XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Presupposti del rito abbreviato - A.C. 2901
Serie: Progetti di legge    Numero: 637
Data: 27/09/04
Abstract:    Scheda di sintesi; progetto di legge; normativa di riferimento; giurisprudenza.
Descrittori:
GIUDIZIO ABBREVIATO   PROCESSO PENALE
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
AC n.2901/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Presupposti del rito abbreviato

A.C. 2901

 

n. 637

 


xiv legislatura

27 settembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: gi0481.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi 3

Struttura e oggetto 4

§   Contenuto 4

§   Relazioni allegate 5

Elementi per l’istruttoria legislativa 6

§   Necessità dell’intervento con legge 6

§   Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite 6

§   Formulazione del testo 6

Progetti di legge

§   A.C. 2901, (on. Onnis, Cola, Losurdo, Trantino, Lisi, Taormina, Riccio, Benedetti Valentini, Antonio Leone, Saponara), Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale oncernente i presupposti del giudizio abbreviato 11

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa 3

Progetti di legge 11

§   A.C. 2901, (on. Onnis, Cola, Losurdo, Trantino, Lisi, Taormina, Riccio, Benedetti Valentini, Antonio Leone, Saponara), Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale oncernente i presupposti del giudizio abbreviato 13

Normativa di riferimento 19

§   Codice di procedura penale (artt. 5, 438-443 e 525) 21

§   L. 16 dicembre 1999, n. 479. Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense. 39

Giurisprudenza 59

Corte costituzionale 61

§   Sentenza n. 23/1992 63

§   Sentenza n. 484/1995 69

§   Sentenza n. 120/2002 75

§   Sentenza n. 169/2003 87

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2901

Titolo

Modifica all' articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto processuale penale

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date

 

§   presentazione o trasmissione alla Camera

25 giugno 2002

§   annuncio

26 giugno 2002

§   assegnazione

25 luglio 2002

Commissione competente

2ª Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1ª Commissione (Affari costituzionali)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame interviene sulla disciplina del giudizio abbreviato, di cui agli 438 e seguenti del codice di procedura penale.

 

Prima di esaminarne il merito è opportuno premettere che le modifiche introdotte dalla legge n.479 del 1999, anticipate in parte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, hanno inciso profondamente sulla disciplina di tale rito. In particolare, la richiesta dell’imputato non è più subordinata al consenso del pubblico ministero e non è più sottoposta –fatta salva l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 438 c.p.p.- al vaglio di ammissibilità del giudice. Ne deriva che l’imputato, ove presenti la relativa richiesta, ha diritto di essere giudicato mediante rito abbreviato al fine di usufruire, nella ipotesi di una condanna, della riduzione della pena prevista dalla legge.

I nuovi meccanismi introduttivi incidono poi su un altro carattere fondamentale della originaria disciplina del giudizio abbreviato: esso, infatti, non è più basato soltanto sugli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari, non si svolge cioè “allo stato degli atti”, ma prevede varie forme di integrazione probatorie, demandate alla iniziativa dell’imputato, del pubblico ministero (ammesso alla prova contraria nella ipotesi, appena illustrata, in cui l’imputato abbia esercitato la facoltà di chiedere l’integrazione probatoria), dallo stesso giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Le modalità di assunzione della prova si differenziano da quelle dell’istruzione dibattimentale, ispirate al contraddittorio e, dunque, inclini a riconoscere con maggior ampiezza i diritti di intervento delle parti; nell’udienza di giudizio abbreviato eventuali testimoni, coimputati, periti o consulenti tecnici sono interrogati direttamente dal giudice e, solo per il tramite di quest’ultimo, le parti hanno facoltà di partecipare alla formazione dei relativi mezzi di prova, proponendo le loro domande. L’imputato ha diritto di farsi interrogare ma, anche in tal caso, unico soggetto abilitato a porre domande è il giudice, eventualmente sollecitato dalle parti (cfr. art.422 c.p.p.).

Viene, infine, pressoché a sparire qualsiasi limite di natura oggettiva di applicabilità del rito speciale, essendo ora suscettibili di definizione anticipata con le forme del nuovo giudizio abbreviato anche i processi aventi ad oggetto imputazioni per reati puniti con la pena dell’ergastolo.

 

Da ultimo la Corte Costituzionale ha stabilito :

§    l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 438, comma 6, c.p.p., sia dell’art. 458, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice possa disporre il giudizio abbreviato (che si celebra, in tale ipotesi, di fronte  allo stesso giudice del dibattimento: cfr. sentenza n. 169 del 2003);

 

§    l’illegittimità costituzionale dell’art.458, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che il termine entro cui l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall’ultima notificazione, all’imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato (cfr. sentenza n.120 del 2002).

 

La novella recata dal presente progetto di legge, composto da un solo articolo, ha lo scopo di far sì che, in determinate ipotesi, il giudizio abbreviato si celebri non già di fronte al giudice dell’udienza preliminare, ma di fronte alla corte d’assise, rimanendo tuttavia del giudice della udienza preliminare la competenza a vagliarne la ammissibilità.

Tale disposizione risponde alle esigenze, evidenziate nella relazione di cui è corredato il progetto di legge, di garanzia di “una maggiore ponderazione degli elementi processuali che inevitabilmente più giudici, anziché uno soltanto, sono in grado di operare”, nonché di “partecipazione popolare alla amministrazione della giustizia”; viene, altresì, tenuta in considerazione la circostanza che “sovente sono chiamati a svolgere le funzioni di giudice dell’indagine preliminare magistrati giovanissimi, privi di quella necessaria esperienza che può derivare soltanto dall’esercizio nel tempo delle relative funzioni”.

Le ipotesi in cui la corte di assise sarebbe chiamata a celebrare e definire il rito abbreviato sono quelle elencate all’articolo 5 del codice di procedura penale:

§    delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo  o della reclusione fino a ventiquattro anni (con l’esclusione di alcune fattispecie);

§    delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;

§    delitti previsti dalla XII disposizione transitoria della Costituzione, dalla legge 962 del 1967 e dal titolo I del libro II del codice penale (purché sia prevista la pena non inferiore nel massimo a dieci anni).

Relazioni allegate

Si tratta di un progetto di legge di iniziativa parlamentare, corredato, pertanto, della sola relazione illustrativa.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il progetto di legge novella la disciplina in materia di giudizio abbreviato, introducendo un comma aggiuntivo, il 5-bis, nell’ambito dell’art.438 del codice di procedura penale. Si giustifica, pertanto, l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disposizione in esame interviene in materia di rito penale che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa), appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato.

Formulazione del testo

Dalla applicazione del procedimento delineato dalla proposta di legge in esame consegue che, mentre il vaglio di ammissibilità concernente la sussistenza dei presupposti del giudizio abbreviato è operato dal giudice dell’udienza preliminare, lo svolgimento del processo avviene dinanzi alla corte d’assise.

In proposito occorre tener presente quanto affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza  n. 484 del 1995, in relazione al principio di immediatezza, in virtù del quale il giudice che ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato deve essere lo stesso chiamato ad  adottare la decisione di merito; afferma la Consulta: “Il principio di immutabilità del giudice, che l'art. 525, comma 2, c.p.p. espressamente enuncia per la deliberazione della sentenza dibattimentale, ha ricevuto interpretazione estensiva ad opera della giurisprudenza di legittimità. Si è così ritenuto che, attesa la portata che quel principio assume nel sistema, lo stesso trovi applicazione anche per le ordinanze adottate all'esito della procedura in camera di consiglio, negli incidenti di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, avuto riguardo alla necessità di soddisfare la generale esigenza che la decisione giurisdizionale, qualsivoglia forma venga ad assumere, sia emanata dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, intendendosi per tale l'esame delle acquisizioni probatorie funzionali alla decisione, ogni attività istruttoria destinata allo stesso scopo, nonchè l'assunzione delle richieste e conclusioni delle parti. Simili affermazioni hanno di recente trovato eco anche in relazione al giudizio abbreviato.(…)La Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che nell'ipotesi in cui si realizzi una scissione tra il giudice che ammette il rito e quello che celebra il giudizio abbreviato, non si determina una violazione del principio del giudice naturale nè un contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, giacchè è indispensabile soltanto che sia lo stesso giudice (inteso come persona fisica), che ha partecipato alla trattazione della causa, a pronunciare poi la sentenza. Da ciò si è tratto il corollario che soltanto dal momento in cui viene disposto il rito abbreviato deve essere lo stesso giudice a presiedere tutta l'attività processuale che viene successivamente espletata allo scopo di garantire uniformità di conoscenza di tutta la vicenda processuale, sicchè ove il giudice venga ad essere successivamente sostituito è necessario procedere alla rinnovazione dell'intera attività compiuta dopo l'ammissione del rito medesimo (Sez. I, 26 maggio 1995, n. 1128). Ma se l'identità del giudice deve essere preservata per tutto lo svolgimento del giudizio abbreviato fino alla decisione che lo conclude, trattandosi di pronuncia strutturalmente omologa a quella che viene adottata all'esito del dibattimento, anche la precedente fase che inerisce alla verifica dei presupposti di ammissibilità del rito non può non ricadere sotto la delibazione autonoma del magistrato che quel rito è poi chiamato a celebrare e definire. In altri termini, è proprio la stretta concatenazione funzionale che correla l'ammissione del giudizio ed il relativo svolgimento a rendere evidente come il giudice del rito alternativo non possa soffrire preclusioni di sorta a causa dell'apprezzamento da altri svolto circa la relativa ammissibilità. (…)Ove, pertanto, muti la persona del giudice dopo la pronuncia della ordinanza che ha ammesso il giudizio abbreviato, il nuovo giudice sarà libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di ammissibilità, così da saldare in capo al medesimo soggetto la celebrazione del rito e ciò che ne costituisce l'ineluttabile premessa, ad integrale soddisfacimento di un postulato di identità che, inespresso nel dato normativo, risulta invece chiaramente delineato dal sistema”.

 E’ vero che tali affermazioni della Corte riguardano la normativa antecedente la riforma del 1999 (in base alla quale  poteva accadere –stante la impossibilità per il giudice di effettuare integrazioni probatorie- che il magistrato incaricato di emettere la sentenza di merito si trovasse costretto ad adeguarsi, suo malgrado, all’apprezzamento del collega circa la decisione su un punto cruciale, quale quello concernente la definibilità del processo allo stato degli atti); è vero, come si legge nella relazione di cui il progetto di legge è corredato, che non costituisce un ostacolo  “l’affermazione secondo la quale la valutazione preliminare svolta dal g.u.p. potrebbe condizionare la successiva valutazione da parte della corte d’assise” essendo quest’ultima libera di “assumere di propria iniziativa le prove che si rendono necessarie”, ma è anche vero che l’accoglimento da parte del g.u.p. di una richiesta condizionata all’assunzione di nuove prove (ex art.438, comma quinto) vincolerebbe la corte d’assise alla acquisizione di tali prove, anche qualora la corte non concordasse con la valutazione effettuata dal giudice dell’udienza preliminare concernente la necessarietà dell’integrazione probatoria ai fini  della decisione e la compatibilità della stessa con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (art.438, comma 5).

Tali valutazioni, inoltre,  in particolare quella relativa alle esigenze di economia processuale, pur essendo inscindibilmente connesse a quelle concernenti il carico di lavoro complessivo dell’ufficio ed i tempi di espletamento del rito speciale, verrebbero affidate ad un giudice (il g.u.p.) diverso rispetto a quello chiamato a decidere nel merito (la corte d’assise).

 


Progetti di legge


N. 2901

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputati
ONNIS, COLA, LOSURDO, TRANTINO, LISI, TAORMINA, RICCIO,
BENEDETTI VALENTINI, ANTONIO LEONE, SAPONARA

¾

 

Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale
concernente i presupposti del giudizio abbreviato

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 25 giugno 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende salvaguardare l'esigenza che, con riferimento ai reati che - ai sensi dell'articolo 5 del codice di procedura penale - rientrano nella competenza della corte d'assise, sia il giudice collegiale "allargato" a procedere alla celebrazione anche del giudizio abbreviato.

La necessità di una modifica in tale senso all'articolo 438 del medesimo codice di procedura penale sorge perché il nuovo assetto normativo delineato dalla cosiddetta "legge Carotti" nel 1999 (legge n. 479 del 1999) ha alterato notevolmente il precedente equilibrio, spostando il baricentro processuale dalla fase dibattimentale alla fase dell'udienza preliminare.

Il risultato che si è ottenuto con la novella del 1999 è, infatti, andato ben oltre lo scopo di dare nuovo vigore al giudizio abbreviato che, nei primi dieci anni di vigenza del nuovo codice di procedura penale, non aveva riscontrato grande successo.

Pur di dare nuova linfa a tale rito si è deciso di allargarne l'ambito di operatività, estendendo oltremodo i poteri di ingerenza del giudice dell'udienza preliminare.

A fronte di un vero e proprio stravolgimento del sistema autenticamente accusatorio, il giudice dell'udienza preliminare può ora sia sollecitare al pubblico ministero nuove indagini, sia decidere - in base ad una scelta assolutamente discrezionale e non controllabile dall'imputato - in ordine all'integrazione probatoria a favore dello stesso imputato.

In tale modo, peraltro, se si è raggiunto lo scopo deflattivo di ridurre il carico dibattimentale, si è anche innescato un pericoloso meccanismo, in forza del quale la maggior parte dei processi vengono definiti in sede di udienza preliminare, tanto per i reati meno gravi, che per i reati più gravi.

Si pensi ai procedimenti per omicidio volontario, che in virtù della nuove frontiere del giudizio abbreviato (riduzione di un terzo della pena, possibilità di integrazione probatoria, sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta) vengono sempre più spesso definiti nella fase dell'udienza preliminare.

Se questo è per un verso apprezzabile e rappresenta una grande conquista in termini di celerità del processo ed immediatezza della risposta sanzionatoria, per altro verso è certamente pericoloso giacché si esautora di fatto il giudice naturale della possibilità di celebrare quei processi per i quali è stato istituito e si attribuisce la competenza al giudice monocratico dell'udienza preliminare.

Invero, non a caso è stato previsto che la celebrazione di determinati processi deve essere effettuata da un giudice collegiale in composizione allargata.

Quando si tratta di decidere in ordine ad un reato di omicidio volontario per il quale astrattamente è irrogabile la pena dell'ergastolo, il legislatore ha richiesto una particolare composizione dell'organo giudicante che prevede la partecipazione di otto giudici, di cui sei sono giudici popolari.

L'esigenza sottesa a tale previsione non è soltanto quella di garantire una maggiore ponderazione degli elementi processuali che inevitabilmente più giudici, anziché uno soltanto, sono in grado di operare, ma anche quella di garantire - giusta la rilevanza sociale che tali fatti assumono - la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, come previsto dalla Costituzione.

Con la presente iniziativa, pertanto, non si contestano l'efficacia e l'importanza, sia in termini di concentrazione che in termini di riduzione del carico processuale, del rito abbreviato.

Si intende, piuttosto, riaffermare la necessità che soltanto attraverso una delibazione collegiale possono essere efficacemente garantite determinate esigenze. Senza trascurare la circostanza che, sovente, sono chiamati a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare magistrati giovanissimi, privi di quella necessaria esperienza che può derivare soltanto dall'esercizio nel tempo delle relative funzioni.

Con la modifica che si propone si otterrebbe, oltretutto, il non trascurabile effetto indotto di ridurre il carico dell'ufficio del giudice dell'udienza preliminare, sempre più oberato da un carico di lavoro che sta diventando insostenibile.

D'altra parte, l'inserimento all'interno dell'articolo 438 del codice di procedura penale della previsione secondo la quale in caso di reati di competenza della corte d'assise la celebrazione del giudizio abbreviato è svolta dalla stessa corte, non determina alcuna alterazione delle normali cadenze processuali.

In caso di reati previsti dall'articolo 5 del codice di procedura penale, di fronte ad una richiesta dell'imputato di definizione del processo in forma abbreviata, il giudice dell'udienza preliminare con la stessa ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato rinvierà per la celebrazione del processo dinanzi alla corte d'assise. Allo stesso modo, in caso di richiesta di giudizio abbreviato condizionato, lo stesso giudice procederà alla trasmissione degli atti per la celebrazione del processo davanti alla corte d'assise, dopo aver accolto la richiesta.

Non è di ostacolo alla piena affermazione di tale sistema l'affermazione secondo la quale la valutazione preliminare svolta dal giudice dell'udienza preliminare potrebbe condizionare la successiva valutazione da parte della corte d'assise, quest'ultima essendo chiamata a decidere su un materiale probatorio già fissato.

Essa si rivela facilmente superabile in considerazione dei poteri d'ufficio che il giudice può esercitare nello svolgimento del giudizio abbreviato. Sicché la corte d'assise potrà assumere di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 441 del codice di procedura penale, le prove che si rendono necessarie in base ad una libera valutazione.

E nel caso in cui a seguito dell'integrazione probatoria il pubblico ministero proceda alla modifica della contestazione o alla contestazione di un fatto nuovo, resta ferma la possibilità per lo stesso imputato di chiedere che il processo prosegua nelle forme ordinarie. In tale caso il procedimento ritornerà immediatamente presso il giudice dell'udienza preliminare il quale disporrà una sentenza di non luogo a procedere o di rinvio a giudizio.

Né si corre il pericolo che la celebrazione del rito abbreviato da parte della corte d'assise possa aumentare il rischio del superamento dei termini massimi di custodia cautelare, giacché una volta emessa l'ordinanza ammissiva del giudizio inizia a decorrere un nuovo termine.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. l.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"5-bis. Nel caso di reati previsti dall'articolo 5 il giudizio abbreviato si svolge dinanzi alla corte d'assise".