XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo consolare Italia-Ucraina
Serie: Progetti di legge    Numero: 689
Data: 13/01/05
Abstract:    Scheda di sintesi; disegno di legge di ratifica; riferimenti normativi; documentazione.
Descrittori:
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI   STATI ESTERI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI   UCRAINA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.5422/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Accordo consolare Italia-Ucraina

A.C. 5422

 

n. 689

 


xiv legislatura

13 gennaio 2005

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: es0356.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Progetto di legge

§      A.C. 5422 (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003  11

Riferimenti normativi

§      Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottati a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963  (artt. 1-4 e testo in italiano della Convenzione sulle relazioni consolari)59

Documentazione

§      Elenco delle Convenzioni consolari bilaterali attualmente in vigore per l’Italia  75

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia ed Ucraina  83

§      Scheda paese sull’Ucraina (in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri)87

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

5422

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Stati esteri; Trattati e accordi internazionali

Firma dell’Accordo

Kiev il 23 dicembre 2003

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§       presentazione alla Camera

15 novembre 2004

§       annuncio

16 novembre 2004

§       assegnazione

2 dicembre 2004

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, IX Trasporti, XI Lavoro

Oneri finanziari

 

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione in esame mira ad integrare la disciplina multilaterale già esistente in materia, assicurata dalla Convenzione sulle relazioni consolari (Vienna, 24 aprile 1963), la quale è richiamata espressamente nel Preambolo. Alla Convenzione sulle relazioni consolari hanno aderito nel tempo numerosi Paesi, tra cui appunto anche l'Italia e l’Ucraina, per le quali la Convenzione è in vigore, rispettivamente, dal 25 giugno 1969 (legge di ratifica 9 agosto 1967, n. 804) e dal 1989. In particolare, l'articolo 73, par. 2, di detta Convenzione non pregiudica la possibilità per gli Stati di concludere ulteriori accordi in materia consolare, che ne completino o estendano l'applicazione.

La Convenzione bilaterale italo-ucraina in esame vuole venire incontro alle esigenze dei cittadini che viaggiano o risiedono nel territorio dell'altra Parte, accentuandone la protezione e la tutela.

La Convenzione in commento consta di 76 articoli, raggruppati in 6 capitoli.

Il capitolo I contiene una serie di definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo della Convenzione.

Il capitolo II si occupa dell’istituzione di uffici consolari, nonché della nomina dei funzionari competenti e dell’esercizio delle specifiche funzioni consolari. In particolare, lo stabilimento, così come la scelta della sede e la circoscrizione consolare, sono un diritto subordinato al consenso dell'altra Parte (art. 2). La persona designata come Capo dell'Ufficio consolare assume le proprie funzioni  previo consenso e rilascio di exequatur dello Stato ospitante (art. 3): ai sensi del comma 2 dell’art. 4, in particolare, è prevista la possibilità per lo Stato di residenza di non confermare, successivamente, l'appartenenza di una data persona allo staff consolare, con l’effetto del richiamo in patria dell’interessato. Tutti i movimenti di personale dell'Ufficio consolare, incluse le relative famiglie, vanno comunicati allo Stato di residenza (art. 4, comma 1).

Il capitolo III è dedicato ai privilegi e immunità degli uffici e del personale consolare. Lo stato d'invio gode della libertà di affitto o  di acquisto di beni immobili necessari alla sede consolare, nonché di costruzione su terreni allo scopo acquisiti, nel rispetto dei regolamenti urbanistici locali (art. 8): lo Stato di residenza presterà assistenza in tali attività.

I locali consolari con il loro contenuto di beni mobili ed installazioni, nonché i mezzi di trasporto dell'ufficio consolare, non possono essere oggetto di requisizione; essi sono tuttavia soggetti, per ragioni di pubblica utilità o di difesa nazionale, ad eventuale espropriazione, con tutte le garanzie giuridiche e patrimoniali del caso, e con l’assicurazione della continuità delle funzioni consolari (art. 11)

L'articolo 9, fondamentale, sancisce l’inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio, cui le Autorità dello Stato di residenza potranno accedere solo con il consenso delle Autorità diplomatiche o consolari, salvo il caso di sinistri che richiedano immediato intervento. In base all’art. 12, poi, l’archivio e i documenti consolari sono inviolabili sempre e comunque.

L’art. 15 stabilisce la completa libertà di movimento per i membri dell’Ufficio consolare nel territorio dello Stato di residenza, con l’eccezione delle zone interdette per ragioni di sicurezza nazionale. I beni  mobili e immobili necessari all'esercizio dell'attività della sede consolare sono esenti da imposte e tasse (art. 10), così come lo sono i membri dell'Ufficio e i loro familiari - seppure con alcune eccezioni (art. 27); i beni mobili con la stessa destinazione sono esenti da dazi e controlli in dogana  (art. 28). Gli artt. 24-26 prevedono un’altra serie di esenzioni per lo staff consolare e relative famiglie (dalla registrazione e permesso di soggiorno, al permesso di lavoro, al regime di sicurezza sociale).

L’art. 14 sancisce per i membri dell'Ufficio consolare la completa libertà di comunicazione con lo Stato d'invio  - eccezion fatta per l'installazione di stazioni ricetrasmittenti radiofoniche, che è possibile solo con il consenso dello Stato ospitante - e prevede la possibilità di ispezionare – in questo caso solo con il consenso del rappresentante dello Stato di invio  -  o rispedire all'origine la valigia consolare in casi sospetti.

Gli artt. 19-21 riconoscono l'inviolabilità personale dei funzionari consolari, che non possono essere arrestati se non in caso di reati punibili con almeno cinque anni di carcere, o in esecuzione di sentenza passata in giudicato. Inoltre viene sancita l’immunità dalla giurisdizione per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consolari, salvo che i funzionari o impiegati abbiano agito non per conto dello Stato che rappresentano, e salvo altresì che si tratti di cause per danni intentate da terzi a seguito di incidenti provocati da mezzi di trasporto dell’Ufficio consolare. Al proposito, l’art. 32 prevede l’obbligo, per i membri dell’Ufficio consolare, di uniformarsi alle disposizioni vigenti nello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni arrecati a terzi da propri mezzi di trasporto.

Il capitolo IV identifica (artt. 37-63) le funzioni consolari nei riguardi dei propri connazionali – che possono peraltro essere esercitate anche dalla missione diplomatica, come previsto dal precedente art. 34 -, quali registrazione, censimento, notifica di avvisi e di atti, rilascio di passaporti e visti o loro rinnovo o modifica, traduzione e legalizzazione di documenti originari dello Stato d'invio.

Inoltre ai funzionari consolari vengono attribuite (art. 43) funzioni di tipo notarile in materia di contratti che i propri cittadini intendano stipulare - purché non si tratti di atti comunque destinati ad avere effetti su beni immobili situati nello Stato di residenza -, ovvero, a prescindere dalla nazionalità degli interessati, di contratti destinati a produrre effetti giuridici nel Paese cui appartiene il consolato. Analoghi compiti sono riconosciuti ai funzionari consolari per quanto riguarda la cittadinanza (art. 42), la formazione, la trascrizione o la trasmissione di atti anagrafici o di stato civile dei propri connazionali, nonché la celebrazione di matrimoni tra gli stessi (art. 45) e la partecipazione a elezioni o referendum indetti nello Stato di invio (art. 46); rientra inoltre nei compiti dei funzionari consolari la tutela di propri connazionali residenti nello Stato ospitante, che siano minori o incapaci giuridicamente (art. 50).

In particolare, poi, gli artt. 48 e 49 riconoscono ai funzionari consolari il diritto di comunicare e di incontrarsi liberamente con i cittadini del proprio Stato, nonché di ricevere sollecita informazione di ogni misura restrittiva della libertà a carico di propri connazionali. I funzionari consolari hanno altresì il diritto di recarsi dal detenuto o di corrispondere con lo stesso.

Gli artt. 51-52 concernono il caso di decesso di un cittadino del paese di invio, rispetto a cui i funzionari consolari hanno compiti soprattutto in materia di beni ereditari, ma anche di custodia provvisoria di effetti personali e di somme di denaro nel caso di morte di un cittadino che solo temporaneamente si trovi nel paese di residenza, in vista della riesportazione di tali beni, che dovrà comunque avvenire in conformità alle normative dello Stato di residenza.

Gli artt. da 53 a 59 trattano dei poteri conferiti ai funzionari consolari in merito a navi e  aerei del proprio paese, quando si trovino nel territorio dello Stato di residenza. E' prevista la libertà di comunicazione tra l'equipaggio della nave e il consolato, anche per mezzo di visita reciproca, al fine di facilitare l'esplicazione delle funzioni consolari. Vengono fissati precisi limiti alle possibilità di intervento delle Autorità locali in questioni interne alla nave o all'aeromobile, nel senso che tale intervento è possibile solo con il consenso del capo dell'Ufficio consolare o del comandante. Diverso è il caso di reati commessi a bordo, per i quali le Autorità del Paese di residenza avviano il relativo procedimento laddove essi siano stati perpetrati da o contro cittadini dello Stato di residenza o comunque persone estranee all'equipaggio, siano punibili con la reclusione di almeno cinque anni nello Stato di residenza o, infine, siano connessi a traffico illecito di persone, armi o droga. Inoltre, le Autorità dello Stato di residenza avranno competenza giurisdizionale penale anche verso atti che comportino nocumento alla sicurezza portuale o dello Stato, alla sanità pubblica, alle leggi sull'immigrazione, alla salvaguardia della vita umana in mare, alle normative doganali o all'ambiente marino. Il funzionario consolare competente ha il diritto di assistere all'arresto o all'interrogatorio intrapreso nei casi anzidetti, salvo che impossibilitato o in caso di flagranza di reato, ma allora deve comunque essere informato delle misure adottate.

Si ricorda altresì che gli articoli 62-63 prevedono l’esercizio delle funzioni consolari, a determinate condizioni, al di fuori della circoscrizione naturale in uno Stato terzo, oppure nello Stato di residenza a favore di uno Stato terzo; in particolare, è previsto l’esercizio di tale ultima facoltà, da parte dell’Italia, a favore di cittadini di Stati membri dell’Unione europea che non abbiano propri uffici consolari nella circoscrizione ucraina interessata.

Il capitolo V contiene (artt. 64-73) disposizioni su privilegi ed esenzioni accordati agli Uffici consolari, qualora siano diretti da funzionari onorari, che ripetono sostanzialmente le previsioni concernenti gli Uffici ricoperti da personale della carriera diplomatica.

L'art. 74 prevede la possibilità che, su richiesta di una delle Parti, una Commissione mista si riunisca al fine di assicurare la migliore attuazione della Convenzione: eventuali controversie in materia saranno risolte per via diplomatica (art. 75).

L'art. 76 contiene infine le consuete clausole protocollari sulla ratifica, l'entrata in vigore e l'eventuale denuncia: la Convenzione è stipulata a tempo indeterminato, salvo denuncia scritta di una delle Parti, che avrà effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di ricevimento della notifica. La Convenzione potrà essere emendata o integrata mediante la stipula tra le Parti di appositi Protocolli, che ne diverranno parte integrante.


 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione consolare italo-ucraina del 23 dicembre 2003.

L’articolo 3, in relazione all’applicazione della Convenzione, autorizza la spesa di 5.870 euro annui a decorrere dal 2005: la copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 74 della Convenzione in esame (Commissione mista): nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a kiev per tre giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano appunto, in cifra tonda, a 5.870 euro.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR): la prima, in particolare, rileva come la convenzione in esame non abbia effetti sulla normativa nazionale in vigore o sulla ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni, e neanche sull’ordinamento comunitario.

L’ATN non fornisce d’altronde una precisa motivazione della necessità dell’autorizzazione parlamentare della ratifica della Convenzione, peraltro desumibile dai precedenti di analoghi strumenti pattizi, nonché dalla presenza di oneri aggiuntivi – ancorché modesti – per il bilancio dello Stato.

 

 


Progetto di legge


N. 5422

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

 

di concerto con il ministro dell'interno

(PISANU)

 

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

 

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

 

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

 

¾

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003

 

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Presentato il 15 novembre 2004

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Onorevoli Deputati! - La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in vigore tra gli stessi, e si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni reciproche.

Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Ucraina determinerà nel futuro un incremento della presenza di operatori economici italiani in Ucraina, nonché un aumento del movimento delle persone tra i due Stati; da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.

La Convenzione, inoltre, contribuirà a consolidare, sul piano politico, le relazioni tra l'Italia ed uno Stato che ha acquisito nuova indipendenza dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica.

I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963.

In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.

Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza, le funzioni notarili, il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.

Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.

Giova mettere in evidenza taluni aspetti innovativi rispetto alle Convenzioni consolari tradizionali.

Deve, al riguardo, sottolinearsi la previsione di un obbligo dei Consoli di collaborare con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti e di rilasciare agli stessi i documenti di viaggio, per consentire il ritorno in patria ed evitare il fenomeno della clandestinità.

Significative sono inoltre le disposizioni sul diritto dei Consoli di procedere alla registrazione dei propri cittadini e quelle che consentono lo svolgimento di operazioni elettorali in vista dell'esercizio del voto all'estero.

La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.

In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a Consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.

Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione, che si applicano agli Uffici consolari di ciascuno dei due Stati, istituiti nell'altro Stato, si rileva quanto segue.

Gli articoli da 2 a 6 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.

Gli articoli da 7 a 36 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.

Negli articoli da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di documenti, il rilascio di documenti consolari, l'espletamento di funzioni elettorali, la formazione di atti notarili, gli atti dello stato civile. Particolarmente importanti sono l'articolo 48 sul diritto di comunicazione tra cittadini e

Autorità consolari e l'articolo 49 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 50 sulla protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 51.

Per quanto riguarda le competenze dei consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.

Gli articoli 62 e 63 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.

Infine, gli articoli da 64 a 73 stabiliscono le funzioni dei Consoli onorari e le modalità del loro esercizio.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

 

L'attuazione della Convenzione consolare tra l'Italia e l'Ucraina prevede un onere a carico del bilancio dello Stato per la costituzione di una Commissione mista (articolo 74), che si riunirà, su richiesta di ognuna delle Parti contraenti, per assicurare la corretta applicazione delle relative disposizioni.

Nell'ipotesi dell'invio a Kiev di due funzionari, per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

 

Pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone per 3 giorni)

 

                                       = euro 834

 

Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 104 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 100 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) euro 139 per 2 persone per 3 giorni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            = euro 834

 

Spese di viaggio:

 

Biglietto aereo A/R Roma-Kiev (euro 2.000 per 2 persone = euro 4.000 + euro 200 quale maggiorazione del 5 per cento)

                                     = euro 4.200

 

 

                     Totale onere (articolo 74)

 

                                    = euro 5.868

 

 

 

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 2005, ammonta ad euro 5.868, in cifra tonda euro 5.870.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Analisi del quadro normativo.

Il provvedimento rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione, riconoscendo uno specifico trattamento ai Consoli ucraini in Italia e attribuendo loro le competenze dalle stesse previste. Esso è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.

La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina è soggetta all'approvazione del Parlamento, ma non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento, né prevede oneri finanziari particolari a carico dello Stato italiano oltre quelli già previsti per lo svolgimento dell'attività consolare.

Come per tutti i trattati soggetti all'approvazione del Parlamento, il testo è stato negoziato con i rappresentanti del Governo dell'Ucraina. La Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei due Stati.

 

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, che non regola le materie contemplate dalla Convenzione.

 

C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alla materie da esso contemplate, né incide su precedenti interventi di delegificazione, che non riguardano detta materia.

 


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Ucraina determinerà nei prossimi anni un incremento della presenza di operatori economici italiani in Ucraina, nonché un rilevante aumento del movimento delle persone tra i due Stati. Da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.

Soggetti diretti della Convenzione sono Italia e Ucraina, nonché i loro cittadini persone fisiche e giuridiche.

Non sono previste categorie particolari di soggetti diretti e di soggetti indiretti.

 

B) Condizioni di operatività.

Spetta agli Uffici consolari attuare la protezione dei propri cittadini.

Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.

Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.

Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.

È poi previsto che operazioni elettorali possano svolgersi all'estero, nelle sedi consolari.

La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.

 

C) Obiettivi e risultati attesi.

L'obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello status dell'Ufficio consolare.

 

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

La Convenzione precisa le competenze degli Uffici consolari italiani in Ucraina.

 

E) Impatto sui destinatari passivi.

I cittadini italiani, persone fisiche e persone giuridiche, in Ucraina potranno avvalersi della assistenza e della tutela accordata ai nostri Consoli in base alla Convenzione.


 


disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 76 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Riferimenti normativi


Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottati a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963
(artt. 1-4 e testo in italiano della Convenzione sulle relazioni consolari)

 


Documentazione

 


Elenco delle Convenzioni consolari bilaterali attualmente in vigore per l'Italia:

 

 

 

1)  Argentina

    

     Convenzione sulle funzioni consolari

     Firmata a:                   Roma, 9 dicembre 1987

     Ratifica con:               Legge 30 dicembre 1989, n. 437

     In vigore dal:               1° agosto 1990

 

 

2)  Belgio

 

     Convenzione consolare

     Firmata a:                   Bruxelles, 22 luglio 1878

     Ratifica con:               Regio Decreto 27 ottobre 1878, n. 4565

     In vigore dal:               16 ottobre 1878 

 

 

3)  Bulgaria

 

     Convenzione consolare

     Firmata a:                   Roma, 21 febbraio 1968

     Ratifica con:               Legge 29 novembre 1973, n. 886

     In vigore dal:               26 giugno 1974

 

 

4)    Repubblica Ceca/Repubblica Slovacca

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Praga, 10 ottobre 1975

       Ratifica con:               Legge 18 ottobre 1978, n. 681

       In vigore dal:               6 gennaio 1979

 


5)    Cina

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Roma, 19 giugno 1986

       Ratifica con:               Legge 23 giugno 1990, n. 175

       In vigore dal:               19 giugno 1991

 

 

6)    Costarica

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   San Josè, 12 dicembre 1933

       Ratifica con:               Regio Decreto 22 febbraio 1934, n. 371,

                                          convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1310

       In vigore dal:               5 marzo 1936

 

 

7)    El Salvador

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   San Salvador, 25 gennaio 1876

       Ratifica con:               Regio Decreto 22 febbraio 1880, n. 5314

       In vigore dal:               28 dicembre 1880

 

 

8)    Francia

 

       Convenzione consolare, con scambi di note

       Firmata a:                   Roma, 12 gennaio 1955

       Ratifica con:               Legge 4 marzo 1958, n. 386

       In vigore dal:               20 maggio 1959

 

 

9)    Francia

 

       Scambio di note relativo all'interpretazione degli articoli

       30 e 31 della Convenzione consolare del 12 gennaio 1955

       Firmato a:                   Parigi, 21 giugno 1956                      

       In vigore dal:               21 giugno 1956  (presumibilmente)

 

 

 

 

 

10)  Gran Bretagna

 

       Convenzione consolare, con scambio di note

       Firmata a:                   Roma, 1° giugno 1954

       Ratifica con:               Legge 7 marzo 1957, n. 298

       In vigore dal:               29 dicembre 1957

 

 

11)  Gran Bretagna

 

       Scambio di note che prevede un negoziato per la revisione della

       Convenzione consolare del 1° giugno 1954 e che stabilisce una

       interpretazione dell'articolo 9 della Convenzione stessa conforme

       a quanto stabilito nell'allegato alle stesse note

       Firmato a:                   Roma, 27 gennaio 1970                   

       In vigore dal:               27 gennaio 1970   (presumibilmente)

 

 

12)  Gran Bretagna

 

       Scambio di note concernente la modifica della Convenzione consolare

       del 1° giugno 1954

       Firmato a:                   Roma, 29 dicembre 1970                                        

       Ratifica con:               Legge 4 maggio 1977, n. 399

       In vigore dal:               21 maggio 1979

 

 

13)  Gran Bretagna

 

       Scambio di note, costituente un accordo, per la modifica

       della Convenzione consolare del 1° giugno 1954

       Firmata a:                   Roma, 18 ottobre 1988

       Ratifica con:               Legge 23 aprile 1991, n. 146

       In vigore dal:               29 luglio 1991

 

 


14)  Grecia

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Atene, 27 novembre 1880

       Ratifica con:               Regio Decreto 21 aprile 1881, n. 184

       In vigore dal:               16 aprile 1881

 

 

15)  Jugoslavia

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Roma, 3 dicembre 1960                   

       Ratifica con:               Legge 3 dicembre 1962, n. 1811

       In vigore dal:               30 giugno 1963

 

 

16)  Jugoslavia

 

       Scambio di note sull'interpretazione di alcune clausole della

       Convenzione consolare del 3 dicembre 1960

       Firmato a:                   Belgrado, 7 maggio 1962                 

       In vigore dal:               30 giugno 1963

 

 

17)  Malaysia

 

       Convenzione consolare italo-britannica, con scambio di note

       Firmata a:                   Roma, 1° giugno 1954

       Ratifica con:               Legge 7 maggio 1957, n.298

       In vigore dal:               28 dicembre 1957

 

 

18)  Polonia

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Roma, 9 novembre 1973                  

       Ratifica con:               Legge 5 maggio 1976, n. 425

       In vigore dal:               17 marzo 1977

 

 

 

 

 

 

19)  Portogallo

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Lisbona, 30 settembre 1868             

       Ratifica con:               Regio Decreto 15 agosto 1869, n. 5234

       In vigore dal:               17 luglio 1869

 

 

20)  Portogallo

 

       Dichiarazione interpretativa degli articoli 13 e 14

       della Convenzione consolare del 30 settembre 1868

       Firmata a:                   Lisbona, 16 luglio 1875

       Ratifica con:               Regio Decreto 3 ottobre 1876, n. 3378

       In vigore dal:               5 luglio 1876

 

 

21)  Romania

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Bucarest, 8 agosto 1967

       Ratifica con:               Legge 21 giugno 1971, n. 799

       In vigore dal:               11 maggio 1972

 

 

22)  Romania

 

       Scambio di note costituente accordo per l'abrogazione

       delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 7 della

       Convenzione consolare tra Italia e Romania

       Firmato a:                   Roma, 7 ottobre 1991 / 7 gennaio 1992

       In vigore dal:               7 gennaio 1992

 

 

23)  Singapore

 

       Convenzione consolare italo-britannica, con scambio di note

       Firmata a:                   Roma, 1° giugno 1954

       Ratifica con:               Legge 7 maggio 1957, n. 298

       In vigore dal:               29 dicembre 1957

 

24)  Somalia

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Mogadiscio, 1° luglio 1960

       Ratifica con:               Legge 1° febbraio 1962, n. 367

       In vigore dal:               20 dicembre 1962

 

 

25)  Spagna

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Santi del Fonso, 21 luglio 1867

       Ratifica con:               Regio Decreto 21 novembre 1867, n. 4094

       In vigore dal:               2 novembre 1867

 

 

26)  Svizzera

 

       Convenzione di stabilimento e consolare

       Firmata a:                   Berna, 22 luglio 1868

       Ratifica con:               Regio Decreto 5 maggio 1869, n. 5052

       In vigore dal:               1° maggio 1869

 

 

27)  Svizzera

 

       Protocollo per l'applicazione degli articoli 4,  9 e 17 della

       Convenzione di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868

       Firmato a:                   Berna, 1° maggio 1869

       Ratifica con:               Regio Decreto 5 maggio 1869, n. 5055

       In vigore dal:               1° maggio 1869

 

 

28)  Tunisia

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Roma, 17 ottobre 1985

       Ratifica con:               Legge 30 dicembre 1989, n. 446

       In vigore dal:               1° agosto 1990

 

 


29)  Turchia

 

       Convenzione consolare, con Protocollo finale e processo verbale di firma

       Firmata a:                   Roma, 9 settembre 1929

       Ratifica con:               Legge 8 agosto 1930, n. 1419

       In vigore dal:               13 aprile 1932

 

 

30)  Ungheria

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Roma, 16 ottobre 1969

       Ratifica con:               Legge 22 maggio 1974, n. 382

       In vigore dal:               21 dicembre 1974

 

 

31)  Federazione Russa

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Roma, 15 gennaio 2001

       Ratifica con:               Legge 19 agosto 2003, n. 243

       In vigore dal:               1° maggio 2004

 

 

32)  Stati Uniti d'America

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Washington, 8 maggio 1878

       Ratifica con:               Regio Decreto 27 settembre 1878, n. 4538

       In vigore dal:               18 settembre 1878

 

 

33)  Mauritius

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Port Louis, 28 gennaio 1993

       Ratifica con:               Legge 28 agosto 1997, n. 310

       In vigore dal:               1° febbraio 2002

 

 

 

 

 

34)  Algeria

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Algeri, 10 giugno 1992

       Ratifica con:               Legge 16 marzo 2001, n. 115

       In vigore dal:               1° settembre 2001

 

 

35)  Marocco

 

       Convenzione consolare

       Firmata a:                   Roma, 18 febbraio 1994

       Ratifica con:               Legge 6 marzo 1996, n. 143

       In vigore dal:               1° maggio 2000

 

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra  Italia e Ucraina

 

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

29 gennaio 1992  --  KIEV        

PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE

In vigore:                                29.01.1992

 

28 maggio 1993  --  ROMA        

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

In vigore:                                09.10.1997

 

29 giugno 1993  --  KIEV        

ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 150 MILIARDI DI LIRE, CON ALLEGATO

In vigore:                                11.11.1993

 

2 maggio 1995  --  ROMA        

ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO

Provvedimento nazionale:     L. N. 112 DEL 07.04.1997

In vigore:                                12.09.1997

 

2 maggio 1995  --  ROMA        

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE

Provvedimento nazionale:     L. N. 409 DEL 10.11.1997

In vigore:                                04.02.1998

 

3 maggio 1995  --  ROMA        

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE

Provvedimento nazionale:     L. N. 192 SEL 16.06.1997

In vigore:                                14.01.1998

 

26 febbraio 1997  --  KIEV        

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Provvedimento nazionale:     L. N. 169 DEL 11.07.2002

In vigore:                                25.02.2003

 

11 novembre 1997  --  KIEV        

ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA

Provvedimento nazionale:     L. N. 408 DEL 19.10.1999

In vigore:                                11.04.2000

 

 

3 febbraio 1998  --  KIEV        

ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL’AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Provvedimento nazionale:     L. N. 404 DEL 19.10.1999

In vigore:                                26.01.2000

 

 

17 marzo 1998  --  ROMA        

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E L’OMOLOGO UCRAINO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

Provvedimento nazionale:     L. N. 12 DEL 27.01.2000

In vigore:                                05.01.2001

 

 

31 luglio 1998  --  KIEV        

ACCORDO SULLA CURA DELLE SEPOLTURE DI GUERRA

In vigore:                                data imprecisata

 

 

7 giugno 2001  --  KIEV        

ACCORDO SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

In vigore:                                14.02.2002

 

 

27 giugno 2002  --  KIEV       

ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELL'UCRAINA (CLUB DI PARIGI DEL 13.7.2001), CON ALLEGATI

In vigore:                                27.06.2002 

 

 

13 marzo 2003  --  ROMA     

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

In vigore:                                data imprecisata

 

 

13 marzo 2003  --  ROMA     

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TECNICA

In vigore:                                 data imprecisata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

13 marzo 2003  --  ROMA     

ACCORDO PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO

Provvedimento nazionale:     L. N. 198 DEL 19.07.2004

 

3 dicembre 2003  --  KIEV        

CONVENZIONE CONSOLARE