XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Unificazione dell’ordine dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali - Schema di D.Lgs. n. 507 (art. 2, 3 e 6 L. 34/2005) | ||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 424 | ||||
Data: | 10/06/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Servizio studi |
pareri al governo |
Unificazione dell’ordine dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali Schema di D.Lgs. n. 507 (art. 2, 3 e 6 L. 34/2005)
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n. 424
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xiv legislatura 10 giugno 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Giustizia
SIWEB
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File: gi0559.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ L'ordine dei ragionieri e periti commerciali
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica (artt. 76, 87, 117)
§ Codice civile (artt. 2041 e 2409)
§ Codice procedura civile (artt. 51 e 249)
§ Codice penale (art. 498)
§ Codice di procedura penale (artt. 199, 200)
§ D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067. Ordinamento della professione di dottore commercialista
§ D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068. Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale
§ D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili
§ Legge 12 febbraio 1992, n. 183. Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali
§ D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545. Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (art. 1)
§ D.M. 8 ottobre 1996, n. 622. Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.
§ Legge 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 95)
§ D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (artt. 32-40)
§ D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (artt. 20-25)
§ D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
§ Legge 24 febbraio 2005, n. 34. Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
§ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod., Legge 14 maggio 2005, n. 80. Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 2)
§ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. (artt. 24-25)
Normativa comunitaria
§ Dir. 84/253/CEE del 10 aprile 1984. Ottava direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili
Documentazione
Unione europea
§ Trattato che istituisce la Comunità europea (firmato a Roma il 25 marzo 1957), versione consolidata (Versione consolidata quale risulta dalle modifiche introdotte dal trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Amsterdam il 2 ottobre 1997) (art. 81)
Giurisprudenza
Corte di Giustizia
§ Sentenza del 19 febbraio 1999, causa C-35/99
Numero dello schema di decreto legislativo |
n. 507 |
Titolo |
Norme per l’unificazione dell’ordine dei dottori commercialisti e dell’ordine dei ragionieri e periti commerciali nell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili |
Norma di delega |
Legge 24 febbraio 2005, n. 34, art. 2, 3 e 6 |
Settore d’intervento |
Professioni e mestieri |
Numero di articoli |
79 |
Date |
|
§ Presentazione |
31 maggio 2005 |
§ Assegnazione |
1° giugno 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
30 giugno 2005 |
§ scadenza della delega |
30 giugno 2005 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia); |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato dal Consiglio dei ministri il 27 maggio scorso – è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), che ha incaricato il Governo di unificare l’ordine professionale dei commercialisti con quello dei ragionieri e periti commerciali, nonché le rispettive Casse previdenziali.
Più in particolare, come evidenziato dalla relazione di accompagnamento al provvedimento, quest’ ultimo è stato emanato in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 34/2005 e costituisce un atto normativo “onnicomprensivo” che riscrive per intero l’ordinamento professionale della categoria, assorbendo e disciplinando tutti gli ambiti e le materie già oggetto degli attuali ordinamenti professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti.
Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa.
Il decreto legislativo in esame è stato adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
L’articolo 2 della legge citata prevede l’unificazione dei due Ordini a mezzo di decreto legislativo adottato su proposta del Ministro della giustizia (di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università, sentiti i Consigli nazionali dei due ordini professionali), da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega in esame. Il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti deve essere reso entro trenta giorni dalla trasmissione del provvedimento; decorso inutilmente tale termine il decreto potrà essere comunque emanato. Appaiono quindi rispettati i termini stabiliti dal legislatore
L’articolo 3 prevede una serie di adempimenti per il legislatore delegato incaricato di definire:
§ le modalità costitutive e la composizione degli organi centrali e locali di rappresentanza del nuovo ordine unificato, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di rappresentatività;
§ le classi di laurea e di laurea specialistica nonché i titoli regolati dall’ordinamento previgente alla riforma universitaria che permettono l’accesso all’esame di Stato;
§ l’istituzione di due distinte sezioni dell’albo professionale, riservate ai possessori delle lauree e delle lauree specialistiche;
§ l’ambito delle attività professionali con attribuzione di specifiche attività agli iscritti nell’una o nell’altra sezione;
§ le prove degli esami di Stato, con previsione di svolgimento del tirocinio professionale già durante il corso di studio specialistico e conseguente modifica delle modalità di accesso all'esame;
§ la disciplina transitoria relativa all’inserimento nella sezione dell’albo destinata ai laureati specialistici degli attuali iscritti ai due albi professionali;
§ la protezione dei titoli professionali derivanti dall’unificazione degli ordini ed il loro conseguente utilizzo riservato;
§ la disciplina transitoria che garantisca per nove anni (dallo scioglimento degli attuali organismi rappresentativi) la maggioranza e le presidenze degli organi rappresentativi nazionali e centrali del nuovo ordine unificato ai commercialisti, garantendo ai ragionieri le vicepresidenze;
§ la disciplina transitoria che garantisca per nove anni le modalità di confluenza degli attuali organi rappresentativi nei rispettivi organi del nuovo ordine unificato.
L’articolo 6, infine, individua, in relazione all’esercizio della delega relativa all’unificazione dei due ordini professionali (art. 2, della legge) i principi e i criteri della disciplina relativa alla durata dei Consigli nazionali e locali dei due Ordini, in carica al momento della entrata in vigore della legge delega qui in esame.
A tal fine è prevista la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge delega, nonché la facoltà - per i consigli locali così prorogati - di procedere alle operazioni elettorali alla naturale scadenza, ferma restando la decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge delega in esame.
Il contenuto dello schema di decreto appare pertanto conforme alle previsioni contenute nella legge delega.
La materia trattata è quella dell’unificazione dei due ordini e quindi la base giuridica del provvedimento è quella delle professioni, materia di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117,comma 3 della Costituzione.
L’intervento dello Stato in tale materia si giustifica quindi nella misura in cui i principi dettati in tema di unificazione possano qualificarsi come la definizione dei principi fondamentali in tale settore.
Consolidamento delle direttive vigenti in materia di riconoscimento professionale
A seguito di una consultazione delle autorità degli Stati membri, delle associazioni professionali e delle altre parti interessate, il 7 marzo 2002 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva[1] volta al consolidamento in un unico testo ed alla semplificazione delle direttive settoriali concernenti le libere professioni (infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico) e delle direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali.
I principali obiettivi della proposta sono:
· la facilitazione della libera prestazione transfrontaliera delle professioni attraverso il sistema del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali;
· il miglioramento della gestione (le direttive settoriali vigenti richiedono la creazione di comitati consultivi che comportano un notevole onere amministrativo e si aggiungono a comitati o gruppi di funzionari nazionali; viene quindi proposto un unico comitato di regolamentazione al posto dei vari comitati esistenti, con ulteriori poteri di attuazione);
· il miglioramento dell'informazione e della consulenza offerta ai cittadini per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali.
La proposta è all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione.
Non sussistono interferenze con le competenze delle regioni poiché pur rientrando le professioni tra le materie di legislazione concorrente (art. 117, comma 3 Cost.), il decreto legislativo in esame (in attuazione delle previsioni contenute nella legge delega) si limita a disporre in ordine ad aspetti relativi all’unificazione dei due ordini, che potrebbero pertanto farsi rientrare nella definizione dei principi fondamentali applicabili al settore interessato.
L’articolo 42 dello schema di decreto prevede che con proprio regolamento il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca stabilisca le modalità di svolgimento del tirocinio.
Come evidenziato nella relazione di accompagnamento la scelta del legislatore è stata quella di far confluire in un unico provvedimento normativo le norme dei due distinti ordinamenti professionali al fine di evitare “il moltiplicarsi delle fonti normative, con complicati rinvii esterni, in molti casi di difficile praticabilità, tenuto conto delle sostanziali differenze tra i due vigenti ordinamenti”.
Pertanto l’articolo 76 dello schema di decreto dispone l’abrogazione del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 – recante ordinamento della professione di dottore commercialista –, e del D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, - recante ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale -.
Per un esame delle osservazioni sulla formulazione del testo si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.
La professione di dottore commercialista fu per la prima volta oggetto di autonoma considerazione ad opera del legislatore nel 1929, per effetto del RD n. 588 del 28 marzo che ne disciplinò l'esercizio demandando poi, in coerenza con gli orientamenti legislativi dell'epoca, le funzioni di custodia dell'albo e di disciplina degli iscritti alla competente associazione sindacale[2].
Questo assetto della professione fu sostanzialmente modificato tra il 1944 e il 1953: dapprima ad opera del DL Lgt. 382 del 1944[3], che dettò norme generali per la ricostituzione ed il funzionamento dei consigli di tutti gli ordini professionali; poi ad opera del vigente DPR 27 ottobre 1953, n. 1067[4](emanato in virtù delladelega conferita con la legge 28 dicembre 1952, n. 3060), che si occupò invece specificamente della professione di dottore commercialista disciplinando compiutamente l'organizzazione del relativo ordine professionale.
In virtù dell'art. 1 del DPR 1067/53 i dottori commercialisti hanno competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria, con particolare riferimento alla amministrazione e liquidazione di patrimoni, aziende o beni, alle perizie e consulenze tecniche, alle ispezioni e revisioni amministrative, alle verificazioni in merito a bilanci, scritture e conti di imprese, ai regolamenti ed alle liquidazioni di avarie, all'esercizio delle funzioni di sindaco e revisore nelle società commerciali.
L'elencazione delle competenze professionali non pregiudica peraltro, secondo l'espresso disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 1, l'esercizio di ogni altra attività professionale dei commercialisti, né quanto può formare oggetto della attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.
L'acquisto del titolo di dottore commercialista presuppone:
· il possesso della laurea in economia e commercio o di altra riconosciuta valida
· il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione (artt. 2 e 31 DPR 1067/53), al quale sono ammessi i laureati che abbiano compiuto un periodo di almeno 3 anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all’albo.
Il D.M. 24 ottobre 1996, n. 654 ha dettato la disciplina regolamentare relativa all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.
Il tirocinio compiuto presso un commercialista revisore dei conti è valido anche agli effetti della direttiva 84/253/CEE (attuata in Italia con il D.Lgs 88/1992 e relativa ai soggetti incaricati di effettuare il controllo legale sui conti delle società ed alla necessaria abilitazione, conseguente al superamento di un esame di idoneità professionale che verte in particolare sulle materie da tale direttiva indicate) e l'esame di Stato, se integrato con le materie indicate all’art. 6 della citata direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima (art. 2, commi 3, 4 e 5, DPR 1067/53).
Infatti, i commercialisti, così come i ragionieri e i periti commerciali, in virtù delle materie ora oggetto dell’esame di Stato, sono iscritti di diritto nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia. Ulteriori competenze comuni ad entrambe le categorie di professionisti derivano proprio dalla loro qualità di revisori contabili: dall’assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie, all’assistenza fiscale e certificazione tributaria (legge 216/1942), alla revisione esterna e ai giudizi sul bilancio di esercizio e consolidato dei soggetti societari “abilitati” di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs 58/1998), alla partecipazione in sede di procedure concorsuali.
Le modalità di svolgimento del tirocinio sono attualmente determinate dal D.M. 10 marzo 1995, n. 327 “Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista”.
Condizione per l'esercizio della professione è l'iscrizione all'albo[5], efficace su tutto il territorio nazionale, la cui custodia è compito dei Consigli circoscrizionali dell'ordine professionale. Ogni professionista presenta la domanda di iscrizione al Consiglio dell’ordine locale ove ha la residenza; tale iscrizione è però preclusa ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dai rispettivi ordinamenti, l'esercizio delle libere professioni. La professione di commercialista è inoltre incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, agente di cambio, giornalista professionista, mediatore, ecc., e l'osservanza di tali incompatibilità è garantita dalla previsione della cancellazione d'ufficio dall'albo, su delibera del Consiglio dell'ordine, in caso di inottemperanza (artt. 3 e 34 DPR 1067/1953).
A questo proposito è opportuno ricordare però che il DPR 1067/1953 prevede, all'art. 29, ultimo comma, che i consigli circoscrizionali provvedano alla tenuta anche di uno speciale elenco nel quale sono iscritti su richiesta tutti coloro che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione in questione, versino in condizione di incompatibilità. La convenienza all’iscrizione in tale elenco risiede nel fatto che, cessate le cause di incompatibilità, si passa automaticamente nell'albo professionale.
La materia disciplinare è regolata per i dottori commercialisti dagli artt. 35-46 del DPR 1067/53: sono previste le sanzioni della censura, della sospensione dalla professione (max 2 anni) e della radiazione, comminabili dal Consiglio circoscrizionale dell’ordine a conclusione di un procedimento disciplinare intentato su richiesta dell'interessato, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale.
Contro le decisioni del Consiglio circoscrizionale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale e poi all'autorità giudiziaria (tribunale del luogo ove ha sede il Consiglio locale dell’ordine, art. 28, DPR 1067/1953).
In relazione al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare, l’art. 40 del DPR 1067/1953 prevede che il dottore commercialista perseguito penalmente è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
La retribuzione dei commercialisti, infine, è regolata dagli artt. 47-49 dello statuto professionale che, per la determinazione in concreto degli onorari e delle altre indennità, rinvia ad una tariffa da adottarsi con DPR su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine[6]. L’ultimo adeguamento delle tariffe è stato dettato con il D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti”.
In proposito, si ricorda come il D.L. 21 giugno 1995, n. 239[7] fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, abbia posto un tetto massimo per gli onorari spettanti al dottore commercialista che svolga funzioni di sindaco di società o di revisore contabile.
L'organizzazione dell'ordine dei dottori commercialisti è anch'essa disciplinata dal DPR 1067/53 che ha complessivamente revisionato la normativa dettata in generale per quasi tutti gli ordini professionali del citato DL. Lgt. 382/1944, pur senza abbandonare il modello di base organismi periferici-organismo centrale nazionale.
A livello periferico l'ordine professionale dei commercialisti è dunque strutturato in ordini locali, costituiti in ogni circondario nel quale operino almeno 15 appartenenti alla categoria. Se il numero dei commercialisti del circondario è inferiore a 15, essi sono iscritti nell'albo di un ordine vicino determinato dal Consiglio nazionale (art. 6, DPR 1067/53).
Ciascun ordine locale è retto dal Consiglio eletto dagli iscritti nell'albo circoscrizionale in numero variabile dai 5 ai 15 membri a seconda del numero degli iscritti. Sono eleggibili a consiglieri (che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili) gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità.
Il Consiglio esercita le funzioni di governo della categoria, tra le quali assumono particolare rilievo:
- la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale;
- la vigilanza sull'esercizio della professione;
- l'esercizio del potere disciplinare;
- la gestione finanziaria dell'ordine circoscrizionale
- la formulazione di pareri in materia di liquidazione degli onorari;
- il rilascio di certificati e attestazioni relative agli iscritti;
Il Consiglio dell'ordine può essere sciolto, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale, se non si provvede all'integrazione dei componenti, eventualmente resasi necessaria, o se non sia in grado di funzionare, o per altri gravi motivi. In tal caso, sentito il Consiglio nazionale, è nominato un commissario straordinario (art. 15 DPR 1067/53) che, entro 90 giorni, provvede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.
L'Assemblea degli iscritti:
- approva il conto preventivo ed il conto consuntivo (nel marzo di ogni anno);
- elegge i membri del Consiglio dell'ordine;
- è convocata dal presidente quando ne faccia richiesta un quinto degli iscritti (artt. 16-21 DPR 1067/53).
Organo centrale dell'ordine dei commercialisti è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, costituito presso il Ministero della giustizia e composto di 11 membri eletti dai consigli degli ordini fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno 10 anni di iscrizione nell'albo (art. 22 DPR 1067/53). E' prevista l'incompatibilità tra l'appartenenza ad un Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale (art. 24).
Il Consiglio nazionale provvede, tra l'altro, a:
- eleggere nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario;
- dare parere - se richiesto - sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione e a promuovere l'attività dei Consigli dell'ordine volta al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- vigilare sul corretto funzionamento dei Consigli dell'ordine;
- decidere sulla riunione e separazione degli albi;
- determinare la misura del contributo annuale degli iscritti per la copertura delle spese;
- decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'ordine in materia di iscrizione e cancellazione nell'albo e nell'elenco speciale, in materia disciplinare e sulle elezioni dei consigli dell'ordine, formulando il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza (vedi DM 15 febbraio 1949);
- designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni od organismi nazionali ed internazionali (art. 25, DPR 1067/53);
- dare parere sulla proposta del Ministro della giustizia in ordine alla tariffa che stabilisce i criteri di determinazione di onorari, indennità e liquidazioni di spese (v. DPR 22 ottobre 1973, n. 936).
Con la legge 3 febbraio 1963, n. 100 è stata istituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza, avente sede in Roma, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ad essa sono obbligatoriamente iscritti i commercialisti iscritti all'albo che esercitano la professione (con eccezione degli ultra sessantenni, per i quali l’iscrizione è facoltativa).
Funzione della Cassa è quella di provvedere ai trattamenti di previdenza ed assistenza agli iscritti. La determinazione di tali trattamenti è stata oggetto di riforma ad opera della legge 29 gennaio 1986, n. 21 “Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”
Sono organi della Cassa:
- il Presidente (con funzioni di rappresentanza: art. 7 L. 100/63);
- il Comitato dei delegati (composto dai rappresentanti degli iscritti e competente a stabilire i criteri generali di amministrazione, ad approvare bilancio preventivo e conto consuntivo e ad eleggere otto membri del consiglio d'amministrazione e due membri effettivi ed uno supplente del Collegio dei sindaci: art. 6 L. 100/63);
- il Consiglio di amministrazione (nominato con decreto del Ministro del lavoro è costituito da nove componenti, di cui 8 rappresentanti della Cassa ed uno di nomina del Ministro del lavoro; a) tra le sue funzioni quelle di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione ; adempiere a tutte le funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi; delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni; provvede alla nomina del direttore della Cassa, previa approvazione del Ministro del lavoro; decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta: art. 9 L. 100/63).
- la Giunta esecutiva (composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti elettivi del Consiglio d'amministrazione, ed avente funzioni esecutive ed amministrative, potendo autorizzare spese straordinarie ed urgenti, salva la ratifica del Consiglio d'amministrazione: art. 11 L. 100/63);
- il Collegio dei sindaci (composto da 5 membri effettivi e 4 supplenti in rappresentanza dei Ministeri del lavoro, dell’economia e delle finanze, della giustizia, nonchè degli iscritti alla Cassa; essi esercitano le funzioni secondo quanto previsto dagli artt. 2403 e ss. del codice civile: art. 13 L. 100/63);
Si segnala infine che l'art. 5 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista (DPR 1067/53) come modificato dalla legge 5 dicembre 1987, n. 507, riconosce ai commercialisti - in relazione al cd. segreto professionale - il diritto di astenersi dal testimoniare nel processo penale e civile su quanto conosciuto per ragione del proprio ufficio, salvo per quanto riguarda le attività di revisione e certificazione obbligatoria di contabilità e bilanci, e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti. Analoga disposizione è dettata dalla legge 507/1987 in relazione alla professione di ragioniere e perito commerciale (cfr. art. 4, DPR 1068/1953)[8].
L'esercizio della professione di commercialista è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro della giustizia (art. 4 DPR 1067/53) che, oltre che in via diretta, la esercita per il tramite dei Presidenti e dei PG delle Corte d’appello.
a) L'esercizio della professione
L'ordinamento vigente della professione di ragioniere e perito commerciale presenta appare quasi del tutto analogo a quello della professione di dottore commercialista; ciò è dovuto sia alla complementarità delle attività in questione, sia al fatto che le norme fondamentali disciplinanti tali professioni sono state dettate da due decreti emanati in pari data: il più volte citato DPR 27 ottobre 1953, n. 1067 per i commercialisti, e il DPR 27 ottobre 1953, n. 1068 (anch’esso emanato in forza della delega contenuta nella legge 28 dicembre 1952, n. 3060), per i ragionieri e periti commerciali.
In assenza del regolamento esecutivo, alla professione di ragioniere sono inoltre applicabili, in quanto non incompatibili con il DPR n. 1068/53, le disposizioni contenute nel RD 9 dicembre 1906, n. 715, con il quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione della precedente legge 15 luglio 1906, n. 327, sull'ordinamento dei ragionieri.
In base all'art. 1 del DPR n. 1068/53 coloro i quali risultino iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali hanno competenza tecnica nelle materie di ragioneria, tecnica commerciale, economia aziendale, amministrazione e tributi.
In particolare, oggetto della professione risulta essere l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; le perdite contabili e le consulenze tecniche; la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio e di ogni documento contabile delle imprese; i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime; le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti; le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione; i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali; le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, le rilevazioni in materia contabile e amministrativa
L'iscrizione nell'albo ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed è condizione per l'esercizio della professione.
Per ottenere l'iscrizione nell’albo (o nell'elenco speciale di coloro che non possono esercitare la professione pur avendone i requisiti, in quanto versano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3 DPR 1068/53) occorre, tra gli altri requisiti di cui all'art. 31 (cittadinanza italiana, diritti politici, condotta irreprensibile, ecc), essere in possesso
1. del diploma di ragioniere e perito commerciale;
2. di laurea triennale specialistica oppure di laurea in giurisprudenza o economia e commercio;
3. dell’abilitazione professionale.
Con l'introduzione del requisito del possesso della cd. laurea breve conseguita al termine di un corso specialistico triennale (diploma universitario legalmente riconosciuto) ai fini dell'acquisto del titolo di ragioniere, la legge 183/92[9] ha fatto rientrare tale categoria professionale tra quelle contemplate dalla dir. 89/48/CEE ai fini del riconoscimento dei titoli professionali.
Il conseguimento dell'abilitazione professionale è subordinato:
· al compimento di un periodo di pratica triennale post-laurea;
· al successivo superamento di un esame di Stato.
La durata della pratica è ridotta a 2 anni per i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio.
La disciplina regolamentare degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è contenuta nel D.M. 8 ottobre 1996, n. 622.
In materia di incompatibilità vigono norme del tutto corrispondenti a quelle stabilite per i commercialisti: l'esercizio della professione di ragioniere è infatti inconciliabile con le professioni di notaio, giornalista, agente di cambio, ecc., ed è inoltre precluso ai pubblici impiegati cui i rispettivi ordinamenti vietino l'esercizio delle libere professioni (art. 3 DPR n. 1068/53).
Anche per i ragionieri, come per i commercialisti, è poi prevista la tenuta, ad opera dei consigli circoscrizionali dell'ordine, di uno speciale elenco dei non esercenti nel quale possono farsi iscrivere coloro che, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione, versino in situazione di incompatibilità.
Sia nella materia disciplinare che tariffaria così come in relazione al segreto professionale il DPR 1068/1953 detta norme fotocopia rispetto a quelle riferite ai dottori commercialisti di cui al DPR 1067/1953.
La materia disciplinare è regolata dagli artt. 35-46 dello statuto dell'ordine e prevede, come sanzioni, la censura, la sospensione (max biennale) e la radiazione, sono deliberate dai Collegi professionali locali, ma è ammesso ricorso al Consiglio nazionale e, in ultima istanza, al Tribunale.
Anche gli onorari dei ragionieri e periti commerciali (artt. 47-49 del DPR 1068/1953), sono stabiliti con tariffa nazionale da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine dei ragionieri . Il tariffario attualmente in vigore è quello di cui al D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100[10].
Del tutto analoghe a quelle dei dottori commercialisti anche le norme in tema di rispetto del segreto professionale e conseguente diritto di astensione nel processo penale e civile.
b) Organizzazione dell'ordine professionale
L'organizzazione dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali è strutturata anch'essa, come quella della maggior parte degli altri ordini professionali, in più organismi locali e in un organismo centrale nazionale.
A differenza dei commercialisti, strutturati a livello locale in Ordini, i ragionieri e periti commerciali, sono organizzati in Collegi professionali, fermo restando il livello numerico minimo di aggregazione a livello di circoscrizione territoriale (almeno 15 appartenenti alla categoria, art. 6, DPR 1068/53).
Sono organi di tali Collegi:
- l'Assemblea degli iscritti all'albo circoscrizionale;
- il Consiglio ;
- il Presidente, cui compete la rappresentanza del collegio.
Le attribuzioni dei citati organi rappresentativi dei Collegi ricalcano esattamente quelle previste per i corrispondenti organi degli Ordini locali dei dottori commercialisti.
Lo scioglimento di tale organo può essere disposto, se non si provvede alla sua integrazione o per gravi motivi o per impossibilità di funzionamento, dal ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale (art. 15 DPR 1068/53).
Non previsto dall’ordinamento dei commercialisti, quello dei ragionieri prevede un Collegio dei revisori dei conti come organo ulteriore dei collegi circoscrizionali aventi almeno 100 iscritti, con il compito di controllare la gestione dei fondi e verificare i bilanci predisposti dal consiglio (art. 16 DPR 1068/53); analogo organo non è però previsto a livello nazionale.
Organo centrale dell'ordine è il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, costituito presso il Ministero della giustizia e composto da 11 membri eletti dai Collegi locali.
Le sue attribuzioni sono le stesse del corrispondente Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (v. ante).
Il finanziamento delle spese di funzionamento dei consigli circoscrizionali e del consiglio nazionale è, come si è visto, a carico degli iscritti agli albi, mediante contribuzione nella misura stabilita dai consigli stessi .
Come per gli “statuti” professionali dei commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali del 1953 anche la disciplina delle Casse di previdenza appare analoga per le due professioni, oltre che emanata pressochè contemporaneamente.
Se la citata legge 100/1963 aveva istituito la Cassa dei dottori commercialisti, la legge 9 febbraio 1963, n. 160, ha istituito la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro, ad essa sono obbligatoriamente iscritti coloro che, iscritti nell’Albo dei ragionieri, esercitano la libera professione (l'iscrizione è facoltativa per chi abbia compiuto i 60 anni).
Gli organi della Cassa, persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma, sono anche in tal caso :
- il Presidente (con funzioni rappresentative);
- il Comitato dei delegati (che stabilisce i criteri di amministrazione, approva i bilanci, ecc.);
- il Consiglio di amministrazione (con funzioni soprattutto amministrative);
- la Giunta esecutiva (con funzioni prevalentemente esecutive);
- il Collegio dei sindaci (artt. 3-15).
La Cassa corrisponde le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, di reversibilità, le indennità una tantum e le provvidenze straordinarie (v. L. 30 dicembre 1991, n. 414).
Ogni iscritto è tenuto ad un contributo soggettivo obbligatorio annuo.
Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato dal Consiglio dei ministri il 27 maggio scorso – è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 24 febbraio 2005, n. 34 (Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), che ha incaricato il Governo di unificare l’ordine professionale dei commercialisti con quello dei ragionieri e periti commerciali, nonché le rispettive Casse previdenziali.
La legge 34/2005 si inserisce in un progetto di armonizzazione normativa di tutte quelle professioni che hanno competenze identiche e similari, motivata essenzialmente:
· dalla natura pressochè unitaria dei rispettivi ambiti professionali;
· dall’identità degli attuali percorsi formativi
Essa si inserisce del resto, in un quadro legislativo e regolamentare in rapida evoluzione che, ponendosi nel solco del riferimento comunitario (che prevede la corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali), prende le mosse dalla recente riforma universitaria realizzata con il DM 509/1999, attuativo della legge 127/1997.
Per evitare, quindi, fenomeni di duplicazione di figure professionali cui - anche a seguito della citata riforma degli ordinamenti universitari - siano attribuite competenze speculari, nonché per rendere trasparente al cittadino la reale qualificazione nell’ambito della fornitura dei servizi professionali, il Governo ha ritenuto opportuno procedere alla riunificazione ordinamentale delle indicate professioni economico-contabili[11].
Più in particolare, come evidenziato dalla relazione di accompagnamento al provvedimento, quest’ultimo è stato emanato in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 34/2005 e costituisce un atto normativo “onnicomprensivo”che riscrive per intero l’ordinamento professionale della categoria, assorbendo e disciplinando tutti gli ambiti e le materie già oggetto degli attuali ordinamenti professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti.
Appare quindi opportuno in questa sede illustrare sinteticamente il contenuto degli articoli 2, 3 e 6 della citata legge n. 34.
L’articolo 2prevede l’unificazione dei due Ordini a mezzo di decreto legislativo adottato su proposta del Ministro della giustizia (di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università, sentiti i Consigli nazionali dei due ordini professionali), da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega in esame. Ciò per la necessità - evidenziata nella relazione illustrativa al provvedimento - di “approntare la disciplina analitica degli organi, dei requisiti di ammissione all'esame di Stato, dell'istituzione di sezioni riservate all'interno del costituendo albo, nonché l'ambito consentito di attività professionali agli iscritti alle varie sezioni, le prove di esame da sostenere coerentemente con il predetto ambito di attività consentito e, infine, le norme transitorie per gli attuali iscritti nei due distinti albi professionali”
Lo schema di decreto viene trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle commissioni competenti, che deve essere reso entro trenta giorni dalla trasmissione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine il decreto potrà essere comunque emanato.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge, il contenuto del decreto delegato dovrà definire:
· le modalità costituitive e la composizione degli organi centrali e locali di rappresentanza del nuovo ordine unificato, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e di rappresentatività. E’ precisato, peraltro, che è riservato ai laureati “specialistici”, decorso il novennale periodo transitorio, un numero minimo di rappresentanti (almeno la metà) nonché l’elettorato passivo per la nomina a presidente dell’unificato ordine professionale;
· le classi di laurea e di laurea specialistica nonché i titoli regolati dall’ordinamento previgente alla riforma universitaria che permettono l’accesso all’esame di Stato;
· l’istituzione di due distinte sezioni dell’albo professionale, riservate ai possessori delle lauree e delle lauree specialistiche;
· l’ambito delle attività professionali con attribuzione di specifiche attività agli iscritti nell’una o nell’altra sezione; in relazione a ciò, il legislatore delegato può attribuzione nuove competenze ai soli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici (3+2), quando tali competenze presentino profili di interesse pubblico generale, salvo il rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi;
· le prove degli esami di Stato, con previsione di svolgimento del tirocinio professionale già durante il corso di studio specialistico e conseguente modifica delle modalità di accesso all'esame;
· la disciplina transitoria relativa all’inserimento nella sezione dell’albo destinata ai laureati specialistici degli attuali iscritti ai due albi professionali (la nuova denominazione dei ragionieri e periti commerciali iscritti in tale sezione è quella di “ragionieri commercialisti”), con specifica indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale, e dell’Ordine o Collegio di provenienza;
· la protezione dei titoli professionali derivanti dall’unificazione degli ordini ed il loro conseguente utilizzo riservato (dottore commercialista, ragioniere commercialista, esperto contabile); in particolare, l'uso del titolo di "commercialista" viene riservato ai soli iscritti nella sezione dell’albo riservata ai laureati specialistici;
· la disciplina transitoria che garantisca per nove anni (dallo scioglimento degli attuali organismi rappresentativi) la maggioranza e le presidenze degli organi rappresentativi nazionali e centrali del nuovo ordine unificato ai commercialisti, garantendo ai ragionieri le vicepresidenze;
· la disciplina transitoria che garantisca per nove anni le modalità di confluenza degli attuali organi rappresentativi nei rispettivi organi del nuovo ordine unificato.
L’articolo 6 individua, in relazione all’esercizio della delega relativa all’unificazione dei due ordini professionali (art. 2, del d.d.l.) i principi e i criteri della disciplina relativa alla durata dei Consigli nazionali e locali dei due Ordini, in carica al momento della entrata in vigore della legge delega qui in esame.
A tal fine è prevista la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge delega, nonché la facoltà - per i consigli locali così prorogati - di procedere alle operazioni elettorali alla naturale scadenza, ferma restando la decadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della entrata in vigore della legge delega in esame.
Il provvedimento in esame si compone di VI Capi e di 79 articoli.
Il Capo I (artt. 1-6) detta le disposizioni generali.
L’articolo 1, in particolare, definisce l’oggetto dell’attività professionale e, dopo l’enunciazione delle materie e delle attività rientranti nella competenze di tutti gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (commi 1 e 2), provvede a definire specificamente l’ambito della competenza tecnica spettante rispettivamente agli iscritti nella Sezione A (comma 3) Commercialisti dell’Albo e nella Sezione B (comma 4) Esperti contabili dell’Albo.
Viene infine specificato (comma 5) che l’elencazione contenuta nell’articolo non pregiudica l’esercizio di compiti attribuiti a ciascuna delle due categorie di professionisti da leggi o regolamenti.
L’articolo 2 prevede l’iscrizione all’albo quale requisito per l’esercizio della professione – disciplinata nel successivo Capo IV) e attribuisce al Ministro della giustizia l’alta vigilanza sull’esercizio medesimo.
L’articolo 3 vieta l’uso del titolo dottore commercialista od esperto contabile – nonché del termine abbreviato “commercialista” - da parte di chi non ne abbia diritto.
L’articolo 4 contiene la disciplina delle incompatibilità.
Il comma 1 elenca le attività e professioni il cui esercizio, anche non prevalente e abituale, è incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, salve le eccezioni rientranti nelle tipologie di attività di cui al comma 2.
Vengono poi richiamate le incompatibilità previste da ordinamenti particolari per i soggetti ad essi appartenenti (quali ad es. i pubblici dipendenti).
L’articolo 5 sancisce l’obbligo del segreto professionale, richiamando gli articoli 199 (Facoltà di astensione dei prossimi congiunti ) e 200 (Segreto professionale) del c.p.p., nonché l’articolo 249 (Facoltà d’astensione) del c.p.c.
L’articolo 6 descrive l’Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituito dagli iscritti nell’Albo e nell’elenco di cui al Capo IV (comma 1), articolato nel Consiglio nazionale e negli ordini territoriali (comma 2).
Tali articolazioni dell’Ordine vengono qualificate (comma 3) come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e soggetti alla vigilanza esclusiva del Ministro della giustizia.
Il Capo II (artt. 7-24) disciplina gli ordini territoriali.
L’articolo 7 definisce la circoscrizione dell’ordine territoriale, collegando essenzialmente l’articolazione territoriale dello stesso al circondario di tribunale, sempre che vi risiedano – o vi abbiano domicilio - cento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta (comma 1). In ogni caso – indipendentemente da tali numeri minimi- è costituito un ordine territoriale in ogni capoluogo di provincia (comma 2). Viene comunque attribuita agli ordini territoriali un’ampia autonomia in tema di modifica delle circoscrizioni (comma 3).
L’articolo 8 stabilisce che organi dell’Ordine territoriale siano Il Consiglio, il Presidente, il collegio dei revisori e l’Assemblea degli iscritti.
In tema di composizione del Consiglio,l’articolo 9 stabilisce che esso sia costituito, in modo proporzionale, da membri eletti fra gli iscritti nella sezione A e in quella B (comma 1) e che il numero complessivo dei componenti sia determinato in ragione del numero degli iscritti all’Albo alla data di convocazione dell’Assemblea elettorale, secondo parametri prestabiliti (comma 2). Vengono poi stabiliti i principi in tema di elettorato attivo e passivo (commi 4 e 5) e alcune modalità di svolgimento delle elezioni (commi 6 e 7).
Il consiglio dell’Ordine dura in carica quattro anni.
L’articolo 10 prevede che le cariche del Consiglio siano, oltre a quella di Presidente – eletto direttamente dagli iscritti -, quelle di vicepresidente, segretario e tesoriere elette da ciascun Consiglio al proprio interno; la carica di Presidente è comunque riservata ad un iscritto nella Sezione A dell’Albo.
L’articolo 11 dispone in tema di attribuzioni del Presidente, che rappresenta l’Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dal decreto o da altre disposizioni normative, oltre a disporre di una competenza residuale nei casi di urgenza.
L’articolo 12 elenca specificamente le attribuzioni del Consiglio, alle quali devono comunque aggiungersi quelle previste dal decreto o da altri provvedimenti normativi.
L’articolo 13 dispone in tema di riunioni del Consiglio –convocate dal Presidente almeno una volta al mese -, e di validità delle adunanze e relative deliberazioni.
Per il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo viene sancita la decadenza dalla carica (art. 14).
Per i circondari di tribunale in cui non esiste l’Ordine l’articolo 15 attribuisce al Consiglio dell’Ordine la facoltà di nominare una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenti il Consiglio nei rapporti con l’autorità giudiziaria e amministrativa.
L’articolo 16 dispone in tema di sostituzione dei componenti del Consiglio stabilendo un meccanismo automatico che opera attraverso la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste., salva la decadenza dell’organo qualora il numero delle vacanze contestuali superi la metà dei componenti il Consiglio; in ogni caso poi la decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento del presidente comporta lo scioglimento di diritto dell’intero Consiglio.
Lo scioglimento del Consiglio può poi essere disposto (art. 17), con decreto del Ministro della giustizia – che provvede anche alla nomina di un commissario straordinario – nelle ipotesi in cui non si provveda alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi. Spetterà poi al commissario di convocare l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio.
L’articolo 18 disciplina le modalità di convocazione dell’Assemblea stabilendo le regole generali; gli articoli 19 e 20 disciplinano, rispettivamente, le modalità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei conto preventivo (che ha luogo a novembre di ogni anno) e di quello consuntivo (che ha luogo nel mese di aprile), e per la elezione del Consiglio dell’Ordine (convocazione effettuata dal Presidente almeno trenta giorni prima della data fissata dal consiglio nazionale per l’elezione di tutti i Consigli dell’Ordine).
L’articolo 21 disciplina l’Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei revisori, i requisiti di costituzione dell’assemblea elettorale,quelli di validità delle elezioni nonché il sistema di presentazione delle candidature. L’articolo 22 disciplina i reclami contro i risultati delle elezioni; l’articolo 23 prevede comunque un obbligo del Presidente di convocare l’Assemblea quando ne sia fatta richiesta da un decimo degli iscritti all’albo o da un terzo dei consiglieri.
L’articolo 24, infine, disciplina la composizione, l’elezione e le attribuzioni del Collegio dei revisori; spetta a quest’ultimo il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dell’ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell’Ordine e di controllare la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
Il Capo III dello schema di decreto legislativo (artt. 25-33) disciplina il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, costituito presso il Ministero della giustizia.
In particolare, l’art. 25 individua le modalità di elezione del Consiglio nazionale, fissando in 21 membri il numero dei componenti e garantendo che ciascuna sezione dell’albo (v. infra art. 34) sia rappresentata in Consiglio in proporzione agli iscritti; ad ogni modo, la disposizione specifica che almeno 11 membri del Consiglio devono essere eletti fra gli iscritti nella Sezione A Commercialisti e che alla stessa Sezione deve essere iscritto anche il Presidente del Consiglio nazionale.
Il sistema elettorale si basa su liste nazionali contrapposte, ciascuna delle quali deve contenere l’indicazione del candidato presidente, 21 candidati al Consiglio e 5 candidati supplenti. I candidati inseriti nella lista devono appartenere ad almeno 18 regioni diverse e nessuna regione può esprimere in lista più di due candidati. Il legislatore delegato pone dunque l’accento sulle diversità territoriali e tale scelta è confermata anche dal meccanismo per scaglioni che presiede anche alla ponderazione dei voti ai fini dell’attribuzione dei seggi in Consiglio nazionale: a ciascun consiglio dell’ordine territoriale spetta infatti un voto ogni 100 iscritti (o frazione di 100) fino a 200 iscritti; un voto ogni 200 iscritti (o frazione di 200), laddove gli iscritti siano più di 200 ma non più di 600 e un voto ogni 300 iscritti (o frazione di 300) per gli ordini territoriali che vantano più di 600 iscritti.
Lo schema di decreto disciplina quindi le ulteriori cariche interne al consiglio (art. 26); le incompatibilità con la carica di consigliere nazionale (art. 27), prevedendo l'impossibilità di ricoprire contestualmente la carica di consigliere dell'ordine, nonché qualunque carica presso la Cassa nazionale di previdenza; e le modalità di scioglimento del Consiglio da parte del Ministro della giustizia (art. 28).
Quanto alle funzioni del Consiglio nazionale, l’art. 29 include, fra le altre, la possibilità di formulare pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; di emanare ed aggiornare il codice deontologico; di vigilare sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; di decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in tema di tenuta dell'Albo e in materia disciplinare e elettorale; di proporre al Ministro le tariffe professionali da aggiornare ogni quattro anni.
I successivi articoli trattano delle riunioni consiliari (art. 30); delle modalità di notificazione delle decisioni (art. 31) e dell’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o cancellazione dall’albo o elenco nonché in materia di eleggibilità (art. 32). In particolare, quanto ai reclami, lo schema di decreto legislativo prevede che l’impugnazione possa essere presentata, dall’interessato o dal pubblico ministero, dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
Posto che l’articolo 29 dello schema di decreto legislativo attribuisce al Consiglio nazionale la competenza a decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell’Ordine in materia di iscrizione all’albo o all’elenco, in materia elettorale e disciplinare (lettera i), presumibilmente il tribunale competente per il reclamo è quello del luogo ove ha sede il consiglio territoriale dell’ordine, e non quello ove ha sede il Consiglio nazionale. Se questa è la corretta lettura della disposizione, resta da chiarire il termine entro il quale l’impugnazione deve essere effettuata e cioè se i 30 giorni decorrono dalla deliberazione del Consiglio territoriale dell’ordine ovvero da quella successiva del Consiglio nazionale.
Da ultimo, l’art. 33 individua in 3 membri effettivi e due supplenti – tutti iscritti alla Sezione A Commercialisti dell’albo - la composizione del Collegio dei revisori.
Il Capo IV dello schema di decreto legislativo disciplina gli albi e gli elenchi (artt. 34-39) nonché le modalità di accesso alla professione(artt. 40-48).
In particolare, l’art. 34 attribuisce a ciascun Consiglio dell’ordine la tenuta dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la tenuta dell’elenco speciale dei non esercenti la professione, cioè dell’elenco di coloro che trovandosi in situazioni di incompatibilità (ai sensi dell’art. 4) sono temporaneamente impossibilitati ad esercitare la professione.
L’Albo è diviso in due sezioni e, ai sensi dell’art. 35, non è possibile essere iscritti contemporaneamente in entrambe:
§ Sezione A “Commercialisti”. Per accedervi è necessario (ai sensi dell’art. 36), tra l’altro, possedere una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell’economia o in Scienze economico-aziendali, ovvero, in base al precedente ordinamento una laurea rilasciata dalla Facoltà di economia; aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista. Solo gli iscritti nella Sezione A possono fregiarsi del titolo di “dottore commercialista” (art. 39);
§ Sezione B “Esperti contabili”. Per accedervi è necessario (ai sensi dell’art. 36), tra l’altro, possedere una laurea nella Classe delle lauree in Scienza dell’economia e della gestione aziendale o nella Classe delle lauree in Scienze economiche; aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Gli iscritti in questa Sezione possono usare il titolo di “esperto contabile” (art. 39).
Ai sensi dell’art. 37, l’interessato in possesso dei requisiti ottiene l’iscrizione all’albo o all’elenco speciale previa domanda al Consiglio dell’Ordine, che si pronuncia entro due mesi dalla richiesta. Avverso il diniego di iscrizione può essere presentato ricorso al Consiglio nazionale.
Gli articoli da 40 a 48 disciplinano le modalità di accesso alla professione prevedendo un tirocinio di durata triennale e il superamento di un esame di Stato.
In particolare, gli ordini territoriali curano il registro dei tirocinanti, diviso – analogamente a quanto accade per l’Albo – in due sezioni, una per i tirocinanti commercialisti, l’altra per i tirocinanti esperti contabili (art. 40). L’art. 42 demanda a un regolamento del Ministro dell’istruzione, sentito il Consiglio nazionale, la disciplina dei contenuti e delle modalità di effettuazione del tirocinio, mentre l’art. 43 ne consente lo svolgimento contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
Concluso il tirocinio, l’iscrizione all’Albo è preceduta da un esame di Stato. In base all’art. 45, coloro che hanno compiuto il tirocinio per accedere alla Sezione A possono sostenere l’esame anche per l’iscrizione nella Sezione B dell’Albo, mentre non è vero l’inverso. Sarà il Ministero dell’istruzione a indire ogni anno due sessioni di esame che, tanto per l’iscrizione nella Sezione A, quanto per l’iscrizione nella Sezione B, consisterà in tre prove scritte e una prova orale: le materie di esame sono ovviamente diverse e indicate agli artt. 46 e 47 dello schema di decreto.
Il capo V dello schema di decreto legislativo (articoli 49-75) è dedicato al procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo.
L’art. 49 prevede l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Consiglio dell’ordine, cui in particolare viene attribuita una potestà regolamentare in relazione alle norme procedimentali (cfr art. 29); le disposizioni dell’emanando decreto concorrono con quelle di cui all’art. 50, ferma restando l’applicazione - per quanto non espressamente previsto - delle norme del codice di rito civile.
Il citato art. 50 enuclea i principi del procedimento disciplinare cui dovrà ispirarsi il citato regolamento.
In particolare, sono indicati i titolari dell’azione, i possibili profili di responsabilità, le garanzie della difesa, i rapporti tra il procedimento penale e quello disciplinare, gli obblighi di notificazione e comunicazione delle deliberazioni del Consiglio agli aventi diritto.
L’art. 51 detta la disciplina della possibile astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell’ordine dal procedimento disciplinare; la norma ricalca esattamente quelle attualmente in vigore, richiamando i motivi di astensione e ricusazione di cui all’art. 51 del codice processuale civile. Altrettanto dicasi per la tipologia di sanzioni disciplinari previste, che l’art. 52 conferma nella censura, nella sospensione dalla professione per un massimo di due anni e nella radiazione dall’albo professionale.
Una novità è, invece, contenuta nell’art. 53 del provvedimento che prevede la possibilità di sospensione in via cautelare dell’incolpato dall’attività professionale nelle more del procedimento; la norma sarà applicata, evidentemente, nei soli casi di particolare gravità dove apparrà opportuno un intervento cautelare immediato a tutela dell’onorabilità della professione.
L’art. 54 prevede la possibilità di sospensione per morosità del professionista che non adempia agli obblighi di contribuzione annuale (cfr. art. 12, comma 1, lett. m) e 29, comma 1, lett. h); non è stabilito un termine né massimo né minimo di sospensione
Va osservato come la disciplina vigente prevede, per i dottori commercialisti, la sospensione (di diritto) in caso di morosità protratta per oltre dodici mesi (art. 29, DPR 1067/1953)
Viene, poi, dettata dall’art. 55 la disciplina delle impugnazioni avverso le decisioni del Consiglio territoriale, su cui è confermata la competenza del Consiglio nazionale.
Confermata anche la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare (art. 56) nonché le condizioni per la possibile riammissione dei radiati all’albo professionale (art. 57).
Il successivo capo VI reca le necessarie disposizioni per regolamentare la fase transitoria dell’unificazione degli albi.
La data fissata per la soppressione degli attuali ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali istituiti negli stessi circondari di tribunale è stabilita al 1° gennaio 2008; da tale data sono istituiti nei circondarigli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Analoga soppressione riguarderà il solo ordine o collegio istituito in un circondario di tribunale; dalla stessa data è istituito il citato ordine territoriale unificato (art. 58).
Sempre dal 1° gennaio 2008 sono, di conseguenza, soppressi (art. 59) sia l’Ordine nazionale dei dottori commercialisti che quello dei ragionieri e periti commerciali, al cui posto sarà istituito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabilicui viene attribuita la qualificazione giuridica di ente pubblico non economico.
L’arti. 60 è deputato alla successione, a far data dal 1° gennaio 2008, dei nuovi ordini territoriali e nazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi intercorrenti con gli ordini soppressi, e che comunque non ne determina l’interruzione.
In base alle previsioni dell’art. 61, l’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili deve essere costituito dai Consigli locali entro il 28 febbraio 2008, a due mesi, quindi, dall’istituzione dei nuovi ordini unificati. E’ precisato, inoltre, che gli aventi diritto all’iscrizione nel nuovo albo unico sono i professionisti che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti in uno dei soppressi albi dei commercialisti , ragionieri e periti commerciali.
Il titolo professionale di dottore commercialista è riservato agli iscritti nella sola sezione A, già iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti; il titolo di ragioniere commercialista sarà, invece, appannaggio degli iscritti alla stessa sezione A, già iscritti all’albo dei ragionieri e periti commerciali.
Specifiche disposizioni sono dettate sull’obbligo di opzione, in relazione ad diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi rappresentativi, per chi è iscritto contestualmente ad entrambi gli albi professionali.
Alla salvaguardia dei diritti quesiti è volta la disciplina di cui all’art. 62 dello schema di decreto in esame. La norma specifica gli aventi diritto all’iscrizione nella sezione A del nuovo albo unico collegandola al conseguimento, alla data del 31 dicembre 2007, dell’abilitazione professionale in conformità dei rispettivi ordinamenti professionali.
L’articolo 63 detta la disciplina relativa alla composizione del Consiglio dell’Ordine unificato; in particolare è stabilito in attuazione della legge delega che la maggioranza dei componenti i Consigli territoriali dovrà essere eletta tra i commercialisti garantendo comunque la rappresentatività e la proporzionalità delle altre categorie di professionisti. La norma precisa, inoltre, nel periodo transitorio di nove anni (a partire dal 1° gennaio 2008) i criteri di calcolo delle quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti dai dottori commercialisti, dai ragionieri e periti commerciali.
I successivi artt. 63-65 completano il quadro normativo relativo alla disciplina della prima e successive elezioni del Consiglio dell’Ordine. In particolare, la data del 31 maggio 2007 è fissata come termine ultimo per la convocazione delle assemblee elettorali da parte del ministro della giustizia per la prima elezione dei Consigli (la convocazione per l’elezione della seconda consiliatura è, invece, riservata al presidente dell’Ordine); sono stabilite le modalità di presentazione delle candidature, quelle di composizione delle liste, le modalità di votazione, il sistema elettorale, ecc..
Va osservato come la disciplina transitoria garantisca per nove anni (dallo scioglimento degli attuali organismi rappresentativi) la maggioranza e le presidenze degli organi rappresentativi nazionali e centrali del nuovo ordine unificato ai commercialisti, garantendo ai ragionieri le vicepresidenze, entrambi iscritti alla sezione A commercialisti dell’albo (art. 64);
Il Consiglio rimane in carica 5 anni alla prima nomina e 4 anni alla nomina successiva, ai fini del completamento del periodo transitorio.
L’art. 66 individua le cariche elettive del Consiglio dell’ordine, fermo restando la nomina separata del presidente e del suo vice da parte delle rispettive assemblee di professionisti.
Analogamente che per i Consigli territoriali, è stabilito che anche il Consiglio nazionale - composto da 21 membri - abbia nel periodo transitorio una maggioranza eletta tra i dottori commercialisti iscritti alla sezione A dell’albo (art. 67). Come per i citati Consigli locali, sono disciplinate dettagliamente le procedure elettorali del Consiglio nazionale, la cui permanenza in carica nel periodo transitorio (5+4 anni) è disciplinata in maniera analoga a quella dei Consigli territoriali (art. 68).
L’art. 69 individua il tesoriere ed il segretario come ulteriori cariche elettive del Consiglio nazionale; la disposizione disciplina le ipotesi di decadenza, dimissioni e morte dei consiglieri e gli eventuali subentri, lo scioglimento di diritto in caso di vacanze contestuali superiori al 50% dei membri nonché la prorogatio del mandato del Consiglio sciolto.
L’art. 70 fissa al 1° gennaio 2008 la data di insediamento ed avvio del funzionamento dei Consigli territoriali e del Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Con l’art. 71 del provvedimento sono disciplinate le conseguenze dell’unificazione degli ordini professionali sullo stato giuridico dei tirocinanti commercialisti e praticanti ragionieri.
In particolare, sono garantiti i diritti acquisiti da tali soggetti al momento dell’unificazione; è precisato, in ragione dei titoli di studio posseduti l’iscrizione nella sezione A o B del registro dei tirocinanti istituito presso ogni Ordine locale; accertato al 31 dicembre 2007 il completamento del periodo di tirocinio, è stabilito il diritto all’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione professionale per l’accesso – sempre in relazione al titoli di studio posseduti - alla sezione A o B dell’albo.
L’art. 72 riguarda, invece, il transito e la riassunzione dei procedimenti disciplinari pendenti alla data suddetta in sede locale davanti ai nuovi Consigli territoriali unificati; analogamente quelli pendenti alla stessa data davanti ai Consigli nazionali dei commercialisti e dei ragionieri proseguono davanti al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L’art. 73 precisa che la competenza per le azioni disciplinari relative a fatti avvenuti prima del 31 dicembre 2007 appartiene al nuovo Consiglio dell’Ordine.
Alla stessa data l’art. 74 proroga la permanenza in carica degli attuali organi elettivi degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
L’art. 75 prevede la costituzione di una Commissione presso il Ministero della giustizia cui è assegnato il compito di vigilare sul corretto svolgimento del processo di unificazione degli albi, coadiuvando il Ministro della giustizia; la commissione sarà composta da 7 membri: un magistrato, designato dal Ministro stesso, con funzioni di presidente e con qualifica minima di corte d’appello, più 6 componenti designati in pari numero dai Consigli nazionali degli ordini unificandi.
L’ultimo capo dello schema di decreto (capo VII) riguarda le disposizioni finali e di coordinamento (artt. 76-79).
Il capo si apre con l’abrogazione dei D.P.R. nn. 1067 e 1068 del 1953, ovvero della vigente disciplina ordinamentale delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale (art. 76).
Il successivo art. 77 reca le disposizioni in materia di notificazioni e comunicazioni degli atti previsti dal decreto in esame e che prevedono l’uso sia della raccomandata A/R che della posta elettronica con firma digitale.
L’articolo 78 è, invece, dedicato alle disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina introdotta a partire dal 1° gennaio 2008; in particolare, viene chiarito a chi debba essere riferito il richiamo - nella fase transitoria e dalla vigenza della nuova disciplina – alle diverse definizioni di dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, esperto contabile, nonché quello ai Consigli locali e nazionali dell’ordine professionale.
L’ultimo articolo del provvedimento prevede l’assenza di nuovi o maggiori oneri finanziari per l’erario derivanti dall’attuazione del decreto legislativo (art. 79).
Schema di regolamento n. 507
Norme per l'unificazione degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali nell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PREMESSA
Il presente decreto legislativo - in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – costituisce un atto normativo “onnicomprensivo” che riscrive per intero l'ordinamento professionale della categoria, assorbendo e disciplinando tutti gli ambiti e le materie già oggetto degli attuali ordinamenti professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti.
Ciò ha richiesto la formulazione di un complesso articolato che tiene conto di tutti gli aspetti della professione e fornisce dettagliate disposizioni transitorie al fine di disciplinare il processo di unificazione dei due ordini oggi esistenti; disposizioni destinate ad esaurire la loro funzione normativa allo scadere del periodo transitorio.
La confluenza in un unico provvedimento normativo delle norme dei due distinti ordinamenti professionali, ha evitato il moltiplicarsi delle fonti normative, con complicati rinvii esterni, in molti casi di difficile praticabilità, tenuto conto delle sostanziali differenze tra i due vigenti ordinamenti.
L'opzione seguita, oltre ad essere ragionevole, trova un fondamento nella stessa legge delega, laddove si consideri che questa, all'articolo 2, prima di elencare gli oggetti specifici del provvedimento delegato all'articolo 3, dispone che “all'unificazione...si provvede con decreto legislativo...” .
In altri termini, essendo questo l'ambito oggettivo della delega legislativa attribuita al Governo, è apparso inevitabile ridelineare una disciplina organica della nuova professione contabile o delle nuove professioni contabili, atteso che l'opzione del legislatore è quella di unificare due diverse – anche se collegate – figure professionali organizzandole in un unico organismo di categoria: l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Peraltro, è opportuno sottolineare che, negli ambiti normativi non strictu sensu riconducibili al contenuto della delega, la soluzione normativa prescelta è stata quella di rispettare le disposizioni attualmente vigenti.
Laddove invece i principi e criteri direttivi della delega lo prescrivevano sono state articolare soluzioni innovative, ispirandosi alle esperienze maturate in altre professioni di area contigua, nonché agli esiti del dibattito in tema di riforma delle libere professioni, ad esempio nei settori della formazione e dell'accesso.
L'opzione accolta ha conseguentemente determinato la previsione di una disposizione finale abrogativa dei D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, recante ordinamento della professione di dottore commercialista e del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, recante ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, nonché di ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto (Articolo 76).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Il primo capo del progetto di decreto fa riferimento all'oggetto dell'attività professionale, al fine di sottolineare la qualificazione del provvedimento normativo quale nuovo “statuto” della professione contabile.
La complessa norma che descrive l'oggetto della professione è articolata in modo speculare per i due livelli nei quali si articola il nuovo albo.
Sia dunque per gli iscritti nella sezione A Commercialisti, sia per gli iscritti nella sezione B Esperti contabili, la disposizione prevede una prima parte descrittiva delle rispettive competenze professionali ed una seconda parte che enuclea, invece, le attività cui è ricollegata una competenza specifica degli iscritti nelle due Sezioni dell'Albo unico.
Con ciò si è inteso fornire una precisa caratterizzazione dei rispettivi ambiti di competenza, con lo scopo di tutelare, da un lato, la specificità del percorso formativo e, dall'altro, di rendere possibile la fruizione, da parte della clientela, di servizi professionali maggiormente differenziati, in grado di assecondare le diverse esigenze.
La norma proposta si pone in coerenza con quanto è stato oggetto di studio e di accordo tra le due categorie professionali coinvolte nell'unificazione, riprendendo, tra l'altro, gli esiti dell'audizione parlamentare resa dai relativi rappresentanti il 29 maggio 2003, dei lavori del Gruppo di studio costituito presso il Ministero della giustizia, nonché della audizione dei rappresentanti dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali svoltasi presso lo stesso Dicastero in data 17 maggio 2005.
Articolo 2
Viene precisato che l'esercizio delle professioni di dottore commercialista, di ragioniere commercialista e di esperto contabile, disciplinate dall'articolo 1, è consentito soltanto agli iscritti nelle due Sezioni dell'Albo unificato.
Viene inoltre previsto che, l'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia che la esercita sia direttamente, che per il tramite dei presidenti di corte di appello.
Articolo 3
Le modalità di utilizzo e la protezione dei titoli professionali di “dottore commercialista”, di “ragioniere commercialista”, e del termine abbreviato di “commercialista” sono già disciplinate dall'articolo 3, comma 1, lett. g) della legge di delega.
Viene vietato, sia l'uso dei titoli professionali di cui al successivo articolo 39, sia del termine abbreviato “commercialista”, da parte di chi non ne abbia diritto.
Ai fini della tutela penale, non è parso opportuno richiamare espressamente il reato di cui all'articolo 498 del codice penale, trattandosi di disposizione comunque applicabile in tutti i casi di abuso tanto dei titoli professionali, quanto del termine abbreviato.
La regola generale dettata in tema di utilizzo e tutela dei titoli è collegata da un lato con quanto previsto dal successivo articolo 61 in tema di inserimento nell'albo unificato dei professionisti già iscritti negli attuali albi dei ragionieri e dei dottori commercialisti, dall'altro è connessa alla funzione di tutela del titolo professionale attribuita ai Consigli dell'ordine territoriale dal successivo art 12, comma 1, lett. e).
Articolo 4
La disciplina delle incompatibilità mantiene una sostanziale identità con i principi contenuti nei precedenti ordinamenti professionali, salva la necessaria opera di aggiornamento e la considerazione di figure giuridiche mutate nel tempo.
Si è ritenuto, ad esempio, di escludere dal novero delle incompatibilità le figure del mediatore o del ricevitore del lotto, essendo venuti meno alcuni dei caratteri di tali tipologie di professionisti che avevano portato nel 1958 a decretarne l'incompatibilità con le professioni contabili.
Diverso il caso dell'incompatibilità con l'esercizio di attività commerciali, ambito di per sé più ampio e che può presentare profili di opportunità assai diversi a seconda dei casi concreti. Si è perciò ritenuto, aderendo ad un orientamento già espresso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti – ma migliorandolo tecnicamente - di dare una qualificazione della fattispecie di incompatibilità in grado di ricomprendere tra le attività professionali anche l'assunzione di cariche di amministratore di società commerciali, e prevedendo dei criteri-guida per la valutazione della concreta offensività o dell'inopportunità del contemporaneo esercizio delle due attività.
L'incompatibilità viene, invece, esclusa allorquando l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, nonché qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento di un interesse di colui che gli conferisce l'incarico.
Viene infine operato un generale rinvio a tutti quegli ordinamenti speciali che non consentano, a determinate categorie di soggetti, tra cui si è inteso ricomprendere sicuramente i pubblici dipendenti, di svolgere l'esercizio della libera professione.
Articolo 5
Disciplina compiutamente il regime del segreto professionale per i professionisti contabili, rinviando alle specifiche norme dei Codici di procedura civile e penale.
Articolo 6
Nel definire l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel suo complesso, si è adottata una particolare ed innovativa configurazione normativa che, oltre ad assecondare le ricostruzioni dottrinarie sulla natura giuridica dell'ordine, pare altresì favorita dalla stessa formulazione utilizzata dalla legge delega. L'ordine è cioè concetto unitario; si tratta di una comunità (locale o nazionale) di soggetti qualificata professionalmente ed “ordinata”, appunto, secondo diritto, nonché organizzata secondo un modello di autogoverno, con organismi dirigenti espressione della stessa categoria. In questo senso, l'ordine acquisisce una certa forma di soggettività unitaria, ancorché articolato tra livello nazionale e territoriale, in maniera in qualche modo similare a quanto accade per le articolazioni dello Stato (e non a caso in dottrina gli ordini sono stati anche ritenuti esempi di ordinamenti sezionali, rispetto all'ordinamento generale).
Gli ordini sono sì enti pubblici non economici a carattere associativo, soggetti pertanto al principio di legalità, ma sono anche gli organismi esponenziali di una comunità. La definizione in questi termini offre maggiore copertura formale ai momenti e ai casi di rilievo giuridico della manifestazione di volontà degli associati (ad esempio, le assemblee).
CAPO II
GLI ORDINI TERRITORIALI
Articolo 7
La scelta fondamentale, quanto alla articolazione territoriale degli ordini, è stata quella di collegarla ai circondari di Tribunale, in considerazione di esigenze pratiche legate sia al fatto che, in gran parte delle sedi di Tribunale, esiste già un consiglio dei dottori commercialisti od un collegio dei ragionieri e periti commerciali, sia all'esercizio della professione, che mantiene un non trascurabile rapporto con gli uffici giudiziari.
Quanto al numero minimo di professionisti necessario affinché si costituisca un ordine autonomo, è stata elevata, a cento iscritti, la soglia prevista dai vigenti ordinamenti, portandola ad una cifra più in linea con i tempi.
E' stata prevista un'ampia autonomia degli ordini territoriali in tema di modifica delle circoscrizioni: essi possono disporre la fusione con altro ordine viciniore ovvero chiedere la costituzione di un nuovo ordine, in un circondario di Tribunale ove esso non esista già, ove ne faccia richiesta un congruo numero di iscritti.
Articolo 8
Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.
Articolo 9
La disciplina degli organi dell'Ordine territoriale presenta sostanziale continuità con l'ordinamento attuale, salva l'introduzione del Collegio dei revisori, fino ad ora presente nel solo ordinamento dei ragionieri e che pare opportuno inserire nello statuto della nuova professione unitaria.
Il numero dei membri del Consiglio dell'Ordine è stato modulato in relazione a scaglioni di iscritti all'Ordine territoriale, e questi ultimi sono stati ridefiniti, in considerazione sia dell'aumento dei professionisti rispetto al momento di genesi dell'attuale ordinamento, sia di quello cagionato dalla stessa unificazione.
Viene stabilito che l'elettorato per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti all'Albo, mentre l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.
Articolo 10
La disposizione individua, quali cariche del Consiglio, un presidente, eletto direttamente dagli iscritti, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
Articolo 11
La norma individua le attribuzioni del presidente. Egli ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare. Inoltre, il presidente adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.
Articolo 12
Si è scelto di valorizzare l'ambito di operatività del Consiglio dell'Ordine territoriale, elencando le specifiche attribuzioni e, inoltre, arricchendo la sfera di competenza con quei compiti che paiono oggi essere al centro delle diverse proposte di riforma delle professioni, quali ad esempio la particolare attenzione alla formazione continua del professionista.
Si è ritenuto di fare chiarezza sulla competenza dell'Ordine territoriale alla riscossione di tutti i contributi dovuti dagli iscritti, rivolti sia al finanziamento dell'Ordine stesso che del Consiglio nazionale.
Articolo 13
Vengono disciplinate le convocazioni delle riunioni consiliari, convocate dal presidente almeno una volta al mese o su richiesta formulata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
Sono altresì disciplinati i requisiti di costituzione delle adunanze del consiglio, nonché quelli di validità delle deliberazioni assunte dal medesimo.
Articolo 14
La norma prevede che il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.
Articolo 15
Sono previsti i casi e le modalità della nomina di una delegazione dell'Ordine del capoluogo di provincia presso le sedi di tribunali ove non esiste l'Ordine.
Articolo 16
La disposizione prevede un meccanismo di automatico scioglimento dell'intero Consiglio dell'ordine in caso di decadenza, dimissioni, morte od altro definitivo impedimento del presidente, nonché un meccanismo di sostituzione dei consiglieri venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte od altre cause.
Articolo 17
Sono previste le ulteriori ipotesi di scioglimento del Consiglio dell'ordine in caso d'impossibilità di funzionamento o se ricorrono altri gravi motivi. In particolare, nel caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio Nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.
Articolo 18
L'Assemblea degli iscritti mantiene i propri caratteri, salva un maggiore flessibilità nelle modalità di convocazione individuale, con l'introduzione dell'uso del telefax.
Sono inoltre disciplinati i requisiti di costituzione delle assemblee degli iscritti, nonché di validità delle deliberazioni assunte dalle medesime.
Vengono altresì individuati gli organi dell'Assemblea, nonché le loro attribuzioni.
Articolo 19
Sono disciplinate le Assemblee generali degli iscritti negli albi e negli elenchi per l'approvazione, tanto del conto preventivo dell'anno successivo (entro il mese di novembre di ciascun anno), quanto del conto consuntivo dell'anno precedente (entro il mese di aprile di ciascun anno).
Articolo 20
Disciplina la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine ed il diritto di elettorato attivo e passivo. Viene altresì regolata la posizione di coloro che siano sospesi per morosità nel pagamento dei contributi associativi.
Articolo 21
Disciplina l'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.
Sono inoltre disciplinati i requisiti di costituzione dell'assemblea elettorale, nonché quelli di validità delle elezioni. E' altresì disciplinato il sistema di presentazione delle candidature, sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità. E' consentito inoltre candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, nonché esprimere il voto per i candidati di una sola lista. Non è ammesso il voto per delega. I Consigli dell'Ordine possono stabilire che il voto possa essere espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto.
Articolo 22
Vengono disciplinati i reclami contro i risultati delle elezioni.
Articolo 23
Prevede l'obbligo per il presidente di convocare, senza ritardo, l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se egli non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.
Articolo 24
Disciplina la composizione, l'elezione e le attribuzioni del Collegio dei revisori. In particolare, il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
CAPO III
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Articolo 25
La norma disciplina la costituzione, la composizione e la durata del Consiglio nazionale.
In considerazione delle mutate dimensioni della categoria viene elevato altresì il numero dei membri del Consiglio nazionale, fissato ora in ventuno componenti.
L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. E' stato fissato in dieci anni l'anzianità minima per accedere alla carica di Consigliere nazionale. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.
La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti.
Lo scrutinio dei voti è affidato ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti. La Commissione provvede alla raccolta dei dati elettorali provenienti da tutti gli ordini territoriali e alla ripartizione dei seggi sulla base del numero dei voti riportati su base nazionale.
La durata del mandato è elevata da tre a quattro anni, per evitare la concomitanza con le scadenze dei mandati territoriali, in linea con le tendenze prevalenti nelle proposte di riforma delle libere professioni. Anche in questo caso, in uniformità a quanto previsto a livello locale, è fissato un limite alla rieleggibilità nella misura di un massimo di due mandati consecutivi.
Articolo 26
Individua le cariche e regola il funzionamento del Consiglio nazionale.
Articolo 27
Si è ritenuto di dare un ambito più ampio all'istituto dell'incompatibilità, prevedendo l'impossibilità di ricoprire, oltre all'ufficio di consigliere nazionale, la carica di consigliere dell'ordine, nonché qualunque carica presso la Cassa nazionale di previdenza.
Salvo che per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.
Articolo 28
Si prevede che, il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge. In tutte le ipotesi di scioglimento anticipato, il Consiglio neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.
Articolo 29
Si è ritenuto di valorizzare la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria da parte del Consiglio (comma 1, lett. a) e la sua competenza a intrattenere rapporti con la P.A. Ciò pare necessario in considerazione dell'aumentata intensità del dialogo istituzionale tra politica, amministrazioni e professioni, in un'ottica prettamente pluralistica, che il decreto in commento si ritiene debba ampiamente accogliere.
In particolare, è stata rafforzata l'autonomia normativa ed organizzativa del Consiglio nazionale. Esso è titolare di poteri regolamentari in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale. Resta inteso che l'accresciuta potestà regolamentare del Consiglio nazionale rimane assoggettata al limite “superiore”, costituito dalla disciplina statale vigente.
Spetta al Consiglio nazionale anche la proposta delle tariffe professionali, da adottare a cura del Ministro per la giustizia. In proposito, è interessante sottolineare come le tariffe professionali hanno resistito allo scrutinio di compatibilità con il quadro di riferimento comunitario (in particolare con l'Articolo 81 Trattato CE) in ragione del fatto che il procedimento di adozione si basa sull'imputazione dell'atto normativo ad un organo dello Stato (cfr. Corte di Giustizia Ce 19 febbraio 1999, in causa C-35/99, più nota come sentenza Arduino). L'opzione prescelta è stata quella di cambiare il procedimento di adozione, spostando il relativo potere deliberativo dal Consiglio dei ministri al Ministro della giustizia, adottando, così, la stessa procedura adottata per le tariffe forensi, le quali hanno appunto già superato la pregiudiziale comunitaria.
Articolo 30
La norma disciplina le modalità di convocazione del Consiglio nazionale, della validità delle adunanze, nonché delle deliberazioni assunte dal medesimo organo.
Articolo 31
Viene previsto che le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate, entro trenta giorni, agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.
Articolo 32
E' previsto che le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
Articolo 33
Disciplina la composizione, l'elezione e le attribuzioni del Collegio dei revisori. In particolare, il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. E' altresì precisato che il Collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.
CAPO IV
GLI ALBI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI
Sezione I. Albi ed elenchi
Articolo 34
In attuazione della riforma dei cicli di studio universitario, vengono istituite le sezioni A commercialisti e B esperti contabili dell'Albo. Per la disciplina di dettaglio e i requisiti di prima iscrizione all'albo, onde evitare ridondanze, si è preferito fare un riferimento alle norme della Sezione II del presente Capo, dedicata alla formazione ed all'accesso alla professione, nella quale viene definito il percorso complessivo di abilitazione professionale (Articolo 40).
Si ricorda che sono le disposizioni transitorie, e non queste a regime, che disciplinano la confluenza degli attuali iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri nella sezione A Commercialisti dell'Albo unificato.
Si prevede, inoltre, che l'Albo è compilato per ordine di anzianità di iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco dei non esercenti.
Articolo 35
Unica novità di rilievo è la precisazione che non è possibile iscriversi in entrambe le Sezioni dell'albo unificato, scelta peraltro necessitata dalla ratio dell'istituzione stessa di sezioni separate.
Articolo 36
Disciplina i requisiti richiesti per l' iscrizione nell'Albo. In particolare al comma 3 sono individuate rispettivamente le classi di laurea e di laurea specialistica, nonché le lauree rilasciate secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, necessarie per accedere al prescritto esame di Stato.
Articoli 37 e 38
Disciplinano rispettivamente le procedure per ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti e quelle relative al trasferimento del professionista.
Articolo 39
In conformità a quanto previsto dal legislatore delegante disciplina i titoli professionali spettanti rispettivamente agli iscritti nella sezione A e B dell'albo.
Sezione II
FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Articolo 40
Prevede quale requisito richiesto per conseguire l' abilitazione professionale, unitamente al superamento dell'esame di Stato, il compimento di un tirocinio triennale. Presso ciascun ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti diviso in due Sezioni al quale possono accedere coloro che siano in possesso dei titoli di studio già previsti all'articolo 36.
Articolo 41
Si propone di assicurare la corrispondenza tra i nuovi titoli di studio che saranno introdotti in attuazione della recente riforma degli studi universitari, prevista dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed i titoli previsti dall'articolo 36 predetto.
Articolo 42
Disciplina il tirocinio professionale rinviandone il contenuto di dettaglio ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale.
Articolo 43
Prevede che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica sulla base di appositi accordi stipulati tra i Consigli dell'ordine territoriale e le università sulla base di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Consiglio nazionale.
Articolo 44
Prevede uno specifico obbligo di vigilanza a carico del professionista presso il quale il tirocinio viene svolto al fine di verificare che l'attività del tirocinante sia effettivamente volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.
Articolo 45
Dispone che gli esame di abilitazione all'esercizio della professione sono indetti ogni anno con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articoli 46 e 47
Disciplinano, rispettivamente, le prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A e per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo prevedendo, in particolare, tre prove scritte ed una prova orale.
Articolo 48
Si propone di incentivare i rapporti tra università ed Ordine professionale anche attraverso convenzioni e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto.
CAPO V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo 49
Prevede l'esercizio dell'azione disciplinare.
I caratteri essenziali del procedimento restano i medesimi, ma la materia viene ora delegificata con la previsione di uno specifico potere regolamentare in capo al Consiglio nazionale.
Il codice di rito che vale quale normativa di riferimento per quanto non espressamente previsto è il codice di procedura civile. Allo stato attuale, in assenza di un espresso rinvio, la giurisprudenza è solita applicare in via analogica, per quanto possibile, il codice di rito civile, essenzialmente in ragione della natura amministrativa dell'attività decisoria, e ciò fin dalla nota decisione Cass., sez. un., 16 gennaio 1941, n. 163, per il procedimento disciplinare degli avvocati, la quale ha ritenuto che il procedimento disciplinare costituisse “un sistema risultante dalle norme di entrambe le procedure, con prevalenza di quello civile”.
Allo stato, pertanto, devono anzitutto applicarsi le norme specifiche stabilite, per ogni singolo istituto, dall'ordinamento professionale. Quando poi manchino norme specifiche, la giurisprudenza (in prevalenza sul procedimento degli avvocati, ma applicabile, in via di principio, ai procedimenti disciplinari di qualsiasi professione) prevede l'applicazione, per quanto è possibile, delle norme del codice di procedura civile, restando invece obbligatoria l'applicazione delle norme del codice di procedura penale quando ad esse espressamente rinvii l'ordinamento professionale ovvero quando sorga la necessità di applicare istituti regolati esclusivamente nel codice di procedura penale (Cass., sez. un., 16 gennaio 1941, n. 163, in Foro it., 1941, I, 373; Cass., sez. un., 19 settembre 1967, n. 2178, in Giust. civ., 1967, I, 1733; Cass., sez. un., 19 luglio 1979, n. 4269; Cass., sez. un., 13 aprile 1981, n. 2176).
Articolo 50
Contiene le norme di svolgimento del procedimento disciplinare, determinate con regolamento del Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c) sulla base dei seguenti principi.
Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. In sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, che comunque deve essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi, deve tenersi conto del profilo soggettivo. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al Procuratore generale presso la Corte di appello ed al Ministero della giustizia. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne nel caso sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.
Articolo 51
In sede di azione disciplinare, sono previste e disciplinate le cause di astensione e di ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine, richiamando le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
Articolo 52
Le sanzioni disciplinari, che possono essere irrogate all'esito del procedimento disciplinare, sono le seguenti: a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo; b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni; c) la radiazione dall'Albo.
Articolo 53
E' stato introdotto l'istituto della sospensione cautelare, non previsto nell'attuale ordinamento professionale dei ragionieri e dei dottori commercialisti, per ovviare ai casi in cui, nelle more di procedimenti disciplinari cagionati da vicende molte gravi, il professionista incolpato continui ad esercitare la professione.
Articolo 54
La disciplina della sospensione per morosità va letta in combinato disposto con gli articoli 12, comma 1, lett. m) e 29, comma 1, lettera h), il cui mancato pagamento dei contributi ivi previsti può comportare la pronuncia di sospensione degli iscritti inadempienti.
Articolo 55
Viene dettata la disciplina delle impugnazioni avverso le decisioni disciplinari, prevedendo la competenza in materia del Consiglio nazionale, il quale può anche sospendere l'efficacia dei provvedimenti.
Articolo 56
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che ha dato luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
Articolo 57
Prevede le condizioni di riammissione all'Albo dei professionisti radiati.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 58
Dispone che, a far data dal 1° gennaio 2008, gli ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di Tribunale a norma dell'art. 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di Tribunale a norma dell'art. 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di Tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Allorquando in un circondario di tribunale sia costituito solo l'ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, viene previsto che tale ente è soppresso. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nello stesso circondario di tribunale.
Articolo 59
Dispone che a far data dal 1° gennaio 2008, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 ed il Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico non economico denominato Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 60
Si prevede che A far data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'art. 58, ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soppressi ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di Tribunale ed in tutte le situazioni giuridiche soggettive ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo ai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Viene altresì precisato che la successione nei processi non ne determina la interruzione.
Articolo 61
Prevede la costituzione dell'Albo unico entro e non oltre il 28 febbraio 2008 da parte dei Consigli locali dei neoistituiti ordini, sulla base dei criteri di cui all'articolo 58.
Viene quindi precisato che, coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, sono compresi nell'Albo dei Dottori commercialisti o in quello dei Ragionieri e periti commerciali sono iscritti nell'Albo unificato, conservando l'anzianità della precedente iscrizione. Inoltre, viene disposto che l'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal sesto comma dell'articolo 34. Viene altresì stabilito che agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di “dottore commercialista”. Mentre, agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di “ragioniere commercialista”.
Articolo 62
Per quanto riguarda la disciplina dei diritti quesiti, si prevede che possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista. Inoltre, possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti, coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 e al D.M. 8 ottobre 1996, n. 622, recante regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.
Articoli 63, 64, 65, e 66
In attuazione della delega, si prevede che, nel periodo transitorio di nove anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, la maggioranza dei componenti dei Consigli dell'Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo comunque la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili. Per lo stesso periodo è altresì previsto che la presidenza sia riservata agli iscritti nella Sezione A Commercialisti e la vicepresidenza ai ragionieri commercialisti iscritti nella medesima Sezione dell'Albo.
Gli articoli 63, 64 e 65 contemplano compiutamente la disciplina delle procedure elettorali dei Consigli degli ordini territoriali durante il predetto periodo transitorio.
L'articolo 66 individua le cariche elettive del Consiglio dell'Ordine nel medesimo periodo transitorio.
Articoli 67, 68 e 69
In attuazione della delega, si prevede che, nel periodo transitorio di nove anni a decorrere dal 1° gennaio 2008, la maggioranza dei componenti dei Consiglio nazionale del nuovo Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo comunque la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.
Gli articoli 67 e 68 contemplano, rispettivamente, la composizione del Consiglio nazionale e la disciplina delle procedure elettorali del medesimo organo durante il predetto periodo transitorio.
L'articolo 69 individua le cariche elettive del Consiglio dell'Ordine nel medesimo periodo transitorio.
Articolo 70
Prevede che l'insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali e l'esercizio delle rispettive attribuzioni avvengano a partire dal 1° gennaio 2008.
Articolo 71
Disciplina le conseguenze dell'unificazione degli Ordini sullo stato giuridico dei tirocinanti.
In particolare, trovano compiuta regolamentazione i diritti acquisiti da coloro che alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli ordini dei dottori commercialisti e nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, prevedendo che questi vengano iscritti del nuovo registro dei tirocinanti, tenuto conto dei titoli di studio posseduti. E' previsto altresì che coloro i quali, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale tenuto conto dei titoli di studio posseduti.
Articolo 72
Reca le disposizioni in materia di riassunzione d'ufficio dei procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini.
Articolo 73
Reca le modalità di prosecuzione dei procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi ordini.
Articolo 74
Proroga fino al 31 dicembre 2007, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 75
Prevede la costituzione di una commissione presso il Ministero della giustizia composta di sette membri nominati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro della giustizia. Tre componenti sono nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e tre su proposta del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
La Presidenza della commissione spetta ad un magistrato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
La Commissione vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le determinazioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, che provvedono congiuntamente a fornire il personale ed i mezzi dell'ufficio di segretariato.
Articolo 76
La norma prevede l'espressa abrogazione del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068.
Articolo 77
Reca norme in materia di comunicazioni e notificazioni degli atti previsti dal presente decreto.
Articolo 78
La norma, in funzione di coordinamento con le altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, prevede quanto segue.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o ai “dottori commercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai “dottori commercialisti o esperti contabili” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai “dottori commercialisti o esperti contabili” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei “dottori commercialisti” ed agli iscritti negli albi dei “ ragionieri e periti commerciali”. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali “dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.
Articolo 79
In materia di copertura finanziaria, viene precisato che, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio erariale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6;
Sentiti i Consigli Nazionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri e Periti commerciali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data ..........e del Senato della Repubblica espressi in data ..........;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
(Oggetto della professione) 1. Agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività: a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività: a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche; b) le valutazioni di azienda; c) l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali; f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’art. 2409 del codice civile; g) l’assistenza tecnica nel contenzioso tributario davanti il giudice ordinario; h) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d’investimento; i) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; j) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto; k) l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; l) l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici; m) il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; n) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; o) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; p) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell’Albo.
4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività : a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali; d) assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’art. 34, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; e) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409 bis del codice civile; f) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati; g) il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti, né quanto forma oggetto dell’attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi o regolamenti.
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(Esercizio della professione) 1. Ai fini dell’esercizio della professione di cui all’articolo 1 è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l’esperto contabile siano iscritti all’Albo.
2. Le condizioni per l’iscrizione all’Albo sono disciplinate nel Capo IV del presente decreto legislativo. L’iscritto all’Albo può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.
3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia che la esercita sia direttamente, sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.
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(Tutela dei titoli professionali) 1. E’ vietato sia l’uso dei titoli professionali di cui al successivo articolo 39, sia del termine abbreviato "commercialista", da parte di chi non ne abbia diritto.
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(Incompatibilità) 1. L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale: a) della professione di notaio; b) della professione di giornalista professionista; c) dell’ attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; d) dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; e) dell’attività di promotore finanziario.
2. L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico.
3. L’iscrizione all’Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione.
4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
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(Obbligo del segreto professionale) 1. Gli iscritti all’Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l’articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.
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(Ordine professionale) 1. Gli iscritti nell’Albo e nell’elenco di cui al Capo IV costituiscono l’Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L’Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali.
3. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.
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(Circoscrizione dell'Ordine territoriale) 1. In ciascun circondario di Tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno o il domicilio professionale almeno cento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell’Albo e negli elenchi tenuti dall’Ordine medesimo.
2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma precedente, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di provincia.
3. L’assemblea degli iscritti, convocata a norma dell’art. 23, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell’Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide con decreto il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell’Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.
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(Organi dell'Ordine territoriale) 1. Sono organi dell’Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l’Assemblea degli iscritti.
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(Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri) 1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, fra gli iscritti nell’Albo, sia nella sezione A Commercialisti sia nella sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell’Assemblea elettorale.
2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell’Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell’Albo alla data di convocazione dell’Assemblea elettorale, nel modo che segue: a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento; b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento; c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento; d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.
3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2 ed al riparto di cui al comma 1 del presente articolo provvede il Presidente all’atto della convocazione dell’Assemblea elettorale.
4. L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti all’Albo.
5. L’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell’Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell’Albo.
6. Le elezioni dei Consigli dell’Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.
7. L’individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell’arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell’Ordine.
8. Il Consiglio dell’Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni.
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(Cariche del Consiglio) 1. Fatta salva la carica del Presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
2. Il vicepresidente sostituisce per l’ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo.
3. Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell’Albo.
4. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell’Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.
5. Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.
6. I Consiglieri dell’Ordine non possono rivestire cariche per un numero di mandati consecutivi superiore a tre.
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(Attribuzioni del Presidente) 1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.
2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.
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(Attribuzioni del Consiglio) 1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni: a) vigila sull’ osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione; b) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; c) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all’ l’ammissione agli esami di Stato per l’esercizio della professione; d) cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati; e) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l’indipendenza dell'Ordine; f) delibera i provvedimenti disciplinari; g) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti; h) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione; i) provvede alla organizzazione degli uffici dell’Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine; j) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale; k) delibera la convocazione dell'Assemblea; l) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti; m) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari; n) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del successivo articolo 29; o) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
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(Riunioni consiliari) 1. Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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(Decadenza dalla carica di consigliere) 1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.
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(Delegazione dell'Ordine presso il Tribunale) 1. Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l’Ordine o, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.
2. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si applicano per l’elezione del Consiglio dell’Ordine.
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(Sostituzione dei componenti del Consiglio) 1. Fatta eccezione per il presidente la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell’intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.
2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l’elezione dell'intero Consiglio.
4. In caso di impedimento del presidente, tale attribuzione è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l’Ordine è istituito.
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(Scioglimento del Consiglio) 1. Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi.
2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.
3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio Nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.
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(Assemblea) 1. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso, almeno venti giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell’avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.
3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Salvo il disposto dell'articolo 21, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
4. Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.
5. Constatata la validità dell’Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall’Assemblea.
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(Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti 1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell’anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.
2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.
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(Convocazione dell'Assemblea per la elezione del Consiglio dell'Ordine) 1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l’elezione di tutti i Consigli dell’Ordine.
2. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell’assemblea elettorale, ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.
3. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili dell’Albo, calcolato secondo i criteri di cui all’articolo 9, comma 1.
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(Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori) 1. L’Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario.
2. L’assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.
3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l’Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L’eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un commissario da parte del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.
4. L’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell’Albo che godono dell’elettorato attivo ai sensi del precedente articolo 20 e che hanno o almeno cinque anni di iscrizione nell’Albo.
5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all’articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell’Ordine almeno trenta giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea elettorale.
6. E’ consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.
7. E’ consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.
8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.
9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.
10. Non è ammesso il voto per delega; i Consigli dell’ordine possono stabilire che il voto sia espresso per corrispondenza adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto.
11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.
12. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell’articolo 9 del presente decreto. Per l’ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell’ordine della lista.
13. Scaduto l’orario destinato alle operazioni di voto, il Presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.
14. E’ consentita l’istituzione di più seggi elettorali, come disciplinata dal regolamento elettorale di cui all’art. 29, comma 1, lett. q). In tal caso, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal presidente.
15. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.
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(Reclami contro i risultati delle elezioni) 1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.
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(Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti) 1. Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell’Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l’Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.
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(Collegio dei revisori) 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l’elezione del Consiglio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
3. Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e dell’ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell’Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
4. L’assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al Collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del Collegio.
5. Il Collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell’Ordine.
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(Composizione ed elezione del Consiglio nazionale) 1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il Ministero della giustizia.
2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui almeno undici fra gli iscritti all’Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell’Albo.
3. L’elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti all’Albo che godono dell’elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20 ed hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell’Albo.
4. L’elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.
5. L’elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. E’ consentito esprimere il voto per una sola lista.
6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione.
7. E’ consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.
8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l’esclusione dalla procedura elettorale.
9. Ai fini dell’attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.
10. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha avrà conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9.
11. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.
12. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.
13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.
14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
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(Cariche) 1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
2. Il Consiglio nazionale al suo interno può eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l’ordinaria amministrazione.
4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione all'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
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(Incompatibilità - Sostituzione dei componenti) 1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonché rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della Cassa di previdenza.
2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili, sono tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l’incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.
3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell’intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l’ordine di lista.
4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.
5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente In caso di scioglimento, si provvede all’elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 25.
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(Scioglimento del Consiglio) 1. Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.
2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.
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(Attribuzioni) 1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; c) emana ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con proprî regolamenti, l’esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione; g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli ordini territoriali; i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine; l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali; n) propone, al Ministro competente, le tariffe professionali che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni; o) determina l’organizzazione dei propri uffici, curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente; p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge; q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi del precedente articolo 26.
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(Riunioni consiliari) 1. Il presidente del Consiglio Nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.
2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
4. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nell’Albo.
6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
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(Notificazione delle decisioni) 1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.
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(Reclami) 1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l’osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.
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(Il Collegio dei revisori) 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed al Registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di Previdenza.
2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea.
3. Alla convocazione dell’assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.
4. Sono o eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.
5. Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e dell’ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
6. Il Collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.
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Capo IV - GLI ALBI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI |
(Albo ed elenco dei non esercenti) 1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili.
2. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell’archivio storico dell’Albo e dell’elenco.
3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al Presidente della Corte di appello, ai Presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l’Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.
4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza mensile, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.
5. L’Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente: a) Sezione A Commercialisti; b) Sezione B Esperti contabili.
6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto, il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l’indirizzo, anche telematico se posseduto, degli studi professionali, nonché la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l’iscrizione è stata disposta e l’indicazione dell’Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l’eventuale iscrizione al Registro dei revisori contabili.
7. L’Albo è compilato per ordine di anzianità di dell’iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.
8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.
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(Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed Elenchi. Anzianità) 1. Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.
2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell’Albo nella medesima Sezione, hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un’altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianità derivante da quest’ ultima iscrizione.
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(Requisiti per la iscrizione all'Albo) 1. Per l'iscrizione nell’Albo è necessario: a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di condotta irreprensibile; d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine cui viene richiesta l’iscrizione od il trasferimento.
2. Non possono ottenere l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall’Albo.
3. Per l’iscrizione dei Dottori Commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario: a) essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche (magistrale) in Scienza dell’economia (64S), ovvero nella Classe delle lauree specialistiche (magistrale) in Scienze economico-aziendali (84S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto.
4. Per l’iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario: 1) essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28); 2) avere superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.
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(Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti) 1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell’elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.
2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.
3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda.
4. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni all'interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
6. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel comma 3 del presente articolo, l'interessato può, entro e non oltre i successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio Nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.
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(Trasferimento) 1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.
2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l’anzianità che aveva nell’Albo di provenienza.
3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.
4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell’articolo 37 .
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(Titoli professionali) 1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di “ dottore commercialista”, agli iscritti nella Sezione B esperti contabili spetta il titolo professionale di “esperto contabile”.
2. Il termine “commercialista” può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.
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(Abilitazione professionale) 1. L’abilitazione all’esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell’esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.
2. Presso ciascun ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell’ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell’ordine.
3. Il registro di cui al comma precedente è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, Tirocinanti commercialisti e Tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell’albo, previo superamento dell’esame di abilitazione di cui all’art. 45.
4. Possono chiedere l’iscrizione nelle Sezioni Tirocinanti commercialisti o Tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Possono chiedere l’iscrizione nella Sezione Tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.
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(Valore delle classi di laurea) 1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica e definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall’articolo 36, commi 3 e 4, del presente decreto quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
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(Tirocinio) 1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell’albo da almeno cinque anni.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all’assunzione di tirocinanti da parte del professionista.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate: a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell’Unione Europea, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all’esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile; b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B Esperti contabili dell’albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l’accesso alla sezione A Commercialisti . In ogni caso, per l’ammissione all’esame di accesso alla sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella sezione stessa.
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(Integrazione del tirocinio negli studi universitari) 1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte.
2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell’ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell’ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell’istruzione, università e ricerca e il Consiglio nazionale.
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(Svolgimento del tirocinio professionale) 1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull’attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all’apprendimento delle tecniche professionali ed all’acquisizione di esperienze applicative.
2. Fatte salve le previsioni di cui all’art. 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
3. Il Consiglio dell’Ordine territoriale verifica l’effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 42, comma 2.
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(Esame di abilitazione) 1. Con ordinanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all’esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l’accesso alle sezioni A e B dell’Albo.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, comma 3 lett. b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo.
3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all’esame per l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo.
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(Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'albo) 1. L'esame di Stato per l’iscrizione nella Sezione A dell’albo è articolato nelle seguenti prove: a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente; b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, consistono in: a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale; b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile; c) una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla sezione B dell’albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 43.
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(Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione B dell'albo) 1. L'esame di Stato per l’iscrizione nella sezione B dell’albo è articolato nelle seguenti prove: a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.
2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, consistono in: a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci; b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica; c) una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.
3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 43.
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(Rapporti tra Ordine professionale ed università) 1. Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca ed il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con la istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facoltà ed ordini professionali.
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(Esercizio dell'azione disciplinare) 1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
3. Il procedimento è regolato dal presente Capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col regolamento di cui all’art. 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
4. L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell’Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.
5. Se l’azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell’ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell’ordine ove ha sede la Corte di Appello territorialmente competente.
6. Nel caso in cui è promossa l’azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di Corte di appello, è competente il Consiglio dell’Ordine ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinata dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
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(Procedimento disciplinare) 1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.
2. Il procedimento ha inizio d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.
3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.
4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria.
7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.
8. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un iscritto.
9. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all’interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al Procuratore generale presso la Corte di appello ed al Ministero della giustizia.
10. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne nel caso sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l’ha commesso.
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(Astensione e ricusazione) 1. I membri del Consiglio che procede ad un’azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell’art. 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.
2. Sull’astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.
3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte d’Appello. Se i componenti che hanno chiesto l’astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest’ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della Corte d’Appello viciniore, stabilita dal Consiglio nazionale.
4. Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell’Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
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(Sanzioni disciplinari) 1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell’ordine competente può irrogare le seguenti sanzioni: a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo; b) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni; c) la radiazione dall’Albo.
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(Sospensione cautelare) 1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l’interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.
3. L’incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.
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(Sospensione per morosità) 1. Il Consiglio dell’ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall’articolo 12, comma 1, lett. m) o dall’articolo 29, comma 1, lett. h).
2. La sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine quando l’iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.
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(Impugnazioni) 1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del presente decreto, dal Consiglio dell’ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell’interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.
2. Il Consiglio nazionale può sospendere l’efficacia dei provvedimenti.
3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.
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(Prescrizione dell'azione disciplinare) 1. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare.
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(Riammissione dei radiati) 1. Il professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
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(Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti) 1. A far data dal 1° gennaio 2008, gli ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di Tribunale a norma dell’art. 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di Tribunale a norma dell’art. 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di Tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l’Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. Qualora in un circondario di Tribunale sia costituito solo l’ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di Tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l’Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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(Istituzione del Consiglio Nazionale e soppressione di quelli preesistenti) 1. A far data dal 1° gennaio 2008, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 ed il Consiglio Nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l’ente pubblico non economico denominato Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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(Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni) 1. A far data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell’art. 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soppressi ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di Tribunale.
2. A partire dalla medesima data di cui al comma che precede, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succede in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
3. La successione nei processi non ne determina la interruzione.
4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dai soppressi Consigli nazionali, nonché di quello dipendente dai soppressi Ordini e Collegi territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale.
5. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli degli ordini e dei collegi, alla data di cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l’iscrizione e la cancellazione dall’albo, il trasferimento del professionista o l’esercizio nei suoi confronti della potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarità.
6. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
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(Costituzione dell'Albo unico) 1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell’Albo unico sulla base dei criteri di cui all’articolo 58.
2. Nei casi in cui l’ambito territoriale del nuovo ordine differisca da quello di uno od entrambi gli enti cessanti, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà alla iscrizione dei Dottori commercialisti, Ragionieri commercialisti ed Esperti contabili che hanno la residenza od il domicilio professionale nell’ambito territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.
3. Eventuali controversie sono rimesse alla determinazione del Ministro della giustizia, che si avvarrà della Commissione di cui all’articolo 75.
4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono compresi nell’Albo dei Dottori commercialisti o in quello dei Ragionieri e periti commerciali sono iscritti nell’Albo di cui all’articolo 34, conservando rispettivamente l’anzianità della precedente iscrizione.
5. L’iscrizione avviene con l’indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal sesto comma dell’articolo 34.
6. Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell’albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista".
7. Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli albi di cui al comma 6, egli verrà iscritto nell’Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali.
8. Coloro che sono iscritti contestualmente agli Albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e periti commerciali dovranno esercitare, ai fini dell’elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i Dottori commercialisti o tra i Ragionieri commercialisti. Tale opzione dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2006 e comunicata alla Commissione di cui all’articolo 75 ed ha valore per tutto il periodo transitorio. Gli iscritti che non avranno esercitato l’opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell’Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianità.
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(Diritti quesiti) 1. Possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti dell’Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista.
2. Possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 e al D.M. 8 ottobre 1996, n. 622, recante regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.
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(Composizione dei Consigli dell'Ordine) 1. La maggioranza dei componenti dei Consigli dell’Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.
2. Nel periodo transitorio, per la prima elezione dei consigli territoriali, in carica dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla Commissione di cui all’articolo 75 e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. h) della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti, ai Ragionieri commercialisti ed agli esperti contabili sarà effettuata dal presidente del Consiglio dell’Ordine, all’atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista e degli iscritti nella Sezione B esperti contabili, fatto salvo il rispetto delle previsioni del precedente comma 1.
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(Prima elezione dei Consigli dell'Ordine) 1. Al fine di provvedere all’elezione dei componenti il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si insedierà il primo gennaio 2008, il Ministro della giustizia fissa la data per la convocazione delle Assemblee elettorali, che non può essere comunque successiva al 31 maggio 2007.
2. I presidenti dei Consigli degli ordini dei dottori commercialisti e i presidenti dei Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali di cui all’articolo 58, comma 1, convocano l’assemblea dei rispettivi iscritti non meno di quarantacinque giorni prima della data fissata ai sensi del comma 1 , con esclusione di coloro che siano sospesi dall’esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell’elenco dei non esercenti.
3. La violazione del termine di cui al e comma 2 è accertata dal Ministro della giustizia che adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.
4. Per il periodo transitorio i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti esercitano separatamente l’elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a dottori commercialisti e ragionieri commercialisti per ciascun Ordine, ai sensi dell’articolo 63.
5. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, l’elettorato passivo alla carica di Presidente è riservato ai dottori commercialisti della Sezione A Commercialisti dell’Albo e la carica di vice presidente è riservato ai ragionieri commercialisti della Sezione A Commercialisti dell’Albo.
6. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini avviene con le stesse modalità di cui agli articoli 20 e 21, fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie.
7. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Ai fini della rieleggibilità, in sede di prima elezione degli organi dell’ordine non rileva l’espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati.
8. La presentazione delle candidature, da effettuare almeno trenta giorni prima dell’Assemblea, sarà fatta sulla base di liste distinte per l’elezione separata dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.
9. E’ consentito candidarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità del candidato presente in più liste.
10. Le liste delle candidature per l’elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai dottori commercialisti, aumentato di cinque.
11. Le liste delle candidature per l’elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato di cinque.
12. Le liste per l’elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l’indicazione del presidente candidato, quelle per l’elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l’indicazione del vicepresidente candidato.
13. E’ consentito votare per i candidati di una sola lista.
14. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente per la lista dei dottori commercialisti ed il vicepresidente per la lista dei ragionieri commercialisti. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza, fino al massimo dei consiglieri da eleggere escluso il presidente ed il vicepresidente, per i primi candidati in ordine di lista.
15. Alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti validi, verranno attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati per eccesso. I seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si collocherà seconda per numero di voti validi conseguiti.
16. Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l’ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, sarà preferito il candidato che precede nell’ordine della lista.
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(Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine) 1. La procedura elettorale di cui al precedente articolo si applica a tutte le Assemblee elettorali convocate per l’elezione dei Consigli degli Ordini, fino alla data del 31 dicembre 2012. I Consigli in carica a tale data decadono in ogni caso.
2. Nelle Assemblee successive alla prima, alla convocazione degli iscritti nell’Albo provvede il Presidente del Consiglio dell’Ordine.
3. Per il restante periodo transitorio, il Consiglio dura in carica quattro anni.
4. Una lista per l’elezione dei componenti i Consigli dell’ordine con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l’elezione dei componenti i Consigli dell’ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.
5. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.
6. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 5, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
7. Gli iscritti nella sezione esperti contabili dell’albo non sono convocati con l’avviso di cui al comma precedente qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell’elezione di almeno un componente del Consiglio dell’ordine secondo il criterio di proporzionalità di cui all’articolo 9, comma 1, o qualora non vi sia alcun iscritto eleggibile ai sensi dell’articolo 9, comma 5.
8. Le liste delle candidature per l’elezione dei consiglieri esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quello ad essi riservato ai sensi dell’articolo 9, aumentato di tre.
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(Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine) 1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.
2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ articolo 10.
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(Composizione del Consiglio Nazionale) 1. I membri del Consiglio nazionale sono eletti in numero di ventuno dai Consigli degli Ordini territoriali. La maggioranza dei componenti dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti.
2. Per la prima elezione del periodo transitorio che darà luogo all’elezione del Consiglio nazionale per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla Commissione di cui all’articolo 75 e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. h) della legge 24 febbraio 2005, n. 34.
3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti sarà effettuata dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, all’atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni presso i Consigli territoriali dell’Ordine, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto delle previsioni del comma 1 del presente articolo.
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(Elezione del Consiglio Nazionale) 1. A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, svolte ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, il Ministro della Giustizia determina la data per la convocazione dei Consigli dell’Ordine ai fini dell’elezione del Consiglio nazionale, la quale non può essere comunque successiva al 30 novembre 2007.
2. Il Presidente di ciascun Consiglio dell’Ordine neoeletto convoca il Consiglio nel giorno determinato ai sensi del comma precedente.
3. Fino al termine del periodo transitorio di nove anni a partire dalla data di cui all’articolo 58, comma 1, si applicano le seguenti procedure elettorali.
4. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio Nazionale provenienti dal previgente albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all’articolo precedente. Ciascuna lista, dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell’Italia settentrionale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige), quattro regioni dell’Italia centrale (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell’Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per Regione.
5. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio Nazionale provenienti dal previgente albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall’indicazione del vicepresidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all’articolo precedente. Ciascuna lista, dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno due regioni dell’Italia settentrionale (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige), due regioni dell’Italia centrale (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e due regioni dell’Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).
6. Ai fini dell’applicazione della previsione di cui all’articolo 25, comma 4, nel periodo transitorio rileva l’espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi territoriali o nazionali cessati.
7. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, che verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta la esclusione dalla procedura elettorale.
8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione delle candidature sarà fatta sulla base di liste distinte per l’elezione dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.
9. Nel medesimo giorno, ciascun Consiglio dell’ordine esprime un voto per una lista di candidati provenienti dall’ordine dei dottori commercialisti ed un voto per una lista di candidati provenienti dall’ordine dei ragionieri e periti commerciali. E’ consentito votare per i candidati di una sola lista.
10. Ai fini dell’espressione dei voti di cui al comma precedente, i componenti il Consiglio dell’Ordine provenienti dal previgente albo dei dottori commercialisti votano per liste di professionisti provenienti dal previgente albo dei dottori commercialisti, e i componenti il Consiglio dell’ordine provenienti dal previgente albo dei ragionieri votano per liste di professionisti provenienti dal previgente albo dei ragionieri.
11. Ai fini dell’attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio dell’ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
12. Sono eleggibili i professionisti che siano iscritti nell’albo da almeno dieci anni.
13. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell’albo, la data di nascita e l’indirizzo dei candidati delle liste designate, ad una Commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti.
14. La Commissione di cui al comma 13, verificata l’osservanza delle norme di legge, proclama eletti i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente albo dei dottori commercialisti e i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente albo dei ragionieri che, al termine delle votazioni hanno ottenuto più voti, attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
15. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.
16. Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e quattro anni per il restante periodo transitorio.
17. Nel periodo transitorio, l’insediamento del Consiglio nazionale avviene a data fissa il 1 gennaio 2008 ed il primo gennaio 2013.
18. Per la seconda elezione, una lista per l’elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l’elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.
19. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.
20. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al precedente comma, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
21. Per la seconda elezione si applicano altresì i commi 4 e 5 del presente articolo, intendendosi che le distinte liste riguardano rispettivamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista.
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(Cariche elettive del Consiglio nazionale) 1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente secondo le disposizioni dell’articolo precedente, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.
2. Il vicepresidente, per l’ordinaria amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo.
3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell’intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l’ordine delle rispettive liste.
4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.
5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente; in caso di scioglimento, si provvede all’elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all’articolo precedente.
6. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale, quello neoeletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio nazionale disciolto.
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(Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali) 1. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili si insediano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008.
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(Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti) 1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella sezione A del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun ordine territoriale ai sensi dell’articolo 36 del presente decreto, se in possesso di: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell’articolo 36 del presente decreto, se in possesso di: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche; b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio già effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.
4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale per l’accesso alla sezione A dell’Albo, purché siano in possesso: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione professionale per l’accesso alla sezione B dell’albo, purché siano in possesso: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche; b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
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(Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi ordini) 1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d’ufficio dal Consiglio dell’ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l’incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due albi professionali.
2. Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l’incolpato prima della comminazione della sanzione.
3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d’ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà è tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.
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(Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi ordini) 1. Il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è competente a procedere disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione.
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(Proroga degli organi elettivi) 1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2007, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007.
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(Commissione ministeriale) 1. Presso il Ministero della giustizia è costituita una Commissione composta di sette membri nominati con decreto del Ministro della giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi il presidente del Consiglio nazionale che assume le funzioni di vicepresidente della commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale.
2. Presiede la Commissione un magistrato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, designato dal Ministro della giustizia.
3. La Commissione esercita le funzioni ad essa assegnate dal presente decreto, vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le determinazioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto.
4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, che provvedono congiuntamente a fornire il personale ed i mezzi dell’ufficio di segretariato.
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(Abrogazioni) 1. Sono abrogati il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 ed il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068.
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(Notificazioni e comunicazioni) 1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale.
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(Disposizioni di coordinamento) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli albi dei " ragionieri e periti commerciali".
4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali "dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti, nell’ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.
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(Copertura finanziaria) 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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[1] COM(2002)119
[2] Un precedente legislativo può solo indirettamente ravvisarsi nel RDL 24 gennaio 1924, n. 103 “Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative” (ritenuto tuttora vigente), il cui art. 1 prevede che "le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni sono costituite in ordini od in collegi ..."
[3] D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 “Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”.
[4] D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 “Ordinamento della professione di dottore commercialista”.
[5] Cfr. art. 2 DPR n. 1067/53 e art. 1 L. 25 aprile 1938, n. 897, sulla obbligatorietà della iscrizione negli albi professionali. L'iscrizione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
[6] Cfr. a tale proposito i DPR 22 ottobre 1973, n. 936, e 16 gennaio 1981, n. 129.
[7] Decreto legge D.L. 21 giugno 1995, n. 239 “Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645” convertito in legge 3 agosto 1995, n. 336.
[8] D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 “Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale”.
[9] Legge 12 febbraio 1992, n. 183 “Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali”.
[10] D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100 “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali”.
[11] Si ricorda che sul tema dell’Albo unico si è svolto, a fine 2001, un referendum consultivo tra tutti gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti. A tale consultazione hanno partecipato circa il 12% degli aventi diritto (5.724 su 45.566); la preferenza per l’unificazione con i ragionieri è stata consistente, sfiorando il 65% dei votanti.