XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo dei nuovi Stati membri dell'Unione europea - A.C. 5587
Serie: Progetti di legge    Numero: 715
Data: 18/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi; testo e iter al Senato del disegno di legge di ratifica; attività parlamentare; riferimenti normativi.
Descrittori:
INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AS n.3012/14   AC n.5587/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo dei nuovi Stati membri dell’Unione europea

A.C. 5587

 

n. 715

 


xiv legislatura

18 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

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File: ES0371

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      Lo Spazio economico europeo  4

§      Il contenuto dell’Accordo in esame  5

Contenuto del disegno di legge di ratifica  9

Progetto di legge

§      A.C. 5587, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003  13

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3012, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003  163

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 28 settembre 2004  173

Seduta del 13 ottobre 2004  175

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 28 settembre 2004  179

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 27 luglio 2004  181

Seduta del 14 settembre 2004  183

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 27 luglio 2004  185

-       VII Commissione (Istruzione pubblica)

Seduta del 27 luglio 2004  187

-       IX Commissione (Agricoltura)

Seduta del 28 luglio 2004  189

Seduta del 29 luglio 2004  191

-       X Commissione (Industria)

Seduta del 5 ottobre 2004  193

-       XII Commissione (Igiene e Sanità)

Seduta del 27 luglio 2004  195

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 22 settembre 2004  197

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 29 luglio 2004  199

Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

§      A.S. 3012-A, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003  203

Discussione in Assemblea

Seduta del 2 febbraio 2005  211

Attività parlamentare

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 25 maggio 2004: Comunicazioni del Presidente sulla missione in Islanda dal 20 al 22 aprile 2004  217

Seduta del 7 luglio 2004: Comunicazioni del Presidente sulla missione in Norvegia del 28 e 29 giugno 2004  221

Riferimenti normativi

§      L. 28 luglio 1993, n. 300.  Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.229

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

5587

Titolo dell’Accordo

Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Unione europea; stati esteri

Firma dell’Accordo

Lussemburgo, 14 ottobre 2003

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§       trasmissione alla Camera

3 febbraio 2005

§       annuncio

7 febbraio 2005

§       assegnazione

7 febbraio 2005

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni  I, II,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

Lo Spazio economico europeo

L’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fu firmato il 3 maggio 1992 dagli allora 12 Stati membri della Comunità europea e 6 Stati membri dell’EFTA[1]: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. A seguito dell’esito negativo di un referendum tenutosi nel dicembre 1992, la Svizzera non ha ratificato l’Accordo. Il Liechtenstein ha aderito nel 1995 all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Attualmente l’Accordo SEE si applica agli Stati membri dell’UE e a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Entrato in vigore nel gennaio 1994, l’Accordo istituisce una zona europea in cui è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. L’obiettivo è quello di creare regole comuni e condizioni di concorrenza paritarie fra le imprese dei paesi Parte, nonché di istituire un apparato istituzionale e giurisdizionale in grado di garantire il corretto funzionamento e l’omogenea applicazione delle regole comuni.

I paesi contraenti hanno assunto l’impegno di recepire la normativa comunitaria per la realizzazione del mercato interno: allo stato attuale, oltre l'80 per cento della legislazione dell’UE sul mercato unico si applica all'area SEE. L’Accordo garantisce un elevato grado di armonizzazione nei settori della politica sociale, dell’ambiente, del diritto societario e della protezione del consumatore. L'Accordo prevede, inoltre, talune politiche "di accompagnamento" del mercato unico, come ad esempio la politica della concorrenza e la politica sociale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo. Tuttavia, a differenza del mercato unico della Comunità europea, l’Accordo SEE esclude, in linea di massima, i prodotti agricoli e i prodotti della pesca, le imposte indirette (IVA e accise) e non contempla una politica economica esterna comune (tariffa esterna comune, misure antidumping, ecc.); di conseguenza il SEE non rappresenta un mercato del tutto libero da frontiere, né una vera unione doganale.

Il 14 ottobre 2003, in vista dell’allargamento dell’Unione Europea, è stato firmato l’Accordo sulla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri allo Spazio economico europeo (SEE). L’accordo sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° maggio 2004, ma non essendo stati depositati tutti gli strumenti di ratifica[2], il 1° aprile 2004 il Consiglio ha sottoscritto con Islanda, Norvegia e Liechtenstein accordi sotto forma di scambio di lettere per consentire l’applicazione provvisoria delle norme. Con l’Accordo i paesi dell’EFTA aderenti allo SEE si sono impegnati ad applicare ai nuovi membri dell’UE le stesse regole e gli stessi periodi transitori previsti nel trattato d’adesione all’UE ed hanno previsto un nuovo meccanismo finanziario per sostenere i nuovi membri dell’Unione negli sforzi strutturali necessari a raggiungere la coesione economica e sociale nel mercato unico ampliato. Il contributo totale ammonterà a più di 230 milioni di euro su base annuale, per un periodo di cinque anni.

La sollecitazione ad accelerare le procedure di ratifica dell’Accordo è venuta dal XXI incontro del Consiglio SEE, tenutosi a Lussemburgo il 27 aprile 2004, cui hanno partecipato i Ministri degli affari esteri di Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i membri del Consiglio e il rappresentante della Commissione. Nel corso dell’incontro, preceduto da un dialogo politico su processo di pace in Medio Oriente, relazioni con Russia, Ucraina e Bielorussia, lotta al terrorismo e dimensione settentrionale, è stato esaminato il resoconto predisposto regolarmente dal Comitato misto SEE sull’andamento della cooperazione: il Consiglio SEE ha definito eccellente il funzionamento generale dell’Accordo e ha sottolineato con soddisfazione la rapidità con cui è stata recepita la gran parte dei nuovi atti dell’UE. 

Il contenuto dell’Accordo in esame

La stipula dell’Accordo sottoposto all’esame della Camera per l’autorizzazione alla ratifica si è resa necessaria a seguito dell’adesione di dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Malta, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia e Ungheria) all’Unione europea, che è divenuta pienamente operante dal 1° maggio 2004. Tali Stati non erano evidentemente Parti dell’Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 – in vigore dal 1° gennaio 1994 -, volto all’estensione delle previsioni comunitarie sul mercato interno ai Paesi dell’Associazione europea di libero commercio (EFTA), con l’eccezione della Svizzera.

L'Accordo del 14 ottobre 2003 sulla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri dell’Unione europea allo Spazio economico europeo (SEE) rientra nella categoria degli accordi cosiddetti "misti", in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, che sono pertanto parti dell’Accordo. Per quanto riguarda la Comunità europea, la procedura sulla conclusione dei trattati internazionali è disciplinata dall'attuale articolo 300 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), che prevede le competenze delle diverse istituzioni. In particolare è previsto che la conclusione degli accordi avvenga su proposta della Commissione, debitamente autorizzata dal Consiglio a condurre i negoziati, e sia deliberata dal Consiglio a maggioranza qualificata (salvo casi particolari che richiedono l'unanimità), previa consultazione del Parlamento europeo. E' richiesto il parere conforme del Parlamento europeo nel caso di accordi che creino regimi di associazione (art. 310), ovvero un quadro istituzionale particolare organizzando procedure di cooperazione, o che abbiano ripercussioni finanziarie considerevoli.

Peraltro, le implicazioni della partecipazione dei nuovi Stati membri della UE allo Spazio economico europeo hanno richiesto la conclusione di ulteriori accordi bilaterali della Comunità europea con due Paesi non comunitari del SEE (Islanda e Norvegia), che tuttavia esulano dalla presente trattazione, in quanto concernenti materie interamente delegate alla negoziazione,  conclusione e approvazione della Comunità stessa, senza il concorso degli Stati membri.

L’articolo 1 prevede che i dieci nuovi Stati membri della UE divengano Parti dell’Accordo del 1992 sulla creazione dello Spazio economico europeo, e in particolare dell’Accordo SEE come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 1° novembre 2002 - che è il testo vincolante anche per i 15 Stati dell’Unione europea già Parti dell’Accordo SEE -, secondo le condizioni stabilite nell’Accordo del 2003 in esame e nei relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante.

L’articolo 2 riporta le modifiche che l’adesione dei nuovi dieci Stati membri della UE all’Accordo SEE comporta: si tratta quasi esclusivamente di adattamenti formali implicanti per lo più la menzione dei nuovi Stati membri della UE in diverse sezioni del testo principale e dei Protocolli dell’Accordo SEE medesimo.

Si deve tuttavia evidenziare che una di tali modifiche riveste invece importanza sostanziale, poiché concerne alcune conseguenze finanziarie dell’estensione del SEE ai nuovi Stati membri. L’articolo 2 introduce infatti un Protocollo 38-bis, sul meccanismo finanziario del SEE, in base al quale - in considerazione degli innegabili vantaggi che l’Islanda, il Liechtenstein e, soprattutto, la Norvegia trarranno dall’ampliamento territoriale del SEE - il contributo da essi attualmente corrisposto a favore di progetti di sviluppo per la riduzione degli squilibri economici e sociali nello Spazio economico europeo viene elevato a 600 milioni di euro[3], da impegnare in quote annuali di 120 milioni tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2009. I progetti dovranno riguardare in via prioritaria la tutela ambientale, la promozione dello sviluppo sostenibile, la conservazione in senso lato del patrimonio culturale e architettonico, la promozione dei livelli di istruzione e di partecipazione democratica, la sanità, l’assistenza ai minori, nonché la ricerca universitaria mirata ai settori prima elencati. Vengono inoltre definiti le modalità e i limiti nell’erogazione dei contributi, nonché la ripartizione di essi a favore dei vecchi e nuovi Stati membri della UE beneficiari.

L’articolo 3 opera il recepimento nell’Accordo SEE delle modifiche agli atti delle istituzioni comunitarie, derivanti dall’Atto di adesione dei dieci nuovi Stati membri alla UE, mentre l’articolo 4 inserisce nell’Accordo SEE le disposizioni di cui all’Allegato B dell’Accordo in esame, stabilendo altresì che “per qualunque disposizione rilevante ai fini dell’Accordo SEE citata nell’Atto di adesione del 16 aprile 2003, ma non ripresa nell’Allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell’accordo SEE” originario, che dunque prevalgono.

A norma dell’articolo 5, eventuali questioni sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo in esame possono essere deferite da una qualsiasi delle Parti al Comitato misto SEE, al fine di giungere a una soluzione della controversia.

L’articolo 6, comma 1 prevede la ratifica o l’approvazione dell’Accordo in esame secondo le procedure interne di ciascuna delle Parti contraenti, con deposito dei rispettivi strumenti presso il Segretariato Generale del Consiglio UE. Il comma 2 reca una previsione superata, in quanto pone come data dell’entrata in vigore dell’Accordo in esame – previo deposito di tutti gli strumenti di ratifica o approvazione - la stessa del Trattato di adesione alla UE dei dieci nuovi Stati membri, il quale, come già accennato, è operante dal 1° maggio 2004, mentre all’Accordo in esame mancano tuttora le ratifiche dell’Italia, della Grecia, della Slovenia e della stessa Comunità europea. Parimenti superata appare conseguentemente l’altra condizione, ossia l’entrata in vigore contemporanea a quella dell’Accordo dei due accordi CE-Norvegia e dei due protocolli aggiuntivi agli accordi tra CE e Norvegia e tra CE e Islanda di cui sopra, che non necessitano di ratifica o approvazione da parte degli Stati membri.

Infine, l’articolo 7 stabilisce che il testo dell’Accordo, redatto in tutte le lingue dell’Unione europea, nonché in islandese e norvegese, verrà depositato in un unico esemplare presso il Segretariato Generale del Consiglio UE: ciascuna delle versioni linguistiche farà ugualmente fede.

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo; il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge, fissato per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma – senza esplicita motivazione - che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento. L’ATN rileva inoltre che l’Accordo in esame è evidentemente compatibile con il diritto comunitario, e non implica profili di incidenza sull’ordinamento interno, né a livello costituzionale, né a livello legislativo, regolamentare o amministrativo, e nemmeno sulle competenze delle autonomie locali.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le prospettive di sviluppo delle attività economiche nell’area interessata, considerato che gli effetti del SEE si considerano pressoché equivalenti all’estensione de plano delle regole comunitarie sul mercato interno. Ciò è dimostrato dal caso della Norvegia, che, pur avendo respinto l’ipotesi dell’ingresso nell’Unione europea, grazie al SEE ha potuto godere di un livello di liberalizzazione nei confronti del territorio comunitario non minore di quello sperimentato da Paesi nello stesso periodo aderenti alla UE, quali la Svezia e la Finlandia.

 

 


Progetto di legge

 


N. 5587

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 febbraio 2005 (v. stampato Senato n. 3012)

presentato dal ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto con il ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

con il ministro delle attività produttive

(MARZANO)

con il ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

con il ministro della salute

(SIRCHIA)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 3 febbraio 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

 

 

INSERIRE L’ACCORDO SCANSIONATO

 


Iter al Senato

 


 

 

Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3012

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2004

———–

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾


 


Onorevoli Senatori. – Come è noto, l’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in vigore dal 1994, ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, estende il mercato interno ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia, cioè ai Paesi appartenenti dell’European Free-Trade Area (EFTA) ad esclusione della Svizzera, che non l’ha ratificato. L’articolo 128 dell’Accordo SEE stabilisce che i Paesi nuovi membri dell’Unione europea diventino anche Parti contraenti dello stesso Accordo.

    Conseguentemente, a seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento dell’Unione europea, in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002, Cipro, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia sono entrati a far parte dell’Accordo SEE.

    Poiché l’Accordo SEE è un accordo misto (cioè una fattispecie di accordo concluso in sede comunitaria che contiene anche materie di competenza interna degli Stati membri), il 9 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato un mandato che consente alla Commissione di negoziare tanto per la Comunità quanto per gli attuali Stati membri. I Paesi dell’Area europea di libero scambio (AELS) e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno negoziato singolarmente e così hanno fatto anche i nuovi Paesi membri. Tuttavia, come da prassi consolidata in materia di negoziati riguardante accordi misti, la Commissione ha assicurato anche a questi ultimi una stretta collaborazione nella fase negoziale.

    I negoziati per l’allargamento dell’Accordo SEE si sono conclusi il 3 luglio 2003. Successivamente, a parte i tempi di norma richiesti per mettere a punto accordi redatti in un numero così elevato di lingue, la firma è stata ritardata dal Liechtenstein, che intendeva subordinarla alla soluzione di una controversia con la Repubblica ceca e la Slovacchia. Superato tale ultimo ostacolo, si è proceduto alla firma.

    Secondo una prassi conforme a quella seguita per l’Accordo di adesione all’Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, l’Accordo in esame presenta una struttura alquanto semplice, consistendo di soli sette articoli. Esso comunque non racchiude l’insieme delle intese raggiunte nel corso del negoziato, perché alcune di esse riguardano la Comunità e i singoli Paesi non appartenenti all’Unione europea firmatari dell’Accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), intese tematicamente connesse all’Accordo stesso (ad esempio, i contributi che tali Paesi dovranno versare alla politica regionale dell’Unione europea a seguito dell’allargamento del SEE), ma che non costituiscono oggetto di ratifica da parte dei Paesi dell’Unione europea, riguardando materie di esclusiva competenza comunitaria.

    Infatti, i Plenipotenziari delle Parti contraenti, secondo quanto espressamente dichiarato nell’atto finale, si sono limitati a prenderne atto.

    In particolare gli articoli dell’Accordo prevedono:

Articolo 1.

    Tale articolo stabilisce essenzialmente che i nuovi Stati membri, cioè la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, diventano Parti contraenti dell’Accordo SEE.

    Articolo 2.

    L’articolo 2 contiene le modifiche che si rendono necessarie sia al testo principale che ai Protocolli dell’Accordo SEE per effetto della sua estensione ai nuovi Stati membri. Si tratta principalmente di modifiche di carattere formale nella formulazione del testo di atti normativi comunitari, per includervi, ad esempio, il riferimento ai nuovi Paesi membri.

    Va comunque evidenziata una modifica di carattere sostanziale, il cui contenuto ha dato alquanto da discutere nel corso dei negoziati. Essa riguarda il Protocollo 38-bis dell’Accordo SEE, relativo al meccanismo finanziario dello stesso SEE, ovvero lo strumento mediante il quale Islanda, Liechtenstein e Norvegia contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nel SEE mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo in determinati settori prioritari.

    In considerazione dell’allargamento del SEE, e dunque dei benefici che i tre menzionati Paesi ne trarranno in termini di mercati di sbocco, il loro contributo alla riduzione delle disparità economiche, cioè sostanzialmente alla politica di coesione, è stato elevato a 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2009.

    In particolare, cinque sono i settori prioritari ai quali tali risorse vanno destinate:

        1) tutela dell’ambiente, compreso l’ambiente umano, mediante, tra l’altro, la riduzione dell’inquinamento e la promozione dell’energia rinnovabile;

        2) promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse;

        3) conservazione del patrimonio culturale europeo, nonché il riassetto urbano e delle infrastrutture;

        4) sviluppo delle risorse umane mediante, tra l’altro, la promozione dell’istruzione e della formazione, il rafforzamento della capacità amministrativa dei Governi locali e delle loro istituzioni;

        5) sanità e assistenza ai minori.

    Tali fondi sono a disposizione dei Paesi membri, «vecchi» e nuovi, che già beneficiano dell’assistenza prevista nel quadro del fondo di coesione, e cioè Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. Si tratta di un indubbio beneficio per le finanze comunitarie nel loro complesso.

    Articolo 3.

    Tale articolo definisce le modifiche all’Accordo SEE che si rendono necessarie per tenere conto dei mutamenti che l’Atto di adesione alla Unione europea ha apportato ad atti comunitari richiamati nell’Accordo SEE.

    Articolo 4.

    Stabilisce l’inserimento di ulteriori disposizioni nell’Accordo SEE originario, elencate in un apposito allegato, e sancisce il principio di prevalenza delle procedure previste dall’Accordo SEE originario rispetto alle disposizioni rilevanti ai fini dell’Accordo SEE che siano bensì citate nell’Atto di adesione del 16 aprile 2003, ma non riprese nel predetto allegato.

    Articolo 5.

    Questa disposizione accorda a qualunque Parte dell’Accordo la facoltà di sottoporre qualsivoglia questione relativa all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo stesso al Comitato misto SEE.

    Articoli 6 e 7.

    Riguardano la ratifica e l’entrata in vigore, nonché il regime linguistico ed il deposito degli strumenti di ratifica.

    Per quel che riguarda le intese intercorse fra Islanda e Norvegia e la Comunità, richiamate nell’articolo 6 dell’Accordo, come già ricordato non sono state incorporate nell’Accordo principale in quanto non devono ricevere ratifica da parte dei Paesi dell’Unione europea, essendo ad esso connesse solo per analogia di materia nell’ambito comunitario:

        – accordo bilaterale CE-Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese in forma di scambio di lettere;

        – un Protocollo aggiuntivo all’Accordo di libero scambio CE-Islanda del 1972;

        – un Protocollo aggiuntivo all’Accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973;

        – un Accordo bilaterale CE-Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli.

    In particolare, in base all’Accordo bilaterale CE-Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009, la Norvegia fornirà un contributo finanziario bilaterale di 567 milioni di euro nell’arco del quinquennio in questione, che andrà ad aggiungersi ai citati 600 milioni di euro del meccanismo finanziario multilaterale del SEE per lo stesso periodo. Il contributo multilaterale e quello bilaterale saranno gestiti separatamente, ma in stretto coordinamento, con procedure e criteri applicativi identici.

    Questo Accordo si salda alla disposizione richiamata nella descrizione dell’articolo 2: la Norvegia, infatti, che rispetto a Islanda e Liechtenstein appare in proporzione destinata a trarre maggiore beneficio dall’apertura del mercato dei nuovi Stati membri, si è fatta carico di un ulteriore contributo alla riduzione delle disparità economiche e sociali nel SEE. Anche questa intesa, il cui raggiungimento ha richiesto particolare impegno da parte della Commissione, segna un indubbio beneficio a vantaggio dell’Unione e delle sue finanze.

    I restanti tre Accordi connessi riguardano invece più direttamente la libera circolazione delle merci. In particolare, i protocolli aggiuntivi agli accordi di libero scambio CE-Islanda e CE-Norvegia contengono disposizioni particolarmente dettagliate mediante le quali la Comunità aprirà contingenti in esenzione di dazio per l’industria di trasformazione di taluni prodotti ittici.

    Riguardo all’Accordo bilaterale CE-Norvegia in forma di scambio di lettere, esso dispone che la Norvegia aprirà contingenti in esenzione di dazio per taluni prodotti agricoli.

    All’Accordo per l’allargamento del SEE sono allegate alcune dichiarazioni, rese dalle Parti contraenti dell’Accordo, riportate nel testo dell’atto finale.

    Dall’attuazione dell’Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, esso reca benefici per effetto delle maggiori risorse finanziarie disponibili in conseguenza delle erogazioni alle quali si sono impegnati Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

 

Analisi tecnico-normativa

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l’Accordo rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

        In materia di impatto normativo, l’Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né solleva problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell’Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli Accordi con i Paesi terzi.

        Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in ossequio alla sua partecipazione all’Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull’assetto delle autonomie territoriali.

        In conclusione l’Accordo per l’allargamento del SEE non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta, oltre all’autorizzazione parlamentare di ratifica e all’ordine di esecuzione, norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

        Le definizioni dei termini contenuti nell’Accordo sull’allargamento del SEE sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell’Accordo stesso o dell’Accordo SEE o del Trattato di adesione e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.

        L’Accordo contiene dei riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria.

 

 

Analisi dell’impatto della regolamentazione

Ambito dell’intervento

        Obiettivo dell’Accordo è di adempiere a quanto disposto dall’articolo 128 dell’Accordo Spazio economico europeo (SEE), ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in base al quale ogni nuovo membro dell’Unione europea deve chiedere di diventare Parte contraente dell’Accordo SEE. I benefici dell’Accordo SEE come tale sono noti, poiché esso estende il mercato interno a tutte le Parti contraenti. Così, ad esempio, a seguito del mancato ingresso della Norvegia nell’Unione europea, la libertà di movimento di merci, persone, servizi e capitali di questo Paese con l’Unione tende ad essere di grado equivalente a quella raggiunta fra i Paesi dell’Unione europea proprio per effetto dell’Accordo SEE. Con l’ingresso dei nuovi Paesi membri nell’Unione tali benefici diverranno ancora maggiori, in una misura ritenuta generalmente proporzionale a quella dell’estensione del mercato interno per effetto dell’allargamento.

        Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni, nonché gli operatori economici dell’Unione europea e di Islanda, Liechtenstein e Norvegia operanti nei vari settori contemplati dall’Accordo.

        Il mercato comunitario è caratterizzato da un elevato grado di apertura alle esportazioni provenienti dai tre ricordati Paesi. Tuttavia, l’accrescimento del volume degli scambi per effetto della maggiore dimensione del mercato interno dovrebbe produrre ripercussioni favorevoli sugli operatori economici europei, ivi compresi quelli italiani.

Obiettivi e risultati attesi

        L’obiettivo principale dell’Accordo è di adempiere a quanto previsto dall’articolo 128 dell’Accordo SEE; dall’estensione dell’ambito geografico di applicazione, ci si attende che il volume di scambi commerciali e, più in generale, la collaborazione in ambito economico prevista dall’Accordo SEE subisca un deciso incremento a beneficio del tenore di vita dei cittadini delle Parti contraenti.

        L’Accordo per l’allargamento del SEE, che ha durata illimitata, riflette gli obiettivi a lungo termine dell’Unione europea nei confronti dei Paesi dell’European Free Trade Area (EFTA). La sua attuazione contribuisce ad assicurare una dimensione pressochè continentale al mercato interno.

Impatto diretto e indiretto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

        L’Accordo si configura come uno strumento volto a completare il processo di allargamento dell’Unione europea, garantendo la partecipazione dei nuovi Stati membri ad una iniziativa, lo Spazio economico europeo, di portata e rilevanza continentale.

        Dall’attuazione dell’Accordo non sono da attendersi significativi impatti sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni interessate a livello nazionale o comunitario, poiché si tratta di completare la «saldatura» fra due ambiti istituzionali già esistenti ed operanti.

Impatto su destinatari diretti e destinatari indiretti

        Le amministrazioni ed enti chiamati ad assicurare il funzionamento del mercato interno nell’ambito del SEE allargato non si troveranno ad affrontare diversi e nuovi compiti rispetto a quelli già loro assegnati nel quadro dell’Unione europea o nel quadro del SEE esistente. Gli operatori economici attivi nell’area coperta dal nuovo SEE vedranno accrescersi in misura notevole le opportunità di promuovere i propri affari, per effetto della già ricordata maggiore estensione in cui vengono garantite le libertà che caratterizzano il mercato interno.

 


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

(omissis)

 


 

 

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


 

AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

199a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

 

IN SEDE REFERENTE 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

(Esame e rinvio) 

Introduce l’esame il senatore PIANETTA (FI) rilevando come  l’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in vigore dal 1994, estenda lo spazio di mercato interno ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia, cioè ai Paesi appartenenti dell’European Free-Trade Area (EFTA) ad esclusione della Svizzera, che non l’ha ratificato.

    A seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento dell’Unione europea, in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002, Cipro, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia sono entrati a far parte dell’Accordo SEE. Si tratta di un accordo misto, cioè una fattispecie di accordo concluso in sede comunitaria che contiene anche materie di competenza interna degli Stati membri. 

I Paesi dell’Area europea di libero scambio (AELS) e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno negoziato singolarmente e così hanno fatto anche i nuovi Paesi membri.  I negoziati per l’allargamento dell’Accordo SEE si sono conclusi il 3 luglio 2003.

 Ricorda come, secondo una prassi conforme a quella seguita per l’Accordo di adesione all’Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, l’Accordo in esame presenti una struttura alquanto semplice, consistendo di soli sette articoli. Esso non racchiude l’insieme delle intese raggiunte nel corso del negoziato, perché alcune di esse riguardano la Comunità e i singoli Paesi non appartenenti all’Unione europea firmatari dell’Accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), intese tematicamente connesse all’Accordo stesso (ad esempio, i contributi che tali Paesi dovranno versare alla politica regionale dell’Unione europea a seguito dell’allargamento del SEE), ma che non costituiscono oggetto di ratifica da parte dei Paesi dell’Unione europea, riguardando materie di esclusiva competenza comunitaria. Venendo brevemente ad illustrare il contenuto degli articoli dell’Accordo, essi prevedono, tra l'altro, che i nuovi Stati membri, cioè la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, diventano Parti contraenti dell’Accordo SEE (art. 1).        L’articolo 2 contiene le modifiche che si rendono necessarie sia al testo principale che ai Protocolli dell’Accordo SEE per effetto della sua estensione ai nuovi Stati membri. Si tratta principalmente di modifiche di carattere esclusivamente formale nella formulazione del testo di atti normativi comunitari.

Evidenzia quindi  una modifica di carattere sostanziale, il cui contenuto ha dato da discutere nel corso dei negoziati. Essa attiene al Protocollo 38-bis dell’Accordo SEE, relativo al meccanismo finanziario dello stesso SEE, ovvero lo strumento mediante il quale Islanda, Liechtenstein e Norvegia contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo in determinati settori prioritari. In considerazione dell’allargamento del SEE, e dunque dei benefici che i tre menzionati Paesi ne trarranno in termini di mercati di sbocco, il loro contributo alla riduzione delle disparità economiche,  è stato elevato a 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2009.    In particolare, cinque sono i settori prioritari ai quali tali risorse vanno destinate: la tutela dell’ambiente, compreso l’ambiente umano, mediante, tra l’altro, la riduzione dell’inquinamento e la promozione dell’energia rinnovabile; la promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse; la conservazione del patrimonio culturale europeo, nonché il riassetto urbano e delle infrastrutture; lo sviluppo delle risorse umane mediante, tra l’altro, la promozione dell’istruzione e della formazione, il rafforzamento della capacità amministrativa dei Governi locali e delle loro istituzioni; la sanità e l’assistenza ai minori.

 L' articolo 3 definisce le modifiche all’Accordo SEE che si rendono necessarie per tenere conto dei mutamenti che l’Atto di adesione alla Unione europea ha apportato ad atti comunitari richiamati nell’Accordo SEE.    L' articolo 4 stabilisce l’inserimento di ulteriori disposizioni nell’Accordo SEE originario, elencate in un apposito allegato, e sancisce il principio di prevalenza delle procedure previste dall’Accordo SEE originario rispetto alle disposizioni rilevanti ai fini dell’Accordo SEE che siano bensì citate nell’Atto di adesione del 16 aprile 2003.

 All’Accordo per l’allargamento del SEE sono allegate alcune dichiarazioni, rese dalle Parti contraenti dell’Accordo, riportate nel testo dell’atto finale.    Dall’attuazione dell’Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, esso reca benefici per effetto delle maggiori risorse finanziarie disponibili in conseguenza delle erogazioni alle quali si sono impegnati Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Con l’ingresso dei nuovi Paesi membri nell’Unione i benefici dell’Accordo SEE diverranno ancora maggiori, in una misura ritenuta generalmente proporzionale a quella dell’estensione del mercato interno per effetto dell’allargamento.

Conclude evidenziando che gli operatori economici attivi nell’area coperta dal nuovo SEE vedranno accrescersi in misura notevole le opportunità di promuovere i propri affari, per effetto della già ricordata maggiore estensione in cui vengono garantite le libertà che caratterizzano il mercato interno; pertanto auspica una pronta ratifica dell'Accordo.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


 

AFFARI ESTERI (3a)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2004

203a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

 

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 settembre 2004.

 

            Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea.

 

 

 


 

 

Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 28 SETTEMBRE 2004

200a Seduta

 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il presidente FALCIER (FI) riferisce, in sostituzione del relatore designato, sul disegno di legge in titolo, che non presenta profili problematici di costituzionalità; propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

 

Conviene la Sottocommissione.

 

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 27 LUGLIO 2004

117a Seduta

 

 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003: parere di nulla osta.

 


 

GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 14 SETTEMBRE 2004

121a Seduta

 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lusssemburgo il 14 ottobre 2003: parere di nulla osta.

 

 


 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 27 LUGLIO 2004

358a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Con avviso favorevole del GOVERNO, su proposta del relatore FERRARA (FI), la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole sul provvedimento all’esame.

 

 


 

ISTRUZIONE PUBBLICA (7a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 27 LUGLIO 2004

61a Seduta

 

 

(3012)Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003: parere favorevole.

 

 

 


 

 

AGRICOLTURA (9a)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004

254a Seduta

 

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo e Delfino.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)


 

AGRICOLTURA (9a)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

255a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

 

Il presidente RONCONI ricorda che nel corso della seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, a seguito della rinuncia alla replica da parte del relatore e del Rappresentante del Governo, il Presidente, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

 

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

 


 

INDUSTRIA (10a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 5 OTTOBRE 2004

60a Seduta (antimeridiana)

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 3ª Commissione:

 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003: parere favorevole;

 

 


 

IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2004

47a Seduta (antimeridiana)

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 

alla 3a Commissione:

 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003: parere favorevole.

 


 

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2004

15a Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 3a Commissione:

 

(3012) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003: parere favorevole.

 

 


 

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

giovedi' 29 LUGLIO 2004

78a Seduta

Presidenza del Presidente

Carlo VIZZINI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(A.S. 3012) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

(Parere alla 3a Commissione del Senato della Repubblica. Rinvio dell'esame)

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Concordano i Commissari presenti.

 

 


 

 

Relazione della 3ª Commissione Affari esteri

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3012-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro per le politiche comunitarie

col Ministro dell’economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

col Ministro delle politiche agricole e forestali

col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

col Ministro della salute

col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

e col Ministro per i beni e le attività culturali

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2004

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾



Onorevoli Senatori. – L’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in vigore dal 1994, estende il mercato interno ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia, cioè ai Paesi appartenenti dell’European Free-Trade Area (EFTA) ad esclusione della Svizzera, che non l’ha ratificato.

    A seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento dell’Unione europea, in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002, Cipro, la Repubblica ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia sono entrati a far parte dell’Accordo SEE.

    Si tratta di un accordo misto (cioè una fattispecie di accordo concluso in sede comunitaria che contiene anche materie di competenza interna degli Stati membri).

    I Paesi dell’Area europea di libero scambio (AELS) e l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno negoziato singolarmente e così hanno fatto anche i nuovi Paesi membri.

    I negoziati per l’allargamento dell’Accordo SEE si sono conclusi il 3 luglio 2003.

    Secondo una prassi conforme a quella seguita per l’Accordo di adesione all’Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, l’Accordo in esame presenta una struttura alquanto semplice, consistendo di soli sette articoli. Naturalmente esso non racchiude l’insieme delle intese raggiunte nel corso del negoziato, perché alcune di esse riguardano la Comunità e i singoli Paesi non appartenenti all’Unione europea firmatari dell’Accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), intese tematicamente connesse all’Accordo stesso (ad esempio, i contributi che tali Paesi dovranno versare alla politica regionale dell’Unione europea a seguito dell’allargamento del SEE), ma che non costituiscono oggetto di ratifica da parte dei Paesi dell’Unione europea, riguardando materie di esclusiva competenza comunitaria.

    Venendo brevemente ad illustrare il contenuto degli articoli dell’Accordo, essi prevedono tra l’altro che i nuovi Stati membri, cioè la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, diventano Parti contraenti dell’Accordo SEE (articolo 1). L’articolo 2 contiene le modifiche che si rendono necessarie sia al testo principale che ai Protocolli dell’Accordo SEE per effetto della sua estensione ai nuovi Stati membri. Si tratta principalmente di modifiche di carattere esclusivamente formale nella formulazione del testo di atti normativi comunitari.

    Va tuttavia evidenziata una modifica di carattere sostanziale, il cui contenuto ha dato alquanto da discutere nel corso dei negoziati.

    Essa attiene al Protocollo 38-bis dell’Accordo SEE, relativo al meccanismo finanziario dello stesso SEE, ovvero lo strumento mediante il quale Islanda, Liechtenstein e Norvegia contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo in determinati settori prioritari.

    In considerazione dell’allargamento del SEE, e dunque dei benefici che i tre menzionati Paesi ne trarranno in termini di mercati di sbocco, il loro contributo alla riduzione delle disparità economiche, cioè sostanzialmente alla politica di coesione, è stato elevato a 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2009. In particolare, cinque sono i settori prioritari ai quali tali risorse vanno destinate: la tutela dell’ambiente, compreso l’ambiente umano, mediante, tra l’altro, la riduzione dell’inquinamento e la promozione dell’energia rinnovabile; la promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse; la conservazione del patrimonio culturale europeo, nonché il riassetto urbano e delle infrastrutture; lo sviluppo delle risorse umane mediante, tra l’altro, la promozione dell’istruzione e della formazione, il rafforzamento della capacità amministrativa dei Governi locali e delle loro istituzioni; la sanità e assistenza ai minori.

    Ebbene, tali fondi sono a disposizione dei Paesi membri, «vecchi» e nuovi che già beneficiano dell’assistenza prevista nel quadro del fondo di coesione, e cioè Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. Si tratta di un indubbio beneficio per le finanze comunitarie nel loro complesso.

    L’articolo 3 definisce le modifiche all’Accordo SEE che si rendono necessarie per tenere conto dei mutamenti che l’Atto di adesione alla Unione europea ha apportato ad atti comunitari richiamati nell’Accordo SEE. L’articolo 4 stabilisce l’inserimento di ulteriori disposizioni nell’Accordo SEE originario, elencate in un apposito allegato, e sancisce il principio di prevalenza delle procedure previste dall’Accordo SEE originario rispetto alle disposizioni rilevanti ai fini dell’Accordo SEE che siano bensì citate nell’Atto di adesione del 16 aprile 2003, ma non riprese nel predetto allegato. La disposizione di cui all’articolo 5 accorda a qualunque Parte dell’Accordo la facoltà di sottoporre qualsivoglia questione relativa all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo stesso al Comitato misto SEE.

    All’Accordo per l’allargamento del SEE sono allegate alcune dichiarazioni, rese dalle Parti contraenti dell’Accordo, riportate nel testo dell’atto finale. Dall’attuazione dell’Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, esso reca benefici per effetto delle maggiori risorse finanziarie disponibili in conseguenza delle erogazioni alle quali si sono impegnati Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

    Obiettivo dell’Accordo è di adempiere a quanto disposto dall’articolo 128 dell’Accordo Spazio economico europeo (SEE), ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in base al quale ogni nuovo membro dell’Unione europea deve chiedere di diventare Parte contraente dell’Accordo SEE. I benefici dell’Accordo SEE come tale sono noti, poiché esso estende il mercato interno a tutte le Parti contraenti.

    Con l’ingresso dei nuovi Paesi membri nell’Unione tali benefici diverranno ancora maggiori, in una misura ritenuta generalmente proporzionale a quella dell’estensione del mercato interno per effetto dell’allargamento.

    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.

Pianetta, relatore

 


 


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Falcier)

28 settembre 2004

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Ferrara)

27 luglio 2004

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

 

 

 

(Estensore: Girfatti)

22 settembre 2004

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

 

 

 


 


DISEGNO  DI  LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

 

 

Discussione in Assemblea

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

730a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 2 FEBBRAIO 2005

 

Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente SALVI

e del vice presidente FISICHELLA

 

_________________

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

 

Approvazione del disegno di legge:

(3012) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3012.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PIANETTA, relatore. Signor Presidente, anche in questo caso mi rifaccio alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi rimetto anch'io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (3012)

 

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Attività parlamentare

 


XIV  COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)
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Martedì 25 maggio 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla missione in Islanda dal 20 al 22 aprile 2004.

Giacomo STUCCHI, presidente, ricorda di avere svolto una missione in Islanda dal 20 al 22 aprile, allo scopo di approfondire le tematiche concernenti l'appartenenza dell'Islanda allo Spazio economico europeo - di cui fa parte dal gennaio 1994 - e quelle relative alla sua adesione, dal marzo del 2001, all'Accordo di Schengen.

Sottolinea che la missione, in particolare, ha fatto seguito ad un incontro da lui avuto il 26 novembre 2003 con una delegazione della Commissione del Parlamento islandese presso l'EFTA (European Free Trade Association), composta, tra gli altri, dal deputato Gunnar Birgisson, presidente della delegazione parlamentare islandese presso l'EFTA e lo Spazio Economico Europeo, che ha avuto modo di incontrare nuovamente nel corso della missione.

Ricorda innanzitutto che, nel corso della giornata di martedì 20 aprile, accompagnato dal console generale d'Italia in Islanda, Petur Bjornsson, ha proceduto ad un incontro con alcuni imprenditori italiani, rappresentanti della società Impregilo Spa, impegnati nella realizzazione di un impianto idroelettrico da parte di quella società nella regione settentrionale del paese. Nel corso dell'incontro è stato evidenziato, in particolare, come la società si sia aggiudicata i lavori di progettazione e costruzione dell'impianto, con un'offerta più competitiva di quelle presentate da altre società europee, ciò grazie alla predisposizione di un progetto altamente qualificato e competitivo. Nel corso dell'incontro i rappresentanti dell'Impregilo S.p.A. hanno evidenziato, d'altro canto, alcune problemi nello svolgimento della propria attività legati soprattutto ad una cattiva campagna di stampa a loro danno, ribadendo peraltro il pieno appoggio del Governo islandese per il loro operato.

Aggiunge che la missione è quindi proseguita, nella giornata di mercoledì 21 aprile, con l'incontro di una delegazione della Commissione affari esteri e della delegazione parlamentare islandese presso l'EFTA, composta dal deputato Gunnar Birgisson, presidente della delegazione parlamentare islandese presso l'EFTA e lo Spazio Economico Europeo (SEE); dal deputato Solveig Petursdottir, presidente della Commissione Esteri; nonché dai deputati Birkir Jonsson, vice presidente della delegazione presso l'EFTA e lo SEE, e Bryndìs Hlödversdóttir e Gudhlaugur Thor Thordharson, membri della delegazione presso l'EFTA e lo SEE. Sottolinea di non aver potuto invece svolgere il programmato incontro con il presidente del Parlamento islandese, Halldor Blondal, a causa di un grave lutto personale che lo ha colpito proprio nel corso di quella mattinata e che gli ha impedito, all'ultimo momento, di partecipare alla riunione prevista. Sottolinea che nel corso dell'incontro con la delegazione parlamentare islandese, il deputato Sòlveig Pétursdottir ha evidenziato alcuni aspetti concernenti le problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Schengen in Islanda, rilevando l'impegno del Parlamento islandese, il cosiddetto Althingi, nel supportare il proprio Governo nella politica di controllo dell'immigrazione clandestina e nell'applicazione dell'Accordo di Schengen. Fa presente che sono state in particolare considerate le conseguenze che avrà sui paesi come l'Islanda, aderenti a Schengen ma non membri dell'Unione europea, l'allargamento europeo ai nuovi dieci Stati membri, sia sul piano della circolazione dei lavoratori che in ordine al controllo delle frontiere. In tal senso, è stata espressa l'attesa per un coordinamento tra l'attuale disciplina prevista dall'Accordo di Schengen e il nuovo assetto derivante dall'allargamento dell'Unione europea. Sempre nel corso della riunione presso la sede del Parlamento islandese, anche il presidente della delegazione del Parlamento islandese presso l'EFTA, Gunnar Birgisson ha ribadito l'attenzione del Parlamento, oltre che del Governo, islandese all'incidenza dell'allargamento dell'Unione europea ai nuovi dieci Stati membri sull'Accordo di Schengen e sullo Spazio economico europeo, sottolineando peraltro l'importanza dell'appartenenza dell'Islanda allo Spazio economico europeo, dopo l'accettazione da parte del Governo islandese della soluzione negoziata tra la Commissione europea e i paesi EFTA/SEE per l'allargamento dello Spazio economico europeo. In tal senso, il presidente Birgisson ha dichiarato di essere consapevole della necessità di un adeguamento dell'Accordo di Schengen e dello Spazio economico europeo, in conseguenza del processo di allargamento in corso di svolgimento nell'UE, con riferimento particolare alla situazione di Paesi come l'Islanda. In particolare, ha evidenziato che nel corso di una sua recente missione nei paesi baltici ha avuto modo di verificare la progressiva diminuzione dei lavoratori di quelle aree, emigrati in altre regioni dell'Europa, rilevando la necessità che l'allargamento dell'Europa favorisca una integrazione tra i popoli e le tradizioni e non una elisione di alcuni di essi. Il presidente Birgisson si è dichiarato convinto dell'effetto stabilizzatore che l'allargamento porterà non solo alle economie dei nuovi Paesi membri dell'Unione europea, ma anche ai Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, con un processo di medio lungo periodo che potrà realizzare i primi risultati significativi nel corso dei prossimi cinque anni.

Ricorda quindi che sempre nel corso della giornata di mercoledì 21 aprile ha svolto un incontro con il Ministro degli affari esteri, Halldor Asgrimsson, presso la sede del Ministero degli esteri. Sottolinea che nel corso di questa riunione ha espresso, anche a nome della Commissione, piena soddisfazione per avere la possibilità di confrontarsi sulle questioni attinenti la partecipazione dell'Islanda all'Accordi di Schengen e allo Spazio economico europeo, proprio con il Ministro Asgrimsson, in considerazione della sua autorevolezza e del fatto che a partire dal prossimo mese di settembre egli assumerà l'incarico di Primo ministro, in sostituzione dell'attuale Primo Ministro Oddsson. Riferisce quindi che anche il Ministro degli esteri Asgrimsson ha avuto modo di manifestargli piena soddisfazione per l'incontro, ricordando che la sua iniziativa è intervenuta, in ordine di tempo, dopo quella del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e del Presidente della Camera dei deputati, Pier Ferdinando Casini, quale unico rappresentante delle istituzioni parlamentari e governative italiane in visita in Islanda, a dimostrazione dell'importante ruolo rivestito dal Presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea nell'affrontare le tematiche e le politiche in questione. In ordine alla partecipazione dell'Islanda allo Spazio economico europeo, e all'impegno del Governo islandese nell'attuazione dell'Accordo di Schengen, sottolinea quindi che il Ministro Asgrimsson ha ribadito che, proprio in quanto membro dello Spazio economico europeo e di Schengen, il Governo islandese ha dimostrato particolare attenzione agli sviluppi e alle possibili implicazioni che lo sviluppo delle istituzioni europee può avere direttamente o indirettamente su queste forme di cooperazione. Ricorda in particolare che il Ministro degli esteri ha evidenziato in tal senso come vi sia un continuo sviluppo delle istituzioni dell'Unione europea, e in particolare dei rapporti reciproci tra il Consiglio e il Parlamento europeo, che necessariamente avrà un'incidenza anche sullo Spazio economico europeo e sull'Accordo di Schengen. Il Ministro Asgrimsson ha d'altra parte evidenziato come vi sia anche una naturale attenzione del suo Governo alle politiche economiche dell'Unione europea con particolare riferimento al settore della pesca che riveste per il Governo islandese il principale settore di attività economica. Tiene infatti a precisare che il Ministro Asgrimsson ha espresso a tutta la Commissione da lui rappresentata il senso della sua più alta stima e apprezzamento, evidenziando in particolare la eccellente cooperazione e collaborazione che si è da ultimo andata sempre più sviluppando con il Governo italiano, per il quale ha espresso l'auspicio di un suo potenziamento in futuro.

Ribadisce quindi l'importanza della missione da lui svolta, in rappresentanza di tutta la Commissione, che ha consentito di approfondire la conoscenza di alcune problematiche finora non completamente affrontate nell'agenda parlamentare e governativa, sia nazionale che europea. Sottolinea in particolare di aver riscontrato una grande disponibilità degli interlocutori islandesi a confrontarsi con l'Unione europea sulle tematiche oggetto della missione, non solo come semplici spettatori di un processo in atto, ma, nei limiti della loro partecipazione all'Accordo di Schengen e allo Spazio economico europeo, anche con prospettive di cambiamento e miglioramento. Tiene ed evidenziare, altresì, come tutti i rappresentanti del Governo e del Parlamento islandese che ha avuto modo di incontrare nel corso della missione abbiano sempre ribadito, nelle diverse riunioni, la propria soddisfazione per il rapporto di speciale vicinanza che lega il Governo italiano a quello dell'Islanda, manifestando piena disponibilità ad una sua intensificazione per il futuro.

Giorgio CONTE condivide le considerazioni espresse dal Presidente Stucchi, rilevando l'importanza della missione da lui svolta in rappresentanza della Commissione.


 

 

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)
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Sulla missione in Norvegia del 28 e 29 giugno 2004.

Giacomo STUCCHI, presidente, dà lettura della relazione da lui predisposta sulla missione in oggetto (vedi allegato 2).

La Commissione prende atto.



ALLEGATO 2

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione in Norvegia del 28 e 29 giugno 2004.

1. Il presidente della XIV Commissione politiche dell'Unione europea, Giacomo Stucchi ha svolto una missione in Norvegia nei giorni del 28 e 29 giugno allo scopo di valutare le indicazioni che l'allargamento dell'Unione europea a paesi dell'area Baltica avrà sul futuro dell'accordo SEE - di cui i 10 nuovi membri UE sono diventati parti contraenti simultaneamente all'adesione all'Unione - e sull'evoluzione dell'Accordo di Schengen, in particolare per quanto riguarda il controllo dell'immigrazione di lavoratori appartenenti ai nuovi Paesi membri dell'Unione europea. Gli sviluppi attesi in merito alla nuova Costituzione dell'UE, inoltre, forniranno infatti interessanti profili di dibattito in merito all'impatto che questa potrà avere sul mercato interno e sulla cooperazione in ambito Schengen e SEE, sviluppi che sono stati approfonditi anche con i rappresentanti delle istituzioni norvegesi. La missione in Norvegia del Presidente Stucchi ha fatto seguito e concluso lo svolgimento di un ciclo di missioni nei Paesi aderenti allo SEE, dopo un'altra missione svolta in Islanda nel mese di aprile, l'altro Paese che, insieme alla Norvegia e al Liechtestein, fa parte dello spazio economico europeo e aderisce all'Accordo di Schengen, pur non essendo membro dell'UE. La Norvegia infatti è dal 1994 membro dello Spazio economico europeo e dal 1996 fa parte del sistema di Schengen, e a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam che ha integrato nell'ordinamento dell'Unione europea l'Accordo di Schengen, nel 1999 è stato firmato un Accordo con l'Islanda e la Norvegia, entrato in vigore il 25 marzo 2001, sulla loro associazione all'attuazione all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

La missione che si è articolata in alcuni incontri, lunedì 28 e martedì 29 giugno 2004 - il 27 e il 30 giugno essendo riservati ai trasferimenti - ha avuto quindi l'obiettivo primario di approfondire le relazioni parlamentari con tale Paese alla luce del nuovo quadro di riferimento conseguente al processo di allargamento e di riforma dell'Unione.

2. Nel corso dell'incontro presso la sede del Parlamento norvegese con il vicepresidente di quella Assemblea parlamentare, Inge Lonning, esponente del partito conservatore al momento al Governo, incontro a cui ha partecipato anche l'ambasciatore d'Italia in Norvegia, Uberto Pestalozzi, è stato evidenziato come allo stato attuale la Norvegia partecipi alle politiche dell'Unione europea non solo in qualità di membro dello Spazio economico europeo e come facente parte dell'Accordo di Schengen, ma anche in qualità di Paese associato insieme all'Islanda alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, alla quale aderiscono tutti gli Stati membri dell'Unione europea, il quale prevede un meccanismo per la determinazione dello Stato competente ad esaminare la richiesta di asilo avanzata in uno degli Stati membri; e come Paese altresì aderente a Eurodac, che istituisce un sistema di comparazione di dati in materia di asilo, per facilitare l'applicazione della Convenzione di Dublino. Il vicepresidente Lonning, che ricopre anche la carica di vicepresidente della Commissione esteri, ha d'altra parte ricordato come la Norvegia abbia al contempo un accordo di cooperazione con Europol e dal 2003 ha chiesto di cooperare con Eurojust, l'organizzazione comunitaria che ha lo scopo di coordinare l'attività di investigazione e favorire la cooperazione giudiziaria tra i Paesi dell'Unione europea. Vi è quindi un sempre maggiore coinvolgimento della Norvegia nell'ambito degli organismi europei, tanto che proprio di recente, il 26 maggio 2004, la Commissione europea ha proposto di associare, senza diritto di voto, la Norvegia e l'Islanda all'istituenda Agenzia europea delle frontiere, che dal gennaio 2005 avrà lo scopo di coordinare la cooperazione operativa alle frontiere dell'Unione europea, fornendo un aiuto tecnico giuridico ai singoli Stati membri per il controllo dei flussi di migrazione.

Il vicepresidente Lonning, nel corso dell'incontro tenutosi presso l'aula della Commissione esteri del Parlamento norvegese ha evidenziato d'altro canto come il tema dell'adesione della Norvegia all'Unione europea sia stato portato di recente all'ordine del giorno dal Primo ministro norvegese, Kjell Magne Bondevik, con un interveto sulla stampa tedesca,. Il Primo Ministro norvegese ha infatti manifestato la previsione di un terzo referendum nel corso della prossima legislatura, dopo quelli del 1972 e del 1994 che diedero effetti negativi. In tal senso, l'adesione all'Unione europea dei Paesi baltici, Estonia, Lettonia e Lituania, ma anche della Polonia, ha necessariamente modificato la proiezione della Norvegia nell'ambito della stessa iniziativa dell'Unione europea denominata dimensione settentrionale o nordica, caratterizzata ora dalla cooperazione tra i nuovi paesi dell'Unione europea da una parte, e le regioni baltica, artica, subartica e la Russia nord occidentale dall'altra.

Il vicepresidente Lonning ha evidenziato d'altro canto la caratteristica anomala del sistema di governo norvegese: una coalizione, che allo stato attuale non ha la maggioranza in Parlamento, formata per la prima volta nella storia del Paese da laburisti e conservatori, che auspicherebbe l'ingresso della Norvegia nell'Unione europea. Vi è d'altra parte, su 165 componenti del Parlamento, un numero di 100 rappresentanti di altri partiti che sostengono invece la posizione opposta o si dichiarano neutrali su questo tema. Il vicepresidente Lonning ha quindi sottolineato come la proiezione della Norvegia sul piano europeo sia caratterizzata dall'essere quella di un Paese che destina 1,8 miliardi di corone norvegesi, pari a circa 850 milioni di euro, all'anno ai nuovi Paesi membri dell'Unione europea, e in particolare alla Polonia, in conseguenza della sua partecipazione allo Spazio economico europeo. Un Paese quindi che assume tutti gli oneri derivanti da questa partecipazione, ma nessun vantaggio. In riferimento invece al cambiamento di status dei cittadini dei paesi baltici, da cittadini di Stati confinanti, a cittadini europei residenti in Stati membri dell'Unione europea, il vicepresidente Lonning ha evidenziato come non vi siano state allo stato attuale conseguenze particolari, essendo state adottate misure transitorie che hanno consentito un passaggio coerente alla nuova fase.

In ordine alla dimensione settentrionale o nordica, ha sottolineato invece come vi siano alcuni momenti di confronto tra la Norvegia e la Russia, non solo relativi alla storica questione del mare di Barents, in riferimento più alle risorse del sottosuolo che a quelle ittiche, ma anche in ordine all'emergenza ambientale. Proprio sul tema ambientale, che rappresenta una delle principali questioni contenute nella dimensione nordica, il vicepresidente Lonning ha evidenziato come la Norvegia stia assumendo un impegno anche finanziario nei confronti della Russia per lo smaltimento dei rifiuti nucleari e il controllo dell'inquinamento delle coste settentrionali, allo scopo di scongiurare il pericolo di un disastro ambientale.

Il Presidente Stucchi ha ringraziato quindi il vicepresidente Lonning per l'incontro svolto, dichiarandosi consapevole del fatto che è giunto in un periodo in cui solitamente il Parlamento norvegese sospende i propri lavori per la pausa estiva. Ha espresso dunque anche a nome della Commissione, il più sincero apprezzamento al vicepresidente Lonning per gli importanti spunti di confronto avuti, auspicando in una sua prossima visita in Italia, allo scopo di approfondire ulteriormente le tematiche affrontate.

3. Nel corso dell'incontro con l'ambasciatore Percey Westerlund, Capo missione della Rappresentanza dell'Unione europea per la Norvegia e l'Islanda, svolto presso la sede della Rappresentanza a Oslo, sono state approfondite ulteriormente le tematiche concernenti la trasformazione della dimensione settentrionale o nordica in conseguenza dell'allargamento dell'Unione europea.

In questa sede, è stato evidenziato come dopo il 1o maggio 2004 sono decaduti gli accordi bilaterali tra i vari Paesi entrati nell'Unione europea, con la conclusione di un nuovo Accordo SEE tra i nuovi Stati membri dell'Unione da una parte e la Norvegia e l'Islanda dall'altra. L'ambasciatore Westerlund ha ricordato in particolare che non avendo tutti i Paesi ratificato il nuovo Accordo si è proceduto ad uno scambio di lettere fra i diversi paesi non ratificanti, in attesa della ratifica formale dai parte dei rispettivi parlamenti.

L'ambasciatore Westerlund ha d'altro canto ricordato che vi è la consapevolezza in Norvegia di una sempre maggiore marginalità dell'Accordo SEE rispetto all'Unione europea, anche in considerazione di dati quantitativi. Degli Stati originariamente membri dell'EFTA, l'Associazione europea di libero scambio, istituita con la Convenzione di Stoccolma del 4 gennaio 1960, dopo l'ingresso nell'Unione europea di Austria, Finlandia, e Svezia nel 1995, sono rimasti soltanto Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechetestein. Si tratta cioè di 4,5 milioni di persone rispetto ai 450 milioni di cittadini europei, in conseguenza dell'allargamento del 1o maggio 2004. È stato ricordato d'altra parte che l'Accordo SEE siglato dal rappresentante dell'Unione europea Jacques Delors e il ministro degli esteri norvegese Grunland all'inizio degli anni '90 aveva la natura di una misura provvisoria destinata a dare ai paesi EFTA il tempo necessario a maturare la propria adesione all'Unione europea. Cosa che invece non si è ancora realizzata.

L'ambasciatore Westerlund ha quindi evidenziato come vi sia un interesse variabile da parte della Norvegia per la questione europea, anche se lo sviluppo dell'Unione europea è stato percepito positivamente in termini generali, essendosi riscontrato che l'UE non è un club di ricchi, come si era sempre ritenuto in passato, vista l'adesione dei nuovi Stati membri che hanno abbassato il livello di ricchezza dell'Unione. Il rappresentante dell'Unione europea per la Norvegia e l'Islanda ha confermato d'altro canto come la dimensione nordica assuma per la Norvegia e per l'Islanda un'importanza centrale, come si è visto anche con l'attenzione che ad essa ha assegnato la Finlandia durante il semestre di presidenza dell'Unione europea. I confronti e i fori regionali su tali questioni, tra cui il tema già ricordato relativo alla sovranità nel mare di Barents assume una certa rilevanza. Peraltro, nell'attenzione particolare rivolta ai nuovi confini dell'Unione europea, si ritiene che il baricentro dell'UE si stia spostando sempre di più verso l'area mediterranea. Anche in questo senso vi è da parte della Norvegia un particolare interesse alla nuova dimensione dell'UE per il timore che l'allargamento possa far perdere di rilevanza, nei prossimi anni, alla dimensione nordica.

Il presidente Stucchi, che ha espresso il proprio rammarico per l'impossibilità del rappresentante del ministero degli affari esteri norvegese di poter svolgere l'incontro programmato per un sopravvenuto impegno, ha quindi ringraziato l'ambasciatore Westerlund per le indicazioni fornite, confermando l'attenzione sempre maggiore dell'Unione europea verso la Norvegia e l'Islanda, conseguente alla nuova dimensione geopolitica assunta dell'UE dopo il 1o maggio 2004.

4. Nel corso della missione - che ha rappresentato l'occasione per svolgere anche una visita ad Alta, sede del Museo di storia antica e preistorica dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco - il Presidente Stucchi ha avuto modo di aver un confronto, oltre che con l'ambasciatore d'Italia in Norvegia Uberto Pestalozzi e con il consigliere d'ambasciata Leonardo Bencini, in particolare con il direttore dell'Istituto nazionale del commercio estero di Oslo, competente per la Norvegia e l'Islanda, Enrico Cattaneo.

Nel corso dell'incontro è stato evidenziato come l'Italia, seppure si sia trovata nel 2002, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica norvegese, al decimo posto tra i principali Paesi acquirenti, con una percentuale del 3,7 sull'export, e al nono tra i paesi fornitori, con una percentuale del 3,8 sull'import, sia in una proiezione costante nel mercato norvegese. In tal senso, il direttore dell'ICE, Enrico Cattaneo, ha avuto modo di evidenziare come l'ufficio di Oslo da lui diretto si sia adoperato per favorire una penetrazione nel mercato norvegese di alcuni prodotti italiani tipici e di qualità, soprattutto del settore alimentare, vitivinicolo e della moda. È stato evidenziato d'altro canto come la popolazione italiana residente in Norvegia sia soltanto di circa 2300 persone, con un numero di 800 presenze nella capitale Oslo. È stato in ogni caso espresso il convincimento di una prossima, possibile ulteriore apertura del mercato norvegese alle attività economiche nazionali.

Il Presidente Stucchi ha quindi rappresentato al direttore dell'ICE e ai rappresentanti dell'ambasciata d'Italia ad Oslo, il ringraziamento personale suo e della Commissione, per l'opera svolta, evidenziando l'eccellente lavoro realizzato dagli uffici italiani sia in Norvegia che in Islanda.

 

 

 


Riferimenti normativi

 


L. 28 luglio 1993, n. 300.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo Spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 agosto 1993, n. 191, S.O.

 

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sullo Spazio economico europeo, con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e il protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

 

2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli articoli 1 e 22 del protocollo di Bruxelles del 17 marzo 1993.

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3. 1. Le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie cui è fatto riferimento negli allegati all'accordo di cui all'articolo 1, così come modificate dall'allegato al protocollo di adattamento, si intendono estese agli Stati EFTA che diventeranno Parti dell'accordo, alle condizioni stabilite per ciascuna direttiva dal protocollo 1 all'accordo e dagli allegati sopramenzionati, con le decorrenze ivi previste.

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4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

PREAMBOLO


                                                           Artt.
PARTE I    - Obiettivi e principi . . . . . . . . . .    1 -   7
PARTE II   - Libera circolazione delle merci                   
 Capo 1    - Principi fondamentali. . . . . . . . . .    8 -  16
 Capo 2    - Prodotti agricoli e della pesca. . . . .   17 -  20
 Capo 3    - Cooperazione   in    campo   doganale  e
             agevolazione degli scambi. . . . . . . .   21 -  22
 Capo 4    - Altre   norme   in   materia  di  libera
             circolazione delle merci . . . . . . . .   23 -  26
 Capo 5    - Prodotti carbosiderurgici. . . . . . . .         27
PARTE III  - Libera  circolazione delle  persone, dei
             servizi e dei capitali
 Capo 1    - Lavoratori   subordinati  e   lavoratori
             autonomi . . . . . . . . . . . . . . . .   28 -  30
 Capo 2    - Diritto di stabilimento. . . . . . . . .   31 -  35
 Capo 3    - Servizi. . . . . . . . . . . . . . . . .   36 -  39
 Capo 4    - Capitali . . . . . . . . . . . . . . . .   40 -  45
 Capo 5    - Cooperazione  in  materia   di  politica
             economica e monetaria . . . . . . . . . .        46
 Capo 6    - Trasporti . . . . . . . . . . . . . . . .  47 -  52
PARTE IV   - Concorrenza e altre norme comuni
 Capo 1    - Regole applicabili alle imprese . . . . .  53 -  60
 Capo 2    - Aiuti di Stato. . . . . . . . . . . . . .  61 -  64
 Capo 3    - Altre norme comuni. . . . . . . . . . . .        65
PARTE V    - Disposizioni  orizzontali  concernenti le
             quattro libertà
 Capo 1    - Politica sociale. . . . . . . . . . . . .  66 -  71
 Capo 2    - Protezione dei consumatori. . . . . . . .        72
 Capo 3    - Ambiente. . . . . . . . . . . . . . . . .  73 -  75
 Capo 4    - Statistiche . . . . . . . . . . . . . . .        76
 Capo 5    - Diritto societario. . . . . . . . . . . .        77
PARTE VI   - Cooperazione  al  di fuori delle  quattro
             libertà . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 -  88
PARTE VII  - Disposizioni istituzionali
 Capo 1    - Struttura dell'associazione . . . . . . .  89 -  96
 Capo 2    - Procedura decisionale . . . . . . . . . .  97 - 104
 Capo 3    - Omogeneità, procedura   di   vigilanza  e
             composizione delle controversie . . . . . 105 - 111
 Capo 4    - Misure di salvaguardia. . . . . . . . . . 112 - 114
PARTE VIII - Meccanismo finanziario. . . . . . . . . . 115 - 117
PARTE IX   - Disposizioni generali e finali. . . . . . 118 - 129

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ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

IL REGNO DI NORVEGIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominati le Parti contraenti;

Convinti del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un'Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell'uomo;

Riaffermando il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull'identità europea;

Risoluti a contribuire, nell'ambito di un'economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

Considerando l'obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;

Risoluti a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;

Solleciti di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l'attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;

Intenzionati a contribuire all'intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);

Convinti del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l'esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;

Risoluti a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev'essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;

Decisi a basarsi, nell'ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;

Coscienti dell'importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;

Risoluti a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell'ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;

Convinti della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;

Considerando che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;

Considerando che, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un'interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;

Considerando che il presente accordo non limita l'autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,

Hanno deciso di concludere il seguente accordo:

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PARTE I

Obiettivi e principi

Articolo 1

1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.

2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:

a) la libera circolazione delle merci,

b) la libera circolazione delle persone,

c) la libera circolazione dei servizi,

d) la libera circolazione dei capitali,

e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché

f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.

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Articolo 2

Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «accordo»: il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;

b) «Stati AELS (EFTA)»: le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio;

c) «Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

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Articolo 3

Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.

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Articolo 4

Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

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Articolo 5

Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.

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Articolo 6

Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.

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Articolo 7

Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;

b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.

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PARTE II

Libera circolazione delle merci

Capo 1 - Principi fondamentali

Articolo 8

1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.

3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:

a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;

b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.

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Articolo 9

1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.

3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.

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Articolo 10

Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

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Articolo 11

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

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Articolo 12

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

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Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

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Articolo 14

Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.

Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

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Articolo 15

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

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Articolo 16

1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità competenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

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Capo 2 - Prodotti agricoli e della pesca

Articolo 17

L'allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.

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Articolo 18

Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L'articolo 13 è applicabile.

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Articolo 19

1. Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.

3. A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.

4. Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell'ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.

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Articolo 20

Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.

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Capo 3 - Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi

Articolo 21

1. Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.

2. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.

3. Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.

4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.

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Articolo 22

La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne l'applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.

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Capo 4 - Altre norme in materia di libera circolazione delle merci

Articolo 23

Disposizioni e norme specifiche figurano:

a) nel protocollo 12 e nell'allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;

b) nel protocollo 47 per quanto concerne l'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;

c) nell'allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.

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Articolo 24

L'allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

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Articolo 25

Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:

a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all'esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o

b) una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice

e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest'ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 113.

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Articolo 26

Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

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Capo 5 - Prodotti carbosiderurgici

Articolo 27

I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.

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PARTE III

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Capo 1 - Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi

Articolo 28

1. È garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

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Articolo 29

Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.

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Articolo 30

Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.

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Capo 2 - Diritto di stabilimento

Articolo 31

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

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Articolo 32

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

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Articolo 33

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

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Articolo 34

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

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Articolo 35

Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.

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Capo 3 - Servizi

Articolo 36

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.

2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

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Articolo 37

Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

a) attività di carattere industriale,

b) attività di carattere commerciale,

c) attività artigiane,

d) attività delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

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Articolo 38

La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.

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Articolo 39

Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

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Capo 4 - Capitali

Articolo 40

Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.

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Articolo 41

I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

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Articolo 42

1. Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.

2. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.

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Articolo 43

1. Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all'interno del territorio delle Parti contraenti previsti all'articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.

2. Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.

3. Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.

4. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.

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Articolo 44

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.

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Articolo 45

1. Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all'articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.

2. Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell'ambito del Comitato misto SEE.

3. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.

4. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.

5. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell'entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.

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Capo 5 - Cooperazione in materia di politica economica e monetaria

Articolo 46

Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente accordo e gli effetti dell'integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.

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Capo 6 - Trasporti

Articolo 47

1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.

2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.

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Articolo 48

1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.

2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.

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Articolo 49

Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

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Articolo 50

1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

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Articolo 51

1. È fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

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Articolo 52

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

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PARTE IV

Concorrenza e altre norme comuni

Capo 1 - Regole applicabili alle imprese

Articolo 53

1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

e) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

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Articolo 54

È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

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Articolo 55

1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.

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Articolo 56

1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:

a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);

b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33% del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;

c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.

2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.

3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

4. I termini «impresa» e «fatturato» sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

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Articolo 57

1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.

2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:

a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;

b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.

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Articolo 58

Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.

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Articolo 59

1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.

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Articolo 60

L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.

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Capo 2 - Aiuti di Stato

Articolo 61

1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.

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Articolo 62

1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:

a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accodo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previste dal protocollo 26.

2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.

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Articolo 63

L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.

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Articolo 64

1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).

Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.

Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.

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Capo 3 - Altre norme comuni

Articolo 65

1. L'allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.

2. Il protocollo 28 e l'allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.

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PARTE V

Disposizioni orizzontali concernenti le quattro libertà

Capo 1 - Politica sociale

Articolo 66

Le Parti contraenti convergono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

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Articolo 67

1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.

2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.

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Articolo 68

In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.

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Articolo 69

1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.

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Articolo 70

Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.

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Articolo 71

Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.

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Capo 2 - Protezione dei consumatori

Articolo 72

L'allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

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Capo 3 - Ambiente

Articolo 73

1. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l'obiettivo:

a) di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;

b) di contribuire alla protezione della salute umana;

c) di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.

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Articolo 74

L'allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell'articolo 73.

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Articolo 75

Le misure di protezione di cui all'articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.

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Capo 4 - Statistiche

Articolo 76

1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.

2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.

3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.

4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

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Capo 5 - Diritto societario

Articolo 77

L'allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.

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PARTE VI

Cooperazione al di fuori delle quattro libertà

Articolo 78

Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:

- ricerca e sviluppo tecnologico,

- servizi di informazione,

- ambiente,

- istruzione, formazione professionale e giovani,

- politica sociale,

- protezione dei consumatori,

- piccole e medie imprese,

- turismo,

- settore audiovisivo, e

- protezione civile,

nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.

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Articolo 79

1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi nei settori di cui all'articolo 78.

2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.

3. La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.

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Articolo 80

La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:

- partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitarie;

- definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;

- scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;

- sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;

- legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;

- coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

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Articolo 81

Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;

b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;

c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;

d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;

e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;

f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

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Articolo 82

1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:

- agli stanziamenti d'impegno e

- agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.

L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione - nonché i pagamenti che vi sono connessi - non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);

b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;

c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.

2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.

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Articolo 83

Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.

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Articolo 84

Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.

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Articolo 85

Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31.

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Articolo 86

Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.

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Articolo 87

Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

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Articolo 88

Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.

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PARTE VII

Disposizioni Istituzionali

Capo 1 - Struttura dell'associazione

Sezione 1 - Il Consiglio SEE

Articolo 89

1. È istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.

A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.

3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.

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Articolo 90

1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).

I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.

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Articolo 91

1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).

2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.

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Sezione 2 - Il Comitato misto SEE

Articolo 92

1. È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.

3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

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Articolo 93

1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

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Articolo 94

1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).

2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.

4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

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Sezione 3 - Cooperazione parlamentare

Articolo 95

1. È istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall'altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.

2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.

3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.

4. Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell'articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.

6. Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

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Sezione 4 - Cooperazione fra parti economiche e sociali

Articolo 96

1. I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.

2. A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall'altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.

3. Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

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Capo 2 - Procedura decisionale

Articolo 97

Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo

- se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell'accordo, o

- se le procedure di cui all'articolo 98 sono state espletate.

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Articolo 98

Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.

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Articolo 99

1. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l'elaborazione delle proprie proposte.

2. Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).

A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.

3. Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.

4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l'adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.

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Articolo 100

La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.

Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).

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Articolo 101

1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall'articolo 81 o dall'articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.

I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37.

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Articolo 102

1. Al fine di garantire la certezza giuridica e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all'adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l'applicazione simultanea di quest'ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.

2. La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.

3. Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un'intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.

In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.

4. Qualora, nonostante l'applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un'intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.

5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell'allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.

6. Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.

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Articolo 103

1. Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l'adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

2. Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.

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Articolo 104

Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione ed applicazione.

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Capo 3 - Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie

Sezione 1 - Omogeneità

Articolo 105

1. Per la realizzazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un'interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell'accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.

2. Il Comitato misto SEE segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall'articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo.

3. Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all'articolo 111.

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Articolo 106

Allo scopo di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle Corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:

a) la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall'altra;

b) la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;

c) la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.

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Articolo 107

Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione di determinate norme SEE.

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Sezione 2 - Procedura di vigilanza

Articolo 108

1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente (Autorità di vigilanza AELS (EFTA)) e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.

2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia (Corte AELS (EFTA)).

La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:

a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);

b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);

c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).

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Articolo 109

1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del presente accordo.

2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.

3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.

4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.

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Articolo 110

Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).

L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).

Dopo che queste formalità siano state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.

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Sezione 3 - Composizione delle controversie

Articolo 111

1. La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.

2. Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell'accordo.

3. Qualora una controversia riguardi l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,

- adottare misure di salvaguardia, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 113, ovvero

- applicare l'articolo 102, mutatis mutandis.

4. Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell'articolo 111, paragrafo 3 o dell'articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell'articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

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Capo 4 - Misure di salvaguardia

Articolo 112

1. Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 113.

2. Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.

3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.

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Articolo 113

1. La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.

2. Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

3. La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata impediscano l'esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.

5. Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d'applicazione.

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.

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Articolo 114

1. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. È applicabile la procedura prevista all'articolo 113.

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PARTE VIII

Meccanismo finanziario

Articolo 115

Nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all'articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l'agricoltura e la pesca.

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Articolo 116

Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell'ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 115.

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Articolo 117

Le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario figurano nel protocollo 38.

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PARTE IX

Disposizioni generali e finali

Articolo 118

1. La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest'ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia.

Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.

2. Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

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Articolo 119

Gli allegati e gli atti ai quali è fatto riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.

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Articolo 120

Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai protocolli 41, 43 e 44, le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altro, nella misura in cui l'aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.

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Articolo 121

Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:

a) nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;

b) nel quadro dell'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l'applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;

c) nel quadro della cooperazione tra l'Austria e l'Italia per quanto il Tirolo, il Vorarlberg e il Trentino - Sud Tirolo/Alto Adige, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo.

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Articolo 122

I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell'ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.

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Articolo 123

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure

a) che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

c) che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

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Articolo 124

Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all'articolo 34, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

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Articolo 125

Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.

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Articolo 126

1. Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e ai territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole ~land. Tuttavia il Governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Åland in materia di:

i) restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

ii) restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,

b) i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Åland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;

c) le autorità delle Isole Åland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.

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Articolo 127

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all'accordo.

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Articolo 128

1. Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS (EFTA), di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.

2. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

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Articolo 129

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.

2. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente accordo entra in vigore il 1 gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di approvazione entro tale data. Qualora si superi tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica. La data ultima di tale notifica è il 30 giugno 1993. Qualora si superi tale data, le Parti contraenti organizzano una conferenza diplomatica per valutare la situazione.

(Si omettono gli allegati)



[1]    L’EFTA (European Free Trade Association – Associazione europea di libero scambio) fu istituita con la Convenzione di Stoccolma, firmata il 4 gennaio 1960 da sette paesi europei (Austria, Danimarca, Gran Bretagna, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera), allo scopo di favorire la liberalizzazione degli scambi tra i suoi Stati membri. A tali Stati si aggiunsero la Finlandia nel 1961, l’Islanda nel 1970 e il Liechtenstein nel 1991. Nel 1973 Gran Bretagna e Danimarca uscirono dall’EFTA per entrare nella CEE, seguiti dal Portogallo nel 1986 e da Austria, Finlandia e Svezia nel 1995. Attualmente i membri dell’EFTA sono Islanda, Liechtestein, Norvegia e Svizzera.

[2]    Allo stato attuale non hanno ancora ratificato l’Accordo Grecia, Italia e Slovenia. Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo, presentato il 25 giugno 2004 e approvato dal Senato il 3 febbraio 2005, è stato assegnato alla Commissione Affari esteri della Camera in sede referente il 7 febbraio 2005.

[3]    Si ricorda che la Norvegia, che si presume beneficerà in maggior misura degli effetti dell’Accordo in esame, si è impegnata, con una delle intese di cui al successivo articolo 6,  a un esborso suppletivo di 567 milioni di euro nel quinquennio in questione.