XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Accordo consolare Italia-Ucraina | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 689 | ||||
Data: | 13/01/05 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi; disegno di legge di ratifica; riferimenti normativi; documentazione. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
Accordo consolare Italia-Ucraina A.C. 5422
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n. 689
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13 gennaio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: es0356.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Riferimenti normativi
§ Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottati a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963 (artt. 1-4 e testo in italiano della Convenzione sulle relazioni consolari)
Documentazione
§ Elenco delle Convenzioni consolari bilaterali attualmente in vigore per l’Italia
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia ed Ucraina
§ Scheda paese sull’Ucraina (in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri)
Dati identificativi del disegno di
legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
5422 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Stati esteri; Trattati e accordi internazionali |
Firma dell’Accordo |
Kiev il 23 dicembre 2003 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ presentazione alla Camera |
15 novembre 2004 |
§ annuncio |
16 novembre 2004 |
§ assegnazione |
2 dicembre 2004 |
Commissione competente |
III Affari esteri |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, IX Trasporti, XI Lavoro |
Oneri finanziari |
Sì |
La Convenzione in esame mira ad integrare la disciplina multilaterale già esistente in materia, assicurata dalla Convenzione sulle relazioni consolari (Vienna, 24 aprile 1963), la quale è richiamata espressamente nel Preambolo. Alla Convenzione sulle relazioni consolari hanno aderito nel tempo numerosi Paesi, tra cui appunto anche l'Italia e l’Ucraina, per le quali la Convenzione è in vigore, rispettivamente, dal 25 giugno 1969 (legge di ratifica 9 agosto 1967, n. 804) e dal 1989. In particolare, l'articolo 73, par. 2, di detta Convenzione non pregiudica la possibilità per gli Stati di concludere ulteriori accordi in materia consolare, che ne completino o estendano l'applicazione.
La Convenzione bilaterale italo-ucraina in esame vuole venire incontro alle esigenze dei cittadini che viaggiano o risiedono nel territorio dell'altra Parte, accentuandone la protezione e la tutela.
La Convenzione in commento consta di 76 articoli, raggruppati in 6 capitoli.
Il capitolo I contiene una serie di definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo della Convenzione.
Il capitolo II si occupa dell’istituzione di uffici consolari, nonché della nomina dei funzionari competenti e dell’esercizio delle specifiche funzioni consolari. In particolare, lo stabilimento, così come la scelta della sede e la circoscrizione consolare, sono un diritto subordinato al consenso dell'altra Parte (art. 2). La persona designata come Capo dell'Ufficio consolare assume le proprie funzioni previo consenso e rilascio di exequatur dello Stato ospitante (art. 3): ai sensi del comma 2 dell’art. 4, in particolare, è prevista la possibilità per lo Stato di residenza di non confermare, successivamente, l'appartenenza di una data persona allo staff consolare, con l’effetto del richiamo in patria dell’interessato. Tutti i movimenti di personale dell'Ufficio consolare, incluse le relative famiglie, vanno comunicati allo Stato di residenza (art. 4, comma 1).
Il capitolo III è dedicato ai privilegi e immunità degli uffici e del personale consolare. Lo stato d'invio gode della libertà di affitto o di acquisto di beni immobili necessari alla sede consolare, nonché di costruzione su terreni allo scopo acquisiti, nel rispetto dei regolamenti urbanistici locali (art. 8): lo Stato di residenza presterà assistenza in tali attività.
I locali consolari con il loro contenuto di beni mobili ed installazioni, nonché i mezzi di trasporto dell'ufficio consolare, non possono essere oggetto di requisizione; essi sono tuttavia soggetti, per ragioni di pubblica utilità o di difesa nazionale, ad eventuale espropriazione, con tutte le garanzie giuridiche e patrimoniali del caso, e con l’assicurazione della continuità delle funzioni consolari (art. 11).
L'articolo 9, fondamentale, sancisce l’inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio, cui le Autorità dello Stato di residenza potranno accedere solo con il consenso delle Autorità diplomatiche o consolari, salvo il caso di sinistri che richiedano immediato intervento. In base all’art. 12, poi, l’archivio e i documenti consolari sono inviolabili sempre e comunque.
L’art. 15 stabilisce la completa libertà di movimento per i membri dell’Ufficio consolare nel territorio dello Stato di residenza, con l’eccezione delle zone interdette per ragioni di sicurezza nazionale. I beni mobili e immobili necessari all'esercizio dell'attività della sede consolare sono esenti da imposte e tasse (art. 10), così come lo sono i membri dell'Ufficio e i loro familiari - seppure con alcune eccezioni (art. 27); i beni mobili con la stessa destinazione sono esenti da dazi e controlli in dogana (art. 28). Gli artt. 24-26 prevedono un’altra serie di esenzioni per lo staff consolare e relative famiglie (dalla registrazione e permesso di soggiorno, al permesso di lavoro, al regime di sicurezza sociale).
L’art. 14 sancisce per i membri dell'Ufficio consolare la completa libertà di comunicazione con lo Stato d'invio - eccezion fatta per l'installazione di stazioni ricetrasmittenti radiofoniche, che è possibile solo con il consenso dello Stato ospitante - e prevede la possibilità di ispezionare – in questo caso solo con il consenso del rappresentante dello Stato di invio - o rispedire all'origine la valigia consolare in casi sospetti.
Gli artt. 19-21 riconoscono l'inviolabilità personale dei funzionari consolari, che non possono essere arrestati se non in caso di reati punibili con almeno cinque anni di carcere, o in esecuzione di sentenza passata in giudicato. Inoltre viene sancita l’immunità dalla giurisdizione per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consolari, salvo che i funzionari o impiegati abbiano agito non per conto dello Stato che rappresentano, e salvo altresì che si tratti di cause per danni intentate da terzi a seguito di incidenti provocati da mezzi di trasporto dell’Ufficio consolare. Al proposito, l’art. 32 prevede l’obbligo, per i membri dell’Ufficio consolare, di uniformarsi alle disposizioni vigenti nello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni arrecati a terzi da propri mezzi di trasporto.
Il capitolo IV identifica (artt. 37-63) le funzioni consolari nei riguardi dei propri connazionali – che possono peraltro essere esercitate anche dalla missione diplomatica, come previsto dal precedente art. 34 -, quali registrazione, censimento, notifica di avvisi e di atti, rilascio di passaporti e visti o loro rinnovo o modifica, traduzione e legalizzazione di documenti originari dello Stato d'invio.
Inoltre ai funzionari consolari vengono attribuite (art. 43) funzioni di tipo notarile in materia di contratti che i propri cittadini intendano stipulare - purché non si tratti di atti comunque destinati ad avere effetti su beni immobili situati nello Stato di residenza -, ovvero, a prescindere dalla nazionalità degli interessati, di contratti destinati a produrre effetti giuridici nel Paese cui appartiene il consolato. Analoghi compiti sono riconosciuti ai funzionari consolari per quanto riguarda la cittadinanza (art. 42), la formazione, la trascrizione o la trasmissione di atti anagrafici o di stato civile dei propri connazionali, nonché la celebrazione di matrimoni tra gli stessi (art. 45) e la partecipazione a elezioni o referendum indetti nello Stato di invio (art. 46); rientra inoltre nei compiti dei funzionari consolari la tutela di propri connazionali residenti nello Stato ospitante, che siano minori o incapaci giuridicamente (art. 50).
In particolare, poi, gli artt. 48 e 49 riconoscono ai funzionari consolari il diritto di comunicare e di incontrarsi liberamente con i cittadini del proprio Stato, nonché di ricevere sollecita informazione di ogni misura restrittiva della libertà a carico di propri connazionali. I funzionari consolari hanno altresì il diritto di recarsi dal detenuto o di corrispondere con lo stesso.
Gli artt. 51-52 concernono il caso di decesso di un cittadino del paese di invio, rispetto a cui i funzionari consolari hanno compiti soprattutto in materia di beni ereditari, ma anche di custodia provvisoria di effetti personali e di somme di denaro nel caso di morte di un cittadino che solo temporaneamente si trovi nel paese di residenza, in vista della riesportazione di tali beni, che dovrà comunque avvenire in conformità alle normative dello Stato di residenza.
Gli artt. da 53 a 59 trattano dei poteri conferiti ai funzionari consolari in merito a navi e aerei del proprio paese, quando si trovino nel territorio dello Stato di residenza. E' prevista la libertà di comunicazione tra l'equipaggio della nave e il consolato, anche per mezzo di visita reciproca, al fine di facilitare l'esplicazione delle funzioni consolari. Vengono fissati precisi limiti alle possibilità di intervento delle Autorità locali in questioni interne alla nave o all'aeromobile, nel senso che tale intervento è possibile solo con il consenso del capo dell'Ufficio consolare o del comandante. Diverso è il caso di reati commessi a bordo, per i quali le Autorità del Paese di residenza avviano il relativo procedimento laddove essi siano stati perpetrati da o contro cittadini dello Stato di residenza o comunque persone estranee all'equipaggio, siano punibili con la reclusione di almeno cinque anni nello Stato di residenza o, infine, siano connessi a traffico illecito di persone, armi o droga. Inoltre, le Autorità dello Stato di residenza avranno competenza giurisdizionale penale anche verso atti che comportino nocumento alla sicurezza portuale o dello Stato, alla sanità pubblica, alle leggi sull'immigrazione, alla salvaguardia della vita umana in mare, alle normative doganali o all'ambiente marino. Il funzionario consolare competente ha il diritto di assistere all'arresto o all'interrogatorio intrapreso nei casi anzidetti, salvo che impossibilitato o in caso di flagranza di reato, ma allora deve comunque essere informato delle misure adottate.
Si ricorda altresì che gli articoli 62-63 prevedono l’esercizio delle funzioni consolari, a determinate condizioni, al di fuori della circoscrizione naturale in uno Stato terzo, oppure nello Stato di residenza a favore di uno Stato terzo; in particolare, è previsto l’esercizio di tale ultima facoltà, da parte dell’Italia, a favore di cittadini di Stati membri dell’Unione europea che non abbiano propri uffici consolari nella circoscrizione ucraina interessata.
Il capitolo V contiene (artt. 64-73) disposizioni su privilegi ed esenzioni accordati agli Uffici consolari, qualora siano diretti da funzionari onorari, che ripetono sostanzialmente le previsioni concernenti gli Uffici ricoperti da personale della carriera diplomatica.
L'art. 74 prevede la possibilità che, su richiesta di una delle Parti, una Commissione mista si riunisca al fine di assicurare la migliore attuazione della Convenzione: eventuali controversie in materia saranno risolte per via diplomatica (art. 75).
L'art. 76 contiene infine le consuete clausole protocollari sulla ratifica, l'entrata in vigore e l'eventuale denuncia: la Convenzione è stipulata a tempo indeterminato, salvo denuncia scritta di una delle Parti, che avrà effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di ricevimento della notifica. La Convenzione potrà essere emendata o integrata mediante la stipula tra le Parti di appositi Protocolli, che ne diverranno parte integrante.
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione consolare italo-ucraina del 23 dicembre 2003.
L’articolo 3, in relazione all’applicazione della Convenzione, autorizza la spesa di 5.870 euro annui a decorrere dal 2005: la copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 74 della Convenzione in esame (Commissione mista): nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a kiev per tre giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano appunto, in cifra tonda, a 5.870 euro.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR): la prima, in particolare, rileva come la convenzione in esame non abbia effetti sulla normativa nazionale in vigore o sulla ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni, e neanche sull’ordinamento comunitario.
L’ATN non fornisce d’altronde una precisa motivazione della necessità dell’autorizzazione parlamentare della ratifica della Convenzione, peraltro desumibile dai precedenti di analoghi strumenti pattizi, nonché dalla presenza di oneri aggiuntivi – ancorché modesti – per il bilancio dello Stato.
N. 5422
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il ministro dell'interno (PISANU)
con il ministro della giustizia (CASTELLI)
con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO)
e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI)
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 |
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Presentato il 15 novembre 2004
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Onorevoli Deputati! - La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 in vigore tra gli stessi, e si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni reciproche.
Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Ucraina determinerà nel futuro un incremento della presenza di operatori economici italiani in Ucraina, nonché un aumento del movimento delle persone tra i due Stati; da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
La Convenzione, inoltre, contribuirà a consolidare, sul piano politico, le relazioni tra l'Italia ed uno Stato che ha acquisito nuova indipendenza dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica.
I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai principi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963.
In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisate le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza, le funzioni notarili, il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti, la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
Giova mettere in evidenza taluni aspetti innovativi rispetto alle Convenzioni consolari tradizionali.
Deve, al riguardo, sottolinearsi la previsione di un obbligo dei Consoli di collaborare con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti e di rilasciare agli stessi i documenti di viaggio, per consentire il ritorno in patria ed evitare il fenomeno della clandestinità.
Significative sono inoltre le disposizioni sul diritto dei Consoli di procedere alla registrazione dei propri cittadini e quelle che consentono lo svolgimento di operazioni elettorali in vista dell'esercizio del voto all'estero.
La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.
In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a Consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.
Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione, che si applicano agli Uffici consolari di ciascuno dei due Stati, istituiti nell'altro Stato, si rileva quanto segue.
Gli articoli da 2 a 6 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.
Gli articoli da 7 a 36 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali ed agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.
Negli articoli da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini, il rilascio dei passaporti e dei visti, la notifica di atti giudiziari, la cooperazione in materia di cittadinanza, la legalizzazione di documenti, il rilascio di documenti consolari, l'espletamento di funzioni elettorali, la formazione di atti notarili, gli atti dello stato civile. Particolarmente importanti sono l'articolo 48 sul diritto di comunicazione tra cittadini e
Autorità consolari e l'articolo 49 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 50 sulla protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 51.
Per quanto riguarda le competenze dei consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.
Gli articoli 62 e 63 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.
Infine, gli articoli da 64 a 73 stabiliscono le funzioni dei Consoli onorari e le modalità del loro esercizio.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
L'attuazione della Convenzione consolare tra l'Italia e l'Ucraina prevede un onere a carico del bilancio dello Stato per la costituzione di una Commissione mista (articolo 74), che si riunirà, su richiesta di ognuna delle Parti contraenti, per assicurare la corretta applicazione delle relative disposizioni.
Nell'ipotesi dell'invio a Kiev di due funzionari, per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così quantificata:
Spese di missione:
Pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone per 3 giorni) |
= euro 834
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Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 104 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 100 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) euro 139 per 2 persone per 3 giorni) |
= euro 834 |
Spese di viaggio:
Biglietto aereo A/R Roma-Kiev (euro 2.000 per 2 persone = euro 4.000 + euro 200 quale maggiorazione del 5 per cento) |
= euro 4.200
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Totale onere (articolo 74) |
= euro 5.868
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Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 2005, ammonta ad euro 5.868, in cifra tonda euro 5.870.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Analisi del quadro normativo.
Il provvedimento rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione, riconoscendo uno specifico trattamento ai Consoli ucraini in Italia e attribuendo loro le competenze dalle stesse previste. Esso è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.
La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina è soggetta all'approvazione del Parlamento, ma non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento, né prevede oneri finanziari particolari a carico dello Stato italiano oltre quelli già previsti per lo svolgimento dell'attività consolare.
Come per tutti i trattati soggetti all'approvazione del Parlamento, il testo è stato negoziato con i rappresentanti del Governo dell'Ucraina. La Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei due Stati.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, che non regola le materie contemplate dalla Convenzione.
C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alla materie da esso contemplate, né incide su precedenti interventi di delegificazione, che non riguardano detta materia.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.
Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Ucraina determinerà nei prossimi anni un incremento della presenza di operatori economici italiani in Ucraina, nonché un rilevante aumento del movimento delle persone tra i due Stati. Da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
Soggetti diretti della Convenzione sono Italia e Ucraina, nonché i loro cittadini persone fisiche e giuridiche.
Non sono previste categorie particolari di soggetti diretti e di soggetti indiretti.
B) Condizioni di operatività.
Spetta agli Uffici consolari attuare la protezione dei propri cittadini.
Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
È poi previsto che operazioni elettorali possano svolgersi all'estero, nelle sedi consolari.
La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.
C) Obiettivi e risultati attesi.
L'obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello status dell'Ufficio consolare.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
La Convenzione precisa le competenze degli Uffici consolari italiani in Ucraina.
E) Impatto sui destinatari passivi.
I cittadini italiani, persone fisiche e persone giuridiche, in Ucraina potranno avvalersi della assistenza e della tutela accordata ai nostri Consoli in base alla Convenzione.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 76 della Convenzione stessa.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche
e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottati a Vienna,
rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963
(artt. 1-4 e testo in italiano della Convenzione
sulle relazioni consolari)
Elenco delle Convenzioni consolari bilaterali attualmente in vigore per l'Italia:
1) Argentina
Convenzione sulle funzioni consolari
Firmata a: Roma, 9 dicembre 1987
Ratifica con: Legge 30 dicembre 1989, n. 437
In vigore dal: 1° agosto 1990
2) Belgio
Convenzione consolare
Firmata a: Bruxelles, 22 luglio 1878
Ratifica con: Regio Decreto 27 ottobre 1878, n. 4565
In vigore dal: 16 ottobre 1878
3) Bulgaria
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 21 febbraio 1968
Ratifica con: Legge 29 novembre 1973, n. 886
In vigore dal: 26 giugno 1974
4) Repubblica Ceca/Repubblica Slovacca
Convenzione consolare
Firmata a: Praga, 10 ottobre 1975
Ratifica con: Legge 18 ottobre 1978, n. 681
In vigore dal: 6 gennaio 1979
5) Cina
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 19 giugno 1986
Ratifica con: Legge 23 giugno 1990, n. 175
In vigore dal: 19 giugno 1991
6) Costarica
Convenzione consolare
Firmata a: San Josè, 12 dicembre 1933
Ratifica con: Regio Decreto 22 febbraio 1934, n. 371,
convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1310
In vigore dal: 5 marzo 1936
7) El Salvador
Convenzione consolare
Firmata a: San Salvador, 25 gennaio 1876
Ratifica con: Regio Decreto 22 febbraio 1880, n. 5314
In vigore dal: 28 dicembre 1880
8) Francia
Convenzione consolare, con scambi di note
Firmata a: Roma, 12 gennaio 1955
Ratifica con: Legge 4 marzo 1958, n. 386
In vigore dal: 20 maggio 1959
9) Francia
Scambio di note relativo all'interpretazione degli articoli
30 e 31 della Convenzione consolare del 12 gennaio 1955
Firmato a: Parigi, 21 giugno 1956
In vigore dal: 21 giugno 1956 (presumibilmente)
10) Gran Bretagna
Convenzione consolare, con scambio di note
Firmata a: Roma, 1° giugno 1954
Ratifica con: Legge 7 marzo 1957, n. 298
In vigore dal: 29 dicembre 1957
11) Gran Bretagna
Scambio di note che prevede un negoziato per la revisione della
Convenzione consolare del 1° giugno 1954 e che stabilisce una
interpretazione dell'articolo 9 della Convenzione stessa conforme
a quanto stabilito nell'allegato alle stesse note
Firmato a: Roma, 27 gennaio 1970
In vigore dal: 27 gennaio 1970 (presumibilmente)
12) Gran Bretagna
Scambio di note concernente la modifica della Convenzione consolare
del 1° giugno 1954
Firmato a: Roma, 29 dicembre 1970
Ratifica con: Legge 4 maggio 1977, n. 399
In vigore dal: 21 maggio 1979
13) Gran Bretagna
Scambio di note, costituente un accordo, per la modifica
della Convenzione consolare del 1° giugno 1954
Firmata a: Roma, 18 ottobre 1988
Ratifica con: Legge 23 aprile 1991, n. 146
In vigore dal: 29 luglio 1991
14) Grecia
Convenzione consolare
Firmata a: Atene, 27 novembre 1880
Ratifica con: Regio Decreto 21 aprile 1881, n. 184
In vigore dal: 16 aprile 1881
15) Jugoslavia
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 3 dicembre 1960
Ratifica con: Legge 3 dicembre 1962, n. 1811
In vigore dal: 30 giugno 1963
16) Jugoslavia
Scambio di note sull'interpretazione di alcune clausole della
Convenzione consolare del 3 dicembre 1960
Firmato a: Belgrado, 7 maggio 1962
In vigore dal: 30 giugno 1963
17) Malaysia
Convenzione consolare italo-britannica, con scambio di note
Firmata a: Roma, 1° giugno 1954
Ratifica con: Legge 7 maggio 1957, n.298
In vigore dal: 28 dicembre 1957
18) Polonia
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 9 novembre 1973
Ratifica con: Legge 5 maggio 1976, n. 425
In vigore dal: 17 marzo 1977
19) Portogallo
Convenzione consolare
Firmata a: Lisbona, 30 settembre 1868
Ratifica con: Regio Decreto 15 agosto 1869, n. 5234
In vigore dal: 17 luglio 1869
20) Portogallo
Dichiarazione interpretativa degli articoli 13 e 14
della Convenzione consolare del 30 settembre 1868
Firmata a: Lisbona, 16 luglio 1875
Ratifica con: Regio Decreto 3 ottobre 1876, n. 3378
In vigore dal: 5 luglio 1876
21) Romania
Convenzione consolare
Firmata a: Bucarest, 8 agosto 1967
Ratifica con: Legge 21 giugno 1971, n. 799
In vigore dal: 11 maggio 1972
22) Romania
Scambio di note costituente accordo per l'abrogazione
delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 7 della
Convenzione consolare tra Italia e Romania
Firmato a: Roma, 7 ottobre 1991 / 7 gennaio 1992
In vigore dal: 7 gennaio 1992
23) Singapore
Convenzione consolare italo-britannica, con scambio di note
Firmata a: Roma, 1° giugno 1954
Ratifica con: Legge 7 maggio 1957, n. 298
In vigore dal: 29 dicembre 1957
24) Somalia
Convenzione consolare
Firmata a: Mogadiscio, 1° luglio 1960
Ratifica con: Legge 1° febbraio 1962, n. 367
In vigore dal: 20 dicembre 1962
25) Spagna
Convenzione consolare
Firmata a: Santi del Fonso, 21 luglio 1867
Ratifica con: Regio Decreto 21 novembre 1867, n. 4094
In vigore dal: 2 novembre 1867
26) Svizzera
Convenzione di stabilimento e consolare
Firmata a: Berna, 22 luglio 1868
Ratifica con: Regio Decreto 5 maggio 1869, n. 5052
In vigore dal: 1° maggio 1869
27) Svizzera
Protocollo per l'applicazione degli articoli 4, 9 e 17 della
Convenzione di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868
Firmato a: Berna, 1° maggio 1869
Ratifica con: Regio Decreto 5 maggio 1869, n. 5055
In vigore dal: 1° maggio 1869
28) Tunisia
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 17 ottobre 1985
Ratifica con: Legge 30 dicembre 1989, n. 446
In vigore dal: 1° agosto 1990
29) Turchia
Convenzione consolare, con Protocollo finale e processo verbale di firma
Firmata a: Roma, 9 settembre 1929
Ratifica con: Legge 8 agosto 1930, n. 1419
In vigore dal: 13 aprile 1932
30) Ungheria
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 16 ottobre 1969
Ratifica con: Legge 22 maggio 1974, n. 382
In vigore dal: 21 dicembre 1974
31) Federazione Russa
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 15 gennaio 2001
Ratifica con: Legge 19 agosto 2003, n. 243
In vigore dal: 1° maggio 2004
32) Stati Uniti d'America
Convenzione consolare
Firmata a: Washington, 8 maggio 1878
Ratifica con: Regio Decreto 27 settembre 1878, n. 4538
In vigore dal: 18 settembre 1878
33) Mauritius
Convenzione consolare
Firmata a: Port Louis, 28 gennaio 1993
Ratifica con: Legge 28 agosto 1997, n. 310
In vigore dal: 1° febbraio 2002
34) Algeria
Convenzione consolare
Firmata a: Algeri, 10 giugno 1992
Ratifica con: Legge 16 marzo 2001, n. 115
In vigore dal: 1° settembre 2001
35) Marocco
Convenzione consolare
Firmata a: Roma, 18 febbraio 1994
Ratifica con: Legge 6 marzo 1996, n. 143
In vigore dal: 1° maggio 2000
Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Ucraina
ACCORDI IN VIGORE
29 gennaio 1992 -- KIEV
PROTOCOLLO SULLO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE
In vigore: 29.01.1992
28 maggio 1993 -- ROMA
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I MINISTERI DEGLI INTERNI DEI RISPETTIVI PAESI NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, E CONTRO LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
In vigore: 09.10.1997
29 giugno 1993 -- KIEV
ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 150 MILIARDI DI LIRE, CON ALLEGATO
In vigore: 11.11.1993
2 maggio 1995 -- ROMA
ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO
Provvedimento nazionale: L. N. 112 DEL 07.04.1997
In vigore: 12.09.1997
2 maggio 1995 -- ROMA
ACCORDO SUI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE
Provvedimento nazionale: L. N. 409 DEL 10.11.1997
In vigore: 04.02.1998
3 maggio 1995 -- ROMA
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE
Provvedimento nazionale: L. N. 192 SEL 16.06.1997
In vigore: 14.01.1998
26 febbraio 1997 -- KIEV
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Provvedimento nazionale: L. N. 169 DEL 11.07.2002
In vigore: 25.02.2003
11 novembre 1997 -- KIEV
ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA
Provvedimento nazionale: L. N. 408 DEL 19.10.1999
In vigore: 11.04.2000
3 febbraio 1998 -- KIEV
ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL’AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI
Provvedimento nazionale: L. N. 404 DEL 19.10.1999
In vigore: 26.01.2000
17 marzo 1998 -- ROMA
ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E L’OMOLOGO UCRAINO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA
Provvedimento nazionale: L. N. 12 DEL 27.01.2000
In vigore: 05.01.2001
31 luglio 1998 -- KIEV
ACCORDO SULLA CURA DELLE SEPOLTURE DI GUERRA
In vigore: data imprecisata
7 giugno 2001 -- KIEV
ACCORDO SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
In vigore: 14.02.2002
27 giugno 2002 -- KIEV
ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELL'UCRAINA (CLUB DI PARIGI DEL 13.7.2001), CON ALLEGATI
In vigore: 27.06.2002
13 marzo 2003 -- ROMA
MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
In vigore: data imprecisata
13 marzo 2003 -- ROMA
ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TECNICA
In vigore: data imprecisata
ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE
13 marzo 2003 -- ROMA
ACCORDO PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO
Provvedimento nazionale: L. N. 198 DEL 19.07.2004
3 dicembre 2003 -- KIEV
CONVENZIONE CONSOLARE