XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama - A.C. 6239 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 868 | ||
Data: | 30/01/06 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama A.C. 6239
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n. 868
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xiv legislatura 30 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: es0453.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Disegno di legge
§ A.C. 6239, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003
Normativa comunitaria
§ Decisione del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama (1999/194/CE)
Documentazione
§ Stato delle ratifiche dell’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall’altra parte
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Numero del progetto di legge |
6239 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama dall’altra, con Allegato |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri; Unione europea |
Firma dell’Accordo |
Roma, 15 dicembre 2003 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
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§ presentazione alla Camera |
22 dicembre 2005 |
§ annuncio |
23 dicembre 2005 |
§ assegnazione |
25 gennaio 2006 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV |
Oneri finanziari |
No |
Le relazioni tra l’Unione europea e i paesi dell’America centrale sono basate sul cosiddetto “dialogo di San José”, dal nome della città costaricana dove, nel settembre 1984, si sono riuniti per la prima volta i ministri degli esteri dei paesi di entrambe le regioni. Lo scopo era quello di stabilire una cooperazione sul piano economico e commerciale, e di creare le basi per la futura istituzionalizzazione di un dialogo politico per promuovere un processo di pace nei paesi dell’America centrale a quell’epoca fortemente destabilizzati .
I rappresentanti dei Paesi UE e centroamericani hanno continuato ad incontrarsi ogni anno, alternativamente nelle capitali di una delle due Parti. Nell’ambito del dialogo di San José, è stato firmato, nel 1993, un accordo quadro che ha rafforzato le relazioni tra le due parti nei campi della cooperazione economica, finanziaria, commerciale, sociale, scientifica, tecnica e ambientale. Nello stesso accordo le parti si sono impegnate a promuovere il consolidamento del Sistema d’Integrazione Centroamericano (SICA), anch’esso costituito nel 1993 e formato da tre organi: la Corte di giustizia centroamericana, il Parlamento centroamericano e il Segretariato generale del Sistema di integrazione centroamericano.
L’accordo quadro del 1993 ha sostituito un precedente accordo fatto nel 1985 e sarà a sua volta sostituito dall’Accordo del 2003 in esame, come esplicitamente previsto dall’articolo 54 di quest’ultimo.
L’Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le repubbliche del Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, firmato a Roma il 15 dicembre 2003, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti "misti", per i quali è richiesta la ratifica anche da parte dei singoli Stati membri; non è ancora entrato in vigore, essendo stato, al momento, ratificato solo da 10 parti contraenti (su 22)[1].
La cooperazione disegnata nell’Accordo è volta al rafforzamento dell’integrazione regionale, alla prevenzione delle catastrofi naturali, al consolidamento dello Stato di diritto, e alla lotta al terrorismo e all’immigrazione illegale; in esso vengono inoltre istituzionalizzati i meccanismi del dialogo politico avviato nel quadro del processo di San José, che ha favorito la stabilizzazione della regione centroamericana. L’Accordo non comprende la liberalizzazione degli scambi né contiene disposizioni riguardanti il commercio ma, tuttavia, crea le condizioni che potranno permettere alle parti di negoziare un accordo di associazione (incluso un accordo di libero scambio), dopo il completamento del DOHA round e il raggiungimento di un livello adeguato di integrazione economica nella regione centroamericana.
L’Accordo è costituito da un Preambolo, da 60 articoli - raggruppati in quattro Titoli - e da un Allegato.
Nel Titolo I (articoli 1 e 2) vengono delineati i principi, gli obiettivi e l’ambito di applicazione dell’Accordo.
Nell’articolo 1 viene dichiarato che presupposto essenziale dell’Accordo è il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, cui si debbono informare le politiche degli Stati parte, sia interne che internazionali; viene inoltre sottolineato l’impegno delle Parti al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio.
Tra gli obiettivi elencati nell’articolo 2, il primo riguarda lo sviluppo del dialogo politico. Inoltre, viene dichiarata l’intenzione di accrescere la cooperazione negli scambi e in materia economica nonché di collaborare per porre le basi per un futuro accordo di associazione comprendente anche il libero scambio[2].
Il Titolo II (articoli 3 - 5) è dedicato al dialogo politico, che le Parti hanno deciso di rafforzare tenendo conto delle dichiarazioni concordate nell’ambito del dialogo di San José, e in particolare nelle riunioni di San José (1984), di Firenze (1996) e di Madrid (2002).
Il comma 2 dell’articolo 3, dopo aver genericamente stabilito che il dialogo politico si svilupperà in tutti i campi ritenuti a tal fine rilevanti dalle Parti, enumera i settori nei quali esso avrà il compito di approfondire la collaborazione; si tratta, tra l’altro: dell’integrazione regionale, della lotta alla povertà, della coesione sociale, dello sviluppo sostenibile, della stabilità e della prevenzione dei conflitti nella regione, della tutela dei diritti dell’uomo, della democrazia, della lotta contro la corruzione, il terrorismo, il traffico di armi e la migrazione illegale.
L’articolo 4 specifica che il dialogo politico si svolgerà a tutti i livelli, da quello che coinvolge i capi di Stato e di governo a quello operativo.
Le Parti si impegnano a cooperare anche nell’ambito della politica estera e di sicurezza, come esplicitamente previsto dall’articolo 5.
Il Titolo III, relativo alla cooperazione raggruppa gli articoli da 6 a 50.
Con l’articolo 6 vengono ampliati i settori di cooperazione oggetto dell’Accordo del 1993 e vengono prefissati gli obiettivi della cooperazione stessa, che si possono riassumere nel perseguimento della stabilità politica, nell’ulteriore approfondimento dell’integrazione regionale nell’America centrale e nell’abbattimento dei livelli di povertà anche promuovendo un processo di sviluppo sostenibile.
Assistenza tecnica e finanziaria, formazione, scambi di informazioni, incontri, seminari saranno alcune delle forme nelle quali si sostanzierà la cooperazione (articolo 7).
Gli articoli seguenti sono dedicati ai settori della cooperazione.
Di particolare importanza la cooperazione in materia di diritti umani, democrazia e buon governo (articolo 8) con la quale si intende rafforzare tali settori, nonché consolidare lo stato di diritto e l’indipendenza del potere giudiziario.
E’ prevista la cooperazione anche in materia di prevenzione dei conflitti, che si attuerà soprattutto attraverso lo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali (articolo 9).
Con l’articolo 10 le Parti si impegnano a cooperare per modernizzare l’amministrazione pubblica degli Stati dell’America centrale, per favorire il decentramento, rendere più efficiente e trasparente l’operato dei funzionari pubblici, nonché per migliorare il quadro giuridico e istituzionale.
Tra gli obiettivi centrali della cooperazione, vi è il sostegno dello sviluppo dell’integrazione regionale, volto principalmente a creare un mercato comune fra i Paesi dell’America centrale ed a sviluppare politiche e istituzioni comuni (articolo 11).
La cooperazione regionale è intesa non solo come sviluppo di attività e rapporti tra Unione europea e Paesi centroamericani, ma anche dei rapporti, in vari ambiti, tra questi ultimi e Paesi del resto dell’America latina e dei Caraibi (articolo 12).
L’Accordo prevede la cooperazione in materia commerciale al fine di promuovere l’integrazione economica nel mercato mondiale dei Paesi centroamericani, nonché la cooperazione nell’ambito dei servizi, per rendere tale settore più competitivo (articoli 13 e 14).
Quanto alla proprietà intellettuale, la cooperazione avrà, in base all’articolo 15, lo scopo di accrescere la tutela dei diritti in tale materia, attraverso l’adeguamento delle norme e delle politiche a quelle più avanzate a livello internazionale.
Sono previste altresì la cooperazione in materia di appalti pubblici e di politica della concorrenza nonché, per facilitare gli scambi, nel settore doganale, fino a prefigurare, su quest’ultimo punto, la negoziazione di un futuro protocollo aggiuntivo (articoli 16-18).
Per facilitare l’accesso ai mercati, l’articolo 19 prevede la cooperazione in materia di norme tecniche e di valutazione della conformità; verrà a tal fine fornita ai paesi centroamericani assistenza tecnica per lo sviluppo di sistemi compatibili con le norme internazionali e con la tutela della salute delle persone e dell’ambiente.
L’articolo 20 in materia di cooperazione nel settore dell’industria, e l’articolo 21, riguardante le piccole, medie e micro imprese, prevedono entrambi iniziative (collaborazione degli operatori economici, creazione di joint ventures, scambio di informazioni) volte a sostenere, modernizzare e sviluppare tali settori.
Sono inoltre previste numerose forme di cooperazione nei settori delle risorse naturali (tutela dell’ambiente) (articoli da 22 a 24), con particolare riguardo al settore dell’agricoltura. Nel settore della pesca si auspica la stipula di accordi sia bilaterali che multilaterali tra le Parti.
Come ricorda anche la relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica in esame, i rapporti commerciali tra l’UE e l’America centrale sono regolati dal “Sistema di Preferenze tariffarie generalizzate” (da ultimo esteso fino al 2008), in base al quale i prodotti industriali e parte di quelli agricoli provenienti dal Centroamerica godono di un regime tariffario agevolato sui mercati europei. In particolare, è previsto un regime di franchigia doganale per quei prodotti agricoli che vengono coltivati in alternativa a quelli dai quali è possibile estrarre sostanze stupefacenti: la lotta alla produzione e al traffico di droga, anche attraverso la ristrutturazione del settore agricolo, è uno degli obiettivi dichiarati dalle Parti contraenti dell’Accordo in esame che si propone la cooperazione anche in tale settore.
Nei settori dell’energia e dei trasporti (articoli 25 e 26) la cooperazione si prefigge l’elaborazione di politiche di ristrutturazione e di modernizzazione per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse energetiche, nel primo caso, e per razionalizzare i sistemi di circolazione di merci e passeggeri, nel secondo.
La cooperazione nel settore dell’informazione e delle telecomunicazioni (articolo 27) ha l’obiettivo prevalente di elevare i livelli di utilizzo delle tecnologie dell’informazione e di sviluppo delle risorse umane a quelli dei Paesi più sviluppati, colmando così un divario di arretratezza in settori fondamentali per lo sviluppo economico e sociale.
Vengono decise (articoli 28 e 29) la cooperazione nel settore degli audiovisivi e del turismo (attraverso il consolidamento delle buone prassi che tengono conto di uno sviluppo del turismo sostenibile per i paesi centroamericani).
La cooperazione prevista dall’articolo 31 in materia di promozione degli investimenti, riguarderà, tra l’altro, la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti di imprenditori di entrambe le Parti, nonché la possibilità di stipulare accordi multi o bilaterali specificamente volti a promuovere e proteggere gli investimenti.
L’articolo 32 prefigura un dialogo che avrà per oggetto lo scambio di informazioni e di esperienze relative alle rispettive politiche macroeconomiche; il dialogo potrà avere ad oggetto la politica monetaria, la politica fiscale, la finanza pubblica ed il debito estero.
La cooperazione in materia di dati statistici (articolo 33) è prevista al fine di scambiare e utilizzare i dati riguardanti quei settori dell’Accordo che siano suscettibili di essere valutati in termini statistici.
Le Parti decidono di cooperare per migliorare il livello di tutela del consumatore e dei dati personali, attraverso lo scambio di informazioni e la comprensione delle legislazioni nazionali (articoli 33 e 34).
Scambio di informazioni ed esperienze sono alla base anche della cooperazione scientifica e tecnologica che mira alla promozione delle risorse umane e alla creazione di partenariati cui partecipino gli imprenditori delle Partii (articolo 36).
La cooperazione disegnata dall’articolo 37 mira al miglioramento qualitativo del settore dell'istruzione e della formazione professionale, per il quale sono previsti, tra l’altro, la concessione borse di studio e programmi di scambio di studenti e specialisti. L’articolo specifica inoltre che la cooperazione dovrà favorire l’accesso all’istruzione a donne, giovani, popolazioni indigene (anche nella loro lingua) e ad altri gruppi etnici centroamericani, nonché agli anziani. La cooperazione nel settore dell’istruzione ha lo scopo di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio in tale settore.
Si ricorda che, in materia di istruzione, l’Obiettivo n. 2 si propone di ottenere che, entro il 2015, i bambini e le bambine di ogni luogo del mondo siano messi nelle condizioni di completare la scuola primaria. Inoltre, l’Obiettivo n. 3 prevede l’eliminazione della disparità di genere nell’istruzione primaria e secondaria, preferibilmente entro il 2005 e , per tutti i livelli di istruzione, non oltre il 2015.
La cooperazione in materia di ambiente, biodiversità e calamità naturali che, in base all’articolo 38 deve coinvolgere tutti i livelli istituzionali e amministrativi, ha lo scopo di contrastare il degrado ambientale, promuovere la tutela ambientale e lo sfruttamento delle risorse nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. A tale scopo vengono favoriti l'educazione ambientale, il trasferimento di tecnologie pulite e sostenibili e la creazione di sistemi nazionali e regionali di tutela e salvaguardia delle biodiversità.
L’articolo 39 prefigura la cooperazione in materia di prevenzione delle calamità naturali, dalle quali la regione centroamericana è particolarmente colpita, attraverso il potenziamento della ricerca, della progettazione e delle capacità di intervento su base regionale.
Per promuovere i legami culturali tra le Parti, la cooperazione avverrà anche in materia culturale nel rispetto degli accordi bilaterali già stipulati con gli Stati membri dell’UE. Vengono favoriti la collaborazione fra gli operatori del settore, la traduzione di opere letterarie, gli scambi tra i giovani, la diffusione dell'artigianato e dell'industria culturale (articolo 40).
La cooperazione in materia di salute ha lo scopo di sostenere la riforma del servizio sanitario nella direzione di una sua maggiore capacità di prestare cure adeguate soprattutto ai cittadini meno abbienti. E’ quindi affermato che il principio ispiratore deve essere quello dell'uguaglianza di trattamento nel ricevere le cure necessarie, quale fondamentale diritto della persona. La cooperazione intende anche agire sul terreno della prevenzione, particolarmente sul fronte della sicurezza alimentare, della lotta all’AIDS e di altre malattie epidemiche, così da raggiungere nei tempi stabiliti gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (articolo 41).
La cooperazione sociale, prevista all’articolo 42, ha lo scopo di incentivare il dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sul rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini e di operare affinché venga concessa piena parità di trattamento ai cittadini di una Parte, residenti legalmente nel territorio dell'altra.
L’articolo 43 riconosce il ruolo imprescindibile della società civile che potrà apportare un contributo fondamentale alla cooperazione. E’ prevista la facoltà di consultare la società civile durante il processo decisionale, che potrà proporre nuove strategie di sviluppo ed essere beneficiaria dei finanziamenti a sostegno dello sviluppo.
È previsto un rafforzamento delle politiche, dei programmi e delle azioni volti a garantire le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori delle relazioni sociali e istituzionali e, in particolare, a rendere possibile alle donne l’esercizio dei loro diritti fondamentali (articolo 44).
L’articolo 45 prevede la cooperazione affinché sorgano o si consolidino associazioni rappresentative delle popolazioni indigene, mentre l’articolo 46 prevede aiuti alle comunità locali ed in particolare a quelle che ospitano comunità di persone sradicate e aiuti alle persone che rientrano per stabilirsi nei loro paesi d'origine, al fine di consentire loro l’indipendenza e l’integrazione nel tessuto sociale ed economico.
La lotta contro le droghe illecite, il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa sono ulteriori materie di cooperazione (articoli 47 e 48). Alla cooperazione in tali ambiti presiede il principio della condivisione delle responsabilità. La cooperazione si fonda pertanto sul coordinamento degli sforzi congiunti per prevenire e combattere il narcotraffico e il consumo di sostanze stupefacenti, nonché per elaborare programmi di prevenzione, progetti di formazione e per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. Il potenziamento dei sistemi di controllo amministrativo è ritenuto vitale nella lotta contro l'utilizzo dei sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi di reato.
Di fondamentale importanza è ritenuta dalle Parti la cooperazione per la gestione dei flussi migratori, per la riuscita della quale è previsto l’avvio di un dialogo che comprenda anche i temi dell’immigrazione illegale, la tratta degli esseri umani e la questione dei rifugiati. Le Parti hanno assunto l’obbligo reciproco di riammettere i propri immigrati illegali, in base alla semplice richiesta dello Stato ospitante e senza ulteriori formalità, fornendo loro i documenti di identità necessari e fornendo le risorse amministrative necessarie al rimpatrio. Le Parti, tuttavia, hanno concordato di rinviare ad un successivo accordo gli obblighi specifici in materia di riammissione, che riguarderà anche i cittadini di altri Paesi e gli apolidi (articolo 49).
Infine, l’articolo 50, in materia di cooperazione per la lotta al terrorismo, stabilisce che essa si svolgerà in conformità alla normativa internazionale e a quelle nazionali in materia e sulla base della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cooperazione comporta lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sui mezzi e le esperienze effettuate dai singoli Stati.
Il Titolo IV (articoli 51-60) contiene le disposizioni generali e finali.
Con l’articolo 51 le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione dell’Accordo, in ragione delle disponibilità di ciascun Paese e sulla base di un piano pluriennale di priorità. Le Parti si adopereranno per agevolare l’operato della Banca europea per gli investimenti in America centrale e i paesi centroamericani si impegnano a concedere agevolazioni ed esenzioni dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro della cooperazione.
Il comitato misto già esistente (istituito con l'Accordo di cooperazione del 1983[3] e confermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993) è incaricato dell’attuazione dell’Accordo. Esso verrà assistito da un comitato consultivo misto composto da membri del sistema di integrazione centroamericana (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE) (articolo 52).
Il comitato misto, di cui all’articolo 33 dell’Accordo quadro di cooperazione del 1993, ha il compito di: vigilare sul buon funzionamento dell’accordo; coordinare le attività e proporre i mezzi necessari alla realizzazione degli obiettivi; analizzare lo stato della cooperazione; formulare raccomandazioni; cercare di prevenire le controversie sulla interpretazione e l’applicazione dell’Accordo.
L’articolo 53 contiene la definizione delle Parti e la specifica dell’ambito di applicazione dell’Accordo, che è esteso alle misure adottate da qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale all'interno del territorio delle Parti.
Gli articoli 54 e 55 contengono le clausole relative all’entrata in vigore e alla durata dell’Accordo, che è illimitata, salvo denuncia che avrà effetto dopo sei mesi dalla notifica. Il comma 3 dell’articolo 54, inoltre, stabilisce che l’Accordo in esame sostituirà, dalla data della sua entrata in vigore, l’Accordo quadro di cooperazione del 1993.
E’ facoltà della Parte che ritiene che l'altra non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall’Accordo adottare le misure più opportune, privilegiando quelle meno lesive per l'Accordo stesso, e preavvisando il comitato misto il quale si deve adoperare per trovare un componimento della controversia (articolo 56).
In base all’articolo 57, le Parti si riservano di estendere in futuro le materie oggetto di cooperazione, attraverso la stipula di specifici accordi di settore.
Infine, gli articoli 58 e 59 stabiliscono il livello di protezione dei dati e l'ambito di applicazione territoriale dell'Accordo.
Il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo di associazione tra Unione europea e Cile, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale documento, infatti, afferma che le attività che scaturiscono dall’Accordo saranno finanziate con fondi ordinari della Comunità europea.
L'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, trattandosi di un accordo di natura politica. L’ATN rileva inoltre che l’Accordo in esame non incide sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario essendo stato adottato secondo tutte le regole consolidate in sede UE per la stipula di Accordi con Paesi terzi. Si osserva inoltre come non emergano profili di impatto normativo sull’assetto delle autonomie regionali.
Il disegno di legge è altresì corredato di un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che riassume i diversi ambiti nei quali l’Accordo è destinato a produrre i propri effetti e ribadisce che l’obiettivo centrale dell’Accordo è quello di fornire sostegno al processo di stabilizzazione della situazione geopolitica e delle istituzioni della regione centroamericana, condizioni senza le quali ogni forma di cooperazione diverrebbe inefficace. A tale proposito, l’AIR ritiene fondamentali gli interventi per gestire i flussi migratori e per contrastare la produzione e il commercio di sostanze stupefacenti, attraverso lo sviluppo di colture agricole alternative, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate (v. supra).
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (FINI) di concerto con il ministro per le politiche comunitarie (LA MALFA) con il ministro per la funzione pubblica (BACCINI) con il ministro per l'innovazione e le tecnologie (STANCA) con il ministro dell'interno (PISANU) con il ministro della giustizia (CASTELLI) con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) con il ministro delle attività produttive (SCAJOLA) con il ministro delle comunicazioni (LANDOLFI) con il ministro delle politiche agricole e forestali (ALEMANNO) con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) con il ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) con il ministro della salute (STORACE) e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, con Allegato, fatto a Roma il 15 dicembre 2003 |
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Presentata il 22 dicembre 2005
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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, rappresenta il più importante sviluppo delle attuali relazioni tra queste regioni a seguito del ristabilimento della pace e della democrazia all'interno della regione centroamericana nei primi anni '90 ed a seguito degli obiettivi di cooperazione per l'integrazione regionale, la coesione sociale e la riduzione della povertà nell'area centro e sudamericana, stabiliti durante i Vertici di Rio del 1999 e di Madrid del 2002. Il motivo ispiratore del dialogo politico e degli sforzi congiunti di cooperazione risiede nella volontà di implementare il processo virtuoso di crescita e di porre le basi per un futuro Accordo di Associazione che comprenda una zona di libero scambio.
Il dialogo politico tra Unione europea (UE) e America centrale, in particolare, risale agli impegni assunti dalle Parti nel quadro del dialogo di San José del 1984 ripreso poi a Firenze nel 1996 e a Madrid nel 2002. Nello stesso periodo si formalizzano le attuali relazioni di cooperazione tra le Parti nel contesto dell'Accordo quadro di cooperazione del 1993, fatto a San Salvador il 22 febbraio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 63 del 12 marzo 1999), che ha riservato alla regione centroamericana la parte più cospicua, in termini relativi, di finanziamenti stanziati dalla cooperazione comunitaria.
Nel maggio 2002 durante il Vertice di Madrid Unione europea - America Latina e Caraibi, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e delle Repubbliche centroamericane hanno deciso di negoziare un unico Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra le due regioni, riconoscendo i progressi registrati nel processo d'integrazione economica in America centrale testimoniati soprattutto dall'impegno per la rapida istituzione di un'unione doganale centroamericana.
Nel dicembre 2002, il progetto di direttive di negoziato per tale accordo è stato sottoposto al Consiglio affari generali e relazioni esterne (CAGRE), che lo ha approvato nel marzo 2003, cui sono seguiti un primo ciclo di negoziati tenutisi a Panama dal 13 al 15 maggio 2003 ed un secondo a Bruxelles dal 29 settembre al 1o ottobre 2003.
Il nuovo Accordo UE-America centrale, che sostituirà sia quanto stabilito nel quadro del dialogo di San Josè che l'Accordo quadro di cooperazione del 1993, si articola su tre volet:
dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che l'America centrale diventi un'area di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello Statuto delle Nazioni Unite, dei princìpi democratici e attraverso la lotta contro la produzione ed il traffico di droga;
dimensione economica e finanziaria, che punta a rafforzare il processo di integrazione regionale per facilitare i meccanismi di sviluppo integrato e sostenibile;
dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due regioni.
Il dialogo e la cooperazione europea con il Centro-America si sviluppa sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale, considerando tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'UE e i partners latino-americani, al fine di incentivare soprattutto il dialogo politico infraregionale quale strumento per il mantenimento di stabilità e prosperità nell'area.
L'Accordo è stato firmato a Roma il 15 dicembre 2003, durante il semestre di Presidenza italiana all'UE. Allo stato attuale sono aperte le procedure di ratifica secondo le norme costituzionali interne a ciascuno Stato parte.
L'Accordo si concentra esclusivamente sul dialogo politico e sulla cooperazione, rinviando le tematiche strettamente commerciali ad accordi futuri. Vengono eletti due obiettivi principali: il rafforzamento delle relazioni bi-regionali attraverso la promozione di un dialogo politico continuo e l'implementazione della cooperazione regionale ed infraregionale e la creazione delle condizioni che permettano alle Parti di negoziare, sulla base dei risultati raggiunti a Doha (Quatar) nell'ambito del programma di lavoro della IV Conferenza dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 2001, un Accordo di Associazione realistico e vantaggioso per entrambe le Parti, che preveda la creazione di una zona di libero scambio. L'Accordo, che si fonda sul rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, si propone di costruire un contesto adeguato per il dialogo politico tre la Parti, in modo da sviluppare più strette relazioni tra di loro; creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tre le Parti attraverso il dialogo e la cooperazione; contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'area centroamericana; incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica; promuovere, infine, futuri accordi di libero scambio tra le due regioni.
L'Accordo è concluso per un periodo illimitato (articolo 55.1) ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si saranno notificate l'espletamento delle procedure interne di ratifica (articolo 54.1). A decorrere dalla data della sua entrata in vigore sostituirà, peraltro, l'Accordo quadro di cooperazione del 1993.
Principi, obiettivi e ambito di applicazione (Titolo I, articoli 1 e 2).
Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un dialogo politico nel rispetto dei princìpi democratici e dei fondamentali diritti dell'uomo quale elemento essenziale del presente Accordo. L'essenzialità di tale elemento implica che, qualora una Parte violi i princìpi democratici o i diritti dell'uomo in maniera sostanziale, l'altra Parte avrà titolo a sospendere in tutto o in parte l'applicazione dell'Accordo.
Il dialogo mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nel quadro di una cooperazione rafforzata in materia di scambi, investimenti e relazioni economiche puntando sull'integrazione regionale. Il consolidamento del dialogo e della cooperazione ha come comune obiettivo quello della stabilità politica e sociale nell'area centroamericana e della creazione, quindi, delle condizioni necessarie, per negoziare un accordo di associazione realistico e vantaggioso per entrambi che istituisca anche un'area di libero scambio. Fondamentale è, inoltre, l'impegno di entrambi nella lotta contro la corruzione e contro la produzione ed il traffico di droga (articolo 2).
Dialogo politico (Titolo II, articoli 3-5).
Le Parti, decidendo di approfondire le volontà politiche ed i princìpi emersi dal processo di dialogo di San Josè, concordano che il nuovo dialogo è teso alla creazione di un terreno comune d'intesa sui principali temi d'interesse comune ed internazionale. Le principali tematiche individuate sono quelle relative allo sviluppo sostenibile, all'integrazione regionale, alla riduzione della povertà, alla migrazione, alla prevenzione e alla soluzione dei conflitti, ai diritti dell'uomo, verso le quali si cercherà nella misura del possibile di elaborare iniziative congiunte attraverso l'ampio scambio di informazioni (articolo 3).
Soprattutto nel settore della politica estera e di sicurezza si assume un preciso impegno di coordinamento delle singole posizioni nelle opportune sedi internazionali (articolo 5).
Il dialogo sarà condotto oltre che a livello istituzionale e di alta amministrazione anche a livello operativo.
Cooperazione (Titolo III, articoli 6-50).
Le Parti concordano che la cooperazione tra le due regioni deve tendere a garantire al loro interno un adeguato equilibrio tra le componenti economica, sociale ed ambientale in un contesto di sviluppo sostenibile. Si è deciso di cooperare, pertanto, anche in materie trasversali che vanno dalle questioni di genere, alla salvaguardia e al rispetto per le popolazioni indigene ed altri gruppi etnici, alla ricerca e sviluppo tecnologico e, soprattutto, all'integrazione regionale.
La metodologia della cooperazione potrà essere concordata secondo le necessità degli interventi ma deve garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse (articoli 6 e 7).
Si può suddividere la parte di testo che si incentra sulla cooperazione in quattro grandi aree:
cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento della democrazia e del buon governo;
cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali;
cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale;
cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e nella gestione dei flussi migratori.
Cooperazione per il rispetto dei diritti umani ed il rafforzamento dello Stato di diritto (articoli 8-12).
Per assicurare il consolidamento del processo di democratizzazione, le Parti hanno concordato di sostenere l'impegno di Governi e rappresentanti della società civile con attività di gestione dei processi elettorali, di lotta contro la corruzione nella gestione degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, locale, regionale e nazionale, e di rafforzamento dell'indipendenza e dell'efficienza della magistratura (articolo 8).
Sempre a tale fine è necessario, inoltre, prevenire tutte le tensioni sociali che potrebbero degenerare in veri e propri conflitti. Si è concordato che l'opera di prevenzione si concentrerà, soprattutto, sullo sviluppo delle capacità regionali, subregionali e nazionali e su politiche di pari opportunità che coinvolgano trasversalmente tutti gli strati della società; e che particolare sostegno avranno i processi nazionali di mediazione, negoziato e riconciliazione (articolo 9).
Il rafforzamento dello Stato di diritto e l'affermazione del principio del buon governo dovranno passare per il miglioramento del quadro giuridico ed istituzionale oltre che per un ammodernamento dell'apparato burocratico: è necessario, infatti, uno snellimento della massa burocratica e dei relativi procedimenti che dovranno essere condotti nell'evidenza delle responsabilità personali dei funzionari. Fondamentale in quest'opera saranno il dialogo per lo scambio delle cosiddette best practies maturate dall'esperienza accumulata in Europa, ed il rafforzamento dei sistemi giudiziari (articolo 10).
Le Parti hanno concordato che il miglioramento delle situazioni nazionali consentirà il passaggio all'obiettivo successivo e cioè il potenziamento del processo di integrazione regionale dell'America centrale, in particolare per quanto riguarda la futura istituzione di un mercato comune. La cooperazione per implementare tale processo potrebbe prevedere, per esempio, la fornitura di assistenza per l'istituzione di un'unione doganale effettivamente funzionante o addirittura di un mercato comune infraregionale per poi accedere a quello comune regionale.
Cooperazione per lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, industriali ed ambientali (articoli 13-39).
Nell'ambito della cooperazione commerciale, le Parti concordano che l'obiettivo comune deve essere l'integrazione dei Paesi dell'America centrale nell'economia mondiale; a tale fine un programma integrato di cooperazione deve necessariamente stimolare, attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale, le capacità nazionali (soprattutto in termini di diversificazione dei prodotti) e lo sviluppo delle relazioni commerciali all'interno della regione centroamericana e con l'Unione europea (articolo 13).
Nel settore dei servizi, le Parti hanno concordato che i settori di cooperazione verranno di volta in volta individuati, al fine di ottenere un miglioramento in termini di competitività della realtà centroamericana, nel rispetto delle norme GATS (General Agreement on Trade Services) (articolo 14).
Lo stesso dicasi per la cooperazione in materia di proprietà intellettuale finalizzata non solo a trasferire in quei Paesi il necessario know how per garantire lo sviluppo, ma anche ad innalzare i livelli di applicazione e di protezione dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 15).
La cooperazione in materia di appalti è finalizzata alla promozione di procedure reciproche, non discriminatorie e trasparenti per l'aggiudicazione degli appalti pubblici a tutti i livelli (articolo 16).
La cooperazione in materia di politica della concorrenza è volta alla promozione ed applicazione di regole sulla concorrenza e soprattutto alla divulgazione delle informazioni per promuovere la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui reciproci mercati. In parallelo, si è concordata anche una cooperazione in materia doganale al fine di facilitare gli scambi tra le Parti e che prevede, per esempio, la semplificazione ed armonizzazione dei documenti di importazione ed esportazione, o l'uso di dichiarazioni semplificate. È importante sottolineare che le Parti hanno ipotizzato come possibile la conclusione di un protocollo di reciproca assistenza in materia nel quadro del presente accordo (articolo 17-18).
Le Parti hanno anche concordato la fornitura ai Paesi centroamericani di un programma di assistenza tecnica in materia di normalizzazione, accreditamento, certificazione e metrologia per sviluppare in tali Paesi sistemi e strutture compatibili non solo tra loro, ma anche con le norme comunitarie ed internazionali in materia. Si ritiene che oltre alle facilitazioni doganali, anche la cooperazione in materia di regole tecniche e valutazione di conformità, favorendo l'accesso ai mercati internazionali, può costituire uno dei principali motori dello sviluppo commerciale di quei Paesi (articolo 19).
La cooperazione industriale, promuovendo la creazione di partenariati transnazionali, joint ventures, reti informative, sarà sostanzialmente lasciata alle iniziative delle singole Parti in ordine alle loro specifiche priorità (articoli 20 e 21).
La cooperazione nei settori dell'agricoltura, pesca e risorse naturali tenderà a promuovere il potenziamento delle capacità, il trasferimento di infrastrutture e tecnologie con iniziative che prevedono la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli, lo scambio di informazioni, esperimenti scientifici e tecnologici, la promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le Parti allo sfruttamento e all'utilizzo delle risorse minerarie, allo scambio di esperti. In particolare, all'interno del «sistema delle preferenze generalizzate» (un sistema che accorda benefìci tariffari ai Paesi in via di sviluppo nelle loro relazioni commerciali con i Paesi terzi sulla base dei princìpi di reciprocità e non discriminazione. Nello specifico, tra UE e America centrale il sistema prevede una speciale franchigia doganale per alcuni prodotti agricoli, la cui coltura è alternativa a quella illegale di sostanze stupefacenti, alcuni prodotti industriali e della pesca) attualmente in vigore nella regione centroamericana, la cooperazione nel settore dell'agricoltura sarà tesa ad incentivare lo sviluppo di colture alternative a quelle illegali di sostanze stupefacenti. La lotta al narcotraffico è, infatti, uno dei motivi ispiratori del dialogo UE-America centrale e degli sforzi congiunti nell'area (articoli 22, 23 e 24).
La cooperazione nel settore dei servizi, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni mirerà sostanzialmente ad aiutare lo sviluppo in quei settori dei Partner centroamericani attraverso l'elaborazione e la pianificazione di politiche energetiche e strutturali, che consentano lo sfruttamento razionale ed efficiente delle risorse nei termini, per esempio, di risparmio energetico e sistematizzazione dei trasporti e relative infrastrutture.
Strumento necessario per assicurare il flusso di informazioni e lo scambio di esperienze, cioè per una reale e fruttuosa cooperazione, è l'utilizzo pieno ed ottimale delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione. Bisogna puntare alla riduzione del divario digitale e allo sviluppo delle risorse umane, promuovendo il dialogo su tutti gli aspetti della società dell'informazione, la divulgazione delle nuove tecnologie, scambi di personale qualificato e l'elaborazione di applicazioni nell'ambito dell'e-goverment (articoli 25, 26 e 27).
Nel settore del terziario avanzato, la cooperazione in materia di audiovisivi e promozione del turismo si pone l'obiettivo di stimolare la produzione e la distribuzione di prodotti di qualità, soprattutto in ambito educativo e culturale; una produzione di qualità, inoltre, promuovendo la bellezza paesaggistica della regione centroamericana, fa da volano a un forte incremento turistico con conseguenti investimenti di settore che producono crescita economica e sviluppo regionale, integrato e sostenibile (articoli 28 e 29).
La cooperazione nel settore finanziario e degli investimenti presuppone, innanzitutto, un dialogo forte sulle politiche macroeconomiche e futuri sviluppi, al fine di creare un clima stabilmente favorevole agli investimenti e di agevolare le capacità dei reciproci operatori nazionali. Le Parti, dunque, si sono impegnate ad approfondire il dialogo su tutti i principali macro-settori (monetario, finanza pubblica, debito estero, politica fiscale e stabilità macroeconomica) cooperando anche per individuare una serie di indicatori comuni su cui fondarlo.
Gli strumenti principali della cooperazione in questo settore saranno lo scambio e la divulgazione delle informazioni sulle opportunità di investimento e sulla legislazione in materia, la semplificazione amministrativa e la creazione di joint ventures. Tutta la parte di armonizzazione normativa della materia è stata lasciata, dove opportuno, alla conclusione di accordi bilaterali tra singoli Stati parte del presente Accordo (articoli 30, 31 e 32).
La cooperazione nel settore dei dati statistici prevede come obiettivo principale quello di migliorare i metodi e i programmi statistici, affinché le Parti possano utilizzare i dati statistici relativi ai settori che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo (articolo 33).
L'obiettivo dell'incremento degli investimenti non ha fatto perdere di vista anche la speculare necessità di protezione del consumatore e di tutela della privacy da attuare attraverso una migliore comprensione delle legislazioni nazionali in materia e attraverso l'applicazione rigorosa dei trattati internazionali, soprattutto in materia di trattamento dei dati personali (articoli 34 e 35).
La cooperazione scientifica e tecnologica deve essere organizzata e realizzata nell'ottica di un interesse reciproco e in maniera conforme alle rispettive legislazioni in materia. Si deve provvedere, dunque, allo scambio di informazioni ed esperienze in materia, ad una organizzazione e una promozione delle risorse umane, all'incentivazione dei partenariati scientifici con la partecipazione in essi anche del mondo imprenditoriale quale beneficiario finale dei risultati (articolo 36).
Nella cooperazione scientifica e tecnologica, un ruolo nevralgico assume il settore dell'istruzione e della formazione professionale che deve essere significativamente migliorata ed incentivata con borse di studio e programmi di scambio di studenti e specialisti ed organizzata in modo da consentire un più facile accesso di donne, giovani, popolazioni indigene ed altri gruppi etnici centroamericani.
Lo scopo è raggiungere gli obiettivi del Millennio nel settore (i cosiddetti Millennium Development Goals sono quelli stabiliti dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, durante i lavori della Conferenza di Monterrey nel marzo 2000, per risolverei problemi dei Paesi arretrati e promuoverne lo sviluppo: sradicamento dell'estrema povertà e della fame nel mondo; raggiungimento di un livello adeguato ed universale di educazione primaria; promozione delle pari opportunità e rafforzamento del ruolo della donna; riduzione del tasso di mortalità infantile; miglioramento delle condizioni di salute delle madri; lotta all'HIV/AIDS, alla malaria e alle altre epidemie; garanzia di uno sviluppo sostenibile; creazione e implementazione di una partnership globale per lo sviluppo).
Una sensibilità particolare si ha riguardo alla salvaguardia dell'istruzione delle popolazioni indigene nei loro idiomi (articolo 37).
La cooperazione in materia di ambiente, biodiversità e calamità naturali deve tendere alla prevenzione del degrado ambientale, alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle risorse naturali, alla promozione dell'educazione ambientale in termini di sensibilizzazione e partecipazione attiva della società civile. La cooperazione ambientale deve essere attuata a tutti i livelli istituzionali ed amministrativi, ma soprattutto deve essere aiutata con il trasferimento di tecnologie pulite e sostenibili e con la creazione di sistemi nazionali e regionali di tutela e salvaguardia delle biodiversità.
La cooperazione in materia di calamità naturali è finalizzata alla riduzione della vulnerabilità della regione centroamericana attraverso il potenziamento delle capacità di ricerca, progettazione, controllo e prevenzione dei disastri naturali (articoli 38 e 39).
Cooperazione per la coesione sociale e lo sviluppo culturale (articoli 40-46).
La cooperazione culturale deve avere come obiettivo quello di promuovere i legami culturali tra le Parti e si dovrà svolgere nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati fra Stati per stimolare l'interesse e le energie dei singoli operatori in vari settori quali, ad esempio, la traduzione di opere letterarie, gli scambi tra i giovani, la promozione dell'artigianato e dell'industria culturale. La cooperazione in questo settore si presenta un ottimo strumento per incentivare l'incremento degli investimenti e centrare anche per questa via l'obiettivo della cooperazione tra le regioni (articolo 40).
La cooperazione in materia di salute è concordata tra le Parti allo scopo di sostenere le riforme settoriali che rendano il servizio sanitario più sensibile ai problemi dei poveri e del diritto all'uguaglianza di trattamento nel ricevere le cure necessarie, quale fondamentale diritto della persona. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza alimentare e all'opera di sensibilizzazione dei giovani sui rischi di malattie sessuali e di gravidanze indesiderate.
L'opera di dialogo deve essere condotta prevalentemente attraverso partenariati con le Organizzazioni non governative e privati anche in settori non sanitari, quali istruzione, gestione delle reti idriche e sistemi fognari, per creare indirettamente le condizioni che permettono l'avvicinamento della società civile, ed in particolare delle sue fasce più deboli e disadattate, al sistema sanitario nel pieno rispetto delle differenti sensibilità culturali e delle norme nazionali in materia (articolo 41).
La cooperazione sociale deve tendere a stimolare la partecipazione dei partner sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sul rispetto dei diritti civili e politici dei cittadini e sull'integrazione nella società. Tra le finalità della cooperazione rientra anche l'eliminazione della disparità di trattamento per i cittadini di una Parte, residenti legalmente nel territorio dell'altra. Fondamentale è, poi, il contributo che deriverà dalla cooperazione con la società civile con la quale è imprescindibile dialogare per una migliore pianificazione degli interventi. La società civile, dunque, potrà essere consultata durante il processo decisionale, essere informata o proporre nuove strategie di sviluppo ed essere beneficiaria dei finanziamenti a sostegno dello sviluppo e del benessere comune. È previsto un rafforzamento delle politiche, dei programmi e delle azioni volti a garantire, migliorare ed espandere le pari opportunità tra uomini e donne in tutti i settori delle relazioni sociali e istituzionali (articoli 43-44).
La cooperazione in materia di popolazioni indigene ed altri gruppi etnici, in materia di popolazioni sradicate e di soldati smobilitati, oltre a promuovere la creazione o il consolidamento di associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e di gruppi etnici presenti nel territorio centroamericano, deve comprendere tutta una serie di attività, come ad esempio gli aiuti alle comunità locali ed in particolare a quelle che ospitano comunità sradicate; o ancora, aiuti alle persone che rientrano per stabilirsi nei loro paesi d'origine; potenziamento della capacità istituzionale dei Paesi che devono affrontare tali problemi (articoli 45-46).
Cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e nella gestione dei flussi migratori (articoli 47-50).
La cooperazione nella lotta contro le droghe illecite, il riciclaggio del denaro e la criminalità connessa si basa sul principio della condivisione delle responsabilità, il che impone il coordinamento ed il potenziamento degli sforzi congiunti per prevenire e combattere la produzione, il traffico ed il consumo di sostanze illecite. Si prevede, dunque, una cooperazione su programmi di prevenzione, progetti di formazione, istruzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, progetti di sostegno per uno sviluppo alternativo delle attuali colture illegali e, soprattutto, cooperare per un potenziamento dei sistemi di controllo amministrativo. Il potenziamento dei controlli, in particolare, può aiutare nella lotta contro l'utilizzo dei sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi illeciti (articoli 47 e 48).
La cooperazione in materia di migrazione disciplina in maniera innovativa la materia delle questioni migratorie. Le Parti si sono reciprocamente obbligate a riammettere i propri immigrati illegali alla semplice richiesta dello Stato «ospitante» e senza ulteriori formalità, fornendo loro adeguati documenti di identità e mettendo loro a disposizione le risorse amministrative necessarie a tale scopo.
Bisogna, tuttavia, tenere conto della problematicità della materia e che, pertanto, la sua risoluzione necessita di un'elaborazione strategica e programmatica, conforme alle legislazioni internazionali, comunitarie ed interne in vigore, da operare sui livelli locale, nazionale e regionale.
Si è concordato di rinviare alla negoziazione di un successivo accordo gli obblighi specifici degli Stati parte in materia di riammissione. L'Accordo di riammissione riguarderà anche la questione della riammissione di cittadini di altri Paesi e di apolidi (articolo 49).
La cooperazione per la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto ed applicazione delle Convenzioni internazionali in materia e della risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), ma anche con un interscambio di informazioni, mezzi ed esperienze maturate all'interno dei singoli Stati (articolo 50).
Disposizioni finali e generali (Titolo IV, articoli 51-60).
Le Parti di impegnano a mettere a disposizione, per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, risorse finanziarie adeguate sulla base di un programma pluriennale da definire quanto prima. Verranno adottate tutte le misure volte a facilitare l'attività della Banca europea per gli investimenti in America centrale, ma anche da parte delle istituzioni centroamericane verranno concesse agevolazioni e garanzie agli esperti della Comunità europea, nonché l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro della cooperazione in oggetto (articolo 51).
Le Parti hanno deciso di mantenere il comitato misto istituito con l'accordo di cooperazione del 1983 e confermato con l'accordo quadro di cooperazione del 1993. Hanno altresì deciso di istituire un comitato consultivo misto, formato dai rappresentanti del Comitato consultivo del sistema di integrazione centroamericana (CC-SICA) e del Comitato economico e sociale europeo (CESE). Si prevede l'istituzione di un comitato interparlamentare tra Parlamento europeo e Parlamento centroamericano (articolo 52).
L'Accordo si applica oltre che alle Parti come sopra specificato, anche alle misure adottate da qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale all'interno del territorio delle Parti (articolo 53).
Quando una Parte ritenga che l'altra non abbia ottemperato agli obblighi del presente Accordo potrà adottare le misure che ritenga più opportune, privilegiando quelle meno lesive per il funzionamento dell'Accordo, e dando preavviso al comitato misto il quale si deve adoperare per trovare un componimento dello status quo reciprocamente vantaggioso (articolo 56).
Si è concordato anche sulla possibilità di estendere in futuro le materie oggetto del presente Accordo o il suo campo di applicazione, sempre nel rispetto ed in conformità delle legislazioni nazionali, concludendo specifici accordi di settore. Nessuna opportunità di cooperazione, infatti, deve essere esclusa a priori (articolo 57).
La protezione dei dati, l'ambito di applicazione territoriale dell'Accordo e i testi facenti fede sono disciplinati dagli articoli 58, 59 e 60.
In ordine all'individuazione e alla quantificazione di eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato, dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli obiettivi e le relative attività di cooperazione indicati nell'Accordo saranno finanziati con fondi ordinari della Comunità europea appositamente stanziati.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
Il
ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario ai sensi
dell'articolo 80 della Costituzione trattandosi di un accordo di natura
politica. L'Atto internazionale in questione, essendo un accordo misto (un
accordo cioè che comprende anche materia di competenza comunitaria non
esclusiva) deve essere recepito dai singoli Stati membri in conformità alle
procedure nazionali.
In materia di impatto
normativo, l'Accordo - una volta entrato in vigore - non implica la necessità
di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana. Non
sussistono, inoltre, problematiche di compatibilità con il diritto comunitario,
in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria,
secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il
negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.
Non si ravvisano particolari
profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni
assunti in sede internazionale dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione
all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle
autonomie territoriali.
La conclusione dell'accordo di
riammissione previsto dall'articolo 49 potrebbe comportare una futura
regolamentazione amministrativa degli obblighi concordati. L'eventuale
produzione normativa di secondo grado, derivando da un obbligo internazionale
conforme al diritto comunitario ed internazionale e recepito dal diritto
interno, si ritiene non porrà problematiche di compatibilità interna.
In conclusione, l'Accordo di
dialogo e di cooperazione tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da una
parte, e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, dall'altra, non incide - modificandoli
- su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta - oltre
all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - norme
di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari
misure di carattere amministrativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
Le
definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nei pertinenti
articoli e nel relativo Allegato e non sono innovative rispetto a quanto già
utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.
L'Accordo contiene riferimenti
normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria e ad accordi
multilaterali.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento.
L'Accordo
si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di
stabilizzazione e modernizzazione della regione dell'America centrale
attraverso l'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione
europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari
pubblici ed il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria.
Ribadendo la necessità di intervenire anche in quelli che si potrebbero
definire i classici settori di cooperazione (rafforzamento istituzionale,
sviluppo scientifico e tecnologico, sviluppo economico e sociale, eccetera),
l'attenzione nell'area centroamericana è, comunque, puntata principalmente
sulla gestione dei flussi migratori per lo più dal centroamerica
verso l'Europa e sulla lotta al narcotraffico
attraverso lo sviluppo di colture alternative nella logica del sistema delle
preferenze generalizzate. Soprattutto in questo settore si afferma la
particolarità di un dialogo che non propone istanze esclusivamente repressive,
ma mira a fornire sostegno e strumenti che creino condizioni di sviluppo
favorevoli ad una progressiva eliminazione del fenomeno. Nessuna azione di
cooperazione sarebbe infatti veramente efficace senza prima ristabilire in quell'area la cultura della legalità.
Sono destinatari diretti del
provvedimento, in primo luogo, tutte le amministrazioni degli Stati parte
dell'Accordo; in secondo luogo, gli operatori economici dell'Unione europea
della regione centroamericana che operano in tutti i settori contemplati.
L'afflusso di investimenti
stranieri a medio e lungo termine in America centrale è ritenuto essenziale per
innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo
virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso
la regione. L'Accordo, pertanto, pur non avendo ad oggetto misure di
liberalizzazione economica o commerciale, mira ad instaurare un partenariato strategico euro-latinoamericano nel settore
politico e sociale, per creare le migliori condizioni attrattive degli
investimenti e per la partecipazione ad un futuro mercato comune.
Il rafforzamento delle
istituzioni e delle strutture del Paese, contribuendo a stabilizzare la
situazione geopolitica nell'area centroamericana, dovrebbe inoltre consentire
lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati
nei vari settori.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche.
L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione europea e l'America centrale mira ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione centroamericana attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale e sociale.
L'Accordo
di dialogo politico e di cooperazione consente all'Unione europea di
contribuire in maniera duratura al potenziamento delle istituzioni e allo
sviluppo sostenibile dell'America centrale. L'Accordo in oggetto consentirà
alle realtà nazionali centroamericane di mutuare dagli ordinamenti e dalle
esperienze europee i princìpi dell'integrazione
economica e commerciale, per migliorare l'organizzazione ed il funzionamento
del neoistituito mercato comune all'interno
dell'area, anche in vista dei suoi futuri rapporti con quello europeo.
L'Accordo di dialogo politico e
di cooperazione Unione europea-America centrale
contribuisce, dunque, ad aiutare gli Stati di quella regione a diventare
autosufficienti e ben governati e ad avvicinare i loro sistemi giuridici ed
economici a quelli dell'Unione europea. La previsione della costituzione in
futuro di un'area di libero scambio presuppone l'esistenza di un
sistema-doganale efficace, di una legislazione doganale e di personale in
possesso di una formazione adeguata per applicare le leggi. Per poter avere
un'adeguata collocazione sul mercato aperto dell'Unione, le esportazioni
centroamericane devono inoltre soddisfare norme di qualità che si avvicinano
agli standard internazionali.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati, e di medio/lungo periodo.
Lo
sviluppo durevole dell'America centrale e l'avvicinamento del suo sistema
economico-commerciale a quello europeo rappresentano i principali obiettivi
dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture
economico-sociali centroamericane, in termini qualitativi e quantitativi,
attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo
ravvicinamento agli standard dell'Unione europea nei settori economico e
commerciale, ma anche sociale e culturale.
L'Accordo di dialogo politico e
cooperazione riflette la politica e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione
europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. La sua attuazione
contribuisce a fare realizzare ai singoli Paesi e alla regione centroamericana
nel suo complesso cambiamenti duraturi, a radicare la cultura dello Stato di
diritto e del buon governo, il rispetto dei diritti individuali e una gestione
economica matura che contribuiscano ulteriormente all'avvicinamento agli standard
europei.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
L'Accordo
non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico delle pubbliche
amministrazioni italiane.
Esso si configura piuttosto
come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le
amministrazioni centroamericane nel loro processo di transizione.
Dall'attuazione dell'Accordo,
oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e
sociale delle amministrazioni centroamericane, potrà esservi un eventuale
impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa degli organi
dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle
politiche di cooperazione che ricade sulla Commissione europea pur se di
concerto con gli Stati.
E) Aree di criticità.
La principale area di criticità è collegata alla capacità effettiva del Paese di attuare concretamente gli impegni contenuti nell'Accordo.
F) Opzioni alternative.
L'Accordo
si propone di consolidare i legami tra le Parti e, una volta in vigore,
rappresenterà il quadro di riferimento delle relazioni contrattuali globali tra
l'Unione europea e l'America centrale.
Quanto alle clausole
dell'Accordo, esse sono il risultato del negoziato condotto dalla Commissione
europea - su mandato del Consiglio dell'Unione europea - e dalle autorità dei
Paesi centroamericani.
Va sottolineato come la
Commissione, pur basandosi sulla prassi generalmente seguita in campo
comunitario per la conclusione degli Accordi di cooperazione, si sia posta in
questo caso degli obiettivi fortemente innovativi ed avanzati in particolari
settori della sua attività di cooperazione. Si è preferito, infatti,
concentrare le capacità negoziali su aree di dialogo e di intervento molto
precise e puntuali per privilegiare l'approfondimento delle questioni e la
natura reciprocamente vantaggiosa delle soluzioni.
G) Strumento tecnico-normativo più adeguato.
L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.
Decisione del Consiglio
del 22 febbraio 1999
relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità
economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e
Panama
(1999/194/CE)
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 12 marzo 1999, n. L 63. Entrata in vigore il 13 marzo 1999.
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che è opportuno che la Comunità approvi, per la realizzazione dei suoi obiettivi nel settore delle relazioni esterne, l'accordo quadro di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama,
decide:
Articolo 1
L'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 37 dell'accordo.
Articolo 3
La Commissione delle Comunità europee, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita a norma dell'articolo 33 dell'accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno seguente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 febbraio 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
H.-F. von Ploetz
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE
tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte, e
I GOVERNI DI COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA E PANAMA,
dall'altra,
considerando i tradizionali vincoli di amicizia tra la Comunità europea, in appresso denominata "Comunità", e le repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, in appresso denominate "America centrale", che si sono rafforzati negli ultimi nove anni con l'instaurazione di un proficuo dialogo politico e una cooperazione economica che occorre approfondire;
ricordando il prezioso contributo che ha rappresentato per l'America centrale l'accordo di cooperazione sottoscritto a Lussemburgo il 12 novembre 1985, nonché i comunicati finali delle riunioni ministeriali tra la Comunità e l'America centrale;
riaffermando l'adesione ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e alle norme del diritto internazionale, nonché al rispetto dei diritti umani e sottolineando l'importanza della risoluzione adottata dal Consiglio e dagli Stati membri della Comunità il 28 novembre 1991 sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo;
sottolineando i progressi realizzati dai paesi centroamericani per la realizzazione della pace e della democrazia, nel contesto dei processi di dialogo e riconciliazione nazionale avviati nella regione, nonché i grandi sforzi compiuti per il rispetto dei diritti umani;
riconoscendo che lo sviluppo costituisce una condizione fondamentale per il consolidamento della pace e della democrazia e una componente essenziale per la promozione dei diritti economici e sociali dei popoli dell'America centrale;
riconoscendo l'importanza che la Comunità attribuisce allo sviluppo del commercio e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo e tenendo conto degli orientamenti e delle risoluzioni per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia;
tenendo presenti le conseguenze favorevoli del processo di modernizzazione, di riforma economica e di liberalizzazione commerciale intrapreso dai governi dell'America centrale, nonché la necessità di accompagnare tali riforme con la promozione dei diritti sociali dei settori meno favoriti, e convinti che la cooperazione comunitaria rappresenti un elemento importante per la soluzione dei problemi di estrema povertà che affliggono la regione;
coscienti dell'importanza di contribuire ad un miglior inserimento dell'America centrale nel contesto economico mondiale;
convinti dell'importanza del libero commercio internazionale, dei principi del sistema multilaterale di commercio e dell'aumento degli investimenti, come pure del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
sottolineando la particolare importanza che le parti annettono ad una maggiore protezione dell'ambiente al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile;
considerando l'urgenza di rafforzare la cooperazione internazionale per far fronte ai problemi causati dalla droga o relativi ad essa;
tenendo conto della necessità di valorizzare il ruolo della donna come elemento essenziale dei processi di sviluppo;
sottolineando i progressi del sistema di integrazione centroamericana (SICA) compiuti in seguito alle modifiche della Carta dell'Organizzazione degli Stati centroamericani (ODECA), contenute nel protocollo di Tegucigalpa e tenendo conto del fatto che l'America centrale è composta di paesi in via di sviluppo;
convinti nella necessità di avviare una nuova fase di cooperazione fra le due regioni conformemente a quanto dichiarato nella conferenza ministeriale di San José VIII e riconoscendo l'obiettivo fondamentale dell'accordo che consiste nel consolidamento, nell'approfondimento e nella diversificazione delle relazioni fra entrambe le parti,
hanno deciso di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
per il Consiglio delle Comunità europee:
Niels Helveg Petersen
Ministero degli affari esteri della Danimarca
Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee
Manuel Marin
Membro della Commissione delle Comunità europee
per il governo della Repubblica di Costa Rica:
Bernd H. Niehaus Quesada
Ministro delle relazioni estere
per il governo della Repubblica del Salvador:
Dr. José M. Pacas Castro
Ministro delle relazioni estere
per il governo della Repubblica del Guatemala:
Gonzalo Menendez Park
Ministro delle relazioni estere
per il governo della Repubblica dell'Honduras:
Mario Carias Zapata
Ministro delle relazioni estere
per il governo della Repubblica di Nicaragua:
Ernesto Leal
Ministro delle relazioni estere
per il governo della Repubblica di Panama:
Julio Linares
Ministro delle relazioni estere,
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Base democratica della cooperazione.
Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e l'America centrale, nonché tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, cui si ispira la politica interna e internazionale sia della Comunità sia dell'America centrale e che costituiscono un elemento fondamentale dell'accordo.
Articolo 2
Rafforzamento della cooperazione.
Le parti contraenti si impegnano a rafforzare e diversificare le reciproche relazioni di cooperazione in tutti i settori di comune interesse, specialmente in ambito economico, finanziario, commerciale, sociale, tecnico-scientifico e ambientale, nonché a promuovere il rafforzamento ed il consolidamento del sistema di integrazione centroamericana.
La Comunità, tenendo conto della particolare situazione di paesi in via di sviluppo degli Stati dell'America centrale, realizzerà la cooperazione nel modo più favorevole per tali paesi.
Articolo 3
Cooperazione economica.
1. Le parti contraenti, tenendo conto del reciproco interesse e dei rispettivi obiettivi economici a medio e lungo termine, si impegnano a mantenere la cooperazione economica il più possibile ampia, senza escludere a priori nessun settore. Gli obiettivi di tale cooperazione consisteranno in particolare:
a) nel rafforzamento e nella diversificazione, in termini generali, dei propri vincoli economici;
b) nel contribuire al rafforzamento durevole delle proprie economie e nell'elevare i rispettivi livelli di vita, tenendo sempre in debita considerazione la protezione dell'ambiente;
c) nel promuovere l'espansione del commercio reciproco, ai fini della diversificazione e dell'apertura di nuovi mercati, e nel migliorare l'accesso agli stessi;
d) nel favorire i flussi di investimento e nel rafforzare la protezione degli investimenti;
e) nel promuovere il trasferimento delle tecnologie e la cooperazione tra gli operatori economici, in particolare fra le piccole e medie imprese, rafforzando la base scientifica e stimolando le capacità di innovazione di entrambe le parti;
f) nel creare le condizioni per aumentare l'occupazione e migliorare la produttività;
g) nel favorire le misure destinate allo sviluppo rurale e al miglioramento degli insediamenti urbani;
h) nel sostenere gli sforzi dei paesi centroamericani per avviare delle politiche volte a modernizzare e sviluppare il settore agricolo e industriale;
i) nel sostenere il processo di integrazione centroamericana;
j) nello scambio di informazioni di carattere statistico e metodologico.
2. A tale scopo, le parti contraenti stabiliranno di comune accordo, nel reciproco interesse e tenendo conto delle rispettive competenze e capacità, i settori della propria cooperazione economica, senza escluderne a priori alcuno. Tale cooperazione sarà esercitata, in particolare, nei seguenti campi:
a) modernizzazione dei settori produttivi (industria, agroindustria, agricoltura, allevamento, pesca, piscicoltura, settore minerario e forestale);
b) pianificazione energetica e utilizzazione razionale dell'energia;
c) gestione e protezione delle risorse naturali e ambientali;
d) trasferimento di tecnologie;
e) scienza e tecnologia;
f) proprietà intellettuale, compresa la proprietà industriale;
g) norme e criteri di qualità;
h) servizi, compresi i servizi finanziari, turismo, trasporti, telecomunicazioni, telematica e informatica;
i) scambio di informazioni su questioni monetarie e sull'armonizzazione delle politiche macroeconomiche al fine di rafforzare l'integrazione regionale;
j) legislazione tecnica sanitaria, nonché veterinaria e fitosanitaria;
k) rafforzamento degli organismi e organizzazioni di cooperazione economica regionale;
l) sviluppo regionale e integrazione frontaliera.
3. Per realizzare gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti, conformemente alla rispettiva legislazione, si adopereranno per favorire le seguenti attività:
a) assistenza tecnica, in particolare con l'invio di esperti, e realizzazione di studi specifici nei settori di cooperazione;
b) creazione di imprese comuni (joint venture), accordi di licenza, di trasferimento di know-how, di subappalto, ecc.;
c) intensificazione dei contratti tra imprenditori di entrambe le parti, in particolare mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni commerciali e industriali volte ad incrementare i flussi di commercio e investimento, riunioni d'affari e fiere di carattere generale e settoriale;
d) partecipazione congiunta di imprese della Comunità alle fiere e alle esposizioni organizzate in America centrale e viceversa;
e) progetti di ricerca tecnica e scientifica, nonché scambio di esperti;
f) scambio di informazioni sui settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, in particolare accesso a basi di dati esistenti o da realizzare;
g) istituzione di reti di operatori economici, in particolare nel settore industriale.
Articolo 4
Trattamento della nazione più favorita
Le parti contraenti si concederanno vicendevolmente il trattamento della nazione più favorita nelle reciproche relazioni commerciali, conformemente al disposto dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
Articolo 5
Sviluppo della cooperazione commerciale
1. Le parti contraenti si impegnano a favorire, il più possibile, lo sviluppo e l'intensificazione dei propri scambi commerciali, considerando la rispettiva situazione economica e concedendosi vicendevolmente le maggiori facilitazioni possibili.
2. Per contribuire a raggiungere tale obiettivo le parti contraenti convengono di studiare i metodi e i mezzi per ridurre ed eliminare gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo del commercio, in particolare quelli non tariffari e paratariffari, tenendo conto dei lavori svolti a tale riguardo dalle organizzazioni internazionali.
3. Le parti contraenti studieranno la possibilità di istituire, in casi adeguati, procedure di consultazione reciproca.
Articolo 6
Modalità della cooperazione commerciale.
Per realizzare una cooperazione commerciale più dinamica le parti si impegnano a:
- favorire gli incontri, gli scambi e i contratti fra imprenditori di entrambe le parti per individuare i prodotti da commercializzare sul mercato dell'altra parte;
- facilitare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, in particolare in materia di formazione professionale, semplificazione delle procedure e individuazione delle infrazioni alla normativa doganale;
- favorire e sostenere le attività di promozione commerciale, quali seminari, simposi, fiere ed esposizioni commerciali ed industriali, missioni commerciali, visite, settimane commerciali, studi di mercato, ecc.;
- sostenere le rispettive organizzazioni e imprese per realizzare operazioni reciprocamente vantaggiose;
- tener conto dei rispettivi interessi per quanto riguarda l'accesso ai propri mercati dei prodotti di base, dei semilavorati e dei manufatti, nonché per la stabilizzazione dei mercati internazionali delle materie prime conformemente agli obiettivi concordati in seno alle competenti istituzioni internazionali;
- studiare i metodi e i mezzi per facilitare gli scambi commerciali ed eliminare gli ostacoli al commercio, tenendo conto dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali.
Articolo 7
Cooperazione industriale.
1. Le parti sosterranno l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva dei paesi centroamericani nei settori industriali e dei servizi, favorendo in particolare le operazioni di cooperazione tra le piccole e medie imprese di entrambe le parti destinate a facilitarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati e alle tecnologie adeguate, come pure le attività di imprese comuni.
2. A tal fine le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, promuoveranno i progetti e le azioni che favoriscano:
- il consolidamento e l'ampliamento delle reti create per la cooperazione;
- un'ampia utilizzazione degli strumenti comunitari di promozione, in particolare lo strumento finanziario "European Community Investment Partners" (ECIP), soprattutto attraverso una maggiore utilizzazione delle istituzioni finanziarie della regione centroamericana;
- la cooperazione fra imprenditori, come le imprese comuni, il subappalto, il trasferimento di tecnologia, le licenze, la ricerca applicata e la franchigie.
Articolo 8
Investimenti.
1. Le parti contraenti convengono di:
- favorire, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'aumento degli investimenti reciprocamente vantaggiosi;
- adoperarsi per creare un clima favorevole ai reciproci investimenti, promuovendo, in particolare, accordi di sviluppo e protezione degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e i paesi dell'America centrale.
2. Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono di realizzare azioni di sostegno volte a promuovere e ad attrarre gli investimenti al fine di identificare nuove possibilità e favorirne la realizzazione.
Tali azioni comprenderanno:
a) seminari, esposizioni e missioni di imprenditori;
b) formazione degli operatori economici per l'elaborazione di progetti di investimento;
c) assistenza tecnica necessaria per la realizzazione di investimenti comuni;
d) realizzazioni nell'ambito del programma "European Community Investment Partners" (ECIP).
3. Le forme di cooperazione potranno comprendere enti privati, pubblici, nazionali e multilaterali, compresi gli istituti finanziari a vocazione regionale, sia centroamericani che comunitari.
Articolo 9
Cooperazione fra gli istituti finanziari.
Le parti contraenti si adopereranno per favorire, in funzione delle proprie necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e delle rispettive legislazioni, la cooperazione tra gli istituti finanziari mediante azioni che favoriscano:
- lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori di reciproco interesse. Tale forma di cooperazione si realizzerà, in particolare, attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze e laboratori;
- lo scambio di esperti;
- la realizzazione di attività di assistenza tecnica;
- lo scambio di informazioni di carattere statistico e metodologico.
Articolo 10
Cooperazione scientifica e tecnologica.
1. Le parti contraenti, tenendo conto dei reciproci interessi e degli obiettivi delle rispettive politiche scientifiche, si impegnano a sviluppare una cooperazione scientifica e tecnologica destinata in particolare a:
- favorire lo scambio di scienziati fra la Comunità europea e l'America centrale;
- stabilire più strette relazioni tra le comunità scientifiche e tecnologiche delle parti, tenendo conto dei centri di ricerca esistenti in entrambe le regioni;
- favorire il trasferimento di tecnologia in base al reciproco interesse;
- svolgere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi dei programmi di ricerca che rivestano un interesse per entrambe le regioni;
- rafforzare la capacità di ricerca dei paesi centroamericani, favorendo le azioni tra i centri di ricerca tecnico-scientifica, nonché il progresso della ricerca tecnica e applicata;
- offrire possibilità di cooperazione economica, industriale e commerciale.
2. Per lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologia le parti convengono di definire congiuntamente i campi della loro cooperazione, tenendo conto delle necessità di sviluppo dei settori produttivi dell'America centrale, senza escluderne a priori alcuno.
Tra di essi figurano in particolare:
- lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e tecnologia;
- la protezione e il miglioramento dell'ambiente, in particolare la protezione e il rinnovamento delle foreste umide e delle zone agricole di frontiera;
- l'energia rinnovabile e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali;
- l'agricoltura tropicale, l'agroindustria e la pesca;
- la salute, la nutrizione e la previdenza sociale in genere, nonché le malattie tropicali in particolare;
- altri settori, quali gli alloggi, l'urbanistica, la pianificazione e lo sviluppo, i trasporti e le comunicazioni;
- l'integrazione e la cooperazione regionale in materia di scienza e tecnologia;
- la biotecnologia applicata alla medicina e all'agricoltura;
- la realizzazione di studi tassonomici della flora e della fauna autoctone, volti all'elaborazione di un inventario biologico applicabile alla medicina, all'agricoltura ecc.
3. Le parti contraenti faciliteranno e favoriranno le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi della loro cooperazione e, in particolare:
- la realizzazione di progetti di ricerca comune in materia scientifica e tecnologica da parte di centri di ricerca e altre istituzioni competenti, sia pubbliche che private, delle due parti;
- la formazione ad adeguato livello di professionisti centroamericani che si occupino della ricerca e dello sviluppo, in particolare attraverso seminari, corsi e conferenze in centri europei, scambio di specialisti e tecnici, concessione di borse di studio di specializzazione e tirocini;
- lo scambio di informazioni scientifiche, in particolare mediante l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori, riunioni di lavoro e congressi che riuniscano scienziati di alto livello delle parti contraenti;
- la diffusione di informazioni e conoscenze scientifiche e tecnologiche.
Articolo 11
Cooperazione in materia di norme.
Fatti salvi i rispettivi obblighi internazionali, le parti contraenti, nell'ambito delle proprie competenze e conformemente alla rispettiva legislazione, adotteranno misure volte a ridurre le differenze esistenti in materia di metrologia, normalizzazione e certificazione promuovendo l'uso di norme e sistemi di certificazione compatibili. A tal fine favoriranno, in particolare:
- i contatti fra esperti e l'assistenza tecnica, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e gli studi sulla metrologia, la normalizzazione, il controllo, la promozione e la certificazione della qualità, nonché lo sviluppo dell'assistenza tecnica in tale settore;
- la promozione di scambi e contatti fra organismi e istituzioni specializzati in tali materie;
- lo sviluppo di azioni volte al reciproco riconoscimento dei sistemi e delle norme di certificazione della qualità;
- l'organizzazione di riunioni di consultazione nei relativi settori.
Articolo 12
Proprietà intellettuale e industriale.
1. Le parti contraenti, nel rispetto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle rispettive politiche, si impegnano ad assicurare un'adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, comprese le denominazioni geografiche e d'origine, rafforzando, se necessario, tale protezione.
2. I paesi dell'America centrale, nei limiti delle loro possibilità, sottoscriveranno le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale e industriale.
Articolo 13
Cooperazione nel settore minerario.
Tenendo in considerazione gli aspetti relativi alla protezione ambientale, le parti contraenti convengono di promuovere la cooperazione volta allo sviluppo del settore minerario.
La cooperazione si stabilirà soprattutto attraverso la realizzazione di azioni destinate a:
- stimolare le imprese di entrambe le parti a partecipare alla prospezione, all'esplorazione, allo sfruttamento e alla redditività delle rispettive risorse minerarie;
- creare attività che favoriscano le piccole e medie industrie nel settore minerario;
- scambiare le esperienze e la tecnologia relative alla prospezione, all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse minerarie e realizzare ricerche congiunte per promuovere le possibilità di sviluppo tecnologico del settore.
Articolo 14
Cooperazione in materia energetica.
Le parti contraenti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e intendono rafforzare la cooperazione, in particolare in materia di pianificazione energetica, risparmio e utilizzazione razionale dell'energia, nonché la ricerca di nuove fonti energetiche. Tale rafforzamento terrà conto anche degli aspetti ambientali.
Per raggiungere tali obiettivi, le parti contraenti decidono di favorire:
- la realizzazione di studi e ricerche congiunte;
- la valutazione del potenziale energetico utilizzabile rappresentato dalle risorse alternative, nonché l'applicazione di tecnologie per il risparmio dell'energia nei processi produttivi;
- i contatti continui tra i responsabili del settore della pianificazione energetica;
- la realizzazione di programmi e progetti congiunti in materia.
Articolo 15
Cooperazione nel settore dei trasporti.
Riconoscendo l'importanza dei trasporti per lo sviluppo economico e per l'intensificazione degli scambi commerciali, le parti contraenti di adopereranno per adottare le misure necessarie per realizzare la cooperazione nei vari modi di trasporto. Essa riguarderà in particolare:
- gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e sui temi di reciproco interesse;
- i programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e ai responsabili delle amministrazioni pubbliche;
- l'assistenza, in particolare nei programmi di modernizzazione delle infrastrutture.
Articolo 16
Cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.
1. Le parti contraenti, consce del fatto che le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni rivestono una particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale, si dichiarano disposte a favorire la cooperazione nei settori di comune interesse, in particolare per quanto riguarda:
- l'incentivazione degli investimenti, compresi quelli comuni;
- la normalizzazione, le prove di conformità e la certificazione;
- i sistemi telefonici rurali e mobili, nonché le comunicazioni terrestri e spaziali, quali le reti di trasporto, i satelliti, le fibre ottiche, le reti digitali di servizio integrati (RDSI) e la trasmissione dei dati;
- l'elettronica e la microelettronica;
- l'informatizzazione e l'automazione;
- la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.
2. Tale cooperazione si realizzerà, in particolare, mediante:
- la promozione di progetti comuni in materia di ricerca e sviluppo, nonché la creazione di reti d'informazione e di banche di dati e l'accesso a quelle già esistenti;
- la collaborazione fra esperti;
- le perizie, gli studi e gli scambi di informazioni;
- la formazione del personale scientifico e tecnico;
- la definizione e la realizzazione di progetti di comune interesse.
Articolo 17
Cooperazione nel settore turistico.
Le parti contraenti, conformemente alla rispettiva legislazione, daranno il loro sostegno alla cooperazione nel settore turistico dell'America centrale con azioni specifiche quali:
- lo scambio di informazioni e gli studi sui futuri sviluppi turistici;
- l'assistenza in materia statistica e informatica;
- le azioni di formazione;
- l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a fiere volte a promuovere la regione centroamericana;
- la promozione di investimenti comuni e che consentano l'espansione del turismo.
Articolo 18
Cooperazione nel settore ambientale.
Le parti manifestano la volontà di instaurare una stretta cooperazione in materia di protezione, conservazione, miglioramento e gestione dell'ambiente, destinata, in particolare, ad affrontare i problemi dell'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria, dell'erosione, della desertificazione, della deforestazione e dell'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, della concentrazione urbana, nonché della conservazione produttiva della flora e della fauna selvatica e marina, evitandone l'irrazionale sfruttamento e il commercio, soprattutto quando si tratti di specie protette.
A tal fine le parti di adopereranno per realizzare azioni congiunte destinate in particolare a:
- creare e rafforzare le competenti strutture centroamericane sia pubbliche che private;
- favorire l'educazione ambientale a tutti i livelli e diffondere ampiamente le conoscenze e le soluzioni dei problemi ambientali per sensibilizzare l'opinione pubblica;
- realizzare studi e progetti, nonché fornire assistenza tecnica;
- organizzare incontri, seminari, laboratori, conferenze, scambi di tecnici e di funzionari specializzati nel settore;
- scambiare informazioni ed esperienze;
- realizzare studi e ricerche per la realizzazione di programmi e progetti congiunti volti alla prevenzione e al controllo delle calamità naturali;
- promuovere lo sviluppo e l'uso economico alternativo delle zone protette rispettando le caratteristiche delle medesime.
Articolo 19
Cooperazione nell'ambito della diversità biologica.
Le parti contraenti si adopereranno per stabilire una cooperazione volta a preservare la diversità biologica. Tale cooperazione dovrebbe tener conto dei criteri di utilità socioeconomica, della conservazione dell'ambiente e degli interessi delle popolazioni indigene.
Articolo 20
Cooperazione allo sviluppo.
Allo scopo di rendere più efficaci i settori di cooperazione indicati in appresso, le parti contraenti cercheranno di elaborare una programmazione pluriennale.
Inoltre le parti riconoscono che la volontà di contribuire ad uno sviluppo più controllato e sostenibile fa sì che, da una parte, si dia la priorità ai progetti di sviluppo volti a soddisfare le necessità di base delle popolazioni meno favorite dei paesi centroamericani, nonché al ruolo della donna in tale processo e, dall'altra, si considerino i problemi ambientali come strettamente connessi alla dinamica dello sviluppo.
La cooperazione comprenderà, in particolare, le azioni destinate a combattere l'estrema povertà, ad attenuare l'impatto dei programmi di aggiustamento strutturale e a promuovere l'occupazione, favorendo gli interventi che si riflettano sulla struttura economica e tenendo conto dei problemi macroeconomici e settoriali, nonché quelli legati allo sviluppo istituzionale.
Tale cooperazione si realizzerà, quanto più possibile, in stretto coordinamento con gli Stati membri.
Articolo 21
Cooperazione nei settori agrario, forestale e rurale.
Le parti convengono di stabilire una cooperazione nei settori agro-zootecnico, forestale, agroindustriale, agroalimentare e dei prodotti tropicali, al fine di elevare i livelli di sviluppo.
A tal fine si impegnano ad esaminare, in spirito di cooperazione e buona volontà e tenendo conto delle rispettive norme in materia:
- le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti del settore agro-zootecnico, nonché i prodotti forestali, agroindustriali e tropicali;
- le misure sanitarie, fitosanitarie, veterinarie e ambientali al fine di eliminare gli eventuali ostacoli al commercio esistenti al riguardo.
Parimenti, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, le parti prenderanno iniziative che favoriscano la cooperazione per quanto riguarda:
- lo sviluppo del settore agricolo;
- la protezione e lo sviluppo durevole del suolo, delle acque, delle foreste, della flora e della fauna;
- l'ambiente agricolo e rurale;
- la formazione delle risorse umane, nei settori comprendenti le nuove tecniche agro-zootecniche e forestali, nonché la gestione aziendale;
- gli scambi e i contatti fra tecnici, produttori e istituzioni di entrambe le parti, al fine di stimolare e facilitare le transazioni commerciali e gli investimenti;
- la ricerca agronomica;
- il potenziamento e il collegamento delle banche di dati e delle statistiche sull'agricoltura, l'allevamento e le foreste.
Articolo 22
Cooperazione in materia di pesca.
Le parti contraenti convengono di rafforzare e sviluppare la cooperazione nel settore della pesca, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle risorse, la pesca artigianale e l'acquacoltura con iniziative quali:
- l'elaborazione e la realizzazione di programmi e progetti specifici di carattere economico, commerciale e tecnico-scientifico;
- la promozione della partecipazione congiunta del settore allo sviluppo della pesca.
Articolo 23
Cooperazione nel settore sanitario.
Le parti contraenti convengono di cooperare allo scopo di migliorare il livello della salute pubblica, in particolare nelle fasce di popolazione meno favorite, con particolare attenzione per i gruppi a rischio.
A tale scopo le parti si adopereranno per sviluppare la ricerca congiunta, il trasferimento di tecnologia, lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica, comprese, in particolare, le azioni relative:
- alla gestione e all'amministrazione dei servizi competenti, segnatamente quelli che forniscono l'assistenza sanitaria di base;
- allo sviluppo di programmi di istruzione e formazione professionale nel settore sanitario;
- ai programmi e ai progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie (in particolare allo scopo di prevenire le infezioni e le malattie endemiche) e il benessere sociale nelle aree urbane e rurali;
- alla formazione del personale sanitario di base;
- alla prevenzione e alla cura della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- alla cura delle madri e dei bambini, nonché alla pianificazione familiare;
- alla prevenzione e alla cura del colera.
Articolo 24
Cooperazione in materia di sviluppo sociale.
1. Le parti contraenti, nei limiti delle proprie competenze e conformemente alla rispettiva legislazione, instaureranno un'ampia collaborazione per consolidare lo sviluppo sociale, in particolare migliorando le condizioni di vita delle fasce di popolazione più povere dei paesi dell'America centrale.
2. Le misure e le azioni destinate al conseguimento di tali obiettivi comprenderanno il sostegno, soprattutto sotto forma di assistenza tecnica, ai seguenti settori:
- protezione dell'infanzia;
- promozione del ruolo della donna;
- trasformazione dell'economia sommersa in economia formale;
- programmi di educazione e assistenza per i giovani in condizioni particolarmente difficili;
- azioni destinate ad attenuare l'impatto sociale dei programmi di adeguamento strutturale, soprattutto attraverso iniziative volte a favorire la creazione di posti di lavoro;
- gestione dei servizi sociali;
- miglioramento delle condizioni igieniche e di abitabilità nelle aree urbane e rurali.
Articolo 25
Cooperazioni nella lotta contro la droga.
Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive competenze, a coordinare e intensificare le iniziative volte a prevenire, ridurre ed eliminare la produzione, la distribuzione e il consumo illeciti di droghe, sostanze stupefacenti e psicotrope, tenendo conto dei lavori svolti in materia dagli organismi regionali e internazionali.
Tale cooperazione che si avvarrà degli organismi competenti nel settore, comprenderà:
- progetti di formazione, educazione, cura, disintossicazione e riabilitazione dei tossicodipendenti;
- programmi di prevenzione dell'uso illecito di droghe;
- programmi di ricerca;
- misure destinate a favorire lo sviluppo alternativo, compresa, in particolare, la sostituzione delle colture;
- scambio di informazioni, comprese misure in materia di riciclo del denaro;
- programmi di controllo del commercio di precursori, prodotti chimici e sostanze psicotrope.
Le parti contraenti potranno stabilire, di comune accordo, altre sfere d'azione.
Articolo 26
Cooperazione in materia di aiuto ai profughi, agli sfollati e ai rimpatriati.
Le parti ribadiscono la volontà di continuare ad offrire un'ampia collaborazione per facilitare il reinserimento nella vita produttiva dei gruppi di profughi, di sfollati e di rimpatriati centroamericani mediante:
- il sostegno alla preparazione di azioni di cooperazione in collegamento con i paesi beneficiari e con la Conferenza internazionale per i profughi centroamericani (CIREFCA);
- la realizzazione di progetti specifici con le associazioni interessate: ACNUR, organismi governativi dei paesi beneficiari e associazioni non governative di riconosciuto prestigio di entrambe le regioni.
Articolo 27
Cooperazione in materia di consolidamento del processo democratico in America centrale.
Le parti contraenti convengono di sostenere le istituzioni e il processo democratici in America centrale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il controllo di elezioni libere e trasparenti, il consolidamento dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e la partecipazione dell'intera popolazione, senza alcuna discriminazione.
Per conseguire tali obiettivi le parti svolgeranno le seguenti attività:
- applicazione e realizzazione del programma pluriennale di promozione dei diritti umani, approvato a Lisbona nel febbraio 1992;
- elaborazione e realizzazione di altri progetti specifici destinati a sostenere le istituzioni democratiche in America centrale.
Articolo 28
Cooperazione in materia di integrazione regionale.
Le parti contraenti favoriranno le iniziative destinate a sviluppare l'integrazione regionale centroamericana. Si darà la precedenza, in particolare, alle azioni destinate:
- all'assistenza tecnica relativa agli aspetti tecnici e pratici dell'integrazione;
- alla promozione del commercio subregionale e interregionale;
- allo sviluppo della cooperazione ambientale regionale;
- al rafforzamento delle istituzioni regionali e al sostegno per la realizzazione di politiche e attività comuni;
- all'incentivazione dello sviluppo delle comunicazioni regionali.
Articolo 29
Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione.
Le parti contraenti convengono di instaurare una cooperazione in materia di amministrazione e organizzazione istituzionale, compreso il settore giudiziario.
Per raggiungere tali obiettivi si prenderanno iniziative destinate a promuovere, in particolare, lo scambio di informazioni e i corsi di formazione dei funzionari e impiegati delle amministrazioni nazionali per aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione.
Detta cooperazione si svolgerà avvalendosi delle istituzioni comunitarie e centroamericane esistenti.
Articolo 30
Cooperazione in materia di informazione, comunicazione e cultura.
Le parti contraenti convengono di prendere iniziative comuni nel settore dell'informazione e della comunicazione per diffondere e promuovere la conoscenza della Comunità europea e dei suoi obiettivi, nonché dei paesi dell'America centrale ed esortare gli Stati membri della Comunità e gli Stati centroamericani a rafforzare i loro legami culturali.
Tali azioni riguarderanno in particolare:
- gli scambi di adeguate informazioni sui temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione;
- la promozione di manifestazioni di carattere culturale e di scambi culturali, segnatamente in ambito universitario;
- l'elaborazione di studi preparatori e l'assistenza tecnica per la conservazione del patrimonio culturale.
Articolo 31
Cooperazione in materia di formazione.
Allo scopo di migliorare la formazione delle risorse umane nella regione centroamericana, si rafforzerà la cooperazione nelle materie di comune interesse, tenendo conto delle nuove tecnologie del settore.
Detta cooperazione potrà essere realizzata mediante:
- azioni destinate a migliorare la formazione di dirigenti, tecnici, professionisti e operai qualificati;
- azioni aventi un forte effetto moltiplicatore, di formazione di divulgatori e di quadri tecnici che abbiano funzioni di responsabilità nelle imprese pubbliche e private, nell'amministrazione, nei servizi pubblici e nei servizi di organizzazione economica;
- programmi concreti di scambio di esperti, di conoscenze e di tecniche tra gli istituti di formazione dei paesi centroamericani ed europei, in particolare nel settore tecnico, scientifico e professionale;
- programmi di alfabetizzazione nell'ambito di progetti sanitari e di sviluppo sociale.
Articolo 32
Mezzi per la realizzazione della cooperazione.
1. Le parti contraenti si impegnano a mettere a disposizione, nei limiti delle loro possibilità e utilizzando le rispettive procedure, i mezzi adeguati per la realizzazione degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, ivi compresi i mezzi finanziari. In tale contesto si procederà, ogniqualvolta sarà possibile, ad una programmazione pluriennale e alla fissazione delle priorità, tenendo conto delle necessità e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani.
2. Per facilitare la cooperazione prevista nel presente accordo, i paesi centroamericani concedono agli esperti della Comunità le garanzie e le facilitazioni necessarie per lo svolgimento della loro missione.
Articolo 33
Commissione mista.
1. Le parti contraenti convengono di mantenere la Commissione mista istituita dall'accordo di cooperazione firmato nel 1985. Detta commissione sarà composta da rappresentanti della Comunità e dei paesi centroamericani, assistiti da rappresentanti degli organi di integrazione centroamericana.
2. I compiti della Commissione mista saranno i seguenti:
- vigilare sul buon funzionamento dell'accordo;
- coordinare le attività, le azioni concrete ed i progetti relativi agli obiettivi del presente accordo e proporre i mezzi necessari per la loro realizzazione;
- esaminare e seguire l'evoluzione degli scambi e della cooperazione fra le parti;
- formulare tutte le raccomandazioni necessarie per favorire l'espansione degli scambi, nonché l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione;
- cercare i mezzi adeguati per prevenire le difficoltà che possono sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo.
3. L'ordine del giorno delle riunioni della Commissione mista sarà stabilito di comune accordo. La Commissione mista stabilirà le disposizioni relative alla frequenza e al luogo delle riunioni, alla presidenza ed alle altre questioni che possano sorgere. Esso stabilità, all'occorrenza, la creazione di sottocommissioni.
Articolo 34
Altri accordi.
1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo, come pure ogni misura adottata in virtù di esso, non pregiudica in alcun modo le competenze degli Stati membri delle Comunità per quanto riguarda l'adozione di misure bilaterali con i paesi dell'America centrale nell'ambito della cooperazione economica e la conclusione, se del caso, di nuovi accordi di cooperazione economica con i paesi centroamericani.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi firmati tra gli Stati membri delle Comunità e i paesi centroamericani che siano incompatibili con esse ovvero analoghe alle medesime.
Articolo 35
Clausola di applicazione territoriale dell'accordo.
Il presente accordo di applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori dei sei Stati centroamericani firmatari dell'accordo.
Articolo 36
Allegati.
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 37
Entrata in vigore e tacito rinnovo.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si siano notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso resta in vigore per un periodo di cinque anni. Esso è rinnovato tacitamente per periodi di un anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza.
Se la denuncia dovesse provenire da uno dei paesi centroamericani essa non pregiudicherebbe la validità dell'accordo per le altre parti contraenti.
Articolo 38
Testi facenti fede.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, tedesca e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 39
Clausola evolutiva.
1. Le parti contraenti potranno sviluppare e migliorare di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione e completarla con accordi relativi a settori ed attività specifiche.
2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente potrà formulare proposte volte ad ampliare la reciproca cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'esecuzione dell'accordo (2).
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(2) Si omettono le firme.
Allegato
Scambio di lettere relativo ai trasporti marittimi
Lettera n. 1
Signor ......,
Le sarei grato se volesse confermarmi quanto segue:
in occasione della firma dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama le parti si sono impegnate a trattare in modo adeguato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare quando possano insorgere ostacoli per lo sviluppo degli scambi. A tale riguardo si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio della libera e leale concorrenza su base commerciale.
Si è convenuto altresì che tali questioni costituiranno parte del lavoro della commissione mista.
Voglia accettare, Signor ......, l'espressione della mia profonda stima.
Per il Consiglio delle Comunità europee
Lettera n. 2
Signor ......,
mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe quanto segue:
"In occasione della firma dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama le parti si sono impegnate a trattare in modo adeguato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare quando possano insorgere ostacoli per lo sviluppo degli scambi. A tale riguardo si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio della libera e leale concorrenza su base commerciale.
Si è convenuto altresì che tali questioni costituiranno parte del lavoro della commissione mista."
Voglia accettare, Signor ......, l'espressione della mia profonda stima.
Per l'America centrale
Dichiarazione dell'America centrale relativa all'articolo 8
I paesi centroamericani si dichiarano disponibili ad avviare, su richiesta di un qualsivoglia Stato membro della Comunità economica europea, colloqui volti a concludere accordi bilaterali per la protezione e la promozione degli investimenti.
Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa all'articolo 32
La Comunità ribadisce l'intenzione di prestare assistenza in via prioritaria ai progetti di carattere regionale e si dichiara disposta ad intensificare tale cooperazione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. I contributi finanziari mobilizzati a tale scopo corrisponderanno agli obiettivi ampliati del presente accordo, nonché al notevole aumento delle risorse previste dagli orientamenti relativi alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia per gli anni novanta; detti contributi saranno compresi negli stanziamenti di bilancio.
Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa alle speciali concessioni accordate all'America centrale dal regolamento (CEE) n. 3900/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991
La Comunità dichiara la sua disponibilità a:
a) studiare gli effetti delle speciali concessioni, accordate nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate, sui paesi centroamericani e sugli altri paesi in via di sviluppo;
b) proseguire il dialogo in materia con i paesi centroamericani;
c) dare mandato alla Commissione affinché proceda, al termine del periodo di validità stabilito per la concessione di dette preferenze (1994), ad una valutazione della situazione, in particolare alla luce dell'evoluzione delle condizioni di cui si è tenuto conto per la concessione delle preferenze in questione.
Dichiarazione unilaterale dell'America centrale relativa alle speciali concessioni accordate alla medesima dal regolamento (CEE) n. 3900/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991
La parte centroamericana dichiara di considerare prioritario il trattamento preferenziale concessole dalla Comunità europea nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate.
Tale trattamento riveste particolare importanza per l'America centrale come sostegno al processo di pace, al consolidamento democratico e alla ricostruzione nazionale della regione, nonché agli sforzi che si stanno compiendo affinché le fragili economie, la società e le istituzioni centroamericane non siano toccate dai problemi connessi alla droga.
Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama
Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del suddetto accordo, firmato a San Salvador, il 22 febbraio 1993, ha avuto luogo il 24 febbraio 1999; l'accordo entrerà quindi in vigore, conformemente all'articolo 37, il 1° marzo 1999.
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Agreement details
Title
Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama, of the other part
Signature
Entry into force
J.O. Reference
Observations
Ratification Details
Party Signature ( )NotificationEntry into force( )Decl/ResObservations
Austria 05/07/2005 Denmark Spain Honduras Ireland Luxembourg Netherlands Sweden Finland 03/05/2005 El Salvador 30/11/2004
( ) when no date is specified, the date indicated above is valid for these parties |
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[1] Si ricorda che l’Accordo in esame è stato firmato prima dell’ingresso dei nuovi dieci membri nell’Unione europea.
[2] Nel corso dell’ultimo incontro ministeriale del Dialogo di San José (Lussemburgo, 26 maggio 2005) i Ministri dei Paesi centroamericani hanno ribadito la loro forte aspirazione a che nel Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi – che si terrà a Vienna nel prossimo mese di maggio - vengano lanciati i negoziati per giungere ad un Accordo di Associazione.
[3] Si ritiene che il riferimento corretto sia all’Accordo di cooperazione sottoscritto a Lussemburgo il 12 novembre 1985.