XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo con il Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti - A.C. 6227 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 861 | ||
Data: | 12/01/06 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accordo con il Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti A.C. 6227
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n. 861
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xiv legislatura 12 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0452.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
Documentazione
Elenco degli Accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia
Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Nicaragua
Scheda sul Nicaragua
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Numero del progetto di legge |
6227 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo tra il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti |
Iniziativa |
Governo |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Managua, 20 aprile 2004 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
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§ Trasmissione alla Camera |
14 dicembre 2005 |
§ Annuncio |
15 dicembre 2005 |
§ assegnazione |
21 dicembre 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri e comunitari) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), X (Attività produttive) |
Oneri finanziari |
No |
L'Accordo in esame, che si aggiunge ad una serie di atti internazionali tipici di contenuto simile stipulati dall’Italia e da altri paesi della UE, mira alla diffusione degli investimenti italiani in Nicaragua e a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi.
L’attuale Governo del Nicaragua, in carica dal 2002, è impegnato in un vasto programma di riforme mirato alla riorganizzazione del sistema pubblico, ove è diffusa la corruzione, dei settori della salute, dell’istruzione e dei servizi sociali. Il Governo ha firmato un accordo con il FMI per un programma di riduzione della povertà e di strategia di crescita che impegnerà il paese sino al 2015 e che ha tra i suoi obiettivi principali la riduzione della povertà estrema dal 15 al 9,3% e la contrazione del deficit fiscale dal 14 al 5% del PIL. Una serie di fattori - crisi finanziaria, sfavorevole congiuntura internazionale, alto livello di indebitamento, distribuzione del reddito tra le più inique del pianeta, insufficienti infrastrutture, assenza di un mercato di risparmio e di investimento – ostacolano il progresso economico e sociale del Paese. La SACE ha incluso il Nicaragua nella settima categoria di rischio, la più elevata, in quanto Paese HIPC (Hevily Indebted Poor Countries). Le previsioni di crescita per il 2005 sono del 4% e si attestano ad un livello inferiore al tasso di crescita del PIL registratosi nel 2004, pari al 5,1%. Tra i punti di forza del Nicaragua possono essere ricordati l’abbondanza di risorse ed attrazioni naturali, una manodopera competitiva, la giovane età della popolazione (l’età media è 20 anni), le leggi per la promozione e la promozione degli investimenti.
L'Accordo fornisce in primo luogo le definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo stesso (art. I). La definizione di "investimento" si sostanzia in un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:
a) diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;
c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;
d) diritti di proprietà intellettuale o industriale;
e) ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo;
f) ogni incremento di valore dell’investimento originario.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna (art. II) ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della propria parte. Agli investitori dell’altra Parte, inoltre, sono assicurati un trattamento giusto ed equo, nonché la piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; è previsto altresì che ai cittadini dell’altra Parte coinvolti in un investimento che ha luogo sul proprio territorio, siano assicurate adeguate condizioni di lavoro, oltre che tutte le agevolazioni possibili in materia di ingresso, soggiorno e spostamento. Ciascuna Parte autorizza le imprese dell’altra Parte contraente ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, senza vincoli di nazionalità ma in conformità alle leggi della Parte contraente ospitante. (art. II, co. 6).
Le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi (art. III, c. 1). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. III, c. 3).
La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni, da effettuarsi attraverso il riconoscimento di un adeguato indennizzo, derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, a prescindere dal fatto che siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. (art. IV).
La protezione degli investimenti è assicurata inoltre (art. V) dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente all’effettivo valore commerciale dell’investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o di esproprio alla data di pagamento. In caso di mancato utilizzo dell’investimento espropriato, è previsto il diritto di riacquisto ad un prezzo calcolato alla data del riacquisto, sulla base degli stessi criteri adottati al momento del calcolo del risarcimento del danno.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati. E’ riprodotto un elenco non esaustivo dei trasferimenti tutelati dall’Accordo. (artt. VI).
In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti, o da una delle sue Istituzioni, contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. VII).
E’ previsto che i trasferimenti previsti dagli articoli IV, V, VI e VII vengano effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro otto mesi (art. VIII).
Vengono stabilite, inoltre, una procedura arbitrale (è prevista l’istituzione di un tribunale arbitrale ad hoc) affidata ad organi imparziali per la composizione delle controversie in materia di interpretazione e applicazione dell’Accordo che dovessero insorgere fra le Parti (art. IX) nonché procedure giurisdizionali (con competenza dei tribunali locali) e arbitrali di differente tipologia per la composizione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, attribuendo agli investitori la scelta tra le diverse procedure (art. X).
In base all'art. XI l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.
L'art. XII permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene inoltre salvaguardato l’investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, facendo tuttavia salve le disposizioni nazionali volte a prevedere l’evasione e l’elusione fiscale.
La durata dell'Accordo (art. XIV) è prevista in dieci anni, con rinnovo tacito per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli I-XII dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale documento, infatti, afferma che alle eventuali maggiori spese per il bilancio statale, non preventivamente quantificabili, si potrà fare fronte con provvedimenti legislativi ad hoc, se di entità rilevante, oppure con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Si segnala che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede regolamenti giudiziari (con l'eventuale ricorso a un tribunale arbitrale). L’ATN rileva inoltre che l’Accordo in esame non incide sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia, tra l’altro, l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le prospettive operative di imprese del nostro Paese in vari settori dell'economia del Nicaragua.
N. 6227
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 14 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 3435)
PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FINI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (SINISCALCO)
CON IL MINISTRO DELL'INTERNO (PISANU)
CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (CASTELLI)
E CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SCAJOLA) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 dicembre 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3435
DISEGNO DI LEGGE |
PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FINI) DI CONCERTO COL MINISTRO DELL’INTERNO (PISANU) COL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (SINISCALCO) COL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SCAJOLA) E COL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (BUTTIGLIONE)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2005 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Nicaragua intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell’ambito degli Accordi sull’argomento che l’Italia ed altri Paesi dell’Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con diversi Paesi dell’area latino-americana.
Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell’altra Parte.
Per investimento si deve intendere tra l’altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d’autore, marchi, e così via), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l’esercizio di attività economiche.
Le principali disposizioni contenute nell’Accordo si riferiscono:
a) regolamento per nazionalizzazione o esproprio (articolo V).
Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;
b) trasferimento di capitali, utili e relativo regime (articolo VI).
È previsto il libero trasferimento di capitali, redditi, profitti e retribuzioni. Per il calcolo degli interessi maturati dagli investitori si è concordato, in fase negoziale, di applicare il tasso EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate);
c) soluzione delle controversie.
L’articolo X, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell’altra Parte contraente, prevede la possibilità di ricorrere – a scelta – a Tribunali nazionali, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti oppure ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). L’articolo IX, riguardante le modalità di risoluzione delle controversie sull’interpretazione dell’Accordo tra le Parti contraenti, che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale ad hoc.
La finalizzazione dell’Accordo riveste per i due Paesi un’importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti in Nicaragua in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani in Nicaragua. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo. È da osservare, infine, che la SACE S.p.A. (Servizi assicurativi del commercio estero) richiede tale tipo di accordi con i Paesi in via di sviluppo per le proprie operazioni assicurative.
L’Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all’autorizzazione parlamentare alla ratifica e all’ordine di esecuzione, norme di adeguamento all’ordinamento interno.
Dall’attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall’ordinamento locale, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall’Accordo, essi non sono minimamente quantificabili: pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede, con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. D’altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli IX e X) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Infine per quanto riguarda le spese del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Pertanto, sulla base delle considerazioni predette, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
Analisi tecnico-normativa
Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l’Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all’articolo X, così ricadendo nelle ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione.
L’Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l’ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall’articolo XII, comma 2, dell’Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
In conclusione, l’Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta – oltre all’autorizzazione parlamentare di ratifica ed all’ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
Le definizioni dei termini contenuti nell’Accordo sono indicate nell’articolo I dell’Accordo. Esse non sono innovative.
L’Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente, in materia, tra Italia e Nicaragua ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Il testo dell’Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall’Italia e dagli altri Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
1. Destinatari diretti ed indiretti
Sono coinvolti sotto il profilo economico dell’introduzione della regolamentazione:
a) i soggetti italiani che realizzano o realizzeranno investimenti in Nicaragua;
b) i soggetti nicaraguensi che realizzano o realizzeranno investimenti in Italia.
L’Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Nicaragua.
L’Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Nicaragua in tutti i settori economici.
2. Obiettivi e risultati attesi
L’Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori – persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni, e così via) – delle due Parti contraenti.
Primo obiettivo dell’Accordo, che si consegue per effetto dell’impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggior certezza giuridica, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Nicaragua e nicaraguensi in Italia.
Detto quadro di certezza e di precise garanzie è requisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.
L’Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell’interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall’Italia al Nicaragua di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l’Italia, l’Accordo nel dare maggiore certezza ai nostri operatori favorirà i nostri investimenti nel Paese istmico con ricadute positive anche di natura commerciale.
L’Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un’accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.
Va inoltre menzionato il processo di integrazione economica tra gli Stati dell’area centroamericana con la conseguente possibilità per le imprese italiane di servire non solo il mercato nicaraguense ma anche quello subregionale istmico e caraibico.
3. Aspetti organizzativi ed oneri
L’Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
4. Opzioni alternative
L’Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Nicaragua.
Quanto alle clausole dell’Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di Accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo XIII dell’Accordo stesso. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(omissis)
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005
261ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.
IN SEDE REFERENTE
(3435) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004
(Esame e rinvio)
Prende la parola il relatore PIANETTA (FI), osservando come l’Accordo per il quale il Governo chiede l’autorizzazione a procedere alla ratifica rientri pienamente nella tipicità di quegli atti internazionali che l’Italia e altri Paesi dell’Unione europea hanno stipulato con diversi Stati, anche dell’area latino-americana, allo scopo di incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell’altra Parte. Sono pertanto ricompresi nel testo dell’Accordo la definizione del concetto di investimento, la disciplina dei casi di nazionalizzazione o esproprio, il regime di trasferimento dei capitali e degli utili, le procedure di soluzione delle controversie e i sistemi di risarcimento per perdite dovute a eventi eccezionali.
Le ragioni che militano a favore della ratifica - specifica il relatore - stanno principalmente nella considerazione che l’Accordo, dal quale non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura agli operatori italiani il trattamento più favorevole previsto dall’ordinamento locale e garantisce la libertà di trasferimento dei capitali, rappresentando così un elemento di stimolo al flusso di investimenti in Nicaragua in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese latino-americano.
L’Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambe le Parti contraenti attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell’interscambio commerciale. In particolare, da parte nicaraguese ci si attende un significativo trasferimento di know how tecnico e manageriale italiano, con conseguente maggiore efficienza del sistema produttivo locale e creazione di nuova occupazione; l’effetto moltiplicatore che dovrebbe determinarsi sugli investimenti contribuirà quindi a un’accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà la dinamica concorrenziale.
Per quanto riguarda invece l’Italia - prosegue il relatore- il quadro di maggiore certezza giuridica realizzato grazie all’Accordo favorirà gli investimenti nello Stato centro-americano con ricadute positive anche di natura commerciale. Del resto, il processo di integrazione economica in atto tra i Paesi di quell’area aprirà alle imprese italiane la possibilità di servire non solo il mercato nicaraguese, ma anche quello subregionale istmico e caraibico. Osserva inoltre che questo tipo di accordi viene sollecitato anche dall’ente per i Servizi assicurativi del commercio estero (SACE), proprio per le facilitazioni che ne derivano sul piano delle operazioni assicurative.
Il relatore conclude quindi il suo intervento invitando conseguentemente la Commissione ad una rapida approvazione del provvedimento in esame.
Il seguito dell’esame è pertanto rinviato.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2005
264ª Seduta
Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.
IN SEDE REFERENTE
(3435) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso, nel corso della quale era stata svolta la relazione.
Al riguardo, il presidente PROVERA fa presente che gli uffici competenti del Ministero degli affari esteri hanno inviato una nota scritta per fornire assicurazioni circa le osservazioni formulate nel parere della Commissione giustizia, relativamente alla compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Accordo con la vigente normativa italiana in materia.
Prende atto la Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005
266ª Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
(3435) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non presenta profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.
GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri
MercolEDÌ 30 novembre 2005
172ª Seduta
Presidenza del Presidente
Antonio Caruso
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alla 3a Commissione:
(3435)Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004 : parere di nulla osta con osservazione;
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 29 novembre 2005
529ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.
(3435)Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio )
Il relatore FASOLINO (FI) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, e posto che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica, che occorre acquisire conferma che, come indicato nella relazione illustrativa, agli eventuali indennizzi per gli eventi eccezionali di cui all’articolo IV dell’Accordo recato dal medesimo disegno di legge si possa far fronte con le risorse individuate da provvedimenti legislativi ad hoc e che a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio risultino risorse disponibili già finalizzate a far fronte agli oneri per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti, tra cui la costituzione del Tribunale arbitrale ad hoc di cui all’articolo IX, e per la soluzione delle controversie tra gli investitori e le parti, ivi compresa la costituzione del Tribunale arbitrale ad hoc di cui all’articolo X, paragrafo 3, lettera b), dell’Accordo.
Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire le informazioni richieste in altra seduta.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MercolEDÌ 30 novembre 2005
530ª Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
(3435)Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al provvedimento in titolo, svolge considerazioni analoghe a quelle relative al disegno di legge n. 2881, testé esaminato, in quanto i profili finanziari sono di analoga portata.
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che alla copertura di eventuali oneri per indennizzi derivanti dagli eventi eccezionali di cui all’articolo IV dell’Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e che alle procedure per la soluzione delle eventuali controversie di cui agli articoli IX e X dell’Accordo, compresa la costituzione del Tribunale arbitrale ivi richiamato, si provveda nell’ambito degli appositi stanziamenti di bilancio destinati a liti e arbitraggi autorizzati dalla legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.".
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N. 3435-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
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(Relatore PIANETTA) Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2005 SUL DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004
———– presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze col Ministro dell’interno col Ministro della giustizia e col Ministro delle attività produttive
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2005 ———–
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo per il quale il Governo chiede l’autorizzazione a procedere alla ratifica rientra pienamente nella tipicità di quegli atti internazionali che l’Italia e altri Paesi dell’Unione europea hanno stipulato con diversi Stati, anche dell’area latino-americana, allo scopo di incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell’altra Parte. Sono pertanto ricompresi nel testo dell’Accordo la definizione del concetto di investimento, la disciplina dei casi di nazionalizzazione o esproprio, il regime di trasferimento dei capitali e degli utili, le procedure di soluzione delle controversie e i sistemi di risarcimento per perdite dovute a eventi eccezionali.
Le ragioni che militano a favore della ratifica stanno principalmente nella considerazione che l’Accordo, dal quale non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura agli operatori italiani il trattamento più favorevole previsto dall’ordinamento locale e garantisce la libertà di trasferimento dei capitali, rappresentando così un elemento di stimolo al flusso di investimenti in Nicaragua in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese latino-americano.
L’Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambe le Parti contraenti attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell’interscambio commerciale. In particolare, da parte nicaraguese ci si attende un significativo trasferimento di know how tecnico e manageriale italiano, con conseguente maggiore efficienza del sistema produttivo locale e creazione di nuova occupazione; l’effetto moltiplicatore che dovrebbe determinarsi sugli investimenti contribuirà quindi a un’accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà la dinamica concorrenziale.
Per quanto riguarda invece l’Italia, il quadro di maggiore certezza giuridica realizzato grazie all’Accordo favorirà gli investimenti nello Stato centro-americano con ricadute positive anche di natura commerciale. Del resto, il processo di integrazione economica in atto tra i Paesi di quell’area aprirà alle imprese italiane la possibilità di servire non solo il mercato nicaraguese, ma anche quello subregionale istmico e caraibico. Va inoltre osservato che questo tipo di accordi viene sollecitato anche dall’ente per i Servizi assicurativi del commercio estero (SACE), proprio per le facilitazioni che ne derivano sul piano delle operazioni assicurative.
Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.
Pianetta, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Falcier)
6 dicembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Caruso Antonino)
30 novembre 2005
La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta con la seguente osservazione: si invita la Commissione di merito a voler controllare la compatibilità – agli effetti della concreta attuabilità dello strumento internazionale – delle disposizioni contenute nell’articolo quinto e, in particolare, nei commi 1, 3 e 6 dello stesso, con le vigenti disposizioni in materia contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ferrara)
30 novembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che alla copertura di eventuali oneri per indennizzi derivanti dagli eventi eccezionali di cui all’articolo IV dell’Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo e che alle procedure per la soluzione delle eventuali controversie di cui agli articoli IX e X dell’Accordo, compresa la costituzione del Tribunale arbitrale ivi richiamato, si provveda nell’ambito degli appositi stanziamenti di bilancio destinati a liti e arbitraggi autorizzati dalla legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, pare di nulla osta.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo XIII dell’Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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921a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 14 DICEMBRE 2005
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Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente MORO
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Approvazione del disegno di legge:
(3435) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004 (ore 12,12)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3435.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
PIANETTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
BETTAMIO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, anch'io mi rimetto alla relazione scritta del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004 (3435)
ARTICOLI 1, 2 E 3
ART. 1.
Approvato
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Managua il 20 aprile 2004.
Art. 2.
Approvato
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo XIII dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Malta 30 luglio 1973, n. 492
Cina 3 marzo 1987, n. 109
Tunisia 2 gennaio 1989, n. 16
Sri-Lanka 9 ottobre 1989, n. 359
Kuwait 30 dicembre 1989, n. 447
Ungheria 30 dicembre 1989, n. 448
Malaysia 9 aprile 1990, n. 93
Filippine 23 giugno 1990, n. 178
Bulgaria 23 giugno 1990, n. 179
Bolivia 5 ottobre 1991, n. 341
Corea del Sud 7 gennaio 1992, n. 19
Polonia 7 gennaio 1992, n. 30
Bangladesh 18 agosto 1993, n. 333
Argentina 18 agosto 1993, n. 334
Algeria 18 agosto 1993, n. 335
Egitto 4 marzo 1994, n. 201
Uruguay 8 marzo 1994, n. 205
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Vietnam 8 marzo 1994, n. 206
Cile 9 dicembre 1994, n. 732
Indonesia 9 dicembre 1994, n. 733
Romania 14 dicembre 1994, n. 704
Albania 14 dicembre 1994, n. 709
Mongolia 14 dicembre 1994, n. 713
Marocco 14 dicembre 1994, n. 714
Cuba 12 maggio 1995, n. 214
Congo 5 luglio 1995, n. 299
Giamaica 5 luglio 1995, n. 300
Perù 5 luglio 1995, n. 302
Kazakhstan 12 marzo 1996, n. 172
Lituania 5 novembre 1996, n. 592
Oman 5 novembre 1996, n. 594
Etiopia 5 novembre 1996, n. 597
Emirati Arabi Uniti 3 febbraio 1997, n. 32
Barbados 7 aprile 1997, n. 107
Ucraina 7 aprile 1997, n. 112
Bielorussia 7 aprile 1997, n. 113
Federazione Russa 1° luglio 1997, n. 223
Repubblica Ceca 1° luglio 1997, n. 224
Hong-Kong 1° luglio 1997, n. 225
India 19 gennaio 1998, n. 12
Arabia saudita 19 gennaio 1998, n. 13
Croazia 2 marzo 1998, n. 47
Kenya 15 dicembre 1998, n. 478
Sudafrica 15 dicembre 1998, n. 479
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Lettonia 15 dicembre 1998, n. 480
Rep. Macedone 29 marzo 1999, n. 99
Georgia 29 marzo 1999, n. 100
Uzbekistan 27 maggio 1999, n. 168
Uganda 27 maggio 1999, n. 190
Giordania 28 ottobre 1999, n. 429
Azerbaidjan 28 ottobre 1999, n. 430
Libano 28 ottobre 1999, n. 431
Estonia 27 gennaio 2000, n. 13
Repubblica Slovacca 26 maggio 2000, n. 166
Eritrea 16 marzo 2001, n. 109
Pakistan 16 marzo 2001, n. 116
Moldova 27 marzo 2001, n. 148
Messico 11 marzo 2002, n. 48
Iran 11 luglio 2002, n. 171
Bosnia-Erzegovina 11 luglio 2002, n. 177
Armenia 27 settembre 2002, n. 232
Camerun 15 gennaio 2003, n. 20
Tanzania 15 gennaio 2003, n. 21
Slovenia 14 febbraio 2003, n. 37
Mozambico 3 giugno 2003, n. 154
Siria 19 agosto 2003, n. 258
Turchia 27 ottobre 2003, n. 294
Libia 3 novembre 2003, n. 318
Qatar 3 novembre 2003, n. 331
Nigeria 26 febbraio 2004, n. 64
TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE.
MANAGUA.
25.01.1906.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 508 DEL 21.10.1906 - GU N. 267 DEL 16.11.1906.
IN VIGORE SI 28.09.1906.
CONVENZIONE SULLA CITTADINANZA.
MANAGUA.
20.09.1917.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 2531 DEL 18.10.1923 - GU N. 293 DEL 14.12.1923.
IN VIGORE SI 16.10.1923.
SCAMBIO DI NOTE PER IL RISTABILIMENTO DELLO STATO DI PACE.
MANAGUA – CITTA’ DEL GUATEMALA.
08.07.1949 - 08.08.1949.
IN VIGORE SI 08.08.1949. RETROATTIVAMENTE DAL 04.03.1946.
SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE UNA FORNITURA DI RISO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE
MANAGUA.
21.09.1979.
IN VIGORE SI 21.09.1979.
ACCORDO FINANZIARIO.
MANAGUA.
29.05.1981.
IN VIGORE SI 29.05.1981.
SCAMBIO DI LETTERE PER UNA FORNITURA DI RISO A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON N. 2 ALLEGATI
MANAGUA.
27.07.1982.
IN VIGORE SI 27.07.1982.
N. 3 SCAMBI DI LETTERE RELATIVI ALLA FORNITURA 3.300 TONNELLATE DI RISO, 1.640 TONNELLATE DI PASTA E 46 TONNELLATE DI PRODOTTI LIOFILIZZATI A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE, CON ALLEGATI E LETTERA NICARAGUENSE.
MANAGUA.
04-16 .08.1986
IN VIGORE SI 16.08.1986
PROTOCOLLO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO STRAORDINARIO NEL SETTORE DELLA RISICOLTURA.
ROMA.
20.05.1989.
IN VIGORE SI 20.05.1989. COMUNICATO IN GU N. 242 SO DEL 16.10.1989.
PROTOCOLLO FINANZIARIO DI COMMODITY AID, CON N. 3 ALLEGATI.
ROMA.
28.11.1989.
IN VIGORE SI 28.11.1989. COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1991.
SCAMBIO DI NOTE CHE INTEGRA IL PROTOCOLLO FINANZIARIO DEL 28.11.1989.
MANAGUA.
06.05.1991 - 20.05.1991.
IN VIGORE SI 20.05.1991.
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI CONTROPARTITA DEGLI AIUTI ALIMENTARI PER UN PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIALE NELLA IV REGIONE DEL NICARAGUA, CON ALLEGATI A E B.
MANAGUA.
24.09.1991.
IN VIGORE SI 24.09.1991 - GU N. 12 SO DEL 16.01.1995.
SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AGLI EMENDAMENTI DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO FIRMATO A ROMA IL 28.11.1989.
MANAGUA.
01.07/28.09.1993.
IN VIGORE SI 28.09.1993. COMUNICATO IN GU N. 87 SO DEL 15.04.1994.
ACCORDO CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO ESTERO NICARAGUENSE (CLUB DI PARIGI DEL 17.12.1991).
ROMA.
17.10.1994.
IN VIGORE SI 17.10.1994 - GU N. 12 SO DEL 16.01.1995.
ACCORDO QUADRO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI FONDI DI CONTROVALORE GENERATI DA AIUTI BILATERALI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA.
MANAGUA.
05.10.1995.
IN VIGORE SI 10.03.1998.
PROTOCOLLO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTO STRAORDINARIO NEL SETTORE RISICOLO E NELLA V REGIONE.
MANAGUA.
29.08.1996.
IN VIGORE SI 05.02.1997 - COMUNICATO IN GU N. 87 SO DEL 15.04.1997.
SCAMBIO DI NOTE CON IL NICARAGUA PER L’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DEL VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 1999 – DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO SCHENGEN
MANAGUA.
12.11.1998
IN VIGORE SI 01.01.1999
ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL NICARAGUA
MANAGUA.
19.08.1999
IN VIGORE SI 15.12.1999
ACCORDO RELATIVO ALL'INTERVENTO PER ALLEVIARE LE CONSEGUENZE DELL'URAGANO MITCH, CON ANNESSI 1 E 2
MANAGUA.
30.07.2001
IN VIGORE SI 11.01.2002
ACCORDO SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO
MANAGUA.
21.10.2003
IN VIGORE SI 21.10.2003
ACCORDO PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 4 MARZO 2004), CON ALLEGATI
MANAGUA.
27.01.2005
IN VIGORE SI 27.01.2005
ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL NICARAGUA - CLUB DI PARIGI DEL 22.3.1995
MANAGUA.
10.05.1996
ACCORDO PER LA CANCELLAZIONE DEL DEBITO ESTERO DEL NICARAGUA NEI CONFRONTI DELL'ITALIA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 28.3.1991, N. 106 - CLUB DI PARIGI DEL 17.12.1991 E DEL 22.3.1995
MANAGUA.
04.11.1996
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
MANAGUA.
20.04.2004
Dopo la dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna (1821), il Nicaragua divenne nel 1838 una Repubblica indipendente: la Gran Bretagna, che aveva occupato nella prima metà dell’Ottocento parte della costa caraibica, si ritirò poi progressivamente dal Paese. La vera limitazione della sovranità nicaraguense venne invece dagli Stati Uniti, che dal 1910 al 1930 occuparono quasi ininterrottamente il Paese, imponendo altresì la firma, nel 1914, di un Trattato fortemente restrittivo di quella sovranità.
Dal 1933 al 1979 il Nicaragua visse sotto la brutale dittatura della famiglia Somoza, che si appropriò di una larga parte della ricchezza nazionale: tuttavia, già dal 1962 si era formato il Fronte sandinista[1] di liberazione nazionale, di orientamento radicale, che condusse una strenua lotta contro il regime somozista. Nel luglio 1979, con la vittoria dei sandinisti, la dittatura dei Somoza cadde, ma il nuovo regime fu preda di suggestioni marxiste e rivoluzionarie, alimentate dai ai tentativi USA di continuare a influenzare il Paese con il sostegno accordato alle forze rivoluzionarie (“Contras”). Lo stato di emergenza in Nicaragua poté esser revocato solo nel 1988, nel quadro del processo di pace in centro America: il regime sandinista accettò pacificamente di cedere il potere nel 1990, dopo la vittoria elettorale dell’Unione nazionale di opposizione di Violeta Chamorro (moglie di un giornalista ucciso nel 1972 per ordine dei Somoza). Le successive elezioni (1996 e 2001) hanno visto nuove sconfitte dei sandinisti, ma senza crisi istituzionali: il Paese ha iniziato un percorso di ricostruzione della propria compagine economica, ma ha subito un durissimo colpo nel 1998 a causa dell’uragano “Mitch”.
Dal punto di vista istituzionale, il Nicaragua è una Repubblica presidenziale amministrativamente suddivisa in 15 Dipartimenti e 2 Regioni autonome (Atlantico Nord e Atlantico Sud), nella quale, in base alla Costituzione del 1987 e successivi emendamenti, il Capo dello Stato guida anche il Governo, da lui stesso nominato. Il Presidente è eletto a suffragio universale per cinque anni, e può svolgere un secondo mandato non consecutivo. Nelle ultime elezioni presidenziali del 4 novembre 2001, la vittoria è andata a Enrique Bolanos del Partito liberale costituzionale.
Il Parlamento è unicamerale – lo presiede attualmente René Nuňez -, ed è composto da 90 membri elettivi, scelti con sistema elettorale proporzionale su liste di partito, per un mandato di 5 anni: le ultime elezioni legislative, concomitanti con le presidenziali, hanno fatto registrare la vittoria del Partito liberale costituzionale, che si è aggiudicato 47 seggi, mentre i sandinisti ne hanno ottenuti 43.
Sul piano economico, il Nicaragua si presenta come un Paese tra i più poveri delle Americhe, con basso reddito pro-capite, massiccia disoccupazione e un pesante debito estero, mentre la distribuzione della scarsa ricchezza è assolutamente ineguale. Nonostrante alcuni progressi del Nicaragua verso una maggiore stabilità economica, permane l’insufficienza del ritmo di crescita del PIL. All’inizio del 2004 il Nicaragua ha ottenuto, grazie all’ottemperanza con gli obblighi assunti verso le Istituzioni finanziarie internazionali, una riduzione del debito estero pari a 4 miliardi di dollari USA[2]. Lo stock del debito resta tuttavia molto elevato, e vi è anche un problema di ingente debito pubblico. Un fattore di debolezza è inoltre rappresentato dalla ridotta base politica, nel Paese, del Presidente Bolanos, che gode invece della fiducia degli ambienti internazionali.
Dati di base
(Fonte: CIA, The World Factbook 2005)
Superficie: 129.494 kmq.
Risorse naturali: oro, argento, rame, tungsteno, piombo, zinco, legnami, prodotti della pesca
Popolazione: 5.465.100 (stime luglio 2005)
Capitale: Managua
Crescita demografica: 1,92% (stime 2005)
Mortalità infantile: 29,1 per mille nati vivi
Speranza di vita: anni 70,3
Gruppi etnici: meticci 69%, bianchi 17%, neri 9%, amerindi 5%
Religioni: cattolica 72,9%, evangelica 15,1%, altre confessioni 3,5%, nessuna 8,5% (censimento 1995)
Lingue: spagnolo (ufficiale) 97,5%, Miskito 1,7%, altre[3] 0,8%
Analfabetismo: 32,5%
PIL: 12,34 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Tasso di crescita del PIL: 4% (stime 2004)
PIL pro-capite: 2.300 dollari USA (stime 2004 - a parità di potere d'acquisto)
Compos. settor. del PIL: agricoltura 20,7%, industria 24,7%, servizi 54,6% (stime 2004)
Distrib. della forza-lavoro: agricoltura 30,5%, industria 17,3%, servizi 52,2% (stime 2003)
Tasso di disoccupazione: 7,8% (stime 2003), ma con un tasso di sottoccupazione di oltre il 40%
Popolazione in povertà: 50% (stime 2001)
Inflazione: 9,3% (stime 2004)
Debito pubblico: 69,5% del PIL (stime 2004)
Esportazioni: 750 milioni di dollari USA (stime 2004)
Importazioni: 2,02 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Debito estero: 4,573 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Moneta nazionale: Cordoba d’oro; parità 2004 = 15,937 x 1 dollaro USA
Presidente |
Enrique BOLANOS |
Vice Presidente |
Alfredo GOMEZ Urcuyo |
Segretario alla Presidenza |
Leonardo SOMARRIBA |
Min. dell’agricoltura e foreste |
Jose Augusto "Tuto" NAVARRO |
Min. della difesa |
Avil RAMIREZ |
Min. dell’istruzione, della cultura e dello sport |
Miguel Angel GARCIA |
Min. dell’ambiente e delle risorse naturali |
Arturo HARDING |
Min. per la famiglia |
Carmen LARGAESPADA |
Min. delle finanze e del credito pubblico |
Mario ARANA |
Min. degli Affari esteri |
Norman CALDERA |
Min. per il Governo |
Julio VEGA, Dr. |
Min. della salute |
Magarita GURDIAN |
Min. dell’industria, sviluppo e commercio |
Alejandro ARGUELLO |
Min. del lavoro |
Virgilio GURDIAN |
Min. del turismo |
Lucia Salazar C. DE ROBELO |
Min. dei trasporti e delle infrastrutture |
Pedro SOLORZANO |
[1] Il movimento si ispirava alla lotta condotta tra il 1927 e il 1932 da Augusto Cesar Sandino, sostenitore del Partito liberale, che, accusando i conservatori di detenzione illegale del potere, lanciò un movimento di guerriglia che suscitò vasti consensi nel Paese e all’estero, con un’impostazione largamente “nazionale” – lo scopo principale era ottenere la partenza delle truppe USA dal Nicaragua – e interclassista. Raggiunto il proprio obiettivo, Sandino fu assassinato nel 1934 dalla Guardia Nazionale di Anastasio Somoza, che gli statunitensi avevano lasciato a vigilare sui loro interessi nel Paese.
[2] La riduzione è avvenuta nel quadro dell’Iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) del Fondo monetario internazionale.
[3] Sulla costa atlantica è diffuso l’uso dell’inglese e di dialetti indigeni.