XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Senegal per la promozione e protezione degli investimenti - A.C. 6225
Serie: Progetti di legge    Numero: 858
Data: 11/01/06
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.6225/14   AS n.3212/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo con il Senegal per la promozione e protezione degli investimenti

A.C. 6225

 

n. 858

 


xiv legislatura

11 gennaio 2006

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: ES0449.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Progetto di legge

§      A.C. 6225, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3212, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000  31

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 23 novembre 2005  43

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 22 novembre 2005  47

-       2ªCommissione (Giustizia)

Seduta del 23 novembre 2005  49

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 22 marzo 2005  51

Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

§      A.S. 3212-A, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000  55

Discussione in Assemblea

Seduta del 14 dicembre 2005  61

Documentazione

Elenco degli Accordi bilaterali sullapromozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia

Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Senegal

Scheda sul Senegal

 

 

 


Scheda di sintesi



Dati identificativi del disegno di legge di ratifica

Numero del progetto di legge

6225

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri

Firma dell’Accordo

Dakar, 13 ottobre 2000

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          trasmissione alla Camera

14 dicembre 2005

§          annuncio

15 dicembre 2005

§          assegnazione

21 dicembre 2005

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni  I, II, V, VI, VII, X

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo in esame, simile a numerosi altri accordi conclusi dall'Italia, mira alla diffusione degli investimenti italiani in Senegal e a favorire la cooperazione economica tra i due Paesi.

Il Senegal, come posto in evidenza dalla relazione introduttiva al disegno di legge A.S. 3212, è uno dei più importanti partner commerciali dell’Italia in Africa, grazie anche agli elevati standard raggiunti - se confrontati con quelli degli altri paesi dell’area -  per quanto riguarda la stabilità politica, le libertà economiche e il rispetto delle libertà individuali. La crescita del PIL è stata nel 2004 del 6% e, secondo le stime internazionali, per il 2005 si prevede un tasso di crescita del 6,5%. In virtù di una corretta gestione macroeconomica – che consente al Senegal di essere uno dei pochi paesi africani a beneficiare di un rating internazionale (Valutazione B+ dell’agenzia Standard and Poor’s) - i rapporti tra il Senegal e le istituzioni finanziarie internazionali sono caratterizzati da una positiva collaborazione. Di rilievo sono gli sforzi effettuati dalla comunità internazionale per la riduzione del debito estero senegalese nel quadro dell’iniziativa HIPC (Higly Indebted Poor Countries), alla quale l’Italia ha dato un importante contributo firmando, nel maggio scorso, l’Accordo bilaterale volto alla cancellazione del 100% del debito senegalese. In Senegal persistono tuttavia elevati livelli di povertà (nel 2001 il 57,1% della popolazione viveva in condizioni di povertà) e, nell’ultimo rapporto dell’UNDP sullo sviluppo umano, il Paese è collocato al 157° posto su un totale di 177 Paesi esaminati. Progressi sostanziali vengono auspicati dalle istituzioni finanziarie internazionali in materia di trasparenza e di efficace gestione delle finanze pubbliche, di riforma degli appalti pubblici, di lotta alla corruzione ed alla concussione. Nel Rapporto Paese congiunto MAE-ICE relativo al primo semestre 2005, con riferimento al rischio-Paese, si rileva “il consolidarsi di un clima non facile per gli investitori stranieri (europei nella maggioranza dei casi) dovuto alla scarsa trasparenza dell’amministrazione, a casi di corruzione, a disfunzioni della giustizia e lentezze burocratiche”, e si menziona anche il limite costituito dalle incertezze sulla effettiva proprietà dei titoli fondiari.

L’Accordo consta di 14 articoli e di un Protocollo le cui disposizioni sono volte a chiarire la portata di alcuni articoli dell’Accordo. In particolare, il Protocollo, che costituisce parte integrante dell’Accordo, reca integrazioni e specifiche con riferimento agli articoli 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita) e 9 (Composizione di controversie tra investitori e Parti contraenti).

L'Accordo provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'Accordo stesso (art. 1). La definizione di "investimento" si sostanzia in un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:

a) diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;

c) crediti monetari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;

d) diritti di proprietà intellettuale o industriale;

e)      ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati;le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi (art. 3, c. 1).  Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. 3, c. 3) (il Senegal fa parte dell’UEMOA, l’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni, che dovrà essere adeguato e relativo alle perdite, derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).

La protezione degli investimenti è assicurata inoltre (art. 5) dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati  (artt. 6 e 8).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).

Vengono stabilite, inoltre, le procedure per la composizione delle controversie in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo, non risolvibili in via amichevole, che dovessero insorgere fra investitori e Parti contraenti (art. 9)  o fra le Parti stesse (art. 10): nel primo caso è previsto il ricorso al Tribunale nazionale competente delle Parti o ad una procedura arbitrale; nel secondo caso, è previsto il solo ricorso ad un Tribunale arbitrale “ad hoc”.

In base all'art. 11 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.

L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene inoltre salvaguardato l’investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, e si riconosce il diritto al risarcimento di un investitore danneggiato dalla mancata applicazione del trattamento più favorevole di cui all’art. 3 dell’Accordo.

La durata dell'Accordo (art. 14) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-12 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo per la promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, con il Senegal, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale documento, infatti, afferma che alle eventuali maggiori spese per il bilancio statale, non preventivamente quantificabili, farà fronte con provvedimenti legislativi ad hoc, se di entità rilevante, oppure con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede l'eventuale ricorso a un tribunale arbitrale. L’ATN rileva inoltre che l’Accordo in esame non incide sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario, che anzi sono esclusi dall’art. 3, co. 3, dell’Accordo stesso (v. supra).

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia tra l’altro l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le prospettive operative di aziende del nostro Paese in vari settori promettenti dell'economia senegalese quali, ad esempio, quelli dell’esportazione di prodotti ittici e delle costruzioni.

 

 

 


Progetto di legge

 


 

 

N. 6225

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 dicembre 2005 (v. stampato Senato n. 3212)

presentato dal ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro della attività produttive

(MARZANO)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 14 dicembre 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.

 

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

 

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 


 

 

 

INSERIRE 449 Accordo pdf

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3212

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell’interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

¾¾¾¾¾¾¾¾

 



Onorevoli Senatori. –

1.1 Motivazioni dell’accordo

    Il Senegal ha registrato negli ultimi anni un favorevole andamento dei principali indicatori macroeconomici grazie al concreto avvio di politiche di sviluppo, di liberalizzazione economica e di lotta alla povertà concordate con le istituzioni finanziarie internazionali e ad un impiego più mirato degli aiuti internazionali.

    Nonostante la generale debolezza degli indicatori sociali, la situazione problematica delle finanze pubbliche ed alcuni ritardi rilevati nel processo di privatizzazione, si possono segnalare come elementi di forza dell’economia senegalese l’appartenenza all’area UEMOA (Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale), la struttura del debito e le relative misure di alleggerimento in corso, il proseguimento delle riforme strutturali e il sostenuto ritmo di crescita dell’economia, con previsioni di tassi di crescita del prodotto interno lordo (PIL) intorno al 6 per cento nel prossimo biennio.

    Inoltre, le dichiarazioni programmatiche fatte dal primo ministro senegalese offrono prospettive incoraggianti, indicando la riduzione della povertà, la protezione degli investimenti e la realizzazione di progetti di costruzione di grandi dimensioni come obiettivi prioritari del programma economico. Tra gli obiettivi citati, risultano particolarmente interessanti per gli investitori italiani i progetti infrastrutturali e quelli nel settore delle costruzioni.

    È stata di recente elaborata una politica di ristrutturazione industriale con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete di piccole e medie imprese, nonché la creazione di unità industriali di grandi dimensioni. Tra le iniziative intraprese a tale fine, è opportuno segnalare l’istituzione dell’Agenzia per gli investimenti e le grandi opere e la creazione di un’Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

    Di particolare importanza per gli investitori italiani, sono le maggiori garanzie, rispetto ad altri Paesi dell’Africa occidentale, offerte agli investimenti italiani sul piano della stabilità politica, delle libertà individuali e di tolleranza politica, religiosa e sociale. Il Senegal è stato il primo Paese dell’Africa occidentale ad essere stato oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia Standard and Poor’s che periodicamente assegna al Paese esaminato un punteggio relativo alla capacità di rimborso dei debiti e alla credibilità internazionale. Il punteggio attribuito al Senegal di B+ per il medio termine e B per il breve termine.

    Il Senegal costituisce uno dei più importanti partner commerciali dell’Italia nell’Africa occidentale, con un interscambio nel 2000 pari a 323 miliardi di lire, mentre i dati del 2001 facevano rilevare un incremento dell’interscambio commerciale. Attualmente i principali prodotti di interesse per le nostre esportazioni riguardano il settore delle costruzioni, i mobili, le macchine e apparecchi meccanici, motori o generatori elettrici, prodotti dell’industria farmaceutica di base e prodotti alimentari.

    L’imprenditoria italiana in Senegal è caratterizzata dalla presenza di piccole società miste dedicate soprattutto ad attività di import-export. Il numero stimato è di una trentina di società, operanti principalmente nel settore delle esportazioni di prodotti ittici freschi e congelati e nel settore delle costruzioni.

    Il Senegal ha ratificato il trattato costitutivo dell’Unione africana che ha sostituito l’organizzazione dell’Unità africana. Il Presidente del Senegal Wade è stato uno dei più convinti sostenitori della Nuova Iniziativa Africana, ora denominata Nuovo partenariato per lo sviluppo africano (NEPAD), strategia continentale volta a permettere all’Africa di partecipare ai vantaggi offerti dalla globalizzazione.

    In sintesi, il Senegal, per i motivi sopra esposti, presenta un quadro generale più propizio che in passato agli investimenti esteri, in termini di garanzie democratiche, di stabilità politica, di sostegno internazionale, nonché di impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.

    L’Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con il Senegal è stato firmato in occasione della visita effettuata dal rappresentante del Governo italiano, al fine di discutere con la controparte senegalese le prospettive di rilancio della cooperazione economica, di sviluppo delle piccole e medie imprese e di costituzione di joint-ventures tra operatori economici delle due parti.

    Obiettivo principale dell’Accordo è la creazione di un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i Paesi assicurando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze ed i reciproci investimenti.

    Per quel che concerne gli interessi italiani, obiettivo dell’Accordo è di assicurare alle nostre imprese, e più in generale ai nostri operatori, quelli che hanno già investito in Senegal e quelli che, anche in considerazione dell’Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l’applicazione delle migliori condizioni concesse, anche sul piano fiscale (dall’ordinamento giuridico del Paese o da specifici accordi) agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire sia la possibilità di trasferire utili e capitali sia l’applicazione di criteri imparziali di risoluzione di eventuali contenziosi.

1.2 Esame degli articoli

    Dopo un primo articolo dedicato alla precisa definizione dei termini utilizzati, l’Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento giusto ed equo, ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2) contemplando, tra l’altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), e cioè l’obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi.

    È prevista la corresponsione all’investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, disordini o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell’altra Parte contraente (articolo 4).

    Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell’investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi (calcolati sulla base dei tassi LIBOR semestrali), maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. Viene inoltre contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendo esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo del risarcimento, qualora, dopo l’espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).

    Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6). In ogni caso, i trasferimenti dovranno essere effettuati non oltre sei mesi dall’espletamento di tutte le obbligazioni fiscali previste (articolo 8).

    Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all’investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall’altra Parte contraente (articolo 7).

    In tema di regolamento delle controversie, l’Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dall’altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano a scelta dell’investitore essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc, che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti, per l’applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo 9), ratificata con legge 10 maggio 1970, n. 1093.

    Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o applicazione dell’Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all’articolo 10 dell’Accordo.

    L’applicazione delle disposizioni dell’Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari (articolo 11).

    L’articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni ed i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da principi generali di diritto internazionale, nonchè da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.

    La validità dell’Accordo è stata prevista in dieci anni, a partire dalla notifica dell’avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo sulla data di scadenza. In ogni caso l’Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 13 e 14).

    Si ritiene che l’Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Senegal e degli investimenti senegalesi in Italia.

1.3 Nota contabile

    Dall’attuazione dell’Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori senegalesi in conseguenza di avvenimenti eccezionali (articolo 4 dell’Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

    Il risarcimento per l’eventuale esproprio di investimenti senegalesi in Italia (articolo 5), anch’esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno l’esproprio stesso.

    Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie (articolo 9), si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

    Non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1987, n. 468, e successive modificazioni.



Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

        Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l’Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all’articolo 9, così ricadendo nelle ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione.

        L’Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, problematiche di compatibilità con l’ordinamento comunitario (esplicitamente escluse dall’articolo 3, comma 3, dell’Accordo) o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
        In conclusione, l’Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta, oltre alla autorizzazione parlamentare di ratifica ed all’ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
        Le definizioni dei termini contenuti nell’Accordo sono indicate nell’articolo 1 del medesimo. Esse non sono innovative.

        L’Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Senegal ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

        Il testo dell’Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall’Italia e dagli altri Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

1. Destinatari

        Sono coinvolti sotto il profilo economico dall’introduzione della regolamentazione:

            – i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Senegal;

            – i soggetti senegalesi che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Italia.

        L’Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Senegal, principalmente nel settore delle esportazioni dei prodotti ittici e delle costruzioni. Sono inoltre presenti in Senegal una conceria (la maggiore del Paese), alcune piccole unità industriali che fabbricano pannelli, ghiaccio industriale e tegole. Da segnalare, altresì, la presenza di due società per il montaggio di gruppi elettrogeni e per la lavorazione del vetro e profilati di alluminio.

        L’Agip ha aperto una filiale nell’ambito di una licenza per prospezioni petrolifere off-shore, in una zona di mare a sovranità condivisa tra il Senegal e la Guinea-Bissau.
        In aggiunta, l’Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Senegal in alcuni settori dell’economia che hanno registrato una costante crescita. Tra queste, di notevole interesse, il settore delle costruzioni, sia l’edilizia abitativa sia quella a carattere industriale ed i progetti infrastrutturali (strade e autostrade, edifici pubblici, progetto di ammodernamento del porto e nuovo aeroporto di Dakar) che le agenzie governative stanno già realizzando con il finanziamento della Banca mondiale e di altri organismi internazionali e per i quali il Governo è alla ricerca di finanziamenti privati.
        Prospettive interessanti si aprono anche nel settore del turismo che rappresenta una delle principali fonti di entrata di valuta estera del Paese e contribuisce per il 3 per cento alla formazione del PIL.

2. Obiettivi e risultati attesi

        Primo obiettivo dell’Accordo, che si consegue per effetto dell’impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Senegal e senegalesi in Italia.

        Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle due Parti contraenti.
        L’Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggiore volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell’interscambio commerciale. I principali risultati attesi dell’Accordo, sia a livello micro sia macroeconomico sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall’Italia al Senegal di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione, nonché ovviamente dall’effetto moltiplicativo degli investimenti, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
        L’Accordo è in linea con la volontà del Governo senegalese di stimolare la promozione degli investimenti così come annunciato nella dichiarazione programmatica che aveva preceduto la stipula dell’Accordo. E altresì in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di una rete sia di piccole e medie imprese sia di unità industriali di grandi dimensioni. Il sistema dell’impresa privata e degli investimenti esteri vengono quindi considerati come elementi propulsori della crescita economica.
        Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l’Accordo potrà avere in Senegal e in Italia. Dunque, anche considerando il tempo trascorso dalla firma, tempo necessario a concordare, tra l’altro, la correzione di errori materiali con la controparte, arrivare alla ratifica significa avere a disposizione lo strumento, auspicato da entrambe le Parti, per il miglioramento degli scambi economici fra i due Paesi.

3. Aspetti organizzativi ed oneri

        L’accordo non comporta oneri organizzativi finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

4. Opzioni alternative

        L’Accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Senegal e non è quindi percorribile la cosiddetta «opzione nulla».

        Quanto alle clausole dell’Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

 

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

(omissis)

 

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


 

AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005 0

260a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica. 

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3212) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

(Esame) 

 

Introduce l'esame in Commissione il senatore FORLANI (UDC) , il quale rende noto che l’Accordo di cui il disegno di legge in titolo reca l’autorizzazione alla ratifica ha come obiettivo principale la creazione di un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di Italia e Senegal, assicurando le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze e i reciproci investimenti. Dal punto di vista degli interessi italiani, si tratta soprattutto di assicurare alle imprese e più in generale agli operatori economici, sia coloro che hanno già investito in Senegal, sia coloro che, anche in considerazione dell’Accordo, potranno effettuare investimenti in futuro, l’applicazione delle migliori condizioni concesse agli investimenti nazionali o esteri, nonché di garantire la possibilità di trasferire utili e capitali e di ricorrere a criteri imparziali di risoluzione per eventuali contenziosi.

            Egli prosegue sottolineando che il Senegal negli ultimi anni ha registrato un andamento positivo dei principali indicatori macroeconomici grazie al concreto avvio di politiche di sviluppo, di liberalizzazione economica e di lotta alla povertà concordate con le istituzioni finanziarie internazionali e a un impiego più mirato degli aiuti ricevuti. Anche le dichiarazioni programmatiche del Governo senegalese offrono prospettive incoraggianti e particolarmente interessanti per gli investitori italiani risultano gli espliciti riferimenti ai progetti infrastrutturali e allo sviluppo del settore delle costruzioni. Ugualmente rilevanti sono le maggiori garanzie, rispetto ad altri Paesi dell’Africa occidentale, offerte agli investimenti italiani sul piano della stabilità politica, delle libertà individuali e della tolleranza politica, religiosa e sociale. In altri termini, il Senegal, per i motivi sopra esposti dal relatore, presenta un quadro generale più favorevole che in passato agli investimenti esteri, anche sotto il profilo del sostegno internazionale e dell’impegno dimostrato nel procedere a riforme strutturali.

Il senatore Forlani inoltre evidenzia che il Senegal costituisce uno dei più importanti partners commerciali dell’Italia nell’Africa occidentale con un interscambio in crescita. In particolare, l’imprenditoria italiana in Senegal è caratterizzata dalla presenza di piccole società miste dedite soprattutto ad attività di import-export e operanti principalmente nel settore dei prodotti ittici e in quello delle costruzioni.

Passando poi al merito dell’Accordo, egli precisa che i singoli articoli, volti a incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci, prevedono la clausola della nazione più favorita, nonché la corresponsione all’investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da conflitti, disordini o eventi analoghi. Quanto alle eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri, essi non potranno avvenire se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale e in tal caso si prevede la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell’investimento. Inoltre, è stabilito che ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, mentre ulteriori disposizioni disciplinano la regolamentazione delle controversie, sia tra una parte contraente e gli investitori, sia tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo.    Egli specifica peraltro che quest’ultimo, di validità decennale, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Pertanto, in considerazione del positivo effetto immediato che esso potrà avere sulle società italiane operanti nello Stato africano, ritiene opportuno autorizzarne la ratifica e sollecita la Commissione in tal senso.

 

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, prende la parola il sottosegretario Mantica, il quale si associa alle considerazioni testè svolte dal relatore, auspicando un rapido iter del provvedimento in titolo.

 

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

262a Seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

(3212) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

      Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che non presenta, a suo giudizio, profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

            Concorda la Sottocommissione.

 

 


 

GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005

171a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

            alla 3a Commissione:

 

(3212) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000   : parere di nulla osta.

 

 

 


 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

443a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

(3212) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo) 

 

Il relatore FERRARA (FI) riferisce sul provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato anche che il provvedimento ricalca lo schema ormai consolidato di analoghi accordi in materia di promozione e protezione degli investimenti.

 

Con l’avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

 

 


Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3212-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatore FORLANI)

Comunicata alla Presidenza il 29 novembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell’interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell’economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


(Estensore: Falcier)

22 novembre 2005

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 


(Estensore: Ferrara)

22 marzo 2005

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

 
 

 


 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

921a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005

(Antimeridiana)

 

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente MORO

_________________

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

 

 

Approvazione del disegno di legge:

(3212) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 (ore 12,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3212.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

FORLANI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo replicare né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000 (3212)

ARTICOLI 1, 2 E 3

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Dakar il 13 ottobre 2000.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Documentazione


 

Elenco degli Accordi bilaterali sulla promozione e protezione degli investimenti in vigore per l’Italia

 

Come già accennato, l'Italia ha concluso numerosi accordi sulla promozione e protezione degli investimenti, la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo di quelli attualmente in vigore:

 

 

PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

 

Malta                                                              30 luglio 1973, n. 492

Cina                                                               3 marzo 1987, n. 109

Tunisia                                                           2 gennaio 1989, n. 16

Sri-Lanka                                                       9 ottobre 1989, n. 359

Kuwait                                                            30 dicembre 1989, n. 447

Ungheria                                                        30 dicembre 1989, n. 448

Malaysia                                                         9 aprile 1990, n. 93

Filippine                                                         23 giugno 1990, n. 178

Bulgaria                                                         23 giugno 1990, n. 179

Bolivia                                                            5 ottobre 1991, n. 341

Corea del Sud                                                           7 gennaio 1992, n. 19

Polonia                                                           7 gennaio 1992, n. 30

Bangladesh                                                   18 agosto 1993, n. 333

Argentina                                                       18 agosto 1993, n. 334

Algeria                                                            18 agosto 1993, n. 335

Egitto                                                             4 marzo 1994, n. 201

Uruguay                                                         8 marzo 1994, n. 205

 


PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

Vietnam                                                         8 marzo 1994, n. 206

Cile                                                                9 dicembre 1994, n. 732

Indonesia                                                       9 dicembre 1994, n. 733

Romania                                                        14 dicembre 1994, n. 704

Albania                                                           14 dicembre 1994, n. 709

Mongolia                                                        14 dicembre 1994, n. 713

Marocco                                                         14 dicembre 1994, n. 714

Cuba                                                              12 maggio 1995, n. 214

Congo                                                            5 luglio 1995, n. 299

Giamaica                                                       5 luglio 1995, n. 300

Perù                                                               5 luglio 1995, n. 302

Kazakhstan                                                   12 marzo 1996, n. 172

Lituania                                                          5 novembre 1996, n. 592

Oman                                                            5 novembre 1996, n. 594

Etiopia                                                            5 novembre 1996, n. 597

Emirati Arabi Uniti                                          3 febbraio 1997, n. 32

Barbados                                                       7 aprile 1997, n. 107

Ucraina                                                          7 aprile 1997, n. 112

Bielorussia                                                     7 aprile 1997, n. 113

Federazione Russa                                       1° luglio 1997, n. 223

Repubblica Ceca                                           1° luglio 1997, n. 224

Hong-Kong                                                    1° luglio 1997, n. 225

India                                                               19 gennaio 1998, n. 12

Arabia saudita                                                19 gennaio 1998, n. 13

Croazia                                                          2 marzo 1998, n. 47

Kenya                                                             15 dicembre 1998, n. 478

Sudafrica                                                       15 dicembre 1998, n. 479

 

 


PAESE                                                          LEGGE DI RATIFICA

Lettonia                                                          15 dicembre 1998, n. 480

Rep. Macedone                                             29 marzo 1999, n. 99

Georgia                                                          29 marzo 1999, n. 100

Uzbekistan                                                     27 maggio 1999, n. 168

Uganda                                                          27 maggio 1999, n. 190

Giordania                                                       28 ottobre 1999, n. 429

Azerbaidjan                                                    28 ottobre 1999, n. 430

Libano                                                            28 ottobre 1999, n. 431

Estonia                                                          27 gennaio 2000, n. 13

Repubblica Slovacca                                     26 maggio 2000, n. 166

Eritrea                                                            16 marzo 2001, n. 109

Pakistan                                                         16 marzo 2001, n. 116

Moldova                                                         27 marzo 2001, n. 148

Messico                                                         11 marzo 2002, n. 48

Iran                                                                 11 luglio 2002, n. 171

Bosnia-Erzegovina                                        11 luglio 2002, n. 177

Armenia                                                         27 settembre 2002, n. 232

Camerun                                                       15 gennaio 2003, n. 20

Tanzania                                                        15 gennaio 2003, n. 21

Slovenia                                                          14 febbraio 2003, n. 37

Mozambico                                                    3 giugno 2003, n. 154

Siria                                                               19 agosto 2003, n. 258

Turchia                                                          27 ottobre 2003, n. 294

Libia                                                               3 novembre 2003, n. 318

Qatar                                                             3 novembre 2003, n. 331

Nigeria                                                           26 febbraio 2004, n. 64

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Senegal

 

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA.                        

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           02.10.1962.                                                         

IN VIGORE  SI 06.02.1965.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI REGIME DEI VISTI.                     

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                              

           26.05.1966 - 23.07.1966.                                            

IN VIGORE  SI 23.07.1966.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.         

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           22.12.1969.                                                         

IN VIGORE  SI 22.12.1969.                                                       

 

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI.                                

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           20.04.1972.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 322 DEL 22.05.1974

IN VIGORE  SI 16.09.1976. PROVVISORIAMENTE DAL 20.04.1972.                     

 

 

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO CULTURALE.                                                  

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           28.03.1973.                                                         

IN VIGORE  SI 06.05.1974.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI MARINA MERCANTILE.            

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                              

           23.04.1982.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 290 DEL 27.05.1985

IN VIGORE  SI 27.10.1986.                                                      

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA.                                                             

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                              

           07.01.1984.                                                         

IN VIGORE  SI 13.08.1984. PROVVISORIAMENTE DAL 07.01.1984.                     

 

 

TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 21.12.1983), CON ALLEGATI

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           17.12.1984                                                         

IN VIGORE  SI  17.12.1984

 

 

TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 18.1.1985), CON DUE ALLEGATI

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           18.09.1985                                                         

IN VIGORE  SI  18.09.1985                                                                                                         

 

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE SUGLI INTERVENTI ITALIANI NEL QUADRO DELLA L. N. 73 DEL 08.03.1985.                                             

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                               

           23.05.1986.                                                         

IN VIGORE  SI 23.05.1986.                                                      

 

 

TITOLO    ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 21.11.1986).                                                     

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           05.05.1987.                                                         

IN VIGORE  SI 05.05.1987.

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE SULLO STATUS DEL PERSONALE DELL'UNITA' TECNICA DI COOPERAZIONE.                                                        

LUOGO-DATA                                                                      

           DAKAR.                                                              

           04.07.1987.                                                         

IN VIGORE  SI 04.07.1987.

 

 

TITOLO     ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 17.11.1987).                                                     

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           04.03.1988.                                                         

IN VIGORE  SI 04.03.1988.

 

 

TITOLO    ACCORDO RELATIVO A UN DONO ITALIANO AL SENEGAL (30 MILIARDI DI LIRE ITALIANE, CON N. 4 ALLEGATI.                                         

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                              

           11.11.1988.                                                          

IN VIGORE  SI 24.02.1989.

 

 

 

 

TITOLO    CONVENZIONE INTESA A EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA

LUOGO-DATA                                                                      

           DAKAR.                                                              

           29.12.1988.                                                         

IN VIGORE  SI  07.02.1995

 

 

TITOLO     ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON N. 2 ANNESSI (CLUB DI PARIGI DEL 24.01.1989).                                              

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           03.05.1989.                                                         

IN VIGORE  SI 03.05.1989.

 

 

TITOLO     ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 12.02.1990).                                                     

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           22.06.1990.                                                         

IN VIGORE  SI 22.06.1990.

 

 

TITOLO     ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO CON ALLEGATO (CLUB DI PARIGI DEL 21.06.1991).                                                     

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           09.01.1992.                                                         

IN VIGORE  SI 09.01.1992.

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO FINANZIARIO DI "COMMODITY AID", CON DUE ALLEGATI.         

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           14.01.1993.                                                         

IN VIGORE  SI. 14.01.1993.

 

 

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO DI "COMMODITY AID" DEL 14.1.1993, CON ANNESSO        

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                                

           22/6-2/8  1994                                                         

IN VIGORE  SI. 02.08.1994  (con effetto dal 1° gennaio 1994)

 

 

TITOLO    PROTOCOLLO D'ACCORDO PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FASE III DEL "PROGRAMMA SANITARIO NELLA REGIONE DI LOUGA", CON ALLEGATO.          

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                              

           25.11.1994.                                                         

IN VIGORE SI 25.11.1994

 

 

TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO - CLUB DI PARIGI 3.3.1994 - CON TRE ALLEGATI

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                              

           06.04.1995.                                                         

IN VIGORE SI 06.02.2002.                                                       

 

 

TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO - CLUB DI PARIGI 20.4.1995 - CON QUATTRO ANNESSI

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           04.12.1995.                                                         

IN VIGORE SI 06.02.2002.                                                       

 

 

TITOLO PROTOCOLLO DI ACCORDO CONCERNENTE IL PROGRAMMA "SALUTE PUBBLICA NEL DIPARTIMENTO DI SEDHIOU"

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                              

           21.05.1997.              

IN VIGORE SI 28.10.2003.                                                        

 

 

 

 

TITOLO SCAMBIO DI NOTE MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI NAVIGAZIONE MARITTIMA

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                              

           16.02  -  02.03  1998                                                         

IN VIGORE SI 02.03.1998

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI LETTERE CHE ESTENDE IL PERIODO DI RISTRUTTURAZIONE PREVISTO DALL'ACCORDO BILATERALE DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO ESTERO FIRMATO IL 04.12.1995, (CLUB DI PARIGI DEL 20.04.1995).       

LUOGO-DATA                                                                     

          DAKAR.                                                               

          28.04.1998 - 14.05.1998.                                             

IN VIGORE SI 14.05.1998.                                          

 

 

TITOLO CONVENZIONE AL FINE DI EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           20.07.1998.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 417 DEL 20.12.2000

IN VIGORE  SI 24.10.2001.                                                      

 

 

TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                              

           07.04.2000.                                                         

IN VIGORE  SI 01.03.2001.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO PROTOCOLLO DI ACCORDO CONCERNENTE UN PROGRAMMA DENOMINATO "PROGETTO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE - SENEGAL"

LUOGO-DATA                                                                      

           DAKAR.                                                              

           17.07.2002.                                                         

IN VIGORE  SI 17.07.2002.

 

 

TITOLO  ACCORDO SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO, CON ALLEGATE TABELLE DEBITORIE

LUOGO-DATA                                                                     

           DAKAR.                                                              

           25.11.2002                                                          

IN VIGORE  SI  14.12.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

LUOGO-DATA                                                                      

           DAKAR.                                                              

           13.10.2000.                                                         

                             

 

 

 


Scheda sul Senegal

La colonizzazione francese del Senegal si delineò a partire dal 1814, quando la Gran Bretagna accettò di lasciare alla Francia l’egemonia sulla regione, mantenendo tuttavia il controllo del fiume Gambia: il consolidamento del dominio francese occupò tutto il corso del XIX secolo, ed ebbe un forte impulso nella seconda metà di esso dalla costruzione delle ferrovie.

Durante la Prima Guerra Mondiale truppe senegalesi combatterono nell’esercito francese, e ciò elevò lo status del Paese, rispetto al quale l’amministrazione coloniale adottò una linea di cauta apertura, consentendo la formazione di partiti e sindacati.

La caduta nel commercio internazionale delle arachidi provocò tuttavia negli Anni Trenta una diffusa povertà, mentre l’espansione del suffragio nel Secondo Dopoguerra favorì la formazione di un forte raggruppamento politico, l’Unione progressista (UPS), che sotto la guida di Léopold Senghor vinse le elezioni del 1959, dopo che il Paese aveva ottenuto una larga autonomia dalla Francia. L’indipendenza piena seguì nell’agosto 1960, e in settembre Senghor fu eletto Presidente del Senegal.

L’inizio della vita politica in Senegal fu caratterizzato da una stretta autoritaria in seguito ad un tentativo di colpo di Stato: un referendum tenuto nel 1963 accrebbe i poteri presidenziali, fino a che nel 1966 furono vietati i partiti politici, con l’eccezione dell’UPS. Con la nomina a Primo Ministro di Abdou Diouf (1973), cominciò una fase di progressiva apertura politica, che consentì la nascita del Partito democratico di Abdoulaye Wade e di un partito marxista-leninista. Il deterioramento della situzione politica ed economica del Paese costrinse Senghor alle dimissioni (dicembre 1980), e al suo posto subentrò Diouf, che venne poi riconfermato nel 1983, 1988 e 1993.

Il nuovo Presidente diede un forte impulso all’azione dell’Organizzazione dell’Unità africana e alla Comunità economica dell’Africa occidentale. All’inizio degli Anni Novanta, vi fu il tentativo secessionista della regione meridionale (Casamance), con lo scoppio di una guerra civile. Parallelamente, si verificarono problemi di frontiera con la Mauritania, che durarono fino al 1994. L’insieme di questi fattori, e l’ulteriore deterioramento della situazione economica, condussero nelle elezioni del 2000 alla vittoria di Abdoulaye Wade, senza che nel Paese si determinassero disordini di sorta.

Dal punto di vista istituzionale, in base alla Costituzione approvata da un referendum nel gennaio 2001, il Senegal è una Repubblica, amministrativamente suddivisa in 11 regioni, con a capo un Presidente eletto a suffragio universale per non più di due mandati quinquennali[1]. L’attuale Presidente èAbdoulaye Wade, fondatore del Partito democratico, eletto nel marzo del 2000. Il Presidente nomina il Primo Ministro – attualmente Macky Sall, in carica dall’aprile 2004 – il quale a sua volta, d’intesa con il Presidente, nomina i Ministri.

Il Parlamento è unicamerale[2] (Assemblea Nazionale di 120 membri, attualmente presieduta da Pape Diop), eletto per cinque anni con un sistema elettorale in parte maggioritario e in parte basato sulla rappresentanza proporzionale di liste partitiche.

Le ultime elezioni legislative (aprile 2001) hanno visto la netta affermazione di una coalizione capitanata dal Partito democratico, cui sono andati 89 seggi.

Sul piano economico, dall’inizio del 1994 il Senegal ha intrapreso un coraggioso percorso di riforme, incoraggiato dalla Comunità internazionale dei donatori: venne anzitutto svalutato del 50% il franco CFA – fino ad allora legato a un rapporto fisso con il franco francese -. Furono poi costantemente ridotti i controlli governativi sui prezzi e i sussidi pubblici e la crescita economica entrò in una fase assai dinamica, con una media del 5% all’anno dal 1995 al 2003 e una parallela fortissima riduzione dell’inflazione. In qualità di membro dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, il Senegal spinge per una maggiore integrazione regionale, con l’adozione di una tariffa unica verso l’esterno e una politica monetaria di stabilità. Cionondimeno, il Paese dipende ancora in grande misura dall’aiuto internazionale, dal quale – iniziativa HIPC (Heavily Indebited Poor Countries)  del Fondo monetario internazionale – si attende la cancellazione di circa due terzi del debito estero.


Dati di base

(Fonti: CIA, The World Factbook 2005)

 

 

 

Superficie:                                        196.190 kmq.

Risorse naturali:                              prodotti della pesca, fosfati, minerali ferrosi

Popolazione:                                    11.126.832   (stime luglio 2005)

Capitale:                                            Dakar

Crescita demografica:                     2,48%  (stime 2005)

Mortalità infantile:                            55,5 per mille nati vivi

Speranza di vita:                              anni 58,9

Gruppi etnici:                                   Wolof 43,3%, Pular 23,8%, Serer 14,7%, Jola 3,7%, Mandinka 3%, Soninke 1,1%, europei e libanesi 1%, altri 9,4%

Religioni:                                           Musulmana 94%, culti indigeni 1%, cristiani 5% (per lo più cattolici)

Lingue:                                              francese (lingua ufficiale), Wolof, Pulaar, Jola, mandinka

Analfabetismo:                                  59,8%   (stime 2003)

PIL:                                                     18,36 miliardi di dollari USA  (stime 2004)

Tasso di crescita del PIL:               3,2%  (stime 2004)

PIL pro-capite:                                  1.700 dollari USA  (stime 2004 - a parità di potere d'acquisto)

Compos. settor. del PIL:                 agricoltura 15,9%, industria  21,4%, servizi  62,7%  (stime 2004)

Tasso di disoccupazione:               48%  (stime 2001)

Popolazione in povertà:                 54%  (stime 2001)

Inflazione:                                         0,8%  (stime 2004)

Debito pubblico:                              55,2% del PIL  (stime 2004)

Esportazioni:                                    1,374 miliardi di dollari USA  (stime 2004)  

Importazioni:                                     2,128 miliardi di dollari USA  (stime 2004)  

Debito estero:                                  3,476 miliardi di dollari USA  (stime 2004)  

Moneta nazionale:                           franco CFA[3];  parità 2004 =  528,29 x 1 dollaro USA


 

Senegal:  principali cariche di Stato e di governo

 

 

Presidente

Abdoulaye WADE

Primo Ministro

Macky SALL

Min. superiore per l’agricoltura e le risorse idriche

Habib SY

Min. delle Forze armate

Becaye DIOP

Min. della funzione pubblica, del lavoro e delle organizzazioni professionali

Yero DEH

Min. del commercio

Mamadou Diop DECROIX

Min. per la cultura e le comunicazioni

Birame DIOUF

Min. per il decentramento e la pianificazione regionale

Aminata TALL

Min. dell’economia e delle finanze

Abdoulaye DIOP

Min. per l’istruzione

Moustapha SOURANG

Min. per la tutela ambientale

Thierno LO

Min. dei senegalesi all’estero

Abdoul DIOP

Min. per la famiglia e la solidarietà nazionale

Aida MBODJ

Min. della pesca

Djibo LEYTI KA

Min. degli Affari esteri

Cheikh Tidiane GADIO

Min. per le politiche abitative

Omar SA

Min. per la salute, l’igiene e la prevenzione

Issa SAMB

Min. dell’industria e dell’artigianato

Landing SAVANE

Min. dell’informazione e portavoce del Governo

Bacar DIA

Min. per l’informazione e la cooperazione panafricana

Mamadou DIOP

Min. per le infrastrutture, i lavori pubblici e i trasporti

Mamadou SECK

Min. per i rapporti istituzionali

Bineta Samb BA

Min. dell’interno

Ousmane NGOM

Min. della giustizia

Serigne DIOP

Min. del lavoro

Adame SALL

Min. per le attività estrattive e l’energia

Madicke NIANG

Min. del piano

Opah NDIAYE

Min. della ricerca scientifica

Christian Sina DIATTA

Min. per le PMI e la microfinanza

Maimouna NDIR

Min. dello sviluppo sociale

Maimouna Sourang NDIR

Min. dello sport

Youssoupha NDIAYE

Min. del turismo

Ousmane Masseck NDIAYE

Min. della pianificazione urbana e regionale

Seydou Sy SALL

Min. per l’imprenditoria femminile

Marieme NDIAYE

Min. della gioventù

Aliou SOW

Min. con speciale responsabilità per il bilancio

Cheick SOUMARE

Min. con speciale responsabilità per l’infanzia

Ndeye DIOP

Min. con speciale responsabilità per la formazione tecnica e professionale

Georges TENDENG

 

 



[1]    Il Capo dello Stato in carica è stato tuttavia confermato nel mandato che la precedente Costituzione fissava in sette anni.

[2]    La Costituzione del 2001 ha infatti abolito il Senato.

[3]    Il Governo del franco CFA è affidato alla Banca centrale degli Stati dell’Africa occidentale.