XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Angola - A.C. 5588 | ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 718 | ||||||
Data: | 23/02/05 | ||||||
Abstract: | Scheda di sintesi; testo e iter al Senato del disegno di legge di ratifica; documentazione. | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con l’Angola A.C. 5588
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n. 718
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23 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0372
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
- III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
§ Pareri resi alla III Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- I Commissione (Affari costituzionali)
- VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
Relazione della III Commissione (Affari esteri emigrazione)
Documentazione
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Angola
§ Scheda Paese sull’Angola
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
C. 5588 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Luanda, 16 luglio 2002 |
Iter al Senato |
si |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ Trasmissione alla Camera |
3 febbraio 2005 |
§ annuncio |
7 febbraio 2005 |
§ assegnazione |
7 febbraio 2005 |
Commissione competente |
III (Affari esteri e comunitari) |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I, V, VII, X |
Oneri finanziari |
si |
L’Accordo sottoscritto dall'Italia e dall’Angola il 16 luglio 2002 a Luanda riguarda la cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, con l’intento di fornire un quadro organico complessivo per le attività in tali ambiti, anche alla luce dei progressi che l’Angola ha compiuto nel tempo a partire dalla fine della guerra civile.
L'Accordo, che reca disposizioni simili a quelle contenute in analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale, rientra nelle attività internazionali finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca e a rafforzare i legami di amicizia tra paesi, in una concezione della collaborazione culturale come strumento di politica estera.
L'accordo in esame si compone di un breve preambolo, di 25 articoli e di un Allegato.
L'articolo 1 impegna le Parti a promuovere la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, mentre l’articolo 2 incoraggia lo scambio di conoscenza dei rispettivi valori tradizionali.
L’articolo 3 prevede la cooperazione interuniversitaria attraverso la realizzazione di ricerche e lo scambio di docenti.
L’articolo 4 prevede che le Parti si attivino per promuovere l’insegnamento della lingua e della letteratura dell’altra Parte, sia nelle Università che nelle altre istituzioni scolastiche. E’ altresì prevista la collaborazione fra Archivi, Biblioteche e Musei (articolo 5).
Le Parti, se fra loro in accordo, potranno ricorrere all’intervento di Organismi internazionali per il finanziamento o l’attuazione di programmi derivanti dalla collaborazione prevista dall’Accordo in esame (articolo 6).
Gli articoli 7, 8 e 9, in materia di istruzione, prevedono la creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell’altra Parte, lo scambio di esperti e di informazioni e l’istituzione di borse di studio destinate a studenti, specialisti e laureati dell’altra Parte.
E’ prevista, dall’articolo 10, la collaborazione in campo editoriale che comporterà la traduzione e la pubblicazione di opere di saggistica e di narrativa.
E’ altresì promossa la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema (articolo 11), attraverso lo scambio di artisti, nonché la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi (articolo 12), attraverso lo scambio di materiali ed esperti.
Con l’articolo 13 le Parti si impegnano a collaborare per impedire e reprimere il traffico illegale di opere d’arte, di beni culturali, di mezzi audiovisivi e altri oggetti di valore.
L’Accordo favorisce lo scambio di informazioni nei settori dello sport e della gioventù e lo scambio di esperienze nell’ambito dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articoli 14 e 15).
Gli articoli 16 e 17, dedicati alla cooperazione scientifica e tecnologica, prevedono la collaborazione tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi, in particolare sui temi ambientali. Sono previsti scambi di esperti, di informazioni e di documentazione, nonché la stipula di accordi tra Università ed enti di ricerca.
La collaborazione tra le Parti si svolgerà anche nel campo archeologico e della valorizzazione del patrimonio culturale. In tale ambito, che porterà ad una collaborazione anche nel settore turistico, sono espressamente previste missioni di studio (articolo 18).
In base all’articolo 19, ciascuna Parte si impegna a facilitare la circolazione di persone e cose necessari per l’attuazione dell’Accordo.
In materia di tutela dei diritti della proprietà intellettuale, l’articolo 20 prevede che i governi delle due Parti e le società di gestione collaborino al fine di promuovere la cooperazione in tale settore. L’articolo rinvia poi all’Allegato all’Accordo, che specifica nel dettaglio i termini della collaborazione in materia di proprietà intellettuale.
L’articolo 21 istituisce una Commissione mista allo scopo di monitorare lo stato di attuazione della cooperazione oggetto dell’Accordo.
Con l’articolo 22 le Parti si impegnano a non divulgare a terzi informazioni ricevute dall’altra Parte senza il consenso di quest’ultima.
Le controversie eventualmente sorte verranno risolte, in base all’articolo 23, per le vie diplomatiche.
Tramite le vie diplomatiche, inoltre, l’Accordo potrà essere modificato (articolo 24).
L’articolo 25, infine, reca le clausole di rito finali dell’Accordo, la cui durata è illimitata, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all’altra Parte.
Dell’Accordo in esame fa parte integrante un Allegato in materia di proprietà intellettuale.
L’Allegato chiarisce innanzitutto che le Parti si impegnano per garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale e che, a tal fine, si obbligano a notificarsi ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale e le opere tutelate dal diritto d’autore realizzati nell’ambito dell’Accordo.
L’Allegato definisce poi il campo di applicazione, precisando che alla locuzione “proprietà intellettuale” viene attribuito il medesimo significato ad essa attribuito dalla Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, fatta a Stoccolma il 14 luglio 1967[1] e che, ai fini dell’Accordo, sono inclusi gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale connessi al commercio (ADPIC), di cui all’Allegato 1C [2] dell’accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio.
L’Allegato definisce inoltre la ripartizione dei diritti tra le Parti e disciplina la tutela delle informazioni “confidenziali di lavoro”.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra Italia e Angola del 16 luglio 2002.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo [3], che sono valutati in 274.070 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e in 294.390 euro annui a decorrere dal 2007. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica presentato al Senato (A.S. 3038) fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti dall’attuazione dell’Accordo, riconducibili, tra l’altro:
§ allo scambio di esperti, docenti e ricercatori universitaria (artt. 3, 5, 16, 17 e 18 dell’Accordo);
§ alla costituzione di una cattedra e l’assunzione di un docente angolano in Italia (art. 4);
§ all’invio in Angola di tre funzionari del Ministero dell’istruzione per favorire la collaborazione nel campo dell’istruzione scolastica (art. 8);
§ alla concessione di borse di studio a studenti angolani (art. 9);
§ alla traduzione e pubblicazione di opere italiane (art. 10);
§ allo svolgimento di iniziative nel settore artistico (art. 11);
§ alla concessione di indennità mensili a studenti e ricercatori angolani che partecipino a soggiorni scientifici e tecnologici in Italia (artt. 16 e 17);
§ alla collaborazione nei settori dell’archeologia e del restauro (art. 18);
§ alla partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista (art. 21).
La relazione tecnica precisa altresì che l’onere annuo a carico del bilancio dello Stato è da iscrivere, annualmente, per 101.100 euro nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per 2.551 euro nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per la restante quota in quello del Ministero degli Affari esteri.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Oltre alla relazione tecnica, il ddl di autorizzazione alla ratifica è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
N. 5588
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3038) presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) con il ministro delle comunicazioni (GASPARRI) con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) e con il ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 febbraio 2005
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disegno di legge ¾¾¾ |
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 274.070 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 294.390 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3038
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) col Ministro delle comunicazioni (GASPARRI) col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MORATTI) e col Ministro per i beni e le attività culturali (URBANI) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2004 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola si propone di fornire un quadro organico per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico già in atto tra i due Paesi.
Infatti i rapporti tra Italia e Angola sono stati assai intensi fin dall’indipendenza del Paese, e sempre caratterizzati da una spiccata solidarietà da parte italiana fin dal periodo della lotta per la decolonizzazione. L’Angola, dopo una situazione di quasi costante guerra civile, che l’ha devastata per ben 25 anni, è entrata in una fase nuova scaturita dalla firma nel 2002 del Memorandum d’intesa tra le forze armate angolane e le forze militari dell’Uniao Nacional Indipendencia Total Angola (UNITA), che ha lasciato intravedere l’irreversibilità del processo di pace, pur attraverso un difficile percorso verso una vera pacificazione nazionale.
Il 26 agosto 2002 si riuniva la Commissione congiunta incaricata di definire le questioni ancora pendenti del Protocollo di Lusaka del 1994 e composta dal Governo, dall’UNITA, dalle Nazioni Unite e dalla Troika di osservatori (Portogallo, Russia e Stati Uniti).
Alla luce di tali sviluppi, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha deciso nel dicembre 2002 di rimuovere il regime delle sanzioni imposte all’UNITA nel 1993, decisione che ha portato la stessa Presidenza dell’Unione europea (UE) a presentare un progetto di «Posizione Comune», approvato nel gennaio 2003, per abolire il corrispondente regime di sanzioni UE.
In questa prospettiva si è arrivati alla firma, nel marzo 2002, di un Accordo per il sostegno istituzionale della pubblica amministrazione angolana, finanziato con circa tre milioni di euro e la cui esecuzione è stata affidata all’United Nations - Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA); è stata convocata nello stesso anno a Roma una riunione bilaterale di verifica del programma di cooperazione e si è inoltre concluso positivamente il negoziato per l’entrata in vigore dell’Accordo sulla protezione degli investimenti con lo Stato italiano, firmato a Roma nel 1997, che consente di poter contare su un valido strumento operativo per incrementare la nostra presenza economico-commerciale in Angola.
In mancanza di un Istituto italiano di cultura, la nostra rappresentanza diplomatica a Luanda programma e realizza direttamente una serie di attività culturali, comprendenti corsi di lingua italiana in collaborazione con l’Università di Luanda «Agostino Neto» (livello iniziale ed avanzato), conferenze, rassegne cinematografiche e manifestazioni musicali e teatrali. Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo rilancio delle relazioni culturali tra i due Paesi, e le attività programmate dall’Ambasciata hanno finora registrato un incoraggiante successo presso la società civile locale.
L’Accordo di cooperazione culturale tra l’Italia e l’Angola individua i princìpi ed i settori nel cui ambito dovrà essere attuata la collaborazione artistica, culturale, dell’educazione e dello sport, citando quali prioritari: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e persone nei rispettivi Paesi.
Negli articoli 1 e 2, dopo il preambolo, si esplicita la volontà delle due Parti di incoraggiare la cooperazione nell’ambito culturale, scientifico e tecnologico e di migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi;
l’articolo 3 propone di favorire i contatti e la cooperazione tra istituzioni accademiche attraverso lo scambio di docenti e ricercatori e ricerche congiunte;
l’articolo 4 prevede l’istituzione di cattedre e lettorati al fine di favorire l’insegnamento della lingua e letteratura dell’altra Parte contraente nelle proprie Università e in altri Istituti di istruzione superiore;
l’articolo 5 prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, da attuare attraverso lo scambio di materiale, di banche dati, di esperti;
l’articolo 6 consente la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento per l’attuazione dei programmi derivanti dal presente Accordo;
l’articolo 7 consente alle due Parti, sulla base della reciprocità, di poter creare proprie istituzioni culturali e scolastiche;
l’articolo 8 prevede la collaborazione nel campo dell’istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche;
con l’articolo 9 le due Parti si impegnano ad offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell’altra Parte, mediante la programmazione prevista nell’articolo 21;
gli articoli 10, 11 e 12 impegnano le due Parti contraenti alla collaborazione reciproca in vari settori culturali, in particolare nel settore editoriale, nei settori della musica, danza, arti visive, teatro e cinema e radiotelevisivo;
l’articolo 13 impegna le competenti amministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e reprimere, attraverso l’adozione di idonee misure, l’importazione, l’esportazione ed il traffico illegale di opere d’arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore;
l’articolo 14 prevede anche una collaborazione nei settori dello sport e della gioventù;
l’articolo 15 impegna le due Parti ad incoraggiare lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose;
l’articolo 16 riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell’ambiente, che si concretizza attraverso visite di esperti dei due Paesi, scambio di informazioni e documentazione, organizzazione di seminari, conferenze e mostre, studi e progetti di ricerca comuni ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell’ambito delle finalità dell’Accordo;
l’articolo 17, al fine di avviare la cooperazione scientifica e tecnologica, consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali;
l’articolo 18 intende favorire la collaborazione delle due Parti anche nei settori dell’archeologia, antropologia e scienze affini, della valorizzazione, conservazione e recupero del patrimonio culturale, anche a fini turistici, ed impegna le Parti contraenti a permettere nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi nei suddetti settori;
l’articolo 19 impegna le Parti a facilitare nel proprio territorio, l’ingresso, la permanenza e l’uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell’altra Parte che siano previsti nell’ambito delle attività indicate nel presente Accordo;
l’articolo 20 individua un ulteriore settore che vede le due Parti impegnate nella reciproca collaborazione: la protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni governative e società di gestione; tale materia viene ulteriormente sviluppata e approfondita nell’Allegato all’Accordo;
l’articolo 21 prevede l’istituzione di una Commissione mista ai fini dell’attuazione dell’Accordo, da convocare periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, ed alternativamente a Roma ed a Luanda al fine di discutere i programmi esecutivi pluriennali;
l’articolo 22 vincola le Parti a non divulgare ad uno Stato terzo nessun documento o informazione senza previo accordo dell’altra Parte;
l’articolo 23 stabilisce che ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta amichevolmente con negoziati attraverso i canali diplomatici;
l’articolo 24 stabilisce che l’Atto internazionale potrà essere modificato in qualsiasi momento, con reciproco consenso, per via diplomatica e dispone che le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l’entrata in vigore dell’Accordo;
l’articolo 25 stabilisce che il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione dell’ultima notifica con cui le Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’approvazione dell’Accordo.
Le Parti Contraenti hanno infine convenuto di corredare l’Accordo in parola con un Allegato che ne integra e sviluppa determinati aspetti: in particolare l’articolo 20 riguardante la tutela e la protezione della proprietà intellettuale.
Nell’Allegato le Parti si impegnano a notificare tempestivamente ogni invenzione, modello industriale, disegno, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d’autore, nell’ambito dell’Accordo quadro; inoltre le Parti definiscono il campo di applicazione (paragrafo 1) delle disposizioni sulla proprietà intellettuale e la ripartizione dei diritti (paragrafo 2) che ne risultano.
Nella redazione dell’Allegato le Parti contraenti hanno convenuto di attribuire alla «proprietà intellettuale» il significato indicato nell’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e rqtificata ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 424; sono inoltre inclusi i diritti tutelati dall’Accordo relativamente agli Aspetti di proprietà intellettuale connessi al commercio (ADPIC).
Il paragrafo 3 dell’Allegato definisce le «informazioni confidenziali di lavoro» e impegna le Parti alla loro tutela in conformità con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti.
L’attuazione dell’Accordo in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l’Italia e l’Angola comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:
Articoli 3, 5, 16, 17 e 18:
Allo scopo di migliorare la collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dei musei e del restauro, viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:
N. 4 docenti o ricercatori per 10 giorni:
spesa giornaliera per vitto e alloggio
(euro 93 x 10 giorni x 3 persone) euro 2.790
N. 1 esperto nel settore dei musei per 7 giorni:
spesa per vitto e alloggio
(euro 93 x 7 giorni x 1 persona) euro 651 (MBAC)
N. 1 esperto nel settore del restauro musei per 7 giorni:
spesa per vitto e alloggio
(euro 93 x 10 giorni x 1 persona) euro 930
Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti, (articoli 3, 5, 7, 17 e 18) si prevede che l’Italia possa inviare in Angola n. 15 unità: tredici docenti o ricercatori, un esperto nel settore dei musei ed un esperto nel settore del restauro. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificabili:
spese di viaggio:
biglietto aereo andata - ritorno Roma-Lunada (euro 1.900 x 15 persone) euro 28.500
Totale onere (articoli 3, 5, 16, 17 e 18) euro 32.871
Di detto onere, l’importo di euro 2.551 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da assegnare alla Direzione generale dei musei.
Peraltro, l’importo di euro 5.700 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Articolo 4:
Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana, si prevede la costituzione di una cattedra in Angola, l’assunzione di un docente angolano in Italia l’apporto di contributi per corsi di formazione per i docenti angolani, nonché l’acquisto di libri e materiale audiovisivo. I relativi oneri sono così suddivisi:
(euro 20.000 x 1 cattedra x 1 anno) euro 20.000
(euro 7.750 x 1 docente x 1 anno) euro 7.750
contributo per corsi di formazione per docenti angolani euro 5.000
acquisto di libri e materiale audiovisivo euro 5.000
Totale onere (articolo 4) euro 37.750
Articolo 8:
Allo scopo di favorire la collaborazione nel campo dell’istruzione scolastica e la reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, viene prevista la seguente spesa: invio in Angola di tre funzionari del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 5 giorni; sulla base del calcolo indicato all’articolo 21, il relativo onere è così suddiviso:
Spese di missione:
pernottamento
(euro 129 al giorno x 3 persone x 5 giorni) euro 1.935
diaria giornaliera
(euro 152 al giorno x 3 persone x 5 giorni) euro 2.280
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata - ritorno Roma-Luanda (euro 3.500 x 3 persone = euro 10.500 + euro 525 quale maggiorazione del 5 per cento) euro 11.025
Totale onere (articolo 8) euro 15.240
Detta spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Articolo 9:
Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti angolani, si prevede che l’Italia possa assegnare ogni anno 16 borse di studio, ciascuna per euro 774,68; la relativa spesa è così quantificabile:
borse di studio
(euro 774,68 x 1 persona x 16 borse) euro 12.394,88
spese di assicurazione
(euro 25,82 x 16 borse) euro 413,12
Totale onere (articolo 9) euro 12.808
Articolo 10:
Al fine di promuovere la collaborazione nel settore editoriale e per favorire le traduzioni e le pubblicazioni dei libri italiani, viene prevista una spesa quantificata in euro 5.000.
Totale onere (articolo 10) euro 5.000
Articolo 11:
Allo scopo di promuovere le inizitive nei settori del teatro, del cinema, della musica e della danza, e per la organizzazione di apposite mostre e rassegne, si prevedono i seguenti oneri annui, così suddivisi:
iniziative nel settore del teatro, del cinema, della musica e della danza euro 10.000
mostre nei settori artistici euro 10.000
rassegne euro 5.000
Totale onere (articolo 11) euro 25.000
Articoli 16 e 17:
Allo scopo di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per gli studenti e ricercatori angolani che partecipano ai soggiorni scientifici e tecnologici in Italia.
La relativa spesa è così quantificabile:
indennità per soggiorni di lunga durata
(euro 1.300 x 1 mese x 10 persone) euro 13.000
indennità per soggiorni di breve durata
(euro 93 x 10 giorni x 10 persone) euro 9.300
indennità per soggiorni di breve durata
(euro 155 x 20 giorni x 20 persone) euro 3.100
Viene altresì previsto un contributo per sostenere le attività di ricerca congiunta, nonché l’organizzazione di seminari nei settori scientifici e tecnologici. La relativa spesa è quantificata in euro 30.000.
euro 30.000
Allo scopo di favorire la collaborazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di realizzare specifici progetti rivolti all’addestramento, alla formazione ed all’aggiornamento nei settori scientifici. La relativa spesa viene quantificata in euro 70.000.
euro 70.000
Totale onere (articoli 16 e 17) euro 125.400
Di detto onere, l’importo di euro 70.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Articolo 18:
Al fine di favorire la collaborazione nei settori dell’archeologia, antropologia e scienze affini, nonché della conservazione e restauro del patrimonio culturale, in Angola, si prevede l’apporto di un contributo da parte italiana.
La relativa spesa viene quantificata in euro 20.000.
Totale onere (articolo 18) euro 20.000
Articolo 21:
Per l’esame dei programmi operativi, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente a Luanda ed a Roma. Nell’ipotesi dell’invio in missione di quattro funzionari (di cui due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) per un periodo di cinque giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento
(euro 129 al giorno x 4 persone x 5 giorni) euro 2.580
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 113, cui si aggiungono euro 34, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l’importo complessivo di euro 147 viene ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 109 + euro 43 quale quota media per contributi previdenziali, assistenzili ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = euro 152 x 4 persone x 5 giorni) euro 3.040
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata - ritorno Roma-Luanda (euro 3.500 x 4 persone = euro 14.000 + euro 700 quale maggiorazione del 5 per cento) euro 14.700
Totale onere (articolo 21) euro 20.320
Di detto onere, l’importo di euro 10.160 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2004 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione dei sottoindicati Ministeri, è il seguente:
Ministero per i beni e le attività culturali euro 2.551
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca euro 101.100
Il restante importo viene iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2004 2005 2006
Articoli 3, 5, 16, 17, 18 euro 32.871 euro32.871 euro 32.871
Articolo 4
euro37.750 euro37.750 euro37.750
Articolo 8
euro15.240 euro15.240 euro15.240
Articolo 9
euro12.808 euro12.808 euro12.808
Articolo 10
euro5.000 euro5.000 euro5.000
Articolo 11
euro25.000 euro25.000 euro25.000
Articoli 16, 17
euro125.400 euro125.400 euro125.400
Articolo 18
euro20.000 euro20.000 euro20.000
Articolo 21
euro20.320 euro20.320
Totali euro294.389 euro274.069 euro294.389
In cifra tonda euro294.390 euro274.070 euro294.390
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, agli accordi tra le università, alla concessione delle borse di studio ed indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche e per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della formazione e della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
Analisi tecnico-normativa
a) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
Il ricorso ad una legge si rende necessario perché l’Accordo in questione comporta oneri finanziari, così ricadendo nelle ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione.
L’Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né vi sono problematiche di compatibilità con l’ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
In conclusione, l’Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta, oltre all’autorizzazione parlamentare di ratifica ed all’ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno. Tuttavia, esso comporterà la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo quali, ad esempio, Protocolli esecutivi destinati a dare puntuale e completa attuazione alle disposizioni contenute nell’Accordo.
b) Elementi di drafting e linguaggio normativo.
L’Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente tra Italia e Angola, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
Le attività previste nell’Accordo (scambio di lettorati per l’insegnamento delle rispettive lingue e culture, di esperti bibliotecari, archivisti, museografi; di specialisti cinematografici, di docenti universitari e ricercatori, offerta di simposi, conferenze e seminari, e la concessione di borse di studio) rientrano tra quelle istituzionali del Ministero degli affari esteri, nonché degli altri Ministeri coinvolti (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero per i beni e le attività culturali) e quindi non richiedono l’introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.
Le stesse iniziative non prevedono in linea di massima il coinvolgimento di enti privati con la sola eccezione dell’organizzazione e dell’allestimento di eventi artistici, che potrebbero essere affidati ad enti e associazioni private
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002. Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 25 dell’Accordo stesso. Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 294.390 per l’anno 2004, di euro 274.070 per l’anno 2005 e di euro 294.390 a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
mercoledì 20 OTTOBRE 2004
205a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(3038) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell' Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002
(Esame)
Introduce l’esame il relatore Calogero SODANO (UDC) evidenziando che l’accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola si propone di fornire un quadro organico per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico già in atto tra i due paesi.
Infatti, i rapporti tra Italia e Angola sono stati assai intensi fin dall’indipendenza del paese e sempre caratterizzati da una spiccata matrice di solidarietà da parte italiana fin dal periodo della lotta per la decolonizzazione.
L’Angola, dopo una situazione di quasi costante guerra civile, che l’ha devastata per ben 25 anni, è entrata in una fase nuova scaturita dalla firma nel 2002 del Memorandum d’intesa tra le forze armate angolane e le forze militari dell’Uniao Nacional Indipendencia Total Angola (UNITA), che ha lasciato intravedere l’irreversibilità del processo di pace, pur attraverso un difficile percorso verso una vera pacificazione nazionale. Il 26 agosto 2002 si riuniva la Commissione congiunta incaricata di definire le questioni ancora pendenti del Protocollo di Lusaka del 1994 e composta dal Governo, dall’UNITA, dalle Nazioni Unite e dalla troika di osservatori.
Alla luce di tali sviluppi, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha deciso nel dicembre 2002 di rimuovere il regime delle sanzioni imposte all’UNITA nel 1993, decisione che ha portato la stessa Presidenza dell’Unione europea (UE) a presentare un progetto di «Posizione Comune», approvato nel gennaio 2003, per abolire il corrispondente regime di sanzioni UE.
In questa prospettiva si è arrivati alla firma, nel marzo 2002, di un accordo per il sostegno istituzionale della pubblica amministrazione angolana, finanziato con circa tre milioni di euro e la cui esecuzione è stata affidata all’United Nations - Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA). Nello stesso anno a Roma è stata convocata una riunione bilaterale di verifica del programma di cooperazione e si è inoltre concluso positivamente il negoziato per l’entrata in vigore dell’Accordo sulla protezione degli investimenti con lo Stato italiano, firmato a Roma nel 1997, che consente di poter contare su un valido strumento operativo per incrementare la nostra presenza economico-commerciale in Angola.
Ricorda quindi che in mancanza di un Istituto italiano di cultura, la rappresentanza diplomatica italiana a Luanda programma e realizza direttamente una serie di attività culturali, comprendenti corsi di lingua italiana in collaborazione con l’Università di Luanda «Agostino Neto», conferenze, rassegne cinematografiche e manifestazioni musicali e teatrali.
Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo rilancio delle relazioni culturali tra i due Paesi, e le attività programmate dall’Ambasciata hanno finora registrato un incoraggiante successo presso la società civile locale. L’accordo di cooperazione culturale in ratifiche individua i principi ed i settori nel cui ambito dovrà essere attuata la collaborazione artistica, culturale, dell’educazione e dello sport, citando quali prioritari: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e persone nei rispettivi paesi.
Passando quindi ad illustrare le disposizioni più rilevanti dell'accordo, l’oratore sottolinea l’articolo 4 che prevede l’istituzione di cattedre e lettorati al fine di favorire l’insegnamento della lingua e letteratura dell’altra Parte contraente nelle proprie Università e in altri Istituti di istruzione superiore. L'articolo 6 consente la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento per l’attuazione dei programmi derivanti dal presente Accordo.
L’articolo 7 consente alle due Parti, sulla base della reciprocità, di poter creare proprie istituzioni culturali e scolastiche. Con l’articolo 9 le due Parti si impegnano ad offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell’altra Parte, mediante la programmazione prevista nell’articolo 21.
Cita quindi anche l’articolo 13 che impegna le competenti amministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e reprimere, attraverso l’adozione di idonee misure, l’importazione, l’esportazione ed il traffico illegale di opere d’arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
Evidenzia la rilevanza dell’articolo 15 che impegna le due Parti ad incoraggiare lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.
L’articolo 17, al fine di avviare la cooperazione scientifica e tecnologica, consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Rileva che, come di consueto per tale tipologia di accordi, l'articolo 21 prevede l’istituzione di una Commissione mista ai fini dell’attuazione dell’Accordo, da convocare periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, ed alternativamente a Roma ed a Luanda al fine di discutere i programmi esecutivi pluriennali.
Le Parti Contraenti hanno infine convenuto di corredare l’Accordo in parola con un Allegato che ne integra e sviluppa determinati aspetti: in particolare l’articolo 20 riguardante la tutela e la protezione della proprietà intellettuale. In particolare, il paragrafo 3 dell’Allegato definisce le «informazioni confidenziali di lavoro» e impegna le Parti alla loro tutela in conformità con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti.
In conclusione, per il potenziamento e lo sviluppo delle relazioni culturali tra i due paesi e per favorire ulteriore supporto alla diffusione capillare della cultura italiana in loco, ma anche per facilitare la conoscenza della cultura di uno dei Paesi africani più lungamente aggravati dal peso di guerre intestine, auspica, una pronta ratifica dell'Accordo.
Il sottosegretario Margherita BONIVER, dopo aver ringraziato il relatore per la completezza dell’esposizione, auspica la pronta ratifica dell’Accordo il quale, per il suo ampio margine di azione, appare in grado di consolidare efficacemente i rapporti bilaterali tra i due paesi.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 12 ottobre 2004
202a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,40.
(3038) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell' Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNALBO'(AN) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a fornire un quadro organico alle iniziative di collaborazione in ambito culturale, artistico e scientifico già in atto tra l'Italia e la Repubblica dell'Angola. Osserva che non emergono profili problematici di carattere costituzionale, proponendo, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.
Concorda la Sottocommissione.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDì 19 ottobre 2004
377a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,30.
(3038) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’ Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire ulteriori chiarimenti, rispetto alle indicazioni riportate nella relazione tecnica, in merito agli oneri derivanti dallo scambio di esperti, docenti e ricercatori (precisando, in particolare, se si tratti di accogliere annualmente 5 o 6 unità interessate) per le attività di cui agli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell’accordo oggetto del disegno di legge, nonché per l’accoglienza di 20 ricercatori o studenti angolani per 20 giorni, nell’ambito delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica di cui agli articoli 16 e 17, che sembrano sottostimati di circa 60 mila euro. Rileva altresì la necessità di acquisire chiarimenti sulle modalità di copertura di eventuali oneri derivanti da modifiche apportate all’accordo ai sensi dell’articolo 24 nonché dalla creazione delle istituzioni culturali di cui all’articolo 7, dalla collaborazione e dallo scambio di esperti in materia di attività radiotelevisive, ai sensi dell’articolo 12, dagli scambi nei settori dello sport, della gioventù e dei diritti umani, richiamati agli articoli 14 e 15, e dalla disciplina sulla ripartizione di diritti e introiti in materia di proprietà intellettuale recata dall’allegato cui rinvia l’articolo 20.
In relazione all’articolo 21 dell’accordo, posto che lo stesso prevede la costituzione di una Commissione mista che si riunirà alternativamente nei due paesi, riscontra l’esigenza di acquisire conferma che i componenti, per parte italiana, non superino il numero di quattro funzionari indicati nella relazione tecnica e che la prima riunione all’estero si tenga nel 2004 (ovvero nel 2006, ove il disegno di legge non venga approvato entro la fine del corrente esercizio finanziario), al fine di evitare un disallineamento dell’onere rispetto alla copertura, nonché acquisire chiarimenti circa l’eventualità di riunioni straordinarie nel 2005 e le conseguenti modalità di copertura.
In merito alla clausola di copertura finanziaria dell’articolo 3, comma 1, che pone l’onere derivante dall’attuazione del provvedimento a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2004-2006, rileva infine che, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 vi è una sovrapposizione dei nuovi fondi speciali con quelli vigenti. Poiché, quindi, gli oneri che ricadono negli esercizi successivi al 2004 fanno riferimento anche ai nuovi fondi speciali, non ancora approvati in via definitiva, osserva la necessità di valutare se l’approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell’iter del disegno di legge finanziaria 2005 possa garantire la disponibilità delle risorse necessarie a partire dall’esercizio finanziario 2005.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente di non avere osservazioni da formulare sul testo in esame, a condizione che venga aggiornata la clausola finanziaria di cui all’articolo 3, spostando la decorrenza delle autorizzazioni di spesa e della relativa copertura dal bilancio triennale 2004-2006 a quello 2005-2007. Precisa, altresì, che l’approvazione del provvedimento in esame resta comunque subordinata alla conferma della sussistenza delle risorse del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri, richiamate a copertura, in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2005.
Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle indicazioni del Governo, osserva tuttavia la necessità di approfondire anche le ulteriori questioni segnalate dal relatore, per cui propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDì 20 OTTOBRE 2004
378a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(3038) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell' Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell’esame e conclusione. Parere non ostativo con osservazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, replicando alle osservazioni esposte dal relatore nella precedente seduta, conferma la quantificazione dell’onere indicato nella relazione tecnica e relativo al previsto scambio di cinque esperti, ricercatori e docenti (in attuazione degli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell’Accordo), precisando che la previsione di spesa relativa alle 20 unità angolane (articoli 16 e 17) che frequenteranno in Italia i previsti corsi di formazione scientifica, con gli indicati soggiorni di breve e lunga durata, si basa sui dati forniti dal Ministero degli affari esteri a seguito delle intese raggiunte con il Paese contraente. Segnala, inoltre, che non vengono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in relazione alla possibilità di apportare eventuali modifiche all’Accordo (articolo 24) e che, qualora si verifichi nel prosieguo tale ipotesi e venga modificato l’attuale quadro normativo, sarà necessario predisporre un apposito provvedimento legislativo per la copertura dei relativi oneri. Per quanto riguarda l’articolo 7, segnala che esso riveste carattere del tutto programmatico e non necessita di alcuna quantificazione della spesa. In relazione alla disposizione prevista all’articolo 12, fa poi presente che essa riguarda la collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi dei rispettivi Paesi e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Per quanto riguarda l’articolo 14, relativo all’intervento per lo sport e la gioventù, rileva che esso non prevede, allo stato attuale, alcuna spesa per il bilancio dello Stato: detta disposizione, infatti, ha carattere del tutto programmatico. Peraltro, l’eventuale intervento per la tutela dei diritto umani e delle minoranze etniche, previsto all’articolo 15, esula dalla quantificazione della spesa prevista per il presente accordo. Infatti, qualora vengano previste iniziative in tale settore, si provvederà con gli stanziamenti già autorizzati allo scopo dalle specifiche Convenzioni ed Accordi internazionali in vigore per detta materia. In merito alla partecipazione alle riunioni della Commissione mista, prevista dall’articolo 21, conferma il numero di quattro funzionari italiani e che la prima riunione si terrà a Luanda nell’anno 2007. In relazione all’esame del provvedimento, che viene discusso per la prima volta, fa presente, altresì, che si rende opportuno aggiornare la clausola finanziaria di cui all’articolo 3 con la decorrenza dell’onere dall’anno 2005 e l’imputazione della spesa al bilancio triennale 2005-2007, segnalando, infine, che il provvedimento in esame resta subordinato alla preventiva approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2005. Conferma, tuttavia, in alternativa, l’impegno del Governo ad assicurare un iter sollecito del provvedimento in esame al fine di giungere alla sua approvazione definitiva entro la fine del corrente esercizio finanziario.
Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, tenuto altresì conto dei criteri convenuti dalla Commissione bilancio, nella seduta di ieri, in merito alla valutazione dei provvedimenti (e, segnatamente, dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali) esaminati in pendenza della sessione di bilancio in Parlamento, e stante l’impegno assunto dal Governo ad adoperarsi per un rapido iter del provvedimento in esame, tale da assicurare la sua approvazione prima della chiusura del corrente esercizio finanziario, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:
- che gli oneri indicati nella relazione tecnica e relativi al previsto scambio di cinque esperti, docenti e ricercatori, di cui agli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell’Accordo oggetto del provvedimento, nonché all’accoglienza di venti studenti o ricercatori angolani, di cui agli articoli 16 e 17, risultino correttamente quantificati;
- che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3;
- che la prima riunione in Angola della Commissione mista, di cui all’articolo 21 dell’Accordo, avverrà nel 2007 e che alle riunioni di tale Commissione partecipino fino a quattro funzionari italiani;
- che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.”.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di concordare con tale proposta.
La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDì 12 OTTOBRE 2004
62a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 3a Commissione:
(3038) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002: parere favorevole.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 1° FEBBRAIO 2005
416a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,25.
(3038-A) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell' Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002
(Parere all’Assemblea. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il relatore TAROLLI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione, in occasione dell’esame per la Commissione di merito nell’anno 2004, ha già reso parere di nulla osta sul suddetto provvedimento, con i seguenti presupposti: che gli oneri indicati nella relazione tecnica e relativi al previsto scambio di cinque esperti, docenti e ricercatori, di cui agli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell’Accordo oggetto del provvedimento, nonché all’accoglienza di venti studenti o ricercatori angolani, di cui agli articoli 16 e 17, risultassero correttamente quantificati; che non vi fossero ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3; che la prima riunione in Angola della Commissione mista, di cui all’articolo 21 dell’Accordo, avvenisse nel 2007 e che alle riunioni di tale Commissione partecipassero fino a quattro funzionari italiani; che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restassero confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 fossero riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007. Al riguardo, essendo l’esercizio 2004 decorso senza che il provvedimento in esame venisse approvato in via definitiva, segnala che occorre chiarire preliminarmente in quali anni le riunioni della Commissione mista di cui all’articolo 21 dell’Accordo si terranno in Angola, riformulando in maniera corrispondente l’articolo 3, comma 1, al fine di aggiornare la decorrenza degli oneri al 2005 e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale 2005-2007, posto che gli accantonamenti richiamati a tal fine presentano adeguate disponibilità.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che la prima riunione della Commissione mista si terrà nel 2007 in Angola.
Su proposta del RELATORE la Sottocommissione conviene, pertanto, di formulare un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:
- che gli oneri indicati nella relazione tecnica e relativi al previsto scambio di cinque esperti, docenti e ricercatori, di cui agli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell’Accordo oggetto del provvedimento, nonché all’accoglienza di venti studenti o ricercatori angolani, di cui agli articoli 16 e 17, risultino correttamente quantificati;
- che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3;
- che la prima riunione in Angola della Commissione mista, di cui all’articolo 21 dell’Accordo, avverrà nel 2007 e che alle riunioni di tale Commissione partecipino fino a quattro funzionari italiani;
e a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’articolo 3, comma 1, sia sostituito dal seguente: “1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 274.070 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 294.390 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.”.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3038-A
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore SODANO Calogero) Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2004 SUL DISEGNO DI LEGGE Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002 presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze col Ministro delle comunicazioni col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e col Ministro per i beni e le attività culturali |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2004 |
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Onorevoli Senatori. – L’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola si propone di fornire un quadro organico per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico già in atto tra i due Paesi.
Infatti i rapporti tra Italia e Angola sono stati assai intensi fin dall’indipendenza del Paese, e sempre caratterizzati da una spiccata matrice di solidarietà da parte italiana fin dal periodo della lotta per la decolonizzazione.
L’Angola, dopo una situazione di quasi costante guerra civile, che l’ha devastata per ben venticinque anni, è entrata in una fase nuova scaturita dalla firma nel 2002 del Memorandum d’intesa tra le forze armate angolane e le forze militari dell’Uniao Nacional Indipendencia Total Angola (UNITA), che ha lasciato intravedere l’irreversibilità del processo di pace, pur attraverso un difficile percorso verso una vera pacificazione nazionale.
Il 26 agosto 2002 si riuniva la Commissione congiunta incaricata di definire le questioni ancora pendenti del Protocollo di Lusaka del 1994 e composta dal Govemo, dall’UNITA, dalle Nazioni Unite e dalla Troika di osservatori.
Alla luce di tali sviluppi, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha deciso nel dicembre 2002 di rimuovere il regime delle sanzioni imposte all’UNITA nel 1993, decisione che ha portato la stessa Presidenza dell’Unione europea (UE) a presentare un progetto di «Posizione Comune», approvato nel gennaio 2003, per abolire il corrispondente regime di sanzioni UE.
In questa prospettiva si è arrivati alla firma, nel marzo 2002, di un Accordo per il sostegno istituzionale della pubblica amministrazione angolana, finanziato con circa tre milioni di euro e la cui esecuzione è stata affidata all’United Nations – Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA).
Nello stesso anno a Roma è stata convocata una riunione bilaterale di verifica del programma di cooperazione e si è inoltre concluso positivamente il negoziato per l’entrata in vigore dell’Accordo sulla protezione degli investimenti con lo Stato italiano, firmato a Roma nel 1997, che consente di poter contare su un valido strumento operativo per incrementare la nostra presenza economico-commerciale in Angola.
In mancanza di un Istituto italiano di cultura, la nostra rappresentanza diplomatica a Luanda programma e realizza direttamente una serie di attività culturali, comprendenti corsi di lingua italiana in collaborazione con l’Università di Luanda «Agostino Neto», conferenze, rassegne cinematografiche e manifestazioni musicali e teatrali.
Negli ultimi anni si è assistito ad un significativo rilancio delle relazioni culturali tra i due Paesi, e le attività programmate dall’Ambasciata hanno finora registrato un incoraggiante successo presso la società civile locale. L’Accordo di cooperazione culturale tra l’Italia e l’Angola individua i princìpi ed i settori nel cui ambito dovrà essere attuata la collaborazione artistica, culturale, dell’educazione e dello sport, citando quali prioritari: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e persone nei rispettivi Paesi.
Passando ad illustrare le disposizioni più rilevanti dell’Accordo, vorrei sottolineare l’articolo 4 che prevede l’istituzione di cattedre e lettorati al fine di favorire l’insegnamento della lingua e letteratura dell’altra Parte contraente nelle proprie Università e in altri Istituti di istruzione superiore.
L’articolo 6 consente la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento per l’attuazione dei programmi derivanti dal presente Accordo.
L’articolo 7 consente alle due Parti, sulla base della reciprocità, di poter creare proprie istituzioni culturali e scolastiche. Con l’articolo 9 le due Parti si impegnano ad offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell’altra Parte, mediante la programmazione prevista nell’articolo 21.
Va anche citato l’articolo 13 che impegna le competenti amministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e reprimere, attraverso l’adozione di idonee misure, l’importazione, l’esportazione ed il traffico illegale di opere d’arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
Assai rilevante appare poi l’articolo 15 che impegna le due Parti ad incoraggiare lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.
L’articolo 17, al fine di avviare la cooperazione scientifica e tecnologica, consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Come di consueto per tale tipologia di accordi, l’articolo 21 prevede l’istituzione di una Commissione mista ai fini dell’attuazione dell’Accordo, da convocare periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, ed alternativamente a Roma ed a Luanda al fine di discutere i programmi esecutivi pluriennali.
Le Parti Contraenti hanno infine convenuto di corredare l’Accordo in parola con un Allegato che ne integra e sviluppa determinati aspetti: in particolare l’articolo 20 riguardante la tutela e la protezione della proprietà intellettuale.
Nell’Allegato le Parti si impegnano a notificare tempestivamente ogni invenzione, modello industriale, disegno, trovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d’autore, nell’ambito dell’Accordo quadro; inoltre le Parti definiscono il campo di applicazione (paragrafo 1) delle disposizioni sulla proprietà intellettuale e la ripartizione dei diritti (paragrafo 2) che ne risultano. Nella redazione dell’Allegato le Parti contraenti hanno convenuto di attribuire alla «proprietà intellettuale» il significato indicato nell’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e ratificata ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 424; sono inoltre inclusi i diritti tutelati dall’Accordo relativamente agli Aspetti di proprietà intellettuale connessi al commercio (ADPIC).
Il paragrafo 3 dell’Allegato definisce le «informazioni confidenziali di lavoro» e impegna le Parti alla loro tutela in conformità con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, al fine di favorire la diffusione capillare della cultura italiana in uno dei Paesi africani più lungamente aggravati dal peso di guerre intestine, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.
Calogero Sodano, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Magnalbò)
12 ottobre 2004
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Ciccanti)
20 ottobre 2004
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:
che gli oneri indicati nella relazione tecnica e relativi al previsto scambio di cinque esperti, docenti e ricercatori, di cui agli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell’Accordo oggetto del provvedimento, nonché all’accoglienza di venti studenti o ricercatori angolani, di cui agli articoli 16 e 17, risultino correttamente quantificati;
che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3;
che la prima riunione in Angola della Commissione mista, di cui all’articolo 21 dell’Accordo, avverrà nel 2007 e che alle riunioni di tale Commissione partecipino fino a quattro funzionari italiani;
che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall’anno 2005 e che gli oneri a partire dall’anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.
Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 25 dell’Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 294.390 per l’anno 2004, di euro 274.070 per l’anno 2005 e di euro 294.390 a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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730a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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Presidenza
del presidente PERA,
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Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(3038) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3038.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
SODANO Calogero, relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anch'io mi rifaccio alla relazione scritta.
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:
- che gli oneri indicati nella relazione tecnica e relativi al previsto scambio di cinque esperti, docenti e ricercatori, di cui agli articoli 3, 5, 16, 17 e 18 dell’Accordo oggetto del provvedimento, nonché all’accoglienza di venti studenti o ricercatori angolani, di cui agli articoli 16 e 17, risultino correttamente quantificati;
- che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3;
- che la prima riunione in Angola della Commissione mista, di cui all’articolo 21 dell’Accordo, avverrà nel 2007 e che alle riunioni di tale Commissione partecipino fino a quattro funzionari italiani;
e a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’articolo 3, comma 1, sia sostituito dal seguente: "1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 274.070 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 294.390 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"".
Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 3, su cui è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.
SODANO Calogero, relatore. Signor Presidente, l'emendamento tende ad uniformare il testo alle indicazioni fornite dalla 5a Commissione permanente.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato.
È approvato.
Elenco degli accordi bilaterali tra Italia e Angola
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.04.1976.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 629 DEL 26.07.1978 - GU N. 296 DEL 21.10.1978.
IN VIGORE SI 19.12.1979.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA DI COOPERAZIONE ECONOMICA.
LUOGO-DATA
LUANDA.
03.08.1977.
IN VIGORE SI 03.08.1977.
TITOLO MEMORANDUM DI COOPERAZIONE ECONOMICA.
LUOGO-DATA
LUANDA.
24.11.1984.
IN VIGORE SI 24.11.1984 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE PER LA RIABILITAZIONE E L'EQUIPAGGIAMENTO DEL "LABORATORIO NAZIONALE DI SANITA' PUBBLICA" IN ANGOLA E LA FORNITURA DI FARMACI E MATERIALE SANITARIO, CON N. 4 ANNESSI.
LUOGO-DATA
LUANDA.
15.03.1989.
IN VIGORE SI 15.03.1989. COMUNICATO IN GU N. 25 SO DEL 31.01.1990.
TITOLO PROTOCOLLO FINANZIARIO DI "COMMODITY AID", CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ROMA.
17.07.1989.
IN VIGORE SI 17.07.1989. COMUNICATO IN GU N. 88 SO DEL 15.04.1991.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON N. 2 ANNESSI.
LUOGO-DATA
ROMA.
09.01.1990.
IN VIGORE SI 09.01.1990. COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 14.07.1990.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 20.07.1985).
LUOGO-DATA
ROMA.
09.01.1990.
IN VIGORE SI 09.01.1990. COMUNICATO IN GU N. 242 SO DEL 15.10.1991.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE, CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO FINANZIARIO DI COMMODITY AID DEL 17.07.1989.
LUOGO-DATA
LUANDA.
19.10.1990 - 25.10.1990.
IN VIGORE SI 19.10.1990. COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1991.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTI UN ACCORDO CHE INTEGRA E MODIFICA IL PROTOCOLLO FINANZIARIO DI COMMODITY AID DEL 17.07.1987.
LUOGO-DATA
LUANDA.
26.01.1993 - 15.03.1993 - 28.05.1993 - 13.10.1993.
IN VIGORE SI 13.10.1993 - COMUNICATO IN GU N. 242 SO DEL 15.10.1996.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE POLITICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.07.1997.
IN VIGORE SI 10.07.1997 - COMUNICATO IN GU N. 11 SO DEL 15.01.1998.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, CON PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.07.1997.
IN VIGORE SI 14.12.2001
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE POLITICA
LUOGO-DATA
ROMA.
10.07.1997.
IN VIGORE SI 10.07.1997.
TITOLO ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NELL’AMBITO DI “SICUREZZA ALIMENTARE ED ASSISTENZA A POPOLAZIONE SFOLLATA E VITTIMA DELLA GUERRA”, CON ALLEGATI I E II.
LUOGO-DATA
LUANDA.
16.11.2000.
IN VIGORE SI 16.11.2000.
TITOLO ACCORDO CREDITIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DELLE TELECOMUNICAZIONI NELLA PROVINCIA DI KWANZA SUL, CON ANNESSO
LUOGO-DATA
LUANDA.
28.09.2001.
IN VIGORE SI 13.12.2001.
TITOLO ACCORDO TRA ITALIA, ANGOLA E LE NAZIONI UNITE PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ANGOLA
LUOGO-DATA
LUANDA.
21.02.2002.
IN VIGORE SI 21.02.2002.
ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA.
LUOGO-DATA
LUANDA.
09.12.1996.
TITOLO PROTOCOLLO FINANZIARIO PER L’ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI “COMMODITY AID” A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA DI RICOSTRUZIONE NAZIONALE DELL’ANGOLA, CON ALLEGATO TECNICO.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.07.1997.
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO E RELATIVO SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
ROMA - LUANDA.
10.07.1997 – 16.07.2002.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 25 DEL 10.01.2004
TITOLO ACCORDO SULL’ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIGILANZA EPIDEMIOLOGICA A LIVELLO NAZIONALE.
LUOGO-DATA
LUANDA.
03.04.1998.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
LUOGO-DATA
LUANDA.
16.07.2002.
Angola[4]
Introduzione |
La guerra civile che ha devastato l’Angola per circa 27 anni, ha avuto termine solo nel 2002. I combattimenti tra il Movimento popolare per la liberazione dell’Angola (MPLA), guidato da Jose Eduardo DOS SANTOS, e l’Unione Nazionale per l’Indipendenza Totle dell’ Angola (UNITA), con a capo Jonas SAVIMBI, aveva fatto seguito all’indipendenza dal Portogallo, nel 1975. La pace sembrava imminente nel 1992, quando in Angola si sono tenute le elezioni nazionali, ma l’UNITA, battuta alle elezioni dal MPLA, ha ricominciato a combattere. Si stima che nella guerra civile sia siano perse fino ad un milione e mezzo di vite e si calcolano circa 4 milioni di dispersi. Con la morte di Savimbi, nel 2002, l’UNITA ha cessato i combattimenti e l’ MPLA ha preso il potere. Dos Santos ha promesso le elezioni per il 2006. |
Superficie |
1.246.700 kmq |
Risorse naturali |
Petrolio, diamanti, ferro, fosfati, rame, feldspato, oro, bauxite, uranio |
Popolazione |
10.978.552 |
Tasso di crescita demografica |
1,93% |
Mortalità infantile |
192,5 per mille nati vivi |
Aspettativa di vita |
36,79 anni |
Gruppi etnici |
Ovimbundu 37%, Kimbundu 25%, Bakongo 13%, mestico (europei nati in Africa) 2%, europei 1%, altri 22% |
Religioni |
Religioni indigene 47%, cattolica romana 38%, protestante 15% |
Lingue |
Portoghese (ufficiale), Bantu e altre lingue africane |
Forma di governo |
Repubblica, nominalmente una democrazia multipartitica con un forte sistema presidenziale |
Capitale |
Luanda |
Divisioni amministrative |
18 province |
Costituzione |
11 novembre 1975, rivista nel 1978, nel 1980, nel 1991 e nel 1992. La nuova costituzione non è ancora stata approvata |
Potere esecutivo |
Capo dello Stato e del governo: Presidente Jose Eduardo Dos Santos (dal 21 settembre 1979) Primo Ministro Fernando de Piedade Dias Dos Santos (dal 6 dicembre 2002, ma il Primo Ministro non riveste un ruolo di potere reale) |
Potere legislativo |
Il Parlamento è unicamerale (Assemblea Nazionale – 220 seggi) i membri sono eletti ogni 4 anni secondo un sistema proporzionale Ultime elezioni: 29-30 settembre 1992 Risultati elettorali: MPLA 54%, UNITA 34%, altri 12% |
Cenni sull’economia |
L’economia angolana è molto sofferente a causa dello stato di guerra nel quale il Paese ha versato quasi senza sosta per circa un quarto di secolo. Nonostante il ritorno alla pace, le conseguenze del conflitto continuano a pesare e, fra di esse, la quantità di mine terrestri ancora disseminate sul terreno. L’agricoltura è il maggior mezzo di sostentamento per l’85% della popolazione. La produzione di petrolio e le attività collaterali sono vitali per l’economia, contribuendo al PIL per circa il 45% e rappresentando più della metà delle esportazioni. Molti alimenti devono ancora essere importati. Per potere sfruttare appieno le risorse naturali che possiede, l’Angola necessita di continuare le politiche di riforma e di abbattere la corruzione. Mentre sono stati fatti notevoli progressi sul fronte dell’abbattimento del tasso di inflazione (dal 325% nel 2000 al 106% nel 2002), il governo non è riuscito a mettere in opera le riforme suggerite dal FMI, quali l’aumento di riserve di valuta straniera e una maggiore trasparenza di bilancio. Nel corso del 2003, l’aumento della produzione del petrolio ha consentito una crescita del PIL del 7%. |
PIL |
20,42 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Tasso di crescita reale del PIL |
1,5% (stime 2003) |
PIL pro capite |
1.900 dollari USA (stime 2003) |
Composizione settoriale del PIL |
Agricoltura: 8% Industria: 67% Servizi: 25% (stime 2001) |
Tasso di inflazione |
76,6% (stime 2003) |
Tasso di disoccupazione |
Più della metà della popolazione risulta disoccupata o sottoimpiegata (2001) |
[1] Ai sensi dell’articolo 2 di tale Convenzione si deve intendere per «proprietà intellettuale», i diritti relativi: alle opere letterarie, artistiche e scientifiche; alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione; alle invenzioni in tutti i campi dell'attività umana; alle scoperte scientifiche; ai disegni e modelli industriali; ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali; alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.
[2] Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS).
[3] Il Senato ha emendato il disegno di legge originario, operando l’aggiornamento della copertura al triennio 2005-2007.
[4] Fonte: CIA, The World Factbook 2004. Stralci tradotti dal Servizio Studi