XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Accordo con la Romania sul trasferimento delle persone condannate - A.C. 5500 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 713 | ||||
Data: | 17/02/05 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi; testo del disegno di legge di ratifica; riferimenti normativi; documentazione. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Accordo con la Romania sul trasferimento delle persone condannate A.C. 5500
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n. 713
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17 febbraio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: ES0368.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Disciplina nazionale in materia di espulsione dello straniero
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Riferimenti normativi
§ L. 25 luglio 1988, n. 334. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983
Documentazione
§ Accordi bilaterali tra Italia e Romania
§ Scheda Paese sulla Romania
§ Conseil de l’Europe, Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, - 18 dicembre 1997
§ Consiglio dell’Unione europea, Conclusioni della Presidenza – 16 e 17 dicembre 2004
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
5500 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri; diritto processuale penale |
Firma dell’Accordo |
13 settembre 2003 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ presentazione alla Camera |
17 dicembre 2004 |
§ annuncio |
27 gennaio 2005 |
§ assegnazione |
27 gennaio 2005 |
Commissione competente |
III Affari esteri e comunitari |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II e V |
Oneri finanziari |
SI’ |
La Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate
La Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate è stata aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 ed è entrata in vigore il 1° luglio 1985: attualmente ne sono Parti 57 Stati, ossia quelli membri del Consiglio d’Europa (salvo la Bosnia-Erzegovina, la Federazione russa e il Principato di Monaco) e diversi Stati non membri, tra i quali l’Australia, il Canada, Israele, il Giappone e gli Stati Uniti.
L’Italia[1] e la Romania sono divenute Parti della Convenzione, rispettivamente, il 1° ottobre 1989 e il 1° dicembre 1996. Il 18 dicembre 1997 è stato aperto alla firma un Protocollo addizionale alla Convenzione, entrato in vigore il 1° giugno 2000, ratificato dalla Romania e solo sottoscritto dall’Italia data 26 maggio 2000.
La Convenzione del 1983 ha lo scopo principale di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo a uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese d’origine.
La Convenzione mette l’accento sulle difficoltà di comunicazione date dalle barriere linguistiche e sull’assenza di contatti con i familiari che possono esercitare un’influenza negativa sul comportamento del detenuto straniero.
In base alla Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere richiesto sia dallo Stato (c.d. Stato di condanna) che ha condannato il soggetto in questione, e nelle cui prigioni egli sconta la pena, sia dallo Stato d’origine (c.d. Stato di esecuzione) della persona interessata. L’esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati, come anche a quello del detenuto.
La Convenzione definisce parimenti le procedure di esecuzione della pena successivamente al trasferimento: in ogni caso, a prescindere dall’ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, una pena a carattere detentivo non potrà essere commutata in sanzione pecuniaria. Inoltre, il periodo di pena già scontato nello Stato di condanna dovrà essere considerato nelle determinazioni assunte dallo Stato di esecuzione. Infine, in nessun caso la pena dovrà essere, quanto alla natura e alla durata, più severa di quella inflitta dallo Stato di condanna.
Il Protocollo addizionale del 1997 definisce le procedure applicabili al trasferimento dell’esecuzione della pena per quanto concerne i soggetti che, dopo la sentenza, si sottraggono all’esecuzione della pena nello Stato di condanna, rientrando nel territorio dello Stato di origine. Inoltre, il Protocollo stabilisce le regole per il trasferimento dei detenuti oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata, prevedendo che il trasferimento nello Stato di cittadinanza possa avvenire anche senza il consenso del detenuto interessato, ma purchè venga sentito.
Il contenuto dell’Accordo italo-rumeno sul trasferimento delle persone condannate
L’Accordo in esame ricalca, introducendo un’importante novità, il Protocollo del 1997, aggiuntivo alla Convenzione del C.d’E. sul trasferimento delle persone condannate. La necessità dell’accordo deriva dal fatto che il Protocollo non è ancora stato ratificato dall’Italia, ma anche, come si vedrà, dal carattere più ampio delle previsioni contenute nell’Accordo rispetto a quelle del Protocollo.
L’articolo 1 enuncia lo scopo dell’Accordo italo-rumeno, volto a “regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate” alle quali siano state inflitte misure – quali ad esempio l’espulsione – in ragione delle quali dette persone, dopo la scarcerazione, non potranno più rimanere legalmente nel territorio dello Stato di condanna.
L’articolo 2, comma 1, rinvia alle disposizioni della Convenzione del 1983 per quanto concerne l’interpretazione delle espressioni e dei termini dell’Accordo.
Il comma 2, d’altronde, opera un rinvio esplicito alle disposizioni della Convenzione del 1983 per tutto quanto non previsto dall’Accordo italo-rumeno in esame.
L’articolo 3, comma 1, lettera a), riguarda il trasferimento di detenuti stranieri oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata o di un provvedimento amministrativo adottato in seguito alla condanna. In questo caso, su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può dare il proprio assenso al trasferimento di una persona condannata, prescindendo dal consenso di questa, il cui parere deve essere tuttavia acquisito al procedimento. Sin qui l’Accordo ricalca l’art. 3 del Protocollo addizionale e ne anticipa di fatto l’entrata in vigore nei rapporti italo-rumeni.
La lettera b) costituisce il vero elemento aggiuntivo rispetto al Protocollo del 1997. Si prevede infatti la possibilità di trasferire una persona condannata anche quando l’espulsione, l’accompagnamento alla frontiera o altre misure equivalenti siano state adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei riguardi di persona condannata per un reato punibile, quanto al massimo della pena nell’ordinamento dello Stato di condanna, con più di due anni di carcere. In tale ipotesi, quindi, il provvedimento amministrativo non discende dalla condanna, come nell’ipotesi di cui alla lettera a), ma ha una sua autonoma giustificazione.
Anche in questo caso non è richiesto il consenso dell’interessato ma lo Stato di esecuzione dovrà comunque acquisire il parere dell’interessato prima di consentire al trasferimento dello stesso.
Il comma 3 specifica la documentazione che lo Stato di condanna deve trasmettere (essa include il parere di cui al comma 2) allo Stato di esecuzione.
L’ articolo 4 ripete sostanzialmente le previsioni dell’art. 3, comma 4, del Protocollo del 1997, in analogia con il cosiddetto “principio di specialità” di cui agli articoli 699 e 721 del Codice di procedura penale, concernenti l’estradizione (si tratta dell’impossibilità che l’estradato venga sottoposto a misure penali in rapporto a fatti anteriori al trasferimento e diversi da quelli che hanno motivato la condanna, salvo alcune eccezioni).
In base all’articolo 5, la richiesta di trasferimento e i documenti allegati, come anche la risposta, devono intercorrere tra i rispettivi Ministeri della giustizia: inoltre, la richiesta di trasferimento e i documenti allegati, redatti nella lingua dello Stato di condanna, verranno accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.
L’articolo 6, comma 1 stabilisce che l’esecuzione del trasferimento avvenga in conformità all’articolo 9, par. 1, lett. a), della Convenzione del 1983, ove si prevede che l’esecuzione delle sentenze dovrà essere una immediata trasposizione di esse, ovvero avvenire tramite una decisione giudiziaria o amministrativa, nell’un caso e nell’altro dando luogo alla continuazione nell’esecuzione della condanna, e non alla conversione di essa[2].
Il comma 2 riserva a ciascuna delle due Parti contraenti la facoltà di decidere sulle richieste di trasferimento in base alle proprie procedure interne.
L’articolo 7 riguarda le spese connesse con l’applicazione dell’Accordo, che verranno sostenute dallo Stato di esecuzione, con l’eccezione di quelle prodottesi in toto nel territorio dello Stato di condanna.
In base all’articolo 8 è sancita l’applicazione dell’Accordo in esame anche con effetto retroattivo.
L’articolo 9 contiene le procedure per l’entrata in vigore dell’Accordo, che – si sostiene esplicitamente – verrà sottoposto a ratifica[3].
Gli articoli 10 e 11 concernono rispettivamente la previsione di consultazioni o negoziati tra le Parti per la risoluzione di eventuali controversie nell’applicazione dell’Accordo, nonché la possibilità di apportare all’Accordo stesso modifiche, con procedura uguale a quella seguita per la stipula.
L’articolo 12 salvaguarda, nella stessa materia dell’Accordo, le disposizioni di altre Convenzioni multilaterali concluse dall’Italia e dalla Romania.
Infine, gli articoli 13 e 14 riguardano la durata a tempo indeterminato dell’Accordo, e la possibilità di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto in qualunque momento, con effetto dopo sei mesi dalla ricezione della notifica all’altra Parte contraente.
Disciplina nazionale in materia di espulsione dello straniero |
Il testo unico sull’immigrazione[4] contempla diversi tipi di espulsione del cittadino straniero:
l’espulsione amministrativa;
l’espulsione a titolo di misura di sicurezza;
l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale.
L’espulsione amministrativa (art. 13 del testo unico) comprende due tipologie distinte di provvedimento:
l’espulsione disposta dal ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l’espulsione disposta dal prefetto nei seguenti casi:
quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, oppure quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
quando lo straniero sia un delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso.
Se nei confronti dello straniero è in corso un procedimento penale, l’esecuzione dell’espulsione è subordinata al nulla osta dell’autorità giudiziaria. Il nulla osta non può essere rilasciato se lo straniero è sottoposto alla custodia cautelare in carcere o se il procedimento penale in questione riguarda delitti particolarmente gravi indicati dall’art. 407, comma 2, lett. p), c.p.p. (terrorismo, associazione mafiosa, omicidio, etc.) o riguarda i delitti legati al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina indicati dall’art. 12 del testo unico.
L’espulsione a titolo di misura di sicurezza è prevista dall’art. 15 del testo unico e da altre disposizioni del nostro ordinamento. Essa è disposta dal giudice nei confronti dello straniero a seguito di condanna in uno dei seguenti casi:
condanna per uno dei reati per i quali è previsto l’arresto, anche facoltativo, in caso di flagranza indicati dagli art. 380 e 381 del codice di procedura penale (art. 15 del testo unico);
condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni (art. 235 del codice penale);
condanna a una pena restrittiva della libertà personale per uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 312 del codice penale);
condanna per uno dei delitti legati al traffico di stupefacenti (art. 86 del testo unico in materia di stupefacenti[5]).
Quanto all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa, l’art. 16 del testo unico sull’immigrazione dispone che il giudice, al momento della sentenza di condanna per reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare una pena detentiva contenuta entro i due anni, può decidere di sostituire la pena medesima con l’espulsione per un periodo di almeno cinque anni.
L’espulsione è automatica nel caso dello straniero detenuto che deve scontare una pena, anche residua, non superiore ai due anni.
In entrambi i casi sono escluse le condanne per i reati particolarmente gravi sopra indicati (terrorismo etc.).
Il disegno di legge in esame ha per oggetto l’Accordo italo-rumeno aggiuntivo alla Convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate. Esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.
L’articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del provvedimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge afferma che le spese che l’Accordo comporta si risolvono negli oneri di trasferimento di detenuti rumeni condannati con sentenza definitiva e che attualmente si trovano in istituti di pena italiani. Tra questi, si stima che circa 200 ricadano nelle previsioni di cui all’art. 3 dell’Accordo. Calcolando un flusso annuo di trasferimenti di 50 unità, accompagnate da un numero doppio di agenti della sicurezza, si giunge a una spesa annuale di 100.000 euro, dei quali 90.000 per le spese del vettore aereo e 10.000 per le indennità di missione al personale della sicurezza.
Alla copertura dell’onere finanziario sopra richiamato, a decorrere dal 2005, si provvede, ai sensi del primo comma dell’articolo 3, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
L’articolo 4, infine, reca la previsione dell’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
L'ATN non rileva questioni di incompatibilità con l'assetto costituzionale delle competenze legislative delle autonomie locali, rientrando la materia in oggetto nelle competenze legislative esclusive dello Stato. Inoltre, il disegno di legge in esame non contrasta con l'ordinamento comunitario, né incide sul quadro normativo interno; tuttavia, esso ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge.
L'AIR rileva altresì che il provvedimento coinvolge per la sua applicazione l’Amministrazione della giustizia da un lato, e l’autorità giudiziaria dall’altro, ma non richiede l'allestimento di nuove strutture organizzative.
N. 5500
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (FINI) e dal ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) e con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003 |
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Presentata il 17 dicembre 2004
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Onorevoli Deputati! - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine è stato negoziato dai competenti uffici dei rispettivi Ministeri della giustizia nel corso di due tornate negoziali tenutesi a Roma ed a Bucarest il 19 e il 20 giugno 2003 ed, infine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.
Il testo, che contiene disposizioni volte a realizzare una forma di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di esecuzione di giudicati penali, si inquadra nell'ambito della tendenza, da tempo manifestatasi, almeno in ambito europeo, ad affiancare alle tradizionali forme e agli strumenti della cooperazione giudiziaria fra Stati in campo penale, quali le rogatorie e l'estradizione, nuovi e più moderni strumenti, quali appunto l'esecuzione all'estero di giudicati penali, che trovano la propria origine soprattutto nell'intensificazione della circolazione di persone da uno Stato all'altro e che mirano ad una vera e propria gestione comune del procedimento e ad una «compenetrazione» delle giurisdizioni tra gli Stati più direttamente interessati ad un singolo episodio criminoso.
L'Accordo mira in particolare ad estendere l'ambito di applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988, n. 334, e dalla Romania il 23 agosto 1996, realizzando, nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, un quadro normativo in materia di esecuzione all'estero di giudicati penali più ampio. L'articolo 3 dell'Accordo, infatti, consente il trasferimento della persona condannata, anche senza il consenso della stessa, verso lo Stato di cittadinanza, laddove la medesima, a pena espiata, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna o accompagnata alla frontiera o comunque non potrà più soggiornare nel territorio di detto Stato. L'Accordo indica due casi nei quali è consentito procedere al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima: a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna; b) quando la misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a) sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
La connotazione in termini di maggiore ampiezza rispetto alla Convenzione del 1983 risiede, essenzialmente, nel fatto che non è richiesto, come condizione del trasferimento del condannato, il consenso dello stesso.
Peraltro, come nella Convenzione sopracitata, anche l'ipotesi di trasferimento introdotta dall'Accordo non comporta alcun obbligo per lo Stato di condanna o per lo Stato di esecuzione di acconsentire allo stesso, ma si limita a stabilire il quadro normativo nell'ambito del quale gli Stati contraenti possono, se lo desiderano, cooperare, disciplinando la procedura da seguire a tale scopo.
La previsione dell'Accordo, nel senso di consentire il trasferimento del condannato a prescindere dal suo consenso, risponde al più recente orientamento maturato in seno al Consiglio d'Europa in materia di cooperazione giudiziaria penale per l'esecuzione di giudicati penali e, in particolare, a quanto previsto dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997, anch'esso elaborato in seno al Consiglio d'Europa, firmato dall'Italia il 26 maggio 2000 (non ancora ratificato).
Tale strumento, volto a realizzare un più ampio quadro normativo in materia di esecuzione all'estero di giudicati penali, prevede, infatti, delle ipotesi di estensione della applicazione della Convenzione del 1983, sulle quali la disposizione dell'articolo 3 dell'Accordo con la Romania è in larghissima misura modellata, volte a consentire il trasferimento del condannato pur senza il consenso dello stesso.
L'Accordo in esame prevede, peraltro, rispetto ai contenuti dell'articolo 3 del Protocollo del 1997, una significativa differenza: mentre, infatti, il Protocollo prevede che l'espulsione del condannato, che può dare luogo al trasferimento, debba essere stata disposta dalla sentenza di condanna o da una decisione amministrativa consequenziale alla sentenza, l'Accordo consente che l'espulsione sia stata disposta anche in base ad un qualsiasi provvedimento amministrativo, purché definitivo, sempre che esso sia stato emesso nei confronti di persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
La necessità della conclusione dell'Accordo trova la propria ragion d'essere, oltre che nella differenza sopra evidenziata rispetto al Protocollo, nella circostanza che, a tutt'oggi, l'Italia non ha ratificato il Protocollo medesimo.
Deve peraltro ritenersi, con considerazione analoga a quella che ha ispirato la formulazione dell'articolo 3 del Protocollo del 1997, che non sia funzionale all'obiettivo della riabilitazione del condannato il trattenimento dello stesso nello Stato di condanna quando è accertato che, una volta scontata la pena irrogata in sentenza, al medesimo non sarà ulteriormente consentito di rimanere in quello Stato.
Non può, del resto, non considerarsi, come l'espiazione della pena nel proprio Paese di origine costituisca un fatto apprezzabile, sul piano umanitario, per le positive ricadute che essa comporta sul condannato per effetto della prossimità, allo stesso così assicurata, al proprio contesto sociale e familiare di origine e per la rimozione delle barriere culturali, sociali e linguistiche che connotano lo stato di detenzione in una Paese straniero.
Si fornisce qui di seguito una illustrazione analitica dell'articolato dell'Accordo.
L'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, volto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate cui sia stata inflitta, nelle ipotesi sopra indicate, la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
L'articolo 2 precisa i rapporti tra l'Accordo e la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, chiarendo che i termini e le espressioni utilizzati nell'Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione, alla cui applicazione si fa inoltre rinvio per tutto quanto non previsto dall'Accordo.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo e ne costituisce la disposizione chiave.
Esso consente, come sopra anticipato, il trasferimento «coattivo» della persona condannata verso lo Stato di cittadinanza, laddove la stessa, a pena espiata, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna in base alla sentenza emessa nei suoi confronti o ad un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero in base ad un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei confronti di persona condannata per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.
In tale modo il trasferimento viene di fatto ad anticipare gli effetti dell'espulsione, lasciando tuttavia in vinculis il condannato nello Stato di origine.
Sul piano concreto, la previsione in esame consentirà il trasferimento in Romania dei numerosi cittadini rumeni detenuti nel nostro Paese in base ad una condanna definitiva e destinatari, nelle ipotesi previste, di un provvedimento di espulsione, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.
Poiché peraltro l'articolo in esame non richiede, né presume, il consenso della persona condannata, al fine di tutelarne i diritti ed interessi, è stato previsto, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4 di cui si dirà di seguito, che l'opinione della persona condannata debba essere presa in considerazione prima dell'adozione della decisione relativa al suo trasferimento.
L'articolo in esame definisce inoltre la documentazione che lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione ai fini della applicazione dello stesso.
L'articolo 4 prevede l'operatività, in relazione alle ipotesi di trasferimento contemplate dall'Accordo, del principio di specialità, fatte salve le eccezioni indicate dal medesimo articolo alle lettere a) e b) del paragrafo 1.
L'operatività del principio, non operante invece nell'ambito della Convenzione del 1983, deriva anch'essa, come per la previsione della necessità che l'opinione della persona condannata sia presa in considerazione prima dell'adozione della decisione relativa al suo trasferimento, dalla circostanza che l'Accordo non richiede né presume il consenso della persona condannata ai fini del suo trasferimento.
A tutela dei diritti del condannato si è quindi previsto, in termini analoghi a quanto stabilito dal Protocollo del 1997 e con le medesime eccezioni, che il condannato, trasferito in applicazione dell'Accordo, non possa essere perseguito, giudicato, detenuto, ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposto ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al suo trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva.
L'articolo 5 disciplina le modalità ed i canali di trasmissione della richiesta di trasferimento e della relativa documentazione, nonché della conseguente risposta, le quali devono essere trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della giustizia.
Esso prevede inoltre che richieste e relative risposte devono essere redatte nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnate da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.
L'articolo 6 disciplina la procedura ed il diritto applicabile in materia.
In particolare è previsto che, per l'esecuzione del trasferimento, le Parti contraenti applichino la procedura di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della Convenzione del 1983, quella cioè della continuazione dell'esecuzione della condanna.
Tale procedura risulta già seguita dal nostro Paese nell'ambito della Convenzione del 1983, avendo l'Italia dichiarato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale Convenzione, l'intenzione di escludere la procedura alternativa prevista all'articolo 9, comma 1, lettera b), quella cioè della conversione della condanna.
Ciò premesso in ordine alla applicazione di tale procedura, resta fermo che ciascuna delle Parti deciderà sulla richiesta di trasferimento secondo le disposizioni previste dalla propria legislazione interna.
L'articolo 7 disciplina la ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
Il principio secondo il quale le spese per l'applicazione dell'Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna, è peraltro il medesimo accolto dall'articolo 17, paragrafo 5, della Convenzione del 1983.
L'articolo 8 disciplina l'applicazione dell'Accordo nel tempo, assicurandone una piena applicazione temporale all'esecuzione delle condanne pronunziate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore dello strumento.
L'articolo 10 disciplina le modalità di risoluzione di eventuali vertenze relative all'applicazione e all'interpretazione dell'Accordo.
L'articolo 11 stabilisce le modalità procedurali per addivenire ad eventuali modifiche dell'Accordo.
L'articolo 12 disciplina i rapporti con altri strumenti multilaterali conclusi dalle Parti, nel senso della non incidenza dell'Accordo sulle disposizioni dei suddetti strumenti.
L'articolo 13 prevede la validità dell'Accordo a tempo indeterminato.
L'articolo 14 disciplina infine le modalità di denuncia dell'Accordo e la perdita di efficacia dello stesso in caso di denuncia.
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli :
l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;
l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;
l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria per il provvedimento;
l'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).
La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dell'Accordo integrativo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento al confine o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Ai fini di una stima dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia relativamente alle procedure di trasferimento dei cittadini rumeni condannati in Italia negli ultimi quattro anni in applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983: il numero di trasferimenti verso la Romania risulta pari a dodici con una media di tre trasferimenti all'anno.
Le procedure semplificate di trasferimento delle persone condannate, oggetto del presente Accordo, dovrebbero consentire un incremento del numero dei casi che può essere ipotizzato nella misura di 50 trasferimenti in più all'anno verso la Romania. Dai dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria risultano, infatti, ristretti presso gli istituti penitenziari italiani circa 1.200 detenuti rumeni dei quali 350 a seguito di condanna definitiva. A circa 200 di essi possono applicarsi le disposizioni contenute nell'Accordo in oggetto.
La quantificazione delle maggiori spese annue in applicazione dell'Accordo in esame può essere cosi specificata:
Spese di viaggio per i detenuti
Biglietto aereo solo andata Roma-Bucarest = euro 600 (classe economica Alitalia);
Detenuti trasferiti all'anno = n. 50;
Totale = euro 30.000.
Spese di viaggio e missione per gli accompagnatori
Biglietto aereo a/r Roma-Bucarest = euro 600 (classe economica Alitalia);
Accompagnatori = n. 2;
Numero dei trasferimenti = n. 50;
Diaria (un giorno - importo medio) = euro 100;
Totale = euro 70.000.
Complessivamente quindi, i maggiori oneri annui connessi all'applicazione dell'Accordo in oggetto, sono pari ad euro 100.000.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'Accordo è volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e Romania nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, e ratificata da entrambi i Paesi, rispettivamente nel 1988 dall'Italia, con legge 25 luglio 1988, n. 334, e nel 1996 dalla Romania.
L'Accordo permetterà allo Stato di esecuzione, su richiesta dello Stato di condanna e con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 3, di consentire al trasferimento di una persona condannata, prescindendo dal consenso di quest'ultima di regola richiesto dalla Convenzione, quando la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero, ancora, un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei riguardi del condannato per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, comportino, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera, in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
È così prevista un'applicazione coattiva e non volontaria delle norme della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, basata sul presupposto che, neppure dopo la scarcerazione, il condannato avrebbe il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Tale carattere coattivo del trasferimento comporta che, contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione del 1983, ed in analogia con quanto previsto in materia di estradizione - istituto che attua anch'esso una consegna coattiva dell'estradato - la persona trasferita possa beneficiare della tutela del principio di specialità, salvo il caso in cui lo Stato di condanna autorizzi la deroga al principio (autorizzazione possibile nei casi in cui, per il reato per il quale la richiesta è avanzata, sia prevista l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena) o l'ipotesi in cui la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia lasciato il territorio dello Stato di esecuzione dopo la scarcerazione o vi sia ritornata dopo averlo lasciato.
La previsione consentirà il trasferimento in Romania dei numerosi cittadini rumeni detenuti nel nostro Paese e destinatari di una delle misure indicate, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'Accordo, o meglio, l'esecuzione dello stesso nell'ordinamento interno, non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
L'Accordo, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
L'Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione; ciò sempre con riferimento alla sua esecuzione nell'ordinamento interno.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo, le definizioni in esso utilizzate devono essere interpretate ai sensi della Convenzione di Strasburgo, che le esplicita all'articolo 1.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi figuranti nell'Accordo, tutti relativi alla Convenzione di Strasburgo del 1983, sono corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
L'Accordo non ricorre alla novellazione di altri strumenti normativi vigenti.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione di norme vigenti.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
L'Accordo, volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e Romania nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, ha come destinatari diretti, da un canto, i cittadini rumeni condannati in Italia e colpiti da una misura di espulsione o riaccompagnamento al confine in applicazione della quale gli stessi, dopo la scarcerazione, non potrebbero più soggiornare nel nostro Paese (sia quelli condannati prima della entrata in vigore dell'Accordo che quelli che saranno condannati successivamente, come previsto dall'articolo 8 dell'Accordo medesimo); d'altro canto, i nostri connazionali condannati in Romania che si trovino in condizioni analoghe e reciproche.
Lo stesso chiama in causa l'amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle attività derivanti dalla applicazione del trattato.
Esso investe altresì l'autorità giudiziaria per lo svolgimento delle attività di propria competenza previste dal titolo IV del libro XI del codice di procedura penale, relativo agli «Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane».
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
L'Accordo intende favorire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari, al fine di una migliore amministrazione della giustizia, consentendo, nelle ipotesi previste dall'articolo 3, il trasferimento dei cittadini di un Paese detenuti nell'altro Stato di condanna, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate. Quello specifico immediato, il trasferimento dei cittadini di ciascuno dei due Stati detenuti nell'altro Stato e colpiti da una misura che impedirebbe loro di soggiornare in tale ultimo Paese, pur dopo l'espiazione della condanna, a prescindere dal loro consenso attualmente richiesto sulla base della Convenzione del 1983; in seguito il trasferimento dei cittadini dei due Paesi che si verranno in futuro a trovare nelle condizioni di cui all'articolo 3, anche a prescindere dal loro consenso.
D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
In considerazione della natura dell'Accordo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.
E) Aree di criticità.
Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto D), aspetti di criticità.
F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.
Premesso che la cosiddetta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità della conclusione dell'Accordo, non sono ravvisabili opzioni alternative alla conclusione dello stesso.
G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.
La conclusione di un Accordo soggetto alla ratifica delle due Parti è l'unico strumento tecnico-normativo possibile sul piano internazionale ed interno, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.
Art. 2. (Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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L. 25 luglio 1988, n. 334.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone
condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1988, n. 188, S.O.
(2) Della convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
(3) Vedi, anche, la L. 11 luglio 2003, n. 204 di ratifica dell'Accordo aggiuntivo alla presente Convenzione stipulato tra Italia e Albania.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa (2/cost).
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(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 19-22 marzo 2001, n. 73 (Gazz. Uff. 28 marzo 2001, n. 13, serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, primo comma, della Cost.
Art. 3.
1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione è esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione stessa.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Traduzione non ufficiale
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate.
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,
Considerato che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri;
Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in materia penale;
Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate;
Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della libertà a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilità di scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine;
Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo è quello di trasferirli nei loro paesi,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a) «condanna», significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice a seguito della commissione di un reato;
b) «sentenza», significa una decisione o un ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna;
c) «Stato di condanna», significa lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
d) «Stato di esecuzione» significa lo Stato in cui la persona condannata può essere, o è già stata trasferita, per scontare la pena.
Articolo 2
Principi generali
1. Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Una persona condannata nel territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine essa può manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione.
3. Il trasferimento può essere richiesto o dallo Stato di condanna, o dallo Stato di esecuzione.
Articolo 3
Condizioni per il trasferimento
1. Una persona condannata può essere trasferita in applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione;
b) la sentenza è definitiva;
c) la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata;
d) la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento;
e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; e
f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.
2. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è inferiore a quella prevista al paragrafo 1, lettera c).
3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che intende escludere l'applicazione di una delle procedure previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con le altre Parti.
4. Ogni Stato può, in qualsiasi momento, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, definire, per quanto lo riguarda, il termine «cittadino» ai fini della presente Convenzione.
Articolo 4
Obbligo di fornire informazioni
1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna del contenuto della presente Convenzione.
2. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il più presto possibile dopo che la sentenza è divenuta definitiva.
3. Le informazioni devono comprendere:
a) il nome, la data ed il luogo di nascita della persona condannata;
b) se del caso, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;
c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
d) la natura, la durata e la data dell'inizio della condanna.
4. Se la persona condannata ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede.
5. La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, così come di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.
Articolo 5
Domande e risposte
1. Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto.
2. Le domande devono essere indirizzate dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso gli stessi canali.
3. Ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che utilizzerà altri canali di comunicazione.
4. Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile, informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no il trasferimento richiesto.
Articolo 6
Documentazione da allegare
1. Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di condanna, fornire a quest'ultimo:
a) un documento o una dichiarazione da cui risulti che la persona condannata è suo cittadino;
b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;
c) una dichiarazione contenente le informazioni previste all'art. 9, paragrafo 2.
2. In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione, salvo che l'uno o l'altro dei due Stati abbia già comunicato che non darà il suo consenso per il trasferimento:
a) una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni di legge su cui è fondata;
b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
c) una dichiarazione da cui risulti il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); e
d) quando sarà il caso, ogni rapporto medico o sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.
3. Ciascuno Stato può chiedere di ricevere uno qualunque dei documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima di fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento.
Articolo 7
Consenso e verifica
1. Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo sarà regolata dalla legge dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.
Articolo 8
Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna
1. La presa in carico della persona condannata da parte delle autorità dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata completata.
Articolo 9
Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione
1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono:
a) continuare l'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni previste dall'articolo 10; o
b) convertire, per mezzo di una procedura giudiziaria o amministrativa, la condanna in una decisione di detto Stato, sostituendo in tal modo la pena inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni previste all'articolo 11.
2. Lo Stato di esecuzione deve, se richiesto, indicare allo Stato di condanna, prima del trasferimento della persona condannata, quale delle procedure intende seguire.
3. L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.
4. Ogni Stato che, secondo la propria legge nazionale, non può ricorrere ad una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure imposte nel territorio di un'altra Parte nei confronti di persone che, in ragione del loro stato mentale, sono state dichiarate non imputabili della commissione di un reato, e che è disposto a prendersi carico di tali persone per la prosecuzione del trattamento può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le procedure che seguirà in questi casi.
Articolo 10
Continuazione dell'esecuzione
1. In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna.
2. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige, questo Stato può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi. Essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.
Articolo 11
Conversione della condanna
1. In caso di conversione della condanna si applica la procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della conversione, l'autorità competente:
a) è vincolata alla constatazione dei fatti così come figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato di condanna;
b) non può convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;
c) deve dedurre integralmente il periodo di privazione di libertà espiato dalla persona condannata; e
d) non deve aggravare la posizione penale della persona condannata e non è vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi.
2. Se la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve tenere in custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.
Articolo 12
Grazia, amnistia, commutazione
Ciascuna Parte può accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi.
Articolo 13
Revisione della sentenza
Soltanto lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione della sentenza.
Articolo 14
Cessazione dell'esecuzione
Lo Stato di esecuzione deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.
Articolo 15
Informazioni concernenti l'esecuzione
Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:
a) allorché consideri terminata l'esecuzione della pena;
b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o
c) se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
Articolo 16
Transito
1. Una Parte deve, ai sensi della propria legge, accogliere una richiesta di transito sul suo territorio di una persona condannata, se tale richiesta viene fatta da un'altra Parte che abbia concordato con un'altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento della persona condannata per o dal suo territorio.
2. Una Parte può rifiutarsi di accordare il transito:
a) se la persona condannata è un suo cittadino, ovvero
b) se il fatto che ha dato luogo alla condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.
3. Le richieste di transito e le risposte debbono essere comunicate attraverso i canali menzionati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.
4. Una Parte può accogliere una richiesta, formulata da uno Stato terzo, di transito sul proprio territorio di una persona condannata, se quello Stato ha concordato con un'altra Parte il trasferimento per o dal suo territorio.
5. La Parte alla quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.
6. La Parte richiesta di accordare il transito può essere invitata a dare assicurazioni che la persona condannata non sarà perseguita, né detenuta, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, né sottoposta ad alcuna altra restrizione della sua libertà personale sul territorio dello Stato di transito per reati commessi o condanne inflitte anteriormente alla sua partenza dal territorio dello Stato di condanna.
7. Non è necessaria alcuna richiesta di transito se viene utilizzata la via aerea sopra il territorio di una Parte e non è previsto alcun atterraggio. Tuttavia, ogni Stato può, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, richiedere che gli venga data comunicazione di ogni transito al di sopra del suo territorio.
Articolo 17
Lingue e spese
1. Le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, debbono essere fomite nella lingua della Parte cui sono indirizzate o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.
2. Salvo quanto previsto al seguente paragrafo 3, non è necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o dei documenti allegati.
3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, richiedere che le domande di trasferimento e i documenti allegati siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra queste lingue che indicherà. In tale occasione può dichiarare che è disposto ad accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale, o alle lingue ufficiali, del Consiglio d'Europa.
4. Salvo l'eccezione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), i documneti trasmessi in applicazione alla presente Convenzione non devono essere autenticati.
5. I costi derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificatesi esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.
Articolo 18
Firma ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Essa è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi decorrente dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro consenso ad essere parti della Convenzione, conformemente a quanto previsto al paragrafo 1.
3. Per ogni Stato firmatario che successivamente esprimerà il suo assenso ad essere parte della Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo lo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 19
Adesione degli Stati non membri
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti, potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio e non menzionato all'articolo 18, paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall'arttcolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.
2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 20
Applicazione territoriale
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a detto territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, con riguardo a qualsiasi territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà efficacia il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 21
Applicazione nel tempo
La presente Convenzione sarà applicabile alla esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 22
Relazioni con altre convenzioni ed accordi
1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da trattati di estradizione ed alti trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento 0di persone detenute allo scopo di confronti o testimonianze.
2. Due o più Parti che abbiano già concluso, o concludano in futuro, un accordo o un trattato sul trasferimento delle persone condannate, ovvero che abbiano regolato, o regolino in futuro, in un altro modo le loro relazioni in questo campo, avranno la facoltà di applicare detto accordo o trattato o intesa al posto della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione non pregiudica il diritto degli Stati che sono Parti della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi di concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali, relativi a materie regolate da quella Convenzione e diretti a completare le disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
4. Se una domanda di trasferimento rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi o di un altro accordo o trattato relativo al trasferimento delle persone condannate, lo Stato richiedente deve, quando formula la domanda, precisare sulla base di quale strumento essa viene formulata.
Articolo 23
Composizione amichevole
Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà informato della applicazione della presente Convenzione e farà quanto necessario per facilitare la composizione amichevole di ogni difficoltà che può nascere per la sua applicazione.
Articolo 24
Denuncia
1. Ogni Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
3. La presente Convenzione, tuttavia, continuerà ad applicarsi per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite in applicazione della Convenzione prima della data in cui la denuncia ha effetto.
Articolo 25
Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, così come ad ogni Stato che vi abbia aderito:
a) tutte le firme;
b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) tutte le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 2, ed all'articolo 20, paragrafi 2 e 3;
d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad aderirvi.
Accordi bilaterali tra Italia e Romania
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L’ESENZIONE E LA GRATUITA’ DEL VISTO CONSOLARE SUI CERTIFICATI DI ORIGINE E SULLE FATTURE COMMERCIALI.
LUOGO-DATA
ROMA.
25.02.1930.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 1091 DEL 28.07.1930 - GU N. 191 DEL 16.08.1930. CONVERTITO IN L. N. 380 DEL 08.01.1931.
IN VIGORE SI 21.01.1933.
TITOLO PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME DOGANALE, CON SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
25.11.1950.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 1684 DEL 30.07.1951
IN VIGORE SI 20.12.1950.
TITOLO ACCORDO DI PAGAMENTO E SCAMBI DI NOTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
28.01.1958.
IN VIGORE SI 01.03.1958.
TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
16.06.1964.
IN VIGORE SI 30.03.1965.
TITOLO CONVENZIONE VETERINARIA, CON SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
14.04.1965.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 964 DEL 13.04.1966
IN VIGORE SI 14.04.1965 PARZIALMENTE.
TITOLO ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
06.09.1965.
IN VIGORE SI 10.03.1966.
TITOLO ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA.
LUOGO-DATA
ROMA.
14.07.1966.
IN VIGORE SI 02.06.1967.
TITOLO ACCORDO CULTURALE.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
08.08.1967.
IN VIGORE SI 07.02.1968.
TITOLO ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
08.08.1967.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 1439 DEL 09.07.1968
IN VIGORE SI 05.12.1967.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL’APERTURA DI UFFICI TURISTICI NELLE RISPETTIVE CAPITALI.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
08.08.1967.
IN VIGORE SI 08.08.1967.
TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
08.08.1967.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 799 DEL 21.06.1971
IN VIGORE SI 11.05.1972.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA RIAPERTURA DELL’ACCADEMIA RUMENA A ROMA E DELL’UFFICIO DELL’ADDETTO CULTURALE A BUCAREST.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
10.08.1967.
IN VIGORE SI 10.08.1967.
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI FINANZIARIE IN SOSPESO, CON SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
23.01.1968.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 979 DEL 09.10.1971
IN VIGORE SI 07.03.1972.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA APERTURA DI BIBLIOTECHE NELLE RISPETTIVE CAPITALI.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
17.06.1969 - 18.06.1969.
IN VIGORE SI 18.06.1969.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI COLLABORAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA NEL SETTORE AGRICOLO.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
18.03.1971.
IN VIGORE SI 18.03.1971.
TITOLO ACCORDO FITO-SANITARIO.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
11.11.1972.
IN VIGORE SI 09.09.1973.
TITOLO CONVENZIONE CONCERNENTE L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
11.11.1972.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 127 DEL 20.02.1975
IN VIGORE SI 04.08.1975.
TITOLO DICHIARAZIONE SOLENNE.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.05.1973.
IN VIGORE SI 22.05.1973.
TITOLO ACCORDO SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.05.1973.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 295 DEL 07.06.1975
IN VIGORE SI 18.01.1976.
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.05.1973.
IN VIGORE SI 20.05.1976.
TITOLO PROTOCOLLO SULLA COLLABORAZIONE TURISTICA.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
19.09.1974.
IN VIGORE SI 19.09.1974 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
19.12.1975.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 766 DEL 20.10.1978
IN VIGORE SI 23.01.1979.
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON ALLEGATO PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
14.01.1977.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 680 DEL 18.10.1978
IN VIGORE SI 06.02.1979.
TITOLO ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI DI CAPITALI.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
14.01.1977.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 866 DEL 13.11.1978
IN VIGORE SI 06.03.1979.
TITOLO ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLE POSTE E
TELECOMUNICAZIONI.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
27.05.1977.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 1025 DEL 14.12.1978
IN VIGORE SI 05.01.1978.
TITOLO PROTOCOLLO E INTESA A LUNGO TERMINE RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NELL’AGRICOLTURA E NELL’ALIMENTAZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
25.08.1978.
IN VIGORE SI 25.08.1978.
TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE SANITARIO.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
09.11.1979.
IN VIGORE SI 15.05.1980.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO FINANZIARIO INTERGOVERNATIVO.
LUOGO-DATA
BUCAREST - ROMA.
28.02.1981 - 07.04.1981.
IN VIGORE SI 07.04.1981.
TITOLO ACCORDO FINANZIARIO, CON UN ANNESSO.
LUOGO-DATA
ROMA.
04.11.1982.
IN VIGORE SI 04.11.1982.
TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO, CON ALLEGATI (CLUB DI PARIGI DEL 18.05.1983).
LUOGO-DATA
ROMA.
05.03.1985.
IN VIGORE SI 05.03.1985.
TITOLO PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEGLI ARCHIVI DIPLOMATICI.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
12.06.1990.
IN VIGORE SI 12.06.1990.
TITOLO ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.12.1990.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 704 DEL 14.12.1994
IN VIGORE SI 14.03.1995
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI VISTI, CON SCAMBIO DI LETTERE.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
23.07.1991.
IN VIGORE SI 22.08.1991.
TITOLO TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
23.07.1991.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 53 DEL 15.02.1995
IN VIGORE SI 04.10.1995
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER L’ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 3 DELL’ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE CONSOLARE.
LUOGO-DATA
ROMA.
07.10.1991 / 07.01.1992.
IN VIGORE SI 07.01.1992
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA.
LUOGO-DATA
TRIESTE.
15.04.1993.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 475 DEL 26.10.1995
IN VIGORE SI 18.01.1996.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA.
LUOGO-DATA
ROMA.
28.05.1993.
IN VIGORE SI 05.08.1993
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E QUELLO DI ROMANIA
LUOGO-DATA
ROMA.
26.02.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 8 DEL 14.01.2003
IN VIGORE SI 03.04.2003
TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE IRREGOLARE
LUOGO-DATA
BUCAREST.
04.03.1997.
IN VIGORE SI 01.02.1998
TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI MINISTERI DEGLI ESTERI DI ITALIA E ROMANIA SUL PARTENARIATO STRATEGICO ITALO - ROMENO.
LUOGO-DATA
ROMA.
17.04.1997.
IN VIGORE SI 17.04.1997
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE FRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E COOPERATIVE DELLA REPUBBLICA DI ROMANIA
LUOGO-DATA
BUCAREST.
22.03.2001.
IN VIGORE SI 26.08.2002
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SUL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI SCOLASTICHE BILINGUI ITALO-ROMENE, CON DUE ALLEGATI
LUOGO-DATA
BUCAREST.
17.04.2002.
IN VIGORE SI data imprecisata
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER L'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI VISTO AGLI AUTISTI CHE EFFETTUANO TRASPORTI DI MERCI E PASSEGGERI TRA I DUE PAESI.
LUOGO-DATA
BUCAREST.
24.04.2002.
IN VIGORE SI 01.05.2002
TITOLO SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA, CON TRE ALLEGATI
LUOGO-DATA
ROMA.
16.04 -17.06 2002
IN VIGORE SI 16.08.2002
ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO CONVENZIONE CONCERNENTE L'ADOZIONE DEI MINORI
LUOGO-DATA
ROMA.
29.03.1995.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE CONCERNENTE L'ADOZIONE DEI MINORI
LUOGO-DATA
ROMA.
23.03.1998.
TITOLO ACCORDO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE ALLE QUALI È STATA INFLITTA LA MISURA DELL'ESPULSIONE O QUELLA DELL'ACCOMPAGNAMENTO AL CONFINE
LUOGO-DATA
ROMA.
12.09.2003
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
LUOGO-DATA
BUCAREST.
21.10.2003
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ROMANIA[6] |
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Cenni storici: |
I principati di Moldavia e Valacchia, dopo secoli di sudditanza all’Impero Ottomano, raggiunsero l’autonomia nel 1856: tre anni dopo si unirono, e dopo un certo periodo adottarono il nome di Romania. Il Paese raggiunse l’indipendenza nel 1878. Durante la I Guerra mondiale la Romania si schierò dalla parte dell’Intesa, realizzando con i Trattati di pace conclusivi alcuni guadagni territoriali. Nel 1940, viceversa, la Romania si ritrovò alleata alle potenze dell’Asse, partecipando nel 1941 all’invasione dell’URSS insieme alla Germania. Nel 1944, sotto i colpi della controffensiva sovietica, la Romania firmò un armistizio: l’occupazione sovietica post-bellica condusse alla nascita di una Repubblica popolare di stampo comunista (30 dicembre 1947), con l’abdicazione del re. Nel 1965 giunse al potere Nicolae Ceauseascu: il suo regime, sorretto da un efficiente apparato repressivo, si fece sempre più oppressivo soprattutto negli Anni Ottanta, al termine dei quali, con la caduta del Muro di Berlino, Ceausescu fu travolto dal crollo generale dei regimi di socialismo reale, e venne giustiziato (1989). Nell’immediato, la Romania continuò ad essere retta dagli ex comunisti, finché nel 1996 la vittoria elettorale arrise a una composita coalizione di centro-destra, a sua volta battuta nelle elezioni legislative del 2000. Nelle elezioni legislative del 28 novembre 2004 tanto alla Camera dei deputati che al Senato la maggioranza relativa è andata alla coalizione tra socialdemocratici e umanisti, ma il nuovo Governo è stato poi formato da forze di centro-destra, anche perché nel frattempo il ballottaggio delle elezioni presidenziali ha dato la vittoria al sindaco di Bucarest e capo della coalizione di centro-.destra, Traian Basescu, che ha incaricato della formazione del nuovo Governo il Presidente del Partito liberale Calin Tariceanu. Dopo essere entrata a tutti gli effetti nella NATO (marzo 2004), la Romania mira all’ingresso nell’Unione europea, che, se i processi di riforme economiche e di democratizzazione verranno proseguiti e accelerati, potrebbe avvenire già dall’inizio del 2007. |
Superficie: |
237,500 kmq. |
Risorse naturali: |
petrolio (riserve in esaurimento), legname, gas naturale, carbone, minerali ferrosi, sale |
Popolazione: |
22.355.551 |
Tasso di crescita demografica: |
-0.11% annuo |
Mortalità infantile: |
27.24 per mille nati vivi |
Aspettativa di vita: |
Anni 71,1 |
Gruppi etnici: |
Romeni 89.5%, ungheresi 6.6%, rom 2.5%, ucraini 0.3%, tedeschi 0.3%, russi 0.2%, turchi 0.2%, altri 0.4% (2002) |
Religioni: |
Cristiana ortodossa 87%, protestante 6.8%, cattolica 5.6%, altre (per lo più musulmana) 0.4%, (2002) |
Lingue: |
Romeno (ufficiale), ungherese, tedesco |
Forma di governo: |
Repubblica |
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Capitale: |
Bucarest |
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Divisioni amministrative: |
41 contee e una municipalità (Bucarest) |
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Costituzione: |
8 Dicembre 1991; revisione in vigore dal 29 ottobre 2003 (analogie con la Costituzione francese della V Repubblica) |
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Potere esecutivo: |
Capo dello
Stato:
Presidente Traian BASESCU (dal 20 dicembre 2004) |
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Potere legislativo: |
Il
Parlamento è bicamerale, eletto per 4 anni su base proporzionale, e si
compone del Senato (137 seggi) e della Camera dei deputati (332 seggi) SENATO Coalizione socialdemocratici-umanisti 57 seggi Coalizione liberali-democratici 49 seggi Partito per una grande Romania 21 seggi Partito della minoranza ungherese 10 seggi CAMERA DEI DEPUTATI Coalizione socialdemocratici-umanisti 132 seggi Coalizione liberali-democratici 112 seggi Partito per una grande Romania 48 seggi Partito della minoranza ungherese 22 seggi minoranze etniche 18 seggi |
Cenni sull’economia: |
La Romania iniziò nel 1989 la transizione dal sistema comunista, dovendo partire da una base industriale largamente obsolete e moduli produttivi poco adatti ai bisogni nazionali. Dal 2000 l’economia del Paese sembra aver imboccato la via di una crescita ininterrotta, sostenuta da elevati tassi di attività nell’edilizia e nell’agricoltura, e da livelli di consumi altrettanto vivaci. Vi sono inoltre stati progressi non trascurabili nel tasso di privatizzazione dell’economia, nella riduzione del deficit e nel controllo sull’inflazione. Nell’ottobre 2003 la Romania, per la prima volta dalla caduta del comunismo, si è vista riconoscere dal Fondo monetario internazionale l’adempimento completo di un Accordo con il Fondo stesso. Permane tuttavia, nonostante questi incoraggianti successi macroeconomici, una diffusa povertà, e scarseggiano gli investimenti esteri, anche a causa della corruzione e delle lungaggini burocratiche. |
PIL: |
155 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Tasso di crescita reale del PIL: |
4,9% (stime 2003) |
PIL pro-capite |
7.000 dollari |
Composizione settoriale del PIL: |
agricoltura: 13,1% |
Tasso di inflazione: |
15,3% (2003) |
Distribuzione settoriale della forza-lavoro: |
agricoltura: 41,4% |
Tasso di disoccupazione: |
7,2% (2003) |
Debito pubblico: |
25,5% del PIL (2003) |
Tasso di crescita della produzione industriale: |
2,3% (2003) |
Esportazioni |
17,63 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Importazioni: |
22,17 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Debito estero: |
18,34 miliardi di dollari USA (stime 2003) |
Moneta: |
leu (ROL); lei per 1 dollaro USA = 33.200,1 (2003) |
Spese militari in % sul PIL: |
2,47% (2002) |
ROMANIA: PRINCIPALI CARICHE DI Stato e di Governo
Presidente |
Traian BASESCU |
Primo Ministro |
Calin Popescu TARICEANU |
Vice Primo Ministro per gli affari e le piccole e medie imprese |
George COPOS |
Vice Primo Ministro per la cultura, l’istruzione e l’integrazione europea |
Bela MARKO |
Vice Primo Ministro per le attività economiche |
Adrean VIDEANU |
Min. dell’amministrazione e dell’interno |
Vasile BLAGA |
Min. dell’agricoltura, foreste e sviluppo rurale |
Gheorghe FLUTOR |
Min. per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione |
Szolt NAGY |
Min. della cultura |
Mona MUSCA |
Min. della difesa |
Teodor ATANASIU |
Min. dell’economia e del commercio |
Codrut SERES |
Min. per l’istruzione, la ricerca e la gioventù |
Mircea MIRCLEA |
Min. per l’ambiente e le risorse idriche |
Sulfina BARBU |
Min. dell’integrazione europea |
Ene DINGA |
Min. delle finanze |
Ionut POPESCU |
Min. degli Affari esteri |
Mihai Razvan UNGUREANU |
Min. per il coordinamento dell’azione di governo |
Mihai VOICU |
Min. della salute |
Mircea CINTEZA |
Min. della giustizia |
Monica MACOVEI |
Min. del lavoro, della solidarietà e della famiglia |
Gheorghe BARBU |
Min. dei trasporti, delle costruzioni e del turismo |
Gheorghe DOBRE |
Min. delegato e capo negoziatore con la UE |
Ludovic ORBAN |
Min. delegato per l’utilizzazione dei fondi internazionali |
Christian DAVID |
Min. delegato per il Parlamento |
Bogdan OLTEANU |
Min. delegato per la pubblica amministrazione |
Lazlo BORBELY |
Min. delegato per il commercio
|
Iuliu WINCLER |
[1] L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge 25 luglio 1988, n. 334.
[2] In tal senso si era già espressa l’Italia all’atto del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione del 1983, dichiarando di voler esclude la procedura della conversione della condanna di cui all’art. 9, comma 1, lett. b) della Convenzione del 1983.
[3] Si osserva peraltro che tale previsione, a rigore, esclude solamente la possibilità che l’Accordo entri in vigore al momento della firma: quanto all’esame parlamentare del provvedimento, esso è meramente eventuale in sede pattizia, poiché dipendente dai rispettivi ordinamenti dell’Italia e della Romania. In ogni caso, l’Analisi di impatto della regolamentazione che accompagna il disegno di legge evidenzia la necessità dell'esame parlamentare dell’Accordo ai sensi dell'art. 80 Cost., in base all’articolo 9 dell’Accordo.
[4] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[5] D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
[6] Fonte: CIA, The World Factbook 2004. Stralci tradotti dal Servizio Studi.