XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||||
Titolo: | Accordo con il Kazakhstan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci - A.C. 5589 | ||||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 721 | ||||||||
Data: | 28/02/05 | ||||||||
Abstract: | Scheda di sintesi; testo e iter al Senato del disegno di legge di ratifica; pubblicistica; documentazione. | ||||||||
Descrittori: |
| ||||||||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||||
Riferimenti: |
|
Servizio studi |
progetti di legge |
Accordo con il Kazakhstan sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci A.C. 5589
|
n. 721
|
28 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ES0373
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
- III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
§ Pareri resi alla III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- I Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
Pubblicistica
§ F. Vielmini, L’importanza di essere Kazakistan, in: Limes, n. 3/2004
§ S. Golunov, La frontiera più lunga del mondo, in: Limes, n. 6/2004
Documentazione
§ Elenco degli Accordi bilaterali in vigore per l’Italia in materia di trasporti stradali internazionali
§ Elenco degli Accordi tra Italia e Kazakhstan
§ Scheda Paese sul Kazakhstan
§ Schede della Commissione europea sulle relazioni tra Unione Europea e Kazakhstan
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
C. 5589 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri; trasporti |
Firma dell’Accordo |
Roma, 5 febbraio 2003 |
Iter al Senato |
SI’ |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ Trasmissione alla Camera |
3 febbraio 2005 |
§ annuncio |
7 febbraio 2005 |
§ assegnazione |
7 febbraio 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI, IX |
Oneri finanziari |
SI’ |
L'Accordo in esame mira ad offrire un fondamento normativo, secondo il principio della reciprocità, all'attività degli autotrasportatori che operano tra Italia e Kazakhstan, al fine di favorire la regolarità e lo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra i due Paesi.
L’articolo 1 stabilisce che i veicoli stradali registrati sul territorio di una delle Parti contraenti sono autorizzati al trasporto di viaggiatori e merci tra i due Paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell’altra Parte.
Gli articoli 2-10 riguardano il trasporto di viaggiatori, che viene distinto in regolare ed occasionale.
I trasporti regolari con autobus vengono sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva e sono organizzati in collaborazione tra le competenti Autorità (art. 22) delle Parti contraenti - secondo le decisioni della Commissione mista di cui all’art. 23 -, le quali si scambiano autorizzazioni al percorso nel proprio territorio. Tali permessi sono necessari anche per il semplice transito nel territorio dell’altra Parte contraente con destinazione verso un paese terzo, transito che non prevede tuttavia salita o discesa di passeggeri nel corso di esso.
I trasporti occasionali con autobus vengono sottoposti ad autorizzazione specifica, sulla base della domanda indirizzata all'Autorità competente del proprio Stato. Sono però esenti da tali autorizzazioni alcuni trasporti occasionali tipici dei viaggi turistici, quali il trasporto di uno stesso gruppo nel territorio dell’altra Parte contraente e ritorno, e il trasporto di un gruppo di viaggiatori nel territorio dell’altra Parte contraente, con ritorno a vuoto nel paese di immatricolazione.
I trasporti di merci sono disciplinati dagli articoli da 11 a 14 e vengono anch'essi sottoposti al regime dell'autorizzazione preventiva, valida per un viaggio di andata e ritorno e non cedibile ad altre imprese. La durata dell’autorizzazione non può superare l’anno e dà diritto ad effettuare carichi anche nel viaggio di ritorno, con l’utilizzo di un veicolo o di un complesso di veicoli. L’articolo 12 elenca una serie di tipologie di trasporto per le quali l’autorizzazione non è necessaria: la Commissione mista di cui all’art. 23 potrà comunque apportare variazioni a tale elenco. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione i trasporti di merci in mero transito nel territorio dell’altra Parte contraente, per i quali non è previsto né carico né scarico di merci in detto territorio di transito. Resta in ogni caso vietato il servizio merci con inizio e destinazione nel territorio dell’altra Parte contraente, nonché, di norma, il trasporto di merci tra il territorio dell’altra Parte contraente e un paese terzo (o viceversa).
Gli articoli da 15 a 26, che concludono il testo dell'Accordo, contengono disposizioni generali e finali, le più importanti delle quali sono:
a) all'art. 15, la determinazione, da parte dei rispettivi Organi nazionali, dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, conformemente alla legislazione in vigore nel proprio paese;
b) all'art. 18, l'esenzione, su base di reciprocità, dal pagamento dei diritti doganali connessi all’ingresso di veicoli nel quadro del presente Accordo, così come alla temporanea importazione di combustibili, lubrificanti e pezzi di ricambio;
c) all'art. 19, l'impegno reciproco delle Parti a consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate dall'Accordo, in valute convertibili e senza ingiustificati ritardi;
d) all'art. 22, la previsione di negoziati e consultazioni bilaterali quali mezzi per la risoluzione di eventuali controversie in merito all’interpretazione dell’Accordo. L’articolo individua altresì quali Autorità competenti per l’attuazione dello stesso, per l’Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per il Kazakhstan, il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni;
e) all'art. 23, l'istituzione di una Commissione mista per la corretta esecu-zione dell'Accordo, composta da rappresentanti delle rispettive Autorità competenti, e che si riunirà, a richiesta di una delle Parti, alternativamente nei due paesi. La Commissione, tra l'altro, fissa annualmente i contingenti di autorizzazioni;
f) agli artt. 20 e 24, l'applicabilità della legislazione interna di ciascuna Parte per tutte le questioni non disciplinate dall'Accordo in esame o da altri strumenti pattizi cui entrambe le Parti aderiscano;
g) all’art. 25, la soggezione del personale impiegato sui veicoli nel quadro del presente Accordo alla legislazione dello Stato in cui si svolge il trasporto, in special modo alla disciplina dell'ingresso e soggiorno. Le Parti contraenti possono operare deroghe alla libertà di movimento precedentemente autorizzata, in funzione di sopravvenute esigenze di sicurezza dello Stato;
h) all’art. 26, la previsione della durata illimitata dell’Accordo, salvo denuncia scritta di una delle Parti, che avrà effetto dopo tre mesi dalla ricezione della notifica all’altra Parte contraente.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge consta di quattro articoli, i primi due recanti l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di esecuzione.
L’articolo 3 reca invece la norma finalizzata a coprire gli oneri derivanti dall’attuazione dell’Accordo, per il quali è autorizzata la spesa di 15.960 euro annui ad anni alterni, con decorrenza dal 2005[1], e – come specifica la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge A.S. 3076 - destinati a coprire le spese di missione, di viaggio e di interpretariato di quattro funzionari ogni due anni per le riunioni della Commissione mista di cui all’articolo 23 dell’Accordo. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L'articolo 4, infine, fissa l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge A.S. 3076 rileva che l’Accordo in esame non incide sulla legislazione in vigore e non interferisce con l'ordinamento comunitario, né ha impatto sulle competenze costituzionali o legislative delle Regioni e delle autonomie locali: la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica, ai sensi dell’art. 80 Cost., è correlata agli oneri – seppur modesti – che l’attuazione dell’Accordo comporta.
N. 5589
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
DISEGNO DI LEGGE |
|
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3076) presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) ¾ |
|
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003 |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 febbraio 2005
¾¾¾¾¾¾¾¾
disegno di legge ¾¾¾ |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 3076
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO) e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2004 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – L’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan sulla regolamentazione reciproca del trasporto internazionale di viaggiatori e merci fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
L’Accordo, che è stato sollecitato da parte Kazakha, è uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l’Italia e il Kazakhstan e può, tra l’altro, contribuire allo sviluppo dell’interscambio commerciale.
L’Accordo prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.
I trasporti di merci con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio sia in conto terzi, sono assoggettati al regime dell’autorizzazione, salve alcune deroghe:
1) trasporti funebri;
2) trasporti destinati alle esposizioni o accessori per manifestazioni teatrali, sportive, eccetera;
3) trasporti occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4) trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti;
5) trasporti postali;
6) trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti;
7) trasporti scortati di merci di valore;
8) trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
9) gli spostamenti a vuoto di veicoli destinati a sostituire veicoli divenuti inutilizzabili.
Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l’attuazione dell’Accordo, durante gli incontri annuali previsti all’articolo 23 dell’Accordo stesso.
È vietato il carico di cose sul territorio dell’altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).
I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.
Nell’effettuazione dei trasporti in base al presente Accordo, sono esentati, reciprocamente, dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i carburanti e i combustibili che si trovano nei serbatoi normali previsti dal costruttore per il tipo di veicolo e i pezzi di ricambio.
Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, devono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi. Nel caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento si applicheranno questi ultimi.
L’Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presenta dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell’impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l’infrazione è stata commessa.
L’Accordo sarà valido per un periodo illimitato, salvo denuncia dello stesso di una delle Parti.
Relazione tecnica
L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia e il Kazakhstan in materia di trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista (articolo 23), incaricata dell’esame per l’attuazione delle disposizioni dell’Accordo e che si riunirà alternativamente in Kazakhstan ed in Italia, nonché per assicurare le funzioni di interpretariato.
Nell’ipotesi di invio ad Almaty di quattro funzionari per un periodo di quattro giorni e dell’utilizzo di un interprete, la relativa spesa viene così quantificata:
Spese missione:
pernottamento
(euro 139 al giorno x 4 giorni x 4 persone) euro 2.224
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 135 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 100 + euro 39, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
(euro 139 al giorno x 4 giorni x 4 persone) » 2.224
spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma/Almaty
(euro 2.250 x 4 = euro 9.000 + euro 450 quale maggiorazione del 5 per cento) euro 9.450
spese interprete:
(euro 516 x 4 giorni) euro 2.064
Totale onere (articolo 23) euro 15.962
Pertanto l’onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2004 ammonta a euro 15.962, in cifra tonda, euro 15.960.
Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale autotrasporti persone e cose.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e la loro durata, nonché dell’utilizzo dell’interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione del suddetto provvedimento.
Analisi tecnico-normativa
1) Aspetti tecnico-normativi
A) e B) – Necessità dell’intervento normativo.
Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l’innovazione della legislazione vigente; accertamento dell’esistenza, nella materia oggetto dell’intervento, di:
riserva assoluta di legge;
precedenti norme di delegificazione.
L’Accordo internazionale tra l’Italia e il Kazakstan in materia di autotrasporto di persone e merci costituirà la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada fra i due Paesi.
La stipulazione dell’Accordo è stata espressamente richiesta dalla parte Kazakha.
L’Accordo comporta un onere, seppure non elevato, alle finanze dello Stato per lo svolgimento delle Commissioni miste e va assoggettato a legge che autorizzi la ratifica.
C) Analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.
Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non risulta che l’Accordo incida sulla normativa previgente.
Per quanto riguarda gli articoli finanziario-doganali, contenuti nell’Accordo (articoli da 18 a 23), si fa presente che ricalcano identici articoli contenuti negli accordi già stipulati, e in parte già in vigore, con vari Paesi e ai cui negoziati il Ministero dell’economia e delle finanze ha preso parte in modo attivo (e pertanto potrà, eventualmente, meglio precisare al riguardo).
D) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.
L’Accordo si limita a disciplinare lo svolgimento degli autotrasporti internazionali tra l’Italia e il Kazakhstan, quindi non interferisce con l’ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
L’Accordo non incide con tali fonti legislative.
G) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
È compatibile e coerente.
2) Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non si rilevano nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
Non ci sono nell’Accordo riferimenti normativi specificati.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non occorre introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.
D) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.
3) Ulteriori elementi
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, anche costituzionale, in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.
Nella materia, non sembra esistano linee di giurisprudenza, né che l’Accordo contrasti con la giurisprudenza costituzionale consolidata o meno, né, tanto meno, che vi siano giudizi di costituzionalità in corso.
B) Verifica dell’esistenza di progetti di legge, vertenti su materia analoga, all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non vi sono progetti di legge sulla materia, all’esame del Parlamento.
DISEGNO DI LEGGEArt. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 26 dell’Accordo stesso. Art. 3. 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
martedì 12 ottobre 2004
202a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.
La seduta inizia alle ore 15.40.
IN SEDE REFERENTE
(3076) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore FORLANI (UDC) osservando come l’Accordo in ratifica, tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan sulla regolamentazione reciproca del trasporto internazionale di viaggiatori e merci si inserisca nel novero di una consolidata tipologia di atti volti a facilitare specifici profili dei rapporti bilaterali tra le due parti. Esso fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio di reciprocità.
Sollecitato da parte kazakha, l'Accordo è uno strumento regolatore del trasporto su strada e può, tra l’altro, contribuire allo sviluppo dell’interscambio commerciale. Esso prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.
I trasporti di merci con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio sia in conto terzi, sono assoggettati al regime dell’autorizzazione, salve alcune deroghe rigidamente tipizzate: trasporti funebri; trasporti destinati alle esposizioni o accessori per manifestazioni teatrali, sportive, eccetera; trasporti occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti; trasporti postali; trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti; trasporti scortati di merci di valore; trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; gli spostamenti a vuoto di veicoli destinati a sostituire veicoli divenuti inutilizzabili. Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, vengono attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l’attuazione dell’Accordo, durante gli incontri annuali previsti all’articolo 23 dell’Accordo stesso.
Oltre al consueto divieto del cabotaggio stradale (il carico di cose sul territorio dell’altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese), evidenzia che i requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi. Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, devono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi. Nel caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento differenti da quello appena citato, essi si applicheranno così da far prevalere la comune intenzione delle parti.
L’Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell’impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l’infrazione è stata commessa. Ricorda, infine, che l’Accordo sarà valido per un periodo illimitato, salvo denuncia dello stesso di una delle Parti.
Al di là del contenuto normativo dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica, la sua approvazione potrà certo favorire il consolidamento delle relazioni tra i due paesi in singoli ambiti di reciproco interesse; ricorda in proposito la recente autorizzazione alla ratifica di un accordo per prevenire la doppia imposizione tra i due paesi.
Per le considerazioni che precedono, anche nella prospettiva di un puntuale sostegno normativo all'attività imprenditoriale italiana nell'Asia centrale, auspica una pronta ratifica dell'Accordo.
Si apre la discussione generale.
Ha la parola la senatrice DE ZULUETA (Misto) rilevando come sia di tutta evidenza una certa pretestuosità dell’Accordo dal momento che il trasporto su gomma dall’Italia al Kazakhstan e viceversa appare sostanziarsi in un quantitativo quanto meno irrisorio.
Il relatore FORLANI (UDC) replica ricordando che l’Accordo va inquadrato nella prospettiva di un ampio sostegno delle relazioni bilaterali, e in generale, alla proiezione degli interessi italiani nell’area.
Il sottosegretario ANTONIONE si associa a quanto osservato dal relatore e precisa che al di là delle questioni tecniche e dell’effettiva incidenza dell’Accordo, è l’intero assetto dei rapporti tra i due Stati a trarre giovamento da accordi tipici quali quello in esame. Ritiene, peraltro, che tali considerazioni valgano a maggior ragione nell’attuale contesto di avanzamento del dibattito sulle riforme delle politiche e delle istituzioni che fanno capo alle Nazioni Unite, un contesto questo in cui la posizione italiana ha bisogno di un sostegno trasversale e allargato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
mercoledì 3 NOVEMBRE 2004
208a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(3076) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 ottobre 2004.
Nessun senatore chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 19 ottobre 2004
203a Seduta
Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE
indi del Presidente della Sottocommissione per i pareri
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(3076) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNALBO’(AN) riferisce sul disegno di legge in titolo, avente ad oggetto l’accordo tra l’Italia e il Kazakhstan sulla regolamentazione reciproca del trasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada, che costituisce un presupposto importante per lo sviluppo dell’interscambio commerciale tra i due Paesi; non rilevando profili problematici di costituzionalità, propone di esprimersi in senso non ostativo.
La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 26 OTTOBRE 2004
380a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Molgora.
La seduta inizia alle ore 15,40.
(3076) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, premesso che il disegno di legge in esame è corredato di relazione tecnica, in merito alle riunioni della Commissione mista di cui all’articolo 23 dell’Accordo, che la suddetta norma prevede avvengano alternativamente nel territorio dei due paesi, a richiesta di una delle parti contraenti, mentre la relazione tecnica e la clausola di copertura di cui all’articolo 3, comma 1, del provvedimento ipotizzano che si svolgano ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al riguardo, rileva pertanto la necessità di ottenere conferma che la prima riunione all’estero si tenga nel 2004 (ovvero nel 2006, ove il disegno di legge non venga approvato entro la fine del corrente esercizio finanziario) al fine di evitare un disallineamento dell’onere rispetto alla copertura, nonché acquisire chiarimenti circa l’eventualità di riunioni straordinarie e le conseguenti modalità di copertura.
In merito alla clausola di copertura finanziaria dell’articolo 3, comma 1, che pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006, rileva infine che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005, vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi successivi al 2004 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, ravvisa la necessità di valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2006.
Il sottosegretario MOLGORA conferma la quantificazione dell’onere indicato nella relazione tecnica circa la partecipazione alle riunioni della Commissione mista (di cui all’articolo 23 dell’Accordo), assicurando che si terranno in conformità con la clausola di copertura finanziaria e che non vengono previste riunioni straordinarie, secondo quanto comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ravvisa poi l’opportunità di aggiornare la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3 del disegno di legge ponendo la decorrenza dell’onere dall’anno 2005 e l’imputazione della spesa al bilancio triennale 2005-2007, facendo altresì presente che il provvedimento in esame resta subordinato alla preventiva approvazione del disegno di legge finanziaria 2005 negli attuali termini. Conferma, tuttavia, in alternativa, l’impegno del Governo ad assicurare un iter sollecito del provvedimento in esame al fine di giungere alla sua approvazione definitiva entro la fine del corrente esercizio finanziario.
Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione, infine, conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 23 dell’Accordo oggetto del provvedimento avvenga in coerenza con la cadenza temporale della rispettiva norma di copertura e che non sono previste riunioni straordinarie del suddetto organismo nonché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.”.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 1° FEBBRAIO 2005
416a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,25.
(3076-A) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003
(Parere all’Assemblea. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione, in occasione dell’esame per la Commissione di merito per l’anno 2004, ha già reso parere di nulla osta sul suddetto provvedimento, nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 23 dell’Accordo oggetto del provvedimento avvenisse in coerenza con la cadenza temporale della rispettiva norma di copertura e che non fossero previste riunioni straordinarie del suddetto organismo, nonché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restassero confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 fossero riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007. Al riguardo, essendo l’esercizio 2004 decorso senza che il provvedimento in esame venisse approvato in via definitiva, segnala che occorre chiarire preliminarmente in quali anni le riunioni della Commissione mista di cui all’articolo 23 dell’Accordo si terranno in Kazakhstan, riformulando in maniera corrispondente l’articolo 3, comma 1, al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri al 2005 e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale 2005-2007, posto che gli accantonamenti richiamati a tal fine presentano adeguate disponibilità.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara che la prima riunione della Commissione mista, di cui all’articolo 23 dell’Accordo oggetto del provvedimento, si terrà in Kazakhstan nel 2005 e che non saranno previste riunioni straordinarie del suddetto organismo.
Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene, quindi, di formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 23 dell’Accordo oggetto del provvedimento avvenga in Kazakhstan e che non siano previste riunioni straordinarie del suddetto organismo, nonché a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’articolo 3 sia sostituito dal seguente: “1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.”.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 3076-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore FORLANI) Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 2004 SUL DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003 |
presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell’interno col Ministro dell’economia e delle finanze e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2004 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – L’Accordo oggetto della presente ratifica tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan sulla regolamentazione reciproca del trasporto internazionale di viaggiatori e merci si inserisce nel novero di una consolidata tipologia di atti volti a facilitare specifici profili dei rapporti bilaterali tra le due Parti. Esso fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio di reciprocità.
Sollecitato da parte kazakha, l’Accordo è uno strumento regolatore del trasporto su strada e può, tra l’altro, contribuire allo sviluppo dell’interscambio commerciale. Esso prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.
I trasporti di merci con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio sia in conto terzi, sono assoggettati al regime dell’autorizzazione, salve alcune deroghe rigidamente tipizzate: trasporti funebri; trasporti destinati alle esposizioni o accessori per manifestazioni teatrali, sportive, eccetera; trasporti occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti; trasporti postali; trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti; trasporti scortati di merci di valore; trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; gli spostamenti a vuoto di veicoli destinati a sostituire veicoli divenuti inutilizzabili. Le autorizzazioni, che consentono viaggi di andata e ritorno, vengono attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l’attuazione dell’Accordo, durante gli incontri annuali previsti all’articolo 23 dell’Accordo stesso.
Oltre al consueto divieto del cabotaggio stradale (il carico di cose sul territorio dell’altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese), vi è da evidenziare come i requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti siano quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi. Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, devono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi. Nel caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento differenti da quello appena citato, essi si applicheranno così da far prevalere la comune intenzione delle Parti.
L’Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell’impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l’infrazione è stata commessa. Vi è da ricordare, infine, che l’Accordo sarà valido per un periodo illimitato, salvo denuncia dello stesso di una delle Parti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge in esame, che potrà certo favorire il consolidamento delle relazioni tra i due Paesi in singoli ambiti di reciproco interesse, anche tenendo conto della recente autorizzazione alla ratifica di un Accordo per prevenire la doppia imposizione tra i due Paesi.
Forlani, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Magnalbò)
19 ottobre 2004
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ciccanti)
26 ottobre 2004
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 23 dell’Accordo oggetto del provvedimento avvenga in coerenza con la cadenza temporale della rispettiva norma di copertura e che non sono previste riunioni straordinarie del suddetto organismo nonché nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno 2005 e che gli oneri a partire dall’anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 26 dell’Accordo stesso. Art. 3. 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(3076) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3076.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
FORLANI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, mi rimetto anch'io alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 23 dell’Accordo oggetto del provvedimento avvenga in Kazakhstan e che non siano previste riunioni straordinarie del suddetto organismo, nonché a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’articolo 3 sia sostituito dal seguente: "1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"".
Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.
FORLANI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento accoglie le modifiche richieste dalla 5a Commissione permanente.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato.
È approvato.
Elenco degli Accordi bilaterali in vigore per l’Italia in materia di trasporti stradali internazionali
STATO BELGIO
30 ottobre 1957 -- ROMA
ACCORDO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA
In vigore: 01.03.1959
STATO JUGOSLAVIA
27 luglio 1960 -- BELGRADO
ACCORDO SUGLI AUTOTRASPORTI DI VIAGGIATORI E DI MERCI, CON ALLEGATI
Provvedimento nazionale: L. N. 1176 DEL 23.11.1966
In vigore: 01.03.1961 (provvisoriamente)
STATO REP. CECA/REP. SLOVACCA
26 maggio 1966 -- ROMA
ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
In vigore: 03.11.1966
STATO ROMANIA
14 luglio 1966 -- ROMA
ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
In vigore: 02.06.1967
STATO BULGARIA.
11 gennaio 1968 -- SOFIA
ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA, CON SCAMBIO DI NOTE
In vigore: 31.05.1968
STATO UNGHERIA
1° marzo 1968 -- ROMA
ACCORDO IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PERSONE E MERCI SU STRADA, CON PROTOCOLLO DI FIRMA
In vigore: 16.08.1968
STATO POLONIA.
13 luglio 1968 -- VARSAVIA
ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
In vigore: 02.10.1968
STATO TURCHIA
30 giugno 1971 -- ANKARA
ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA, CON N. 2 PROTOCOLLI E N. 2 TABELLE
In vigore: 15.06.1972
STATO FINLANDIA
31 agosto 1976 -- HELSINKI
ACCORDO IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
In vigore: 02.11.1977
STATO IRLANDA
22 aprile 1981 -- DUBLINO
ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI MERCI SU STRADA
In vigore: 01.08.1981
STATO CIPRO
2 maggio 1981 -- NICOSIA
ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
Provvedimento nazionale: L. N. 310 DEL 28.08.1989
In vigore: 02.03.1992
STATO FEDERAZIONE RUSSA
19 giugno 1984 -- MOSCA
ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA, CON PROTOCOLLO ESPLICATIVO
Provvedimento nazionale: L. N. 293 DEL 08.07.1988
In vigore: 01.09.1988
STATO SPAGNA
8 febbraio 1985 -- ROMA
ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E DI MERCI SU STRADA
In vigore: 28.10.1987
STATO IRAN
25 luglio 1990 -- ROMA
ACCORDO PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
Provvedimento nazionale: L. N. 465 DEL 15.12.1988
In vigore: 20.06.1999
STATO TUNISIA
28 novembre 1990 -- TUNISI
ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA
In vigore: 13.01.1996
STATO AUSTRIA.
3 giugno 1991 -- VENEZIA
ACCORDO PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI
In vigore: 03.06.1991
STATO MAROCCO
25 febbraio 1992 -- ROMA
ACCORDO CONCERNENTE I TRASPORTI STRADALI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E DI MERCI
Provvedimento nazionale: L. N. 142 DEL 06.03.1996
In vigore: 18.06.1998
STATO SLOVENIA
29 marzo 1993 -- LUBIANA
ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
Provvedimento nazionale: L. N. 199 DEL 16.06.1997
In vigore: 19.05.1998
STATO LETTONIA.
3 aprile 1996 -- RIGA
ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
In vigore: 01.12.1999
STATO ESTONIA.
20 marzo 1997 -- ROMA
ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
In vigore: 26.01.2000
STATO SAN MARINO.
7 maggio 1997 -- SAN MARINO
ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
In vigore: 21.10.1997
STATO GEORGIA.
15 maggio 1997 -- ROMA
ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
In vigore: 01.06.2000
STATO UCRAINA.
3 febbraio 1998 -- KIEV
ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
In vigore: 26.01.2000
STATO LITUANIA.
18 maggio 1998 -- ROMA
ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
In vigore: 12.05.2000
STATO FEDERAZIONE RUSSA.
16 marzo 1999 -- MOSCA
ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA, CON PROTOCOLLO
In vigore: 27.07.2001
ELENCO DEGLI ACCORDI TRA ITALIA E KAZAKHSTAN
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE.
LUOGO-DATA
ALMA ATA - MOSCA .
12.06.1992 - 21.08.1992.
IN VIGORE SI 21.08.1992
TITOLO DICHIARAZIONE SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.09.1994.
IN VIGORE SI 22.09.1994
TITOLO PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.09.1994.
IN VIGORE SI 22.09.1994
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.09.1994.
IN VIGORE SI 22.09.1994
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.09.1994.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 172 DEL 12.03.1996
IN VIGORE SI 12.07.1996.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SCIENZA E DELLE TECNOLOGIE
LUOGO-DATA
ROMA.
22.09.1994.
IN VIGORE SI (presumibilmente)
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.09.1994.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 174 DEL 12.03.1996
IN VIGORE SI 26.02.1997
TITOLO TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE.
LUOGO-DATA
ALMATY.
05.05.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 364 DEL 13.10.1998
IN VIGORE SI 30.12.1998
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
LUOGO-DATA
ALMATY.
16.09.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 17 DEL 27.01.2000
IN VIGORE SI 1.05.2000
ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E MERCI
LUOGO-DATA
ROMA.
05.02.2003
|
||
|
KAZAKHSTAN[2] |
|
|
Cenni storici: |
Il nucleo originario della popolazione kazaka deriva dall’incrocio di tribù nomadi turche e mongole, stabilitesi nella regione nel 13° secolo: solo a tratti vi fu un potere politico unico, finché non avvenne l’annessione all’Impero zarista, nel 18° secolo. Nel 1936 il Kazakhstan divenne una delle Repubbliche socialiste sovietiche. Negli anni Cinquanta e Sessanta del XX° secolo fu incoraggiato l’insediamento di molti cittadini – per lo più russi – nella parte settentrionale del Paese, per mettere a coltura i grandi pascoli ivi esistenti (Programma agricolo “Terre vergini”): in tal modo, il preesistente equilibrio etnico venne modificato, e si giunse alla prevalenza numerica dei non kazaki. L’indipendenza del Kazakhstan (1991) contestuale alla dissoluzione dell’URSS convinse tuttavia molti non kazaki a lasciare il Paese, che attualmente ha uno dei problemi principali, tuttavia, proprio nello sviluppo di una compatta identità nazionale, accanto alla necessità di sfruttare appieno le grandi risorse energetiche nazionali, che non devono essere, ciononostante, l’unico volano economico. |
Superficie: |
2.717.300 kmq. |
Risorse naturali: |
grandi giacimenti di petrolio, gas naturale, carbone, minerali ferrosi, manganese, oro, uranio |
Popolazione: |
15.143.704 |
Tasso di crescita demografica: |
0,26% annuo |
Mortalità infantile: |
30,54 per mille nati vivi |
Aspettativa di vita: |
Anni 66 |
Gruppi etnici: |
Kazaki 53,4%, russi 30%, rom 2.5%, ucraini 3,7%, uzbeki 2,5%, tedeschi 2,4%, uiguri 1,4% (censimento 1999) |
Religioni: |
Musulmana 47%, russo-ortodossa 44%, protestante 2%, cattolica 5.6%, altre (per lo più musulmana) 0.4%, (2002) |
Lingue: |
Kazako (lingua di Stato), russo (lingua ufficiale degli affari correnti, detta anche “della comunicazione interetnica”) |
Forma di governo: |
Repubblica presidenziale (di tendenza autoritaria |
||
Capitale: |
Astana |
|
|
Divisioni amministrative: |
14 province e 3 città |
|
|
Costituzione: |
30 agosto 1995; emendata successivamente. |
|
|
Potere esecutivo: |
Capo dello Stato: Presidente Nursultan NAZARBAYEV
(dal 1° dicembre 1991) Il Governo è formato dal Partito del Presidente (OTAN) e da figure indipendenti. |
|
|
Potere legislativo: |
Il Parlamento è bicamerale, e si compone del Senato (39 seggi) e dell’Assemblea nazionale (77 seggi). Il Senato conta 7 membri di nomina presidenziale, mentre gli altri sono designati, due per ciascuna, dalle assemblee locali delle 14 province, della capitale e di Almaty. I componenti
dell’Assemblea nazionale sono eletti a suffragio universale per cinque anni. ASSEMBLEA NAZIONALE Partito della patria (OTAN) 42 s. Blocco dei lavoratori della terra e dell’industria 11 s. Raggruppamento ASAR 4 s. Partito del sentiero luminoso 1 s. Partito democratico 1 s. Indipendenti 18 s. |
|
|
Cenni sull’economia: |
Il Kazakhstan, la più estesa delle repubbliche della ex URSS dopo la Russia, possiede riserve enormi di combustibili fossili, così come importanti giacimenti di altri minerali e metalli. Inoltre è un grande produttore agricolo (bestiame e grano). Il settore industriale del Kazakhstan si fonda sull'estrazione e la lavorazione di queste risorse naturali, ma anche su un promettente comparto meccanico specializzato in macchine per l’edilizia e per l’agricoltura, nonché in alcune branche dell’industria militare. Il disfacimento dell'URSS nel dicembre 1991 ed il crollo nella richiesta dei prodotti tradizionali dell’industria pesante del Kazakhstan ha provocato una contrazione di breve durata dell'economia, con un picco negativo nel 1994. Nel triennio 1995-97 il programma di riforma economica e le privatizzazioni hanno registrato un’accelerazione, con conseguente sensibile spostamento di ricchezza nel settore privato. Nel triennio 2000-2002 la crescita si è mantenuta attorno al 10 per cento annuo, particolarmente grazie al settore dell'energia, ma anche alla riforma economica, a raccolti favorevoli e agli investimenti esteri. L'apertura dell’oleodotto del Caspio nel 2001, che collega il giacimento di petrolio di Tengiz nel Kazakhstan occidentale al Mar Nero, ha notevolmente elevato le capacità di esportazione di greggio. Il paese ha intrapreso una politica industriale destinata a diversificare l'economia, sfuggendo all’eccesso di dipendenza dal settore petrolifero mediante lo sviluppo dell’industria leggera, e diminuendo parallelamente il peso degli investimenti e del personale stranieri. E’ opportuno ricordare che il Governo kazako è impegnato in forti controversie con molte imprese petrolifere straniere in merito agli accordi di concessione. Non va inoltre dimenticato che il Paese registra anche diverse difficoltà nella gestione dell’ambiente, poiché siti precedentemente dedicati all’industria della difesa risultano contaminati da radiazioni o sostanze chimiche. Nelle città è forte l’inquinamento industriale, mentre la deviazione a scopo di irrigazione di due grandi affluenti del lago Aral provoca siccità, con l’affioramento di uno strato nocivo di pesticidi e sali naturali, che facilmente vengono trasportati a distanza dalle tempeste di polvere. Infine, anche il mar Caspio presenta un elevato tasso di inquinamento. Mette infine conto ricordare che dal punto di vista dei traffici illegali, più che per le coltivazioni – pur non insignificanti – di cannabis, il Kazakhstan ha una posizione-chiave per i collegamenti fra le zone di produzione di droga del sud-ovest dell’Asia e i mercati della Russia e del resto d’Europa. |
PIL: |
105,5 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Tasso di crescita reale del PIL: |
9,2% (stime 2003) |
PIL pro-capite |
6.300 dollari USA (stime 2003) |
Composizione settoriale del PIL: |
agricoltura: 7,7% |
Tasso di inflazione: |
6,6% (stime 2003) |
Distribuzione settoriale della forza-lavoro: |
agricoltura: 20% |
Tasso di disoccupazione: |
8,8% (stime 2003) |
Debito pubblico: |
15,5% del PIL (2003) |
Tasso di crescita della produzione industriale: |
8,8% (stime 2003) |
Esportazioni |
12,72 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Importazioni: |
8,62 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Debito estero: |
24,45 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Moneta: |
tenge (KZT); tenge per 1 dollaro USA = 149,5 (2003) |
Spese militari in % sul PIL: |
0,9% |
KAZAKHSTAN: PRINCIPALI CARICHE DI Stato e di Governo
Presidente |
Nursultan NAZARBAYEV |
Presidente del Senato |
Nurtay ABYKAYEV |
Presidente della Camera |
Ural MUKHAMEDZHANOV |
Primo Ministro |
Daniyal AKHMETOV |
Primo Vice Primo Ministro |
Akhmetzhan YESIMOV |
Vice Primo Ministro |
Birganim AYTIMOVA |
Vice Primo Ministro |
Karim MASIMOV |
Vice Primo Ministro |
Sauat MYNBAYEV |
Min. dell’agricoltura |
Serik UMBETOV |
Min. della cultura, dell’informazione e dello sport |
Yesetzhan KOSUBAYEV |
Min. della difesa |
Mukhtar ALTYNBAYEV, Gen. |
Min. dell’economia e della pianificazione finanziaria |
Kairat KELIMBETOV |
Min. dell’istruzione e della scienza |
Birganim AYTIMOVA |
Min. dell’energia e delle risorse naturali |
Vladimir SHKOLNIK |
Min. per la tutela dell’ambiente |
Aytkul SAMAKOVA |
Min. delle finanze |
Arman DUNAYEV |
Min. degli esteri |
Kasymzhomart TOKAYEV |
Min. della salute |
Yerbolat DOSAYEV |
Min. dell’industria e commercio |
Sauat MYNBAYEV |
Min. dell’interno |
Zautbek TURISBEKOV |
Min. della giustizia |
Georgiy KIM |
Min. del lavoro e della protezione sociale |
Gulzhana KARAGUSOVA |
Min. dei trasporti e delle comunicazioni |
Kazhmurat NAGMANOV |