XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo con il Senegal per la promozione e protezione degli investimenti - A.C. 6225 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 858 | ||
Data: | 11/01/06 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Accordo con il Senegal per la promozione e protezione degli investimenti A.C. 6225
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n. 858
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xiv legislatura 11 gennaio 2006 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ES0449.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
Documentazione
Elenco degli Accordi bilaterali sullapromozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia
Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Senegal
Scheda sul Senegal
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Numero del progetto di legge |
6225 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Dakar, 13 ottobre 2000 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
14 dicembre 2005 |
§ annuncio |
15 dicembre 2005 |
§ assegnazione |
21 dicembre 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri e comunitari) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI, VII, X |
Oneri finanziari |
No |
L'Accordo in esame, simile a numerosi altri accordi conclusi dall'Italia, mira alla diffusione degli investimenti italiani in Senegal e a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi.
Il Senegal, come posto in evidenza dalla relazione introduttiva al disegno di legge A.S. 3212, è uno dei più importanti partner commerciali dell’Italia in Africa, grazie anche agli elevati standard raggiunti - se confrontati con quelli degli altri paesi dell’area - per quanto riguarda la stabilità politica, le libertà economiche e il rispetto delle libertà individuali. La crescita del PIL è stata nel 2004 del 6% e, secondo le stime internazionali, per il 2005 si prevede un tasso di crescita del 6,5%. In virtù di una corretta gestione macroeconomica – che consente al Senegal di essere uno dei pochi paesi africani a beneficiare di un rating internazionale (Valutazione B+ dell’agenzia Standard and Poor’s) - i rapporti tra il Senegal e le istituzioni finanziarie internazionali sono caratterizzati da una positiva collaborazione. Di rilievo sono gli sforzi effettuati dalla comunità internazionale per la riduzione del debito estero senegalese nel quadro dell’iniziativa HIPC (Higly Indebted Poor Countries), alla quale l’Italia ha dato un importante contributo firmando, nel maggio scorso, l’Accordo bilaterale volto alla cancellazione del 100% del debito senegalese. In Senegal persistono tuttavia elevati livelli di povertà (nel 2001 il 57,1% della popolazione viveva in condizioni di povertà) e, nell’ultimo rapporto dell’UNDP sullo sviluppo umano, il Paese è collocato al 157° posto su un totale di 177 Paesi esaminati. Progressi sostanziali vengono auspicati dalle istituzioni finanziarie internazionali in materia di trasparenza e di efficace gestione delle finanze pubbliche, di riforma degli appalti pubblici, di lotta alla corruzione ed alla concussione. Nel Rapporto Paese congiunto MAE-ICE relativo al primo semestre 2005, con riferimento al rischio-Paese, si rileva “il consolidarsi di un clima non facile per gli investitori stranieri (europei nella maggioranza dei casi) dovuto alla scarsa trasparenza dell’amministrazione, a casi di corruzione, a disfunzioni della giustizia e lentezze burocratiche”, e si menziona anche il limite costituito dalle incertezze sulla effettiva proprietà dei titoli fondiari.
L’Accordo consta di 14 articoli e di un Protocollo le cui disposizioni sono volte a chiarire la portata di alcuni articoli dell’Accordo. In particolare, il Protocollo, che costituisce parte integrante dell’Accordo, reca integrazioni e specifiche con riferimento agli articoli 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita) e 9 (Composizione di controversie tra investitori e Parti contraenti).
L'Accordo provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'Accordo stesso (art. 1). La definizione di "investimento" si sostanzia in un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:
a) diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;
c) crediti monetari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;
d) diritti di proprietà intellettuale o industriale;
e) ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati;le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi (art. 3, c. 1). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. 3, c. 3) (il Senegal fa parte dell’UEMOA, l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale).
La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni, che dovrà essere adeguato e relativo alle perdite, derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).
La protezione degli investimenti è assicurata inoltre (art. 5) dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati (artt. 6 e 8).
In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).
Vengono stabilite, inoltre, le procedure per la composizione delle controversie in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo, non risolvibili in via amichevole, che dovessero insorgere fra investitori e Parti contraenti (art. 9) o fra le Parti stesse (art. 10): nel primo caso è previsto il ricorso al Tribunale nazionale competente delle Parti o ad una procedura arbitrale; nel secondo caso, è previsto il solo ricorso ad un Tribunale arbitrale “ad hoc”.
In base all'art. 11 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.
L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene inoltre salvaguardato l’investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, e si riconosce il diritto al risarcimento di un investitore danneggiato dalla mancata applicazione del trattamento più favorevole di cui all’art. 3 dell’Accordo.
La durata dell'Accordo (art. 14) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-12 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo per la promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, con il Senegal, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale documento, infatti, afferma che alle eventuali maggiori spese per il bilancio statale, non preventivamente quantificabili, farà fronte con provvedimenti legislativi ad hoc, se di entità rilevante, oppure con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede l'eventuale ricorso a un tribunale arbitrale. L’ATN rileva inoltre che l’Accordo in esame non incide sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario, che anzi sono esclusi dall’art. 3, co. 3, dell’Accordo stesso (v. supra).
Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia tra l’altro l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le prospettive operative di aziende del nostro Paese in vari settori promettenti dell'economia senegalese quali, ad esempio, quelli dell’esportazione di prodotti ittici e delle costruzioni.
N. 6225
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 14 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 3212) presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) con il ministro della giustizia (CASTELLI) con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) con il ministro della attività produttive (MARZANO) e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 dicembre 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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INSERIRE 449 Accordo pdf
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3212
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI) col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) col Ministro delle attività produttive (MARZANO) e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2004
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000
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Onorevoli Senatori. –
1.1 Motivazioni dell’accordo
Il Senegal ha registrato negli ultimi anni un favorevole andamento dei principali indicatori macroeconomici grazie al concreto avvio di politiche di sviluppo, di liberalizzazione economica e di lotta alla povertà concordate con le istituzioni finanziarie internazionali e ad un impiego più mirato degli aiuti internazionali.
Nonostante la generale debolezza degli indicatori sociali, la situazione problematica delle finanze pubbliche ed alcuni ritardi rilevati nel processo di privatizzazione, si possono segnalare come elementi di forza dell’economia senegalese l’appartenenza all’area UEMOA (Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale), la struttura del debito e le relative misure di alleggerimento in corso, il proseguimento delle riforme strutturali e il sostenuto ritmo di crescita dell’economia, con previsioni di tassi di crescita del prodotto interno lordo (PIL) intorno al 6 per cento nel prossimo biennio.
Inoltre, le dichiarazioni programmatiche fatte dal primo ministro senegalese offrono prospettive incoraggianti, indicando la riduzione della povertà, la protezione degli investimenti e la realizzazione di progetti di costruzione di grandi dimensioni come obiettivi prioritari del programma economico. Tra gli obiettivi citati, risultano particolarmente interessanti per gli investitori italiani i progetti infrastrutturali e quelli nel settore delle costruzioni.
È stata di recente elaborata una politica di ristrutturazione industriale con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete di piccole e medie imprese, nonché la creazione di unità industriali di grandi dimensioni. Tra le iniziative intraprese a tale fine, è opportuno segnalare l’istituzione dell’Agenzia per gli investimenti e le grandi opere e la creazione di un’Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Di particolare importanza per gli investitori italiani, sono le maggiori garanzie, rispetto ad altri Paesi dell’Africa occidentale, offerte agli investimenti italiani sul piano della stabilità politica, delle libertà individuali e di tolleranza politica, religiosa e sociale. Il Senegal è stato il primo Paese dell’Africa occidentale ad essere stato oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia Standard and Poor’s che periodicamente assegna al Paese esaminato un punteggio relativo alla capacità di rimborso dei debiti e alla credibilità internazionale. Il punteggio attribuito al Senegal di B+ per il medio termine e B per il breve termine.
Il Senegal costituisce uno dei più importanti partner commerciali dell’Italia nell’Africa occidentale, con un interscambio nel 2000 pari a 323 miliardi di lire, mentre i dati del 2001 facevano rilevare un incremento dell’interscambio commerciale. Attualmente i principali prodotti di interesse per le nostre esportazioni riguardano il settore delle costruzioni, i mobili, le macchine e apparecchi meccanici, motori o generatori elettrici, prodotti dell’industria farmaceutica di base e prodotti alimentari.
L’imprenditoria italiana in Senegal è caratterizzata dalla presenza di piccole società miste dedicate soprattutto ad attività di import-export. Il numero stimato è di una trentina di società, operanti principalmente nel settore delle esportazioni di prodotti ittici freschi e congelati e nel settore delle costruzioni.
Il Senegal ha ratificato il trattato costitutivo dell’Unione africana che ha sostituito l’organizzazione dell’Unità africana. Il Presidente del Senegal Wade è stato uno dei più convinti sostenitori della Nuova Iniziativa Africana, ora denominata Nuovo partenariato per lo sviluppo africano (NEPAD), strategia continentale volta a permettere all’Africa di partecipare ai vantaggi offerti dalla globalizzazione.
In sintesi, il Senegal, per i motivi sopra esposti, presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica, di sostegno internazionale, nonché di impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.
L’Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con il Senegal è stato firmato in occasione della visita effettuata dal rappresentante del Governo italiano, al fine di discutere con la controparte senegalese le prospettive di rilancio della cooperazione economica, di sviluppo delle piccole e medie imprese e di costituzione di joint-ventures tra operatori economici delle due parti.
Obiettivo principale dell’Accordo è la creazione di un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi assicurando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti.
Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell’Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Senegal e quelli che, anche in considerazione dell’Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l’applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall’ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi) agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l’applicazione di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.
1.2 Esame degli articoli
Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l’Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento giusto ed equo, ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l’altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l’obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.
È prevista la corresponsione all’investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell’altra Parte contraente (articolo 4).
Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell’investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi LIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendo esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, qualora, dopo l’espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).
Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6). In ogni caso, i trasferimenti dovranno essere effettuati non oltre sei mesi dall’espletamento di tutte le obbligazioni fiscali previste (articolo 8).
Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all’investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall’altra Parte contraente (articolo 7).
In tema di regolamento delle controversie, l’Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dall’altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell’investitore essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc, che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti, per l’applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo 9), ratificata con legge 10 maggio 1970, n. 1093.
Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o applicazione dell’Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all’articolo 10 dell’Accordo.
L’applicazione delle disposizioni dell’Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).
L’articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni ed i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale, nonchè da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.
La validità dell’Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l’Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).
Si ritiene che l’Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Senegal e degli investimenti senegalesi in Italia.
1.3 Nota contabile
Dall’attuazione dell’Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori senegalesi in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell’Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
Il risarcimento per l’eventuale esproprio di investimenti senegalesi in Italia (articolo 5), anch’esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno l’esproprio stesso.
Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie (articolo 9), si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1987, n. 468, e successive modificazioni.
Analisi tecnico-normativa
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l’Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all’articolo 9, così ricadendo nelle ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione.
L’Accordo,
una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi
innovativi nel quadro della legislazione italiana, nè
problematiche di compatibilità con l’ordinamento comunitario (esplicitamente
escluse dall’articolo 3, comma 3, dell’Accordo) o con le competenze costituzionali
delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il
trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
In conclusione, l’Accordo non
incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta, oltre
alla autorizzazione parlamentare di ratifica ed all’ordine di esecuzione, norme
di adeguamento al diritto interno nè la necessità di
adottare particolari misure di carattere amministrativo.
2.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
Le definizioni dei termini
contenuti nell’Accordo sono indicate nell’articolo 1 del medesimo. Esse non
sono innovative.
L’Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Senegal ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Il testo dell’Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall’Italia e dagli altri Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
1. Destinatari
Sono coinvolti sotto il profilo economico dall’introduzione della regolamentazione:
– i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Senegal;
– i soggetti senegalesi che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia.
L’Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Senegal, principalmente nel settore delle esportazioni dei prodotti ittici e delle costruzioni. Sono inoltre presenti in Senegal una conceria (la maggiore del Paese), alcune piccole unità industriali che fabbricano pannelli, ghiaccio industriale e tegole. Da segnalare, altresì, la presenza di due società per il montaggio di gruppi elettrogeni e per la lavorazione del vetro e profilati di alluminio.
L’Agip ha aperto una filiale nell’ambito di una licenza per
prospezioni petrolifere off-shore, in una zona di mare a sovranità
condivisa tra il Senegal e la Guinea-Bissau.
In aggiunta, l’Accordo potrebbe
agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Senegal in alcuni settori
dell’economia che hanno registrato una costante crescita. Tra queste, di
notevole interesse, il settore delle costruzioni, sia l’edilizia abitativa sia
quella a carattere industriale ed i progetti infrastrutturali
(strade e autostrade, edifici pubblici, progetto di ammodernamento del porto e
nuovo aeroporto di Dakar) che le agenzie governative stanno già realizzando con
il finanziamento della Banca mondiale e di altri organismi internazionali e per
i quali il Governo è alla ricerca di finanziamenti privati.
Prospettive interessanti si
aprono anche nel settore del turismo che rappresenta una delle principali fonti
di entrata di valuta estera del Paese e contribuisce per il 3 per cento alla
formazione del PIL.
2. Obiettivi e risultati attesi
Primo obiettivo dell’Accordo, che si consegue per effetto dell’impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Senegal e senegalesi in Italia.
Detto
quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per
incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità
delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del
volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due
Parti contraenti.
L’Accordo è altresì destinato
ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli
effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di
potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell’interscambio
commerciale. I principali risultati attesi dell’Accordo, sia a livello micro sia macroeconomico sono costituiti, rispettivamente,
dal trasferimento dall’Italia al Senegal di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema
produttivo e dalla creazione di nuova occupazione, nonché ovviamente
dall’effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di
sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
L’Accordo è in linea con la
volontà del Governo senegalese di stimolare la promozione degli investimenti
così come annunciato nella dichiarazione programmatica che aveva preceduto la
stipula dell’Accordo. E altresì in linea con l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità industriali di
grandi dimensioni. Il sistema dell’impresa privata e degli investimenti esteri vengono quindi considerati come elementi propulsori della
crescita economica.
Sono quindi positive ed
importanti le ricadute economiche e sociali che l’Accordo potrà avere in
Senegal e in Italia. Dunque, anche considerando il tempo trascorso dalla firma,
tempo necessario a concordare, tra l’altro, la correzione di errori materiali
con la controparte, arrivare alla ratifica significa avere a disposizione lo
strumento, auspicato da entrambe le Parti, per il miglioramento degli scambi
economici fra i due Paesi.
3. Aspetti organizzativi ed oneri
L’accordo non comporta oneri organizzativi nè finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.
4. Opzioni alternative
L’Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Senegal e non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».
Quanto alle clausole dell’Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.
DISEGNO DI LEGGE (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis)
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Esame in sede referente presso la 3ª
Commissione
Affari esteri
AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005 0
260a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.
IN SEDE REFERENTE
(3212) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000
(Esame)
Introduce l'esame in Commissione il senatore FORLANI (UDC) , il quale rende noto che l’Accordo di cui il disegno di legge in titolo reca l’autorizzazione alla ratifica ha come obiettivo principale la creazione di un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di Italia e Senegal, assicurando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze e i reciproci investimenti. Dal punto di vista degli interessi italiani, si tratta soprattutto di assicurare alle imprese e più in generale agli operatori economici, sia coloro che hanno già investito in Senegal, sia coloro che, anche in considerazione dell’Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l’applicazione delle migliori condizioni concesse agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire la possibilità di trasferire utili e capitali e di ricorrere a criteri imparziali di risoluzione per eventuali contenziosi.
Egli prosegue sottolineando che il Senegal negli ultimi anni ha registrato un andamento positivo dei principali indicatori macroeconomici grazie al concreto avvio di politiche di sviluppo, di liberalizzazione economica e di lotta alla povertà concordate con le istituzioni finanziarie internazionali e a un impiego più mirato degli aiuti ricevuti. Anche le dichiarazioni programmatiche del Governo senegalese offrono prospettive incoraggianti e particolarmente interessanti per gli investitori italiani risultano gli espliciti riferimenti ai progetti infrastrutturali e allo sviluppo del settore delle costruzioni. Ugualmente rilevanti sono le maggiori garanzie, rispetto ad altri Paesi dell’Africa occidentale, offerte agli investimenti italiani sul piano della stabilità politica, delle libertà individuali e della tolleranza politica, religiosa e sociale. In altri termini, il Senegal, per i motivi sopra esposti dal relatore, presenta un quadro generale più favorevole che in passato agli investimenti esteri, anche sotto il profilo del sostegno internazionale e dell’impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.
Il senatore Forlani inoltre evidenzia che il Senegal costituisce uno dei più importanti partners commerciali dell’Italia nell’Africa occidentale con un interscambio in crescita. In particolare, l’imprenditoria italiana in Senegal è caratterizzata dalla presenza di piccole società miste dedite soprattutto ad attività di import-export e operanti principalmente nel settore dei prodotti ittici e in quello delle costruzioni.
Passando poi al merito dell’Accordo, egli precisa che i singoli articoli, volti a incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci, prevedono la clausola della nazione più favorita, nonché la corresponsione all’investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da conflitti, disordini o eventi analoghi. Quanto alle eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri, essi non potranno avvenire se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale e in tal caso si prevede la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell’investimento. Inoltre, è stabilito che ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, mentre ulteriori disposizioni disciplinano la regolamentazione delle controversie, sia tra una parte contraente e gli investitori, sia tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. Egli specifica peraltro che quest’ultimo, di validità decennale, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Pertanto, in considerazione del positivo effetto immediato che esso potrà avere sulle società italiane operanti nello Stato africano, ritiene opportuno autorizzarne la ratifica e sollecita la Commissione in tal senso.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, prende la parola il sottosegretario Mantica, il quale si associa alle considerazioni testè svolte dal relatore, auspicando un rapido iter del provvedimento in titolo.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005
262a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
(3212) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che non presenta, a suo giudizio, profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005
171a Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:
alla 3a Commissione:
(3212) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 : parere di nulla osta.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
443a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.
(3212) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore FERRARA (FI) riferisce sul provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato anche che il provvedimento ricalca lo schema ormai consolidato di analoghi accordi in materia di promozione e protezione degli investimenti.
Con l’avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3212-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE |
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore FORLANI) Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 2005 SUL DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell’interno col Ministro della giustizia col Ministro dell’economia e delle finanze col Ministro delle attività produttive e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2004
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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Falcier)
22 novembre 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ferrara)
22 marzo 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000. Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso. Art. 3. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente MORO
Approvazione del disegno di legge:
(3212) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 (ore 12,07)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3212.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
FORLANI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo replicare né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 (3212)
ARTICOLI 1, 2 E 3
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Malta 30 luglio 1973, n. 492
Cina 3 marzo 1987, n. 109
Tunisia 2 gennaio 1989, n. 16
Sri-Lanka 9 ottobre 1989, n. 359
Kuwait 30 dicembre 1989, n. 447
Ungheria 30 dicembre 1989, n. 448
Malaysia 9 aprile 1990, n. 93
Filippine 23 giugno 1990, n. 178
Bulgaria 23 giugno 1990, n. 179
Bolivia 5 ottobre 1991, n. 341
Corea del Sud 7 gennaio 1992, n. 19
Polonia 7 gennaio 1992, n. 30
Bangladesh 18 agosto 1993, n. 333
Argentina 18 agosto 1993, n. 334
Algeria 18 agosto 1993, n. 335
Egitto 4 marzo 1994, n. 201
Uruguay 8 marzo 1994, n. 205
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Vietnam 8 marzo 1994, n. 206
Cile 9 dicembre 1994, n. 732
Indonesia 9 dicembre 1994, n. 733
Romania 14 dicembre 1994, n. 704
Albania 14 dicembre 1994, n. 709
Mongolia 14 dicembre 1994, n. 713
Marocco 14 dicembre 1994, n. 714
Cuba 12 maggio 1995, n. 214
Congo 5 luglio 1995, n. 299
Giamaica 5 luglio 1995, n. 300
Perù 5 luglio 1995, n. 302
Kazakhstan 12 marzo 1996, n. 172
Lituania 5 novembre 1996, n. 592
Oman 5 novembre 1996, n. 594
Etiopia 5 novembre 1996, n. 597
Emirati Arabi Uniti 3 febbraio 1997, n. 32
Barbados 7 aprile 1997, n. 107
Ucraina 7 aprile 1997, n. 112
Bielorussia 7 aprile 1997, n. 113
Federazione Russa 1° luglio 1997, n. 223
Repubblica Ceca 1° luglio 1997, n. 224
Hong-Kong 1° luglio 1997, n. 225
India 19 gennaio 1998, n. 12
Arabia saudita 19 gennaio 1998, n. 13
Croazia 2 marzo 1998, n. 47
Kenya 15 dicembre 1998, n. 478
Sudafrica 15 dicembre 1998, n. 479
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Lettonia 15 dicembre 1998, n. 480
Rep. Macedone 29 marzo 1999, n. 99
Georgia 29 marzo 1999, n. 100
Uzbekistan 27 maggio 1999, n. 168
Uganda 27 maggio 1999, n. 190
Giordania 28 ottobre 1999, n. 429
Azerbaidjan 28 ottobre 1999, n. 430
Libano 28 ottobre 1999, n. 431
Estonia 27 gennaio 2000, n. 13
Repubblica Slovacca 26 maggio 2000, n. 166
Eritrea 16 marzo 2001, n. 109
Pakistan 16 marzo 2001, n. 116
Moldova 27 marzo 2001, n. 148
Messico 11 marzo 2002, n. 48
Iran 11 luglio 2002, n. 171
Bosnia-Erzegovina 11 luglio 2002, n. 177
Armenia 27 settembre 2002, n. 232
Camerun 15 gennaio 2003, n. 20
Tanzania 15 gennaio 2003, n. 21
Slovenia 14 febbraio 2003, n. 37
Mozambico 3 giugno 2003, n. 154
Siria 19 agosto 2003, n. 258
Turchia 27 ottobre 2003, n. 294
Libia 3 novembre 2003, n. 318
Qatar 3 novembre 2003, n. 331
Nigeria 26 febbraio 2004, n. 64
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
02.10.1962.
IN VIGORE SI 06.02.1965.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI REGIME DEI VISTI.
LUOGO-DATA
DAKAR.
26.05.1966 - 23.07.1966.
IN VIGORE SI 23.07.1966.
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.12.1969.
IN VIGORE SI 22.12.1969.
TITOLO ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI.
LUOGO-DATA
ROMA.
20.04.1972.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 322 DEL 22.05.1974
IN VIGORE SI 16.09.1976. PROVVISORIAMENTE DAL 20.04.1972.
TITOLO ACCORDO CULTURALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
28.03.1973.
IN VIGORE SI 06.05.1974.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI MARINA MERCANTILE.
LUOGO-DATA
DAKAR.
23.04.1982.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 290 DEL 27.05.1985
IN VIGORE SI 27.10.1986.
TITOLO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
DAKAR.
07.01.1984.
IN VIGORE SI 13.08.1984. PROVVISORIAMENTE DAL 07.01.1984.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 21.12.1983), CON ALLEGATI
LUOGO-DATA
ROMA.
17.12.1984
IN VIGORE SI 17.12.1984
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 18.1.1985), CON DUE ALLEGATI
LUOGO-DATA
ROMA.
18.09.1985
IN VIGORE SI 18.09.1985
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE SUGLI INTERVENTI ITALIANI NEL QUADRO DELLA L. N. 73 DEL 08.03.1985.
LUOGO-DATA
DAKAR.
23.05.1986.
IN VIGORE SI 23.05.1986.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 21.11.1986).
LUOGO-DATA
ROMA.
05.05.1987.
IN VIGORE SI 05.05.1987.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE SULLO STATUS DEL PERSONALE DELL'UNITA' TECNICA DI COOPERAZIONE.
LUOGO-DATA
DAKAR.
04.07.1987.
IN VIGORE SI 04.07.1987.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 17.11.1987).
LUOGO-DATA
ROMA.
04.03.1988.
IN VIGORE SI 04.03.1988.
TITOLO ACCORDO RELATIVO A UN DONO ITALIANO AL SENEGAL (30 MILIARDI DI LIRE ITALIANE, CON N. 4 ALLEGATI.
LUOGO-DATA
DAKAR.
11.11.1988.
IN VIGORE SI 24.02.1989.
TITOLO CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA
LUOGO-DATA
DAKAR.
29.12.1988.
IN VIGORE SI 07.02.1995
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON N. 2 ANNESSI (CLUB DI PARIGI DEL 24.01.1989).
LUOGO-DATA
ROMA.
03.05.1989.
IN VIGORE SI 03.05.1989.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 12.02.1990).
LUOGO-DATA
ROMA.
22.06.1990.
IN VIGORE SI 22.06.1990.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO CON ALLEGATO (CLUB DI PARIGI DEL 21.06.1991).
LUOGO-DATA
ROMA.
09.01.1992.
IN VIGORE SI 09.01.1992.
TITOLO PROTOCOLLO FINANZIARIO DI "COMMODITY AID", CON DUE ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
14.01.1993.
IN VIGORE SI. 14.01.1993.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO DI "COMMODITY AID" DEL 14.1.1993, CON ANNESSO
LUOGO-DATA
DAKAR.
22/6-2/8 1994
IN VIGORE SI. 02.08.1994 (con effetto dal 1° gennaio 1994)
TITOLO PROTOCOLLO D'ACCORDO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FASE III DEL "PROGRAMMA SANITARIO NELLA REGIONE DI LOUGA", CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
DAKAR.
25.11.1994.
IN VIGORE SI 25.11.1994
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO - CLUB DI PARIGI 3.3.1994 - CON TRE ALLEGATI
LUOGO-DATA
ROMA.
06.04.1995.
IN VIGORE SI 06.02.2002.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO - CLUB DI PARIGI 20.4.1995 - CON QUATTRO ANNESSI
LUOGO-DATA
ROMA.
04.12.1995.
IN VIGORE SI 06.02.2002.
TITOLO PROTOCOLLO DI ACCORDO CONCERNENTE IL PROGRAMMA "SALUTE PUBBLICA NEL DIPARTIMENTO DI SEDHIOU"
LUOGO-DATA
DAKAR.
21.05.1997.
IN VIGORE SI 28.10.2003.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI NAVIGAZIONE MARITTIMA
LUOGO-DATA
DAKAR.
16.02 - 02.03 1998
IN VIGORE SI 02.03.1998
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE CHE ESTENDE IL PERIODO DI RISTRUTTURAZIONE PREVISTO DALL'ACCORDO BILATERALE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ESTERO FIRMATO IL 04.12.1995, (CLUB DI PARIGI DEL 20.04.1995).
LUOGO-DATA
DAKAR.
28.04.1998 - 14.05.1998.
IN VIGORE SI 14.05.1998.
TITOLO CONVENZIONE AL FINE DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
LUOGO-DATA
ROMA.
20.07.1998.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 417 DEL 20.12.2000
IN VIGORE SI 24.10.2001.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO
LUOGO-DATA
ROMA.
07.04.2000.
IN VIGORE SI 01.03.2001.
TITOLO PROTOCOLLO DI ACCORDO CONCERNENTE UN PROGRAMMA DENOMINATO "PROGETTO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE - SENEGAL"
LUOGO-DATA
DAKAR.
17.07.2002.
IN VIGORE SI 17.07.2002.
TITOLO ACCORDO SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO, CON ALLEGATE TABELLE DEBITORIE
LUOGO-DATA
DAKAR.
25.11.2002
IN VIGORE SI 14.12.2004
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
LUOGO-DATA
13.10.2000.
La colonizzazione francese del Senegal si delineò a partire dal 1814, quando la Gran Bretagna accettò di lasciare alla Francia l’egemonia sulla regione, mantenendo tuttavia il controllo del fiume Gambia: il consolidamento del dominio francese occupò tutto il corso del XIX secolo, ed ebbe un forte impulso nella seconda metà di esso dalla costruzione delle ferrovie.
Durante la Prima Guerra Mondiale truppe senegalesi combatterono nell’esercito francese, e ciò elevò lo status del Paese, rispetto al quale l’amministrazione coloniale adottò una linea di cauta apertura, consentendo la formazione di partiti e sindacati.
La caduta nel commercio internazionale delle arachidi provocò tuttavia negli Anni Trenta una diffusa povertà, mentre l’espansione del suffragio nel Secondo Dopoguerra favorì la formazione di un forte raggruppamento politico, l’Unione progressista (UPS), che sotto la guida di Léopold Senghor vinse le elezioni del 1959, dopo che il Paese aveva ottenuto una larga autonomia dalla Francia. L’indipendenza piena seguì nell’agosto 1960, e in settembre Senghor fu eletto Presidente del Senegal.
L’inizio della vita politica in Senegal fu caratterizzato da una stretta autoritaria in seguito ad un tentativo di colpo di Stato: un referendum tenuto nel 1963 accrebbe i poteri presidenziali, fino a che nel 1966 furono vietati i partiti politici, con l’eccezione dell’UPS. Con la nomina a Primo Ministro di Abdou Diouf (1973), cominciò una fase di progressiva apertura politica, che consentì la nascita del Partito democratico di Abdoulaye Wade e di un partito marxista-leninista. Il deterioramento della situzione politica ed economica del Paese costrinse Senghor alle dimissioni (dicembre 1980), e al suo posto subentrò Diouf, che venne poi riconfermato nel 1983, 1988 e 1993.
Il nuovo Presidente diede un forte impulso all’azione dell’Organizzazione dell’Unità africana e alla Comunità economica dell’Africa occidentale. All’inizio degli Anni Novanta, vi fu il tentativo secessionista della regione meridionale (Casamance), con lo scoppio di una guerra civile. Parallelamente, si verificarono problemi di frontiera con la Mauritania, che durarono fino al 1994. L’insieme di questi fattori, e l’ulteriore deterioramento della situazione economica, condussero nelle elezioni del 2000 alla vittoria di Abdoulaye Wade, senza che nel Paese si determinassero disordini di sorta.
Dal punto di vista istituzionale, in base alla Costituzione approvata da un referendum nel gennaio 2001, il Senegal è una Repubblica, amministrativamente suddivisa in 11 regioni, con a capo un Presidente eletto a suffragio universale per non più di due mandati quinquennali[1]. L’attuale Presidente èAbdoulaye Wade, fondatore del Partito democratico, eletto nel marzo del 2000. Il Presidente nomina il Primo Ministro – attualmente Macky Sall, in carica dall’aprile 2004 – il quale a sua volta, d’intesa con il Presidente, nomina i Ministri.
Il Parlamento è unicamerale[2] (Assemblea Nazionale di 120 membri, attualmente presieduta da Pape Diop), eletto per cinque anni con un sistema elettorale in parte maggioritario e in parte basato sulla rappresentanza proporzionale di liste partitiche.
Le ultime elezioni legislative (aprile 2001) hanno visto la netta affermazione di una coalizione capitanata dal Partito democratico, cui sono andati 89 seggi.
Sul piano economico, dall’inizio del 1994 il Senegal ha intrapreso un coraggioso percorso di riforme, incoraggiato dalla Comunità internazionale dei donatori: venne anzitutto svalutato del 50% il franco CFA – fino ad allora legato a un rapporto fisso con il franco francese -. Furono poi costantemente ridotti i controlli governativi sui prezzi e i sussidi pubblici e la crescita economica entrò in una fase assai dinamica, con una media del 5% all’anno dal 1995 al 2003 e una parallela fortissima riduzione dell’inflazione. In qualità di membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, il Senegal spinge per una maggiore integrazione regionale, con l’adozione di una tariffa unica verso l’esterno e una politica monetaria di stabilità. Cionondimeno, il Paese dipende ancora in grande misura dall’aiuto internazionale, dal quale – iniziativa HIPC (Heavily Indebited Poor Countries) del Fondo monetario internazionale – si attende la cancellazione di circa due terzi del debito estero.
Dati di base
(Fonti: CIA, The World Factbook 2005)
Superficie: 196.190 kmq.
Risorse naturali: prodotti della pesca, fosfati, minerali ferrosi
Popolazione: 11.126.832 (stime luglio 2005)
Capitale: Dakar
Crescita demografica: 2,48% (stime 2005)
Mortalità infantile: 55,5 per mille nati vivi
Speranza di vita: anni 58,9
Gruppi etnici: Wolof 43,3%, Pular 23,8%, Serer 14,7%, Jola 3,7%, Mandinka 3%, Soninke 1,1%, europei e libanesi 1%, altri 9,4%
Religioni: Musulmana 94%, culti indigeni 1%, cristiani 5% (per lo più cattolici)
Lingue: francese (lingua ufficiale), Wolof, Pulaar, Jola, mandinka
Analfabetismo: 59,8% (stime 2003)
PIL: 18,36 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Tasso di crescita del PIL: 3,2% (stime 2004)
PIL pro-capite: 1.700 dollari USA (stime 2004 - a parità di potere d'acquisto)
Compos. settor. del PIL: agricoltura 15,9%, industria 21,4%, servizi 62,7% (stime 2004)
Tasso di disoccupazione: 48% (stime 2001)
Popolazione in povertà: 54% (stime 2001)
Inflazione: 0,8% (stime 2004)
Debito pubblico: 55,2% del PIL (stime 2004)
Esportazioni: 1,374 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Importazioni: 2,128 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Debito estero: 3,476 miliardi di dollari USA (stime 2004)
Moneta nazionale: franco CFA[3]; parità 2004 = 528,29 x 1 dollaro USA
Presidente |
Abdoulaye WADE |
Primo Ministro |
Macky SALL |
Min. superiore per l’agricoltura e le risorse idriche |
Habib SY |
Min. delle Forze armate |
Becaye DIOP |
Min. della funzione pubblica, del lavoro e delle organizzazioni professionali |
Yero DEH |
Min.
|
Mamadou Diop DECROIX |
Min. per la cultura e le comunicazioni |
Birame DIOUF |
Min. per il decentramento e la pianificazione regionale |
Aminata TALL |
Min. dell’economia e delle finanze |
Abdoulaye DIOP |
Min. per l’istruzione |
Moustapha SOURANG |
Min. per la tutela ambientale |
Thierno LO |
Min. dei senegalesi all’estero |
Abdoul DIOP |
Min. per la famiglia e la solidarietà nazionale |
Aida MBODJ |
Min. della pesca |
Djibo LEYTI KA |
Min. degli Affari esteri |
Cheikh Tidiane GADIO |
Min. per le politiche abitative |
Omar SA |
Min. per la salute, l’igiene e la prevenzione |
Issa SAMB |
Min. dell’industria e dell’artigianato |
Landing SAVANE |
Min. dell’informazione e portavoce del Governo |
Bacar DIA |
Min. per l’informazione e la cooperazione panafricana |
Mamadou DIOP |
Min. per le infrastrutture, i lavori pubblici e i trasporti |
Mamadou SECK |
Min. per i rapporti istituzionali |
Bineta Samb BA |
Min. dell’interno |
Ousmane NGOM |
Min. della giustizia |
Serigne DIOP |
Min. del lavoro |
Adame SALL |
Min. per le attività estrattive e l’energia |
Madicke NIANG |
Min. del piano |
Opah NDIAYE |
Min. della ricerca scientifica |
Christian Sina DIATTA |
Min. per le PMI e la microfinanza |
Maimouna NDIR |
Min. dello sviluppo sociale |
Maimouna Sourang NDIR |
Min. dello sport |
Youssoupha NDIAYE |
Min. del turismo |
Ousmane Masseck NDIAYE |
Min. della pianificazione urbana e regionale |
Seydou Sy SALL |
Min. per l’imprenditoria femminile |
Marieme NDIAYE |
Min. della gioventù |
Aliou SOW |
Min. con speciale responsabilità per il bilancio |
Cheick SOUMARE |
Min. con speciale responsabilità per l’infanzia |
Ndeye DIOP |
Min. con speciale responsabilità per la formazione tecnica e professionale |
Georges TENDENG |