XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Modifica dell’articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione - AA.C. 149, 487, 612 e 1880 | ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 740 | ||||||
Data: | 05/04/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Modifica dell’articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione AA.C. 149, 487, 612 e 1880
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n. 740
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xiv legislatura 5 aprile 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento giustizia
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: gi0544.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Il contenuto delle proposte di legge
Normativa di riferimento
§ Codice Penale (artt. 110, 348, 498, 590, 640)
§ Codice di Procedura Penale (artt. 253, 321, 444)
§ R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (artt. 99 e 141)
Giurisprudenza
Corte costituzionale
§ Sentenza n. 364/1988
§ Sentenza n.1085/1988
Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa
Numero del progetto di legge |
149 |
Titolo |
Modifica dell’articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione |
Iniziativa |
On. Cè |
Settore d’intervento |
Diritto penale; Professioni e mestieri |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
30 maggio 2001 |
§ annuncio |
30 maggio 2001 |
§ assegnazione |
12 febbraio 2002 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Numero del progetto di legge |
487 |
Titolo |
Modifica dell’articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abusivo di una professione |
Iniziativa |
On. Bono |
Settore d’intervento |
Diritto penale; Professioni e mestieri |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
5 giugno 2001 |
§ annuncio |
6 giugno 2001 |
§ assegnazione |
24 luglio 2001 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Numero del progetto di legge |
612 |
Titolo |
Modifiche all’articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione |
Iniziativa |
On. Menia |
Settore d’intervento |
Diritto penale; Professioni e mestieri |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
7 giugno 2001 |
§ annuncio |
13 giugno 2001 |
§ assegnazione |
28 giugno 2001 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Numero del progetto di legge |
1880 |
Titolo |
Modifiche alle disposizioni relative all’esercizio abusivo di una professione |
Iniziativa |
On. Marinello |
Settore d’intervento |
Diritto penale; Professioni e mestieri |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
30 ottobre 2001 |
§ annuncio |
5 novembre 2001 |
§ assegnazione |
11 marzo 2002 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali); XII Commissione (Affari sociali) |
Le proposte di legge AC 149, AC 487, AC 612, AC 1880 sono tutte dirette a riformulare l’articolo 348 del codice penale, in cui viene disciplinato il reato di abusivo esercizio di una professione.
Trattandosi di proposte di iniziativa parlamentare, sono corredate delle sole relazioni illustrative.
Tutte le proposte in esame sono dirette alla sostituzione dell’articolo 348 del codice penale: si giustifica, pertanto, l’intervento con legge.
Tutte le proposte in esame, mediante una modifica al codice penale, provvedono a ridisciplinare il reato di abusivo esercizio di una professione: in tale materia, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) (Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva.
Per le osservazioni concernenti la formulazione del testo si rinvia alle schede di lettura.
Le proposte di legge AC 149, AC 487, AC 612, AC 1880 sono tutte dirette a riformulare l’articolo 348 del codice penale, in cui viene disciplinato il reato di abusivo esercizio di una professione.
Ai sensi dell’art.348 c.p., commette il reato di abusivo esercizio di una professione chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Oggetto giuridico della norma può considerarsi il buon funzionamento della pubblica amministrazione, che esige che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di speciale abilitazione amministrativa, rilasciata per garantire i cittadini in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità e di capacità di colui che la esercita.
Si tratta di una norma penale in bianco, in quanto presuppone l’esistenza di norme giuridiche speciali che prescrivono per l’esercizio di determinate professioni il rilascio dell’apposita abilitazione.
Soggetto attivo del reato deve considerarsi chi sia privo del titolo richiesto, o non abbia adempiuto alle formalità prescritte per l’esercizio di determinate professioni, ovvero ne sia stato sospeso o interdetto.
La condotta consiste nel compiere nei confronti dei terzi, in mancanza della prescritta abilitazione, e quindi abusivamente, atti di esercizio di una professione (commette, ad es., il reato in questione il soggetto che, senza avere ottenuto la relativa abilitazione, pratica iniezioni endovenose a malati, anche se parenti).
Perché si abbia esercizio della professione è sufficiente, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante, il compimento di un solo atto, purché rilevante in sé o per le conseguenze che possano derivarne. Da ciò discende che, in caso di pluralità di atti, il reato è da considerarsi continuato. Per altro orientamento, invece, il reato è abituale.
L’elemento soggettivo richiesto dalla norma in esame consiste nella coscienza e volontà di porre in essere l’atto di esercizio con la consapevolezza di esercitare indebitamente la professione: non rileva, pertanto, la circostanza che il soggetto abbia agito a fin di bene, né che abbia agito senza aver ottenuto alcun compenso.
Il consenso del destinatario della prestazione abusiva non esclude la configurabilità del reato poiché l’interesse leso è di natura pubblica e quindi indisponibile.
Il reato in esame concorre materialmente con quello di truffa (art.640 c.p.), nonché con quello di usurpazione di titoli ed onori (art.498 c.p.) ed in particolare non può ritenersi assorbito da quest’ultimo poiché le due norme tutelano distinti beni giuridici.
La pena prevista consiste nella reclusione fino a sei mesi, in alternativa alla multa da lire duecentomila ad un milione.
Di seguito si illustra sinteticamente il contenuto delle singole proposte di legge che, pur differenziandosi per alcuni aspetti, presentano il comune elemento dell’inasprimento delle pene previste per il reato di abusivo esercizio di una professione.
In particolare la proposta AC 149, composta da un solo articolo:
§ provvede ad innalzare, per la fattispecie di abusivo esercizio di una professione (i cui elementi costitutivi non vengono modificati), la pena della reclusione, che può variare da uno a tre anni, nonché quella della multa, la cui entità può essere compresa tra i due e i dieci milioni di lire;
si segnala l’opportunità di indicare i valori della pena pecuniaria in euro anziché in lire
§ vieta, derogando alle regole generali di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale, l’applicazione alla fattispecie in esame dell’istituto del c.d. patteggiamento che, in virtù della norma processuale sarebbe, invece, astrattamente esperibile: si ricorda, infatti, che il primo comma del citato articolo 444 fa riferimento ai reati puniti con una pena detentiva non superiore ai due anni, che va, tuttavia, determinata computando le eventuali circostanze previste dalla legge penale e tenendo conto della diminuzione di pena (fino ad un terzo) prevista dalla legge come incentivo all’imputato per la scelta del rito speciale;
in virtù delle considerazioni appena svolte si segnala l’opportunità, per ragioni di coordinamento, di una modifica dell’articolo 444 del codice di procedura penale volta ad escluderne la applicabilità alle ipotesi di commissione del reato di cui all’art.348 del codice penale;
§ introduce la sanzione della confisca dei beni e degli strumenti utilizzati per l’esercizio della attività abusiva;
§ prevede la pena della reclusione fino ad un anno e della multa fino a tre milioni di lire anche per coloro che, a qualsiasi titolo, cedono “all’esercente la professione abusiva strumenti e qualsivoglia oggetto necessario per l’esercizio stesso”, ovvero consentono “l’uso anche temporaneo degli stessi”, ovvero, infine, si prestano “a figurare come proprietari fittizi”;
si osserva come, in base alla formulazione letterale della norma, sembrerebbe non rilevare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa dei soggetti cui sono imputate le descritte condotte penalmente rilevanti; tali soggetti, pertanto, potrebbero essere sanzionati, in caso di cessione all’esercente la professione di strumenti o altri beni, ovvero di consenso all’uso degli stessi, a prescindere dalla consapevolezza del carattere di abusività della attività da quest’ultimo esercitata. Si ricorda come in numerose pronunce la Corte Costituzionale abbia sottolineato il ruolo centrale del principio di colpevolezza e la sua rilevanza costituzionale, desunta dall’art.27 Cost.in cui viene sancito il principio della personalità della responsabilità penale: tale principio andrebbe inteso, secondo la Consulta, non soltanto nel significato minimo di divieto di responsabilità per fatto altrui, ma anche nel senso più pregnante di responsabilità per fatto proprio colpevole (cfr. sentenze n. 364/88 e 1085/88).
Il progetto AC 487, composto da un solo articolo:
§ provvede ad elevare, per la fattispecie di abusivo esercizio di una professione (i cui elementi costitutivi non vengono modificati), a due anni il limite massimo della pena della reclusione e ad innalzare quella della multa, la cui entità può essere compresa tra il milione ed i cinque milioni di lire;
si segnala, anche in tal caso, l’opportunità di indicare i valori della pena pecuniaria in euro anziché in lire;
§ prevede la sanzione della reclusione fino a sei mesi e della multa da lire cinquecentomila a lire due milioni e cinquecentomila per chiunque presti la propria opera o i suoi titoli professionali per consentire ad altri l’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;
§ introduce due nuove circostanze aggravanti, da un lato stabilendo che se dalle condotte descritte derivino lesioni ad una o più persone la pena della reclusione per l’esercizio abusivo (e non anche per la prestazione di opera o di titoli professionali per consentire l’esercizio stesso) è da uno a quattro anni, dall’altro disponendo che “la pena è aumentata qualora al reo sia prestato consenso, che si considera nullo e carpito con inganno”: perché si possa dar luogo all’aumento di pena appena descritto è dunque sufficiente che vi sia stato il consenso del soggetto passivo del reato, non rilevando le modalità con cui esso sia stato ottenuto, dal momento che la norma, mediante una presunzione juris et de jure, lo considera in ogni caso carpito con inganno;
§ introduce le sanzioni accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e della confisca del materiale destinato all’esercizio abusivo.
La proposta AC 612, composta da un solo articolo, invece:
§ provvede ad innalzare, per la fattispecie di abusivo esercizio di una professione (i cui elementi costitutivi, anche in tal caso, non vengono modificati) la sola pena della multa, che può variare dai venti ai cento milioni di lire (v.ante);
§ introduce le circostanze aggravanti delle lesioni personali e del consenso prestato dal soggetto passivo;
si veda in proposito la proposta di legge AC 487, rispetto alla quale, tuttavia, andrebbe soppresso il riferimento “al solo esercizio abusivo”, dal momento che la norma in esame non contempla, a differenza del progetto precedentemente illustrato, altre condotte penalmente rilevanti oltre a quella dell’esercizio abusivo della professione;
§ introduce, analogamente all’AC 487, le sanzioni accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e della confisca del materiale destinato all’esercizio abusivo.
La proposta AC 1880, infine, all’articolo 1:
§ provvede ad elevare, per la fattispecie di abusivo esercizio di una professione, a due anni il limite massimo della pena della reclusione e ad innalzare quella della multa la cui entità può essere compresa tra i 10.329 e i 51.646 euro;
§ introduce le circostanze aggravanti della morte del soggetto passivo del reato (in tal caso la reclusione può variare da dieci a diciotto anni), delle lesioni personali (che comportano l’applicazione della reclusione da tre a dodici anni), del consenso della persona offesa ottenuto con artifizi, raggiri, ovvero mediante l’induzione all’errore;
§ prevede la pena della reclusione fino a due anni e della multa da 10.329 a 51.646 euro, nonché la sanzione accessoria della cancellazione dall’albo, per il professionista che collabori con l’esercente abusivo della professione: mediante tale disposizione si intende “colpire la figura del medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale di altra persona. Attualmente questo soggetto, di per sé abilitato all'esercizio della professione, è chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice, (oltre che di violazione delle norme del codice deontologico)”;
§ introduce, analogamente all’AC 487 e all’AC 612, le sanzioni accessorie della pubblicazione della sentenza di condanna e della confisca del materiale destinato all’esercizio abusivo;
all’ articolo 2 provvede ad innalzare, in relazione “al lucro ipotizzabile”, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, relativa all'abusivo esercizio delle arti sanitarie ausiliarie (con tale espressione si intendono le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, etc).
N. 149
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati CE', FRANCESCA MARTINI, CAPARINI ¾ |
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Modifica dell’articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione |
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Presentata il 30 maggio 2001
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Onorevoli Colleghi! - L'altissimo grado di specializzazione raggiunto, in Italia e all'estero, dalle varie branche della medicina ha permesso ai professionisti di fornire prestazioni sempre più all'avanguardia ed ai pazienti di usufruire di cure all'altezza delle loro aspettative.
La correttezza o meno delle prestazioni e dell'operatore potrebbero essere un mero fatto deontologico se non esistesse il fenomeno dell'abusivismo. Tale fenomeno si è ingenerato ormai da lungo tempo in vari ambiti delle professioni mediche e mai come in questi ultimi anni ha assunto dimensioni tanto preoccupanti.
L'ampiezza del fenomeno ha varie cause, ma tutte si riconducono al fatto che spesso il paziente, credendo e, si sottolinea, "credendo" di risparmiare si affida a mani dedite al malaffare anziché alla professione medica.
Odontotecnici che fanno i dentisti, ottici che fanno gli oculisti, massaggiatori che fanno gli ortopedici, ostetrici che fanno i ginecologi, psicologi che fanno gli psichiatri, erboristi che fanno diagnosi e prescrivono terapie, per non parlare dei pranoterapeuti e dei maghi. Costoro compiono i loro abusi quotidianamente, alla luce del sole, in studi ove "visitano, curano e prescrivono terapie", facendosi pubblicità poco corrette nei luoghi più impensati o sulle riviste più diffuse: si fanno pagare parcelle di poco più basse dei sanitari autorizzati senza fatturarle.
Raramente vengono alla luce i danni che questi "praticoni" riescono a produrre sugli ignari cittadini vittime della disinformazione e della loro ingenuità.
Le denunce sortiscono un nulla di fatto a causa di pene irrisorie, patteggiabili e non cumulabili: l'attenzione e la precisione con cui lo Stato italiano si premura di verificare i titoli di un sanitario prima di consentirgli di esercitare ed il controllo effettuato dall'Ordine professionale rappresentano per i cittadini una garanzia irrinunciabile quando questi si recano in uno studio medico per le cure del caso. Al contrario, lo Stato poco o nulla fa per contrastare la scelta che molti abusivi fanno: impratichirsi in qualche modo della professione altrui, sfruttandone l'immagine senza averne le competenze, scavalcando iter di studi lunghissimi e costosissimi ma, soprattutto, truffando la popolazione ed il fisco.
Questo accade perché lo Stato consente a numerosissimi malfattori di approfittare della disinformazione cronica sulle competenze e sui titoli che abilitano alla professione medica, permettendo loro di esercitare illegalmente professioni sanitarie delicatissime che necessitano di competenze estremamente avanzate.
Consideriamo, inoltre, che lo Stato, permettendo di fatto il perpetrarsi di tali reati, consente che vengano praticate cure da soggetti assolutamente impreparati sulle complesse metodiche di sterilizzazione; lasciare che tutto ciò avvenga significa anche permettere che vengano diffuse malattie contagiose facendo pagare un prezzo enorme al malcapitato paziente e nondimeno a tutta la comunità.
Questa situazione da terzo mondo getta un'ombra di discredito sulla nostra Nazione e sui sanitari che vi esercitano.
In un'Europa particolarmente attenta alla prevenzione delle patologie, lo Stato italiano non si preoccupa nemmeno troppo degli illeciti in campo sanitario che possono portare danni incalcolabili ai suoi cittadini.
Parrebbe un controsenso, ma in Italia non si effettua sugli abusivi neanche un decimo dei controlli che si effettuano su coloro che sono abilitati a fornire prestazioni sanitarie.
Bisogna, a tale proposito, ricordare che oggi i mezzi che la magistratura e le Forze dell'ordine possono utilizzare per reprimere questo fenomeno sono assolutamente ridicoli.
L'articolo 348 del codice penale è ormai inadeguato, sia per l'esiguità della pena pecuniaria, sia per la possibilità di patteggiare, come pure per la possibilità di vedersi rendere macchinari ed attrezzature dopo un breve periodo di sequestro cautelativo.
Troppo mite l'ordinamento giudiziario in tutte le sue azioni per poter fungere da reale deterrente per chi, come l'abusivo, ha già fatto dell'illegalità una scelta di vita.
Ecco allora l'improrogabile necessità di porre fine a questo fenomeno che le professioni mediche si "portano addosso" come una sorta di peccato originale e di cui vogliono assolutamente liberarsi.
Adeguare le pene alla gravità del reato e del danno diventa quindi un obbligo morale nei confronti di tutti quei pazienti che sono stati lesionati o danneggiati da questi "truffatori della sanità", ma diventa un obbligo ancora più grande nei confronti di coloro che verranno lesionati nel prossimo futuro se non daremo la possibilità alle Forze dell'ordine ed alla magistratura di far rispettare le leggi e di tutelare tutti quanti noi.
Vale anche la pena ricordare che le possibili lesioni colpose causate dall'imperizia dell'abusivo (per esempio in campo odontoiatrico) impreparato ad affrontare le possibili complicanze che ogni atto medico comporta, rientrando spesso solo nel campo di applicazione dell'articolo 590 del codice penale, abituano il paziente a convivere con lo stato di malattia procuratogli dall'abusivo. Molto spesso poi si ha la violazione dell'articolo 640 del medesimo codice in quanto l'abusivo nasconde al paziente la sua mancanza di abilitazione professionale carpendo quindi un consenso nullo all'atto pratico.
In un periodo in cui si fa tanto parlare di consenso informato e di bioetica, non si fa niente, però, per annullare una piaga dilagante.
Grande importanza, come confermato da una costante giurisprudenza della corte di cassazione, acquista l'istituto del sequestro, che, nella fattispecie in esame, può assumere tanto il carattere di sequestro giudiziario probatorio, di cui all'articolo 253 del codice di procedura penale, quanto quello di sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del medesimo codice.
Per ottenere il risultato desiderato è necessario che si inizino ad applicare anche misure squisitamente patrimoniali che colpiscano i beni strumentali utilizzati dall'abusivo; in particolare il sequestro probatorio porta alla privazione della disponibilità del corpo di reato e delle cose pertinenti al fine dell'accertamento dei fatti, mentre il sequestro preventivo è applicato nel caso si ritenga che i beni strumentali possano portare al perpetrarsi del reato.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 348 - (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una particolare abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni, escludendo l'applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nonché con la confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti utilizzati per l'esercizio dell'attività abusiva. Chiunque, a qualsiasi titolo, cede all'esercente la professione abusiva strumenti e qualsivoglia oggetto necessario per l'esercizio stesso, ovvero consente l'uso anche temporaneo degli stessi, ovvero si presta a figurare come proprietario fittizio, è punito con la reclusione sino a dodici mesi e con la multa da lire un milione a lire tre milioni". |
N. 487
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato BONO ¾ |
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Modifica dell'articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abusivo di una professione |
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¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 5 giugno 2001
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Colleghi! - L'esercizio abusivo della professione medica e odontoiatrica ha assunto nelle recenti cronache dimensioni preoccupanti, per i danni arrecati e arrecabili alla collettività, alla quale sono fornite disinvoltamente prestazioni del tutto illegali. Si avverte pertanto la necessità di conferire all'articolo 348 del codice penale una più specifica applicazione nell'ambito dell'esercizio della professione medica. L'articolo 348 del codice penale è volto infatti alla tutela degli interessi generali a cui è legato l'esercizio di talune professioni, subordinato ad una speciale abilitazione. Per l'esercizio della professione medica l'abilitazione richiesta dallo Stato prevede, oltre al diploma di laurea in medicina o in odontoiatria, il superamento del relativo esame di Stato e l'iscrizione all'albo. E' sufficiente la mancanza di uno dei tre requisiti perché trovi immediatamente applicazione l'articolo 348 del codice penale. Negli anni, inoltre, numerose sentenze della Corte di cassazione hanno contribuito a meglio identificare il delitto di esercizio abusivo della professione medica. Basta, infatti, un solo atto professionale, anche non retribuito, o con il consenso del destinatario, per integrare la fattispecie di cui al citato articolo 348 del codice penale.
Oggi l'esercizio dell'odontoiatria da parte di odontotecnici è spesso effettuato illecitamente con il ricorso a prestanome: ossia titolari fittizi, ovviamente in possesso di diploma di laurea, che si intestano formalmente uno studio dentistico nel quale altri, non titolato, esercita l'attività, con lo scopo di dividersi gli illeciti proventi dell'attività abusiva, mentre appaiono del tutto irrisorie le sanzioni irrogate.
Con la proposta di legge in oggetto si intende, da un lato, quindi, aggravare le sanzioni previste e colpire la figura del medico, titolare fittizio dello studio che, macchiandosi del reato di offrire una copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale, sarà chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice, (oltre che di violazione delle norme del codice deontologico); mentre dall'altro si introducono una serie di ipotesi di aggravamento della pena e delle sanzioni accessorie con la dichiarata finalità di realizzare un livello più sostenuto di deterrenza, compresa la pubblicazione della sentenza di condanna.
Particolarmente significativa appare, al fine di porre argine al diffuso illecito comportamento sopra descritto, l'introduzione nell'ordinamento giuridico di un nuovo soggetto attivo del delitto, e cioè di colui che offre copertura all'abusivismo professionale. Considerato l'allarme sociale che hanno scatenato le recenti scoperte di una grande quantità di casi illeciti di abusivo esercizio dell'attività medica e odontoiatrica, insieme all'esigenza di porre in essere una forma avanzata di tutela dell'attività professionale, oltre che della salute dei cittadini, appare evidente l'urgenza di un sollecito esame e di una conseguente rapida approvazione della presente proposta di legge da parte del Parlamento.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Chiunque presta la sua opera o i suoi titoli professionali per consentire ad altri l'esercizio abusivo di una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni e cinquecentomila. Se dal fatto di cui ai commi primo e secondo derivano lesioni ad una o più persone, per il solo esercizio abusivo la pena è della reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata qualora al reo sia prestato consenso, che si considera nullo e carpito con inganno. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo". |
N. 612
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato MENIA ¾ |
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Modifiche all'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo di una professione |
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Presentata il 7 giugno 2001
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Colleghi! - L'esercizio abusivo di una professione è previsto come reato dall'articolo 348 del codice penale che sanziona il fatto con una pena davvero modesta: la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire 200 mila a un milione.
Appare evidente l'incapacità di tale norma di avere una qualsiasi efficacia a livello di prevenzione generale, nel senso cioé di indurre i consociati ad astenersi dalla condotta vietata, non fosse altro che per evitare le conseguenti sanzioni.
L'unico, minimo, reale deterrente è l'iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, elemento che, probabilmente, importa poco a chi giunge ad esercitare una professione senza la richiesta abilitazione dello Stato.
Non sono previste, tra l'altro, pene accessorie, nonostante alcune (e, segnatamente, la pubblicazione della sentenza di condanna) sarebbero di buona efficacia ed opportune sotto ogni profilo.
E' chiaro che nell'ambito del disposto in esame possono però rientrare condotte di ben differente gravità: si pensi al provetto sciatore che occasionalmente dia qualche lezione di sci, rispetto, per converso, al medico che, magari nemmeno laureato, eserciti malamente tale professione, mettendo in pericolo l'altrui vita.
In tale senso appare prospettabile una riforma dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove disposizioni che "ritaglino" e puniscano più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi, da una parte aumentando in maniera consistente la sanzione pecuniaria, e dall'altra prevedendo una speciale aggravante nel caso che dall'esercizio abusivo della professione derivino lesioni personali.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. All'articolo 348 del codice penale, le parole: "da lire duecentomila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "da lire venti milioni a lire cento milioni". 2. All'articolo 348 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Se dal fatto derivano lesioni ad una o più persone, per il solo esercizio abusivo si applica la reclusione da uno a quattro anni. Il consenso eventualmente prestato dal soggetto passivo è nullo e integra ai danni del reo la circostanza aggravante del consenso ingannevolmente carpito. La condanna importa la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo". |
N. 1880
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato MARINELLO ¾ |
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Modifiche alle disposizioni relative all'esercizio abusivo di una professione |
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Presentata il 30 ottobre 2001
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Onorevoli Colleghi! - La specializzazione crescente della nostra società comporta la necessità che lo Stato sia sempre più attento a tutelare i cittadini quali fruitori di tutte quelle prestazioni professionali che sono ormai indispensabili alla vita ed all'attività di ognuno. L'attenzione e la giusta severità con cui lo Stato accerta il possesso di determinate qualità di un richiedente, prima di consentirgli di esercitare una professione, costituisce per il cittadino una garanzia irrinunciabile.
Tuttavia, lo Stato medesimo non adotta la stessa attenzione nel reprimere l'esercizio abusivo delle professioni, cosicché il fenomeno dell'abusivismo professionale ha assunto dimensioni preoccupanti, in particolare per quel che riguarda l'esercizio delle professioni mediche, poiché incide direttamente sulla salute dei cittadini.
Paradossalmente, è proprio la sanzione connessa alla norma stessa a facilitare il compito dei simulatori: l'irrisorietà della pena detentiva (fino a sei mesi), oltretutto facilmente eludibile con il pagamento di una sanzione pecuniaria, e della multa (al massimo un milione di lire) non sono un deterrente valido per chi riesce ad introitare somme ben più cospicue. Gli stessi sequestri delle attrezzature utilizzate per l'abusivo esercizio spesso non hanno esito, poiché queste vengono restituite al termine del procedimento giudiziario.
Va ricordato che l'articolo 348 del codice penale ha natura di norma penale in bianco, presupponendo e recependo il contenuto delle norme speciali che consentono appunto l'esercizio di determinate attività professionali di particolare rilevanza sociale solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione di Stato. Tale abilitazione, sotto forma di iscrizione ad albo, di autorizzazione, di ammissione, comporta l'attribuzione della qualità di professionista e la legittimazione all'esercizio della professione. Ove si consideri che questo è l'interesse tutelato, ne consegue che il soggetto passivo del reato è lo Stato e non gli utenti.
La giurisprudenza, nei 60 anni intercorsi dalla stesura della norma, ha ulteriormente specificato le condotte delittuose: rientra nell'ipotesi del 348 del codice penale sia colui che non possiede il titolo per esercitare (laurea, diploma, eccetera) sia la persona che, pur disponendo del titolo, non abbia adempiuto alle formalità richieste per l'esercizio della professione (iscrizione all'ordine, abilitazione, eccetera). Per concretare il reato basta anche un solo atto illegittimo; è escluso anche il consenso, sia pure informato, del terzo nei cui confronti viene esercitata la professione: il soggetto passivo, come detto, è lo Stato. Né vale la convinzione di non operare contra legem, in quanto l'ignoranza della legge penale non può essere invocata come scusante.
Ulteriori norme sono prescritte contro l'abusivo esercizio di arti sanitarie ausiliarie (odontotecnici, ottici, ortopedici, ernisti, infermieri abilitati) come elencati nell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). Tali illecite attività sono punite ai sensi dell'articolo 141 del testo unico medesimo. Anche qui con una sanzione esigua: la chiusura dei locali ed il sequestro delle attrezzature, salvo il rimando all'articolo 348 del codice penale.
Tutto ciò premesso, appare auspicabile una riforma dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove disposizioni che "ritaglino" e puniscano più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi, in quanto mettono in pericolo la salute degli utenti, impedendo, per quanto possibile, la reiterazione dei reati.
Il testo proposto del nuovo articolo 348 del codice penale, da un lato, ricalca e specifica la disposizione originaria; dall'altro, aggrava e migliora il regime sanzionatorio. Così, al primo comma, la reclusione è elevata a due anni e la multa viene elevata fino a 51.646 euro, cifra ritenuta congrua ai profitti realizzati illecitamente.
Il secondo comma del nuovo articolo 348 del codice penale sanziona severamente gli effetti lesivi dell'abusivo esercizio delle professioni sanitarie (o delle arti sanitarie) con la reclusione fino ad un massimo di 18 anni ove tale attività provochi la morte di una persona.
Il terzo comma sanziona un comportamento che si è venuto diffondendo nelle professioni mediche: colpire la figura del medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale di altra persona. Attualmente questo soggetto, di per sé abilitato all'esercizio della professione, è chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice, (oltre che di violazione delle norme del codice deontologico); nel testo proposto è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 a 51.646 euro e con la decadenza dall'albo, cioè con sanzioni tali da consigliare l'immediata cessazione di comportamenti non conformi all'etica professionale.
Il quarto comma pone in risalto, sanzionandola, la condotta illecita tendente ad indurre il soggetto passivo in errore circa la professionalità di colui che offre il servizio. Va ricordato che il reato di abusivo esercizio di professione si concretizza anche se il cittadino utente del servizio sa di avere di fronte un falso professionista e, ciò nonostante, presta il suo consenso. Il testo proposto sanziona con una aggravante eventuali "artifizi e raggiri" posti a danno dell'utente.
Infine il quinto comma introduce taluni elementi che svolgono azione di deterrenza nei confronti dei falsi professionisti: sono previste infatti la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.
Con l'articolo 2 viene poi modificato l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, nel quale sono previste sanzioni autonome per l'abusivo esercizio delle arti sanitarie ausiliarie (con tale espressione si intendono le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori). Anche in questo caso, la multa viene resa congrua rispetto al lucro ipotizzabile. Non viene invece modificato il secondo comma dell'articolo 141 del testo unico, che attribuisce al prefetto, salvo il procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, il potere di disporre la chiusura dell'esercizio abusivo e il sequestro degli strumenti utilizzati.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1
1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 348 - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro. Chiunque, nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Ove l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro e con la decadenza dall'albo professionale. Il reato è aggravato se il consenso della persona offesa è ottenuto con artifizi e raggiri o con l'induzione all'errore. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
"Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, è punito con la sanzione amministrativa da 2.582 euro a 5.164 euro". |