XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnamento militare | ||
Serie: | Note di verifica Numero: 434 | ||
Data: | 16/11/05 | ||
Organi della Camera: | IV-Difesa | ||
Riferimenti: |
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A.C.
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6105 |
Titolo breve:
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Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare
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Iniziativa:
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parlamentare |
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approvato con modifiche dal Senato
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Commissione di merito:
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XI Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Santori |
Gruppo: |
FI
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Relazione tecnica: |
presente
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verificata dalla Ragioneria generale
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riferita al testo presentato al Senato
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Destinatario:
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alla IV Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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Modifica alla disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare
La proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, reca nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare . In data 10 maggio 2005 il Governo ha trasmesso la relazione tecnica, che risulta pienamente utilizzabile anche dopo le modifiche introdotte dal Senato.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(mln di euro)
2005 |
dal 2006 |
16,1 |
21,5 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Modifica alla disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare
Normativa vigente: sulla base dell’articolo 1 della legge n. 288/2002, i pensionati affetti da invalidità gravi, i grandi invalidi per servizio ed i pensionati di guerra affetti da invalidità gravi ed insigniti di medaglia d’oro al valor militare possono ottenere un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o un accompagnatore del servizio civile. Qualora gli enti preposti non siano in grado di provvedere entro sessanta giorni alla richiesta, a tali soggetti compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa, pari a 7.746.853 euro, la cui entità può essere adeguata in relazione alle disponibilità del Fondo allo scopo istituito dall’articolo 2 della medesima legge; ai soggetti affetti da gradi di invalidità inferiore può essere corrisposto, sempre nei limiti delle disponibilità del fondo, un assegno corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
Le norme dispongono:
a) la possibilità, per i soggetti già aventi diritto, di scegliere tra l’accompagnatore del servizio civile e l’assegno mensile sostitutivo (articolo 1, comma 1);
b) l’aumento della misura dell’assegno, a decorrere dal 1° aprile 2005, a 900 euro mensili[1], (articolo 1, comma 2, primo periodo).
La norma prevede, infine, la possibilità per i soggetti già beneficiari dell’assegno sostitutivo di percepire, per il periodo tra il 1° aprile 2005 e la data di entrata in vigore della presente legge, dell’importo maggiore con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo, ai sensi della legge n. 288/2002 (articolo 1, comma 2, secondo periodo).
E’ contestualmente abrogato l’articolo 1 della legge n. 288/2002 (articolo 3).
Va rammentato che tale articolo: a) vincolava la concessione del beneficio previsto dal comma 1 sia alla impossibilità per gli enti interessati a provvedere all’accompagnatore che alle disponibilità del Fondo; b) disponeva l’erogazione dell’assegno di cui al comma 2 nei limiti della sussistenza delle predette disponibilità. Di conseguenza la sua abrogazione comporta che entrambi i benefici ( scelta tra accompagnatore ed assegno, ed aumento della misura dell’assegno) sono ora definiti in termini di diritti soggettivi degli interessati.
La relazione tecnicaquantifica in 16, 1 milioni di euro nel 2005, 21,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 i maggiori oneri recati dalle disposizioni in esame.
La relazione tecnica fa riferimento al testo originario del provvedimento che prevedeva l’applicazione all’assegno dell’adeguamento automatico previsto dalla legge n. 342/1989 ma risulta ugualmente pienamente utilizzabile.
In particolare, la quantificazione si basa sui seguenti parametri:
- 1.571 soggetti aventi diritto all’assegno di importo pieno
- 857 soggetti aventi diritto all’assegno di importo ridotto al 50 per cento
La relazione tecnica precisa che la quantificazione si basa sull’ipotesi che rimanga invariato il numero dei soggetti beneficiari, in quanto la riduzione percentuale prevedibile per mortalità (in modo particolare per i pensionati di guerra) dovrebbe essere compensata sia dall’ingresso di nuovi aventi titolo (sia per servizio che tabellari, a causa di nuovi riconoscimenti) sia anche dall’aggravamento delle infermità dei titolari di trattamento che attualmente non fruiscono delle superinvalidità indicate.
Nulla da osservare al riguardo.
La norma, pone l’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 16.196.000 euro per l’anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall’anno 2006:
- quanto a 16.196.000 euro per l’anno 2005, a 21.595.000 euro per l’anno 2006 e a 7.736.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288;
- quanto a 2.100.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere sull’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al triennio 2005-2007;
- quanto a 3.500.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere sull’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali relativo al triennio 2005-2007;
- quanto a 2.100.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere sull’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute e delle finanze relativo al triennio 2005-2007;
- quanto a 1.100.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere sull’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca relativo al triennio 2005-2007;
- quanto a 5.059.000 euro a decorrere dall’anno 2007, a valere sull’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al triennio 2005-2007;
La norma configurando l’autorizzazione di spesa in termini di mera previsione dispone anche il monitoraggio degli oneri da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e autorizza questo ultimo,qualora si verifico o siano in procinto di verificarsi scostamenti, a modificare l’importo degli stessi.
Al riguardo, con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge n. 288 de 2002 si osserva che la norma disponeva a decorrere dal 1° gennaio 2003 l’istituzione di un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile. L’ammontare del predetto Fondo è pari a 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003. Successivamente il predetto Fondo è stato rifinanziato, per un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2005, e a 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, con l’articolo 1, comma 535, della legge n. 311 del 2004. Le predette risorse, pari a 17.746.853 euro per l’anno 2005, sono iscritte nell’unità previsionale di base 2.1.2.3, capitolo 1319 del Ministero dell’economia e delle finanze. Da una interrogazione effettuata, in data 14 novembre 2005, alla banca dati della RGS le risorse iscritte nel suddetto capitolo, con riferimento all’esercizio finanziario 2005, risultano ancora integralmente disponibili. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l’entità delle suddette risorse e la loro utilizzabilità .
Dal punto di vista formale, si segnala l’esigenza di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare la clausola di copertura facendo riferimento, oltre che all’articolo 3 della legge n. 288 del 2002, anche al successivo rifinanziamento disposto dal comma 535 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005.
Con riferimento all’utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente utilizzati a copertura, si segnala che questi, anche se privi di specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità.
Si segnala, infine, che il riferimento al Fondo speciale relativo al triennio 2005-2007 appare corretto solo qualora il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2005.
In caso contrario, la clausola di copertura andrebbe riformulata facendo riferimento, agli accantonamenti dei fondi speciali riferiti al triennio 2006-2008, come determinati a seguito dell’approvazione della legge finanziaria per il 2006.
Con riferimento alla clausola di salvaguardia, si rammenta che nella relazione tecnica trasmessa nel corso dell’esame al Senato si era evidenziata la necessità di prevedere una specifica clausola di salvaguardia in considerazione del carattere obbligatorio delle spese, stante la qualificazione in termini di diritti soggettivi delle situazioni giuridiche dei beneficiari.
Nel caso del provvedimento in esame, la clausola di salvaguardia non potrebbe prevedere, come avvenuto in numerosi casi, il prelievo al Fondo spese obbligatorie e d‘ordine in quanto il capitolo 1319 non è compreso nell’elenco n. 1 allegato alla legge n. 312 del 2004 (legge di bilancio per l’anno 2005).
Conseguentemente, la clausola di salvaguardia è stata formulata nel senso di prevedere che qualora siano in procinto di verificarsi o si verifichino scostamenti tra gli oneri previsti e quelli effettivi, si possa modificare l’importo degli assegni di cui all’articolo 1, comma 2. Il testo, tuttavia, non definisce la procedura per la rideterminazione degli assegni né la relativa competenza. Al riguardo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, il quale dovrebbe pronunciarsi anche sulla idoneità dalla clausola di salvaguardia.
[1] Senza il vincolo dell’esistenza delle necessarie disponibilità del Fondo istituito dall’articolo 2 della legge n. 288/2002, vincolo ora previsto a normativa vigente.