XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Accordo con l’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero - AA.CC. 5715 e 5778
Serie: Progetti di legge    Numero: 752
Data: 25/05/05
Descrittori:
AUSTRIA   FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI
GALLERIE   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.5778/14   AC n.5715/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo con l’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero

AA.CC. 5715 e 5778

 

 

n. 752

 


xiv legislatura

25 maggio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: es0392.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi dei progetti di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  5

§      Il progetto della Galleria di base del Brennero  8

Contenuto dei progetti di legge di ratifica  13

Progetti di legge

§      A.C. 5715, (on. Brugger ed altri), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004  17

§      A.C. 5778, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004  25

Riferimenti normativi

§      L. 16 aprile 1987, n. 183 Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (art. 5)61

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 55, co. 13)63

§      L. 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art. 13, co. 1)65

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Austria  69

§      Dichiarazione congiunta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti dell’Austria e dell’Italia, 1° aprile 2003  43

§      Memorandum tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana e il Ministro dei trasporti, dell’innovazione e della tecnologia della Repubblica d’Austria sull’ulteriore procedimento per la realizzazione del progetto della galleria di base del Brennero, 10 settembre 2003  43

§      Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, Trasporti, Telecomunicazioni e energia, Bruxelles, 5 dicembre 2003 (stralcio)43

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi dei progetti di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

5715

Titolo dell’Accordo

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; trasporti.

Firma dell’Accordo

Vienna, 30 aprile 2004

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

5

Date del ddl di ratifica

 

§       Presentazione alla Camera

10 marzo 2005

§       Annuncio

14 marzo 2005

§       Assegnazione

11 aprile 2005

Commissione competente

III Commissione Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VIII, IX, X, XIV Commissione

Oneri finanziari

 


 

Numero del progetto di legge

5778

Titolo dell’Accordo

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; trasporti.

Firma dell’Accordo

Vienna, 30 aprile 2004

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

5

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione alla Camera

13 aprile 2005

§       annuncio

14 aprile 2005

§       assegnazione

9 maggio 2005

Commissione competente

III Commissione Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VIII, IX, X, XIV

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

 

 

Già da molti anni il problema dell’attraversamento dell’arco alpino da parte del traffico commerciale è sentito come particolarmente acuto, stante la continua crescita – soprattutto a carico del nostro Paese - della quota di esso che viaggia su gomma, con i connessi problemi ambientali per le comunità residenti al di qua e al di là delle Alpi. D’altra parte, il traffico merci transalpino rimane una ineludibile necessità per l’Italia: senza di esso verrebbe a mancare proprio il carattere di “ponte” che il nostro Paese riveste fra i traffici mediterranei e quelli dell’Europa del Nord e dell’Est. In tale ottica, sin dal 1986 i Governi di Roma, di Vienna e di Bonn avviarono uno studio di fattibilità per il potenziamento del collegamento ferroviario attraverso il Brennero, che costituisce il punto cruciale di un più ampio asse ferroviario volto a collegare, appunto, il Nord-est europeo al Mediterraneo.

I Governi italiano ed austriaco, direttamente interessati al valico del Brennero - preso atto del completamento negli Anni Novanta del lungo iter degli studi di fattibilità e, in particolare, della conclusione, nel 2002, della prima fase del progetto avviata con la sottoscrizione dell’Accordo di Radfeld del 15 aprile 1999 - nell’aprile 2003 hanno deciso di dare impulso alla successiva fase, mirante alla vera e propria realizzazione dell’opera, e hanno dunque concluso a Vienna, il 30 aprile 2004, l’Accordo il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è ora all’esame della Camera.

 

L’Accordo per la realizzazione di un tunnel ferroviario sull’asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004, si compone di un breve Preambolo e di 11 articoli.

 

L’articolo 1 delinea l’oggetto dell’Accordo, che è finalizzato alla promozione delle opere della Parte comune (v. infra art. 2) necessarie alla costruzione del tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero, per il trasporto di merci e passeggeri, la cui operatività è prevista entro il 2015.

 

L’articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell’Accordo. In particolare, per “Parte comune” si intende l’insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature, anche se ancora da costruire, nel tracciato del tunnel tra Innsbruck e Fortezza. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, anche il “Promotore”, l’organo comune al quale vengono riconosciuti i diritti e gli obblighi di un’impresa ferroviaria nei limiti necessari al perseguimento dello scopo societario (v. infra art. 6).

 

L’Accordo, in base all’articolo 3 che necircoscrive l’ambito di applicazione, è riferito a tutte le fasi del progetto, fino alla messa in esercizio del tunnel. Come si vedrà, solo la Fase II del progetto risulta tuttavia finanziata e concretamente realizzabile.

 

Gli articoli da 4 a 8 si riferiscono alla Fase II del progetto, iniziata il 1° aprile 2003 e della durata di 3 anni.

 

In particolare, l’articolo 4 prevede che i lavori della Fase II consistano, tra l’altro:

a)      nella redazione del progetto definitivo;

b)      nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie;

c)      nell’esecuzione di ulteriori indagini geognostiche;

d)      nella proposta di un modello di finanziamento, nonché delle modalità di concessione della Parte comune;

e)      nello svolgimento di tutte le attività necessarie preliminari all’avvio dei lavori.

 

Nell’articolo 5 viene attribuito alla Commissione Intergovernativa (CIG) - che origina dalla precedente Commissione bilaterale e diviene operativa al momento di entrata in vigore del presente Accordo - il compito di rivolgere ai rispettivi governi proposte, formulate di comune accordo all’interno della CIG, relative alla realizzazione delle Fasi successive alla II, per le quali i due Governi decidono in base a tali proposte.

 

L’articolo 6 prevede, alla lettera a), che il GEIE BBT[1] o la BBT SE diano attuazione alle attività descritte nell’articolo 4. Ai sensi della lettera b), Il GEIE BBT è trasformato in Società per azioni europea e diviene BBT SE, definito Promotore. Viene inoltre fissata la sede che, dopo la messa in esercizio del tunnel, sarà ad Innsbruck.

Altro compito del Promotore, in base alla lettera c), è quello di presentare  alla CIG proposte circa le opere definitive.

 

L’articolo 7 contiene disposizioni circa l’appartenenza di risorse o materiali eventualmente rinvenuti nel corso dello svolgimento dei lavori. La proprietà delle opere realizzate, invece, è attribuita al Promotore fino al momento della designazione dell’organismo incaricato della realizzazione della Galleria di base: successivamente, il confine tra i due Stati determinerà l’appartenenza di tutte le opere realizzate, anche se transfrontaliere.

 

L’articolo 8 individua la disciplina normativa applicabile nel corso dei lavori in materia fiscale, dei rapporti di lavoro, sociale, sanitaria e di sicurezza e ambientale.

Alla lettera a) viene specificato che per le questioni sorte nel corso dell’esecuzione dei lavori di ricognizione del tunnel, vengono applicate le leggi  in vigore nel rispettivo Stato.

Anche la procedura di VIA, in materia di valutazione di impatto ambientale , verrà compiuta ai sensi delle rispettive legislazioni in materia , nonché della Convenzione del 25 febbraio 1991 - c.d. Convenzione ESPOO - e della direttiva 85/377/CEE.

 

Quanto ai finanziamenti, l’articolo 9, lettera a), stabilisce che gli studi della parte comune, sempre riferiti alla Fase II, qualora non vengano sovvenzionati dai contributi comunitari destinati alla Rete Transeuropea di infrastruttura dei trasporti,  siano finanziati in parte uguale dai due Paesi.  L’onere da ripartire tra i due Stati contraenti è complessivamente pari a 90 milioni di euro. Alla copertura di tale onere, il Governo italiano, come specifica la relazione tecnica che accompagna il ddl di ratifica A.C. 5778, ha già ottemperato con la delibera CIPE del 20 dicembre 2004, n. 89, che ha provveduto ad assegnare 45 milioni di euro. La Commissione europea ha inoltre assicurato il contributo sino al 50 per cento dell’importo finanziato, attraverso l’inserimento nel budget 2004-2006 relativo ai progetti della Rete transeuropea dei trasporti.

Per quanto concerne [lettera b)] le fasi successive della realizzazione dell’opera, le parti faranno ricorso al contributo comunitario nella misura massima possibile, integrando i finanziamenti, per la quota rimanente, con il concorso di mezzi privati, secondo un modello di compartecipazione pubblico-privato nel quale la quota pubblica sarà ancora ripartita equamente tra le due Parti contraenti. Si farà altresì ricorso nella misura massima allo strumento del finanziamento incrociato [lettera c)], in particolare utilizzando i proventi di tassazioni supplementari a carico di autoveicoli pesanti che utilizzano determinate infrastrutture. Infine, la lettera e) contiene l’impegno dei due Paesi a farsi carico in parti uguali – salvo diverse intese - degli eventuali costi derivanti dall’esercizio della Galleria, dopo l’inizio della sua attività. Per le fasi progettuali successive alla Fase II non sono quindi individuate le risorse finanziarie ma solo le modalità per reperirle da parte di ciascuna delle Parti contraenti. Terminata nel 2006 la Fase II, dovranno infatti essere predisposti, come specifica la relazione illustrativa al ddl A.C. 5778, appositi provvedimenti legislativi nei quali prevedere, tra l’altro, la copertura degli oneri necessari per la realizzazione dell’opera. La realizzazione dell’opera rientra nell’ambito degli interventi della c.d. legge obiettivo (legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive)[2].

 

 

In base all’articolo 10, eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo saranno risolte dalle competenti Amministrazioni delle due Parti, o, in carenza, per via diplomatica. Dopo sei mesi senza soluzione negoziale, la controversia è demandata a un collegio arbitrale, composto da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle Parti, mentre il terzo, con funzioni di presidente, è nominato dai primi due. Le decisioni del collegio arbitrale sono obbligatorie per le Parti.

 

Infine, l’articolo 11 prevede l’entrata in vigore dell’Accordo subordinatamente alla reciproca comunicazione, tra le Parti, dell’avvenuto espletamento delle necessarie procedure costituzionali interne.

 

Si ricorda infine che l’Austria ha già provveduto, in data 18 agosto 2004, a notificare all’Italia l’avvenuto espletamento delle procedure interne per l’entrata in vigore dell’Accordo.

 

 

Il progetto della Galleria di base del Brennero

Con delibera n. 89 del 20 dicembre 2004[3], il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della galleria di base del Brennero sull’asse ferroviario Monaco – Verona, assegnando all’opera un finanziamento di 45 milioni di euro per le attività (progettazione definitiva, etc.) previste dalla fase II dell’accordo internazionale del 30 aprile 2004. L’intero costo dell’opera e la quota italiana sono stimati, rispettivamente, in 4.850 e 2.550 milioni di euro, con copertura da individuare. Il soggetto aggiudicatore è GEIE Brenner Basic Tunnel (BBT)[4].

Si ricorda preliminarmente che la galleria del Brennero era stata inserita nell'elenco di progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010 di cui all'allegato III della decisione n. 1692/96/CE concernente gli orientamenti per lo sviluppo di una rete di trasporto transeuropea (TEN-T)[5].

A livello nazionale, essa è inclusa, innanzitutto, nell’ambito del “sistema valichi”, tra le opere di cui all’allegato 1 della delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale è stato approvato il 1° Programma delle opere strategiche, ai sensi della legge n. 443 del 2001. Tale allegato indica, per il valico del Brennero, un costo di 2.582,284 Meuro.

L’allegato 2 della stessa delibera, tra le opere che interessano la provincia autonoma di Bolzano, alla voce “Corridoi ferroviari” include la “Tratta corridoio ferroviario Brennero e valico”.

Il DPEF 2004-2007, in ordine al 1° Programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l’elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è incluso l’intervento “Brennero - traforo ferroviario”.

Nell’allegato “Programma infrastrutture strategiche” al DPEF 2005-2008 il valico del Brennero fa parte del Corridoio I (asse Berlino-Verona-Bologna-Napoli-Reggio Calabria-Palermo) e comprende una galleria di 54 km, la cui costruzione “godrà del 20% delle risorse comunitarie”.

L’allegato precisa che l’accordo tra l’Italia e l’Austria è stato sottoscritto il 30 aprile 2004 “nel rispetto di quanto deciso in merito alla dichiarazione di interesse comunitario[6]”. Continua indicando i tempi per la sua costruzione: inizio lavori 2006 e termini lavori 2015.

Il progetto del tunnel di base del Brennero è incluso, inoltre, nel piano di priorità degli investimenti ferroviari (PPI) – edizione ottobre 2003, che il CIPE ha approvato - per il 2004 e in via programmatica per gli anni successivi - con delibera 13 novembre 2003, n. 103.

Nella delibera CIPE n. 89 del 2004 si è preso atto che il progetto ha ad oggetto il potenziamento del collegamento ferroviario tra Innsbruck (Austria) e Fortezza (Italia), e interessa il territorio delle vallate alpine dell’Inn e dell’Adige compreso tra Austria e Italia, separato dallo spartiacque di confine e che il potenziamento dell’asse ferroviario del Brennero, comprendente anche la costruzione della galleria di base. La costruzione di tale opera rappresenta un momento essenziale di una politica dei trasporti rispettosa dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, tendente ad assicurare il riequilibrio tra le varie modalità di trasporto, superando, in tal modo l’attuale monomodalismo stradale.

Il tunnel, che una volta costruito sarà il più lungo d'Europa, ha infatti per obiettivo il riequilibrio del trasporto merci, spostando sulla ferrovia il traffico aggiuntivo e una quota dell'attuale traffico stradale. Oggi fra Italia e Austria passano 41,2 milioni di tonnellate di merci l'anno e di queste 30 milioni transitano su gomma. Inoltre le previsioni di crescita del traffico merci sulla linea (gomma e ferro) sull’asse del Brennero per il 2015 sono eloquenti. Quelle più “morbide” parlano di un incremento da 28 milioni a 42 milioni di tonnellate nette del traffico stradale lungo, mentre su rotaia il salto sarà da 10 a 16 milioni che potrebbero però salire a 29 milioni di tonnellate con gli ulteriori potenziamenti della tratta previsti.

 

In particolare, sin dagli anni ottanta, in considerazione della situazione del traffico attraverso le Alpi, i Ministri dei trasporti di Italia, Austria e Germania avevano concordato l’affidamento di uno studio di fattibilità per la galleria ferroviaria di base del Brennero, conclusosi poi nel 1989 e integrato con ulteriori studi nel 1993, riguardanti l’intero asse Monaco-Verona. Con il successivo memorandum di Montreux del 2/3 giugno 1994, i suddetti Ministri si erano impegnati per la realizzazione del potenziamento ferroviario dell’asse Monaco-Verona, secondo un tracciato poi inserito nei rispettivi piani nazionali dei trasporti. A detto accordo, come da memorandum di Bruxelles del 21 novembre dello stesso anno, aveva anche aderito il membro della Commissione europea per i trasporti, dando così avvio alla costituzione di una Commissione trilaterale, costituita da rappresentanti dei tre Ministeri interessati, dalla Commissione europea e dalle Ferrovie interessate. A seguito di vertici del Consiglio europeo del giugno e del dicembre 1994, il collegamento Monaco-Verona è stato quindi incluso nella TEN-T e ricompreso tra i 14 progetti prioritari dell’allegato III alla voce “Treno ad alta velocità / trasporto combinato Nord-Sud” al fine di contribuire a ridurre le ripercussioni negative del traffico sull’ambiente ed in particolare nell’area alpina. Tale priorità è stata successivamente confermata nel libro bianco della Commissione della Comunità europea del 12 settembre 2001, come strategia per migliorare la qualità della vita dei residenti in Alto Adige e in Tirolo minacciati dall’incessante e crescente circolazione dei mezzi pesanti. Il suddetto collegamento, con la citata decisione n. 884/2004/CE del 29 aprile 2004, è stato quindi esteso da Berlino a Palermo e confermato tra i progetti prioritari per i quali l’inizio dei lavori è previsto entro il 2010. Nel frattempo i Ministri dei trasporti dell’Austria e dell’Italia hanno  confermato, con la dichiarazione congiunta del 15 aprile 1999, la loro comune volontà di iniziare le progettazioni necessarie per la realizzazione della galleria di base del Brennero quale parte del collegamento “nord-sud per il traffico ferroviario ad alta capacità e per il traffico combinato Berlino-Norimberga-Monaco-Verona”, costituendo a tale scopo, tra le imprese ferroviarie incaricate dell’esecuzione delle progettazioni, il citato GEIE BBT, come proposto dalla citata Commissione trilaterale. I Governi di Austria e Italia, a seguito dei risultati ottenuti nella fase I del GEIE BBT in ordine alle attività di progettazione della galleria di base del Brennero, hanno firmato, il 1° aprile 2003, una dichiarazione congiunta per la prosecuzione del progetto in questione e poi, con il memorandum del 10 settembre dello stesso anno, hanno dato formale avvio alla fase II al fine di pervenire ad un progetto maturo, provvisto cioè di tutte le autorizzazioni necessarie a consentirne l’avvio della costruzione. Infine, il 30 aprile 2004, è stato firmato a Vienna un “Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero”, in corso di ratifica, accordo che definisce le fasi del progetto della realizzazione della parte comune della nuova linea ferroviaria fino alla messa in esercizio, regolando anche le condizioni generali della concessione di diritto ferroviario e gli aspetti finanziari del progetto, e che prevede la trasformazione del GEIE in Società per Azioni europea, che assume le funzioni di promotore e cui spetterà quindi di sviluppare il modello di finanziamento e le modalità di realizzazione dell’opera attraverso l’istituzionalizzazione di una Commissione intergovernativa (CIG) che formulerà proposte ai due Governi interessati in ordine alle attività successive alla fase II.

 

La delibera CIPE specifica che il progetto è costituito:

§         dalla galleria di base – che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco;

§         e dai relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck e di Fortezza.

La configurazione dell’opera prevede, inoltre, due gallerie a semplice binario messe in comunicazione con cunicoli trasversali di collegamento pedonale posizionati circa ogni 336 m.

Il progetto prevede, oltre alla galleria di base, la realizzazione di alcune opere accessorie.

Viene inoltre precisato che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, viene individuato nel citato GEIE BBT, trasformato in Società per azioni europea (BBT SE) dal 16 dicembre 2004 ai sensi del regolamento europeo 2157/2001, in vigore dal giorno 8 ottobre 2004, al quale, per la parte italiana, è stata trasferita la competenza sulle funzioni inerenti la progettazione da parte di RFI.

Il cronoprogramma di realizzazione dell’opera prevede che i lavori, inclusi quelli di attrezzaggio ferroviario, vengano ultimati entro 9 anni – con uno scarto di circa 6 mesi, con messa in esercizio prevista per il 2016.

In relazione all’aspetto finanziario, secondo la stima aggiornata del GEIE BBT, il costo complessivo dell’intervento è quantificabile in 4.500 Meuro, comprensivo del costo di realizzazione del cunicolo esplorativo, e che detto costo è suscettibile di variazioni stante la provvisoria determinazione del costo per la tratta austriaca (2.300 Meuro). Il costo della tratta italiana è quantificato in 2.200 Meuro ai quali vanno aggiunti:

-300 Meuro per l’ottemperanza alle prescrizioni concernenti la tratta italiana stessa e comportanti incrementi di costi,

-50 Meuro per compensazioni ambientali come da richiesta della Commissione V.I.A. e pari a circa il 2% del costo della tratta.

Per quanto concerne la copertura finanziaria del costo dell’intervento complessivo, il più volte menzionato accordo del 30 aprile 2004, prevede che le parti richiedano congiuntamente la concessione delle sovvenzioni comunitarie nella misura massima consentita e che, per il residuo finanziamento, si faccia ricorso a mezzi privati nell’ambito di modelli di partenariato pubblico-privato (PPP), suddividendo in modo paritario la quota pubblica nell’ambito del partenariato stesso.

Con tale delibera viene quindi approvato il progetto preliminare relativo al“Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero”, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per la realizzazione delle attività precisate nella “presa d’atto” viene attribuito al GEIE BBT un contributo pluriennale di 4,019 Meuro per 15 anni a valere sul 4° limite di impegno previsto dall’art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005: detto contributo è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell’investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

Tale contributo corrisponde, in termini di volume di investimenti, a 45 milioni di euro, pari al 50% del costo stimato nella dichiarazione congiunta del 1° aprile 2003 per le attività di fase II di cui all’accordo internazionale del 30 aprile 2004, relative in particolare alla progettazione definitiva, alla connessa attività di studi e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in società.

 

 

 

 

 


Contenuto dei progetti di legge di ratifica

L’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo italo-austriaco per la realizzazione del tunnel ferroviario di base del Brennero è oggetto di due diverse iniziative legislative, rispettivamente presentate il 10 marzo e il 13 aprile 2005: la proposta di legge A.C. 5715 (On. Brugger ed altri) ed il disegno di legge A.C. 5778, presentato dal Ministro degli Affari esteri.

 

La proposta di legge A.C. 5715, come specificato nella relazione illustrativa, intende sollecitare il Governo a presentare un proprio disegno di legge.

Le due proposte hanno un identico contenuto, se si esclude l’ammontare dell’autorizzazione di spesa, contenuta nei due articoli 3 dei progetti di legge. La pdl A.C. 5715 prevede infatti un onere di 36.000 euro annui, mentre il ddl A.C. 5778 prevede un onere pari a 35.515 annui.

 

Gli articoli 1 e 2 dei due progetti di legge contengono le consuete previsioni, rispettivamente, sull’autorizzazione alla ratifica e sull’ordine di esecuzione dell’Accordo del 30 aprile 2004.

In base all’articolo 3, l’attuazione dell’Accordo comporta oneri – pari, come si è visto, rispettivamente a 35.515 ed a 36.000 euro annui a decorrere dal 2005 - alla copertura dei quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con utilizzazione parziale dell’accantonamento a favore del Ministero degli Affari esteri.

A norma dell’articolo 4, gli eventuali[7] contributi che la Comunità europea potrebbe elargire per l’opera, nell’ambito dei progetti TEN (reti transeuropee di trasporto), vengono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183,  e vengono successivamente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.

La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, nonché l’adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. L’art. 5, in particolare, prevede un Fondo di rotazione ad amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, istituito nell’ambito della Ragioneria generale dello Stato. Al Fondo afferiscono importanti risorse finanziarie di diversa provenienza, ma tutte mirate all’attuazione delle politiche comunitarie nel nostro ordinamento: in particolare, la lettera b) del comma 2 prevede che affluiscano alle risorse del Fondo “le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia”.

La legge 1° agosto 2002, n. 166 reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: l’articolo 13, comma 1, stabilisce tra l’altro limiti di impegno quindicennali “per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse”. Le risorse indicate integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati già disponibili. In ogni caso, le somme non utilizzate dai soggetti incaricati della realizzazione delle opere vengono “versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi” previsti nel programma delle infrastrutture.

Infine, l’articolo 5 dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione di essa in Gazzetta Ufficiale.

 

 

La dettagliata relazione tecnica che accompagna il disegno di legge A.C. 5778 imputa gli oneri recati dall’articolo 3 alle spese per il funzionamento della Commissione intergovernativa prevista all’articolo 5 dell’Accordo: in particolare, l’importo di 35.515 euro annui risulta dalle spese di missione e di viaggio di otto funzionari, inviati a Vienna due volte ogni anno per tre giorni. Non comporta oneri aggiuntivi, invece, la clausola arbitrale di cui all’art. 10 dell’Accordo: alle connesse spese si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda il finanziamento della fase progettuale e della realizzazione dell’opera, si veda quanto osservato in sede di esame del contenuto dell’articolo 9 dell’Accordo.

Il disegno di legge A.C. 5778 è altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa (ATN) e da una Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

 


Progetti di legge

 


N. 5715

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS, COLLÈ

 

Presentata il 10 marzo 2005

 

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 10 marzo 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La situazione del traffico attraverso le Alpi è risultata, a partire dagli anni ottanta, sempre più difficile e il corridoio del Brennero costituisce da sempre l'asse di collegamento nord-sud maggiormente utilizzato per il trasporto di merci a lunga percorrenza. Nel 1999, 1,55 milioni di automezzi pesanti hanno trasportato, attraverso il Brennero, 25,2 milioni di tonnellate di merce con un aumento del 47 per cento rispetto al 1993. Il traffico merci totale lungo il Brennero è stato pari, nel 1999, a 33,4 milioni di tonnellate. I dati invece che si riferiscono al trasporto merci solo su rotaia sono, se paragonati a queste cifre, molto più ridotti, parliamo nel 2001 soltanto di 8,2 milioni di tonnellate circa. Le previsioni per il 2015 riguardanti il traffico merci complessivo (strada e rotaia) parlano di circa 50 milioni di tonnellate.

Abbiamo voluto citare queste cifre in apertura della presente relazione di accompagnamento della proposta di legge di ratifica dell'Accordo del 2004 per la realizzazione del tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, come elemento di profonda riflessione sulle problematiche inerenti il preoccupante aumento del traffico su gomma nell'arco alpino e le conseguenze ineluttabili di tale movimento sull'ecosistema delle zone interessate e sulla qualità della vita delle popolazioni residenti.

Per questi motivi nel luglio del 1986 a Roma i Governi della Germania, dell'Austria e dell'Italia firmarono un protocollo di intesa per avviare lo studio di fattibilità per il nuovo valico ferroviario del Brennero; infatti l'unica soluzione esistente all'aumento repentino del traffico su gomma nell'asse del Brennero è quello del potenziamento dell'asse ferroviario comprendente anche la costruzione della galleria di base del Brennero. Lunga 56 chilometri, questa costituisce il cuore dell'asse Monaco di Baviera-Verona, inserito nel collegamento ferroviario ad alta velocità per il trasporto combinato nord-sud Berlino-Napoli.

Nel corso degli anni novanta sono stati portati avanti gli studi di fattibilità per la galleria ed è stato costituito un Gruppo europeo di interesse economico denominato «GEIE Galleria di base del Brennero» composto da due soci, la Brenner Eisenbalm Gmbh (Beg) e Ferrovie dello Stato Spa (FS).

In Italia, ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997 la societa Autostrada del Brennero Spa è stata autorizzata a costituire riserve in base a un proprio programma economico-finanziario, destinate al rinnovo della infrastruttura ferroviaria sull'asse del Brennero. Questo innovativo sistema di finanziamento delle opere è contenuto anche nel Libro Bianco della Commissione europea del settembre del 2001 riguardante la politica europea dei trasporti fino al 2010, che pone il trasporto ferroviario al centro della futura politica europea dei trasporti.

Completata la prima fase relativa al progetto, i due Governi hanno deciso di procedere con una seconda fase per il completamento e la progettazione della galleria, in un vertice che si è svolto a Vienna il 1o aprile 2003 e si è concluso con una dichiarazione congiunta dei due Ministri. Tutto ciò ha portato alla firma il 30 aprile 2004 a Vienna presso l'ambasciata italiana di un Accordo di Stato per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero.

La presente proposta di legge di ratifica dell'Accordo di Vienna intende essere un sollecito al Governo italiano a porre all'ordine del giorno del Parlamento il proprio disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione, allo stato non ancora presentato, per giungere in tempi rapidissimi all'approvazione del testo in questione, anche perché in Austria nel giugno del 2004 il Comitato trasporti del Parlamento ha già approvato una legge federale che prepara il terreno per la costruzione della galleria di base del Brennero, decisione confermata in data 22 luglio 2004 dal Bundesrataustriaco.

Per quanto riguarda i contenuti specifici dell'Accordo, l'articolo 1 precisa che le Parti si impegnano a promuovere la costruzione delle opere necessarie alla realizzazione di un tunnel ferroviario finalizzato al transito misto merci/viaggiatori, la cui entrata in servizio dovrà avere luogo entro il 2015.

Con l'articolo 2 si stabiliscono le definizioni in particolare di «progetto» e di «parte comune», per la quale si deve intendere l'insieme delle opere, impianti e attrezzature costruiti e da costruire nel tracciato della galleria con il relativo elenco. L'articolo 3 chiarisce quale è l'ambito di applicazione dell'Accordo che si riferisce a tutte le fasi del progetto fino alla messa in esercizio. Nell'articolo 4 vengono definiti quali devono essere, da parte del promotore (la BBT SE), gli studi e le ricognizioni da effettuare nella seconda fase, iniziata il 1o aprile 2003 e che si dovrà concludere entro tre anni. L'articolo comprende anche l'elenco delle attività propedeutiche per la realizzazione della parte comune. L'articolo 5 contiene la trasformazione della Commissione Bilaterale (CB) in Commissione Intergovernativa con l'entrata in vigore del presente Accordo, che avrà il compito di formulare ai rispettivi Governi proposte in ordine alle successive fasi.

Con l'articolo 6 si vuole definire la figura del Promotore. Il GEIE BBT è trasformato, con le modalità previste dalla legislazione europea e nazionale, in Società per azioni europea che avrà sede durante la fase di progettazione a Innsbruck con sede secondaria a Bolzano, mentre durante la fase di costruzione e fino alla messa in esercizio della galleria avrà sede a Bolzano con sede secondaria a Innsbruck. Dopo la messa in esercizio la Società Europea o quella che ne avrà la gestione avrà la sede a Innsbruck. L'articolo 7 reca alcune disposizioni demaniali e fondiarie relative all'appartenenza delle opere, delle acque o dei minerali eventualmente ritrovati durante i lavori effettuati.

L'articolo 8 dispone che per l'applicazione di leggi e di regolamenti ci si riferisce all'ordinamento giuridico in vigore nei rispettivi Stati. Nell'articolo 9 sono esposte le norme riguardanti il finanziamento. Gli studi generali della parte comune del progetto qualora non fossero finanziati dalla sovvenzione comunitaria, sono finanziati in parti uguali dai due Stati. Per il finanziamento delle fasi successive le Parti chiederanno la concessione di sovvenzioni comunitarie impegnandosi, in mancanza di queste, a fare ricorso per il residuo finanziamento a mezzi privati del modello PPP (partenariato pubblico privato). La Parti si impegnano per un finanziamento incrociato per assicurare la copertura finanziaria della costruzione della galleria di base del Brennero. Dopo la messa in esercizio della galleria i costi saranno suddivisi in parti uguali, qualora non sia stato preso altro accordo in merito. L'articolo 10 disciplina l'eventuale verificarsi di controversie, da risolvere prima per via diplomatica poi tramite collegio arbitrale. L'ultimo articolo del presente Accordo disciplina l'entrata in vigore dello stesso. Ciascuna delle Parti deve notificare all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore dell'Accordo che avrà validità a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della ricezione della seconda delle due notifiche.

Vista l'importanza del provvedimento ne auspichiamo la rapida approvazione.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

 

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 36.000 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunità europea per i progetti della Rete transeuropea di infrastruttura dei trasporti sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.

 

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


SETTE PAGINE DI ACCORDO

 


N. 5778

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

con il ministro dell'interno

(PISANU)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 13 aprile 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Deputati! - I Governi italiano ed austriaco hanno riconfermato il proprio intento di pervenire alla realizzazione del tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero tra Fortezza e Innsbruck, ritenuto necessario per un migliore collegamento logistico tra i due Paesi.

Si è conclusa la prima fase relativa a tale progetto (2002), iniziata in seguito alla sottoscrizione dell' Accordo intergovernativo di Radfeld del 15 aprile 1999 che ha portato a sintesi una intensa attività tecnica e politica sviluppatasi tra la fine degli anni '80 e gli anni '90.

Durante questa fase sono stati approfonditi gli studi sviluppati in precedenza e, attraverso l'esecuzione di sondaggi geologici preliminari, si è pervenuti all'individuazione di un possibile tracciato dell'infrastruttura ferroviaria. Sono state, altresì, individuate le più rilevanti questioni concernenti il territorio interessato dalla linea ferroviaria, elaborati gli studi sul traffico e messi a punto i possibili modelli di concessione.

L'infrastruttura da realizzare è stata considerata di grande interesse per le ampie possibilità di sviluppo economico e sociale che la stessa potrà assicurare nella logica di un rapporto in evoluzione tra i due Paesi, nel contesto sempre più vivo dell'Unione europea.

È noto, infatti, come il problema dei valichi sia, per il nostro Paese, essenziale per il collegamento del bacino del Mediterraneo con l'Europa centrale, al fine di scongiurare una condizione di allontanamento, se non di emarginazione, che conseguirebbe a una difficoltà nei collegamenti logistici.

Tutto ciò è stato, invero, riconosciuto non solo nei programmi prioritari di infrastrutture internazionali promossi dall'Unione europea, ma anche in particolare dal nostro Piano generale dei trasporti e della logistica (SNIT).

È nella consapevolezza di tali esigenze ed obiettivi di intervento che i due Governi hanno quindi deliberato l'avvio di una seconda fase per il completamento della progettazione dell'infrastruttura in questione, assumendo conformi decisioni nel Vertice italo-austriaco di Vienna del 1o aprile 2003, dove è stata sottoscritta una Dichiarazione congiunta. Tale seconda fase è più specificatamente diretta alla definizione del tracciato ferroviario, all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e alla messa a punto del modello di finanziamento dell'opera.

Tutto ciò premesso, si procede a illustrare i contenuti analitici del nuovo Accordo, sottoscritto a Vienna il 30 aprile 2004, che si struttura essenzialmente in quattro titoli, concernenti rispettivamente le disposizioni di carattere generale, la fase II, il finanziamento e le disposizioni finali. Sul piano analitico, si riassumono i contenuti principali dei singoli articoli:

articolo 1: viene definito l'oggetto dell'Accordo, concernente l'impegno dei Governi italiano e austriaco a promuovere la costruzione delle opere necessarie alla realizzazione di un tunnel ferroviario misto merci/viaggiatori, la cui entrata in esercizio dovrà avere luogo entro l'anno 2015;

articolo 2: vengono stabilite le definizioni relative al «progetto», alla «Parte comune» alla CIG (Commissione intergovernativa) e al Promotore. In particolare viene chiarito che la Parte comune concerne l'insieme delle opere, impianti ed attrezzature ferroviarie tra Fortezza e Innsbruck. Per Promotore, infine, si intende l'organo comune cui devono essere riconosciuti gli obblighi e i diritti di una impresa ferroviaria, necessari al raggiungimento dello scopo societario;

articolo 3: viene qui definito l'ambito di applicazione dell'Accordo in questione, che si riferisce a tutte le Fasi del progetto fino alla messa in esercizio, e le cui attività sono indicate al successivo articolo 4;

articolo 4: vengono definite, sul piano tecnico, quali sono le attività da realizzare da parte del Promotore in questa fase, quali studi, ricognizioni, indagini, attività propedeutiche per la realizzazione della Parte comune;

articolo 5: viene data origine alla CIG (Commissione Intergovernativa), cui è assegnato il compito di promuovere il coordinamento delle attività pertinenti l'opera da realizzare, definendo le caratteristiche dell'opera e le modalità di realizzazione, da sottoporre alle successive decisioni dei due Governi. La CIG rappresenta la naturale prosecuzione della Commissione bilaterale italo-austriaca, costituita in attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso, attraverso le intese raggiunte tra le Parti nel Memorandum sulla cooperazione nell'ambito di una Commissione bilaterale del 30 aprile 2004. Pertanto, il citato Memorandum non costituisce parte integrante del presente Accordo;

articolo 6: concerne la definizione della figura del Promotore nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda la Società europea di cui al punto b), il capitale sociale è partecipato in eguale misura dalla Parte austriaca e da quella italiana, ed è aperta all' ingresso di altri soci fino ad una quota massima del 50 per cento, mentre la restante quota continuerà ad essere detenuta dai rispettivi Governi in parti uguali. Nell'ambito del collegio sindacale della SpA europea sarà designato un dirigente o un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze;

articolo 7: reca disposizioni di natura essenzialmente tecnica relativamente alla natura demaniale e fondiaria delle opere da realizzare, tenuto conto della loro localizzazione;

articolo 8: relativamente alle disposizioni legislative e regolamentari da applicare, la norma fa espresso riferimento alla normativa nazionale rispettivamente vigente nei due Paesi interessati, pur non mancando di fornire un indirizzo comportamentale di massima relativamente all'auspicio che i due Governi adottino, ove possibile, procedure armonizzate;

articolo 9: reca disposizioni in ordine al finanziamento delle fasi relative agli studi generali e al progetto della nuova Galleria di base del Brennero. Fatta salva la quota assicurata dall'Unione europea, viene esplicitamente richiamato l'impegno delle Parti a fare ricorso a finanziamenti privati nell'ambito di un modello PPP (Partenariato Pubblico Privato). Al termine del percorso progettuale e dell'iter amministrativo connesso a tale fase, il cui completamento è previsto entro l'anno 2006, saranno predisposti provvedimenti legislativi nei quali sarà prevista, tra l'altro, la copertura degli oneri necessari per la realizzazione dell'opera;

articolo 10: reca le disposizioni inerenti la regolamentazione delle eventuali controversie, prevedendo sia la risoluzione diplomatica, sia la soluzione mediante tribunale arbitrale;

articolo 11: dispone in ordine alla ratifica e all'entrata in vigore dell'Accordo.


 

 


SETTE PAGINE DI RELAZIONE TECNICA
APPENDICE

 

Anche sotto l'aspetto finanziario non è dato individuare nell'ambito della normativa vigente questioni suscettibili di dover essere disciplinate in sede legislativa.

Invero, le implicazioni finanziarie occorrenti per fare fronte alle attività previste in questa fase sono disciplinate dalla già richiamata Dichiarazione Congiunta del 1o aprile 2003 e dal Memorandum del 10 settembre 2003 e, fatta salva la quota assicurata dall'Unione europea, le stesse restano a carico dei rispettivi Stati, ovvero di RFI SPA, per la parte italiana, attraverso i fondi assegnati in contratto di programma. Le attività vengono affidate a un Promotore cioè il GEIE BBT o la costituenda società per azioni europea, come disciplinato dall'articolo 6, quale organo comune costituito in parti uguali dalla parte italiana e dalla parte austriaca.

Analogamente, per quanto riguarda la previsione di finanziamento, il richiamo alle esigenze finanziarie dei previsti studi e attività di Fase II deve intendersi in linea con quanto previsto dall'Accordo all'articolo 9. Per quanto concerne il nostro Paese, l'intero fabbisogno è assicurato in via generale e onnicomprensiva annualmente con gli strumenti di bilancio (legge finanziaria e legge di bilancio).

In tale senso, una volta determinato un complessivo importo finanziario da assegnare al Gestore della rete e che risulti compatibile con la manovra di finanza pubblica nel rispetto dei limiti posti dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), all'interno di tale importo il Gestore stesso dovrà garantire le priorità individuate.

Per le attività che caratterizzano la cosiddetta «Fase II» relativa alla progettazione dell'Accordo, formalmente avviata fin dall'aprile del 2003 con la sottoscrizione dell'Accordo da parte dei due Governi, sono previsti oneri per 90 milioni di euro da ripartire equamente tra i due Stati. A tale proposito, il Governo italiano ha già provveduto con delibera CIPE del 20 dicembre 2004, n. 89, ad assegnare 45 milioni di euro. È stato comunque assicurato dalla Commissione europea il contributo fino al 50 per cento dell'importo finanziato, attraverso l'inserimento del budget 2004-2006 relativo ai progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN). L'erogazione delle risorse comunitarie avverrà con periodicità annuale con anticipazioni fino al 50 per cento dell'importo finanziato e con saldo finale sulla base delle rendicontazioni di spesa predisposte dal Promotore (GEIE BBT, o dalla subentrante BBT SE).

L'Accordo prevede in questa fase l'iter procedurale e amministrativo, nonché oneri legati alla progettazione. La copertura della spesa per la realizzazione dell'opera, rientra, come noto, nell'ambito degli interventi della legge obiettivo.

Si è anche previsto nel disegno di legge di ratifica dell'Accordo, all'articolo 4, che gli introiti (definiti «eventuali» in quanto collegati alla verifica, da parte comunitaria, alla rendicontazione delle spese sostenute) derivanti dal contributo comunitario per i progetti della Rete TEN, siano versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.

Va anche chiarito che gli oneri per la realizzazione del tunnel ferroviario in questione, sia per quanto concerne gli studi e i sondaggi preliminari, sia per quanto attiene alla futura realizzazione dell'opera - ove l'esito degli studi pervenga, concordemente con la Parte austriaca, alla positiva decisione di effettuare l'investimento - faranno carico in parte agli Stati, in parte all'Unione europea e in parte ricorrendo al finanziamento privato, secondo un modello di compartecipazione pubblica-privata (PPP) ancora da definire.

Infine, sempre il medesimo Accordo rivolge raccomandazioni ai Governi dei due Paesi affinché venga sollecitato il sostegno dei fondi destinati a finanziare le reti transeuropee (TEN), in tale modo espressamente configurandosi un'apposita fonte finanziaria aggiuntiva ed esterna rispetto a quelle nazionali su cui verrebbe a gravare l'onere per la realizzazione degli studi e delle indagini in questione. È importante evidenziare che sono già state concluse le necessarie trattative con la competente Direzione generale della Commissione europea (DG TREN) per l'inserimento, nel budget triennale 2004-2006 delle reti TEN, dell'importo del finanziamento da concedere.

Articolo 4, secondo paragrafo, lettere a), c), e) e f).

Si riferisce a tutte le attività che connoteranno la cosiddetta «Fase II» del progetto, formalmente avviata il 1o aprile 2003, con la sottoscrizione della Dichiarazione congiunta dei rispettivi Governi e che prevede la redazione del progetto definitivo (lettera a); l'esecuzione di indagini geognostiche integrative (lettera c); le attività propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione (lettera e); la realizzazione di studi complementari e la definizione di indagini, opere o installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate (lettera f).

Articolo 5.

Relativamente alla partecipazione dei funzionari alle riunioni della Commissione Intergovernativa, prevista dall'Accordo e dal Memorandum citato, che terrà due riunioni annue in Austria, si prevede l'invio a Vienna di otto funzionari, dei quali due sono componenti del Segretariato generale, per un periodo di tre giorni.

La relativa spesa viene così quantificata:

 

 

Spese di missione:

 

Pernottamento (euro 150 al giorno per 8 persone per 2 riunioni per 3 giorni)

euro 7.200

Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 211, cui si aggiungono euro 63, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 211 viene ridotto di euro 70, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 204 più euro 80 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

 

- (euro 284 per 8 persone per 2 riunioni per 3 giorni)

euro 13.632

Spese di viaggio:

 

Biglietto aereo A/R Roma-Vienna (euro 874 per 8 persone per due riunioni = euro 13.984 + euro 699 quale maggiorazione del 5 per cento

euro 14.683

Totale onere (articolo 5)  ...

euro 35.515

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2005, ammonta a euro 35.515.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Articolo 6, primo paragrafo, lettera b).

Per quanto concerne la Società per azioni europea, il capitale sociale è equamente partecipato da entrambe le Parti contraenti. La partecipazione al capitale sociale è aperta all'ingresso di altri soci, con l'unico vincolo che il 50 per cento di esso rimanga nella disponibilità della Parte austriaca e della Parte italiana, sempre in eguale misura. Attualmente è previsto che la quota italiana venga detenuta da RFI Spa, attraverso i fondi statali specificamente destinati al progetto.

Articolo 10.

Clausola arbitrale. La spesa sostenuta per l'eventuale ricorso al Collegio arbitrale è posta a carico del Ministero della giustizia.

 

 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Il presente provvedimento non produce impatto normativo poiché rappresenta il finanziamento per il funzionamento della Commissione Intergovernativa istituita tra le Parti, allo scopo di promuovere il coordinamento di tutte le attività e le procedure inerenti la realizzazione della Parte comune della galleria di base del Brennero.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione.

Nella redazione dell'Accordo in parola, l'articolo 11 prevede espressamente il richiamo a una procedura di ratifica, facendo genericamente riferimento alle procedure costituzionali previste da ciascun Paese.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano profili problematici sotto tale aspetto.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie né di quelle a statuto speciale.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il presente provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo in materie di competenza delle regioni e degli enti locali né in relazione a processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e, pertanto, non contrasta con le fonti di cui sopra.

 

 

2. Elementi di draftinge linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

C)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Dalle disposizioni del disegno di legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti che riguardano la materia del presente provvedimento.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Sullo stesso argomento risulta presentata alla Camera dei deputati, in data 10 marzo 2005, la proposta di legge n. 5715, d'iniziativa dei deputati Brugger ed altri, assegnata alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 11 aprile 2005.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di infrastrutture e di trasporti di persone e merci. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano e il Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia austriaco. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

L'infrastruttura da realizzare è stata considerata di grande interesse per le ampie possibilità di sviluppo economico e sociale che la stessa potrà assicurare nella logica di un rapporto in evoluzione tra i due Paesi, nel contesto sempre più vivo dell'Unione europea.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto A) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Sovvenzione comunitaria).

1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunità europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.

 

Art. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Quattordici pagine di accordo


Riferimenti normativi

 


L. 16 aprile 1987, n. 183
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ord
inamento interno agli atti normativi comunitari
(art. 5)

------------------------

Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109.

 

Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello stato.

 

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 febbraio 2002, n. 525.

 

(omissis)

5. Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (2).

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 (3), che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 (4), ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (5) (5/a).

------------------------

(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3) Riportata al n. F/XIV.

(4) Riportato al n. F/IV.

(5) Riportata al n. F/X.

(5/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nonché l'art. 74, L. 19 febbraio 1992, n. 142, l'art. 65, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.


L. 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(art. 55, co. 13)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

(omissis)

55. Disposizioni varie.

(omissis)

13. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la società Autostrada del Brennero S.p.A. è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

(omissis)


L. 1 agosto 2002, n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
(art. 13, co. 1)

------------------------

Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

 

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 settembre 2002, n. 150, Msg. 8 ottobre 2002, n. 345;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 marzo 2004, n. 14/E.

(omissis)

13. Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture.

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo (39/a) (39/cost).

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale (39/b).

3. (40);

4. (41);

5. (42);

6. (43).

7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici».

8. (43/a).

9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (39/cost).

------------------------

 

(39/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15.

(39/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(39/b) Alla ripartizione dei contributi di cui al presente comma si è provveduto con D.M. 5 maggio 2003 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229), con due Decr. 25 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88), con D.Dirett. 27 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2004, n. 289), con Decr. 18 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96) e con Decr. 7 marzo 2005 (Gazz. Uff. 6 maggio 2005, n. 104).

(40) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(41) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(42) Sostituisce la lettera c) al comma 2 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(43) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(43/a) Sostituisce il secondo periodo al comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2001, n. 443.

(39/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

 


Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Austria

 

ACCORDI IN VIGORE

 

TITOLO     CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GRATUITA AI MALATI INDIGENTI, CON  PROTOCOLLO.                                                        

LUOGO-DATA                                                                   

           VIENNA.                                                            

           25.06.1896.                                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           L. N. 35 DEL 21.01.1897 - GU N. 29 DEL 05.02.1897.                

IN VIGORE  SI 13.07.1899.                                                    

 

 

TITOLO     TRATTATO DI PACE TRA LE POTENZE ALLEATE E L'AUSTRIA, CON DICHIARAZIONE, PROTOCOLLO E DICHIARAZIONE SPECIALE.                  

LUOGO-DATA                                                                      

           SAINT GERMAIN.                                                      

           10.09.1919.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

 RDL N. 1804 DEL 06.10.1919 - GU N. 338 DEL 07.10.1919. CONVERTITO IN L. N. 1322 DEL 26.09.1920 - GU NN. 232 DEL 01.10.1920 E 241 DEL 12.10.1920.                                                           

IN VIGORE  SI 16.07.1920.                                                      

 

 

TITOLO     CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.             

LUOGO-DATA                                                                   

           ROMA.                                                             

           06.04.1922.                                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           RD N. 3181 DEL 13.12.1923 - GU N. 64 DEL 15.03.1924.              

IN VIGORE  SI 18.09.1934.                                                    

 

 

TITOLO     CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA.                         

LUOGO-DATA

           ROMA.                                                                

           06.04.1922.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           RD N. 3181 DEL 13.12.1923 - GU N. 64 DEL 15.03.1924.                

IN VIGORE  SI 12.06.1924.                                                      

TITOLO     ACCORDO SUL PASCOLO DI LUNGA DURATA.                                

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           28.04.1923.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

RDL N. 1389 DEL 28.06.1923 - GU N. 157 DEL 05.07.1923. CONVERTITO IN L. N. 2932 DEL 16.12.1923.                                           

IN VIGORE SI 07.07.1923 PARZIALMENTE (RIMESSO PARZIALMENTE IN VIGORE DAL 01.08.1951.                                                           

 

 

TITOLO     CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CIPPI DEI CONFINI.              

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                              

           22.02.1929.

IN VIGORE  SI 22.02.1929.                                                      

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLE QUESTIONI FINANZIARIE ESTRANEE AL TRATTATO DI PACE DI SAINT GERMAIN DEL 10.09.1919 E PARTICOLARMENTE RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELL'AUSTRIA, NON COMPRESE NEL REGOLAMENTO DEI BUONI RELIEF, CON PROTOCOLLO.                                    

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                              

           24.11.1930.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 325 DEL 31.03.1932 - GU N. 92 DEL 20.04.1932.                 

IN VIGORE  SI 11.05.1932.                                                      

 

 

TITOLO  CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL 06.04.1922 SULL'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.                                    

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           26.03.1934.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           RD N. 805 DEL 16.04.1934.

IN VIGORE  SI 18.09.1934.                                                      

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO CON CUI IL GOVERNO ITALIANO SI IMPEGNA A "RIVEDERE IN UNO SPIRITO DI EQUITA' E COMPRENSIONE" IL REGIME DELLE OPZIONI DI CITTADINANZA QUALE RISULTA DAGLI ACCORDI HITLER-MUSSOLINI (COSTITUENTE L'ALLEGATO N. 4 DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947).   

LUOGO-DATA                                                                      

           PARIGI.                                                             

           05.09.1946.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           GU N. 295 SO DEL 24.12.1947.                                        

IN VIGORE  SI.                                                                 

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE ETNICO E DELLO SVILUPPO CULTURALE E ECONOMICO DEL GRUPPO DI LINGUA TEDESCA IN ALTO ADIGE. IL PRESENTE ACCORDO COSTITUISCE ALLEGATO N. 4 AL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947).                                                         

LUOGO-DATA                                                                      

           PARIGI.                                                             

           05.09.1946.

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          DLCPS N. 1430 DEL 28.11.1947 - GU N. 295 DEL 24.12.1947.             

IN VIGORE  SI 16.09.1947.                                                      

 

 

 

TITOLO     CONVENZIONE RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL TRANSITO FACILITATO STRADALE  TRA IL TIROLO SETTENTRIONALE E IL TIROLO ORIENTALE ATTRAVERSO IL TERRITORIO ITALIANO.                                                 

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           09.11.1948.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 1253 DEL 05.12.1950 - GU N. 71 DEL 28.03.1951.                

IN VIGORE  SI 10.05.1949.                                                      

 

 

 

 

 

TITOLO CONVENZIONE PER IL REGOLAMENTO DEL TRANSITO FERROVIARIO ALLA FRONTIERA DEL BRENNERO E DI S. CANDIDO.                              

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           09.11.1948.                                                         

PROV-LEGISLATIVO

           L. N. 1211 DEL 05.12.1950 - GU N. 44 DEL 22.02.1951.                

IN VIGORE SI 15.11.1948.                                                       

 

 

TITOLO  ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DELLO SCAMBIO FACILITATO DI MERCI TRA LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E I BUNDESLANDER TIROLO E VORARLBERG, CON ALLEGATE LISTE MERCEOLOGICHE "A" E "B".                              

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           12.05.1949.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 730 DEL 20.05.1951 - GU N. 201 DEL 03.09.1951.                

IN VIGORE  SI 12.05.1949.                                                       

 

 

TITOLO     VERBALE DELLE CONVERSAZIONI CIRCA IL PROBLEMA DELLE RIOPZIONI E IN MERITO AD ALCUNE ALTRE QUESTIONI RELATIVE AI RIOPTANTI, CON SCAMBIO DI NOTE.                                                              

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           28.03.1950.                                                         

IN VIGORE  SI 28.03.1950.

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DELLO SCAMBIO  FACILITATO DI MERCI DEL 12.05.1949.                                  

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           04.08.1950.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 753 DEL 05.06.1952 - GU N. 159 DELL'11.07.1952.               

IN VIGORE  SI 04.08.1950.                                                      

 

 

TITOLO ACCORDO CIRCA I TRASFERIMENTI PATRIMONIALI DEI RIOPTANTI ALTOATESINI.                                                          

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           04.10.1950.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           DPR N. 596 DEL 14.04.1951 - GU N. 176 DEL 03.08.1951.               

IN VIGORE  SI 04.10.1950. PROVVISORIAMENTE DAL 05.07.1950.                      

 

 

 

TITOLO ACCORDO PER FACILITARE LA CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA, CON DICHIARAZIONE.                                                       

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           10.03.1951.                                                         

IN VIGORE  SI 01.04.1951.                                                      

 

 

 

TITOLO  ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEL TRAFFICO DI FRONTIERA, CON SCAMBIO DI NOTE.                                                                

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           02.08.1951.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 167 DEL 25.02.1953 - GU N. 78 DEL 03.04.1953.                  

IN VIGORE  SI 02.08.1951.                                                      

 

 

 

TITOLO     ACCORDO IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE.                       

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           01.02.1952.                                                         

PROV-LEGISLATIVO

           L. N. 346 DEL 16.04.1953 - GU N. 113 DEL 19.05.1953.                

IN VIGORE  SI 13.06.1953.                                                      

 

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO AI NOMINATIVI GEOGRAFICI DI ORIGINE E ALLE DENOMINAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI, CON SCAMBIO DI NOTE.               

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           01.02.1952.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

          L. N. 323 DEL 13.05.1954 - GU N. 143 DEL 25.06.1954.                 

IN VIGORE  SI 01.09.1954.                                                      

 

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LO SVILUPPO DEI RAPPORTI CULTURALI.                     

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           14.03.1952.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 844 DEL 09.08.1954 - GU N. 215 DEL 18.09.1954.                

IN VIGORE  SI 04.11.1954.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER LA NOTIFICA DEI PUBBLICI TRIBUTI.               

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           10.07.1954.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           DPR N. 132 DEL 13.01.1955 - GU N. 75 DEL 01.04.1955.                

IN VIGORE  SI 10.07.1954.                                                      

 

 

 

TITOLO     ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI SERVITU' DEI           RESIDENTI DI UGOVIZZA.                                               

LUOGO-DATA                                                                      

           FIRENZE.                                                            

           16.07.1954.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           L. N. 1160 DEL 23.11.1966 - GU N. 3 DEL 04.01.1967.                 

IN VIGORE  SI 05.02.1955.                                                      

 

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE IN MERITO AI TITOLI ESTERI AUSTRIACI.                

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.

           25.05.1954 - 30.07.1955.                                            

IN VIGORE  SI 30.07.1955 PRESUMIBILMENTE.                                       

 

 

TITOLO     ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DEL PORTO DI TRIESTE.                   

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           22.10.1955.                                                         

IN VIGORE  SI 01.01.1956.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI, CON ANNESSO E PROCESSO VERBALE.

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           23.01.1956.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           L. N. 352 DEL 25.04.1957 - GU N. 137 DEL 31.05.1957.                

IN VIGORE  SI 01.07.1957.                                                      

 

 

TITOLO  ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT) DEL 30.11.1947, CON SCAMBIO DI NOTE.

LUOGO-DATA                                                                     

           GINEVRA.                                                             

           18.04.1956.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 1164 DEL 09.11.1957 - GU N. 309 DEL 14.12.1957.                

IN VIGORE  SI 18.04.1956.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO DI PAGAMENTO, CON SCAMBIO DI NOTE.                          

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           07.05.1956.                                                         

IN VIGORE  SI 21.05.1956.                                                      

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE PER IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DI LAUREE E DIPLOMI UNIVERSITARI, CON PROCESSO VERBALE E ELENCO DEI TITOLI ACCADEMICI EQUIVALENTI (DECRETO MIN 94.09.1956).                                

LUOGO-DATA                                                                      

           VIENNA.                                                             

           09.05.1956.                                                         

IN VIGORE SI 09.05.1956 - COMUNICATO IN GU N. 232 DEL 14.09.1956.

 

 

TITOLO   ACCORDO PER MIGLIORARE E AGEVOLARE IL TRAFFICO DI VIAGGIATORI SU STRADA.                                                              

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                              

           19.05.1956.                                                         

IN VIGORE  SI 03.03.1956.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO PARITETICO DELLA CONCESSIONE DEI PERMESSI DI VENDITA DELLE SPECIALITA' FARMACEUTICHE.                 

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           19.11.1956.                                                         

IN VIGORE  SI 19.11.1956.                                                      

 

 

TITOLO   MEMORANDUM PER LA MODIFICA DEL PUNTO IV DELL'ANNESSO ALL'ACCORDO AEREO DEL 23.01.1956.                                                

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           21.05.1960.

IN VIGORE  SI 21.05.1960.                                                      

 

 

TITOLO  ACCORDO RELATIVO A CONCESSIONI TARIFFARIE DISCIPLINATE DALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO (GATT) DEL 30.11.1947, CON SCAMBIO DI NOTE.                                      

LUOGO-DATA                                                                     

           GINEVRA.                                                            

           15.11.1962.                                                          

IN VIGORE  SI 15.11.1962 PRESUMIBILMENTE.                                      

 

TITOLO  PROTOCOLLO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA FERROVIA DANUBIO-SAVA-ADRIATICO (EX FERROVIA DEL SUD).                        

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           08.12.1962.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           DPR N. 2366 DEL 08.03.1963 - GU N. 69 DEL 17.03.1964.               

IN VIGORE  SI 29.05.1964.                                                      

 

 

TITOLO     PROCESSO VERBALE E MEMORANDUM PER LE MODIFICHE DEL MEMORANDUM DEL 22.05.1960 RELATIVO ALL'ANNESSO DELL'ACCORDO AEREO DEL 23.01.1956, CON PROCESSO VERBALE RELATIVO A ALCUNI CASI DI SORVOLO E ATTERRAGGIO DI AEREI CIVILI.                                                     

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           27.02.1964.                                                         

IN VIGORE  SI 01.04.1965.                                                       

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER I VOLI NON REGOLARI.                            

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           02.08.1965.                                                         

IN VIGORE  SI 01.10.1965.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEI RECIPROCI RAPPORTI CINEMATOGRAFICI.  

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           24.04.1968.                                                          

IN VIGORE  SI 01.07.1968.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE SULLE NORME DI PROCEDURA RELATIVA          ALL'ACCORDO CINEMATOGRAFICO DEL 24.04.1968.                          

LUOGO-DATA                                                                      

           VIENNA.                                                             

           11.06.1969.                                                         

IN VIGORE  SI 11.06.1969.

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO RELATIVO AI NOMINATIVI GEOGRAFICI DI ORIGINE E ALLE DENOMINAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI DEL 01.02.1952, CON LISTE ALLEGATE.                                                  

LUOGO-DATA                                                                      

           VIENNA.                                                             

           17.12.1969.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           DPR N. 394 DEL 08.04.1972 - GU N. 207 DEL 09.08.1972.               

IN VIGORE  SI 08.09.1972.                                                      

 

 

TITOLO  SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DI QUANTITATIVI DI CONTINGENTI AUSTRIACI A VALORE PER L'ESPORTAZIONE DI FORMAGGI (RELATIVO ACCORDO DEL 12.05.1949).                                                         

LUOGO-DATA                                                                      

           INNSBRUCK.                                                          

           29.05.1970.                                                         

IN VIGORE  SI 29.05.1970.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO CONCERNENTE IL MOVIMENTO DELLE PERSONE.                     

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           17.07.1971.                                                         

IN VIGORE  SI 15.10.1972.                                                      

 

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DI QUESTIONI FINANZIARIE E           PATRIMONIALI.                                                         

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           17.07.1971.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 203 DEL 12.04.1973 - GU N. 128 DEL 18.05.1973.                

IN VIGORE  SI 18.01.1974.

 

 

TITOLO     CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, DI TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DI ATTI NOTARILI.                                      

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           16.11.1971.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 71 DEL 12.02.1974 - GU N. 79 DEL 25.03.1974.                  

IN VIGORE  SI 02.10.1974.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO, CON ALLEGATO.                                                             

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           24.07.1972.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          DPR N. 1087 DEL 20.11.1973 - GU N. 118 DEL 08.05.1974.               

IN VIGORE  SI 09.08.1974.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13.12.1957 E INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE.                    

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                              

           20.02.1973.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 628 DEL 09.06.1977 - GU N. 235 SO DEL 30.08.1977.             

IN VIGORE  SI 27.11.1977.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20.04.1959 E INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE.                                                      

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           20.02.1973.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 628 DEL 09.06.1977 - GU N. 235 SO DEL 30.08.1977.             

IN VIGORE  SI 27.11.1977.                                                       

 

 

TITOLO     CONVENZIONE RELATIVA AGLI UFFICI A CONTROLLI ABBINATI E AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO.                                                 

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           29.03.1974.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           L. N. 323 DEL 20.04.1976 - GU N. 141 SO DEL 29.05.1976.             

IN VIGORE  SI 01.10.1976.                                                      

 

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO FERROVIARIO DI FRONTIERA.                                                           

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           29.03.1974.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 323 DEL 20.04.1976 - GU N. 141 SO DEL 29.05.1976.             

IN VIGORE  SI 01.10.1976.                                                       

 

 

TITOLO     CONVENZIONE AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 01.03.1954 SULLA PROCEDURA CIVILE.                                              

LUOGO-DATA

           VIENNA.                                                              

           30.06.1975.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 342 DEL 02.05.1977 - GU N. 173 DEL 27.06.1977.                 

IN VIGORE  SI 11.10.1977.                                                      

 

 

TITOLO  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLE RELAZIONI CULTURALI DEL 14.03.1952.                                            

LUOGO-DATA                                                                      

           VIENNA.                                                             

           24.09.1975.                                                         

IN VIGORE  SI 23.11.1975.                                                       

 

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO.         

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                              

           19.02.1976.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           DPR N. 153 DEL 08.03.1977 - GU N. 117 DEL 02.05.1977.               

IN VIGORE  SI 02.07.1977.

 

 

TITOLO     CONVENZIONE IN MATERIA DI FALLIMENTO E CONCORDATO.                  

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           12.07.1977.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 612 DEL 14.10.1985 - GU N. 262 SO DEL 07.11.1985.             

IN VIGORE  SI 20.03.1990.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO TURISTICO.                     

LUOGO-DATA                                                                      

           VIENNA.                                                             

           04.04.1978.                                                         

IN VIGORE  SI 10.07.1979.                                                       

 

TITOLO     ACCORDO RECANTE EMENDAMENTO ALL'ACCORDO DEL 29.03.1974 SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO DI FRONTIERA.              

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           27.08.1980.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 559 DEL 10.07.1982 - GU N. 224 SO DEL 16.08.1982.             

IN VIGORE  SI 01.06.1983. PROVVISORIAMENTE DAL 29.10.1980.                     

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCORDO DEL 27.08.1980 RECANTE EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO FERROVIARIO DI FRONTIERA DEL 29.03.1974.                             

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           29.10.1980.                                                         

IN VIGORE  SI 29.10.1980.                                                      

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA.                                              

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           29.10.1980.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           DPR N. 810 DEL 16.10.1981 - GU N. 8 DEL 09.01.1982.                 

IN VIGORE  SI 13.08.1982.                                                      

 

 

TITOLO  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI GRADI E DEI TITOLI ACCADEMICI.                                       

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           29.10.1980.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           DPR N. 812 DEL 16.10.1981 - GU N. 9 DELL'11.01.1982.                

IN VIGORE  SI 13.08.1982.                                                      

 

 

TITOLO  CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE, CON PROTOCOLLO FINALE.         

LUOGO-DATA                                                                      

           VIENNA.

           21.01.1981.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 33 DEL 18.01.1983 - GU N. 44 SO DEL 15.02.1983.                

IN VIGORE  SI 01.07.1983.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE IN PARI DATA.                                                        

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           21.01.1981.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 33 DEL 18.01.1983 - GU N. 44 DEL 15.02.1983.                  

IN VIGORE  SI 01.07.1983.                                                      

 

 

TITOLO  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.                                           

LUOGO-DATA                                                                      

           VIENNA.                                                             

           29.06.1981.

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 762 DEL 18.10.1984 - GU N. 311 SO DEL 12.11.1984.              

IN VIGORE  SI 06.04.1985.                                                      

 

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE INTERUNIVERSITARIA.                     

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           20.08.1982.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           DPR N. 98 DEL 05.02.1983 - GU N. 96 DEL 08.04.1983.                 

IN VIGORE  SI 01.10.1983.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNE ITALO-AUSTRIACO A ARNOLDSTEIN QUALE SEDE DEGLI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI E SULLA LOCAZIONE DI UFFICI E IMPIANTI ALLA REPUBBLICA ITALIANA, CON ALLEGATI.                                                            

LUOGO-DATA                                                                     

           TARVISIO.                                                           

           15.07.1985.                                                         

IN VIGORE  SI 06.08.1985.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO DEL 29.03.1974 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO FERROVIARIO DI FRONTIERA E DELL'ACCORDO MODIFICATIVO DEL 27.08.1980.                                          

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           12.09.1985.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 72 DELL'11.02.1989 - GU N. 53 SO DEL 04.03.1989.

IN VIGORE  SI 01.03.1991.                                                      

 

TITOLO  ACCORDO SULLE CONDIZIONI DI LOCAZIONE DEL CENTRO COMUNE DI ARNOLDSTEIN.                                                         

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           12.09.1985.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 149 DEL 03.04.1989 - GU N. 97 SO DEL 27.04.1989.               

IN VIGORE  SI 08.06.1989.                                                      

 

 

TITOLO ACCORDO RELATIVO AL CONTROLLO ALLA STAZIONE DI MISURAZIONE DEL GASDOTTO TRANS-AUSTRIA.                                          

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           12.09.1985.                                                         

IN VIGORE  SI 01.12.1985.                                                       

 

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI PRESSO IL VALICO AUTOSTRADALE DI ARNOLDSTEIN.               

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           12.09.1985.                                                         

IN VIGORE  SI 01.12.1985.                                                       

 

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI CONTROLLI IN CORSO DI VIAGGIO SULLA TRATTA SAN CANDIDO/INNICHEN-SILLIAN.                                            

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           12.09.1985.                                                         

IN VIGORE  SI 01.12.1985.                                                      

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI TARVISIO CENTRALE E AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO SULLA TRATTA TARVISIO/VILLACH-HAUPTBAHNHOF.                                       

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           12.09.1985.                                                         

IN VIGORE  SI 01.12.1985.                                                       

TITOLO     ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI NELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BRENNERO/BRENNER E AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO SULLA TRATTA INNSBRUCK-HAUPTBAHNHOF-FORTEZZA/FRANZENSFESTE.                       

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.

           12.09.1985.                                                         

IN VIGORE  SI 01.12.1985.                                                       

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI LETTERE PER PROROGARE FINO AL 31.01.1986 LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CONTROLLI, GIA' INTRODOTTA IN VIA SPERIMENTALE NEL PERIODO 16.07/15.09.1985.                                                     

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.

           13.09.1985.                                                         

IN VIGORE  SI 13.09.1985.                                                       

 

 

TITOLO     ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DEL PORTO DI TRIESTE, CON SCAMBIO DI LETTERE.                                                             

LUOGO-DATA                                                                     

           TRIESTE.                                                            

           04.10.1985.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 110 DEL 06.03.1987 - GU N. 70 SO DEL 25.03.1987.              

IN VIGORE  SI 19.05.1987.                                                      

 

 

 

TITOLO     ACCORDO SUL PASSAGGIO DEGLI ORGANI ESECUTIVI AL VALICO AUTOSTRADALE  DI COCCAU-ARNOLDSTEIN, CON ALLEGATI.                                 

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           03.04.1986.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 507 DEL 07.11.1988 - GU N. 273 SO DEL 21.11.1988.             

IN VIGORE  SI 07.02.1989.

 

 

 

 

TITOLO ACCORDO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN UFFICO A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI PRESSO IL VALICO AUTOSTRADALE DI ARNOLDSTEIN DEL 12.09.1985.                                        

LUOGO-DATA                                                                      

           ARNOLDSTEIN.                                                        

           03.07.1986.                                                         

IN VIGORE  SI 03.07.1986.                                                      

 

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO INTERNAZIONALE, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA INTERNAZIONALE ED IL TRAFFICO ILLEGALE DI STUPEFACENTI.                                   

LUOGO-DATA                                                                      

           VIENNA.                                                             

           12.11.1986.                                                         

IN VIGORE  SI 12.11.1986. COMUNICATO IN GU N. 99 SO DEL 30.04.1987.            

 

 

 

TITOLO  SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE DETERMINATI SERVIZI AEREI NON DI LINEA DEL 02.08.1965.               

LUOGO-DATA

           ROMA.                                                               

           02.02.1987.                                                         

IN VIGORE  SI 01.04.1987. COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1987.           

 

 

 

TITOLO  ACCORDO RELATIVO ALLA FISSAZIONE DI ZONE PER I CONTROLLI DI FRONTIERA AL VALICO STRADALE DEL BRENNERO/BRENNER.                   

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           03.03.1987.                                                          

IN VIGORE  SI 01.06.1987. COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1987.           

 

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO ALLA FISSAZIONE DELLA ZONA PER I CONTROLLI DI FRONTIERA AL VALICO DI CONFINE DEL PASSO DEL ROMBO/TIMMELSJOCH.       

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           03.03.1987.                                                         

IN VIGORE  SI 01.06.1987. COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1987.           

 

 

TITOLO     ACCORDO AGGIUNTIVO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, ALLA CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, DI TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DI ATTI NOTARILI DEL 16.11.1971.                       

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           07.04.1987.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 210 DEL 08.05.1989 - GU N. 128 DEL 03.06.1989.                

IN VIGORE  SI 01.12.1989.                                                      

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO CHE INTEGRA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 29.06.1981.  

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           25.11.1987.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 365 DEL 16.10.1989 - GU N. 261 SO DEL 08.11.1989.             

IN VIGORE  SI 01.05.1990.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE UN ACCORDO, PER IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E GRADI ACCADEMICI, CON N. 2 ALLEGATI.     

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                              

           20.11.1987 - 16.02.1988.                                            

IN VIGORE  SI 18.06.1990.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEGLI AFFARI INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE.                              

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           27.05.1988.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 444 DEL 30.12.1989 - GU N. 17 SO DEL 22.01.1990.              

IN VIGORE  SI 01.08.1990.                                                      

 

 

TITOLO  ACCORDO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEI VOLI DI AEROAMBULANZA TRA LE REGIONI FRONTALIERE PER IL TRASPORTO CON CARATTERE DI URGENZA DI TRAUMATIZZATI O AMMALATI GRAVI.                                       

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           21.02.1989.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 388 DEL 29.11.1990 - GU N. 297 SO DEL 21.12.1990.             

IN VIGORE  SI 01.07.1991.                                                       

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER LA RISOLUZIONE DI MUTUA INTESA DELL'ACCORDO SULLO SCAMBIO DI MERCI DEL 19.05.1949.                               

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.

           21.07.1989.                                                         

IN VIGORE  SI 21.07.1989. COMUNICATO IN GU N. 214 DEL 13.09.1989.              

 

 

TITOLO ACCORDO RIGUARDANTE IL TRAFFICO FERROVIARIO ATTRAVERSO IL BRENNERO. 

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           22.11.1989.                                                         

IN VIGORE  SI 01.12.1989. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 14.04.1990.            

 

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO IN MATERIA DI ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE, TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE E SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITA'  PRELIMINARI PER CONTRARRE MATRIMONIO.                                 

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           29.03.1990.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 330 DEL 05.10.1991 - GU N. 253 SO DEL 28.10.1991.             

IN VIGORE  SI 01.05.1992.                                                      

 

 

TITOLO    ACCORDO TRA I RISPETTIVI MINISTRI DEI TRASPORTI PER L'ISTITUZIONE DI UFFICI FFSS NELLE STAZIONI DI INNSBRUCK E ARNOLDSTEIN.               

LUOGO-DATA                                                                     

           BOLOGNA.                                                             

           10.01.1991.                                                         

IN VIGORE  SI 01.03.1991. COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1991.           

 

 

TITOLO     ACCORDO PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI.                   

LUOGO-DATA                                                                     

           VENEZIA.                                                            

           03.06.1991.                                                          

IN VIGORE  SI 03.06.1991. COMUNICATO IN GU N. 242 SO DEL 15.10.1991.           

 

 

TITOLO     CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA.                                        

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                             

           17.07.1991.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 215 DEL 12.05.1995 - GU N. 126 SO DEL 01.06.1995.

IN VIGORE  SI 01.11.1995 - GU N. 209 DEL 07.09.1995.                            

 

 

 

 

 

TITOLO ACCORDO QUADRO SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE COLLETTIVITA TERRITORIALI.                                           

LUOGO-DATA                                                                     

           VIENNA.                                                              

           27.01.1993.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 76 DEL 08.03.1995 - GU N. 65 SO DEL 18.03.1995.               

IN VIGORE  SI 01.08.1995 - GU N. 132 DEL 08.06.1995.                           

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI GRADI E TITOLI ACCADEMICI.                                                           

LUOGO-DATA                                                                     

          ROMA.                                                                

          11.09.1996.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

 DPR N. 336 DEL 09.09.1997 - COMUNICATO IN GU N. 233 SO DEL 06.10.1997.                                                          

IN VIGORE SI 01.12.1997.

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO RELATIVO AL DIRITTO DI ACCESSO PER GLI ORGANI DI CONTROLLO DI FRONTIERA NONCHE' DOGANALI AUSTRIACI ALLA STRADA PER LA STAZIONE CENTRALE DI TARVISIO.          

LUOGO-DATA                                                                      

          ROMA.                                                                

          20.01.1997 - 14.02.1997.                                             

IN VIGORE SI 01.03.1997 - COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1997.            

 

 

TITOLO ACCORDO RELATIVO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELL'AUSTRIA ALLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14.6.1995

LUOGO-DATA                                                                     

          LISBONA.                                                              

          25.04.1997.         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 177 DEL 16.06.1997              

IN VIGORE SI 01.12.1997          

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE ALLA FRONTIERA.             

LUOGO-DATA                                                                     

          VIENNA.                                                              

          07.10.1997.                                                          

IN VIGORE SI 01.04.1998.                                                       

 

 

TITOLO   ACCORDO TRA ITALIA E AUSTRIA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA.             

LUOGO-DATA                                                                     

          VIENNA.                                                              

          15.12.1997.                                                          

IN VIGORE SI 01.03.2000.                                                       

 

 

TITOLO  SCAMBIO DI NOTE TRA ITALIA E AUSTRIA SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI TITOLI E GRADI ACCADEMICI, CON ALLEGATA LISTA DI CORRISPONDENZA DEI TITOLI E GRADI ACCADEMICI   

LUOGO-DATA                                                                      

          VIENNA.                                                              

          28.01.1999.                      

PROV-LEGISLATIVO                                                                

          L. N. 322 DEL 10.10.2000             

IN VIGORE SI 01.03.2001.                                                       

 

 

TITOLO    INTESA IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DEL 7 OTTOBRE 1997 SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE ALLA FRONTIERA.              

LUOGO-DATA                                                                     

          ROMA.                                                              

          27.10.1999.                                                          

IN VIGORE SI 26.11.1999.                                                       

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI E GRADI ACCADEMICI, CON ALLEGATI, INTEGRATIVO DELL'ANNESSO ALLO SCAMBIO DI NOTE DEL 28 GENNAIO 1999  

LUOGO-DATA                                                                     

          ROMA.                                                              

          26-27.02.2003.                                                          

IN VIGORE SI 01.04.2003.                                                       


ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

TITOLO ACCORDO CONCERNENTE LA MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE DEL CONFINE DI STATO COMUNE

LUOGO-DATA                                                                      

          VIENNA.                                                              

          17.01.1994.                                                          

 

 

TITOLO ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DEL 23 FEBBRAIO 1989 TRA ITALIA ED AUSTRIA PER LA LIBERALIZZAZIONE DEI VOLI DI AEROAMBULANZA TRA LE REGIONI FRONTALIERE PER IL TRASPORTO CON CARATTERE D'URGENZA DI TRAUMATIZZATI ED AMMALATI GRAVI

LUOGO-DATA                                                                     

          ROMA.                                                              

          21.11.1996.                                                          

 

 

TITOLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN ACCORDO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DEL 14 GENNAIO 1994 CONCERNENTE LA MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE DEL CONFINE DI STATO COMUNE

LUOGO-DATA                                                                     

          ROMA.                                                              

          31.10.2000.                                                          

 

 

TITOLOACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TUNNEL FERROVIARIO DI BASE SULL’ASSE DEL BRENNERO

LUOGO-DATA                                                                     

          VIENNA.                                                              

          30.04.2004.                                                          

 


 

 



[1]    Si tratta del Gruppo di interesse economico “GEIE Galleria di base del Brennero”, cui facevano capo da un lato la Brenner Eisenbahn Gmbh, e dall’altro le Ferrovie dello Stato italiane.

[2]    A seguito della legge 443/2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 190/2002, di attuazione della stessa.

[3]    Non ancora pubblicata sulla G.U. ma disponibile sul sito internet del CIPE all’indirizzo http://www.cipecomitato.it/delibere/E040089.doc

.

[4]    Si tratta del gruppo europeo di progettazione composto da RFI (Rete Ferroviaria Italiana - http://www.rfi.it/) e dalla società ferroviaria austriaca BEG (Brenner Eisenbahn Gmbh -http://www.beg.co.at/).

[5]    Allegato inizialmente modificato dall'art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE e successivamente sostituito dall'allegato II della decisione n. 884/2004/CE.

[6]    Fino al 21 aprile 2004, data in cui il Parlamento europeo ha approvato il quadro normativo- programmatico che caratterizza il nuovo quadro del Transport European Network (TEN) che garantisce la copertura fino al 20% dei costi delle infrastrutture previste in tale Piano, non c’era alcuna chiarezza sul ruolo e sul concetto di interesse comunitario che erano attribuiti ai vari corridoi plurimodali. Secondo notizie di stampa (Il sole 24 ore del 13 aprile 2005) “entro il 30 novembre 2005, in particolare, l'Unione europea dovrebbe impegnarsi a finanziare almeno il 20% dell'opera, con lo scorporo anticipato del finanziamento del 50% del tunnel di basee “nel successivo mese di dicembre, poi, si dovrebbe mettere a punto un modello finanziario certo, anche attraverso il confronto con la Bei.

[7]    I contributi, in base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge del Governo, il quale reca analoga dicitura, sono definiti “eventuali” in quanto la loro erogazione è collegata alla verifica comunitaria dei rendiconti delle spese sostenute.