XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Manovra di finanza pubblica e disegno di legge di bilancio 2005-2007 - AA.C. 5310 e 5311 - Commissione Giustizia
Serie: Progetti di legge    Numero: 652    Progressivo: 2
Data: 06/10/04
Abstract:    Schede su il bilancio del Ministero della giustizia per il 2005; il ddl finanziaria per il 2005; le disposizioni del ddl finanziaria di interesse della Commissione giustizia.
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA   MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
AC n.5311/14   AC n.5310/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Manovra di finanza pubblica e
disegno di legge di bilancio 2005-2007

A.C. 5310 e 5311

Commissione Giustizia

n. 652/2

 


xiv legislatura

6 ottobre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DipartimentoGiustizia

 

SIWEB

 

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File: GI0495

 


INDICE

 

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato  3

La disciplina contabile: la legge finanziaria  8

IL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL 2005  11

§      1. Previsioni di competenza  11

§      2. Residui passivi e autorizzazioni di cassa  17

IL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005  19

§      1. Gli effetti del d.d.l. finanziaria sullo stato di previsione del Ministero della giustizia  19

Gli articoli del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione giustizia

Articolo 31 (Interventi in materia di giustizia)29

Articolo 32, comma 15 (Redditi immobiliari. Lotta al sommerso. Nullità dei contratti di locazione non registrati)35

LE SPESE PER LA GIUSTIZIA NEGLI STATI DI PREVISIONE DI ALTRI MINISTERI41

BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI E DELLA CASSA DELLE AMMENDE   42

Allegati

L’evoluzione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato per il 2003-2005  45

 


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

 

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

 

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

 

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, anche di rilevanza costituzionale (CSM, CNEL, Corte dei Conti, Consiglio di Stato), autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


IL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER IL 2005

1. Previsioni di competenza

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2005 (A.C. 5311/Tab. 5) reca spese finali per complessivi 7.111,2 milioni di euro.

Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale,ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2005, si articola nel seguente modo:

 

·          6.807,5 milioni di euro per le spese correnti, pari al 95,7%delle spese finali del Ministero;

 

·          303,7 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 4,3% del totale delle spese.

 

Del complessivo ammontare delle spese (7.111,2 milioni di euro), l’84,9% (6.044,5 milioni di euro) rappresenta la quota di spesa giuridicamente vincolante, costituita in massima parte (4.920,7 milioni di euro) da spese dipendenti da fattori legislativi e da spese obbligatorie (allegato 2 alla tabella 5).

Complessivamente, rispetto ai 7.726,5 milioni di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2004 (L. 24 dicembre 2003, n. 351), le previsioni per il 2005 evidenziano una diminuzione dell’8,6% (615,3 milioni di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.828,9 milioni di euro) la diminuzione è pari al 10,1% (717,7 milioni di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base.

Tale diminuzione è dovuta in gran parte al decremento delle spese di giustizia (U.P.B. 2.1.2.1. del Centro di responsabilità “Affari di giustizia”) pari a 821,5 mln di euro. Tale diminuzione deriva, in particolare, dalla soppressione del capitolo 1361 (Somme dovute per estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane s.p.a.) ed all’eliminazione del relativo stanziamento per la cessazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 12, della legge 350/2003.

 

Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1995-2004 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata passando dall’1,1% del bilancio 1995 all'1,3% dei bilanci 1996-1999, all’1,4% del periodo 2000-2002 fino all’1,7% del bilancio 2004.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2005 si presenta, invece, in controtendenza attestandosi sulla percentuale dell’ 1,5%, in calo, quindi, rispetto al 2004.

La tabella riportata mostra, per il periodo indicato, l'evoluzione delle spese del ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di scostamento sull’esercizio precedente e quelle di incidenza sulle spese finali del bilancio dello Stato.

 

 

Rapporto fra le spese finali per la giustizia e le spese finali dello Stato
(importi in milioni di euro al lordo di regolazioni debitorie e crediti di imposta)

 

 

Ministero della giustizia

Bilancio dello Stato

ANNO

(*)

Spese finali

 

 

(A)

%

variazione sullo esercizio precedente

Spese finali

 

 

(B)

%

variazione sullo esercizio precedente

%

A/B

1995

4.057

+  7,8

371.177

+  9,6

1,1

1996

4.913

+ 21,1

378.316

+  1,9

1,3

1997

5.182

+  5,5

396.842

+  4,9

1,3

1998

5.369

+  3,6

401.597

+  1,2

1,3

1999

5.634

+  4,9

431.295

+  7,4

1,3

2000

6.050

+ 7,4

425.599

- 1,3

1,4

2001

6.315

+ 4,4

439.854

+ 3,3

1,4

2002

6.342

+ 0,4

454.318

+ 3,2

1,4

2003

6.576

+3,7

466.093

+ 2,6

1,5

2004

7.829

 

+19

 

470.227

 

+0,9

 

1,7

2005

7.111

-9,1

461.466

-1,9

1,5

 

(*)  Per gli anni 1994-2003 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2004 dal d.d.l. di assestamento AC 5095 e per il 2005 dal disegno di legge di bilancio (A.C. 5311-tab.5).

 

 

Al fine di consentire un più ampio esame della capacità di spesa del Ministero della giustizia, la tabella seguente mostra la serie storica delle spese dell'amministrazione a partire dal 1995.

 

 

 

 

 

Serie storica delle spese del Ministero della giustizia (importi in milioni di euro)

 

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Spese
corr.

RS

  715

721

684

673

692

973

979

1.064

1.011

1.011

890

 

CP

3.862

4.781

5.064

5.169

5.391

5.803

5.893

6.058

6.323

7.533

6.807

 

CS

4.448

5.351

5.608

5.266

5.371

5.814

6.099

6.296

6.524

7.393

6.810

Spese

RS

297

297

230

207

256

427

426

517

518

518

404

C/cap.

CP

195

130

117

199

242

247

346

283

289

296

304

 

CS

425

326

191

248

236

287

386

372

336

410

394

 

RS

1.012

1.019

915

880

948

1.400

1.405

1.581

1.529

1.529

1.294

Spese finali

CP

4.057

4.912

5.182

5.368

5.633

6.050

6.239

6.341

6.576

7.829

7.111

 

CS

4.873

5.677

5799

5.514

5.607

6.101

6.485

6.668

6.895

7.803

7.204

(*)  Per gli anni 1995-2003 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato; per il 2004 dal d.d.l di assestamento AC 5095; per il 2005 dal disegno di legge di bilancio (A.C. 5311-tab. 5).

L’eventuale inesattezza algebrica dei totali è dovuta agli arrotondamenti effettuati.

1.1    Stanziamenti per centro di responsabilità

Il progetto di bilancio di previsione per il 2005 individua nell’ambito del Ministero della giustizia i seguenti 5 Centri di responsabilità amministrativa:

·         Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;

·         Affari di giustizia;

·         Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

·         Amministrazione penitenziaria;

·         Giustizia minorile.

Tale ripartizione amministrativa si conforma alla struttura organizzativa su base dipartimentale delineata dal D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, recante regolamento di organizzazione del ministero in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

All’interno dei 5 centri di responsabilità amministrativa si collocanoleunità previsionali di base che sono oggetto della decisione parlamentare.

 

Per quanto attiene alla suddivisione delle spese per centri di responsabilità amministrativa, si può constatare che la maggior parte degli stanziamenti risulta attribuita, come di consueto, ai centri Organizzazione giudiziaria e Amministrazione penitenziaria e, del personale e dei servizi, che complessivamente gestiscono l’86,4% (circa 6.144 milioni di euro) della spesa complessiva del Ministero.

 

La tabella che segue mostra, all’interno dei 5 centri di responsabilità amministrativa del Ministero, il raffronto tra le previsioni di bilancio 2004, assestate a seguito della presentazione del d.d.l di assestamento (AC 5095) e le previsioni di bilancio 2005 a legislazione vigente.

 

 

Centri di responsabilità

Previsioni
assestate 2004

Variazioni

Previsioni
2005

 

Corr.

c/cap.

Tot.

Corr.

c/cap

Tot.

Corr.

c/cap.

Tot.

Gabinetto

44,8

137,9

182,7

+1,8

-

+1,8

46,6

137,9

184,5

Affari di giustizia

1.467,8

0,5

1.468,3

-831,6

-

-831,6

636,1

0,6

636,7

Org. giudiziaria

3.313,8

90,5

3.404,3

+96,7

+4,1

+100,8

3.410,5

94,6

3.505,1

Amm. Penitenziaria

2.564,3

64,3

2.628,6

+7,5

+3,2

+10,7

2.571,8

67,5

2.639,3

Giustizia minorile

141,9

3,0

144,9

+0,5

+0,1

+0,6

142,4

3,1

145,5

 

Le risorse attribuite ai cinque Dipartimenti che costituiscono la struttura organizzativa del ministero sono così ripartite:

 

 

Ÿ     Gabinetto                              184,5 milioni di euro

-      Parte corrente                     46,6

-      Conto capitale                    137,9

 

Nell’ambito di tale centro di responsabilità, lo stato di previsione presenta un aumento di 1,7 milioni di euro rispetto all’assestamento 2004.

 

 

Ÿ     Affari di giustizia                  636,7 milioni di euro

-      Parte corrente                 636,1

-      Conto capitale                     0,6

Le previsioni assestate per il 2004 recavano 1.468,3 milioni di euro, pressoché integralmente imputabili a spese correnti; si propone pertanto una notevole diminuzione pari a 831,6 mln di euro (di sole spese correnti).

 

Ÿ   Organizzazione giudiziaria  3.505,1 milioni di euro

-    Parte corrente                                 3.410,5

-    Conto capitale                                    94,6

Le previsioni assestate per il 2004 recavano 3.404,3 milioni di euro, di cui 3.313,8 per le spese correnti; si propone pertanto un aumento di 100,8 milioni di euro (di cui 96,7 per spese correnti).

Nell’ambito della complessiva dotazione di parte corrente, la parte preponderante degli stanziamenti (2.991,8 milioni di euro) è costituita dalle spese di funzionamento.

Riguardo alle risorse gestite dal Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria si ricorda che tali risorse rivestono in gran parte carattere di obbligatorietà in ragione dell’incidenza degli oneri per il personale in servizio presso l’apparato giudiziario centrale e periferico; la parte restante delle risorse è destinata al funzionamento e al potenziamento delle strutture giudiziarie e costituisce l’unica parte di spesa su cui può esercitarsi l'azione discrezionale dell’amministrazione.

Le spese per stipendi e altri assegni fissi al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (42.258 unità presumibilmente in servizio al 31 dicembre 2004) sono valutate pari a 987,7 milioni di euro (allegato 15).

 

Per quanto concerne più in particolare le spese per il personale di magistratura[2], l’allegato n. 14 alla tabella 5 indica presuntivamente in servizio, alla data del 31 dicembre 2004, 8.632 magistrati per i cui stipendi e assegni fissi sono stanziati 882,6 milioni di euro (cap. 1400).

 

 

Ÿ     Amministrazione penitenziaria                  2.639,3 milioni di euro

-      Parte corrente                                        2.571,8

-      Conto capitale                                             67,5

 

 

Le previsioni assestate per il 2004 recavano 2.628,6 milioni di euro (2.564,3 di parte corrente e 64,3 in conto capitale); rispetto a tali previsioni si evidenzia un aumento di 10,7 milioni di euro.

Anche le risorse assegnate al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sono prevalentemente assorbite dalle spese di funzionamento – pari a 2.174,6 milioni di euro - con un incremento di 16,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2004.

Per spese per il personale si propone un aumento di circa 22 milioni di euro; il totale delle spese fisse per il personale civile dell’amministrazione penitenziaria (valutato in servizio al 31 dicembre 2004 in 7.612 unità) è pari a 203,3 milioni di euro (v. allegato 16).

Per quanto concerne, invece,, la consistenza del Corpo di polizia penitenziaria, l’allegato n. 17 allo stato di previsione del ministero indica in 42.401 le unità di personale presumibilmente in servizio al 31 dicembre 2004, quantificando in 1.078,9 milioni di euro le relative spese per stipendi (cap. 1601).

Il personale civile in servizio presso il D.A.P. alla stessa data, indicato nell’allegato n. 16, ammonta presuntivamente a 7.612 unità per una spesa retributiva di 203,3 milioni di euro (cap. 1600).

Le spese per investimenti, pari a 67,5 milioni di euro, presentano un incremento di 3,2 mln di euro rispetto alle previsioni assestate 2004.

Si ricorda inoltre che sono gestite dal D.A.P. le risorse destinate alla sanità penitenziaria[3]. Tali risorse, iscritte al cap. 1764 (Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico) della U.P.B. 4.1.2.1, per il 2005 ammontano a 87 milioni di euro, circa 13 mln di euro in meno rispetto alle previsioni assestate per il 2004.

Nell’ambito della stessa U.P.B., ulteriori fondi per un importo di 5,7 milioni di euro per il 2005 sono destinati agli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 1768), con nessuna variazione rispetto alle previsioni assestate per 2004.

 

 

Ÿ     Giustizia minorile                145,5 milioni di euro

-      Parte corrente                 142,4

-      Conto capitale                     3,1

 

Le previsioni assestate per il 2004 recavano 144,9 milioni di euro (141,9 di parte corrente e 3 in conto capitale); a raffronto con tali previsioni, la competenza per il 2005 registra un lieve aumento di 0,6 milioni di euro.

Le risorse gestite dal centro sono prevalentemente destinate a spese di funzionamento per lo più di natura obbligatoria, in quanto rappresentate dagli oneri per le retribuzioni del personale.

Le spese relative al personale assommano a 117,6 milioni di euro, anche in tal caso sostanzialmente stabili (+ 0,5 milioni)rispetto alle previsioni assestate per il 2004.

 

Le previsioni di competenza per il Ministero della giustizia per il triennio 2005-2007 esposte a titolo informativo dal d.d.l. di bilancio (AC 5311-tab. 5) sono le seguenti:

 

 

 

2005

2006

2007

Parte corrente

6.807,5

6.862,6

6.919,7

Conto capitale

303,7

309,0

293,5

 

 

 

 

Totale

7.111,2

7.171,6

7.213,2

1.2 Stanziamenti per funzione-obiettivo

 

Un’analisi dell’articolazione delle spese del dicastero è possibile attraverso la ricognizione delle “funzioni-obiettivo”[4] che, pur non costituendo oggetto di voto parlamentare, rappresentano una chiave di lettura e di valutazione del bilancio dal punto di vista delle finalità che l’amministrazione intende perseguire mediante le risorse ad essa assegnate.

Al Ministero della giustizia fanno capo tre distinte funzioni-obiettivo, o “missioni”: Servizi generali delle PP.AA. (a sua volta ripartita nei gruppi Organi esecutivi e legislativi, Attività finanziarie e fiscali e affari esteri, Aiuti economici internazionali, Servizi generali, Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili), Ordine pubblico e sicurezza (suddiviso nei gruppi Tribunali, Carceri e Ricerca e sviluppo connessi all’ordine pubblico e sicurezza) e Protezione sociale (articolato nei gruppi Vecchiaia e Superstiti).

La ripartizione in unità previsionali, oggetto dell'approvazione parlamentare, avviene sulla base di aree omogenee relative a funzioni, servizi, programmi e progetti, mentre l'ulteriore suddivisione per capitoli - che costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione, controllo e rendicontazione - ha per il Parlamento rilevanza esclusivamente conoscitiva.

Per quanto attiene alle tre citate funzioni-obiettivo indicate nello stato di previsione del Ministero della giustizia, la ripartizione degli stanziamenti per il 2005 è la seguente:

 

·         Servizi generali delle Pubbliche amministrazioni: 32,8 milioni di euro, con un aumento di 17,8 milioni euro rispetto alle previsioni assestate per il 2004;

 

·         Ordine pubblico e sicurezza: 7.051,7 milioni di euro, con una diminuzione di 735,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2004;

 

Protezione sociale: 26,6 milioni di euro, con nessuna variazione rispetto alle previsioni assestate 2004.

2. Residui passivi e autorizzazioni di cassa

 

L'ammontare dei residui passivi presunti alla data del 1° gennaio 2005 viene valutato in 1.294,8 milioni di euro,di cui890,4 per le unità previsionali di parte corrente e 404,4 per quelle in conto capitale.

La valutazione ha carattere assolutamente provvisorio essendo condizionata dall’effettivo evolversi della gestione 2004, e tiene conto della massa spendibile del 2004 aggiornata oltre che con le variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il provvedimento di assestamento del bilancio 2004

 

Rispetto alle previsioni iniziali 2004, ovvero ai residui presunti al 1° gennaio 2004, (1.108,1 milioni di euro), si evidenzia quindi un aumento dei residui pari a 186,7 milioni di euro.

 

Se si raffronta, invece, il citato dato iniziale 2004 (1.108,1 mln di euro) con la consistenza effettiva dei residui passivi di pertinenza del Ministero della Giustizia al 1° gennaio 2004 - quali risultano dal Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 –(1.528,9 mln di euro)si evidenzia un decremento di 234,1 milioni di euro.

La massa spendibile - costituita dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza - ammonta per il 2005 a 8.406 milioni di euro, con una diminuzione dell’11,3% rispetto alle previsioni assestate per il 2004 (9.357,8).

L'autorizzazione complessiva di cassa, cioè la consistenza delle somme che possono effettivamente essere pagate, è prevista per il 2005 in 7.204,7 milioni di euro (di cui 6.810,4 di parte corrente), con un coefficiente medio di realizzazione, rispetto al volume della massa spendibile, dell’85,7%. Tale coefficiente - che è determinato dalrapporto tra l'autorizzazione di cassa e la massa spendibile - rappresenta la percentuale della massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Nel caso di specie, si tratta di un coefficiente di realizzazione piuttosto alto, anche per effetto della struttura della spesa del Ministero della giustizia, che è prevalentemente costituita da spese correnti.

 

 


IL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2005

1. Gli effetti del d.d.l. finanziaria sullo stato di previsione del
Ministero della giustizia

Come è noto, le tabelle A e B del disegno di legge finanziaria contengono, rispettivamente, per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti sui fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, finalizzati al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2005-2007. Si tratta in effetti di "prenotazioni" di spesa, dal momento che gli importi indicati verranno iscritti nello stato di previsione di ciascun ministero assegnatario solo dopo l'approvazione di leggi che impegnano tali fondi.

 

 

 

TABELLA  A

 

La tabella A (Fondo speciale di parte corrente) prevede per il Ministero della giustizia, relativamente al triennio 2005-2007, un accantonamento complessivo di 96,2 milioni di euro, ripartito in ragione di 30,6 milioni di euro per il 2005, di 32,8 milioni di euro sia per il 2006 che per il 2007.

Al riguardo la relazione governativa al disegno di legge finanziaria afferma che l’accantonamento è diretto a consentire la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al RD 12/1941 e disposizioni in materia di organico della Cassazione, nonché per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002 che istituisce EUROJUST per la lotta alle gravi forme di criminalità.

Rispetto alla finanziaria dello scorso anno si osserva che gli stanziamenti per il triennio di riferimento presentano una diminuzionecomplessiva di 24,5 milioni di euro, passando dai 120,7 mln di euro totali accantonati per il triennio 2004-2006 ai 96,2 milioni previsti per il triennio 2005-2007.

La tabella che segue pone a raffronto gli stanziamenti, espressi in milioni di euro, previsti nelle leggi finanziarie 2000-2004 e nel disegno di legge finanziaria 2005 per il Ministero della giustizia.

 

 

 

 

Tabella A

Ministero della Giustizia

Legge finanziaria

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Totale

2000

70,4

102,5

143,8

 

 

 

 

 

316,7

2001

 

26,9

119,3

136,3

 

 

 

 

282,5

2002

 

 

9,7

18,4

24,4

 

 

 

52,5

2003

 

 

 

33,0

39,6

39,6

 

 

112,2

2004

 

 

 

 

40,8

38,4

41,5

 

120,7

2005

 

 

 

 

 

30,6

32,8

32,8

96,2

(importi in milioni di euro)

 

 


 

TABELLA B

La tabella B (Fondo speciale di conto capitale, destinato alle spese di investimento), per il triennio 2005-2007, reca accantonamenti in favore del Ministero della giustizia per un totale di 50 milioni di euro: 10 milioni nel 2005 e 20 milioni sia per il 2006 che per il 2007.

La tabella che segue pone a raffronto gli stanziamenti, espressi in milioni di euro, previsti nelle leggi finanziarie 2000-2004 e nel disegno di legge finanziaria 2005 per il Ministero della giustizia.

 

Tabella B
Ministero della Giustizia

Legge finanziaria

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Totale

2000

----

----

----

 

 

 

 

 

0

2001

 

 

20,6

20,6

20,6

 

 

 

61,8

2002

 

 

20,6

20,6

20,6

 

 

 

61,8

2003

 

 

 

----

----

----

 

 

----

2004

 

 

 

 

----

----

----

 

 

2005

 

 

 

 

 

10

20

20

50

(importi in milioni di euro)

La relazione al provvedimento specifica che l’accantonamento si rende necessario in relazione agli interventi di adeguamento della legge 626.


 

TABELLA C

La tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la definizione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.

Per il Ministero della giustizia la tabella C reca i seguenti stanziamenti:

-          5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007 per il finanziamento dei programmi previsti dall’art. 135 del D.P.R. n. 309/1990 ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (U.P.B. 4.1.2.1, Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti, cap. 1768); l’entità del finanziamento conferma quanto previsto dalla finanziaria 2004.

-          137.000 euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, finalizzati all’erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a norma dell’art. 1, comma 43, della legge 549/1995 (U.P.B. 1.1.2.1, Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1160); anche in tal caso, le autorizzazioni di spesa sono le stesse della finanziaria 2004.

 

Deve, inoltre, essere segnalato che la tabella C, con riferimento al Ministero dell’economia e delle finanze, reca i seguenti stanziamenti di interesse della Commissione giustizia:

-          26,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007 (U.P.B. 3.1.5.19, Consiglio superiore della magistratura, cap. 2195), destinati al finanziamento del CSM in attuazione delle leggi n. 195/1958 e n. 1198/1967 (cap. 2195). Lo stanziamento autorizzato per il 2005 è quindi in leggera diminuzione rispetto a quanto autorizzato per lo stesso anno dalla finanziaria per il 2004 (27,3 mln di euro).

-          162,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007 (U.P.B. 3.1.5.11, Consiglio di Stato e T.A.R., cap. 2170) destinati all’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, in attuazione dell’art. 20 della legge n. 205/2000. Rispetto a quanto stanziato per il 2004 (156,7 mln) si rileva un aumento del finanziamento di circa 6,2 milioni di euro.


 

TABELLA D

 

La tabella D, che dispone il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia, classificata tra le spese in conto capitale, non incide sullo stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

 

TABELLA E

 

La tabella E, che dispone variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente, a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte, non incide sullo stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

 

TABELLA F

La tabella F, ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica, ha il compito di indicare, nel corso degli anni, la "modulazione" delle autorizzazioni di spesa recata da leggi di spesa aventi effetto finanziario pluriennale.

 Non si tratta, pertanto, di nuove autorizzazioni di spesa, ma della nuova articolazione annuale di somme già autorizzate precedentemente. In pratica è possibile, ferma restando l'entità complessiva delle somme autorizzate, spostare una parte o tutte le somme stanziate per l'anno di riferimento agli anni successivi, anche prorogando nel tempo l'originaria durata della legge.

La tabella F del disegno di legge finanziaria 2005 reca, tra i settori di intervento oggetto di provvedimenti legislativi ad effetto pluriennale di interesse dell’amministrazione della giustizia, il comparto dell'edilizia penitenziaria e giudiziaria (n. 17 della tab. F).

In particolare, viene previsto per il 2005 un limite di impegno di 7 milioni di euro per l’ammortamento dei mutui per manutenzione straordinaria degli uffici giudiziari (art. 50, co. 1, lett. F, legge 448/1998) già conteggiato nello stanziamento complessivo di 47 mln di euro (bilancio a legislazione vigente) nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria, 4.2.3.15 del Ministero dell’economia e delle finanze. Analogo limite di impegno di 7 milioni di euro è previsto per gli anni 2006 e 2007.

 

E’ poi autorizzata, per il 2005, una spesa di 150 milioni di euro per il completamento delle opere di cui al programma costruttivo relativo agli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (ex art. 7, comma 6, della legge n. 910/1986, legge finanziaria per il 1987) (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, U.P.B 3.2.3.7, Edilizia giudiziaria, cap. 7473). Ulteriore autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro, è iscritta per le stesse finalità per l’anno 2006.

 

 


 

Gli articoli del disegno di legge finanziaria
di interesse della Commissione giustizia


Tra le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2005 (A.C. 5310), si segnala come di particolare interesse in relazione alle competenze della II Commissione  l’articolo 31 (Interventi in materia di giustizia).

Va poi segnalata, tra le disposizioni in materia di entrata, quella recata dall’art. 32 (Redditi immobiliari-Lotta al sommerso) che al comma 15 prevede specifiche ipotesi di nullità dei contratti di locazione.

 

Si ricorda inoltre che l’articolo 29, comma 2[5], originariamente presente nel testo presentato dal Governo, è stato oggetto di stralcio da parte del Presidente della Camera nella seduta del 6 ottobre 2004.

 

 

 


 

 

Articolo 31
(Interventi in materia di giustizia
)

 

 


1. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100» sono soppresse.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguente:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000».

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120,00.

4. L'articolo 46, comma 1, della legge 30 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

6. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui». La disposizione del presente comma si applica anche ai giudici tributari.

7. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, le parole: «nove anni», sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».

8. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria da comunicarsi all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

9. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o di telaio.

10. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali dei minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

11. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

12. Il provvedimento di alienazione è comunicato all' autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

13. Il provvedimento è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

14. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;

b) euro 24,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole ed operatrici;

c) euro 30,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

15. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

16. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.

17. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 8, le disposizioni che precedono.

18. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dell'ordine» sono soppresse.

19. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».

20. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.


 

 

La disposizione in esame introduce una serie di interventi diretti alrecupero di risorse finanziarie per l’amministrazione della giustizia: dall’abolizione dell’esenzione totale dal contributo unificato per le spese di giustizia, alla revisione in aumento dei relativi scaglioni di pagamento; dalla introduzione di limiti per le indennità in favore dei giudici di pace, ad una complessiva revisione della disciplina delle custodie giudiziarie di autoveicoli, finalizzata ad una rapida distruzione delle giacenze. Vengono, poi, prorogati di due anni gli incarichi dei giudici tributari.

 

I primi tre commi dell’art. 31 intervengono sulla disciplina del contributo unificato, introducendo modifiche al testo unico spese di giustizia (DPR 115/2002).

 

Il comma 1 sopprime le esenzioni dal contributo unificato che il suddetto TU prevedeva per i processi di valore inferiore a 1.100 euro (art. 10, comma 4) e ai quali e ora è, invece, connesso un prelievo di 30 euro (comma 2).

 

Si ritiene infatti, che il patrocinio a spese dello Stato costituisca già sufficiente tutela per le fasce di utenti economicamente più deboli.

 

Il comma 2 provvede, inoltre, nell’ottica di un aumento generalizzato, ad una revisione degli importi dovuti per gli scaglioni di valore dei procedimenti, all’occorrenza modificando il comma 1 dell’art.13 del DPR 115/2002 ed arrotondando gli importi derivanti dalla conversione in lire.

 

Si stabiliscono aumenti (art. 13, comma 1, TU):

§      da 62 a 70 euro per i processi di valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, per quelli di volontaria giurisdizione e per i procedimenti in camera di consiglio (es: la decisione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza in pendenza del ricorso per cassazione, v. art. 373 c.p.c.; l’omologazione della separazione consensuale, v. art. 711 c.p.c.; i provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso, v. art.721 c.p.c.; la sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta, v. art.729 c.p.c.; i provvedimenti relativi ai  minori, agli interdetti, agli inabilitati, v. art.723 c.p.c., etc);

§      da 155 a 170 euro per quelli di valore compreso tra i 5.200 e i 26.000 euro e i contenziosi di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace;

§      da 310 a 340 euro per i processi di valore compreso  tra i 26.000 e i 52.000 euro e quelli civili e amministrativi di valore non determinabile;

§      da 414 a 500 euro per processi di valore compreso tra i 52.000 e i 260.000 euro;

§      da 672 a 800 euro per i processi di valore compreso  tra i 260.000 e i 520.000 euro;

§      da 930 a 1.100 euro per processi di valore oltre i 520.000 euro.

 

Gli aumenti per i primi tre scaglioni sono pari al 10% circa mentre quelli per le cause di valore più elevato (oltre 52.000 euro) possono essere quantificati nell’ordine del 20%.

 

Il comma 3 dell’art. 31 del d.d.l. ritocca in aumento (art. 13, comma 2, TU) anche gli importi del contributo unificato da versare per i processi esecutivi immobiliari - che passa da 155 a 200 eurononché per quelli di opposizione agli atti esecutivi (da 103,30 a 120 euro).

 

Si segnala che il suddetto comma 3 modifica e sostituisce il comma 2 dell’articolo 13 del T.U., anche se, stando alla lettera del testo, tale comma 2, unitamente al comma 1, risulterebbe sostituito dal solo comma 2 dell’art. 31 del disegno di legge in esame.

 

 

Mentre il comma 5 contiene la specificazione che le maggiori entrate, derivanti dall’intervento in esame, saranno destinate al pagamento dei debiti pregressi e al funzionamento degli uffici giudiziari, i commi 4 e 6 dell’art. 31 modificano la legge 374/1991, istitutiva del giudice di pace.

Il comma 4 dell’art. 31 contiene disposizioni di coordinamento conseguenti alla introduzione del contributo di 30 euro per i processi fin ora esenti.

La norma, infatti, intervenendo sul comma 1 dell’art .46 della legge 374, fa venir meno l’esenzione da ogni tassa e imposta per le cause e le attività conciliative di valore inferiore a 1.033 euro. Ne deriva, di conseguenza, che anche in tali ipotesi debba essere versato il contributo minimo di 30 euro, stabilito dal nuovo comma 1 dell’art. 13 del DPR 115/2002.

Il comma 6, aggiungendo il comma 4-ter all’art. 11 della L. 374/1991, pone un limite alle indennità percepibili dai giudici di pace, ora  fissate a 72.000 euro lordi all’anno.

Tale limite è, inoltre, esteso alle indennità percepite dai giudici tributari.

 

 

In base alla normativa vigente, i giudici di pace percepiscono un'indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attività di apposizione dei sigilli, nonché di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo .  È altresì dovuta un'indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 .

 E’ corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.

In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di una serie di provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni; etc.

L'ammontare delle indennità è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.  

Le indennità sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

 

Il comma 7, novellando il comma 1 dell’articolo 11 del D.lgs.n.545/1992, dispone una proroga di due anni degli incarichi dei componenti le commissioni tributarie.

I commi da 8 a 17 dettano disposizioni concernenti le custodie giudiziarie di autoveicoli e sono finalizzati alla drastica riduzione dei costi ad esse connessi, derivanti dalla circostanza che “i corpi di reato (…) rimangono sottoposti a vincolo anche molto tempo dopo la definizione del giudizio, con la conseguenza che permangono gli oneri di custodia a carico dell’erario anche quando sono cessate le esigenze processuali”.

Al fine di evitare il ripetersi di tali evenienze, si dispone che i veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro, siano alienati al titolare del deposito, con le modalità di cui al comma 9, anche se non confiscati, qualora ricorrano le seguenti condizioni ( lettere da a) a d) del comma 8):

§         sia emanato da parte dell’autorità giudiziaria  un provvedimento che dichiari cessate le esigenze su cui il sequestro si basava e siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di tale provvedimento all’interessato, senza che questi abbia ritirato il veicolo;

§         il veicolo sia immatricolato per la prima volta da oltre cinque anni;

§         la custodia si sia protratta per oltre due anni alla data del primo luglio 2002.

L’alienazione, disposta da una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali dei minorenni (comma 10), si perfeziona con la notifica del provvedimento al custode acquirente (comma 11); il provvedimento deve essere, altresì, notificato alla autorità giudiziaria che aveva ordinato il sequestro, nonché al pubblico registro automobilistico (commi 12 e 13).

I compensi spettanti ai custodi vengono fortemente ridimensionati  e, in deroga a quanto previsto dalle tabelle di cui all’articolo 59 del TU n. 115/2002, forfetariamente fissati in:

§         euro 6 mensili per motoveicoli e ciclomotori;

§         euro 24 mensili per autoveicoli e rimorchi di massa inferiore alle 3,5 ton., macchine agricole;

§         euro 30  mensili per autoveicoli e rimorchi di massa superiore alle 3,5 ton.(comma 14).

Tali importi subiscono una riduzione del 20% per ogni anno di custodia successivo al primo (comma 15) e sono corrisposti in cinque ratei annui, a partire dal 2006 (comma 16); diversamente dispone l’articolo 59 del TU sulle spese di giustizia, in base al quale la riduzione dei compensi spettanti ai custodi è connessa soltanto allo stato di conservazione del bene.

Il comma 17 dispone l’applicazione di tale complessiva disciplina alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate ed ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge, purché ricorrano le condizioni precedentemente illustrate.

Il comma 18, modifica, eliminando  la fase relativa alla acquisizione del parere del consiglio dell’ordine, il procedimento di liquidazione -di cui all’articolo 82 del TU n.115/2002- dell’onorario e delle spese spettanti al difensore in caso di gratuito patrocinio. Si mira, attraverso tale disposizione, alla riduzione dei costi legati al suddetto istituto, dal momento che le spese sostenute dal difensore per ottenere il parere, rientrando tra quelle previste all’articolo 75 del medesimo TU, sono a carico dello Stato.

Il comma 19 dispone l’adeguamento del contributo forfettario (di cui all’articolo 30 del TU n.115/2002) che la parte che si costituisce in giudizio deve versare anticipatamente per le notificazioni eseguite dai funzionari di cancelleria. Tale contributo è fissato in euro 8,00, in luogo degli attuali importi, individuati nella tabella di cui all’allegato n.1 del TU (che il comma 20 del disegno di legge in esame provvede ad abrogare) che vanno da un minimo di euro 2,46 ad un massimo di euro 4,93 e che non subiscono ritocchi dall’anno 1979.


 

Articolo 32, comma 15
(Redditi immobiliari. Lotta al sommerso. Nullità dei contratti di locazione non registrati)

15. I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

 

 


Il comma 15 prevede che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento,di unità immobiliari o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

 

Si tratta di una disposizione sanzionatoria che dalla mancata registrazione dei contratti sopra richiamati fa discendere la nullità degli stessi.

 

Si segnala che la relazione tecnica, pur essendo la norma collocata sotto il titolo III - “Disposizioni in materia di entrata”, non reca la quantificazione degli eventuali effetti positivi derivanti dalla norma sul bilancio dello Stato.

 

La disposizione in esame ha ad oggetto tutti i contratti di locazione, sia quelli ad uso abitativo, sia quelli ad uso commerciale, disciplinati sia dalle norme generali contenute nel codice civile (art. 1571-1614), sia da apposite leggi speciali.

Il contratto di locazione di unità immobiliari o di loro porzioni può avere ad oggetto:

§         immobili destinati ad uso abitativo;

§         immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo.

 

La norma fa poi riferimento alle ipotesi di mancata registrazione di contratti che “comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni”: occorrerebbe precisare, soprattutto alla luce della gravità della sanzione comminata (la nullità del contratto), la definizione di “diritti relativi di godimento”, non rinvenibile nell’ambito della normativa vigente, né tantomeno in quello della elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria; si ricorda, infatti, come sia dottrina che giurisprudenza distinguono tra diritti reali di godimento (es:usufrutto, superficie), la cui caratteristica essenziale consiste nel rapporto immediato  che si instaura tra il soggetto titolare e la res oggetto di godimento e diritti personali di godimento (es:diritto del locatario e del comodatario) che, pur partecipando di alcune caratteristiche dei diritti assoluti (l’esistenza di un corrispondente e generale dovere di astensione), presuppongono una situazione di carattere relativo, esistendo un diritto di credito dal lato attivo ed un obbligo dal lato passivo.

Si ricorda altresì come sia gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali di godimento (articolo1, comma 1, della parte I della Tariffa di cui al d.P.R. n.131 del 1986), sia i contratti di comodato di beni immobili -da cui derivano diritti personali di godimento- (articolo 5, comma 4, della parte I della Tariffa di cui al d.P.R. n.131) siano sottoposti all’obbligo di registrazione.

 

La nuova disciplina delle locazioni di immobili destinati ad uso abitativo.

 

La legge 9 dicembre 1998, n. 431, disciplina la sola locazione di immobili ad uso abitativo, non applicandosi quindi ad altri tipi di locazione, come ad esempio quella riguardante usi commerciali[6].

Il nucleo fondamentale del provvedimento è contenuto nell'articolo 2, ove si individuano due distinte tipologie contrattuali per le locazioni abitative. La prima tipologia (contratto libero) si basa fondamentalmente sulla libera contrattazione delle parti – pur essendo presenti elementi di vincolo nella durata minima del contratto e nella rinunzia alla possibilità di disdetta alla prima scadenza – mentre la seconda tipologia (contratto concordato) si basa sul sostanziale recepimento, da parte del locatore e del conduttore, di contratti-tipo stipulati in sede locale tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, anche sulla base dei criteri generali fissati dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2. In questo caso, oltre alla durata minima del contratto – fissata per legge – il contratto-tipo disciplina anche altri elementi contrattuali quali ad esempio l’entità del canone. L'adozione di questa seconda tipologia contrattuale consente di godere di alcuni benefìci di natura fiscale (artt. 2, comma 4, artt.8, 10 e 11).

L'articolo 6 ridefinisce le procedure per il rilascio degli immobili, restituendo agli organi giudiziari la competenza in merito e sopprimendo quindi la competenza delle commissioni prefettizie. È previsto un periodo di sospensione di sei mesi, durante il quale sono sospese le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio e che può essere utilizzato dalle parti per rinnovare la locazione con le nuove tipologie contrattuali indicate all’articolo 2.

L’articolo 8 prevede l’introduzione di detrazioni IRPEF per i locatori del “secondo canale”, mentre l’articolo 10 contiene detrazioni IRPEF per i conduttori del medesimo canale a partire dal 2001. L'articolo 11 istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione è quantificata ogni anno dalla legge finanziaria; ulteriori risorse possono essere messe a disposizione dalle singole Regioni e dai comuni.

 

Si ricorda che la disciplina sopra richiamata non si applica (art. 1 della L. n. 431 del 1998):

 

§         ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati  in forma concordata secondo contratti-tipo ( art. 2, co. 3);

§         agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

§         agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.[7]

 

 Dall’applicazione di tale disciplina sono altresì esclusi i contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

 

 

La locazione di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello abitativo.

 

La c.d. legge sull’equo canone (legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina delle locazioni di immobili urbani)regola. all’articolo 27, la locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello abitativo, stabilendo che la durata dei contratti non può essere inferiore a sei anni se gli immobili siano adibiti ad una delle seguenti attività:

 

1) industriali, commerciali e artigianali;

2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.[8]

 

Tale disposizione si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista per i diversi tipi di destinazione dell’immobile.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

 

Si ricorda che tale disciplina deve ritenersi applicabile a tutti gli immobili urbani di qualunque specie – adibiti ad uso diverso da quello abitativo – in cui si eserciti una delle attività sopra richiamate. Pertanto essa si applica non soltanto agli edifici, ma anche ai fabbricati di qualunque tipo, alle superfici inedificate o aree nude e quindi ai terreni, in cui le predette attività sono esercitate[9].

 

 

La registrazione del contratto di locazione

 

Si ricorda che la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, collegato alla manovra finanziaria 1998), ha introdotto all’articolo 21, comma 18, attraverso un’apposita modificazione al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, l'obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

 

In particolare l’articolo 17 del D.P.R. n. 131 del 1986, come modificato sia dalla norma sopra richiamata, sia dalla legge n. 342 del 2000, in materia di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, stabilisce che :

 

§         l'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti e assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

§          l'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento;

§          per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 237 del 1997;

 

L’unica eccezione a tale obbligo generalizzato di registrazione riguarda una serie di atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Tra questi rientrano:

 

§         locazioni e affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno (parte seconda, articolo 2-bis, della tariffa annessa al D.P.R. n. 131 del 1986).  Il calcolo dei 30 giorni complessivi nell'anno deve essere fatto con riguardo all'unità immobiliare locata ed alle stesse parti contraenti. Fanno eccezione i contratti soggetti a IVA in base al principio di alternatività di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 1986[10].

 

Si ricorda che gli atti si registrano "in caso d'uso" solo quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l'applicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo. In particolare devono essere registrati in caso d'uso i contratti soggetti ad IVA.

 

L'obbligo della registrazione compete a notai e altri pubblici ufficiali, nel caso di contratti di locazione redatti in forma pubblica o per scrittura autenticata; alle parti contraenti (proprietario e inquilino, ossia locatore e conduttore), in caso di scrittura privata non autenticata. In quest'ultimo caso, indipendentemente dalla residenza del proprietario e dell'inquilino, o dalla ubicazione dell'immobile dato in locazione, qualsiasi ufficio del Registro o ufficio delle Entrate può ricevere l'atto per la registrazione.

 

 

Determinazione dell’imposta di registro

 

L’art. 8 della legge n. 392 del 1978 (equo canone) dispone che le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali.

Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido per il pagamento dell'intera imposta.

 

Per quanto attiene all’importo, l’imposta di registro dovuta – per gli immobili urbani e per i terreni non agricoli – è pari al 2% del canone annuo, con un minimo di 51,65 euro (articolo 5 e nota II della tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. n. 131 del 1986)[11].

 

Se il contratto viene sciolto anticipatamente o non viene rinnovato alla scadenza il recesso o il mancato rinnovo deve essere comunicato all’Ufficio del registro mediante versamento dell’imposta fissa di 51,65 euro.

 

La disposizione non sembra essere considerata dal Governo direttamente produttiva di maggiori entrate, atteso che esse non vengono quantificate nella relazione tecnica. La ratio sembra pertanto doversi rinvenire nell’intendimento di rafforzare l’obbligo di registrazione, assistendolo con la previsione della sanzione di nullità del contratto in conseguenza dell’omissione di tale prescritto adempimento.

 

 

Accanto alle sanzioni di natura amministrativa -previste dalla normativa vigente- per la mancata registrazione dei contratti per i quali sussiste il relativo obbligo (sanzioni che possono variare da una a tre volte l’imposta dovuta), la disposizione in esame introduce, come già accennato, la ulteriore sanzione, di natura civilistica, della nullità del contratto (l’articolo 1418 del codice civile, nell’individuare le cause di nullità, dispone che “il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”).

 

La nullità è la più grave forma di invalidità negoziale, essa comporta la definitiva inidoneità dell’atto a produrre gli effetti suoi propri: il contratto nullo, pertanto, è inefficace o senza effetto sin dal momento della sua stipulazione. L’iniziativa per la dichiarazione di nullità del contratto può originare da qualunque interessato, compreso il giudice al quale i privati si siano rivolti per far valere quanto pattuito; l’articolo 1422 del codice civile dispone poi che la azione per far valere la nullità sia imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. La terza fondamentale regola che governa la nullità è la assoluta impossibilità per le parti di procedere ad una convalida del contratto (art.1423). 


LE SPESE PER LA GIUSTIZIA NEGLI STATI DI PREVISIONE
DI ALTRI MINISTERI

 

Come rilevato dal contenuto di quanto esposto in Tabella F del d.d.l. finanziaria, alcuni stanziamenti per interventi di interesse del settore giustizia, e in particolare per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria, sono iscritti nel bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si tratta dei seguenti stanziamenti in conto capitale:

-    47 milioni di euro sia in termini di competenza che di cassa per il 2005 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria(4.2.3.15) che è compresa tra le spese per investimenti del centro di responsabilità Ragioneria generaledello Stato dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2). Tale previsione (cap. 7528) costituisce annualità di un limite di impegno quindicennale destinato a finanziarel'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali per l'esecuzione di costruzioni, miglioramenti e manutenzione straordinaria di edifici destinati e da destinare a sede degli uffici giudiziari e a casa mandamentale", ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f) della legge n. 448/1998 (collegato 1999).

-    200 milioni di euro in conto competenza e 200,6 milioni di euro in termini di cassa per l’anno finanziario 2005 nell'ambito dell'U.P.B. Edilizia giudiziaria(3.2.3.7), che è presente tra le spese per investimenti gestite dal centro di responsabilità Opere pubbliche e edilizia dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (tabella 10). La totalità della spesa iscritta nel cap. 7473 è destinata alla costruzione, completamento, adattamento, permuta, manutenzione straordinaria e progettazione degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena.


BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI E DELLA CASSA DELLE AMMENDE

 

Sono annessi allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili e quello della Cassa delle ammende.

 

L’Amministrazione degli Archivi notarili presenta un quadro previsionale di entrata e di spesa in pareggio per un ammontare di 482,8 milioni di euro. Rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2004 si registra un aumento di 12,4 milioni di euro; rispetto invece alle previsioni assestate l’aumento è di 10,4 milioni di euro.

 

Il bilancio della Cassa delle Ammende reca previsioni di entrata e di spesa di importo pari a 118 milioni di euro, con un aumento di 14,3 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2004, coincidenti con le previsioni assestate.


Allegati


L’evoluzione delle entrate e delle spese nel bilancio dello Stato
per il 2003-2005

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

 

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tavola IV – Andamento delle u.p.b. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

 

 

 

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

 

 

 


 

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

STATO DI PREVISIONE

RENDICONTO 2003

2004

2005

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

ddl assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

272.621

258.655

57,3

276.774

58,9

270.062

58,5

Attività produttive

4.999

4.943

1,1

4.045

0,9

4.695

1,0

Lavoro e politiche sociali

65.693

65.566

14,5

66.228

14,1

67.071

14,5

Giustizia

6.576

6.600

1,5

7.829

1,7

7.111

1,5

Affari esteri

2.447

2.315

0,5

2.259

0,5

2.219

0,5

Istruzione, università e ricerca

50.910

51.873

11,5

51.399

10,9

50.797

11,0

Interno

25.714

25.387

5,6

25.730

5,5

24.937

5,4

Ambiente e territorio

1.721

1.687

0,4

1.416

0,3

1.155

0,3

Infrastrutture e trasporti

8.083

7.334

1,6

8.396

1,8

7.273

1,6

Comunicazioni

270

259

0,1

377

0,1

359

0,1

Difesa

21.373

21.221

4,7

20.851

4,4

20.793

4,5

Politiche agricole

1.714

1.677

0,4

1.525

0,3

1.481

0,3

Beni e attività culturali

2.570

2.738

0,6

2.242

0,5

2.211

0,5

Salute

1.402

1.374

0,3

1.156

0,2

1.281

0,3

Totale spese finali

466.093

451.630

100

470.227

100

461.446

100

 

 


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

CATEGORIE

RENDICONTO 2003

2004

2005

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

ddl assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

76.746

77.387

17,1

79.257

16,9

80.865

17,5

Consumi intermedi

14.154

13.693

3,0

13.344

2,8

11.925

2,6

Imposte pagate sulla produzione

4.209

4.278

0,9

4.313

0,9

4.373

0,9

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

159.951

159.534

35,3

165.696

35,2

166.768

36,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

3.341

3.512

0,8

3.929

0,8

3.903

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.489

5.205

1,2

5.511

1,2

5.129

1,1

Trasferimenti all'estero

1.700

1.589

0,4

1.624

0,3

1.585

0,3

Risorse proprie cee

13.850

12.822

2,8

14.750

3,1

15.700

3,4

Interessi passivi e redditi da capitale

76.139

71.305

15,8

74.904

15,9

72.702

15,8

Poste correttive e compensative

42.984

41.520

9,2

50.837

10,8

44.049

9,5

Ammortamenti

782

163

0,0

795

0,2

833

0,2

Altre uscite correnti

5.147

586

0,1

9.053

1,9

8.626

1,9

Totale spese correnti

404.491

391.594

86,7

424.013

90,2

416.458

90,3

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.847

5.747

1,3

5.946

1,3

6.349

1,4

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

19.523

19.275

4,3

18.297

3,9

15.424

3,3

Contributi agli investimenti ad imprese

13.566

13.441

3,0

8.691

1,8

9.066

2,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

258

258

0,1

50

0,0

35

0,0

Contributi agli investimenti a estero

235

222

0,0

187

0,0

192

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

15.056

13.977

3,1

8.048

1,7

9.870

2,1

Acquisizioni di attività finanziarie

7.117

7.116

1,6

4.995

1,1

4.052

0,9

Totale spese conto capitale

61.602

60.036

13,3

46.214

9,8

44.988

9,7

Totale spese finali

466.093

451.630

100

470.227

100

461.446

100


 

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

FUNZIONI-OBIETTIVO

BILANCIO 2004

2004

2005

 

Legge Bilancio

%

ddl assestato

%

BLV

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

422.821

64,6

442.766

64,6

405.699

63,3

2 –Difesa

18.907

2,9

20.448

3,0

19.903

3,1

3 -Ordine pubblico e sicurezza

21.315

3,3

21.618

3,2

21.281

3,3

4 -Affari economici

52.460

8,0

54.157

7,9

52.489

8,2

5 -Protezione dell'ambiente

1.386

0,2

1.438

0,2

1.335

0,2

6 -Abitazioni e assetto territoriale

2.553

0,4

2.693

0,4

2.288

0,4

7 -Sanità

11.525

1,8

11.750

1,7

10.508

1,6

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

8.718

1,3

14.282

2,1

11.362

1,8

9 –Istruzione

47.843

7,3

48.947

7,1

48.420

7,6

10-  Protezione sociale

66.957

10,2

67.650

9,9

67.747

10,6

Spese complessive

654.485

100

685.749

100

641.032

100

 


Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

U.P.B. (III LIVELLO)

RENDICONTO 2003

2004

2005

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

ddl assestato

%

BLV

%

Funzionamento

81.419

81.649

18,1

80.666

17,2

80.225

17,4

Interventi

225.597

222.502

49,3

240.933

51,2

234.784

50,9

Oneri comuni

19.199

13.893

3,1

25.718

5,5

27.074

5,9

Trattamenti di quiescenza

1.460

1.573

0,3

1.110

0,2

1.046

0,2

Oneri del debito pubblico

76.816

71.977

15,9

75.586

16,1

73.329

15,9

Totale spese correnti

404.491

391.594

86,7

424.013

90,2

416.458

90,3

Investimenti

58.137

57.628

12,8

42.050

8,9

41.274

8,9

Altre spese in conto capitale

429

429

0,1

254

0,1

255

0,1

Oneri comuni

3.037

1.979

0,4

3.910

0,8

3.459

0,7

Totale conto capitale

61.603

60.036

13,3

46.214

9,8

44.988

9,7

Totale spese finali

466.093

451.630

100

470.227

100

461.446

100


 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]    Ulteriori fondi per stipendi e altri assegni fissi ai magistrati in servizio presso l’amministrazione centrale sono gestiti dal centro di responsabilità Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, cap. 1008 (5,7 milioni di euro per 46 magistrati) e dal centro di responsabilità Affari di giustizia, cap. 1201 (2,7 milioni di euro per23 magistrati).

[3]     Si segnala che parrebbe tuttora formalmente in vigore l'art. 8 del D.Lgs. 230/1999, ai sensi del quale le competenze in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e le relative risorse avrebbero dovute essere trasferite al Ministero della salute al termine del periodo di sperimentazione previsto dal citato decreto e successivamente prorogato al 30 giugno 2002. Il D.M. 10 aprile 2002, in attuazione dell'articolo citato, dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengano assegnati al Fondo sanitario nazionale le risorse connesse al personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

[4]     L’articolo 6 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 94/1997, ha introdotto una classificazione analitica delle spese per funzioni-obiettivo. L’articolazione della spesa statale per funzioni-obiettivo ha sostituito, tra i quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato, la precedente classificazione funzionale delle spese finali (correnti e in conto capitale) del bilancio dello Stato, articolata in 21 sezioni.

[5] L’articolo 29, comma 8, del d.d.l. finanziaria modificando l’art. 3, comma 1, della legge 27/1981, prevede la corresponsione dell’indennità giudiziaria ai magistrati in astensione obbligatoria per maternità; l’esclusione dall’indennità è limitata dalla norma all’assenza facoltativa dal servizio per usufruire dei cd. congedi parentali di cui all’art. 32 del D.Lgs 151/2003.

[6] Si ricorda che prima della riforma della disciplina della locazione di immobili ad uso abitativo, la materia era disciplinata dalla L.n.392 del 1978 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, la cd. Legge sull’equo canone. Tale legge è stata in parte abrogata dalla L.n.431 del 1998.

[7]     Comma così modificato dall'art. 2 della L. 8 gennaio 2002, n. 2.

[8]    Vedi, anche, l'art. 4, comma 9-bis, del D.-L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[9]    Cfr. Cass. 4 aprile 1986, n. 2332; Cass. 16 giugno 1986 n. 3993;  Cass. 4 luglio 1986 n. 4409; Cass. 9 maggio 1991 n. 5157.

[10]   Cfr. la nota all’art. 1 della tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

[11]   Per i contratti aventi una durata superiore a trenta giorni ma inferiore ad un anno l’imposta è pari al 2% di quello che sarebbe il canone annuo, con un minimo di 51,65 euro.