XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica popolare cinese - A.C. 6228 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 860 | ||
Data: | 12/01/06 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica popolare cinese A.C. 6228
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n. 860
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xiv legislatura 12 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0450.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
Documentazione
Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cina
Accordi bilaterali in materia di coproduzione cinematografica
Dati identificativi del disegno di
legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
6228 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; spettacolo |
Firma dell’Accordo |
Pechino, 4 dicembre 2004 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
14 dicembre 2005 |
§ annuncio |
15 dicembre 2005 |
§ assegnazione |
21 dicembre 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri e comunitari) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V e VII |
Oneri finanziari |
No |
L’Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e delle relazioni culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film commercialmente competitivi tanto sul mercato delle due Parti quanto su quello di Paesi terzi.
L’Accordo in esame contiene disposizioni analoghe a quelle contenute in numerosi altri accordi bilaterali fatti dall’Italia nella stessa materia.
L’Accordo si compone di diciotto articoli.
L’articolo 1 precisa innanzitutto che, ai fini dell’Accordo, il termine “film in coproduzione” sta ad indicare un film il cui finanziamento e la cui produzione avviene in maniera congiunta ad opera di produttori delle due Parti, e stabilisce che tali film beneficeranno di tutti i vantaggi di cui godono i film nazionali.
Relativamente alla normativa italiana si ricorda che il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede all’articolo 6, in materia di coproduzioni, che possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti che vengono nello stesso articolo elencati.
La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta, ai sensi dell’articolo 2, alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti, e cioè della Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali per quanto riguarda l’Italia, e del Film Bureau per la Cina.
Per godere dei benefici della coproduzione, i film dovranno essere realizzati, in base al dettato generale dell’articolo 3, da produttori e studi cinematografici con personalità giuridica, e buone capacità finanziarie e un forte supporto finanziario, per quanto riguarda la sola Cina, debitamente autorizzati.
In base all’articolo 4, la proporzione degli apporti, che sarà decisa di volta in volta dai produttori, non potrà scendere per nessuno dei due Paesi al di sotto del 20 per cento del costo del film.
L’articolo 5 prevede la partecipazione alla realizzazione del film di produttori, soggettisti, registi e altro personale che siano cittadini delle Parti, o degli Stati membri dell’UE; fra i cittadini cinesi sono inclusi anche quelli di Hong Kong e di Macao (non vengono invece menzionati i cittadini di Taiwan, nonostante la Cina, e tutti i paesi che intrattengono rapporti internazionali con essa, compresa l’Italia, dichiarino di considerare formalmente Taiwan parte integrante della Repubblica popolare cinese). La proporzione degli apporti tecnici ed artistici viene decisa dai produttori, ma sono consentite anche coproduzioni con una partecipazione esclusivamente finanziaria.
L’articolo 6 consente che le riprese in esterni vengano effettuate anche in Paesi che non partecipano alla coproduzione, previa autorizzazione e con la presenza di tecnici di almeno una delle due Parti.
Con l’articolo 7 le Parti si impegnano a fornire i visti temporanei per l’entrata del personale necessario alla coproduzione, nonché le autorizzazioni doganali per il materiale.
E’ sancito il rispetto di tutte le norme di legge, nonché della fede religiosa, della cultura e delle usanze del Paese nel quale si svolgono le riprese in esterno da parte di tutto il personale impiegato nella lavorazione del film (articolo 8).
L’articolo 9 prevede che, in linea di massima, la fase di post-produzione verrà svolta nel Paese nel quale sono state effettuate le riprese esterne.
L’articolo 10 attribuisce alle Autorità competenti il compito di approvare il film coprodotto e di autorizzarne l’uscita in pubblico.
Ai sensi dell’articolo 11 i film coprodotti devono recare una dicitura nei titoli di testa o di coda che li identifichi come coproduzioni.
In merito alla ripartizione dei proventi e dei mercati, l’articolo 12 stabilisce che questa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori; i diritti d’autore spettano congiuntamente ai coproduttori.
Le Parti si impegnano a collaborare per consentire la partecipazione dei film coprodotti ad eventi internazionali;riguardo la sola Cina, tale partecipazione dovrà essere comunicata alle Autorità competenti con un anticipo, rispetto all’evento, di almeno 30 giorni (articolo 13).
L’articolo 14 affida il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell’Accordo e di risolvere le eventuali questioni, sempre relative alla sua applicazione, alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i Beni culturali e ad un organismo designato dalle Autorità del governo cinese. Compito di tali due organismi è anche quello di stabilire le norme di procedura per le coproduzioni, da effettuarsi attraverso scambio di note e nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti (articolo 16).
L’articolo 15 prevede che le Parti svolgano un’azione di sostegno verso i propri produttori per consentire loro di prendere parte a coproduzioni che si svolgono sul territorio dell’altra Parte.
In base a quanto stabilito dall’articolo 17, l’Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per tre anni, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. Anche dopo la denuncia, le coproduzioni già avviate beneficeranno delle condizioni dell’Accordo.
Rispetto ad analoghi precedenti accordi stipulati dall’Italia in materia di coproduzione cinematografica (cfr. tra gli altri l’Accordo con l’Uruguay del 13 marzo 2001, l’Accordo con l’Albania del 10 maggio 2002, l’Accordo con la Federazione russa del 28 novembre 2002, l’Accordo con il Sudafrica del 13 novembre 2003[1]), il testo in esame appare riconoscere poteri autorizzativi più ampi alle autorità nazionali competenti alla gestione dell’accordo nonché prevedere requisiti più stringenti per le imprese coinvolte, in particolare per quelle della Parte cinese.
L’art. 3 prevede che i produttori e gli studi cinematografici coinvolti nella coproduzione tra i due Paesi debbono avere la personalità giuridica, requisito non espressamente richiesto dal d. lgs. N. 28 del 2004, “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, che, all’art. 3, si limita a prevedere l’iscrizione delle imprese cinematografiche (e quindi dotate di personalità giuridica solo se costituite nella forma di società di capitali o di società cooperative) in appositi elenchi informatici istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali. In alternativa, per quanto riguarda la sola Parte cinese, è previsto che i produttori e gli studi cinematografici ottengano un’autorizzazione dal contenuto non meglio specificato.
Dall’art. 5 si evince che i progetti di coproduzione devono essere sottoposti all’approvazione delle competenti Autorità di entrambe le parti e l’art. 10 aggiunge che, una volta ultimati, i film debbono essere esaminati ed approvati dalle competenti autorità di entrambe le Parti. Lo stesso articolo chiarisce che il film può essere distribuito e proiettato all’interno ed all’esterno di ciascun paese solo quando il permesso di uscita in pubblico è accordato dall’Autorità competente.
L’at. 13 dispone inoltre che, in occasione della partecipazione a festival cinematografici internazionali, occorre effettuare una previa dichiarazione alle competenti Autorità cinesi ai fini della registrazione (almeno) 30 giorni prima dell’evento.
Rispetto ad analoghi precedenti accordi, va rilevato come venga prevista una doppia autorizzazione poiché oltre al progetto (come di norma prevedono gli altri accordi) si prevede che venga autorizzato anche il film una volta realizzato. Inoltre, mentre altri accordi chiariscono che l’autorizzazione è esclusivamente finalizzata alla concessione dei benefici previsti dalle legislazioni nazionali per le opere realizzate in coproduzione (e gli accordi recano di norma dei protocolli dove sono contenute le relative norme di procedura), l’Accordo in esame non chiarisce in alcun modo contenuto e finalità delle autorizzazioni. Va inoltre rilevato come il rilascio del permesso di uscita in pubblico (art.10) da parte delle autorità nazionali competenti (istituto che si ritrova menzionato in altri analoghi accordi) venga dichiarato necessario per distribuire e proiettare il film non solo all’interno, ma anche all’esterno di ciascun Paese. Pertanto, qualora, ad esempio, la Parte cinese non rilasciasse tale permesso, viene da chiedersi se il film potrebbe essere comunque distribuito e proiettato, oltre che in Italia, in Paesi terzi.
Anche riguardo all’art. 13, che prevede per i soli produttori cinesi un obbligo di dichiarazione, vi è da chiedersi se da tale procedura possa derivare (ad esempio nel caso in cui le autorità cinesi non procedano alla registrazione della dichiarazione) una limitazione della partecipazione a festival internazionali di film coprodotti.
Va infine rilevato come, a differenza di quanto generalmente previsto dagli Accordi bilaterali stipulati dall’Italia in materia di coproduzione cinematografica, l’Accordo in esame non istituisca una Commissione mista per l’esame delle condizioni di applicazione dell’Accordo stesso e la soluzione di eventuali difficoltà attuative. Le funzioni di verifica dell’applicazione dell’Accordo e la soluzione di questioni eventualmente insorte, sono infatti demandate, dall’art, 14, alle Autorità competenti dei due Paesi.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame, relativo all’Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La relazione illustrativa del governo (v. A.S. 3551) afferma che l’attuazione dell’Accordo in esame non prevede oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.
Come accennato, a differenza di quanto generalmente previsto dagli Accordi bilaterali in materia di coproduzione cinematografica, l’Accordo in esame non istituisce una Commissione mista per l’esame delle condizioni di applicazione dell’Accordo e la soluzione di eventuali difficoltà attuative: gli oneri finanziari previsti nei predetti Accordi sono da ricondurre proprio alle spese di missione e di viaggio per i funzionari inviati a partecipare alle riunioni della Commissione mista.
Il disegno di legge (A.S. 3551) è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L’ATN afferma che nella stesura del testo dell’Accordo si è tenuto conto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, facendone espressa menzione nell’articolato (v. ad es. l’articolo 5 che equipara i cittadini degli Stati membri dell’UE a quelli italiani ai fini dell’accesso ai benefici previsti dalle coproduzioni), sia del dettato del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che ha riformato la disciplina delle attività cinematografiche.
N. 6228
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 14 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 3551)
PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FINI)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO (PISANU)
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (SINISCALCO)
CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SCAJOLA)
E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (BUTTIGLIONE) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004
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Trasmesso dal
Presidente del Senato della Repubblica
il 14 dicembre 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3551
DISEGNO DI LEGGE |
PRESENTATO MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FINI) DI CONCERTO COL MINISTRO DELL’INTERNO (PISANU) COL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (SINISCALCO) COL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SCAJOLA) E COL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (BUTTIGLIONE)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2005 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
L’Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese ai rispettivi film nazionali.
L’articolo 1 definisce il significato di «film in coproduzione» e stabilisce che ogni film coprodotto gode degli stessi vantaggi dei film nazionali.
L’articolo 2 individua le Autorità competenti nei due Paesi.
L’articolo 3 stabilisce che i coproduttori devono possedere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, avere ottenuto il permesso e che gli stessi dispongano di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di una qualificata esperienza professionale.
L’articolo 4 fissa al 20 per cento del costo totale del film l’apporto minimo al progetto di coproduzione da parte di uno dei coproduttori dei due Paesi.
L’articolo 5 stabilisce che produttori, sceneggiatori, registi, attori principali e tecnici impiegati nelle coproduzioni devono essere cittadini italiani (inclusi i cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea) o cittadini della Repubblica popolare cinese (inclusi Hong Kong e le regioni ad amministrazione speciale di Macao).
L’articolo 6 stabilisce che le riprese in esterni in un Paese che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l’azione del film lo rendano necessario.
L’articolo 7 riguarda l’autorizzazione all’ingresso dei cittadini dell’altro Paese e l’importazione temporanea dell’attrezzatura cinematografica necessari alla realizzazione di una coproduzione.
L’articolo 8 stabilisce che il personale impiegato nella coproduzione debba rispettare la legislazione vigente nel Paese in cui le riprese hanno luogo, gli usi e i costumi, nonché il credo religioso.
L’articolo 9 definisce le modalità di effettuazione della post-produzione.
L’articolo 10 stabilisce che il film coprodotto può essere distribuito e proiettato in pubblico solo dopo il rilascio del permesso di uscita in pubblico da parte dell’Autorità competente.
L’articolo 11 specifica che il film realizzato in coproduzione deve essere identificato come tale nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento e nei materiali pubblicitari e promozionali.
L’articolo 12 stabilisce che entrambe le Parti detengono i diritti d’autore del film coprodotto e che la ripartizione dei territori e dei proventi deve essere negoziata tra i coproduttori, in conformità ai rispettivi apporti.
L’articolo 13 riguarda l’accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali.
L’articolo 14 precisa che gli organi competenti dei due Paesi esaminano l’applicazione dell’Accordo, si adoperano per la risoluzione di ogni eventuale problema.
L’articolo 15 stabilisce che le Autorità cinematografiche di entrambi i Paesi incoraggiano e sostengono l’attività di coproduzione.
L’articolo 16 prevede che le Autorità cinematografiche delle due Parti, con un successivo scambio di note, provvedono a fissare le «Norme di Procedura» per la coproduzione, nel rispetto delle legislazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi.
L’articolo 17 definisce le modalità di entrata in vigore dell’Accordo, il periodo di validità, nonché i termini per il rinnovo o la denuncia dello stesso, e gli eventuali effetti sui progetti di coproduzione in corso di realizzazione alla data della scadenza o denuncia.
L’articolo 18 – relativo alla data della firma dell’Accordo – stabilisce che lo stesso è redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e cinese, e specifica che in caso di divergenza nell’interpretazione il testo in inglese è quello prevalente.
L’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, non prevede oneri finanziari da imputare al bilancio dello Stato.
Analisi tecnico-normativa
A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
Quanto all’analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente, si fa presente che l’Accordo in oggetto non richiede l’adozione di atti normativi oltre la legge di ratifica. L’Accordo, peraltro, non innova la legislazione vigente, tenuto conto che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche prevede espressamente la stipula di Accordi di coproduzione cinematografica.
Nel negoziare il testo dell’Accordo, è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica ed il conseguente assorbimento dell’Accordo nel diritto interno siano compatibili con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento regionale. In particolare nell’articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l’Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione europea, nonché l’equiparazione dei cittadini dell’Unione europea ai cittadini italiani.
B) Elementi di drafting e linguaggio normativo
Non sono state introdotte dal testo dell’Accordo nuove definizioni normative, così come non figurano riferimenti normativi, modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né impliciti effetti abrogativi di disposizioni dell’atto normativo.
C) Ulteriori elementi da allegare alla relazione
Non vi sono ulteriori elementi da allegare alla presente relazione.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
L’Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese pone le condizioni per l’accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l’apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.
Destinatari: L’accordo si rivolge al settore della produzione cinematografica nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-cinesi di accedere agli aiuti nazionali e liberando così una serie di complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche di cui entrambi i Paesi sono portatori.
Soggetti coinvolti: responsabili della cooperazione prevista dall’Accordo sono, per la Repubblica italiana il Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport – Direzione generale per il cinema – e, per la Repubblica popolare cinese, la State Administration of Radio, Film and Television e la China Film Co-Production Corporation, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-cinesi e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.
Analisi costi-benefici: dall’esecuzione dell’Accordo sono attesi benefici nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-cinesi, hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all’attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004. Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso. Art. 3. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(omissis)
Esame in sede referente
presso la 3ª Commissione
Affari esteri
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005
261ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.
IN SEDE REFERENTE
(3551) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004
(Esame e rinvio)
Il senatore PIANETTA (FI) riferisce alla Commissione, specificando che il provvedimento in esame è finalizzato ad autorizzare la ratifica di un Accordo che si propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi. Si ritiene, infatti, che le coproduzioni cinematografiche italo-cinesi abbiano ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all’attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.
Passando al merito dell’Accordo, il relatore osserva che esso precisa il significato di "film in coproduzione" e stabilisce che essi godano degli stessi vantaggi dei film nazionali. Vengono poi individuati i requisiti che i coproduttori debbono possedere e si dispone che il personale impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana (inclusi i Paesi membri dell’Unione europea) o cinese, e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del Paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme autorizzano inoltre l’ingresso di cittadini di una Parte e la temporanea importazione di attrezzatura cinematografica nel territorio dell’altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in Paesi terzi laddove la sceneggiatura o l’azione dei film lo rendano necessario.
L’Accordo chiarisce quindi che i film coprodotti possono essere distribuiti e proiettati in pubblico solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle autorità competenti. Alla collaborazione e alla negoziazione fra i coproduttori sono infine rimesse sia le decisioni riguardo all’accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali, sia la ripartizione dei territori e dei proventi derivanti dai diritti d’autore, i quali appartengono ad entrambe le Parti contraenti.
Il relatore propone pertanto alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.
Il presidente CASTAGNETTI ritiene opportuno che il merito dell’Accordo venga ulteriormente approfondito nel prosieguo dell’esame, affinché la Commissione venga assicurata sulle cautele che si intenderà adottare in fase di attuazione della cooperazione cinematografica prevista dal documento in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2005
264ª Seduta
Presidenza del Presidente
PROVERA
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.
IN SEDE REFERENTE
(3551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso, nel corso della quale era stata svolta la relazione.
Dal momento che nessun senatore prende la parola in sede di discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005
266ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
(3551) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non suscita rilievi di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 29 novembre 2005
529ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.
(3551) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)
Il relatore FASOLINO (FI) illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni e proponendo, pertanto, di rendere parere non ostativo sul testo medesimo.
Con l’avviso conforme del Rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3551-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
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(Relatore PIANETTA) Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 2005 SUL DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004
———– presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell’interno col Ministro dell’economia e delle finanze col Ministro delle attività produttive e col Ministro per i beni e le attività culturali
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2005 ———–
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Onorevoli Senatori. – Il provvedimento in esame è finalizzato ad autorizzare la ratifica di un Accordo che si propone di realizzare un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possono contribuire a una maggiore conoscenza reciproca ed essere competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi. Si ritiene, infatti, che le coproduzioni cinematografiche italo-cinesi abbiano ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all’attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.
Nel merito, l’Accordo precisa il significato di «film in coproduzione» e stabilisce che essi godano degli stessi vantaggi dei film nazionali. Vengono poi individuati i requisiti che i coproduttori devono possedere e si stabilisce che il personale impiegato nella coproduzione debba essere di cittadinanza italiana (inclusi i Paesi membri dell’Unione europea) o cinese, e che tale personale è tenuto a rispettare la legislazione vigente, gli usi, i costumi e il credo religioso del Paese in cui le riprese hanno luogo. Ulteriori norme autorizzano inoltre l’ingresso di cittadini di una Parte e la temporanea importazione di attrezzatura cinematografica nel territorio dell’altro Stato contraente, nonché lo svolgimento di riprese in Paesi terzi laddove la sceneggiatura o l’azione dei film lo rendano necessario.
L’Accordo dispone quindi che i film coprodotti possano essere distribuiti e proiettati in pubblico solo dopo il rilascio del relativo permesso da parte delle autorità competenti. Alla collaborazione e alla negoziazione fra i coproduttori sono infine rimesse sia le decisioni riguardo all’accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali, sia la ripartizione dei territori e dei proventi derivanti dai diritti d’autore, i quali appartengono ad entrambe le Parti contraenti.
Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.
Pianetta, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Falcier)
6 dicembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Fasolino)
29 novembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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921a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 14 DICEMBRE 2005
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Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente MORO
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Approvazione del disegno di legge:
(3551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 (ore 12,13)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3551.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
PIANETTA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
BETTAMIO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, anch'io mi rimetto alla relazione scritta del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica popolare
cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 (3551)
ARTICOLI 1, 2 E 3
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(inclusa la Regione amministrativa speciale di Hong Kong)
TITOLO ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
08.10.1972.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 385 DEL 05.06.1974 - GU N. 225 DEL 29.08.1974.
IN VIGORE SI 14.02.1975.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI MARCHI DI FABBRICA.
LUOGO-DATA
PECHINO.
05.01.1973 - 08.01.1973.
IN VIGORE SI 08.01.1973.
TITOLO ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO CIVILE, CON N. 2 ANNESSI, UN ADDENDUM E UNO SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
08.01.1973.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 411 DEL 20.03.1974 - GU N. 135 DEL 09.09.1974.
IN VIGORE SI 29.01.1975. PROVVISORIAMENTE DAL 08.01.1973.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'IMPORTAZIONE DI CARNI SUINE CINESI, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.09.1973.
IN VIGORE SI 25.09.1973.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE E LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE TRA I DUE PAESI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
29.01.1975.
IN VIGORE SI 29.01.1975.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'IMPORTAZIONE DI POLLAME E CONIGLI CONGELATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.04.1978.
IN VIGORE SI 05.04.1978 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.10.1978.
IN VIGORE SI 06.10.1978 - COMUNICATO IN GU N. 326 DEL 22.11.1976.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
IN VIGORE SI 06.10.1978. COMUNICATO IN GU N. 326 DEL 22.11.1978.
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE LA MODIFICA DEL PUNTO 5 LETT. H, DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 05.04.1978 RELATIVO ALL'IMPORTAZIONE DI POLLAME E DI CONIGLI.
LUOGO-DATA
ROMA.
16.08.1978 - 15.05.1979
IN VIGORE SI 15.05.1979.
TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COOPERAZIONE NEI SETTORI ECONOMICO E COMMERCIALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.11.1979.
IN VIGORE SI 06.11.1979.
TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.11.1979.
IN VIGORE SI 06.11.1979.
TITOLO PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO RECIPROCO DI CONSOLATI GENERALI.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.11.1979.
IN VIGORE SI 06.11.1979.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE A PECHINO DI UN CENTRO DI PRONTO SOCCORSO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
04.11.1983.
IN VIGORE SI 04.11.1983.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RELATIVO AL POTENZIAMENTO DEL CENTRO CLINICO RADIOLOGICO DI TIANSIN.
LUOGO-DATA
PECHINO.
04.11.1983.
IN VIGORE SI 04.11.1983.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TECNOLOGIA E SCIENZE APPLICATE ALLO SPAZIO.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.03.1984.
IN VIGORE SI 10.03.1984.
TITOLO ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
ROMA.
28.01.1985.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 109 DEL 03.03.1987 - GU N. 70 SO DEL 25.03.1987.
IN VIGORE SI 28.08.1987.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO RIGUARDANTE IL "SECOND POWER PROJECT".
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1985.
IN VIGORE SI 07.06.1985.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA SUL "PROGETTO TRATTORI DI MEDIA POTENZA".
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1985.
IN VIGORE SI 07.06.1985.
TITOLO PROTOCOLLO RELATIVO AL CENTRO DI ARTI GRAFICHE DI SHANGAI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1985.
IN VIGORE SI 07.06.1985.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RICERCA E ADDESTRAMENTO PER APPLICAZIONE DI FONTI DI ENERGIA NUOVE E RINNOVABILI IN AGRICOLTURA IN LOCALITA' CHIANG-PING.
LUOGO-DATA
PECHINO.
05.10.1985.
IN VIGORE SI 05.10.1985.
TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.06.1986.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 175 DEL 23.06.1990 - GU N. 161 SO DEL 12.07.1990.
IN VIGORE SI 19.06.1991.
TITOLO ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
31.10.1986.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 376 DEL 31.10.1989 - GU N. 274 SO DEL 23.11.1989.
IN VIGORE SI 13.12.1990.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO CHENG-DU PER L'ALIMENTAZIONE INFANTILE, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
31.10.1986.
IN VIGORE SI 31.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PRESSO "L'UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS" DI PECHINO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
31.10.1986.
IN VIGORE SI 31.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DIPARTIMENTO D'EMERGENZA PRESSO L'OSPEDALE 301 DI PECHINO, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
31.10.1986.
IN VIGORE SI 31.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.10.1987.
IN VIGORE SI 05.10.1987. COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1988.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI VACCINAZIONI E PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI MATERNO-INFANTILI, NONCHE' DI ALTRE ATTIVITA' DI MEDICINA COMUNITARIA IN CINA, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
NEW YORK.
24.12.1987.
IN VIGORE SI 24.12.1987. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1988.
TITOLO PROTOCOLLO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI MEDICINA D'URGENZA A TAIYUAN.
LUOGO-DATA
PECHINO.
16.09.1988.
IN VIGORE SI 16.09.1988. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1989.
TITOLO TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
20.05.1991.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 199 DEL 04.03.1994 - GU N. 71 SO DEL 26.04.1994.
IN VIGORE SI 01.01.1995.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA
LUOGO-DATA
ROMA.
28.05.1991.
IN VIGORE SI 19.05.1994
TITOLO PROTOCOLLO SULLA ESPLORAZIONE E L'USO E SULLO STUDIO DELLO SPAZIO EXTRATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
16.09.1991.
IN VIGORE SI 16.09.1991. COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1992.
TITOLO PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AL PROGETTO "CENTRO PER LA PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI A XIAN".
LUOGO-DATA
PECHINO.
09.06.1992.
IN VIGORE SI 09.06.1992 - COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1993.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UNA INTESA IN MATERIA DI APERTURA DEI TRASPORTI AEREI TRA L'ITALIA E TAIWAN.
LUOGO-DATA
PECHINO.
21.11.1994 / 02.12.1994.
IN VIGORE SI 02.12.1994 - COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1995.
TITOLO PROTOCOLLO D'INTESA NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE BILATERALE ALLO SVILUPPO, CON DUE ANNESSI.
LUOGO-DATA
ROMA.
13.07.1995.
IN VIGORE SI 13.07.1995 - GU N. 11 SO DEL 15.01.1996.
TITOLO ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.
LUOGO-DATA
ROMA.
28.11.1995.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 225 DEL 01.07.1997 - COMUNICATO IN GU N. 167 SO DEL
19.07.1997.
IN VIGORE SI 02.02.1998.
TITOLO ALLEGATO ALL'ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA FIRMATA A ROMA IL 6.10.1978
LUOGO-DATA
PECHINO.
15.12.1995.
IN VIGORE SI 14.06.1999
TITOLO MOU CONCERNENTE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA SU POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE D'URGENZA NELLA REGIONE DI DAXIANLIN, CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1996.
IN VIGORE SI 11.07.1997.
TITOLO MOU CONCERNENTE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA SU SVILUPPO DELLA MEDICINA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO NELLA REGIONE AUTONOMA TIBETANA CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1996.
IN VIGORE SI 11.07.1997.
TITOLO MOU CONCERNENTE IL PROGETTO DI COOPERAZIONE SANITARIA SU RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SANITARI PER LA PREVENZIONE E CURA DELLE PATOLOGIE D'URGENZA PRESSO L'OSPEDALE DI PECHINO CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
07.06.1996.
IN VIGORE SI 11.07.1997.
TITOLO ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI HONG KONG (ORA GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG) IN MATERIA DI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DI ROTTA.
ROMA.
09.10.1996.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 378 DEL 09.10.1997 - COMUNICATO IN GU N. 257 SO DEL
04.11.1997.
IN VIGORE SI 19.01.1998.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
14.01.1997 - 15.01.1997.
IN VIGORE SI 15.01.1997 - COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1997.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO RELATIVO ALLO STATUS DI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA AD HONG KONG DOPO IL 01.07.1997.
LUOGO-DATA
PECHINO.
05.06.1997.
IN VIGORE SI 01.07.1997 - COMUNICATO IN GU N. 241 SO DEL 15.10.1997.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN'INTESA TECNICA TRA IL MINISTERO DEL LAVORO ITALIANO ED IL MINISTERO DEL PERSONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA.
LUOGO-DATA
PECHINO.
11.08.1997.
IN VIGORE SI 11.08.1997 - COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1998.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO IN MERITO AL RECIPROCO STABILIMENTO DI CONSOLATI GENERALI A CANTON ED A FIRENZE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
03.11.1997.
IN VIGORE SI 03.11.1997 - COMUNICATO IN GU N. 87 SO DEL 15.04.1998.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO PRESSO L'OSPEDALE PEDIATRICO DI PECHINO E PRESSO L'OSPEDALE DI TAIYAN, CON TRE ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
12.08.1998.
IN VIGORE SI 21.05.1999
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ITALIANO ED IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DELL'INFORMAZIONE CINESE SULLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI E DI INFORMAZIONI.
LUOGO-DATA
GINEVRA.
12.10.1999.
IN VIGORE SI 12.10.1999.
TITOLO ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE.
LUOGO-DATA
HONG KONG.
18.12.1999.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 149 DEL 11.07.2002
IN VIGORE SI 14.12.2002
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ITALIANO E QUELLO DELLA CINA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SANITÀ E DELLE SCIENZE MEDICHE.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.04.2000.
IN VIGORE SI 19.04.2000.
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE AMBIENTALE TRA IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE STATALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
LUOGO-DATA
PECHINO.
19.10.2000.
IN VIGORE SI 19.10.2000.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA RELATIVO ALL'INIZIATIVA "CENTRO PER LA PRODUZIONE DI PIANTE DA FRUTTO NELLA PROVINCIA DEL SICHUAN"
LUOGO-DATA
PECHINO.
16.11.2000.
IN VIGORE SI 10.01.2002
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITÀ.
LUOGO-DATA
ROMA.
04.04.2001.
IN VIGORE SI 27.09.2004
TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO E IL MINISTERO DELLE FINANZE CINESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLE PROVINCE DELLO SHAANXI E DEL SICHUAN, RELATIVO ALLA COMPONENTE A CREDITO DI AIUTO, CON TRE ALLEGATI E UN MANUALE DELLE PROCEDURE.
LUOGO-DATA
ROMA.
11.10.2001.
IN VIGORE SI 05.06.2002
TITOLO ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLE PROVINCE DELLO SHAANXI E DEL SICHUAN, CON TRE ALLEGATI E UN MANUALE DELLE PROCEDURE
LUOGO-DATA
PECHINO.
13.11.2001.
IN VIGORE SI 13.12.2001
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI FORMAZIONE NEL CAMPO DEL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AL CHINA NATIONAL INSTITUTE OF CULTURAL PROPERTY (CNICP) DI PECHINO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
22.02.2002.
IN VIGORE SI 28.06.2002
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO PER LA TECNOLOGIA DELLA INFORMAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
23.05.2002.
IN VIGORE SI 20.09.2002
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA PER LA COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG..
LUOGO-DATA
ROMA.
23.05.2002.
IN VIGORE SI 25.09.2002
TITOLO PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI.
LUOGO-DATA
ROMA.
03.06.2002.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 26 DEL 10.01.2004
IN VIGORE SI 14.05.2004
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DEI DIPARTIMENTI DI MEDICINA DI EMERGENZA E DELLE CURE DI EMERGENZA IN OSTETRICIA NELLA REGIONE AUTONOMA DEL TIBET".
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.06.2002.
IN VIGORE SI 27.11.2002
TITOLO M.o.U. RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO DI EDUCAZIONE DI BASE NELLE PROVINCE DI HAINAN E JILIN"
LUOGO-DATA
PECHINO.
15.01.2003
IN VIGORE SI 13.05.2003
TITOLO M.o.U. RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "ASSISTENZA SANITARIA PER DONNE E BAMBINI NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA MONGOLIA INTERNA"
LUOGO-DATA
PECHINO.
15.01.2003
IN VIGORE SI 19.04.2004
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
30.01.2004
IN VIGORE SI 08.07.2004
TITOLO M.o.U. SUL
PROGETTO “TECHNICAL ASSISTANCE, TRAINING AND SUPPORT TO CONTROL AND TREAT SARS
EPIDEMIC IN
LUOGO-DATA
PECHINO.
30.01.2004
IN VIGORE SI 08.07.2004
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE PER L'ESTENSIONE AL 31.12.2005 DEL MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL PROGETTO PER LA PRODUZIONE DI PIANTE DA FRUTTO NELLA PROVINCIA DI SICHUAN DEL 16.11.2000.
LUOGO-DATA
PECHINO.
16.02-25.02 2004
IN VIGORE SI 30.08.2004
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL "PROGETTO DI ASSISTENZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO PER L'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E DI MEDICINA VETERINARIA DELLA PROVINCIA DEL QINGHAI-XINING".
LUOGO-DATA
PECHINO.
15.03.2004
IN VIGORE SI 07.06.2004
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER L’ISTITUZIONE DEL COMITATO GOVERNATIVO ITALIA-CINA.
LUOGO-DATA
ROMA.
07.05.2004
IN VIGORE SI 17.08.2004
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE PER L’EMENDAMENTO DELL’ART. 9 DELL’ACCORDO BILATERALE SUI TRASPORTI MARITTIMI DELL’8/10/1972
LUOGO-DATA
PECHINO.
21.10.2004
IN VIGORE SI 28.03.2005
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA PROROGA DI DUE ANNI DEL MEMORANDUM DEL 22.02.2002.
LUOGO-DATA
PECHINO.
24.05-09.06 2005
IN VIGORE SI 09.06 2005
TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON UN ALLEGATO
LUOGO-DATA
PECHINO.
09.06.1998.
TITOLO ACCORDO TRA L’ITALIA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CONCERNENTE LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
LUOGO-DATA
ROMA.
28.10.1998.
TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E L'OMOLOGO CINESE NEL CAMPO DELLA TECNOLOGIA DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MILITARI
LUOGO-DATA
ROMA.
26.02.1999.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO JIANGXI DI NANCHANG E DELL'OSPEDALE MUNICIPALE DI GIUYANG".
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.06.2002.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO DI "SUPPORTO ISTITUZIONALE AL MINISTERO DELLA SANITÀ CINESE ED AL CENTRO DI MEDICINA DI EMERGENZA DI SHANGAI".
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.06.2002.
TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO AGEVOLATO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI PER LE AREE RURALI DELLE TRE GOLE, NELLA MUNICIPALITÀ DI CHONGQING", CON ANNESSI A, B, C, NONCHÉ MANUALE DELLE ISTRUZIONI (ANNESSO D), CON TRE ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
25.06.2002.
TITOLO M.o.U. RELATIVO AL PROGETTO DI SOSTEGNO AL MUSEO DI SHAANXI DI XIAN", CON ANNESSO TECNICO.
LUOGO-DATA
PECHINO.
05.09.2003
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA.
LUOGO-DATA
PECHINO.
30.01.2004
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE.
LUOGO-DATA
PECHINO.
08.06.2004
TITOLO ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.
LUOGO-DATA
PECHINO.
04.12.2004
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA SUL FINANZIAMENTO DEL "PROGRAMMA SINO-ITALIANO SUL PATRIMONIO CULTURALE 2004/2006", CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
06.12.2004
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA SUL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA "SUPPORTO AGLI OSPEDALI DELLE PROVINCE E DEI DISTRETTI DELLE PROVINCE OCCIDENTALI E CENTRALI", CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
06.12.2004
TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.
LUOGO-DATA
PECHINO.
03.02.2005
TITOLO ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO, CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
PECHINO.
04.07.2005
La tavola seguente elenca i paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi di coproduzione cinematografica che sono attualmente in vigore:
Paese: |
Provvedimento nazionale: |
Albania |
L. 6 novembre 2003, n. 338 |
Argentina |
L. 28 agosto 1989, n. 306 |
Australia |
L. 26 ottobre 1995, n. 474 |
Belgio |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Brasile |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Canada |
L. 18 febbraio 1999, n. 57 |
Egitto |
Non sottoposto a legge di ratifica |
Federazione russa |
DPR 10 maggio 1968, n. 1304 |
Francia |
L. 15 gennaio 2003, n. 19 |
Germania |
L. 11 luglio 2002, n. 151 |
Israele |
DPR 17 novembre 1986, N. 933 |
Marocco |
L. 12 aprile 1995, n. 151 |
Messico |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Nuova Zelanda |
L. 19 ottobre 1999, n. 416 |
Portogallo |
L. 18 febbraio 1999, n. 58 |
Regno Unito |
L. 19 ottobre 1999, n. 417 |
Repubblica Ceca |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Rep. Slovacca |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Romania |
DPR 9 luglio 1968, n. 1439 |
Spagna |
L. 23 marzo 1998, n.83 |
Svezia |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Svizzera |
L. 10 novembre 1993, 472 |
Ungheria |
DPR 22 maggio 1974, n. 345 |
Venezuela |
DPR 10 maggio 1968, n. 1304 |
Uruguay |
L. 10 gennaio 2004, n. 23 |
[1] L’Accordo con l’Uruguay, ratificato con legge n. 23 del 2004 , è in vigore dal 6 aprile 2004; l’Accordo con l’Albania, ratificato con legge n. 338 del 2003, è in vigore dal 1° giugno 2004; l’Accordo con la Federazione russa (il cui ddl di ratifica è stato approvato definitivamente il 15 dicembre 2005, ma non è ancora stato pubblicato) e l’Accordo con il Sudafrica (all’esame della Camera) non sono ancora entrati in vigore.
L’elenco degli Accordi bilaterali in materia di coproduzione cinematografica stipulati dall’Italia e attualmente in vigore è contenuto nella sezione di Documentazione del presente dossier.