XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata - A.C. 5861
Serie: Progetti di legge    Numero: 772
Data: 09/06/05
Descrittori:
CIPRO   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
PREVENZIONE DEL CRIMINE   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AS n.3169/14   AC n.5861/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo con Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata

A.C. 5861

 

n. 772

 


xiv legislatura

9 giugno 2005

 

Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ES0399.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Progetto di legge

§      A.C. 5861 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3169 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002  31

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 13 aprile 2005  41

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 22 marzo 2005  45

-       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 23 marzo 2005  47

-       4ª Commissione (Difesa)

Seduta del 6 aprile 2005  49

-       7ª Commissione (Istruzione pubblica)

Seduta del 21 marzo 2005  51

-       12ª Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 22 marzo 2005  53

Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

§      A.S. 3169-A, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002  57

Discussione in Assemblea

Seduta del 19 maggio 2005  67

Pubblicistica

§      G. Poggeschi, Cipro: la questione infinita di un’isola spaccata in due, in: Diritto pubblico comparato ed europeo, n. IV/2004  73

§      A. Sinagra, La stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo orientale, la questione cipriota e il ‘Piano Annan, in: Rivista della Coproduzione Giuridica Internazionale, n. 18/2004  73

§      T. Bahcheli, Saddled with a Divided Cyprus: An EU Dilemma, in: The International Spectator, n. 3/2004  73

§      N. Tocci, Reflections on Post-Referendum Cyprus, in: The International Spectator, n. 3/2004  73

§      J. Ker-Lindsay, K. Webb, Cyprus, in: European Journal of Political Research, n. 43/2004, [Titolo]73

§      D.U. Eralp e N. Beriker, Assessing the Conflict Resolution Potential of the EU: The Cyprus Conflict and Accession Negotiations, in: Security Dialogue, n. 2/2005  73

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cipro  161

§      Elenco degli accordi bilaterali dell’Italia in materia di lotta alla criminalita’165

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

5861

Titolo dell’Accordo

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri.

Firma dell’Accordo

Nicosia, 28 giugno 2002

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       trasmissione alla Camera

19 maggio 2005

§       annuncio

23 maggio 2005

§       assegnazione

23 maggio 2005

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VI, VII e XII

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

           

Si ricorda preliminarmente che, come è noto, con effetto dal 1° maggio 2004 Cipro è entrata a far parte dell’Unione europea: andrebbe pertanto valutata la valenza che l’Accordo assume alla luce delle forme di collaborazione nella lotta alla criminalità in ambito UE, alle quali le Parti sono impegnate in relazione alla loro appartenenza all’Unione.

 In ogni modo, l’Accordo italo-cipriota per la collaborazione reciproca nella lotta alla criminalità, concluso a Nicosia il 28 giugno 2002, consta di un Preambolo e di 16 articoli.

Nel Preambolo le Parti contraenti, consapevoli che le diverse forme che la criminalità assume rappresentano una seria minaccia  per la sicurezza, il  benessere e la salute dei propri cittadini; richiamano alcune Convenzioni internazionali in materia di lotta al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo.

L’articolo 1 enuncia i numerosi settori in cui si articola la collaborazione contro la criminalità, tra i quali spiccano i traffici di stupefacenti, il terrorismo, l’immigrazione illegale, la tratta e lo sfruttamento sessuale di esseri umani, i traffici di armi e materiale radioattivo, il riciclaggio. Viene inoltre specificato che l’Accordo in esame non concerne l’assistenza giudiziaria penale o l’estradizione, materie sulle quali non risultano peraltro in vigore Accordi bilaterali tra Italia e Cipro. Si ricorda tuttavia che entrambi i Paesi sono Parti della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonché della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, concluse nell’ambito del Consiglio d’Europa.

L’articolo 2 è dedicato al contrasto dei traffici di stupefacenti, da perseguire tramite scambi di informazioni sulle droghe tradizionali e su quelle di nuovo tipo, nonché su ogni tipo di sostanze collegate alla loro produzione. Inoltre, gli organi competenti dei due Paesi si scambieranno le rispettive tecniche di lotta ai traffici e alla diffusione del consumo di stupefacenti, e si impegnano formalmente a servirsi del metodo delle “consegne controllate” di partite di droga, operate da agenti sotto copertura.

L’articolo 3 riguarda la lotta al terrorismo, e prevede analogamente al precedente lo scambio tempestivo di informazioni sulle fasi operative, le tecniche e le strutture organizzative di eventuali gruppi terroristici operanti nei due Paesi, incluse rilevanti informazioni sulle loro fonti di finanziamento, su eventuali connesse attività di riciclaggio dei capitali e sui loro collegamenti transnazionali.

In base all’articolo 4, riguardante l’immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, gli scambi di informazioni includeranno l’allarme tempestivo in merito a imbarcazioni sospettate di trasporto di clandestini, inoltrato via Interpol, ovvero tramite il competente Centro di informazione dell’Unione europea (CIREFI)[1]. Rilevante è la previsione, inoltre, per la quale i due Paesi metteranno in atto forme di collaborazione operative in mare per il controllo delle navi sospettate di trasportare immigrati clandestini: in questo contesto – esplicitamente definito di “cooperazione rafforzata nella lotta contro l'immigrazione clandestina” – Cipro metterà uno dei propri porti a disposizione di navi italiane, militari o appartenenti alle Forze di polizia, in vista di un efficace monitoraggio del Mediterraneo orientale. I dettagli operativi verranno definiti in un Accordo separato da concludersi in un secondo tempo.

L’articolo 5 riporta alcune modalità di svolgimento della collaborazione tra i due paesi, comuni ai diversi settori di intervento. Le Parti “si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla struttura delle organizzazioni e dei gruppi criminali, sulle leggi violate, sulle misure prese nonché su qualsiasi altra notizia utile alle indagini”; a richiesta di una delle Parti, e compatibilmente con le normative vigenti nel territorio dell’altra, si potranno anche adottare concrete misure operative. Le parti, inoltre, si terranno al corrente sulle rispettive metodologie di lavoro, e allo scopo si scambieranno esperti nel campo sia delle più recenti tecniche criminali, sia nelle tecnologie e metodi di contrasto più aggiornati. Verranno anche organizzati seminari e corsi di formazione specialistica. La cooperazione informativa includerà inoltre le disposizioni legislative relative agli atti criminali di interesse, proventi derivanti da tali atti criminali, persone ricercate o scomparse.

Gli articoli 6-8 riguardano le informazioni e i dati personali oggetto di scambio tra i due Paesi, ai quali va anzitutto assicurata una protezione conforme alle rispettive legislazioni nazionali. I documenti e i dati non di carattere personale saranno comunicati a un Paese terzo solo con l’approvazione dell’Autorità competente della Parte Contraente che li ha forniti. I dati personali, invece, potranno essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo, e potranno essere ritrasmessi ad altre Autorità unicamente previa autorizzazione scritta della parte Contraente di invio dei medesimi.

L’articolo 9 individua gli Organi competenti per l’esecuzione dell’Accordo in esame, che sono per l’Italia il Ministero dell’Interno e per Cipro il Ministero della Giustizia e dell´Ordine Pubblico. La concreta attuazione dell’Accordo coinvolgerà peraltro diverse altre autorità dei due Paesi, indicate appresso nell’articolo.

Il monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo in esame sarà compito (articolo 11) di una Commissione congiunta, che si riunirà, su iniziativa di una delle Parti, alternativamente in Italia e a Cipro.

Gli articoli 12 e 13 contengono clausole di salvaguardia, il primo della sovranità nazionale, della sicurezza, di interessi fondamentali o del quadro normativo di ciascuna delle Parti – che può rifiutare in toto o in parte di prestarsi a una richiesta di assistenza se ritiene che essa si ponga in contrasto a tali beni irrinunciabili -; e il secondo degli obblighi derivanti a ciascuna delle Parti da precedenti trattati internazionali bilaterali o multilaterali, rispetto ai quali l’Accordo in esame non può essere pregiudizievole.

 Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo verranno risolte (articolo 14) con contatti diretti tra le competenti Autorità: in difetto di intesa, si ricorrerà ai canali diplomatici. Le spese connesse all’esecuzione dell’Accordo saranno a carico della Parte Contraente sul cui territorio sono sostenute, salvo diversa decisione delle Parti (articolo 15).

Infine, in base all’articolo 16, l’Accordo avrà durata illimitata, “salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi”; all’entrata in vigore, l’Accordo determinerà la decadenza dell’Accordo italo-cipriota del 15 marzo 1991 e del relativo Protocollo aggiuntivo del 4 maggio 1991, concernenti analoghe materie.

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-cipriota del 28 giugno 2002 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo: è autorizzata la spesa di 6.110 euro per il 2005, e di 12.225 euro annui a decorrere dal 2006, da reperire a carico dei fondi ascritti (triennio 2005-2007[2]) alla UPB "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

In base a quanto specificato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. 3169, la ripartizione dei costi è la seguente:

a)        6.110 euro destinati a coprire le spese di viaggio e di missione di quattro funzionari che si recheranno a Nicosia in qualità di esperti nelle tecniche di contrasto alla criminalità (art. 5 dell'Accordo);

b)        6.110 euro destinati a coprire le spese di viaggio e di missione di quattro funzionari che si recheranno a Nicosia per le riunioni della Commissione congiunta prevista dall’art. 11 dell’Accordo.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 

Il disegno di legge, infine, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo.

 


Progetto di legge

 


N. 5861

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3169)

presentato dal ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro della salute

(SIRCHIA)

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

 

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 19 maggio 2005

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disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l'anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


INSERIRE FILE PDF 399accordo

 

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3169

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell’interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

———–

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

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Onorevoli Senatori. – L’Accordo di cooperazione di polizia tra l’Italia e Cipro propone l’impegno dei due Paesi a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

    Nell’atto internazionale sono stati peculiarmente indicati i settori di collaborazione ed è stato evidenziato che l’Accordo non riguarda aspetti attinenti all’assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione (articolo 1).

    Per contrastare la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori la cooperazione verrà attuata con scambi di esperienze e metodi per prevenire l’uso di tali sostanze e con scambi di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle tecniche investigative e di prevenzione dei crimini connessi con il traffico della droga, compreso il controllo alle frontiere (articolo 2).

    Nel settore del terrorismo la cooperazione verrà attuata con scambi di informazioni sulle tecniche, attività e strutture organizzative ascrivibili ad organizzazioni terroristiche operanti nel territorio dei due Paesi o a soggetti sospettati di appartenere a tali organizzazioni (articolo 3).

    Nel settore dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani la cooperazione riguarderà lo scambio di informazioni e dati sui flussi, sulle modalità di viaggio e sugli itinerari utilizzati, sui documenti di viaggio e visti falsi e sulle organizzazioni criminali dedite a favorire la perpetrazione di tali reati.

    La cooperazione verrà anche attuata mediante la comunicazione, tramite i canali dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) di notizie relative a natanti sospettati di trasportare clandestini, gli scambi di esperienze nella gestione dei flussi migratori e nella materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

    In tale ambito di cooperazione rafforzata è stato concordato dalle Parti contraenti che Cipro metterà a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare o a Forze di polizia gli impianti di uno dei propri porti per il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo orientale, riservando a separato Accordo la disciplina delle modalità di esecuzione di tale speciale agevolazione (articolo 4).

    Inoltre, ai fini dell’individuazione e del perseguimento dei reati, la cooperazione comprenderà, oltre a scambi di informazioni e dati, l’organizzazione di seminari e corsi di formazione specialistica e lo scambio di esperti in materia di criminalità organizzata (articolo 5).

    Nell’atto internazionale vengono indicati gli organi competenti per l’esecuzione e per l’attuazione dell’Accordo e viene sancito l’obbligo di comunicare i rispettivi punti di contatto nazionali (articolo 9).

    Per la promozione ed il monitoraggio della cooperazione è stata prevista l’istituzione di una Commissione Congiunta, che terrà, se necessario, delle riunioni alternativamente in Italia e a Cipro (articolo 11).

    Adeguata tutela viene riservata per la trattazione dei dati sensibili (articoli 6, 7 e 8) e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo (articolo 14), che per sua natura non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall’Italia e da Cipro (articolo 13).

    Viene altresì sancito che ciascuna Parte contraente potrà rifiutare in tutto o in parte o subordinare l’esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui essa limiti la sovranità nazionale, metta in pericolo la sicurezza o gli interessi fondamentali o violi le leggi nazionali del proprio Paese (articolo 12).

    Per quanto concerne le eventuali spese per l’attuazione dell’Accordo le stesse rimarranno a carico della Parte contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute, salvo diverse intese (articolo 15).

 


Relazione tecnica

 

 

L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e Cipro in materia di cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

 

Articolo 5, primo paragrafo, lettera d):

        Viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari da inviare a Cipro, quali esperti sulle tecniche per contrastare la criminalità.

 

        Nell’ipotesi dell’invio annuo a Nicosia di quattro funzionari per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

 

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni)            euro    2.224

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 102, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 133 viene ridotto di euro 34, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 99 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 138 x 4 persone x 4 giorni)                                                                                            »        2.208

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Nicosia (euro 400 x 4 persone = euro 1.600 + euro 80 quale maggiorazione del 5 per cento)

                                                                                                           »         1.680

Totale onere (articolo 5)                                                                   euro     6.112

 



Articolo 11:

 

        Al fine dell’esame e del controllo delle attività di cooperazione dell’Accordo, viene istituita una Commissione congiunta che si riunirà, con decorrenza dall’anno 2006, alternativamente a Cipro e a Roma.

        Nell’ipotesi dell’invio di quattro funzionari a Cipro, con una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene quantificata in euro 6.112.
        Pertanto l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 ammonta ad euro 6.112, in cifra tonda euro 6.110, ed euro 12.227, in cifra tonda euro 12.225 annui a decorrere dal 2006.
        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero di funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
        Relativamente allo scambio di esperienze (articolo 4, primo paragrafo, lettera c)) ed allo svolgimento di seminari e corsi di formazione specialistica (articolo 5, secondo paragrafo, lettera d)), si fa presente che la partecipazione di esperti ciprioti sarà accolta qualora vi sia disponibilità di posti nei relativi corsi formativi e previo rimborso della spesa da parte del Paese richiedente; la collaborazione operativa in mare (articolo 4, primo paragrafo, lettera d)), verrà svolta utilizzando le disponibilità finanziarie già autorizzate dalla vigente legislazione per le amministrazioni interessate.
        Qualora nel prosieguo vengano previsti Accordi separati tra le parti contraenti (articolo 4, secondo paragrafo) che ampliino la portata finanziaria delle disposizioni dell’Accordo, sarà necessario prevedere un ulteriore disegno di legge che autorizzi eventuali maggiori oneri.

 


Analisi tecnico-normativa

 

 

        Con l’entrata in vigore del presente Accordo di cooperazione di polizia verranno abrogati l’Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico della droga, fatto a Roma il 15 marzo 1991 e il relativo Protocollo aggiuntivo, fatto a Nicosia il 4 maggio 1991, ratificati con la sola ratifica presidenziale nel 1991 di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1991).

        Rientrando tra gli atti internazionali aventi natura tecnica, non incide su leggi e regolamenti vigenti e non richiede, pertanto, l’emanazione di norme di adeguamento all’ordinamento interno.

 


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

 

        L’Accordo prevede una completa cooperazione nei vari settori della lotta alla criminalità, coinvolgendo gli organismi della Repubblica di Cipro competenti nella lotto al crimine.

        L’Accordo non produrrà impatto sull’organizzazione e sull’attività dell’Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti previsti nell’atto internazionale rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all’esecuzione dell’Accordo.

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

 

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data dall’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

 

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l’anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

231a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASTAGNETTI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(3169) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata ed altre forme di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

(Esame) 

 

      Introduce l'esame il senatore Calogero SODANO (UDC) il quale rileva che l’Accordo di cooperazione di polizia tra l’Italia e Cipro propone l’impegno dei due Paesi a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

Nell’atto internazionale sono stati peculiarmente indicati i settori di collaborazione ed è stato opportunamente precisato che l’Accordo non riguarda aspetti attinenti all’assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione. Precisa altresì che, per contrastare la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope, la cooperazione verrà attuata con scambi di esperienze e metodi per prevenire l’uso di tali sostanze e con scambi di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle tecniche investigative e di prevenzione dei crimini connessi con il traffico della droga, compreso il cruciale problema del controllo alle frontiere.

Nel settore del terrorismo la cooperazione verrà attuata con scambi di informazioni sulle tecniche, attività e strutture organizzative ascrivibili ad organizzazioni terroristiche operanti nel territorio dei due Paesi o a soggetti sospettati di appartenere a tali organizzazioni.

Nel settore dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani la cooperazione riguarderà lo scambio di informazioni e dati sui flussi, sulle modalità di viaggio e sugli itinerari utilizzati, sui documenti di viaggio e visti falsi e sulle organizzazioni criminali dedite a favorire la consumazione di tali reati.    La cooperazione verrà anche attuata mediante la comunicazione, tramite i canali dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) di notizie relative a natanti sospettati di trasportare clandestini, gli scambi di esperienze nella gestione dei flussi migratori e nella materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.    In tale ambito di cooperazione rafforzata è stato concordato dalle Parti contraenti che Cipro metterà a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare, o a Forze di polizia, gli impianti di uno dei propri porti per il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo orientale, riservando ad un separato e specifico Accordo la disciplina delle modalità di esecuzione di tale speciale agevolazione.

Ai fini dell’individuazione e del perseguimento dei reati, la cooperazione comprenderà, oltre a scambi di informazioni e dati, l’organizzazione di seminari e corsi di formazione specialistica e lo scambio di esperti in materia di criminalità organizzata.    Nell’Accordo  vengono indicati gli organi competenti per l’esecuzione e per l’attuazione dell’Accordo e viene sancito l’obbligo di comunicare i rispettivi punti di contatto nazionali.    Per la promozione ed il monitoraggio della cooperazione è stata prevista l’istituzione di una Commissione Congiunta, che terrà, se necessario, delle riunioni alternativamente in Italia e a Cipro.

Adeguata tutela viene riservata per la trattazione dei dati sensibili e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo, che per sua natura non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall’Italia e da Cipro.

            Viene altresì sancito che ciascuna Parte contraente potrà rifiutare in tutto o in parte o subordinare l’esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui essa limiti la sovranità nazionale, metta in pericolo la sicurezza o gli interessi fondamentali o violi le leggi nazionali del proprio Paese.

Per quanto concerne le eventuali spese per l’attuazione dell’Accordo, ricorda che le stesse rimarranno a carico della Parte contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute, salvo diverse intese.

Data l'importanza del provvedimento in titolo ai fini della lotta in chiave sovranazionale nell'ambito dello spazio mediterraneo verso reati particolarmente odiosi, auspica senz'altro la pronta ratifica dell'Accordo.

 

Non essendovi senatori iscritti a parlare, interviene il sottosegretario Mantica, il quale sollecita la celere ratifica dell’accordo con Cipro.

 

Il presidente CASTAGNETTI rende noto che è pervenuto alla Commissione il parere della Commissione bilancio favorevole con una condizione volta al rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.

 

Il relatore Calogero SODANO illustra brevemente l’emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni espresse nel citato parere della Commissione bilancio.

 

Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 3.1, posto ai voti, risulta approvato.

 

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge come emendato.

 


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

225a Seduta

Presidenza del Presidente  

FALCIER

 

 

(3169) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

      Il presidente FALCIER (FI) in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che non suscita rilievi in termini di costituzionalità: propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

      Concorda la Sottocommissione.

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005

142a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

 

 

 

 

(3169) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata ed altre forme di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002   : parere favorevole.

 

 

 


DIFESA (4a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005

42a Seduta

Presidenza del Presidente

GUBERT

 

 

 

 

 

(3169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002: parere favorevole;

 

 

 

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA (7a)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 21 MARZO 2005

70a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BEVILACQUA 

 

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 3a Commissione:

 

(3169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002: parere favorevole;

 

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2005

60a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI 

 

 

 

(3169) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata ed altre forme di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002   : parere favorevole.

 

 

 

 


Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

 


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3169-A

 

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE

PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

 

Relatore SODANO Calogero)

Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell’interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell’economia e delle finanze

col Ministro della salute

e col Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾


 


Onorevoli Senatori. – L’Accordo di cooperazione di polizia tra l’Italia e Cipro propone l’impegno dei due Paesi a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

    Nell’atto internazionale sono stati peculiarmente indicati i settori di collaborazione ed è stato opportunamente precisato che l’Accordo non riguarda aspetti attinenti all’assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione. L’Accordo precisa altresì che, per contrastare la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope, la cooperazione verrà attuata con scambi di esperienze e metodi per prevenire l’uso di tali sostanze e con scambi di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle tecniche investigative e di prevenzione dei crimini connessi con il traffico della droga, compreso il cruciale problema del controllo alle frontiere.
    Nel settore del terrorismo la cooperazione verrà attuata con scambi di informazioni sulle tecniche, attività e strutture organizzative ascrivibili ad organizzazioni terroristiche operanti nel territorio dei due Paesi o a soggetti sospettati di appartenere a tali organizzazioni.
    Nel settore dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani la cooperazione riguarderà lo scambio di informazioni e dati sui flussi, sulle modalità di viaggio e sugli itinerari utilizzati, sui documenti di viaggio e visti falsi e sulle organizzazioni criminali dedite a favorire la consumazione di tali reati. La cooperazione verrà anche attuata mediante la comunicazione, tramite i canali dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL), di notizie relative a natanti sospettati di trasportare clandestini, gli scambi di esperienze nella gestione di flussi migratori e nella materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. In tale ambito di cooperazione rafforzata è stato concordato dalle Parti contraenti che Cipro metterà a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare, o a Forze di polizia, gli impianti di uno dei propri porti per il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo orientale, riservando ad un separato e specifico Accordo la disciplina delle modalità di esecuzione di tale speciale agevolazione.
    Ai fini dell’individuazione e del perseguimento dei reati, la cooperazione comprenderà, oltre a scambi di informazioni e dati, l’organizzazione di seminari e corsi di formazione specialistica e lo scambio di esperti in materia di criminalità organizzata. Nell’Accordo vengono indicati gli organi competenti per l’esecuzione e per l’attuazione dell’Accordo e viene sancito l’obbligo di comunicare i rispettivi punti di contatto nazionali. Per la promozione ed il monitoraggio della cooperazione è stata prevista l’istituzione di una Commissione congiunta, che terrà, se necessario, delle riunioni alternativamente in Italia e a Cipro.
    Adeguata tutela viene riservata per la trattazione dei dati sensibili e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo, che per sua natura non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall’Italia e da Cipro.
    Viene altresì sancito che ciascuna Parte contraente potrà rifiutare in tutto o in parte o subordinare l’esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui essa limiti la sovranità nazionale, metta in pericolo la sicurezza o gli interessi fondamentali o violi le leggi nazionali del proprio Paese.
    Per quanto concerne le eventuali spese per l’attuazione dell’Accordo, si ricorda come le stesse rimarranno a carico della Parte contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute salvo diverse intese.
    Si evidenzia infine come il provvedimento in titolo sia importante ai fini della lotta in chiave sovranazionale nell’ambito dello spazio mediterraneo verso reati particolarmente odiosi.
    La Commissione ha modificato il provvedimento al fine di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5ª Commissione permanente.
    Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge, nel testo come modificato.

Sodano Calogero, relatore

 


 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Falcier)

22 marzo 2005

 

 

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 


 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 (Estensore: Nocco)

12 aprile 2005

 

 

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all’articolo 3, comma 1, delle parole: «2004-2006» con le altre: «2005-2007» nonché alla sostituzione delle parole: «per l’anno 2004» con le altre: «per l’anno 2005».

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Testo d’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.

    Identico

Art. 2.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data dall’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 dell’Accordo stesso.

    Identico

Art. 3.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l’anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l’anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    2.  Identico.

Art. 4.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Identico


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

805a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2005

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,

indi del vice presidente SALVI

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(omissis)

 

Approvazione del disegno di legge:

(3169) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3169.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Chiedo al relatore se intende integrarla.

SODANO Calogero, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, non intendo intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149)

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo XVI dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell’Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell’articolo 1, comma 3, dell’Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all’articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


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Documentazione


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cipro

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER L'ABOLIZIONE DEI VISTI.        

LUOGO-DATA                                                    

           NICOSIA.                                           

           18.08.1962.                                        

IN VIGORE  SI 01.09.1962.                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI, CON ANNESSO.          

LUOGO-DATA                                                    

           NICOSIA.                                           

           24.11.1972.                                         

PROV-LEGISLATIVO                                              

           L. N. 477 DEL 07.06.1975 - GU N. 255 DEL 24.09.1975.

IN VIGORE  SI 25.06.1975.                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE.                 

LUOGO-DATA                                                    

           NICOSIA.                                           

           29.06.1973.                                        

IN VIGORE  SI 17.12.1973.

 

 

TITOLO     CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO. 

LUOGO-DATA                                                                    

           NICOSIA.                                                            

           24.04.1974.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 564 DEL 10.07.1982 - GU N. 224 SO DEL 16.08.1982.            

IN VIGORE  SI 09.06.1983. RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1970.                    

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO DEL 24.04.1974.                                             

LUOGO-DATA                                                                    

           NICOSIA.                                                           

           07.10.1980.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 564 DEL 10.07.1982 - GU N. 224 SO DEL 16.08.1982.            

IN VIGORE  SI 09.06.1983.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA.         

LUOGO-DATA                                                         

           NICOSIA.                                                

           02.05.1981.                                              

PROV-LEGISLATIVO                                                   

           L. N. 310 DEL 28.08.1989 - GU N. 206 SO DEL 04.09.1989. 

IN VIGORE SI 02.03.1992.                                           

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO.      

LUOGO-DATA                                                         

           NICOSIA.

           21.04.1982.                                                        

IN VIGORE  SI 14.06.1984.                                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE.       

LUOGO-DATA                                                                    

           NICOSIA.                                                            

           02.07.1982.                                                        

IN VIGORE  SI 20.05.1983.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA FIRMATO A NICOSIA IL 02.05.1981.

LUOGO-DATA                                                         

           NICOSIA.                                                

           28.03.1986 - 10.04.1986.                                 

PROV-LEGISLATIVO                                                   

           L. N. 310 DEL 28.08.1989 - GU N. 206 SO DEL 04.09.1989. 

IN VIGORE  SI 02.03.1992.                                          

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI DROGA.                    

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           15.03.1991.                                                        

IN VIGORE  SI 29.07.1991. PROVVISORIAMENTE DAL 15.03.1991.                    

 

 

TITOLO    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TRAFFICO ILLECITO E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.                                

LUOGO-DATA

           NICOSIA.                                      

           04.05.1991.                                    

IN VIGORE  SI 29.07.1991. PROVVISORIAMENTE DAL 04.05.1991.

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE HANNO FATTO INGRESSO O CHE SOGGIORNANO ILLEGALMENTE NEL TERRITORIO DEI DUE PAESI, CON PROTOCOLLO APPLICATIVO E DUE ALLEGATI.                                

LUOGO-DATA

           NICOSIA.                                      

           28.06.2002                                   

IN VIGORE  SI 22.05.2003

 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITA'

LUOGO-DATA

           NICOSIA.                                      

           28.06.2002                                   

 

 

TITOLO    ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

LUOGO-DATA

           NICOSIA.                                      

           10.02.2003                                   

PROV-LEGISLATIVO                                                    

           L. N. 137 DEL 03.05.2004

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

LUOGO-DATA

           NICOSIA.                                      

           27.04.2004                                    

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE

LUOGO-DATA

           ROMA.                                      

           18.11.2004                                   

 

 

TITOLO    ACCORDO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA

LUOGO-DATA

           ROMA.                                      

           18.11.2004                                   


Elenco degli accordi bilaterali dell’Italia in materia di lotta alla criminalita’

 

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 


Titolo :  ACCORDO CHE ISTITUISCE IL COMITATO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DELLA DROGA E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Stato:   STATI UNITI D’AMERICA

Data Firma Accordo :   03/10/1984


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA

 

Stato:   GRECIA

Data Firma Accordo :   23/09/1986


Titolo :  ACCORDO CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA

 

Stato:   FRANCIA

Data Firma Accordo :   13/10/1986


Titolo :  ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA INTERNAZIONALE ED IL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI

 

Stato:   AUSTRIA

Data Firma Accordo :   12/11/1986

 

 


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO DELLA DROGA E ALTRE FORME DI GRAVE CRIMINALITA'.

 

Stato:   ISRAELE

Data Firma Accordo :   04/12/1986

 


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA

 

Stato:   MAROCCO

Data Firma Accordo :   16/01/1987


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Stato:   SPAGNA

Data Firma Accordo :   12/05/1987


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE RIGUARDANTE LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA

 

Stato:   REGNO UNITO

Data Firma Accordo :   11/01/1989


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Stato:   MALTA

Data Firma Accordo :   28/02/1991


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI DROGA

 

Stato:   CIPRO

Data Firma Accordo :   15/03/1991

 

 

 

 


Titolo :  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TRAFFICO ILLECITO E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

 

Stato:   CIPRO

Data Firma Accordo :   04/05/1991


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

 

Stato:   ALBANIA

Data Firma Accordo :   24/08/1991


Titolo :  ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Stato:   ARGENTINA

Data Firma Accordo :   06/10/1992

Provvedimento nazionale :   L. N. 50 DEL 31.01.1996


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA

 

Stato:   CILE

Data Firma Accordo :   16/10/1992

Provvedimento nazionale :   L. N. 477 DEL 26.10.1995


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEGLI INTERNI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Stato:   SLOVENIA

Data Firma Accordo :   28/05/1993

 

 

 

 

 

 


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Stato:   ROMANIA

Data Firma Accordo :   28/05/1993


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA

 

Stato:   CROAZIA

Data Firma Accordo :   28/05/1993


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA

 

Stato:   UCRAINA

Data Firma Accordo :   28/05/1993


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA

 

Stato:   BIELORUSSIA

Data Firma Accordo :   28/05/1993


Titolo :  ACCORDO CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

 

Stato:   FEDERAZIONE RUSSA

Data Firma Accordo :   11/09/1993

 

 

 

 


Titolo :  ACCORDO DI LAVORO PER LA COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI.

 

Stato:   ISRAELE

Data Firma Accordo :   13/09/1994


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE E ALTRE FORME DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Stato:   ARABIA SAUDITA

Data Firma Accordo :   16/12/1995


Titolo :  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE DEL 16.01.1987 IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO DI DROGA

 

Stato:   MAROCCO

Data Firma Accordo :   16/12/1996


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

 

Stato:   BRASILE

Data Firma Accordo :   12/02/1997


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

 

Stato:   UNGHERIA

Data Firma Accordo :   13/05/1997


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

 

Stato:   INDIA

Data Firma Accordo :   06/01/1998


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE SULLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E DI ESSERI UMANI

 

Stato:   TURCHIA

Data Firma Accordo :   22/09/1998


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

 

Stato:   REPUBBLICA CECA

Data Firma Accordo :   22/03/1999


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Stato:   BULGARIA

Data Firma Accordo :   12/04/1999


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

 

Stato:   PANAMA

Data Firma Accordo :   12/09/2000


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TERRORISMO E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

 

Stato:   UZBEKISTAN

Data Firma Accordo :   21/11/2000


Titolo :  ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E ALLA IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

 

Stato:   LIBIA

Data Firma Accordo :   13/12/2000


Titolo :  ACCORDO NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E IL RICICLAGGIO DEL DENARO.

 

Stato:   SIRIA

Data Firma Accordo :   03/01/2001

 

 


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'.

 

Stato:   CINA

Data Firma Accordo :   04/04/2001


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

 

Stato:   MESSICO

Data Firma Accordo :   19/11/2001


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.

 

Stato:   REPUBBLICA SLOVACCA

Data Firma Accordo :   19/04/2002


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

 

Stato:   MOLDOVA

Data Firma Accordo :   03/07/2002


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E LORO PRECURSORI.

 

Stato:   TAJIKISTAN

Data Firma Accordo :   21/05/2003

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSFRONTALIERA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

 

Stato:   POLONIA

Data Firma Accordo :   03/07/1997


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

 

Stato:   ALGERIA

Data Firma Accordo :   22/11/1999


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

 

Stato:   BOSNIA

Data Firma Accordo :   28/01/2002


Titolo :  ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E A ALTRE FORME DI CRIMINALITA'.

 

Stato:   CIPRO

Data Firma Accordo :   28/06/2002


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

 

Stato:   PARAGUAY

Data Firma Accordo :   24/10/2002

 

 

 

 

 


Titolo :  ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA'.

 

Stato:   FEDERAZIONE RUSSA

Data Firma Accordo :   05/11/2003


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'.

 

Stato:   TUNISIA

Data Firma Accordo :   13/12/2003


Titolo :  ACCORDO IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'.

 

Stato:   YEMEN

Data Firma Accordo :   26/11/2004


 



[1]    Il CIREFI, creato alla fine del 1992 in base a decisioni dei Ministri UE competenti per l’immigrazione, ha lo scopo di assistere gli Stati membri nello studio dettagliato delle questioni connesse all’immigrazione clandestina e soprattutto alle varie forme di contrasto a tale fenomeno, dall’individuazione delle reti di contrabbandieri di esseri umani a quella dei documenti falsi. Costituisce terreno di intervento del CIREFI, inoltre, lo studio delle misure di rimpatrio possibili. Nel 1999 è stata creata in seno al CIREFI una struttura di allarme tempestivo per la trasmissione di informazioni urgenti su questioni relative all’immigrazione clandestina. Il CIREFI, integrato da esperti degli Stati membri, si riunisce mensilmente presso strutture messe a disposizione dal Segretariato Generale del Consiglio UE, al quale ultimo il CIREFI presenta annualmente un rapporto di attività.

 

[2]    Un emendamento del Senato ha provveduto ad aggiornare in tal guisa la copertura.