XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Protocollo alla Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali - A.C. 6168
Serie: Progetti di legge    Numero: 869
Data: 31/01/06
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.6168/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Protocollo alla Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali

A.C. 6168

 

n. 869

 


xiv legislatura

31 gennaio 2006

 

Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0456.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi dei progetti di legge di ratifica  3

Contenuto dell’Accordo  5

Contenuto del disegno di legge di ratifica  9

§      Compatibilità con l’ordinamento costituzionale  10

§      Compatibilità comunitaria  12

Progetti di legge

§      A.C. 6168 (Governo), Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995, e norme di adeguamento  17

§      A.C. 4443 (Parlamentare), Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995  35

Riferimenti normativi

§      Costituzione della Repubblica (artt. 114 e 117)41

§      Legge 19 novembre 1984, n. 948 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980  45

§      L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 6)49

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi dei progetti di legge di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 6168

Titolo dell’Accordo

Protocollo addizionale alla Convenzione – quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, e norme di adeguamento

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Politica estera; autonomie locali.

Firma dell’Accordo

Strasburgo, 9 novembre 1995

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    presentazione alla Camera

8 novembre 2005

§    annuncio

9 novembre 2005

§    assegnazione

1° dicembre 2005

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), Commissione parlamentare per le questioni regionali

Oneri finanziari

No

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 4443

Titolo dell’Accordo

Protocollo addizionale alla Convenzione – quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Politica estera; autonomie locali.

Firma dell’Accordo

Strasburgo, 9 novembre 1995

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    presentazione alla Camera

29 ottobre 2003

§    annuncio

3 novembre 2003

§    assegnazione

27 gennaio 2004

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio)

Oneri finanziari

No

 

 


Contenuto dell’Accordo

 

La Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980 in seno al Consiglio d'Europa, è stata ratificata dall'Italia con legge 19 novembre 1984, n. 948. Ne sono attualmente Parti 33 Stati membri del Consiglio d’Europa.

La Convenzione reca un'assunzione d'impegno da Parte degli Stati Parti ad agevolare e promuovere la collaborazione transfrontaliera tra le collettività e le autorità territoriali, allo scopo di realizzare una più stretta unione tra i popoli. La concreta realizzazione di tali attività è subordinata alla stipula di accordi intergovernativi che definiscano l'ambito di applicazione e le procedure da seguire per mettere in atto le iniziative attraverso accordi ed intese tra le entità territoriali.

Infatti, anche la legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione chiariva, all'articolo 3, che piena attuazione alla Convenzione stessa sarebbe stata data solo dopo la stipula di accordi bilaterali con gli Stati confinanti che meglio definissero l'ambito della collaborazione. Non possono comunque essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi politici ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'articolo 4 della stessa legge n. 948 del 1984 individua gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previste dalla Convenzione: Regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi comunali e provinciali di servizi e di opere. Tali enti devono essere situati, nel caso in cui non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, entro una fascia di 25 chilometri dalla frontiera.

Gli stessi accordi, ai sensi dell'articolo 5 della legge di ratifica, devono essere adottati previa intesa con il Governo centrale e sono soggetti, ai sensi dell'articolo 6, ai controlli previsti dall'ordinamento.

Nell'ambito della citata convenzione del Consiglio d'Europa, l'Italia ha sottoscritto accordi di attuazione con la Svizzera, l'Austria e la Francia. L'accordo con la Svizzera, firmato a Berna il 24 febbraio 1993, è stato considerato un accordo in forma semplificata, ed è entrato in vigore il 26 aprile 1993. Quanto all'Accordo con l'Austria, è stato autorizzato alla ratifica con legge 8 marzo 1995, n. 76, ed è entrato in vigore il 1° agosto 1995. Infine, l’Accordo con la Francia, ratificato con legge 5 luglio 1995, n. 303, è in vigore dal 6 ottobre 1995.

 

I due Accordi ratificati con legge sono finalizzati a mettere in grado le autorità territoriali interessate di avviare concrete iniziative di cooperazione con le omologhe entità austriache o francesi. Vengono individuate le collettività ed autorità territoriali italiane e austriache (o francesi) abilitate a concludere accordi di collaborazione. La collaborazione tra tali enti si svolge nell'ambito delle competenze che il diritto interno di ciascuno Stato attribuisce agli enti stessi. Sono poi elencate le materie che possono formare oggetto delle intese, e viene stabilito che la conclusione degli accordi deve avvenire nel rispetto dell'ordinamento degli Stati contraenti. Gli accordi stessi possono impegnare soltanto gli enti contraenti, senza far sorgere oneri finanziari a carico dei governi centrali, e senza pregiudicare la facoltà delle Parti di concludere ulteriori accordi in materia.

 

Il Protocollo aggiuntivo alla citata Convenzione quadro, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995 e attualmente all’esame della Commissione Affari esteri, è stato firmato dall’Italia il 5 dicembre 2000: il Protocollo era peraltro già entrato in vigore a livello internazionale il 1° dicembre 1998. Del Protocollo sono attualmente Parti 17 Stati, mentre altri sette – tra cui appunto il nostro Paese - hanno solo firmato lo strumento, senza ancora ratificarlo.

Lo scopo del Protocollo aggiuntivo è il rafforzamento delle previsioni della Convenzione quadro[1] mediante il riconoscimento esplicito, a determinate condizioni, del diritto delle collettività territoriali di siglare accordi di cooperazione transfrontaliera, nonché della validità nel diritto interno degli atti e delle decisioni adottati nell’ambito degli accordi di cooperazione transfrontaliera, e della personalità giuridica degli organismi di cooperazione creati in virtù di tale specie di accordi.

Il Protocollo consta di un Preambolo e di 14 articoli.

L’articolo 1 prevede che gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere il diritto delle collettività o autorità territoriali, sottoposte alla propria giurisdizione e indicate negli articoli 1 e 2 della Convenzione quadro, di concludere, nei settori di competenze comuni, accordi di cooperazione transfrontaliera con le collettività o autorità territoriali di altri Stati, in conformità con la legislazione nazionale e nel rispetto degli impegni internazionali. Tale tipo di accordi ricadono interamente nella responsabilità delle collettività o autorità territoriali che li hanno stipulati.

In base all’articolo 2 ogni decisione presa nell’ambito di un accordo di cooperazione transfrontaliera è attuata da ciascuna collettività o autorità territoriale in conformità alla propria legislazione nazionale.

Si prevede inoltre (articolo 3) che con tali “accordi” si possa dar vita ad un “organismo per la cooperazione transfrontaliera dotato o meno di personalità giuridica”, da considerare – conformemente alla legislazione interna dello Stato di pertinenza  – “come un organismo di diritto pubblico o di diritto privato”: la scelta dell’uno o dell’altro status dovrà essere indicata nel relativo accordo di cooperazione transfrontaliera.

Ai sensi dell’articolo 4, l’eventuale personalità giuridica degli organismi di cui al precedente art. 3 è quale risulta dalla legislazione dello Stato in cui l’organismo ha sede, ed è riconosciuta dalle altre Parti contraenti conformememte alle rispettive legislazioni nazionali. Gli atti dell’organismo sono retti dal suo statuto e dalla legislazione dello Stato dove ha la sede; l’organismo non può adottare atti di portata generale o con effetti sui diritti e le libertà individuali; l’organismo è finanziato dal bilancio degli enti locali parti dell’accordo che lo prevede, e non può imporre misure fiscali, ma solo avere introiti per eventuali servizi resi. Il bilancio di previsione annuale e il consuntivo dell’organismo saranno approvati da esperti indipendenti.

Il Protocollo consente un’ulteriore facoltà agli Stati che ne sono parte: all’articolo 5 si prevede infatti che tali Stati possono convenire di assimilare gli atti dell’organismo di cooperazione transfrontaliera agli atti delle collettività o delle autorità territoriali di riferimento: ciò avviene mediante l’attribuzione all’organismo della dimensione di diritto pubblico.

In base all’articolo 6 del Protocollo, gli atti delle autorità o collettività locali in relazione a un accordo di cooperazione transfrontaliera soggiacciono alle stesse forme di controllo alle quali sono sottoposti gli atti delle autorità o collettività locali secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente. Invece, gli atti dell’organismo creato da un accordo di cooperazione transfrontaliera sono sottoposti “ai controlli previsti dal diritto dello Stato in cui l’organismo ha sede”, salvo che sia stato riconosciuto all’organismo il carattere di diritto pubblico: in tal caso, infatti, gli atti dell’organismo sono sottoposti agli stessi controlli previsti per gli atti delle autorità o collettività locali secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente.

Per quanto concerne le possibili controversie sul funzionamento degli organismi di cooperazione transfrontaliera, la giurisdizione è individuata sulla base del diritto dell’ordinamento nazionale dello Stato dove ha sede l’organismo: per cambiare tale giurisdizione l’articolo 7 del Protocollo prevede espressamente la necessità di un accordo internazionale.

L’articolo 8 prevede che ciascuna Parte del Protocollo in esame, alla firma dello stesso o al momento del deposito dello strumento di ratifica, dichiari la propria intenzione di applicare gli articoli 4 e 5, o uno solo di essi (in sostanza, se l’organismo di cooperazione transfrontaliera debba avere carattere di diritto privato o pubblico).

Gli articoli 9-14 riportano le clausole finali del Protocollo, al quale non è possibile l’apposizione di riserve. Il Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno già firmato la Convenzione quadro, e nessuno Stato membro del Consiglio d’Europa può vincolarsi ad esso in via definitiva se non dopo esser divenuto Parte della Convenzione quadro. Dopo l’entrata in vigore del Protocollo – già avvenuta, si ricorda, in data 1° dicembre 1998 – vi potrà aderire qualunque Stato che ha aderito alla Convenzione quadro. E’ prevista per ciascuna delle Parti la facoltà di denuncia del Protocollo mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa – depositario del Protocollo -, con effetto sei mesi dopo la comunicazione.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di 4 articoli.

L’articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, mentre l’articolo 2 dispone che sia data esecuzione al medesimo Protocollo. A tal fine, la norma stabilisce di non avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 5 del Protocollo, prevedendo di conseguenza esclusivamente strutture di cooperazione transfrontaliera di natura privata.

Si ricorda che in base al Protocollo gli organismi di cooperazione transfrontaliera possono avere natura di diritto privato o pubblico (articoli 4 e 5). In particolare, l'articolo 5 prevede la possibilità di porre in essere organismi di cooperazione transfrontaliera con natura di diritto pubblico, ma l'articolo 8 del Protocollo stesso accorda agli Stati la facoltà di optare per una delle due tipologie di organismi (privato o pubblico) ovvero per entrambe.

L’articolo 3, comma 1, modifica il primo comma dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea adottata a Madrid, che individua i soggetti che possono stipulare accordi o intese di cooperazione transfrontaliera. In particolare, la norma, aggiunge agli enti già previsti (regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi comunali o provinciali di servizi e d’opere) anche le città metropolitane, al fine di adeguare il comma in esame al nuovo articolo 114, primo comma, della Costituzione, come si legge anche nella relazione illustrativa del Governo.

Si ricorda che i primi due commi dell’articolo 114 Cost. dispongono che: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

 La relazione illustrativa ricorda, inoltre, che l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Madrid demanda al diritto interno di ciascuno Stato la determinazione di quali siano le collettività o autorità territoriali che hanno accesso alla cooperazione transfrontaliera.

Il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il secondo e terzo comma dell’articolo 4 citato, eliminando la previsione secondo cui gli enti territoriali autorizzati alla cooperazione transfrontaliera devono essere direttamente confinanti con uno Stato estero o distare 25 chilometri dalla frontiera, mentre se il confine tra l’Italia e lo Stato estero passa attraverso il mare territoriale, tale fascia viene calcolata “a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale”. Il ddl in esame prevede, invece, che gli enti territoriali italiani abilitati a realizzare forme di cooperazione transfrontaliera devono essere situati nelle regioni di confine (marittimo o terrestre) con Paesi del Consiglio d'Europa.

 Infine, l’articolo 4 reca la consueta norma sull’entrata in vigore del provvedimento, che deve avvenire il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che risulta presentata anche una proposta di legge (A.C. 4443, Zeller ed altri), volta ad autorizzare la ratifica e l’esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Madrid. In particolare, la citata proposta reca l’autorizzazione alla ratifica, all’articolo 1, e l’ordine di esecuzione all’articolo 2. L’articolo 3, a differenza del ddl governativo, stabilisce che ogni Parte contraente dichiara, al momento della firma del Protocollo aggiuntivo ovvero al momento del deposito dello strumento di ratifica, se intende applicare entrambi gli articoli 4 e 5 del Protocollo ovvero uno solo di essi, prevedendo comunque la possibilità di modificare in ogni momento la citata dichiarazione ad opera della Parte interessata. Infine, l’articolo 4 reca la consueta clausola sull’entrata in vigore.

Compatibilità con l’ordinamento costituzionale

Per quanto riguarda i profili di compatibilità costituzionale assume rilievo la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, laddove modifica il primo comma dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, che individua i soggetti che possono stipulare accordi o intese di cooperazione transfrontaliera, aggiungendo agli enti già previsti dalla norma (regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi comunali o provinciali di servizi e d’opere) anche le città metropolitane.

In particolare, si pone il problema di verificare se, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione e, in particolare, dell’articolo 117, nono comma, sia ammissibile lo svolgimento di attività transfrontaliera da parte di enti sub-regionali (enti locali).

Si ricorda, infatti, che la norma costituzionale citata prevede il potere estero esclusivamente per le regioni, mentre l’articolo 6 della legge n. 131 del 2003, c.d. legge La Loggia, che ha dato attuazione al nuovo dettato costituzionale, disciplina in modo articolato tale potere, sottoponendolo ad uno stretto controllo da parte dello Stato. In particolare, si prevede che le Regioni e le Province autonome nelle materie di propria competenza legislativa, con enti territoriali di altro Stato, possono:

- concludere intese;

- realizzare attività di mero rilievo internazionale;

- concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica.

Tali attività, subordinate alla previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, devono svolgersi nel rispetto dei vincoli costituzionali, comunitari e della politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato.

Infine, il comma 7, ribadisce il principio in base al quale Comuni, Province e Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri ogni iniziativa.

L'articolo 117, comma 9, Cost., omettendo di menzionare gli enti locali diversi dalle Regioni, sembra precludere lo svolgimento di attività di carattere internazionale per gli enti locali.

Tuttavia, andrebbe anche valutato il fatto che lo svolgimento di attività promozionali o di mero rilievo internazionale si collega prevalentemente all'esercizio di funzioni amministrative, che la riforma del Titolo V, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, attribuisce alla competenza, in prima battuta, del livello di governo più vicino ai cittadini (cfr. art. 118, primo comma, Cost.). In tale ottica, il riconoscimento del potere estero regionale potrebbe essere considerato non preclusivo dello svolgimento di analoghe attività da parte degli enti locali, negli ambiti di propria competenza, fermi restando obblighi di raccordo con il livello statale e regionale. Del resto, il comma 7 dell'art. 6 della legge n. 131 del 2003, andando oltre il dato letterale, riconosce a Comuni, Province e Città metropolitane lo svolgimento di attività di mero rilievo internazionale "nelle materie loro attribuite", previa comunicazione alle Regioni competenti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero degli affari esteri.

Inoltre, per quanto riguarda nello specifico il tema della cooperazione transfrontaliera, si ricorda che esso è oggetto di specifici obblighi internazionali (oltre alla Convenzione di Madrid, si ricorda la Carta europea dell'Autonomia locale[2], che all'art. 10, comma terzo, garantisce il diritto di cooperazione delle collettività locali con collettività di altri Stati alle condizioni stabilite dalla legge). In tale prospettiva la possibilità che gli enti locali svolgano attività di cooperazione transfrontaliera andrebbe valutata anche alla luce dell'art. 117, primo comma, Cost., che subordina la legislazione statale e regionale al rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali.

Compatibilità comunitaria

Le Istituzioni comunitarie vedono con favore il fenomeno della cooperazione transfrontaliera.

In particolare, sono stati adottati diversi atti in materia, tra i quali si ricordano, in particolare, le risoluzioni del Parlamento europeo del 13 aprile 1984, di promozione degli euroconsorzi, del 12 marzo 1987, quelle (n. 6 e 7) adottate in occasione della Seconda Conferenza Parlamento europeo/Regioni del 27-29 novembre 1991; il regolamento della Commissione n. 1787 del 19 giugno 1984; programmi d'azione specifici adottati dalla Commissione (Interreg, Interreg II e Interreg III).

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE

Il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2004)496) relativa all'istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT).

La proposta è parte di un pacchetto di misure legislative intese a riformare la politica di coesione e a dare attuazione al nuovo quadro finanziario per il periodo 2007-2013. Con la proposta la Commissione intende introdurre misure volte a migliorare le condizioni nelle quali sono messe in opera le azioni di cooperazione transfrontaliera, tenuto conto delle difficoltà incontrate dagli Stati membri, dalle regioni e dalle collettività nazionali a realizzare e gestire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

A tal fine, gli Stati membri e le collettività regionali e locali, o altri organismi pubblici locali, possono costituire un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera, dotato della capacità di agire a nome e per conto dei suoi membri.

Le competenze, i compiti, la durata e le condizioni di scioglimento di ciascun GECT sono definite da una convenzione tra i suoi membri.

La convenzione stabilisce anche lo statuto del GECT in cui devono figurare: la lista dei membri, l’oggetto e le competenze , la denominazione e il luogo della sede, i suoi organi e le loro competenze e funzionamento, le procedure decisionali, la lingua/e di lavoro, le modalità amministrative di funzionamento, le modalità finanziarie di funzionamento, la designazione di un organismo indipendente di controllo finanziario e audit esterno.

Al GECT potranno essere affidate sia la messa in opera di programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dai Fondi strutturali, sia la realizzazione di qualsiasi altra azione di cooperazione transfrontaliera con o senza l’intervento finanziario comunitario.

Il 6 luglio 2006 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, approvandola con emendamenti. I profili di carattere finanziario relativi alla riforma della politica di coesione sono stati peraltro definiti dall’accordo raggiunto dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005 sulle prospettive finanziarie 2007-2013[3].

La proposta è in attesa di esame da parte del Consiglio.

 

 


 

Progetti di legge

 


N. 6168

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

dal ministro dell'interno

(PISANU)

e dal ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

¾

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995, e norme di adeguamento

 

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Presentato l’8 novembre 2005

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Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge si autorizza la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948. La cooperazione transfrontaliera consiste, in virtù della Convenzione-quadro, in un progetto teso a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti ed a concludere accordi e intese utili a tale fine.

      Il Protocollo addizionale, risalente al 9 novembre 1995, puntualizza, conferendo loro maggior incisività, disposizioni già contenute nella Convenzione-quadro e prevede, tra l'altro, la costituzione di organismi di cooperazione transfrontaliera. La mancata ratifica del Protocollo ha impedito, dunque, finora in Italia il decollo delle predette strutture.

      Più in particolare, l'articolo 3 del Protocollo addizionale consente espressamente di costituire un organismo comune transfrontaliero, grazie al quale le varie entità territoriali possano coordinare, gestire ed organizzare più forme di cooperazione. Tale organismo, che può essere o meno dotato di personalità giuridica, è poi considerato nell'ordinamento interno degli Stati coinvolti quale soggetto di diritto pubblico o di diritto privato.

      L'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo specifica che, qualora un simile organismo di cooperazione transfrontaliera venga dotato di personalità giuridica, questa sia definita dalla legge della Parte contraente in cui l'organismo stesso ha sede e sia riconosciuta dalle altre Parti contraenti conformemente ai rispettivi diritti nazionali. In virtù del paragrafo 2 del medesimo articolo 4, l'organismo di cooperazione transfrontaliera ha un proprio statuto e adotta atti che, tuttavia, non possono avere portata generale e non possono incidere su diritti e libertà del singolo.

      L'organismo comune di cooperazione è finanziato con contributi del bilancio delle collettività ed entità territoriali e può procurarsi finanziamenti attraverso servizi prestati alle stesse o a terzi utilizzatori, mentre non potrebbe in alcun modo imporre prelievi fiscali.

      L'articolo 5 del Protocollo prevede la possibilità di porre in essere organismi di cooperazione transfrontaliera con natura di diritto pubblico, in grado di adottare atti aventi, negli ordinamenti giuridici interni, lo stesso valore ed i medesimi effetti degli atti emessi dalle collettività territoriali.

      È possibile tuttavia prevedere, in virtù del Protocollo, che l'organismo pubblico non possa adottare atti generali, abbia competenze di carattere generale, ma sia titolare di un mandato specifico e puntuale.

      All'articolo 8 del Protocollo si accorda agli Stati contraenti la facoltà di optare, al momento della firma del Protocollo o del deposito della ratifica dello stesso, esclusivamente per una delle due tipologie di organismi (privato - articolo 4 o pubblico - articolo 5) o, invece, per entrambe le fattispecie.

      Proprio esercitando la facoltà accordata dall'articolo 8 del Protocollo, con il disegno di legge in esame si opta esclusivamente per la costituzione di un organismo comune di cooperazione transfrontaliera avente natura di diritto privato, in analogia, peraltro, con la scelta effettuata da altri Paesi europei, quali la Germania e la Francia. Si esclude, quindi, la possibilità di ricorrere a strutture aventi natura di diritto pubblico, accordata dall'articolo 5 del Protocollo.

      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

      Articolo 1: dispone l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione di Madrid.

      Articolo 2: nel disporre che sia data esecuzione al Protocollo di Strasburgo, opta esclusivamente, come suindicato, per le strutture di cooperazione transfrontaliera di natura privata.

      Articolo 3: modifica l'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, di ratifica ed esecuzione da parte dello Stato italiano della citata Convenzione europea adottata a Madrid. In particolare, adeguando al nuovo testo costituzionale ed, in particolare, al novellato articolo 114, della Costituzione, il novero dei soggetti che possono siglare atti di cooperazione transfrontaliera, introduce le città metropolitane, non previste nel testo vigente della legge. Ciò in quanto, l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Madrid demanda al diritto interno di ciascuno Stato la determinazione di quali siano, ai fini dell'attuazione della Convenzione stessa, le collettività o autorità territoriali. Dunque, la scelta dei soggetti che hanno accesso in Italia alla cooperazione transfrontaliera viene adeguata, con la norma in questione, alle modifiche dei rispettivi ordinamenti interni (comma 1, lettera a).

      L'articolo 3 del disegno di legge abroga poi la disposizione in virtù della quale gli enti territoriali «autorizzati» alla cooperazione transfrontaliera devono essere direttamente confinanti con uno Stato estero o distare 25 km. dalla frontiera. In sostituzione del predetto limite, il disegno di legge sancisce che gli enti territoriali italiani che possono aderire alle forme di cooperazione transfrontaliera devono essere situati nelle regioni di confine (marittimo o terrestre) con Paesi del Consiglio d'Europa. È inoltre soppressa la disposizione in virtù della quale se il confine tra l'Italia e lo Stato estero interessato passa attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale (comma 1, lettera b)).

      Articolo 4: dispone che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.




ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

 

A) Necessità dell'intervento normativo.

      La necessità dell'intervento normativo discende da quanto disposto dall'articolo 80 della Costituzione. Con il presente disegno di legge si autorizza la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948. La cooperazione transfrontaliera consiste, in virtù della Convenzione-quadro, in un progetto teso a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti ed a concludere accordi e intese utili a tale fine

 

B) Analisi del quadro normativo.

      La legge n. 948 del 1984 che autorizzò la ratifica della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980, consente alle regioni ed agli enti locali di sviluppare particolari intese che non risultano in contrasto con la legge 5 giugno 2003, n. 131. In questa ottica si pone anche il Protocollo addizionale.

 

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, di ratifica ed esecuzione da parte dello Stato italiano della citata Convenzione europea adottata a Madrid. In particolare, adeguando al nuovo testo costituzionale ed, in particolare, al novellato articolo 114, il novero dei soggetti che possono siglare atti di cooperazione transfrontaliera, introduce le città metropolitane, non previste nel testo vigente della legge. Ciò in quanto, l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Madrid demanda al diritto interno di ciascuno Stato la determinazione di quali siano, ai fini dell'attuazione della Convenzione stessa, le collettività o autorità territoriali. La scelta dei soggetti che hanno accesso in Italia alla cooperazione transfrontaliera viene adeguata, con la norma in questione, alle modifiche dei rispettivi ordinamenti interni.

      L'articolo 3 del disegno di legge abroga poi la disposizione in virtù della quale gli enti territoriali «autorizzati» alla cooperazione transfrontaliera devono essere direttamente confinanti con uno Stato estero o distare 25 km. dalla frontiera. In sostituzione del predetto limite, il disegno di legge sancisce che gli enti territoriali italiani che possono aderire alle forme di cooperazione transfrontaliera devono essere situati nelle regioni di confine (marittimo o terrestre) con Paesi del Consiglio d'Europa. È inoltre soppressa la disposizione in virtù della quale se il confine tra l'Italia e lo Stato estero interessato passa attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale (comma 1, lettera b)).

D)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      L'atto appare coerente con l'ordinamento comunitario.

 

E)    Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

      Non si pongono questioni di compatibilità.

 

F)    Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

      La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

 

G)    Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

 

      La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione».

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

 

A)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

 

B)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

      Non esistono espliciti richiami a fonti normative, salvo alla legge n. 948 del 1984.

 

C)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

      L'articolo 3 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948.

 

D)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non sono state introdotte nel testo abrogazioni di norme preesistenti, ad eccezione di alcune modifiche alla legge n. 948 del 1984 di ratifica della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980.

3. Ulteriori elementi.

 

A)    Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge riguardanti la medesima materia.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

 

Descrizione della attività richiesta, vietata o modificata dallo strumento tecnico-normativo prescelto.

      Il disegno di legge ha come obiettivo la cooperazione transfrontaliera tesa a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti e a concludere accordi e intese utili a tale fine.

 

Ambito territoriale di riferimento dell'intervento.

      L'ambito territoriale coincide con i territori italiani confinanti con i Paesi aderenti alla Convenzione- quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948.

 

Settori di attività economica interessati.

      Nessuno.

 

Destinatari diretti.

      I destinatari diretti, menzionati direttamente nella norma sono: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere confinanti con i Paesi parte della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali.

 

Destinatari indiretti.

      Non vi sono destinatari indiretti.

 

B) Obiettivi e risultati attesi.

      Il provvedimento di ratifica del Protocollo addizionale, risalente al 9 novembre 1995, puntualizza, conferendo loro maggior incisività, disposizioni già contenute nella Convenzione-quadro e prevede, tra l'altro, la costituzione di organismi di cooperazione transfrontaliera.

 

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

      Non si è seguita una particolare metodologia.

 

D)    Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

      L'approvazione della legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.

 

E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

      I destinatari diretti sono già dotati delle strutture necessarie ad assicurare la propria operatività.

      Non vi sono destinatari indiretti.

 



 


disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

      2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo, non si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

 

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948).

      1. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «le province,» sono inserite le seguenti: «le città metropolitane,»;

          b) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

      «Gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare gli accordi e le intese di cui al primo comma devono essere situati nelle regioni di confine, sia esso marittimo che terrestre, con altri Paesi aderenti al Consiglio d'Europa».

Art. 4.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

INSERIRE 8 PAGG DI ACCORDO

 

(pag. 27-34)

 

 


N. 4443

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

ZELLER, BRESSA, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS, COLLE', D'ALIA, FONTANINI, FRANCESCA MARTINI

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995

 

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Presentata il 29 ottobre 2003

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Onorevoli Colleghi! - In data 21 maggio 1980 è stata firmata la Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, resa esecutiva dall'Italia con la legge 19 novembre 1984, n. 948.

        La Convenzione-quadro mira a facilitare la conclusione di accordi transfrontalieri tra autorità regionali e locali per realizzare una più stretta unione tra i suoi membri e promuovere la cooperazione tra gli stessi.

        Alla data di presentazione della presente proposta di legge, la Convenzione-quadro risulta firmata da 34 Stati, di cui 31 hanno proceduto alla ratifica della stessa. L'entrata in vigore, con il deposito delle prime quattro ratifiche, risale al 22 dicembre 1981.

        Per rendere più incisiva l'attività di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del Consiglio d'Europa, si è ben presto sollevata la questione di individuare la natura giuridica degli enti di cooperazione, di cui all'articolo 2 della Convenzione-quadro, e del valore degli atti da questi posti in essere, anche procedendo ad una parziale revisione della stessa Convenzione-quadro.

        Pertanto si è deciso di elaborare un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro con questo duplice scopo: riconoscere giuridicamente gli organismi di cooperazione e attribuire un valore giuridico ai loro atti.

        Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro è stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 ottobre 1995 e aperto ufficialmente alla sottoscrizione degli Stati membri il 9 novembre 1995 a Strasburgo. Attualmente risulta firmato da 20 Stati e ratificato da 12. L'Italia in data 5 dicembre 2000 ha firmato il presente Protocollo, entrato in vigore, dopo il deposito delle prime quattro ratifiche, il 1^ dicembre 1998.

        Da anni si parla della ratifica di questo Protocollo aggiuntivo; nel corso delle ultime legislature con atti di sindacato ispettivo abbiamo ripetutamente chiesto e sollecitato i Governi in carica a procedere alla presentazione di uno strumento di ratifica del Protocollo. Allo stato dobbiamo purtroppo rilevare che non è stato presentato alle Camere alcun disegno di legge governativo in materia. Pertanto, vista l'importanza della materia e la lunga attesa, riteniamo il provvedimento non più procrastinabile.


 

 


 


proposta  di legge

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Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

 

Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

 

Art. 3.

        1. Ogni Parte contraente dichiara, al momento della firma del Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 1 o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se intende applicare le disposizioni degli articoli 4 e 5 del medesimo Protocollo ovvero di uno solo degli stessi articoli.

        2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere sempre modificata dalla Parte interessata.

 

Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Riferimenti normativi

 


Costituzione della Repubblica
(
artt. 114 e 117)

 

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [Cost. 131, 132] e dallo Stato (2).

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (3).

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento (4)(5).

-----------------------

(2)  Per la modifica del presente comma vedi l'art. 37 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(3)  Per l'attuazione del presente comma vedi l'art. 4, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(4)  Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 37 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(5)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

 

 

 

Art. 117

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (1).

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (2).

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (2).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (1).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni (1).

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (3).

-----------------------

(1)  Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(2) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».


Legge 19 novembre 1984, n. 948
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980

 

INSERIRE TESTO DELLA LEGGE DA SCANNER

 

(45-48)

 


L. 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
(art. 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(omissis)

6. Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili (3/cost).

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione (3/cost).

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli (3/cost).

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione (3/cost).

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

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(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna;

      ha infine dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

 



[1]    Si segnala peraltro che il 5 maggio 1998 è stato aperto alla firma a Strasburgo il Protocollo n. 2 alla Convenzione quadro, relativo alla cooperazione interterritoriale: si intende con tale termine la possibilità di intese tra regioni non contigue di Paesi confinanti. Il Protocollo – che l’Italia non ha a tutt’oggi firmato - è entrato in vigore a livello internazionale il 1° febbraio 2001.

[2]     La Carta europea delle autonomie locali è un Trattato internazionale del Consiglio d’Europa, aperto alla firma il 15 ottobre 1985: l’Italia lo ha ratificato con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, ed è in vigore per il nostro Paese dal 1° settembre del 1990.

      La Carta impegna le Parti a garantire l’autonomia politica, amministrativa e finanziaria delle collettività locali, preferibilmente mediante norme di rango costituzionale. Viene sancito il principio di favorire l’esercizio delle responsabilità pubbliche al livello più prossimo possibile ai cittadini (sussidiarietà).

      D’altronde, la ratifica del Trattato non ha comportato l’integrale accettazione del testo, ma solo di vincolarsi ad almeno 20 paragrafi della I Parte della Carta, dei quali almeno 10 appartenenti al nucleo centrale delle disposizioni (questa adesione “ad assetto variabile” si ritrova, ad esempio, anche nella Carta europea delle lingue minoritarie e regionali).

[3]     Cfr. il dossier RUE n. 46 del 19 dicembre 2005.