XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Cooperazione con il Pakistan contro il traffico di stupefacenti - A.C. 6068 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 813 | ||||
Data: | 03/10/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Cooperazione con il Pakistan contro il traffico di stupefacenti A.C. 6068
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n. 813
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xiv legislatura 3 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0423.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Progetto di legge
§ A.C. 6068 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004
Riferimenti normativi
§ L. 5 giugno 1974, n. 412 Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 (art. 1 e tabelle 1-4 come aggiornate dalla Commissione sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell’ONU)
§ L. 25 maggio 1981, n. 385 Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione (art. 1 e Tabelle I-IV)
§ L. 5 novembre 1990, n. 328 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 (art. 3 e tabelle I e II come aggiornate dalla Commissione sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell’ONU)
Documentazione
§ Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia in materia di lotta al traffico di stupefacenti
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Pakistan
§ 2005 World Drug Report – Executive Summary
Dati identificativi del disegno di
legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
6068 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Roma, 29 settembre 2004 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ presentazione alla Camera |
13 settembre 2005 |
§ annuncio |
14 settembre 2005 |
§ assegnazione |
26 settembre 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V e XII |
Oneri finanziari |
Ś |
L’Accordo con il Pakistan, firmato a Roma il 29 settembre 2004, ha lo scopo di stabilire ampie forme di collaborazione tra i due Paesi nel campo della lotta al traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori. I precursori, a norma dell’articolo 1 della Convenzione ONU sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, sono i prodotti chimici ed i solventi utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope, la cui disponibilità ha dato luogo ad un incremento della fabbricazione clandestina di tali sostanze.
La lotta al narcotraffico viene in genere trattata, a livello degli accordi internazionali, nel quadro della materia più ampia della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, come si evince dall’elenco degli accordi bilaterali conclusi in questo ambito (v. allegato al presente dossier). La relazione introduttiva al disegno di legge in esame fa presente che i negoziati con il Pakistan erano stati avviati con lo scopo di stipulare un Accordo recante norme volte a combattere anche la criminalità organizzata ma che, per volontà delle autorità pakistane, la parte relativa a tale tematica è stata stralciata.
L’Accordo consta di un breve Preambolo e di nove articoli.
L’articolo 1, relativo alle definizione dei termini presenti nel testo dell’Accordo, rinvia alla Convenzione Unica ONU sulla Droga del 30 marzo 1961 [1] e alla Convenzione ONU sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971 [2], richiamate nel Preambolo, per la definizione, rispettivamente, di “sostanze stupefacenti” e di “sostanze psicotrope”. Parimenti richiamata nel Preambolo è la Convenzione del 1988 sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope cit. [3], cui l’articolo in commento fa riferimento per la definizione di “traffico illecito”. (Stralci delle Convenzioni citate sono riportati in allegato al presente dossier).
L’articolo 2 stabilisce che la collaborazione bilaterale si fonda essenzialmente sullo scambio di tutte le informazioni utili a combattere il narcotraffico e, tra le altre, quelle riguardanti i metodi per contrastare il traffico illecito, le associazioni criminali transnazionali, l’uso di nuovi mezzi tecnici, i nuovi tipi di sostanze stupefacenti. La collaborazione si basa inoltre sullo scambio di esperti, la realizzazione di corsi di addestramento e lo scambio di pubblicazioni e atti legislativi.
In materia di protezione dei dati, l’articolo 3 stabilisce che i dati personali comunicati dalle Parti possono essere trattati solo dalle Autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo che, come specificato dall’articolo 5, per l’Italia è la Direzione centrale per i Servizi antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno.
L’articolo 4 prevede la possibilità di incontri tra le Parti finalizzati al monitoraggio dell’applicazione dell’Accordo.
L’articolo 6 precisa che l’Accordo verrà applicato in conformità alle rispettive discipline nazionali e fa salvi i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti in quanto firmatarie di trattati internazionali.
E’ previsto che la durata dell’Accordo sia illimitata, salvo denuncia, inoltrata per le vie diplomatiche, con effetto sei mesi dopo la notifica (articolo 8).
L’articolo 9, infine, prevede che la collaborazione possa essere negata nei casi in cui essa sia ritenuta pregiudizievole per la sicurezza del Paese.
Il disegno di legge consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di esecuzione.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo (29.730 euro a decorrere dal 2005), ponendoli a carico del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2005-2007, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge analizza nel dettaglio gli oneri finanziari, che sono da rapportarsi all’invio di funzionari (sia per l’aggiornamento sulle strutture organizzative, che per l’organizzazione di programmi operativi contro il narcotraffico) e alla spedizione di pubblicazioni scientifiche. La relazione tecnica afferma che l’intero onere a carico del bilancio dello Stato è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Viene precisato inoltre che, sia la programmazione dei corsi di addestramento, sia la prestazione di assistenza legale per le indagini sul riciclaggio di denaro, non costituiscono oneri aggiuntivi in quanto attività già previste a carico del Ministero dell’interno.
L’articolo 4 contiene la norma sull’entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è altreś corredato di un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Si fa presente come, anche di recente, risultino stipulati analoghi accordi bilaterali, di contenuto tra l’altro più ampio, non sottoposti al Parlamento ai fini dell’autorizzazione alla ratifica.
In particolare, il 22 dicembre 2002 è entrato in vigore un Accordo concluso con la Libia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti ed all’immigrazione clandestina ed il 31 ottobre 2003 è entrato in vigore un Accordo stipulato con il Tagikistan in materia di lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di stupefacenti. Entrambi i predetti Accordi prevedono lo svolgimento di riunioni periodiche tra esperti delle materie oggetto degli Accordi stessi ed il primo anche uno scambio di documentazione e di atti legislativi.
Il Governo, pertanto, nel caso in esame sembra aver scelto una procedura di ratifica difforme da quella adottata nelle due occasioni prima ricordate nonostante l’identità dei contenuti degli Accordi in questione.
L. 5
giugno 1974, n. 412
Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a
New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra
il 25 marzo 1972
(art. 1 e tabelle 1-4 come aggiornate
dalla Commissione sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell’ONU)
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(1) Pubblicata nel Suppl.ord. alla Gazz. Uff. 10 settembre 1974, n. 236.
(2) Della convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale in italiano.
Articolo 1
Definizioni
1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:
a) il termine «Organo» indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti;
b) il termine «cannabis» indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;
c) l'espressione «pianta di cannabis» indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;
d) l'espressione «resina di cannabis» indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;
e) il termine «albero di coca» indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon;
f) l'espressione «foglia di coca» indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti;
g) il termine «Commissione» indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;
h) il termine «Consiglio» indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
i) il termine «coltura» indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis;
j) il termine «stupefacente» indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;
k) l'espressione «Assemblea generale» indica l'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
l) l'espressione «traffico illecito» indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione;
m) i termini «importazione» e «esportazione» indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato;
n) il termine «fabbricazione» indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;
o) l'espressione «oppio medicinale» indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica;
p) il termine «oppio» indica il lattice reso denso del papavero da oppio;
q) l'espressione «papavero da oppio» indica la pianta della specie Papaver-somniferum, L;
r) l'espressione «foglia di papavero» indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura;
s) il termine «preparato» indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente;
t) il termine «produzione» indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono;
u) le espressioni «tabella I», «tabella II», «tabella III» e «tabella IV» si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all'art. 3;
v) l'espressione «Segretario generale» indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
w) l'espressione «scorte speciali» indica le quantità di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessità speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione «necessità speciali» deve intendersi conseguentemente;
x) il termine «scorte» indica la quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio e destinate:
I) A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio;
II) Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze in quel paese o territorio;
III) All'esportazione;
ma non include le quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio da:
IV) I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; o
V) In quanto scorte speciali.
y) Il termine «territorio» indica qualsiasi parte di uno Stato che è considerata come una entità distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'articolo 31. Tale definizione non si applica al termine «territorio» coś come è adoperato negli articoli 42 e 46.
2. Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sarà considerato consumato allorché sarà stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola «consumo» va intesa conformemente a questa definizione.
AGGIUNGERE TAB.
L. 25
maggio 1981, n. 385
Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21
febbraio 1971, e sua esecuzione
(art. 1 e Tabelle I-IV)
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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 24 luglio 1981, n. 202.
(2) Della convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
Articolo 1
Glossario
Salvo esplicita indicazione contraria o salvo diversamente richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella presente Convenzione i significati qui sotto indicati:
a) L'espressione «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
b) L'espressione «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio.
c) L'espressione «Organo» designa l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti istituito in virtù della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.
d) L'espressione «Segretario generale» designa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
e) L'espressione «Sostanze psicotrope» designa qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui alla Tabella I, II, III o IV.
f) L'espressione «preparato» designa:
i) una soluzione o un miscuglio, indipendentemente dallo stato fisico, contenente una o più sostanze psicotrope, oppure
ii) una o più sostanze psicotrope ripartite in unità di assunzione.
g) Le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di sostanze psicotrope recanti i numeri corrispondenti e allegati alla presente Convenzione, che potranno essere modificati conformemente all'articolo 2.
h) Le espressioni «esportazione» e «importazione» designano, ciascuna nella sua accezione particolare, il trasferimento materiale di una sostanza psicotropa da uno Stato all'altro.
i) L'espressione «fabbricazione» designa tutte le operazioni che consentono di ottenere delle sostanze psicotrope, e comprende la depurazione e la trasformazione di sostanze psicotrope in altre sostanze psicotrope. Tale espressione comprende anche la fabbricazione di preparati diversi da quelli che vengono fatti, su prescrizione, in una farmacia.
j) L'espressione «traffico illecito designa la fabbricazione o il traffico di sostanze psicotrope, effettuati contrariamente alle disposizioni della presente Convenzione.
k) L'espressione «regione» designa qualunque parte di uno Stato che in virtù dell'articolo 28, viene trattata come un'entità separata ai fini della presente Convenzione.
l) L'espressione «locali» designa gli edifici, le parti di edifici nonché il terreno destinato a detti edifici o alle parti di detti edifici.
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AGGIUNGERE TAB
L. 5
novembre 1990, n. 328
Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e
relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988
(art. 3 e tabelle I e II come aggiornate
dalla Commissione sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell’ONU)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1990, n. 267, S.O.
(2) Si riporta il testo della traduzione non ufficiale.
(omissis)
Articolo 3
Reati e sanzioni
1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, conformemente con la legislazione nazionale, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente:
a) i) alla produzione, alla fabbricazione, all'estrazione, alla preparazione, all'offerta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all'importazione o all'esportazione di qualsiasi stupefacente o di qualunque sostanza psicotropa in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 coś come modificata o della Convenzione del 1971;
ii) alla coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca o della pianta di canapa indiana, ai fini della produzione di stupefacenti in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 coś come modificata;
iii) alla detenzione o all'acquisto di qualunque stupefacente o di ogni sostanza psicotropa ai fini di una delle attività enumerate al capoverso i) sopra;
iv) alla fabbricazione, al trasporto o alla distribuzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, che la persona addetta sa essere destinate all'utilizzazione nella coltivazione, la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse;
v) all'organizzazione, alla gestione o al finanziamento di uno dei reati enumerati ai capoversi i), ii), iii) o iv) precedenti;
b) i) alla conversione o al trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti;
ii) alla dissimulazione o alla contraffazione della reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere provenienti da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno di questi reati;
c) fatti salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico;
i) all'acquisto, alla detenzione o all'utilizzazione di beni il cui acquirente, detentore o utilizzatore sa, al momento in cui li riceve, essere provenienti da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad una di queste infrazioni;
ii) alla detenzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II il cui detentore sa che sono o debbono essere utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecite di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse;
iii) al fatto di incitare o di indurre pubblicamente altrui con qualsiasi mezzo, a commettere uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o fare illecitamente uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
iv) alla partecipazione ad uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicità tramite prestazione di assistenza, di aiuto o di consigli in vista della sua perpetrazione.
2. Fatti salvi i propri principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attribuire la natura del reato, conformemente alla propria legislazione interna, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente, alla detenzione ed all'acquisto di stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale in violazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961, della Convenzione del 1961 cosi come modificata oppure della Convenzione del 1971.
3. La conoscenza, l'intenzione, o la motivazione necessarie in quanto elementi di uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. a) Ciascuna Parte farà si che i reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo siano punibili con sanzioni tenendo conto della loro gravità quali l'imprigionamento o altre pene privative della libertà, l'imposizione di multe ed il sequestro;
b) le Parti possono prevedere che l'autore del reato sarà sottoposto a misure di trattamento terapeutico, di istruzione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di riinserimento sociale, come misure complementari alla condanna o alla sanzione penale decretata per un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo;
c) nonostante le disposizioni dei capoversi precedenti, in casi adeguati di reati di natura minore le Parti possono in particolare prevedere in luogo di una condanna o di una sanzione penale misure di educazione di riadattamento o di reinserimento sociale nonché qualora l'autore del reato sia un tossicomane misure di trattamento terapeutico e di assistenza sanitaria post-ospedaliera;
d) le Parti possono prevedere che misure di trattamento terapeutico, di educazione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di riinserimento sociale dell'autore del reato siano sia in sostituzione della condanna o della pena decretate per un reato determinato conformemente con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sia in aggiunta ad essa.
5. Le Parti faranno in modo che i loro tribunali ed altre autorità competenti possano tener conto di circostanze di fatto che conferiscono una particolare gravità ai reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, come:
a) La partecipazione all'esecuzione del reato, da parte di una organizzazione di malfattori alla quale appartiene l'autore del reato;
b) la partecipazione dell'autore del reato ad altre attività criminali organizzate a livello internazionale;
c) la partecipazione dell'autore del reato ad altre attività illegali facilitate dalla perpetrazione del reato;
d) l'uso della violenza o di armi da parte dell'autore del reato;
e) il fatto che l'autore del reato abbia un incarico pubblico e che il reato sia collegato a detto incarico;
f) l'abuso o l'utilizzazione di minori;
g) il fatto che il reato sia stato commesso in uno stabilimento penitenziario, in un istituto d'istruzione, in un centro di servizi sociali o nella loro immediata vicinanza o in altri luoghi dove gli scolari e gli studenti praticano attività educative, sportive o sociali;
h) nella misura in cị sia consentito dalla legislazione interna di una Parte, precedenti condanne soprattutto per analoghi reati, nel paese o all'estero.
6. Le Parti si sforzano di fare in modo che ogni potere giudiziario discrezionale conferito loro dalla loro legislazione interna e pertinente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui per reati determinati in conformità con il presente articolo, venga esercitato in modo da valorizzare al massimo l'efficacia delle misure di individuazione e di repressione relative a detti reati tenendo debitamente conto della necessità di esercitare un effetto di dissuasione per quanto riguarda la loro perpetrazione.
7. Le Parti si accertano che i loro tribunali o altre autorità competenti prendano in considerazione la gravità dei reati enumerati al paragrafo 1 del presente articolo nonché le circostanze di cui al paragrafo 5 del presente articolo qualora esse prendano in considerazione l'eventualità di un proscioglimento anticipato o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati.
8. Se del caso, ciascuna Parte determina nell'ambito della sua legislazione nazionale un periodo prolungato di prescrizione durante il quale possono essere intentati procedimenti per uno dei reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo. Questo periodo sarà più lungo se il presunto autore del reato si è sottratto alla giustizia.
9. Ciascuna Parte adotta, in conformità con il proprio ordinamento giuridico adeguati provvedimenti affinché ogni persona accusata o riconosciuta colpevole di un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, che si trova sul suo territorio assista allo svolgimento della procedura penale necessaria.
10. Ai fini della cooperazione tra le Parti in virtù della presente Convenzione ed in particolare della cooperazione in virtù degli articoli 5, 6, 7 e 9, i reati determinati conformemente con il presente articolo non sono considerati come reati fiscali o politici né considerati come aventi moventi politici, fatti salvi i limiti costituzionali e della legislazione fondamentale delle Parti.
11. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale la determinazione dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi sono di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna Parte ed in base al quale i predetti reati sono perseguiti e puniti in conformità con detta legislazione.
AGGIUNGERE TABELLE
Elenco degli accordi bilaterali dell’Italia in materia di lotta al traffico di stupefacenti
ACCORDO CHE ISTITUISCE IL COMITATO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DELLA DROGA E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Data Firma Accordo: 03/10/1984
Stato: STATI UNITI D'AMERICA
In Vigore dal: SI 03.10.1984
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO LA DROGA
Data Firma Accordo: 03/06/1986
Stato: SPAGNA
In Vigore dal: SI 03.06.1986
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Data Firma Accordo: 23/09/1986
Stato: GRECIA
In Vigore dal: SI 23.09.1986
ACCORDO CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Data Firma Accordo: 13/10/1986
Stato: FRANCIA
In Vigore dal: SI 13.10.1986
ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA INTERNAZIONALE ED IL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI
Data Firma Accordo: 12/11/1986
Stato: AUSTRIA
In Vigore dal: SI 12.11.1986.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO DELLA DROGA E ALTRE FORME DI GRAVE CRIMINALITA'.
Data Firma Accordo: 04/12/1986
Stato: ISRAELE
In Vigore dal: SI 04.12.1986.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Data Firma Accordo: 16/01/1987
Stato: MAROCCO
In Vigore dal: SI 16.01.1987.
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTROLLO E REPRESSIONE DEL CONSUMO E TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
Data Firma Accordo: 07/06/1988
Stato: VENEZUELA
In Vigore dal: SI 09.11.1988
ACCORDO DI COOPERAZIONE RIGUARDANTE LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Data Firma Accordo: 11/01/1989
Stato: GRAN BRETAGNA
In Vigore dal: SI 11.01.1989.
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO L'ABUSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E CONTRO IL LORO TRAFFICO ILLECITO
Data Firma Accordo: 30/11/1989
Stato: FEDERAZIONE RUSSA
In Vigore dal: SI 30.11.1989.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLEGALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
Data Firma Accordo: 08/12/1989
Stato: BULGARIA
In Vigore dal: SI 23.04.1990
TRATTATO PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN MARE
Data Firma Accordo: 23/03/1990
Stato: SPAGNA
Provvedimento Legislativo: L. N. 304 DEL 24.07.1993.
In Vigore dal: SI 07.05.1994
ACCORDO IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA RELATIVA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DI SEQUESTRO O CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO
Data Firma Accordo: 16/05/1990
Stato: GRAN BRETAGNA
Provvedimento Legislativo: L. N. 147 DEL 22.02.1994
In Vigore dal: SI 08.05.1994.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Data Firma Accordo: 28/02/1991
Stato: MALTA
In Vigore dal: SI 28.02.1991. COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1991
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI DROGA
Data Firma Accordo: 15/03/1991
Stato: CIPRO
In Vigore dal: SI 29.07.1991.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TRAFFICO ILLECITO E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Data Firma Accordo: 04/05/1991
Stato: CIPRO
In Vigore dal: SI 29.07.1991.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO L'ABUSO E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Data Firma Accordo: 08/07/1991
Stato: MESSICO
In Vigore dal: SI 19.12.1991.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Data Firma Accordo: 24/08/1991
Stato: ALBANIA
In Vigore dal: SI 24.08.1991.
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Data Firma Accordo: 06/10/1992
Stato: ARGENTINA
Provvedimento Legislativo: L. N. 50 DEL 31.01.1996
In Vigore dal: SI 03.04.1996
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Data Firma Accordo: 16/10/1992
Stato: CILE
Provvedimento Legislativo: L. N. 477 DEL 26.10.1995.
In Vigore dal: SI 26.12.1995
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA
Data Firma Accordo: 28/05/1993
Stato: CROAZIA
In Vigore dal: SI 04.05.1994.
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA
Data Firma Accordo: 28/05/1993
Stato: BIELORUSSIA
In Vigore dal: SI 05.10.1993.
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Data Firma Accordo: 28/05/1993
Stato: ROMANIA
In Vigore dal: SI 05.08.1993.
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEGLI INTERNI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Data Firma Accordo: 28/05/1993
Stato: SLOVENIA
In Vigore dal: SI 27.03.1995
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA
Data Firma Accordo: 28/05/1993
Stato: UCRAINA
In Vigore dal: SI 09.10.1997
ACCORDO CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Data Firma Accordo: 11/09/1993
Stato: FEDERAZIONE RUSSA
In Vigore dal: SI 28.03.1994
ACCORDO DI LAVORO PER LA COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI.
Data Firma Accordo: 13/09/1994
Stato: ISRAELE
In Vigore dal: SI 13.09.1994.
MEMORANDUM DI INTESA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE E ALTRE FORME DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Data Firma Accordo: 16/12/1995
Stato: ARABIA SAUDITA
In Vigore dal: SI 16.12.1995.
SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE UN ACCORDO, MODIFICATIVO DELL'ART. 1 DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, AL CRIMINE ORGANIZZATO E AL TRAFFICO DI DROGA DEL 28.02.1991
Data Firma Accordo: 03/09/1996
Stato: MALTA
In Vigore dal: SI 03.09.1996.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE DEL 16.01.1987 IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO DI DROGA
Data Firma Accordo: 16/12/1996
Stato: MAROCCO
In Vigore dal: SI 16.12.1996.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Data Firma Accordo: 12/02/1997
Stato: BRASILE
In Vigore dal: SI 20.05.1998
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Data Firma Accordo: 13/05/1997
Stato: UNGHERIA
In Vigore dal: SI 17.04.1998.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Data Firma Accordo: 06/01/1998
Stato: INDIA
In Vigore dal: SI 21.01.2000
ACCORDO TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELL'INTERNO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMPUTERIZZATE ATTINENTI AL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE LUNGO LE ROTTE EUROPEE E IL BACINO DEL MEDITERRANEO, NONCHE' AL TRAFFICO ILLECITO DI VEICOLI RUBATI
Data Firma Accordo: 16/02/1998
Stato: MAROCCO
In Vigore dal: SI 16.02.1998.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E REATI CONNESSI
Data Firma Accordo: 11/03/1998
Stato: CUBA
In Vigore dal: SI 12.01.2000
ACCORDO DI COOPERAZIONE SULLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI, ALTRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E DI ESSERI UMANI
Data Firma Accordo: 22/09/1998
Stato: TURCHIA
In Vigore dal: SI 09.02.2001.
MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI
Data Firma Accordo: 10/03/1999
Stato: IRAN
In Vigore dal: SI 05.10.1999.
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Data Firma Accordo: 22/03/1999
Stato: REPUBBLICA CECA
In Vigore dal: SI 15.12.1999
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TERRORISMO E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Data Firma Accordo: 21/11/2000
Stato: UZBEKISTAN
In Vigore dal: SI 17.08.2001.
ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E ALLA IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Data Firma Accordo: 13/12/2000
Stato: LIBIA
In Vigore dal: SI 22.12.2002
ACCORDO NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E IL RICICLAGGIO DEL DENARO.
Data Firma Accordo: 03/01/2001
Stato: SIRIA
In Vigore dal: SI 25.05.2001.
ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.
Data Firma Accordo: 19/04/2002
Stato: REPUBBLICA SLOVACCA
In Vigore dal: SI 06.11.2003
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E LORO PRECURSORI.
Data Firma Accordo: 21/05/2003
Stato: TAGIKISTAN
In Vigore dal: SI 31.10.2003
MEMORANDUM DI INTESA NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSFRONTALIERA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Data Firma Accordo : 03/07/1997
Stato: POLONIA
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE
Data Firma Accordo : 22/11/1999
Stato: ALGERIA
ACCORDO DI COOPERAZIONE SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI.
Data Firma Accordo : 29/09/2004
Stato:PAKISTAN
ACCORDO, DI COOPERAZIONE NEL CONTRASTO DEL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE, TERRORISMO ED ALTRI REATI GRAVI.
Data Firma Accordo : 10/02/2005
Stato:ISRAELE
Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Pakistan |
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE LE SEPOLTURE IN TERRITORIO ITALIANO DEI MEMBRI DELLE FORZE ARMATE DEL COMMONWEALTH BRITANNICO.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.08.1953.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 262 DEL 02.02.1955 - GU N. 91 DEL 20.04.1955.
IN VIGORE SI 20.05.1955.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE TOMBE DI MILITARI ITALIANI DECEDUTI IN TERRITORIO PAKISTANO.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.08.1953.
IN VIGORE SI 20.05.1955.
TITOLO ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI AEREI, CON DICHIARAZIONE CONGIUNTA INTEGRATIVA.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.10.1957.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1637 DEL 06.12.1960 - GU N. 8 DEL 10.01.1961.
IN VIGORE SI 15.07.1961 RETROATTIVAMENTE DAL 05.10.1957.
TITOLO ACCORDO COMMERCIALE E SCAMBI DI NOTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.01.1961.
IN VIGORE SI 10.01.1961.
TITOLO ACCORDO CULTURALE.
LUOGO-DATA +
ISLAMABAD.
17.03.1975.
IN VIGORE SI 16.04.1976.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
20.08.1975.
IN VIGORE SI 13.02.1976.
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.06.1984.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 313 DEL 28.08.1989
IN VIGORE SI 27.02.1992.
TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE IN CAMPO ECONOMICO E FINANZIARIO.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
07.10.1984.
IN VIGORE SI 07.10.1984.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER IL PROLUNGAMENTO DEL PROGRAMMA PER IL CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI TRA I RIFUGIATI AFGHANI NELLA NORTH-WEST FRONTIER PROVINCE DEL PAKISTAN.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
23.06.1986.
IN VIGORE SI 23.06.1986.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO NELLA COLTIVAZIONE DI FRUTTA, ORTAGGI E OLIVE.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
23.06.1986.
IN VIGORE SI 23.06.1986.
TITOLO N. 3 MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTI: 1) PROGRAMMA DI MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE ELETTRICA PER LA WAPDA; 2) PROGETTO DI INTRODUZIONE DI MODERNA TECNOLOGIA AGRICOLA ITALIANA NEL SETTORE AGRICOLO PAKISTANO; 3) REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI TUTELA MATERNO-INFANTILE TRA I RIFUGIATI AFGHANI NELLA NWFP.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
12.02.1987.
IN VIGORE SI 12.02.1987.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER IL PROLUNGAMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO INTEGRATO, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
24.06.1987.
IN VIGORE SI 24.06.1987.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE ARCHEOLOGICO E DEL PATRIMONIO CULTURALE, CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
05.09.1988.
IN VIGORE SI 05.09.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO A UN PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO DEI LABORATORI GUDDU DI RICERCA E DI COLLAUDO CHIMICO E DEI LABORATORI DI SUPPORTO DI CENTRALI TERMOELETTRICHE A FAISALABAD, CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
28.11.1988.
IN VIGORE SI 28.11.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RIGUARDANTE IL PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA BANCA FEDERALE PER LE COOPERATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO PAKISTANO, CON N. 2 ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
21.12.1988.
IN VIGORE SI 21.12.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI TRA I PROFUGHI AFGHANI NELLA PROVINCIA PAKISTANA AL CONFINE NORD-OCCIDENTALE (NWFP).
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
05.06.1989.
IN VIGORE SI 05.06.1989.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL PROGRAMMA PER GLI STUDI IDROLOGICI LA RIABILITAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI POZZI DEL BELUCHISTAN.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
13.02.1992.
IN VIGORE SI 13.02.1992.
TITOLO ACCORDO DI CREDITO PER IL PROGETTO DI SVILUPPO ENERGETICO NEL SETTORE PRIVATO.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
13.02.1992.
IN VIGORE SI 13.02.1992. COMUNICATO IN GU N. 243 SO DEL 15.10.1992.
TITOLO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
05.03.1996.
IN VIGORE SI 09.07.1997.
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
19.07.1997
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 116 DEL 16.03.2001
IN VIGORE SI 22.06.2001
TITOLO MINUTE CONCORDATE.
LUOGO-DATA
ROMA.
21.04.1998.
IN VIGORE SI 21.04.1998.
TITOLO PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONI TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEGLI ESTERI.
LUOGO-DATA
ROMA.
21.04.1998.
IN VIGORE SI 21.04.1998.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA PER GLI ANNI 1998-2000, CON TRE ANNESSI
LUOGO-DATA
ROMA.
21.04.1998.
IN VIGORE SI 21.04.1998.
TITOLO PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE, CON TRE ANNESSI
LUOGO-DATA
ROMA.
21.04.1998.
IN VIGORE SI 21.04.1998.
TITOLO ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL PAKISTAN
LUOGO-DATA
ROMA.
18.02.2000
IN VIGORE SI 08.11.2000
TITOLO ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL PAKISTAN (CON LISTE DEBITORIE)
LUOGO-DATA
ROMA.
15.06.2001
IN VIGORE SI 17.01.2003
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE, CON ALLEGATE NOVE LISTE DEBITORIE CONTRASSEGNATE CON I NUMERI DA 25 A 33, PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO FIRMATO A ROMA IL 18.02.2000
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
15-19.09.2001
IN VIGORE SI 19.09.2001
TITOLO ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 13.12.2001), CON ALLEGATE LISTE SACE
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
24.02.2003
IN VIGORE SI 23.06.2003
ACCORDI FIRMATI MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI
LUOGO-DATA
ROMA
29.09.2004
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TURISMO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN.
LUOGO-DATA
ROMA
29.09.2004