XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di cooperazione con l'Algeria nel settore della difesa - A.C. 5590
Serie: Progetti di legge    Numero: 710
Data: 16/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi, testo e iter al Senato del disegno di legge di ratifica; normativa di riferimento; documentazione.
Descrittori:
ALGERIA   COOPERAZIONE TECNICA
DIFESA NAZIONALE   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AS n.3099/14   AC n.5590/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo di cooperazione con l’Algeria nel settore della difesa

A.C. 5590

 

n. 710

 


xiv legislatura

16 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

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File: ES0374

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Progetto di legge

§      A.C. 5590, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3099, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003  33

Esame in sede referente

-       III Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta del 12 ottobre 2004  45

Seduta del 20 ottobre 2004  47

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla III Commissione (Affari esteri, emigrazione)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 12 ottobre 2004  51

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 13 ottobre 2004  53

-       IV Commissione (Difesa)

Seduta del 13 ottobre 2004  55

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 19 ottobre 2004  57

Seduta del 20 ottobre 2004  59

-       X Commissione (Industria, commercio, turismo)

Seduta del 12 ottobre 2004  61

§      Pareri resi all’Assemblea

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 1° febbraio 2005  63

Relazione della III Commissione (Affari esteri, emigrazione)

§      A.S. 3099-A, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003  67

Esame in Assemblea

Seduta del 2 febbraio 2005  75

Normativa di riferimento

§      L. 9 luglio 1990, n. 185. Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento  79

§      D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448. Nuovo regolamento di esecuzione della L. 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento  103

Documentazione

- Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Algeria

- Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia nel settore della Difesa

- Dati sulle Forze Armate algerine, in The Military Balance, 2004-2005

- Scheda Paese sull’Algeria, a cura del Senato, in collaborazione con l’Istituto Studi Geopolitici e Geoeconomici, dicembre 2004

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

C. 5590

Titolo dell’Accordo

Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

 

Firma dell’Accordo

Roma, 15 maggio 2003

Iter al Senato

si

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       Trasmissione alla Camera

3 febbraio 2005

§       annuncio

7 febbraio 2005

§       assegnazione

7 febbraio 2005

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, IV, V, X

Oneri finanziari

si

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo italo-algerino sulla cooperazione nel settore della difesa si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

L’intesa, che si compone di 15 articoli, si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Nell’articolo 1 viene enunciato lo scopo dell’Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione militare e tecnica tra Italia e Algeria, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione e nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali ed impegni internazionali.

L’articolo 2 precisa che i settori nei quali verrà realizzata la cooperazione tra le Parti saranno i seguenti: l’acquisizione di armamenti, equipaggiamenti militari e sistemi d’arma, il trasferimento delle tecnologie relative agli equipaggiamenti di difesa e degli armamenti, l’assistenza e la partecipazione agli studi nel settore dell’industria della difesa; lo scambio di informazioni sulle modifiche e l’ammodernamento di materiali militari, il supporto alle iniziative per la promozione della cooperazione industriale.

Nella relazione illustrativa del Governo viene precisato che l’articolo 2 in esame costituisce un’apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l’esportazione dei materiali di armamento. Le apposite intese governative sono disciplinate dall’art. 9, c., 4, della legge n. 185 cit. e dall’art. 5 del nuovo regolamento di attuazione della medesima legge (DPCM 25 settembre 1999, n. 448). L’art. 5 ult. ct. prevede che le “apposite intese governative” debbano presentare tre requisiti:

a)             prevedere che le operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società autorizzate dai rispettivi governi;

b)             prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a paesi terzi senza il preventivo benestare del paese cedente;

c)             fare esplicito riferimento alle categorie di armamenti di cui all’art. 2, c. 2, della legge n. 185, eventualmente integrate secondo il disposto dell’art. 2, c. 3 (si tratta di un decreto interministeriale) della medesima legge.

La legge n. 185 prevede un regime più favorevole per le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento contemplate da “apposite intese governative”, identico a quello previsto in via generale con riguardo ai paesi NATO e UE. Tale peculiare regime riguarda sia la procedura di autorizzazione alle trattative (art. 9, c. 4,) sia la procedura di autorizzazione all’esportazione ed importazione (art. 11, c. 5) che vengono entrambe semplificate.

Si ricorda che presso la Commissione esteri è in corso l’esame di due disegni di legge i cui testi oggetto di ratifica recano una disposizione analoga all’articolo 2 in esame, commentata nella relazione illustrativa nei medesimi termini ora esaminati. Si tratta dell’A.C. 5203, recante ratifica del Memorandum d'Intesa Italia-Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa e dell’A.C. 5304, recante ratifica dell’Accordo Italia-India sulla cooperazione nel campo della difesa.

Peraltro, la disciplina contenuta nell’art. 2 in esame si discosta per alcuni aspetti dall’analoga disciplina contenuta nei predetti accordi.

In primo luogo, i due accordi in questione riproducono letteralmente la formula contenuta nell’art 5 del nuovo regolamento di esecuzione relativa ai soggetti tra cui devono avvenire le operazioni di interscambio (v. la precedente lettera a)), mentre l’accordo in esame, all’art. 4, prevede che la cooperazione militare e tecnica di cui agli articoli 2 e 3 (e quindi non solo quella relativa all’interscambio di armamenti) si realizzi per mezzo di MOU, convenzioni, contratti o scambi di lettere, da concludere tra i rappresentanti debitamente autorizzati delle due parti.

In secondo luogo, l’art. 2 in esame, a differenza dei due analoghi accordi in precedenza menzionati che si conformano a quanto previsto dall’art. 5 del nuovo regolamento di attuazione cit. (v. la precedente lettera c), non fa riferimento alle categorie di armamenti menzionate dalla legge n. 185, ma si limita a prevedere che la cooperazione riguardi determinati settori tra i quali “l’acquisizione di armamenti, di equipaggiamenti militari e di sistemi d’arma nonché la fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione”, “il trasferimento delle tecnologie, secondo i programmi concordati in materia di fabbricazione, riparazione ed ammodernamento degli equipaggiamenti di difesa e degli armamenti” nonché altri settori definiti sempre in termini generali.

L’articolo 3 enumera ulteriori campi nei quali verrà sviluppata la cooperazione tra le parti. Tra questi si segnalano: lo scambio di informazioni e di esperienze di interesse reciproco in materia di difesa, lo svolgimento di esercitazioni congiunte, l’invito di osservatori e lo scambio di delegazioni militari, il rafforzamento dei legami tra gli istituti di istruzione militare, lo scalo di unità navali ed aeromobili.

L’articolo 4 prevede, come accennato, che la cooperazione militare e tecnica si realizzi attraverso i MOU, le convenzioni, i contratti o gli scambi di lettere tra rappresentati autorizzati dalle Parti.

L’articolo 5 rinvia, per quanto riguarda la definizione delle forme di pagamento relative alla cooperazione militare, a quanto determinato dai MOU o dalle convenzioni finanziarie da concludere tra organismi finanziari dei due Paesi

L’articolo 6 disciplina lo scambio di personale connesso alla realizzazione dell’Accordo.

L’articolo 7 stabilisce che i danni eventualmente provocati da personale militare in missione saranno pagati dalla Parte inviante.

L’articolo 8 disciplina il regime del personale militare in missione individuando i loro referenti nel territorio ospitante.

L’articolo 9, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria legislazione su personale in visita, individua altresì le tipologie di reato per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante.

L’articolo 10 disciplina la protezione dello scambio di informazioni, documenti e materiali classificati rinviando alle rispettive normative interne. L’articolo, inoltre, chiarisce che tali informazioni potranno essere utilizzate solo per le finalità delineate dall’Accordo e non potranno essere fornite a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente. L’articolo inoltre, in assenza del consenso scritto dell’altra parte, vieta di vendere o di cedere a paesi terzi gli armamenti, i materiali e gli equipaggiamenti della difesa, nonché informazioni o documenti comunque acquisiti. Tale ultima previsione appare conforme a quanto previsto dall’art. 5 del nuovo regolamento di attuazione (v. la precedente lettera c).

L’articolo 11 impegna gli Stati ad assolvere in ogni circostanza a quanto previsto dall’Accordo e a fornire reciprocamente piena assistenza per l’attuazione da parte delle industrie e degli organismi interessati.

L’articolo 12 prevede la costituzione di una commissione mista per le attività di carattere tecnico-militare e di un comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell’industria della difesa.

Tra i compiti della Commissione, composta da specialisti degli Stati maggiori delle due Forze armate, vi è quello di definire annualmente un piano di cooperazione.

L’articolo 13 precisa che le eventuali controversie sorte in seguito all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo devono essere risolte mediante trattative bilaterali.

L’articolo 14 prevede la facoltà di emendare l’accordo di comune intesa tramite scambio di note per via diplomatica.

L’articolo 15 contiene le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e alla denuncia dell’Accordo, la cui durata è di quindici anni rinnovati di altri tre se nessuna delle due Parti lo denuncia.

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e Algeria.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo (9.510 euro ad anni alterni, a partire dal 2005) e li pone a carico del fondo speciale di parte corrente, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge riporta l’analisi degli oneri finanziari in rapporto all’invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista per le attività di carattere tecnico-militare e del comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militari e dell’industria per la difesa (articolo 12 dell’Accordo).

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge è altresì corredato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L’ATN afferma che l’Accordo in esame non presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario ma, incidendo sulla legge penale – poiché prevede, all’articolo 9, il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio della Parte ospitante – è stato definito con il parere del Ministro della giustizia.

L’AIR afferma che l’attuazione dell’Accordo non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, poiché interessa quasi esclusivamente il Ministero della difesa, destinatario diretto del provvedimento e avrà un impatto potenzialmente positivo sui destinatari indiretti (settori produttivi e commerciali dei due Paesi), che costituiscono, a vario titolo, “indotto” delle politiche della logistica e degli armamenti.

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 5590

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3099)

presentato dal ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e con il ministro delle attività produttive

(MARZANO)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 3 febbraio 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾



disegno di legge

¾¾¾

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

 

 


 

Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3099

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 3 SETTEMBRE 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e –popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾


Onorevoli Senatori. – L’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, nel riaffermare l’adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell’intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

    Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

        I singoli articoli dell’Accordo prevedono:

        l’articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti;

        l’articolo 2 individua i campi della cooperazione nel settore tecnico-industriale e costituisce apposita intesa governativa ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185. In particolare è prevista la cooperazione nei settori relativi a:

            –  acquisizione di armamenti, equipaggiamenti militari, sistemi d’arma, fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione;

            –  trasferimento di tecnologie in materia di fabbricazione, riparazione ed ammodernamento di equipaggiamenti di difesa e di armamenti;

            –  assistenza e partecipazione a studi di ricerca e engineeringnei settori industriali di pertinenza;

            –  scambio di informazioni relative all’aggiornamento degli equipaggiamenti e degli armamenti;

            –  supporto ad iniziative aventi lo scopo di promuovere e incrementare la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi;

        l’articolo 3 individua i campi della cooperazione nel settore tecnico-militare, che può essere così sintetizzata:

            –  comunicazione ed informazione nel settore della difesa;

            –  formazione di base e specializzata di personale militare;

            –  partecipazione ad esercitazioni militari congiunte e partecipazione di osservatori alle esercitazioni nazionali;

            –  scambi di delegazioni militari e inviti reciproci alle conferenze scientifiche e ai seminari su questioni militari;

            –  scali di unità navali e di aeromobili nei porti e aeroporti dei due Paesi;

            –  possibilità di estendere la cooperazione militare ad altri settori definiti congiuntamente;

        l’articolo 4 stabilisce che l’attuazione pratica delle attività previste negli articoli 2 e 3 deve essere realizzata a mezzo di appositi Memorandum d’intesa, protocolli, convenzioni, contratti o scambi di lettere conclusi da rappresentanti debitamente autorizzati dalla due Parti;

        l’articolo 5 stabilisce che per la realizzazione delle attività di cooperazione tecnica, industriale e militare le Parti utilizzeranno diverse forme di pagamento definite da Memorandum d’intesa o convenzioni finanziarie;

        l’articolo 6 regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari;

        l’articolo 7 stabilisce che, in caso di danni causati da personale militare nell’espletamento o in circostanze connesse con l’espletamento della loro missione, il risarcimento è a carico del Paese cui gli stessi appartengono;

        l’articolo 8 stabilisce le Autorità e le responsabilità in materia di infrazioni disciplinari compiute dal personale militare soggiornante nel Paese ospitante;

        l’articolo 9 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d’origine, sul territorio dello Stato ospitante;

    l’articolo 10 regolamenta il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente, né utilizzate a danno di una delle Parti;

        l’articolo 11 sottolinea la volontà delle Parti ad offrirsi piena e reciproca assistenza per quanto riguarda l’attuazione dei contratti conclusi in base all’Accordo, da parte delle industrie e degli organismi coinvolti. Evidenza viene altresì data alla facilitazione che deve essere garantita per la consegna di documenti e per l’esportazione degli equipaggiamenti e materiali acquisiti;

    l’articolo 12 stabilisce che le Parti costituiranno una Commissione mista per avviare, seguire e coordinare le forme di cooperazione nei settori della formazione e dell’addestramento. Un Comitato misto verrà inoltre costituito per la cooperazione nei settori tecnico-industriali. Il Comitato misto controllerà, altresì, l’attuazione dell’intera cooperazione bilaterale. Inoltre, l’articolo 12 prevede l’adozione di un regolamento che disciplini i compiti ed il funzionamento del Comitato stesso;

        l’articolo 13 stabilisce che le controversie in materia di applicazione delle disposizioni previste dall’Accordo siano risolte tramite trattative bilaterali;

        l’articolo 14 prevede la possibilità di emendare l’Accordo in qualunque momento e tramite scambio di lettere per via diplomatica;

        l’articolo 15 regola l’entrata in vigore e la durata (15 anni).


 


Relazione tecnica

 

        L’attuazione dell’Accordo di cooperazione tra l’Italia e l’Algeria nel settore della difesa, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 12

        È prevista la partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista per le attività tecnico-militari e di un Comitato misto per la cooperazione tecnico-militare e dell’industria per la difesa, che si riuniranno alternativamente in Algeria ed in Italia.

        Nell’ipotesi dell’invio ad Algeri di quattro funzionari, con una permanenza di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

 

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 4 persone x 4 giorni)     euro    2.224

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 144, cui si aggiungono euro 43, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n.  941; l’importo complessivo di euro 187 viene ridotto di euro 48, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 139 + euro 54 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = euro 193 x 4 persone x 4 giorni)    euro    3.088

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Algeri (euro 500 x 4 persone = euro 2.000 + euro 100 quale maggiorazione del 5 per cento)     euro    2.100

 

Totale onere (articolo 12)    euro     7.412

 

Articolo 3, lettera f), ed articolo 6

        In relazione al previsto scambio di delegazioni militari e di personale, si prevede da parte italiana l’invio ad Algeri di quattro funzionari. La relativa spesa è limitata alle sole spese di viaggio e, tenuto conto del calcolo indicato all’articolo 12, viene quantificata in euro 2.100.

 

Totale onere (articolo 3, lett. f), ed articolo 6)     euro    2.100

 

        Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2004 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta ad euro 9.512, in cifra tonda euro  9.510.

        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.

        Relativamente alle altre disposizioni previste dall’Accordo, si fa presente quanto segue:

            –  l’assistenza e la partecipazione agli studi di ricerca ed engineering (articolo 2, lettera c), lo scambio di esperienze nel settore della difesa (articolo 3, lettera a) ed in materia di formazione (articolo 3, lettera c), l’invio di osservatori militari per le manovre ed esercitazioni nazionali (articolo 3, lettera b), vengono fornite previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

            –  la partecipazione ai corsi di perfezionamento e riqualificazione (articolo 3, lettera d), gli inviti alle conferenze ed ai seminari su questioni militari (articolo 3, lettera f), vengono accordati qualora vi sia disponibilità di posti nei relativi corsi svolti dal Ministero della difesa e sostenuti con gli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per detto Dicastero con esclusione, quindi, di spese aggiuntive;

            –  relativamente all’eventuale scambio di frequentatori e borsisti (articolo 6, lettera d), la relativa spesa è a carico degli stanziamenti del Ministero della difesa già previsti dalla legislazione vigente (articolo 11); infatti, per il trasporto e l’alloggio, da assicurare da parte del Paese ospitante (articolo 6, lettera b), vengono utilizzati i mezzi di trasporto, gli alloggi e le caserme militari disponibili presso il Ministero della difesa e non sono previste, pertanto, spese aggiuntive;

            –  qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 14), ovvero ulteriori convenzioni, contratti o scambi di lettere (articolo 4) che amplino la portata finanziaria del presente Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

 


 

Analisi tecnico-normativa

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l’Algeria nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell’addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo

        L’Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell’articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

        L’Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale e pertanto l’attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

        Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

        La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

        Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

2. Elementi di draftinge linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) Verifica della correttezza di riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

        Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

        Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

        Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

        In materia di accordi con l’Algeria, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all’esame del Parlamento. Di contro, sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia, ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

 

 


 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

a) Ambito dell’intervento; destinatari diretti ed indiretti

        Il presente intervento normativo si colloca nell’ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell’Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello dell’Algeria. Sono, inoltre, destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi

        Il recepimento dell’Accordo nell’ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al successivo punto f), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l’analisi dell’impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni, condizioni di operatività

        L’attuazione del provvedimento non incide sull’assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest’ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti

        Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell’attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l’Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti

        L’impatto sui destinatari indiretti di cui al punto a) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

        Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, peraltro, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Esame in sede referente

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

martedì 12 OTTOBRE 2004

202a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.   

 

La seduta inizia alle ore 15.40.

 

IN SEDE REFERENTE 

(3099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

(Esame e rinvio)

 

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) sottolineando che nel quadro di una  consolidata tipologia di accordi, quello in ratifica, nel riaffermare l’adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell’intento di consolidare le capacità difensive di Algeria ed Italia. Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In tale prospettiva, passa ad illustrare i più rilevanti articoli dell’Accordo. L’articolo 1 fissa il principio generale della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L’articolo 2 individua i campi della cooperazione nel settore tecnico-industriale e costituisce apposita intesa governativa ai sensi della nota legge 9 luglio 1990, numero 185. In particolare è prevista la cooperazione nei settori relativi all'acquisizione di armamenti, equipaggiamenti militari, sistemi d’arma, fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione; scambio di informazioni relative all’aggiornamento degli equipaggiamenti e degli armamenti; supporto ad iniziative aventi lo scopo di promuovere e incrementare la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi.

Assai rilevante appare l’articolo 4 che stabilisce che l’attuazione pratica delle attività previste negli articoli 2 e 3 deve essere realizzata a mezzo di appositi Memorandum d’intesa, protocolli, convenzioni, contratti o scambi di lettere conclusi da rappresentanti debitamente autorizzati dalla due Parti.

Tra gli altri evidenzia l’articolo 7 che stabilisce che, in caso di danni causati da personale militare nell’espletamento o in circostanze connesse con l’espletamento della loro missione, il risarcimento è a carico del Paese cui gli stessi appartengono. L’articolo 9 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d’origine, sul territorio dello Stato ospitante.

L’articolo 10 si occupa di regolamentare il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente, né utilizzate a danno di una delle Parti.

Come prassi per gli accordi in ambito di difesa, l’articolo 12 stabilisce che le Parti costituiranno una Commissione mista per avviare, seguire e coordinare le forme di cooperazione nei settori della formazione e dell’addestramento. Un Comitato misto verrà inoltre costituito per la cooperazione nei settori tecnico-industriali. Il Comitato misto controllerà, altresì, l’attuazione dell’intera cooperazione bilaterale. Inoltre, l’articolo 12 prevede l’adozione di un regolamento che disciplini i compiti ed il funzionamento del Comitato medesimo.

I rapporti tra i due paesi vanno inquadrati nella prioritaria attenzione che l'Italia rivolge al rilancio dell’ UMA (Unione del Maghreb Arabo) che, istituita con il trattato firmato il 17 febbraio 1989 a Marrakech, trova l'adesione di Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia. Più specificamente, l’Italia continuerà ad adoperarsi per consolidare le prospettive di riconciliazione nazionale e di rinascita sociale ed economica dell’Algeria, seguendo con interesse le prospettive aperte dalle politiche di privatizzazione e puntando a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese anche in vista di un aumento dell’occupazione.

 

Interviene il senatore MARTONE (Verdi-U)chiedendo che il Governo fornisca opportuni chiarimenti sulla natura delle operazioni militari dell’esercito algerino e sui rapporti che l’accordo in ratifica potrebbe sortire con l’impiego delle infrastrutture di carattere militare oggetto dell’Accordo in tale contesto operativo. In proposito osserva come vada attentamente verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 185 del 1990, anche tenendo conto dei rischi di violazione dei diritti umani connessi con l’impiego distorto della forza militare da parte dell’esercito algerino.

 

La senatrice DE ZULUETA (Misto)si associa alla richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Martone.

 

Il relatore presidente PROVERA (LP)evidenzia come la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 1 dell’Accordo imponga che la sua esecuzione sia compatibile con la disciplina recata dagli ordinamenti giuridici di entrambi i Paesi; in tal senso, dunque, l’efficacia di tale clausola di garanzia va intesa anche con riferimento alla legge n. 185 del 1990.

 

Il sottosegretario ANTONIONE si associa a quanto ribadito dal relatore e mette in rilievo come, anche per il Governo, la clausola di salvaguardia debba intendersi riferita anche alla legge n. 185 del 1990.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

mercoledì 20 OTTOBRE 2004

205a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver. 

 

            La seduta inizia alle ore 15,30.

 IN SEDE REFERENTE 

 

(3099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

           

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 ottobre 2004.

 

            Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 12 ottobre 2004

202a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

(3099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore MAGNALBO'(AN) illustra il disegno di legge n. 3099, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate italiane e quelle della Repubblica algerina. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 13 ottobre 2004

123a Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 3a Commissione:

 

(3099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003: parere di nulla osta.

 

 

 


DIFESA (4a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 13 ottobre 2004

35a Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 3a Commissione:

 

(3099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003: parere favorevole.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

19 OTTOBRE 2004

377a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

(3099) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che, in relazione all’articolo 12 dell’accordo oggetto del disegno di legge (corredato di relazione tecnica), posto che lo stesso prevede la costituzione di una Commissione mista nonché di un Comitato misto senza precisare la composizione e la cadenza delle rispettive riunioni, occorre acquisire conferma che i componenti dei due organismi coincidano ovvero non superino complessivamente, per parte italiana, il numero di quattro funzionari indicati nella relazione tecnica e che le riunioni di entrambi gli organismi si tengano ogni anno, alternativamente, nei due paesi. Rileva altresì la necessità di acquisire conferma che la prima riunione all’estero si tenga nel 2004 (ovvero nel 2006, ove il disegno di legge non venga approvato entro la fine del corrente esercizio finanziario) al fine di evitare un disallineamento dell’onere rispetto alla copertura nonché acquisire chiarimenti circa l’eventualità di riunioni straordinarie e le conseguenti modalità di copertura.

Fa presente inoltre l’esigenza di acquisire chiarimenti sugli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, lettera f), e 6 dell’accordo (scambio di delegazioni militari) in quanto la relazione tecnica precisa che le spese di soggiorno sono a carico del Paese ospite ed indica solamente le spese di viaggio ma non precisa le spese per il trattamento di missione. Tenuto conto della cadenza ad anni alterni della relativa copertura, occorre inoltre acquisire conferma che gli scambi in oggetto avvengano con la medesima cadenza delle riunioni degli organismi di cui al citato articolo 12.

Riscontra inoltre la necessità di acquisire chiarimenti sugli oneri derivanti dagli articoli 2, lettera c) (studi di ricerca ed engineering), 3, lettera a) (scambio di esperienze nel settore della difesa), lettera b) (invio di osservatori alle rispettive manovre ed esercitazioni) lettera c) (prestazione di servizi connessi alla realizzazione di opere), lettere d) ed e) (partecipazione a corsi di perfezionamento e riqualificazione) e lettera f) (inviti a conferenze e seminari), per le spese di missione e di ospitalità rispettivamente prevedibili.

In merito alla clausola di copertura finanziaria dell’articolo 3, comma 1, che pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006, rileva infine che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi successivi al 2004 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, evidenzia la necessità di valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2006.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente di non avere osservazioni da formulare sul testo in esame, a condizione che venga aggiornata la clausola finanziaria di cui all’articolo 3, nel senso di spostare la decorrenza delle autorizzazioni di spesa e della relativa copertura dal bilancio triennale 2004-2006 a quello 2005-2007. Precisa, altresì, che l’approvazione del provvedimento in esame resta comunque subordinata alla conferma della sussistenza delle risorse del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri, richiamate a copertura, in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2005.

 

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire l’approfondimento dei profili finanziari sottesi al disegno di legge in titolo, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDì 20 OTTOBRE 2004

378a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

(3099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e conclusione. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito ai chiarimenti richiesti nell’esposizione introduttiva svolta dal relatore nella precedente seduta, conferma la quantificazione dell’onere indicato nella relazione tecnica circa la partecipazione di quattro funzionari alle riunioni della Commissione mista e del Comitato per l’industria della difesa (di cui all’articolo 12 dell’Accordo), facendo presente che le relative riunioni si terranno, alternativamente, prima in Algeria e poi in Italia. Segnala, poi, che non vengono previste riunioni straordinarie, secondo quanto comunicato dal Ministero della difesa.

Fa presente, altresì, in merito al previsto scambio di Delegazioni militari e di personale (articolo 3, lettera f, ed articolo 6) che il relativo onere è limitato alle sole spese di viaggio, secondo il principio dello scambio accolto dalle Parti contraenti, e che le spese di soggiorno sono a carico del Paese ricevente. Il relativo invito viene assicurato in coincidenza della riunione prevista alternativamente nei rispettivi paesi, come indicato nel citato articolo 12. Conferma, inoltre, quanto indicato nella relazione tecnica circa l’esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, relativamente all’articolo 2, lettera c) (studi di ricerca), articolo 3, lettera a) (scambio di esperienze), articolo 3, lettera b) (invio di osservatori alle manovre), lettera c) (partecipazione ai corsi di perfezionamento) e lettera f) (inviti a conferenze), in quanto, in base all’esperienza verificatasi in precedenti analoghi accordi, le relative richieste vengono accolte da parte italiana soltanto previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente. Segnala, altresì, in merito alla clausola finanziaria (di cui all’articolo 3 del disegno di legge), che si rende opportuno aggiornare la decorrenza dell’onere dall’esercizio 2005, con imputazione della spesa al bilancio triennale 2005-2007, trattandosi di provvedimento che viene esaminato per la prima volta. Precisa, infine, che la definitiva approvazione del provvedimento resta in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione della legge finanziaria per il 2005. Conferma, tuttavia, in alternativa, l’impegno del Governo ad assicurare un iter sollecito del provvedimento in esame al fine di giungere alla sua approvazione definitiva entro la fine del corrente esercizio finanziario.

 

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, in analogia con la decisione testé assunta dalla Commissione in relazione all’esame del disegno di legge n. 3038, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

- che nel 2005 la riunione della Commissione mista e del Comitato misto, di cui all’articolo 12 dell’Accordo oggetto del provvedimento, si tenga in Italia e che alle riunioni di tali organismi partecipino complessivamente non più di quattro funzionari italiani;

- che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, che risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;

- che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall’anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007”.”

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di concordare con tale proposta.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

 

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 12 ottobre 2004

61a Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 3ª Commissione :

 

(3099) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003: parere favorevole.

 

 

 


 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 1° febbraio 2005

416a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

 

(3099-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione, in occasione dell’esame per la Commissione di merito nell’anno 2004, ha già reso parere di nulla osta sul suddetto provvedimento, con i seguenti presupposti: che nel 2005 la riunione della Commissione mista e del Comitato misto, di cui all’articolo 12 dell’Accordo oggetto del provvedimento, si tenesse in Italia e che alle riunioni di tali organismi partecipassero complessivamente non più di quattro funzionari italiani; che non vi fossero ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, che risultavano correttamente quantificati nella relazione tecnica; che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restassero confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno 2005 e che gli oneri a partire dall’anno 2005 fossero riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007. Al riguardo, essendo l’esercizio 2004 decorso senza che il provvedimento in esame venisse approvato in via definitiva, segnala che occorre chiarire preliminarmente in quali anni le riunioni della Commissione mista e del Comitato misto di cui all’articolo 12 dell’Accordo si terranno in Algeria, riformulando in maniera corrispondente l’articolo 3, comma 1, al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri al 2005 e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale 2005-2007, posto che gli accantonamenti richiamati a tal fine presentano adeguate disponibilità.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che le riunioni della Commissione mista e del Comitato per l’industria della difesa si terranno, alternativamente, prima in Algeria e poi in Italia, a decorrere dall’anno 2005. Dichiara, altresì, che non si terranno riunioni straordinarie, secondo quanto comunicato dal Ministero della difesa.

 

Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene, pertanto, di formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

- che nel 2005 le riunioni della Commissione mista e del Comitato misto, di cui all’articolo 12 dell’Accordo oggetto del provvedimento, si tengano in Algeria e che alle riunioni di tali organismi partecipino complessivamente non più di quattro funzionari italiani;

- che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, che risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;

e a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’articolo 3 sia sostituto dal seguente: “1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.”.

 

 


Relazione della III Commissione (Affari esteri, emigrazione)

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3099-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatore PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro della giustizia

col Ministro dell’economia e delle finanze

e col Ministro delle attività produttive

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 2004

 

 



    Onorevoli Senatori. – Nel quadro di una consolidata tipologia di accordi, quello oggetto della ratifica, nel riaffermare l’adesione ai princìpi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell’intento di consolidare le capacità difensive di Algeria ed Italia.

    Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

    In tale prospettiva, i più rilevanti articoli dell’Accordo prevedono quanto segue. L’articolo 1 fissa il principio generale della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

    L’articolo 2 individua i campi della cooperazione nel settore tecnico-industriale e costituisce apposita intesa governativa ai sensi della nota legge 9 luglio 1990, n. 185. In particolare è prevista la cooperazione nei settori relativi all’acquisizione di armamenti, equipaggiamenti militari, sistemi d’arma, fornitura di pezzi di ricambio e di rifornimenti necessari alla loro utilizzazione, manutenzione e riparazione; scambio di informazioni relative all’aggiornamento degli equipaggiamenti e degli armamenti; supporto ad iniziative aventi lo scopo di promuovere e incrementare la cooperazione industriale tra imprese e tra queste e gli organismi governativi.

    Assai rilevante appare l’articolo 4 che stabilisce che l’attuazione pratica delle attività previste negli articoli 2 e 3 deve essere realizzata a mezzo di appositi memorandum d’intesa, protocolli, convenzioni, contratti o scambi di lettere conclusi da rappresentanti debitamente autorizzati dalla due Parti.

    Tra gli altri rileva evidenziare l’articolo 7 che stabilisce che, in caso di danni causati da personale militare nell’espletamento o in circostanze connesse con l’espletamento della loro missione, il risarcimento è a carico del Paese cui gli stessi appartengono.

    L’articolo 9 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d’origine, sul territorio dello Stato ospitante. L’articolo 10 si occupa di regolamentare il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall’Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l’assenso scritto della Parte cedente, né utilizzate a danno di una delle Parti.

    Come prassi per gli accordi in ambito di difesa, l’articolo 12 stabilisce che le Parti costituiranno una Commissione mista per avviare, seguire e coordinare le forme di cooperazione nei settori della formazione e dell’addestramento. Un Comitato misto verrà inoltre costituito per la cooperazione nei settori tecnico-industriali. Il Comitato misto controllerà, altresì, l’attuazione dell’intera cooperazione bilaterale. Inoltre, l’articolo 12 prevede l’adozione di un regolamento che disciplini i compiti ed il funzionamento del Comitato medesimo.

    I rapporti tra i due Paesi vanno inquadrati nella prioritaria attenzione che l’Italia rivolge al rilancio dell’Unione del Magreb arabo (UMA) che, istituita con il trattato firmato il 17 febbraio 1989 a Marrakech, trova l’adesione di Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia. Più specificamente, l’Italia continuerà ad adoperarsi per consolidare le prospettive di riconciliazione nazionale e di rinascita sociale ed economica dell’Algeria, seguendo con interesse le prospettive aperte dalle politiche di privatizzazione e puntando a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese anche in vista di un aumento dell’occupazione.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.

Provera, relatore


 


 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Magnalbò)

12 ottobre 2004

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 

 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Ciccanti)

20 ottobre 2004

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

            –  che nel 2005 la riunione della Commissione mista e del Comitato misto, di cui all’articolo 12 dell’Accordo oggetto del provvedimento, si tenga in Italia e che alle riunioni di tali organismi partecipino complessivamente non più di quattro funzionari italiani;

            –  che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, che risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;

            –  che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno 2005 e che gli oneri a partire dall’anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

 

 


 


DISEGNO  DI  LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Esame in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

730a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 2 FEBBRAIO 2005

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI
e del vice presidente FISICHELLA

 

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3099) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3099.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Pianetta, se intende integrarla.

PIANETTA, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

- che nel 2005 le riunioni della Commissione mista e del Comitato misto, di cui all’articolo 12 dell’Accordo oggetto del provvedimento, si tengano in Algeria e che alle riunioni di tali organismi partecipino complessivamente non più di quattro funzionari italiani;

- che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, che risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;

e a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’articolo 3 sia sostituito dal seguente: "1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.

PIANETTA, f. f. relatore. L'emendamento recepisce le indicazioni della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

 

 


Normativa di riferimento

 


L. 9 luglio 1990, n. 185.
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

 

 

(1)

(1/a) (1/circ)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 1990, n. 163.

(1/a) Per il nuovo regolamento di esecuzione della presente legge, vedi il D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 6 giugno 1996, n. 151/D; Circ. 10 settembre 1996, n. 217/D; Circ. 25 febbraio 1998, n. 58/D; Circ. 24 giugno 1998, n. 166/D; Circ. 15 ottobre 1998, n. 240/D; Circ. 17 febbraio 1999, n. 42/D; Circ. 2 settembre 1999, n. 182/D; Circ. 27 ottobre 1999, n. 210/D; Circ. 2 maggio 2000, n. 85/D; Circ. 3 ottobre 2000, n. 176/D; Circ. 21 dicembre 2000, n. 237/D; Circ. 17 gennaio 2001, n. 6/D.

 

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1.

Controllo dello Stato.

1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

 

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

 

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

 

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

 

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

 

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

 

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

 

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;

 

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) (2);

 

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa (3);

 

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

 

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

 

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

 

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

 

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

 

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

 

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

 

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

 

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

 

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

 

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

 

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

 

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

 

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (3/a), nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

 

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(2) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(3/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Art. 2.

Materiali di armamento.

1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

 

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

 

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

 

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

 

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

 

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

 

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

 

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

 

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

 

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;

 

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

 

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

 

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

 

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

 

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare (3/b).

 

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

 

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

 

a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

 

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

 

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.

 

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato (3/c).

 

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

 

 

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(3/b) Con D.M. 23 settembre 1991 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1991, n. 237) è stato approvato l'elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dal secondo comma del presente art. 2. Nuovi elenchi sono stati approvati successivamente con D.M. 28 ottobre 1993 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), con D.M. 1° settembre 1995 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221, S.O.) e con D.M. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.).

(3/c) Con Dir.Min. 11 maggio 1991 (Gazz. Uff. 2 giugno 1991, n. 131) il Ministero della difesa ha disciplinato il rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione di materiali d'armamento.

 

 

Art. 3.

Registro nazionale delle imprese.

1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel, settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

 

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

 

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4), fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (4).

 

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

 

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

 

b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

 

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).

 

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

 

7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

 

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

 

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (4), nonché dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (4).

 

10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (4), o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4), e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (4), nonché della presente legge.

 

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

 

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

 

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1.

 

14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

 

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

 

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(4) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Art. 4.

Iscrizione al registro nazionale delle imprese.

1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5).

 

2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

 

3. Spetta alla commissione:

 

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

 

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

 

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

 

d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

 

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5).

 

5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa (5/a).

 

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(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(5/a) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 1991, n. 95, e il D.M. 28 febbraio 1991, n. 96, riportato al n. A/CXXI.

 

 

Art. 5.

Relazione al Parlamento.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse (5/b).

 

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

 

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto (5/c).

 

3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1 (5/d).

 

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(5/b) Comma così modificato dall'art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(5/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(5/d) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

Capo II - Organismi di coordinamento e controllo

 

Art. 6.

Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) (6).

 

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

 

3. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa (6/a).

 

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

 

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

 

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (6).

 

 

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(6) Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(6/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri di intesa con i ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio del Ministri, delle funzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(6) Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

 

 Art. 7.

 Comitato consultivo.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.

 

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

 

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

 

5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.

 

 

 

Art. 8.

Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

 

2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.

 

3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e dagli imprenditori.

 

 

Capo III - Autorizzazione alle trattative

 

Art. 9.

Disciplina delle trattative contrattuali.

1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

 

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

 

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.

 

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse (6/b).

 

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

 

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

 

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

 

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

 

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

 

e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

 

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7.

 

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

 

7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1 (6/c).

 

 

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(6/b) Comma così modificato dall'art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(6/c) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

Art. 10.

 Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative.

1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

 

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.

 

 

 

 

Capo IV - Autorizzazione all'importazione, esportazione e transito

 

Art. 11.

 Domanda di autorizzazione.

1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

 

2. Nella domanda devono essere indicati:

 

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

 

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

 

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

 

d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);

 

e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

 

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

 

g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

 

h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

 

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

 

a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

 

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

 

c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

 

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

 

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.

 

5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:

 

a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

 

b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'àmbito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;

 

c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'àmbito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5 (7).

 

 

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(7) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

 Art. 12.

 Attività istruttoria.

1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5.

 

2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.

 

3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da parte dei CISD.

 

 

Art. 13.

 Autorizzazione.

1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale (7/a).

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:

 

a) previste dall'articolo 9, comma 4;

 

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.

 

3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

 

4. [Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva] (7/b).

 

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

 

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

 

 

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 (7/a) Comma così modificato dall'art. 7, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(7/b) Comma abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

 

 Art. 14.

 Termine per le operazioni.

1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'articolo 7, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto (8).

 

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.

 

3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile (8/a).

 

 

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(8) Comma così modificato dall'art. 8, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(8/a) Comma così modificato dall'art. 8, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

Art. 15.

 Sospensione o revoca delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

 

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

 

3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.

 

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

 

5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.

 

6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge.

 

7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

 

8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.

 

 

Art. 16.

Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

 

2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (8/b), e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (8/b).

 

3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

 

4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

 

 

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(8/b) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

 Capo V - Obblighi delle imprese

 

Art. 17.

Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale.

1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce (9).

 

 

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(9) Il D.M. 8 marzo 1991 (Gazz. Uff. 23 marzo 1991, n. 70) ha fissato in lire 500.000, per l'anno 1991, la misura del contributo annuo per l'iscrizione nel registro nazionale da parte di imprese e consorzi di imprese. Detto contributo è stato confermato nella stessa entità per l'anno 1992 dal D.M. 31 ottobre 1991 (Gazz. Uff. 4 novembre 1991, n. 258); per l'anno 1993 dal D.M. 31 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1992, n. 292); per l'anno 1994 dal D.M. 29 novembre 1993 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1993, n. 296); per l'anno 1995 dal D.M. 20 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1995, n. 26); per l'anno 1996 dal D.M. 14 settembre 1995 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254); per l'anno 1997 dal D.M. 22 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1996, n. 291); per l'anno 1998 dal D.M. 19 settembre 1997 (Gazz. Uff. 25 novembre 1997, n. 275); per l'anno 1999 dal D.M. 8 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257 e Gazz. Uff. 25 marzo 1999, n. 70); per l'anno 2000 dal D.M. 28 settembre 1999 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2000, n. 10); per l'anno 2001 dal D.M. 30 novembre 2000 (Gazz. Uff. 20 marzo 2001, n. 66 e Gazz. Uff. 3 maggio 2001, n. 101); per l'anno 2002 dal D.M. 4 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3). Successivamente, la misura del contributo è stata stabilita in 258,23 euro, per l'anno 2003, dal D.M. 31 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2003, n. 46) e confermata nello stesso importo, per l'anno 2004, dal D.M. 9 marzo 2004 (Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110).

 

 

 Art. 18.

Lista dei materiali.

1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.

 

 

Art. 19.

 Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.

1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.

 

2. Per le operazioni che prevedono la consegna «franco fabbrica» o «franco punto di partenza», gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente alle Amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione (9/a).

 

3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.

 

 

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(9/a) Comma così modificato dall'art. 9, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

 Art. 20.

Utilizzo delle autorizzazioni.

1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto (9/b):

 

a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

 

b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

 

2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

 

3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.

 

4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.

 

4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri (9/c).

 

 

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(9/b) Alinea così modificato dall'art. 10, L. 17 giugno 2003, n. 148.

(9/c) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 17 giugno 2003, n. 148.

 

 

Art. 21.

 Seminari, soggiorni di studio e visite.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.

 

 

Art. 22.

 Divieti a conferire cariche.

1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonché assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.

 

2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.

 

 

Capo VI - Sanzioni

 

Art. 23.

Falsità nella documentazione.

1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto (9/d).

 

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 50 a 300 milioni di lire (10).

 

 

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(9/d) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1990, n. 251. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(10) L'entità minima della multa è stata così elevata dall'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222, riportata al n. A/CXXIX. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Art. 24.

Inosservanza delle prescrizioni amministrative.

1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti (11).

 

 

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(11) L'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222, riportata al n. A/CXXIX, ha fissato in lire 50.000.000 l'entità minima della sanzione, che è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 (giurisprudenza)

 

Art. 25.

 Mancanza dell'autorizzazione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni (10).

 

2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni (10).

 

3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

 

 

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(10) L'entità minima della multa è stata così elevata dall'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222, riportata al n. A/CXXIX. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 Art. 26.

Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

 

 

Art. 27.

Norme sull'attività bancaria.

1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificati al Ministero del tesoro.

 

2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.

 

3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.

 

 

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 28.

Disposizioni transitorie.

1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella «Tabella esport» relativamente al materiale di armamento.

 

2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonché nel Comitato consultivo di cui all'articolo 7, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente.

 

3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.

 

4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell'articolo 1 la licenza del questore, prevista dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (12), sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative norme di attuazione.

 

 

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(12) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Art. 29.

Regolamento di esecuzione.

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (13), il regolamento contenente le norme di esecuzione.

 

 

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(13) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 

 

Art. 30.

Distacco di personale.

1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (14), norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.

 

 

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(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 

Art. 31.

Disposizioni vigenti e abrogate.

1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (12), e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (12), della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (12), della legge 18 aprile 1975, n. 110 (12).

 

2. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate) sono abrogate le seguenti parole: «Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata».

 

3. All'allegato del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 8 (Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia) sono abrogate le seguenti parole: «Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e cosí pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera».

 

4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

 

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(12) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.


D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448.
Nuovo regolamento di esecuzione della L. 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1999, n. 282.

 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

 

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, recante «Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185»;

 

Considerata la necessità di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle mutate esigenze di integrazione europea del settore;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999;

 

Ritenuta la necessità di omettere, nel testo del presente regolamento, il riferimento all'articolo 13, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, contenuto nell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, al fine di tenere conto della sopravvenuta abrogazione di detta norma da parte dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

 

 

Adotta il seguente regolamento:

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Abbreviazioni.

1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:

 

a) «la legge, alla legge, della legge», alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

 

b) «materiali», ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;

 

c) «elenco», all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;

 

d) «registro», al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;

 

e) «operatore» e «operatori», ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge nonché ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;

 

f) «operazione» ed «operazioni», a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;

 

g) «comitato», al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge;

 

h) «CIPE», Comitato interministeriale programmazione economica, in sostituzione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 21, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, del CISD, Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa di cui all'articolo 6 della legge.

 

 

Capo I - Norme generali sui procedimenti

 

Art. 2.

Comunicazioni, domande e documentazioni.

1. Le comunicazioni e domande di cui ai successivi articoli 6, commi 1, 4 e 6, 7, commi 1, 4 e 5, 9, comma 1, 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali è autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validità, non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato è allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.

 

2. Le certificazioni rilasciate dalle autorità governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualità di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.

 

3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione è asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunità europea.

 

 

Art. 3.

Pubblicità e informazioni.

1. Le direttive di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4 e all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

2. Le unità organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai princìpi della legge.

 

 

Art. 4.

Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività.

1. Alle attività degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

 

2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità nazionale per la sicurezza, con le modalità ed i contenuti definiti dalla stessa Autorità e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.

 

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 si intende negata se non è rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda.

 

4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorità di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalità e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.

 

 

Capo II - Dei singoli procedimenti

 

Art. 5.

Princìpi generali per le trattative contrattuali.

1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, è vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonché, se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.

 

2. Sono considerate «apposite intese intergovernative», ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui è esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.

 

3. Le «apposite intese intergovernative», il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:

 

a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società private autorizzate dai rispettivi governi;

 

b) prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;

 

c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.

 

4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei «Memoranda of Understanding» (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.

 

 

Art. 6.

Trattative contrattuali.

1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge è presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalità indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:

 

a) estremi di iscrizione nel registro;

 

b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;

 

c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge od eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;

 

d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;

 

e) quantità stimata o preventivata dei materiali, con relativa unità di misura, e dei servizi, nonché loro classifica di segretezza;

 

f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;

 

g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;

 

h) gli estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per la sicurezza ed il relativo livello;

 

i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;

 

l) gli estremi del bando della gara cui l'operatore intenda eventualmente partecipare.

 

2. Per le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.

 

3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.

 

4. Durante il periodo di validità l'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.

 

5. Se le variazioni di dati di cui al precedente comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.

 

6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.

 

 

Art. 7.

Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione.

1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge, è presentata al Ministero degli affari esteri dall'operatore, che contemporaneamente ne invia copia al Ministero delle finanze. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge:

 

a) estremi di iscrizione nel registro;

 

b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento da lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente;

 

c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;

 

d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;

 

e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;

 

f) modalità di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;

 

g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;

 

h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il «certificato di importazione» o il «certificato di uso finale» di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge.

 

2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta è adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.

 

3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previo parere del comitato, esso è reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.

 

4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.

 

 

Art. 8.

Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni.

1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.

 

 

Art. 9.

Nulla-osta per prestazione di servizi.

1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalità indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:

 

a) estremi di iscrizione nel registro;

 

b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo all'operazione;

 

c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalità di esecuzione, nonché relativa classifica di segretezza;

 

d) valore stimato o preventivo del contratto;

 

e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;

 

f) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorità nazionale per sicurezza e relativo livello;

 

g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.

 

2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.

 

3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta è soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.

 

 

Art. 10.

 Autorizzazioni all'importazione in casi particolari.

1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sarà presentata idonea documentazione direttamente dall'Amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. Il Ministero delle finanze, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.

 

2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, è rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:

 

a) informazioni, requisiti e qualità soggettive dell'impresa importatrice e, in particolare, Paese di residenza;

 

b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantità dei materiali stessi;

 

c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;

 

d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;

 

e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;

 

f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.

 

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.

 

4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa; quelle già emanate nella vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, si intendono riferite al presente regolamento.

 

 

Art. 11.

Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi di coproduzione intergovernativa.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa e delle finanze, provvede ad individuare i programmi di coproduzione intergovernativa ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a), della legge.

 

2. L'individuazione dei programmi di coproduzione intergovernativa, di cui al precedente comma, è applicata anche ai fini dell'autorizzazione d'esportazione definitiva dei materiali previsti da detti programmi.

 

 

Art. 12.

Autorizzazione del Ministro del tesoro.

1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:

 

a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;

 

b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;

 

c) modalità di regolamento finanziario;

 

d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;

 

e) identità dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;

 

f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;

 

g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.

 

2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro del tesoro, secondo modalità stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:

 

a) modalità di esecuzione della transazione richiesta;

 

b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui è riferita la transazione.

 

3. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.

 

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro del tesoro, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.

 

5. Il Ministero del tesoro comunica ai Ministeri dai quali è stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonché i casi di diniego.

 

 

Art. 13.

Comitato consultivo.

1. Il comitato di cui all'articolo 7 della legge, definisce le modalità del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresì le modalità di collegamento tra il predetto comitato e le unità organizzative cui è demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali è richiesto il suo parere.

 

2. Ai fini dell'attività del comitato, le unità organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.

 

 

TITOLO II

Norme organizzative e personale

 

Art. 14.

 Organizzazione.

1. Presso le amministrazioni cui è demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unità organizzative sono demandati altresì compiti connessi alle predette attività, attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.

 

 

Art. 15.

Comunicazioni tra amministrazioni.

1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, è immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.

 

2. Il Ministero degli affari esteri dà tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, del tesoro e del commercio con l'estero, delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 7, informando altresì i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonché della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe è inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero del tesoro.

 

3. Il Ministero delle finanze informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri e del tesoro della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.

 

4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonché del commercio con l'estero, periodicamente ovvero su loro richiesta.

 

5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno al Ministero delle finanze. Il Ministero dell'interno periodicamente dà notizia al Ministero del commercio con l'estero delle autorizzazioni rilasciate.

 

6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai precedenti commi, nonché quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge.

 

7. Le informazioni e documentazioni di cui ai precedenti commi sono trasmesse con modalità e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.

 

 

Art. 16.

Conferenze di servizi e accordi.

1. Quando si ravvisi l'opportunità di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorità competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

2. Ai fini della completezza e tempestività dell'istruttoria da parte delle unità organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonché della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero nonché altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:

 

a) la costituzione di un sistema informativo;

 

b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;

 

c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.

 

3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unità organizzativa responsabile delle attività disciplinate nell'accordo stesso.

 

4. Le unità organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attività svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.

 

5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unità organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il più celere svolgimento dei procedimenti.

 

 

Art. 17.

 Personale.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unità organiche del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.

 

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.

 

3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5, è, a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale è a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

 

 

Art. 18.

Abrogazione.

1. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 23 marzo 1991, il quale è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

 

 

 


 

Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Algeria

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

 

 

TITOLO     CONVENZIONE ITALO-FRANCESE SULLA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA E  SUL RILASCIO DI ATTI DI STATO CIVILE.                              

LUOGO-DATA                                                                   

           ROMA.                                                              

           12.01.1955.                                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           L. N. 155 DEL 19.02.1957    

IN VIGORE  SI 02.04.1959.                                                    

 

 

TITOLO     ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI, CON MEMORANDUM.              

LUOGO-DATA                                                                   

           ROMA.                                                             

           03.06.1965.                                                       

PROV-LEGISLATIVO                                                             

           L. N. 332 DEL 24.04.1967  

IN VIGORE  SI 03.06.1965 PROVVISORIAMENTE.                                   

 

 

TITOLO  ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA, CON N. 3 PROTOCOLLI ADDIZIONALI E SCAMBIO DI NOTE.

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           18.06.1971.                                                         

IN VIGORE  SI 31.05.1978. PROVVISORIAMENTE DAL 18.06.1971.                     

 

 

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 2 ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA DEL 18.06.1971.                  

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           12.10.1972.                                                         

IN VIGORE  SI 12.10.1972.                                                      

 

 

TITOLO   ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI  DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           24.02.1977.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 573 DEL 26.07.1978          

IN VIGORE  SI 23.12.1982. RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1974.                      

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA MISTA, CON DICHIARAZIONE.  

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                              

           04.03.1981.                                                         

IN VIGORE  SI 04.03.1981.                                                      

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DI ACCORDO SULLE FORNITURE DI GAS ALGERINO ALL'ITALIA.   

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           27.09.1982.                                                         

IN VIGORE  SI 27.09.1982.                                                      

 

 

TITOLO    PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA.                                   

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           31.10.1983.                                                         

IN VIGORE  SI 31.10.1983.                                                       

 

 

TITOLO     ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI.                  

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           15.04.1986.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 73 DELL'11.02.1989       

IN VIGORE  SI 01.10.1989.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO SUI TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE MARITTIMA.                   

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           28.02.1987.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 74 DELL'11.02.1989               

IN VIGORE SI 03.09.1989          

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE PER LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO DI 300  MILIONI DI DOLLARI.                                                  

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI - ROMA.

           13.03.1987.                                                         

IN VIGORE  SI 30.11.1987. PROVVISORIAMENTE DAL 13.03.1987.                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DI ACCORDO FINANZIARIO, CON ANNESSO.                     

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           27.03.1990.                                                         

IN VIGORE  SI 27.03.1990.    

 

 

TITOLO PROCESSO VERBALE ESECUTIVO DEL PROGRAMMA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.                                                            

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.

           06.06.1990.                                                         

IN VIGORE  SI 06.06.1990.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI LETTERE CHE PROROGA DI UN ANNO IL TERMINE FISSATO DALLO SCAMBIO DI LETTERE DEL 13.03.1987 RELATIVAMENTE ALLA FIRMA DEI  CONTRATTI.                                                           

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           23.06.1990 - 23.07.1990.                                            

IN VIGORE  SI 23.07.1990.      

 

 

TITOLO     CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE  SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE  FISCALI, CON PROTOCOLLO.                                             

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           03.02.1991.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 711 DEL 14.12.1994         

IN VIGORE SI 30.06.1995.

 

 

TITOLO     ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER IL RINNOVO  DELLA LINEA DI CREDITO INTERGOVERNATIVO DI 300 MILIONI DI DOLLARI  USA.                                                                  

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           25.02.1991 - 27.02.1991.                                             

IN VIGORE  SI 27.02.1991.         

 

 

TITOLO    ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER LA CONCESSIONE  DI UNA LINEA DI CREDITO DI 4.500 MILIONI DI DOLLARI USA.             

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           02.05.1991.                                                         

IN VIGORE  SI 02.05.1991 PROVVISORIAMENTE.                                      

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.           

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                              

           18.05.1991.

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 335 DEL 18.08.1993 - G.U. N. 204 SO DEL 31.08.1993.           

IN VIGORE  SI 26.11.1993.                                                       

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.05.1991.                        

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           28.07.1991.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 335 DEL 18.08.1993         

IN VIGORE  SI 26.11.1993.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI PROCEDURE DI VISTI DI INGRESSO.       

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           11.12.1991 - 18.12.1991.                                            

IN VIGORE  SI 18.12.1991.

 

 

TITOLO     CONVENZIONE CONSOLARE.

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           10.06.1992.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           L. N. 115 DEL 16.03.2001         

IN VIGORE  SI 01.09.2001                                                      

 

 

 

 

 

TITOLO  PROTOCOLLO D'INTESA CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CON  L'ISTITUTO TECNOLOGICO DEL FREDDO DI ALGERI.                         

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           29.08.1992.                                                          

IN VIGORE  SI 29.08.1992. COMUNICATO IN G.U. N. 87 SO DEL 15.04.1994.          

 

 

TITOLO    PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE PER MEZZO DEL "FONDO DI CONTROPARTITA  ALGERO - ITALIANO" CON DUE ALLEGATI.                                

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           18.09.1993.                                                         

IN VIGORE  SI 18.09.1993  

 

 

TITOLO     ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL          01.06.1994), CON DUE ALLEGATI.                                       

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           26.03.1995.                                                         

IN VIGORE  SI 26.03.1995.

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ITALIANO E L'OMOLOGO ALGERINO IN MATERIA DI SANITÀ, CON PROCESSO VERBALE.

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                              

           08.03.1999.    

IN VIGORE  SI 07.04.2003.

 

 

TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E ALGERIA (CLUB DI PARIGI DEL 21.7.1995), CON DUE ALLEGATI.

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           06.06.1996.                                                         

IN VIGORE  SI 05.04.2001

 

 

TITOLO SCAMBI DI LETTERE PER LA MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE ITALO-ALGERINA DEL 10.6.1992.

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           02.03.1999.                                                         

IN VIGORE  SI 01.09.2001

 

 

TITOLO ACCORDO  SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE.                                       

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                             

           24.02.2000.                                                         

IN VIGORE  SI 24.02.2000.

 

 

TITOLO PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONI POLITICHE TRA IL MINISTERO DEGLI ESTERI ITALIANO E QUELLO ALGERINO.                                       

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           24.02.2000.                                                         

IN VIGORE  SI 24.02.2000.

 

 

TITOLO ACCORDO  SULLA CONVERSIONE DELLE PATENTI DI GUIDA, CON QUATTRO ALLEGATI.

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           24.10.2000.                                                         

IN VIGORE  SI 03.06.2001

 

 

TITOLO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL FONDO DI CONTROPARTITA

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           05.08.2001                                                         

IN VIGORE  SI 05.08.2001

 

 

 

TITOLO PROTOCOLLO PER IL PARTENARIATO ECONOMICO ITALO‑ALGERINO

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           03.06.2002                                                         

IN VIGORE  SI 03.06.2002

 

 

TITOLO ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVERSIONE DEL DEBITO IN. PROGETTI DI SVILUPPO, CON DUE ALLEGATI.

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           03.06.2002                                                         

IN VIGORE  SI 03.06.2002

 

 

TITOLO      ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           03.06.2002                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           L. N. 11 DEL  10.01.2004           

IN VIGORE  SI 11.05.2004

 

 

TITOLO      TRATTATO DI AMICIZIA, BUON VICINATO E COOPERAZIONE

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           27.01.2003                         

IN VIGORE  SI DATA IMPRECISATA

 

 


 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.           

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           26.04.1989.

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           L. N. 202 DEL  08.03.1994           

 

 

TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE  IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE.

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           22.11.1999.          

 

 

TITOLO ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA DI VIAGGIATORI E MERCI E DI TRANSITO.

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           24.10.2000.    

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 330 DEL  03.11.2003           

 

 

TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ENERGETICA NEI SETTORI DEL GAS E DELL'ELETTRICITÀ.

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                             

           03.10.2001                         

 

 

 

 

TITOLO      ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                      

           ALGERI.                                                             

           15.05.2003                         

 

 

TITOLO      CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           22.07.2003                         

 

 

TITOLO      CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA CIVILE E COMMERCIALE

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           22.07.2003                         

 

 

TITOLO      CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE

LUOGO-DATA                                                                     

           ALGERI.                                                             

           22.07.2003                         

 

 

 

 

 


 

Elenco degli Accordi bilaterali dell’Italia nel settore della Difesa

 

 

Accordi in vigore

 

 

 

STATO   TUNISIA

TITOLO   CONVENZIONE DI COOPERAZIONE NEL CAMPO MILITARE                                                   

LUOGO-DATA                                                                     

           TUNISI.                                                             

           03.12.1991                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 105 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 20.01.1999

 

 

STATO   ARGENTINA

TITOLO   ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA                                                  

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           06.10.1992.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 173 DEL 12.03.1996

IN VIGORE SI 21.07.1997

 

 

STATO   ARABIA SAUDITA

TITOLO   ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA E DELL'AVIAZIONE DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA                                                    

LUOGO-DATA                                                                    

           RE KHALID.                                                             

           17.02.1993                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 48 DEL 02.03.1998

IN VIGORE SI 06.10.1998

 

 

 

STATO   MALAYSIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA                                                  

LUOGO-DATA                                                                    

           KUALA LUMPUR.                                                             

           28.09.1993.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 101 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 01.07.1998

 

 

STATO   COREA DEL SUD

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE SUI SISTEMI DI DIFESA E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO                                                   

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA  -   KUALA LUMPUR.                                                              

           16.09.1993   -   18.10.1993                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 102 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 04.12.1998

 

 

STATO   INDIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           04.11.1994                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 103 DEL 23.03.1998

IN VIGORE SI 31.01.2003

 

 

STATO   BULGARIA

TITOLO   ACCORDO PER LA COOPERAZIONE BILATERALE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           11.07.1995                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

            L. N. 78 DEL 20.03.2003

IN VIGORE SI 30.10.2003

STATO   ALBANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           13.10.1995                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 48 DEL 18.02.1999

IN VIGORE SI 17.08.1999

 

 

STATO   SLOVENIA

TITOLO   ACCORDO IN MATERIA DI COLLABORAZIONE MILITARE

LUOGO-DATA                                                                     

           BOLOGNA.                                                             

           09.09.1996                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 93 DEL 24.03.1999

IN VIGORE SI 15.06.1999

 

 

STATO   FEDERAZIONE RUSSA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           14.11.1996          

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 398 DEL 14.10.1999

IN VIGORE SI 31.03.2000

 

 

STATO   REPUBBLICA CECA

TITOLO   ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA CECA SULLA RECIPROCA COOPERAZIONE

LUOGO-DATA                                                                    

           PRAGA.                                                             

           07.12.1996                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

      L. N. 211 DEL 07.06.1999

IN VIGORE SI 14.12.1999

 

 

STATO   ROMANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           26.02.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 8 DEL 14.01.2003

IN VIGORE SI 03.04.2003

 

 

STATO   CILE

TITOLO   MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           08.04.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 405 DEL 20.12.2000

IN VIGORE SI 01.08.2001

 

 

STATO   SVEZIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           STOCCOLMA.                                                             

           18.04.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 245 DEL 19.08.2003

IN VIGORE SI 04.11.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO   SUDAFRICA

TITOLO   ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           10.07.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 408 DEL 20.12.2000

IN VIGORE SI 14.08.2001

 

 

STATO   LETTONIA

TITOLO   ACCORDO SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI

LUOGO-DATA                                                                     

           RIGA.                                                             

           20.02.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 11 DEL 15.01.2003

IN VIGORE SI 30.04.2003

 

 

STATO   UCRAINA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           17.03.1998    

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 12 DEL 27.01.2000

IN VIGORE SI 05.01.2001

 

 

STATO   ESTONIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           26.03.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 194 DEL 22.06.2000

IN VIGORE SI 09.02.2001

 

 

STATO   UZBEKISTAN

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

      TASHKENT.                                                              

           26.11.1999      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 324 DEL 24.10.2003

IN VIGORE SI 25.03.2004

 

 

STATO   CROAZIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ANCONA.                                                             

           19.05.2000      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 75 DEL 20.03.2003

IN VIGORE SI 04.09.2003

 

 

STATO   GIORDANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

      AMMAN.                                                              

           11.06.2002      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 19 DEL 10.01.2004

IN VIGORE SI 21.06.2004

 

 

 

 

 


Accordi autorizzati alla ratifica, ma non ancora in vigore

 

 

 

STATO   UNGHERIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           BUDAPEST.                                                              

           07.04.1993                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 106 DEL 23.03.1998

 

 

STATO   AUSTRALIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE PER I  MATERIALI DELLA DIFESA E SUPPORTO LOGISTICO

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           27.04.1995                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 104 DEL 23.03.1998

 

 

STATO   FEDERAZIONE RUSSA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI TECNICO-MILITARE E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA, CON ALLEGATO

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           14.11.1996    

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 397 DEL 14.10.1999

 

 

STATO   POLONIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE MILITARE

LUOGO-DATA                                                                     

           VARSAVIA.                                                             

           06.12.1996      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 191 DEL 22.06.1999

 

STATO   INDONESIA

TITOLO   MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI,DELLA LOGISTICA E DELL’INDUSTRIA PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           JAKARTA.                                                              

           18.02.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 322 DEL 29.12.2004

 

 

STATO   REPUBBLICA DI MACEDONIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           SKOPJE.                                                             

           09.05.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 46 DEL 17.02.2001

 

 

STATO   GEORGIA

TITOLO   ACCORDO NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           15.05.1997      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 216 DEL 27.07.2004

 

 

STATO   EGITTO

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, CON ANNESSO A.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           23.03.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                               

            L. N. 76 DEL 20.03.2003

 

 

 

 

 

 

STATO   FINLANDIA

TITOLO   MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA.

LUOGO-DATA                                                                     

           HELSINKI.                                                             

           24.04.1998      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 334 DEL 03.11.2003

 

 

 

 

 

STATO   LITUANIA

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           VENEZIA.                                                             

           27.03.1999      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 230 DEL 27.09.2002

 

 

STATO   GIBUTI

TITOLO   ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

      GIBUTI.                                                             

           30.04.2002      

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 327 DEL 31.10.2003

 

 


Dati sulle Forze Armate algerine, in The Military Balance, 2004-2005

Scheda Paese sull’Algeria, a cura del Senato, in collaborazione con l’Istituto Studi Geopolitici e Geoeconomici, dicembre 2004