XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'OSCE - A.C. 5612 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 722 | ||||
Data: | 28/02/05 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; testo e iter al Senato del disegno di legge; normativa di riferimento; documentazione. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell’OSCE A.C. 5612
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n. 722
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28 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0379.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Impatto sui destinatari delle norme
Esame in sede deliberante presso la 3ª Commissione Affari esteri
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Normativa di riferimento
§ L. 30 luglio 1998, n. 301. Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità
§ L. 11 dicembre 2000, n. 371. Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
Documentazione
§ Bilancio dell’OSCE 2004
§ Bilancio OSCE dal 1993 al 2004
§ Scala dei contributi al Bilancio ordinario dell’OSCE
§ Scala di distribuzione per il finanziamento delle missioni e dei progetti OSCE
§ Personale internazionale presso l’OSCE
Numero del progetto di legge |
5612 |
Titolo |
Partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Organizzazioni internazionali; diritto internazionale; politica estera |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
3 |
Date |
|
§ Tasmissione alla Camera |
10 febbraio 2005 |
§ annuncio |
14 febbraio 2005 |
§ assegnazione |
14 febbraio 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri e comunitari) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, IV, V |
Il provvedimento in esame rende disponibili le risorse necessarie a consentire al Ministero degli affari esteri di reclutare esperti internazionali da includere nell’organigramma delle missioni, del Segretariato e delle istituzioni dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) per il triennio 2005-2007, al fine di incrementare, in termini quantitativi e qualitativi (si prevedono trattamenti economici più elevati degli attuali), la presenza di personale italiano nell’Organizzazione.
Si tratta di un contributo volontario in favore dell’OSCE che si aggiunge ai contributi ordinari erogati dall’Italia all’Organizzazione. Si ricorda come l’OSCE utilizzi esclusivamente esperti internazionali messi a disposizione e retribuiti parzialmente dagli Stati parte.
L’A.S. 3199 è corredato di una Relazione tecnica, di un’Analisi tecnico-normativa e di un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
La necessità di intervenire con legge deriva dal fatto che il provvedimento in esame autorizza nuove spese a carico del bilancio dello Stato.
La materia appare riconducibile alle competenze esclusive dello Stato, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera a), (Politica estera e rapporti internazionali dello Stato).
Il provvedimento in esame disciplina la stessa materia della legge 11 dicembre 2000, n. 371, che ha tuttavia esaurito i suoi effetti finanziari limitati al triennio 1999-2001.
Il disegno di legge consentirà al Ministero degli esteri di mettere a disposizione dell’OSCE un più elevato (67 a fronte degli attuali 40[1]) e qualificato contingente di esperti nazionali che verranno individuati nell’ambito di un’apposita banca dati in essere presso il medesimo Ministero, sulla base delle competenze accademiche ed operative acquisite.
La relazione del Governo non fornisce informazioni circa le modalità attraverso le quali viene alimentata la suddetta banca dati né in ordine ai criteri (bando pubblico, selezione per titoli o per esami ecc.) attraverso i quali verranno individuati gli esperti nazionali.
L’OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) è la più grande organizzazione regionale di sicurezza esistente: di essa fanno parte 55 Stati dell’Europa, dell’Asia Centrale e del Nord America, che godono del medesimo status e le cui decisioni sono basate sul consenso.
L’OSCE è attiva tanto nella prevenzione dei conflitti quanto nella gestione delle crisi e dei post-conflitti.
L’approccio alla sicurezza, definito “globale”, comprende il controllo delle armi, la diplomazia preventiva, la costruzione di misure di fiducia e sicurezza, i diritti umani, la democratizzazione, il monitoraggio di elezioni e la sicurezza economica e ambientale. Su quest’ultimo tema, il Rapporto annuale dell’OSCE riferisce che, nel 2003, si è giunti all’accordo relativo ad un “Documento sulla strategia dell’OSCE per la dimensione economica e ambientale” che prevede di integrare maggiormente tali questioni, connesse alla sicurezza, nell’attività dell’Organizzazione.
L’approccio globale dell’OSCE alla sicurezza comprende anche meccanismi correlati alle questioni militari. L’OSCE, infatti, si propone di migliorare la sicurezza militare promuovendo l’apertura, la trasparenza e la cooperazione tra le forze militari degli Stati partecipanti. A tale fine sono state create misure di fiducia e trasparenza (Confidence and Security Building Measures – CSBM) per lo scambio e la verifica delle informazioni riguardanti le forze armate degli Stati partecipanti e le loro attività.
Quanto alla dimensione umana, gli Stati partecipanti all’OSCE si sono impegnati ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a promuovere i principi della democrazia attraverso il rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché a promuovere la tolleranza in tutta l’area coperta dall’Organizzazione.
Le missioni e le attività sul territorio rimangono il segno distintivo delle attività dell’OSCE. Attraverso di esse l’Organizzazione garantisce una presenza nei Paesi che richiedono assistenza per essere seguiti in tutti i momenti del conflitto: l’allarme preventivo, la diplomazia preventiva, la gestione del conflitto e della fase successiva. L’OSCE impiega attualmente circa tremila persone (delle quali duemila vengono reclutate localmente) in 18 missioni ed attività sul campo, dislocate nell’Europa sudorientale, nel Caucaso, nell’Europa orientale e nell’Asia centrale che lavorano per promuovere i processi politici, prevenire o porre fine a conflitti, sostenere la società civile e definire nuovi assetti normativi. Il personale utilizzato nelle attività territoriali, che è impiegato con il sistema della trasferta, viene quindi, ancorché parzialmente, retribuito dal governo che lo ha reclutato. Al proposito, la relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato (A.S. 3199), sottolinea come tale sistema di reclutamento sia meno oneroso di quello utilizzato, ad esempio, nelle Nazioni Unite e permetta una maggiore flessibilità e rapidità di impiego sul territorio del personale necessario ad una determinata missione. Pertanto, sempre secondo la relazione tecnica del Governo, l’OSCE è l’organizzazione internazionale non militare che presenta le maggiori caratteristiche di flessibilità e di economicità riguardo i mezzi impiegati.
Oltre ai tremila esperti impiegati sul territorio, l’OSCE impiega anche circa 370 persone nelle sue varie istituzioni. Il bilancio dell’OSCE, che per il 2003 assommava a circa 187,5 milioni di euro, viene impiegato per oltre l’80 per cento per le missioni e le attività sul territorio.
Attualmente sono dispiegate otto missioni OSCE a lungo termine, e precisamente: la missione di monitoraggio a Skopje (FYROM), le missioni in Georgia, in Moldova, in Bosnia-Erzegovina, in Croazia, in Kosovo, in Serbia e Montenegro e il Centro di Dushanbe (Tajikistan). Oltre a queste, sono in corso attività sul territorio a Tashkent (Uzbekistan), in Albania, a Minsk (Bielorussia), ad Almaty (Kazakistan), ad Ashgabad (Turkmenistan), a Bishkek (Kirghizistan), in Ucraina, a Yerevan (Armenia) e a Baku (Azerbaijan).
Poiché il bilancio ordinario dell’OSCE non ha dimensioni tali da permettere il finanziamento di tutte queste attività, assumono particolare rilevanza i contributi volontari dei singoli Stati, come anche il loro parziale provvedere in via diretta, come più sopra detto, alla retribuzione dei propri funzionari impegnati a vario titolo nelle operazioni dell’OSCE.
Con la legge 11 dicembre 2000, n. 371, Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l’Italia ha autorizzato la spesa annua di un miliardo di lire per il triennio 1999-2001, allo scopo, appunto, di consentire la partecipazione italiana a tali operazioni.
Analogamente, il provvedimento in esame è volto a stanziare un contributo volontario per finanziare la partecipazione di esperti italiani a missioni ed incarichi istituzionali dell’Organizzazione, come risulta anche dall’Analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge A.S. 3199.
Al proposito si ricorda che l’Italia, come il resto degli Stati partecipanti, contribuisce anche al bilancio ordinario dell’OSCE con un contributo obbligatorio che grava sul bilancio ordinario e, precisamente, sul capitolo 3393 del Ministero degli affari esteri. L’Italia, insieme alla Francia, alla Germania e al Regno Unito, è fra i maggiori contributori al bilancio ordinario dell’OSCE, come risulta dalla tabella contenente la scala dei contributi obbligatori riportata in allegato al presente dossier.
Il disegno di legge in esame, approvato dalla Commissione affari esteri del Senato, in sede deliberante, il 9 febbraio 2005, si compone di tre articoli.
L’articolo 1 autorizza la partecipazione italiana alle missioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dispiegate dall’OSCE, per assicurare la continuità della presenza italiana sia in tali missioni che nelle istituzioni dell’Organizzazione.
L’articolo 2 quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento (955.150 euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007) ponendoli a carico dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, utilizzando parzialmente a tal fine l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
La somma indicata, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, sarebbe idonea a contribuire alla copertura delle spese per l'invio di circa 65 esperti nelle missioni sul terreno dell’OSCE e di 2 esperti presso il Segretariato e le istituzioni dell’OSCE.
L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge A.S. 3199 è altresì corredato di un’analisi tecnico-normativa e di un’analisi dell’impatto della regolamentazione.
N. 5612
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 9 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3199) presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) e con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) ¾ |
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Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 febbraio 2005
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE). 1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuità della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonché nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE. Art. 2. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 955.150 annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3199
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) e col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2004 |
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Partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
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Onorevoli Senatori. – La legge 11 dicembre 2000, n. 371, ha previsto lo stanziamento di un miliardo di lire all’anno per il triennio 1999-2001, inteso a finanziare la partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Con la presente legge, con un finanziamento di 955.150 euro annui per il triennio 2005-2007 si intende dotare il Governo italiano di una capacità finanziaria più adeguata per partecipare alle attività di rafforzamento della pace condotte dall’OSCE, in misura e con modalità più vicine a quelle in uso presso i nostri principali partner anche in considerazione della nostra posizione di principale contribuente dell’OSCE nella scala dei contributi obbligatori, gravanti, come per le altre organizzazioni internazionali, sul capitolo 3933 del Ministero degli affari esteri.
Quale organizzazione di natura politica l’OSCE svolge le proprie funzioni soprattutto attraverso missioni sul terreno, che forniscono una presenza internazionale stabile in aree di crisi, di potenziale conflitto o dove un conflitto ha avuto luogo, e svolgono una delicata attività di controllo del rispetto dei diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali, di consulenza giuridico-costituzionale e prestano assistenza, su invito dei governi interessati, all’elaborazione di riforme in materia elettorale, giurisdizionale ed amministrativa. Attraverso tale presenza sul terreno, l’OSCE svolge inoltre attività di assistenza mirate a specifici settori della società civile (costituzione dei registri elettorali, cooperazione nel campo delle riforme elettorali, assistenza per la creazione di uffici dell’Ombudsman, addestramento della polizia, riforme costituzionali e giudiziarie, e così via).
L’OSCE gestisce attualmente diciotto missioni in cui sono impegnati circa 1.000 esperti internazionali.
Tuttavia, a differenza della gran parte delle altre organizzazioni internazionali, l’OSCE non prevede nel suo bilancio ordinario delle risorse necessarie a finanziare la stipula di contratti di impiego per reclutare esperti internazionali da includere nell’organigramma delle missioni, del Segretariato o delle istituzioni OSCE (salvo che per un numero limitato di posizioni). I funzionari internazionali sono infatti «messi a disposizione» (seconded) dell’OSCE dagli Stati membri, i quali si assumono parte dei relativi costi (eventuale integrazione alla diaria di missione corrisposta dall’OSCE a valere sul suo bilancio destinata alla sola copertura dei costi di vitto e alloggio; integrazione alla copertura assicurativa contro gli infortuni messa a disposizione dell’OSCE sul bilancio ordinario, integrazione netta per le posizioni per le quali l’OSCE non corrisponde alcuna diaria).
Emerge, pertanto, con evidenza la centralità dei contributi volontari nel bilancio dell’organizzazione. La quota versata dal nostro paese, a titolo volontario, consente una più attiva partecipazione ad alcune delle principali iniziative OSCE e contribuisce significativamente ad accrescere il ruolo dell’Italia in seno all’organizzazione, conferendogli maggiore visibilità in ambito internazionale.
Il presente disegno di legge, fornendo le risorse idonee, prevede di assicurare al nostro paese una partecipazione più vicina al livello dei più importanti Stati OSCE, anche per quanto riguarda il trattamento estero riservato agli esperti nazionali così da poter attrarre un livello più elevato di professionalità.
Relazione tecnica
L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è un’organizzazione di sicurezza cui partecipano 55 paesi, la cui area geografica si estende da Vancouver a Vladivostock. In pratica, vi partecipano tutti i paesi europei, Stati Uniti e Canada, i paesi del Caucaso e quelli dell’Asia centrale.
In quanto organizzazione di sicurezza e accordo regionale ai sensi dell’articolo VIII della Carta dell’ONU, essa ha il compito di segnalare tempestivamente potenziali situazioni che mettano in pericolo la sicurezza, prevenire e risolvere conflitti, creare e attuare misure di fiducia, assistere i paesi nella fase post-conflittuale.
Il suo approccio alla sicurezza ha carattere globale (comprehensive), nel senso che ne considera contemporaneamente le dimensioni militare, umana ed economico-ambientale, nella consapevolezza che il fine della sicurezza non può essere perseguito senza tener conto di tutti i fattori che ne costituiscono il fondamento.
In materia militare, l’OSCE ha creato un moderno sistema di misure di fiducia e trasparenza (CSBM - Confidence and Security Building Measures) e gestisce l’attuazione del trattato sulle Forze armate convenzionali in Europa (CFE). Per ciò che attiene la «dimensione umana», l’OSCE verifica l’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sviluppa – attraverso le sue diciotto missioni sul terreno – programmi concreti di consolidamento e ricostruzione delle istituzioni democratiche in tutti i settori chiavi. In materia economico-ambientale segnala situazioni che possono incidere sulla sicurezza e la stabilità e promuove l’attenzione il coordinamento delle istituzioni finanziarie internazionali sulle necessità dei paesi in fase di transizione istituzionale e in via di sviluppo.
Attualmente l’Italia, con oltre 15 milioni di euro versati annualmente a titolo obbligatorio, è uno dei principali contribuenti al bilancio dell’OSCE (alla pari di Stati Uniti, Federazione russa, Regno Unito, Francia e Germania).
L’Organizzazione si giova della collaborazione di oltre mille funzionari internazionali che sono reclutati attraverso il sistema della «messa a disposizione» (secondment) da parte dei Governi: tale meccanismo risulta enormemente meno costoso rispetto a quello Nazioni Unite, offre una maggiore flessibilità di impiego (rapido dislocamento e frequenti avvicendamenti, così da poter disporre sempre del profilo professionale più indicato per un determinato compito), e si caratterizza per la forte motivazione dei funzionari. L’efficacia dell’azione dell’OSCE sui terreno è testimoniata dall’alto livello di specializzazione raggiunto in tutti i settori di competenza, nell’economicità di gestione (che consente di dislocare più risorse umane) e nella maturità conseguita nella formulazione dei programmi di assistenza, di formazione e nel monitoraggio.
In sintesi, si può ben affermare che l’OSCE si presenta, nel panorama delle organizzazione internazionali, come lo strumento non militare più flessibile, più economico e di più rapido impiego per il consolidamento delle democrazie in fase di sviluppo o di ricostruzione, e in ultima analisi per il rafforzamento della sicurezza, della stabilità e dell’integrazione fra i paesi che ne sono membri.
La proposta in esame ha come obiettivo di mettere a disposizione dell’OSCE un certo numero di funzionari italiani, attraverso lo stanziamento di 955.150 euro annui per il triennio 2005-2007.
Con tale somma l’Italia verrebbe messa in condizioni di partecipare alle iniziative dell’OSCE in misura più prossima a quelle dei nostri principali partner europei (Regno Unito, Germania e Francia). Potrebbe infatti essere assicurata la presenza continuativa nel corso dell’anno di circa 65 esperti nelle missioni sul terreno dell’OSCE e di 2 esperti presso il Segretariato e le istituzioni dell’OSCE (di cui alla Tabella A). Inoltre, elevando il trattamento dei funzionari impiegati in incarichi senior ai livelli medi, comparabili con quelli in uso presso i nostri principali partner europei, verrebbe incentivata la partecipazione di esperti in possesso di particolare esperienza.
Il finanziamento è finalizzato all’erogazione di un contributo volontario in favore dell’OSCE, attraverso il quale la stessa Organizzazione potrà – come per il passato – finanziare la partecipazione di qualificati esperti italiani alle attività OSCE sul terreno e presso le proprie istituzioni. Le aree geografiche di impiego sono quelle dove operano le missioni dell’OSCE Europa centro-orientale, Europa sudorientale e Balcani, Caucaso ed Asia centrale) e le principali istituzioni (Vienna, Varsavia).
Tabella A
PRESENZA DI ESPERTI NAZIONALI NELLE
MISSIONI
E AL SEGRETARIATO OSCE -
PREVISIONI DI SPESA
Livelli professionali Spese massime prevedibili nelle missioni |
Livelli integrazione mensile alla diaria OSCE nelle missioni (compresi 50 euro mensili per l’assicurazione) |
Posizioni disponibili nelle missioni cui è concessa una integrazione alla diaria OSCE |
Senior Management |
3.000 |
max 6 |
Middle Management |
2.000 |
max 10 |
Senior Professional |
1.400 |
max 25 |
Junior Professional |
50* |
max 24 |
Totale 890.400 euro |
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max 65 (di cui 41 retribuiti) |
* Per i soli costi assicurativi. |
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Indennità aggiuntive per il Personale
concesso |
Posizioni disponibili cui è un
contributo |
2000 mesi 12 |
max 2 |
Totale 48.000 euro |
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Spese di viaggio in trasferimento dall’Italia a Vienna e ritorno (in treno) |
Totale 16.750 euromax 67 |
Totale 890.400 + 48.000 + 16.750 =Euro 955.150
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Analisi tecnico-normativa
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:
a) Necessità dell’intervento normativo:
Il presente disegno di legge risponde alla necessità di assicurare una piena partecipazione dell’Italia non solamente alla gestione ordinaria dell’OSCE, ma anche alle operazioni sul terreno organizzate dalla stessa organizzazione: infatti mentre il contributo ordinario accordato all’OSCE confluisce sul bilancio ordinario, con il contributo volontario di cui al presente disegno di legge si intende finanziare la partecipazione di esperti italiani a missioni e incarichi istituzionali dell’organizzazione.
b) Analisi del quadro normativo:
La legge 11 dicembre 2000, n. 371, definiva il quadro degli interventi in termini di contributi volontari per il triennio 1999-2001. La legge 30 luglio 1998, n. 301, definisce il quadro giuridico generale dell’organizzazione attribuendo alla stessa privilegi ed immunità di natura internazionale.
c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti:
Il disegno di legge si pone nella stessa direttrice della citata legge n. 371 del 2000, che ha esaurito la propria vigenza.
d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario:
Non vi sono elementi di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.
e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale ed f) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:
La materia appartiene alla competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, primo comma, della Costituzione.
f) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:
L’iniziativa prevede un finanziamento per il quale si rivela indispensabile l’utilizzo dello strumento normativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo:
Sono state rispettate le convenzioni e le regole in materia.
a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:
Non sono state introdotte nuove definizioni normative.
b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi:
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:
Il disegno di legge non incide su norme vigenti.
d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:
Non si abroga esplicitamente nè implicitamente nessuna norma.
3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione:
a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:
Non vi sono giudizi in corso nè sulla materia sono sorte questioni di natura giurisprudenziale in genere.
b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter:
Non vi sono iniziative legislative in corso all’esame del Parlamento.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
1. Ambito dell’intervento destinatari diretti e indiretti
Confini oggettivi
Descrizione della attività richiesta, vietata o modificata dallo strumento tecnico-normativo prescelto
Il disegno di legge ha come obiettivo lo stanziamento di 955.150 euro annui per il triennio 2005-2007 (per un totale triennale di 2.865.450 euro).
Il finanziamento è finalizzato all’erogazione di un contributo volontario in favore dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) attraverso il quale rendere possibile la messa a disposizione («secondment») da parte del Governo italiano di qualificati esperti italiani per partecipare ad attività OSCE sul terreno e ad essere impiegati presso il Segretariato e le istituzioni dell’OCSE.
Ambito territoriale di riferimento dell’intervento
Area OSCE
Settori di attività economica interessati
Nessuno
Confini soggettivi
Destinatari diretti
a) I destinatari diretti, menzionati direttamente nella norma sono:
1) Il Ministero degli affari esteri;
2) L’Organizzazione per la cooperazione e sicurezza in Europa (OSCE).
b) I destinatari indiretti sono:
1) Gli esperti nei vari settori che rientrano tra le attività delle operazioni di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, da individuare a cura del dicastero degli esteri fra i richiedenti che fanno parte della propria disponibilità presso una specifica banca dati in essere presso il Ministero degli affari esteri, sulla base delle competenze accademiche od operative acquisite.
2. Obiettivi e risultati attesi
c) Il finanziamento è finalizzato all’erogazione di un contributo volontario in favore dell’OSCE attraverso il quale rendere possibile la messa a disposizione («secondment») da parte del Governo italiano di qualificati esperti italiani per partecipare ad attività OSCE sul terreno e ad essere impiegati presso il Segretariato e le istituzioni dell’OCSE. Le risorse che il presente strumento legislativo metterà a disposizione potranno consentire all’Italia un livello di partecipazione maggiore e più qualificato rispetto al passato.
3. Illustrazione della metodologia di analisi adottata
Per l’approntamento della norma sono state analizzate le modalità con cui alcuni fra i maggiori Paesi dell’Unione europea finanziano ed organizzano la partecipazione di propri cittadini alle operazioni di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell’OSCE.
4. Impatto diretto e indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di operatività
Nessuno
5. Impatto sui destinatari diretti e indiretti
I destinatari diretti sono già dotati delle strutture necessarie ad assicurare la propria operatività.
I destinatari indiretti avranno una più ampia possibilità di inserimento nelle operazioni di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva. Il personale individuato per partecipare ai programmi di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge potrà beneficiare delle previsioni di cui alla legge 15 luglio 2002, n. 145.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE). 1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuità della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonché nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE. Art. 2. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 955.150 annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005
221a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.
(omissis)
IN SEDE DELIBERANTE
(3199) Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
(Discussione e approvazione)
Introduce l’esame il relatore CASTAGNETTI (FI) rilevando che la legge 11 dicembre 2000, n. 371 ha previsto lo stanziamento di un miliardo di lire all’anno per il triennio 1999-2001, inteso a finanziare la partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Con il disegno di legge in esame, recante un finanziamento di 955.150 euro annui per il triennio 2005-2007 si intende dotare il Governo italiano di una capacità finanziaria adeguata a partecipare alle attività di rafforzamento della pace condotte dall’OSCE, in misura e con modalità più vicine a quelle in uso presso i principali partner anche in considerazione della posizione italiana di primo contribuente dell’OSCE nella scala dei contributi obbligatori, gravanti, come per le altre organizzazioni internazionali, sul capitolo 3933 del Ministero degli affari esteri.
Come noto, in qualità di organizzazione di natura politica, l’OSCE svolge le proprie funzioni soprattutto attraverso missioni sul terreno. Esse rappresentano una presenza internazionale stabile in aree di crisi, di potenziale conflitto o dove un conflitto ha avuto luogo. Esse svolgono una delicata attività di controllo sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulle minoranze nazionali, di consulenza giuridico-costituzionale ed esse prestano assistenza, su invito dei governi interessati, all’elaborazione di riforme in materia elettorale, giurisdizionale ed amministrativa.
L’OSCE gestisce attualmente diciotto missioni in cui sono impegnati circa 1.000 esperti internazionali. A differenza della gran parte delle altre organizzazioni internazionali, l’OSCE non prevede nel suo bilancio ordinario delle risorse necessarie a finanziare la stipula di contratti di impiego per reclutare esperti internazionali da includere nell’organigramma delle missioni, del Segretariato o delle istituzioni OSCE (salvo che per un numero limitato di posizioni). I funzionari internazionali sono infatti «messi a disposizione» (seconded) dell’OSCE dagli Stati membri, i quali si assumono parte dei relativi costi (eventuale integrazione alla diaria di missione corrisposta dall’OSCE a valere sul suo bilancio destinata alla sola copertura dei costi di vitto e alloggio; integrazione alla copertura assicurativa contro gli infortuni messa a disposizione dell’OSCE sul bilancio ordinario, integrazione netta per le posizioni per le quali l’OSCE non corrisponde alcuna diaria). Da questo profilo emerge la centralità dei contributi volontari nel bilancio dell’organizzazione.
Il presente disegno di legge, prosegue il relatore, fornendo le risorse idonee prevede di assicurare al nostro paese una partecipazione più vicina al livello dei più importanti Stati membri, anche per quanto riguarda il trattamento estero riservato agli esperti nazionali così da poter attrarre un livello più elevato di professionalità.
Ciò rilevato, sottolinea come l'OSCE costituisca per molti un soggetto internazionale le cui potenzialità non sono ancora pienamente messe a frutto, specialmente nell'attuale contesto delle relazioni internazionali in cui il processo di allargamento dell'Unione Europea e la trasformazione del concetto strategico dell'Alleanza Atlantica schiuderebbero interessanti e utili scenari di incidenza per l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa. In questo senso, richiama gli interessanti spunti emersi dalla relazione della Presidenza di turno slovena al dodicesimo incontro ministeriale di Sofia svoltosi lo scorso dodici dicembre, fortemente incentrata sulle prospettive di riforma dell'Organizzazione, un incremento della sua effettività e capacità di azione e, infine, l'eliminazione di "ogni divisione tra i Paesi membri" attraverso il richiamo ai principi fondatori dell'OSCE.
Non essendovi senatori iscritti a parlare, ne essendo state presentate proposte emendative, si passa al voto sugli articoli del disegno di legge.
Accertata la presenza del numero legale, viene posto ai voti l’articolo 1 del disegno di legge che risulta approvato.
Con separate votazioni vengono quindi approvati gli articoli 2 e 3 del disegno di legge.
Infine, viene posto in votazione il testo del disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 1 FEBBRAIO 2005
217a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato Gagliardi.
(3199) Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNALBO'(AN) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si intende adeguare la dotazione finanziaria finalizzata alla partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); il disegno di legge in esame consente inoltre la partecipazione dell'Italia anche alle operazioni sul terreno, che forniscono una presenza internazionale stabile in aree di crisi, organizzate dalla stessa OSCE. Non rilevando profili di rilievo costituzionale, propone di esprimere, per quanto di competenza un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.
DIFESA (4a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO 2005
39a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegnI di legge deferiti:
alla 3a Commissione:
(3199) Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE): parere favorevole
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI’ 18 GENNAIO 2005
407a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Molgora.
(3199) Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Su proposta del relatore GRILLOTTI (AN), con l’avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.
L. 30 luglio 1998, n. 301.
Disposizioni concernenti la capacità giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunità
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196.
Art. 1.
Capacità giuridica delle istituzioni della OSCE.
1. L'Italia riconosce la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE):
a) segretariato della OSCE;
b) ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR);
c) altre eventuali istituzioni della OSCE determinate dal consiglio della organizzazione medesima. Le determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.
Art. 2.
Disposizioni generali sui privilegi e le immunità.
1. I privilegi e le immunità indicati negli articoli da 3 a 8 sono accordati alle istituzioni della OSCE nel loro interesse. All'immunità può rinunciare il segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica.
2. I privilegi e le immunità sono accordati ai soggetti interessati, non a loro personale vantaggio, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncia in qualsiasi caso essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.
La decisione di rinunciare all'immunità è adottata:
a) per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni della OSCE e i membri delle missioni della OSCE, dal segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica;
b) per quanto riguarda il segretario generale della OSCE e l'alto commissario per le minoranze nazionali, dal presidente in carica.
3. Il Governo interessato può rinunciare all'immunità per quanto riguarda i propri rappresentanti.
Art. 3.
Istituzioni della OSCE.
1. Le istituzioni della OSCE operanti in Italia, i loro beni e le loro disponibilità finanziarie, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, godono della stessa immunità da procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri.
2. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie delle istituzioni della OSCE, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.
3. Gli archivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.
4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:
a) possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;
b) hanno facoltà di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.
5. Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilità finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attività istituzionali sono esenti:
a) da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilità;
b) da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze.
6. Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in Italia di beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2), e successive modificazioni, necessari per lo svolgimento di attività ufficiali, e qualora il prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa presentazione di documentata istanza da parte delle predette istituzioni.
7. Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.
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(2) Riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul).
Art. 4.
Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE.
1. L'Italia, qualora nel suo territorio si trovino missioni permanenti presso la OSCE, riconosce a tali missioni e ai loro membri i privilegi e le immunità diplomatiche conformemente alla convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961 e ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804 (3).
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(3) Riportata alla voce Diplomazia e consolati.
Art. 5.
Rappresentanti degli Stati partecipanti presso la OSCE.
1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della OSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni della OSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, godono in Italia dei seguenti privilegi e immunità:
a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
c) esenzione, personale e per il coniuge, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
d) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rappresentanti italiani né ai soggetti che abbiano rappresentato l'Italia presso la OSCE.
3. Agli effetti del presente articolo il termine «rappresentante» indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.
Art. 6.
Funzionari della OSCE.
1. I funzionari della OSCE beneficiano in Italia dei seguenti privilegi e immunità:
a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
b) esenzione personale, per il coniuge e per i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
c) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo italiano;
d) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali, per loro stessi, per il coniuge e familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;
e) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico in Italia e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.
2. I privilegi e le immunità di cui alle lettere da b) a e) del comma 1 non si applicano ai cittadini italiani né alle persone con residenza permanente in Italia.
3. Le norme di cui al presente articolo non disciplinano il trattamento fiscale dei redditi eventualmente prodotti in Italia dai funzionari della OSCE.
4. Nel presente articolo l'espressione «funzionari della OSCE» indica il segretario generale, l'alto commissario per le minoranze nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale della OSCE o da questo designate. Le decisioni assunte al riguardo dagli organi della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri.
5. I dipendenti delle istituzioni della OSCE sono esenti dal regime previdenziale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o si trovino nelle condizioni descritte al comma 6.
6. I dipendenti delle istituzioni della OSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'istituzione della OSCE, o di un programma cui aderisce l'istituzione della OSCE che preveda adeguati benefìci, sono esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.
Art. 7.
Membri delle missioni della OSCE.
1. I membri delle missioni della OSCE, istituite dagli organi decisionali della OSCE, nonché i rappresentanti personali del presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunità:
a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personale;
b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
d) diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;
e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
f) agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici;
h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.
2. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.
3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunità previsti nello stesso comma 1, alle lettere b), c), e) ed f). Il presidente in carica può richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunità previsti nel comma 1, lettere a), d), g) ed h), in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficoltà.
Art. 8.
Carta d'identità OSCE.
1. La OSCE può rilasciare una carta d'identità OSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la OSCE. Tale documento, che non sostituisce i regolari documenti di viaggio, è rilasciato secondo il modello riportato nell'annesso A alla presente legge e conferisce al titolare i diritti corrispondenti al trattamento specificato nel documento.
2. Le domande di visto, se necessarie, da parte dei titolari di carta d'identità OSCE sono evase nel termine massimo di centoventi giorni.
Annesso A
(articolo 8)
CARTA D'IDENTITÀ OSCE |
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Cognome: |
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Nome: |
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Data di nascita: |
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Cittadinanza: |
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Passaporto/Passaporto diplomatico n. |
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rilasciato il |
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Con la presente si certifica che la persona indicata nel presente documento svolge un incarico ufficiale per la Organizzazione |
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per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel periodo da |
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a |
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nel/nei seguente/i Stato/i partecipante/i alla OSCE |
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La OSCE richiede con la presente a tutti gli interessati che alla persona qui indicata: |
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sia permesso il transito senza ritardi od ostacoli, |
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in caso di necessità sia accordata tutta la necessaria legittima assistenza e protezione. |
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Il presente documento non sostituisce i documenti di viaggio che possano essere richiesti per l'entrata o l'uscita. |
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Rilasciato a |
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il |
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da |
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(pertinente autorità OSCE). |
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Firma: |
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Qualifica: |
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Nota - Il documento viene rilasciato nelle sei lingue ufficiali della OSCE. Esso contiene anche la traduzione nella lingua o nelle lingue del paese o dei paesi in cui si recherà il titolare del documento nonché la traduzione nella lingua o nelle lingue usate dalle forze militari o di polizia che potrebbero essere presenti nell'area dei viaggi di servizio. |
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L. 11 dicembre 2000, n. 371.
Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2000, n. 292.
Art. 1.
1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per assicurare la continuità della presenza italiana nel territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'OSCE. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] In particolare, nelle missioni OSCE risultano attualmente presenti 36 esperti nazionali (v. Tabella sul Personale riportata nella sezione di Documentazione) che il disegno di legge si propone di elevare a 65, di cui 41 retribuiti (mentre per i restanti 24 l’Italia si farà carico dei soli contributi assicurativi). Nel Segretariato e nelle istituzioni OSCE risultano invece attualmente presenti 4 esperti italiani mentre il disegno di legge ne prevede solo 2 presso il Segretariato.