/90 12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
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3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n.161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell’impianto. |
Art. 10, comma 4 ultimo periodo, legge 112/04 Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».
(vedi comma 5) |
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Art. 10, comma 7 L. 112/04 7. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
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5. L’Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni. |
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CAPO III Trasmissioni transfrontaliere. |
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Art. 3-bis, comma 1 L. 249/97 Art. 3-bis. Princìpi generali sulle trasmissioni transfrontaliere. 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano. |
Art. 36 Trasmissioni transfrontaliere.
1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al presente capo. |
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE. |
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE. |
3. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità. |
3. L’Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell’Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti: a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all’odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità. |
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.
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4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell’Autorità nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all’emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l’Autorità intende adottare. |
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CAPO IVDisposizioni sulla pubblicità. |
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Art. 3, commi 1 e 2, legge 122/98 Art. 3. Disposizioni in materia di pubblicità televisiva.
1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari. |
Art. 37 Interruzioni pubblicitarie.
1. Fermi restando i principi di cui all’art. 4, comma 1 lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) e successive modificazioni ed integrazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3, dell’art. 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari. |
2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. |
2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli. |
Art. 8, comma 3, legge 223/90 Art. 8. Disposizioni sulla pubblicità. 3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. |
3. L’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali. Per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti è consentita una interruzione per ogni atto o tempo. E’ consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell’opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno. |
Art. 3, commi 3-5, legge 122/98 3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. |
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E’ autorizzata un’altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. |
4. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma. |
5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all’interno del programma. |
5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
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6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. |
Art.. 7, comma 7 L. 112/04 7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto |
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio e successive modificazioni, per messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini del presentearticoloper durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
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Art. 8, comma 4 L. 223/90 4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie. |
8. L’Autorità, sentita un’apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da essa stessa nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
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Art. 8, comma 5 L. 223/90 5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE). |
9. E’ vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. |
Art. 2 DM 425/91 D.M. 30 novembre 1991, n. 425 Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche ed alla tutela dei minorenni Art. 2. Pubblicità delle bevande alcooliche. 1. La pubblicità televisiva delle bevande alcooliche non deve: a) rivolgersi espressamente a minorenni, nè, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande; b) collegare il consumo di alcoolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di autoveicoli; c) creare l'impressione che il consumo di alcoolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) indurre a credere che le bevande alcooliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcooliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà; f) usare l'indicazione del rilevante grado alcoolico come qualità positiva delle bevande. |
10. La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti criteri: a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande; b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili; c) non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale; d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrietà; f) non usare l’indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
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Art. 1 DM 425/91 Art. 1. Pubblicità dei prodotti del tabacco. 1. È vietata la pubblicità televisiva delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. 2. Al fine di determinare quale sia l'attività principale di cui al precedente comma 1, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
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11. E’ vietata la pubblicità televisiva delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La pubblicità è vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell’azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale. |
Art. 7, comma 16 L. 112/04 16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie. |
12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
13. Per quanto non previsto dal presente testo unico in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendita trova applicazione la delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP in data 31 luglio 2001 e successive modificazioni.
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Art. 8, comma 6, legge 223/90
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
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Art. 38Limiti di affollamento 1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. |
Art. 8, comma 7, legge 223/90 7. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea. |
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
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Art. 8, comma 8, legge 223/90 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva. |
3. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in quella successiva.
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Art. 1, comma 19 D.L. 23-10-1996 n. 545 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni Art. 1. Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata 19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.
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4. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 3, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento. |
Art. 8, comma 9, legge 223/90 La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.
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5. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. |
Art. 8, comma 9-bis, legge 223/90 9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno. |
6. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un’ora e 12 minuti al giorno.
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Art. 8, comma 9-ter, legge 223/90 9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9.
Art. 7, comma 5, primo periodo, legge 112/04 5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali.
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7. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità di cui al comma 6, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria programmazione. |
Art. 8, comma 10, legge 223/90 10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con l'identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.
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8. La pubblicità locale è riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base all’articolo 29, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l’interconnessione. |
Art. 8, comma 11, legge 223/90 11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
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9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari. |
Art. 15, comma 8, legge 112/04 8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente: «Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura). - 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».
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10. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo. |
Art. 8, comma 13, legge 223/90
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni; b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma; b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi
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Art. 39Disposizioni sulle sponsorizzazioni 1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni; b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma; c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi. |
Art. 8, comma 14, legge 223/90 14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
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2. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. |
Art. 1, comma 20, D.L. 23-10-1996 n. 545 20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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3. Le sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti televisivi in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio e successive modificazioni. |
Art. 3-bis L. 122/98 Art. 3-bis. Televendita. 1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità; b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose. |
Art. 40Disposizioni sulle televendite1. E’ vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità; b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose. |
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Art. 7, commi 10-12, legge 112/04
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. |
Art. 41Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici. 1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. |
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione |
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione. |
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.040 a un massimo di euro 5.200. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. |
Art. 25, comma 6, legge 112/04 6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
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4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. |
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TITOLO V Uso efficiente dello spettro magnetico e pianificazione delle frequenze. |
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Art. 12, comma 1, legge 112/04 Art. 12. Uso efficiente dello spettro elettromagnetico. 1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a: a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete; b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale; c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale; d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità e a quelle emanate in sede internazionale; e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo; f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze. |
Art. 42 Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze 1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a: a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete; b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale; c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazione;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale; e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo; f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze; g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
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Art. 12, comma 4, legge 112/04 4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
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2. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
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Art. 1, comma 6, lett. a), punto 1, legge 249/97 6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;
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3. Il Ministero delle comunicazioni adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni sentiti l’Autorità, i Ministeri dell’interno, della difesa, delle infrastrutture, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio nazionale delle comunicazioni. |
Art. 3, comma 6, legge 223/90 Art. 3. Pianificazione delle radiofrequenze. 6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità previste nei commi 3, 4 e 5 ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità. |
4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero delle comunicazioni ne ravvisi la necessità.
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Art. 12, comma 3, legge 112/04 3. L'Autorità adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
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5. L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio nazionale, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. |
Art 2.bis, comma 6, D.L. 23-1-2001 n. 5 6. L'Autorità nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
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6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l’Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione. |
Art. 12, comma 5, legge 112/04 5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
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7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle Regioni in ordine all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. |
Art. 1, commi 2 e 3, legge 122/98 2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente. |
8. Il parere delle Regioni sui piani nazionali di assegnazione è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente. |
3. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorità indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.
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9. L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell’intesa con le regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L’Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell’intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l’Autorità indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente. |
Art. 1, comma 2, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5 2. L'Autorità adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.
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10. L’Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all’effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato. |
Art. 22, comma 1, legge 112/2004 1. L'Autorità definisce il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.
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11. L’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza. |
Art. 12, commi 6 e 7, legge 112/04 6. L'Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione. |
12. L’Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l’installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione. |
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete. |
13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete. |
Art. 22, comma 2, legge 112/04 2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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Titolo VI Norme a tutela della concorrenza e del mercato. |
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Art. 14, commi 1-4, legge 112/04 Art. 14. Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni 1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dall'articolo 15. |
Art. 43 Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all’Autorità le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall’Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12. |
2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. |
2. L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche. |
3. L'Autorità qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
3. L’Autorità qualora accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi del comma 5. |
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli. |
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.
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Art. 2, comma 7 L. 249/97 7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni |
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni. |
Art. 2, comma 5 L. 249/97
5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
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6. Fino all’adozione del regolamento di cui al comma 1, i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione sono disciplinati in base al regolamento dell’Autorità adottato con delibera n. 26 in data 23 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
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Art. 15, comma 1, legge 112/04 1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
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7. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano. |
Art. 25, comma 8 e 9, legge 112/04 8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. 9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
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8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della medesima legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale. |
Art. 15, commi 2-6, legge 112/04 2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. |
9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. |
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. |
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. |
4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo. |
11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo. |
6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
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12. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. |
Art. 2, commi 16-18, legge 249/97 16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate. |
13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate. |
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. |
14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. |
18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
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15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. |
Art. 2, commi 4 e 12 L. 249/97 4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate. 12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
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16. L'Autorità vigila sull’andamento e sull’evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo. |
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Titolo VIIProduzione audiovisiva europea. |
Art. 2 L. 122/98 Art. 2.Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. 1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria. 2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di co-produzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento. 4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità . 5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia. 6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità. 7. Sono abrogati l'art. 26 della L. 6 agosto 1990, n. 223, e l'art. 55 della L. 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'art. 12 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 marzo 1994, n. 153. 8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), numero 4), della L. 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi della L. 4 novembre 1965, n. 1213, e della L. 14 agosto 1971, n. 819 9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità definite con regolamento dell'Autorità
10. La concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei. 11. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE. 12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. |
Art. 44 Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee
1. La percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma dell’articolo 6 deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente comma sono quelle definite dall’Autorità in conformità alla normativa dell’Unione europea.
2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche quelle specificamente rivolte ai minori, nonché adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’articolo 34, comma 7. I criteri per l’assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di co-produzione e di partecipazione in associazione sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 13 settembre 1999, n. 457, e successive modificazioni.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.
4. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall’Autorità.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. A partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All’interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall’Autorità.
7. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all’estero hanno l’obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell’Unione europea, secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dall’Autorità con delibera n. 9 del 16 marzo 1999, e successive modificazioni. 8. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale, ad eccezione delle trasmissioni interconnesse che realizzino una copertura superiore al 50 per cento della popolazione nazionale ed in proporzione al tempo di connessione. 10.Per quanto non previsto dal presente Testo unico in materia di distribuzione e produzione di opere europee, trova applicazione la delibera dell’Autorità n. 9/99 del 16 marzo 1999 e successive modificazioni.
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TITOLO VIII Servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria. |
Art. 17, legge 112/04 Art. 17. Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2; r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza. 3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. 4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
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Art. 45 Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo 1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. 2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112 delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità; o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 38;
p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2; r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza. 3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all’attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. 4. Con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. |
Art. 16, comma 2, lett. e), legge 112/04 Art. 16. Delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione. 2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1: e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale; |
Art. 46 Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Titolo I e nel presente Titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell’utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale. |
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
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2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche. |
Art. 2, comma 2, legge 223/90 2. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.
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3. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale. |
Art. 18, legge 112/04 Art. 18. Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero delle comunicazioni. 2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica. 4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.
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Art. 47 Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo 1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall’approvazione, è trasmesso all’Autorità e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e scelta dall’Autorità tra quante risultano iscritte all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1º gennaio dell’anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all’articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo. |
Art. 19, legge 112/04 Art. 19 Verifica dell'adempimento dei compiti. 1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo. 2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa. 3. L'Autorità può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. 4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. 5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. 7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni. 9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale. |
Art. 48 Verifica dell’adempimento dei compiti 1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo. 2. L’Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio o su impulso del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa. 3. L’Autorità può in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria. 4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio. 6. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 50.000 se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ ordinamento vigente. 7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a novanta giorni. 9. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.
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Art. 20, legge 112/04 Art. 20. Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo. 9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
art. 3 L. 206/93 L. 25 giugno 1993, n. 206 Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo Art. 3.Direttore generale 1. Il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della società; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. 3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio. 4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b);
b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio; c) provvede alla gestione del personale dell'azienda; d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'articolo 2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.
5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.
Art. 21. DL 112/2004 Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti. 2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione. 3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma. 4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto. 5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo (2). 6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda. 7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 7.
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Art. 49 Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. 2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione. 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. 4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. 5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale. 7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9. 8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo. 9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell’unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione. 10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal consiglio di amministrazione, d’intesa con l’assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio. 12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società: a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio; c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio;
d) propone al consiglio le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello; e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio; f) provvede alla gestione del personale dell'azienda; g) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a euro 2.582.284,50; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società; h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale; i) trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall’articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112. |
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TITOLO IX Commissione parlamentare di vigilanza. |
Art. 1, legge 103/1975 Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal D.Lgs.C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari Art. 4, legge 103/1975 4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso; disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi; riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione; elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8; esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti. Art. 20, legge 112/04 (vedi supra, art. 49)
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Art. 50Commissione parlamentare di vigilanza 1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 e dall’articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112. |
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TITOLO X Disposizioni sanzionatorie e finali. |
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CAPO I Sanzioni |
Art. 31, legge 223/90, Art. 31. Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi. 4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni. 7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante. 8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni. 11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione. 13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione; b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione; c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7. 14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. 15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 12. 16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo. 17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.
Art.1, comma 6, legge 249/97 (vedi supra, art. 10)
Del.Aut.gar.com. 1 dicembre 1998, n. 78/98 Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri Articolo 15 - Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza del presente regolamento ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità dispone gli opportuni accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati assegnando a questi ultimi un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o quando le motivazioni addotte risultino inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento persista oltre il termine indicato ovvero nel caso di incompleta osservanza, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 31, della legge e, nei casi di reiterazione ovvero di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo
Art. 1, comma 12, D.L. 23-10-1996 n. 545
12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo
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Art. 51 Sanzioni di competenza dell’Autorità
1. L’Autorità applica, con le procedure di cui alla delibera 425/01/CONS e successive modificazioni, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri contenute nel regolamento di cui alla delibera dell’Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione; b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS, e successive modificazioni, relativamente ai fornitori di contenuti c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, e successive modificazioni, ed alla delibera 538/01/CSP dell’Autorità e successive modificazioni; d) dall’articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, nonché dalla suddetta delibera 78/98 dell’Autorità, come specificati dalla delibera 54/03/CONS dell’Autorità e successive modificazioni, relativamente alla registrazione dei programmi; e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all’obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all’articolo 33; f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall’art.1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n.650; g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall’articolo 44 e dalla delibera dell’Autorità n. 9/99 del 16 marzo 1999; h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all’articolo 32; i) in materia dei divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b); j) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo salva la deroga di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i; k) dalle disposizioni di cui all’articolo 29; l) in materia di obbligo di informativa all’Autorità riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed extra-contabili, dall’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n.650 e dalla delibera dell’Autorità 129/02/CONS e successive modificazioni; m) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’ articolo 41. 2. Per le violazioni di cui al commi 1, lettere a), b), c), d) ed e), l’Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l’Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l’Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 10.329 a euro 258.228, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b); b) da euro 5.165 a euro 51.646, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, lettere c) e d); c) da 1.549 a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e);
3. L’Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione norme di cui al comma 1, lettera f); b) da euro 10.329 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g); c) da euro 5.164 a euro 51.646 in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), j), k) e l); d) da euro 1.040 a euro 5200 in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera m). 4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h) i) e j) del comma 1, l’Autorità dispone altresì, nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attività per un periodo da uno a dieci giorni. 5. L’Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell’articolo 35. 6. L’Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all’articolo 43, nonché quelle di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 7. L’Autorità verifica l’adempimento dei compiti assegnati alla Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed in caso di violazioni applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 48. 8. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l’Autorità può disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione. 9. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano allo Stato. . |
Art. 30, legge 223/90 Art. 30.Disposizioni penali. 1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale. 2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo. 4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, numero 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa. 6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci. Co. 7 (Sostituisce l'art. 195, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, di seguito riportato): 195. Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni. 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. 2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. 3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in àmbito locale. 4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. 6. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.
Art. 31, legge 223/90 (vedi supra, art. 51)
Art. 12, legge 112/04 (vedi supra, art. 42) 2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
Delibera Agcom 78/98 (vedi supra, art. 51)
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Art. 52 Sanzioni di competenza del Ministero 1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche. 2. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell’autorizzazione nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e 24, commi 1 e 2. b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all’esercizio dell’impresa. 3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all’articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione. 4. Il Ministero dispone la sospensione dell’esercizio nei casi e con le modalità di cui all’articolo 24, comma 3. 5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano allo Stato.
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Capo II Disposizioni finali. |
Art. 2, comma 3, decreto legislativo 259/2003 3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. |
Art. 53 Principio di specialità 1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all’articolo 1, comma 2, del presente testo unico costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.
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Art. 54 Abrogazioni 1 Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 1) all’articolo 2, il comma 2; 2) all’articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies; b) della legge 30 aprile 1998, n. 122: 1) all’articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, e 11; 2) gli articoli 3 e 3-bis c) della legge 31 luglio 1997, n. 249: 1) all’articolo 1, il comma 24; 2) l’articolo 2, ad eccezione del comma 6; 3) all’articolo 3, i commi 1, 8, 11 (limitatamente ai primi cinque periodi), 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23; 4) l’articolo 3-bis; d) del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l’articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24; e) del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422: 1) all’articolo 5, i commi 1 e 1-bis; 2) all’articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5; 3) gli articoli 6-bis, 8, 9 e 10; f) del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l’articolo 1, commi 3-sexies, 3-septies, 3-octies; g) il decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; h) della legge 6 agosto 1990, n. 223: 1) gli articoli 2, 3 e 6 ad eccezione del comma 11 (limitatamente al secondo periodo); 2) all’articolo 7, i commi 2 e 5; 3) l’articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18; 4) gli articoli 10, 12, 13, 15; 5) all’articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23; 6) l’articolo 17; 7) l’articolo 18, ad eccezione del comma 4; 8) l’articolo 19; 9) all’articolo 20, il comma 4; 10) l’articolo 21; 11) l’articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7; 12) all’articolo 24, il comma 3; 13) gli articoli 28, 29, 31 e 37. i) della legge 14 aprile 1975, n. 103: 1) l’articolo 22; 2) all’articolo 38, i commi 3 e 4; 3) all’articolo 41, i commi 1 e 2; 4) l’articolo 43-bis e 44. |
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Art. 55 Disposizione finale 1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. Le disposizioni contenute in regolamenti dell’Autorità richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell’Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da intendersi come formale e non recettizio.. |
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Art. 56 Entrata in vigore 1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
[1] comprendente i principi generali che informano l’assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale nonché le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva.
[2] In questa sede viene esplicitato il divieto di costituzione e il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, “secondo i criteri fissati nel presente Testo unico”.
[3] La scadenza è individuata dalla normativa vigente nel 31 dicembre 2006.
[4] Sul punto si veda la direttiva di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 278/04/CSP
[5] Tale fase è indicata con la locuzione “fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale…”
[6] Risultano peraltro alcune differenze rispetto alla formulazione degli articoli della legge di delega poc’anzi indicati, per lo più dovute ad esigenze di coordinamento interno del testo unico, ovvero al superamento di alcuni adempimenti richiesti per l’avvio della fase transitoria, e svolti in tempi molto ravvicinati rispetto all’entrata in vigore della legge di delega: si fa riferimento in primo luogo all’accertamento svolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri (la relativa relazione è stata trasmessa alle Camere il 27 maggio 2004 – v. Doc. XXVII, n.14, e relativo Allegato).
[7] v. commi 4,5,7,12 e 16, 17 e 18 del citato art. 2. Per le abrogazioni disposte dalla legge n. 112/2004 in relazione alla legge n. 249, v. art. 28, comma 1, lett. f), nonché alcune novelle contenute negli articoli 14 e 15.
[8] La legge n. 206/1993 (in base alle quali è stato nominato l’attuale CDA) sostanzialmente attribuiva la nomina dei cinque membri alla determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, titolari anche del potere di revocare il mandato su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La legge n. 206 prevedeva inoltre l’elezione del presidente da parte del Consiglio, nell’ambito dei suoi membri, a maggioranza assoluta.
[9] Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura tre anni ed è consentita la rielezione per una sola volta.
[10] Infatti Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione (comma 8).
[11] Legge 25 giugno 1993, n. 206 recante Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
[12] Tale statuto è stato approvato con decreto 8 ottobre 2004 del Ministro delle Comunicazioni recante Approvazione dello statuto della società incorporante all’esito della fusione di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e RAI Holding S.p.A.
[13] v. l’articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 103/75, nonché l’articolo 1 della legge n. 650 del 1996
[14] Si segnala in particolare l’abrogazione di alcune norme della legge n. 249/97, che integrano abrogazioni più ampie della medesima legge n. 249 già previste dalla legge n. 112/2004 in materia di posizioni dominanti, nonché numerosi articoli della legge n. 223/1990, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo e Commissione parlamentare di vigilanza RAI .
[15] che possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo esplicito (mediante l’indicazione specifica delle fonti oggetto di tali interventi).
[16] Tale parere non era prescritto nella norma di delega. Il governo ha ritenuto opportuno acquisire sul testo anche il parere del Consiglio di Stato, sulla base, secondo quanto contenuto nel parere stesso, di una “interpretazione adeguata all’ordinamento vigente” dell’articolo 17, comma 25 della legge 127 del 1997 che fa rientrare l’emanazione dei testi unici tra le funzioni consultive obbligatorie di tale organo.
[17] “tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata”
[18] Ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
[19] Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
[20] Nell’ambito del comma 2, laddove si afferma che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche”, viene peraltro omesso il passaggio, contenuto nella corrispondente lettera f) della norma di delega, in base al quale “ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale”
[21] Per analoga formulazione cfr. anche l’art. 1, comma 2 della legge n. 131/2003 (cd. legge “La Loggia”)
[22] Nel caso specifico, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui non prevedeva l'intesa fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti.
[23] Le regioni hanno poi ribadito la loro competenza in materia di emittenza locale, che intendono esercitare attraverso l’espressione di un parere vincolante per l’individuazione dei siti per i ripetitori, la gestione dell’intervento finanziario pubblico, nel quadro di una disciplina statale di riferimento, la partecipazione all’elaborazione del piano delle frequenze e l’assegnazione in sede regionale delle medesime.
[24] In ordine alla vasta giurisprudenza costituzionale relativa al pluralismo nel sistema radiotelevisivo ed alla relativa “disciplina anticoncentrazione”, ci si limita in questa sede a ricordare la sent. n. 420 del 1994, nonché la più recente sentenza n. 466 del 2002 (su cui v. alcune indicazioni nella scheda di lettura relativa alla legge n. 112/2004). Dalla giurisprudenza in questione, di grande rilievo dal punto di vista del “merito costituzionale”, non sembrano peraltro evincersi indicazioni in ordine al ruolo della legislazione regionale in materia, in particolare dopo la riforma del titolo V della Costituzione .
[25] Con la sentenza 420/94, con la quale la Corte ha riaffermato che il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 Cost. implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta “il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse” (sent. n.112/93), la Corte ha altresì precisato che per l’emittenza privata il pluralismo interno incontra inevitabilmente dei limiti in ragione principalmente delle libertà assicurate alle imprese dall’art. 41 e dall’art. 21 Cost. Tale circostanza impone, quindi, come ineludibile imperativo costituzionale, la necessità di garantire il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione (vedi anche Corte cost., sent. n. 826/88).
[26] Si ricorda che il pacchetto è composto in primo luogo da quattro direttive:
§ direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. direttiva “quadro”);
§ direttiva 2002/19/CE, riguardante l'accesso alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse correlate, nonché l'interconnessione delle medesime (direttiva sull’accesso);
§ direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
§ direttiva 2002/22/CE, riguardante il servizio universale ed i diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva sul servizio universale).
A tali direttive sono riconnesse alcune altre (v. in particolare la direttiva “concorrenza”, 2002/77/CE), nonché atti attuativi dei competenti organi comunitari, in particolare con riguardo ai criteri per la definizione dei mercati rilevanti. Sulla disciplina nel suo complesso cfr. il Dossier Pareri al Governo del Servizio Studi della Camera n. 207, nonché i vari volumi del Dossier Progetti di legge del Servizio Studi della Camera n. 262, relativi all’AC 310 e abb. (divenuto legge n. 112/2004).
[27] La direttiva precisa altresì che la responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto di utilizzare una frequenza radio ed alle condizioni pertinenti connesse all'autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell'impresa alla quale è stato concesso il diritto d'uso della frequenza radio.
[28] Si fa presente che la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo poi divenuto il codice delle comunicazioni elettroniche poneva in relazione le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice con i “considerando” 5, 8 e 9 della direttiva “quadro”
[29] La direttiva definisce inoltre le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità Si precisa altresì che la direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.
[30] Inoltre, sono fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE, che viene richiamata anche dall’articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche. La disposizione nel suo complesso può essere letta anche in correlazione con il considerando n. 5, poc’anzi citato.
[31] Anche secondo quanto stabilito dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS (e successive modificazioni).
[32] In tal caso, si tratta dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 della deliberazione dell’Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, ed il termine è dato dalla “attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale”; tali soggetti possono proseguire l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.
[33] Di ciò gli Stati membri informano la Commissione, indicandone le ragioni. Inoltre, qualora uno Stato membro dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, che era in vigore anteriormente al 24 luglio 2003, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un accesso obbligato a un'altra rete, e qualora non sia possibile per le stesse negoziare nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data sopra indicata, lo stesso può chiedere una proroga temporanea da sottoporre alla Commissione sempre entro il 24 luglio 2003, specificando le condizioni ed il periodo della proroga temporanea ed indicando altresì i motivi alla base della richiesta di proroga.
[34] In particolare, per quanto riguarda l’Italia,il disegno di legge di ratifica, approvato in prima lettura alla Camera il 25 gennaio 2005, è stato appena approvato anche dal Senato, in data 6 aprile 2005 (A.S. 3269).
[35] Comunicazione (2001/C 320/04) pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C 320 del 15 novembre 2001.
[36] Le previsioni contenute nella comunicazione sono fatte espressamente salve dal progetto di decisione della Commissione riguardante gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, presentato nel mese di febbraio 2004.
[37] Ai sensi dell’art. 86, par. 2, le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle disposizioni del TCE in materia di concorrenza a condizione che l’applicazione di tali norme non sia di ostacolo all’adempimento della loro missione. Tale articolo stabilisce inoltre che lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.
[38] La Commissione, con decisione del 15 ottobre 2003, n. 2004/339/CE ha riconosciuto che la RAI svolge un servizio pubblico di interesse generale ed ha dichiarato le misure statali in favore della RAI compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
[39] Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese.
[40] Comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva “Televisione senza frontiere” riguardanti la pubblicità televisiva
[41] Al riguardo, si ricorda che in data 18 marzo 2005 il Ministro delle Comunicazioni, in una audizione presso le Commissioni riunite VII e IX della Camera ha illustrato il contenuto di tale provvedimento, in fase di adozione secondo la procedura stabilita.
[42] Garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
[43] Al fine di consentire tale verifica, la medesima disposizione prevede che i soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni siano tenuti a notificare all’Autorità le intese e le operazioni di concentrazione.
Tra le più recenti delibere intervenute in materia di posizioni dominanti e per lo sviluppo del digitale terrestre, in attuazione della disciplina di cui alla legge n. 112 del 2004, si ricorda in primo luogo la delibera n. 136/05/CONS, recante “Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112”, intervenuta ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge citata; con tale delibera è stato tra l’altro accertato che il mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento continua ad essere caratterizzato da una struttura duopolistica in capo alle società RAI Spa e RTI Spa con la collegata Publitalia ’80 Spa, e che le tre società detengono posizioni lesive del pluralismo (la delibera si ricollega alle precedenti n. 117/04/CONS, nonché n. 226/03/CONS). Con la delibera n. 136 del 2005 sono state anche adottate misure nei confronti delle società indicate, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge n. 249. Si ricorda poila delibera n. 253/04/CONS, recante norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre (relativa al rispetto dell’obbligo di separazione societaria previsto dall’art. 5, comma 1, lettera g), numero 2, della legge n. 112). Con la Delibera n. 149/05/CONS è stato poi di recente approvato il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale (pubblicata sul sito dell’Autorità in data 17/03/2005, e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)
[44] Si ricorda che con la delibera dell’Autorità n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 è stato approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB).
[45] Composta da non oltre cinque membri e da essa stessa nominata tra personalità di riconosciuta competenza
[46] A ciò si ricollega l’articolo 48 del testo unico, che affida all’Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni del testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
[47] V. in particolare quelle relative alla legge n. 249/97, n. 223/90, n. 103/75, nonché al DL n. 408/92.
[48] Nel pervenire all’intesa sul testo unico in esame, richiesta dall’art. 16 della legge n. 112/2004, l’Autoritàha prospettato diverse osservazioni, riportate in allegato alla delibera n. 60/05/CONS, a sua volta allegata allo schema di d.lgs. in esame, ed al presente dossier .
[49] L’Autorità ha segnalato altresì l’opportunità di una distinzione tra le abrogazioni conseguenti alla trasposizione della norma nel testo, rispetto a quelle dovute ad incompatibilità con il nuovo quadro normativo. Il Consiglio di Stato ha suggerito l’abrogazione immediata di tutte le disposizioni oggetto dell’attività di ricognizione per la redazione del testo unico, ivi incluse le norme transitorie, per le quali si propone di individuare eventualmente una data differita di abrogazione. E’ stata poi evidenziata l’esigenza - condivisa anche dall’Autorità - di indicare, nella rubrica di ogni articolo, le fonti normative che in esso confluiscono, con o senza modificazioni, ritenendo insufficiente la tabella di comparazione allegata allo schema di testo unico (in ogni caso è stata sottolineata la necessità che i riferimenti siano puntuali e specifici).
[50] Si segnala ad es. il rinvio, contenuto nell’articolo 25, comma 1, del testo unico, all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 5/2001, più volte richiamato in varie parti del testo (e del quale alcune disposizioni sono trasfuse nel testo unico, senza che peraltro ne sia disposta l’abrogazione)
[51] in proposito l’Autorità suggerisce di introdurre nel testo unico una clausola per cui il riferimento alle disposizioni abrogate si intenda effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico (ove non si tratti ovviamente di abrogazione per incompatibilità)
[52] Si tratta degli artt. 13, 16 comma 18, 17 comma 2, 20 comma 4 della legge n. 223/90.
[53] Si segnala ad es. il rinvio, contenuto nell’art. 50, all’art. 20 della legge n. 112 (confluito nell’art. 49 del testo unico), nonché il rinvio, disposto dall’art. 23, comma 1, all’articolo 25, comma 8 della legge n. 112 (cui corrisponde l’art. 43, comma 8 del testo unico in esame) e quello contenuto nell’articolo 25, comma 1, del testo unico, all’articolo 25, comma 11della legge n. 112(cui corrisponde l’art. 23, comma 1 del testo unico). In tali ultimi casi, peraltro, le disposizioni del testo unico omettono il riferimento all’accertamento - già effettuato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al DL n. 352 del 2003 ed alla legge 112 del 2004 - relativo alla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri.
[54] Nessuna delle disposizioni contenute nel progetto di legge citato risulta trasposta nello schema di decreto legislativo in esame.
[55] Il progetto di legge, già approvato da entrambe le Camere, era stato tra l’altro rinviato dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato, a norma dell’art. 74 della Costituzione, per una nuova deliberazione, in data 15 dicembre 2003 (v. Camera dei deputati, Doc. I, n. 5),
[56] Va ricordato che alcuni degli effetti della disciplina in questione, in relazione allo sviluppo del sistema digitalein ambito televisivo (v. in particolare articolo 25 della legge n. 112), sono stati anticipati dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, conv. con mod. con la legge 24 febbraio 2004, n. 43, che è intervenuto a disciplinare modalità e tempi di cessazione definitiva del regime transitorio previsto dalla L. 249/1997.
[57] e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (diventando una sorta di legge “quadro” in materia).
[58] Si ricorda altresì che, oltre alla individuazione dei soggetti che dovrebbero caratterizzare il nuovo mercato radiotelevisivo in tecnologia digitale, vengono definiti il “servizio pubblico generale radiotelevisivo”, e le nozioni di “ambito nazionale” ed “ambito locale”; in particolare, ai sensi della lett. i), per “ambito nazionale” si intende “l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all’ambito locale”, mentre l’”ambito locale” è definito dalla successiva lett. f), e comprende l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50% della popolazione nazionale (da cui dovrebbe desumersi che per considerare una emittente di ambito nazionale è sufficiente una copertura superiore al 50% della popolazione nazionale).
[59] L’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge reca la definizione del “sistema integrato delle comunicazioni”, individuato – nella formulazione anteriore alle ultime modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare - come “il settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi e radiofonici, imprese dell’editoria quotidiana, periodica, libraria ed elettronica, anche per il tramite di Internet; le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche; le imprese fonografiche; le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione (la definizione non fa espressamente riferimento agli operatori del settore della telefonia). La disposizione infine approvata individua il SIC come “il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni”.
[60] Con la previsione del regime dell’autorizzazione, in luogo di quello della licenza, anche per l’operatore di rete.
[61] In quanto uno stesso soggetto può essere titolare di non più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza, e di non più di sei per bacini regionali diversi, anche non limitrofi (in ogni caso senza limiti connessi al numero complessivo di abitanti dei bacini interessati).
[62] Si ricorda peraltro che la disposizione in questione, in particolare per quanto attiene al divieto appena enunciato, è oggetto di un progetto di legge di modifica, il cui testo è stato licenziato per l’esame dell’aula dalle Commissioni VII e IX della Camera (AC 4964 e abb. – testo unificato)
[63] Codice approvato il 29 novembre 2002. Ulteriori disposizioni riguardano la rimodulazione, in un’ottica di sostanziale inasprimento delle pene, delle procedure sanzionatorie, nonché l’introduzione di specifici obblighi di tutela e garanzia dei minori a carico delle emittenti, con particolare riferimento alla programmazione in determinate fasce orarie, alle trasmissioni specificamente dedicate ai minori e ai contenuti dei messaggi pubblicitari.
[64] La cui disciplina è rimessa ad un apposito regolamento dell’Autorità.
[65] La disposizione fa obbligo ai soggetti che effettuano intese o operazioni di concentrazioni a notificarle all’Autorità, al fine di consentire la verifica del rispetto dei limiti di cui al successivo art. 15.
[66] Conformemente ai principi previsti dalla direttiva 2002/21/CE - direttiva “quadro” in materia di comunicazioni elettroniche (artt. 15 e 16).
[67] Oltre che dei ricavi, la disposizione prevede che si tenga conto del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa, degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi e degli altri prodotti dei mercati che compongono il sistema (prodotti editoriali, opere fonografiche e cinematografiche)
[68] Il testo rinvia espressamente all’art. 2, co. 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale prevede il potere dell’Autorità di adottare provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o lesive del pluralismo, e prevede altresì procedure specifiche, che possono portare anche all’adozione di un provvedimento di dismissione di rami d’azienda.
[69] Nel corso dell’iter parlamentare sono state apportate modifiche dirette ad escludere le “telepromozioni” dall’applicazione di tali limiti di affollamento pubblicitario (con la sostituzione della parola “spot” pubblicitari alla parola “messaggi” pubblicitari).
[70] Anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell’art. 2, co. 17 e 18 della L. 249/1997.
[71] L’operatività del limite è testualmente riferita (comma 1) all’“atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale”.
[72] Tale dizione ha sostituito quella di “risorse complessive”, ed è stata ritenuta più omogenea rispetto al testo dell’articolo.
[73] Il co. 3 dell’art. 15 individua le tipologie di ricavi da considerare ai fini del calcolo della percentuale. Tale comma, nel testo che era stato rinviato alle Camere, considerava i ricavi derivanti dal canone (testualmente, dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario), da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti o imprese finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lett. g) del co. 1 dell’art. 2. A seguito delle modifiche apportate successivamente nell’iter parlamentare, i ricavi sono ora individuati come “quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti indicati dall’art. 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico”.
[74] Anche tramite imprese controllate, controllanti o collegate ex art. 2359 del codice civile.
[75] Si ricorda che, al fine del recepimento del “pacchetto” di direttive comunitarie sulle “comunicazioni elettroniche” (v. in particolare la direttiva “quadro” 2002/21/CE), che si basa sul processo di convergenza tecnologica tra televisione e telecomunicazioni, è intervenuto il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche; peraltro, con riguardo all’ambito di applicazione di quest’ultimo, numerose disposizioni di esso fanno salva la disciplina “speciale” in materia di reti destinate alla diffusione radiotelevisiva (v. in particolare l’art. 2).
[76] In particolare, i membri del Consiglio di amministrazione passano da 5 a 9 e la loro nomina (tra persone in possesso di specifici requisiti) è rimessa all’assemblea dei soci, che li elegge mediante un meccanismo basato su liste “bloccate” concorrenti. Fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato nel capitale societario, tuttavia, un numero di consiglieri proporzionale alle azioni possedute dallo Stato è indicato attraverso una lista autonoma del Ministero dell’economia e delle finanze. Il termine per l’entrata in vigore delle nuove norme relative alla nomina ed al funzionamento del Cda della RAI è stato fissato al “novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3”. Per la nomina del presidente si prevede invece che essa avvenga da parte del Cda, nell’ambito dei suoi membri, e che essa divenga efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, a maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
[77] Avvenuta il 6 maggio 2004.
[78] Attesa la previsione di un limite al possesso azionario dell’1%, all’esito del procedimento di dismissione la società concessionaria si configurerà come società ad azionariato diffuso (“public company”).
[79] Ciò, nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 435/01/CONS, che si fonda sulla legge n. 66/2001 (di conversione del DL n. 5/2001). Al fine della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti e rami d’azienda tra soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale e locale (comma 3).
[80] Occorre ricordare che il testo dell’articolo 25, e in particolare dei commi 1-4 (che costituiscono anche il presupposto della disciplina recata dai successivi commi 8-11), è stato oggetto di numerose riformulazioni, anche in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 466/2002, su cui v. infra nel testo.
[81] Nella fase di transizione al digitale la società concessionaria deve assicurare, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi sopradescritti, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro. Il comma 5 stato poi integrato con l’ulteriore compito per la concessionaria di attuare “condizioni di effettivo pluralismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato, anche in proporzione al numero di abbonati, l’ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali”.
[82] Si ricorda che tale ultima disposizione attribuisce appunto all’Autorità il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti (di cui al co. 1 dell’attuale art. 7) o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso la dismissione di aziende o di rami d’azienda, da effettuarsi entro un termine congruo e comunque non superiore a dodici mesi.
[83] V. DOC XXVII, n.14.
[84] V. Doc. I, n. 5, riportato in allegato al presente dossier (n. 389/1, tomo III). Il messaggio faceva direttamente riferimento alla disciplina transitoria prevista dall’articolo 25 dell’AC 310 e abb.-D, richiamando in particolare i commi 1, 2 e 3 dell’articolo, che definivano appunto termini e le modalità per verificare l’ampliamento dell’offerta di programmi e del pluralismo nel sistema televisivo
[85] tale termine, come evidenziato dalla medesima sentenza, è stato ricavato dalla valutazione di congruità tecnica dei tempi di passaggio al regime definitivo effettuata dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 346/01/CONS (intervenuta sulla base dell’art. 3, commi 6 e 7 della legge n. 249). L'Autorità aveva indicato la data del 31 dicembre 2003 quale termine ritenuto sufficiente per le semplici operazioni di trasferimento delle reti analogiche eccedenti, tanto in chiaro che in forma codificata; la Corte ha ritenuto congruo tale termine “a prescindere dal raggiungimento della prevista quota di "famiglie digitali", che rimane indipendente dalle operazioni tecniche di trasferimento verso sistemi alternativi a quello analogico su frequenze terrestri”. In proposito si ricorda che la delibera citata prevedeva altresì la possibilità che il termine fosse posticipato dalla stessa Autorità (con decisione da adottare entro il 31 gennaio 2003), in relazione alla verifica della quota di famiglie digitali (che avrebbero dovuto essere almeno il 35%) effettivamente presenti alla data del 31 dicembre 2002. L’Autorità, nell’ambito della Relazione annuale sull’attività svolta presentata alle Camere nel luglio 2003 (v. pag. 233), ha precisato che, a seguito dell’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, non si riteneva più necessario portare a termine la verifica dell’effettiva quota di famiglie digitali al 31 dicembre 2002, cui era subordinata la possibilità di anticipare, posticipare o confermare il termine già indicato dalla delibera n. 346/2001/CONS, e confermato dalla sentenza della Consulta.
[86] Più specificamente tali effetti erano dovuti alla L. 249/1997, art. 3, co. 6, 7, 9 e 11 (il comma 6 rinvia all’art. 2, co. 6, relativo alla titolarità delle reti). Si ricorda che i limiti “anticoncentrazione” introdotti dall’art. 2 della legge n. 249 sono stati stabiliti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 420/94, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina allora prevista dall’art. art. 15, comma 4 della legge n. 223/90 (cd. legge Mammì), relativamente alla radiodiffusione televisiva: la norma prevedeva che le concessioni in ambito nazionale riguardanti la radiodiffusione televisiva rilasciate (o riconducibili) ad un medesimo soggetto non potessero superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione, e comunque il numero di tre.
[87] La sentenza ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7 della L. 249/1997, “nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003 entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo”. Lo stesso dispositivo ha evidenziato che la decisione era destinata a riflettersi sulla portata dei commi 9 e 11 dell'art. 3 della legge n. 249 del 1997, riguardanti rispettivamente la realizzazione da parte della RAI della terza rete senza pubblicità (da finanziare solo con il canone) e la disattivazione della rete eccedente che trasmette in forma codificata, c.d. “televisione a pagamento”), in forza del collegamento con il comma 7 dello stesso art. 3.
[88] In particolare l’articolo 1 del DL ha previsto la scadenza del 30 aprile 2004 per lo svolgimento da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell’esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente la sussistenza delle condizioni già sopra indicate (art. 25, comma 3), “anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato”, nonché il termine di trenta giorni per l’invio, da parte dell’Autorità, della relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dar conto dell'accertamento effettuato; “ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249”. Il comma 3 ha poi previsto che “fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali”.
[89] Per i due profili richiamati, v. art. 2 (in particolare, commi 1 e 6, limitatamente ai primi tre periodi, e 8 concernenti i limiti al cumulo dei programmi ed al cumulo delle risorse, nonché commi 9-11 e 14, 15 e 19) e art. 3, commi 6, 7, e 9 della legge n. 249/97.
[90] “tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata”
[91] Ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
[92] Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
[93] Si ricorda che il pacchetto è composto in primo luogo da quattro direttive:
§ direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. direttiva “quadro”);
§ direttiva 2002/19/CE, riguardante l'accesso alle reti di comunicazione elettronica ed alle risorse correlate, nonché l'interconnessione delle medesime (direttiva sull’accesso);
§ direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
§ direttiva 2002/22/CE, riguardante il servizio universale ed i diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva sul servizio universale).
A tali direttive sono riconnesse alcune altre (v. in particolare la direttiva “concorrenza” 2002/77/CE), nonché atti attuativi dei competenti organi comunitari, in particolare con riguardo ai criteri per la definizione dei mercati rilevanti (sulla disciplina nel suo complesso cfr. il Dossier Pareri al Governo del Servizio Studi della Camera n. 207)
[94] Nell’ambito del comma 2, laddove si afferma che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche”, viene peraltro omesso il passaggio, contenuto nella corrispondente lettera f) della norma di delega, in base al quale “ulteriori princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale”
[95] Nel caso specifico, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del servizio radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui non prevede l'intesa fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti.
[96] Le regioni hanno poi ribadito la loro competenza in materia di emittenza locale, che intendono esercitare attraverso l’espressione di un parere vincolante per l’individuazione dei siti per i ripetitori, la gestione dell’intervento finanziario pubblico, nel quadro di una disciplina statale di riferimento, la partecipazione all’elaborazione del piano delle frequenze e l’assegnazione in sede regionale delle medesime.
[97] Tali lettere prevedono anche ulteriori aspetti della disciplina, attinenti tra l’altro alla distinzione tra i titoli relativi alle varie attività, nonché alla assegnazione delle frequenze, che deve avvenire con distinto provvedimento (rispetto a quello che autorizza l’esercizio dell’attività).
[98] Cfr. in particolare la direttiva 2002/21/CE, art. 2, lett. a), e art. 3
[99] V. in particolare art. 25, comma 12, nonché art. 23, commi 1 e 5 e 25, commi 8 e 11 della legge n. 112.
[100]Ai sensi dei commi 1 e 2, “l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni”.
[101]fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27 del medesimo d.lgs.
[102]Ai sensi di tale comma, l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249
[103]Ulteriori disposizioni riguardano: al comma 5 la cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, che può aver luogo in ogni tempo, ma che deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario; al comma 7, la scadenza dell'autorizzazione generale, che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità; al comma 8, la possibilità di cedere a terzi una autorizzazione generale anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
[104]Secondo quanto stabilito dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS (e successive modificazioni).
[105]In tal caso, si tratta dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 della deliberazione dell’Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, ed il termine è dato dalla “attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale”; tali soggetti possono proseguire l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i diritti e gli obblighi del concessionario.
[106]La direttiva precisa altresì che la responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto di utilizzare una frequenza radio ed alle condizioni pertinenti connesse all'autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell'impresa alla quale è stato concesso il diritto d'uso della frequenza radio.
[107]Di ciò gli Stati membri informano la Commissione, indicandone le ragioni. Inoltre, qualora uno Stato membro dimostri che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, che era in vigore anteriormente al 24 luglio 2003, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un accesso obbligato a un'altra rete, e qualora non sia possibile per le stesse negoziare nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data sopra indicata, lo stesso può chiedere una proroga temporanea da sottoporre alla Commissione sempre entro il 24 luglio 2003, specificando le condizioni ed il periodo della proroga temporanea ed indicando altresì i motivi alla base della richiesta di proroga.
[108]Si applicano i contributi nella misura prevista dall’articolo 5 di tale delibera
[109]Testualmente l’autorizzazione riguarda “la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale”
[110]la disposizione si basa sull’articolo 16, comma 2, lett. c) e d) della legge n. 112/2004.
[111]l’articolo rinvia, ai fini della definizione dell’ambito “regionale” o “provinciale” , a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera p), del presente Testo unico. Inoltre, l’autorizzazione deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d). Qualora l’operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.
[112]La scadenza è individuata dalla normativa vigente nel 31 dicembre 2006.
[113]Tale formulazione, sebbene alquanto generica, richiama la complessa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, e in particolare la sentenza 466/2002 (che si ricollega alla sentenza n. 420/1994): sulla sentenza n. 466, si rinvia alla scheda di lettura relativa alla legge n. 112/2004 (sub art. 25).
[114]V. il Doc. XXVII, n. 14, e relativo allegato.
[115]Conv. con mod. dalla legge n. 66/2001, più volte richiamata.
[116]Si fa notare peraltro che con riguardo all’articolo 23 in esame (ma anche rispetto ad altri articoli) la tabella di corrispondenza presentata dal Governo in allegato allo schema di d.lgs. non individua in maniera analitica la provenienza delle varie disposizioni comprese nell’articolo (riferendosi genericamente agli artt. 7, 23 e 25 della legge n. 112, e non citando il DL n. 5/2001).
[117]Occorre poi ricordare che la disposizione di cui all’art. 23, comma 1, della legge n. 112 “fa sistema” con l’articolo 25, commi 8-11 della medesima legge (su cui v. oltre la scheda relativa agli artt. 25 e 43 del testo unico in esame)
[118] Ciò, nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 435/01/CONS, che si fonda appunto sul citato DL n. 5/2001 (conv. con mod. dalla legge n. 66/2001. Al fine della realizzazione delle reti digitali sono poi consentiti i trasferimenti di impianti e rami d’azienda tra soggetti che esercitano legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale e locale (comma 3).
[119]Non viene richiamata la condizione di cui al comma 2, secondo cui la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi.
[120]I requisiti in questione possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge
[121]Il comma 5, non richiamato, prevede che il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 8, della legge stessa.
[122]Il comma 7, non richiamato, riguarda le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano già titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane, tenute a comunicare all'Autorità, a seguito dell'eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, alcuni dati specificamente individuati, aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di successive modificazioni.
[123]Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono: documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro trenta giorni dal rilascio stesso; modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni.
[124]Alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 (6 maggio 2004)
[125]In proposito, sembrerebbe da verificare se, anche in altre disposizioni, si intenda effettivamente differenziare in qualche misura la terminologia riguardante gli strumenti di pianificazione delle frequenze.
[126]Testualmente, si prevede che “Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti…”
[127] Si tratta sostanzialmente della disciplina relativa alla validità dei titoli abilitativi alle varie attività nella fase transitoria.(v. supra la scheda di lettura relativa alla legge n. 112/2004, nonché quella relativa all’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione – v. infra).
Sul regime dei titoli abilitativi “preesistenti” rispetto all’entrata in vigore delle direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche, si rinvia al precedente paragrafo, in particolare a quanto accennato in relazione alla direttiva “autorizzazioni” (2002/20/CE).
[128]Si tratta dei limiti previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché di quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal Capi VIII della delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS.
[129]Si tratta di trasferimenti (come già previsto dalla normativa vigente) tra emittenti televisive private locali e tra queste e i concessionari televisivi “in ambito nazionale” che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
[130]Tale trasmissione è subordinata – come già previsto dalla normativa vigente - ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni che provvede entro un mese dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione si intende rilasciata
[131]Costituiti secondo le forme previste dall’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255
[132]Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 25 del d.lgs. n. 259/2003 (v. supa).
[133]Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2005
[134]Nell’ambito delle premesse della delibera si ricorda che l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge n. 249/97 attribuisce all’Autorità, in generale e quindi con riferimento all’intero settore delle comunicazioni, il potere di emanare direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione di una carta del servizio recante l’indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attività da parte di ciascun gestore; la legge n. 112/2004 individua in modo autonomo la figura del fornitore di servizi di accesso condizionato, senza introdurre un distinto regime in ragione del mezzo utilizzato, via etere terrestre, cavo o satellite, o della tecnica di trasmissione impiegata, analogica o digitale, e quindi anche con riferimento anche alle trasmissioni su frequenze terrestri, via cavo o via satellite; l’art 3, commi 10 ed 11, della legge n. 249/1997 attribuisce all’Autorità un ampio potere regolamentare per quanto riguarda la disciplina dei servizi televisivi via cavo e satellite nell’ambito del quale, sotto il profilo della tutela dell’utenza, deve intendersi ricompreso il potere di imporre ai fornitori di servizi di accesso condizionato, così come individuati dalla legge n. 112 del 2004, l’obbligo di adottare carte dei servizi.
[135] Quelle di cui agli art. 3, comma 2, art. 9, art. 10, art. 13, comma 1, e art. 17, comma 3, lett. c) e d).
[136] Il medesimo articolo 2 della citata delibera stabilisce, infatti, al comma 3, che il fornitore di servizi di accesso condizionato è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali.
[137]Ai sensi di tale comma 4, la carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di televisione a pagamento opera, in quanto applicabile, anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l’operatore di rete che li diffonde.
[138]A tale scopo essi utilizzano il sistema simulcrypt secondo le norme del DVB o, in alternativa, il sistema multicrypt secondo le norme definite dal DVB.
Ai sensi del comma 2, le modalità attuative sono stabilite liberamente dalle parti interessate e potranno costituire oggetto di verifica da parte dell'Autorità. Gli operatori di accesso condizionato forniscono entro 60 giorni un'informativa sulle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 anche in relazione alla fattibilità tecnica e praticabilità dell'aggiornamento dei decodificatori in possesso dei propri abbonati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento
[139] L’articolo 4 riguarda poi il diverso profilo dei detentori di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti ad accesso condizionato, quando rilasciano licenze per la fabbricazione di apparecchiature destinate ai consumatori devono farlo a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e non devono subordinare tale rilascio a condizioni che vietano, dissuadono o scoraggiano l'inclusione in tali apparecchiature di: un'interfaccia comune che permetta il collegamento di più sistemi di accesso diversi, ovvero mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il destinatario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori di accesso condizionato
[140]Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
[141]Disposizioni sulla stampa
[142]Istituzione dell'Autorità e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi
[143]Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
[144]Si ricorda che il rapporto tra minori e televisione era stato oggetto di considerazioni nell’ambito del messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere su pluralismo e imparzialità dell'informazione, inviato ai sensi dell'articolo 87, secondo comma, della Costituzione, il 23 luglio 2002. Nell'ambito del messaggio si indicava come obiettivo prioritario la definizione di una nuova regolamentazione legislativa dell'intera materia delle comunicazioni, delle radiotelediffusioni, dell'editoria di giornali e periodici e dei rapporti tra questi mezzi, invitando il Parlamento ad inserire nella legge “di sistema” una coerente disciplina della tutela dei minori, “troppo spesso non tenuta nella dovuta considerazione nelle programmazioni delle emittenti televisive”.
[145]Il comma 5 prevede che l’impiego dei minori in programmi radiotelevisivi sia disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità. Si ricorda che in data 18 marzo 2005 il Ministro delle Comunicazioni, in una audizione presso leI Commissioni riunite VII e IX della Camera ha illustrato il contenuto di tale provvedimento, in fase di adozione.
Con riguardo ai messaggi pubblicitari si prescrivono tre livelli di protezione: il primo “generale”, da applicare in tutte le fasce orarie di programmazione, il secondo “rafforzato”, da applicare negli orari in cui si presume che il pubblico di minori sia numeroso ma affiancato da un adulto (dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30); il terzo, di carattere specifico, da applicare negli orari d’ascolto riservate ai minori (dalla 16.00 alle 19).
Sull'applicazione del codice vigila un comitato di controllo con poteri di intervento nei confronti delle emittenti non in regola. Le sanzioni previste vanno dalla risoluzione, alla richiesta di modifica o sospensione del programma ovvero di adeguamento alle prescrizioni del Codice, fino alla denuncia all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
[147]Si ricorda che il 23 aprile scorso la Commissione ha adottato una comunicazione interpretativa (2004/C 102/2) intesa a definire l’ambito di applicazione della direttiva “televisione senza frontiere”, nella quale si precisa che le nuove tecniche di pubblicità interattiva e virtuale sono compatibili con la citata direttiva se tengono conto degli obiettivi di interesse generale ivi contenuti
[148]Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
[149]Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249
[150]D.M. 30 novembre 1991, n. 425, recante Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche ed alla tutela dei minorenni
[151]Decreto Legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.
[152] In data 7 agosto 1997. Il parere motivato raccoglieva ed aggiornava rilievi già in precedenza sollevati dalla Commissione con parere motivato del 6 aprile 1994, e successivamente ribaditi con nota del 15 gennaio 1996.
[153]Adeguandosi a quanto previsto dal testo della direttiva antecedente alle modificazioni apportate dalla direttiva 97/36/CE (v. nota 2), tale divieto non è limitato alla promozione del nome o dell'immagine di singoli medicinali o cure mediche, ma si estende alle imprese che producono, vendono o forniscono tali beni o servizi. La normativa interna è così divenuta, sul punto, più restrittiva di quella comunitaria.
[154]Un primo regolamento veniva adottato con D.M. 4 luglio 1991, n. 439. A seguito di rilievi comunitari intervenuti mentre era in corso di esame parlamentare del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 ("Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva"), tale decreto veniva modificato in sede di conversione (L. 17 dicembre 1992, n. 483), prevedendosi tra l'altro che il vigente regolamento sulle sponsorizzazioni venisse adeguato alle disposizioni comunitarie con provvedimento del ministro delle poste e delle telecomunicazioni, adottato su proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Ai sensi della disposizione testé citata, un nuovo regolamento sulle sponsorizzazioni è stato emanato con D.M. 9 dicembre 1993, n. 581.
Tale regolamento è stato in seguito modificato, con la procedura di cui all'art. 3, co. 2, del D.L. 408/1992 ed all'art. 14 del medesimo regolamento per adeguarne il testo a quanto prescritto dall’art. 1, co. 20, D.L. 545/1996 (sponsorizzazione con segnali acustici e visivi di programmi di emittenti locali) ora recepito nell’articolo in commento.
[155]Sentenza del14 giugno 2001.
[156]Informativa economica di sistema. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici
[157]La direttiva precisa altresì che la responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto di utilizzare una frequenza radio ed alle condizioni pertinenti connesse all'autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell'impresa alla quale è stato concesso il diritto d'uso della frequenza radio.
[158]Art. 1, comma 6, lett. a), punto 1
[159] Si ricorda che con la delibera dell’Autorità n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 è stato approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB).
[160]V. anche alcune norme della legge n. 223/90 e della legge n. 122/98, nonché della legge n. 249/97 (v. il testo a fronte allegato al presente dossier)
[161]Tale fase è indicata con la locuzione “fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale…”
[162]Si fa riferimento in primo luogo all’accertamento svolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri (la relativa relazione è stata trasmessa alle Camere il 27 maggio 2004 – v. Doc. XXVII, n.14, e relativo allegato)
[163]V. commi 4,5,7,12 e 16, 17 e 18 del citato art. 2. Per le abrogazioni disposte dalla legge n. 112/2004 in relazione alla legge n. 249, v. art. 28, comma 1, lett. f), nonché alcune novelle contenute negli articoli 14 e 15.
[164] Al fine di consentire tale verifica, la medesima disposizione prevede che i soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni siano tenuti a notificare all’Autorità le intese e le operazioni di concentrazione.
[165]Si ricorda peraltro che l’articolo 15 della legge n. 112 presenta anche, al comma 7, una disposizione formulata come novella dell’art. 8 della legge 223 del 1990, relativa ai limiti di affollamento pubblicitario; tale disposizione non è riprodotta nell’articolo 43 in esame
[166]Ciò avviene “su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio”
[167]“tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche”.
[168]Il comma 4 si limita a confermare la sanzione della nullità per gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui alla disciplina in esame
[169]La disposizione prosegue prevedendo che in particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
[170]Il divieto impedisce al fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, di essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento dei programmi indicati. L’operatività del limite è riferita, come già nell’articolo 15 della legge n. 112, “all’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale”
[171]V. supra le schede di lettura di cui alla legge n. 112/04.
[172]Costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
[173]Come definito ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259
[174]Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
[175]Tale procedimento è stato avviato con la delibera 326/04/CONS. Secondo quanto ricordato anche dalla delibera conclusiva del procedimento, la delibera n. 326 è intervenuta sulla base dei presupposti individuati dagli articoli 14 e 15 della legge n. 112 che, prendendo come riferimento il SIC, introducono nuove norme in materia di divieto di posizioni dominanti "nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati rilevanti che lo compongono". In particolare, l’art. 14, comma 2, della legge prevede un’analisi con criteri basati sul diritto della concorrenza non soltanto del SIC, ma anche di ciascuno dei mercati che ne fanno parte. Partendo dunque da tali presupposti legislativi, la delibera 326/04/CONS individua come mercato rilevante: "quello televisivo e le relative fonti di finanziamento, ferma restando la possibilità di valutare un’eventuale ulteriore segmentazione in conformità ai principi enunciati negli art. 15 e 16 della Direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002". La stessa delibera specifica (par. 19) che le relative fonti di finanziamento sono costituite dalla pubblicità, dal canone di abbonamento al servizio pubblico e dagli abbonamenti alla televisione a pagamento.
[176]Si rinvia all’articolo 2 per le modalità di attuazione della delibera.
[177]Ulteriori obblighi sono stabiliti nei confronti di RTI (obbligo di avvalersi, secondo il calendario di cui all’art. 2, comma 3, di una concessionaria di pubblicità diversa da Publitalia per la raccolta pubblicitaria per le trasmissioni in tecnica digitale terrestre diverse dal simulcast; divieto di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal simulcast in misura superiore al 12% di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005 fino al 31 dicembre 2006) e nei confronti di RAI (obbligo di contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale terrestre per il tramite di un nuovo programma generalista attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali terrestri secondo le condizioni di cui all’art. 2, comma 4).
[178]Alle condizioni di cui all’art. 2, comma 5, della medesima delibera.
[179]Secondo le modalità definite dall’art. 2, comma 6, della medesima delibera
[180]Nonché dall’art. 27, comma 1, del regolamento di cui alla delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS.
[181] pubblicata sul sito dell’Autorità in data 17/03/2005, e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
[182]Sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all’anno 2003, tratti dalla Delibera AGCOM n. 136/05 del 2 marzo 2005, il canone rappresenta il 59,4 % delle entrate della RAI. La nuova formulazione sembrerebbe riservare quindi, allo stato attuale, ai programmi audiovisivi europei risorse superiori di circa il 25% rispetto a quelle risultanti dalla precedente formulazione.
[183]Il comma 7 reca abrogazione di norme; il comma 8, rimette a un regolamento di delegificazione ex art. 17, co. 2, L. 400/1988 le modalità di sfruttamento delle opere cinematografiche da parte delle emittenti televisive, il comma 12, infine, appare estraneo alla materia trattata dall'articolo 2 della legge 122/1998.
[184]Ora allegato - quale Protocollo n. 27 - al testo del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, attualmente sottoposto alla ratifica degli stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali. In particolare, per quanto riguarda l’Italia,il disegno di legge di ratifica è all’esame del Senato, dopo essere stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 25 gennaio 2005.
[185]Pubblicata sulla GUCE L 119 del 23 aprile 2004
[186]Modalità di attuazione dell’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella GU n. 40 del 18 febbraio 2005
[187]Ai sensi dell’art. 2 della delibera, l’Autorità, entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di contabilità separata, invia alla RAI le proprie eventuali osservazioni; essa . indica altresì un termine, non inferiore a dieci giorni solari, entro il quale la RAI può dichiarare di volersi conformare alle osservazioni dell’Autorità oppure inviare una memoria e chiedere di essere sentita in audizione. Lo schema di contabilità separata è approvato con provvedimento motivato dell’Autorità entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione o della memoria.
[188]La società concessionaria del servizio pubblico ha inoltre entrate pubblicitarie, seppure con limiti diversi rispetto ai concessionari privati. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può infatti eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; mentre per i concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale la trasmissione di spot pubblicitari non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora (vedi articolo 38 TU).
[189]Tale fusione è avvenuta il 17 novembre 2004.
[190]La legge n. 206/1993 (in base alle quali è stato nominato l’attuale CDA) sostanzialmente attribuiva la nomina dei cinque membri alla determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, titolari anche del potere di revocare il mandato su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La legge n. 206 prevedeva inoltre l’elezione del presidente da parte del Consiglio, nell’ambito dei suoi membri, a maggioranza assoluta.
[191]Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura tre anni ed è consentita la rielezione per una sola volta.
[192]Infatti Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione (comma 8).
[193]Risoluzione n. 6-102, On. Romani ed altri, votata in occasione della discussione della mozione n.1-00428, On. Violante.
[194]Legge 25 giugno 1993, n. 206 recante Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
[195]Tale statuto è stato approvato con decreto 8 ottobre 2004 del Ministro delle Comunicazioni recante Approvazione dello statuto della società incorporante all’esito della fusione di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e RAI Holding S.p.A.
[196]Si ricorda peraltro che nella sentenza 420/94, la Corte ha affermato che per l’emittenza privata il pluralismo interno incontra inevitabilmente dei limiti in ragione principalmente delle libertà assicurate alle imprese dall’art. 41 e dall’art. 21 Cost. Tale circostanza impone, quindi, come ineludibile imperativo costituzionale, la necessità di garantire il massimo di pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione (vedi anche C.cost n.826/88)
[197]Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650
[198]Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 recante Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge. 23 dicembre 1996, n. 650
[199]Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
[200]In particolare, il considerando n. 5 della direttiva “quadro” esplicita che la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo, e altresì che è necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, la direttiva stessa esclude che il nuovo quadro normativo si applichi ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Sempre secondo quanto esplicitato dal considerando della direttiva, la separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide tuttavia sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.
[201]Inoltre, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità Si precisa altresì che la direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.
[202]Inoltre, sono fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE, che viene richiamata anche dall’articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche. La disposizione nel suo complesso può essere letta anche in correlazione con il considerando n. 5, poc’anzi citato.
[203]V. in particolare quelle relative alla legge n. 249/97, n. 223/90, n. 103/75, nonché al DL n. 408/92.
[204]Per i due profili richiamati, v. art. 2 (in particolare, commi 1 e 6, limitatamente ai primi tre periodi, e 8 concernenti i limiti al cumulo dei programmi ed al cumulo delle risorse, nonché commi 9-11 e 14, 15 e 19) e art. 3, commi 6, 7, e 9 della legge n. 249/97.
[205]Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
[206]Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
[207]Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
[208]convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422
[209]convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650
[210]Si segnala che tale riferimento è qui fatto alla legge 650/1996 (legge di conversione)
[211]Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
[212]La legge 112/2004 aveva già abrogato le seguenti norme: articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9.
[214]Differimento di termini previsti dalla L. 31 luglio 1997, n. 249 (2), relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive
[215]Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78
[216]Tale parere non era prescritto nella norma di delega. Il governo ha ritenuto opportuno acquisire sul testo anche il parere del Consiglio di Stato, sulla base, secondo quanto contenuto nel parere stesso, di una “interpretazione adeguata all’ordinamento vigente” dell’articolo 17, comma 25 della legge 127 del 1997 che fa rientrare l’emanazione dei testi unici tra le funzioni consultive obbligatorie di tale organo.
[217]Si tratta degli artt. 13, 16 comma 18, 17 comma 2, 20 comma 4 della legge n. 223/90.
[218]Procedura d’infrazione 2002/4522
[219]Con delibera n. 538/01/CSP (Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, codificando una prassi da tempo seguita dalle emittenti italiane, ha consentito l’inserimento di pubblicità anche in momenti diversi dagli intervalli.
[220]Il nuovo quadro normativo comprende le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE nonché la decisione 676/2002/CE, adottate il 7 marzo 2002, ed anche la direttiva 2002/58/CE adottata il 12 luglio 2002..
[221]L’art. 6, par. 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) stabilisce che le ANR godono di poteri discrezionali relativamente all’analisi del mercato per i “sistemi di accesso condizionale ai servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica”. Tale disposizione prevede che gli Stati membri possono autorizzare l’ANR ad effettuare un’analisi di mercato relativamente alle condizioni per i sistemi di accesso condizionale ai servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica per determinare se mantenere, revocare o modificare tali condizioni.
[222]COM(2003)410
[223]Decisione spettro radio (DSR) n. 676/2002/CE del 7.3.2002.
[224] Sulla colonna di destra è riportato lo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione; le modifiche rispetto alla normativa vigente sono evidenziate in grassetto; sulla colonna di sinistra sono riportate le norme di riferimento per l’elaborazione del testo unico, essenzialmente sulla base della tavola di corrispondenza predisposta dal Ministero, con alcune integrazioni a cura del Servizio Studi. Al fine di facilitare la comprensione di alcune norme, sulla colonna di destra, in carattere più piccolo, sono riportate alcune disposizioni cui rinvia il testo unico.
[225] Per il testo di tale articolo cfr. comma 7
[MP1]Per sabrina P.:
1) non ha molto senso questa disposizione; che significa…”e a programmi” senza specificare che tipo di programmi? Aveva più senso nella formulazione precedente. Ho controllato anche il testo definitivo ed è identico.
Da segnalare?
2) ho inserito anche la disposizione di cui all’articolo 20, comma 1, perché fa riferimento alle 64 ore settimanali
[MP3]Per Sabrina P.
Nell’intestazione della’rticolo metterei “Art. 32-ter del D.Lgs 300/1999, come modificato ed
integrato dall’articolo 2 del….” E non viceversa
[MP4]Per Sabrina P.
Nell’intestazione della’rticolo metterei “Art. 32-ter del D.Lgs 300/1999, come modificato ed
integrato dall’articolo 2 del….” E non viceversa
[MP9]io toglierei questa norma e metterei a fronte di entrambi i commi (1 e 2) l’articolo 5 comma 1 lettera b della Gasparri