XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria - A.C. 4540 e A.C. 4864 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 655 | ||||
Data: | 14/10/04 | ||||
Abstract: | Scheda per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; progetti di legge; normativa di riferimento; gurisprudenza costituzionale. | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Riferimenti: |
|
Servizio studi |
progetti di legge |
Sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di
polizia penitenziaria A.C. 4540 e A.C. 4864 |
n. 655 |
xiv legislatura 14 ottobre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento
Giustizia
SIWEB
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File: gi0483.doc
INDICE
Scheda
di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per
l’istruttoria legislativa
§
Necessità dell’intervento
con legge
§
Rispetto delle competenze
legislative costituzionalmente definite
§
Il contenuto delle
proposte di legge
Normativa di riferimento
§
Codice di procedura penale (art. 415-bis)
§
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. (art.
103)
§
L. 1 aprile 1981 n. 121. Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 16)
§
L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi
§
L. 15 dicembre 1990, n. 395. Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria
§
D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre
1990, n. 395.
§
D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449. Determinazione
delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria
e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21,
comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
§
D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82. Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria. (artt. 17 e 24)
§
L. 27 marzo 2001, n. 97. Norme sul rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
§
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 3, 40 e 55)
Giurisprudenza costituzionale
§
Sentenza 24 maggio 1999, n. 197
§
Ordinanza 23 maggio 2001, n. 165
Numero del progetto di legge |
4540 |
Titolo |
Delega al Governo per la revisione delle
sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti nei confronti del personale
del Corpo di polizia penitenziaria |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Pubblico impiego |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§
presentazione
|
4 dicembre 2003 |
§
annuncio |
9 dicembre 2003 |
§
assegnazione |
14 gennaio 2004 |
Commissione competente |
2ª Commissione (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
1ª (Affari costituzionali); 11ª (Lavoro pubblico e privato) |
Numero del progetto di legge |
4864 |
Titolo |
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, in
materia di determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Pubblico impiego |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
8 |
Date |
|
§
presentazione
|
30 marzo 2004 |
§
annuncio |
31 marzo 2004 |
§
assegnazione |
4 maggio 2004 |
Commissione competente |
2ª Commissione (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
1ª (Affari costituzionali); 11ª (Lavoro pubblico e privato) |
L’articolo 1 della proposta A.C.4540 contiene la suddetta norma di delega, provvedendo ad indicare i termini entro cui essa deve essere esercitata e ad individuare i relativi principi e criteri direttivi.
L’articolo 2, abrogando gli articoli da 44 a 49 del D.Lgs n. 443/1992[1] sull’Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, sopprime l’intera disciplina dei cd. rapporti informativi.
L’articolo 3 concede il condono delle sanzioni disciplinari della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte prima del 16 aprile 1999.
Gli articoli 1 e 2 della proposta A.C. 4864 provvedono, rispettivamente, alla soppressione delle sanzioni della deplorazione e della censura, previste al D.Lgs n.443/1992.
L’articolo 3 integra il novero dei comportamenti che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.449, costituiscono infrazioni disciplinari punibili con pena pecuniaria.
L’articolo 4 interviene in materia di provvedimenti cautelari emanati in pendenza di procedimento penale a carico del dipendente, riformulando il comma 2 e modificando il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs n. 449/1992.
Gli articoli 5, 6 e 7 intervengono sui principi generali del procedimento disciplinare, con disposizioni dirette a rafforzare le garanzie ed i diritti di difesa.
L’articolo
8, infine, apporta numerose modifiche alla fase dell’istruttoria per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari diverse dalla censura, di cui all’articolo 15 del D.Lgs n. 449.
Trattandosi di proposte di legge di iniziativa parlamentare, le
stesse sono corredate soltanto della relazione illustrativa.
La proposta di legge A.C.4540, all’articolo 1, contiene una norma di delega al Governo, finalizzata ad una complessiva riforma del regime delle sanzioni disciplinari concernenti gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria: si giustifica pertanto, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, l’intervento con legge.
La proposta A.C. 4864, invece, è diretta a modificare direttamente norme di rango primario, contenute in un decreto legislativo: anche in tal caso, pertanto, si rende necessario intervenire mediante legge.
Entrambi i provvedimenti riguardano la materia delle sanzioni e del procedimento disciplinare riguardanti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, materia che, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere d) (Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi) e g) (Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) della Costituzione, sono di legislazione esclusiva dello Stato.
L’articolo 1 della proposta di legge A.C.4540 contiene una delega al Governo per la adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo fondato sui principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a h) del medesimo articolo 1.
Prima della emanazione del suddetto decreto devono essere ascoltate
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria
interessata.
Per le osservazioni sulla formulazione del testo si rinvia alle schede di lettura.
La materia delle sanzioni disciplinari (e del relativo procedimento) concernente gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria trova una compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art.21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990,n.395); tale categoria di lavoratori pubblici, stanti le peculiari caratteristiche che la contraddistinguono e le particolari mansioni che le sono affidate, non è assoggettata al regime contrattuale introdotto dal D.Lgs n. 29/1993 e successivamente confermato dal D.Lgs 30 febbraio 2001, n.165 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), in virtù del quale anche la materia disciplinare (individuazione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni) è definita dai contratti collettivi (cfr.art.55 D.Lgs.n.165): l’articolo 3 del Testo unico, infatti, esclude dalla applicazione del regime privatistico, disponendone la sottoposizione ai rispettivi ordinamenti, alcune categorie di dipendenti pubblici, come le Forze di polizia alle quali gli agenti di custodia appartengono (si vedano il comma 2 dell’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ed il comma 3 dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n.395 che così dispone: “ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo (della polizia penitenziaria n.d.r.) fa parte delle forze di polizia”).
Il regime sanzionatorio in esame è, a differenza di quanto previsto, ad esempio, in materia disciplinare dall’ordinamento giudiziario, ispirato al principio di tipicità, in virtù del quale sono specificamente individuati, per ogni tipologia di sanzione, i relativi illeciti.
Le sanzioni previste sono, in ordine crescente di gravità: la censura, la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio, la destituzione.
§ La censura consiste in una dichiarazione scritta di biasimo e trova applicazione nelle seguenti ipotesi: lievi trasgressioni, negligenza in servizio, mancanza di correttezza nel comportamento, disordine della divisa, contegno scorretto (cfr. articolo 2);
§
la pena
pecuniaria, che comporta una riduzione dello stipendio non superiore ai
cinque trentesimi, è inflitta in numerose ipotesi tra cui: la grave negligenza
in servizio, il ritardo o la negligenza nell’esecuzione di un ordine, la
trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, etc. (cfr.lettere da a) a ff)
del comma 2 dell’articolo 3);
§
la deplorazione
è, invece, una di dichiarazione scritta di formale riprovazione con la
quale vengono sanzionate le infrazioni elencate alle lettere da a) ad o) del comma 1 dell’articolo 4 (es: prove manifeste di negligenza
nel comando o nel mantenere la disciplina, frequentazione di luoghi, persone o
compagnie sconvenienti, alterco con i colleghi o con altri operatori
penitenziari in presenza di detenuti);
§
la sospensione
dal servizio, consistente in un allontanamento dal servizio per un periodo
da uno a sei mesi (da cui discendono anche la privazione della retribuzione
mensile, la deduzione dal computo della anzianità di un periodo di eguale
durata ed il ritardo di due o tre anni nella promozione e nell’aumento
periodico di stipendio), può essere inflitta nelle ipotesi contemplate alle
lettere da a) a p) del comma 3, dell’articolo 5 (es: condanna definitiva per
delitto non colposo, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, assidua
frequenza di persone dedite ad attività illecite o di pregiudicati);
§
la destituzione
è la più grave tra le sanzioni disciplinari e comporta la cancellazione dai
ruoli della Polizia penitenziaria e la conseguente cessazione dall’impiego del
soggetto cui viene inflitta. Le ipotesi in cui essa trova applicazione sono: il
compimento di atti che rivelino la mancanza del senso dell’onore o del senso
morale, ovvero che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il
giuramento; il grave abuso di autorità o di fiducia; la dolosa violazione dei
doveri da cui sia derivato grave pregiudizio allo Stato, alla Amministrazione
penitenziaria, ad enti pubblici o a privati, etc. (lettere da a) a g) del comma 2 dell’articolo 6).
La sanzione della destituzione trova applicazione anche nei casi di condanna definitiva per i delitti di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 (delitti contro la P.A., contro la personalità dello Stato, contro l’Amministrazione della giustizia, rapina, estorsione, furto, truffa, etc.), nonché nei casi di condanna che importi interdizione perpetua dai pubblici uffici. In tali ipotesi, conformemente a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, l’irrogazione della sanzione non discende automaticamente dalla condanna in sede penale, ma viene disposta all’esito di un procedimento diretto all’accertamento della rilevanza disciplinare dell’illecito penale (in relazione ai termini di tale procedimento, che deve essere iniziato entro 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile e concluso nei successivi novanta giorni, si vedano la sentenza n.197/1999 e l’ordinanza n.366/2000 della Consulta).
Le norme che disciplinano più specificamente il procedimento si articolano in disposizioni che enunciano una serie di principi (articoli da 10 a 14) e disposizioni che regolano i singoli procedimenti diretti alla irrogazione delle varie sanzioni previste dalla legge (articoli da 18 a 23).
In base a quanto disposto dalle norme che individuano i principi generali, l’infrazione deve essere rilevata dal superiore gerarchico del trasgressore mediante contestazione e astenendosi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone; il rapporto sui fatti, che deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l’illecito disciplinare, deve essere inoltrato all’organo competente alla irrogazione della sanzione.
Quest’ultimo, dopo aver contestato per iscritto l’addebito e concesso un termine all’incolpato per la presentazione di giustificazioni scritte o per la richiesta di audizione di testimoni, provvede ad infliggere la sanzione:
§ tenendo conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari, del carattere dell’età, della qualifica, della anzianità di servizio del trasgressore;
§ sanzionando con maggior rigore le infrazioni commesse in servizio, in presenza o in concorso con inferiori, indicanti scarso senso morale, nonché quelle recidive o abituali;
§ garantendo il contraddittorio.
In relazione ai procedimenti finalizzati alla irrogazione delle singole tipologie di sanzione, si può osservare che, mentre quello diretto alla applicazione della censura appare molto semplificato, gli altri (quelli relativi cioè alla pena pecuniaria, alla deplorazione, alla sospensione ed alla destituzione), sono dettagliatamente disciplinati, sia nella fase istruttoria, che in quella decisoria.
In particolare, le fasi in cui tali procedimenti si articolano sono:
§ comunicazione relativa alla avvenuta infrazione, da parte del superiore gerarchico dell’incolpato al provveditore regionale o alla autorità centrale (a seconda della gravità dell’illecito);
§ nomina da parte delle suddette autorità di un funzionario istruttore, che si deve astenere e può essere ricusato nei casi previsti dalla legge;
§ contestazione scritta degli addebiti –entro dieci giorni- da parte del funzionario istruttore al trasgressore;
§ acquisizione delle giustificazioni scritte dell’interessato e svolgimento di tutti gli accertamenti ritenuti necessari o richiesti da quest’ultimo;
§ conclusione dell’inchiesta entro quarantacinque giorni (prorogabili una sola volta di quindici giorni);
§ formazione del fascicolo e della relazione da parte del funzionario istruttore; trasmissione degli stessi alla autorità che ha disposto l’inchiesta;
§ archiviazione da parte di tale autorità, ovvero trasmissione della documentazione all’organo competente ad irrogare la sanzione, in particolare al Provveditore regionale (in caso di pena pecuniaria e di deplorazione) o al Direttore generale del DAP (nelle ipotesi di sospensione dal servizio e di destituzione). Le sanzioni devono essere emanate previo giudizio del consiglio regionale o centrale di disciplina (a seconda della gravità dell’illecito disciplinare), emanato sulla base di uno specifico procedimento, nell’ambito del quale l’inquisito ed il suo difensore possono, anche oralmente, far valere le proprie ragioni.
Altre previsioni del decreto legislativo riguardano la possibilità di emettere provvedimenti cautelari (come la sospensione dell’incolpato dal servizio), i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti sanzionatori, la riapertura del procedimento disciplinare.
Entrambi i provvedimenti in esame sono relativi al regime delle
sanzioni e dei procedimenti disciplinari concernenti il personale di polizia
penitenziaria, la cui attuale disciplina è contenuta nel D.Lgs n.449 del 1992.
Mentre la proposta di legge A.C. 4540
interviene sulla materia mediante lo strumento della delega al Governo per una
riorganizzazione complessiva della disciplina, l’ A.C. 4864 novella alcuni articoli del D.Lgs n.449, anche alla luce
della necessità di introdurre precise garanzie a difesa dell’interessato,
nell’ambito di un procedimento disciplinare caratterizzato ancora da elementi
di natura inquisitoria.
Il provvedimento contiene una delega al Governo finalizzata all’introduzione di un nuovo regime delle sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti riguardanti il personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Tale delega (articolo 1), da attuare entro sei dopo aver sentito le maggiori organizzazioni sindacali, dovrà rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rideterminazione delle fattispecie sanzionate ed esclusione della rilevanza disciplinare di quelle maggiormente in contrasto con i principi di tipicità dell’illecito e di democraticità (illeciti di opinione ovvero connessi a manifestazioni del pensiero e di giudizio sull’ organizzazione del lavoro penitenziario; illeciti relativi a qualità morali o pregiudizievoli della attività sindacale del dipendente);
b) eliminazione del rilievo
disciplinare di specifiche condotte previste dal D.Lgs n. 449/1992, la cui
punizione appare ormai anacronistica:
§ nell’ambito
di quelle punite con la deplorazione, la soppressione della previsione delle indebite osservazioni in servizio, del censurare
l’operato dei superiori e del seminare malcontento tra i colleghi (art. 4,
comma 1, lett. n) del D.Lgs
n.449/1992);
§ tra quelle punite con la sospensione dal servizio, la soppressione della previsione della denigrazione dell’amministrazione e dei superiori nonché del comportamento che turba la regolarità del servizio (art. 5, comma 3, lettere g) e h));
§ tra
quelle punite con la destituzione, la soppressione della previsione relativa
alla punizione di atti che rivelino mancanza di senso dell’onore o del senso
morale e di atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento (art.
6, comma 2, lett. a) e b);
c) previsione di un termine di venti giorni per la contestazione scritta dell’addebito al dipendente (con decorrenza dal momento della conoscenza della condotta ritenuta disciplinarmente rilevante).
Attualmente, infatti, l’art. 12 del D.Lgs n.449
non prevede alcun termine in tal senso;
d) garanzia del contraddittorio in ogni fase del procedimento;
e) garanzie
in ordine all’assunzione delle testimonianze
(escussione di testimoni a discarico e controinterrogatorio di quelli a carico)
ed all’accesso ai documenti probatori;
f) previsione di un termine di estinzione del procedimento pari a centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito;
g) sospensione della sanzione disciplinare in pendenza di ricorsi amministrativi proposti dall’interessato (art. 18-21, D.Lgs n.449/1992). Si tratta dei seguenti casi:
§ richiesta di riesame della sanzione della censura (ricorso gerarchico all’organo immediatamente superiore);
§ istanza di riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione (ricorso al direttore del DAP);
§ istanza
di riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione
(ricorso al Ministro della giustizia).
L’articolo 2, abrogando gli articoli da 44 a 49 del D.Lgs n. 443/1992 sull’Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, sopprime l’intera disciplina dei cd. rapporti informativi.
Il rapporto
informativo è una valutazione annuale di professionalità degli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria (in servizio sia presso il DAP che presso le
sue articolazioni centrali e territoriali), la cui redazione, che deve avvenire
entro il mese di gennaio, è affidata dalla legge agli organi superiori competenti
(cfr. artt.46-49 del D.Lgs n.443). Il
rapporto si fonda su diversi parametri di valutazione del soggetto: competenza
professionale, capacità di risoluzione ed organizzativa, qualità dell’attività
svolta etc.; per ognuno di parametri
è previsto un punteggio da 1 a 3. Il
giudizio complessivo finale può essere di ottimo, distinto, buono, mediocre o
insufficiente.
Particolare rilievo assume l’art. 44, comma 7 del
D.Lgs n. 443/1992, in base al quale sulle questioni relative allo stato
giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti
ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai
contenuti dei rapporti informativi.
L’art. 2 della proposta di legge aggiunge, inoltre, una norma transitoria: si prevede che per i concorsi interni e le promozioni non si tenga conto dei rapporti informativi redatti prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L’articolo 3 concede il condono delle sanzioni disciplinari della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte prima del 16 aprile 1999, data di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria (DPR 82/1999)[2]; le sanzioni condonate vanno eliminate dal foglio matricolare. Sono, però, escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimenti penali relativi a rapporti con i detenuti.
Una ulteriore norma transitoria stabilisce l’estinzione dei procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, se relativi ad infrazioni punibili con censura, pena pecuniaria e deplorazione. Viene, tuttavia, precisato che restano fermi gli effetti giuridico-economici prodottisi a seguito delle sanzioni già inflitte.
Le modalità di applicazione del condono disciplinare dovranno essere stabilite con apposito decreto del Ministro della giustizia.
Il progetto è finalizzato ad una ampia riforma del D.Lgs n. 449/1992, diretta ad adeguarne sia le disposizioni di carattere sostanziale, che quelle di natura procedimentale ai principi di garanzia e di difesa tipici del processo accusatorio.
Gli articoli 1 e 2 della proposta provvedono, rispettivamente, alla soppressione delle sanzioni della deplorazione e della censura, in quanto ritenute ormai anacronistiche.
L’articolo 1, in relazione alla sanzione della deplorazione, dispone l’ abrogazione della lettera c) del comma 1, dell’art. 1 del D.Lgs n.449/1992 e, conseguentemente, dell’art. 4 del medesimo decreto legislativo.
L’articolo 2 sopprime, invece, la sanzione della censura abrogando a tal fine gli artt. 2, 14 e 19 del D.Lgs n.449.
Si osserva che, per esigenze
di coordinamento formale, occorrerebbe prevedere la abrogazione, anche della
lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 dello stesso decreto legislativo (relativa
alla censura). Analoghe esigenze di coordinamento ricorrono in relazione agli
artt. 19 e 20 relativi al procedimento di riesame delle sanzioni: il primo
dovrebbe essere abrogato; dal secondo, invece, andrebbe espunto il riferimento
alla soppressa deplorazione.
L’articolo 3 integra il
novero dei comportamenti che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.449,
costituiscono infrazioni disciplinari
punibili con pena pecuniaria.
Si prevedono, pertanto, come nuovi illeciti disciplinari la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita e benessere del personale o nel controllo della disciplina dei dipendenti (lettera ff-bis), nonché una serie di comportamenti che costituiscano, in qualche modo, violazione delle norme sull’impiego del personale e dei mezzi o di quelle relative all’uso e conservazione di armi, mezzi, materiali, documenti etc. ( lettera ff-ter).
L’articolo 4 interviene
in materia di provvedimenti cautelari
emanati, in pendenza di procedimento penale, nei confronti del dipendente: viene
riformulato il comma 2 e modificato il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs n. 449/1992.
L’articolo 7, comma 2, del D.Lgs n. 449 prevede che, al
di fuori dei casi in cui sia sottoposto a misure coercitive personali,
l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a
procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave,
possa essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro, su proposta
del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
Il nuovo comma 2 dell’art. 7, differisce, per evidenti finalità di garanzia, all’eventuale momento del rinvio a giudizio l’applicazione della misura cautelare che, peraltro, non consiste più nella sospensione dal servizio, bensì nel trasferimento d’ufficio nell’ambito della regione di servizio, ovvero nel collocamento in aspettativa. Entrambe le misure devono essere adottate con provvedimento del Ministro, su proposta del direttore del DAP.
La disposizione si ispira alla disciplina generale applicabile ai pubblici dipendenti di cui all’articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
Occorre osservare che la
possibile diversa natura dei provvedimenti cautelari adottabili nei confronti
dell’incolpato suggerirebbe una modifica anche della rubrica dell’art. 7 del
D.Lgs n.449 attualmente recante “Sospensione cautelare in pendenza di
procedimento penale”.
L’ulteriore modifica introdotta dall’art. 4 della proposta riguarda, come già detto, il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs n.449, in cui si precisano i termini entro cui il dipendente (relativamente al quale emergano, in un procedimento penale ormai definito, elementi a carico) debba essere sottoposto a procedimento disciplinare; tali termini sono attualmente di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, ovvero di 40 giorni dalla data di notificazione della stessa all'Amministrazione penitenziaria.
L’art. 4 della proposta di legge stabilisce, invece, che il
procedimento disciplinare debba essere avviato entro 120 giorni “dalla
sentenza”, eliminando così, sempre con finalità di garanzia, il termine più
breve di 40 giorni.
Si osserva, tuttavia, che tale
formulazione non sembrerebbe consentire di individuare con precisione il dies a
quo da cui decorrerebbe il termine di 120 giorni: tale decorrenza potrebbe,
infatti, operare dal momento della lettura della sentenza in udienza (nelle
ipotesi in cui venga data lettura sia al dispositivo che alla motivazione), dal
deposito ovvero dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
I successivi articoli 5, 6 e 7 della proposta di legge intervengono sui principi generali del procedimento disciplinare, con disposizioni dirette a rafforzare le garanzie ed i diritti di difesa.
L’articolo 5 introduce nell’ambito dell’ articolo 10 del D.Lgs n.449 un comma aggiuntivo (il 3-bis) che:
§ individua
un termine certo per la conclusione del procedimento disciplinare (20 giorni
prorogabili a 30);
§ dispone
che il procedimento sia avviato solo a
seguito della verifica, da parte dell’organo competente ad irrogare la sanzione, della completezza e veridicità dei fatti
oggetto del rapporto (di cui al comma 3 dell’articolo 10) redatto dal soggetto che rileva
l’infrazione disciplinare.
La constatazione dell’infondatezza o incompletezza del rapporto comporta, per l’estensore, conseguenze disciplinari (v. ultra, nuovo comma 7-bis dell’art. 15 del D.Lgs n.449).
La modifica del comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs n. 499 si renderebbe necessaria a causa della mancata previsione di un termine certo per la contestazione scritta dell’addebito disciplinare all’incolpato. Tale termine è ora fissato, all’articolo 6 della proposta, in quarantotto ore dal rilevamento dell’infrazione.
L’articolo 15, comma 4, del
D.Lgs. n. 449, tuttavia, nel disciplinare dettagliatamente il procedimento per
l’irrogazione delle sanzioni diverse dalla censura, stabilisce che il
funzionario istruttore del procedimento disciplinare “provvede, entro 10
giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore”.
L’articolo 7 della proposta di legge, intervenendo sul comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs n.449/1992, modifica, integrandola, la composizione del consiglio centrale di disciplina.
Il consiglio
centrale di disciplina è l’organo competente per il giudizio relativo alla irrogazione
della sanzioni disciplinari più gravi: ha competenza generale sui giudizi di
sospensione e destituzione dal servizio nonché - per agli appartenenti ai ruoli
direttivi dell’amministrazione penitenziaria -su quelli relativi
all’irrogazione della pena pecuniaria e della deplorazione.
Si prevede la partecipazione al consiglio
centrale anche di un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
L’articolo
8 della proposta, infine, apporta
numerose modifiche alla fase dell’istruttoria per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari diverse dalla censura, di cui all’articolo
15 del D.Lgs n. 449.
Le modifiche introdotte al comma 1 ed alla
rubrica del suddetto articolo 15 dalle lettere
a) ed f) del comma 1, dell’articolo 8 del progetto in esame, rivestono
natura di coordinamento formale e derivano dalla soppressione della sanzione
della deplorazione.
La seconda innovazione riguarda il ruolo del funzionario istruttore, organo cui è affidata l’istruttoria
disciplinare e che, in base al disposto del citato articolo 15 del D.Lgs.
n.449, provvede alla contestazione degli addebiti al trasgressore e svolge
tutti gli altri accertamenti ritenuti necessari o richiesti dall'inquisito.
L’art.
8 aggiunge un comma , il 4-bis,
all’art. 15 in cui si prevede l’ obbligo per il funzionario istruttore di
disporre l’assunzione di prove a discarico dell’incolpato; l’eventuale diniego
sul punto deve essere motivato (lettera
b).
Altra modifica (lettera c) riguarda il comma 5 dell’articolo 15 e mira alla riduzione dei termini per la conclusione
dell’inchiesta disciplinare.
Il termine
ordinario risulta, infatti, ridotto dagli attuali 45 a 20 giorni, mentre l’eventuale proroga da 20 è portata a 10 giorni.
Il vigente
comma 6 dell’articolo 15 prevede l’ipotesi del supplemento di istruttoria che il
consiglio di disciplina (centrale o regionale) può chiedere quando ritenga di
non disporre di elementi sufficienti per poter esprimere un giudizio. A tale
comma è aggiunta una ulteriore disposizione, in cui si prevede la possibilità
di trasmissione al consiglio, da parte dell’incolpato, di una relazione difensiva che permetta di
meglio valutare l’opportunità del supplemento di istruttoria (lettera d).
L’introduzione
di un nuovo comma, il 7-bis, nell’ambito
dell’articolo 15 è da ricollegare a quanto stabilito all’articolo 5 della
proposta di legge in esame (v. supra):
nelle ipotesi in cui il rapporto (redatto
dal soggetto che rileva l’infrazione) risulti incompleto o infondato, si
prevede che il funzionario istruttore avvii il procedimento disciplinare per l’irrogazione della pena pecuniaria nei confronti dell’estensore del rapporto (lettera e).
N. 4540
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati CARBONI, BONITO, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER, LUCIDI, MAGNOLFI, MANCINI, SINISCALCHI, MASCIA ¾ |
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Delega al Governo per la revisione delle sanzioni disciplinari e dei relativi procedimenti nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria |
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Presentata il 4 dicembre 2003
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Onorevoli Colleghi! - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, ha istituito, in sostituzione del precedente Corpo degli agenti di custodia a carattere militare, il Corpo di polizia penitenziaria, corpo civile alle dipendenze del Ministero della giustizia, con ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai compiti istituzionali ridefiniti dalla legge stessa.
La legge ha tracciato le linee generali dell'ordinamento del Corpo, rinviando a successivi decreti legislativi la specificazione di tali princìpi.
In particolare, l'attuale sistema delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è definito dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, che prevede tipologie sanzionatorie, quali la censura, la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione, che comportano particolari effetti sullo status e sul patrimonio del soggetto cui vengono inflitte.
Soltanto nel 1999, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, è stato emanato il nuovo regolamento di servizio del Corpo, che è intervenuto a ridefinire i doveri e gli obblighi connessi con lo status di appartenente alla polizia penitenziaria. Tale regolamento, nello spirito della legge di riforma, ha proceduto alla smilitarizzazione del Corpo, rimodulando altresì la gamma dei doveri cui sono tenuti gli appartenenti alla polizia penitenziaria, la cui disciplina risaliva alle prescrizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e nella legge 18 febbraio 1963, n. 173.
Poiché la responsabilità disciplinare consegue all'inosservanza dei doveri inerenti al proprio status, è evidente come una nuova definizione di tali doveri non possa non spiegare effetti sul regime disciplinare applicabile. Tra l'altro quest'ultimo, delineato dal già citato decreto legislativo n. 449 del 1992, è stato introdotto sulla base di una normativa in parte anacronistica, e non aderente ai princìpi di una più democratica e aperta gestione del lavoro, principi ai quali è stata finalizzata la citata riforma del Corpo di polizia penitenziaria. Appare quindi necessario provvedere ad una modifica del regime disciplinare applicabile al Corpo, anche in considerazione dei compiti sempre nuovi e maggiori ad esso attribuiti, che hanno determinato più pesanti carichi di lavoro ed una maggiore conflittualità all'interno dello stesso. Il provvedimento si compone di tre articoli.
L'articolo 1 prevede la delega al Governo ad adottare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sulla base di alcuni princìpi e criteri direttivi attinenti alla rideterminazione delle condotte sanzionabili, alla soppressione di alcune infrazioni ritenute maggiormente in contrasto con i princìpi di democraticità, alla definizione e disciplina di precise garanzie relative al procedimento disciplinare.
L'articolo 2 dispone la soppressione dei rapporti informativi previsti dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
L'articolo 3, infine, concede il condono delle sanzioni disciplinari irrogate agli appartenenti del Corpo di polizia penitenziaria, indicandone con precisione i limiti di applicazione, anche temporali, e i procedimenti da dichiarare estinti. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di applicazione di tale articolo. Infine, vengono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte e viene disposto che non rimanga traccia delle sanzioni condonate nel foglio matricolare.
proposta
di legge ¾¾¾ |
Art. 1. (Delega al Governo). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, un decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, concernente la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti sulla base dei seguenti criteri e princìpi direttivi: a) rideterminazione delle fattispecie delle infrazioni e delle condotte sanzionabili, con esclusione di quelle connesse alla manifestazione di pensiero e di giudizio sulla organizzazione del lavoro dell'Amministrazione penitenziaria e comunque di formulazione generica, ovvero attinenti alle qualità morali o pregiudizievoli dell'esercizio della attività sindacale del dipendente; b) soppressione della lettera n) del comma 1 dell'articolo 4, delle lettere g) e h) del comma 3 dell'articolo 5, e delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449; c) previsione del termine di venti giorni per la contestazione scritta dell'addebito dal momento in cui l'Amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono costituire infrazione; d) garanzia del contraddittorio in ogni fase del procedimento e della ricognizione dei fatti; e) obbligo di escussione dei testimoni a discarico citati dal dipendente e facoltà del dipendente o del proprio assistente di interrogare i testimoni citati a carico e di accedere alla documentazione probatoria dei fatti e delle circostanze attinenti al procedimento; f) estinzione del procedimento disciplinare decorsi centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito; g) riattivazione del procedimento disciplinare, qualora connesso a procedimento penale, entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva; h) sospensione della sanzione disciplinare in pendenza dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449. Art. 2. (Soppressione dei rapporti informativi). 1. Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono abrogati. 2. Nei concorsi interni e nelle procedure di progressione alle qualifiche superiori non si tiene conto dei rapporti informativi redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. (Condono disciplinare). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate le sanzioni della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione inflitte fino alla data di entrata in vigore del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. 2. Il condono di cui al comma 1 non si applica alle sanzioni connesse con procedimenti penali relative a infrazioni concernenti i rapporti con i detenuti e gli internati. 3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui comma 1, relativi alle infrazioni punibili con una delle sanzioni indicate al medesimo comma, sono estinti. 4. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo. 5. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Delle sanzioni disciplinari condonate deve essere eliminata ogni traccia nel foglio matricolare degli interessati.
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N. 4864
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato MAZZONI ¾ |
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Modifiche al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, in materia di determinazione delle
sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria |
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Presentata il30
marzo 2004
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Onorevoli
Colleghi! - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sui procedimenti
disciplinari relativi al Corpo di polizia penitenziaria, necessita di un
adeguamento sia dal punto di vista procedurale che sostanziale.
Il
procedimento disciplinare in questione è ancora un procedimento prettamente
inquisitorio, in cui l'obbligo del contraddittorio assume natura esclusivamente
formale, eludendo la garanzia del diritto alla difesa dell'interessato e dei
princìpi del «giusto procedimento» di cui alla legge n. 241 del 1990.
Tale
procedimento amministrativo presenta profonde analogie con il procedimento
penale. Ciò avrebbe dovuto far riflettere sulla possibile introduzione, almeno
per le sanzioni più gravi, delle garanzie del sistema accusatorio, proprie del
sistema penale, atte a controbilanciare una larga discrezionalità.
Le
innovazioni che, negli ultimi anni, hanno interessato il diritto costituzionale
alla difesa, nel sistema procedurale penale, o lo stesso procedimento
amministrativo «tout court», non hanno inciso sul decreto legislativo n.
449 del 1992 che, ormai, anche a causa del richiamo all'antiquato testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
manifesta profonde inadeguatezze.
Al fine
di porre in essere un processo di semplificazione e di razionalizzazione della
normativa in questione, è necessario anzitutto procedere all'abrogazione delle
sanzioni della censura e della deplorazione, strumenti ormai obsoleti, e a
includere alcune tipologie attualmente assimilate alla deplorazione tra quelle
soggette alla pena pecuniaria.
Il
procedimento disciplinare inizia sempre con la contestazione all'interessato da
parte del direttore o del funzionario istruttore che, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 12 del decreto legislativo n. 449 del 1992 e 103 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del
1957, deve essere mossa «subito».
Tale
locuzione vaga è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel
senso che il legislatore non ha inteso vincolare l'amministrazione al rispetto
di un termine rigido e predeterminato ma solo a codificare una regola di
ragionevole prontezza e tempestività.
La
maggior parte dei ricorsi giurisdizionali proposti, avverso l'irrogazione di
una sanzione disciplinare, lamenta proprio il mancato rispetto dei requisiti
della tempestività e della immediatezza della contestazione con conseguente
violazione del diritto di difesa.
Dunque,
l'introduzione di un termine certo e perentorio entro cui effettuare la
contestazione, tenendo in considerazione naturalmente l'ordinamento peculiare
dei Corpi di polizia, è la seconda importante modifica che fornirebbe più ampia
tutela del diritto alla difesa, e, contestualmente, ridurrebbe in modo
significativo il ricorso al contenzioso giudiziario.
La fase
istruttoria del procedimento disciplinare si diversifica a seconda che sia
rilevata un'infrazione ascrivibile nel novero della sanzione più lieve della
censura o, viceversa, si rientri nel campo dell'eventuale irrogazione della
pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio o della
destituzione.
n
questi ultimi casi entra in gioco la figura del funzionario istruttore che,
ricevuto l'incarico dall'organo competente di attivare un'inchiesta
disciplinare, entro dieci giorni deve contestare gli addebiti al trasgressore,
invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità
previsti nel procedimento, dopodiché svolge tutti gli accertamenti ritenuti da
lui necessari o richiesti dall'inquisito.
È stato
evidenziato come la figura del funzionario istruttore, nel procedimento
disciplinare, presenta particolari analogie con la figura del pubblico
ministero nel procedimento penale. Esso si avvale, infatti, degli stessi mezzi
di prova del procedimento penale: può procedere all'interrogatorio
dell'indagato, sentire, senza vincolo di giuramento, testimoni, compresi quelli
indicati dall'indagato, richiedere informazioni ad altri uffici.
Dunque,
analogamente a quanto previsto dall'articolo 415-bis del codice di
procedura penale per il pubblico ministero, dovrebbe essere imposto al
funzionario istruttore l'obbligo, e non una mera facoltà, di svolgere gli atti
di indagine richiesti dal soggetto sottoposto a procedimento se pertinenti e
utili nell'accertamento della verità ovvero di motivare rigorosamente in merito
alla non pertinenza della richiesta l'eventuale diniego all'assunzione di tali
mezzi di prova.
I
termini previsti per la conclusione dell'istruttoria devono essere ridotti e
ritenuti di natura perentoria al fine di non aggravare la procedura e di
permettere una celere definizione del procedimento a garanzia dell'indagato,
che non può subire le conseguenze della inerzia o dei ritardi dell'amministrazione.
Per
quanto riguarda la composizione del collegio è da rimarcare come, nel caso
delle sanzioni più gravi, sia totalmente assente una rappresentanza del Corpo
di polizia penitenziaria, cosa che contraddittoriamente è prevista per le
sanzioni di più lieve entità.
Non è
chi non veda come ciò sia del tutto irrazionale dal momento che la decisione
del consiglio centrale di disciplina può comportare una sanzione maggiormente
afflittiva e, proprio per questo, necessiterebbe di una rappresentanza del
Corpo, naturalmente di qualifica superiore a quella dell'indagato, per
apportare anche il punto di vista di chi svolge la stessa attività del
soggetto.
L'articolo
7 del decreto legislativo n. 449 del 1992 prevede ai primi suoi due commi che:
«1. L'appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in
stato di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento
del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria (sospensione obbligatoria).
2.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di
polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale, quando la natura del
reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con
provvedimento del Ministro, su proposta del Direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria (sospensione facoltativa)».
Analogamente a quanto previsto dalla legge n. 97
del 2001, per i provvedimenti cautelari adottabili nei confronti del pubblico
dipendente, è necessario applicare anche al personale della polizia
penitenziaria la possibilità di trasferimento d'ufficio ad altra sede o di
messa in aspettativa, lasciando ai vertici del Corpo la decisione discrezionale
in relLa presente proposta di legge affronta le questioni citate, recando,
nell'ordine, agli articoli 1 e 2 l'abolizione della censura, all'articolo 3 la
previsione di ulteriori casi di applicazione della pena pecuniaria,
all'articolo 4 la modifica dei casi di sospensione cautelare, agli articoli 5 e
6 l'imposizione di un termine preciso per la elevazione della contestazione e
per l'avvio del procedimento disciplinare, all'articolo 7 l'integrazione del
consiglio centrale di disciplina, all'articolo 8 la modifica del ruolo del
funzionario istruttore.
proposta di legge ¾¾¾ |
Art. 1. 1. La lettera c) del comma 1
dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è abrogata.
Conseguentemente, l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 449 del
1992, e successive modificazioni, è abrogato. Art. 2. 1. Gli articoli 2, 14 e 19 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono abrogati. Art. 3. 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere: «ff-bis) la negligenza nel governo o
nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel
controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; ff-ter) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle
disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella
custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture,
carteggio e documenti». Art. 4. 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fuori dei casi previsti nel comma 1,
l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria per il quale sia
stato disposto il rinvio a giudizio, quando la natura del reato sia
particolarmente grave, può essere trasferito d'ufficio nell'ambito della
regione ove svolge servizio o collocato in aspettativa con provvedimento del
Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria»; b) al comma 6, le parole da: «dalla data» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «dalla sentenza». Art. 5. 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al fine di evitare conseguenze,
anche disciplinari, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-bis, il
procedimento disciplinare che, comunque, deve concludersi entro venti giorni
dalla data della contestazione o entro trenta giorni in caso di proroga
richiesta dal funzionario istruttore, può essere attivato solo previa
verifica della veridicità e della completezza dei fatti esposti nel
rapporto». Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, dopo le parole: «per iscritto» sono
inserite le seguenti: «entro le quarantotto ore successive al rilevamento dell'infrazione».
Art. 7. 1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera: «b-bis) da un funzionario appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria». Art. 8. 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, all'alinea, le parole: «la deplorazione,»
sono soppresse; e alla lettera a), le parole: «o della deplorazione»
sono soppresse; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Il funzionario istruttore deve
disporre l'assunzione delle prove a discarico, motivando espressamente
l'eventuale diniego»; c) al comma 5, le parole: «quarantacinque» e «quindici»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «venti» e «dieci»; d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A tale autorità può essere altresì trasmessa una relazione difensiva al fine
di pervenire ad una decisione più completa sulla opportunità di proseguire o
meno il procedimento»; e) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Qualora il funzionario istruttore
accerti che il rapporto sia infondato o incompleto, avvia apposito
procedimento disciplinare nei confronti dell'estensore, ai fini
dell'applicazione della sanzione prevista per la grave negligenza in servizio
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f)»; f) alla rubrica, le parole: «della deplorazione,» sono
soppresse. |