XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo di cooperazione doganale con l'Unione Serbia-Montenegro - A.C. 6312 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 880 | ||
Data: | 09/02/06 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accordo di cooperazione doganale con l’Unione Serbia-Montenegro A.C. 6312
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n. 880
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xiv legislatura 9 febbraio 2006 |
Camera dei deputati
SIWEB
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File: es0461.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3° Commissione Affari esteri
- 3a Commissione (Affari esteri)
§ Pareri resi alla 3a Commissione (Affari costituzionali)
- 1a Commissione (Affari costituzionali])
Relazione della 3° Commissione Affari esteri
Documentazione
§ Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia sulla cooperazione amministrativa in materia doganale
- Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Unione Serbia-Montenegro
- Scheda sull’Unione Serbia-Montenegro
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
A.C. 6312 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Belgrado, 29 marzo 2002 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
1° febbraio 2006 |
§ annuncio |
2 febbraio 2006 |
§ assegnazione |
3 febbraio 2006 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II V e VI |
Oneri finanziari |
Sì |
L'Accordo tra Italia e Unione Serbia-Montenegro[1] sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel settore doganale, firmato il 29 marzo 2002 a Belgrado, si compone di un Preambolo, 24 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Nel Preambolo dell'Accordo in esame si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, anche con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.
Dopo l'articolo recante le specifiche definizioni (articolo 1), viene individuato il campo di applicazione dell'Accordo (articolo 2): la reciproca assistenza nel settore doganale viene assicurata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, che agiscono nei limiti dei rispettivi ordinamenti giuridici e delle proprie possibilità. Inoltre, viene esplicitato che l'Accordo riguarda la sola reciproca assistenza amministrativa tra le Parti, senza dar luogo a diritti in capo a soggetti privati.
Ai sensi dell’articolo 4 le Amministrazioni doganali si scambiano tutte le notizie o informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e il perseguimento delle relative infrazioni, comprese quelle sulle nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale, nonché su nuovi metodi per l'aggiramento di essa.
Nel concreto svolgimento della mutua assistenza, le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti:
a) si scambiano informazioni sulla regolarità e legittimità delle operazioni di import-export tra i due paesi (art. 8), nonché documenti vari, in copia e, se indispensabile, in originale (art. 11);
b) si forniscono informazioni ed esercitano eventualmente una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto o locali in qualche modo connessi a infrazioni doganali vere o presunte (art. 6);
c) si informano vicendevolmente in merito ad eventuali attività che costituiscano infrazione alle rispettive legislazioni doganali, e in casi gravi di pericolo per la sicurezza, la salute pubblica o altri interessi vitali di una delle Parti, anche con iniziative unilaterali di informazione (art. 7);
d) si comunicano informazioni utili all’esatta determinazione di dazi e diritti doganali, quali la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, nonché eventuali divieti, restrizioni o controlli (art. 5);
e) collaborano caso per caso, e nei limiti della legislazione in vigore nei rispettivi territori, nell'effettuazione di consegne controllate di merci intatte o manipolate, onde pervenire all'individuazione dei responsabili di traffici illeciti (art. 10);
f) si assistono vicendevolmente nell’esecuzione di provvedimenti preventivi provvisori, inclusi il sequestro, il blocco e la confisca di beni; e provvedono alla liquidazione di beni o proventi oggetto di confisca (art. 9).
E' previsto (art. 17) che gli agenti doganali di una Parte contraente possano, a richiesta dell'altra Parte, comparire come esperti o testimoni nel corso di procedimenti giudiziari intentati nel territorio della Parte richiedente per infrazioni doganali, producendo anche, se autorizzati, oggetti o documenti. Mentre la richiesta dovrà precisare il procedimento e la qualità in cui l'agente dovrà parteciparvi, la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione con la precisazione dei limiti entro i quali i propri agenti dovranno contenersi nelle loro deposizioni.
Funzionari di una delle due Parti, con il consenso e le eventuali condizioni dell'altra Parte, possono (art. 16) consultare documenti, farne copia e assistere a indagini, nel territorio della Parte adita, su infrazioni doganali di proprio interesse.
Per l'articolo 12, le informazioni ottenute grazie all'applicazione del presente Accordo potranno essere utilizzate solo per gli scopi da esso previsti, e potranno essere comunicate ad organi diversi da quelli contemplati solo con il consenso della Parte che le ha trasmesse. Il comma 3 fa eccezione alle restrizioni contenute nell'articolo in commento, per quanto concerne le informazioni e i documenti su infrazioni doganali connesse con traffici di stupefacenti e sostanze psicotrope, che, si specifica peraltro, “possono esser comunicate solamente alle altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga”. Vengono però espressamente salvaguardati gli obblighi informativi dell’Italia verso la Comunità europea e gli altri Stati membri.
Rilevante il disposto dell’articolo 13, per il quale ai dati personali comunicati nel quadro della collaborazione prevista, deve essere assicurata dalle Parti una protezione almeno pari a quanto previsto dall'Allegato, che costituisce parte integrante dell’Accordo stesso.
L'articolo 21 contempla casi di mancata concessione dell'assistenza amministrativa, possibile quando da essa potrebbe derivare pregiudizio per interessi vitali della Parte adita, o anche contrasto con norme di legge nazionali. Il diniego dell'assistenza deve essere comunque motivato, così come un eventuale differimento di essa in ragione della possibile interferenza con indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso nel territorio della Parte adita.
I costi derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in base all'articolo 18, vengono sostenuti in proprio dalle due Amministrazioni doganali, salvo quelli per indennità da versare a esperti o testimoni, o a interpreti e traduttori, che ricadono sulla Parte richiedente. In caso di spese di entità rilevante e straordinaria, la ripartizione di esse avviene previa consultazione tra le due Parti contraenti.
L'articolo 19 istituisce una Commissione mista italo-jugoslava a livello di vertici delle rispettive Amministrazioni doganali (o eventualmente di loro rappresentanti), la quale si riunirà a richiesta di una delle due Parti, allo scopo di seguire l'attuazione dell'Accordo e comporre eventuali controversie in merito ad esso: queste ultime, in mancanza di intesa, verranno risolte per via diplomatica. Le Parti si riservano la facoltà, a richiesta o dopo cinque anni dall’entrata in vigore, di riesaminare congiuntamente l’Accordo.
L’articolo 23 prevede che la durata dell'Accordo è illimitata, salvo denuncia di una delle Parti inoltrata per via diplomatica, che avrà effetto tre mesi dopo la notifica, ma non sui procedimenti in corso, che saranno comunque completati.
L’articolo 24, infine, stabilisce che alla data di entrata in vigore dell’Accordo in esame decadrà l’Accordo italo-jugoslavo nella stessa materia firmato a Belgrado il 10 novembre 1965.
Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-jugoslavo sulla cooperazione delle amministrazioni doganali, e il relativo ordine di esecuzione.
L’articolo 3 reca invece la norma di spesa finalizzata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, valutati in 16.860 euro annui a decorrere dal 2006[2], da reperire a carico dei fondi ascritti (triennio 2006-2008) alla UPB "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
In base a quanto specificato nella relazione tecnica allegata all’A.S. 3324, e in particolare sulla scorta dell’esperienza operativa maturata in tale tipo di Accordi bilaterali, tale ammontare è destinato:
a) a coprire le spese di viaggio e di missione di quattro funzionari che si recheranno a Belgrado con diversi incarichi (artt. 16 e 17 dell'Accordo);
b) a coprire le spese di viaggio e di missione di tre funzionari che si recheranno a Belgrado per le riunioni della Commissione mista (art. 19 dell'Accordo).
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge, infine, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale non emergono osservazioni di particolare rilievo, salvo l’imputazione che l’ATN fa della necessità della ratifica con legge dell’Accordo, giusta le previsioni concernenti le deposizioni di funzionari italiani in procedimenti in corso in Serbia-Montenegro, ovvero la partecipazione di funzionari serbi a indagini in territorio italiano.
N. 6312
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 31 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3324) PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO (PISANU) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CASTELLI) E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (SINISCALCO) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 |
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Trasmesso dal
Presidente del Senato della Repubblica
il 10 febbraio 2006
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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INSERIRE TESTO DELL’ACCORDO
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3324
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI) e col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2005 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002
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Onorevoli Senatori. – Con l’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica federale della Jugoslavia (è stata mantenuta tale denominazione, pur essendosi costituita il 4 febbraio 2003 la Repubblica di Serbia-Montenegro, in quanto la controparte, consultata dalla nostra rappresentanza a Belgrado, avendo già ratificato l’Accordo, non ha aderito alla proposta italiana di aggiornare la denominazione) si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi.
L’Accordo si compone di ventiquattro articoli, un preambolo ed un allegato.
L’articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell’Accordo.
L’articolo 2 delimita il campo di applicazione dell’Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
L’articolo 3 delimita il campo di applicazione dell’assistenza prevista dall’Accordo.
L’articolo 4 prescrive l’impegno di ciascuna Amministrazione doganale a fornirsi informazioni riguardanti la legislazione e le procedure doganali in vigore nei rispettivi Paesi e ogni utile elemento relativo a nuovi metodi adottati nella lotta alle infrazioni doganali.
L’articolo 5 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente.
L’articolo 6 prescrive l’impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L’articolo 7, tra l’altro, sancisce l’obbligo per ciascuna Amministrazione di fornirsi spontaneamente ogni informazione quando ci sia un pericolo per l’economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale dell’altra Parte contraente.
L’articolo 8 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.
L’articolo 9 prevede che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee, avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni e disporre dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all’assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, conformemente alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.
L’articolo 10 prevede la possibilità, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, di ricorrere al metodo della consegna controllata.
L’articolo 11 disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale.
L’articolo 12 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all’utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L’articolo 13 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita o almeno a quello indicato nell’apposito Allegato che costituisce parte integrante dell’Accordo.
Gli articoli 14 e 15 descrivono le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni e nelle esecuzioni delle richieste.
L’articolo 16 prevede la possibilità che i funzionari dell’Amministrazione richiedente assistano alle indagini effettuate nel territorio dell’altra Parte Contraente adita.
L’articolo 17 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell’Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell’altra Parte contraente.
L’articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall’esecuzione dell’Accordo.
L’articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell’Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l’esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo.
L’articolo 20 definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’Accordo.
L’articolo 21 disciplina i casi in cui l’assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
Gli articoli 22, 23 e 24 disciplinano l’entrata in vigore, la durata e la denuncia dell’Accordo.
Inserire 7 pagg.
AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLedi' 30 NOVEMBRE 2005
262a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(3324) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l' accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002
(Esame e rinvio)
Nel riferire alla Commissione in luogo del senatore Calogero Sodano, il Presidente PROVERA (LP) rileva che il disegno di legge in esame reca l’autorizzazione alla ratifica relativa a un Accordo di mutua assistenza amministrativa finalizzato alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione delle infrazioni doganali; Parti ne sono la Repubblica italiana e quella jugoslava, dal momento che Belgrado non ha aderito alla proposta di aggiornare il titolo del documento secondo la nuova denominazione intervenuta nel 2003 e facente ormai riferimento alla Repubblica di Serbia-Montenegro. L’atto è stato elaborato conformemente al testo standard redatto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ed è poi stato adeguato alle esigenze dei due Paesi, i quali si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa.
Sottolinea poi che ad essere direttamente interessate all’Accordo sono le rispettive amministrazioni doganali, per le quali si prevedono ampie possibilità di assistenza tecnica e amministrativa e scambi di informazioni e documenti; esse restano peraltro impegnate da un lato a scambiarsi informazioni riguardanti la legislazione e le procedure doganali in vigore nei propri Paesi e ogni utile elemento relativo a nuovi metodi di lotta alle infrazioni doganali, dall’altro lato a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o si presume siano coinvolti in violazioni appunto della legislazione doganale. Le predette amministrazioni hanno altresì l’obbligo di fornirsi spontaneamente informazioni quando ci sia un pericolo per l’economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale per l’altra Parte contraente.
Il Presidente relatore pone inoltre in evidenza che le autorità doganali debbono prestarsi mutua assistenza nell’applicazione di misure temporanee o nell’adozione di provvedimenti quali il sequestro, il blocco e la confisca di beni. Ricorda poi che l'Accordo istituisce una commissione mista competente tanto a esaminare le questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, quanto ad affrontare la risoluzione delle controversie derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione del trattato.
Osserva infine come il provvedimento incida anche sull’attività degli operatori economici, atteso che, oltre a rafforzare i mezzi di lotta contro la frode e in particolare contro il traffico illecito degli stupefacenti, esso agevola e semplifica le procedure connesse ad ogni legittima transazione, così rendendo più trasparente l’interscambio commerciale fra i due Paesi e facilitando il movimento delle merci attraverso le rispettive frontiere. Per tali ragioni, il Presidente relatore auspica un rapido e positivo iter per il provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
AFFARI ESTERI (3a)
giovedi' 26 gennaio 2006
272a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.
La seduta inizia alle 9,25.
IN SEDE REFERENTE
(3324) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l' accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre 2005.
Il presidente CASTAGNETTI (FI) , in sostituzione del relatore Calogero Sodano, illustra l'emendamento 3.1, allegato al presente resoconto, la cui adozione è necessaria per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.
Accertata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'emendamento 3.1 e conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 3324
Art. 3
3.1
IL PRESIDENTE
Al comma 1 sostituire le parole: "a decorrere dal 2005" con le seguenti: "a decorrere dal 2006", sostituire le parole: "2005-2007" con le altre: "2006-2008", nonché sostituire le parole "per l'anno 2005" con le seguenti: "per l'anno 2006".
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
martedi' 29 novembre 2005
263a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
(3324) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNALBO' (AN) illustra il disegno di legge in titolo e propone un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledi' 30 novembre 2005
172a Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alla 3a Commissione:
(3324) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l' accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 : parere di nulla osta;
BILANCIO (3a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLedi' 25 GENNAIO 2006
552a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
(3324) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l' accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore FASOLINO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre riformulare la clausola di finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame aggiornando la decorrenza degli oneri al 2006 e la relativa copertura al vigente bilancio triennale 2006-2008, posto che sull’accantonamento richiamato a copertura sussistono le necessarie disponibilità.
Il presidente AZZOLLINI conviene anche in tal caso sull’opportunità di procedere all’aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura di cui all’articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, per cui propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell’articolo 3, le parole: "a decorrere dal 2005", siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2006", che le parole: "2005-2007", siano sostituite dalle altre: "2006-2008" e che, infine, le parole: "per l’anno 2005", vengano sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2006".".
Con l’avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.
La seduta termina alle ore 16,05.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3324-A
RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
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(Relatore SODANO Calogero) Comunicata alla Presidenza 30 gennaio 2006 SUL DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002
presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell’interno col Ministro della giustizia e col Ministro dell’economia e delle finanze
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 2005 ¾¾¾¾¾¾¾¾
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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge in esame reca l’autorizzazione alla ratifica relativa a un Accordo di mutua assistenza amministrativa finalizzato alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione delle infrazioni doganali; Parti ne sono la Repubblica italiana e quella jugoslava, dal momento che Belgrado non ha aderito alla proposta di aggiornare il titolo del documento secondo la nuova denominazione intervenuta nel 2003 e facente ormai riferimento alla Repubblica di Serbia-Montenegro. L’atto è stato elaborato conformemente al testo standard redatto dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ed è poi stato adeguato alle esigenze dei due Paesi, i quali si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa.
Ad essere direttamente interessate all’Accordo sono le rispettive amministrazioni doganali, per le quali si prevedono ampie possibilità di assistenza tecnica e amministrativa e scambi di informazioni e documenti; esse restano peraltro impegnate da un lato a scambiarsi informazioni riguardanti la legislazione e le procedure doganali in vigore nei propri Paesi e ogni utile elemento relativo a nuovi metodi di lotta alle infrazioni doganali, dall’altro lato a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o si presume siano coinvolti in violazioni appunto della legislazione doganale. Le predette amministrazioni hanno altresì l’obbligo di fornirsi spontaneamente informazioni quando ci sia un pericolo per l’economia, la salute pubblica e ogni altro interesse essenziale per l’altra Parte contraente.
Le autorità doganali devono inoltre prestarsi mutua assistenza nell’applicazione di misure temporanee o nell’adozione di provvedimenti quali il sequestro, il blocco e la confisca di beni. L’Accordo istituisce poi una commissione mista competente tanto a esaminare le questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, quanto ad affrontare la risoluzione delle controversie derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione del trattato.
È da sottolineare come il provvedimento incida anche sull’attività degli operatori economici, atteso che, oltre a rafforzare i mezzi di lotta contro la frode e in particolare contro il traffico illecito degli stupefacenti, esso agevola e semplifica le procedure connesse ad ogni legittima transazione, così rendendo più trasparente l’interscambio commerciale fra i due Paesi e facilitando il movimento delle merci attraverso le rispettive frontiere.
La Commissione ha approvato alcune correzioni all’articolo 3 per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.
Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’appro-azione del disegno di legge, nel testo come emendato.
Sodano Calogero, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Magnalbò)
29 novembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Fasolino)
Roma, 25 gennaio 2006
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell’articolo 3, le parole: «a decorrere dal 2005», siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2006», che le parole: «2005-2007», siano sostituite dalle altre: «2006-2008» e che, infine, le parole: «per l’anno 2005», vengano sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2006».
DISEGNO DI LEGGE |
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D’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
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Art. 1. |
Art. 1. |
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(Autorizzazione alla ratifica) |
(Autorizzazione alla ratifica) |
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002. |
Identico |
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Art. 2. |
Art. 2. |
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(Ordine di esecuzione) |
(Ordine di esecuzione) |
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1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 dell’Accordo stesso. |
Identico |
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Art. 3. |
Art. 3. |
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(Copertura finanziaria) |
(Copertura finanziaria) |
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1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
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2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
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Art. 4. |
Art. 4. |
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(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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949a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 31 GENNAIO 2006 |
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Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente DINI e del vice presidente MORO
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Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(3324) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 (ore 20,19)
PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3324.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
SODANO Calogero, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSTA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, anch'io mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002 (3324)
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Spagna 10 luglio 1982, n. 561
Stati Uniti 27 ottobre 1988, n. 497
Algeria 11 febbraio 1989, n. 73
Finlandia 9 ottobre 1989, n. 358
Marocco 18 agosto 1993, n. 339
Tunisia 18 agosto 1993, n. 341
Austria 12 maggio 1995, n. 215
Federazione Russa 2 aprile 2002, n. 71
Macedonia 31 ottobre 2002, n. 255
Israele 20 marzo 2003, n. 74
Albania 18 giugno 2003, n. 160
Malta 18 giugno 2003, n. 164
Repubblica Slovacca 19 agosto 2003, n. 246
Uzbekistan 19 agosto 2003, n. 247
Turchia 19 agosto 2003, n. 250
Slovenia 24 ottobre 2003, n. 303
Croazia 29 dicembre 2004, n. 323
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Cipro 3 maggio 2004, n. 137
Ucraina 19 luglio 2004, n. 198
Moldova 1° giugno 2005, n. 107
Titolo : CONVENZIONE RIGUARDANTE LA PROTEZIONE LEGALE E GIUDIZIARIA DEI RISPETTIVI SUDDITI
Data Firma Accordo : 06/04/1922
Provvedimento legislativo : RD N. 3182 DEL 13.12.1923
Titolo : CONVENZIONE SULLA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI
Data Firma Accordo : 06/04/1922
Provvedimento legislativo : RD N. 3182 DEL 13.12.1923
Titolo : ACCORDO CIRCA LA CITTADINANZA DA CONFERIRE A COLORO CHE AVEVANO LA NAZIONALITA' DEL CESSATO STATO DI FIUME
Data Firma Accordo : 20/07/1925
Provvedimento legislativo : RD N. 2175 DEL 31.08.1928 - CONVERTITO IN L. N. 3514 DEL 24.12.1928
Titolo : ACCORDO SULLA QUESTIONI DELLA CITTADINANZA DEGLI ABITANTI DEL VILLAGGIO DI MAHOVLIJANI
Data Firma Accordo : 01/03/1939
Titolo : ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA JUGOSLAVIA DI NAVI DA GUERRA ITALIANE, CON SCAMBIO DI NOTE
Data Firma Accordo : 14/04/1949
Titolo : ACCORDO RELATIVO AL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI INERENTI AGLI ARTT. 67 (PAR 2), 75 E 78 (PARR 16/17) DELL'ANNESSO 14 DEL TRATTATO DI PACE (NAVIGLIO MERCANTILE)
Data Firma Accordo : 06/08/1949
Titolo : ACCORDO CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DEGLI ARCHIVI E DEI DOCUMENTI DI ORDINE AMMINISTRATIVO O DI INTERESSE STORICO RIGUARDANTI I TERRITORI CEDUTI ALLA JUGOSLAVIA IN BASE AL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947, CON ANNESSO E SCAMBIO DI NOTE
Data Firma Accordo : 23/12/1950
Titolo : ACCORDO CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI DEGLI OPTANTI (PARAFATO A BELGRADO IL 18.08.1948), CON SCAMBI DI NOTE
Data Firma Accordo : 23/12/1950
Titolo : ACCORDO RELATIVO AL TRASFERIMENTO DEI FONDI DEGLI OPTANTI, CON SCAMBI DI NOTE
Data Firma Accordo : 23/12/1950
Titolo : ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DI ALCUNE QUESTIONI EMENDANTI L'ACCETTAZIONE E LA REIEZIONE DELLE OPZIONI DI CITTADINANZA
Data Firma Accordo : 23/12/1950
Titolo : ACCORDO CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RECIPROCHE DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947, CON ACCORDI FINANZIARI
Data Firma Accordo : 23/12/1950
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'IMMOBILE SEDE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA IN ROMA COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO SUL REGOLAMENTO DEFINITIVO DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947
Data Firma Accordo : 23/12/1950
Titolo : N. 2 ACCORDI CONCERNENTI LA RIPARTIZIONE DEL MATERIALE ROTABILE O ALTRO MATERIALE FERROVIARIO (PARAFATO A BELGRADO IL 18.08.1948) E IL REGOLAMENTO DI QUESTIONI IN MATERIA FERROVIARIA
Data Firma Accordo : 23/12/1950
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER L'APERTURA DI SEDI CULTURALI JUGOSLAVE A TRIESTE E DI SEDI CULTURALI ITALIANE NELLA ZONA JUGOSLAVA ADIACENTE A TRIESTE. (ALLEGATO AL MEMORANDUM DI LONDRA)
Data Firma Accordo : 05/10/1954
Titolo : SCAMBIO DI NOTE TRA, I RISPETTIVI AMBASCIATORI, MEDIANTE IL QUALE VIENE AUTORIZZATA L'APERTURA DI UN UFFICIO CONSOLARE JUGOSLAVO A TRIESTEE DI UNO ITALIANO A CAPODISTRIA (ANNESSO AL MEMORANDUM DI LONDRA)
Data Firma Accordo : 05/10/1954
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI OPZIONE (COSTITUISCE LETTERA "A" ALL'ACCORDO DEL 18.12.1954 PER IL REGOLAMENTO DEFINITIVO)
Data Firma Accordo : 18/12/1954
Provvedimento legislativo : DPR N. 210 DELL'11.03.1955
Titolo : ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI RECIPROCHE DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE E DAGLI ACCORDI SUCCESSIVI, CON PROTOCOLLO PER LA UTILIZZAZIONE DELLA SOMMA DI 30 MILIONI DI DOLLARI USA PREVISTA DALL'ART. 11
Data Firma Accordo : 18/12/1954
Provvedimento legislativo : DPR N. 210 DELL'11.03.1955
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE IL REGIME DEI VISTI PER IL PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE
Data Firma Accordo : 14/02/1955
Titolo : CONVENZIONE VETERINARIA
Data Firma Accordo : 26/03/1955
Provvedimento legislativo : L. N. 247 DEL 27.02.1960
Titolo : ACCORDO PER GLI SCAMBI LOCALI TRA LE ZONE LIMITROFE DI GORIZIA E UDINE DA UNA PARTE E DI SESANA, NUOVA GORIZIA E TOLMINO DALL'ALTRA
Data Firma Accordo : 31/03/1955
Provvedimento legislativo : L. N. 1588 DEL 19.12.1956
Titolo : ACCORDO PER GLI SCAMBI LOCALI TRA LE ZONE LIMITROFE DI TRIESTE DA UNA PARTE E DI BUIA, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA, DALL'ALTRA, CON LISTE "A" E "B"
Data Firma Accordo : 31/03/1955
Provvedimento legislativo : L. N. 1588 DEL 19.12.1956
Titolo : CONVENZIONE DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON SCAMBI DI NOTE
Data Firma Accordo : 31/03/1955
Provvedimento legislativo : L. N. 767 DELL'11.06.1960
Titolo : ACCORDO RELATIVO ALLA FORNITURA SPECIALE SOSTITUTIVO DI UN ACCORDO DEL 01.03.1956, CON SCAMBIO DI NOTE (NEL QUADRO DELLA L. N. 955 DEL 22.12.1953)
Data Firma Accordo : 21/02/1957
Titolo : ACCORDO CONCERNENTE IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA
Data Firma Accordo : 18/07/1957
Provvedimento legislativo : DPR N. 1420 DEL 27.11.1957
Titolo : ACCORDO DI PAGAMENTO, CON N. 5 SCAMBI DI NOTE E PROTOCOLLO SPECIALE
Data Firma Accordo : 03/08/1957
Titolo : PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DEL 31.03.1955 SUGLI SCAMBI LOCALI TRA LE ZONE LIMITROFE DI GORIZIA E UDINE DA UNA PARTE E SESANA, NUOVA GORIZIA E TOLMINO DALL'ALTRA
Data Firma Accordo : 03/08/1957
Titolo : PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DEL 31.03.1955 PER GLI SCAMBI LOCALI TRA LE ZONE LIMITROFE DI TRIESTE E BUIE, CAPODISTRIA E NUOVA GORIZIA
Data Firma Accordo : 03/08/1957
Titolo : CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI, CON PROTOCOLLO GENERALE
Data Firma Accordo : 14/11/1957
Provvedimento legislativo : L. N. 885 DELL'11.06.1960
Titolo : ACCORDO SULLE RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE, CON ANNESSI
Data Firma Accordo : 12/12/1957
Provvedimento legislativo : DPR N. 463 DEL 05.03.1958
Titolo : ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 14.11.1957
Data Firma Accordo : 10/10/1958
Titolo : SCAMBIO DI NOTE SULLO STATUS GIURIDICO DEI RAPPRESENTANTI DELL'UFFICIO ICE DI ZAGABRIA E DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA FEDERALE JUGOSLAVA PER IL COMMERCIO ESTERO DI MILANO
Data Firma Accordo : 21/11/1958
Titolo : CONVENZIONE SULLA FORNITURA DI ACQUA DELL'ACQUEDOTTO DI MUGGIA (AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DELL'ACCORDO DI UDINE DEL 20.08.1955)
Data Firma Accordo : 13/12/1958
Titolo : SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DEL 18.12.1954 PER IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI RECIPROCHE DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947 E DAGLI ACCORDI SUCCESSIVI
Data Firma Accordo : 05/02/1959
Titolo : PROTOCOLLO RELATIVO AL LIBERO ACCESSO ALLE CIME DEI MONTI MONGORT E CANIN, CON CARTE ANNESSE
Data Firma Accordo : 21/04/1959
Titolo : ACCORDO RELATIVO ALLE FORNITURE SPECIALI, CON SCAMBIO DI NOTE
Data Firma Accordo : 15/07/1959
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL REGIME DEI VISTI PER IL PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE, PARZIALMENTE DEROGATIVO DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 14.02.1955
Data Firma Accordo : 18/09/1959
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER LA TRASLAZIONE DELLE SALME DEI MILITARI ITALIANI E JUGOSLAVI DECEDUTI RISPETTIVAMENTE IN JUGOSLAVIA E IN ITALIA DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Data Firma Accordo : 12/02/1960
Titolo : ACCORDO SUGLI AUTOTRASPORTI DI VIAGGIATORI E DI MERCI, CON ALLEGATI
Data Firma Accordo : 27/07/1960
Titolo : PROTOCOLLO RELATIVO AI PROBLEMI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 12.02.1960 PER LA TRASLAZIONE DELLE SALME DEI MILITARI
Data Firma Accordo : 06/10/1960
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE NUCLEARE TRA IL CNEN E LA COMMISSIONE GENERALE JUGOSLAVA PER L'ENERGIA NUCLEARE
Data Firma Accordo : 07/11/1960
Titolo : CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA
Data Firma Accordo : 03/12/1960
Provvedimento legislativo : L. N. 1368 DEL 12.08.1962
Titolo : ACCORDO CULTURALE
Data Firma Accordo : 03/12/1960
Provvedimento legislativo : L. N. 1865 DEL 31.12.1962
Titolo : CONVENZIONE CONSOLARE
Data Firma Accordo : 03/12/1960
Provvedimento legislativo : L. N. 1811 DEL 03.12.1962
Titolo : PROTOCOLLO SPECIALE N. 2 PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RIFORMA MONETARIA JUGOSLAVA
Data Firma Accordo : 24/02/1961
Titolo : N. 2 SCAMBI DI NOTE RELATIVI A CASE DI CULTURA JUGOSLAVE A TRIESTE
Data Firma Accordo : 18/04/1961
Titolo : ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DELLA RESTITUZIONE ALLA JUGOSLAVIA DEI BENI CULTURALI, CON SCAMBI DI NOTE
Data Firma Accordo : 15/09/1961
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER LA SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO SUGLI AUTOTRASPORTI DI VIAGGIATORI E DI MERCI DEL 27.07.1960
Data Firma Accordo : 19/12/1961
Titolo : SCAMBIO DI NOTE SULL'INTERPRETAZIONE DI ALCUNE CLAUSOLE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE DEL 03.12.1960
Data Firma Accordo : 07/05/1962
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CHE COMPLETA LA CONVENZIONE DEL 03.12.1960 PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA
Data Firma Accordo : 07/05/1962
Provvedimento legislativo : L. N. 493 DEL 01.06.1966
Titolo : ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO, CON SCAMBI DI NOTE
Data Firma Accordo : 11/08/1962
Titolo : PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL PROTOCOLLO SPECIALE N. 2 DEL 24.02.1961 PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RIFORMA MONETARIA JUGOSLAVA
Data Firma Accordo : 11/08/1962
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO 2 DELL'ACCORDO DEL 27.07.1960 SUGLI AUTOTRASPORTI DI VIAGGIATORI E DI MERCI
Data Firma Accordo : 05/12/1962
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCORDO DELL'11.08.1962 PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO
Data Firma Accordo : 31/10/1963
Titolo : ACCORDO TURISTICO
Data Firma Accordo : 23/12/1963
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA MODIFICA DEL I COMMA DELL'ARTICOLO 17 DELL'ACCORDO DEL 27.07.1960 SUGLI AUTOTRASPORTI DI VIAGGIATORI E MERCI
Data Firma Accordo : 28/01/1964
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA COSTRUZIONE IN ITALIA DI N. 3 OSSARI PER LE SALME DEI MILITARI JUGOSLAVI MORTI COMBATTENDO SUL SUOLO ITALIANO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LE GUERRE PRECEDENTI
Data Firma Accordo : 15/04/1964
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI OPZIONE DERIVANTI DALL'ART.19 DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947 E SUCCESSIVI ACCORDI
Data Firma Accordo : 27/11/1964
Titolo : ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA CON SDN CONCERNENTE LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI
Data Firma Accordo : 28/11/1964
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI ITALIANE ENTRO UN PLAFOND DI 20 MILIONI DI DOLLARI
Data Firma Accordo : 28/11/1964
Titolo : ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 08.12.1954 PER IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI RECIPROCHE DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE E ACCORDI SUCCESSIVI, CON SCAMBIO DI NOTE
Data Firma Accordo : 03/07/1965
Provvedimento legislativo : DPR N. 575 DEL 10.01.1966
Titolo : ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO PER L'ANNO 1966 E N. 2 SCAMBI DI NOTE PER UN CREDITO FINANZIARIO PER GLI ANNI 1967/1968
Data Firma Accordo : 31/10/1965
Titolo : ACCORDO PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI INFORMAZIONE
Data Firma Accordo : 10/11/1965
Provvedimento legislativo : DPR N. 765 DEL 31.05.1966
Titolo : ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI DOGANALI
Data Firma Accordo : 10/11/1965
Provvedimento legislativo : L. N. 512 DEL 19.05.1967
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER L'ABOLIZIONE DEI VISTI DI INGRESSO
Data Firma Accordo : 21/02/1966
Titolo : SCAMBIO DI NOTE MEDIANTE CUI VIENE APPROVATO IL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL FONDO COMUNE ISTITUITO DAL PROTOCOLLO DELLA III SESSIONE DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA COOPERAZIONE TECNICA
Data Firma Accordo : 10/10/1966
Titolo : ACCORDO VETERINARIO CHE INTEGRA LA CONVENZIONE DEL 26.03.1955
Data Firma Accordo : 14/10/1966
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LE MISURE DI CLEMENZA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI JUGOSLAVI CONDANNATI DA TRIBUNALI ITALIANI
Data Firma Accordo : 06/01/1967
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE IL TASSO DI INTERESSE SUL CREDITO CONCESSO PER L'ANNO 1967, CON SCAMBIO DI NOTE DEL 30.10.1965
Data Firma Accordo : 09/01/1967
Titolo : ACCORDO COMMERCIALE, CON SCAMBI DI NOTE
Data Firma Accordo : 01/07/1967
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LE LISTE MERCEOLOGICHE "A" E "B" RELATIVE AGLI SCAMBI LOCALI TRA LE ZONE DI UDINE E GORIZIA DALL'ALTRA, DI CUI ALL'ACCORDO DEL 31.03.1955
Data Firma Accordo : 01/07/1967
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LE LISTE MERCEOLOGICHE "A" E "B" RELATIVE AGLI SCAMBI COMMERCIALI TRA LE ZONE LIMITROFE DI TRIESTE DA UNA PARTE, E BUIE, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA DALL'ALTRA DI CUI ALL'ACCORDO DEL 31.01.1955
Data Firma Accordo : 01/07/1967
Titolo : SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI PAGAMENTI CHE COSTITUISCE L'ALLEGATO N. 5 ALL'ACCORDO COMMERCIALE IN PARI DATA E SOSTITUISCE LO SCAMBIO DI NOTE N. 1 DELL'ACCORDO DI PAGAMENTO DEL 03.08.1957
Data Firma Accordo : 01/07/1967
Titolo : SCAMBIO DI NOTE MODIFICATIVO DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 28.11.1964 CONCERNENTE LE FORNITURE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI ENTRO UN PLAFOND DI 20 MILIONI DI DOLLARI USA (ALLEGATO AL PROCESSO VERBALE DELLA III SESSIONE DELLA COMMISSIONE MISTA SULLA COOPERAZIONE EONOMICA DEL 28.11.1967)
Data Firma Accordo : 28/11/1967
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE IL TASSO DI INTERESSE SUL CREDITO DA CONCEDERSI PER IL 1968 IN BASE A QUANTO STABILITO CON SCAMBIO DI NOTE DEL 30.10.1965
Data Firma Accordo : 19/12/1967
Titolo : ACCORDO PER LA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE
Data Firma Accordo : 08/01/1968
Provvedimento legislativo : DPR N. 830 DEL 22.05.1969
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCORDO PER LA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE DEL 08.01.1968 E AL MEMORANDUM DI LONDRA DEL 05.10.1954
Data Firma Accordo : 08/01/1968
Titolo : PROTOCOLLO CONCERNENTE L'EREZIONE E IL MANTENIMENTO A BARLETTA DI UN OSSARIO PER I MILITARI JUGOSLAVI DECEDUTI IN ITALIA DURANTE L'ULTIMA GUERRA IN APPLICAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 15.04.1964
Data Firma Accordo : 10/01/1968
Titolo : ACCORDO SULLE RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE, CON SCAMBIO DI NOTE
Data Firma Accordo : 20/01/1968
Provvedimento legislativo : DPR N. 1293 DEL 22.09.1972
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER UN PROLUNGAMENTO DEL TERMINE DELLA MODIFICA DELLA LISTA "A" ALLEGATA ALL'ACCORDO DEL 03.07.1965 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 18.12.1954 PER IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI RECIPROCHE DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947 E DAGLI ACCORDI SUCCESSIVI E CONSEGNA DA PARTE ITALIANA DI N. 3 ELENCH COMPRENDENTI 4042 FASCICOLI
Data Firma Accordo : 31/01/1968
Titolo : ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO, CON N. 2 SCAMBI DI NOTE
Data Firma Accordo : 16/04/1969
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER IL REGOLAMENTO DI QUESTIONI RELATIVO AGLI IMMOBILI GIA' APPARTENENTI ALLO STATO ITALIANO ED ADIBITI AL SERVIZIO CONSOLARE ITALIANO NEL TERRITORIO JUGOSLAVO DI ANTEGUERRA
Data Firma Accordo : 24/04/1969
Provvedimento legislativo : L. N. 256 DEL 12.02.1974
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLE LISTE "C" E "D" ANNESSE ALL'ACCORDO DEL 31.03.1955 SUGLI SCAMBI LOCALI TRA LE ZONE LIMITROFE DI TRIESTE DA UNA PARTE, E BUIE, CAPODISTRIA, SESANA E NUOVA GORIZIA DALL'ALTRA (CONCERNENTE ANCHE LE FACILITAZIONI DOGANALI)
Data Firma Accordo : 30/04/1969
Provvedimento legislativo : L. N. 250 DEL 17.02.1971
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO SPECIALE PER L'ESAME DELLO SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA
Data Firma Accordo : 28/05/1969
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA PROROGA DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 15.04.1964 RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI N. 3 OSSARI PER LE SALME DEI MILITARI JUGOSLAVI SEPPELLITI IN ITALIA
Data Firma Accordo : 25/07/1969
Titolo : SCAMBIO DI NOTE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE ALLA QUOTA DI RIFINANZIAMENTO PREVISTA PER L'ANNO 1970 DALL'ACCORDO FINANZIARIO DEL 16.04.1969
Data Firma Accordo : 16/12/1970
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ESENZIONE DA OGNI IMPOSIZIONE DEI MATERIALI DESTINATI ALLA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI, OSSARI, CRIPTE E SACRARI DEI CADUTI
Data Firma Accordo : 30/07/1971
Provvedimento legislativo : L. N. 485 DEL 30.07.1973
Titolo : PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEGLI SCAMBI DI NOTE DEL 15.04.1966 E DEL 26.07.1969 PER LA SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI GUERRA, CON SCAMBIO DI NOTE
Data Firma Accordo : 30/07/1971
Titolo : ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO (STIPULATO A NORMA DELLA L. N. 131 ARTICOLO 12 DEL 28.02.1967) CONCERNENTE GLI ANNI 1972/1973/1974
Data Firma Accordo : 07/12/1971
Titolo : SCAMBIO DI NOTE AGGIUNTIVO SULLO STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ICE DI ZAGABRIA, AGGIUNTIVO ALLO SCAMBIO DI NOTE DEL 21.11.1958
Data Firma Accordo : 17/07/1972
Titolo : ACCORDO IN MERITO ALL'ISTITUZIONE DI UN ENTE ITALIANO DI INFORMAZIONE DENOMINATO "CENTRO CULTURALE ITALIANO A ZAGABRIA"
Data Firma Accordo : 10/10/1973
Titolo : ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE E SULLA SALVAGUARDIA DAGLI INQUINAMENTI DELLE ACQUE DEL MAR ADRIATICO E DELLE ZONE COSTIERE
Data Firma Accordo : 14/02/1974
Provvedimento legislativo : DPR N. 992 DEL 29.05.1976
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PROTOCOLLO DEL 30.07.1971 SUI CIMITERI DI GUERRA (PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI)
Data Firma Accordo : 09/04/1974
Titolo : TRATTATO PER LA DELIMITAZIONE DELLA FRONTIERA PER LA PARTE NON INDICATA COME TALE NEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947, CON ALLEGATI E N. 6 SCAMBI DI NOTE
Data Firma Accordo : 10/11/1975
Provvedimento legislativo : L. N. 73 DEL 14.03.1977
Titolo : N. 3 SCAMBI DI NOTE IN MATERIA RISPETTIVAMENTE DI DIPLOMI UNIVERSITARI, ARCHIVI E BENI CULTURALI E VALICHI DI FRONTIERA
Data Firma Accordo : 10/11/1975
Provvedimento legislativo : L. N. 73 DEL 14.03.1977
Titolo : ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, CON PROTOCOLLO SULLA ZONA FRANCA, SCAMBI DI NOTE E ANNESSI
Data Firma Accordo : 10/11/1975
Provvedimento legislativo : L. N. 73 DEL 14.03.1977
Titolo : ACCORDO CONCERNENTE IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA
Data Firma Accordo : 21/11/1975
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA PROROGA DEL TERMINE PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DAL PROTOCOLLO DEL 30.07.1971 SULLA SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI GUERRA
Data Firma Accordo : 17/12/1975
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA MODIFICA DELLE LISTE MERCEOLOGICHE "A" E "B", "C" E "D" RELATIVE ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI LOCALI TRA TRIESTE E BUIE, CAPODISTRIA, SESANE E NUOVA GORIZIA DEL 31.03.1955 E DELLE LISTE "A" E "B" RELATIVE ALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI LOCALI TRA GORIZIA E UDINE E SESANA, NUOVA GORIZIA E TOLMINO DEL 31.03.1955
Data Firma Accordo : 10/02/1978
Provvedimento legislativo : L. N. 843 DEL 29.11.1980
Titolo : ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER L'IDROECONOMIA
Data Firma Accordo : 30/03/1978
Titolo : ACCORDO CONCERNENTE IL CANONE PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA
Data Firma Accordo : 09/05/1979
Provvedimento legislativo : L. N. 841 DEL 29.11.1980
Titolo : ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA
Data Firma Accordo : 10/07/1980
Titolo : CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL CONFINE DI STATO
Data Firma Accordo : 29/10/1980
Provvedimento legislativo : L. N. 970 DEL 13.12.1984
Titolo : ACCORDO FINANZIARIO
Data Firma Accordo : 13/02/1981
Titolo : REGOLAMENTO D'USO DELLE STRADE DEL SABOTINO
Data Firma Accordo : 16/06/1981
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO PER I PROGETTI DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MONTENEGRO
Data Firma Accordo : 23/10/1981
Titolo : CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO
Data Firma Accordo : 24/02/1982
Provvedimento legislativo : L. N. 974 DEL 18.12.1984
Titolo : CONVENZIONE SULLA DIFESA COMUNE ANTIGRANDINE, CON N. 3 ALLEGATI
Data Firma Accordo : 06/04/1982
Provvedimento legislativo : DPR N. 286 DEL 13.04.1984
Titolo : ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEL TRAFFICO DELLE PERSONE E DEI TRASPORTI TERRESTRI E MARITTIMI TRA LE AREE LIMITROFE, CON ALLEGATI A E B N. 11 ALLEGATI E N. DUE SCAMBI DI NOTE
Data Firma Accordo : 15/05/1982
Provvedimento legislativo : L. N. 129 DEL 05.03.1985
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE TASSE ESPRESSE IN DINARI PER AUTOVEICOLI PER TRASPORTO STRADALE MERCI, DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELL'ACCORDO DEL 27.07.1960 SUGLI AUTOTRASPORTI DI VIAGGIATORI E MERCI
Data Firma Accordo : 24/06/1982
Titolo : PROTOCOLLO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA LISTA "A" DI CUI ALL'ACCORDO DEL 03.07.1965, CON ALLEGATI
Data Firma Accordo : 18/02/1983
Provvedimento legislativo : DPR N. 255 DEL 28.02.1985
Titolo : ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI RECIPROCHE DERIVANTI DALL'ARTICOLO 4 DEL TRATTATO FIRMATO A OSIMO IL 10.11.1975 CON SCAMBIO DI NOTE
Data Firma Accordo : 18/02/1983
Provvedimento legislativo : L. N. 518 DEL 07.11.1988
Titolo : ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UNA ZONA DI PESCA NEL GOLFO DI TRIESTE, CON ALLEGATA CARTINA
Data Firma Accordo : 18/02/1983
Provvedimento legislativo : L. N. 107 DEL 02.03.1987
Titolo : ACCORDO FINANZIARIO DI 30 MILIONI DI DOLLARI USA
Data Firma Accordo : 12/10/1983
Titolo : ACCORDO FINANZIARIO DI 35 MILIONI DI DOLLARI USA, CON ALLEGATO
Data Firma Accordo : 12/10/1983
Titolo : ACCORDO FINANZIARIO DI 70 MILIONI DI DOLLARI USA
Data Firma Accordo : 12/10/1983
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER L'APPROVAZIONE DEL PREZZO DELL'ACQUA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA PER IL 1983
Data Firma Accordo : 10/01/1984
Titolo : SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA MODIFICA DELLE LISTE C E D ALLEGATE ALL'ACCORDO DI TRIESTE DEL 31.03.1955, COME GIA' MODIFICATE CON LO SCAMBIO DI NOTE DEL 10.02.1978 ED COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA INTERGOVERNATIVA PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E GLI SCAMBI COMMERCIALI DI FRONTIERA, CON ALLEGATI
Data Firma Accordo : 25/05/1984
Provvedimento legislativo : L. N. 107 DEL 02.03.1987
Titolo : ACCORDO SUL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO IN SCADENZA NEL 1984 (CLUB DI PARIGI DEL 22.05.1984)
Data Firma Accordo : 31/01/1985
Titolo : PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE DI SICUREZZA SOCIALE, CON ALLEGATO ACCORDO PARAFATO
Data Firma Accordo : 12/07/1985
Titolo : ACCORDO SUL FINANZIAMENTO DEL DEBITO IN SCADENZA NEL PERIODO 01.01.1985/15.05.1986, CON SCAMBIO DI LETTERE (CLUB DI PARIGI DEL 24.05.1985)
Data Firma Accordo : 20/12/1985
Titolo : DICHIARAZIONE DI INTENTI, CON APPENDICE
Data Firma Accordo : 06/03/1986
Titolo : ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DI SICUREZZA SOCIALE AI SENSI DEL PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO GENERALE ANNESSO ALLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE DEL 14.11.1957
Data Firma Accordo : 14/10/1986
Provvedimento legislativo : L. N. 307 DEL 28.08.1989
Titolo : SCAMBIO DI LETTERE PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO FINANZIARIO DI 70 MILIONI DI DOLLARI USA DEL 12.10.1983
Data Firma Accordo : 01/11/1986
Titolo : II SESSIONE DELLA COMMISSIONE MISTA PER LA MANUTENZIONE DEL CONFINE DI STATO
Data Firma Accordo : 27/11/1986
Titolo : ACCORDO SUL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO IN SCADENZA NEL PERIODO 16.05.1986/31.03.1988, CON SCAMBIIO DI NOTE ED ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 13.05.1986)
Data Firma Accordo : 16/01/1987
Titolo : ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, CHE MODIFICA L'ACCORDO FINANZIARIO DEL 12.10.1983 DI 70 MILIONI DI DOLLARI USA
Data Firma Accordo : 28/01/1988
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA RIGUARDANTE UN PROGRAMMA PLURIENNALE DI COOPERAZIONE ECONOMICA, TECNICA E ALLO SVILUPPO
Data Firma Accordo : 29/01/1988
Titolo : ACCORDO SUL RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO IN SCADENZA NEL PERIODO DAL 01.04.1988 AL 30.06.1989, CON DUE SCAMBI DI NOTE (CLUB DI PARIGI DEL 13.07.1988)
Data Firma Accordo : 27/01/1989
Titolo : DICHIARAZIONE DI INTENTI TRA I MINISTERI DEGLI AFFARI ESTERI VOLTA A DAR VITA A UN QUADRO DI COLLABORAZIONE DEFINITO "INIZIATIVA ADRIATICA"
Data Firma Accordo : 17/09/1989
Titolo : SCAMBIO DI LETTERE PER LA MODIFICA DI ALCUNE CLAUSOLE DELL'ACCORDO FINANZIARIO DEL 12.10.1983 DI 70 MILIONI DI DOLLARI USA
Data Firma Accordo : 29/12/1989
Titolo : SCAMBIO DI LETTERE PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO INTERGOVERNATIVO DI 50 MILIONI DI DOLLARI USA
Data Firma Accordo : 29/12/1989
Titolo : MEMORANDUM SULLA COOPERAZIONE TECNICA
Data Firma Accordo : 18/11/1996
Titolo : ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE NON SODDISFANO I REQUISITI PER L'INGRESSO O NON SODDISFINO PIU' I REQUISITI PER IL SOGGIORNO SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO
Data Firma Accordo : 19/06/1997
Titolo : ACCORDO SULL'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI VISTO PER I TITOLARI DI PASSAPORTO DIPLOMATICO O DI SERVIZIO
Data Firma Accordo : 19/06/1997
Titolo : ACCORDO SU UN SISTEMA OBBLIGATORIO DI RAPPORTAZIONE NAVALE NEL MARE ADRIATICO, CON ANNESSO
Data Firma Accordo : 11/12/2000
Titolo : ACCORDO PER LO STABILIMENTO DI UN COMUNE SISTEMA VTS NEL MARE ADRIATICO, CON ANNESSO.
Data Firma Accordo : 11/12/2000
Titolo : ACCORDO SULLO STABILIMENTO DI UN SISTEMA COMUNE DI ROTTE E DI UNO SCHEMA DI SEPARAZIONE DEL TRAFFICO NEL MARE ADRIATICO, CON ANNESSO
Data Firma Accordo : 11/12/2000
Titolo : ACCORDO FINANZIARIO, CON ALLEGATO TECNICO (MANUALE DELLE PROCEDURE).
Data Firma Accordo : 17/01/2002
Titolo : ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE.
Data Firma Accordo : 28/01/2003
Titolo : PROTOCOLLO ESECUTIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE.
Data Firma Accordo : 28/01/2003
Titolo : ACCORDO SULLA CONCESSIONE DI PRESTITI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA "SVILUPPO DEL SETTORE PRIVATO ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE DEL CREDITO PER SUPPORTARE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO LOCALE".
Data Firma Accordo : 18/10/2004
Titolo : ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Data Firma Accordo : 11/12/2000
Titolo : ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO.
Data Firma Accordo : 29/03/2002
Titolo : ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.
Data Firma Accordo : 19/11/2003
Provvedimento legislativo : L. N. 276 DEL 09.12.2005
Le Assemblee di Serbia e di Montenegro ed il Parlamento federale hanno varato il 4 febbraio 2003 (a seguito degli accordi sottoscritti a Belgrado nel marzo 2002 grazie anche alle pressioni dell'Unione europea) la nuova Costituzione e l’annessa legge di attuazione, che sancisce la nascita della Unione di Serbia (con le province autonome della Vojvodina, Kosovo e Metohija) e Montenegro. Pertanto, quelli che erano gli organi costituzionali della Federazione hanno cessato di esistere.
Il territorio è costituito dalle due Repubbliche di Serbia e di Montenegro. La Costituzione non prevede uno statuto speciale per il Kosovo, che viene invece indicato come Provincia autonoma della Serbia assieme alla Vojvodina e alla Metohija.
L'Unione di Serbia e Montenegro[3] è una repubblica presidenziale. La Costituzione prevede un’unione “leggera”, che mantiene in comune le politiche estera e di sicurezza (diplomazia e forze armate) mentre prevede solo una progressiva convergenza sul piano economico, con il mantenimento di due separate banche centrali, due valute (il dinaro serbo e l'euro che ha sostituito il marco tedesco adottato dal Montenegro nel novembre 1999) e politiche doganali non ancora armonizzate.
In base agli accordi di Belgrado, l'Unione rimane in prova per tre anni, al termine dei quali Serbia e Montenegro decideranno, tramite referendum, se continuare assieme o meno il cammino verso il comune obiettivo dell'integrazione nella UE.
Il Presidente dell’Unione di Serbia e Montenegro presiede anche il Consiglio dei ministri, dirige la politica generale del governo, propone la nomina e la revoca dei singoli ministri al Parlamento, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, promulga le leggi approvate dal Parlamento comune.
Spetta al Presidente del Parlamento e al suo vice Presidente, d’intesa tra loro, indicare il candidato alla Presidenza; la candidatura deve essere approvata dal Parlamento con la maggioranza dei voti. Il mandato è di 4 anni. E’ previsto la decadenza anticipata del mandato per dimissioni e a causa dello scioglimento del Parlamento.
Il Presidente del Parlamento e il Presidente dell’Unione non possono appartenere al medesimo Stato membro e la presidenza della repubblica è assegnata a rotazione tra i due stati.
ll Parlamento serbo-montenegrino ha eletto il 7 marzo 2003 Svetozar Marovic, un montenegrino, alla carica di Presidente della nuova Unione (con l'elezione del nuovo Capo di Stato, è terminato il mandato di Kostunica).
La Costituzione ha istituito un Parlamento monocamerale. L’Assemblea (Skupstina), è formata da 126 seggi, di cui 91 spettanti alla Serbia e 35 al Montenegro. Il 25 febbraio 2003 si sono svolte le elezioni (di secondo grado) per i deputati del Parlamento dell'Unione di Serbia e Montenegro che dal 4 febbraio 2003 ha sostituito la Repubblica Federale di Jugoslavia: i deputati dei due Parlamenti nazionali si sono riuniti, rispettivamente, a Belgrado e a Podgorica ed hanno eletto 91 nuovi deputati serbi e 35 del Montenegro. Per il prossimo Parlamento federale è prevista l’elezione diretta, che dovrebbe aver luogo nel 2005.
Il Presidente e il vice Presidente del Parlamento non possono appartenere al medesimo Stato membro.
Il potere giudiziario comune è affidato ad una Corte Suprema (con sede a Podgorica) la cui competenza di giudizio riguarda i conflitti di attribuzione tra i poteri dell’Unione; le petizioni di cittadini circa la violazione dei diritti e delle libertà garantite; le controversie relative alla legittimità costituzionale delle costituzioni nazionali e delle leggi nazionali. Spetta al Parlamento comune eleggere i giudici della Corte (in eguale numero per i due Stati membri) su proposta del Consiglio dei Ministri; il mandato è di 6 anni, non rinnovabile.
Il Parlamento serbo, unicamerale, è composto da 250 deputati direttamente eletti per un mandato di 4 anni. L’Assemblea elegge il Governo che, insieme al Presidente della Repubblica, forma l’esecutivo.Il Parlamento montenegrino si compone attualmente di 75 membri per un mandato di 4 anni. Spetta all’Assemblea eleggere e dimissionare il Primo ministro e gli altri membri del governo, nonché il Presidente e i giudici della Corte costituzionale.
Il Governo di Serbia e Montenegro è in carica dal 7 marzo 2003. Guidato da un Presidente/Premier, il montenegrino Svetozar Marovic, e composto da cinque Ministri (Esteri, Difesa, Relazioni Economiche con l’Estero, Relazioni Economiche Interne e Minoranze), deve ancora dimostrare la propria capacità di coordinare le due Repubbliche nelle materie (assai limitate) di propria competenza esclusiva. Sulla tenuta del nuovo Stato comune si concentrano inoltre crescenti pressioni. Nel giugno 2004, la vittoria alle presidenziali in Serbia di Boris Tadic, favorevole al mantenimento dello Stato comune, ha costituito un positivo segnale nella prospettiva di un rafforzamento dell’Unione. Tuttavia, rimane in Serbia un forte movimento d’opinione trasversale sempre più convinto che il processo di adesione all’UE sarebbe più rapido senza il Montenegro, mentre a Podgorica trovano sempre maggiore ascolto i propositi indipendentistici.
Le elezioni presidenziali in Serbia (13 e 27 giugno 2004) hanno segnato la vittoria del candidato del Partito Democratico (DS) Tadic con il 53,24% dei voti sul candidato del Partito Radicale Serbo (SRS), Nikolic, che ha ottenuto il 45,40%. Tadic, in leggero svantaggio al primo turno, è riuscito a coagulare il sostegno delle altre formazioni “democratiche”, a cominciare dal Partito di Kostunica (DSS), e del partito del magnate Karic “Forza Serbia”.
La candidatura di Tadic ha ricevuto anche il pieno e convinto sostegno della Comunità internazionale, in primis dell’Unione Europea.
Le elezioni amministrative del 3 ottobre 2004 in Serbia hanno testimoniato il buon risultato del Partito Democratico (DS) del Presidente serbo Tadic e del Partito Radicale Serbo (SRS) dei nazionalisti Seselj e Nikolic; deludente invece il risultato dei partiti che formano la coalizione che sostiene il governo Kostunica (DSS – G17+ di Labus – SPO di Draskovic). La tornata elettorale è stata caratterizzata dalla più bassa affluenza alle urne registratasi dall’introduzione del sistema multi-partitico nel 1990 (nel primo turno circa il 35 % degli aventi diritto). Altro dato rilevante emerso dalle elezioni amministrative la ripresa del Partito socialista dell’ex- presidente Milosevic (SPS).
Il quadro interno serbo rimane contrassegnato da luci ed ombre: da un lato l’Esecutivo ha dato prova di poter agire efficacemente in alcuni casi specifici (nomina del Governatore della Banca Centrale e riforma della legge elettorale) potendo contare sul sostegno parlamentare del Partito Socialista; dall’altro non si registrano progressi significativi nelle grandi sfide istituzionali, economiche e sociali che il Governo Kostunica si trova a fronteggiare.
Nel Montenegro, l’Esecutivo di Milo Djukanovic ha ricevuto la fiducia del Parlamento l’8 gennaio 2003 e si regge su un’alleanza piuttosto solida, anche nei numeri, tra il Partito Democratico dei Socialisti (DPS) e il Partito Socialdemocratico (SDP). L’immagine di Djukanovic è in parte offuscata da alcuni scandali interni che lo hanno sfiorato e dall’avvio in Italia, nel 2003, di procedimenti giudiziari relativi ad un suo possibile coinvolgimento in attività di contrabbando di sigarette. Inoltre, sono andate progressivamente intensificandosi le notizie circa un’accentuata “fuga in avanti” del Premier montenegrino Djukanovic, il quale sosterebbe l’opportunità che il referendum sul mantenimento o meno dello Stato unitario si tenga prima della prevista scadenza del 2006.
Nel corso del 2005 è stata al centro dell’attenzione la questione della collaborazione serba alla consegna di ricercati dal Tribunale ONU per i crimini nella ex Jugoslavia. Su quest’ultimo punto vi sono state alterne vicende, con il Governo serbo che ha seguito la linea dell’incoraggiamento alla consegna spontanea dei ricercati: il 25 aprile 2005, nel medesimo giorno in cui l’ex capo di stato maggiore jugoslavo Pavkovic si consegnava al Tribunale de l’Aja, il Consiglio dei ministri degli esteri UE dava il via libera ai negoziati in vista della conclusione di un Accordo di stabilizzazione e associazione tra l’Unione europea e la Serbia-Montenegro. Tuttavia, il Rapporto presentato il 15 dicembre 2005 alle Nazioni Unite dal Procuratore del Tribunale per i crimini nella ex Jugoslavia, Carla Del Ponte, contiene duri giudizi sull’inadeguatezza complessiva della collaborazione delle autorità e dei comandi militari serbi con il Tribunale.
Sul piano dei rapporti tra la Serbia e il Montenegro, va ricordato che l’opposizione montenegrina all’elezione diretta dei propri rappresentanti nel Parlamento dell’Unione – che doveva aver luogo nel febbraio 2005 – ha paralizzato la prima elezione politica “nazionale”, che tuttora non si è potuta svolgere. Al contrario, il premier Djukanovic ha formulato la proposta di un ulteriore indebolimento dei poteri dell’Unione, ricevendo un secco rifiuto da Belgrado. Inoltre, Djukanovic ha rivendicato il diritto di svolgere nel febbraio 2006 il referendum previsto dalla Costituzione dell’Unione, forte della legislazione, adottata in Montenegro già negli anni precedenti, che esclude il diritto di voto dei montenegrini residenti in Serbia, e per lo più favorevoli al mantenimento dell’attuale Unione. Il premier serbo Kostunica ha contestato tale limitazione in modo inedito e clamoroso, quando nel giugno 2005 ha inviato alle Istituzioni della UE l’elenco dei montenegrini residenti in Serbia (circa 260.000 persone), e privi quindi del diritto di voto nel futuro referendum di Podgorica.
[1] Si segnala che l’Accordo in esame, essendo stato firmato prima della nuova Costituzione del 4 febbraio 2003 – che ha trasformato la precedente Federazione in Unione tra Serbia e Montenegro - reca nel titolo l’indicazione di Federazione jugoslava.
[2] Un emendamento del Senato ha provveduto all'aggiornamento della copertura.
[3] L’Unione di Serbia e Montenegro ha sostituito la Iugoslavia fondata da Slobodan Milosevic nel 1992, dopo il crollo della vecchia Federazione di Josip Broz Tito e la secessione di Slovenia, Croazia, Bosnia e Macedonia.