XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con gli Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa - A.C. 6354
Serie: Progetti di legge    Numero: 882
Data: 13/02/06
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.6354/14   AS n.3649/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo con gli Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa

A.C. 6354

 

n. 882

 


xiv legislatura

13 febbraio 2006

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: ES0466.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3649, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed IL Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003  13

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 17 gennaio 2006  59

Seduta del 18 gennaio 2006  61

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 17 gennaio 2006  65

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta dell’11 gennaio 2006 (antimeridiana)67

Seduta dell’11 gennaio 2006 (pomeridiana)69

Seduta del 12 gennaio 2006  71

-       10ª Commissione (Industria)

Seduta del 17 gennaio 2006  73

Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

§      A.S. 3649-A, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed IL Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003  77

Discussione in Assemblea

Seduta del 10 febbraio 2006  85

Documentazione

-       Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti

-       Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia nel settore della Difesa

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 6354

Titolo dell’Accordo

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Politica estera; stati esteri; trattati e accordi internazionali; difesa.

Firma dell’Accordo

Dubai, 13 dicembre 2003

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§          trasmissione alla Camera

10 febbraio 2006

§          annuncio

10 febbraio 2006

§          assegnazione

14 febbraio 2006

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V e X

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

 

L’Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Dubai il 13 dicembre 2003, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. La stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge di ratifica dell’Accordo sottolinea come la conclusione di intese internazionali in questo particolare settore acquista una speciale valenza politica, in considerazione degli interessi di tipo strategico e degli obiettivi di stabilità perseguiti dal nostro paese, soprattutto in determinate aree geografiche come quella mediorientale, in cui sono situati gli Emirati Arabi Uniti.

Dal punto di vista strutturale, l’Accordo si compone di un breve preambolo e di dodici articoli.

L’articolo 1 enuncia lo scopo dell’Accordo, mentre ai sensi dell’articolo 2, la concreta attuazione dell’Accordo è affidata a un Comitato di cooperazione, da riunire regolarmente in ciascuno di due Paesi.

All’articolo 3 sono elencate le questioni su cui le Parti intendono attuare gli obiettivi stabiliti dall’accordo: attività addestrative, esportazione e importazione di armamenti, industria della difesa (ma anche “altri materiali” – non meglio specificati – e “ricerca scientifica”), sanità e sport militare, operazioni umanitarie e di peace-keeping, questioni ambientali in relazione alle attività militari, e ogni altro settore che le Parti vogliano successivamente concordare.

La cooperazione fra le parti si avvarrà di diversi strumenti, tra i quali: visite ufficiali e riunioni, scambi di visite a navi, aerei e unità militari delle due Parti, corsi di addestramento e manovre militari (articolo 4).

L’articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d’armamento in un’ampia gamma di tipologie aree e terrestri, inclusi i relativi munizionamenti, nonché in tutta una serie di sistemi tecnologici di comunicazione e per la guerra elettronica; tali scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l’applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connessi con gli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso “operazioni direttamente fra le Parti o fra aziende private autorizzate”.

Nella relazione illustrativa del Governo viene precisato che l’art. 5 in esame costituisce un’apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l’esportazione dei materiali di armamento.

Si ricorda che gli artt. 9, c. 4 e 11, c. 5, della legge n. 185 del 1990  prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all’esportazione e all’importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da “apposite intese governative”. Le “apposite intese governative” sono state più nel dettaglio disciplinate dall’art. 5 del DPCM 25 settembre 1999, n. 448 (ora sostituito dal DPCM 13 gennaio 2005, n. 93), che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990.

Si ricorda inoltre che la Commissione Esteri ha di recente esaminato altri quattro  disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi bilaterali in materia di difesa, Accordi che recavano una disposizione analoga all’articolo 5 in esame, commentata nella relazione illustrativa nei medesimi termini ora esaminati. In particolare, si tratta dell’A.C. 5203 (Memorandum d'Intesa Italia-Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, divenuto Legge 18 luglio 2005, n. 147); dell’A.C. 5304, (Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa, di cui la III Commissione ha concluso l’esame); dell’A.C. 5590 (Accordo Italia-Algeria sulla cooperazione nel settore della difesa, divenuto Legge 17 maggio 2005, n. 98); dell’A.C. 5984 (Accordo Italia-Mauritania sulla cooperazione nel settore della difesa, in corso di esame presso la III Commissione).

Si segnala altresì che analoga norma a quella dell’art. 5 sopra ricordato figura nell’accordo di cooperazione in materia di difesa con il Libano, all’esame della III Commissione nella stessa seduta di quello in commento.

I costi di attuazione dell’Accordo inerenti alla permanenza sul territorio dell’altra Parte saranno sostenuti (articolo 6) dalla Parte inviante, mentre le Parti potranno eventualmente concordare le clausole di finanziamento relative a programmi addestrativi a lungo termine.

L’articolo 7 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall’Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell’ordinamento giuridico del Paese ospitante, per quanto invece concerne le violazioni della disciplina militare, previo esame congiunto dei vari casi, le infrazioni commesse da personale della Parte inviante verranno punite da quest’ultimo Paese, in base alla propria legislazione.

L’articolo 8 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l’uso esclusivo di tali informazioni e materiali per gli scopi previsti dall’Accordo; nonché un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall’ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente, salvo diverse intese tra le Parti.

Si osserva come quest’ultima previsione, almeno per quanto riguarda i materiali per la difesa, rappresenti una deroga a quanto previsto dall’art. 5 del  DPCM n. 93 cit., ai sensi del quale nelle “apposite intese governative” i rispettivi Governi devono impegnarsi “a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente”. L’art. 8 in esame prevede invece che, sulla base di “intese tra le parti”, si possa derogare a tale principio.

Gli articoli 9-12, infine, recano le clausole finali di rito: l’Accordo potrà essere emendato con il consenso di entrambe le Parti, e in caso di controversie sull’interpretazione o l’applicazione di esso si ricorrerà alla procedura amichevole, e solo se necessario, alle vie diplomatiche. La durata dell’accordo è fissata per un periodo di cinque anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo mediante consenso scritto delle Parti, ciascuna delle quali, d’altronde, avrà la facoltà di notificarne la denuncia all’altra Parte per iscritto, con effetto sei mesi dopo. Le Parti dovranno tuttavia dare corso agli obblighi assunti in costanza di validità dell’Accordo.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame ha per oggetto la ratifica dell’Accordo sulla  collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa. Esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.

L’articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del provvedimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. 3649 afferma che le disposizioni dell’Accordo che incidono sul bilancio dello Stato sono contenute nell’articolo 2, ove è previsto un Comitato di cooperazione che si riunirà con regolarità nei due Paesi. Ipotizzando quindi l’invio annuale di quattro funzionari negli Emirati per quattro giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano a 22.900 euro.

Alla copertura dell’onere finanziario annuo sopra richiamato si provvede, a decorrere dal 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge A.S. 3649 è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN evidenzia la necessità dell'esame parlamentare dell’Accordo ai sensi dell'art. 80 Cost.,stante il carattere politico di esso, nonché l’incidenza sull’esercizio della giurisdizione penale in Italia, visto che l’art. 7 prevede casi di giurisdizione delle Autorità della Parte inviante. D'altra parte l'ATN non rileva questioni di incompatibilità con l'assetto costituzionale delle competenze legislative delle autonomie locali, rientrando la materia in oggetto pienamente nelle competenze legislative esclusive dello Stato. Infine, il disegno di legge in esame non contrasta con l'ordinamento comunitario.

L'AIR rileva che il provvedimento in esame non ha effetti su Pubbliche amministrazioni diverse dal Ministero della difesa, né richiede a quest'ultimo l'allestimento di nuove strutture organizzative. L'attuazione dell'Accordo, sempre in base all'AIR, è suscettibile di un positivo impatto su destinatari indiretti nei settori produttivo e commerciale facenti parte dell'industria della difesa e dell'indotto di essa.

 

 


 

Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3649

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle attività produttive

(SCAJOLA)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2005

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

    In particolare l’Accordo con gli Emirati Arabi Uniti ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

    L’articolo 1 enuncia lo scopo dell’Accordo: rafforzare la cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità.

    L’articolo 2 prevede la costituzione di un comitato di cooperazione misto per l’esecuzione concreta degli impegni assunti nell’Accordo.

    Gli articoli 3 e 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzate:

        sicurezza e politica di difesa;

        operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

        formazione e addestramento del personale militare con frequenza di corsi;

        esportazione ed importazione di armamenti;

        partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;

        visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;

            politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;

        assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa.

    L’articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d’armamento tra i due Paesi. Sono, in particolare, individuate le categorie di materile d’armamento oggetto dell’eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).

    Tale disposizione costituisce una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e quindi, consente di applicare alle operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell’Accordo, la procedura semplificativa prevista dal citato articolo 9, comma 4.

    L’articolo 5 dell’Accordo, infatti, in ragione dei contenuti sopra illustrati, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall’articolo 5 del nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93, che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni della citata legge n. 185 del 1990. Si precisa al riguardo che la clausola di non cedibilità del materiale d’armamento, ivi richiesta, è prevista al successivo articolo 8, lettera F dell’Accordo.

    Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi:

        a) l’autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest’ultimo ha già effettuato «a monte» le valutazioni di propria competenza mediante l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo;

        b) ai fini dell’autorizzazione all’esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall’impegno, assunto dalle Parti all’articolo 8 dell’Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.

    L’articolo 6 regola gli aspetti finanziari dell’attuazione dellAccordo.

    L’articolo 7 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante, dopo l’accertamento dei fatti da parte di una commissione congiunta. Esso contempla, inoltre, i casi di violazione della legislazione dello Stato ospitante da parte di membri del Paese inviante.

    L’articolo 8 regolamenta il trattamento delle informazioni e dei materiali, specificando, in particolare, il divieto di trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa acquisiti nel contesto dell’Accordo, senza preventiva approvazione scritta del Paese cedente.

    L’articolo 9 regola i casi di dispute sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo.

    L’articolo 10 regola l’entrata in vigore e la durata dell’Accordo e ne disciplina le modalità di recesso.

        L’articolo 11 regolamenta le modalità per apportare emendamenti all’Accordo.

    Infine l’articolo 12 stabilisce che l’Accordo viene redatto in tre lingue: italiano, arabo e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede e che in caso di divergenze sull’interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese.

    Gli oneri aggiuntivi, derivanti dall’applicazione dell’Accordo, sono stati quantificati con la nota tecnica che si unisce.


 


Relazione tecnica

(omissis)

L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e la Emirati Arabi Uniti in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta i seguenti oneri, in relazione al sottoindicato articolo:

Articolo 2:

        Si prevede l’invio di funzionari negli Emirati Arabi, per la partecipazione alle riunioni del Comitato di cooperazione, incaricato dell’esame dei programmi operativi e della organizzazione delle attività.

        Nell’ipotesi dell’invio annuo di quattro funzionari ad Abu Dhabi, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 150 al giorno x 4 giorni x 4 persone)     Euro    2.400

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 177, cui si aggiungono euro 53, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo di euro 177 viene ridotto di euro 59, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 171 + euro 67) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996 n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 238 x 4 giorni x 4 persone)    Euro     3.808

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Abu Dhabi

(euro 3.974 x 4 persone = euro 15.896 + euro 795 quale maggiorazione del 5 per cento)     Euro    16.691

Totale onere (articolo 2)    Euro     22.899

        Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2005, è di euro 22.899, in cifra tonda, euro 22.900.

        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.

        Relativamente alle altre disposizioni previste dall’Accordo, si fa presente quanto segue:

            –  lo scambio di esperienze, la partecipazione di funzionari degli Emirati Arabi per i corsi formativi e militari nel settore della difesa (articolo 4, lettera c)) saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

            –  l’eventuale richiesta per la partecipazione ai corsi, alle attività di addestramento militare e alle manovre (articolo 4, lettera d)) verrà accolta qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente;

            –  la partecipazione alle riunioni di lavoro, alle visite ufficiali alle visite alle navi da guerra ed aerei da combattimento (articolo 4, lettere a) e b)), nonché alle altre attività ufficiali (articolo 4, lettera e)), avranno luogo previo rimborso della relativa spesa da parte del Paese richiedente, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo la esperienza verificatasi in analoghi precedenti Accordi in materia di difesa;

            –  l’articolo 11 prevede la possibilità di apportare emendamenti all’Accordo. Al verificarsi di tale ipotesi e qualora venga modificato l’attuale quadro finanziario, si renderà necessario predisporne un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi.

 

 

  

 

Analisi tecnico-normativa

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA L’ITALIA E GLI EMIRATI ARABI UNITI

1.  Aspetti tecnico normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo:

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo:

        L’accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell’articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti:

        Attribuendo allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale per reati inerenti il servizio e commessi sul territorio dello Stato ospitante, l’Accordo incide sulla legge penale.

d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario:

        Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

        Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta «devolution», in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

g)  Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

        La materia non rientra nell’alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo del punto b). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:

        Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi

a)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:

        Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b)  Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter:

        In materia di accordi con gli Emirati Arabi Uniti nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all’esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

 

 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

a) Ambito dell’intervento; destinatari diretti ed indiretti

        Il presente intervento normativo si colloca nell’ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell’accordo sono il Ministero della difesa italiano e il Quartier generale delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi

        Il recepimento dell’Accordo nell’ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al punto f), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l’analisi dell’impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d)  Impatto diretto ed indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

        L’attuazione del provvedimento non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest’ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti

        Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell’attuazione del provvvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l’Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti

L’impatto sui destinatari indiretti di cui al punto a), è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

        Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

 

 


 

 

Pagine 21-56

INSERIRE 466 ACCORDO

 

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

 


 

AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

268a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Drago.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Esame e rinvio) 

 

      Introduce l'esame, in sostituzione del relatore designato senatore Pellicini, il presidente PROVERA (LP), il quale ricorda che l’Accordo con gli Emirati Arabi Uniti ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive, inserendosi nel quadro delle azioni stabilizzatrici di valenza politica che seguono la valutazione degli interessi strategici nazionali e degli impegni assunti in ambito internazionale.

Per la corretta applicazione delle direttive contenute nei 12 articoli dell'Accordo, prosegue il relatore, è prevista dall’articolo 2 la costituzione di un comitato di cooperazione nel campo della difesa, che controllerà l'operato nei campi identificati dai seguenti articoli, tra cui sicurezza e politica di difesa, operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, formazione e addestramento del personale militare con frequenza di corsi.

L'esportazione ed importazione di armamenti sono regolamentate dall’articolo 5, che individua le categorie di materiale d’armamento oggetto dell’eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).

 L’articolo 5 dell’Accordo costituisce una «apposita intesa intergovernativa», che, secondo la relazione illustrativa, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall’articolo 5 del nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, su controllo, esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La clausola di non cedibilità del materiale d’armamento, ivi richiesta, è prevista al successivo articolo 8, lettera F dell’Accordo. Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi, l’autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest’ultimo ha già effettuato «a monte» le valutazioni di propria competenza mediante l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo. Inoltre, ai fini dell’autorizzazione all’esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall’impegno, assunto dalle Parti all’articolo 8 dell’Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.

Gli aspetti finanziari sono regolati dall’articolo 6, mentre le questioni legate al diritto di giurisdizione sul personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante sono regolate dall’articolo 7. L’articolo 8 regolamenta il trattamento delle informazioni e dei materiali, specificando, in particolare, il divieto di trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa acquisiti nel contesto dell’Accordo, senza preventiva approvazione scritta del Paese cedente.

I rimanenti articoli stabiliscono le norme relative all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo, che ha durata quinquennale rinnovabile tramite consenso scritto delle Parti.

Per le ragioni sopra esposte, il relatore conclude il suo intervento invitando la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 


 

AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006

269a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio 2006.

 

            Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

 

 

 

 


 

 

Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

272a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

      Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non suscita rilievi di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

 

            Concorda la Sottocommissione.

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

542a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, l’esigenza di riformulare la clausola finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, aggiornando la decorrenza degli oneri al 2006 e riferendo la copertura al bilancio triennale vigente 2006-2008, posto che lo stanziamento indicato presenta adeguate disponibilità.

Con riferimento all’articolo 4 dell’Accordo recato dal provvedimento in titolo, che prevede forme di cooperazione fra i due Paesi firmatari (visite ufficiali, visite a navi ed aerei di combattimento, scambi di esperienze, corsi, addestramento, manovre e altre attività ufficiali), rileva che la relazione tecnica non associa oneri a tale norma, precisando che le richieste per la partecipazione a tali attività saranno accolte solo previo rimborso delle spese da parte del Paese richiedente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire conferma che dalla suddetta disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche nell’ipotesi in cui la richiesta di partecipazione alle attività di cooperazione sia avanzata dall’Italia.

In merito all’articolo 11 dell’Accordo (che prevede la possibilità di proporre emendamenti all’Accordo stesso), riscontra la necessità di acquisire conferma che, come indicato nella relazione tecnica, qualora si verifichi tale ipotesi e venga modificato l’attuale quadro finanziario, verrà predisposto un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi. Uguale assicurazione appare necessario acquisire in merito all’articolo 6, non citato dalla relazione tecnica (circa la possibilità per le Parti di concordare successivamente le disposizioni di carattere economico relative ai programmi di addestramento a lungo termine).

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le informazioni richieste.

 

Il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

 

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2006

543a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

            Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

      Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Maria Teresa Armosino se sono disponibili i chiarimenti richiesti nella precedente seduta circa il disegno di legge in esame.

 

Essendosi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO riservato di replicare in altra seduta, su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

 

 


 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2006

544a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva, in via generale, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare circa l’ulteriore corso del provvedimento in titolo. Con riferimento alle richieste di chiarimento del relatore, ritiene necessario mantenere l’attuale clausola finanziaria (articolo 3) in quanto, trattandosi di ratifica di Accordo internazionale, presentato alle Camere in data 11 novembre 2005, è da considerare quale provvedimento "slittato" ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5 della legge n. 468 del 1978. Circa la partecipazione alle iniziative previste all’articolo 4 dell’Accordo (scambio di esperienze, partecipazione ai corsi di formazione, alle attività di addestramento militare ed alle manovre, partecipazione alle riunioni di lavoro, visite ufficiali alle navi ed aerei da combattimento), conferma che non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa relativa alle suddette iniziative viene sostenuta dal Paese richiedente.

Qualora vengano apportate modifiche all’attuale quadro finanziario, mediante intese successive tra le Parti contraenti, nella ipotesi di introdurre disposizioni economiche relative ai programmi di addestramento a lungo termine (ai sensi dell’articolo 6), ovvero di apportare emendamenti (ai sensi dell’articolo 11 dell’Accordo), precisa che si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

 

            Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene infine di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

-                                 appare necessario mantenere l’attuale formulazione della clausola finanziaria di cui all’articolo 3 del disegno di legge, in quanto, trattandosi di ratifica di Accordo internazionale, presentato alle Camere in data 11 novembre 2005, è da considerare quale provvedimento "slittato", ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978;

-                                 la partecipazione alle iniziative di cooperazione nel settore della difesa previste dall’articolo 4 dell’Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa relativa alle suddette iniziative viene sostenuta dal Paese richiedente;

-                                 qualora vengano apportate modifiche all’attuale quadro finanziario, mediante intese successive tra le Parti contraenti, nell’ipotesi di introdurre disposizioni economiche relative ai programmi di addestramento a lungo termine (articolo 6 dell’Accordo), ovvero di apportare emendamenti (articolo 11 dell’Accordo), verrà predisposto un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.".

 

 


 

INDUSRTIA (10a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 GENNAIO 2006

81a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

  D'IPPOLITO 

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

 

            alla 3ª Commissione:

(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

(Parere favorevole)

 

 


Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3649-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Relatore PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro della giustizia

col Ministro dell’economia e delle finanze

e col Ministro delle attività produttive

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2005

——-—-

 


 


Onorevoli Senatori. – L’Accordo con gli Emirati Arabi Uniti ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive, inserendosi nel quadro delle azioni stabilizzatrici di valenza politica che seguono la valutazione degli interessi strategici nazionali e degli impegni assunti in ambito internazionale.

    Per la corretta applicazione delle direttive contenute nei 12 articoli dell’Accordo è prevista dall’articolo 2 la costituzione di un comitato di cooperazione nel campo della difesa, che controllerà l’operato nei campi identificati dai seguenti articoli, tra cui sicurezza e politica di difesa, operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, formazione e addestramento del personale militare con frequenza di corsi.

    L’esportazione ed importazione di armamenti sono regolamentate dall’articolo 5, che individua le categorie di materiale d’armamento oggetto dell’eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).

    L’articolo 5 dell’Accordo costituisce una «apposita intesa intergovernativa», che, secondo la relazione illustrativa, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall’articolo 5 del nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93), su controllo, esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. La clausola di non cedibilità del materiale d’armamento, ivi richiesta, è prevista al successivo articolo 8, lettera F, dell’Accordo. Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi, l’autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest’ultimo ha già effettuato a monte le valutazioni di propria competenza mediante l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo. Inoltre, ai fini dell’autorizzazione all’esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall’impegno, assunto dalle Parti all’articolo 8 dell’Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente.

    Gli aspetti finanziari sono regolati dall’articolo 6, mentre le questioni legate al diritto di giurisdizione sul personale che commette reati inerenti al servizio sul territorio dello Stato ospitante sono regolate dall’articolo 7. L’articolo 8 regolamenta il trattamento delle informazioni e dei materiali, specificando, in particolare, il divieto di trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di difesa acquisiti nel contesto dell’Accordo, senza preventiva approvazione scritta del Paese cedente.

    I rimanenti articoli stabiliscono le norme relative all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo, che ha durata quinquennale rinnovabile tramite consenso scritto delle Parti.

    Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.

Provera, relatore

 


 


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


(Estensore: Falcier)

17 gennaio 2006

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


(Estensore: Ferrara)

12 gennaio 2006

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

            – appare necessario mantenere l’attuale formulazione della clausola finanziaria di cui all’articolo 3 del disegno di legge, in quanto, trattandosi di ratifica di Accordo internazionale, presentato alle Camere in data 11 novembre 2005, è da considerare quale provvedimento «slittato», ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978;

            – la partecipazione alle iniziative di cooperazione nel settore della difesa previste dall’articolo 4 dell’Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa relativa alle suddette iniziative viene sostenuta dal Paese richiedente;
            – qualora vengano apportate modifiche all’attuale quadro finanziario, mediante intese successive tra le Parti contraenti, nell’ipotesi di introdurre disposizioni economiche relative ai programmi di addestramento a lungo termine (articolo 6 dell’Accordo), ovvero di apportare emendamenti (articolo 11 dell’Accordo), verrà predisposto un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e la relativa copertura,

        esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.
 
 


 


DISEGNO  DI  LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanaziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.900 annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Discussione in Assemblea

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

958a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006

 

Presidenza del del vice presidente MORO

 

Approvazione del disegno di legge:

(3649) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (ore 13,46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3649.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore facente funzioni se intende integrarla.

ANDREOTTI, f. f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta e invito i colleghi ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare il senatore Boco. Stante la sua assenza, si intende vi abbia rinunciato.

Pertanto, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non intendendo intervenire in replica né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1.

Stante l'assenza dei presentatori, è decaduto.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 


ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (3649)

ORDINE DEL GIORNO

G1

BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Decaduto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge 3649 di ratifica dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti,

        considerato che:

            nell’Accordo in esame stabilisce che l’interscambio di materiali d’armamento fra l’Italia e gli Emirati Arabi può essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure fra aziende private autorizzate;

        impegna il Governo:

            ad esercitare, nell’ambito delle proprie competenze, un controllo rigoroso sulle imprese private eventualmente autorizzate ad effettuare operazioni di scambio di armamenti con imprese private autorizzate dal Governo degli Emirati Arabi Uniti;

            a garantire che la procedura semplificata in materia di scambi di armamenti prevista dall’articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990 n. 185 venga applicata solo alle operazioni di interscambio dirette da Stato a Stato;

            a riferire in occasione della relazione al Parlamento prevista dall’articolo 5 della legge 9 luglio 1990 n. 185, in merito alle operazioni intergovernative ed alle operazioni svolte tra imprese private autorizzate dai Governi dell’Italia e degli Emirati Arabi Uniti in attuazione dell’Accordo in esame.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 22.900 annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

 

 

 


 

 

Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia ed Emirati Arabi Uniti

ACCORDI IN VIGORE

 

 

3 APRILE 1991  --  ABU DHABI  

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI  ARABI UNITI PER LA CREAZIONE DI SERVIZI AEREI FRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI ED AL DI FUORI DI ESSI, CON ALLEGATO

Provvedimento nazionale:     L. n. 202 del  16.06.1997

In vigore:                                17.12.1997

 

 

22 gennaio 1995  --  ABU DHABI  

ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO.                         

Provvedimento nazionale:     L. n. 32 del  03.02.1997

In vigore:                                29.04.1997

 

 

22 gennaio 1995  --  ABU DHABI  

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.                         

Provvedimento nazionale:     L. n. 309 del 28.08.1997

In vigore:                                05.11.1997

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

13 dicembre 2003  --  DUBAI

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA                   

 

 


 

Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia nel settore della Difesa

 

 

Accordi in vigore

 

 

 

STATO   TUNISIA

TITOLO   CONVENZIONE DI COOPERAZIONE NEL CAMPO MILITARE                                                    

LUOGO-DATA                                                                    

           TUNISI.                                                             

           03.12.1991                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 105 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 20.01.1999

 

 

STATO   ARGENTINA

TITOLO   ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA                                                  

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           06.10.1992.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 173 DEL 12.03.1996

IN VIGORE SI 21.07.1997

 

 

STATO   ARABIA SAUDITA

TITOLO   ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA E DELL'AVIAZIONE DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA                                                   

LUOGO-DATA                                                                    

           RE KHALID.                                                              

           17.02.1993                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 48 DEL 02.03.1998

IN VIGORE SI 06.10.1998

 

STATO   MALAYSIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA                                                  

LUOGO-DATA                                                                    

           KUALA LUMPUR.                                                              

           28.09.1993.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 101 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 01.07.1998

 

 

STATO   COREA DEL SUD

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE SUI SISTEMI DI DIFESA E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO                                                   

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA  -   KUALA LUMPUR.                                                             

           16.09.1993   -   18.10.1993                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 102 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 04.12.1998

 

 

STATO   INDIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           04.11.1994                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 103 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 31.01.2003

 

 

STATO   BULGARIA

TITOLO   ACCORDO PER LA COOPERAZIONE BILATERALE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           11.07.1995                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

            L. N. 78 DEL 20.03.2003

IN VIGORE SI 30.10.2003

STATO   ALBANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           13.10.1995                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 48 DEL 18.02.1999

IN VIGORE SI 17.08.1999

 

 

STATO   SLOVENIA

TITOLO   ACCORDO IN MATERIA DI COLLABORAZIONE MILITARE

LUOGO-DATA                                                                    

           BOLOGNA.                                                             

           09.09.1996                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 93 DEL 24.03.1999

IN VIGORE SI 15.06.1999

 

 

STATO   FEDERAZIONE RUSSA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           14.11.1996          

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 398 DEL 14.10.1999

IN VIGORE SI 31.03.2000

 

 

STATO   REPUBBLICA CECA

TITOLO   ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA CECA SULLA RECIPROCA COOPERAZIONE

LUOGO-DATA                                                                     

           PRAGA.                                                             

           07.12.1996                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

      L. N. 211 DEL 07.06.1999

IN VIGORE SI 14.12.1999

 

 

STATO   ROMANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           26.02.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 8 DEL 14.01.2003

IN VIGORE SI 03.04.2003

 

 

STATO   CILE

TITOLO   MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           08.04.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 405 DEL 20.12.2000

IN VIGORE SI 01.08.2001

 

 

STATO   SVEZIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           STOCCOLMA.                                                              

           18.04.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 245 DEL 19.08.2003

IN VIGORE SI 04.11.2003

 

 

STATO   GEORGIA

TITOLO   ACCORDO NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           15.05.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 216 DEL 27.07.2004

IN VIGORE SI 29.12.2004

STATO   SUDAFRICA

TITOLO   ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           10.07.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 408 DEL 20.12.2000

IN VIGORE SI 14.08.2001

 

 

STATO   LETTONIA

TITOLO   ACCORDO SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI

LUOGO-DATA                                                                    

           RIGA.                                                              

           20.02.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 11 DEL 15.01.2003

IN VIGORE SI 30.04.2003

 

 

STATO   UCRAINA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           17.03.1998    

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 12 DEL 27.01.2000

IN VIGORE SI 05.01.2001

 

 

STATO   ESTONIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           26.03.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 194 DEL 22.06.2000

IN VIGORE SI 09.02.2001

 

 

STATO   UZBEKISTAN

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

      TASHKENT.                                                             

           26.11.1999      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 324 DEL 24.10.2003

IN VIGORE SI 25.03.2004

 

 

STATO   CROAZIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           ANCONA.                                                             

           19.05.2000      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 75 DEL 20.03.2003

IN VIGORE SI 04.09.2003

 

 

STATO   GIORDANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

      AMMAN.                                                             

           11.06.2002      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 19 DEL 10.01.2004

IN VIGORE SI 21.06.2004

 

 

 

 

 


Accordi autorizzati alla ratifica, ma non ancora in vigore

 

 

 

STATO   UNGHERIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           BUDAPEST.                                                             

           07.04.1993                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 106 DEL 23.03.1998

 

 

STATO   AUSTRALIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE PER I  MATERIALI DELLA DIFESA E SUPPORTO LOGISTICO

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           27.04.1995                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 104 DEL 23.03.1998

 

 

STATO   FEDERAZIONE RUSSA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI TECNICO-MILITARE E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA, CON ALLEGATO

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           14.11.1996    

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 397 DEL 14.10.1999

 

 

STATO   POLONIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE MILITARE

LUOGO-DATA                                                                    

           VARSAVIA.                                                              

           06.12.1996      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 191 DEL 22.06.1999

 

STATO   INDONESIA

TITOLO   MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI,DELLA LOGISTICA E DELL’INDUSTRIA PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           JAKARTA.                                                             

           18.02.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 322 DEL 29.12.2004

 

 

STATO   REPUBBLICA DI MACEDONIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           SKOPJE.                                                             

           09.05.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 46 DEL 17.02.2001

 

 

STATO   EGITTO

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, CON ANNESSO A.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           23.03.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

            L. N. 76 DEL 20.03.2003

 

 

STATO   FINLANDIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA.

LUOGO-DATA                                                                    

           HELSINKI.                                                             

           24.04.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 334 DEL 03.11.2003

 

 

 

 

 

STATO   LITUANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           VENEZIA.                                                              

           27.03.1999      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 230 DEL 27.09.2002

 

 

STATO   GIBUTI

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

      GIBUTI.                                                             

           30.04.2002      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 327 DEL 31.10.2003

 

 

STATO   SERBIA E MONTENEGRO

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

      ROMA.                                                              

           19.11.2003      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 276 DEL 09.12.2005