XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Ripartizione per il 2005 dei contributi del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni - Schema di D.M. (art. 32, co. 2, L. n. 448/2001)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 421
Data: 23/05/05
Descrittori:
CENTRI E ISTITUTI DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE   CONTRIBUTI PUBBLICI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
L n.448 del 28/12/01 Art.32 co.2     

Servizio studi

 

pareri al governo

Ripartizione per il 2005 dei contributi del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni

Schema di D.M.

(art. 32, co. 2, L. n. 448/2001)

n. 421

 

 

xiv legislatura

23 maggio 2005

 

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: ES0393.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  5

§      Lo schema di decreto n. 485  5

Schede di lettura

§      Evoluzione della disciplina dei contributi ad enti di pertinenza del Ministero degli Affari esteri11

Schema di decreto

§      Schema di decreto, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di ripartizione per il 2005 dei contributi del Ministero degli Affari esteri ad enti ed associazioni23

§      Relazione di accompagnamento allo schema di decreto  23

Attività parlamentare

Esame parlamentare dei precedenti schemi di decreto Schema di ripartizione dei contributi per il 2004 e schema di decreto per la revisione triennale 2004-2006 della tabella sui contributi agli enti internazionalistici

§      Camera dei deputati

-       III Commissione (Affari esteri)

Seduta del 4 maggio 2004  41

Seduta del 5 maggio 2004  49

Seduta dell’11 maggio 2004  53

§      Senato della Repubblica

-       3a Commissione (Affari esteri)

Seduta del 5 maggio 2004  55

Seduta dell’11 maggio 2004  57

Seduta del 19 maggio 2004  61

Ulteriore attività parlamentare recente

§      Camera dei deputati

-       III Commissione (Affari esteri)

Seduta del 18 marzo 2003  67

Seduta del 9 novembre 2004  77

Seduta del 16 novembre 2004  81

Seduta del 9 febbraio 2005  85

Normativa di riferimento

§      L. 21 marzo 1958, n. 259 Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria  99

§      D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste (art. 46)113

§      L. 28 dicembre 1982, n. 948 Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri115

§      L. 3 agosto 1985, n. 411 Concessione di un contributo statale ordinario alla società “Dante Alighieri”119

§      L. 11 dicembre 1985, n. 760 Adesione dell’Italia all’emendamento all’articolo 16 dello statuto organico dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, adottato dall’assemblea generale dell’Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione  121

§      L. 12 gennaio 1991, n. 13 Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica  123

§      D.M. 13 giugno 1995 Approvazione della tabella triennale dei contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico  127

§      L. 13 luglio 1995, n. 295 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa (art. 1)129

§      L. 25 novembre 1995 n. 505 Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (artt. 2-17)133

§      L. 28 dicembre 1995 n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, commi 40-44)141

§      Decreto Ministero Affari esteri 18 aprile 1996  145

§      L. 23 dicembre 1996 n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 2, comma 178)147

§      Decreto Ministero Affari esteri  16 maggio 1997  149

§      L. 22 luglio 1998 n. 265 Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)151

§      L. 3 agosto 1998, n. 296 Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero  153

§      D.M. 13 novembre 1998  Approvazione della tabella degli enti a carattere internazionalistico, finanziati e sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri per il triennio 1998-2000  155

§      L. 13 aprile 2000, n. 94 Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, con sede in Roma  157

§      D.M. 21 marzo 2001  Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2001-2003 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri159

§      D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 4 e 14)161

§      L. 28 dicembre 2001 n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)165

§      M.A.E. - 26 giugno 2002 Decreto di ripartizione anno 2002 dei contributi ad enti e associazioni, ai sensi dell’art. 32, co. 2, della L. 448/2001  167

§      M.A.E. - 25 luglio 2003 Decreto di ripartizione anno 2003 dei contributi ad enti e associazioni, ai sensi dell’art. 32, co. 2, della L. 448/2001  165

§      M.A.E. – Decreto n. 002564, di ripartizione per l’anno 2004 dei contributi ad enti e associazioni, ai sensi dell’art. 32, co. 2, della L. 448/2001  167

§      L. 24 dicembre 2003 n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, comma 162)169

§      D.M. 10 agosto 2004 Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato, per il triennio 2004-2006, a favore degli enti a carattere internazionalistico, sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri171

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311.  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (Tabella C  -  Ministero degli Affari esteri, cap. 1163)175

Documentazione

§      Relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte dagli enti internazionalistici inclusi nella tabella di contributi ordinari 2001-2003 (art. 3 legge 28 dicembre 1982, n. 948) Anno 2003  179

§      Relazione sull’attività svolta dalla società Dante Alighieri, per l’anno 2003 (Trasmessa dal ministro degli affari esteri il 5 aprile 2004, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411)179

§      Relazione sull’attività svolta dall’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO), riferita all’anno 2003 (Trasmessa dal ministro degli affari esteri il 15 ottobre 2004, ai sensi dell’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70)179

 

 

 

 

 


Scheda di sintesi


 

Dati identificativi

 

 

Numero dello schema di decreto

485

Titolo

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2005

Ministro competente

Ministro degli Affari esteri

Norma di riferimento

Articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Settore d’intervento

Politica estera

Numero di articoli

-

Date

 

§       presentazione

9 maggio 2005

§       assegnazione

11 maggio 2005

§       termine per l’espressione del parere

31 maggio 2005

Commissione competente

III (Affari esteri)

Rilievi di altre Commissioni

-

 

 


 

Presupposti normativi

 

 

Lo schema di Decreto all'esame della Commissione Affari esteri è  sottoposto a parere parlamentare sulla base dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che disciplina i finanziamenti ad alcuni degli enti e associazioni cui contribuisce il Ministero degli Affari esteri.

 

 


 

Contenuto

 

 

Lo schema di decreto n. 485

Lo schema di decreto in oggetto costituisce la quarta applicazione in ordine di tempo delle previsioni dell’articolo 32, comma 2 della legge finanziaria per il 2002.

Il citato comma 2 dispone che i contributi - a favore degli enti e associazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 - di interesse di ogni Ministero vengano raggruppati in un'unica UPB (Unità previsionale di base) del relativo stato di previsione. La ripartizione dei contributi viene affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 gennaio di ogni anno. Ai sensi del successivo comma 3, la quantificazione annuale dell’UPB che ogni Ministero attribuisce al finanziamento di enti e associazioni avviene nella Tabella C della legge finanziaria (per il Ministero degli Affari esteri a carico del cap. 1163).

Nella relazione che accompagna lo schema di Decreto per il 2005 si evidenzia anzitutto l’eterogeneità, sia dal punto di vista giuridico che da quello delle finalità, degli enti destinatari dei finanziamenti: mentre infatti gli enti a carattere internazionalistico agiscono in regime di diritto privato, ovvero sono O.N.L.U.S., e compiono studi e attività di formazione su temi di carattere internazionale; la Società “Dante Alighieri” è un ente morale costituito allo scopo di diffondere in tutto il mondo la lingua e la cultura italiana.D’altra parte l’UNIDROIT (Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato) è un Organismo internazionale con sede a Roma, laddove il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico – con sede a Trieste – è un ente scolastico aperto a studenti di tutto il mondo. Infine l’Is.I.A.O. (Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente) è un ente di diritto pubblico totalmente finanziato dallo Stato.

La relazione del Governo ricorda inoltre che per il triennio 2004-2006 l’elenco degli enti internazionalistici da finanziare, nonché l’importo annuale a favore di ciascun ente, sono determinati dal Decreto del Ministro degli Affari esteri n. 2565 del 10 agosto 2004, con il quale è stata operata la revisione triennale della tabella prevista dall’art. 1 della legge n. 948/1982.

Tuttavia, tanto per gli enti a carattere internazionalistico, quanto per gli altri, per il 2005 si presenta – in ossequio alle direttive sul controllo e la razionalizzazione della spesa pubblica – una riduzione rispetto all’anno precedente: infatti, mentre la legge finanziaria per il 2004 indicava per l’anno 2005 un importo delle risorse da ripartire pari a 7.216.000 euro, la tabella C della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha rideterminato in 6.619.000 euro l’importo della dotazione 2005, relativa a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero degli Affari esteri. La riduzione di 597.000 euro rispetto allo stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 2004 corrisponde ad una variazione negativa dell’8,3% circa.

La relazione fa presente che la riduzione ha inciso diversamente per i vari enti: mentre infatti sono stati più fortemente penalizzati i contributi straordinari per specifiche iniziative proposte dagli enti a carattere internazionalistico, è stato possibile limitare i tagli a carico soprattutto della Società Dante Alighieri, ma anche quelli gravanti sull’Is.I.A.O., sul Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico e sui finanziamenti ordinari agli enti a carattere internazionalistico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, gli stanziamenti previsti dalla tabella allegata allo schema di decreto si assestano per il 2005 come da tabella della pagina seguente:

 

 

 

 

 

 

(euro)

ENTE O INIZIATIVA

Importo 2005

Importo 2004

riduzione percentuale

 

Contributi ordinari agli enti a carattere internazionalistico

            

1.200.000

      

1.275.000

 

5,8

 

           -  Contributi straordinari

219.000

465.646

52,9

Contributo alla Società Dante Alighieri

1.340.000

1.380.000

2,8

Assegno per il funzionamento dell’UNIDROIT

250.000

257.354

2,8

Contributo straordinario al Collegio del Mondo Unito

1.440.000

1.538.000

6,3

Partecipazione italiana ad organismi internazionali (contributi all’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente)

2.170.000

2.300.000

5,6

T O T A L E

6.619.000

 

7.216.000

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto specificamente concerne gli stanziamenti a favore degli enti a carattere internazionalistico, nel 2005 lo schema di Decreto propone la  ripartizione di cui alla tabella della pagina seguente:

 

 

 

 

 

 

 

(euro)

 

ENTE O INIZIATIVA

 

IMPORTO 2005

IMPORTO 2004

SIOI  -  Società italiana per l’organizzazione internazionale

259.000

 

275.000

ISPI  -  Istituto per gli studi politica internazionale

254.000

270.000

IAI  -  Istituto affari internazionali

235.000

250.000

IPALMO  - Istituto per le relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa, dell’America latina e del Medio Oriente

99.000

105.000

CeSPI  - Centro studi di politica internazionale

72.500

77.000

CIME  -  Consiglio italiano del Movimento europeo

37.500

40.000

Aspen Institute Italia

37.500

40.000

Fondazione Liberal

37.500

40.000

Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale “Alcide de Gasperi"

37.500

40.000

AICCRE  -  Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa

28.000

30.000

Centro studi americani

24.500

26.000

Comitato Atlantico italiano

21.000

22.000

CIPMO  -  Centro italiano per la pace in Medio Oriente

19.000

20.000

Fondazione Rosselli

19.000

20.000

Fondazione Craxi

19.000

20.000

Contributi straordinari a favore di singole iniziative o per l’esecuzione di programmi straordinari

219.000

465.646

T O T A L E

1.419.000

1.740.646

 


Schede di lettura

 


 

 

Evoluzione della disciplina dei contributi ad enti di pertinenza del Ministero degli Affari esteri

I contributi ad enti e associazioni varie, anche per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri, prima della legge 549/1995 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1996) erano appostati in singoli capitoli di bilancio, correlati a leggi: con i commi 40-43 dell’articolo 1 della legge n. 549 del 1995 fu stabilito che i contributi di interesse di ogni Ministero fossero raggruppati in un unico capitolo del relativo stato di previsione. Mentre l'importo complessivo annuale dei contributi continuava ad essere determinato con legge (finanziaria, tabella C), la ripartizione di essi veniva affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 44 disponeva poi una riduzione degli stanziamenti del 20 per cento annuo nei successivi tre esercizi finanziari (1996-1998).

Una prima deroga alla normativa suesposta, per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri, si è avuta con l'articolo 2, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997): ivi è stato stabilito che le disposizioni dell'art.1, comma 40, della legge 549/1995 non si applicassero ad una serie di enti e organismi, tra i quali quelli di interesse del Ministero degli Affari esteri erano:

I)     Organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero (inclusi  i fondi per borse di studio connesse ad Accordi internazionali);

II)    Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei;

III)    UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale);

IV)   Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica;

V)    Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino;

VI)   Istituti italiani di cultura all'estero.

 

Successivamente, il comma 1 dell’articolo unico della legge 3 agosto 1998, n. 296, “Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero”, ha introdotto una nuova deroga ai commi 40-43 della legge 549/1995, escludendo da detta normativa i seguenti organismi di interesse del Ministero degli Affari esteri:

 

Associazione internazionale di archeologia classica     

Società “Dante Alighieri”;

Maison d’Italie (Parigi);

Associazione “Villa Vigoni” di Menaggio;

Collegio del Mondo Unito nell’Iniziativa centro-europea;

Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

Istituto italo-latinoamericano (IILA);

Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri;

Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO);

Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF);

Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI);

Scuole non governative all’estero;

Istituzioni scolastiche ed universitarie straniere;

Scambi socio-culturali giovanili internazionali;

Corsi di formazione per docenti di lingua italiana;

Enti e associazioni per l’assistenza delle collettività italiane all’estero;

Comitati degli italiani all’estero (COMITES).

 

Di conseguenza è stata indirettamente ripristinata la precedente normativa sui contributi del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni, in quanto sommando gli effetti del comma 1 della legge 296/1998 alla deroga disposta dalla legge n. 662 del 1996, per tutti gli enti e associazioni di interesse del MAE sono decadute le previsioni dei commi 40-43 dell’art. 1 della legge n. 549 del 1995.

 

La legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha disposto all'articolo 32, commi 2 e 3, un parziale ripristino della disciplina dettata dalla legge 549/1995, che riguarda anche alcuni enti di interesse del Ministero degli Affari esteri. I citati commi 2 e 3 infatti dispongono che i contributi - a favore degli enti e associazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 - di interesse di ogni Ministero vengano raggruppati in un'unica UPB (Unità previsionale di base) del relativo stato di previsione. La ripartizione dei contributi viene affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 gennaio di ogni anno. La quantificazione annuale dell’UPB che ogni Ministero attribuisce al finanziamento di enti e associazioni avviene nella Tabella C della legge finanziaria; per gli esercizi 2002-2004 si opera una riduzione della dotazione complessiva, a legislazione vigente, del 10,43 per cento.

Per quanto riguarda gli enti e associazioni interessati da tali previsioni cui contribuisce il Ministero degli Affari esteri essi sono:

a)        Enti e associazioni per l’assistenza delle collettività italiane all’estero;

b)        Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri;

c)        Società “Dante Alighieri”;

d)        Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

e)        Collegio del Mondo Unito nell’Iniziativa centro-europea;

f)          Organismi internazionali per la partecipazione ai quali il MAE contribuisce.

 

Infine, l'articolo 3, comma 162, della legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha espunto dall'elenco di enti e associazioni interessati dalle previsioni sopra richiamate della legge finanziaria 2002 quelli che si dedicano all' assistenza delle collettività italiane all’estero, individuati nel DPR 200/1967 ("Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari").

 

Gli enti a carattere internazionalistico

La legge 28 dicembre 1982, n. 948, come modificata dalla legge 30 ottobre 1989, n. 354, reca Norme per l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Destinatari dei contributi sono gli enti che svolgono attività di studio, ricerca e formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, a condizione che operino sulla base di una programmazione triennale e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

Ai sensi della legge 948/82, il contributo destinato ai singoli enti è determinato da una tabella allegata alla legge stessa e soggetta a revisione triennale mediante decreto del Presidente della Repubblica[1]. In sede di revisione della tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributi: in tal caso il contributo statale non può superare il 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno.

Il contributo, programmato su base triennale, viene però erogato annualmente e ha carattere ordinario. Tuttavia la legge 948/82 prevede, all'art. 2, che il Ministro degli esteri possa concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse. Di tali contributi e delle ragioni che li hanno determinati il Ministro deve dare conto nella relazione annuale al Parlamento, prevista all'art. 3 della stessa legge 948/82. L'ultima relazione presentata dal Governo è relativa all’anno 2002, ed è pubblicata nel presente fascicolo in allegato.

La legge 948/82 prevede la vigilanza del Ministero sulla destinazione dei finanziamenti concessi, attraverso l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti nonché di altri documenti. E' inoltre prevista, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Dopo la parentesi rappresentata, anche per quanto concerne i finanziamenti agli enti a carattere internazionalistico, dalla sopra ricordata disciplina dettata dalla legge 549/1995; vi è stato il ripristino, per questi enti, della ripartizione triennale con Decreto del Ministro degli Affari esteri, ai sensi della legge n. 948 del 1982.

Tale ripristino è stato reso effettivo con il Decreto del Ministro degli Affari esteri 21 marzo 2001, Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2001-2003 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri. Successivamente, il Decreto del Ministro degli Affari esteri 10 agosto 2004, Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato, per il triennio 2004-2006, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, ha operato la revisione degli enti ammessi ai contributi statali, quantificando altresì la misura annuale degli stessi.

Si ricorda che mentre il Decreto che approva la tabella triennale configura per il triennio di riferimento gli enti beneficiari e i relativi importi ordinari annuali, nonché l'ammontare dei contributi straordinari per singoli progetti previsti dall'art. 2 della legge 948/1982; altri interventi normativi possono naturalmente, di anno in anno, determinare effetti di incremento o decremento, come accaduto ad esempio con il sopra richiamato  art. 32, comma 3, della legge finanziaria 2002.

Nella relazione di accompagnamento dello schema di Decreto per la revisione della tabella 2004-2006 il Governo evidenziava il proprio orientamento per un maggior peso della quota per contributi straordinari su progetti, osservando come tale scelta risulti conforme alle conclusioni dell'Indagine conoscitiva sui finanziamenti agli enti internazionalistici, conclusa dall'apposito Comitato della Commissione Affari esteri nel marzo 2003. Conseguentemente, mentre nel periodo 2001-2003 la ripartizione tra contributi ordinari e straordinari era rispettivamente dell'85,7 e del 14,3 per cento, nel 2004-2006 essa si attesta al 73,2 e al 26,8 per cento.

Per quanto invece concerne l'individuazione degli enti beneficiari, la revisione è stata operata valutando in particolare l’attività pregressa, la qualità e la realizzabilità dei programmi triennali presentati, la prevalenza del carattere pubblico e di documentazione dell'attività, la capacità di attrarre risorse private, l'investimento nella ricerca e nel collegamento a più ampie reti internazionali e al mondo universitario, il livello di formazione specializzata che gli enti possono offrire ai giovani per un proficuo ingresso nelle Istituzioni europee e nelle Organizzazioni internazionali.

Sulla scorta di queste considerazioni, il numero di enti beneficiari del contributo statale scende, nel Decreto per il triennio 2004-2006, da 18 a 15, nell'intento - anche qui in consonanza con le conclusioni dell'Indagine conoscitiva - di rendere più efficace la contribuzione concentrandola su un numero minore di beneficiari, e con una soglia minima per ciascun ente non inferiore a 20.000 euro annui.

 

Pertanto, lo stanziamento annuale 2004-2006 a favore degli enti a carattere internazionalistico viene ad essere ripartito tra i vari organismi come da tabella della pagina seguente:

 


 

(euro)

 

ENTE O INIZIATIVA

 

IMPORTO ANNUALE

SIOI  -  Società italiana per l’organizzazione internazionale

275.000

 

ISPI  -  Istituto per gli studi politica internazionale

270.000

IAI  -  Istituto affari internazionali

250.000

IPALMO  - Istituto per le relazioni tra l’Italia e i paesi dell’Africa, dell’America latina e del Medio Oriente

105.000

CeSPI  - Centro studi di politica internazionale

77.000

CIME  -  Consiglio italiano del Movimento europeo

40.000

Aspen Institute Italia

40.000

Fondazione Liberal

40.000

Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale “Alcide de Gasperi"

40.000

AICCRE  -  Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa

30.000

Centro studi americani

26.000

Comitato Atlantico italiano

22.000

CIPMO  -  Centro italiano per la pace in Medio Oriente

20.000

Fondazione Rosselli

20.000

Fondazione Craxi

20.000

Contributi straordinari a favore di singole iniziative o per l’esecuzione di programmi straordinari

465.646

T O T A L E

1.740.646

 

 


 

Infine, la tabella che segue mostra l’andamento storico dei contributi[2] agli enti internazionalistici, dal 1982 al 2006, risultante dai decreti di ripartizione annuale o triennale.

 

Serie storica dei contributi a enti internazionalistici 1982-2006

(in milioni di lire)

anni

1982

83/85

86/88

89/91

92/93

1994

1995

1996

1997

1998-2000

2001-2003

2004-2006

Archivio disarmo

 

 

 

50

50

37.5

 

 

 

 

 

 

Aspen Istitute Italia

 

 

 

 

260

195

 

 

 

 

 

77

AICCRE Ass. Cons. Comuni Europa

300

310

305

350

350

262.5

180

144

139.2

70

65

58

AISPE Ass.It.studi politica estera

 

 

 

 

 

 

100

80

77.3

70

 

 

Casa d'Europa di Roma

 

 

10

15

15

11.25

 

 

 

 

 

 

Centro studi americani

20

25

35

40

40

30

40

32

31

 

65

50

CESPI Centro studi politica internaz.

 

 

50

100

330

247.5

250

200

193.3

250

234

149

CIPMO Centro ital. per la pace in M.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

39

Circolo studi diplomatici

 

 

 

 

 

 

30

24

23.2

 

 

 

CISDCE Centro intern. Comunità Eu

45

35

45

100

100

75

120

96

93

 

 

 

CIFE Centro italiano formazione eur.

10

10

10

30

30

22.5

 

 

 

 

 

 

anni

1982

83/85

86/88

89/91

92/93

1994

1995

1996

1997

1998-2000

2001-2003

2004-2006

Centro relazioni italo-arabe

50

50

65

65

70

52.5

50

40

39

 

 

 

CIME Consiglio italiano mov europeo

250

220

245

250

200

150

150

120

116

150

140

77

Comitato Atlantico italiano

 

 

50

100

100

75

75

60

59

50

55

43

Fondazione Feltrinelli

 

 

 

 

75

56.25

 

 

 

 

 

 

Fondazione Lelio Basso

 

 

50

80

85

63.75

 

 

 

 

 

 

Fondaz. Alcide de Gasperi

 

 

 

100

230

172.5

170

136

132

130

132

77

Fondazione Liberal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Fondazione Rosselli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Fondazione Craxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Forum per i problemi pace e guerra

 

 

 

50

50

37.5

 

 

 

40

38

 

Intercultura

 

 

 

 

20

15

 

 

 

 

 

 

IAI Istituto affari internazionali

250

255

400

750

845

633.7

650

520

503

700

637

484

ICEPS Ist.coop. econ.e sviluppo

 

 

 

 

 

 

70

56

55

70

65

 

ISIA Istituto italiano per l'Asia

 

40

40

50

70

52.5

40

32

31

 

28

 

ISMEO Ist.it. medio e estremo oriente

700

700

810

1.350

1.350

1.012

1.250

 

 

 

 

 

Istituto italo africano - dal 1996: ISIAO[3]

 

 

 

900

900

675

1.180

1.944

1.880

 

 

 

anni

1982

83/85

86/88

89/91

92/93

1994

1995

1996

1997

1998-2000

2001-2003

2004-2006

ICEI Istituto cooperazione econ.internaz.

 

 

 

50

130

97.5

 

 

 

 

 

 

ICIPEC Istituto coop.pol.econ.cult.

 

10

10

70

80

60

 

 

 

 

 

 

IPO Istituto per l'Oriente Nallino

50

50

60

65

70

52.5

30

24

23.8

 

 

 

IPALMO Ist.relaz.Italia Africa Am.Lat.

 

10

10

600

620

465

300

240

233

300

281

203

Istituto universitario studi europei

50

40

40

45

50

37.5

 

 

 

40

38

 

ISPI Istit.studi politica internazionale

400

420

1.040

1.040

1.040

780

1.000

800

773

850

740

523

Istit.intern.diritto umanitario

 

 

 

 

40

30

40

32

31

30

28

 

Ist. Europa centro-orientale e balcanica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

38

 

SIOI Società italiana organizz.intern.

450

450

600

750

800

600

900

720

696

800

750

532

Università del Mediterraneo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

38

 

Contributi straordinari (ex art.2 L.948/82)

 

 

 

 

 

 

375

300

400

225

655

902

TOTALI

2.575

2.625

3.875

7.000

8.000

6.000

7.000

5.600

5.529

3.855

4.055

3.370

 


Schema di decreto

 


 

 

 


Attività parlamentare

 


Esame parlamentare dei precedenti schemi di decreto
Schema di ripartizione dei contributi per il 2004 e schema di decreto per la revisione triennale 2004-2006 della tabella sui contributi agli enti internazionalistici

 

 


 

Camera dei deputati

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

ATTI DEL GOVERNO

 

Martedì 4 maggio 2004. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Roberto Antonione.

 

La seduta comincia alle 12.10.

 

Schema di decreto ministeriale sulla revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2004-2006.

Atto n. 359.

(Esame congiunto e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Cesare RIZZI (LNFP), relatore, illustra gli schemi di decreto ministeriale in esame.

In particolare, osserva che lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione dello stanziamento per il 2004 relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (atto n. 358) è disposto in applicazione dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).

Il comma 2 dell'articolo 32 della legge citata prevede che tutti i contributi che lo Stato versa ad enti, associazioni ed altri organismi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello Stato di previsione di ciascun Ministero, secondo una suddivisone in voci riportata nella tabella 1 della legge n. 448/2001, che, per quel che riguarda il Ministero degli Esteri, distingueva solitamente sei voci di spesa. La legge finanziaria per il 2004 ha tuttavia stabilito di scorporare dal capitolo il contributo alle associazioni che operano per l'assistenza delle comunità italiane all'estero, per cui quest'anno la suddivisione dei fondi stanziati riguarderà le seguenti cinque categorie di enti: contributi agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri; contributo alla società «Dante Alighieri»; assegno per il funzionamento UNIDROIT, istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato; contributo straordinario al Collegio del Mondo Unito; partecipazione italiana ad organismi internazionali.

La quantificazione annuale totale del finanziamento di ciascun Ministero all'UPB «contributo ad enti ed altri organismi» è definita nella Tabella C della Finanziaria.

Lo stanziamento complessivo sarà poi suddiviso tra i capitoli con un decreto di ciascun ministro, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

La legge finanziaria per il 2004, prevede uno stanziamento complessivo di 7.216.000 euro per l'UPB «contributi ad enti ed altri organismi» da parte dell'amministrazione degli affari esteri. L'anno scorso erano stati stanziati 9.981.000 euro, da considerare al netto dei 2.744.000 destinati agli enti che assistono gli italiani del mondo, quest'anno scorporati dall'ammontare complessivo.

Appare evidente una progressiva riduzione di tale somma nel corso degli anni: era già calata del 12 per cento nel 2002, dell'8 per cento nel 2003 e si registra un'ulteriore diminuzione di circa il 20 per cento quest'anno.

La riduzione di disponibilità finanziarie investe in maniera percentualmente omogenea tutte le voci della Tabella, con esclusione della società «Dante Alighieri», che riceverà circa 60.000 euro in più, e dei fondi destinati agli enti a carattere internazionalistico, che complessivamente riceveranno 145.000 euro in più. Fa tuttavia presente che proprio questi ultimi si erano visti ridurre costantemente il finanziamento pubblico dal 1995 ad oggi e ben del 24 per cento solo dal 2001 in poi.

Per quel che riguarda la ripartizione dei fondi destinati ai vari enti a carattere internazionalistico, quest'anno l'elenco degli enti a carattere internazionalistico che beneficeranno del contributo del Ministero deve essere rinnovato, come avviene ogni tre anni, ai sensi della legge n. 948 del 1982, recante «Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri». Il nuovo elenco, con la relativa assegnazione dei fondi, è contenuto nel secondo schema di decreto ministeriale, concernente la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2004-2006 (atto n. 359).

Dei 40 enti che hanno avanzato richiesta di finanziamento 13, selezionati in gran parte tra quelli già presenti negli elenchi degli anni precedenti, riceveranno fondi dal Ministero degli affari esteri.

La vera innovazione operata dal decreto proposto dal Governo riguarda però la suddivisione dei contributi disponibili tra bilancio ordinario e contributi straordinari, erogati su progetti specifici.

Il Ministero degli affari esteri sceglie per il triennio 2004-2006 di aumentare dal 14,3 per cento al 29,6 per cento i contributi straordinari, con conseguente contrazione dei contributi ordinari. La scelta è stata fatta a seguito dei risultati dell'indagine conoscitiva condotta dal comitato permanente sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri, attraverso l'audizione dei rappresentanti di tutti gli enti internazionalistici finanziati dal Ministero stesso e di cui si è dato conto nel documento finale presentato il 18 marzo 2003 e approvato dalla Commissione.

Elenca poi gli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2004-2006. Riporta inoltre la quantificazione degli stanziamenti suddivisi per voci, previsti dai due schemi di decreto ministeriale in esame.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole sugli schemi di decreto ministeriale in esame.

Il sottosegretario Roberto ANTONIONE, intervenendo sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione dello stanziamento per il 2004 relativo ai contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (atto n. 358), fa presente che lo schema di decreto citato riguarda la suddivisione dell'ammontare complessivo stanziato per il corrente anno dalla legge finanziaria per il 2004 (7.216.000 euro, capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri), fra i vari enti, o gruppi di enti, che ricevono per legge un contributo statale. Nel 2003 la cifra stanziata (9.981.000 euro) comprendeva anche i contributi per l'assistenza alle collettività all'estero, ora finanziati con separato apposito capitolo.

I contributi sono erogati in base a specifiche leggi, con le quali il Parlamento ha definito di interesse pubblico l'attività dell'ente e in quanto tale meritevole del sostegno dello Stato. Si tratta dei seguenti enti: la Società «Dante Alighieri»; l'Istituto Italiano per l'Asia e per l'Oriente; il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico; l'UNIDROIT (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato); Enti a carattere internazionalistico (stanziamento complessivo).

La relazione di accompagnamento al provvedimento fornisce informazioni di dettaglio sull'attività di ciascun ente, sull'entità del contributo previsto per il 2004 e sulle relative motivazioni.

Quanto contenuto nella relazione va tuttavia integrato con due osservazioni.

La prima osservazione concerne il fatto che per le esigenze di contenimento della spesa pubblica, sono state gradualmente ridotte negli ultimi anni le risorse totali disponibili per sostenere le attività degli enti. Si è trattato di una disposizione, purtroppo necessaria, che ha interessato tutti i Ministeri.

Si sono quindi trovati in maggiore difficoltà quegli enti più dipendenti dai fondi statali, che vi hanno fatto fronte razionalizzando al massimo le spese e concentrando le loro attività nelle aree prioritarie.

La stretta finanziaria, certo molto dolorosa, ha avuto anche l'effetto di accelerare una transizione ormai inevitabile verso un più attivo coinvolgimento del settore privato e delle altre componenti del sistema pubblico (regioni, enti locali, Commissione europea) nelle attività degli enti. È uno sviluppo importante e necessario. Non si tratta infatti solo di un'esigenza finanziaria, di assicurare la diversificazione delle entrate e l'operatività dell'ente. Altrettanto importante è la considerazione che solo coinvolgendo maggiormente gli attori pubblici e privati interessati (quelli che in inglese sono definiti gli stakeholders), gli enti potranno calibrare meglio la loro azione, adeguandola alle nuove esigenze.

La seconda osservazione si riferisce alla Società «Dante Alighieri». Lo schema di decreto prevede infatti un aumento, anche se contenuto, dello stanziamento per la citata società, con la quale il Ministero collabora in maniera sempre più stretta. La rete di comitati all'estero della Società «Dante Alighieri» è una componente essenziale dell'azione complessiva del Ministero per la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, che il Governo ha definito come una sua priorità.

Per tale motivo il Ministero degli Esteri ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento ordinario, uno stanziamento integrativo a favore della Società «Dante Alighieri» per il 2004, da finalizzare al programma di insegnamento dell'italiano ed all'opera dei comitati operanti in quei Paesi in cui non c'è un istituto italiano di cultura.

Va tenuto inoltre presente che il Ministero sostiene direttamente - sui fondi per gli italiani all'estero - molti dei comitati della Società «Dante Alighieri» che organizzano corsi di lingua e cultura per gli italiani che vivono all'estero e per i loro discendenti, per un ammontare che nel 2003 è stato pari a circa 1.300.000 euro.

Il secondo schema di decreto ministeriale in esame è relativo alla tabella triennale dei contributi ordinari. Lo schema del decreto di ripartizione del capitolo 1163 prevede di destinare ai contributi a favore degli enti di diritto privato a carattere internazionalistico (cioè degli istituti e centri di ricerca specializzati in relazioni internazionali) una somma complessiva annua di 1.740.000 euro, (rispetto a 1.595.000 nel 2003). Esso individua - in attuazione della legge n. 948 del 1982 - gli enti che nel triennio 2004-2006 riceveranno un contributo statale al bilancio; stabilisce, inoltre, la somma da destinare a contributi straordinari per singole iniziative e progetti intrapresi anche da enti non ricompresi nella tabella triennale.

Nel rimandare alla relazione di accompagnamento per la illustrazione dei criteri seguiti per la preparazione della tabella, fa presente che più ampie considerazioni ed una puntuale descrizione dell'attività svolta dagli enti sono contenute nella Relazione annuale al Parlamento predisposta dal Ministero in attuazione dell'articolo 3 della citata legge n. 948 del 1982. La Commissione ha ricevuto la Relazione relativa all'anno 2002.

Ritiene tuttavia di svolgere tre brevi considerazioni.

La Commissione Affari esteri della Camera, con l'apposito comitato permanente presieduto dal deputato Rizzi, ha compiuto un'approfondita indagine conoscitiva sugli enti internazionalistici.

Lo schema di decreto recepisce molte conclusioni dell'indagine, in particolare quelle in materia di: razionalizzazione dei contributi ordinari al bilancio, perché essi non siano frammentati su un numero troppo ampio di beneficiari; graduale riequilibrio fra contributi ordinari al bilancio e contributi finalizzati a singoli progetti; distinzione netta fra le attività di ricerca e di formazione del personale diplomatico e delle carriere internazionali (sostenute con la legge n. 948 del 1982) e quelle di cooperazione (per le quali esistono evidentemente specifici strumenti finanziari); priorità a quei centri che sono in grado di raccordarsi strettamente con Università, enti locali, altri centri italiani e stranieri.

Lo schema di decreto in esame prevede la riduzione del numero degli enti beneficiari del contributo ordinario al bilancio, dai 18 del precedente triennio a 13. È stata inoltre applicata quella che può essere definita una «soglia minima» di contributo (di 20.000 euro), per evitarne la polverizzazione.

Lo schema di decreto prevede inoltre che la percentuale da destinare a contributi a progetto rispetto a quella per i contributi ordinari passi da un rapporto 14 per cento/86 per cento del triennio scorso, ad uno del 30 per cento/70 per cento, proprio per attuare quel graduale riequilibrio fra i due strumenti auspicato dalla Commissione.

L'aumento delle disponibilità per contributi a progetto consentirà di sostenere anche 1'attività di quegli enti non inseriti nella tabella di contributi. Il Ministero degli affari esteri intende infatti collaborare utilizzando questa modalità con quei centri di piccole dimensioni, ma competenti e specializzati su singole aree geografiche o su singole tematiche. Con la stessa modalità intende anche lavorare con gli enti maggiori per progetti strettamente legati alla nostra azione di politica estera, su temi quali il Mediterraneo, i rapporti con i nuovi vicini dell'Unione europea a 25, la riforma delle Nazioni Unite e le questioni di governance, i nuovi compiti dell'Alleanza Atlantica.

L'obiettivo è incoraggiare fortemente le attività di studio e ricerca, incoraggiare gli enti a lavorare sempre più insieme e mettere in rete le capacità e professionalità presenti nei centri di ricerca e nelle Università per migliorare la capacità di analisi e di approfondimento sulle questioni cruciali per la politica estera italiana.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) esprime preliminarmente il proprio personale apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato permanente sugli enti internazionalistici, presieduto dal deputato Rizzi. A tale proposito, rileva come il citato comitato abbia evidenziato l'importanza dell'attività svolta da centri specializzati per particolari aree geografiche o provvisti di competenze ben definite: osserva però che il Centro italiano per la pace in Medio Oriente, pur presentando tali specifiche caratteristiche, che lo renderebbero meritevole di una particolare attenzione, ha visto integralmente decurtati i finanziamenti di cui godeva fino al 2003. Sottolinea quindi il valore di numerose iniziative intraprese dal menzionato Centro, ricordando anche, fra queste, la recente visita in Italia della regina di Giordania. In tal senso dunque, il lavoro del comitato permanente sugli enti internazionalistici andava nella direzione di valorizzare il ruolo degli organismi con caratteristiche analoghe a quelle del Centro italiano per la pace in Medio Oriente, e non di escludere tale tipologia di enti dal finanziamento pubblico: chiede pertanto al Governo quali siano le ragioni di questa esclusione.

Per il resto, concorda sull'importanza da attribuire alla Società «Dante Alighieri», si mostra meno favorevole ai finanziamenti destinati al Collegio del mondo unito dell'Adriatico e, a proposito dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, si dichiara più propenso a prevedere il finanziamento di progetti a favore di alcune aree dell'Asia sudorientale (quali ad esempio il complesso archeologico di Angkor in Cambogia), piuttosto che a sostenere finanziariamente progetti localizzati nella Repubblica popolare cinese.

Valdo SPINI (DS-U) fa presente che gli schemi di decreto ministeriale in esame dispongono, per il biennio 2004-2006, una consistente diminuzione dei contributi statali a favore di enti quali la SIOI, l'ISPI, il CeSPI, l'IPALMO, organismi che ritiene protagonisti nel campo della ricerca in materia di politica estera. Chiede pertanto al Governo le motivazioni di tale scelta, anche a fronte dei finanziamenti disposti a favore di altri organismi di nuova creazione. In particolare si domanda se sia opportuno decurtare gli stanziamenti precedentemente disposti a favore del Centro italiano per la pace in Medio Oriente, al Forum per i problemi della pace e della guerra, all'AICCRE, mostrando forti perplessità al riguardo.

Ettore ROSATO (MARGH-U) chiede al Governo perché siano stati ridotti i contributi precedentemente disposti a favore del Collegio del mondo unito dell'Adriatico, facendo presente che il Collegio in questione intrattiene una rete internazionale di contatti molto preziosa, trattandosi di una scuola di grande prestigio. In particolare ricorda che lo scorso febbraio il ministro Frattini aveva dichiarato che il Governo sarebbe intervenuto a sostegno del Collegio del mondo unito dell'Adriatico, cosa che appare in contrasto con quanto disposto dagli schemi di decreto in esame.

Sottolinea infine il grande rilievo pubblico dell'AICCRE, cui aderiscono moltissimi comuni e regioni d'Europa.

Ramon MANTOVANI (RC) sottolinea preliminarmente come manchi da parte del Governo in carica una reale volontà politica di porre mano ad una seria riforma del Ministero degli affari esteri, includendo anche una riconsiderazione dei finanziamenti da disporre a favore di organismi e associazioni così disparati, quali quelli oggetto degli schemi di decreto ministeriale in esame. Concordando con alcune delle contraddizioni rilevate nel corso del dibattito odierno, ritiene necessario svolgere una riflessione di carattere più generale, anche considerata la natura molto eterogenea degli organismi beneficiari dei contributi statali, all'interno dei quali è difficile orientarsi, adottando un criterio univoco di ripartizione.

A suo avviso, infatti, gran parte dell'attività svolta dagli enti considerati dagli schemi di decreto ministeriale in esame è pressoché inutile, essendo piuttosto funzionale alla visibilità di singole personalità anche politiche. Trattandosi perciò di un problema più generale, rileva come non vi sia una logica coerente nella riduzione dei contributi in precedenza disposti a favore di singoli enti. Auspica personalmente che i finanziamenti del Ministero degli affari esteri, destinati ai singoli enti, siano finalizzati al sostengo di progetti specifici e mirati, ma di ampio respiro.

Ricorda inoltre come un'ampia attività, consistente in iniziative che definisce di «diplomazia dal basso» (quali l'assistenza ai profughi, l'attività di limitazione dei conflitti e di pacificazione), sia in realtà svolta da organismi di tutt'altro genere, che non rientrano nell'elenco degli enti ammessi ai contributi statali, pur trattandosi di organismi meritevoli di grande considerazione e caratterizzati da una sicura utilità.

Auspica perciò che il Governo svolga un ripensamento di ordine generale della questione relativa al finanziamento degli enti internazionalistici.

Alla luce di quanto detto, dichiara la propria completa estraneità alla logica di ripartizione dei contributi, che ritiene avvenga in rappresentanza di lobbies esterne, che sottostà agli schemi di decreto in esame. È pertanto contrario al parere favorevole del relatore.

Gustavo SELVA, presidente, condividendo in linea di principio alcune osservazioni svolte dai deputati Rizzi e Mantovani, ritiene che una proficua occasione per sviluppare gli spunti di riflessione testé sollevati possa essere costituita dall'esame del disegno di legge di riforma degli istituti italiani di cultura all'estero, attualmente in corso di esame presso le Commissioni riunite III e VII. A suo giudizio, infatti, agli istituti di cultura potrebbero essere utilmente assegnati ulteriori compiti, rispetto a quelli di cui attualmente dispongono, che sarebbero in grado di assorbire alcune delle funzioni svolte da molti enti internazionalistici.

Cesare RIZZI (LNFP), relatore, condivide alcune delle osservazioni svolte dai deputati presenti. Nel ricordare tuttavia i risultati dell'indagine conoscitiva sugli enti finanziati dal Ministero degli Affari esteri, lamenta la scarsa collaborazione e il mancato apporto dei colleghi, che in quella sede avrebbero potuto utilmente contribuire a fornire i necessari spunti di indirizzo al Governo. Ritiene perciò che non sia corretto nella sede odierna imputare al Governo il fatto di non aver recepito indicazioni non sono sufficientemente emerse nel corso dell'indagine conoscitiva.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), citando alcuni stralci del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, in cui è evidenziato il ruolo prezioso svolto da alcuni degli enti originariamente ammessi ai contributi, precisa che il suo precedente intervento non era volto a proporre la soppressione dei finanziamenti destinati a tali enti, ma semplicemente a riconsiderarli, alla luce dell'attività effettivamente svolta e del perdurante ruolo di utilità pubblica evidenziato anche dall'indagine conoscitiva. Ciò vale in particolare, a suo avviso, per il Centro italiano per la pace in Medio Oriente. In conclusione, per quanto legittima possa apparire la posizione del deputato Mantovani, precisa che questa non può essere condivisa dal gruppo di Alleanza Nazionale, a nome del quale intende soltanto, con spirito costruttivo, ottenere precisazioni e chiarimenti da parte del Governo, nonché riconsiderare una migliore allocazione delle risorse esistenti.

Valdo SPINI (DS-U) fa presente che le osservazioni svolte nel suo intervento sono espresse a nome del gruppo DS. Invita il Governo a riflettere su tali spunti di discussione e a recepire alcune delle indicazioni emerse nel dibattito odierno.

Ramon MANTOVANI (RC) ricorda che la politica estera di un Governo non si compone soltanto dell'attività diplomatica svolta dai suoi rappresentanti, ma anche del sostegno prestato ad associazioni ed organismi che svolgono funzioni connesse alla politica estera e all'immagine del Paese nel mondo, quali ad esempio l'attività di pacificazione, o di assistenza a popolazioni colpite da conflitti. Di tal genere di attività tutti i Governi si sono avvalsi e tuttavia le associazioni e gli organismi che la svolgono non sono mai stati opportunamente inquadrate nel sistema dei contributi statali, pur fornendo un prezioso sostegno alla politica estera dell'Italia.

Rimarca poi il carattere oligarchico e poco meritevole della funzione svolta da alcuni degli organismi oggetto degli schemi di decreto in esame, come ad esempio la «Dante Alighieri», che in alcuni Paesi spesso riveste un ruolo diverso dalla semplice diffusione della lingua italiana all'estero e non sempre positivo, in relazione alla struttura sociale e culturale del Paese di destinazione. La sua opinione è che alcuni di questi organismi svolgono un'attività al limite dell'inutilità, soprattutto al confronto con altre associazioni che, pur avendo una funzione preziosa ed anche molto apprezzata nel Paese di destinazione, non ricevono il giusto riconoscimento del Governo italiano.

A suo avviso il Ministero degli affari esteri dovrebbe svolgere infatti una funzione di coordinamento di tutte le attività che contribuiscono a definire e la politica estera dell'Italia e non soltanto di alcune di esse. Il suo disaccordo verte perciò sulla logica restrittiva sottostante a questa ripartizione finanziaria, non sorretta da criteri oggettivi ma di carattere lobbistico.

Ettore ROSATO (MARGH-U) condivide, sotto un certo profilo, alcune osservazioni del deputato Mantovani. Precisa però che il suo intervento non era ispirato ad una logica di tipo lobbistico.

Alberto MICHELINI (FI) fa presente che il comitato permanente sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri ha già ampiamente svolto e approfondito la tematica oggetto degli schemi di decreto in esame e che pertanto occorre in questa sede che la Commissione giunga ad una decisione in merito. Cita a titolo esemplificativo il caso del Comitato Atlantico italiano, che con la decurtazione dei finanziamenti statali disposta dai provvedimenti in titolo andrà incontro a molte difficoltà, esattamente come tutti gli altri organismi cui sono stati ridotti i contributi.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) dichiara che anche il suo gruppo non è soddisfatto dei criteri applicati dal Governo nella ripartizione dei contributi oggetto degli schemi di decreto in esame. Fa poi presente che la cooperazione allo sviluppo, ad esempio, non viene sufficientemente finanziata e sostenuta dal Governo, riprova del fatto che esistono delle priorità di politica estera che il Governo trascura sistematicamente. Lamenta inoltre il fatto che l'indagine conoscitiva sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri, condotta dal comitato permanente omonimo, non abbia prodotto i risultati auspicati.

Cesare RIZZI (LNFP) non ritiene accettabili le affermazioni, testé rese, per cui l'indagine conoscitiva svolta dal comitato permanente sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri avrebbe prodotto risultati insufficienti.

Gustavo SELVA, presidente, sottolinea l'importanza di definire, in ogni sede e particolarmente in quella parlamentare, una linea comune e unitaria di indirizzo al Governo, tanto necessaria nel campo della politica estera: personalmente infatti auspicherebbe che si giungesse ad affrontare in sede parlamentare e a definire una chiara posizione anche su temi importanti quale, ad esempio, la riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Condivide alcune osservazioni svolte in merito all'utilità di alcuni degli enti considerati dagli schemi di decreto in esame e ribadisce l'auspicio che alcuni degli spunti emersi nel dibattito odierno possano confluire nell'esame del disegno di legge sugli istituti italiani di cultura.

Il sottosegretario Roberto ANTONIONE, fa presente che gli enti in questione sono finanziati in base ad una precisa norma di legge e che perciò il Governo in questa sede si muove nell'ambito della legislazione vigente. Invita pertanto la Commissione a esprimere un indirizzo chiaro in materia, precisando che il Governo ha deciso di ridurre i finanziamenti destinati ad alcuni enti anche per ovviare a quella «polverizzazione» dei contributi lamentata dai risultati dell'indagine conoscitiva. A suo parere pertanto, se non si condivide l'impostazione, definita «lobbistica» in questa sede, degli schemi di decreto in esame, occorre modificare le leggi vigenti, ciò che è compito precipuo del Parlamento. Si impegna tuttavia a riferire al Ministro degli affari esteri le osservazioni emerse nella seduta odierna.

Ramon MANTOVANI (RC) ricorda che il Parlamento è titolare della funzione di indirizzo al Governo anche nel campo della politica estera. Precisa che gli schemi di decreto sono atti esclusivi del Governo, che può tenere conto degli orientamenti emersi dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, ma non è da essi formalmente vincolato. Si domanda poi quali siano gli esiti della proclamata riforma del Ministero degli affari esteri, annunciata dal Governo in carica già da molto tempo, ma non ancora realizzata.

Gustavo SELVA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

 

 

 

 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

ATTI DEL GOVERNO

 

Mercoledì 5 maggio 2004. - Presidenza del vicepresidente Umberto RANIERI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Roberto Antonione.

 

La seduta comincia alle 14.20.

 

Schema di decreto ministeriale sulla revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2004-2006.

Atto n. 359.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 4 maggio 2004.

Marcello PACINI (FI) manifesta il proprio apprezzamento per l'aumento dei contributi disposti dal Governo a favore di alcuni enti. Esprime tuttavia perplessità per il criterio utilizzato dal Governo nella ripartizione generale, in particolare nella esclusione di quegli enti che hanno legami più stretti con le Università e che sono meno vicini alle forze politiche, o che in passato hanno richiesto meno contributi. In particolare ciò vale per l'Istituto per l'Europa centro-orientale e balcanica, nonché per il Centro italiano per la pace in Medio Oriente. La cancellazione o la riduzione dei finanziamenti a favore di alcuni enti non può essere compensata dall'aumento degli stanziamenti per i contributi straordinari a favore di singole iniziative. Propone perciò di ridurre questi ultimi stanziamenti e di ripristinare i precedenti contributi.

Sergio MATTARELLA (MARGH-U) esprime chiaro stupore per la tabella proposta dal Governo, all'interno della quale compaiono alcuni nuovi enti beneficiari dei contributi del Ministero degli affari esteri: in particolare evidenzia l'inclusione in tale elenco della Fondazione Liberal e dell'Aspen Institute Italia. Constata la cancellazione dei contributi a favore dell'AICCRE, di cui sottolinea l'azione di ampio respiro e la risonanza europea. La Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale «Alcide De Gasperi» vede decurtati i contributi a suo favore, e sono altresì cancellati quelli a favore dell'ISIA, del Forum per i problemi della pace e della guerra e dell'Istituto universitario di studi europei: tali vistose incongruenze vanno censurate in questa sede. Presenta perciò due proposte alternative di parere (vedi allegato), volte a modificare la ripartizione dei contributi a favore degli enti internazionali e le illustra brevemente.

Claudio AZZOLINI (FI) con riferimento alla situazione dell'AICCRE, esprime il suo dissenso per la cancellazione dell'ente dall'elenco dei beneficiari dei contributi statali e chiede al Governo di rivedere la sua decisione in merito.

Dario RIVOLTA (FI) ricorda che la Commissione ha già potuto constatare in passato la prossimità di certi enti beneficiari di contributi statali a determinate forze politiche, esprimendo il proprio avviso contrario alle decisioni del Ministero degli affari esteri in tale materia. La Commissione aveva anche proposto di trasferire al Parlamento l'intera materia relativa alla ripartizione dei contributi a favore degli enti internazionalistici, per contrastare una forma di lottizzazione quale quella che si può constatare nel corso dell'esame degli schemi di decreto, oggetto della seduta odierna.

A proposito dell'Aspen Institute Italia, ritiene che sarebbe stato preferibile mantenere tale organismo, peraltro pregevole e indipendente, del tutto autonomo rispetto ai finanziamenti del Ministero degli affari esteri, anche considerata l'esiguità del contributo riconosciuto nello schema di decreto in esame. Con riferimento alla Fondazione Liberal, invece, fa presente che tale organismo si è prevalentemente occupato in passato di politica interna e solo occasionalmente ha affrontato tematiche di politica estera: manifesta stupore l'inclusione di tale ente nell'elenco dei beneficiari dei contributi del Ministero. In merito alla Società «Dante Alighieri», osserva poi, anche in base alla sua esperienza personale, la scarsa incisività di penetrazione di questo ente nella società civile di molti Paesi esteri, a causa della insufficiente valenza motrice nei confronti del pur rilevante compito di diffusione della lingua italiana all'estero, attribuito alla «Dante Alighieri». Domanda perciò quali siano le ragioni per cui il contributo destinato alla Società «Dante Alighieri» sia stato sensibilmente incrementato. In merito al Centro italiano per la pace in Medio Oriente, sottolinea il rilievo e l'autorevolezza di molte delle iniziative da esso promosse: in tal senso si chiede se il mancato riconoscimento di un contributo finanziario allo stesso sia dovuto ad una distonia fra le scelte del CIPMO e la linea di politica estera del Ministero a proposito del Medio Oriente. Fa poi presente che l'Istituto italiano per l'Asia ha in passato organizzato numerosi incontri di rilevo internazionale, nonché missioni di studio per gli interessati, intrattenendo una fitta rete di relazioni anche con Paesi come l'Iraq: anche in tal caso si domanda se, all'origine della scelta del Governo di cancellare i contributi a favore di questo istituto, non vi sia una discrasia fra le linee direttrici della politica dell'ente e le valutazioni del Ministero in materia di politica estera.

In conclusione, riterrebbe opportuno che il Ministero degli affari esteri mantenesse almeno un contributo simbolico a favore dei citati enti se non altro allo scopo di non ingenerare il dubbio che si voglia sconfessare la loro attività come interlocutori di rispetto nella politica estera del nostro Governo.

Gianantonio ARNOLDI (FI) manifesta perplessità sull'esclusione dell'AICCRE dall'elenco dei beneficiari dei contributi del Ministero degli affari esteri, anche alla luce del recente allargamento dell'Unione europea: è del parere anzi, che lo stanziamento a favore di tale ente debba essere non solo riconfermato, ma addirittura incrementato.

Giovanni DEODATO (FI), richiamandosi alle osservazioni svolte dai deputati Azzolini e Arnoldi, dà atto della scelta responsabile e consapevole del Ministero, e dell'istruttoria svolta da esso in proposito. Propone peraltro di ammettere alla contribuzione anche l'AICCRE, di cui sottolinea l'importanza ed il rilievo europeo, soprattutto il fatto che l'ente ha ininterrottamente ricevuto un contributo dello Stato sin dal 1982.

Valdo SPINI (DS-U), nel confermare quanto affermato nel suo precedente intervento, sottolinea il fatto per un ente in pieno esercizio la cancellazione dei contributi, che a volte perdurano da molti anni, può significare l'interruzione la paralisi della propria attività. Ricorda di aver presentato una proposta di parere alternativo allo schema di decreto ministeriale sulla revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2004-2006 (Atto n. 359) (vedi allegato), auspicando che il Governo possa riconsiderare le sue scelte e che le diverse forze politiche in Commissione trovino un punto di accordo costruttivo per votare un parere condiviso.

Valerio CALZOLAIO (DS-U) fa osservare che nella proposta del Governo relativa alla ripartizione dei contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi, nonché nella revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2004-2006 prevalgono a tutti gli effetti notevoli elementi di continuità rispetto al passato. Rileva come la annunciata proposta di riforma del Ministero degli affari esteri non si sia finora tradotta in alcun esito concreto, né per quanto riguarda il rilancio della struttura del Ministero, né per quanto attiene alla riforma degli istituti di cultura, o al rinnovamento di molti altri settori di competenza del Ministero. Sottolinea i molti interventi di deputati della maggioranza che si sono espressi in modo critico sulle scelte operate dal Governo in questa sede. Condivide poi molte delle osservazioni svolte sul CIPMO e sull'AICCRE, alla luce delle quali auspica l'assunzione di una posizione politica trasversale e costruttiva della Commissione, di fronte a cui chiede se il Governo mostri la propria disponibilità ad accogliere le proposte di modifica che sono state avanzate.

Ettore ROSATO (MARGH-U) ricorda quanto sottolineato nella seduta di ieri in ordine al rilievo delle esigenze del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, scuola nata nel 1982 che svolge una funzione unica in Italia, poiché raccoglie studenti provenienti da ben 83 Paesi, con accesso garantito in base al solo merito: il taglio di 150.000 euro previsto dallo schema di decreto in esame ostacola gravemente l'attività dell'istituto, compromettendo la prosecuzione dell'attività di un organismo di grande prestigio.

Presenta perciò una proposta di parere alternativo (vedi allegato), per ripristinare lo stanziamento in precedenza riconosciuto all'istituto.

Sergio MATTARELLA (MARGH-U) chiede al Governo di ripristinare i contributi a favore del CIPMO, anche considerato quanto recentemente dichiarato dal Ministro Frattini a proposito dell'utilità dello stesso ente e dell'opportunità di sostenerne l'attività con finanziamenti pubblici.

Cesare RIZZI (LNFP), relatore, nel concordare con alcune osservazioni svolte a proposito del CIPMO e dell'AICCRE, ribadisce quanto dichiarato nel suo intervento di ieri in merito al fatto che il Comitato permanente sugli enti internazionalistici, istituito nell'ambito della Commissione, ha svolto una indagine conoscitiva sugli enti finanziati dal MAE, nella qual sede i commissari hanno avuto ampie e ripetute occasioni per fornire il loro contributo ad una revisione dei criteri applicati dal Governo nella ripartizione dei contributi. Stigmatizza perciò il fatto che ciò non sia fatto a tempo debito.

Il sottosegretario Roberto ANTONIONE ribadisce quanto dichiarato nell'intervento di ieri e in particolare la limitatezza delle risorse a disposizione del Ministero degli affari esteri. In base a ciò non è al momento in grado di modificare la proposta di ripartizione dei contributi, assumendo peraltro l'impegno di considerare tutte le osservazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi finora.

Ribadisce che la cancellazione di alcuni enti dall'elenco dei beneficiari dei contributi non esclude che agli stessi non siano riconosciuti ulteriori contributi, da scorporare dallo stanziamento previsto per i contributi straordinari.

Si impegna comunque, a nome del Ministero, ad attendere in ogni caso l'espressione da parte della Commissione dei prescritti pareri sugli schemi di decreto in esame, prima di procedere all'emanazione degli stessi.

Dario RIVOLTA (FI) invita il Ministro a ritirare gli schemi di decreto e a ripresentarli tenendo nel debito conto le osservazioni emerse nel corso del dibattito svolto presso le Commissioni competenti, sia alla Camera che al Senato. In merito a quanto detto sull'Istituto italiano per l'Asia, fa presente che gli incontri citati, incluse le missioni organizzate ad alto livello, sono sempre state svolte a spese dei partecipanti.

Il sottosegretario Roberto ANTONIONE insiste nella propria proposta di rinviare l'esame, confermando l'impegno ad attendere i prescritti pareri prima dell'emanazione degli schemi dei decreti in esame, escludendo la possibilità di procedere al ritiro degli stessi in questa sede.

Cesare RIZZI (LNFP), relatore, non condivide l'invito rivolto dal deputato Rivolta a ritirare gli schemi di decreto in esame.

Marcello PACINI (FI) esprimendo contrarietà all'invito del deputato Rivolta a ritirare gli schemi di decreto, ribadisce tuttavia la necessità di riconsiderare la situazione del CIPMO.

Ramon MANTOVANI (RC) ribadisce l'importanza, già posta in rilievo nel suo precedente intervento, di procedere ad una complessiva riconsiderazione degli enti e organismi che concorrono a fondare la politica estera del nostro Paese.

È poi contrario alla richiesta di ritiro degli schemi in esame, ritenendo che debbano essere nettamente distinte le responsabilità ministeriali da quelle del Parlamento, il quale ha il diritto di esprimere eventualmente un proprio parere in dissenso dall'operato del Governo, cosa che, a suo avviso, esalta propriamente la funzione parlamentare.

Umberto RANIERI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

 

 

 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 maggio 2004. - Presidenza del presidente Gustavo SELVA. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Luigi Mantica.

 

La seduta comincia alle 12.40.

 

Schema di decreto ministeriale sulla revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2004-2006.

Atto n. 359.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole sullo schema di decreto n. 358 e parere favorevole con una condizione sullo schema di decreto n. 359).

La Commissione prosegue l'esame congiunto rinviato, da ultimo, il 5 maggio 2004.

Gustavo SELVA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire dichiara conclusa la discussione congiunta sugli schemi di decreto di decreto in titolo.

La Commissione passa all'esame dello schema di decreto n. 358.

Gustavo SELVA, presidente, ricorda che il relatore ha proposto parere favorevole e che è stato presentata la proposta di parere alternativo Rosato ed altri, pubblicata nel Bollettino delle Giunte delle Commissioni parlamentari del 5 maggio 2004.

Ettore ROSATO (MARGH-U) raccomanda l'approvazione della propria proposta di parere favorevole con una condizione, alternativo al parere del relatore, ribadendo ancora una volta il grave rischio di chiusura che il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico correrebbe nel caso in cui fossero decurtati i contributi del Ministero.

Valdo SPINI (DS-U) condivide il contenuto del parere proposto dal deputato Rosato.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) ritiene che la condizione proposta dal deputato Rosato nel testo del suo parere alternativo sia ispirata dalla preoccupazione eccessiva che il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico sia costretto a interrompere del tutto l'attività per una riduzione modesta dei contributi del Ministero, considerando oltretutto che molti istituti sono stati integralmente cancellati dall'elenco degli enti beneficiari dei contributi.

Il sottosegretario Alfredo Luigi MANTICA si assume l'impegno di valutare il ripristino dei contributi per il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, nonché di quelli a favore dell'ISIAO e dell'Istituto Agronomico d'Oltremare, in occasione della definizione del prossimo decreto.

Ettore ROSATO (MARGH-U) conferma la sua proposta di parere alternativo, alla luce del rischio di chiusura corso dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, in caso di cancellazione dei contributi statali.

Ramon MANTOVANI (RC) dichiara il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Valdo SPINI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore sullo schema di decreto n. 358, intendendosi conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo del deputato Rosato ed altri.

La Commissione passa quindi all'esame dello schema di decreto n. 359.

Gustavo SELVA, presidente, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con una condizione allo schema di decreto in esame (vedi allegato).

Valdo SPINI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere del relatore sullo schema di decreto in esame.

Ettore ROSATO sia associa alle dichiarazioni di voto del deputato Spini.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) pur dichiarandosi favorevole alla proposta di parere del relatore, fa presente che la Fondazione «Liberal» riceve contributi anche da altri Ministeri, fatto che ritiene, dovrebbe essere valutato più attentamente dal Ministero degli affari esteri in sede di erogazione di un finanziamento ex novo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con una condizione del relatore sullo schema di decreto n. 359, intendendosi conseguentemente precluse le proposte di parere alternativo presentate dai deputati Spini e Mattarella, pubblicate nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 maggio 2004.

La seduta termina alle 13.05.

 

 


Senato della Repubblica

AFFARI ESTERI (3a)

mercoledi' 5 maggio 2004

184a Seduta

 


Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

 

La seduta inizia alle ore 14.55.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Esame e rinvio)

 

Introduce l’esame il senatore PIANETTA (FI) ricordando che in base alla legge che disciplina i contributi statali ad enti a carattere internazionalistico, ogni tre anni si opera una revisione della tabella che individua gli enti beneficiari di contributi ordinari ed i relativi importi ad essi attribuiti.

Tale revisione si attua con un decreto ministeriale degli Affari Esteri, concertato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Su tale schema di decreto le Commissioni Affari Esteri dei due rami del Parlamento sono chiamate a rendere un parere. Sottolinea che con questo medesimo decreto si stabilisce l'importo da destinare nello stesso triennio ai contributi straordinari per singole iniziative e progetti, proposti da enti internazionalistici, che possono, in ipotesi, anche essere non beneficiari di contributi ordinari.

Sotto il profilo contabile, ricorda che a partire dall'esercizio finanziario 2002, i contributi indicati, insieme con altri che il Ministero eroga ad altre associazioni e vari istituti, sono previsti in un capitolo unico iscritto nella tabella C della legge finanziaria. Lo stanziamento di tale capitolo unico (che reca il numero 1163) è ripartito con un decreto annuale che segue la stessa procedura di quello triennale citato.

Per quanto attiene alla tabella triennale 2004 - 2006, sottolinea innanzitutto che il 70,4 % delle risorse disponibili è destinato ai contributi ordinari a bilancio mentre il rimanente 29,6 % a quelli straordinari. Tale riparto, volto a potenziare i contributi straordinari, rispetto agli anni passati, tiene conto delle indicazioni espresse dal comitato della Commissione Affari Esteri della Camera che invocava, in esito ad un'indagine conoscitiva, un aumento delle modalità di finanziamento per progetti.

Passa quindi ad esporre i criteri di valutazione seguiti per il sostegno agli enti internazionalistici che consistono: nella valutazione dell'attività pregressa; nell’analisi sulla qualità del programma triennale presentato in rapporto alla concreta ed effettiva potenzialità di realizzazione in base alle risorse disponibili; nella prevalenza dell'attività dell'ente; nella capacità di attrarre risorse private; nel tasso di investimento nella ricerca; nella capacità di fornire ai giovani una formazione specializzata; nell’inserimento in circuiti internazionali di centri di ricerca, in modo da far valere sinergie efficaci ed utili; infine nella capacità dell'ente di attivare un coordinamento con istituti universitari.

Alla luce di tali rilievi, la tabella proposta prevede un sostegno ad un numero di enti ridotti rispetto al 2003: da 18 enti si è passati a 13. Tale riduzione va, a suo giudizio, interpretata nell'ottica di favorire una concentrazione di fondi, evitare contributi a pioggia, senza rinunciare ad un sostegno in contributi straordinari a progetto che garantiscono un'attività di monitoraggio e controllo più piena da parte del Ministero che eroga, ed una serena ed agile valutazione dei singoli progetti realizzati. Ricorda, infatti, come il project-financing, fosse stato sostenuto come mezzo di intervento anche dal comitato della Commissione Affari Esteri della Camera in chiusura della citata indagine conoscitiva.

Osserva, infine, come ormai possa dirsi sempre più manifesta l'esigenza che gli enti e le associazioni finanziate si rendano capaci di ottenere in via complementare rispetto ai finanziamenti pubblici ministeriali, risorse da una pluralità di soggetti istituzionali: la Commissione Europea e le Regioni, su tutti. Pertanto auspica che, sempre in via complementare e sinergica, anche il ricorso a finanziamenti privati possa supportare sempre di più l'attività degli enti internazionalistici, senza, tuttavia, che questi rischino di perdere la propria matrice pubblicistica.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTEdi' 11 maGGIO 2004

185a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

 

La seduta inizia alle ore 15.05.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 maggio 2004.

 

Interviene il senatore FORLANI (UDC) auspicando che il Governo possa tenere nella debita considerazione il ruolo svolto dal Comitato Atlantico italiano, il quale assicurare la presenza italiana nell’ente internazionale afferente all’Alleanza Atlantica, denominato Atlantic Treaty Association. In virtù della rilevanza di una forte e convinta partecipazione, anche in chiave culturale, all’Alleanza Atlantica da parte dell’Italia, prospetta l’opportunità che si possa prevedere un contributo a favore del Comitato Atlantico italiano corrispondente a quello previsto nell’esercizio precedente.

 

Il senatore BUDIN (DS-U), evocato anche lo schema di decreto n. 358 (Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relative a contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) e ribadita l’importanza di entrambi, che parimenti incidono sulle direttrici di politica estera del Paese, osserva come in Italia, non potendosi contare come altrove sul contributo culturale di un sistema organico di fondazioni che approfondiscano specificamente le tematiche di politica estera, il parere delle Commissioni competenti sugli schemi di decreto di finanziamento degli enti internazionalisti assume una particolare importanza. Ciò premesso in via generale, riferendosi ad entrambi gli schemi di decreto nn. 358 e 359, rileva come sia auspicabile l’aumento dello stanziamento in favore del Collegio Unito di Trieste, il quale è ente che svolge un’azione di primaria importanza facendo fronte, tra l’altro, ad un impegno dell’Italia in ambito internazionale. In particolare, si tratta di una scuola che deve poter contare su un contributo economico adeguato a condurre a compimento i programmi di un intero anno accademico, ovverosia, di un progetto organico e non di un’iniziativa occasionale. Auspica, altresì, che si possa procedere a ricomprendere la Fondazione Basso tra gli enti beneficiari del finanziamento da parte del Ministero degli affari esteri o, quanto meno, provvedere ad una attribuzione di risorse in suo favore sotto la voce dei finanziamenti per singoli progetti.

 

Il sottosegretario MANTICA , riservandosi di replicare nella prossima seduta a tutte le istanze prospettate nel corso del dibattito e limitandosi in sede odierna alle sole questioni relative allo schema di decreto n. 359, chiarisce preliminarmente che in favore del Comitato Atlantico italiano è già previsto un contributo di circa 70 mila euro finalizzato alla realizzazione di progetti in corrispondenza del cinquantenario della Alleanza Atlantica che cade nel 2004.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,50.


ALLEGATO

 

Schema di decreto ministeriale concernente la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2004-2006 (Atto n. 359).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale, presentato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, concernente la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2004-2006

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

nella tabella allegata allo schema di decreto siano apportate le seguenti variazioni:

AICCRE 30.000;

CiPMO 20.000.

riducendo conseguentemente i fondi per i contributi straordinari di cui all'articolo 2 della legge n. 948 del 1982.

 


AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLedi' 19 maGGIo 2004

188a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 15.30.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

 

Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

 

Riprende l’esame sospeso l’11 maggio 2004.

 

Il senatore MARTONE (Verdi-U) richiama l’attenzione del Governo sulla indebita ed immotivata esclusione dal novero degli enti a cui verrà erogato il finanziamento del ministero, della Fondazione internazionale Lelio Basso. Tale esclusione, giustificata sulla base dell’argomento - privo di fondamento - che tale Fondazione otterrebbe già finanziamenti dal ministero delle attività culturali, in realtà è dovuta ad un mero equivoco. Infatti, si è confusa la Fondazione Lelio Basso con la Fondazione internazionale Lelio Basso, la quale non solo è un ente che svolge un’attività del tutto diversa dal primo, ma si è segnalata da tempo per la ricchezza e la profondità dell’analisi e della ricerca nel campo della politica estera. Auspica, pertanto, che oltre a ripensare in parte l’intera struttura di tali atti di finanziamento, si possa quanto meno correggere la svista segnalata.

 

Il senatore Franco DANIELI (Mar-DL-U) , ricordando come la questione del finanziamento agli enti internazionalistici sia in realtà una vexata quaestio e come negli ultimi anni si sia tentato da parte delle Commissioni parlamentari di incentivare la fusione e l’accorpamento degli enti medesimi, osserva che i finanziamenti recati nell’attuale formulazione appaiono comunque relativamente esigui, quasi configurandosi come dei contributi di carità, non certo in grado di costituire svolte finanziarie nell’attività di alcuni dei beneficiari. Attualmente, alcuni degli istituti e delle associazioni di dimensione ed azioni più limitate sono stati esclusi dal beneficio del finanziamento; tuttavia, assai incoerentemente, altri hanno fatto la loro comparsa nell’elenco in nome di criteri spacciati come oggettivi ma, in realtà, oscuri e non valutabili in sede di espressione del parere da parte della Commissione esteri. Cita in proposito le fondazioni Liberal e Craxi e l’associazione Aspen. Si tratta a suo giudizio di enti la cui attività appare del tutto sconosciuta alla Commissione e che, misteriosamente, fanno il loro ingresso fra i beneficiari di finanziamenti pubblici; aggiunge, altresì, che non vi è alcun modo per valutarne l’attività sia rispetto al passato, sia nell’ottica di prevederne la capacità di una effettiva incidenza sugli studi e le conoscenze in materia di politica estera e relazioni internazionali. Rileva, inoltre, come dal totale dei fondi stanziati si evinca una netta riduzione rispetto all’esercizio precedente: si tratta di quasi il 24 per cento di contrazione di risorse anche attribuite ad enti autorevoli e seriamente coinvolti nel processo di sensibilizzazione della pubblica opinione sulle tematiche di profilo internazionale. Conclude annunciando il proprio voto contrario sullo schema di decreto, in quanto esso, tra l’altro, denota il fallimento dei proclami di riforma del Ministero degli affari esteri e della sua attività.

Propone, pertanto, un parere fortemente critico sul metodo adottato e che anzi esprima la raccomandazione da parte della Commissione affinché si provveda in futuro al finanziamento di singoli progetti con atti sottoposti al controllo penetrante ed efficace delle Commissioni competenti, abbandonando, così, la strada di finanziamenti dispersivi, inutili e di dubbia equità.

 

Il presidente PROVERA (LP) , rilevando come alcuni dei rilievi esposti dal senatore Danieli, appaiano meritevoli di essere presi in considerazione, si dichiara favorevole ad ogni tentativo di potenziare il ricorso alla finanza di progetto da parte del ministero degli affari esteri. Tale via consentirebbe, a suo modo di vedere, di concretizzare singole iniziative suscettibili di un efficace monitoraggio prima e dopo la loro realizzazione; inoltre, garantirebbe ad una pluralità di soggetti di intervenire specificamente nel rilancio e nella sensibilizzazione dei temi di interesse internazionale. Proprio nella direzione di incentivare il ricorso a finanziamenti mirati, volti anche ad evitare la dispersione di risorse in strutture obsolete e inefficienti, esprime il proprio assenso affinché lo schema di decreto per i prossimi esercizi sia improntato a questi obiettivi di finanziamento e sostegno a singoli progetti suscettibili di controllo e verifica.

 

Il relatore PIANETTA (FI) ricorda di aver accolto con favore il sempre maggiore ricorso al finanziamento di singole iniziative e di progetti individuali in sede di relazione introduttiva al testo dello schema di decreto. A tale aspetto sicuramente positivo, anche perché volto a recepire indicazioni emerse dai lavori del più volte citato Comitato di studio presso la Camera dei deputati, si aggiunge la riduzione del numero totale di enti a cui verrà erogato il finanziamento; tale riduzione certamente appare volta a ridurre l’incidenza di una contribuzione con fondi pubblici dispersiva e, appunto, quasi “caritatevole”. Questi due rilievi, che evidenziano una opportuna correzione di rotta del ministero rispetto al passato, lo inducono a proporre un parere pienamente favorevole sullo schema di decreto in esame.

 

Non essendovi altri iscritti a parlare, si passa alle dichiarazioni di voto.

 

Il senatore Franco DANIELI (Mar-DL-U) interviene in sede di dichiarazione di voto precisando che la propria proposta non intende affatto delegare al ministero degli affari esteri il controllo esclusivo sui singoli progetti col risultato di incentivare il finanziamento totalmente discrezionale a specifiche ed isolate iniziative da parte dello stesso dicastero. Ribadisce invece la propria proposta affinchè le iniziative degli enti, giudicate meritevoli di contributo dal ministero, siano singolarmente sottoposte all’attenzione delle competenti Commissioni parlamentari. Anche alla luce di questa precisazione che segna una chiara differenza tra la propria posizione e quella di chi sostiene di incentivare semplicisticamente il ricorso alla finanza di progetto, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

 

Il senatore MARTONE (Verdi-U) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Danieli e annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

 

Il senatore FORLANI (UDC) intervenendo in sede di dichiarazione di voto si dichiara concorde con le riflessioni esposte dal senatore Pianetta, e osserva come in effetti tali provvedimenti di finanziamento rappresentino una eredità storica che, però, non può dirsi impermeabile al mutare del tempo e delle esigenze della finanza pubblica. In questa ottica, si dichiara favorevole a chiarificare sempre di più i criteri di finalizzazione delle risorse attribuite ai singoli enti; d’altronde, ritiene che l’incentivo alla fusione e all’accorpamento tra enti e quindi alla sinergia nelle iniziative di diffusione e sostegno della politica estera rischia di incontrare molte difficoltà, stante la ricchezza di patrimoni culturali che caratterizzano ciascuno degli istituti e delle associazioni beneficiarie degli stanziamenti in questione. In conclusione annuncia il proprio voto favorevole sullo schema di decreto, auspicando che in futuro si possa concretamente rivalutare l’intera attività di finanziamento degli enti per evitare che le risorse si riducano col tempo a meri contributi simbolici.

 

Il sottosegretario VENTUCCI osserva come tutte le considerazioni espresse dai senatori intervenuti nel dibattito verranno senz’altro prese in considerazione per una eventuale rivalutazione della futura azione di finanziamento degli enti internazionalistici da parte del Ministero degli affari esteri.

 

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è posta quindi ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

 


Ulteriore attività parlamentare recente

 


Camera dei deputati

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

Comitato permanente sugli enti finanziati
dal Ministero degli affari esteri

Resoconto stenografico

INDAGINE CONOSCITIVA


Seduta di martedì 18 marzo 2003

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUSTAVO SELVA

 

La seduta comincia alle 12.30.

 

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame e approvazione del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri, l'esame del documento conclusivo.

Il Comitato permanente sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri, intelligentemente presieduto dal collega Rizzi, con il suo spirito operativo e concreto, ha elaborato uno schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in oggetto.

CESARE RIZZI, Presidente del Comitato permanente sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri. Dell'indagine conoscitiva svolta dal Comitato da me presieduto è stato redatto uno schema di documento conclusivo che è stato inviato a tutti i componenti di questa Commissione.

In proposito, mi sono pervenute alcune osservazioni. Una di esse proviene dall'onorevole Deodato, il quale afferma di condividerne pienamente sia il contenuto, in generale, sia le considerazioni conclusive ed esprime le sue congratulazioni per la mia attività di presidente del Comitato. Un'altra osservazione è stata espressa dalla collega Laura Cima la quale, in un generale contesto di positivo apprezzamento, ravvisa elementi di perplessità in merito ad alcuni soggetti specifici, riferendosi, in particolare, all'UNIMED.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Anche a nome del gruppo di Alleanza nazionale, vorrei ringraziare il presidente del Comitato, onorevole Rizzi, per l'attività svolta e, soprattutto, per la serietà e la professionalità dimostrate nel predisporre un calendario dei lavori particolarmente conciso.

Non posso affermare altrettanto per quanto riguarda il Comitato permanente sulla fame nel mondo, che è stato fortemente voluto dal partito che rappresento e la cui presidenza, per logiche che, evidentemente, sfuggono al buonsenso, è stata attribuita ad un parlamentare il quale, in realtà, ha dimostrato scarsissima capacità di programmazione dei lavori. Ho già avuto modo di rilevarlo in forma riservata. Oggi, dinanzi al silenzio da parte dell'ufficio di presidenza e, in particolare, del presidente, cui avevo indirizzato una lettera, non posso che formalizzare le critiche, e le formalizzo con assoluto senso di responsabilità, perché credo che quel Comitato avesse ed abbia un ruolo importante nella analisi dei gravissimi problemi e del dramma che la fame nel mondo rappresenta, nonché delle loro cause, sulle quali oggi più che mai è fortemente sentita la necessità di una indagine conoscitiva. Mi appello quindi alla sensibilità del presidente. Lo affermo in questa occasione affinché sia posto rimedio ad un problema che Alleanza nazionale considera molto grave: pur essendo stato costituito un Comitato, esso non svolge i suoi lavori. Da qui nasce l'esigenza di una riflessione ad alta voce per capire se esso possa svolgere un ruolo importante - come noi riteniamo - e, se così è, quali iniziative debbano essere assunte per dare nuovo vigore a questa attività parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Landi di Chiavenna, le ho consentito di svolgere il suo intervento anche se non è questa la sede per affrontare la questione da lei posta. Dal momento che lei ha chiamato in causa, direttamente, il presidente, non ho ritenuto opportuno toglierle la parola.

Mi dispiace e mi rammarico di quanto da lei denunciato. La invito a sollevare questo problema in sede di ufficio di presidenza.

CLAUDIO AZZOLINI. Non posso che associarmi, come già il collega Landi di Chiavenna, al plauso ed al ringraziamento nei confronti del presidente Rizzi.

PRESIDENTE. L'ho già fatto anch'io.

CLAUDIO AZZOLINI. Mi sono limitato ad un ringraziamento inter pares e non mi sarei associato al suo ringraziamento, signor presidente, perché avrebbe significato un eccesso di presunzione da parte mia. Credo che l'attività del presidente Rizzi meriti un apprezzamento e non posso che essere sulla stessa linea anche del presidente Selva.

Intendo affermare che la riflessione svolta nel corso di tutte le audizioni doveva essere compiuta necessariamente, perché le risultanze dell'indagine servono anche come testo per poter offrire ad altre Commissioni, che abbiano analogo ruolo e analogo impegno, un modello di operatività. A questo proposito, nel corso della precedente seduta, ho fornito un contributo di chiarificazione relativo al mio modo di vedere ed ho proposto una modifica allo schema di documento conclusivo che è stata recepita dal presidente Rizzi. Mi riferisco all'ultimo capoverso delle considerazioni conclusive, che risulta del seguente tenore: «In particolare, per quanto concerne l'UNIMED si rileva come gli elementi forniti nel corso dell'audizione del 19 novembre 2002 non consentano di avere un quadro esatto del relativo funzionamento, soprattutto per quanto concerne il coinvolgimento delle accademie e delle università con le quali si asserisce di avere collaborazioni. Sembra infatti necessaria» - questo non vale soltanto per UNIMED ma per tutti gli enti che adottano convenzioni - «una maggiore trasparenza nelle procedure che determinano l'adesione di un ateneo a simili organismi, adesione che dovrebbe essere opportunamente e legittimamente formalizzata attraverso deliberazioni espresse dagli organi direttivi (rettore, Senato accademico, consiglio di amministrazione)». La cooperazione tra questi tre organi, evidentemente, fornisce la legittimità inoppugnabile della convenzione medesima e cade, quindi, ogni ipotesi di superficialità.

UMBERTO RANIERI. Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro svolgo dal Comitato ed in particolare dal presidente Rizzi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, pongo in votazione la proposta di documento conclusivo.

(È approvata).

Ringrazio il presidente Rizzi e tutti i componenti del Comitato permanente sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.45.


ALLEGATO

Indagine conoscitiva sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. Lo svolgimento dell'indagine.

L'indagine conoscitiva sull'attività degli enti finanziati in via ordinaria dal Ministero degli affari esteri è stata deliberata dalla III Commissione nella seduta del 13 giugno 2002, sulla base del programma illustrato dal Presidente della Commissione.

Il compito di procedere alle audizioni indicate nel programma è stato affidato al Comitato permanente sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri, istituito il 13 marzo 2002 ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del Regolamento, mentre alla Commissione plenaria è stato riservato l'esame dei risultati dell'indagine e l'approvazione del documento conclusivo.

L'indagine si è articolata lungo tredici sedute del Comitato, alle quali hanno partecipato, oltre al Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, i rappresentanti di tutti i 18 enti a carattere internazionalistico che sono finanziati dal Ministero degli affari esteri.

Le audizioni si sono svolte secondo l'ordine seguente:

Consiglio italiano del movimento europeo (CIME), seduta del 1o ottobre 2002;

Istituto affari internazionali (IAI), seduta del 3 ottobre 2002;

Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), seduta dell'8 ottobre 2002;

Istituto italiano per l'Asia (ISIA) e Comitato Atlantico, seduta del 15 ottobre 2002;

Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) e Istituto internazionale di diritto umanitario, seduta del 29 ottobre 2002;

Istituto universitario di studi europei, seduta del 30 ottobre 2002;

Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) e Centro italiano per la pace in Medio Oriente (CIPMO), seduta del 5 novembre 2002;

Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED), Forum per i problemi della pace e della guerra e Fondazione per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale «Alcide De Gasperi», seduta del 19 novembre 2002;

Istituto per l'Europa centro-orientale e balcanica, seduta del 10 dicembre 2002;

Centro studi di politica internazionale (CESPI), seduta dell'11 dicembre 2002;

Istituto per la cooperazione economica internazionale e i problemi dello sviluppo (ICEPS) e Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America latina e del Medio Oriente (IPALMO), seduta del 17 dicembre 2002;

Centro studi americani, seduta del 15 gennaio 2003.

L'indagine è stata avviata il 3 luglio 2002 con l'audizione del Sottosegretario agli esteri Boniver, che ha avuto seguito nella seduta del 15 gennaio 2003, a conclusione del ciclo di audizioni stabilito nel programma.

 

2. Il quadro normativo vigente.

La disciplina generale sugli enti a carattere internazionalistico è contenuta nella legge 28 dicembre 1982, n. 948 - come modificata dalla legge 30 ottobre 1989, n. 354 - recante «Norme per l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri».

I destinatari dei contributi sono gli enti che svolgono attività di studio, ricerca e formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, a condizione che operino sulla base di una programmazione triennale e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

Secondo quanto previsto dalla richiamata legge n. 948 del 1982, il contributo destinato ai singoli enti è determinato da una tabella allegata alla legge stessa e soggetta a revisione triennale mediante decreto del Ministro degli affari esteri (prima delle modifiche apportate dalla legge 12 gennaio 1991, n. 13 mediante decreto del Presidente della Repubblica, e quindi a far tempo della ripartizione triennale 1992-1994).

In sede di revisione della tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributi: in tal caso il contributo statale non può superare il 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno.

Il contributo, programmato su base triennale, viene però erogato annualmente e ha carattere ordinario. Tuttavia l'articolo 2 della legge n. 948 del 1982 prevede che il Ministro degli affari esteri possa concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse. Di tali contributi e delle ragioni che li hanno determinati il Ministro deve dare conto nella relazione annuale al Parlamento, prevista all'articolo 3 della stessa legge 948/82 (l'ultima relazione presentata dal Governo nel settembre 2002 è relativa all'anno 2001 - doc. CLXXII n. 2).

Dopo la parentesi rappresentata, anche per quanto concerne i finanziamenti agli enti a carattere internazionalistico, dalla disciplina dettata dalla legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1996), vi è stato il ripristino, per questi enti, della ripartizione triennale con decreto del Ministro degli affari esteri, ai sensi della legge n. 948 del 1982.

Tale ripristino è stato reso effettivo con il decreto del Ministro degli affari esteri 21 marzo 2001, Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2001-2003 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

Anche per quanto riguarda le modalità di iscrizione al bilancio dello Stato degli stanziamenti in esame, il richiamato collegato alla manovra per il 1996 ha disposto talune modifiche. Infatti, il finanziamento ordinario degli enti a carattere internazionalistico era appostato in singoli capitoli di bilancio, correlati a leggi: con i commi 40-43 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 è stato invece stabilito che i contributi di interesse di ogni Ministero fossero raggruppati in un unico capitolo del relativo stato di previsione. Mentre l'importo complessivo annuale dei contributi continuava ad essere determinato con legge (finanziaria, tabella C), la loro ripartizione veniva dunque affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Peraltro, una prima deroga alla normativa suesposta, per quanto concerne il Ministero degli affari esteri, si è avuta con l'articolo 2, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997), con il quale è stato stabilito che le disposizioni dell'articolo 1, comma 40, della legge 549 del 1995 non si applicassero ad una serie di enti e organismi, tra i quali alcuni di interesse del Ministero degli affari esteri (si tratta di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero - inclusi i fondi per borse di studio connesse ad Accordi internazionali -, del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, dell'UNIDO - Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale -, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, degli Istituti italiani di cultura all'estero).

Successivamente il comma 1 dell'articolo unico della legge 3 agosto 1998, n. 296, «Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero», ha tuttavia introdotto una nuova deroga ai commi 40-43 della legge 549 del 1995, escludendo da detta normativa alcuni organismi di interesse del Ministero degli affari esteri, tra i quali gli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

In tal modo, è stata ripristinata la precedente normativa sui contributi del Ministero degli affari esteri ad enti e associazioni, in quanto sono decadute le previsioni dei commi 40-43 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995.

La legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha però disposto all'articolo 32, ai commi 2 e 3, un parziale ripristino della disciplina dettata dalla legge n. 549 del 1995, che riguarda anche alcuni enti di interesse del Ministero degli affari esteri.

I citati commi 2 e 3 infatti dispongono che i contributi - a favore degli enti e associazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 - di interesse di ogni Ministero vengano raggruppati in un'unica UPB (Unità previsionale di base) del relativo stato di previsione.

La ripartizione dei contributi viene affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 gennaio di ogni anno. La quantificazione annuale dell'UPB che ogni Ministero attribuisce al finanziamento di enti e associazioni avviene nella Tabella C della legge finanziaria; per gli esercizi 2002-2004 si opera una riduzione della dotazione complessiva, a legislazione vigente, del 10,43 per cento. Tra gli enti interessati da tali previsioni cui contribuisce il Ministero degli affari esteri vi sono gli enti a carattere internazionalistico.

Il decreto di ripartizione dei contributi per il 2002 agli enti di interesse degli Affari esteri ricompresi nella Tabella 1 sopra richiamata (decreto ministeriale n. 015/002714 del 15 giugno 2002), già finanziati per il triennio 2001-2003 in base al decreto del Ministro degli affari esteri 21 marzo 2001, si è limitato ad operare la riduzione prevista, proponendo tuttavia che essa incida per una quota del 14,55 per cento sullo stanziamento annuale. Pertanto il contributo annuale a carico degli enti a carattere internazionalistico, come risultante dal decreto n. 2714, ammonta complessivamente a 1.789.500 euro.

Occorre far presente, infine, che l'articolo 23, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha disposto un'ulteriore riduzione complessiva del 2,5 per cento, rispetto alla legislazione vigente, delle dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla finanziaria, nonché degli stanziamenti di bilancio destinati agli enti pubblici diversi da quelli compresi nella stessa Tabella. Per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, lo stanziamento disposto dalla legge n. 289 del 2002 per il 2003 è quindi di 9.981 mila euro, rispetto ai 10.797.678 euro relativi all'anno 2002.

3. Le indicazioni e gli orientamenti emersi nel corso dell'indagine.

Le audizioni svolte nel corso dell'indagine hanno consentito di acquisire preziosi elementi di valutazione.

In particolare, è stato possibile ricostruire un quadro completo della attuale situazione di un settore il cui contributo alla definizione degli orientamenti strategici del nostro Paese pare suscettibile di assumere un rilievo sinora poco considerato.

In concreto, le audizioni svolte hanno consentito di porre in evidenza alcune delle maggiori problematiche da affrontare, e questo sia attraverso la ricostruzione dell'attività di ciascun ente, sia prefigurando un ventaglio di interventi possibili - e praticabili anche nel breve periodo - diretti a migliorarne l'efficienza.

La prima esigenza emersa nel corso dei lavori del Comitato è stata dunque quella di disporre di un quadro informativo il più possibile completo delle attività svolte da ciascun ente, non soltanto di quelle propriamente pertinenti alle finalità statutarie, ma anche di quelle in qualche modo funzionali al raggiungimento di scopi connessi agli ambiti di competenza e interesse del Ministero degli affari esteri e ad una migliore percezione della realtà del nostro Paese nel contesto internazionale.

L'ampia documentazione raccolta, le relazioni ascoltate e i chiarimenti avuti - materiale tutto a disposizione della Commissione - costituiscono in effetti un corpus tale da consentire una ricognizione completa del settore e da contribuire alla definizione di eventuali iniziative che si vorranno eventualmente assumere in materia.

Sotto il profilo funzionale e operativo, sembra anzitutto da condividere l'opzione di mantenere nettamente distinte le attività di ricerca da quelle relative alla cooperazione, all'aiuto allo sviluppo e alla formazione del personale.

Conseguentemente, per quanto riguarda la specifica questione dei finanziamenti - più volte emersa nel corso dei lavori, anche in considerazione del mandato affidato al Comitato - è stata più volte ribadita l'opportunità di mantenere nettamente distinti i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo da quelli diretti alla ricerca.

È inoltre da condividere l'opportunità - sottolineata nel corso dell'intervento del rappresentate del Governo - di privilegiare, in analogia a quanto accade già in molti Paesi, un graduale spostamento da forme di finanziamento ordinario a carico del bilancio verso modalità di finanziamento per progetti, che consentono un più immediato raccordo fra l'erogazione finanziaria e uno specifico obiettivo di intervento.

Nel corso dell'indagine, ci si è anche soffermati sulla connessione fra l'attività degli enti - soprattutto laddove questi operino per il tramite di sedi decentrate - e le istituzioni locali o altri soggetti attivi nei Paesi di riferimento, quali ad esempio le Università o le ONLUS.

Si è cercato infatti di verificare l'effettiva funzionalità di taluni uffici che lavorano alle dipendenze o in collaborazione con gli enti - e in particolare delle menzionate sedi decentrate -, la cui finalità è connessa all'esigenza di coinvolgere in misura sempre maggiore le strutture universitarie e istituzionali dei Paesi cui è rivolta l'attività degli enti stessi.

Gli interventi hanno evidenziato in particolare la necessità di monitorare il tasso di partecipazione e di impegno da parte di strutture operanti in loco rispetto alle iniziative assunte dagli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri; è stata anche posta in evidenza l'opportunità di suscitare e promuovere sul posto, principalmente per il tramite delle sedi decentrate, iniziative finalizzate alla realizzazione di progetti di interesse locale.

Le richieste informative sull'attività dei singoli enti si sono spesso orientate ad un particolare interesse per le modalità gestionali e organizzative di tale attività ed hanno consentito una ricostruzione delle funzioni dei singoli organi operanti all'interno dell'ente, in particolare di quelli responsabili della gestione delle spese e della direzione generale, insieme all'esame dei criteri utilizzati per la loro determinazione.

Sempre nel quadro della ricognizione dell'attività svolta dagli enti è stato espresso apprezzamento per le iniziative intraprese nel settore della formazione in campo diplomatico per giovani laureati in economia e giurisprudenza o per più generali iniziative di formazione dirette ai giovani.

In materia di coordinamento con l'attività di altri soggetti operanti nei settori di riferimento, le risultanze del lavoro del Comitato hanno evidenziato, per buona parte degli enti in questione, l'opportunità di una collaborazione, anche in ordine a specifici e mirati progetti, con la Commissione dell'Unione europea e di un raccordo permanente con il Ministero degli affari esteri per la realizzazione e il finanziamento di progetti di interesse comunitario.

Per gli enti che sono attivi nel campo dei diritti umani, si è invece sottolineata la necessità di un raccordo diretto e permanente con il Consiglio d'Europa. Oltre a ciò si è comunque ribadita l'importanza e l'utilità di una rete di contatti con Università, biblioteche, ONLUS, organizzazioni del volontariato, oltreché con le Regioni.

Nel quadro relativo ai finanziamenti del settore, il lavoro del Comitato è stato volto ad una ricostruzione il più possibile esaustiva delle fonti di finanziamento dei singoli enti e del quadro completo delle relative esigenze finanziarie.

In tal senso il Comitato ha manifestato, per quanto di competenza, l'interesse a valutare la possibilità di un coordinamento fra fonti diverse di finanziamento (ulteriori rispetto ai fondi erogati dal Ministero degli affari esteri) e di razionalizzazione delle spese, anche al fine di esaminare i criteri di assegnazione dei contributi fra gli enti stessi, eventualmente in via comparativa.

Nel corso dei dibattiti si sono infine enucleati alcuni spunti interessanti, a giudizio del Comitato, per l'approfondimento e il miglioramento di alcune aree della politica estera e delle relazioni esterne. In particolare, ad esempio, sull'attività del Centro italiano per la pace in Medio Oriente si è avanzata la possibilità di stimolare, ad iniziativa del Centro stesso, un coordinamento ed un utile raccordo fra parlamentari di diversi Paesi sulle prospettive di pace per il Medio Oriente, creando un'interazione anche con soggetti ulteriori (ad esempio le ONLUS), finalizzata a fornire preziosi elementi di riflessione.

Ulteriori spunti di interesse sono infine emersi nel corso del dibattito, allorché si sono toccati i temi del debito estero e dello sviluppo sostenibile, rispetto ai quali si è manifestata una volontà di approfondire e migliorare la cooperazione con gli enti finanziati.

4. Considerazioni conclusive.

Partendo dagli elementi informativi sugli enti finanziati dal Ministero degli affari esteri emersi nel corso dell'indagine, è possibile delineare un quadro generalmente positivo del sistema complessivo, di cui la Commissione Affari esteri riconosce l'alto livello qualitativo e l'apprezzabile grado di operatività degli enti che lo compongono. In particolare, l'indagine ha avuto modo di evidenziare il prezioso ruolo di supporto svolto dalla maggior parte degli enti in relazione alla funzione parlamentare, ruolo peraltro già noto da tempo grazie ai numerosi contatti, anche diretti, intercorsi con la Commissione.

Nell'ambito del generale consenso rilevato, la Commissione ha contestualmente evidenziato alcuni elementi di riflessione: in particolare si è sottolineato come il grado di specializzazione dei singoli enti debba radicarsi nella competenza degli stessi, piuttosto che in una esigenza di competitività con gli altri. È inoltre preferibile la struttura di enti dotati di una competenza specialistica, orientata per aree geopolitiche o tematiche, rispetto ad ambiti di competenza più variegati o generalizzati.

Nel generale contesto di apprezzamento positivo, si sono tuttavia ravvisati anche elementi di perplessità in merito ad alcuni soggetti specifici, i cui ambiti di competenza e di intervento, con riferimento alle ragioni suesposte, non appaiono sufficientemente specificati. Si sottolinea anche il rischio che la legittimazione verso l'esterno, che la Commissione può conferire a taluni enti, si traduca in un flusso di contributi provenienti da differenti soggetti, anche pubblici, che non risulta adeguatamente coordinato e trasparente.

In particolare, per quanto concerne l'UNIMED si rileva come gli elementi forniti nel corso dell'audizione del 19 novembre 2002 non consentano di avere un quadro esatto del relativo funzionamento, soprattutto per quanto concerne il coinvolgimento delle accademie e delle università, con le quali si asserisce di avere collaborazioni. Sembra infatti necessaria una maggiore trasparenza nelle procedure che determinano l'adesione di un ateneo a simili organismi, adesione che dovrebbe essere opportunamente e legittimamente formalizzata attraverso deliberazioni espresse dagli organi direttivi (Rettore, Senato accademico, Consiglio di amministrazione). Inoltre, non risultano chiare le modalità operative riferibili alla sede, al personale e alle strutture dell'UNIMED.

 

 

 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

COMMISSIONI RIUNITE (III E VII)
III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
E VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

Resoconto stenografico

INDAGINE CONOSCITIVA


Seduta di martedì 9 novembre 2004

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VII COMMISSIONE
FERDINANDO ADORNATO

 

La seduta comincia alle 14,15.

 

Audizione di rappresentanti della società «Dante Alighieri».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli istituti di cultura all'estero, l'audizione di rappresentanti della società «Dante Alighieri». Sono presenti l'ambasciatore Bruno Bottai, il segretario generale, il dottor Alessandro Masi e il dottor Alessandro Carducci Artemisio.

Do ora la parola all'ambasciatore Bruno Bottai, presidente della società «Dante Alighieri».

BRUNO BOTTAI, Presidente della società «Dante Alighieri». Signor presidente, noi siamo favorevoli al disegno di legge in esame poiché rappresenta un ulteriore riconoscimento nei confronti della società «Dante Alighieri» per l'opera che essa svolge a favore della cultura italiana all'estero. È da molti anni ormai che ricopro la carica di presidente della società e il fatto che io sia anche un diplomatico rappresenta un segnale - del resto abbastanza logico - di collaborazione tra la «Dante Alighieri», il Ministero degli affari esteri e gli istituti di cultura. Ad ogni opportuna occasione ho cercato di fare il possibile per rafforzare la collaborazione con il Ministero degli affari esteri, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dei beni e delle attività culturali; mi sembra, infatti, che quelli appena citati siano i tre ministeri referenti della società che sono stato chiamato a presiedere. Debbo dire che questa collaborazione procede bene anche se, naturalmente, tutto può essere ancora migliorato, soprattutto in riferimento ai rapporti tra comitati «Dante Alighieri» e istituti di cultura. I commissari sapranno certamente che i comitati - sia all'estero sia in Italia - nascono spontaneamente e non in seguito a nostri ordini; la società «Dante Alighieri», infatti, è fondata sul volontariato, quindi noi possiamo solamente sostenere, aiutare e incoraggiare. Del resto, i comitati esistono e funzionano soprattutto in belle ed importanti città di provincia. Personalmente, ad esempio, sono stato ambasciatore a Londra dove è presente ed opera un istituto di cultura italiano, mentre penso che, a tutt'oggi, sia assente una rappresentanza della società che presiedo. A Parigi, invece, vi è una «Dante Alighieri» che cerca di svolgere una qualche funzione, anche se in quella città la cultura italiana è molto presente: di contro la rete della nostra società, diffusa in tutta la Francia, è molto viva ed importante.

In conclusione mi pare che attraverso il disegno di legge in questione si intenda affermare ulteriormente - e, se possibile, rafforzare - la collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Do la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire.

VALERIO CALZOLAIO. Signor presidente, ringrazio l'ambasciatore Bottai e i rappresentanti della società «Dante Alighieri».

Le cose che il presidente Bottai ci ha detto sono senz'altro utili poiché l'indagine conoscitiva intende esaminare lo stato delle relazioni tra associazioni ed istituti che si occupano della cultura italiana all'estero e la situazione normativa ed amministrativa su cui vi è la competenza prioritaria del Ministero degli affari esteri.

Altro obiettivo dell'indagine conoscitiva è acquisire suggerimenti, consigli, proposte per la riforma degli istituti italiani di cultura che, ovviamente, andrà anche ad influire su soggetti ed associazioni che operano in questo campo. Tale riforma è all'esame delle Commissioni congiunte esteri e cultura; tra l'altro sono al nostro esame non solo il disegno di legge presentato dal Governo, ma anche due proposte di legge presentate da gruppi parlamentari: in particolare, mi riferisco alle proposte di legge presentate da Alleanza nazionale e dai Democratici di sinistra.

Noi saremo lieti di ricevere - magari non necessariamente oggi; se crede, anche attraverso un carteggio o una documentazione - dei suggerimenti sull'insieme delle proposte che sono state presentate perché poi sarà compito delle Commissioni cercare di giungere ad un testo unificato che tenti di consegnare a questa XIV legislatura una riforma che è senza meno attesa (come è emerso da tutte le audizioni fatte).

In realtà, secondo quanto abbiamo verificato ascoltando coloro che sono stati auditi in precedenza, da una parte vi è stata un'incerta, talora contraddittoria e frammentaria attività di indirizzo da parte del ministero (fatto che ha un riverbero anche sulle dotazioni finanziarie dei nostri istituti di cultura), dall'altra, c'è il problema di riflettere su alcuni punti della normativa in vigore; per esempio, quello dei direttori di chiara fama o dell'interlocuzione amministrativa dentro il Ministero degli affari esteri per cui c'è chi propone che venga istituito un apposito dipartimento.

In questo senso, conoscendo l'attività della società «Dante Alighieri» e avendo ascoltato ora l'ambasciatore Bottai, prendo atto della sua riflessione ma se anche in futuro vorrete rivolgervi alle Commissioni congiunte per suggerire formulazioni e quant'altro, è ovvio che, nella nostra idea di riforma, non c'è soltanto un aspetto burocratico o, magari, una speranza di aumento dei fondi (come è noto c'è una forte carenza di fondi e personale per i nostri istituti e le vostre attività); c'è anche l'idea di contribuire ad un rafforzamento dell'attività di coloro che si occupano di cultura italiana all'estero e, quindi, come mi auguro, un riflesso positivo per le attività che voi svolgete.

PRESIDENTE. In sostanza, l'onorevole Calzolaio vi chiede una memoria di glosse e di consigli sui testi che abbiamo al nostro esame. Questa è una richiesta pratica rivolta non solo alla vostra associazione ma a quasi tutti i soggetti auditi, i quali, per ovvi motivi di completezza, finiscono per seguire questa strada.

CLAUDIO AZZOLINI. Innanzitutto, ringrazio l'ambasciatore Bottai per le sue osservazioni. Al tempo stesso, vorrei integrare le considerazioni del collega Calzolaio - che condivido - attraverso un flashback relativo alle audizioni avute con i direttori degli istituti di cultura, siano stati essi di carriera o di chiara fama.

A proposito di questi ultimi, alcuni colleghi della Commissione esteri - tra i quali io stesso - hanno percepito l'esigenza di una maggiore e migliore interazione fra realtà come quella della «Dante Alighieri» e questi istituti, non foss'altro perché la scarsezza di risorse e il patrimonio inestimabile di cultura e di valore della «Dante Alighieri» dovevano, a nostro avviso, rappresentare una fonte di utile contributo per le attività programmate. Non è immaginabile che grandi nomi del mondo della cultura o di alcuni segmenti specifici, una volta assunto l'incarico di direttori degli istituti di cultura all'estero, possano «inventarsi» la cultura italiana all'estero; quindi, l'auspicio che è emerso in quelle audizioni è stato proprio questo.

Adesso, l'osservazione dell'ambasciatore Bottai mi fa immaginare che questo nostro auspicio non abbia poi, nei fatti, avuto a consuntivo una funzione di reciprocità, una consultazione, una relazione finalizzata a trasferire in quelle sedi - gli istituti di cultura all'estero - il contributo, di inestimabile valore che può derivare da una realtà e da un'istituzione come la vostra. Infine, condivido in pieno l'osservazione del collega Calzolaio.

ERNESTO MAGGI. Se è incisiva l'attività degli istituti culturali all'estero, la domanda che vorrei rivolgere, perché è questo un aspetto che mi ha lasciato spesso perplesso, è relativa all'attività culturale negli Stati Uniti. Il film «Il Padrino» è stato quello che massimamente ha inciso su una cultura diffusa negli Stati Uniti - e forse anche altrove - che, se fosse depurata dal concetto ormai stanco e reiterato della mafia, potrebbe rivelare, proprio nel messaggio del film, un concetto fondamentale, quello della famiglia. Questo poteva essere, a mio avviso, il lato positivo di quel film per quanto riguardava la tradizione della cultura italiana.

A fronte di ciò, a New York in particolare, la conoscenza dell'italiano termina alla prima generazione o, quando ci va bene, alla seconda, quando si ha un vago sentore del dialetto, dopodiché non mi pare che vi siano iniziative organizzate in favore di scuole che tornino ad insegnare la nostra lingua, essendo, fra l'altro, New York affollata di italiani e di oriundi. Devo dire che proprio in questa città ci sono molti oriundi italiani che insegnano e solo per meriti ed iniziative personali riescono ancora a promuovere la cultura e l'insegnamento della letteratura italiana.

In un quadro di questo genere, escluse le processioni che qua e là si vedono ancora a Long Island e a Brooklyn, i circoli non hanno altra funzione se non quella di richiamare la memoria del paesino di origine (di cui sovente si ricordano solo i pettegolezzi).

Con questo vorrei chiedere come i nostri istituti di cultura si attivino perché la cultura e la lingua italiana trovino ancora motivo d'essere in queste aree.

Fra l'altro, spesso, in maniera quasi antipatica, si sentono certi attori italo americani che, quando si affacciano in Italia, ancorché dovrebbero sapere che l'Italia è uno scrigno di cultura (non lo dico come nazionalista; è universalmente noto come vanno le vicende italiane con tutti i nostri difetti), si rivolgono al nostro paese come se questo fosse una terra di conquista (ne abbiamo avuto un esempio ultimamente).

Cosa facciamo, in concreto, ai vari livelli, perché la cultura italiana sia promossa all'estero?

PRESIDENTE. Osservo che questa non è una domanda che rientra nella competenza dell'ambasciatore Bottai.

ERNESTO MAGGI. Se racchiudessimo tutto in compartimenti stagni, questo sarebbe un dialogo fra sordi; conoscendo la competenza dell'ambasciatore mi permetto di essere anche un po' provocatorio affinché si possa uscire fuori dal seminato.

PRESIDENTE. Tentavo solo di esonerare l'ambasciatore dal dover riscrivere Il Padrino n. 4!

BRUNO BOTTAI, Presidente della società «Dante Alighieri». Ringrazio molto gli onorevoli che hanno posto alcuni quesiti cui credo di poter dare qualche risposta. Per rispondere all'onorevole Calzolaio e all'onorevole Azzolini, sarei molto lieto di poter esaminare i progetti di legge di riforma degli istituti di cultura; anzi, preferirei inviarvi una memoria scritta, secondo quella che è una nostra tradizione. Il nostro istituto deve esprimere un proprio giudizio su una riforma così importante per il settore della cultura italiana all'estero; come presidente della società «Dante Alighieri» faccio parte della commissione cultura del Ministero degli affari esteri, che si occupa tra le altre cose anche degli istituti di cultura.

All'onorevole Azzolini vorrei chiarire che il mio giudizio sull'attività degli istituti di cultura all'estero è nell'insieme positivo. Bisogna avere il senso di che cosa possono fare questi istituti di cultura. A Parigi la cultura italiana giunge anche attraverso altri canali, perché Parigi è una grande calamita di cultura e così anche altre città, come Londra e New York. Citando New York, la cultura italiana non si riassume soltanto nell'istituto di cultura, che comunque esiste, ma opera attraverso molteplici canali.

Il nostro paese è oggetto di particolare interesse da molti anni, nel settore del design, della moda, della ristorazione. La cucina italiana ha soppiantato la cucina francese, che in un'epoca passata andava per la maggiore.

L'Italia è un paese alla moda. I discendenti dei nostri emigranti in città come NewYork, ossia gli italoamericani tipici, i cui figli hanno dimenticato l'italiano, hanno nipoti che decidono di studiare questa lingua.

Siamo tra i paesi più importanti da un punto di vista culturale e nell'insieme, pur essendo possibile avanzare delle critiche, il nostro paese ha una politica culturale, composta da diversi aspetti. Non bisogna quindi perdere di vista la validità della nostra cultura. A New York esistono numerose scuole di italiano perché moltissimi americani che possiedono una casa in Italia desiderano imparare l'italiano.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,45.

 

 

 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

RISOLUZIONI

 

Martedì 16 novembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Dario RIVOLTA. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Mario Baccini.

La seduta comincia alle 9.30.

 

 

7-00496 Pacini: Contributo a favore dell'Istituto universitario di studi europei di Torino.

(Discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

Alberto MICHELINI (FI), sottoscrive la risoluzione in titolo allo scopo di consentirne la discussione e rinuncia ad illustrarla.

Il sottosegretario Mario BACCINI fa presente che i contributi ordinari agli enti internazionalistici, cioè agli enti che svolgono attività di studio, ricerca e formazione nel campo della politica estera, sono fissati, come prevede l'articolo 1 della legge n. 948 del 1982, su base triennale con un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'attuale tabella triennale, relativa agli anni 2004-2006, è stata sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari nella primavera scorsa; a seguito dell'esame parlamentare, sono state operate alcune modifiche rispetto allo schema di decreto presentato dal Governo.

Con separato provvedimento, secondo le procedure previste dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, il Ministero è chiamato ogni anno a ripartire i fondi stanziati sul capitolo 1163 (contributi ad enti, associazioni ed istituti vari), che includono i contributi ad istituzioni quali la Società Dante Alighieri, l'ISIAO ed altri. Con tale decreto annuale di ripartizione, tuttavia, il Ministero è tenuto - per quanto riguarda la categoria degli enti internazionalistici - ad attenersi all'elenco dei beneficiari ed alla scala dei contributi prevista dalla citata tabella triennale. Non è quindi possibile variare nel 2005 l'elenco dei beneficiari.

Fa presente che nella tabella 2004-2006 è stato seguito il principio di concentrare i contributi ordinari al bilancio su un numero più ridotto di enti rispetto al passato, aumentando parallelamente, in modo sensibile, le risorse disponibili per i contributi straordinari a progetto previsti dall'articolo 2 della legge. Il graduale spostamento di risorse dai contributi a bilancio a quelli a progetto risponde infatti ad una esigenza più volte rappresentata dalla Commissione affari esteri ed in particolare ripresa nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva del marzo 2003 condotta dall'apposito Comitato permanente. Era intenzione del Ministero sostenere con tale modalità le attività dell'Istituto universitario di studi europei di Torino.

La manovra correttiva del luglio scorso ha tuttavia colpito fortemente le disponibilità per contributi straordinari, con una riduzione di circa due terzi rispetto alla cifra di 465.000 euro fissata in tabella. Ciò ha impedito di assegnare per l'esercizio in corso un contributo all'Istituto universitario di studi europei di Torino.

Assicura tuttavia che il Ministero si impegna a sostenere con un contributo straordinario le specifiche iniziative che l'Istituto condurrà nel 2005 e i competenti uffici sono già in contatto con i responsabili del centro per concordare un progetto di adeguato respiro e rilevanza.

Il Governo propone pertanto di riformulare il dispositivo nel senso di impegnare il Governo a sostenere nel 2005 l'attività dell'Istituto universitario di studi europei di Torino, con la modalità del contributo straordinario per un progetto di particolare interesse e rilevanza.

Alberto MICHELINI (FI) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, ma invita comunque il Governo a valutare per il futuro il ripristino del contributo annuale a favore dell'Istituto universitario degli studi europei di Torino.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione così modificata, che prenderà il numero 8-00104 (allegato 2).

 

 

 


ALLEGATO 2

7-00496 Pacini: Contributo a favore dell'Istituto universitario di studi europei di Torino.

 

TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La III Commissione,

premesso che nel decreto del Ministro degli affari esteri 10 agosto 2004, di approvazione del riparto del contributo annuale in favore degli enti internazionalistici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2004, non è indicato alcun contributo in favore dell'Istituto universitario di studi europei di Torino, previsto invece per il triennio 2001-2003 nel precedente decreto 21 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2001;

rilevata l'assoluta meritorietà dell'attività svolta dall'Istituto universitario di studi europei di Torino, non inferiore al valore delle attività di altri enti contemplati nel predetto decreto 10 agosto 2004,

impegna il Governo

a sostenere nel 2005 l'attività dell'Istituto universitario di studi europei di Torino, con la modalità del contributo straordinario per un progetto di particolare interesse e rilevanza.

(8-00104) (Nuova formulazione) Pacini, Michelini.


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esterti)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

TESTO AGGIORNATO AL 3 MARZO 2005

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

Resoconto stenografico

INDAGINE CONOSCITIVA

 

 

Seduta di mercoledì 9 febbraio 2005

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
UMBERTO RANIERI

 

La seduta comincia alle 14,10.

 

Audizione del presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, ambasciatore Umberto la Rocca.

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'audizione del presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), ambasciatore Umberto la Rocca, già rappresentante permanente d'Italia alle Nazioni Unite.

Do la parola all'ambasciatore La Rocca, che ringrazio per avere accolto il nostro invito.

UMBERTO LA ROCCA, Presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. La ringrazio, signor presidente per l'invito che mi è stato rivolto dalla Commissione e per le sue cortesi parole.

Un punto di riferimento obbligato della mia relazione sarà costituito dal rapporto del Comitato di sedici personalità internazionali designato dal Segretario generale Kofi Annan per identificare gli aspetti essenziali della riforma delle Nazioni Unite nell'ambito di una nuova visione della sicurezza collettiva. Il rapporto è stato reso pubblico il 2 dicembre scorso e rappresenta una tappa significativa nel percorso riformista il cui sbocco è rappresentato dal vertice speciale delle Nazioni Unite che riunirà nel settembre 2005 a New York i governanti mondiali.

L'importanza di questo documento è testimoniata anche dall'intenso dibattito che esso ha originato alle Nazioni Unite e che tra l'altro si è significativamente esteso anche al contemporaneo esame del cosiddetto rapporto Sachs, il documento sullo stato di attuazione della dichiarazione del Millennio. Il negoziato diplomatico che è in corso dovrebbe portare all'elaborazione da parte del Segretario generale di un documento che farà da base ai lavori del vertice del settembre 2005.

È evidente come tutto ciò sia indicativo dell'apertura di una fase negoziale particolarmente complessa e rispetto alla quale le soluzioni sui molteplici problemi in discussione sono ancora in attesa di definizione. Riservandomi di soffermarmi, sia pure a grandi linee, sui tratti salienti del rapporto nella parte conclusiva della mia esposizione, vorrei qui rilevare come esso evidenzi l'opportunità di collocare la riforma del Consiglio di sicurezza nell'ambito di un progetto che si rivolga anche ad altri aspetti qualificanti della struttura e delle funzioni delle Nazioni Unite. Come sappiamo, la riforma delle Nazioni Unite è stata oggetto di riflessione sin dai primi anni di vita dell'organizzazione mondiale e ciclicamente, in concomitanza con il verificarsi di vicende particolarmente negative rispetto alla realizzazione dei fini dell'ONU.

L'ovvia considerazione che la Carta dell'ONU è stata scritta quasi sessanta anni fa nelle condizioni molto specifiche della fine della seconda guerra mondiale - e che quindi delinea un modello di organizzazione che non solo è rimasto inattuato per le contrapposizioni della guerra fredda, ma risulta particolarmente inadeguato di fronte alle mutate condizioni politiche, economiche e sociali della realtà sistemica internazionale - questa ovvia considerazione non è riuscita, fino ad oggi, a favorire il coagularsi della necessaria convergenza tra gli Stati membri intorno ai lineamenti di un progetto di riforma della struttura, delle funzioni e degli strumenti d'azione dell'organizzazione.

Questa situazione determina incertezze e contrasti che in larga parte appaiono più visibili rispetto al tema che oggi ha parzialmente oscurato i tanti problemi che riguardano la riforma delle Nazioni Unite: la rappresentanza e la composizione del Consiglio di sicurezza.

I punti di riferimento del dibattito attualmente in corso e delle divergenze tra gli Stati sono talmente noti che non necessitano di essere qui ripetuti. Tuttavia appare evidente che indipendentemente da quelli che possono essere gli interessi nazionali in gioco, una rifondazione del Consiglio di sicurezza essenzialmente tesa ad ampliare i seggi permanenti su basi strettamente nazionali non costituisce la risposta più adeguata a quella esigenza di comunanza di valori e di interessi nonché di condivisione di responsabilità tra gli Stati che può servire a meglio garantire la pace e la sicurezza internazionali.

Una più adeguata impostazione della questione non può che venire da un'attenta considerazione della realtà del mondo di oggi, e in particolare dall'influenza che il processo di globalizzazione ha avuto sul ruolo degli Stati e sui loro rapporti reciproci. Un dato evidente di questa situazione è che per far fronte alle sfide e ai problemi della globalizzazione, gli Stati stanno sempre di più favorendo la creazione di istituzioni di cooperazione e di integrazione regionale, strumenti che sotto diversi profili consentono di affrontare in modo più adeguato i diversi problemi della realtà politica, economica e sociale attuale.

Mi pare opportuno ricordare a tale riguardo che l'attività delle organizzazioni regionali nel settore della pace e della soluzione delle controversie è disciplinata nella Carta dal capitolo VIII: un ristretto insieme di disposizioni - gli articoli da 52 a 54 - alquanto flessibile che consente un utilizzo di diversi attori regionali, mantenendo ovviamente la responsabilità primaria della tutela della pace e della sicurezza internazionali nelle mani del Consiglio di sicurezza.

In sostanza, senza dover ridefinire formalmente quanto è attualmente previsto dalla Carta, è già possibile utilizzare il potenziale di risorse umane e materiale degli accordi e delle organizzazioni regionali per tutte le funzioni svolte dall'ONU nel delicato settore della pace e della sicurezza.

Un secondo aspetto rilevante da tenere presente è che il principio della responsabilità degli attori regionali, non solo in relazione al capitolo VIII della Carta, ma anche nell'ambito dell'attività complessiva dell'organizzazione mondiale, è una guida essenziale per cercare di indirizzare correttamente la questione dell'ampliamento della composizione del Consiglio di sicurezza.

In premessa vorrei chiarire due risvolti della questione che mi sembrano essenziali. Anzitutto, è evidente che la posizione di coloro che sono favorevoli alla individuazione di meccanismi opportuni per fare sì che l'Unione europea possa esprimere adeguatamente le proprie posizioni nell'ambito del Consiglio di sicurezza (il che significa in prospettiva - ripeto, in prospettiva - l'attribuzione di un seggio permanente alla stessa Unione) indica oggi un obiettivo finale, ma non un percorso praticabile in tempi brevi.

Il secondo risvolto - che non è di minore rilevanza - riguarda la sostanziale vetustà geopolitica dei raggruppamenti regionali utilizzati dall'ONU (anche ai fini della determinazione della membership dei suoi organi, ivi compreso il Consiglio di sicurezza), che non corrispondono più alla realtà sistemica internazionale e risultano incoerenti rispetto ai fenomeni di cooperazione ed integrazione politica ed economica sviluppati a livello regionale.

Questa situazione può fare da volano ad una proposta di ridefinizione dei criteri di determinazione della composizione degli organi dell'organizzazione mondiale che punti sul ruolo e la responsabilità delle entità regionali nella individuazione degli Stati che dovranno rappresentarle al Consiglio di sicurezza.

Considerate tali premesse, nonché l'idea espressa in precedenza circa la necessità che la nuova composizione del Consiglio di sicurezza sia espressione di una più ampia condivisione di responsabilità, appare evidente che la soluzione più coerente è quella di sostenere un ampliamento dei seggi non permanenti ad un numero di Stati appartenenti a organizzazioni regionali realmente rappresentative, tenendo debito conto dei contributi di risorse e mezzi che gli stessi forniscono, non solo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ma all'attività complessiva delle Nazioni Unite.

Il rapporto dei sedici - come si vedrà meglio in seguito - pure ispirandosi a considerazioni analoghe sulla rilevanza del fattore regionale nella composizione del Consiglio di sicurezza è ambiguo nelle conclusioni che ne trae e prospetta - come sappiamo - due soluzioni diverse e, in parte, contraddittorie.

Vi è un ulteriore punto che vorrei mettere in rilievo. È evidente che nella fase attuale delle relazioni internazionali solo un approccio complessivo al tema della riforma dell'organizzazione mondiale potrà permettere alla stessa di svolgere in maniera efficace il ruolo che tutti auspichiamo. Ritengo opportuno ricordare che la Carta delle Nazioni Unite accoglie e promuove un concetto di pace che potremmo qualificare come globale, nel quale la dimensione strategico-militare si coniuga necessariamente con gli aspetti politici, economici, sociali e culturali.

Sotto questo profilo, un tema anch'esso ricorrente ma sul quale deve essere incoraggiata, nella fase attuale, una attenta riflessione, riguarda la riforma del Consiglio economico e sociale. È noto che da tempo erano state avanzate alcune proposte dirette a trasformare lo stesso in un consiglio per la sicurezza economica e sociale. Si esprimeva, tra l'altro, in questo senso un rapporto elaborato nel 1995 da una commissione presieduta da Willy Brandt. Oggi si tende piuttosto a indicare la necessità di snellire la composizione del Consiglio economico e sociale e di legare la sua attività a quella del Consiglio di sicurezza almeno sul piano delle problematiche che, contingentemente o permanentemente, contribuiscono all'insicurezza su scala mondiale. Insomma, l'idea è di creare le basi di un lavoro sinergico tra il Consiglio di sicurezza e un Consiglio economico e sociale rinnovato nella sua composizione e rinvigorito nella sua azione.

Il rapporto dei sedici - sia detto per inciso e con riserva di riprendere l'argomento - ha il merito di evidenziare il legame tra sicurezza e sviluppo e, sia pure con circospezione, affronta il tema del contributo del Consiglio economico e sociale ai problemi della sicurezza.

In definitiva, se dovessi esprimere un'opinione sull'articolazione dell'azione diplomatica del nostro paese nell'ambito della discussione sulla riforma del Consiglio di sicurezza, suggerirei che i nostri sforzi fossero indirizzati, da un lato, a fermamente contrastare l'aumento dei seggi permanenti ad alcuni paesi designati con criteri puramente nazionali: una prospettiva, questa, che, oltre a ledere profondamente la posizione internazionale dell'Italia, si rifletterebbe negativamente sul processo di integrazione europea nel momento stesso in cui l'Europa cerca di darsi gli strumenti di una politica estera e di sicurezza comune. D'altro lato, suggerirei che da parte italiana fosse ribadito, in termini di assoluta chiarezza, che, nonostante le difficoltà di realizzazione immediata, un obiettivo fondamentale della politica estera dell'Italia, all'interno sia dell'Unione europea sia delle Nazioni Unite, è l'attribuzione di un seggio del Consiglio di sicurezza all'Unione europea. Tale obiettivo futuro deve essere accompagnato, comunque, dalla consapevolezza della necessità che l'Unione definisca sin da ora con maggiore sistematicità posizioni unitarie sui dossier internazionali di maggiore rilevanza e che le stesse siano concordemente espresse nell'ambito del Consiglio di sicurezza sia attraverso gli Stati che detengono un seggio permanente, sia attraverso quelli che ne fanno parte a titolo temporaneo.

In ogni caso, è evidente che l'esplicita indicazione di tale obiettivo permetterebbe al nostro paese di sostenere con coerenza che la riforma del Consiglio di sicurezza - o meglio, dell'organizzazione mondiale nel suo complesso - non può non avere come punto di riferimento essenziale l'accresciuto peso delle organizzazioni regionali sulla scena internazionale. Ciò detto, il criterio della rappresentanza regionale potrebbe utilmente costituire, a mio avviso, un elemento qualificante nel contesto di una proposta italiana alternativa, credibilmente ispirata ad una realistica valutazione della situazione esistente e consistente nell'idea di ampliare il Consiglio attraverso una presenza elettiva di Stati maggiormente in grado di contribuire alle finalità istituzionali delle Nazioni Unite, scelti, su base regionale, con un mandato prolungato e a rotazione. Questa soluzione potrebbe trovare l'appoggio di aggregazioni regionali che attualmente si sentono marginalizzate rispetto alla proposta che punta all'attribuzione di seggi permanenti, soprattutto se risultasse evidente, nella proposta alternativa che ho delineato, il nesso di responsabilità che lega lo Stato designato all'entità regionale di cui assume la rappresentanza in seno al Consiglio di sicurezza.

D'altra parte, questa soluzione mi pare corrisponda, nella sua impostazione generale, a un tradizionale orientamento della diplomazia italiana che, come ha ricordato il Vicepresidente Fini all'indomani della sua nomina al vertice della Farnesina, è «volta a promuovere una più assidua partecipazione al Consiglio di sicurezza dei paesi in grado di dare un maggiore contributo all'attività dell'organizzazione ma sempre su basi di rotazione e a seguito di un periodico scrutinio elettorale». Con una aggiunta interessante e, a mio avviso, particolarmente significativa, cioè la ferma convinzione espressa dal ministro degli affari esteri «che il crescente protagonismo delle organizzazioni regionali debba essere riflesso, anche se con l'opportuna gradualità, nei processi decisionali del Consiglio di sicurezza».

In conclusione, ritengo che si possa dire che, per quanto i paesi che si sono autocandidati ad un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza si siano mossi bene e in efficace sincronia, conquistando un vantaggio iniziale di non poco conto, i giochi non si possono dire fatti e l'Italia ha ancora buone carte da giocare in una partita che rimane, comunque, difficile.

Un interessante accenno alle prospettive che potrebbero aprirsi emerge anche dalle indicazioni contenute nel rapporto del Comitato dei sedici che, per quanto riguarda la riforma del Consiglio di sicurezza, formula le due note ipotesi: la prima, che ricalca la proposta tedesco-giapponese; la seconda, che prevede la creazione di una nuova categoria di otto seggi di durata quadriennale e rinnovabile e l'aggiunta, agli attuali dieci, di un ulteriore seggio di durata biennale e non rinnovabile.

È importante sottolineare che questa ultima proposta ha una chiara radice regionale in quanto sollecita la consultazione delle quattro maggiori aree regionali (Africa, Asia e Pacifico, Europa, Americhe) ai fini della elezione dei membri del Consiglio di sicurezza dando preferenza agli Stati che risultano tra i maggiori contributori dell'area al bilancio regolare, ai contributi volontari e alle operazioni di peace-keeping.

Certo si tratta di una articolazione regionale diversa da quella da me in precedenza auspicata (tra l'altro ignora sia l'Unione europea che la Lega araba), ma che può essere un utile punto di partenza per permettere di identificare gli elementi sui quali stabilire un necessario legame di responsabilità tra Stato membro e organizzazione internazionale rappresentativa dell'area regionale alla quale appartiene.

Comunque, al di là del tema specifico della composizione del Consiglio di sicurezza, ritengo che un elemento di grande rilevanza del rapporto sia costituito dall'approccio generale sul nuovo modello di sicurezza collettiva. Sotto questo profilo è significativa la ricostruzione delle attuali minacce alla sicurezza internazionale identificate non solo nei conflitti internazionali ed interni - troppo spesso, questi ultimi, caratterizzati da genocidi programmati e violazioni su larga scala dei diritti umani - ma, altresì, nella diffusione delle armi di distruzione di massa, nello sviluppo del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché nelle minacce economiche e sociali incluse la povertà, la diffusione di malattie infettive, il degrado ambientale.

In tale contesto appare di indubbio interesse il richiamo al legame tra pace e sicurezza da un lato e sviluppo economico dall'altro e la conseguente proposta che il Consiglio economico e sociale adotti delle strategie che rafforzino la sua rilevanza e il suo contributo alla sicurezza collettiva, ivi compreso il suggerimento di stabilire un comitato sugli aspetti sociali ed economici delle minacce alla sicurezza. E, sempre nel contesto del mantenimento della pace e della sicurezza collettiva, merita una specifica menzione il rilievo che viene attribuito alla responsabilità collettiva della comunità internazionale di reagire, anche attraverso interventi militari autorizzati dal Consiglio di sicurezza, nel caso di genocidi, pulizie etniche o altre odiose violazioni su larga scala dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

A questo punto, tenuto anche conto delle conclusioni del rapporto dei sedici, appare ragionevole ribadire, nel concludere queste mie considerazioni, la convinzione che la posizione italiana sulla riforma delle Nazioni Unite ha la potenzialità di promuovere una consistente area di consensi intorno ad alcuni punti qualificanti che hanno un potere persuasivo che merita di essere convenientemente utilizzato.

Tali punti possono essere, in primo luogo, l'apertura verso i paesi minori e meno evoluti di cui viene invocata attraverso una accentuazione del fattore regionale una maggiore partecipazione al processo decisionale e alla fase operativa in ambito ONU, in contrapposizione ad una concezione puramente elitaria del governo della comunità internazionale. In secondo luogo, la preoccupazione di non ostacolare la presa di coscienza di interessi comuni dei paesi dell'Unione europea che devono trovare espressione in una politica estera comune, tappa obbligata del processo unitario. La designazione di un nuovo membro permanente europeo del Consiglio di sicurezza, sulla base di criteri puramente nazionali, contrasterebbe con questa esigenza che presuppone invece come obiettivo di fondo l'attribuzione di quel seggio all'Unione europea. Il terzo punto riguarda un'analoga considerazione in rapporto agli sviluppi della politica di sicurezza e difesa comune che vedranno l'Unione europea sempre più impegnata in attività militari al servizio della causa della pace (i cosiddetti compiti di Petersberg) autorizzate o richieste dalle Nazioni Unite. Affrettati mutamenti degli equilibri della presenza europea nel Consiglio di sicurezza possono ripercuotersi su questi sviluppi, nella fase al tempo stesso delicata e promettente che essi oggi attraversano. Infine, ultimo punto qualificante è l'opportunità di collocare la riforma del Consiglio di sicurezza nel quadro di un progetto riformativo che coinvolga altri aspetti preminenti dell'architettura e dell'attività delle Nazioni Unite e che favorisca l'affermarsi di uno stretto parallelismo tra tutela della pace e della sicurezza, crescita economica e progresso sociale.

Un approccio di questo genere, opportunamente utilizzato sia in sede ONU sia in sede europea, appare in grado di accrescere l'area di consenso degli Stati membri che non sono convinti della bontà del progetto dei paesi che si sono autocandidati ad un seggio permanente e bloccare la loro iniziativa per il raggiungimento del necessario quorum di 128 voti in Assemblea generale. È evidente che l'azione diplomatica dell'Italia in una questione il cui esito è determinante per il ruolo internazionale del nostro paese sarà significativamente rafforzata se verrà percepita come espressione di una posizione che raccoglie l'unanimità o una molto ampia convergenza delle forze politiche nazionali.

Infine, consentitemi un'osservazione che consente forse di cogliere meglio il senso della proposta che ho formulato. Siamo tutti concordi nel giudicare che l'attribuzione di un seggio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite all'Unione europea rappresenta un obiettivo lontano ed arduo da raggiungere, perché comporta un'importante modifica statutaria, ma sono convinto che sarebbe un errore rinunciare a proporci un traguardo che appartiene necessariamente alla fase conclusiva del percorso unitario europeo che auspichiamo. Significherebbe in pratica rinunciare alla prospettiva di avere una politica estera comune e una politica europea di sicurezza e di difesa, rinunciare, cioè, per l'Unione europea a svolgere un ruolo significativo sulla scena mondiale.

Analoghe considerazioni si applicano al tema della riforma delle Nazioni Unite nei confronti di coloro che, dichiarando di ispirarsi a criteri di realismo, sostengono l'opportunità di procedere con prudenza e moderazione nel disegno riformista o affermano addirittura che ogni progetto riformista è votato all'insuccesso. Anche in questo caso, tuttavia, rinunciare ad affrontare le indubbie difficoltà di un serio progetto di riforma costituirebbe un errore, perché non basta dire che le Nazioni Unite di oggi, che sono più o meno quelle del 1945, non sono in grado di gestire pace, sicurezza, crescita economica, sviluppo sociale e tutela della dignità della persona umana, in un mondo radicalmente trasformato dai profondi mutamenti intervenuti negli ultimi sessant'anni, dalla decolonizzazione alla globalizzazione. In verità, rinunciare a tentare di incidere significativamente sulla struttura, sul processo decisionale e sulle capacità operative delle Nazioni Unite rischia di provocare una disaffezione degli Stati e delle opinioni pubbliche nei riguardi dell'ONU di fronte all'impossibilità per quest'ultima di affrontare efficacemente le nuove sfide internazionali. Conseguentemente e parallelamente si manifesterebbe una spinta verso la ricerca di soluzioni alternative che favorirebbero la formazione di aggregazioni ristrette di Stati, omogenei per interessi ed obiettivi, con il risultato di insidiare una visione globale dei problemi di maggiore rilievo per le sorti dell'umanità, facilitando il prevalere di soluzioni settoriali foriere di tensioni e contrasti.

PRESIDENTE. La ringrazio, ambasciatore La Rocca, per la sua esposizione. Do ora la parola ai colleghi per le eventuali domande.

VALDO SPINI. La ringrazio anch'io, ambasciatore La Rocca, per la sua esposizione. Credo che sia da condividere la sua indicazione di collegare la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alle organizzazioni regionali o continentali, nell'ambito delle Nazioni Unite stesse.

Devo aggiungere che una impostazione di questo genere è assolutamente bypartisan, cioè è condivisa dall'insieme degli schieramenti politici presenti in questa Camera.

A conforto di quello che lei diceva vorrei sottolineare che la nuova Costituzione europea, conferendo la personalità giuridica unica all'Unione, può dare delle basi solide anche per la richiesta di un seggio per l'Unione europea stessa, basi che magari oggi, dal punto di vista giuridico internazionale, sono forse meno solide.

Volevo chiederle come sta valutando l'insieme dei tentativi, presenti anche in altri continenti, di aggregazione in organizzazioni supernazionali (Mercosur e quant'altro). Lei ci può dare una valutazione d'insieme su questo processo, può dirci se questo può influenzare la situazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, oppure se siamo talmente ai primordi che non può ancora influenzarlo.

PRESIDENTE. Forse è opportuno che l'ambasciatore La Rocca replichi subito alle domande che gli vengono indirizzate.

UMBERTO LA ROCCA, Presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Si tratta di un problema cruciale. Ciò che importa per soluzioni regionali credibili è una certa omogeneità delle entità, delle organizzazioni che verranno create a livello regionale nei vari continenti. Credo che la situazione sia diversa a seconda dei continenti perché, mentre in Africa o in America latina, esiste una visibile spinta unitaria, in Asia la situazione è tuttora difficile da decifrare. In Asia esistono delle rivalità importanti, che forse si rifletteranno anche sul problema della designazione dei membri del Consiglio di sicurezza.

Penso che bisognerà lasciare alle singole aree regionali il compito di elaborare una loro soluzione sulle aggregazioni che potrebbero essere più convenienti. Quando parlo di aree regionali, non credo ci si debba limitare in senso stretto alle indicazioni date dal rapporto, in cui sono previste quattro grandi aree. Dobbiamo anche prendere in considerazione delle aggregazioni più ristrette, che non abbiano una dimensione puramente regionale ma interregionale come ad esempio la Lega araba. La Lega araba è una realtà. Essa può essere utilissima nell'affrontare le crisi del Medio oriente, soprattutto sotto l'aspetto delle operazioni di pace. Sappiamo che, in prospettiva, una soluzione opportuna per l'Iraq potrebbe essere la presenza in loco di forze appartenenti alla Lega araba sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Si tratta quindi di un problema complesso, perché non esiste omogeneità tra le diverse aree geografiche, mentre esistono processi unitari in atto che si sviluppano con velocità e intensità diverse, ma credo che bisogna comunque lasciare alle singole aree regionali il compito di scegliere la forma di aggregazione che ritengono più utile ai propri fini.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Ho condiviso sostanzialmente il suo utile e proficuo intervento. Esso mi pare sostanzialmente ricalchi la posizione ufficiale espressa dal Governo italiano.

Ci sono due riflessioni che vorrei fare: la prima riguarda la non entusiasmante valutazione che oggi possiamo esprimere sugli esiti, i risultati che questi grandi organismi multilaterali offrono per il benessere complessivo del pianeta, a seconda delle loro rispettive aree di competenza, dalle Nazioni Unite, all'Organizzazione mondiale del commercio, all'Organizzazione mondiale della sanità.

Per quanto riguarda le Nazioni Unite, conosciamo la complessità delle vicende e anche degli scandali che sono giunti a lambire i piani alti della Segreteria generale.

Per quanto riguarda l'Organizzazione mondiale del commercio, vi è questa difficoltà nel trovare punti di convergenza sul Doha Round, vi sono contrasti forti proprio nell'ambito delle aree regionali cui lei faceva riferimento. Vi sono interessi, protezionismi da parte dell'Europa, che si contrappongono ad aree di influenza e di protezionismo del Sud est asiatico o del Sudamerica; vi sono quindi delle situazioni di forte conflittualità.

Mi sembra quindi di dover sottolineare che comunque qualche riflessione sulle ragioni per cui questi grandi organismi multilaterali hanno tanta difficoltà a muoversi e ad ottenere i risultati per cui sono stati istituiti sarebbe opportuna. Non bisognerebbe quindi dare per scontato che questi organismi non debbano essere rivisti; forse occorrerebbe intervenire in maniera molto più strutturale di quanto non si abbia il coraggio di fare.

Lei, ambasciatore La Rocca, rispondendo al collega Spini, ha citato la soluzione che a suo avviso sarebbe la migliore per la complessa situazione irachena: una presenza delle forze della Lega araba e delle Nazioni Unite.

Le Nazioni Unite non dispongono evidentemente di una propria autonoma capacità militare e dovrebbero quindi sempre appoggiarsi ad altre forze. Sappiamo bene quali sono le difficoltà nell'individuare le forze disposte a mettersi il casco azzurro delle Nazioni Unite e a partecipare ad azioni in vari scenari. L'Iraq è uno di questi.

Il problema comunque, a mio avviso, non è tanto quello di avere le Nazioni Unite con la Lega araba presenti in Iraq quanto quello di evitare che si costituisca un secondo regime teocratico simile a quello iraniano, con il grave rischio che questo possa determinare una ulteriore destabilizzazione dell'area.

Credo che l'Occidente e le Nazioni Unite farebbero bene (ammesso e non concesso che abbiano la capacità di muoversi in questo senso, visto che molti paesi arabi ed islamici creano grandi problemi proprio alle Nazioni Unite) a cercare di trovare un punto unitario di condivisione, che dovrebbe consistere nel valorizzare ed enfatizzare il ruolo e la prevalenza dei diritti individuali, in contrapposizione a regimi teocratici di stampo confessionale che odiano i valori e i principi della comunità internazionale e i valori occidentali.

Venendo alla domanda che intendevo porle, mi pare che nella sua lunga ed attenta valutazione, non abbia voluto sottolineare il problema del diritto di veto nel Consiglio di sicurezza. Questo, secondo me, è uno dei nodi forti della questione riguardante la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il problema del diritto di veto, a suo avviso, è superato storicamente? Esso, evidentemente, aveva una sua ragione d'essere quando furono istituite le Nazioni Unite. Come si può fare per superare il problema del diritto di veto, fermo restando che condivido pienamente quanto lei ha detto in ordine alle prospettive di un seggio per l'Unione europea e sulla necessità di potenziare i seggi semipermanenti? Noto che vi è un rigurgito di nazionalismo che emerge dalle posizioni tedesche e giapponesi, e forse anche argentine. A monte di tutti questi problemi, qualunque possa essere la futura riforma del Consiglio di sicurezza, se non riusciremo a risolvere il nodo del diritto di veto, lei crede che qualunque riforma, per quanto auspicabile, potrà ottenere dei risultati?

UMBERTO LA ROCCA, Presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Se mi consente, affronterei per primo l'aspetto relativo al diritto di veto. Effettivamente, il diritto di veto rappresenta oggi un nodo forte della riforma delle Nazioni Unite; siamo anche convinti che sarà l'aspetto più difficile della riforma. Come si può giungere allora a porre il problema in termini che siano credibili e accettabili anche per gli Stati che attualmente detengono il diritto di veto?

Ho trovato di grande interesse la prefazione di Kofi Annan e le prime pagine del rapporto dei sedici che illustrano i profondi mutamenti intervenuti nella situazione internazionale dal 1945 ad oggi. Sessant'anni di mutamenti impongono, effettivamente, un nuovo approccio da parte delle Nazioni Unite a questi temi. Credo che il rapporto riuscirà a raggiungere il suo scopo precipuo, cioè quello di dare uno scossone alle Nazioni Unite e agli Stati membri, se riuscirà a convincerli che non possiamo continuare ad affermare che una soluzione valida nel 1945, nell'immediato dopoguerra, può essere valida a tutt'oggi. È chiaro che la descrizione delle nuove minacce alla pace e alla sicurezza internazionale e la sottolineatura del nesso esistente tra pace e sicurezza, da un lato, e crescita economica e sviluppo sociale, dall'altro, sono argomenti di peso. Allo stesso modo, è di grande attualità la parte dedicata alla diffusione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo. Tutto questo dovrebbe convincere i membri permanenti ad affrontare il problema della riforma, senza trincerarsi, come hanno fatto finora, dietro l'affermazione che la situazione può essere gestita anche con il quadro normativo esistente: questa è comunque la nostra speranza. Di fronte alle minacce che si stanno disegnando per tutti, anche per i possessori del diritto di veto, dobbiamo essere consapevoli della necessità di affrontare con spirito nuovo il problema della riforma. Non è una prospettiva scontata, lo riconosco, ma probabilmente è l'unica possibilità di agire.

Aggiungo una osservazione sul diritto di veto. Nella presentazione del rapporto, il presidente del gruppo dei sedici mette in chiaro che il panel non è riuscito a concordare la formulazione di una proposta per l'ampliamento del Consiglio di sicurezza ed ha prospettato due soluzioni che, in pratica, hanno ricevuto, in seno al panel, appoggi di analoga consistenza. Viene tuttavia messo in rilievo che i nuovi membri permanenti non avrebbero il diritto di veto. Dunque, la Germania, il Giappone e gli altri Stati in questione diventerebbero membri permanenti, per così dire, di seconda classe. Questo è un fatto interessante perché, naturalmente, questa soluzione non corrisponde alle aspirazioni degli Stati che si erano auto candidati a un seggio permanente ma anche perché rivela la consapevolezza, da parte del panel, che il diritto di veto è un problema che si impone, oggi, all'attenzione nell'ambito di una riforma delle Nazioni Unite.

In che modo affrontarlo? Naturalmente, ci vorrebbe una decisione concordata su una riduzione delle materie sulle quali si esercita, oggi, il diritto di veto. Raggiungere questa riduzione concordata non è facile ma è l'unico modo di procedere. Di fronte alle minacce cui accennavo in precedenza ed al profondo mutamento del quadro internazionale anche i membri permanenti dovrebbero rendersi conto che sono diventati oggi attuali i problemi che, finora, non potevano essere discussi, incluso il tema del diritto di veto.

So che questa è una risposta non del tutto soddisfacente ma credo che sia l'unica ipotesi che si possa formulare al momento attuale.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Non ci sono risposte.

UMBERTO LA ROCCA, Presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Inoltre, lei ha reso altre affermazioni interessanti. Sono d'accordo sulla valutazione poco entusiasmante circa alcuni organismi multilaterali che lei ha citato. Perché ciò avviene? Direi in generale per inerzia. L'inerzia è la grande malattia delle burocrazie perché essere inerti significa non toccare, per quieto vivere, una situazione che, tutto sommato, è stata collaudata, e può essere tranquillamente gestita. Anche in questo caso la risposta sarebbe uno scossone che metta in rilievo i pericoli dell'inerzia. Questo è un altro aspetto importante della riforma delle Nazioni Unite sulla quale ci dobbiamo soffermare.

Inoltre, mi sembra necessario che il progetto riformista non si limiti al Consiglio di sicurezza. Pur essendo decisiva la riforma del Consiglio di sicurezza costituisce solo uno degli aspetti di una riforma complessiva delle Nazioni Unite.

Lei si è riferito anche all'Iraq. Quando ho accennato in tale contesto alla Lega araba, volevo semplicemente dire che se ad un dato momento si dovesse verificare, a richiesta del legittimo Governo iracheno, il ritiro della coalizione che in questo momento, si sforza di assicurare, condizioni di vita normale alla popolazione civile e il pieno esercizio delle libertà democratiche, si potrebbe porre il problema di una presenza transitoria di forze della Lega araba sotto l'egida delle Nazioni Unite. Se pensiamo per analogia a come gli Stati dell'Unione africana si stanno efficacemente impegnando in Africa nelle attività di peace-keeping, possiamo trarne la conclusione che lo fanno perché sono i destinatari naturali delle missioni di pace delle Nazioni Unite perché, mentre altre forze possono apparire come estranee e addirittura come occupanti, la presenza di forze africane è più facilmente accettata dalla popolazione locale.

PRESIDENTE. Condivido il quadro che lei ha delineato, signor ambasciatore, ed il modo in cui ha affrontato la questione relativa alla strategia che l'Italia deve adottare per fare avanzare la prospettiva di un seggio dell'Unione europea o, comunque, tutelare i propri interessi. Sono un po' scettico sulla possibilità che il complessivo processo di riforma vada avanti, anche se l'esigenza di una riorganizzazione delle Nazioni Unite è sotto gli occhi di tutti e una mancata riforma contribuirebbe soltanto ad accentuare la irrilevanza dell'organizzazione in un mondo così complesso come quello in cui viviamo.

Dalla sua relazione rilevo che lei condivide l'impostazione sulla quale il nostro paese sta lavorando e, cioè, un seggio e il riconoscimento dell'Unione europea. Lei ritiene, signor ambasciatore, che vi sia una strategia di riserva se questa prospettiva apparisse impraticabile, se insorgessero ostacoli e difficoltà tali da vanificarla, malgrado le considerazioni svolte dall'onorevole Spini circa l'acquisizione, da parte dell'Unione, di una personalità giuridica che dovrebbe consentire, invece, all'Unione stessa di accedere a questa ipotesi di un seggio? Se tramontasse la nostra proposta pensa che esistano le condizioni per una strategia diversa oppure è opportuno che l'Italia si concentri in questa direzione e mantenga fino in fondo la coerenza di richiedere che il Consiglio di sicurezza sia organizzato in modo da consentire all'Unione europea un seggio?

UMBERTO LA ROCCA, Presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Come ho già sottolineato, si tratta di un processo lento e complesso che dobbiamo sostenere se intendiamo essere coerenti con la nostra politica europea, senza pretendere risultati immediati. Lei mi chiede cosa dovremmo fare se tale processo non dovesse andare a buon fine. Sono stato per cinque anni rappresentante permanente alle Nazioni Unite e già allora - e mi riferisco agli anni ottanta - la questione della riforma del Consiglio di Sicurezza si poneva essenzialmente negli stessi termini. Era importante per l'Italia, allora come oggi, evitare che altri paesi potessero insediarsi in una posizione che l'avrebbe relegata tra gli Stati membri di seconda e terza fila. La prima azione da esercitare era e rimane, quindi, prevenire una soluzione dannosa per i nostri interessi nazionali.

Sotto questo aspetto, ho l'impressione che la situazione a New York sia recentemente mutata. Dalle notizie che si possono raccogliere la proposta dei seggi permanenti, che inizialmente aveva quasi raggiunto la quota dei due terzi, ha ora perso sensibilmente terreno. È difficile dare percentuali precise, ma si sente dire che tale proposta ha ora circa il 40 per cento di consensi. Si tratta di valutazioni attendibili che circolano a New York.

D'altra parte conviene riconoscere che l'altra proposta, quella che preferiamo, non sta per ora guadagnando terreno. È un segnale interessante perché ciò significa che, da un lato, si sta riflettendo con maggiore prudenza e scetticismo alla tesi dei seggi permanenti ma anche che, dall'altra, non si è sinora formato un consistente consenso per tale soluzione. Sarà pertanto necessaria una lunga opera di persuasione. Non nascondiamoci le difficoltà. La seconda soluzione è popolare presso gli Stati che aspirano a far parte del processo privilegiato di rotazione per un seggio quadriennale, meno per gli altri. Ne deriva la necessità di insistere sulla rilevanza della dimensione regionale e di convincere tutti che lo Stato designato ad occupare un seggio nel Consiglio di Sicurezza lo fa in rappresentanza dell'organizzazione regionale cui appartiene, cercando così di convincere ad appoggiare tale proposta anche i paesi minori che non possono aspirare ad una posizione preminente.

Ritengo esistano elementi validi per puntare su maggiori consensi, anche se si tratta di un percorso difficile. Se non riuscissimo a far prevalere la nostra tesi ma fossimo comunque in grado di bloccare quella tedesco-giapponese, la decisione sarebbe rinviata. Ciò non ci nuocerebbe, permettendoci di continuare la nostra opera di persuasione in seno alle Nazioni Unite ed all'Unione Europea, battaglia diplomatica, questa, altrettanto importante.

PRESIDENTE. Ringrazio l'ambasciatore La Rocca per la sua presenza e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,10.


Normativa di riferimento

 


L. 21 marzo 1958, n. 259
Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

 

(1) (2)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1958, n. 84.

(2) In deroga a quanto disposto dalla presente legge, relativamente all'E.N.E.A., vedi l'art. 11, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, riportato alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

 

 

 

 

Art. 1

In attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

 

 

 

Art. 2

Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica Amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

 

 

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

 

 

 

Art. 3

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati (3).

 

Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché gli enti ai quali la contribuzione dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

 

Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'art. 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.

 

Quando siano venute meno le condizioni di cui all'art. 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

------------------------

(3) Vedi elenco allegato.

 

 

 

Art. 4

Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

 

Egualmente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

 

 

 

Art. 5

I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

 

 

 

Art. 6

Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli artt. 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

 

 

 

Art. 7

Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.

 

 

Art. 8

La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente (4).

------------------------

(4) Il presente articolo, già abrogato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, è da ritenersi tuttora vigente in seguito all'annullamento del suddetto art. 3, comma 1, disposto dalla Corte costituzionale con sentenza 9-17 maggio 2001, n. 139 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20 - Serie speciale).

 

 

 

Art. 9

Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa.

 

 

 

Art. 10

Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge.

 

 

 

Art. 11

I regi decreti 8 aprile 1939, n. 720 (5) e 30 marzo 1942, n. 442 (6), non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.

------------------------

(5) Riportato al n. C/II.

(6) Recante modifiche al R.D. 8 aprile 1939, n. 720.

 

 

 

Art. 12

Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (7).

------------------------

(7) Vedi elenco allegato.

 

 

 

Art. 13

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.

 

 

 

Art. 14

Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (8).

------------------------

(8) Cassa per il Mezzogiorno.

 

 

 

Art. 15

Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del precedente art. 3, a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 8 aprile 1939, n. 720 (9) e 30 marzo 1942, n. 442.

------------------------

(9) Riportato al n. C/II.

 

 

 

Elenco degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della L. 21 marzo 1958, n. 259 (10)

 

 

Alla data del 31 marzo 1964 sono stati dichiarati sottoposti al controllo di cui al precedente art. 2, con vari decreti del Capo dello Stato, i seguenti enti:

 

1) Accademia nazionale dei Lincei.

 

2) Aero Club d'Italia.

 

3) Associazione italiana della Croce Rossa.

 

4) Associazione nazionale combattenti e reduci.

 

5) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.

 

6) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

 

7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

 

8) Associazione nazionale per il controllo della combustione.

 

9) Associazione nazionale vittime civili di guerra.

 

10) Automobil Club d'Italia.

 

11) Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.

 

12) Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

13) Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.

 

14) Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

 

15) Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

 

16) Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

 

17) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

 

18) Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

 

19) Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti.

 

20) Cassa sottufficiali dell'Aeronautica.

 

21) Cassa sottufficiali della Marina militare.

 

22) Cassa ufficiali dell'Aeronautica.

 

23) Cassa ufficiali della Marina militare.

 

24) Cassa ufficiali dell'Esercito.

 

25) Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie.

 

26) Centro nazionale per il catalogo unico delle Biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

 

27) Centro sperimentale di cinematografia.

 

28) Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.).

 

29) Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'unità d'Italia.

 

30) Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

 

31) Commissariato anticoccidico di Catania.

 

32) Consiglio nazionale delle ricerche.

 

33) Consorzio autonomo del Porto di Genova.

 

34) Consorzio nazionale produttori canapa.

 

35) Ente autonomo degli spettacoli lirici all'Arena di Verona.

 

36) Ente autonomo del Flumendosa.

 

37) Ente autonomo del Porto di Napoli.

 

38) Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano.

 

39) Ente autonomo del Teatro comunale dell'Opera di Genova.

 

40) Ente autonomo del Teatro comunale di Bologna.

 

41) Ente autonomo del Teatro comunale di Firenze.

 

42) Ente autonomo del Teatro comunale «G. Verdi» di Trieste.

 

43) Ente autonomo dell'Opera di Roma.

 

44) Ente autonomo del Teatro «La Fenice» di Venezia.

 

45) Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo.

 

46) Ente autonomo del Teatro Regio di Torino.

 

47) Ente autonomo del Teatro S. Carlo di Napoli.

 

48) Ente autonomo «La Biennale di Venezia Esposizione Internazionale d'Arte».

 

49) Ente autotrasporti merci (E.A.M.).

 

50) Ente «Fondo per gli Assegni Vitalizi e straordinari al personale del Lotto».

 

51) Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

 

52) Ente nazionale Assistenza Magistrale (E.N.A.M.)

 

53) Ente nazionale di assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.).

 

54) Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

 

55) Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche.

 

56) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).

 

57) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).

 

58) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D. E.D.P.).

 

59) Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).

 

60) Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

 

61) Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

 

62) Ente nazionale per la protezione degli animali.

 

63) Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

 

64) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).

 

65) Ente nazionale per l'educazione marinara.

 

66) Ente nazionale risi.

 

67) Ente nazionale serico.

 

68) Ente nazionale sordomuti.

 

69) Ente per le ville Venete.

 

70) Ente porto industriale di Trieste.

 

71) Ente portuale Savona-Piemonte.

 

72) Ente zolfi italiani (E.Z.I.).

 

73) Federazione italiana della caccia.

 

74) Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

 

75) Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

 

76) Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca.

 

77) Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di P.S.

 

78) Fondo previdenza sottufficiali dell'esercito.

 

79) Gestione I.N.A.-Casa.

 

80) Istituti fisioterapici ospedalieri.

 

81) Istituto centrale di statistica.

 

82) Istituto cotoniero italiano.

 

83) Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferrarris».

 

84) Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) (11).

 

85) Istituto italiano per l'Africa (12).

 

86) Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.).

 

87) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.).

 

88) Istituto nazionale di economia agraria.

 

89) Istituto nazionale di geofisica.

 

90) Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola».

 

91) Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

 

92) Istituto nazionale «G. Kirner».

 

93) Istituto nazionale per il commercio estero.

 

94) Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.)

 

95) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

 

96) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.).

 

97) Istituto nazionale per le conserve alimentari.

 

98) Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.

 

99) Istituto per gli studi di politica internazionale.

 

100) Istituto per l'Oriente.

 

101) Istituto postelegrafonici.

 

102) Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

 

103) Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica «Pierluigi da Palestrina» Cagliari.

 

104) Istituzione dei concerti dell'Accademia di S. Cecilia.

 

105) Lega italiana per la lotta contro i tumori.

 

106) Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.).

 

107) Opera nazionale ciechi civili.

 

108) Opera nazionale orfani di guerra (O.N.O.G.).

 

109) Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.).

 

110) Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e infanzia (O.N.M.I.).

 

111) Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti.

 

112) Provveditorato al Porto di Venezia.

 

113) Registro aeronautico italiano.

 

114) Registro navale italiano.

 

115) Servizio per i contributi agricoli unificati (13).

 

116) Società italiana per l'organizzazione internazionale (S.I.O.I.).

 

117) Società per azioni di navigazione «Adriatica».

 

118) Società per azioni di navigazione «Italia».

 

119) Società per azioni di navigazione «Lloyd Triestino».

 

120) Società per azioni di navigazione «Tirrenia».

 

121) Società per azioni «Linee marittime dell'Adriatico».

 

122) Società per azioni «Navigazione Alto Adriatico».

 

123) Società per azioni «Navigazione Toscana».

 

124) Società per azioni «Navisarma».

 

125) Società per azioni «Partenopea» di navigazione.

 

126) Società per azioni Rai-radiotelevisione italiana.

 

127) Società per azioni «SI.RE.NA.» sicula regionale di navigazione.

 

128) Unione italiana ciechi.

 

129) Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

 

130) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.).

------------------------

(10) L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 8 settembre 2003 (Gazz. Uff. 22 ottobre 2003, n. 246).

(11) L'art. 3, L. 25 novembre 1995, n. 505 ha soppresso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto italo-africano disponendo che le relative funzioni ed attribuzioni confluiscano nel nuovo Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.).

(12) L'art. 3, L. 25 novembre 1995, n. 505 ha soppresso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto italo-africano disponendo che le relative funzioni ed attribuzioni confluiscano nel nuovo Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.).

(13) Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Elenco degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259

 

 

Alla data del 31 marzo 1964 sono stati dichiarati sottoposti al controllo di cui al presente articolo, con vari decreti del Capo dello Stato, i seguenti enti:

 

1) Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

 

2) Commissariato per la gioventù italiana.

 

3) Ente acquedotti siciliani (E.A.S.).

 

4) Ente autonomo di gestione per il cinema.

 

5) Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.

 

6) Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

 

7) Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica.

 

8) Ente autonomo esposizione universale di Roma (E.U.R.).

 

9) Ente autonomo fiera di Bolzano.

 

10) Ente autonomo per la Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

 

11) Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese.

 

12) Ente italiano della moda con sede in Torino.

 

13) Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).

 

14) Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.).

 

15) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.

 

16) Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).

 

17) Ente nazionale per le Tre Venezie.

 

18) Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

 

19) Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-laziale.

 

20) Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.).

 

21) Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.).

 

22) Ente per la valorizzazione del Territorio del Fucino.

 

23) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania.

 

24) Ente siciliano di elettricità (E.S.E.).

 

25) Ente teatrale italiano (E.T.I.).

 

26) Fondazione figli degli italiani all'estero.

 

27) Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria.

 

28) Istituto della enciclopedia «G. Treccani».

 

29) Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.).

 

30) Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.).

 

31) Istituto Nazionale Luce.

 

32) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

 

33) Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

 

34) Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

 

35) Istituto poligrafico dello Stato.

 

36) Opera nazionale combattenti (O.N.C.).

 

37) Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.).

 

38) Opera per la valorizzazione della Sila.

 

39) Segretariato nazionale per la montagna.

 

40) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa.

 

41) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania.

 

42) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera Nazionale Combattenti.

 

43) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera per la valorizzazione della Sila.

 

44) Ufficio italiano dei cambi.

 


D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102
Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste
(art. 46)

 

(1) (2)

------------------------

 

(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 13 aprile 1978, n. 102.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Con D.P.R. 20 dicembre 1980, n. 1244 (Gazz. Uff. 25 maggio 1982, n. 83), modificato dal D.P.R. 11 ottobre 1982, n. 1023 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1983, n. 26), è stato approvato lo statuto della «Scuola internazionale superiore di studi avanzati», in Trieste, presso l'Università degli studi di Trieste.

 

(omissis)

Capo V

 

Collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina

 

Art. 46

In considerazione delle finalità culturali perseguite dai collegi del Mondo Unito e dall'apporto che essi possono arrecare al potenziamento delle istituzioni operanti nell'area del Friuli-Venezia Giulia, si consente la realizzazione in Duino-Aurisina di un collegio facente parte dell'organizzazione mondiale dei collegi del Mondo Unito, per la preparazione dei giovani agli studi direttamente propedeutici agli insegnamenti universitari.

 

Per la realizzazione in Duino-Aurisina del collegio di cui al precedente comma la regione Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di contributi a tal fine concessi sul fondo di cui all'art. 70 dello statuto d'autonomia o, comunque, da altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, potrà procedere all'acquisto di beni mobili ed immobili, al restauro ed all'adattamento di edifici, alla costruzione di nuovi edifici, alla sistemazione di aree ed, in genere, all'apprestamento di tutte le occorrenti strutture mobili ed immobili, direttamente o mediante concessione a soggetti pubblici o privati.

 

I beni e le strutture, di cui al precedente comma, saranno messe dalla regione gratuitamente a disposizione dal collegio, mediante convenzione con l'ente gestore.

 

 


L. 28 dicembre 1982, n. 948
Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

 

(1)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1982, n. 358.

 

 

 

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa.

 

La tabella di cui al precedente comma è soggetta ad una prima revisione, da attuarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e, quindi, a successive periodiche revisioni, da attuarsi ogni tre anni, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo motivato parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano a' termini dei rispettivi regolamenti. In sede di revisione, nella tabella possono essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato (1/a).

 

[Nella tabella non sono inclusi gli enti che operano nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per i quali si provvede in base alle procedure previste dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7 (2), salvo che per le attività di natura internazionale estranee al settore della cooperazione allo sviluppo] (2/a).

 

Condizione per l'ammissione al contributo di cui alla presente legge è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate.

 

Tali attività devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori:

 

1) formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere;

 

2) organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale;

 

3) pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale.

 

Con l'entrata in vigore della presente legge, le previgenti norme recanti finanziamenti a favore degli enti di cui al primo comma sono abrogate.

 

Dall'importo dei contributi concessi agli enti elencati in tabella per l'anno 1982 vanno detratte le somme versate agli enti stessi a titolo di contributi ordinari previsti da leggi vigenti per il medesimo esercizio finanziario.

 

Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello degli affari esteri.

------------------------

(1/a) Con L. 1° giugno 1990, n. 134 (Gazz. Uff. 8 giugno 1990, n. 132) sono stati estesi agli enti a carattere internazionalistico indicati nella tabella di cui al presente articolo i benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla L. 11 luglio 1986, n. 390, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(2) Riportata al n. A/XLI.

(2/a) Comma soppresso dall'art. 1, L. 30 ottobre 1989, n. 354 (Gazz. Uff. 6 novembre 1989, n. 259), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Art. 2

Il Ministero degli affari esteri può concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari agli enti compresi nella tabella allegata nonché ad enti non compresi nella stessa tabella purché rispondano ai requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

La relazione prevista dal successivo articolo 3, ultimo comma, deve contenere espressa menzione di tali iniziative e programmi e delle ragioni che hanno giustificato la concessione dei contributi straordinari.

 

 

Art. 3

Gli enti pubblici inclusi nella tabella emanata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, che la esercita nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (3).

 

Nei confronti degli altri enti inclusi nella tabella, il Ministero degli affari esteri vigila sulla destinazione dei finanziamenti concessi ai loro fini istituzionali. A tale scopo detti enti sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero degli affari esteri i bilanci preventivi e consuntivi redatti e deliberati dagli organi di amministrazione competenti, nonché le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni che il Ministero degli affari esteri ritenga necessari per l'esercizio della vigilanza (4).

 

Gli enti di cui al comma precedente provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche.

 

Il Ministro degli affari esteri presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dagli enti inclusi nella tabella.

------------------------

(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 30 ottobre 1989, n. 354 (Gazz. Uff. 6 novembre 1989, n. 259), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 4

Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità della gestione degli stessi dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

 

Ove nel termine fissato nel decreto di cui al precedente comma le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento. In tale caso le misure dei contributi fissate nella tabella sono modificate, secondo le procedure di cui all'articolo 1, nei limiti del contributo soppresso.

 

 

 

Art. 5

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, concernenti gli enti di cui alla tabella allegata, sono unificati in un solo capitolo.

 

Lo stanziamento del detto capitolo, così come determinato dal primo comma del presente articolo è incrementato ulteriormente di lire 1.615 milioni per l'anno 1982 e di lire 1.965 milioni a decorrere dall'anno 1983.

 

Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge è autorizzata per il 1982 una ulteriore spesa di lire 150 milioni.

 

All'onere complessivo di lire 1.765 milioni, derivanti dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

 

All'onere di lire 1.965 milioni relativo all'anno 1983 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Le eventuali modifiche dello stanziamento del capitolo di cui al primo comma, in conseguenza della modifica triennale della tabella, hanno luogo con la legge annuale di bilancio.

 

 

Art. 6

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

Tabella (5)

| 1) Associazione italiana per il Consiglio|                   |
|    dei comuni d'Europa. . . . . . . . . .| Lit.   310.000.000|
|                                          |                   |
| 2) Centro italiano di formazione  europea|  »      10.000.000|
|                                          |                   |
| 3) Centro internazionale di studi e docu-|                   |
|    mentazione sulle Comunità europee. . .|  »      35.000.000|
|                                          |                   |
| 4) Centro per le relazioni italo-arabe. .|  »      50.000.000|
|                                          |                   |
| 5) Centro di studi americani. . . . . . .|  »      25.000.000|
|                                          |                   |
| 6) Consiglio italiano del movimento euro-|                   |
|    peo. . . . . . . . . . . . . . . . . .|  »     220.000.000|
|                                          |                   |
| 7) Istituto affari internazionali . . . .|  »     225.000.000|
|                                          |                   |
| 8) Istituto italiano  per  il medio ed e-|                   |
|    stremo Oriente . . . . . . . . . . . .|  »     700.000.000|
|                                          |                   |
| 9) Istituto per l'Oriente C.A. Nallino  .|  »      50.000.000|
|                                          |                   |
|10) Istituto per gli studi di politica in-|                   |
|    ternazionale . . . . . . . . . . . . .|  »     420.000.000|
|                                          |                   |
|11) Istituto universitario di studi  euro-|                   |
|    pei. . . . . . . . . . . . . . . . . .|  »      40.000.000|
|                                          |                   |
|12) Istituto italiano per l'Asia . . . . .|  »      40.000.000|
|                                          |                   |
|13) Istituto per la cooperazione politica,|                   |
|    economica e culturale internazionale .|  »      10.000.000|
|                                          |                   |
|14) Istituto per le relazioni tra l'Italia|                   |
|    e i  paesi dell'Africa, America latina|                   |
|    e medio Oriente  . . . . . . . . . . .|  »      10.000.000|
|                                          |                   |
|15) Società  italiana per l'organizzazione|                   |
|    internazionale . . . . . . . . . . . .|  »     450.000.000|

------------------------

(5) Tabella da ritenersi così sostituita per effetto del D.P.R. 28 giugno 1984, n. 526 (Gazz. Uff. 31 agosto 1984, n. 240) che ha approvato la nuova misura del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1983-85. Vedi, ora, per il triennio 1992-1994, il D.M. 25 marzo 1992, riportato al n. A/LXXI, per il triennio 1995-1997, il D.M. 13 giugno 1995, riportato al n. A/XCVI, per il triennio 1998-2000, il D.M. 13 novembre 1998, riportato al n. A/CXXIX, per il triennio 2001-2003, il D.M. 21 marzo 2001 e, per il triennio 2004-2006, il D.M. 10 agosto 2004.

 

 


L. 3 agosto 1985, n. 411
Concessione di un contributo statale ordinario alla società “Dante Alighieri”

 

 

 

Inserire file RDO (1 pagina)

PRIMA RICORSARSI DI AGGIORNARE LA NUMERAZIONE DELLE PAGINE!!


L. 11 dicembre 1985, n. 760
Adesione dell’Italia all’emendamento all’articolo 16 dello statuto organico dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato, adottato dall’assemblea generale dell’Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione

 

 

 

Inserire file RDO (2 pagine)

PRIMA RICORSARSI DI AGGIORNARE LA NUMERAZIONE DELLE PAGINE!!

 


L. 12 gennaio 1991, n. 13
Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica

 

(1) (1/circ)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1991, n. 14.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 2000, n. 22/T;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 8 maggio 1997, n. 5/97.

 

 

 

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

 

a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

 

b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

 

c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

 

d) approvazione della nomina del governatore della banca d'Italia;

 

e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

 

g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

 

h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

 

i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

 

l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

 

m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

 

 

n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

 

o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;

 

p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

 

q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

 

r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

 

s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

 

t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

 

u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

 

v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;

 

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

 

aa) concessione della cittadinanza italiana;

 

bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

 

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

 

dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

 

ee) concessione del titolo di città;

 

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

 

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

 

hh) [atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400] (2);

 

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.

------------------------

(2) Lettera abrogata dall'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVI.

 

 

 

Art. 2

1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra.

 

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

 

Art. 3

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti permane anche nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui all'articolo 2.

 

 

 

Art. 4

1. Per gli atti amministrativi di cui all'articolo 2 resta fermo il previo parere del Consiglio di Stato ove richiesto dalle norme vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

2. Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda conformarsi al parere, gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 


D.M. 13 giugno 1995
Approvazione della tabella triennale dei contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico

 

(1) (2)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 185.

(2) Per il triennio 1998-2000, vedi il D.M. 13 novembre 1998, riportato al n. A/CXXIX.

 

 

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

 

 

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948, con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1992, n. 1011, sull'ultima revisione della tabella stessa, come modificato dal decreto ministeriale del 21 marzo 1994, n. 2686;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948/1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 1995-1997;

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

Esaminata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni annuali trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata, nonché i programmi triennali dagli stessi presentati;

Considerata l'opportunità di procedere ad un più efficace coordinamento e ad una razionalizzazione nell'assegnazione dei contributi attraverso una valutazione comparativa sulla maggiore rispondenza dell'azione degli enti alle finalità perseguite dal Ministero e agli interessi della politica estera italiana;

Ritenuti meritevoli dell'ammissione al contributo statale i tre nuovi enti A.I.S.P.E., Circolo di studi diplomatici e I.C.E.P.S. in considerazione dei compiti statutari, della serietà dell'organizzazione e dell'adeguatezza delle strutture disponibili;

Ritenuto che il contributo all'A.I.S.P.E. possa essere determinato in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo 1994, in considerazione del rilevante apporto a scopi di interesse pubblico e tenuto conto che il tipo di attività svolta non è suscettibile di dar luogo a significative entrate proprie;

Riconosciuta la necessità di destinare una parte dello stanziamento all'attuazione dell'art. 2 della legge, che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

Sentiti i pareri delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Decreta:

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 1995-1997, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3).

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

------------------------

(3) Riportata al n. A/XLV.

 

Tabella 1995-97


                
LEGGE 28 DICEMBRE 1982, N. 948                

+--------------------------------------------------+-----------+
|                                                  | Contributo|
|                     ENTE                         |(in milioni|
|                                                  |  di lire) |
+--------------------------------------------------+-----------+
| 1. Associazione  italiana  per il  consiglio  dei|           |
|    comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) . . .|     180   |
| 2. Associazione italiana studi di politica estera|           |
|    (AISPE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     100   |
| 3. Centro di studi americani. . . . . . . . . . .|      40   |
| 4. Centro   studi   di   politica  internazionale|           |
|    (CESPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|     250   |
| 5. Circolo di studi diplomatici . . . . . . . . .|      30   |
| 6. Centro internazionale di studi e documentazio-|           |
|    ne sulle Comunità europee (CISDCE) . . . . . .|     120   |
| 7. Centro per le relazioni italo-arabe. . . . . .|      50   |
| 8. Comitato atlantico . . . . . . . . . . . . . .|      75   |
| 9. Consiglio italiano movimento europeo (CIME). .|     150   |
|10. Fondazione per la  pace e la  cooperazione in-|           |
|    ternazionale . . . . . . . . . . . . . . . . .|     170   |
|11. Istituto affari internazionali (IAI) . . . . .|     650   |
|12. Istituto  per  la  cooperazione economica  e i|           |
|    problemi dello sviluppo (ICEPS). . . . . . . .|      70   |
|13. Istituto internazionale di diritto umanitario.|      40   |
|14. Istituto italo-africano (IIA). . . . . . . . .|   1.180   |
|15. Istituto italiano per l'Asia (ISIA). . . . . .|      40   |
|16. Istituto per l'Oriente «Nallino» (IPO) . . . .|      30   |
|17. Istituto  per le  relazioni tra  l'Italia  e i|           |
|    Paesi dell'Africa e  dell'America Latina e del|           |
|    Medio Oriente (IPALMO) . . . . . . . . . . . .|     300   |
|18. Istituto  italiano per il  Medio e   l'Estremo|           |
|    Oriente (ISMEO). . . . . . . . . . . . . . . .|   1.250   |
|19. Istituto per gli studi di politica internazio-|           |
|    nale (ISPI). . . . . . . . . . . . . . . . . .|   1.000   |
|20. Società italiana per l'organizzazione interna-|           |
|    zionale (SIOI) . . . . . . . . . . . . . . . .|     900   |
| -  Contributi  straordinari  per   iniziative  di|           |
|    particolare  interesse  o per  l'esecuzione di|           |
|    programmi  straordinari  (art. 2  della  legge|           |
|    28-121982, n. 948) . . . . . . . . . . . . . .|     375   |
|                                                  |   -----   |
|                                      TOTALE . . .|   7.000   |


L. 13 luglio 1995, n. 295
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa
(art. 1)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 1995, n. 171. 

 

 

 

Art. 1

Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri.

 

1. È prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167 (2), convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993 (2). A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire 7.200 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (3), nonché quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (4), nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (4), modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991 (4), sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonché di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni, all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta dal Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia (4/a).

 

3. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti italiani di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (5), è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a carico del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate in tale anno possono essere utilizzate nell'anno successivo.

 

4. (6).

 

5. Per consentire la prosecuzione fino all'anno 1997 degli interventi dell'Associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi annue per gli anni dal 1994 al 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86 (7). All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

6. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annue a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

7. Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (8), è integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione.

 

8. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

------------------------

(2) Riportato al n. A/LXXIX.

(3) Riportata alla voce Friuli-Venezia Giulia.

(4) Riportata alla voce Profughi.

(4/a) Per il regolamento di esecuzione del presente comma, vedi il D.P.R. 18 marzo 1997, n. 119, riportato al n. A/CVI.

(5) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L. 6 febbraio 1985, n. 15, riportata al n. A/XLVIII.

(7) Riportata al n. A/LXXVI.

(8) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

 

 

 


L. 25 novembre 1995 n. 505
Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri
(artt. 2-17)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 1995, n. 280

 

 

(omissis)

Art. 2

1. Ai fini dell'estinzione dei disavanzi d'amministrazione accertati alla data del 31 luglio 1995 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, è autorizzata la concessione all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) e all'Istituto italo-africano di contributi straordinari rispettivamente nelle misure di lire 2.325 milioni e 850 milioni.

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di erogazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti una relazione sullo stato delle procedure di estinzione.

 

 

 

Art. 3

1. È istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - di seguito denominato Istituto - che persegue le finalità che le vigenti disposizioni assegnano all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e all'Istituto italo-africano, salvaguardandone il patrimonio di competenza ed esperienze.

 

2. L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto italo-africano sono soppressi e, di conseguenza, sono abrogate tutte le disposizioni normative in vigore che disciplinano tali enti. Il nuovo Istituto succede agli enti soppressi in tutti i rapporti attivi o passivi e permane nella titolarità dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce ad ogni effetto un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome.

 

3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 è trasferito al nuovo Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico in godimento. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma delle dotazioni organiche degli enti soppressi così come determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (3), e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 1996 l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. L'Istituto è iscritto alla categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (5), ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (3), e successive modificazioni e integrazioni. All'Istituto stesso si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259 (6), la legge 20 marzo 1975, n. 70 (5), e l'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (3), e successive modificazioni e integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge.

------------------------

(3) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(6) Riportata alla voce Corte dei conti.

 

 

 

Art. 4

1. Per il conseguimento dei propri fini l'Istituto provvede a:

 

a) predisporre e realizzare programmi di studi e di ricerche;

 

b) promuovere iniziative di collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi di informazioni, esperienze e conoscenze tra studiosi ed esperti;

 

c) realizzare progetti di cooperazione, di consulenza e di assistenza, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi africani e orientali e, in tale quadro, effettuare missioni, viaggi di studio e campagne archeologiche in detti Paesi;

 

d) acquisire e conservare ogni tipo di documentazione sul patrimonio storico, artistico e culturale del mondo africano e orientale, nonché sulla sua situazione politica, economica, sociale;

 

e) organizzare corsi di insegnamento delle lingue e culture dei Paesi dell'Africa e dell'Asia nonché altri corsi specializzati pertinenti ai propri fini;

 

f) favorire la presenza di studenti dei suddetti Paesi nelle istituzioni nazionali per il completamento e il perfezionamento della loro formazione, anche attraverso la concessione di borse e sussidi di studi;

 

g) svolgere attività editoriale in proprio o in collaborazione con altri enti o case editrici;

 

h) stipulare convenzioni e concludere intese per attività in comune con università, accademie, istituzioni culturali e di ricerca, nonché con altri enti, associazioni ed organismi italiani o stranieri nei settori delle proprie attività;

 

i) assumere qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 3;

 

l) istituire sezioni in Italia e all'estero.

 

2. L'Istituto fornisce relazioni di studio, schede informative e documentazioni su problemi specifici che riguardano il mondo africano e orientale al Ministero degli affari esteri e alle altre Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta, nonché, mediante apposite convenzioni o intese, ad enti e soggetti pubblici e privati.

 

 

 

Art. 5

1. Sono organi dell'Istituto:

 

a) l'assemblea;

 

b) il presidente;

 

c) il consiglio d'amministrazione;

 

d) il consiglio scientifico;

 

e) il collegio dei revisori dei conti;

 

f) il direttore generale.

 

2. Gli organi dell'Istituto di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 durano in carica quattro anni.

 

 

 

Art. 6

1. I soci si distinguono in onorari, ordinari e sostenitori.

 

2. Possono essere soci dell'Istituto cittadini italiani e stranieri in possesso dei diritti civili e politici, nonché enti pubblici e privati in persona di un rappresentante all'uopo delegato.

 

3. Tutti i soci partecipano all'assemblea con diritto di voto.

 

4. La qualità di socio è incompatibile con quella di dipendente con rapporto d'impiego dell'Istituto o con la posizione di titolare di una lite attiva o passiva con l'Istituto stesso.

 

5. Lo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge, stabilisce i requisiti e le modalità per l'ammissione dei soci nelle singole categorie, i relativi diritti, nonché i casi di decadenza; può altresì prevedere altre forme di adesione all'Istituto o di collaborazione per cittadini italiani e stranieri, nonché per associazioni o istituzioni culturali che operino nella stessa area scientifica.

 

 

 

 

Art. 7

1. L'assemblea, composta dai soci onorari, ordinari e sostenitori, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e in seduta straordinaria per le altre deliberazioni di sua competenza e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci ordinari.

 

2. L'assemblea:

 

a) elegge a scrutinio segreto sei componenti del consiglio d'amministrazione, un membro del collegio dei revisori e i componenti del consiglio scientifico;

 

b) adotta i bilanci preventivi e consuntivi;

 

c) adotta lo statuto e le relative modifiche;

 

d) nomina i soci onorari e ammette i soci ordinari su proposta del consiglio d'amministrazione;

 

e) può eleggere un presidente onorario dell'Istituto.

 

3. Le delibere di cui al comma 2, lettere b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante.

 

 

 

Art. 8

1. Il presidente è eletto dal consiglio d'amministrazione con la maggioranza dei due terzi. Qualora sia eletto un componente del consiglio stesso, questi viene sostituito, secondo le procedure previste dall'articolo 7.

 

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede l'assemblea, il consiglio d'amministrazione e il consiglio scientifico; può prendere, in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del consiglio d'amministrazione, salvo a sottoporle, per la ratifica, al consiglio stesso nella prima successiva seduta.

 

 

 

Art. 9

1. Il consiglio d'amministrazione è presieduto dal presidente dell'Istituto ed è composto da dieci membri, di cui quattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione rispettivamente dei Ministri degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica, e sei eletti dall'assemblea.

 

2. Il consiglio elegge nel proprio seno un vice presidente con funzioni vicarie del presidente.

 

Art. 10

1. Il consiglio d'amministrazione:

 

a) approva il programma annuale d'azione, sulla base degli indirizzi culturali e scientifici stabiliti dal consiglio scientifico;

 

b) propone all'assemblea i progetti di statuto e delle sue modifiche e predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

 

c) adotta i regolamenti del personale e di organizzazione dei servizi;

 

d) ammette i soci sostenitori, formula proposte all'assemblea per il conferimento della qualità di socio onorario e per l'ammissione dei soci ordinari;

 

e) stabilisce le quote annue di iscrizione dei soci ordinari e dei soci sostenitori;

 

f) delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili, titoli azionari e obbligazionari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

 

g) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie attivi e passivi, nonché sulle transazioni;

 

h) verifica la rispondenza dei risultati della gestione al programma d'azione;

 

i) compie ogni altro atto ad esso demandato dalla presente legge o dai regolamenti.

 

2. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1, lettera c), sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

 

 

 

Art. 11

1. Il consiglio scientifico, composto da non più di venti membri scelti tra personalità della cultura che possano dare contributi significativi al perseguimento delle finalità dell'Istituto, ne determina gli indirizzi culturali e scientifici, nel rispetto della specificità e dell'autonomia dei diversi settori di ricerca e di attività ed esprime il proprio parere sulle iniziative più rilevanti e su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio d'amministrazione.

 

2. I membri del consiglio scientifico sono eletti dall'assemblea dei soci.

 

3. Il consiglio scientifico può organizzare la propria attività in sezioni o gruppi di lavoro in relazione agli affari trattati.

 

 

 

 

Art. 12

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, uno dal Ministero degli affari esteri ed il terzo eletto dall'assemblea dei soci scelto tra iscritti all'albo dei revisori dei conti.

 

 

 

Art. 13

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le misure delle indennità di carica del presidente e dei membri del collegio dei revisori, nonché dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio d'amministrazione e del consiglio scientifico, tenuto anche conto dei risultati di gestione dell'Istituto.

 

 

 

Art. 14

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio d'amministrazione, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni rinnovabile, a dirigenti in servizio presso l'Istituto o presso amministrazioni pubbliche od anche a persone diverse in possesso dei requisiti di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere. Si applicano al direttore generale i limiti di età previsti per i dirigenti della pubblica amministrazione ai fini del pensionamento.

 

2. Al direttore generale spettano le seguenti funzioni:

 

a) curare l'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio d'amministrazione;

 

b) provvedere alla gestione finanziaria, tecnica, amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

 

c) adempiere alle altre attribuzioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle attribuite agli altri organi dell'Istituto.

 

3. Il direttore generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati e partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

------------------------

(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

 

Art. 15

1. In attesa della costituzione degli organi ordinari dell'Istituto di cui all'articolo 5, comma 1, è istituita una gestione transitoria per gli atti di ordinaria amministrazione e per gli adempimenti propedeutici alla costituzione degli organi stessi. Tale gestione è affidata ai presidenti dei due enti soppressi ovvero, in caso di indisponibilità di uno di essi o di ambedue, a persona o persone nominate con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

 

 

Art. 16

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati soci dell'Istituto, aventi titolo a partecipare all'assemblea, i soci onorari, ordinari, effettivi e sostenitori dei due enti soppressi, risultanti tali alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che, entro trenta giorni dalla predetta data, abbiano presentato o fatto pervenire ai rispettivi presidenti dichiarazione scritta attestante la volontà di non mantenere la qualità di soci dell'Istituto, ferme restando le quote di associazione già stabilite per l'anno 1995. I soci ordinari dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e quelli effettivi dell'Istituto italo-africano confluiscono nella categoria dei soci ordinari dell'Istituto.

 

2. Entro i successivi trenta giorni i due presidenti convocano l'assemblea mediante avviso per lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, ai soci indicati al comma 1, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.

 

3. L'assemblea, per la cui validità occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione, elegge il presidente della seduta e procede alla elezione dei componenti degli organi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a).

 

4. Ogni socio vota per tre nominativi per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione, per un solo nominativo per l'elezione del membro del collegio dei revisori e per dieci nominativi per l'elezione dei componenti del consiglio scientifico. È ammesso il voto per delega con un massimo di quattro deleghe allo stesso socio.

 

5. Fino alla costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto, continuano ad operare i collegi dei revisori dei conti in carica presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

6. I contratti dei direttori generali in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge sono risolti di diritto all'atto della nomina del direttore generale dell'Istituto, ove non siano scaduti in precedenza.

 

 

 

Art. 17

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'Istituto subentra ai due enti soppressi quale destinatario dei contributi previsti per il triennio 1995-1997 nella tabella triennale di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (8), e successive modificazioni.

 

2. A decorrere dall'anno 1998 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto è determinato esclusivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (9), come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

3. È autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni nell'anno 1996 e di lire 800 milioni nell'anno 1997 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto per gli stessi anni.

------------------------

(8) Riportata al n. A/XLV.

(9) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 

Art. 18

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.685 milioni per l'anno 1995, in lire 1.600 milioni per il 1996 e in lire 900 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 19

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


L. 28 dicembre 1995 n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 1, commi 40-44)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O. 

 

 

Art. 1

(omissis)

40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa (31/a).

 

41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi (31/b).

 

42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (32).

 

43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (33).

 

44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

------------------------

(1/a) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459, riportato alla voce Ministero della difesa.

(2) Riportata al n. A/CXLI.

(3) Riportata al n. A/CXXXIII.

(4) Riportata alla voce Cassa per il mezzogiorno.

(4/a) Vedi, anche, l'art. 10, L. 3 maggio 1999, n. 124, riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(4/b) Comma così modificato dall'art. 17, comma 47, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(5) Riportato alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(6) Riportata al n. A/CXLI.

(7) Riportata al n. A/CXXXIII.

(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(8/a) Periodo così sostituito dall'art. 17, comma 47, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(8/b) L'art. 8, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato alla voce Ministero degli affari esteri, ha disposto che le norme di cui al presente comma non si applicano al Ministero degli affari esteri.

(9) Riportata alla voce Previdenza sociale.

(10) Riportata alla voce Consiglio nazionale delle ricerche.

(11) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(11/a) Riportato alla voce Lavoro.

(12) Comma così modificato prima dall'art. 6, comma 18, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dall'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI. Il termine del 31 dicembre 1998 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

(12/a) Comma così modificato prima dall'art. 6, comma 18, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dall'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI.

(11) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(13) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(13/a) Riportato alla voce Lavoro.

(13/b) Comma così modificato prima dall'art. 6, comma 18, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dall'art. 39, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI. Il termine del 31 dicembre 1998 è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

(13/c) Riportata al n. A/CXXXIII.

(14) Riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(15) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(15/a) Vedi il regolamento approvato con D.P.R. 2 marzo 1998, n. 157, riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria.

(15/b) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(16) Riportata al n. A/CXLI.

(16/a) Per la ulteriore proroga delle graduatorie, vedi l'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 340, riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(17) Riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(18) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(18/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 3 maggio 1999, n. 124, riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(18/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 3 maggio 1999, n. 124, riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(18/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 3 maggio 1999, n. 124, riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(18/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(19) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 86, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata al n. A/CLII.

(20) Riportata al n. A/CXXXIII.

(20/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma vedi l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242, riportato alla voce Istruzione pubblica: personale.

(21) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

(22) Riportato alla voce Sanità pubblica.

(22/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 432 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione.

(22/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(23) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(23/a) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata.

(24) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

(25) Riportata alla voce Forze armate.

(26) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(27) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri.

(28) Riportata alla voce Diplomazia e consolati.

(29) Riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.

(29/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.

(30) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

(31) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(31/a) Per una deroga a quanto previsto dal presente comma, con riferimento al riparto del contributo a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, vedi il D.P.R. 3 settembre 1999, n. 353. Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.

(31/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.

(32) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.

(33) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.

 

 


Decreto Ministero Affari esteri
18 aprile 1996

 

 

Inserire file RDO (5 pagine)

PRIMA RICORSARSI DI AGGIORNARE LA NUMERAZIONE DELLE PAGINE!!


L. 23 dicembre 1996 n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 2, comma 178)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. 

(omissis)

 

Art. 2

(omissis)

 

178. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (268), fermo restando l'obbligo della rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, dell'Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio medico, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, del Fondo edifici di culto, di organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero, del Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica, del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, nonché alle erogazioni agli istituti italiani di cultura all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.

------------------------

(268) Riportata al n. A/CXLVII.

 


Decreto Ministero Affari esteri
16 maggio 1997

 

 

 

Inserire file RDO (4 pagine)

PRIMA RICORSARSI DI AGGIORNARE LA NUMERAZIONE DELLE PAGINE!!


L. 22 luglio 1998 n. 265
Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 1998, n. 183. 

 

 

 

 

Art. 1

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 600 milioni alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per l'anno 1998.

 

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 2

1.              La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


L. 3 agosto 1998, n. 296
Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero

 

(1)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1998, n. 193.

 

 

 

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (2), non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, della Società «Dante Alighieri» con sede a Roma, della «Maison de l'Italie» di Parigi, dell'Associazione «Villa Vigoni» di Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centro-europea, dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, dell'Istituto italo-latino americano, degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI) nonché alle erogazioni in denaro e materiale didattico per le scuole non governative all'estero, per le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, per le manifestazioni socio-culturali degli scambi giovanili in Italia e all'estero, per i corsi di formazione per docenti di lingua italiana, agli enti ed associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero e ai Comitati degli italiani all'estero.

 

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1998, n. 71 (3), è abrogato.

 

3. Gli istituti italiani di cultura possono provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio relative al loro funzionamento, all'organizzazione di corsi di lingua italiana avvalendosi, per un periodo di tempo determinato, di personale in possesso di laurea in lettere con votazione non inferiore a 110/110, che abbia una buona conoscenza di una delle principali lingue straniere. Il suddetto personale è reclutato con contratto a termine, della durata massima di un anno scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico, stipulato dal direttore dell'Istituto italiano di cultura con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (4), e tenuto conto della legge locale. La retribuzione di tale personale non può essere inferiore a quella corrisposta al personale docente supplente, di analoga qualifica, in servizio presso le scuole metropolitane in Italia oppure, ove più favorevole, al personale docente locale. Il reclutamento di tale personale è effettuato dagli istituti italiani di cultura, mediante appositi avvisi che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inviati alle facoltà di lettere delle università italiane; gli istituti potranno anche prevedere, nei limiti delle loro disponibilità, la pubblicazione dei medesimi avvisi su organi di stampa nazionali. È riconosciuto un titolo di preferenza ai laureati che, nello Stato in cui gli istituti interessati operano, svolgano attività di dottorato presso università locali oppure svolgano attività di ricerca di comprovato valore scientifico e certificabile da istituto o dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.

 

4. Il personale docente delle scuole secondarie di cui al contingente previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (5), può essere assegnato anche alle istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di lingua italiana, con il trattamento economico previsto per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. Può essere destinato alle istituzioni culturali italiane all'estero il personale inserito nelle graduatorie permanenti per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, compreso quello proveniente dai corsi di cui all'articolo 636 del citato testo unico, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 (5), formate ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo per il personale della scuola all'estero sottoscritto l'11 dicembre 1996.

 

5 (6).

 

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in 1.800 milioni di lire annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

------------------------

(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

(4) Riportata al n. B/XXIX.

(5) Riportato al n. O/X.

(5) Riportato al n. O/X.

(6) Sostituisce il n. 1 del comma 3 dell'art. 72, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).


D.M. 13 novembre 1998
Approvazione della tabella degli enti a carattere internazionalistico, finanziati e sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri per il triennio 1998-2000

 

(1) (2)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1998, n. 284.

(2) Per il triennio 2001-2003, vedi il D.M. 21 marzo 2001.

 

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948, con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

 

Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1991, n. 13;

 

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1995, [n. 4964,] sull'ultima revisione della tabella stessa, come modificato dalle successive disposizioni di legge;

 

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948/1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 1998-2000;

 

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

 

Esaminata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni annuali trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata;

 

Considerata l'opportunità di procedere ad un più efficace coordinamento e ad una razionalizzazione nell'assegnazione dei contributi attraverso una valutazione comparativa sulla maggiore rispondenza dell'azione degli enti alle finalità perseguite dal Ministero e agli interessi della politica estera italiana;

 

Ritenuti meritevoli dell'ammissione al contributo statale i cinque nuovi enti: Centro italiano per la pace in Medio-Oriente, Forum per i problemi della pace e della guerra, Istituto per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica, Istituto universitario studi europei e Università del Mediterraneo in considerazione dei compiti statutari, della serietà dell'organizzazione e dell'adeguatezza delle strutture disponibili;

 

Riconosciuta la necessità di destinare una parte dello stanziamento all'attuazione dell'art. 2 della legge, che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

 

Sentiti i pareri delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato;

 

 

Decreta:

 

 

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 1998-2000, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3).

 

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

 

------------------------

(3) Riportata al n. A/XLV.

 

 

Allegato (4)

 

LEGGE 28 DICEMBRE 1982, N. 948

Tabella 1998-2000


Contributo

 

Ente

(lire)

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.)

70.000.000

 

 

Centro studi Americani

70.000.000

 

 

Centro di Studi di Politica Internazionale (Ce.S.P.I.)

250.000.000

 

 

Centro Italiano per la Pace in Medio-Oriente (C.I.P.M.O.)

30.000.000

 

 

Consiglio Italiano del Movimento Europeo (C.I.M.E.)

150.000.000

 

 

Comitato Atlantico

59.000.000

 

 

Fondazione per la Pace e la Cooperazione Internazionale «Alcide De Gasperi»

141.000.000

 

 

Forum per i Problemi della Pace e della Guerra

40.000.000

 

 

Istituto Affari Internazionali (I.A.I.)

680.000.000

 

 

Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale con i Paesi in via di sviluppo

 

 

 

(I.C.E.P.S.)

70.000.000

 

 

Istituto per le Relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio

 

 

 

Oriente (I.P.A.L.M.O.)

300.000.000

 

 

Istituto Italiano per l'Asia (Is.I.A.)

30.000.000

 

 

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (I.S.P.I.)

790.000.000

 

 

Istituto Internazionale di Diritto Umanitario

30.000.000

 

 

Istituto per l'Europa Centro-Orientale e Balcanica

40.000.000

 

 

Istituto Universitario di Studi Europei

40.000.000

 

 

Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.)

800.000.000

 

 

Università del Mediterraneo

40.000.000

 

 

Contributi straordinari per iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di

 

 

 

programmi straordinari (art. 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948)

225.000.000

 

 

Totale

3.855.000.000

 

 

 

 

 

 

------------------------

(4) Per il triennio 2001-2003, vedi il D.M. 21 marzo 2001.


L. 13 aprile 2000, n. 94
Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, con sede in Roma

(1)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2000, n. 93.

 

 

 

Art. 1

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 in favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

 

 

 

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Art. 3

1. Dal 1° gennaio 2001 cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale «Servizio sociale internazionale - sezione italiana».

 

 

 

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


D.M. 21 marzo 2001
Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2001-2003 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

 

(1)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 171.

 

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

 

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948, con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

 

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

 

Visto il D.M. 13 novembre 1998, n. 4778 del Ministro degli affari esteri, sull'ultima revisione della tabella stessa;

 

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948 del 1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 2001-2003;

 

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

 

Esaminata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata;

 

Ritenuto opportuno continuare a sostenere i programmi di attività condotti dagli enti già iscritti in tabella anche nel triennio 2001-2003;

 

Preso atto che una parte dello stanziamento complessivo a favore degli enti a carattere internazionalistico è destinata all'attuazione dell'art. 2 della citata legge n. 948 del 1982 che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

 

Sentiti i pareri delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato;

 

 

Decreta:

 

 

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 2001-2003, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

 

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

 

Allegato

 

Legge 28 dicembre 1982, n. 948

 

Tabella 2001-2003

Ente

Contributo

 

 

1 Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni

 

d'Europa (AICCRE)

65.000.000

2 Centro studi americani

65.000.000

3 Centro studi di politica internazionale (CeSPI)

234.000.000

4 CIPMO (Centro italiano per la pace in Medio Oriente)

28.000.000

5 CIME (Consiglio italiano del movimento Europeo)

140.000.000

6 Comitato atlantico

55.000.000

7 Fondazione per la pace e la cooperazione internazionale «Alcide

 

De Gasperi»

132.000.000

8 Forum per i problemi della pace e della guerra

38.000.000

9 Istituto affari internazionali (IAI)

637.000.000

10 Istituto per la cooperazione economica internazionale e i

 

problemi dello sviluppo (ICEPS)

65.000.000

11 Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa,

 

dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO)

281.000.000

12 Istituto italiano per l'Asia (ISIA)

28.000.000

13 Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)

740.000.000

14 Istituto internazionale di diritto umanitario

28.000.000

15 Istituto per l'Europa centro-orientale e Balcanica

38.000.000

16 Istituto universitario di studi europei

38.000.000

17 Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)

750.000.000

18 Università del Mediterraneo (UNIMED)

 

38.000.000

 

 

Totale dei contributi ordinari

3.400.000.000

 

 

Contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare

 

interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari (art. 2 della

 

legge 28 dicembre 1982, n. 948)

 

655.000.000

 

 

Totale generale

4.055.000.000


D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(artt. 4 e 14)

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 

(omissis)

 

Articolo 4

 

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

 

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

 

 

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

 

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

 

 

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

 

 

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

 

 

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

 

 

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

 

 

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

 

 

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

 

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

 

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

 

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

(omissis)

 

Articolo 14

 

Indirizzo politico-amministrativo.

 

(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

 

 

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

 

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

 

 

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

 

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (4).

 

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

------------------------

(4) Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:

- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;

- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;

- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive.

 


L. 28 dicembre 2001 n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. 

(omissis)

 

Art. 32

Contenimento e razionalizzazione delle spese.

 

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 24, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. [Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388] (37/g). Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali (37/h).

 

1-bis. [L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni] (37/i).

 

2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa (37/l).

 

3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente (37/m).

------------------------

(37/g) Periodo soppresso dall'art. 3, comma 170, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(37/h) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(37/i) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi abrogato dall'art. 3, comma 166, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(37/l) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267. Vedi, anche, l'art. 3, comma 162, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(37/m) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'INSEAN, vedi l'art. 1, L. 6 novembre 2002, n. 267.

 


M.A.E. - 26 giugno 2002
Decreto di ripartizione anno 2002 dei contributi ad enti e associazioni, ai sensi dell’art. 32, co. 2, della L. 448/2001

 

INSERIRE FILE RDO (5 pagine)

RICORDARSI DI AGGIORNARE IL NUMERO DELLE PAGINE!!

 


M.A.E. - 25 luglio 2003
Decreto di ripartizione anno 2003 dei contributi ad enti e associazioni, ai sensi dell’art. 32, co. 2, della L. 448/2001

 

INSERIRE FILE RDO (5 pagine)

RICORDARSI DI AGGIORNARE IL NUMERO DELLE PAGINE!!


M.A.E. – Decreto n. 002564,
di ripartizione per l’anno 2004 dei contributi ad enti e associazioni, ai sensi dell’art. 32, co. 2, della L. 448/2001

 

INSERIRE FILE RDO (3 pagine)

RICORDARSI DI AGGIORNARE IL NUMERO DELLE PAGINE!!


L. 24 dicembre 2003 n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(art. 3, comma 162)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. 

(omissis)

 

Art. 3

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

 

(omissis)

 

 

162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per l'assistenza alle collettività italiane all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

 


D.M. 10 agosto 2004
Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato, per il triennio 2004-2006, a favore degli enti a carattere internazionalistico, sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

 

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 2004, n. 227.

 

 

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 

E DELLE FINANZE

 

 

Vista la legge 28 dicembre 1982, n. 948, con la tabella allegata, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

 

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

 

Visto il D.M. 21 marzo 2001, [n. 1203] del Ministro degli affari esteri, sull'ultima revisione della tabella stessa;

 

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 948 del 1982 detta tabella deve essere sottoposta alla revisione per il triennio 2004-2006;

 

Esaminata l'attività svolta dagli enti già iscritti nella precedente tabella sulla scorta delle relazioni trasmesse al Parlamento e delle risultanze della vigilanza esercitata;

 

Vista la documentazione prodotta dagli enti a carattere internazionalistico ai fini dell'inserimento in tabella;

 

Visto il D.M. 10 agosto 2004 [n. 2564] del Ministro degli affari esteri con il quale è stata approvata la ripartizione dello stanziamento di cui all'u.p.b. 2.1.2.2 «Contributi ad enti ed altri organismi» capitolo 1163 «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» per l'anno finanziario 2004;

 

Preso atto che una parte dello stanziamento complessivo a favore degli enti a carattere internazionalistico è destinata all'attuazione dell'art. 2 della citata legge n. 948 del 1982 che prevede la concessione di contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari;

 

Sentiti i pareri delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato;

 

 

Decreta:

 

 

 

È approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale per il triennio 2004-2006, a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

 

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

 

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

Allegato

 

 

Legge 28 dicembre 1982, n. 948

 

 

Tabella 2004-2006

 

 

Ente  Contributo   

     

1. S.I.O.I. - Società italiana per l'organizzazione internazionale  275.000   

2. I.S.P.I. - Istituto per gli studi di politica internazionale  270.000   

3. I.A.I. - Istituto affari internazionali  250.000   

4. IPALMO - Istituto per le relazioni tra l'Italia, i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente  105.000   

5. C.E.S.P.I. - Centro studi politica internazionale  77.000   

6. C.I.M.E - Consiglio italiano per il movimento europeo  40.000   

7. Aspen Institute Italia  40.000   

8. Fondazione Liberal  40.000   

9. Fondazione Alcide De Gasperi  40.000   

10. A.I.C.C.R.E. - Associazione italiana consiglio comuni e regioni d'Europa  30.000   

11. Centro studi americani  26.000   

12. Comitato atlantico italiano  22.000   

13. C.I.P.M.O. - Centro italiano pace Medio Oriente  20.000   

14. Fondazione Rosselli  20.000   

15. Fondazione Craxi  20.000   

     

Totale dei contributi ordinari    1.275.000   

     

Contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di     

programmi straordinari (art. 2 della legge 28 dicembre 1982, n. 948)  465.646   

     

Totale generale    1.740.646   

 

 

 


L. 30 dicembre 2004, n. 311.  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (Tabella C  -  Ministero degli Affari esteri, cap. 1163)

 

 

 

 

 

INSERIRE FILE RDO 1 pagina)

RICORDARSI DI AGGIORNARE IL NUMERO DELLE PAGINE!!

 

 

 


Documentazione

 


 

 



[1]     A partire dalla ripartizione triennale 1992-94, lo strumento adottato non è stato più un decreto del Presidente della Repubblica, come stabilito dalla legge n. 948/82, bensì un decreto del Ministero degli affari esteri, come prevede la legge 12 gennaio 1991, n. 13 Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

[2]    La tabella non considera gli effetti dei tre Decreti di ripartizione per il 2002, 2003 e 2004  ai sensi dell'art. 32 (commi 2 e 3) della legge 448/2001.

[3]     L'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO) è sorto dalla fusione tra l'Istituto per il medio ed estremo oriente (ISMEO) e l'Istituto italo-africano, avvenuta con legge n. 505 del 1995. Dal 1996 il finanziamento è divenuto unico, ma l’Istituto non figura più attualmente nella Tabella degli enti a carattere internazionalistico, risultando alla stregua di uno degli altri organismi che singolarmente ricevono contributi dal MAE.