XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordo di collaborazione con la Federazione russa nel settore della cinematografia - A.C. 5863 | ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 773 | ||||||
Data: | 09/06/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Accordo di collaborazione con la Federazione russa nel settore della cinematografia A.C. 5863
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n. 773
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9 giugno 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: es0400.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Progetto di legge
§ A.C. 5863 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
Iter al Senato
Progetto di legge
§ A.S. 3225 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
Seduta del 13 aprile 2005
Esame in sede consultiva
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 22 marzo 2005
- 5ª Commissione (Bilancio)
Seduta del 22 marzo 2005
- 7ª Commissione (Istruzione pubblica)
Seduta del 21 marzo 2005
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
§ A.S. 3225-A (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
Discussione in Assemblea
Seduta del 19 maggio 2005
Riferimenti normativi
§ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 6)
Documentazione
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Federazione russa
§ Accordi bilaterali in materia di coproduzione cinematografica
§ Scheda-paese, a cura del MAE
Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
5863 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Industria, spettacolo Trattati e accordi internazionali; Stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Roma il 28 novembre 2002 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
19 maggio 2005 |
§ annuncio |
23 maggio 2005 |
§ assegnazione |
23 maggio 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V e VII |
Oneri finanziari |
Sì |
L’Accordo di coproduzione cinematografica con la Federazione russa, firmato a Roma il 28 novembre 2002, si inserisce nell’ambito dei rapporti culturali italo-russi, tenendo altresì conto dell’evoluzione legislativa avvenuta nel settore della cinematografia a livello sia nazionale che internazionale.
L’Accordo è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film competitivi dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali sia in altri Paesi.
L’Accordo in esame contiene disposizioni simili a numerosi altri accordi bilaterali conclusi dall’Italia nella stessa materia. Da ultimo sono entrati in vigore gli accordi con l’Albania e con l’Uruguay stipulati, rispettivamente, il 15 novembre 2002 e il 13 marzo 2001.
Si segnala che un precedente Accordo di coproduzione cinematografica, siglato a Roma il 30 gennaio 1967, risulta tuttora in vigore.
Strutturalmente l’Accordo si compone di 13 articoli e di un Protocollo che disciplina le procedure per l’approvazione dei progetti di coproduzione e per il conferimento dello status di film nazionale.
L’articolo 1 definisce i termini utilizzati nell’Accordo precisando, tra l’altro che, il termine «film» comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, realizzate conformemente alla normativa in materia vigente nei due Paesi.
L’articolo 2 stabilisce che i film realizzati in coproduzione beneficeranno di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia e nella Federazione russa ai film nazionali dalla disciplina vigente e rinvia al Protocollo allegato all’Accordo per le procedure relative all’ottenimento dello status di film nazionale.
Relativamente alla normativa italiana si ricorda che il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede all’articolo 6, in materia di coproduzioni, che possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti che vengono nello stesso articolo elencati.
La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta, ai sensi dell’articolo 3, alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti, e cioè il Ministero per i beni e le attività culturali per l’Italia, e il Ministero della Cultura per la Federazione russa, come specificato nell’articolo 1.
Per godere dei benefici della coproduzione, i film dovranno essere realizzati, in base al dettato generale dell’articolo 4, da produttori che abbiano come requisiti una buona organizzazione tecnica e finanziaria, nonché una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta in base alle rispettive legislazioni.
L’articolo 5 conferisce alle Autorità competenti la facoltà di revocare lo status di film nazionale, da esse stesse attribuita ad una coproduzione, qualora nel corso della realizzazione dell’opera vengano apportati cambiamenti tali da modificare significativamente il progetto originale.
Con l’articolo 6 ciascuna Parte si impegna a garantire l’ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell’altra Parte e ad autorizzare l’importazione temporanea e la riesportazione del materiale cinematografico necessario alla produzione del film.
In merito alla ripartizione dei proventi, l’articolo 7 stabilisce che sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori. Le relative clausole contrattuali saranno tuttavia subordinate all’approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.
L’articolo 8 definisce le condizioni di esportazione dei film realizzati in coproduzione in Paesi ove vige il contingentamento delle importazioni di opere cinematografiche.
Ai sensi dell’articolo 9, i film realizzati in coproduzione devono recare la dizione «coproduzione italo-russa» o «coproduzione russo-italiana» nei titoli di testa o di coda e nella pubblicità commerciale. Nel caso della partecipazione a Festival internazionali (articolo 10) è sancito l’obbligo, per le opere cinematografiche realizzate in coproduzione, di menzionare tutti i Paesi produttori.
L’articolo 11 vieta ogni restrizione riguardante l’importazione, la distribuzione e la proiezione reciproca dei film delle due Parti, salvo quelle previste dalla rispettiva normativa interna.
L’articolo 12 istituisce una Commissione mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell’Accordo, di risolvere eventuali difficoltà attuative edi verificare il rispetto dell’equilibrio numerico e percentuale nelle coproduzioni. La Commissione mista si riunirà di regola ogni due anni, alternativamente in Italia e nella Federazione russa, salvo convocazioni straordinarie, su richiesta di una delle due Autorità competenti.
In base a quanto stabilito dall’articolo 13, l’Accordo ha durata biennale ed è tacitamente rinnovabile per periodi successivi di durata identica, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della data del rinnovo, di una delle Parti. La risoluzione anticipata dell’Accordo non ha comunque effetto sulla conclusione delle coproduzioni approvate durante il suo periodo di validità.
Il Protocollo di cooperazione allegato all’Accordo cinematografico, è composto di 14 articoli e disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione allo scopo di ottenerne l’accoglimento da parte delle Autorità competenti di ciascuna Parte.
La richiesta per l’approvazione dei progetti, secondo l’articolo 1, deve essere presentata simultaneamente dalle due Parti almeno 60 giorni prima dell’inizio delle riprese.
Alla richiesta vanno allegati, tra l’altro, la sceneggiatura e il soggetto del film, la copia dei contratti di coproduzione e di distribuzione, l’elenco del personale creativo e tecnico, la programmazione della produzione e la sceneggiatura del film (articolo 2).
Se necessario, il contratto originale potrà subire modifiche che saranno a loro volta sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali e previo consenso delle Autorità competenti (articolo 3).
L’articolo 4 determina la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi. In linea di massima, l’apporto di ciascun Paese, seppure proporzionale al suo investimento, include almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, scenografo, ecc.), un attore di ruolo principale, uno di ruolo secondario e un tecnico qualificato. L’apporto di ciascuna Parte può variare dal 20 all’80 per cento, secondo quanto stabilito dall’articolo 5.
In base all’articolo 6, i partecipanti alla produzione di un film devono essere cittadini italiani o russi ma, tenuto conto delle esigenze del film, potranno essere ammessi anche registi, creativi e tecnici di Paesi terzi se entrambe le Parti lo consentono.
È inoltre stabilito, dall’articolo 7, che le riprese cinematografiche vengano effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori, salvo deroghe concesse in base ad un’apposita autorizzazione.
L’articolo 8 definisce le modalità di partecipazione a coproduzioni multilaterali: la partecipazione più bassa non può essere inferiore al 10 per cento e quella più alta non può superare il 70 per cento del costo totale del film.
L’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, cit., stabilisce che la quota di partecipazione alle coproduzioni non possa essere inferiore al 20 per cento (ed è questa, come si è visto, la percentuale stabilita in via generale dall’art. 5 dell’Accordo). Tuttavia, il medesimo articolo, al comma 6, prevede che tale quota possa non essere raggiunta qualora un accordo internazionale lo preveda e la deroga venga autorizzata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione per la cinematografia.
L’articolo 9 stabilisce il principio del giusto equilibrio in relazione alla partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico, nonché ai mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi.
L’articolo 10 reca diverse disposizioni per i lavori di ripresa in teatri di posa, di sonorizzazione e di laboratorio. L’ultimo paragrafo dell’articolo stabilisce che i conti tra i coproduttori devono essere regolati entro 60 giorni dalla consegna del materiale necessario alla stampa della versione nel paese minoritario.
A riguardo, si ricorda che l’articolo 6, comma 7, del D.Lgs. n 28 del 2004 cit. stabilisce che il saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla consegna del materiale sopra indicato, prevedendo tuttavia una facoltà di deroga qualora i singoli accordi tra le Parti lo consentano. Lo stesso comma 7, inoltre, sanziona l’inadempimento di tale obbligazione con il decadimento della coproduzione, facendo tuttavia salvo il diritto del coproduttore maggioritario ad ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana del film. Il Protocollo in esame non contiene invece alcuna disciplina per il caso di inadempimento del coproduttore minoritario.
Pertanto, mentre per il coproduttore minoritario italiano può ritenersi applicabile l’art. 6, c. 7, cit., non è chiaro che cosa si verificherebbe nel caso di inadempimento da parte del coproduttore minoritario russo. Un’eventuale controversia potrebbe forse essere sottoposta alla Commissione Mista istituita dall’articolo 12 dell’Accordo, che avrebbe comunque il problema di individuare la disciplina applicabile alla fattispecie in questione.
L’articolo 11 fissa a sei il numero massimo delle coproduzioni che potranno ottenere lo status di film nazionale, purché rispondano ai requisiti nello stesso articolo elencati. Tra tali requisiti, viene ribadito che la quota di partecipazione minoritaria non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo di produzione (v. articolo 5 del Protocollo) salvo qualora il costo del film fosse superiore a 2.582.284,50 euro, nel quale caso la quota minima di partecipazione può arrivare al 10 per cento. Anche in questo caso valgono le considerazioni svolte a proposito dell’articolo 8 del Protocollo in merito alla riduzione della quota minima nel caso di partecipazioni multilaterali.
Gli articoli 12 e 13 stabiliscono che il sostegno finanziario alla coproduzione può essere concesso solo con l’autorizzazione delle Parti che dovranno mantenere un equilibrio affinché gli apporti finanziari di entrambe siano uguali per tutto il periodi di vigenza dell’Accordo.
L’articolo 14 fa coincidere la data di entrata in vigore e la durata del Protocollo con quelle dell’Accordo cinematografico.
Il disegno di legge in esame, relativo all’Accordo di coproduzione cinematografica con la Federazione russa, firmato a Roma il 28 novembre 2002, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.
L’articolo 3 contiene la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, valutati in 17.685 euro annui per ogni quadriennio, a decorrere dal 2007, e reperiti nell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica presentata al Senato (A.S. 3225) riconduce tali oneri alle spese di missione e di viaggio per l’invio di funzionari a Mosca, allo scopo di partecipare alla riunione della Commissione mista istituita dall’articolo 12 dell’Accordo.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge presentato al Senato è accompagnato altresì da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
N. 5863
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3225) presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) e con il ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 maggio 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3225
DISEGNO DI LEGGE
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presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) e col Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) ———–
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2004
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo di collaborazione italo-russo nel settore della cinematografia consente di estendere i benefici previsti dagli ordinamenti nazionali dei due Paesi ai film coprodotti. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica», all’articolo 6, prevede che possano essere riconosciute nazionali le filmografie realizzate in coproduzione sulla base di specifici accordi internazionali di reciprocità.
L’Accordo riguarda un settore della cultura di grande visibilità internazionale ed ha anche l’obiettivo di incrementare i concreti risultati della collaborazione italo-russa nel settore culturale.
L’attuazione dell’Accordo è affidata al Ministero per i beni e le attività culturali italiano e al Ministero della cultura della Federazione russa. Esso prevede l’istituzione di una Commissione mista, che si riunirà con cadenza biennale, allo scopo di valutare i risultati della collaborazione avviata tra le due Parti e per la risoluzione di eventuali questioni legate al rispetto dell’equità di apporto da parte di Russia e Italia alle coproduzioni cinematografiche.
L’Accordo rimanda ad uno specifico Protocollo, sottoscritto nella medesima occasione dai rappresentanti dei due Ministeri italiano e russo, le procedure per la richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica, nonché le condizioni necessarie per l’ottenimento dello status di film nazionale.
L’Accordo stabilisce inoltre che la decisione di realizzare una coproduzione, richiesta dai produttori con le procedure previste nel Protocollo, spetta alle Autorità competenti delle Parti. I coproduttori dovranno disporre di adeguate risorse tecniche e finanziarie e di esperienza e qualificazione riconosciute dalle Autorità competenti. Le Autorità potranno limitare gli aiuti previsti dalla legge, qualora si tratti di coproduzioni meramente finanziarie o se vi sia squilibrio tra l’apporto finanziario di una Parte e l’apporto tecnico o creativo-artistico dell’altra Parte.
Per ciò che concerne l’importazione e la distribuzione del film realizzato in coproduzione nei territori delle due Parti, l’Accordo prevede che esse non siano subordinate a restrizioni (salvo quelle stabilite dalla legge) e che il materiale pubblicitario ed informativo rechi sempre la dicitura relativa alla coproduzione. L’Accordo prevede inoltre che gli accordi tra coproduttori per la ripartizione di proventi da distribuzione siano sottoposti ad approvazione delle Autorità.
Per quanto riguarda l’esportazione verso Paesi terzi che prevedano un contingentamento, le disposizioni dell’Accordo mirano ad attribuire il film esportato alla Parte che è in possesso della partecipazione finanziaria di maggioranza e, in caso di parità, alla Parte che fruisce delle più vantaggiose condizioni di esportazione verso il Paese terzo.
Si tratta in sostanza di un’intesa che favorisce sensibilmente l’ampliamento della collaborazione nel settore, consentendo la confluenza delle risorse finanziarie, tecniche ed artistiche dei due Paesi, ed il sostegno da parte delle Autorità dei due Paesi.
Relazione tecnica
L’attuazione dell’Accordo di cooproduzione cinematografica tra l’Italia e la Russia comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:
Articolo 12
Spesa di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 5 persone x 5 giorni) euro 3.475
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 142,09, cui si aggiungono euro 43, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 185,09 viene ridotto di euro 47 corrispondente ad un terzo della diaria = euro 138,09 + euro 54 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, x 5 persone x 5 giorni » 4.802
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (euro 1.792,00 x 5 persone = euro 8.960 + euro 448 quale maggiorazione del 5 per cento) » 9.408
Totale onere (articolo 12) euro 17.685
Si fa, infine, presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e la loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del provvedimento.
In merito alla eventuale possibilità di poter convocare una riunione straordinaria della Commissione mista (articolo 12, comma 3), si fa presente che tale ipotesi, sulla base della esperienza verificatasi dalla attuazione di analoghi accordi, riveste carattere del tutto eventuale e pertanto non è necessario quantificare alcun onere aggiuntivo.
Analisi tecnico-normativa
Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
Il ricorso ad una legge si rende necessario in quanto dall’applicazione dell’Accordo scaturiscono oneri per il bilancio dello Stato.
L’Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l’ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
L’Accordo pertanto non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta, oltre all’autorizzazione parlamentare di ratifica ed all’ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno, né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
Le definizioni dei termini contenuti nell’Accordo sono indicate nell’articolo 1 dell’Accordo. Esse non sono innovative.
L’Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Russia.
L’esecuzione dell’Accordo in oggetto non richiede l’adozione di atti normativi.
Nel negoziare il testo dell’Accordo, è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica ed il conseguente assorbimento dell’Accordo nel diritto interno siano compatibili con l’ordinamento comunitario e con l’ordinamento regionale.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
L’Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa pone le condizioni per l’accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l’apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.
Destinatari: l’Accordo si rivolge al settore della produzione cinematografica nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-russe di accedere agli aiuti nazionali e liberando così una serie di complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche, di cui entrambi i Paesi sono portatori.
Soggetti coinvolti: responsabili della cooperazione prevista dall’Accordo sono i Ministeri degli affari culturali dei due Paesi, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-russi e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.
Analisi costi-benefici: dall’esecuzione dell’Accordo sono attesi benefici nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-russe, come già accaduto nel passato in assenza dei vantaggi previsti dall’Accordo, hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all’attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.
DISEGNO DI LEGGE ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002. 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso. 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (omissis)
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AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005
231a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(3225) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
(Esame)
Introduce l'esame il presidente CASTAGNETTI (FI) in sostituzione del relatore PROVERA, il quale rileva che l’Accordo di collaborazione italo-russo nel settore della cinematografia mira ad estendere i benefici previsti dagli ordinamenti nazionali dei due Paesi ai film coprodotti. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica», all’articolo 6, prevede che possano essere riconosciute come nazionali le filmografie realizzate in coproduzione sulla base di specifici accordi internazionali di reciprocità.
Precisa quindi che l’Accordo riguarda un settore della cultura di grande visibilità internazionale ed ha anche l’obiettivo di incrementare i concreti risultati della più globale collaborazione italo-russa nel settore culturale.
L’attuazione dell’Accordo è affidata al Ministero per i beni e le attività culturali italiano e al Ministero della cultura della Federazione russa. Esso prevede l’istituzione di una Commissione mista, che si riunirà con cadenza biennale, allo scopo di valutare i risultati della collaborazione avviata tra le due Parti e per la risoluzione di eventuali questioni legate al rispetto dell’equità di apporto da parte di Russia e Italia alle coproduzioni cinematografiche.
Come prassi per questa tipologia di accordi, si rimanda ad uno specifico Protocollo, sottoscritto nella medesima occasione dai rappresentanti dei due Ministeri italiano e russo, le procedure per la richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica, nonché le condizioni necessarie per l’ottenimento dello status di film nazionale. L’Accordo stabilisce inoltre che la decisione di realizzare una coproduzione, richiesta dai produttori con le procedure previste nel Protocollo, spetta alle Autorità competenti delle Parti. Precisa altresì che i coproduttori dovranno disporre di adeguate risorse tecniche e finanziarie e di esperienza e qualificazione riconosciute dalle Autorità competenti. Le Autorità potranno limitare gli aiuti previsti dalla legge, qualora si tratti di coproduzioni meramente finanziarie o se vi sia squilibrio tra l’apporto finanziario di una Parte e l’apporto tecnico o creativo-artistico dell’altra Parte.
Per ciò che concerne l’importazione e la distribuzione del film realizzato in coproduzione nei territori delle due Parti, l’Accordo prevede che esse non siano subordinate a restrizioni (salvo quelle stabilite dalla legge) e che il materiale pubblicitario ed informativo rechi sempre la dicitura relativa alla coproduzione. L’Accordo prevede inoltre che le intese tra coproduttori per la ripartizione di proventi da distribuzione siano sottoposti ad approvazione delle Autorità.
Per quanto concerne l’esportazione verso Paesi terzi che prevedano un contingentamento, le disposizioni dell’Accordo mirano ad attribuire il film esportato alla Parte che è in possesso della partecipazione finanziaria di maggioranza e, in caso di parità, alla Parte che fruisce delle più vantaggiose condizioni di esportazione verso il Paese terzo.
Conclude rilevando che si tratta di un’intesa che favorisce l’ampliamento della collaborazione nel settore, consentendo la confluenza delle risorse finanziarie, tecniche ed artistiche dei due Paesi, ed il sostegno da parte delle Autorità dei due Paesi.
Per tali ragioni ne auspica la sollecita ratifica.
Interviene il senatore MORSELLI (AN) il quale, al di là del merito dell’accordo, auspica che si possa in futuro predisporre le idonee iniziative per far sì che trattati, accordi e intese quali quello in esame non debbano seguire un iter di tale complessità, impegnando in modo certamente sproporzionato alla loro importanza i due rami del Parlamento con le procedure di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione.
Non essendovi altri iscritti a parlare, il sottosegretario MANTICA auspica una pronta ratifica dell’accordo.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.
La seduta termina alle ore 16.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
225a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
(3225) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che non suscita rilievi in termini di costituzionalità: propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
443a Seduta
Presidenza del Presidente
(3225) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma, nonostante il disegno di legge in esame sia corredato di relazione tecnica, che la prima riunione in Russia della Commissione mista di cui all’articolo 12, comma 3, dell’Accordo avrà luogo nel 2007, al fine di assicurare la necessaria corrispondenza temporale tra la cadenza temporale degli oneri e la copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, del provvedimento (per la quale sussistono comunque adeguate risorse sullo stanziamento ivi richiamato).
Il sottosegretario VEGAS, dopo aver assicurato che la prima riunione in Russia della Commissione mista avrà luogo nel 2007, esprime avviso favorevole sul provvedimento in esame.
Dopo un breve intervento del senatore MARINO (Misto-Com), volto a rilevare l’ammontare cospicuo di risorse destinate all’organizzazione di missioni aventi una durata limitata a 5 giorni, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.
ISTRUZIONE PUBBLICA (7a)
Sottocommissione per i pareri
LUNEDÌ 21 MARZO 2005
70a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA
(3225) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002: parere favorevole.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
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(Relatore PROVERA)
Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2005
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
e col Ministro per i beni e le attività culturali
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2004
___________
Onorevoli Senatori. – L’Accordo di collaborazione italo-russo nel settore della cinematografia mira ad estendere i benefici previsti dagli ordinamenti nazionali dei due Paesi ai film coprodotti. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica», all’articolo 6, prevede che possano essere riconosciute come nazionali le filmografie realizzate in coproduzione sulla base di specifici accordi internazionali di reciprocità.
L’Accordo riguarda un settore della cultura di grande visibilità internazionale ed ha anche l’obiettivo di incrementare i concreti risultati della più globale collaborazione italo-russa nel settore culturale.
L’attuazione dell’Accordo è affidata al Ministero per i beni e le attività culturali italiano e al Ministero della cultura della Federazione russa. Esso prevede l’istituzione di una Commissione mista, che si riunirà con cadenza biennale allo scopo di valutare i risultati della collaborazione avviata tra le due Parti e per la risoluzione di eventuali questioni legate al rispetto dell’equità di apporto da parte di Russia e Italia alle coproduzioni cinematografiche.
Come prassi per questa tipologia di accordi, l’Accordo rimanda ad uno specifico Protocollo, sottoscritto nella medesima occasione dai rappresentanti dei due Ministeri italiano e russo, le procedure per la richiesta di approvazione di un progetto di coproduzione cinematografica, nonché le condizioni necessarie per l’ottenimento dello status di film nazionale. L’Accordo stabilisce inoltre che la decisione di realizzare una coproduzione, richiesta dai produttori con le procedure previste nel Protocollo, spetta alle Autorità competenti delle Parti. I coproduttori dovranno disporre di adeguate risorse tecniche e finanziarie e di esperienza e qualificazione riconosciute dalle Autorità competenti. Le Autorità potranno limitare gli aiuti previsti dalla legge, qualora si tratti di coproduzioni meramente finanziarie o se vi sia squilibrio tra l’apporto finanziario di una Parte e l’apporto tecnico o creativo-artistico dell’altra Parte.
Per ciò che concerne l’importazione e la distribuzione del film realizzato in coproduzione nei territori delle due Parti, l’Accordo prevede che esse non siano subordinate a restrizioni (salvo quelle stabilite dalla legge) e che il materiale pubblicitario ed informativo rechi sempre la dicitura relativa alla coproduzione. L’Accordo prevede inoltre che le intese tra coproduttori per la ripartizione di proventi da distribuzione siano sottoposti ad approvazione delle Autorità.
Per quanto concerne l’esportazione verso Paesi terzi che prevedano un contingentamento, le disposizioni dell’Accordo mirano ad attribuire il film esportato alla Parte che è in possesso della partecipazione finanziaria di maggioranza e, in caso di parità, alla Parte che fruisce delle più vantaggiose condizioni di esportazione verso il Paese terzo.
Concludendo, si tratta di un’intesa che favorisce l’ampliamento della collaborazione nel settore, consentendo la confluenza delle risorse finanziarie, tecniche ed artistiche dei due Paesi, ed il sostegno da parte delle Autorità dei due Paesi.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge in esame.
Provera, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Falcier)
22 marzo 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ferrara)
22 marzo 2005
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.
DISEGNO DI LEGGE
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002. 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso. Art. 3. 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
(omissis)
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(3225) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3225.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Chiedo al relatore se intende integrarla.
PROVERA, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei Comunisti Italiani all'approvazione del provvedimento, in quanto concordiamo con tutte le intese volte a favorire l'ampliamento della collaborazione in questo campo.
Il nostro voto favorevole è, però, accompagnato da qualche piccola annotazione, nel senso che questo è un Accordo di mera facciata, perché si tratta di un Protocollo abbastanza carente, povero dal punto di vista dei contenuti, in quanto prevede semplicemente l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà, con scadenza biennale, allo scopo di valutare i risultati della collaborazione avviata dalle due parti.
Voglio ricordare che nell'aprile 1998 Accordi di ben altro spessore stavano per essere siglati tra il nostro Governo e quello russo, che però fu dimissionato e quindi non si andò più avanti.
Questo - ripeto - è un Accordo di facciata, per la semplice ragione che la Federazione russa ha sottoscritto da anni con l'Unione Europea accordi che vanno al di là dei contenuti di questo Protocollo. Pertanto, signor Presidente, concludo dicendo che a me sembra si tratti di un Accordo più di carattere propagandistico, che di vero spessore e di vero contenuto.
Con queste brevi notazioni, annuncio il voto favorevole dei Comunisti Italiani.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
TAROLLI (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAROLLI (UDC). Signor Presidente, vorrei segnalarle che, in occasione della seconda votazione di verifica del numero legale, il sottoscritto era presente ed ha inserito la propria scheda. Non so dunque per quale ragione non sono riuscito a far risultare la mia presenza.
PRESIDENTE. Si da atto che il senatore Tarolli era presente al momento della votazione di cui sopra.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002 (3225)
ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
Approvato
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, con Protocollo, fatto a Roma il 28 novembre 2002.
Art. 2.
Approvato
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 13 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.685 annui, ogni quattro anni, a decorrere dal 2007; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 28
Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137
(art. 6)
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29.
(omissis)
6. Coproduzioni.
1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.
2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.
3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film.
4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.
5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE.
LUOGO-DATA
MOSCA.
11.12.1948.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1637 DEL 24.07.1951
IN VIGORE SI 28.03.1951.
TITOLO STATUTO GIURIDICO DELLA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE IN ITALIA.
LUOGO-DATA
MOSCA.
11.12.1948.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1637 DEL 24.07.1951
IN VIGORE SI 28.03.1952.
TITOLO ACCORDO DI PAGAMENTI CON DUE SCAMBI DI LETTERE.
LUOGO-DATA
ROMA.
28.12.1957.
IN VIGORE SI 11.01.1958.
TITOLO N. 4 SCAMBI DI NOTE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI MARCHI DI FABBRICA.
LUOGO-DATA
MOSCA.
12.12.1958 - 15.06.1959 - 27.05.1960 - 30.06.1960.
IN VIGORE SI 01.07.1960.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
23.04.1966.
IN VIGORE SI 23.04.1966.
TITOLO ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON PROCESSO VERBALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.01.1967.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 1304 DEL 10.05.1968
IN VIGORE SI 30.01.1967.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE SULL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO COMMERCIALE A TORINO E DI UN UFFICIO ITALIANO A TOGLIATTIGRAD.
LUOGO-DATA
MOSCA.
16.05.1967.
IN VIGORE SI 16.05.1967.
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE IN AGRICOLTURA.
LUOGO-DATA
MOSCA.
15.09.1967.
IN VIGORE SI 15.09.1967.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI UN CONSOLATO GENERALE SOVIETICO A GENOVA E DI UN CONSOLATO GENERALE ITALIANO A ODESSA.
LUOGO-DATA
ROMA.
25.01.1968.
IN VIGORE SI 25.01.1968.
TITOLO ACCORDO SUI SERVIZI AEREI, CON ANNESSA NOTA CONCORDATA, MEMORANDUM, E TRE ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.03.1969.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 375 DEL 05.03.1973
IN VIGORE SI 18.08.1973. PROVVISORIAMENTE DAL 10.03.1969.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE ECONOMICA, SCIENTIFICA E TECNICA DEL 23.04.1966 NEL CAMPO MEDICO-FARMACEUTICO.
LUOGO-DATA
ROMA.
12.11.1970.
IN VIGORE SI 12.11.1970.
TITOLO CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA.
LUOGO-DATA
MOSCA.
03.03.1971.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 1148 DEL 27.11.1972
IN VIGORE SI 14.08.1973.
TITOLO ACCORDO TRA MINISTERO DELLA SANITA' ITALIANO E MINISTERO DELL'AGRICOLTURA SOVIETICO CONCERNENTE LE CONDIZIONI VETERINARIE E SANITARIE DA APPLICARE ALL'ESPORTAZIONE, ALL'IMPORTAZIONE E AL TRANSITO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANCHE ALLO STATO GREZZO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 03.03.1971.
LUOGO-DATA
MOSCA.
03.03.1971.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 1148 DEL 27.11.1972
IN VIGORE SI 14.08.1973.
TITOLO ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE NEL SETTORE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.
LUOGO-DATA
ROMA.
16.09.1971.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 297 DEL 22.05.1974
IN VIGORE SI 04.01.1976. RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1967.
TITOLO TRATTATO SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE.
LUOGO-DATA
MOSCA.
26.10.1972.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 857 DEL 23.12.1974
IN VIGORE SI 12.07.1975.
TITOLO PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI.
LUOGO-DATA
MOSCA.
26.10.1972.
IN VIGORE SI 26.10.1972.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO PER FORNITURE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE INDUSTRIALI DI PRODUZIONE ITALIANA.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.02.1973.
IN VIGORE SI 06.02.1973.
TITOLO PROTOCOLLO RELATIVO AI RISPETTIVI UFFICI CONSOLARI.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.02.1974.
IN VIGORE SI 19.02.1974.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE IL PROTOCOLLO RELATIVO AI RISPETTIVI UFFICI CONSOLARI DEL 19.02.1974.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.02.1974.
IN VIGORE SI 19.02.1974.
TITOLO ACCORDO SULLO SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA, CON PROGRAMMA CONNESSO.
LUOGO-DATA
MOSCA.
25.07.1974.
IN VIGORE SI 27.06.1975.
TITOLO ACCORDO SUSSIDIARIO CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELL'ACCORDO ANNESSO ALLA CONVENZIONE VETERINARIA DEL 03.03.1971 ALLE CARNI EQUINE.
LUOGO-DATA
ROMA.
17.04.1975.
IN VIGORE SI 17.04.1975.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DEL 19.02.1974 SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.06.1975.
IN VIGORE SI 27.06.1975.
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER SVILUPPARE LA COOPERAZIONE NEL CAMPO POLITICO, ECONOMICO, SCIENTIFICO-TECNICO E CULTURALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
20.11.1975.
IN VIGORE SI 20.11.1975.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER ASSICURARE, NELLE RELAZIONI ECONOMICHE L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN ARMONIA CON QUELLI FISSATI NEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE MARITTIMA DELL'11.12.1948.
LUOGO-DATA
MOSCA.
20.11.1975.
IN VIGORE SI 20.11.1975.
TITOLO ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE NEL SETTORE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA.
LUOGO-DATA
MOSCA.
20.11.1975.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 627 DEL 09.06.1977
IN VIGORE SI 24.02.1979.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA FORNITURA DI GAS ALL'ITALIA E DI MACCHINARI ALL'URSS.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.12.1975.
IN VIGORE SI 05.12.1975.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA FORNITURA DI TUBI DI GRANDE DIAMETRO ALLA FEDERAZIONE RUSSA.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.12.1975.
IN VIGORE SI 05.12.1975.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO.
LUOGO-DATA
MOSCA.
22.11.1977.
IN VIGORE SI 22.11.1977.
TITOLO CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE.
LUOGO-DATA
ROMA.
25.01.1979.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 766 DELL'11.12.1985
IN VIGORE SI 08.08.1986.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA ASTROFISICA E DELLO STUDIO DEI NEUTRINI.
LUOGO-DATA
ROMA.
25.01.1979.
IN VIGORE SI 25.01.1979.
TITOLO PROTOCOLLO ALL'ACCORDO CULTURALE CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE TRA IL MUSEO "HERMITAGE" DI LENINGRADO E LA "GALLERIA DEGLI UFFIZI" DI FIRENZE.
LUOGO-DATA
ROMA.
25.01.1979.
IN VIGORE SI 25.01.1979.
TITOLO ACCORDO SUSSIDIARIO ALL'ACCORDO TECNICO ALLEGATO ALLA VIGENTE CONVENZIONE VETERINARIA DEL 03.03.1971.
LUOGO-DATA
ROMA.
24.06.1980.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 780 DEL 16.10.1981
IN VIGORE SI 24.06.1980.
TITOLO PROGRAMMA A LUNGO TERMINE SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA PER IL PERIODO FINO AL 1990, CON N.3 ALLEGATI.
LUOGO-DATA
MOSCA.
23.04.1984.
IN VIGORE SI 23.04.1984.
TITOLO PROTOCOLLO SULLA CONSULTAZIONE ARCHIVISTICA.
LUOGO-DATA
MOSCA.
06.07.1984.
IN VIGORE SI 06.07.1984.
TITOLO PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO SUSSIDIARIO CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE VETERINARIA DEL 03.03.1971.
LUOGO-DATA
MOSCA.
04.07.1986.
IN VIGORE SI 04.07.1986.
TITOLO ACCORDO SUSSIDIARIO CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE VETERINARIA DEL 03.03.1971, NONCHE' L'ADOZIONE DEL NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI CAVALLI DA MACELLO O DA INGRASSO E DA ALLEVAMENTO.
LUOGO-DATA
MOSCA.
05.07.1986.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 75 DEL 13.01.1988
IN VIGORE SI 05.07.1986 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE VERBALI, COSTITUENTI UN ACCORDO, IN MATERIA DI ISPEZIONI SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PREVISTE DAL TRATTATO TRA STATI UNITI D'AMERICA E L'URSS, SULLA ELIMINAZIONE DEI MISSILI A RAGGIO INTERMEDIO E A RAGGIO PIU' CORTO E DALL'ANNESSO PROTOCOLLO SULLE ISPEZIONI.
LUOGO-DATA
ROMA.
29.12.1987.
IN VIGORE SI 01.06.1988.
TITOLO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI DEL 10.03.1969.
LUOGO-DATA
MOSCA.
11.01.1988.
IN VIGORE SI 11.01.1988.
TITOLO PROTOCOLLO IN MATERIA TURISTICA.
LUOGO-DATA
MOSCA.
14.10.1988.
IN VIGORE SI 14.10.1988 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO PROTOCOLLO DEL I PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE NEL QUADRO DELL'ACCORDO SULLA ESPLORAZIONE E SULL'USO DELLO SPAZIO EXTRATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI DEL 14.10.1988.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI PER PROMUOVERE L'ATTIVITA' DELL'ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA INTERNAZIONALE "INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC CULTURE-WORLD LABORATORY" (LABORATORIO MONDIALE), CON N. 2 ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO PROGRAMMA PER L'APPROFONDIMENTO DELLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA PER IL PERIODO FINO AL 2000.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE SULLA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989.
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA BELLICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO L'ABUSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E CONTRO IL LORO TRAFFICO ILLECITO.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989.
TITOLO MEMORANDUM DI INTENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO FORESTALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989.
TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989.
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COLLABORAZIONE PER UN FUTURO MIGLIORE.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989.
TITOLO ACCORDO EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE SULLA ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE E CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA' DEI PRODOTTI AERONAUTICI CIVILI IMPORTATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.11.1989.
TITOLO ACCORDO SULLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN MARE AL DI FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 30.12.1989.
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI VISTI.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 29.01.1990.
TITOLO ACCORDO SULLA PROTEZIONE RECIPROCA E SULL'UTILIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 159 DEL 17.05.1991
IN VIGORE SI 17.08.1991.
TITOLO ACCORDO SULL'ULTERIORE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 13.04.1990.
TITOLO PROGRAMMA A LUNGO TERMINE SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA PER IL PERIODO FINO AL 2000.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.11.1989.
IN VIGORE SI 13.04.1990.
TITOLO MEMORANDUM DEI COLLOQUI CONCERNENTI LA COOPERAZIONE ECONOMICA.
LUOGO-DATA
MOSCA.
15.09.1990.
IN VIGORE SI 15.09.1990.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, PER LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO ALL'ESPORTAZIONE DI MILLE MILIARDI DI LIRE.
LUOGO-DATA
ROMA.
18.11.1990.
IN VIGORE SI 20.03.1991.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'11.01.1988 ALL'ACCORDO AEREO DEL 10.03.1969.
LUOGO-DATA
MOSCA.
02.10.1990 - 27.11.1990.
IN VIGORE SI 27.11.1990.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER IL SOSTEGNO A BREVE TERMINE DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI DELL'URSS, PER UN IMPORTO IN ECU EQUIVALENTE A 2200 MILIARDI DI LIRE.
LUOGO-DATA
ROMA.
12.01.1991.
IN VIGORE SI 12.01.1991.
TITOLO MEMORANDUM SUL COORDINAMENTO DELL'ASSISTENZA UMANITARIA DI URGENZA IN FORMA DI DONI.
LUOGO-DATA
ROMA.
12.01.1991.
IN VIGORE SI 12.01.1991.
TITOLO II SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'11.01.1988 ALL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI DEL 10.03.1969.
LUOGO-DATA
ROMA - MOSCA.
21.01.1991 - 21.03.1991.
IN VIGORE SI 21.03.1991.
TITOLO MEMORANDUM SULL'APPLICAZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE DEL 12.01.1991.
LUOGO-DATA
ROMA.
09.04.1991.
IN VIGORE SI 09.04.1991.
TITOLO ACCORDO SULL'ISTITUZIONE DI UNA LINEA DIRETTA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO CHIGI E IL CREMLINO.
LUOGO-DATA
MOSCA.
22.05.1991.
IN VIGORE SI 22.05.1991.
TITOLO MEMORANDUM DEI COLLOQUI CONCERNENTI LA COLLABORAZIONE FINANZIARIA SULLA BASE DEL MEMORANDUM DEL 15.09.1990, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ROMA.
02.08.1991.
IN VIGORE SI 02.08.1991.
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA BELLICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.12.1991.
IN VIGORE SI 19.12.1991.
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.12.1991.
IN VIGORE SI 19.12.1991.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE PER L'UTILIZZAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ACCORDO FINANZIARIO ITALO SOVIETICO DEL 18.11.1990.
LUOGO-DATA
MOSCA.
29.01.1992.
IN VIGORE SI 29.01.1992.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE PER L'UTILIZZAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ACCORDO FINANZIARIO ITALO SOVIETICO DEL 12.01.1991.
LUOGO-DATA
MOSCA.
29.01.1992.
IN VIGORE SI 29.01.1992.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE SULLA ABOLIZIONE RECIPROCA DELLE RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI ITALIANI IN RUSSIA E RUSSI IN ITALIA.
LUOGO-DATA
MOSCA.
19.10./26.11.1992.
IN VIGORE SI 26.11.1992
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE,IN MATERIA DI PREVISIONE E DI PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DI ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O TECNOLOGICHE.
LUOGO-DATA
MOSCA.
16.07.1993.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 61 DEL 04.03.1997
IN VIGORE SI 14.05.1998.
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLO SMANTELLAMENTO DELLE ARMI NUCLEARI SOGGETTE A RIDUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA.
LUOGO-DATA
ROMA.
01.12.1993.
PROV-LEGISLATIVO
L. N.579 DEL 04.10.1994
IN VIGORE SI 15.03.1995.
TITOLO ACCORDO SULLO STATUS DEI LUOGHI DI SEPOLTURA DEI MILITARI ITALIANI IN RUSSIA E DEI MILITARI E CIVILI RUSSI IN ITALIA CADUTI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.01.1994.
IN VIGORE SI 20.03.1996
TITOLO ACCORDO DI RISCADENZAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 02.04.1993), CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
MOSCA.
20.09.1994.
IN VIGORE SI 20.09.1994
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO RELATIVO ALL'ACCORDO ITALO - SOVIETICO DEL 12.01.1991. (CLUB DI PARIGI DEL 02.04.1993) CON ANNESSI.
LUOGO-DATA
MOSCA.
20.09.1994.
IN VIGORE SI 20.09.1994
TITOLO TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE
LUOGO-DATA
MOSCA.
14.10.1994.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 69 DEL 08.02.1996
IN VIGORE SI 22.05.1997
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO RUSSO (ACCORDO DI PARIGI DEL 04.06.1994) CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
MOSCA.
22.02.1995.
IN VIGORE SI 22.02.1995
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO RELATIVO ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
LUOGO-DATA
ROMA.
01.12.1995.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 222 DEL 01.07.1997
IN VIGORE SI 08.06.1999
TITOLO ACCORDO DI RISCADENZAMENTO DEL DEBITO PER LE SCADENZE 1995 (CLUB DI PARIGI DEL 03.06.1995) CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
MOSCA.
08.12.1995.
IN VIGORE SI 08.12.1995
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
LUOGO-DATA
ROMA.
09.04.1996.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 370 DEL 09.10.1997
IN VIGORE SI 30.11.1998
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
LUOGO-DATA
ROMA.
09.04.1996.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 223 DEL 01.07.1997
IN VIGORE SI 07.07.1997
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA NEL CAMPO DEL CONTROLLO VALUTARIO, DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE E IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO
LUOGO-DATA
ROMA.
29.07.1996.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 77 DEL 23.03.1998
IN VIGORE SI 30.06.1998
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO DEL 30.11.1989 SULLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN MARE AL DI FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI.
LUOGO-DATA
MOSCA.
17.11.1994 - 10.09.1996.
IN VIGORE SI 10.09.1996
TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E QUELLO RUSSO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA
LUOGO-DATA
ROMA.
14.11.1996.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 398 DEL 14.10.1999
IN VIGORE SI 31.03.2000
TITOLO ACCORDO PER IL DIFFERIMENTO DI ALCUNI DEBITI DELL'EX URSS GARANTITI DAL MINISTERO DEL TESORO ITALIANO (CLUB DI PARIGI DEL 29.04.1996), CON ANNESSI.
LUOGO-DATA
MOSCA.
22.12.1997.
IN VIGORE SI 22.12.1997.
TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DEI COMBUSTIBILI E DELLA ENERGIA DELLA FEDERAZIONE RUSSA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA EFFICACIA ENERGETICA E DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.02.1998.
IN VIGORE SI 10.02.1998.
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE, CON ALLEGATO
LUOGO-DATA
ROMA.
10.02.1998.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 71 DEL 02.04.2002
IN VIGORE SI 01.11.2002.
TITOLO PIANO DI AZIONE NELLE RELAZIONI RECIPROCHE
LUOGO-DATA
ROMA.
10.02.1998.
IN VIGORE SI 10.02.1998.
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE
LUOGO-DATA
ROMA.
10.02.1998.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 515 DEL 21.12.1999
IN VIGORE SI 25.07.2000.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE FRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO ITALIANO E IL COMITATO STATALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER IL SUPPORTO E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
LUOGO-DATA
ROMA.
21.05.1998.
IN VIGORE SI 21.05.1998.
TITOLO ACCORDO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVITA' DI UN ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A MOSCA E DI UN CENTRO RUSSO DI SCIENZA E CULTURA A ROMA
LUOGO-DATA
MOSCA.
30.11.1998
IN VIGORE SI 22.06.2001.
TITOLO ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA
LUOGO-DATA
MOSCA.
16.03.1999.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 111 DEL 16.03.2001
IN VIGORE SI 27.07.2001
TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL VELIVOLO ADDESTRATORE YAK/AEM 130
LUOGO-DATA
ROMA.
20.05.1999.
IN VIGORE SI 27.07.2000.
TITOLO DICHIARAZIONE D'INTENTI IN MATERIA DI VISTI
LUOGO-DATA
ROMA.
25.10.1999
IN VIGORE SI 25.10.1999
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DEDICATA ALLE RELAZIONI CULTURALI
LUOGO-DATA
ROMA.
25.10.1999
IN VIGORE SI 25.10.1999
TITOLO ACCORDO PER L'ASSISTENZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA
LUOGO-DATA
MOSCA.
20.01.2000.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 34 DEL 17.02.2001
IN VIGORE SI 14.06.2001
TITOLO ACCORDO SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE.
LUOGO-DATA
MOSCA.
12.04.2000.
IN VIGORE SI 12.04.2000.
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA
LUOGO-DATA
ROMA.
05.06.2000.
IN VIGORE SI 26.01.2001.
TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI
LUOGO-DATA
ROMA.
01.08.2000.
IN VIGORE SI 01.08.2000.
TITOLO ACCORDO PER IL RISCADENZAMENTO DI ALCUNI DEBITI, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE E ANNESSI (CLUB DI PARIGI DEL 1°.8.1999).
LUOGO-DATA
MOSCA.
15.09.2000.
IN VIGORE SI 27.11.2000.
TITOLO ACCORDO PER IL DIFFERIMENTO DI ALCUNI DEBITI CON ALLEGATO PIANO DI AMMORTAMENTO ( CLUB PARIGI 01.08.1999)
LUOGO-DATA
MOSCA.
15.09.2000.
IN VIGORE SI 15.09.2000.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELLA GIUSTIZIA
LUOGO-DATA
MOSCA.
18.09.2000.
IN VIGORE SI 18.09.2000.
TITOLO ACCORDO TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEGLI ESTERI SULLA COLLABORAZIONE ARCHIVISTICA
LUOGO-DATA
MOSCA.
28.11.2000.
IN VIGORE SI 28.11.2000.
TITOLO ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE NELLA ESPLORAZIONE E NELLA UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI, CON ALLEGATO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
LUOGO-DATA
MOSCA.
28.11.2000.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 227 DEL 27.09.2002
IN VIGORE SI 24.08.2004
TITOLO PROTOCOLLO TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA PREPARAZIONE CONGIUNTA DI UNA RACCOLTA DI DOCUMENTI DI ARCHIVIO
LUOGO-DATA
ROMA.
15.01.2001.
IN VIGORE SI 15.01.2001.
TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE
LUOGO-DATA
ROMA.
15.01.2001.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 243 DEL 19.08.2003
IN VIGORE SI 01.05.2004
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE IN AMBITO GIOVANILE
LUOGO-DATA
ROMA.
15.01.2001.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 153 DEL 03.06.2003
IN VIGORE SI 17.10.2003
TITOLO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COOPERAZIONE TECNICA BILATERALE NEGLI ANNI 2002-2004
LUOGO-DATA
MOSCA.
03.04.2002.
IN VIGORE SI 05.03.2003
TITOLO ACCORDO SULL'INSTALLAZIONE DI UNA LINEA DI COMUNICAZIONE TELEFONICA PROTETTA TRA PALAZZO CHIGI E IL CREMLINO
LUOGO-DATA
MOSCA.
07.10.2002.
IN VIGORE SI 03.02.2003
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SULLA CONVERSIONE DI QUOTE DEL DEBITO EX SOVIETICO, GIA' RISTRUTTURATO AL CLUB DI PARIGI IN INVESTIMENTI PRODUTTIVI, CON ALLEGATO
LUOGO-DATA
ROMA.
17.12.2002.
IN VIGORE SI 17.12.2002.
TITOLO MEMORANDUM SULL'ORGANIZZAZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DELLE SEZIONI BILINGUI CON L'INSEGNAMENTO IN ITALIANO E IN RUSSO.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.11.2003
IN VIGORE SI 06.04.2004
TITOLO ACCORDO PER FACILITARE IL RILASCIO DEI VISTI TRA I CITTADINI DEI RISPETTIVI STATI, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ROMA.
15.06.2004
IN VIGORE SI 25.03.2005
ACCORDI FIRMATI,
MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO ACCORDO PER IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO RUSSO RELATIVO AL PERIODO 1.1./31.12.1995 (CLUB DI PARIGI DEL 3.6.1995), CON DUE ANNESSI
LUOGO-DATA
ROMA.
11.04.1996.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA CONCERNENTE L'APERTURA DI UNA LINEA DI CREDITO DI 420 MILIARDI DI LIRE ITALIANE
LUOGO-DATA
MOSCA.
26.07.1996.
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO TECNICO MILITARE E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA
LUOGO-DATA
ROMA.
14.11.1996.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 397 DEL 14.10.1999
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO E RIFINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL RISCADENZAMENTO DI ALCUNI DEBITI DELL’UNIONE SOVIETICA COLLEGATI AL PROGETTO ACCADEMIA DI ECONOMIA NAZIONALE – CLUB DI PARIGI DEL 29.4.1996 – CON ALLEGATA TABELLA DI AMMORTAMENTO
LUOGO-DATA
MOSCA.
22.12.1997.
TITOLO ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA CINEMATOGRAFIA, CON PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELLA CULTURA
LUOGO-DATA
ROMA.
28.11.2002.
TITOLO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DEL 20.1.2000 PER L'ASSISTENZA NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA.
LUOGO-DATA
ROMA.
17.04.2003
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 196 DEL 19.07.2004
TITOLO ACCORDO SUGLI STUDI DELLA LINGUA ITALIANA NELLA FEDERAZIONE RUSSA E DELLA LINGUA RUSSA NELLA REPUBBLICA ITALIANA.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.11.2003
TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.11.2003
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA'.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.11.2003
TITOLO PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.11.2003
TITOLO ACCORDO SULLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.11.2003
ACCORDI BILATERALI IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
La tavola seguente elenca i paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi di coproduzione cinematografica che sono attualmente in vigore:
Paese: |
Provvedimento nazionale: |
Albania |
L. 6 novembre 2003, n. 338 |
Argentina |
L. 28 agosto 1989, n. 306 |
Australia |
L. 26 ottobre 1995, n. 474 |
Belgio |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Brasile |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Canada |
L. 18 febbraio 1999, n. 57 |
Egitto |
Non sottoposto a legge di ratifica |
Federazione russa |
DPR 10 maggio 1968, n. 1304 |
Francia |
L. 15 gennaio 2003, n. 19 |
Germania |
L. 11 luglio 2002, n. 151 |
Israele |
DPR 17 novembre 1986, N. 933 |
Marocco |
L. 12 aprile 1995, n. 151 |
Messico |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Nuova Zelanda |
L. 19 ottobre 1999, n. 416 |
Portogallo |
L. 18 febbraio 1999, n. 58 |
Regno Unito |
L. 19 ottobre 1999, n. 417 |
Repubblica Ceca |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Rep. Slovacca |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Romania |
DPR 9 luglio 1968, n. 1439 |
Spagna |
L. 23 marzo 1998, n.83 |
Svezia |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Svizzera |
L. 10 novembre 1993, 472 |
Ungheria |
DPR 22 maggio 1974, n. 345 |
Venezuela |
DPR 10 maggio 1968, n. 1304 |
Uruguay |
L. 10 gennaio 2004, n. 23 |