XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Protocollo sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni da idrocarburi - A.C. 5571
Serie: Progetti di legge    Numero: 717
Data: 22/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi; testo del disegno di legge di adesione al Protocollo del 2003; normativa di riferimento, nazionale e comunitaria; documentazione.
Descrittori:
IDROCARBURI   RISARCIMENTO DI DANNI
SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.5571/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Protocollo sull’istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni da idrocarburi

A.C. 5571

 

n. 717

 


xiv legislatura

22 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File: es0378

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  14

Progetto di legge

§      A.C. 5571, (Governo), Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall’inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno  19

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504.  Norme di attuazione della delega di cui alla L. 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971  67

§      L. 24 novembre 1981, n. 689.  Modifiche al sistema penale (artt. 6, 7 14, 16, 17, 18 e 22-28)75

§      L. 27 maggio 1999, n. 177, Adesione della Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i dati derivati dall’inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione  89

Normativa comunitaria

§      Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale  145

§      Decisione del Consiglio n. 2004/246/CE, del 2 marzo 2004, che autorizza gli Stati membri a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e che autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento  167

Documentazione

§      Schema sullo stato delle Convenzioni dell’Organizzazione marittima internazionale  173

§      Stati parte del Protocollo del 1992 alla Convenzione CLC e del Protocollo del 1992 alla Convenzione Fondo  175

§      Stati parte del Protocollo del 1992 alla Convenzione CLC ma non del Protocollo alla Convenzione Fondo  175

§      Stato patrimoniale del Fondo 1992 al 31 dicembre 2002  175

§      Idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti nel 2002 negli Stati membri del Fondo 1992 al 31 dicembre 2003  175

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

C. 5571

Titolo dell’Accordo

Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull' istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall' inquinamento da idrocarburi

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; ambiente

Firma dell’Accordo

Londra, 16 maggio 2003

Iter al Senato

NO

Numero di articoli del ddl di ratifica

7

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione

31 gennaio 2005

§       annuncio

1° febbraio 2005

§       assegnazione

8 febbraio 2005

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II (ex art. 73 reg. Camera), V, VIII, IX, X, XIV

Oneri finanziari

NO

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC) [1]fu adottata dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulla scorta dell’incidente del Torrey Canyon, verificatosi nel1967, che diede luogo ad un caso giudiziario sulla esistenza e sulla estensione di una responsabilità del proprietario della nave per danni sofferti da Stati o da altre persone a causa di inquinamento da idrocarburi conseguente ad incidente marittimo.

Scopo della Convenzione è quello di assicurare un equo indennizzo a chi abbia subito un danno in simili circostanze, individuando come soggetto responsabile il proprietario della nave. Tale responsabilità è limitata da diverse eccezioni, ma ricade sul proprietario l’onere di provare l’esistenza delle circostanze che escludono la propria responsabilità (il danno è risultato da atto di guerra, da dolo di terzi o negligenza delle autorità responsabili dei mezzi di aiuto alla navigazione). Comunque, tranne che nel caso in cui il danno sia causato da colpa personale del proprietario, quest’ultimo ha il diritto di limitare la propria responsabilità all’ammontare di 125 US$ per ogni tonnellata di stazza della nave, con un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di US$. La Convenzione stabilisce che i proprietari di navi che trasportino più di 2 mila tonnellate di idrocarburi siano tenuti a contrarre apposita assicurazione o a fornire altra garanzia finanziaria del citato ammontare, destinate unicamente all’indennizzo di eventuali danni da inquinamento.

Il Protocollo del 1976[2] ha emendato la Convenzione nella parte in cui questa individuava come unità di conto il Franco francese, sulla base del valore ufficiale dell’oro. Con il Protocollo, il Franco è stato sostituito dal Diritto speciale di prelievo (DSP) come definito dal Fondo monetario internazionale. Per gli Stati non membri del FMI, o la cui legislazione non consenta l’uso di tale unità di conto, il calcolo continua a basarsi sul valore dell’oro.

Il Protocollo del 1984, superato dal Protocollo del 1992, era finalizzato ad innalzare il tetto degli indennizzi, portandolo a 3.12 milioni di US$ per le navi fino a 5 mila tonnellate di stazza, mentre per le navi di stazza superiore il limite sale proporzionalmente fino ad un massimo di 62 milioni di US$ per le navi che superino le 140 mila tonnellate.

Il Protocollo del 1992[3] è entrato in vigore internazionale il 30 maggio 1996 ed è stato ratificato da 104 Stati. Il Protocollo del 1992 ha ampliato l’ambito di applicazione della Convenzione CLC estendendolo ai danni da inquinamento che si verificano nella zona – oltre che territoriale – economica esclusiva di uno Stato contraente o, nel caso in cui questo non l’abbia istituita, in un’area adiacente al suo mare territoriale che non superi le 200 miglia marine dalle linee di base. L’ambito di applicazione viene altresì esteso alle misure preventive, ovunque adottate, atte a prevenire o ridurre al minimo i danni.

Il Protocollo del 92 è stato poi  emendato nel 2000 al fine di elevare fino al  50 per cento il tetto dei risarcimenti. Il Protocollo emendato è entrato in vigore, con accettazione tacita, il 1° novembre 2003.

 

L’International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (IOPCF) è un’organizzazione internazionale, con sede a Londra, istituita dalla Convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971 (cosiddetta Convenzione Fondo [4]). Quest’ultima ha dato vita ad un sistema di risarcimento che completa quello stabilito dalla Convenzione sulla responsabilità del 1969, la quale, benché avesse stabilito un efficace regime di indennizzo, non era giudicata pienamente soddisfacente a causa dei limiti posti alla responsabilità del proprietario, anche a fronte della imprevedibile estensione dei possibili danni all’ambiente. L’istituzione del Fondo ha consentito, da un lato, di evitare un peso eccessivo al proprietario della nave, dall’altro di assicurare la disponibilità di un ulteriore indennizzo alle vittime dei danni da inquinamento, laddove la protezione accordata ai sensi della Convenzione del 1969 risultasse inadeguata.

La Convenzione Fondo definisce gli scopi per cui è stato creato il Fondo: assicurare il risarcimento per i danni da inquinamento nella misura in cui non sia sufficiente la protezione che deriva dalla Convenzione sulla responsabilità ed esonerare il proprietario della nave dall’obbligo finanziario supplementare che gli impone tale Convenzione, a condizione però che egli abbia rispettato le Convenzioni sulla sicurezza marittima e le altre Convenzioni in materia. I risarcimenti che il Fondo è tenuto a versare – il cui ammontare non può superare una determinata cifra – riguardano anche i danni da inquinamento risultante da un fenomeno naturale a carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile.

Il danno risarcibile è commisurato al costo delle misure di risanamento intraprese o da intraprendere da parte dello Stato o dell’ente territoriale colpito, senza tenere conto della diminuzione di valore subita dalle risorse ambientali a seguito dell’inquinamento (c.d. danno ambientale).

I contributi al Fondo sono versati dai soggetti che hanno interessi finanziari al trasporto degli idrocarburi, in un ammontare proporzionale ai quantitativi commerciati.

In ogni Stato contraente il Fondo viene riconosciuto come persona giuridica e, quindi, può essere parte in ogni procedimento iniziato davanti ai tribunali di detto Stato. Rappresentante legale dell’Organizzazione è l’Amministratore.

Come per la Convenzione CLC, anche alla Convenzione Fondo si è aggiunto un Protocollo nel 1976 [5], entrato in vigore il 22 novembre 1994, che ha stabilito come unità di conto il Diritto Speciale di Prelievo (DSP), come definito dal Fondo Monetario Internazionale.

Il Protocollo del 1984, mai entrato in vigore e superato dal Protocollo del 1992, aveva lo scopo di elevare i limiti della responsabilità contenuti nella Convenzione Fondo e, di conseguenza, di dare luogo a maggiori compensazioni alle vittime degli incidenti causati da inquinamento di idrocarburi.

Il Protocollo del 1992 [6], entrato in vigore il 30 maggio 1996, è stato ratificato da 93 stati. Come nel caso del Protocollo del 1992 alla Convenzione CLC (v. supra), anche il Protocollo del 1992 alla Convenzione Fondo aveva lo scopo di elevare l’ammontare dei risarcimenti, ulteriormente aumentati dagli Emendamenti del 2000 [7]. Il Protocollo, inoltre, ha istituito un Fondo separato, il Fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall’inquinamento da idrocarburi del 1992, cosiddetto Fondo del 1992.

A partire dal 16 maggio 1998, le Parti al Protocollo del 1992 hanno cessato di essere Parti della Convenzione Fondo del 1971, che non è più in vigore a far data dal 24 maggio 2002. Tuttavia, al momento, entrambi i Fondi (quello del 1971 e quello del 1992) sono ancora operativi, poiché ci sono alcuni Stati parte della Convenzione Fondo che non hanno ancora aderito al Protocollo del 1992.

Sebbene sia il Fondo del 1971 che il Fondo del 1992 siano stati istituiti da Convenzioni adottate sotto l’auspicio dell’IMO, essi sono, da un punto di vista legale, entità completamente separate. Al contrario dell’IMO, inoltre, i Fondi per il risarcimento dei danni causati dall’inquinamento da idrocarburi non sono agenzie dell’ONU, né fanno parte del sistema delle Nazioni Unite. Membri dei Fondi sono solo gli Stati che sono parte della Convenzione CLC del 1992 e della Convenzione Fondo del 1992; non è più consentito l’accesso al Fondo del 1971.

 

Il Protocollo del 2003 in esame ha lo scopo di aumentare il massimale previsto dalla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni provocati dall’inquinamento da idrocarburi (Convenzione CLC come modificata nel 1992) e dalla Convenzione sull’istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall’inquinamento da idrocarburi (Convenzione Fondo come modificata nel 1992) in caso di incidenti che causino inquinamento da idrocarburi, al fine di garantire alle vittime un pieno risarcimento, ed istituisce, a tal fine, un Fondo complementare.

Il Protocollo del 2003, adottato nel corso di una Conferenza diplomatica presso la sede dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), entrerà in vigore il 3 marzo 2005.

 

Il Protocollo si compone di un Preambolo e di 31 articoli.

Il Preambolo afferma che alcuni Stati parte delle due Convenzioni citate hanno ritenuto necessario stanziare fondi integrativi per il risarcimento dei danni in esse contemplati e dotarsi quindi di un meccanismo complementare al quale gli Stati possono accedere. Tale Fondo complementare dovrebbe garantire il pieno risarcimento dei danni subiti dalle vittime degli incidenti causati dagli idrocarburi.

 

L’articolo 1 contiene la definizione dei termini utilizzati nel testo del Protocollo.

 

L’articolo 2 istituisce un Fondo complementare per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento, denominato Fondo complementare internazionale del 2003, stabilisce che in ogni Stato contraente il Fondo è riconosciuto come persona giuridica e riconosce il direttore generale del Fondo come rappresentante legale.

 

L’articolo 3 circoscrive l’ambito di applicazione del Protocollo: a) ai danni da inquinamento causati nel territorio di uno Stato contraente o nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente; b) alle misure adottate per prevenire o limitare al massimo i danni.

 

L’articolo 4 specifica che il Fondo complementare ha lo scopo di risarcire i per danni da inquinamento che non hanno potuto essere risarciti perché il danno supera il limite del risarcimento previsto all’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione Fondo del 1992.

Si osserva, al proposito, che l’articolo 4, par. 4, della Convenzione Fondo del 1992 prevedeva un risarcimento massimo di 135 milioni di unità di conto per i danni da inquinamento contemplati dalla Convenzione (lettera a) e per i danni dovuti ad inquinamento provocati da un fenomeno naturale di natura eccezionale e inevitabile (lettera b). Tale importo massimo veniva, in taluni specifici casi, elevato a 200 milioni di unità di conto. Gli Emendamenti approvati nel 2000 hanno portato tali cifre, rispettivamente, a 203 milioni e a 300.740.000 unità di conto.

Il comma 2 dello stesso articolo 4 limita l’importo del risarcimento effettuato dal Fondo complementare affinché la somma totale effettivamente pagata a risarcimento del danno, comprensiva del risarcimento corrisposto ai sensi della Convenzione CLC del 1992 e della Convenzione Fondo del 1992, non superi i 750 milioni di unità di conto.

 

Ai sensi dell’articolo 5, il Fondo complementare interviene con un versamento solo quando l’assemblea del Fondo del 1992 dichiari che il totale delle richieste ricevibili supera l’ammontare del risarcimento disponibile ai senti dell’art. 4, par. 4, della Convenzione Fondo del 1992.

 

L’articolo 6 stabilisce che i diritti di risarcimento nei confronti del Fondo complementare si estinguono solo se si estinguono quelli nei confronti del Fondo del 1992.

 

L’articolo 7, al comma 1, prevede che le procedure applicabili alle azioni per il risarcimento richiesto al Fondo complementare siano quelle previste per le azioni nei confronti del Fondo del 1992, descritte all’articolo 7, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 della Convenzione Fondo 1992.

L’articolo 7, par. 1 della Convenzione Fondo 1992 stabilisce che le istanze per risarcimento intentate contro il Fondo possono essere sottoposte esclusivamente al tribunale competente ai sensi dell’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità civile per i danni causati dall’inquinamento da idrocarburi (Convenzione CLC), ovvero il tribunale dello Stato o degli Stati contraenti sul cui territorio l’incidente abbia avuto luogo.

Il par. 2 dell’articolo 7 della Convenzione Fondo 1992 obbliga gli Stati a rendere i propri tribunali competenti per ogni azione contro il Fondo. Il par. 4 dell’articolo 7 prescrive ad ogni Stato di adottare tutte le disposizioni necessarie affinché il Fondo possa intervenire quale parte nei procedimenti giudiziari intrapresi davanti al tribunale competente contro il proprietario di una nave. Secondo il paragrafo 5 dell’articolo 7, il Fondo non è vincolato da sentenze in cui esso non sia stato parte. Il paragrafo 6 dell’articolo 7 prevede che, quando a seguito di un’azione di risarcimento viene notificata tale azione al Fondo, e se la notifica lascia al Fondo un tempo sufficiente per poter intervenire come parte del procedimento, ogni sentenza definitiva ed esecutiva è opponibile al Fondo stesso, anche se quest’ultimo non è intervenuto nel procedimento.

 

Il comma 2 dell’articolo 7 prevede la competenza giurisdizionale esclusiva del tribunale competente, ai sensi dell’art. IX della Convenzione CLC del 1992, in tutti i casi di azioni di risarcimento per danni da inquinamento nei confronti del Fondo complementare. Il medesimo comma ed il successivo comma 3 disciplinano tuttavia alcune eccezioni a tale criterio nel caso di azione di risarcimento ai sensi della Convenzione CLC intentata presso un tribunale di uno Stato parte di tale Convenzione ma non del Protocollo in esame.

 

L’articolo 8, comma 1, prevede che le sentenze nei confronti del Fondo complementare, divenute esecutive nello Stato di origine e quando non possano essere soggette a ricorso, divengano esecutive anche negli altri Stati contraenti, alle stesse condizioni di cui all’art. X della Convenzione CLC del 1992.

L’articolo X della Convenzione CLC del 1992 stabilisce che ogni sentenza pronunciata da un tribunale competente, esecutiva nello Stato di origine e ove non possa più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che non sia stata ottenuta con la frode o che il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e messo quindi in grado di presentare la propria difesa.

Il comma 2, d’altro canto, riconosce a ciascuno Stato contraente la facoltà di “applicare regole diverse per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze”, purché questi siano assicurati almeno nella misura di cui al comma 1.

 

L’articolo 9 prevede l’acquisizione per surrogazione dei diritti di cui il soggetto risarcito può beneficiare, ai sensi della Convenzione CLC del 1992, nei confronti del proprietario o del suo garante e nei confronti del Fondo del 1992.

 

L’articolo 10 individua, per ogni Stato contraente, i soggetti che annualmente debbono versare i contributi al Fondo che sono, precisamente, coloro che abbiano ricevuto in totale, in un anno, quantità superiori a 150 mila tonnellate di idrocarburi assoggettate a contributi, trasportati via mare ai porti nel territorio dello Stato o scaricati in un porto o in un terminal di uno Stato non contraente, in impianti situati nel territorio dello Stato contraente.

 

L’articolo 11 stabilisce i criteri in base ai quali l’Assemblea predispone una stima di bilancio.

Vengono annoverate tra le spese i costi di amministrazione del Fondo e i pagamenti che quest’ultimo deve effettuare a titolo di risarcimento.

Tra le voci di entrata compaiono i fondi eccedenti e gli interessi derivanti da operazioni degli anni precedenti e i contributi annui.

In base alla decisione dell’Assemblea riguardo il totale dei contributi da imporre, il direttore del Fondo effettua la ripartizione tra i soggetti contributori di cui al precedente articolo 10. Il calcolo del contributo annuo è determinato in base alla natura del contributo stesso: a) se il contributo è finalizzato al pagamento delle spese di amministrazione del Fondo, esso è calcolato sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi ricevuta dal soggetto interessato nell’anno precedente e b) se il contributo è destinato a pagare le richieste risarcitorie nei confronti del Fondo, esso sarà calcolato sulla base di una somma fissa per ogni tonnellata di idrocarburi ricevuta dal soggetto nell’anno precedente a quello in cui si è verificato l’incidente.

 

Il comma 1 dell’articolo 12, sempre in tema di contributi, rinvia all’articolo 13 della Convenzione Fondo del 1992.

L’articolo 13, comma 1, della Convenzione Fondo del 1992 stabilisce che l’ammontare dei contributi arretrati viene aumentato di un interesse il cui tasso viene fissato ai sensi del Regolamento interno del Fondo.

Il comma 2 prevede che gli Stati contraenti diano le disposizioni necessarie perché venga adempiuto l’obbligo di contribuire al Fondo e adottino tutte le misure legislative del caso, comprese le sanzioni in caso di inadempienza.

Il comma 3 prevede che il Direttore prenda le misure necessarie, a nome del Fondo, nei confronti dei soggetti inadempienti, allo scopo di recuperare la somma dovuta.

 

Il comma 2 dell’articolo 12 lascia la facoltà agli Stati contraenti di versare contributi al Fondo complementare utilizzando la procedura prevista dall’articolo 14 della Convenzione Fondo del 1992.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della Convenzione Fondo del 1992, ogni Stato contraente può dichiarare di assumere esso stesso le obbligazioni che incombono ad ogni persona tenuta a contribuire al Fondo per gli idrocarburi che essa ha ricevuto sul territorio di tale Stato. I commi successivi contengono le disposizioni relative a tale dichiarazione.

 

L’articolo 13 sancisce, al comma 1, l’obbligo per gli Stati contraenti di comunicare al direttore del Fondo complementare le informazioni sugli idrocarburi ricevuti ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione Fondo del 1992; le comunicazioni trasmesse al direttore del Fondo del 1992 si presumono effettuate anche in virtù del Protocollo in esame.

L’articolo 15 della Convenzione Fondo del 1992 prevede che ogni Stato contraente si accerti che ogni persona che riceve sul suo territorio idrocarburi in quantità tale da dover contribuire al Fondo sia iscritta in un elenco curato e aggiornato dal Direttore del Fondo .

Il comma 2 prevede un risarcimento al Fondo complementare da parte dello Stato contraente che non ha adempiuto all’obbligo di presentare la documentazione, quando tale inadempimento ha provocato una perdita finanziaria per il Fondo.

 

L’articolo 14  stabilisce che, qualora il quantitativo totale degli idrocarburi ricevuti in uno Stato contraente sia inferiore ad un milione di tonnellate (quota minima presunta ai fini del Protocollo in esame) tale Stato assume gli obblighi di qualsiasi soggetto tenuto a contribuire al Fondo complementare in relazione agli idrocarburi ricevuti nel territorio del medesimo Stato.

 

E’ previsto l’obbligo, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, a carico degli Stati, di dare comunicazione al direttore del Fondo qualora all’interno del medesimo Stato non esistano soggetti che, in base ai requisiti fissati dall’10, siano obbligati a contribuire al Fondo.

Tale comunicazione, nonché quella da effettuarsi a norma del precedente articolo 13, sono indispensabili ai fini del pagamento del risarcimento per danni da inquinamento (comma 2).

 

Secondo l’articolo 16, organi del Fondo sono l’Assemblea, il segretariato e il direttore che lo presiede. L’articolo rinvia poi, per la definizione ed il funzionamento di tali organi, ad articoli della Convenzione Fondo del 1992, qui di seguito esplicitati.

L’articolo 17 della Convenzione Fondo del 1992 chiarisce che l’Assemblea è composta da tutti gli Stati contraenti.

L’articolo 18 delinea le funzioni dell’Assemblea, che consistono, tra l’altro:

§         nell’elezione di un presidente e due vicepresidenti durante ogni sessione ordinaria;

§         nell’adozione di un regolamento interno;

§         nella nomina del direttore del Fondo;

§         nell’approvazione del bilancio annuale e fissazione dei contributi annui;

§         nella nomina dei revisori dei conti e nell’approvazione dei conti del Fondo;

§         nell’approvazione della liquidazione di richieste di risarcimento indirizzate al Fondo;

§         nella istituzione di tutti gli organi sussidiari, permanenti o temporanei, che ritiene necessari.

L’articolo 19 stabilisce che l’Assemblea si riunisca in sessione ordinaria con cadenza annuale e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Direttore la convochi, su richiesta di almeno un terzo dei membri o di sua propria iniziativa. Il quorum richiesto per le riunioni dell’Assemblea è, ai sensi dell’articolo 20, la maggioranza dei membri.

L’articolo 28 stabilisce che il Segretariato è formato dal Direttore, che è il legale rappresentante del Fondo, e dal personale necessario al funzionamento del Fondo.

L’articolo 29 delinea le funzioni del Direttore, che è il più alto funzionario del Fondo. Il Direttore ha il compito, fra l’altro, di nominare il personale richiesto per l’amministrazione del Fondo, di adottare le misure necessarie per una buona gestione, di riscuotere i contributi dovuti al Fondo, di decidere il ricorso ai servizi di esperti legali o finanziari.

L’articolo 30 sancisce l’indipendenza e la neutralità del Direttore  e di tutto il personale del Fondo nei confronti degli Stati contraenti

L’articolo 31 prevede che le spese delle delegazioni all’Assemblea siano a carico di ciascuno Stato contraente.

L’articolo 32 disciplina il voto all’interno dell’Assemblea stabilendo, tra l’altro che, in linea generale, le decisioni sono prese con la maggioranza dei membri presenti e votanti. L’articolo 33 elenca i casi nei quali, invece, le decisioni dell’Assemblea devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi.

Il comma 3 dell’articolo 16 in commento, estende al Fondo complementare l’applicazione dell’articolo 34 della Convenzione Fondo del 1992 che, sostanzialmente, esenta il Fondo, i suoi averi, i redditi, compresi i contributi, e altre proprietà, da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti.

 

L’articolo 17 prevede la possibilità che il segretariato del Fondo e il direttore del Fondo del 1992 coincidano con il segretariato e il direttore del Fondo complementare. Qualora ciò avvenga, il direttore del Fondo complementare, in caso di conflitto di interesse tra i due fondi, è rappresentato dal presidente dell’Assemblea.

 

L’articolo 18 introduce una norma transitoria che verrà applicata per un periodo massimo di 10 anni qualora la quantità di idrocarburi assoggettata a contributi, ricevuta in tutti gli Stati contraenti annualmente, non sia almeno pari ad un miliardo di tonnellate. La norma prevede che uno Stato contraente non debba versare un contributo annuo, commisurato agli idrocarburi assoggettati a contributi ricevuti, superiore al 20 per cento dell’ammontare totale dei contributi annui totali dovuti al Fondo.

Se l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo da uno Stato contraente è superiore al 20 per cento dell’ammontare totale dei contributi, viene operata una graduale riduzione dei contributi da corrispondere dai contributori di quello Stato, al fine di raggiungere la predetta quota del 20. Tale riduzione si traduce in un corrispettivo aumento dei contributi dovuti dagli altri Stati contribuenti per poter raggiungere la quota totale di entrate decisa dall’Assemblea.

 

Gli articoli 19-31 concernono soprattutto le clausole finali del Protocollo: l’articolo 19 riguarda le modalità che gli Stati – purché già Parti contraenti della Convenzione Fondo del 1992 – hanno a disposizione per vincolarsi al Protocollo in esame, aperto alla firma sino alla data del 30 luglio 2004: in caso di ratifica, accettazione, approvazione o adesione successiva, i corrispondenti strumenti verranno depositati presso il Segretario generale, altresì depositario (articolo 30) del protocollo e di eventuali emendamenti.

In base all’articolo 20, all’atto della firma con valore definitivo, o del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, e successivamente ogni anno, ciascuno Stato comunica al Segretario generale i dati relativi ai soggetti tenuti a contribuire al Fondo complementare ai sensi dell’art. 10, unitamente alle relative quantità di idrocarburi.

L’entrata in vigore internazionale del Protocollo in esame (articolo 21) è subordinata al consenso definitivo di almeno otto Stati, nonché alla quantità minima complessiva di 450 milioni di tonnellate di idrocarburi ricevute nell’anno precedente dai soggetti tenuti a contribuire al Fondo. Per ciascun altro Stato che si vincolerà successivamente in via definitiva, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento appropriato.

Gli articoli 22 e 23 prevedono lo svolgimento, non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore del Protocollo, della prima sessione dell’Assemblea; nonché la possibilità che l’organizzazione convochi – eventualmente su richiesta di almeno un terzo delle Parti – una Conferenza degli Stati contraenti per emendare il Protocollo. Motivazioni e modalità di convocazione di eventuali sessioni straordinarie dell’Assemblea sono previste dall’articolo 27.

Gli articoli 24 e 25 riguardano le complesse procedure per l’eventuale revisione del massimale di risarcimento, mentre l’articolo 26 concerne le modalità e le conseguenze per ciascuno Stato della denuncia del Protocollo, che ha effetto 12 mesi dopo la notifica al Segretario generale, o più tardi se specificato nella notifica stessa. Inoltre, la denuncia eventuale della Convenzione Fondo del 1992 comporta l’automatica denuncia anche del Protocollo del 2003.

L’articolo 28 disciplina l’eventuale cessazione del Protocollo per il venir meno di determinate condizioni: tuttavia, a norma dell’articolo 29, anche in caso di cessazione del Protocollo il Fondo continua a liquidare gli indennizzi per incidenti verificatisi prima della cessazione, continuando ad esercitare i propri diritti in materia di contributi in rapporto a detta attività di indennizzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge consta di sette articoli, recanti, l’articolo 1, l’autorizzazione alla ratifica del Protocollo del 2003, e l’articolo 2 l’ordine di esecuzione.

L’articolo 3, comma 1, ribadisce gli obblighi già vigenti in base agli artt. 9 e 10 del DPR 504/1978 - che detta norme di attuazione delle due Convenzioni del 1969 e del 1971 – in merito rispettivamente alla comunicazione al Ministero competente, da parte degli interessati, dei quantitativi annuali di idrocarburi importati, nonché alla tenuta dell’elenco di detti interessati da parte dello stesso Ministero, che provvede ad inviarlo periodicamente all’amministrazione del Fondo. Il comma 2 precisa che i dati di cui all’art. 10 del DPR 50471978 verranno comunicati anche al Direttore del Fondo complementare istituito dal Protocollo in esame, che potrebbe essere persona diversa.

L’articolo 4 stabilisce che in caso di promovimento di cause, da parte di danneggiati, nei confronti del Fondo complementare, il tribunale competente è quello nella cui circoscrizione si è verificato l’inquinamento oggetto della controversia. Se il fatto ha interessato acque territoriali, ovvero ha avuto estensione tale da interessare più di una circoscrizione giudiziaria, è competente il tribunale adito per primo.

Il comma 1 dell’articolo 5 estende le sanzioni pecuniarie, già previste dall’art. 12, comma 3, del DPR 504/1978 in caso di mancato pagamento, entro tre mesi, dei contributi dovuti in base alla Convenzione Fondo del 1971, anche alla mancata corresponsione negli stessi termini dei pagamenti dovuti al Fondo complementare di cui al Protocollo in esame. La sanzione amministrativa è pari all’importo non pagato, aumentabile in casi di particolare gravità fino al triplo. Il comma 2 completa le previsioni sanzionatorie, applicando alla violazione di cui al comma 1 anche quanto disposto dai commi 4-9 dell’art. 12 del DPR 504/1978.

Si tratta qui del soggetto che irroga la sanzione, ossia il Ministero delle attività produttive, i cui funzionari direttivi provvedono ai relativi accertamenti, contestazioni o notifiche. E’ inoltre escluso il pagamento in misura ridotta, e i proventi delle sanzioni amministrative sono versati allo Stato. Infine, per quanto non previsto dalle disposizioni anzidette, si rinvia agli artt. 3-9 della legge 706/1995: tale legge è stata tuttavia abrogata dall’art. 42 della successiva legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Conseguentemente, l’articolo 6, comma 1, lett. b) del disegno di legge in commento dispone l’aggiornamento del DPR n. 504 del1978 nel senso di sostituire appunto il comma 9 del citato art. 12, traslando il riferimento dalla legge n. 706 del 1995 agli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e 22-28 della legge 689/1981[8]. La precedente lettera a) dispone l’aggiornamento generale del DPR n. 504 del 1978, sostituendo i riferimenti alle Convenzioni del 1969 e del 1971 con quelli alle medesime Convenzioni come emendate con i due Protocolli del 1992.

L’articolo 7, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica rileva la compatibilità della ratifica del Protocollo con l’ordinamento comunitario, attesa la Decisione n. 246 del 2 marzo 2004 del Consiglio UE, con la quale è stata sollecitata la ratifica o l’adesione al Protocollo del 2003 da parte degli Stati membri.

Non va però sottaciuta la non corrispondenza – riscontrata dallo stesso Consiglio UE – tra gli articoli 7 e 8 del Protocollo e le previsioni del Regolamento CE 44/2001, in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze: nella relazione introduttiva al disegno di legge in esame si sostiene che il problema può considerarsi risolto sulla scorta del comma 2 dell’articolo 8 del Protocollo, in virtù del quale gli Stati membri della UE potranno tenere conto di quanto previsto dal Regolamento CE 44/2001.

Mentre si asserisce che il provvedimento in esame non ha incidenza sulle competenze regionali, si rileva l’impatto del disegno di legge sull’ordinamento vigente come in precedenza illustrato.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base all'ATN, oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché gli adempimenti previsti sono già da tempo prassi amministrativa corrente in ragione della Convenzione Fondo del 1992.

 

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che individua i soggetti diretti (organi del Fondo complementare, Stati parti e operatori economici tenuti a contribuire al Fondo) e i beneficiari (enti pubblici e privati e singoli cittadini) del Protocollo. Si escludono ulteriori gravami amministrativi per l’Amministrazione interessata,  per la stessa ragione per la quale non sono previsti oneri finanziari.

Secondo l’AIR gli operatori economici tenuti al contributo dovranno sopportare un sensibile aumento dello stesso in caso di incidenti, a motivo del forte incremento del massimale di risarcimento previsto dal Protocollo in esame, peraltro, la misura effettiva del contributo dipenderà anche dal numero di Stati “grandi contributori” che si vincoleranno al Protocollo.

 

 


Progetto di legge

 


N. 5571

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CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro delle attività produttive

(MARZANO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)¾

 

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

 

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Presentato il 31 gennaio 2005

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Onorevoli Deputati! - 1. Il regime vigente.

    

      Il risarcimento dei danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi trasportati dalle navi è disciplinato da due Convenzioni internazionali: la Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (Civil Liability Convention, CLC) e la Convenzione internazionale del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (International Oil Pollution Compensation Fund, IOPC), ambedue ratificate dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 185, e successivamente modificate nel 1992 mediante due Protocolli entrati in vigore sul piano internazionale in data 30 maggio 1996 e per l'Italia in data 16 settembre 1999 in forza della legge 27 maggio 1999, n. 177, che autorizzava l'adesione.

      Le suddette Convenzioni istituiscono un sistema di responsabilità a due livelli: il primo fondato sulla responsabilità oggettiva del proprietario della nave, il quale, peraltro, può contenerne l'entità entro limiti prestabiliti; il secondo imperniato su un Fondo finanziato dai destinatari degli idrocarburi, chiamato ad erogare un risarcimento aggiuntivo alle vittime dell'incidente, che non abbiano potuto ottenere un risarcimento completo del danno dal proprietario della nave.

      Il massimale di responsabilità di detto Fondo, comprensivo della somma a carico del proprietario, è stato fissato in 135 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP Unità di conto), aumentato a 203 milioni di DSP mediante una risoluzione del Comitato giuridico dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in data 18 ottobre 2000.

      Il contenuto delle due Convenzioni, in particolare di quella IOPC, che rappresenta il precedente immediato del Protocollo, è più ampiamente illustrato nella nota di analisi tecnico-normativa.

2. Il negoziato.

      Negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'incidente dell'Erika nel dicembre del 1999, la comunità internazionale, ritenendo insufficiente il sistema dell'IOPC Fund, ha ravvisato la necessità di creare un meccanismo complementare in grado di garantire alle vittime di inquinamento da idrocarburi un più congruo risarcimento per le perdite o i danni subiti. Di conseguenza lo stesso Fondo nel febbraio del 2000 ha istituito un gruppo di lavoro intersessionale per una modifica incisiva del regime vigente.

      A conclusione dei lavori del predetto gruppo, il 19 ottobre 2001, l'Assemblea del Fondo ha approvato la bozza del testo del Protocollo alla Convenzione internazionale del 1992 (di seguito denominato «Protocollo), che è stato infine fatto il 16 maggio 2003, a conclusione di un'apposita Conferenza diplomatica tenutasi presso l'IMO, alla quale ha partecipato attivamente una delegazione italiana.

      Durante la fase del negoziato un ruolo importante è stato svolto dagli organi competenti dell'Unione europea su un duplice piano di intervento.

      Infatti, da un lato, la Commissione di Bruxelles, fin dal 2000, aveva sostenuto la necessità e l'urgenza di un aumento sensibile dei vigenti massimali di risarcimento, avanzando la proposta, approvata dal Parlamento, di un regolamento comunitario istitutivo di un Fondo (COPE) per integrare il regime internazionale esistente, ovviamente destinato ad operare nell'ambito degli Stati dell'Unione. Sennonché il Consiglio dei Ministri dei trasporti, soprattutto a seguito dell'incidente della Prestige, negli ultimi mesi del 2002 ha assunto una posizione più avanzata, subito confermata dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo, al termine del quale gli Stati membri si impegnarono a sostenere, in sede di conferenza diplomatica IMO, l'istituzione di un Fondo complementare capace di coprire danni fino a un massimale di 1.000 milioni di euro ed a ratificare il futuro Protocollo.

      D'altro canto la Commissione, preso atto che il testo in discussione di detto Protocollo conteneva agli articoli 7 e 8 disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione di sentenze, di competenza esclusiva dell'Unione e disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, vincolante per gli Stati membri, si adoperò per partecipare al negoziato IMO. Peraltro, data la natura peculiare del Protocollo, strettamente connesso al regime delle due Convenzioni del 1992 e, come tale, accessibile soltanto agli Stati già Parte delle predette Convenzioni, la Commissione non ha potuto ottenere di diventare contraente del nuovo accordo, e tuttavia riuscì a promuovere la presentazione di una proposta, poi accettata, di aggiungere all'articolo 8 un nuovo paragrafo 2 che facoltizza gli Stati Parte del Protocollo ad applicare norme diverse sul riconoscimento e nell'esecuzione di sentenze purché tali da assicurare gli effetti voluti dal paragrafo 1. Il che, in pratica, consente agli Stati dell'Unione di rispettare nei rapporti reciproci quanto disposto dal regolamento (CE) n. 44/2001.

      A conclusione del suddetto laborioso intervento, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in data 2 marzo 2004 la decisione 2004/246/EC con cui gli Stati membri sono stati autorizzati a firmare, ratificare o aderire al Protocollo in esame nell'interesse dell'Unione, e invitati ad adottare tutte le misure necessarie per esprimere il loro consenso al riguardo quanto prima.

3.  Illustrazione del contenuto del Protocollo.

      Dopo i primi due articoli (definizioni e istituzione del Fondo complementare, dotato di personalità giuridica) l'articolo 3 delimita il campo di applicazione del Protocollo ai danni da inquinamento prodotti:

          a) nel territorio di uno Stato contraente, incluse le acque territoriali;

          b) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente al diritto internazionale, o, qualora uno Stato contraente non abbia fissato tale zona, in una fascia di mare, situata aldilà delle acque territoriali di detto Stato contraente e ad esse contigua, conformemente al diritto internazionale, che si estende non oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali.

      L'articolo 4 precisa, inoltre, che hanno diritto al risarcimento quei soggetti che hanno subìto un danno da inquinamento e non hanno potuto ottenere un risarcimento completo e adeguato per una richiesta di danni dichiarata ricevibile, ai sensi della Convenzione del Fondo del 1992, e stabilisce in 750 milioni di DSP il massimale di risarcimento comprensivo di quello spettante al danneggiato in base alla Convenzione CLC.

      Ai sensi dell'articolo 5, quando l'ammontare delle richieste dichiarate ricevibili ai sensi delle due Convenzioni del 1992 supera l'ammontare complessivo del risarcimento pagabile, la somma disponibile è distribuita in modo tale che la proporzione tra la richiesta ricevibile e l'ammontare del risarcimento effettivamente ottenuto dal ricorrente ai sensi del Protocollo sia identica per tutti i ricorrenti.

      L'articolo 6 stabilisce che i diritti di risarcimento nei confronti del Fondo complementare si estinguono solo se si estinguono anche nei confronti del Fondo del 1992 e che la richiesta presentata al Fondo del 1992 è considerata come presentata dallo stesso ricorrente al Fondo complementare.

      L'articolo 7 prevede che, quando un incidente abbia causato danni da inquinamento sul territorio di uno Stato Parte, le domande di risarcimento contro il Fondo complementare potranno essere promosse soltanto davanti ai tribunali di detto Stato. Esso, precisa, inoltre che, qualora un'azione di risarcimento per danni da inquinamento sia stata promossa contro il proprietario della nave, ai sensi della Convenzione CLC del 1992, di uno Stato contraente, detto tribunale ha competenza giurisdizionale esclusiva in qualsiasi azione di risarcimento nei confronti del Fondo complementare in relazione allo stesso danno.

      Secondo l'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi sentenza emessa nei confronti del Fondo complementare da un tribunale competente, conformemente all'articolo 7,

diventa esecutiva in ogni Stato contraente alle stesse condizioni di cui all'articolo X della Convenzione CLC del 1992, quando la sentenza è diventata esecutiva nello Stato di origine e non vi può più essere soggetta alle forme ordinarie di ricorso. Lo stesso articolo, al paragrafo 2, per le ragioni già esposte in precedenza al punto 2, autorizza gli Stati Parte ad applicare regole diverse da quelle previste al paragrafo 1, purché siano idonee ad ottenere sostanzialmente lo stesso risultato.

      L'articolo 9 disciplina le varie ipotesi nelle quali il Fondo complementare può surrogarsi nei diritti che il soggetto da esso risarcito poteva far valere nei confronti di terzi.

      L'articolo 10, che apre il capitolo sul sistema di contribuzione del Fondo, prevede che, in relazione ad ogni Stato contraente, i contributi annui al Fondo stesso sono versati da ogni soggetto che nell'anno abbia ricevuto in totale quantità superiori a 150.000 tonnellate di: a) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare e scaricati direttamente in un porto o in un terminale dello stesso Stato; b) idrocarburi assoggettati a contributi, trasportati via mare e scaricati in un porto o un terminale di uno Stato non contraente, ma trasferiti successivamente sul territorio di uno Stato Parte.

      Le disposizioni successive, dall'articolo 11 all'articolo 15, stabiliscono: a) le modalità contabili con le quali l'Assemblea decide l'ammontare totale dei contributi da imporre e il direttore del Fondo calcola l'importo annuo a carico dei soggetti di cui all'articolo 10; b) l'obbligo degli Stati Parte di comunicare al direttore del Fondo le informazioni sugli idrocarburi ricevuti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione del Fondo del 1992 e le sanzioni applicabili, in caso di inosservanza dell'obbligo stesso.

      Quanto all'organizzazione del Fondo, l'articolo 16 stabilisce che esso dispone di un'Assemblea e di un Segretariato presieduto da un direttore e che a detti organi si applicano gli articoli da 17 a 20 e da 28 a 33 della Convenzione del Fondo del 1992. L'articolo 18 introduce un'importante disposizione transitoria, a favore della quale si è fortemente battuta la Delegazione italiana nella Conferenza del 2003, in considerazione della nostra posizione di secondo Stato contributore dopo il Giappone. Tale norma stabilisce che l'ammontare complessivo dei contributi pagabili dai contribuenti di un unico Stato Parte in relazione a un determinato anno di calendario non potrà essere superiore al 20 per cento dei contributi totali dovuti al Fondo. Tale clausola (chiamata «capping») avrà una durata non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore del Protocollo.

      Le clausole finali (articoli da 19 a 31) dettano le norme rituali in materia di firma, ratifica, adesione, entrata in vigore, revisione, modifica, denuncia, cessazione del Protocollo, prima sessione e sessioni straordinarie dell'Assemblea, liquidazione del Fondo. In particolare l'articolo 21 stabilisce che il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui almeno otto Stati lo abbiano firmato senza riserve o abbiano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, e il Segretario generale dell'IMO abbia ricevuto dal direttore del Fondo informazione che, nell'anno di calendario precedente, i soggetti tenuti a contribuire hanno ricevuto un totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi assoggettati a contributi.

4. Normativa di attuazione.

      Il presente disegno di legge contiene oltre ai primi due articoli, in forza dei quali è autorizzata l'adesione al Protocollo e viene dato l'ordine di esecuzione del medesimo, disposizioni dirette ad assicurare l'osservanza di alcuni obblighi imposti agli Stati Parte dall'atto internazionale.

      In particolare:

          l'articolo 3 richiama il contenuto delle disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, in quanto gli adempimenti ivi previsti (comunicazione al Ministero competente da parte dei destinatari degli idrocarburi delle informazioni sui quantitativi annualmente importati e tenuta da parte dello stesso Ministero di un elenco delle suddette persone con successivo invio dei relativi dati all'amministrazione del Fondo) sono identici a quelli richiesti dal Protocollo in esame. L'unica esigenza ulteriore da garantire è che le informazioni del Ministero delle attività produttive pervengano anche al direttore del Fondo complementare che può essere persona diversa da quella del Fondo del 1992;

          l'articolo 4 individua gli organi giurisdizionali competenti a conoscere le cause di risarcimento promosse dai danneggiati contro il Fondo complementare;

          l'articolo 5 prevede espressamente la sanzione pecuniaria per il mancato pagamento dei contributi dovuti al Fondo complementare negli ammontari deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo in esame, in quanto si tratta di contributi distinti da quelli dovuti al Fondo del 1992, anche se la misura della sanzione stessa è identica a quella stabilita dall'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504;

          l'articolo 6 attualizza i contenuti di due norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978, specificando che il testo iniziale delle Convenzioni CLC e IOPC è stato successivamente sostituito per intero dalle Convenzioni del 1992 e sostituendo il rinvio effettuato per i profili procedurali dall'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, da tempo abrogata, con il rinvio agli articoli pertinenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.


 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il presente intervento si rende necessario per permettere all'Italia di aderire al Protocollo del 2003 sull'istituzione del Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi dotato di una disponibilità finanziaria molto più elevata rispetto a quella del vigente Fondo del 1992.

B) Analisi del quadro normativo.

1) Normativa internazionale in vigore.

        Come menzionato nella relazione illustrativa, le due Convenzioni vigenti nella materia oggetto del Protocollo in esame sono: quella sulla responsabilità civile del proprietario della nave, adottata nel 1969, e quella istitutiva di un Fondo internazionale, adottata nel 1971, modificate da due Protocolli del 1992, che devono essere letti e interpretati insieme al testo delle due Convenzioni come un unico strumento.

        Le principali disposizioni contenute nei due atti internazionali sono le seguenti:

            a) Responsabilita civile del proprietario.

        Il proprietario di una nave che trasporta idrocarburi è responsabile dei danni provocati da perdita o fuoriuscita di detti idrocarburi che si verificano sul territorio di uno Stato Parte (incluso il mare territoriale) e nella zona economica esclusiva, nonché delle spese sostenute per le misure dirette a prevenire o ridurre detti danni, salve alcune ipotesi di esclusione connesse a eventi estranei alla volontà del proprietario (atti di guerra o militari, catastrofi naturali, azioni od omissioni dolose di un terzo).

        Il proprietario medesimo può ridurre la sua responsabilità entro limiti prestabiliti che vanno, in relazione alla stazza della nave, da un minimo di 4.510.000 a un massimo di 89.700.000 di DSP.

            b) Istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento.

        Il Fondo è istituito per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi verificatisi sul territorio di uno Stato Parte, ivi incluso il mare territoriale, o nella sua zona economica esclusiva, tutte le volte che il danneggiato non possa ottenere pieno e adeguato ristoro del danno subìto mediante il ricorso ai rimedi consentiti dalla Convenzione CLC per incapacità totale o parziale del proprietario o dell'assicuratore di adempiere i loro obblighi o per eccedenza del danno rispetto ai limiti fissati dall'articolo V di detta convenzione (articoli 2 e 3).

        Il Fondo, inoltre, non è obbligato al risarcimento, se prova che l'inquinamento sia stato causato da un evento bellico o simile, o da una nave appartenente a uno Stato e da questo usata a fini non commerciali, e qualora risulti che il danno è stato provocato da azione od omissione dolosa o colposa dello stesso danneggiato.

        Il massimale di responsabilità per ogni incidente è stabilito in modo che la somma totale da versare al danneggiato, ivi compreso l'importo effettivamente corrisposto dal proprietario, non sia superiore ai 203.000.000 di DSP. Lo stesso massimale vale per il risarcimento di danni provocati da un evento naturale eccezionale e inevitabile.

        Qualora l'importo totale delle richieste di danno sia superiore ai suddetti massimali, la somma disponibile viene ripartita proporzionalmente tra i vari richiedenti (articolo 4).

        Qualsiasi azione contro il Fondo per risarcimento dei danni va promossa davanti ai tribunali competenti dello Stato sul cui territorio è avvenuto l'incidente (criterio previsto dall'articolo IX della Convenzione CLC). Ove un'azione sia stata promossa contro il proprietario di una nave ai sensi del citato articolo, il tribunale adito ha competenza esclusiva anche per le azioni contro il Fondo (articolo 7).

        I contributi annui dovuti al Fondo sono corrisposti per ogni Stato Parte da qualunque soggetto abbia ricevuto, nell'anno di calendario pertinente, un totale di quantità di carburante superiore a 150.000 tonnellate (articolo 10).

        L'Assemblea del Fondo decide ogni anno l'importo totale dei contributi da riscuotere per fare fronte al versamento dei risarcimenti dovuti ed al pagamento delle spese, e il direttore calcola, per ciascuno Stato contraente, l'importo del contributo annuo a carico dei singoli soggetti a ciò tenuti. La decisione è presa sulla base di un bilancio annuale contenente la previsione delle entrate e delle spese del Fondo (articolo 12).

        Ogni Stato Parte è tenuto, secondo norme dettate in apposito regolamento, a comunicare al direttore del Fondo i nominativi e gli indirizzi delle persone chiamate, ai sensi dell'articolo 10, a versare contributi al Fondo, e, ove non adempia a tale obbligo, e da ciò consegua una perdita finanziaria per il Fondo, è tenuto a risarcire tale perdita (articolo 15).

2) Normativa nazionale vigente.

        Le due Convenzioni sopra illustrate, nella versione originaria del 1969-1971, furono ratificate con la legge 6 aprile 1977, n. 185, e trasposte nell'ordinamento interno, per la parte prevalente delle loro disposizioni aventi carattere precettivo, in forza dell'ordine di esecuzione contenuto nella citata legge, la quale però delegava anche il Governo ad emanare norme di attuazione per alcuni aspetti specifici. A tali fini venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, il quale stabiliva per quanto attiene al Protocollo del 1971:

            l'obbligo dei destinatari degli idrocarburi di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quantitativi di idrocarburi di volta in volta ricevuti (articolo 9);

            l'obbligo del predetto Ministero di tenere un elenco dei destinatari degli idrocarburi per quantitativi superiori a 150.000 tonnellate annue e di provvedere alle necessarie comunicazioni all'amministrazione del Fondo (articolo 10);

            l'individuazione del tribunale competente a conoscere le cause per danni promosse contro il Fondo (articolo 11);

            la sanzione pecuniaria in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti al Fondo, nonché le autorità competenti ad irrogarla e le modalità di accertamento e di riscossione (articolo 12).

        I due Protocolli del 1992 che hanno modificato ed incorporato le precedenti Convenzioni sono stati ratificati, senza norme di attuazione, con la legge 27 maggio 1999, n. 177.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Come si evince dal punto 2 della lettera B) le principali modifiche introdotte dal Protocollo al regime vigente sono sostanzialmente le seguenti:

            istituzione del Fondo complementare, con personalità giuridica riconosciuta in ogni Stato Parte abilitato a risarcire i danni da inquinamento da idrocarburi nelle aree già individuate dalle norme precedenti;

            aumento dell'importo complessivo del risarcimento entro un massimale non eccedente 750.000.000 di DSP;

            facoltà per lo Stato Parte di introdurre nel suo ordinamento regole diverse da quelle generali previste dalla Convenzione del Fondo del 1992 in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, sempre che dette regole assicurino lo stesso risultato garantito dal regime generale;

            sospensione e successivo rifiuto definitivo di qualsiasi risarcimento di danni da parte del Fondo per un incidente verificatosi sul territorio di uno Stato Parte, finché gli obblighi di comunicazione a carico di detto Stato non siano stati soddisfatti per tutti gli anni precedenti all'incidente.

D)  Conformità alla Costituzione.

        Le clausole del Protocollo risultano conformi alla Costituzione in quanto rafforzano il regime di tutela dei diritti dei creditori, aumentando notevolmente il «plafond» disponibile per il risarcimento dei danni da loro subiti.

E)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella relazione illustrativa, al punto 2, da cui risulta che il Consiglio dell'Unione europea, pur avendo riscontrato una difformità di disciplina in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze tra gli articoli 7 e 8 del Protocollo e il regolamento (CE) n. 44/2001, con decisione 2004/246/EC del 2 marzo 2004 ha autorizzato gli Stati membri a ratificare o aderire al Protocollo in esame, sollecitandoli a farlo al più presto.

F)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il provvedimento non ha alcuna incidenza sulle competenze regionali.

G)  Modifiche legislative e oneri finanziari.

        Le modifiche normative da apportare alla legislazione vigente sono state ampiamente illustrate al punto 4 della relazione illustrativa.

        Nel provvedimento non si prevede alcuna clausola di copertura finanziaria, in quanto dall'esecuzione del Protocollo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, né aggravi di altro genere per l'Amministrazione, essendo gli adempimenti a suo carico già previsti dalle vigenti Convenzioni del 1992.

H)  Tecnica normativa seguita.

        Il Protocollo è stato adottato dalla Conferenza internazionale svoltasi a Londra in sede IMO dal 28 aprile al 16 maggio 2003, alla quale ha partecipato una delegazione italiana.

 


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A) Ambito dell'intervento.

1. Motivazioni che hanno condotto alla stipula del Protocollo.

        Con la stipula del Protocollo si è messo a punto uno strumento tendente a garantire che le vittime da inquinamento da idrocarburi siano risarcite pienamente per le perdite e i danni subiti a seguito di un incidente, aumentando notevolmente il massimale disponibile a tale scopo sulla base delle due Convenzioni CLC e del Fondo del 1992.

2. Soggetti diretti del Protocollo.

        Soggetti diretti del Protocollo sono:

            a) il Fondo complementare, dotato di personalità giuridica, e i suoi organi, gli Stati Parte che sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni relative ai soggetti (nomi e residenza) che hanno l'obbligo di versare i contributi ai sensi dell'articolo 10;

            b) altra categoria particolare di soggetti diretti sono gli operatori economici che abbiano ricevuto nel corso dell'anno di riferimento un quantitativo di idrocarburi per un totale superiore a 150.000 tonnellate.

3. Soggetti beneficiari del Protocollo.

        Soggetti beneficiari del Protocollo sono tutti gli enti pubblici e privati e i singoli cittadini che subiscano danni e perdite derivanti da inquinamento da idrocarburi e che potranno ottenere il risarcimento pieno degli stessi grazie alle rilevanti nuove disponibilità del Fondo.

4. Modalità di attuazione.

        Gli articoli da 10 a 13 del Protocollo stabiliscono le modalità che devono essere rispettate da ciascuno Stato Parte e dagli operatori economici nello stesso residenti per provvedere agli adempimenti e soddisfare gli obblighi loro imposti relativamente al versamento dei contributi, richiamando anche le prescrizioni dettate in materia dagli articoli 13 e 14 della Convenzione del 1992 sul Fondo.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        L'obiettivo del Protocollo è di assicurare il più alto e soddisfacente risarcimento dei danni subiti da persone fisiche ed enti a causa di inquinamento da idrocarburi e di accelerare le procedure di esame ed accoglimento delle relative istanze.

C)  Impatto diretto e indiretto nell'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

        Nessun aggravio deriva dal Protocollo per l'Amministrazione interessata, poiché gli adempimenti a suo carico sono già previsti dalla vigente Convenzione del 1992, per cui è da escludere qualsiasi ipotesi di creazione di nuove strutture amministrative.

D)  Impatto sui destinatari diretti di cui alla lettera A), numero 2), punto b).

        A seguito dell'ingente aumento del massimale di risarcimento da parte del Fondo ai danneggiati da un incidente, i soggetti in epigrafe dovranno sopportare l'onere del versamento di contributi annui molto superiori a quelli attuali in caso di incidenti (contributi che peraltro varieranno a seconda del numero degli Stati grandi contributori che diverranno Parte del Protocollo).

 


 


disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

 

Art. 3.

(Adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive).

      1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

      2. Il Ministero delle attività produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al .direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.

 

Art. 4.

(Competenze giurisdizionali).

      1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.

 

Art. 5.

(Sanzioni pecuniarie).

      1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravità.

      2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

 

Art. 6.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «convenzione sulla responsabilità civile» e: «convenzione sul Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» e «Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992»;

          b) il nono comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

      «Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

 

Art. 7.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

INSERIRE IL TESTO DELLA  CONVENZIONE

 

 


Normativa di riferimento

 


 

 

 

 

 

Normativa nazionale

 


D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504.
Norme di attuazione della delega di cui alla L. 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 settembre 1978, n. 246.

(2) Riportata al n. A/XI.

(3) Vedi, anche, la L. 27 maggio 1999, n. 177, riportata al n. A/XXXII.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 3 della legge 6 aprile 1977, n. 185, di ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;

 

Ritenuto che ai sensi dell'art. 3 della legge citata il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalle convenzioni suddette ed a consentire l'adozione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi;

 

Sentito il Consiglio dei Ministri;

 

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della marina mercantile;

 

 

Decreta:

 

 

Art. 1.

Ai sensi del presente decreto:

 

con l'espressione «convenzione sull'intervento in alto mare» si intende la convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185 (2);

 

con l'espressione «convenzione sulla responsabilità civile» si intende la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185 (2);

 

con l'espressione «convenzione sul Fondo per l'indennizzo» si intende la convenzione internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185 (2);

 

con l'espressione «certificato assicurativo» si intende il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilità civile;

 

con l'espressione «garanzia assicurativa» si intende la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilità civile;

 

con termine «Fondo» si intende il Fondo istituito con la convenzione del Fondo per l'indennizzo.

 

 

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(2) Riportata al n. A/XI.

 

 

Art. 2.

Ai fini dell'adozione delle misure di cui all'art. 1 della convenzione sull'intervento in alto mare, il Ministro della marina mercantile dispone, previa intesa con i Ministri degli affari esteri e della difesa e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'intervento in alto mare che verrà effettuato con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato civili e militari.

 

La direzione di tutte le attività svolte durante la emergenza è assunta dal Ministro della marina mercantile, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti d'istituto.

 

 

Art. 3.

È istituito presso il Ministero della marina mercantile il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, quale organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministro nella fase operativa, per l'adozione delle misure più appropriate e per il coordinamento delle operazioni di emergenza, di cui al precedente art. 2.

 

Il comitato definisce le procedure di intervento, sulla base del piano operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti accidentali del mare da idrocarburi, predisposto dal Ministero della marina mercantile.

 

Il comitato è costituito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è presieduto dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile.

 

Di esso fanno parte un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e della marina mercantile, nonché un esperto per ciascuno dei seguenti enti: E.N.I., R.I.N.A., C.N.R., e laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (3/a).

 

Il Ministro della marina mercantile può invitare a partecipare ai lavori del comitato per particolari problemi rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e di ogni altra amministrazione interessata, nonché qualificati esperti in specifici settori.

 

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di almeno sette membri permanenti.

 

Le funzioni di segreteria del comitato sono esercitate da funzionari del Ministero della marina mercantile.

 

Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

 

Alle spese per il funzionamento del comitato permanente si provvede con lo stanziamento del cap. 1095 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1978, del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi (3/b).

 

 

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(3/a) Per la composizione del Comitato vedi, anche, l'art. 6, L. 28 febbraio 1992, n. 220, riportata alla voce Marina mercantile.

(3/b) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

 

 

 

Art. 4.

Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti in alto mare il Ministero della marina mercantile, sentito il comitato previsto dall'art. 3 può provvedere a trattativa privata senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

 

All'esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

 

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministero per la marina mercantile provvede con atti di riconoscimento di debito.

 

 

Art. 5.

Le modifiche e le consultazioni previste dall'art. III della convenzione sull'intervento in alto mare sono effettuate ad iniziativa del Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero degli affari esteri.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 6.

Le navi che trasportano più di 2.000 tonnellate di idrocarburi possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono munite del certificato assicurativo.

 

Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle navi di cui al precedente comma deve comunicare al comandante del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni terminali, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante della nave.

 

In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni di carico e scarico, e dandone immediata comunicazioni all'autorità doganale agli stessi fini.

 

 

Art. 7.

Il proprietario della nave, in caso di inquinamento marino, può chiedere la limitazione della responsabilità prevista dall'art. V della convenzione sulla responsabilità civile, mediante prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa, rilasciata in conformità delle leggi e dei regolamenti che autorizzano e disciplinano le prestazioni bancarie e assicurative nel territorio nazionale.

 

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accertata l'esistenza della capacità economica e finanziaria, con proprio decreto autorizza le imprese a rilasciare le garanzie di cui al precedente comma.

 

 

 

Art. 8.

La garanzia assicurativa può essere costituita in uno dei modi indicati dall'art. VII, par. 1, della convenzione sulla responsabilità civile. Il rilascio della garanzia assicurativa è provato da apposito certificato, conforme al modello allegato alla convenzione sulla responsabilità civile, rilasciato da un organismo abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

La garanzia assicurativa è valida ed efficace per tutto il tempo per il quale è stata rilasciata. I suoi effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto obbligato né di fallimento o di inizio delle altre procedure consorsuali a carico del soggetto stesso.

 

 

Art. 9.

I destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del Fondo, secondo la definizione dell'art. 1, paragrafo 3, della convenzione sul Fondo per l'indennizzo, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni dal ricevimento, anche per mezzo di lettera raccomandata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quantitativi di idrocarburi ricevuti, sia che siano stati trasportati per mare e scaricati direttamente in porti o impianti terminali siti sul territorio nazionale, sia che giungano in qualsiasi impianto sito sul territorio nazionale dopo essere stati trasportati per mare e scaricati in porti o impianti terminali siti sul territorio di uno Stato non contraente.

 

Per «persone associate» di cui all'art. 10, n. 2, lettera b), della convenzione sul Fondo per l'indennizzo si intendono le società indicate nell'art. 2359 del codice civile nonché gli agenti, i rappresentanti delle imprese e qualunque altra persona che agisce, anche saltuariamente, sotto la direzione e il controllo di un imprenditore.

 

 

Art. 10.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei destinatari dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo in misura superiore a 150.000 tonnellate annue, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10 della convenzione sul Fondo per l'indennizzo; stabilisce le modalità da osservare per le comunicazioni di cui al precedente art. 9; provvede alle necessarie comunicazioni all'amministrazione del Fondo (4).

 

 

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(4) Vedi il D.M. 26 maggio 1979, riportato al n. A/XVI.

 

 

Art. 11.

Le cause relative alla responsabilità del proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, ai sensi della convenzione sulla responsabilità civile, sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali, è competente il tribunale preventivamente adito.

 

Per la procedura di limitazione della responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. V della convenzione sulla responsabilità civile, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo IV del codice della navigazione. Il procedimento di limitazione è promosso avanti al tribunale competente ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

La costituzione del Fondo, secondo le modalità previste dall'art. V della convenzione sulla responsabilità civile, è fatta presso la cancelleria del tribunale competente a conoscere delle cause di responsabilità.

 

Lo stesso tribunale di cui al primo comma è competente a conoscere di tutte le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, ai sensi dell'art. 2 della convenzione sul Fondo per l'indennizzo.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 12.

In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 6 il proprietario della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 25.000 a lire 100.000 per ogni tonnellata di idrocarburi trasportata.

 

In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'art. 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

 

In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione la sanzione è aumentata fino al triplo.

 

Le sanzioni di cui al primo comma sono irrogate dal prefetto competente per territorio, e quelle di cui al secondo e terzo comma dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, per le violazioni di cui al primo comma del presente articolo gli ufficiali e i sottufficiali delle capitanerie di porto, e per le violazioni di cui al secondo e al terzo comma i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Per i residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.

 

Nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo è escluso il pagamento in misura ridotta.

 

I proventi delle sanzioni amministrative sono versati allo Stato.

 

Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (5).

 

 

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(5) La L. 24 dicembre 1975, n. 706, riportata alla voce Circolazione stradale, è stata abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Vedi, ora, i corrispondenti articoli di quest'ultima legge.

 

 

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore ciascuna contemporaneamente all'entrata in vigore della convenzione cui si riferisce, in conformità all'art. 2 della legge 6 aprile 1977, n. 185.

 

 


L. 24 novembre 1981, n. 689.
Modifiche al sistema penale (artt. 6, 7 14, 16, 17, 18 e 22-28)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(1/a) La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 5 marzo 2003, n. 12;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 febbraio 1996, n. 12;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1996, n. 3; Circ. 22 gennaio 1996, n. 18; Circ. 14 febbraio 1996, n. 36; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 25 marzo 1997, n. 76; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 13 febbraio 1998, n. 36; Circ. 15 luglio 1998, n. 153;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98; Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98; Circ. 10 marzo 2000, n. 12/2000; Circ. 24 marzo 2000, n. 17/2000;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 18 giugno 2001, n. 1178/A2.1; Nota 4 febbraio 2004, n. 146; Lett.Circ. 2 agosto 2004, n. 897;

- Ministero dell'interno: Circ. 19 gennaio 1996, n. 300/A/31305/144/5/20/3, Circ. 2 settembre 1999, n. 91; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Circ. 24 marzo 2000, n. M/2413/25; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Circ. 12 febbraio 2001, n. 11;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 giugno 1996, n. 226; Circ. 31 maggio 1997, n. 341; Circ. 5 giugno 1997, n. 347; Circ. 6 giugno 1998, n. 259; Circ. 10 luglio 1998, n. 305;

- Ministero delle attività produttive: Ris. 1 luglio 2002, n. 507934;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E; Circ. 17 ottobre 1997, n. 270/D; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 ottobre 1997, n. 571.

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 6.

Solidarietà.

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

 

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

 

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

 

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 7.

Non trasmissibilità dell'obbligazione.

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 14.

Contestazione e notificazione.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

 

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

 

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

 

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice (2/e).

 

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

 

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (3).

 

 

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(2/e) Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 11 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(3) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 16.

Pagamento in misura ridotta.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (3/c).

 

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (4), con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (5) (5/a).

 

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione (5/b) (12/cost).

 

 

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(3/c) Comma così modificato dall'art. 52, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, riportato alla voce Istituto di emissione e ordinamento monetario.

(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.

(5) Riportato alla voce Comuni e province.

(5/a) Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riportato alla voce Circolazione stradale, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Si tenga presente che il testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(5/b) Vedi l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e l'art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 17.

Obbligo del rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (5/c).

 

Deve essere presentato al prefetto il rapporto (5/d) relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (4), dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (4), e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

 

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

 

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

 

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

 

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407 (6), saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

 

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

 

 

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(5/c) Vedi il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 e l'art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(5/d) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.

(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.

(4) Riportato alla voce Circolazione stradale.

(6) Riportato alla voce Circolazione stradale.

 

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 18.

Ordinanza-ingiunzione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

 

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

 

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

 

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

 

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

 

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (6/a).

 

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa (6/b) (5/cost) (12/cost).

 

 

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(6/a) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 3 agosto 1999, n. 265.

(6/b) Vedi, anche, il comma 14-ter dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le controversie in materia di lavoro vedi l'art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

 

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 22.

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (7/c) (6/cost).

 

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

 

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata (13/cost).

 

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito (7/d).

 

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

 

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

 

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (7/e) (7/f) (8) (7/cost) (5/cost) (12/cost).

 

 

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(7/c) Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 luglio 2000, n. 398 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 193 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, sollevata dal giudice di pace di Segni, in riferimento agli artt. 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(7/d) Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(7/e) Comma così modificato dall'art. 97, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(7/f) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. La stessa Corte, con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione.

(8) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 16 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 199 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale) con ordinanza 2-18 luglio 2003, n. 259 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 20 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in relazione agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 459 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi su questione già decisa, con ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 75 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi e diversi profili di incostituzionalità, con ordinanza 20-30 gennaio 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

 

 

 

 

 

Art. 22-bis.

Competenza per il giudizio di opposizione.

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

 

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

 

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

 

 

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

 

 

c) urbanistica ed edilizia;

 

 

d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

 

 

e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

 

 

f) di società e di intermediari finanziari;

 

 

g) tributaria e valutaria.

 

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

 

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;

 

 

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;

 

 

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge (8/a) (11/cost) (14/cost).

 

 

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(8/a) Articolo aggiunto dall'art. 98, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(11/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 97 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

(14/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 130 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

 

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 23.

 Giudizio di opposizione.

Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione (9/cost).

 

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza (13/cost).

 

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile (8/b).

 

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati (13/cost).

 

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione (8/c).

 

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

 

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

 

Il guidice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

 

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

 

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta (8/cost).

 

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (8/cost). Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile (8/d).

 

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

 

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione (8/e) (8/f) (14/cost).

 

 

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(9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-1° aprile 1998, n. 86 (Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

 (8/b) Comma così sostituito dall'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(8/c) La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, comma 5, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma quinto, dell'art. 23, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23.

(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(8/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(8/d) Periodo aggiunto dall'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(8/e) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

(8/f) Nel presente articolo la parola «pretore» è stata sostituita con la parola «giudice», ai sensi dell'art. 99, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(14/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 130 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

 

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 24.

Connessione obiettiva con un reato.

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

 

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

 

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

 

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

 

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

 

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 25.

Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

 

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

 

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 26.

 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

 

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 27.

 Esecuzione forzata.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

 

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

 

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

 

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

 

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

 

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (10/cost).

 

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

 

 

------------------------

(10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, sesto comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

 

 

(giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 28.

Prescrizione.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

 

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

 

 

 


 

 

 


 

Normativa comunitaria

 


32001R0044
Gazzetta ufficiale n. L 012 del 16/01/2001 pag. 0001 - 0023

 

 

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che la Comunità adotti, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che sono necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(3) Tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato.

(4) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

(5) Gli Stati membri hanno concluso il 27 settembre 1968, nel quadro dell'articolo 293, quarto trattino del trattato, la convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, (in appresso denominata "Convenzione di Bruxelles")(4). Il 16 settembre 1998 gli Stati membri e gli Stati EFTA hanno concluso la convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è una convenzione parallela alla convenzione di Bruxelles del 1968. Dette convenzioni hanno formato oggetto di lavori di revisione e il Consiglio ha approvato il contenuto del testo riveduto. È opportuno garantire le continuità dei risultati ottenuti nell'ambito di tale revisione.

(6) Per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(7) Si deve includere nel campo d'applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti.

(8) Le controversie alle quali si applica il presente regolamento devono presentare elementi di collegamento con il territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento stesso. Le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale devono quindi, in linea di principio, applicarsi nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno di tali Stati.

(9) I convenuti non domiciliati in uno Stato membro sono generalmente soggetti alle norme nazionali in materia di competenza vigenti nel territorio dello Stato membro del giudice adito e i convenuti domiciliati in uno Stato membro non vincolato dal presente regolamento devono continuare ad essere soggetti alla convenzione di Bruxelles.

(10) Ai fini della libera circolazione delle sentenze, le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal presente regolamento devono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro vincolato dallo stesso anche se il debitore condannato è domiciliato in uno Stato terzo.

(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(14) Fatti salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, deve essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata.

(15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera "pendente". Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo.

(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17) La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego dell'esecuzione indicati nel presente regolamento.

(18) Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività.

(19) È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971(5) dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(20) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato la loro intenzione di partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento, che non è pertanto vincolante né applicabile in Danimarca.

(22) Dato che la convenzione di Bruxelles è in vigore nelle relazioni tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, tale convenzione e il protocollo del 1971 sono tuttora applicabili tra la Danimarca e gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.

(23) La convenzione di Bruxelles continua parimenti ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo campo di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento in virtù dell'applicazione dell'articolo 299 del trattato.

(24) Lo stesso spirito di coerenza esige che il presente regolamento non incida sulle norme stabilite in tema di competenza e riconoscimento delle decisioni da atti normativi comunitari specifici.

(25) Il rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri implica che il presente regolamento non incida sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali.

(26) Per tener conto delle particolarità procedurali vigenti in certi Stati membri è opportuno dotare della necessaria flessibilità le norme di massima stabilite dal regolamento. A tal fine è necessario introdurre nel presente regolamento alcune delle disposizioni contenute nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles.

(27) Onde consentire una transizione armoniosa in determinati settori che formavano oggetto di disposizioni particolari nel protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles, il presente regolamento prevede, per un periodo transitorio, disposizioni che tengono conto della situazione specifica in alcuni Stati membri.

(28) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenterà una relazione sulla sua applicazione, formulando, se del caso, proposte di modifica.

(29) Gli allegati da I a IV relativi alle norme nazionali sulla competenza, ai giudici o autorità competenti e ai mezzi di ricorso dovranno essere modificati dalla Commissione in base alle modifiche trasmesse dallo Stato membro interessato. Le modifiche degli allegati V e VI dovranno essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

c) la sicurezza sociale;

d) l'arbitrato.

3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.


CAPO II

COMPETENZA
Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 2

1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

2. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.


Articolo 3

1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.

2. Nei loro confronti non possono essere addotte le norme nazionali sulla competenza riportate nell'allegato I.


Articolo 4

1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23.

2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell'allegato I.


Sezione 2

Competenze speciali

Articolo 5

La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

2) in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;

5) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;

6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;

7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:

a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento o

b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia

questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.


Articolo 6

La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta:

1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;

2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;

3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;

4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.


Articolo 7

Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.


Sezione 3

Competenza in materia di assicurazioni

Articolo 8

In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.


Articolo 9

1. L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
a) davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario, o

c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.

2. Qualora l'assicuratore non sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.


Articolo 10

L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

 

 


Articolo 11

1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.
3. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti.


Articolo 12

1. Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, l'azione dell'assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale a norma della presente sezione.


Articolo 13

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o

2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3) che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni, o
4) stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro o

5) che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.


Articolo 14

I rischi di cui all'articolo 13, punto 5 sono i seguenti:

1) ogni danno

a) subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;

b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;

2) ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli,
a) risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi;

b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);

3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;

4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

5) fatti salvi i punti da 1 a 4, tutti i "grandi rischi" quali definiti nella direttiva 73/239/CEE del Consiglio(7), modificata dalle direttive 88/357/CEE(8) e 90/618/CEE(9), nell'ultima versione in vigore.


Sezione 4

Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

Articolo 15

1. Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato membro, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.

3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.


Articolo 16

1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.

 

 

 


Articolo 17

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o

2) che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.


Sezione 5

Competenza in materia di contratti individuali di lavoro

Articolo 18

1. Salvi l'articolo 4 e l'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata dalla presente sezione.

2. Qualora un lavoratore concluda un contratto individuale di lavoro con un datore di lavoro che non sia domiciliato in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, il datore di lavoro è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di quest'ultimo Stato.


Articolo 19

Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o

2) in un altro Stato membro:

a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o

b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.


Articolo 20

1. L'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione.


Articolo 21

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia, o

2) che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.


Sezione 6

Competenze esclusive

Articolo 22

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1)       in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

Tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l'affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l'affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro;

2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;

3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato;

5) in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.


Sezione 7

Proroga di competenza

Articolo 23

1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza.
3. Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato membro, i giudici degli altri Stati membri non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.
4. Il giudice o i giudici di uno Stato membro ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

5. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22.


Articolo 24

Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.


Sezione 8

Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

Articolo 25

Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.


Articolo 26

1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale(10), qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento.

4. Ove le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 non siano applicabili, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione della suddetta convenzione.


Sezione 9

Litispendenza e connessione

Articolo 27

1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.


Articolo 28

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.


Articolo 29

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza.


Articolo 30

Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:

1) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o

2) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.


Sezione 10

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 31

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.

 

 

 

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 32

Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.


Sezione 1

Riconoscimento
Articolo 33

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale giudice è competente al riguardo.


Articolo 34

Le decisioni non sono riconosciute:

1) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

3) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

4) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.


Articolo 35

1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall'articolo 72.

2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.

3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d'origine. Le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 34, punto 1.

 


Articolo 36

In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.


Articolo 37

1. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.


Sezione 2

Esecuzione
Articolo 38

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.


Articolo 39

1. L'istanza deve essere proposta al giudice o all'autorità competente di cui all'allegato II.

2. La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.


Articolo 40

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.

2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 53.


Articolo 41

La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.


Articolo 42

1. La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.


Articolo 43

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all'allegato III.

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.


Articolo 44

La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all'allegato IV.


Articolo 45

1. Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 43 o 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. Il giudice si pronuncia senza indugio.

2. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.


Articolo 46

1. Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato membro d'origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.

3. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.


Articolo 47

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente regolamento, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro richiesto, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 41.
2. La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

3. In pendenza del termine di cui all'articolo 43, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.


Articolo 48

1. Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale.


Articolo 49

Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine.


Articolo 50

L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richiesto.


Articolo 51

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.


Articolo 52

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.


Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 53

1. La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.

2. Salvo l'articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l'attestato di cui all'articolo 54.


Articolo 54

Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all'allegato V del presente regolamento.


Articolo 55

 

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 54 non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora il giudice o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.


Articolo 56

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati all'articolo 53 o all'articolo 55, paragrafo 2, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.


CAPO IV

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 57

1. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 38 e seguenti. Il giudice al quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo 43 o dell'articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.
2. Sono parimenti considerati atti pubblici ai sensi del paragrafo 1 le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.

3. L'atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticità previste nello Stato membro d'origine.

4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III. L'autorità competente di uno Stato membro presso la quale è stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato VI del presente regolamento.


Articolo 58

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del presente regolamento.


CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 59

Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest'ultimo Stato.


Articolo 60

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

a) la sua sede statutaria, o

b) la sua amministrazione centrale, oppure

c) il suo centro d'attività principale.

2. Per quanto riguarda il Regno Unito e l'Irlanda, per "sede statutaria" si intende il "registered office" o, se non esiste alcun "registered office", il "place of incorporation" (luogo di acquisizione della personalità giuridica), ovvero, se nemmeno siffatto luogo esiste, il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la "formation" (costituzione).

3. Per definire se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato membro i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato.


Articolo 61

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.


Articolo 62

In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning) i termini "giudici", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziarie" comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).


Articolo 63

1. Una persona domiciliata nel territorio del Lussemburgo, convenuta dinanzi a un giudice di un altro Stato membro in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice qualora il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo.
2. Qualora in applicazione del paragrafo 1 il luogo di destinazione finale della fornitura della merce o prestazione del servizio sia situato nel Lussemburgo, ogni clausola attributiva di competenza è valida solo se accettata per iscritto o oralmente con conferma scritta ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).
3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Articolo 64

1. Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Grecia o in Portogallo, relative alle paghe o ad altre condizioni di servizio, i giudici di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave sia stato informato della controversia. Essi possono deliberare non appena tale agente ne è stato informato.

2. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per un periodo di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Articolo 65  

 (così sostituito dall’Atto relativo alle condizioni di adesione di dieci nuovi Stati membri all’Unione europea)

1. La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata in Germania, in Austria e in Ungheria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire dinanzi

ai giudici:

a) della Germania, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;

b) dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio;

c) dell'Ungheria, conformemente agli articoli da 58 a 60 del codice di procedura civile (Polgári perrendtartás) concernenti la litis denuntiatio;

2. Le decisioni emesse in altri Stati membri in virtù dell'articolo 6, punto 2 o dell'articolo 11 sono riconosciute ed eseguite in Germania, Austria e Ungheria conformemente al capo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, dalle sentenze emesse in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati membri.



CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 66

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato membro d'origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:

a) se nello Stato membro di origine l'azione è stata proposta posteriormente all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;

b) in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l'azione è stata proposta.


CAPO VII

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Articolo 67

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.


Articolo 68

1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato.

2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.


Articolo 69     

 (così completato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione di dieci nuovi Stati membri all’Unione europea)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 e dell'articolo 70, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni e il trattato seguenti:
- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,

- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,

- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,

- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,

- la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957,

- la convenzione tra la Germania ed il Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,

- la convenzione tra i Paesi Bassi e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,
- la convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959,

- la convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,

- la convenzione tra la Grecia e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961,

- la convenzione tra il Belgio e l'Italia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,

- la convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962,

- dla convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963,

- la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,

- la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,

- la convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971,

- la convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971,

- la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,

- la convenzione tra la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977, - la convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982, - la convenzione tra la Spagna e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983, - la convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984, - la convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986, e- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore,

— la convenzione tra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e il Portogallo,

— la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmata a Vienna il 16 dicembre 1954,

— la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare ungherese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmata a Budapest il 6 marzo 1959,

— la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959,

— la convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia,

— l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960,

— l'accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmato a Vienna il 10 ottobre 1961,

— la convenzione tra la Polonia e l'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale, firmata a Vienna l'11 dicembre 1963,

— il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia,

— la convenzione tra la Polonia e la Francia sulla legge applicabile, la giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze in ambito personale e familiare, conclusa a Varsavia il 5 aprile 1967,

— la convenzione tra il Governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971,

— la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia di alimenti, firmata a Belgrado il 12 dicembre 1973,

— la convenzione tra l'Ungheria e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979,

— la convenzione tra la Polonia e la Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979,

— la convenzione tra l'Ungheria e la Francia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,

— il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Grecia,

— la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 30 novembre 1981,

— il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e Cipro,

— l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica ellenica sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, familiare, commerciale e penale, firmato a Nicosia il 5 marzo 1984,

— il trattato tra il Governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il Governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Francia,

— l'accordo tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984 e ancora in vigore tra Cipro e la Slovenia,

— il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Italia,

— il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Spagna sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Spagna,

— il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Polonia,

— il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare d'Ungheria sull'assistenza giudiziaria e l'istituzione di relazioni giuridiche in materia civile, familiare e penale, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l'Ungheria,

— la convenzione tra la Polonia e l'Italia sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,

— il trattato tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sull'assistenza giudiziaria fornita dalle autorità giudiziarie e sull'istituzione di determinate relazioni giuridiche in materia civile e penale, firmata a Praga il 29 ottobre 1992,

— l'accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l'11 novembre 1992,

— l'accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmata a Varsavia il 26 gennaio 1993,

— l'accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, di lavoro e penale, firmato a Riga il 23 febbraio 1994,

— la convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996,

— l'accordo tra l'Estonia e la Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998.

 

 


Articolo 70

1. Il trattato e le convenzioni di cui all'articolo 69 continuano a produrre i loro effetti nelle materie non soggette al presente regolamento. 2. Essi continuano a produrre i loro effetti per le decisioni emesse e per gli atti pubblici formati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

Articolo 71

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.

2. Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:
a) il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento;

b) le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.


Articolo 72

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.

 

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.


Articolo 74

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi riportati negli allegati da I a IV. La Commissione adegua di conseguenza gli allegati in questione.

2. L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Articolo 75

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 76

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Pierrot

 

 

(1) GU C 376 del 28.12.1999, pag. 1.

(2) Parere emesso il 21.9.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 117 del 26.4.2000, pag. 6.

(4) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.

GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.

GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.

GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.

GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.

Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

(5) GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28.

GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.

GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.

GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.

GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.

Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 28.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

(8) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE.

(9) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44.

(10) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(si omettono gli Allegati)

 

 


 

 

 

32004D0246

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 16/03/2004 pag. 0022 – 0023

(testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Decisione n. 664 del 24 settembre 2004)

 

Decisione del Consiglio n. 2004/246/CE, del 2 marzo 2004, che autorizza gli Stati membri a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e che autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (in appresso "il protocollo per il Fondo complementare") è finalizzato a garantire risarcimenti adeguati, rapidi ed efficaci alle persone che subiscono un danno causato da inquinamento da idrocarburi provocato da petroliere. Aumentando sensibilmente i massimali di risarcimento previsti dall'attuale meccanismo internazionale, il protocollo per il Fondo complementare colma una delle principali carenze della regolamentazione internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi.

(2) Gli articoli 7 e 8 del protocollo per il Fondo complementare incidono sulla normativa comunitaria nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(2).

(3) La Comunità ha competenza esclusiva in relazione agli articoli 7 e 8 del protocollo, nella misura in cui questi articoli incidono sulle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo che non incidono sul diritto comunitario.

(4) Conformemente al protocollo per il Fondo complementare, solo gli Stati sovrani possono esserne parte; pertanto, la Comunità non può ratificare il protocollo o aderirvi né potrà farlo nel futuro immediato.

(5) Il Consiglio dovrebbe quindi, a titolo eccezionale, autorizzare gli Stati membri a firmare e concludere il protocollo per il Fondo complementare nell'interesse della Comunità, alle condizioni stabilite nella presente decisione.

(6) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(7) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.

(8) Solo le parti contraenti degli strumenti di riferimento possono diventare parti contraenti del protocollo per il Fondo complementare. Austria e Lussemburgo non sono attualmente parti di questi strumenti di riferimento. Considerando che gli strumenti di riferimento contengono disposizioni che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001, Austria e Lussemburgo dovrebbero essere autorizzati ad aderire a detti strumenti.

(9) È essenziale che gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria e del Lussemburgo, firmino o ratifichino il protocollo, nei limiti del possibile, prima della fine del giugno 2004. La scelta di firmare e ratificare in seguito il protocollo o di firmare senza riserve riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione è lasciata agli Stati membri.

(10) La situazione è diversa in quanto questi due Stati membri non potranno diventare parti contraenti del protocollo per il Fondo complementare finché non avranno aderito agli strumenti di riferimento. Per questo motivo, Austria e Lussemburgo dovrebbero, nei limiti del possibile, aderire agli strumenti di riferimento e al protocollo per il Fondo complementare entro il 31 dicembre 2005(3),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (il "protocollo per il Fondo complementare"), o ad aderirvi, alle condizioni specificate nei seguenti articoli.

2. Inoltre, la Repubblica ceca, l'Estonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento.

3. Il testo del protocollo per il Fondo complementare figura all'allegato I alla presente decisione. Il testo degli "strumenti di riferimento" figura agli allegati II e III alla presente decisione

4. Ai fini della presente decisione, l'espressione "strumenti di riferimento" indica il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile in caso di danni da inquinamento da idrocarburi e il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1971 che istituisce un Fondo per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi.
5. Nella presente decisione, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, eccettuata la Danimarca.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esprimere simultaneamente il loro consenso a essere vincolati, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dal protocollo relativo al Fondo complementare entro un termine ragionevole e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2004 , ad eccezione della Repubblica ceca, dell'Estonia, del Lussemburgo, dell'Ungheria, dell'Austria e della Slovacchia, che esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo.

2. Gli Stati membri procedono in sede di Consiglio a uno scambio di informazioni con la Commissione, anteriormente al 30 aprile 2004, sulla data alla quale ritengono che le loro procedure interne saranno espletate.

3. La Repubblica ceca, l'Estonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia adottano le misure necessarie per esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli strumenti di riferimento e dal protocollo per il Fondo complementare, nei limiti del possibile, entro il 31 dicembre 2005 .


Articolo 3

Nel firmare o ratificare gli strumenti di cui all'articolo 1, o nell'aderirvi, gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la firma, ratifica o adesione è avvenuta ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri si adoperano con tempestività affinché il protocollo per il Fondo complementare e gli strumenti di riferimento siano modificati per consentire alla Comunità di divenirne parte contraente.


Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 2004.


Per il Consiglio

Il Presidente

M. Cullen


(1) Parere reso il 12 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

(3) Cfr. la dichiarazione della Commissione.


 

Documentazione

 


SUMMARY OF S\TATUS OF CONVENTIONS
as at 31 January 2005

Instrument

Entry into force date

No. of Contracting States

% world tonnage*

 IMO Convention

17-Mar-58

164

98.56

     1991 amendments

-

87

83.58

SOLAS 1974

25-May-80

155

98.52

SOLAS Protocol 1978

01-May-81

107

94.99

SOLAS Protocol 1988

03-Feb-00

77

66.84

Stockholm Agreement 1996

01-Apr-97

9

9.58

LL 1966

21-Jul-68

155

98.49

LL Protocol 1988

03-Feb-00

73

63.28

TONNAGE 1969

18-Jul-82

142

98.25

COLREG 1972

15-Jul-77

146

97.60

CSC 1972

06-Sep-77

76

61.11

     1993 amendments

-

8

4.76

SFV Protocol 1993

-

10

9.71

STCW 1978

28-Apr-84

148

98.50

STCW-F 1995

-

4

3.26

SAR 1979

22-Jun-85

83

52.05

STP 1971

02-Jan-74

17

23.14

SPACE STP 1973

02-Jun-77

16

22.30

INMARSAT C 1976

16-Jul-79

89

92.22

INMARSAT OA 1976

16-Jul-79

87

91.35

     1994 amendments

-

40

29.10

FAL 1965

 05-Mar-67

100

65.84

MARPOL 73/78 (Annex I/II)

02-Oct-83

130

97.07

MARPOL 73/78 (Annex III)

01-Jul-92

115

92.99

MARPOL 73/78 (Annex IV)

27-Sep-03

100

54.35

MARPOL 73/78 (Annex V)

31-Dec-88

119

95.23

MARPOL Protocol 1997 (Annex VI)

19-May-05

19

60.04

LC 1972

30-Aug-75

81

69.85

     1978 amendments

-

20

19.23

LC Protocol 1996

-

21

12.02

INTERVENTION 1969

06-May-75

82

71.79

INTERVENTION Protocol 1973

30-Mar-83

47

46.08

CLC 1969

19-Jun-75

45

4.81

CLC Protocol 1976

08-Apr-81

55

55.66

CLC Protocol 1992

30-May-96

104

93.44

FUND Protocol 1976

22-Nov-94

33

47.41

FUND Protocol 1992

30-May-96

93

88.49

FUND Protocol 2000

27-Jun-01

-

-

FUND Protocol 2003

-

8

9.47

NUCLEAR 1971

15-Jul-75

17

19.76

PAL 1974

28-Apr-87

30

37.47

PAL Protocol 1976

30-Apr-89

24

37.17

PAL Protocol 1990

-

4

0.77

PAL Protocol 2002

-

-

-

LLMC 1976

01-Dec-86

47

49.75

LLMC Protocol 1996

13-May-04

15

14.94

SUA 1988

01-Mar-92

115

81.04

SUA Protocol 1988

01-Mar-92

104

76.95

SALVAGE 1989

14-Jul-96

48

36.77

OPRC 1990

13-May-95

82

63.67

HNS Convention 1996

-

8

5.37

OPRC/HNS 2000

-

11

16.11

BUNKERS CONVENTION 2001

-

6

4.09

AFS  CONVENTION 2001

-

10

9.18

BWM CONVENTION 2004

-

-

                 -

* Source:  Lloyd's Register of Shipping/World Fleet Statistics as at 31 December 2003

 

 

 

 



[1]    Ratificata dall’Italia con legge 6 aprile 1977, n. 185.

[2]    Ratificato dall’Italia con legge 25 gennaio 1983, n. 39.

[3]    Ratificato dall’Italia con legge 27 maggio 1999, n. 177.

[4]    Ratificata dall’Italia con legge 6 aprile 1977, n. 185.

[5]    Ratificato dall’Italia con legge 25 gennaio 1983, n. 39.

[6]    Ratificato dall’Italia con legge 27 maggio 1999, n. 177.

[7]    Entrati in vigore il 1° novembre 2003 per accettazione tacita.

[8]    La legge n. 689/1981 stabilisce i principi generali in materia di sanzioni amministrative. L’art. 6, in particolare, sancisce il cd. principio di solidarietà, in base al quale il proprietario della cosa usata per commettere la violazione, quando non ne dimostri l’utilizzo contro la sua volontà, risponde del pagamento della somma dovuta in solido con l’autore dell’illecito. Il successivo art. 7 sancisce l’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagamento.

L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente procedimento: dopo l’accertamento da parte degli organi amministrativi competenti o della polizia giudiziaria, la violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata entro 90 gg. al trasgressore (art. 14); nei successivi 60 gg. quest’ultimo può conciliare pagando una somma ridotta ad un terzo del massimo previsto, ovvero pari al doppio del minimo (cd.oblazione) (art. 16); l’agente-funzionario accertatore, in caso di mancato pagamento, è obbligato alla redazione di un rapporto da trasmettere all’ufficio periferico del Ministero, ovvero, in mancanza, al prefetto o all’ufficio regionale competenti (art. 17).

Ai sensi dell’art. 18, il trasgressore, se decide di non usufruire del pagamento in misura ridotta, può presentare entro 30 giorni una memoria difensiva all'autorità amministrativa, la quale, dopo aver esaminato i documenti, se ritiene sussistente la violazione contestata, determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento; l'ordinanza-ingiunzione è titolo esecutivo e con essa è disposta la restituzione delle cose eventualmente sequestrate.

Entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione, l'interessato può presentare opposizione (art. 22), inoltrando ricorso all’autorità giudiziaria competente (il giudice di pace, ovvero, nelle ipotesi di cui all’art. art. 22-bis , il tribunale); l'esecuzione dell'ingiunzione non viene però sospesa dalla proposizione del ricorso, ed il giudizio (art. 23) che con esso si instaura si può concludere con il rigetto dell’opposizione o con il suo accoglimento, anche parziale (annullamento o modifica del provvedimento).

Contro la sentenza che decide sulla opposizione è ammesso solo il ricorso per cassazione.

Qualora la violazione amministrativa sia obiettivamente connessa ad un reato, la competenza a decidere sulla stessa appartiene al giudice penale che, con la sentenza di condanna, applica anche la sanzione amministrativa prevista dalla legge (art. 24). Il relativo capo della sentenza penale è autonomamente impugnabile dall’imputato, dal PM e dall’obbligato in solido (art. 25).

In caso di decorso del termine fissato per il pagamento (effettuabile, ex art. 26, anche a rate), l’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione procede - secondo la disciplina prevista per l’esazione delle imposte dirette - all’iscrizione a ruolo del debito, per la riscossione delle somme mediante esecuzione forzata (art. 27).

Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative è fissato in 5 anni (art. 28).