XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Riforma delle esecuzioni mobiliari - A.C. 6232 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 857 | ||
Data: | 11/01/06 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Riforma delle esecuzioni mobiliari A.C. 6232
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n. 857
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xiv legislatura 11 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento giustizia
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: gi0664.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Il contenuto della proposta di legge A.C. 6232
§ A.C. 6232, (on. Kessler ed altri), Riforma delle esecuzioni mobiliari
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica italiana (art. 111)
§ Codice penale (art. 388)
§ Codice civile (artt. 1175, 2214 e 2740)
§ Codice di procedura civile (artt. 139, 163-bis, 492, 495, 499, 514, 515, 517, 518, 520, 521, 530, 532, 534, 538, 543, 545, 547, 552, 569, 616, 618, 618-bis, 619, 624, 624-bis, 737-743)
§ Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (artt. 179-ter e 185)
§ D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80)
§ Legge 28 dicembre 2005, n. 263. Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato (artt. 1 e 2 )
§ Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271. Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile (art. 1)
Numero del progetto di legge |
6232 |
Titolo |
Riforma delle esecuzioni mobiliari |
Iniziativa |
parlamentare |
Settore d’intervento |
Diritto processuale civile |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
19 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
15 dicembre 2005 |
§ annuncio |
19 dicembre 2005 |
§ assegnazione |
20 dicembre 2005 |
Commissione competente |
2ª Commissione (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
1ª Commissione (Affari costituzionali) e 6ª Commissione (Finanze) |
Il provvedimento in esame propone una riforma della procedura di esecuzione mobiliare che, intervenendo su alcuni snodi del procedimento - ad integrazione dell’intervento operato con la legge 80/2005 (di conversione del DL 35/2005, cd. decreto-competività) - permetta di raggiungere con maggior rapidità ed efficacia il soddisfacimento del credito.
Tra le principali novità introdotte dalla proposta di legge si segnalano, in particolare, la sempre maggior collaborazione all’esecuzione richiesta al debitore, una più accentuata responsabilizzazione nella procedura dell’ufficiale giudiziario volta a rendere più effettiva la tutela del credito fin dal primo atto della procedura esecutiva, nonché un reinquadramento dell’esecuzione in cui sia parte un imprenditore commerciale, anche alla luce della riduzione dell’area della fallibilità a seguito delle novità introdotte nel sistema dalla citata legge 80/2005.
Per un esame analitico degli articoli della proposta di legge, si fa rinvio alla seguente scheda di lettura.
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata pertanto della sola relazione illustrativa.
Il provvedimento interviene a modificare diverse disposizioni contenute nel codice di procedura civile e nella legge 80/2005: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.
La proposta di legge interviene a modificare norme di diritto processuale civile: si tratta di materia che appare, pertanto, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa)
La proposta interviene, utilizzando la tecnica della “novellazione”, a modificare disposizioni di diritto processuale civile, su cui era parzialmente già intervenuta la legge 80/2005.
In materia processuale civile risulta tuttora in attesa di esame da parte dell’ Assemblea del Senato il disegno di legge AS 2430, approvato dalla Camera in un testo unificato il 16 luglio 2003.
Il provvedimento è volto a semplificare e rendere più efficace la disciplina del processo di cognizione intervenendo, inoltre, su specifici aspetti del processo esecutivo. Il d.d.l. novella, tra gli altri, gli articoli 492, 532 e 624 del codice di rito, oggetto di modifica anche da parte della proposta in esame.
In relazione al contenuto dell’articolo 1 del provvedimento, che riscrive quasi integralmente l’art. 492 c.p.c. (relativo alla forma del pignoramento)nel testo già novellato dalla legge 80/2005, va ricordato come tale norma sia stata più recentemente oggetto di modifica anche da parte dellalegge 28 dicembre 2005, n. 263 che novella la stessa legge 80, con particolare riferimento alle disposizioni relative proprio all’espropriazione forzata, ed introduce ulteriori novità al codice di rito civile[1].
Deve, per chiarezza, essere ricordato che la legge 263/2005 - che contiene disposizioni di diversa natura - è entrata in vigore il 29 dicembre u.s. con esclusione proprio delle norme che novellano il processo civile; la vigenza di tali norme, fissata al 1° gennaio 2006 (in coincidenza con l’entrata in vigore della riforma del c.p.c. introdotta dalla legge 80/2005[2]) è stata differita al 1° marzo 2006 dall’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 271 (Proroga di termini in materia di efficacia di nuovedisposizioni che modificano il processo civile). Analogo differimento ha, per ovvie esigenze di coordinamento, riguardato l’efficacia della novella al c.p.c. di cui alla legge 80/2005, unificando così alla stessa data del 1° marzo 2006 l’entrata in vigore del complesso delle riforme del processo civil..
Va osservato, quindi, che l’art. 1 della p.d.l. AC 6232 (presentata il 15 dicembre 2005) tiene conto della novella all’art. 492 prevista dalla legge 80/2005 ma, ovviamente, non di quella introdotta allo stesso articolo dalla citata legge 263/2005 (ed in vigore, anch’essa, dal 1° marzo 2006 ex DL 271/2005).
Infatti, in relazione al nuovo comma 2 dell’art. 492 c.p.c.,la previsione che la dichiarazione di residenza o la domiciliazione del debitore possa avvenire anche in uno dei comuni del relativo circondario del tribunale ovvero – in caso di irreperibilità - presso la residenza o il domicilio eletto; è già contenuta nell’art. 1, comma 3, lett. b) n. 1 della legge 263/2005.
Analogamente, il nuovo comma 3 dell’art. 492 - che prevede la possibilità per il debitore di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro - ha contenuto identico a quello già previsto dall’art. 1, comma 3, lett. b) n. 2 della legge 263/2005.
In relazione all’articolo 16,cheintegra il contenuto del secondo comma dell’art. 618-bis c.p.c. relativo alle opposizioni alle esecuzioni e agli atti esecutivi in materia di lavoro, previdenza e assistenza, va osservato come con la novella proposta la competenza del giudice dell’esecuzione risulti limitata ai soli provvedimenti assunti con ordinanza.
In mancanza di una esplicita previsione da parte dell’art. 16 della p.d.l., sembra di poter affermare, con interpretazione sistematica, che la competenza a decidere sulle opposizioni alle esecuzione e agli atti esecutivi in materia di lavoro appartenga, quindi, al giudice individuato ai sensi dell’art. 27 c.p.c. ovvero al giudice del luogo di esecuzione.
Il provvedimento in esame propone una riforma della procedura di esecuzione mobiliare che, intervenendo su alcuni snodi del procedimento - ad integrazione dell’intervento operato con la legge 80/2005 (di conversione del DL 35/2005, cd. decreto-competività) - permetta di raggiungere con maggior rapidità ed efficacia il soddisfacimento del credito.
Tra le principali novità introdotte dalla proposta di legge si segnalano, in particolare, la sempre maggior collaborazione all’esecuzione richiesta al debitore, una più accentuata responsabilizzazione nella procedura dell’ufficiale giudiziario volta a rendere più effettiva la tutela del credito fin dal primo atto della procedura, nonché un reinquadramento dell’esecuzione in cui sia parte un imprenditore commerciale, anche alla luce della riduzione dell’area della fallibilità a seguito delle novità introdotte nel sistema dalla citata legge 80/2005.
L'articolo 1 della p.d.l. propone una riformulazione dell'articolo 492 del codice di procedura civile, norma che nell’ambito delle disposizioni generali sull’espropriazione forzata, è dedicata alla forma del pignoramento.
Tale articolo è stato oggetto di novella, prima da parte della citata legge 80/2005 e, più di recente, da parte dellalegge 28 dicembre 2005, n. 263 (v. nota 1), che modifica la stessa legge 80 - con particolare riferimento alle disposizioni relative proprio all’espropriazione forzata - ed introduce ulteriori novità al codice di rito civile.
Deve, per chiarezza, essere ricordato che la legge 263/2005 – che contiene peraltro disposizioni di diversa natura - è entrata in vigore il 29 dicembre u.s. con esclusione proprio delle norme che novellano il processo civile; la vigenza di tali norme, fissata al 1° gennaio 2006 (in coincidenza con l’entrata in vigore della riforma del c.p.c. introdotta dalla legge 80/2005[3]) è stata differita al 1° marzo 2006 dall’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 271. Analogo differimento ha, per ovvie esigenze di coordinamento, riguardato l’efficacia della novella al c.p.c. di cui alla legge 80/2005, unificando così alla stessa data del 1° marzo 2006 l’entrata in vigore del complesso delle riforme del processo civile..
Va osservato, quindi, che l’art. 1 della p.d.l. AC 6232 (presentata il 15 dicembre 2005) tiene conto della novella all’art. 492 prevista dalla legge 80/2005 ma, ovviamente, non di quella introdotta allo stesso articolo dalla citata legge 263/2005 (ed in vigore, anch’essa, dal 1° marzo 2006 ex DL 271/2005).
A seguito della novella di cui alla legge 80/2005 l’art. 492 c.p.c. (composto attualmente da soli due commi, peraltro confluiti nella nuova formulazione - commi 1 e 8) è stato profondamente riformato, introducendo sei ulteriori commi la cui novità principale consiste nella necessità di una efficace collaborazione del debitore ai fini della soddisfazione del credito.
Il nuovo art. 492 c.p.c. indica il pignoramento come l’atto che apre il procedimento di espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.)[4] definendolo l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (primo comma).
A seguito di questo atto, i beni assoggettati al pignoramento costituiranno una massa separata dai restanti beni facenti parte del patrimonio del debitore, vincolata al fine dell'espropriazione e sottoposta al regime giuridico sostanziale previsto dagli articoli 2912-2918 del codice civile. Il debitore resta proprietario dei beni pignorati, ne conserva anche il possesso ed anche dopo la vendita rimane proprietario del prezzo ricavato. Egli tuttavia non può liberamente disporre dei beni stessi che risultano, invece, vincolati al fine della loro espropriazione.
Il secondo comma stabilisce, intanto, che il pignoramento deve contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano (terzo comma). Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti penali della eventuale sottrazione ex articolo 388, terzo comma, del codice penale[5] (quarto comma).
Il quinto comma prevede che, se a seguito di intervento di altri creditori il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma, ovvero indicare ai creditori intervenuti (con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione) l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitandoli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione (sesto comma). L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario (settimo comma).
L’ottavo comma dell'art. 492 aggiunge che, quando la legge prevede che l'ufficiale proceda al pignoramento solo se munito di titolo esecutivo, il giudice competente per l'esecuzione (ex art. 488, secondo comma c.p.c.) possa autorizzare il creditore a depositare in luogo dell'originale una copia autentica.
Le novità introdotte dall’articolo 1 della p.d.l. all’art. 492 c.p.c. (come novellato dalla legge 80/2005) sono le seguenti
a) il comma 2 precisa che:
aa) la dichiarazione di residenza o la domiciliazione del debitore può avvenire – non solo nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione ma anche in uno dei comuni del relativo circondario del tribunale ovvero – in caso di irreperibilità - presso la residenza o il domicilio eletto; tale modifica è già stata prevista dall’art. 1, comma 3, lett. b) n. 1 della legge 263/2005.
ab) le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice non solo in caso di inerzia del debitore ma anche in caso di sua irreperibilità.
b) il comma 3, il cui contenuto è identico a quello previsto dall’art. 1, comma 3, lett. b) n. 2 della legge 263/2005, prevede la possibilità per il debitore di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al pignorante e ai creditori intervenuti, più gli interessi e le spese sostenute; a tal fine, la relativa domanda (a pena di inammissibilità) va fatta nella cancelleria del giudice prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione depositando contestualmente almeno 1/5 dell’importo del credito, dedotti i versamenti già effettuati.
c) il comma 4 (attuale comma 3) prevede ora l’invito alla collaborazione del debitore esecutato anche quando all’ufficiale giudiziario procedente paia evidente la lunghezza della liquidazione; tale collaborazione è richiesta dalla nuova norma, oltre che per l’indicazione dei beni ulteriormente pignorabili, anche in relazione all’indicazione delle generalità degli (eventuali) terzi debitori.
d) il comma 5 (attuale comma 4), relativo al processo verbale delle dichiarazioni del debitore, precisa anzitutto che le sole cose mobili ivi indicate sono considerati pignorate, anche per gli effetti dell’art. 388, terzo comma, c.p. (v. nota 2), dal momento della dichiarazione (la norma indica i successivi adempimenti dell’ufficiale giudiziario: accesso ai luoghi dove si trovano i beni, loro trasporto in un pubblico deposito e nomina del custode); anche in caso di crediti e di cose mobili indicati dal debitore ma in possesso di terzi, il pignoramento è perfezionato al momento della dichiarazione ma a condizione che il terzo paghi o restituisca il bene prima della notifica dell’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 543 (pignoramento nella espropriazione presso terzi).
e) mentre il comma 6 dell’art. 1 in esame riproduce il contenuto del vigente comma 5 dell’art. 492, il comma 7 (a sua volta corrispondente all’attuale comma 6) - relativo alla eventuale richiesta all’anagrafe tributaria e ad altre banche dati pubbliche ai fini della ricerca delle cose da pignorare - presenta alcune novità:
1) non è, infatti, più necessaria l’autorizzazione preventiva del giudice;
2) la richiesta può essere avanzata solo quando l’ufficiale giudiziario non abbia già trovato beni pignorabili o quando questi ultimi non soddisfino per intero il credito.
f) il successivo comma 8 rappresenta una delle novità più significative dell’intervento, mirando a rendere più fruttuosa la ricerca dei beni, in particolare dei crediti, quando il debitore sia un imprenditore commerciale; in tali casi, quando non ci siano beni utilmente pignorabili o questi siano insufficienti alla soddisfazione integrale del credito, l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore ed al fine di reperire beni e crediti da esecutare:
1) invita il debitore ad indicare il luogo di conservazione delle scritture contabili dell’impresa;
2) nomina un commercialista o un notaio (iscritto nell’elenco dei professionisti disponibili alle operazioni di vendita di beni immobili, art. 179-ter disp. att. c.p.c.) per l’esame della documentazione.
Il professionista, che può avvalersi a fini informativi della collaborazione degli uffici finanziari, accede alle scritture contabili e trasmette al creditore e all’ufficiale giudiziario una relazione con i risultati della verifica effettuata.
Le spese per l’accesso alle scritture contabili e per l’onorario del professionista costituiscono titolo esecutivo contro il debitore nel caso emergano dalla relazione beni o crediti non dichiarati.
L’articolo 2 della proposta di legge aggiunge un comma all’art. 388 del codice penale, relativo alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
L’art. 388 c.p. punisce con la reclusione fino a 3 anni o la multa da 103 a 1032 euro chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 309 euro. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da 30 a 309 euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 516 euro.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
La nuova norma punisce con la reclusione fino ad un anno e la multa fino a 516 euroil debitore, l’amministratore, il direttore generale o il liquidatore della società debitrice che, nonostante l’invito dell’ufficiale giudiziario ad indicare i beni ed i crediti pignorabili abbia omesso di rispondere ovvero abbia dichiarato il falso.
L’articolo 3 ha natura di coordinamento normativo con quanto stabilito dall’art. 492, comma 8, nuovo testo, c.p.c. (cfr. art. 1, p.d.l.), che ha previsto l’accesso alle scritture contabili del debitore imprenditore commerciale.
L’art. 3 abroga, infatti, il n. 4) dell’art. 514 c.p.c. che considera assolutamente impignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.
Tali beni divengono, infatti, ai sensi del successivo articolo 4 della proposta in esame - che aggiunge un terzo comma all’art. 515 c.p.c. - parzialmente pignorabili (nei limiti di 1/5) quando il valore di realizzo degli altri beni o crediti indicati dal debitore e comunque rinvenuti non appaiono sufficienti a soddisfare il credito. Gli stessi beni sono, invece, pignorabili integralmente quando i debitori siano costituiti in forma societaria oppure, nelle attività dell’esecutato, il capitale investito sia prevalente rispetto al lavoro.
L’articolo 5 propone una nuova formulazione dell’art. 517 c.p.c. (Scelta delle cose da pignorare) che mira a rendere più effettiva la tutela del credito fin dal primo atto della procedura esecutiva. Spesso, infatti, la sopravvalutazione dei beni pignorabili rende irrealizzabile il soddisfacimento del credito creando, perlopiù, inutili spese procedimentali con ulteriore danno al sistema-giustizia.
L’art. 517 c.p.c. prevede che il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione
Il nuovo art. 517 coinvolge e responsabilizza maggiormente l’ufficiale giudiziario nella scelta delle cose da pignorare sottraendo al debitore il potere di indicare i beni da esecutare, in assenza di pregiudizio del creditore. L’ufficiale giudiziario dovrà indicare i beni oggetto del pignoramento in considerazione della loro “più facile e pronta liquidazione” e, a garanzia ulteriore del credito - ferma restando la preferenza per i contanti, i preziosi e i titoli di credito - il valore presumibile del quantum da pignorare dovrà essere superiore della metà rispetto al credito oggetto del precetto (commi 1 e 2).
L’ultimo comma dell’art. 517, per le stesse finalità di tutela del credito, prevede un’ulteriore novità ovvero l’integrazione del pignoramento. Il provvedimento è assunto, su istanza del creditore, quando il giudice ritenga che il valore di realizzo dei beni pignorati non sia presumibilmente pari a quello del credito precettato aumentato della metà; per la stima dei beni oggetto dell’esecuzione il giudice può nominare uno stimatore.
L’integrazione del pignoramento obbliga l’ufficiale giudiziario a ricercare nuovi beni da pignorare.
La nuova formulazione dell’art. 518 c.p.c., relativo alla forma del pignoramento mobiliare, introdotta dall’articolo 6 della p.d.l. appare in stretta connessione con le modifiche introdotte all’art. 492 (art. 1 della proposta di legge).
Il vigente art. 518 c.p.c. stabilisce che l'ufficiale giudiziario redige processo verbale delle sue operazioni, nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e la ubicazione (comma 1).
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate (comma 2).
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento (comma 3).
Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le 24 ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione (comma 4).
Le novità introdotte all’art. 518 riguardano:
a) la prevista rappresentazione fotografica o ripresa audiovisiva dello stato dei beni oggetto dell’esecuzione;
b) il riferimento al presumibile valore di realizzo (che può non coincidere col valore in sé del bene) e la richiesta dell’assistenza di un esperto stimatore, anche su istanza del creditore;
c) l’espunzione dell’ormai anacronistico riferimento al possibile pignoramento dei bachi da seta (comma 1);
d) una disposizione introdotta ex-novo che prevede il possibile differimento (massimo 30 gg.), ad opera dell’ufficiale giudiziario, del termine per l’individuazione definitiva dei beni da pignorare, sulla base dei valori indicati dallo stimatore; è prevista, inoltre, da parte del giudice della liquidazione del compenso del’esperto sulla base dell’effettivo valore dei beni venduti o assegnati ovvero sulla base dei valori stimati (comma 2);
e) un nuovo comma, introdotto dopo il comma 4, che prevede: 1) la trasmissione, su richiesta del debitore e del creditore, del processo verbale dell’esecuzione per via postale ordinaria, telefax o via e-mail, 2) la possibile integrazione del pignoramento, su istanza del creditore, ordinata dal giudice quando ritenga che il valore dei beni pignorati sia inferiore a quello presumibile di realizzo indicato dall’ufficiale giudiziario nel processo verbale (comma 5).
L’articolo 7 della p.d.l. riguarda la custodia dei beni pignorati (art. 520 c.p.c.) e mira, con l’anticipazione dell’asporto dei beni pignorati, ad evitare un deperimento degli stessi beni mobili, scoraggiandone la sottrazione in mala fede da parte del debitore.
Mentre è confermata la disposizione che prevede, per il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati, la consegna al cancelliere del tribunale, la novità riguarda, infatti, la conservazione delle altre cose mobili.
Il nuovo comma 2 dell’art. 520 stabilisce che l'ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, possa anticipare la custodia, trasportando i beni mobili pignorati in un luogo di pubblico deposito o affidandoli a un custode; nei casi urgenti, i beni sono affidati agli istituti autorizzati, con decreto del ministro della giustizia, alle vendite all'incanto dei mobili pignorati
L’articolo 8, in coerenza con quanto stabilito dal precedente articolo e per assicurare una migliore conservazione del compendio pignorato, aggiunge un comma all’art. 521 c.p.c. che prevede la nomina immediata come custode dei beni mobili pignorati di un istituto autorizzato “non appena con l’istanza di vendita o di assegnazione il processo assume una definitiva portata liquidatoria”,
La norma si coordina con l’anticipazione, gia` prevista dalla legge n. 80 del 2005, del termine ultimo per depositare l’istanza di conversione.
Gli incaricati dell’istituto avranno 15 gg. di tempo dalla nomina per trasportare i beni nel luogo di deposito e potranno, all’occorrenza, aprire porte, ripostigli, ecc, chiedendo, all’occorrenza, l’assistenza delle forze dell’ordine.
Con la modifica dell’articolo 532 c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 16, della legge 80/2005), l’articolo 9 della p.d.l. specifica che i beni pignorati, oltre che con vendita senza incanto, possono essere venduti anche tramite commissionario. Secondo la relazione al provvedimento la modifica chiarisce “come ormai recepito dalle prassi piu` efficienti, la maggiore attitudine delle vendite tramite commissionario ad assicurare risultati utili alle procedure esecutive mobiliari, superando ogni equivoco per cui il modello principale possa invece essere la vendita senza incanto, comunque adottabile in alternativa”.
L’articolo 10 riformula l’art. 538 c.p.c. relativo al nuovo incanto.
Il vigente art. 538 c.p.c. stabilisce l’obbligo del cancelliere di informare le parti che una cosa messa all'incanto è rimasta invenduta.
Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo di apertura dell’esecuzione fissato dal giudice dell’esecuzione a norma dell'articolo 535 secondo comma, il giudice ordina un nuovo incanto, nel quale è ammessa qualsiasi offerta.
La nuova norma prevede, in caso di bene invenduto, che il nuovo incanto sia disposto non più dal giudice dell’esecuzione bensì dal soggetto cui è affidata la vendita; inoltre, la cosa è assegnata al miglior offerente partendo da un prezzo base inferiore di 1/5 rispetto a quello precedente.
Con l’articolo 11 della p.d.l. è modificato il secondo comma dell’art. 543 c.p.c. dedicato alla forma del pignoramento mobiliare.
Viene, in particolare, integrata la formulazione del n. 4 del secondo comma che attualmente prevede, tra gli elementi che devono essere contenuti nell’atto di pignoramento, la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza del terzo, perché questi faccia la dichiarazione di cui all’art. 547 e il debitore sia presenta alla dichiarazione e agli atti ulteriori.
L’attuale art. 547 c.p.c. stabilisce che il terzo debba specificare con dichiarazione all’udienza: le cose o le somme di cui è debitore o di cui si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna; i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
La modifica proposta è coordinata con quella di cui al successivo art. 12 della p.d.l., che novella lo stesso art. 547 prevedendo che la dichiarazione del terzo possa essere fatta anche fuori dall’udienza (v. ultra).
L’integrazione al citato n. 4 del secondo comma dell’art. 543 riguarda due punti: a) la previsione dell’avviso al terzo quando l’esecuzione riguarda crediti parzialmente pignorabili ovvero somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento; b) l’invito al terzo, negli altri casi, a comunicare al creditore la dichiarazione di cui all’art. 547 nel termine di 10 gg. a mezzo raccomandata.
Coma accennato, l’articolo 12 novella il primo comma dell’art. 547 c.p.c. relativo alla dichiarazione del terzo (v. ante) risultando così coordinato con il contenuto del nuovo art. 543, secondo comma.
La modifica prevede, infatti, che la dichiarazione sia fatta - oltre che all’udienza – “nei casi previsti” (tra cui, evidentemente, quello sopracitato) , con raccomandata inviata al creditore procedente.
Sempre nell’ottica di uno snellimento della procedura di esecuzione, l’articolo 13 sostituisce l’art. 185 delle disposizioni di attuazione al codice di rito civile.
Viene, nella sostanza, stabilito, a differenza della disciplina attuale, che la procedura che si applica davanti al giudice dell’esecuzione nell’udienza di comparizione non è quella ordinaria di cognizione di cui all’art. 183 c.p.c., bensì quella de plano prevista per i procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss.)
Con l’articolo 14 della pd.l. viene riformulato l’art. 616 c.p.c., rirubricato “Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione”.
Come noto, sia il debitore che il terzo esecutato possono opporsi sia all’esecuzione vera e propria (artt. 615-616) che agli atti esecutivi della procedura (artt. 617-618). Le opposizioni di quest’ultimo tipo sono gravami non di merito ma di rito e mirano al controllo della regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, delle notificazioni e degli atti successivi del processo di esecuzione.
In relazione alle opposizioni di merito, ovvero quando si contesta il diritto dell’istante a procedere all’esecuzione, a norma dell’art. 615 c.p.c., si può proporre opposizione al precetto innestando un giudizio ordinario di cognizione. Tale giudizio, che può riguardare anche la contestata pignorabilità dei beni, si svolge davanti allo stesso giudice dell’esecuzione se la procedura è già avviata; in caso contrario, sull’opposizione al precetto sarà competente il giudice del luogo dell’esecuzione, individuato secondo le ordinarie regole di cui all’art. 27 c.p.c.
Una volta proposta opposizione all’esecuzione, il vigente art. 616 c.p.c. (Provvedimenti del giudice dell’esecuzione), nel caso sia competente per la causa l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione prevede che sia quest’ultimo a provvedere all'istruzione nelle forme ordinarie (artt. 175 e ss.); altrimenti, rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente per valore, assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
Alle consuete finalità di snellimento procedurale, il novellato art. 616, nel caso la competenza per il giudizio di opposizione appartenga allo stesso giudice dell’esecuzione, eliminando il riferimento alle ordinarie forme istruttorie di cui agli artt. 175 e ss., stabilisce specifiche modalità di procedura (iscrizione a ruolo del giudizio della parte interessata, termine perentorio per introdurre il giudizio stesso, riduzione della metà dei termini di comparizione).
Quando la causa è, invece, rimessa al giudice effettivamente competente (ma è espunto il riferimento alla sola competenza per valore), è confermata l’assegnazione del termine perentorio per riassumere la causa.
L’ultima novità introdotta all’art. 616 riguarda la precisazione della non impugnabilità della sentenza emessa sull’opposizione (peraltro prevista dal vigente art. 618 per le decisioni del giudice dell’esecuzione sulle opposizioni agli atti esecutivi).
L’articolo 15 sostituisce il secondo comma dell’art. 618 c.p.c., relativo ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi.
L’art. 618 c.p.c., secondo comma, prevede, che il giudice dell’esecuzione dia all'udienza di comparizione, con ordinanza, i provvedimenti che ritiene indilazionabili provvedendo a norma degli articoli 175 e seguenti all'istruzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile.
Il novellato secondo comma dell’art. 618 elimina il riferimento all’osservanza delle ordinarie forme istruttorie, introducendo (come per le opposizioni sul merito dell’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dalla legge 80/2005) la possibilità di una sospensione del procedimento; in tal caso, previa iscrizione a ruolo del giudizio della parte interessata, fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. Anche in tal caso, è prevista la riduzione della metà dei termini di comparizione.
L’articolo 16 integra il contenuto del secondo comma dell’art. 618-bis c.p.c.
Tale norma, inserita nel codice dalla novella del 1973 (legge 533/1973), regola le opposizioni alle esecuzioni e agli atti esecutivi in materia di lavoro, previdenza e assistenza, ricollegandone la disciplina agli artt. 409-447 c.p.c. relativi alle controversie di lavoro, se e in quanto applicabili (primo comma).
La finalità della norma è quella di usufruire nei gravami esecutivi in tale materia della maggior rapidità e concentrazione tipica del rito di lavoro.
Il citato art. 618-bis prevede, al secondo comma, che resti ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi di opposizione “nel merito” all’esecuzione o che riguardi la pignorabilità dei beni proposta ad esecuzione iniziata, (art. 615, secondo comma); analoga competenza è individuata in caso di opposizioni alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e per quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione (art. 617, secondo comma).
L’integrazione proposta al secondo comma dell’art. 618-bis, nelle ipotesi indicate, limita la indicata competenza del giudice dell’esecuzione ai soli provvedimenti assunti con ordinanza.
In mancanza di una esplicita previsione della norma in esame, sembra di poter affermare, con interpretazione sistematica, che la competenza a decidere sulle opposizioni alle esecuzione e agli atti esecutivi in materia di lavoro appartenga, quindi al giudice individuato ai sensi dell’art. 27 c.p.c. ovvero al giudice del luogo di esecuzione.
L’articolo 17 sostituisce il terzo comma dell’art. 619 del codice di rito civile relativo alla forma dell’opposizione di terzi.
Ci sono, infatti, ipotesi in cui terzi estranei possono veder minacciata dall’atto iniziale dell’esecuzione forzata i loro diritti sui beni esecutati.
In tal caso, chi rivendichi la proprietà o altro diritto reale] sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il terzo comma del vigente art. 619 prevede che, se all'udienza di comparizione fissata dal giudice le parti non raggiungono un accordo, il giudice dell’esecuzione (quando è competente l'ufficio giudiziario al quale appartiene) provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'ufficio giudiziario competente per valore.
La modifica introdotta al terzo comma dell’art. 619 – nel rispetto del principio della terzietà del giudice di cui all’art. 111 Cost. - impedisce che lo stesso giudice dell’esecuzione decida, oltre che del merito dell’esecuzione, anche sul giudizio di opposizione di eventuali terzi. Infatti, a parte il caso del raggiunto accordo tra le parti sulla proposta opposizione sancito con ordinanza, è previsto che il giudice disponga sulla prosecuzione o estinzione del processo esecutivo; in caso di mancato accordo, il giudizio di opposizione va invece rimesso al giudice competente per valore.
L’articolo 18 aggiunge due commi dopo il secondo comma dell’art. 624 c.p.c. come novellato dalla legge 80/2005 sulla competività; la norma è relativa alla sospensione del processo esecutivo a seguito di opposizione all’esecuzione (art. 615, secondo comma) o per opposizione di terzi (art. 619), entrambe proposte davanti al giudice dell’esecuzione.
L’art. 624 c.p.c., nel testo proposto dalla citata legge 80/2005, stabilisce che, su istanza di parte, il giudice disponga la sospensione del processo dell’esecuzione concorrendo gravi motivi, con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo nelle forme dei reclami ai provvedimenti cautelari (art. 669-terdecies, c.p.c.). .Analogo reclamo è ammesso contro il provvedimento del giudice relativo alla distribuzione della somma ricavata (dalla vendita) non controversa (art. 512, secondo comma, c.p.c.).
Le nuove disposizioni, in analogia col regime introdotto dalla legge 80/2005 sui provvedimenti cautelari, mirano a snellire la procedura in particolare prevedendo (con ordinanza non impugnabile) l’estinzione del pignoramento quando la sospensione non sia stata “reclamata” (ovvero sia stata confermata in sede di reclamo). E’, quindi eliminata la necessità di promuovere comunque il giudizio di merito, fatta, tuttavia, salva la possibilità di terzi interessati di promuovere il giudizio di opposizione anche per la fase di merito.
L’ultima disposizione della p.d.l., l’articolo 19, novella l’art. 624-bis - relativo alla sospensione dell’esecuzione su istanza di parte, disposizione introdotta ex-novo nel codice di procedura civile dalla più volte citata legge 80/2005.
L’art. 624-bis prevede che il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore (primo comma).
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire (secondo comma)
L’art. 19 aggiunge un comma che si propone di evitare l’introduzione di contenziosi, evidentemente dannosi per l’economia procedurale, una volta che il processo di esecuzione mobiliare abbia già raggiunto un certo grado di avanzamento. Sono, infatti, stabiliti precisi termini per la presentazione dell’istanza di sospensione sia nel processo di espropriazione mobiliare che nelle espropriazioni presso terzi.
Si osserva che – come l’art. 492 (cfr. art. 1 p.d.l.) – anche l’art. 624-bis, è stato novellato dalla citata legge 263/2005 (v. art. 1, comma 3, lett. s); tale modifica è però relativa al primo comma ovvero alla proposta di sospensione dell’esecuzione non impattando, quindi, sulla modifica proposta dall’art. 19 in esame.
N. 6232
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati Kessler, Bonito, Finocchiaro ¾ |
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Riforma delle esecuzioni mobiliari |
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Presentata il 15 dicembre 2005
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dal convincimento della inversione di tendenza che il processo civile può assumere solo se innanzitutto viene assicurata effettività alla tutela del credito nelle procedure esecutive, ove il rispetto del contraddittorio ed il quadro necessario delle garanzie devono coordinarsi con la primaria esigenza di giustificare la permanenza di un sistema giudiziario che vieta l'uso dell'autotutela ai portatori di diritti di credito. Se dunque il correlativo divieto, in generale e quale scelta storica, fonda l'utilizzo dell'autorità giudiziaria in ogni fase della liquidazione satisfattiva dei beni, occorre anche che tale risorsa sia impiegata in modo selettivo ed efficiente, orientando - già sul piano normativo e prima di altri interventi strutturali sul piano dell'organizzazione degli uffici - passaggi processuali semplici. Ciò fonda il ricorso alle attività di delega a professionisti e terzi qualificati per operazioni materiali, sotto la direzione del giudice, quale organo di programmazione del risultato finale cui tende l'azione esecutiva, che resta una domanda di giustizia.
L'eccessiva durata della liquidazione è una nozione di facile evidenza anche per l'ufficiale giudiziario e può concernere tutti i beni: da una quota immobiliare (ad esempio una frazione minuscola di un appartamento, quale 1/6 di un immobile occupato), ad un bene mobile (un banco da bar, la cui rimozione esige cautele organizzative, oltre che spese di custodia) ad un credito (ad esempio un appalto con stato dei lavori ancora all'inizio e contestazioni già rese note al debitore); la norma dunque, responsabilizzando il debitore, tende a concentrare, tendenzialmente, il pignoramento stesso come unico atto iniziale che dia luogo ad una dichiarazione di responsabilità patrimoniale del debitore, in coerenza con l'effettività del principio di cui all'articolo 2740 del codice civile.
La novità maggiore consiste pertanto in un principio di collaborazione richiesto al debitore, quale specificazione processuale (nell'esecuzione forzata) del medesimo principio di correttezza che deve ispirare il rapporto debitore-creditore ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile. Ciò spiega anche l'estensione della fattispecie penalistica di cui all'articolo 388 del codice penale, come con regimi anche più severi avviene in altri ordinamenti europei (ad esempio, la Germania).
In pari tempo l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di procedere ad una ricognizione estimativa, pur sommaria ma non superficiale, è assicurato in primo luogo dall'indicazione precettiva di iniziare la procedura esecutiva con la piena consapevolezza di una efficienza certa e di una durata ragionevole che proprio da quel momento il processo viene ad assumere. Dunque anche l'attività richiesta a tale pubblico ufficiale, improntata a maggiore selettività, dovrebbe contrastare la frequente censura di inefficienza ed eccessiva durata (ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che l'ordinamento italiano ha riportato in materia. Altre norme specifiche, in secondo luogo, ribadiscono il principio con riguardo al processo esecutivo mobiliare, oggi particolarmente inefficiente in quanto programmaticamente basato su stime che la prassi, nonostante ogni sforzo di trasparenza nelle vendite, da tempo individua come eccessive (si veda l'articolo 517 del codice di procedura civile).
La recente riduzione dell'area della fallibilità, conseguente all'attuazione della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005, restituisce poi la necessità di operare un reinquadramento di sistema alle procedure esecutive nelle quali sia parte un imprenditore commerciale. Si tratta di procedute destinate ad incrementarsi in modo cospicuo, a fronte dell'innalzamento delle soglie soggettive della fallibilità. Per questa ragione l'accesso alle scritture contabili dell'ufficiale giudiziario ausiliato da un professionista qualificato nelle materie giuridico-economiche (gli stessi abilitati alle vendite immobiliari e dei beni mobili registrati), potrebbe permettere una maggiore fruttuosità delle ricerche dei beni, in particolare dei crediti.
La modifica dell' articolo 514, n. 4), del codice di procedura civile tiene conto dell'evoluzione merceologica assunta dalla nozione di beni strumentali all'esercizio della professione ovvero dell'impresa, con il risultato pratico che spesso le procedure esecutive si arrestano, senza alcuna utilità, verso debitori che non hanno cose mobili, né sono pignorabili quanto a crediti. Né è poi possibile aprire verso tali debitori una procedura concorsuale, poiché gli stessi limiti organizzativi ovvero soggettivi (la modestia dei mezzi di capitale) ostano alla fallibilità di tali soggetti e dunque i crediti verso di essi (anche quelli di lavoro o familiari) sono di fatto assolutamente privi di qualsiasi tutela in sede esecutiva. Ciò implica, per converso, una evidente disparità di trattamento rispetto ai debitori che siano invece percettori di reddito da lavoro o anche da pensione che sono all'opposto (ed invariabilmente) pignorati, sia pur con limiti quantitativi. Gli stessi limiti si riportano allora anche per i soggetti di cui alla norma, tipologicamente coincidenti con fasce di debitori altrimenti esenti da qualunque responsabilità patrimoniale.
Le modifiche dell'articolo 517 del codice di procedura civile tendono ad assicurare, a tutela del credito, una effettività al primo atto della procedura esecutiva, evitando che essa sia iniziata sulla base di valori invariabilmente maggiori rispetto a quelli concretamente realizzabili, con evidenti distonie del sistema giudiziario che impegna risorse senza alcuna utilità e spesso si riduce a meccanismo di produzione di ulteriori spese processuali senza alcuna possibilità di recupero. Al contempo una maggiore responsabilizzazione dell'ufficiale giudiziario viene raggiunta mediante una più stabile integrazione nel pignoramento dell'attività dello stimatore.
Il nuovo articolo 518 del codice di procedura civile, a specificazione dell'articolo 492, si propone di riorganizzare il sistema del pignoramento mobiliare mediante una modernizzazione elementare già della forma degli atti ricognitivi dei beni oltre che una razionalizzazione delle attività di ricerca di essi. Il coinvolgimento dell'esperto e la possibilità esplicita di integrare il medesimo pignoramento, inizialmente insufficiente, assicura ai creditori mezzi di tutela più adeguati, valorizzando l'utilità degli atti nel frattempo compiuti, senza l'onere di iniziare un nuovo e costoso processo.
Con il nuovo articolo 520 dello stesso codice, l'anticipazione dell'asporto dei beni tende a velocizzare il processo esecutivo, neutralizzando il rischio frequentissimo della facile deperibilità dei beni mobili e scoraggiando il loro asporto di mala fede da parte del debitore e in danno dei creditori, fenomeno gravissimo censito su base nazionale in tutte le prassi.
La nomina immediata di un custode diverso dal debitore non appena con l'istanza di vendita o di assegnazione il processo assume una definitiva portata liquidatoria - prevista dal nuovo articolo 521 del codice di procedura civile - si propone di meglio organizzare la vendita stessa, assicurando - anche nell'interesse del debitore e comunque delle parti - la migliore conservazione del compendio pignorato. La norma si coordina con l'anticipazione, già prevista dalla legge n. 80 del 2005, del termine ultimo per depositare l'istanza di conversione.
La modifica all'articolo 532 del codice di procedura civile chiarisce, come ormai recepito dalle prassi più efficienti, la maggiore attitudine delle vendite tramite commissionario ad assicurare risultati utili alle procedure esecutive mobiliari, superando ogni equivoco per cui il modello principale possa invece essere la vendita senza incanto, comunque adottabile in alternativa, o addirittura la vendita con incanto, del tutto recessiva. Tutte le prassi giudiziarie, d'altronde ed in relazione anche alle modifiche apportate dalla legge n. 80 del 2005 in materia di adempimenti pubblicitari, sono oramai attrezzate con schemi organizzativi improntati alla trasparenza, il che giustifica la razionalità della precisazione proposta.
Le modifiche all'articolo 619 del codice di procedura civile tendono ad assicurare, all'insegna dell'articolo 111 della Costituzione, la diversità tra giudice dell'esecuzione e giudice che istruisce o decide il giudizio di merito, sancendo un'incompatibilità tanto più urgente da rimuovere ove tali giudizi sono divenuti monocratici e addirittura, come le opposizioni agli atti esecutivi, conservano l'unico rimedio del ricorso per cassazione.
Le modifiche all'articolo 624 del codice di procedura civile si propongono di assicurare una maggiore stabilità all'ordinanza di sospensione, con effetti dunque di efficacia estintiva del pignoramento, quando ad essa sia stata fatta acquiescenza dalla parte opposta, eliminando la necessità di promuovere un giudizio di merito. La norma è esplicitamente analoga al nuovo regime introdotto anche per i procedimenti cautelari dalla legge n. 80 del 2005 e dunque è improntata ad un principio di evidente economicità. Viene fatta salva la possibilità che altri interessati possano tuttavia promuovere il giudizio di opposizione anche per la fase di merito.
Il nuovo testo dell'articolo 624-bis del codice di procedura civile si propone di anticipare l'eventuale introduzione di contenziosi, altrimenti tardivi e tali da compromettere la durata del processo esecutivo oltre che la ordinata organizzazione delle procedure liquidatorie, evitando la loro instaurazione dopo che il creditore ha già sostenuto le spese per l'allestimento della vendita e soprattutto gli adempimenti pubblicitari ovvero il processo sia maturo per i provvedimenti giudiziali a contenuto materialmente satisfattivo del credito.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) L'articolo 492 è sostituito dal seguente: "Art. 492. (Forma del pignoramento). Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile e nomina un commercialista ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione, così come liquidate, costituiscono titolo esecutivo contro il debitore. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma"».
Art. 2. 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 388 codice penale è inserito il seguente: «La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione».
Art. 3. 1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) è abrogato.
Art. 4. 1. All'articolo 515 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro».
Art. 5. 1. L'articolo 517 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare). Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tal caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni».
Art. 6. 1. L'articolo 518 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 518. (Forma del pignoramento). L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. Quando ritiene opportuno differire o completare le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano. Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati. Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento. Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tal caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni».
Art. 7. 1. Il secondo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice». Art. 8. 1. All'articolo 521 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro quindici giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».
Art. 9. 1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al primo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile, ivi richiamato, dopo le parole: «vendita senza incanto» sono inserite le seguenti: «o tramite commissionario».
Art. 10. 1. L'articolo 538 del codice di proceduta civile è sostituito dal seguente: «Art. 538. (Nuovo incanto). Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente».
Art. 11. 1. Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con avviso al terzo quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata».
Art. 12. 1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».
Art. 13. 1. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente: «Art. 185. (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione). All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice».
Art. 14. 1. L'articolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 616. (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione). Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà, altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».
Art. 15. 1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In caso di sospensione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».
Art. 16. 1. Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza».
Art. 17 1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese, altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore».
Art. 18. 1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile, ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice di cui al medesimo comma dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo promuovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis».
Art. 19. 1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 624-bis del codice di procedura civile, ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata prima della fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo».
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[1] La legge 263/2005 reca: “Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilita' del coniuge divorziato”.
[2] Il termine di entrata in vigore della novella al c.p.c. di cui alla legge 80/2005 – inizialmente fissato all’11 settembre 2005 – era stato già differito al 1° gennaio 2006 dall’art. 8 del D.L. 115/2005 (L- 168/2005).
[3] Il termine di entrata in vigore della novella al c.p.c. di cui alla legge 80/2005 – inizialmente fissato all’11 settembre 2005 – era stato già differito al 1° gennaio 2006 dall’art. 8 del D.L. 115/2005 (L- 168/2005).
[4] Fanno eccezione a tale regola generale soltanto le espropriazioni di cose date in pegno o di mobili ipotecati, di cui all’art. 502 del codice di rito.
[5] Tale norma unisce con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 309 euro chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.