XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Reati d'opinione. Lavori preparatori della legge 24 febbraio 2006, n. 85
Serie: Progetti di legge    Numero: 686    Progressivo: 1
Data: 29/03/06
Riferimenti:
AC n.2443/14   AC n.3402/14
AC n.3975/14   AC n.5490/14
AC n.5552/14   AS n.1980/14
AS n.2627/14   AC n.3064/14
AC n.3538/14   L n.85 del 24/02/06

Servizio studi

 

progetti di legge

Reati d’opinione

Lavori preparatori della Legge 24 febbraio 2006, n. 85

 

n. 686/1

 

xiv legislatura

29 marzo 2006

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: gi0488a.doc

 


INDICE

Legge 24 febbraio 2006, n. 85

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione  3

Iter alla Camera

Progetti di legge

§      A.C. 2443, (on. Pisapia ed altri), Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione  11

§      A.C. 3402, (on. Cento), Abrogazione degli articoli 270, 272, 304 e 305 del codice penale recanti delitti contro la personalità dello Stato  15

§      A.C. 3975, (on. Zeller ed altri), Modifiche al codice penale concernenti la depenalizzazione dei reati contro la personalità dello Stato  19

§      A.C. 5490, (on. Lussana), Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione  25

§      A.C. 5552, (on. Pisapia ed altri), Abrogazione degli articoli 304 e 305 del codice penale, concernenti i reati di cospirazione politica mediante accordo e di cospirazione politica mediante associazione  31

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 9 novembre 2004  37

Seduta dell’8 febbraio 2005  41

Seduta del 22 febbraio 2005  43

Seduta del 22 marzo 2005  45

Seduta del 30 maggio 2005  47

Seduta del 31 maggio 2005  49

Seduta del 16 giugno 2005  51

Seduta del 21 giugno 2005  59

Seduta del 22 giugno 2005  63

Seduta del 23 giugno 2005  69

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 23 giugno 2005  73

§      Pareri resi all’Assemblea)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 28 giugno 2005  77

Relazione della II Commissione (Giustizia)

§      A.C. N. 5490-2443-3402-3975-5552-A,81

Esame in Assemblea

Seduta del 27 giugno 2005  95

Seduta del 6 luglio 2005  125

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S. 1980, (sen. Salvi ed altri)  Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione  215

§      A.S. 2627, (sen. Calderoli), Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione  221

§      A.S. 3064, (sen. Malabarba e Sodano), Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d’opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione  225

§      A.S. 3538, (on. Lussana), Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione  231

Esame in sede referente

-       2^  Commissione (Giustizia)

Seduta del 10 novembre 2005  239

Seduta del 23 novembre 2005  243

Seduta del 29 novembre 2005  245

Seduta del 20 dicembre 2005  247

Seduta del 23 dicembre 2005  257

Seduta dell’11 gennaio 2006  265

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 2^ Commissione (Giustizia)

-       1^  Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 20 dicembre 2005  277

Esame in Assemblea

Seduta del 24 gennaio 2006  281

Seduta del 25 gennaio 2006  291

 


Legge 24 febbraio 2006, n. 85


Legge 24 febbraio 2006, n. 85

"Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"

 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006

 

 

Art. 1.

1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241. - (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».

 

Art. 2.

1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

 

Art. 3.

1. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

 

Art. 4.

1. L’articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 289. - (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni».

 

Art. 5.

1. L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292. - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). – Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

 

Art. 6.

1. L’articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».

 

Art. 7.

1. L’articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 403. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). – Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

 

Art. 8.

1. L’articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 404. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). – Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

 

Art. 9.

1. All’articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;

b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

 

Art. 10.

1. L’articolo 406 del codice penale è abrogato.

2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

 

Art. 11.

1. All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

2. All’articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

3. All’articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

 

Art. 12.

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

 

Art. 13.

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;

b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

 

Art. 14.

1. All’articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135».

 

Art. 15.

 

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507.

 


Iter alla Camera

 


Progetti di legge

 


 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 2443

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

PISAPIA, BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSOGIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

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Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione

 

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Presentata il 28 febbraio 2002

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        Onorevoli Colleghi! - Nella scorsa legislatura, con il decreto legislativo n. 507 del 1999, è stata approvata un'ampia depenalizzazione dei reati minori e sono state abrogate norme del codice penale del 1930 ormai anacronistiche.

        Nell'iter parlamentare della proposta di legge delega però, alcune norme che puniscono condotte che rientrano nella libertà di opinione e di espressione del pensiero, di cui pure era stata proposta l'abrogazione, non sono state eliminate dal codice.

        Nel vigente sistema penale sono ancora presenti, e spesso puniti con pene particolarmente gravi, reati introdotti nel periodo fascista, finalizzati chiaramente alla repressione di chi si opponeva allo stato dittatoriale e che mal si conciliano con le norme costituzionali, e in particolare con l'articolo 21 della Costituzione.

        Ciò evidenzia una vistosa contraddizione del nostro ordinamento giuridico: da un lato si riconosce e tutela a livello costituzionale, la libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di manifestazione; dall'altro sopravvivono, nel codice penale, reati caratterizzati solo dall'esercizio di tali diritti. Si tratta, evidentemente, del retaggio di un sistema normativo teso a limitare nel modo più drastico ogni espressione di dissenso, specialmente di carattere politico; tali norme, del resto, si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico, in sostanziale violazione dei princìpi base di un ordinamento democratico.

        Gli orientamenti della giurisprudenza in parte hanno attenuato tale contraddizione, disapplicando o interpretando in chiave restrittiva quegli articoli del codice penale che sono il residuo di una concezione autoritaria dello Stato: ma è giunto il momento di arrivare ad una loro abrogazione, onde evitare che nel confronto politico, anche aspro, possa, o debba, intervenire il giudice penale.

        Non si può non rilevare, inoltre, che - malgrado l'ampia depenalizzazione approvata con larghissimo consenso nella scorsa legislatura - permangono, nel codice penale, reati che non creano allarme sociale e in relazione ai quali è ben più efficace una sanzione amministrativa: la depenalizzazione di tali reati andrebbe nel senso da tutti, almeno a parole, auspicato, di demandare alla magistratura solo le condotte che creano effettivi e concreti danni alla collettività o ai singoli.

        Con la presente proposta di legge si vuole, dunque, da un lato, completare il lavoro già avviato nella scorsa legislatura, abrogando quelle norme che individuano reati che, sia pure nell'attenuata applicazione che ne fa la giurisprudenza, non hanno nessuna ragione di sopravvivere nel nostro ordinamento; e dall'altro proseguire nell'opera di depenalizzazione che - giova ricordarlo - non significa affatto impunità ed anzi, spesso, evita proprio l'impunità, senza però ricorrere alla sanzione penale.

        Certo, se già fosse in fase avanzata la riforma del codice penale e se, come dai proponenti più volte auspicato, anche con la presentazione di altre proposte di legge, fossero state approvate norme quali "la riserva di codice" e, più in generale, quelle modifiche tese a creare nel nostro sistema il cosiddetto "diritto penale minimo", tale proposta di legge sarebbe certamente già superata. Ma, in questo contesto politico, e di fronte ai ritardi e alle carenze governative, i proponenti ritengono opportuno presentare al Parlamento la presente proposta di abrogazione di alcuni reati e di depenalizzazione di altri, con l'auspicio che questo lavoro possa essere la base di una discussione più ampia che porti a una modifica complessiva del nostro sistema penale, con l'unificazione nel codice penale di tutte le fattispecie penalmente rilevanti; con l'introduzione di pene principali diverse dalla detenzione e dalla pena pecuniaria; con la depenalizzazione di tutti quei reati minori che non hanno necessità di quelle indagini per le quali è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria. Nell'ottica, come detto, di un diritto penale "minimo" e "mite" e, soprattutto, del rafforzamento di quelle misure che possono determinare una maggiore prevenzione dei reati e quindi una maggiore tutela della collettività.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 279 (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 292-bis (Circostanza aggravante), 293 (Circostanza aggravante), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) del codice penale sono abrogati.

 

 

Art. 2.

 

1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

"Art. 270. - (Associazione sovversiva) Chiunque, nel territorio dello Stato, ha promosso, costituito o diretto associazioni i cui appartenenti abbiano commesso delitti idonei a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico dello Stato, ovvero alla soppressione violenta dell'ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chi partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto diverso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".

 

 

Art. 3.

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedano sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale, la cui abrogazione è disposta dall'articolo 1 della presente legge. Le sanzioni amministrative devono essere contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1000 euro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni della data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

 

 

 


 

N. 3402

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CENTO

¾

Abrogazione degli articoli 270, 272, 304 e 305 del codice penale recanti delitti contro la personalità dello Stato

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Presentata il 19 novembre 2002

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Onorevoli Colleghi! - A distanza di pochi giorni dalle pacifiche giornate della manifestazione no global di Firenze, durante la notte fra giovedì e venerdì 15 novembre sono scattati gli arresti per Francesco Caruso, esponente delle reti no global e per altre 20 persone. L'iniziativa di apertura di procedimento penale degli uffici giudiziari di Cosenza risulta molto singolare per la natura dei reati contestati: cospirazione politica e associazione sovversiva.

Sono reati associativi politici tipici del codice Rocco e tali accuse rischiano di riportare il nostro Paese indietro di trent'anni e, inquadrate nella fase politica che stiamo attraversando, possono sovrapporsi e confondere i confini del diritto che sancisce la libertà di manifestare. Il permanere di tali fattispecie di reati nell'attuale codice penale rappresenta una grave violazione delle libertà democratiche e di pensiero previste e garantite dalla Costituzione.

L'ingiustizia di questi arresti è già scritta nella enormità e nell'inverosimiglianza delle accuse, in precedenza giudicate inconsistenti, sulla base dello stesso dossier di carabinieri e polizia, dalle procure di Genova, Torino e Napoli: cospirazione politica al fine di turbare l'esercizio del governo e sovvertire violentemente l'ordinamento economico costituito nello Stato.

Il titolo I del libro II del codice penale sotto la denominazione "delitti contro la personalità dello Stato", prevede una serie di figure criminose caratterizzate dal fatto di tendere, sostanzialmente, alla repressione dei fatti di dissenso politico ed ideologico; tali figure, la maggior parte delle quali è rimasta per molto tempo in letargo tra le pagine del codice e che solo il fenomeno terroristico degli anni settanta ha richiamato in vita, sono caratterizzate da:

 

a) una notevole genericità ed indeterminatezza della condotta per consentire la repressione di qualsiasi fenomeno di dissenso. A tale riguardo, nella sentenza 2 febbraio 1978 della corte di appello di Brescia, è espressamente detto che "la natura politica di tali reati conferisce carattere di maggiore gravità ai fatti-reato, consentendo anche l'incriminazione di condotte che ordinariamente non sarebbero coperte da sanzione penale";

 

b) una anticipazione della soglia della punibilità, nel senso che si tratta, in genere, di delitti attentato, per la cui punibilità può bastare anche una mera attività preparatoria;

 

c) una notevole gravità delle pene edittali previste, pene che nel testo originario spesso consistevano nella pena capitale o nell'ergastolo e che solo la legislazione repubblicana ha in gran parte mitigato, pur se nel complesso sono rimaste particolarmente gravi.

 

Molto discusso è il problema se le ipotesi delittuose previste dagli articoli 270 (Associazioni sovversive), 271 (Associazioni antinazionali), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 273 (Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale), 274 (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale) siano ancora oggi in vigore.

La migliore dottrina (Antolisei, Pannain, Neppi-Modona) ha sempre sostenuto che tali norme, create allo scopo quasi esclusivo di colpire gli avversari del fascismo, devono oggi ritenersi abrogate.

In particolare Antolisei e Pannain parlano di abrogazione implicita per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione.

Neppi-Modona e la giurisprudenza, invece, ritengono che gli articoli 270 e 272 sono stati espressamente abrogati dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

E' pericoloso che si perseguano solo le idee: certe idee possono essere anche considerate esecrabili dal punto di vista politico, ma se non si traducono in fatti e conseguenze concreti non possono e non devono essere perseguite penalmente.

Tutte queste considerazioni, e soprattutto la dolorosa esperienza del terrorismo e del dopo terrorismo che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, inducono ad auspicare una forte revisione di tali articoli.

E' per questi motivi che la presente proposta di legge abroga i seguenti articoli del codice penale: 270, 272, 304 e 305.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 270 (Associazioni sovversive), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 304 (Cospirazione politica mediante accordo) e 305 (Cospirazione politica mediante associazione).

 

 


N. 3975

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS, COLLE',

FONTANINI, GUIDO ROSSI, STUCCHI

¾

 

Modifiche al codice penale concernenti la depenalizzazione dei reati contro la personalità dello Stato

 

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Presentata il 14 maggio 2003

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Onorevoli Colleghi! - Chiunque scorra il testo del codice penale, benché le norme ivi contenute siano state modificate nel tempo, spesso a seguito di pronunce della Corte costituzionale, vi ritrova talvolta autentiche sopravvivenze che ricordano l'epoca in cui fu redatto e riflettono il clima e la tempesta culturale di un regime fascista oppressivo e di uno Stato autoritario e centralista, quale era l'Italia all'epoca della stesura del codice. Di qui risulta impellente la necessità di smantellarne alcune parti e di modificarne altre, per adeguarle ai nostri giorni.

Per quanto riguarda l'articolo 241, primo comma, del codice penale ("Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato") si rileva come esso miri a tutelare l'integrità e l'indipendenza dello Stato dalla sua sottoposizione (totale o parziale) alla sovranità di uno Stato straniero. A tale proposito si ritiene opportuno, anche alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 25 della Costituzione, precisare maggiormente i limiti della fattispecie, riservando la sanzione penale solo ai casi in cui i fatti diretti a menomare l'indipendenza dello Stato siano commessi con violenza o minaccia, da un lato per sottolineare l'evidente gravità e pericolosità che tali fatti devono assumere, dall'altro per garantire la libera manifestazione del pensiero. L'espressione "fatti diretti" esplicita chiaramente come, in rapporto al programma ideato, alla consistenza dei mezzi predisposti e alla previsione di forze e mezzi nuovi, la fattispecie penalmente perseguibile sia il serio inizio di un attacco all'integrità dello Stato, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza già formatasi sulla norma in oggetto. La modifica dell'articolo 241 del codice penale, consistendo in una precisa qualificazione modale degli atti previsti, permette quindi di definire in modo specifico la reale portata della norma, prevedendo altresì una pena variabile tra cinque e dieci anni, proporzionata alla gravità dei comportamenti adottati, in luogo del carcere a vita attualmente previsto.

Per lo stesso intento di precisazione dei limiti della fattispecie e di proporzionalità tra gravità dei comportamenti e portata della pena, si suggerisce la modifica del primo comma dell'articolo 289 ("Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali") del codice penale, nel senso di specificare che il fatto, oggetto del reato, debba essere compiuto con violenza, o minaccia e di prevedere una gradualità della pena, variabile da uno a cinque anni.

Gli articoli 246 ("Corruzione del cittadino da parte dello straniero") e 269 ("Attività antinazionale del cittadino all'estero") del codice penale, dei quali si chiede l'abrogazione, rappresentano un evidente retaggio del periodo storico in cui è sorto il codice penale attualmente vigente: basta infatti verificare l'assenza di tali norme nel precedente codice penale "Zanardelli" del 1889 e nelle disposizioni penali degli altri ordinamenti democratici europei; invece si rilevano norme analoghe nelle "Leggi tedesche" del 1934, che peraltro sono state abrogate nel 1945, con la fine del regime nazionalsocialista.

Anche con riguardo all'articolo 290, primo comma, ("Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate") del codice penale si ritiene opportuno introdurre una precisa qualificazione modale degli atti considerati vilipendiosi per la Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, ovvero deve trattarsi di azioni dispregiative nei confronti di tali istituzioni.

Le modifiche proposte agli articoli 291 ("Vilipendio alla nazione italiana"), 292 ("Vilipendio alla bandiera o ad un altro emblema dello Stato") e 293 ("Circostanza aggravante") del codice penale, vanno lette nel senso di sostituire norme ormai anacronistiche. Si propone, infatti, l'abrogazione dell'articolo 291 e, conseguentemente, dell'articolo 293, dal momento che quest'ultimo concerne un'aggravante dei reati previsti nei due articoli precedenti. Con riguardo all'articolo 292, invece, la reclusione per vilipendio alla bandiera nazionale sembra oggi una pena eccessiva, soprattutto se si paragona la fattispecie alle corrispondenti disposizioni degli altri codici penali d'Europa. A tale scopo si propone di punire il fatto illecito con la sanzione amministrativa fino a mille euro e di circoscrivere la punibilità ai casi in cui il vilipendio alla bandiera nazionale o ad un altro emblema dello Stato avvenga in occasione di manifestazioni pubbliche o quando l'emblema nazionale è esposto nella sede di istituzioni pubbliche. Inoltre sembra opportuno anche specificare che il vilipendio debba concretizzarsi in atti dispregiativi, avvenuti pubblicamente o comunque divulgati all'opinione pubblica.


 

 


 


proposta  di legge

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Art. 1.

(Modifica all'articolo 241 del codice penale).

 

1. Il primo comma dell'articolo 24l del codice penale è sostituito dal seguente:

 

"Chiunque commette, con violenza o minaccia, fatti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

 

Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 246

del codice penale).

 

1. L'articolo 246 del codice penale è abrogato.

 

Art. 3.

(Abrogazione dell'articolo 269

del codice penale).

 

1. L'articolo 269 del codice penale è abrogato.

 

Art. 4.

(Modifica all'articolo 289 del codice penale).

 

1. Il primo comma dell'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

"E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto, con violenza o minaccia, diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

 

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni".

 

Art. 5.

(Modifica all'articolo 290

del codice penale).

 

1. Il primo comma dell'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

"Chiunque vilipende, pubblicamente e con atti dispregiativi, la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario è punito con la reclusione fino ad un mese".

 

Art. 6.

(Abrogazione dell'articolo 291

del codice penale).

 

1. L'articolo 291 del codice penale è abrogato.

 

Art. 7.

(Vilipendio alla bandiera o ad altro

emblema dello Stato).

 

1. Chiunque vilipende con atti dispregiativi, avvenuti pubblicamente o comunque divulgati all'opinione pubblica, la bandiera della Repubblica o un altro emblema dello Stato, esposti in occasione di una manifestazione pubblica o nella sede di una istituzione pubblica, è punito con la sanzione amministrativa fino a mille euro.

2. Agli effetti del presente articolo, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato.

 

Art. 8.

(Abrogazione dell'articolo 292

del codice penale).

 

1. L'articolo 292 del codice penale è abrogato.

 

Art. 9.

(Abrogazione dell'articolo 293

del codice penale).

 

1. L'articolo 293 del codice penale è abrogato.

 

Art. 10.

(Entrata in vigore).

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


N. 5490

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LUSSANA

¾

 

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

 

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Presentata il 15 dicembre 2004

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Onorevoli Colleghi! - I reati di opinione rappresentano un «relitto storico» che permane all'interno del nostro codice penale, nonostante l'attuale momento storico sia profondamente mutato rispetto a quello in cui sono stati introdotti.

Oltretutto, nel corso degli ultimi anni, si è andato sviluppando un dibattito sulla costituzionalità di alcune norme, nella convinzione che il diritto alla tutela e alla libertà di pensiero e di parola dovrebbe rappresentare la base di ogni sistema che si definisca democratico.

Infatti, la libertà di opinione, di associazione, di iniziativa, di partecipazione, rappresentano diritti politici fondamentali e, poiché si tratta di valori presenti nella Costituzione, rivestono un carattere assoluto che nessuna norma di rango inferiore - sia essa penale, procedurale, civile o amministrativa - può negargli.

I reati di opinione sono stati inseriti all'interno del codice penale nel lontano 1930, periodo in cui il legislatore, tenendo conto delle tendenze politiche e sociali dominanti all'epoca, ha fatto riferimento alla particolare concezione dello Stato autoritario che era andato affermandosi in Italia con l'avvento del fascismo.

Un esame comparato con altri ordinamenti di Stati democratici dimostra, oltretutto, come tale comportamento, ove perseguito, lo sia solo se associato a fatti concreti e rilevanti penalmente, mai quando consiste in una semplice propaganda.

L'articolo 21 della Costituzione introduce e riconosce come libertà irrinunciabile il diritto di manifestare il proprio pensiero, adeguandosi quindi a princìpi ritenuti universalmente validi e consoni per uno Stato democratico basato sul diritto.

 

 

Ma questi dettami, pur riconosciuti dalla Costituzione, non trovano riscontro nel codice penale determinando quindi una palese discrepanza tra ciò che la Costituzione sancisce e il codice penale vieta.

Modificare queste norme assume un significato che deve andare oltre il mero concetto legislativo, significa riconoscere il cammino democratico intrapreso dal nostro Paese.

Con la presente proposta di legge, quindi, si intende proseguire il cammino iniziato con l'approvazione, a larghissima maggioranza, della legge delega 25 giugno 1999, n. 205, a cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 507 del 1999 che ha introdotto novità significative, con un'ampia depenalizzazione dei reati minori e l'abrogazione di alcune norme del vecchio codice penale, ma si è ancora lontani da un pieno riconoscimento del dettato costituzionale.

Per concludere, alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene improrogabile una completa rilettura dei reati di opinione, al fine di attuare una revisione dell'area di fatti che furono ritenuti penalmente rilevanti solo a seguito di scelte politiche che, diventate ormai anacronistiche, comprimono eccessivamente lo spazio dei diritti di libertà di tutti i cittadini.


 


 


PROPOSTA DI LEGGE

 

 

Art. 1.

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241 - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».

 

Art. 2.

1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270 - (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressone violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui ai commi primo e secondo, è punito con la reclusione fino a due anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui ai commi primo e secondo, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

Art. 3.

1. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 272 - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione fino a cinque anni».

 

Art. 4.

1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283 - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

 

Art. 5.

1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292 - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro. La pena è aumentata fino a 5.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per "bandiera nazionale" si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

 

 

Art. 6.

1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 299 - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro».

 

Art. 7.

1. L'articolo 658 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 658 - (Procurato allarme presso l'Autorità). - Chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro».

 

Art. 8.

1. Gli articoli 269, 271, 279, 290, 291, 292-bis e 656 del codice penale sono abrogati.

 

Art. 9.

1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

 

 


N. 5552

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

PISAPIA, DEIANA, TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, PROVERA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

¾

 

Abrogazione degli articoli 304 e 305 del codice penale, concernenti i reati di cospirazione politica mediante accordo e di cospirazione politica mediante associazione

 

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Presentata il 24 gennaio 2005

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 21 della Costituzione prevede, al primo comma, che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della Costituzione «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

Alla luce della garanzia costituzionale accordata alla libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, non può non risultare anacronistico che nel codice penale permangano norme che limitano - e puniscono in modo particolarmente severo - le espressioni di tali libertà se si manifestano attraverso forme di dissenso politico e/o ideologico, anche radicale, se non collegate a condotte violente le quali, evidentemente, trovano sanzione in specifiche norme dell'ordinamento penale.

 

Si tratta, evidentemente, di norme retaggio di una concezione autoritaria dello Stato che, in violazione dei princìpi base di un ordinamento democratico, rischiano di sanzionare penalmente il dissenso al cosiddetto «ordine costituito».

I firmatari della presente proposta di legge, nell'ottica di eliminare la palese contraddizione presente nel nostro ordinamento giuridico - che, da un lato, tutela a livello costituzionale la libertà di pensiero, opinione, espressione e manifestazione, e dall'altro considera ancora penalmente rilevanti condotte connesse all'esercizio di tali diritti - hanno già presentato l'atto Camera n. 2443 recante «Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione». La presente proposta di legge è tesa, nello specifico, all'abrogazione degli articoli 304 (Cospirazione politica mediante accordo) e 305 del codice penale (Cospirazione politica mediante associazione) per i quali è prevista, rispettivamente, la pena della reclusione da uno a sei anni e da cinque a dodici anni e che, per l'estrema genericità e indeterminatezza della condotta cui fanno riferimento, possono portare all'incriminazione anche di comportamenti che rientrano in diritti costituzionalmente garantiti.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Gli articoli 304 e 305 del codice penale sono abrogati.

 

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 2443 Pisapia e C. 3402 Cento.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuliano PISAPIA (RC), relatore, rileva che all'esame della commissione vi sono le proposte di legge C. 2443 Pisapia e C. 3402 Cento, che - come sottolineato nelle rispettive relazioni - rispondono all'esigenza di ovviare ad una vistosa contraddizione presente nel nostro ordinamento, derivante dal fatto che - nonostante il riconoscimento e la tutela accordata a livello costituzionale alla libertà di pensiero, di opinione e di manifestazione - il codice penale prevede ancora norme che puniscono - in alcuni casi con pene particolarmente severe - condotte che, secondo i firmatari delle proposte di legge, rientrano nelle suddette libertà.

Si tratta di reati per lo più introdotti nel periodo fascista, chiaramente finalizzati alla repressione di chi si opponeva allo stato dittatoriale e che, ponendosi in aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 21 della Costituzione, già da tempo non hanno alcun motivo di sopravvivere nel nostro ordinamento.

L'articolo 21 della Costituzione dispone, infatti, al primo comma, che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Alla luce della garanzia che, a livello costituzionale, è accordata a tale libertà non può non risultare inammissibile mantenere delle norme che limitano in modo particolarmente drastico ogni espressione di dissenso, specialmente di carattere politico; un retaggio ingiustificato che contrasta con i principi base di un ordinamento democratico.

La migliore dottrina, ad esempio Antolisei e Pannain, ha sostenuto che le norme relative ai cosiddetti reati di opinione, introdotte allo scopo di colpire gli avversari del fascismo, dovrebbero oggi ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione. Ma il fatto che, ancora oggi, vengano svolte indagini e celebrati processi in cui sono contestati simili reati, retaggio di una concezione autoritaria dello Stato,hanno determinato alcuni deputati a presentare proposte di legge finalizzate all'abrogazione dei cd. «reati di opinione».

Per quanto riguarda lo specifico delle due proposte di legge, quella a firma dell'onorevole Cento, composta da un unico articolo, è tesa in particolare all'abrogazione di alcune norme contenute nel titolo I del libro II del codice penale «delitti contro la personalità dello Stato», e che concernono figure criminose sostanzialmente riguardanti, come si evince dalla relazione, fatti di dissenso politico ed ideologico: si tratta degli articoli 270, 272, 304 e 305 del codice penale che riguardano, rispettivamente, l'associazione sovversiva, la propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale, la cospirazione politica mediante accordo e la cospirazione politica mediante associazione.

Le norme in oggetto, come sottolineato dal primo firmatario, l'onorevole Cento, nella relazione alla proposta di legge, sarebbero caratterizzate da una notevole genericità ed indeterminatezza della condotta, in tal modo consentendo anche l'incriminazione di condotte che ordinariamente non sarebbero coperte da sanzione penale; inoltre, trattasi di delitti per i quali può bastare anche una mera attività preparatoria e che sono puniti con pene particolarmente gravi, ad esempio la reclusione dai 5 ai 12 anni per l'associazione  sovversiva e la reclusione da 1 a 5 anni, per la propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.

La proposta C. 2443 si compone di tre articoli e prevede un ambito di intervento più vasto rispetto a quello proposto dalla proposta di legge C. 3402: per alcuni reati, non solo anacronistici ma in relazione ai quali sono stati sollevati anche forti dubbi di costituzionalità, si propone l'abrogazione; mentre per altre fattispecie si prevede la depenalizzazione.

Tali modifiche, come ricordato anche nella relazione alla proposta di legge in oggetto, non solo si inseriscono nel solco dell'ampia depenalizzazione approvata con larghissimo consenso nella scorsa legislatura, nonché dell'avvenuta abrogazione di norme del codice del 1930 ormai anacronistiche e superate (decreto legislativo n. 507 del 1999), ma rispondono anche all'auspicio di demandare alla magistratura solo le condotte che creino effettivi e concreti danni alla collettività o ai singoli.

In particolare, all'articolo 1, si propone l'abrogazione degli articoli 265 (Disfattismo politico), 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 279 (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 292-bis (Circostanza aggravante), 293 (Circostanza aggravante), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi).

All'articolo 3, si prevede una delega al governo per l'adozione, entro 4 mesi dall'approvazione della legge, di uno o più decreti legislativi che introducano sanzioni amministrative di carattere pecuniario (contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1000 euro) per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale, la cui abrogazione è disposta dall'articolo 1 della proposta legge. Gli schemi dei decreti delegati si prevede che siano trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni della data di trasmissione.

Rileva fin d'ora che, rispetto ai reati per cui si prevede la depenalizzazione, sarebbe possibile - e forse opportuno - che la commissione prevedesse direttamente sanzioni amministrative adeguate alle specifiche condotte illecite, ma non più penalmente rilevanti. Infine, nell'articolo 2 si prevede una rivisitazione della condotta punibile ai sensi dell'articolo 270 codice penale: si propone la rilevanza penale (e la pena della reclusione da 5 a 12 anni) nei confronti di chi, nel territorio dello Stato, abbia promosso, costituito o diretto associazioni i cui appartenenti abbiano commesso delitti idonei a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico dello Stato, ovvero alla soppressione violenta dell'ordinamento politico e giuridico della società (fermo restando quanto previsto nell'attuale formulazione dell'articolo in tema di partecipazione a tale associazione e di ricostituzione - anche sotto diverso nome o forma simulata - delle associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento).

È del tutto evidente la sostanziale differenza tra la formulazione proposta - che ha come elemento costitutivo la com  missioni di delitti idonei a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico - e l'attuale formulazione dell'articolo 270 codice penale, mero reato di pericolo, che punisce anche la sola costituzione, organizzazione (o, con pene meno gravi, la partecipazione) di associazioni che hanno le finalità di cui sopra indipendentemente da condotte violente o di per sé penalmente rilevanti. Un conto, infatti, è associarsi con la finalità di mera propaganda, altro è costituire associazioni i cui partecipanti commettono azioni violente o in ogni caso penalmente rilevanti.

Per concludere questa relazione, e riservandomi poi un intervento più complessivo nell'ambito della discussione generale, mi preme ricordare il pensiero del Professore Paolo Barile in merito ai «reati d'opinione». L'illustre giurista ha in più occasioni evidenziato, nei suoi scritti e nei suoi interventi, come la Costituzione, quando ha inteso porre limiti alla libertà, l'ha detto espressamente, sicchè il mancato conferimento alla legge della potestà di porre limiti ad una libertà in nome dell'ordine pubblico, non tanto non consente, quanto esclude che quell'ordine possa giustificare limiti a questa libertà. Se si ritenesse diversamente, risulterebbe compromesso o reso estremamente aleatorio il godimento del diritto, dato che l'elasticità del termine ne consentirebbe un impiego discriminato.»

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.


 

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 8 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 12.45.

 

(omissis)

 

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento e C. 5490 Lussana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che è stata abbinata ai provvedimenti in esame la proposta di legge C. 5490 a firma dell'onorevole Lussana, recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. Invita pertanto il relatore, onorevole Pisapia, ad illustrare la proposta in questione.

Giuliano PISAPIA (RC), relatore, osserva che la proposta di legge C. 5490, a firma dell'onorevole Lussana, si compone di nove articoli, che vanno ad incidere su alcuni reati previsti dal codice penale che, secondo il presentatore, rientrano nell'ambito dei reati di opinione. La proposta di legge, come si legge nella relazione di accompagnamento, è volta a sanare una «palese discrepanza tra ciò che la Costituzione sancisce e il codice penale vieta», in relazione al diritto di manifestare il proprio pensiero. A tal fine, la proposta di legge procede a configurare in maniera nuova alcuni reati e ad abrogarne altri. In sostanza, i cosiddetti reati di opinione rappresenterebbero un «relitto storico» conforme alla particolare concezione dello Stato autoritario che si è affermato in Italia con l'avvento del fascismo. Questi reati punirebbero la mera manifestazione di pensiero, al contrario di quanto accade negli Stati democratici nei quali le opinioni hanno una rilevanza penale solo se associate a fatti concreti e violenti.

La proposta di legge, pertanto, modifica le fattispecie inerenti ai reati di attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (articolo 241 c.p.), di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.) di propaganda sovversiva o antinazionale (articolo 272 c.p.) e di attentato contro la Costituzione dello Stato (articolo 283 c.p.), configurando la condotta come un comportamento violento e graduando le pene nel senso di circoscrivere quelle detentive ai casi oggettivamente gravi.

Inoltre sono modificate le fattispecie relative ai delitti di vilipendio alla bandiera dello Stato (articolo 292 c.p.) e di offesa alla bandiera di uno Stato estero (articolo 299 c.p.) trasformandoli da delitti a contravvenzioni e meglio specificando gli elementi della condotta. Evidenzia come la trasformazione da delitti a contravvenzioni non determini la depenalizzazione di tali fattispecie. La contravvenzione di procurato allarme presso l'autorità (articolo 658 c.p.) viene depenalizzata, in quanto viene trasformata in illecito amministrativo. Sono invece abrogati gli articoli 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero), 271 (associazioni antinazionali), 279 (lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 292-bis (circostanze aggravanti relative ai reati di offesa all'onore del Presidente della Repubblica, di vilipendio delle Forze armate e vilipendio della Bandiera) e 656 (pubblicazioni o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico) del codice penale. Tali fattispecie, secondo la proposta di legge, non dovrebbero essere considerate in alcuna maniera illecite.

Evidenzia, infine, che l'ultimo articolo della proposta di legge prevede una deroga ai principi generali vigenti in materia di successioni di leggi penali nel tempo, in quanto, così come è previsto dal testo unificato C. 26 ed abbinate, in materia di riforma dei reati a mezzo stampa, approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2004, si stabilisce che la condanna a pena detentiva, per i reati previsti dalla proposta di legge in esame, debba essere convertita in pena pecuniaria, anche nel caso in cui sia stata comminata da una sentenza passata in giudicato. Ricorda che tale previsione ha suscitato dubbi sul piano della legittimità costituzionale.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella Costituzione Europea uno dei principi cardine in materia processuale è rappresentato dalla applicabilità della legge successiva più favorevole al reo anche nel caso di sentenza passata in giudicato.

Giuliano PISAPIA (RC), relatore, auspica l'intervento dei rappresentanti dei vari gruppi in modo da esplicitare le proprie posizioni sulle varie proposte di legge.

Sergio COLA (AN) e Anna FINOCCHIARO (DS-U) si riservano di intervenire dopo aver approfondito il contenuto delle varie proposte abbinate.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 22 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 12.45.

(omissis)

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 5490 Lussana e C. 3975 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato l'8 febbraio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che è stata abbinata al provvedimento in esame la proposta di legge C. 3975 a firma dell'onorevole Zeller, recante modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. Invita pertanto il relatore, onorevole Pisapia, ad illustrare la proposta in questione.

Giuliano PISAPIA (RC), relatore, osserva che la proposta di legge C. 3975 Zeller è volta a modificare la disciplina penalistica oggi prevista in materia di reati di opinione, ponendosi nel solco delle altre proposte di legge abbinate che ritengono ormai anacronistiche e incompatibili con la Carta Costituzionale alcune fattispecie delittuose.

In particolare si propone la modifica dell'articolo 241 del codice penale (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato) precisando maggiormente i limiti della fattispecie, riservando la sanzione penale solo ai casi in cui i fatti diretti a menomare l'indipendenza dello Stato siano commessi con violenza o minaccia, da un lato per sottolineare l'evidente gravità e pericolosità che tali fatti devono assumere, dall'altro per garantire la libera manifestazione del pensiero.

Con lo stesso intento di precisazione dei limiti della fattispecie e di proporzionalità tra gravità dei comportamenti e portata della pena, si propone la modifica del primo comma dell'articolo 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali) del codice penale, nel senso di specificare che il fatto debba essere compiuto con violenza o minaccia e di prevedere una gradualità della pena, variabile da uno a cinque anni.

Anche con riguardo all'articolo 290, primo comma (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate) del codice penale si ritiene opportuno introdurre una precisa qualificazione modale degli atti considerati oltraggiosi per la Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, ovvero deve trattarsi di azioni dispregiative nei confronti di tali istituzioni.

Viene infine disposta l'abrogazione degli articoli 246 (Corruzione del cittadino da parte dello straniero), 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad un altro emblema dello Stato) e 293 (Circostanza aggravante) del codice penale.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 22 marzo 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

(omissis)

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 5490 Lussana e C. 3975 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2005

Gaetano PECORELLA presidente, avverte che, a seguito della Conferenza dei Presidenti di gruppo tenutasi nella giornata odierna, i provvedimenti in esame sono stati inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea del mese di Giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Lunedì 30 maggio 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 14.20.

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 5490 Lussana, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2005.

Nino MORMINO, presidente, comunica che l'onorevole Pisapia ha rinunciato all'incarico di relatore del provvedimento in esame, in quanto per motivi di salute non potrà partecipare ai lavori della Commissione per le prossime settimane. Considerato che i predetti provvedimenti sono iscritti nel programma dell'Assemblea per il mese di giugno e che quindi la Commissione dovrà concluderne l'esame entro tempi brevi, si è provveduto a nominare un nuovo relatore. L'incarico è stato conferito all'onorevole Lussana.

Per quanto riguarda i tempi di esame del provvedimento, l'obbligo che ha la Commissione di rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea comporta che l'esame preliminare si dovrà concludere entro la seduta già convocata per domani e che, dopo l'adozione del testo base, si dovrà fissare un termine per la presentazione degli emendamenti che consentirà di esaminare gli stessi già a partire dalla seduta del 15 giugno. Per tali ragioni, domani si concluderà l'esame preliminare dei provvedimenti all'ordine del giorno e sarà adottato il testo base per il seguito dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.25.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 31 maggio 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 13.20.

(omissis)

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 5490 Lussana, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

(Seguito dell'esame e rinvio. - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2005.

Nino MORMINO, presidente, ricorda che, come è stato preannunciato nella seduta di ieri, oggi, in considerazione della circostanza che i provvedimenti in esame sono iscritti nel programma di giugno dell'Assemblea, si concluderà l'esame preliminare e si procederà all'adozione del testo base ed alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Rileva poi chele proposte di legge in esame non si differenziano sostanzialmente tra loro, in quanto tutte rispondono all'esigenza di eliminare una contraddizione presente nel nostro ordinamento. Questo, da un lato, riconosce e tutela nella costituzione la libertà di pensiero, di opinione e di manifestazione e, dall'altro, prevede ancora nel codice penale norme che puniscono - in alcuni casi con pene particolarmente severe - condotte che in realtà sono riconducibili a suddette libertà. Tuttavia, la proposta C. 5490, presentata dall'onorevole Lussana, appare, rispetto alle altre, quella che affronta in maniera più estesa le questioni connesse ai reati di opinione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare e, in sostituzione del relatore, onorevole Lussana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 5490 Lussana.

La Commissione approva del presidente ed adotta come testo base la proposta di legge C. 5490 Lussana.

Nino MORMINO, presidente, propone, e la Commissione concorda, di fissare il termine di presentazione degli emendamenti a martedì 14 giugno alle ore 18.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 16 giugno 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 8.55.

(omissis)

La seduta, sospesa alle 9.15, è ripresa alle 15.05.

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati degli emendamenti alla proposta di legge in esame (vedi allegato). Invita pertanto il relatore  ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonito 1.1, Finocchiaro 1.2, Pisapia 1.4, Zeller 1.3, Pisapia 2.6, 2.12, 2.5, 2.4, 2.9, 2.8, 2.7, 2.10 e 2.11, Finocchiaro 2.3.

Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti Buemi 2.2 e Finocchiaro 2.1; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bonito 3.1 e Buemi 3.2, pisapia 3.3, Finocchiaro 4.1, sull'articolo aggiuntivo Zeller 4.01, sugli emendamenti Pisapia 5.7, Zeller 5.8, Buemi 5.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti Anedda 5.4 e 5.5; esprime parere contrario sugli emendamenti Buemi 5.2 e 5.3; invita al ritiro dell'emendamento Anedda 5.6 del quale propone in alternativa una riformulazione nel senso di modificare il tipio di pena accessoria ivi prevista.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Pisapia 6.3, Finocchiaro 6.1, Buemi 6.2, Finocchiaro 7.1 e Buemi 7.2; raccomanda poi l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 7.0110 e 7.0101 e del suo emendamento 8.100.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti Pisapia 8.4, Zeller 8.2, 8.3 e 8.5, Finocchiaro 8.1, sull'articolo aggiuntivo Pisapia 8.01 e sull'emendamento Buemi 9.1.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere conforme a quello reso dal relatore.

Invita poi considerare l'opportunità di modificare l'articolo 9 della proposta di legge che detta la disciplina transitoria al fine di adeguarla alle diverse ipotesi previste dal provvedimento in esame di trasformazione della pena detentiva in pena pecuniaria o in sanzione amministrativa.

Gaetano PECORELLA, presidente, concorda con l'opportunità di meglio approfondire la questione sollevata dal sottosegretario.

Franco GRILLINI (DS-U) in relazione all'articolo aggiuntivo 7.0100 del relatore, ritiene inopportuno punire le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose, se commesse pubblicamente fuori dai luoghi di culto.

Gaetano PECORELLA, presidente, precisa che l'articolo aggiuntivo 7.0100 del relatore è volto a punire esclusivamente chiunque offenda confessioni religiose in un luogo pubblico ed alla presenza di oggetti consacrati al culto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.


 


ALLEGATO

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 


ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1.Bonito.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 279 (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292-bis (Circostanza aggravante), 293 (Circostanza aggravante), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) del codice penale sono abrogati.

1. 2.Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: atti violenti diretti aggiungere le seguenti: e idonei.

1. 4.Pisapia.

Al comma 1, capoverso primo comma, sostituire le parole: non inferiore a dieci anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.

1. 3. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

 

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 270 del codice penale è abrogato.

2. 12.Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: associazioni dirette aggiungere le seguenti: e concretamente idonee.

2. 5.Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: associazioni dirette, aggiungere le seguenti: e idonee.

2. 4.Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, con le seguenti: l'ordinamento costituzionale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 9.Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, con le seguenti: l'ordinamento democratico.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 8.Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, aggiungere le seguenti: ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 7.Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: con la reclusione da cinque a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da tre a dieci anni.

2. 10.Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: con la reclusione da cinque a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

2. 11.Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

2. 3.Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.

2. 6.Pisapia.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da uno a tre anni.

  2. 2.Buemi.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da uno a tre anni.

  2. 1.Finocchiaro, Bonito.

 

ART. 3.

Sopprimerlo.

   3. 1.Bonito, Finocchiaro.

Sopprimerlo.

   3. 2.Buemi.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 272 del codice penale è abrogato.

3. 3.Pisapia.

 

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1.Finocchiaro, Bonito.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 289 del codice penale).

1. Il primo comma dell'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più  grave delitto, chiunque commette un fatto, con violenza o minaccia, diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio della attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni».

4. 01.Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

 

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 292 del codice penale è abrogato.

5. 7.Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).

1. Chiunque vilipende con atti dispregiativi, avvenuti pubblicamente o comunque divulgati all'opinione pubblica, la bandiera della Repubblica o un altro emblema dello Stato, esposti in occasione di una manifestazione pubblica o nella sede di una istituzione pubblica, è punito con la sanzione amministrativa fino a mille euro.

2. Agli effetti del presente articolo, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato.

5. 8.Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso «Art. 292», primo comma, sostituire le parole: da 100 a 1.000 euro con le seguenti: da 1.000 a 10.000 euro.

5. 1.Buemi.

Al comma 1, sostituire le parole: con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro con le seguenti: con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.

5. 4.Anedda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la pena è aumentata fino a 5.000 euro con le seguenti: la pena è aumentata da 5.000 euro a 10.000 euro.

5. 5.Anedda.

Al comma 1, capoverso «Art. 292», primo comma, sostituire le parole: fino a 5.000 euro con le seguenti: fino a 15.000 euro.

5. 2.Buemi.

Al comma 1, capoverso «Art. 292», secondo comma, sostituire le parole: con la reclusione fino a due anni con le seguenti: con l'ammenda fino a 20.000 euro.

5. 3.Buemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La condanna importa l'interdizione da una professione o da un'arte per il periodo da un mese a due anni.

5. 6.Anedda.

 

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 299 del codice penale è abrogato.

6. 3.Pisapia.

Al comma 1, capoverso «Art. 299», primo comma, sopprimere le parole: con espressioni ingiuriose.

6. 1.Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da 100 euro a 1.000 euro con le seguenti: da 1.000 a 10.000 euro.

6. 2.Buemi.

 

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da 100 euro a 300 euro con le seguenti: da 5.000 a 20.000 euro.

7. 2.Buemi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 404. - (Offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose). Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo, una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da 1000 euro a 5000 euro.

Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

7. 0100.Il Relatore.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

Al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) con la reclusione sino a tre anni chi incita all'odio razziale o etnico ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

7. 0101.Il Relatore.

 

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Gli articoli 269, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

2. Al primo comma dell'articolo 290 del codice penale le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 1000 euro a 5000 euro».

3. Al primo comma dell' articolo 291 del codice penale le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 1000 euro a 5000 euro».

4. Al primo comma dell'articolo 342 del codice penale le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 1000 euro a 5000 euro».

5. Al primo comma dell'articolo 403 del codice penale le parole: «con la reclusione  fino a due anni» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 1000 euro a 5000 euro».

7. Al primo comma dell'articolo 656 del codice penale le parole: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro» sono sostituite con le seguenti: «con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1000 euro».

8. 100.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 271 (Associazioni antinazionali), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 279 (Lesa prerogativa della irrespondabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 292-bis (Circostanza aggravante), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 304 (Cospirazione politica mediante accordo), 305 (Cospirazione politica mediante associazione), 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) e 656 (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte turbare l'ordine pubblico) del codice penale sono abrogati.

8. 4.Pisapia.

Al comma 1, dopo le parole: Gli articoli aggiungere il seguente: 246,.

8. 2.Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, dopo le parole: Gli articoli aggiungere il seguente: 292,.

8. 3.Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, dopo le parole: Gli articoli aggiungere il seguente: 293,.

8. 5.Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, sopprimere i numeri: 271 e 656.

8. 1.Finocchiaro, Bonito.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che prevedano sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale. Le sanzioni amministrative devono essere contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1.000 euro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

8. 01.Pisapia.

 

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1.Buemi.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 21 giugno 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 14.35.

(omissis)

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2005.

Nino MORMINO, presidente, ricorda che nella seduta del 16 giugno 2005 il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri di competenza sugli emendamenti presentati.

Avverte che il relatore ha presentato la riformulazione del suo emendamento 8.100 al fine di assicurare, per i reati ivi previsti, una disciplina sanzionatoria omogenea, nonché l'emendamento 9.100 e gli articoli aggiuntivi 9.0100 e 9.0101, volti ad adeguare il testo in discussione alla disciplina generale in materia di depenalizzazione (vedi allegato 3).

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.100 e 9.100 nonché sugli articoli aggiuntivi 9.0100 e 9.0101.

Francesco BONITO (DS-U), intervenendo sull'emendamento 1.1, ricorda preliminarmente che corso della passata legislatura si è proceduto ad una ampia depenalizzazione di reati, da lui fortemente sostenuta, che comunque non ha riguardato i reati di opinione. Per quanto il testo in esame sia espressamente diretto a depenalizzare i reati di opinione, osserva che l'articolo 241 del codice penale in materia di attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, modificato dall'articolo 1, non integra un ipotesi di reato di opinione. Ritiene, pertanto, che questo non debba costituire oggetto di discussione. Per questa ragione, al fine di espungerlo dal testo in esame, propone l'abrogazione dell'articolo 1 della proposta di legge.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Bonito circa l'estraneità di materia dell'articolo 241 del codice penale rispetto alla fattispecie dei reati di opinione, considerazione che estende anche all'articolo 270 dello stesso codice penale, oggetto del successivo articolo 2, in materia di associazioni sovversive. Osserva infine che l'intera proposta di legge disciplina un eterogeneità di fattispecie che hanno spesso flebile collegamento con i reati di opinione.

Giuliano PISAPIA (RC) concorda con le osservazioni già espresse dai deputati Buemi e Bonito, ma sottolinea come la ratio sottesa all'intero testo sia quella dell'eliminazione dei reati di pericoli presunti nei casi di condotta non violenta. Si dichiara favorevole al testo elaborato dal relatore e, anticipando il proprio intervento sui suoi emendamenti, sottolinea come, al fine di integrare la fattispecie disciplinata dall'articolo 241 del codice penale, la condotta violenta tenuta debba essere altresì qualificata dal connotato della idoneità al raggiungimento del fine.

Guido Giuseppe ROSSI (LFNP), pur convenendo con le considerazioni precedentemente svolte circa la ridotta attinenza dell'articolo 241 del codice penale rispetto ai reati di opinione, ricorda che lo spiritodella proposta di legge è quello di depenalizzare reati codificati in epoca fascista diretti ad assicurare l'integrità dello Stato, per cui ritiene che possa comunque accettarsi la depenalizzazione della fattispecie di cui al citato articolo 241 nell'ottica di un suo riadattamento ai principi  costituzionali ed alla realtà odierna. Ciò è ancor più condivisibile nel momento in cui si considera che si tende a punire comunque l'autore di atti violenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonito1.1 e Finocchiaro 1.2.

Giuliano PISAPIA (RC), intervenendo sul proprio emendamento 1.4, ribadisce che, essendo il reato di cui all'articolo 241 del codice penale punito con una pesante sanzione detentiva, risulti necessario chiarire come la condotta violenta del soggetto debba essere comunque idonea al raggiungimento del fine.

Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI rileva che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, l'idoneità della condotta rappresenti un elemento dei reati di attentato e comunque dei reati che presentano una soglia anticipata di tutela. La nuova formulazione dell'articolo in questione si pone l'obiettivo di specificare meglio la condotta richiesta ai fini dell'integrazione del reato. Per tali ragioni ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 1.4.

Giuliano PISAPIA (RC) sottolinea come solo la dottrina abbia raggiunto una posizione univoca nell'affermare che, nelle ipotesi di attentati contro l'integrità e l'indipendenza e l'unità dello Stato, debba ragionarsi di idoneità concreta della condotta finalizzata alla commissione del reato.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, propone al deputato Pisapia di ritirare il proprio emendamento al fine di consentire una idonea riflessione sulla questione, riservandola all'esame in Assemblea.

Giuliano PISAPIA (RC) ritira il proprio emendamento 1.4.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) ritira il proprio emendamento 1.3.

Giuliano PISAPIA (RC), raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 2.12, volto ad abrogare l'articolo 270 del codice penale in tema di associazioni sovversive, sottolinea la necessità di sopprimere almeno il secondo comma di tale articolo, il quale, anche così come modificato dall'articolo 2 del testo in esame, integra una ipotesi in cui una mera finalità costituisce elemento costitutivo del reato, mentre non altrettanto può affermarsi circa il primo comma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pisapia 2.12, 2.5, 2.4, 2.9, 2.8, 2.7, 2.10 e 2.11.

Francesco BONITO (DS-U), intervenendo sull'emendamento Finocchiaro 2.3 afferma che questo si pone la finalità di ripristinare la pena prevista nel vigente codice penale in quanto la fattispecie di cui all'articolo 270 del codice penale non rappresenta un reato di opinione e dunque non dovrebbe costituire materia di esame. Per le medesime ragioni ribadisce perplessità a causa della mancata soppressione dell'articolo 1 della proposta di legge, volto a riformulare la condotta di un reato, quale quello previsto dall'articolo 241 del codice penale, che non costituisce un reato di opinione.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) concorda con le osservazioni svolte dal deputato Bonito.

La Commissione respinge l'emendamento Finocchiaro 2.3.

Giuliano PISAPIA (RC), intervenendo sul proprio emendamento 2.6, afferma nuovamente la necessità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 270 del codice penale nel testo riformato dalla proposta di legge in esame. In questo modo si verificherebbe una evidente discrasia con l'ipotesi di cui al primo comma, che prevede ipotesi di sovversione violenta degli  ordinamenti economici o sociali, laddove al secondo comma continuerebbe a considerarsi l'ipotesi di attività finalizzata alla soppressone violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pisapia 2.6 e approva gli emendamenti identici Buemi 2.2 e Finocchiaro 2.1.

Giuliano PISAPIA (RC), intervenendo sugli identici emendamenti Bonito 3.1 e Buemi 3.2, diretti ad abrogare l'articolo 3 della proposta di legge che riformulano l'articolo 272 del codice penale in materia di propaganda sovversiva o antinazionale, si dichiara contrario alla loro approvazione. La propaganda rappresenta un reato di opinione e rappresenta un quid minoris rispetto all'apologia ed al vilipendio. Il rischio che si corre sarebbe quello di sanzionare pesantemente il dissenso.

Francesco BONITO (DS-U), non condividendo il nuovo testo dell'articolo 272 del codice penale, si dichiara favorevole agli emendamenti in discussione, che sono diretti ad evitare che questo sia modificato nel senso previsto dalla proposta di legge. Ritiene comunque più opportuno abrogare l'articolo 272, in quanto volto a punire condotte riconducibili a forme di manifestazione del pensiero.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonito 3.1 e Buemi 3.3 ed approva l'emendamento Pisapia 3.3.

Nino MORMINO, presidente, dopo aver avvertito che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

 


 


ALLEGATO 3

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione. C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 


ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Gli articoli 269, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

2. Al primo comma dell'articolo 290 del codice penale le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 1000 euro a 5000 euro».

3. Al primo comma dell' articolo 291 del codice penale le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 1000 euro a 5000 euro».

4. Al primo comma dell'articolo 342 del codice penale le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 1000 euro a 5000 euro»

5. Al terzo comma dell'articolo 342 del codice penale le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite con le seguenti: «è della multa da 2000 euro a 6000 euro».

6. Al primo comma dell'articolo 403 del codice penale le parole: «con la reclusione fino a due anni» sono sostituite con le seguenti: «con la multa da 1000 euro a 5000 euro».

7. Al secondo comma dell'articolo 403 del codice penale le parole: «la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «la multa da 2000 euro a 6000 euro».

8. Al primo comma dell'articolo 656 del codice penale le parole: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro» sono sostituite con le seguenti: «con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1000 euro».

8. 100 (seconda formulazione).Il Relatore.

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: agli articoli 290, 291, 292, primo comma, 299, 403, 404, primo comma, e 342, primo e terzo comma, del codice penale, come modificati dalla presente legge.

9. 100.Il relatore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».

9. 0100.Il relatore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. All'articolo 19-bis, comma 1, del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 (Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale), dopo il numero «654» sono inseriti i seguenti: «656, 658».

9. 0101.Il relatore.


 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 giugno 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.25.

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articolo 1, 2 e 3.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal deputato Anedda.

Francesco BONITO (DS-U) illustra l'emendamento Finocchiaro 4.1 soppressivo dell'articolo 4 che è diretto a modificare l'articolo 283 del codice penale. Ritiene che il reato di attentato contro la Costituzione della Stato disciplinato dal predetto articolo del codice penale non integra una ipotesi di reato di opinione e, pertanto, esula dalla materia in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Finocchiaro 4.1.

Francesco BONITO (DS-U) chiede al deputato Zeller chiarimenti in ordine al suo articolo aggiuntivo 4.01.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) illustra il suo articolo aggiuntivo, volto a specificare che si realizza il delitto di cui all'articolo 289 del codice penale, che punisce l'attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, solo qualora l'atto sia compiuto con violenza o con minaccia.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zeller 4.01.

Giuliano PISAPIA (RC) in considerazione della scelta operata dalla Commissione emersa dal dibattito svoltosi di depenalizzare e non di abrogare i reati di opinione, ritira il suo emendamento 5.7

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zeller 5.8 ed approva gli emendamenti Anedda 5.4 e 5.5.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Anedda 5.5, sono da considerarsi preclusi gli emendamenti Buemi 5.1 e 5.2.

La Commissione respinge l'emendamento Buemi 5.3.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ritira l'emendamento Anedda 5.6, precedentemente sottoscritto.

Giuliano PISAPIA (RC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.3, volto ad abrogare l'articolo 299 del codice penale che attualmente punisce l'offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) osserva che nella formulazione dell'articolo 299 del codice penale vi è una contraddizione  tra la rubrica che punisce la semplice offesa alla bandiera ed ad uno Stato estero e il testo che fa riferimento al vilipendio.

Franco GRILLINI (DS-U) annuncia il proprio voto a favore dell'emendamento Pisapia 6.3.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) rileva che nella fattispecie penale in esame vi è da considerare che a seguito di una eventuale abrogazione dell'articolo 299 del codice penale, la tutela della bandiera e degli emblemi dello Stato italiano verrebbe meno in tutti quegli Stati esteri vincolati da condizione di reciprocità. Pertanto invita a riflettere sull'opportunità di abrogare tale fattispecie penale.

Giuliano PISAPIA (RC), alla luce del dibattito emerso in Commissione, ritira il suo emendamento 6.3.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) rileva che molti degli emendamenti da lui presentati sono volti ad innalzare le pene pecuniarie previste dalla proposta di legge in esame al fine di rendere le sanzioni contemplate maggiormente efficaci ed effettive.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Finocchiaro 6.1 e Buemi 6.2.

Francesco BONITO (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Finocchiaro 7.1, soppressivo dell'articolo 7 della proposta di legge in esame, volto a modificare l'articolo 658 del codice penale.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) annuncia il proprio voto a favore dell'emendamento Finocchiaro 7.1.

La Commissione respinge l'emendamento 7.1 del relatore.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritiene troppo esigua la sanzione amministrativa disposta dall'articolo 7 della proposta di legge in esame che modifica il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'articolo 658 del codice penale, prevedendo la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, dichiara di essere disponibile a modificare da contrario in favorevole il parere espresso sull'emendamento Buemi 7.2 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una sanzione amministrativa più bassa di quella prevista dall'emendamento in esame.

Giuliano PISAPIA (RC) ritiene opportuna la modifica proposta dall'emendamento Buemi 7.2, sul quale esprime il proprio voto favorevole.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.2 volto a prevedere che il reato di procurato allarme presso l'Autorità di cui all'articolo 658 del codice penale sia punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro. Ritiene infatti che fattispecie di reati così gravi come quelli in esame debbano essere puniti con una sanzione che, se pur amministrativa, sia efficace anche come deterrente.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) concorda con le osservazioni del deputato Bonito secondo le quali è inopportuno intervenire su fattispecie penali quali quella cui all'articolo 658 del codice penale che esulano dall'ambito dei reati di opinione. Propone pertanto la soppressione dell'articolo 7 della proposta di legge in esame.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, ribadisce di essere favorevole ad un aumento della sanzione amministrativa per il reato di cui all'articolo 658 del codice penale rispetto a quanto proposto dall'articolo 7 del progetto di legge in esame. Ritiene tuttavia eccessivo sia nel minimo, che nel massimo la sanzione prevista dall'emendamento Buemi 7.2.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) propone di mantenere il massimo in 20.000 euro e ridurre invece il minimo. In tal modo l'organo competente ad applicare la sanzione ne irrogherà una adeguata alla concreta gravità del fatto compiuto.

Gaetano PECORELLA, presidente, propone di prevedere una sanzione che oscilli da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 10.000 euro.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, concorda con la proposta del presidente.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) riformula il suo emendamento 7.2 nel senso indicato dal presidente.

La Commissione approva l'emendamento Buemi 7.2 (seconda formulazione) (vedi allegato).

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, illustra il suo articolo aggiuntivo 7.0100 volto a modificare l'articolo 404 del codice penale.

Francesco BONITO (DS-U) annuncia il proprio voto favorevole all'articolo aggiuntivo 7.0100 del relatore.

La commissione approva l'articolo aggiuntivo 7.0100 del relatore.

Francesco BONITO (DS-U) annuncia a nome del proprio gruppo, il voto contrario all'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore, volto a modificare l'articolo 3, comma 1 della legge n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Rileva infatti che tale disposizione punisce chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione razziale. Giudica molto grave che, a differenza di quanto attualmente previsto dalla norma in esame, l'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore non punisce anche la propaganda delle idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale;

Giuliano PISAPIA (RC) invita il relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo in esame. Rileva inoltre che una tale modifica all'articolo 3 della legge 654 del 1975 potrebbe esporre lo Stato ad una violazione degli impegni assunti con la ratifica della Convenzione di New York del 17 marzo del 1966 che all'articolo 4 prevede l'impegno degli Stati contraenti a condannare ogni propaganda che si ispiri a concetti e teorie basate sulla superiorità di una razza.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U) propone il ritiro dell'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore anche al fine di approfondire la questione trattata. Osserva poi che anche al livello internazionale si distingue la propaganda di idee fondate sull'odio razziale dal semplice atto individuale di incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali.

Enrico BUEMI (Misto-SDI), pur condividendo da un punto di vista politico le osservazioni sollevate sull'articolo aggiuntivo in esame, sottolinea che, da un punto di vista di coerenza normativa, apparirebbe contraddittorio un testo che da una parte considera legittima l'offesa a Stati o religioni se fatta in modo non violento e dall'altro sanziona chi esprime idee seppur inaccettabili, come quelle ispirate dall'odio razziale, in maniera non violenta.

Vittorio MESSA (AN) sottolinea che la modifica che intende proporre l'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore è volta ad evitare che chi esprime le proprie opinioni su di un'altra razza in modo assolutamente pacifico e non violento possa essere sottoposto ad indagini giudiziali. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole all'articolo aggiuntivo in esame.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) rileva come la materia in esame sia delicatissima in quanto se da una parte deve essere  consentita l'analisi storica, critica e sociologica di diverse religioni ed etnie, dall'altro deve essere perseguita la propaganda diffusiva di idee che incitino all'odio ed alla discriminazione razziale. Pertanto invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo in esame al fine di approfondire il tema.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), intervenendo sull'articolo aggiuntivo del relatore 7.0101, si dichiara contrario alla sua approvazione. Pur essendo favorevole in linea di principio alla depenalizzazione dei reati di opinione, ritiene tuttavia che farlo con riferimento alle ipotesi di propaganda delle idee fondate sulla superiorità razziale o etnica, come previsto dall'articolo aggiuntivo in discussione, diretto a modificare la lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, costituisca un fatto di tale gravità da mettere in pericolo la democrazia. Dichiara pertanto il proprio voto contrario all'articolo aggiuntivo.

Guido Giuseppe ROSSI (LNFP) afferma preliminarmente che, se si stabilisce di depenalizzare il reato di opinione, non è poi più ammissibile differenziare le ipotesi a seconda del tipo di opinione espressa. Sostiene che la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, alla cui legge di ratifica è riferito l'articolo aggiuntivo in discussione, è stata concepita in un contesto storico che risentiva delle esperienze legate agli eventi della II guerra mondiale ed a vicende razziali verificatesi negli Stati Uniti, mentre la realtà attuale è profondamente diversa come lo sono gli scontri tra le varie culture. Il concetto di superiorità di cui all'articolo 3 della Convenzione è molto diverso da quello di odio e la proposta di legge in esame tende pertanto ad adeguare la portata della norma in un'ottica più liberale.

Giovanni KESSLER (DS-U), rispondendo alle obiezioni mosse dal deputato Rossi, ritiene che la finalità di questa proposta di legge non sia quella di depenalizzare in radice tutti i reati di opinione dal nostro ordinamento. Con riferimento alla previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, ricorda come essa ricalchi i contenuti della Convenzione e che pertanto una sua modifica sostanziale porterebbe il nostro ordinamento in una posizione di contrasto con la Convenzione stessa. Ritiene inoltre che una opinione fondata sulla superiorità di una razza o di una etnia rispetto ad un'altra non possa essere paragonata ad una mera espressione di una opinione e che pertanto la depenalizzazione di questa fattispecie assumerebbe carattere antidemocratico oltre che pericoloso. Sostiene poi che questo genere di propaganda assuma oggi un carattere più grave di quanto fosse negli anni settanta, quando fu pensata la legge che ratificava la Convenzione. Ritiene infine che il problema più significativo sia costituito dall'avere espunto dal testo originario il divieto di diffusione in qualsiasi modo delle idee fondate sulla superiorità, che potrebbe essere comunque sostituito con il divieto della loro propaganda.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) ritiene opportuno accantonare l'articolo aggiuntivo al fine di sviluppare una più ampia riflessione. Ricorda comunque la previsione di cui all'articolo 115 del codice penale, che prevede il reato di istigazione a delinquere. Sostiene pertanto che il fatto di propagandare le proprie idee sulla questione razziale debba raggiungere una soglia minima di rilevanza penale perché possa essere sanzionata.

Nino MORMINO (FI) condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Guido Giuseppe Rossi sulla necessità di tutelare il diritto a diffondere la propria opinione. Sostiene che l'attuale formulazione dell'articolo 3 della Convenzione non assicuri pienamente la tutela di questo diritto, ritenendo che la diffusione delle proprie opinioni equivalga alla loro mera espressione. Ritiene infine che, sul piano sanzionatorio, non si possano equiparare le ipotesi di propaganda, intesa alla stregua di una diffusione incisiva di idee, con quelle di incitamento a commettere  atti di discriminazione razziale, come pure prevede la formulazione attuale della norma.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, ritiene che il proprio articolo aggiuntivo 7.0101 sia perfettamente coerente con i valori costituzionali, ed in particolar modo con l'articolo 21. Rileva comunque che dal dibattito svoltosi è emersa una pressoché unanime disponibilità ad adeguare ai principi costituzionali la formulazione della disposizione oggetto del suo articolo aggiuntivo. Tuttavia, considerato che non si è trovata una soluzione condivisa circa la nuova formulazione della fattispecie di reato punita da tale disposizione, ritira l'articolo aggiuntivo 7.0101 riservandosi di approfondire, in occasione dell'esame che si svolgerà in Assemblea, le questioni sollevate nel corso del dibattito.

Giuliano PISAPIA (RC), intervenendo sull'emendamento del relatore 8.100, si dichiara contrario alla sua approvazione ritenendolo inefficace. Tale emendamento, infatti, al contrario dell'articolo 8 del testo, è volto a sostituire, per una serie di reati, la pena detentiva con quella pecuniaria, cosa che non produce una vera e propria depenalizzazione.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Pisapia ritenendo più opportuno mantenere il testo della proposta di legge.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 8.100 (seconda formulazione), risultando preclusi gli emendamenti Pisapia 8.4, Zeller 8.2, 8.3, 8.5 e Finocchiaro 8.1.

Giuliano PISAPIA (RC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.01.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) ritira il proprio emendamento 9.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 9.100 e gli articoli aggiuntivi del relatore 9.0100 e 9.0101.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.



ALLEGATO

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione. C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

EMENDAMENTI

 

 

 


ART. 7.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da 100 euro a 300 euro con le seguenti: da 2500 euro a 10000 euro.

7. 2.Buemi (seconda formulazione).


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 23 giugno 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Michele Saponara ed il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Vitali.

La seduta comincia alle 14.20.

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione.

C. 5490 Lussana, C. 2443 Pisapia, C. 3402 Cento, C. 3975 Zeller e C. 5552 Pisapia.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che la I Commissione ha espresso il parere di competenza sul testo base, così come risultante dagli emendamenti approvati.

Al parere è stata apposta una condizione relativa ai commi 6 e 7 dell'articolo 8, volti a modificare le sanzioni previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 403 del codice penale, in materia di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone. Ricorda che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 8.100 (seconda formulazione), la citata disposizione del codice penale verrebbe modificata sostituendo la pena della reclusione con quella della multa.

La condizione apposta dalla I Commissione non attiene alla scelta compiuta dalla Commissione di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria, quanto piuttosto all'esigenza, sotto il profilo costituzionale, che le offese alle confessioni religiose siano punite dalla legge senza distinguere la religione cattolica dalle altre confessioni religiose, così superando la distinzione tra religione di Stato e culti ammessi.

La I Commissione, pertanto, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale numeri 329 del 1997, 508 del 2000, 327 del 2002 e 168 del 2005, ha segnalato «l'esigenza di novellare interamente l'articolo 403 del codice penale, al fine di includere nella medesima fattispecie tutte le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di persone, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 404, di cui all'articolo 7-bis del testo in esame per le ipotesi di offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose.» Conseguentemente, la I Commissione ha invitato la II Commissione a valutare «l'esigenza di adeguare il testo dall'articolo 406 del codice penale al fine di espungere il riferimento agli articoli 403 e 404 del codice medesimo.» Per quanto riguarda l'articolo 403 del codice penale, ricorda che con la recente sentenza n. 168 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due  anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice per i medesimi delitti qualora commessi contro le altre confessioni religiose.

La I Commissione, in sostanza, ha sottolineato la necessità di riformulare l'articolo 403 in maniera tale da poterlo applicare direttamente ad ogni confessione religiosa , senza che sia necessario ricorrere al rinvio previsto dall' articolo 406 per i culti ammessi. La II Commissione, proprio in questa ottica, ha approvato l'articolo aggiuntivo 7.0100 volto a consentire l'applicazione dell'articolo 404 del codice penale alle confessioni religiose e non solamente alla religione di Stato.

In effetti, la questione sollevata dalla I Commissione è fondata.

Tuttavia, la circostanza che il tema della parificazione, sotto il profilo della tutela penale, delle confessioni religiose, oltre ad essere estremamente complesso, non attiene direttamente all'oggetto delle proposte di legge in esame, le quali sono tutte dirette ad uniformare le fattispecie penali al principio costituzionale di libertà della manifestazione del pensiero, e la circostanza che la Commissione, al fine di rispettare il calendario dell'Assemblea, deve concludere entro la seduta odierna l'esame in sede referente della proposte di legge in esame non consentono di affrontare oggi in maniera adeguata la questione evidenziata dalla I Commissione. La condizione apposta dalla I Commissione dovrà comunque essere esaminata attentamente in vista dell'esame in Assemblea. In tale occasione, ritiene che sarà opportuno verificare se le modifiche apportate all'articolo 404 del codice penale dall'articolo aggiuntivo 7.0100 approvato dalla Commissione, volte ad estendere le sanzioni penali ivi previste per le offese alla religione di Stato a tutte le confessioni religiose, possano portare ad un eccessivo ampliamento dell'applicazione della norma. Occorre evitare il rischio di tutelare penalmente anche quelle confessioni religiose che non rientrano nella nozione di «culto ammesso» elaborata dalla giurisprudenza. Invita pertanto ad una maggiore riflessione sul punto in vista dell'esame in Assemblea.

Propone quindi di conferire di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Lussana, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.


 

 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 giugno 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.45

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione

Nuovo testo C. 2443 Pisapia ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con una condizione).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustrato brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, recante l'abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, rileva che le disposizioni dallo stesso recate appaiono essenzialmente riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Evidenzia quindi che l'articolo 7-bis, che è volto a novellare l'articolo 404 del codice penale, ha la finalità di comprendere nella medesima fattispecie penale tutte le offese a confessioni religiose mediante di vilipendio di cose, in ossequio al principio di equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate alla religione cattolica e quelle recate alle altre confessioni religiose sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela penale del sentimento religioso con riferimento agli articoli 3 e 8 della Costituzione, da ultimo con la sentenza n. 327 del 2002. Rileva inoltre che il provvedimento è altresì volto a novellare anche l'articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale, al fine di prevedere in luogo della pena detentiva la pena pecuniaria per le fattispecie ivi previste di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio. Fa presente in proposito che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 168 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice per i medesimi delitti qualora commessi contro le altre confessioni religiose. Ritiene in proposito opportuno invitare la Commissione di merito a novellare interamente l'articolo 403 del codice penale, al fine di includere nella medesima fattispecie tutte le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di persone, analogamente a quanto previsto dall'articolo 404, come novellato dall'articolo 7-bis del testo in esame per le ipotesi di offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose, nonché ad adeguare conseguentemente il testo dall'articolo 406 del codice penale, al precipuo fine di espungere il riferimento agli articoli 403 e 404 del codice medesimo. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

Sesa AMICI (DS-U), nel convenire sull'opportunità di indicare alla Commissione di merito di farsi carico di procedere ad una riscrittura integrale dell'articolo 403 del codice penale, così da includere nella medesima fattispecie tutte le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di persone, analogamente a quanto previsto, con riferimento alle offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose, dalla nuova formulazione dell'articolo 404, invita il relatore a farne oggetto di una condizione in luogo di una mera osservazione, anche in ragione della rilevanza generale del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 168 del 2005.

Giulio SCHMIDT (FI) ritiene fondate le ragioni alla base della richiesta avanzata dal deputato Amici in ordine all'apposizione di una condizione alla proposta di parere favorevole.

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, pur reputando sufficiente, nel caso di specie, l'apposizione di una osservazione alla proposta di parere favorevole, ritiene tuttavia che nulla osti all'accoglimento della richiesta formulata dal deputato Amici. Riformula quindi la sua proposta di parere favorevole, trasformando l'osservazione ivi contenuta in una condizione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una condizione, così come riformulata dal relatore (vedi allegato 2).



ALLEGATO 1

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione (Nuovo testo C. 2443 Pisapia ed abb.).

 

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2443 Pisapia ed abb., recante «Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione»,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono essenzialmente riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

visto l'articolo 7-bis che novella l'articolo 404 del codice penale - che nel testo vigente fa esclusivo riferimento alle offese alla «religione di Stato» - al fine di comprendere nella medesima fattispecie penale tutte le offese a confessioni religiose mediante di vilipendio di cose, adeguandone il contenuto al principio di equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate alla religione cattolica e quelle recate alle altre confessioni religiose, sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela penale del sentimento religioso con riferimento agli articoli 3 e 8 della Costituzione (sent. 329 del 1997, sent. 508 del 2000 e sent. 327 del 2002),

viste le modificazioni apportate all'articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale dall'articolo 8, commi 6 e 7, al fine di prevedere in luogo della pena detentiva la pena pecuniaria per le fattispecie ivi previste di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio,

tenuto conto che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 168 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice per i medesimi delitti qualora commessi contro le altre confessioni religiose,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 8, commi 6 e 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di novellare interamente l'articolo 403 del codice penale, al fine di includere nella medesima fattispecie tutte le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di persone, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 404, di cui all'articolo 7-bis del testo in esame per le ipotesi di offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose. Conseguentemente, valuti la Commissione l'opportunità di adeguare il testo dall'articolo 406 del codice penale al fine di espungere il riferimento agli articoli 403 e 404 del codice medesimo.


 


ALLEGATO 2

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione (Nuovo testo C. 2443 Pisapia ed abb.).

 

PARERE APPROVATO

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2443 Pisapia ed abb., recante «Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione»,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono essenzialmente riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

visto l'articolo 7-bis che novella l'articolo 404 del codice penale - che nel testo vigente fa esclusivo riferimento alle offese alla «religione di Stato» - al fine di comprendere nella medesima fattispecie penale tutte le offese a confessioni religiose mediante di vilipendio di cose, adeguandone il contenuto al principio di equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate alla religione cattolica e quelle recate alle altre confessioni religiose, sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela penale del sentimento religioso con riferimento agli articoli 3 e 8 della Costituzione (sent. 329 del 1997, sent. 508 del 2000 e sent. 327 del 2002),

viste le modificazioni apportate all'articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale dall'articolo 8, commi 6 e 7, al fine di prevedere in luogo della pena detentiva la pena pecuniaria per le fattispecie ivi previste di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio,

tenuto conto che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 168 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice per i medesimi delitti qualora commessi contro le altre confessioni religiose,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

1) all'articolo 8, commi 6 e 7, si segnala l'esigenza di novellare interamente l'articolo 403 del codice penale, al fine di includere nella medesima fattispecie tutte le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di persone, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 404, di cui all'articolo 7-bis del testo in esame per le ipotesi di offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose. Conseguentemente, valuti la Commissione l'esigenza di adeguare il testo dall'articolo 406 del codice penale al fine di espungere il riferimento agli articoli 403 e 404 del codice medesimo.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Martedì 28 giugno 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 10.50.

(omissis)

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

C. 5490-A Lussana ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere di nulla osta formulata dal relatore.


 

 


 

Relazione della II Commissione (Giustizia)

 


N. N. 5490-2443-3402-3975-5552-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

n. 5490, d'iniziativa del deputato LUSSANA

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

Presentata il 15 dicembre 2004

e

PROPOSTE DI LEGGE

 

n. 2443, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

Abrogazione degli articoli del codice penale

concernenti i reati in materia di libertà di opinione

Presentata il 28 febbraio 2002


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 23 giugno 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 5490. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per il testo delle proposte di legge n. 2443, 3402, 3975 e 5552 si vedano i relativi stampati.

 

n. 3402, d'iniziativa del deputato CENTO

Abrogazione degli articoli 270, 272, 304 e 305 del codice penale recanti delitti contro la personalità dello Stato

Presentata il 19 novembre 2002

 

n. 3975, d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS, COLLÈ,

FONTANINI, GUIDO ROSSI, STUCCHI

Modifiche al codice penale concernenti la depenalizzazione

dei reati contro la personalità dello Stato

Presentata il 14 maggio 2003

 

n. 5552, d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, DEIANA, TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, PROVERA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

 

Abrogazione degli articoli 304 e 305 del codice penale, concernenti i reati di cospirazione politica mediante accordo e di cospirazione politica mediante associazione

Presentata il 24 gennaio 2005

(Relatore: LUSSANA)

 

 

 


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2443 Pisapia ed abb., recante «Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione»,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono essenzialmente riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

visto l'articolo 7-bis che novella l'articolo 404 del codice penale - che nel testo vigente fa esclusivo riferimento alle offese alla «religione di Stato» - al fine di comprendere nella medesima fattispecie penale tutte le offese a confessioni religiose mediante di vilipendio di cose, adeguandone il contenuto al principio di equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate alla religione cattolica e quelle recate alle altre confessioni religiose, sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela penale del sentimento religioso con riferimento agli articoli 3 e 8 della Costituzione (sentenza 329 del 1997, sentenza 508 del 2000 e sentenza 327 del 2002),

viste le modificazioni apportate all'articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale dall'articolo 8, commi 6 e 7, al fine di prevedere in luogo della pena detentiva la pena pecuniaria per le fattispecie ivi previste di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio,

tenuto conto che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 168 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'articolo 406 dello stesso codice per i medesimi delitti qualora commessi contro le altre confessioni religiose,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

1) all'articolo 8, commi 6 e 7, si segnala l'esigenza di novellane interamente l'articolo 403 del codice penale, al fine di includere nella medesima fattispecie tutte le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di persone, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 404, di cui all'articolo 7-bis del testo in esame per le ipotesi di offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose. Conseguentemente, valuti la Commissione l'esigenza di adeguare il testo dall'articolo 406 del codice penale al fine di espungere il riferimento agli articoli 403 e 404 del codice medesimo.

 


 

 

 

TESTO

della proposta di legge n. 5490

 

TESTO

della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

«Art. 241 - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

 

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».

 

Art. 2.

Art. 2.

1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 270 - (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

«Art. 270 - (Associazioni sovversive). - Identico.

Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressone violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Identico.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui ai commi primo e secondo, è punito con la reclusione fino a due anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui ai commi primo e secondo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui ai commi primo e secondo, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

Identico».

Art. 3.

Soppresso. (Vedi art. 9)

1. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

«Art. 272 - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione fino a cinque anni».

 

Art. 4.

Art. 3.

1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

«Art. 283 - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

 

Art. 5.

Art. 4.

1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 292 - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro. La pena è aumentata fino a 5.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

«Art. 292 - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato, è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è aumentata da 5.000 euro a 10.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni.

Identico.

Agli effetti della legge penale per "bandiera nazionale" si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

Identico».

 

Art. 6.

Art. 5.

1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

Identico.

«Art. 299 - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro».

 

 

Art. 6.

 

1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

 

 

«Art. 404. - (Offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 7.

Art. 7.

1. L'articolo 658 del codice penale è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 658 - (Procurato allarme presso l'Autorità). - Chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita

«Art. 658 - (Procurato allarme presso l'Autorità). - Chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita

allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro».

allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro».

 

Art. 8.

 

1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro».

 

 

2. All' articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro».

 

 

3. All'articolo 342 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro»;

 

b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da 2.000 euro a 6.000 euro».

 

4. All'articolo 403 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro»;

 

b) al secondo comma, le parole: «la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2.000 euro a 6.000 euro».

 

5. All'articolo 656 del codice penale, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro».

Art. 8.

Art. 9.

1. Gli articoli 269, 271, 279, 290, 291, 292-bis e 656 del codice penale sono abrogati.

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

 

 

Art. 10.

 

1. All'articolo 19-bis, primo comma, delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il numero «654,» sono inseriti i seguenti: «656, 658,».

Art. 9.

Art. 11.

1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui alla presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui agli articoli 290, 291, 292, primo comma, 299, 342, primo e terzo comma, 403 e 404, primo comma, del codice penale, come modificati dalla presente legge, debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

 

Art. 12.

 

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 

 


Esame in Assemblea

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

645.

 

Seduta di lunedì 27 giugno 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

 

(omissis)

 


Discussione della proposta di legge Lussana: Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (5490); e delle abbinate proposte di legge Pisapia ed altri; Cento; Zeller ed altri; Pisapia ed altri (A.C. 2443-3402-3975-5552) (ore 15,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lussana: Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Cento; Zeller ed altri; Pisapia ed altri.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Lussana, ha facoltà di svolgere la relazione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Onorevoli colleghi, la proposta di legge all'esame dell'Assemblea, al pari di quelle ad essa abbinate, è diretta a sanare una grave lacuna del nostro ordinamento. Il codice penale, infatti, ancora punisce - in alcuni casi con pene particolarmente severe - condotte che sono riconducibili a libertà costituzionalmente riconosciute e tutelate, quali la libertà di pensiero, di opinione, di associazione e di iniziativa o di associazione politica.

Mi riferisco a quella serie di reati, per lo più introdotti nel periodo fascista, chiaramente finalizzati alla repressione di chi si opponeva allo stato dittatoriale, che, ponendosi in aperto contrasto con i principi costituzionali, già da tempo non hanno alcun motivo di sopravvivere nel nostro ordinamento. È infatti inammissibile mantenere delle norme che limitano in modo particolarmente drastico espressioni di dissenso, specialmente di carattere politico. Il legislatore, pertanto, ha il dovere di abrogare questi reati e, quindi, di superare un retaggio ingiustificato che contrasta con i principi base di un ordinamento democratico.

A tale proposito, non posso non ricordare che, secondo parte della dottrina, le norme relative ai cosiddetti reati di opinione dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione. Ma il fatto che, ancora oggi, vengono svolte indagini e celebrati processi in cui sono contestati simili reati dimostra la necessità di intervenire in via legislativa. In questa ottica si inserisce la proposta di legge oggi all'esame dell'Assemblea.

La ratio del testo deve essere rinvenuta nell'esigenza di carattere costituzionale di distinguere nettamente le condotte che sono manifestazione di una opinione o di una convinzione politica da quelle che, invece, si concretizzano in atti violenti diretti ad imporre quella opinione o convinzione. Solo le seconde possono essere punite penalmente. Nel nostro ordinamento, al pari di quanto avviene negli altri Stati democratici, le opinioni devono avere una rilevanza penale solo se associate a fatti concreti e violenti.

Per raggiungere l'obiettivo, nella proposta di legge sono previsti quattro tipi di intervento normativo sulle fattispecie penali che, per le ragioni appena esposte, sono state ritenute incostituzionali. In alcuni casi, si è proceduto ad una riformulazione della condotta, accompagnata da un adeguamento della sanzione penale alla reale gravità della medesima; in altri casi, si è provveduto alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; in altri  casi, si è trasformato l'illecito penale in illecito amministrativo e, in altri casi ancora, si sono abrogate le fattispecie criminose.

Prima di passare all'esame degli articoli del testo in esame, ritengo che sia importante sottolineare che in Commissione giustizia si è registrato un atteggiamento sereno e costruttivo da parte di tutti i gruppi parlamentari nell'affrontare le questioni connesse al tema dei reati di opinione. Maggioranza ed opposizione, nonostante la delicatezza della materia trattata anche sotto il profilo ideologico, si sono confrontate con spirito collaborativo anche sui temi di maggiore contrapposizione.

Devo, inoltre, segnalare che gli emendamenti approvati in Commissione hanno lasciato pressoché immutato l'impianto originario della proposta di legge, apportandovi piuttosto delle modifiche finalizzate ad assicurare una maggiore efficacia preventiva di alcune sanzioni. Come vedremo, su alcuni punti, la Commissione ha preferito rinviare all'esame dell'Assemblea la soluzione di questioni complesse sotto il profilo sia tecnico-giuridico della formulazione della condotta, sia politico della scelta da effettuare. Mi riferisco alla modifica dell'articolo 3 della legge n. 675 del 1975, modificato nel 1992 dalla cosiddetta legge Mancino, ed alla questione della presenza nel codice penale di norme in cui viene ancora fatto riferimento alla religione di Stato ed ai culti ammessi.

Passiamo all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 è diretto a modificare l'articolo 241 del codice penale, che punisce gli attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato. Rispetto alla normativa vigente, si precisa che la condotta, per essere penalmente rilevante, deve concretarsi in atti violenti.

Non entrerò nel dettaglio dell'illustrazione di tutti gli articoli, in quanto lascerò poi agli atti il testo integrale della relazione scritta. Procederò per enunciazione di princìpi.

L'articolo 2 riformula la fattispecie di associazione sovversiva, di cui all'articolo 270 del codice penale. Anche in questo caso, la scelta è stata quella di riformulare la condotta e di rimodulare la sanzione in maniera tale da punire unicamente ed adeguatamente le condotte che offendono in maniera concreta il bene giuridico protetto dalla norma.

All'articolo 3 è stata modificata la fattispecie del reato di attentato contro la Costituzione dello Stato nel senso di punire penalmente solo le condotte violente.

L'articolo 4, invece, riscrive l'articolo 292 del codice penale, in materia di vilipendio o danneggiamento alla bandiera od altro emblema dello Stato. Rispetto alla normativa vigente, si precisa che la condotta è penalmente rilevante a condizione che il vilipendio sia compiuto con espressioni ingiuriose o che questo si estrinsechi in condotte violente, quali la distruzione, dispersione, deterioramento e imbrattamento della bandiera. Una novità rilevante è la scelta di riservare la pena detentiva alle sole ipotesi di condotta violenta e, quindi, di punire con quella pecuniaria le espressioni ingiuriose.

L'articolo 5 trasforma in contravvenzione, punita con l'ammenda, il reato di offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Anche in questo caso si precisa che la condotta di vilipendio è punita se posta in essere attraverso espressioni ingiuriose.

L'articolo 6 è stato introdotto nel presente testo di legge dalla Commissione a seguito dell'approvazione di un articolo aggiuntivo del relatore. Si modifica il delitto di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose, di cui all'articolo 404 del codice penale. In primo luogo, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, relativa all'articolo 8 della Costituzione, si modifica la condotta, prevedendo che la fattispecie sia diretta a tutelare non solamente la religione di Stato (nel nostro ordinamento quella cattolica non è più tale), ma ogni confessione religiosa. Inoltre, si distingue l'offesa che viene posta in essere attraverso il vilipendio con espressioni ingiuriose da quella posta in essere per mezzo di atti violenti contro le cose  che formano oggetto di culto. Nel primo caso la pena è pecuniaria, nel secondo caso è detentiva.

L'articolo 7 trasforma in illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria, la contravvenzione di procurato allarme presso l'autorità, che l'articolo 658 del codice penale attualmente punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

L'articolo 8, nei primi quattro commi, prevede la trasformazione della pena detentiva in pena pecuniaria per una serie di delitti, riguardo ai quali si è giudicato opportuno non modificare la condotta ma solamente la sanzione, non ritenendosi giustificata la privazione della libertà personale. Si tratta, in particolare, dei delitti di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze armate, vilipendio alla nazione italiana, oltraggio al corpo politico, offesa alla religione dello Stato mediante vilipendi di persone.

In questi casi, il bene giuridico protetto dalla norma vigente è parso comunque meritevole di tutela penale, nonostante le condotte non siano violente, estrinsecandosi in una forma di manifestazione del pensiero. Al contrario, in altre ipotesi oggetto della proposta di legge, il bilanciamento di interessi ha portato a considerare prevalenti i beni giuridici di rilevanza costituzionale protetti dalla norma penale vigente rispetto al diritto di manifestazione del pensiero.

Ciò che si è corretta è stata la valutazione dell'entità di quanto un interesse debba essere ritenuto prevalente sull'altro; tale scarto non è stato ritenuto tale da giustificare la privazione della libertà personale dell'autore del reato.

Il comma 5 dell'articolo in esame, trasforma in illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria, la contravvenzione di pubblicazioni o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, ottemperando alla stessa ratio di quella relativa al delitto di procurato allarme presso l'autorità.

L'articolo 9 è diretto ad abrogare alcuni articoli del codice penale, le cui condotte, ivi descritte, non sono più considerate illecite. Si tratta di una vera e propria depenalizzazione la cui giustificazione è data dalla inoffensività delle condotte, tutte riconducibili ad espressioni di manifestazioni di pensiero. In questo caso, al contrario di quanto abbiamo visto per i reati previsti dai primi quattro commi dell'articolo 4, il bilanciamento di interessi ha come esito la prevalenza del diritto di manifestazione del pensiero, e, quindi, non costituiscono più illecito penale le condotte di attività antinazionale del cittadino all'estero, propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale e di lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica.

A proposito dell'elencazione dei reati depenalizzati dall'articolo 9, ritengo opportuno segnalare che la Commissione ha previsto l'abrogazione del delitto di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale a seguito dell'approvazione di un emendamento.

Gli articoli 10 e 12 della proposta di legge in esame contengono disposizioni di natura procedimentale volte rispettivamente ad attribuire al prefetto la competenza per gli illeciti penali trasformati in illeciti amministrativi dalla presente proposta di legge (articoli 656 e 658 del codice penale) e a disciplinare in via transitoria sia l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dalla proposta di legge in esame alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima e, quindi, quando il fatto costituiva reato, sia la depenalizzazione vera e propria che si ha quando il fatto non costituisce più alcun tipo di illecito. Su tali punti si è scelto di non innovare l'attuale disciplina prevista dall'ultima legge di depenalizzazione.

Come ho accennato prima, il lavoro in Commissione ha lasciato in sospeso due punti, in quanto la loro complessità ha consigliato una pausa di riflessione in vista dell'esame in Assemblea. Il primo punto è la modifica della cosiddetta legge Mancino. Purtroppo, al contrario di quanto avvenuto in Commissione, dove si è sviluppato un confronto dai toni sereni e costruttivi, si sono registrate reazioni dai toni troppo  accesi e del tutto fuorvianti del reale significato di un articolo aggiuntivo da me presentato. Si è addirittura giunti a sostenere - il che lo ritengo gravemente offensivo nei miei confronti - che lo stesso articolo sarebbe diretto a legittimare le condotte antirazziali delle associazioni neonaziste: nulla di più falso! L'articolo aggiuntivo si limitava ad applicare la ratio della proposta di legge ad una disposizione che ha per oggetto condotte antirazziali. Come abbiamo visto, la proposta di legge in esame si basa su un presupposto che affonda le radici nella Costituzione: nella sfera della illiceità penale non possono rientrarvi le mere forme di manifestazione del pensiero, neanche quando il loro contenuto possa essere del tutto non condivisibile. L'articolo aggiuntivo cercava di raggiungere questo obiettivo, non considerando come reato la mera diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ma sanzionava penalmente solo la condotta di chi incita all'odio razziale o etnico ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Si può non convenire sulla formulazione dell'articolo aggiuntivo ma non sulla ratio, la quale è pienamente conforme ai principi costituzionali. Spetta ora al Comitato dei nove presentare un articolo aggiuntivo che sia formulato in maniera tale da attuare tali principi senza lasciare alcuna lacuna nella risposta sanzionatoria dello Stato contro le condotte realmente razziali.

Altra questione che la Commissione ha affidato al Comitato dei nove è quella relativa alla presenza nel codice penale di alcuni reati riconducibili a forme di manifestazione del pensiero la cui formulazione è stata effettuata sulla base del Concordato con la Chiesa cattolica del 1929, ma che non tengono conto dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa, che la Corte costituzionale ha più volte ribadito in relazione all'articolo 8 della Costituzione.

La Commissione affari costituzionali, richiamando anche numerose pronunce della Corte costituzionale in tal senso, ha ribadito, attraverso una condizione apposta al suo parere, l'esigenza, sotto il profilo costituzionale, che le offese alle confessioni religiose, che nella giurisprudenza della Corte comunque si richiamano espressamente ai culti ammessi (così sono definite), siano punite dalla legge senza distinguere la religione cattolica dalle altre confessioni religiose, così superando la distinzione tra religione di Stato e culti ammessi.

Si tratta di un tema estremamente complesso in ordine al quale possono essere elaborate soluzioni anche alternative.

Nel corso dell'esame delle proposte emendative presentate, terremo sicuramente conto, in sede di Comitato dei nove, anche della condizione di cui al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Infatti, considerati i tempi ristretti entro i quali la Commissione di merito ha dovuto concludere l'esame in sede referente, non è stato possibile argomentare dettagliatamente su tutte le questioni sollevate e, pertanto, si è preferito rinviare ogni ulteriore approfondimento alla fase dell'esame in Assemblea.

Nel concludere, signor Presidente, le chiedo di volere cortesemente autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIO TASSONE, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

È iscritto a parlare l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, l'esame del provvedimento ci ha obbligati e ci obbliga, anche in questa  sede, ad affrontare il problema dei rapporti tra la libertà di opinione e la democrazia, intesa - dopo l'esperienza della seconda guerra mondiale, che ha sancito la fine dei regimi autoritari e dittatoriali di matrice sia fascista sia comunista - in senso moderno, liberale e, potremmo dire, occidentale.

Ebbene, la persistenza dei reati di opinione, che si inscrivono nella categoria più ampia dei delitti contro la personalità dello Stato, è il portato, com'è già stato ricordato dalla relatrice, di una concezione autoritaria e dittatoriale dello Stato che si era affermata prima del regime fascista: già ai tempi dello Stato liberale, infatti, il codice penale Zanardelli contemplava fattispecie di reato volte a colpire chi recasse attentato, in qualche modo, all'essenza dello Stato. Con l'avvento del regime dittatoriale fascista tale impostazione divenne vieppiù marcata, poiché veniva colpito chiunque, attraverso la manifestazione del pensiero (e, ovviamente, anche con atti concreti), mettesse in dubbio l'esistenza dello Stato, in quel momento identificato con il regime dittatoriale fascista (perciò, qualunque attacco al regime, anche se attuato attraverso la manifestazione del pensiero, delle opinioni, andava represso e duramente combattuto).

La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: possono esistere i reati d'opinione in uno Stato democratico, moderno e liberale, così come lo concepiamo nel mondo occidentale? La dottrina è piuttosto chiara sul punto e dà al quesito una risposta negativa: i reati di opinione contrastano con l'essenza, con lo spirito della Costituzione italiana e, soprattutto, con gli articoli fondamentali concernenti la libertà di associazione e la libertà di manifestare in maniera chiara, compiuta e libera la propria opinione, vero e proprio cardine della democrazia.

Invero, la democrazia si differenzia dalle altre forme di governo proprio in virtù del fatto che ai cittadini è garantita la possibilità di esprimere in maniera compiuta, plurale e, appunto, democratica, le loro opinioni in ordine ai fatti della vita sociale, culturale e politica. La dottrina non ha mancato di sottolineare che il vilipendio e, talvolta, anche l'offesa nei confronti delle istituzioni rappresentano una sorta di difesa, una delle ultime armi di cui dispongono i cittadini per criticare - anche in maniera pesante e dura - l'operato delle istituzioni medesime: in una democrazia, il bene da tutelare non è tanto il prestigio, l'onore delle istituzioni - che dipende, tutto sommato, dal buon funzionamento delle stesse (gli organi dello Stato che funzionano bene godono, ovviamente, della stima dei cittadini) -, ma il rispetto delle minoranze, il rispetto della posizione dissenziente, il rispetto della contrarietà al pensiero dominante. Una democrazia dovrebbe tutelare come bene primario proprio la possibilità di dissenso.

La Corte costituzionale, in questi anni, non è stata dello stesso avviso. Rispetto alla dottrina, si è mostrata più cauta, avocando a sé tutte le questioni pregiudiziali riguardanti le norme del codice penale antecedenti alla Costituzione repubblicana. Ha adottato, dunque, una linea di compromesso tesa a «salvare» dall'approvazione delle questioni pregiudiziali molti di questi articoli, che oggi ci accingiamo ad esaminare, distinguendo l'espressione di opinione in senso semplice dall'adozione di alcuni atti che andavano oltre la semplice espressione di opinione, oppure stabilendo che alcuni di questi articoli potevano sopravvivere, nonostante le disposizioni contenute nell'articolo 21, perché altri erano i beni da tutelare, come il sentimento religioso, l'ordine pubblico, e via dicendo.

In base a tale schema, il reato di opinione, in particolare durante il regime fascista, ma, in generale, in tutti i regimi dittatoriali (l'Unione sovietica ne era un esempio: i dissidenti politici venivano colpiti con la fase giudiziale, con processi di tipo politico dove l'avversario, il nemico, il dissenziente veniva eliminato prima giudiziariamente, utilizzando le norme del codice vigente, poi fisicamente, con la repressione fisica, con i campi di concentramento, con i gulag), è uno strumento di lotta politica che si sostituisce alla dialettica  democratica. Questa è la grande differenza che dobbiamo sottolineare: è uno strumento giudiziario che si sostituisce al dibattito.

La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: oggi, nell'Italia del 2005, questo tipo di reati può essere utilizzato ai fini della lotta politica da parte di alcuni settori della magistratura che potremmo definire «politicizzati»? La risposta, nonostante siamo nel 2005, in una democrazia liberale, avanzata ed occidentale, non è così scontata. Infatti, l'esperienza accumulata in questi ultimi anni ci fornisce una serie di esempi riguardante l'utilizzo «politico» (ovviamente, lo dico come rappresentante della Lega Nord Padania) di articoli del codice penale in diversi processi (ricordo l'azione avviata dal pubblico ministero, dottor Papalia, nonché la serie di processi intentati contro i militanti di partiti politici); hanno utilizzato questi reati per sanzionare penalmente, ma con conseguenze politiche, diversi comportamenti sicuramente non caratterizzati dalla violenza né dalla sopraffazione fisica, ma contraddistinti da un'espressione, condivisibile a seconda dei punti di vista, tipicamente politica.

Si possono ricordare anche le interpretazioni abbastanza pesanti e penetranti della cosiddetta legge Mancino, che nasce con un intento condivisibile, ossia colpire duramente tutte le manifestazioni di odio e di violenza per motivi razziali, religiosi ed etnici, ma che, in alcune situazioni giudiziarie e politiche, è stata utilizzata, a nostro avviso, come strumento di lotta politica.

La soluzione che si sta definendo con il provvedimento in esame, a nostro avviso, esprime una visione di compromesso, se così posso definirla, tra l'impianto vigente oggi, desueto, non più in sintonia con lo spirito democratico e repubblicano cui si doveva dar seguito da oltre sessant'anni (il che, tuttavia, per le ragioni dianzi riferite, a causa di una certa inerzia e di un certo atteggiamento conservativo-conservatore della Corte costituzionale, non è avvenuto) e, invece, una disciplina molto più liberale ed avanzata, di totale depenalizzazione di tale serie di reati. Con quest'ultima, si lascerebbe completa libertà di espressione dell'opinione, anche in maniera molto dura, irriverente ed offensiva nei confronti delle istituzioni; ciò, infatti, rappresenterebbe la forza stessa della democrazia. Quest'ultima infatti ha la forza di gestire anche le opinioni più negative nei confronti della democrazia stessa, purché esse rimangano tali; ciò esprime la superiorità di questa forma di Stato.

Peraltro, il provvedimento in discussione, parzialmente modificato nel corso dell'esame in Commissione, probabilmente, dopo l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea, verrà ulteriormente modificato, a mio avviso in meglio, dall'Assemblea stessa con il contributo del Comitato dei nove.

Tale formula di compromesso ha comunque il pregio di aprire il dibattito sul tema; per anni, non si è discusso su tale questione mentre, oggi, con questo provvedimento, si può dibattere in merito agli articoli del vecchio codice fascista. In Commissione, come poc'anzi ricordava il relatore Lussana, si è iniziato a discutere, in maniera assolutamente civile e pacata, ad esempio sulla legge n. 205 del 1993, la cosiddetta legge Mancino, che è la versione, ovviamente moderna, della questione relativa ai reati di opinione. Nel 1930, naturalmente, non poteva porsi un problema di questo tipo per l'essenza tipicamente razzista del regime fascista; oggi, invece, a 40 anni di distanza, la questione si pone rispetto alla cosiddetta legge Mancino ed alle leggi di recepimento delle convenzioni internazionali, che l'Italia ha firmato, contro la discriminazione razziale e contro il razzismo.

Noi sappiamo che la legge del 1975 che recepisce la convenzione di New York del 1966 è datata; la convenzione del 1966 nasce, infatti, per combattere situazioni storiche ben lontane dalla situazione attuale. Mi riferisco all'apartheid in diverse parti del mondo, dal Sudafrica agli stessi Stati Uniti, che hanno vissuto per decenni forme di segregazione razziale all'interno della stessa federazione. Dunque, è tutto un mondo che, nel 1966, dopo l'esperienza  della seconda guerra mondiale, sta cambiando e sta uscendo dal colonialismo, con il bisogno di affrontare in maniera molto netta e precisa la situazione.

Oggi, nel 2005, la questione è cambiata, lo scenario si è modificato. Le sfide del multiculturalismo, dunque, a mio avviso, non possono essere affrontate in maniera repressiva, utilizzando il codice penale, ma devono essere affrontate con le armi della cultura e della politica. Questa è la risposta che deve essere data; utilizzando invece in maniera repressiva questo tipo di leggi e di previsioni di carattere penale per colpire il dissenso - non l'azione violenta, non il fatto violento, non la discriminazione reale ma la sola opinione -, si sposerebbe, a nostro avviso, un'impostazione vecchia, datata e sostanzialmente antidemocratica.

Dunque, siamo contenti che questo dibattito si sia aperto a tutto campo; la questione dei reati di opinione non può essere a geometria variabile: cancellati per alcune questioni, per altre, costituenti un tabù culturale, i reati di opinione dovrebbero continuare ad esistere e ad essere colpiti in maniera spropositata rispetto all'atto compiuto.

Dunque, e concludo, signor Presidente, vorrei osservare che la ratio sottesa al provvedimento in esame, precedentemente illustrata, porta a «decarcerizzare» una serie di reati, seguendo la stessa linea che abbiamo adottato in materia di diffamazione a mezzo stampa.

Viene soppressa, infatti, la previsione di pene detentive per una serie di articoli del codice penale, prevedendo solamente l'irrogazione di un'ammenda per i reati considerati; vengono altresì abrogati altri articoli del codice penale, che sono totalmente decontestualizzati, mantenendo, al contempo, la previsione del carcere - vale a dire una sanzione dura, che lascia il segno - solamente per gli atti violenti, dunque solo per quelle manifestazioni che travalicano la libertà di pensiero e che limitano la libertà personale dei cittadini di questa Repubblica.

Ribadisco che, probabilmente, il gruppo della Lega Nord Federazione Padana avrebbe voluto di più; al contempo, siamo comunque consapevoli che l'apertura di un dibattito su questo tema rappresenta un fatto politico, ma soprattutto culturale, molto importante per il nostro paese. Desideriamo sottolineare solamente un aspetto: il gruppo della Lega Nord Federazione Padana, infatti, vuole soprattutto che i cosiddetti reati di opinione non possano essere utilizzati, in questo paese, per colpire il dissenso politico; in altri termini, non devono essere più colpite quelle espressioni politiche e culturali, di qualsiasi provenienza, difformi, ad esempio, da quelle della maggioranza, oppure dal pensiero dominante.

Si tratta, a nostro avviso, di una battaglia condotta a favore di tutti i cittadini di questo paese; soprattutto, si tratta di perseguire un obiettivo di libertà (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Annunziata. Ne ha facoltà.

ANDREA ANNUNZIATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un intervento che miri ad eliminare alcuni residui della legislazione di tipo autoritario degli anni Trenta ancora vigenti nel nostro codice penale, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e gli interventi successivi di modifica del codice penale, si rende indubbiamente necessario. Si tratta, per alcuni aspetti, di proseguire l'opera di depenalizzazione di alcuni reati, iniziata nella passata legislatura con i Governi di centrosinistra, attraverso la legge delega, n. 205 del 25 giugno 1999, approvata a larga maggioranza, nonché di intervenire su disposizioni in contrasto con i principi costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento alla libertà di associazione ed a quella di manifestazione del pensiero, così come previsto dagli articoli 18 e 21 della Carta costituzionale.

Nonostante alcune delle disposizioni in discussione siano state fatte salve da discutibili pronunce della Corte costituzionale (si fa riferimento, in particolare, alla sentenza n. 87 del 1966, che distingue tra  manifestazione del pensiero e propaganda), la gran parte della dottrina si è espressa in senso critico nei confronti del permanere di alcuni articoli del codice penale riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, con particolare riguardo alle fattispecie di apologia e di istigazione, che presentano dubbi di compatibilità costituzionale, in quanto integranti reati di opinione.

La stessa giurisprudenza, inoltre, ha spesso disapplicato, o reinterpretato in senso restrittivo, le disposizioni del codice penale che presentavano qualche residuo della concezione autoritaria dello Stato. Pare, infatti, assai dubbia la compatibilità di norme quali il vilipendio politico, la propaganda sovversiva, il disfattismo politico e via dicendo, con la nostra Costituzione, in quanto finiscono per incriminare forme di dissenso politico e punire condotte riconducibili a forme di manifestazione del pensiero.

Il riconoscimento del pluralismo del nostro sistema costituzionale implica che la libertà di propaganda delle idee rientri in una legittima forma di manifestazione del pensiero, come strumento di lotta per il raggiungimento di obiettivi politici.

La propaganda, non essendo - di per sé - «sovversiva», costituisce uno tra i mezzi tipici di manifestazione del pensiero e funzionale al concorrere delle idee ed alla crescita dei partiti politici. L'unico, importante, limite posto dal nostro ordinamento è il divieto del ricorso alla violenza per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Perciò, meritano attenzione, nel senso dell'abrogazione o della depenalizzazione, articoli del codice penale quali il 272, propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale; il 265, disfattismo politico; il 266, istigazione a disobbedire alle leggi; il 269, attività antinazionale del cittadino all'estero; il 290, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; il 290-bis, parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci; il 291, vilipendio alla nazione italiana; il 292-bis ed il 293, circostanze aggravanti; il 342, oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario; il 415, istigazione a disobbedire alle leggi; ed altri ancora.

Ciò che lascia, tuttavia, perplessi è l'operazione strumentale della Lega Nord che, con il pretesto di una seria rivisitazione della materia delle libertà politiche, introduce nella sua proposta di legge, adottata quale testo base, elementi estranei ai cosiddetti reati di opinione. Tale proposta di legge contiene, infatti, una serie di fattispecie eterogenee, con uno scarso collegamento con la materia dei reati di opinione, anche a causa della presenza dell'elemento della condotta violenta nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico. Sono, infatti, da considerarsi estranei a tale materia, in particolare, gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento in esame, ossia quelli contenenti modifiche all'articolo 241 del codice penale, che punisce chi compie atti violenti, attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato; all'articolo 270, che punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato; ed all'articolo 283, che disciplina il reato contro la Costituzione dello Stato o la forma di governo, sempre mediante atti violenti.

Nel dibattito svoltosi in Commissione giustizia il testo base è stato utilmente modificato, ma non nel senso di stralciare e respingere tali disposizioni. Unica, positiva eccezione è rappresentata dalla soppressione dell'articolo 272 del codice penale, relativo alla propaganda sovversiva, in accoglimento di proposte formulate dall'opposizione, in particolare di un emendamento presentato dall'onorevole Pisapia, in favore del quale sono stati raccolti ampi consensi.

Per quanto concerne altre disposizioni del codice penale, la scelta adottata dalla Commissione è stata quella di depenalizzare, in sostanza - e non di abrogare -, i reati di opinione, ossia di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria. In particolare, rileva sul punto l'articolo 249, che punisce l'offesa alla bandiera o ad  altro emblema di uno Stato estero. Come ha rilevato il collega Fanfani in sede referente, l'eventuale abrogazione di tale disposizione, ovvero la tutela della bandiera e degli emblemi dello Stato italiano, verrebbe meno in tutti gli Stati esteri vincolati da condizioni di reciprocità.

Per altre fattispecie, la sanzione amministrativa in sostituzione di quella detentiva proposta dal testo base risulta, invece, essere troppo blanda per fungere da efficace deterrente. In particolare, ci si riferisce all'articolo 7, che modifica il reato di procurato allarme presso l'autorità, di cui all'articolo 658 del codice penale. In materia, si è raggiunto un compromesso tra l'esiguità della sanzione proposta ed alcuni emendamenti dell'opposizione, tendenti a sostenerne la natura. Anche su tale articolo si deve, tuttavia, rilevare la precedente obiezione di fondo: l'estraneità di tale disposizione alla materia dei reati di opinione, anche se l'intervento implica una sostanziale depenalizzazione.

L'ultima questione di rilievo - che è emersa dal dibattito in Commissione giustizia e che conferma l'uso strumentale della materia dei reati di opinione per introdurre altro, anche in senso preoccupante - è l'aver proposto, da parte del relatore, l'inserimento di un articolo aggiuntivo (di cui si è deciso l'accantonamento, salvo la sua eventuale riproposizione in Assemblea) che mira a modificare l'articolo 3 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, firmata a New York nel 1966.

La propaganda di idee che incitano all'odio e alla discriminazione razziale sulla base di un'opinione fondata sulla superiorità della razza o etnia non può che essere perseguita penalmente. E questo tipo di propaganda è più che mai attuale, forse più del passato al momento della firma della Convenzione internazionale. Non si può, quindi, abbassare la guardia e trattare con leggerezza una materia così delicata.

In sostanza, gli interventi modificativi della disciplina dei delitti contro la personalità dello Stato, oltre ad essere sostanzialmente estranei alla materia della modernizzazione dei reati di opinione da tutti auspicata, avrebbe necessitato di una visione più ampia, trattandosi di materia complessa, disciplinata da molte disposizioni di legge comprese negli articoli dal 241 al 313 del codice penale.

Al contrario, la proposta di legge in esame ha - come detto - utilizzato l'ossatura dei reati di opinione per introdurvi alcune isolate e disorganiche modifiche dei delitti contro la personalità dello Stato, evidentemente volte ad affrontare esigenze particolari (per usare solo un eufemismo), non certamente collegate all'originaria impostazione, ma surrettiziamente in essa inserite. Non è la prima volta che ciò accade, ma lo riteniamo un metodo legislativo non corretto e, nella sostanza, da disattendere. Chiederemo che tali articoli vengano espunti dal testo in esame per poter essere oggetto di una valutazione più ampia ed organica, da svolgersi in altra sede.

Perplessità suscita, ancora, la norma transitoria introdotta all'articolo 9, la quale, sulla scia di quanto già fatto in altre occasioni, introduce una norma eccezionale mediante la quale, implicitamente, si deroga alla disciplina ordinaria della successione delle leggi nel tempo di cui all'articolo 2 del codice penale, creando i presupposti di una irrazionale destabilizzazione dell'intero sistema.

Scelta più coraggiosa e, certamente, più coerente con il sistema sanzionatorio sarebbe intervenire sull'articolo 2, secondo comma, prevedendo la conversione automatica della pena nell'ipotesi in cui la legge posteriore preveda esclusivamente la pena pecuniaria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della Margherita presenterà emendamenti volti a contrastare le pericolose tendenze sottese a un intervento strumentale, che contribuiscono, per motivi non sempre nobili, a svuotare una nazione, uno Stato, di alcuni dei suoi valori che sono le radici della nostra democrazia.

Sosterremo, invece, tutti gli interventi tendenti a rendere compatibile il nostro  sistema penale con i principi fondamentali della nostra Costituzione, favorendo una depenalizzazione di quei reati che non integrano condotte criminose e non creano allarme sociale, ma, nel contempo, tenendo fissa una linea di fermezza verso i principi di diritto penale che mirano al rispetto e alla tutela della collettività.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, questo progetto di legge è abbastanza interessante, ma contiene molti limiti rispetto a ciò che vuole ottenere. Mi riferisco alla realizzazione di una grande riforma - di cui si avverte la necessità da molto tempo nel campo della scienza giuridica e, in particolare, in quello della scienza costituzionale - concernente i reati di opinione e collegata alla necessità di potenziare al massimo l'articolo 21 della Costituzione in tutte le sue manifestazioni, ovviamente, compatibilmente con le leggi dello Stato e con tutta una serie di principi costituzionali con i quali viene repressa non la libertà di opinione in quanto tale, ma il pretesto della libertà di opinione (che è un altissimo valore democratico e sociale), che produce spesso forme di incentivazione alla violenza.

È chiaro, com'era emerso già dai primi studi e dalle prime sentenze promosse negli anni Sessanta da un grande giurista che si è occupato di questa materia, il professor Remo Branca, che il movimento tendente a ridimensionare il complesso di norme facenti parte del codice Rocco - che, peraltro, nella sua interezza non è stato ancora riformato dal legislatore repubblicano - e quei principi sono tuttora validi.

Ma qual è il fondamento intorno al quale una riforma del genere, se vuole essere veramente una riforma democratica, costituzionale e repubblicana, deve muoversi? Il fondamento è il discrimine tra il pensiero e l'azione, ossia tra quella che i latini chiamavano cogitationis poena - e aggiungevano: nemo patitur - e il fatto che il pensiero sia apparentemente tale, ma contenga elementi di incentivazione alla costruzione di un programma che non rende più omaggio alla concorrenza libera delle manifestazioni di pensiero, ma si trasforma in un pessimo magisterio, in una spinta e in un propellente alla violenza nei confronti delle istituzioni repubblicane e democratiche.

In questo dibattito dovremmo tenere presenti anche alcune necessità di ritocco che sono emerse negli anni del terrorismo, quando c'è stata l'esigenza, che ancora permane, di contenere il riferimento puramente libertario alla riforma dei reati di opinione, per attuare ciò che chiamavo precedentemente il discrimine tra il pensiero e l'atto, ossia tra il pensiero e la riflessione e il prodotto di una organizzazione del pensiero, che spesso sfocia nella vera e propria costruzione del reato associativo.

Non c'è dubbio che questo testo, rispetto al quale i Democratici di sinistra in Commissione giustizia sono intervenuti e hanno lavorato, offrendo spunti e proponendo una serie di emendamenti, affronta alcuni problemi in materia di reati di opinione. Esso ruota soprattutto intorno ad una proposta, su cui tutti possono convenire, ossia quella della decarcerizzazione. Ancora una volta, tuttavia, un provvedimento del genere risente un po' della singolarità di questa legislatura.

In quest'aula abbiamo approvato una riforma, altrettanto debole ed esile, quella dei reati di diffamazione a mezzo stampa. Anche in tal caso, pareva che vi fosse un'opinione condivisa intorno al tema su cosa sia e quale incidenza sociale abbia il reato contro l'onore, ossia quello che produce una lesione dell'onore di una persona, per impedire, ad esempio, che si rendesse non punibile il reato in presenza di una rettifica, quando, cioè, si pone un argine alle conseguenze del reato nei confronti del privato.

Anche quella riforma, ridotta in un cantuccio come una riforma scomoda perché, al pari di questa, entrava negli istituti, è stata fatta in fretta e si è prodotta una paralisi totale dell'ulteriore iter dell'atto legislativo al Senato. Infatti, molti deputati  qui e molti senatori in quella sede hanno fatto appello alle loro culture e hanno avuto un improvviso ripensamento autoritario.

Non critico il fondamento ideologico, che non mi interessa, ma l'elemento di debolezza della legislazione rappresentato dal fatto che oggi si discute questa legge quasi in forma residuale e ci si può attestare solo intorno al principio della decarcerizzazione. Si tratta di un fatto abbastanza rilevante, che ci ha trovato, per la più parte, consenzienti, ma che determina un discorso molto più complesso di quello svoltosi in Commissione, nonostante la buona volontà del relatore. Questo tipo di legislazione non può rispondere a questa o a quella situazione processuale: non c'è niente da fare!

Credo sia singolare che questo provvedimento venga discusso senza che si siano svolte particolari audizioni. Svolgiamo audizioni per provvedimenti di ogni tipo: è strano che questa proposta di legge, riguardante un titolo fondamentale del codice penale che tratta le attività contro lo Stato repubblicano, non abbia determinato nemmeno un'indagine statistica per verificare quanti di tali processi si celebrano nel nostro paese. Tanto valeva porsi il problema della depenalizzazione, anziché soltanto quello della decarcerizzazione. Bisognava porsi un problema più approfondito, chiedendosi se tali valori sono ancora da considerarsi costituzionali e democratici. Mi riferisco al valore dell'omaggio allo Stato, al valore del significato non retorico e patriottardo della bandiera, al valore di un'unità che si ritrova all'interno di determinate norme, al valore dell'unità dell'ordinamento dello Stato.

Tali norme passano attraverso la proposta della sovversione dell'ordinamento economico e hanno vecchie tracce non tanto di tipo autoritario, ma di protezione forte degli interessi dominanti. Parlare oggi di autoritarismo potrebbe non avere un significato: quello era un autoritarismo di difesa degli interessi dominanti, per cui chi proponeva, ad esempio, uno scontro dialettico sull'economia di classe rispetto all'economia della concorrenza e del capitale consolidato incorreva nell'adozione di queste norme. Se si confronta l'uso di tali norme, oggi, nel nostro sistema ed in quello di ieri, si constata che ieri venivano molto utilizzate, come venivano usate nei confronti dei diversi, ad esempio, le norme sull'ubriachezza molesta, per togliere, con il sistema della criminalizzazione, le fasce di dissenso e di disturbo a carattere anarcoide che potevano incontrarsi nello Stato.

Anche se siamo certamente interessati a collaborare alla elaborazione di questo provvedimento, tuttavia intendiamo porre una serie di interrogativi all'Assemblea. In primo luogo, vogliamo sapere che cosa veramente si intenda realizzare. È nostra intenzione mantenere la storia della scienza giuridica e democratica sul problema dei reati di opinione, per portarla fino alle estreme conseguenze, in un percorso iniziato oggi attraverso questi spunti legislativi, ma che deve essere solo rivolto alla realizzazione del precetto contenuto nell'articolo 21 della Costituzione, nel quadro della sicurezza dello Stato e dell'ordine pubblico.

Quale conseguenza deriva da tali nostre affermazioni? Ne deriva ciò che abbiamo già prospettato ed analizzato in Commissione giustizia, quando abbiamo avanzato alcune richieste di accantonamento e di separazione per estraneità di materia di alcune norme. Ad esempio, vi sono norme del codice penale, come quella relativa al procurato allarme presso l'autorità, che è bene non vengano soppresse e sulle quali occorre quindi riflettere. In caso contrario, si legittima ciò che accade in molti tribunali, che spesso non svolgono udienza perché viene segnalata la presenza di una bomba. Oppure si legittima ciò che accade in uffici pubblici di grande rilevanza, che vengono aggrediti da forme di improvvisa delazione anonima, con conseguenze particolarmente gravi sia sul piano psichico - soprattutto dopo l'11 settembre -, sia sul piano della libertà del lavoro e dell'esercizio del servizio pubblico. Vogliamo quindi capire cosa c'entra la norma relativa al procurato allarme presso l'autorità con il reato di opinione!

Vorremmo quindi comprendere la sede materiale di alcune modifiche; lo ripetiamo ai nostri colleghi, i quali invece hanno insistito sul mantenimento delle modifiche all'articolo 658 del codice penale e alla cosiddetta legge Mancino. Cosa c'entra il reato di procurato allarme presso l'autorità con il reato di opinione? Qual è la libertà d'opinione che si rivendica a colui il quale può mettere in pericolo la sicurezza di una scuola o, per esempio, di quest'aula (come è accaduto in passato)? Non vi è niente in comune neanche con la libertà di espressione nelle manifestazioni sportive. Dunque, questo la dice lunga sui criteri ispiratori, un po' confusi, dell'approccio a questo testo legislativo.

Sulla cosiddetta legge Mancino, poi, tutti insieme abbiamo avuto un momento di ripensamento, perché ci siamo posti tutti - lo dico anche ai colleghi della sinistra - il problema veramente singolare di una riforma dei reati di opinione che passa per la decarcerizzazione, sulla quale peraltro siamo d'accordo (seppur con le differenze contenute nelle nostre proposte emendative), e per la liberalizzazione di determinate forme di attacco, anche eccessivo, nei confronti dell'ordinamento repubblicano, ma che poi improvvisamente colpisce un'importante legge di ordine pubblico. Si dice: perché non dovremmo modificare la cosiddetta legge Mancino, che recepisce la Convenzione di New York, quando in effetti in quella Convenzione non è precisato se per propaganda razzista, effettuata attraverso svastiche o con striscioni contenenti richiami ai forni crematori, se per la diffusione di questi simboli e di questi elementi, vi sia un altro verbo che possa supplire al verbo «incitare», che potrebbe essere esaustivo? Il motivo, molto semplice, è che si tratta di due situazioni completamente diverse. È chiaro che, con l'incitamento, siamo di fronte ad un'implicita forma di ricostituzione non di partiti, ma di delitti o di grandi genocidi passati (lo dico anche da sportivo).

Cari colleghi, non è vero ciò che avete affermato anche in Commissione, cioè che, in fondo, si tratta di non enfatizzare determinati fatti che non incidono eccessivamente sulla Convenzione di New York del 1966; inoltre, il fatto di considerare una razza superiore alle altre non è incitamento attuale. Spero che si possa giungere a questa conclusione ottimale. Ad esempio, per alcuni striscioni agli stadi (sono favorevole alla massima liberalizzazione dell'accesso agli stadi), accade esattamente l'inverso: vi è una sorta di diffusione all'incitamento all'odio razziale («bruciate», «non risvegliate il Vesuvio o l'Etna», sono queste le espressioni utilizzate, ma vi sono anche riferimenti alla svastica o ad una foiba nella quale gettare i tifosi della squadra avversaria). La legge venne emanata per una questione di ordine pubblico, non per una sorta di adeguamento ideologico ed il questore, oggi, può rimuovere quegli striscioni in virtù di quella legge.

Non diciamo che ciò debba avere la valenza di una crociata - ci mancherebbe altro -, ma perché parlare di reati di opinione? Che «opinione» è questa? Perché parlare di reati di opinione con riferimento alla curva di uno stadio meridionale, in cui si è spesso manifestato un certo tipo di incitamento a colpire, come si colpirebbe un pentito o qualcosa del genere? Parlo dello stadio per fare un riferimento più «leggero», ma se ci si reca in alcune scuole o in altri ambienti ci si accorge che non possiamo cancellare o mutilare la cosiddetta legge Mancino, che recepisce la Convenzione di New York sotto questo particolare profilo.

Oggi qualcuno ha affermato che con questa legge è stata incriminata una notissima ed importante giornalista, la quale, tuttavia, deve essere assolta. È un errore averla incriminata e spero che l'incriminazione sia avvenuta per un reato diverso, un reato di opinione e, quindi, come tale non perseguibile. Comunque, se è stata incriminata per questo, è chiaro che può essere assolta.

Per quanto riguarda i soggetti che sfilano in un certo modo, che ricostituiscono di fatto questo o quel partito, non occorre una norma per farlo, ma occorrono le  attrezzature di ordine pubblico, di sicurezza repubblicana, nonché di ordine democratico. Non c'entra nemmeno l'ordine imposto per autorità. Si tratta, infatti, di devianze che devono essere dissuase e non «colpite» (è un linguaggio che non mi interessa e non mi riguarda); occorre, pertanto, una forza di dissuasione quanto meno espressa nel divieto di diffondere certe idee.

In ordine a tali punti, se il problema verrà riproposto, come probabilmente accadrà, porremo di nuovo la questione dell'estraneità di materia; e non lo faremo per fair play, ma perché ne siamo convinti.

Nel corso della legislatura, abbiamo sollevato alcuni appunti nei confronti di una serie di provvedimenti che, invece di occuparsi dell'oggetto per il quale erano stati varati, hanno rappresentato degli spunti per agganciarsi a fatti personali e privati. Si è compromessa anche la legge n. 140 del 2003, di applicazione dell'articolo 68 del codice penale, perché si è sostituito l'articolo 1 con una norma ad personam, che è stata dichiarata poi incostituzionale. È stata implicitamente bocciata anche la validità della legge sulle immunità parlamentari.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, sotto questo profilo tale discorso ci rattrista, perché avremmo voluto che fosse adeguato anche al tipo di proposte di legge che sono state presentate. È un discorso un po' riduttivo quello contenuto nella proposta scaturita dalla Commissione a seguito dell'approvazione di determinati emendamenti. Dunque, lavoreremo su tali emendamenti e insisteremo, ad esempio, per tipizzare il reato, per evitare che espressioni come «atti diretti a» siano accompagnate anche dalla dizione «atti diretti e idonei a».

Vogliamo cioè lavorare affinché si riduca sempre di più la soglia del cosiddetto reato di pericolo, facendo in modo che il reato sia di danno. È chiaro che il danno non deve essere necessariamente, ad esempio, la frantumazione di un oggetto di culto, di una pisside, di una bandiera, di un simbolo islamico, ma può anche derivare dal fatto che ad una manifestazione puramente declamata, ad una manifestazione puramente annunziata con la parola, si accompagnino determinate forme di idoneità di quell'atto a fare proselitismo. Dobbiamo avere di mira l'esigenza di evitare di fare proselitismo; infatti, è inutile parlare di buoni o di cattivi maestri se il cattivo maestro trova addirittura un sedimento di compiacimento. E stiamo parlando di questioni sicuramente minori rispetto a quelle che hanno dato vita ad una legislazione dalla quale ci vogliamo discostare, vale a dire quella speciale e quella eccezionale. Tuttavia, non possiamo ignorare tale problema: non lo possiamo fare anche per i nostri concittadini che, in un momento in cui ovunque ci si preoccupa per questo rigurgito di violenza, seguiranno questo dibattito.

È inutile affermare che si vuole promuovere un corteo per la legalità, un corteo o una fiaccolata con le scuole, se poi esistono leggi che non hanno nulla a che fare con la libertà di pensiero e con la libertà di opinione e che, improvvisamente, vengono collegate al grandissimo tema dei reati di opinione, dell'articolo 21 della Costituzione, per essere ridotte soltanto ad un'occasione di cancellazione nella quale si possono poi annidare determinate utilità per coloro che hanno bisogno della violenza anche attraverso la predicazione, magari innocua dal punto di vista delle intenzioni, ma che tuttavia penetra e scava.

Noi collaboreremo affinché questa proposta di legge sia approvata - probabilmente, esprimeremo un voto favorevole sulla stessa -, ma la condizione che poniamo è il passaggio attraverso la razionalità legislativa, attraverso l'esclusione di ogni elemento estraneo all'oggetto fondamentale della legge, attraverso la tenuta di principi fondamentali del nostro diritto e della nostra Costituzione. Noi siamo per una riforma che elimini il vecchio - in effetti esistono cose vecchie ed antiche -, senza tuttavia fare di tutta l'erba un fascio. Vedremo se poi vi sarà l'occasione  di ricostruire un codice penale che non sia quello del 1931, che peraltro è il codice penale ancora in vigore.

In questo senso, i Democratici di sinistra annunziano la loro volontà di collaborare all'approvazione del provvedimento in esame attraverso gli emendamenti correttivi presentati (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, il gruppo Misto-Verdi-L'Unione considera positivamente il fatto che giunge finalmente all'esame dell'Assemblea il tema, da noi più volte posto all'attenzione, anche con specifiche proposte di legge, dei reati di opinione e del superamento significativo e sostanziale delle norme contenute nel codice Rocco, frutto della concezione autoritaria e liberticida dei rapporti tra il potere statuale e i cittadini, nell'espressione delle loro opinioni e della loro vita associativa ed organizzata in Italia. A dire la verità, qualche tentativo timido, che diede risultati contraddittori, fu fatto già nella scorsa legislatura, con la delega conferita al Governo relativa alla depenalizzazione dei reati minori. Tale provvedimento, tuttavia, determinò un intervento sostanzialmente molto limitato in questa materia.

Come argomenteremo in sede di dibattito sugli emendamenti, siamo convinti che in Italia vi sia bisogno di una radicale azione abrogativa per espungere dal codice penale i reati di opinione e quelli associativi, che non nascono dalla necessità di tutelare beni pubblici e privati meritevoli di attenzione, bensì dalla proiezione ideologica, tipica dei regimi autoritari. In proposito, la nostra democrazia, che pure ha fatto registrare significativi ed importanti passi in avanti, non ha ancora maturato il coraggio giuridico, costituzionale, politico e culturale di liberarsene definitivamente e di metterli alle spalle come un retaggio del passato.

Tale contraddizione emerge da tutto il lavoro svolto in sede di Commissione giustizia su questa materia e dal fragile e contraddittorio compromesso raggiunto sul testo oggi pervenuto all'esame dell'Assemblea. Siamo convinti che esistano ancora margini di ampio miglioramento del testo licenziato dalla Commissione, attraverso una forte iniziativa che permetta di intervenire concretamente sui reati di opinione, avendo il coraggio di pervenire alla sostanziale abrogazione di norme che ormai hanno un significato e sono un retaggio pericoloso e preoccupante per la nostra democrazia e per il libero esercizio delle opinioni dei nostri cittadini.

Non vi è dubbio infatti, che il testo è in proposito contraddittorio. Molte fattispecie, pur rientrando nella tipica definizione dei reati di opinione, non vengono abrogate né sostanzialmente depenalizzate nel loro titolo; infatti, viene soltanto trasformata la sanzione penale prevista (ad esempio, la detenzione) in multa oppure in sanzione amministrativa o pecuniaria. Quindi, se questo dovesse essere l'esito finale dell'iter legislativo, saremmo costretti ad insistere sull'approccio tipicamente abrogazionista.

Vi è e permane, anche nella riscrittura di alcuni reati, come quelli relativi all'associazione sovversiva, di cui i Verdi si sono occupati in una specifica proposta di legge abbinata a quella in esame, la mancanza - mi riferisco ad esempio all'articolo 270 del codice penale - di una tipizzazione più adeguata, rispetto alla discrezionalità assoluta con cui tali reati sono stati, anche recentemente, contestati (si pensi al processo in corso a Cosenza relativo ai movimenti no global e disobbedienti).

Il testo all'esame della Camera, pur nella sua riscrittura, rimane sostanzialmente inadeguato a rispondere alla domanda di abrogazione dei reati di opinione e associativi, che sono e devono essere tipici in uno Stato democratico che non teme il confronto di idee, non teme il confronto di opinione e non teme la necessità da parte dei cittadini, seppure organizzati, di esprimersi, ma, semmai, ne contrasta le azioni concrete, la specifica determinazione alla volontà di realizzare reati che vanno individuati nella loro concretizzazione,  non teorica, d'opinione o associativa, ma rispetto a norme specifiche del nostro codice penale.

Concludo, signor Presidente, richiamando la necessità di un dibattito che sappia allargare quanto è pervenuto all'esame dell'Assemblea, per quanto riguarda sia l'associazione sovversiva sia i reati di opinione, che abbia il coraggio di condurre un'opera riformatrice adeguata a ciò che è ormai maturato nella società italiana, che non abbia timore di compiere una svolta positiva nel nostro codice penale. Questo è il nostro impegno, nonché il senso delle proposte emendative presentate dai Verdi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, il provvedimento in esame avrebbe dovuto - ma, in realtà, non vi è riuscito, se non in minima parte - rispondere all'esigenza di ovviare a una vistosa contraddizione presente nel nostro ordinamento, derivante dal fatto che, nonostante il riconoscimento e la tutela, accordati a livello costituzionale, alla libertà di pensiero, di opinione e di manifestazione, il codice penale prevede ancora norme che puniscono, in alcuni casi con pene particolarmente severe, condotte che rientrano proprio nelle suddette libertà.

Si tratta di reati introdotti nel periodo fascista, chiaramente finalizzati alla repressione di chi si opponeva allo Stato dittatoriale, e che, ponendosi in aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 21 della Costituzione, per cui tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, già da tempo non hanno alcun motivo di sopravvivere nel nostro ordinamento. Alla luce della garanzia che, a livello costituzionale, è accordata a tale libertà, non può non risultare inaccettabile mantenere norme che limitano espressioni che, di fatto, si limitano ad un mero dissenso, soprattutto di carattere politico. Si tratta di un retaggio ingiustificato, che contrasta con i principi base di un ordinamento democratico e rispetto al quale l'intervento legislativo non era ulteriormente procrastinabile.

In uno Stato di diritto, in una moderna democrazia che afferma valori come il libero associazionismo, la libertà di opinione e la libera manifestazione del pensiero, non è ammissibile la perdurante vigenza di tali norme, alcune delle quali già oggetto di pronuncia della Consulta e dichiarate in parte incostituzionali. Tuttavia, la Consulta non è, almeno finora, intervenuta con una sfrondatura radicale dei cosiddetti reati di opinione. Sopravvivono, dunque, varie fattispecie criminose, che incidono in maniera sensibile sulla libertà di espressione, quali i reati di vilipendio, piuttosto che quelli di propaganda e apologia, rispetto ai quali la Corte costituzionale si è limitata a porre, quale condizione di punibilità, l'esistenza di un pericolo che il fatto auspicato o apologizzato si avveri, seppure non nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di altri paesi e, soprattutto, dalla dottrina più autorevole e moderna del nostro paese.

L'intervento legislativo auspicato, relativo ai cosiddetti reati di opinione, si sarebbe dovuto inserire nel solco dell'ampia depenalizzazione approvata, con larghissimo consenso, nella scorsa legislatura, nonché dell'avvenuta abrogazione di norme del codice del 1930, ormai anacronistiche e superate (mi riferisco, in particolare, al decreto legislativo n. 507 del 1999), offrendo anche risposta all'auspicio, almeno a parole condiviso dalla maggior parte dei parlamentari e dei cittadini, di demandare alla magistratura solo le condotte che creino effettivi e concreti danni alla collettività o ai singoli.

La necessità di un intervento sulla materia non è attenuata dai pareri di illustri giuristi, da Antolisei a Pannain, che più volte hanno sostenuto che le norme relative ai cosiddetti reati di opinione dovrebbero oggi ritenersi comunque implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione.

Tali norme incriminatrici, infatti, continuano a trovare applicazione: ad oggi, vengono ancora svolte molte indagini e  celebrati numerosi processi in cui vengono contestate proprio tali fattispecie, con il conseguente impiego di energie e mezzi che ben potrebbero e dovrebbero, invece, essere utilizzati per indagini e procedimenti penali relativi a fatti di maggior rilievo e gravità, con effetti positivi in termini di maggiore rapidità ed effettività del nostro sistema penale.

Del resto, i reati oggetto del provvedimento al nostro esame - mi permetto di ribadirlo - esprimono soprattutto fatti di dissenso politico od ideologico, od anche meri comportamenti non configurabili come offensivi di un bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento costituzionale. Continuare a reprimere tali comportamenti non può non determinare l'avallo di una teoria del reato legata a modelli connaturati a sistemi penalistici autoritari, totalitari, appartenenti ormai - fortunatamente - al passato nel quale si decideva cosa fosse meritevole di tutela o meno, a prescindere dall'offensività della condotta, ovvero dall'effettiva lesione di un bene giuridico.

In una moderna democrazia, il diritto penale dovrebbe reagire, di regola, soltanto alle azioni in cui il pericolo di una lesione dei beni si manifesti come fatto e non come pensiero, come parola. Il diritto penale non dovrebbe curarsi delle intenzioni - ancorché manifestate - quando non si traducono in un inizio di attività esecutiva del tentativo o in una lesione concreta di beni giuridicamente tutelati. Il rischio è di scivolare nel profondo del diritto penale delle intenzioni, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di conflitto con i principi ispiratori del nostro ordinamento.

Non solo, dunque, il diritto penale democratico dovrebbe rinunciare alla penalizzazione del tradimento ideologico, ma dovrebbe anche astenersi, con ciò eliminando il conflitto esistente con i principi ordinatori dell'ordinamento, dall'incriminare ogni attività di propaganda e di proselitismo, anche se ispirata ad una ideologia di contestazione dell'ordine costituito; quando - ben inteso - non si concretizzi nell'inizio o nella materiale predisposizione dei mezzi di un'azione violenta, che sia idonea concretamente a mettere in pericolo la sicurezza dello Stato.

Le residue ipotesi nelle quali le esigenze di una effettiva prevenzione suggeriscono come indispensabile l'anticipazione dell'intervento repressivo - o preventivo - alla fase preparatoria della aggressione allo Stato dovrebbero essere strutturate in modo tale da non prestarsi alla persecuzione di mera attività propagandistica o associativa, rivolgendosi invece essenzialmente contro quelle iniziative che, per l'immediatezza degli obiettivi, per il livello organizzativo o per la disponibilità dei mezzi rappresentano una effettiva minaccia per la democrazia.

In ogni caso (ed è un punto sul quale ci siamo confrontati nel corso del dibattito in Commissione), laddove non si trovasse un accordo sull'abrogazione o, quantomeno, sulla depenalizzazione dei reati di dubbia costituzionalità, è opportuno che la tecnica di previsione di queste fattispecie rinunci all'uso di termini ambigui, in favore di formulazioni meno equivoche nella loro funzione descrittiva. Ciò in quanto vi sono, fra i cosiddetti reati di opinione o di associazione, alcune fattispecie caratterizzate da una notevole genericità ed indeterminatezza, che ben possono comportare incriminazioni anche in caso di condotte ordinariamente e costituzionalmente non coperte da sanzione penale. Mi riferisco, in particolare, agli articoli 270, 272, 304 e 305 del codice penale, che riguardano, rispettivamente, l'associazione sovversiva, la propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale, la cospirazione politica mediante accordo e la cospirazione politica mediante associazione.

Come rilevato da autorevoli giuristi, la libera manifestazione del pensiero - oggi garantita dal nostro ordinamento - dovrebbe essere comunque in funzione delle garanzie delle minoranze - di tutte le minoranze! - e, perciò, anche di quelle che professino, eventualmente, un'ideologia di contestazione rispetto allo stato di cose esistente, piuttosto che alle scelte politiche, sociali ed economiche dell'esecutivo,  indipendentemente da chi sia al governo del paese e dello schieramento politico che appoggia il Governo.

In virtù del compromesso costituzionale, queste minoranze si dovrebbero considerare impegnate unicamente ad astenersi dall'uso della forza, ma non già ad astenersi in modo assoluto anche dall'esprimere e propugnare obiettivi rivoluzionari e/o eversivi. Democrazia è anche, e soprattutto, garanzia per il dissenso e tutela per chi dissente dalle opinioni e dalle decisioni della maggioranza.

Insomma, si dovrebbe esigere solo che dalle parole non si passi ai fatti o, quantomeno, all'aperto e diretto incitamento all'uso di mezzi violenti, mentre non può esservi dubbio alcuno sul fatto che nella propaganda ed apologia di idee non condivise dalla maggioranza, e che perciò possono essere considerate sovversive od eversive, si rimane pur sempre nel campo delle idee e delle parole. È certo, d'altra parte, che - come ha ribadito in più occasioni la dottrina più autorevole - con il loro divieto si giunge facilmente a considerare ed a trattare come illecite le stesse tesi politiche, anche semplicemente non conformiste, contenute o propugnate nell'apologia e nella propaganda.

Come sottolineato dalla dottrina moderna più autorevole, da Vassalli a Conso, da Ettore Gallo al professor Marcello Gallo, dal professor Pulitanò al professor Fiore (nel suo bellissimo scritto sui reati di opinione), l'idea che uno Stato democratico, obbedendo al criterio strategico di un'estrema prevenzione, debba opporsi non solo alla violenza politica ma anche alla mera circolazione delle idee (anche se non condivise e non condivisibili), piuttosto che alla disubbidienza civile, non tiene conto dei rischi che questo ragionamento comporta per lo sviluppo della società democratica.

L'elenco delle libertà politiche, del resto, è destinato ad arricchirsi di nuove voci quanto più si innalzi il livello della presa di coscienza di un popolo o si affini il sentimento della dignità morale dell'uomo come elemento attivo della comunità. L'uso della libertà è destinato per sua natura a turbare equilibri consolidati ed a promuoverne di nuovi; è funzione della lotta politica e di quella sociale e, come tale, deve essere inteso ed accettato.

Nello scontro delle ideologie, come ha sottolineato oltre vent'anni fa il professor Fiore nel suo volume sui reati di opinione, non è compito dello Stato democratico proteggere il popolo dalla propaganda avversa; semmai, spetta al popolo difenderlo e difendersi dagli influssi disgregatori della comunità democratica: meno di ogni altra forma di Governo, la democrazia può reggersi alla lunga sulle leggi penali e sull'operato della magistratura.

La nostra Carta costituzionale e i princìpi di libertà in essa impressi dai nostri padri costituenti imponevano quindi da tempo una rivisitazione della materia, nell'ottica di un nuovo diritto penale minimo, che ritroviamo anche in tutti i progetti di riforma predisposti sia dalle commissioni ministeriali che da quelle parlamentari.

Non posso però non rilevare che, rispetto alle diverse proposte di legge che abbiamo esaminato in Commissione giustizia, ed anche alle prese di posizione pubbliche di parlamentari di diversi schieramenti politici, il testo licenziato dalla Commissione è ben poca cosa rispetto alle aspettative ed alla necessità di adeguare, almeno in questo campo, il nostro codice penale. Basti pensare che è prevista l'abrogazione di pochissimi reati e la depenalizzazione di un numero ancor più esiguo di fattispecie che ben possono rientrare tra i reati di opinione.

Proprio per questo, come gruppo di Rifondazione comunista, abbiamo presentato emendamenti tesi alla depenalizzazione o all'abrogazione di fattispecie penali anacronistiche, se non incostituzionali.

Non si è avuto il coraggio di andare in fondo rispetto ad una scelta che le diverse proposte di legge prevedevano, e ciò nonostante che sia le commissioni ministeriali per la riforma del codice penale e sia quelle parlamentari avessero l'obiettivo dell'abolizione dei reati di opinione, oltreché,  più in generale, di una rivisitazione dei reati di pericolo ed, in particolare, di quelli di pericolo presunto.

È significativo che, proprio nella relazione al progetto predisposto dalla Commissione presieduta dal professor Grosso, si sia evidenziato come la tecnica di incriminazione e tipologia di delitti contro lo Stato prevista dal codice Rocco debba essere profondamente cambiata, in quanto tale codice, ancora purtroppo in vigore, utilizza modelli di anticipazione non controllata dell'intervento penale, configura reati sganciati dalla prospettiva della offesa degli interessi, colpisce indiscriminatamente opinioni ed associazioni dissenzienti, senza adeguati ancoraggi a comprovate necessità di difesa sociale.

La commissione Grosso, del resto, conveniva sull'opportunità di eliminare tutte le numerose fattispecie politiche di istigazione, apologia e propaganda. Nella stessa direzione va il progetto della commissione presieduta dal dottor Nordio, tant'è vero che uno dei primi obiettivi che la commissione stessa si era proposta era proprio quello della depenalizzazione o comunque della revisione di circa duecento reati, a cominciare da quelli di opinione.

Come gruppo di Rifondazione comunista, abbiamo, fin dalla scorsa legislatura, presentato numerose proposte di legge sul tema, tese ad abrogare o a depenalizzare i reati di opinione. Siamo assolutamente convinti della necessità di porre rimedio ad una vistosa contraddizione giuridica che, come accennato, è anche una contraddizione politica, non avendo il Parlamento ancora dato seguito a quell'opera di depenalizzazione iniziata nella scorsa legislatura, intervenendo quindi, finalmente, su quelle norme che non hanno alcuna ragione di sopravvivere nel nostro ordinamento ma che, in questi ultimi anni, sono state spesso utilizzate per colpire l'antagonismo politico e le lotte sociali.

Concludendo, mi preme ricordare il pensiero del professor Paolo Barile in merito ai reati di opinione. L'illustre giurista ha in più occasioni evidenziato, nei suoi scritti e nei suoi interventi, come la Costituzione, quando ha inteso porre dei limiti alla libertà, lo abbia sancito espressamente. Sicché, il mancato conferimento alla legge della potestà di porre limiti ad una libertà in nome dell'ordine pubblico non tanto non consente, quanto esclude che l'ordine possa giustificare il limite a questa libertà. Se si ritenesse diversamente - ha sottolineato il professor Barile - risulterebbe compromesso o reso estremamente aleatorio il godimento dei diritti individuali e collettivi dato che l'elasticità del termine ne consentirebbe un impiego discriminato e discriminatorio, soprattutto nei confronti delle minoranze e delle opposizioni politiche e sociali.

L'auspicio di quanti credono nei diritti e nelle libertà sancite dal nostro ordinamento costituzionale e, quindi, del gruppo di Rifondazione comunista, è quello che il Parlamento prenda atto della battaglia di civiltà politica, sociale e giuridica che sta alla base di una reale ed effettiva abrogazione dei reati di opinione e di una soppressione o, quanto meno, di una sostanziale modifica, di quelle norme liberticide e anacronistiche che, pur contrastando con l'idea stessa di democrazia, sono ancora presenti nel nostro codice penale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, è arduo svolgere delle considerazioni dopo gli interventi dei professori Siniscalchi e Pisapia, due giuristi che hanno, sulla materia in questione, due posizioni un po' diverse tra loro: una un po' più accorta, l'altra un po' più libertaria. Fermo restando il rispetto per le loro capacità intellettuali e per la loro competenza in materia, condivido alcune delle loro affermazioni mentre su altre mi trovo in dissenso. Non è, comunque, mia intenzione entrare nel merito giuridico del contendere anche perché ne sarei sicuramente surclassato. Mi limiterò dunque ad alcune considerazioni.

È mia convinzione che in questa materia l'azione repressiva penale, così come era esercitata in precedenza, non serva a  nulla. È più giusto, al contrario, adottare un atteggiamento culturale positivo a fini preventivi. Una nostra maggiore capacità di comprendere questi fenomeni potrebbe, infatti, condurci a ragionare in modo diverso e, quindi, ad ottenere dei risultati. Il primo di questi sarebbe quello di allargare la base democratica della nostra nazione. Il secondo, di alleggerire il lavoro dei tribunali. A questo riguardo, ricordo che uno dei più grossi problemi ancora irrisolti in materia di giustizia è quello delle migliaia di cause pendenti concernenti reati in materia di libertà di opinione, che finiscono per appesantire notevolmente il lavoro dei tribunali impedendo la celebrazione dei processi contro la delinquenza organizzata. Ciò detto, come giustamente faceva notare il collega Pisapia, che si è sempre battuto per la depenalizzazione dei reati di opinione, su questa problematica bisogna tenere un atteggiamento diverso da quello assunto finora, e, soprattutto, occorre seguire la strada della depenalizzazione di questa tipologia di reati.

Desidero, altresì, manifestare al relatore delle perplessità su alcuni articoli della proposta di legge in esame. In particolare, l'articolo 6 prevede che chiunque nel territorio dello Stato vilipenda, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da 100 a euro mille euro. Tale articolo, a mio avviso, andrebbe semplificato sostituendo le parole: « Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano» con le seguenti: «Stato estero riconosciuto dall'Italia». Così è più semplice ed anche più logico!

In secondo luogo, per quanto riguarda l'articolo 6, concernente le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose in luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico - se ben ricordo, quando ha illustrato l'articolo, la relatrice ha fatto riferimento ai culti ammessi -, proporrei di fare espresso riferimento ai culti ammessi e riconosciuti dallo Stato.

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 6, giustamente, punisce con la reclusione fino a due anni chiunque, pubblicamente ed intenzionalmente, distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto. In altre parole, non si potrà più buttare via un crocifisso per strada: non lo si potrà più fare! Tuttavia, in sede di Comitato dei nove, il relatore potrebbe suggerire una diversa formulazione. Infatti, se ammazzo una mucca, facendo riferimento alla religione induista, ho commesso un reato? Così com'è formulato il comma 2 dell'articolo 6, alla domanda si dovrebbe rispondere di sì. Allora, definiamo bene la fattispecie perché, per far conseguire un beneficio alla nostra e ad altre confessioni religiose, potremmo correre il rischio di allargare a dismisura il novero delle persone che potrebbero rivolgersi alla giustizia penale!

Infine, desidero svolgere una considerazione di carattere generale. Credo che il provvedimento in esame sia in linea - almeno all'85 o 90 per cento - con quello in materia di diffamazione a mezzo stampa. Devo confessare, tuttavia, che mi hanno lasciato perplesso alcune affermazioni dell'onorevole Siniscalchi. Ad esempio, con riferimento agli attacchi alla cosiddetta legge Mancino, abbiamo assistito spesso - chi ci ascolta lo sa, ed anche il relatore lo ricorda -, ad episodi di incitamento al razzismo mediante striscioni esposti negli stadi. Ebbene, ho paura che l'articolo 8 non permetta una repressione immediata di tali fenomeni. Ad onor del vero, la responsabilità delle società, sempre o quasi sempre conniventi con gli ultras, andrebbe accresciuta. Quindi, da un lato, inviterei ad introdurre limitazioni ma, dall'altro, devo dire che si deve permettere alle società di intervenire duramente per reprimere, una volta per tutte, episodi così incresciosi.

Se non ricordo male, sulle materie oggetto dell'articolo 8 anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ci ha più  volte condannati. Bene ha fatto, quindi, la maggioranza ad adoperarsi per introdurre modifiche al riguardo.

Ho verificato un atteggiamento complessivamente positivo da parte dell'opposizione. Pertanto, mi auguro che, in sede di Comitato dei nove, il relatore - di cui conosco le capacità - sappia operare affinché il provvedimento venga approvato con il più alto numero possibile di voti favorevoli.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

 

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice, onorevole Lussana.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, l'ampia discussione svoltasi questo pomeriggio - colgo l'occasione per ringraziare i colleghi dei vari gruppi che sono intervenuti - fa capire che la materia è molto complessa, che grande è l'interesse che essa suscita e che i margini di miglioramento del testo sono sicuramente ampi (il Comitato dei nove si accinge, appunto, ad esaminare gli emendamenti presentati per l'Assemblea).

Sono emerse alcune questioni ancora aperte rispetto alle quali mi sembrano doverose alcune specificazioni e chiarimenti.

Innanzitutto, dalle osservazioni di alcuni si evince che il testo licenziato dalla Commissione (che comunque potrà essere migliorato) rappresenta un ragionevole punto di mediazione (non utilizzo il termine «compromesso», perché non mi piace molto) tra diverse posizioni che sono state assunte anche oggi in quest'aula: da quelle più liberali (l'onorevole Perrotta le ha definite «più libertarie»), di chi vorrebbe l'abrogazione tout court dei reati di opinione - retaggio di uno Stato autoritario e fascista -, ancora presenti nel nostro codice penale, a quelle più moderate che chiedono una diversa sanzione per questo tipo di reato, comunque tenendo conto di altri beni costituzionalmente protetti a cui l'ordinamento giuridico riserva una tutela, seppure parzialmente o palesemente in contrasto con l'articolo 21 della nostra Costituzione.

Quale orientamento si è dato la Commissione? Come ha ricordato l'onorevole Siniscalchi, si è voluto distinguere la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di associarsi contrapposte alla pratica di atti violenti. Abbiamo utilizzato questo discrimine.

Chiaramente, si poteva fare di più. Alcuni colleghi avrebbero auspicato l'abrogazione di numerosi articoli, in modo particolare degli articoli 290 e 291, riguardanti il vilipendio alla nazione, alle Forze armate, al Presidente della Repubblica. La Commissione, invece, ha previsto una sostanziale depenalizzazione. È stato eliminato il carcere, ma è rimasta una sanzione per quel bilanciamento di interessi al quale facevo riferimento nella mia relazione.

Del resto, vi sono state ampie pronunce da parte della Corte costituzionale. Con riferimento all'articolo 290, riguardante il vilipendio alla Repubblica, alle istituzioni ed alle Forze armate, vi è la pronuncia della Corte Costituzionale n. 20 del 1974, secondo cui tale norma non contrasta con l'articolo 21, per la necessità di garantire una tutela privilegiata a questo tipo di emblemi della nostra Repubblica (lo ricordo con riferimento all'intervento dell'onorevole Annunziata). Quindi, l'aver sostituito la sanzione della detenzione con la pena pecuniaria sembra contemperare questo tipo di interessi.

Altre questioni molto importanti hanno riguardato (mi riferisco soprattutto all'autorevole intervento dell'onorevole Siniscalco) concetti quali la propaganda e l'istigazione.

VINCENZO SINISCALCHI. Va bene tutto, a condizione che restituisca il plurale al mio cognome!

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Le chiedo scusa, onorevole Siniscalchi.

Ho letto velocemente le proposte emendative presentate. Qualcuno ha chiesto l'abrogazione dell'articolo 415 e dell'articolo 266: istigazione del militare all'infedeltà e a disobbedire alle leggi. Anche in questo caso, la Commissione ha adottato un atteggiamento diverso, prendendo atto delle posizioni della Corte costituzionale. L'istigazione non è pura manifestazione del pensiero, bensì diretto incitamento all'azione. Quindi, non rientra nell'articolo 21 della Costituzione. Dobbiamo metterci d'accordo, onorevole Siniscalchi. Non è possibile parlare di reati di opinione a geometria variabile. Dobbiamo capire in quale direzione, uguale per tutti, andare.

La Commissione, con un emendamento presentato dall'opposizione ed approvato, ha abrogato l'articolo 272, riguardante la propaganda e l'apologia sovversiva ed antinazionale, che recita: «Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre [...]». Non possiamo utilizzare due pesi e due misure.

Ecco perché è necessario riflettere sulla legge n. 205 del 1993; la cosiddetta legge Mancino, infatti, reca l'ipotesi di incitamento - dizione sul cui mantenimento sarei d'accordo in quanto può rientrare in quella di istigazione -; non, invece, quella, onorevole Siniscalchi, di propaganda, nozione della quale, peraltro, è noto come la definizione datane dalla Corte costituzionale, sovente, non la fa rientrare nella manifestazione di pensiero. La legge fa riferimento invece alla diffusione in qualsiasi modo di idee; ebbene, qualcuno ha ricordato che, sulla base di questa norma, una nota scrittrice, Oriana Fallaci, è stata sottoposta ad un procedimento penale, tra l'altro nella mia città, Bergamo.

Quindi, chiaramente, si deve distinguere tra propaganda e semplice diffusione di idee in qualunque modo; si tratta di un tema che deve essere affrontato e, a tale riguardo, mi sembrava si fosse avuta un'apertura in tal senso già in sede di Commissione (l'onorevole Kessler si era fatto portatore di una proposta di mediazione).

Quindi, non si può essere tassativi e rigidi quando si tratta di istigazione all'odio razziale e di diffusione di idee rivolte alla superiorità di una razza rispetto all'altra mentre, invece, si abroga l'ipotesi di propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale; ripeto che si tratta della fattispecie che riguarda chi fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre. Quindi, spero possano essere raggiunti, circa tale aspetto, in sede di Comitato dei nove, un'apertura ed un punto di mediazione, anche con riferimento alla cosiddetta legge Mancino.

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Concludo, signor Presidente, con un'ultima considerazione.

Si sono citati taluni articoli ravvisando una estraneità di materia, in modo particolare quelli che sostituirebbero gli articoli 241 e 283; ebbene, non vi è estraneità di materia. Si tratta di previsioni che sanzionano reati contro la personalità dello Stato e anche in questi casi si distingue tra fatto - articoliamo meglio la nozione di fatto perché non vi rientri l'opinione - e azione violenta diretta a minare l'unità dello Stato o ad attentare alla nostra Costituzione. Un conto è il fatto inteso come, in ipotesi, un volantino, un comizio politico, una marcia sul Po; altro è la manifestazione violenta ovvero l'atto violento (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MICHELE SAPONARA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, si tratta di un problema che viene da lontano e che si è posto con la nuova Costituzione; è stato affrontato da studiosi anche in occasione delle precedenti commissioni di riforma del codice penale.

L'esistenza del problema è dunque riconosciuta da tutti anche se le soluzioni  non sono ancora condivise; il dibattito, però, è stato ampio e proficuo. Mi auguro, pertanto, che alla fine si pervenga a soluzioni condivise da tutti, in modo che questa parte del codice penale, in contrasto con l'attuale Costituzione, sia rivista (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

 


TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO CAROLINA LUSSANA SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490

CAROLINA LUSSANA, Relatore. La proposta di legge all'esame dell'Assemblea, al pari di quelle ad essa abbinate, è diretta a sanare una grave lacuna del nostro ordinamento.

Il codice penale, infatti, ancora punisce - in alcuni casi con pene particolarmente severe - condotte che sono riconducibili a libertà costituzionalmente riconosciute e tutelate, quali la libertà di pensiero, di opinione, di associazione e di iniziativa o partecipazione politica. Mi riferisco a quella serie di reati, per lo più introdotti nel periodo fascista, chiaramente finalizzati alla repressione di chi si opponeva allo stato dittatoriale, che, ponendosi in aperto contrasto con i principi costituzionali, già da tempo non hanno alcun motivo di sopravvivere nel nostro ordinamento. È, infatti, inammissibile mantenere delle norme che limitano in modo particolarmente drastico espressioni di dissenso, specialmente di carattere politico. Il legislatore, pertanto, ha il dovere di abrogare  questi reati e, quindi, di superare un retaggio ingiustificato che contrasta con i principi base di un ordinamento democratico.

A tale proposito, non posso non ricordare che, secondo parte della dottrina, le norme relative ai cosiddetti reati di opinione dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione. Ma il fatto che, ancora oggi, vengano svolte indagini e celebrati processi in cui sono contestati simili reati, dimostra la necessità di intervenire legislativamente. In questa ottica si inserisce la proposta di legge oggi in esame dell'Assemblea.

La ratio del testo deve essere rinvenuta nella esigenza di carattere costituzionale di distinguere nettamente tra le condotte che sono manifestazione di una opinione o di una convinzione politica da quelle che invece si concretizzano in atti violenti diretti ad imporre quella opinione o convinzione. Solo le seconde possono essere punite penalmente. Nel nostro ordinamento, al pari di quanto avviene negli altri Stati democratici, le opinioni devono avere una rilevanza penale solo se associate a fatti concreti e violenti.

Per raggiungere l'obiettivo, nella proposta di legge sono previsti quattro tipi di intervento normativo sulle fattispecie penali che, per le ragioni appena esposte, sono state ritenute incostituzionali. In alcuni casi si è proceduto ad una riformulazione della condotta accompagnata da un adeguamento della sanzione penale alla reale gravità della medesima, in altri casi si è provveduto alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in altri casi si è trasformato l'illecito penale in illecito amministrativo e, in altri casi ancora, si sono abrogate le fattispecie criminose.

Prima di passare all'esame degli articoli del testo, ritengo che sia importante sottolineare che in Commissione giustizia si è registrato un atteggiamento sereno e costruttivo da parte di tutti i gruppi nell'affrontare le questioni connesse al tema dei reati di opinione. Maggioranza ed opposizione, nonostante la delicatezza della materia trattata anche sotto il profilo ideologico, si sono confrontate con spirito collaborativo anche sui temi di maggiore contrapposizione. Devo inoltre segnalare che gli emendamenti approvati in Commissione hanno lasciato pressoché immutato l'impianto originario della proposta di legge, apportandovi, piuttosto, delle modifiche finalizzate ad assicurare una maggiore efficacia preventiva di alcune sanzioni. Come vedremo, su alcuni punti, la Commissione ha preferito rinviare all'esame dell'Assemblea la soluzione di questioni complesse sotto il profilo sia tecnico-giuridico della formulazione della condotta sia politico della scelta da effettuare. Mi riferisco alla modifica dell'articolo 3 della legge n. 675 del 1975, modificato nel 1992 dalla cosiddetta legge Mancino ed alla questione della presenza nel codice penale di norme dove viene ancora fatto riferimento alla religione di Stato ed ai culti ammessi.

Passiamo ora all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 è diretto a modificare l'articolo 241 del codice penale, che punisce gli attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato. Rispetto alla normativa vigente si precisa che la condotta, per essere penalmente rilevante, deve concretarsi in atti violenti. Inoltre, la pena dell'ergastolo viene trasformata in quella della reclusione non inferiore a dieci anni. Pertanto, rispetto a tale reato, si è proceduto alla depenalizzazione delle condotte non violente ed all'adeguamento della pena alla gravità del fatto compiuto. Inoltre, al fine di evitare lacune nella tutela penale, si è inserita la clausola secondo cui l'articolo 241 trova applicazione solo nel caso in cui il fatto non costituisca più grave reato.

L'articolo 2 riformula la fattispecie di associazione sovversiva, di cui all'articolo 270 del codice penale. Anche in questo caso la scelta è stata quella di riformulare la condotta e di rimodulare la sanzione in maniera tale da punire unicamente ed adeguatamente le condotte che offendono in maniera concreta il bene giuridico protetto dalla norma.

All'articolo 3 è stata modificata la fattispecie del reato di attentato contro la Costituzione dello Stato (articolo 283 del codice penale) nel senso di punire penalmente solo le condotte violente. La pena è stata adeguata alla gravità del fatto.

L'articolo 4, invece, riscrive l'articolo 292 del codice penale, in materia di vilipendio o danneggiamento alla bandiera od altro emblema dello Stato. Rispetto alla normativa vigente si precisa che la condotta è penalmente rilevante a condizione che il vilipendio sia compiuto con espressioni ingiuriose o che questa si estrinsechi in condotte violente quali la distruzione, dispersione, deterioramento od imbrattamento della bandiera. Una novità rilevante è la scelta di riservare la pena detentiva alle sole ipotesi di condotta violenta e, quindi, di punire con quella pecuniaria le espressioni ingiuriose.

L'articolo 5 trasforma in contravvenzione, punita con l'ammenda, il reato di offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Anche in questo caso si precisa che la condotta di vilipendio è punita se posta in essere attraverso espressioni ingiuriose.

L'articolo 6 è stato introdotto nel testo dalla Commissione a seguito dell'approvazione di un articolo aggiuntivo del relatore. Si modifica il delitto di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose, di cui all'articolo 404 del codice penale. In primo luogo, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'articolo 8 della Costituzione, si modifica la condotta prevedendo che la fattispecie è diretta a tutelare non solamente la religione dello Stato (per il nostro ordinamento quella cattolica non è più tale), ma ogni confessione religiosa. Inoltre, si distingue l'offesa che viene posta in essere attraverso il vilipendio con espressioni ingiuriose da quella posta in essere per mezzo di atti violenti contro le cose che formano oggetto di culto. Nel primo caso la pena è pecuniaria, nel secondo è detentiva.

L'articolo 7 trasforma in illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria la contravvenzione di procurato allarme presso l'autorità, che l'articolo 658 del codice penale attualmente punisce con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. In questo caso si è proceduto, piuttosto che ad una riformulazione della condotta, alla depenalizzazione del reato ed all'adeguamento della sanzione alla gravità del fatto. La privazione della libertà personale non è apparsa giustificata dalla lesione al bene giuridico protetto dalla norma, in quanto le eventuali conseguenze negative determinate dal procurato allarme, si pensi all'interruzione di pubblico servizio, hanno comunque una loro rilevanza penale. Al fine di garantire l'efficacia preventiva della sanzione, che in un illecito come il procurato allarme è il reale obiettivo della fattispecie, si è prevista una sanzione pecuniaria elevata. A seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione, l'illecito in esame viene punito con la sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.

L'articolo 8, nei primi quattro commi, prevede la trasformazione della pena detentiva in pena pecuniaria per una serie di delitti, riguardo ai quali si è ritenuto opportuno non modificare la condotta, ma solamente la sanzione, non ritenendosi giustificata la privazione della libertà personale. Si tratta in particolare, dei delitti di vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate (articolo 290 del codice penale), vilipendio alla nazione italiana (articolo 291 del codice penale), oltraggio a Corpo politico, amministrativo o giudiziario (articolo 342 del codice penale) e di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone (articolo 403 del codice penale). In questi casi, il bene giuridico protetto dalla normativa vigente è parso comunque meritevole di tutela penale nonostante che le condotte non siano violente, estrinsecandosi in una forma di manifestazione del pensiero. Al contrario di altre ipotesi oggetto della proposta di legge, il bilanciamento di interessi ha portato a considerare prevalenti i beni giuridici di rilevanza costituzionale protetti dalla norma penale vigente rispetto al diritto di manifestazione  del pensiero. Ciò che si è corretta è stata la valutazione dell'entità di quanto un interesse debba essere ritenuto prevalente sull'altro. Tale scarto non è stato ritenuto tale da giustificare la privazione della libertà personale dell'autore del reato.

Il comma 5 dell'articolo in esame è volto, invece, a trasformare in illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria, la contravvenzione di pubblicazioni o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, attualmente punita dall'articolo 656 del codice penale con la pena alternativa dell'arresto o della multa. Si tratta di una depenalizzione la cui ratio è la medesima di quella relativa al delitto di procurato allarme presso l'autorità (articolo 658 del codice penale), che abbiamo visto in relazione all'articolo 7 della proposta di legge.

L'articolo 9 è diretto alla abrogazione di alcuni articoli del codice penale, le cui condotte, ivi descritte, non sono più considerate illecite. Si tratta di una vera e propria depenalizzazione, la cui giustificazione è data dalla inoffensività delle condotte, tutte riconducibili ad espressioni di manifestazione del pensiero. In questo caso, al contrario di quanto abbiamo visto per i reati previsti dai primi quattro commi dell'articolo 4, il bilanciamento di interessi ha come esito la prevalenza del diritto di manifestazione del pensiero. Non costituiscono, pertanto, alcun tipo di illecito le condotte di attività antinazionale del cittadino all'estero (articolo 269 del codice penale), propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (articolo 272 del codice penale) e di lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica (articolo 279 del codice penale). Inoltre sono state abrogate le aggravanti relative alle ipotesi in cui il fatto sia commesso dal militare in congedo (articolo 292-bis del codice penale) o dal cittadino in territorio estero (articolo 293 del codice penale). È evidente che in queste due ipotesi non sia ravvisabile alcun aggravamento dell'offesa al bene giuridico determinata dalla condizione personale dell'autore del reato.

A proposito dell'elencazione dei reati depenalizzati dall'articolo 9, ritengo opportuno segnalare che la Commissione ha previsto l'abrogazione del delitto di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (articolo 272 del codice penale) a seguito dell'approvazione di un emendamento. L'articolo 3 della proposta di legge, nel suo testo originario, invece, prevedeva, da un lato, una nuova riformulazione di tale delitto, nel senso di limitare la condotta alle sole ipotesi di propaganda per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e, dall'altro, una pena maggiormente adeguata alla gravità del fatto punito. La Commissione ha ritenuto che, anche così come riformulata dall'articolo 3 della proposta di legge, la condotta prevista dall'articolo 272 non contenga alcuna lesività, ma sia piuttosto una forma di manifestazione del pensiero riconducibile all'articolo 21 della Costituzione.

Gli articoli 10 e 12 contengono disposizioni di natura procedimentale volte rispettivamente ad attribuire al prefetto la competenza per gli illeciti penali trasformati in illeciti amministrativi dalla presente proposta di legge (articoli 656 e 658 del codice penale) ed a disciplinare in via transitoria sia l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dalla proposta di legge alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima e, quindi, quando il fatto costituiva reato, sia la depenalizzazione vera e propria, che si ha quando il fatto non costituisce più alcun tipo di illecito. Su tali punti si è scelto di non innovare l'attuale disciplina prevista dalla ultima legge di depenalizzazione.

In particolare, l'articolo 12 prevede l'applicazione delle disposizioni della legge di depenalizzazione del 1999, secondo le quali le disposizioni della legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di  entrata in vigore della stessa, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In questi casi, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato.

Inoltre si applica la norma secondo cui qualora i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate (trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo ed abolitio criminis) dalla legge siano stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'articolo 11, infine, ha per oggetto quelle ipotesi in cui la proposta di legge si limita a trasformare la pena detentiva in pena pecuniaria. Così come già previsto dal testo sulla riforma del delitto di diffamazione a mezzo stampa approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, si prevede, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del codice penale, che qualora la pena detentiva sia ancora da eseguire o sia in corso di esecuzione questa si converte in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale. La ratio della disposizione è chiara. Non appare congruo che, per un fatto non più ritenuto dal legislatore così grave da giustificare la pena privativa della libertà personale, l'autore del fatto medesimo continui ad essere privato dalla libertà nel caso in cui la sentenza di condanna sia passata in giudicato. In questi casi la esecuzione della pena detentiva è ingiustificata in ragione della nuova valutazione compiuta dal legislatore circa il disvalore del fatto di reato. Come ho prima accennato, il lavoro in Commissione ha lasciato in sospeso due punti, in quanto la loro complessità ha consigliato una pausa di riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

Il primo punto è la cosiddetta modifica della legge Mancino. Purtroppo, al contrario di quanto avvenuto in Commissione, dove si è sviluppato un confronto dai toni sereni e costruttivi, si sono registrate delle reazioni dai toni troppo accesi e del tutto fuorvianti del reale significato di un articolo aggiuntivo da me presentato. Si è addirittura giunti a sostenere - il che lo ritengo gravemente offensivo nei mie confronti - che questo sarebbe diretto a legittimare le condotte antirazziali delle associazioni neo naziste. Nulla di più falso. L'articolo aggiuntivo si limitava ad applicare la ratio della proposta di legge ad una disposizione che ha per oggetto condotte antirazziali. Come abbiamo visto, la proposta si basa su un presupposto che affonda le radici nella Costituzione: nella sfera dell'illiceità penale non possono rientrarvi le mere forme di manifestazione del pensiero. Neanche quando il loro contenuto possa essere del tutto non condivisibile. L'articolo aggiuntivo cercava di raggiungere questo obiettivo non considerando come reato la mera diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ma solamente la condotta di chi incita all'odio razziale o etnico ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Si può non convenire sulla formulazione dell'articolo aggiuntivo ma non sulla sua ratio, la quale è pienamente conforme ai principi costituzionali. Spetta ora al Comitato dei nove presentare un articolo aggiuntivo che sia formulato in maniera tale da attuare tali principi senza lasciare alcuna lacuna nella risposta sanzionatoria dello Stato contro le condotte realmente razziali.

Altra questione che la Commissione ha affidato al Comitato dei nove è quella relativa alla presenza nel codice penale di alcuni reati riconducibili a forme di manifestazione del pensiero la cui formulazione  è stata effettuata sulla base del Concordato con la chiesa cattolica del 1929, ma che non tengono conto dei principi costituzionali in materia di libertà religiosa, che la Corte costituzionale ha più volte ribadito in relazione all'articolo 8 della Costituzione. Si tratta di tutte quelle norme dove viene richiamata la religione di Stato in contrapposizione ai culti ammessi. Il codice, infatti, prevede una serie di reati a danno della religione di Stato, che attraverso una nonna di rinvio (articolo 406 del codice penale) sono applicabili anche ai culti ammessi, sia pure nella forma attenuata della diminuzione di pena. La Corte costituzionale è intervenuta il 29 aprile scorso dichiarando l'illegittimità costituzionale di tale graduazione della tutela penale a danno dei culti ammessi. Per superare l'incostituzionalità, la Corte ha sancito, in riferimento all'articolo 403 del codice penale che costituiva l'oggetto del suo giudizio, che la pena attenuata debba applicarsi anche all'offesa alla religione di Stato.

La proposta di legge, come abbiamo visto, modifica gli articoli 403 e 404 del codice penale, che hanno ad oggetto proprio reati contro la religione di Stato. Nel primo caso l'intervento si è limitato alla sostituzione della sanzione detentiva con quella pecuniaria. Nel secondo caso si è invece riformulato il reato anche sostituendo il riferimento alla religione di Stato con quello alle confessioni religiose.

La Commissione affari costituzionali ha ribadito attraverso una condizione apposta al suo parere l'esigenza, sotto il profilo costituzionale, che le offese alle confessioni religiose siano punite dalla legge senza distinguere la religione cattolica dalle altre confessioni religiose, così superando la distinzione tra religione di Stato e culti ammessi.

La I Commissione, pertanto, richiamando le sentenze della Corte costituzionale numeri 329 del 1997, 508 del 2000, 327 del 2002 e 168 del 2005, ha segnalato «l'esigenza di novellare interamente l'articolo 403 del codice penale, al fine di includere nella medesima fattispecie tutte le offese a confessioni religiose mediante vilipendio di persone, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 404, di cui all'articolo 7-bis del testo in esame per le ipotesi di offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose». Conseguentemente, la I Commissione ha invitato la II Commissione a valutare «l'esigenza di adeguare il testo dall'articolo 406 del codice penale al fine di espungere il riferimento agli articoli 403 e 404 del codice medesimo». La I Commissione, in sostanza, ha sottolineato la necessità di riformulare l'articolo 403 in maniera tale da poterlo applicare direttamente ad ogni confessione religiosa, senza che sia necessario ricorrere al rinvio previsto dall'articolo 406 per i culti ammessi.

Si tratta di un tema estremamente complesso che può essere risolto attraverso soluzioni tra loro alternative. Lo scarso tempo a disposizione della Commissione ha portato a ritenere opportuno rinviarne l'esame all'Assemblea.


 

 

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

651.

 

Seduta di mercoledì 6 luglio 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

E DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

(omissis)

 


Seguito della discussione della proposta di legge: Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (A.C. 5490); e delle abbinate proposte di legge Pisapia ed altri; Cento; Zeller ed altri; Pisapia ed altri (A.C. 2443-3402-3975-5552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lussana: Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Cento; Zeller ed altri; Pisapia ed altri.

Ricordo che nella seduta del 27 giugno 2005 si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Esame degli articoli - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 1).

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Fanfani 1.22 e 1.23. Il parere è favorevole sugli  identici emendamenti Pisapia 1.4 e Finocchiaro 1.20, nonché sull'emendamento Bonito 1.21.

PRESIDENTE. Constato l'assenza del rappresentante del Governo; sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,13.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa, questa volta persino con la presenza del rappresentante del Governo. Non ci facciamo mancare nulla!

Sottosegretario Santelli, qual è il parere del Governo sulle proposte emendative presentate all'articolo 1?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Fanfani 1.22 è stato ritirato.

Avverto altresì che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,15).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,40.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 1 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 1.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, il mio emendamento pone una questione di tecnica legislativa, ma anche di adeguamento della norma alla quotidiana esperienza.

Venendo in rilievo gli attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, vengono puniti gli atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero. È evidente che tra i fatti costitutivi del reato non vanno considerati soltanto gli atti violenti, ma anche gli atti di concreta minaccia: ad esempio, una bomba atomica piazzata in un certo posto, al fine di costringere alla scissione di una parte del territorio dello Stato. Mi rendo conto che si tratta di fattispecie limite; tuttavia, si tratta di fattispecie che la letteratura ha ampiamente affrontato.

Quindi, riterrei opportuno che il testo fosse integrato come suggerisce il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, penso che l'emendamento Fanfani 1.23 non sia condivisibile.

Il testo proposto dalla Commissione, che modifica l'articolo 241 del codice penale, è, a nostro avviso, sufficientemente chiaro poiché stabilisce in maniera precisa che l'applicazione della pena scatta nel momento in cui vengono compiuti atti violenti. Oltretutto, a me pare che vada considerata anche l'entità della pena prevista: la reclusione non inferiore ai dieci anni è assolutamente rilevante e molto pesante e, in caso di approvazione dell'emendamento Fanfani 1.23, volto ad aggiungere l'ipotesi della minaccia, molto più vaga ed indeterminata, sarebbe spropositata rispetto all'atto compiuto.

Penso pertanto che, modificando l'articolo 241 del codice penale e stabilendo in  maniera molto precisa che si debba trattare di atti violenti, la Commissione abbia svolto un lavoro equilibrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso che non sono affatto d'accordo a modificare l'articolo 241 del codice penale, mi sembra che l'emendamento Fanfani 1.23 quanto meno limiti il danno: è evidente, infatti, che anche un atto concreto di minaccia all'integrità dello Stato rappresenta un fatto violento. Naturalmente, in sede di applicazione della pena, il giudice conserva la discrezionalità di modularla in relazione al fatto concreto.

Quindi, nel valutare favorevolmente l'emendamento del collega Fanfani, spero che altri colleghi si rendano conto che la modifica dell'articolo 241 del codice penale, già significativa così come proposta, consentirebbe, di fatto, comportamenti non violenti che abbiano comunque come scopo quello di cambiare o di mutilare l'integrità dello Stato. Penso che sanzionare la minaccia rappresenti una misura minima per limitare il danno derivante da una norma che ritengo assolutamente assurda.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, come ha ben colto il collega Cirielli, l'emendamento in esame prende in considerazione il caso della minaccia. Stiamo parlando di atti violenti o di minacce compiute con violenza nei confronti dell'integrità, dell'indipendenza e dell'unità dello Stato, quindi, di gravi reati. Siamo fuori della fattispecie dei reati di opinione.

Mentre in passato questo reato era punito con la morte e successivamente con l'ergastolo, attualmente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Ma, in tempi di terrorismo globale, stiamo parlando di fattispecie assolutamente gravi.

Mi sembra che il senso dell'emendamento sia stato accolto, quindi, lo affido con fiducia al voto dei colleghi (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Parolo. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Signor Presidente, sarebbe opportuno che l'Assemblea non approvasse l'emendamento in esame, in quanto l'impianto del provvedimento è il frutto di un'approfondita discussione avvenuta in Commissione e che tiene conto di una serie di valutazioni, tra cui quelle espresse dai colleghi dell'opposizione. È opportuno, quindi, che il testo sia mantenuto nel testo licenziato dalla Commissione.

Invito quindi i colleghi a non esprimere un voto favorevole sull'emendamento esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, stiamo esaminando un provvedimento che reca modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. Gli articoli 1 e 2 affrontano questioni importanti, riguardanti gli attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato e le associazioni sovversive, rispetto alle quali non si deve assumere un atteggiamento di tolleranza, come invece deve esserci nei confronti dei reati di opinione.

Quindi, qualsiasi iniziativa che riduca la deterrenza della sanzione prevista per questo tipo di reati, certamente, non incontra la nostra condivisione. I reati di opinione sono una cosa, e l'atteggiamento da adottare deve essere di massima apertura perché la libertà di espressione è garantita costituzionalmente e fa parte del patrimonio culturale e giuridico di ogni  paese civile, mentre i reati che mettono in discussione l'integrità, l'indipendenza e l'unita dello Stato sono altra cosa. Mi riferisco soprattutto agli attentati e a qualsiasi atto violento; non possono essere considerati reati di opinione.

Mi sembra che ci sia una mistificazione. Salvare «capre e cavoli» non è utile né dal punto di vista del lavoro parlamentare, né rispetto all'opinione pubblica, che non capisce di cosa si tratti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, in Commissione si è sufficientemente ragionato in ordine a questa norma. Comprendo le ragioni del collega Cirielli, ma probabilmente sono dettate dalla scarsa conoscenza dell'impianto generale delle modifiche che ci accingiamo ad approvare.

L'articolo 241 del codice penale, nella formulazione attuale (quindi quella del codice Rocco) non comprende affatto la minaccia quale atteggiamento da punire in quella maniera. Sottolineiamo, peraltro, così come era stato fatto in Commissione, che tra gli atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero rientrano certamente anche le minacce, perché si tratta, comunque, di violenza psicologica, come ampiamente spiegato dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominante. Quindi, Alleanza nazionale esprimerà un voto contrario sull'emendamento Fanfani 1.23.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 392

Votanti 251

Astenuti 141

Maggioranza 126

Hanno votato 28

Hanno votato no 223).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pisapia 1.4 e Finocchiaro 1.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, gli identici emendamenti Pisapia 1.4 e Finocchiaro 1.20 disciplinano una materia che da anni appassiona la cultura democratica; si tratta della possibile sopravvivenza, nell'ordinamento penale di un paese democratico, di reati di attentato ovvero di fattispecie di reato che, così costruite dal legislatore degli anni Trenta con il cosiddetto codice Rocco, non potevano in alcun modo tener conto dell'elaborazione che sarebbe successivamente intervenuta e che avrebbe portato alla modifica dell'articolo 49 del codice penale collegando la sanzione penale all'offensività della condotta.

Si tratta, certamente, di un tema squisitamente giuridico, ma ritengo che ai colleghi non sfugga la qualità della questione, inerente alla previsione, nel nostro ordinamento, di fattispecie penali che sanzionino condotte sprovviste della potenzialità di offesa rispetto al bene protetto. È questa la ragione per la quale si intende - ma lo dichiaro con un'approssimazione che probabilmente non riflette la discussione svoltasi nel paese, cui sono seguite numerose pronunce delle Corti di merito e della Corte costituzionale - rendere più adeguata la previsione in esame, così come tutte le fattispecie che sanzionano i reati  di attentato. Con l'emendamento 1.20 a mia prima firma ci proponiamo, insieme ai colleghi che hanno presentato un identico emendamento, di inserire nel testo l'aggettivo «idonei» per descrivere più appropriatamente la condotta; saranno quindi puniti coloro i quali compiano atti non soltanto «diretti» ma altresì «idonei» a produrre i fatti puniti dalla norma.

In ragione di ciò - ma sull'aspetto si diffonderà l'onorevole Siniscalchi - abbiamo però ritenuto di dovere altresì aumentare la pena relativa, portandola a 12 anni; ciò per la ragione, ovvia, che la condotta punita, a tal punto, è concretamente offensiva del bene protetto. Poiché, infatti, come tutti sanno, si tratta di un bene particolarmente caro al nostro ordinamento, la previsione di un aumento della pena è sembrata opportuna, sia per una migliore descrizione della condotta sia per un collegamento più stretto con l'offesa concreta che la condotta può arrecare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, vorrei osservare come, con la sostituzione dell'articolo 241 del codice penale con la previsione di cui all'articolo 1 del testo in esame così come verrebbe modificato dall'approvazione degli identici emendamenti ora in discussione, non soltanto non si contemplerebbero quegli atti che di fatto possono portare a mutilare l'integrità dello Stato e la minaccia non verrebbe punita ma, addirittura, si dovrebbe provare che l'atto violento - compiuto perseguendo il fine grave di mutilare l'indipendenza e l'integrità dello Stato - sia anche un atto idoneo a tale scopo. Dal punto di vista probatorio, ciò implica un esercizio davvero difficile - se non impossibile - per punire, applicando la fattispecie penale, la condotta violenta in esame.

Pertanto, di fatto, qualunque comportamento violento, tranne quelli più gravi - solo un atto di una gravità veramente macroscopica potrebbe infatti avere l'idoneità reale a mutilare l'integrità dello Stato -, resterebbe impunito. Quindi, resteranno impuniti gli atti violenti cui siamo soliti assistere con le manifestazioni dei no global o quelle, «pacifiche», con le quali si esprimono le proprie idee in Italia come è accaduto a Genova.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere la condivisione dell'emendamento in esame, poiché introduce una delimitazione molto chiara e netta nell'ambito della fattispecie in oggetto che ritengo trovi un riscontro efficace anche nella parte più avveduta di quella giurisprudenza che si è pronunciata in ordine alle ipotesi di reato considerate.

Credo che, nella discussione su una materia come questa, dovremmo evitare di «ideologizzare» un confronto che, invece, dovrebbe riguardare esclusivamente il merito di questioni di diritto. Ritengo che contemplare il reato del compimento di atti violenti per menomare l'unità territoriale di uno Stato sia una previsione troppo generica, ed essa, a mio avviso, meriterebbe addirittura di essere soppressa dallo stesso codice penale.

Ritengo la formulazione individuata dalla Commissione ancora inadeguata ed insufficiente: non vi è dubbio, allora, che con l'approvazione degli identici emendamenti in esame, che propongono l'inserimento di un elemento - il termine «idonei» - atto a configurare concretamente la fattispecie di reato, si introdurrebbe una delimitazione accettabile, che credo risulti in sintonia con i principi garantisti propri del nostro ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici  emendamenti Pisapia 1.4 e Finocchiaro 1.20, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 404

Votanti 368

Astenuti 36

Maggioranza 185

Hanno votato 361

Hanno votato no 7).

Prendo atto che l'onorevole Rocchi non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 1.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, conseguentemente al voto favorevole espresso dal nostro gruppo sugli identici emendamenti Pisapia 1.4 e Finocchiaro 1.20, testè approvati dall'Assemblea, tendenti ad introdurre una precisazione nell'importante fattispecie di reato prevista dall'articolo 241 del codice penale, chiediamo adesso un inasprimento della pena contemplata.

Ciò per un motivo molto semplice. Tale reato, infatti, nel codice previgente, era addirittura sanzionato con la pena dell'ergastolo. Si tratta di un reato importante - credo che non c'entri assolutamente nulla né con i no global, né comunque con la categoria dei reati di opinione -, ed è l'uso che di tale fattispecie è stato talvolta fatto in giurisprudenza che può aver prodotto delle distorsioni, poiché è una fattispecie penale che non era stata ben definita sul piano del danno che essa procura. Si tratta, infatti, di un reato contro la personalità dello Stato, perché tende a ridurne l'integrità territoriale e l'indipendenza.

Ovviamente, non è un reato di propaganda, poiché attiene a dei fatti, ed oggi, attraverso l'approvazione degli identici emendamenti Pisapia 1.4 e Finocchiaro 1.20, esso viene maggiormente definito, sotto il profilo del dolo, con riferimento agli atti concreti, vale a dire alle azioni che devono essere compiute e che possono essere relative, ad esempio, ad un movimento che vuole separare un pezzo dello Stato in maniera violenta e minacciosa.

È questo il vero senso che attribuiamo alla preoccupazione che l'articolo in esame non venga confuso - come purtroppo accade all'interno di questo progetto di legge alquanto confuso - con la sacrosanta battaglia contro l'esagerazione nella criminalizzazione delle opinioni, con particolare riferimento ai reati di opinione.

Ecco perché l'inasprimento della pena da dieci a dodici anni che proponiamo attraverso il nostro emendamento è conseguente non solo all'importanza dell'esclusione della sanzione originariamente prevista, vale a dire l'ergastolo, ma anche alla valorizzazione del nuovo testo dell'articolo 241 del codice penale risultante dall'approvazione pressoché unanime degli identici emendamenti Pisapia e Finocchiaro.

Tale articolo stabilisce, infatti, che l'attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato diventa un reato di azione. Esso è non un reato di pericolo o di programma, poiché viene punita l'attività che tende a mutilare la personalità dello Stato democratico repubblicano. Per questi motivi, invitiamo l'Assemblea ad approvare l'emendamento Bonito 1.21, coerente con quelli precedentemente approvati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, nutro il massimo rispetto per le argomentazioni che il collega Siniscalchi - con cui, spesso mi trovo d'accordo sui temi di fondo - ha testè esposto. Tuttavia, per ragioni sia di principio sia normative,  preannuncio il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento Bonito 1.21. Riteniamo, infatti, che non vi sia alcuna correlazione - è il «conseguentemente» che il collega Siniscalchi, nella conclusione del suo intervento dichiarava - tra la configurazione del reato come emerge anche dall'approvazione degli identici emendamenti Pisapia 1.4 e Finocchiaro 1.20 e l'inasprimento della pena. Noi pensiamo, infatti, che - a ragione - prima in Commissione e successivamente in aula si sia prodotta un'operazione di un'identità del reato in quanto tale che è stata ricercata, rielaborata e riscritta proprio in quanto tale. Noi riteniamo che non sia giusto, allorché si configura una nuova ipotesi di reato, produrre una sorta di bilanciamento con la pena, quasi che configurazione del reato ed inasprimento della pena fossero la stessa cosa.

Noi intendiamo, per una ragione di principio di carattere garantista, tenere separati i due livelli e, quindi, configuriamo il reato in maniera contemporanea e, nel contempo, siamo contrari ad un inasprimento della pena che rappresenterebbe un puro bilanciamento in una nuova configurazione di reato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, sono favorevole all'inasprimento della pena. Peraltro, l'intervento dell'onorevole Russo Spena dimostra chiaramente che avevo ragione, nel mio primo intervento, quando esprimevo il concetto che nel gruppo di Rifondazione comunista - e in ambienti ad esso contigui - esiste la preoccupazione che tali comportamenti siano «addirittura» puniti!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 1.21, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 413

Votanti 409

Astenuti 4

Maggioranza 205

Hanno votato 387

Hanno votato no 22).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 416

Votanti 412

Astenuti 4

Maggioranza 207

Hanno votato 409

Hanno votato no 3).

 

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento Pisapia 2.7, sul quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 2.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 411

Votanti 256

Astenuti 155

Maggioranza 129

Hanno votato 33

Hanno votato no 223).

Prendo atto che l'onorevole Paolone ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 2.21 (Nuova formulazione).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, con questo emendamento noi proponiamo la soppressione dell'articolo 270 del codice penale, così come formulato nel disegno di legge in esame. La nostra proposta nasce da considerazioni molto semplici: è chiaro ed evidente che l'ipotesi delittuosa di cui stiamo trattando - la rubrica dell'articolo in questione reca l'intestazione: «Associazioni sovversive» - è un'ipotesi di reato assai datata, così come è datato il nostro codice penale, che risale ai tempi in cui il sistema democratico non era vigente nel nostro paese. Questa norma risente di quella cultura e della conseguente impostazione culturale e politica. È pur vero che nel disegno di legge in esame, l'originaria tipizzazione viene, in qualche modo alleggerita e resa un poco più moderna. Cionondimeno, noi pensiamo che questa norma debba essere espunta dal nostro sistema penale. Ciò per la semplice ragione che tale ipotesi delittuosa si aggiunge ad un insieme di altre ipotesi delittuose che disciplinano in modo molto confuso (ormai questa è l'opinione della dottrina) il reato associativo nel nostro paese. Vediamo una difficile convivenza tra l'ipotesi prevista dall'articolo 270 del codice penale, ancorché nella nuova formulazione proposta dal relatore, e la vigenza di quella prevista dall'articolo 270-bis, norma assai più moderna (in senso storico) che riguarda, come noto, le associazioni con finalità di terrorismo. Anche su questa ipotesi associativa - come è noto - si è svolto un grande dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Ciò nondimeno, pensiamo che questa norma esprima con caratteri maggiori una modernità di sistema e che, proprio per questo motivo, possa rimanere nel nostro ordinamento, sacrificando l'ipotesi di cui all'articolo 270 del codice penale, anche nella forma novellata dal relatore. Per queste ragioni, sosteniamo con convinzione l'emendamento soppressivo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, sono pienamente d'accordo con il collega Bonito e raccomando all'Assemblea una riflessione, soprattutto sul piano comparativo. Prima è stata posta in votazione una definizione più precisa e riduttiva sul piano della pena (e, al riguardo, siamo stati più o meno tutti d'accordo) nei confronti di un reato di attentato, ossia di un reato che comporta dei fatti concreti.

L'articolo 270, anche così come riformulato da questa proposta di legge, rappresenta, invece, una sostanziale violazione della libertà di associazione. In proposito,  è veramente d'accordo tutta la dottrina. Questa norma è residuale rispetto ad una concezione che mirava veramente all'attacco alla libertà di pensiero, oltre che alla libertà di associazione. E tale norma, in fondo, proprio per l'importanza della tenuta dell'articolo 270-bis, ha dimostrato di prestarsi anche a strumentalizzazioni di carattere giudiziario. Ecco il motivo per cui ne proponiamo la soppressione: perché manteniamo il testo dell'articolo 270-bis.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.

ENZO BIANCO. Signor Presidente, questa volta, noi deputati della Margherita non siamo d'accordo con i colleghi del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo presentatori dell'emendamento in esame. Per la verità, entrambe le fattispecie - quella prevista dall'articolo 270-bis e quella contemplata dall'articolo 270 del codice penale - nel momento in cui vi è particolare preoccupazione per la sicurezza nazionale minacciata da organizzazioni terroristiche e sovversive, hanno una certa efficacia nel difendere la sicurezza nazionale nel nostro paese.

Faccio riferimento, ad esempio, al pericolo incombente in questo momento riguardante le organizzazioni anarco-insurrezionaliste, che non sono tecnicamente associazioni terroristiche, ma che probabilmente l'articolo 270 del codice penale può utilmente colpire. Questa è la ragione per la quale crediamo che la nuova formulazione dell'articolo 270 sulle associazioni sovversive possa essere mantenuta nell'ordinamento ed è per questo motivo che non esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo solo per far comprendere ai colleghi, sulla base della lettura del dato testuale, di cosa stiamo parlando. Leggerò gli articoli 270 e 270-bis, che - come i colleghi ricorderanno - è stato introdotto in questo paese a seguito di quella legislazione di emergenza finalizzata a contrastare fenomeni eversivi di terrorismo.

La norma di cui all'articolo 270 del codice penale risale al 1930 e fu istituita per colpire la dissidenza politica. Essa stabilisce che chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Tale norma si attagliava, quindi, a quel contesto e a quel tipo di finalità: perseguire la dissidenza politica sotto il fascismo.

Oggi, il primo comma dell'articolo 270-bis recita: «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico...».

Come vedete, già nel 1979, nel momento di più aspro contrasto all'eversione e al terrorismo, si pensava giustamente di individuare il bene protetto nell'ordine democratico, piuttosto che in quell'ordine economico e sociale costituito dallo Stato, rispondendo alla realtà storica di una organizzazione dello Stato e ad una finalità politica che certo non possono essere quelle di oggi. Ciò senza nulla togliere, come l'esperienza dal 1979 ad oggi ci dimostra ampiamente, all'efficacia dell'articolo 270-bis e al contrasto del fenomeno di cui parlava anche il presidente Enzo Bianco.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Noi siamo contrari ovviamente all'emendamento soppressivo Finocchiaro 2.21, che vuole sopprimere l'articolo 270 nella nuova formulazione e, conseguentemente, l'articolo 270 nella formulazione attuale.

Vorrei ricordare che la legislazione emergenziale cui faceva riferimento l'onorevole Finocchiaro ha partorito l'articolo 270-bis, non l'articolo 270 previgente nel codice penale. Neppure nel 1979, quando il legislatore ha inteso creare l'articolo 270-bis, si è voluto abrogare l'articolo 270, ciò proprio per far comprendere che si tratta di due fattispecie assolutamente differenti. Infatti, l'articolo 270-bis punisce le associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, invece, l'articolo 270 parla di associazione sovversive.

Sono d'accordo con l'onorevole Enzo Bianco, secondo il quale tali associazioni possono anche non riguardare fatti di terrorismo nazionale o internazionale veri e propri, ma devono essere punite in quanto associazioni comunque violentemente sovversive degli ordinamenti economici o sociali costituiti dallo Stato.

Si tratta di un'ipotesi di reato che, nella formulazione proposta dal relatore, è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Ciò ci pare ragionevole e, quindi, Alleanza Nazionale è contraria all'emendamento proposto dall'opposizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Oltre ad associarmi ovviamente a quanto detto dal collega Messa e a ringraziare la Margherita, che mi sembra l'unica forza politica che si sta realmente interessando a ciò che sta accadendo questa mattina dal punto di vista dello scardinamento del nostro sistema giuridico, vorrei anche aggiungere che sarebbe interessante controllare quali sono le ipotesi di reato contestate agli amici no-global e ad altri di Napoli per i fatti di Cosenza e vedere se effettivamente certe illazioni hanno o meno fondamento.

FRANCESCO GIORDANO. Chiedilo a Previti!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. La ringrazio, onorevole Cirielli, per i complimenti e spero che lei si ponga nella stessa situazione della Margherita quando discuteremo di quella «piccola e insignificante» aggiunta che hanno fatto al suo pregevolissimo testo, che io avrei votato se fosse rimasto quello che lei aveva proposto.

Vorrei spiegare qual è la nostra posizione e quella mia personale per il lavoro che ho svolto in Commissione. Infatti, non accetterei speculazioni in ordine ai rapporti con i proponenti di questo emendamento.

È condivisa da parte mia la valutazione compiuta dall'onorevole Finocchiaro in ordine alla genesi della norma dell'articolo 270 sui presupposti culturali e politici dell'epoca che la determinarono e sulla necessità di un intervento di questo tipo.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, le chiedo la parola soltanto per un altro minuto e poi non parlerò sul mio emendamento.

Questo articolo sconta sia il fatto che su tale materia non si è intervenuti in cinquant'anni di democrazia, sia il fatto che oggi ci troviamo di fronte all'alternativa secca se abrogare una disposizione ovvero se cercare di modificarla. Riteniamo che la soluzione migliore sia la seconda, pur considerando pregevoli le argomentazioni addotte.

Pertanto, voteremo contro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, il gruppo di Rifondazione comunista voterà, invece, a favore dell'emendamento in esame, che consideriamo estremamente importante. Riteniamo vi sia una discriminante fondamentale nella lotta contro i fenomeni eversivi, cioè la differenza culturale, giuridica, di concezione della pena, e perfino del diritto, tra la sacrosanta sicurezza del territorio, dei cittadini e delle cittadine ed il securitarismo, un corto circuito che si alimenta della cultura dell'emergenza per cui di fronte a fenomeni molto gravi fa scattare esclusivamente un riflesso di inasprimento della pena e di abbattimento del costituzionalismo democratico.

Come lei sa, signor Presidente, non sono mai uso a confrontarmi con asprezza con altri colleghi, ma credo debba restare a verbale una risposta a quanto diceva poco fa il collega Cirielli. Non credo che il collega Cirielli possa essere, come già diceva il collega Fanfani, il giudice verbalizzante, con la sua opinione, di ciò che è questa seduta. Non è vero che questa seduta del Parlamento sta smantellando il nostro diritto; al limite sta smantellando parti gravissime di un codice fascista, le parti su cui già la giurisprudenza è dovuta intervenire molto spesso poiché contrastano con una Carta costituzionale successiva a quel sistema ed a quel codice penale. Di questo parliamo, e non accettiamo lezioni da un collega che è garantista per una sola persona e giustizialista per tutti gli altri (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ho ascoltato le dichiarazioni dei colleghi della Margherita Enzo Bianco e Fanfani e, a tal proposito, vorrei fissare due punti. L'articolo 270 non è stato introdotto dal codice Rocco, ma dalla legge sulla difesa dello Stato del 1926, che introdusse il tribunale speciale per la difesa dello Stato per colpire l'opposizione comunista, socialista e anarchica. Infatti, i tre commi dell'articolo riprendono tale formulazione. Dopo la caduta del fascismo tale norma non è stata mai applicata perché, naturalmente, non è applicabile ed è soltanto un manifesto ideologico. Capisco che alcuni colleghi di Alleanza Nazionale lo difendano perché difendono una certa storia. Mi sorprende - devo dire chiaramente - che lo difendano altri colleghi. Lo dico perché le preoccupazioni che molto efficacemente raffigurava il collega Enzo Bianco furono anche le nostre quando nel 1979 si pose il problema dell'inapplicabilità dell'articolo 270 alle associazioni terroristiche, perché il tipo di formulazione trovata non corrispondeva a nessuna delle associazioni allora esistenti. Infatti, non è stato mai applicato.

L'articolo 270-bis, come lei e altri colleghi sanno bene, fu costruito proprio al fine di definire, in modo più elastico, ogni tipo di associazione, compresi gli anarco-insurrezionalisti, al quale è applicato non l'articolo 270, ma l'articolo 270-bis. A questo punto, francamente, non comprendo perché si debba mantenere nell'ordinamento democratico della Repubblica un residuato che, addirittura, risale al tribunale speciale per la difesa dello Stato. Credo che le forze democratiche che si riconoscono nei valori della Costituzione e della Repubblica dovrebbero insieme cancellare tale norma ed affidarsi all'articolo 270-bis come norma che colpisce tutte le attività di tipo eversivo dell'ordinamento democratico, anche perché quest'ultima norma, per come è definita, è tale da colpire anche le associazioni di cui parlava poco fa il collega Enzo Bianco (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento  Finocchiaro 2.21 (Nuova formulazione), non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 426

Votanti 423

Astenuti 3

Maggioranza 212

Hanno votato 167

Hanno votato no 256).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 422

Votanti 417

Astenuti 5

Maggioranza 209

Hanno votato 165

Hanno votato no 252).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pisapia 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Il testo al nostro esame stabilisce che un'associazione è sovversiva quando è «diretta» a sovvertire. Non ripeterò tutte le considerazioni già svolte in sede di dichiarazione di voto sulla nuova formulazione dell'emendamento Finocchiaro 2.21, che per noi valgono sempre. La nostra proposta emendativa intende aggiungere che, oltre ad essere diretta a sovvertire, un'associazione deve essere quanto meno «idonea» a sovvertire. Questo perché, come si è visto nelle esperienze di questi ultimi anni e nelle recenti sentenze della magistratura, può determinarsi un'occasione in cui le persone si riuniscono per costruire della propaganda e delle idee, senza che, di fatto, ciò costituisca un pericolo per la comunità. Dunque, affinché si possa parlare di associazione sovversiva, occorre quantomeno verificare la sussistenza di tale pericolo.

Con il termine «idoneo» possiamo stabilire il carattere di offensività al bene giuridico tutelato e la tassatività delle norme penali. In questo modo, perché si possa parlare di associazione sovversiva, il pericolo da presunto - ciò non dovrebbe esistere in questo provvedimento, perché parliamo di reati di opinione - deve diventare effettivo; ciò anche perché, rispetto a condotte pericolose, già esistono altre norme nel codice penale. A sostegno della nostra proposta, vorrei citare il Presidente emerito della Corte costituzionale, il professor Giuliano Vassalli, il quale già trent'anni fa, sulla base dell'analisi della relazione al progetto definitivo del codice penale - che ha introdotto proprio questi reati -, diceva: non c'è dubbio che le associazioni che la legge penale può prendere in considerazione in questo titolo (quello dei delitti contro la personalità dello Stato) sono le sole associazioni politiche che limitano la loro attività alla diffusione delle idee, cioè all'affermazione teorica. Egli arrivava a concludere che l'articolo 270 del codice penale configura meri reati di opinione.

Visto che stiamo esaminando un provvedimento che ha l'obiettivo di cancellare dal nostro codice penale i reati di opinione e visto che si mantiene un articolo che è chiaramente riferito ai reati di opinione, proponiamo che quanto meno si cerchi - con l'aggiunta dell'espressione «e idonee» - di circoscrivere la condotta, affinché il pericolo non sia solo presunto (ciò infatti non dovrebbe esistere in questo testo), bensì effettivo (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. L'emendamento in esame, che noi condividiamo, tende almeno a razionalizzare, fin dove possibile, la norma modificativa dell'articolo 270 del codice penale. Oltre alle osservazioni molto pertinenti che sono state già svolte, vi chiedo, colleghi, se, contrabbandando questa riforma come una riforma dei reati di opinione, si può veramente concepire nel nostro ordinamento una norma come quella che avete votato poc'anzi, che resta non definita. Nessuno saprà mai che cosa è veramente la sovversione, né si saprà mai il significato vero del termine «violentemente». Noi siamo affidati a due termini di assoluta genericità, che hanno rappresentato lo strumento per criminalizzazioni ingiuste, che in sostanza sono state criminalizzazioni dell'articolo 18 della Costituzione, cioè della libertà di associazione.

Vi chiediamo pertanto di definire tale norma, anche per dare agli ufficiali di polizia giudiziaria e ai magistrati un orientamento. Se non stabiliamo che un'associazione deve essere anche «idonea» e se non completiamo il termine «violentemente» con l'idoneità della violenza, noi avremo ancora una volta un peggioramento della situazione precedente, dal momento che si tratta di una definizione del tutto generica.

Pertanto, la proposta di esprimere voto favorevole su tale emendamento è diretta soprattutto a coloro che hanno espresso voto contrario sull'emendamento precedente. È una proposta di razionalità per evitare confusione nell'interpretazione, nonché l'attentato strisciante (non tanto strisciante in certi casi) contro la libertà di associazione, di cui all'articolo 18 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, comprendiamo le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'emendamento in esame e, pertanto, dichiaro, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, voto favorevole sul medesimo.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, vorrei giustificare la scelta adottata dalla Commissione, anche se prendo atto di un cambiamento, legittimo e comprensibile, anche da parte del gruppo di Alleanza Nazionale.

Effettivamente, secondo la giurisprudenza, anche sulla base dell'interpretazione dell'articolo 270 del codice penale, non si incrimina un'associazione per il solo fatto di sostenere un programma sovversivo, ma viene represso il mezzo violento che l'associazione pretende di usare per raggiungere tale obiettivo. Pertanto, questa norma è compatibile con l'articolo 18 (che regolamenta il diritto dei cittadini di associarsi) e l'articolo 49 (che regolamenta il diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici) della Costituzione.

Il legislatore intendeva mantenere il divieto di perseguire fini vietati ai singoli dalla legge penale e, quindi, l'uso della violenza. Questo per giustificare l'orientamento della Commissione che, a sua volta, ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei deputati Verdi sull'emendamento Pisapia 2.4.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se la Commissione ritenga di modificare il parere precedentemente espresso.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione, modificando le precedenti determinazioni, esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, non sono un giurista, ma vorrei capire, usando un termine classico, nella fattispecie cosa significhi concretamente il termine «idoneo» e come si possa configurare una formula del genere.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, comprendo perfettamente le preoccupazioni dell'onorevole Gerardo Bianco. Mi pare che l'obiettivo che si propone questo emendamento, su cui vi è stato un ampio dibattito, sia quello di evitare che si punisca ciò che non è idoneo a ledere un interesse o un bene giuridico. Quindi, le ragioni della idoneità risiedono nel fatto che, laddove non si pone in essere un atto che, comunque, possa mettere in discussione un bene giuridico, tale atto non deve essere punito. Mi pare che ciò rientri nelle regole generali del diritto penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 416

Votanti 413

Astenuti 3

Maggioranza 207

Hanno votato 406

Hanno votato no 7).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 2.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 423

Votanti 276

Astenuti 147

Maggioranza 139

Hanno votato 40

Hanno votato no 236).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 426

Votanti 424

Astenuti 2

Maggioranza 213

Hanno votato 419

Hanno votato no 5).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, esprimeremo un voto contrario sull'articolo  in esame. Abbiamo tenuto conto delle modifiche apportate che - i colleghi dovranno darmene atto - rientrano largamente nelle interpretazioni che si danno delle norme del codice penale sulla base di principi costituzionali.

Tuttavia, vi è un punto molto più profondo, sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione. L'articolo 270 del codice penale è costato anni di galera agli oppositori cattolici, agli oppositori comunisti, gli oppositori socialisti, agli oppositori liberali, agli oppositori repubblicani. Migliaia di italiane e di italiani sono finiti in carcere in applicazione dell'articolo 270 del codice penale e la gran parte di questa Assemblea, che si riconosce nei valori dell'antifascismo, della Costituzione e della Repubblica, è erede di quegli italiani che sono finiti in carcere in applicazione di questa norma.

Ritengo che occorra un atto di solidarietà tra generazioni. Se la solidarietà tra generazioni ha un senso, essa ha un senso oggi, su questa norma; dobbiamo cancellare dal nostro ordinamento repubblicano, nel terzo millennio, una norma che appartiene al momento peggiore del fascismo, il più autoritario, il più dittatoriale.

Non intendo fare polemica con nessuno in quest'aula e mi appello ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione. Questa norma non serve a nulla, è soltanto uno straccio ideologico, e gli stracci ideologici vanno eliminati.

Ritengo si debba essere moderati, riformisti, ma occorre essere radicali quando si tratta di affermare la continuità dei valori della Costituzione, della Repubblica e dell'antifascismo; questa è la nostra identità e in questo caso ci troviamo su tale terreno.

Allora, molto garbatamente, voglio chiedere ai colleghi di riflettere su tale punto. La difesa degli ordinamenti della Repubblica nei confronti del terrorismo è data ampiamente dall'articolo 270-bis e da altre norme del codice penale, oltre che dalle misure di prevenzione.

Questa norma, comunque, non sarà mai applicata, perché non è applicabile, e qualcuno mi deve ancora spiegare cosa siano gli ordinamenti economici dello Stato caduto in regime corporativo. Dunque, tale disposizione resta solo quale bandiera di una continuità che respingiamo.

Per questo motivo, invito tutti i colleghi, compresi quelli della maggioranza, a cancellare l'articolo 270 del codice penale. Ritengo che ciò costituisca un intervento di coerenza costituzionale, di rapporto con le generazioni che ci hanno preceduto, nonché un piccolo debito che dobbiamo saldare nei confronti di coloro che, scontando anni e anni di galera, ci hanno regalato la possibilità di costituire successivamente la Repubblica e la Costituzione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Vorrei cercare di sgombrare il campo da un equivoco: se la Camera esprimerà un voto contrario sull'articolo in esame, non si otterrà l'effetto auspicato dal presidente Violante, vale a dire quello di abrogare l'articolo 270 del codice penale, ma esattamente l'effetto opposto, cioè quello di mantenere in vita l'articolo 270 nell'attuale formulazione.

Non so quante persone abbiano subito ingiustamente anni di galera in ragione del suddetto articolo; non so se Edgardo Sogno sia stato carcerato sulla base di questo articolo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale). Ciò non accadrà più, onorevole Violante, con la formulazione attuale, che precisa, individua e alleggerisce il peso della pena. Avrei compreso una difesa dell'emendamento in precedenza respinto, che prevedeva l'abrogazione dell'articolo 270 nella formulazione attuale, ma esprimere un voto contrario sul presente articolo significa raggiungere l'effetto opposto rispetto a quello da lei auspicato, onorevole Violante, vale a dire quello di far rimanere in vita l'articolo 270 nell'attuale formulazione.

Quindi, esprimeremo un voto favorevole sull'articolo 2 (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Enzo Bianco. Ne ha facoltà.

ENZO BIANCO. Signor Presidente, abbiamo ascoltato con particolare attenzione e rispetto l'intervento del presidente Violante che, tra l'altro, richiama valori e ideali che appartengono certamente alla nostra tradizione, esattamente come alla sua.

Tuttavia, proprio per questa ragione, mi permetto di invitare l'onorevole Violante, di grande tradizione ed esperienza parlamentare, a considerare l'effetto che deriverebbe dalla mancata approvazione dell'articolo 2. Infatti, così facendo, si manterrebbe nell'ordinamento giuridico italiano una formulazione dell'articolo 270 del codice penale corrispondente esattamente a quella richiamata dal periodo fascista. Invece, l'attuale formulazione, così come modificata ed inserita nel testo, è idonea a colpire alcune fattispecie criminali ed associative non ricomprese all'interno dell'articolo 270-bis e che possono risultare utili, in un momento in cui sono presenti alcune organizzazioni non propriamente terroristiche ma che attentano egualmente alla sicurezza dello Stato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 11,32)

ENZO BIANCO. Per queste ragioni, pur con il rispetto ideale nei confronti dei princìpi richiamati dall'onorevole Violante, manteniamo la nostra posizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cirielli, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, rispondendo in breve all'onorevole Violante, vorrei affermare che a mio avviso la storia e gli ideali non contano nulla questa mattina. Semmai, conta l'ideologia e le parole con cui l'onorevole Violante ha attaccato la norma in esame, rivolta contro le organizzazioni comuniste, socialiste ed anarchiche, il che dimostra chiaramente come per lui si tratti di una sorta di rivincita ideologica. Al contrario, ritengo che, se si vogliono combattere i reati di opinione, è necessario farlo in maniera seria.

Poco fa l'onorevole Russo Spena mi ha bollato come censore e giudice solo perché esprimo opinioni diverse da altri. Ebbene, credo che all'interno di questo Parlamento tutti possano esprimere le proprie opinioni liberamente e che la nostalgia per regimi dove invece le opinioni non si potevano esprimere (regimi che esistono anche oggi, come ad esempio a Cuba) non sia certo la mia, quanto piuttosto quella dell'onorevole Russo Spena.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà. Le ricordo, onorevole Mantini, che ha a disposizione un minuto.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, forse è stata fatta un po' di confusione. Non vi è dubbio che l'articolo 270 del codice penale, nella sua originaria formulazione, redatta nel previgente regime, sia indegno di far parte del nostro ordinamento e, come tale, non riproponibile. Quindi, ritengo che le motivazioni addotte dall'onorevole Violante (per citare solo lui) siano ineccepibili. Resta il fatto che adesso stiamo votando la nuova formulazione di tale articolo, differente da quella originaria. Pertanto, credo di dover ribadire la piena condivisione degli argomenti volti ad espungere l'articolo 270, ma anche un diverso atteggiamento, assai più libero da quel peso e da quell'onere, nei confronti del nuovo testo, differente dall'originario articolo 270 del codice penale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale,  l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso la discussione che si è sviluppata ha portato quantomeno a qualche ripensamento. Ovviamente, non voglio fare alcuna polemica, tuttavia all'inizio l'onorevole Enzo Bianco era intervenuto per escludere la soppressione dell'articolo 270 del codice penale nella formulazione originaria.

Ho raccolto le osservazioni svolte dagli onorevoli Messa ed Enzo Bianco in merito alle conseguenze di un eventuale voto contrario sull'articolo 2, così come riformulato dalla Commissione e dagli emendamenti approvati in quest'aula. È chiaro che si tratta di una scelta squisitamente politica che, come tale, non soffre delle osservazioni svolte dai colleghi, corrette dal punto di vista sistematico e della grammatica della norma.

Non riteniamo giusto, proprio per le argomentazioni svolte da me, da altri colleghi ma soprattutto dal presidente Violante, mantenere nel nostro ordinamento l'articolo 270 del codice penale, cui si dà nuova vita e che ancora pare espressione della volontà del Parlamento di mantenere all'interno dell'ordinamento una norma di questo genere. Pensiamo che vi sarà prossimamente un'altra occasione per tornare a discutere dell'articolo 270 - residuo fossile pensato del regime fascista e causa dei drammatici fatti ricordati dall'onorevole Violante - e per espungerlo definitivamente dal nostro sistema giuridico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zacchera. Ne ha facoltà.

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, ricordo all'onorevole Luciano Violante, con la stima e l'amicizia nate e cresciute in questi anni, che, non so più se nel 1971 o nel 1972, alle 5 del mattino sei agenti della Digos invasero la casa di un ragazzo di Verbania alla ricerca di prove per il reato di cui all'articolo 270 del codice penale: il ragazzo ero io e il mandato era firmato dal giudice di Torino Luciano Violante. Non sono gli articoli del codice penale ad essere giusti o sbagliati, bensì le modalità con cui vengono interpretati. Peraltro, questo articolo potevate anche cambiarlo prima (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, Rifondazione comunista avrebbe voluto modificare l'articolo 270 del codice penale, anzi abrogarlo, già nelle scorse legislature, e sono state presentate proposte di legge al riguardo, in particolare dall'onorevole Pisapia. Riteniamo, infatti, che l'articolo 270 del codice penale sia una delle norme peggiori, sul piano dell'identità del sistema giuridico, del codice fascista, come è stato opportunamente ricordato nell'intervento del presidente Violante, che condividiamo pienamente in quello che potrebbe essere definito il suo impianto «filosofico», oltre che giuridico.

Il gruppo di Rifondazione comunista, al termine di una discussione sofferta, ha assunto la decisione di astenersi nella votazione sull'articolo in esame, condividendo peraltro molte delle osservazioni svolte dall'onorevole Finocchiaro. Tale decisione non si basa su una ragione di realpolitik, bensì di realismo politico e giudiziario, nel momento in cui ci troviamo di fronte a giovani e ragazze che rischiano, entro pochi mesi, di andare in carcere. Il reato di associazione sovversiva, infatti, è stato giustamente reinterpretato dalla giurisprudenza, ed è dunque rimasto «quiescente» e di fatto non applicato. Tuttavia, come sempre accade quando le norme restano in vigore, seppure «quiescienti», in alcuni contesti e in alcun temperie storico-politiche - oggi ci troviamo di fronte a una repressione nei confronti di alcuni movimenti di lotta - tale reato viene fatto rivivere. Mi riferisco, ad esempio, a un caso tra i tanti, vale a  dire all'applicazione dell'articolo 270 del codice penale nei confronti di un'associazione di Roma, «Action», di organizzazione del diritto all'abitare e, dunque, anche del diritto ad occupare le case e a difenderle dagli sgomberi. L'articolo 270 del codice penale, dunque, viene applicato, e nei processi condurrà a condanne molto pesanti.

Apprezziamo il lavoro «riduzione del danno» condotto dalla Commissione, in quanto, come ha già osservato la collega Mascia, si è in qualche modo incanalato il percorso dell'applicazione dell'articolo 270 nell'ambito della necessità che le condotte siano idonee e dunque rapportate concretamente alla possibilità che il fatto si verifichi, tenendo presente il rapporto tra mezzi e fini. Analogamente, va apprezzata l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Pisapia.

La battaglia per l'abrogazione della vergogna costituita dall'articolo 270 del codice penale continuerà, e sarà uno degli aspetti fondamentali della nostra politica garantista. Oggi, comunque, siamo costretti dal contesto a non votare contro, come vorremmo, bensì ad astenerci, perché vogliamo salvare dalla galera molti giovani e molte ragazze (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, i deputati verdi condividono le riflessioni, non solo di carattere giuridico ma anche di carattere politico, svolte dall'onorevole Violante sulla necessità di cancellare dal nostro codice penale l'articolo 270, al punto che alla proposta di legge in esame è abbinata una nostra proposta, presentata fin dalla scorsa legislatura, volta ad abrogare i reati associativi, fra cui l'articolo 270 stesso.

Ma è altrettanto vero che questo articolo, applicato in maniera vergognosa durante gli anni del regime fascista, ha continuato ad esistere anche nel corso degli ultimi decenni. Esse non solo è stato applicato, in maniera spropositata e sproporzionata, per avviare negli anni Settanta indagini e procedimenti penali nei confronti dei movimenti che in quel periodo attraversavano l'Italia; non solo è stato applicato da una magistratura che, sostanzialmente, pensava di sostituire al confronto politico l'uso improprio del codice penale nei confronti di quei movimenti, ma è stato applicato anche nella stagione dei movimenti di questi ultimi anni.

Non possiamo non fare i conti, quindi, con procedimenti penali che stanno costringendo centinaia di militanti dei movimenti no global e dei «disobbedienti» a fare i conti con un processo penale avviato proprio a seguito dell'applicazione dell'articolo 270 del codice penale. Credo che quei movimenti, quei protagonisti, siano oggi gli eredi in forma moderna dell'uso repressivo che negli anni del regime fascista veniva fatto di queste norme.

Prendiamo atto che alcuni hanno manifestato l'obiettivo di abrogare l'articolo 270 del codice penale. Ma in quest'aula, con le precedenti votazioni, si è intervenuti su quella norma, modificandola, procedendo, cioè, ad una riduzione del danno rispetto alle decine di procedimenti penali ancora in corso e soprattutto ad una riduzione del danno volta ad evitare che, in futuro, questo articolo sia applicato in maniera strumentale, del tutto estranea alla previsione di un legittimo diritto all'associazione nel nostro paese, anche a quella volta a criticare fortemente ed a cambiare l'ordine delle cose in Italia, in Europa e nelle politiche liberiste di globalizzazione...

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Cento.

PIER PAOLO CENTO. Non vi è dubbio, allora, che far decadere tali modifiche appena approvate equivarrebbe ad introdurre un cavallo di Troia nella discussione concreta, non in quella astratta. Pertanto, ci asterremo nella votazione sull'articolo 2, così come modificato, perché lo riteniamo oggi un miglioramento rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 270 del codice penale.

Siamo pronti, però, a tornare in aula con un provvedimento ad hoc - esistono in tal senso agli atti dei testi già presentati -, per cancellare la vergogna dell'articolo 270 del codice penale. Quella vergogna - siamo d'accordo - riguarda l'applicazione di tali disposizioni durante il regime fascista, ma anche il modo in cui queste, all'interno del nostro sistema democratico, vengono tuttora applicate nei confronti dei movimenti (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Riteniamo condivisibili le argomentazioni di carattere generale richiamate dall'onorevole Violante. A queste ci siamo ispirati e ci ispiriamo nei nostri atteggiamenti verso questioni importanti, quale quella alla nostra attenzione.

Siamo assolutamente insoddisfatti della formulazione dell'articolo 2 ora al nostro esame. Ci rendiamo conto, però, che l'alternativa è confermare la normativa nella forma attualmente vigente, anche se, dal punto di vista della sua applicazione, l'attuale contesto storico, probabilmente, potrebbe non consentirlo. Le disposizioni originarie, però, rimarrebbero una norma dello Stato: siamo propensi, allora, a ritenere che sia comunque utile un cambiamento, una limitazione della norma stessa.

Per tali motivazioni, pur non condividendo la formulazione della norma così come ci viene proposta, ma volendo comunque conseguire un avanzamento, ci asterremo dalla votazione sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzucca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, preannuncio che i deputati della componente Popolari-UDEUR si asterranno dal voto sull'articolo 2. Si tratta di un articolo che comunque rappresenta un passo in avanti rispetto alla norma attuale, ancora oggi in vigore, che dovrà essere cancellata.

Voglio ricordare, innanzitutto a me stessa e ai tutti colleghi, ciò che sostenevano coloro che ci hanno preceduto nella costruzione della nostra civiltà occidentale basata sul diritto e sulla certezza dello stesso, vale a dire che le norme si applicano e, quando una di esse fosse sbagliata, la si deve cancellare dall'ordinamento perché non la si può applicare così come si vuole. Detto ciò, apprezzo quanto detto dall'onorevole Violante, e lo apprezzo in quanto egli è stato un magistrato che, proprio in quella veste, probabilmente più di altri, ha dovuto applicare norme sulle quali forse non credeva fino in fondo, ma che comunque ha applicato così come la legge prescriveva.

Al collega Cento dico che tra i movimenti degli anni Settanta ve ne era, ahimè, uno «maggiore» che si chiamava «Brigate rosse». Anzi, le Brigate rosse non sono state un movimento, ma vero e proprio terrorismo.

Probabilmente, anche questo articolo che noi vogliamo cancellare forse in qualche caso sarà stato utile. Nonostante ciò, noi dobbiamo guardare avanti, modificando ciò che oggi c'è di sbagliato e senza mai dimenticare quella che è stata la nostra storia e la nostra civiltà che, lo ripeto, si basano sulla certezza del diritto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, quella di cui si discute è una norma «fascista», che è stata definita vergognosa perché indubbiamente comprimeva diritti fondamentali del cittadino. Su questa definizione possiamo essere d'accordo. Ma vogliamo dare atto che questa norma, fino a quando ha fatto comodo, così come altre norme «fasciste», è stata conservata nel nostro sistema ed è stata gestita secondo le esigenze del momento? Vogliamo dare atto, altresì, che finalmente,  dopo sessantaquattro anni, c'è stato qualcuno che ha presentato una proposta di legge volta ad eliminare questa norma vergognosa (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)? Allora, anziché censurare la norma in relazione al passato, vediamo quali sono le prospettive nell'applicazione della stessa e quali sarebbero le prospettive e le conseguenze se l'articolo 270 del codice penale rimanesse così come è o se venisse abrogato.

Detto questo, a me pare che discutere ulteriormente della opportunità e della necessità di approvare questa norma sia veramente ultroneo (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 391

Astenuti 38

Maggioranza 196

Hanno votato 258

Hanno votato no 133).

Prendo atto che l'onorevole Realacci non è riuscito a votare e che avrebbe voluto astenersi. Prendo atto, altresì, che l'onorevole Piscitello avrebbe voluto esprimere un voto favorevole mentre si è erroneamente astenuto.

Avverto che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Zeller 2.020, Bonito 4.21 e Finocchiaro 9.20.

 

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Siniscalchi 3.1 e parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 3.20 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: espungere le parole: «è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni». Tale parere favorevole - aggiungo - è dettato dall'esigenza di creare uniformità nella linea tenuta sinora dalla Commissione che ha ulteriormente chiarito che, per considerare un fatto o un atto offensivo per l'ordinamento, e, quindi, punibile sotto il profilo penale, oltre alla considerazione della direzionalità dell'atto - atto o fatto diretto - si è aggiunta anche l'idoneità dell'atto stesso.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo concorda.

Passiamo all'emendamento Siniscalchi 3.1.

ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, il parere favorevole sul mio emendamento 3.20, del quale, ritenendo di non potere accedere alla richiesta della relatrice, chiederò, ove possibile, la votazione per parti separate, ci induce al ritiro dell'emendamento Siniscalchi 3.1.

Quindi, ritiriamo l'emendamento Siniscalchi 3.1. Quando passeremo al mio successivo emendamento 3.20, spiegherò perché ne chiedo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Siniscalchi 3.1 è pertanto ritirato.

Passiamo all'emendamento Finocchiaro 3.20.

Chiedo all'onorevole Finocchiaro se accetti la riformulazione proposta dal relatore.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, le considerazioni svolte dall'onorevole Lussana sono assolutamente condivisibili. A questo punto, il fatto di avere introdotto, ogni volta, la previsione che gli atti siano non solo diretti, ma anche idonei a causare il fatto lesivo dell'ordinamento (in questo caso, il mutamento della Costituzione o della forma di governo) ci induce, anche in questo caso, a proporre di adottare l'espressione che indichiamo nel mio emendamento 3.20.

Tuttavia, come ho già spiegato in precedenza con riferimento alle altre norme, riteniamo che proprio l'introduzione dell'elemento dell'idoneità degli atti all'effettiva compromissione del bene protetto debba condurre anche alla previsione di una pena maggiore della reclusione fino a cinque anni, che i colleghi della Commissione hanno indicato a maggioranza.

È questa la ragione per la quale chiederei la votazione per parti separate: la prima votazione dovrebbe riguardare l'emendamento fino alla parola: «governo»; la seconda, la parte relativa all'entità della pena.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, desidero precisare all'onorevole Finocchiaro che, se leggo bene, il testo prevede la reclusione «non inferiore a cinque anni» e non la reclusione «fino a cinque anni». Ciò vuol dire che la pena va da un minimo di cinque anni ad un massimo di 28 anni.

PRESIDENTE. Onorevole relatrice, è necessario fare una precisazione. Se si elimina la parte finale dell'emendamento («è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni»), avremmo, di fatto, una norma senza previsione di pena. Pertanto, bisognerebbe precisare che rimane l'ultima parte del primo comma dell'articolo 270, là dove si stabilisce: «è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Sì, signor Presidente. È chiaro che l'intenzione era quella di mantenere comunque la formulazione: «e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo».

PRESIDENTE. Ho voluto precisarlo, onorevole Lussana, ma su questo punto siamo d'accordo.

Accetta la riformulazione, onorevole Finocchiaro?

ANNA FINOCCHIARO. Accetto, signor Presidente, perché c'era stato un mio errore: ritenevo che l'articolo 3 stabilisse la pena della reclusione fino a cinque anni. Giustamente, il presidente Pecorella mi ha fatto notare che il testo approvato dalla Commissione prevede la reclusione non inferiore a cinque anni. Ero incorsa in un errore di lettura.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 3.20, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 440

Votanti 438

Astenuti 2

Maggioranza 220

Hanno votato 436

Hanno votato no 2).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 442

Maggioranza 222

Hanno votato 440

Hanno votato no 2).

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 3.020.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è favorevole, a condizione che venga accettata la riformulazione dell'articolo aggiuntivo nel testo risultante dalla soppressione del comma 2.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo concorda.

Chiedo all'onorevole Guido Giuseppe Rossi se accetti la riformulazione proposta dal relatore.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Si, signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 3.020, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 447

Votanti 445

Astenuti 2

Maggioranza 223

Hanno votato 252

Hanno votato no 193).

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cento 4.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Si tratta di sostituire l'articolo 292 della codice penale riguardante il vilipendio o il danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

Capisco che da parte di taluni gruppi presenti in quest'aula vi sia l'interesse che il valore espresso dalla bandiera italiana (se volessimo essere retorici, ma non troppo, potremmo ricordare che è una bandiera colorata anche dal sangue di tanti morti), vale a dire l'unità nazionale (non lo si dimentichi mai!), venga reso più modesto. Non a caso, con riferimento al  vilipendio alla bandiera, dall'originaria punizione con la reclusione si è passati ad un'ammenda da 100 a 1.000 euro. Solo grazie alla battaglia condotta in Commissione - anche da chi vi parla - siamo riusciti ad aumentare la pena da 1.000 a 5 mila euro.

In questa sede, propongo, attraverso due proposte emendative a scalare, di reintrodurre la punizione originaria, la pena detentiva, o, in subordine, qualora questo non sia ritenuto confacente dall'Assemblea, di aumentare la pena pecuniaria. Pensate ai segnali che inviamo all'esterno, in un momento in cui i valori della nostra Repubblica vengono messi sotto i piedi! Quello che è successo ieri al Parlamento europeo non è un fatto da poco (Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)! È inutile che urliate! Non era mai successo che il nostro Presidente della Repubblica fosse vilipeso pubblicamente in un'istituzione europea!

In un momento in cui agli occhi dell'opinione pubblica internazionale l'immagine complessiva dello Stato italiano viene sminuita, non dobbiamo lanciare il messaggio che attuiamo una politica in cui tutto ciò che è emblematico nella nostra Repubblica viene vilipeso anche sotto il profilo normativo! Non si può diminuire il significato della bandiera per la quale spesso spendiamo lacrime, talvolta ipocrite.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 12)

GIUSEPPE FANFANI. Non dobbiamo far passare il messaggio che a questo simbolo il Parlamento non attribuisce più valore.

Almeno sotto questo profilo, il valore complessivo dell'unità nazionale ed il prestigio delle istituzioni e della nostra bandiera che le unifica tutte in un unico significato non possono essere messi sotto i piedi.

Questo articolo non deve essere sostituito. Va lasciato così com'è, non perché la pena originaria sia migliore o peggiore di altre, ma perché è rappresentativa del significato che attribuiamo a ciò che la bandiera esprime (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, come mi ricorda il presidente del mio gruppo, intervengo a titolo personale, e dunque senza vincolo di gruppo, anche se, tra libertà di coscienza e quant'altro, l'attuale situazione dei partiti, oggi, è poco rigorosa.

Voglio ricordare all'onorevole Fanfani che ben altri Capi di Stato sono stati vilipesi; ricordo molto bene come nel 1992 il Presidente Cossiga fosse addirittura accusato di essere pazzo. Non incide, peraltro, il discorso circa la sede del Parlamento europeo; ricordo qualche tempo fa gli insulti rivolti da un europarlamentare tedesco contro il capo del Governo, deputato applaudito dall'opposizione.

Condivido, invece, quanto si è detto sulla bandiera; mi rattrista alquanto, però, che il valore della bandiera - sacro per molti di noi - oggi sia difeso, a livello di gruppo politico organizzato (e non a titolo personale), solo dalla Margherita, con cui tuttavia mi complimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei far presente al collega Fanfani che desidero anch'io sottoscrivere il suo emendamento 4.25 in quanto condivido totalmente le sue argomentazioni in rapporto al valore simbolico - ma anche sostanziale - che la nostra bandiera ha per l'unità nazionale e per il significato ad essa attribuito dalla Repubblica e dalla Costituzione repubblicana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, gli interventi che si susseguono dimostrano quanto siano variegate le intenzioni perseguite dai colleghi parlamentari con gli emendamenti presentati. La sinistra propone di abrogare il reato di vilipendio e di non considerare più il vilipendio o il danneggiamento come reato perseguibile; la Margherita, invece, sostiene che, probabilmente, la formulazione proposta dal relatore e dalla Commissione prevede pene troppo tenui.

GIUSEPPE FANFANI. Cosa c'entra il vilipendio con la bandiera?

VITTORIO MESSA. In realtà, non è il caso, per così dire, di ricorrere ad un «braccio di ferro» tra chi è più e chi è meno favorevole all'inasprimento ovvero al mantenimento della pena. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che la pena della multa - fino a 10 mila euro, secondo la mediazione raggiunta in Commissione - è prevista per chi vilipende la bandiera nazionale. Ma, e mi rivolgo al collega Fanfani, è rimasta, al comma successivo, la pena della reclusione per «chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato», che viene punito «con la reclusione fino a due anni».

Mi pare che ciò sia sufficiente a sgombrare il campo dagli equivoci e a far comprendere il notevole sforzo che la Commissione ha compiuto per riuscire a trovare un testo che sia compatibile con la sensibilità attuale della maggioranza degli italiani, naturalmente preservando i valori per noi imprescindibili.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, saluto una delegazione di amministratori e cittadini provenienti dall'appennino pistoiese, che assiste ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).

Onorevoli colleghi, nel calore della discussione, credo che abbiamo perso di vista ciò di cui stiamo discutendo; infatti, mi sembra che le ultime dichiarazioni di voto non si siano riferite all'emendamento Cento 4.20 stiamo appunto per votare. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cento 4.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 460

Votanti 457

Astenuti 3

Maggioranza 229

Hanno votato 22

Hanno votato no 435).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Prendo atto altresì che l'onorevole Villetti ha erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passeremo ora ad un successivo punto all'ordine del giorno, riguardante la deliberazione sulla limitazione della discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario; il seguito della discussione del provvedimento in materia di reati di opinione è dunque rinviato al prosieguo della seduta.

(omissis)

Si riprende la discussione (ore 12,47).

(Ripresa esame dell'articolo 4 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione della proposta di legge relativa alle modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 4.25, su cui la relatrice ed il Governo avevano espresso parere contrario.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, il mio intervento precedente era stato svolto durante la votazione dell'emendamento Cento 4.20, come lei opportunamente ha avuto modo di rilevare in quella fase.

Vorrei ricordare ai colleghi che l'emendamento in oggetto è invece relativo alla sanzione per il vilipendio alla bandiera, su cui sono già intervenuto insieme anche ad altri colleghi. Ritengo che si tratti di una proposta emendativa molto qualificante, che darà la dimensione della nostra contiguità e sensibilità verso i valori dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 4.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 473

Astenuti 1

Maggioranza 237

Hanno votato 204

Hanno votato no 269).

Prendo atto che l'onorevole Villetti ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 4.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 470

Votanti 468

Astenuti 2

Maggioranza 235

Hanno votato 196

Hanno votato no 272).

Prendo atto che l'onorevole Villetti ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zeller 4.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 458

Votanti 451

Astenuti 7

Maggioranza 226

Hanno votato 197

Hanno votato no 254).

Prendo atto che l'onorevole Villetti ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zeller 4.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 469

Astenuti 4

Maggioranza 235

Hanno votato 30

Hanno votato no 439).

Prendo atto che l'onorevole Villetti ha erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 483

Votanti 461

Astenuti 22

Maggioranza 231

Hanno votato 255

Hanno votato no 206).

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Bonito 5.020, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 6-bis con il comma seguente: «2. L'articolo 406 del codice penale è abrogato».

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 5.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 477

Astenuti 2

Maggioranza 239

Hanno votato 216

Hanno votato no 261).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pisapia 5.20 e Zeller 5.22, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 395

Astenuti 86

Maggioranza 198

Hanno votato 139

Hanno votato no 256).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 484

Votanti 274

Astenuti 210

Maggioranza 138

Hanno votato 272

Hanno votato no 2).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bonito 5.020, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 6-bis con il seguente comma: «2. L'articolo 406 del codice penale è abrogato».

Onorevole Bonito, accetta tale proposta di riformulazione?

FRANCESCO BONITO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bonito 5.020, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 471

Votanti 469

Astenuti 2

Maggioranza 235

Hanno votato 463

Hanno votato no 6).

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'unico emendamento non precluso ad esso presentato (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 7).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Finocchiaro 6.21.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 6.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 480

Votanti 477

Astenuti 3

Maggioranza 239

Hanno votato 226

Hanno votato no 251).

Avverto che l'emendamento Bonito 6.20 è precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Bonito 5.020.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 468

Votanti 324

Astenuti 144

Maggioranza 163

Hanno votato 298

Hanno votato no 26).

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 8).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 7.1; parere contrario sull'emendamento Fanfani 7.20, ove non precluso dall'approvazione dell'emendamento Finocchiaro 7.1; raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.023. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative, ove non precluse.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 7.1, interamente soppressivo dell'articolo 7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 473

Votanti 463

Astenuti 10

Maggioranza 232

Hanno votato 461

Hanno votato no 2).

Sono conseguentemente preclusi l'emendamento Fanfani 7.20 e la votazione dell'articolo 7.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, stiamo esaminando un articolo aggiuntivo  della Commissione, che modifica la famosa «legge Mancino», che applicava la ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Si propone di introdurre due modifiche a quelle disposizioni. Anzitutto, in relazione a forme di discriminazione o odio razziale, si vuole sostituire il concetto di diffusione con quello di propaganda. Già tale elemento sarebbe meritevole di una riflessione più approfondita. Sappiamo che aspetti di questo tipo hanno una ricaduta concreta sulla vita delle persone. In ogni caso si introduce un aggravamento nell'identificazione di tali casi.

Suscita in noi notevole perplessità la modifica volta a trasformare in istigazione il concetto di incitamento. Quest'ultimo equivale ad un invito a commettere determinati atti, nella fattispecie delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il reato cui si fa riferimento - secondo le modifiche proposte - assumerebbe le caratteristiche dell'istigazione, una sorta di pressione psicologica, una spinta maggiore a determinare tali condotte.

Il tipo di reato in oggetto è particolarmente pesante, soprattutto negli ultimi tempi. Tuttavia - al di là del giudizio sulla proposta di trasformare in istigazione il concetto di incitamento -, qualora venisse approvato l'articolo aggiuntivo della Commissione, ci troveremmo in contraddizione proprio con la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale ed il nostro paese potrebbe essere condannato per tale situazione.

Non sono d'accordo sulla modifica del concetto di incitamento in istigazione. Tuttavia, a parte il giudizio su tale proposta, il nostro voto sarà contrario sull'articolo aggiuntivo 7.050, proprio perché introduce una contraddizione con la suddetta Convenzione internazionale.

PRESIDENTE. Avverto che sull'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo contrari all'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione. La formulazione concordata dalla maggioranza in Commissione indebolisce, sostanzialmente, quella che, comunemente, viene definita « legge Mancino », che in pratica reca le stesse disposizioni sancite nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

In quella Convenzione, ratificata dall'Italia già da molti anni, francamente non si faceva riferimento a reati di opinione (anche di opinioni in dissenso), ma si affermava quello che poi è scritto nella legge che si vuole ora sostanzialmente abolire, o modificare nella sua parte più significativa. Infatti la cosiddetta legge Mancino stabilisce che, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Non debbo sottolineare all'attenzione diligente dei colleghi di quest'Assemblea l'attualità, purtroppo, di questa fattispecie criminosa. Non si tratta di un'attualità simbolica, infatti si traduce in concreto, ad esempio, anche in alcune manifestazioni apparentemente di tipo sportivo, dove si registra una sorta di organizzazione dell'aizzamento, dell'odio, dell'aggressività. Si trasforma nella esaltazione di quelle che qui vengono chiamate, per comodità di lessico, idee, sebbene nessuno in questa sede definirebbe «idea» la diffusione di un concetto così antigiuridico e antisociale come è quello della superiorità di una razza sull'altra o quello dell'odio razziale ed etnico.

Ci siamo occupati fino a qualche attimo fa di elementi di sovversione, di eversione dell'ordine democratico, ora però dobbiamo prendere atto del fatto che non  possiamo essere così contraddittori nel mantenere l'articolo 270 del codice penale nel nostro ordinamento per il voto che si è registrato, quando poi tale articolo reprime idee di diversità sociale, di diversità economica e politica nonché associativa, e dovremmo, invece, ridurlo ad un reato bagattellare escludendo l'inciso «chi diffonde in qualsiasi modo» (cioè chi, come dice la Convenzione all'articolo 4, fa propaganda), oppure ancora dovremmo affermare che la cosiddetta legge Mancino dice il falso. In tutto ciò non c'entra niente la ricerca pseudoculturale che si potrebbe svolgere, né tantomeno l'adozione eventuale, da parte di qualche iniziativa giudiziaria, di questa norma per porla all'interno di una criminalizzazione di determinati comportamenti perché sarà poi il giudice di merito a dire che la norma non è applicabile in quella fattispecie.

Noi riteniamo che quello fatto dalla Commissione sia un adattamento inaccettabile. Dico ciò perché, a parte la multa o meno e la esclusione della reclusione, che costituiscono problema diverso, è la fattispecie che noi riteniamo sia importante e sia necessario mantenere perché essa è di ricorrente attualità, come è sotto gli occhi di tutti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, a me pare - mi rivolgo oltre ai colleghi dell'opposizione anche a quelli della maggioranza - che votando l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione, in un'Europa che ha conosciuto i campi di sterminio e, più recentemente, gli orrori della ex Iugoslavia e anche nel contesto di una discussione che ancora tra noi non è compiuta e soddisfacente sui temi dell'immigrazione, l'unico segnale che il Parlamento invierebbe sarebbe quello di un ammorbidimento del rigore della Repubblica italiana nei confronti del razzismo. Di questo si tratta, colleghi! E su questo vi invito a riflettere, non sarebbe altro che questo il segnale che verrebbe da questo Parlamento, e non ne deriverebbe altra utilità se non quella di un segnale di infragilimento del fondamento stesso dell'esistenza della Repubblica fondata, come tutti sappiamo e come ciascuno di noi ha a cuore, sul principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, desidero rivolgere una richiesta al Governo, sempre che lo stesso abbia interesse o voglia di rispondere.

Poiché qui si tratta della ratifica ed esecuzione di una Convenzione internazionale già vigente fin dal 1966, e siccome tale Convenzione è stata già ratificata ed è rimasta operante nel nostro ordinamento per moltissimi anni, desidero chiedere ai rappresentanti del Governo il parere in ordine alla sostanziale disdetta di una Convenzione internazionale, che puniva questi reati con la reclusione, e che oggi, invece, si propone dovranno essere puniti soltanto con la pena pecuniaria.

Domando quindi al Governo quale sia il suo parere su questo punto.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, credo che ci dobbiamo chiarire le idee su un punto fondamentale.

Il nodo centrale di questa proposta di legge è che noi riteniamo che le opinioni non siano né buone né cattive, ma espressione della formazione di convincimenti. Dunque, non possiamo eliminare o attenuare la sanzione penale rispetto alle idee che condividiamo e comportarci in modo diverso rispetto alle idee che non condividiamo. Questa mi pare la questione di fondo.

Non prendo posizione sull'emendamento in esame, ma dico soltanto che la coerenza, politica e morale, vuole che non si faccia distinzione tra un'idea ed un'altra  nel momento in cui, con spirito liberale e democratico, si ritiene che ciascuno possa esprimere liberamente le proprie opinioni senza dovere subire il carcere.

Nel caso specifico, teniamo conto del fatto che costituisce ancora illecito penale - che è stato mantenuto dalla Commissione proprio in relazione alla Convenzione - affermare, ad esempio, che la religione cattolica contiene valori morali più alti di altre religioni. Sulla base della norma che manteniamo, il comportamento descritto sarebbe ancora punibile; tuttavia, mi pare sufficiente la sanzione pecuniaria, senza che occorra prevedere la sanzione del carcere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, il presidente Pecorella mi ha anticipato, ma desidero comunque svolgere alcune brevi considerazioni a nome del gruppo della Lega Nord Federazione Padana.

È ovvio che sulla questione dei reati di opinione, ideale e politica nel senso pieno dei termini, non si può agire a corrente alternata, chiedendo una forte liberalizzazione quando vengono in rilievo alcuni temi e diventando repressivi quando si tratta di altri. Penso che si debba essere coerenti: se si vuole introdurre un'impostazione più liberale rispetto alle previsioni contenute nel nostro codice penale e nella legislazione attuale, si deve mantenere lo stesso atteggiamento qualunque sia l'oggetto in questione.

I colleghi hanno fatto riferimento alla Convenzione di New York, ma non dimentichiamo che essa risale al 1966 ed è, pertanto, il precipitato di un'esperienza politica e storica molto precisa: si era alla fine del colonialismo e molti erano, nel mondo, i regimi che praticavano l'apartheid (tutti ricordiamo il Sudafrica). Dunque, la Convenzione è datata, calibrata sulla situazione dell'epoca. In questi quarant'anni, lo scenario politico e culturale è cambiato e, pertanto, dobbiamo procedere ad un adeguamento, mantenendo come punto di riferimento la Convenzione, ma tentando di adattarla ai mutati tempi.

È diverso, oggi, il dibattito culturale. Pensiamo al caso Fallaci (o anche ad altri): una disputa tipicamente culturale e ideologica dovrebbe essere risolta sul piano giudiziario e non su quello culturale o della discussione politica? In Commissione, abbiamo scelto una linea coerente che punisce con l'ammenda - dunque, non depenalizza, ma continua a punire con l'ammenda - il semplice reato di opinione e mantiene la pena detentiva per quanto riguarda l'atto, il gesto fattuale. Ci sembra che questa linea sia coerente e possa essere condivisa dagli spiriti più liberali di questo Parlamento.

Pertanto, non condivido e non capisco la richiesta di scrutinio segreto (analoga richiesta dovrebbe essere stata formulata anche sui precedenti emendamenti): la trovo un modo poco condivisibile per tentare di bloccare un processo di liberalizzazione che stiamo portando avanti in materia di reati di opinione. L'opinione non può essere giudicata: rimane opinione!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, il presidente Pecorella e, poc'anzi, il collega Guido Giuseppe Rossi hanno posto una questione che certamente travalica i temi che stiamo affrontando. Tuttavia, vorrei ricordare che, in questo caso, il tema è la propaganda di idee fondate sull'odio razziale ed etnico. Quando si parla di idee, è verissimo che la loro manifestazione debba essere difesa, ma anche vero che ogni Repubblica si basa su alcuni fondamenti culturali, politici e costituzionali.

La lotta contro il razzismo e contro le idee di superiorità etnica fa parte dell'identità del mondo occidentale (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista)! Non si può dire che queste idee siano  uguali a tutte le altre, perché non è così! Sappiamo cosa ha portato quel tipo di propaganda nel cuore dell'Europa, in Unione sovietica e in altre parti del mondo. La propaganda delle idee basate sull'odio razziale ed etnico è una delle cose più gravi e più terribili che possano accadere in un mondo moderno.

Monetizzare, onorevole relatrice, questo tipo di propaganda - pago x e faccio propaganda per odio razziale (lo dico con rispetto, ma non pretendo che tale posizione venga condivisa; voglio solo esprimere le nostre ragioni) non credo sia un giusto indirizzo.

È giusto intervenire sulla parte successiva relativa all'istigazione e così via, ma, a mio avviso, la propaganda di idee fondate sull'odio razziale e etnico è particolarmente grave. Quando si parla di libertà di idee, bisogna anche far riferimento all'identità di uno Stato, di una nazione, di una Repubblica.

Ho l'impressione che la nostra Repubblica sia nata mettendo fuori da sé la legittimità di queste idee. Questa è la ragione per la quale esprimeremo un voto contrario (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini, alla quale ricordo che ha un minuto di tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei ricordare che la Convenzione di New York sui diritti dell'uomo è del 1966, quindi, di pochi decenni fa e non di otto secoli fa. Ciò che nel recentissimo passato hanno vissuto l'Europa ed il mondo intero per la propaganda di idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico è qualcosa su cui ancora piangiamo. Piangiamo i nostri morti. È assurdo che si possa depenalizzare qualcosa che non attiene ad una semplice opinione espressa (l'una vale l'altra, come ha detto il presidente Pecorella), ma a valori fondamentali su cui si basano la democrazia e la civiltà, non soltanto in Italia, ma in tutta Europa, in tutto il mondo civile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo per ribadire la nostra piena condivisione delle affermazioni del presidente Violante.

Ciò che in questo dibattito è veramente sgradevole è il relativismo sul piano etico e filosofico contenuto in espressioni come «la Convenzione di New York è del 1966, è datata, è di quel contesto», oppure «dobbiamo procedere ad un'opera di liberalizzazione», come è stato ricordato poc'anzi.

Noi che siamo per lo Stato di diritto, contro il giustizialismo e per le depenalizzazioni massime, affermiamo che esistono alcuni capisaldi, ossia l'antifascismo della nostra Costituzione repubblicana, capisaldi che costituiscono un principio di libertà, una religione civile dei popoli!

Uno di questi punti fondamentali della religione civile, del contratto sociale - avrebbe detto Rousseau - , a partire dalla seconda guerra mondiale, è il grido: mai più Auschwitz! Mai più Auschwitz! È un grido di civiltà che ancora oggi riteniamo al centro del nostro sistema giudiziario (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un tema serio che va affrontato nella maniera corretta, ma che, lo sappiamo tutti, si può prestare anche a strumentalizzazioni o, comunque, a travisamenti della realtà anche involontari.

Vogliamo andare con i piedi di piombo su questo terreno. È un terreno minato e abbiamo tutti la responsabilità di modificare  solo i termini che possono, nella legge che attualmente esiste, portare a ingiustizie. Ma equiparare, con estrema semplicità, questa materia ai reati di opinione è un percorso non proprio facile, non proprio diretto.

Allora, onorevoli colleghi, non ho avuto molto tempo, e me ne scuso, perché so che la Commissione ha lavorato molto e bene; ma senza, con ciò, volere criticare la stesura della proposta emendativa ora in discussione - di cui comprendo le finalità, essendo tesa a consentire una applicazione più puntuale ed efficace dell'articolo -, vi inviterei a rinunciare ad essa facendo convergere i voti favorevoli - e mi rivolgo anche all'opposizione, cui chiedo attenzione - sull'articolo aggiuntivo 7.021 presentato dal deputato della Lega Guido Giuseppe Rossi. Quest'ultima proposta emendativa prevede, infatti, che alle parole: «diffonde in qualsiasi modo» si sostituisca la seguente: «propaganda».

Mi sembra corretta la preoccupazione manifestata dai deputati della Commissione circa l'opportunità di qualificare la modalità della diffusione del pensiero; nel termine propaganda, infatti, non si ricomprendono ipotesi quali la diffusione a mezzo di un articolo di giornale, di un libro, di una frase ovvero di un'opinione. Si tratterebbe piuttosto del tentativo di convincere, con l'obiettivo di radicare un sentimento razzista; in tal caso, sarebbe giusta la previsione di una sanzione, che sarebbe meno giusta invece se irrogata per ogni diffusione di idea ovvero di opinione.

Se anche la sinistra, se tutti insieme, comprendiamo che su tale terreno è inutile dividersi, dovremmo far convergere i nostri voti favorevoli sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.021, evitando la votazione dell'articolo aggiuntivo ora in questione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, volevo osservare, in relazione all'invito testé rivolto dall'onorevole La Russa, che noi siamo d'accordo sulla proposta di votare l'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.021, che introduce il termine «propaganda»; termine a mio avviso più corretto anche dal punto di vista della tipizzazione dell'illecito.

PRESIDENTE. Scusate ...

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, abbiamo chiesto di intervenire.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi! Prego, presidente Pecorella.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, siccome ho già convocato il Comitato dei nove per trattare un altro punto, in quella sede potremmo valutare anche la questione testé postasi.

PRESIDENTE. Sta bene.

Scusate, colleghi, ma il dibattito si è fatto alquanto complesso ed è opportuno che si riunisca il Comitato dei nove. Onorevoli colleghi, scusate, ma, a fronte della richiesta del presidente della II Commissione, dell'ipotesi formulata dal presidente di Alleanza Nazionale e della disponibilità espressa dal gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, bisogna che il Comitato dei nove faccia il punto della situazione.

Onorevole Russo Spena, prego, se vuole intervenire, parli pure.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, a me non pare sia un caso che richieda un ritorno in Commissione perché vi è stata una proposta ufficiale...

PRESIDENTE. Ma non si tratta di un ritorno in Commissione!

GIOVANNI RUSSO SPENA. ... avanzata dal presidente di gruppo parlamentare della maggioranza. I gruppi parlamentari di opposizione si stanno esprimendo; noi,  per quanto ci riguarda, siamo favorevoli, come il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ...

PRESIDENTE. Faccio presente che la proposta emendativa deve essere valutata dalla Commissione insieme alle altre e che il presidente della II Commissione mi ha chiesto di poter riunire il Comitato dei nove. Vi sono inoltre molti deputati che devono ancora intervenire, sicché non riusciremmo a concludere l'esame in mattinata.

Non essendovi obiezioni; l'esame dell'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione deve pertanto intendersi accantonato.

Rinvio il seguito del dibattito al prosieguo della seduta, al termine dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Sospendo la seduta fino alle 15.

(omissis)

Si riprende la discussione della proposta di legge A.C. 5490.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione è stato precedentemente accantonato.

Avverto che la Commissione ha presentato il subemendamento 0.7.050.1.

Onorevole Lussana?

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, intervengo per illustrare il subemendamento 0.7.050.1 della Commissione presentato all'articolo aggiuntivo 7.050.

Questa mattina non sono intervenuta nell'ampio dibattito svoltosi attorno all'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione. Per dovere di informazione desidero far presente ai colleghi che stiamo intervenendo sull'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (la cosiddetta legge Mancino).

La Commissione, in coerenza con lo spirito e la ratio che ci hanno accompagnati nel corso del lavoro svolto in quella sede, in cui si è registrata la collaborazione di tutti gruppi parlamentari, ha scelto come linea quella di depenalizzare o comunque di prevedere una diversa sanzione, anche sotto il profilo penale, là dove si riscontri una semplice manifestazione del pensiero, e di mantenere invece la sanzione penale e anche la sanzione detentiva laddove si travalichi nella commissione di un atto di discriminazione, di istigazione di odio razziale.

La scelta originaria della Commissione era stata quella di sostituire le parole: «diffusione in qualsiasi modo» con la seguente: «propaganda». Su questo punto vi era stata condivisione di tutti gruppi, non solo di quelli della maggioranza ma anche della stragrande maggioranza di quelli dell'opposizione, anche perché diffondere in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità aveva dato adito, come è stato ricordato questa mattina, a incriminazioni o a procedimenti penali nei confronti di scrittori, cioè di chi semplicemente, attraverso uno scritto, la pubblicazione di un libro, diffonde idee fondate sulla superiorità. Per questo motivo era stato introdotto il termine «propaganda », che è sicuramente molto più rafforzativo ed linea con la Convenzione e che ha implicito in sé il concetto di creare proselitismi, e, come tale, non rappresenta una semplice manifestazione del pensiero.

Coerentemente con la linea seguita nel resto del provvedimento, si era deciso di sanzionare, sì penalmente, ma di sostituire la pena detentiva con la multa. Sono però state sollevate obiezioni, anche da parte di un gruppo della maggioranza, manifestate dal presidente del gruppo di Alleanza Nazionale, onorevole Ignazio La Russa. Conseguentemente, la Commissione ha lavorato per trovare una mediazione, che tenesse anche conto del fatto che comunque si voleva prevedere e mantenere la sanzione detentiva. Adesso proponiamo il subemendamento 0.7.050.1 all'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione, che così recita: «Alla lettera a) sostituire le parole da: multa da 2000 a euro fino a: o sull', con le seguenti: reclusione fino ad un anno o con la multa da 2000 euro a 6000 euro chi propaganda l'».

Praticamente, la nuova formulazione prevederebbe la pena alternativa della multa da 2000 a 6000 euro e della reclusione fino a un anno per chi propaganda l'odio razziale o etnico, mentre resterebbe invariata la seconda parte della proposta emendativa della Commissione, la lettera a-bis), che prevede la pena della reclusione fino a tre anni per chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

Ripresa esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7.

Passiamo alla votazione del subemendamento della Commissione 0.7.050.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero rappresentare la posizione contraria, definitivamente contraria, alla modifica della lettera a) dell'articolo 3 della cosiddetta legge Mancino. La contrarietà si diffonde all'intero testo.

Come i colleghi ricorderanno, già in sede di Comitato dei nove non avevamo avuto difficoltà di fronte alla proposta, presentata dall'onorevole Guido Giuseppe Rossi della Lega, di sostituire la parola «diffonde» con la parola «propaganda». Essendo attenti, molto attenti ai temi della libertà di opinione, pensavamo che adoperare il termine «propaganda» potesse essere un modo per circoscrivere la sanzione penale e la sua applicabilità a quelle attività svolte al fine di convincere, di determinare altri a idee fondate sulla superiorità che conducano all'odio razziale o etnico. Ma la riforma che è stata operata dell'intera lettera a) ci lascia assolutamente insoddisfatti.

Una delle prime questioni sulle quali vorrei soffermarmi riguarda il fatto che dal testo verrebbero espunte le parole: «sulla superiorità». In altre parole, non verrebbero più punite le attività di propaganda, in qualsiasi modo svolte, di idee fondate sulla superiorità razziale. Non credo che occorra ricordare a quest'Assemblea che i fatti tragici che hanno condotto, ad esempio, al genocidio degli ebrei e, più recentemente, ai fatti tragici della guerra etnica nell'ex Jugoslavia hanno trovato fondamento teorico nell'assunto della superiorità di una razza rispetto ad un'altra. Gli studi teorici di Alfred Rosenberg sulla superiorità razziale fondarono lo sterminio degli ebrei.

Aggiungo che un'obiezione sollevata in Commissione non mi trova d'accordo. Si è sostenuto, infatti, che si può propagandare la superiorità di una razza su un'altra anche per fini buoni: ad esempio, si può apprezzare una determinata etnia per la sua eccellenza in una determinata disciplina sportiva. A tale proposito, alcuni colleghi, divagando sul tema, hanno fatto riferimento alla superiorità degli atleti di colore nelle gare di velocità.

PRESIDENTE. Però, si tratta di un fatto intermittente, onorevole Finocchiaro...

ANNA FINOCCHIARO. Peraltro, si tratta di un fatto intermittente.

Francamente, colleghi, credo che abbiamo la necessità di ragionare entro l'ambito segnato non solo dal titolo del provvedimento, ma anche della sua intima finalità. Non vi sarà mai un giudice che riterrà di applicare la norma ogni qual volta la celebrazione della superiorità di una razza sia volta ad un fine che non conduca alla discriminazione razziale o all'accensione dell'odio razziale o etnico.

Un'ulteriore modifica al testo che non ci convince è quella che vede sostituita la parola «incita» con la parola «istiga». Si tratta di condotte ben diverse: se i colleghi hanno la pazienza di leggere la lettera b) dello stesso articolo, vedranno che il legislatore ha adoperato il termine «incita» anche rispetto alla commissione di violenze o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etici, nazionali o religiosi. Ci troviamo, quindi, fuori dall'ambito classico dell'istigazione così come descritta nel nostro codice. Piuttosto, ci troviamo nell'ambito di quelle attività di propaganda e di sollecitazione dei sentimenti di odio razziale o etnico che possono condurre fino alla commissione di atti di violenza.

Quindi, la tutela che il legislatore ha voluto apprestare, peraltro in stretta esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale - la Convenzione firmata a New York il 7 marzo del 1966 - è rivolta ad un'attività che non è quella, strettamente descritta dal codice, dell'istigazione di qualcuno alla commissione di un delitto, quanto piuttosto dell'incitamento a forme di discriminazione razziale, alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Sono queste le considerazioni per le quali riteniamo di opporci - così come abbiamo fatto in Comitato dei nove - a questa modifica proposta dalla Commissione.

Se posso dire fino in fondo quello che penso, mi pare che la sollecitazione venuta dall'onorevole La Russa prima della sospensione dei lavori incontrasse assai più le nostre posizioni di quanto non accada  con questo testo, che pure il gruppo di Alleanza nazionale ha sostenuto in sede di Comitato dei nove (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, esprimeremo un voto favorevole sul subemendamento 0.7.050.1 della Commissione con spirito costruttivo e di collaborazione, affinché il provvedimento in esame giunga presto alla sua conclusione.

La nostra posizione era vicina all'originario articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione, già accolto in sede di Commissione la scorsa settimana. Credevamo che fosse un valido ed adeguato punto di equilibrio. In aula - e chi ha seguito i lavori ne è conoscenza - sono state avanzate richieste di modificazione ed oggi, in sede di Comitato dei nove, si è giunti alla formulazione del subemendamento in esame su cui, lo ripeto, il nostro gruppo esprimerà un voto favorevole. Ma vorremmo che rimanesse agli atti che, a nostro avviso, l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione era il punto di equilibrio perfetto che utilizzava, così come fa il provvedimento nel suo complesso, il doppio binario: una sanzione penale che comporta la multa per quanto riguarda la propaganda dell'idea ed una sanzione penale che comporta la detenzione quando è posto in essere un atto concreto e materiale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per ribadire la nostra contrarietà sul subemendamento in esame che, a mio avviso, rende ancora più discutibile questo articolo aggiuntivo per le ragioni che sono state illustrate dalla collega Finocchiaro, in particolare per l'eliminazione delle parole «sulla superiorità». È evidente che non si tratta di un concetto di superiorità di una razza fine a se stesso; l'espressione si lega al concetto dell'odio razziale. Non si può decontestualizzare la parola dalla legge che applica la Convenzione internazionale.

La nostra perplessità di fondo riguarda il concetto di incitamento o di istigazione. Va da sé che non è la stessa cosa. È un concetto molto articolato all'interno della Convenzione. Dunque, al di là del merito, a nostro avviso si apre una contraddizione tra il testo che risulterebbe dall'approvazione del subemendamento e la Convenzione internazionale del 1966, nella quale, all'articolo 11, si fa riferimento alla possibilità di punire gli Stati che non danno seguito alla Convenzione stessa.

Quindi, a nostro avviso, questo punto apre un contrasto con una Convenzione che è fondamentale. Soprattutto per questa ragione, il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, anche noi voteremo contro l'approvazione della proposta emendativa in esame, ritenendo più che soddisfacente la previsione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 654 del 1975 - di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Tale testo infatti, oltre ad essere chiaro, punisce - lo ricordo ai colleghi - «chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (...)». Peraltro, sono sottesi a tale disposizione un'ampia discussione ed un approfondimento, ben riflessi dall'articolo 4 della Convenzione che, per l'appunto, afferma che gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che siano fondate su concetti o teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale.

Riteniamo pertanto che il testo, in sé chiaro, sia naturalmente affidato alla prudente interpretazione dei giudici, sapendo che l'espressione di idee, di per sé, non sostanzia il concetto di odio razziale. Quindi, a nostro avviso è sufficiente ed è altresì chiaro il testo vigente della legge di ratifica della Convenzione, fermo restando, ovviamente, che esso dovrebbe, sempre secondo il nostro avviso, essere interpretato prudentemente, senza che una qualsiasi espressione di tipo intellettuale possa sussumersi nella fattispecie criminale.

Pertanto, riteniamo sufficiente - ripeto - il testo vigente della legge di ratifica della Convenzione internazionale purché, naturalmente, venga interpretato senza discriminare le espressioni e le opinioni in quanto tali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, il Comitato dei nove ha compiuto un lavoro di sintesi, impegnandosi al fine di venire incontro - e, a tale riguardo, rivolgo un ringraziamento a detto organo - ad una proposta avanzata, mio tramite, dal gruppo di Alleanza nazionale; proposta in qualche modo avallata dal presidente Violante.

Occorre, adesso, compiere un'ulteriori sintesi; lo affermo seguendo la stessa logica che ha ispirato il mio intervento precedente. Pur comprendendo le relative ragioni, mi trovo d'accordo sulla difficoltà di specificare meglio, con altri termini o sopprimendo alcune parole, quanto la Convenzione ha voluto significare. In particolare, inserire o meno l'espressione «idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico» potrebbe essere indifferente; disquisire su tale decisione potrebbe essere superfluo. Purtuttavia, perché togliere una tale previsione? Sono contrario alla soppressione di tale espressione per un motivo di tranquillità e di serenità; per usare un latino maccheronico, quod abundat non «stroppiat», sicché lascerei l'espressione che la Commissione autorevolmente vorrebbe sopprimere.

Ritengo però costituisca un punto di mediazione intelligente quello raggiunto dalla Commissione individuando, nel corpo del subemendamento 0.7.050.1, alla lettera a), la pena alternativa della multa o della detenzione. Pregherei la Commissione, senza il bisogno di riunire il Comitato dei nove, perché mi pare una normale evoluzione di quanto già deciso, di valutare l'ipotesi di tornare al testo dell'articolo aggiuntivo 7.050 - in modo che venga applicata «(...) la multa da 2000 euro a 6000 euro (...)» a «(...) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico» - aggiungendo tuttavia, dopo le parole «con la multa da 2000 euro a 6000 euro» le parole: «o con la reclusione fino a tre anni». Si lascerebbe la pena della sola reclusione per chi, invece, istiga a commettere o commette atti di discriminazione; così intervenendo sul testo, verremmo assolutamente incontro all'impostazione della Commissione di prevedere due fattispecie entrambe punibili con la pena detentiva, ma a discrezione dell'autorità giudiziaria per quanto riguarda quella meno grave (che sarebbe punibile anche solo con la multa). Non credo che la sinistra possa censurare la scelta di demandare l'individuazione della pena applicabile per l'ipotesi meno grave al libero apprezzamento della magistratura.

Credo che troviamo, così, il modo di sanzionare in maniera diversa comportamenti differenti, lasciando tuttavia la possibilità di sanzionare con la pena detentiva le ipotesi più gravi rispetto a quelle previste dalla lettera a) dell'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione.

Sotto questo punto di vista, il gruppo di Alleanza Nazionale, a prescindere dalle valutazioni che saranno formulate dagli altri gruppi, è assolutamente favorevole a seguire l'impostazione che, se è così concordata, verrebbe proposta dalla Commissione  CAROLINA LUSSANA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, intervengo per offrire un contributo alla nostra discussione e per verificare se sia possibile individuare una soluzione ampiamente condivisa.

Il Comitato dei nove ha lavorato per trovare una soluzione condivisa; effettivamente, sono state sollevate obiezioni da parte di diversi gruppi, in modo particolare da quelli dell'opposizione. Si è registrata una convergenza sulla scelta di sostituire l'espressione «chi diffonde in qualsiasi modo idee» con l'espressione «chi propaganda», mentre ha creato imbarazzo, invece, l'eliminazione della terminologia «idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale».

Allora, per cercare di tener conto delle osservazioni formulate, ancora una volta, dal gruppo di Alleanza Nazionale, attraverso il suo presidente, onorevole La Russa, e per tenere altresì conto dell'imbarazzo - ricordo che vi è stata una netta opposizione, chiaramente manifestata in sede di Comitato dei nove - provocato dall'eliminazione delle parole «idee fondate sulla superiorità», proporrei una soluzione.

A questo punto, infatti, potremmo ritirare il subemendamento 0.7.050.1 della Commissione e ritornare all'originaria proposta della Commissione stessa (dunque, all'articolo aggiuntivo 7.050), modificandone la lettera a), lasciando...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Lussana, ma si tratta di una decisione, anche se limitata, così impegnativa che forse sarebbe il caso di sospendere la seduta per qualche minuto, in modo da consentire al Comitato dei nove di riunirsi.

IGNAZIO LA RUSSA. Non c'è bisogno: l'ha detto prima!

PRESIDENTE. Anche senza alzarsi, restando lì al banco della Commissione: quindi, ciascuno ai propri posti...

FRANCESCO GIORDANO. Sentiamo la proposta!

PRESIDENTE. Onorevole Lussana, formuli la sua proposta all'Assemblea, in modo da consentire una più ampia condivisione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Dunque, propongo di riformulare l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione, sostituendo l'espressione di cui alla lettera a) con le parole «con la multa da 2000 euro a 6000 euro o con la reclusione fino a un anno» - quindi, l'alternatività - «chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico». In questo modo, verremmo incontro sia alle esigenze manifestate dal gruppo di Alleanza Nazionale, sia a quanto osservato dall'onorevole Violante.

Non condivido quanto detto da quest'ultimo nella parte antimeridiana della seduta - ha sostenuto che stavamo «monetizzando» -, perché la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale ci invita a punire l'odio razziale e l'affermazione della superiorità di idee fondate sull'odio razziale con una sanzione penale; essa non specifica, tuttavia, se tale sanzione debba essere costituita dal carcere o da una multa: pertanto, saremmo rimasti comunque nell'ambito delle sanzioni penali.

Tuttavia, tenendo conto di tali esigenze, ritengo che la mia proposta possa rappresentare una posizione condivisa da tutti.

PRESIDENTE. Sta bene. Disporrò pertanto una brevissima sospensione della seduta per valutare il ritiro del subemendamento 0.7.050.1 della Commissione e per presentare formalmente la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione stessa. Invito peraltro tutti i deputati a non muoversi dai banchi, perché si tratta, come si dice, di una sospensione «tecnica».

Sospendo quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 16,35.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha ritirato il subemendamento 0.7.050.1 e che ha testè presentato il subemendamento 0.7.050.2, il cui testo è in distribuzione.

Il relatore?

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, il subemendamento proposto è un'ulteriore mediazione, per cui si incide sulla lettera a) del testo presentato dalla Commissione, prevedendo, per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, la pena alternativa della multa da 2 mila a 6 mila euro o la reclusione fino ad un anno.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su una questione fondamentale. L'opposizione ha prospettato argomenti sicuramente validi. È chiaro che nessuno vuole l'apologia del razzismo, del fascismo o del nazismo; questi sono stati gli argomenti evocati in aula, tutti assolutamente condivisibili, come dicevo in precedenza.

Credo che il problema debba essere affrontato da un altro punto di vista: si sta parlando della libertà d'opinione! La risposta che deve dare l'Assemblea, soprattutto su questo emendamento è: vogliamo che in Italia vi sia la massima libertà di opinione, sì o no (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana e di Forza Italia)? Dall'esito di questa votazione scaturirà una certa immagine del nostro paese. Vi posso garantire che ci stanno guardando anche da oltre Atlantico (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo)!

LUIGI OLIVIERI. Stanno dormendo!

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Sì, signori! Vi è una signora, oltre Atlantico - sofferente -, che, per ciò che ha scritto, è stata rinviata a giudizio in Italia! Per le sue idee e per i suoi scritti (Applausi dei deputati dei gruppi della Lega Nord Federazione Padana, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)! E vi posso testimoniare che sta guardando attentamente ciò che accade oggi in quest'aula, alla pari di una qualificata opinione pubblica degli Stati Uniti (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo). Non capisco questo boato e credo che gli Stati Uniti siano comunque un paese amico e molto importante.

PIERO RUZZANTE. Anche l'Europa!

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Questo è il punto sul quale dobbiamo soffermarci e non me ne voglia l'amico e collega Ignazio La Russa, che stimo profondamente. Egli conosce il mio apprezzamento verso di lui e, quindi, posso anche permettermi qualche accento sincero nei suoi confronti. Questa materia delicatissima non può essere affrontata a tambur battente, ex abrupto, in quest'aula.

FRANCESCO GIORDANO. Insegnategli anche la lingua!

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Credo che bisogna dare atto alla Commissione tutta di aver compiuto un lavoro estremamente approfondito ed assolutamente meditato, che ha condotto dapprima alla formulazione di un emendamento approvato dalla stessa Commissione e, successivamente, proprio sulla scorta dei rilievi del presidente La Russa, ad un'altra proposta emendativa, anch'essa assolutamente meditata.

Ritengo, in ogni caso, che la formulazione proposta dal relatore sia peggiorativa rispetto agli emendamenti precedenti. Non vi deve essere il minimo dubbio su ciò. Bisogna, infatti, considerare non solo i principi scritti negli emendamenti, ma anche le loro conseguenze. Ebbene, non vi è dubbio che riproponendo, da un lato, la reclusione e, dall'altro, la dizione della superiorità, che in termini di principio è assolutamente condivisibile, diamo armi in  mano a qualche magistrato illiberale per colpire le idee di qualcuno. Di ciò dobbiamo essere consapevoli!

Ritengo pertanto che questa proposta emendativa sia assolutamente peggiorativa rispetto a quelle precedenti. Se, tuttavia, è questa è la volontà del gruppo di Alleanza Nazionale, autorevolmente espressa tramite il suo presidente, non possiamo far altro che prenderne atto e apprezzare l'estremo tentativo di mediazione del relatore. Il Governo, dunque, segnalando tali punti - assolutamente fondamentali -, si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti che stiamo discutendo del subemendamento 0.7.050.2 proposto dalla Commissione.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Il parere sarebbe contrario...

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, credo che temi come questi coinvolgano la coscienza di ciascuno di noi. Pertanto, ciascuno di noi ha il diritto e il dovere di esprimere i propri convincimenti, al di là degli schieramenti politici e anche del ruolo istituzionale che può ricoprire.

Il mio convincimento personale è che alcuni hanno la libertà sulle labbra, ma il carcere nel cuore (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale), e ritengono possibile mettere dietro le sbarre di una prigione chi, a torto o a ragione, in un proprio libro, magari scientifico, abbia sostenuto e propagandato l'idea che l'evoluzione di una certa razza l'abbia portata ad essere superiore a un'altra razza. È chiaro che, personalmente, non lo condividerei, ma è altrettanto chiaro che ritengo che ciò non possa essere sanzionato con la detenzione.

Allora, questo subemendamento comporta che, anche per posizioni di questo genere, si possa infliggere il carcere. Ciò, peraltro, va contro tutta la tradizione liberale del nostro paese. Giustamente, già Beccaria diceva che occorre una proporzione tra i beni e le pene. Ma ciò comporta, oltretutto, che il giudice, potendo scegliere tra la sanzione pecuniaria e quella detentiva, a seconda del contenuto delle opinioni espresse da qualcuno, applicherà ora la sanzione pecuniaria ed ora quella detentiva (che, peraltro, può essere anche profondamente pesante).

Per questo motivo, in piena coscienza, dopo aver meditato e dopo una lunghissima discussione in Commissione, preannuncio il mio voto decisamente contrario sul subemendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, in ordine a tali questioni, che riguardano i diritti di libertà, ritengo che tutti noi dobbiamo rispondere secondo la nostra convinzione personale. Forse, nel corso della storia non vi sono idee più odiose e repellenti di quelle derivate dalla propaganda, dall'istigazione, dalla manifestazione delle idee razziste. Non vi è alcun dubbio su questo.

Sappiamo bene quanto di orrendo queste idee abbiano seminato nel cuore dell'Europa. Noi, però, onorevoli colleghi, dobbiamo lottare contro ogni totalitarismo, contro ogni autoritarismo e contro le idee più aberranti, difendendo la libertà di espressione. Non vi è autorità, non vi è Sant'Uffizio, non vi è persona illuminata che possa dire che un'idea è sbagliata e l'altra è giusta. È nel confronto, che avviene attraverso le idee, che prevale fondamentalmente la libertà!

È molto sottile la differenza tra propaganda, istigazione e manifestazione delle idee. E sappiamo che attraverso queste sottigliezze sono sempre passati i poteri autoritari, i quali hanno affermato che una manifestazione di espressione di libertà era una forma di istigazione e di propaganda.

Sappiamo che, durante il fascismo, si accusavano gli antifascisti, i socialisti e i  popolari di istigazione all'odio di classe - lo ripeto: di istigazione all'odio di classe! -, ed è molto difficile distinguere tra i diversi aspetti.

Riflettiamo ancora di più: in tutte le biblioteche del mondo libero e democratico vi è un testo orrendo come il Mein Kampf di Hitler. Che cos'è il Mein Kampf? È solo una manifestazione di idee o è un testo di istigazione o di propaganda? Se è un testo di istigazione o di propaganda, che cosa dobbiamo fare? Ritirarlo da tutte le biblioteche del mondo e mettere tutti i libri al rogo? È questo che vogliamo? In questo modo si concepisce una società aperta?

Mi rivolgo a tutti i colleghi: mai lascerò alla destra la bandiera della libertà (Applausi dei deputati del gruppo Misto-SDI-Unità Socialista - Applausi polemici dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale), perché questa bandiera deve essere condivisa da tutto il Parlamento, dalla destra come dalla sinistra, in quanto essa appartiene alla Repubblica, che è nata dalla Resistenza, e coloro che hanno lottato lo hanno fatto non per censurare le idee, ma perché tutti potessero dire ciò che pensavano (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-SDI-Unità Socialista e della Margherita, DL-L'Ulivo - Applausi polemici dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garagnani. Ne ha facoltà per un minuto.

FABIO GARAGNANI. Signor Presidente, anche io condivido le riflessioni dei colleghi intervenuti su questo subemendamento. Credo che dobbiamo discutere su un problema che riguarda la libertà personale di ogni cittadino della nostra Repubblica. Con una notevole leggerezza - mi si consenta questa espressione - si sono citati alcuni casi di incitazione all'odio, senza preoccuparsi della possibile interpretazione dei medesimi e senza circoscriverli dettagliatamente.

In presenza di una conflittualità sociale o di un clima politico di un certo tipo, nessuno di noi ha la garanzia di poter esprimere liberamente il proprio pensiero nei confronti di una interpretazione particolare, ad esempio, da parte di un magistrato o di un gruppo di cittadini.

Pensiamoci bene prima di votare questo subemendamento, che, di fatto, limita in modo incredibile la nostra libertà personale. Un domani, una nostra affermazione in difesa dell'identità civica o religiosa potrebbe essere interpretata come incitazione all'odio, alla violenza fisica o all'odio razziale. Ciò è incredibile!

Allora, vista l'indeterminatezza di questo subemendamento, anche rispetto agli addebiti formulati nei confronti di eventuali responsabili, credo che occorra riflettere adeguatamente. È in gioco un bene prezioso, ossia la nostra libertà. Non cerchiamo di vincolarla per leggerezza, in nome di una solidarietà che tutti sentiamo nei confronti di ogni ceto e di ogni razza e verso quel naturale sentimento che ognuno di noi deve nutrire per l'altro, soprattutto se più povero e indifeso. Tuttavia, ciò non ha nulla a che vedere con la difesa della libertà di espressione, anche nei confronti di coloro che non condividono le nostre idee, in presenza, peraltro, di situazioni che si sono verificate nel nostro paese e che ritengo aberranti, in cui la difesa - lo ripeto - di un'identità religiosa, cristiana o di altro tipo, è stata interpretata come incitazione all'odio razziale o politico.

Pertanto, chiedo ai colleghi, al di là delle distinzioni di parte, di riflettere adeguatamente sulla china pericolosa verso la quale ci stiamo incamminando (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero di avere a disposizione qualche minuto, perché mi pare che da alcuni e, mi dispiace dirlo, anche dal presidente della Commissione, siano state dette alcune parole in libertà.

Il punto da cui si parte non è un vuoto normativo. Non stiamo introducendo una  norma nuova e non stiamo modificando un regime in cui ciascuno può dire ciò che vuole e, da domani, chi in qualche modo fa propaganda a favore di qualcosa sarà sanzionato. Se ciò non si capisce, o si è in malafede, o si è ignoranti sulla legge vigente.

Allo stato attuale, è in vigore - lo dico ai colleghi che hanno appena finito di parlare e che sono deputati da molti anni, senza che siano stati turbati da questo stato di fatto - una norma che prevede la reclusione - oggi! - fino a tre anni, non per chi fa propaganda, ma per chi «diffonde» in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Quindi, ieri, avant'ieri e oggi la pena teoricamente possibile per chi non fa propaganda, ma si limita a diffondere tali idee, è la reclusione fino a tre anni. Stiamo parlando di modificare, attenuandola fortemente, la norma in vigore, restando obbligatoriamente fedeli alla convenzione che abbiamo accettato di rispettare. La convenzione internazionale in questione stabilisce che per tali fattispecie sia prevista la sanzione della multa o della detenzione, cioè si tratta di delitto.

La mediazione a cui è giunta la Commissione è che, per una fattispecie meno grave, sia possibile solo la multa fino a 6 mila euro o, in alternativa, la detenzione non fino a tre anni, ma fino ad un anno. Questa è la mediazione: è inferiore a quanto abbiamo chiesto, ma il gruppo di Alleanza nazionale, rispettoso delle valutazioni degli altri gruppi, di quelli più liberali quali il gruppo della Lega (Dai banchi dei gruppi di Rifondazione comunista si ride) ed il gruppo di Forza Italia, è d'accordissimo.

Voglio precisare, però, che è un fuor d'opera, in questa vicenda, inserire il caso che riguarda le opere di un'illustre scrittrice. In quel caso lo scandalo, semmai, non è prevedere la pena detentiva o la pena pecuniaria: lo scandalo sarebbe se venisse condannata anche solo ad una lira di multa. Non credo che la scrittrice di cui parlate possa accontentarsi di vedere sanzionata solo con la multa l'assoluta libertà di scrivere quello che ritiene opportuno, e di fronte alla quale noi ci inchiniamo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)! Cosa diciamo? Ti abbiamo evitato il carcere, ma se ti condannano a pagare 2 mila euro facciamo l'applauso? Ci provi qualche magistrato a condannare chi ha scritto un libro del genere anche solo al pagamento di una lira e si troverà di fronte alla reazione politica - mi immagino - di tutta l'Assemblea, non soltanto di Alleanza nazionale, che sicuramente scenderebbe in piazza.

Quindi, eliminiamo questo argomento che non c'entra niente. Eliminato tale argomento, siamo assolutamente favorevoli a trovare un punto di intesa che consenta di applicare la pena alternativa. Certo, la pena alternativa è decisa dal magistrato di primo grado, dal magistrato di secondo grado, da quello di Cassazione. Per carità, c'è sempre il rischio di trovare, in primo grado, in appello, o in Cassazione, un magistrato che non sappia cos'è l'imparzialità. Tuttavia, se così è, cambiamo il sistema e l'ordinamento giudiziario, non facciamo le leggi sbagliate, perché non possiamo riparare ad un possibile errore con un altro errore! Non so se sto dicendo cose di buon senso, ma mi pare proprio di sì e, comunque, sono cose in linea con l'identità di destra che intendo difendere in quest'aula.

Voteremo quindi a favore del subemendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, sono stati richiamati in quest'aula principi importanti della nostra convivenza civile anche partendo da casi specifici, come la questione del libro della signora Fallaci. Per chi non condivide, come me, quel libro resta comunque la difesa della libertà di manifestazione di un'opinione. Tale opinione non è condivisibile,  ma bisogna battersi perché possa essere espressa in quel libro, anche se - ripeto - non è condivisa. Da questo punto di vista, il mutamento del termine da «diffonde» a «propaganda» copre tale problema, ed infatti siamo stati d'accordo.

Per quanto riguarda il resto - mi riferisco anche ad alcuni aspetti degli interventi svolti dai colleghi che mi hanno preceduto -, vorrei fissare un principio, se siamo d'accordo: già prevediamo la punibilità di chi stabilisce il primato di una razza sull'altra e, quindi, fa propaganda per l'odio razziale. Abbiamo definito questo dato come consustanziale alla nostra identità ideale. Non è vero, infatti, che tutte le idee sono uguali. Occorre certamente tollerare le idee diverse, ma non è vero che tutte le idee sono uguali: l'idea razzista non è certamente uguale all'idea egualitaria, ci mancherebbe altro!

Se questi sono i termini del problema, allora dobbiamo fissare la nostra attenzione su un punto. Abbiamo determinato i confini della libertà di manifestazione del pensiero e qui stiamo stabilendo come va punito il superamento di tali confini. Abbiamo stabilito che per i casi lievi - mi richiamo ora ad alcuni aspetti dell'intervento del presidente La Russa - vi sia la pena pecuniaria, passando così dalla previsione della sola pena detentiva alla pena pecuniaria, con la possibilità di cogliere le varie sfumature che possono esserci in questa materia. Per quanto riguarda la pena detentiva diminuita fino ad un anno, abbiamo francamente delle perplessità, e ne spiego il motivo. La fattispecie oggi è molto più restrittiva, perché siamo passati dalla diffusione alla propaganda; essa quindi coglie un arco di comportamenti più ristretto rispetto a prima.

A questo punto, ho l'impressione che ridurre anche la sanzione per chi fa propaganda possa essere un fuor d'opera. Siamo d'accordo sul fatto di non prevedere limiti minimi. Al riguardo, credo sia più corrispondente alla situazione l'originaria proposta - avanzata, mi sembra, dall'onorevole La Russa - cioè quella di mantenere il termine massimo di tre anni, eliminando il termine minimo. Questo ci consentirebbe infatti di stabilire che, nei casi lievi, si possa applicare una semplice sanzione pecuniaria, mentre nei casi più gravi si possa comminare la reclusione fino a tre anni (anche se poi non si daranno mai tre anni, ma soltanto 15-20 giorni).

Vorrei però richiamare l'attenzione - lo dico al collega Villetti, intervenuto in precedenza - sul fatto che concordemente abbiamo fissato l'area di intervento. A questo punto, si tratta di stabilire come sanzionare l'area di punibilità. In tale quadro, riteniamo che sia più utile tornare all'indirizzo proposto precedentemente: cioè pena pecuniaria e, in alternativa, reclusione fino a tre anni.

Questa è la nostra posizione; pertanto, riteniamo che sia giusto astenersi nella votazione del subemendamento in esame, in quanto esso non corrisponde perfettamente a ciò che noi riteniamo più equo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, premesso che parlerò a titolo personale, voglio subito dire che lo farò chiedendo scusa ai colleghi Fanfani, Mantini e agli altri colleghi che hanno lavorato su questo provvedimento, dato che, come spesso accade, occorrerebbe che noi rispettassimo il loro lavoro. Io rispetto quello che hanno fatto; tuttavia, alcuni di noi su tali questioni hanno fatto militanza politica da anni. Personalmente, ho cominciato nel 1980, perché ritenevo necessario - anche attraverso la raccolta di firme per un referendum - abolire tout court i reati di opinione. Penso si tratti infatti di un'eredità del codice fascista che un paese democratico può tranquillamente permettersi di lasciarsi alle spalle.

In questo senso, ho votato oggi in modo differenziato nel corso delle votazioni e mi preme ribadire che, anche in questa occasione, voterò in modo difforme dal mio gruppo, pur chiedendo scusa e rispettando il lavoro svolto dai colleghi.

Vorrei concludere il mio intervento, signor Presidente, dicendo al ministro Castelli  che sarebbe necessario avere misura quando si parla in quest'aula. Non possiamo infatti sentirci dire che qualcuno da oltre Atlantico ci guarda da un ministro appartenente ad un partito che ieri ha dato nel mondo lo spettacolo che sappiamo e che è stato promotore delle leggi peggiori (rogatorie internazionali, falso in bilancio, legge Cirami), che sono state approvate da tutta la maggioranza ed hanno provocato uno scandalo planetario! Pregherei pertanto il ministro Castelli, nel tempo che gli rimane come ministro, di riflettere su quello che può pensare l'opinione pubblica mondiale relativamente alla sua azione di Governo e a quella di tutta la maggioranza, svolta sino ad oggi, in particolare in tema di giustizia (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Popolari-UDEUR)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serena. Ne ha facoltà.

ANTONIO SERENA. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'argomento in maniera ampia, ma immagino che toglierei troppo spazio ai lavori. Le chiedo pertanto, signor Presidente, di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Serena, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

PIERO RUZZANTE. Visto che stiamo per votare, potrebbe anche dirci il contenuto...

PRESIDENTE. Naturalmente, chiunque potrà leggerlo dopo: non è un segreto!

Passiamo ai voti.

Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, che ha chiesto la votazione segreta sull'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione, non intende formulare analoga richiesta con riferimento al subemendamento 0.7.050.2 della Commissione, che sarà dunque posto in votazione a scrutinio palese.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.7.050.2 della Commissione, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 430

Votanti 229

Astenuti 201

Maggioranza 115

Hanno votato 75

Hanno votato no 154).

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 447

Votanti 444

Astenuti 3

Maggioranza 223

Voti favorevoli 195

Voti contrari 249

(La Camera respinge - Vedi votazioni - Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e di Rifondazione comunista).

Ricordo che, qualora l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione fosse stato approvato, i successivi articoli aggiuntivi sarebbero risultati preclusi. A questo punto, chiedo lumi al relatore...

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è favorevole sugli articoli aggiuntivi Guido Giuseppe Rossi 7.020, 7.0101, 7.021, 7.022 e 7.023.

Ricordo peraltro che sui medesimi è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, abbiamo appena assistito ad un perfetto esempio di eterogeneità dei fini!

GIOVANNI RUSSO SPENA. Eterogenesi!

FRANCESCO GIORDANO. Si chiama eterogenesi (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista)...!

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Raccomanderei l'Assemblea (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Rifondazione comunista)...!

PRESIDENTE. Silenzio, per favore! Prego, ministro Castelli.

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Raccomando ai colleghi - so che non c'è bisogno - di meditare molto bene su tali proposte emendative, anche perché, se nessuno di esse verrà approvata, la legge Mancino resterà tale e quale. Questo è un dato fondamentale. Si raggiungerebbe, pertanto, un effetto esattamente contrario rispetto a quello che molti di voi vogliono perseguire.

In ogni caso, data la situazione, il Governo non può fare altro che rimettersi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.020.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, il momento è concitato, ma, poiché si tratta della stessa delicata materia di cui ci siamo occupati fino adesso, mi permetto di intervenire solo per rassegnare ai colleghi le ragioni della nostra contrarietà alla proposta emendativa in esame, che sostituisce la pena prevista dalla legge Mancino (reclusione sino a tre anni) con quella della multa.

È una soluzione arretrata anche con riferimento al subemendamento che la Commissione aveva presentato e rispetto al quale si era manifestata una certa sinergia, quanto meno di confronto in quest'aula.

Preannunzio anche questa volta l'espressione del voto contrario alla proposta di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei chiedere lumi al relatore (non ho il testo di legge sotto mano). Essendo stato votato l'articolo aggiuntivo della Commissione 7.050 e poiché è stata modificata la lettera a), comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 654, mi chiedo se siano preclusi i successivi articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, lo 0.7.050.2 era un subemendamento.

LUCIANO VIOLANTE. Sì, ma poi abbiamo votato l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione.

PRESIDENTE. Ed è stato respinto.

LUCIANO VIOLANTE. Ha ragione, la ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.020, accettato dalla Commissione...

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Revoco l'indizione della votazione.

Prego, onorevole Boccia, ha facoltà di parlare.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo per aver chiaro il quadro di questi quattro voti che, evidentemente, sono connessi ai precedenti e tra loro.

Vorrei chiedere al collega La Russa se ritiene ancora valida la proposta, formulata questa mattina, relativa ad un voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.021 o se ha cambiato opinione.

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Certamente, confermiamo che esprimeremo un voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.021 e se la Commissione è in grado di proporre altre soluzioni che consentano di non lasciare la legge Mancino così com'è, di non fare harakiri, siamo favorevoli. Se vogliono però continuare a fare harakiri, lo facciano!

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.021 è oggetto di una votazione successiva; stiamo ora esaminando l'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.020, sul quale la Commissione aveva in precedenza formulato un invito al ritiro, altrimenti il parere sarebbe stato contrario.

Siccome lei, signor Presidente, in apertura della votazione aveva parlato di un parere favorevole della Commissione, occorre un chiarimento su tale questione.

PRESIDENTE. Il relatore ha modificato il parere precedentemente espresso, ma probabilmente ciò non è sufficiente in quanto è necessario l'avviso dell'intero Comitato dei nove.

Per consentire a quest'ultimo di svolgere un'ulteriore valutazione delle questioni sollevate, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 17,40.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

PRESIDENTE. Avverto che è stato testè presentato l'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le 18 di oggi.

Chiedo al relatore, onorevole Lussana, di indicarci in che modo ritenga si possa procedere.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, a questo punto proporrei di accantonare fino alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 e di passare immediatamente all'esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 deve intendersi accantonato.

 

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 9).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, l'articolo 8 fa riferimento a reati di opinione quali il vilipendio della Repubblica e della bandiera, l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, l'offesa alla religione dello Stato. Si tratta, appunto, di reati di opinione che pensiamo debbano essere depenalizzati nel solco di quanto già avviato nel corso della passata legislatura.

Invece, l'articolo 8 propone di mantenere come reati le suddette fattispecie, trasformando semplicemente la pena da detentiva in pecuniaria. Ritengo che tale modifica sia insufficiente ed inadeguata perché significherebbe andare incontro inutilmente a tre gradi di giudizio, che finirebbero con una multa o molto più probabilmente con una prescrizione. Quindi, a nostro avviso non si risolve fino in fondo il problema. Pertanto, la nostra opinione, espressa anche in sede di Commissione, è quella di procedere ad una depenalizzazione, sanzionando queste fattispecie soltanto con una semplice sanzione amministrativa.

Per tali ragioni il gruppo di Rifondazione Comunista voterà in senso favorevole a tutti gli emendamenti a prima firma Zeller, Pisapia e Fanfani che vanno, appunto, in questa direzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

Onorevole Cento, le faccio presente che la componente del gruppo Misto-Verdi-l'Unione ha terminato il tempo a sua disposizione; pertanto le chiedo di svolgere un intervento «moderato», anche se nel suo caso il termine può apparire improprio...

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, il mio intervento sarà «moderatissimo». Infatti, vorrei soltanto preannunciare il voto favorevole del gruppo Misto-Verdi-l'Unione agli emendamenti che rispondono al principio, da noi condiviso, della depenalizzazione totale per una serie di reati di opinione.

Quindi, chiediamo la trasformazione della sanzione della multa, che il testo licenziato dalla Commissione lascerebbe all'ambito penale, in una contravvenzione amministrativa, ottenendo così la suddetta depenalizzazione.

Pertanto, annuncio il voto favorevole del Misto-Verdi-l'Unione su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Avverto che in tribuna è presente una delegazione dello Stato brasiliano di Santa Caterina, guidata dal deputato nazionale del gruppo italo-brasiliano, Lodegar Tiscoski (Applausi).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervenendo sul complesso del emendamenti riferiti all'articolo 8, vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sui contenuti delle modifiche proposte, che in linea di principio condividiamo, così come condividiamo l'azione che stiamo svolgendo in materia di revisione dei reati di opinione. In qualche caso tale revisione comporta la depenalizzazione, anche se occorre tener sempre presenti i due criteri che ci guidano.

Infatti, esiste il principio ricordato dalla giurisprudenza costituzionale in merito alla differenza tra l'espressione dell'opinione, senz'altro protetta dall'articolo 21 della Costituzione in materia di libertà di manifestazione del pensiero, e la condotta, l'azione, la propaganda e l'istigazione, come peraltro più volte ricordato nel corso del dibattito.

Vi è anche una distinzione, di cui troviamo traccia esplicita nella giurisprudenza costituzionale, che riguarda l'esigenza di un bilanciamento tra la manifestazione e la divulgazione delle opinioni e la tutela di alcuni beni giuridicamente protetti.

I reati di cui si occupa l'articolo in esame sono: il vilipendio alla nazione italiana, di cui all'articolo 291 del codice penale; l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, compiuto al cospetto del corpo stesso, previsto dall'articolo 342 del codice penale, che ha la propria razionalità (nell'ordinamento anglosassone  è previsto il reato di contempt of court); il reato di cui all'articolo 403 del codice penale, vale a dire le offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone (ricordo che abbiamo virtuosamente sostituito l'espressione «la religione dello Stato» con l'espressione «una confessione religiosa», conformemente ai principi della Costituzione); la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, di cui all'articolo 656 del codice penale, per la quale si propone una sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro. Quest'ultima fattispecie, peraltro, in epoca di dominio e di strapotere dei mezzi di comunicazione di massa, con i conseguenti possibili abusi, riguarda una questione non secondaria né irrilevante.

Proprio al fine di conseguire il bilanciamento al quale ho fatto cenno, il gruppo della Margherita ha presentato alcuni emendamenti volti ad inasprire le sanzioni pecuniarie. Si tratta di interventi correttivi limitati, che tuttavia muovono dalla considerazione che tali fattispecie, per quanto senz'altro di minore gravità e quindi giustamente sottratte alla sanzione detentiva, riguardano tuttavia comportamenti che rivestono un disvalore e che, in alcuni casi, possono essere pericolosi sul piano sociale ed offensivi di istituzioni rappresentative della nazione e della coesione sociale. Riteniamo pertanto che in tali casi debba essere mantenuta una sanzione pecuniaria adeguata, e gli emendamenti che abbiamo presentato vanno in questa direzione (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, ad eccezione dell'emendamento 8.50 della Commissione, che è riformulato nel modo seguente: «Sopprimere il comma 5. Conseguentemente: sopprimere l'articolo 10; all'articolo 12, sopprimere la parola: "100"», e di cui raccomando all'Assemblea l'approvazione, nel testo riformulato. La Commissione ha infatti operato la scelta di stralciare dalla materia dei reati di opinione due fattispecie di procurato allarme. L'intendimento originario della Commissione era quello di trasformare l'illecito penale in illecito amministrativo, e gli articoli 10 e 12 recano le relative norme transitorie, di cui si propone la soppressione, conseguentemente alla soppressione del comma 5.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme al parere della Commissione.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, chiedo la votazione segreta sull'emendamento Siniscalchi 8.26.

PRESIDENTE. Sta bene.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 8.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 434

Votanti 433

Astenuti 1

Maggioranza 217

Voti favorevoli 186

Voti contrari 247).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zeller 8.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 437

Votanti 435

Astenuti 2

Maggioranza 218

Hanno votato 31

Hanno votato no 404).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 440

Votanti 436

Astenuti 4

Maggioranza 219

Hanno votato 34

Hanno votato no 402).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 8.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 441

Votanti 439

Astenuti 2

Maggioranza 220

Hanno votato 205

Hanno votato no 234).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 433

Astenuti 6

Maggioranza 217

Hanno votato 32

Hanno votato no 401).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 8.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 437

Votanti 435

Astenuti 2

Maggioranza 218

Hanno votato 187

Hanno votato no 248).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 443

Votanti 440

Astenuti 3

Maggioranza 221

Hanno votato 37

Hanno votato no 403).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 8.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 446

Votanti 445

Astenuti 1

Maggioranza 223

Hanno votato 188

Hanno votato no 257).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 445

Votanti 443

Astenuti 2

Maggioranza 222

Hanno votato 42

Hanno votato no 401).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 8.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 443

Votanti 440

Astenuti 3

Maggioranza 221

Hanno votato 180

Hanno votato no 260).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 444

Votanti 440

Astenuti 4

Maggioranza 221

Hanno votato 41

Hanno votato no 399).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 8.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 439

Votanti 435

Astenuti 4

Maggioranza 218

Hanno votato 175

Hanno votato no 260).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 8.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 441

Votanti 437

Astenuti 4

Maggioranza 219

Hanno votato 41

Hanno votato no 396).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento  Fanfani 8.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 448

Votanti 447

Astenuti 1

Maggioranza 224

Hanno votato 184

Hanno votato no 263).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.50 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 446

Votanti 442

Astenuti 4

Maggioranza 222

Hanno votato 437

Hanno votato no 5).

Avverto che il successivo emendamento Fanfani 8.35 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 8.50 della Commissione, nel testo riformulato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 431

Astenuti 18

Maggioranza 216

Hanno votato 245

Hanno votato no 186).

(Esame dell'articolo 9 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 10).

Avverto che l'emendamento Finocchiaro 9.20 è stato ritirato e che l'emendamento Zeller 9.21 risulta precluso dall'approvazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 9.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 9.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 443

Votanti 431

Astenuti 12

Maggioranza 216

Hanno votato 190

Hanno votato no 241).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 9.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 454

Votanti 311

Astenuti 143

Maggioranza 156

Hanno votato 73

Hanno votato no 238).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 9.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 448

Votanti 278

Astenuti 170

Maggioranza 140

Hanno votato 47

Hanno votato no 231).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 434

Astenuti 15

Maggioranza 218

Hanno votato 409

Hanno votato no 25).

Avverto che l'articolo 10 risulta soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.50 della Commissione, nel testo riformulato.

(Esame dell'articolo 11 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dell'unica proposta emendativa ammissibile ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 11).

Ricordo che l'emendamento Fanfani 11.21 è inammissibile.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Fanfani 11.20.

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 11.20.

Avverto che, trattandosi di una proposta interamente soppressiva dell'articolo, porrò in votazione il mantenimento dello stesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che molti di voi e molti di noi si siano talvolta stancati di vedersi rimproverare dall'esterno di essere latori di interessi particolari all'interno del Parlamento e di votare, a più riprese, norme di carattere particolare.

Noi siamo di fronte ad una norma transitoria che ricalca un'altra norma, anch'essa transitoria, elaborata in altra sede, nella quale si prevede che per le sentenze già passate in giudicato, ma ancora da eseguire, ove fosse stata comminata una pena detentiva, e questa nuova legge prevedesse una nuova pena pecuniaria, allora si applica la pena pecuniaria. Se questo fosse un principio generale non avrei avuto nulla da obiettare, tant'è che con un mio emendamento avevo cercato, attraverso una modifica dell'articolo 2 del codice  penale, di rendere valida per tutti questa norma prevedendo l'introduzione di un principio di ordine generale secondo il quale, nella successione di leggi penali nel tempo, se la norma successiva superveniente avesse, in luogo della pena detentiva, previsto soltanto la pena pecuniaria, la pena detentiva si sarebbe automaticamente trasformata in pena pecuniaria. Questa mi pareva una norma di ordine generale, ma il mio emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia; conseguentemente, ho presentato una proposta di legge costituita da un unico articolo, perché ritengo sia veramente il caso di non intervenire più su questa materia con norme eccezionali che si pongono al di fuori della struttura generale del nostro codice, e che tutte le volte corrono il rischio di introdurre delle eccezioni ad una norma di carattere generale. Colleghi, così facendo noi non facciamo mica una bella figura, perché tutte le volte che c'è da discutere, ad esempio, su una persona che ha insultato la bandiera o ha vilipeso altre istituzioni dell'ordinamento o che deve scontare una pena per altri motivi o per reati d'opinione, ad essa si dovrà applicare questa norma. Noi, però, non possiamo dire di sì a questa esigenza particolare, che può anche essere ritenuta legittima dalla maggioranza di questo Parlamento, senza porci il problema di tutti gli altri cittadini italiani che si trovano in quelle identiche condizioni e che debbono scontare una pena detentiva a fronte di reati commessi che, nel frattempo, possono essere stati trasformati, sotto il profilo sanzionatorio, in reati non più puniti con la pena detentiva.

Detto ciò, vi pongo un problema che può essere, a mio avviso, risolto in due modi. O votiamo a favore di questo emendamento in modo da far sì che la norma di cui all'articolo 2 del codice penale rimanga quella che è, in attesa di affrontare il problema di ordine generale nei confronti di tutti i cittadini; oppure soprassediamo nel votare questo articolo e accettiamo la legge così com'è in modo da evitare di creare nuovamente le condizioni di una norma di carattere eccezionale che si risolverebbe in una norma di favore per alcuni e in un danno per altri.

Credo che nessuno di noi sia autorizzato, per venire incontro ad interessi particolari, a creare una frattura di ordine generale nell'ordinamento (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, l'onorevole Fanfani ha presentato anche l'emendamento 11.21 - con il quale propone di aggiungere un comma all'articolo 2 del codice penale - che, se non ho inteso male, è stato dichiarato inammissibile.

Le chiedo scusa, signor Presidente, ma vorrei invitare la Presidenza a valutare la questione di cui ora dirò. Premesso che non siamo d'accordo a mutare la pena detentiva in pena pecuniaria per una serie di reati, riteniamo francamente discutibile, se non assolutamente ingiusto, approvato il predetto mutamento, fare scontare la pena detentiva ovvero quella pecuniaria a seconda di un'assoluta casualità costituita dal passaggio in giudicato della sentenza.

Orbene, poiché la disposizione dell'articolo 11 risolve il problema con riferimento esclusivo ad alcuni reati, tutti i colleghi comprendono che, se la lasciassimo così com'è, essa sarebbe evidentemente incostituzionale: invero, o la norma si estende a tutti o viene cancellata anche in questa parte.

Allora, per evitare di avere un'interpretazione particolarmente estensiva da parte della Corte costituzionale, pregherei la Presidenza di considerare se non sia il caso di dichiarare ammissibile l'emendamento Fanfani 11.21, che consentirebbe di ristabilire un principio giusto (ripeto che non condividiamo la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ma il principio è giusto). Qualcuno mi deve spiegare perché, se ho commesso un altro  reato in relazione al quale è intervenuto un mutamento della sanzione da detentiva a pecuniaria, devo scontare la pena detentiva, mentre, se ho commesso uno dei reati indicati nell'articolo 11, riesco a scontare la pena pecuniaria. Francamente, ciò mi sembra del tutto ingiustificato, per ragioni di garanzia evidenti.

Per questo motivo, pregherei la Presidenza di riconsiderare la questione dell'ammissibilità dell'emendamento Fanfani 11.21: la valutazione nel senso dell'inammissibilità mi è sembrata un po' troppo formale.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, mi rendo perfettamente conto e trovo la sua osservazione legittima.

Il problema è che l'emendamento Fanfani 11.21 va, in sostanza, oltre il contenuto del provvedimento che stiamo esaminando, perché non riguarda soltanto l'oggetto della proposta di legge, ma ha un ambito di applicazione generale. Per cui ...

LUCIANO VIOLANTE. Se mi permette, signor Presidente...

PRESIDENTE. Prego, onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, so che questa forma di dialogo può risultare antipatica, ma stiamo cercando di riflettere insieme.

È vero ciò che lei dice, signor Presidente, ma l'interpretazione che ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità è un po' burocratica (non è la sua, ma di altri: mi riferisco agli uffici). Più specificamente, ho impressione che essa dimentichi un punto fondamentale: in base a tale interpretazione, rischiamo di avere una norma incostituzionale!

Credo che fare in modo che della norma possano beneficiare tutti - mi pare che vi sia consenso intorno a questa posizione - risponda anche ad un criterio di economia dei mezzi giuridici: un domani, o dovremo fare un altro intervento legislativo o dovremo aspettare una sentenza della Corte costituzionale. Mi pare - chiedo scusa - che sia più ragionevole agire adesso.

PRESIDENTE. Le chiederei qualche minuto di riflessione, onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Magari potrà chiedere il contributo degli uffici o interpellare il Presidente della Camera ...

PRESIDENTE. Naturalmente, naturalmente. Nel frattempo potremmo procedere ...

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II commissione. Signor Presidente, desidero appoggiare la proposta del presidente Violante, per le seguenti ragioni.

Posto che introduciamo comunque una norma necessaria, sarebbe paradossale che si restasse in carcere, almeno per questi reati, una volta che lo Stato ritenga che essi non meritino più la detenzione.

Tuttavia, proprio l'eccezionalità che in tal modo introdurremmo, differenziando situazioni uguali, nell'elaborazione di una norma che non sia, non dico incostituzionale, ma, comunque, iniqua, dovrebbe indurci ad estendere il principio a tutti i casi paralleli. Ciò al fine di evitare che di due persone, che si trovano nella stessa cella, uno esca, beneficiando dell'applicazione di tale norma, e l'altro resti in carcere perché non ne può beneficiare, essendo il reato diverso da quelli qui considerati.

Mi sembra che, al di là delle forme o dei regolamenti, vi sia l'esigenza fondamentale di fare la cosa giusta, e la cosa giusta è che questa regola valga per tutti.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Pecorella, cosa propone?

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Propongo ciò che ha proposto il presidente Violante, ossia che  si rivaluti l'inammissibilità dell'emendamento Fanfani 11.21 alla luce di queste considerazioni che, una volta tanto, mi pare siano comuni alle due parti politiche.

PRESIDENTE. Avrei bisogno di riflettere qualche minuto e di consultare il Presidente della Camera. Ritengo che sia una questione molto importante.

Se non vi sono obiezioni, l'esame dell'articolo 11 può intendersi pertanto accantonato.

A questo punto, se la Commissione è pronta, si potrebbe riprendere l'esame dell'articolo 7, ma credo che debba riunirsi il Comitato dei nove per valutare il subemendamento presentato all'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione. Se vi è accordo, quindi, sospenderei brevemente i lavori per consentire al Comitato dei nove di riunirsi e alla Presidenza di riesaminare il problema dell'ammissibilità dell'emendamento Fanfani 11.21.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,05, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che, in relazione alla richiesta di riesame dell'ammissibilità dell'emendamento Fanfani 11.21, la Presidenza ritiene di dover modificare il precedente orientamento e di considerare ammissibile la proposta emendativa in questione.

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 11.20, interamente soppressivo dell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Fanfani.

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Fanfani 11.21.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione non può non condividere le osservazioni svolte dall'onorevole Fanfani e dal presidente della II Commissione, onorevole Pecorella; poiché l'intenzione è quella di prevedere l'applicazione della disposizione di cui all'articolo in esame non solo per le fattispecie ivi contemplate, ma per la generalità dei casi di sostituzione della pena detentiva in sanzione di tipo pecuniario, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Fanfani 11.21.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il Governo vuole richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importanza della disposizione in esame; ricordo che in questo momento circa 70 mila condannati sono in attesa della decisione del magistrato di sorveglianza circa l'esecuzione o meno della pena detentiva. Quindi, la disposizione in esame si rifletterebbe su una platea estremamente vasta; lo dico semplicemente perché tutti colleghi abbiano contezza di quanto stanno votando.

Ad ogni modo, signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 11.21.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, siccome, per così dire, sono il «babbo» di questa proposta emendativa, non vorrei essere considerato un babbo degenere; la disposizione infatti non si riferisce a tutti i detenuti in attesa di esecuzione della pena. No, signor ministro, si riferisce soltanto ad una platea ristrettissima, costituita da quanti hanno già subito una sentenza penale, passata in giudicato, di condanna a pena detentiva quando, nel frattempo, sia intervenuta una modifica legislativa che abbia trasformato la pena detentiva in pecuniaria. Se introduciamo tale previsione per questo tipo di  reati, bisogna estendere la norma a tutti i casi analoghi. Mi creda, ministro, tali casi non arriveranno neppure a mille (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento dal ministro. I 70 mila condannati cui lei ha fatto riferimento sono - le chiedo scusa, ministro - persone condannate con sentenza definitiva a pena detentiva per reati per i quali la pena detentiva sia stata trasformata in pena pecuniaria? È così?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. No, è chiaro, onorevole Violante, che ciò vale per tutti i condannati; non so precisare in questo momento quanti siano, all'interno di questa platea, coloro ai quali si applicherà tale disposizione. Non può dirlo neanche l'onorevole Fanfani; non sappiamo se siano mille, 2 mila o 3 mila.

PIERO RUZZANTE. Non 70 mila, comunque!

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. In ogni caso, se ciò può rasserenare la discussione, il mio non è un intervento in senso negativo; se serve a tranquillizzare il clima, posso anche modificare il parere in senso favorevole (Applausi del deputato La Russa). Lo dico perché stiamo votando una disposizione niente affatto secondaria e assai importante.

PRESIDENTE. Le chiedo venia, signor ministro, ma devo chiederle di specificare se intende effettivamente modificare il suo parere in senso favorevole.

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Il Governo, signor Presidente, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Fanfani 11.21.

GIUSEPPE FANFANI. Grazie, signor ministro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 11.21, interamente sostitutivo dell'articolo 11, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 415

Votanti 411

Astenuti 4

Maggioranza 206

Hanno votato 406

Hanno votato no 5).

Avverto che essendo stato approvato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11, non si procederà alla votazione di quest'ultimo.

(Esame dell'articolo 12 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 12), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 12.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 424

Votanti 421

Astenuti 3

Maggioranza 211

Hanno votato 420

Hanno votato no 1).

(Ripresa esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7 - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7, precedentemente accantonati.

Avverto che il subemendamento Boccia 0.7.052.1 è stato ritirato dal presentatore.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 7.052, il quale, intervenendo sulla lettera a) dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, introduce l'alternatività della sanzione. Infatti, sostituendo le parole originarie: «sino a tre anni» con le parole: «sino ad un anno e sei mesi», viene ridotta la pena di carattere detentivo, e viene altresì introdotta l'alternatività della sanzione pecuniaria, vale a dire la multa fino a 6000 euro.

Conseguentemente, la Commissione formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.020, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.0101. La Commissione, infine, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Guido Giuseppe Rossi 7.021, 7.022 e 7.023.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, vorrei chiedere, se mi è consentito, una delucidazione al relatore.

PRESIDENTE. Prego, signor ministro.

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Credo che, se l'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione venisse approvato, assorbirebbe le restanti proposte emendative: è così?

PRESIDENTE. Non sembra così, signor ministro, poiché l'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione incide solamente sulla pena.

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, credo che, in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione, gli altri articoli aggiuntivi, di fatto, non dovrebbero essere approvati...

PRESIDENTE. No, signor ministro: per quale motivo? Le ribadisco che l'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione riguarda solo l'entità della pena.

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Va bene, signor Presidente; in ogni caso, mi rimetto al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.020, sul quale la Commissione ha formulato un invito al ritiro.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, intervengo semplicemente per chiedere la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, le ricordo che stiamo esaminando l'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.020.

PIERO RUZZANTE. Allora chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo successivo, quello della Commissione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ruzzante, lei su cosa chiede la votazione a scrutinio segreto?

PIERO RUZZANTE. Chiedo la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ruzzante; tuttavia, adesso stiamo esaminando l'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.020.

Chiedo dunque all'onorevole Guido Giuseppe Rossi se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro, ma intendo ribadire comunque, ancora una volta, la posizione del nostro gruppo. Infatti, la soluzione più equilibrata, a nostro avviso, era quella contenuta nell'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione, sul quale il gruppo della Lega Nord Federazione Padana ha dato il suo assenso in sede di Commissione, confermandolo anche in Assemblea.

Le vicende di oggi hanno portato alla reiezione di tale proposta emendativa, ed adesso ci troviamo ad utilizzare i miei articoli aggiuntivi, su alcuni dei quali la Commissione ha espresso anche un parere favorevole, per cercare di ristabilire quell'equilibrio venuto meno con la reiezione dell'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, vorrei evidenziare che l'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione è il frutto di una lunghissima e contraddittoria vicenda parlamentare, quella odierna, rappresentata da numerose riunioni del Comitato dei nove, da proposte avanzate e ritirate e dalla reiezione, da parte dell'Assemblea, di una proposta emendativa.

Insomma, onorevoli colleghi, ciò che emerge è che, alla fine, la novità introdotta dall'articolo aggiuntivo in esame è rappresentata dalla sostituzione della sanzione della reclusione fino a tre anni per chi diffonda, in qualsiasi modo, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, nonché per la condotta di chi incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi con un'unica previsione di pena. Si tratta di una previsione di pena assai più contenuta rispetto a quella attualmente vigente, poiché consiste nella reclusione sino ad un anno e sei mesi o nella multa fino a 6000 euro.

Francamente, tale aspetto è già stato preso in considerazione con l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione, respinto dall'Assemblea. Sotto un profilo strettamente formale, aver variato la quantità di pena prevista conduce ad una nuova votazione dello stesso principio.

Le ragioni per le quali, in precedenza, ci siamo pronunciati contro l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione sussistono anche rispetto a questa - apparentemente più articolata - previsione di pena, che tuttavia presenta un vizio molto grave. Mi stupisco anche che si riscontri un consenso su tale articolo aggiuntivo da parte dei gruppi appartenenti alla Casa delle libertà. State, sostanzialmente, consegnando al magistrato - fatto contrastante con l'atteggiamento da voi costantemente tenuto negli ultimi quattro anni - una straordinaria discrezionalità nell'applicazione della sanzione, non solo fornendogli la scelta tra pena detentiva - il cui massimo è fissato in un anno e sei mesi - e pena pecuniaria - che arriva fino a 6000 euro di multa -, ma soprattutto offrendogli l'opportunità di applicare l'una o l'altra anche in ragione di due fattispecie che sono diverse, perché diversamente sono state da voi - non da noi - apprezzate.

Francamente, trovo non solo non condivisibile l'articolo aggiuntivo in questione, per le ragioni che ho già esposto, ma anche abbastanza strano che votino a favore della sua approvazione quei gruppi che avevano trovato in precedenza un accordo di altro genere e che avevano sollevato questioni che certamente non possono, in nessun modo, essere risolte da questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, i socialisti democratici italiani nutrono forti perplessità sull'articolo aggiuntivo in esame. Infatti, avremmo preferito che si fosse mantenuta l'originaria formulazione dell'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione, che escludeva la sanzione detentiva per i reati previsti. Siamo anche d'accordo sulle perplessità testé espresse dall'onorevole Finocchiaro, che riguardano l'eccessiva discrezionalità affidata al giudice per quanto riguarda l'eventuale applicazione della sanzione detentiva o di quella pecuniaria. Tuttavia, di fronte all'alternativa: tre anni di detenzione, oppure un anno e sei mesi di detenzione, obtorto collo, è necessario accettare tale impostazione, per cui preannuncio il voto favorevole del gruppo dei socialisti democratici italiani su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, intervengo per preannunziare il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione. Registriamo, infatti, con favore la posizione assunta dalla stessa Commissione che, in realtà, altro non fa che recepire la posizione - credo di grande equilibrio - espressa da Alleanza Nazionale attraverso il suo presidente, Ignazio La Russa. Certo, se si fosse accolto in precedenza l'articolo aggiuntivo che era stato il frutto di una valutazione positiva del nostro partito, ci saremmo evitati un ulteriore aggravamento della pena di altri sei mesi. Ricordo, infatti, che il precedente articolo aggiuntivo limitava la pena ad un anno di reclusione.

In ogni caso, noi accogliamo con favore questa impostazione e facciamo salvo il principio che consente anche di riaffermare la validità dei trattati internazionali. Rileviamo, quindi, l'importanza del valore che noi vogliamo riservare ad ogni forma di contrasto a fattispecie penalmente rilevanti e comunque odiose dal punto di vista del messaggio politico, degli equilibri, dei valori fondamentali e dei principi della democrazia.

Avremmo auspicato che anche l'opposizione accogliesse l'importante iniziativa di Alleanza Nazionale. Non ho francamente capito - e le considero un po' speciose -, ma mi arrendo di fronte alle valutazioni di giuristi importanti quali l'onorevole Violante e l'onorevole Finocchiaro. Ribadisco, tuttavia, che avrei preferito che anche l'opposizione votasse a favore di un articolo aggiuntivo che fa salvi i principi fondamentali, ma garantisce anche un maggiore equilibrio nell'applicazione di sanzioni per situazioni che, pur dovendo essere sanzionate, in riferimento a fattispecie nelle quali si riscontri una violazione, devono contemperare la libertà di espressione e la libera valutazione del pensiero.

Alleanza Nazionale, dunque, si dichiara soddisfatta e voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 7.052 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 445

Votanti 433

Astenuti 12

Maggioranza 217

Voti favorevoli 230

Voti contrari 203).

Prendo atto che l'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.0101 è ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.021, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti443

Maggioranza 222

Hanno votato 431

Hanno votato no 12).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.022, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 442

Votanti 440

Astenuti2

Maggioranza 221

Hanno votato 237

Hanno votato no 203).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Guido Giuseppe Rossi 7.023, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 441

Votanti 438

Astenuti 3

Maggioranza 220

Hanno votato 239

Hanno votato no 199).

(Esame di un ordine del giorno - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (vedi l'allegato A - A.C. 5490 sezione 13).

Qual è il parere del Governo?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Perrotta n. 9/5490/1, perché sia riformulato, nonostante il fatto che quanto in esso è richiesto sia molto difficile da attuare.

PRESIDENTE. Ministro Castelli, vorrebbe leggere la nuova formulazione dell'ordine del giorno proposta dal Governo?

ROBERTO CASTELLI, Ministro della giustizia. La riformulazione proposta dal Governo è nel senso di sostituire le parole: «impegna il Governo a chiedere, nelle sedi opportune» con le seguenti: «impegna il Governo a valutare se chiedere, nelle sedi opportune».

PRESIDENTE. Sta bene.

Chiedo all'onorevole Perrotta se accolga la riformulazione proposta dal Governo e se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5490/1, accolto come raccomandazione dal Governo.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, accolgo la riformulazione proposta dal Governo e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

È così esaurito l'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ranieli. Ne ha facoltà.

MICHELE RANIELI. Signor Presidente, il gruppo dell'UDC esprime un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di legge che ci accingiamo ad approvare dopo varie peripezie e difficoltà incontrate soprattutto nel Comitato dei nove ed anche in Assemblea. E, se pure l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione prevedeva, per quanto riguarda la parte relativa alla propaganda e alla istigazione, la pena alternativa, certamente più lieve nel caso della propaganda, introducendo un nuovo sistema, siamo riusciti, nella concitazione del momento, ad approvare una proposta emendativa che istituisce definitivamente il principio dell'alternatività della pena della reclusione rispetto a quella della multa e, tra l'altro, riduce di oltre la metà la pena nel massimo stabilito.

Tutto ciò dà maggiori garanzie di libertà di opinione e, naturalmente, ci soddisfa. Avremmo preferito, comunque, che fosse prevista soltanto la pena della multa e non anche quella della reclusione.

In ogni caso, per quanto ci riguarda, esprimiamo soddisfazione con riferimento all'introduzione del principio valido erga omnes per cui, modificando il principio della successione delle leggi nel tempo, allorquando un fatto viene successivamente inquadrato in una fattispecie più lieve dal punto di vista della pena, essa si applica anche per le sentenze passate in giudicato e nei confronti di tutti coloro i quali non hanno ancora scontato la pena.

Abbiamo introdotto un principio valido erga omnes. Credo che sia anche e soprattutto un principio di civiltà, di favor rei, all'insegna della positività del diritto.

Per questi motivi, a nome del gruppo dell'UDC, esprimo soddisfazione e preannuncio un voto favorevole sulla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Il provvedimento che ci accingiamo a votare rappresenta, a nostro avviso, un limitato intervento rispetto agli obiettivi che ci si era dati con riferimento ai reati di opinione. Avremmo voluto una modifica più ampia, tesa, in particolare, a sopprimere i reati ormai anacronistici o, comunque, relativi a condotte che non dovrebbero trovare una risposta nel campo penale, nonché alla risoluzione di un'antinomia che contraddistingue il nostro sistema giuridico.

Infatti, mentre nella nostra Carta costituzionale si riconosce e si tutela la libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di manifestazione, il codice penale, che non a caso è ancora quello del 1930, prevede reati caratterizzati esclusivamente dall'esercizio di tali diritti. Si tratta di norme introdotte nel periodo fascista, che, in sostanziale violazione dei principi base di un ordinamento democratico, si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico e di repressione dell'opposizione politica, ma che continuano a trovare applicazione, non a caso, anche ai giorni nostri.

Ad oggi, infatti, sono ancora molte le indagini ed i processi penali nei quali vengono contestati proprio tali reati, con il conseguente impiego di energie e di mezzi che potrebbero più adeguatamente, invece, essere rivolti ad altre indagini o procedimenti penali, relativi a fatti di altra ed effettiva gravità, con effetti positivi persino in termini di maggiore rapidità ed effettività del nostro sistema penale.

Del resto, come è stato sottolineato dal collega Pisapia in sede di discussione sulle linee generali, in una moderna democrazia il diritto penale dovrebbe reagire, di regola, soltanto alle azioni in cui il pericolo di una lesione dei beni si manifesti come fatto e non come opinione o come propaganda. Il diritto penale non dovrebbe curarsi delle intenzioni, anche quando queste fossero manifestate, se le stesse poi non si traducono in un inizio di attività  esecutiva, nel tentativo o in una lesione concreta dei beni giuridicamente protetti.

Il rischio, infatti, è quello di scivolare nel profondo del diritto penale delle intenzioni, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero in termini di conflitto con i principi ispiratori del nostro ordinamento.

La nostra Carta costituzionale e i principi di libertà in essa contenuti da tempo chiedono e avrebbero imposto una rivisitazione della materia, che, peraltro, nell'ottica di un nuovo diritto penale minimo, ritroviamo anche in tutti i progetti di riforma predisposti sia dalle commissioni ministeriali, sia dalle Commissioni parlamentari.

Non possiamo non rilevare, infatti, che, rispetto alle diverse proposte di legge presentate, il testo licenziato dalla Commissione giustizia e quello su cui siamo chiamati ad esprimere un voto finale in quest'aula costituiscono ben poca cosa rispetto alle aspettative e anche alla necessità di adeguare, almeno rispetto a questo campo, il nostro codice penale alla realtà di una moderna democrazia e ai principi costituzionali.

Basti pensare che, nonostante le modifiche positive introdotte anche grazie all'approvazione di alcuni emendamenti del gruppo di Rifondazione comunista, tesi alla depenalizzazione o all'abrogazione di tutte le fattispecie penali anacronistiche, gli interventi prospettati nel testo riguardano un numero di fattispecie di reato ancora troppo esiguo rispetto agli obiettivi originari del provvedimento.

In definitiva, nonostante gli interventi sempre più numerosi della Corte costituzionale, tesi ad armonizzare il nostro codice penale ai principi espressi agli articoli 18 e 21 della Costituzione, non si è voluto intraprendere fino in fondo la strada di un'abrogazione dei reati di opinione e di soppressione o di depenalizzazione, quanto meno, dei reati introdotti nel nostro ordinamento con l'esclusiva finalità di colpire il dissenso e le lotte sociali. Ciò, nonostante tale strada fosse già delineata nel progetto del nuovo codice penale redatto dalla commissione ministeriale presieduta dal professor Grosso, nel quale era indicata a chiare lettere, tra gli obiettivi, l'abolizione dei reati di opinione, nonché la rivisitazione dei reati di pericolo e, in particolare, di pericolo presunto. Proprio in questa relazione viene evidenziata la necessità di un profondo cambiamento della tecnica di incriminazione e della tipologia dei delitti contro lo Stato previsti dal codice Rocco.

Infatti, non solo si utilizzano modelli di anticipazione non controllata dall'intervento penale, ma si configurano anche reati sganciati dalla prospettiva dell'offesa degli interessi da tutelare, colpendo così indiscriminatamente opinioni ed associazioni dissenzienti, senza adeguati ancoraggi a comprovate necessità di difesa sociale.

In particolare, la commissione Grosso conveniva sull'opportunità di eliminare tutte le numerose fattispecie politiche di istigazione, di apologia e di propaganda. Si è scelta una strada al ribasso, nonostante il progetto della commissione presieduta dal professor Nordio, istituita dall'attuale ministro della giustizia, abbia posto tra i primi obiettivi del nuovo codice penale proprio la depenalizzazione o, comunque, la revisione di circa 200 reati, a cominciare da quelli di opinione. Dunque, le commissioni presiedute dal professor Grosso e dal professor Nordio vanno ambedue nella direzione di abolire o depenalizzare questi reati.

Per tali ragioni, ritengo che il provvedimento che ci apprestiamo a votare sia assolutamente insufficiente e, in parte, inadeguato.

Quanti, come noi, credono nei principi e nelle libertà sanciti dalla Costituzione si attendevano, proprio sulla scia dell'ampia depenalizzazione approvata con larghissimo consenso nel 1999, nonché dell'avvenuta abrogazione di norme ormai superate nel codice vigente, la definitiva soppressione di reati che, pur nell'attenuata applicazione che ne fa la giurisprudenza, non hanno alcun motivo di sopravvivere nel nostro ordinamento. In questo caso, ci si è limitati - salvo per quanto riguarda l'abrogazione dell'articolo 272 del codice penale, relativo alla propaganda all'apologia  sovversiva o antinazionale, approvata anche grazie ad un emendamento presentato da Rifondazione comunista in Commissione - ad un alleggerimento di pena in qualche caso e, nelle migliori delle ipotesi, ad una depenalizzazione di limitatissime condotte che non creano allarme sociale.

Il proposito, dunque, di intervenire su tutta la categoria di tali reati che, a fronte del sacrificio ingiusto ed ingiustificato di libertà ormai riconosciute e garantite dalla Costituzione, non comportano la lesione di diritti fondamentali quali la vita e l'incolumità personale o, comunque, non colpiscono beni altrettanto preziosi in uno Stato di diritto, non ha trovato un pieno compimento. Di conseguenza, per quanto ci riguarda, se da un lato riteniamo che il testo abbia comunque recepito alcune modifiche positive - quale, ad esempio, l'incremento delle fattispecie di reato rispetto alle quali si è chiarita una volta per tutte l'inutilità dell'intervento del giudice penale, con la relativa applicazione di sanzioni amministrative -, dobbiamo anche riconoscere che poco o nulla è stato fatto rispetto a reati che, per l'estrema genericità ed indeterminatezza della condotta cui fanno riferimento, possono portare all'incriminazione anche di comportamenti che rientrano in diritti costituzionalmente garantiti.

Per tali ragioni, pur apprezzando l'approvazione, anche in quest'aula, di emendamenti da noi proposti che hanno tentato di andare in tale direzione, il nostro gruppo esprimerà un voto di astensione. Riteniamo, infatti, che l'impegno determinatosi in Commissione ed in Assemblea sia assolutamente inadeguato rispetto agli obiettivi ed alle necessità e, soprattutto, ai principi dettati dalla Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento in esame, che ritiene fortemente equilibrato ed idoneo rispetto agli obiettivi proposti.

Abbiamo cercato di mantenere dritta la rotta su una posizione di equilibrio. Siamo stati favorevoli ed abbiamo contribuito a modificare alcuni reati che si riferivano a fattispecie relative a delitti contro la personalità dello Stato, attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, associazioni sovversive. Si tratta di reati che, peraltro, difficilmente hanno visto una puntuale applicazione delle norme da parte della magistratura.

Sui reati di opinione, abbiamo insistito affinché l'attenuazione delle pene riguardasse i veri e propri reati di opinione, cioè quei comportamenti che si manifestano con un'opinione espressa verbalmente, e rimanesse assolutamente ferma la possibilità di sanzionare quei comportamenti che invece si manifestano con azioni concrete o addirittura violente, in tal caso sanzionandoli anche con una pena detentiva. Vorrei al riguardo citare un esempio, per noi particolarmente importante. L'articolo 292 del codice penale, del quale oggi è stata approvata la modifica, prevede la pena di una multa, fra l'altro non marginale (fino a 10 mila euro), nel caso in cui si vilipenda, con espressioni ingiuriose, la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato. Tale articolo prevede però la pena della reclusione fino a due anni - su questo siamo stati irremovibili - nei casi in cui, pubblicamente ed intenzionalmente, si distrugga, si disperda, si deteriori, si renda inservibile o si imbratti la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato.

Come emerso nel corso del dibattito, abbiamo mantenuto una posizione fortemente tesa alla ricerca di un equilibrio nella definizione esatta dell'articolo 7, ritenendo che si potesse arrivare ad un'attenuazione della pena ed anche ad una maggiore discrezionalità da parte della magistratura per i casi previsti dalla cosiddetta legge Mancino, ma ritenendo altresì che in quei casi non potesse essere esclusa ab origine la possibilità di applicare  anche la pena detentiva. In questo modo, siamo riusciti nell'intento di limitare la pena massima ad un livello sicuramente adeguato alla gravità dei fatti, ma abbiamo anche fatto in modo che fosse possibile, per tante fattispecie che obiettivamente non creano vero e proprio allarme sociale, prevedere una sanzione pecuniaria. Al riguardo, abbiamo sostenuto, e lo ribadiamo in questa sede, che resta fuori dall'ambito della discussione di questo provvedimento l'ipotesi di opinioni che non costituiscono reato. Si è fatto l'esempio della scrittrice Fallaci. Ci è sembrato veramente fuor di luogo discutere se si debba, o si possa, applicare, in ipotesi, una pena pecuniaria o una pena detentiva, atteso che, per quanto ci riguarda, quell'ipotesi non è perseguibile penalmente; pertanto, per noi sarebbe egualmente ingiuriosa sia una pecuniaria, sia una pena detentiva.

In conclusione, si tratta di un provvedimento che, nel segno dell'equilibrio e del buonsenso, attenua le sanzioni nei confronti di ipotesi di reato difficilmente perseguibili, quasi mai perseguite. Al tempo stesso, esso mantiene forte l'immagine di una volontà punitrice dello Stato nei confronti di chi, non con opinioni ma con atti concreti, voglia attentare alla bandiera o allo Stato, o a quant'altro. Con questo provvedimento si raggiunge, quindi, un equilibrio normativo, di fronte al quale il gruppo di Alleanza Nazionale conferma l'espressione di un voto favorevole (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. I deputati Verdi, signor Presidente, si asterranno nella votazione di questo provvedimento, perché lo giudicano un piccolo, ma insufficiente ed inadeguato passo in avanti in materia di depenalizzazione dei reati di opinione e dei reati ad essi connessi.

Siamo convinti che l'eredità lasciata dal codice Rocco nel nostro ordinamento giudiziario sia un'eredità tipica di un sistema penale autoritario, non a caso realizzato all'interno del clima culturale e politico del regime fascista. Questa eredità, purtroppo, permane anche nel momento in cui la nostra democrazia e la nostra Costituzione sono ormai acquisite, diventando patrimonio largamente condiviso, direi quasi totalmente condiviso, non solo dalle forze politiche ma dall'opinione pubblica e dalla società del nostro paese.

Pertanto, avremmo preferito una scelta più radicale e di coraggio che avesse avuto l'ambizione, con riferimento all'articolo 270 del codice penale, relativo all'associazione sovversiva, ed a tutti gli altri reati di opinione, di cancellarli, dimostrando la forza di una democrazia che non ha paura delle opinioni e delle idee, anche le peggiori o quelle per cui è necessario tenere alta la bandiera della contrapposizione e della battaglia culturale per isolarle, mettendole ai margini del contesto civile. Invece, la nostra democrazia - lo abbiamo, ancora una volta, constatato - si sente debole e teme la sfida che può essere lanciata sotto il profilo più avanzato della tutela dei diritti individuali, dei diritti associativi delle persone.

Questa è anche la ragione per cui i Verdi non si sono appassionati al dibattito relativo alla cosiddetta legge Mancino. Certamente, anche per la storia particolare dell'Italia e dell'Europa, colpire con forza modelli di propaganda e di organizzazione che fanno del razzismo il proprio elemento peculiare è una grande questione politica, che deve trovare una rispondenza anche nel nostro sistema ordinamentale e nei principi tutelati dal codice penale. Credo di poterlo dire, avendo condotto una militanza politica senza «se» e «senza ma» nei confronti di quel tipo di ideologie per cui, negli anni scorsi, è stata utilizzata, a volte strumentalmente, anche quel tipo di normativa non per difendere alcuni beni, ma per colpire idee e forme associative che andavano combattute, ma di certo senza il ricorso alla norma penale.

D'altra parte, come si fa (che rispondenza c'è in tutto ciò?) ad erigersi a paladini di questa norma europea, quando  nel nostro paese trova ancora spazio una struttura tipicamente razzista come quella dei centri temporanei per gli immigrati? Lo dico provocatoriamente, perché non ci può essere una battaglia ideologica su temi come questi, dovendo sussistere sempre una corrispondenza tra le azioni ed i fatti, anche con riferimento alla capacità di saper dividere le opinioni dai comportamenti da sanzionare attraverso il codice penale.

La Camera dei deputati ha, pertanto, perso un'occasione e mi auguro che il Senato sappia intervenire in modo più radicale laddove noi ci siamo fermati. Mi auguro, altresì, che vi sia, anche alla luce di questa discussione, un adeguamento sostanziale da parte di chi deve far applicare le norme che, purtroppo, permangono nel codice penale.

Secondo alcune notizie giunte in queste ore, da alcune parti della magistratura vengono utilizzati i reati associativi per colpire forme di autorganizzazione sociale (penso alla lotta per la casa a Roma, alle esperienze di autorganizzazione dei movimenti, nonché a ciò che sta accadendo, alla vigilia del G8, in Scozia, vale a dire agli arresti di massa). Ciò indica che questa battaglia di libertà, di tutela dei diritti delle opinioni e delle manifestazioni in cui le idee si concretizzano, non può essere di retroguardia. Questa battaglia riguarda il nostro paese, ma anche l'Europa che andremo a costruire.

Questa è la ragione per cui dichiaro l'astensione dei Verdi nella votazione sul provvedimento in esame: relativamente ai reati di opinione, ne valutiamo gli aspetti positivi, ma permangono ancora molti aspetti negativi (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Unione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, la necessità di predisporre un atto legislativo che ovviasse alle vistose contraddizioni presenti nel nostro ordinamento in materia di libertà di espressione avrebbe potuto condurci ad un lavoro più organico ed articolato, che finalmente adeguasse su queste materie il nostro codice penale.

Si trattava di proseguire sulla strada tracciata dalla legge delega n. 205 del 25 giugno 1999, con un'opera di depenalizzazione di alcuni reati che, di fatto, sono apertamente in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 21 della Costituzione e che già da molto tempo non hanno motivo di esistere nel nostro ordinamento giudiziario.

Era necessario eliminare - e, purtroppo, continuerà ad esserlo, tenendo conto dei forti limiti contenuti nel testo in esame - quelle norme, contenute nel codice Rocco, frutto di una concezione autoritaria dello Stato e fondamentali negli anni Trenta per mantenere la dittatura fascista, ma che oggi, in una moderna democrazia, appaiono anacronistiche e utili solo a reprimere le idee ed il pensiero delle minoranze.

In una democrazia, il consenso non si può ottenere attraverso l'incriminazione di condotte riconducibili alla libera manifestazione del pensiero. La democrazia è un bene prezioso che può essere migliorato, ma non può mai essere imposto in maniera coercitiva. Il limite invalicabile per una democrazia è l'assoluto divieto del ricorso alla violenza per la realizzazione delle proprie idee.

Quindi, vi era la possibilità di affrontare temi forti; invece si è scelto un compromesso, nel quale sono prevalsi - come è ormai consuetudine in questa legislatura - interessi particolari, con il risultato che l'intero provvedimento disciplina una eterogeneità di fattispecie che ha spesso un flebile collegamento con i reati di opinione, così com'è accaduto nel caso dell'articolo 241 del codice penale, in materia di attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato.

Il discorso fatto per l'articolo 1 vale anche per l'articolo 2, che modifica l'articolo 270 del codice penale, in materia di associazioni sovversive.

Ciò non significa che tali temi non dovessero essere affrontati, ma sicuramente era auspicabile farlo in sedi separate,  per consentire, trattandosi di materie complesse, un esame più attento e articolato.

Per questi motivi, signor Presidente, i socialisti democratici italiani, pur apprezzando lo sforzo di aggiustamento del testo, si asterranno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, il gruppo della Lega Nord ha seguito con una certa attenzione l'iter di questo provvedimento, che rappresenta un passo in avanti nello scenario politico e culturale del nostro paese.

Si trattava di aprire una porta su una serie di articoli del nostro codice penale che erano stati pensati in funzione di uno Stato autoritario e dittatoriale che, come tutti gli Stati autoritari e dittatoriali, di destra e di sinistra, voleva utilizzare l'elemento giudiziario per colpire gli avversari politici.

Ebbene, tale impostazione, sopravvissuta nel corso di questi decenni con alterne fortune e con interventi più o meno puntuali della Corte costituzionale, con questo provvedimento, con questa maggioranza, con questo Governo, inizia ad essere modificata. E ciò costituisce sicuramente l'elemento più positivo che desumiamo dal testo in esame.

L'impostazione della Lega Nord sarebbe potuta essere ancor più liberale e ancor più coraggiosa. Tuttavia - lo vogliamo sottolineare -, gli obblighi di coalizione e di maggioranza, nonché il realismo politico, ci portano a comprendere che, tra la situazione che riflette una mentalità di sessant'anni fa e le modifiche apportate con il presente provvedimento - ricordo che il relatore è un esponente della Lega Nord, l'onorevole Lussana -, preferiamo le modifiche votate nel corso di questa seduta.

Le modifiche in questione definiscono meglio l'articolo 241 del codice penale e lo collegano all'effettivo compimento di atti violenti diretti a sovvertire l'unità, l'indipendenza ed l'integrità dello Stato. Quindi, tale articolo è meglio definito nella sua specificità e non può essere applicato in maniera abnorme, come avvenuto in questo paese, ad azioni, movimenti e militanti politici che perseguivano finalità assolutamente democratiche e non violente. Quindi, l'articolo 241 mantiene la severità delle pene - che variano da dieci a ventotto anni di carcere - ma viene meglio definito.

Inoltre, l'articolo 250 del codice penale, relativo all'associazione sovversiva, è anch'esso meglio definito sia nelle pene, leggermente abbassate, sia con il costante collegamento all'elemento della violenza. È questo il filo conduttore che abbiamo seguito nel corso dell'esame del provvedimento: devono essere colpiti gli atteggiamenti e gli atti che hanno a che fare con la violenza, mentre deve essere sanzionato in maniera molto minore tutto ciò che attiene alla professione di idee, di ideologie e di convincimenti.

Anche l'articolo 283 del codice penale, relativo all'attentato contro la Costituzione dello Stato, è stato definito meglio e collegato ad atti violenti.

Con l'articolo 292 del codice penale, relativo al vilipendio e al danneggiamento, è stato ripreso il doppio binario presente in tutto il provvedimento. Quindi, è rimasta la previsione della pena, consistente prevalentemente in una multa con conseguente depenalizzazione, mentre per l'atto violento concreto è stata mantenuta la pena della detenzione.

Analogo discorso vale anche per l'offesa alla bandiera di uno Stato estero e per l'offesa alla confessione religiosa mediante il vilipendio di cose.

A mio avviso, vi è un altro punto importante, in cui, nonostante le discussioni avvenute, la maggioranza ha dimostrato maturità e serenità lodevoli. Infatti, è stato sconfitto il tabù della cosiddetta legge Mancino, secondo cui le norme di tale legge non avrebbero mai dovuto essere modificate, anche se in dieci anni hanno dimostrato il loro volto illiberale, colpendo spesso e volentieri militanti politici e persone comuni, colpevoli soltanto di aver  espresso le loro idee. Come abbiamo detto più volte, noi avremmo preferito seguire modalità ancora più coraggiose ed approvare l'articolo aggiuntivo 7.050 della Commissione; tuttavia, l'Assemblea ha infranto un tabù ed ha sancito con chiarezza che anche la legge Mancino può essere ritoccata. Quindi, la propaganda delle idee può, a seconda della discrezionalità e della liberalità del giudice, essere sanzionata in maniera molto più leggera rispetto alla previsione attuale, con misure di carattere pecuniario.

Dunque, in conclusione, ribadisco il giudizio positivo del gruppo della Lega Nord Federazione Padana per l'avvio di un percorso di rivisitazione dei reati di opinione, nelle loro diverse sfaccettature, a partire dall'articolo 241 del codice penale, per giungere fino alla legge Mancino. Si tratta di un risultato raggiunto grazie al nostro movimento, alla relatrice, onorevole Lussana, e all'intera maggioranza. In proposito, la condivisione di opinioni registrata in Commissione è poi divenuta più problematica in Assemblea, dove comunque è stata trovata una sintesi, dimostrando così maggiore volontà riformatrice rispetto ai colleghi del centrosinistra.

Proprio dai banchi dell'opposizione qualche collega ha lanciato un guanto di sfida; vedremo nella prossima legislatura chi sarà al Governo di questo paese. Se sarà il centrodestra, sicuramente questo tema verrà ripreso; se invece saranno i colleghi del centrosinistra ad avere la fortuna (per loro) di essere maggioranza, vedremo se sapranno tener fede alle promesse fatte oggi, comunque a nostro avviso del tutto strumentali e peraltro in contraddizione tra di loro.

Infatti, dagli emendamenti ultraliberali dell'onorevole Cento si è passati agli emendamenti ultraconservatori dell'onorevole Fanfani e alla sua posizione, da questo punto di vista, reazionaria, che è stata fortunatamente respinta sonoramente dall'Assemblea. Per tali motivi, annuncio il voto favorevole della Lega Nord sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, innanzitutto mi rivolgo all'amico e collega Guido Giuseppe Rossi, al quale faccio presente che in vita mia non ho mai sostenuto posizioni reazionarie....!

Signor Presidente, annuncio il voto contrario del gruppo della Margherita sul provvedimento in esame. Si tratta, infatti, di un provvedimento che non ci piace: i reati di opinione sono un argomento serio, che avrebbe dovuto essere oggetto di un'analisi assai più ampia, condivisa e aderente all'evoluzione culturale del nostro paese.

Ci troviamo di fronte ad un testo insufficiente, nato da esigenze particolari e dalla necessità di affrontare la questione della disciplina transitoria, che è stata risolta con un atto di civiltà in quanto la soluzione è stata estesa a tutti, pur essendo nata per risolvere problemi di carattere particolare. Inoltre, nonostante l'epigrafe, che fa riferimento ai reati di opinione, nel provvedimento sono state inserite due norme relative ai reati contro l'integrità dello Stato, afferenti ad una materia estremamente complessa.

Ritenevamo e riteniamo che l'intera materia avrebbe necessitato di una valutazione diversa, e non ci soddisfa affatto il modo con il quale si è proceduto. Accanto a tale censura di ordine generale, ve ne sono tre di ordine particolare.

La prima censura è relativa al vilipendio alla bandiera. Ha un bel dire l'onorevole La Russa quando sostiene che, malgrado le pene siano divenute insignificanti, il valore della bandiera è stato salvaguardato. Ricordo infatti che in questa Assemblea il gruppo di Alleanza nazionale concorse a dichiarare l'insindacabilità in relazione a un fatto gravissimo, che offendeva la bandiera italiana.

Il secondo motivo per il quale riteniamo che non sia possibile esprimerci favorevolmente sul provvedimento riguarda  il modo in cui è stata affrontata la questione del razzismo e della «legge Mancino».

In terzo luogo, ricordo che, in virtù del vezzo di inserire in un provvedimento di carattere generale previsioni di ordine particolare, oggi, in sede di Commissione, si è tentato di inserire nel testo in esame una norma volta ad eliminare dal nostro ordinamento l'apologia di fascismo, nella parte centrale riguardante i reati di opinione. Tutto si può fare, ed anche adeguare una norma che può essere antistorica, in funzione della realtà attuale; tutto si può fare, ma è tuttavia necessaria una valutazione più complessa e condivisa, nell'ambito della quale le esigenze di legalità che prospettiamo, onorevole Guido Giuseppe Rossi, non sono irrigidimenti oltranzisti di una persona che ha sempre dimostrato di essere, per cultura e formazione, estremamente coesa con i princìpi democratici del nostro paese.

Per tali motivi, il gruppo della Margherita esprimerà voto contrario sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è estremamente difficile per il gruppo dei Democratici di sinistra, che pure molto ha lavorato per migliorare, ove possibile, il testo del provvedimento in esame, riconoscersi nel provvedimento stesso.

Lo abbiamo ripetuto più volte, e su alcuni punti qualificanti. Nel testo in esame, non c'è veramente nulla che riguardi la grande riforma dei reati di opinione, quella anticipata dalle decisioni della Corte costituzionale nonché da giuristi quali il professor Chieppa, il professor Vassalli, e, andando ad anni lontani, il professor Calamandrei, il professor Crisafulli e numerosi altri.

Voteremo contro il provvedimento in esame per evitare che si equivochi sul fatto che, comunque, in questa legge vi sia qualcosa che riguardi veramente la riforma di questo delicato settore della legislazione. Basterebbe citare due esempi in tal senso per rendersi conto dell'impossibilità di votare un testo che, sostanzialmente, disattende completamente le proposte presentate dai colleghi Pisapia e Cento: le proposte inizialmente presentate su tale materia.

Basterebbe inoltre fare mente locale sull'ostinata volontà di mantenere il testo dell'articolo 270 del codice penale, cioè quella sorta di «sopravvivenza» camuffata da reato di azione, ma che sostanzialmente è il cuore del reato di opinione. Mi riferisco all'associazione sovversiva, che si avvale ancora di un riferimento - l'aggettivo «sovversivo» - che non ha nessun significato, se non nella necessità di interpretazione, a volte sofisticata ed elaborata (ovviamente) di alcuni magistrati, i quali se ne avvalgono per criminalizzare condotte completamente diverse da quel pericolo che dovrebbe interessare una norma del genere.

Come si fa - nel 2005 - a dire al paese che la Camera dei deputati si è occupata dei reati di opinione, ma ha mantenuto intatta la formulazione dell'articolo 270 del codice penale? Come si fa a mantenere una norma che punisce la costituzione di un'associazione di idee? Noi abbiamo presentato emendamenti al riguardo, ma duole constatare che i rappresentanti della maggioranza non hanno tenuto conto dello sforzo emendativo, che, quantomeno, è servito ad introdurre degli elementi di fatto, di dolo e di univocità di atti diretti a commettere un fatto.

Duole veramente constatare ciò, perché il vero sforzo, il vero impegno su questo testo non è stato lo sforzo compromissorio o pattizio, che doveva servire per coprire questa o quella norma. Addirittura, in questo provvedimento era stato inserito - non si sa come né da dove - il reato di procurato allarme nei confronti della sicurezza pubblica e dell'ordine repubblicano. Si tratta quindi di un grave vulnus al concetto di riforma dei reati di opinione.

In relazione al concetto di associazione sovversiva non si è fatto riferimento all'associazione  clandestina, né all'associazione segreta o all'associazione che opera all'interno di un programma che poi si evolve verso la forma vera e concreta dell'azione, ma all'associazione di idee. Chiaramente non ci riconosciamo, nessuno di noi lo fa, in questo tipo di associazione, ma non possiamo tacere sullo scempio commesso in quest'aula respingendo l'emendamento abrogativo della norma relativa all'articolo 270 del codice penale, che avrebbe potuto rappresentare l'ovvio punto di partenza di una vera riforma. Invece siamo di fronte a questa «riformicchia», che introduce solo delle piccole depenalizzazioni e delle forme di «deflazione» del contenuto di alcuni valori. Non siamo contro i valori di alcune norme; siamo per il rispetto di questi valori.

Certo, onorevoli colleghi, sarebbe stato molto più bello non ascoltare in quest'aula quanto più volte è stato, invece, qui espresso, ad esempio, a proposito di insindacabilità in materia di articolo 68 della Costituzione; cioè proprio quando quei valori - che qui, con tanto «trombonismo» e tanta retorica sono stati evocati - hanno subìto il manto dell'impunità per alcuni nostri stessi colleghi.

Con viva partecipazione sottolineo che sarebbe stato molto più interessante e bello dire che tutte queste disposizioni sono desuete perché non vi è più gente che predica il razzismo, perché non vi è più alcun italiano o altra persona presente nel nostro territorio che si occupi di ideologizzare la supremazia di una razza sull'altra. Sarebbe stato molto più bello prendere atto che questa legge era inutile e che bastava approvare un solo emendamento abrogativo di tutte queste norme. Sarebbe stata una vera riforma, ma avrebbe dovuto rispondere ad una cultura di cui in quest'aula non si è avvertita la prepotente esistenza.

Anzi, abbiamo ascoltato, in relazione alla cosiddetta legge Mancino, delle forme di bizantinismo molto interessanti che distinguono l'istigazione dall'incitamento, e quest'ultimo dalla propaganda e, ancora, la propaganda dalla diffusione, ma il nucleo era soltanto quello di diminuire la gravità della constatazione che abbiamo fatto - questo è forse l'unico elemento positivo - e cioè che oggi c'è molto interesse a depotenziare leggi che non puniscono delle idee - ci mancherebbe altro! - ma delle violenze, degli aizzamenti, delle propagande, degli odi, che si alimentano non soltanto sul piano razziale, e che sarebbe stato bello constatare che erano scomparsi. Sono questi due aspetti che noi ritenevamo tra i più qualificanti e sui quali siamo intervenuti per operare un miglioramento; viceversa siamo completamente insoddisfatti e, soprattutto, siamo preoccupati dell'equivoco che un provvedimento del genere può indurre nei confronti dell'opinione pubblica. I giornalisti, ad esempio, debbono sapere che, così come non si è concluso l'itinerario in tema di diffamazione a mezzo stampa e sui reati di stampa, il cui relativo provvedimento giace ancora al Senato, così questo itinerario si blocca a questo punto. Noi siamo contrari a che ciò avvenga perché il provvedimento in esame non contiene nessuna dilatazione del principio dell'articolo 21 della Costituzione, contiene anzi una compressione dell'articolo 18 della Carta costituzionale. Ciò sia ben chiaro!

Noi non abbiamo nessun bisogno di democrazia! Non abbiamo nessun bisogno di lezioni in tema di libertà di opinione e di libertà di idee! Noi pretendiamo che sia garantita la libertà in tutte le direzioni quando essa non diventi l'aizzamento e il risollevamento di antichi tetri fondali di persecuzione razziale o di persecuzione politica o di persecuzione sociale. Ci duole che nel 2005 non ci si sia soffermati a sufficienza sulla singolarità di quella norma dell'articolo 270 del codice penale sui cui abbiamo cercato di lavorare, ma che voi avete concluso debba rimanere anche se prevede associazioni volte a sovvertire violentemente gli ordinamenti sociali. Questa non è una norma che punisce, ad esempio, la concorrenza in tema di bond Parmalat o certe forme di concorrenza di mercato selvaggio, ma essa punisce magari il solitario anarchico il quale urla che è bene abolire una determinata forma bancaria. È questo che ci fa richiamare  la vostra attenzione sul problema della non attualità di questo provvedimento, della non maturazione di una cultura in grado di produrre la vera, liberale e democratica riforma dei reati associativi e dei reati di opinione.

Ecco perché, in particolare su questi due aspetti richiamati, abbiamo maturato il dissenso nei confronti delle proposizioni cui è pervenuta in questa occasione l'Assemblea, la quale ha dato, ancora una volta, prova di disordine legislativo e di incapacità. Di ciò abbiamo avuto prova anche nei complicati giochi che si sono dovuti verificare, dando così prova dell'insussistenza di una vocazione alla legge che sia eguale per tutti, della legge quale elemento di riscatto normativo che deve essere rispettata perché serve a difendere le istituzioni dello Stato. Ancora una volta, quindi, un riferimento che viene in occasione di casi che sono stati, tra il lusco e il brusco, evocati e non evocati, e che, ancora una volta, ci hanno ridotti a discutere per un'intera giornata di un lavoro, certamente importante, svolto in Commissione e di un lavoro egregio svolto con i nostri emendamenti. Noi ringraziamo per l'approvazione dei nostri emendamenti, ma teniamo a ribadire che quello di oggi è stato un fallimento totale sul piano della legislazione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per preannunciare il mio voto contrario. Voterò contro, sebbene abbia una concezione liberale delle libertà individuali.

Ho apprezzato persino l'intervento dell'onorevole Mascia, che potrei sottoscrivere se vi fosse, poi, coerenza in toto con le opinioni espresse.

Oggi non si fa una riforma liberale, ma semplicemente un'operazione ideologica, nel senso che passa il concetto di cancellare dal nostro ordinamento non tanto semplicemente l'odio sociale quanto, piuttosto, l'organizzazione e l'associazione al fine di perseguire l'odio sociale: una parte di questo Parlamento, nonostante la norma non fosse più applicata, intendeva sancire una vittoria ideologica. In tutto ciò, ottiene un'altra vittoria ideologica la Lega, con riferimento ad una serie di reati contro la personalità dello Stato, in maniera particolare a quello concernente il vilipendio della bandiera nazionale.

La dimostrazione che non è stata combattuta una battaglia liberale è tutta nella vicenda che ha riguardato la norma sul razzismo e, in genere, sull'incitamento all'odio religioso, nazionale, e così via; in questo caso, era possibile instaurare, dal punto di vista strettamente giuridico, un parallelismo con l'odio sociale e, peggio ancora, con l'organizzazione volta a sopprimere violentemente le classi sociali. Ciò non è avvenuto, a dimostrazione del fatto che, dietro gli atteggiamenti falsamente giuridici ed i tecnicismi giuridici, vi era soltanto un'operazione ideologica.

Credo che, alla fine, il discorso più coerente, anche se non pienamente condivisibile, l'abbiano fatto i Verdi, che almeno hanno dimostrato coerenza tra ciò che dicono e ciò che pensano.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Sia pure brevemente, signor Presidente, mi corre l'obbligo di ringraziare il presidente della Commissione, i colleghi commissari, il Governo, in modo particolare l'onorevole ministro Castelli, e gli uffici per la collaborazione prestata e per l'ampio lavoro che è stato svolto sia durante i lavori in Commissione sia durante la seduta odierna.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lussana.

 

(Coordinamento formale - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 5490)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 5490, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana).

(Lussana: Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione) (5490):

(Presenti 416

Votanti 393

Astenuti 23

Maggioranza 197

Hanno votato 227

Hanno votato no 166).

Sono pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 2443, 3402, 3975 e 5552.

Prendo atto che l'onorevole Fistarol ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi. Prendo atto altresì che l'onorevole Zanella non è riuscita a votare ed avrebbe voluto astenersi.

Prego i colleghi di non allontanarsi perché continueremo a lavorare.


 

DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO ANTONIO SERENA SUL SUBEMENDAMENTO 0.7.050.2 DELLA COMMISSIONE IN SEDE DI DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490

ANTONIO SERENA. La nostra Costituzione tutela la libera manifestazione del pensiero. Ciò dovrebbe differenziare il nostro Stato cosiddetto «democratico» da altri cosiddetti «autoritari» che, in altri tempi e in particolari circostanze, hanno posto dei limiti nel nostro Paese alla manifestazione del libero pensiero.

Nella realtà succede che una serie di norme e leggi, diciamo così «di rango inferiore», introducano deroghe ai precetti costituzionali svuotandoli dei loro significati essenziali e dando vita ad una palese discrepanza per cui può accadere che ciò che la Costituzione garantisce il codice penale vieti.

Banale e demagogico sarebbe scaricare le colpe sul Codice Rocco e sul fascismo. Vi sono stati per sessant'anni governi e maggioranze di centro-sinistra che si son guardate bene dal modificare quelle norme che evidentemente non erano tanto sgradite ai paladini di una democrazia che non si è fatta scrupoli nel reprimere all'occasione il dissenso politico.

In effetti, in ogni tempo e in ogni parte del mondo regimi sedicenti democratici hanno usato la normativa penale per punire i reati di opinione e per colpire e processare e condannare e financo mandare  al patibolo chi aveva semplicemente espresso il proprio pensiero. Ricordo il giovane e promettente scrittore Robert Brasillach condannato da un tribunale speciale francese nel 1945 ed il sommo poeta Ezra Pound rinchiuso dagli americani a Coltano, per lunghi giorni, in una gabbia esposta al sole e alle intemperie. In ogni parte del mondo e d'Europa vigono ancor oggi leggi che incarcerano studiosi non allineati con il «pensiero unico», colpevoli di fare ricerca storica, giusta o sbagliata, condivisibile o meno, poco importa. In Germania è stata approvata di recente, il 24 marzo scorso, una legge che vieta ai cittadini di riunirsi in determinati luoghi e che colpisce chi si permette di contestare cifre e dì rivedere situazioni storiche, che è poi ciò che si richiede agli studiosi di storia. Come dire che - per legge - dovremmo continuare ad imputare ai tedeschi la strage delle Fosse di Katyn che, invece, come è stato appurato successivamente, fu compiuta dai sovietici. Insomma, siamo agli antipodi del libero pensiero, di quel che propugnava Voltaire: «Io non condivido le tue idee ma lotterò con tutte le mie forze perché anche tu, come me, possa liberamente esprimere il tuo pensiero».

La proposta di legge che ci accingiamo a votare è senza dubbio positiva, ma è certamente ben poca cosa rispetto alle aspettative in materia di revisione del nostro codice penale e di reati di opinione.

In sintesi, se democrazia significa anche e soprattutto garanzia e tutela del dissenso, vi è da chiedersi se non sia il caso di cancellare dal nostro ordinamento norme come la legge Scelba, legge transitoria in vigore dal 1952 (che conferma come in questo nostro paese - per dirla con Leo Longanesi - non vi sia nulla di tanto definitivo come le leggi provvisorie) o come la legge Mancino del 1993 che ne ricalca i principi illiberali.

Alcuni colleghi hanno esaltato la necessità di cancellare tutte le norme del Codice Rocco, il giurista del fascismo la cui figura politica è stata di recente rivalutata perfino dal suo allievo-avversario Giuliano Vassalli. Erano altri tempi e il regime si difendeva dai suoi nemici, ma mi chiedo e vi chiedo se con la legge Mancino il sistema democratico non usi gli stessi sistemi nei confronti di chi intende manifestare il proprio pensiero.

Si tratta di leggi che vengono poi interpretate ed applicate da qualche zelante giudice secondo il quale un deputato che nel corso della sua attività parlamentare esprime, testuale: «idee o posizioni contrastanti con i comuni sentimenti del popolo italiano» compie una «provocazione politica» (sentenza emessa il 14 gennaio 2005 dal dottor Stefano Rosa della prima sezione civile del tribunale di Milano).

Io esprimerò voto favorevole alla proposta di legge in esame, nell'attesa che il Parlamento decida di dedicarsi quanto prima alla totale abrogazione di legge in contrasto con lo stesso dettato costituzionale.


 


ALLEGATO A

 

PROPOSTA DI LEGGE: LUSSANA: MODIFICHE AL CODICE PENALE IN MATERIA DI REATI DI OPINIONE (A.C. 5490) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE PISAPIA ED ALTRI; CENTO; ZELLER ED ALTRI; PISAPIA ED ALTRI (A.C. 2443-3402-3975-5552)

 

 

 


(A.C. 5490 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

 

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

(A.C. 5490 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 1.

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241 - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 22. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 1, capoverso Art. 241, sostituire le parole: compia atti violenti con le seguenti: , mediante l'uso di violenza o minaccia, compia atti.

1. 23. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 1, capoverso Art. 241, dopo le parole: atti violenti diretti aggiungere le seguenti: e idonei.

  1. 4. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 241, dopo le parole: atti violenti diretti aggiungere le seguenti: e idonei.

  1. 20. Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 241, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.

1. 21. Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi.

(Approvato)

 

(A.C. 5490 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270 - (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressone violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui ai commi primo e secondo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui ai commi primo e secondo, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 272, 279, 292-bis e 293 con le seguenti: 270, 272, 279, 292-bis, 293, 304 e 305.

2. 20. Cento.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo la parola: 269 aggiungere la seguente:, 270.

2. 21. (nuova formulazione) . Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso Art. 270, primo comma, dopo le parole: associazioni dirette aggiungere le seguenti: e concretamente idonee.

2. 5. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso Art. 270, primo comma, dopo le parole: associazioni dirette aggiungere le seguenti: e idonee.

2. 4. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 270, primo comma, sostituire le parole:violentemente gli ordinamenti con le seguenti: , mediante l'uso di violenza o minaccia, gli ordinamenti istituzionali,

Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole:violenta di ogni ordinamento con le seguenti: , mediante l'uso di violenza o minaccia, dell'ordinamento istituzionale,

2. 23. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 1, capoverso Art. 270, primo comma, dopo le parole: gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato aggiungere le seguenti: ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 7. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

(Approvato) 

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. All'articolo 272 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «reclusione da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro» ;

b) al terzo comma, la parola: «pene» è sostituita dalla seguente: «sanzioni»

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sopprimere la parola: 272,

2. 020. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

 

(A.C. 5490 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 3.

1. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283 - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso Art. 283, dopo le parole: un fatto diretto, aggiungere le seguenti: e idoneo.

3. 20. (Testo modificato nel corso della seduta). Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 289 del codice penale). - 1. L'articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio della attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni».

3. 020. (Testo modificato nel corso della seduta). Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

 

(A.C. 5490 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

1. L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292 - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato, è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.

La pena è aumentata da 5.000 euro a 10.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per "bandiera nazionale" si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 4.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: 272, 279 aggiungere la seguente: , 292.

4. 20. Cento.

Al comma 1, capoverso articolo 292, sopprimere il primo comma.

Conseguentemente al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: Vilipendio o

4. 21. Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso articolo 292, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: con espressioni ingiuriose fino alla fine del secondo comma con le seguenti: la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

4. 25. Fanfani, Annunziata, Mantini, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso articolo 292, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: espressioni ingiuriose fino a: imbratta con le seguenti: atti o espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la multa da 1.000 a 10.000 euro. La pena è aumentata da 5.000 a 10.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora.

4. 26. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 1, capoverso articolo 292, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: multa con le seguenti:sanzione amministrativa.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: pena con la seguente: sanzione.

4. 22. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, capoverso articolo 292, sopprimere il secondo comma.

4. 23. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

 

(A.C. 5490 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

Art. 5.

1. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 299 - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di  uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da 100 euro a 1.000 euro».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 5.

Al comma 1, capoverso Art. 299, sostituire le parole da:espressioni ingiuriose fino alla fine del capoverso con le seguenti: atti o espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera nazionale o altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità al diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: di uno Stato estero con le seguenti: dello Stato.

5. 23. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 1, capoverso Art. 299, sostituire le parole: l'ammenda con le seguenti: la sanzione amministrativa.

  5. 20. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso Art. 299, sostituire le parole: l'ammenda con le seguenti: la sanzione amministrativa.

  5. 22. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis. - 1. All'articolo 403 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «la religione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «una confessione religiosa»;

b) al secondo comma, le parole: «la religione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «una confessione religiosa»;

c) alla rubrica, le parole: «alla religione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ad una confessione religiosa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. All'articolo 405 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;

b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

2. L'articolo 406 del codice penale, è abrogato.

3. Al Libro secondo, Titolo IV, Capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

5. 020. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonito, Finocchiaro.

(Approvato)

 

(A.C. 5490 - Sezione 7)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

1. L'articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 404. - (Offese a confessioni religiose mediante vilipendio di cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate  al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.

Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 6.

Al comma 1, capoverso Art. 404, sopprimere il primo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Danneggiamento di oggetti di culto.

6. 21. Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 406, primo comma, del codice penale, la parola: «, 404» è soppressa.

6. 20. Bonito, Finocchiaro.

 

(A.C. 5490 - Sezione 8)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

1. L'articolo 658 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 658 - (Procurato allarme presso l'Autorità). - Chiunque annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 658, sostituire le parole: la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro con le seguenti: l'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro.

7. 20. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 7.050

Alla lettera a), sostituire le parole da: multa da 2000 euro fino a: o sull' con le seguenti: reclusione fino a un anno o con la multa da 2000 euro a 6000 euro chi propaganda l'.

0. 7. 050. 1. La Commissione.

Alla lettera a), dopo le parole: con la aggiungere le seguenti: reclusione fino a un anno o con la.

0. 7. 050. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a)con la multa da 2000 euro a 6000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

a-bis) con la reclusione fino a tre anni chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;».

7. 050. La Commissione

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: «reclusione sino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «multa da 2000 a 6000 euro».

7. 020. Guido Giuseppe Rossi.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 7.052

Sostituire la parola: o con la parola: e.

0. 7. 052. 1. Boccia.

Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: sino a tre anni sono sostituite dalle seguenti: sino ad un anno e sei mesi o con la multa sino a 6000 euro.

7. 052. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: «diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita» sono sostituite dalle seguenti: «istiga all'odio razziale o etnico ovvero istiga».

7. 0101. Guido Giuseppe Rossi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: «diffonde in qualsiasi modo» sono sostituite dalla seguente: «propaganda».

7. 021. Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

7. 022. Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

7. 023. Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

 

(A.C. 5490 - Sezione 9)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro».

2. All' articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro».

3. All'articolo 342 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro»;

b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da 2.000 euro a 6.000 euro».

4. All'articolo 403 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro»;

b) al secondo comma, le parole: «la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 2.000 euro a 6.000 euro».

5. All'articolo 656 del codice penale, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 26. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa;

al comma 3, lettera a), sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa;

al comma 3, lettera b), sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa;

al comma 4, lettera a), sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa;

al comma 4, lettera b), sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa.

8. 27. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa.

8. 20. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.000 euro a 5.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro.

8. 29. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 2, sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa.

8. 21. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: 1.000 euro a 5.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro.

8. 30. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa.

8. 22. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 1.000 euro a 5.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro.

8. 31. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa.

8. 23. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 2.000 euro a 6.000 euro con le seguenti: 5.000 euro a 10.000 euro.

8. 32. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa.

8. 24. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 1.000 euro a 5.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro.

8. 33. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: multa con le seguenti: sanzione amministrativa.

8. 25. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 2.000 euro a 6.000 euro con le seguenti: 4.000 euro a 10.000 euro.

8. 34. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 10; all'articolo 12, sopprimere la parola: 100.

8. 50. (Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro con le seguenti: l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro.

8. 35. Fanfani, Annunziata, Mantini.

(A.C. 5490 - Sezione 10)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole da: 272 fino a: 293 con le seguenti: 270, 271, 272, 273, 279, 290, 290-bis, 291, 292-bis, 293, 402 e 403.

9. 20. Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

Al comma 1, dopo la parola: 279 aggiungere la seguente:, 291.

9. 21. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, sostituire le parole: e 293 con le seguenti: , 293 e 304.

9. 22. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: e 293 con le seguenti: , 293 e 305.

9. 23. Pisapia, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: e 293 con le seguenti: , 293 e 415.

9. 24. Pisapia, Cento, Mascia, Russo Spena.

 

(A.C. 5490 - Sezione 11)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.

1. Nel caso in cui la condanna a pena detentiva per i reati di cui agli articoli 290, 291, 292, primo comma, 299, 342, primo e terzo comma, 403 e 404, primo comma, del codice penale, come modificati dalla presente legge, debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero, a tale data, sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 20. Fanfani, Annunziata, Mantini.

Sostituirlo con il seguente:

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale, è aggiunto il seguente: Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.

11. 21. Fanfani, Annunziata, Mantini.

(Approvato)

(A.C. 5490 - Sezione 12)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5490 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 

(A.C. 5490 - Sezione 13)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

le nuove formulazioni degli articoli 299 e 404 del codice penale prevedono sanzioni per chi offende Stati esteri e confessioni religiose,

impegna il Governo

a valutare se chiedere, nelle sedi opportune, la reciprocità specifica legislativa presso tutti gli Stati che non prevedono questa normativa nelle loro legislazioni.

9/5490/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Perrotta.


 

 


Iter al Senato

 


Progetti di legge

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1980

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SALVI, ACCIARINI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BATTISTI, BRUTTI Paolo, CORTIANA, COVIELLO, DATO, DE ZULUETA, DI SIENA, FALOMI, FORMISANO, GAGLIONE, GARRAFFA, LAVAGNINI, MALABARBA, MARINO, MARTONE, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PETERLINI, PIATTI, SODANO Tommaso, TOGNI, TURRONI, VICINI, VILLONE e VISERTA COSTANTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 4 FEBBRAIO 2003

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

Onorevoli Senatori. – Nella scorsa legislatura, con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, è stata approvata un’ampia depenalizzazione dei reati minori e sono state abrogate norme del codice penale del 1930 ormai anacronistiche.

Nell’iter parlamentare della proposta di legge delega, però, alcune norme che puniscono condotte che rientrano nella libertà di opinione e di espressione del pensiero, di cui pure era stata proposta l’abrogazione, non sono state eliminate dal codice.

Nel vigente sistema penale sono ancora presenti, e spesso puniti con pene particolarmente gravi, reati introdotti nel periodo fascista, finalizzati chiaramente alla repressione di chi si opponeva allo stato dittatoriale e che mal si conciliano con le norme costituzionali, e in particolare con l’articolo 21 della Costituzione.

Ciò evidenzia una vistosa contraddizione del nostro ordinamento giuridico: da un lato si riconosce e tutela, a livello costituzionale, la libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di manifestazione; dall’altro sopravvivono, nel codice penale, reati caratterizzati solo dall’esercizio di tali diritti. Si tratta, evidentemente, del retaggio di un sistema normativo teso a limitare nel modo più drastico ogni espressione di dissenso, specialmente di carattere politico; tali norme, del resto, si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico, in sostanziale violazione dei princìpi base di un ordinamento democratico.

Gli orientamenti della giurisprudenza in parte hanno attenuato tale contraddizione, disapplicando o interpretando in chiave restrittiva quegli articoli del codice penale che sono il residuo di una concezione autoritaria dello Stato: ma è giunto il momento di arrivare ad una loro abrogazione, onde evitare che nel confronto politico, anche aspro, possa, o debba, intervenire il giudice penale.

Non si può non rilevare, inoltre, che – malgrado l’ampia depenalizzazione approvata con larghissimo consenso nella scorsa legislatura – permangono, nel codice penale, reati che non creano allarme sociale e in relazione ai quali è ben più efficace una sanzione amministrativa: la depenalizzazione di tali reati andrebbe nel senso (da tutti, almeno a parole, auspicato) di demandare alla magistratura solo le condotte che creano effettivi e concreti danni alla collettività o ai singoli.

Riteniamo pertanto di concorrere alla riforma da più parti sollecitata presentando al Senato questo disegno di legge, che riprende quella presentata in questa legislatura alla Camera dall’onorevole Giuliano Pisapia ed altri deputati (si veda l’atto Camera n.2443).

Con essa si vuole, da un lato, completare il lavoro già avviato nella scorsa legislatura, abrogando quelle norme che individuano reati che, sia pure nell’attenuata applicazione che ne fa la giurisprudenza, non hanno nessuna ragione di sopravvivere nel nostro ordinamento; e dall’altro proseguire nell’opera di depenalizzazione che – giova ricordarlo – non significa affatto impunità ed anzi, spesso, evita proprio l’impunità, senza però ricorrere alla sanzione penale.

Certo, se fosse già avanzata la riforma del codice penale e se fossero state approvate norme quali «la riserva del codice» e, più in generale, quelle modifiche tese a creare nel nostro sistema il cosiddetto «diritto penale minimo», questo disegno di legge sarebbe certamente già superato. Ma, in questo contesto politico, e di fronte ai ritardi e alle carenze governative, i proponenti ritengono opportuno presentare al Parlamento la proposta di abrogazione di alcuni reati e di depenalizzazione di altri. Auspichiamo che questo lavoro possa essere la base di una discussione più ampia, che porti a una modifica complessiva del nostro sistema penale, con l’unificazione nel codice penale di tutte le fattispecie penalmente rilevanti; con l’introduzione di pene principali diverse dalla detenzione e dalla pena pecuniaria; con la depenalizzazione di tutti quei reati minori che non hanno necessità di quelle indagini per le quali è necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria. Questo nell’ottica di un diritto penale «minimo» e «mite» e, soprattutto, del rafforzamento di quelle misure che possono determinare una maggiore prevenzione dei reati e quindi una maggiore tutela della collettività.

 



DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269 (Attività antinazionale del cittadino all’estero), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 278 (Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 279 (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 292-bis (Circostanza aggravante), 293 (Circostanza aggravante), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) del codice penale sono abrogati.

 

Art. 2.

1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (Associazione sovversiva). – Chiunque, nel territorio dello Stato, ha promosso, costituito o diretto associazioni i cui appartenenti abbiano commesso delitti idonei a sovvertire con la violenza l’ordinamento democratico dello Stato, ovvero alla soppressione violenta dell’ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chi partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto diverso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

 

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che prevedano sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale, la cui abrogazione è disposta dall’articolo 1 della presente legge. Le sanzioni amministrative devono essere contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1000 euro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2627

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 5 DICEMBRE 2003

 

 

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Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

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Onorevoli Senatori. – I reati di opinione rappresentano un «relitto storico» che permane all’interno del nostro codice penale, nonostante l’attuale momento storico sia profondamente mutato rispetto a quello in cui sono stati introdotti.

Oltretutto nel corso degli ultimi anni, si è andato sviluppando un dibattito sulla costituzionalità di alcune norme, nella convinzione che il diritto alla tutela e alla libertà di pensiero e di parola dovrebbe rappresentare la base di ogni sistema che si definisca democratico.

Infatti, la libertà di opinione, di associazione, di iniziativa, di partecipazione, rappresentano diritti politici fondamentali e, poiché si tratta di valori presenti nella Costituzione, rivestono un carattere assoluto che nessuna norma di rango inferiore, sia essa penale, procedurale, civile o amministrativa, può negargli.

I reati di opinione sono stati inseriti all’interno del codice penale nel lontano 1930, periodo in cui il legislatore, tenendo conto delle tendenze politiche e sociali dominanti all’epoca, ha fatto riferimento alla particolare concezione dello Stato autoritario che era andato affermandosi in Italia con l’avvento del fascismo.

Un esame comparato con altri ordinamenti di Stati democratici dimostra, oltretutto, come tale comportamento, ove perseguito, lo sia solo se associato a fatti concreti e rilevanti penalmente, mai quando consiste nella semplice propaganda.

L’articolo 21 della Costituzione, introduce e riconosce come libertà irrinunciabile il diritto di manifestare il proprio pensiero, adeguandosi quindi a princìpi ritenuti universalmente validi e consoni per uno Stato democratico basato sul diritto.

Ma questi dettami, pur riconosciuti dalla Costituzione, non trovano riscontro nel codice penale determinando quindi una palese discrepanza tra ciò che la Costituzione sancisce e il codice penale vieta.

Modificare queste norme assume un significato che deve andare oltre il mero concetto legislativo, significa riconoscere il cammino democratico intrapreso dal nostro Paese.

Con il presente disegno di legge, quindi, si intende proseguire il cammino iniziato con l’approvazione, a larghissima maggioranza, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, che ha introdotto novità significative, con un ampia depenalizzazione dei reati minori e l’abrogazione di alcune norme del vecchio codice penale, ma si è ancora lontani da un pieno riconoscimento del dettato costituzionale.

Per concludere, alla luce delle considerazioni svolte, riteniamo improrogabile una completa rilettura dei reati di opinione, al fine di attuare una revisione dell’area di fatti che furono ritenuti penalmente rilevanti solo a seguito di scelte politiche che, diventate ormai anacronistiche, comprimono eccessivamente lo spazio dei diritti di libertà di tutti i cittadini.

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 241 è sostituito dal seguente:

«Art. 241. – (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche»;

b) l’articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Art. 283. – (Attentato contro la costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni»;

c) l’articolo 292 è sostituito dal seguente:

«Art. 292. – (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque pubblicamente vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con l’ammenda da 100 a 1.000 euro. La pena è aumentata fino a 5.000 euro nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente ed intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali»;

d) l’articolo 299 è sostituito dal seguente:

«Art. 299. – (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da 100 a 1.000 euro»;

e) l’articolo 658 è sostituito dal seguente:

«Art. 658. – (Procurato allarme presso l’autorità). - Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 300 euro».

 

Art. 2.

1. Gli articoli 269, 271, 272, commi secondo e terzo, 279, 290, 291, 292-bis e 656 del codice penale, nonché l’articolo 82 del codice penale militare di pace sono abrogati.

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3064

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MALABARBA e SODANO Tommaso

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 23 LUGLIO 2004

 

 

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Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d’opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione

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Onorevoli Senatori. – Nella scorsa legislatura, con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è stata approvata un’ampia depenalizzazione dei reati minori e sono state abrogate norme del codice penale del 1930 ormai anacronistiche.

Nell’iter parlamentare della proposta di legge delega però, alcune norme che puniscono condotte che rientrano nella libertà di opinione e di espressione del pensiero, di cui pure era stata proposta l’abrogazione, non sono state eliminate dal codice.

Nel vigente sistema penale sono ancora presenti, e spesso puniti con pene particolarmente gravi, reati introdotti nel periodo fascista, finalizzati chiaramente alla repressione di chi si opponeva allo stato dittatoriale e che mal si conciliano con le norme costituzionali, e in particolare con l’articolo 21 della Costituzione.

Ciò evidenzia una vistosa contraddizione del nostro ordinamento giuridico: da un lato si riconosce e si tutela, a livello costituzionale, la libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di manifestazione; dall’altro sopravvivono, nel codice penale, reati caratterizzati solo dall’esercizio di tali diritti. Si tratta, evidentemente, del retaggio di un sistema normativo teso a limitare nel modo più drastico ogni espressione di dissenso, specialmente di carattere politico; tali norme, del resto, si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico, in sostanziale violazione dei princìpi base di un ordinamento democratico.

Gli orientamenti della giurisprudenza in parte hanno attenuato tale contraddizione, disapplicando o interpretando in chiave restrittiva quegli articoli del codice penale che sono il residuo di una concezione autoritaria dello Stato: ma è giunto il momento di arrivare ad una loro abrogazione, onde evitare che nel confronto politico, anche aspro, possa, o debba, intervenire il giudice penale.

Non si può non rilevare, inoltre, che – malgrado l’ampia depenalizzazione approvata con larghissimo consenso nella scorsa legislatura – permangono, nel codice penale, reati che non creano allarme sociale e in relazione ai quali è ben più efficace una sanzione amministrativa: la depenalizzazione di tali reati andrebbe nel senso da tutti, almeno a parole, auspicato, di demandare alla magistratura solo le condotte che creano effettivi e concreti danni alla collettività o ai singoli.

Con il presente disegno di legge si vuole, dunque, da un lato, completare il lavoro già avviato nella scorsa legislatura, abrogando quelle norme che individuano reati che, sia pure nell’attenuata applicazione che ne fa la giurisprudenza, non hanno nessuna ragione di sopravvivere nel nostro ordinamento; e dall’altro proseguire nell’opera di depenalizzazione che – giova ricordarlo – non significa affatto impunità ed anzi, spesso, evita proprio l’impunità, senza però ricorrere alla sanzione penale.

Certo, se già fosse in fase avanzata la riforma del codice penale e se, come dai proponenti più volte auspicato, anche con la presentazione di altre proposte di legge, fossero state approvate norme quali «la riserva di codice» e, più in generale, quelle modifiche tese a creare nel nostro sistema il cosiddetto «diritto penale minimo», il presente disegno di legge sarebbe certamente già superato. Ma, in questo contesto politico, e di fronte ai ritardi e alle carenze governative, i proponenti ritengono opportuno presentare al Parlamento la presente proposta di abrogazione di alcuni reati e di depenalizzazione di altri, con l’auspicio che questo lavoro possa essere la base di una discussione più ampia che porti a una modifica complessiva del nostro sistema penale, con l’unificazione nel codice penale di tutte le fattispecie penalmente rilevanti; con l’introduzione di pene principali diverse dalla detenzione e dalla pena pecuniaria; con la depenalizzazione di tutti quei reati minori che non hanno necessità di quelle indagini per le quali è necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Nell’ottica come detto, di un diritto penale «minimo» e «mite» e, soprattutto, del rafforzamento di quelle misure che possono determinare una maggiore prevenzione dei reati e quindi una maggiore tutela della collettività.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269 (Attività antinazionale del cittadino all’estero), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 278 (Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 279 (Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 292-bis (Circostanza aggravante), 293 (Circostanza aggravante), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 305 (Cospirazione politica mediante associazione), 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) del codice penale sono abrogati.

 

Art. 2.

1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (Associazione sovversiva). – Chiunque nel territorio dello Stato, ha promosso, costituito o diretto associazioni i cui appartenenti abbiano commesso delitti idonei a sovvertire con la violenza l’ordinamento democratico dello Stato, ovvero alla soppressione violenta dell’ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chi partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto diverso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

 

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-bis (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale, la cui abrogazione è disposta dall’articolo 1 della presente legge;

b) prevedere, per i reati di cui alla lettera a), sanzioni amministrative contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1.000 euro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3538

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LUSSANA

 

(V. Stampato Camera n.5490)

 

approvato dalla Camera dei deputati il 6 luglio 2005

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l’11 luglio 2005

 

 

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Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

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DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241 – (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».

 

Art. 2.

1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270 – (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

 

Art. 3.

1. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283 – (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

 

Art. 4.

1. L’articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 289 – (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni».

 

Art. 5.

1. L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292 – (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). – Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

 

Art. 6.

1. L’articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 299 – (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».

 

Art. 7.

1. L’articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 403 – (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). – Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

 

Art. 8.

1. L’articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 404 – (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). – Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

 

Art. 9.

1. All’articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;

b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

 

Art. 10.

1. L’articolo 406 del codice penale è abrogato.

2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

 

Art. 11.

1. All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

2. All’articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All’articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

 

Art. 12.

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

 

Art. 13.

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;
b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

 

Art. 14.

1. All’articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135».

 

Art. 15.

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507.

 


Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2005

519ª Seduta  

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

 

 La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

 

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvato dalla Camera dei deputati

 

(1980) SALVI ed altri. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione 

 

(2627) CALDEROLI. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 

 

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' d' opinione, nonche' delega al Governo in materia di depenalizzazione

(Esame congiunto e rinvio)

 

 Riferisce il senatore TIRELLI (LP) che, in relazione all'Atto Senato n. 3538, ricorda brevemente l'iter parlamentare svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento e richiama l'attenzione sulle finalità perseguite dall'iniziativa che si propone di conformare al dettato costituzionale una serie di reati previsti nel titolo I del libro II del codice penale che, introdotti durante il regime fascista, costituivano strumenti per la repressione degli oppositori allo stesso. Si tratta previsioni incriminatrici non rispondenti a principi costituzionali, quali la libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto di associazione. Si possono in proposito individuare tre linee guida della riforma approvata dall'altro ramo del Parlamento e precisamente: la riscrittura delle condotte tipiche che caratterizzano molti dei cosiddetti reati di opinione accompagnata da un adeguamento delle sanzioni che sono state significativamente diminuite tenendo conto della effettiva gravità dei reati alla luce del mutato contesto giuridico istituzionale; la sostituzione, in molti casi, della pena detentiva con la previsione di pene pecuniarie nonché la trasformazione di alcuni illeciti penali in illeciti amministrativi; l'abrogazione di alcune fattispecie in quanto ritenute non più rilevanti penalmente alla luce di una più compiuta attuazione della Carta costituzionale. Si sofferma quindi brevemente sui quindici articoli in cui si sostanzia il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 novella l'articolo 241 del codice penale che delinea il delitto di attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato. Le innovazioni riguardano principalmente la ridefinizione della condotta tipica - che ora per essere penalmente rilevante deve consistere in atti violenti e idonei - e una notevole diminuzione della pena ad essa riferita che passa dall'ergastolo alla reclusione non inferiore a dodici anni. Si è quindi giunti ad una rimodulazione del regime sanzionatorio in coerenza con il mutato sentire della generalità dei consociati ed alla depenalizzazione di atti diretti contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato non connotati però dalla violenza.

L'articolo 2 novella l'articolo 270 del codice penale riscrivendo il reato di associazione sovversiva. Il relatore ricorda come, nel corso della discussione alla Camera, l'opposizione aveva proposto la soppressione della disposizione che successivamente si è preferito conservare pur riscrivendo la condotta e rimodulando la sanzione coerentemente con quanto si propone per altri reati in materia.

L'articolo 3 riscrive l'articolo 283 del codice penale sanzionando con la reclusione non inferiore a cinque anni la commissione con atti violenti di fatti diretti ed idonei a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo. Il relatore osserva che anche in tal caso si è proceduto ad una significativa riduzione della pena che è passata dalla reclusione non inferiore a dodici anni a quella della reclusione non inferiore a cinque anni.

Si sofferma quindi brevemente sugli articoli 4 e 5 del disegno di legge n. 3538, che, rispettivamente, ridefiniscono il reato di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, nonché il reato di vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. Anche in tali casi caratterizzano l'intervento una significativa riduzione delle pene attualmente previste, che, in particolare, in occasione della riscrittura dell'articolo 292 del codice penale si è espressa nella sostituzione della reclusione da uno a tre anni con la pena pecuniaria della multa da euro 1000 a euro 5000. Dopo che il relatore ha ricordato le proposte dell'opposizione, formulate in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nel senso della espunzione dall'area del penalmente rilevante delle condotte di vilipendio, lo stesso richiama l'attenzione sulle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che, in coerenza col dettato costituzionale, delineano le fattispecie di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone ed il reato di offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Viene meno dunque il riferimento alla religione dello Stato contenuto nei vigenti articoli 403 e 404 del codice penale. Nella stessa direzione sono poi gli interventi che l'articolo 9 realizza sull'articolo 405 del codice penale nel quale si sostituisce l'espressione del "culto cattolico" con la seguente "del culto di una confessione religiosa".

Il relatore, dopo aver richiamato l'attenzione sui reati che l'articolo 12 espressamente abroga, illustra brevemente l'intervento operato all'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che si pone sempre nella direzione di una riconsiderazione del regime sanzionatorio in senso meno rigoroso. Dà quindi brevemente lettura delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del disegno di legge n. 3538, facendo riserva di esprimere ulteriori valutazioni sul complesso degli interventi in cui si sostanzia la riforma nel corso dell'esame, anche alla luce della discussione che avrà luogo.

Conclude quindi sottolineando come l'articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento, così come gli altri disegni di legge in titolo, affrontino questioni importanti di cui è opportuno che il Parlamento si occupi per dare piena e compiuta attuazione ai precetti costituzionali.

 

La Commissione, su proposta del relatore, conviene poi di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo indicando come testo base l'Atto Senato n. 3538.

 

Il presidente ZANCAN sottolinea come quella affrontata dall'iniziativa in titolo sia una materia complessa e difficile per la quale è necessaria un'attenta riflessione, anche perché il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento non sembra seguire una linea ben chiara di intervento.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(omissis)

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

525ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

 

(1980) SALVI ed altri. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione 

(2627) CALDEROLI. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' d' opinione, nonche' delega al Governo in materia di depenalizzazione 

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

 

 In sede di discussione generale ha la parola il senatore ZICCONE(FI), il quale, a nome del suo Gruppo, preannuncia un pieno consenso sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento in quanto volto a sancire il giusto equilibrio tra le norme costituzionali che tutelano la libertà di pensiero, di opinione e di espressione con le disposizioni penali in materia nelle quali sopravvivono ancora figure di reato che contraddicono quei principi.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

(omissis)

 


GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

528ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

 

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvato dalla Camera dei deputati

(1980) SALVI ed altri. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione 

(2627) CALDEROLI. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' d' opinione, nonche' delega al Governo in materia di depenalizzazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 3 novembre scorso.

 

 In discussione generale ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale, manifestata la sua condivisione di fondo circa la scelta di depenalizzare i reati d'opinione, posizione dallo stesso già sostenuta nel passato anche in occasione del referendum a suo tempo proposto per l'abrogazione di norme che mal si conciliano con il dettato costituzionale in materia, giudica opportuno un approfondimento del testo da effettuarsi nella fase emendativa al fine di pervenire ad una normativa che determini il giusto equilibrio tra i beni oggetto di tutela.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) si riserva di esplicitare il suo punto di vista attraverso la presentazione di appositi emendamenti.

 

 Il PRESIDENTE, dichiara quindi chiusa la discussione generale sui disegni di legge in titolo e, su indicazione del relatore TIRELLI(LP), propone di fissare per le ore 20 di martedì 13 dicembre prossimo venturo il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

 Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(omissis)

 


GIUSTIZIA (2a

 

 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

537ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

 La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvato dalla Camera dei deputati

(1980) SALVI ed altri. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione 

(2627) CALDEROLI. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' d' opinione, nonche' delega al Governo in materia di depenalizzazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 novembre scorso.

 

 Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3538, già assunto come testo base, a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 1.

 

 Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale, ricordato come un intervento legislativo in materia di reati d'opinione fosse stato annunciato dal Ministro della giustizia nel momento in cui esponeva in Commissione il programma del suo dicastero, evidenzia come l'articolo 1 in esame vada ben oltre la volontà di escludere dal codice penale quelle fattispecie riconducibili alla legittima espressione di idee od opinioni politiche.

 Infatti, una cosa è considerare non perseguibile il programma politico di cui la Lega Nord si è fatta portatrice in questi anni, altra cosa è prevedere pene fortemente attenuate per fatti gravissimi quali quelli, commessi in maniera violenta, diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato ad una potenza straniera ovvero, a pregiudicarne l'unità.

 In materia penale è poi altamente sconsigliabile procedere in un'ottica di parzialità, mentre è necessario assumere decisioni che siano capaci di considerare la generalità delle fattispecie e la pluralità dei possibili comportamenti per non correre il rischio che l'attenuazione delle pene depotenzi in modo eccessivo ed inopportuno l'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio rispetto a condotte di obiettiva gravità.

 

 In sede di illustrazione dell'emendamento 1.3 ha poi la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale, invocando una più corretta formulazione delle norme pone in rilievo come la previsione dei requisiti della violenza, della direzione e della idoneità degli atti quali elementi che devono sussistere per l'esistenza del reato di attentato non sia condivisibile nel suo complesso, atteso che l'accertamento dell'idoneità dell'atto dovrebbe ritenersi di per sé sufficiente alla configurazione del reato stesso, anche se commesso con metodi non violenti.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra quindi l'emendamento 1.5 volto ad elevare la pena per il reato di attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato che a suo avviso dovrebbe continuare ad essere considerato un fatto gravissimo, e ciò a maggior ragione una volta introdotti i requisiti della violenza e della idoneità della condotta. D'altra parte, se l'attentato si può definire come il pericolo che deriva da un tentativo di sovvertimento alla stregua di un accertamento del trasferimento sul piano fattuale di una intenzione, risulta di tutta evidenza che non ricadono in detta fattispecie né le pubblicazioni sovversive, né tantomeno alcune manifestazioni estemporanee, quale fu l'occupazione del campanile di San Marco a Venezia da parte di militanti leghisti.

 

 Segue un breve intervento del senatore CALLEGARO (UDC) a proposito della distinzione tra tentativo e delitto di attentato.

 

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

 

Il senatore CAVALLARO(Mar-DL-U), illustrando gli emendamenti a sua firma, manifesta perplessità per l'impianto complessivo del disegno di legge n. 3538 che, pur perseguendo un intento lodevole qual è quello di adeguare la normativa vigente del codice penale in materia di reati di opinione al dettato costituzionale ed ai principi di libertà in esso contenuti, propone una riscrittura delle condotte tipiche ed una rimodulazione del trattamento sanzionatorio delle relative fattispecie assolutamente sorprendenti ed inaccettabili. Non soltanto non si può condividere il notevole affievolimento delle sanzioni proposto - che sottolinea sono riferite pur sempre a fattispecie di singolare gravità - ma soprattutto non si comprende l'introduzione del requisito del carattere violento delle condotte in quanto in tal modo si limita fortemente la concreta applicazione delle norme in esame, rimanendo fuori dalla repressione penale condotte che sono pur sempre idonee a porre in pericolo beni di fondamentale rilevanza costituzionale ma che non verrebbero sanzionate in quanto non perpetrate con violenza. Pur nella consapevolezza che l'iniziativa in titolo è fortemente voluta dalla Lega Nord per le ragioni in precedenza espresse ritiene necessario che la maggioranza faccia una profonda riflessione anche perché l'intervento risulta nel suo complesso non razionale e giustificabile avuto riguardo alla gravità dei fatti considerati.

Risulta poi a dir poco offensiva, inoltre, la previsione sanzionatoria che si propone di introdurre per il vilipendio alla bandiera in quanto si prevede al riguardo una sanzione del tutto irrisoria che palesa una evidente contraddizione in cui incorrerebbe lo Stato che da un lato considera lievemente tali condotte e dall'altro chiama i suoi cittadini anche all'estremo sacrificio in nome di quel vessillo. In considerazione di ciò, sia pure in termini paradossali, sarebbe stata preferibile una depenalizzazione delle condotte in esame che come considerate invece risultano irriguardose proprio nei confronti di quei cittadini.

Riferendosi inoltre all'articolo 14 esprime perplessità su disposizioni che appaiono ritagliate con riferimento a specifici casi concreti e conclude il suo intervento formulando un giudizio fortemente negativo per il modo in cui si è ritenuto di intervenire sulla materia in esame.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra gli emendamenti a suo firma all'articolo 2 che esprimono le perplessità della sua parte politica sulle disposizioni in esso contenute che richiederebbero una più attenta e rigorosa formulazione, in particolare, sotto il profilo della individuazione e definizione delle condotte tipiche.

 

 Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) modifica l'emendamento 3.1 riformulandolo nell'emendamento 3.1 (testo 2) e sottolinea che, anche in questo caso, mentre appare condivisibile la scelta della Camera dei deputati di introdurre il requisito di idoneità della condotta in relazione alla fattispecie considerata, proprio tale scelta renda incomprensibile l'inserimento dell'ulteriore requisito del carattere violento della condotta medesima, in quanto in tal modo è del tutto evidente che restano privi di qualsiasi sanzione penale i fatti idonei e diretti a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo che non siano stati posti in essere con modalità violente.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti di cui è firmatario rilevando come nella previsione dell'articolo 3 del testo in esame sia innegabilmente contraddittorio l'aver, da un lato, introdotto quale requisito della fattispecie incriminatrice il carattere violento della condotta - accentuandone in tal modo la rilevanza offensiva e la gravità - e l'aver, dall'altro, abbassato a cinque anni il minimo edittale previsto per la medesima fattispecie.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra l'emendamento 3.4 evidenziando come lo stesso sia volto a ridefinire la portata della disposizione incriminatrice di cui all'articolo 283 del codice penale riferendola alle sole condotte volte a mutare la forma di governo dello Stato così come recepita nella Costituzione formale del medesimo.

 

 Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 richiamando l'attenzione, in particolare, su come le modifiche apportate all'articolo 289 del codice penale rideterminino l'entità della sanzione per il reato di attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali in una misura chiaramente inadeguata rispetto alla gravità delle condotte considerate.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l'emendamento 4.4 in parte rifacendosi ai suoi precedenti interventi, in parte sottolineando come la mancanza del riferimento al requisito dell'idoneità, nella nuova formulazione proposta per l'articolo 289 del codice penale rappresenti un'evidente discrasia sistematica nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra l'emendamento 4.5, rilevando come lo stesso si prefigga di rimediare ad una palese incoerenza del testo in esame. Con l'occasione evidenzia altresì che il nuovo assetto che si propone per l'articolo 289 del codice penale pone problemi evidenti di raccordo sistematico con quanto disposto dall'articolo 338 dello stesso codice.

 

 Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra l'emendamento 5.2 sottolineando che, sebbene la nozione stessa di vilipendio implichi il carattere pubblico della condotta, non gli appare inopportuno che tale requisito venga espressamente previsto.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti all'articolo 5 di cui è firmatario richiamandosi alle considerazioni svolte precedentemente nel suo intervento dal senatore Cavallaro e richiamando, in particolare, l'attenzione sulle proposte emendative che incidono sull'entità della sanzione prevista dall'articolo 292 del codice penale, come sostituito dall'articolo 5 del testo in esame. Al riguardo, il senatore Dalla Chiesa sottolinea come il vilipendio della bandiera costituisca una condotta il cui rilievo non può essere minimizzato in considerazione del fatto che la stessa è il simbolo dei valori fondanti dell'unità nazionale e proprio per tale ragione l'offesa alla bandiera non può non implicare una sanzione penale autentica.

 

 Segue un breve intervento del senatore ZANCAN (Verdi-Un) che richiama l'attenzione sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6 e 5.10, sottolineando l'opportunità dell'integrazione con gli stessi suggerita.

 

 Il presidente Antonino CARUSO dà quindi conto del parere espresso dalla 1a Commissione permanente.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,30.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.3538

Art. 1.

1.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

1.2

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 241, primo comma, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «atti violenti diretti e idonei» con le seguenti: «atti concretamente idonei».

 

1.3

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, all’articolo 2541 del codice penale, ivi sostituito, sopprimere la parola: «violenti».

 

1.4

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 241, primo comma, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «non inferiori a dodici anni» con le seguenti: «non inferiore a diciotto anni».

 

1.5

Zancan

All’articolo 241, primo comma, come modificato, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «venti».

 

Art. 2.

2.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

2.2

Zancan

Il primo comma dell’articolo 270 del codice penale è sostituito come segue: «chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette o idonee a sovvertire o a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato è punito con la reclusione da tre a otto anni».

 

2.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 270, primo comma, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

 

2.4

Zancan

Il primo comma dell’articolo 270 del codice penale è sostituito come segue: «Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione sino a tre anni».

 

2.5

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 270, secondo comma, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da cinque a sette anni».

 

Art. 3.

3.1

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Sopprimere l’articolo.

 

3.1 (testo 2)

Fassone

Nel comma 1, all’articolo 283 del codice penale, ivi sostituito, sopprimere le parole: «con atti violenti», e dopo le seguenti: «o la forma di governo» inserire le parole: «con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato».

 

3.2

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

3.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque commette un fatto diretto e concretamente idoneo a maturare, con mezzi non consentiti dall’ordinamento, la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni"».

 

3.4

Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque, con atti violenti, commette fatti diretti ed idonei a mutare la Costituzione dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni"».

 

3.5

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 283, del codice penale, come modificato, sopprimere le parole: «con atti violenti».

 

3.6

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 283, del codice penale, come modificato, dopo le parole: «diretto e» aggiungere la seguente: «concretamente».

 

3.7

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 283, del codice penale, come modificato, dopo le parole: «un fatto diretto e idoneo a mutare», aggiungere le seguenti: «con mezzi non consentiti dall’ordinamento».

 

3.8

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 283, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni», con le seguenti: «non inferiore a quindici anni».

 

Art. 4.

4.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

4.2

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 289, primo comma, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «non inferiore a quindici anni».

 

4.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 289, primo comma, del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «atti violenti» con le seguenti: «atti concretamente idonei e».

 

4.4

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, all’articolo 289 del codice penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «violenti» con le parola: «idonei».

 

4.5

Zancan

Nel comma 1, all’articolo 289 del codice penale, ivi sostituito, dopo la parola: «diretti» aggiungere le seguenti: «e idonei».

 

Art. 5.

5.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

5.2

Zancan

Nel comma 1, all’articolo 292 del codice penale, come modificato, dopo la parola: «vilipende» aggiungere la seguente: «pubblicamente».

 

5.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, primo comma, del codice penale, come modificato, sopprimere le parole: «con espressioni ingiuriose».

 

5.4

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, primo comma, del codice penale, come modificato, dopo le parole: «o un altro emblema dello Stato» aggiungere le seguenti: «o dell’Unione europea».

 

5.5

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, primo comma, del codice penale, come modificato, dopo le parole: «la bandiera nazionale» aggiungere le seguenti: «o dell’Unione europea».

 

5.6

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, del codice penale, come modificato, aggiungere nella rubrica, dopo le parole: «altro emblema dello Stato,» le seguenti: «o dell’Unione europea».

 

5.7

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, primo comma, del codice penale, come modificato, dopo le parole: «è punito» aggiungere le seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni o».

 

5.8

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, del codice penale, primo comma, come modificato, dopo le parole: «La pena è aumentata» aggiungere le seguenti: «da tre a cinque anni».

 

5.9

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, del codice penale, secondo comma, come modificato, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni» con le seguenti: «reclusione fino a cinque anni».

 

5.10

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, del codice penale, come modificato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Agli effetti della legge penale per bandiera dell’Unione europea si intende la bandiera o gli emblemi ufficiali dell’Unione così come determinati dalle norme dell’ordinamento europeo».

 


GIUSTIZIA (2a)

VENERDÌ 23 DICEMBRE 2005

543ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvato dalla Camera dei deputati

(1980) SALVI ed altri. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione 

(2627) CALDEROLI. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' d' opinione, nonche' delega al Governo in materia di depenalizzazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 dicembre scorso.

 

Il PRESIDENTE avverte che l'esame riprenderà con l'illustrazione degli emendamenti a partire dall'emendamento 6.1, ricordando altresì che gli emendamenti riferiti ai primi cinque articoli sono già stati pubblicati in allegato al resoconto del 20 dicembre scorso.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) rileva come la ratio dell'emendamento 6.1 risulti coerente con altri emendamenti riferiti ai precedenti articoli e volti a sopprimere disposizioni del disegno di legge palesemente strumentali rispetto a vicende politico-giudiziarie in corso.

La soppressione dell'articolo proposto muove, in particolare, dalla non condivisione della scelta di sanzionare con un'irrisoria ammenda di 100 euro chi si rende colpevole di vilipendio alla bandiera che, soprattutto se compiuta da persone o rappresentanti istituzionali, richiede ben altra sanzione.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 6.2 e 6.4.

 

Il PRESIDENTE, avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 6.3 e 6.5, 7.1, 7.2, 9.1, 11.1 e 11.2.

 

In sede di illustrazione dell'emendamento 12.1, ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il quale osserva di non condividere l'abrogazione della circostanza aggravante prevista per coloro che vilipendono gli emblemi dello Stato in territorio estero. A suo avviso infatti, in tali circostanze, i doveri di un cittadino italiano nei confronti del proprio Paese dovrebbero ritenersi ancor più stringenti.

 

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno dato per illustrati gli emendamenti 13.1 e 13.2.

 

Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), illustrando l'emendamento 14.1, ritiene che anche in questo caso risultino evidenti, in merito all'articolo 14, sia il riferimento a vicende giudiziarie in corso sia l'inesistente attinenza dell'articolo con la finalità di una nuova disciplina della materia dei reati d'opinione.

 

Sono infine dati per illustrati gli emendamenti 14.2 e 14.3.

 

Il relatore TIRELLI(LP), in sede di espressione dei pareri si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti, pur ritenendo apprezzabili e meritevoli di accoglimento alcuni di essi.

Se però si considera l'ampia adesione al testo registrata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e i tempi oramai stretti che ci separano dalla conclusione della legislatura, criteri di opportunità politica suggeriscono di non apportare modifiche ad un provvedimento che costituisce un accettabile punto di equilibrio e può essere assunto quale base per successivi interventi legislativi che si riterranno opportuni.

 

In senso conforme al relatore si pronuncia la rappresentante del GOVERNO.

 

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti.

 

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 interviene il senatore CALLEGARO (UDC) per esprimere le sue perplessità relativamente al nuovo testo proposto per l'articolo 241 del codice penale che, diversamente da quanto ordinariamente avviene in materia penale, non stabilisce il massimo della pena, limitandosi a fissare esclusivamente il minimo. In tal modo viene meno la definizione di limiti entro i quali possa risultare adeguatamente circoscritta la discrezionalità del giudice.

 

Seguono brevi interventi del senatore CENTARO (FI) il quale ricorda che i limiti minimo e massimo della pena della reclusione sono fissati dall'articolo 23 del codice penale a cui deve farsi rinvio qualora la norma incriminatrice non definisca sia il minimo sia il massimo edittali e nuovamente del senatore CALLEGARO (UDC) che comunque si riserva di presentare un apposito emendamento in Assemblea.

 

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 1.1 pone in evidenza la pericolosità di una norma che obiettivamente depotenzia la gravità del reato di cui all'articolo 241 del codice penale, prevedendo per lo stesso una sanzione non adeguata. Se infatti la pena dell'ergastolo contemplata dal vigente codice per gli attentati alla sovranità nazionale è figlia dell'epoca in cui essa è stata introdotta è pur vero che le nuove disposizioni debbono considerare in modo non contingente le diverse e nuove forme attraverso le quali il delitto potrà essere consumato.

 

Accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 che vengono respinti.

 

La Commissione approva l'articolo 1.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1 ha la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) per porre in evidenza come la disposizione di cui all'articolo 2 corrisponda più ad una logica politica che non invece a soddisfare il diritto, per quanto radicale, al dissenso politico. Infatti, a fronte di un inasprimento delle pene per reati di terrorismo disposto da numerose disposizioni nel corso della legislatura, la reclusione da 5 a 10 anni per i reati associativi finalizzati al sovvertire violento dell'ordinamento si pone certamente su un piano di incoerenza e non rappresenta adeguatamente la gravità dei fatti considerati.

 

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

 

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BUCCIERO(AN), CALLEGARO (UDC) e DALLA CHIESA(Mar-DL-U), con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.3 e 2.5.

 

Dopo aver respinto l'emendamento 2.4, la Commissione approva l'articolo 2.

 

Si passa agli emendamenti all'articolo 3.

 

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.1, di contenuto identico all'emendamento 3.2.

 

Dopo che il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), annunciando il voto favorevole sull'emendamento 3.3, ha stigmatizzato l'effetto di svalutazione della pericolosità sociale del reato di attentato contro la Costituzione dello Stato operato con l'articolo 3, posti separatamente ai voti risultano respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, mentre è approvato l'articolo 3.

 

Passando agli emendamenti all'articolo 4, il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.1 volto a sopprimere l'articolo, in considerazione del fatto che tale articolo determina una misura di pena per il reato di attentato contro organi costituzionali e le assemblee regionali che finisce per equiparare in maniera inaccettabile il trattamento sanzionatorio di tale ipotesi a quello previsto per reati di pericolosità ben inferiore.

 

Dopo che la Commissione, con separate votazioni, ha respinto gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, posto ai voti è approvato l'articolo 4.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,20.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.3538

Art. 6.

6.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

6.2

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 299 del codice penale, come modificato, sopprimere le parole: «con espressioni ingiuriose».

 

6.3

Zancan

All’articolo 299 come modificato, aggiungere dopo l’espressione Stato estero la seguente espressione: «che si assicuri almeno identica tutela alla bandiera o altro emblema dello Stato italiano».

 

6.4

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 299 del codice penale, come modificato, sostituire le parole: «da euro 100 a euro 1000», con le seguenti: «da euro 1000 a euro 3500».

 

6.5

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, all’articolo 299 del codice penale, ivi sostituito, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«La pena è della reclusione fino a tre mesi o della multa da 1.000 a 10.000 euro per chi pubblicamente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera o l’emblema di cui al comma che precede».

 

Art. 7.

7.1

Zancan

Sopprimere l’articolo 403 del codice penale.

 

7.2

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, all’articolo 403 del codice penale, ivi sostituito, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«Il reato è punibile a querela della persona offesa».

 

Art. 9.

9.1

Zancan

All’articolo 405 del codice penale come modificato sostituire altresì le espressioni: «con la reclusione fino a due anni» con quella: «con la multa da euro 1000 a euro 5000» e quella: «con la reclusione da uno a tre anni» con quella: «con la multa da euro 5000 a euro 10000».

 

Art. 11.

11.1

Zancan

Sopprimere l’articolo 290 del codice penale.

 

11.2

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» con le seguenti: «con le pene previste dall’articolo 594, aumentate sino ad un terzo».

 

Art. 12.

12.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere le parole: «e 293».

 

Art. 13.

13.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

13.2

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

a0) Sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «fino ad un anno e sei mesi o con multa fino a 6.000 euro».

Conseguentemente sopprimere nella lettera a) le parole: «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro».

 

Art. 14.

14.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

 

14.2

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, sopprimere la parola: «immediatamente.

 

14.3

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e se è in corso l’espiazione della pena detentiva, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali che ne discendono».

 

 


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

544ª Seduta (1a pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

 La seduta inizia alle ore 14,45.

(omissis)

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvato dalla Camera dei deputati

(1980) SALVI ed altri. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione 

(2627) CALDEROLI. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione 

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di liberta' d' opinione, nonche' delega al Governo in materia di depenalizzazione

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

 Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 dicembre scorso.

 

 Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'esame riprenderà con la votazione degli emendamenti a partire da quelli relativi all'articolo 5, ricordando che gli emendamenti sono stati già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 20 e del 23 dicembre scorso.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.1 evidenziando le ragioni che giustificano la proposta di sopprimere l'intero articolo 5. Ritiene inaccettabile la forte riduzione della sanzione correlata alla commissione del reato di vilipendio della bandiera in quanto la previsione di una pena pecuniaria non sanziona adeguatamente la commissione di un fatto che ha invece notevole valenza simbolica. In via ulteriore la riforma non tiene affatto in considerazione il caso in cui responsabile del vilipendio sia un pubblico ufficiale ovvero una persona incaricata dell'esercizio di pubbliche funzioni.

 

 Dopo che i senatori ZANCAN (Verdi-Un) e FASSONE (DS-U) hanno dichiarato il loro voto favorevole, l'emendamento 5.1, posto ai voti, non è approvato.

 

 I senatori ZANCAN(Verdi-Un), DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE(DS-U), a nome dei rispettivi Gruppi, raccomandano l'approvazione dell'emendamento 5.2 che, posto ai voti, risulta respinto.

 

 Il senatore FASSONE(DS-U), il senatore ZANCAN (Verdi-Un) e il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) dichiarano il voto favorevole sull'emendamento 5.3 che, posto ai voti, non è approvato.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.4 ritenendo importante che vi sia una espressa considerazione nell'ambito del reato di vilipendio della bandiera anche dell'emblema dell'Unione europea.

 

 Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) e il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) hanno annunciato il loro voto favorevole, l'emendamento 5.4 risulta respinto.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.5 sottolineando l'importanza che vi sia, tra le bandiere da tutelare, anche una espressa indicazione di quella dell'Unione europea. Dichiara quindi di non comprendere le ragioni per le quali la maggioranza non intenda accogliere una proposta che risponde invece ad un evidente bisogno di tutela per il forte valore simbolico di tale emblema.

 

 Anche il senatore FASSONE (DS-U) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore dell'emendamento 5.5 ricordando che il codice penale già conosce in alcune fattispecie, come ad esempio nell'articolo 322-bis, la Comunità europea indicata come soggetto passivo del reato. Suscita perplessità quindi la contrarietà che sembra delinearsi all'accoglimento della proposta in esame.

 

 Posto ai voti l'emendamento 5.5 risulta respinto e conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 5.6 e 5.10.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.7 richiamando l'attenzione sull'opportunità di rafforzare la previsione sanzionatoria con l'indicazione della pena della reclusione da uno a tre anni in termini di pena alternativa a quella pecuniaria.

 

 Dopo che i senatori FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un) hanno annunciato il voto favorevole delle loro parti politiche l'emendamento 5.7 non è approvato.

 

 I senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), ZANCAN (Verdi-Un) e FASSONE (DS-U) raccomandano l'approvazione dell'emendamento 5.8 che, posto ai voti, risulta respinto.

 

 I senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un) dichiarano che voteranno a favore dell'emendamento 5.9 che, posto ai voti, non è approvato.

 

 Dopo che i senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), ZANCAN (Verdi-Un) e FASSONE (DS-U) hanno annunciato il voto contrario, posto ai voti l'articolo 5 è approvato.

 

 Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) invita ad approvare la proposta di soppressione dell'articolo 6.

 

 Dopo che anche i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE (DS-U) hanno annunciato il loro voto favorevole, l'emendamento 6.1, posto ai voti, non è approvato.

 

 Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.2 ed altrettanto fanno, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori FASSONE (DS-U) e ZANCAN(Verdi-Un).

 

 Posto ai voti, quindi, l'emendamento 6.2 risulta respinto.

 

 Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 6.3, richiama l'attenzione sull'importanza della condizione di reciprocità nella materia dei reati di vilipendio.

 

 Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE (DS-U) hanno annunciato il loro voto favorevole, l'emendamento 6.3, posto ai voti, non è approvato.

 

 I senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un) dichiarano il voto favorevole sull'emendamento 6.4 che, posto ai voti, risulta respinto.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) richiama l'attenzione sull'emendamento 6.5 che si propone di intervenire sull'articolo 299 del codice penale con l'obiettivo di realizzare un intervento normativo complessivamente coerente e razionale con riferimento alle sanzioni previste. Riesce infatti non comprensibile come si possano punire più duramente comportamenti meno gravi rispetto ad altri più rilevanti che invece rimarrebbero privi di sanzione.

 

 Anche il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) manifesta la sua adesione per la proposta del senatore Fassone aderendo alle considerazioni da lui rappresentate.

 

 Dopo che anche il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ha annunciato il voto favorevole, posto ai voti l'emendamento 6.5 non è approvato.

 

 I senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un) annunciano il voto contrario sull'articolo 6 che, posto ai voti, è approvato.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.1 che propone la soppressione dell'intero articolo. La novella dell'articolo 403 del codice penale che l'iniziativa in titolo intende realizzare contraddice l'impostazione complessiva della riforma in esame in quanto finisce per estendere l'ambito della punibilità e ciò in senso contrario a quanto invece realizzato in altre fattispecie. La norma inoltre, stante la genericità e l'ampiezza della nozione di religione, si presta a un'estesa possibilità applicativa sulla quale è opportuna una riflessione molto attenta.

 

 Dopo che anche i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE (DS-U) hanno annunciato il loro voto favorevole, l'emendamento 7.1 risulta respinto.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea l'opportunità di approvare l'emendamento 7.2 che propone la punibilità a querela del reato di cui all'articolo 403 del codice penale sulla base di un'esigenza di coerenza sistematica.

 

 I senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN (Verdi-Un) raccomandano anch'essi l'approvazione dell'emendamento di cui il senatore Fassone è il primo firmatario.

 

 Posti ai voti, l'emendamento 7.2 non è approvato.

 

 Dopo che i senatori FASSONE(DS-U), ZANCAN (Verdi-Un) e DALLA CHIESA (Mar-DL-U) hanno dichiarato il loro voto contrario, l'articolo 7 è approvato.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.1.

 

 Il senatore CALLEGARO(UDC), pur preannunciando che voterà a favore dell'articolo 9, evidenzia alcune improprietà terminologiche, che sarebbe opportuno correggere, come quella di riferire la nozione di vilipendio ad una persona.

 

 Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE (DS-U) ne hanno raccomandato l'approvazione, l'emendamento 9.1 risulta respinto.

 

 Posto ai voti, con il voto contrario dei senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e ZANCAN(Verdi-Un), l'articolo 9 è approvato.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) modifica l'emendamento 11.1 riformulandolo nell'emendamento 11.1 (testo 2).

 

 Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE (DS-U) hanno dichiarato il loro voto favorevole, l'emendamento 11.1 (testo 2) risulta respinto.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea come l'emendamento 11.2 risponda ad un'esigenza di carattere sistematico in quanto l'inasprimento del regime sanzionatorio che si propone di realizzare con l'emendamento mira a riequilibrare i rapporti con la fattispecie di cui all'articolo 342 del codice penale.

 

 Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN (Verdi-Un) hanno annunciato il loro voto favorevole, l'emendamento 11.2 non è approvato.

 

 Con il voto contrario dei senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), ZANCAN (Verdi-Un) e FASSONE(DS-U), posto ai voti, l'articolo 11 è approvato.

 

 I senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un) raccomandano l'approvazione dell'emendamento 12.1 che, posto ai voti, non è approvato.

 

 Con il voto contrario dei senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un) è approvato l'articolo 12.

 

 I senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un) annunciano il voto favorevole sull'emendamento 13.1 che, posto ai voti, risulta respinto.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) richiama l'attenzione sull'emendamento 13.2 sul quale esprimono adesione i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN(Verdi-Un).

 

 Posto ai voti, l'emendamento 13.2 è respinto.

 

 Con il voto contrario dei senatori ZANCAN(Verdi-Un), DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e FASSONE (DS-U) è approvato l'articolo 13.

 

 I senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), ZANCAN (Verdi-Un) e FASSONE (DS-U) raccomandano l'approvazione dell'emendamento 14.1 che, posto ai voti, non è approvato.

 

 Dopo che, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori FASSONE(DS-U), DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN (Verdi-Un) hanno dichiarato il voto favorevole, l'emendamento 14.2, posto ai voti, risulta respinto.

 

 Con il voto favorevole dei senatori FASSONE(DS-U), DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN(Verdi-Un), l'emendamento 14.3 risulta respinto.

 

 I senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), ZANCAN (Verdi-Un) e FASSONE (DS-U) dichiarano il voto contrario sull'articolo 14 che, posto ai voti, risulta approvato.

 

 Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), nell'annunciare il voto contrario sul disegno di legge n. 3538, non può non richiamare l'attenzione innanzitutto sulla circostanza che ancora una volta la Commissione si accinge a licenziare un testo palesemente volto anche ad intervenire su alcuni processi in corso che interessano gli esponenti di un partito di maggioranza. Ciò peraltro non impedisce di riconoscere che l'esigenza di un intervento legislativo che affronti la problematica dei cosiddetti reati d'opinione è un'esigenza reale e condivisa dalla sua parte politica. Non si può però, d'altra parte, non evidenziare come la maggioranza avrebbe potuto affrontare questo tema con modalità diverse e ben più condivisibili, evitando di sottoporre all'esame del Parlamento un testo che, anche a prescindere dalle molteplici problematiche di ordine tecnico che lo contraddistinguono, presenta vistose incongruenze quali, ad esempio, l'inclusione fra i reati d'opinione di reati come l'attentato alla Costituzione ovvero l'attentato contro organi costituzionali che non si concretizzano in condotte caratterizzate esclusivamente dalla manifestazione del pensiero.

 Sul tema del vilipendio alla bandiera, inoltre, il dibattito ha fatto emergere gli aspetti di non condivisibilità dell'intervento e, in questa sede, il senatore ritiene di dover sottolineare in via ulteriore che si sarebbe aspettato una maggiore sensibilità su tale versante quantomeno da alcune componenti della maggioranza.

 

 Il senatore CALLEGARO(UDC), nell'annunciare il voto favorevole, richiama però l'attenzione su alcuni profili problematici sottesi al disegno di legge n. 3538 e relativi, in particolare, alla definizione di alcune delle cornici edittali e alle modifiche apportate all'articolo 2 del codice penale.

 

 Il senatore ZANCAN(Verdi-Un), nell'annunciare il voto contrario sul disegno di legge n. 3538, coglie l'occasione per ribadire innanzitutto la serietà dei profili problematici sottesi alla modifica delle fattispecie in tema di vilipendio. La scelta operata dalla Camera dei deputati a favore della previsione della pena pecuniaria non tiene palesemente conto del fatto che, in concreto, la minaccia di tale pena è assolutamente risibile, non avendo tra l'altro la stessa esecuzione nella stragrande maggioranza dei casi. Le uniche due opzioni serie che possono essere prese in considerazione dal legislatore sono: o quella di una radicale abrogazione delle predette fattispecie incriminatrici, ovvero quella di un più o meno ampio ricorso alla pena detentiva. La sua opinione personale è che la soluzione migliore sarebbe stata quella di ridurre significativamente l'area del penalmente rilevante nell'ambito considerato, fatta eccezione per alcune condotte, come ad esempio quelle che offendono la bandiera, la cui forte valenza simbolica è indiscutibile, conservando in questi ultimi la previsione della pena detentiva.

 Il senatore Zancan richiama infine l'attenzione ancora una volta sulla previsione contenuta nell'articolo 14 del disegno di legge n. 3538, sottolineandone la valenza fortemente innovativa rispetto all'attuale impianto dell'articolo 2 del codice penale e rilevando che ciò avrebbe reso indispensabile uno specifico approfondimento problematico sul punto, che è invece mancato.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea come gli interventi svolti e gli emendamenti presentati dai senatori della sua parte politica nel corso dell'esame dei disegni di legge in titolo rendano evidente come l'atteggiamento della stessa si caratterizzi, da un lato, per una forte adesione alla scelta di un intervento volto ad una sostanziale depenalizzazione dei cosiddetti reati d'opinione e, dall'altro, per una profonda non condivisione delle vistose carenze di ordine tecnico con le quali questo intervento è stato realizzato nell'articolato già licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

 A titolo esemplificativo di tali carenze, il senatore Fassone ritiene opportuno richiamare l'attenzione su due profili non ancora evidenziati nel dibattito fin qui svoltosi. In primo luogo, in ordine al nuovo testo dell'articolo 270 del codice penale come introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge, rileva come non ne siano state ancora evidenziate le implicazioni problematiche in relazione all'articolo 18 della Costituzione che - come è noto - fatto salvo quanto previsto in particolare per le associazioni segrete e per quelle di carattere militare, legittima in via generale esclusivamente il divieto di associazioni che perseguono fini vietati ai singoli dalla legge penale. Nell'impostazione del codice penale vigente, l'articolo 270 non pone di per sé problemi di compatibilità con l'articolo 18 della Costituzione in quanto la condotta associativa da esso vietata trova il suo corrispettivo nella fattispecie monosoggettiva incriminata dall'articolo 272 dello stesso codice. Il disegno di legge n. 3538, mentre riformula l'articolo 270 del codice penale limitandone l'ambito di applicazione, con l'articolo 12 prevede contestualmente l'abrogazione del citato articolo 272 e questo però pone inevitabilmente un problema di compatibilità con l'articolo 18 della Costituzione in quanto la condotta associativa vietata dall'articolo 270 - anche nella nuova formulazione - non è diretta al perseguimento di un fine vietato ai singoli dalla legge penale. Si tratta di una problematica su cui è di tutta evidenza la necessità di uno specifico approfondimento che invece è completamente mancato. Allo stesso modo è del tutto mancata una riflessione specifica sulle rilevanti implicazioni problematiche connesse con le modifiche apportate all'articolo 283 del codice penale in relazione a quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione. Quest'ultimo dispone infatti che il Presidente della Repubblica non sia responsabile degli atti compiuti nelle sue funzioni tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Il disposto costituzionale è prevalentemente interpretato nel senso che esso implica il rinvio a specifiche fattispecie incriminatrici - in quanto, diversamente opinando, non opererebbe a favore del Capo dello Stato la garanzia del principio di legalità in materia penale - e, per quel che riguarda l'attentato alla Costituzione, la fattispecie incriminatrice cui tale espressione farebbe rinvio è pacificamente individuata proprio nel citato articolo 283. La modifica apportata a tale articolo dalla Camera dei deputati implica però che la commissione del reato richiederà necessariamente una condotta violenta, mentre è facilmente immaginabile che condotte di attentato alla Costituzione potrebbero essere poste in essere dal Presidente della Repubblica mediante atti non violenti abusando delle proprie prerogative e, pertanto, tali condotte risulterebbero in futuro del tutto prive di qualsiasi sanzione penale, a differenza di quanto oggi previsto.

 Il senatore Fassone prosegue il suo intervento richiamandosi ai suoi precedenti interventi in occasione dei quali ha, a più riprese, evidenziato ulteriori asimmetrie e incongruenze di ordine tecnico riferibili ad altri aspetti del disegno di legge n. 3538 e annunciando pertanto, in conclusione, il voto contrario del suo Gruppo sul disegno di legge nel suo complesso.

 

 Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale ritiene di non poter non richiamare l'attenzione sul fatto che alcuni degli interventi di modifica del codice penale contenuti nel testo che la Commissione si accinge a licenziare rendono palesemente discriminatorio in modo ingiustificato il permanere di alcune delle disposizioni incriminatrici della legge n. 645 del 1952, recante le norme di attuazione del primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione in ordine al divieto di ricostituzione del partito fascista.

 

 La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 3538 e a proporre in esso l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1980, 2627 e 3064, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(omissis)

 

 La seduta termina alle ore 16,10.


 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3538

Art. 11.

11.1 (testo 2)

Zancan

Sopprimere il comma 1.

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

268ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi

(omissis)

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

 

 Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si novellano varie disposizioni del codice penale in materia di reati di opinione, prevedendo, in particolare, una diminuzione delle pene conseguenti alle fattispecie considerate, le quali vengono nel contempo parzialmente ridefinite. Dopo avere riferito in dettaglio sulle singole disposizioni di cui si compone il disegno di legge n. 3538, si sofferma sul suo articolo 14, che stabilisce un principio di carattere generale, inserendo un nuovo comma nell'articolo 2 del codice penale, che - come è noto - regola la successione di leggi penali. Ricorda che la disciplina oggetto del provvedimento in esame è senza dubbio riconducibile alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento penale, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione; in conclusione, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare la congruità dell'articolo 6, che novellando l'articolo 299 del codice penale sancisce un'attenuazione della pena dalla reclusione da sei mesi a tre anni, alla semplice ammenda da 100 a 1.000 euro; propone inoltre di invitare la Commissione di merito a valutare attentamente la novella recata dall'articolo 14 a un principio generale del codice penale, osservando comunque che sarebbe preferibile eliminare da detta disposizione la parola "immediatamente". Ritiene inoltre di dovere invitare la Commissione di merito a valutare la congruità dell'articolo 15, che fa riferimento a violazioni depenalizzate dal disegno di legge in esame, laddove le disposizioni che lo compongono prevedono comunque una sanzione penale per ciascuna delle fattispecie regolate.

 Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, i quali - a suo giudizio - non suscitano rilievi critici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, su di essi, un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

(omissis)

 


Esame in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

944a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 24 gennaio 2006

(Pomeridiana)

_________________

 

Presidenza del vice presidente DINI,

indi del presidente PERA

e del vice presidente FISICHELLA

 

(omissis)

Discussione dei disegni di legge:

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1980) SALVI ed altri. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione

(2627) CALDEROLI. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d'opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione

(Relazione orale)(ore 21,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3538, già approvato dalla Camera dei deputati, 1980, 2627 e 3064.

Il relatore, senatore Tirelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TIRELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello al nostro esame è un disegno di legge che deriva dalla presentazione di più disegni di legge confluiti in un testo base approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento scaturisce dalla volontà di verificare e valutare la compatibilità costituzionale di un insieme di norme che hanno in sé la potenzialità, affatto remota, di punire condotte riconducibili ad una forma di manifestazione del pensiero. Si è ormai consolidata l'opinione che un sistema pluralistico, quale è il nostro, comprenda la libertà di propaganda delle idee quale legittima forma di attività politica per il conseguimento di obiettivi politici.

Quello che ci perviene dalla Camera è un disegno di legge che è il risultato di un confronto tra varie parti politiche. Confronto che si è risolto in una mediazione tra chi voleva una radicale azione abrogativa per espungere dal codice penale i reati d'opinione e quelli associativi e chi intendeva mantenere norme che risalgono a tempi in cui non era vigente l'articolo 21 della nostra Carta costituzionale.

In che modo si è agito per modificare queste norme, che vengono riconosciute non più all'altezza di un Paese democratico? Attraverso una riformulazione della condotta con adeguamento della sanzione alla reale gravità della medesima, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo e, per ultimo, con una semplice abrogazione di alcuni articoli del codice penale.

Certo, forse sarebbe stato meglio porre il problema in forma meno residuale, come è stato detto da numerosi esponenti della maggioranza e dell'opposizione, intervenendo non solo sulla decarcerizzazione, ma anche sulla depenalizzazione di questi reati.

Comunque, signor Presidente, in attesa di un riesame che affronti in modo più sistematico la materia, con la riforma o comunque la riscrittura di questi articoli del codice penale nell'ambito di una riforma complessiva dei codici, soprattutto di quello penale, riteniamo che questo sia un primo passo, una forma che non è semplicemente una mediazione, ma il frutto di un insieme di apporti che hanno contribuito all'elaborazione di un disegno di legge che comunque è in grado, di per sé, di risolvere sia i problemi etici che quelli pratici che si sono posti in questi anni anche a una lettura attenta della costante giurisprudenza della Corte costituzionale. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Salzano).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà, rapidamente.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, la ringrazio dell'esortazione.

 

PRESIDENTE. È il contingentamento dei tempi, non sono io.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Visto che dovremo star qui sino alle ore 22, impiegherò due o tre minuti per esprimere un giudizio fortemente negativo sia sulla sostanza di questo disegno di legge, sia sulle modalità con cui esso approda all'Aula.

Tutti noi siamo concordi nel ritenere che una parte della materia del codice penale, in particolare quella dei delitti cosiddetti contro la personalità dello Stato, avrebbe richiesto un'organica riforma e un adeguamento effettivo alla Costituzione, anche se è altrettanto vero che la giurisprudenza aveva già, in qualche misura, elaborato una sorta d'interpretazione costituzionalizzante delle norme del codice Rocco. Ma, mi spiace dirlo, dobbiamo invidiare quel legislatore anche in quest'occasione, sebbene certamente improntato a spirito fortemente autoritario.

Infatti, in realtà, la proposta che viene formulata è particolarmente preoccupante, al di là delle motivazioni e soprattutto del fatto evidente che questo è l'ennesimo provvedimento patteggiato, nel senso che sta a cuore in maniera significativa alla Lega per ragioni che sono di carattere strettamente politico e per una sorta di sanatoria di questioni pregresse, e quindi viene scambiato con altri provvedimenti, anche futuri, che pare stiano a cuore agli altri Gruppi dell'odierna maggioranza.

In realtà, la proposta che viene formulata è particolarmente preoccupante e la parte che è la meno soddisfacente di tutte è quella che riduce considerevolmente le pene (e questo non è un bene per reati di così importante gravità); richiede che per costituire la fattispecie di questi gravi reati occorra la violenza, che è un elemento a nostro giudizio non necessario quando si parla di attentati alla personalità dello Stato, e, infine, reca quella strana norma, per la quale praticamente si riduce a nulla la sanzione per il vilipendio, il danneggiamento e l'offesa alla bandiera e agli altri emblemi di Stato, così come, per la verità, anche per le offese alle religioni.

Ora, a me pare che, specialmente da parte di quell'area della maggioranza che più volte si è ammantata del tricolore e vi ha fatto riferimento e richiamo, stabilire invece qui, in questa fase finale della legislatura, che in fondo, con qualche centinaio di euro, si può tranquillamente svillaneggiare la nostra bandiera non sia certo coerente con i princìpi che vengono predicati.

Pertanto complessivamente, come del resto già alla Camera, il nostro è un giudizio contrario, salvo che poi la maggioranza ci dia conto, negli emendamenti presentati, di altri orientamenti.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come non si potrebbe essere d'accordo sulla soppressione dei reati di opinione? Come non potrebbe essere d'accordo il Gruppo dei Verdi? Come non potrebbe essere d'accordo il sottoscritto, che ha esordito in politica nel 1978 facendo la campagna elettorale per il referendum abrogativo dei reati di opinione assieme a quella straordinaria donna politica che è stata la compianta Adelaide Aglietta?

Sennonché qui non stiamo parlando dei reati di opinione. Cominciando a leggere il testo dall'articolo 1, abbiamo attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, che è tutto fuorché un reato di opinione; associazioni sovversive, un altro reato pochissimo di opinione; attentato contro la Costituzione, che è un altro reato pochissimo di opinione, e così via. Questa è la prima obiezione di fondo.

La seconda obiezione è che, siccome, come tutte le leggi in materia di giustizia di questa legislatura, persegue un obiettivo, che è quello di favorire alcuni esponenti della Lega condannati, perde il lume della ragione in materia giuridica e perde il lume di discernimento.

Il senatore Cavallaro lo ha già sottolineato: è mica possibile che prevediamo come sanzione per l'offesa alla bandiera l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Non conosco bene le contravvenzioni stradali perché sono uno dei pochi senatori che non guida la macchina (Commenti dai Gruppi FI e UDC), ma trovo indecente che si possa vilipendere la bandiera del nostro Paese, del nostro Stato, la nostra santa bandiera, pagando da 100 a 1.000 euro; lo trovo indecente! (Commenti dai Gruppi LP, FI e UDC).

Visto che avete un obiettivo, per favore, cercate di non lasciare questi errori marchiani nella struttura delle diminuzioni di pena. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un e Mar-DL-U. Commenti dai Gruppi LP, FI e UDC).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, penso invece che la normativa all'esame dell'Aula sia importante, perché una rivisitazione del titolo I, libro secondo, del codice penale italiano è attesa da circa sessant'anni. Con essa riportiamo semplicemente a democrazia una parte del nostro codice penale che ancora ricalcava un codice di tipo autoritario e che difendeva uno stato di regime, in cui quindi le opinioni politiche costituivano reato.

In una democrazia, in cui le opinioni politiche sono il sale stesso dello Stato, finalmente, dopo sessant'anni, questo Parlamento riporta alla Costituzione una delle parti principali del codice penale del 1930. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3538.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, colleghi, si continua a presentare una seduzione che non ha fondamento. Qui non stiamo discutendo di opinioni: i reati di opinione in senso proprio sono già stati tutti provvidenzialmente cancellati dalla Corte costituzionale, usando la spada dell'articolo 21 che tutela la libertà di espressione e, con questo, potando ampiamente negli articoli del codice penale. Qui si sta parlando di condotte. Invito i colleghi che ne abbiano la bontà a leggere come suonerebbe l'articolo nella sua essenza (stiamo parlando dell'articolo 1, perché illustro l'emendamento 1.100): «chiunque compie atti violenti diretti e idonei a (...) menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato».

Se tali atti sono idonei, ma non violenti, siamo in una situazione di impossibilità di contrastare questo. Faccio l'esempio di un territorio di frontiera, nel quale un qualsiasi ente istituzionale disponga, ad esempio, che la bandiera italiana sia rimossa e sostituita con quella del territorio finitimo, oppure di emittenti plurime che invitino la popolazione ad annettersi allo Stato confinante. Gli atti sono idonei, ma non violenti e, come tali, non giustificano alcuna reazione: vi invito a riflettere.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TIRELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, che sono stati introdotti, desidero ricordarlo, anche con il lavoro dei colleghi Pisapia, Cento, Finocchiaro e Siniscalchi, che sono i nostri omologhi alla Camera dei deputati. Il testo è pertanto un lavoro già condiviso da molti colleghi.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

 

Verifica del numero legale

 

CALVI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

 

Verifica del numero legale

 

CALVI (DS-U). Signor Presidente, chiedo ancora una volta la verifica del numero legale, invitando i colleghi segretari ad accertare la effettiva regolarità della votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Colleghi senatori segretari, vediamo di dare una mano: chi c'è nel penultimo banco, sopra la porta? Sto cercando di farmi aiutare, ma nessuno mi aiuta.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Se dobbiamo andare avanti fino alle ore 22, allora che si sia presenti fino alle 22!

 

PRESIDENTE. Ma senatore Cavallaro, abbiamo chiuso la votazione o no? E allora perché si arrabbia? Stia quieto! Invito gli assistenti parlamentari a rimuovere la scheda disattesa.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

 

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALVI (DS-U). Signor Presidente, ancora una volta vorrei sottolineare il fatto che l'alterazione della presenza avviene all'ultimo secondo prima del voto. La prego di controllare e annunciare la chiusura della votazione, dopodiché premere immediatamente il pulsante.

 

PRESIDENTE. Che dobbiamo fare, allora, senatore Calvi, verifichiamo nuovamente il numero legale?

 

CALVI (DS-U). Sì, Presidente.

 

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Per favore, colleghi, sedetevi. I senatori segretari mi diano una mano, perché faccio del mio meglio, ma non vedo tutti. Invito gli assistenti a rimuovere tutte le schede disattese.

 

ZANDA (Mar-DL-U). I giornali, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Ma quali giornali? Non esageriamo! Invito gli assistenti a rimuovere i giornali che coprono le luci delle schede disattese e, conseguentemente, le schede stesse. Allora, quanti anni abbiamo?

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

 

Verifica del numero legale

 

CALVI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Lì, sotto quel giornale, gentile collega, è stata accesa una luce che prima non c'era! Vi è una mobilità straordinaria. C'è sempre qualcuno che si muove, titolare di una luce da qualche parte.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

 

Verifica del numero legale

 

CALVI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

 

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241 – (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».

EMENDAMENTI

1.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 241, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: «atti violenti diretti e idonei» con le seguenti: «atti concretamente idonei».

1.100

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all’articolo 241 del codice penale, sostituire le parole: «violenti diretti e idonei» con le seguenti: «non consentiti dall’ordinamento costituzionale e concretamente idonei».

1.5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 241, primo comma, del codice penale, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «venti».

1.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 241, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «diciotto anni».


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

945a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2006

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI
e del vice presidente CALDEROLI

 

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3538) Deputato LUSSANA. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1980) SALVI ed altri. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione

(2627) CALDEROLI. - Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. - Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in materia di libertà d'opinione, nonché delega al Governo in materia di depenalizzazione

(Relazione orale)(ore 9,36)

 

Approvazione del disegno di legge n. 3538

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3538, già approvato dalla Camera dei deputati, 1980, 2627 e 3064.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3538.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è mancato il numero legale sulla votazione dell'articolo 1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1.

E' approvato.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, avevo alzato la mano. Mi doveva guardare.

 

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, doveva essere più tempestivo.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 2 modifica l'articolo 270 del codice penale e la modifica è senza dubbio necessaria, su questo ci trova d'accordo, non però in questi termini, per una ragione molto stringente, e cioè per la ragione che esiste tuttora - e gode ottima salute nonostante le vostre riforme - l'articolo 18 della Costituzione, il quale stabilisce - com'è noto - che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Conseguentemente, ogni qual volta si costruisce un reato in forma associativa questo deve avere la sua proiezione e la sua corrispondenza nel reato attribuito al singolo cittadino. Ciò è quanto avviene tuttora nel codice penale, sebbene d'impronta autoritaria non condivisibile, ma tecnicamente certo più pregevole di questo, perché all'articolo 270, che punisce le associazioni sovversive, corrisponde l'articolo 272, che punisce le corrispondenti condotte tenute dal singolo in forma di propaganda o induzione.

Ora voi vi accingete a sopprimere l'articolo 272 - perché ciò è scritto nell'articolo 12 - e conseguentemente il reato associativo non avrà più la sua proiezione nel reato individuale. Questa è una assai probabile tensione con la norma costituzionale che porterà alla probabile scopertura di questa area penale, e in una situazione di tensioni eversive come la presente non è certamente un evento raccomandabile.

Ecco perché l'emendamento 2.100 va letto in connessione con l'emendamento 2.0.100 e non si pone in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla legge, ma mira semplicemente a rimettere sui binari un convoglio che probabilmente è condannato a deragliare.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TIRELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori. (Il senatore Cavallaro fa cenno di voler intervenire).

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, siccome non sono Di Canio, quando alzo la mano significa che intendo intervenire.

PRESIDENTE. Prego, senatore Cavallaro, ora può parlare.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

 

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,02).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.3538,1980,

2627 e 3064

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.100.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, è curioso che, nonostante ci si limiti a sottoporre dei profili di incostituzionalità di norme il cui merito non contrastiamo, le nostre osservazioni passino del tutto inosservate e siano considerate insignificanti, sebbene proprio pochi giorni or sono si sia verificato un episodio di rilevante sconfessione di un'altra legge della quale avevamo analogamente denunciato l'incostituzionalità.

Ciò è quanto accade anche per quanto riguarda l'articolo 3 e l'emendamento 3.100, che passo ad illustrare. L'articolo 90 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Per consuetudine assolutamente pacifica in dottrina, in giurisprudenza e anche nell'ambito politico-istituzionale, l'ipotesi di attentato alla Costituzione deve avere la sua concretizzazione in una fattispecie penale, che si è sempre ritenuto essere quella prevista dall'articolo 283 del codice penale, che dà concretezza all'istituto dell'impeachment.

Orbene, nella modifica che voi vi accingete ad approvare si prevede che questo attentato alla Costituzione possa avvenire solamente con atti violenti. È evidente che ciò non accadrà mai nell'ipotesi di attentato alla Costituzione malauguratamente compiuto da un Presidente della Repubblica, perché se mai ciò dovesse avvenire si tradurrebbe in atti formali, peraltro non conformi alla Costituzione.

L'emendamento 3.100 si propone soltanto di non cancellare l'impeachment dal nostro ordinamento.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TIRELLI, relatore. Sono contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 3.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Fassone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TIRELLI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TIRELLI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori, identico all'emendamento 5.100, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.7, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.8.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.6 è precluso dalla reiezione degli emendamenti 5.4, 5.100 e 5.5.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 6.5 si illustra con una semplice domanda: quando accadrà - e quasi certamente accadrà - che in una manifestazione pubblica qualcuno incendi la bandiera degli Stati Uniti o di Israele, cosa risponderete ai Governi di quei Paesi i quali si dolgono che, pur essendo stati individuati gli autori del fatto, nei confronti di questo non è prevista alcuna sanzione?

Questa è la domanda che rivolgo al Governo, così vistosamente amico degli Stati Uniti, perché oggi l'articolo 299 del codice penale interviene in misura che non esitiamo a riconoscere pesante e che probabilmente va attenuata, ma domani con questa legge saranno punite solamente le espressioni ingiuriose e non anche la condotta di chi brucia, lacera, calpesta o imbratta la bandiera di quegli Stati.

Gradirei ricevere una risposta non condensata nelle consuete due parole "parere conforme". (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TIRELLI, relatore. Esprimo parere contrario. Questo articolo non fa altro che prendere atto di ciò che accade tutti i giorni, quando le bandiere degli Stati esteri a cui si è riferito il senatore Fassone vengono vilipese, imbrattate e magari offese. Non è mai successo niente, neanche con la legge in vigore.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere contrario.

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Desidero dare una risposta brevissima al senatore Fassone. Il Governo degli Stati Uniti non protesterà, perché nonostante in questo Paese vi sia una particolare venerazione per la propria bandiera non è reato qualunque atto contro la bandiera stessa, in quanto ritenuto dalla Corte suprema espressione e manifestazione del pensiero. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Tirelli).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

MARITATI (DS-U). Se si togliessero le buste bianche appoggiate sui banchi si potrebbe controllare meglio.

 

PRESIDENTE. Prego gli assistenti parlamentari di rimuovere le buste.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Fassone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TIRELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TIRELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.1.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo sull'emendamento in esame è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, prosegue il mio tentativo di ortopedia, ovviamente anch'esso frustrato, sebbene i tempi a questo punto ci siano per le correzioni necessarie.

Il reato di oltraggio, come noto, è stato depenalizzato e oggi la condotta corrispondente viene punita a titolo di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale del soggetto passivo; ciò significa che l'oltraggio al pubblico ufficiale singolo è suscettibile di essere punito anche con nove mesi di reclusione.

In base alla modifica che state per introdurre, l'oltraggio all'intero collegio, e cioè non al solo Sindaco, ma al Consiglio e al Sindaco in presenza del medesimo, sarà punibile con 1.000 euro.

Il principio di razionalità è chiaramente violato, poiché la fattispecie più grave è punita molto meno della fattispecie meno grave. Anche questo è un profilo varie volte ripreso dalla Corte costituzionale.

 

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

TIRELLI, relatore. Il parere del relatore sugli emendamenti all'articolo 11 è contrario.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TIRELLI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 12.1 esprimo parere contrario.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, trattandosi di un emendamento da me presentato, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Essendo il suo emendamento, avrebbero potuto essere più gentili con lei!

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TIRELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.1.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 13 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 13.1, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TIRELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.

 

Verifica del numero legale

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3538, 1980, 2627 e 3064

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento solleva un tema al quale siamo particolarmente sensibili, quello dei reati d'opinione, rispetto al quale avevamo offerto al ministro Castelli all'inizio della legislatura la disponibilità a discutere.

Verrei meno al mio dovere, però, se non ricordassi che questo è un provvedimento pensato per risolvere, ancora una volta, pendenze giudiziarie di parlamentari ed esponenti politici, il che ne vizia l'impianto. Per questi motivi abbiamo un tema sul quale concordiamo e una modalità per affrontarlo che tradisce preoccupazioni legate a delle specifiche pendenze, che spiegano anche la particolare urgenza con la quale il provvedimento ci è stato proposto, anche perché alcuni degli esponenti politici interessati a questo disegno di legge hanno subìto una interpretazione particolarmente estensiva della legislazione vigente in chiave repressiva.

Questo è il punto, a partire dal quale però non credo si possa sostenere che si tratti di reati d'opinione quando parliamo di associazione sovversiva, quando parliamo di azioni violente che hanno la finalità di sovvertire l'ordinamento politico, di impedire il funzionamento della Presidenza della Repubblica. C'è un precedente in Parlamento di chi ha sostenuto che questi fossero reati d'opinione, e si chiamava Toni Negri: soltanto questo è il precedente. Non credo che dei partiti democratici possano sostenere che l'associazione sovversiva, la sovversione violenta dell'ordinamento politico, l'impedimento violento del funzionamento degli organi costituzionali rappresenti reato d'opinione. Questo però stiamo licenziando in termini di concetto e mi sembra veramente enorme che siamo tutti d'accordo soltanto perché bisogna risolvere quei problemi e perché c'è stato evidentemente uno scambio tra un provvedimento ed un altro all'interno della maggioranza.

In secondo luogo, credo anche che fosse sensato parlare di abolizione del reato di tante forme di vilipendio. Se penso al comune cittadino, ad un privato, al barbone, al ventenne, anche il vilipendio alla bandiera può essere sanzionato con una pena minore. Ma non pensiamo veramente che il vilipendio alla bandiera da parte di un parlamentare, di un funzionario pubblico, di un ufficiale dei carabinieri, di un commissario di Polizia, di un giudice, o comunque da parte di qualcuno che rappresenta lo Stato, possa essere punito nella misura prevista da questa legge, cioè con una sanzione economica per cui, come diceva anche ieri il collega Zancan, il vilipendio alla bandiera finisce per essere equiparato a una multa, che anche simbolicamente non sia prevista la reclusione, che viene normalmente prevista per i reati che hanno una qualche gravità.

Per assecondare delle esigenze personali, ancora una volta stiamo colpendo quell'equilibrio di diritti, di doveri e di valori su cui si costruisce, si incardina la nostra Costituzione e anche il senso dello Stato che dobbiamo offrire ai cittadini.

Non entro dunque nel merito dei singoli emendamenti, che ancora una volta sono stati con molta leggerezza respinti, pur essendoci due settimane in più per poter approvare questi miglioramenti anche alla Camera: questo è indecente! Il tempo era disponibile. Perché non accettare alcuni emendamenti, perché rifiutarli sempre quando sono più che ragionevoli? Inoltre - devo ancora una volta rilevarlo - stiamo votando con una restrizione assoluta dei tempi di discussione, per cui chi c'è non può parlare e chi, assente, può votare, perché anche questa volta degli assenti hanno potuto votare.

Questo è il clima in cui nasce questa legge. Ancora una volta è una grande occasione persa; la riprenderemo in mano perché non può essere ridotto a questo il tema della libertà di opinione in questo Paese! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-Un e DS-U).

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANCAN (Verdi-Un). Signori colleghi, per l'ennesima volta in questa legislatura, un'intenzione a priori condivisibile, l'eliminazione del reato d'opinione, si è persa per strada. Si è persa perché l'urgenza di ottenere dei risultati immediati, nonché di un colpo di spugna sulle condanne - in particolare ad alcuni esponenti leghisti - non ha consentito nessuna meditazione e nessuna razionalizzazione del lavoro legislativo.

Si sono così create delle contraddizioni enormi: com'è possibile che al reato di vilipendio alla bandiera corrisponda una contravvenzione punita con l'ammenda? E ciò non soltanto per il comune cittadino, che magari ha bevuto troppo, ma anche per quei pubblici ufficiali che hanno giurato su questa bandiera! Com'è possibile non distinguere le due ipotesi, com'è possibile agganciare ai reati di opinione la connessione di fatti di violenza? Questo è un modo ipocrita di risolvere i problemi legislativi, perché se c'è violenza non c'è opinione. La violenza è ontologicamente contraddittoria con l'opinione; dove c'è violenza il pensiero cessa per cederle il passo!

Allora se dite che c'è un reato di opinione quando c'è violenza, state ammettendo una contraddizione di termini. Questo è un modo ipocrita di risolvere il problema del reato di opinione.

Infine, sul piano legislativo si mette sempre alla fine il transitorio. Sarebbe un ottima modifica mettere prima il transitorio, perché spiegherebbe tutto. Il transitorio dice che se anche c'è stato un reato a pena detentiva, con condanna ovviamente ancora da eseguire, questa condanna a pena detentiva si tramuta, dopo il passare in giudicato della sentenza, in pena pecuniaria. Capite che questa è una violazione di quel principio dell'intangibilità del giudicato che noi abbiamo accettato fin dal diritto romano «facit de albo nigro et de quadrato rotundo»? Intendo dire che questa è una violazione di un principio generale del nostro sistema.

Perché questo? Si devono sanare determinate condanne a carico di esponenti leghisti. Siccome conosco casi di ragazzi che stanno scontando o hanno già scontato condanne per questi reati, lasciatemi dire che vi è una costante in quello che ho visto nelle aule giudiziarie in quarant'anni e quello che vedo nell'Aula del Senato: gli stracci volano identicamente! È una vera allegria constatare questa coerenza tra il luogo legislativo ed il luogo di applicazione del giudiziario: vedo identicamente gli stracci come in un'aula di tribunale. Complimenti!

I princìpi posti a base di questa legge, pur assolutamente contraddetti dall'applicazione pratica, mi impongono un voto di astensione personalmente e a nome del mio Gruppo. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un e Mar-DL-U e della senatrice Franco Vittoria).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ed è una dichiarazione della quale non sono per nulla lieto. Questa poteva essere una buona legge, doveva esserlo perché la riforma del Titolo I del Libro II del codice penale è necessaria; ma questa non lo è, intanto perché interviene soltanto su poche norme, e poi lo fa con una serie di controindicazioni pesanti, delle quali il tempo avarissimo che ci è stato assegnato non ha permesso di compiere completa illustrazione.

Poteva essere una buona legge per ripulire il nostro codice penale da quelle limitate scorie che ancora rimangono ad intralciare l'attività politica intesa in senso molto ampio; e dico ampio perché tutto quello che è davvero illecito di opinione è già stato da tempo cancellato dalla Corte costituzionale con interventi vari sul reato di istigazione di militari, di istigazione a delinquere, di apologia. Quello che è davvero idea o opinione oggi è già legittimo. Qui stiamo discutendo di condotte materiali che possono assumere anche livelli di notevole gravità.

Ho fatto presente che cosa può significare l'articolo 1 quale la legge si appresta a licenziare: il reprimere solamente condotte violente di tipo secessionista, sebbene idonee a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, significa lasciare impunite quelle condotte che violente non sono, ma sono idonee. E, per curiosa coincidenza, proprio il giornale di oggi ci riferisce che 133 sindaci si sono rivolti alle autorità di Vienna per invocare tutela. Ovviamente non pretendo che questo costituisca reato. Questo è semplicemente l'antesignano di condotte frontaliere che possono moltiplicarsi e che non abbiamo assolutamente più strumenti per reprimere. Analogamente ho cercato di esporre come sia inopportuno ed addirittura costituzionalmente scorretto espellere dal nostro ordinamento l'ipotesi dell'impeachment.

Anche in questo caso nulla è stato detto a sostegno della bontà della tesi racchiusa nel disegno di legge. Semplicemente si è passati oltre come carri armati. Poteva essere un'occasione di buona riforma. È semplicemente l'occasione per saldare una qualche cambiale politica. Ma gli errori non sono soltanto sfridi o accidenti del testo legislativo; sono menomazioni profonde di beni di rango costituzionale.

Per questo con grande rammarico - perché siamo fermamente fautori della libertà d'opinione e della libertà d'azione politica - siamo costretti a votare non contro il principio perseguito da questa norma, ma contro lo strumentale e tecnico assolutamente infelice nel quale esso si sostanzia. (Applausi dal Gruppo DS-U).

CALLEGARO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALLEGARO (UDC). Signor Presidente, tutti sono d'accordo sul fatto che questa legge andava fatta. Poi, come al solito, noi della maggioranza siamo i soliti che non capiscono, che sbagliano tutto, che non sono in grado di arrivare a soluzioni accettabili. Naturalmente si cerca sempre di trovare cosa può esserci dietro, dietro l'angolo cioè, quali sono i veri scopi quando si presenta un disegno di legge.

Si tratta sempre di salvaguardare qualcuno, si tratta sempre di fare interessi personali. Ormai queste giustificazioni non funzionano più; sono ormai cinque anni che le sentiamo ripetere e quindi, come tutte le ripetizioni, qualche volta iuvant, ma molto spesso annoiano.

Volevo fare presente un'ulteriore questione: in realtà qui parliamo impropriamente di reati d'opinione. Infatti, quando si stabilisce che per determinati reati sia stata posta in essere una violenza o siano stati posti "atti idonei a" mediante violenza, indubbiamente non siamo più nell'ambito di un reato d'opinione, ma di fronte ad un reato compiuto con fatti gravi, come la violenza. Quindi è improprio parlare di reato d'opinione. In realtà si tratta di reati veri e propri, contraddistinti proprio anche dell'elemento della violenza.

Ritengo che questa legge non solo andava posta in essere, ma è anche stata formulata bene; per cui esprimo il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo UDC).

PIROVANO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIROVANO (LP). Signor Presidente, stiamo approvando un'altra legge che questa maggioranza ha portato avanti per i cittadini, per tutti coloro che non hanno il beneficio di aver una copertura assicurativa come i membri dei due rami del Parlamento. La libertà di pensiero, la libertà di essere contro alcune idee è un diritto sacrosanto nei Paesi civili e oggi, con questa legge, il Senato riconduce anche il nostro Paese sulla strada della vera libertà. Esprimo pertanto voto favorevole. (Applausi dal Gruppo LP).

SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SEMERARO (AN). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per comunicare il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo provvedimento.

Per la verità, con tutto il rispetto per le affermazioni del senatore Fassone, non mi sembra che un provvedimento di questo genere possa essere così semplicemente liquidato come pagamento di una cambiale politica. Credo che il provvedimento investa una serie di valutazioni molto più profonde e serie ed è certamente impossibile ricondurlo ad oggetto di uno scambio di carattere politico, cioè non si può ridurre un tema che coinvolge il rispetto della nostra storia, del nostro essere Nazione e Stato ad un semplice scambio e al pagamento di una cambiale politica.

Credo invece che questo provvedimento faccia emergere un grande senso di responsabilità e di rispetto, cioè l'espletamento di un vero e proprio dovere di carattere costituzionale che si estrinseca attraverso l'approvazione di questo provvedimento.

Si tratta di una norma che deve essere approvata con grande determinazione, con grande interesse e soprattutto con grande soddisfazione per essere stati in grado di affrontare delle problematiche che certamente vanno al di là delle fattispecie che si possono verificare quotidianamente, e che in ogni caso molto spesso investono invece fattispecie che riguardano lo Stato in quanto tale, l'Italia in quanto tale. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Tirelli).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3538, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Malan).

 

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1980, 2627 e 3064.


DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (3538)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241 – (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».

Art. 2.

Approvato

1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270 – (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

EMENDAMENTI

2.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2.2

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo comma dell’articolo 270 del codice penale con il seguente:

«Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette o idonee a sovvertire o a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato è punito con la reclusione da tre a otto anni».

2.100

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all’articolo 270 del codice penale, primo comma, sostituire le parole: «sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero a» con le parole: «sovvertire o».

2.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 270, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con le seguenti: «da cinque a dodici anni».

2.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo comma dell’articolo 270 del codice penale con il seguente:

«Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione sino a tre anni».

2.5

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 270, secondo comma, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da cinque a sette anni».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

FASSONE

Respinto

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L’articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 272. – (Attività sovversiva). – Chiunque compie attività concretamente idonee a sovvertire o sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni"». Conseguentemente nell’articolo 12 sopprimere il numero «272».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 3.

Approvato

1. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283 – (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

EMENDAMENTI

3.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l’articolo.

3.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque commette un fatto diretto e concretamente idoneo a maturare, con mezzi non consentiti dall’ordinamento, la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni"».

3.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 283. – (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque, con atti violenti, commette fatti diretti ed idonei a mutare la Costituzione dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni"».

3.100

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all’articolo 283 del codice penale, sopprimere le parole: «con atti violenti», e dopo la parola: «commette» inserire le parole: «,con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale,».

3.5

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 283 del codice penale, sopprimere le parole: «con atti violenti».

3.6

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 283 del codice penale, dopo le parole: «diretto e» aggiungere la seguente: «concretamente».

3.7

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 283 del codice penale, dopo le parole: «un fatto diretto e idoneo a mutare», aggiungere le seguenti: «con mezzi non consentiti dall’ordinamento».

3.8

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 283 del codice penale, sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni», con le seguenti: «non inferiore a quindici anni».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 4.

Approvato

1. L’articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 289 – (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni».

EMENDAMENTI

4.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l’articolo.

4.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 289, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «non inferiore a quindici anni».

4.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 289, primo comma, del codice penale, sostituire le parole: «atti violenti» con le seguenti: «atti concretamente idonei e».

4.4

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all’articolo 289 del codice penale, sostituire la parola: «violenti» con le parola: «idonei».

4.5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 289, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «diretti» aggiungere le seguenti: «e idonei».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 5.

Approvato

1. L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292 – (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). – Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

EMENDAMENTI

5.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l’articolo.

5.2

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «vilipende» aggiungere la seguente: «pubblicamente».

5.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 292, primo comma, del codice penale, sopprimere le parole: «con espressioni ingiuriose».

5.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o un altro emblema dello Stato» aggiungere le seguenti: «o dell’Unione europea».

5.100

FASSONE

Id. em. 5.4

Al comma 1, all’articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o un altro emblema dello Stato» inserire le seguenti: «o dell’Unione europea».

5.5

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «la bandiera nazionale» aggiungere le seguenti: «o dell’Unione europea».

5.7

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 292, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito» aggiungere le seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni o».

5.8

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 1, all’articolo 292, del codice penale, primo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» aggiungere le seguenti: «da tre a cinque anni».

5.9

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 292, del codice penale, secondo comma, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni» con le seguenti: «reclusione fino a cinque anni».

5.10

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 292, del codice penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Agli effetti della legge penale per bandiera dell’Unione europea si intende la bandiera o gli emblemi ufficiali dell’Unione così come determinati dalle norme dell’ordinamento europeo».

5.6

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione degli identici emm. 5.4 e 5.100 e dell'em. 5.5

Al comma 1, all’articolo 292, del codice penale, aggiungere nella rubrica, dopo le parole: «altro emblema dello Stato,» le seguenti: «o dell’Unione europea».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 6.

Approvato

1. L’articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 299 – (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».

EMENDAMENTI

6.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l’articolo.

6.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 299 del codice penale, sopprimere le parole: «con espressioni ingiuriose».

6.3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 299, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «Stato estero» inserire le seguenti: «che assicuri almeno identica tutela alla bandiera o altro emblema dello Stato italiano».

6.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, all’articolo 299, del codice penale, sostituire le parole: «da euro 100 a euro 1.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.500».

6.5

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all’articolo 299 del codice penale, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«La pena è della reclusione fino a tre mesi o della multa da 1.000 a 10.000 euro per chi pubblicamente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera o l’emblema di cui al comma che precede».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 7.

Approvato

1. L’articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 403 – (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). – Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

EMENDAMENTI

7.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. – 1. L’articolo 403 del codice penale è abrogato».

7.2

FASSONE

Respinto

Al comma 1, all’articolo 403 del codice penale, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«Il reato è punibile a querela della persona offesa».

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 8.

Approvato

1. L’articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 404 – (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). – Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 9.

Approvato

1. All’articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;

b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

EMENDAMENTO

9.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire il seguente:

«a-bis) al primo comma le parole: "con la reclusione fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da euro 1.000 e euro 5.000" e al secondo comma le parole: "la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da euro 5.000 e euro 10.000"».

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 10.

Approvato

1. L’articolo 406 del codice penale è abrogato.

2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

Art. 11.

Approvato

1. All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

2. All’articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

3. All’articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

EMENDAMENTI

11.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 290 del codice penale è abrogato».

11.100

FASSONE

Respinto

Al comma 3, alla lettera a) sostituire le parole: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000» con le seguenti: «con le pene previste dall’articolo 594, aumentate sino ad un terzo».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 12.

Approvato

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

EMENDAMENTO

12.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere le parole: «e 293».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 13.

Approvato

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;

b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

EMENDAMENTO

13.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 14.

Approvato

1. All’articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135».

EMENDAMENTI

14.1

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Respinto

Sopprimere l’articolo.

14.2

FASSONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «immediatamente».

14.3

FASSONE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e se è in corso l’espiazione della pena detentiva, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali che ne discendono».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 15.

Approvato

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507.