XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Ripartizione degli interventi per sedi diplomatiche e consolari per l’anno 2005 - Schema di D.M. n. 521 (art. 1, co. 2, L. 477/1998) | ||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 453 | ||
Data: | 18/07/05 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Riferimenti: |
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pareri al governo |
Ripartizione degli interventi per sedi diplomatiche e consolari per l’anno 2005 Schema di D.M. n. 521 (art. 1, co. 2, L.477/1998) |
n. 453
|
18 luglio 2005 |
Camera dei deputati
SIWEB
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File: ES0408.doc
INDICE
Schema di decreto per gli interventi relativi a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari per l’anno 2005 (n. 521)
Relazione introduttiva al Programma di interventi relativi al patrimonio immobiliare dello Stato italiano all’estero per l’esercizio finanziario 2005
Esame parlamentare del precedente Schema di decreto
Anno finanziario 2004
§ Schema di decreto per il 2004
§ Camera dei deputati
- III Commissione (Affari esteri)
Seduta del 30 giugno 2004
Seduta del 1° luglio 2004
Seduta del 7 luglio 2004
Normativa di riferimento
§ D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (art. 79)
§ L. 3 febbraio 1979 n. 34 Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari
§ L. 31 dicembre 1998 n. 477 Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale
§ D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
§ L. 30 dicembre 2004 n. 312 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (art. 6)
§ L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (Tab. D)
Numero dello schema di decreto |
521 |
Titolo |
Interventi per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché alloggi per il personale, per l’anno 2005 |
Ministro competente |
Affari Esteri |
Norma di riferimento |
Art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477 Autorizzazione di spesa per l’acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale |
Settore d’intervento |
Politica estera |
Numero di articoli |
- |
Date |
|
§ presentazione |
1° luglio 2005 |
§ assegnazione |
7 luglio 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
27 luglio 2005 |
§ termine per l’emanazione dell'atto |
- |
Commissione competente |
III Commissione Affari esteri |
Il Ministro degli affari esteri ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477, concernente la ripartizione delle spese per interventi relativi a sedi diplomatiche e consolari e ad alloggi di servizio per il personale all'estero, riguardante l’esercizio finanziario 2005. La richiesta è stata deferita alla III Commissione (Affari esteri), che è tenuta ad esprimere il proprio parere entro il 27 luglio 2005.
1. La legge 477/1998
La legge 31 dicembre 1998, n. 477, recante "Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale", costituisce il più recente intervento legislativo per definire le risorse necessarie alla realizzazione degli investimenti destinati all’ampliamento e al mantenimento degli edifici facenti capo all’ingente patrimonio demaniale dell’Italia all’estero.
Al riguardo, si ricorda che già in passato sono state approvate leggi di autorizzazioni di spesa (si ricorda, in particolare, la legge 28 marzo 1991, n. 117), che hanno consentito interventi della stessa natura, su base pluriennale, sul patrimonio immobiliare all’estero. Tali interventi sono inoltre finalizzati all’esigenza di un adeguamento, almeno parziale, delle sedi degli uffici all’estero alle prescrizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 626 del 1994. In alcuni casi, le spese stanziate rappresentano investimenti destinati ad essere presto ammortizzati, in quanto l’acquisto di nuovi edifici permetterà di evitare le spese di ingenti canoni di affitto.
Il fondamento giuridico su cui si basano detti interventi, è peraltro costituito dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34, che autorizza e disciplina la Vendita o permuta di immobili demaniali all’estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari.
Per quanto invece riguarda l’attribuzione di alloggi per il personale, il riferimento è all’articolo 84 del DPR n. 18 del 1967, che autorizza la Concessione in uso al personale di locali siti in immobili presi in fitto.
Si ricorda altresì che con Decreto dell’Agenzia del demanio 1° luglio 2002 si è provveduto alla individuazione aggiornata degli immobili di proprietà dello Stato situati all’estero.
La recente legge 23 aprile 2003, n. 109 (“Modifiche ed integrazioni al DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli Affari esteri”) ha successivamente previsto all’articolo 6, comma 1, la possibilità dell’istituzione di sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche in base a peculiari esigenze di servizio o di razionalizzazione della rete diplomatico-consolare. Le sezioni verranno dislocate in Stati diversi da quello in cui ha sede la rappresentanza diplomatica cui fanno capo, oppure per sostituire precedenti rappresentanze diplomatiche di pieno diritto. L’istituzione o la soppressione delle sezioni distaccate (nonché – comma 7 - la loro dotazione infrastrutturale e le modalità di funzionamento) è disposta con decreto del Ministro degli Affari esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale. Il comma 6 prevede inoltre che, previa convenzione per il rimborso delle spese relative, le sezioni distaccate potranno anche essere ubicate nei locali di uffici della Commissione europea o di altri Stati membri della UE.
Infine, si ricorda che la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) contiene due norme di interesse per le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane: il comma 159 dell'articolo 3, infatti, ha istituito nello stato di previsione del MAE un Fondo finalizzato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle relative sedi. Il Fondo è dotato, a partire dal 2004, dello stanziamento di 10 milioni di euro. La ripartizione del Fondo nelle diverse UPB dello stato di previsione del MAE, interessate dallo stanziamento, avviene con decreti del Ministro degli Affari esteri, che devono essere comunicati al Ministero dell'economia e finanze, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti.
Il comma 233 dell'articolo 4, d'altro canto, a fini di contenimento della spesa pubblica e con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, ha previsto per il Ministero degli Affari esteri la facoltà di concedere in comodato gratuito[1] alcuni locali facenti parte di immobili che ospitano rappresentanze diplomatiche o consolari (ovvero loro sezioni distaccate). La concessione può avvenire a favore di altre amministrazioni pubbliche, quali quelle elencate all'articolo 1, comma 2[2] del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La legge 31 dicembre 1998, n. 477, articolo 1, comma 1, ha autorizzato la spesa di 150 miliardi (circa 77,4 milioni di euro), distribuiti negli anni 1998-2004, per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili destinati a sedi di rappresentanza diplomatiche, uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonché per le spese amministrative connesse. La ripartizione annuale dello stanziamento è la seguente: 18 mld per il 1998; 20,5 mld per il 1999; 23 mld (11,8 milioni di euro) dal 2000 al 2003; 19,5 mld (10 milioni di euro)nel 2004.
Il comma 2 ha a tal fine introdotto la previsione di un decreto ministeriale, a cadenza annuale, nel quale devono essere specificati gli interventi previsti - e la relativa spesa - per ciascun esercizio finanziario. Lo schema di decreto è sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
L’articolo 2, inoltre, ha autorizzato il Ministero degli esteri ad avvalersi della consulenza di professionisti, anche esterni ai ruoli organici dello stesso Ministero, fino ad un massimo di tre unità per ciascun esercizio finanziario, ai fini della predisposizione tecnico-funzionale degli interventi.
L’articolo 3 individua la copertura degli oneri, reperendoli, per il triennio 1998-2000, nell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” nello stato di previsione del tesoro (tabella B della finanziaria 1998), utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli esteri.
La legge n. 477/1988 che, come più sopra detto, autorizzava la spesa, per i fini menzionati, per il periodo 1998-2004, è stata rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge finanziaria 2005 (tabella D) nella misura di 10 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2005.
2. Lo schema di decreto ministeriale per il 2005
Lo schema di decreto ministeriale in esame è il settimo in ordine di tempo presentato a seguito della citata legge 477/1998, ed è finalizzato all’indicazione del finanziamento degli interventi per l’esercizio finanziario 2005.
La relazione introduttiva allo schema di decreto in esame ricorda che, a causa dei tagli previsti dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il programma di investimenti immobiliari per il 2004 è stato solo parzialmente realizzato, in seguito ad una riduzione di 9 milioni di euro degli stanziamenti disponibili (lo schema di decreto per il 2004 ripartiva inizialmente una somma pari a 28.570.000 euro). Da successivi contatti con gli uffici del Ministero degli Affari esteri è emerso tuttavia che il Decreto per il 2004 non è stato mai adottato.
La relazione, con riferimento allo schema di decreto per il 2005, fa inoltre presente che, a motivo dell’attuale situazione finanziaria, l’Amministrazione incontra difficoltà ad attenersi alle condizioni ed osservazioni espresse dalla Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati nel parere relativo allo schema di decreto per il 2004 (pubblicato in allegato al presente dossier).
Lo schema di decreto per il 2005 autorizza la spesa di un importo totale presuntivo pari a 12.195.000 euro, di cui 10 milioni di euro a titolo di stanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2005 dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Legge finanziaria 2005 (Tabella D). La restante parte risulta dai residui di stanziamento degli esercizi precedenti a carico del cap. 7245 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, che ammontano nel complesso a circa 43.700 euro, nonché dai proventi della vendita di immobili in anni precedenti, effettuata ai sensi della legge n. 34 del 1979 (2.363.000 euro).
La relazione introduttiva allo schema di decreto informa che è stata chiesta la conservazione integrale dei residui di stanziamento. La richiesta è stata formulata ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del R.D. n. 2440 del 1923, che recita: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno".
Si presume che la richiesta di conservazione dei residui non sia ancora stata accolta – stante l’autorizzazione per un importo “presuntivo” – nonostante la relazione, contrariamente a quanto avveniva negli anni passati, non chiarisca il punto.
Come di consueto, lo schema di decreto è accompagnato da una relazione – anch’essa sottoposta all’esame parlamentare - nella quale si evidenzia l’esigenza di portare a termine gli interventi già avviati. Infatti, la legge 477/1998, che aveva già esaurito gli effetti finanziari nel 2004, è stata rifinanziata per il solo esercizio finanziario 2005 e per un ammontare molto contenuto: i fondi disponibili sul Cap. 7245 per l’anno 2005, infatti, costituiscono circa il 43 per cento di quelli originariamente stanziati per il 21004, pari, come si è visto, a 28.750.000 euro. A riguardo, la relazione segnala altresì che, a causa della mancanza di fondi, il disegno di legge di rifinanziamento settennale del capitolo in questione, preparato dal Ministero, non ha avuto alcun seguito.
La relazione distingue pertanto gli interventi dell'esercizio 2005 in tre gruppi:
a) interventi già avviati in anni precedenti, e per i quali si prevede nel 2005 il completamento;
b) progetti di razionalizzazione del patrimonio immobiliare all’estero che darebbero nuovi proventi da impiegare, per i fini propri del capitolo 7245, sia in loco che altrove;
c) attività di progettazione in corso, in vista di interventi che sarà possibile realizzare con l'entrata in vigore della futura legge di assegnazione di fondi in conto capitale.
Sulla scorta di quanto illustrato, lo schema di decreto prevede le seguenti tipologie di impegni:
§ A) - Interventi già avviati in anni precedenti: all’uopo viene destinata oltre la metà degli stanziamenti, per un totale di circa 8,7 milioni di euro. Gli interventi di maggiore rilevanza riguardano anzitutto il completamento e lo sviluppo del programma relativo al potenziamento delle rete consolare in Sud America, che per il 2004 dovrebbe ricomprendere:
i) in Argentina: adattamento e messa in sicurezza delle nuove sedi consolari di Buenos Aires, Cordoba, Bahia Blanca, Mar del Plata, Mendoza (complessivamente, 2.430.000 euro); acquisto di un nuovo edificio per il Consolato di Lomas de Zamora. (400.000 euro);
ii) in Cile: ampliamento della sede consolare a Santiago (275.000 euro);
iii) in Brasile: adattamento di un nuovo immobile quale nuova sede consolare a San Paolo (910.000 euro);
iv) in Uruguay: acquisto a Montevideo di un immobile adeguato per i servizi consolari e ristrutturazione dei locali della Cancelleria dell’Ambasciata (complessivamente 1.360.000 euro).
Sempre nell'ambito della lettera A in commento, altri interventi riguardano, tra l’altro, la realizzazione di opere complementari nel complesso immobiliare di Kabul l’acquisto di un terreno ad esso limitrofo (per complessivi 1,9 milioni di euro circa); lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di Tripoli (700.000 euro); il completamento dei lavori nella Cancelleria di Abuja, Nigeria (270.000 euro); il restauro e adattamento della nuova sede dell'Ambasciata a San Marino (190.000).
§ B - "Razionalizzazione del patrimonio immobiliare all’estero": tale finalizzazione richiede un totale di circa 700 mila euro, che costituiscono gli oneri preliminari per la stesura di tali progetti di razionalizzazione, rappresentati per la maggior parte da alienazione di immobili inutilizzati.
La relazione ricorda i progetti già in corso di realizzazione in Romania e in Svizzera, dove la vendita di immobili non utilizzati permetterà di acquisire immobili per sedi consolari, attualmente in regime di locazione. Sono previsti, in aggiunta, interventi analoghi in Egitto, Marocco e Grecia.
La relazione afferma che, sulla base della legge 3 febbraio 1979, n. 34, Vendita o permuta di immobili demaniali all’estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, gli interventi di razionalizzazione potranno essere realizzati a costo zero o, addirittura, produrre ricavi e conguagli attivi che potranno affluire all’apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata (v. art. 3 della L. n. 34/1979 cit.).
Altri interventi di razionalizzazione sono in corso di definizione in Albania e a Nizza, sulla base dell’articolo 6, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.
Il comma citato autorizza il Ministero degli affari esteri ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto alle pertinenti UPB indicate dal Ministero degli esteri per l'anno finanziario 2005. Tali somme sono destinate alle spese relative agli immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a scuole italiane all'estero e al funzionamento degli uffici all'estero.
§ C - Attività di progettazione in corso. La relazione afferma che le progettazioni avviate negli scorsi esercizi, la cui spesa complessiva ammonterebbe a 2.761.000 euro, potranno essere realizzate solo se si reperiranno altre risorse finanziarie.
Tali attività di progettazione riguardano, in particolare, la costruzione della nuova sede diplomatica a Kiev, destinata a ospitare anche il Consolato e l'Istituto italiano di cultura, nonché il restauro e la manutenzione delle sedi diplomatiche italiane ad Atene, Vienna, Teheran, Tokyo, Algeri, e delle sedi consolari in Germania a Monaco e Colonia.
Nelle tabelle seguenti sono evidenziati nel dettaglio gli stanziamenti effettivamente autorizzati, ai sensi della legge 477/1998, con i cinque decreti ministeriali finora emanati rispettivamente per gli anni finanziari 1998-1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, a raffronto con le previsioni dello schema di decreto per il 2004 (non emanato) e dello schema di decreto per il 2005 all’esame della III Commissione:
(in milioni di lire fino al 2001 – in migliaia di euro dal 2002)
ACQUISTI
|
1998-99 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Schema di Decreto 2004[3] |
Schema di Decreto 2005 |
|
Ambasciata di Harare (Zimbabwe) |
600 |
|
|
|
250 |
250 |
|
|
Ambasciata di Mosca (sezione consolare) |
6.728 |
|
|
|
|
|
|
|
Ambasciata di Montevideo |
|
595 |
634 |
308 |
|
|
|
|
Ambasciata di Lubiana |
|
|
4.100 |
2.065 |
|
|
|
|
Ambasciata di Baku |
|
|
|
|
3.295 |
3.295 |
|
|
Consolato generale di Buenos Aires |
|
|
|
4.131 |
3.376 |
|
|
|
Consolato generale di Mar del Plata |
|
|
|
|
546 |
|
|
|
ACQUISTI
|
1998-99 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Schema di Decreto 2004[4] |
Schema di Decreto 2005 |
|
Consolato generale di Mendoza |
|
|
|
|
410 |
|
|
|
Consolato generale di Bahia Blanca |
|
|
|
|
274 |
|
|
|
Consolato generale di Montevideo |
|
|
|
|
480 |
800 |
850 |
|
Residenza del Rap-presentante permanente presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra |
|
|
|
8.779 |
11.000 |
|
|
|
Agenzia consolare di Lomas de Zamora |
|
|
|
|
|
400 |
400 |
|
Consolato generale di San Paolo del Brasile |
|
|
|
|
|
4.600 |
910 |
|
|
RISTRUTTURAZIONI
|
1998-99
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Schema di Decreto 2004 |
Schema di Decreto 2005 |
||||||||
|
Ambasciata di Berlino |
7.400 |
10.600 |
6.864 |
5.164 |
|
200 |
|
||||||||
|
Ambasciata di Londra |
1.500 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ambasciata di Praga |
3.544 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ambasciata di Tirana |
600 |
946 |
946 |
|
|
|
|
||||||||
|
Ambasciata di Addis Abeba |
912 |
912 |
324 |
167 |
845 |
850 |
74 |
||||||||
|
Ambasciata di Brasilia |
1.575 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ambasciata di Sofia |
720 |
1.500 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ambasciata di S. Marino |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
619 |
|
2.000 |
190 |
||||||||
|
Ambasciata di Bucarest |
630 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Ambasciata di Vienna |
|
|
2.600 |
1.291 |
|
|
|
||||||||
|
Ambasciata di Atene |
|
|
1.000 |
516 |
500 |
7.000 |
|
||||||||
|
Ambasciata di Ankara |
|
|
250 |
|
391 |
400 |
|
||||||||
Ambasciata di Rabat |
|
|
260 |
|
|
|
|
|
||||||||
Ambasciata di Santiago del Cile |
|
|
333 |
|
273 |
|
|
|
||||||||
|
RISTRUTTURAZIONI
|
1998-99
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Schema di Decreto 2004 |
Schema di Decreto 2005 |
||||||||
Ambasciata di Washington |
|
|
|
|
584 |
|
|
|
||||||||
Ambasciata d’Italia a Kabul |
|
|
|
|
2.292 |
|
1.863 |
|
||||||||
Consolato generale di Colonia |
2.000 |
700 |
2.150 |
|
|
|
|
|
||||||||
Consolato generale S. Francisco |
525 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Consolato generale Buenos Aires |
522 |
|
2.000 |
|
|
1.000 |
934 |
|
||||||||
Consolato generale di Cordoba |
|
|
1.794 |
|
800 |
|
|
|
||||||||
Consolato generale di Mar del Plata |
|
|
|
|
|
350 |
343 |
|
||||||||
Consolato generale di Mendoza |
|
|
|
|
|
600 |
515 |
|
||||||||
Consolato generale di Bahia Blanca |
|
|
|
|
|
200 |
498 |
|
||||||||
Ambasciata di Montevideo |
|
|
|
|
|
465 |
510 |
|
||||||||
Ambasciata di Tripoli |
|
|
|
|
|
|
700 |
|
||||||||
EDIFICAZIONI
|
1998-99
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Schema di Decreto 2004 |
Schema di Decreto 2005 |
Ambasciata di Washington (nuova cancelleria) |
12.000 |
5.397 |
|
|
|
|
|
Ambasciata di Kiev |
|
|
|
|
1.200 |
8.000 |
|
Ambasciata di Abuja (quota sede comune UE) |
|
3.000 |
3.000 |
|
|
|
270 |
Consolato generale di Cordoba |
|
|
|
|
|
1.080 |
140 |
Ambasciata di Santiago del Cile |
|
|
|
|
|
275 |
275 |
Ambasciata di Berlino |
|
|
|
|
|
|
100 |
ALTRI INTERVENTI
|
1998-99
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Schema di Decreto 2004 |
Schema di Decreto 2005 |
Ambasciata di Amman |
137 |
|
|
|
|
|
|
Ambasciata di Islamabad – progettazione costruzione cancelleria |
|
|
|
258 |
830 |
500 |
|
Ambasciata di Teheran – progettazione ristrutturazione |
|
|
|
258 |
1.200 |
100 |
400 |
Ambasciata di Vienna – progettazione ristrutturazione |
|
|
|
|
400 |
600 |
600 |
Ambasciata d’Italia a Kabul – acquisto terreno limitrofo (sicurezza) |
|
|
|
|
100 |
100 |
162 |
Ambasciata di Stoccolma – progettazione ristrutturazione |
|
|
|
|
300 |
400 |
|
Ambasciata di Brasilia – progettazione ristrutturazione |
|
|
|
|
487 |
200 |
|
ALTRI INTERVENTI |
1998-99 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Schema di Decreto 2004 |
Schema di Decreto 2005 |
Ambasciata di San Marino – progettazione ristrutturazione |
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400 |
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Ambasciata di Algeri – progettazione ristrutturazione |
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300 |
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271 |
Ambasciata di Tripoli – progettazione ristrutturazione |
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500 |
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Consolato generale di Colonia - progettazione ristrutturazione |
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300 |
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Consolato generale di San Paolo - progettazione ristrutturazione |
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500 |
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Residenza Ambasciatore a Tokyo - progettazione restauro |
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150 |
150 |
ALTRI INTERVENTI |
1998-99 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Schema di Decreto 2004 |
Schema di Decreto 2005 |
Consolati di Monaco, Colonia e Stoccarda: progettazione ristrutturazioni |
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400 |
300 |
Ambasciata di Atene Progettazione e restauro |
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600 |
Ambasciata di Kiev Progettazione e restauro |
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500 |
Schema
di decreto per gli interventi relativi a sedi di rappresentanze
diplomatiche e consolari per l’anno 2005
(n. 521)
Relazione introduttiva al Programma di interventi relativi al patrimonio immobiliare dello Stato italiano all’estero per l’esercizio finanziario 2005
(omissis)
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 30 giugno 2004. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA.
Schema di decreto ministeriale concernente interventi per acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e sedi consolari per il 2004.
Atto n. 377.
(Esame e rinvio).
Gustavo SELVA (AN), presidente e relatore, illustrando lo schema di decreto ministeriale in titolo, osserva preliminarmente che l'esame di atti del Governo di questo tipo, e in particolare di quelli aventi ad oggetto la materia degli interventi relativi alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e delle sedi consolari italiane all'estero, richiederebbe un congruo lasso di tempo a disposizione della Commissione, per approfondire i temi menzionati. A tale proposito, ricorda di aver prospettato l'ipotesi di procedere ad una indagine conoscitiva sui temi oggetto del decreto ministeriale in titolo; anche in questa occasione rileva che la materia degli interventi relativi alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e delle sedi consolari italiane all'estero dovrebbe essere opportunamente approfondita con una adeguata attività conoscitiva.
In particolare, cita il caso dei finanziamenti stanziati, nello schema di decreto in esame, a favore della rappresentanza diplomatica italiana nella Repubblica di San Marino, di quelli disposti a favore del Consolato generale a San Paolo del Brasile e delle sedi dell'Ambasciata d'Italia a Baku, in Azerbaijan, e a Kiev, in Ucraina: in tutti questi casi, ritiene che i finanziamenti previsti dallo schema di decreto ministeriale in esame appaiano alquanto sproporzionati rispetto a quelli disposti a favore di altre sedi di maggiore rilievo.
In conclusione, auspica che la Commissione possa disporre di un maggiore tempo per approfondire le questioni testé sollevate, anche con un eventuale contributo informativo del Governo sul punto.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
(omissis)
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 1o luglio 2004. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Alfredo Luigi Mantica.
Schema di decreto ministeriale concernente interventi per acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e sedi consolari per il 2004.
Atto n. 377.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Gustavo SELVA (AN), presidente e relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame, per consentire ai commissari di approfondire i contenuti del provvedimento,anche alla luce di quanto da lui rilevato nella seduta di ieri. Invita altresì il Governo ad attendere il parere della Commissione.
Il sottosegretario Alfredo Luigi MANTICA concorda con la richiesta del Presidente.
Gustavo SELVA (AN), presidente e relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.50.
(omissis)
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 7 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Roberto Antonione.
Schema di decreto ministeriale concernente interventi per acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e sedi consolari per il 2004.
Atto n. 377.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame rinviato il 1o luglio 2004.
Gustavo SELVA, presidente e relatore, richiamando quanto già rilevato nella sua relazione sul provvedimento in titolo, chiede al rappresentante del Governo di fornire i chiarimenti richiesti sul punto.
Il sottosegretario Roberto ANTONIONE fa presente preliminarmente che lo Stato italiano dispone di un patrimonio immobiliare all'estero (edifici, terreni, complessi immobiliari), che supera le 300 unità, per una superficie che viene valutata in circa 2.000.000 metri quadri e che, nella generalità, ospita le residenze, le cancellerie e gli Istituti di Cultura delle nostre rappresentanze all'estero.
Si tratta di un complesso di beni di grande valore, sia sotto il profilo storico ed architettonico che finanziario, assegnato al Ministero degli affari esteri per lo svolgimento delle attività istituzionali di politica estera, di promozione economico-commerciale e culturale, di assistenza e tutela delle collettività italiane all'estero.
Il programma annuale definisce gli interventi per prioritari per l'anno 2004, finalizzati da un lato all'incremento, miglioramento e valorizzazione della consistenza patrimoniale mediante acquisto e costruzione di nuove sedi, dall'altro alla manutenzione e conservazione degli immobili esistenti, ed in primo luogo al recupero, ristrutturazione o restauro strutturale ed impiantistico di edifici di particolare valore e pregio storico ed architettonico.
Anche per il 2004 sono previsti complessivamente 29 interventi, di cui: cinque operazioni immobiliari sono finalizzate a proseguire la campagna di investimenti in Sud America, allo scopo di creare le condizioni di funzionalità più idonee al sostegno delle nostre collettività in quella estesa area geografica (acquisto delle sedi consolari di San Paolo, Montevideo, e Lomas de Zamora; ricostruzione della sede consolare di Cordoba; ampliamento della rappresentanza diplomatico di Santiago del Cile); due investimenti riguardano la realizzazione di due nuove Rappresentanze nei paesi dell'area ex sovietica, mediante al costruzione di un complesso immobiliare a Kiev in Ucraina e l'acquisto di un immobile di particolare pregio a Baku in Azerbaidjan; altri due investimenti immobiliari consentiranno di completare l'assetto logistico degli importanti complessi immobiliari di Berlino (parcheggio) e Kabul (terreno limitrofo) già oggetto di consistenti interventi ristrutturativi appena o in via di essere portati a compimento; un'altra operazione immobiliare di particolare importanza dal punto di vista finanziario riguarda l'avvio della progettazione dell'Ambasciata ad Islamabad in Pakistan.
Gli interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria concernono in primo luogo l'adeguamento funzionale delle sedi consolari di recente acquisizione in Argentina (Buenos Aires, Bahia Blanca, Mar del Plata e Mendoza), nonché le sedi patrimoniali di Algeri, Atene, Montevideo (Ambasciata), Istanbul (Villa Tarabya), Addis Abeba.
Sottolinea inoltre che tale programma mira a creare le premesse per gli anni a venire, considerando che il 2004 è l'ultimo anno del periodo di vigenza della legge n. 477 del 1998: esso infatti include progetti (Vienna, Teheran, Stoccolma, Brasilia, Colonia, Stoccarda e Tokyo) di cui è previsto l'inizio in corso d'anno (od ulteriori fasi, se già in corso di svolgimento), in attesa di un nuovo strumento normativo che possa prevedere l'assegnazione di nuove risorse in «conto capitale» sul capitolo in oggetto.
Il programma 2004 comporta una spesa totale di euro 28.570.000 cui l'Amministrazione farà fronte sia mediante lo stanziamento annuale sul capitolo in oggetto, sia con i proventi della vendita di immobili negli esercizi scorsi secondo la procedura che la legge n. 34 del 1979 ha previsto per i beni non più utilizzabili a fini istituzionali. Dall'analisi del quadro complessivo degli interventi, emerge che molti di essi costituiscono l'avvio di opere per un valore di circa 85 milioni di euro. Si tratta dunque di un passo rilevante nella attuazione delle direttive del legislatore della 477 del 1998 e della premessa di una azione incisiva ed estesa di valorizzazione e miglioramento del patrimonio immobiliare italiano all'estero.
Per quanto riguarda, in particolare, i lavori di San Marino e di Kiev la somma prevista rappresenta la massima spesa ipotizzabile. A tale costo teorico, che difficilmente verrà raggiunto, occorrerà detrarre i ribassi di gara e le spese stimate ma non realizzate.
Con particolare riferimento a San Marino, la spesa prevista per i lavori è di circa 1,6 milioni di euro, che diventeranno presumibilmente 1,3 in fase di aggiudicazione. Si tratta di un intervento di ristrutturazione di un edificio degli anni 30 di circa 1100 metri quadrati coperti più area a verde, nei quali saranno insediate le attività della cancelleria diplomatica e la residenza del Capo missione. Queste funzioni sono attualmente in regime di locazione con evidenti passività per l'erario.
Per l'intervento di Kiev, si prevede la costruzione di due nuovi corpi di fabbrica nel centro della città, su terreno già in possesso dell'Amministrazione, e comprendenti la Cancelleria diplomatica, la sezione consolare, l'Istituto Italiano di Cultura, gli uffici della Presidenza del Consiglio, l'ufficio dell'addetto militare e gli uffici dell'ICE, tutte attività attualmente in regime di locazione con evidenti passività per l'erario.
Per quanto riguarda Baku invece il costo previsto per l'acquisto dell'immobile dove attualmente sono in regime di locazione la Cancelleria diplomatica e la residenza del Capo missione è di circa 2,9 milioni di dollari americani. Ci si propone di esercitare l'opzione di acquisto sull'immobile attualmente locato (al costo di 375.000 USD annui), di particolare pregio storico ed architettonico. Il prezzo è stato dichiarato congruo da un tecnico del Provveditorato alle Opere pubbliche per il Lazio. La cifra esposta nel decreto prevede anche tutti gli oneri legali e finanziari (registrazioni, tasse, utenze).
In merito infine alla sede consolare di San Paolo del Brasile, l'intervento prevede l'acquisto di un immobile (ex sede della BNL) di circa 6300 mq sulla Avenida Paulista (la maggiore arteria della città) per un costo di circa 3,2 milioni di euro, nonché i lavori di adattamento per 1,15 milioni di euro ed i relativi oneri tecnici, legali e finanziari. San Paolo, come noto, ospita una delle più numerose comunità italiane nel mondo, circa 150 mila persone.
Ramon MANTOVANI (RC), nel ringraziare il rappresentante del Governo per gli elementi informativi e i dati forniti, precisa tuttavia di non essere in condizione di entrare nel merito delle questioni riguardanti la congruità degli stanziamenti disposti per gli interventi di cui allo schema di decreto in titolo, se non per rendere atto della situazione presente ed esprimere un parere di carattere generale.
Nel complesso, infatti, ritiene che vi sia un atteggiamento che definisce di «nanismo» da parte del Governo italiano nei confronti degli investimenti finalizzati ad acquisire strutture destinate ad assistere i nostri connazionali all'estero: ciò vale in particolare per le sedi degli uffici consolari, che appaiono totalmente inadeguate e per lo più fatiscenti rispetto alle esigenze cui sono destinate. A tale proposito, rileva una certa sproporzione fra le strutture degli uffici consolari e i beni immobili finalizzati a svolgere funzioni di residenza per gli ambasciatori o di sedi di ambasciata. Pur non essendo infatti in linea di principio contrario a che il nostro Paese disponga di sedi diplomatiche anche prestigiose, tuttavia ritiene che ciò risulti spesso in contrasto stridente con i mezzi stanziati a favore degli uffici consolari per venire incontro alle esigenze concrete dei nostri connazionali all'estero.
Preannuncia in ogni caso il suo voto favorevole sul provvedimento in esame.
Marco ZACCHERA (AN), osservando preliminarmente che spesso le sedi delle ambasciate sono da considerare eredità del passato, in quanto edifici storici di valore da conservare e mantenere, concorda con le osservazioni del deputato Mantovani, avendo constatato personalmente il medesimo stato dei fatti. Ritiene che sarebbe più utile se il Governo fornisse un prospetto generale relativo allo stato dei beni immobili destinati a sedi di rappresentanze diplomatiche e sedi consolari, elencando in particolare i consolati che versano in condizioni di particolare criticità: Ciò consentirebbe di valutare meglio la situazione e di intervenire tempestivamente nei luoghi di maggiore difficoltà. Cita in particolare il caso del Consolato generale italiano in Venezuela, la cui sede, peraltro moderna e funzionale, non è tuttavia preparata ad affrontare il carico di utenza che si sta manifestando in questi ultimi tempi in Venezuela.
Infine, suggerisce di razionalizzare le spese relative ad alcune sedi di ambasciata che ritiene eccessivamente lussuose.
Laura CIMA (Misto-Verdi-U), concordando con le osservazioni svolte, ritiene che la struttura immobiliare complessiva a disposizione del Ministero degli affari esteri sia ancora legata ad un modello di relazioni diplomatiche antiquato, che non corrisponde alle mutate esigenze attuali della globalizzazione, fra cui la necessità di assistere un gran numero di nostri connazionali residenti all'estero. Considera opportuno che il Ministero non ecceda nelle spese destinate alle residenze e alle sedi di ambasciata all'estero, rispetto a quelle finalizzate a migliorare il lavoro di servizio reso dai nostri uffici consolari a favore dei nostri connazionali e in generale degli utenti locali. Concorda con l'opportunità, rilevata dal deputato Zacchera, che il Governo fornisca un prospetto generale e schematico atto a delineare un quadro complessivo delle spese da effettuare e delle esigenze manifestate dalle singole rappresentanze diplomatiche e sedi consolari italiane all'estero.
Cesare RIZZI (LNFP), non ritenendo di essere in grado di giudicare, sulla base dei dati forniti dal Governo, le pur evidenti disparità negli stanziamenti previsti a favore di singole sedi di rappresentanze diplomatiche e di sedi consolari all'estero, preferisce richiamarsi ad un più generale principio di necessaria funzionalità degli uffici rispetto ai servizi forniti ai nostri concittadini all'estero, in particolare per quanto attiene allo svolgimento dei compiti previsti anche al di là di ristretti orari di ufficio.
Alberto MICHELINI (FI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per i dati forniti, non intende entrare nel merito delle singole cifre esposte in questa sede, essendo molto difficile quantificare caso per caso la congruità di tali stanziamenti rispetto alle concrete necessità delle sedi diplomatiche e consolari. Ritiene tuttavia che, in alcune situazioni di particolare criticità, come quelle evidenziate dal deputato Zacchera, il Ministero degli affari esteri potrebbe opportunamente predisporre delle strutture anche provvisorie, destinate ad alleviare i disagi più evidenti degli utenti dei nostri uffici consolari all'estero. Ritiene inoltre che sarebbe preferibile, nel quadro degli stanziamenti disposti a favore delle nostre sedi diplomatiche e consolari, privilegiare la scelta degli investimenti per acquisti immobiliari, rispetto alla locazione di immobili, spesso molto dispendiosa.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) concorda con quanto detto dal deputato Michelini, raccomandando di inserire una indicazione in tal senso nel parere della Commissione.
Il sottosegretario Roberto ANTONIONE, in merito alla funzionalità degli uffici diplomatici e consolari italiani all'estero, precisa che le critiche rivolte ad alcuni di essi non debbono essere generalizzate, in quanto molti di questi uffici sono a disposizione degli utenti e pienamente operativi anche nei giorni festivi. Tuttavia, potrebbero essere utili delle segnalazioni specifiche al Ministero degli affari esteri, volte ad evidenziare disfunzioni particolari di alcuni di questi uffici.
Quanto all'allestimento di eventuali strutture provvisorie per ovviare a situazioni di particolare difficoltà presso alcuni uffici consolari, ricorda che in alcuni casi si è provveduto a risolvere specifiche condizioni critiche con la predisposizione, ad esempio, di un numero verde a disposizione degli utenti oppure di un servizio di prenotazione telefonica per minimizzare code e afflussi eccessivi di utenza.
Fa poi presente che l'acquisto di immobili non è una soluzione sempre percorribile e che perciò, in alcuni casi, si prospetta la necessità di stipulare un contratto di locazione.
A suo avviso, in conclusione, considera opportuno svolgere un momento di riflessione comune fra il Governo e la Commissione per approfondire i temi oggetto dello schema di decreto in titolo.
Cesare RIZZI (LNFP) suggerisce l'opportunità di svolgere, ove necessario, anche dei sopralluoghi in loco per verificare l'adeguatezza delle strutture immobiliari a disposizione delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
Gustavo SELVA, presidente relatore, ricorda che nel corso dell'ultimo semestre del 2003 l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione affari esteri aveva deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva allo scopo di acquisire, per quanto di competenza della Commissione, elementi di conoscenza in ordine alla struttura ed alla organizzazione della rete diplomatica e consolare dell'Amministrazione degli affari esteri e alla realizzazione di iniziative di collaborazione con altre Amministrazioni per la creazione di poli di riferimento unitari nei vari paesi a supporto della politica estera nazionale. Alla luce del dibattito odierno, riterrebbe pertanto opportuno procedere allo svolgimento della citata indagine.
In conclusione illustra una proposta di parere favorevole con alcune condizioni ed osservazioni, volte a recepire gli orientamenti emersi dal dibattito (vedi allegato).
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 9.50.
Schema di decreto ministeriale concernente interventi per acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e sedi consolari per il 2004.
(Atto n. 377)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La III Commissione,
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente interventi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e sedi consolari per il 2004,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) i prossimi analoghi schemi di decreto siano presentati con maggiore anticipo, corredati da un resoconto dei lavori terminati entro l'anno precedente, con precisazione dei costi sostenuti;
b) sia effettuato un monitoraggio completo delle necessità delle strutture consolari;
c) allo scopo di creare le migliori condizioni ambientali e funzionali, le strutture consolari siano privilegiate nelle ristrutturazioni;
d) nei casi di cui alla lettera c), ove non si provveda in tempi immediati alla ristrutturazione, si adotti ogni misura provvisoria che valga a risolvere i disagi più gravi, come, ad esempio, strutture mobili o prefabbricate adattabili alle circostanze;
e con le seguenti osservazioni:
a) provvedere, nel quadro prospettato, a concentrare in una unica sede la rappresentanza permanente o la sede diplomatica, gli uffici consolari e dell'ICE e l'Istituto italiano di cultura, a cominciare dalla città di New York;
b) sia privilegiato l'acquisto della sede che ospita gli uffici diplomatici e consolari nei casi in cui siano corrisposti canoni di locazione particolarmente onerosi.
D.P.R. 5 gennaio 1967
n. 18
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri
(art. 79)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.
Capo II - Sedi all'estero
(omissis)
Art. 79
Beni immobili e mobili all'estero.
La Direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attività dell'Amministrazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attività all'estero di competenza di altre Direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute dalle Direzioni generali stesse.
Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla necessità dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la più opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresì gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'Amministrazione.
L. 3 febbraio 1979 n.
34
Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di
immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari
------------------------
(1). Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1979, n. 43.
Art. 1
È autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili di pertinenza del patrimonio dello Stato situati all'estero quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.
Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.
L'alienazione degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata, qualunque sia il valore degli immobili.
Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilità, da indicarsi nel decreto di cui al secondo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato possono essere ceduti, alla pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'erario, in permuta di altri beni immobili qualunque sia il loro valore.
In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma e 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783 (2), e successive modificazioni, per i contratti di vendita di cui al precedente primo comma, si applica il disposto dell'art. 10, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (3), modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 627 (4).
------------------------
(2) Riportata al n. B/I.
(3) Riportato al n. A/I.
(4) Riportato al n. A/XXII.
Art. 2
Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquistare, ristrutturare e costruire stabili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari secondo le modalità di cui agli articoli 79, 80, 81 e 82 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (5).
------------------------
(5) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
Art. 3
I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente articolo 1 affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro sono effettuate assegnazioni di fondi di pari ammontare, per i fini di cui all'articolo 2, su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri, sui quali gravano altresì i conguagli passivi delle permute di cui al precedente articolo 1.
Art. 4
Qualora no risulti la convenienza economica in rapporto alla situazione del mercato locale degli immobili, e comunque per imprescindibili ragioni di servizio da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono consentiti l'acquisto o la costruzione di alloggi di servizio per i dipendenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
Il personale che fruisca di alloggi costruiti o acquistati ai sensi del comma precedente è tenuto a corrispondere all'Amministrazione degli affari esteri il canone di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (5).
------------------------
(5) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.
Art. 5
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede con una quota non eccedente il sesto dell'importo dei fondi disponibili sull'apposito capitolo di cui al precedente articolo 3 per l'esercizio finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.
L. 31 dicembre 1998 n.
477
Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di
immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici
consolari, nonché di alloggi per il personale
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1999, n. 8.
Art. 1
1. È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, di cui lire 18 miliardi nell'anno 1998, 20,5 miliardi nell'anno 1999, 23 miliardi negli anni dal 2000 al 2003, e 19,5 miliardi nell'anno 2004, per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari e ad alloggi per il personale, nonché per tutte le spese amministrative connesse a tali interventi.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998 al 2004, saranno specificati gli interventi previsti per il rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Lo schema di decreto sarà sottoposto alle competenti commissioni parlamentari per il relativo parere.
Art. 2
1. Ai fini della predisposizione tecnico-funzionale degli interventi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione degli affari esteri può avvalersi per ogni esercizio finanziario, anche contemporaneamente, della consulenza di professionisti esperti nel settore, in possesso dei necessari requisiti, fino ad un massimo di tre unità, anche al di fuori dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18 miliardi per l'anno 1998, lire 20,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 23 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
(omissis)
Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo.
(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (4).
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
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(4) Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:
- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero;
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;
- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;
- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;
- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;
- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;
- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive.
Articolo 15
Dirigenti.
(Art. 15 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del D.Lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e 3, come sostituiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 470 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 (5) (1/cost).
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
3. Per ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
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(5) Comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.
(Art. 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
L. 30 dicembre 2004 n.
312
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale per il triennio 2005-2007
(art. 6)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
(omissis)
Art. 6
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative.
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del 25 luglio 1977, del Consiglio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
(GU n. 306 del 31-12-2004 - Suppl. Ordinario n.192)
(………….)
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2005 2006 2007
====================================================================
(migliaia di euro)
(………….)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 477 del 1998: Acqui-
sto, ristrutturazione e costru-
zione di immobili da adibire a
sedi di rappresentanze diploma-
tiche e di uffici consolari,
nonche' di alloggi per il per-
sonale (Settore n. 17) (6.2.3.3
- Edilizia di servizio - cap.
7245) ......................... 10.000 - -
--------------------------------
10.000 - -
--------------------------------
[1] Il comodato (art. 1803 cc) è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito (v. comma 2 art. 1803 cit.), nel senso che la gratuità è elemento essenziale affinché siano configurabili un contratto e un rapporto di comodato.
[2] L’articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti scolastici, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
[3] Occorre considerare – come in precedenza osservato - che gli importi originariamente previsti
dallo schema di decreto sono stati ridotti di 9.000.000 euro, e che il Decreto per il 2004 non è stato emanato.
[4] Occorre considerare – come in precedenza osservato - che gli importi originariamente previsti dallo schema di decreto sono stati ridotti
di 9.000.000 euro, e che il Decreto per il 2004 non è stato emanato.