XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo tra Italia e Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e lo smaltimento dei materiali fissili residui - A.C. 5432
Serie: Progetti di legge    Numero: 691
Data: 14/01/05
Abstract:    Scheda di sintesi; testo del disegno di legge di ratifica; documenti del G8 e dell'Unione europea; pubblicistica; documentazione.
Descrittori:
NAVI MILITARI   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
RUSSIA   SOSTANZE RADIOATTIVE
STATI ESTERI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.5432/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo tra Italia e Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e lo smaltimento dei materiali fissili residui

A.C. 5432

 

 

n. 691

 


xiv legislatura

14 gennaio 2005

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0357.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      Le iniziative internazionali e dell’Unione europea per la riduzione degli arsenali russi di armi di distruzione di massa (ADM) e la prevenzione dei rischi nucleari4

§      Le iniziative dell’Italia  5

§      Il contenuto dell’Accordo all’esame della Commissione Affari esteri8

Contenuto del disegno di legge di ratifica  12

Progetto di legge

§      A.C. 5432, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004  17

Documenti del G8

§      Vertice G8 di Kananaskis - Statement by G8 Leaders –The G8 Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction - 27 giugno 2002  I

§      Vertice G8 di Sea Island - Consolidated Report of Global Partnership Projects – giugno 2004  I

Documenti dell’Unione europea

§      Consiglio Europeo di Salonicco (19 e 20 giugno 2003) – Conclusioni della Presidenza – Allegato II: Dichiarazione del Consiglio europeo sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa  5

§      Consiglio Europeo di Bruxelles (16 e 17 dicembre 2004 ) – Conclusioni della Presidenza (Punto 41)5

Pubblicistica

§      C. Tosi, Chi smaltisce le bombe di Mosca?, in: Limes, n. 6/2004  9

Documentazione

§      Scheda della Commissione europea/Relazioni Esterne sulla strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003)I

§      Scheda del Ministero degli Affari esteri sulla Russia  I

§      Elenco degli accordi bilaterali tra Italia e Federazione russa  91

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

5432

Titolo dell’Accordo

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, con allegato;

Scambio di Note.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri; ambiente; politica estera.

Firma dell’Accordo

Roma, 5 novembre 2003;

Roma-Mosca, 2 aprile, 7 e 25 maggio 2004

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione alla Camera

19 novembre 2004

§       annuncio

22 novembre 2004

§       assegnazione

9 dicembre 2004

Commissione competente

III (Affari Esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VI, VIII, X, XI

Oneri finanziari

SI’

 


 

Contenuto dell’accordo

Le iniziative internazionali e dell’Unione europea per la riduzione degli arsenali russi di armi di distruzione di massa (ADM) e la prevenzione dei rischi nucleari

Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, e le gravi difficoltà economiche di tutti i Paesi che ne facevano parte, è cresciuta nella Comunità internazionale la sensibilità verso i rischi che la progressiva obsolescenza degli enormi arsenali dell’URSS poteva arrecare all’ambiente e alla sicurezza a livello internazionale. Del resto, l’impossibilità che l’URSS gestisse da sola lo smantellamento degli arsenali di armi di distruzione di massa (ADM) era emersa già alla fine degli anni Ottanta, a partire dagli accordi bilaterali USA-URSS per la riduzione delle armi nucleari strategiche. La fine dell’URSS non poteva che aumentare a dismisura le preoccupazioni, nel contesto della nuova situazione, potenzialmente assai più instabile, di quegli immensi territori.

Per iniziativa degli Stati Uniti, già all’inizio degli Anni Novanta è stato lanciato il Cooperative Threat Reduction Programme (CTR), al  quale ben presto si sono aggiunti l’Unione europea, il Giappone e il Canada, e nell’ambito del quale si sono messe in atto le prime operazioni per lo smantellamento o la messa in sicurezza di una serie di armi nucleari, chimiche o batteriologiche, nonché dei loro vettori e delle infrastrutture connesse: la Federazione russa è stato l’obiettivo privilegiato di tali iniziative, stante l’ampiezza della gamma di armamenti letali in suo possesso.

Le preoccupazioni internazionali sono state naturalmente accresciute dagli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 e dalla consapevolezza del carattere affatto nuovo delle minacce alla pace e alla sicurezza: l’effetto si è visto in occasione del Vertice annuale del G8, tenutosi nel giugno 2002 a Kananaskis (Canada), nel corso del quale è stata lanciato il Partenariato globale (Global Partnership) contro la diffusione delle ADM, nell’ambito del quale i membri del G8 si sono impegnati a stanziare fino a 20 miliardi di dollari in dieci anni. L’elemento di maggiore novità della Global Partnership risiede nell’esplicita formulazione della preoccupazione che lo stato di incuria in cui versano molti armamenti nucleari, chimici o batteriologici – e anche qui la Federazione russa appare il Paese più a rischio – possa favorirne l’accaparramento da parte di gruppi del terrorismo internazionale, con catastrofiche conseguenze.

La Dichiarazione sulla Global Partnership evidenzia il carattere prioritario degli interventi concernenti la Federazione russa, e questi si sono anche in precedenza concentrati sulla distruzione degli arsenali chimici, lo smantellamento dei sottomarini nucleari dismessi, lo smaltimento di materiali fissili e scorie nucleari, nuove opportunità di impiego per i numerosi scienziati prima impegnati nella messa a punto di ADM. Attualmente partecipano all’iniziativa, oltre ai Paesi UE membri del G8 (Regno Unito, Germania, Francia e Italia), anche altri otto Paesi membri (Svezia, Paesi Bassi, Finlandia, Polonia, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca e Irlanda).

L’Unione europea, in particolare, dopo una serie di Decisioni attuative di Azioni comuni volte alla non proliferazione e al disarmo nella Federazione russa, che oramai non sono più in vigore, il 12 dicembre 2003 (Consiglio europeo di Bruxelles) ha adottato una “Strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa”, come parte di una più comprensiva Strategia europea di sicurezza. Nel documento, la proliferazione di ADM è vista come una delle minacce fondamentali alla sicurezza europea: sono quindi, tra l’altro, previsti programmi di assistenza verso Paesi terzi al fine di impedire i trasferimenti di materiali e tecnologie correlati con le ADM,  o utilizzabili per la costruzione di esse, verso Stati considerati a rischio o gruppi non statuali. E’ altresì previsto il rafforzamento della messa in sicurezza del materiale nucleare e delle relative infrastrutture, nonché più accurati controlli sulla gestione di fonti di radioattività.

 

 

Le iniziative dell’Italia

L’Italia sin dall’inizio non ha fatto mancare il proprio contributo alle iniziative internazionali accennate.

Il 1° dicembre 1993 è stato firmato con la Federazione russa un Accordo  sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa. L’Accordo è stato ratificato con legge n. 579/1994, ed è entrato in vigore il 15 marzo 1995.

Con l’Accordo in questione l'Italia ha assunto l'impegno di finanziare l'assistenza nello smantellamento delle armi nucleari per un importo pari a 10 miliardi di lire nel triennio 1993-1995. Il tipo di assistenza fornito dall'Italia riguarda il monitoraggio radioprotezionistico dell'ambiente e delle popolazioni; i mezzi individuali di radioprotezione del personale; le apparecchiature a controllo remoto per operazioni in aree contaminate da radiazioni.

La realizzazione pratica dell'assistenza è stata affidata all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), in collaborazione con il Ministero della difesa ed il Ministero degli esteri, e in collegamento con il Ministero dell'energia nucleare della Federazione russa per l'attuazione dell'Accordo.

E' inoltre disciplinata la trasmissione da parte della Federazione russa delle informazioni necessarie all'attuazione dei progetti concordati congiuntamente dalle due Parti, e sono previste le procedure di risarcimento nell'eventualità che siano arrecati danni ai territori delle Parti. Una Commissione mista è incaricata di assicurare l'attuazione dell'Accordo.

Il 20 gennaio 2000 è stato firmato a Mosca un Accordo italo-russo per l’assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche: ratificato dall’Italia con la legge 17 febbraio 2001, n. 34, l’accordo è in vigore dal 14 giugno 2001.

L’Accordo del 2000 si inserisce nel quadro di un complessivo processo di riduzione del potenziale chimico, che ha avuto un significativo impulso in seguito alla approvazione della Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distribuzione. In particolare, ai sensi della Convenzione di Parigi, la Federazione russa è tenuta ad effettuare la distruzione di tutti gli arsenali di armi chimiche entro il 2007.

Nell’Accordo di Mosca l’Italia si impegna ad assistere gratuitamente il Governo russo nella realizzazione di infrastrutture destinate alla distruzione delle armi chimiche, nell’ambito del Programma russo finalizzato all’attuazione degli impegni assunti nel quadro della sopra richiamata Convenzione di Parigi. L’intervento italiano – per il quale viene stabilita l’erogazione di un contributo complessivo di 15 miliardi di lire in annualità di 5 miliardi di lire a partire dal 2000 - è finalizzato alla costruzione di infrastrutture per l’approvvigionamento di gas, acqua, elettricità, nonché alla fornitura di apparecchiature sanitarie e di monitoraggio dell’ambiente, nel quadro dell’allestimento di un impianto per la distruzione di armamenti chimici.

Le Autorità competenti per l’attuazione dell’Accordo in esame sono il Ministero della difesa della Federazione russa ed il Ministero degli affari esteri italiano. L’Autorità competente della Parte russa, in qualità di committente, dovrà scegliere una impresa italiana di provata solidità, capo commessa, specializzata nei settori di intervento assegnati al contributo italiano e che abbia una precedente esperienza di lavoro sul mercato russo. I contratti sui singoli progetti di dettaglio verranno conclusi con l’impresa italiana dall’Autorità competente russa: l’industria italiana contraente potrà avvalersi di imprese subappaltatrici per singoli progetti o parti di essi, selezionate mediante concorso, d’intesa con l’Autorità competente russa.

I contributi italiani seguiranno di pari passo l’emissione delle fatture dell’impresa contraente, e la Parte russa si impegna a relazionare due volte all’anno alla Parte italiana sull’utilizzazione dei fondi ricevuti e sui lavori eseguiti. La Parte russa è altresì vincolata ad utilizzare le opere realizzate con il contributo italiano esclusivamente per gli scopi previsti dall’Accordo. Infine, è fatto divieto di comunicare a terzi informazioni riservate di cui si sia venuti a conoscenza nell’applicazione dell’Accordo, salvo consenso scritto preliminare dell’altra Parte contraente.

Il 17 aprile 2003 è stato firmato un Protocollo all’Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000; il Protocollo è stato autorizzato alla ratifica con legge 19 luglio 2004, n. 196, ma non è ancora entrato in vigore.

Il Protocollo aggiuntivo all’Accordo con la Federazione russa per l’assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa si propone di proseguire la cooperazione avviata tra i due Paesi nell’ambito di tale Accordo – del quale è parte integrante - e di accelerare la realizzazione del Partenariato Globale contro la proliferazione delle armi e di materiali di distruzione di massa, promosso dai leaders del G8 nel Vertice di Kananaskis del giugno 2002.

Il Protocollo destina 5 milioni di euro, a titolo di assistenza gratuita, per il completamento dell’impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch’ye, nella regione di Kurgan, e prevede che l’importo suddetto venga utilizzato dalla Parte russa esclusivamente per la continuazione della costruzione del sistema di distribuzione di gas naturale, necessario per la realizzazione dell’impianto di Schuch’ye. Vengono poi definite le modalità di trasferimento delle risorse da erogare, e individuate le Autorità responsabili dell’attuazione del Protocollo.

Infine, il 5 novembre 2003, oltre all’Accordo all’esame della Commissione Affari esteri, è stato siglato a Roma un ulteriore Accordo italo-russo per la cooperazione nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, che presumibilmente dovrà essere presentato al Parlamento per l’autorizzazione alla ratifica.


Il contenuto dell’Accordo all’esame della Commissione Affari esteri

Come accennato, il 5 novembre 2003 l’Italia e la Federazione russa hanno concluso tra l’altro un Accordo di cooperazione  per lo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. L’Accordo è ora sottoposto all’esame della Camera, cui è stato presentato il 19 novembre 2004, unitamente a un Allegato concernente l’esonero dalla responsabilità civile nucleare e a un successivo Scambio di Note.

Il Preambolo dell’Accordo richiama espressamente la Global Partnership del G8 contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa quale ambito in cui si inseriscono i progetti previsti nell’Accordo.

L'articolo 1 riporta l’ispirazione di fondo dell’Accordo, oltre a indicare il limite complessivo di spesa per il programma di cooperazione, pari a 360 milioni di euro in dieci anni.

Nel successivo articolo 2 vengono indicati i campi di intervento della cooperazione: smantellamento di sommergibili o di navi con impianti ad energia nucleare; riprocessamento, trasporto e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; protezione fisica dei siti nucleari contro possibili attacchi terroristici o trafugamenti di materiali “sensibili”; bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive. 

Per una più precisa illustrazione dei progetti di cooperazione, che nell’articolato dell’Accordo sono individuati in modo generico, si rinvia alla dettagliata relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

L'articolo 3 individua gli Organi competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono il Ministero delle attività produttive, per la Parte italiana, e il MINATOM (Ministero per l’energia atomica), per la Parte russa: da parte italiana alla SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari) vengono affidati il coordinamento generale e lo svolgimento delle attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione dei progetti.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un Comitato direttivo paritetico, a livello governativo, formato da due rappresentanti per ognuna delle due Parti, con l’eventuale supporto di esperti, che si riunirà alternativamente in Italia e in Russia non meno di due volte l’anno. Il Comitato vigila sull'andamento complessivo dell'Accordo e propone eventuali modifiche; approva i singoli progetti che verranno selezionati e dirime, ove possibile, eventuali controversie. Le attività tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative  saranno svolte da una Unità di Gestione Progettuale integrata (UGP), della quale il Comitato direttivo approva la composizione, le competenze e le regole di funzionamento.

In base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge A.C. 5432, i compiti che è prevedibile saranno affidati alla UGP riguardano:

esecuzione degli studi preliminari e degli studi di fattibilità da effettuare per ciascun progetto;

predisposizione delle specifiche tecniche e delle clausole commerciali che costituiscono i dossier contrattuali;

supporto ai committenti russi nell'assegnazione e nella gestione degli ordini ai fornitori principali e nell'assolvimento degli iter autorizzativi;

svolgimento di azioni di sorveglianza sulla realizzazione di ciascun progetto;

certificazione dello stato di avanzamento dei lavori ed autorizzazione al pagamento delle relative fatture;

supporto tecnico al Comitato direttivo di cui all'articolo 4 dell'Accordo.

L'UGP sarà costituita da esperti, sia di parte italiana che di parte russa, ed opererà, per tutta la durata dell'Accordo, presso un ufficio con sede a Mosca. Al funzionamento della UGP ed all'espletamento delle attività sopra indicate provvederà la società SOGIN, in base ad una Convenzione da stipulare con il Ministero delle attività produttive.

L'articolo 5 stabilisce che i progetti approvati dal Comitato direttivo siano realizzati in base a specifici contratti, stipulati dal Committente russo e da un Fornitore principale scelto di comune accordo tramite una gara, ai sensi della normativa vigente nella Federazione russa. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte italiana al Fornitore principale, sulla scorta di adeguata documentazione sottoscritta sia dal Committente russo che dall’Unità di Gestione Progettuale di cui al precedente articolo. Lavori e forniture di beni e servizi nell’ambito di singoli progetti verranno assicurati mediante la stipula di Accordi esecutivi.

Ai sensi dell’articolo 6 la Parte russa si impegna a provvedere all'esercizio ed alla manutenzione delle apparecchiature  e infrastrutture realizzate a carico della Parte italiana, nonché a utilizzarle solamente nel rispetto delle finalità previste dall'Accordo.

L'articolo 7 concerne le facilitazioni informative, amministrative, logistiche e di accesso per la realizzazione dei progetti, a vantaggio della quale, in caso di siti ad accesso limitato, i contratti o gli accordi esecutivi specificheranno procedure reciprocamente accettabili.

L'articolo 8 prevede che la Parte russa tenga debita contabilità dei mezzi finanziari ricevuti dalla Parte italiana e presenti i relativi rendiconti e documenti giustificativi con periodicità regolare da concordare tra le Parti. La Parte italiana   ha il diritto, entro sessanta giorni dalla formulazione della richiesta, di effettuare controlli diretti - se possibile nei luoghi stessi dove l'assistenza viene fornita -, nonché, per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione di ogni progetto, revisioni dei conti e attività di auditing.

L'articolo 9 stabilisce anzitutto che l’Accordo non prevede scambio di informazioni di livello del segreto di Stato in Russia o delle informazioni classificate in Italia. Viene comunque precisato che le informazioni definite da una Parte come confidenziali o sensibili saranno adeguatamente contrassegnate e trattate conformemente alla legislazione dello Stato della Parte che le riceve; esse non potranno essere trasmesse a terzi, senza l'assenso scritto della Parte che trasmetterà tali informazioni. Vi è inoltre l’impegno delle Parti a ridurre al minimo il numero delle persone che avranno accesso a dette informazioni.

L'articolo 10 salvaguarda i diritti di protezione della proprietà intellettuale e la ripartizione di quelli eventualmente originati nel corso dell’applicazione dell’Accordo in esame, rimandando per le modalità di dettaglio a quanto verrà indicato nei vari accordi esecutivi e contratti.

L'articolo 11 concerne tutta una serie di esenzioni doganali e fiscali che la Parte russa accorderà alle attività di assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo e ai materiali correlati. Analoghe esenzioni verranno applicate alle retribuzioni e allo status previdenziale del personale delle ditte aggiudicatarie dei contratti che svolgeranno la propria attività in Russia, nell'ambito dell'Accordo, ed ai subfornitori russi delle medesime ditte. L’eventuale imposizione di tributi costituità condizione ostativa all’inizio o alla prosecuzione di un singolo progetto.

Di notevole rilievo è l’articolo 12, dedicato alla materia della responsabilità civile per il danno nucleare (nuclear liability), che potrebbe originarsi nel corso dello svolgimento delle delicatissime operazioni di smantellamento e riprocessamento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi. L’articolo 12 precisa che, salvo il caso di azioni od omissioni premeditate volte a procurare lesioni o danni, la Parte russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana per perdite o danni di qualsiasi natura arrecati nel territorio della Federazione russa. Nel caso particolare degli incidenti nucleari, la Parte russa provvederà inoltre alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana, in relazione alle richieste di indennizzo di una Parte terza per il danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione russa o anche fuori di esso. Tali impegni saranno eventualmente ribaditi, a richiesta della Parte italiana, in una apposita Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile per danno nucleare (il cui modello di testo è allegato all'Accordo e ne forma parte integrante), che sarà rilasciata a qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore o subfornitore che opererà in Russia nell'ambito dell'Accordo. Eventuali controversie saranno sottoposte, in difetto di composizione amichevole entro novanta giorni, a giudizio arbitrale internazionale, conformemente al Regolamento arbitrale della Commissione dell'ONU per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL): i deliberati arbitrali saranno definitivi e vincolanti per i destinatari.

L'articolo 13 contiene una clausola di salvaguardia dei diritti e degli obblighi delle Parti previsti da altri trattati internazionali, accordi o intese, ai quali esse abbiano aderito.

L'articolo 14 prevede che eventuali controversie generali sull’esecuzione dell’Accordo saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, coinvolgendo, qualora necessario, le competenze del Comitato direttivo di cui all'articolo 4. Le disposizioni dell’Accordo potranno inoltre essere modificate mediante intese sottoscritte dalle Parti.

L'articolo 15, infine, prevede che l'Accordo, concluso per un periodo di dieci anni, può essere prorogato automaticamente per periodi biennali, salvo denuncia scritta di una delle Parti, inoltrata con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza. L'Accordo salvaguarda la facoltà da parte italiana di sospendere l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 12, qualora alcuni strumenti internazionali sulla responsabilità civile per il danno nucleare, di cui l’Italia e la Russia non sono Parti a tutti gli effetti,  entrino in vigore per la Federazione russa e per la Repubblica italiana.


 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo in esame e dello Scambio di Note successivo si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.

L’articolo 3 reca la norma di copertura delle spese previste, per le quali il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 360 milioni di euro per il periodo 2005-2013, prevedendo inizialmente lo stanziamento di 8 milioni per il 2005 e 44 milioni a decorrere dal 2006. Il comma 2 reperisce gli importi a carico dello stanziamento (bilancio triennale 2005-2007) della UPB di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge A.C. 5432 riporta dettagliate previsioni di costo – precisandone il carattere provvisorio, destinato a una migliore definizione con l’esplicazione delle attività previste dall’Accordo – sia per quanto concerne l’intero progetto che per il biennio 2005-2006.

La ripartizione complessiva ipotizzabile dei fondi stanziati per l’Accordo, in particolare, è la seguente:

1) smantellamento sottomarini e altri mezzi navali 66 milioni di euro

2) trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito di materiali e rifiuti radioattivi, del combustibile irraggiato, bonifica dei siti contaminati e delle relative infrastrutture 208,50 milioni di euro

3) protezione fisica dei siti 45 milioni di euro

4) attività gestionali (Unità di Gestione Progettuale per 10 anni) 40 milioni di euro

5) copertura spese di missione per il funzionamento del Comitato direttivo 0,50 milioni di euro

L’articolo 4, infine, prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

 

Il disegno di legge è altresì corredato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN), che, anche sulla scorta di analoghi precedenti Accordi con la Federazione russa in materia di riduzione di scorte di ADM, non rileva alcuna incidenza dell’Accordo sull’ordinamento nazionale o comunitario, né sulle competenze legislative costituzionali delle Regioni. Infine, l’Accordo con comporta la creazione di nuove strutture amministrative nella P.A., stante l’affidamento della relativa gestione alla SOGIN.

 

 


Progetto di legge


N. 5432

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro della difesa

(MARTINO)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

 

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004

 

 

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Presentato il 19 novembre 2004

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Onorevoli Deputati!

Introduzione

Il processo di riduzione degli arsenali di armi di distruzione di massa iniziato dopo il 1989 e che ha visto coinvolti gli USA e la Federazione russa, così come gli altri Paesi di nuova indipendenza a seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica ha portato l'attenzione internazionale a focalizzarsi sugli immani problemi di natura tecnologica, ecologica e finanziaria connessi a tale processo.

L'emergere di tali problemi e l'attenzione ad essi rivolta ha generato la consapevolezza della necessità di uno sforzo collettivo internazionale, specialmente indirizzato verso la Federazione russa ed i Paesi dell'ex Unione Sovietica per i quali le difficoltà economiche e sociali non solo rendevano impossibile gestire autonomamente tali attività, ma aumentavano anche i rischi inerenti al mancato controllo degli arsenali e del processo di distruzione delle armi non convenzionali.

Si è così sviluppato un nuovo approccio a tali problemi: la «Riduzione cooperativa della minaccia» o, con l'acronimo inglese, CTR (Cooperative Threat Reduction). Sulla base di tale approccio, nel corso degli anni '90 Stati Uniti, Federazione russa, Unione europea, Giappone e Canada hanno fattivamente collaborato per mettere in sicurezza, smantellare e distruggere gli arsenali nucleari, chimici e biologici, unitamente ai loro vettori ed alle infrastrutture collegate.

Il momento culminante si è avuto nel giugno 2002, in occasione del Vertice G8 di Kananaskis (Canada), allorché è stata lanciata l'iniziativa chiamata «Global Partnership» contro la diffusione delle armi di distruzione di massa. Al Vertice di Kananaskis i Paesi del G8 si sono impegnati ad investire, nell'arco di dieci anni, la somma complessiva di 20 miliardi di dollari USA per fronteggiare e ridurre la minaccia causata dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa e, in particolare, «prevenire il rischio che gruppi terroristici o loro fiancheggiatori possano acquisire o sviluppare sia armi nucleari, chimiche, radiologiche o biologiche, che i relativi vettori, equipaggiamenti materiali e tecnologie».

In stretta relazione a tale impegno, i Paesi del G8 hanno adottato una serie di princìpi diretti a superare gli ostacoli precedentemente individuati nella realizzazione dei progetti di cooperazione per la distruzione e lo smantellamento delle armi di distruzione di massa. Tali princìpi prevedono l'utilizzo da parte dei Paesi del G8 di forme di partenariato, sia bilaterale che multilaterale, nello sviluppo, coordinamento, attuazione e finanziamento dei progetti e delle iniziative nel settore. La finalità comune di tutti i progetti consiste nell'affrontare le problematiche connesse alla non-proliferazione, al disarmo, al terrorismo ed alla sicurezza nucleare ed ambientale onde rafforzare la stabilità e la sicurezza internazionale.

Sulla scorta di tali premesse, ogni Paese ha la responsabilità fondamentale di rispettare ed attuare i propri obblighi nei settori della non proliferazione, del disarmo, della lotta al terrorismo e nel settore della sicurezza nucleare, assicurando la propria collaborazione con le iniziative dei partner sulla base delle priorità individuate congiuntamente. Tali priorità sono state definite con particolare riguardo alla Federazione russa, dove le dimensioni del problema sono oggettiva- mente maggiori, e riguardano i seguenti settori principali:

1) distruzione delle armi chimiche;

2) smantellamento dei sottomarini nucleari non più in servizio;

3) smaltimento dei materiali fissili (quali, in primis, il plutonio);

4) reimpiego degli scienziati precedentemente impiegati nella ricerca e nello sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Anche nella «Strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, la «Riduzione cooperativa della minaccia» è indicata come una delle componenti principali, con l'obiettivo di contribuire al disarmo ed alla non proliferazione attraverso il miglioramento del controllo e della sicurezza dei materiali, delle infrastrutture e delle tecnologie sensibili. La predetta Strategia dell'Unione europea prevede un'estensione dei programmi comunitari di assistenza alla Federazione russa anche dopo il 2004. Negli ultimi dieci anni l'Unione europea ed i suoi Paesi membri hanno già destinato complessivamente circa 600 milioni di euro all'insieme delle iniziative nella Federazione russa. Al Vertice G8 di Kananaskis, infine, la Commissione europea ha previsto un ulteriore miliardo di euro per le aree di intervento della Global Partnership.

In occasione del Vertice G8 di Kananaskis, il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato la volontà del Governo italiano di impegnare nella Global Partnership un miliardo di euro nel corso dei dieci anni successivi. L'Italia ha attivamente partecipato alle attività connesse alla «Riduzione cooperativa della minaccia» sin dalle sue prime battute. Già nel 1993 venne raggiunto un primo accordo bilaterale per migliorare la sicurezza nucleare e la protezione radiologica negli impianti russi di smaltimento e distruzione delle armi nucleari. Un secondo accordo bilaterale, relativo alla costruzione di un gasdotto per il servizio di un impianto russo di distruzione di armi chimiche, è stato firmato nel 2002; infine, nell'aprile 2003, è stato firmato un terzo accordo, concernente il completamento del predetto gasdotto.

La volontà italiana di allocare un quota così rilevante di risorse discende dalla piena convinzione che la Global Partnership ha una fondamentale valenza nel miglioramento della sicurezza e della stabilità internazionale; essa costituisce un valido strumento per affrontare efficacemente il problema della proliferazione delle armi di distruzione di massa attraverso progetti ed iniziative concreti.

Occorre poi evidenziare il ruolo determinante che la Global Partnership svolge anche nei settori della lotta al terrorismo e sotto il profilo della tutela delle popolazioni e del territorio. Da un lato, le armi di cui si occupa, in attesa di smantellamento e distruzione, tendono ad essere più vulnerabili ad attacchi terroristici e, dall'altro lato, la corretta e definitiva eliminazione di tali armi consente di prevenire danni alle popolazioni ed al territorio.

In tale ottica, lo sforzo fin qui intrapreso da parte italiana ha riguardato le due aree d'intervento prioritarie previste dalla Global Partnership: la distruzione delle armi chimiche e lo smantellamento dei sottomarini nucleari della flotta russa del Nord, ritirati dal servizio e le attività collegate, relative, in particolare, alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito proveniente da tali unità. Dopo una trattativa con i Ministeri degli esteri e dell'energia atomica (MINATOM) della Federazione russa il 5 novembre 2003, in occasione della visita di Stato in Italia del Presidente Putin, è stato firmato a Roma un Accordo di cooperazione nel campo dello smantellamento dei sottomarini nucleari che prevede un impegno economico per l'Italia di 360 milioni di euro in un periodo di 10 anni.

Scopo, portata e motivi dell'Accordo

1. Il quadro di riferimento.

A seguito della naturale obsolescenza tecnico-operativa e degli accordi sulla riduzione degli armamenti, sono stati messi fuori servizio, in Russia, nel corso dell'ultimo decennio, 193 sottomarini nucleari (117 appartenenti alla flotta del Nord e 76 a quella del Pacifico), di cui 133 sono sottomarini «general-purpose» (SSN) e 60, sottomarini strategici (SSBN). Dei 117 sottomarini della flotta del Nord ritirati dal servizio, 37 contengono ancora a bordo il combustibile irraggiato (Spent Nuclear Fuel - SNF), all'interno di 70 reattori nucleari (la maggior parte dei sottomarini è infatti dotata di due reattori nucleari per aumentarne l'affidabilità durante la navigazione).

Il presente Accordo di cooperazione riguarda i sottomarini ed altro naviglio della flotta del Nord.

I sottomarini nucleari della flotta del Nord compiono le operazioni di carico e scarico del combustibile in una serie di basi navali collocate in baie lungo le coste della regione di Murmansk e Arkhangelsk. Molte di queste basi sono oggi fuori uso, ma contengono ancora SNF e rifiuti radioattivi; fra queste, le due basi che contengono la maggiore quantità di materiale fissile e rifiuti sono ad Andreeva Bay e Gremikha Bay. I depositi per lo SNF e i rifiuti radioattivi presso le esistenti basi navali sono spesso saturi e in cattivo stato dal punto di vista del contenimento e della protezione ambientale. La radioattività complessiva esistente ad Andreeva Bay ammonta a svariati milioni di curie ed è paragonabile a quella di Chernobyl.

Lo SNF viene trasportato per mare e successivamente per ferrovia e per navigazione fluviale fino al complesso di Mayak (possibili future destinazioni sono anche Tomsk e Krasnoyarsk) per il successivo ritrattamento ed il recupero dell'uranio altamente arricchito e del plutonio. A Mayak sono presenti ingenti quantità di SNF irraggiato, non ancora riprocessato, e di rifiuti radioattivi in forma liquida e solida.

Lo smantellamento dei sottomarini nucleari pone quattro ordini di problemi:

a) la rimozione e il trasporto dello SNF, la cui ultima destinazione è Mayak, e la predisposizione di tutta la logistica necessaria allo scopo. Quest'ultima comprende:

il potenziamento di una o più basi navali per le operazioni di scarico del combustibile nucleare dai sottomarini;

l'approntamento degli appositi contenitori per il trasporto e il deposito temporaneo del combustile;

l'adeguamento delle linee ferroviarie e la costruzione di appositi carrelli ferroviari;

l'approntamento di una o più navi opportunamente attrezzate per il trasferimento via mare del combustibile ed eventualmente dei compartimenti reattore nucleare ed altre parti;

b) la realizzazione di depositi polmone (buffer) locali e di un deposito interinale nella regione della Russia nord-occidentale per l'accantonamento temporaneo dello SNF che non può essere inviato direttamente a Mayak, sia a causa della condizione e della natura del combustibile (combustibile danneggiato, presente in notevoli quantità, o di caratteristiche speciali, quali il combustibile dei reattori veloci al piombo-bismuto), sia perché la capacità di ritrattamento dell'impianto è ormai satura. La capacità di ricezione del deposito interinale dovrebbe essere di 30-40 mila elementi di combustibile;

c) la gestione e l'accantonamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi generati durante il passato esercizio e nelle operazioni di smantellamento dei sottomarini, per i quali non sono attualmente disponibili, o devono essere potenziate, le attrezzature necessarie (impianti per la solidificazione dei rifiuti liquidi e per la cementazione/compattazione di quelli solidi) e i depositi per lo stoccaggio dei rifiuti condizionati;

d) le operazioni di smantellamento vero e proprio (circa 15 sottomarini all'anno). Queste avvengono separando il compartimento che contiene il reattore nucleare ed i sistemi ausiliari da tutto il resto. In una prima fase, il taglio avviene di norma in modo da lasciare affiancate al compartimento «nucleare» le due sezioni laterali, che una volta fondellate alle estremità, consentono al «compartimento» così ottenuto di poter essere conservato in mare in condizioni di galleggiamento. A Saida Bay sono conservati circa 40 compartimenti, in condizioni di galleggiamento che stanno diventando sempre più precarie. Il Governo russo ha firmato recentemente un accordo con il Governo tedesco per la realizzazione a Saida Bay di un centro attrezzato per il taglio dei due compartimenti laterali e lo stoccaggio a lungo termine (70 anni) di 120 compartimenti centrali, contenenti i reattori nucleari dei sottomarini, del valore di 300 milioni di euro.

2. Gli interventi previsti dall'Accordo di cooperazione.

Nell'ambito dei campi di intervento identificati dall'Accordo e indicati nei successivi paragrafi, è stata individuata una serie di progetti di cooperazione, brevemente descritti qui di seguito, per i quali vengono anche fornite prime indicazioni di costo.

L'insieme di tali progetti costituisce un pacchetto di riferimento iniziale che necessita di ulteriori approfondimenti e valutazioni nella prima fase dei lavori (punto 3) e che è suscettibile di revisioni ed integrazioni nei limiti del massimale finanziario di 360 milioni di euro stabilito dall'Accordo. I progetti concettuali preliminari sono stati elaborati dalla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) d'intesa con il MINATOM, e sentite le imprese nazionali potenzialmente interessate.

2.1 Lo smantellamento dei sottomarini nucleari

L'Accordo di cooperazione italo-russo prevede di realizzare un progetto riguardante lo smantellamento di sottomarini nucleari ed altri mezzi navali (budget stimato 70 milioni di euro). Questo progetto costituisce il nucleo centrale dell'intero Programma italo-russo e dà notevole visibilità all'intervento italiano. I russi hanno chiesto, in particolare, fondi e apparecchiature per lo smantellamento di tre sottomarini nucleari ed un contributo per la messa in sicurezza, scarico del combustibile e smantellamento dell'incrociatore nucleare lanciamissili «Ammiraglio Usciakov». Oltre ad uno studio strategico sulla migliore organizzazione di cantiere, è prevista la fornitura di macchine di taglio dei sottomarini e di smembratura delle carcasse, nonché di macchine di saldatura, sistemi di movimentazione e di sollevamento.

Dopo il taglio dei compartimenti centrali dei sottomarini, contenenti il reattore nucleare, è necessario trasportare detti compartimenti, nonché i rifiuti ed altri materiali radioattivi, in un luogo idoneo per lo stoccaggio a lungo termine. Il progetto consiste nella realizzazione di appositi mezzi navali (nave/chiatta) in grado di trasportare lungo costa tali compartimenti ed i contenitori con rifiuti radioattivi e/o combustibile irraggiato.

2.2 Il trattamento dei rifiuti radioattivi ed il ripristino del territorio

I rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio dei sottomarini e delle altre navi nucleari componenti la flotta del Nord e quelli che vengono e verranno prodotti durante il loro smantellamento, sono attualmente conservati in condizioni non idonee, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello della protezione dei lavoratori, in svariati siti della penisola di Kola (in particolare Andreeva Bay e Gremikha Bay dove sono stoccate alcune migliaia di tonnellate di rifiuti radioattivi). Oltre ad immediati interventi tampone, comunque indispensabili, è necessario intervenire in una logica di più ampio respiro, anche per affrontare un altro importante aspetto connesso con il trattamento dei rifiuti radioattivi, ossia la bonifica ambientale dei terreni contaminati da sostanze radioattive.

In questo contesto si colloca la richiesta del MINATOM di realizzare un centro regionale per il trattamento di rifiuti radioattivi, che, dotato delle più moderne soluzioni tecnologiche (impianti di cementazione, supercompattazione, decontaminazione, fusione e vetrificazione), possa creare il necessario punto di riferimento per affrontare e risolvere i gravi problemi sopra indicati.

Con i fondi italiani si prevede la realizzazione di un impianto centralizzato a livello regionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi solidi finora accumulati e di quelli che deriveranno dalle operazioni di smantellamento, nonché di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti radioattivi liquidi. Il budget stimato ammonta complessivamente a 133 milioni di euro. A valle di uno studio strategico/economico per individuare le migliori tecnologie da utilizzare, si procederà alla progettazione dei due impianti ed alla fornitura delle apparecchiature e dei componenti necessari. In ragione di quanto illustrato al punto 1, lettera b), è stato inoltre proposto dalla Parte italiana di provvedere allo stoccaggio a medio termine del combustibile irraggiato in appositi contenitori metallici «a doppio scopo» (stoccaggio e trasporto).

Infine, nell'ottica di una sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi derivanti dal trattamento di quelli esistenti e di quelli che deriveranno dalle ulteriori attività di smantellamento e di ripristino del territorio, il MINATOM ha richiesto uno studio per la realizzazione di un deposito definitivo per rifiuti a bassa e media radioattività da realizzare nella penisola di Kola.

L'operazione dello smantellamento dei sottomarini nucleari, che ha una valenza strategico-militare, si inserisce nella più ampia iniziativa di bonifica della regione del Mare di Barens. Pertanto, tutti gli impianti e le infrastrutture necessari per la gestione dello SNF e dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento dei sottomarini nucleari devono essere dimensionati per fare fronte anche alle esigenze di ripristino della sicurezza del territorio. Tali operazioni rientrano tra i campi di cui all'articolo 2 dell'Accordo.

2.3 I sistemi di protezione fisica

I sottomarini nucleari e gli altri mezzi navali ritirati dal servizio, i rifiuti radioattivi, il combustibile nucleare esaurito sono collocati in numerosi siti della penisola di Kola e della regione di Arkangelsk, spesso in condizioni precarie, non solo per quanto attiene la sicurezza ambientale e la protezione dei lavoratori, ma anche per il rischio di attentati terroristici e di sottrazione di materiali sensibili. In particolare, i sistemi di protezione fisica dei cantieri navali e dei depositi di materiale radioattivo sono del tutto carenti ed è pertanto necessario provvedere al loro completo rifacimento. Nel programma italo-russo è previsto un intervento su sette siti, indicati dal MINATOM, per quanto attiene sia i sistemi perimetrali, sia quelli interni (controllo accessi, monitoraggio radiologico), con un budget stimato di 45 milioni di euro.

3. Il programma temporale degli interventi

Lo svolgimento dei lavori si articola in tre fasi principali.

La prima fase, per la messa a punto definitiva dei progetti attraverso l'effettuazione di progetti concettuali e studi di fattibilità.

La seconda fase, finalizzata all'emissione dei contratti di appalto per i singoli progetti, che riguarda la preparazione delle specifiche tecniche e dei dossier contrattuali fino all'emissione degli ordini.

La terza fase, destinata alla realizzazione dei progetti, che comprende: la progettazione di dettaglio; la fabbricazione dei componenti e l'approvvigionamento delle apparecchiature; la costruzione delle opere civili; il montaggio, le prove di avviamento e l'esercizio provvisorio degli impianti realizzati.

La durata delle singole fasi sarà diversa per ogni progetto; è tuttavia possibile stimare in circa due anni la durata complessiva delle prime due fasi; mentre la durata della terza fase varierà da un minimo di due anni, per i progetti più semplici, ad un massimo di sei anni (incluso l'esercizio provvisorio degli impianti realizzati) per i progetti più complessi.

Illustrazione dell'articolato dell'Accordo

Vengono illustrati, di seguito, gli aspetti salienti degli articoli previsti dall'Accordo.

L'articolo 1 indica il massimale complessivo di spesa per il programma di cooperazione, pari a 360 milioni di euro, e l'arco temporale delle attività, pari a 10 anni.

Nel successivo articolo 2 vengono indicati i campi di intervento della cooperazione:

1) smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;

2) riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

3) creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;

4) bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;

5) creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

L'articolo 3 individua gli Organi competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono il Ministero delle attività produttive, per la Parte italiana, e il MINATOM, per la Parte russa.

La SOGIN è stata incaricata dal Ministero delle attività produttive di provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento delle attività amministrative e operative, finalizzate alla realizzazione dei progetti.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un Comitato direttivo, a livello governativo, formato da due rappresentanti per ognuna delle due Parti, avente lo scopo di favorire la cooperazione, vigilare sull'andamento complessivo dell'Accordo, approvare i singoli progetti che verranno selezionati e dirimere eventuali controversie. L'articolo 4 stabilisce, inoltre, che le attività tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative, citate in precedenza, saranno svolte da una Unità di Gestione Progettuale integrata, i cui costi di funzionamento saranno coperti con i fondi stanziati dall'Accordo. Il Comitato direttivo provvederà con propria delibera ad approvare la composizione dell'Unità di Gestione Progettuale, precisandone le competenze e le regole di funzionamento.

L'articolo 5 stabilisce che i progetti approvati dal Comitato direttivo saranno realizzati in base a specifici Accordi esecutivi e Contratti, che verranno stipulati dal Committente russo e da un Fornitore principale scelto di comune accordo in base ad una gara, conformemente alla legislazione, alle norme ed alle regole della Federazione russa. I Contratti saranno avallati da parte italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte italiana al Fornitore principale, aggiudicatario della gara.

Nell'articolo 6 si precisa che l'Organizzazione russa, destinataria dell'assistenza, assume l'impegno di provvedere all'esercizio ed alla manutenzione delle apparecchiature ricevute, che saranno utilizzate nell'esclusivo rispetto delle finalità previste dall'Accordo.

L'articolo 7 è di fondamentale importanza per l'operatività dell'Accordo, in quanto richiede che la Parte russa, oltre ad assicurare la tempestiva emissione di licenze e di permessi ed a fornire tutti i dati e le informazioni necessari per l'attuazione dei singoli progetti, consenta l'accesso ai siti in cui verranno realizzati i progetti. Nel caso di siti ad accesso limitato, verranno poste in atto procedure reciprocamente accettabili.

L'articolo 8 stabilisce che la Parte russa è tenuta a presentare, su richiesta della Parte italiana, la contabilità di tutti i mezzi finanziari ricevuti, fermo restando che la Parte italiana può effettuare un controllo diretto, se possibile nei luoghi stessi dove l'assistenza viene fornita o utilizzata, per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione di ogni progetto.

L'articolo 9 definisce la classificazione delle informazioni che saranno scambiate nell'ambito delle attività dell'Accordo; viene precisato che le informazioni definite da una Parte come confidenziali o sensibili saranno trattate conformemente alla legislazione dello Stato della Parte che le riceve e non potranno essere trasmesse a terzi, senza l'assenso scritto della Parte che trasmetterà tali informazioni.

L'articolo 10 riguarda le norme sulla protezione della proprietà intellettuale e sulla ripartizione dei relativi diritti, rimandando per le modalità operative a quanto verrà indicato negli Accordi esecutivi e nei Contratti.

L'articolo 11, che riveste anch'esso fondamentale importanza per le sue implicazioni economiche, prevede che la Parte russa esenterà l'assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo, da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse e tributi simili e che saranno presi tutti i necessari provvedimenti per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e/o locale. Analoghe norme verranno applicate al personale delle ditte aggiudicatarie dei contratti che svolgeranno la propria attività in Russia, nell'ambito dell'Accordo, ed ai subfornitori russi delle medesime ditte. La Parte russa si farà carico di emettere i documenti necessari e le procedure che assicurino l'espletamento di quanto previsto da questo articolo.

La questione della responsabilità civile per il danno nucleare (nuclear liability), trattata nell'articolo 12 dell'Accordo, è certamente uno dei problemi che ha reso difficile, finora, operare nel campo dell'assistenza alle centrali nucleari dell'ex Unione Sovietica e, nel caso particolare, in quello dello smantellamento dei sottomarini nucleari ed attività collegate. La formulazione di questo articolo è tale da fornire sufficienti garanzie in materia. Vi si precisa, infatti, che, salvo il caso di azioni od omissioni premeditate volte a procurare lesioni o danni, la Parte russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana per perdite o danni di qualsiasi natura arrecati alle proprietà della Federazione russa, come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo. Nel caso particolare degli incidenti nucleari, la Parte russa provvederà inoltre alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana, in relazione alle richieste di indennizzo di una Parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attività svolte conformemente all'Accordo, per il danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione russa o anche fuori di esso, come risultato di un incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione russa. Tali impegni saranno ribaditi in una apposita Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile per danno nucleare (il cui testo è allegato all'Accordo e ne forma parte integrante), che sarà rilasciata a qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore o subfornitore che opererà in Russia nell'ambito dell'Accordo. Eventuali controversie saranno sottoposte a giudizio arbitrale, conformemente al Regolamento arbitrale della Commissione dell'ONU per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL).

L'articolo 13 precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri trattati internazionali, accordi o intese, ai quali esse abbiano aderito.

L'articolo 14 prevede che eventuali controversie saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, coinvolgendo, eventualmente, il Comitato direttivo di cui all'articolo 4.

L'articolo 15, infine, prevede che l'Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti circa l'adempimento delle procedure statali interne necessarie per la sua entrata in vigore e avrà durata di 10 anni, salvo essere prorogato automaticamente per periodi biennali, se nessuna delle due Parti invierà all'altra una notifica scritta della propria intenzione di risolverlo. L'Accordo, infine, fa salva la facoltà da parte italiana di sospendere l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, qualora la Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare e il Protocollo congiunto riguardante l'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi, entrino in vigore per la Federazione russa e per la Repubblica italiana.

Gli articoli riguardanti l'accesso ai siti (articolo 7), l'esenzione fiscale (articolo 11) e la «nuclear liability» (articolo 12) sono formulati in conformità con il testo adottato, sugli stessi temi, dall'Accordo «Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation» (MNEPR). Tale Accordo internazionale definisce il contesto giuridico-amministrativo per i programmi di assistenza alla Russia, in materia ambientale e nucleare, che verranno posti in essere dalle Parti dell'Accordo. Il MNEPR, di cui l'Italia non fa ancora parte, è stato firmato nel maggio del 2003 dopo lunghi e complessi negoziati, durati alcuni anni, e rappresenta un passo in avanti di fondamentale importanza per facilitare la realizzazione di progetti di assistenza in Russia da parte dei Paesi occidentali.



 

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni).

 

L'Accordo in esame ha per oggetto principale l'assistenza finanziaria dell'Italia alla Federazione russa, finalizzata alla realizzazione delle opere ed alla fornitura di servizi necessari per lo smantellamento dell' arsenale nucleare esistente nel territorio della Federazione russa, per l'importo complessivo di 360 milioni di euro. Si tratta, quindi, di spese d'investimento.

Come si è precisato nella relazione illustrativa, i campi di intervento indicati all'articolo 2 dell'Accordo sono i seguenti:

smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;

riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;

bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;

creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

Nell'ambito di queste aree di intervento è stata individuata, attraverso contatti a livello tecnico avuti con MINATOM, una prima serie di progetti di cooperazione, succintamente descritti nella relazione illustrativa dove sono anche fornite prime indicazioni sui costi relativi.

Come già precisato, l'insieme di tali progetti costituisce un pacchetto di riferimento iniziale che necessita di ulteriori approfondimenti e valutazioni nella prima fase dei lavori (vedi punto 3 della relazione illustrativa) e che è suscettibile di revisioni ed integrazioni nei limiti del massimale finanziario di 360 milioni di euro stabilito dall'Accordo.

I progetti definitivi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato direttivo, previsto dall'Accordo.

Come precisato dall'articolo 3 dell'Accordo, alla società SOGIN sarà affidato l'incarico di «provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento di attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione dei progetti». Il successivo articolo 4 dell'Accordo precisa inoltre che «Per lo svolgimento dell'attività tecnico-gestionale e la risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente Accordo» sarà costituita una «Unità di Gestione Progettuale integrata».

In particolare, i compiti che è prevedibile saranno affidati a tale Unità di Gestione Progettuale (UGP) riguardano:

esecuzione degli studi preliminari e degli studi di fattibilità da effettuare per ciascun progetto;

predisposizione delle specifiche tecniche e delle clausole commerciali che costituiscono i dossier contrattuali;

supporto ai committenti russi nell'assegnazione e nella gestione degli ordini ai fornitori principali, e nell'assolvimento degli iter autorizzativi;

svolgimento di azioni di sorveglianza sulla realizzazione di ciascun progetto;

certificazione dello stato di avanzamento dei lavori ed autorizzazione al pagamento delle relative fatture;

supporto tecnico al Comitato direttivo di cui all'articolo 4 dell'Accordo.

L'UGP sarà costituita da esperti, sia di parte italiana che di parte russa, ed opererà, per tutta la durata dell'Accordo, presso un ufficio con sede a Mosca. Al funzionamento della UGP ed all'espletamento delle attività sopra indicate provvederà la società SOGIN, in base ad una Convenzione da stipulare con il Ministero delle attività produttive.

I compiti suddetti sono quelli che, in campo internazionale, vengono normalmente assegnati alle Unità di Gestione Progettuale, come quella prevista dall'articolo 4 dell'Accordo, ed il costo per l'assolvimento di tali compiti ammonta di norma intorno al 10-15 per cento dei fondi destinati al progetto da realizzare. Su tali basi è prevedibile che i costi per la gestione dell'Accordo, previsti dalla Convenzione, ammontino a circa 40 milioni di euro, che dovranno essere coperti con fondi stanziati da parte italiana, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo.

A carico dell'Accordo dovranno gravare per analogia, in quanto funzionali all'esecuzione dell'Accordo stesso, anche le spese derivanti dalle missioni che il Ministero delle attività produttive dovrà disporre per il monitoraggio e la verifica in loco dei lavori, come previsto dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo. Tali spese, sulla base del calcolo previsionale di massima, che si riporta in appendice, ammontano a 500.000 euro complessivi.

Le valutazioni finora condotte consentono di operare una prima ripartizione dei fondi previsti dall'Accordo come segue:

1) smantellamento sottomarini e altri mezzi navali 66 milioni di euro

2) trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito di materiali e rifiuti radioattivi, del combustibile irraggiato, bonifica dei siti contaminati e delle relative infrastrutture 208,50 milioni di euro

3) protezione fisica dei siti 45 milioni di euro

4) attività gestionali (Unità di Gestione Progettuale per 10 anni) 40 milioni di euro

5) copertura spese di missione per il funzionamento del Comitato direttivo 0,50 milioni di euro

Totale 360 milioni di euro.

In relazione allo sviluppo delle attività progettuali sarà individuata la distribuzione annuale dei fondi per la durata dell'accordo. Gli impegni previsti per gli anni 2005 e 2006, sulla base dei fondi effettivamente disponibili, risultano rispettivamente di 8 milioni di euro e 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

I fondi indicati per gli anni 2005 e 2006 saranno destinati allo svolgimento delle attività gestionali, degli studi preliminari, della preparazione delle specifiche tecniche e al pagamento delle prime rate connesse con i contratti principali. Nello specifico, è possibile ipotizzare, nel biennio indicato, l'effettuazione delle attività di seguito descritte.

Attività di smantellamento dei sottomarini.

È prevista l'effettuazione di studi di fattibilità ai fini di una riorganizzazione dei cantieri, nonché la fornitura di apparecchiature di movimentazione, lo scarico del combustibile da un sottomarino nucleare e da altri mezzi navali e lo smantellamento completo di un sottomarino per un ammontare complessivo di 12,8 milioni di euro.

Miglioramento dei sistemi di protezione fisica dei siti e delle aree sensibili.

È prevista la fornitura di apparecchiature e componenti per sistemi di sorveglianza e controllo per un ammontare complessivo di 7,5 milioni di euro. Si darà priorità ai siti ed alle aree che ospitano i materiali più pericolosi.

Trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato.

È prevista l'effettuazione di studi di fattibilità per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi, la progettazione dell'impianto di condizionamento dei rifiuti solidi, la fornitura di un impianto mobile per il trattamento urgente di rifiuti liquidi, la riprogettazione dei contenitori per il trasporto del combustibile dei reattori veloci, incluse le attività di licensing e la fornitura di un prototipo da sottoporre a prove di certificazione. I costi previsti ammontano complessivamente a 15,6 milioni di euro.

Nave multiuso per trasporto rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato.

È prevista l'effettuazione dello studio di fattibilità di una nave speciale per il trasporto di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato e la progettazione della stessa. I costi previsti ammontano a 6,7 milioni di euro.

Deposito dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività.

È prevista l'effettuazione di studi preliminari per la localizzazione di un deposito centralizzato per i rifiuti condizionati a bassa e media attività. Il costo previsto ammonta a 3,4 milioni di euro.

Attività della UGP.

I costi previsti per lo svolgimento delle attività della UGP per gli anni 2005-2006 ammontano a 4 milioni di euro per le attività operative ed amministrative, e ad 1,3 milioni di euro per le attività tecniche (analisi e studi, preparazione specifiche tecniche, gestione tecnica dei contratti, eccetera) oltre a 0,7 milioni di euro per la preparazione delle relazioni progettuali.

Per quanto riguarda l'effettuazione degli studi di fattibilità menzionati ai punti precedenti, stimati per un ammontare di 6 milioni di euro a valere sulle voci di spesa già evidenziate, l'UGP provvederà mediante contratti con imprese opportunamente selezionate.

Si fa presente, infine, che l'onere connesso al provvedimento, è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

Peraltro, le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al contributo indicato, nonché alla partecipazione italiana al Comitato direttivo ed alle visite di monitoraggio, costituiscono riferimento inderogabile ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.


APPENDICE

Calcolo previsionale di massima delle spese di missione del Ministero delle attività produttive a carico dell'Accordo (articolo 8, comma 2)

 

1) missioni per le due riunioni annuali del Comitato direttivo (articolo 4 dell'Accordo) una volta a Mosca e una volta a Roma;

a) prevedibili partecipanti: due funzionari di livello dirigenziale e tre esperti per la riunione a Mosca:

spese di viaggio per biglietti di aereo I classe Roma-Mosca, andata e ritorno:

costo del biglietto euro 1.200 x 5 = euro 6.000

diaria per la missione della durata di 5 giorni a Mosca per due alti dirigenti euro 150 x 5 x 2 = euro 1.500

diaria per la missione della durata di 5 giorni per tre esperti euro 100 x 5 x 3 = 1.500 euro

 

Totale a)... euro 9.000

b) analogo calcolo per le missioni dei dirigenti ed esperti russi necessari per la riunione di Roma:

Totale b)... euro 9.000

Totale a) + b)... euro 18.000

Totale a) + b)... riferito a 10 anni = euro 180.000

2) missioni di funzionari italiani a Mosca per visite di monitoraggio e verifica dei lavori (articolo 8, comma 2, dell'Accordo)

prevedibile partecipazione di 3 funzionari per 5 visite annue della durata di 5 giorni ciascuna;

spese di viaggio, biglietto di andata e ritorno Roma-Mosca costo: euro 1.200 x 3 x 5 = euro 18.000

costo unitario di diaria euro 100 x 5 x 3 = euro 1.500

Totale... = euro 19.500

Totale riferito a 10 anni:... = euro 195.000

Totale punto 1) + punto 2):... euro 180.000 + euro 195.000 = euro 375.000

Arrotondamento a... euro 500.000.

 


 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il disegno di legge mira alla ratifica dell'Accordo bilaterale con il quale l'Italia fornisce alla Federazione russa assistenza, a titolo gratuito, per la realizzazione delle opere necessarie per lo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e per la conseguente gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. Si tratta di un impegno molto urgente che ammonta a 360 milioni di euro da erogare nell'arco di 10 anni.

Gli obiettivi dell'Accordo rientrano nel contesto dell'iniziativa Global Partnership promossa dal Vertice G8 di Kananaskis nel giugno 2002. Le intese raggiunte in quella sede hanno portato i Paesi del Gruppo ad assumere l'impegno di mettere a disposizione della Russia le risorse necessarie per lo smantellamento degli arsenali di armi nucleari e chimiche presenti sul suo territorio, concordando l'importo della quota gravante su ciascuno di essi.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti; analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario; analisi della compatibilità con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il disegno di legge non ha incidenza sulla normativa statale, primaria e secondaria, poiché tutta l'attività prevista dall'Accordo per la realizzazione degli scopi perseguiti (procedure di gara per la scelta delle imprese appaltatrici di opere e fornitrici di servizi, stipulazione dei contratti, eccetera) si svolgerà sul territorio della Federazione russa e sarà soggetta alla legislazione colà vigente.

Il disegno di legge, inoltre, è compatibile con l'ordinamento comunitario, come già peraltro verificato nell'approvazione della legge 17 febbraio 2001, n. 34, con la quale il Parlamento autorizzava la ratifica del primo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa (Mosca, 20 gennaio 2000).

Del resto anche gli altri Stati del G8 e membri dell'Unione europea (Francia, Germania e Regno Unito) hanno concluso, o sono in procinto di concludere, con la Federazione russa accordi nello stesso settore oggetto del presente disegno di legge.

Infine, appare di tutta evidenza, per quanto sopra precisato, che nessuna incompatibilità sussiste tra l'Accordo da ratificare e le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

C) Impatto amministrativo delle norme proposte.

Gli obiettivi dell'Accordo verranno perseguiti senza particolari oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione e senza che si renda necessaria la creazione di nuove strutture. Infatti la partecipazione degli organi misti previsti dall'articolo 4 dell'Accordo (Comitato direttivo) sarà assicurata dal Ministero delle attività produttive attraverso i suoi organi ordinari, affidando, inoltre, l'incarico di svolgere le attività previste dall'articolo 3 dell'Accordo alla società SOGIN tramite una Convenzione da stipulare appositamente.

 


 


 disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Documenti del G8

 



Documenti dell’Unione europea


 


Pubblicistica


 


Documentazione

 



Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Federazione russa

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

 

 

TITOLO     TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE.                               

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                              

           11.12.1948.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 1637 DEL 24.07.1951

IN VIGORE  SI 28.03.1951.                                                      

 

 

TITOLO   STATUTO GIURIDICO DELLA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE IN ITALIA.                        

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           11.12.1948.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 1637 DEL 24.07.1951

IN VIGORE  SI 28.03.1952.                                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO DI PAGAMENTI CON DUE SCAMBI DI LETTERE.                    

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           28.12.1957.                                                        

IN VIGORE  SI 11.01.1958.                                                      

 

 

TITOLO     N. 4 SCAMBI DI NOTE PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI MARCHI DI FABBRICA.                                                           

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           12.12.1958 - 15.06.1959 - 27.05.1960 - 30.06.1960.                 

IN VIGORE  SI 01.07.1960.                                                     

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, SCIENTIFICA E TECNICA.          

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           23.04.1966.                                                         

IN VIGORE  SI 23.04.1966.                                                     

 

 

TITOLO  ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON PROCESSO VERBALE.

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           30.01.1967.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           DPR N. 1304 DEL 10.05.1968

IN VIGORE  SI 30.01.1967.                                                     

 

 

TITOLO   SCAMBIO DI NOTE SULL'ISTITUZIONE DI UN UFFICIO COMMERCIALE A TORINO E DI UN UFFICIO ITALIANO A TOGLIATTIGRAD.                            

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           16.05.1967.                                                        

IN VIGORE  SI 16.05.1967.                                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE RICERCHE SCIENTIFICHE IN AGRICOLTURA.                                                        

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           15.09.1967.                                                        

IN VIGORE  SI 15.09.1967.                                                      

 

 

TITOLO   SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI UN CONSOLATO GENERALE SOVIETICO A GENOVA E DI UN CONSOLATO GENERALE ITALIANO A ODESSA.    

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           25.01.1968.

IN VIGORE  SI 25.01.1968.                                                     

 

TITOLO ACCORDO SUI SERVIZI AEREI, CON ANNESSA NOTA CONCORDATA, MEMORANDUM, E TRE ALLEGATI.                                                     

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           10.03.1969.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           DPR N. 375 DEL 05.03.1973

IN VIGORE  SI 18.08.1973. PROVVISORIAMENTE DAL 10.03.1969.                     

 

 

TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE ECONOMICA,  SCIENTIFICA E TECNICA DEL 23.04.1966 NEL CAMPO MEDICO-FARMACEUTICO. 

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           12.11.1970.                                                        

IN VIGORE  SI 12.11.1970.                                                     

 

 

TITOLO     CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA VETERINARIA.     

LUOGO-DATA

           MOSCA.                                                             

           03.03.1971.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           DPR N. 1148 DEL 27.11.1972

IN VIGORE  SI 14.08.1973.                                                     

 

 

TITOLO  ACCORDO TRA MINISTERO DELLA SANITA' ITALIANO E MINISTERO DELL'AGRICOLTURA SOVIETICO CONCERNENTE LE CONDIZIONI VETERINARIE E SANITARIE DA APPLICARE ALL'ESPORTAZIONE, ALL'IMPORTAZIONE E AL TRANSITO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANCHE ALLO STATO GREZZO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 03.03.1971.      

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           03.03.1971.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           DPR N. 1148 DEL 27.11.1972

IN VIGORE  SI 14.08.1973.                                                     

 

TITOLO     ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE NEL SETTORE  DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           16.09.1971.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 297 DEL 22.05.1974

IN VIGORE  SI 04.01.1976. RETROATTIVAMENTE DAL 01.01.1967.                    

 

 

TITOLO     TRATTATO SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE.                   

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           26.10.1972.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 857 DEL 23.12.1974

IN VIGORE  SI 12.07.1975.                                                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI.                                     

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           26.10.1972.                                                         

IN VIGORE  SI 26.10.1972.

 

 

TITOLO   SCAMBIO DI NOTE PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO FINANZIARIO PER FORNITURE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE INDUSTRIALI DI PRODUZIONE ITALIANA.                                                           

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           06.02.1973.                                                        

IN VIGORE  SI 06.02.1973.                                                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO RELATIVO AI RISPETTIVI UFFICI CONSOLARI.                

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           19.02.1974.                                                        

IN VIGORE  SI 19.02.1974.                                                     

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE IL PROTOCOLLO RELATIVO AI RISPETTIVI UFFICI CONSOLARI DEL 19.02.1974.                                    

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           19.02.1974.

IN VIGORE  SI 19.02.1974.                                                     

 

 

TITOLO ACCORDO SULLO SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA, CON PROGRAMMA CONNESSO.                                    

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           25.07.1974.                                                        

IN VIGORE  SI 27.06.1975.                                                     

 

 

TITOLO ACCORDO SUSSIDIARIO CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELL'ACCORDO ANNESSO ALLA CONVENZIONE VETERINARIA DEL 03.03.1971 ALLE CARNI EQUINE.      

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           17.04.1975.

IN VIGORE  SI 17.04.1975.                                                     

 

 

TITOLO   PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DEL 19.02.1974 SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.                                     

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           27.06.1975.                                                        

IN VIGORE  SI 27.06.1975.                                                     

 

 

TITOLO  DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER SVILUPPARE LA COOPERAZIONE NEL CAMPO POLITICO, ECONOMICO, SCIENTIFICO-TECNICO E CULTURALE.               

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           20.11.1975.                                                        

IN VIGORE  SI 20.11.1975.                                                     

 

TITOLO  SCAMBIO DI NOTE PER ASSICURARE, NELLE RELAZIONI ECONOMICHE L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN ARMONIA CON QUELLI FISSATI NEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE MARITTIMA DELL'11.12.1948.

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                              

           20.11.1975.                                                        

IN VIGORE  SI 20.11.1975.                                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE NEL SETTORE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA.                                        

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           20.11.1975.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 627 DEL 09.06.1977

IN VIGORE  SI 24.02.1979.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA FORNITURA DI GAS ALL'ITALIA E DI MACCHINARI ALL'URSS.                                                

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           05.12.1975.                                                        

IN VIGORE  SI 05.12.1975.

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA FORNITURA DI TUBI DI GRANDE DIAMETRO ALLA FEDERAZIONE RUSSA.                                             

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           05.12.1975.                                                        

IN VIGORE  SI 05.12.1975.                                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO FINANZIARIO.                                               

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           22.11.1977.                                                        

IN VIGORE  SI 22.11.1977.                                                      

 

TITOLO     CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE.         

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           25.01.1979.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           L. N. 766 DELL'11.12.1985

IN VIGORE  SI 08.08.1986.                                                      

 

 

TITOLO     MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA ASTROFISICA E DELLO STUDIO DEI NEUTRINI.                            

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           25.01.1979.                                                        

IN VIGORE  SI 25.01.1979.                                                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO ALL'ACCORDO CULTURALE CONCERNENTE LA COLLABORAZIONE TRA IL MUSEO "HERMITAGE" DI LENINGRADO E LA "GALLERIA DEGLI UFFIZI" DI FIRENZE.                                                            

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           25.01.1979.                                                        

IN VIGORE  SI 25.01.1979.                                                      

 

 

TITOLO   ACCORDO SUSSIDIARIO ALL'ACCORDO TECNICO ALLEGATO ALLA VIGENTE CONVENZIONE VETERINARIA DEL 03.03.1971.                             

LUOGO-DATA

           ROMA.                                                              

           24.06.1980.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           DPR N. 780 DEL 16.10.1981

IN VIGORE  SI 24.06.1980.                                                      

 

 

 

 

 

TITOLO  PROGRAMMA A LUNGO TERMINE SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA PER IL PERIODO FINO AL 1990, CON N.3 ALLEGATI.                                                           

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           23.04.1984.                                                        

IN VIGORE  SI 23.04.1984.                                                      

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO SULLA CONSULTAZIONE ARCHIVISTICA.                       

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                              

           06.07.1984.                                                        

IN VIGORE  SI 06.07.1984.                                                     

 

 

TITOLO PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO SUSSIDIARIO CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE VETERINARIA DEL 03.03.1971.

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           04.07.1986.                                                        

IN VIGORE  SI 04.07.1986.                                                     

 

 

TITOLO   ACCORDO SUSSIDIARIO CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ART. 4 DELL'ACCORDO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE VETERINARIA DEL 03.03.1971, NONCHE' L'ADOZIONE DEL NUOVO CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE DI CAVALLI DA MACELLO O DA INGRASSO E DA ALLEVAMENTO.                  

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           05.07.1986.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

           DPR N. 75 DEL 13.01.1988

IN VIGORE  SI 05.07.1986 PRESUMIBILMENTE.                                     

 

 

 

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE VERBALI, COSTITUENTI UN ACCORDO, IN MATERIA DI ISPEZIONI SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PREVISTE DAL TRATTATO TRA STATI UNITI D'AMERICA E L'URSS, SULLA ELIMINAZIONE DEI MISSILI A RAGGIO INTERMEDIO E A RAGGIO PIU' CORTO E DALL'ANNESSO PROTOCOLLO SULLE ISPEZIONI.                                         

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           29.12.1987.                                                        

IN VIGORE  SI 01.06.1988.                                                     

 

 

TITOLO    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI DEL 10.03.1969. 

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           11.01.1988.

IN VIGORE  SI 11.01.1988.

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO IN MATERIA TURISTICA.

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           14.10.1988.                                                         

IN VIGORE  SI 14.10.1988 PRESUMIBILMENTE.                                     

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DEL I PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE NEL QUADRO DELL'ACCORDO SULLA ESPLORAZIONE E SULL'USO DELLO SPAZIO EXTRATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI DEL 14.10.1988.                                            

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 30.11.1989 PRESUMIBILMENTE.

 

TITOLO     DICHIARAZIONE DI INTENTI PER PROMUOVERE L'ATTIVITA'          DELL'ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA INTERNAZIONALE "INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC CULTURE-WORLD LABORATORY" (LABORATORIO MONDIALE), CON N. 2 ALLEGATI.                                       

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.

           30.11.1989.                                                         

IN VIGORE  SI 30.11.1989 PRESUMIBILMENTE.

 

 

TITOLO  PROGRAMMA PER L'APPROFONDIMENTO DELLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA PER IL PERIODO FINO AL 2000.                

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 30.11.1989 PRESUMIBILMENTE.

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE SULLA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI.                 

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 30.11.1989.

 

 

TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA BELLICA.

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 30.11.1989 PRESUMIBILMENTE.

 

 

TITOLO  MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO L'ABUSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E CONTRO IL LORO TRAFFICO ILLECITO.                                                           

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 30.11.1989.           

 

TITOLO     MEMORANDUM DI INTENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL CAMPO FORESTALE.                                                          

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 30.11.1989.

 

 

TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.                                      

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE SI 30.11.1989.                                                     

 

 

TITOLO     DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COLLABORAZIONE PER UN FUTURO MIGLIORE.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 30.11.1989.                                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE SULLA ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE E CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA' DEI PRODOTTI AERONAUTICI CIVILI IMPORTATI.                                       

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.

IN VIGORE  SI 30.11.1989.

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN MARE AL DI FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI, CON ALLEGATO.                                    

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 30.12.1989.

 

 

TITOLO     ACCORDO IN MATERIA DI VISTI.                                       

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 29.01.1990.

 

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA PROTEZIONE RECIPROCA E SULL'UTILIZZAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE.                                           

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 159 DEL 17.05.1991

IN VIGORE  SI 17.08.1991.                                                     

 

 

TITOLO     ACCORDO SULL'ULTERIORE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA.                                               

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.                                                         

IN VIGORE  SI 13.04.1990.                                                     

 

 

TITOLO     PROGRAMMA A LUNGO TERMINE SULLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA PER IL PERIODO FINO AL 2000.       

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                              

           30.11.1989.                                                        

IN VIGORE  SI 13.04.1990.                                                      

 

 

TITOLO MEMORANDUM DEI COLLOQUI CONCERNENTI LA COOPERAZIONE ECONOMICA.     

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                              

           15.09.1990.                                                        

IN VIGORE  SI 15.09.1990.                                                     

 

 

TITOLO    ACCORDO FINANZIARIO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, PER LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO ALL'ESPORTAZIONE DI MILLE MILIARDI DI LIRE.                                                   

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           18.11.1990.                                                        

IN VIGORE  SI 20.03.1991.                                                     

TITOLO  SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'11.01.1988 ALL'ACCORDO AEREO DEL 10.03.1969.                   

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           02.10.1990 - 27.11.1990.                                           

IN VIGORE  SI 27.11.1990.

 

 

TITOLO    ACCORDO FINANZIARIO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER IL SOSTEGNO A BREVE TERMINE DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI DELL'URSS, PER UN IMPORTO IN ECU EQUIVALENTE A 2200 MILIARDI DI LIRE.              

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.

           12.01.1991.                                                        

IN VIGORE  SI 12.01.1991.

 

 

TITOLO MEMORANDUM SUL COORDINAMENTO DELL'ASSISTENZA UMANITARIA DI URGENZA IN FORMA DI DONI.                                                   

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           12.01.1991.                                                        

IN VIGORE  SI 12.01.1991.

 

 

TITOLO II SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'11.01.1988 ALL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI DEL 10.03.1969.       

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA - MOSCA.                                                      

           21.01.1991 - 21.03.1991.                                            

IN VIGORE  SI 21.03.1991.

 

 

TITOLO     MEMORANDUM SULL'APPLICAZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE DEL 12.01.1991.                                                         

LUOGO-DATA

           ROMA.                                                               

           09.04.1991.                                                        

IN VIGORE  SI 09.04.1991.                                                     

 

TITOLO  ACCORDO SULL'ISTITUZIONE DI UNA LINEA DIRETTA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO CHIGI E IL CREMLINO.                                        

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           22.05.1991.                                                         

IN VIGORE  SI 22.05.1991.

 

 

TITOLO MEMORANDUM DEI COLLOQUI CONCERNENTI LA COLLABORAZIONE FINANZIARIA SULLA BASE DEL MEMORANDUM DEL 15.09.1990, CON ALLEGATO.             

LUOGO-DATA

           ROMA.                                                               

           02.08.1991.                                                        

IN VIGORE  SI 02.08.1991.                                                     

 

 

TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA BELLICA.                               

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                               

           19.12.1991.                                                        

IN VIGORE  SI 19.12.1991.                                                     

 

 

TITOLO     DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI PRINCIPI DELLE RELAZIONI.              

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.

           19.12.1991.                                                        

IN VIGORE  SI 19.12.1991.                                                     

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI LETTERE PER L'UTILIZZAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ACCORDO FINANZIARIO ITALO SOVIETICO DEL 18.11.1990.                         

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                              

           29.01.1992.                                                        

IN VIGORE  SI 29.01.1992.

 

 

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI LETTERE PER L'UTILIZZAZIONE DI FONDI DI CUI ALL'ACCORDO FINANZIARIO ITALO SOVIETICO DEL 12.01.1991.                         

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           29.01.1992.                                                         

IN VIGORE  SI 29.01.1992.

 

 

TITOLO   SCAMBIO DI NOTE SULLA ABOLIZIONE RECIPROCA DELLE RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI ITALIANI IN RUSSIA E RUSSI IN ITALIA.

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           19.10./26.11.1992.                                                 

IN VIGORE SI 26.11.1992

 

 

TITOLO    ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE,IN MATERIA DI PREVISIONE E DI PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DI ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O TECNOLOGICHE.            

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           16.07.1993.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 61 DEL 04.03.1997

IN VIGORE SI 14.05.1998.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLO SMANTELLAMENTO DELLE ARMI NUCLEARI SOGGETTE A RIDUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA.                        

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           01.12.1993.

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N.579 DEL 04.10.1994

IN VIGORE SI 15.03.1995.                                                      

 

 

TITOLO   ACCORDO SULLO STATUS DEI LUOGHI DI SEPOLTURA DEI MILITARI ITALIANI IN RUSSIA E DEI MILITARI E CIVILI RUSSI IN ITALIA CADUTI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.                                            

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           27.01.1994.                                                        

IN VIGORE SI 20.03.1996

 

 

TITOLO   ACCORDO DI RISCADENZAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 02.04.1993), CON ALLEGATI.                                          

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           20.09.1994.                                                        

IN VIGORE  SI 20.09.1994

 

 

TITOLO     ACCORDO CONCERNENTE IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO RELATIVO ALL'ACCORDO ITALO - SOVIETICO DEL 12.01.1991. (CLUB DI PARIGI DEL 02.04.1993) CON ANNESSI.                                            

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           20.09.1994.                                                        

IN VIGORE  SI 20.09.1994

 

 

TITOLO   TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           14.10.1994.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 69 DEL 08.02.1996

IN VIGORE SI 22.05.1997

 

 

TITOLO     ACCORDO  CONCERNENTE IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO RUSSO (ACCORDO DI PARIGI DEL 04.06.1994) CON ALLEGATO.                                 

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           22.02.1995.                                                         

IN VIGORE  SI 22.02.1995

 

TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E  TECNOLOGICA, CON  ALLEGATO RELATIVO  ALLA PROPRIETA’  INTELLETTUALE

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           01.12.1995.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 222 DEL 01.07.1997  

IN VIGORE  SI  08.06.1999

 

 

TITOLO ACCORDO DI RISCADENZAMENTO DEL DEBITO PER LE SCADENZE 1995  (CLUB DI PARIGI DEL 03.06.1995) CON ALLEGATO.                 

LUOGO-DATA

           MOSCA.                                                             

           08.12.1995.                                                        

IN VIGORE SI 08.12.1995

 

 

TITOLO CONVENZIONE  PER EVITARE LE  DOPPIE  IMPOSIZIONI IN  MATERIA  DI  IMPOSTE  SUL REDDITO  E  SUL PATRIMONIO  E  PER  PREVENIRE  LE EVASIONI  FISCALI,  CON  PROTOCOLLO  AGGIUNTIVO

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           09.04.1996.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 370 DEL 09.10.1997               

IN VIGORE SI 30.11.1998             

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA  PROMOZIONE E SULLA  RECIPROCA PROTEZIONE  DEGLI INVESTIMENTI

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           09.04.1996.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 223 DEL 01.07.1997     

IN VIGORE SI 07.07.1997

 

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA NEL CAMPO DEL CONTROLLO VALUTARIO, DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE E IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           29.07.1996.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 77 DEL 23.03.1998     

IN VIGORE SI 30.06.1998

 

 

TITOLO  SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO DEL 30.11.1989 SULLA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI IN MARE AL DI FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI.                                           

LUOGO-DATA                                                                    

          MOSCA.                                                               

          17.11.1994 - 10.09.1996.                                            

IN VIGORE SI 10.09.1996

 

 

TITOLO ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E QUELLO RUSSO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

  ROMA.                                                             

           14.11.1996.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 398 DEL 14.10.1999     

IN VIGORE SI 31.03.2000             

 

 

TITOLO    ACCORDO PER IL DIFFERIMENTO DI ALCUNI DEBITI DELL'EX URSS GARANTITI DAL MINISTERO DEL TESORO ITALIANO (CLUB DI PARIGI DEL 29.04.1996), CON ANNESSI.                                                        

LUOGO-DATA                                                                    

          MOSCA.                                                               

          22.12.1997.                                                         

IN VIGORE SI 22.12.1997.                                                      

 

 

 

TITOLO    ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DEI COMBUSTIBILI E DELLA ENERGIA DELLA FEDERAZIONE RUSSA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA EFFICACIA ENERGETICA E DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE.          

LUOGO-DATA                                                                     

          ROMA.                                                               

          10.02.1998.                                                         

IN VIGORE SI 10.02.1998.                                                       

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE, CON ALLEGATO

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           10.02.1998.       

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 71 DEL 02.04.2002     

IN VIGORE SI 01.11.2002.                                                      

 

 

TITOLO    PIANO DI AZIONE NELLE RELAZIONI RECIPROCHE

LUOGO-DATA                                                                    

          ROMA.                                                               

          10.02.1998.

IN VIGORE SI 10.02.1998.                                                       

 

 

TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL’ISTRUZIONE

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           10.02.1998.       

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 515 DEL 21.12.1999     

IN VIGORE SI 25.07.2000.                                                       

 

 

 

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE FRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO ITALIANO E IL COMITATO STATALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER IL SUPPORTO E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.               

LUOGO-DATA                                                                    

          ROMA.                                                               

          21.05.1998.                                                          

IN VIGORE SI 21.05.1998.     

 

 

TITOLO ACCORDO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVITA' DI UN ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A MOSCA E DI UN CENTRO RUSSO DI SCIENZA E CULTURA A ROMA

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           30.11.1998       

IN VIGORE SI 22.06.2001.     

 

 

TITOLO ACCORDO SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           16.03.1999.       

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 111 DEL 16.03.2001  

IN VIGORE  SI  27.07.2001

 

 

TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE NEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL VELIVOLO ADDESTRATORE YAK/AEM 130

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           20.05.1999.       

IN VIGORE SI 27.07.2000.     

 

TITOLO    DICHIARAZIONE D'INTENTI IN MATERIA DI VISTI

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           25.10.1999       

IN VIGORE SI  (presumibilmente - data imprecisata)     

TITOLO    DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DEDICATA ALLE RELAZIONI CULTURALI

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           25.10.1999       

IN VIGORE SI  (presumibilmente - data imprecisata)      

 

 

TITOLO ACCORDO PER L'ASSISTENZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                              

           20.01.2000.       

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 34 DEL 17.02.2001  

IN VIGORE  SI  14.06.2001

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE.               

LUOGO-DATA                                                                    

          MOSCA.                                                               

          12.04.2000.                                                          

IN VIGORE SI  12.04.2000.                                                      

                                              

 

TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           05.06.2000.       

IN VIGORE SI  26.01.2001.                                                      

 

 

TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI

LUOGO-DATA                                                                    

          ROMA.                                                               

          01.08.2000.                                                          

IN VIGORE SI  01.08.2000.

 

 

TITOLO ACCORDO PER IL RISCADENZAMENTO DI ALCUNI DEBITI, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE E ANNESSI (CLUB DI PARIGI DEL 1°.8.1999).               

LUOGO-DATA                                                                     

          MOSCA.                                                               

          15.09.2000.                                                         

IN VIGORE SI  27.11.2000.                                                      

 

 

TITOLO ACCORDO PER IL DIFFERIMENTO DI ALCUNI DEBITI CON ALLEGATO PIANO DI AMMORTAMENTO ( CLUB PARIGI 01.08.1999)

LUOGO-DATA                                                                    

          MOSCA.                                                                

          15.09.2000.                                                         

IN VIGORE SI  15.09.2000.                                                      

 

                     

TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELLA GIUSTIZIA

LUOGO-DATA                                                                    

          MOSCA.                                                               

          18.09.2000.                                                          

IN VIGORE SI  18.09.2000.     

 

 

TITOLO ACCORDO TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEGLI ESTERI SULLA COLLABORAZIONE ARCHIVISTICA

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                              

           28.11.2000.       

IN VIGORE SI   28.11.2000.        

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE NELLA ESPLORAZIONE E NELLA UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO EXTRA ATMOSFERICO A SCOPI PACIFICI, CON ALLEGATO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           28.11.2000.       

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 227 DEL 27.09.2002     

IN VIGORE SI   data imprecisata        

 

TITOLO    PROTOCOLLO TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA PREPARAZIONE CONGIUNTA DI UNA RACCOLTA DI DOCUMENTI DI ARCHIVIO

LUOGO-DATA                                                                    

          ROMA.                                                               

          15.01.2001.                                                          

IN VIGORE SI  15.01.2001.

 

 

TITOLO CONVENZIONE CONSOLARE

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           15.01.2001.       

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 243 DEL 19.08.2003     

IN VIGORE SI  01.05.2004

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE IN AMBITO GIOVANILE

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           15.01.2001.       

PROV-LEGISLATIVO                                                               

          L. N. 153 DEL 03.06.2003     

IN VIGORE SI  17.10.2003

 

 

TITOLO PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COOPERAZIONE TECNICA BILATERALE NEGLI ANNI 2002-2004

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                              

           03.04.2002.       

IN VIGORE SI  05.03.2003

 

TITOLO ACCORDO SULL'INSTALLAZIONE DI UNA LINEA DI COMUNICAZIONE TELEFONICA PROTETTA TRA PALAZZO CHIGI E IL CREMLINO

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           07.10.2002.       

IN VIGORE SI  03.02.2003

TITOLO    MEMORANDUM D'INTESA SULLA CONVERSIONE DI QUOTE DEL DEBITO EX SOVIETICO, GIA' RISTRUTTURATO AL CLUB DI PARIGI IN INVESTIMENTI PRODUTTIVI, CON ALLEGATO

LUOGO-DATA                                                                    

          ROMA.                                                                

          17.12.2002.                                                         

IN VIGORE SI  17.12.2002.

 

 

TITOLO MEMORANDUM SULL'ORGANIZZAZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DELLE SEZIONI BILINGUI CON L'INSEGNAMENTO IN ITALIANO E IN RUSSO.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           05.11.2003       

IN VIGORE SI  06.04.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI,

MA NON ANCORA IN VIGORE

                                                                              

                                                                              

                                                                               

                                                                              

TITOLO ACCORDO PER IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO RUSSO RELATIVO AL PERIODO 1.1./31.12.1995 (CLUB DI PARIGI DEL 3.6.1995), CON DUE ANNESSI

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           11.04.1996.                                                        

 

 

TITOLO MEMORANDUM D'INTESA CONCERNENTE L'APERTURA DI UNA LINEA DI CREDITO DI 420 MILIARDI DI LIRE ITALIANE

LUOGO-DATA                                                                    

           MOSCA.                                                             

           26.07.1996.                                                         

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO TECNICO MILITARE E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           14.11.1996.                                                        

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 397 DEL 14.10.1999     

 

 

TITOLO ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO E RIFINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL RISCADENZAMENTO DI ALCUNI DEBITI DELL’UNIONE SOVIETICA COLLEGATI AL PROGETTO ACCADEMIA DI ECONOMIA NAZIONALE – CLUB DI PARIGI DEL 29.4.1996 – CON ALLEGATA TABELLA DI AMMORTAMENTO

LUOGO-DATA                                                                     

           MOSCA.                                                             

           22.12.1997.       

 

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA CINEMATOGRAFIA, CON PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELLA CULTURA

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           28.11.2002.       

 

 

TITOLO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DEL 20.1.2000 PER L'ASSISTENZA NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA.

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                             

           17.04.2003       

PROV-LEGISLATIVO                                                              

          L. N. 196 DEL 19.07.2004     

 

 

TITOLO ACCORDO SUGLI STUDI DELLA LINGUA ITALIANA NELLA FEDERAZIONE RUSSA E DELLA LINGUA RUSSA NELLA REPUBBLICA ITALIANA.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           05.11.2003       

 

 

TITOLO ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           05.11.2003       

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA'.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                              

           05.11.2003       

 

 

TITOLO PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           05.11.2003       

 

 

TITOLO ACCORDO SULLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO, CON ALLEGATO.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           05.11.2003       

 

 

TITOLO  ACCORDO PER FACILITARE IL RILASCIO DEI VISTI TRA I CITTADINI DEI RISPETTIVI STATI, CON ALLEGATO.

LUOGO-DATA                                                                    

           ROMA.                                                             

           15.06.2004