XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico - A.C. 5124 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 690 | ||||
Data: | 14/01/05 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; testo della proposta di legge; normativa di riferimento. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Contributo al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico A.C. 5124
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n. 690
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14 gennaio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File: es0358.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Normativa di riferimento
§ D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102 Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste (Capo V)
§ L. 9 gennaio 1991, n. 19 Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe
§ L. 26 febbraio 1992, n. 212 Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale
§ D.L. 30 dicembre 1993, n. 556 Organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centroeuropea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (art. 3)
§ L. 13 luglio 1995, n. 295 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa (art. 1, co. 6)
§ L. 21 marzo 2001, n. 84 Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica
§ L. 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Numero del progetto di legge |
A.C. 5124 |
Titolo |
Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, con sede in Duino (Trieste) |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Politica estera; Bilancio dello Stato |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
7 luglio 2004 |
§ annuncio |
8 luglio 2004 |
§ assegnazione |
19 ottobre 2004 |
Commissione competente |
III Affari esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V e VII |
Il provvedimento in esame assegna un contributo pari a 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2004per l’istituzione di borse di studio destinate agli studenti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico con sede in Duino (Trieste). I Collegi del Mondo Unito costituiscono un’organizzazione di carattere internazionale che si propone di fornire ai giovani un’educazione globale che consente l’accesso all’Università (v. anche le schede di lettura).
Il provvedimento dispone nuove spese a carico del bilancio dello Stato e, per tale aspetto, appare coerente l'utilizzazione dello strumento legislativo. Si ricorda tuttavia come la legge finanziaria 2002 (art. 32, c. 2 e 3, della legge n. 448 del 2001) abbia disciplinato una procedura che consente di finanziare il complesso degli enti ed associazioni di interesse dei diversi Ministeri attraverso un mero decreto ministeriale. E’ stato infatti previsto che le risorse destinate a tali enti ed associazioni, indicati in un’apposita tabella allegata alla legge finanziaria per il 2002, vengano raggruppate in un’unica unità previsionale di base dello stato di previsione del relativo Ministero e che la ripartizione dei contributi sia effettuata tramite decreti interministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari. A riguardo si ricorda come il decreto di ripartizione per l’anno 2004 dei contributi del Ministero degli affari esteri ad enti ed associazioni abbia assegnato al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico una somma pari a 1.538.000 euro[1].
Qualora si ritenesse opportuno incrementare il contributo destinato all’ente in questione, andrebbe pertanto valutata l’opportunità di utilizzare la procedura indicata dalla legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).
La materia appare riconducibile alle competenze esclusive dello Stato, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera a), (Politica estera e rapporti internazionali dello Stato).
Per le ragioni indicate alla voce Necessità dell’intervento con legge, il provvedimento non risulta coordinato con l’art. 32, c. 2 e 3, della legge n. 448 del 2001, che prevede una specifica procedura per il finanziamento degli enti ed associazioni facenti capo ai diversi Ministeri. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2005 (L 30 dicembre 2004, n. 311) ha stanziato per il complesso degli enti ed associazioni di interesse del Ministero degli affari esteri una somma complessivamente pari a 6.619.000 euro (UPB 2.1.2.2, Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163 - Esteri) che dovrà essere ripartita con decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni affari esteri delle due Camere.
I Collegi del Mondo Unito sono un'organizzazione a carattere internazionale che si propone di fornire ai giovani, prima dell’accesso all'Università, un'educazione globale in un ambiente disegnato per promuovere la comprensione internazionale, la pace e la giustizia. Il programma educativo comprende, oltre alla preparazione scolastica, anche lo sviluppo dell'iniziativa personale, l'attività sportiva, il lavoro manuale, lo sviluppo di un'indole altruistica e l’autodisciplina. I Collegi sono frequentati da studenti dai 16 ai 19 anni, provenienti da numerosissimi Paesi, che vengono selezionati in base al merito e sono vincitori di una borsa di studio, che garantisce loro vitto, alloggio e istruzione gratuiti per il biennio di frequenza.
I Collegi del Mondo Unito sono dieci, il primo dei quali è stato istituito nel 1962 in Gran Bretagna. Il Collegio di Duino è una ONLUS con personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia giulia 102/78. Nato nel 1982 con il sostegno delle istituzioni nazionali e regionali italiane, è stato il primo Collegio a sorgere al di fuori del mondo anglofono. Il Collegio, che si propone di promuovere la comprensione internazionale attraverso l’educazione, è frequentato da circa 200 studenti ogni anno, provenienti da 75 Paesi. La sede di Duino è stata scelta in base al fatto che essa rappresenta il punto di incontro di tre culture diverse: quella latina, quella slava e quella germanica.
Nei Collegi del Mondo Unito gli studenti frequentano un corso di studi della durata di due anni, prima dell'accesso all'università, al termine dei quali essi sostengono gli esami per il conseguimento del Bacellierato Internazionale, un titolo di studio internazionalmente riconosciuto per l'accesso all'università, nato nel 1967.
La preparazione scolastica, di alto livello, viene accompagnata dal servizio sociale e da diverse altre attività extra-scolastiche. Gli studenti sono impegnati infatti anche in attività quali visite a persone disabili o anziane, l’insegnamento della lingua inglese ai bambini delle scuole locali, l’organizzazione di attività ricreative, il servizio volontario su ambulanze, ecc. Il Collegio dell'Adriatico, ha inoltre di recente fondato una sua associazione di volontariato, “Mondo 2000”, che organizza laboratori d'arte e attività pomeridiane in una zona di particolare disagio sociale della periferia di Trieste.
Il Collegio organizza numerose visite culturali a luoghi di interesse artistico, e attività quali il teatro e il coro.
La proposta di legge in esame si compone di un unico articolo.
Il comma 1 dispone l’assegnazione di un contributo annuo di 2.400.000 euro, a decorrere dal 2004, al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, con sede a Duino, al fine di istituire borse di studio per studenti provenienti da Paesi stranieri. Il comma 1 rinvia, per l’individuazione di tali Paesi, alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, Collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale ed orientale [2], alla legge 21 marzo 2001, n. 84, Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica, alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
Si ricorda che i contributi ad enti e associazioni varie, anche di pertinenza del Ministero degli Affari esteri, prima della legge 549/1995 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1996) erano appostati in singoli capitoli di bilancio, correlati a leggi: con i commi 40-43 dell’articolo 1 della legge n. 549 del 1995 fu stabilito che i contributi di interesse di ogni Ministero fossero raggruppati in un unico capitolo del relativo stato di previsione. Mentre l'importo complessivo annuale dei contributi continuava ad essere determinato con legge (finanziaria, tabella C), la ripartizione di essi veniva affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 44 disponeva poi una riduzione degli stanziamenti del 20 per cento annuo nei successivi tre esercizi finanziari (1996-1998).
Successivamente, il comma 1 dell’articolo unico della legge 3 agosto 1998, n. 296, “Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero”, introducendo una deroga ai commi 40-43 della legge 549/1995, ha escluso da detta normativa una serie di organismi di interesse del Ministero degli Affari esteri, tra i quali il Collegio del Mondo Unito nell’Iniziativa centro-europea, per il quale di conseguenza è stata indirettamente ripristinata la precedente normativa sui contributi del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni.
La legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha disposto all'articolo 32, commi 2 e 3, un nuovo parziale ripristino della disciplina dettata dalla legge 549/1995, che riguarda anche alcuni enti di interesse del Ministero degli Affari esteri. I citati commi 2 e 3 infatti dispongono che i contributi - a favore degli enti e associazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 - di interesse di ogni Ministero vengano raggruppati in un'unica UPB (Unità previsionale di base) del relativo stato di previsione. La ripartizione dei contributi viene affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 gennaio di ogni anno. La quantificazione annuale dell’UPB che ogni Ministero attribuisce al finanziamento di enti e associazioni avviene nella Tabella C della legge finanziaria; per gli esercizi 2002-2004 si opera una riduzione della dotazione complessiva, a legislazione vigente, del 10,43 per cento.
Tra gli enti e associazioni interessati da tali previsioni vi è anche il Collegio del Mondo Unito nell’Iniziativa centro-europea.
Il decreto di ripartizione per l’anno 2004 dei contributi del Ministero degli affari esteri ad enti ed associazioni ha assegnato al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico una somma di 1.538.000 euro. Come specificato nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto presentato per il parere alle Camere, l’apporto del Ministero degli esteri è pari a circa il 40 per cento delle entrate complessive di tale ente. La stessa relazione specifica, tuttavia, che, in conseguenza della progressiva diminuzione degli stanziamenti per i contributi ad enti, istituti ed associazioni, nel quadro dell’azione di razionalizzazione della spesa pubblica, il finanziamento statale al Collegio è stato ridotto nel triennio 2002-2004, anche se in maniera graduale, per dare modo all’ente di sostituire l’apporto statale con finanziamenti privati. Il contributo per il 2004 è stato ridotto di 150.500 euro rispetto a quello dell’anno precedente.
Si ricorda inoltre che l’articolo 12, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ha assegnato al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico un contributo straordinario di 4 miliardi di lire per il periodo 1991-1994. In seguito, il decreto legge 30 dicembre 1993, n. 556, Organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centroeuropea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), convertito, con modificazioni, dalla L. 22-2-1994 n. 126, ha concesso al Collegio un contributo straordinario di un miliardo di lire. Da ultimo, la legge 13 luglio 1995, n. 295 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesa ha autorizzato la concessione di un contributo di 500 milioni di lire per l’anno 1994 e di 4 miliardi di lire annue a decorrere dal 1995 (art. 1, co. 6).
Il comma 2 dispone che il Collegio trasmetta annualmente una relazione sull’attività svolta al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell’istruzione che ha la facoltà di distaccare insegnanti italiani presso il Collegio medesimo.
Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, che sono valutati in 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Si rileva, al proposito, la necessità di effettuare un aggiornamento della copertura all’esercizio finanziario in corso.
N. 5124
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati ROSATO, GIOVANNI BIANCHI, BOCCIA, BURTONE, CARBONELLA, CIMA, COLASIO, COLLAVINI, DAMIANI, DELBONO, DETOMAS, DUILIO, FRANZ, FRIGATO, GRIGNAFFINI, LENNA, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, MACCANICO, MANTINI, MANTOVANI, MARAN, MARTELLA, MATTARELLA, MEDURI, MENIA, MICHELINI, MORETTI, PALMIERI, POTENZA, ROMOLI, RUGGERI, SARO, SPINI, STRADIOTTO
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Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino
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Presentata il 7 luglio 2004
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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende consolidare il contributo che lo Stato italiano attribuisce al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino, in provincia di Trieste.
Il Collegio è nato ventidue anni fa per volontà della regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. In considerazione delle sue finalità di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione secondaria superiore, di conoscenza e comprensione delle diverse culture e conseguentemente della diffusione della cultura di pace, il contributo al Collegio viene disposto - in virtù della legge 9 gennaio 1991, n. 19, all'articolo 10, comma 5 - nel bilancio del Ministero degli affari esteri, anche perché è finalizzato a consentire la frequenza gratuita di studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, dai Paesi dell'Europa centrale e orientale già retti da regimi socialisti, di studenti italiani della minoranza esistente in Slovenia e in Croazia nonché di figli di emigranti nel mondo.
Per altri versi il Collegio di Duino, che rilascia al termine del ciclo di studi il diploma di Baccelierato internazionale, riconosciuto come equipollente dall'ordinamento italiano, rappresenta un'importante struttura di formazione scolastica e di innovazione didattica che è opportuno valorizzare e porre in utile confronto con il sistema scolastico italiano del quale è stata avviata la riforma con la legge 28 marzo 2003, n. 53. A tale scopo viene prevista anche la possibilità di un comando di insegnanti di ruolo della scuola secondaria di secondo grado presso il Collegio per dei periodi da concordare, volta per volta, con le competenti autorità scolastiche.
Oggi il finanziamento viene garantito, all'interno della ripartizione per l'anno 2004 del Ministero degli affari esteri, con un contributo pari a 1.538.000 euro: dal 2002 al 2004 si è registrato un taglio complessivo di 758.474 euro. Ciò evidentemente non garantisce né una continuità né una solidità tali a consentire un bilancio conforme a un'istituzione di prestigio quale è il Collegio di Duino.
La regione Friuli-Venezia Giulia partecipa sia con contributi in conto corrente sia con la messa a disposizione a titolo gratuito degli immobili. Inoltre, anche altre regioni italiane e molti privati contribuiscono al finanziamento del glorioso Collegio, per la cui sopravvivenza tale intervento risulta comunque indispensabile.
Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è il quinto nato dei dieci Collegi del Mondo Unito ubicati in varie parti del mondo (Galles, Italia, Norvegia, USA, Canada, Venezuela, Singapore, Hong Kong, India e Swaziland) e il primo a sorgere al di fuori del mondo anglofono; a differenza degli altri, che sorgono in un campus isolato, il Collegio ha sede nel cuore del villaggio di Duino - a 20 chilometri da Trieste - luogo peculiare scelto perché rappresenta il punto di incontro di tre culture assai diverse tra loro; latina, slava e germanica. Attualmente ospita, a livello residenziale, ben 198 studenti provenienti da 83 Paesi diversi che possono vantare risultati accademici di livello estremamente elevato. Gli studenti, di età compresa tra i sedici e i diciannove anni, vengono ammessi dopo una severa selezione nel loro Paese e accedono al Collegio esclusivamente con borsa di studio: ciò permette di scegliere i candidati rigorosamente in base al merito e senza distinzione di censo, razza, lingua o religione. Anche il corpo insegnante è ampio e variegato, essendo composto da 25 docenti provenienti da 14 nazioni diverse.
La lingua d'insegnamento è l'inglese, ma tutti gli studenti imparano anche l'italiano. Per garantire il rispetto dell'identità culturale, il Collegio assicura la pratica e l'approfondimento delle lingue materne tramite i «tutori di lingua»: le lingue e le letterature materne insegnate sono una trentina.
L'importanza di una formazione interculturale di questo tipo rappresenta non solo un momento di crescita per gli studenti ma anche una preziosa risorsa per il territorio e un luogo privilegiato per il dialogo e la conoscenza tra culture anche lontanissime.
La comunicazione interculturale diventa confronto tra identità tra le più disparate promuovendo uno scambio tra le persone posto come una cerniera tra le istituzioni educative e la città, mettendo a disposizione la propria competenza e il proprio patrimonio culturale nell'operare anche «al di fuori di sé» e nel superare le appartenenze geografiche: non ultima da segnalare è, ad esempio, la nascita di «Mondo 2000» - organizzazione di volontariato fondata dai ragazzi del Collegio - che ha dato il via a progetti speciali a favore di persone disabili, anziani e minori, dal doposcuola per bambini in quartieri disagiati, alla realizzazione di un video e di un libro per i ragazzi malati terminali dell'ospedale Burlo Garofolo, all'animazione con musica, teatro e arte nelle strutture sanitarie gestite dallo stesso comune di Trieste.
In una società sempre più multietnica dove le diversità sembrano più facilmente scontrarsi che incontrarsi, l'importanza di un'istituzione come il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è rappresentata quindi dalla valorizzazione e dal riconoscimento delle varie culture di appartenenza senza l'obiettivo dell'integrazione delle diversità e del conseguente appiattimento di un tessuto culturale variegato e perciò ricchissimo, ma anzi ponendo la necessità, a livello educativo, di sensibilizzare le generazioni più giovani a fare tesoro delle differenze e dell'interscambio del sapere.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino, è assegnato un contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2004, per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, e di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84, agli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, definiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e agli studenti che provengono dalle zone di confine, individuate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni. 2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sui risultati della propria attività. La medesima relazione è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale è autorizzato al comando di insegnanti italiani presso il Collegio stesso senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
D.P.R.
6 marzo 1978, n. 102
Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento
di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed
universitarie in Trieste
(Capo V)
(1) (2)
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(1)Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 13 aprile 1978, n. 102.
(2)Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Con D.P.R. 20 dicembre 1980, n. 1244 (Gazz. Uff. 25 maggio 1982, n. 83), modificato dal D.P.R. 11 ottobre 1982, n. 1023 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1983, n. 26), è stato approvato lo statuto della «Scuola internazionale superiore di studi avanzati», in Trieste, presso l'Università degli studi di Trieste.
(omissis)
Capo V
Collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina
46. In considerazione delle finalità culturali perseguite dai collegi del Mondo Unito e dall'apporto che essi possono arrecare al potenziamento delle istituzioni operanti nell'area del Friuli-Venezia Giulia, si consente la realizzazione in Duino-Aurisina di un collegio facente parte dell'organizzazione mondiale dei collegi del Mondo Unito, per la preparazione dei giovani agli studi direttamente propedeutici agli insegnamenti universitari.
Per la realizzazione in Duino-Aurisina del collegio di cui al precedente comma la regione Friuli-Venezia Giulia, anche mediante utilizzo di contributi a tal fine concessi sul fondo di cui all'art. 70 dello statuto d'autonomia o, comunque, da altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, potrà procedere all'acquisto di beni mobili ed immobili, al restauro ed all'adattamento di edifici, alla costruzione di nuovi edifici, alla sistemazione di aree ed, in genere, all'apprestamento di tutte le occorrenti strutture mobili ed immobili, direttamente o mediante concessione a soggetti pubblici o privati.
I beni e le strutture, di cui al precedente comma, saranno messe dalla regione gratuitamente a disposizione dal collegio, mediante convenzione con l'ente gestore.
47. [Sono riconosciuti, a tutti gli effetti giuridici, i corsi di studio e di educazione permanente gestiti dai collegi del Mondo Unito, e i titoli di studio da essi rilasciati, che presentino il maggior grado di affinità nell'ambito dell'ordinamento scolastico italiano.
Al riconoscimento, che è subordinato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, si procederà con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione] (8).
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(8) Abrogato dall'art. 4, L. 30 ottobre 1986, n. 738, riportata al n. A/CV.
48. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(omissis)
L. 9
gennaio 1991, n. 19
Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno
e delle aree limitrofe
(1) (1/a)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 gennaio 1991, n. 17.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 13 luglio 1995, n. 295, riportata alla voce Ministero degli Affari esteri.
1. 1. Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione frontaliera della Comunità economica europea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché con l'Unione Sovietica, sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, nonché per valorizzare l'«Iniziativa Pentagonale» di cui alla riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1 agosto 1990, ed i rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunità di lavoro previste dalla predetta «Iniziativa Pentagonale» alle quali esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un programma nazionale di interventi coerenti con gli interessi della Comunità economica europea.
3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa con le regioni interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali interessati in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie, nonché per le procedure relative alla valutazione dell'impatto ambientale, come disciplinate dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (2), e dai relativi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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(2) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
2. 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest (2/a).
2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'articolo 2458 del codice civile. L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1 (2/b).
3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.
4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.
5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni (2/a).
6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1. La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale (2/c).
7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 (3); il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo (3/a).
8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano (3/a).
9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.
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(2/a) Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, riportato alla voce Commercio con l'estero.
(2/b) Periodo aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, riportato alla voce Commercio con l'estero.
(2/c) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, riportato alla voce Commercio con l'estero.
(3) Riportata alla voce Commercio con l'estero.
(3/a) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, riportato alla voce Commercio con l'estero.
3. [1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (4), nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
2. Presso le borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri Paesi indicati all'articolo 1, comma 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni.
3. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro di cui al comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalità richiamate nel medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalità di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle modalità relative alla, redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovrà attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali.
4. I redditi prodotti nel Centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operatività del Centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa. L'onere derivante dalle disposizioni del presente comma è valutato in lire 65 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. Sovrintende al Centro di cui al comma 1 un comitato composto da dodici membri, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della regione Friuli-Venezia Giulia, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, dell'Ente porto di Trieste, e tre esperti di finanza e di commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i quali, con decreto del Ministro del tesoro, è nominato il presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti di cui allo stesso comma 3, attraverso gli istituti di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, ovvero di accertate gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività, nonché in caso di soggetti che svolgano la loro attività nel Centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio finanziamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area (4/a).
6. La vigilanza sulla banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al comma 5 (4/b)] (4/c).
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(4) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(4/a) Vedi, anche, il D.M. 19 ottobre 1998, n. 508, riportato al n. XXXIII.
(4/b) Il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste è stato emanato con D.P.R. 13 luglio 1999, n. 392.
(4/c) Articolo abrogato dall'art. 12, comma 11-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
4. 1. Cessano di avere applicazione le procedure di cui al decreto n. 116 del 21 aprile 1956 del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, pubblicato nel Bollettino ufficiale del commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste n. 13 del 2 maggio 1956, con cui furono recepite le disposizioni dell'articolo 11 dell'ordine n. 104 del 23 maggio 1950 del Governo militare alleato, e della legge 7 febbraio 1956, n. 43, relative agli investimenti nel territorio di Trieste di capitali in valuta estera effettuati da stranieri e cittadini italiani residenti all'estero.
5. 1. È autorizzato il trasferimento del punto franco istituito nel porto di Venezia con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268 (5), modificato dalla legge 12 febbraio 1955, n. 41, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella zona del porto commerciale di Porto Marghera. Alla relativa delimitazione si provvede, su proposta del provveditorato al porto di Venezia, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e del commercio con l'estero.
2. Per la realizzazione delle opere di trasferimento, nonché per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree funzionali allo scopo, è concesso al provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1991 e 2 miliardi per l'anno 1992.
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(5) Riportato alla voce Dogane.
6. 1. Il Governo è tenuto a sentire la regione Veneto e il comune di Venezia prima di proporre città italiane per le designazioni che avverranno nel decennio 1991-2000 quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare nuova sede, al fine di privilegiare la candidatura di Venezia (5/a).
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(5/a) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 276 (Gazz. Uff. 19 giugno 1991, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della presente legge.
7. 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 (6).
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(6) Così sostituito dall'art. 2, D.L. 20 maggio 1993, n. 149, riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
8. 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, lire 10 miliardi per l'esercizio 1993 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 (6/a).
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(6/a) Così sostituito dall'art. 2, D.L. 20 maggio 1993, n. 149, riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
9. [1. Allo scopo di garantire parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane di produzione, localizzate o che andranno a localizzarsi nelle zone montane della provincia di Belluno, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo per piccola e media impresa industriale si intende quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, e che non si configuri appartenente ad un gruppo imprenditoriale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiorna, con proprio decreto, il limite del capitale investito, in base ai criteri fissati nella deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) in data 11 giugno 1979.
3. Per l'acquisto di macchinari, sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 25 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA, alle imprese fino a 100 dipendenti e del 20 per cento alle imprese aventi da 101 a 200 dipendenti. La misura massima del contributo concedibile a ciascuna impresa è di lire 450 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (7). Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi statali o regionali e non è concedibile per ordini di acquisto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il 30 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi è riservato alle attività artigianali di cui al comma 1.
4. Le domande di contributo, indirizzate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono presentate per l'esame istruttorio alla provincia di Belluno, che provvede al successivo inoltro, con le proprie motivate proposte, per le definitive determinazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la regione Veneto, determina, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di concessione, nonché i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la erogazione dei contributi.
6. Per gli scopi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato] (7/a).
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(7) Riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.
(7/a) Abrogato dall'art. 2, D.L. 20 maggio 1993, n. 149, riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
10. 1. A ciascuna delle università degli studi di Trieste e di Udine è concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 4 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare all'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche, agroalimentari o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonché all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo di corsi nelle stesse materie, con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (8), e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102 (9), l'Università di Udine è autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo, a cui è assegnato un finanziamento, per le spese di primo impianto, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di lire 3 miliardi per l'anno 1991. I relativi oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 283 (10), e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le università degli studi esistenti nelle regioni interessate dal programma di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzate a stipulare convenzioni con le università dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.
4. All'Università degli studi di Venezia è concesso un contributo, per il periodo 1991-1994, di lire 2 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo per l'anno 1991 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie. All'Università degli studi di Padova è concesso un contributo nella stessa misura e ripartizione annuale, per l'istituzione di borse di studio riservate a cittadini dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi e partecipare a ricerche in materie sanitarie, agroalimentari, ambientali ed economiche.
5. Al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico è assegnato un contributo straordinario di lire 4 miliardi per il periodo 1991-1994, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno, al fine di sviluppare i rapporti di cooperazione culturale e didattica e di incrementare la presenza di studenti e docenti provenienti dai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché di stipulare convenzioni con scuole superiori di tali Paesi, per l'adozione dei programmi di studio finalizzati al rilascio del diploma di cui alla legge 30 ottobre 1986, n. 738 (10/a). Il Collegio del Mondo unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato dei rapporti intercorrenti con istituzioni scolastiche dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.
6. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, da destinare alla realizzazione di un programma di valorizzazione del parco archeologico di Aquileia e per ogni occorrenza connessa.
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(8) Riportata alla voce Terremoti.
(9) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(10) Riportata alla voce Consiglio nazionale delle ricerche.
(10/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
11. 1. Al fine di raccordare le finalità di cui all'articolo 1 con le forme di collaborazione avviate dallo Stato italiano nell'area danubiano-adriatica nel quadro della «Iniziativa Pentagonale, con Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia ed Ungheria, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1991, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per il finanziamento della delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana della predetta «Iniziativa Pentagonale», per il periodo 1 luglio 1990-30 giugno 1991, istituita per assolvere a tutti gli adempimenti connessi alla presidenza stessa, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208 (11).
2. Alla delegazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata legge 5 giugno 1984, n. 208 (11).
3. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato altresì alle spese necessarie per l'elaborazione di studi e progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione nel quadro dell'«Iniziativa Pentagonale».
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(11) Riportata alla voce Comunità europee.
12. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993, per concorrere al finanziamento, anche attraverso società di gestione cui essa partecipa e comunque d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale jugoslava.
13. 1. Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993, di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno (11/a).
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(11/a) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 1, L. 13 luglio 1995, n. 295, riportata alla voce Ministero degli affari esteri e l'art. 3, L. 8 aprile 1998, n. 89, riportata alla stessa voce.
14. 1. In attesa dell'approvazione di una legge organica di tutela della minoranza slovena in Italia, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, per il periodo 1991-1993, un contributo speciale di lire 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia. A tal fine, la regione consulta le istituzioni, anche di natura associativa, della minoranza slovena (11/b).
2. In attesa dell'approvazione di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti (11/c).
3. I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (12), in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilità finanziarie della legge stessa.
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(11/b) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 1, L. 13 luglio 1995, n. 295, riportata alla voce Ministero degli affari esteri e l'art. 3, L. 8 aprile 1998, n. 89, riportata alla stessa voce.
(11/c) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi, anche, l'art. 1, L. 13 luglio 1995, n. 295, l'art. 3, L. 8 aprile 1998, n. 89, e l'art. 1, L. 21 marzo 2001, n. 73.
(12) Riportata alla voce Ente nazionale cellulosa e carta.
15. 1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle regioni, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base dei programmi formulati e comunicati al Ministro stesso dalle regioni interessate, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1994, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.
16. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1991-1993, pari a lire 112 miliardi annui, si provvede:
a) quanto a lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia»;
b) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale.
2. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (13), come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(13) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
L. 26
febbraio 1992, n. 212
Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale
(1)
(1/a) (1/circ).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 13 luglio 1995, n. 295, riportata alla voce Ministero degli affari esteri, il D.M. 15 maggio 1996, riportato al n. A/CXXXIX e il D.M. 20 maggio 1998, riportato al n. A/CXLV.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 15 maggio 1996, n. S/807441; Circ. 27 maggio 1998, n. 509289; Circ. 14 luglio 1998, n. 512557; Circ. 2 marzo 2000, n. 853246; Circ. 23 marzo 2001, n. 102863; Circ. 15 maggio 2001, n. 104751;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 28 marzo 2002, n. 603072; Circ. 16 giugno 2003, n. 506605.
1. 1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) (1/b).
2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari altresì gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'«Iniziativa Esagonale» nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale.
3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.
4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese:
a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;
b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 5.
5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta delle priorità e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.
6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), ai sensi dell'art. 8, primo comma, della L. 24 maggio 1977, n. 227 (2), in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi della L. 24 aprile 1990, n. 100 (3), e dell'art. 2 della L. 9 gennaio 1991, n. 19 (4), nonché ai sensi della L. 24 maggio 1977, n. 227 (2), e successive modificazioni, e dell'art. 14 della L. 5 ottobre 1991, n. 317 (5).
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(1/b) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, riportato al n. A/CXLIII. Con Del.CIPE 9 giugno 1999 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 175), con Del.CIPE 15 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 17 aprile 2000, n. 90) integrata dalla Del.CIPE 21 dicembre 2000, n. 146/2000 (Gazz. Uff. 28 marzo 2001, n. 73), con Del.CIPE 21 dicembre 2000, n. 147/2000 (Gazz. Uff. 29 marzo 2001, n. 74), con Del.CIPE 28 marzo 2002, n. 14/2002 (Gazz. Uff. 26 giugno 2002, n. 148) e con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 49/2003 (Gazz. Uff. 13 novembre 2003, n. 264), è stato determinato l'elenco dei Paesi ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge. Per il regolamento relativo alla concessione dei contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui al presente comma, vedi il D.M. 19 aprile 2001, n. 171.
(2) Riportata al n. B/XVIII.
(3) Riportata al n. A/CX.
(4) Riportata alla voce Friuli-Venezia Giulia.
(5) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.
2. 1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:
a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge;
b) la concessione di contributi su crediti finanziari, relativi ad una capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire per ogni iniziativa su cui concedere il contributo, per interventi realizzati da imprese italiane o comunitarie o dei Paesi di cui all'articolo 1, in materia di riconversione industriale e agricola; per il risanamento ambientale, igienico e sanitario; in campo energetico; per la modernizzazione del turismo nonché in materia di restauro artistico ed urbano.
2. Il CIPES, nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, può stabilire, previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti, che, tenuto conto dello sviluppo della collaborazione nell'area interessata e con particolare riferimento alla cooperazione in sede multilaterale, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, possano essere effettuate anche in settori diversi da quelli indicati al comma 1, lettera b), del presente articolo ed all'articolo 3.
3. In conformità ai criteri di ripartizione stabiliti dal CIPES, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1.
4. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
5. La quota stabilita dal CIPES per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), è conferita ad apposito fondo istituito ai sensi della presente legge presso il Mediocredito centrale. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere un contributo sugli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, per i crediti di cui al comma 1, lettera b).
6. Una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 (6/a), e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (6/b).
7. Una quota non superiore all'8 per cento delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge è attribuita, relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati interessati previste dalle norme vigenti.
8. Una ulteriore quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), è attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge, nonché, in particolare tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, per attività e iniziative di assistenza in materia di commercio estero, per favorire lo sviluppo di strutture e strumenti a sostegno delle esportazioni dei Paesi di cui all'articolo 1.
9. In casi di necessità accertati dal Ministero degli affari esteri e su richiesta dei Paesi destinatari delle misure previste dalla presente legge, possono essere disposte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, forniture di prodotti aventi finalità umanitarie. La fornitura dei prodotti agricolo-alimentari è effettuata alle migliori condizioni di mercato interno e internazionale.
10. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati da un'apposita valutazione di impatto ambientale, come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (7), e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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(6) Riportato alla voce Istituti di credito.
(6/a) Riportata al n. A/CX.
(6/b) Riportata alla voce Friuli-Venezia Giulia.
(7) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
3. 1. Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente a regioni, province ed enti locali, università, centri di ricerca pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, associazioni ambientalistiche, organizzazioni cooperative, mutualistiche e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Comunità economica europea o da altri organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (8), e successive modificazioni, purché operino senza fini di lucro.
2. I progetti di cui al comma 1 promossi da organizzazioni non governative debbono essere obbligatoriamente realizzati con la collaborazione di un analogo soggetto dello Stato estero, scelto dagli enti promotori che restano responsabili della gestione. I progetti possono essere approvati dal Ministro degli affari esteri sulla base di specifiche motivazioni, anche quando non siano stati concordati nei programmi-Paese. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni è effettuata sentito il parere dell'apposita commissione per le organizzazioni non governative, istituita dall'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (8), e sulla base di quanto disposto dall'articolo 29 della medesima legge, in quanto applicabile. Ai volontari e ai cooperanti delle predette organizzazioni non governative si applica la disciplina disposta dagli articoli da 31 a 35 della citata legge n. 49 del 1987 (8).
3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;
b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;
c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attività produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;
d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;
e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Per le iniziative di cui alla lettera e) del comma 3, la quota dei contributi a titolo gratuito rispetto ai costi totali delle iniziative stesse è definita di volta in volta dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.
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(8) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
4. 1. Sulla base degli indirizzi generali e dei programmi-Paese approvati dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda con i Paesi interessati le attività e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3. Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati.
2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, ad eccezione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro degli affari esteri può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici, con soggetti privati che non perseguono fini di lucro, con organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, con università, con istituti universitari e con consorzi costituiti tra i suddetti soggetti. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle vigenti leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata.
3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, può predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo e si avvale, ai fini delle valutazioni necessarie per le decisioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del Mediocredito centrale. Per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3, il Ministro degli affari esteri si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati, contenuti in un elenco approvato con decreto dello stesso Ministro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Le valutazioni previste dal presente comma devono essere tenute in considerazione, oltre che ai fini delle decisioni sulle specifiche iniziative, anche ai fini della determinazione delle priorità.
4. Per ogni singolo intervento la spesa a carico dello Stato è stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento stesso. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisti, far fronte a nuovi oneri, si provvede con atto aggiuntivo da approvare con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non può superare di oltre un quinto quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Può altresì essere disposto che la spesa a carico dello Stato sia erogata in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in più rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi.
5. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, anche con le modalità di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in particolare verificando la rispondenza delle prestazioni eseguite alle condizioni, alle modalità e agli obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. In caso di accertamento di carenze nell'esecuzione dei servizi o dei lavori affidati, nonché di mancata trasmissione di atti o documenti utili alla verifica della loro corretta esecuzione, o di trasmissione di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministro degli affari esteri può revocare con proprio decreto i finanziamenti disposti.
6. Il Ministro degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 3, convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali, comunque interessati per competenze di settore all'attuazione degli interventi stessi. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (9).
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(9) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
5. 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 (10), le parole: «entro quattro anni dalla prima acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto anni dalla prima acquisizione».
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(10) Riportata al n. A/CX.
6. 1. Gli enti interessati agli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 19 del 1991 possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione finanziaria della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano produce gli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Trento e di Bolzano.
7. 1. Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi nel 1991, di lire 250 miliardi nel 1992 e di lire 500 miliardi nel 1993. Al conseguente onere si provvede, quanto a lire 150 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale», e quanto a lire 250 miliardi per il 1992 e a lire 500 miliardi per il 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale».
D.L.
30 dicembre 1993, n. 556
Organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette
Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centroeuropea e della Conferenza
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)
(art. 3)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305 e convertito in legge con L. 22 febbraio 1994, n. 126 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1994, n. 47).
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.
(omissis)
3. 1. Nel contesto dell'Iniziativa centroeuropea e per il potenziamento del baccalaureato internazionale in favore degli studenti provenienti dai Paesi della predetta Iniziativa durante l'anno di presidenza italiana della stessa, è concesso al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico un contributo straordinario di lire 1 miliardo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
L. 13
luglio 1995, n. 295
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di
affari esteri e di difesa
(art. 1, co. 6)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 1995, n. 171.
Art. 1
Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri.
1. È prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167 (2), convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993 (2). A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire 7.200 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (3), nonché quelle relative alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (4), nelle misure fissate dall'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344 (4), modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991 (4), sono prorogate fino al 31 dicembre 1997. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994, nonché di lire 2.000 milioni, 7.000 milioni, 7.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni, 8.000 milioni, 8.000 milioni e 4.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni, all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta dal Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia (4/a).
3. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti italiani di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (5), è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a carico del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate in tale anno possono essere utilizzate nell'anno successivo.
4. (6).
5. Per consentire la prosecuzione fino all'anno 1997 degli interventi dell'Associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi annue per gli anni dal 1994 al 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86 (7). All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
6. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annue a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo; all'onere di lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di istituti italiani di cultura all'estero, la spesa di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (8), è integrata per l'anno 1995 di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per lo stesso anno, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 8001 nel medesimo stato di previsione.
8. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(2) Riportato al n. A/LXXIX.
(3) Riportata alla voce Friuli-Venezia Giulia.
(4) Riportata alla voce Profughi.
(4/a) Per il regolamento di esecuzione del presente comma, vedi il D.P.R. 18 marzo 1997, n. 119, riportato al n. A/CVI.
(5) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L. 6 febbraio 1985, n. 15, riportata al n. A/XLVIII.
(7) Riportata al n. A/LXXVI.
(8) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
L. 21
marzo 2001, n. 84
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 marzo 2001, n. 76.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero degli affari esteri: Circ. 27 maggio 2003.
Art. 1.
Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani.
1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.
3. Il Comitato, con riferimento alle finalità di cui al comma 1:
a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonché le priorità per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle regioni e dagli enti locali;
b) provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3;
c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi.
5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonché sulle priorità per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attività previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilità, adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unità produttive già insediate in Italia.
Art. 2.
Unità tecnico-operativa.
1. Il Comitato è assistito da una unità tecnico-operativa, di seguito denominata «unità», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'unità è composta da:
a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;
b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.
3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. L'unità, nell'àmbito delle attività di supporto, ha in particolare il compito di:
a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;
b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
c) svolgere attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;
d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile di Paesi dell'area balcanica;
e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'unità, nonché al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.
6. Per il funzionamento dell'unità è autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue.
Art. 3.
Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani.
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito, per le finalità di cui all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 4.
Attività di cooperazione allo sviluppo.
1. Per le finalità della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere destinata per la realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Essa è affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unità, in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attività di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri può, altresì, avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e società pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Art. 5.
Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero del commercio con l'estero.
1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, destinata alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), è affidata alla gestione del Ministero del commercio con l'estero ed è iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero è definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalità:
a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalità, i criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore è determinato ai sensi delle stesse convenzioni;
b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standars internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso. Per le finalità di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa può stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o interregionali (2);
d) attività, da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonché di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche;
e) attività di promozione e di assistenza alle imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl;
f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'àmbito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione;
g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalità di capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo è istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standars internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso (3).
3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere, altresì, parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione di appositi fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalità:
a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo è progressivamente ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debitrici. L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle medesime è versata all'entrata del bilancio dello Stato;
b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero. L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle relative disponibilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Per lo svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unità di esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
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(2) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 19 novembre 2003, n. 428.
(3) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 5 dicembre 2003.
Art. 6.
Assicurazione alle esportazioni.
1. Le imprese italiane che partecipano a società o imprese partecipate dalla SIMEST Spa o dalla FINEST Spa, mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e g), sono considerate prioritariamente ammissibili, per le rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).
Art. 7
Fondo rotativo.
1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalità della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, è istituita, nell'àmbito del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione è assegnato l'importo di lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.
2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalità stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.
Art. 8
Monitoraggio ambientale.
1. È istituito un fondo per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro dell'ambiente dispone le attività di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio è curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 9
Norma di copertura.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4, comma 3, e 5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 e fino al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
L. 28
marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 77.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 11 aprile 2003, n. 37; Nota 17 aprile 2003, n. 831/Uff.VI; Nota 29 aprile 2003, n. DGPSA/Uff.VII/1674; Nota 13 maggio 2003, n. 1162/Uff.VI; Nota 23 maggio 2003, n. 8725; Nota 25 giugno 2003, n. 10524; Nota 27 giugno 2003, n. 1774/DIP/Segr.; Circ. 22 luglio 2003, n. 62; Circ. 29 agosto 2003, n. 69; Nota 6 ottobre 2003, n. 14361; Nota 20 ottobre 2003, n. 14972; Nota 30 ottobre 2003, n. 15479.
Art. 1
Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica (2).
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore (3).
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(2) Vedi, anche, l'art. 3, comma 92, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(3) In attuazione della delega di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59.
Art. 2
Sistema educativo di istruzione e di formazione.
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale àmbito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3
Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione.
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4
Alternanza scuola-lavoro.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'àmbito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5
Formazione degli insegnanti.
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni àmbito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M. 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse (4).
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(4) Vedi, anche, l'art. 3-quater, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Art. 6
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7
Disposizioni finali e attuative.
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
[1] Per un approfondimento dell’evoluzione delle modalità di finanziamento degli enti ed associazioni di interesse dei diversi Ministeri e per una ricognizione dei contributi destinati in passato al Collegio del Mondo Unito di Duino si rinvia alle schede di lettura del presente dossier.
[2] La delibera del CIPE 30 giugno 2004, emanata in base all’art. 1, comma 1, della L. 212 del 1992, ha da ultimo determinato l’elenco dei Paesi ammessi a beneficiare dei contributi previsti da tale legge. S i tratta di: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Egitto, Federazione Russa, Georgia, Giordania, Kazakistan, Kirghistan, Libano, Libia, Macedonia, Marocco, Moldova, Romania, Serbia e Montenegro, Siria, Tagikistan, Territori Palestinesi, Tunisia, Turchia, Ucraina e Uzbekistan.