XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Kirghizistan in materia di cooperazione turistica - A.C. 6190
Serie: Progetti di legge    Numero: 838
Data: 29/11/05
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.6190/14   AS n.3323/14

 

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo con il Kirghizistan in materia di cooperazione turistica

A.C. 6190

 

n. 838

 


xiv legislatura

29 novembre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ES0435

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  5

Progetto di legge

§      A.C. 6190 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999  9

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3323 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999  19

Esame in sede referente presso la 3^ Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta dell’11 maggio 2005  31

Seduta del 6 luglio 2005  33

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 24 maggio 2005  37

-       5a  Commissione (Bilancio)

Seduta del 6 luglio 2005  39

-       7a Commissione (Istruzione)

Seduta dell’11 maggio 2005  41

Relazione della 3a Commissione Affari esteri, emigrazione

§      A.S. 3323-A  45

Documentazione

§      Scheda-paese sul Kyrgyzstan - Fonte: CIA, THE WORLD FACTBOOK 2005. - Stralci tradotti dal Servizio Studi53

- Elenco degli Accordi bilaterali in vigore per l'Italia nel settore del turismo

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

6190

Titolo dell’Accordo

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Kirghiza in materia di cooperazione turistica

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri; turismo.

Firma dell’Accordo

Roma, 3 marzo 1999

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       trasmissione alla Camera

23 novembre 2005

§       annuncio

24 novembre 2005

§       assegnazione

24 novembre 2005

Commissione competente

III Commissione Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VII, X

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo tra l’Italia e la Repubblica kirghiza sulla cooperazione nel settore del turismo, che è il primo accordo bilaterale stipulato tra i due Paesi,  è finalizzato ad ampliare le relazioni economiche fra i due Paesi e a formalizzare una serie di rapporti con le Autorità diplomatiche kirghize, nonché a stabilire una più stretta collaborazione turistica con quel Paese.

L’Accordo, firmato a Roma il 3 marzo 1999, si compone di otto articoli, il primo dei quali contiene l’impegno delle Parti contraenti a incoraggiare lo sviluppo delle attività turistiche tra i due Paesi, anche allo scopo di una migliore conoscenza storica e culturale reciproca.

Le Parti, in base all’articolo II, daranno impulso agli scambi di esperti e informazioni del settore turistico, collaborando nelle attività della formazione e della ricerca tecnologica.

All’articolo III, le Parti prevedono l’effettuazione di missioni tecniche nel campo della promozione e dell’animazione turistica; lo scambio di pubblicazioni e materiali; l’istituzione di Uffici di rappresentanza turistica nei rispettivi territori; la cooperazione in direzione della tutela degli edifici storici, nonché la collaborazione sulla normativa in materia di turismo.

E’ favorita la formazione di esperti e di tecnici del settore, anche attraverso la concessione di borse di studio (articolo IV).  La formazione turistica e alberghiera sarà inoltre oggetto di programmi di studio e di ricerca (articolo V).

Le Parti si impegnano, secondo quanto stabilito dall’articolo VI, a favorire la cooperazione tra i rispettivi organismi che si occupano di turismo, anche nell’ambito delle Organizzazioni internazionali.

Sono inoltre previste, dall’articolo VII, riunioni bilaterali per garantire l’applicazione dell’Accordo.

L’Accordo (articolo VIII) è concluso per un periodo di cinque anni, con proroga tacita annuale, salvo denuncia, inoltrata per le vie diplomatiche, senza pregiudizio dell’esecuzione dei programmi eventualmente in corso (salvo diversa determinazione delle Parti contraenti).

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di esecuzione.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo (30.400 euro per il 2005, 24.900 euro per il 2006 e 30.400 euro a decorrere dal 2007), ponendoli a carico del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2005-2007, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 3323) reca la ripartizione degli oneri finanziari in rapporto: allo scambio di esperti; all’invio di missioni tecniche; allo svolgimento di riunioni bilaterali; all’invio di pubblicazioni e di materiale; alla concessione di borse di studio per la formazione di esperti nel settore turistico.

L’articolo 4 contiene la norma sull’entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge presentato al Senato è inoltre accompagnato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN afferma che la ratifica dell'Accordo in esame non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario; l’ATN, inoltre, pur riconoscendo il turismo quale competenza costituzionale delle Regioni,  fa salvo l’Accordo, in quanto connesso alle relazioni internazionali.

Si ricorda come la  legge 5 giugno 2003, n. 131, all’art. 6, comma 1, preveda che le “Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni”. Inoltre, il comma 3 stabilisce che le “Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale”. Il prosieguo dell’articolo 6 detta precise procedure per tali attività internazionali delle Regioni, oltre a prevedere modalità di risoluzione di eventuali controversie tra Regioni e Governo centrale in merito all’opportunità di dette attività.

A riguardo si osserva come, dalla lettura della relazione tecnica, si evinca che una serie di attività di esecuzione dell’Accordo sono di competenza delle amministrazioni centrali, mentre non viene mai menzionata la possibilità che le Regioni contribuiscano all’attuazione dell’Accordo.

L’ATNafferma infine che, in ragione del fatto che l’applicazione dell’Accordo comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, l’Accordo medesimo rientra nelle fattispecie individuate dall'art. 80 Cost. e necessita pertanto dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica.

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 6190

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3323)

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive

(MARZANO)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

 il 23 novembre 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾



 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Iter al Senato


Progetto di legge


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3323

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

 

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

 

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

 

col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(MORATTI)

 

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

¾¾¾¾¾¾¾¾


 


Onorevoli Senatori. – Questo primo Accordo con la Repubblica kirghiza consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l’Amministrazione e le autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisce nell’ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso.

L’Accordo raggiunto prevede l’individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell’accoglienza e della formazione.

Esso costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi.

Gli aspetti più qualificanti dell’Accordo sono:

1) la collaborazione nelle attività formative settoriali;

2) l’apertura di uffici di rappresentanza turistica;

3) non ultima, la promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo consentirà di incrementare il marketing turistico nell’area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell’area stessa.

In particolare:

a) l’articolo I stabilisce le linee guida dell’Accordo;

b) l’articolo II prevede lo scambio di esperti;

c) l’articolo III fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica (missioni tecniche, scambio di materiale promozionale, uffici di rappresentanza turistica, salvaguardia di edifici storici, cooperazione in materia di legislazione turistica);

d) l’articolo IV prevede la collaborazione nella formazione professionale con concessione di borse di studio;

e) l’articolo V riguarda la realizzazione di programmi di ricerca;

f) l’articolo VI favorisce lo sviluppo della cooperazione nell’ambito degli organismi internazionali;

g) l’articolo VII prevede riunioni bilaterali;

h) l’articolo VIII riguarda l’entrata in vigore e la validità dell’Accordo e regola la soluzione delle controversie.

Da ciò consegue l’importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l’applicazione dell’Accordo.



INSERIRE DA RELAZIONE TECNICA ALLA FINE

 

 


Esame in sede referente presso la 3^ Commissione (Affari esteri, emigrazione)


AFFARI ESTERI (3ª)

 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

234ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3323) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

(Esame e rinvio)

 

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) il quale rileva innanzitutto che quello in ratifica costituisce il primo Accordo con la Repubblica kirghiza. Esso consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l’Amministrazione italiana e le autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisce nell’ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso e da ulteriori, prossime intese.

L’Accordo raggiunto prevede l’individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell’accoglienza e della formazione.

Esso costituisce un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi.    Gli aspetti più qualificanti dell’Accordo sono rappresentati da: la collaborazione nelle attività formative settoriali; l’apertura di uffici di rappresentanza turistica; non ultima, la promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo consentirà di incrementare il marketing turistico nell’area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell’area stessa.

Passando ad illustrare brevemente le disposizioni dell'Accordo evidenzia in particolare  l’articolo I che ne stabilisce le linee guida;  l’articolo II che prevede lo scambio di esperti; l’articolo III che fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica (missioni tecniche, scambio di materiale promozionale, uffici di rappresentanza turistica, salvaguardia di edifici storici, cooperazione in materia di legislazione turistica); l’articolo IV che prevede la collaborazione nella formazione professionale con concessione di borse di studio; l’articolo V che riguarda la realizzazione di programmi di ricerca; l’articolo VI volto a favorire lo sviluppo della cooperazione nell’ambito degli organismi internazionali; l’articolo VII il quale prevede riunioni bilaterali; infine, l’articolo VIII concernente l’entrata in vigore e la validità dell’Accordo e la soluzione delle controversie.

Muovendo dai rilievi svolti, ribadisce l’importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l’applicazione dell’Accordo di cui sollecita una pronta ratifica.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

244ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Drago. 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 

(3323) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)  

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio 2005.

 

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

 

La seduta termina alle ore 16.


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

 

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005

236ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 

(3323) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di carattere costituzionale; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

Conviene la Sottocommissione.

 


BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

486ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

 

 

La seduta inizia alle ore 9,20.

 

(3323) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’Articolo III, primo paragrafo, lettera a) dell’Accordo oggetto del presente provvedimento (che prevede l’invio di missioni tecniche in Kirghizistan) ed all’Articolo VII (relativo allo svolgimento di riunioni bilaterali), che la relazione tecnica prevede una sola missione all’estero (e quindi un unico onere) per lo svolgimento di entrambe le attività di cui ai citati articoli, sebbene sembrerebbe trattarsi di fattispecie distinte. Rileva pertanto la necessità di ottenere chiarimenti in merito, verificando che le attività in questione non comportino lo svolgimento di ulteriori missioni all’estero oltre a quella prevista dalla relazione tecnica, nonché l’esigenza di acquisire conferma, al fine di garantire la corrispondenza temporale fra la manifestazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, che la prima delle riunioni bilaterali di cui all’Articolo VII dell’Accordo avrà luogo in Kirghizistan nel 2005 come indicato nella relazione tecnica, posto che l’Accordo non specifica nulla al riguardo. Relativamente all’Articolo III, primo paragrafo, lettera c) dell’Accordo, che prevede attività per favorire lo stabilimento di uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, premesso che la suddetta norma non è considerata nella relazione tecnica, ritiene necessario verificare se la stessa abbia carattere meramente programmatico ovvero se, in alternativa, dalla stessa possano derivare obblighi diretti per le amministrazioni competenti in merito all’istituzione dei suddetti uffici, nel qual caso occorre altresì acquisire chiarimenti sulle modalità con cui far fronte ai relativi oneri.

 

Il sottosegretario MOLGORA, in replica alle osservazioni del relatore, chiarisce che le attività che comporteranno missioni da effettuare nel Kirghizistan sono solo quelle relative all’articolo III, lettera a), primo paragrafo dell’Accordo, così come quantificate nella relazione tecnica, mentre le attività che potranno comportare riunioni bilaterali, menzionate all’articolo VII, sono del tutto eventuali. Conferma che la prima riunione fra le parti avrà luogo in Kirghizistan nel 2005, come indicato nella relazione tecnica. Per quanto riguarda infine lo stabilimento di uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, menzionati all’articolo III, lettera c) dell’Accordo, fa presente che lo stesso è meramente programmatico e, ove se ne dovesse prevedere l’attuazione, si provvederà con un apposito provvedimento legislativo che indicherà gli oneri e la relativa copertura finanziaria.

 

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle precisazioni offerte dal Governo, in base alle quali:

- le attività che comporteranno missioni in Kirghizistan sono solo quelle di cui all’articolo III, lettera a), primo paragrafo dell’Accordo oggetto del disegno di legge in esame, così come quantificate nella relazione tecnica, mentre le attività che potranno comportare riunioni bilaterali, ai sensi dell’articolo VII dello stesso Accordo, sono meramente eventuali;

- la prima riunione fra le parti avrà luogo in Kirghizistan nel 2005, come indicato nella relazione tecnica;

- lo stabilimento degli uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, menzionati all’articolo III, lettera a), dell’Accordo è meramente programmatico e, ove dovesse essere attuato, si procederà con un apposito provvedimento legislativo che indicherà gli oneri e la relativa copertura finanziaria;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.".

 

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

 

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

71ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

BEVILACQUA

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 

alla 3a Commissione:

 

(3323) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999: parere favorevole.

 

 


Relazione della 3a Commissione Affari esteri, emigrazione

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3323-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

 

(Relatore PROVERA)

 

Comunicata alla Presidenza l’11 luglio 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

 

 

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

e col Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2005

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Senatori. – Quello oggetto della presente ratifica costituisce il primo Accordo con la Repubblica kirghiza. Esso consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l’Amministrazione italiana e le autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisce nell’ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso e da ulteriori, prossime intese.

L’Accordo raggiunto prevede l’individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell’accoglienza e della formazione.

Esso costituisce un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. Gli aspetti più qualificanti dell’Accordo sono rappresentati dalla collaborazione nelle attività formative settoriali; dall’apertura di uffici di rappresentanza turistica; non ultima, dalla promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico culturali e dallo scambio di esperti per la promozione del turismo, che consentirà di incrementare il marketing turistico nell’area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell’area stessa.

Passando ad illustrare brevemente le disposizioni dell’Accordo si evidenzia in particolare l’articolo I che ne stabilisce le linee guida; l’articolo II che prevede lo scambio di esperti; l’articolo III che fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica (missioni tecniche, scambio di materiale promozionale, uffici di rappresentanza turistica, salvaguardia di edifici storici, cooperazione in materia di legislazione turistica); l’articolo IV che prevede la collaborazione nella formazione professionale con concessione di borse di studio; l’articolo V che riguarda la realizzazione di programmi di ricerca; l’articolo VI volto a favorire lo sviluppo della cooperazione nell’ambito degli organismi internazionali; l’articolo VII il quale prevede riunioni bilaterali; infine, l’articolo VIII concernente l’entrata in vigore e la validità dell’Accordo e la soluzione delle controversie.

Muovendo dai rilievi svolti, si ribadisce l’importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l’applicazione dell’Accordo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.

Provera, relatore



 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Falcier)

 

24 maggio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 

 

 

 


 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Nocco)

 

6 luglio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto delle precisazioni offerte dal Governo, in base alle quali:

– le attività che comporteranno missioni in Kirghizistan sono solo quelle di cui all’articolo III, lettera a), primo paragrafo, dell’Accordo oggetto del disegno di legge in esame, così come quantificate nella relazione tecnica, mentre le attività che potranno comportare riunioni bilaterali, ai sensi dell’articolo VII dello stesso Accordo, sono meramente eventuali;

– la prima riunione fra le Parti avrà luogo in Kirghizistan nel 2005, come indicato nella relazione tecnica;

– lo stabilimento degli uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, menzionati all’articolo III, lettera a), dell’Accordo è meramente programmatico e, ove dovesse essere attuato, si procederà con un apposito provvedimento legislativo che indicherà gli oneri e la relativa copertura finanziaria;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a questo disposto dall’articolo VIII dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l’anno 2005, di euro 24.900 per l’anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a questo disposto dall’articolo VIII dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l’anno 2005, di euro 24.900 per l’anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Documentazione

 


CIA Seal World Factbook Seal

Kyrgyzstan*

Flag of Kyrgyzstan

Map of Kyrgyzstan

 

 

 

 

Cenni storici:

 

Il Kyrgyzstan, paese ricco di incredibili bellezze naturali e abitato tradizionalmente da popolazioni nomadi, è stato annesso alla Russia nel 1864 e ha ottenuto l’indipendenza dall’Unione Sovietica nel 1991. Una vasta sollevazione popolare, nella primavera del 2005, ha prodotto la rimozione del Presidente Askar Akayev, che aveva governato il paese fin dal 1990. Le elezioni presidenziali del giugno 2005 sono state vinte, a schiacciante maggioranza, dall’ex primo ministro Kurmanbek Bakiyev. Temi di grande attualità sono oggi la privatizzazione delle imprese di stato, l’allargamento della democrazia e delle libertà politiche, le relazioni interetniche e la lotta al terrorismo.

 

Superficie:

198,500 kmq

 

Natural resources:

energia idroelettrica, oro e metalli rari, carbone, petrolio, gs naturale, nefelina, mercurio, bismuto, piombo e zinco.

 

Popolazione:

5.146.281 (stime luglio 2005)

 

 

Tasso di crescita demografica:

1,29%  annuo (stime 2005)

 

Mortalità infantile:

35,64 per 1000 nati vivi (stime 2005)

 

Aspettativa di vita:

68,16 anni (stime 2005)

 

HIV/AIDS – tasso di diffusione fra gli adulti:

meno dello 0,1 (stime 2001)

 

Persone che vivono con l’HIV/AIDS -:

3,300 (stime 2003)

 

Gruppi etnici:

kyrghizi 64,9%, uzbechi 13,8%, russi 12,5%, dungani 1,1%, ucraini 1%, uiguri 1%, altri 5,7% (censimento 1999)

 

Religioni:

musulmana 75%, russo-ortodossa 20%, altre 5%

 

Lingue:

kyrghizo (ufficiale), russo (ufficiale)

 

Forma di governo:

repubblica

 

Capitale:

Bishkek

 

Divisioni amministrative:

7 province e 1 città

 

Costituzione:

5 maggio 1993

 

Suffragio:

universale (18 anni)

 

Potere esecutivo:

Capo dello Stato: Presidente Kurmanbek Bakiyev (dal 14 agosto 2005, eletto con lo 88.6% dei voti)

capo del governo: Primo Ministro Feliks Kulov (dal 1° settembre 2005)

Gabinetto: è nominato dal Presidente, su consiglio del Primo ministro 

 

Potere legislativo:

Il Parlamento (Consiglio Supremo) è bicamerale e si compone dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (70 membri eletti tramite elezioni popolari per un periodo di cinque anni) e della Assemblea Legislativa (35 membri eletti tramite elezioni popolari per un periodo di cinque anni). Nota: un referendum svoltosi nel 2003 ha deciso che il Parlamento sarebbe diventato unicamerale, composto da 75 deputati, a partire dalle elezioni del febbraio 2005.

Ultime elezioni: Le ultime elezioni di entrambe le Camere si sono svolte il 20 febbraio e 12 marzo 2000; le elezioni per il nuovo Parlamento unicamerale si sono tenute il 27 febbraio 2005 e nel contestato ballottaggio del 13 marzo. Le irregolarità nello svolgimento delle elezioni hanno dato luogo ad una estesa protesta popolare che ha costretto il    Presidente Akayev a lasciare il paese. Le nuove elezioni non sono ancora state fissate.

 

Cenni sull’economia:

Il Kyrgyzstan è un paese povero e montuoso, con una economia preminentemente agricola. I principali prodotti sono il tabacco, la lana e la carne, sebbene solo il tabatto e il cotone siano oggetto di esportazione. Le esportazioni industriali riguardano oro, mercurio, uranio, gas naturale ed elettricità.

Il Kyrgyzstan, che è impegnato a portare avanti riforme del mercato, attraverso il miglioramento del sistema di regole e la riforma agraria, è stato il primo paese della Comunità degli Stati Indipendenti ad essere accettato nel WTO

L’inflazione è stata ridotta fino a circa il 3,2% (stime 2004) e molte delle azioni possedute dallo stato nelle imprese sono state vendute. La produzione e le esportazioni, drammaticamente cadute dopo la separazione dall’URSS, sono ricominciate a salire già dalla metà del 1995.

Il governo e le istituzioni finanziarie internazionali sono impegnate in una strategia globale di riduzione della povertà e di crescita dell’economia nel medio termine.

 

 

PIL:

8.495 miliardi di dollari USA (stime 2004)

 

 

Tasso di crescita reale del PIL:

 

6% (stime 2004)

 

PIL pro capite:

1.700 dollari USA (stime 2004)

 

 

Composizione settoriale del PIL:

 

agricoltura: 38.5%
industria: 22.8%
servizi: 38.7% (stime 2004)

 

Distribuzione settoriale della forza lavoro:

agricoltura 55%, industria 15%, servizi 30%

 

Tasso di disoccupazione:

18% (stime 2004)

 

Tasso di crescita della produzione industriale:

6% (stime 2000)

 

Esportazioni:

646,7 milioni di dollari USA (stime 2004)

 

Importazioni:

775,1 milioni di dollari USA (stime 2004)

 

Debito estero:

1,97 miliardi di dollari USA (stime 2004)

 

Moneta:

KGS

 

Spese militari in % sul PIL:

1,4% (2004)

 

 


Elenco degli Accordi bilaterali in vigore per l'Italia nel settore del turismo

 

 

 

Paese:

 

Firma

Entrata in vigore

Argentina

Buenos Aires, 20.12.1985

07.03 1989

Austria

Vienna, 04.04.1978

10.07.1979

Azerbaijan

Roma, 25.09.1997

25.05.1998

Brasile

Roma, 11.12.1991

 26.07.1995

Bulgaria

Sofia, 04.12.1970

02.06.1972

Cipro

Nicosia, 21.04.1982

14.06.1984

Corea del Sud

Roma, 03.03.2000

23.11.2000

Croazia

Roma, 27.06.1997

20.08.1998

Cuba

L'Avana, 23.12.1997

05.05.1998

Egitto

Roma, 30.03.1971

09.08.1972

Estonia

Roma, 26.03.1998

07.10.1998

Federazione russa

Roma, 05.06.2000

26.01.2001

Georgia

Roma, 15.05.1997

15.09.1997

Giordania

Amman, 18.04.1988

14.12.1995

Grecia

Firenze, 01.07.1986

15.05.1987

India

Roma, 26.06.2000

26.06.2001

Iraq

Roma, 15.10.1982

15.07.1983

Israele

Gerusalemme, 27.03.1973

03.06.1974

Libano

Roma, 15.07.1971

07.09.1972

Libia

Roma, 04.07.1998

13.12.2000 

Lituania

Roma, 24.02.1999

08.03.1999

Marocco

Roma, 27.02.1997

07.04.2000

Messico

Roma, 08.07.1991

21.06.1995

Perù

Roma, 04.12.2002

24.02.2003

Polonia

Varsavia, 16.06.1967

18.10.1967

Romania

Trieste, 15.04.1993

18.01.1996

Siria