| XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
| Titolo: | Accordo con Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata - A.C. 5861 | ||||||
| Serie: | Progetti di legge Numero: 772 | ||||||
| Data: | 09/06/05 | ||||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
| Riferimenti: |
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Servizio studi |
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progetti di legge |
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Accordo con Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata A.C. 5861
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n. 772
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9 giugno 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ES0399.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Progetto di legge
§ A.C. 5861 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002
Iter al Senato
Progetto di legge
§ A.S. 3169 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
Seduta del 13 aprile 2005
Esame in sede consultiva
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 22 marzo 2005
- 2ª Commissione (Giustizia)
Seduta del 23 marzo 2005
- 4ª Commissione (Difesa)
Seduta del 6 aprile 2005
- 7ª Commissione (Istruzione pubblica)
Seduta del 21 marzo 2005
- 12ª Commissione (Igiene e sanità)
Seduta del 22 marzo 2005
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
§ A.S. 3169-A, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002
Discussione in Assemblea
Seduta del 19 maggio 2005
Pubblicistica
§ G. Poggeschi, Cipro: la questione infinita di un’isola spaccata in due, in: Diritto pubblico comparato ed europeo, n. IV/2004
§ A. Sinagra, La stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo orientale, la questione cipriota e il ‘Piano Annan, in: Rivista della Coproduzione Giuridica Internazionale, n. 18/2004
§ T. Bahcheli, Saddled with a Divided Cyprus: An EU Dilemma, in: The International Spectator, n. 3/2004
§ N. Tocci, Reflections on Post-Referendum Cyprus, in: The International Spectator, n. 3/2004
§ J. Ker-Lindsay, K. Webb, Cyprus, in: European Journal of Political Research, n. 43/2004, [Titolo]
§ D.U. Eralp e N. Beriker, Assessing the Conflict Resolution Potential of the EU: The Cyprus Conflict and Accession Negotiations, in: Security Dialogue, n. 2/2005
Documentazione
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cipro
§ Elenco degli accordi bilaterali dell’Italia in materia di lotta alla criminalita’
Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica
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Numero del progetto di legge |
5861 |
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Titolo dell’Accordo |
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità. |
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Iniziativa |
Governativa |
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Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Stati esteri. |
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Firma dell’Accordo |
Nicosia, 28 giugno 2002 |
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Iter al Senato |
Sì |
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Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
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Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
19 maggio 2005 |
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§ annuncio |
23 maggio 2005 |
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§ assegnazione |
23 maggio 2005 |
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Commissione competente |
III (Affari esteri) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
Commissioni I, II, IV, V, VI, VII e XII |
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Oneri finanziari |
Sì |
Si ricorda preliminarmente che, come è noto, con effetto dal 1° maggio 2004 Cipro è entrata a far parte dell’Unione europea: andrebbe pertanto valutata la valenza che l’Accordo assume alla luce delle forme di collaborazione nella lotta alla criminalità in ambito UE, alle quali le Parti sono impegnate in relazione alla loro appartenenza all’Unione.
In ogni modo, l’Accordo italo-cipriota per la collaborazione reciproca nella lotta alla criminalità, concluso a Nicosia il 28 giugno 2002, consta di un Preambolo e di 16 articoli.
Nel Preambolo le Parti contraenti, consapevoli che le diverse forme che la criminalità assume rappresentano una seria minaccia per la sicurezza, il benessere e la salute dei propri cittadini; richiamano alcune Convenzioni internazionali in materia di lotta al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo.
L’articolo 1 enuncia i numerosi settori in cui si articola la collaborazione contro la criminalità, tra i quali spiccano i traffici di stupefacenti, il terrorismo, l’immigrazione illegale, la tratta e lo sfruttamento sessuale di esseri umani, i traffici di armi e materiale radioattivo, il riciclaggio. Viene inoltre specificato che l’Accordo in esame non concerne l’assistenza giudiziaria penale o l’estradizione, materie sulle quali non risultano peraltro in vigore Accordi bilaterali tra Italia e Cipro. Si ricorda tuttavia che entrambi i Paesi sono Parti della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, nonché della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, concluse nell’ambito del Consiglio d’Europa.
L’articolo 2 è dedicato al contrasto dei traffici di stupefacenti, da perseguire tramite scambi di informazioni sulle droghe tradizionali e su quelle di nuovo tipo, nonché su ogni tipo di sostanze collegate alla loro produzione. Inoltre, gli organi competenti dei due Paesi si scambieranno le rispettive tecniche di lotta ai traffici e alla diffusione del consumo di stupefacenti, e si impegnano formalmente a servirsi del metodo delle “consegne controllate” di partite di droga, operate da agenti sotto copertura.
L’articolo 3 riguarda la lotta al terrorismo, e prevede analogamente al precedente lo scambio tempestivo di informazioni sulle fasi operative, le tecniche e le strutture organizzative di eventuali gruppi terroristici operanti nei due Paesi, incluse rilevanti informazioni sulle loro fonti di finanziamento, su eventuali connesse attività di riciclaggio dei capitali e sui loro collegamenti transnazionali.
In base all’articolo 4, riguardante l’immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, gli scambi di informazioni includeranno l’allarme tempestivo in merito a imbarcazioni sospettate di trasporto di clandestini, inoltrato via Interpol, ovvero tramite il competente Centro di informazione dell’Unione europea (CIREFI)[1]. Rilevante è la previsione, inoltre, per la quale i due Paesi metteranno in atto forme di collaborazione operative in mare per il controllo delle navi sospettate di trasportare immigrati clandestini: in questo contesto – esplicitamente definito di “cooperazione rafforzata nella lotta contro l'immigrazione clandestina” – Cipro metterà uno dei propri porti a disposizione di navi italiane, militari o appartenenti alle Forze di polizia, in vista di un efficace monitoraggio del Mediterraneo orientale. I dettagli operativi verranno definiti in un Accordo separato da concludersi in un secondo tempo.
L’articolo 5 riporta alcune modalità di svolgimento della collaborazione tra i due paesi, comuni ai diversi settori di intervento. Le Parti “si informeranno sui dati relativi alle persone coinvolte, sulla struttura delle organizzazioni e dei gruppi criminali, sulle leggi violate, sulle misure prese nonché su qualsiasi altra notizia utile alle indagini”; a richiesta di una delle Parti, e compatibilmente con le normative vigenti nel territorio dell’altra, si potranno anche adottare concrete misure operative. Le parti, inoltre, si terranno al corrente sulle rispettive metodologie di lavoro, e allo scopo si scambieranno esperti nel campo sia delle più recenti tecniche criminali, sia nelle tecnologie e metodi di contrasto più aggiornati. Verranno anche organizzati seminari e corsi di formazione specialistica. La cooperazione informativa includerà inoltre le disposizioni legislative relative agli atti criminali di interesse, proventi derivanti da tali atti criminali, persone ricercate o scomparse.
Gli articoli 6-8 riguardano le informazioni e i dati personali oggetto di scambio tra i due Paesi, ai quali va anzitutto assicurata una protezione conforme alle rispettive legislazioni nazionali. I documenti e i dati non di carattere personale saranno comunicati a un Paese terzo solo con l’approvazione dell’Autorità competente della Parte Contraente che li ha forniti. I dati personali, invece, potranno essere trattati unicamente dalle Autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo, e potranno essere ritrasmessi ad altre Autorità unicamente previa autorizzazione scritta della parte Contraente di invio dei medesimi.
L’articolo 9 individua gli Organi competenti per l’esecuzione dell’Accordo in esame, che sono per l’Italia il Ministero dell’Interno e per Cipro il Ministero della Giustizia e dell´Ordine Pubblico. La concreta attuazione dell’Accordo coinvolgerà peraltro diverse altre autorità dei due Paesi, indicate appresso nell’articolo.
Il monitoraggio dell’attuazione dell’Accordo in esame sarà compito (articolo 11) di una Commissione congiunta, che si riunirà, su iniziativa di una delle Parti, alternativamente in Italia e a Cipro.
Gli articoli 12 e 13 contengono clausole di salvaguardia, il primo della sovranità nazionale, della sicurezza, di interessi fondamentali o del quadro normativo di ciascuna delle Parti – che può rifiutare in toto o in parte di prestarsi a una richiesta di assistenza se ritiene che essa si ponga in contrasto a tali beni irrinunciabili -; e il secondo degli obblighi derivanti a ciascuna delle Parti da precedenti trattati internazionali bilaterali o multilaterali, rispetto ai quali l’Accordo in esame non può essere pregiudizievole.
Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo verranno risolte (articolo 14) con contatti diretti tra le competenti Autorità: in difetto di intesa, si ricorrerà ai canali diplomatici. Le spese connesse all’esecuzione dell’Accordo saranno a carico della Parte Contraente sul cui territorio sono sostenute, salvo diversa decisione delle Parti (articolo 15).
Infine, in base all’articolo 16, l’Accordo avrà durata illimitata, “salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi”; all’entrata in vigore, l’Accordo determinerà la decadenza dell’Accordo italo-cipriota del 15 marzo 1991 e del relativo Protocollo aggiuntivo del 4 maggio 1991, concernenti analoghe materie.
Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-cipriota del 28 giugno 2002 sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, e il relativo ordine di esecuzione.
L’articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo: è autorizzata la spesa di 6.110 euro per il 2005, e di 12.225 euro annui a decorrere dal 2006, da reperire a carico dei fondi ascritti (triennio 2005-2007[2]) alla UPB "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
In base a quanto specificato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. 3169, la ripartizione dei costi è la seguente:
a) 6.110 euro destinati a coprire le spese di viaggio e di missione di quattro funzionari che si recheranno a Nicosia in qualità di esperti nelle tecniche di contrasto alla criminalità (art. 5 dell'Accordo);
b) 6.110 euro destinati a coprire le spese di viaggio e di missione di quattro funzionari che si recheranno a Nicosia per le riunioni della Commissione congiunta prevista dall’art. 11 dell’Accordo.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge, infine, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo.
N. 5861
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3169) presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) con il ministro della giustizia (CASTELLI) con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) con il ministro della salute (SIRCHIA) e con il ministro per i beni e le attività culturali (URBANI)
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 maggio 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l'anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
INSERIRE FILE PDF 399accordo
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3169
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) col Ministro della giustizia (CASTELLI) col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) col Ministro della salute (SIRCHIA) e col Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) ———– |
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004 |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo di cooperazione di polizia tra l’Italia e Cipro propone l’impegno dei due Paesi a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.
Nell’atto internazionale sono stati peculiarmente indicati i settori di collaborazione ed è stato evidenziato che l’Accordo non riguarda aspetti attinenti all’assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione (articolo 1).
Per contrastare la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori la cooperazione verrà attuata con scambi di esperienze e metodi per prevenire l’uso di tali sostanze e con scambi di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle tecniche investigative e di prevenzione dei crimini connessi con il traffico della droga, compreso il controllo alle frontiere (articolo 2).
Nel settore del terrorismo la cooperazione verrà attuata con scambi di informazioni sulle tecniche, attività e strutture organizzative ascrivibili ad organizzazioni terroristiche operanti nel territorio dei due Paesi o a soggetti sospettati di appartenere a tali organizzazioni (articolo 3).
Nel settore dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani la cooperazione riguarderà lo scambio di informazioni e dati sui flussi, sulle modalità di viaggio e sugli itinerari utilizzati, sui documenti di viaggio e visti falsi e sulle organizzazioni criminali dedite a favorire la perpetrazione di tali reati.
La cooperazione verrà anche attuata mediante la comunicazione, tramite i canali dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) di notizie relative a natanti sospettati di trasportare clandestini, gli scambi di esperienze nella gestione dei flussi migratori e nella materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.
In tale ambito di cooperazione rafforzata è stato concordato dalle Parti contraenti che Cipro metterà a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare o a Forze di polizia gli impianti di uno dei propri porti per il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo orientale, riservando a separato Accordo la disciplina delle modalità di esecuzione di tale speciale agevolazione (articolo 4).
Inoltre, ai fini dell’individuazione e del perseguimento dei reati, la cooperazione comprenderà, oltre a scambi di informazioni e dati, l’organizzazione di seminari e corsi di formazione specialistica e lo scambio di esperti in materia di criminalità organizzata (articolo 5).
Nell’atto internazionale vengono indicati gli organi competenti per l’esecuzione e per l’attuazione dell’Accordo e viene sancito l’obbligo di comunicare i rispettivi punti di contatto nazionali (articolo 9).
Per la promozione ed il monitoraggio della cooperazione è stata prevista l’istituzione di una Commissione Congiunta, che terrà, se necessario, delle riunioni alternativamente in Italia e a Cipro (articolo 11).
Adeguata tutela viene riservata per la trattazione dei dati sensibili (articoli 6, 7 e 8) e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo (articolo 14), che per sua natura non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall’Italia e da Cipro (articolo 13).
Viene altresì sancito che ciascuna Parte contraente potrà rifiutare in tutto o in parte o subordinare l’esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui essa limiti la sovranità nazionale, metta in pericolo la sicurezza o gli interessi fondamentali o violi le leggi nazionali del proprio Paese (articolo 12).
Per quanto concerne le eventuali spese per l’attuazione dell’Accordo le stesse rimarranno a carico della Parte contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute, salvo diverse intese (articolo 15).
Relazione tecnica
L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e Cipro in materia di cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:
Articolo 5, primo paragrafo, lettera d):
Viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari da inviare a Cipro, quali esperti sulle tecniche per contrastare la criminalità.
Nell’ipotesi dell’invio annuo a Nicosia di quattro funzionari per un periodo di quattro giorni, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni) euro 2.224
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 102, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 133 viene ridotto di euro 34, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 99 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 138 x 4 persone x 4 giorni) » 2.208
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Nicosia (euro 400 x 4 persone = euro 1.600 + euro 80 quale maggiorazione del 5 per cento)
» 1.680
Totale onere (articolo 5) euro 6.112
Articolo 11:
Al fine dell’esame e del controllo delle attività di cooperazione dell’Accordo, viene istituita una Commissione congiunta che si riunirà, con decorrenza dall’anno 2006, alternativamente a Cipro e a Roma.
Nell’ipotesi
dell’invio di quattro funzionari a Cipro, con una permanenza di quattro giorni
in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene
quantificata in euro 6.112.
Pertanto l’onere da porre a
carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell’interno per l’anno 2005 ammonta ad euro 6.112, in cifra tonda
euro 6.110, ed euro 12.227, in cifra tonda euro 12.225 annui a decorrere dal
2006.
Si fa presente, infine, che le
ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge,
relativamente al numero di funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato
provvedimento.
Relativamente allo scambio di
esperienze (articolo 4, primo paragrafo, lettera c)) ed allo svolgimento
di seminari e corsi di formazione specialistica (articolo 5, secondo paragrafo,
lettera d)), si fa presente che la partecipazione di esperti ciprioti
sarà accolta qualora vi sia disponibilità di posti nei relativi corsi formativi
e previo rimborso della spesa da parte del Paese richiedente; la collaborazione
operativa in mare (articolo 4, primo paragrafo, lettera d)), verrà
svolta utilizzando le disponibilità finanziarie già autorizzate dalla vigente
legislazione per le amministrazioni interessate.
Qualora nel prosieguo vengano
previsti Accordi separati tra le parti contraenti (articolo 4, secondo
paragrafo) che ampliino la portata finanziaria delle disposizioni dell’Accordo,
sarà necessario prevedere un ulteriore disegno di legge che autorizzi eventuali
maggiori oneri.
Analisi tecnico-normativa
Con l’entrata in vigore del presente Accordo di cooperazione di polizia verranno abrogati l’Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico della droga, fatto a Roma il 15 marzo 1991 e il relativo Protocollo aggiuntivo, fatto a Nicosia il 4 maggio 1991, ratificati con la sola ratifica presidenziale nel 1991 di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1991).
Rientrando tra gli atti internazionali aventi natura tecnica, non incide su leggi e regolamenti vigenti e non richiede, pertanto, l’emanazione di norme di adeguamento all’ordinamento interno.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
L’Accordo prevede una completa cooperazione nei vari settori della lotta alla criminalità, coinvolgendo gli organismi della Repubblica di Cipro competenti nella lotto al crimine.
L’Accordo non produrrà impatto sull’organizzazione e sull’attività dell’Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti previsti nell’atto internazionale rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all’esecuzione dell’Accordo.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002. Art. 2. (Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data dall’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 dell’Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l’anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis)
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Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005
231a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.
IN SEDE REFERENTE
(3169) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata ed altre forme di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002
(Esame)
Introduce l'esame il senatore Calogero SODANO (UDC) il quale rileva che l’Accordo di cooperazione di polizia tra l’Italia e Cipro propone l’impegno dei due Paesi a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.
Nell’atto internazionale sono stati peculiarmente indicati i settori di collaborazione ed è stato opportunamente precisato che l’Accordo non riguarda aspetti attinenti all’assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione. Precisa altresì che, per contrastare la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope, la cooperazione verrà attuata con scambi di esperienze e metodi per prevenire l’uso di tali sostanze e con scambi di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle tecniche investigative e di prevenzione dei crimini connessi con il traffico della droga, compreso il cruciale problema del controllo alle frontiere.
Nel settore del terrorismo la cooperazione verrà attuata con scambi di informazioni sulle tecniche, attività e strutture organizzative ascrivibili ad organizzazioni terroristiche operanti nel territorio dei due Paesi o a soggetti sospettati di appartenere a tali organizzazioni.
Nel settore dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani la cooperazione riguarderà lo scambio di informazioni e dati sui flussi, sulle modalità di viaggio e sugli itinerari utilizzati, sui documenti di viaggio e visti falsi e sulle organizzazioni criminali dedite a favorire la consumazione di tali reati. La cooperazione verrà anche attuata mediante la comunicazione, tramite i canali dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) di notizie relative a natanti sospettati di trasportare clandestini, gli scambi di esperienze nella gestione dei flussi migratori e nella materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. In tale ambito di cooperazione rafforzata è stato concordato dalle Parti contraenti che Cipro metterà a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare, o a Forze di polizia, gli impianti di uno dei propri porti per il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo orientale, riservando ad un separato e specifico Accordo la disciplina delle modalità di esecuzione di tale speciale agevolazione.
Ai fini dell’individuazione e del perseguimento dei reati, la cooperazione comprenderà, oltre a scambi di informazioni e dati, l’organizzazione di seminari e corsi di formazione specialistica e lo scambio di esperti in materia di criminalità organizzata. Nell’Accordo vengono indicati gli organi competenti per l’esecuzione e per l’attuazione dell’Accordo e viene sancito l’obbligo di comunicare i rispettivi punti di contatto nazionali. Per la promozione ed il monitoraggio della cooperazione è stata prevista l’istituzione di una Commissione Congiunta, che terrà, se necessario, delle riunioni alternativamente in Italia e a Cipro.
Adeguata tutela viene riservata per la trattazione dei dati sensibili e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo, che per sua natura non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall’Italia e da Cipro.
Viene altresì sancito che ciascuna Parte contraente potrà rifiutare in tutto o in parte o subordinare l’esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui essa limiti la sovranità nazionale, metta in pericolo la sicurezza o gli interessi fondamentali o violi le leggi nazionali del proprio Paese.
Per quanto concerne le eventuali spese per l’attuazione dell’Accordo, ricorda che le stesse rimarranno a carico della Parte contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute, salvo diverse intese.
Data l'importanza del provvedimento in titolo ai fini della lotta in chiave sovranazionale nell'ambito dello spazio mediterraneo verso reati particolarmente odiosi, auspica senz'altro la pronta ratifica dell'Accordo.
Non essendovi senatori iscritti a parlare, interviene il sottosegretario Mantica, il quale sollecita la celere ratifica dell’accordo con Cipro.
Il presidente CASTAGNETTI rende noto che è pervenuto alla Commissione il parere della Commissione bilancio favorevole con una condizione volta al rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.
Il relatore Calogero SODANO illustra brevemente l’emendamento 3.1 volto a recepire le indicazioni espresse nel citato parere della Commissione bilancio.
Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 3.1, posto ai voti, risulta approvato.
La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge come emendato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
225a Seduta
Presidenza del Presidente
(3169) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente FALCIER (FI) in sostituzione del relatore designato, illustra il disegno di legge in titolo, che non suscita rilievi in termini di costituzionalità: propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2005
142a Seduta
Presidenza del Presidente
(3169) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata ed altre forme di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002 : parere favorevole.
DIFESA (4a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2005
42a Seduta
Presidenza del Presidente
(3169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002: parere favorevole;
ISTRUZIONE PUBBLICA (7a)
Sottocommissione per i pareri
LUNEDÌ 21 MARZO 2005
70a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3a Commissione:
(3169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002: parere favorevole;
IGIENE E SANITA’ (12a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 22 MARZO 2005
60a Seduta
Presidenza della Presidente
(3169) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata ed altre forme di criminalita', fatto a Nicosia il 28 giugno 2002 : parere favorevole.
Relazione della 3ª Commissione Affari esteri
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3169-A
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RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE |
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(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) |
Relatore SODANO Calogero)
Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2005
SUL
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell’interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell’economia e delle finanze
col Ministro della salute
e col Ministro per i beni e le attività culturali
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo di cooperazione di polizia tra l’Italia e Cipro propone l’impegno dei due Paesi a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.
Nell’atto
internazionale sono stati peculiarmente indicati i settori di collaborazione ed
è stato opportunamente precisato che l’Accordo non riguarda aspetti attinenti
all’assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione. L’Accordo
precisa altresì che, per contrastare la produzione e il traffico illecito di
sostanze stupefacenti, psicotrope, la cooperazione verrà attuata con scambi di
esperienze e metodi per prevenire l’uso di tali sostanze e con scambi di
informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle
tecniche investigative e di prevenzione dei crimini connessi con il traffico
della droga, compreso il cruciale problema del controllo alle frontiere.
Nel settore del terrorismo la cooperazione verrà
attuata con scambi di informazioni sulle tecniche, attività e strutture organizzative
ascrivibili ad organizzazioni terroristiche operanti nel territorio dei due
Paesi o a soggetti sospettati di appartenere a tali organizzazioni.
Nel settore dell’immigrazione clandestina e della
tratta degli esseri umani la cooperazione riguarderà lo scambio di informazioni
e dati sui flussi, sulle modalità di viaggio e sugli itinerari utilizzati, sui
documenti di viaggio e visti falsi e sulle organizzazioni criminali dedite a
favorire la consumazione di tali reati. La cooperazione verrà anche attuata
mediante la comunicazione, tramite i canali dell’Organizzazione internazionale
di polizia criminale (INTERPOL), di notizie relative a natanti sospettati di
trasportare clandestini, gli scambi di esperienze nella gestione di flussi
migratori e nella materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. In tale
ambito di cooperazione rafforzata è stato concordato dalle Parti contraenti che
Cipro metterà a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina
militare, o a Forze di polizia, gli impianti di uno dei propri porti per il
pattugliamento in alto mare del Mediterraneo orientale, riservando ad un
separato e specifico Accordo la disciplina delle modalità di esecuzione di tale
speciale agevolazione.
Ai fini dell’individuazione e del perseguimento dei
reati, la cooperazione comprenderà, oltre a scambi di informazioni e dati,
l’organizzazione di seminari e corsi di formazione specialistica e lo scambio
di esperti in materia di criminalità organizzata. Nell’Accordo vengono indicati
gli organi competenti per l’esecuzione e per l’attuazione dell’Accordo e viene
sancito l’obbligo di comunicare i rispettivi punti di contatto nazionali. Per
la promozione ed il monitoraggio della cooperazione è stata prevista
l’istituzione di una Commissione congiunta, che terrà, se necessario, delle
riunioni alternativamente in Italia e a Cipro.
Adeguata tutela viene riservata per la trattazione dei
dati sensibili e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali
controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo, che
per sua natura non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali
bilaterali o multilaterali stipulati dall’Italia e da Cipro.
Viene altresì sancito che ciascuna Parte contraente
potrà rifiutare in tutto o in parte o subordinare l’esecuzione di una richiesta
di assistenza o di cooperazione nel caso in cui essa limiti la sovranità
nazionale, metta in pericolo la sicurezza o gli interessi fondamentali o violi
le leggi nazionali del proprio Paese.
Per quanto concerne le eventuali spese per l’attuazione
dell’Accordo, si ricorda come le stesse rimarranno a carico della Parte
contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute salvo diverse
intese.
Si evidenzia infine come il provvedimento in titolo sia
importante ai fini della lotta in chiave sovranazionale nell’ambito dello
spazio mediterraneo verso reati particolarmente odiosi.
La Commissione ha modificato il provvedimento al fine
di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5ª Commissione
permanente.
Sulla base degli elementi di fatto e delle
considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea
l’approvazione del disegno di legge, nel testo come modificato.
Sodano Calogero, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Falcier)
22 marzo 2005
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Nocco)
12 aprile 2005
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all’articolo 3, comma 1, delle parole: «2004-2006» con le altre: «2005-2007» nonché alla sostituzione delle parole: «per l’anno 2004» con le altre: «per l’anno 2005».
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DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
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Testo d’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
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—- |
—- |
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Art. 1. |
Art. 1. |
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(Autorizzazione alla ratifica) |
(Autorizzazione alla ratifica) |
|
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002. |
Identico |
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Art. 2. |
Art. 2. |
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(Ordine di esecuzione) |
(Ordine di esecuzione) |
|
1. Piena ed intera esecuzione è data dall’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 dell’Accordo stesso. |
Identico |
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Art. 3. |
Art. 3. |
|
(Copertura finanziaria) |
(Copertura finanziaria) |
|
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l’anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l’anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
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2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
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Art. 4. |
Art. 4. |
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(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
(omissis)
Approvazione del disegno di legge:
(3169) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3169.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Chiedo al relatore se intende integrarla.
SODANO Calogero, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, non intendo intervenire.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149)
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo XVI dell’Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, ad eccezione della copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell’Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell’articolo 1, comma 3, dell’Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all’articolo 1 della presente legge, cui si provvede mediante apposito provvedimento legislativo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cipro
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L'ABOLIZIONE DEI VISTI.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
18.08.1962.
IN VIGORE SI 01.09.1962.
TITOLO ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI, CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
24.11.1972.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 477 DEL 07.06.1975 - GU N. 255 DEL 24.09.1975.
IN VIGORE SI 25.06.1975.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
29.06.1973.
IN VIGORE SI 17.12.1973.
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
24.04.1974.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 564 DEL 10.07.1982 - GU N. 224 SO DEL 16.08.1982.
IN VIGORE SI 09.06.1983. RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1970.
TITOLO PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO DEL 24.04.1974.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
07.10.1980.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 564 DEL 10.07.1982 - GU N. 224 SO DEL 16.08.1982.
IN VIGORE SI 09.06.1983.
TITOLO ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
02.05.1981.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 310 DEL 28.08.1989 - GU N. 206 SO DEL 04.09.1989.
IN VIGORE SI 02.03.1992.
TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
21.04.1982.
IN VIGORE SI 14.06.1984.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
02.07.1982.
IN VIGORE SI 20.05.1983.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA FIRMATO A NICOSIA IL 02.05.1981.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
28.03.1986 - 10.04.1986.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 310 DEL 28.08.1989 - GU N. 206 SO DEL 04.09.1989.
IN VIGORE SI 02.03.1992.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI DROGA.
LUOGO-DATA
ROMA.
15.03.1991.
IN VIGORE SI 29.07.1991. PROVVISORIAMENTE DAL 15.03.1991.
TITOLO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TRAFFICO ILLECITO E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
04.05.1991.
IN VIGORE SI 29.07.1991. PROVVISORIAMENTE DAL 04.05.1991.
TITOLO ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE HANNO FATTO INGRESSO O CHE SOGGIORNANO ILLEGALMENTE NEL TERRITORIO DEI DUE PAESI, CON PROTOCOLLO APPLICATIVO E DUE ALLEGATI.
LUOGO-DATA
NICOSIA.
28.06.2002
IN VIGORE SI 22.05.2003
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITA'
LUOGO-DATA
NICOSIA.
28.06.2002
TITOLO ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
LUOGO-DATA
NICOSIA.
10.02.2003
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 137 DEL 03.05.2004
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI
LUOGO-DATA
NICOSIA.
27.04.2004
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE
LUOGO-DATA
ROMA.
18.11.2004
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA
LUOGO-DATA
ROMA.
18.11.2004
Elenco degli accordi bilaterali dell’Italia in materia di lotta alla criminalita’
Titolo : ACCORDO CHE ISTITUISCE IL COMITATO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DELLA DROGA E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Stato: STATI UNITI D’AMERICA
Data Firma Accordo : 03/10/1984
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Stato: GRECIA
Data Firma Accordo : 23/09/1986
Titolo : ACCORDO CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UN COMITATO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Stato: FRANCIA
Data Firma Accordo : 13/10/1986
Titolo : ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA INTERNAZIONALE ED IL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI
Stato: AUSTRIA
Data Firma Accordo : 12/11/1986
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO DELLA DROGA E ALTRE FORME DI GRAVE CRIMINALITA'.
Stato: ISRAELE
Data Firma Accordo : 04/12/1986
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Stato: MAROCCO
Data Firma Accordo : 16/01/1987
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Stato: SPAGNA
Data Firma Accordo : 12/05/1987
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE RIGUARDANTE LA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Stato: REGNO UNITO
Data Firma Accordo : 11/01/1989
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Stato: MALTA
Data Firma Accordo : 28/02/1991
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI DROGA
Stato: CIPRO
Data Firma Accordo : 15/03/1991
Titolo : PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TRAFFICO ILLECITO E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Stato: CIPRO
Data Firma Accordo : 04/05/1991
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Stato: ALBANIA
Data Firma Accordo : 24/08/1991
Titolo : ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Stato: ARGENTINA
Data Firma Accordo : 06/10/1992
Provvedimento nazionale : L. N. 50 DEL 31.01.1996
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA
Stato: CILE
Data Firma Accordo : 16/10/1992
Provvedimento nazionale : L. N. 477 DEL 26.10.1995
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEGLI INTERNI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Stato: SLOVENIA
Data Firma Accordo : 28/05/1993
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Stato: ROMANIA
Data Firma Accordo : 28/05/1993
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA
Stato: CROAZIA
Data Firma Accordo : 28/05/1993
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA
Stato: UCRAINA
Data Firma Accordo : 28/05/1993
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA ORGANIZZATA
Stato: BIELORUSSIA
Data Firma Accordo : 28/05/1993
Titolo : ACCORDO CONCERNENTE LA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Stato: FEDERAZIONE RUSSA
Data Firma Accordo : 11/09/1993
Titolo : ACCORDO DI LAVORO PER LA COOPERAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI.
Stato: ISRAELE
Data Firma Accordo : 13/09/1994
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA CONTRO IL TERRORISMO, IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE E ALTRE FORME DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Stato: ARABIA SAUDITA
Data Firma Accordo : 16/12/1995
Titolo : PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE DEL 16.01.1987 IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO DI DROGA
Stato: MAROCCO
Data Firma Accordo : 16/12/1996
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Stato: BRASILE
Data Firma Accordo : 12/02/1997
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Stato: UNGHERIA
Data Firma Accordo : 13/05/1997
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Stato: INDIA
Data Firma Accordo : 06/01/1998
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE SULLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLECITI, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E DI ESSERI UMANI
Stato: TURCHIA
Data Firma Accordo : 22/09/1998
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Stato: REPUBBLICA CECA
Data Firma Accordo : 22/03/1999
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Stato: BULGARIA
Data Firma Accordo : 12/04/1999
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Stato: PANAMA
Data Firma Accordo : 12/09/2000
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TERRORISMO E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Stato: UZBEKISTAN
Data Firma Accordo : 21/11/2000
Titolo : ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E ALLA IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Stato: LIBIA
Data Firma Accordo : 13/12/2000
Titolo : ACCORDO NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E IL RICICLAGGIO DEL DENARO.
Stato: SIRIA
Data Firma Accordo : 03/01/2001
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'.
Stato: CINA
Data Firma Accordo : 04/04/2001
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
Stato: MESSICO
Data Firma Accordo : 19/11/2001
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.
Stato: REPUBBLICA SLOVACCA
Data Firma Accordo : 19/04/2002
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
Stato: MOLDOVA
Data Firma Accordo : 03/07/2002
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E AL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E LORO PRECURSORI.
Stato: TAJIKISTAN
Data Firma Accordo : 21/05/2003
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSFRONTALIERA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
Stato: POLONIA
Data Firma Accordo : 03/07/1997
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE
Stato: ALGERIA
Data Firma Accordo : 22/11/1999
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
Stato: BOSNIA
Data Firma Accordo : 28/01/2002
Titolo : ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E A ALTRE FORME DI CRIMINALITA'.
Stato: CIPRO
Data Firma Accordo : 28/06/2002
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
Stato: PARAGUAY
Data Firma Accordo : 24/10/2002
Titolo : ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA'.
Stato: FEDERAZIONE RUSSA
Data Firma Accordo : 05/11/2003
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'.
Stato: TUNISIA
Data Firma Accordo : 13/12/2003
Titolo : ACCORDO IN MATERIA DI LOTTA ALLA CRIMINALITA'.
Stato: YEMEN
Data Firma Accordo : 26/11/2004
[1] Il CIREFI, creato alla fine del 1992 in base a decisioni dei Ministri UE competenti per l’immigrazione, ha lo scopo di assistere gli Stati membri nello studio dettagliato delle questioni connesse all’immigrazione clandestina e soprattutto alle varie forme di contrasto a tale fenomeno, dall’individuazione delle reti di contrabbandieri di esseri umani a quella dei documenti falsi. Costituisce terreno di intervento del CIREFI, inoltre, lo studio delle misure di rimpatrio possibili. Nel 1999 è stata creata in seno al CIREFI una struttura di allarme tempestivo per la trasmissione di informazioni urgenti su questioni relative all’immigrazione clandestina. Il CIREFI, integrato da esperti degli Stati membri, si riunisce mensilmente presso strutture messe a disposizione dal Segretariato Generale del Consiglio UE, al quale ultimo il CIREFI presenta annualmente un rapporto di attività.
[2] Un emendamento del Senato ha provveduto ad aggiornare in tal guisa la copertura.