XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo con Israele sulla sicurezza delle reti informatiche - A.C. 6285 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 872 | ||
Data: | 03/02/06 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accordo con Israele sulla sicurezza delle reti informatiche A.C. 6285
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n. 872
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xiv legislatura 3 febbraio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: es0464.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Documentazione
- Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Israele
Dati identificativi del disegno di
legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
A.C. 6285 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004 |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Stati esteri; trattati e accordi internazionali |
Firma dell’Accordo |
29 settembre 2004 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ presentazione alla Camera |
20 gennaio 2006 |
§ annuncio |
23 gennaio 2006 |
§ assegnazione |
31 gennaio 2006 |
Commissione competente |
III Affari esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Pareri delle Commissioni I, V, IX e X |
Oneri finanziari |
Sì |
La motivazione della stipula dell’Accordo italo-israeliano sulla sicurezza delle reti informatiche - firmato a Roma il 29 settembre 2004 e attualmente all’esame della Commissione Affari esteri - emerge compiutamente già dal Preambolo, nel quale le Parti riconoscono l’importanza della sicurezza delle reti, definita quale integrità operativa, “per tutti gli aspetti dell’attuale vita sociale ed economica”. Inoltre si fa riferimento alle potenzialità di crescita commerciale nel settore, e al desiderio di accrescere gli investimenti e le iniziative imprenditoriali comuni.
L’articolo 1 ribadisce tali obiettivi dell’Accordo, prevedendo che la reciproca cooperazione si articolerà nei campi, economico, industriale, tecnico e scientifico, e vedrà coinvolte imprese ed enti economici delle due Parti, che verranno incoraggiati (articolo 2) ad approfondire lo scambio vicendevole di informazioni e a realizzare progetti specifici, qualora possibile.
I settori nei quali si svilupperà la cooperazione prevista nell’Accordo vanno dagli scambi di informazioni sulla regulation e gli standard di sicurezza delle reti, alla promozione di investimenti e di joint ventures, anche in vista di progetti da attuare in Paesi terzi; la formazione tecnica sulla sicurezza delle reti sarà un altro campo di collaborazione.
I programmi di collaborazione di cui in precedenza verranno messi a punto e seguiti nell’attuazione da un Gruppo di lavoro congiunto (articolo 4), che si riunirà almeno annualmente (salvo riunioni straordinarie), alternativamente nei due Paesi.
L’articolo 5 salvaguarda eventuali disposizioni, in contrasto con quelle dell’Accordo in esame, che vincolino le Parti in ragione di precedenti Accordi bi- o multilaterali.
Le informazioni confidenziali ricevute dalle Parti nell’ambito della cooperazione di cui all’Accordo in esame, giusta l’articolo 6, non verranno comunicate a terzi se non previo consenso scritto della Parte che le ha inviate, e ciò anche nei tre anni successivi all’eventuale decadenza dell’Accordo.
La risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative dell’Accordo verrà affidata a consultazioni tra le Parti (articolo 7), le quali attueranno le disposizioni dell’Accordo in conformità ai rispettivi sistemi normativi, scelte politiche e disponibilità finanziarie (articolo 8).
La responsabilità dell’attuazione dell’Accordo è posta in capo ai due Ministeri delle comunicazioni, e, salvo diversa decisione, dei costi relativi si farà carico ciascuna delle due Parti per quanto di propria spettanza (articolo 9).
Eventuali emendamenti all’Accordo saranno adottati in base al consenso reciproco delle Parti, mentre la durata dell’Accordo stesso è illimitata, salvo notifica che una delle due Parti potrà inviare all’altra per via diplomatica, con effetto dopo tre mesi. Se non diversamente stabilito dalle Parti, l’eventuale cessazione dell’Accordo non influirà sulle attività in corso di realizzazione, che verranno completate.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo italo-israeliano sulla sicurezza delle reti di computer.
L’articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del provvedimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge afferma che le disposizioni dell’Accordo che incidono sul bilancio dello Stato sono contenute nell’articolo 4, dal quale deriva la necessità della partecipazione di funzionari italiani alle riunioni del Gruppo di lavoro congiunto. Ipotizzando l’invio di due funzionari a Tel Aviv per due giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano a 5.005 euro su base biennale.
Alla copertura dell’onere finanziario sopra richiamato, ad anni alterni a decorrere dal 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di rilievo.
Va rilevato come l’analisi tecnica normativa, pur avendo una sezione a ciò dedicata (v. lett. A) Necessità dell’intervento normativo), non fornisca alcuna motivazione circa la necessità di autorizzare con legge la ratifica dell’Accordo.
A riguardo si osserva come non sia in effetti agevole ricondurre l’Accordo ad alcuna delle fattispecie indicate dall’art. 80 Cost. idonee a giustificare l’esame parlamentare dell’Accordo stesso. L’unico elemento di un qualche rilievo è rappresentato dall’istituzione di una Commissione mista per l’attuazione dell’Accordo che comporta un onere finanziario. Andrebbe tuttavia valutato se tale circostanza – che ricorre in numerosissimi accordi – possa essere ritenuta di per sé sufficiente a giustificare l’applicazione dell’art. 80 Cost. Non risultano tra l’altro precedenti ratifiche di accordi di contenuto analogo.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA IN MATERIA COMMERCIALE.
LUOGO-DATA
HAKIRYA - TEL AVIV.
31.10.1951 - 08.11.1951.
IN VIGORE SI 08.11.1951.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CHE ISTITUISCE LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA PER IL TRATTAMENTO DELLE NAVI NEI RISPETTIVI PORTI.
LUOGO-DATA
TEL AVIV - HAKIRYA.
22.05.1953.
IN VIGORE SI 05.09.1953.
TITOLO ACCORDO COMMERCIALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.03.1954.
PROV-LEGISLATIVO
DP N. 1269 DEL 23.08.1954 - GU N. 17 DEL 22.01.1955.
IN VIGORE SI 01.04.1954.
TITOLO ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA.
LUOGO-DATA
TEL AVIV.
10.06.1955.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 359 DEL 25.04.1957 - GU N. 139 DEL 03.06.1957.
IN VIGORE SI 25.06.1957. RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1949.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DEL VISTO SUI PASSAPORTI DIPLOMATICI.
LUOGO-DATA
TEL AVIV - GERUSALEMME.
24.08.1961 - 30.08.1961.
IN VIGORE SI 01.11.1961.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DEI VISTI SUI
PASSAPORTI DI SERVIZIO.
LUOGO-DATA
ROMA.
07.02.1964 - 10.03.1964.
IN VIGORE SI 01.05.1964.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE MEDIANTE CUI, ALL'ACCORDO COMMERCIALE DEL 05.03.1954, VIENE AGGIUNTO UN NUOVO ARTICOLO PER SALVAGUARDARE L'ESECUZIONE DEGLI STATUTI DELLA CEE.
LUOGO-DATA
TEL AVIV - GERUSALEMME.
05.08.1965 - 03.10.1965.
IN VIGORE SI 03.10.1965.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LA CONVENZIONE SULLE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" DEL 22.04.1968.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.02.1970 - 21.03.1970.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 201 DEL 12.04.1973 - GU N. 127 DEL 17.05.1973.
IN VIGORE SI 08.08.1973.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA FINANZIARIA.
LUOGO-DATA
GERUSALEMME.
10.06.1971.
IN VIGORE SI 10.06.1971.
TITOLO ACCORDO CULTURALE, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
11.11.1971.
IN VIGORE SI 02.08.1972.
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA.
LUOGO-DATA
ROMA.
02.08.1972.
IN VIGORE SI 20.03.1973.
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA.
LUOGO-DATA
GERUSALEMME.
27.03.1973.
IN VIGORE SI 18.06.1974.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO CULTURALE DELL'11.11.1971.
LUOGO-DATA
ROMA.
11.07.1975
IN VIGORE SI Data imprecisata
TITOLO ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA I RISPETTIVI TERRITORI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
18.05.1979.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 565 DEL 10.07.1982 - GU N. 224 SO DEL 16.08.1982.
IN VIGORE SI 09.02.1983.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE RIGUARDANTE L'IMMUNITA' GIURISDIZIONALE DEL PERSONALE MFO IN CONGEDO IN ISRAELE.
LUOGO-DATA
GERUSALEMME - TEL AVIV.
28.09.1982 - 30.09.1982.
IN VIGORE SI 30.09.1982.
TITOLO ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.
LUOGO-DATA
GERUSALEMME.
02.01.1985.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 933 DEL 17.11.1986 - GU N. 2 DEL 03.01.1987.
IN VIGORE SI 23.09.1987.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO DELLA DROGA E ALTRE FORME DI GRAVE CRIMINALITA'.
LUOGO-DATA
GERUSALEMME.
04.12.1986.
IN VIGORE SI 04.12.1986. COMUNICATO IN GU N. 99 SO DEL 30.04.1987.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE SULLA LEGISLAZIONE PREVIDENZIALE APPLICABILE AI LAVORATORI DI UNO STATO TEMPORANEAMENTE DISTACCATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO.
LUOGO-DATA
GERUSALEMME.
07.01.1987.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 309 DEL 28.08.1989 - GU N. 206 SO DEL 04.09.1989.
IN VIGORE SI 21.11.1989.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE UN ACCORDO, CONCERNENTE LA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA', L'APPROVAZIONE O L'ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI AERONAUTICI CIVILI E L'ACCETTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
02.05.1990.
IN VIGORE SI 02.05.1990. COMUNICATO IN GU N. 242 SO DEL 15.10.1991.
TITOLO ACCORDO PER UN PROGRAMMA CONGIUNTO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA RICERCA NEL CAMPO DELL'ENERGIA.
LUOGO-DATA
GERUSALEMME.
26.01.1992.
IN VIGORE SI 12.06.1992 - COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1993.
TITOLO ACCORDO DI LAVORO FRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTRO DI POLIZIA DELLO STATO DI ISRAELE PER LA COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI.
LUOGO-DATA
GERUSALEMME.
13.09.1994.
IN VIGORE SI 13.09.1994.
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.
LUOGO-DATA
ROMA.
08.09.1995.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 371 DEL 09.10.1997 - GU N. 127 DEL 17.05.1973.
IN VIGORE SI 06.08.1998
TITOLO ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.04.1999.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 74 DEL 20.03.2003
IN VIGORE SI 01.07.2003
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO.
LUOGO-DATA
BOLOGNA.
13.06.2000.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 154 DEL 11.07.2002 - GU N. 175 DEL 27.07.2002
IN VIGORE SI 07.02.2002
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SANITA' E DELLE SCIENZE MEDICHE.
LUOGO-DATA
ROMA.
08.10.2002
IN VIGORE SI 06.08.2003
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE E DELLA DIFESA.
LUOGO-DATA
PARIGI.
16.03.2003
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 94 DEL 17.05.2005
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA DELLE RETI
LUOGO-DATA
ROMA.
29.09.2004
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CONTRASTO DEL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE, TERRORISMO ED ALTRI REATI GRAVI
LUOGO-DATA
GERUSALEMME.
10.02.2005