XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario - Lavori preparatori della Legge 25 luglio 2005, n. 150 - Iter al Senato (A.S. 1296-B): esame in Assemblea: sedute dal 3 al 10 novembre 2004 (Parte VIII)
Serie: Progetti di legge    Numero: 535    Progressivo: 1
Data: 17/10/05
Descrittori:
GIUDICI E GIURISDIZIONE   MAGISTRATURA
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO   RIFORME
Organi della Camera: II-Giustizia
Riferimenti:
L n.150 del 25/07/05   AC n.4636/14
AS n.1296-B/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario

Lavori preparatori della

Legge 25 luglio 2005, n. 150

Iter al Senato (AS 1296-B)
esame in Assemblea:
sedute dal 3 al 10 novembre 2004

n. 535/1

parte VIII

xiv legislatura

17 ottobre 2005

 


Camera dei deputati


La documentazione predisposta in occasione dell'esame del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario (A.C. 4636) si articola nei seguenti volumi:

-          dossier n. 535:contiene la scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa, le schede di lettura ed il disegno di legge A.C. 4636 (parte I); contiene la normativa di riferimento (parte II)

-          dossier n. 535/1: contiene i lavori parlamentari alla Camera e al Senato (suddiviso in tredici parti)

-          Prima lettura al Senato (A.S. 1296 e abb.)

-        Parte I: testo dei disegni di legge

-        Parte II: esame in Commissione

-        Parte III: esame in Assemblea

-          Prima lettura alla Camera (A.C. 4636 e abb.)

-     Parte IV: testo dei disegni di legge

-     Parte V: esame in Commissione e in Assemblea

-          Seconda lettura al Senato (A.S. 1296-B e abb.)

-     Parte VI: testo dei disegni di legge e esame in Commissione

-     Parte VII: esame in Assemblea: sedute dal 20 settembre al 2 novembre 2004

-     Parte VIII: esame in Assemblea: sedute dal 3 al 10 novembre 2004

-          Seconda lettura alla Camera (A.C. 4636-bis-B e abb.)

-     Parte IX: testo dei disegni di legge, esame in sede referente e consultiva, esame in Assemblea

-          Terza lettura al Senato (A.S. 1296-B-bis)

-     Parte X: messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, testo del disegno di legge, esame in sede referente e consultiva

-     Parte XI: esame in Assemblea: sedute dal 26 gennaio al 15 giugno 2005

-     Parte XII: esame in Assemblea: sedute dal 22 al 28 giugno 2005

-          Terza lettura alla Camera (A.C. 4636-bis-D e abb.)

-     Parte XIII: Esame in Commissione e in Assemblea

-          dossier n. 535/2:contiene le schede di lettura, la normativa di riferimento e l’A.C. 4636-bis-B

-          dossier n. 535/3:contiene le schede di lettura e l’A.C. 4636-bis-D.

Dipartimento Giustizia

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Gi0286ah


INDICE

Parte VIII

Iter al Senato - seconda lettura

Seguito esame in Assemblea

Seduta del 3 novembre 2004  3

Seduta del 3 novembre 2004 (Pomeridiana)105

Seduta del 4 novembre 2004  171

Seduta del 9 novembre 2004  247

Seduta del 10 novembre 2004  339

Seduta del  10 novembre 2004 (Pomeridiana)491

 

 

 

 

 


Iter al Senato - seconda lettura

 


Seguito esame in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

688a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente MORO,
indi del presidente PERA

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

 

(omissis)

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBO’ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l’articolo 1, e che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.515.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all’articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,49, è ripresa alle ore 9,55).

Riprendiamo i nostri lavori.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.515, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sul processo verbale

PRESIDENTE. Senatore Petrini, la sua osservazione sul processo verbale non è esatta, perché il senatore Bobbio non era relatore facente funzioni sul provvedimento che è in discussione, bensì sul decreto-legge in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario e in quel momento sostituiva il relatore, che era assente.

È una dizione che viene usata normalmente.

Non essendovi ulteriori osservazioni, ribadisco che il processo verbale, così come è stato letto dalla senatrice segretario, è approvato.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn.
1296-B,1262,2457 e2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.75.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento in esame, come altri che abbiamo già esaminato nella giornata di ieri ed altri ancora che verranno alla nostra attenzione nel prosieguo dei lavori, è accomunato a tanti altri da una sorta di azione di contenimento del danno. A questo punto, infatti, dal nostro punto di vista il danno è stato fatto; non solo, ma è stato consumato in maniera sostanzialmente irreversibile con l'approvazione del cosiddetto maxiemendamento del Governo.

Da quell'approvazione in poi, quindi, la nostra azione non è più finalizzata al tentativo di migliorare un provvedimento che ci pare ormai non migliorabile in maniera sostanziale, ma - ripeto - diventa un'azione di contenimento del danno, nel senso di cercare quanto meno di introdurre dei correttivi, ispirati ad un principio di ragionevolezza, a quelle norme che ci appaiono improntate ad un'eccessiva rigidità di previsione (che in quanto tale, per definizione, deve mettere in guardia), per inserire, ripeto, un qualche margine di flessibilità ispirato, se non altro, ad un principio di ragionevolezza o se si vuole di buonsenso.

L'emendamento in esame si riferisce al comma 1, lettera g), numero 6). Esso è volto ad inserire la seguente dizione: "prima di otto anni trascorsi nell'esercizio della funzione" al testo attuale, che invece prevede non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti. Quella prevista dal testo attuale è una interdizione tout court; l'emendamento cerca di superare questa assoluta rigidità prevedendo un periodo apprezzabile, quale certamente è un tempo di otto anni, trascorso il quale si può verificare quello che l'attuale testo, che noi chiediamo di emendare, non prevede possa mai realizzarsi.

Torna in campo la questione dell'impostazione surrettizia di una separazione delle carriere, sub specie distinzione delle funzioni. Non ci affezioniamo ai termini più o meno eleganti o più o meno giuridicamente corretti: andiamo (credo che sia un modo comune di affrontare i problemi) alla sostanza della questione. Noi continuiamo a sostenere che è un gravissimo errore quello di prevedere, quanto meno dal terzo anno dall'ingresso in carriera in poi, l'assoluta e definitiva impossibilità di mutare le funzioni.

Molti colleghi ieri sono intervenuti su questo punto e tra l'altro hanno portato argomentazioni che hanno un carattere generale rispetto all'ottica specifica della vita e dell'attività giudiziaria. Mi riferisco al fatto che ci ritroveremo di fronte (non so se arriveremo a vederli, verosimilmente l'anagrafe ci impedirà che ciò possa accadere) a magistrati che a 29-30 anni hanno scelto (o forse non lo hanno nemmeno scelto, diciamo che ci si sono ritrovati) al terzo anno dall'inizio della carriera le funzioni requirenti e per tutta la loro carriera, magari per quarant'anni, se non di più, sempre e soltanto quelle funzioni potranno espletare.

Ora, non c'è bisogno di essere addetti ai lavori, esperti di vita giudiziaria o studiosi di ordinamenti giudiziari, per comprendere che in qualunque attività un lavoratore il quale sa che per quarant'anni sarà condannato - utilizzo questo termine, trasferendolo dagli imputati ai magistrati - a fare sempre le stesse cose, sarà un lavoratore demotivato. Un lavoratore che progressivamente perderà affezione rispetto al proprio impegno e fatalmente nella quotidianità della vita giudiziaria, che è poi quella decisiva, quella che conta, darà un apporto nel tempo sempre meno efficiente e significativo perché la frustrazione che ciascuno di noi si porta dietro - per fortuna questo rischio non l'ho mai corso, ma non faccio fatica a comprenderlo - nella vita è sempre una pessima compagna e lo è ancor di più nel lavoro. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

Signor Presidente, vedo che c'è un collega stranamente insofferente e credo che se lo richiamasse non sarebbe male.

PRESIDENTE. Ho già invitato i colleghi a limitare il brusìo, senatore Ayala.

AYALA (DS-U). La ringrazio. In quest'Aula, infatti, deve valere il principio secondo cui ciascuno di noi deve rispettare il lavoro degli altri. Io non interrompo mai né do mai segni di insofferenza, e gradirei che per una forma di par condicio mi fosse riservato lo stesso trattamento, senza aver alcun titolo particolare, ma proprio per una questione di galateo, un dato prepolitico, quindi, che in quanto tale dovrebbe essere costantemente presente a quest'Aula. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento 2.75 in esame riprende un tema che è stato dibattuto più volte in quest'Aula, che forse non sarà un'osteria o un ristorante di lusso, ma che comunque se fosse un po' più silenziosa consentirebbe interventi più pacati e pertinenti.

Si tratta di un tema sicuramente importante sul quale ci siamo divisi più volte, molto spesso anche in maniera trasversale. Infatti, quello della separazione delle carriere e della distinzione delle funzioni è un problema che complessivamente riguarda la magistratura, l'avvocatura e tutto il mondo del diritto, ma anche una realtà sociale che è attenta a momenti nei quali si devono creare, anche attraverso atteggiamenti formali, condizioni per il rispetto delle regole.

Dico questo condividendo in parte quanto il collega Fassone nell'illustrare alcuni emendamenti ha già affermato in quest'Aula. Se non ricordo male, non vorrei essere un cattivo interprete del suo pensiero, tutto sommato il collega Fassone ci rammentava che a Costituzione vigente non potrà mai esservi una vera e propria separazione delle carriere, giacché sarebbe necessario prevedere un doppio concorso, un doppio organismo di autotutela, una carriera completamente diversa. Sarebbe cioè necessario modificare anche quell'impianto costituzionale che allo stato consente soltanto soluzioni ibride e modeste come quelle che sono state messe in campo con il presente provvedimento.

D'altra parte, rivolgendomi al collega Fassone, il quale criticava coloro i quali si rifacevano alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione per cercare di spiegare la necessità di modificare questo rapporto, vorrei sottolineare che io condivido invece quel ragionamento. Infatti, se l'articolo 111 della Costituzione, che pure ha valenza sicuramente nella fase processuale, immagina un processo costituito dalle parti, dai magistrati terzi, è evidente che ipotizza una vera e propria distinzione tra una parte pubblica che è il pubblico ministero ed una privata, il difensore, ed il giudice che interviene come terzo a dirimere, a decidere e sciogliere il nodo che gli viene prospettato.

Se questo è l’impianto rispetto al quale dobbiamo ragionare, allora dobbiamo riconoscere che un’ipotesi di separazione delle carriere troverebbe sicuramente un appiglio nell’articolo 111, laddove renderebbe effettivamente terzo il giudice, scollegato complessivamente anche dal pubblico ministero, e risolverebbe una parte dei problemi che l’avvocatura pone con grande forza quando vuole che si realizzi concretamente l’ipotesi prevista nell’articolo 111.

Non ritengo che il problema sia solo quello di scollegare la pubblica accusa, sia nella fase endoprocedimentale sia nel processo, dal giudice; il problema è anche quello delle risorse perché, tutto sommato, oggi la difesa non riesce ad essere pienamente parte, sia nella fase endoprocedimentale sia nel processo, in quanto non ha a disposizione tutti gli strumenti che la pubblica accusa invece detiene.

Quindi, si pone un problema di riequilibrio complessivo, ma il tema è obiettivamente appassionante e su di esso abbiamo tutti dibattuto lungamente.

Per certi versi, anche se con atteggiamenti spesso schizofrenici, la stessa maggioranza ha preso atto di questa realtà composita, immaginando diverse ipotesi di scollegamento tra pubblico ministero e funzione giudicante, stabilendo a volte incompatibilità e a volte passaggi, altre volte ancora - come in questo caso - prevedendo solo nella fase iniziale un diaframma di collegamento tra le diverse funzioni e poi nient’altro.

L’emendamento 2.75 ha il pregio di essere pregno di sano realismo, perché prende atto della situazione che ho cercato di esporre e prevede in modo limitato la possibilità di esercitare il passaggio, la scelta, dalla funzione requirente alla giudicante o viceversa trascorsi otto anni nell’esercizio della funzione. Questo mi sembrerebbe - mi rivolgo al senatore Bobbio, che non è facente funzioni di relatore, ma è colui che ha seguìto il provvedimento in Commissione e, quindi, è un collega autorevole al quale fare riferimento - uno strumento rispetto al quale vorrei che il Governo operasse quella scelta felice che ha già fatto quando, con l’articolo 1, si ragionava sulla necessità di pubblicizzare gli incarichi extragiudiziali ai magistrati, recependo che la mera pubblicità senza la limitazione non poteva rappresentare una soluzione obiettivamente condivisibile.

In questo caso, proprio perché dobbiamo prendere atto che a Costituzione vigente non è assolutamente possibile introdurre una separazione delle carriere, l’emendamento 2.75 introduce un altro sano elemento di realismo laddove, per le osservazioni svolte anche dal collega Ayala, prevede la possibilità di tale passaggio limitato trascorsi otto anni nell’esercizio della funzione.

So che questo tema ha molto appassionato. Non mi rivolgo al Governo perché non vedo presente in Aula il ministro Castelli, con il quale altrimenti cercherei di interloquire; il ministro Calderoli è molto bravo in tutto, ma non ritengo che in questo momento possa svolgere un contraddittorio in tema di separazione delle carriere, di distinzione delle funzioni e quant’altro.

Quindi, signor Presidente, mi rivolgo al senatore Bobbio, chiedendo anche a lui di operare quella valutazione corretta che, proprio rispetto all’articolo 1, ha consentito un accantonamento che ha dato l’opportunità di trasformare in atteggiamenti reali quelle mere proposizioni astratte di atteggiamento disponibile alla collaborazione e di sensibilità pronta a recepire gli interventi dell’opposizione, che invece allo stato sono rimaste ragionamenti eterei e sospesi al di sopra di quest’Aula.

Per fare in modo che tale capacità di ragionare nel merito, di misurarsi e di confrontarsi possa trasformarsi in atteggiamenti concludenti, vorrei davvero sentire le voci della maggioranza su un tema che appartiene cromosomicamente alla stessa maggioranza, ma trasversalmente anche a buona parte dell’opposizione, per capire se sull’emendamento in esame non sia il caso di adottare il medesimo atteggiamento di accantonamento, utile ad immaginare un sistema che complessivamente funzionerebbe molto meglio.

Infine, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.75, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.76, identico all'emendamento 2.516.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco che possano essere poste in discussione norme non condivise; però, esaminare norme dissennate e così scopertamente punitive, oltre che, in fondo, inutili, francamente mi sembra ecceda un po’ i compiti del Parlamento. E mi sembra, altrettanto francamente, che l'assenza di risposte segni anche la carenza del dialogo e del confronto. Vediamo un attimo questa norma che, tutto sommato, non è centrale, ma significativa. (Commenti del senatore Bobbio).

Collega Bobbio, chiederò la votazione con procedimento elettronico perché voglio vedere per quale motivo si debba votare una norma così inutile e dissennata.

Cosa prevede questa norma? Che in caso di mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa il magistrato debba andare al di là del distretto. Mi sembra una norma molto saggia; peraltro, non solo è condivisa, ma era già presente nella nostra proposta sulla separazione delle funzioni. Se il magistrato da pubblico ministero diventa giudicante, vada fuori distretto, vada fuori corte d'appello, fuori Regione: mi sembra assolutamente corretto.

Però - e qui la norma diviene scioccamente punitiva - la Camera ha introdotto l'inciso: "con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11". Cioè, in sostanza, al magistrato è preclusa non una Regione, ma due. In altre parole, un magistrato di Roma, in base a questa norma, se vuol cambiare funzioni non solo non può rimanere nel Lazio - come è giusto che sia - e deve andare fuori della competenza della corte d'appello di Roma, ma non potrà andare neppure in Umbria, perché la corte d'appello, il tribunale di Perugia è competente, ex articolo 11 del codice di procedura penale, per i procedimenti a carico del magistrato, che magari può essere semplicemente parte offesa o aver presentato una querela. Se dovesse cambiare funzione in questo momento, non potrebbe andare non solo nel Lazio, ma neppure nell'Umbria.

Il Senato, quando affrontò questo problema, lo affrontò in modo forse più serio e adottò questa formulazione: "con esclusione di quello competente ex articolo 11, in caso di pendenza di procedimenti". Ciò significa che, nel caso in cui sia pendente a Perugia un procedimento a carico di un magistrato di Roma (non solo come imputato, ma anche come parte offesa), è bene che egli non si trasferisca lì. Quindi, gli è precluso il trasferimento nel Lazio e nell'Umbria. Se però non ha a carico procedimenti di nessun genere, per quale motivo gli si dovrebbe precludere di andare nel distretto della corte d'appello dell'Umbria? Solo perché così è indicato nel citatoarticolo 11?

Si potrebbe obiettare che potrebbe sopravvenire qualche fatto successivo. Vedo il senatore Bobbio che, giustamente, annuisce; lo immaginavo, dato che il senatore Bobbio è attento conoscitore di questi problemi.

Voglio dire che a questo punto è l’articolo 11 del codice di procedura penale che risolve il problema; ad esempio, per il magistrato che si dovesse trasferire in Umbria con una pendenza, l’articolo 11 in questione prevede che da lì si potrà trasferire ad altra sede, che ovviamente, non sia né il Lazio né l’Umbria.

Ho voluto fare quest’esempio che è marginale, ma certamente prova di pessima formazione normativa. Il Senato era stato molto più attento; aveva individuato con molta più accuratezza una soluzione che, seppure noi non condividiamo, nell’ambito dell’impostazione del disegno del Governo mi sembrava fosse funzionale: trasferire in altro distretto, a meno che non vi sia un procedimento ex articolo 11.

Quello che aveva detto il Senato mi sembrava assolutamente corretto; anche se poteva essere in qualche modo oggettivamente presunto, ciò conta poco. La Camera ha voluto compiere un’operazione assolutamente dissennata, cioè dire che il magistrato non può andare nella Regione contigua anche se non pende alcun procedimento a suo carico. Francamente non ne capisco il perché, se non vi è un procedimento pendente.

Ho voluto portare quest’esempio perché pur trattandosi di un caso assolutamente marginale (ripeto, me ne rendo conto), esso mostra una volontà (in questo caso credo da attribuire certamente non al Governo; è la Camera dei deputati che ha approvato tale modifica, non so proposta da chi, rispetto a quanto disposto dal Senato) scioccamente punitiva, irritante per la sua irrilevanza e anche per la sua incapacità di affrontare seriamente i problemi e risolverli in modo ragionevole.

Per questa ragione chiedo che il mio emendamento possa essere accolto e che quindi venga soppresso il numero 7) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 per riportare tale disposizione ad una formulazione più equa e ragionevole.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo punto mi permetto di non essere d’accordo con il senso dell’emendamento che è stato presentato dai colleghi Calvi, Ayala e altri, per la seguente ragione.

Il Ministro ieri ci ha - secondo me giustamente - richiamato a mantenere una coerenza tra il dibattito svolto in Commissione e fuori di essa, i princìpi che sono stati enunciati ripetutamente e la natura degli emendamenti che vengono presentati.

Ora, se può essere accoglibile la motivazione che, avendo verificato che alcune regole fondamentali dei lavori parlamentari non sono state a nostro avviso osservate nell’inserimento di alcuni emendamenti, in particolare di quello del Governo, può essere invocato un problema di regole rispetto alla licenza di presentare emendamenti contrastanti con i princìpi enunciati, in questo caso tuttavia non mi sentirei di sostenere (anche per ciò che ho detto nell’ultimo intervento ieri sera) un emendamento il quale propone che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa debba comunque avvenire in un ufficio giudiziario avente sede in un distretto diverso. Credo che questa sia una norma di garanzia, anzi, da questa norma eravamo partiti e forse solo ad essa avremmo dovuto attenerci per offrire maggiore certezza al cittadino che si avvicina alla giustizia in qualsiasi veste, ma in particolar modo in quella di imputato.

Penso che intervenire adesso perché non venga previsto neanche questo passaggio da un distretto all’altro per chi cambia funzione sia in effetti contraddittorio rispetto a ciò che ci siamo sforzati di proporre nel nostro dibattito, proprio perché ritengo sia stato (e avrò modo di ribadirlo intervenendo a difesa di alcuni emendamenti) un dibattito non fazioso, non ispirato alla pura volontà di contraddire le proposte della maggioranza e del Governo (per quanto si tratti di legge delega), bensì animato dalla volontà di offrire uno schema alternativo di proposta di riforma dell’ordinamento giudiziario.

Poiché nella proposta che noi ci sentiamo di sostenere e caldeggiare l’idea di un’incompatibilità fra l’esercizio della funzione requirente e l’esercizio di quella giudicante all’interno di uno stesso distretto è presente, su questa proposta avanzata dai colleghi dell’opposizione mi dichiaro in dissenso. Annuncio, quindi, fin d’ora un voto di astensione.

BISCARDINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, intervengo per sottolineare che gli emendamenti 2.76 e 2.516, pur se identici, sono stati evidentemente ispirati da due ragioni profondamente diverse, la prima delle quali è stata ben illustrata dal senatore Calvi un attimo fa… (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Biscardini. Prego i colleghi di limitare al massimo il brusìo e lasciare che l’intervento venga svolto nelle migliori condizioni. Senatore Contestabile, la prego di aiutarmi nel limitare il brusìo. Grazie.

BISCARDINI (Misto-SDI). Se restiamo all’interno della logica del provvedimento, per come sta emergendo in quest’Aula, rispettando lo spirito della coerenza che ieri il ministro Castelli ci ha invitato ad osservare, non vi è dubbio che la prima ragione, di soppressione della norma, per riportare il testo alla formulazione approvata dal Senato, ha una sua ragion d’essere.

La seconda motivazione parte, invece, dal senso dell’emendamento da me presentato, che a questo punto sono costretto a ritirare. Noi, infatti, abbiamo sempre sostenuto in quest’Aula che non vi è impedimento per il Senato ad approvare un provvedimento di legge nel quale sia inclusa la separazione delle carriere. Non riteniamo impossibile, a Costituzione vigente, una procedura di questo genere.

Purtroppo, nel Senato sta prevalendo una linea di segno opposto. Stiamo accettando un po’ tutti la tesi del Governo secondo la quale l’articolo 111 della Costituzione non è sufficiente a darci un mandato per legiferare in tal senso.

Per questi motivi, mi vedo costretto a ritirare l’emendamento in questione perché, come tutti quelli da noi presentati, intende proporre una netta separazione delle carriere ritenendola possibile proprio in base all’articolo 111 della Costituzione, che noi interpretiamo essere stato approvato per consentire al Parlamento non di apportare una ulteriore modifica costituzionale, bensì di predisporre un provvedimento sull’ordinamento giudiziario a quell’articolo ispirato.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, non ero presente, e me ne scuso, allorché (se non ho capito male) il senatore Petrini è intervenuto facendo riferimento a me. Faccio questa precisazione perché - non so se il senatore Petrini sia stato attento - vorrei che fosse chiaro quanto sto per affermare.

Io intervengo a nome del Gruppo, a meno che non mi si voglia impedire anche di intervenire a tale titolo, in tal caso la questione cambia completamente aspetto.

Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro l’emendamento 2.76, identico all’emendamento 2.516. Ho seguìto gli interventi e perciò ho ritenuto di prendere la parola in merito a questo specifico emendamento, anche se le argomentazioni a catena, le controargomentazioni, come sempre brillantemente svolte dal senatore Calvi per sostenere la sua tesi, mancano dell’ultima argomentazione, quella decisiva.

Se, infatti, fosse fondato il ragionamento che segue il senatore Calvi, alla fine arriveremmo al perverso risultato che con una richiesta di trasferimento o con un ottenuto trasferimento si eluderebbe il principio del giudice naturale. In questo modo, infatti, il magistrato, con una richiesta di trasferimento ad altra funzione, una volta ottenutala, potrebbe, se fosse rimasta la previsione originaria e nel timore di poter essere, avendone evidentemente egli contezza, assoggettato a procedimento penale successivamente alla richiesta di trasferimento, candidamente preordinarsi un trasferimento di funzione all’ufficio competente come giudice naturale (ex articolo 11 del codice di procedura penale) e sottrarsi alla competenza del giudice naturale fissata dal medesimo articolo 11, sia pure nei limiti e con le modalità stabiliti dallo stesso articolo 11.

Quindi, è ben vero che il testo previsto dal Senato era sicuramente valido e condivisibile, lo abbiamo votato tutti, ma è anche vero che il testo elaborato dalla Camera tiene conto, in maniera forse un po’ zelante ma comunque certamente non punitiva, di un’eventualità che, ancorché teorica, non per questo deve essere sottovalutata.

Se poi si chiede o si prevede la cancellazione di un’intera disposizione, quella del numero 7), comma 1, lettera g), per evitare un effetto che i firmatari dell’emendamento giudicano perverso (questo è legittimo, ma è anche legittimo criticare questo intento), significa che si tende a far approvare emendamenti che, se pure tengono conto di aspetti pratici, di fatto, cercano di incidere sulle linee portanti della riforma. Anche questo sarebbe un modo, così come molti altri emendamenti, per incidere su una separazione delle funzioni profonda e forte come quella che viene disegnata che molti colleghi dell’opposizione, in questo, come in altri casi, con intima lacerazione o contraddittorietà, dicono di non volere ma che intimamente probabilmente vogliono quanto noi, anche per ragioni di vissuto professionale, per cui alla fine si trovano a proporre degli emendamenti che tendono semplicemente a porre ostacoli alla realizzazione di un percorso di riforma.

A me sembra quindi di poter affermare che in molti casi, se fossero meno condizionati da logiche di schieramento, potrebbero condividere quanto noi proponiamo.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le chiedo preliminarmente come intende votare.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, poiché il senatore Dalla Chiesa ha annunciato il suo voto di astensione, voterò a favore di questo emendamento e lo dichiaro immediatamente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento anche se mi dispiace manifestare il mio dissenso dalle posizioni del senatore Dalla Chiesa, ancora di più in un giorno come questo, essendo il suo compleanno, e io sono felice che lui condivida con noi questa ricorrenza in Aula.

Ho ascoltato con attenzione le diverse esposizioni fatte dai colleghi Bobbio, Biscardini, Calvi e Dalla Chiesa sull’emendamento in oggetto. Comprendo le considerazioni fatte dal collega Biscardini, che in qualche modo si ricollegano a quanto avevo già osservato io su un altro emendamento, ma fra le varie versioni, in particolare quelle dei senatori Dalla Chiesa, Bobbio e Calvi, mi sento molto più vicino a ciò che il collega Calvi ha rappresentato in Aula: sostanzialmente egli intendeva ripristinare quel testo che noi, su questa fattispecie, come Senato, avevamo votato quasi all’unanimità, come riconosce anche il collega Bobbio.

Questo testo, obiettivamente, è punitivo: se consideriamo che l’unico momento di passaggio da una funzione all’altra deve avvenire entro il triennio, appesantire l’incompatibilità distrettuale aggiungendo obbligatoriamente anche il riferimento al giudice dell’articolo 11 del codice di rito, nel caso di procedimenti penali, significa obiettivamente, considerando l’assoluta incapacità in tre anni di mettere in campo chissà quali tipi di atteggiamento, immaginare un percorso che definirei con grande onestà assolutamente ritorsivo, in quanto fa riferimento non a prognosi realmente possibili, ma ad atteggiamenti mentali assolutamente non condivisibili.

Dico questo perché comprendo il tentativo che fa il senatore Bobbio di immaginare uno sviamento dal giudice naturale da parte del giudice che chieda il passaggio da una funzione all’altra, però mi sembra obiettivamente una simulazione inverosimile se consideriamo proprio i limiti reali, molto modesti, temporali e non, entro i quali questo passaggio da una funzione all’altra può avvenire.

Immaginare poi che questa possibilità così ridotta possa essere esercitata come previsto dalla legge soltanto per sfuggire al giudice dell’articolo 11 del codice di procedura penale mi sembra obiettivamente assurdo.

Ecco perché ritengo condivisibile la tesi del collega Calvi e quindi, a titolo personale, annuncio il voto favorevole su quest’emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.516 è stato ritirato.

Procediamo dunque alla votazione del solo emendamento 2.76.

Senatore Calvi, conferma la sua richiesta di votazione con scrutinio simultaneo?

CALVI (DS-U). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.76, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.77 è precluso dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.78, identico all’emendamento 2.79.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con l’emendamento 2.78 si incomincia a discutere di quella lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 che ci introduce nel tema dei concorsi. Non mi piace molto il neologismo "concorsificio", ma rende il concetto.

Credo allora sia bene che ci confrontiamo con il Governo e la maggioranza sulla norma relativa ai concorsi, che ritengo sbagliata e fonte di inefficienza nell’amministrazione della giustizia, come proposta in questo disegno di legge. In particolare, il numero 8), lettera h), comma 1, dell’articolo 2 che questo emendamento chiede di sopprimere, precisa, attraverso il concorso per titoli l’accesso alle funzioni semidirettive requirenti, ovverosia quelle di procuratore della Repubblica aggiunto. Al concorso possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni.

Mi riesce molto difficile, e mi piacerebbe avere una risposta dal signor Ministro o dal senatore Bobbio, che dà voce alla maggioranza (lo possiamo anzi definire la voce della maggioranza), per capire come possa funzionare il concorso per titoli per un magistrato della procura della Repubblica. Non ho bisogno di troppi dati tecnici per affermare che il magistrato della procura della Repubblica, e in particolare questo magistrato che state costruendo, ovverosia un magistrato che rimane sostanzialmente tutta la vita procuratore della Repubblica, non emette sentenze. Può scrivere la cosiddetta requisitoria (ma anche non scriverla), può dare pareri orali; non c’è affatto obbligo di motivazione del parere del procuratore della Repubblica e dei suoi sostituti. Mi riesce, quindi, molto difficile comprendere un concorso per titoli.

In una parte successiva vado poi a leggere cosa si intende per titoli: i lavori giudiziari. Ripeto che il procuratore della Repubblica non parla per iscritto ma in linea di massima si esprime oralmente. Se andiamo a vedere questi titoli, vediamo che si riferiscono ai lavori giudiziari e scientifici. Perché mai una persona deve essere promossa procuratore aggiunto per titoli scientifici?

Mi rincresce ironizzare sull’onorevole Luciano Violante, ma tantissimi anni fa - faccio dell’ironia bipartisan - egli scrisse un tomo di 600 pagine sul reato di usura e non credo proprio che questo lavoro costituisse un titolo - né allora, né oggi - per dimostrare che il magistrato merita di rivestire incarichi direttivi nella funzione semidirettiva di procuratore aggiunto.

Vi è di più. Si dice che i concorsi non sono obbligatori; quindi, cosa ci raccontate di questo "concorsificio", di questa necessità dei concorsi? Se un individuo non vuole, va avanti nella sua carriera anche senza concorsi. Ci sono mille e una ragione per spiegare per quale motivo il discorso del concorso non obbligatorio è in realtà una petizione di principio che non ha alcun senso. Penso, ad esempio, al dato, sotto il profilo estimativo, del rapporto che il magistrato deve avere con la collettività; penso, ad esempio, ad un collegio composto da un giovinetto che presiede e due vecchioni giudici a latere.

Ritengo che nell’animo umano ci sia sempre una giusta aspirazione ad arrivare agli uffici direttivi e che rimanere tutta la vita giudice a latere o sostituto procuratore della Repubblica non piaccia a nessuno. Ci sono giuste ambizioni rispetto al sociale e al livello familiare; quindi, penso che questi concorsi si rendano necessari.

Allora, domando: com’è possibile svolgere tali concorsi per titoli - ripeto - per i sostituti procuratori della Repubblica, che non hanno titoli giudiziari? È veramente una contraddizione in termini che vi prego di emendare, perché mi sembra assolutamente inaccettabile. Si obietta: voi volete un meccanismo automatico, in sostanza un perpetrarsi della situazione attuale, dove soltanto l’età fa aggio sul progredire in carriera. Non è così, questa è veramente una falsità sotto il profilo dell’interpretazione dell’impostazione e del pensiero dell’opposizione.

Vi sono moltissimi nostri emendamenti e sarò costretto ad intervenire sull’emendamento 2.80, che è il punto cardine in materia di valutazione di professionalità. Non pensiamo affatto che la valutazione della professionalità non debba entrare in gioco specie ed in particolare per l’assegnazione degli uffici direttivi. Credo sia assolutamente sbagliato dare da dirigere uffici che comportano non solo scienza e sapienza giuridica, ma anche capacità manageriale e che sia assolutamente sbagliato non valutare queste capacità manageriali, che sono cosa tutt’affatto diversa dalla scienza e dalla cultura giuridica, attraverso una valutazione di professionalità.

Ma quali sono i criteri di valutazione della professionalità? Non certo questi concorsi astratti, sciocchi (mi si consenta), perché è sciocco valutare il ruolo di un procuratore aggiunto per titoli, visto che siamo in un ufficio gerarchico, visto che il procuratore aggiunto non deve scrivere proprio nulla perché dà dei pareri orali. Quali sono questi titoli, invece di quella valutazione di professionalità che è un coacervo di pareri? Vi dovrebbero entrare pure quei pareri, secondo noi essenziali, del consiglio dell’Ordine, dei rappresentanti delle Regioni in seno al consiglio giudiziario, che invece voi volete lasciar fuori attraverso un meccanismo che prevede che questi signori vengano chiamati al tavolo e nel momento in cui si deve prendere una decisione vengano pregati di allontanarsi perché non hanno diritto di voto.

Allora, siete voi a non volere una valutazione di professionalità; siete voi che, al contrario, disponete un meccanismo di concorsi dove giocheranno titoli che non sappiamo cosa sono e doti mnemoniche certamente non idonee a valutare un bravo giudice. In buona sostanza, disponete prove che non servono assolutamente a nulla per migliorare l'efficienza e l'equità della giustizia. Per tutte queste ragioni, credo che l'emendamento vada accolto.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'elemento di valutazione che vorrei offrire a tutti riguarda non tanto l'inserimento della figura del procuratore della Repubblica aggiunto, trattandosi di una figura in qualche modo caldeggiata dall'opposizione, che rappresenta il frutto di un confronto che qualche risultato (non tanti, per la verità) l'ha pure prodotto. Il problema, quindi, non è la figura del procuratore aggiunto.

La ragione dell'emendamento risiede piuttosto in una preoccupazione fondata (e di nuovo, a mio avviso, estremamente razionale) circa il fatto che a tale ruolo di aggiunto rispetto al procuratore della Repubblica si possa accedere per titoli: per quale ragione? Stiamo parlando di funzioni che richiedono capacità che difficilmente possono essere misurate in un concorso per titoli. Poco fa gli stessi colleghi della maggioranza, in un contesto diverso, hanno ricordato la questione napoletana, i dissensi nati all'interno della procura di Napoli quando procuratore era il dottor Cordova: ebbene, le ragioni per cui sono nati quei dissensi non attenevano sicuramente alla competenza o alla sapienza giuridica del dottor Cordova, ma verosimilmente, per ciò che ne abbiamo capito anche a seguito del viaggio a Napoli che fece alcuni anni fa la Commissione antimafia, a problemi di capacità relazionali, di conduzione collettiva di un gruppo di magistrati da parte del responsabile dell'ufficio.

Quella capacità di gestire relazioni, di svolgere la propria funzione di direzione di un ufficio attraverso un insieme di requisiti che non sono misurabili in un concorso per titoli, ma che possono più correttamente, secondo me, essere giudicati all'interno di altri processi valutativi e decisionali, sono elementi specifici. È questa la ragione - lo ripeto - per cui abbiamo proposto l'emendamento, non perché l'introduzione della figura del procuratore della Repubblica aggiunto ci dispiaccia: essa è invece estremamente sensata. Ma è altrettanto insensata la pretesa di poterne valutare le attitudini attraverso quel concorso per titoli. Si tratta invece di mettere in discussione e di rimettere alla valutazione di organismi competenti un insieme di qualità totalmente diverse, soprattutto di direzione, soprattutto relazionali.

La nostra idea, dunque, non è che non vi siano mai concorsi: è un punto che voglio sottolineare, perché è una posizione che magari non è totalmente condivisa dall'opposizione. Non vogliamo che non ci siano mai concorsi, ma che ci siano concorsi per quelle posizioni alle quali è sensato venga previsto l'accesso attraverso una valutazione dei titoli o attraverso degli esami. Altrimenti, francamente, un candidato potrebbe avere molti titoli, potrebbe superare tutti gli esami di questo mondo e rivelarsi inadeguato a dirigere un gruppo di persone o a fare il vice di colui che è deputato a dirigere un gruppo di persone che esercitano una funzione delicatissima. Sono queste le ragioni per cui abbiamo presentato l'emendamento, su cui dichiariamo il voto favorevole.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà contro questo emendamento, ma è utile chiarirne le ragioni.

Oggi nel nostro ordinamento la procedura per la copertura di un posto direttivo o semidirettivo viene definita concorso. Il concorso si articola o attraverso esami, quindi prove scritte e/o orali, ovvero si articola attraverso esami e/o presentazione di titoli.

Quello per titoli è il concorso che consente la valutazione di un candidato attraverso una documentazione che comporta un riscontro obiettivo sulla sua attività; questi sono i titoli; statistiche, attività svolte, eventuali partecipazioni a incarichi extragiudiziari e quant'altro. Oggi l'ordinamento prevede che la copertura di un posto semidirettivo avvenga attraverso un concorso per titoli. Allora, dobbiamo intenderci: il concorso per titoli ha questa definizione giuridica, e quindi lasciamo perdere i voli pindarici per attenerci alla tecnica giuridica; se invece vogliamo un altro tipo di concorso, l'opposizione deve chiarirsi le idee, visto che è stata manifestata forte opposizione anche ai concorsi per esami, che è poi l'altra possibilità apprezzata dal nostro ordinamento.

Il concorso per titoli oggi consente una valutazione obiettiva, ma anche l'ulteriore possibilità di verifica, attraverso le audizioni svolte dal Consiglio superiore della magistratura, del complesso della personalità e dell'attività giudiziaria del candidato. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.78, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.79, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.80.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 2.80 riguarda un aspetto assai delicato della riforma, e cioè l'avanzamento in carriera, i concorsi. A questo punto, credo allora che sia doveroso un chiarimento di fondo: la nostra avversità non é certamente nei confronti dei concorsi in quanto tali, noi siamo infatti per una valutazione complessiva, sistematica, seria e concreta dell'operato del magistrato.

La nostra contrarietà ai concorsi non può e non deve essere equivocata - come qualcuno della maggioranza cerca di fare mistificando in questo modo la realtà - come un comportamento di opposizione tout court ad ogni forma di controllo, anche se il termine "controllo" per la magistratura deve essere usato con molta cautela. Non siamo irresponsabili, non ci esprimiamo a difesa del lassismo, né abbiamo mai concepito l'esercizio della funzione giudiziaria come qualcosa di assolutamente al di sopra di forme di verifica e di accertamento dell'operato del magistrato.

Ci opponiamo a questo criterio di selezione - il vostro criterio - basato sullo strumento del concorso, generalmente per titoli e non solo per esami. Voi, amici della maggioranza, riproponete un sistema non nuovo, ma vetusto e già sperimentato nel nostro Paese, un sistema che ha evidenziato quanto di peggio possa esservi nella magistratura, e cioè quella spinta, quell'anelito alla carriera in quanto tale. Noi invece puntiamo, nella speranza di convincervi (nonostante il vostro atteggiamento di palese e dannosa chiusura), sollecitando per lo meno i più sensibili di voi ad un confronto su questo terreno. Le nostre proposte sono dirette ad una costante verifica della professionalità del magistrato, che non è desumibile certamente dai titoli che prepara e produce.

Questo - ripeto - è un sistema vecchio e sperimentato che ha fallito, arrecando danni seri al Paese e selezionando in parte magistrati bravi, votati alla carriera, che non hanno mai adempiuto ai compiti essenziali, ordinari e quotidiani.

Qual è l'effetto del concorso per titoli? Quello di spingere il gruppo dei più furbi e, se volete, anche dei più dotati dal punto di vista nozionistico a preparare i propri titoli. Per fare questo, bisogna elaborare provvedimenti che abbiano anche un certo livello scientifico. Tali provvedimenti, il più delle volte, prescindono dall’esigenza fondamentale e primaria di rispondere alle istanze di giustizia, non in casi eccezionali, quando ci si prepara a produrre il titolo, ma nella quotidianità.

Quindi, noi aspiriamo - e vi chiediamo di svolgere una valutazione nel merito - ad una riforma che obblighi il magistrato (o meglio i magistrati italiani) a tenere un comportamento degno dell’alta funzione svolta, che consiste nel produrre sistematicamente, in maniera corretta, nel rispetto delle regole comportamentali e non solo di quelle scritte della procedura.

Pertanto, il sistema che proponiamo e che vi ostinate a rigettare non agevola il lassismo, ma restringe sempre più gli spazi del lassismo. Chi vorrà fare carriera dovrà evidentemente disertare - non saranno pochi - gli uffici di prima linea, dove si svolge quasi il 70 o l’80 per cento degli affari di giustizia, e correrà nei gradi successivi. Chi rimarrà, allora, a tirare la carretta? Questa carretta è quella a cui ha fatto riferimento sempre il ministro Castelli. Ricordo spesso l’esigenza del popolo, della popolazione, degli utenti della giustizia, che non è quella di vedere emergere i più bravi sulla base di titoli dotti e scientificamente elevati; l’esigenza del popolo, della gente, degli utenti della giustizia e di tutti noi è quella di avere una magistratura che abbia un livello culturale e professionale complessivo in grado di rispondere alle istanze di giustizia che restano drammaticamente inevase nel nostro Paese.

Continuate a confondere il lassismo e le responsabilità di questo o di quel magistrato con la mancanza di risposta sul terreno giudiziario. Questo è il vero bubbone sul quale non ci stiamo confrontando, non stiamo dando nulla.

I processi che si snodano da otto a dodici anni in Italia continueranno ad essere trattati con tempi lunghi. La riforma non inciderà minimamente, né la carriera varrà a toccare questo grave aspetto del sistema giudiziario italiano.

Non siamo contrari tout court ai concorsi, ma proponiamo di introdurre sistemi di formazione e di verifica permanenti: questo è quanto vi chiediamo per fare elevare complessivamente il livello professionale, culturale e di responsabilità del magistrato.

Abbiamo bisogno di una magistratura più adeguata, che non sia succube delle volontà di questa o quella maggioranza. Voi state precostituendo il terreno perché i magistrati si adeguino, ad esempio, ad una giurisprudenza consolidata che risponda a certi interessi forti: noi, però, non abbiamo bisogno di questo! Ciascuno di voi pensi a quanto è indispensabile l’esistenza di un magistrato indipendente in ogni circostanza ed in ogni momento della vita sociale.

Questo, dunque, è il senso del nostro emendamento 2.80 e di ciò che vi proponiamo. (Applausi dal Gruppo DS-U).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Ministro, mi consenta di rivolgermi direttamente a lei. Penso che lei sia un Ministro della giustizia fin troppo bravo, considerata la scarsa esperienza che ha; tuttavia, signor Ministro, per giudicare sul tema in discussione occorre avere tantissima esperienza.

Qui si discute sul modo in cui debbano essere scelti i presidenti delle sezioni di corte d’appello. I presidenti delle sezioni di corte d’appello non sono i direttori dell’ufficio commerciale o dell’ufficio produzione di un’azienda: sono, all’interno della Regione, fari di equilibrio e di civiltà giuridica.

Signor Ministro, ho conosciuto molti presidenti di sezione di corte d’appello. Ho conosciuto i neghittosi e i burocrati, ma ho anche conosciuto straordinari magistrati. Mi viene in mente, non per andare nell’aneddotica spicciola, ma per dirle come soltanto l'esperienza può portare a definire il ruolo e quindi i criteri di scelta di un presidente di corte d'appello, uno straordinario presidente della corte d'appello di Torino, che ebbe il coraggio, in un caso in cui ammettere nuove prove significava scarcerare una persona additata in un clamoroso processo come pericolosa per la collettività (e siamo ormai a distanza di trent’anni), di scrivere in un'ordinanza che quando la prova è denegata, la corte d'appello di Torino, se la prova è necessaria, ammette la prova. Il che significa, signor Ministro, che quel magistrato ebbe il coraggio di schierarsi contro l'opinione pubblica, a sua volta schierata contro l'imputato, per riaffermare un principio di civiltà e di giusto processo.

Allora, se questa è la persona che si deve scegliere, non servono certamente i titoli (per i quali noi abbiamo molto apprezzato, per la verità conoscendola già nella sua sostanza, la lezione del senatore Centaro), che sono qualcosa di assolutamente astratto e non conferente alla scelta, ma quella valutazione di professionalità che non può non discendere da una globale, generale valutazione in cui entrano, signor Ministro, quei rappresentanti delle Regioni che lei cita come fiore all'occhiello di questa riforma e che - ripeto - non faranno nulla. Entreranno in una stanza, diranno buongiorno e buonasera e usciranno, perché questi sono i poteri dei rappresentanti della Regione, come saranno identici e privi di qualsivoglia incidenza i poteri degli avvocati, che anch’essi entreranno nel Consiglio giudiziario, diranno buongiorno e buonasera e usciranno.

Allora, come facciamo a valutare? Come facciamo a scegliere il neghittoso che ho citato, fra gli straordinari magistrati che pure ho citato, se non attraverso una valutazione che coinvolga quella piccola ma straordinaria collettività che è il Consiglio giudiziario all'interno di ogni corte d’appello?

Dobbiamo renderci conto che la scelta di un bravo magistrato è importante non tanto e non solo per gli uffici direttivi, ma per gli uffici giudicanti, dove si equilibra la decisione giudiziaria. Mi creda, signor Ministro: nella Regione Piemonte, abbiamo differenze non commendevoli nella sanzione. Se non c'è un calmiere (lo dico nel senso più alto del termine) rappresentato dalla corte d'appello, si verificano diseguaglianze, si verifica il non rispetto dei princìpi di uguaglianza, il che non è certo commendevole.

Allora, la prego di introdurre la valutazione di professionalità tra i criteri di scelta. Non vi acquietate, per favore, ad un concorso per titoli che non dice niente, con buona pace del senatore Centaro; non dice proprio niente! Si immagini un po’ cosa dicono le statistiche. Continuo sempre a citare il senatore Fassone, che ha fatto in tre anni una sola sentenza: c'erano anche 180 imputati e c'erano anche 200 o 300 omicidi di mezzo. E il senatore Fassone, facendo una sentenza in tre anni, nei quali si impegnò allo spasimo per condurre a termine un processo alla criminalità organizzata difficile, indaginoso, lo avreste mandato a casa con i criteri statistici tanto elogiati dal senatore Centaro!

Per favore, stiamo alla sostanza e non alla forma! Andiamo ad una valutazione seria, collettiva!

Come facciamo a dire che non vogliamo questa valutazione, quando siamo qui a dirvi che gli strumenti ci sono? Per cortesia, voi avete tentato, ma in modo timido, incompleto. Date onore ai consigli degli avvocati e ai rappresentanti della Regione, ascoltate questo parere!

Presidenza del presidente PERA

(Segue ZANCAN). Come ripeto, senza questa valutazione saranno premiati (lo ha detto benissimo il collega Maritati) i furbi, quelli che si imboscheranno per preparare i concorsi per titoli e non manderanno avanti quel lavoro, di routine ma preziosissimo, che è la risposta giorno per giorno, step by step, alla richiesta di giustizia dei cittadini.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, svolgerò alcune riflessioni sugli emendamenti 2.81 e 2.80 perché le nostre riflessioni, che rivisitano la compatibilità di questi due emendamenti con l’articolo 104 del Regolamento, sono coincidenti per entrambi.

Dirò subito con forza di non essere d’accordo, purtroppo, con il collega Zancan quando ritiene che in alcuni casi bisogna comunque ragionare più in termini di sostanza che di forma, proprio perché io pongo, invece, una questione formale.

Non sono poi d’accordo con il collega Zancan quando afferma di ritenere che il Ministro è fin troppo bravo per la scarsa esperienza che ha. Non so se essere in disaccordo sulla prima parte dell’enunciazione o sulla seconda; comunque, non sono d’accordo.

Perché il riferimento all’articolo 104 del Regolamento? Perché anche in questo caso gli emendamenti ritenuti ammissibili dagli Uffici incidono sul numero 9) della lettera h) del comma 1 dell’articolo 2. Come ho già detto ieri in Aula, gli Uffici sono sempre molto diligenti nel rendere più agevole il nostro lavoro di parlamentari nel momento in cui, prevedendo il testo a fronte, evidenziano la parte del nuovo testo sulla quale si può intervenire.

Nel caso di specie, la differenza fra il testo licenziato prima dal Senato e quello approvato poi alla Camera è riferita soltanto all’eliminazione dell’ultimo inciso, che prevedeva che i magistrati "abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni" - che non incide - e poi la trasformazione, nel periodo centrale del numero 9), della definizione "almeno uno dei concorsi" nel termine "il concorso"; cioè, la definizione che davamo noi, Senato, rispetto a questa fattispecie era "abbiano superato almeno uno dei concorsi", mentre la Camera l’ha modificata prevedendo che "abbiano superato il concorso". Quindi, la materia, anche de relato, con un’interpretazione estensiva dell’articolo 104 del Regolamento, è limitata alla previsione del concorso o dei concorsi.

Gli emendamenti 2.80 e 2.81, ritenuti ammissibili mentre secondo me era invece assolutamente preclusa in questo caso ogni possibilità di emendare, pur a voler ritenere vigente il criterio non formale ma quello sostanziale, prevedono qualcosa di assolutamente diverso (lo spiegavano benissimo i colleghi Maritati e Zancan) e cioè che, oltre al sistema dei concorsi, contrariamente a quanto previsto, intervenga una valutazione di professionalità, prevista in maniera diversa nell’emendamento 2.80 e nel 2.81. In entrambi i casi, signor Presidente, si introduce un argomento, una disposizione assolutamente estranea alla previsione originaria e comunque non riconducibile alla modifica introdotta dalla Camera.

Ecco perché, signor Presidente, vorrei comprendere sulla base di quale ragionamento gli Uffici hanno ritenuto ammissibili questi due emendamenti, che invece, secondo me, sono da considerare improponibili.

Infine, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.80, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.81, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.82, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all’emendamento 2.83, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.84.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, sono il senatore già magistrato che, secondo quanto ricordato ora dal senatore Zancan, ha redatto una sola sentenza in un anno. Desidero però precisare, ad evitare la sottolineatura della scarsa laboriosità dei magistrati, che si trattava di una sentenza di 2.300 pagine che concludeva un processo con 242 imputati.

Fuor di celia, entrando nel merito di questo emendamento, intervengo perché poco fa il senatore Centaro ha effettuato un giusto richiamo alle regole giuridiche che devono orientare le nostre valutazioni e decisioni.

In effetti, al di là dei grandi scontri ideologici sulle scelte di fondo che caratterizzano questo disegno di legge delega, è necessario essere attenti a questi meccanismi interni che poi, effettivamente, fanno muovere quella vettura della quale stiamo vedendo soltanto la carrozzeria più o meno lucente.

L’emendamento in questione si propone di sopprimere il numero 11) della lettera h) e non rimette in discussione le scelte di fondo, ma sottopone al Ministro una delicata valutazione.

La lettera della quale proponiamo la soppressione stabilisce che alle funzioni direttive accedono i magistrati che hanno superato un determinato concorso. Ho detto che diamo per acquisita tutta la vicenda dei concorsi: non siamo d’accordo, ma ci assoggettiamo alle decisioni del Governo e della maggioranza.

Qui, però, signor Ministro, vi è un delicato problema di funzionalità, perché questo meccanismo, secondo il quale alle funzioni direttive, alle funzioni semidirettive e alle funzioni di legittimità si accede solo dopo aver superato il concorso, fa sì che necessariamente per accedere ai posti direttivi bisogna prima transitare per le funzioni di secondo grado, ovvero di legittimità, se si tratta dei direttivi superiori. È cioè un passaggio necessitante, per cui le funzioni direttive non possono essere direttamente ricoperte dal magistrato che ha dimostrato di avere attitudini alla dirigenza di un ufficio, ma devono passare attraverso questo transito necessario che è tale perché il sistema delineato da questa legge delega è pesantemente disfunzionale, signor Ministro.

Oggi, il sistema vigente è a due stadi, come ha correttamente ricordato il senatore Centaro. Con il primo stadio, e cioè attraverso una valutazione, si acquisisce la legittimazione ad accedere a determinati posti funzione. Il vantaggio di questo sistema è che il posto funzione vacante può essere immediatamente messo a concorso, immediatamente coperto attraverso il concorso e, sicuramente, coloro che fanno domanda per quel posto hanno interesse ad andarci.

Invece, il sistema a due stadi, che viene qui definito, passa attraverso la preventiva pubblicazione di tutti i posti vacanti di secondo grado e la conseguente identificazione dei vincitori con le persone destinate a coprire i posti di secondo grado. E soltanto dopo il transito necessario in quelli che voi avete improvvidamente ridotto a due anni, proprio nella previsione che ci fossero delle rinunce e delle non accettazioni, permetterà di accedere agli uffici direttivi.

Pertanto, signor Ministro, mi auguro che lei non debba rispondere ai suoi concittadini se la presidenza del tribunale della sua sede resterà vacante due o tre anni. Ecco perché noi caldeggiamo un ripensamento, che a questo punto lascia alle spalle le grandi scelte di fondo, ma si propone di realizzare un minimo di funzionalità per le scelte che voi avete proposto. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.84, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.85, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico all’emendamento 2.86, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.87.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, mi perdoni una battuta, collegandomi a quanto ha detto prima al collega Zancan il senatore Fassone quando ha ricordato di essere stato magistrato, prima che senatore, e di essersi ritrovato in un anno a fare una sola sentenza: finalmente, in una cosa riesco a battere il collega Fassone, ma solo in questa. Io facevo il pubblico ministero e ho fatto una sola requisitoria in due anni, solo che quel processo si chiamava "maxiprocesso". Chiudo la parentesi.

L’emendamento 2.87 non rientra in quella categoria che, in un mio precedente intervento, indicavo come categoria di emendamenti destinati ad una sorta di azione di contenimento del danno, perché ha una logica diversa: propone un cambiamento dei numeri 13) e 14) della lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 (si tratta sempre dell’articolo 2, è quasi inutile ricordarlo), in un senso che a mio parere merita una riflessione.

Il testo proposto dal Governo e dalla maggioranza prevede, in sintesi, che alle funzioni direttive giudicanti di primo grado possano accedere - si intende, a determinate condizioni - i magistrati che abbiamo superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni. Questo significa che un delicatissimo, importante incarico direttivo giudicante potrà essere ricoperto, a determinate condizioni, da magistrati che almeno otto anni prima hanno superato il concorso per il secondo grado.

Cosa propone l’emendamento 2.87, che affido alla vostra riflessione? Che tutto ciò debba invece riguardare magistrati che abbiano superato non da otto anni (è chiaro che qui il termine deve essere più contenuto), ma da almeno cinque, il concorso di legittimità. Perché questa differenza? Scelta una strada, che non mi stancherò mai di dire che non condivido, per garantire la progressione in carriera dei magistrati, fermo restando - lo ribadisco ancora una volta a scanso di equivoci - che l’attuale progressione in carriera, legata alla mera anzianità e al non demerito, è sicuramente da superare (su questo non c’è neanche da spendere molte parole), il disegno di legge propone un meccanismo diverso, e cioè quello dei concorsi per titoli ed esami.

Nell’ambito di questo sistema (che, ripeto, non condivido ma che ormai - non posso non prenderne atto - rimarrà in piedi), per ricoprire un incarico certamente delicato (parliamo del presidente di tribunale, e non necessariamente di piccoli tribunali di provincia), mi pare che limitare la platea dei possibili vincitori del concorso a coloro i quali hanno superato, sia pure otto anni prima, il concorso per il secondo grado, sia meno garantista proprio in termini di professionalità, esperienza e capacità rispetto ad una platea circoscritta a coloro i quali hanno superato il concorso di legittimità.

In parole povere, anziché scegliere un magistrato di corte d’appello, mi sembra più corretto e forse più utile e tale da garantire una migliore qualità professionale, scegliere un magistrato di Cassazione, sia pure dopo cinque anni, cioè al superamento del concorso (otto anni in questo caso sarebbero francamente troppi). Non credo che ciò possa avere alcun impatto negativo sulla funzionalità organizzativa complessiva del sistema; tutt'altro. Credo che invece ci metta al riparo dal rischio che tale funzione possa essere rivestita da un magistrato che, pur avendo superato il concorso per il secondo grado, è presumibilmente meno attrezzato rispetto ad altro che ha superato il diverso e più consistente concorso per la legittimità.

Succede poi, nella prassi degli uffici giudiziari, che, spesso e volentieri, al di là delle previsioni attuali, siano proprio i magistrati di Cassazione, per logiche diverse da quelle previste nel disegno di legge, a ricoprire quegli incarichi. Non ho titolo per dare pagelle a nessuno (me ne guardo bene), però la mia esperienza mi porta a dire che spesso e volentieri, quando ciò accade, la funzionalità degli uffici appare migliore, perché tale carica è rivestita da qualcuno che è più attrezzato, ha una maggiore esperienza e, soprattutto, ha avuto ben due verifiche di professionalità.

L’emendamento 2.87, lo ripeto, non ha quindi una finalità particolarmente innovativa rispetto al disegno di legge. Certamente è un modesto emendamento, come è modesto chi lo illustra, però dietro questa modestia credo si annidi una riflessione importante. Se il nostro obiettivo è quello di realizzare una progressione in carriera non meramente automatica - e su questo, ripeto, con ricette diverse, siamo tutti d’accordo - e, in secondo luogo, di avere negli incarichi direttivi le migliori professionalità, cioè quelle meglio verificate, credo che la nostra proposta sia imbattibile rispetto a quella contenuta nel disegno di legge e per tale ragione ne caldeggio l’approvazione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.87, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.88, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all’emendamento 2.89, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.90.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.90 mira a sopprimere il numero 15), lettera h), comma 1, dell’articolo 2. In esso si prevedono le modalità per accedere alla carica di presidente di corte d’appello. Prima ho parlato del presidente di sezione della corte d’appello, ora siamo al presidente di corte d’appello, il magistrato che, cioè, coordina l’attività di amministrazione della giustizia, in modo razionale ed efficiente, svolta dalla corte d’appello.

Si dice al numero 15) che per accedere alla carica di presidente della corte d’appello si deve aver superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni. Mi sembra debba essere contrastato il principio secondo il quale per divenire presidente della corte d’appello si deve necessariamente superare il concorso di legittimità. Direbbe un noto ex magistrato: che c’azzecca la legittimità con la presidenza della corte d’appello? La legittimità è, infatti, una valutazione di questioni giuridiche. La presidenza della corte d’appello è certamente anche scienza giuridica, ma è soprattutto amministrazione delle forze dei giudici di merito all’interno della corte d’appello.

Si prevede allora la necessità di un concorso per le funzioni di legittimità rispetto a quel ruolo, ma, signor Ministro e signori della maggioranza, non eravate voi che esaltavate la figura del manager per gli alti incarichi direttivi negli uffici giudiziari?

Sottolineo anch’io la parola manager, perché certamente la distribuzione razionale delle risorse non è disdicevole. Ricordo che i vecchi presidenti di corte d’appello andavano a sedersi nelle aule dei pretori - sono aneddoti che entravano nella leggenda giudiziaria - e il giovane pretore chiedeva chi fosse seduto in fondo all’aula; questi rispondeva di essere il presidente della corte d’appello che andava a verificare come si stava amministrando la giustizia.

Allora, con queste funzioni di controllo, di attenzione, di distribuzione del lavoro, che sono tipiche del presidente della corte d’appello, cosa c’entra aver superato il concorso di legittimità? Lasciamo stare cinque o tre anni, ma cosa c’entrano queste funzioni con il compito organizzativo, direttivo, di equilibrio, di raccogliere le forze, di incoraggiare i giovani magistrati, insomma - questa volta sì - di fare squadra, ovverosia distribuire le risorse, capire che ci sono delle emergenze nell’amministrazione della giustizia?

Quante volte si creano nelle periferie della corte d’appello dei processi straordinariamente importanti che abbisognano di ulteriori forze? Penso, per esempio, al cosiddetto processo dei "sassi di Tortona", che avvenne in un tribunale piccolo, periferico, e che abbisognò necessariamente di rinforzi sia nella procura della Repubblica, sia nei giudicanti, per non bloccare tutto il residuo lavoro, vista la straordinarietà e l’importanza del procedimento. Quindi, credo proprio che prevedere che il presidente della corte d’appello debba necessariamente sostenere il concorso di legittimità e debba avere un’anzianità nella legittimità di cinque anni sia adottare un criterio assolutamente sbagliato.

Signor Ministro, non le stiamo dicendo per ragioni ideologiche che non ci piace la sua riforma; le stiamo dicendo, nel pratico, nell’esperienza, nei dati concreti, in quello che tutti noi portiamo alla discussione: per cortesia, fermi questa macchina che non gioverà all’amministrazione della giustizia, ma anzi renderà questo servizio essenziale per lo Stato ancora più deficitario, ancora meno celere, ancora meno rispondente alle richieste di giustizia che tutti i cittadini ogni giorno avanzano laddove hanno subìto lesioni dei propri diritti.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull’emendamento 2.90 cercando di incorporarvi anche le osservazioni che avrei fatto se avessi potuto cogliere tempestivamente la possibilità di intervenire sull’emendamento precedente, ma che riguardano un po’ tutto l’impianto degli emendamenti che l’opposizione ha presentato su questa parte.

In particolare, vorrei riprendere un tema che ho sollevato e sul quale ho ottenuto una cortese risposta da parte del collega Centaro, quello dei concorsi per titoli. Credo che a volte parliamo due linguaggi che non hanno facilità di comunicazione, non per una disparità di livelli di preparazione generale ma per diversità di specialismi linguistici. Il concorso per titoli, nella tradizione della magistratura, com’è stato fatto osservare dal collega Centaro, tende a inglobare anche delle valutazioni sulle capacità relazionali, sull’equilibrio, sulla professionalità intesa nel suo senso più lato; però, è concorso per titoli e alcuni requisiti non costituiscono e non si possono rappresentare facilmente attraverso dei titoli.

Prova ne sia che in molte occasioni gli organi che devono valutare le capacità dei concorrenti trovano difficoltà a schiodarsi da quei titoli formali per entrare nel merito di valutazioni che attengono più squisitamente alla personalità, al carattere, al temperamento e (torno a dirlo) alle capacità relazionali, di guida, che ha la persona che si candida a quel posto particolare, che viene, tra l'altro, enfaticamente indicato al numero 14) - vi ricordo che stiamo parlando del numero 15) -: "di primo grado elevato". Questo perché molte volte manca la possibilità di fare appello alla propria piena responsabilità nello spiegare che una persona è meno indicata di un'altra, di un altro concorrente, perché ha delle qualità sotto il profilo temperamentale che non consigliano di metterlo a quel posto, di dargli quell'incarico specifico elevato.

Credo sia un punto importante: che si parli di un concorso riferendosi ad un procedimento di valutazione, che si parli, come si fa anche in un emendamento successivo, di superare un'apposita valutazione di professionalità, ha un senso. Se invece parliamo di superare non un'apposita valutazione di professionalità, ma un concorso per titoli, rientriamo appieno in quella nostra non incoraggiante tradizione burocratica che consente valutazioni sulle persone attraverso degli espedienti linguistici.

Allora, se vogliamo andare verso una legge moderna, che faccia appello a meccanismi di selezione e di promozione quali quelli delle grandi organizzazioni complesse, dobbiamo dare a coloro che prendono decisioni sulle capacità dei concorrenti la possibilità di affermare con grande chiarezza che un candidato è professionalmente preparato, ma non è capace, per queste o quelle altre ragioni, di reggere quell'ufficio; con chiarezza, lo ribadisco, senza nascondersi dietro sotterfugi linguistici e senza fare appello una volta all'età, un'altra volta, come successe in un caso celebre, al fatto che il candidato era stato detenuto in un campo di concentramento. Vi sono valutazioni che vanno fatte con grande chiarezza sulle capacità delle persone, perché stiamo parlando di proporre delle persone per l'incarico di procuratore generale e per quello di presidente di corte d'appello.

Ribadisco, in conclusione, il voto favorevole sull'emendamento 2.90.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.90, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.91, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.92.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, riprendo con l'emendamento in esame un tema che in qualche modo è stato già affrontato dal senatore Dalla Chiesa: mi riferisco al tema del controllo della selezione e della promozione dei magistrati.

Tutti noi (e non soltanto noi, ma anche avvocati, magistrati, l'Associazione nazionale magistrati) abbiamo espresso più volte, sia in Commissione che in Aula, anche con la pubblicazione di articoli, la necessità di andare ad un controllo e ad una selezione più severa per l'avanzamento in carriera dei magistrati.

Il problema non è certamente quello di evitare i controlli, ma quello di rendere il controllo e la selezione più severi e pregnanti, in modo da far ricoprire incarichi direttivi da quei magistrati, quelle persone e quei giuristi che risultano essere i più preparati, i più equilibrati e sereni, i più meritevoli di svolgere funzioni di così grande responsabilità.

Ora ci troviamo di fronte a due differenti scelte concettuali, a due diversi modi di procedere: da una parte, quanto propone il Governo e la maggioranza, ossia il concorso per titoli; dall'altra, con questo emendamento viene invece proposto un altro tipo di criterio, quello della valutazione della professionalità.

Non vi è dubbio che abbia ragione il senatore Dalla Chiesa nel ricordare che il concorso per titoli in realtà appartiene ad una lunga tradizione di cultura burocratica che, come avviene nel Ministero e negli uffici dell'apparato burocratico, anche per il magistrato prevede una selezione per cui proponendo i propri titoli e concorrendo con altri si è valutati per un incarico direttivo.

Colleghi, come abbiamo sottolineato più volte, nel momento in cui prevediamo il concorso per titoli, in realtà andiamo a sollecitare la parte peggiore dell'uomo magistrato, il quale, giustamente e naturalmente, vorrà far carriera perché spesso magari ciò significa un posto di maggior prestigio e talvolta anche una collocazione istituzionale sovraordinata e quindi di maggiore responsabilità. Tuttavia, per ottenere questo, proprio perché occorrerà produrre titoli sarà necessario che il concorrente si predisponga a produrre e ad elaborare, per questa sua aspirazione, quei titoli e quindi ad essere in qualche modo distolto o distratto dalle funzioni proprie di esercizio della giurisdizione.

Noi proponiamo un altro criterio, quello della valutazione della professionalità, prevedendo, nell'emendamento in esame, che i magistrati "abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni e abbiamo conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)". In altre parole, la valutazione deve essere complessiva e non basata sui titoli, sulle requisitorie scritte e i processi effettuati, ma deve tener conto anche della qualità dell'uomo e del giurista ed altresì della sua capacità di governare un ufficio, come potrebbe essere quello della procura di Roma, rispetto al quale non abbiamo certo la necessità di avere un fine giurista o un magistrato che abbia elaborato titoli formali per cui egli possa candidarsi a questo incarico, ma la necessità di una valutazione più complessiva, penetrante e pregnante, onde avere un magistrato indiscutibilmente capace di esercitare quelle delicatissime funzioni richieste per questi incarichi direttivi.

Ma vi è una seconda ragione da tenere presente sulla quale intendo soffermarmi, come del resto abbiamo già fatto nel corso dell'illustrazione delle pregiudiziali di costituzionalità. Mi riferisco alla cosiddetta incostituzionalità di sistema. Intendiamo dire che se a questo punto mettiamo il segmento di cui stiamo parlando insieme agli altri, osserveremo che esso, congiuntamente agli altri che abbiamo già valutato, in realtà svuota il ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, se la valutazione deve essere effettuata attraverso un esercizio di controllo dell'organo di autogoverno, allora sì si potrà procedere ad una valutazione della professionalità; altra questione è invece se si deve fare un concorso.

Voi potete rispondermi che finora le cose non sono andate bene, cioè che si vuole fare un concorso per titoli perché quel tipo di valutazione, non quel criterio o quel modello, ma in concreto quella funzione di controllo del Consiglio superiore della magistratura, è stata male esercitata. Non sono d’accordo con tale valutazione, che però possiamo considerare per un momento un esercizio dialettico. Ebbene, in tal caso, possiamo riformare il Consiglio superiore della magistratura; tuttavia, quando abbiamo affrontato una possibile riforma del CSM, voi ci avete inchiodato su un terreno che prevedeva soltanto la riduzione del numero dei suoi consiglieri.

A questo punto, quindi, per un verso riducete quel numero e lo rendete meno efficace e, per altro verso, gli sottraete funzioni che invece sono costituzionalmente radicate nell’organo di autogoverno, imponendo una selezione attraverso un concorso che, da una parte, sottrae il magistrato alle funzioni giurisdizionali proprie, ma dall’altra espone quella selezione a criteri che sono - speriamo di no - soggetti anche ad arbitrio e a valutazioni che non sono pregnanti in relazione alla funzione che egli deve esercitare.

A me sembra, pertanto, che l'emendamento 2.92 investa, sia pure limitatamente alla questione che sottopone all’attenzione dell’Assemblea del Senato, problemi di gran lunga più ampi, attinenti proprio all’esercizio della funzione di giurisdizione del magistrato, ma anche al contenimento di un progressivo depauperamento delle funzioni dell’organo di autogoverno, violando il principio sancito dalla nostra Carta costituzionale al Titolo IV e, quindi, configurando quella che, nel corso dell’illustrazione della questione pregiudiziale di costituzionalità, ho definito, richiamandomi al professor Elia, una incostituzionalità di sistema.

Per tale motivo, ritengo che l'emendamento 2.92 possa e debba essere approvato o comunque debba indurre a svolgere una riflessione più pregnante ed approfondita affinché sia modificato il sistema cui ora ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.92, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.93.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei utilizzare questa dichiarazione di voto non soltanto per porre l’attenzione sul contenuto puntuale ed interpolativo dell’emendamento in esame, ma proprio per ragionare nuovamente, in modo aperto e speriamo anche apprezzato, sulla questione relativa al metro valutativo.

È noto che la cosiddetta docimologia, cioè la valutazione dell’assegnazione di un punteggio, è una delle scienze più moderne e tuttora meno esatte. Infatti, ogni qualvolta ci si pone il problema di una valutazione, è difficile stabilire se i cosiddetti profili concorsuali classici o i non meglio precisati titoli possano essere esaustivi rispetto all’argomento che stiamo affrontando. Ora si tratta, invece, di stabilire la preferenza verso un percorso di valutazione di professionalità.

D’altra parte, c’è una sorta di paradosso nella linea scelta dalla maggioranza: si ipotizza, da un lato, che addirittura nella fase di accesso alla magistratura si possa sottoporre colui che intende fare il magistrato ad un test psico-attitudinale esaustivo o comunque soddisfacente per inquadrarne le caratteristiche, i requisiti e le vocazioni e, dall’altro, si debba o si possa cercare di valutare la somma dei titoli come somma sufficiente ad una valutazione di merito.

Tra l'altro, l'esperienza passata ci insegna quanto queste valutazioni dei titoli fossero fallaci e come soprattutto ci fosse la tentazione nella stessa magistratura di costruire la propria carriera attraverso un lavoro sui titoli, cioè attraverso una produzione di sentenze e di pronunce giurisdizionali che, al di là dello stretto merito delle singole pronunzie, fosse addirittura finalizzata, con un lavoro di inutile cesello giurisprudenziale e dottrinale, ad acquisire benemerenze sotto il profilo della carriera.

Quindi, a conclusione di questo passaggio, appare molto più opportuno stabilire invece che, al di là della concorsualità formale, ci siano, appunto, valutazioni specifiche di professionalità e che queste valutazioni siano affidate ad un complesso articolato di valutazioni che attengano proprio all'esame del rapporto del magistrato con la sua attività giurisdizionale, con il suo contegno complessivo, con la sua laboriosità e soprattutto con la sua attitudine, in questo caso, a svolgere funzioni che non sono meramente giurisdizionali, ma anche di governo dell'organizzazione giurisdizionale.

Va, per la verità, al riguardo precisato che anche sotto questo aspetto, tuttavia, dobbiamo tenere conto di un altro aspetto a nostro avviso importante, che forse non è stato sufficientemente valorizzato in questo testo, e cioè che, quando si parla di funzioni direttive, si parla sempre di coordinamento, specialmente per le funzioni inquirenti; si parla non di invasione nel campo delle altrui competenze, cioè delle competenze dei singoli esercenti l'azione penale, ma delle capacità di organizzazione, di cura delle indagini, e quindi di una speciale abilità che va individuata non sulla base di titoli o procedure concorsuali formali, ma sulla base di un giudizio di professionalità, che in questo caso può e deve essere nel merito.

Sono ragioni di carattere generale, che richiederebbero una revisione generale di tutta la materia, anche in relazione a questo specifico argomento. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.93, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.94, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.95.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, al numero 16) della lettera h) (sempre ringraziando chi ha inventato questo meccanismo di utilizzo dei numeri e delle lettere così pernicioso alla comprensione del testo) si decide come debbano essere scelti il procuratore generale presso la corte d'appello e il procuratore nazionale antimafia. Siamo ai vertici della carriera requirente, siamo ai vertici dell'esercizio dell'azione penale, ovverosia quell'azione che tutela i diritti dei cittadini, delle persone offese, che tutela l'azione punitiva dello Stato.

Come decide la norma di scegliere questi uffici direttivi requirenti massimi? Attraverso una scelta tra i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni. Se dicevo prima che ci azzecca molto poco il concorso di legittimità con le funzioni direttive della corte d'appello, qui veramente ci azzecca ancor meno: né punto, né poco.

È un portato di una vecchia concezione il dover andare necessariamente sino alla Corte di cassazione per poi ritornare indietro e assumere degli uffici direttivi; è un portato di una vecchia concezione piramidale dell’amministrazione della giustizia, secondo cui si deve (scusatemi se uso questo termine) partire per Roma, farsi la gavetta lì nelle funzioni di legittimità e ritornare poi a presiedere la corte d’appello di Milano, Cagliari o Torino.

Questo, signor Ministro, è un meccanismo sbagliato, vecchio! Lei avrebbe dovuto contrastarlo, questo meccanismo, non accettarlo supinamente lasciando il peggio del vecchio sistema e non innovando. Infatti, il procuratore generale presso la corte d’appello, addirittura il procuratore antimafia sono persone che nascono sul campo, debbono vivere sul campo e debbono essere scelte con criterio sul campo; sono i generali, signor Ministro, della battaglia dell’amministrazione della giustizia nel contrasto al crimine e alla violazione della legge. Cosa c’entra che arrivino a Roma e vincano un concorso di legittimità, magari sciorinando dottrina sull’enfiteusi o sulle servitù prediali? Cosa serve ciò a questi signori che invece debbono essere assolutamente bravi nell’utilizzo di tecniche sofisticate nel contrasto alla criminalità organizzata o anche a quella comune? Cosa c’entra tutto questo?

Noi crediamo che occorra una valutazione diversa di professionalità, che tenga anche conto di chi questi magistrati li ha visti operare. A Torino abbiamo un procuratore della Repubblica di straordinaria bravura, glielo riconoscono tutti; è un uomo certamente non sospettabile di simpatie nei confronti della mia parte politica, ma è un uomo di straordinaria bravura sul campo ed è straordinario come egli conosca tutte le famiglie malavitose che, nella cronologia ormai di trent’anni, si sono purtroppo susseguite nella città di Torino. Le conosce tutte perché ha maturato un’esperienza sul campo, conosce le tecniche. Invece, si vuole la patente del concorso di legittimità.

Sarebbe ancora, signor Ministro (mi viene dal cuore, non voglio offendere nessuno), come dire che un bravo avvocato dovrebbe essere anche professore universitario: Dio ci scampi dagli avvocati professori nelle università! Ma è un inciso che metto tra parentesi. (Commenti dai banchi della maggioranza e dell’opposizione). Salvo l’avvocato Calvi, che è bravo come professore e come avvocato. (Reiterati commenti dai banchi della maggioranza e dell’opposizione. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Zancan, per cortesia, non aiuti a trasformare quest’Aula in un organo universitario e neanche in un’aula di tribunale, altrimenti non finiamo più.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, stiamo parlando di una materia in cui l’aula del tribunale entra dentro l’Aula del Senato o viceversa; non stiamo ragionando in termini astratti, bensì in termini concreti, su come deve funzionare una macchina concreta, signor Presidente. Qui è il mio fermo dissenso dal suo appunto. Non credo proprio che parlare di aule di tribunali, di avvocati, di magistrati in quest’Aula sia inconferente; è inconferente, invece, creare delle astrazioni, laddove, per diventare procuratore della Repubblica o procuratore nazionale antimafia, si deve aver superato il concorso di legittimità: questo - ripeto - è inconferente!

Io credo che uffici così importanti nell’esercizio dell’azione penale debbano nascere da un’esperienza sul campo, esattamente come i bravi generali sono quelli che fanno la gavetta sul terreno di battaglia e non attraverso il meccanismo scorciatoia, qui sì, dei concorsi, laddove magari dottissimi signori vanno a dirigere una procura della Repubblica di cui non conoscono i meccanismi di intercettazione, i meccanismi sofisticati di contrasto alla criminalità organizzata.

Insomma, signor Ministro, nelle mie parole (come - sono certo - nelle parole di tutti i colleghi dell’opposizione) c’è soltanto un grandissimo collante ed è l’amore (mi consenta questo termine) per quell’amministrazione della giustizia che questo disegno di legge così spesso offende e ostacola.

Non ci sarebbe un’universale disapprovazione di questo disegno di legge e non ci sarebbero le categorie degli avvocati, dei magistrati, degli aiutanti dei servizi giudiziari a contrastare tutto ciò se in questo disegno di legge ci fossero aiuto, efficienza, rapidità e non, invece, strade molto bizantine che non aiutano e non fanno certamente andare avanti di un centimetro l’amministrazione della giustizia.

Mi creda, signor Ministro, noi abbiamo a cuore l’amministrazione della giustizia; il suo disegno di legge, invece, no. Per questo motivo gli operatori della giustizia non lo vogliono ed i cittadini lo rifiutano. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com e del senatore Occhetto).

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, non intervengo per ragioni personali o per ringraziare il senatore Zancan per quanto ha detto poco fa; il tema è straordinariamente più importante di quanto lo possano essere le questioni che riguardano le nostre persone.

Nel mio precedente intervento ho già illustrato i problemi che, a mio avviso, il concorso per titoli, rispetto alla valutazione, pone. Non ho dubbi nel preferire questa seconda ipotesi rispetto alla prima, proprio perché il concorso per titoli è più soggetto ad una vulnerabilità naturale rispetto ad un rigoroso controllo circa la valutazione di professionalità.

Ho chiesto di parlare nuovamente perché questo emendamento non riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale, ma le funzioni direttive e requirenti di secondo grado ed anche il procuratore nazionale antimafia. Questo è il punto.

Davvero vogliamo inserire nel provvedimento la procura nazionale antimafia, domani addirittura possibile procura antiterrorismo, e non prevedere che colui che sarà assegnato a questa funzione di delicatezza assoluta, peraltro con una concentrazione di poteri veramente enorme, non debba essere valutato proprio in relazione alle sue capacità professionali, ma anche al suo equilibrio personale, alla sua serenità, alla sua democraticità (per adottare un termine molto usato, ma significativo), alla sua affidabilità democratica proprio in relazione ai poteri così ampi che gli vengono conferiti? E davvero vogliamo stabilire che debba essere individuato tramite un concorso per titoli?

Stiamo stabilendo se il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, quello cioè che dovrebbe difenderci, l’inquirente nel contrasto alla criminalità mafiosa e terrorista, debba essere selezionato sulla base dei titoli professionali. Trovo davvero preoccupante tutto ciò.

Capisco tutto: il punto in cui siamo arrivati, l’intento del Ministro che vuole questa legge, quello della maggioranza che vuole difendere - credo legittimamente - il proprio Ministro. Nel corso della discussione (ed è questo il motivo per cui ho insistito nel voler discutere il provvedimento), tranne alcuni momenti di eccesso dialettico che rientra anche nella volontà politica di dilatare i tempi (ma l’organizzazione dei nostri lavori è tale per cui la dilatazione è reciproca: noi dilatiamo, voi allungate i tempi della discussione), abbiamo cercato di affrontare con rigore e serietà i punti più delicati.

Uno dei punti più delicati è proprio questo: stiamo per affermare che per diventare procuratore antimafia, e magari anche successivamente antiterrorismo, si debba essere selezionati sulla base di un concorso per titoli. Trovo veramente preoccupante questo modo di procedere. Concorso per titoli significa concorso formale, significa che possono anche non vedermi, perché deposito le mie requisitorie, i miei atti, i processi a cui ho partecipato.

Posso essere un magistrato di grandissima finezza giuridica, ma cosa c’entrano questa mia capacità e la mia intelligenza di giurista quando debbo guidare la lotta e il contrasto alla criminalità mafiosa o terrorista? Occorrono altre qualità, lasciatemelo dire. È come se negli Stati Uniti dovendo decidere chi deve fare il capo della CIA si facesse un concorso per titoli. Ma quali titoli occorrono per partecipare al concorso per procuratore antimafia? L’aver fatto il sostituto a Palermo, in Calabria o a Napoli? Non so quali titoli occorrono per decretare questa scelta.

Il procuratore della Repubblica Vigna, attuale procuratore antimafia, uomo di grandissimo valore e di grande spessore, doveva forse dire che era stato sostituto procuratore della Repubblica a Firenze? Bastava che si presentasse il procuratore della Repubblica di Locri, di Reggio Calabria o di Catania e avrebbe avuto certamente un titolo superiore, un titolo in più. Allora, vogliamo affrontare la lotta alla criminalità mafiosa e terrorista con questi criteri?

Credo che di fronte a questi temi sia necessario un ripensamento. La volete questa legge? Approvatela, ma perlomeno, di fronte ad argomenti di questo genere, un minimo di riflessione dobbiamo (anzi, dovete) averla. Non si può, a questo punto, non rispondere, ma risposte non ce ne date. Non possiamo andare avanti come se parlassimo al vento, ma non stiamo facendo questo perché stiamo parlando al Paese. E di fronte a questi temi credo non sia sufficiente mettere una mano nella casella e votare e così far finta di dimenticarsi delle gravi responsabilità che con quel voto ciascuno di noi si assume. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse sarei esentato dall’intervenire perché ciò che hanno detto i colleghi Zancan e Calvi anticipa gran parte di quanto vorrei dire e comunque mi aiuta a ridurre una parte del mio intervento.

Io credo che, proprio per la delicatezza del tema che stiamo trattando, sia molto difficile tacere nel nostro dibattito parlamentare, perlomeno, lo è per chi ha acquisito un minimo di sensibilità sui temi che sono stati toccati.

Anch’io sostengo che sia una follia arrivare, attraverso un concorso per titoli, ad assegnare responsabilità come quelle che sono qui indicate. Ho cercato finora di sostenere, così come farò in sede di dichiarazione di voto finale e nelle polemiche esterne a quest’Aula, che questa è la riforma dell’antimodernità organizzativa; una riforma totalmente interna alla storia della burocrazia italiana, che ne rispecchia gli umori, i costumi, i modi di pensare e il linguaggio.

Qui però c’è un elemento specifico con cui si è confrontato anche questo Parlamento in anni passati, cioè quello di individuare un criterio in base al quale si possono assegnare delle responsabilità di vertice nella tutela dello Stato di diritto.

Non mi voglio quindi soffermare su altri incarichi. Non voglio parlare in questo caso del procuratore generale presso la corte d’appello, ma specificamente del procuratore nazionale antimafia. Credo non dobbiamo dimenticare due magistrati che dodici anni fa erano candidati ad occupare questa posizione, sulla quale esisteva un forte dibattito. C’era chi sosteneva che la procura nazionale antimafia dovesse essere istituita e chi no. Credo anche colpevolmente all’interno dello schieramento politico cui appartenevo allora, c’era chi sosteneva che la procura nazionale antimafia non dovesse essere istituita.

C’era però chi la caldeggiava, giustamente, sulla base di un’esperienza maturata sul campo, e c’era chi, in base a degli schemi burocratici sosteneva anche in quel caso che la procura non dovesse venire in essere. C’era un ministro della giustizia, dal quale mi dividevano tante cose, l’onorevole Claudio Martelli, che pensava che tale procura dovesse essere istituita e che la persona più indicata per guidarla fosse Giovanni Falcone, ma non sulla base dei titoli. Giovanni Falcone infatti non aveva vinto nemmeno il concorso per giudice capo ufficio istruzione di Palermo, quindi con i titoli non era possibile per lui spuntarla. Bastava inventare qualcosa che mettesse al riparo chi doveva decidere da qualsiasi critica esterna per uscirne puliti, senza prendersi alcuna responsabilità; quindi il concorso per titoli indicando, per causa di forza maggiore, un’altra persona di età maggiore che avrebbe fatto meno bene.

Claudio Martelli si prese invece la responsabilità di dire che, per i meriti acquisiti sul campo e per il complesso delle qualità personali, doveva essere Giovanni Falcone a ricoprire quell’incarico. Ci furono critiche da destra e da sinistra. Giovanni Falcone venne assassinato e da parte di esponenti dell’allora opposizione fu richiesto che l’incarico di sostituirlo venisse assegnato al procuratore Cordova. Il ministro Martelli, secondo me con grande acume, sostenne che non era il procuratore Cordova la persona più indicata a svolgere la funzione di procuratore antimafia ma era Paolo Borsellino, anche lui per meriti conquistati sul campo, anche in questo caso sulla base di una valutazione delle sue caratteristiche personali, sulla base della capacità dimostrate nel guidare le persone, nel tenerle insieme, nel saperle galvanizzare e orientare - ovviamente in modo garantista - al perseguimento dell’obiettivo di sconfiggere la mafia.

Nessun concorso per titoli; concorso, certo, ma all’interno del quale potesse essere fatta una valutazione ampia delle capacità personali e delle caratteristiche professionali. Sono lezioni della storia, storia vissuta da questo Parlamento, signor Presidente: ricordo la faccia bianca del ministro Martelli quando entrò in Aula il giorno dopo la strage di Capaci. Sono pagine vissute da questo Parlamento, che non può ignorare la propria storia, la storia dello Stato e dei rapporti tra antimafia, Stato e mafia, che per qualcuno sono magari entità poste sullo stesso piano ma che credo questo Parlamento debba considerare in modo diverso: la prima con lo Stato schierato dietro e l’altra come nemica dello Stato.

Ebbene, quando vedo che si propone che il procuratore nazionale antimafia venga nominato in base ad un concorso per titoli e in base alla previsione dell’aver ricoperto per un certo numero di anni una certa carica, torno con la mente … ministro Castelli, capisco il suo imbarazzo… (Il ministro Castelli fa un gesto di dissenso)… spero però che mi dia ragione e che rispetti la storia che sto raccontando, signor Ministro, che forse lei ha vissuto con un animo diverso dal mio. Spero che rispetti quella storia invece di fare quei gesti che la squalificano davanti al Parlamento. (Applausi dai banchi del centro-sinistra. Commenti dai banchi del centro-destra).

Ha capito, signor Ministro? Lei quei gesti non li deve fare a nessuno. (Vivaci commenti dai banchi del centro-sinistra).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Vergogna!

PRESIDENTE. La prego, senatore Dalla Chiesa, il ministro Castelli ha alzato la mano perché vuole intervenire e lo faremo intervenire. Senatore Dalla Chiesa, la prego di proseguire.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Io, signor Presidente, finora - e spero che me ne darà atto - ho cercato di intervenire, certo con passione e con trasporto, ma con estrema correttezza, anche esprimendo - se vogliamo - delle valutazioni negative per lo schieramento cui appartengo, quindi nella massima ricerca di un equilibrio rispetto alla storia di questi anni. Nessuno può dirmi che io abbia fatto un intervento di parte, se non nel senso che ho ricordato una storia che ci appartiene e all’interno della quale ognuno si schiera secondo i suoi sentimenti, i suoi valori, le sue aspirazioni.

Non credo possiamo ignorare quella storia e non credo, per quello che ho ricordato prima, per il confronto che ci fu dodici anni fa, per il dramma che si svolse intorno a quel confronto, perché ci fu un Ministro, dal quale dissentivo, che ebbe il coraggio di sostenere che bisognava scegliere le persone in base alle loro capacità professionali, che si possa venire qui a dire che si farà il concorso per titoli. Mi piacerebbe sentirmi dire: è una questione sulla quale possiamo ripensare, come abbiamo fatto per gli incarichi extragiudiziari.

Perché no? Per quale motivo non si può dire "ci dobbiamo ripensare?" Che vergogna c’è? È un senso di responsabilità. È un passaggio che può essere scappato ad un magistrato che ha scritto questa legge (che la pensa esattamente come i magistrati di allora, che a destra e a sinistra non volevano la procura nazionale antimafia), perché nessuno può controllare virgola per virgola quello che dice una legge. Mi chiedo allora per quale motivo non possiamo mettere da parte questo passaggio, solo questo passaggio, così come abbiamo fatto per gli incarichi extragiudiziari.

Se poi si ritiene che la storia di questo Paese ci legittimi a dire che concorso per titoli deve essere, allora davvero ognuno se ne prende le responsabilità. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U e del senatore Pagliarulo).

CASTELLI, ministro della giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, sono costretto ad intervenire. Capisco che, nell’economia del dibattito, il gioco delle parti sia tale che l’opposizione legittimamente dichiari e la maggioranza altrettanto utilmente subisca: questo è il gioco dialettico in Aula. Però, quando sento fare talune affermazioni, credo che alcune puntualizzazioni vadano fatte.

Senatore Dalla Chiesa, le chiedo scusa per il gesto che ho fatto, ma lei mi deve dare le attenuanti generiche. Non può insinuare che da parte di qualcuno si metta sullo stesso piano la mafia e l’antimafia. Lei queste cose, per favore, non le dica, non faccia queste insinuazioni verso nessuno. Il mio gesto è nato da questa sua insinuazione.

Le questioni vanno puntualizzate. Cosa significa concorso per titoli? Da un lato abbiamo il sistema che vigeva anche in quegli anni. Mi scusi, senatore Dalla Chiesa, ma lei cade in contraddizione perché, da un lato, è uno strenuo difensore, come credo sia giusto, dell’assoluta autonomia e indipendenza della magistratura e del Consiglio superiore della magistratura, e dall’altro, invece, fa l’apologia del ministro Martelli che, guarda caso, è stato l’unico Ministro insieme a me ad avere il coraggio di andare di fronte alla Corte costituzionale, e contro le decisioni del Consiglio superiore della magistratura. Non credo sia un caso.

Oggi - ripeto - lei fa l’apologia di questo Ministro che aveva sostenuto, credo giustamente, in alcune decisioni che erano di competenza esclusiva del Consiglio superiore della magistratura, l’azione del Ministro. Per favore, si metta d’accordo con se stesso. Il Ministro è legittimato ad intervenire rispetto all’azione del Consiglio superiore della magistratura o no? Questa è la prima contraddizione che colgo nel suo intervento. (Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI).

Seconda questione: cosa significa oggi introdurre un sistema per titoli rispetto alle decisioni che assume il Consiglio superiore della magistratura per le promozioni? Senatore Zancan, mi scusi, ma su tale questione ho molta più esperienza di lei perché di concerti ne ho fatti a decine e decine, lei neanche uno. Quindi, su questo punto, mi consenta, la batto anche come esperienza; mi spiace doverglielo significare. (Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI).

Se si verifica come oggi vengono assegnati gli incarichi direttivi - non entriamo in polemiche troppo spicciole - si rileva che di fatto è un concorso per titoli, perché il Consiglio superiore della magistratura prende in esame la carriera, il vissuto dei candidati con un unico elemento che invece secondo me è assolutamente poco commendevole, la cosiddetta fascia.

Lei sa come funziona, senatore; io lo ricordo per chiarire quanta patologia vi sia in questo sistema che quindi va cambiato: si assume come punto di riferimento l'età massima del candidato (quindi se c'è un candidato di sessant'anni si prende a riferimento quell'età) e si va indietro di cinque anni; gli altri possono anche essere i più grandi e i più bravi magistrati di questa terra, dei Pico della Mirandola, ma non vengono nemmeno presi in considerazione.

Soltanto da questo dato, ne converrà, deriva la necessità di riformare profondamente tale sistema. Dopo di che non vi è alcun elemento oggettivo, perché in commissione e nel plenum poi si vota secondo logiche legittime, per carità, che dovrebbero, appunto, basarsi sui titoli ma che molte volte si basano su fattori diversi. Il concorso per titoli introduce semplicemente elementi oggettivi che non sono nient'altro se non le stesse fattispecie che oggi vengono prese in considerazione dai componenti del CSM, ma in maniera sicuramente più trasparente ed obiettiva.

Ma soprattutto la questione non è in capo esclusivamente al CSM: questo è il motivo fondamentale per cui questa proposta viene avversata in maniera assolutamente pregnante da parte dell'Associazione nazionale magistrati. Infatti, l'Associazione nazionale magistrati perde una grossa fetta di potere, perché attraverso le correnti non è più in grado di controllare le promozioni, quindi non è più in grado di controllare ferreamente la magistratura. (Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI).

FASOLINO (FI). Libertà, libertà!

CASTELLI, ministro della giustizia. Questo è il dato che oggi è incostituzionale, sottolineo incostituzionale, e noi vogliamo riportare tutto nell'alveo della Costituzione.

Senatore Dalla Chiesa, è chiaro che parlando di queste cose a tutti veniva in mente la vicenda del giudice Falcone. Non ne avrei mai voluto parlare, perché credo che sia veramente un malcostume richiamare gli eroi del nostro tempo e tirarli per la giacchetta (mi scuso per l'espressione, magari un po' bassa) al fine di dare forza alle proprie argomentazioni. Non lo avrei mai tirato in ballo, perché credo non sia veramente il caso, ma visto che lo ha fatto lei, allora le dico che proprio la vicenda del giudice Falcone dovrebbe insegnarci come in base alle logiche ancora oggi vigenti, non sono i migliori ad essere premiati, ma le scelte vengono compiute in base ad altre logiche. (Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI). Se questo sistema fosse stato in vigore, allora forse il magistrato Falcone avrebbe visto le sue legittime aspirazioni concretizzarsi, perché questo è il dato.

Non dimentichiamoci poi che stiamo parlando di una legge delega; i decreti delegati prenderanno puntualmente in esame le varie questioni. Allora i titoli saranno la capacità vera del magistrato e non l'appartenenza a questa o a quella corrente: saranno le cose che ha fatto, i risultati che avrà raggiunto. Il senatore Zancan si chiedeva come si fa a giudicare un procuratore: mi scusi, ma è molto facile. Le do solo un dato, uno solo, banale, incontrovertibile e oggettivo: ci sono procuratori che continuano a rinviare a giudizio dei malcapitati che poi vengono puntualmente assolti. Questo per esempio è un titolo in senso negativo che verrà valutato nei concorsi. (Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI. Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI e Misto-Pop-Udeur).

MARITATI (DS-U). Ma questo è tutto un altro problema! Si crea confusione, signor Presidente! (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la prego, non interrompa; lei interverrà fra poco.

CASTELLI, ministro della giustizia. Senatore Maritati, lei legittimamente può non essere d'accordo, ma questo è ciò che intende fare il Governo, questo è scritto nella legge, questa è la linea che intende perseguire il Governo, se avremo l'appoggio del Parlamento. Vi ringrazio. (Applausi dai Gruppi LP, AN, UDC e FI. Congratulazioni).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.95, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.96.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, le dichiarazioni del ministro Castelli rendono più difficile il mio intervento, non certo per quanto ha affermato, ma per gli effetti che ha provocato in Aula. Si è avuta la dimostrazione, ancora una volta, della contrapposizione dura e frontale tra maggioranza ed opposizione, che quasi sempre prescinde dai veri contenuti. Siamo sul piano dei pregiudizi.

Stiamo parlando di un emendamento presentato ad una determinata parte dell'articolo 2; cerchiamo di comprendere, colleghi della maggioranza (soprattutto voi che davanti ad affermazioni astratte e non dimostrate contro questo o quel magistrato che manda a giudizio i poveracci battete le mani senza pensare di che cosa stiamo discutendo) che stiamo parlando di funzioni direttive e requirenti di secondo grado ed è al riguardo che proponiamo la modifica contenuta nel nostro emendamento. (Proteste dai banchi della maggioranza).

MENARDI (AN). Senatore Maritati, perché si agita?

MARITATI (DS-U). Se possibile, per favore concedermi un po' di ascolto; forse, alla fine, ci si accorgerebbe che non si è o non si dovrebbe essere così distanti. Ripeto: stiamo parlando di funzioni direttive e requirenti di secondo grado, siano quelle di procuratore generale presso la Corte d'appello, siano quelle di procuratore nazionale antimafia, e fermiamoci qui. Ebbene, conosciamo la differenza tra questi due ruoli?

COLLINO (AN). Il senatore Bobbio la conosce!

MARITATI (DS-U). Averli messi insieme già costituisce un gravissimo errore. Che cos’è il procuratore nazionale antimafia che si vuole nominare in base a titoli? Lasciamo stare la polemica; posso soltanto dire di aver passato otto anni della mia vita nell'ufficio del procuratore nazionale antimafia e so che quasi nessuno conosce quale attività vi si svolga e a cosa serva un procuratore nazionale antimafia! Per ricoprire quel ruolo servono doti e capacità particolari… (Commenti e proteste dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di non interrompere.

MARITATI (DS-U). Serve qualcuno che eserciti le funzioni di coordinamento e di impulso, non di comando verso i procuratori distrettuali, che è necessario mettere insieme per farli lavorare in armonia e per dare alla criminalità organizzata nazionale ed internazionale una risposta coordinata, armonica ed efficiente. Serve mettere insieme tutte le nozioni, le notizie, i dati e le informazioni in una banca dati che esiste e funziona male perché, caro Ministro, mancano i fondi. Ecco perché gran parte delle iniziative non viene realizzata. (Proteste dai banchi della maggioranza). Allora, colleghi della maggioranza, credo non sia male ascoltare chi non è d'accordo con voi, come noi cerchiamo invece di fare. Se ci calmassimo un poco e mettessimo da parte i pregiudizi antimagistratura, forse vareremmo una legge meno dannosa ed inutile di quella che ci accingiamo (o meglio vi accingete) a varare.

Quindi, il procuratore nazionale antimafia non può essere nominato sulla base di titoli. Non esiste, caro Ministro, un titolo che possa garantire l'obiettività della nomina; lasciamo stare le correnti, correggiamo il sistema attuale. Lei, signor Ministro, ad esempio, è poco informato sulle fasce di età, che non sono blindate; ci sono criteri per superare le fasce. Si informi in proposito, signor Ministro, si avvicini al Consiglio superiore della magistratura con l'atteggiamento che dovrebbe avere un Ministro non improntato all’ostilità nei confronti della magistratura, ma teso al coordinamento, all'armonizzazione, così come la nostra Corte costituzionale più volte ha dichiarato a proposito del tema del concerto.

Quindi, coordinamento ed armonia; quest'ultima dovrebbe essere presente anche in quest'Aula, giacché stiamo per varare una legge che produrrà effetti nel nostro Paese che non hanno nulla a che fare con gli esempi che vi portate dietro di questo o quel sostituto procuratore della Repubblica che può aver commesso degli errori. Dobbiamo smettere di pensare a singoli casi e portarci su un livello alto, che è quello della legislazione.

Chiediamo, signor Ministro, di accantonare anche la norma di cui al comma 1, lettera h), numero 16), per elaborarla in maniera più corretta. Non vi sto dicendo di sopprimerla, ma di fare qualcosa richiamandosi alla norma successiva da voi stessi proposta; nell'emendamento in esame, infatti, facciamo riferimento ai "magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)".

Non esiste, quindi, una contrapposizione tra chi desidera selezionare i migliori e chi vuole il lassismo. Tutt'altro.

L’ho già sottolineato in occasione del precedente intervento svolto sull’emendamento 2.80. Abbiamo la volontà e la disponibilità a varare un provvedimento che preveda una vera forma non di selezione, ma di qualificazione dei magistrati? La lettera m) stabilisce - è stata formulata da voi - che bisogna considerare la laboriosità e le capacità organizzative. Mai come in questo caso, quello della procura nazionale antimafia, si impone la presenza di una persona che non sappia solo scrivere.

Poco fa è stato citato Elvio Fassone, uno dei migliori magistrati italiani ed oggi uno dei migliori di noi. Quell’anno egli ha scritto una sola sentenza: quello potrebbe diventare un titolo. Siamo certi, però, che Elvio Fassone (mi riferisco ad una persona che io stimo moltissimo) sarebbe stato e potrebbe mai essere un bravo procuratore nazionale antimafia? Cosa c’entrano i titoli con l'esercizio di questo tipo di funzioni?

Vi chiedo, pertanto, di riflettere. A lei, signor Ministro, chiedo di accantonare il numero 16) della lettera h) del comma 1, nell’interesse del Paese e non delle parti che rappresentiamo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, nel prendere la parola sull’emendamento 2.96 non posso non sottolineare l’estrema gravità delle affermazioni del ministro Castelli. Apprezzo sempre il contrasto chiaro e ora siamo proprio al contrasto chiaro.

Il ministro Castelli ha detto le cose con chiarezza e io devo giudicare queste stesse cose con altrettanta chiarezza per come la penso e per quel giuramento alla Costituzione che ho fatto quarant’anni fa come avvocato (infatti, signor Presidente, noi giuriamo sulla Costituzione). (Brusìo in Aula).

Signor Presidente, chiedo un po’ di silenzio perché sto cercando di rispondere al ministro Castelli, che ha fatto affermazioni gravi e, a mio giudizio, devastanti rispetto ad una corretta amministrazione della giustizia. Il ministro Castelli ha dichiarato che finalmente si toglie potere al Consiglio superiore della magistratura, finalmente non sarà più soltanto il Consiglio superiore della magistratura a decidere, finalmente si ritornerà a rispettare la Costituzione.

Mi chiedo, però, se l’articolo 105 della Costituzione, che prevede - appunto - i poteri del Consiglio superiore della magistratura, sia stato abrogato questa mattina inopinatamente, con un colpo di parola, dal signor Ministro. Mi chiedo se l’articolo 105 della Costituzione non sia, invece, un dettato preciso che fissa non solo compiti optional del Consiglio superiore della magistratura, ma anche compiti obbligatori esclusivi.

Voglio ricordare al ministro Castelli la storia, tormentata e sacra per il nostro Paese, della costituzione del Consiglio superiore per la magistratura, che, come è noto, è stato uno degli ultimi arrivati nelle istituzioni della Repubblica. Infatti, per molti anni, purtroppo è rimasta incompiuta la formazione del Consiglio superiore della magistratura.

Voglio ricordare che nel Consiglio superiore della magistratura esiste quella partecipazione del Parlamento alle istituzioni attraverso i membri eletti dal Parlamento stesso. Voglio ricordare altresì che è una sacra istituzione che lei oggi sbeffeggia affermando che finalmente questa stessa sacra istituzione della Repubblica non avrà i poteri che la Costituzione le attribuisce. Signor Ministro, questa è ribellione e non rispetto della Costituzione! (Commenti dai banchi della maggioranza).

AGOGLIATI (FI). Lei è pazzo!

ZANCAN (Verdi-U). Quando lei, signor Ministro, ci dice che finalmente si potranno valutare i pubblici ministeri, i quali rinviano a giudizio i cittadini, ottenendo una sentenza assolutoria, fa un’offesa, attraverso la verifica di un insuccesso dell’azione penale, a quelle decine di magistrati della procura della Repubblica che con sprezzo della vita - che, ahimè, non è una parola, ma è sangue di molti procuratori della Repubblica - hanno esercitato l’azione penale nei confronti dei cittadini, avendo l’avallo per le cause importanti del giudice per le indagini preliminari e prima del giudice istruttore.

Magistrati, dunque, che tengono alto il tasso di legalità, signor Ministro, quel tasso di legalità che sta scomparendo nel nostro Paese. Quel tasso di legalità che sta scomparendo anche grazie alle norme che voi avete introdotto e volete introdurre! Allora, signor Ministro, lei non fa un'opera di corretta amministrazione della giustizia, ma anzi un'opera di dissuasione per quei pubblici ministeri che, nel rispetto del loro compito, non guardano al successo di piazza o di popolo, ma al loro compito di fedeli servitori dello Stato, che spesso significa esporsi a minacce, rischi e pericoli.

Quando infine, signor Ministro, lei mi cita la sua esperienza nei concerti che dura da tre anni, io le rispondo: benissimo, ma concerto significa comparazione, e per comparare bisogna conoscere. Lei, mi rincresce, signor Ministro, non conosce la realtà dei magistrati, la realtà dell'amministrazione della giustizia, lo stato delle cose, il Paese reale in materia di amministrazione della giustizia. Vada di più nelle aule di tribunale, signor Ministro. Conosca di più le cose della giustizia e poi ne discuteremo di nuovo, signor Ministro! (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Ministro, io intervengo più facilmente su questo emendamento (e ringrazio il collega Calvi che mi aveva chiesto di intervenire sul precedente), perché aiuta lo svolgimento di un confronto che credo debba essere rivolto all'interesse del Paese. Naturalmente, dal mio punto di vista, è nell'interesse del Paese quello che le chiedo partendo da questo emendamento.

Il collega Maritati ha già spiegato ai colleghi quale ne è il contenuto. Il contenuto non è quello dell'emendamento precedente, che chiedeva semplicemente di cassare il punto 16), ma propone una modifica che credo possa essere utile. Vede, signor Ministro, probabilmente le abitudini della politica portano a pensare che si abbia davanti una persona che intende soltanto esprimere la propria volontà di contrasto. Probabilmente lei ha pensato che io abbia fatto riferimento alle vicende del 1992 per portare acqua al mulino della mia parte politica. Lei però sa anche, perché era in Parlamento in quel periodo, che non c'è parte politica che possa utilizzare quelle vicende, perché tutte ne sono uscite con le ossa rotte dal punto di vista intellettuale e morale.

Se ho fatto questo riferimento, è perché voglio prendere lezioni da quell'esperienza e non voglio continuare con la cecità con cui quasi tutti, chi sostenendo una posizione chi un'altra, accompagnammo una vicenda storica che sovrastava le nostre individualità. Allora, credo che dobbiamo trarne una lezione.

A me non piace quando lei, parlando con me, fa riferimento ai vizi e alle lentezze del Consiglio superiore della magistratura. Noi ci stiamo confrontando da più di tre anni e lei sa benissimo che non sta parlando con una persona innamorata delle tradizioni della magistratura italiana. Ha anche accolto (anche se in forma parziale e depotenziata in questo provvedimento) un ordine del giorno da me presentato sul manager giudiziario, un'idea che non piace tantissimo alla magistratura associata. Quindi, la pregherei, quando ci confrontiamo in Aula, di non trattare tutte le persone che parlano e presentano emendamenti come se appartenessero a schieramenti cristallizzati dal punto di vista delle idee.

Quando si chiede di mettere da parte questo singolo passaggio del provvedimento - e quest’emendamento glielo consente, perché non cassa il numero 16) e non mette in discussione la posizione del procuratore generale presso la corte d’appello, ma fa riferimento soltanto al procuratore generale antimafia, che si propone passi attraverso un’apposita valutazione di professionalità, con tutti gli altri requisiti che sono stati ricordati - credo si offra un’opportunità a noi di fare una cosa migliore per il Paese.

Infatti, signor Ministro, la riservatezza dovrebbe essere un requisito di tutti i magistrati; il non parlare con i giornalisti o il non usare i giornalisti per accreditare proprie posizioni o per conquistare ribalte mediatiche dovrebbe essere requisito di tutti i magistrati, ma questi requisiti sono particolarmente pesanti per chi guida la lotta alla mafia. La riservatezza non passa attraverso nessun titolo. Adesso facciamo dei casi specifici: la capacità di essere particolarmente attenti all’uso che si può fare delle notizie che vengono date. Pensiamo anche al modo in cui un procuratore antimafia (lo dico ai colleghi della Commissione antimafia) parla ed esprime le sue opinioni e racconta quello che sta facendo alla stessa Commissione antimafia, cioè ad un altro organo istituzionale; tutto questo richiede una grandiosa delicatezza e un grandioso senso di responsabilità che vanno oltre - se così posso dire - quelli che possiamo chiedere a un procuratore presso la corte d’appello.

Allora, non c’è malanimo, non c’è ostilità preconcetta; quando ho detto che capivo che lei era in imbarazzo, signor Ministro, non è perché facessi riferimento a lei come persona equidistante tra mafia e antimafia: i riferimenti che ho fatto a quelle frasi erano rivolti ad altri senatori che le hanno pur pronunciate, in sede pubblica e in sede processuale.

Quindi, non si trattava di lei, signor Ministro: l’imbarazzo a cui facevo riferimento io era quello di un Ministro che sicuramente non sta dalla parte della mafia, il quale coglie caso mai che quel provvedimento ha un neo e che, per una sorta di atteggiamento ormai precostituito, ha difficoltà a rimuovere quel neo. Io le chiedo invece lo sforzo, la buona volontà di toglierlo, non di dire che adesso abbiamo ragione, ma di ridiscutere la formulazione. Mentre l’emendamento precedente non lo consentiva, quest’emendamento lo consente. Questo le stiamo chiedendo, signor Ministro, e glielo stiamo chiedendo - glielo ripeto per la terza volta - nell’interesse del Paese, naturalmente secondo la nostra cultura e il nostro approccio istituzionale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, colleghi, Alleanza Nazionale voterà contro l’emendamento 2.96. Ritengo necessario, uscendo per pochi minuti dalla funzione di ascolto che in questo momento giustamente si potrebbe chiedere alla maggioranza, prendendo spunto dalle molte cose dette oggi, in particolare su quest’argomento, dai colleghi dell’opposizione, prospettare quella che a me invece sembra una diversa natura delle cose.

Vede, senatore Dalla Chiesa, io posso comprendere la contrarietà dell’Associazione nazionale magistrati a disposizioni come questa, perché in qualche maniera da parte dell’ANM si difende o si continua a cercare di difendere un sistema di autoreferenzialità che vede nella posizione del CSM - è inutile che lo neghiamo, dite come volete: controllato, formato, egemonizzato, monopolizzato dalle correnti - il momento cardine dell’autoreferenzialità di una magistratura che, un po’ in via di norme, un po’ in via di prassi (degenerative), un po’ in via di situazioni di generale accomodamento o talvolta anche di inerzia del legislatore, si è ritagliata un ruolo, una posizione quasi da monade, cioè di un soggetto totalmente in sé concluso, che si fa le valutazioni interne, si fa le valutazioni di professionalità, si fa le nomine per la progressione in carriera, si fa il giudizio disciplinare.

È un sistema che ha più fattori che hanno concorso a costruirlo ma che in questo momento l’Associazione nazionale magistrati vuole difendere.

Quando arriviamo a toccare il discorso della progressione in carriera, delle nomine, della possibilità e delle modalità di accesso a determinate funzioni (vedi procuratore nazionale antimafia e procuratore generale presso la corte d’appello), comprendo assolutamente l’Associazione magistrati, che difende le sue logiche, il suo spazio di autoreferenzialità, se volete, con un’espressione forte (ma anche se non volete perché, a mio avviso, i fatti sono questi), il suo spazio di potere costruito all’interno dell’ordinamento, la sua intangibilità, l’intangibilità delle sue logiche, che consente alle correnti di governare dall’interno i magistrati e, quindi, la magistratura.

Se comprendo queste logiche dell’Associazione nazionale magistrati, permettetemi di dire che non riesco seriamente a comprendere la logica che l’opposizione oggi, e non solo oggi, assume e segue nel contrastare questa norma o, in generale, questa tipologia di norme che incidono sull’aspetto concorsuale, sull’individuazione non solo del soggetto nella fase immediata, quella cioè della commissione che giudica in sede di concorso, in questo caso, per titoli. Non comprendo perché vi ostiniate a difendere, contrapponendovi a questa e ad altre norme di questo tipo, un sistema che in questo momento non è a vantaggio dei cittadini, ma è a tutto vantaggio delle logiche interne all’Associazione nazionale magistrati, che controlla il CSM, che ne ha fatto la sua articolazione istituzionale e che segue le logiche dell’Associazione nazionale magistrati, che troppo spesso non sono le logiche dell’interesse generale della nostra collettività nazionale. (Applausi dal Gruppo FI).

Contrapponendovi a questo argomento e, in particolare, allo schema della possibilità di accesso al concorso per titoli cosa volete? Proponendo la modifica contenuta nell’emendamento 2.96, che non muta la sostanza del problema perché anche questo emendamento non è soppressivo come il precedente ma propone una logica valutativa che riconduce il momento della valutazione, come è adesso, nelle mani del CSM senza l’intervento fattivo di un soggetto complementare che opera la valutazione dando modo al CSM di procedere alla promozione, quindi uno schema pienamente costituzionale, cosa volete?

Non posso credere che voi continuate ad opporvi; per difendere cosa? Il criterio dell’anzianità, ultimo rifugio di un CSM che alla fine si è esso stesso reso conto che non poteva continuare a difenderlo in tutti i modi per coprire accordi di natura più o meno varia all’interno delle correnti? Cosa volete difendere? Gli accordi e i veti incrociati delle correnti che si accordano sulle nomine dei singoli uffici e dei vertici direttivi dividendosele o vietandosele, a seconda delle convenienze perché, purtroppo assai spesso, questi sono i fatti con i quali ci dobbiamo confrontare, non la mera teoria?

Volete difendere le logiche del cosiddetto manuale Cencelli, delle correnti all’interno del CSM con cui si arriva ad accordi per l’individuazione di quei magistrati che devono essere nominati secondo la logica del poi tutto si motiva? Vogliamo continuare ad incorrere in casi, come quello recente in cui il Ministro si è trovato costretto a non accordare il concerto nella nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Napoli perché era stato totalmente sottovalutato l’aspetto manageriale e organizzativo motivandolo in una maniera che suonava d’insulto a chi lo motivava in quel modo, cioè che l’aspetto manageriale - se non ricordo male; il Ministro, nel caso, mi correggerà - risiedeva nel fatto di aver sempre avuto capacità di avere buoni rapporti con i colleghi?

Mi domando se queste sono le logiche che voi volete continuare a difendere oggi. Permettetemi di dirvelo: non è così che cercate di fare l’interesse dei cittadini.

Vorrei aprire ora una parentesi sul tema mafia ed antimafia. Non credo fosse questa l’intenzione - lo ha chiarito il senatore Dalla Chiesa - ma questa è comunque un’occasione (repetita iuvant) per ribadire, una volta per tutte, cari colleghi del centro-sinistra, che non solo non avete mai avuto, ma non avete nemmeno oggi la possibilità di erigervi ad esclusivi tutori della lotta alla mafia e rappresentanti della lotta alla mafia in questo Paese.

Va sempre con forza ricordato - non è una polemica, ma un dato storico, senza voler togliere niente al vostro impegno, che però non potete negare a noi - che la stabilizzazione dell’articolo 41-bis nel nostro Paese, dopo anni di leggi temporanee, l’ha fatta - voi direte perché, ma io vi do il dato di fatto e lo sapete bene - questo Governo di centro-destra e molte altre sono le manifestazioni di totale dedizione di questa compagine di Governo al contrasto alla criminalità organizzata.

MARITATI (DS-U). L’abbiamo fatta tutti insieme, non l’ha fatta il Governo!

PRESIDENTE. Senatore Maritati, l’hanno ascoltata senza interrompere, faccia altrettanto.

MARITATI (DS-U). Lo sai che non è così. Non è vero. Siamo noi che lo abbiamo chiesto e voi avete aderito.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la richiamo all’ordine.

BOBBIO Luigi (AN). Caro collega Maritati, se non avessimo iniziato noi il percorso in questa legislatura, avremmo continuato con le leggi temporanee, perché voi, per anni, non avete stabilizzato l’articolo 41-bis. Lo abbiamo fatto noi, anche con il vostro voto. E ci sarebbe mancato altro che vi foste rifiutati di aderire alla stabilizzazione! (Proteste del senatore Maritati).

PRESIDENTE. Senatore Maritati, se insiste, la devo richiamare all’ordine per la seconda volta.

BOBBIO Luigi (AN). Avviandomi a concludere, vi chiederei anche di cercare di uscire, nella logica della contrapposizione, da questo ritornello secondo cui volete continuare a far credere, malgrado i cambiamenti del testo, che il concorso per titoli e quindi i titoli siano ancora il solito vecchio ritornello della pubblicazione scientifica.

Se qualcuno vorrà avere la bontà di andare a leggere il disegno di legge, riscontrerà che il titolo ha specifico riguardo, in un passaggio definitorio del disegno di legge, alla qualità e quantità del lavoro svolto. Nessuno pensa di mandare con questo testo un topo di biblioteca, un filosofo, uno studioso che non abbia nessuna attitudine al lavoro vero, a dirigere la procura nazionale antimafia.

Il concorso per titoli, per come è strutturato adesso nel disegno di legge, è un concorso nel quale i titoli sono quelli che si desumono da qualità e quantità del lavoro svolto. Quindi, attenzione massima e merito a coloro che presentino la domanda per accedere alla funzione di procuratore nazionale antimafia potendo vantare non relazioni correntizie, non amicizie politiche, non accordi più o meno dichiarabili, ma di aver lavorato impegnando se stessi nello svolgimento della funzione alla quale sono stati destinati. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, la prego di concludere.

BOBBIO Luigi (AN). Sì, signor Presidente. Il senatore Maritati diceva prima che non bastano i titoli per dimostrare la qualità e la quantità del lavoro svolto. Mi sento allora di chiedere al collega Maritati: perché non bastano? Che cosa egli ritiene che il procuratore nazionale antimafia, oltre ad essere un ottimo professionista, debba garantire a chicchessia? Cosa ritiene, il senatore Maritati, che si debba chiedere in termini di garanzia ad un procuratore nazionale antimafia?

Soltanto per il senatore Dalla Chiesa: riservatezza ed equilibrio sono doti presupposte di qualunque magistrato e, se dovesse dimostrare di non possederle, avremo strutturato (spero finalmente una volta con il vostro consenso, ma non ci conto) un forte sistema di azioni disciplinari a tutela della mancanza di queste doti. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP).

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, dichiaro che non parteciperò al voto sull’emendamento 2.96 e vorrei segnalare le ragioni di assoluto dissenso nei confronti di quanto pochi minuti fa enunciato dal Ministro della giustizia e ora dal senatore Bobbio nel suo intervento.

Parto da quest’ultimo per dire che, naturalmente, chi ha a cuore le sorti della lotta contro la mafia, che si svolge attraverso molteplici strumenti (indagini di polizia, attività giudiziaria e impegno politico) non può condividere un’impostazione secondo la quale debbono essere soltanto alcuni gli esclusivi tutori dell’antimafia.

L’impegno antimafia ha come sua caratteristica la ricerca, ovunque possibile, di convergenze unitarie nella lotta per la legalità. Questo è il criterio al quale le forze di centro-sinistra, segnatamente il nostro Gruppo, si sono sempre ispirate anche in questa legislatura, tant’è vero che è stato proprio il collega Maritati ad essere relatore del parere decisivo della Commissione parlamentare antimafia in materia di articolo 41-bis per la stabilizzazione di un regime carcerario particolarmente severo nei confronti dei boss mafiosi.

Il collega Bobbio sa bene che l’impegno antimafia non riguarda soltanto le norme con le quali si prevede un regime penitenziario differenziato per i mafiosi. L’impegno antimafia riguarda quello che a nostro giudizio è il nodo essenziale, la peculiarità più rilevante e propria di queste grandi organizzazioni criminali, in particolare propria dell’organizzazione Cosa nostra che tra queste è stata in passato la più potente ed è comunque quella che ha maggiori radici in una parte ampia e significativa del territorio nazionale. Il nodo centrale, collega Bobbio, è rappresentato dal rapporto tra mafia e politica e su questo credo nessuno debba rivendicare una posizione di esclusivo tutore.

Ci sia permesso di dire che il nostro impegno è stato in questi anni particolarmente rigoroso e conseguente e che come altre volte in passato ci aspetteremmo da parte della maggioranza, da parte di chi governa e in particolare di chi ha responsabilità di Governo nelle Regioni e nelle aree territoriali ove le organizzazioni mafiose sono più forti, una maggiore disponibilità alla convergenza unitaria, per un impegno volto a recidere i rapporti, i collegamenti e i legami tra mafia e politica.

Se impostiamo così la nostra discussione, se vi è da parte vostra, come vi fu da parte della Democrazia Cristiana nella seconda metà degli anni Ottanta quando presidente della Commissione antimafia era il senatore Gerardo Chiaromonte, una disponibilità a ricercare intese e impegni unitari per ripulire la politica, questo non potrà che essere riconosciuto come un fatto positivo dall’opposizione. Mi consenta di dire, senatore Bobbio, che oggi questa disponibilità non c’è, che oggi presupposti per questo impegno unitario non ce ne sono; ce ne doliamo fortemente.

Il collega Bobbio ripropone una sua concezione che, devo credere, è oggi anche condivisa dal gruppo di comando che esprime la politica della giustizia della coalizione di centro-destra, che, da un lato, critica e, dall’altro, punta ad un ridimensionamento dei poteri fissati nella Costituzione repubblicana come propri dell’organo di governo autonomo della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura è un organo rappresentativo e misto; garantisce, da un lato, la rappresentanza dell’insieme della magistratura italiana e, dall’altro, una presenza di componenti eletti dal Parlamento con una maggioranza qualificata, che assicurano il raccordo con il circuito della sovranità popolare, raccordo che è anche assicurato al vertice del Consiglio dalla presenza del Capo dello Stato.

Voi volete ridimensionare questo organo costituzionale. Il senatore Bobbio ha una particolare antipatia per il Consiglio superiore della magistratura; essa è condivisa pienamente dal Ministro. In queste norme vi sono previsioni in contrasto con il disegno costituzionale, che puntano a ridurre i poteri e le prerogative del Consiglio superiore della magistratura, poteri posti nella Costituzione repubblicana a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia dell’ordine giudiziario e dell’imparzialità dei giudici.

Tutto il resto, caro collega Bobbio, le formulazioni vaghe e prive di contenuto sulla autoreferenzialità - parola difficile quanto oscura -, nel suo riferimento ad un corpo così complicato e pluralistico al suo interno com’è il corpo della magistratura, sono soltanto contorni retorici di un discorso che ha al centro questo nocciolo essenziale: ridurre, comprimere i poteri dell’organo di governo autonomo della magistratura e per questa via stravolgere l’assetto dell’ordine giudiziario.

Del resto, l’idea di uno stravolgimento è chiarissima nel discorso fatto qui dal Ministro della giustizia, perché egli, non so se con voluta ingenuità, ci propone un caso da cui fa partire la proposta che ci ha presentato. Il caso è quello di un magistrato della procura che esercita l’azione penale e sostiene l’accusa in un processo; poi il processo si conclude con l’assoluzione e il Ministro della giustizia dice che in questo caso si valuta la professionalità di quel magistrato sulla base del risultato che egli ha ottenuto.

Se poi ci sono diverse assoluzioni, dopo che è stata esercitata da quel magistrato l’azione penale, dopo che egli ha sostenuto le ragioni dell’accusa, (pensiamo a processi di mafia conclusi con assoluzioni per insufficienza di prove), che farà il Ministro a quel punto? Individuerà gravi carenze professionali, mancanza di laboriosità, eserciterà l’azione disciplinare nei confronti di quel pubblico ministero?

Mi appello a chi conosce la storia giudiziaria siciliana, la storia giudiziaria dei processi per mafia. È accaduto spesso che i processi venissero aggiustati. Secondo il disegno di legge Castelli avremmo il danno che si aggiunge alla beffa. Quando la mafia riesce - e qualche volta ci riesce - ad aggiustare un processo e a raggiungere una sentenza di assoluzione, magari per insufficienza di prove, il pubblico ministero che si è visto respingere le ragioni dell’accusa verrà anche sottoposto ad un procedimento disciplinare dal ministro Castelli oppure verrà penalizzato nella sua carriera perché non è riuscito ad ottenere una sentenza di condanna? Ma no, signor Ministro, il pubblico ministero non può considerare come una sconfitta, come uno smacco, l’assoluzione dell’imputato.

Come si concilia questa visione con la norma che impone al pubblico ministero di raccogliere gli elementi che possono scagionare l’imputato? Il pubblico ministero è un magistrato e deve avere la cultura della giurisdizione. Le norme devono tendere a questo fine, invece voi introducete norme che tendono a fare del pubblico ministero un super poliziotto, a toglierli la cultura della giurisdizione. Questa è l’idea di ordine giudiziario che voi avete, contro la quale noi stiamo conducendo una battaglia parlamentare e continueremo a condurla con tutti gli strumenti che il Regolamento ci offre. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei svolgere una breve riflessione su quanto ho ascoltato sia dal Ministro, sia dal senatore Bobbio. L’argomentazione fondamentale che essi portano a sostegno di questo specifico passaggio del disegno legislativo è che in questo modo si sottrae all’Associazione nazionale magistrati quel potere improprio che essa esercita all’interno del Consiglio superiore della magistratura.

Ora, questa affermazione è di particolare gravità. Non voglio entrare nel merito se ciò sia vero o non sia vero. Può darsi che sia vero; del resto, ciò avviene tranquillamente anche nella nomina dei Ministri e dei Sottosegretari, cioè dell'organo esecutivo di cui noi siamo responsabili, e sappiamo perfettamente che le logiche di parte, di partito o di corrente hanno una loro specifica valenza.

Al di là di ciò, però, è assolutamente chiaro che se riusciamo a perseguire tale finalità in realtà togliamo al Consiglio superiore della magistratura uno specifico potere stabilito dalla Costituzione. Non ci sono alternative: o lasciamo al Consiglio superiore della magistratura un margine di arbitrato nella funzione, nella nomina, e quindi lasciamo anche allo stesso la possibilità di esercitarlo in modo non propriamente ideale e commendevole, oppure lo togliamo, ma andiamo necessariamente contro il dettato costituzionale.

Non c'è una terza via: è così, l'alternativa è questa. E siccome l'articolo 105 della Costituzione stabilisce che spettano al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, è chiaro che le norme al nostro esame non possono contravvenire a questo potere assegnato al Consiglio superiore della magistratura. Le norme dell'ordinamento giudiziario debbono assecondare tale potere, lasciando quindi un margine di arbitrarietà o di arbitrato (le due cose sono indistinguibili in termini teorici) al Consiglio superiore della magistratura.

D'altra parte, l'articolo 106 della Costituzione stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, ove per concorso non può intendersi quello per soli titoli: il concorso è lo strumento attraverso il quale viene fatta una selezione, la quale comporta anch'essa, necessariamente, margini di arbitrato o arbitrarietà. È inevitabile: o noi riconosciamo la funzione del Consiglio superiore della magistratura come organo di autogestione dell'ordinamento giudiziario, oppure disconosciamo tale principio, e purtroppo in questa discussione, in quest'Aula, sia il senatore Bobbio che il Ministro della giustizia hanno contravvenuto a tale elemento di principio ritenendo che il Consiglio superiore della magistratura non sia in grado di esercitare quel potere di gestione dell'ordinamento della magistratura stessa.

Ciò è risultato in modo assolutamente lampante dalle dichiarazioni rese in quest'Aula, ed è un fatto estremamente grave. Richiamo l'attenzione dell'Aula sul dettato costituzionale, il quale, nel momento in cui riconosce quel potere al Consiglio superiore della magistratura, inevitabilmente gli riconosce anche il diritto di gestirlo in modo non propriamente ideale o commendevole. Naturalmente noi possiamo, attraverso l'ordinamento giudiziario, inserire elementi di correzione di quelli che possono essere fenomeni di malcostume, ma tali elementi correttivi non possono essere tali da pregiudicare il principio stesso dell'autonomia della gestione. Mi sembra che questa sia un'alternativa secca, che non ha possibilità di mediazione, o così o cosà; purtroppo voi avete scelto l'alternativa peggiore, quella che nega l'autonomia dell'organo di autogoverno della magistratura (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Chiediamo, infine, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.96, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.97.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

(Il senatore Maritati chiede di intervenire per dichiarazione di voto).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, che interveniate insieme non è possibile, e neppure uno dopo l'altro.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, c'è stato un equivoco; parlerà il senatore Calvi.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, prima che lei inizi il suo intervento vorrei fare un'affermazione, a memoria futura. Quando c'è una dichiarazione di voto a nome di un Gruppo, essa dura dieci minuti a norma di Regolamento.

Ho testé concesse due deroghe, al senatore Petrini che ha parlato in dissenso dal suo Gruppo per dieci minuti e al senatore Brutti Massimo anch'egli intervenuto in dissenso per lo stesso periodo di tempo. È evidente che a norma di Regolamento non si sarebbe dovuto procedere in tal modo, per cui se c'è una dichiarazione di voto a nome di un Gruppo che utilizza dieci minuti, la dichiarazione in dissenso non può essere concessa alla stessa maniera. Dico questo a memoria futura.

Ha pertanto facoltà di intervenire in dichiarazione di voto il senatore Calvi.

CALVI (DS-U). Evidentemente, signor Presidente, il suo è un richiamo di carattere generale, giacché non ha attinenza con la mia persona, essendo il sottoscritto il primo firmatario dell'emendamento. Intervengo quindi in dichiarazione di voto, come precedentemente richiesto, e mi scuso con il collega Maritati al quale avevo delegato l'illustrazione dell'emendamento in esame.

Desidero però svolgere alcune osservazioni di carattere generale dato che ancora una volta ci stiamo richiamando al tema della valutazione della professionalità. (Brusìo in Aula).

Non credo di stare affrontando un tema tale da giustificare il sorriso così ostentato di alcuni colleghi, mi sto infatti riferendo ad argomenti seri e spesso anche drammatici qual è l'antimafia. (Brusìo in Aula). Signor Presidente, se non l'ascolto o l'attenzione, vorrei quanto meno un po' di silenzio.

Come dicevo, ritengo che a fronte di quanto è stato dichiarato in quest’Aula sia dal Ministro che dal senatore Bobbio debbano essere svolte alcune considerazioni. Ho l'impressione… (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, fate silenzio. La prego di continuare il suo intervento, senatore Calvi.

CALVI (DS-U). Ho l'impressione - ripeto - che in questa nostra discussione ci si trovi di fronte quasi ad una sorta di convitato di pietra in tal caso rappresentato dall'Associazione nazionale magistrati. Trovo ciò stupefacente… (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Calvi, non può continuare in questo modo. Effettivamente c'è brusìo in Aula, me ne dispiaccio, ho già richiamato i colleghi, ma lei non può interrompersi continuamente.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, non mi interrompo per il brusìo ma perché il tono di voce di qualche collega si alza tanto da indurmi a voltarmi per vedere che cosa sta accadendo in quest'Aula. Ripeto, ho l'impressione che in questo dibattito ci sia un convitato di pietra, e cioè l'Associazione nazionale magistrati, che il senatore Bobbio ha voluto tirare in campo con accuse feroci, ingiustificate ed ingiustificabili. L'Associazione nazionale magistrati è un sindacato, legittimo ed autorevole, che ha avuto una storia nobile nel nostro Paese, svolgendo tuttora una funzione essenziale, ma che non rappresenta il contraltare del Governo o della maggioranza, i quali invece sono tenuti a confrontarsi con noi, con i nostri emendamenti e con l'opposizione. Su questo tema, ripeto, dobbiamo confrontarci.

In aggiunta vorrei sottolineare anche che questi attacchi così frontali all'Associazione nazionale magistrati non solo non trovano giustificazione, ma li considero assai gravi, giacché tale Associazione, che è appunto il sindacato dei magistrati e che ha una storia altissima, è stato cancellato dalla dittatura fascista ed è rinato allorquando nel nostro Paese è tornata la democrazia ed è nata la Repubblica. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

FLORINO (AN). Questo non lo doveva dire!

CALVI (DS-U). Quindi non possiamo assolutamente accettare questi attacchi frontali all'Associazione nazionale magistrati, al di là, naturalmente, delle critiche sempre legittime che possono essere avanzate rispetto al suo operato e alle sue scelte. D'altra parte le logiche sottese ai nostri emendamenti appartengono alle nostre scelte, alla nostra filosofia politica del diritto, all’indirizzo che abbiamo inteso dare a questa riforma dell'ordinamento giudiziario, e ad esso vogliamo richiamarci, non alla logica di altri organismi che qui, peraltro, non sono presenti e non hanno in questo momento la possibilità di replicare.

Siamo di fronte quindi ad un atteggiamento schizofrenico; si attacca l'Associazione nazionale antimafia solo perché non si ha la forza di contrastare i nostri emendamenti. Più volte i senatori Bobbio e Pastore ci hanno richiesto di precisare quali fossero i titoli.

Ebbene, senatore Pastore, esaminiamo il numero 11), che immagino lei avrà letto con grande attenzione, dato che più volte l’ha richiamato, per capire cosa sono i titoli. Allora, il numero 11) della lettera l) del comma 1 di questo articolo prevede che "nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati".

Questi sono i titoli, ed allora io rinnovo ancora una volta la domanda che ho formulato fin dall’inizio sul tema, volta a capire come farete a scegliere sulla base di tali titoli il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e cosa valuterete per poter fare la nomina. Mi chiedo se a questo punto, senatore Pastore, si svolgerà una valutazione dei provvedimenti fatti e dell’esercizio della professione nell’ambito di una procura antimafia o se, invece, occorrerà una valutazione complessiva più ampia riguardante la cultura, il modo di essere, la capacità di dirigere un ufficio così complesso. Occorre, infatti, una valutazione più profonda, pregnante e coerente con le funzioni che tale persona dovrà esercitare.

Questi sono i titoli che voi avete indicato; allora, sappiate che ancora una volta, se dovessimo scegliere tra un magistrato come quello più volte citato, purtroppo deceduto (cioè Giovanni Falcone), ed altri magistrati che magari hanno più titoli, si verificherebbe quella ignominia per cui quel magistrato meritevole di quel posto sicuramente non lo riceverebbe.

Siamo di fronte, pertanto, ad una scelta assolutamente irragionevole. Noi non chiediamo una diminuzione, ma un ampliamento nella valutazione, non del procuratore della Repubblica di Civitavecchia, ma del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Per tale motivo, di fronte all’importanza, alla rilevanza e ai poteri che questo magistrato dovrà assumere, chiediamo e vogliamo che i titoli vengano valutati congiuntamente ad altre e più ampie qualità.

Da ultimo, mi permetto di svolgere un’osservazione, per così dire, minore. Nel corso del suo intervento, il ministro Castelli ha fatto considerazioni che non sono assolutamente condivisibili. Non voglio rivolgermi a lui, ma ai colleghi presenti in quest’Aula. Il ministro Castelli ha dichiarato che, allorquando devono essere valutati i titoli, bisogna valutare una molteplicità di qualità del soggetto e ha citato un esempio: se si deve nominare un procuratore della Repubblica, si deve tenere conto anche del fatto che quello stesso procuratore ha rinviato a giudizio molte persone che poi magari sono state prosciolte.

Non entro nel merito tecnico di questa affermazione perché il ministro Castelli non è un giurista; mi ha meravigliato il fatto che i colleghi (che ora sono così disattenti e distratti, che leggono il giornale e pensano ad altro), quando il ministro Castelli ha fatto tale affermazione, si sono lanciati in un lungo ed appassionato applauso: tra questi colleghi vi sono magistrati ed avvocati che hanno applaudito ad un’affermazione tecnicamente incredibile e risibile. Infatti, il procuratore della Repubblica non rinvia a giudizio nessuno: può chiedere ad un giudice terzo, che è giudice dell’udienza preliminare, di rinviare a giudizio o meno; sarà il giudice poi che deciderà se quella persona verrà rinviata a giudizio.

Il ministro Castelli ha fatto un piccolo comizio e posso capirlo, ma i colleghi avvocati e magistrati qui presenti non possono lanciare applausi di consenso ad affermazioni così tecnicamente incongrue ed irragionevoli.

Quindi, onorevoli colleghi, siate più attenti e fatevi prendere meno dall’emotività per aver partecipato a processi, averli perduti e avere una sorta di rancore e di sofferenza nei confronti di chi esercita giustamente e legittimamente le funzioni della giurisdizione (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dalla Chiesa).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, mai avrei pensato di dover perdere mezzo minuto in questioni definitorie, ma il senatore Bobbio - che in questo momento è impegnato con un collega, e probabilmente si tratta di un impegno superiore - quando poi vorrà aprire la pagina 29 del disegno di legge predisposto dagli uffici del Senato e vorrà vedere qual è la definizione di titolo arrivata alla Camera, poi da essa modificata, leggerà: "dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici,", il che significa che sino alla modifica della Camera - ma vedremo che non è una modifica - la definizione dei titoli come lavori giudiziari e scientifici era stata mantenuta.

La Camera ha modificato tale dizione, introducendo "dei titoli, della laboriosità del magistrato", il che significa che, dato che non vi è più alcuna definitoria, evidentemente quella definizione precedente non è superata da niente. Allora, o teniamo buona la prima definizione, o andiamo a ricercare cosa sono i titoli nella prassi dei concorsi attuali e troviamo, per l'appunto, "lavori giudiziari e scientifici". Il che dimostra per tabulas, senatore Bobbio, che lei, con ogni rispetto, e senza volerla offendere o disturbare, non ha letto la pagina 29 dello stampato a nostra disposizione.

Quanto poi alla chiarezza con cui lei si è espresso, senatore Bobbio (chiarezza che io sempre apprezzo, ma che certamente non è idonea a soddisfarmi), parlando di una Associazione nazionale magistrati che ricomprende, come lei sa bene, il 90 per cento della magistratura italiana, non soltanto come di una Associazione autoreferenziale (e fin qui passi nell'aggettivazione molto generica e molto oscura), ma di un'Associazione che controlla quell'organo istituzionale che è il Consiglio superiore della magistratura, io le dico che un'accusa di questo tipo l'Associazione nazionale magistrati non la merita, nella sua storia e nelle sue persone, nei suoi sacrifici, in quelle migliaia di magistrati che ogni giorno fanno il loro dovere e che nessuno sente. Che rendono giustizia e che nessuno… (Proteste dai Gruppi FI, AN e LP).

Insomma, voglio capire perché disprezzate delle persone… (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)… diffamando una categoria di servitori dello Stato. Continuate ad attribuire loro un'unica colpa: quella di rispettare ciò che è scritto nelle aule di giustizia, e cioè che la legge è uguale per tutti. Questo è il punto che vi scotta! È lì che il dente duole, cari colleghi della Lega! (Proteste dai Gruppi LP, AN e FI. Richiami del Presidente).

Continuate a disprezzare una categoria; non rivolgete critiche ai singoli magistrati, ma disprezzate in toto una categoria. Malgrado le umiliazioni continue che dal Presidente del Consiglio in giù sono state rivolte a questa categoria di fedeli servitori dello Stato, ciò significa creare quelle condizioni legittimanti non solo il diritto di astensione dalle udienze, ma anche quelle condizioni che legittimano un grave, gravissimo scollamento negli organi istituzionali dello Stato. Voi vi state distruggendo!

Spiegatemi questo meccanismo elementare! Allora, per piacere, si smetta di operare una diffamazione generica di una categoria, che è il modo più sbagliato per affrontare i problemi. Quando si dice addirittura che questa categoria attenta a un organo costituzionale, quando si arriva a dire che lo scopo di questa categoria è quello di controllare il Consiglio superiore della magistratura, quando si arriva a dare una definizione di un’attività in questi termini, create un clima di sfiducia nel Paese e un clima di sfiducia nell’amministrazione della giustizia che (cerco di convincervi su questo punto) nuoce prima di tutto a voi, perché il Governo è una delle istituzioni dello Stato; infatti, se create sfiducia nella magistratura, create contestualmente sfiducia nel Governo e nel Parlamento, nel quale voi siete maggioranza.

Allora (e concludo su questo punto), c’è stata di nuovo molta chiarezza da parte del senatore Bobbio, come c’è stata molta chiarezza da parte del Ministro: così però non facciamo un passo avanti non solo nel dialogo, che non c’è e purtroppo non c’è mai stato per colpa vostra, ma non facciamo un passo avanti neanche per riformare un servizio essenziale dello Stato, per dare una risposta ai cittadini. Come fate a parlare a nome dei cittadini, se non vi riconoscete in quelli che sono prima di tutto dei servitori dei cittadini? Io credo che voi dobbiate… (Commenti dai banchi del Gruppo AN. Richiami del Presidente).

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, capisco che siamo tutti stanchi, ma tra poco chiuderemo la seduta. Fate concludere il senatore Zancan.

ZANCAN (Verdi-U). Al collega che ha detto "Vergogna!" rispondo con la mia dignità personale, che perdura, ahimè, da oltre quarant’anni. Caro collega, vedi un po’ di rimangiarti quella parola, che è assolutamente offensiva prima di tutto per te stesso e poi per il ruolo che stai esercitando nell’alta istituzione del Parlamento italiano, per piacere! (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Allora, se dobbiamo, gettata la maschera, dirci le cose con chiarezza, prima di tutto ci sia un rispetto reciproco tra le istituzioni dello Stato e poi cominciamo a dialogare! (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente e onorevoli colleghi, ci rendiamo conto (lo dico anche cordialmente ai colleghi che chiosano un po’ rumorosamente alcuni interventi dell’opposizione) come la stanchezza nel dibattito sia qualcosa che può emergere, che forse la maggioranza preferirebbe un iter più veloce di approvazione di questo provvedimento; ma noi vi invitiamo a provare a rovesciare le posizioni, a mettervi nei nostri panni. Noi stiamo cercando di portare, forse con qualche accento ostruzionistico ma non nella sostanza, delle ragioni sapendo che saranno tutte respinte e che alla fine il nostro sforzo, dal punto di vista legislativo, si sarà rivelato inutile: questo è ancora più frustrante, vi assicuro, che stare ad ascoltare sapendo che poi questa legge, la legge della maggioranza, passerà.

Detto questo, credo anche che le considerazioni che ha svolto il collega Bobbio e che abbiamo ascoltato in questo ramo del Parlamento aiutino a capire di più la ratio di questo provvedimento, perché non esistono soltanto i processi decisionali che portano a una legge e quindi a una prima stesura, a una seconda, a una terza, ma, se vogliamo, esiste anche un’estetica del Parlamento per capire lo spirito delle leggi.

Credo che il collega Zancan si sia giustamente sentito un po’ scosso e amareggiato per il fatto che in quest’Aula quando lui fa riferimento al lavoro difficile e duro di migliaia di magistrati qualcuno gli dice "vergogna". I magistrati sono anch’essi un’articolazione dello Stato ed hanno la stessa legittimazione istituzionale interna alla democrazia che abbiamo noi. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia consentiamo al collega Dalla Chiesa di svolgere il suo intervento.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). C’è un’estetica del Parlamento, signor Presidente: le parole che si dicono in certi momenti aiutano a caratterizzare un clima, a capire perché c’è questo timore da parte dell’Associazione nazionale magistrati.

MARITATI (DS-U). Perché non è tutta democrazia!

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Sono tra coloro che ritengono che questo provvedimento, lo spiegherò poi meglio nel corso della dichiarazione di voto finale, non sia più il provvedimento che ci è arrivato; è stato cambiato.

Nel corso di un mio intervento di ieri, forse il Ministro non era presente in Aula, ho fatto cenno a quella previsione scandalosa dei privilegi riconosciuti ai magistrati che collaborano con il Ministero della giustizia, che poi è stata eliminata. Per me questo è un grande successo.

MARITATI (DS-U). Altro che Associazione nazionale magistrati, fate dei papocchi.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Come è un grande successo che il testo del provvedimento sia stato modificato, che molti passaggi siano stati cambiati; come ho già sottolineato, non abbiamo più davanti lo stesso provvedimento. Alcune previsioni, proprio perché ritengo che anche l’ordinamento giudiziario debba cambiare, possono rientrare in un dibattito vero e moderno sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.

Noi allora ci chiediamo perché l’Associazione nazionale magistrati ha tanta paura di qualcosa che alla fine è, nella migliore delle ipotesi, un’occasione gettata via? Perché ne ha paura?

Perché c’è un’estetica del Parlamento, perché i provvedimenti hanno un loro contorno, una loro cornice, fatta di frasi che vengono dette, dello spirito che le anima.

Questo provvedimento somiglia ad una fisarmonica che può essere usata in un modo o nell’altro; non necessariamente produrrà dei cataclismi nella nostra democrazia, io almeno non lo credo. Credo persino che l’attuale dibattito possa essere utile per un dibattito futuro, che vorrà davvero cogliere l’occasione per riformare l’ordinamento giudiziario. Se lo spirito di contrapposizione aperta è quello di un organo costituzionale che si schiera contro l’altro, che ritiene una vergogna avere un atteggiamento positivo nei confronti anche solo di una parte, magari quella più valorosa e laboriosa, se il Consiglio superiore della magistratura diventa un nemico, allora capisco le diffidenze dell’Associazione nazionale magistrati.

Voglio però tornare ora al merito specifico dell’emendamento. Il collega Bobbio che, diversamente da noi, ha la soddisfazione di sapere che alla fine questo provvedimento passerà, provi a seguirmi su questo ragionamento.

Lei, senatore Bobbio, ha affermato che i titoli rappresenteranno la qualità e la quantità del lavoro svolto; è stato anche letto il punto specifico del testo al riguardo. Io non mi accontento di questo e non mi accontento per quanto riguarda la Direzione nazionale antimafia. Le porto l’esempio di un procuratore generale di Milano che nel 1992, all’inaugurazione dell’anno giudiziario, sostenne che a Milano la mafia non esisteva.

Alcune sere fa abbiamo visto un documentario televisivo in cui si spiegava come la mafia a Milano esistesse, invece, fin dagli anni Sessanta. Eppure, questo procuratore generale, spalleggiato dal sindaco di allora, dopo venticinque anni di attività disse che la mafia a Milano non esisteva.

Se noi avessimo fatto una valutazione per qualità e quantità del suo lavoro difficilmente lo avremmo trovato deficitario; fra l’altro, non è mai stato sospettato di essere stato corrotto, di aver avuto rapporti poco chiari: assolutamente no.

Semplicemente, nel suo lavoro, che quantitativamente e qualitativamente appariva apprezzabile, non possedeva qualità specifiche tali da metterlo in condizione di affermare che a Milano la mafia c’era e - diciamolo - di avere il coraggio istituzionale, di fronte alle altre autorità politiche che affermavano che la mafia non c’era, di dire che invece esisteva.

Ecco, sono anche queste qualità che non si possono verificare attraverso i titoli e il ministro Castelli lo sa, anche i membri della Commissione antimafia lo sanno. Sono qualità che hanno una loro caratterizzazione particolare.

Allora, come dicevo io stesso, è vero che la riservatezza e l’equilibrio sono doti di tutti i magistrati, ma per le conoscenze che abbiamo, collega Bobbio, non ci dica che noi vogliamo come unico requisito l’anzianità di servizio. Questo è veramente un insulto fatto al dibattito a cui abbiamo partecipato con la stessa passione per anni. Mai mi ha sentito dire che deve vigere il criterio dell’anzianità di servizio. Mai mi ha sentito dire che devono valere le camarille di corrente associativa.

Non è questo. Noi chiediamo un’organizzazione moderna che sappia cogliere, con piena responsabilità, le caratteristiche di chi ricopre le massime cariche, perché di questo si tratta, i massimi incarichi per la tutela della democrazia del Paese. Di questo si deve prendere la responsabilità qualcuno che non si trinceri dietro i titoli. Soltanto questo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

TIRELLI (LP). Signor Presidente, avevo fatto cenno di voler intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, non l’ho vista, mi dispiace. Magari le darò la parola prima del voto.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Data l’ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 13,29).


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

 

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

            1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

            2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

            3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

            4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

        b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

            1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

            2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

            3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

            4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

            5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

            6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

        c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

        d) prevedere che:

            1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

            2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

        e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

            1) funzioni giudicanti di primo grado;

            2) funzioni requirenti di primo grado;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado;

            4) funzioni requirenti di secondo grado;

            5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

            6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

            8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

            9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

            10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

            11) funzioni giudicanti di legittimità;

            12) funzioni requirenti di legittimità;

            13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

            14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

            15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

        f) prevedere:

            1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

            2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

            3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

            4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

            5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

        g) prevedere che:

            1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

            3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

            5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

            6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

            7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        h) prevedere che:

            1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

            2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

            4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

            5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

            6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

            18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

        i) prevedere che:

            1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

            2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

            3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

            5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

        l) prevedere che:

            1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

                3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

                3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

            4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

                4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

                4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

            5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

                7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

                7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

                9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

                9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        m) prevedere che:

            1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

            2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

            4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

            5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

            7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

            8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        p) prevedere che:

            1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

            2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

        q) prevedere che:

            1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

                1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

                1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

                1.3) terza classe: da due a cinque anni;

                1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

                1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

                1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

                1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

            2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

            3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

        r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

        s) prevedere che:

            1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

            2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

            3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

        t) prevedere che:

            1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

            2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

                2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

                2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

    2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

            1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

            4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

        b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

        c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

        d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

        e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

        f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

        g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

        h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

        i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

        l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

        m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

        n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

        o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

        p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

        q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

        r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

        s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

    3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

        b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

        c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

        d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

        f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

        i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

        l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

        m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

        o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

        p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

        q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

        r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

            1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

            2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

            3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

            4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

            5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

            6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

            7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

        s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

        t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

        u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

        v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

        z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

    4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

        b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

        c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

        d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

        e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

        f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

        g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

        h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

    5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

        b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

        c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

        d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

        e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

    6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

        b) prevedere:

            1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

            2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

            3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

            4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

        c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

            3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

            4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

            5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

            6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

            7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

            8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

            9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

            10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

            11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

        d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

            1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

            2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

            3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

            4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

            5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

            6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

            7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

            8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;

            9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

            10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

        e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

            1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

            2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

            3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

            4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

        f) prevedere come sanzioni disciplinari:

            1) l’ammonimento;

            2) la censura;

            3) la perdita dell’anzianità;

            4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

            5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

            6) la rimozione;

        g) stabilire che:

            1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

            2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

            3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

            4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

            5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

            6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

            7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

            8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

        h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

            4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

            5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

            6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

            8) la scarsa laboriosità, se abituale;

            9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

            11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

        i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

            3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

        l) stabilire che:

            1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

            2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

            3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

        m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

        n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

        o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

        p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

        q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

    7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

        b) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

            2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

            3) il corso dei termini sia sospeso:

            3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

            3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

            3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

            3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

        c) prevedere che:

            1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

            2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

            3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

            4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

            5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

        d) stabilire che:

            1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

            2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

            3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

            4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

            5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

        e) prevedere che:

            1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

            2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

            3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

            5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

            6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

            7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

            8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

            9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

            10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

        f) prevedere che:

            1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

            2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

            3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

            5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

            6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

            7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

        g) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

            2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

        h) prevedere che:

            1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

            2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

            3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

            4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

        i) prevedere che:

            1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

            2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

            3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

            4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

        l) prevedere che:

            1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

            2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

        m) prevedere che:

            1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

            2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

            3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

        n) prevedere che:

            1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

                1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

            2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

            3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

            4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

            5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

            6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

            7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

            8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

            9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

            10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

    8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

        b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

        c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

        d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

        g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’organico complessivo della magistratura;

        h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

        i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

            1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

            2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

        l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;

        m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

            2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

            2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

            3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

    9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

    11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

    12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

        b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

    13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

    14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

    15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

        b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

        c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

        d) riserva all’amministrazione centrale:

            1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

            2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

            3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

            4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

            5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

            6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

            7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

            8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

            9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura;

          10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

    17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

        b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

        c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

    22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

    24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

    25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

    26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

    27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

    28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

    29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

    30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

    «Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

        b) l’articolo 89 è abrogato;

        c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

    34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

    36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

        a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

        b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

    38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

    «Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

    39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006.

    40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

    42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

    43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

    44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

        a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

        b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

    50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

EMENDAMENTI DA 2.515 A 2.97

2.515

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI, MARINI

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

            «6) fuori dai casi indicati dai numeri 1 e 3 della lettera g) e, in via transitoria, dal comma 8, non sia consentito il passaggio dalla carriera giudicante a quella requirente e viceversa».

2.75

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera g), numero 6), dopo le parole: «non sia consentito il passaggio» inserire le seguenti: «prima di otto anni trascorsi nell’esercizio della funzione».

2.76

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).

2.516

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI

Ritirato

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).

2.77

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.78

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).

2.79

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.78

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).

2.80

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità».

2.81

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità».

2.82

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

2.83

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.82

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

2.84

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 11).

2.85

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).

2.86

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.85

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).

2.87

AYALA, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), ai numeri 13) e 14), sostituire le parole: «, di secondo grado da almeno otto anni» con le seguenti: «di legittimità da almeno cinque anni».

2.88

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).

2.89

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.88

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).

2.90

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 15).

2.91

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 15), sopprimere le seguenti parole: «, previo concorso per titoli,».

        Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), dopo le parole: «incarichi direttivi» aggiungere le seguenti: «di primo grado».

2.92

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine, con le seguenti: «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.93

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.94

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), ai numeri 15 e 16), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto».

2.95

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 16).

2.96

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.97

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

689a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 3 NOVEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del presidente PERA

 

 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

 

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBO’ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l’articolo 1, e che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.97.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,41, è ripresa alle ore 16,59).

Riprendiamo i nostri lavori.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.97, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.98 è precluso e l’emendamento 2.100 è assorbito dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo sull’emendamento 2.101, che si propone ancora una volta non di mettere in crisi determinate scelte della maggioranza e del Governo, ma semplicemente di rendere più razionali alcune cose.

Con il disposto di cui al numero 17), lettera h), comma 1, dell’articolo 2, sul quale l’emendamento vuole intervenire, si afferma un principio in linea di massima plausibile, e cioè che il magistrato che aspira a coprire posti direttivi di grande responsabilità non può farlo se non assicurando che nei medesimi rimarrà per un certo periodo di tempo. Non può quindi chiedere di diventare presidente di corte d’appello o procuratore generale quando gli mancano solo sei mesi alla pensione.

Giustamente la legge attuale e la delega nel punto in questione prescrivono che per accedere a quegli uffici sia necessario assicurare una stabilità minima di quattro anni e su questo siamo d’accordo. Però, il problema si potrebbe porre nella situazione in cui il magistrato è in grado di offrire una stabilità futura soltanto di due anni avendo riguardo al termine entro il quale scatta il suo collocamento in quiescenza, ma questi due anni possono essere portati a quattro per effetto dell’opzione di trattenimento in servizio che egli manifesti.

Poiché, allora, la disposizione in questione costituisce indubbiamente un’alterazione dell’uguaglianza tra i candidati, o meglio è inversamente rispettosa del criterio dell’anzianità, l’emendamento 2.101 si propone semplicemente di perseguire un obiettivo di parificazione quando i quattro anni sono comunque assicurati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.109 è precluso dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.111.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, in questo percorso parlamentare un po’ strano si sta giocando a sprazzi una partita sorprendente.

Io ed il Gruppo di cui faccio parte, insieme a molti emendamenti di chiaro e fermo contrasto alle scelte di fondo del Governo, ogni tanto ne presentiamo qualcuno che ha un carattere tutt’affatto opposto: ha il carattere di una vera e propria zattera di salvataggio per alcune infelicità, improprietà o addirittura incostituzionalità del testo governativo. Facciamo questo, forse, per ingenuità, magari esponendoci all’accusa di collaborazionismo, contro il nostro interesse politico.

Di riflesso, il Governo (che avrebbe tutto l’interesse ad accogliere questi emendamenti, perché non stravolgono minimamente la sua costruzione, anzi la migliorano) respinge tali proposte modificative. È curioso questo gioco delle parti.

Io, a questo punto, mentre caldeggio l’accoglimento degli emendamenti come cittadino, in quanto mi preme che il servizio giustizia non diventi ancor più un disservizio, recupero la mia funzione di parlamentare dell’opposizione e in qualche modo sono contento (non mi appartiene la logica del tanto peggio, tanto meglio), perché potrò criticare con particolare efficacia e fondatezza le scelte del Governo, aggiungendo, per giunta: ve l’avevamo detto.

L’emendamento 2.111 risponde proprio a questa logica: una logica di soccorso, se così posso dire. Se leggiamo il numero 1) della lettera l) del comma 1 dell’articolo 2, del quale proponiamo una formulazione diversa, mi domando, e domando al signor Ministro, come faranno i suoi uffici ad applicare la delega su questo punto.

Questo numero 1), infatti, si inquadra in un argomento che non trascina le folle, che non entusiasma, che non attizza polemiche, ma che è importante perché, come dicevo, attiene ai meccanismi di funzionamento della macchina. Questo numero 1) regola l’assegnazione dei posti vacanti che deve essere fatta ogni anno e prevede tre pacchetti.

Il primo riguarda quei pochi (o non pochissimi) magistrati che hanno chiesto di mutare funzione, ma che si avvalgono di quella esigua facoltà che è loro data nei primi anni della carriera, e sta bene. Il secondo pacchetto suona nel seguente modo: individuare i posti, quanto alle sedi giudiziarie, sulla base delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni di primo grado.

Mi domando se siate a conoscenza dei meccanismi della pubblicazione dei posti: come si fa ad ottenere le domande prima che i posti siamo pubblicati? Prima c’è l’individuazione dei posti vacanti; all’interno di questa totalità di posti vacanti (che all’incirca assomma ad un migliaio e che non viene mai effettuata per intero) il Consiglio superiore individua le sedi che con priorità devono essere coperte. A questo punto, effettuata la pubblicazione, si avranno le domande. Qui c’è veramente una inversione, per cui il dopo viene messo prima.

Il terzo pacchetto riguarda i posti che vengono messi a concorso per l’accesso in magistratura. Ma anche questo non è proprio, perché tutto parte dalla premessa che la pubblicazione debba riguardare l’intero coacervo dei posti vacanti che, come ho detto, oscillano mediamente intorno all’8-12 per cento dell’organico e quindi rappresentano poco meno di un migliaio di persone. Se noi pubblicassimo davvero tutti i posti vacanti, avremmo semplicemente un gran tourbillon di spostamento di magistrati, senza che un solo posto in più sia coperto, perché il magistrato che accede al posto A lascia, evidentemente, scoperto il posto B.

Avremmo semplicemente un grande agitarsi di toghe ma, per giunta, uno svuotamento delle sedi meno ambite ed un afflusso verso le sedi più ambite. Ecco perché mi sembra che questo numero 1), a prescindere da ogni conflittualità sulle scelte, sia veramente un aspetto tecnicamente sbagliato e inopportuno, in merito al quale l’emendamento 2.111 propone, restando nell’ambito della stessa logica, una soluzione che, quanto meno, non provochi i disservizi ai quali ho fatto cenno.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.111 tende ad evitare che un magistrato resti senza lavoro anche per un secondo e quindi propone una soluzione di continuità che eviti il verificarsi di scollamenti tra la disponibilità di posti e le assegnazioni dei magistrati.

Nel testo in esame tutto viene lasciato a non previsti e non prevedibili flussi. Infatti, come accennava poc'anzi il senatore Fassone, le domande di passaggio di funzioni sono una variabile non calcolabile a priori, almeno fino a quando non scade il triennio al termine del quale è possibile presentare dette domande. Rispetto ad esse, che prima di essere accolte lasciano il magistrato al suo posto, ma in una situazione di attesa, si creano dei vuoti nei quali è ben difficile poter inserire, senza alcuna razionalità, la nuova disponibilità di magistrati non essendoci - ripeto - un conteggio preventivo della disponibilità di posti.

Poiché l'esperienza insegna che il magistrato che si deve trasferire è inevitabilmente distratto dall'attività quotidiana e dai fascicoli relativi a procedimenti in corso, appare necessario accelerare i tempi.

Mi rincresce molto, signor Ministro, constatare che questi tentativi di razionalizzazione non trovano il suo consenso. Dovrebbe essere personalmente attento a questi aspetti. Noi infatti abbiamo certezza che si creeranno dei vuoti e che si determinerà, da un lato, un esubero di forze e, dall'altro, una penuria di forze per difetto di buona distribuzione. Quindi, il tentativo di razionalizzare questo aspetto, come fa l'emendamento in esame, mi sembra l'unica soluzione accettabile.

Per le ragioni tecniche contenute nell'emendamento e da me espresse, chiedo all'Assemblea e ai colleghi di aver riguardo all'efficienza dell'attività degli uffici giudiziari. Tutti noi abbiamo esperienza di amici, parenti e parti offese che attendono giustizia da anni e non la ottengono per i ritardi, le disfunzioni e le carenze degli uffici giudiziari.

Prevedere a priori che tutto questo peggiorerà anziché migliorare, avere certezza che non verrà risolto è la prima ragione di disaccordo profondo con il testo oggi all'esame dell'Aula ed è anche la prima ragione di accordo profondo con l'emendamento in discussione. (Applausi del senatore Giaretta).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo innanzi tutto di poter firmare questo emendamento a nome del Gruppo della Margherita.

L'emendamento 2.111, infatti, mira ad introdurre un maggior livello di razionalità nel sistema delle previsioni complessivamente proposto. Dice bene il collega Fassone argomentando che occorre sapere prima quali sono, non solo in termini numerici ma anche di qualità, le sedi che possono essere ricoperte per valutare complessivamente qual è la disponibilità a spostarsi da una funzione all'altra, da una sede all'altra.

Credo quindi che l’emendamento introduca un miglioramento. Condivido anch'io la difficile ambivalenza di fare l'opposizione più efficace ad un provvedimento che non è complessivamente da noi condiviso e, al tempo stesso, di tentarne un miglioramento, pur nella riluttanza della maggioranza e del Ministro ad accettare proposte che hanno indubitabilmente un carattere migliorativo.

L'emendamento in votazione non contiene affermazioni di principio opposte a quelle contenute nell'impianto generale della delega. Si tratta semplicemente di tenere conto di inconvenienti che possono verificarsi. Prospetto un possibile scenario: potremmo trovarci di fronte all'istituzione, per quanto sperimentale, del manager giudiziario all'interno delle quattro sedi indicate, con un grande tentativo di razionalizzazione dei flussi di lavoro e delle modalità di risoluzione dei problemi interni alle sedi giudiziarie, e ad un grande caos sul territorio nazionale.

La Repubblica italiana sarebbe conseguentemente gestita, a livello di ordinamento giudiziario, con scarsissima attenzione ai livelli concreti di funzionalità e di efficienza, mentre si ricercano, a mio avviso giustamente, una maggiore efficienza e funzionalità all'interno delle singole sedi.

Sarebbe curioso che avessimo un ordinamento finalmente manageriale nelle quattro sedi giudiziarie previste in via sperimentale e poi una specie di anarchia, un disordine programmato, nel senso che si programma l'impossibilità da parte dei singoli che vogliono mutare funzione di sapere quali saranno i posti messi a concorso sul piano nazionale.

Mi permetto di rappresentare questa possibile schizofrenia di metodo al Ministro e alla maggioranza: cerchiamo di avere un sistema ordinato, capace di gestire in modo efficace i flussi di lavoro e i flussi delle domande per il passaggio da una funzione all'altra.

Per questa ragione ho chiesto di apporre la mia firma all'emendamento, con il consenso degli altri colleghi: la proposta va nella direzione di una maggiore efficienza generale del sistema e sarei curioso di conoscere le ragioni di un'eventuale bocciatura.

PRESIDENTE. Il Governo non segnala l'intenzione di mutare il parere contrario già espresso sull'emendamento.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.111, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, intervengo per comunicare ai colleghi presenti in Aula che è stata da qualche minuto battuta un’agenzia di stampa secondo la quale negli Stati Uniti già si conosce l’esito delle elezioni tenutesi democraticamente. Il candidato Kerry ha telefonato al Presidente uscente per ammettere la sconfitta e, quindi, vi è un nuovo Presidente degli Stati Uniti, che è quello precedente. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, la Presidenza già conosceva questa notizia, ma non ha inteso darne comunicazione in Aula in quanto non riguarda l'ordine dei lavori. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Commenti ironici dai Gruppi FI, AN, UDC e LP). Non riguarda l’ordine dei lavori.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.112, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.113.

*CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, innanzitutto chiedo di poter sottoscrivere questo emendamento di cui è primo firmatario il senatore Dalla Chiesa e di esprimere brevi considerazioni a tal riguardo. (Brusìo in Aula).

Signor Presidente, capisco l’euforia, ma francamente non riesco a continuare.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi prego di ridurre il brusìo e di lasciar parlare il senatore Calvi. Ricordo che non ho interrotto il senatore Schifani.

CALVI (DS-U). Stavo dicendo che sottoscrivo questo emendamento perché sebbene l’espressione "ove possibile" sia limitata in realtà ci consente di argomentare sull’intero complesso della norma.

Siamo in una fase nella quale possiamo prendere atto che il disegno governativo approvato dalla maggioranza già comincia a manifestare i suoi tratti essenziali. Allora, come sempre accade quando si vuole argomentare, ci si può anche mettere dall’altra parte e vedere qual è la logica all’interno della quale ci si può muovere e discutere, per ragionare sulle incongruenze e contraddizioni contenute all’interno di quel sistema.

Ho già più volte detto che questo è sicuramente un sistema (Brusìo in Aula)… Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Capisco la gioia che alcuni stanno ancora manifestando, ma in fondo non è stato eletto il Presidente dell’Italia, bensì il Presidente degli Stati Uniti. Manifestato l’apprezzamento, potremmo anche chiudere questa parentesi e consentire che la discussione sull’ordinamento giudiziario italiano possa andare avanti.

Come dicevo, se entriamo nell’ottica del sistema organizzato dal Governo, dobbiamo allora partire dall’idea che siamo di fronte ad un meccanismo di natura meritocratica. Abbiamo già detto che non condividiamo questa procedura secondo cui, rompendo gli schemi di ordine costituzionale, il magistrato progredisce nella carriera anche per ragioni meritocratiche. Ci mancherebbe! Tutti noi sappiamo che è giusto che chi merita vada avanti e goda di quella progressione che gli consentono il suo valore, la sua serietà e il suo rigore.

Tuttavia, sappiamo anche che la nostra Carta costituzionale prevede che i magistrati non si distinguono in giudice di cassazione, di corte d'appello, di tribunale; è stato più volte detto che il giudice d'appello non è un giudice sovraordinato, ma è un giudice di secondo grado.

Se il sistema è quello di concedere a chi secondo il meccanismo dei concorsi merita più di altri, non si capisce più perché poi, nel dare sistemazione a questa gerarchia, si introducano degli sbarramenti. Si stabilisce infatti che i posti vacanti di secondo grado vengano assegnati ai magistrati giudicanti, che abbiano frequentato con giudizio finale positivo il corso di formazione, secondo certe modalità e percentuali. In altre parole, tali posti sono stati compartimentati.

Ma se abbiamo deciso di premiare chi merita, non si capisce perché chi merita debba poi trovarsi di fronte ad uno sbarramento che contingenta i posti a cui egli ha diritto di accedere. Tanto più che non necessariamente il posto a cui costui dovrebbe essere assegnato corrisponde alle funzioni che egli deve esercitare.

Trovo assolutamente inconferente, incongruo e contraddittorio da una parte fare una scelta di carattere meritocratico, e dall'altra stabilire uno sbarramento teso a compiere una ulteriore selezione tra coloro che meritano il 30 per cento, il 40 per cento, il 60 per cento. Tanto vale dire che tutti hanno meritato, dopo di che, nel momento in cui saranno reperiti i posti, secondo la gerarchia, l'anzianità, la graduatoria o quello che sarà, costoro vi accederanno.

Per questo, l'emendamento a firma del collega Dalla Chiesa, al quale ho voluto apporre la mia firma, in qualche modo con la locuzione "ove possibile" rompe quegli schemi rigidi entro cui incanalare coloro che si reputa abbiano meritato la progressione nella carriera. In tal modo si può intravedere la possibilità che questi magistrati, secondo altri criteri che non quello del contingentamento dei posti, possano avere un avanzamento in carriera più sereno e razionale.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, innanzitutto chiedo al senatore Dalla Chiesa di poter apporre la mia firma al suo emendamento.

Volevo poi svolgere una breve dichiarazione di voto per dire che mi sembra veramente da correggere il terribile ingorgo che si viene a creare nella previsione del numero 2) della lettera l), per la verità di difficilissima comprensione. Ne risparmio la lettura all'Aula perché soltanto da una lettura senza respiro si può capire come vi sia grande difficoltà nella comprensione di questo testo.

Alla seconda, terza, o quarta lettura si comprende finalmente ciò che vuol dire la norma. Essa prevede che i magistrati giudicanti o requirenti (in questo caso giudicanti che passano alla funzione requirente) che alla fine del triennio chiedono il cosiddetto tramutamento (pessimo neologismo, che pur tuttavia il testo utilizza come se fosse una parola della lingua italiana) vanno a confluire, e quindi si vanno a scontrare (siamo veramente in una non commendevole ipotesi di ingorgo di posizioni) con i magistrati che invece, essendo già nella carriera requirente hanno, ovviamente, interesse a sviluppare e ad avanzare nella carriera.

Non c’è nessuna possibilità di risolvere tale conflitto tra queste due categorie, perché - lo ripeto e questo è un punto che dovrebbe veramente far riflettere il signor Ministro, che è responsabile dell’organizzazione degli uffici di amministrazione della giustizia - i dati di chi arriverà dal tramutamento e i dati di chi invece chiederà il naturale svolgersi della sua carriera sono tutt’affatto ignoti: non sappiamo quanti e quali saranno, soprattutto non sappiamo quali sono i posti disponibili.

La norma reca infine la previsione secondo cui i posti, per la parte residua, vengono messi a concorso per l’accesso in magistratura. È questa una terza ipotesi, una terza scatola che si apre, anch'essa senza alcuna possibilità di avere dei dati di una qualche apprezzabile precisione per poter dire che il meccanismo funziona.

Credo, signori colleghi, che voi dovreste apprezzare il fatto che al fondo di moltissimi dei nostri interventi c’è la preoccupazione del funzionamento della giustizia. Sono stato un po’ sfottuto per un’espressione che ho utilizzato questa mattina: "fedeli servitori dello Stato"; possiamo o meno chiamarli fedeli, ha poca importanza, ciò che conta è che il servizio funzioni, su questo è irrinunziabile la nostra richiesta e purtroppo la nostra protesta per un meccanismo che invece è destinato inesorabilmente a fallire. Basterebbe leggere la lettera.

Signor Ministro, avevo citato le vicende di Policarpo de’ Tappetti, ufficiale di scrittura; vorrei citarle questa sera le vicende delle "Anime morte" di Nikolaj Gogol e i vari tramutamenti di burocrati nella Russia zarista, perché non vedo alcuna razionalità in questo sistema e gli esempi letterari che le ho fatto mi consentono di sorridere su una vicenda che purtroppo non fa sorridere affatto, in quanto si manda veramente in rovina una macchina che invece nell’interesse del Paese dovrebbe ben funzionare.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento in esame, se vogliamo, non è sostanziale come altri che abbiamo proposto e difeso in questa sede, ma ha una sua specificità formale.

Si prevede infatti, al comma 1, lettera l), numero 2): "i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile (…)".

Ecco, a noi pare che i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado difficilmente possano essere individuati "quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni", perché dobbiamo invece assicurare tale passaggio, ma fino all’esaurimento dei posti vacanti; non sono questi ultimi ad essere definiti a partire dall’esigenza di assicurare quel passaggio di funzioni.

Inoltre, per quanto riguarda le sedi giudiziarie, l’inciso "ove possibile", che chiediamo di cancellare, a nostro avviso è superfluo perché è chiaro che si tratta delle sedi giudiziarie che si sono rese libere.

Questo modo di scrivere così oscuro non soddisfa quell’esigenza comunemente sentita di offrire al Paese un ordinamento giudiziario meno farraginoso, al di là di tutte le altre valutazioni di merito che oggi abbiamo, da punti di vista differenti, espresso. Infatti - lo ripeto - si deve coprire i posti che si rendono vacanti, ma questi posti non saranno quanto al numero "nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3)" bensì semplicemente obbediranno a logiche di funzionalità dell’ordinamento giudiziario.

Sono i posti che diventano vacanti e che verranno messi a disposizione di una parte di coloro che hanno chiesto di cambiare funzione: tutto qui.

Questo modo di scrivere, continuo a dirlo, è micidiale. Per tale ragione, anche ieri sera ho insistito nel solleticare, se così si può dire, l’orgoglio dei parlamentari. Se avessimo dovuto scrivere noi questa legge non l’avremmo scritta così, nonostante tutti i vizi che abbiamo; essa avrebbe avuto un grado di comprensibilità maggiore.

Poiché non interverrò sull’emendamento successivo, per non dilatare i tempi, vorrei, signor Presidente, scusarmi con tutti i colleghi se, a dispetto della piccola battaglia - perdente -, che sto cercando di ingaggiare in Aula anche in riferimento al linguaggio, nella stesura tecnica del testo del mio emendamento, ad opera degli uffici, è sfuggito lo stesso terribile termine usato nel linguaggio più burocratico della magistratura, cioè la parola "tramutamento" invece di "trasferimento": nessuno di noi direbbe "tramutare" volendo intendere "trasferire". Ebbene, nel linguaggio più antico e corporativo, più criptico della magistratura, si usano queste espressioni. Questo solo per dire chi ha fatto queste leggi.

Mi scuso quindi se ho usato tale termine che è indegno della conoscenza dell’italiano che presumo di avere. State tranquilli, in nessun altro emendamento userò il termine "tramutare" per dire "trasferire"; purtroppo può capitare. Vi ringrazio per la comprensione.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, in un certo senso, vorrei rassicurare il collega Dalla Chiesa perché gli scempi ai quali assistiamo sono ben più gravi ed estesi rispetto al barbarismo del linguaggio che ci porta a dire "tramutamento" in luogo di "trasferimento". Fosse solo questo, penserei di vivere in un Paese normale.

Le proposte del Governo, però, la pervicacia con la quale esse vengono sostenute, mi inducono ad una preoccupazione più profonda e alla consapevolezza che noi in questo momento non stiamo vivendo una condizione di normalità e che questo non è un disegno di legge normale.

Dichiaro che non parteciperò al voto per una considerazione che mi veniva in mente mentre ascoltavo i colleghi e vedevo davanti a me la sordità plumbea del Governo.

Se questo emendamento per caso, per una svista, perché il collega Contestabile sonnecchia, perché il collega Schifani è uscito dall’Aula o perché altri colleghi sono disattenti, venisse approvato, si modificherebbe il quadro di queste norme micidiali sui trasferimenti, le promozioni, le riserve di posti? No, purtroppo non si modificherebbe.

Questo è un emendamento molto specifico e settoriale. Certo, se vi fosse da parte del Governo e della maggioranza una disponibilità a discutere tutto e a trovare un accordo il discorso sarebbe diverso, ma questa disponibilità si sarebbe dovuta manifestare prima, nel corso dei lavori in Commissione. Per giungere ad un disegno di legge che avesse un certo margine di condivisione bisognava costituire un Comitato ristretto, lavorare assieme.

Tutto ciò non è stato voluto, né accettato, né minimamente tentato dal Governo e dalla maggioranza.

In questo disegno di legge sono contenute alcune grandi tematiche regolate in maniera errata. Da un lato, abbiamo norme in contrasto col disegno costituzionale, a cominciare da quelle che piacciono tanto al senatore Bobbio che restringono, comprimono, mettono in discussione i poteri del Consiglio superiore della magistratura così come fissati dal dettato della Costituzione.

Poi abbiamo uno snaturamento delle funzioni requirenti. Oggi il Ministro della giustizia ha confessato qual è la sua concezione della funzione del pubblico ministero. Il pubblico ministero è uno che deve sostenere l’accusa soltanto quando è sicuro al cento per cento di poter ottenere la condanna dell’imputato. Il suo compito non è quello di svolgere indagini, non è quello di contribuire all’accertamento delle responsabilità in un’ottica che è quella propria della cultura della giurisdizione e delle garanzie, sia pure declinata dal punto di vista di chi rappresenta l’accusa.

Il pubblico ministero è una specie di poliziotto, deve stare attento a quello che fa, a dove mette i piedi, perché al di sopra di lui c’è, vigile, il Ministro della giustizia, quello stesso Ministro che, secondo il vostro disegno di legge, dovrà all’inizio di ogni anno fissare le linee della politica giudiziaria, alle quali linee, devo credere, gli uffici di procura dovranno in qualche modo conformarsi.

Sono come un consiglio, queste linee che annualmente vengono enunciate dal Ministro della giustizia, ma un consiglio pesante, un consiglio che è assistito da una particolare capacità di intimidazione, quella attribuita al Ministro della giustizia da un sistema disciplinare che gli lascia ampi margini di discrezionalità per intervenire con lo strumento dell’azione disciplinare che è, come sappiamo, un potente strumento di discriminazione e di intimidazione se usato allo scopo di discriminare e di intimidire.

Poi abbiamo delle norme che introducono di fatto la separazione delle carriere e abbiamo - eccoci giunti al punto che stiamo discutendo - un sistema macchinoso ed ingestibile per quanto riguarda l’assegnazione dei posti, le promozioni e i trasferimenti.

Nella norma della quale ci stiamo occupando e alla quale si riferisce questo breve emendamento, sono previsti degli sbarramenti che riguardano la distribuzione dei posti. È evidente che il sistema previsto è macchinoso ed ingestibile, messo ogni momento in discussione dalla mancata corrispondenza tra le sedi disponibili e le aspirazioni manifestate.

Così, i magistrati che aspirano al trasferimento dalla funzione giudicante alla requirente in base alla lettera g), numero 1), potranno scontrarsi con quelli che già ricoprono la funzione requirente. Ciò determinerà malcontento, lungaggini ed inefficienze. Sapete voi, sa il signor Ministro sulle spalle di chi ricade questa inefficienza, quali sono i soggetti danneggiati? I soggetti danneggiati sono i cittadini che attendono giustizia, è la collettività. È messa a rischio l’efficacia, l’effettività delle norme del diritto che, a causa del sistema barocco animato da una intenzione punitiva, che poi si perde nei meandri delle previsioni e delle controprevisioni, diventa sempre più problematica.

È a rischio, dunque, l’effettività del diritto, è a rischio l’efficienza della giustizia. Anche per questo noi ci opponiamo al sistema che voi volete introdurre, perché è inefficiente e lo vedremo. Speriamo che la sua applicazione sia breve, che presto lo si possa togliere di mezzo dopo che l’avrete approvato, ma questa sua applicazione determinerà lungaggini, rallentamento dei processi e sarà un danno per tutti. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.113, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.114.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, prima di prendere la parola ho dato uno sguardo più attento rispetto a quanto non avessi fatto in occasioni precedenti a questo meccanismo dei tramutamenti. Devo dire la verità: nel condividere lo stupore che già i colleghi che mi hanno preceduto hanno manifestato, trovo che non sia però casuale nel corpo di questo disegno di legge l’uso di tale stranissimo termine e soprattutto il suo inserimento in un meccanismo che qualcuno mi sembra abbia definito spagnolesco o borbonico e la definizione adottata non mi sembra del tutto casuale.

Dico questo perché stamattina, grazie soprattutto al collega Bobbio e anche al Ministro della giustizia - cito il Resoconto stenografico della seduta di questa mattina proprio per non spendere troppe parole e mi faccio forte di quello - ci è stato detto che questa riforma è fatta così.

Non è che non lo sapevamo, però sentirselo dire da un autorevole collega come è certamente il senatore Bobbio e soprattutto notare alla fine del suo intervento un coro di meritati - dal loro punto di vista - applausi, rende ufficiale ciò che comunque avevamo compreso da tempo e personalmente io, ma non credo soltanto io, avevo reso chiaro e manifesto in Commissione: questa riforma è fatta contro l’Associazione nazionale magistrati, come si legge nel Resoconto stenografico della seduta antimeridiana di oggi. Il collega Bobbio è stato molto esplicito e lo ringrazio perché la trasparenza è sempre una dimensione che mi troverà d’accordo; anche se viene percorsa da chi la pensa in maniera diametralmente opposta alla mia, perlomeno ci diciamo le cose in modo chiaro.

Il senatore Calvi ha definito conseguentemente l’Associazione nazionale magistrati il convitato di pietra di questa dibattito parlamentare ed ha ragione. Ora, non entro nel merito, l’Associazione nazionale magistrati è quello che è, ha la sua storia, nella quale sono state scritte pagine estremamente importanti per la crescita anche culturale e professionale della magistratura italiana e probabilmente anche pagine che sarebbe stato meglio non scrivere.

Sono certamente rilevabili alcune distorsioni e la loro ricaduta sulla funzionalità del Consiglio superiore della magistratura è un fatto che ogni persona in buona fede conosce; credo però non vi siano molte parole da spendere se da questo si arriva a costruire una riforma "organica" dell’ordinamento giudiziario per cercare di mettere in qualche maniera all’angolo l’Associazione nazionale magistrati.

Molti di voi potranno anche non essere d’accordo ed è una posizione della quale prendo atto, però le riforme contro qualcuno o contro qualcosa sono sbagliate per definizione. Vogliamo mettere mano alla riforma della pubblica istruzione in chiave contraria ai professori? Faremmo mai una buona riforma per gli studenti? Vogliamo fare una riforma della sanità contro i medici? Lavoreremmo nell’interesse degli ammalati?

La stessa cosa sta accadendo oggi. La vera indegnità politica (ripeto l’espressione per i non udenti: "indegnità politica") di questa riforma è la sua chiave dichiarata, la quale produrrà ovviamente il disastro, con tutta questa congerie di espressioni come 40 per cento, 60 per cento, "tramutamenti", "ove possibile" e così via. Invito i colleghi a leggere il testo: non bisogna necessariamente stare attenti ai nostri lavori.

Vi prego, anche a fine seduta se volete, di leggere le pagine 17, 18, 19 e seguenti dello stampato relativo al provvedimento ora in esame, così vi renderete conto di quello che vi stanno facendo votare. Tutti noi votiamo tante cose senza renderci conto bene di quanto votiamo, perché ci sono materie che non conosciamo, provvedimenti i cui lavori in Commissione non abbiamo potuto seguire. Ci troviamo in Aula e fatalmente non c’è stato neanche il tempo materiale - anche per i senatori dotati della migliore volontà possibile - di rendersi conto esattamente di certe questioni, in materie che ci sono estranee. Per cui ci fidiamo e spesso tutto va bene, per carità: tutto questo fa parte, per così dire, della vita quotidiana del Parlamento.

Credo che nessuno di voi (me compreso, naturalmente) a fine legislatura potrà dire di essere stato a profondissima conoscenza di ogni provvedimento votato in Aula, conoscendolo sin nelle sue pieghe più oscure. Siamo persone perbene, leali e oneste, innanzi tutto con noi stessi. Sappiamo bene, quindi, che questo non lo potremo dire mai neanche a noi stessi, davanti allo specchio, la mattina, quando ci facciamo la barba.

Però vi prego soltanto di leggere: lo dico a chi è ingegnere, a chi è libero professionista, a chi è imprenditore, a chi non ha mai avuto a che fare con questi meccanismi. È una cosa che fa spavento, che ci deve indurre ad interrogarci. Mi pare che l’abbia detto prima di me il collega Dalla Chiesa e sono d’accordo con lui: si può continuare a fare leggi scritte così? Al di là del merito, al di là non della inconfessata, ma della confessata finalità (il che è paradossale, però per lo meno è confessata): si possono scrivere così i provvedimenti?

Per rimanere in tema, facendo un paragone, la Costituzione prevede che la giustizia è amministrata nel nome del popolo italiano, tant’è vero che non vi è sentenza nel nostro Paese, in cui la Costituzione è vigente, che non inizi con la frase "in nome del Popolo italiano". È una grande conquista democratica. Non c’è dubbio che noi abbiamo la stessa legittimazione, in quanto lavoriamo in nome del popolo italiano. Ogni tanto dovremmo pensare, colleghi, al fatto che dietro a ciascuno di noi ci sono migliaia, decine di migliaia di persone che, dandoci la loro fiducia, ci hanno mandato qui a fornire il nostro contributo alla nascita delle leggi. È la legittimazione popolare.

Ve la potete immaginare una sentenza scritta in questo italiano, con il ricorso a questi termini, con questa farraginosità e con la previsione dei meccanicismi più obsoleti che si possa immaginare? Quel giudice sicuramente meriterebbe di essere portato davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, o peggio. Quando noi rivendichiamo il primato al Parlamento (rivendicazione che mi trova assolutamente d’accordo, ma non perché ne faccio parte, giacché mi avrebbe trovato d’accordo anche qualche anno fa, quando non ne facevo parte) dobbiamo rivendicarlo fino in fondo perché, spesso e volentieri, la forma è sostanza.

Un oscuro magistrato (o forse degli oscuri magistrati) chiamato a prestare il suo servizio al Ministero della giustizia che scrive questa roba! Perché soltanto qualcuno che ha dato l’interpretazione più burocratica possibile a quel mestiere può scrivere "tramutamento". Si scriva "trasferimento", vivaddio; questa sarebbe già una conquista, anche se non toglierebbe nulla a tutti i limiti e i difetti che ha questo meccanismo.

Purtuttavia, non ci affezioniamo più di tanto alle parole. Vedo, signor Presidente, che lei accarezza - con il garbo che la contraddistingue sempre - la campanella, il che mi fa dedurre che il tempo a mia disposizione è finito. Quindi, nel ringraziarla, invito i colleghi a valutare la bontà di questo emendamento e a farlo proprio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.114, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.115 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.116.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento in questione con il quale prosegue la nostra masochistica offerta di zattere di salvataggio all'imbarcazione, piuttosto insicura, di questa legge delega; masochismo compensato unicamente da quello ancor più grande del Governo che continua a rifiutarle tenacemente tutte.

Ho già proposto alcuni interventi di pura e semplice correzione interna alla logica del Governo a proposito del pubblico ministero coatto, del transito necessitato attraverso le funzioni di appello per quelli che vogliono accedere alle funzioni direttive e di altre situazioni esaminate recentemente. Anche questa appartiene alla stessa logica, vale a dire rilevare le gravi disfunzioni interne al testo governativo.

Sono persuaso che chi è sensibile alla materia non potrà evitare di riflettere su quanto mi accingo a dire. Il numero 3) del comma 1, lettera l), dell'articolo 2, di cui proponiamo la correzione, contiene due enunciati enormemente delicati. Il primo è l'enunciato della pubblicazione annuale dei posti vacanti. Ciò significa, onorevoli colleghi, signor Ministro, che allorché un posto si rende vacante esso può attendere la pubblicazione teoricamente undici mesi e ventinove giorni. È ovvio che può avvenire anche alle soglie, ma il valore medio di sei mesi è del tutto giustificato considerando la distanza media tra la vacanza e la pubblicazione.

Presidenza del presidente PERA

(Segue FASSONE). Ciò, secondo la vostra logica, è dovuto al fatto che avete previsto dei concorsi annuali, e questo lo comprendo perché non si possono fare concorsi ogni sei mesi, anche se noi vorremmo che non si facessero affatto. Nella vostra logica quindi è comprensibile che i concorsi abbiano questa cadenza. Non è affatto un bene, invece, che anche la pubblicazione segua la medesima cadenza. La pubblicazione infatti può essere sganciata dal meccanismo concorsuale. I concorsi si possono fare una volta all'anno, ma la pubblicazione dei posti deve avvenire con una frequenza maggiore.

Il secondo punto che intendo evidenziare è l'assoluta inopportunità di pubblicare tutti i posti vacanti. Mi è parso di cogliere un atteggiamento di contrasto o di scetticismo rispetto a quanto stavo affermando. Invito a riflettere sul fatto che la pubblicazione di tutti i posti vacanti significa che i magistrati che occupano sedi disagiate, magari faticosamente coperte, si precipiteranno a chiedere le sedi più ambite per il semplice fatto che sono state messe a concorso.

Stiamo affrontando uno dei più delicati snodi della gestione del personale. Mi rendo conto che non sono temi che trascinano le passioni, ma certamente coinvolgono la razionalità e l'attenzione all'efficacia che voi dichiarate di avere.

L'attuale formulazione presenta quindi questi due aspetti chiaramente censurabili e criticabili che a nostro avviso debbono essere corretti restando all'interno della vostra logica.

Il terzo punto, che sottolineo con forza augurandomi che vi siano orecchie disposte ad ascoltare, è il seguente. Con l'architettura complessiva da voi disegnata prevedete che alle funzioni direttive accedano magistrati che hanno superato i concorsi per le funzioni di secondo grado. Poiché i concorsi per le funzioni di secondo grado abilitano - lo dice la parola stessa - all'esercizio di funzioni di appello, tutti costoro dovranno, per almeno tre anni, esercitare dette funzioni, dopodiché potranno fare il concorso per accedere alle funzioni direttive.

Questo l'avete scritto voi e, allora, vi invito a riflettere: una volta che saranno entrati in vigore i decreti attuativi, e una volta che si sarà espletata la fase transitoria per la quale avete previsto apposite disposizioni, a quel punto tutto lo scorrimento verso le funzioni direttive subirà un arresto di almeno quattro anni. A quel momento, infatti, entrerà in vigore il meccanismo, da voi previsto, per cui bisognerà superare il concorso per accedere alle funzioni di secondo grado, concorso la cui procedura impegnerà verosimilmente un anno, dopo di che bisognerà stazionare nelle corti d'appello per tre anni, trascorsi i quali avrete la possibilità di coprire i posti di presidente di tribunale. Questo meccanismo produrrà un vuoto pericolosissimo per alcuni anni.

Continuo ad offrire zattere di salvataggio, il loro rifiuto a questo punto diventa un fatto politico, diventa la dimostrazione che la legge deve essere approvata così com'è, a prescindere da qualsiasi argomentazione. E allora non usate più espressioni come dialogo, confronto, apertura, disponibilità, perché l'unica disponibilità che manifestate è quella di ascoltarci per parecchie ore: ve ne siamo grati ma non è decisamente sufficiente. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.116, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Colleghi, essendo le ore 18, come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, per passare al secondo punto dell'ordine del giorno.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, desidero rendere noto all'Assemblea che il senatore Kerry ha ammesso la sua sconfitta: viva Bush, viva la libertà!

(omissis)

La seduta è tolta (ore 20,04).


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

            1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

            2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

            3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

            4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

        b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

            1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

            2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

            3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

            4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

            5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

            6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

        c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

        d) prevedere che:

            1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

            2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

        e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

            1) funzioni giudicanti di primo grado;

            2) funzioni requirenti di primo grado;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado;

            4) funzioni requirenti di secondo grado;

            5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

            6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

            8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

            9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

            10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

            11) funzioni giudicanti di legittimità;

            12) funzioni requirenti di legittimità;

            13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

            14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

            15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

        f) prevedere:

            1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

            2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

            3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

            4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

            5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

        g) prevedere che:

            1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

            3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

            5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

            6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

            7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        h) prevedere che:

            1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

            2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

            4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

            5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

            6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

            18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

        i) prevedere che:

            1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

            2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

            3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

            5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

        l) prevedere che:

            1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

                3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

                3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

            4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

                4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

                4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

            5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

                7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

                7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

                9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

                9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        m) prevedere che:

            1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

            2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

            4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

            5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

            7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

            8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        p) prevedere che:

            1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

            2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

        q) prevedere che:

            1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

                1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

                1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

                1.3) terza classe: da due a cinque anni;

                1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

                1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

                1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

                1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

            2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

            3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

        r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

        s) prevedere che:

            1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

            2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

            3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

        t) prevedere che:

            1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

            2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

                2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

                2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

    2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

            1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

            4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

        b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

        c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

        d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

        e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

        f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

        g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

        h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

        i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

        l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

        m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

        n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

        o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

        p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

        q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

        r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

        s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

    3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

        b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

        c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

        d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

        f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

        i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

        l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

        m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

        o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

        p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

        q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

        r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

            1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

            2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

            3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

            4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

            5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

            6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

            7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

        s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

        t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

        u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

        v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

        z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

    4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

        b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

        c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

        d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

        e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

        f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

        g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

        h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

    5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

        b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

        c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

        d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

        e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

    6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

        b) prevedere:

            1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

            2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

            3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

            4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

        c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

            3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

            4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

            5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

            6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

            7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

            8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

            9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

            10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

            11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

        d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

            1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

            2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

            3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

            4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

            5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

            6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

            7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

            8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;

            9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

            10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

        e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

            1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

            2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

            3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

            4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

        f) prevedere come sanzioni disciplinari:

            1) l’ammonimento;

            2) la censura;

            3) la perdita dell’anzianità;

            4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

            5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

            6) la rimozione;

        g) stabilire che:

            1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

            2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

            3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

            4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

            5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

            6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

            7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

            8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

        h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

            4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

            5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

            6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

            8) la scarsa laboriosità, se abituale;

            9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

            11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

        i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

            3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

        l) stabilire che:

            1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

            2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

            3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

        m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

        n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

        o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

        p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

        q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

    7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

        b) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

            2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

            3) il corso dei termini sia sospeso:

            3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

            3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

            3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

            3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

        c) prevedere che:

            1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

            2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

            3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

            4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

            5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

        d) stabilire che:

            1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

            2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

            3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

            4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

            5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

        e) prevedere che:

            1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

            2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

            3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

            5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

            6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

            7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

            8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

            9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

            10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

        f) prevedere che:

            1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

            2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

            3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

            5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

            6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

            7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

        g) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

            2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

        h) prevedere che:

            1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

            2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

            3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

            4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

        i) prevedere che:

            1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

            2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

            3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

            4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

        l) prevedere che:

            1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

            2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

        m) prevedere che:

            1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

            2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

            3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

        n) prevedere che:

            1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

                1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

            2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

            3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

            4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

            5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

            6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

            7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

            8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

            9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

            10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

    8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

        b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

        c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

        d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

        g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’organico complessivo della magistratura;

        h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

        i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

            1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

            2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

        l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;

        m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

            2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

            2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

            3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

    9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

    11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

    12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

        b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

    13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

    14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

    15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

        b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

        c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

        d) riserva all’amministrazione centrale:

            1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

            2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

            3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

            4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

            5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

            6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

            7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

            8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

            9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura;

          10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

    17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

        b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

        c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

    22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

    24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

    25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

    26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

    27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

    28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

    29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

    30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

    «Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

        b) l’articolo 89 è abrogato;

        c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

    34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

    36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

        a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

        b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

    38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

    «Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

    39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006.

    40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

    42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

    43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

    44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

        a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

        b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

    50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

EMENDAMENTI DA 2.97 A 2.116

2.97

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.98

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).

2.100

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Assorbito. Cfr em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «7), 8), 9)».

2.101

CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), numero 17) ed alla lettera i), numero 6), dopo le parole: «31 maggio 1946, n. 511», inserire le parole: «ovvero ancora due anni se la domanda è accompagnata dalla dichiarazione di voler permanere in servizio per i due ulteriori anni previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

2.102

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 18).

2.103

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.104

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).

2.105

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

2.106

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 5).

2.107

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

2.108

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole da: «, abbiano frequentato», fino alla fine del numero.

2.109

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.110

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).

2.111

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

            «1) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui il numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3); individui gli altri posti vacanti nella funzione giudicante, dei quali ritiene prioritario provvedere alla copertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado e ne abbiano fatto domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di concorso di cui alla lettera a);».

        Conseguentemente, alla medesima lettera l), sostituire il numero 2) con il seguente:

            «2) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui il numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1); individui gli altri posti vacanti nella funzione requirente, dei quali ritiene prioritario provvedere alla copertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado e ne abbiano fatto domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di concorso di cui alla lettera a);».

2.112

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 2).

2.113

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: «ove possibile».

2.114

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 2), sostituire le parole da: «ove possibile» «fino alla fine della lettera con le seguenti: «all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1)».

2.115

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3).

2.116

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), ai numeri 3) e 4) sopprimere la parola: «tutti».


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

690a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 4 NOVEMBRE 2004

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA

 

 

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

 

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBO’ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l’articolo 1, e che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Gli emendamenti 2.117 e 2.118 sono preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.119.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci addentriamo sempre di più nella foresta intricata e non districabile dei concorsi. All’interno però di questo incomprensibile pasticcio, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di ieri, attraverso il combinato disposto, si potrebbe dire in tribunale, delle dichiarazioni del Ministro e del senatore Bobbio finalmente quello che avevamo intuito già tre anni fa ora ci si è fatto chiaro.

Abbiamo compreso, finalmente, a cosa mira questo inspiegabilmente farraginoso, contorto meccanismo concorsuale perché, ex ore del Ministro e del senatore Bobbio, ne abbiamo appreso la vera finalità: togliere ogni potere al Consiglio superiore della magistratura, azzerare un preciso articolo della Costituzione (l’articolo 105) o comunque aggirarlo, non riconoscere più poteri di intervento e di decisione al Consiglio superiore della magistrature perché questo è preda nelle mani dell’Associazione nazionale magistrati che lo tiene in scacco per ottenere potere correntizio.

Tutto diventa chiaro, allora; diventa chiaro il perché si è costruito un testo così macchinoso ed inspiegabile.

Venendo all’emendamento in titolo, si comprende anche perché alla lettera l), numero 3.1, si richiede al magistrato, il quale abbia avuto assegnato un posto, il giudizio finale favorevole nell’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura e, successivamente, la valutazione positiva in quel concorso per titoli ed esami di cui abbiamo già detto tutto il male possibile, il che credo possa esimerci da ulteriori commenti.

Il punto fondamentale è che il potere costituzionale di valutazione dei magistrati, deferito dalla Corte costituzionale al Consiglio superiore della magistratura, viene visto come un potere da cancellare, attutire, diminuire, in forza della valutazione di due poteri autonomi che si sono creati: la Scuola superiore della magistratura e le commissioni di concorso. Una doppia valutazione che si spera non sia ispirata dal Consiglio superiore della magistratura.

Si è configurato il direttivo della Scuola superiore della magistratura addirittura attraverso la richiesta di un parere a sei enti per cercare, in buona sostanza, di attutire, diminuire il potere del Consiglio superiore della magistratura; così come le commissioni dovranno dare una valutazione che possa mettere da parte il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Vi sono follie non soltanto linguistiche ma contenutistiche. Non voglio far perdere tempo all’Aula, ma credo sarebbe opportuna una lettura del testo perché penso che nessuno, anche alla quarta o alla quinta lettura, possa capire cosa voglia dire l’articolo. Raccomando ai colleghi la lettura della pagina 19 perché è incomprensibile.

Tuttavia, al di là dell’incomprensibilità formale, vi è quella sostanziale di creare un meccanismo di questo genere, fino a quando ieri inopinatamente, però in modo chiarissimo, il velo non si è squarciato e il Ministro lo ha dichiarato formalmente: il candidato deve arrivare - per così dire - sbucciato, cotto e cucinato all’esame deferito (purtroppo, ahimè, direbbe il signor Ministro) al Consiglio superiore della magistratura; deve arrivare sbucciato, cotto e cucinato dalle valutazioni, si spera le più autonome possibili e le più contrastanti possibili, della Scuola superiore della magistratura e della commissione di esame.

Si crea sostanzialmente un clima di homo homini lupus, in cui si spera che la valutazione della commissione contrasti con quella del Consiglio superiore della magistratura, la valutazione della Scuola superiore della magistratura contrasti con quella della commissione, e che le valutazioni della commissione e della Scuola contrastino con quella del Consiglio superiore della magistratura. Ciò in modo da creare una permanente conflittualità che certamente non potrà che nuocere a quella serietà, precisione, attenzione nella scelta che credo tutti riterremmo commendevole.

È dunque chiaro a tutti che siamo in presenza di un provvedimento di rivalsa rispetto al Consiglio superiore della magistratura e dio non voglia che, magari fra dieci anni, gli ignoti autori del testo, i magistrati, scoprano di aver avuto qualche non felicissimo trattamento da parte del Consiglio superiore della magistratura; ma questa è un’ipotesi che, allo stato, è destituita di prove. Dio non voglia che tutto questo sia avvenuto.

Dicevo che è una costruzione in rivalsa rispetto al Consiglio superiore della magistratura, è una riforma contro. Negli interventi di ieri qualcuno di noi ha osservato che le riforme contro sono le peggiori; non si costruisce in positivo, ma in rivalsa ed in contrasto. Non si crea quel clima di serenità e di utilità che dovrebbe presiedere la scelta di operatori così importanti.

Per queste ragioni raccomandiamo all’esame dell’Aula un emendamento che, entrando con il machete (perché qui occorre il machete) in questo intricato bosco dei concorsi, tenta di fare chiarezza in ciò che è oscuro nel testo, ma che da ieri non è più oscuro nelle intenzioni. Intenzioni che io non posso conclusivamente non deprecare vivamente anche perché, con ogni rispetto per l'autorevolezza degli intervenuti, ovverosia il Ministro ed il senatore Bobbio, sono intenzioni di contrasto alla Costituzione, sono intenzioni volte a rifiutare una norma costituzionale, sono intenzioni volte ad aggirare una norma costituzionale, dunque intenzioni contro quella legge superiore che ci dovrebbe unire tutti e che invece, in questo caso, ci divide rispetto a chi vuole la violazione costituzionale come principio ispiratore dell'intero disegno di legge.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole all'emendamento 2.119 e le dico subito che sono costretto ad intervenire in questo momento perché avrei voluto e dovuto pronunciarmi in merito all'emendamento che precede, il 2.118, il quale però è stato dichiarato precluso. La decisione di dichiararlo precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento governativo è ineccepibile, però nella sostanza mi priva della possibilità di esporre un argomento fino a questo momento inedito, al quale annetto non poca importanza. Ecco perché le chiedo di poter rendere la dichiarazione di voto, anche se l'oggetto è parzialmente laterale a quello dell'emendamento in votazione.

Che cosa ha sancito il percorso parlamentare fino a questo momento? Attraverso l'approvazione della lettera f) numero 2), che non è ancora formalmente approvata ma, essendo stati respinti tutti gli emendamenti, deve considerarsi consolidata, la delega prevede che si possono assumere le funzioni di secondo grado dopo otto anni attraverso un concorso per titoli ed esami, ovvero dopo tredici anni, attraverso un concorso solamente per titoli.

L'emendamento governativo 2.1008 (testo corretto) ha semplicemente precisato le modalità di questi concorsi e di queste valutazioni per titoli, ma non ha toccato l’impianto.

Dunque, l'impianto ci dice, con inoppugnabile chiarezza, che la legge considera più meritevoli i magistrati che si assoggettano all'esame rispetto a quelli che scelgono unicamente lo scrutinio per titoli. Tant'è vero che quelli che superano il concorso per esami vedono anticipata la loro progressione economica, come dice il comma 2, alla lettera q), numero 2), non ancora oggetto del nostro dibattito, ma ormai coperto da doppia lettura, e quindi verosimilmente acquisito anch'esso. Lo spirito della legge delega è quindi quello di considerare più meritevoli i magistrati che si assoggettano all'esame perché - come dicevo - questi godono di una progressione economica accelerata.

Che cosa succede però in forza delle lettere delle quali ci stiamo occupando, o meglio dei numeri interni alla lettera della quale ci stiamo occupando? Succede che i più meritevoli, cioè coloro che hanno superato il concorso per esami, non hanno una priorità rispetto agli altri, ma godono a rovescio di una riserva di posti, che prima era del 40 per cento ed ora è diventata addirittura soltanto del 30 per cento.

Può accadere quindi - ed è tutt'altro che una situazione teorica - che su un pacchetto di "enne" posti disponibili, il 30 per cento configuri una sequenza di posti n-1 e i candidati che hanno superato il concorso per esami siano di più, anche molti di più di questa quantità. È possibile, anzi auspicabile: ciò significherebbe che il livello della magistratura è alto, posto che un numero cospicuo ha affrontato l'esame e lo ha superato.

Ebbene, di questa quantità n-2 soltanto una quota riuscirà ad ottenere ciò rispetto a cui ha una legittima aspettativa. Coloro che eccedono il pacchetto della riserva non potranno ottenere le funzioni di secondo grado in quanto i numeri dei quali ci stiamo occupando prevedono che il residuo sia assegnato a coloro i quali hanno superato semplicemente lo scrutinio per titoli.

La legge usa il concetto di riserva, anziché quello di priorità. Il concetto di riserva nella legislazione e nel senso comune è una tutela assicurata ad una situazione meno avvantaggiata: si fa sì che coloro i quali in una graduatoria fisiologica sarebbero posposti, siano tutelati e coperti.

Qui è esattamente l'opposto: la quota di riserva finisce con l'amputare coloro che la legge stessa considera i più meritori e questi saranno posposti a coloro che hanno invece superato uno scrutinio che la legge stessa considera di livello inferiore, tant'è vero che non assicura la progressione economica.

Proseguo in questa puntigliosa disamina dei difetti interni della legge delega. Non cerco squilli di tromba, non faccio affermazioni pesanti, non denuncio lacerazioni o strappi; mi limito a constatare che questo testo, proprio esaminato all'interno della vostra logica, contiene tali e tante deficienze, insufficienze, disfunzionalità che molto bene avreste fatto ad accogliere almeno alcuni dei suggerimenti subordinati venuti dall'opposizione. (Applausi dal Gruppo DS-U).

*BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, dichiaro che non parteciperò al voto. Quella che noi esprimiamo su questa parte del disegno di legge del Governo è una critica radicale e può legittimare la scelta di votare singoli emendamenti soppressivi o proposte mosse dal tentativo, alquanto disperato, di migliorare un testo che è inaccettabile oppure di non votare.

Per gli aspetti ai quali si riferisce, che indicherò tra un momento, non si toccano, se non per peggiorarle, le norme di principio regolatrici dell'amministrazione della giustizia che premono effettivamente ai cittadini. Questo testo rimane foriero di conseguenze negative, con un peggioramento dell'assetto della magistratura italiana e, soprattutto, con un peggioramento del sistema riguardante la carriera, l'assegnazione dei posti, i trasferimenti e le promozioni.

Mi soffermo brevemente sugli effetti pratici di questo sistema relativo alla copertura dei posti vacanti con riferimento all'appello. Mi preme sottolineare che in questo caso il peggioramento riguarda interessi e problemi relativi alla vita concreta di tanti cittadini italiani, cioè di quei cittadini che attendono il funzionamento dell'amministrazione della giustizia con riferimento a casi che li riguardino.

Cosa viene fuori da questo sistema? Viene fuori una maggiore inefficienza e, quindi, anche un allungamento dei processi.

Oggi il Consiglio superiore della magistratura pubblica - di norma due volte l’anno, salvo pubblicazioni straordinarie in caso di urgenza - un bollettino con l’elenco delle sedi scoperte da attribuire. Esiste un certo sistema di assegnazione dei posti. Poniamo che agli inizi del mese di gennaio 2005 si renda vacante un posto in corte d’appello; il Consiglio superiore della magistratura pubblica la notizia di questa vacanza in un periodo ricompreso tra un minimo di un giorno ad un massimo di sei mesi, e con la vacanza si attiva il procedimento per la attribuzione. Il procedimento relativo alla copertura nel sistema attuale non dura di norma più di qualche mese. Quindi, se la data della scopertura è all’inizio di gennaio 2005, presumibilmente la copertura avverrà al più tardi entro la fine dell’anno, entro il 31 dicembre 2005.

Se vanno a regime e verranno applicate le norme che volete introdurre, bisognerà aspettare la fine dell’anno per determinare le due diverse quote da assegnare (una con gli esami e l’altra senza esami), quote che sono basate sui posti annualmente vacanti.

Bisognerà poi assegnare un termine ai magistrati che già svolgono funzioni analoghe da tre anni e che hanno una priorità su quei posti. Se però non scatta alcuna priorità, bisognerà espletare i due concorsi unici nazionali con modalità diverse per le due differenti quote, con l’apposita commissione esterna. Bisognerà, quindi, compilare due graduatorie uniche nazionali passando attraverso una rivalutazione da parte del CSM; assegnare i posti vacanti riservati ad ognuna di esse sulla base - devo credere - dell’ordine di graduatoria.

In più esiste la possibilità concreta che alcuni posti rimangano comunque scoperti alla fine della procedura, perché nessuno dei vincitori della graduatoria è ad essi interessato, in quanto comporterebbero il trasferimento in una sede che non si accetta.

Abbiamo detto che la data della scopertura è al 1° gennaio 2005 e la copertura presumibile sarà nel 2006 o nel 2007, o ancora più avanti nel tempo in caso di rinuncia del vincitore del concorso. Che cosa significa questo? Significa che le funzioni in quel determinato posto, e sulla base di quella scopertura dichiarata, non vengono assegnate; che il posto rimane scoperto; che questo incide sulla conduzione dei processi; che i tempi si allungano e i cittadini rimangono con un palmo di naso; quei cittadini che attendono giustizia, quelli che vedono un fioccare di norme di legge astruse, complicate, contraddittorie, rimaneggiate all’ultimo momento che hanno come effetto una giustizia inefficiente.

La riforma Castelli significa giustizia inefficiente, denegata giustizia, allungamento dei processi e cittadini con un palmo di naso.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il 2.119 sia un emendamento di assoluto buon senso, il cui oggetto non è tanto la Scuola superiore della magistratura. Non è questo che suscita diffidenza o ostilità nell’opposizione, anzi, più volte mi è capitato di ricordare che, se la maggioranza non avesse fatto una riforma con certe pretese e si fosse invece limitata a proporre l’istituzione di una Scuola superiore della magistratura ed una tipizzazione degli illeciti disciplinari, avrebbe fatto molto dal punto di vista di un’organizzazione più moderna della giustizia. Avrebbe fatto molto per sanare alcuni abusi più volte denunciati nei comportamenti di alcuni magistrati e non avrebbe messo a repentaglio il rapporto tra la propria azione normativa e il dettato costituzionale.

Purtroppo, come spesso accade quando si vuole legiferare in grande, si hanno delle ambizioni superiori rispetto a ciò che realisticamente e con l'apprezzamento generale potrebbe essere fatto. Penso che qualcosa del genere sia capitato anche ai Governi dell'Ulivo nella scorsa legislatura: mi riferisco alla volontà di riformare troppo in certi settori. Qui, sarebbe bastato di meno.

La Scuola superiore della magistratura, dunque, è qualcosa che noi apprezziamo; non condividiamo, però, che essa diventi un luogo separato, come è stato ricordato, rispetto al Consiglio superiore della magistratura, perdendo il raccordo forte ed importante con tale organo di rilievo costituzionale.

Non per questo, dunque, vi è la richiesta d'intervenire sul punto 3.1) della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 (così dobbiamo esprimerci, cercando di entrare nei meandri di questo provvedimento): il problema lo ha posto, secondo me in modo assolutamente ragionevole (e ancora una volta sono costretto a citarlo perché è intervenuto prima di me), il collega Fassone.

Il problema è il seguente: per quale ragione viene prevista una quota di posti inferiore per coloro che hanno superato esami più rigorosi? È quanto meno curioso che coloro i quali superano un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, abbiano a disposizione una quota di posti inferiore a quella prevista per coloro i quali hanno superato esami meno rigorosi.

Signor Presidente, devo confessarle che a volte, riflettendo su questa legislatura al Senato, penso che si dovrebbe scrivere una specie di romanzo in onore del collega Fassone. Faussone fu protagonista, se ricordo bene, di un romanzo di Pavese; Fassone ancora non è presente nella letteratura, ma è il senatore dell'opposizione che continua a dare buoni consigli alla maggioranza perché le sue leggi funzionino meglio rappresenta qualcosa di anomalo nella nostra storia legislativa.

Ogni volta il senatore Fassone si sforza di spiegare alla maggioranza che le sue leggi potrebbero funzionare meglio, se.... Si è guadagnato addirittura il soprannome di "senatore tuttavia": questa legge è apprezzabile, tuttavia potrebbe essere migliorata se si adottassero questi accorgimenti.

Io lo conobbi in tale veste la prima volta, se non vado errato, nella notte del 2 agosto 2001, quando discutemmo delle rogatorie internazionali e anche allora diede dei buoni consigli. Così come, ricordo, li diede quando discutemmo della legge Cirami e successivamente anche in occasione del lodo Schifani, ogni volta dicendo: attenzione, c'è questo problema. La maggioranza ogni volta lo ha ignorato e poi si è scontrata con quei problemi in altre sedi.

Ebbene, questa volta potrei anch’io caldamente consigliare alla maggioranza di accettare tale consiglio, perché le leggi magari non sono condivise, magari sono cattive, però poi passano e comunque regolano la vita sociale del Paese.

In conclusione, noi siamo contro questa superfetazione di concorsi (argomento su cui ritornerò più avanti, quando discuteremo un altro emendamento), però, una volta che si sceglie la strada dei concorsi, che coloro che superano concorsi più difficili abbiano per sé una quota di posti inferiore rispetto a coloro che passano concorsi più facili rappresenta un po’ una contraddizione interna alla filosofia che ispira questo provvedimento.

Per tale ragione, appoggio l'emendamento in esame. Per le motivazioni che credo di aver implicitamente descritto, non chiedo di firmarlo, proprio perché è un emendamento volto ad entrare nella logica della legge e migliorarla; non posso però che rilevare l'utilità che avrebbe il fatto di accettarlo ed in questo senso, proprio perché è un emendamento di assoluta ragionevolezza, lo sostengo per il Gruppo della Margherita. (Applausi dei senatori Petrini, Fassone e Maritati).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.119, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.120 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Metto ai voti l'emendamento 2.121, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.122, identico all'emendamento 2.123.

*CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo discutendo di trasferimenti, di carriere e di tramutamenti. Vorrei cogliere l’occasione, dato che ho già illustrato, con l’emendamento 2.117, qual è la mia posizione circa il punto che stiamo discutendo, per integrare alcune considerazioni sulle quali ieri ci siamo intrattenuti.

Credo che sia del saggio porre quesiti, ma sia di persona ancor più saggia tentare di risolvere o di comprendere i problemi che abbiamo di fronte. Nella seduta scorsa, il senatore Ayala ha posto un quesito, non giuridico ma etimologico, se così vogliamo definirlo, circa la necessità dell’uso che si continua a fare, anche in questo disegno di legge, dell’espressione "tramutamento". Ripeto, saggiamente il senatore Ayala l’ha posto, ma credo sia ancor più saggio tornarci soltanto per pochi istanti.

Mi son posto la domanda come mai quest’espressione così arcaica venga ancora utilizzata oggi e da dove proviene. Orbene, ho trovato alcune tracce suggestive che forse a qualche collega possono interessare: non tutti sono appassionati di questi temi, ma, appunto, qualcuno può essere interessato (vedo che il senatore Contestabile sta seguendo queste mie considerazioni).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue CALVI). Signor Presidente, lei sa quanto tengo all’attenzione della Presidenza e soprattutto ora che è intervenuto il professor Fisichella a presiedere.

PRESIDENTE. La ringrazio.

FLORINO (AN). Non è vero.

CALVI (DS-U). A te interessa meno quello che sto dicendo. Adesso verificherai.

Stavo dicendo, signor Presidente, che c’è un’espressione singolare che viene continuamente usata in questa legge, cioè la parola "tramutamento" e mi sono chiesto perché, ma soprattutto che cosa significa, da dove viene, dove è stata utilizzata e se è ancora utile continuare ad utilizzarla.

Credo di no. Vedete, colleghi, ho trovato quest’espressione, per esempio, in alcuni poeti, a cominciare da Ovidio, il quale, nelle "Metamorfosi"… (Commenti dal Gruppo LP. Richiami del Presidente). Sto parlando di Ovidio. Non è un poeta forse noto a voi, ma è certamente un grande poeta di cultura romana.

CONTESTABILE (FI). Non è romano, è di Sulmona.

CALVI (DS-U). Esatto, di cultura romana, e di Sulmona; è un poeta vissuto a Roma ed esiliato, ahimè, per ciò che scrisse.

Nelle "Metamorfosi", il poeta scrive, parlando appunto di una delle metamorfosi, che Giove si tramutò in cigno. Ecco cosa significa tramutarsi. Sappiamo (poi lo spiegherò anche ai colleghi della Lega) cosa avvenne in seguito e a questo punto, se dobbiamo usare l’espressione "tramutare", dobbiamo anche domandarci, andando fino in fondo, chi sia Leda, nel nostro caso, perché Giove si tramutò in cigno e poi ebbe un rapporto con Leda.

Possiamo allora continuare ad utilizzare l’espressione "tramutamento", quando il suo significato è proprio legato a questa etimologia?

Dopo Ovidio, la usa anche Boccaccio, grande scrittore di cultura napoletana, quindi ignoto ai colleghi padani, i quali, se mi ascoltassero, forse imparerebbero qualcosa in più della storia e della cultura dell’Europa e del mondo.

Dice Boccaccio: "Acciocché niuna cosa gli potesse esser tocca, o tramutata, o scambiata". Dunque, che cosa significa "tramutare"? Significa travasare un liquido, trapiantare una pianta, cambiare o trasformare.

Capisco che il Ministro vorrebbe in qualche modo travasare un magistrato come un liquido da un vaso all’altro, o trapiantarli come piante: un magistrato che viene trapiantato…

CONTESTABILE (FI). Guido, ma se venisse da "transumanza"?

CALVI (DS-U). No, abbiamo studiato e abbiamo accertato che il termine non viene da "transumanza", anche considerata l’origine abruzzese di Ovidio, ma non fa nulla.

Mi sono domandato: nel linguaggio contemporaneo viene utilizzata questa espressione? Sì, certo. Vedo fra i banchi della maggioranza tanti esperti di finanza, uomini che certamente si occupano con competenza di tali problemi. Ebbene, c’è un significato proprio del verbo "tramutare" nella finanza pubblica: "Il tramutamento è l’operazione mediante la quale un titolo di debito pubblico nominativo consolidato viene mutato in titolo al portatore o misto, o viceversa".

A questo punto, si può usare tale espressione per un magistrato che cambia funzione, sostenendo che in qualche modo è come un titolo pubblico nominativo che viene mutato - o tramutato - in titolo al portatore?

La faccio breve, ho voluto riprendere le considerazioni…

IANNUZZI (FI). Era l’unico momento in cui ero sveglio! La prego di continuare.

CALVI (DS-U). Senatore Iannuzzi, apprezzo questa sua attenzione e potrei continuare, anche se il Presidente mi farebbe cenno, forse, che ho quasi superato i limiti.

PRESIDENTE. Ha ancora tempo.

CALVI (DS-U). Ho fatto questa considerazione, signor Presidente, per segnalare come anche usare un linguaggio diverso nello scrivere norme è un compito fondamentale di questo Parlamento.

E’ compito fondamentale scrivere norme che, anche se nella loro tecnicità possono apparire complicate, si possano però tranquillamente leggere e comprendere. Allora, è possibile mai che un letterato, nel leggere questa parola, debba pensare che il tramutamento è un po’ quella trasformazione di Giove in cigno per quell’atto che poi pose in essere con Leda? Ha senso continuare ancora con questa…

PEDRIZZI (AN). Ti piacerebbe!

CALVI (DS-U). Senatore Pedrizzi, conosco il suo moralismo pervicace, quindi non mi rivolgo certamente a lei, figuriamoci. Lei è di Latina, non di Sulmona, ed è molto lontano da queste figurazioni immaginifiche, che sono tipiche del mondo dell’Abruzzo, pescarese o di Sulmona. (Ilarità).

Cerchiamo dunque di cambiare quel termine. A questo punto, se possibile (non occorre molto, non abbiamo il relatore, ma si può tranquillamente fare), nella redazione del testo si trovi un termine che stabilisca che il trasferimento è un certo significato e l’ex tramutamento venga tradotto con altro termine, oppure li si chiamino tutti "trasferimenti".

E’ l’invito che rivolgo al Ministro - e concludo - affinché la parola "tramutamento" scompaia dal lessico legislativo e invece rimanga nel lessico figurativo e poetico, che ci è molto più caro. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Zancan).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, probabilmente, come credo sia emerso dall’intervento precedente, questa legge un merito alla fine l’avrà. In ciò vi è una certa assonanza con il Ministro, il quale - ricordo - in una dichiarazione pubblica sostenne che questa legge era scritta in ostrogoto. Egli ci sta facendo riscoprire l’amore per la lingua italiana; è un effetto positivo di questa legge.

Io credo che quando il legislatore, che pure è avvezzo a legiferare nelle forme più astruse e criptiche possibili, alla fine, collettivamente, si ribella a una legge, a partire dal Ministro per arrivare all’opposizione, un effetto positivo lo ha prodotto.

Lei, presidente Fisichella, non presiedeva quando sono intervenuto prima, perché mi è stato chiesto un chiarimento proprio per il riferimento al Faussone che ho citato, addebitandolo impropriamente a Pavese. Non è così. Il Faussone a cui facevo riferimento assomiglia molto al senatore Fassone perché è un grande tecnico, è uno che sa tutto del suo lavoro; è - come il senatore Fassone - colui che entra nel lavoro degli altri per perfezionarlo ed è inequivocabilmente (come ho potuto appurare dopo un’apposita consultazione con il collega Modica), il protagonista del libro "La chiave a stella" di Primo Levi. Sempre un piemontese, come il senatore Fassone, sempre uno che ama il proprio lavoro. (Applausi del senatore Zancan). Anche la Padania, senatore Calvi, ha i suoi pregi, non soltanto Napoli o Roma. Quindi, è un protagonista che ci riporta alla necessità di usare tecnica e ragione quando interveniamo sulle leggi.

Io credo che questa parte del provvedimento, in particolare il numero 3.3), sul quale sto intervenendo, con il suo rinvio al 3.1) e al 3.2), ci ponga anche un problema di tecnica legislativa. Infatti, stiamo esaminando un provvedimento che è una legge delega e siamo in una parte di questa legge delega, signor Presidente, che è intitolata "Princìpi e criteri direttivi".

Princìpi e criteri direttivi che definiscono, con minuzia maniacale, le percentuali di magistrati ai quali tocca questa o quell’altra quota, per quali concorsi devono passare, quanti anni devono essere trascorsi dal primo o dal secondo concorso. Questi non sono princìpi e criteri direttivi. Colui che ha svolto la funzione del legislatore per conto del Parlamento si è fatto prendere la mano e ha cominciato a viaggiare velocemente con le sue fantasie e a definire in tutti i dettagli quale dovrebbe essere la legge fatta dal Governo a cui noi diamo una delega. Credo che anche questa sia un’assoluta incongruità.

Si è mai visto che nelle leggi delega vengano individuate in modo - ripeto - così maniacale tutte le modalità d'intervento, in questo caso sull’ordinamento giudiziario, o su altri pezzi di legislazione o su altri organismi istituzionali da parte del Governo? Qui è stato scritto un testo per il Governo; è stato dato al Governo il testo e ripeto che si tratta di un testo pieno di incongruenze perché non si tiene da nessuna parte, alla prova dei fatti, un ordinamento giudiziario in cui le percentuali che toccano a coloro che hanno certi requisiti debbano essere così rigorosamente previste.

Questo è il punto che mi sollecita ad intervenire, cioè la preoccupazione fondata per quello che accadrà nel momento in cui le quote dovranno essere rispettate, per le iniquità che verranno necessariamente compiute ai danni dei più meritevoli.

Queste quote, che io inviterò il Governo a non osservare, sono state modificate attraverso un emendamento governativo, ma il Governo rimane comunque inchiodato ad esse. Che senso ha tutto questo? Perché non usare l’espressione "preferenzialmente assegnati a"? Perché non prevedere delle formule più elastiche, che mettano poi il Governo, che ha un anno di tempo per varare questo provvedimento, in condizione di valutare più attentamente e concretamente cosa aiuta la magistratura a funzionare, invece che fissare queste percentuali in modo così cervellotico?

Questa è la ragione per cui sostengo l’emendamento 2.122 che, come i precedenti e quelli che seguiranno, cerca di appellarsi alla ragionevolezza.

Poco fa, alcuni colleghi proponevano di coronare questa comune difficoltà ad accettare il testo legislativo al nostro esame per l’italiano che esprime con un invito al Governo a presentare un emendamento sul famoso termine "tramutamento". Inviterei, però, anche a non vincolarsi in modo assurdo ed incongruente alla fissazione di determinate percentuali.

Se fossi al Governo, se avessi la possibilità d'intervenire sull’ordinamento giudiziario, di far valere dei princìpi nuovi nella definizione dell’ordinamento giudiziario, sicuramente non fisserei quote fisse che spettano a questo o quello; cercherei di riservarmi la possibilità di ricostruire l’ordinamento in base ai princìpi che prediligo in modo più duttile e flessibile, adatto alle concrete situazioni che si verranno a manifestare nel tempo.(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

*BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, ho già spiegato qual è il senso del voto in dissenso che mi accingo ad illustrare.

Non parteciperò al voto su questo emendamento sulla base dello stesso giudizio critico radicale che l’intero Gruppo al quale appartengo esprime e condivide, in particolare su questa parte delle norme che stiamo discutendo.

Si tratta di norme pasticciate e contraddittorie, che non possono che determinare inefficienza. Tuttavia, signor Presidente, al di là di questa affermazione netta che mi induce a non partecipare al voto su questo specifico emendamento, voglio ancora toccare una questione di carattere generale, introdotta maldestramente ieri dal Ministro della giustizia.

Ricorderete che il Ministro, in un suo intervento qui in Aula rivolgendosi ad uno dei nostri colleghi, a proposito dei titoli da valutare per i magistrati delle procure, ha detto che gli avrebbe fornito un solo dato, cioè che "vi sono dei procuratori che continuano a rinviare a giudizio dei malcapitati che poi vengono puntualmente assolti. Questo, ad esempio, "- ha soggiunto -" è un titolo, in senso negativo, che verrà valutato nei concorsi".

Non so come interpretare queste parole; immagino che il Ministro della giustizia non potrà così direttamente influire sulla valutazione delle commissioni giudicatrici. Comunque, la sua è un’interpretazione, è l’espressione di un modo di pensare che è alla base del disegno di legge che stiamo discutendo.

Evidentemente, dà per scontato che i giudici delle indagini preliminari siano agli ordini del pubblico ministero e pensa che se un processo, o più processi, si concludono con assoluzioni, il pubblico ministero, che nel rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale si è attivato ed ha esercitato appunto l’azione penale, debba essere penalizzato sul piano della carriera e poi, attraverso il combinato disposto delle norme in materia disciplinare del disegno di legge Castelli, possa anche - credo - essere perseguito disciplinarmente.

Ho ricordato al Ministro un caso limite, che dimostra come possano essere complesse le questioni della giustizia nella situazione italiana e nell’ambito di processi penali che si riferiscono alla criminalità organizzata. Sappiamo, infatti, che nei processi di mafia, nella nostra storia giudiziaria, abbiamo avuto a lungo a che fare con un fenomeno denominato "aggiustamento dei processi".

Ho richiamato questa esperienza ed i problemi ad essa collegati, per mostrare al Ministro come le cose siano più complesse di quanto egli immagini.

Il Ministro, con tono aspro, pone una domanda al di fuori dell’Aula: "processi aggiustati? Brutti chiarisca cosa voleva dire". Se lei me lo consente, mi accingo a chiarire a cosa mi riferivo quando menzionavo questa espressione non precisamente definitoria, ma che riguarda un’esperienza che più volte si è ripetuta. Vedo che il Ministro si assenta dall’Aula ed è giusto che sia così, poiché io non parlo per lui.

Abbiamo avuto, nella storia dei processi penali per mafia, delle forme di aggiustamento che definirei istituzionale. Ricordate i processi trasferiti in sedi lontane dalle sedi giudiziarie competenti per il territorio in cui quei reati erano stati commessi? Legittima suspicione: queste parole evocano un tema sul quale a lungo abbiamo dibattuto in quest’Aula e nella Commissione giustizia, quando la maggioranza ha voluto a tutti i costi imporre una legge sbagliata, pasticciata, che aveva in sé elementi contrastanti con il principio del giudice naturale, allo scopo di favorire imputati eccellenti: uomini che contano nell’ambito del gruppo di comando che dirige la coalizione di centro-destra e che in particolare decide della sua politica della giustizia.

Ebbene, per legittima suspicione quei processi di mafia furono spostati a Bari e a Catanzaro e gli imputati furono tutti assolti. L’assoluzione di Luciano Leggio è un dato giudiziariamente importante. E quel povero pubblico ministero che aveva esercitato l’azione nei confronti di Luciano Leggio, dopo la sua assoluzione a Bari, dopo che il processo era stato spostato per legittima suspicione, cosa avrebbe dovuto fare, secondo il ministro Castelli? Sarebbe stato necessariamente penalizzato nella carriera, poi magari nei suoi confronti il Ministro avrebbe anche potuto esercitare l’azione disciplinare perché egli era andato contro un imputato potente, il capo di Cosa nostra. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan).

Oltre i processi spostati per legittima suspicione, nei quali venivano assolti i grandi capi dell’organizzazione Cosa nostra sulla base di quello che definirei un aggiustamento istituzionale, ci sono anche gli altri processi, quelli che vengono aggiustati avvicinando i testimoni, persuadendoli che forse è meglio non testimoniare, o perfino avvicinando chi svolge funzioni giudicanti.

Ricordo bene che un collaboratore di giustizia come Mutolo spiegava: "noi eravamo abituati a considerare i processi una cosa trattabile, ci si poteva avvicinare a quei giudici e a quei processi; poi è arrivato Falcone, c’è stato il maxi-processo, ma quello non era un processo "(diceva Mutolo)", quello era un processo politico; i mafiosi, Cosa nostra, noi "- spiegava ancora -" lo consideravamo un processo politico perché quel giudice istruttore e quei pubblici ministeri per forza ce l’avevano con noi". Certo, in futuro, con la legge Castelli, quando un pubblico ministero per forza ce l’ha con i mafiosi e magari poi finisce che la sentenza è di assoluzione, ci penserà il Ministro della giustizia a sistemarlo.

Vi voglio ricordare un caso di aggiustamento che invece è molto recente (peccato non ci sia il Ministro, ma spero che qualche suo solerte collaboratore possa fargli leggere il Resoconto stenografico di questa seduta).

C’è un’intercettazione ambientale che si riferisce ad un personaggio fino a ieri potente nell’Assemblea regionale siciliana, un assessore, l’onorevole Lo Giudice. È stato assessore ai lavori pubblici e al territorio, si è occupato di acqua. In un libro recentemente pubblicato su quelle vicende, pieno di elementi polemici relativi ad una situazione difficile, aspra, com’è quella della provincia di Agrigento, si trascrive questa intercettazione ambientale (parla l’onorevole Lo Giudice): "C’era un processo… incomp… c’era un processo importante a Palermo che dovevano emettere un verdetto, c’era un giudice di pace… incomp…nella giuria. La persona di questa giuria era una persona vicina a noi, una signorina, Orsolina, e sono venuti a cercarmi… M’informo e telefono…incom…Mi sono preso a chi mi dovevo prendere… mi sono preso la mia macchina, allora avevo una BMW…siamo andati a Palermo in quattro…siamo andati dove dovevo andare. Lui mi ha aspettato fuori… io ci sono salito sopra…

Sono stato un'ora assieme a quella persona…" - al giudice, si trattava naturalmente di un giudice popolare, a quanto risulta dal contesto - "gli ho detto: - Ti getti malata, ti getti malata. Giovanni deve uscire…" - Giovanni era l'imputato - "Hai capito come devi fare?… Ci sono andato e tiriamo avanti… si dimenticano queste cose? Non si dimenticano." Certo non si dimenticano, le dimentica il ministro Castelli; dimentica che possono esserci dei processi aggiustati, e qui abbiamo un elemento di conoscenza relativo all'aggiustamento.

E allora, che succede al pubblico ministero di questo processo? Cosa fa il ministro Castelli, lo penalizza nella carriera? Esercita l'azione disciplinare? Io vorrei che a questi problemi ci si accostasse con spirito diverso, perché l'aggressività antigiudici del Ministro della giustizia lo porta a varare e ad imporre qui norme sbagliate e devastanti, ed anche a formulare giudizi che sono infondati, ad enunciare formule propagandistiche che sono evidentemente inaccettabili. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, intervengo anche per rompere la monotonia, sia pure armonica, di questi interventi a scacchiera dei colleghi dell'opposizione.

Annunzio il nostro voto contrario a questo emendamento e voglio darne una motivazione attenta in relazione agli interventi che si sono svolti in quest'Aula, compreso quello del ministro Castelli che, a differenza di quelli dei colleghi che mi hanno preceduto, ho trovato molto preciso e molto nitido.

Perché, colleghi della sinistra, anche in discussione generale c'è stata fra noi una barriera di voluta incomunicabilità? Qual è la barriera? In discussione generale dissi che avrei votato a favore di questo disegno di legge, pur ritenendolo, se posso usare anche io un'espressione anglosassone, un second best, perché avrei preferito invece la via maestra di riforma della Costituzione, laddove - me lo consente il senatore Zancan - la Costituzione è, a mio giudizio, sbagliata, scorretta, sciatta e disordinata!

Gli articoli relativi al Consiglio superiore della magistratura vennero fuori alla Costituente da una forma di legittimo ma inatteso golpe parlamentare. Il testo di Leone e Calamandrei fu bocciato da un emendamento di un giovane costituente carico di avvenire: il senatore, nostro collega, Oscar Luigi Scalfaro, l'intervento del quale, che il senatore Del Pennino e io citiamo nel nostro disegno di legge costituzionale, signor Ministro, ha una straordinaria attualità lessicale. Infatti, leggendo Scalfaro del 1947, si trova l'anticipazione lessicale di Magistratura democratica: Violante, metà degli anni Settanta.

Non c'è bisogno, collega Zancan, di tanti riferimenti sanguinolenti, diciamo così. La connessione fra Consiglio superiore della magistratura e Associazione nazionale dei magistrati è nella composizione determinata dalla vittoria dell'emendamento Scalfaro.

Quando alla metà degli anni Settanta si scelse il sistema elettorale di tipo proporzionale, del quale si può pensare quello che si vuole ma che è tipico dei corpi politici, era inevitabile che venisse fuori quell'incestuoso connubio antidemocratico, illiberale, corporativo nel senso più biecamente medievale che è venuto fuori dal combinato disporsi delle leggi Breganza 1, Breganza 2, riforma della legge proporzionale e Consiglio superiore della magistratura, così come concepito dalla nostra Costituzione.

Ecco perché, collega Zancan, non c'è bisogno di insultare. Il senatore Del Pennino ed io non meritiamo alcun insulto, riteniamo che nella nostra libertà di parlamentari rientra quella di proporre una modifica della legge costituzionale. Nella vostra libertà di parlamentari c'è quella di fare gli squadristi, di fare la guardia pretoriana del Consiglio superiore della magistratura e di tutto quello che vi è connesso.

Per quanto riguarda poi gli aggiustamenti dei processi mafiosi (il presidente Fisichella, con un liberalismo che lo onora, ha consentito al collega Brutti molte escursioni processuali), voglio richiamare i colleghi al nostro tema. Il Consiglio superiore della magistratura è quell'organo nel quale un solerte indagatore, oggi ai vertici della procura di Torino, un tempo istruttore di processi che denunciava l'aggiustamento di processi - mi riferisco al dottor Caselli, anch'egli con una biografia molto interna, quasi intima all'organo costituzionale di cui parliamo - disse che la legislazione premiale aveva consentito a Balduccio Di Maggio, in premio della deposizione "baciatoria", di avere strumenti, argomenti, ingaggi e consistenza per eliminare 18 nostri concittadini al paese di San Giuseppe Iato.

Il dottor Caselli, questo prestigioso esponente del magnifico organo costituzionale, disse che si trattò di un'utilizzazione dinamica del fenomeno del pentitismo. Allora, a bassa voce, senza evocare costolette al sangue, desidero far rilevare al collega Zancan che quel nobile consesso trascurò in quell'occasione i valori costituzionali, preso dall'argomento sociologico dell'utilizzazione dinamica del pentitismo.

Quei 18 nostri concittadini dunque avevano visto il loro diritto alla garanzia della vita esplicitamente subordinato, dal punto di vista costituzionale, alla pretesa punitiva dello Stato, che è una nobilissima, per me non accettabile né condivisibile, visione dell'ordinamento costituzionale, ma non è proprio quella vigente.

Da questo punto di vista gli interventi a scacchiera dell'opposizione vanno a finire sempre sullo stesso punto: la guardia squadristica in difesa oratoria di quella incestuosa combinazione tra Associazione nazionale magistrati e Consiglio superiore della magistratura. (Applausi dal Gruppo FI).

CALVI (DS-U). Dello squadrista non lo dai a nessuno!

COMPAGNA (UDC). Calvi, tu hai parlato 183 volte, non puoi interrompermi, non hai nessun diritto di farlo. Prego il Presidente di negare il diritto ad interrompermi.

CALVI (DS-U). Mi devi chiedere scusa, dello squadrista non lo dai a nessuno!

COMPAGNA (UDC). Che vuoi Calvi? Stai zitto. Presidente, io non ho mai interrotto il collega Calvi.

PRESIDENTE. Senatore Compagna, è meglio che lei sia sereno.

COMPAGNA (UDC). Io sono molto sereno, ma lei deve rivolgere un richiamo al collega Calvi.

PRESIDENTE. Mi riferivo alla serenità in termini più personali.

COMPAGNA (UDC). Senatore Calvi, la sceneggiata è parte della cultura napoletana.

GARRAFFA (DS-U). Appunto, stai facendo tu la sceneggiata.

COMPAGNA (UDC). E ho il diritto di farla, come l'avete voi.

GARRAFFA (DS-U). La fai malamente.

COMPAGNA (UDC). È inammissibile!

PRESIDENTE. Senatore Compagna, proceda, per cortesia.

Siete tutti pregati di stare sereni e di permettere al senatore Compagna di sviluppare le sue argomentazioni. Egli si è mosso a lungo su un piano di ricostruzione storica e filologica di tutta una serie di questioni. Ha titolo per parlare come lo hanno tutti gli altri colleghi che fino a questo momento sono intervenuti.

Vi prego, quindi, di far concludere serenamente l’intervento al senatore Compagna.

COMPAGNA (UDC). La serenità non è in discussione. Se il senatore Calvi me la conserva ancora, nutro anch’io simpatia nei suoi confronti.

L’espressione "squadrismo oratorio" non vuole avere nulla di offensivo.

MARITATI (DS-U). No, è un complimento!

COMPAGNA (UDC). Se viene avvertita in modo offensivo, vuol dire che il mio argomento è efficace.

Senatore Dalla Chiesa, lei dice che Fassone è un grande personaggio letterario. Il problema non è letterario perché tutte le biografie riconducono al Consiglio superiore della magistratura, ma da un anno e mezzo fa, da quando è cominciato il nostro dibattito.

Nella relazione di minoranza voi citate per iscritto il professor Alessandro Pizzorusso. Non metto in dubbio che sia un grande giurista, ma ricordo che è salito alle cronache, nella stessa settimana della relazione di minoranza, per altri episodi di squadrismo, che nel caso specifico hanno natura accademico-professionale, al servizio del CSM.

Presidente, la ringrazio per avermi consentito di svolgere l’intervento. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ci mancherebbe, senatore Compagna, è un suo diritto.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, cari ed illustri colleghi, voglio innanzitutto ringraziare il collega Dalla Chiesa per il tributo rivolto al collega Fassone.

Ho molta stima del senatore Fassone. In tanti anni che ci conosciamo non mi è mai capitato di trovarmi d’accordo con lui, ma ciò non significa granché. Lo considero un gran galantuomo, uomo di onestà intellettuale e giurista raffinato, per cui credo gli vada dato atto di possedere queste qualità. D’altra parte, reputo tutte le persone che si occupano di giustizia in Senato di livello assai elevato. Sono pertanto contento di partecipare incidenter tantum a questo dibattito.

Il senatore Massimo Brutti, che credo mi onori della sua amicizia, ha detto che il Ministro nutre antipatia nei confronti dei magistrati. Ieri ho sentito dire che ha in antipatia il Consiglio superiore della magistratura. Non credo che il Ministro nutra antipatia verso i magistrati. Non lo credo affatto. Non l’ho mai sentito pronunciare parole irriguardose nei confronti di tale categoria.

Il Ministro ha in antipatia qualche magistrato. Del resto, anch’io nutro antipatia per qualche magistrato e forse talvolta esagero perché ne disprezzo qualcuno, ma assai pochi. Il mio bisnonno era magistrato, e lo era suo padre nonché suo nonno, per cui posso dire che provengo da una famiglia che vanta illustri magistrati in Calabria. Non ho quindi nulla contro questa categoria. Ho fatto l’avvocato per quarantadue anni e posso dire di aver avuto sempre buoni rapporti con i magistrati e di nutrire stima nei loro confronti. Qualche magistrato obiettivamente spesso esce fuori dal seminato.

Il Ministro ha letto le dichiarazioni di un magistrato in cui questa parte politica veniva definita "brutta gente". Senatore Brutti, io mi considero bellissimo (Ilarità), non dal punto di vista fisico, ovviamente, ma dal punto di vista morale, e considero bellissimo il ministro Castelli.

MARITATI (DS-U). C'è libertà di pensiero!

CONTESTABILE (FI). Il magistrato che ha affermato che io e Castelli, ma anche persone più autorevoli di me, come pure i colleghi che siedono alle mie spalle, siamo brutta gente ha detto una cosa molto ingiusta, si dovrebbe vergognare, e gli è stato dato spazio sulla stampa solo perché magistrato.

E allora, ubi commoda ibi incommoda. I magistrati hanno un'audience sulla stampa che è di gran lunga superiore a quella degli altri cittadini e forse è giusto che sia così, perché la loro funzione è sicuramente una tra le più delicate nell'ambito dello Stato. Essi dunque hanno un'audience sulla stampa maggiore degli altri cittadini, ma credo che abbiano il dovere di essere moderati proprio perché quando parlano lo fanno in quanto magistrati e le loro parole vengono riportate in quanto magistrati.

Non c'entra niente, senatore Brutti, l'articolo della Costituzione (che noi sommessamente, modestamente, conoscevamo) sulla libertà di parola; non c'entra niente perché il problema è politico e di opportunità, non di libertà di parola. Un magistrato afferma del Ministro e di me stesso che siano brutta gente; siccome io sono bellissimo, egli merita il mio disprezzo.

Per quanto riguarda il dato semantico evidenziato dal mio amico Guido Calvi, credo che un'attenzione al linguaggio sia cosa da vedere con molto favore. Il Ministro è padano; io vivo in Padania da quarantatré anni, mi sento padano. Il Ministro è padano e ai padani in genere viene attribuita una certa rozzezza di linguaggio: voglio ricordare che la prima testimonianza della lingua italiana, l'indovinello veronese, quello del bue che ara il campo, nasce in Padania e perciò attribuire ai padani una certa rozzezza di linguaggio contrasta con la storia. Fino a qualche anno fa, si pensava che la prima testimonianza dell'italiano fossero il placito di Capua e il placito di Teano; ora tutti ritengono che la prima testimonianza sia padana, vale a dire l'indovinello veronese.

Il senatore Calvi ha posto un problema di linguaggio: ha fatto benissimo. Tutti noi abbiamo letto Roscellino e Guglielmo di Occam….

AYALA (DS-U). Lo conosciamo, lo abbiamo letto da bambini.

CONTESTABILE (FI). Conosciamo perciò i grandi nominalisti, conosciamo coloro che hanno ritenuto nomen est homen: il nome è la cosa; il nome della rosa, in realtà, è la rosa. Sono i nomi, sono le parole che attribuiscono sostanza alle cose; se le cose cambiassero nome, cambierebbero anche sostanza. È la grande lezione di Guglielmo di Occam, lo abbiamo letto.

BRUTTI Massimo (DS-U). Usava anche il rasoio!

CONTESTABILE (FI). Non c'è dubbio. Conosciamo la scuola di Port Royal, conosciamo Giansenio, conosciamo gli studi sulle parole di Port Royal; abbiamo letto gli scritti sul linguaggio di Gianbattista Vico; qualcuno tra noi, più raffinato, conosce De Saussure.

BRUTTI Massimo (DS-U). Mi consenta un'interruzione, collega Contestabile: propongo un uso accurato del rasoio di Occam sulla legge del ministro Castelli.

CONTESTABILE (FI). Certo; accettiamo.

AYALA (DS-U). Forse sarebbe bene spiegare cos'è il rasoio di Occam. (Generali commenti).

CONTESTABILE (FI). Il rasoio di Occam è noto a tutti, anche al barbiere del Senato. (Ilarità).

Credo perciò che quello posto dal collega Guido Calvi sia un problema serio. Vi è però anche un problema tecnico, di Regolamento parlamentare, e cioè che l’emendamento non propone la modifica del termine "tramutamento", ma la soppressione del numero 3.3), ragion per cui, purtroppo, non possiamo aderire a quell’emendamento. Se avesse proposto di modificare "tramutamento" in "trasferimento" ne avremmo potuto discutere. Ma poi, "trasferimento" va bene? Il "tra" è comune con "tramutamento", ma il resto della parola, "ferimento" non può significare per noi antipatia nei confronti dei magistrati?

CALVI (DS-U). Viene da fero.

AYALA (DS-U). Fero, fers, tuli, latum, ferre. (Applausi ironici del senatore Borea).

CONTESTABILE (FI). Sì, ma in italiano può avere altro significato.

Per qualche ironia, senza che la cosa costituisca offesa per alcun magistrato, ho fatto riferimento a "transumanza". La parola "transumanza" non ha un’accezione negativa…

MARITATI (DS-U). No, è un complimento! Transumanza come quella dei porci.

CONTESTABILE (FI). …perché è stata addirittura nobilitata da un grande poeta, l’unico poeta italiano che avesse appreso la grande lezione di Baudelaire e della poesia francese dell’Ottocento: "Ora in terra d’Abruzzo i miei pastori lascian gli stazzi e vanno verso il mare". (Applausi del senatore Iannuzzi e del ministro Castelli).

In più, un magistrato di Milano, al quale sono legato da molta amicizia, bravo magistrato e bravo storico, ha pubblicato recentemente un libro storico sulla transumanza in Abruzzo.

Voglio dire che la parola "transumanza" è spogliata da ogni influenza pecoreccia, ormai fa parte della storia della cultura.

Allora, in sintesi: "tramutamento"? "Trasferimento"? Sarebbe stato sicuramente meglio "trasferimento"; purtroppo, l’emendamento così com’è formulato ci impedisce di votarlo favorevolmente.

Voglio dire un’ultima cosa. Il senatore Massimo Brutti, con il quale ho rapporti da più di dieci anni molto buoni, sul piano personale… (Commenti dai Gruppi FI e LP). Lo so, è una mia scelta. (Richiami del Presidente).

AYALA (DS-U). Brutti conferma.

CONTESTABILE (FI). Il senatore Massimo Brutti ha parlato ieri di antipatia del Ministro per il Consiglio superiore della magistratura. Vede, senatore Brutti, come ella sa molto meglio di me, si parla di "poteri" del Consiglio superiore della magistratura, ma siamo sicuri che sia un potere?

Montesquieu, parlando della magistratura, non parlava di "pouvoir", parlava di "puissance": e "puissance" siamo sicuri che in italiano non significhi "funzione"? Infatti, gli altri due li chiamava "pouvoir", mentre, parlando della magistratura, nella prima edizione del 1748 e nella seconda del 1749, tutte e due le volte ha usato il termine "puissance".

BRUTTI Massimo (DS-U). A proposito delle magistratura, parlava di "potere nullo".

ASCIUTTI (FI). Avete rapporti intensi voi due!

CONTESTABILE (FI). I poteri sono posti dalla nostra Costituzione: concorsi, promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari. Invece, il Consiglio superiore della magistratura da anni si è trasformato, per sua iniziativa, nel terzo ramo del Parlamento italiano. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LP).

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Bravo!

CONTESTABILE (FI). E questo in violazione costante della Carta costituzionale e della regola della democrazia, che vede i rami del Parlamento eletti per elezione diretta dal popolo italiano. Questo è lo scandalo, senatore Massimo Brutti! (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LP e del senatore Liguori. Congratulazioni).

CASTELLI, ministro della giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Chiedo scusa all’Assemblea se faccio perdere un po’ di tempo, ma, visto che ormai la seduta mi sembra si sia trasformata in una sorta di discussione sui massimi sistemi, non credo che sottrarrò molto tempo alle votazioni.

Consentite anche a me un volo pindarico letterario. Esiste uno scrittore anglosassone - che non cito perché tutti voi sicuramente lo conoscerete, essendo tutti molto più acculturati di me - che evoca, in un suo libro famosissimo, il popolo dei Bandarlog. Chi sono i Bandarlog? È un popolo che non sa fare nulla: non sanno gestirsi, sono disordinati, però passano la giornata cantando "noi siamo i più bravi e i più belli, e se lo diciamo noi, allora deve essere vero". Nessuna allusione agli interventi che abbiamo subìto in questi tempi.

Perché cito i Bandarlog? Perché questa questione del "tramutamento" è veramente paradossale. Qui c’è un Ministro che viene definito incompetente e di là ci sono i grandi esperti della giustizia. Ma lei, collega Calvi, si è letto il regio decreto del 1941 recante l’ordinamento giudiziario? Evidentemente no, perché "tramutamento" è un termine tecnico che esiste nel regio decreto del 1941 e viene sempre evocato dalle circolari del CSM. Ergo, noi abbiamo utilizzato un termine tecnico che ha un significato ben preciso fin dal 1941.

CALVI (DS-U). E lei lo cambi, ha il potere di cambiarlo.

CASTELLI, ministro della giustizia. Non vedo perché lo si debba cambiare per fare confusione. Questo è il dato: è un termine preciso che esiste nell’ordinamento giudiziario. Spiegatemi per quale motivo deve essere cambiato.

Ad ogni cosa va dato un nome preciso. Ebbene, questo termine è preciso, ha assunto un significato assolutamente inequivocabile. E ora noi dovremmo cambiarlo perché non piace al senatore Calvi o al senatore Dalla Chiesa, e quindi creare una sorta di confusione nel testo perché bisogna criticare assolutamente tutto!

Leggetevi le leggi, leggetevi le circolari del CSM e poi, magari, potrete parlare. Non è un caso che il senatore Fassone, che è il più esperto, forse, di tutti noi in quest’Aula su questi temi…

PASTORE (FI). Il più serio!

CASTELLI, ministro della giustizia. … non sia mai intervenuto a tale proposito. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e AN).

PRESIDENTE. Colleghi, ci sono tutti gli elementi per poter votare. Procediamo dunque alla votazione.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, vorrei parafrasare Cicerone nel "De senectute" per chiedere la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Alcuni senatori dell’opposizione segnalano luci accese fra i banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).

MARITATI (DS-U). Compagna, si vota per uno, non per tre!

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, sui banchi di AN ci sono alcune luci senza la presenza di senatori. E’ una vergogna!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.122, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.123, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.124, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.125, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.126, identico all’emendamento 2.127.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei dire a quest’Assemblea che credo nella Costituzione e penso che tutti i cittadini, compresi i parlamentari, debbano rispetto alla Carta fondamentale. I parlamentari hanno una possibilità in più rispetto ai cittadini, che debbono raggiungere un certo numero per richiedere una modifica costituzionale, ed è quella di dar luogo alla revisione costituzionale.

Ora, poiché in questo disegno di legge non è stata adottata la forma della revisione costituzionale, il Ministro per primo e il senatore Compagna per secondo devono rispetto alla norma costituzionale. (Commenti dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente). Questo è un principio chiaro.

CIRAMI (UDC). Ma svegliati, non tornare sulle stesse questioni!

ZANCAN (Verdi-U). Al senatore Compagna vorrei soltanto rispondere che mi auguro che il suo intervento non sia mai letto dagli eredi di Falcone, Borsellino e Livatino… (Commenti dai banchi della maggioranza)… e di tutti gli altri magistrati. Lei ha parlato di sangue e ha ironizzato sul sangue!

PASTORE (FI). Sciacallo!

ZANCAN (Verdi-U). Al signor Ministro, che ha parlato d'interventi che ha dovuto subire, vorrei infine rispondere che, fino a quando ci sarà un Parlamento, un Ministro dovrà ascoltare e non "subire" gli interventi dell’opposizione.

Vengo ora al merito dell’emendamento 2.126. Il testo del provvedimento che noi stiamo cercando di emendare contraddice nel modo più fermo quanto ieri è stato detto dal Ministro, il quale ci ha parlato di un nuovo meccanismo valutativo dei magistrati; meccanismo valutativo che attualmente sarebbe vittima dei favori o dei disfavori delle correnti, mentre si vorrebbe instaurare un meccanismo molto più serio, giusto ed articolato attraverso le norme sui concorsi.

Se continuando a fare il nostro lavoro, l’unico per il quale siamo stati eletti dal popolo italiano, prendessimo in esame il numero 3.5), potremmo leggere che il Consiglio superiore della magistratura, dopo aver acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari (per esempio il parere che dice che un magistrato non lavora, oppure che è sgarbato con il pubblico o che arriva in ritardo all’udienza) e dopo aver integrato tale parere con gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti (termine generico che non so da cosa sarà riempito, ma che comunque mi dice che si tratterebbe di una valutazione complessiva e globale), assegnerà i posti secondo l’ordine di graduatoria.

Vengo poi all’eccezione com’è posta in questa norma, e cioè un concorso per titoli ed esami: un Moloch che fa aggio su tutto il resto e diventa il modo per stabilire una graduatoria. Altro che valutazione della laboriosità e di quant’altro, come diceva ieri il Ministro! (Commenti del senatore Asciutti). Non ho capito che cosa dice, senatore Asciutti.

PRESIDENTE. Talvolta, senatore Zancan, non capire è una condizione eccellente per rimanere sereni.

ZANCAN (Verdi-U). Lei mi ha dato un ottimo suggerimento, ma, come vede, io rimango sereno sia quando capisco, sia quando non capisco.

Come dicevo, tutto ciò è un’abdicazione rispetto ai concorsi dove la carriera, l’umanità, il tratto, la puntualità, la laboriosità di un magistrato, fare il proprio dovere, cioè rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini, vengono annullati in una graduatoria meccanica di cui al concorso per titoli ed esami. È vero (perché non amo leggere i testi nascondendo la valutazione o dimenticando delle righe di testo), vi è l’inciso d’eccezione in cui si dice "salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione".

Immaginiamo come sia possibile fornire una dettagliata motivazione del perché vi ostino specifiche e determinate ragioni, quando noi sappiamo che la valutazione non è certamente traducibile in una motivazione di determinate e specifiche ragioni, che annulla dunque la valutazione degli utenti della giustizia la quale deve essere vincente rispetto al meccanismo burocratico di questi concorsi voluti dal Ministro soltanto in spregio ad un articolo della Costituzione.

Il Ministro avrebbe avuto il dovere di chiedere a quest’Aula di mutarne il dettato attraverso la revisione costituzionale. Da due giorni stiamo parlando evitando il problema di fondo: non potete predisporre una legge ordinaria e continuare a sbeffeggiare la nostra Costituzione. Mi oppongo a quanto state facendo; il meccanismo da voi messo in atto è un’offesa al Parlamento!

Senatore Compagna, onorevole Ministro, senatore Bobbio, potete criticare ciò che volete del Consiglio superiore della magistratura, ma non potete sottrarre un compito costituzionalmente riconosciuto ad un organo costituzionale.

Se vogliamo, in primo luogo, ritrovare il rispetto per il dialogo, ritroviamo rispetto per la legge superiore che ci consente questo dialogo, che consente a questo Parlamento di essere tale.

Per queste ragioni, chiedo all’Aula di votare a favore dell’emendamento 2.126, identico all’emendamento 2.127. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e DS-U).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho difficoltà a comprendere le ragioni per cui su certi temi non ci si possa intendere.

Credo che l’esposizione del collega Zancan sia stata fortemente esplicita; l’emendamento 2.126, identico all’emendamento 2.127, non è secondario. Non ci stiamo confrontando con le posizioni della maggioranza come se fossimo i difensori dei vizi della magistratura.

Quando il collega Zancan - lo dico rivolgendomi al collega Asciutti, se ha la bontà di ascoltarmi - pone il problema dei concorsi e della selezione per concorsi che non passano attraverso il CSM, non sta auspicando, come si è detto (come se fosse quella l’alternativa), che allora bisogna selezionare i magistrati in base alle tessere di partito.

Non giova al Parlamento discutere in questo modo, né alla qualità del dibattito politico-parlamentare ragionare in questi termini. Vorrei fosse chiaro - chi ha partecipato ai dibattiti in Commissione lo sa - che siamo contrari alla possibilità che il magistrato possa iscriversi ad un partito politico, quindi meno che mai possono essere selezionati per tessera di partito e per simpatie politiche. Stiamo cercando di riportare alla ortodossia costituzionale il tema della selezione e della promozione dei magistrati.

Pensare che da una parte ci siano coloro che difendono i vizi della magistratura e che invece dall’altra parte tutto ciò che è contro i vizi esistenti sia vaccino rispetto a vizi futuri è una rappresentazione inaccettabile, perché non stiamo discutendo in questo modo, non è questo il nostro atteggiamento.

Qui c’è una legge che ci viene proposta la quale stabilisce che i magistrati saranno assegnati "secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli". Cosa significa? Vuol dire che saranno le commissioni che sono istituite a decidere i meccanismi di assegnazione dei magistrati. Ma questa è una funzione costituzionalmente assegnata al Consiglio superiore della magistratura.

Dovremmo intervenire, signor Presidente e onorevoli colleghi, casomai, sui vizi che possono riscontrarsi nell’operato del Consiglio superiore della magistratura. Ma se quello rimane il punto di riferimento costituzionale, il fatto di fuoriuscirne pone un problema di costituzionalità.

Lo dico ancora una volta: né io personalmente, né il Gruppo della Margherita sposiamo la lista delle questioni di costituzionalità che è stata proposta dall’Associazione nazionale magistrati; non sposiamo quella lista, perché su alcuni temi possiamo ritenere che la questione di incostituzionalità sia altamente opinabile.

Qui però è certa, infatti, è proprio questo uno dei compiti che viene assegnato al CSM, anche secondo una visione ristretta delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, anche a chi sostiene che non è organo di autogoverno, come pretende di essere o secondo le funzioni che ha svolto negli ultimi anni. Lo ribadisco: anche in una visione riduttiva, al Consiglio superiore della magistratura, a norma di Costituzione, spetta governare le promozioni e la selezione dei magistrati.

Bisogna allora insistere perché il Consiglio superiore della magistratura sia più attento ad alcuni requisiti ed a svolgere una funzione di stimolo nel rispetto delle reciproche competenze. Sono d’accordo su questo, ma qui stiamo trasferendo un suo peculiare compito ad una commissione esterna al Consiglio superiore della magistratura.

La questione dei titoli è stata posta ieri con forza per la Procura nazionale antimafia e ci è stato risposto - non soltanto dal collega Bobbio, ma anche dal collega Centaro - che la selezione per titoli tiene conto di tutte le variabili che tendono a comporre la personalità del magistrato e la sua qualità.

Ci è stato detto: perché avete paura della selezione per titoli? Nei titoli viene considerato tutto, anche i requisiti specifici temperamentali e personali. Ma capiamo che non è così, perché viene stabilito che il Consiglio superiore della magistratura - insisto sul problema di costituzionalità - non fa che assorbire le indicazioni che gli vengono dalle commissioni che hanno svolto le valutazioni per titoli e per esami, scritti e orali, "salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali" il Consiglio superiore della magistratura, a questo punto, "deve fornire dettagliata motivazione".

Allora, il Consiglio superiore della magistratura si colloca a un gradino inferiore rispetto alle commissioni, perché se va contro le indicazioni delle commissioni deve spiegarne le ragioni e dare una motivazione dettagliata. A questo punto l’organo costituzionale sono le commissioni e il Consiglio superiore della magistratura è al di sotto.

Ma c'è un altro elemento importante. In questi titoli, allora, non sono ricompresi quegli aspetti della carriera e della biografia del magistrato che illuminino le sue qualità professionali e personali? Quali potrebbero essere altrimenti le specifiche e determinate ragioni che il Consiglio superiore della magistratura potrebbe opporre alle valutazioni di chi ha ragionato per titoli, se non il fatto che quella è una persona che, nella tale situazione, in quella sede giudiziaria, si è comportata in modo scorretto, in modo inaffidabile? E allora questo non è stato considerato nei titoli?

È evidente che questa formulazione ci sta spiegando: guardate, questi concorsi per titoli e per esami sono davvero una cosa burocratica, che non tiene conto degli elementi importanti che potrebbero poi essere richiamati successivamente dal Consiglio superiore della magistratura. Quest’ultimo, infatti, se interviene per gravi motivi si prevede abbia a sua disposizione un campo di esplorazione che racchiude anche gli elementi di personalità del magistrato.

Ecco perché a me sembra che questo passo della norma, nell’ambito delle parti indicate dall'Associazione nazionale magistrati, sia tra quelli che più sicuramente configurano un problema di costituzionalità; al tempo stesso la sua formulazione ci spiega come tutto il dibattito che abbiamo fatto ieri sull'esame per titoli fosse un dibattito fondato, che i concorsi per titoli sono concorsi burocratici, che non prendono in considerazione elementi gravi che potrebbero sfuggire, ovviamente, a chi dà una valutazione soltanto per titoli dei magistrati che concorrono a quei posti.

Mi dispiace che il Ministro - lo rilevo anch'io - abbia detto che ha dovuto subire degli interventi. Questi sono interventi che riguardano - io credo - il cuore di un provvedimento giudiziario. È vero che questa non è la riforma della giustizia ma è, come si va dicendo, semplicemente un'occasione mancata di riformare l'ordinamento giudiziario, però qui ci troviamo di fronte a questioni assolutamente rilevanti, che ci arrivano così formulate dalla Camera, e non mi sembra che, intervenendo per esprimere le nostre convinzioni obblighiamo il Ministro a subire alcunché. Chiediamo al Ministro di rispettare la normale dialettica parlamentare. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Zancan).

*CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei anch'io cogliere l'occasione per intervenire su questo emendamento. E parlo anche con animo sereno, nel senso che non credo che il Ministro mi debba subire, dato che è assente, ma debbo dire che mi spiace che si usino espressioni di questo genere, anche se il confronto fosse duro e severo. Mi sembra che questa mattina sia stato anche articolato su temi più elevati dal punto di vista culturale e meno legati alla struttura di questi articoli.

E purtuttavia mi devo rammaricare del fatto che ancora una volta un rappresentante del Governo, del Governo di questo Paese, e quindi anche mio… (Commenti del senatore D'Ambrosio)… mi riferisco al Governo di tutto il Paese, dell'Italia, e quindi anche mio, pur essendo all’opposizione, il Governo che ci rappresenta… debba ritenere di dover subire interventi che invece - vorrei ricordarlo - il Presidente della Commissione giustizia ed altri ancora hanno ritenuto non di natura ostruzionistica, anzi tale da offrire contributi.

Il senatore Bobbio per uscire da questa contraddizione si è invece involuto in una contraddizione più radicale, dicendo che costruiamo ostruendo…

AYALA (DS-U). Ostruzionismo costruttivo.

CALVI (DS-U). Grazie, senatore Ayala, la sua vicinanza sempre mi rincuora.

Tornerei un attimo su questo punto riferendomi ora agli emendamenti che stiamo discutendo. Ho già detto che mi appare assurdo pensare che si possano contingentare il numero di coloro che hanno meritevolmente acceduto alla condizione di poter godere benefìci di carriera.

Abbiamo già più volte espresso il motivo di dissenso circa la dinamica meritocratica, attraverso questa procedura concorsuale spesso per titoli, mentre invece noi avremmo voluto una valutazione più ampia, più approfondita, che premiasse effettivamente i meriti più veri che il magistrato sappia esprimere attraverso l'esercizio della sua delicatissima funzione. Questo lo abbiamo già detto, e io non voglio tornare sul punto.

C'è però una questione che - devo dire - mi intriga abbastanza. Si è stabilito che ci sia uno sbarramento (il 40, il 30 per cento dei posti) a disposizione dei meritevoli. Mi domando: e se i meritevoli sono più numerosi dei posti messi a disposizione? Per quale motivo innescare un processo di selezione meritocratica che individua, attraverso un concorso per titoli, i soggetti che possono accedere a quella funzione, dopodiché si stabilisce che questo percorso trova questo ulteriore sbarramento, determinato dal contingentamento degli stessi posti.

Trovo irragionevole procedere attraverso questi due sbarramenti. È una specie di percorso di guerra che il magistrato deve seguire: deve superare un concorso, creare i titoli, superare il concorso per titoli, dopodiché non è ancora sufficiente, perché c'è un numero contingentato di posti. Solitamente avviene invece che si mette al bando quel numero di posti e si concorre per quello.

Trovo veramente irragionevole l'idea che si stabilisca un concorso per titoli a cui si accede, dopodiché non è detto che, avendo vinto il concorso, si partecipi poi a quella carriera a cui io ho dato prova di poter essere meritevole di accedere. A me sembra che ancora una volta questa riforma così farraginosa non troverà alcuna possibilità di essere posta in essere. È così farraginosa, così meccanicistica ed irragionevole nella sua dinamica e nella sua logica, che sarà difficile che trovi attuazione, e se dovesse essere attuata creerà - questo sì - una serie così numerosa di ricorsi al TAR per cui vedremo a questo punto che i tribunali amministrativi saranno oberati di lavoro. Vogliamo accedere alla tesi meritocratica? Benissimo. Stabiliamo i percorsi più rapidi, più certi, più celeri, per determinare chi dovrà accedere a quelle cariche.

Ma se poi creiamo tutti questi ulteriori ostacoli, inevitabilmente noi saremo di fronte a rilievi di tipo giuridico e i ricorsi al TAR saranno frequenti, come del resto accade oggi. Voglio dirlo ancora: vi è la necessità di una riforma. Ancora di recente noi abbiamo avuto addirittura due procuratori della Repubblica di un'importante città, uno designato, che ha vinto, l'altro che ha fatto ricorso al TAR, che è stato accolto, e vi erano due procuratori, naturalmente con le funzioni assegnate soltanto ad uno, ma formalmente titolari dello stesso posto. Questo non deve ovviamente accadere, ma a questo punto immaginate cosa significa una condizione di questo genere? Che per ogni posto direttivo, inevitabilmente, tutti quelli che rimarranno esclusi da quel contingentamento certamente faranno ricorso, avendo vinto il concorso per titoli per accedere a quei posti.

Mi rendo conto che siamo arrivati ad un punto politico, perché questo è un punto politico; lo abbiamo capito, lo abbiamo capito da varie sedute che quel famoso dialogo che si era in qualche modo accennato con quel primo accantonamento è finito. Immediatamente dopo è terminata quella stagione. Non si può parlare più di dialogo. Noi continuiamo ad insistere, a spiegare le nostre ragioni, perché poi si va anche oltre l'Aula, si parla anche al Paese.

È ormai chiaro che tutto ciò che diciamo in quest'Aula non ha alcuna possibilità di essere ascoltato, valutato, recepito e approvato. A questo punto, allora il contributo che possiamo dare vale a futura memoria quale segnalazione di pericoli che possono determinarsi. Speriamo che la legge non concluda il suo percorso e, in ogni caso, che in fase di attuazione della delega si tenga conto delle nostre osservazioni critiche. Se la maggioranza non ci ascolta, immagino che questo Governo e questo Ministro ci ascolteranno ancor meno, ammesso che abbiano compreso ciò che diciamo.

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, a mio avviso, raramente in quest'Aula abbiamo assistito ad un dibattito così elevato, come quello svoltosi in questi giorni, sulla giustizia. La dissertazione semantica introdotta dal senatore Calvi, proseguita dal senatore Contestabile e conclusa dal Ministro, è una testimonianza dell'altezza del dibattito e della peculiarità di posizioni che spesso esulano, fortunatamente, dalla politica per addentrarsi nel vivo della discussione culturale.

Vorrei avanzare una proposta. La settimana è stata lunga, credo che arrivare fino alle ore 14 sia pretendere molto dai senatori che si sono sobbarcati l'onere della presenza in ogni minuto della settimana. Ci sono treni e aerei che ci attendono e soprattutto ci attendono le cerimonie che si svolgono nelle ore serali di questo 4 novembre.

Vorrei proporre alla Presidenza di concludere i lavori della seduta antimeridiana e di prevedere in futuro, per la giornata del 4 novembre, la possibilità per i senatori di essere presenti nelle loro città, nei loro collegi, a testimoniare il ricordo che il Senato e la Camera dei deputati tributano ai caduti della varie guerre in cui si è cimentato il nostro Paese.

Il 4 novembre è stato sempre giornata di gloria, di storia, di ricordo; mi auguro che nel 2005 il Senato vorrà adeguarsi alla sua tradizione per ricordare i nostri caduti nelle varie guerre. (Generali applausi).

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, il 4 novembre è e rimane, dentro il mio cuore, festa nazionale, anche se compio il mio dovere lavorando in questa sede o altrove. Consentitemi di esprimere una mia valutazione: ci sono feste che potrebbero essere abolite e feste come questa che dovrebbero essere restituite alla Nazione.

Quanto alla sua richiesta, senatore Fasolino, salva la votazione dei due emendamenti identici, non posso che rimettermi alla decisione dell'Assemblea.

PIROVANO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, è vero che oggi è festa, ma è altrettanto vero che queste feste nei Comuni si festeggiano tra sabato e domenica. Il fatto che noi siamo qui oggi non può farmi dimenticare che c'è gente che si alza tutte le mattine alle cinque per andare a lavorare e ha probabilmente un impegno fisico un po’ più gravoso del nostro.

Il Gruppo della Lega Nord non ha alcun problema ad arrivare alle ore 14; in ogni caso, ci rimetteremo democraticamente alle decisioni dell'Aula.

PRESIDENTE. Il fatto che molti lavorino è altro ordine di questione, è un’altra faccenda. In ogni caso, prendo atto che anche il Gruppo della Lega non ha obiezioni, nonostante le considerazioni svolte.

Metto pertanto ai voti l’emendamento 2.126, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.127, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, in considerazione dell’orientamento espresso dall’Aula, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

La seduta è tolta (ore 13,05).

 

 

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

 

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

            1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

            2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

            3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

            4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

        b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

            1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

            2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

            3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

            4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

            5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

            6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

        c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

        d) prevedere che:

            1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

            2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

        e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

            1) funzioni giudicanti di primo grado;

            2) funzioni requirenti di primo grado;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado;

            4) funzioni requirenti di secondo grado;

            5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

            6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

            8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

            9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

            10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

            11) funzioni giudicanti di legittimità;

            12) funzioni requirenti di legittimità;

            13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

            14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

            15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

        f) prevedere:

            1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

            2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

            3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

            4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

            5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

        g) prevedere che:

            1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

            3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

            5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

            6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

            7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        h) prevedere che:

            1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

            2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

            4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

            5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

            6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

            18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

        i) prevedere che:

            1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

            2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

            3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

            5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

        l) prevedere che:

            1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

                3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

                3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

            4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

                4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

                4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

            5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

                7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

                7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

                9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

                9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        m) prevedere che:

            1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

            2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

            4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

            5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

            7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

            8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        p) prevedere che:

            1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

            2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

        q) prevedere che:

            1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

                1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

                1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

                1.3) terza classe: da due a cinque anni;

                1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

                1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

                1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

                1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

            2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

            3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

        r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

        s) prevedere che:

            1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

            2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

            3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

        t) prevedere che:

            1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

            2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

                2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

                2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

    2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

            1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

            4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

        b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

        c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

        d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

        e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

        f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

        g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

        h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

        i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

        l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

        m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

        n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

        o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

        p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

        q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

        r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

        s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

    3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

        b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

        c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

        d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

        f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

        i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

        l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

        m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

        o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

        p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

        q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

        r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

            1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

            2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

            3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

            4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

            5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

            6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

            7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

        s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

        t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

        u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

        v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

        z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

    4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

        b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

        c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

        d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

        e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

        f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

        g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

        h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

    5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

        b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

        c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

        d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

        e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

    6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

        b) prevedere:

            1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

            2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

            3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

            4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

        c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

            3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

            4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

            5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

            6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

            7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

            8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

            9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

            10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

            11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

        d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

            1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

            2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

            3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

            4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

            5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

            6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

            7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

            8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;

            9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

            10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

        e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

            1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

            2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

            3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

            4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

        f) prevedere come sanzioni disciplinari:

            1) l’ammonimento;

            2) la censura;

            3) la perdita dell’anzianità;

            4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

            5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

            6) la rimozione;

        g) stabilire che:

            1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

            2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

            3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

            4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

            5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

            6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

            7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

            8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

        h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

            4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

            5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

            6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

            8) la scarsa laboriosità, se abituale;

            9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

            11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

        i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

            3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

        l) stabilire che:

            1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

            2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

            3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

        m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

        n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

        o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

        p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

        q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

    7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

        b) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

            2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

            3) il corso dei termini sia sospeso:

            3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

            3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

            3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

            3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

        c) prevedere che:

            1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

            2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

            3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

            4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

            5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

        d) stabilire che:

            1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

            2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

            3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

            4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

            5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

        e) prevedere che:

            1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

            2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

            3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

            5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

            6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

            7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

            8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

            9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

            10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

        f) prevedere che:

            1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

            2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

            3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

            5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

            6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

            7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

        g) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

            2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

        h) prevedere che:

            1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

            2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

            3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

            4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

        i) prevedere che:

            1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

            2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

            3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

            4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

        l) prevedere che:

            1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

            2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

        m) prevedere che:

            1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

            2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

            3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

        n) prevedere che:

            1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

                1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

            2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

            3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

            4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

            5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

            6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

            7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

            8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

            9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

            10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

    8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

        b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

        c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

        d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

        g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’organico complessivo della magistratura;

        h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

        i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

            1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

            2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

        l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;

        m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

            2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

            2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

            3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

    9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

    11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

    12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

        b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

    13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

    14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

    15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

        b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

        c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

        d) riserva all’amministrazione centrale:

            1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

            2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

            3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

            4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

            5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

            6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

            7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

            8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

            9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura;

          10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

    17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

        b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

        c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

    22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

    24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

    25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

    26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

    27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

    28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

    29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

    30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

    «Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

        b) l’articolo 89 è abrogato;

        c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

    34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

    36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

        a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

        b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

    38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

    «Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

    39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006.

    40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

    42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

    43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

    44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

        a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

        b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

    50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

EMENDAMENTI DA 2.117 A 2.127

2.117

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.1).

2.118

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), al numero 3.1) ed al numero 4.1) sopprimere le parole: «per il 40 per cento».

        Conseguentemente ai punti 3.2) e 4.2) sostituire le parole: «per il 60 per cento i» con le seguenti: «i restanti»; sopprimere le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)» e ai numeri 3.5) e 4.5) sopprimere rispettivamente le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)».

2.119

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l), n. 3.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2», sino al termine.

2.120

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.2).

2.121

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l) n. 3.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

2.122

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).

2.123

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.122

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).

2.124

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).

2.125

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.124

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).

2.126

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).

2.127

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.126

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

693a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 12 FEBBRAIO 2002

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO

 

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 4 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBO’ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l’articolo 1, e che nella seduta antimeridiana del 4 novembre è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.128.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, con questo emendamento proseguo - e purtroppo proseguirò per poco, grazie all’infelice scelta di contingentare i tempi in modo anche più avaro e soffocante di quanto necessario al fine del Governo - in quell’opera di esplorazione degli angoli meno illuminati di questa costruzione barocca e macchinosa. Ciò proprio per dimostrare che questa riforma non sarà epocale o, se lo sarà, sarà nel senso di essere ricordata per il grave aumento di disservizio che essa procurerà.

Che cosa sostiene questo emendamento? Sostiene la soppressione di una deroga che il Governo ha introdotto ad un punto molto importante, ossia l’esigenza di stabilità del magistrato nell’ufficio che assume.

È regola generale che il magistrato deve rimanere in quell’ufficio un certo numero di anni, quattro o tre secondo le circostanze. Per questa categoria di magistrati, invece, il periodo di stabilità è ridotto a soli due anni. Si tratta dei magistrati che hanno superato il concorso per accedere a funzioni di consigliere di Corte d’appello e che in questo caso, quando cioè la sede ottenuta non è particolarmente gradita, ne prenderanno possesso con le valigie in mano.

Credo di poter richiamare l’attenzione di alcuni colleghi sensibili all’esigenza del loro territorio, perché particolarmente penalizzate da questa scelta saranno quelle corti d’appello poco ambite, collocate in situazioni decentrate o meno facilmente raggiungibili. Tanto per fare un esempio, cito le corti d’appello di Caltanissetta, di Sassari, di Campobasso e qualche altra.

In queste corti d’appello i magistrati arriveranno con il pensiero al momento in cui se ne andranno; non formuleranno programmi di lavoro a lunga gittata; non prenderanno la residenza in quel luogo; non sposteranno la famiglia; si faranno accorpare le udienze in una parte del mese e mancheranno per tutto il resto; non saranno a disposizione né dei colleghi né del pubblico né del servizio.

Questa è una scelta decisamente infelice che nasce da un’altra, dalla scelta di aver costruito un sistema di concorsi in cui la sede non è conseguita in funzione del desiderio di prendervi possesso, ma in funzione di una classifica che non dipende dal magistrato. È un punto in cui le scelte di fondo producono a cascata effetti negativi.

Voi respingerete questo emendamento perché è la storia di tutti i nostri emendamenti. Condannerete un certo numero di sedi ad avere magistrati itineranti, che arriveranno con le valigie in mano e con le valigie in mano dopo poco le lasceranno.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, dato il poco tempo a disposizione, mi limiterò semplicemente ad osservare che saranno magistrati con la valigia, riprendendo il titolo di un noto film.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.128, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.129, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.130, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.517.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.517, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.131, identico all'emendamento 2.132.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.131, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 2.132 presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.133, identico all'emendamento 2.134.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.133, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all'emendamento 2.134 presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.135 e 2.136 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.137.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l'emendamento prevede i concorsi per gli organi requirenti, nei quali inciderà moltissimo l'affermazione, a dir poco devastante, fatta dal Ministro in quest'Aula, secondo la quale chi manderà a giudizio un assolto sarà punito.

CIRAMI (UDC). Ma non ha detto questo.

ZANCAN (Verdi-U). Il collega che afferma che il Ministro non ha detto questo farà bene a rivedersi il testo dello stenografico.

A parte il dato tecnico che per i reati più gravi manda a giudizio il GUP e non il pubblico ministero, ma il dato tecnico non mi importa, ciò che mi importa è invece sottolineare che questa affermazione del Ministro significa che vi saranno grosse difficoltà ad iniziare le azioni penali vere e serie, quelle che investono i reati di mafia, quelle che investono la criminalità organizzata, quelle dalle quali dipende la libertà e la democrazia del nostro Paese. Saranno, al contrario, premiati i neghittosi, gli ignoranti, gli imboscati, i pavidi, insomma quei magistrati che non faranno il loro dovere e si rifugeranno dietro un esito sfavorevole per dar luogo alla loro pigrizia.

Un bel risultato sull'attività delle procure da cui dipende l'esercizio dell'azione penale, la riparazione dell'offesa delle persone offese, il contrasto al crimine organizzato: uno splendido risultato, signor Ministro!

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.137, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. L’emendamento 2.138 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Metto ai voti l’emendamento 2.139, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.140, identico all’emendamento 2.141.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo a quindici colleghi il sostegno ad una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.140, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.141, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.142, identico all’emendamento 2.143.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo di nuovo a quindici colleghi il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.142, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.143, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.144, identico all’emendamento 2.145.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo di nuovo a quindici colleghi il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.144, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.145, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.146, identico all’emendamento 2.147.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo di nuovo a quindici colleghi il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.146, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.147, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.518, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.148, identico all’emendamento 2.149.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo di nuovo a quindici colleghi il sostegno alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.148, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.149, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.150, identico all’emendamento 2.151.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiedo a quindici colleghi l’appoggio alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.150, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.151, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.152, identico all’emendamento 2.153.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiedo a quindici colleghi l’appoggio alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.152, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.153, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.155.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.155, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.156, 2.157, 2.158 e 2.159 sono preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.160.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.160, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. L’emendamento 2.161 è precluso dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.162.

 

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.162, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.163.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.163, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.164, identico all’emendamento 2.165.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.164, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.165, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.166, identico all’emendamento 2.167.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.166, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.167, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.168.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.168, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.169, 2.170 e 2.171 sono preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.172.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.172, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.173.

 

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Alcuni senatori dell’opposizione segnalano la presenza di luci accese sui banchi della maggioranza cui non corrisponderebbero senatori presenti).

Prego i senatori segretari di verificare.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.173, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.174.

 

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.174, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.175.

 

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.175, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.176.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, questo emendamento mira a sopprimere quell’aberrazione che consiste nel tener conto, nella valutazione delle commissioni di esame, degli esiti dei procedimenti. Chi deciderà l’esito giusto? Attraverso questa valutazione degli esiti si potrà esercitare un vero e proprio controllo politico sull’autonomia della magistratura.

Signor Ministro, signori della maggioranza, voi qui vi muovete sul piano della totale incompetenza. (Commenti dal Gruppo AN). Signori della maggioranza che esprimete disapprovazione muta (e sono molto gentile a chiamarla così), vi ricordo che ho fatto un processo dove una persona è stata condannata per aver detto "Piove, Governo ladro": senza evoluzione nell’interpretazione giurisprudenziale può accadere anche questo.

Vogliamo ritornare a questo punto? O vogliamo invece riconoscere che la magistratura ha avuto una funzione di civiltà giuridica nel nostro Paese? (Applausi dal Gruppo Verdi-U. Commenti dai banchi della maggioranza).

CASTELLI, ministro della giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, chiedo scusa se intervengo interrompendo il ritmo delle votazioni. Il senatore Zancan però ha sollevato un problema circa il quale credo valga la pena di rendere edotta l’Assemblea su qual è l’attività di questo Governo.

Sicuramente il senatore Zancan si riferiva a Governi passati. (Commenti del senatore Zancan). Ricordo che l’articolo 313 del codice penale riserva al Ministro l’autorizzazione a procedere su reati di questa natura. Questo Governo non ha mai concesso l’autorizzazione a procedere su reati di vilipendio verso il Governo. Abbiamo negato l’autorizzazione a procedere anche su dichiarazioni di questa natura di alcuni noti no global.

Questo per testimoniare la democrazia con la quale stiamo operando. (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC. Commenti dai banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.176, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.177.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.177, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.519, identico agli emendamenti 2.178 e 2.179.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento2.519, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, identico agli emendamenti 2.178, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, e 2.179, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.180, 2.181, 2.182 e 2.183 sono preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.184.

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Là in alto sono in dieci a votare. Verifichiamo!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia. I senatori segretari sono addetti alla sorveglianza.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.184, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.186.

MARITATI (DS-U). C’è sempre uno che vota per due o per tre!

PAGANO (DS-U). Correttezza, per favore!

GRECO (FI). La correttezza vale per tutti!

PAGANO (DS-U). Guardo solo se la luce è accesa!

MARITATI (DS-U). La correttezza potrebbe essere una bella cosa.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, senatore Greco; per cortesia.

GRECO (FI). Mi provocano.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Vorrei approfittare del momento per ricordare che è compito dei senatori Segretari controllare. Vorrei pertanto che questi prestassero maggiore attenzione alla regolarità delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.186, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

LONGHI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI (DS-U). Vorrei segnalarle, signor Presidente, che dietro alla fila del senatore Schifani sono quattro i senatori e votano sempre per cinque. Quindi, lei che è l’arbitro, controlli la situazione, per favore. (Commenti e proteste dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.521.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Rispondo innanzitutto al Ministro che negli anni Sessanta, ai quali facevo riferimento ricordando quella sentenza, erano anche in vigore le norme più retrive e fasciste del vecchio TULPS, il vecchio testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, soltanto a seguito delle eccezioni sollevate dai giudici e delle sentenze della Corte costituzionale, sono state cancellate dal nostro ordinamento.

Se vuole che le racconti tutti i passi avanti che la giurisprudenza dal 1960 al 2000 ha fatto fare alla legislazione, purtroppo non mi bastano i trentasette minuti previsti dagli amanti del dialogo e della discussione parlamentare (Reiterate proteste e commenti dai banchi della maggioranza) quale è lei, con la maggioranza di questo Parlamento, ma sono pronto a documentarglielo per iscritto, signor Ministro. (Reiterate proteste della maggioranza).

E le voglio anche dire, rispetto all’emendamento in questione, che il suo potere di ricorrere al TAR, contro il quale si batte questo emendamento, è una spina reattiva nell’amministrazione della giustizia. Lei, ossia il Ministro della giustizia, si colloca come momento reattivo, di non tranquillità, di non pace, di guerra permanente all’interno dell’amministrazione giustizia.

Per questo il suo ricorso al TAR è assolutamente nocivo per una buona amministrazione della giustizia. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U. Commenti dei Gruppi FI, UDC e AN).

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei chiedere a 12 colleghi di sostenere la mia richiesta di verifica del numero legale, dando così la possibilità alla maggioranza di mostrare la sua compattezza.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.521, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.188.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto. L’emendamento 2.188, come già altri illustrati in precedenza, tende a rideterminare e chiarire i poteri del Ministro in materia di conferimento o proroga di incarichi direttivi.

Vorrei specificare semplicemente che non si tratta di ridurre o ampliare i poteri del Ministro, quasi che dovessimo assegnare al Ministro una maggiore o minore ampiezza di poteri, bensì di determinare e definire con chiarezza il ruolo del Ministro nell’impianto costituzionale dei rapporti con la magistratura.

Il Ministro non è una sorta di parte processuale, come si vorrebbe farlo divenire conferendogli un improprio potere di legittimazione all’impugnazione; egli non è un soggetto controinteressato; il Ministro è titolare di una funzione costituzionalmente rilevante di alta amministrazione: propone, indica, dispone, indirizza e, nel caso in cui l’oggetto di questo conferimento di incarichi dimostri di non essere adeguato, può disporre di altri poteri, che sono quelli di una proposta di sanzione disciplinare o persino di revoca nei casi più gravi. Tuttavia, ciò non significa che si possa assegnare al Ministro un potere di impugnazione.

Oltretutto, questo in realtà sminuisce l’opera e la funzione del Ministro, perché lo pone in una sorta di istituzionale conflitto con il magistrato singolo che viene ad essere destinatario di un incarico direttivo; quindi, pone il Ministro non in posizione prioritaria, ma anzi in posizione sottordinata e, per la verità, lo può rendere persino strumento di una serie di contestazioni che non hanno nulla a che vedere con il ruolo istituzionale del Ministro stesso, ma sono tipiche del rapporto tra singoli soggetti eventualmente beneficiari di provvedimenti di nomina di incarico direttivo.

Pertanto, mi pare che l'emendamento non solo non tenda a ridurre o a ridimensionare l’opera del Ministro, ma miri a dare all’opera del Ministro quell’alta funzione di sorveglianza e di indirizzo costituzionale che impone che esso non sia ordinariamente legittimato all’impugnazione di questo tipo di provvedimento.

Infine, chiedo anche a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.188, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.189.

 

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.189, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.522.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.522, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. L'emendamento 2.190 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.185.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.185, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.523, presentato dal senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.192.

 

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.192, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.193.

 

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.193, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.194, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.195.

 

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale, con la preghiera di esercitare il controllo più rigoroso possibile.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, pregando i senatori segretario di verificare la regolarità delle votazioni.

(Segue la verifica del numero legale).

Chi c'è accanto al senatore Lauro?

MARITATI (DS-U). Nessuno, ma vota da parecchio tempo!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.195, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.196, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.196, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Nella terza fila, ogni volta che dichiaro chiusa la votazione si accenda una luce. Senatore Massucco, chi è vicino a lei? Prego gli assistenti parlamentari di ritirare la tessera.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.197.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.197, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.198, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.198, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego gli assistenti parlamentari di ritirare la tessera dietro al senatore Nocco.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.199, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.199, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200, identico agli emendamenti 2.201 e 2.529.

 

Verifica del numero legale

CALVI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.200, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.201, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, e 2.529, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.530.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.530, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.531.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.531, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.202, identico all’emendamento 2.203.

 

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.202, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all’emendamento 2.203, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.204, identico all'emendamento 2.205, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARITATI (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.204, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.205, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.206.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.206, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.207.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, mi scusi, ma sono le ore 20 e, come previsto dal calendario dei lavori, a quest’ora dovrebbe terminare la seduta.

PRESIDENTE. In base al nuovo calendario dei lavori, che è comunicato all’Assemblea, la seduta proseguirà fino alle ore 20,30.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.207, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.208, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.209.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.209, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.210, 2.211 e 2.212 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto), mentre, sempre a seguito di tale approvazione, risulta assorbito l'emendamento 2.213.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.214.

 

Verifica del numero legale

MARITATI (DS-U). Chiediamo la verifica effettiva del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.214, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.215.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.215, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.216.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.216, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.217, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALVI (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.217, presentato dal senatore Calvi e altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.218, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Intervengo per chiedere a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.218, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.219, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.220.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo a dodici colleghi di appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 10 novembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno).

La seduta è tolta (ore 20,08).

 


ALLEGATO A

 

(omissis)

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

            1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

            2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

            3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

            4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

        b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

            1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

            2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

            3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

            4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

            5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

            6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

        c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

        d) prevedere che:

            1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

            2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

        e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

            1) funzioni giudicanti di primo grado;

            2) funzioni requirenti di primo grado;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado;

            4) funzioni requirenti di secondo grado;

            5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

            6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

            8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

            9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

            10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

            11) funzioni giudicanti di legittimità;

            12) funzioni requirenti di legittimità;

            13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

            14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

            15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

        f) prevedere:

            1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

            2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

            3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

            4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

            5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

        g) prevedere che:

            1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

            3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

            5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

            6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

            7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        h) prevedere che:

            1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

            2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

            4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

            5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

            6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

            18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

        i) prevedere che:

            1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

            2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

            3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

            5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

        l) prevedere che:

            1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

                3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

                3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

            4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

                4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

                4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

            5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

                7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

                7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

                9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

                9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        m) prevedere che:

            1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

            2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

            4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

            5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

            7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

            8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        p) prevedere che:

            1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

            2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

        q) prevedere che:

            1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

                1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

                1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

                1.3) terza classe: da due a cinque anni;

                1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

                1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

                1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

                1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

            2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

            3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

        r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

        s) prevedere che:

            1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

            2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

            3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

        t) prevedere che:

            1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

            2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

                2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

                2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

    2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

            1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

            4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

        b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

        c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

        d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

        e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

        f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

        g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

        h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

        i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

        l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

        m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

        n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

        o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

        p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

        q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

        r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

        s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

    3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

        b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

        c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

        d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

        f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

        i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

        l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

        m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

        o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

        p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

        q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

        r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

            1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

            2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

            3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

            4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

            5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

            6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

            7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

        s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

        t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

        u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

        v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

        z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

    4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

        b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

        c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

        d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

        e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

        f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

        g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

        h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

    5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

        b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

        c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

        d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

        e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

    6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

        b) prevedere:

            1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

            2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

            3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

            4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

        c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

            3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

            4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

            5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

            6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

            7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

            8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

            9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

            10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

            11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

        d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

            1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

            2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

            3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

            4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

            5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

            6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

            7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

            8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;

            9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

            10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

        e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

            1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

            2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

            3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

            4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

        f) prevedere come sanzioni disciplinari:

            1) l’ammonimento;

            2) la censura;

            3) la perdita dell’anzianità;

            4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

            5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

            6) la rimozione;

        g) stabilire che:

            1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

            2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

            3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

            4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

            5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

            6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

            7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

            8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

        h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

            4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

            5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

            6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

            8) la scarsa laboriosità, se abituale;

            9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

            11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

        i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

            3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

        l) stabilire che:

            1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

            2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

            3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

        m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

        n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

        o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

        p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

        q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

    7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

        b) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

            2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

            3) il corso dei termini sia sospeso:

            3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

            3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

            3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

            3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

        c) prevedere che:

            1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

            2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

            3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

            4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

            5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

        d) stabilire che:

            1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

            2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

            3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

            4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

            5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

        e) prevedere che:

            1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

            2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

            3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

            5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

            6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

            7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

            8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

            9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

            10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

        f) prevedere che:

            1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

            2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

            3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

            5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

            6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

            7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

        g) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

            2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

        h) prevedere che:

            1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

            2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

            3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

            4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

        i) prevedere che:

            1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

            2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

            3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

            4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

        l) prevedere che:

            1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

            2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

        m) prevedere che:

            1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

            2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

            3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

        n) prevedere che:

            1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

                1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

            2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

            3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

            4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

            5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

            6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

            7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

            8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

            9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

            10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

    8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

        b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

        c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

        d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

        g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’organico complessivo della magistratura;

        h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

        i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

            1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

            2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

        l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;

        m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

            2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

            2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

            3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

    9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

    11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

    12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

        b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

    13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

    14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

    15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

        b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

        c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

        d) riserva all’amministrazione centrale:

            1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

            2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

            3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

            4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

            5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

            6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

            7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

            8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

            9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura;

          10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

    17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

        b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

        c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

    22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

    24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

    25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

    26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

    27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

    28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

    29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

    30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

    «Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

        b) l’articolo 89 è abrogato;

        c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

    34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

    36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

        a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

        b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

    38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

    «Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

    39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006.

    40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

    42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

    43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

    44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

        a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

        b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

    50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI DA 2.128 A 2.220

2.128

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere i numeri «3.6)» e: «4.6)».

        Conseguentemente, al numero 3.8) sostituire le parole: «dei numeri 3.6) e» con le seguenti: «del numero» ed al numero 4.8) sostituire le parole: «dei numeri 4.6) e» con le seguenti: «del numero».

2.129

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

2.130

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.129

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

2.517

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera l) numero 3.6), sostituire la parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

2.131

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

2.132

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.131

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

2.133

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).

2.134

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.133

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).

2.135

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 4).

2.136

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 4.1).

2.137

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2», sino al termine.

2.138

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.2).

2.139

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 4.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2», sino al termine.

2.140

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).

2.141

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.140

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).

2.142

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.4) della lettera l).

2.143

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.142

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.4).

2.144

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.5) della lettera l).

2.145

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.144

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.5).

2.146

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.6) della lettera l).

2.147

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.146

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).

2.518

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 4.6), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

2.148

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.7) della lettera l).

2.149

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.148

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).

2.150

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 4.8) della lettera l).

2.151

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.150

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.8).

2.152

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera l).

2.153

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.152

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 5).

2.155

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).

2.156

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, sopprimere il numero 7 della lettera l).

2.157

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7).

2.158

FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sostituire i numeri 7), 7.1) e 7.2) con i seguenti:

            «7) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

                7.1) ai magistrati che esercitino o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

                7.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

        Conseguentemente, sopprimere i numeri 7.3) e 7.4) ed al numero 7.5) sopprimere le parole: «7.3) e 7.4)»; e sostituire i numeri 9), 9.1) e 9.2) con i seguenti:

            «9) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

                9.1) ai magistrati che esercitano o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

                9.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

        Conseguentemente, sopprimere i numeri 9.3) e 9.4) ed al numero 9.5) sopprimere le parole: «9.3) e 9.4)».

2.159

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.1).

2.160

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l) numero 7.1) sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

2.161

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.2).

2.162

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera l) numero 7.2) sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

2.163

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 7.3) della lettera l).

2.164

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 7.4) della lettera l).

2.165

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.164

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.4).

2.166

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 7.5) della lettera l).

2.167

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.166

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.5).

2.168

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 8).

2.169

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9).

2.170

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.1).

2.171

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.2).

2.172

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.3).

2.173

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.4).

2.174

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.5).

2.175

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10).

2.176

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 11) della lettera l).

2.177

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 11), dopo le parole: «sulla base di criteri oggettivi e predeterminati», aggiungere le seguenti: «sulla base di deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura».

2.519

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera l), numero 11), sopprimere le parole: «, degli esiti dei provvedimenti adottati».

2.178

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.519

Al comma 1, lettera l), n. 11, sopprimere le parole: «degli esiti dei provvedimenti adottati».

2.179

CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Id. em. 2.519

Al comma 1, lettera l), n. 11), sopprimere le parole: «degli esiti dei provvedimenti adottati».

2.180

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.181

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.182

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).

2.183

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

            «1) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;».

2.184

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera m) n. 1), sopprimere le parole: «dei titoli».

2.186

CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m) ai numeri 1) e 2), dopo le parole: «dei Consigli giudiziari e» inserire le seguenti: «nei casi di competenza,».

2.521

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole da: «il Ministro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del numero.

2.188

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «Il Ministro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «È esclusa la legittimazione del Ministro della giustizia all’impugnazione delle delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi».

2.189

FASSONE, CALVI, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «ricorrere in sede di giustizia amministrativa», con le seguenti: «sollevare conflitto di attribuzioni», e sopprimere le parole: «o la proroga», e le parole: «o con il parere».

2.522

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «o la proroga».

2.190

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

2.185

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «dei titoli».

2.523

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo la parola: «acquisiti», aggiungere le seguenti: «, se necessario».

2.192

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 3).

2.193

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, acquisito il parere del Ministro della giustizia.

2.194

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4).

2.195

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: «ai fini», sino alle parole: «grado elevato».

2.196

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).

2.197

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole da: «nella sede», sino alle parole: «bilancio dello Stato».

2.198

MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di originaria provenienza», inserire le seguenti: «anche in soprannumero, da riassorbirsi per effetto di successive vacanze».

2.199

FASSONE, CALVI, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

        Conseguente, al numero 7), sopprimere le parole: «allo scadere del termine di cui al numero 6)» e sopprimere il numero 8).

2.200

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.201

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Id. em. 2.200

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.529

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Id. em. 2.200

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.530

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 6), sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «otto anni».

2.531

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: «che possono essere prorogati a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni».

2.202

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).

2.203

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.202

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).

2.204

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

2.205

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.204

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

2.206

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 9).

2.207

CALVI, MARITATI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «direttive giudicanti di legittimità» con le seguenti: «direttive giudicanti superiori» e le parole: «giudicanti di legittimità» con le altre: «direttive giudicanti» ed al numero 10) sostituire le parole: «direttive requirenti di legittimità» con le seguenti: «direttive requirenti superiori» e le parole: «requirenti di legittimità» con le altre: «direttive requirenti».

2.208

MARITATI, FASSONE, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni di legittimità» con le seguenti: «da un magistrato che eserciti le funzioni di legittimità, da due a quattro magistrati che esercitino funzioni direttive da almeno tre anni».

2.209

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).

2.210

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).

2.211

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera m), al numero 11) sopprimere le parole da: «fermo restando» sino alla fine del numero.

2.212

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «fermo restando il possesso» fino alla fine.

2.213

FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN

Assorbito. Cfr em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «di uno degli uffici di diretta collaborazione» sino a: «D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55».

2.214

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «nella valutazione dei titoli» sino al termine.

2.215

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «requirenti».

2.216

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.217

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

2.218

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «se vacante, o in altra sede» con le parole: «anche in soprannumero».

2.219

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «salvo che il magistrato» sino alle parole: «dieci anni» con le parole: «in una sede diversa vacante all’interno della medesima regione».

2.220

AYALA, FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «appartenente ad un distretto sito in una regione diversa» sino a: «è stato eletto» con le seguenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado;».


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

694a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 10 NOVEMBRE 2004

Presidenza del presidente PERA

 

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBO’ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio dei commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2 (1296-B/bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che sono stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, e conseguentemente l’articolo 1, e che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.220.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.220, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.221.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,37, è ripresa alle ore 9,57).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore segretario a verificare nuovamente se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.221, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.222, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.223.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.223 merita una breve dichiarazione di voto perché la disposizione sulla quale interviene rappresenta una piccola perla che sottopongo alla sensibilità del Ministro.

Che cosa dice il numero 2) sul quale propongo di intervenire? Dice che i componenti delle varie commissioni di concorso disseminate nella carriera dei magistrati non sono immediatamente confermabili, e questo è sicuramente da approvare. Poi, però, introduce un’eccezione, che riguarda i magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimità. Il lettore, ignaro di questa disposizione, si domanda come mai questa categoria di magistrati abbia il privilegio - discutibile che sia un privilegio - di poter essere nominata costantemente a far parte delle commissioni.

Confidando nella razionalità del legislatore, pensa che un motivo ci sarà. Poi, però, si domanda chi sono i magistrati appartenenti a questa categoria e immagina che saranno una cinquantina. Forse, ipotizzando che si tratta di funzioni di alto livello, pensa che saranno solo 30 o 20, certamente non meno di 10. Invece, va a leggere - a pagina 16 del fascicolo che contiene il disegno di legge - il numero 2) della lettera i) e apprende che le funzioni in questione sono esercitate da una sola persona: l'Avvocato generale presso la Corte di cassazione.

Signor Ministro, non conosco questo magistrato e dubito che egli sia molto contento di avere detto privilegio. In ogni caso, la disposizione presenta due anomalie: la prima è che costruisce un trattamento di favore o comunque singolare a favore di una persona, la seconda mimetizza la persona sotto l'etichetta apparente di una categoria; è come se - permettetemi questo esempio assurdo - il bilancio del Senato prevedesse un’erogazione straordinaria a favore di tutti i senatori i cui cognomi cominciano con la lettera "F" e finiscono con la lettera "E". Credo che tutti, me compreso, avremmo qualcosa da ridire.

Pertanto, signor Ministro, se mi permette il consiglio, accolga l'invito racchiuso nell'emendamento, modifichi il suo parere ed eviti questa disposizione che non so come sia nata alla Camera dei deputati. So, però, con certezza che non può vivere se non sotto pena di un sarcasmo - questo sì - epocale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.223, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.224, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.225, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.227.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.227, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.228, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.229.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, in primo luogo chiedo di poter apporre la mia firma all’emendamento 2.229.

Se ci fosse un minimo di ascolto, di dialogo, di collaborazione, di interesse e di amore per la materia che trattiamo, l'emendamento 2.229 sarebbe immediatamente accolto. Chiunque sia stato anche soltanto per un minuto in un tribunale si rende conto che manca qualsiasi apprezzabile principio di organizzazione.

Poiché, giustamente, è ragione di impedimento che comporta il rinvio del processo il contemporaneo impegno del difensore, oltre che il contemporaneo impegno del sostituto procuratore e poiché i computer sono già stati inventati da qualche anno, sarebbe sufficiente - come si fa in altri Stati - trascrivere nei programmi del computer gli impegni della difesa e dell'accusa ogni semestre, per ottenere quella razionalizzazione, efficienza e rapidità che è nei voti di tutti e soprattutto nei voti dei cittadini.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, al centro dell'emendamento 2.229, che consideriamo importante per comprendere in quale direzione si vuole andare, vi è la proposta che abbiamo battezzato del manager giudiziario. Essa muove dalla seguente considerazione: per restituire funzionalità alla giustizia, per conferire efficienza soprattutto alle grandi sedi giudiziarie, è necessario introdurre un forte elemento di novità e di continuità nell'organizzazione della giustizia.

Consideriamo questa una delle proposte cardine avanzate dall'opposizione, nel caso specifico dalla Margherita, nel corso del dibattito; fu formulata in prima lettura in Senato, il Ministro la recepì sotto forma di ordine del giorno e alla Camera è stata introdotta in una veste, a nostro avviso, molto timida. Vale la pena di sottolineare questo aspetto nel momento in cui si cerca di offrire una rappresentazione del confronto in Aula con una maggioranza che vorrebbe cambiare in meglio il funzionamento della giustizia e un'opposizione che riposerebbe sull'esistente.

L'emendamento, che va cucito con il successivo, insieme al quale delinea una modalità di funzionamento della giustizia, ci offre la possibilità - che mi sembra rifiutata dal Ministro e dalla maggioranza - di concepire una diversa modalità di controllo sull'azione dei magistrati.

Il testo che ci arriva dalla Camera considera il manager giudiziario al massimo una figura che gestisce in modo ottimale le tecnologie, le risorse materiali che ha a disposizione. La nostra proposta era ben altra, prevedendo la capacità del manager giudiziario, in collaborazione con i capi degli uffici, di regolare i flussi dell'attività giudiziaria in modo tale da offrire il massimo di garanzie ai cittadini, agli imputati, ai testimoni in ordine alla minore perdita possibile di tempo. Si attribuiva a questa figura la gestione della programmazione delle udienze in modo razionale, evitando i capricci o gli arbìtri del magistrato, il quale nella tale seduta decide, ad esempio, che si ricomincerà un anno dopo.

Ci stupisce che questa proposta, riguardante il cuore dell'organizzazione della giustizia, sia così sottovalutata dal Ministro e dalla maggioranza; ci stupisce che il Ministro abbia deciso di andare ad un confronto aspro con la magistratura su temi che riguardano l'indipendenza e non su temi che concernono le disfunzioni e i privilegi di cui si avvale la magistratura (come pure, ad esempio, i professori universitari) nel gestire il lavoro. Nell'università questo problema è stato risolto con la figura del direttore amministrativo, il quale non consente al singolo docente di gestire personalmente, a suo arbitrio, i tempi di lavoro dell'università. Noi proponevamo la stessa cosa nell'ambito della giustizia: questa proposta non viene dall'Associazione nazionale magistrati, ma da coloro che hanno ragionato lungamente sul modo di lavorare a favore del cittadino nelle grandi sedi giudiziarie, senza toccare l'indipendenza dei magistrati.

Sull’emendamento 2.229, caso mai, imputiamo al Governo di aver avuto poco coraggio con i magistrati e di aver tenuto troppo conto delle esigenze di parte della magistratura che sempre si riconduce a quei costumi, anche quando scrive queste leggi, per non toccare in nulla il proprio potere organizzativo.

Ci dispiace, è un’occasione persa. Il Ministro ha capito che era una questione importante, tant’è vero che nel corso della prima lettura in Senato ci chiese di trasferirla in un ordine del giorno; poi, evidentemente, il coraggio di andare fino in fondo, di entrare nel vivo dell’organizzazione dei palazzi di giustizia non c’è stato. Si è preferito andare al braccio di ferro su un altro tema che tocca la Costituzione, depotenzia l’indipendenza della magistratura, non dà nulla ai cittadini. Gli emendamenti 2.229 e 2.230 rappresentano, invece, punti importanti per verificare la volontà di uniformare davvero la giustizia.

Per questo motivo, signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Le chiedo anche, se mi permette, considerata la delicatezza del tema, di volgere lo sguardo verso di noi a ogni emendamento per controllare se chiediamo la verifica del numero legale o la votazione mediante procedimento elettronico. In precedenza non è accaduto, signor Presidente, e per questo mi sono permesso di chiederlo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.229, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.230, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, per le ragioni che ho poc'anzi espresso e per il collegamento tra l’emendamento in esame e quello precedente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.230, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.231.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.231, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.232, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei ricordare che precedentemente mi ero espresso a favore di una sperimentazione del modello del manager giudiziario, ma del modello forte, quello che abbiamo chiesto noi. Per quanto riguarda un modello puramente tecnico, pensare di fare la sperimentazione in quattro sedi francamente è risibile (uso questo termine senza voler offendere nessuno).

Per tale motivo, chiediamo la votazione dell'emendamento 2.232.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.232, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.233, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PETRINI (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Pertanto, l'emendamento 2.233 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.234.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento 2.234 si collega strettamente con i precedenti.

Il manager giudiziario è una figura che non può essere nominata dal Ministro della giustizia; è una figura di grande rilievo tecnico, che può essere scelta in un albo nazionale e che concorre per titoli - come in tutte le moderne organizzazioni - per gestire un'organizzazione complessa. Dunque, proprio per gli incarichi così delicati che avrebbe, non è un dipendente del Ministro e del Governo: una figura assolutamente tecnica di alto livello, capace di interagire direttamente con il funzionamento dei palazzi e delle sedi giudiziarie.

Per queste ragioni chiedo la votazione a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.234, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.532.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesta, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.532, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.235, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.236, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.237.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.237, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.533.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.533, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.238.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.238, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.239.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, se mi permette, leggerei ai colleghi il contenuto dell'emendamento 2.239 perché si rendano conto dello sforzo che ha fatto l'opposizione di lavorare proprio nella direzione di una maggiore funzionalità degli uffici giudiziari.

Per quel che riguarda la figura del manager giudiziario, chiediamo che "sia attribuito, inoltre, al direttore tecnico il potere di proporre, all'inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell'ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse".

Inoltre, chiediamo che "gli sia attribuito, infine" - quindi, è una figura esterna all’ordine giudiziario, chiamata a governarne il funzionamento - "il potere di segnalazione e di proposta al magistrato capo dell’ufficio degli opportuni provvedimenti, nel caso di funzionamento non efficiente dell’ufficio giudiziario".

Questo, dunque, è il vero potere che chiediamo per il manager ed è una garanzia per coloro che pensano che la giustizia debba funzionare immettendo logiche di modernizzazione esterne alle strategie, ai ragionamenti e alla cultura di chi appartiene all’ordine giudiziario.

Su tale emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.239, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.240, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.241.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.241, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.242, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 2.534 è precluso dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo all'emendamento 2.243, su cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.243, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.244, 2.245 e 2.246 sono preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.248.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è straordinario che questa bruttissima creatura già in fasce che avete partorito perda anche i pochissimi pregi - quelli che si riconoscono anche ai brutti - strada facendo.

Uno dei pregi era quello di aver disposto la possibilità di seguire un tirocinio pratico al di fuori di un ambito corporativo presso studi di avvocati, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari (la vecchia idea di Carnelutti, secondo cui ogni magistrato avrebbe dovuto soggiornare, ovviamente volontariamente, per tre mesi in carcere), presso istituti bancari o altre sedi formative.

Tutto ciò è scomparso e, pertanto, l’emendamento 2.248 è volto proprio a restaurare un tirocinio nella società, nel mondo civile, negli affari, nei commerci e presso gli studi professionali, in modo da dare quella competenza pratica ed effettiva che spesso - ahimè - difetta ai magistrati.

Signor Ministro, colleghi della maggioranza, qui continuiamo, in modo disperato e disperante, a tentare di ottenere miglioramenti per il servizio giustizia: a tali miglioramenti voi rispondete con un no immotivato e veramente colpevole.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo innanzitutto di apporre la mia firma all’emendamento 2.248, che - come diceva il collega Zancan - prevede, nell’ambito del percorso formativo, anche un passaggio che potremmo considerare pluridisciplinare. Si prevede infatti una fase formativa molto breve presso determinate realtà (alcune delle quali inserite stabilmente nel mondo della giustizia, altre in maniera collaterale) per assicurare una preparazione pratica e sostanziale, comunque pluridisciplinare. Si considerano, così, tutti gli aspetti concreti che concorrono a garantire una crescita, una maturità che è professionale e umana allo stesso tempo.

Per questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.248, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.249.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere anche l’emendamento 2.249, che è diverso dal precedente, ma prevede, comunque, una fase valutativa all’esito del tirocinio.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.249, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.255.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.255, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.250, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.251, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.252, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.252, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.253, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.254, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.256.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.256, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.257.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.257 si raccomanda in particolare ai colleghi che hanno svolto e svolgono la funzione di avvocato.

Il testo prevede - e su questo concordiamo ampiamente - che nelle valutazioni dei magistrati intervengano anche delle voci esterne, in particolare la categoria dei difensori, cioè degli avvocati. Però, lo concepisce in un modo che, di fatto, impedirà agli stessi di esprimersi, in quanto prevede che per ogni parere che il Consiglio giudiziario dovrà adottare, il medesimo dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, avente sede nel luogo in cui il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del Consiglio dell’Ordine degli avvocati aventi sede nel capoluogo del distretto.

Questo significa che il Consiglio dell’Ordine del capoluogo distrettuale, soprattutto nei grandi centri, sarà sommerso da centinaia di richieste di parere e, più o meno inevitabilmente, finirà con il formularle a ciclostile, senza potersi cioè, nonostante tutta la buona volontà, impegnare in una valutazione accurata del profilo professionale del magistrato.

Ecco perché proponiamo che non in tutti i casi, ma solo laddove lo ritenga opportuno, il Consiglio dell'Ordine esprima questo parere. Il Consiglio dovrà essere sempre notiziato del fatto che il Consiglio giudiziario si occuperà di quella vicenda professionale e, solo nei casi in cui lo ritenga, far pervenire le sue osservazioni. Mi sembra un emendamento di tutto rispetto dell’impianto della legge, ma sicuramente migliore di una normativa che impedirà alla stessa di funzionare.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, raccolgo l’invito che il collega Fassone ha rivolto a tutti coloro i quali esercitano una professione forense, invito chiaramente indirizzato anche ai colleghi della maggioranza; non è necessario che siano solo i colleghi dell’opposizione a raccoglierlo.

Si tratta, ancora una volta, di un tentativo di migliorare una norma obiettivamente destinata a non funzionare. Prevedere obbligatoriamente l’emissione di un parere dettagliato da parte dei Consigli dell’Ordine, in particolare di quello distrettuale, significa effettivamente vanificarne la portata. Rendere invece la norma molto più elastica, con l’obbligo comunque di informare il Consiglio dell’Ordine e la possibilità e la facoltà da parte del Consiglio dell’Ordine di fornire motivate e dettagliate valutazioni, ci sembra un meccanismo molto più coerente con la logica concreta dell’attività giudiziaria. Non stravolge una norma che, per altri versi, non condivido, ma ne perfeziona il funzionamento.

Penso che il Ministro, molto bravo nel fare le vignette, potrebbe anche ragionare su un’ipotesi del genere o trasformarla magari in una vignetta assai più elastica, visto che quella che lui ha fatto è molto rigida. A parte gli scherzi, ci sembra ancora una volta che l’indicazione data dal collega Fassone sia di grande buonsenso; quello che, purtroppo, per tante altre, manca alla maggioranza e al provvedimento.

Su questo emendamento, signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.257, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.258.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.258, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.259, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 2.260 è precluso dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.262.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, si tratta dell’ennesimo esempio che si vuole emendare di riforma timida e inconcludente.

Si vuole ammettere nei Consigli giudiziari gli avvocati e i rappresentanti eletti dai Consigli regionali e, dopo aver affermato questo principio, sul quale sono assolutamente d’accordo, si fanno entrare costoro in pochissime sedute, non in quelle che contano, né in quelle in cui si esprimono pareri che poi saranno decisi dal Consiglio superiore della magistratura; insomma, si fanno entrare, li si fa guardare un attimo nella stanza e poi si dice a questi signori, rappresentanti del popolo e dell’avvocatura: prego, accomodatevi fuori.

L’emendamento 2.262 mira ad eliminare l’esclusione degli avvocati e dei rappresentanti dei Consigli regionali dalle decisioni e dalle discussioni che contano all’interno dei Consigli giudiziari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.262, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.263.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo nuovamente a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.263, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.264.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, con l’emendamento 2.264 e con quelli che seguono cerchiamo, anche se con assai ridotta speranza ormai, di sanare i guasti che questa riforma sta per produrre o produrrebbe, se varata fino in fondo, al nostro Paese e alla democrazia.

Con questa riforma del pubblico ministero appare quanto mai evidente che nella separazione del giudice dal pubblico ministero si inserisce o si cerca di inserire, non certo a caso, una forma esagerata di accentramento e irrigidimento gerarchico degli uffici di procura che elimina, di fatto, ogni forma di autonomia per i singoli magistrati. Si istituisce un rapporto di subordinazione gerarchica che prevede in favore del procuratore capo - ripeto: capo, non più dirigente - un potere incontrollato e incontrollabile in materia di assegnazione - la si chiama oggi "delega" - dei procedimenti e di interferenza sulle attività inquirenti e requirenti.

In tal modo, secondo un vecchio schema precostituzionale (e mi rivolgo agli amici della maggioranza, soprattutto a coloro che si sbracciano a dire che stanno per varare una riforma in favore del popolo italiano) si reintroduce un modello contenuto pari pari nel documento della famigerata Loggia P2. (Commenti dal Gruppo AN). Sì, molti di voi forse non lo sanno, non lo hanno capito, ma è questo che state varando: uno strumento di possibile condizionamento mascherato sull’andamento e sull’esito dei procedimenti penali. Tutto ciò è nettamente in contrasto con il principio di garanzia istituzionale che scaturisce dal carattere diffuso e non accentrato del potere giudiziario.

Perché queste affermazioni gravi, gravi senz’altro? Perché quel che voi proponete rappresenta lo stravolgimento del sistema istituzionale coerente con la nostra Costituzione, ossia un capo dell’ufficio che certamente deve essere dotato dei poteri di amministrare, regolare e dirigere, ma non di quello di gestire (anche questa parola è significativa e rievoca qualcosa che attiene alle imprese, alle attività economiche e non a quelle giudiziarie).

Con la vostra riforma, dopo la lettura alla Camera, rispunta la figura del procuratore aggiunto, che però viene trattato alla stregua di un qualsiasi dipendente di un capoufficio: gli si conferisce una delega e la si revoca senza alcuna motivazione che abbia un fondamento su criteri prestabiliti. È così con i sostituti procuratori: si affida un incarico e poi lo si revoca.

Vorrei che rifletteste su un aspetto della vostra riforma. Improvvisamente, spuntano i criteri cui un dirigente deve uniformarsi nel distribuire affari giudiziari di un certo tipo. Allora, dovreste spiegarci per quale motivo, se riconoscete la validità dei criteri ai quali il procuratore capo deve uniformarsi e che deve rispettare, essi non devono valere per tutte le materie. Evidentemente, essi varranno per i furti d'auto, per le truffe all'INPS, per le rapine e gli scippi nei supermercati. Non varranno, però, certamente per i reati contro la pubblica amministrazione, per quelli commessi dal crimine organizzato, con tutte le conseguenze delle diramazioni verso il potere.

Abbiamo un procuratore capo che rievoca più la figura di un capo assoluto, un procuratore della Repubblica che addirittura detta non le regole generali per garantire un’uniformità di trattamento delle attività giudiziarie di una procura, ma specifiche direttive. È assurdo indicare come un sostituto procuratore della Repubblica debba comportarsi nelle tecniche di indagine. Pensiamo addirittura alle intercettazioni, se farle o meno, se fare o meno i pedinamenti e i controlli domiciliari e documentali. Tutto questo deve essere dettato dalla volontà indiscussa e indiscutibile di un procuratore capo della Repubblica.

Siamo dell'opinione che tutto ciò inciderà gravemente sull'autonomia e l'indipendenza dei singoli magistrati. Fa parte dei criteri fondamentali del nostro ordinamento concepire e garantire il potere giudiziario diffuso per ogni magistrato. Questo non vuol dire che ogni pubblico ministero deve essere sganciato, svincolato da una direttiva di carattere generale. Chiediamo - siete ancora in tempo, perché non è stato presentato solo un emendamento soppressivo, ma anche emendamenti costruttivi che indicano la via da seguire - un procuratore della Repubblica che diriga il suo ufficio con il consenso e non con un’imposizione.

Il magistrato che scaturisce da questa normativa sa benissimo di non poter far nulla che non sia gradito al capo dell'ufficio; è un magistrato che, nell'ipotesi in cui dovesse non rispettare pedissequamente i criteri indicati dal capo dell'ufficio, sa che si vedrà immediatamente inserire la revoca della delega nel suo fascicolo personale. Si tratta di una forma di condizionamento assurda. Inizia un procedimento disciplinare anomalo. Si inseriscono nel fascicolo personale del magistrato la revoca ed eventuali sue osservazioni. Si trasmettono obbligatoriamente gli atti al procuratore generale della Cassazione.

In questo procedimento il Consiglio superiore della magistratura è totalmente escluso, non dice nulla. Quindi, i sostituti sono controllati da poche decine di magistrati dalla carriera selezionata, ben accolta e dalla formazione professionale controllata; da un Ministro che diventa sempre più potente ed invadente nell'esercizio dell'azione disciplinare, addirittura nel dettare regole e direttive generali di politica giudiziaria per l'anno che verrà.

Tutto questo darà al nostro Paese, caro collega Bobbio, magistrati che non saranno più efficienti, ma che comprenderanno dal primo giorno in cui giureranno fedeltà alla Repubblica che, per fare carriera o per restare in magistratura, è necessario osservare le indicazioni ed il volere del potere dominante, più o meno nascosto, ma non tanto, con questa vostra riforma.

Quindi, non stiamo varando una riforma che servirà a far funzionare meglio l'amministrazione della giustizia, ma ne variamo una che darà al Paese magistrati proni al potere, privi di autonomia e di adeguata preparazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.264, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.265, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.266.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 2.266 mi consente di aggiungere alcune personali considerazioni alle egregie riflessioni del senatore Maritati sul delicato tema della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Mi dispiace che il ministro Castelli stia lasciando l'Aula, perché su questo argomento la sua attenzione sarebbe stata probabilmente superiore a quella prestata in altri momenti.

La prima osservazione da avanzare è la seguente: nell'originario disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario, sottoscritto dal ministro Castelli, nulla si leggeva in ordine ad una rivisitazione dell'ufficio del pubblico ministero, il che mi lascia presumere che il Ministro non considerasse questo un intervento prioritario, ritenendo piuttosto che nessuna disposizione dovesse essere dettata al riguardo. Successivamente, grazie al primo maxiemendamento che fece seguito alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione che, malgrado il varo della legge Cirami, lasciò i noti processi davanti ai giudici di Milano e non li trasferì a Brescia, è comparsa questa rivisitazione dell'ufficio del pubblico ministero, uno dei temi più delicati del disegno di legge.

Credo di aver dato prova, sia in ordine allo specifico provvedimento sia in una valutazione più generale, di non nutrire pregiudizialità negative nei confronti dell'altra parte politica. Faccio questa precisazione perché la norma contenuta alla lettera e) dell'articolo 2 (a pagina 49 del disegno di legge) prevede che gli atti di ufficio del pubblico ministero "che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica".

Il riferimento ai diritti reali mi pare francamente eccessivo, ma quello relativo alla libertà personale mi sembra meritevole di una considerazione positiva. Tutti noi siamo condizionati dalle esperienze personali: facevo il pubblico ministero quando vigeva ancora l'ordine di cattura, quando cioè il pubblico ministero con una firma decideva il venir meno della libertà personale di un cittadino. Non ho mai emesso un ordine di cattura con leggerezza e senza prima consultarmi con il procuratore capo, perché, esponendo l'ufficio, ritenevo doveroso che egli fosse informato e, anche dal mio punto di vista, avevo in questo modo il conforto dell'avallo del capo.

Sulla norma secondo cui i provvedimenti che incidono su un diritto fondamentale come la libertà personale, emessi da un ufficio che ha un'organizzazione gerarchica, non possano essere adottati senza assenso del capo, posso ragionare in termini positivi, anche se va detto che il pubblico ministero oggi non può mandare in galera nessuno, perché questo atto è comunque una richiesta al giudice. Mi sembra che la rivisitazione dell'impostazione del rapporto tra il sostituto e il capo sia meritevole di attenzione: è, però, spaventoso tutto il resto.

Dobbiamo muovere da un riferimento fondamentale: l'impianto costituzionale che, a proposito del pubblico ministero, è molto asciutto, ma preciso. L'articolo 112 della Costituzione prevede che "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale": il pubblico ministero non è ovviamente soltanto il procuratore della Repubblica; all'articolo 107, ultimo comma, si legge testualmente che il pubblico ministero - tutti i pubblici ministeri, ivi compresi i sostituti - "gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario". Concepire una riforma che annulla ogni garanzia per il singolo pubblico ministero perché lo irreggimenta in una severissima gerarchia significa andare in direzione esattamente contraria a quella prevista dai Padri costituenti. Non bisogna essere grandi esegeti o costituzionalisti di chiara fama per comprendere tutto questo.

Procedo sinteticamente, per ragioni di contingentamento dei tempi e per rispetto dei colleghi, che non voglio annoiare più di quanto stia già facendo.

Dov’è la norma veramente inquietante, a parte l’impostazione che mi farebbe piacere che i colleghi controllassero alle pagine 48 e 49 del disegno di legge? Quando, per l’ipotesi di una divergenza (una mera divergenza, signor Presidente, non una serie di inosservanze) tra un sostituto e il capo, il disegno di legge prevede intanto la revoca della delega, dopodiché la trasmissione di quella revoca al procuratore generale presso la Corte di cassazione (quel provvedimento, con le osservazioni del capo che, avendo avuto una divergenza con il sostituto, naturalmente non dirà in quell’occasione quanto è bravo, quanto è diligente e di essere orgoglioso di averlo come suo collaboratore, ma esattamente il contrario), ebbene, il tutto va a finire nel fascicolo personale del magistrato.

Non credo di dover cercare ulteriori argomenti. Qui siamo veramente alla negazione più formidabile dell’autonomia e dell’indipendenza del magistrato. La famosa autonomia e la famosa indipendenza sono state frutto di un’amplissima elaborazione sia giurisdizionale, sia a livello di Corte costituzionale, sia dottrinaria ed è pacifico che si tratta di due concetti fondamentali che vanno intesi in due maniere: l’una è l’autonomia e indipendenza cosiddetta esterna, cioè l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, ivi compreso il pubblico ministero, rispetto agli altri poteri; l’altra è una concezione dell’autonomia e indipendenza, non meno importante, che viene chiamata interna, cioè del singolo magistrato rispetto all’organizzazione dell’ufficio ove egli presta il suo servizio.

Ora ditemi voi se questa robaccia, concepita dai famosi quattro saggi (dei quali sappiamo che sono quattro, ma poi il resto non sta assolutamente né in cielo né in terra), può diventare legge delega al Governo. Ripeto, lo dice una persona che qualche minuto fa ha sottolineato che non tutto è da buttare via in questa ricognizione su una nuova organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, ma quello che è da buttare via deve essere buttato via; così, quanto meno questo Governo e questa maggioranza - o chi per loro - salvano la faccia. Ma neanche quella riusciranno a salvare. (Applausi del senatore Calvi).

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.266, su cui è intervenuto il collega Ayala, ci fa molto riflettere.

Il collega Maritati è intervenuto sull’emendamento 2.264, interamente soppressivo del comma 4, che difficilmente poteva essere preso in considerazione dalla maggioranza proprio perché è una filosofia, una scelta di politica giudiziaria che è stata adottata, che quindi obiettivamente non può essere stravolta al punto da essere completamente cancellata (la resipiscenza operosa è una filosofia alla quale la maggioranza obiettivamente non è abituata). Però, l’indicazione del collega Ayala di intervenire su quelle che sono obiettivamente delle deviazioni insopportabili ci sembra una filosofia - questa sì - da condividere.

Il Ministro non è presente in Aula, sul provvedimento non vi è relatore e il relatore ombra, il collega Bobbio, è anch’egli fuori dell’Aula. Non voglio investire della questione il presidente della Commissione giustizia, il collega Caruso. Mi verrebbe da chiedermi con chi posso parlarne. Però, il problema - e mi rivolgo alla rappresentante del Governo, sottosegretario Santelli - posto dal collega Ayala è reale: all’interno dei meccanismi per la delega, all’interno di questo meccanismo di gerarchizzazione delle procure, obiettivamente è stato previsto un sistema eccessivamente penalizzante.

L'indicazione che dava il collega Ayala è molto semplice: nel momento in cui c'è la delega per le indagini, può esserci una divergenza, cosa naturale perché qualunque tipo di attività, e in particolar modo una delicata come quella gestita dalle procure, può dar luogo a delle visioni completamente diverse rispetto a fattispecie concrete. Da questo, si arriva a prevedere che la mera divergenza determini la revoca della delega e la trasmissione di una annotazione specifica al procuratore generale e l'inclusione di questa nel fascicolo personale; vi renderete conto, quando affermiamo che questo criterio di gerarchizzazione blocca complessivamente e assoggetta ad un controllo monolitico e monocratico le procure (quindi, diventa un rimedio peggiore del danno che voi lamentate), di come ciò sia effettivamente vero.

Allora, rivolgo la preghiera, l'invito molto sommesso al sottosegretario Santelli a voler ragionare su questa ipotesi, che ci sembra effettivamente troppo penalizzante, troppo rigida, per verificare se, pur non modificando la disciplina, che non condividiamo ma che dobbiamo rispettare perché è quella che ha scelto la maggioranza, sia possibile, invece, tentare di mediare su questo punto, immaginando meccanismi non obbligatori che diventino, proprio per questo, meno rigidi e più elastici.

Ciò potrebbe essere possibile, ad esempio, come è stato già fatto rispetto all'articolo 1, accantonando momentaneamente l'emendamento in esame, sicuramente uno dei nodi di tutta la riforma, per poterlo riesaminare nel tempo che, di qui a domani, abbiamo prima che il provvedimento debba essere votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.266, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.268.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.268, presentato dal senatore dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.267.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l'emendamento 2.267, immettendosi negli argomenti già esposti dai colleghi per gli emendamenti precedenti, mira a sopprimere quell'autentica aberrazione giuridica, politica, civile e morale (non so come dire ancora) che è la revoca ad nutum. Infatti, una revoca per una mera divergenza, senza quantomeno correggere e dire "rilevante divergenza" significa che il procuratore capo che valuterà la divergenza ha una possibilità di revoca ad nutum, di fronte alla quale il sostituto, che ha versato lacrime e sangue sulla sua pratica, non avrà nessuna reazione, perché non è possibile impugnare questa revoca davanti al Consiglio superiore della magistratura.

Si creeranno, in buona sostanza, degli uffici dove ci saranno servi ubbidienti, ectoplasmi privi di autonomia e penso che questo non giovi, come non giova in politica, neppure in una efficace amministrazione giudiziaria.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, il problema dei rapporti tra il capo dell'ufficio di procura e i sostituti risale ad alcuni decenni, da quando cioè una certa sensibilità ancorata ai valori costituzionali lo ha reso evidente e scottante.

Tradotto in termini estremamente banali, siamo di fronte a due rischi contrapposti: da un lato, il rischio del sostituto avventuroso, poco prudente, poco misurato; dall'altro, il rischio del capo dell'ufficio disposto a compiacere, a coprire, a sedare. Sono due rischi che attengono entrambi alla patologia di questo ufficio e non ce li nascondiamo.

Quando ci sono due rischi contrapposti, il legislatore saggio non può scegliere di accettarne uno solo, come si fa in questo caso.

Qui si accetta il rischio che il capo abbia ragione anche quando ha torto. Quando ci sono queste situazioni, la soluzione saggia ed equilibrata è quella elaborata nel corso dei decenni: si cerca un arbitro, si cerca qualcuno che dica chi dei due ha ragione. Allora, di fronte al problema del sostituto eventualmente avventuroso, intraprendente o non saggio, la regola è che il capo dell’ufficio può certamente impartire direttive generali attinenti all’organizzazione (nel merito si sono già profusi i colleghi). Può anche impartirgli orientamenti in merito al singolo fascicolo, ma non può sottrargli il fascicolo semplicemente per una divergenza di opinione: se lo fa, la questione deve essere risolta attraverso una decisione arbitrale, cioè il capo dell’ufficio realizza in effetti il suo volere, vale a dire la sottrazione momentanea del fascicolo, ma il tutto deve essere devoluto al Consiglio superiore della magistratura, che potrà attribuirgli la ragione, se ce l’ha, o attribuirla al sostituto, se è questi ad avere ragione.

Onorevole rappresentante del Governo, questa è la soluzione equilibrata. La soluzione proposta dal disegno di legge delega è foriera di gravi pericoli, perché, quando si accetta totalmente e senza rimedio un estremo della tensione, si corrono rischi; inoltre, questa soluzione è già stata censurata da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 1973, sia pure in un caso non completamente riconducibile, che però era perfettamente identico nella sostanza: riguardava la situazione di un pretore dirigente che aveva tolto il fascicolo ad un pretore esercente in quel momento funzioni inquirenti. Abbiamo dunque un grave precedente e un grave futuro.

Invito, quindi, ancora una volta a svolgere una riflessione, pur consapevole dell’inutilità del rinvio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.267, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.270.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.270, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, siete sicuri che, laddove siedono i senatori Callegaro e Ziccone, vi sono tante luci accese quanti senatori presenti?

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.271.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.271, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.272.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.272, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.273.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.273, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.269.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.269, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.274.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.274, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.275.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.275, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.276.

MARITATI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.276, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.277.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.277 propone una modifica che non costerebbe nulla accogliere. Basterebbe aggiungere che l’assenso del procuratore capo può anche essere verbale. Introducendo questa dizione, si sveltirebbe il lavoro e lo si renderebbe efficace.

Per quale ragione il disegno di legge al nostro esame, che in ogni caso dovrà essere riesaminato dalla Camera dei deputati a seguito dell’approvazione del maxiemendamento, non deve essere modificato? Mi riferisco a decine di nostri emendamenti di buonsenso, di sostanza, la cui approvazione garantirebbe al provvedimento maggiore efficacia. Invece, voi continuate ostinatamente, pervicacemente e arrogantemente ad esprimervi in senso contrario. (Vivaci commenti dai banchi della maggioranza).

Gentili colleghi, forse ancora non avete capito quali disfunzioni il disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario creerà nell’amministrazione della giustizia. Siccome sono quarant’anni che dedico con passione la mia vita a questo mondo, del quale vorrei occuparmi per altri quaranta, gradirei che questa macchina funzionasse bene, se non meglio. (Vive proteste dai banchi della maggioranza. Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).

MARITATI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.277, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.278.

MARITATI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.278, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.279, identico all’emendamento 2.280.

MARITATI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.279, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all’emendamento 2.280, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.281.

MARITATI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.281, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.282, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.283.

MARITATI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.283, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.284.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.284, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.285, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.286, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.287.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.287, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.288.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.288, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.289, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.290.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.290, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.291.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.291, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.292.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.292, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.293.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.293, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.294, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.295.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.295, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.296.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.296, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.297.

LEGNINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.297, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.298.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, con l’emendamento 2.298 si affronta un tema di estrema delicatezza che, se il contingentamento assolutamente inopportuno non mi strozzasse il dire, sarebbe molto utile discutere pacatamente con i signori colleghi di maggioranza: il tema dell’errore del magistrato che incide sulla libertà.

Siamo assolutamente d’accordo che errori in materia di libertà non dovrebbero mai succedere, così come gli errori in materia di salute. Il problema, purtroppo, è che l’uomo sbaglia anche in materia di libertà e di salute.

Con questo emendamento ho introdotto il criterio della inescusabilità, perché dobbiamo raggiungere due obiettivi: il primo è che il magistrato sbagli il meno possibile; il secondo è che il magistrato non sia un pavido che, per paura di sbagliare, non faccia nulla e quindi non faccia le inchieste delicate e difficili.

Mi permetto di ricordare che una trentina di anni fa a Torino ha avuto luogo un processo relativo a statistiche truccate in materia di operazioni al cuore. I medici truccavano le statistiche per far risultare che vi erano meno decessi presso un certo istituto medico. Il risultato fu che nessuno operava più al cuore.

Ora, poiché è importante non solo non commettere errori, ma anche tutelare la legalità, ricordando che, purtroppo, in molte parti del nostro Belpaese la criminalità organizzata la fa da padrona (e, al riguardo, mi associo a quanto è stato detto ieri sulla situazione veramente tragica di Napoli), abbiamo anche bisogno di un magistrato che non sia tormentato dall’errore e addirittura sanzionato disciplinarmente, quando l’errore non sia inescusabile, e allora il procedimento disciplinare è assolutamente sacrosanto.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.298, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.299, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300, identico all’emendamento 2.301.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche su questi due emendamenti chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.300, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, identico all’emendamento 2.301, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.302.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo a 15 colleghi di sostenere la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.302, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.303, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.304.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.304, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.305.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.305, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.306, identico all’emendamento 2.307.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, sarò ancor più breve rispetto al mio precedente intervento.

Come tutti siamo consapevoli, stiamo finalmente affrontando uno dei temi che sono stati oggetto di lunghissime discussioni nel corso degli ultimi decenni, sempre a proposito della necessità di riformare l’ordinamento giudiziario, e cioè quello attinente alla necessità di tipicizzare gli illeciti disciplinari, che nell’attuale testo dell’ordinamento giudiziario sono ben lontani da qualsivoglia forma, anche embrionale, di tipicizzazione. Genericamente, si fa riferimento alla lesione del prestigio del magistrato come comportamento idoneo ad assumere una valenza di tipo disciplinare.

Il disegno di legge si sforza di conseguire questo risultato, che - è inutile sottolinearlo - deve essere ritenuto importante. Si tratta, infatti, di una ulteriore garanzia per il magistrato che sa esattamente quello che deve ben guardarsi dal fare se vuole evitare l'avvio di un procedimento disciplinare o - peggio ancora - l'irrogazione di una sanzione disciplinare. Essa aiuta anche chi deve giudicare, che ha un riferimento del comportamento sottoposto al suo giudizio specifico, preciso e delineato anche nel dettaglio.

Ho moltissime riserve su come è stata costruita nei fatti questa tipizzazione. Rimango, per la verità, ancora più sorpreso quando si giunge al numero 8) (a pagina 57 del fascicolo del disegno di legge). Tralascio la questione, di per sé generica, dell'indicazione del "coinvolgimento del magistrato nelle attività di centri politici o affaristici", perché di qui a breve il collega Calvi ci esprimerà al riguardo il suo pensiero, che - lo posso anticipare sin da ora - coincide perfettamente con il mio. L'aspetto del numero 8) che mi preme rilevare è quello che si riferisce al coinvolgimento, di cui parlavo prima, che possa "condizionare l'esercizio delle funzioni o" - udite udite - "comunque appannare l'immagine del magistrato". Questa è una tipizzazione: "comunque appannare l'immagine del magistrato" è un contenitore indefinito e indefinibile dentro il quale si può mettere tutto e il contrario di tutto.

In pratica, quando dico - l'ho ripetuto in più occasioni - che il disegno di legge al nostro esame porta le lancette dell'orologio indietro di quarant'anni, forse mi esprimo per difetto, perché dovrei dire di sessantatré anni. Qualcuno mi spieghi la differenza che esiste tra il generico concetto di "comunque appannare l'immagine del magistrato" e la lesione del prestigio della magistratura, che è l'attuale previsione che vige da sessantatré anni ed è oggetto del tentativo di essere superata attraverso la tipizzazione.

In sostanza, si possono fare pessime leggi (e questa maggioranza ne è straordinariamente capace), ma bisogna che ci sia anche un limite. Siamo tutti impegnati (per pagine e pagine del disegno di legge) finalmente a concretizzare una relativa tipicizzazione dell'illecito disciplinare, a garanzia sia del magistrato, sia di chi deve giudicarlo; poi, al numero 8), inseriamo criteri che hanno la stessa genericità, l'abilità e quindi la potenziale strumentalità - diciamo come stanno i fatti - dell'attuale disegno di legge. Ma che li fate a fare i disegni di legge? Prima fate certe affermazioni e poi non le realizzate.

Questa è una delle tante perle che mi premeva sottolineare.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, la soppressione che proponiamo con l’emendamento 2.306 non è puramente formale.

Riprendendo in parte le osservazioni del senatore Ayala, vorrei richiamare la pessima stesura anche lessicale della norma che andremo a licenziare.

Intanto, si parla di iscrizione o partecipazione a partiti politici. La nozione di iscrizione ad un partito è estremamente chiara: ci si iscrive ad un partito partecipando alle attività del medesimo essendone associato.

La nozione di partecipazione ad un partito politico è incomprensibile, perché si può partecipare alle sue attività, ma ciò non significa nulla, a meno che non voglia significare esservi iscritto, e allora già vi sarebbe la previsione. Ciò è tanto vero che, nella stesura del testo approvato dal Senato, non a caso si parlava di adesione come fattispecie diversa, anche se per la verità anche questo potrebbe essere discutibile. In ogni caso, secondo me sempre errando, non si voleva o non si poteva chiarire in cosa consiste la partecipazione. Nel testo approvato dal Senato si diceva: "sotto qualsiasi forma" alle attività del partito.

Ritengo comunque che si debba comprendere la locuzione "partecipazione alle attività" di un partito politico al fine di rendere comprensibile la norma.

Questo si congiunge con l'assoluta necessità dell'emendamento soppressivo. È già lacunoso il testo che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento, ma la proposta è essenziale perché - è stato già ricordato, ma voglio spendere qualche parola al riguardo - non è garanzia per il magistrato, bensì per il cittadino che il principio di tipicità degli illeciti disciplinari sia tale, sia cioè modellato descrivendo in maniera chiara e inequivoca le fattispecie che danno luogo all'eventuale contestazione.

Ricordo che il principio di tipicità impronta tutto il diritto penale; non è ammissibile una norma penale in bianco, così come non è ammissibile una norma disciplinare in bianco, cioè una norma di generico rinvio che debba essere interamente riempita nei contenuti precettivi dall'interprete.

Posto questo principio, se non espungessimo la seconda parte del numero 8), licenzieremmo una norma che menziona "il coinvolgimento nell'attività di centri politici e affaristici". Questa nozione è già di per sé priva di significato, perché non si capisce in che cosa un centro politico si distingua dal partito politico cui è vietato partecipare; meno ancora si capisce cosa sia un centro affaristico, perché l'affarismo è connotazione spregiativa, contenuta soltanto in un giudizio morale. Non esiste un giudizio tecnico che possa distinguere l'affare dall'affarismo, ma bisogna individuare quale sia la condotta affaristica, cioè pervasiva di attività che non sono quelle di conduzione di affari.

Se introduciamo giudizi di valore o di disvalore privi, che non siano ancorati ad una norma bensì ad una valutazione prognostica o soggettiva dell'interprete, ne potrebbe conseguire che è attività affaristica l'adesione ad una cooperativa per costruirsi una casa o qualunque altra attività che, finalizzata a compiere un buon affare, possa essere individuata come un pessimo affare. Preme a tutti che il magistrato sia assolutamente al riparo da ogni tentazione affaristica, ma questo riparo non può essere ottenuto in modo tautologico, cioè ponendo questa esigenza, che è lo scopo della norma, come se essa diventasse norma.

Occorre invece norma specifica che vieti determinate condotte (ad esempio, il possesso di titoli di una certa società alle cui decisioni si partecipi) o stabilisca in quale limite e in quale forma è inibito al magistrato porre in essere attività che non ricadano nella semplice tutela del proprio risparmio e dell'attività di carattere economico.

L'approvazione dell'emendamento è importante perché vi è un'ulteriore endiadica perplessità: non basta essere coinvolti nell'attività di centri politici o affaristici, ma bisognerebbe derivare che questo coinvolgimento condizioni l'esercizio o appanni l'immagine del magistrato. Volendosi troppo, si può ottenere troppo poco: già questa condotta ha una dizione generica; in più, essa va riempita di un altro elemento puramente soggettivo, dovendosi valutare se questo condizioni l'esercizio delle funzioni o appanni l'immagine del magistrato. Se una condotta, tra l'altro, viene qualificata come affaristica, andrebbe sanzionata in quanto tale, perché è certo che un contegno invasivo dell'attività economica legittima appanna l'immagine di un magistrato.

In conclusione, questa è un'altra pessima norma, scritta in maniera raffazzonata, in modo tale che si otterrà un regresso. Ricordo la somma di quelle pronunce del Consiglio superiore della magistratura, che sono state qui tanto deprecate anche dalla maggioranza, nelle quali è facile essere cattivi in situazioni nelle quali basterebbe un po’ di buon senso, oppure essere tartufescamente distratti quando vi fossero responsabilità su cui non si vuole indagare.

Quindi, anche e soprattutto per questo motivo, questa è l’occasione per dire che non siamo affatto soddisfatti di come è stato costruito l’impianto complessivo delle violazioni disciplinari all’interno del sistema ordinamentale.

Per questa ragione, raccomando l’approvazione dell’emendamento 2.306 e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.306, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all’emendamento 2.307, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.308, presentato dal senatore Dalla Chiesa.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.309, presentato dal senatore Dalla Chiesa, fino alle parole "moralità pubblica".

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.309 e l’emendamento 2.310.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, ho ben presente quali siano i tempi nei quali dovrò intervenire - quindi, molto brevemente - sull’emendamento 2.311 e ho anche presente l’andamento del voto, che fa presupporre che ormai nessun emendamento dell’opposizione potrà essere accolto. Però, egualmente intervengo sull’emendamento in esame, sottosegretario Santelli, per una ragione assai semplice: ogniqualvolta il disegno di legge è stato presentato alla Camera, al Senato, alla Camera e ancora una volta al Senato, vi è stato un maxiemendamento; prima un maxiemendamento al Senato, poi alla Camera e di nuovo al Senato.

Allora, devo presupporre, facendo una previsione ragionevole, che se per tre volte così è avvenuto, non è da escludere che anche la quarta volta, quando il provvedimento tornerà alla Camera, vi sarà un altro maxiemendamento e che quindi in quella sede qualche argomentazione che noi abbiamo sottoposto alla vostra attenzione possa essere accolta.

Ricordo - e credo di non sbagliarmi - che il primo, ma senz’altro il più autorevole, ad affermare che i magistrati debbono essere indipendenti e devono apparire tali fu il presidente Pertini. Naturalmente, tutti condividemmo quella espressione, perché l’essere indipendente è un dovere che nasce dalla Costituzione e dalle leggi; l’apparire, in realtà, non è un fatto formale, ma è la garanzia che i cittadini devono avere, poiché, nel momento in cui avranno di fronte un magistrato, devono sapere con certezza che egli è autonomo e indipendente e non devono avere dubbi sulla sua indipendenza. Su questo punto siamo tutti d’accordo. Il problema è come formulare bene la norma che prevede, appunto, la sanzione disciplinare.

Io ritengo, collega Bobbio, che questa formulazione non sia la migliore; so anche - forse lei lo ricorderà - che queste espressioni non sono nate dalla presunta saggezza dei quattro redigenti la norma stessa. Se ricordo bene, l'espressione nacque nel 1975, dopo che furono rinvenuti alcuni elenchi a Castiglion Fibocchi, nella casa di Gelli, nei quali vi erano anche i nomi di alcuni magistrati. L’Associazione nazionale magistrati propose quindi di affermare che i magistrati non dovevano essere coinvolti in centri politici e affaristici. Da lì nasce e quello era il problema contingente.

Ora noi dobbiamo elaborare una norma che certamente realizza il comune sentire di tutti noi, che era appunto l’affermazione del presidente Pertini, ma che deve essere redatta in modo comprensibile, non generico, tipizzato e rigoroso.

Almeno tre parole non convincono. "Coinvolgimento": cosa vuol dire? Partecipare a un dibattito? Che vuol dire coinvolgersi? In "centri": quali sono questi centri? Non certamente i partiti, perché abbiamo detto che non possono essere iscritti. Sono associazioni? Associazioni politiche, associazioni culturali? Trovo questa espressione francamente poco precisa e poco legittima a questo punto. Centri affaristici, giustamente è stato detto, ma può essere anche una cooperativa edilizia per costruire la propria casa?

Teniamo fermo che stiamo parlando avendo un comune obiettivo; sto dicendo che questa espressione certamente non è convincente.

A questo punto, quando con l'emendamento 2.311 proponiamo la formulazione "in attività che possano fondatamente condizionare l'esercizio indipendente e imparziale delle sue funzioni", diamo un’indicazione assai ampia, non generica, perché diciamo "fondatamente": quindi, c'è un criterio valutativo, che realizza effettivamente ciò che noi e voi, tutti insieme, intendiamo realizzare; la stessa Associazione nazionale magistrati certamente vuole una norma che sanzioni condotte che in qualche modo possono minare in concreto o anche nell'apparenza delle funzioni del magistrato, la condotta che egli pone in essere e che quindi può essere soggetta a procedimento disciplinare.

Allora chiedo - e mi domando - perché mantenere un'espressione così generica. Questo disegno di legge sicuramente tornerà alla Camera. Abbiamo più volte detto che prendiamo atto della vostra volontà di volerlo approvare e di riportarlo al Senato; avete presentato un maxiemendamento e allora qualche nostro emendamento saggiamente correttivo e migliorativo francamente non vedo perché non debba essere accolto.

Torno sul fatto che avendo in tre occasioni, ogni volta che vi è stato un passaggio alla Camera o al Senato (questa è la terza e poi ve ne sarà una quarta), presentato un maxiemendamento, dal momento che sicuramente boccerete la mia proposta, l'aspirazione è che possiate recepire questi suggerimenti nel futuro prevedibile maxiemendamento che presenterete allorquando questo provvedimento tornerà alla Camera dei deputati.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, una costretta e brevissima dichiarazione di voto su un tema di straordinaria importanza e delicatezza.

Non si può affrontare una riforma in materia di illeciti disciplinari adottando il criterio, giusto e corretto, che bisogna dare specificità agli illeciti, che bisogna rispettare il principio penalistico di cui all'articolo 25 della Carta costituzionale e poi, nel medesimo articolo, nella delicatissima materia dei rapporti tra il magistrato e la vita politica (diciamo così), utilizzare tre sostantivi ("partecipazione", "coinvolgimento" e "appannamento") di straordinaria genericità.

Esemplifico. "Partecipazione": si può partecipare in forma privata e in forma pubblica, nemmeno si è aggiunto quell'aggettivo "pubblica" che sarebbe stato assolutamente necessario; "coinvolgimento": è termine che può verificarsi per migliaia di fattispecie non disciplinarmente rilevanti; "appannamento": è veramente una chicca che raccomando anche per l'imperfezione lessicale.

Chiedo dunque di accogliere l’emendamento 2.311, che mira a dare concretezza ad una norma, al contrario, pericolosissimamente generica, perché attraverso le previsioni generiche si ottiene il controllo, si impauriscono magistrati che diventano pavidi di fronte a norme così "piovresche" - se posso coniare un brutto neologismo - mentre, invece, soltanto una norma specifica e determinata potrebbe dare garanzie disciplinari ai magistrati e soprattutto ai cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.311, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.312, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.313.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.313, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.314.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.314, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.315.

 

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.315, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.316.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.316, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, questa è l’Aula dei fantasmi!

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.317, su cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.317, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.318.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.318, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.319.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.319, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.320.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, questa cavalcata, ventre a terra, votata allo sterminio di tutti gli emendamenti suscita un sentimento che non so se definire di malinconia, di indignazione o di sconcerto.

Desidero solo rappresentare cosa i colleghi hanno deciso con alcune votazioni ormai alle nostre spalle. Respingendo l’emendamento 2.297, hanno consacrato il testo che considera illecito disciplinare l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale determinato da negligenza grave ed inescusabile. Quindi, la negligenza non grave in materia di libertà personale non costituirà illecito disciplinare.

Noi avevamo proposto la soppressione di questo testo considerando oltretutto il contrasto insanabile con quell’altro disposto, non modificato dalla Camera dei deputati e quindi ormai consolidato, per cui costituisce illecito l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali. La materia della libertà era già tutelata a livello di negligenza media, mentre voi avete voluto innalzare la soglia di perseguibilità alla negligenza grave. Questo è quanto avete fatto respingendo tale emendamento.

Respingendo poi l’emendamento 2.311 avete codificato il diritto disciplinare dell’apparenza. Io non amo - e il Ministro me ne ha dato atto - sparare sulla Croce Rossa in termini di linguaggio, ma questo è veramente un linguaggio, a parte la sua estrazione giornalistica, che mal si combina (o meglio, si combina a prezzo di effetti devastanti) con l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare.

Onorevoli colleghi, pensate cosa significa l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare in capo al procuratore generale con una fattispecie aperta come quella dell’appannamento dell’immagine. Avremo una grandinata di processi il cui unico esito sarà quello di una generale soggezione della magistratura. Capisco che forse questo è un obiettivo che non vi è estraneo, ma credo che sia estraneo al buon andamento del servizio.

Ora, con l’emendamento 2.320, state per commettere - se lo rigetterete, come prevedo - l’ennesimo errore, anche in questo caso un errore interno alle vostre logiche. Io ho ormai abbandonato le grandi contrapposizioni sui temi ideali e politici. Mi limito con la lanterna di Diogene ad andare negli angoli di questo edificio fatiscente per mostrarvi i punti maggiormente pericolosi.

Avete previsto che, qualora il procedimento disciplinare si concluda con una sanzione intermedia tra l’ammonimento e la rimozione (escludendo, quindi, la più grave e la più lieve), ne consegua, ove il Consiglio ritenga che esistano i requisiti, l’allontanamento dalla sede.

Analogamente avete previsto che l’allontanamento possa essere disposto per causa incolpevole. Non entro nel merito, ma mi limito a considerare che qualora il procedimento disciplinare ravvisi un illecito, punito peraltro solo con l’ammonimento, l’allontanamento dalla sede non c’è, mentre vi può essere per un fatto incolpevole.

Continuate ad affossare gli emendamenti e probabilmente vi troverete davanti alla Corte costituzionale.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.320, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.321.

 

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.321, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.322.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.322, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.323.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.323, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.324.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.324, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.325.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.325, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.326, 2.327, 2.328, 2.329 e 2.330 sono preclusi dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.331.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, con l’emendamento 2.331 affrontiamo nuovamente l’argomento che, nel testo licenziato dal Senato, era trattato nell’articolo 8. Passiamo quindi dall’articolo 7 (che poi è diventato il comma 6 dell’articolo 2) all’articolo 8, che è diventato il comma 7 dell’articolo 2. Passiamo così da quell’articolo che aveva lo scopo di tipicizzare gli illeciti disciplinari ad uno che detta norme in materia di procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, prevedendo il cosiddetto procedimento disciplinare.

Al riguardo vorrei svolgere una riflessione, che purtroppo - come le altre - cadrà nel nulla, ma che affidiamo ai Resoconti stenografici, in modo che qualcuno un domani possa verificare il nostro sforzo di produrre una serie di emendamenti concreti, nel merito, anche se tale sforzo è caduto nel vuoto. In questo momento, infatti, non è presente in Aula neanche un rappresentante del Ministero della giustizia e non abbiamo neanche il relatore, perché su questo provvedimento non lo abbiamo mai avuto. Quindi, gli interpreti che andranno a rileggere le pagine del Resoconto di questa seduta sappiano che sostanzialmente stiamo parlando a noi stessi, oltre che alla Presidenza, che come sempre ci ascolta con grande attenzione, ma che non ha il potere di indirizzare gli emendamenti e di considerare nel merito, dal punto di vista tecnico, le valutazioni svolte.

Quando abbiamo prodotto una serie di emendamenti riferiti al comma 6, già articolo 7, relativo alla tipizzazione degli illeciti disciplinari, lo abbiamo fatto proprio all’interno di una visione generale, che teneva conto anche dell’articolo 8 (secondo il testo licenziato dal Senato) che con l’emendamento 2.331 stiamo iniziando ad esaminare.

Molti colleghi si sono soffermati proprio sulla tipizzazione degli illeciti disciplinari effettuata con il comma che abbiamo votato in precedenza. Alcuni hanno sostenuto che è giusto predeterminare un percorso certo, leggibile per il magistrato, stabilendo quello che può e quello che non può fare. Qualcuno ha anche sostenuto che è giusto che questo percorso, facilmente intelligibile e quindi ricostruibile a priori, serva anche a tutti gli utenti della giustizia, che possono così valutare quali sono i comportamenti riconducibili ad atteggiamenti corretti e quali invece possono dar luogo all’applicazione della sanzione disciplinare.

Noi ci siamo soffermati sul numero 8) della lettera d) del comma 6 dell’articolo 2, la quale contiene una serie di previsioni specifiche. Ad esempio, "l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri" è chiaro che costituisce un elemento negativo all’interno della tipizzazione degli elementi che possono dare luogo a procedimento disciplinare; sono elementi sicuramente negativi anche "il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato" e "l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione". Ma sarebbe inutile leggere tutti i numeri della lettera d).

Abbiamo invece contestato il numero 8) - con il permesso del collega Ayala e dei quattro saggi che hanno contribuito alla stesura di questo provvedimento - che introduceva una delega rispetto alla tipizzazione perché prevedeva una serie di figure assolutamente astratte e generiche che potevano rappresentare tutto o il contrario di tutto. Mi riferisco, per esempio, a quanto riportato: "…possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;". Si tratta di clausole di stile assolutamente generiche, nelle quali tutto o nulla può essere ricondotto.

Detto questo, perché è gravissimo questo tipo di comportamento? Proprio per quello che stiamo per verificare con l’ex articolo 8: queste disfunzioni, all’interno di un percorso che comunque, dal punto di vista della partecipazione dei soggetti, era garantito dall’articolo 107 della Costituzione, era una degenerazione che poteva dar luogo ad effetti positivi o negativi, comunque interna corporis.

Nel momento in cui, invece, con il citato articolo 8 prevediamo una amplificazione dei poteri del Ministro della giustizia relativamente alla partecipazione ed al procedimento disciplinare, dobbiamo renderci conto che quella degenerazione della tipizzazione potrà essere utilizzata anche dal Ministro della giustizia per i poteri che con questo exarticolo 8, attualmente comma 7 dell’articolo 2, gli vengono attribuiti. Mi riferisco, signor Presidente, alla possibilità di proporre opposizione alla eventuale richiesta di declaratoria di non luogo a procedere che il procuratore generale abbia messo in campo dopo la proposizione dell’azione giudiziaria, alla possibilità di chiedere la modifica della contestazione elevata ed alla possibilità concreta di partecipare al procedimento disciplinare.

Vediamo, quindi, come la possibilità di promuovere l’azione penale chiedendola al procuratore generale, così come era prescritta dall’articolo 104 della Costituzione, si è dilatata a dismisura. Modificare in maniera rigida in alcuni casi ma poi in modo eccessivamente elastico la tipizzazione degli illeciti disciplinari significa consentire a colui che si introduce come soggetto aggiunto nel procedimento disciplinare di modificare i canoni del procedimento disciplinare.

Se tutto questo si aggiunge ai tempi previsti in maniera eccessivamente dilatata, ci si rende conto di come si determina una forma di soggezione assoluta, dove il Ministro, utilizzando il numero 8) del comma prima analizzato (ex articolo 7), potrà tranquillamente, per un lasso di tempo notevolissimo, tenere sotto scacco i magistrati attraverso l’uso distorto di un potere che la Costituzione non gli concedeva all’interno del procedimento disciplinare.

Ho inteso segnalare questo pericolo perché molto spesso quando il collega Ayala parla a degli estensori diqueste norme incomprensibili - che qualcuno ha definito scritte da un pazzo, ma io ritengo si tratta di norme scritte da pazzi molto molto lucidi che sapevano quello che volevano determinare - si intravede un pericolo maggiore di quello di una paralisi, dovuto all’incapacità di comprendere i meccanismi. Intravedo invece il pericolo di una consapevolezza, comunque folle, di mettere in campo dei meccanismi che, tutto sommato, rendano assoggettato o assoggettabile il magistrato e la magistratura al potere politico con un ritorno indietro di tanti e tanti decenni che sicuramente la maggioranza non confessa, ma che con questo provvedimento si renderà possibile.

Ho voluto che questa riflessione rimanesse agli atti perché questo disegno, che si intravede all’interno del provvedimento, è uno dei pericoli che sottopongo all’Assemblea ed a tutti i colleghi, affinché, nel voto finale o votando questo o gli emendamenti successivi, abbiano conto del meccanismo che stanno mettendo in campo. (Applausi del senatore Dalla Chiesa).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.331, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.332 e 2.335 sono preclusi, mentre gli emendamenti 2.333 e 2.334 sono assorbiti dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.336.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.336, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.337, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.338.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, colleghi, voi state proseguendo nella scelta di sacrificare lo zucchero per salvare il sale, dove lo zucchero sono alcuni interventi migliorativi ed il sale è qualche giorno di anticipo sulla chiusura del percorso parlamentare.

Respingendo l’emendamento che precede, il 2.337, avete respinto un emendamento che mirava semplicemente a ripristinare quello che il Senato, cioè voi, aveva sancito alcuni mesi or sono. E perché? Vi prego di seguirmi.

Siamo nella materia disciplinare, e nell’attacco di questa materia è scritto che il Governo è delegato a "provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, (…), garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura". E infatti, nella lettura davanti al Senato noi - perché su questo punto eravamo consenzienti - avevamo individuato una procedura per cui su ogni singolo capitolo si descrivevano i comportamenti che dovevano servire da riferimento, e poi ciascun capitolo era chiuso con una norma residuale, che prevedeva la costituzione di illecito in ogni altra violazione del dovere di imparzialità, laboriosità e quant’altro.

A questa coppia di disposizioni si aggiungeva poi la terza, che prevedeva l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare in capo al procuratore generale solo per materie individuate, cioè per blocchi di materie, alcuni dei quali hanno già il precedente in disposizioni vigenti da tempo, come quella sulla responsabilità civile dei magistrati.

Poi, alla Camera, che cosa è successo? È successo che si è introdotto l’obbligo dell’azione disciplinare in capo al procuratore generale, e già questa previsione stride profondamente con la Costituzione, la quale, com’è noto, all’articolo 107 attribuisce al Ministro la facoltà - e non l’obbligo - di esercitare l’azione disciplinare. Ben è vero che non è preclusa l’individuazione di un secondo soggetto, quale il procuratore generale presso la Cassazione che, in effetti, da decenni è affiancato al Ministro, e non è contrastabile, in chiave di rigorosa correttezza giuridica, nemmeno l’attribuzione al procuratore generale dell’obbligo su settori particolari, quando a monte vi è già l’accertamento di un illecito; ma è sicuramente anomalo che il procuratore generale abbia l’obbligo di agire dove il Ministro ritiene di non dover agire.

Questo di cui ho detto è un punto che attiene alla tutela delle prerogative del Ministro, sulle quali ognuno ha la sua sensibilità, ma soprattutto diventa anomalo e decisamente non difendibile un obbligo a fronte di fattispecie aperte. Perché? Perché mentre il Senato aveva individuato le norme di chiusura, inevitabilmente aperte e generiche, combinate con la non obbligatorietà, la Camera ha rimosso le norme di chiusura e poi, paradossalmente, ne ha introdotte di ancora peggiori, laddove si parla, come detto in precedenza, delle condotte in grado di appannare l’immagine del magistrato e ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza e l’imparzialità anche sotto il profilo dell’apparenza.

Giustificare un obbligo di azione disciplinare con fattispecie aperte di questo genere è un obiettivo che non so come potrete difendere di fronte alla Corte costituzionale.

Ancora una volta rassegno, attraverso questi emendamenti, non l'opinione personale di un senatore dell'opposizione o - fosse pure - di un Gruppo dell'opposizione, bensì quella del Senato di alcuni mesi orsono.

Bocciate anche questo emendamento e - come ho già detto - l'appuntamento sarà davanti alla Corte costituzionale.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, condivido le considerazioni svolte dal collega Fassone in merito all’anomala obbligatorietà prevista in capo al procuratore generale di promuovere l'azione disciplinare.

Poiché il Ministro è uscito nuovamente dall'Aula, mi rivolgo direttamente a lei, signor Presidente, perché ritengo che nel caso specifico quanto sto per proporre attenga in un certo senso all'ordine dei lavori.

Come tutti sappiamo, perlomeno noi dell'opposizione, stiamo ancora trattando la complessa materia disciplinare. Prima con l'ex articolo 7 del testo approvato dal Senato abbiamo trattato l'argomento della tipizzazione, mentre in questo momento ci stiamo occupando del provvedimento disciplinare, stabilendo gli obblighi e le facoltà delle diverse figure previste nel caso specifico si parla del procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Qual è il problema? Come ho già detto prima, tra le varie ipotesi di tipizzazione dell'illecito disciplinare vi è l'assunzione degli incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione. Signor Presidente, le chiedo di ascoltarmi perché che nel caso in esame debba lei stesso svolgere una valutazione come Presidenza sovrana dell'Assemblea.

Con l'articolo 1 avevamo accantonato una serie di emendamenti che incidevano su una materia sicuramente collegata a questa. L'articolo 1 prevedeva, in sostanza, una delega per la pubblicità degli incarichi extragiudiziari. Come opposizione avevamo detto, sempre in riferimento a questo articolo, che ritenevamo non sufficiente immaginare un percorso di mera pubblicità. Se la valutazione sottostante l'ipotesi proposta dal Governo era quella che gli incarichi extragiudiziari possono comunque determinare commistioni improprie, ritardo nei lavori e allontanamento dal perseguimento degli scopi specifici e dei fini istituzionali che deve avere un magistrato, se questo era il senso, che sicuramente avevamo dichiarato di condividere, allora sarebbe stato più giusto parlare non solo di pubblicità ma anche di limitazione.

Allora, Presidente, comprenderà molto bene che non è assolutamente neutro introdurre nell'articolo 1 un ampliamento della specifica funzione in questione, ossia la limitazione degli incarichi extragiudiziari ad una mera pubblicità quasi per dimostrare alla collettività come questo atteggiamento sia per certi versi riprovevole, o una limitazione anche ai fini del procedimento disciplinare.

Essendo nel frattempo arrivato in Aula il Guardasigilli, pongo la questione sia a lei, signor Presidente, che al Ministro. Vorrei sapere se non ritiene che quel dubbio relativo all'accantonamento sulla qualità della delega da conferire al Governo, proprio in relazione agli incarichi extragiudiziari, debba essere sciolto prima di chiudere tutta la complessa materia, contenuta negli ex articoli 7 ed 8 del provvedimento approvato al Senato, della tipizzazione degli illeciti disciplinari e della previsione del percorso del procedimento disciplinare.

Se il Ministro lo riterrà opportuno, potrà una volta tanto partecipare alla discussione su una questione di merito.

PRESIDENTE. Poiché sono stato sollecitato dal senatore Manzione ad intervenire, ricordo che una norma più specifica, ossia quella proposta dall'emendamento 2.366 (testo corretto), riguarda il tema che è stato accantonato. Si tratta di materia analoga afferente all'emendamento accantonato; sarà più opportuno chiedere al Ministro di esprimersi su questo argomento quando esamineremo quella proposta emendativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.338, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.535, sostanzialmente identico all'emendamento 2.339.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.535 del senatore Calvi che, peraltro, è pressoché identico al mio successivo.

Mi sembra assolutamente giusto non rendere obbligatorio l'esercizio dell'azione disciplinare da parte del procuratore generale. Signor Ministro, continuo a ripetere che voi conoscete pochissimo il terreno sul quale state costruendo questa disastrosa catapecchia, perché l'amministrazione della giustizia è infestata da querelomani, pazzarielli, litiganti litigiosi, persone le quali sosterranno che l'immagine del magistrato è appannata perché, al loro passaggio, il magistrato non si è alzato in piedi e non ha fatto tre inchini e due capriole.

Qualsiasi persona che ha esperienza di giustizia conosce questi risvolti: quando ero un giovane procuratore legale venni denunziato al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio nazionale forense perché il mio assistito fece un esposto nel quale sosteneva che l'avvocato, anziché difenderlo, "facìa babaciô", cioè faceva dei pupazzetti. Quando cerco di ragionare sono solito disegnare frecce e quant'altro, come molti, e questo signore riteneva perciò che non fossi attento.

Signor Ministro, auguri a lei e auguri al signor procuratore generale: avrete molto da fare rispetto a questi incombenti assolutamente inutili, che non gioveranno all'efficienza del servizio giustizia. (Applausi della senatrice Donati).

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, riprenderò l'intervento svolto poc'anzi dal senatore Fassone e, più che censurare o criticare il Ministro, colgo l'occasione per criticare ancora una volta la Camera dei deputati, che ha approvato una norma assolutamente non plausibile.

Abbiamo intanto due soggetti che sono titolari dell'azione disciplinare - il Ministro e il procuratore generale della Cassazione - con una differenza sostanziale: il Ministro ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. Ciò non poteva essere messo in dubbio per il semplice fatto che l'articolo 107 della Carta costituzionale lo impone e una diversa previsione avrebbe creato immediatamente un problema di costituzionalità. E tuttavia un problema di costituzionalità permane nel momento in cui di due soggetti eguali nella capacità di essere titolari dell'azione disciplinare l'uno ne ha la facoltà e l'altro l'obbligo. Vi è indubbiamente una incongruità, un'anomalia, una distonia, una distinzione assolutamente ingiustificabile di poteri.

Detto questo, abbiamo sostenuto che l'azione dovesse essere facoltativa non solo per rendere omogenea l'iniziativa disciplinare del Ministro e del procuratore generale, ma anche perché di fronte a norme spesso non tipizzate non riusciremmo a mettere in congiunzione l'assoluta genericità di talune asserzioni con l'obbligo dell'azione disciplinare. Pensiamo all'emendamento, assolutamente generico, che riguarda il coinvolgimento in associazioni politiche o affaristiche: come si può porre in capo al procuratore generale l'obbligo di procedere, in assenza di una fattispecie tipizzata?

Ancora una volta vi è un forte invito alla maggioranza affinché prenda in considerazione il fatto che gli elementi che noi suggeriamo non sono motivi di critica generica, tesi soltanto a guadagnare tempo; sono motivi di critica tesi anche a impedire che domani la Corte costituzionale o altri ancora possano prendere in esame un provvedimento che è evidentemente incostituzionale. In ogni caso, anche se dovesse superare il vaglio della Corte costituzionale, siamo di fronte a un futuro di caos che inevitabilmente il procuratore generale sarà costretto ad addossarsi, perché anch’egli, di fronte all’obbligo, dovrà esercitare l’azione disciplinare comunque e sempre, a prescindere dalla rilevanza.

Quindi, avremo tutti i magistrati in qualche modo indagati, incolpati (come meglio si dice) e avremo l’utilizzazione della procedura disciplinare anche a fini di carriera. È un ulteriore elemento di inquinamento e di distonia che si inserisce in un sistema già così inefficace, già così poco congruo. (Applausi del senatore Zancan).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.535, presentato dai senatori Calvi e Zancan, sostanzialmente identico all’emendamento 2.339, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.340, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.341, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.342.

 

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.342, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.343.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.343, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.344.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.344, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.345.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.345, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.346.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.346, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.347, 2.348, 2.349, 2.350 e 2.351 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.353.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.353, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.356 2.357 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.359.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.359, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.360, identico all'emendamento 2.361.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho già fatto delle osservazioni in un precedente intervento sul rapporto fra attività del Ministro della giustizia ed esercizio dell'azione disciplinare.

L'emendamento (seppure soltanto parzialmente perché l'impianto è stato, a mio parere, corroso dall'introduzione in sede di esame alla Camera dei numeri 9) e 10), e l'emendamento si prefigge di eliminare almeno quest’ultimo numero) sostanzialmente qualifica il Ministro come una sorta di controparte del magistrato oggetto della sanzione, del procedimento disciplinare, tanto che è stato introdotto questo strano esercizio di una partecipazione all'udienza attraverso un magistrato dell'Ispettorato delegato.

Con il numero 10) si propone che questo delegato del Ministro possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e addirittura interrogare l'incolpato, tra l'altro con una specie di "tramutamento" - visto che qui la parola è stata usata molto spesso - di questo esercente un'attività palesemente ispettiva e di natura non giurisdizionale in una sorta di pubblico ministero disciplinare, improprio perché si troverebbe a svolgere delle attività, come quella dell'interrogatorio dell'incolpato, che non hanno sostanzialmente ingresso in una visione del processo disciplinare come processo di parti con delle garanzie per l'incolpato, quindi fra l'altro con uno sbilanciamento singolare verso questa attività di indagine.

Ripeto, però, non è tanto e soltanto una censura specifica all'impianto tecnico di questa facoltà, ma è la facoltà in sé a destare sospetto e preoccupazione. Infatti - ribadisco - non solo non vi è alcun interesse ordinamentale, ma vi è una diminuzione del valore e dell'importanza della figura del Ministro nel renderlo una sorta di parte processuale necessaria confliggente con il magistrato oggetto della sanzione disciplinare. Sono gli uffici, sono le attività interne della magistratura, sono la procura generale e le forze che si muovono all'interno dello stesso sistema magistratuale ad essere interessate a reprimere eventuali fenomeni di carattere specifico nel processo disciplinare.

Il Ministro mantiene, anzi tutela, l'alta sorveglianza, il controllo generale, l'indirizzo della funzione, ma non c'entra, non è utile, non è interessante che si trasformi in una sorta di poliziotto nei confronti del singolo procedimento disciplinare.

Ciò avviene per due specifici ordini di ragioni: il primo, come ho già evidenziato, è di carattere istituzionale, cioè una deminutio del ministro Castelli il quale passa da alto sorvegliante della funzione a parte processuale; il secondo è quello della possibile pur denegata strumentalizzazione di tale facoltà, proprio perché vi è un rapporto non virtuoso tra l’esercizio dell’azione disciplinare ed un’ipotesi di controllo politico sulla magistratura. Non dovrebbe pertanto esservi mai, neanche potenzialmente, un’ipotesi di cortocircuito e mai il Ministro dovrebbe o potrebbe intervenire in concreto nel singolo procedimento.

Anche per questo, ad esempio, abbiamo presentato inutilmente emendamenti tendenti a restringere la facoltà di impugnativa innanzi alla giustizia amministrativa, fra l’altro non essendo questa un’ulteriore garanzia di migliore esercizio dell’azione disciplinare, ma anzi causa di confusione, di ulteriore frammentazione dell’azione disciplinare e di spezzettamento all’interno della giurisdizione.

Per questa visione di carattere generale del rapporto tra Ministro della giustizia e attività di repressione dell’illecito disciplinare, sento di dover proporre l’approvazione dell’emendamento in esame.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Ministro, in una commedia delle filodrammatiche parrocchiali c’era un personaggio che si chiamava "faso tutto mi", che tradotto in italiano significa "faccio tutto io".

Lei, signor Ministro, imita il protagonista di questa, per la verità, molto simpatica e divertente commedia da filodrammatica. Infatti, lei vuole intervenire nel procedimento disciplinare, sia pure nelle materie a cui ha dato avvio attraverso l’esercizio dell’azione disciplinare. Non si rende conto, però, che un Ministro, il quale intervenga in proprio o per delega nella mischia di un procedimento disciplinare, può anche perdere (gli esiti dei processi sono sempre almeno due: si perde o si vince); in tal caso, mi chiedo come farebbe lei, signor Ministro, a conservare una dignitosa gestione di quella macchina giudiziaria nella quale è stato sconfitto da una delle persone che, attraverso l’amministrazione, deve gestire.

Credo che se riflettesse si accorgerebbe che è molto meglio stare fuori dalle mischie processuali per il Ministro della giustizia, che è il Ministro di tutti i magistrati, sia di quelli che sbagliano sia di quelli che non sbagliano, per avere quella gestione terza, importante ed autorevole che lei, con il suo dinamismo, rischia di perdere.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, approfitto dell’emendamento in esame per spedire, soprattutto ai colleghi della maggioranza, un preavviso di incostituzionalità. L’ho già fatto in altre occasioni nelle quali sono stato fortunato in quanto la Corte ha seguìto questo preavviso dandogli concretezza: cito per tutti, il cosiddetto lodo Schifani.

Nel caso in esame, vi è un altro preavviso di incostituzionalità perché questa roba non ha niente a che vedere con la Carta costituzionale. Infatti, la Carta costituzionale, ci piaccia o no (finché è in vigore, però, ci deve piacere), prevede per il Ministro della giustizia, a proposito della materia disciplinare, la facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

La lingua italiana è nota a tutti, fuori di qui, ma soprattutto in quest’Aula. Sempre per seguire il linguaggio della Costituzione, sottolineo che il termine "promuovere" è diverso da quello utilizzato a proposito del pubblico ministero, il quale ha l’obbligo di "esercitare" l’azione penale: la differenza è evidente.

Allora, io mi chiedo - la risposta già me la sono data ma voglio esplicitarlo lo stesso - se un soggetto istituzionale, al quale la Carta costituzionale assegna l’onere, se si vuole, ma anche il dovere di promuovere - avendone la facoltà - l’azione disciplinare, possa in base a quel potere fare tutto ciò che è previsto da questo disegno di legge all’interno del procedimento disciplinare. Lo può fare il pubblico ministero, che non a caso la Corte non obbliga a promuovere l’azione disciplinare, ma ad esercitarla e quindi ad intervenire nel processo attraverso il potere di impugnazione e quant’altro.

Chi invece ha la mera facoltà di promuovere l’azione disciplinare, può promuovere un’opposizione avverso una declaratoria di archiviazione? Può intervenire attraverso un suo delegato all’interno di quel contraddittorio che egli instaura? Può quel procedimento subire la presenza di due pubblici ministeri - perché il procuratore generale c’è e ci rimane - ai quali si aggiunge il delegato del Ministro? Certo lo si può fare, ma a condizione di prendere e stracciare alcuni articoli della Carta costituzionale.

Questo non è stato fatto, né dal Governo, né dalla maggioranza, per la semplice ragione che la Carta costituzionale, pur non ignorandola, la considerano un optional, come l’aria condizionata delle macchine di una volta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.360, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all’emendamento 2.361, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.362, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.363.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.363, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.364.

 

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PAGANO (DS-U). Perché dovete sempre votare per quattro nei banchi lì in alto? (Proteste dai banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.364, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Siamo ora giunti all'emendamento 2.366 (testo corretto), connesso agli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, precedentemente accantonati.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento si muove ovviamente nella scia di quella parte della delega che è stata accantonata, cioè della lettera g) del comma 1 dell’articolo 1, la quale si limitava a prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari.

Ho già avuto modo di segnalare che quella disposizione era in ogni caso mutila perché non accompagnata dall’enunciazione di criteri nel corpo della delega stessa.

Dovendomi per forza attenere alla cornice delimitata dal testo che ho ora ricordato, ho proposto una serie di interventi che si limitano ad affrontare il nodo della pubblicità degli incarichi e non invece quello della legittimità di questi incarichi, non il nodo della opportunità di affidare ai magistrati questi incarichi. Tale problema ovviamente precede quello affrontato con l'emendamento 2.366 (testo corretto) e quindi sarà molto importante vedere se il Governo formulerà delle proposte su questa materia, tenendo conto di alcuni punti nodali che credo stiano a cuore non soltanto a me.

Il problema fondamentale è che effettivamente i magistrati facciano le sentenze, per usare un linguaggio molto empirico. Peraltro, determinate situazioni richiedono, per constatata necessità, di avvalersi della professionalità e dell’indipendenza del magistrato; prova ne sia che almeno una cinquantina di leggi del nostro ordinamento prevedeva e prevede tuttora la presenza - ora necessaria, ora facoltativa, in alternativa cioè con altre categorie - del magistrato nello svolgere determinate funzioni, ad esempio nel presiedere commissioni o altri organismi, nell’essere presente negli uffici legislativi dei punti apicali dell’organizzazione dello Stato.

Quindi, davvero la premessa di questo emendamento, e di qualsiasi altro intervento si voglia fare, è quella di assumere la regolamentazione una volta per tutte dell’intera materia e soprattutto - questo è l’altro punto che affido alla sensibilità di chi ascolta - non soltanto nei confronti dei magistrati ordinari, ma anche nei confronti delle altre magistrature, quelle che ancora oggi fruiscono degli incarichi più appetibili, più lucrosi e che più nuocciono all’immagine della magistratura stessa.

Ecco perché (e mi limito per necessità all’illustrazione dell’emendamento) propongo determinate forme di pubblicità degli incarichi, auspicando la disciplina generale a cui ho fatto riferimento, e comunque investendo con queste forme di pubblicità anche le altre magistrature, affinché sia reso noto veramente quali sono i punti critici e quelli difendibili in questa materia.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, prima ho preso atto della sua risposta, pur non condividendola. Le spiego il motivo. Come giustamente diceva il collega Fassone, dobbiamo distinguere fra due aspetti. Nell’articolo 1, rispetto al quale sono stati accantonati alcuni emendamenti, vengono delineati gli oggetti, il contenuto, la cornice della delega; nell’articolo 2, invece, si specifica qual è il criterio che il Governo dovrà seguire nell’esercitarla.

Il problema che sollevavo prima, e che pongo nuovamente adesso, è il seguente: se dovesse essere recepito l'emendamento all’articolo 1 che allarga l’oggetto della delega, perché prevede oltre alla pubblicità anche la limitazione degli incarichi, èevidente che poi dovremmo preoccuparci di trovare una corrispondenza nell’articolo 2, che stabilisce invece la specificazione dei criteri direttivi, le modalità di esercizio della delega.

Pertanto, Presidente, quando prima dicevo che era opportuno che il Governo chiarisse immediatamente la sua posizione rispetto all’oggetto della delega contenuto nell’articolo 1 era proprio perché adesso ci troviamo in questa condizione. In sostanza, rispondendomi, lei ha affermato che c’è un collegamento diretto e funzionale dell’accantonamento con l’emendamento 2.366 (testo corretto), ma questo è vero solo in parte.

Se non ci fosse stato l’accantonamento e quegli emendamenti fossero stati respinti, l'emendamento del collega Fassone avrebbe colmato una lacuna obiettiva. Rispetto all’oggetto della pubblicità, manca la direttiva; l'emendamento del collega Fassone ancora una volta, ad adiuvandum, sopperisce ad una lacuna del Governo e indica quali sono i criteri che devono essere utilizzati per esercitare quella facoltà rispetto alla mera pubblicità. Resta però il problema rispetto alla limitazione degli incarichi, che era l’oggetto degli emendamenti accantonati. Ecco perché, Presidente, ritenevo che la questione che sto ponendo andasse affrontata in via prioritaria.

Adesso ci troviamo con criteri direttivi correttamente specificati dal collega Fassone rispetto alla pubblicità, però ci troviamo sprovvisti dei criteri che danno un orientamento su come deve essere esercitata la delega che conferiamo al Governo e sui suoi limiti. Il nodo doveva essere sciolto prima, quindi resta tutto sul tappeto.

Speriamo che il Ministro ci dia delle indicazioni al riguardo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.

CASTELLI, ministro della giustizia. Ritegno sia questo il momento di sciogliere la questione assolutamente rilevante, nata in sede di discussione dell’emendamento 1.11, il cui primo firmatario è il senatore Maritati, che andava oltre la lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 e proponeva di prevedere appunto una serie di forme e di limitazioni alla possibilità di conferimento e di assunzione degli incarichi extragiudiziari da parte della magistratura di ogni ordine e grado.

Il Governo ne aveva chiesto l’accantonamento per poter meditare su questa materia assolutamente rilevante. Abbiamo tentato di esplicitare puntualmente la delega di carattere generale enunciata nell’emendamento 1.11, ma ci siamo resi conto che la materia è così delicata ed importante e comporta così vaste conseguenze che non si riesce ad affrontarla ed esaurirla in occasione dell’esame di un emendamento. Riteniamo che essa meriti un'apposita legge ed il Governo si dichiara immediatamente disponibile a recepire un ordine del giorno in tal senso se qualche senatore intende presentarlo.

Invito quindi i presentatori a ritirare l’emendamento 1.11, dal momento che una materia così complessa, non merita un semplice emendamento ma necessita di un apposito provvedimento di legge.

Diversa è la questione posta dall’emendamento 2.366 (testo corretto), il cui primo firmatario è il senatore Fassone. Come altre volte, il senatore Fassone si è puntualmente esercitato su una lacuna oggettiva del testo. Questo è un dato. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati presenta una lacuna, meritevole di essere colmata, forse sfuggita anche in Commissione. Siamo però in tempo utile per poterlo fare. Questo emendamento precisa in termini puntuali, in maniera assolutamente logica rispetto all’intero impianto della legge, gli enunciati dell’articolo 1. Il Governo pertanto esprime parere favorevole su di esso.

Mi rimetto a questo punto alla Presidenza per capire se da un punto di vista logico dobbiamo interrompere l’esame dell’articolo 2 per votare l’articolo 1 nei termini da me suggeriti poiché credo sia necessario prima stabilire i princìpi di carattere generale. Essendo una questione di carattere regolamentare spetta alla Presidenza dirimerla.

PRESIDENTE. In sintesi, il Governo esprime parere favorevole sull’emendamento 2.366 (testo corretto). Il Ministro chiede invece il ritiro degli emendamenti 1.11, 1.12 ed 1.13, per sostituirli eventualmente con un ordine del giorno; diversamente, il parere su di essi è contrario.

A questo punto, riprendiamo l’esame degli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13, precedentemente accantonati. Senatore Maritati, aderisce all’invito rivolto dal Ministro?

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, questo atteggiamento del Governo forse sarebbe stato molto utile se avesse riguardato altri punti essenziali; tutto il disegno di legge delega avrebbe avuto un altro corso e un altro risultato.

Questo invito non può essere accolto per motivi molto semplici che sto per illustrare. Un pregevole studio del senatore Fassone, vecchio ormai di dieci anni, ha messo in evidenza il numero degli incarichi extragiudiziari: ne conta sino a 49 e siamo a dieci anni orsono. C’è di tutto; una pletora di strumenti che evidentemente servono per distogliere i magistrati dal loro incarico essenziale primario, riconosciuto dalla Costituzione, ed anche per far loro guadagnare, come nel caso degli arbitrati, somme veramente eccezionali. Questa è la ragione per cui dovremmo essere tutti d’accordo nel regolare la materia in maniera chiara e puntuale.

Non siamo stati mai contrari tout court agli incarichi extragiudiziari, ma a determinati incarichi extragiudiziari; vi è stata quindi la presentazione da parte nostra di quattro emendamenti. L’emendamento 1.13 recita: ", con esclusione di quelli anche solo potenzialmente confliggenti con gli interessi dell’amministrazione della giustizia".

Non siamo contrari all’incarico extragiudiziario di natura culturale e scientifica, alla presenza dei magistrati nei Ministeri o negli uffici legislativi, né presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e negli organismi internazionali. Tutt’altro; questi incarichi non confliggono con gli interessi dell’amministrazione della giustizia. Vi sono però gli arbitrati ed incarichi come quelli della Presidenza del Comitato per le assegnazioni delle case popolari e, come ho detto, tanti altri che evidentemente distolgono i magistrati dal loro ufficio e noi non possiamo accettarlo.

Pertanto, amici della maggioranza, se effettivamente ci fosse stato in voi un minimo di spirito costruttivo avremmo potuto e potremmo approvare uno degli emendamenti che abbiamo prospettato, oppure si potrebbe dar vita in questa sede ad un intervento chiaro e chiarificatore. Tuttavia, come il senatore Fassone ha ben evidenziato, rimane un aspetto del problema che certamente merita un approfondimento legislativo.

Signor Ministro, anche noi presenteremo un disegno di legge che faccia chiarezza su questa pletora di incarichi extragiudiziari ma con riguardo non solo alla magistratura ordinaria, bensì anche alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato e al TAR, i cui magistrati sono anch’essi destinatari di incarichi extragiudiziari che, a nostro avviso, servono solo a distoglierli dal loro lavoro e a condizionare la loro indipendenza.

In questo momento quindi non ci sentiamo di dover recedere da una posizione di assoluta chiarezza che non è, ancora una volta, di attacco o punizione ai magistrati, ma vuole e deve essere solo un intervento chiarificatore, di trasparenza, che non può essere raggiunta certamente con la frase da voi usata "pubblicità degli incarichi". Infatti, gli incarichi oggi sono pubblici; certo, si può intervenire, come ha cercato di fare il senatore Fassone, per una maggiore, più organica ed efficace pubblicità, ma affermare nella delega che gli incarichi extragiudiziari dovranno essere pubblici vuol dire riaffermare la bontà di un sistema e rilegittimare ancora una volta tutti gli incarichi extragiudiziari.

Sono queste le ragioni per le quali non ritengo di ritirare gli emendamenti.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei capire, prima di svolgere il mio intervento, in quale fase ci troviamo. È stato espresso il parere favorevole sull’emendamento del senatore Fassone; dopo di che, il Ministro ha chiesto se fosse necessario preliminarmente votare gli emendamenti accantonati sull’articolo 1 ed ha chiesto, rispetto a quegli emendamenti, che venissero ritirati. Lei ha dato la parola al senatore Maritati e quindi dovremmo essere nella fase delle dichiarazioni di voto rispetto agli emendamenti accantonati sull’articolo 1, quindi sugli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.

PRESIDENTE. Infatti, senatore Manzione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Ministro, ho seguìto il suo ragionamento proprio per cercare di capire se da quel che lei diceva usciva una conferma della teoria che ho sostenuto fin dall’inizio in quest’Aula (e per chi vorrà ricollegare i vari interventi che ho svolto, potrà comprendere qual sia il filo logico di tali interventi).

Purtroppo, signor Ministro, lei mi conferma i fatti che ho menzionato sin dall'inizio, ossia che questo è un provvedimento extraparlamentare, scritto da altri e sicuramente non nato nelle nostre Aule. Mi conferma che siete obiettivamente a responsabilità limitata, nel senso che non avete il potere di completare un percorso che noi continuiamo a non condividere assolutamente, ma che dovrebbe però andare nella direzione che voi sostenete di indicare. Quindi, non esiste alcuna variazione rispetto ad un brogliaccio, ad un copione che vi è stato consegnato e che dovete interpretare pedissequamente.

Dico questo perché lei, signor Ministro, ha riconosciuto che, rispetto all'oggetto della delega così come introdotto dalla Camera dei deputati (mi riferisco alla lettera g) dell'articolo 1), mancava la specificazione di come andava esercitata la delega e che quel contenuto vi è stato ancora una volta offerto, in via di supplenza, dal collega Fassone. Ciò è tanto vero che lei, signor Ministro, ha affermato che avete colmato la lacuna attraverso l'approvazione dell'emendamento del senatore Fassone e che non c'è alcuna novità rispetto al provvedimento. La novità era comprendere che parlare soltanto di pubblicità, senza ragionare anche di limitazione, significava non modificare niente rispetto a quel copione che vi è stato scritto.

Allora, se è vero come è vero, e come lei ha personalmente riconosciuto, che probabilmente la sola pubblicità non è sufficiente a mitigare gli effetti negativi di quel fenomeno (non ci sono solo effetti negativi), occorre anche ragionare di limitazione.

Signor Presidente, siamo in una fase nella quale teoricamente, se fosse recepito l'emendamento del collega Maritati, si ha l'oggetto della delega. Dovremmo poi solo prevedere come corrispettivo, all'articolo 2, i contenuti della delega. Non capisco, quindi, quale sia la complessità nel colmare una lacuna che tutti riconosciamo esistere. L'opposizione vi dice che, pur non condividendo il contesto generale, è pronta ad una certa collaborazione, e quindi dice che occorre completare la delega nel modo previsto dalla lettera g).

Non capisco allora, signor Ministro, quanto lei ci ha detto. Lei ha affermato che dobbiamo predisporre un ordine del giorno, che ci sarà un'altra iniziativa legislativa. Allora è fondamentale, come lei ha detto, a completare un percorso! Dobbiamo quindi avere il coraggio di introdurre questa novità, senza che quattro saggi possano dire qualcosa. O questa maggioranza è dotata di autorevolezza, di consapevolezza, di indipendenza e di legittimazione ad esercitare il ruolo che dice di voler svolgere, oppure ho avuto la riprova dell'esistenza di un fil rouge che lega anche lei, signor Ministro, e non posso dire nessun altro. Purtroppo non esiste un relatore per questo provvedimento; abbiamo avuto come contraddittore unicamente il collega Bobbio. Invito tutti a leggere i Resoconti d'Aula su questa riforma per rendersi conto del numero dei colleghi della maggioranza che si sono spesi nel merito di un provvedimento (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti ironici dei Gruppi LP e FI) che viene enfatizzato all'esterno, ma che ha visto solo l'opposizione confrontarsi nel merito. Il collega Bobbio era l'altro anello di questo fil rouge, che non poteva essere spezzato; gli unici due interpreti che rispondevano a quei quattro saggi o a quei quattro folli che hanno scritto il provvedimento.

Questa, signor Ministro, è la riprova di come purtroppo - sottolineo purtroppo - siete a responsabilità limitata. Il dramma maggiore è che coloro i quali dall'esterno di quest'Aula esercitano tale ruolo lo fanno malissimo. Ciò determinerà conseguenze notevoli su tutto il mondo della giustizia, su tutta l'utenza del sistema giustizia e sul Paese.

Complimenti e buon lavoro! Riprendete a telefonare e poi vedremo che cosa riuscirete a fare! (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Commenti ironici dal Gruppo LP).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto contrario di Alleanza Nazionale agli emendamenti accantonati sulla materia degli incarichi extragiudiziari. Si tratta, però, di una materia che postula una puntualizzazione necessaria per fare in modo che anche su di essa, come su altre, non si addensino o non si tentino di mantenere le nubi dell'opacità e della poca chiarezza.

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, che nasce anche dal lavoro del Governo, contiene un riferimento in materia di incarichi extragiudiziari al solo concetto di pubblicità di tali incarichi.

Con gli emendamenti proponete di sostituire tale concetto o di affiancarlo con quello di limitazione per legge degli incarichi extragiudiziari. La materia degli incarichi extragiudiziari dei magistrati è assai delicata e viene oggi seguita dal Consiglio superiore della magistratura.

A proposito dei vostri emendamenti, credo vada chiarito con grande nitidezza che l'idea di rendere pubblici gli incarichi in relazione al sistema autorizzatorio introdotto dal Consiglio superiore della magistratura, dovrebbe tranquillizzarvi perché proprio l'idea di pubblicità di cui al disegno di legge approvato dalla Camera si lega ad un tema a voi molto caro - almeno a chiacchiere -, quello dei poteri del Consiglio superiore della magistratura.

MARITATI (DS-U). Perché, gli incarichi sono oggi segreti?

MANZIONE (Mar-DL-U). E la Costituzione?

BOBBIO Luigi (AN). Mi deve seguire, senatore Manzione: il nostro concetto di una pubblicità degli incarichi extragiudiziari si lega strettamente alla situazione attuale, nel contesto di poteri del Consiglio superiore della magistratura. Il CSM infatti - voi lo sapete quanto me - nel silenzio della legge si è attribuito da anni anche il potere di autorizzazione degli incarichi extragiudiziari ed è comunque titolare di tale potere. Nessun magistrato in questo Paese può rivestire incarichi extragiudiziari - vengono pubblicati sul bollettino - senza previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

MARITATI (DS-U). Deve essere invece il Ministro ad autorizzarli?

CONTESTABILE (FI). Sì, il Ministro.

BOBBIO Luigi (AN). Il sistema previsto dal disegno di legge prende atto di questa situazione di titolarità e di potere-dovere di responsabilità in capo al Consiglio superiore della magistratura, e la avalla prevedendo la pubblicità degli incarichi, previamente autorizzati dal CSM. Oggi con i vostri emendamenti ci venite forse a dire che non avete fiducia nel ruolo svolto dal Consiglio superiore della magistratura in questa materia? È allora un’ammissione importante quella che fate, proponendoci di eliminare il concetto di pubblicità, di affiancarlo o di sostituirlo addirittura con quello di limitazione.

Con i vostri emendamenti ci proponete in maniera tutto sommato condivisibile di sostituire alla valutazione di merito, al potere autorizzatorio del CSM che vi dovrebbe essere caro e dovreste continuare a difendere, il potere della legge di limitare a monte gli incarichi extragiudiziari. Se ci dite, come a me sembra, che non avete fiducia nel ruolo di controllo del Consiglio superiore della magistratura nel regolare questa materia in modo da assicurare che gli incarichi non confliggano con i doveri di laboriosità e di imparzialità del magistrato, credo che abbiate intrapreso per una volta una strada giusta.

MARITATI (DS-U). Allora voterai a favore di questo emendamento?

BOBBIO Luigi (AN). Forse nel vostro muro di difesa ad oltranza, debito o indebito, del ruolo del CSM, si sta aprendo finalmente una crepa e comincia ad affiorare la luce. La verità è che con la nostra contrarietà - permettetemi l'espressione un po’ colloquiale - vi togliamo le castagne dal fuoco. Con questi emendamenti che volevano sottrarre al CSM il potere di controllo attraverso l'autorizzazione, sostituendolo con la limitazione per legge, agli occhi del vostro ambito di riscontro politico-elettorale avevate fatto un passo falso.

MARITATI (DS-U). Sei un provocatore nato!

BOBBIO Luigi (AN). Sia chiaro a tutti che la nostra contrarietà a tali proposte in questo momento è una contrarietà di sistema ad emendamenti che intendono soltanto disarticolare il disegno di legge. Come ha detto il Ministro, andremo avanti su questa materia e ci auguriamo - passato il momento del dibattito parlamentare - di avervi al nostro fianco. Proporremo un disegno di legge nel quale si affronti finalmente la materia degli incarichi extragiudiziari del magistrato, sancendo per legge, non in via autorizzatoria, le limitazioni di tali incarichi. (Applausi dal Gruppo FI).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l'ultimo intervento è una difesa molto causidica di una situazione di pieno torto.

La nostra tesi non è tesi per una committenza: noi non abbiamo nessuna committenza se non la nostra coscienza, nemmeno se la committenza si chiama Consiglio superiore della magistratura, quindi la nostra coscienza ci dice che deve esserci un divieto generale, il che significa per legge, rispetto agli incarichi extragiudiziari, in particolare rispetto a quell'incarico extragiudiziario che si chiama arbitrato.

Il giudice, che è terzo, non può accedere ad una fuga dalla giurisdizione che si verifica attraverso l'arbitrato. Questo significherebbe sostanzialmente servire due padroni: la giurisdizione e l'extragiurisdizione. Quando, poi, l'arbitrato è fonte di schieramenti di parte e di non commendevoli prebende, che si hanno appunto attraverso lo schieramento di parte, non voglio essere così moralista, ma chiudere il discorso sulle prebende dicendo che devono quantomeno essere prebende che non facciano scendere il magistrato dal suo ruolo terzo ad un ruolo di parte.

Allora, il punto fondamentale è che non c'è nessuna parola chiara, anzi c'è una parola confusa, incerta, per non dire un "no", rispetto a questa tesi semplicissima: smettiamola con gli incarichi extragiudiziari dei magistrati, facciamo quello che è giusto fare, ovverosia restituire i magistrati a fare sentenze, a fare giustizia, come chiede loro la Carta costituzionale e come soprattutto chiedono loro le decine di cittadini che aspettano un risarcimento, che aspettano un rimborso spese, che aspettano la giustizia attraverso un'attività dei magistrati che non deve essere distratta o dirottata su altre materie non commendevoli. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e dei senatori Maconi e Petrini).

*DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni del Ministro sul punto e la sua valutazione sull'opportunità di affrontare il problema con un apposito provvedimento legislativo. Avevo visto in queste affermazioni quasi un self restraintment, perché probabilmente il Ministro aveva rilevato che, se approvassimo questi emendamenti, ci troveremmo in presenza di una delega al Governo amplissima, per cui la scelta di individuare gli ambiti su cui limitare gli incarichi extragiudiziari rimarrebbe affidata totalmente alla discrezionalità del Governo.

Da questo punto di vista mi era sorta una perplessità sugli emendamenti proposti, ma l'intervento del collega Bobbio mi ha convinto dell'opposto. Se da parte dell'opposizione vi è la volontà di dare una delega così ampia al Governo per risolvere il problema della limitazione agli incarichi extragiudiziari, non capisco perché la maggioranza non debba accettare questa delega, non debba cioè scegliere una strada certamente più rapida che non quella del provvedimento legislativo ordinario per risolvere il problema degli incarichi extragiudiziari e riappropriarsi con una delega del Parlamento di un potere di cui oggi si è appropriato, invece, esclusivamente il Consiglio superiore della magistratura.

Ecco perché dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 1.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Riprendiamo ora l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.366 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, su cui ricordo che il Governo ha poc’anzi espresso parere favorevole.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.536.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio il ministro Castelli che, intervenendo sull’emendamento 2.366 (testo corretto), a nostra firma, ha asserito che ci siamo esercitati nel proporre emendamenti congrui e seri, al punto che poi ha espresso parere favorevole.

So che adesso, con l’emendamento 2.536, non avrò la medesima fortuna che ho avuto con la precedente proposta emendativa. Credo, però, sia necessario illustrare brevemente il motivo per cui il testo ci sembra incongruo. Alla lettera c) del comma 8 dell’articolo 2 si stabilisce che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi, il magistrato avrà tre mesi di tempo per poter richiedere il mutamento (non il "tramutamento"!) delle funzioni, naturalmente previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura.

A questo punto, però, il mutamento di funzioni si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi. L’emendamento 2.536 è volto ad eliminare il riferimento ai cinque anni perché altrimenti il magistrato che avrà fatto la domanda, ma non rientrerà nel pacchetto di coloro che hanno ottenuto il posto entro tre mesi (poiché già assegnato ad altri), non potrà più muoversi. Questa appare una lesione fondamentale del futuro, della carriera, delle aspettative e del diritto a poter mutare funzioni di quel magistrato.

Trovo incongruo che entro tre mesi dall’inizio del funzionamento della delega egli debba chiedere il mutamento di funzione e che tuttavia, qualora i posti siano già preassegnati nei cinque anni, egli non possa mai chiedere il mutamento di funzione. Mi sembra non solo un argomento di dubbia costituzionalità ma soprattutto irragionevole. Pertanto insisto nel chiedere la votazione dell’emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calvi, ma ho il dovere di richiamarla ai tempi che nel suo caso sono esauriti e nel caso del senatore Manzione sono residuali.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, come avrà avuto modo di verificare, il Gruppo Margherita, così come tutti i Gruppi dell’opposizione, ha consumato tutto il tempo disponibile a seguito del contingentamento. Anzi, dobbiamo ringraziare quei Gruppi dell’opposizione che hanno ceduto parte del loro tempo, che in ogni caso è stato ormai consumato nella discussione nel merito del disegno di legge in esame.

Vengo dunque alla mia richiesta. Poiché sono ancora da esaminare una ventina di emendamenti, ai quali faranno seguito le dichiarazioni di voto sull’articolo 2 e sul disegno di legge nel suo complesso, chiedo alla Presidenza di valutare la possibilità di concedere ancora del tempo ai Gruppi dell’opposizione che ne fanno richiesta, così come lo richiediamo noi. (Proteste dai banchi della maggioranza).

Mi sembra infatti che il rispetto della tabella di marcia che la maggioranza immaginava, proprio per la mancata partecipazione alla discussione dei Gruppi della maggioranza stessa, sarà comunque assicurato. (Reiterate proteste dai banchi della maggioranza).

In questa logica chiedo alla Presidenza di consentirci di continuare ad esercitare un ruolo di opposizione. Per chi non ha possibilità di intervenire è un provvedimento antipatico.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, le propongo di continuare nell’esame dei restanti emendamenti secondo quanto finora avvenuto. Concedo dunque una certa disponibilità di tempo anche se chiedo una certa sinteticità a coloro che intendono intervenire.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.536, presentato dal senatore Calvi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.367.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.367, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.368.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, prima di dichiarare il mio voto favorevole segnalo alla Presidenza una lieve correzione che rende più intelligibile il contenuto dell’emendamento 2.368 (testo corretto).

L’espressione "se non le esercitavano da almeno due anni" andrebbe letta "se le stavano esercitando da meno di due anni". L’emendamento prevede che quando cadrà la ghigliottina, se posso utilizzare questa espressione immaginifica, nel senso che sarà decorso il periodo transitorio, ciascuno rimane nella funzione che stava esercitando, a meno che fruisca di questa dilazione transitoria. Per i procuratori della Repubblica che stavano esercitando quelle funzioni da meno di due anni mi sembra congruo e corretto prevedere un’ulteriore dilatazione.

Ma a parte questo dettaglio, signor Presidente, le chiedo di poter tornare un momento sul tema degli incarichi giudiziari, cosa che non ho potuto fare perché quando lei mi ha invitato ad illustrare il mio emendamento ancora non conoscevo le affermazioni del senatore Bobbio, che invece esigono un minimo di puntualizzazione. Sarò molto sintetico, ma la prego di consentirmelo.

Il nostro non è un atteggiamento di sfiducia nei confronti del Consiglio superiore della magistratura. Noi non abbiamo né fiducia né sfiducia preconcetta, abbiamo semplicemente rispetto istituzionale per un organo previsto dalla Costituzione. Il Consiglio superiore non si è affatto arrogato una potestà che non gli compete, autorizzando o negando le autorizzazioni agli incarichi, perché questa potestà gli è formalmente ed espressamente attribuita dall’articolo 16 della sua legge istitutiva (legge 24 marzo 1958, n. 185), che appunto ciò prevede.

Tuttavia, il Consiglio superiore si trova di fronte a questa situazione: vi sono incarichi nei quali per legge è prevista la presenza di un magistrato, e allora in tal caso il Consiglio superiore può unicamente esprimersi contro l’assolvimento dell’incarico da parte di quel singolo magistrato in ragione delle esigenze dell’ufficio al quale appartiene, ma non può evitare di autorizzare l’incarico nei riguardi di un altro magistrato, posto che è la legge a pretenderne la presenza in determinati organismi.

L’intervento regolatore sulla cui importanza insistiamo (e confidiamo davvero che si procederà) è quello per le situazioni non previste dalla legge. In questo caso effettivamente siamo di fronte al conflitto tra una libertà e una esigenza di servizio e il Consiglio superiore, ancora una volta in forza di quell’articolo 16, cerca di mediare le due istanze, autorizzando soltanto gli incarichi che non nuocciono né all’esigenza di servizio, né all’immagine di imparzialità che il magistrato deve conservare nel medesimo.

Questo mi premeva rettificare proprio per una correttezza della nostra impostazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.368 (testo corretto), presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.369 e 2.370 sono assorbiti dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S2.1, presentata dal Governo.

 

Verifica del numero legale

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

MARITATI (DS-U). Facciamo una verifica vera, Presidente!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S2.1, presentata dal Governo.

È approvata.

In conseguenza dell’approvazione della proposta di stralcio, i commi 9, 10 e 14 dell’articolo 2 del disegno di legge n. 1296-B formeranno oggetto di un autonomo disegno di legge (1296-B/bis) dal titolo: "Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503". Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni.

A seguito dell’approvazione della proposta di stralcio, sono preclusi gli emendamenti 2.372, 2.376, 2.378 e la prima parte dell’emendamento 2.374, fino alle parole "commi 10".

Passiamo pertanto alla votazione della restante parte dell’emendamento 2.374, identica all’emendamento 2.379.

CALVI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento 2.374, presentato dal senatore Manzione, identica all’emendamento 2.379, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. L’emendamento 2.380 è precluso dall’approvazione dell’emendamento 2.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.383.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.383, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.384, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendo chiedere la votazione di questo emendamento, su cui svolgerò una dichiarazione di voto a favore.

Rientriamo ancora nell’alveo degli emendamenti proposti per migliorare l’efficienza e la qualità dell’organizzazione giudiziaria. Mi rivolgo ai colleghi che legittimamente possono non aver letto l’emendamento. Chiediamo con l’emendamento in esame - che presumibilmente verrà respinto - di istituire un’anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari. Lascio immaginare a loro che cosa potrebbe voler dire garantire ai magistrati, all’organizzazione giudiziaria, la disponibilità di questa struttura di informazione dal punto di vista della celerità dei processi, della tempestività e della salvaguardia dei diritti degli imputati. Chiedo ai colleghi di rifletterci perché di questo purtroppo siamo riusciti a discutere poco, ma credo che immediatamente possano capire cosa significhi mettere a disposizione in modo totalmente innovativo questo tipo di anagrafe. Penso che lo capiscano da soli.

Chiediamo pertanto la votazione dell’emendamento 2.384.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Pertanto, l'emendamento 2.384 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 2.385, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALVI (DS-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Calvi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.385, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.386.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.386, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Poiché sul successivo emendamento 2.387, identico all’emendamento 2.388, hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto i senatori Zancan, Maritati ed altri, ancorché i tempi residui siano ristretti, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

            1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

            2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

            3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

            4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

        b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

            1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

            2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

            3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

            4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

            5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

            6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

        c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

        d) prevedere che:

            1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

            2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

        e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

            1) funzioni giudicanti di primo grado;

            2) funzioni requirenti di primo grado;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado;

            4) funzioni requirenti di secondo grado;

            5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

            6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

            8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

            9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

            10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

            11) funzioni giudicanti di legittimità;

            12) funzioni requirenti di legittimità;

            13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

            14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

            15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

        f) prevedere:

            1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

            2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

            3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

            4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

            5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

        g) prevedere che:

            1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

            3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

            5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

            6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

            7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        h) prevedere che:

            1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

            2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

            4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

            5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

            6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

            18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

        i) prevedere che:

            1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

            2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

            3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

            5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

        l) prevedere che:

            1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

                3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

                3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

            4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

                4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

                4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

            5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

                7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

                7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

                9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

                9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        m) prevedere che:

            1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

            2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

            4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

            5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

            7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

            8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        p) prevedere che:

            1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

            2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

        q) prevedere che:

            1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

                1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

                1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

                1.3) terza classe: da due a cinque anni;

                1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

                1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

                1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

                1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

            2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

            3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

        r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

        s) prevedere che:

            1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

            2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

            3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

        t) prevedere che:

            1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

            2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

                2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

                2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

    2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

            1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

            4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

        b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

        c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

        d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

        e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

        f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

        g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

        h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

        i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

        l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

        m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

        n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

        o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

        p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

        q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

        r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

        s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

    3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

        b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

        c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

        d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

        f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

        i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

        l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

        m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

        o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

        p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

        q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

        r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

            1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

            2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

            3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

            4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

            5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

            6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

            7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

        s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

        t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

        u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

        v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

        z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

    4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

        b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

        c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

        d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

        e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

        f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

        g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

        h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

    5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

        b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

        c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

        d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

        e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

    6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

        b) prevedere:

            1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

            2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

            3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

            4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

        c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

            3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

            4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

            5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

            6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

            7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

            8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

            9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

            10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

            11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

        d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

            1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

            2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

            3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

            4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

            5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

            6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

            7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

            8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;

            9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

            10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

        e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

            1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

            2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

            3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

            4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

        f) prevedere come sanzioni disciplinari:

            1) l’ammonimento;

            2) la censura;

            3) la perdita dell’anzianità;

            4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

            5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

            6) la rimozione;

        g) stabilire che:

            1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

            2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

            3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

            4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

            5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

            6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

            7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

            8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

        h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

            4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

            5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

            6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

            8) la scarsa laboriosità, se abituale;

            9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

            11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

        i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

            3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

        l) stabilire che:

            1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

            2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

            3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

        m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

        n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

        o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

        p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

        q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

    7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

        b) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

            2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

            3) il corso dei termini sia sospeso:

            3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

            3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

            3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

            3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

        c) prevedere che:

            1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

            2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

            3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

            4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

            5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

        d) stabilire che:

            1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

            2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

            3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

            4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

            5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

        e) prevedere che:

            1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

            2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

            3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

            5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

            6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

            7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

            8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

            9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

            10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

        f) prevedere che:

            1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

            2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

            3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

            5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

            6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

            7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

        g) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

            2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

        h) prevedere che:

            1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

            2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

            3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

            4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

        i) prevedere che:

            1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

            2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

            3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

            4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

        l) prevedere che:

            1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

            2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

        m) prevedere che:

            1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

            2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

            3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

        n) prevedere che:

            1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

                1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

            2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

            3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

            4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

            5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

            6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

            7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

            8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

            9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

            10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

    8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

        b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

        c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

        d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

        g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’organico complessivo della magistratura;

        h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

        i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

            1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

            2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

        l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;

        m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

            2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

            2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

            3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

    9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

    11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

    12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

        b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

    13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

    14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

    15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

        b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

        c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

        d) riserva all’amministrazione centrale:

            1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

            2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

            3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

            4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

            5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

            6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

            7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

            8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

            9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura;

          10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

    17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

        b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

        c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

    22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

    24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

    25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

    26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

    27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

    28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

    29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

    30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

    «Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

        b) l’articolo 89 è abrogato;

        c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

    34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

    36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

        a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

        b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

    38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

    «Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

    39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006.

    40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

    42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

    43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

    44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

        a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

        b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

    50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

EMENDAMENTI DA 2.220 A 2.370

2.220

AYALA, FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «appartenente ad un distretto sito in una regione diversa» sino a: «è stato eletto» con le seguenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado;».

2.221

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.222

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.223

FASSONE, AYALA, CALVI, MARITATI, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera p), al numero 2) sopprimere le parole: «ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità».

2.224

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 2).

2.225

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «prevedere che non possano» sino alla fine della lettera.

2.227

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

2.228

CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera s), al numero 3) sopprimere le parole da: «in coerenza» sino a: «delle attività».

2.229

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole da: «in coerenza» fino ad: «attività» con le seguenti: «, il potere di proporre, all’inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell’ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse, nonché il potere di segnalare e proporre al magistrato capo dell’ufficio gli opportuni provvedimenti nel caso di rilevate inefficienze dell’ufficio giudiziario,».

2.230

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole: «con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio» con le seguenti: «con gli indirizzi del Segretario Generale di cui alla lettera t)».

        Conseguentemente, sostituire la lettera t) con la seguente:

            t)  prevedere che presso ogni Distretto di Corte di Appello sia istituita la figura del Segretario generale, cui è affidata la direzione dei servizi di segreteria e il potere di promuovere i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici. Ai dirigenti con funzioni di Segretario Generale rispondono direttamente tutti i Dirigenti Capo degli uffici di cancelleria o segreteria. Ai dirigenti con funzioni di Segretario Generale competono anche, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, le seguenti attribuzioni:

                a)  sovraintendono all’andamento di tutti gli uffici che compongono la struttura amministrativa;

                b)  propongono al Magistrato capo dell’ufficio giudiziario la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie;

                c)  esercitano oltre ai poteri direttamente attribuiti per legge, i poteri delegati dai presidenti del Distretto di Corte di Appello, entro i limiti di valore o di materia da questi fissati con atto generale;

                d)  svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sugli uffici sottordinati nell’ambito delle strutture alle quali sono preposti;

                e)  provvedono all’adeguamento dell’orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico, nonchè all’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali.

2.231

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

2.232

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo» con le seguenti: «presso ciascun distretto di Corte di Appello».

2.233

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Improcedibile

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «di Roma, Milano, Napoli e Palermo».

2.234

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal Ministro della giustizia» con le seguenti: «nominato dal magistrato capo dell’ufficio giudiziario tra gli iscritti a un apposito Albo nazionale, cui si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare candidati in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale in discipline giuridiche ed economiche e che siano in possesso dell’abilitazione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione».

2.532

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal Ministro» con le seguenti: «vincitore di specifico concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero».

2.235

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), dopo le parole: «nominato dal Ministro della giustizia» inserire le seguenti: «di concerto con il magistrato capo dell’ufficio giudiziario».

2.236

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole: «,  di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,»

2.237

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole da: «,  nonchè di pianificare il loro utilizzo» fino alla fine.

2.533

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia».

2.238

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), al numero 1) dopo le parole: «tra i cittadini e la giustizia» aggiungere le parole: «, con esclusione di ogni e qualsivoglia compito di direzione dell’attività degli organi di polizia giudiziaria, che resta esclusivamente affidato a personale appartenente all’ordine giudiziario».

2.239

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere il seguente periodo: «; sia attribuito, inoltre, al direttore tecnico il potere di proporre, all’inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell’ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse; gli sia attribuito, infine, il potere di segnalazione e di proposta al magistrato capo dell’ufficio degli opportuni provvedimenti, nel caso di funzionamento non efficiente dell’ufficio giudiziario».

2.240

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo altresì che in caso di conflitto tra il direttore tecnico e personale appartenente all’ordine giudiziario sulle modalità di impiego e di utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici giudicanti e requirenti, la questione sia risolta dal Consiglio superiore della magistratura che con propria deliberazione attribuisca caso per caso la competenza all’uno o all’altro organo».

2.241

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque l’obbligo per il direttore tecnico di coordinare la propria attività con quella di natura specificamente giurisdizionale demandata al magistrato capo dell’ufficio».

2.242

CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera t), al numero 2.1) sostituire la cifra «11» con la cifra: «4», la cifra: «2» con la cifra: «1» e la cifra: «3» con la cifra: «1».

2.534

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA, MANIERI, MARINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1 della lettera b), il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            prevedere l’istituzione di una Scuola Superiore delle Professioni Giudiziarie struttura didattica stabilmente organizzata dal C.S.M. e dal C.N.F. preposta all’attività di formazione, tirocinio e aggiornamento professionale di uditori giudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

            prevedere che la S.S.P.G. sia diretta da un comitato, della durata di quattro anni, composto da un giudice e da un pubblico ministero che esercitino funzioni di legittimità nominati dal C.S.M., da due avvocati con almeno quindici anni di esercizi della professione nominati dal C.N.F. e da tre professori universitari ordinari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale;

            prevedere che nell’ambito del comitato i membri nominano il Presidente;

            prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte della commissione d'esame per l’ammissione alla Scuola;

            prevedere che vengano istituite almeno tre sedi a competenza interregionale;

            prevedere che a decorrere dalla entrata in funzione della S.S.P.G. annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai concorsi per l’ammissione alla carriera di giudice e di pubblico ministero ed all’esame di idoneità alla professione di avvocato;

            prevedere che il primo anno del corso sia comune e che il secondo anno sia mirato all'approfondimento delle materie che caratterizzano le singole professioni giudiziarie ed alla formazione specifica degli aspiranti giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

            prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di idoneità e di ammissione al secondo anno;

            prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

            prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua l’idoneità a partecipare ai concorsi di ammissione alla carriera di giudice, di pubblico ministero ed all’esame di abilitazione alla professione di avvocato;

            prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo anno di corso nel caso di negativa valutazione finale».

2.243

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «in numero non superiore a cinquanta unità».

2.244

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.245

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 2, sostituire la lettera d), come segue:

            «d) prevedere che il tirocinio abbia una durata di 18 mesi e sia articolato in sessioni di eguale durata presso la scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari destinando gli ultimi tre mesi al tirocinio in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione».

2.246

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «dei quali almeno» sino alla fine con le parole: «dei quali nove in uffici giudicanti monocratici e collegiali, tre in uffici requirenti e sei in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;».

2.248

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari, tre mesi vengano destinati ad effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari o altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998».

2.249

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) prevedere che, in esito al tirocinio, l’assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio, maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».

2.255

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «quattro».

2.250

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera p).

2.251

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 2 lettera t), dopo le parole: «ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura» sopprimere le seguenti: «e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta e alla settima classe stipendiale possa esser disposto solo in caso di valutazione positiva».

2.252

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «sette».

2.253

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

            «i-bis) prevedere che i componenti nominati dal Consiglio regionale non possano svolgere, o aver svolto, nei cinque anni precedenti, la professione di avvocato nell’ambito del distretto».

2.254

DALLA CHIESA

Respinto

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: «ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo nel distretto».

2.256

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 3, lettera r), numero 2), sopprimere le parole da: «Ai fini sopra indicati», fino alla fine del periodo.

2.257

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, lettera r), secondo periodo, sostituire le parole: «acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del» con le seguenti: «comunicare al» e, aggiungere, in fine, al periodo le parole: «i nominativi dei magistrati in merito ai quali dovrà essere espresso il parere, affinché i predetti Consigli dell’Ordine forniscano, ove lo ritengano, ogni utile informazione e valutazione al loro riguardo, fondata su fatti specifici;».

2.258

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3, lettera r), numero 2), dopo la parola: «acquisire» aggiungere le seguenti: «dandone espressamente atto nel parere».

2.259

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera s).

2.260

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 3 sopprimere la lettera u).

2.262

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3 sopprimere la lettera v).

2.263

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 3 sopprimere la lettera z).

2.264

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.265

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

            «b) prevedere che il procuratore della Repubblica sia coadiuvato nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o per la gestione dell’attività di un settore d’affari da uno o più procuratori aggiunti, nominati dal Consiglio superiore della magistratura in un numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti procuratori addetti all’ufficio;».

2.266

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) prevedere che il Procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’Ufficio dei quali dovrà dare comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura; prevedere che il Procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di rilevante divergenza o di ripetute inosservanze dei criteri».

2.268

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione», fino alla fine della lettera.

2.267

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che», sino a: «Consiglio superiore della magistratura».

2.270

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta», inserire le altre: «al Consiglio Superiore della Magistratura e».

2.271

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione», con le seguenti: «al Consiglio Superiore della Magistratura».

2.272

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali;».

2.273

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali», con le seguenti: «che in casi di particolare gravità, ovvero, di reiterate revoche, il procuratore della Repubblica possa disporre l’inserimento del provvedimento di revoca nel fascicolo personale del magistrato».

2.269

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere l’ultimo periodo.

2.274

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e nella impostazione delle indagini».

2.275

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impostazione delle indagini», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi di obbligatorietà dell’azione penale, di indipendenza e autonomia di ogni singolo magistrato nell’esercizio del proprio ufficio».

2.276

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.277

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «assenso», aggiungere le seguenti: «anche verbale».

2.278

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «ovvero, limitatamente», con le seguenti: «nonchè», e la parola: «nelle», con le seguenti: «fatte salve le».

2.279

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario», fino alla fine della lettera.

2.280

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.279

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il procuratore della Repubblica segnali», fino al termine».

2.281

MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera f), sopprimere la parola: «obbligatoriamente».

2.282

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3)», con le seguenti: «ai titolari dell’azione disciplinare, qualora ne ricorrano i presupposti».

2.283

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 5, sostituire la lettera d), con la seguente:

            «d) prevedere che il servizio prestato per almeno cinque anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo consenta la nomina a posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, purchè vi sia la previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa previa acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un’anzianità non inferiore a quindici anni».

2.284

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 1), aggiungere alla fine le parole: «ogni altra violazione del dovere di imparzialità».

2.285

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 2), aggiungere alla fine le parole: «ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza».

2.286

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 3), aggiungere alla fine le parole: «ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza».

2.287

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 4) dopo le parole: «i relativi provvedimenti» aggiungere le seguenti: «in presenza di tempo lavorativo a disposizione».

2.288

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 4), aggiungere alla fine le parole: «ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;».

2.289

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 5), sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «pubbliche dichiarazioni o interviste che possano concretamente ledere l’ulteriore corso delle indagini relative a procedimenti in corso, ovvero la riservatezza dei soggetti interessati dal procedimento stesso».

2.290

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 5) dopo le parole: «in corso di trattazione» sopprimere le seguenti: «e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato».

2.291

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 6), sostituire le parole: «in relazione dell’attività del proprio ufficio», con le seguenti: «in violazione dei doveri di riservatezza».

2.292

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 6) sopprimere le parole da: « il sollecitare la pubblicità di notizie» fino al termine».

2.293

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 6), sopprimere le parole: «ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi riservati o privilegiati».

2.294

BRUTTI MASSIMO, FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 6), sostituire le parole: «dei criteri di equilibrio» con le seguenti: «dei doveri di riservatezza».

2.295

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera c), numero 9) con la seguente:

            «9) l’adozione per errore inescusabile di provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi ovvero ad altri organi costituzionali».

2.296

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera c), numero 9), sopprimere le parole: «provvedimenti abnormi ovvero di».

2.297

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 10).

2.298

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera c), numero 10) con la seguente:

        «10) l’emissione per errore inescusabile di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge».

2.299

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 11).

2.300

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera c), al numero 11), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.301

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.300

Al comma 6, lettera c), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.302

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera d), numero 5), dopo le parole: «essere indagati» inserire le seguenti: «presso qualsiasi ufficio, ovvero».

2.303

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 8).

2.304

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera d), sostituire il numero 8) con il seguente:

            «8) l’iscrizione o l’adesione a partiti o movimenti politici;».

2.305

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera d), numero 8), con la seguente:

            «8) l’iscrizione a partiti politici».

2.306

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera d), n. 8 sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine della lettera.

2.307

AYALA, CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Id. em. 2.306

Al comma 6, lettera d), numero 8), sopprimere le parole da: «ovvero il coinvolgimento», sino alla fine.

2.308

DALLA CHIESA

Respinto

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «ovvero», fino alla fine del comma, con le seguenti: «e la reiterata dimostrazione di assenza di equilibrio nello svolgimento dell’attività di ufficio, con necessario riferimento a comportamenti ed episodi specifici, come rilevata dal capo dell’ufficio giudiziario. Tali circostanze sono segnalate ai titolari dell’azione disciplinare ed al Consiglio superiore della magistratura per l’adozione dei provvedimenti di competenza».

2.309

DALLA CHIESA

Le parole da: «Al comma 6» a: «moralità pubblica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «ovvero il coinvolgimento nelle attività», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «, nonchè l’assunzione di atteggiamenti che offendano la moralità pubblica, tenuto conto dei doveri di probità, imparzialità e correttezza che devono caratterizzare la condotta del magistrato».

2.310

DALLA CHIESA

Precluso

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «il coinvolgimento nelle attività», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «l’assunzione di atteggiamenti che offendano la moralità pubblica, in quanto contrastanti con le prescrizioni di codici di comportamento deontologico adottati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.311

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «nelle attività», sino alla fine, con le seguenti: «in attività che possano fondatamente condizionare l’esercizio indipendente e imparziale delle sue funzioni;».

2.312

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera h), sostituire il numero 4), con il seguente:

            «4) il tenere comportamenti che costituiscano manifesta, reiterata e concreta violazione del dovere di imparzialità;».

2.313

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera h), numero 11), sopprimere le parole da: «qualora per l’entità», fino al termine.

2.314

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera h), numero 11), sostituire le parole: «, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità», con le seguenti: «fatta eccezione per gli incarichi compensati solo con gettoni di presenza o rimborsi delle spese sostenute e documentate dall’interessato».

2.315

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera l), numero 2), sopprimere le parole da: «ovvero l’accettazione», fino al termine.

2.316

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera n), con la seguente:

            «n) integrare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto compatibili; prevedere altresì che, in caso di particolare urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; prevedere infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l’intervento sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità».

2.317

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad altre funzioni», con le seguenti: «ovvero, qualora, per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile disporre il trasferimento, il collocamento del magistrato in posizione di aspettativa o di disponibilità per un periodo non superiore a sei mesi, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio».

2.318

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad altre funzioni», con le seguenti: «in presenza di evidenti motivate ragioni di opportunità circa la permanenza del magistrato nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza».

2.319

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad altre funzioni», con le seguenti: «con attribuzione di funzioni corrispondenti a quelle svolte».

2.320

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «solo per una causa incolpevole», con le seguenti: «per una causa incolpevole ovvero per una condotta sanzionata in sede disciplinare con l’ammonimento».

2.321

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, lettera n), seconda preposizione, sostituire la parola: «solo», con l’altra: «anche».

2.322

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), in fine, sopprimere le parole da: «prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi», fino alla fine della lettera.

2.323

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «modificare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, prevedendo che agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 11 dello stesso codice il distretto di corte d’appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente sia determinato mediante sorteggio a cura della Corte di cassazione da effettuarsi in relazione ai singoli procedimenti».

2.324

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 6, lettera p), sopprimere le parole: «o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria».

2.325

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera q).

2.326

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Assorbito. Cfr. em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b) n. 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

2.327

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «centoventi giorni».

2.328

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «sei mesi».

2.329

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «sei mesi».

2.330

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre mesi».

2.331

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «o di segnalazione del Ministro della giustizia».

2.332

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire ovunque ricorrano le parole: «due anni» con le parole: «sei mesi» e le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».

2.333

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno» in entrambi i casi nei quali è utilizzata.

2.334

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno» ovunque ricorra.

2.335

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire ovunque le parole: «due anni» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.336

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.337

FASSONE, CALVI, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, lettera c), al numero 2) sostituire le parole da: «il Procuratore generale» sino a: «l’azione disciplinare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione debba promuovere l’azione disciplinare»:

            1) nei casi previsti dal comma 6, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);

            2) nei casi previsti dal comma 6, lettera d), numeri 3) e 7);

            3) nei casi previsti dal comma 6, lettera e), numero 1);

            4) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge 21 aprile 1988 n. 117, per quanto non stabilito nei numeri precedenti;».

2.338

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, lettera c), numero 2) sostituire le parole da: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione» fino a: «azione disciplinare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione fermo quanto previsto dal numero 1), quando a lui pervenga notizia di un fatto avente carattere di illecito disciplinare, eserciti l’azione disciplinare, ovvero, qualora non ne ravvisi gli estremi, adotti motivato provvedimento, in entrambi i casi».

2.535

CALVI

Respinto

Al comma 7, lettera c), numero 2) sostituire le parole: «abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare» con le parole: «abbia la facoltà di esercitare l’azione disciplinare».

2.339

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Sost. id. em. 2.535

Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «abbia l’obbligo» con le seguenti: «possa esercitare».

2.340

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: «; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale».

2.341

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole da: «prevedere che il Procuratore generale presso la Corte della cassazione», sino alla fine del numero.

2.342

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), sostituire le parole: «possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto», con le seguenti: «possa chiedere all’Autorità giudiziaria procedente di acquisire atti coperti da segreto investigativo, ferma restando la facoltà dell’Autorità giudiziaria di opporre l’essenzialità di tali atti allo svolgimento delle indagini».

2.343

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), dopo le parole da: «possa acquisire», inserire le seguenti parole: «, previa richiesta motivata e circostanziata, inviata per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura,».

2.344

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), dopo le parole: «senza che detto segreto possa essergli opposto» inserire le seguenti: «salvi i limiti posti dall’articolo 335 del codice di procedura penale».

2.345

CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3), ultima proposizione, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «sino a quando permanga il pericolo di grave pregiudizio alle indagini».

2.346

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 7, lettera d), numero 3) sopprimere le parole da: «e sospenda il procedimento» sino al termine».

2.347

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.348

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.349

CALVI, FASSONE, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.350

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, sopprimere il numero 2) della lettera e).

2.351

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

            «2) qualora il Ministro della giustizia abbia promosso l’azione disciplinare, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di produrre una memoria entro dieci giorni. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti».

2.353

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera e), numero 5) sopprimere le parole: «e al Ministro della giustizia».

        Conseguentemente, sopprimere i numeri 9) e 10).

2.356

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 9).

2.357

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 7, sopprimere il numero 9) della lettera e).

2.359

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera e), numero 9) sopprimere le parole da: «il quale può esercitare» fino alla fine del numero».

        Conseguentemente, sopprimere il numero 10).

2.360

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 10).

2.361

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Id. em. 2.360

Al comma 7, sopprimere il numero 10) della lettera e).

2.362

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia».

2.363

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le parole: «;  resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale».

2.364

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 7, lettera f), numero 4), sopprimere le parole: «del delegato del Ministro della giustizia».

2.366 (testo corretto)

FASSONE, CALVI, BRUTTI MASSIMO, MARITATI, AYALA, ZANCAN

Approvato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a)  prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, sia reso noto l’elenco degli incarichi extra-giudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l’ente conferente, l’eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell’incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell’ultimo triennio;

            b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della Magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

            c) prevedere che la pubblicità di cui ai numeri precedenti sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero».

2.536

CALVI

Respinto

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «nei cinque anni successivi».

2.367

MARITATI, FASSONE, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, lettera c), ultima proposizione, dopo le parole: «secondo l’ordine di graduatoria» inserire le seguenti: «,  manifestato per più di due volte,».

2.368 (testo corretto)

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, lettera g), dopo le parole: «per un periodo massimo di quattro anni» inserire le seguenti: «prorogabili di ulteriori due anni, se le stavano esercitando da meno di due anni, acquisito in tal caso il parere del Ministro della giustizia e previa valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura,».

2.369

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Assorbito. Cfr. em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 8, sopprimere il numero 4), della lettera m).

2.370

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN

Assorbito. Cfr. em. 2.1000 (testo corretto)

Al comma 8, lettera m), sopprimere il numero 4).

 

PROPOSTA DI STRALCIO

S2.1

IL GOVERNO

Approvata

Stralciare i commi 9, 10 e 14.

EMENDAMENTI DA 2.372 A 2.386

2.372

COMPAGNA, DEL PENNINO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S2.1

Sopprimere i commi 9 e 10.

2.374

MANZIONE

La parte tendente a sopprimere il comma 10 preclusa dall'approvazione della proposta di stralcio S2.1; la restante parte respinta

Sopprimere i commi 10 e 11.

2.376

ZANDA

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S2.1

Sostituire il comma 10 con il seguente:

        «10. Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantaduesimo anno di età. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 1-bis, dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo al compimento del settantaquattresimo anno di età».

2.378

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S2.1

Al comma 10, sostituire le parole: «continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte al settantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «sono collocate a riposo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.379

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN

Id. alla parte respinta dell'em. 2.374

Sopprimere il comma 11.

2.380

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI MASSIMO, AYALA, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.1000 (testo corretto)

Sopprimere il comma 12.

2.383

AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI MASSIMO, ZANCAN

Respinto

Al comma 16, sopprimere la lettera c).

2.384

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Improcedibile

Al comma 16, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:

            c) al fine di razionalizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un’efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l’istituzione di un’anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni standard di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell’andamento di ciascun procedimento dall’avvio fino alla conclusione e prevede:

            a) l’iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;

            b) l’indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;

            c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell’esito del procedimento nonché dell’eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

            d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse qualificato.

2.385

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 16, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:

            c) al fine di razionalizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un’efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l’istituzione di un’anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni standard di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell’andamento di ciascun procedimento dall’avvio fino alla conclusione e prevede:

            a) l’iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;

            b) l’indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;

            c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell’esito del procedimento nonché dell’eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

            d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse qualificato;

            e) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell’elenco dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l’anagrafe non si registrato un avanzamento in un arco temporale di sei mesi.

2.386

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera c), con la seguente:

            c) istituire presso ogni direzione generale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria l’ufficio del monitoraggio dell’esito dei procedimenti in ogni fase e grado.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Approvato. Votato con gli emendamenti precedentemente accantonati prima dell'em. 2.366

(Contenuto della delega)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a:

        a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

        b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

        c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

        d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;

        e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

        f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio.

        g)  prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

    2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.

    3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 8, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

    5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l’espressione dei pareri è ridotto alla metà.

    6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

 

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

1.11

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN, GUBERT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

            «g) prevedere forme di limitazione al conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati di ogni ordine e grado, al fine di assicurare il rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione della giustizia».

1.12

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN, GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «forme di pubblicità» inserire le parole: «e limitazione».

1.13

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN, GUBERT

Respinto

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «ordine e grado» aggiungere le parole: «, con esclusione di quelli anche solo potenzialmente configgenti con gli interessi dell’amministrazione della giustizia».


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

695a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 10 NOVEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO

 

 

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBO’ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1296-B

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato ripreso e approvato l’articolo 1 ed è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.387, identico all’emendamento 2.388.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, il comma 33 dell’articolo 2, alla lettera a) recita: "Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno" - e fin qui, nulla da rilevare - "e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso".

La Costituzione conferisce al Ministro l’onere ed il dovere di provvedere a tutti i servizi che garantiscano il normale ed efficiente funzionamento della macchina giudiziaria. Egli ha, inoltre, il potere di dar corso ad un’azione disciplinare, con le modifiche apportate dalla riforma in discussione. Null’altro. Allora, come si può concepire che al Ministro sia riconosciuto il potere di dettare le linee di politica giudiziaria per l’anno in corso?

Questa previsione potrebbe anche non destare sorpresa se non fosse stata collocata in una riforma che vede fortemente ridimensionati i poteri del Consiglio superiore della magistratura, che vede una selezione della carriera dei magistrati basata su concorso e su titoli, che vede una gerarchizzazione esasperata dell’ufficio del pubblico ministero, quindi, una sostanziale separazione delle carriere. E ora il Ministro detta le linee di politica giudiziaria? Riferisce al Parlamento, dettando le linee di politica giudiziaria? O la previsione è del tutto inutile, allora eliminiamola, o è più che equivoca, fortemente dannosa, destabilizzante dell’ordine istituzionale e costituzionale.

Pertanto, lei, signor Ministro (o i suoi successori, perché non è una questione personale, in futuro ci saranno altri Ministri, probabilmente anche di espressioni politiche differenti, stiamo dunque discutendo delle istituzioni, non di poltrona o di poteri), detterebbe tali linee. Ministro, dedichi qualche minuto del suo tempo a spiegarci il senso di questa previsione, ossia che il Ministro indica al Parlamento le linee di politica giudiziaria.

Le linee di politica giudiziaria espresse da un Ministro devono essere osservate. Ma chi fa la politica giudiziaria? La fanno i magistrati; i magistrati che sono sotto la spada di Damocle di un procedimento disciplinare che vede i suoi poteri rafforzati, che sono sotto la spada di Damocle di un capo ufficio che non risponde a nessuno (e speriamo non al potere esecutivo), e per i quali vi è comunque una gerarchizzazione assoluta, con una carriera ridotta a carriera economica e di salto di gerarchie.

Ebbene, di fronte a questo quadro fortemente negativo, si inserisce un Ministro che detta le linee di politica giudiziaria. Cosa significa ciò? Noi temiamo significhi la destabilizzazione dell’ordine e dell’equilibrio istituzionale, rispettoso fino ad oggi dei princìpi fondamentali della Costituzione, compreso quello della divisione dei poteri. Potrei aver sbagliato, ma c’è la possibilità di equivocare. Dissipi questi dubbi, signor Ministro, altrimenti ammetta che questa è la linea, che noi denunciamo e temiamo, del Governo e della maggioranza.

In merito abbiamo presentato alcuni emendamenti, che portano anche la mia firma. Con l’emendamento 2.388 chiediamo la soppressione della lettera a), con il successivo emendamento 2.537 la soppressione delle parole: "e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso", infine, con il 2.538 la sostituzione delle parole: "e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso", con le altre: "e sulle linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell’amministrazione della giustizia per l’anno in corso".

Ci aspettiamo da lei un chiarimento e l’accettazione almeno dell’ultimo emendamento.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, mi rincresce sempre chiedere la soppressione di forme di pubblicità; nel caso specifico, si tratterebbe dell'annuale giorno di trionfo, della passerella del Ministro di giustizia. Il punto è che il Ministro di giustizia non può indicare le linee di politica giudiziaria perché - vivaddio, colleghi, - esiste ancora nell'assetto del nostro ordinamento la separazione dei poteri.

Non sono insensibile alle linee di politica giudiziaria in quanto tali: in un Paese a forte infiltrazione mafiosa o dove ci sono fenomeni gravissimi di corruzione, il procuratore generale può sicuramente affermare che l'intento della procura nel corso dell'anno, pur nel rispetto della obbligatorietà dell'azione penale, è quello di dedicare i propri sforzi, le proprie energie, le proprie risorse per battere in breccia la criminalità organizzata o per battere in breccia la corruzione dei pubblici poteri e delle pubbliche amministrazioni. Ma questa dichiarazione non può farla il Ministro il quale, diversamente, entrerebbe a piedi giunti, in modo inammissibile, nella sfera dell'autonomia dell'attività giudiziaria.

L'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, che si chiede di sostituire, prevede anche una nuova disciplina delle assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello. È vero che sul punto il Governo ha presentato un emendamento che dovremo discutere più tardi, ma il testo in discussione prevede che soltanto il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti di corte d'appello svolgano la relazione, nel silenzio del procuratore generale e dei rappresentanti dell'ordine degli avvocati. Signor Ministro, in questo modo si va indietro di trent'anni.

Ho assistito a queste assemblee in cui tutti stavano zitti e preferisco le assemblee in cui intervengono i rappresentanti dell'avvocatura, il rappresentante della procura generale, i rappresentanti dei cittadini. Venga, signor Ministro, ad ascoltare l'assemblea di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la corte d'appello di Torino, dove si svolgono interventi dei cittadini fino alle 15 del pomeriggio.

Perché dobbiamo fare un passo indietro e scrivere in un testo di legge che gli intervenienti a quest’assemblea debbono partecipare in modo silente? Lasciamo stare l'offesa gravissima arrecata all'avvocatura, lasciamo stare l'offesa gravissima arrecata agli organi requirenti, ma pensiamo ai cittadini i quali, in un'assemblea che valuta l'andamento giudiziario dell'anno nel distretto di Corte d'appello, hanno il sacrosanto diritto di intervenire.

TIRELLI (LP). Sì, magari anche i sindacati.

ZANCAN (Verdi-U). Anche i sindacati, caro collega, e anche i rappresentanti degli industriali possono far sentire la propria voce all'inaugurazione dell'anno giudiziario perché i cittadini devono partecipare all'amministrazione della giustizia.

CONTESTABILE (FI). E perché no anche i delinquenti?

ZANCAN (Verdi-U). Ricordo per l'ultima volta che l'amministrazione della giustizia si espleta in nome del popolo e il popolo deve poter esprimere la propria opinione.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, cari illustri colleghi, a volte la passione porta fuori dal seminato e io, che apprezzo tutte le passioni, apprezzo anche quella in materia di giustizia che molti colleghi nostri contraddittori stanno esprimendo in questi giorni.

Una prima annotazione. È strano che si eccepisca assai spesso una sospetta illegittimità costituzionale da parte di queste norme ordinamentali e non si rilevi come buona parte della legge di attuazione del Consiglio superiore della magistratura - citata stamattina dal senatore Fassone - è ultronea rispetto all'articolo 105 della Costituzione, che fissa i poteri del Consiglio superiore della magistratura stesso.

Basta un solo esempio: l'articolo 10 di quella legge, facilita il Consiglio superiore della magistratura ad emettere dei pareri su richiesta del Ministro. Lasciamo stare il fatto che il Consiglio superiore della magistratura è andato anche oltre la legge, perché ha dato pareri a chi li voleva e a chi non li voleva e addirittura ha espresso pareri su leggi in itinere, interferendo così nell'attività parlamentare.

MARITATI (DS-U). È previsto dalla legge questo.

CONTESTABILE (FI). No, mi perdoni, senatore Maritati, ma l'articolo 10 prevede il parere su richiesta del Ministro, ma al Ministro e non alle Commissioni parlamentari. Perciò, a parte il fatto che hanno inviato pareri a tutti, a chi li voleva e a chi non li voleva (tant'è che qualche legislatura fa proposi alla Commissione parlamentare giustizia di rimandarli al mittente), meraviglia che venga sollevato sospetto di illegittimità costituzionale su questo provvedimento e non sulla legge di attuazione del Consiglio superiore della magistratura che, a mio parere, è tutta ultronea e perciò tutta sospetta di anticostituzionalità.

Certo, manca il rimedio: così come manca il rimedio per eccepire l'incostituzionalità della legge di attuazione del Consiglio superiore della magistratura, manca il rimedio per eccepire in questo caso, a meno che non si pensi ad un cittadino che citi il Ministro e il giudice rimandi la questione alla Corte costituzionale. Però - e chiudo su questo argomento - è sospetto che si veda l'incostituzionalità laddove non c'è e non si veda laddove c'è.

Veniamo ora al problema che è stato sollevato. Il Ministro dà indirizzi di politica giudiziaria per l'anno in corso…

MARITATI (DS-U). Le linee di politica giudiziaria!

CONTESTABILE (FI). Certo, senatore Maritati. Ella sa meglio di me che l'autonomia della magistratura riguarda la giurisdizione e che quell’autonomia nessuno vuole toccare. Ripeto, riguarda la giurisdizione e solo la giurisdizione. Se nell'ordinamento giudiziario fosse scritto che il Ministro emette le sentenze, allora ci sarebbe sicuramente una violazione dell'autonomia e della Costituzione, perché sarebbe entrato nella giurisdizione.

Qui, però, si dice che il Ministro - Ministro che ha la fiducia del Parlamento, Parlamento eletto dal popolo, democrazia diretta, il che non è per il Consiglio superiore della magistratura, che viene eletto in prevalenza dai signori magistrati che non sono il popolo italiano; allora, dov'è la stranezza? - all’inizio di ogni anno, detta le linee di governo del suo Ministero per l'anno in corso.

MARITATI (DS-U). Ma è scritto, questo, prima delle linee; e allora, le linee cosa sono?

CONTESTABILE (FI). È scritto proprio questo. Allora, fin quando il Ministro non tocca la giurisdizione, e nessuno la vuole toccare, né noi, né il Ministro… (Commenti del senatore Maritati). Senatore Maritati, mi perdoni, lei giustamente ha fatto notare che come adesso c'è il Ministro di una parte politica, domani, dopodomani, tra dieci anni ce ne può essere un altro. Questa è la democrazia: si vince e si perde. Queste norme non sono fatte per questo Ministro.

Allora, dov'è la sospetta incostituzionalità, quando l’operato del Ministro non tocca in nessun modo la giurisdizione? È solo la vostra passione (e io apprezzo le passioni) che vi porta a sostenere le tesi - perdonatemi - strane che state sostenendo. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro della giustizia. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, intervengo rapidamente per dire che sposo in pieno, senza la parte polemica perché non mi compete, le argomentazioni del senatore Contestabile. Del resto, c’è una notevole differenza, anche semantica, tra politica giudiziaria e giurisdizione.

Senatore Maritati, non so se questa mia dichiarazione può valere come interpretazione autentica, ma anche se così non fosse questa è una legge a Costituzione vigente e non vi è il minimo dubbio che essa debba muoversi all’interno del titolo IV della Costituzione. Pertanto, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono fatte salve e il Ministro non può intervenire che sulle questioni relative all’articolo 110 della Costituzione.

Su questo punto vorrei ribadire al senatore Zancan che io sono ancora più conservatore. A mio avviso, nemmeno il procuratore generale può dettare linee relative alla giurisdizione perché, finché vige l’articolo 112 della Costituzione, ciò non è possibile.

Inviterei pertanto i presentatori a ritirare i due emendamenti in esame che reputo ultronei.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, purché si tratti di una breve battuta.

MARITATI (DS-U). Signor Ministro, lei ci invita a ritirare l’emendamento e ci assicura che non vi è il pericolo di un’interpretazione nel senso da me paventato. Mi chiedo allora perché non venga accettato l’emendamento 2.538. La parola del Ministro, per quanto onorevole e rispettabile, non può vincolare l’interpretazione della legge, mentre l’approvazione di questo emendamento fugherebbe i pericoli che il Ministro stesso ammette esserci in astratto.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento 2.387, identico all’emendamento 2.388.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, sospendo la seduta in attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso di cui all’articolo 119, comma 1 del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 16,57, è ripresa alle ore 16,58).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.387, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 2.388, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.389, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.537, presentato dal senatore Maritati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.538.

CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei soltanto aggiungere alle considerazioni che ha poco fa svolto il collega Maritati e in risposta a quanto ha detto il collega Contestabile, nonché il signor Ministro, che noi non vogliamo tutelare soltanto l’ordinamento giudiziario e la magistratura, ma vorremmo tutelare anche il Parlamento.

Non a caso l’emendamento 2.538, collega Contestabile, riconduce esattamente il Ministro alle sue funzioni: cioè, è assolutamente opportuno, giusto, corretto che il Ministro, come prevede la nostra Carta costituzionale, esponga, ogni anno o quando lo ritenga opportuno, le "linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell’amministrazione della giustizia per l’anno in corso", che è esattamente la funzione che deve svolgere. Quella del diritto è una linea di politica, è una scelta che appartiene alla maggioranza, al Parlamento, non al Ministro, il quale…

CONTESTABILE (FI). Anche al Ministro.

CALVI (DS-U). No, collega Contestabile, non è così: tu sai benissimo che, pur essendo il Guardasigilli l’unico Ministro di cui la Carta costituzionale fa il nome, tuttavia egli, come più volte in questo dibattito il senatore Ayala ha ricordato, ha funzione di soggetto che organizza l’attività amministrativa della giustizia; non fa politica del diritto.

CONTESTABILE (FI). Allora non ci sono leggi d’iniziativa del Ministro?

CALVI (DS-U). La politica del diritto la facciamo noi: dunque, quest’emendamento non vuol tutelare solo la giurisdizione o solo i magistrati: vuol tutelare il Parlamento! (Commenti del senatore Contestabile. Repliche del senatore Maritati).

PRESIDENTE. Senatore Maritati, lasciamo andare.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signori colleghi, se fosse possibile emendare in successione cronologica, quasi un work in progress, noteremmo che l'emendamento 2.538 è esattamente la traduzione di quanto ha detto il Ministro e ci garantirebbe molto, perché le parole volano e gli scritti di legge rimangono.

Quanto poi alla questione di cosa possa fare il Ministro, richiamo ciò che ha detto giustamente il senatore Calvi: l’emendamento 2.538, che fissa questi limiti, pone questi paletti, è un emendamento a difesa del Parlamento, della magistratura ed anche a difesa dei cittadini, che non hanno proprio bisogno di un Ministro della giustizia che faccia la politica giudiziaria, giacché non la può fare.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, chiedo a 15 colleghi di supportare la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.538, presentato dal senatore Maritati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.600 (testo 2).

CASTELLI, ministro della giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, solo per chiarezza, affinché non possano esservi equivoci (quindi, anche nel senso auspicato dal senatore Zancan), il Governo propone di modificare l’ultima parte dell’emendamento 2.600, sostituendo le parole di cui si chiede l’aggiunta con le seguenti: "possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e il rappresentante dell’Avvocatura".

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, non voglio chiedere un termine per la presentazione di subemendamenti, ma quando si parla di rappresentanti dell’Avvocatura bisognerebbe precisare che si tratta del Consiglio nazionale forense, altrimenti, essendo gli avvocati organizzati in molte associazioni, si creerebbe un problema.

L’organo che rappresenta ufficialmente gli avvocati è il Consiglio nazionale forense; nelle sedi di Corte d’appello parlano tutti, avanti alla Corte di cassazione è bene che parli il Consiglio nazionale forense. Questo, signor Ministro, è il suggerimento che mi permetto di darle.

CASTELLI, ministro della giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Infatti abbiamo scritto: "Possono" proprio perché così lasciamo una certa elasticità, in modo che in Corte di cassazione possa essere stabilito chi poi effettivamente interviene; credo che a quel punto, evidentemente, si stabilirà che è il rappresentante del CNF.

Lei sa, senatore Calvi, che nelle Corti d’appello intervengono un po’ tutti, a discrezione del Procuratore generale; credo, pertanto, che la formulazione proposta lasci un minimo di elasticità e non ci leghi troppo, anche perché altrimenti dovremmo specificare che nelle Corti invece la questione è diversa.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, bene per gli avvocati, bene per il Procuratore generale; mi rincresce molto constatare però che il popolo italiano sta fuori della porta e sta zitto. Ribadisco: sta fuori dalla porta e sta zitto. (Commenti dai Gruppi FI e AN). Dichiaro, quindi, il nostro voto contrario.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, evidentemente il mio caro amico Zancan (che è avvocato di prima grandezza, abbiamo lavorato tanto insieme) postula un’inaugurazione dell’anno giudiziario di tipo assembleare.

Mi immagino allora quello che succederà a Napoli: vi saranno i rappresentanti degli ammazzatori e degli ammazzati, in anni come questo dove gli ammazzatori e gli ammazzati sono tanti vi saranno varie associazioni di ammazzatori, in contrasto l’una con l’altra sulle modalità di ammazzamento, e varie associazioni di ammazzati. Spero che il collega Zancan non voglia un’inaugurazione dell’anno giudiziario fatta in questa maniera.

Per questi motivi, voterò a favore dell’emendamento 2.600 (testo 3).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.600 (testo 3), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2, nel testo emendato.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, i repubblicani voteranno a favore dell’articolo 2 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario.

Siamo consapevoli che il testo al nostro esame avrebbe potuto essere corretto e migliorato in diversi punti, ma se ciò non è stato possibile non se ne può imputare la responsabilità solo alla maggioranza. Vi ha certo concorso l’atteggiamento di chiusura e di arroccamento politico assunto dall’opposizione, come ha rilevato avant’ieri lo stesso onorevole Rutelli. Anche se l’invito a scendere dalle barricate per aprirsi al dialogo da lui formulato è giunto purtroppo tardivamente.

Su un punto peraltro concordiamo con l'onorevole Rutelli, che "la lentezza e l’inaffidabilità della macchina giudiziaria sono sotto gli occhi di tutti (...), la giustizia civile influisce negativamente sulla nostra economia (...), i cittadini non vogliono magistrati che esternino, chiedono professionisti discreti che garantiscano imparzialità e celerità nelle decisioni".

Ora, se ricerchiamo le ragioni dell'inadeguato funzionamento del nostro sistema giudiziario, non possiamo non valutare come su di esso abbiano negativamente influito le chiusure corporative della magistratura, la perdita di ruolo dei vertici degli uffici, l'adozione di criteri di progressione di carriera basati sulla sola anzianità.

Col disegno di legge al nostro esame si interrompe finalmente il percorso iniziato con le leggi Breganze e Breganzone che avevano annullato considerazioni di merito nello sviluppo delle carriere e nell'affidamento degli incarichi, attuando una scelta che da sempre ha incontrato l'opposizione dei repubblicani.

Basta pensare a quando l'allora presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Oronzo Reale, lasciò la Presidenza della Commissione per parlare liberamente contro la legge che estendeva la progressione per anzianità anche agli uffici superiori della magistratura (la cosiddetta legge Breganzone). O quando, credo lo rammenterà il senatore Andreotti, durante gli anni della solidarietà nazionale, di fronte alla minaccia di sciopero dei magistrati per ragioni di carattere economico, il PRI si oppose alla concessione di miglioramenti se non si fosse contemporaneamente introdotto un meccanismo teso a valorizzare il merito e le funzioni.

Del pari, giudichiamo positivamente la scelta contenuta nel disegno di legge di valorizzazione del ruolo dei vertici degli uffici, che dovrebbe comportare una sorta di circolo virtuoso, perché proprio in ragione di una responsabilizzazione dei vertici dovrebbe essere garantita una migliore efficienza dei singoli uffici.

Così come ci pare positiva la tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare anche per cercare di impedire che la "giurisdizione domestica" del Consiglio superiore della magistratura vanifichi l'efficacia delle sanzioni previste.

Ma queste due ultime osservazioni aprono la strada ad alcune riflessioni di carattere più generale che ho avuto modo già di sviluppare nel corso della dichiarazione di voto finale sul provvedimento in occasione della sua prima lettura, riflessioni riprese avant’ieri dal senatore Compagna, che sono state tradotte in un apposito disegno di legge, mio e dello stesso senatore Compagna.

Non possiamo considerare con questo provvedimento conclusa l'opera riformatrice nel settore della giustizia. Dobbiamo pensare anche ad un intervento di carattere costituzionale: sia per quanto riguarda i criteri di accesso alla magistratura, sia per quanto riguarda i criteri di composizione del Consiglio superiore della magistratura. E dobbiamo farlo, a mio avviso, tornando alle indicazioni che proprio dalla sinistra furono avanzate alla Costituente.

Sul problema dei criteri di accesso alla magistratura, ricorderò le parole dell'onorevole Gullo che, facendo riferimento ad uno stampato diffuso dai magistrati in cui si affermava "che bisogna che la scelta avvenga solo a mezzo di concorso nazionale per esami (...) che conferisce ai magistrati la qualità di rappresentanti sia pure indiretti del popolo", obiettava "è veramente strano pensare che basti un concorso per conferire questa rappresentanza. Che cos'è il concorso, questa fonte da cui i magistrati vengono tratti? (...) Il fatto che concorre a mostrare cosa possa voler dire incamminarsi verso la creazione di una casta, di un ordine chiuso, è il decisamente ostile atteggiamento che hanno assunto i magistrati di fronte al profilarsi della possibilità di fare ricorso ad una magistratura elettiva. E perché non dovrebbe pensarsi ad una magistratura elettiva? Perché non dobbiamo affermare nella Costituzione che la magistratura può anche avere come sua fonte un’elezione?".

Sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura ricorderò le parole dell'onorevole Togliatti, nell'adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione, del 30 gennaio 1947, in cui ritenendo il Consiglio superiore della magistratura "un organismo il quale assume una funzione particolare, per impedire la completa autonomia del potere giudiziario come tale", aveva affermato che "il fatto che il Consiglio superiore sia composto di membri eletti per metà dall'Assemblea nazionale, accresce il prestigio della magistratura, non lo diminuisce" ed aveva proposto di istituire due Vice presidenti: il Ministro della giustizia ed il primo presidente della Corte di cassazione, con la Presidenza affidata al Presidente della Repubblica.

Ecco, onorevoli colleghi, due indicazioni che ci giungono da lontano, dal Costituente del 1948, ma su cui dovremo riflettere se vogliamo davvero affrontare il problema di un miglior funzionamento del pianeta giustizia. (Applausi dal Gruppo FI).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, se mi volgo indietro, come è giusto che succeda in ogni intrapresa umana quando sta per finire, con quel briciolo di stanchezza e di senso del tempo passato, non posso non constatare tutto ciò che sta per essere distrutto dalla maggioranza e dal Governo; i cadaveri che la maggioranza ed il Governo attuali si lasciano dietro con questo disegno di legge (Commenti dal Gruppo AN): un’assunzione regolata, giusta dei candidati in magistratura per stabilire invece un concorso dissennato che sarà come un frullatore impazzito - signor Ministro, mi ascolti perché le sto fornendo un dato tecnico - che, nei suoi giri, andrà in direzione contraria ai giri dell’efficienza e della velocità del procedimento. (Reiterati commenti dal Gruppo AN).

Questo frullatore impazzito, dove non so cosa sia peggio, se i colloqui psico-attitudinali o la valutazione degli esisti del procedimento, andrà in ogni caso contro l’efficienza e contro la rapidità. Questa è la prima illusione che cade di fronte a questo testo di legge. Ci saranno delle procure azienda di servitori muti, sordi e sciocchi, di un procuratore capo che applicherà la revoca ad nutum quando e come vorrà, in un disprezzo della professionalità, dell’intelligenza, dell’animosità di lavoro dei sostituti procuratori.

Avremo ancora un disciplinare così generico da servire a ben poco. Ci arrovelleremo in seno al Consiglio superiore della magistratura in sede disciplinare su cosa mai significhino l’appannamento e le altre norme, da voi stabilite così generiche da essere soltanto delle nubi minacciose ma senza un significato vero per indicare una linea di comportamento.

Avremo un Ministro a tutto campo, scorrazzante di qua e di là, a piedi giunti. (Reiterati commenti dal Gruppo AN). Signori cari, questo Ministro svolge le funzioni di procuratore generale dell’accusa, di dettatore delle linee politiche in materia di giustizia e giudiziaria, interviene al Consiglio disciplinare con il suo addetto, ricorre al TAR rispetto ad atti a lui sgraditi; è un Ministro veramente mezz’ala a tutto campo, una mezz’ala non commendevole, non giusta e in contrasto con la Costituzione, signor Ministro. (Prolungati commenti dai Gruppi AN, FI e LP e del senatore Contestabile. Applausi dai banchi dell’opposizione).

Se dobbiamo vedere cosa avete guastato, caro senatore Contestabile, si ricordi l’inaugurazione dell’anno giudiziario, dove i cittadini, le parti offese - perché sono le parti offese che parlano - (Reiterate proteste dai banchi della maggioranza) le vittime delle stragi, coloro che si sono ammalati di cancro nelle fabbriche, come l’IPCA ad esempio, parlano.

Li conosce o no questi accadimenti, visto che mi ricorda il comune passato di avvocato? È a conoscenza di questi avvenimenti quando le parti lese da otto, dieci anni chiedono giustizia e non hanno diritto a parlare in un’assemblea dell’anno giudiziario? Per cortesia, senatore Contestabile! (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U). (Prolungati commenti dai banchi della maggioranza).

CONTESTABILE (FI). E gli assassini?

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, voteremo contro l’articolo 2, che racchiude praticamente l’intero testo della legge delega.

Giunge finalmente a conclusione, dopo oltre due anni e mezzo, salvo la breve appendice tecnica dell’ulteriore passaggio alla Camera, un percorso nel quale ci siamo confrontati per molti mesi, talora con durezza, sempre con franchezza e con abbondanza di argomenti. Il Ministro ha avuto la saggezza, in molto casi, di raccogliere nostre indicazioni. Se guardiamo la lunga successione di testi che si snodano dal marzo 2002, molti passi indietro sono stati fatti, anche per i suggerimenti dell’opposizione.

Ricordo la prima versione esasperatamente cassazioncentrica, con l’allocazione della Scuola presso la Cassazione; ricordo i dettagli sui semidirettivi e la loro temporaneità, sulla soppressione dell’aggiunto, poi reintrodotto, sull’infelice comparsa dell’interpretazione creativa, sull’abbondanza dei concorsi che sono stati, saggiamente, ridotti e depotenziati nella loro efficacia negativa.

Purtroppo, però, accanto a queste cose, di cui diamo atto per dovere di onestà, è rimasto lo zoccolo duro, il nucleo che veramente rappresenta l’obiettivo effettivo della maggioranza e del Governo: instaurare una forma larvata e morbida di controllo e di addomesticamento della magistratura. Infatti, non altro potrà essere l’effetto secondo, al di là dell’apparenza, degli interventi in materia di moltiplicazione di concorsi, che porteranno oggettivamente ad una inclinazione all’uniformità e al conformismo.

Non altro è il pesante intervento sugli uffici della procura della Repubblica, quelli che avviano le indagini, perché, per proprietà transitiva, attraverso l’influenza che il Ministro può esercitare nella nomina dei capi e quella che i capi possono esercitare sui sostituti, si produrrà un’influenza, sia pur debole ed immediata, sui singoli procedimenti. Il nocciolo duro purtroppo è rimasto ed è questo che ci obbliga fermamente ad essere ancora contrari, sia pur con i riconoscimenti di protocollo per le parti non negative.

Siamo ben consapevoli che occorre intervenire sul problema della giustizia; siamo consapevoli di quanto diceva poc’anzi il senatore Del Pennino. E non lo siamo in modo declamatorio e retorico, perché lo testimoniano i nostri disegni di legge, i nostri emendamenti, alcuni dei quali accolti prima di questo ultimo passaggio, i nostri ripetuti interventi in Aula e i suggerimenti, tutti razionali, tutti aperti ad un comune desiderio di miglioramento del testo.

Voi, signor Ministro e colleghi della maggioranza, purtroppo non avete saputo o voluto raccogliere la voce profonda e la voce responsabile della magistratura, quella profonda, che considera la propria indipendenza come patrimonio assolutamente irrinunciabile, quella responsabile, che considera tale indipendenza al servizio dei cittadini.

Per effetto di questa legge non avremo né un errore giudiziario in meno né un giorno in meno nella lunghezza dei processi né un grammo in meno nel peso del disservizio della giustizia. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-RC e Verdi-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 2.0.1 è precluso dall'approvazione dell'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.500.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ovviamente utilizzerò la dichiarazione di voto su questo emendamento anche per chiarire, dopo l'equivoco che è insorto sulla dichiarazione di voto sull'articolo 2 nel suo complesso, qual è, trattandosi a questo punto comunque di elementi che integrano il testo dell'articolo 2, la nostra posizione su questo provvedimento, e in particolare sulla parte di esso delineata dall'articolo 2.

Ora, come abbiamo più volte rilevato, già la tecnicità, la legistica di questo articolo spiace rilevare che sia di così cattiva fattura, proprio in una materia in cui il rilievo tecnico, in cui il rango pressoché costituzionale delle norme e in cui la natura del provvedimento di delega avrebbero invece imposto, e non soltanto suggerito, un ben diverso impianto, una ben diversa architettura formale del provvedimento.

Quindi, in buona sostanza, è per questo che noi abbiamo previsto - penso inutilmente, dato l'assoluto silenzio della maggioranza sui temi che abbiamo sollevato - di integrare e modificare corposamente sia l'intero provvedimento, sia quello che emerge dall'impianto dell'articolo 2.

L'articolo 2 avrebbe dovuto essere il punto centrale, lo snodo dell'architettura del nuovo sistema dell'ordinamento giudiziario; spiace invece rilevare come esso sia invece un ritorno a decenni passati. Si è riportato con troppa enfasi come ci si appresti a superare le cosiddette leggi Breganze, ma non si è ricordato che quelle leggi avevano anch'esse un significato storico e politico perché reagivano ad una magistratura conformista e servivano ad affermare e ad inverare, in quelle difficoltà ordinamentali, il principio della libertà, dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giudicante.

Spiace che noi quando esprimiamo in quest'Aula dei giudizi siamo così poco consapevoli della portata dell'impegno storico, e non soltanto politico, che determinate leggi hanno in un determinato momento nella vita del Paese. Quindi, pur prospettandone la necessità di un superamento, dovremmo ricordarci come mai queste leggi sono state approvate.

Qui si pone un tema di carattere generale. L'articolo 2 nel suo complesso, così come è stato votato dall'Aula, non soddisfa affatto i requisiti di un accesso ampio e libero alla magistratura, e soprattutto inventa un meccanismo dichiaratamente raggiratorio del divieto costituzionale, a Costituzione vigente, di separazione delle carriere, rafforzando in maniera fra l'altro impropria la separazione delle funzioni, che pur potrebbe essere un elemento accettabile dell'impalcatura della magistratura.

Ciò in quanto questa separazione non viene effettuata, come pur sarebbe logico, sulla base di una valutazione effettiva di qualità, funzioni, capacità ed esperienza, ma viene addirittura anticipata ad una dichiarazione di volontà che il soggetto sarebbe tenuto a fare quando, giovane laureato, accede alla magistratura.

Anche sotto questo profilo, si tratta ovviamente di una soluzione del tutto inaccettabile. Per questo motivo, seppure impropriamente in fase di dichiarazione di voto su un emendamento aggiuntivo, esprimo un radicale dissenso rispetto alle soluzioni prospettate.

Per non dire poi del rafforzamento della burocratizzazione dell'organizzazione magistratuale contrassegnata, nonostante i tentativi di venire incontro alle nostre insistenti osservazioni, da un percorso parossistico di concorsi che è proprio quello che impose la legge sulle guarentigie.

Attraverso il controllo occhiuto e formalistico, che potevano consentire i vecchi concorsi, si garantiva soltanto una magistratura, come sempre sperano il potente e il prepotente, proclive ad un'interpretazione benevola della norma con i forti e molto severa con i deboli.

Invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento e ribadisco una netta contrarietà a che il testo complessivo, ormai prossimo alla votazione finale, divenga la base del futuro ordinamento giudiziario del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MARITATI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.500, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. L'emendamento Tit. 1 è precluso dall'approvazione dell'articolo 2.

Passiamo alla votazione finale.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, questa mattina abbiamo chiesto al presidente Pera di avere un atteggiamento piuttosto elastico rispetto al contingentamento dei tempi, considerato che siamo abbondantemente nei limiti che erano stati prefissati per la conclusione dei lavori.

Le chiederei pertanto di ripristinare il normale tempo di dieci minuti per ciascuna dichiarazione di voto. (Commenti dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Vi sarà un'applicazione flessibile del contingentamento, senatore Petrini, ma senza eccedere. Anche nelle dichiarazioni di voto dei singoli emendamenti ho consentito agli oratori di superare i tempi assegnati. L'esame del disegno di legge deve essere comunque concluso.

CRINO' (Misto-NPSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRINO' (Misto-NPSI). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il Nuovo PSI non prenderà parte al voto sul disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Diamo atto al Governo del suo sforzo di paziente, tenace e intelligente mediazione per evitare il muro contro muro tra posizioni estreme, e di aver saputo trovare un punto di equilibrio recuperando, rispetto al testo originario, istanze largamente diffuse tra le forze politiche e nell'Associazione nazionale magistrati. Questo sforzo non è stato però completato e non è stato accettato. La posizione di Rutelli non è diventata la posizione dell'opposizione.

In questa nostra decisione vi è pure la consapevolezza dei limiti di questa riforma, che ha voluto inglobare molte e variegate problematiche. In realtà, uno degli obiettivi più rilevanti della riforma della giustizia è rappresentato dalla separazione delle carriere. Tale obiettivo però presuppone una modifica dell'attuale Titolo IV della Costituzione, sicché allo stato attuale non è possibile andare oltre una separazione delle funzioni che va considerata propedeutica rispetto alla futura modifica costituzionale.

L’altro problema a cui questa legge non potrà né può porre rimedio è alla radice stessa della disciplina costituzionale dell’azione penale e cioè nella sua assoluta obbligatorietà. In effetti, l'obbligatorietà è soltanto sulla carta poiché, in pratica, il pubblico ministero sceglie in maniera più o meno discrezionale le priorità dei reati da perseguire e nel far questo la sua scelta può sconfinare nell'arbitrio in quanto non soggetto ad alcun controllo.

Sarebbe anche di maggiore garanzia per il cittadino che un criterio di priorità fosse fissato periodicamente dal Governo il quale dovrebbe assumersene la relativa responsabilità politica nei confronti del Parlamento. Ne discenderebbe così una maggiore tutela nei confronti del cittadino e ne sarebbe giustamente esaltato il ruolo del Parlamento come cardine e garante dell'ordinamento democratico.

E' evidente, peraltro, la necessità di una sollecita revisione dell'articolo 112 della Costituzione e invitiamo il Governo a farsene promotore.

E' da aggiungere che, nell'ottica di una corretta separazione dei poteri, andrebbero riviste le scelte operate in termini drastici nel 1993, con la riforma dell'articolo 68 della Costituzione che portava, di fatto, ad una cancellazione dell'immunità parlamentare.

Non si tratterebbe certo di tornare agli abusi del passato, ma di individuare una soluzione equilibrata tale da preservare le sfere degli organi politici con l'obiettivo di tenere separati i poteri dello Stato. Tale da evitare, soprattutto, scontri tra poteri, come lo scontro cercato, giusto in queste ore, nella vicenda di Reggio Calabria. Pertanto, possiamo ancora aprire uno schema nuovo e diverso per affrontare il delicato problema della giustizia.

SODANO Calogero (UDC). Bravo!

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per noi Comunisti italiani questo è un pessimo disegno di legge che ha avuto una lunghissima gestazione, falsamente attribuita ad un ostruzionismo inesistente. Ci si è impigliati in tante variazioni, modifiche, correzioni, mini e maxiemendamenti da parte del Governo e della maggioranza che a tutt’oggi ha non pochi punti di oscurità e una sostanziale blindatura, se si esclude l’emendamento Fassone sugli incarichi extragiudiziari. Una rondinella che non fa primavera.

Certamente occorre intervenire sulla giustizia, ma questo è il modo sbagliato. E’ una legge che ha visto fino ad oggi fieramente avversa tutta la magistratura, tanta parte della cultura e la grande maggioranza dei cittadini che ha avuto modo di conoscerla. Una legge ai confini della costituzionalità, come dichiarato qualche settimana fa dal Ministro, che non ha nascosto un grave pregiudizio negativo verso l’Associazione nazionale magistrati, alla quale viceversa va la piena solidarietà dei Comunisti italiani.

Una legge che non consente affatto di rendere più veloce l’efficacia e il percorso della giustizia, ma che spoglia il CSM di competenze e poteri (dalla scuola di magistratura alle commissioni per concorsi), che enfatizza la base concorsuale della carriera, stimola una struttura gerarchica delle procure, attribuisce al Ministro poteri non previsti dalla Carta costituzionale.

Agisce poco e male rispetto alla VII disposizione transitoria della Costituzione ove si parla della nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione. Un’ovvietà apparente che si spiega solo con la volontà del Costituente di una legge - come giustamente sottolineava il collega Manzella - che faccia corpo con la Costituzione. Perché allora una legge ai confini della Costituzione, confusa e mal disposta?

Noi Comunisti Italiani pensiamo che con questa legge si voglia di fatto andare oltre l’ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere prescritto dall’articolo 104 della Costituzione, riducendo la funzione dei magistrati attraverso una cattiva selezione, una difficoltà funzionale, una insufficienza dei mezzi, un dubbio intervento formativo e valutativo, impelagati in un pantano di concorsi. Insomma - e concludo - un ordine burocratico e gerarchico e come tale facilmente subordinabile.

Pensiamo che vi sia un nesso tra la riforma dell’ordinamento giudiziario che avete proposto e la riforma della seconda parte della Costituzione. Il nesso è, in sostanza, nel rafforzamento progressivo del potere esecutivo a scapito del legislativo e del giurisdizionale. Un progetto che noi Comunisti italiani contrasteremo in ogni legittimo modo e per questo voteremo contro. (Applausi dal Gruppo Misto-Com e dei senatori Flammia e Dalla Chiesa).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, Rifondazione Comunista riteneva e ritiene necessaria l’emanazione di una nuova legge sull’ordinamento giudiziario conforme ai principi fondamentali di un moderno Stato di diritto.

Dovevano essere messe in cantiere e approvate norme finalizzate a rendere più celere, accessibile, equa la giustizia civile e penale rispetto alla quale oggi è sempre maggiore la sfiducia da parte di oltre dieci milioni di cittadini che si trovano direttamente coinvolti in una controversia giudiziaria.

Nel testo voluto dal Governo non solo non vi sarà alcun passo avanti rispetto alle esigenze della giustizia, ma si creerà un ulteriore intralcio alla possibilità da parte dei cittadini di veder riconosciuti i loro diritti violati e calpestati. Ciò è tanto più grave dal momento che, da parte di tutti, si riconosceva l'indispensabilità di una rivisitazione dell'intero assetto legislativo della materia, che tenesse conto sia delle modifiche costituzionali che di quelle ordinarie, per dare al Paese norme finalizzate a creare una effettiva terzietà del giudice, nonché una migliore organizzazione giudiziaria, con la speranza di trovare soluzioni il più possibile condivise.

Ma, a nostro avviso, il presupposto insuperabile, era ed è che l'obiettivo riformatore non si tramutasse in una rivalsa nei confronti della magistratura, ma che si ponesse come finalità la ricerca e la costruzione dei presupposti per una giustizia finalmente adeguata alle esigenze del Paese.

L'obiettivo del Governo è, invece, smantellare la pratica dell'indipendenza e dell'autonomia di una magistratura concepita come fondamentale snodo istituzionale deputato a garantire la regolazione legale dei rapporti tra società civile e sfera della politica e dei poteri.

Il progetto governativo ruota intorno a quattro nuclei portanti, come bene hanno spiegato i colleghi delle opposizioni: la gerarchizzazione della magistratura; la separazione delle carriere; il ridimensionamento del CSM; la limitazione della libertà di pensiero e di espressione della magistratura. A volere sintetizzare, si potrebbe dire: subordinazione della magistratura al Guardasigilli e una riduzione secca dei margini di autonomia dei magistrati.

Tutto converge verso un punto focale: quel conformismo dei magistrati che un tempo - complice anche un'estrazione sociale "adeguata" - regnava incontrastato nella corporazione inducendo orientamenti e comportamenti "sintonici" al potere politico.

Il nocciolo del progetto consiste, dunque, nella subordinazione di ogni snodo istituzionale e di ogni residua autonomia sociale al potere politico. Si tratta di estendere il controllo politico su ogni centro di potere e su ogni soggetto in grado di concorrere alla formazione delle decisioni.

Colpire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura serve certamente anche a tutelarsi dal rischio di condanne penali, ma la posta in palio è molto più cospicua e coinvolge un progetto organico di trasformazione della forma Stato, degli assetti di potere e delle logiche di controllo e di governo della società. Per dirla con una battuta, concerne la realizzazione di un disegno di riforma mutuato dal "Piano di rinascita democratica" concepito tra il 1975 e il 1976 dal venerabile Licio Gelli.

Non possiamo non rilevare che l'eventuale entrata in vigore della "riforma" Castelli lascerebbe sul terreno una vittima illustre: la Costituzione repubblicana figlia della Resistenza al fascismo e di una cultura politica molto avanzata, nutrita della consapevolezza che "democrazia" non è solo il nome di un assetto dei poteri o di un insieme di regole procedurali, ma anche sinonimo di partecipazione e di una logica della riproduzione finalizzata alla progressiva riduzione delle disuguaglianze e delle clausole di esclusione dalla cittadinanza politica e sociale.

II progetto di "riordino" della giustizia italiana concepito dalla Casa delle libertà prevede, invece, una sistematica violazione del dettato costituzionale ed è per questo motivo che Rifondazione Comunista voterà contro questo progetto di riforma del Governo. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U. Congratulazioni).

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame presenta dei caratteri ordinamentali, ma ha anche delle evidenti ripercussioni sulla Costituzione.

Se lo scopo del provvedimento è quello di condurre a una giustizia giusta che abbia tempi ridotti per l'esame dei processi e che non coinvolga il cittadino in interminabili avventure giudiziarie, questo scopo non viene certo raggiunto.

L'ordinamento giudiziario ha lo scopo precipuo di far funzionare - dettandone regole e tempi - la giustizia. Ci si aspettava, quindi, uno snellimento delle procedure amministrative e delle formule, c'è, invece, una burocratizzazione della giustizia e del suo ordinamento che, anziché portare giovamento all'amministrazione della giustizia le porterà detrimento.

Bisogna chiedersi, di fronte al nascere di commissioni di ogni tipo preposte alla valutazione delle progressioni di carriera, quanti saranno i magistrati effettivamente impegnati nei processi. Saranno certamente meno di quelli attuali, a scapito della velocità dei processi.

Esprimiamo forti dubbi su questo sistema di selezione, di corsi, di concorsi, di test psico-attitudinali, in sintesi, di valutazione del lavoro dei magistrati ai fini dell’avanzamento professionale. Non è poi limitando i poteri dei pubblici ministeri che si risolve il problema della differenziazione delle carriere. Questa separazione delle carriere finisce paradossalmente per ottenere l'accanimento dell'accusa su determinate tesi da portare avanti dall'inizio sino alla fine di tutte le fasi processuali.

Andavano, invece, distinte le funzioni e non irrigidite attraverso il sistema di un concorso unico che, dopo i primi cinque anni dall'ingresso, porta ad una scelta irreversibile per tutta la carriera.

Questa gerarchizzazione degli uffici del pubblico ministero presenta, quasi certamente, profili di illegittimità costituzionale. Vengono ora assegnate responsabilità ai procuratori capo, ai loro delegati e, in ultima analisi, al procuratore generale, che è troppo vicino al potere politico. Il procuratore generale, per essere nominato, deve avere il consenso del Governo.

In questa forma di organizzazione degli uffici del pubblico ministero si riscontra un primo grave attentato all'indipendenza e alla libertà dei giudici. Potendo ciò contrastare anche col principio costituzionale dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale, la circostanza è certamente di notevole gravità. Chi è investito del potere di perseguire un reato lo dovrebbe fare senza essere soggetto alla burocratizzazione tipica di questa norma.

Questo provvedimento prevede, infine, la tipizzazione degli illeciti disciplinari. Se i decreti legislativi delegati non daranno maggiore precisione e concisione a questa materia, ci troveremo di fronte a dei gravi vulnus all'indipendenza della magistratura.

Attraverso questo sistema si evidenzia un attentato all'indipendenza della magistratura, così come lo vediamo nella forma di accesso alla magistratura condizionato ad un test psico-attitudinale.

Insomma, questa normativa lascia filtrare, in tutto il suo confuso insieme, un’insofferenza nei confronti della magistratura stessa. L'indipendenza della magistratura è un bene al quale non possiamo rinunciare.

Per iniziativa dell'Esecutivo - avendo la maggioranza, di fatto, delegato la legislazione in materia al Governo - assistiamo ad un primo grave tentativo d'influire nei confronti della magistratura.

È per questo motivo, signor Presidente, che i Popolari-Udeur esprimeranno un voto contrario su questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo Misto-Pop-Udeur).

BISCARDINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo noi socialisti con questo disegno di legge la maggioranza di Governo, nascondendosi dietro un’errata interpretazione della Costituzione, non affronta il tema della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici.

Ciò è grave per molte ragioni. La prima è che la separazione delle carriere era l’unica questione importante e meritava di essere affrontata. Anzi, senza questa prospettiva, questa legge è un ibrido che non accontenta nessuno e che noi consideriamo, come abbiamo già avuto modo di dire, un provvedimento insieme dannoso e inutile.

La seconda ragione, che è ancora più grave, è che senza la separazione delle carriere non si avvia quella riforma della giustizia che deve avere come presupposti fondamentali una migliore professionalità dei magistrati, la certezza che i cittadini non siano giudicati da chi precedentemente li aveva inquisiti e, soprattutto, che i pubblici ministeri e i giudici svolgano il loro lavoro senza reciproche omologazioni.

La terza ragione è la seguente. Se la questione fosse veramente di legittimità costituzionale (e sappiamo che non lo è), perché l’attuale maggioranza non ha proposto una modifica costituzionale per affrontare tale questione con chiarezza e con coraggio politico?

Le cose stanno diversamente. Insieme al funerale della separazione delle carriere, assistiamo ad un cambiamento di rotta della maggioranza di Governo. Il berlusconismo, che aveva fatto della separazione delle carriere un tema centrale della sua campagna elettorale, tradisce i suoi elettori e quanti, in nome di una giustizia diversa, gli avevano dato e riconosciuto la maggioranza elettorale.

La partita non è finita qui. La questione tornerà in Aula quando il tema di una giustizia giusta, imparziale ed efficace ritornerà ad essere non solo un tema per addetti ai lavori, ma una grande questione politica, in grado di coinvolgere la società e tutti coloro che, a causa di una giustizia lenta ed insufficiente, pagano costantemente prezzi materiali e morali enormi.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi dell’opposizione, signor Ministro, colleghi della maggioranza, state per festeggiare una vittoria dei numeri e state contestualmente per incassare una sconfitta sul piano dell’efficienza, della ragione, in molti casi addirittura del buon senso.

Il Ministro e la maggioranza hanno gettato la maschera, e se qualcuno non l’aveva ancora capito, dopo gli interventi del Ministro e della maggioranza in quest’Aula noi siamo certi che questo è un provvedimento di rivalsa verso il Consiglio superiore della magistratura, di rivalsa verso la categoria dei magistrati.

State per realizzare un regolamento di conti che viene da lontano, che comincia dal discorso del 1981 dell’onorevole Craxi, quando, in coincidenza con la scoperta del "conto protezione", affermò alla Camera dei deputati: "Qui si stanno commettendo degli abusi in nome della legge, qui l’ingiustizia viene fatta in nome della giustizia".

State raccogliendo le fila di quel filone di pensiero che ha affermato: noi siamo stati eletti, i magistrati hanno vinto soltanto un concorso. Allora, questa è una rivalsa nei confronti di quella maggioranza di magistrati italiani che ogni giorno e in silenzio fa il proprio dovere, prima di tutto rispettando quella scritta che appare in ogni aula di giustizia: "la legge è uguale per tutti".

La rivalsa contro i magistrati è dunque il collante di questo disegno di legge, così come è collante la rivalsa vendicativa nei confronti del Consiglio superiore della magistratura. Avete inventato quel concorsificio di cui ho detto prima; avete inventato le procure-aziende, dove i sostituti non potranno essere efficaci; avete inventato un disciplinare lasco, fragile e pericoloso per l’autonomia dei magistrati.

Vi siete dispiegati in forze contro il Consiglio superiore della magistratura, ovverosia un organo istituzionale previsto dalla Costituzione, istituendo quella Scuola superiore della magistratura che avrà criteri autonomi, che non si sa bene in forza di quali criteri e da chi sarà diretta.

Avete creato un Ministro trionfale e a tutto campo, che si occuperà di ogni cosa, che detterà linee, che interverrà in ogni settore non soltanto dell’organizzazione della giustizia, ma della stessa giurisdizione. Facendo tutto ciò, avete raccolto la disapprovazione di tutti gli operatori di giustizia: dei magistrati, degli avvocati, dei cancellieri, degli ufficiali giudiziari. Nessuno di coloro che hanno esperienza sulle cose e sul campo vi dà ragione.

Avete costruito un magistrato piccolo piccolo, un burocrate preoccupato, il quale avrà preoccupazione dei consigli, dei procedimenti disciplinari, che avrà preoccupazione dei concorsi e non risponderà alla domanda di giustizia del Paese.

Così facendo, lo Stato si suiciderà, perché se non vi è una magistratura autonoma ed indipendente il rispetto della legge e del patto sociale, nel quale si sostanzia lo Stato, non potrà avere la forza cogente della legge stessa. Voi pensate che tutto si possa risolvere in termini di amministrazione aziendale: purtroppo, non è così.

Non avete coagulato alcun consenso, ma amministrare giustizia, signor Ministro, se lo ricordi, è un’impresa sociale: senza la collettività, senza coloro che devono fare i testimoni nei processi, senza gli avvocati che devono difendere, senza i magistrati che devono giudicare, senza i cancellieri, senza gli ufficiali giudiziari, cioè tutti coloro che cooperano alla corretta amministrazione della giustizia, ciò non è possibile. Se lei non li conquista al consenso, lei ha perduto, come ha perduto con questo disegno di legge: mi creda, signor Ministro, non c’è dubbio sul fatto che lei ha perduto, soprattutto di fronte ai cittadini.

Su un punto siamo d’accordo, e cioè che la macchina della giustizia è troppo lenta e troppo inefficace. Di fronte ai cittadini che chiedono giustizia, di fronte alle persone offese che chiedono giustizia, di fronte a quei cittadini che attendono per anni un giusto risarcimento, mettere in assetto una macchina non funzionante è qualcosa - mi scusi, signor Ministro - di veramente esiziale, per non dire criminale.

È per questa ragione che, forte dell’attenzione che ho dedicato a questo disegno di legge per tre anni, e con la coscienza pulita di aversi profuso attenzione e passione, le dico, signor Ministro, vi dico, signori della maggioranza, che il popolo italiano non vi perdonerà. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Misto-Com, Misto-RC e Mar-DL-U. Congratulazioni).

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, non mi sento affatto di dover essere perdonato da nessuno perché penso che in quest’Aula, chiunque ha lavorato a questa riforma, sia in senso positivo sia in senso negativo, l’abbia fatto con un'intenzione che ha un aspetto istituzionale che non si può nascondere. Pertanto, che il popolo condanni o non condanni, penso che abbia già chiarito qual è il suo pensiero quando si è trattato di decidere durante le scorse elezioni politiche.

Alla fine di questa lunga discussione, ritorniamo al motivo per cui si è creduto di dover intervenire in questo campo. Visto anche come si è sviluppato l’iter della discussione, con toni qualche volta molto polemici, qualche volta un po’ arrabbiati, si poteva anche pensare di lasciare il mondo quieto e di cercare di trovare una soluzione che andasse bene un po’ a tutti. Ma se questa maggioranza ha deciso d'intervenire in questo campo, è stato perché le varie sensibilità che questa maggioranza porta, e che vengono a contatto diretto con la gente, hanno fatto capire che un problema c’era, perché se noi parliamo con qualsiasi cittadino, soprattutto con quelli non interessati all’apparato, e chiediamo cosa pensa della giustizia, penso che potremmo fare un sondaggio già da qui, perché ognuno di noi è portatore delle risposte dentro di sé.

Certo, qualcosa dovevamo fare nei confronti del debito giudiziario, come è stato chiamato, che una volta o l’altra questo Paese dovrà affrontare, per il fatto che, come dicevo prima, la stragrande maggioranza dei cittadini pensa che ciò sia necessario. Questo punto ha fatto parte del nostro programma elettorale, quello che ha portato ai risultati delle elezioni del 2001.

Certo, in questo Paese cambiare è difficile, lo abbiamo visto anche con l’iter di questo provvedimento,che ha visto molte differenze, sia tra opposizione e maggioranza, sia all’interno della stessa minoranza ma anche della maggioranza, perché cambiare è obiettivamente difficile in questo Paese. Alla fine, penso che sarà approvato un disegno di legge che ha mantenuto un suo equilibrio, dettato dalle varie sensibilità e che comunque ha la possibilità, tra l’altro, d'iniziare davvero ad incidere su una parte tanto importante della vita istituzionale di tutti i cittadini.

La difficoltà di cambiare l’ho riscontrata anche prendendo atto dei tempi di discussione di questo disegno di legge. Vorrei ricordare a chi dice che adesso i tempi sono stati contingentati, o che comunque c’è stata una specie di vessazione in quanto avremmo cercato d'impedire la discussione nell’ultimo giorno, che questa discussione è iniziata quasi quattro anni fa, c’è stato il tempo per discutere, all’interno della Commissione dal punto di vista tecnico, ma anche attraverso i media, per cui tutti si sono fatti di sicuro una loro idea di questo disegno di legge che adesso portiamo a conclusione.

Non mi sento di dire, perciò, neanche lontanamente, che i tempi della discussione sono stati preclusi a chi aveva qualcos’altro da dire. Ne abbiamo parlato già troppo a lungo.

In questo Paese, purtroppo, i condizionamenti sono tanti. Bisognava decidere con chi stare: se dalla parte di chi vuol cambiare o da quella di chi non vuol cambiare mai nulla o che qualche volta fa finta di cambiare perché non cambi assolutamente nulla. La maggioranza ha riflettuto molto al suo interno; è inutile nasconderlo. Si è passati da visioni e prese di posizione diverse ed alla fine si è arrivati comunque a presentare il disegno di legge corretto, rivisto anche alla luce di suggerimenti e purtroppo di condizionamenti economici che hanno portato a questo risultato, dal nostro punto di vista equilibrato.

La sinistra ha fatto il suo dovere, magari avrebbe dovuto farlo negli anni precedenti, quando era al Governo, quando sono state prese molte iniziative legislative nel campo giudiziario e penale, ma mi sembra siano sempre state scritte insieme a chi avrebbe poi dovuto metterle in pratica.

È evidente che molte volte - non parlo di malafede perché questa accezione è lontana da me - chi è da troppo tempo nel sistema tende a salvaguardare equilibri ad esso interni e non invece a garantire chi deve avere vantaggi da una legislazione, senza che si risolva tutto in una questione di dialettica interna che non ha poi sbocchi.

Il fatto che la maggioranza precedente abbia lavorato troppo assieme agli addetti ai lavori ha fatto sì che in cinque anni non è cambiato niente, al di là delle molteplici iniziative messe in atto.

In quest’occasione la sinistra ha fatto il suo lavoro, che a noi sembra molto di parte. Mi sembra che ricada sull’opinione pubblica il concetto per cui la minoranza, il centro-sinistra in blocco, si sia arroccato a difesa più che altro di una specie di corporazione o, comunque, di un potere che non aveva alcuna voglia di cedere; di atti della sua sovranità o che ritiene tali; che noi consideriamo invece competenze acquisite e che davvero rischiano di creare dubbi sulla costituzionalità di questi atteggiamenti susseguitisi nel tempo.

Si è difeso, in Commissione ed in Aula, un sistema che non ha nessuna voglia di cambiare né al suo interno né nei suoi rapporti con i cittadini, vedi anche le esternazioni di qualche Cassandra dell’opposizione, che ha paventato degli scenari quasi rivoluzionari in questo campo con il Governo che vuole imbavagliare la magistratura, che vuole a tutti i costi condizionare l’opera dei magistrati.

In passato, anche in questa legislatura, sono stati fatti dei grandi proclami, specialmente in occasione di leggi cosiddette ad personam, ma poi abbiamo verificato che le istituzioni hanno un loro equilibrio interno, per cui le esagerazioni alla fine non trovano sbocchi, che si riflette sui cittadini, destinatari delle azioni sia legislative sia giudiziarie, come in questo caso.

Siamo ovviamente favorevoli al disegno di legge al nostro esame perché, a nostro avviso, sono stati analizzati tutti gli aspetti. Ovviamente abbiamo operato le nostre scelte. Il Ministro, naturalmente con molta pazienza, ha cercato di tenere insieme tutti questi aspetti e di dare risposta a tutti.

È logico, però, che alla fine un orientamento si deve prendere. Esso si è sviluppato nel tempo. Non è lo stesso inizialmente voluto e portato avanti con i paraocchi, senza dare ascolto a nessuno; si è proceduto alla creazione di un insieme di norme che dà la possibilità al Ministro di emettere questi famosi decreti delegati che costituiranno davvero il corpo delle norme in materia di ordinamento giudiziario.

A noi non resta che esprimere un voto favorevole, anche perché in questo caso, sia la maggioranza sia il Governo, hanno dato dimostrazione di ascoltare tutti. Certo, alla fine hanno fatto le loro scelte, quelle che ci hanno delegato i cittadini al momento delle elezioni, ed è logico che, pur ascoltando tutti, non sarebbero potuti tornare indietro su princìpi per i quali si erano impegnati in campagna elettorale.

La strada è stata chiara, non ci sono stati sotterfugi. La gente potrà vedere, al di là dei grandi proclami, quel che è successo. Siamo convinti che questo insieme di norme riavvicinerà i cittadini alla giustizia. (Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Tomassini e Salzano).

BOREA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario si avvia a conclusione dopo un lungo periodo di riflessione e di dibattito.

Voglio riprendere le parole di un collega dell’opposizione, il senatore Fassone, il quale, ad onta dei tempi contingentati in questa ultima seduta, ha fatto un riferimento, con la serietà e l’intelligenza che lo contraddistinguono, ad un’apertura in questa terza lettura di ben tre mesi di dibattito, richiamando la saggezza del Ministro nel recepire gli emendamenti che provenivano dai banchi dell’opposizione e non solo.

Io stesso, che avevo presentato emendamenti per migliorare un testo, sia pur di delega al Governo, che presentava sfasature e necessitava di direttive tecniche per eliminare possibili profili di incostituzionalità, devo dare atto al Ministro di questa apertura e di onestà intellettuale, per aver condotto in porto in maniera equilibrata una riforma importante.

Vorrei ricordare all’opposizione che tale riforma è in discussione in questa legislatura da oltre tre anni e che quindi merita una definitiva approvazione, sia pure nella consapevolezza di un ulteriore passaggio alla Camera per gli emendamenti approvati in quest’Aula.

La riforma propone delle innovazioni interessanti, come la separazione delle funzioni, con la prospettiva di rendere sempre più evidente la terzietà del giudice, in attuazione di un giusto processo che prenda finalmente le mosse dalla novella legislativa dell’articolo 111 della Costituzione, che vede realmente accusa e difesa su piani paritari, con un giudice terzo; come una progressione in carriera non più automatica, che non sia il frutto del tempo che passa, spesso nell’inerzia dei magistrati poco laboriosi; come una carriera basata su verifiche periodiche, concretamente rivolte a valutare in ogni giudice, in ogni magistrato, in ogni pubblico ministero, l’effettiva capacità, la diligenza, l’impegno e l’attitudine.

E vorrei richiamare un altro dei risultati importanti di questa riforma, la temporaneità degli uffici direttivi, ricordando agli amici dell'opposizione che la temporaneità degli incarichi direttivi è un'antica rivendicazione della magistratura, che trova origine in un progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario (elaborato addirittura dall'Associazione nazionale magistrati, signor ministro Castelli) risalente al 1958; questo per dire come è antica questa esigenza, che è sentita innanzitutto dai signori magistrati.

E certamente la temporaneità nella direzione degli uffici giudiziari emerge dall'esigenza di concepire l'ufficio direttivo come incarico, con spirito di servizio, e non come status, come posizione gerarchica da difendere a tutti i costi, soprattutto in forza di una prerogativa, che è quella che contraddistingue l'intera categoria dei magistrati, quale l'inamovibilità.

E poi, ancora, l'innovativa esigenza di avere una classe di magistrati aggiornati, una classe di magistrati che continuano a fare formazione in una scuola apposita, che certamente non può essere legata all'improvvisazione di temi che individua il CSM all'occorrenza; deve essere una scuola che seriamente contribuisca all'aggiornamento e alla formazione dei magistrati, ma che noi non vogliamo affidare ad organismi terzi, onorevoli colleghi: è nella Cassazione, che è il crogiolo della cultura della magistratura, quanto meno per l'esigenza di un'elaborazione giurisprudenziale uniforme, che devono avvenire questa formazione e questo aggiornamento.

Ed ancora, la tipizzazione degli illeciti disciplinari, questo sì per sottrarre un arbitrio al Consiglio superiore della magistratura, che nel gioco delle correnti attua una politica di compensazione e finisce per non colpire i tanti magistrati che sono responsabili di comportamenti che li rendono indegni di appartenere a quella categoria, ovvero la violazione dei doveri di imparzialità, di correttezza, di diligenza, di laboriosità, di riserbo, di equilibrio. Questo nel tentativo di dare finalmente una risposta ai cittadini.

Non dimenticate, onorevoli colleghi dell'opposizione, che un plebiscitario risultato referendario del 1987 ha fatto sì che il Parlamento elaborasse una legge sulla responsabilità e sul diniego di giustizia, la legge n. 117 del 1988, che, a sedici anni dalla sua promulgazione, non ha visto partorire una sola sentenza di condanna a danno di un magistrato!

Mentre le condanne della Corte di giustizia europea lievitano enormemente: nel 1999 erano solo 41, nel 2001 hanno superato le 500, nonostante il preventivo effetto preclusivo della legge Pinto, introdotta dal 2001, che ha finito per ingolfare le corti d’appello sul tema della responsabilità e del risarcimento, sul diniego di giustizia o sulla irragionevole durata del processo.

E ancora: il riordino dell'ordinamento giudiziario offre un'evolutiva organizzazione degli uffici, delineando una figura nuova, quella del direttore tecnico, che in via sperimentale viene introdotta solo nelle grandi corti d'appello, quelle di Roma, Milano, Napoli e Palermo, ma che auspichiamo, per la migliore organizzazione di questi uffici, sia presto estesa su tutto il territorio nazionale.

Per queste ragioni, l'UDC voterà con convinzione la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario. (Applausi dai Gruppi UDC, AN e FI. Congratulazioni).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, stiamo votando un provvedimento che ha seguito un iter lungo e complesso, segnato, a mio avviso, da due limiti profondi.

Il primo: se è vero che il Parlamento ne ha discusso, non ne è stato protagonista; questa legge non fa tesoro delle tante esperienze che al mondo della giustizia avrebbero potuto portare i parlamentari di diverse discipline e culture.

Presidenza del vice presidente MORO

(Segue DALLA CHIESA). La sua scrittura è sempre arrivata dall'esterno, e le sue successive stratificazioni sono tutte riconoscibili nella storia del provvedimento.

Il secondo limite è che, fra tutte le leggi che potevano essere prodotte sulla giustizia e che anche il Ministro ha avuto occasione di richiamare, chissà perché ha avuto precedenza sulle altre quella che non incide sulla celerità dei processi e non aiuta a rispondere positivamente alla domanda di giustizia dei cittadini. Fra tutti i possibili disegni di legge, arriva in Parlamento, tenacemente voluto, quello che riguarda l'ordinamento giudiziario, l'organizzazione interna dei magistrati.

Questa legge è stata affrontata con uno stereotipo, che la maggioranza ha cercato di convalidare, lo stereotipo secondo cui, da un lato, ci sono i sostenitori della legge, coloro che vogliono cambiare una situazione incancrenita, sottrarre privilegi ai magistrati, ridurre il grado di politicizzazione della magistratura, e dall'altro ci sono coloro i quali non vogliono cambiare alcunché e si sdraiano sulle posizioni dell'Associazione nazionale magistrati.

A mio avviso, questa è una rappresentazione di comodo, che non fa i conti con le proposte concrete che sono state introdotte nel nostro dibattito, quelle con cui ci siamo misurati. Si dice per esempio che bisogna ridurre il grado di politicizzazione della magistratura: cari colleghi, noi abbiamo proposto che i magistrati eletti parlamentari abbandonassero la loro funzione di magistrati, ma la maggioranza ha bocciato in Aula questo emendamento.

Abbiamo proposto che coloro i quali entrano dall'esterno nei consigli giudiziari non avessero alle spalle carriere di partito o presenze nelle istituzioni elettive, e voi avete bocciato questo emendamento. È stata prevista invece una presenza cospicua, potenzialmente intrusiva, del Ministro, chiunque egli sia, nel funzionamento della giustizia, con un allargamento degli spazi di intervento a sua disposizione.

Abbiamo dunque un di più di politicità all'interno dell'organizzazione giudiziaria - forse è politicità di Governo, ma è politicità anch'essa - e una riduzione del grado di indipendenza dei magistrati. Tale indipendenza non viene colpita a morte, viene però indebolita da questa organizzazione e non vengono colpiti né i privilegi né le inefficienze.

Voglio ricordare, signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, che questo provvedimento alla fine offre alla giustizia un maggiore ingolfamento, una maggiore ingessatura, attraverso la verticalizzazione strenua della sua organizzazione, e soprattutto rifiuta ciò che noi abbiamo cercato di inserirvi.

Mi chiedo perché la maggioranza si ostina a dire che in questi anni non sono state avanzate delle proposte. Vi elenco tre proposte che hanno a che fare con l’organizzazione giudiziaria, ma con un difetto: non hanno nulla a che vedere con le propensioni e le abitudini di magistrati e avvocati.

Una proposta riguarda il manager giudiziario, che non è il direttore tecnico ma qualcosa di più, essendo chiamato a fissare i calendari e i tempi delle udienze giudiziarie. È un signore con il quale occorrerà fare i conti per verificare insieme ai capi degli uffici il rispetto dei tempi e delle garanzie dei cittadini che in varia veste si presentano al servizio della giustizia. Faccio un breve cenno a come gli estensori di questa legge hanno toccato il tema del manager giudiziario. Essi hanno pensato di inserire nella legge delega, chiamata a fornire orientamenti generali, il numero dei dipendenti del direttore tecnico e la categoria di inquadramento contrattuale cui devono appartenere.

Questo è il modo in cui è stato affrontato, in una logica neoborbonica, un tema che doveva essere di modernizzazione del sistema. Il manager giudiziario è stato svilito e depotenziato.

L’anagrafe informatica nazionale dei processi ci è stata rifiutata e dopo il passaggio alla Camera anche l’ufficio del giudice ci è stato negato, mentre venivano contemporaneamente tolti privilegi ai magistrati.

Manager giudiziario, anagrafe dei processi e ufficio del giudice erano le nostre proposte, cari colleghi. Tali proposte non ci arrivavano dall’Associazione nazionale magistrati, ma sono frutto di una meditazione dalla parte del cittadino e delle culture moderne, nell’ottica di ciò che oggi si dovrebbe portare all’interno della magistratura e dell’organizzazione della giustizia. Voi avete chiuso le porte al punto di vista del cittadino, alle ragioni della tecnologia, all’esperienza dell’economia dei servizi.

Con questo, oggi, siamo costretti a fare i conti. I privilegi non diminuiranno. Potevamo eroderli attraverso le soluzioni indicate, tipiche delle grandi organizzazioni complesse. Così non è stato. In più, si è prodotto un vulnus costituzionale.

Non credo che tutti i temi di incostituzionalità sollevati in queste settimane abbiano un fondamento reale, ma alcuni certamente sì. Questi ultimi, fra l’altro, sono giunti come totem sfilacciati perché si è deciso che si doveva arrivare fino alla fine con i test psico-attitudinali, con i concorsi e con la separazione delle carriere, anche in modo incongruente, come nel caso del giovane aspirante magistrato che deve dichiarare, pena la nullità della domanda, se vorrà fare il magistrato giudicante o requirente anche se nessuno è in grado di garantirgli che poi eserciterà la funzione scelta. Una burla.

I totem sfilacciati sono quelli che avete in mano ora, ma il vulnus costituzionale è presente anche nello spirito con cui si è accompagnata questa proposta. Gli atteggiamenti, gli accenti che ho colto in quest’Aula nei confronti di un organo a rilevanza costituzionale come il CSM e dell’ordine giudiziario sono stati simili a quelli che si possono sentire fra le persone della strada nei confronti dei parlamentari.

Credo che questo non ci faccia onore perché abbiamo un dovere in più rispetto all’uomo della strada, vale a dire la comprensione e il rispetto a cui hanno diritto i vari organi costituzionali e di ciò che insieme agli altri organi dobbiamo costruire per avere uno Stato rispettato dai cittadini.

Vorrei rivolgere un’ultima considerazione al Ministro. Non sono mai stato tra coloro che hanno accettato e condiviso la campagna di sottovalutazione del suo ruolo in quanto ingegnere, perché sono convinto che le migliori riforme della giustizia non possono derivare dalla sommatoria delle richieste di magistrati e di avvocati, così come le guerre non le possono decidere i generali. In questo caso, però, lei poteva far pesare il suo ruolo di ingegnere.

A me, invece, è sembrato che lei involontariamente si sia preso una raffinatissima rivincita. A chi affermava che non era possibile avere un ingegnere come Ministro della giustizia, lei ha portato una legge scritta da specialisti ed è una legge - uso di nuovo questo aggettivo - pazzesca che, in quanto tale, prevede test psico-attitudinali per le generazioni del futuro.

Credo, signor Ministro, che si sia preso questa rivincita, forse involontaria, ma sarebbe stato meglio se avesse considerato il punto di vista del cittadino, le ragioni della tecnologia e l’esperienza dell’economia dei servizi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, signor Ministro della giustizia, colleghi, permettetemi una premessa: la mia personale gratitudine e la mia riconoscenza al duro, a volte pericoloso, lavoro che ogni giorno svolge la gran parte dei magistrati italiani. Essi costituiscono una delle strutture portanti di questo Stato e anche nella direzione del riconoscimento e della valorizzazione del loro lavoro si muove la riforma al nostro esame.

Questa premessa valga a fare meglio comprendere il senso e al portata del mio intervento, perché nulla di quel che io dirò possa essere letto e valutato come riferito alla generalità indistinta dei magistrati italiani.

Alleanza Nazionale voterà in maniera particolarmente convinta per l'approvazione di questo disegno di legge. Si è trattato di una vicenda legislativa straordinariamente complessa: complessa per i tempi, complessa per la rilevanza eccezionale della riforma (basti pensare alla giustizia come caposaldo, come pilastro portante della nostra e di qualunque società moderna democratica, evoluta, fondata sul diritto), complessa per la varietà e l'intersecarsi degli interessi in gioco. In realtà, a ben guardare, l'interesse cui questa riforma tende è uno solo: quello dei cittadini italiani.

Intendo rivolgere un sentito grazie al ministro della giustizia Roberto Castelli (Applausi dai Gruppi AN, UDC, FI e LP) troppo a lungo e troppo ingiustamente accusato, con un pizzico di snobismo - permettetemi di rimproverarvelo, cari colleghi dell'opposizione - come se fosse il Ministro della giustizia ingegnere che per definizione non sapeva e non poteva affrontare questo tema, e che invece ha vissuto questa vicenda legislativa di importante riforma con la passione e l'impegno che pochi di noi hanno conosciuto in questa tornata parlamentare.

Con questa riforma ci avviamo ad assolvere un altro degli impegni assunti con il Paese nel programma di Governo. Certo, nessuno può dire che si stia varando una legge perfetta, ma è una riforma vera, profonda, certamente perfettibile, ma una riforma, quella attesa da più di cinquant'anni e che nessuno fino ad oggi ha osato fare.

In sessant'anni è cambiato il mondo, è cambiata la gente, sono cambiate le istituzioni, non poteva non cambiare l'ordinamento giudiziario che, per opinione diffusa, è ormai superato e inadeguato anche con riferimento alla Carta costituzionale. Voi avete governato per sette anni, amici dell'opposizione, e non avete fatto questa riforma; non potete però pretendere che noi la facciamo come voi avreste voluto che la facessimo. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

SODANO Calogero (UDC). Bravo!

BOBBIO Luigi (AN). In questa vicenda legislativa, come del resto in questa legislatura e in genere nell'agire politico degli ultimi anni, il conservatorismo, l'ostilità alla riforma e al cambiamento è stata ed è prerogativa del centro-sinistra.

È, altresì ben vero che nel corso dell'iter parlamentare e della legislatura intera il centro-sinistra ha mostrato agli italiani la sua sostanziale lacerazione interna e l'incapacità di elaborare progetti, proposte per garantire la modernizzazione dello Stato. Di qui, al contempo, le ultime apprezzabili, ma tardive, esternazioni dell'onorevole Rutelli che evidenziano, però, la linea di frattura interna all'opposizione; di qui il rifugiarsi della sinistra dei DS dietro il paravento di un bieco conservatorismo: nulla deve cambiare perché nulla si è in grado di elaborare sul piano concettuale per realizzare positivamente l'interesse del popolo italiano.

Analogo, se non più forte e aggressivo, è stato il conservatorismo dell'Associazione nazionale magistrati, sul quale, pur trattandosi di un soggetto privato che dovrebbe restare estraneo alla dialettica politica tra le istituzioni dello Stato, è opportuno spendere qualche parola.

La Associazione nazionale magistrati vive, da anni, in un rapporto simbiotico, di reciproca strumentalizzazione, con la sinistra politica di questa Nazione.

PAGANO (DS-U). Ma stai zitto, Bobbio!

BOBBIO Luigi (AN). Sinistra cui ha dato sostegno politico anche con talune iniziative giudiziarie o prese di posizione individuali. Sinistra dalla quale ha ricevuto consenso e sostegno nell’opera di consolidamento dell’occupazione di spazi di potere e di ruoli oggettivamente politici, non voluti dalla Costituzione ma grandemente funzionali sia alla sinistra politica sia alla realizzazione piena dell’anelito corporativo di parte dell’Associazione.

E non può essere dimenticata la "voce dal sen fuggita" del senatore Massimo Brutti, allorché, nel corso di questo dibattito parlamentare, in un suo intervento, disse di temere che la riforma potesse intaccare il ruolo di difesa sociale della magistratura! Non credo si debbano commentare nel loro significato queste affermazioni.

Nessun profilo di incostituzionalità, cari colleghi, come pure avete cercato di far credere a tutto il Paese con una pluralità di interventi…

MANZIONE (Mar-DL-U). Vedremo.

BOBBIO Luigi (AN). …nessuno dei quali fondato. Non c’è profilo di incostituzionalità nella normativa sulla scuola, perché non si sottrae nulla al CSM che la Costituzione gli assegna, nessuno dei poteri del CSM previsti dalla Costituzione prevede la formazione.

Non c’è illegittimità costituzionale nella normativa sui concorsi, perché per concorso si accede alla magistratura e non si vede per quale ragione per concorso, con delibera finale del CSM, non si debba progredire in carriera nell’ambito della magistratura.

Non c’è illegittimità costituzionale nella separazione delle funzioni, come già la Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare. Ma tant’è, a voi e al CSM, articolazione istituzionale dell’Associazione nazionale magistrati, interessa soltanto fare certe affermazioni, non preoccupandosi di verificare se esse siano o meno fondate.

Il dialogo c’è stato: tre anni di confronto, ma tre anni viziati, purtroppo, dalla riserva mentale dell’opposizione e dell’Associazione nazionale magistrati, che hanno dimostrato di non avere a cuore i contenuti, ma di essere solo contrarie al concetto di riforma.

Quanti rilievi, quante osservazioni sono state accolte! Eppure oggi continuate a negare che vi sia stato dialogo. E oggi noi assolviamo al nostro diritto-dovere di governare. E abbiamo mediato, come partito, in modo particolare, facendoci portatori di istanze di modifica provenienti anche dall’Associazione nazionale magistrati, come da ultimo si è verificato nell’elaborare il testo dell’emendamento del Governo in tema di concorsi.

Non è una riforma contro i magistrati. Le riforme non si fanno contro nessuno ma a favore di qualcuno, ossia dei cittadini. Ma sono i magistrati che ricoprono ruoli di vertice nell’ANM a essere contro la riforma. Ed è obbligatorio chiedersi perché, visto che il centro-sinistra, sul tema, ormai fa e dice quel che fa e dice l’Associazione nazionale magistrati, i cui esponenti sono giunti a criticare aspramente autorevoli parlamentari dell’opposizione, rei, a loro dire, di essere stati troppo morbidi verso la riforma e di avere troppo dialogato con la maggioranza.

E per capire perché il centro-sinistra e i vertici dell’Associazione nazionale magistrati sono contro la riforma, vediamo che cos’è questa riforma: è recupero di professionalità, di indipendenza, di autonomia, di imparzialità vere dei magistrati; è progressione in carriera per merito e non solo per l’inesorabile trascorrere degli anni, sganciata dalle logiche di corrente e affidata a momenti di effettiva valutazione; è formazione e aggiornamento professionali affidati a un soggetto autonomo di altissima professionalità; è recupero di certezze e quindi di chiarezza, ma anche di vera responsabilità nella gestione della procura della Repubblica; è chiarezza nello strutturare un sistema di illeciti disciplinari finalmente tassativo, chiaro e fortemente improntato (se il CSM non deciderà - come pure ha annunciato - di sabotarlo nei fatti) al recupero dei valori fondati della professionalità, dell’equilibrio, della correttezza, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della autonomia vere e non meramente proclamate o strumentalizzate; è separazione delle funzioni fra pubblico ministero e giudici, cui gli avvocati dovrebbero plaudire come a un loro grande successo; è introduzione dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare, sottratta così ai giochi delle correnti e alle logiche di controllo dall’interno dei singoli magistrati da parte delle correnti; è ripristino di ruolo e funzioni della Corte di cassazione; è recupero di criteri di efficienza e di agilità gestionali delle procure, dove un procuratore potrà finalmente, assumendosene la responsabilità, organizzare la struttura e il lavoro senza l’autorizzazione di un CSM che troppo spesso non si è mosso su logiche di efficienza.

È per tutto ciò, purtroppo, che l’ANM è contro la riforma ed è per tutto ciò, quindi, che anche l’opposizione è contro una riforma che, invece, dovrebbe volere quanto noi. Perché tutti dovremmo avere a cuore il bene sovrano di uno Stato in cui è il Parlamento a perseguire l’interesse dei cittadini ed è l’ordine giudiziario (nominato per concorso) chiamato a esercitare il potere giudiziario (che non gli appartiene) applicando la legge al caso concreto, senza pretendere di interferire sul potere legislativo.

Con la riforma oggi spezziamo quel cerchio di autoreferenzialità, di isolamento, di insindacabilità, in cui una parte della magistratura si è chiusa contro l’interesse degli italiani e con l’accordo del centro-sinistra, che ne ha fatto un momento di lotta politica, usando garanzie dei cittadini (l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati) come fossero diritti e non doveri dei magistrati al fine di aumentare il proprio potere.

È contro questo perverso stato di cose che tutti noi dovremmo batterci, non già per muovere contro i magistrati, la cui alta e nobile funzione tutti onoriamo, ma contro quei magistrati e quelle associazioni che tradiscono il loro giuramento ogni volta che si oppongono al Parlamento, e quindi al popolo, per difendere i loro esclusivi interessi.

Non accettiamo gli scioperi dell’Associazione nazionale magistrati contro il Parlamento: l’Associazione afferma di agire per l’interesse degli italiani, ma chi è l’Associazione? Quale elezione popolare l’ha legittimata a scioperare contro il Parlamento? Chi le ha delegato la cura dell’interesse degli italiani?

Siamo di fronte, ancora una volta, se questa è la ragione degli scioperi, ad un supremo gesto di arroganza; siamo al cospetto di un alibi per coprire la volontà di un’estrema difesa corporativa, mossa anche da intenti di contrapposizione politica. L’ANM difende spazi di potere conquistati e quindi è logico e coerente che veda in chi tenta legittimamente di ripristinare la Costituzione il suo antagonista politico.

Amici dell’opposizione, ma non vi rendete conto della gravità di questa vostra difesa? La crisi della giustizia: certo, nessuno di noi ha mai sostenuto che questa riforma risolverà la crisi della lentezza della giustizia, ma indirettamente la riforma servirà anche a questo, quando impedirà la progressione in carriera o sanzionerà disciplinarmente quei magistrati (e purtroppo ve ne sono) che a danno dei tanti che dedicano la loro vita al lavoro preferiscono dedicare il loro tempo ad altre occupazioni: scrivere commedie, fare mostre di pittura, partecipare a congressi, manifestazioni e cortei della più varia natura.

Con la riforma il centro-destra si avvia all’attuazione piena della Costituzione, sia ripristinandola laddove sono stati occupati ruoli e compiti non previsti dalla Carta costituzionale, sia rendendone effettivi i precetti con riferimento all’articolo 111.

Cari colleghi, noi crediamo in questa riforma, noi vogliamo questa riforma per gli italiani, noi voteremo questa riforma, malgrado ogni conservatorismo ed ogni corporativismo. (Applausi dai Gruppi AN, FI, LP e UDC. Molte congratulazioni).

*CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, l’ordinamento giudiziario non è una legge qualsiasi poiché disciplina l’assetto di uno dei poteri dello Stato e, in quanto tale, incide sulla possibilità di ogni cittadino di ottenere da un giudice indipendente una effettiva tutela dei propri diritti. Per questa ragione l’assetto dell’ordinamento giudiziario non è questione dei magistrati, ma è un interesse di tutti i cittadini.

Non risponderò direttamente alle parole gravi, in qualche aspetto persino dissennate, del senatore Bobbio; ci tornerò più avanti per esprimere la mia opinione su alcuni passaggi del suo discorso. Vorrei però tentare di svolgere altro tipo di intervento.

Abbiamo già esposto le ragioni di carattere giuridico per le quali abbiamo espresso le nostre forti critiche nei confronti di questa legge; vorrei invece cercare di trovare un filo conduttore che non sia meramente politico, ma normativo ed istituzionale. Una linea di politica del diritto. Vorrei riflettere in altri termini con voi sulla storia dei rapporti tra politica e diritto nel nostro Paese in tema di ordinamento giudiziario; lo farò in via di assoluta sintesi, e credo che possa essere un aiuto.

Onorevoli colleghi, nella seduta del 25 marzo 1903 alla Camera dei deputati il ministro Zanardelli dichiarava: "Il magistrato non può essere un impiegato di chi può essere giudicato da lui… il potere giudiziario non è che una finzione se la giustizia non è indipendente dal potere esecutivo".

Il nuovo modello di sistema giudiziario delineato da Zanardelli era il risultato di un movimento di idee progressiste propugnato da giuristi e magistrati che dall’Unità d’Italia in poi si erano impegnati nella definizione di un nuovo ordinamento giudiziario permeato dei valori dello Stato liberale.

L’onorevole Musio riteneva che l’ordinamento giudiziario Rattazzi del 1859 "condannava la magistratura presente al dispregio, la magistratura avvenire alla nullità". E furono giuristi e filosofi come Rosmini e Ratti a dare un forte impulso alla riforma.

Infine, Mortara e Piola-Caselli, i maggiori studiosi dei problemi della magistratura, furono gli ispiratori della riforma legislativa voluta dal ministro Orlando.

Infatti, nel 1907 il ministro Orlando riusciva a far approvare la riforma con la quale concedeva una larga autonomia alla magistratura. Veniva istituito il Consiglio superiore della magistratura, che era definito "un consesso indipendente di carattere giudiziario, il quale costituisce un coefficiente di esatto giudizio ed una garanzia per l’indipendenza della magistratura".

Onorevoli colleghi, dico questo perché l’avvento al potere del regime fascista pose termine all’esistenza del Consiglio superiore quale organo di autogoverno della magistratura. E con il testo unico del 30 dicembre del 1923, il Consiglio superiore della magistratura fu definitivamente composto da membri di nomina regia. Il Consiglio superiore della magistratura scompariva, sia pure temporaneamente, dal nostro scenario politico.

Guardate che era il 1923, cioè molto prima della riforma dei codici degli anni Trenta e della riforma dell’ordinamento giudiziario del decennio successivo. È evidente che la prima preoccupazione di quel regime autoritario non fu il governo del sistema codicistico o di quello ordinamentale, bensì la cancellazione dell’autogoverno della magistratura attraverso il controllo pieno del Consiglio superiore della magistratura.

Su questo, collega Bobbio, avrebbe dovuto riflettere e non affermare, come lei ha fatto poco fa, che il Consiglio superiore della magistratura oggi è un’articolazione istituzionale dell’Associazione nazionale magistrati. Questa è un’offesa nei confronti di un organo costituzionale.

Colpire l’ordinamento giudiziario, questo è il punto sul quale noi abbiamo insistito: questa riforma lede l’autonomia del Consiglio superiore della magistratura. L’ordinamento giudiziario che voi ci avete presentato è un vulnus nei confronti del Consiglio superiore e del principio dell’autogoverno e quindi al principio dell’indipendenza e al principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Ecco cosa rappresenta questa legge nei confronti dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura.

Passo oltre e arrivo ad oggi. Onorevoli colleghi, chi di voi è un po’ più attento a queste vicende saprà che appena qualche giorno fa, il 31 ottobre di quest’anno, a Città del Messico, si sono riuniti i magistrati in rappresentanza di ben 65 Nazioni di tutto il mondo. Quegli stessi magistrati hanno emesso un comunicato dove si legge: "L’attuale sistema giudiziario italiano è stato preso a modello in numerosi altri Paesi europei in quanto è sicuramente uno dei più in linea con gli standard internazionali previsti dai documenti internazionali come, ad esempio, i principi base per l’indipendenza del sistema giudiziario fissati dalle Nazioni Unite (1985), la raccomandazione del Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sull’indipendenza, l’efficienza e il ruolo dei giudici (1994), la Carta europea dello statuto dei giudici del Consiglio d’Europa (1998), lo Statuto del giudice in Europa, fissato dall’Associazione europea dei giudici e lo Statuto universale del giudice dell’Unione internazionale dei magistrati".

Concludono i magistrati dell’intero mondo: "Le legislazioni e i governi nazionali dovrebbero rispettare il principio essenziale e universalmente riconosciuto dell’indipendenza del potere giudiziario". E pertanto chiede alle autorità italiane di riconsiderare la proposta di riforma dell’ordinamento giudiziario.

Naturalmente Governo e Parlamento sono liberi di decidere come meglio credono. Ma io mi domando e domando al collega Bobbio, ascoltando ancora le sue parole questa sera: è possibile mai che i magistrati dell’intero pianeta, di 65 Paesi del mondo dicono che il nostro sistema giudiziario, il nostro ordinamento è un modello al quale molto di essi si sono ispirati? Naturalmente ciò non significa che non dobbiamo intervenire, anzi; abbiamo più volte detto che il Parlamento deve intervenire in tema di ordinamento giudiziario. Occorre che il Parlamento coordini, modifichi, ammoderni il sistema giudiziario; non lo travolga, come è stato fatto.

Vorrei domandarvi allora se questo è il sistema giudiziario che i magistrati dell’intero mondo osservano. Vediamo dove ci porterà questa riforma. Credo sia stato un errore affermare che questa riforma ci farà tornare all’ordinamento Grandi. Non è così! Non ci farà tornare al 1941. Questa riforma - mi spiace che il Governo non sia più presente, che si sia allontanato proprio in questo momento - … (La sottosegretario Siliquini fa cenno della sua presenza in rappresentanza del Governo)… voglio dirlo con forza…

GARRAFFA (DS-U). Lei rappresenta la scuola!

CALVI (DS-U). Questa riforma non ci riporterà al 1941. Ci riporterà al 1976, collega Siliquini! E a lei, che è Sottosegretario alla pubblica istruzione, dico che sarebbe un bene che i nostri studenti imparassero tutto ciò. (Reiterate proteste dai banchi della maggioranza).

MARITATI (DS-U). Sì, cominciamo dalla scuola ad insegnare la democrazia.

CALVI (DS-U). Vedete, colleghi, questa riforma è stata copiata, è identica a quanto nel 1976 si leggeva sul "Piano di rinascita democratica". Volete controllare? Volete leggere le pagine di questo documento rinvenuto nella borsa della figlia di Licio Gelli? Bene, allora vi leggo solo poche righe per vedere se ho ragione nel dire che questo provvedimento ci riporterà al 1976. Si legge a pagina 5: "Ordinamento giudiziario: bisogna intervenire subito. Normativa di accesso alla carriera: esami psico-attitudinali preliminari".

Non è una vostra invenzione! Era già scritto nel 1976 su questo documento. L’avete semplicemente copiato. E non mi meraviglia peraltro, vedendo che gran parte del Governo ed i dirigenti di alcuni partiti erano già là e oggi purtroppo ci governano! Ma quello è il momento in cui si prefigurò l’ordinamento giudiziario. Ma non finisce qui perché, se vedete quanto questo documento dice circa questo argomento, vi accorgerete del resto: "…Occorre riformare il Consiglio superiore della magistratura, che deve essere responsabile verso il Parlamento". Si parla di riforma dell’ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni; della separazione delle carriere. Potete anche condividere, però dovrete ammettere che non siete affatto originali! (Commenti dei senatori Greco e Girfatti). Non ci riportate allo stato del fascismo ma semplicemente a quando nel 1976 l’associazione Massonica P2 aveva elaborato… (Applausi dai banchi dell’opposizione). (Reiterate proteste dai Gruppi AN e FI).

RONCONI (UDC). Siete voi alleati a quelli!

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la prego di concludere il suo intervento.

CALVI (DS-U). Mi avvio a concludere, Presidente. Questo è il documento. Leggetelo. Siete persino così ignoranti della storia di questo Paese che non conoscete neppure ciò che avvenne negli anni passati. (Reiterati applausi dai Gruppi dell’opposizione. Commenti dai Gruppi AN e FI).

Concludo, se mi lasciate concludere.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, concluda.

CALVI (DS-U). Ritengo quindi legittime tutte le preoccupazioni che abbiamo espresso nel corso del dibattito parlamentare.

Sono stati presentati un disegno alternativo, numerosi emendamenti e una relazione di minoranza. La discussione, sia in Commissione sia in Aula, in entrambi i rami del Parlamento, è stata di forte contrapposizione alle tesi del Governo e della maggioranza…

PRESIDENTE. Senatore Calvi, non mi costringa a toglierle la parola. Coraggio, concluda.

CALVI (DS-U). Occorre, ancora una volta, che i giuristi, magistrati e avvocati, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e uniti nella difesa della legalità costituzionale, concorrano ad impedire che si torni indietro di decenni.

Occorre l’impegno di tutti, perché il nodo della riforma dell’ordinamento giudiziario non è soltanto l’indipendenza di un singolo giudice, ma l’indipendenza della giurisdizione e quindi l’organizzazione paritaria dei poteri. Insomma, è in discussione la libertà di tutti e l’assetto democratico dell’organizzazione statuale. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com. Molte congratulazioni).

ZICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE (FI). Signor Presidente, la legge che stiamo per votare, la riforma dell’ordinamento penitenziario… scusate, dell’ordinamento giudiziario…

MARITATI (DS-U). Giustamente, per i magistrati è penitenziario.

ZICCONE (FI). Ho capito, senatore Maritati. Lei ritiene che il mio lapsus sia dovuto al fatto che per me in questo momento l’ordinamento giudiziario sia soprattutto una macchina per trasformare le persone in reclusi nei penitenziari. Non è così. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

GARRAFFA (DS-U). Queste cose non le puoi dire!

ZICCONE (FI). Non l’ho mai pensato e non lo penso. Se avrà la bontà di ascoltare quel che dirò, capirà quello che penso.

La riforma dell’ordinamento giudiziario, come è stato detto, è una legge importante. Lo sappiamo e lo riconosciamo noi per primi. In un momento in cui tutti lamentano che la giustizia non funziona - non sono per natura uno che usa linguaggi figurati o pesanti - abbiamo ritenuto di affrontare, insieme a numerosi altri problemi dell’attuazione della giurisdizione (la riforma del codice di procedura penale, la riforma della legge fallimentare, la riforma e l’accelerazione del processo civile), uno dei temi non affrontati per decenni, ossia la riforma dell’ordinamento giudiziario.

Sorprendono alcuni aspetti del dibattito che si è svolto, non soltanto in Parlamento e, in particolare al Senato, ma anche nel Paese.

GARRAFFA (DS-U). Abbiamo parlato solo noi!

ZICCONE (FI). La prima cosa che sorprende è come si sia potuto affermare ripetutamente che sull’ordinamento giudiziario il dibattito è stato soffocato. Ritengo, forse questa è la sola espressione pesante che userò, che si tratti di una mistificazione. Il dibattito, come uno dei vostri parlamentari ha onestamente, lealmente e intelligentemente riconosciuto, è stato serio e approfondito, si è svolto a tutti i livelli, Parlamento e Commissioni comprese, ed è durato circa tre anni.

Ma la mistificazione principale è aver tentato di far passare nell’opinione pubblica un’altra affermazione del tutto gratuita, cioè che la riforma dell’ordinamento giudiziario è un modo attraverso cui si punisce la magistratura italiana.

Questa non è soltanto una bugia; questo è un gratuito insulto alle istituzioni e al Parlamento intero, ed è un insulto a tutti coloro, di qualunque espressione politica, che nel corso di tanti anni hanno sempre sostenuto la necessità della riforma dell'ordinamento giudiziario. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP). E non penso che possa essere responsabilità di una maggioranza politica l’aver deciso di affrontare finalmente, con coraggio e serietà, una legge difficile (questa è la sola verità: si tratta di una legge difficile!) e di averlo fatto con sufficienti approfondimento ed apertura.

Ma io vorrei capire quando dai banchi dell'opposizione - ma quello che sto per dire è talmente vero che nessuno avrebbe potuto non farlo, neppure l'opposizione - quasi si critica che una legge, partita in un certo modo, sia arrivata a conclusione dopo tre anni di lavoro, con contenuti profondamente diversi e innovati rispetto a quelli originari, e sempre profondamente innovati proprio nella direzione richiesta dall'Associazione nazionale magistrati, dalla stessa opposizione….

MARITATI (DS-U). Questo non è vero! (Brusìo in Aula).

ZICCONE (FI). … alla quale riconosco il merito di aver contribuito, come è stato detto dal senatore Fassone, a migliorare questa riforma dell'ordinamento giudiziario.

Non sono e non voglio essere annoverato tra coloro che ritengono che questi tre anni di lavoro siano serviti solo a peggiorare la riforma dell'ordinamento giudiziario perché è più vicina alle richieste dell'Associazione nazionale magistrati.

Io dico che l'Associazione nazionale magistrati aveva il diritto di chiedere miglioramenti alla riforma e lo ha fatto; noi abbiamo accolto quelli che ritenevamo di poter accogliere. Sarebbe veramente incredibile se dovesse continuare un tipo di dialogo che può avere un solo significato. Non c'è la richiesta di dialogo con il Parlamento italiano, ma c'è una posizione politica completamente diversa, per cui la riforma dell'ordinamento giudiziario la devono fare l'Associazione nazionale magistrati o le opposizioni. Questo, devo dire, non è il nostro punto di vista e non accettiamo queste critiche!

È una riforma su cui ci sono stati dibattito, approfondimento, aperture, tanto da avere accolto, come è stato detto e riconosciuto, numerose modifiche volute, appunto, dall'opposizione e dall'Associazione nazionale magistrati. E siccome non ho mai fatto discorsi astratti, pur apprezzando i riferimenti culturali che sono stati portati dall'opposizione nel richiamare storicamente questo problema, voglio fare anche qualche cenno concreto.

Che cosa ha stabilito questa riforma dell'ordinamento giudiziario (e qui mi rivolgo anche ai numerosi componenti del Senato che, come me, sono stati e hanno servito le istituzioni del Consiglio superiore della magistratura)? Di che cosa si occupa? Quali erano le richieste storiche dell'Associazione nazionale magistrati, su cui il Consiglio superiore della magistratura si era varie volte pronunziato? Non le voglio richiamare in ordine di importanza, ma secondo l’ordine di priorità formulato dall'Associazione nazionale magistrati e dal Consiglio superiore della magistratura.

Primo: temporaneità degli incarichi direttivi. Ebbene, la prevede questa riforma dell'ordinamento giudiziario, a differenza di quanto è stato fatto in passato da coloro i quali nelle sedi politiche e sui mezzi di informazione affermavano la necessità di questa temporaneità degli incarichi direttivi, ma poi non facevano nulla, nemmeno proposte di legge per evitare che ci fosse la stabilizzazione degli incarichi direttivi, con tutte le conseguenze che questo comporta e sulle quali, proprio per il linguaggio che io sono abituato ad usare, non mi soffermo perché tutto il Parlamento sa che cosa vuol dire.

Secondo: Scuola della magistratura, altra richiesta storica.

Devo dire anzi che quindici anni fa, quando ero al Consiglio superiore della magistratura e questo argomento veniva continuamente sollevato e dibattuto, vi erano molte perplessità sull'istituzione della scuola della magistratura. Le perplessità potevano essere più o meno giustificate ma esistevano. Ebbene, questa maggioranza, questa coalizione, le ha superate e ha soddisfatto una delle richieste storiche della magistratura italiana.

MARITATI (DS-U). Ma com'è strutturata questa scuola?

ZICCONE (FI). Mi chiedo se volete o pretendete veramente di annullare il valore delle innovazioni e delle deliberazioni del Parlamento, solo perché non siete d'accordo su qualche particolare che concerne la scuola.

MARITATI (DS-U). Evidentemente non hai capito il testo che stiamo votando.

ZICCONE (FI). Sono convinto che queste cose sono sacrosante e andavano fatte; non sono tra quelli che ritengono di aver dovuto piegare il capo, per quanto riguarda l’impostazione della Scuola, alle esigenze di altri che comunque non considero avversari, perché non ho mai considerato avversaria la magistratura italiana.

Un altro punto riguarda la tipicizzazione degli illeciti disciplinari, che è stata chiesta da sempre dall'Associazione nazionale magistrati ed era una corretta esigenza da soddisfare. Ebbene, è prevista una seria tipizzazione degli illeciti disciplinari.

Un altro argomento contrastato è la verifica della professionalità, uno dei cavalli di battaglia della magistratura associata. Tutto il Parlamento, l'opinione pubblica, le associazioni e il CSM si sono resi conto delle conseguenze cui portava una legge non del tutto apprezzata ed apprezzabile che, semplificando e rendendo automatica la carriera dei magistrati, finiva con il nuocere seriamente.

Uso le parole dei magistrati, non le parole dei parlamentari che conosco assai meno di quelle dei magistrati per il mestiere che faccio e per l'attività istituzionale e politica che ho condotto finora.

Si trattava, quindi, di una richiesta costante della magistratura italiana e siccome sono abituato a dire la verità lo ripeto qui: non perché la magistratura italiana fosse una delle meno professionali tra quelle di tutto il mondo, non è così; io dico che la magistratura italiana ha un alto livello di professionalità. (Applausi dal Gruppo FI). Sono convinto di quello che dico perché l'ho sperimentato.

PRESIDENTE. Senatore Ziccone, ha ancora un minuto a disposizione, gliene ho già concessi due.

ZICCONE (FI). Ha ragione, signor Presidente, ritenevo che tutto il tempo risparmiato fosse recuperabile nelle dichiarazioni di voto. Colleghi, sono costretto a concludere.

Quanto alla separazione delle carriere, il Ministro ha detto lealmente al Parlamento e all'opinione pubblica italiana una cosa che non possiamo non avere ascoltato: il Governo era favorevole alla separazione delle carriere, ma ha ritenuto che non fosse possibile, senza affrontare il discorso costituzionale, procedere a questa separazione e ha scelto quindi di separare le funzioni attraverso una modalità che, semmai, agevolerà in futuro la scelta costituzionale di separazione delle carriere. Mi rivolgo soprattutto agli avvocati: questo è ciò che il Governo poteva fare e ha fatto, se poi vogliamo parlare di Città del Messico e del mondo vedremo quanti sono gli Stati che hanno o meno la separazione delle carriere.

Colleghi, questa legge è importante; non escludo che possono essere apportati miglioramenti, ma non dite più cose che non sono vere. Si continua a parlare di esamificio, ma nella versione finale della riforma c'è un solo esame.

MANZIONE (Mar-DL-U). Quello del sangue!

ZICCONE (FI). È vero che erano inizialmente previsti molti esami e si rischiava l'esamificio, ma la legge prevede oggi un solo esame ed è quello per i magistrati più capaci e più meritevoli. Per queste ragioni annunzio a nome di Forza Italia in modo pacato, sereno e convinto, un voto favorevole al disegno di legge. (Applausi dai Gruppi FI, UDC, LP e AN. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che è stata presentata dal senatore Bobbio la proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata.

La metto ai voti.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1296-B, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, LP, AN e UDC).

 

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1262, 2457 e 2629.

PAGANO (DS-U). Ve ne pentirete amaramente, avete perso milioni di voti!

PRESIDENTE. Colleghi, ha chiesto di parlare il ministro Castelli. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo esprimere un ringraziamento non formale a tutti i senatori, compresa la senatrice Pagano che conosco ormai da tanto tempo.

Non è un ringraziamento formale, ma di cuore. Credo, infatti, che in questi giorni - lo dico senza timore di cadere nel retorico - in quest’Aula tutti abbiamo dato una lezione di democrazia. L’opposizione lo ha fatto svolgendo il proprio ruolo, a volte con asprezza ma sempre con correttezza, e quindi vi ringrazio per quanto avete dato al dibattito. Questo testo, infatti, criticabile o meno - e ciò sta nella valutazione di ciascuno - è certamente migliore rispetto a quello da noi presentato grazie al vostro fattivo contributo.

Permettetemi di ringraziare di cuore - me lo consentano i colleghi dell’opposizione - i senatori della Casa delle Libertà che in questi giorni ha dato una grande prova di sé.

So che per voi è stato duro partecipare ad un dibattito a volte poco comprensibile, soprattutto per chi non è addetto ai lavori, tuttavia, uscite da quest’Aula con la consapevolezza di aver fatto fino in fondo il vostro dovere di rappresentanti del popolo italiano e ritengo che ciò debba essere motivo di orgoglio per tutti. (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC. Molte congratulazioni).

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B)

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato con emendamenti e uno stralcio. Cfr. anche sedute 687 e 694

(Princìpi e criteri direttivi)

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

            1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

            2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

            3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

            4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

        b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

            1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

            2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

            3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

            4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

            5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

            6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

        c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

        d) prevedere che:

            1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

            2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

        e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

            1) funzioni giudicanti di primo grado;

            2) funzioni requirenti di primo grado;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado;

            4) funzioni requirenti di secondo grado;

            5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

            6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

            8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

            9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

            10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

            11) funzioni giudicanti di legittimità;

            12) funzioni requirenti di legittimità;

            13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

            14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

            15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

        f) prevedere:

            1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

            2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

            3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

            4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

            5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

        g) prevedere che:

            1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

            3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

            5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

            6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

            7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        h) prevedere che:

            1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

            2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

            4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

            5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

            6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

            18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

        i) prevedere che:

            1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

            2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

            3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

            5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

        l) prevedere che:

            1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

                3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

                3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

            4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

                4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

                4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

            5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

                7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

                7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

                9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

                9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        m) prevedere che:

            1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

            2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

            4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

            5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

            7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

            8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        p) prevedere che:

            1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

            2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

        q) prevedere che:

            1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

                1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

                1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

                1.3) terza classe: da due a cinque anni;

                1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

                1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

                1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

                1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

            2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

            3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

        r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

        s) prevedere che:

            1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

            2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

            3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

        t) prevedere che:

            1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

            2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

                2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

                2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

    2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

            1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

            4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

        b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

        c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

        d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

        e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

        f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

        g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

        h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

        i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

        l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

        m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

        n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

        o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

        p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

        q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

        r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

        s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

    3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

        b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

        c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

        d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

        f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

        i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

        l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

        m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

        o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

        p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

        q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

        r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

            1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

            2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

            3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

            4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

            5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

            6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

            7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

        s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

        t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

        u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

        v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

        z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

    4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

        b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

        c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

        d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

        e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

        f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

        g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

        h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

    5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

        b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

        c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

        d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

        e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

    6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

        b) prevedere:

            1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

            2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

            3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

            4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

        c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

            3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

            4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

            5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

            6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

            7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

            8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

            9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

            10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

            11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

        d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

            1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

            2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

            3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

            4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

            5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

            6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

            7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

            8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;

            9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

            10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

        e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

            1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

            2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

            3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

            4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

        f) prevedere come sanzioni disciplinari:

            1) l’ammonimento;

            2) la censura;

            3) la perdita dell’anzianità;

            4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

            5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

            6) la rimozione;

        g) stabilire che:

            1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

            2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

            3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

            4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

            5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

            6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

            7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

            8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

        h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

            4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

            5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

            6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

            8) la scarsa laboriosità, se abituale;

            9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

            11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

        i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

            3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

        l) stabilire che:

            1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

            2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

            3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

        m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

        n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

        o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

        p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

        q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

    7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

        b) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

            2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

            3) il corso dei termini sia sospeso:

            3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

            3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

            3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

            3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

        c) prevedere che:

            1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

            2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

            3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

            4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

            5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

        d) stabilire che:

            1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

            2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

            3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

            4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

            5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

        e) prevedere che:

            1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

            2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

            3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

            5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

            6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

            7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

            8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

            9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

            10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

        f) prevedere che:

            1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

            2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

            3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

            5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

            6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

            7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

        g) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

            2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

        h) prevedere che:

            1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

            2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

            3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

            4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

        i) prevedere che:

            1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

            2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

            3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

            4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

        l) prevedere che:

            1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

            2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

        m) prevedere che:

            1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

            2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

            3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

        n) prevedere che:

            1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

                1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

            2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

            3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

            4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

            5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

            6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

            7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

            8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

            9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

            10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

    8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

        b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

        c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

        d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

        g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’organico complessivo della magistratura;

        h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

        i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

            1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

            2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

        l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;

        m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

            2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

            2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

            3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

    9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

    11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

    12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

        b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

    13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

    14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

    15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

        b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

        c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

        d) riserva all’amministrazione centrale:

            1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

            2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

            3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

            4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

            5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

            6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

            7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

            8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

            9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura;

          10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

    17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

        b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

        c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

    22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

    24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

    25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

    26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

    27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

    28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

    29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

    30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

    33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

    «Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

        b) l’articolo 89 è abrogato;

        c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

    34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

    36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

        a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

        b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

    38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

    «Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

    39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006.

    40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

    42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

    43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

    44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

        a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

        b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

    50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTO 2.387 E SEGUENTI

2.387

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 33 sopprimere la lettera a).

2.388

MARITATI, AYALA, BRUTTI MASSIMO, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Id. em. 2.387

Al comma 33, sopprimere la lettera a).

2.389

BRUTTI MASSIMO, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86», comma 1, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: «Entro i successivi dieci giorni» con le parole: «Entro il ventesimo giorno di ciascun anno giudiziario,».

2.537

MARITATI

Respinto

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86» sopprimere le parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso».

2.538

MARITATI

Respinto

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86» sostituire le parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso» con le seguenti: «e sulle linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell’amministrazione della giustizia per l’anno in corso».

2.600 (testo 2)

IL GOVERNO

V. testo 3

Al comma 33, lettera a), secondo periodo, le parole: «dei procuratori generali» sono sostituite dalle seguenti: «del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei Procuratori generali presso le corti di appello» e dopo le parole: «e dei presidenti di corte di appello», sono aggiunte le seguenti: «intervengono anche il procuratore generale e il rappresentante dell’avvocatura».

2.600 (testo 3)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 33, lettera a), secondo periodo, le parole: «dei procuratori generali» sono sostituite dalle seguenti: «del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei Procuratori generali presso le corti di appello» e dopo le parole: «e dei presidenti di corte di appello.», sono aggiunte le seguenti: «Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e il rappresentante dell’avvocatura».

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Precluso dall'approvazione dell'articolo 2

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Istituzione in via sperimentale dell’ufficio del giudice)

        1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

                1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

                2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

                3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli atti;

                4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

                5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

            b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’attività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

            c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;

            d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

            e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera d), sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

            f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

            g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti di corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte d’appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

            h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 108/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

            i) prevedere che i presidenti delle corti d’appello provvedano, mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i presidenti delle corti d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

                1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

                2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

                3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della presentazione della domanda;

                4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

                5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

                6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

                7) l’aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

            I) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera i), numero 6), nonché costituisca titolo preferenziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

            m) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro della giustizia dell’obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

            n) prevedere che i contratti di cui alla lettera g) contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all’anzianità per l’intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

        3. La somma derivante dal gettito dell’imposta di cui al comma 2, versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

        4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 acquistano efficacia contestualmente al decreto legislativo di al comma 2 dell’articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto».

2.0.500

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

        1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), sono ammessi al concorso per l’ingresso in magistratura coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, se iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999».

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

TIT. 1

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Precluso dall'approvazione dell'articolo 2

Nel titolo, sopprimere le parole comprese tra «per il decentramento del Ministero», fino a: «Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

BOBBIO LUIGI

Approvata

2) All'articolo 2:

a) al comma 8, lettera m), al numero 5), premettere la parola: «che»;

b) al comma 8, lettera n), al numero 1), dopo le parole: «in via transitoria dalla lettera m)» inserire le parole: «del presente comma»;

c) nella rubrica aggiungere le seguenti parole:«nonché disposizioni ulteriori».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (3106-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

ART. 1.

    1. Il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2004, N. 240

        All’articolo 1, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «siano beneficiari» sono inserite le seguenti: «, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari» e, dopo le parole: «differimenti e proroghe», sono aggiunte le seguenti: «ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1º luglio 2004 e il 13 settembre 2004».

        All’articolo 2:

            al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della stessa legge»;

            al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della stessa legge»;

            dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        «6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della disciplina prevista dai commi 2, 3, 4 e 5, mantengono, sino alla scadenza del rapporto locativo così rinnovato, il punteggio conseguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di sfratto»;

            al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro trenta giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo comma»;

            dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

        «9-bis. I soggetti di cui all’articolo 1, anche se beneficiari delle misure di cui al presente articolo, continuano ad essere considerati quali conduttori assoggettati a procedure esecutive ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente».

        All’articolo 3, al comma 7, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005».

        L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri recati dall’articolo 2, comma 9, e dall’articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l’anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l’anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l’anno 2005, in 17.725 migliaia di euro per l’anno 2006 e in 10.895 migliaia di euro per l’anno 2007, si provvede:

            a) per l’anno 2004, per l’importo di 106.540 migliaia di euro, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

            b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l’anno 2005, 11.081 migliaia di euro per l’anno 2006 e 10.081 migliaia di euro per l’anno 2007, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.644 migliaia di euro per l’anno 2006 e 814 migliaia di euro per l’anno 2007, la proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati alle finalità di cui all’articolo 2, comma 9, e all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, non utilizzati alla chiusura dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio successivo.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

        4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, incluse quelle occorrenti per l’utilizzazione dei fondi conservati di cui al comma 2».

        All’articolo 6:

            al comma 1, le parole: «31 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;

            al comma 3, dopo le parole: «al locatore» sono inserite le seguenti: «e allo sportello emergenza sfratti di cui all’articolo 2».

        All’articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. All’articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore’’».

        Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Modifica dell’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392) – 1. L’articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

        ’’Art. 56. - (Modalità per il rilascio). – 1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

        2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

        3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l’esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l’opposizione di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

        4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile’’».

        All’articolo 8, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005».

        Dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. - (Disposizioni finali). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi Statuti e norme di attuazione».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1.

(Finalità)

        1. Il presente decreto persegue l’obiettivo di ridurre le più marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

            a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

            b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;

            c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

Articolo 2.

(Misure)

    1. Ai fini di quanto previsto all’articolo 1 possono essere stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è prevista la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.

        2. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

        3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all’articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell’immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali, sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all’articolo 1. Tali contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti.

        4. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all’articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell’immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all’articolo 1. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione.

        5. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare contratti di locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione.

        6. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare direttamente contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

        7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, attraverso la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», provvede all’assistenza dei soggetti di cui all’articolo 1 e al coordinamento delle iniziative ed inoltre all’erogazione:

            a) del contributo di cui all’articolo 3, comma 1, relativo alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e 4, sulla base degli elenchi trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a ciascun contratto stipulato, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario, e del concessionario e l’importo del canone da corrispondere;

            b) del contributo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, relativi alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2, 5 e 6, a favore del locatore sulla base della domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario e del locatario e l’importo del canone da corrispondere.

        8. L’erogazione di cui al comma 7 è disposta con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del comma 7, agli istituti ivi contemplati è riconosciuto un compenso pari all’1 per cento del contributo da erogare in relazione a ciascun contratto stipulato.

Articolo 3.

(Incentivi)

        1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2, è assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per ciascun contratto stipulato, a parziale copertura dell’onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell’articolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.

        2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all’articolo 1, in unica soluzione, la somma determinata ai sensi dell’articolo 4 in conto canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all’articolo 1. Nel caso in cui l’importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma fissata all’articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

        3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica soluzione, la somma prevista dall’articolo 4. Ferma restando la corresponsione, da parte del conduttore, dell’importo del canone previsto dal precedente contratto di locazione, la predetta somma è corrisposta quale integrazione dell’importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del conduttore. Nel caso in cui l’importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione, detratto l’importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente contratto di locazione di cui al comma 2 dell’articolo 2, risulti inferiore alla somma indicata all’articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

        4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, ferma restando l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura del 70 per cento.

        5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6 dell’articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.

        6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l’esenzione totale dall’imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi oggetto dei contratti di cui all’articolo 2, anche differenziando l’agevolazione in funzione delle diverse tipologie di contratto.

        7. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l’ordine cronologico derivante dalla data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31 dicembre 2004.

Articolo 4.

(Misura del contributo)

        1. In relazione alla dimensione demografica del comune in cui è sito l’alloggio oggetto del contratto sottoscritto ai sensi dell’articolo 2, i contributi di cui all’articolo 3 sono riconosciuti nella misura di:

            a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;

            b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti;

            c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri recati dall’articolo 2, comma 9, e dall’articolo 3, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l’anno 2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per l’anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l’anno 2005, in 16.250 migliaia di euro per l’anno 2006 e in 10.550 migliaia di euro per l’anno 2007, si provvede:

            a) per l’anno 2004, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

            b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l’anno 2005 e 10.081 migliaia di euro per l’anno 2006, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.169 migliaia di euro per l’anno 2006, la proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore)

        1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all’articolo 2, il termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004.

        2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all’ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

        3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l’ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

Articolo 7.

(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)

        1. All’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, successive modificazioni, dopo le parole: «i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2» sono inserite le seguenti: «nonché dell’articolo 5».

        2. Il comma 5 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall’anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6».

Articolo 8.

(Efficacia)

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 hanno efficacia, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

6.100

TURRONI, DE PETRIS, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «dicembre» .