| XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
| Titolo: | Accordo con il Kirghizistan in materia di cooperazione turistica - A.C. 6190 | ||
| Serie: | Progetti di legge Numero: 838 | ||
| Data: | 29/11/05 | ||
| Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
| Riferimenti: |
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Servizio studi |
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progetti di legge |
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Accordo con il Kirghizistan in materia di cooperazione turistica A.C. 6190
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n. 838
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xiv legislatura 29 novembre 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ES0435
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3^ Commissione (Affari esteri, emigrazione)
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della 3a Commissione Affari esteri, emigrazione
Documentazione
§ Scheda-paese sul Kyrgyzstan - Fonte: CIA, THE WORLD FACTBOOK 2005. - Stralci tradotti dal Servizio Studi
Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica
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Numero del progetto di legge |
6190 |
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Titolo dell’Accordo |
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Kirghiza in materia di cooperazione turistica |
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Iniziativa |
Governo |
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Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri; turismo. |
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Firma dell’Accordo |
Roma, 3 marzo 1999 |
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Iter al Senato |
Sì |
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Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
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Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
23 novembre 2005 |
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§ annuncio |
24 novembre 2005 |
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§ assegnazione |
24 novembre 2005 |
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Commissione competente |
III Commissione Affari esteri |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I, V, VII, X |
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Oneri finanziari |
Sì |
L’Accordo tra l’Italia e la Repubblica kirghiza sulla cooperazione nel settore del turismo, che è il primo accordo bilaterale stipulato tra i due Paesi, è finalizzato ad ampliare le relazioni economiche fra i due Paesi e a formalizzare una serie di rapporti con le Autorità diplomatiche kirghize, nonché a stabilire una più stretta collaborazione turistica con quel Paese.
L’Accordo, firmato a Roma il 3 marzo 1999, si compone di otto articoli, il primo dei quali contiene l’impegno delle Parti contraenti a incoraggiare lo sviluppo delle attività turistiche tra i due Paesi, anche allo scopo di una migliore conoscenza storica e culturale reciproca.
Le Parti, in base all’articolo II, daranno impulso agli scambi di esperti e informazioni del settore turistico, collaborando nelle attività della formazione e della ricerca tecnologica.
All’articolo III, le Parti prevedono l’effettuazione di missioni tecniche nel campo della promozione e dell’animazione turistica; lo scambio di pubblicazioni e materiali; l’istituzione di Uffici di rappresentanza turistica nei rispettivi territori; la cooperazione in direzione della tutela degli edifici storici, nonché la collaborazione sulla normativa in materia di turismo.
E’ favorita la formazione di esperti e di tecnici del settore, anche attraverso la concessione di borse di studio (articolo IV). La formazione turistica e alberghiera sarà inoltre oggetto di programmi di studio e di ricerca (articolo V).
Le Parti si impegnano, secondo quanto stabilito dall’articolo VI, a favorire la cooperazione tra i rispettivi organismi che si occupano di turismo, anche nell’ambito delle Organizzazioni internazionali.
Sono inoltre previste, dall’articolo VII, riunioni bilaterali per garantire l’applicazione dell’Accordo.
L’Accordo (articolo VIII) è concluso per un periodo di cinque anni, con proroga tacita annuale, salvo denuncia, inoltrata per le vie diplomatiche, senza pregiudizio dell’esecuzione dei programmi eventualmente in corso (salvo diversa determinazione delle Parti contraenti).
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di esecuzione.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo (30.400 euro per il 2005, 24.900 euro per il 2006 e 30.400 euro a decorrere dal 2007), ponendoli a carico del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2005-2007, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 3323) reca la ripartizione degli oneri finanziari in rapporto: allo scambio di esperti; all’invio di missioni tecniche; allo svolgimento di riunioni bilaterali; all’invio di pubblicazioni e di materiale; alla concessione di borse di studio per la formazione di esperti nel settore turistico.
L’articolo 4 contiene la norma sull’entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge presentato al Senato è inoltre accompagnato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
L'ATN afferma che la ratifica dell'Accordo in esame non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario; l’ATN, inoltre, pur riconoscendo il turismo quale competenza costituzionale delle Regioni, fa salvo l’Accordo, in quanto connesso alle relazioni internazionali.
Si ricorda come la legge 5 giugno 2003, n. 131, all’art. 6, comma 1, preveda che le “Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni”. Inoltre, il comma 3 stabilisce che le “Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale”. Il prosieguo dell’articolo 6 detta precise procedure per tali attività internazionali delle Regioni, oltre a prevedere modalità di risoluzione di eventuali controversie tra Regioni e Governo centrale in merito all’opportunità di dette attività.
A riguardo si osserva come, dalla lettura della relazione tecnica, si evinca che una serie di attività di esecuzione dell’Accordo sono di competenza delle amministrazioni centrali, mentre non viene mai menzionata la possibilità che le Regioni contribuiscano all’attuazione dell’Accordo.
L’ATNafferma infine che, in ragione del fatto che l’applicazione dell’Accordo comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, l’Accordo medesimo rientra nelle fattispecie individuate dall'art. 80 Cost. e necessita pertanto dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica.
N. 6190
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 22 novembre 2005 (v. stampato Senato n. 3323) presentato dal ministro degli affari esteri (FINI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) con il ministro delle attività produttive (MARZANO) con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) e con il ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 novembre 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3323
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI)
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO)
col Ministro delle attività produttive (MARZANO)
col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MORATTI)
e col Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2005 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999
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Onorevoli Senatori. – Questo primo Accordo con la Repubblica kirghiza consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l’Amministrazione e le autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisce nell’ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso.
L’Accordo raggiunto prevede l’individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell’accoglienza e della formazione.
Esso costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi.
Gli aspetti più qualificanti dell’Accordo sono:
1) la collaborazione nelle attività formative settoriali;
2) l’apertura di uffici di rappresentanza turistica;
3) non ultima, la promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo consentirà di incrementare il marketing turistico nell’area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell’area stessa.
In particolare:
a) l’articolo I stabilisce le linee guida dell’Accordo;
b) l’articolo II prevede lo scambio di esperti;
c) l’articolo III fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica (missioni tecniche, scambio di materiale promozionale, uffici di rappresentanza turistica, salvaguardia di edifici storici, cooperazione in materia di legislazione turistica);
d) l’articolo IV prevede la collaborazione nella formazione professionale con concessione di borse di studio;
e) l’articolo V riguarda la realizzazione di programmi di ricerca;
f) l’articolo VI favorisce lo sviluppo della cooperazione nell’ambito degli organismi internazionali;
g) l’articolo VII prevede riunioni bilaterali;
h) l’articolo VIII riguarda l’entrata in vigore e la validità dell’Accordo e regola la soluzione delle controversie.
Da ciò consegue l’importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l’applicazione dell’Accordo.
INSERIRE DA RELAZIONE TECNICA ALLA FINE
AFFARI ESTERI (3ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005
234ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(3323) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999
(Esame e rinvio)
Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) il quale rileva innanzitutto che quello in ratifica costituisce il primo Accordo con la Repubblica kirghiza. Esso consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l’Amministrazione italiana e le autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisce nell’ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso e da ulteriori, prossime intese.
L’Accordo raggiunto prevede l’individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell’accoglienza e della formazione.
Esso costituisce un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. Gli aspetti più qualificanti dell’Accordo sono rappresentati da: la collaborazione nelle attività formative settoriali; l’apertura di uffici di rappresentanza turistica; non ultima, la promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo consentirà di incrementare il marketing turistico nell’area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell’area stessa.
Passando ad illustrare brevemente le disposizioni dell'Accordo evidenzia in particolare l’articolo I che ne stabilisce le linee guida; l’articolo II che prevede lo scambio di esperti; l’articolo III che fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica (missioni tecniche, scambio di materiale promozionale, uffici di rappresentanza turistica, salvaguardia di edifici storici, cooperazione in materia di legislazione turistica); l’articolo IV che prevede la collaborazione nella formazione professionale con concessione di borse di studio; l’articolo V che riguarda la realizzazione di programmi di ricerca; l’articolo VI volto a favorire lo sviluppo della cooperazione nell’ambito degli organismi internazionali; l’articolo VII il quale prevede riunioni bilaterali; infine, l’articolo VIII concernente l’entrata in vigore e la validità dell’Accordo e la soluzione delle controversie.
Muovendo dai rilievi svolti, ribadisce l’importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l’applicazione dell’Accordo di cui sollecita una pronta ratifica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005
244ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Drago.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(3323) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio 2005.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.
La seduta termina alle ore 16.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2005
236ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,35.
(3323) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non presenta profili problematici di carattere costituzionale; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Conviene la Sottocommissione.
BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005
486ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.
La seduta inizia alle ore 9,20.
(3323) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’Articolo III, primo paragrafo, lettera a) dell’Accordo oggetto del presente provvedimento (che prevede l’invio di missioni tecniche in Kirghizistan) ed all’Articolo VII (relativo allo svolgimento di riunioni bilaterali), che la relazione tecnica prevede una sola missione all’estero (e quindi un unico onere) per lo svolgimento di entrambe le attività di cui ai citati articoli, sebbene sembrerebbe trattarsi di fattispecie distinte. Rileva pertanto la necessità di ottenere chiarimenti in merito, verificando che le attività in questione non comportino lo svolgimento di ulteriori missioni all’estero oltre a quella prevista dalla relazione tecnica, nonché l’esigenza di acquisire conferma, al fine di garantire la corrispondenza temporale fra la manifestazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, che la prima delle riunioni bilaterali di cui all’Articolo VII dell’Accordo avrà luogo in Kirghizistan nel 2005 come indicato nella relazione tecnica, posto che l’Accordo non specifica nulla al riguardo. Relativamente all’Articolo III, primo paragrafo, lettera c) dell’Accordo, che prevede attività per favorire lo stabilimento di uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, premesso che la suddetta norma non è considerata nella relazione tecnica, ritiene necessario verificare se la stessa abbia carattere meramente programmatico ovvero se, in alternativa, dalla stessa possano derivare obblighi diretti per le amministrazioni competenti in merito all’istituzione dei suddetti uffici, nel qual caso occorre altresì acquisire chiarimenti sulle modalità con cui far fronte ai relativi oneri.
Il sottosegretario MOLGORA, in replica alle osservazioni del relatore, chiarisce che le attività che comporteranno missioni da effettuare nel Kirghizistan sono solo quelle relative all’articolo III, lettera a), primo paragrafo dell’Accordo, così come quantificate nella relazione tecnica, mentre le attività che potranno comportare riunioni bilaterali, menzionate all’articolo VII, sono del tutto eventuali. Conferma che la prima riunione fra le parti avrà luogo in Kirghizistan nel 2005, come indicato nella relazione tecnica. Per quanto riguarda infine lo stabilimento di uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, menzionati all’articolo III, lettera c) dell’Accordo, fa presente che lo stesso è meramente programmatico e, ove se ne dovesse prevedere l’attuazione, si provvederà con un apposito provvedimento legislativo che indicherà gli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle precisazioni offerte dal Governo, in base alle quali:
- le attività che comporteranno missioni in Kirghizistan sono solo quelle di cui all’articolo III, lettera a), primo paragrafo dell’Accordo oggetto del disegno di legge in esame, così come quantificate nella relazione tecnica, mentre le attività che potranno comportare riunioni bilaterali, ai sensi dell’articolo VII dello stesso Accordo, sono meramente eventuali;
- la prima riunione fra le parti avrà luogo in Kirghizistan nel 2005, come indicato nella relazione tecnica;
- lo stabilimento degli uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, menzionati all’articolo III, lettera a), dell’Accordo è meramente programmatico e, ove dovesse essere attuato, si procederà con un apposito provvedimento legislativo che indicherà gli oneri e la relativa copertura finanziaria;
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.".
La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005
71ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3a Commissione:
(3323) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999: parere favorevole.
Relazione della 3a Commissione Affari esteri, emigrazione
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3323-A
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RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
(Relatore PROVERA)
Comunicata alla Presidenza l’11 luglio 2005 SUL DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999
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presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze col Ministro delle attività produttive col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e col Ministro per i beni e le attività culturali COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2005
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Onorevoli Senatori. – Quello oggetto della presente ratifica costituisce il primo Accordo con la Repubblica kirghiza. Esso consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l’Amministrazione italiana e le autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisce nell’ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso e da ulteriori, prossime intese.
L’Accordo raggiunto prevede l’individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell’accoglienza e della formazione.
Esso costituisce un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. Gli aspetti più qualificanti dell’Accordo sono rappresentati dalla collaborazione nelle attività formative settoriali; dall’apertura di uffici di rappresentanza turistica; non ultima, dalla promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico culturali e dallo scambio di esperti per la promozione del turismo, che consentirà di incrementare il marketing turistico nell’area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell’area stessa.
Passando ad illustrare brevemente le disposizioni dell’Accordo si evidenzia in particolare l’articolo I che ne stabilisce le linee guida; l’articolo II che prevede lo scambio di esperti; l’articolo III che fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica (missioni tecniche, scambio di materiale promozionale, uffici di rappresentanza turistica, salvaguardia di edifici storici, cooperazione in materia di legislazione turistica); l’articolo IV che prevede la collaborazione nella formazione professionale con concessione di borse di studio; l’articolo V che riguarda la realizzazione di programmi di ricerca; l’articolo VI volto a favorire lo sviluppo della cooperazione nell’ambito degli organismi internazionali; l’articolo VII il quale prevede riunioni bilaterali; infine, l’articolo VIII concernente l’entrata in vigore e la validità dell’Accordo e la soluzione delle controversie.
Muovendo dai rilievi svolti, si ribadisce l’importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l’applicazione dell’Accordo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.
Provera, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Falcier)
24 maggio 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Nocco)
6 luglio 2005
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto delle precisazioni offerte dal Governo, in base alle quali:
– le attività che comporteranno missioni in Kirghizistan sono solo quelle di cui all’articolo III, lettera a), primo paragrafo, dell’Accordo oggetto del disegno di legge in esame, così come quantificate nella relazione tecnica, mentre le attività che potranno comportare riunioni bilaterali, ai sensi dell’articolo VII dello stesso Accordo, sono meramente eventuali;
– la prima riunione fra le Parti avrà luogo in Kirghizistan nel 2005, come indicato nella relazione tecnica;
– lo stabilimento degli uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, menzionati all’articolo III, lettera a), dell’Accordo è meramente programmatico e, ove dovesse essere attuato, si procederà con un apposito provvedimento legislativo che indicherà gli oneri e la relativa copertura finanziaria;
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999. Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a questo disposto dall’articolo VIII dell’Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l’anno 2005, di euro 24.900 per l’anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323)
ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a questo disposto dall’articolo VIII dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l’anno 2005, di euro 24.900 per l’anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Kyrgyzstan* |
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Cenni storici: |
Il Kyrgyzstan, paese ricco di incredibili bellezze naturali e abitato tradizionalmente da popolazioni nomadi, è stato annesso alla Russia nel 1864 e ha ottenuto l’indipendenza dall’Unione Sovietica nel 1991. Una vasta sollevazione popolare, nella primavera del 2005, ha prodotto la rimozione del Presidente Askar Akayev, che aveva governato il paese fin dal 1990. Le elezioni presidenziali del giugno 2005 sono state vinte, a schiacciante maggioranza, dall’ex primo ministro Kurmanbek Bakiyev. Temi di grande attualità sono oggi la privatizzazione delle imprese di stato, l’allargamento della democrazia e delle libertà politiche, le relazioni interetniche e la lotta al terrorismo. |
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Superficie: |
198,500 kmq |
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Natural resources: |
energia idroelettrica, oro e metalli rari, carbone, petrolio, gs naturale, nefelina, mercurio, bismuto, piombo e zinco. |
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Popolazione: |
5.146.281 (stime luglio 2005)
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Tasso di crescita demografica: |
1,29% annuo (stime 2005) |
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Mortalità infantile: |
35,64 per 1000 nati vivi (stime 2005) |
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Aspettativa di vita: |
68,16 anni (stime 2005) |
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HIV/AIDS – tasso di diffusione fra gli adulti: |
meno dello 0,1 (stime 2001) |
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Persone che vivono con l’HIV/AIDS -: |
3,300 (stime 2003) |
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Gruppi etnici: |
kyrghizi 64,9%, uzbechi 13,8%, russi 12,5%, dungani 1,1%, ucraini 1%, uiguri 1%, altri 5,7% (censimento 1999) |
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Religioni: |
musulmana 75%, russo-ortodossa 20%, altre 5% |
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Lingue: |
kyrghizo (ufficiale), russo (ufficiale) |
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Forma di governo: |
repubblica |
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Capitale: |
Bishkek |
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Divisioni amministrative: |
7 province e 1 città |
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Costituzione: |
5 maggio 1993 |
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Suffragio: |
universale (18 anni) |
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Potere esecutivo: |
Capo dello Stato: Presidente Kurmanbek Bakiyev (dal 14 agosto 2005, eletto con lo 88.6% dei voti) capo del governo: Primo Ministro Feliks Kulov (dal 1° settembre 2005) Gabinetto: è nominato dal Presidente, su consiglio del Primo ministro |
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Potere legislativo: |
Il Parlamento (Consiglio Supremo) è bicamerale e si compone dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (70 membri eletti tramite elezioni popolari per un periodo di cinque anni) e della Assemblea Legislativa (35 membri eletti tramite elezioni popolari per un periodo di cinque anni). Nota: un referendum svoltosi nel 2003 ha deciso che il Parlamento sarebbe diventato unicamerale, composto da 75 deputati, a partire dalle elezioni del febbraio 2005. Ultime elezioni: Le ultime elezioni di entrambe le Camere si sono svolte il 20 febbraio e 12 marzo 2000; le elezioni per il nuovo Parlamento unicamerale si sono tenute il 27 febbraio 2005 e nel contestato ballottaggio del 13 marzo. Le irregolarità nello svolgimento delle elezioni hanno dato luogo ad una estesa protesta popolare che ha costretto il Presidente Akayev a lasciare il paese. Le nuove elezioni non sono ancora state fissate. |
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Cenni sull’economia: |
Il Kyrgyzstan è un paese povero e montuoso, con una economia preminentemente agricola. I principali prodotti sono il tabacco, la lana e la carne, sebbene solo il tabatto e il cotone siano oggetto di esportazione. Le esportazioni industriali riguardano oro, mercurio, uranio, gas naturale ed elettricità. Il Kyrgyzstan, che è impegnato a portare avanti riforme del mercato, attraverso il miglioramento del sistema di regole e la riforma agraria, è stato il primo paese della Comunità degli Stati Indipendenti ad essere accettato nel WTO. L’inflazione è stata ridotta fino a circa il 3,2% (stime 2004) e molte delle azioni possedute dallo stato nelle imprese sono state vendute. La produzione e le esportazioni, drammaticamente cadute dopo la separazione dall’URSS, sono ricominciate a salire già dalla metà del 1995. Il governo e le istituzioni finanziarie internazionali sono impegnate in una strategia globale di riduzione della povertà e di crescita dell’economia nel medio termine.
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PIL: |
8.495 miliardi di dollari USA (stime 2004) |
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Tasso di crescita reale del PIL: |
6% (stime 2004) |
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PIL pro capite: |
1.700 dollari USA (stime 2004) |
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Composizione settoriale del PIL: |
agricoltura:
38.5% |
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Distribuzione settoriale della forza lavoro: |
agricoltura 55%, industria 15%, servizi 30% |
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Tasso di disoccupazione: |
18% (stime 2004) |
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Tasso di crescita della produzione industriale: |
6% (stime 2000) |
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Esportazioni: |
646,7 milioni di dollari USA (stime 2004) |
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Importazioni: |
775,1 milioni di dollari USA (stime 2004) |
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Debito estero: |
1,97 miliardi di dollari USA (stime 2004) |
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Moneta: |
KGS
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Spese militari in % sul PIL: |
1,4% (2004) |
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Paese:
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Firma |
Entrata in vigore |
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Argentina |
Buenos Aires, 20.12.1985 |
07.03 1989 |
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Austria |
Vienna, 04.04.1978 |
10.07.1979 |
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Azerbaijan |
Roma, 25.09.1997 |
25.05.1998 |
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Brasile |
Roma, 11.12.1991 |
26.07.1995 |
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Bulgaria |
Sofia, 04.12.1970 |
02.06.1972 |
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Cipro |
Nicosia, 21.04.1982 |
14.06.1984 |
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Corea del Sud |
Roma, 03.03.2000 |
23.11.2000 |
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Croazia |
Roma, 27.06.1997 |
20.08.1998 |
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Cuba |
L'Avana, 23.12.1997 |
05.05.1998 |
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Egitto |
Roma, 30.03.1971 |
09.08.1972 |
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Estonia |
Roma, 26.03.1998 |
07.10.1998 |
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Federazione russa |
Roma, 05.06.2000 |
26.01.2001 |
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Georgia |
Roma, 15.05.1997 |
15.09.1997 |
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Giordania |
Amman, 18.04.1988 |
14.12.1995 |
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Grecia |
Firenze, 01.07.1986 |
15.05.1987 |
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India |
Roma, 26.06.2000 |
26.06.2001 |
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Iraq |
Roma, 15.10.1982 |
15.07.1983 |
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Israele |
Gerusalemme, 27.03.1973 |
03.06.1974 |
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Libano |
Roma, 15.07.1971 |
07.09.1972 |
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Libia |
Roma, 04.07.1998 |
13.12.2000 |
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Lituania |
Roma, 24.02.1999 |
08.03.1999 |
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Marocco |
Roma, 27.02.1997 |
07.04.2000 |
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Messico |
Roma, 08.07.1991 |
21.06.1995 |
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Perù |
Roma, 04.12.2002 |
24.02.2003 |
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Polonia |
Varsavia, 16.06.1967 |
18.10.1967 |
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Romania |
Trieste, 15.04.1993 |
18.01.1996 |
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Siria |