XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Convenzione in materia di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi - A.C. 5546 e abb. (seconda edizione)
Serie: Progetti di legge    Numero: 567
Data: 23/02/05
Abstract:    Scheda di sintesi; testi dei progetti di legge e iter parlamentare dell'A.C. 4673; normativa di riferimento; documentazione.
Descrittori:
RATIFICA DEI TRATTATI   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SOSTANZE RADIOATTIVE   SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Riferimenti:
AC n.5546/14   AC n.4673/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Convenzione in materia di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

A.C. 5546 e abb.

 

n. 567

(seconda edizione)


xiv legislatura

23 febbraio 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File: es0292.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi dei provvedimenti di ratifica  3

Contenuto dell’Accordo  5

Contenuto del disegno e della proposta di legge di ratifica  12

Disciplina nazionale in materia di stoccaggio dei rifiuti radioattivi13

Progetti di legge

§      A.C. 5546, (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997  19

§      A.C. 4673, (on. Calzolaio), Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997  37

Iter alla Camera (A.C. 4673)

Esame in sede referente presso la III Commissione (Affari esteri e comunitari)

Seduta dell’11 marzo 2004  69

Seduta dell’19 maggio 2004  71

Seduta dell’16 giugno 2004  73

Seduta del 21 luglio 2004  75

Seduta del 28 settembre 2004  77

Seduta del 7 ottobre 2004  79

Seduta del 21 ottobre 2004  83

Seduta del 27 ottobre 2004  85

Seduta del 16 novembre 2004  87

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla III Commissione (Affari esteri e comunitari)

-       I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Seduta del 1° dicembre 2004  91

-       VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Seduta del 1° dicembre 2004  93

-       X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Seduta del 18 gennaio 2005  95

Seduta del 25 gennaio 2005  99

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 14 dicembre 2004  101

Normativa di riferimento

§      L. 14 ottobre 1957, n. 1203. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957 (Trattato EURATOM: art. 37)107

§      L. 31 dicembre 1962, n. 1860 Impiego pacifico dell'energia nucleare  109

§      D.L. 4 dicembre 1993, n. 496. Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente  127

§      D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230. Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti (artt. 1-4, 27-41, 102-103, 137, 154, allegato II, appendice 1 (parte 1-5) e appendice 2)139

§      L. 19 gennaio 1998, n. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994  183

§      D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti197

§      D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.209

§      D.L. 14 novembre 2003, n. 314. Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi217

§      L. 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (art. 1, co. 98-106)223

Documentazione

§      Status delle ratifiche della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (aggiornato al 16 marzo 2004)227

§      First Review Meeting of the Contracting Parties. 3 to 14 November 2003 Vienna, Austria – Summary Report227

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi dei provvedimenti di ratifica

Numero atto

5546

Iniziativa

Governativa

Titolo dell’Accordo

Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; ambiente

Firma della Convenzione

Vienna, 5 settembre 1997

Date della pdl di ratifica:

 

-    presentazione

19 gennaio 2005

-    annuncio

20 gennaio 2005

-    assegnazione

2 febbraio 2005

Commissioni competenti

III Commissione

Pareri previsti

Commissioni I, V, VIII, X, XII

Iter al Senato

NO

N. di articoli della pdl di ratifica

4

 


 

Numero atto

4673

Iniziativa

Parlamentare

Titolo dell’Accordo

Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; ambiente

Firma della Convenzione

Vienna, 5 settembre 1997

Date della pdl di ratifica:

 

-    presentazione

4 febbraio 2004

-    annuncio

5 febbraio 2004

-    assegnazione

25 febbraio 2004

Commissioni competenti

III Commissione

Pareri previsti

I, V, VIII, X, XII Commissione

Iter al Senato

NO

N. di articoli della pdl di ratifica

3

 


Contenuto dell’Accordo

Le origini della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi possono essere fatte risalire alla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992 quando la questione della gestione sicura e accettabile, da un punto di vista ambientale, di tali materiali fu trattata nel Capitolo 22 dell’Agenda 21, adottata nella Conferenza. L’Agenda 21 faceva espresso appello agli Stati affinché sostenessero uno sforzo, all’interno dell’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica), per sviluppare standard, linee guida e pratiche per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi che fossero sicuri per l’ambiente e poggiassero su basi accettate a livello internazionale. L’importanza e la necessità di elaborare tali standard sono stati successivamente ribaditi nel Preambolo della Convenzione sulla Sicurezza Nucleare, adottata a Vienna il 17 giugno 1994. Nel settembre 1994, inoltre, una Risoluzione[1] adottata dalla 38a Conferenza generale dell’AIEA ha invitato il Consiglio dei Governatori dell’AIEA ad iniziare la preparazione di una convenzione sulla sicurezza della gestione dei rifiuti, tenendo conto delle posizioni degli Stati membri e delle disposizioni della Convenzione sulla Sicurezza Nucleare.

In una lettera del 23 dicembre 1994, il Direttore generale dell’AIEA ha poi annunciato la convocazione di una riunione preparatoria, da tenersi nel febbraio dell’anno successivo, di un Gruppo di esperti incaricato di preparare una bozza di convenzione; al Gruppo erano ammessi a partecipare rappresentanti di tutti gli Stati membri dell’AIEA e osservatori di organizzazioni intergovernative.

Nel marzo 1995 il Consiglio dei Governatori ha approvato la convocazione del gruppo di esperti e ha adottato un documento che stabiliva i principi fondamentali per il trattamento dei rifiuti radioattivi, fornendo così le linee guida ampiamente accettate, come auspicato dalla Convenzione sulla Sicurezza Nucleare, per dar luogo al successivo lavoro che avrebbe portato alla conclusione della Convenzione.

La Convenzione congiunta è stata adottata a Vienna da ventiquattro Stati il 5 settembre 1997, dopo due anni di lavori preparatori, nel corso di una Conferenza diplomatica convocata dall’AIEA. Aperta alla firma il 29 settembre 1997, è entrata in vigore il 18 giugno 2001 ed è stata finora ratificata da 34 Paesi. L’Italia ha firmato la Convenzione il 26 gennaio 1998.

Il meccanismo previsto dalla Convenzione per il raggiungimento degli obiettivi in essa delineati consiste nella preparazione di rapporti nazionali (vedi infra) che diano conto di come il Paese si stia conformando (o stia pianificando di farlo) agli articoli “tecnici” della Convenzione.

Nel corso della Prima Riunione d’esame, che si è tenuta a Vienna dal 3 al 14 novembre 2003, nella quale le Parti contraenti si sono riunite ai sensi dell’articolo 30 della Convenzione, è emerso che la fase di preparazione dei rapporti nazionali ha costituito in sé un contributo significativo verso il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione: alcune Parti hanno ammesso di avere apportato miglioramenti nella gestione dei rifiuti in vista della preparazione della riunione, altre Parti hanno riconosciuto che il processo di preparazione del rapporto aveva consentito loro di identificare le necessità e le deficienze dei propri dispositivi di smaltimento.

I temi tecnici sui quali si è maggiormente incentrato il dibattito della Prima Riunione d’esame sono stati: la necessità per tutti i Paesi di dare vita ad una strategia di lungo termine per lo smaltimento dei rifiuti in questione, in quanto solo pochissimi Paesi hanno piani stabili per la sistemazione definitiva degli stessi; la necessità di avere programmi integrati per il declassamento e il trattamento dei rifiuti, che contengano schemi per la gestione di tutti i differenti tipi di scarti risultanti dal processo di declassamento. La discussione si è in ogni caso focalizzata prevalentemente sul combustibile esaurito e sulle scorie radioattive provenienti dal ciclo dei combustibili nucleari, mentre minore attenzione è stata posta a questioni, di grande interesse per i piccoli paesi che non utilizzano l’energia nucleare, quali la gestione delle fonti sigillate non più in servizio[2].

 

 

La Convenzione in esame, il cui obiettivo principale è quello di raggiungere e mantenere un alto livello di sicurezza, a livello mondiale, nella gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, è simile alla Convenzione di Vienna del 1994 sulla sicurezza nucleare [3]: in entrambi i casi, come afferma la relazione introduttiva del Governo, le Convenzioni non prevedono sanzioni per gli Stati contraenti inadempienti, ma solo forme di convincimento, cosiddette “peer pressure”.

La Convenzione si inserisce in un quadro normativo interno piuttosto complesso, costituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, Impiego pacifico dell’energia nucleare, dal DLgs 17 marzo 1995, n. 230, che recepisce le direttive Euratom  90/641, 92/£ e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti (successivamente modificato dal D.Lgs. n. 241 del 26 maggio 2000 e dal D.Lgs. n. 257 del 9 maggio 2001), dal D.L. 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 [4] e, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 98 a 106 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

 

La Convenzione consta di un Preambolo e di 44 articoli raggruppati in sette capitoli.

 

Oltre a spiegare le ragioni che hanno determinato l’adozione della Convenzione, il Preambolo contiene una serie di rinvii a numerosi altri strumenti, sia a carattere vincolante che non vincolante, concernenti la sicurezza nucleare, adottati sotto gli auspici dell’AIEA e un rinvio al Programma Azione 21 adottato dalla Conferenza dell’ONU di Rio de Janeiro sull’ambiente (1992) e alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (1989). Il paragrafo xi) del Preambolo enuncia il principio secondo il quale i rifiuti radioattivi dovrebbero essere immagazzinati definitivamente nel territorio dello Stato in cui sono stati prodotti, contestualmente riconoscendo che, in alcune circostanze (in particolare quando i rifiuti derivino da progetti comuni), possono essere stipulati accordi che prevedano lo smaltimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito in impianti risiedenti sul territorio di una delle Parti contraenti.

Nell’articolo primo vengono delineati tre grandi obiettivi: la sicurezza nucleare generale, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza tecnica, attraverso la prevenzione degli incidenti.

L’articolo 2 fornisce le definizioni dei termini necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione della Convenzione. In particolare, per “combustibile esaurito” si intende il combustibile nucleare che è stato irradiato nel nucleo di un reattore e che ne è stato definitivamente ritirato, mentre per “rifiuti radioattivi” si intendono le materie radioattive per le quali non è previsto nessun uso ulteriore e che sono controllate da un organismo di regolamentazione in conformità al quadro legislativo della Parte contraente.

L’articolo 3 circoscrive le attività alle quali la Convenzione si applica, quali la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito derivante dal funzionamento di reattori nucleari e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti da applicazioni civili o provenienti da programmi militari ma, in quest’ultimo caso, solo se i materiali sono trasferiti a programmi esclusivamente civili. L’articolo 3 sottrae all’applicazione della Convenzione lo smaltimento di combustibile esaurito contenuto negli impianti di nuovo trattamento e sottoposto a nuovo trattamento e lo smaltimento di rifiuti che contengono unicamente materie radioattive naturali e che non provengono dal ciclo del combustibile nucleare.

I Capitoli 2 (artt. 4-10), 3 (artt. 11-17) e 4 (artt. 18-26) contengono gli obblighi generali cui sono sottoposte le Parti contraenti riguardanti, rispettivamente, la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito, la sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e disposizioni generali di sicurezza comuni ad entrambi gli oggetti.

L’articolo 4 stabilisce che le Parti perseguano la protezione degli individui, della società e dell’ambiente, contro i rischi radiologici derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito, allo scopo individuando una serie di misure che contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo.

L’articolo 5 stabilisce che gli impianti esistenti al momento dell’entrata in vigore della Convenzione siano controllati per verificarne e rafforzarne la sicurezza.

La relazione introduttiva del Governo afferma che tale prescrizione è già presente nella normativa nazionale in quanto contenuta nel D.Lgs n. 230/1995 e successive modificazioni, nel D.L. n. 314/2003, nonché nella L. n. 239/2004, sopra citati.

 

L’articolo 6 è dedicato alla scelta del sito sui cui dovrà sorgere l’impianto, prescrivendo che, a tal fine, le Parti adottino le misure più appropriate volte a valutare i fattori suscettibili sulla sicurezza dell’impianto e a valutare l’impatto di tale impianto su individui ed ambiente. Le Parti sono inoltre obbligate a consultare le Parti limitrofe nel caso il nuovo impianto possa costituire fattore di rischio per queste ultime.

Riguardo quest’ultima disposizione, la relazione del Governo al ddl di ratifica precisa che l’Italia è già obbligata ad informare, in tali casi, i Paesi confinanti, in forza dell’articolo 37 del Trattato Euratom.

 

Gli articoli da 7 a 9, relativi agli impianti di smaltimento del combustibile esaurito, dettano norme circa l’impegno delle Parti a verificare la sicurezza di impianti già esistenti; a valutare la scelta del sito, la messa in opera e l’applicazione di impianti in progetto; a prendere le misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche durante la progettazione di nuovi impianti; a valutare la sicurezza degli impianti prima della loro costruzione; a prendere misure appropriate circa il loro uso.

Quanto alla valutazione preventiva della sicurezza degli impianti, la relazione del Governo afferma che essa è prevista da diverse disposizioni di legge, fra le quali quelle dettate dagli articoli 36, 38 e 41 del citato D.Lgs. 230/1995. La relazione introduttiva precisa inoltre che, nel caso della creazione di un deposito di stoccaggio a lungo termine, si applica la procedura descritta dall’art. 52 del medesimo D.Lgs.230 che prevede un’autorizzazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di intesa con i Ministri dell’interno, del lavoro e della sanità, sentito il parere dell’ANPA.

Anche gli obblighi relativi all’utilizzo degli impianti sono già oggetto di norme contenute nel citato D.Lgs. n. 230/1995, e in particolare negli articoli 42, 43, 44 e 50.

 

Gli articoli da 11 a 16  dettano disposizioni, relativamente alla sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, analoghe a quelle contenute negli articoli da 4 a 9.

La relazione introduttiva del Governo precisa che le norme relative a tale materia trovano riscontro nei medesimi provvedimenti legislativi menzionati a proposito della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito (v. supra).

Inoltre, disposizioni relative allo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti radioattivi sono contenute sia nel D.L n. 368 del 2003 “Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi” che nella legge n. 239 del 2004 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, già citati.

 

 

L’articolo 17 è relativo alle misure istituzionali da adottarsi dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi, applicabili anche allo stoccaggio definitivo del combustibile esaurito, secondo quanto disposto dall’articolo 10 della Convenzione. Le Parti si impegnano a conservare le pratiche relative alla localizzazione, alla progettazione e al contenuto dell’impianto di stoccaggio definitivo, a predisporre i controlli necessari, a mettere in atto misure d’intervento nel caso di individuazione di emissioni non programmate di materie radioattive nell’ambiente.

Come accennato, il Capitolo 4 contiene disposizioni generali di sicurezza. L’articolo 19 stabilisce il contenuto minimo del quadro normativo e regolamentare nazionale che le Parti si impegnano a stabilire e a mantenere in vigore per disciplinare la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La relazione del Governofa presente che nell’ordinamento italiano tale quadro normativo è già consolidato, risultando dall’insieme dei provvedimenti più volte citati. Al fine di attuare tale quadro normativo, l’articolo 20 prevede che ciascuna Parte istituisca un organismo di regolamentazione che disponga di poteri, competenza e risorse adeguati ai compiti affidatigli. Secondo il Governo, nel nostro ordinamento tale Autorità è da individuarsi nell’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici), prevista e disciplinata dal D.Lgs. 300/1999 e dal DPR 207/2002.

L’articolo 21 pone la responsabilità primaria della sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in capo al titolare della relativa autorizzazione e prevede che ciascuna Parte contraente prenda i necessari provvedimenti al fine di un’effettiva assunzione di responsabilità da parte del titolare di tale autorizzazione e divenga essa stessa responsabile in caso di mancanza di titolare. Nell’ordinamento italiano il Governo rileva la vigenza del principio di responsabilità dell’esercente.

Per le attività connesse alla sicurezza e per garantire la sicurezza degli impianti di smaltimento, le Parti prendono misure affinché siano disponibili personale qualificato e risorse finanziarie sufficienti (articolo 22).

L’articolo 24 impegna le Parti a prendere le misure necessarie affinché, durante la vita di un impianto di smaltimento, i lavoratori e il pubblico siano esposti al minor livello possibile di irradiazioni e affinché siano impedite le emissioni incontrollate  di materie radioattive nell’ambiente.

L’articolo 25 demanda a ciascuna Parte l’accertamento dell’esistenza di piani d’emergenza – che necessitano di regolari collaudi - relativi al sito e anche al di là del sito. La normativa italiana vigente – D.Lgs.230/1995, capo X - risulta secondo il Governo adeguata, giacché prevede piani di emergenza a livello  locale e nazionale.

Le Parti vigilano anche sulle condizioni di sicurezza del declassamento, inteso come l’insieme delle operazioni di decontaminazione e di smantellamento che conducono alla cessazione del controllo regolamentare su un impianto nucleare diverso da un impianto di stoccaggio definitivo (articolo 26).

Il Capitolo 5 (artt. 27 e 28) contiene disposizioni varie riguardanti, in particolare, i movimenti transfrontalieri e l’adozione di misure di sicurezza in ordine alla custodia, al ricondizionamento e allo stoccaggio definitivo di fonti sigillate non più in servizio, intendendosi per fonte sigillata le materie radioattive racchiuse in modo permanente in una capsula o fissate in forma solida, ad esclusione degli elementi combustibili per i reattori.

Al Capitolo 6 (artt. 29-37) è descritto il meccanismo di presentazione e di esame dei rapporti cui sono vincolate le Parti contraenti. In particolare, si prevede la convocazione di riunioni di esame per analizzare i rapporti nazionali che danno conto delle misure adottate per adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione, nonché della politica e della prassi in materia di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (articoli 30 e 32).

Il Capitolo 7 contiene le clausole finali.

La composizione di controversie in merito all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione è trattata nell’articolo 38 ed è demandata, in prima istanza, ad una riunione delle Parti contraenti. Nel caso non si riesca a trovare una soluzione, è previsto il ricorso ai meccanismi di mediazione, di conciliazione e di arbitrato previsti dal diritto internazionale, comprese le regole e le prassi in vigore nell’AIEA.

La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario - il Direttore dell’AIEA – del venticinquestimo strumento di ratifica, a condizione che tale strumento sia stato depositato da almeno quindici Stati che possiedono ognuno una centrale elettronucleare in servizio (articolo 40). Come accennato, la Convenzione è entrata in vigore il 18 giugno 2001.

E’ riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di denunciare la Convenzione dandone notifica scritta al Depositario: la decadenza consegue dopo un anno da tale notifica (articolo 42).

 


 

Contenuto del disegno e della proposta di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 5546

 

Il disegno di legge si compone di 4 articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione della Convenzione, che sono valutati in 28.911 euro annui a partire dal 2005. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli esteri.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti dagli articoli 29, 30 e 31 della Convenzione, riconducibili all’invio di funzionari alle riunioni delle Parti contraenti che si terranno a Vienna presso la sede dell’AIEA.

 

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il ddl di autorizzazione alla ratifica, oltre che della relazione tecnica, è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

L’ATN afferma che l’Italia ha ratificato tutte le Convenzioni menzionate nel Preambolo della Convenzione[5] congiunta e che pertanto il provvedimento in esame si affianca alle rispettive leggi di autorizzazione alla ratifica.

L’AIR ricorda che con la ratifica della Convenzione, l’Italia potrà prendere parte alla realizzazione degli obiettivi in essa delineati, fra i quali, il raggiungimento di un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, l’attuazione di misure di difesa - durante tutte le fasi di gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi - contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche.

 

 

 

La proposta di legge A.C. 4673

 

La proposta di legge A.C. 4673 ha iniziato il suo iter presso la Commissione esteri l’11 marzo 2004. L’esame è stato interrotto il 16 novembre 2004, in attesa della presentazione del disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione, avvenuta il 19 gennaio scorso.

La proposta di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

 

 

Disciplina nazionale in materia di stoccaggio dei rifiuti radioattivi

Secondo quanto indicato dal Governo nell’analisi tecnico-normativa “Il vigente quadro normativo nazionale corrisponde in modo sostanziale agli obblighi posti dalla Convenzione e non richiede pertanto alcuna modifica, né è contraddetto per alcun aspetto dalla ratifica della Convenzione”.

Tale quadro normativo è costituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230[6].

I suddetti atti normativi non sono dedicati unicamente alla gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, ma disciplinano l’intera materia della protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, sia per gli aspetti sostanziali, sia per quelli autorizzativi e amministrativi. In tale materia è compresa anche la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato. Pertanto, la disciplina nazionale ricopre un ambito più ampio di quello della Convenzione, e – per quanto riguarda i temi oggetto della Convenzione –rappresenta, ad eccezione di quanto riportato di seguito in merito all’articolo 20 della Convenzione, uno svolgimento dei principi generali ivi enunciati e una loro articolazione in norme di dettaglio.

In particolare, la disciplina inerente il rilascio delle autorizzazioni per la gestione degli impianti nucleari è recata dal capo VI (artt. 27 e segg.) del decreto legislativo n. 230 del 1995[7]. L’art. 33, prevede, inoltre, una disposizione specifica relativa alla gestione dei rifiuti radioattivi che richiede il “nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA” per “la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie”.

Vengono, altresì, previste misure (ispezioni, revoche, sanzioni amministrative e penali) destinate a far rispettare i requisiti delle autorizzazioni (artt. 10, 58 e 136 e segg. Del decreto legislativo n. 230 del 1995, artt. 15 e segg. e artt. 28 e segg. della legge n. 1860 del 1962).

Il decreto legislativo n. 230 del 1995 disciplina, altresì, le misure finalizzate alla protezione della popolazione, dei lavoratori  e dell’ambiente, come richiesto nelle prescrizioni generali di sicurezza della Convenzione in esame (artt. 4 e 11) sia per gli impianti di smaltimento del combustibile esaurito, sia di quelli volti alla gestione dei rifiuti radioattivi.

La normativa nazionale disciplina altresì le misure da intraprendere per i casi di emergenza (artt. 115 e segg. del decreto n. 230 del 1995), per il declassamento degli impianti nucleari (art. 55 del decreto n. 230), per la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri (art. 32 del decreto n. 230).

Le disposizioni vigenti sono state  recentemente integrate dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,[8] come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, che ha recato una specifica disciplina per la creazione di un deposito nazionale unico per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi, che soddisfa i requisiti enunciati negli articoli 11 e segg. della Convenzione.

La realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che viene affidata alla SOGIN S.p.a., dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Nel deposito nazionale dovranno essere allocati e gestiti in via definitiva solamente i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Per gli altri rifiuti radioattivi di I e II categoria, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvederà alla loro messa in sicurezza e al loro stoccaggio, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa.

La SOGIN Spa provvederà, altresì, alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria.

In attuazione dell'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 368 del 2003 che stabilisce che “la sola esportazione temporanea dei materiali di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento” e delle disposizioni integrative contenute nella legge n. 239 del 2004, è stato emanato il cosiddetto decreto Marzano del 2 dicembre 2004[9], con il quale la Sogin S.p.a. provvede, tra l’altro, a “valutare per quanto riguarda il combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali la possibilità di una sua esportazione temporanea ai fini del trattamento e riprocessamento”.

 

Relativamente alla compatibilità della ratifica in esame con l’ordinamento comunitario si ricorda che, come si legge anche nella relazione governativa, “la normativa italiana in materia di radioprotezione, costituita dai decreti legislativi sopra menzionati, rappresenta … la trasposizione nel nostro ordinamento delle direttive emanate dal Consiglio dell’Unione europea”, avvenuta, in particolare, con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Sembrerebbe, infine, confermato quanto riportato nella relazione governativa in merito alla compatibilità della ratifica in esame con le competenze regionali, soprattutto alla luce del fatto che “gli obblighi assunti dall’Italia, aderendo alla Convenzione congiunta, concernono appunto princıpi di carattere generale, riservati alla competenza statale, anche nelle materie concorrenti, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione…”.

 

Si osserva peraltro che l’art. 20 della Convenzione dispone che ogni Stato membro istituisca o individui un organismo regolatorio per l'applicazione del quadro normativo relativo alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e richiede che tale organismo sia dotato di autorevolezza e competenza e di risorse umane e finanziarie adeguate. Inoltre, lo stesso articolo prevede che le funzioni regolatorie siano indipendenti da quelle di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

Nella Relazione del Governo – in merito a tale punto - viene segnalato che l’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici, istituita dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999) assolverebbe a tali funzioni.

Si osserva, tuttavia, che le norme vigenti non assegnano all’APAT funzioni regolatorie, ma di mero supporto tecnico scientifico nonché di controllo (vedi, in particolare, l’articolo 2 del DPR n. 207 del 2002, Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

 

 


 

Progetti di legge

 


N. 5546

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CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(FINI)

dal ministro delle attività produttive

(MARZANO)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e con il ministro della salute

(SIRCHIA)

 

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

 

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Presentato il 19 gennaio 2005



Onorevoli Deputati! - Il 29 settembre 1997 si è concluso, con l'apertura alla sottoscrizione da parte degli Stati, l'iter negoziale per la definizione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La Convenzione è stata da allora sottoscritta da oltre quaranta Stati. Da parte italiana, la firma è avvenuta il 26 gennaio 1998.

      In forza di quanto stabilito dall'articolo 40 della Convenzione stessa, l'entrata in vigore è avvenuta il giorno 18 giugno 2001, a seguito del deposito, presso il Depositario della Convenzione, individuato nel Direttore generale dell' Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), dello strumento di ratifica da parte del 25o Stato contraente, con almeno 15 Stati dotati di centrali elettronucleari in esercizio.

      Scopo della Convenzione, così come individuato nell'articolo 1 della stessa, è di favorire, in ambito mondiale, il raggiungimento ed il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, attraverso il rafforzamento di misure nazionali e di cooperazione internazionale, incluse quelle di natura tecnica; di assicurare che durante tutte le fasi della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi siano messe in atto efficaci misure di difesa contro i potenziali pericoli, in modo tale che gli individui, la società e l'ambiente siano protetti, ora e nel futuro, dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti; di prevenire incidenti con conseguenze radiologiche e di mitigare quelli che dovessero verificarsi durante qualsiasi fase della gestione del combustibile e dei rifiuti.

      La Convenzione, per scopo, natura e articolazione, risulta del tutto simile alla Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994, ratificata dall'Italia con legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la sicurezza nucleare. Anche in questo caso, infatti, la Convenzione ha carattere «incentivante», non prevedendo, per gli Stati contraenti che non dovessero adempiere a impegni fissati da essa, forme sanzionatorie, ma unicamente forme di convincimento (peer pressure), esercitate da parte degli altri Stati contraenti. Analoghi sono anche la struttura della Convenzione, che prevede, in particolare, requisiti di sicurezza, tecnici e amministrativi, che ogni Stato contraente si impegna a rispettare, e gli strumenti di verifica, costituiti essenzialmente dalla predisposizione di un rapporto nazionale che viene presentato e discusso nel corso di periodiche riunioni delle Parti contraenti.

      La ratifica della Convenzione consentirà all'Italia di partecipare alle attività previste dalla Convenzione stessa, permettendo che le modalità attraverso le quali viene garantita la sicurezza del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi nel nostro Paese vengano discusse in un consesso internazionale. D'altra parte l'Italia potrà verificare a sua volta che adeguate condizioni di sicurezza siano in essere in tutti gli altri Paesi e richiedere, insieme agli altri Stati contraenti, i necessari miglioramenti a fronte di situazioni carenti messe in luce dai rapporti nazionali e dalla discussione su di essi.

      La Convenzione è composta da 44 articoli suddivisi in 7 capitoli. Gli articoli vengono di seguito singolarmente descritti e confrontati con la pertinente legislazione e regolamentazione esistente in Italia, costituita dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860; dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dai rispettivi decreti attuativi, nonché dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.

      Va in particolare osservato che i suddetti atti normativi non sono dedicati unicamente alla gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, ma disciplinano l'intera materia della protezione dalle radiazioni ionizzanti, che ovviamente include tale gestione. Si sottolinea inoltre che i decreti legislativi citati costituiscono l'attuazione di direttive comunitarie emanate dal Consiglio dell'Unione europea sulla stessa materia e che non esistono, nella legislazione comunitaria, ulteriori direttive non recepite nell'ordinamento italiano, né atti normativi più direttamente concernenti la specifica materia trattata dalla Convenzione in questione.

      Il capitolo primo della Convenzione è composto da tre articoli di tipo preliminare, dedicati rispettivamente agli obiettivi (articolo primo), alle definizioni (articolo 2) e al campo di applicazione (articolo 3).

 

      Per quanto attiene agli obiettivi, questi sono stati già sopra descritti.

      Le definizioni di cui all'articolo 2 trovano sostanziale accordo con quelle corrispondenti contenute negli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti».

      L'articolo 3 definisce il campo di applicazione della Convenzione. Da esso sono esclusi il combustibile nucleare ed i rifiuti radioattivi prodotti da attività militari, così come è escluso il combustibile detenuto presso impianti di riprocessamento e destinato ad essere riprocessato. Sono del pari esclusi i rifiuti contenenti unicamente sorgenti naturali di radiazioni.

      Il capitolo 2 è dedicato alla gestione del combustibile nucleare irraggiato ed è composto da 7 articoli (da 4 a 10).

      L'articolo 4 definisce i requisiti generali di sicurezza che ogni Stato contraente si impegna a rispettare. Si tratta di requisiti che, pur non essendo sanciti in Italia, come del resto in altri Paesi contraenti della Convenzione, in atti di rango legislativo o regolamentare, trovano riscontro nella prassi adottata dalle amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni richieste per quanti gestiscono combustibile nucleare, anche in applicazione di standard tecnici di carattere internazionale. Nell'articolo viene anche sancito il principio secondo il quale gli Stati contraenti devono prendere provvedimenti tali da evitare ogni onere indebito per le generazioni future. Tale principio comporta, oltre all'adozione di requisiti tecnici che evitino impatti radiologici futuri superiori a quelli consentiti oggi, la pianificazione e la realizzazione, da parte della generazione che utilizza oggi il combustibile nucleare, delle opere necessarie per la sua compiuta gestione. Non si tratta, evidentemente, in questo caso di un requisito di natura tecnica, ma dell'assunzione di decisioni di livello politico, la cui necessità è già ampiamente nota e che viene ulteriormente evidenziata dalla ratifica della Convenzione.

      L'articolo 5 richiede che ogni Stato contraente effettui un riesame delle condizioni di sicurezza degli impianti connessi alla gestione del combustibile già esistenti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, al fine di assicurare l'attuazione di tutti i provvedimenti «ragionevolmente praticabili» eventualmente necessari per adeguare il livello di sicurezza con il quale detti impianti operano.

      Questa norma trova già applicazione nella legislazione nazionale, e precisamente ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, nel decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e nella legge 23 agosto 2004, n. 239. Di conseguenza l'entrata in vigore della Convenzione per quanto riguarda tale articolo non comporterà per l'Italia alcun onere aggiuntivo, in quanto la legislazione nazionale ha gia individuato le modalità per fare fronte agli oneri finanziari, nonché l'ammontare degli stanziamenti per il raggiungimento delle finalità prefisse. Sono stati già da tempo individuati gli impianti che richiedono interventi migliorativi e, nei casi in cui tali interventi risultino più urgenti, sono state già emanate specifiche prescrizioni da parte delle amministrazioni competenti.

      In linea generale, tutto il combustibile irraggiato oggi detenuto presso diversi impianti, stoccato in piscine, dovrà essere trasferito in appositi contenitori «a secco», idonei sia allo stoccaggio per tempi lunghi, sia al trasporto. In attesa della realizzazione di un deposito nazionale, i contenitori potranno essere ospitati presso singoli impianti esistenti.

      La ratifica della Convenzione potrà favorire una più rapida attuazione dei progetti in essere, con l'assunzione delle decisioni operative relative ad essi e con il conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza in cui il combustibile si trova allo stato attuale.

      L'articolo 6 riguarda le procedure di localizzazione di nuovi impianti connessi alla gestione del combustibile irraggiato e gli elementi generali che devono essere considerati nell'ambito di tali procedure. Oltre agli aspetti più strettamente connessi alla sicurezza dell'impianto ed al suo impatto esterno, viene sottolineata l'informazione per il pubblico e per gli Stati vicini, ove questi possano essere interessati dall'impatto stesso.

      I requisiti posti da questo articolo trovano corrispondenza nelle disposizioni di legge italiane, contenute negli atti sopra menzionati, che disciplinano l'autorizzazione di impianti nucleari, ivi compresi gli aspetti della localizzazione. Va inoltre osservato che gli impianti per la gestione del combustibile irraggiato sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale e quindi alle forme di consultazione in essa previste.

      Per quanto attiene all'informazione dei Paesi confinanti, l'Italia è già soggetta ad obblighi analoghi, ai sensi dell'articolo 37 del Trattato Euratom.

      L'articolo 7 stabilisce requisiti, di carattere generale, per la progettazione e la costruzione di impianti connessi alla gestione del combustibile. Tali requisiti generali sono certamente soddisfatti dagli standard tecnici che per tali attività vengono adottati in Italia e verificati nell'ambito dei processi autorizzativi. In particolare, per quanto attiene ai requisiti di radioprotezione della popolazione e dell'ambiente, va osservato che i corrispondenti standard indicati dalla regolamentazione nazionale risultano particolarmente rigorosi, anche in confronto con quelli adottati dagli altri Paesi tecnologicamente più avanzati.

      L'articolo 8 richiede che, prima della costruzione di un impianto, venga condotta una sistematica analisi delle condizioni di sicurezza con le quali esso potrà operare e che un'analoga valutazione venga compiuta, quando necessario, prima dell'avviamento dell'impianto stesso.

      L'effettuazione di analisi preventive di sicurezza rientra nelle prassi autorizzative consolidate in tutti i Paesi dell'Unione europea. Per quanto riguarda l'Italia, le analisi di sicurezza preventive sono previste da diverse disposizioni di legge, ad esempio, negli articoli 36, 38 e 41 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni. Tali disposizioni si applicano a diversi casi di realizzazioni concretamente prevedibili a breve. Per il caso della realizzazione di un deposito nazionale di stoccaggio a lungo termine si applica invece la procedura prevista dall'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995. Si tratta di una procedura descritta dalla legge in modo sintetico, senza l'indicazione esplicita di requisiti specifici, quale la necessità di analisi di sicurezza, che rimane tuttavia elemento fondamentale ed imprescindibile della prassi autorizzativa. Pertanto, i contenuti sostanziali della procedura autorizzativa sono comunque tali da corrispondere pienamente a quanto richiesto dalla Convenzione.

      L'articolo 9 stabilisce obblighi relativi alla fase di esercizio degli impianti connessi alla gestione del combustibile irraggiato. In particolare è prevista una fase di collaudi, la definizione di condizioni e limiti per l'esercizio, l'effettuazione di manutenzioni, controlli e prove di sorveglianza da condurre secondo procedure prefissate, la tempestiva notifica di eventuali incidenti ad un'autorità preposta.

      Come per l'articolo 8, anche in questo caso gli obblighi trovano esplicito riscontro in norme di legge vigenti in Italia, in particolare, negli articoli 42, 43, 44 e 50 del decreto legislativo n. 230 del 1995. L'articolo 10 fa riferimento alla possibilità che il combustibile nucleare irraggiato venga smaltito definitivamente in appositi siti. Per tali casi, l'articolo 10 rinvia alle analoghe disposizioni relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, contenute nel capitolo 3 della Convenzione. Nell'ordinamento italiano le norme di riferimento sono il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», che prevede, all'articolo 1, la localizzazione e la realizzazione di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi nel quale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato, e la successiva legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» che all'articolo 1, commi 98-106, prevede integrazioni e modificazioni delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 368 del 2003.

      Nel capitolo 3, composto di 7 articoli (da 11 a 17), sono trattati gli aspetti di sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi. Lo sviluppo dell'articolato è sostanzialmente analogo a quello del capitolo 2 relativo al combustibile irraggiato.

      L'articolo 11, come già l'articolo 4 fa per il combustibile, definisce i requisiti generali di sicurezza che ogni Stato contraente si impegna a rispettare. Anche in questo caso, si tratta di requisiti che, pur non essendo sanciti in Italia in atti di rango legislativo o regolamentare, così come del resto in molti altri Paesi contraenti della Convenzione, trovano riscontro nella prassi adottata dalle amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni richieste per quanti gestiscono rifiuti radioattivi, anche in applicazione di standard tecnici adottati in ambito internazionale.

      L'articolo 12, analogo all'articolo 5, richiede che ogni Stato contraente effettui un riesame delle condizioni di sicurezza degli impianti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi già esistenti al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, al fine di assicurare l'attuazione di tutti i provvedimenti «ragionevolmente praticabili» eventualmente necessari per adeguare il livello di sicurezza con il quale detti impianti operano.

      L'articolo prevede, inoltre, che situazioni preesistenti vengano esaminate valutando la possibilità di intervenire su di esse alla luce dei benefìci che possono derivare da tali interventi e dei costi complessivi che gli interventi stessi comportano, principio questo presente nella legislazione italiana (articolo 115-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni).

      Come precedentemente illustrato in relazione all'articolo 5, questa norma trova già applicazione nella legislazione nazionale e precisamente nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, nel decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, ed infine nella legge 23 agosto 2004, n. 239. Di conseguenza, l'entrata in vigore della Convenzione per quanto riguarda anche l'articolo 12 non comporterà per l'Italia alcun onere aggiuntivo, in quanto la legislazione nazionale ha già individuato le modalità per fare fronte agli oneri finanziari, nonché l'ammontare degli stanziamenti per il raggiungimento delle finalità prefisse.

      Sono già state individuate le situazioni che richiedono interventi e, nei casi in cui tali interventi risultino più urgenti, sono state già emanate specifiche prescrizioni da parte delle amministrazioni competenti.

      In linea generale, tutti i rifiuti radioattivi detenuti presso gli impianti ove sono stati prodotti e nella maggior parte dei casi ancora oggi allo stato originale, dovranno essere innanzi tutto condizionati ad opera degli esercenti degli impianti e quindi trasferiti in apposito sito di stoccaggio, selezionato in modo tale da garantire condizioni di assoluta sicurezza. I rifiuti ad alta attività prodotti dal riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato avvenuto in impianti esteri e destinati a rientrare in Italia dovranno essere stoccati nel medesimo deposito nazionale previsto per il combustibile irraggiato non riprocessato.

      Come per il caso del combustibile irraggiato, la ratifica della Convenzione potrà favorire una più rapida attuazione dei progetti già esistenti e l'assunzione di decisioni relative alla localizzazione e alla realizzazione del sito nazionale, o dei siti, per il deposito dei rifiuti radioattivi.

      L'articolo 13 riguarda le procedure di localizzazione di nuovi impianti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi e gli elementi generali che devono essere considerati nell'ambito di tali procedure. Rispetto all'analogo articolo 6 relativo alla gestione del combustibile, per quanto attiene agli impianti di smaltimento dei rifiuti viene sottolineata, nei requisiti tecnici, la necessità di estendere la loro applicazione alla fase successiva alla chiusura degli impianti stessi. Anche in questo caso è richiesto che gli Stati contraenti provvedano all'informazione per il pubblico e per gli Stati vicini, ove questi possano essere interessati dall' impatto degli impianti.

      Per quanto riguarda la rispondenza della normativa di legge vigente in Italia e le relative prassi applicative, valgono integralmente le osservazioni fatte in merito all'articolo 6 della Convenzione. Inoltre, la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha disposto integrazioni delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, relative alla gestione e alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale.

      L'articolo 14, relativo alla progettazione e alla costruzione degli impianti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi, è del tutto analogo al corrispondente articolo 7, con la sola eccezione costituita dal requisito di prevedere, nella fase di progettazione, i provvedimenti tecnici relativi alla fase di chiusura degli impianti di smaltimento.

      Valgono anche in questo caso le considerazioni relative alla rispondenza della normativa nazionale fatte sul predetto articolo 7.

      Anche l'articolo 15, relativo alle analisi di sicurezza delle installazioni connesse con la gestione dei rifiuti radioattivi, è del tutto analogo all'articolo 8. Come per gli altri casi, rispetto al corrispondente articolo in materia di gestione del combustibile irraggiato, vi è, nell'articolo 15, un requisito addizionale, concernente la fase di post-chiusura degli impianti di smaltimento dei rifiuti: in questo caso, in riferimento a tale fase è richiesta un'analisi di sicurezza e una valutazione ambientale, da effettuare prima che la costruzione dell'impianto abbia inizio.

      Si ribadisce che l'effettuazione di analisi preventive di sicurezza rientra nelle prassi autorizzative consolidate in atto in Italia, come in tutti i Paesi dell'Unione europea e che, per quanto attiene all'Italia, in alcuni casi, peraltro di ampio interesse, esse sono espressamente previste da diverse disposizioni di legge. Per il caso della realizzazione di depositi di rifiuti radioattivi, che sono comunque soggetti anche alla procedura di valutazione di impatto ambientale, uno specifico nulla osta è previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Tale articolo, nell'individuare le amministrazioni competenti per il rilascio dell'atto autorizzativo, rinvia ad un decreto attuativo la definizione puntuale della procedura, prevedendo altresì la possibilità che tale nulla osta sia articolato per fasi distinte e che ad esso siano associate particolari prescrizioni in relazione a ciascuna fase. Si tratta quindi di un decreto attuativo nel quale potrebbero essere esplicitati tutti i requisiti posti dalla Convenzione, anche se essi farebbero comunque parte dei contenuti tecnici di riferimento per l'espletamento degli iter autorizzativi.

      L'articolo 16 fissa gli obblighi relativi alla fase di esercizio degli impianti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi e riproduce sostanzialmente l'articolo 9, relativo all'esercizio degli impianti del combustibile, ad eccezione, anche in questo caso, di alcuni requisiti addizionali concernenti la fase di post-chiusura degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

      Come per l'articolo 15, gli obblighi per gli Stati contraenti previsti in questo articolo trovano riscontro in norme di legge vigenti in Italia, in particolare l'articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

      L'articolo 17 è specifico per la gestione dei rifiuti radioattivi, non ha cioè un corrispondente articolo nell'ambito del capitolo 2, essendo dedicato alla definizione di requisiti relativi alla fase di chiusura di un impianto di smaltimento di rifiuti, la fase cioè in cui è terminato l'immagazzinamento dei rifiuti stessi, essendo avvenuto il riempimento degli spazi disponibili, ed ha inizio la conservazione controllata dell'impianto, destinata a proseguire nel tempo. I requisiti fissati dalla Convenzione riguardano il mantenimento della documentazione recante le necessarie informazioni sull'impianto, ivi compresi gli aspetti di localizzazione e l'inventario dei rifiuti immagazzinati, il mantenimento del controllo, con restrizioni di accesso, le misure che dovrebbero essere prese in caso di imprevisti rilasci di radioattività.

      Tali requisiti potrebbero essere oggetto di particolari prescrizioni da includere tra quelle che l'articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995 prevede nell'ambito del decreto attuativo da emanare.

      Il capitolo 4 è composto da 9 articoli (da 18 a 26), ove sono trattati aspetti generali della sicurezza e della radioprotezione, comuni, nella sostanza, a tutte le attività connesse all'impiego dell'energia nucleare. Di fatto, la maggior parte degli stessi aspetti sono contemplati nella corrispondente parte della citata Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.

      L'articolo 18 è unicamente volto ad enunciare il principio che gli obblighi contenuti nella Convenzione devono essere attuati da ciascuno Stato contraente attraverso provvedimenti di natura legislativa, regolatoria e amministrativa.

      L'articolo 19 stabilisce che ogni Stato contraente deve istituire e mantenere un quadro legislativo e regolatorio che consenta di governare la sicurezza della gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. In particolare, tale quadro deve assicurare la definizione di requisiti e regole per la sicurezza dalle radiazioni ionizzanti; un sistema autorizzativo per le attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; il divieto che tali attività siano svolte senza autorizzazione; un sistema istituzionale di controllo e di vigilanza; un sistema per garantire l'applicazione delle leggi e delle prescrizioni; la definizione delle responsabilità connesse con le diverse fasi della gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

      Per quanto attiene alla situazione italiana un simile quadro esiste ed è consolidato da tempo, essendo stato definito dagli atti legislativi già sopra più volte richiamati:

          la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, tuttora vigente, che reca le norme generali che disciplinano l'impiego pacifico dell'energia nucleare;

          il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, recante norme in materia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, in attuazione delle direttive comunitarie al tempo definite. Tale decreto è ora abrogato e sostituito da provvedimenti successivi;

          il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, che ha aggiornato la legislazione di sicurezza e radioprotezione recependo le norme di diverse direttive comunitarie emanate tra il 1980 e il 1992;

          il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, che hanno introdotto modifiche al predetto decreto legislativo n. 230 del 1995, in attuazione della più recente direttiva comunitaria in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, la direttiva 96/29/Euratom;

          il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi»;

          la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».

      L'articolo 20 prevede che ogni Stato membro istituisca o individui un organismo regolatorio per l'applicazione del quadro normativo di cui all'articolo 19 e richiede che tale organismo sia dotato di autorevolezza e competenza e di risorse umane e finanziarie adeguate e che le funzioni regolatorie siano indipendenti da quelle di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

      Per quanto riguarda la situazione italiana, tale organismo è individuato, dal complesso delle norme vigenti sopra indicate e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Il citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e il regolamento recante l'approvazione dello statuto (decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207) garantiscono all'APAT la richiesta indipendenza. L'APAT è oggi altresì dotata di competenze tecnico-scientifiche adeguate al suo ruolo in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione.

      L'articolo 21 sancisce il principio che la responsabilità primaria per la sicurezza del combustibile e dei rifiuti sia attribuita al titolare dell'autorizzazione relativa alle attività di gestione e stabilisce che, in mancanza di tale soggetto permane una responsabilità dello Stato membro che ha la giurisdizione.

      Le norme italiane vigenti prevedono il principio di responsabilità dell'esercente.

      L'articolo 22 richiede che per le attività rilevanti per la sicurezza siano disponibili personale qualificato e risorse finanziarie adeguate. Ciò è richiesto sia per l'organismo regolatorio che per gli esercenti degli impianti oggetto della Convenzione. Rimandando a quanto detto in merito all'articolo 20 per le risorse umane e finanziarie dell'organismo regolatorio, per gli esercenti i suddetti requisiti trovano consolidata copertura nella legislazione attuale, considerato che già la legge n. 1860 del 1962 stabilisce che i richiedenti autorizzazioni devono dimostrare di essere dotati di capacità tecnica ed economica adeguate.

      L'articolo 23 richiede che le attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi siano svolte in conformità ad appropriati programmi di garanzia della qualità.

      L'adozione di tali programmi per tutte le attività rilevanti per la sicurezza nucleare e la radioprotezione costituisce una consolidata prassi nel sistema autorizzativo italiano. Essa è tra l'altro sancita in diverse guide tecniche dell'APAT, previste dal decreto legislativo n. 230 del 1995.

      L'articolo 24 richiama i princìpi di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione validi per tutte le attività a rischio radiologico, ivi compresa la gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

      Tali princìpi, al di là di alcune differenze nell'enunciazione, sono quelli stabiliti nelle direttive comunitarie in materia e trovano pertanto preciso riscontro in norme contenute nella legislazione italiana in materia, sopra richiamata.

      L'articolo 25 prevede la predisposizione, da parte degli Stati contraenti, di piani di emergenza per mitigare le conseguenze di possibili eventi incidentali. Piani devono essere predisposti anche a fronte dell'impatto di eventi che avvengano al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio degli Stati contraenti medesimi.

      Tale requisito trova riscontro, in Italia, nelle norme contenute nel decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modificazioni, che prevede, nel capo X, piani di intervento locali e un piano di emergenza nazionale, in particolare per gli incidenti a carattere transfrontaliero.

      L'articolo 26 prevede che il rispetto dei princìpi e dei requisiti di cui agli articoli 22 (personale qualificato e risorse finanziarie adeguate), 24 (princìpi di radioprotezione) e 25 (piani di emergenza) siano rispettati anche in relazione alle attività di disattivazione degli impianti nucleari, per le quali deve altresì essere assicurato il mantenimento della documentazione recante le informazioni rilevanti.

      Quest'ultimo punto rientra nella prassi autorizzativa consolidata ed è previsto in standard internazionali in via di recepimento nella normativa tecnica nazionale. Per gli altri requisiti valgono le considerazioni fatte in merito ai rispettivi articoli richiamati. Si tratta, come detto, di requisiti che trovano ampia copertura nella legislazione nazionale.

      Il capitolo 5 è composto da 2 articoli (27 e 28), ove sono trattati due argomenti specifici non riconducibili a quelli dei capitoli precedenti.

      In particolare, l'articolo 27 tratta delle spedizioni transfrontaliere di combustibile irraggiato o di rifiuti radioattivi. È previsto l'obbligo per gli Stati da cui ha origine la spedizione di assicurare che la spedizione stessa sia autorizzata e avvenga solo previa notifica ed approvazione dello Stato di destinazione. Quest'ultimo può dare il consenso solo se dotato di risorse tecniche e amministrative adeguate. Del pari, l'autorizzazione può essere rilasciata dallo Stato di origine solo se questo può essere certo dell'idoneità dello Stato di destinazione a ricevere.

      La legislazione italiana contiene, nel decreto legislativo n. 230 del 1995, norme concernenti la spedizione di rifiuti radioattivi, in attuazione della direttiva 92/3/Euratom. Tali norme sono del tutto congruenti con quelle contenute nell'articolo 27 della Convenzione, salvo il fatto di non fare riferimento al combustibile irraggiato e di prevedere un'espressa approvazione della spedizione solo nel caso di destinatari negli Stati membri dell'Unione europea. Per gli altri Stati è prevista una comunicazione.

      L'articolo 28 pone l'obbligo agli Stati contraenti di assicurare, nel quadro della normativa nazionale, che la detenzione, la rifabbricazione o lo smaltimento delle sorgenti sigillate in disuso avvengano in condizioni di sicurezza. Ogni Stato contraente deve inoltre consentire il rientro nel suo territorio di sorgenti in disuso, se ha accettato che queste venissero rispedite a un fabbricante qualificato a riceverle e detenerle.

      Quest'ultimo obbligo, con riferimento alle sorgenti sigillate in disuso, non è espresso nella legislazione italiana, dove sono contenuti tuttavia princìpi analoghi per altri tipi di rifiuti. Quanto all'obbligo stabilito nella prima parte dell'articolo, esso è ampiamente soddisfatto dai requisiti di sicurezza posti dalle legge italiana, che non fa alcuna particolare eccezione per le sorgenti dismesse.

      Il capitolo 6, composto di 9 articoli (da 29 a 37), è dedicato ai meccanismi di funzionamento del regime di attuazione della Convenzione.

      I primi tre articoli, dal 29 al 31, riguardano articolazione, cadenza temporale e finalità delle riunioni degli Stati contraenti. Tali riunioni costituiscono lo strumento attraverso il quale viene verificato, da parte di tutti gli Stati contraenti, che ogni singolo Stato abbia adempiuto agli obblighi assunti con l'adesione alla Convenzione, cioè il rispetto dei requisiti tecnici ed organizzativi fissati nei capitoli precedenti. Ai fini di tale verifica, ogni Stato contraente deve predisporre e presentare un rapporto che descriva la situazione nazionale.

      L'articolo 29 si riferisce alle modalità di attuazione della prima riunione degli Stati contraenti, tenutasi a Vienna dal 10 al 14 dicembre 2001.

      L'articolo 30, nel prevedere le riunioni per l'esame dei rapporti nazionali di cui al successivo articolo 32, stabilisce che gli Stati contraenti, nel corso di ogni riunione di riesame, fissino la data della successiva riunione, entro un periodo di tre anni, e che possano modificare gli strumenti di funzionamento predisposti, adattandoli in base all'esperienza maturata.

      L'articolo 31 prevede la possibilità di riunioni straordinarie se richiesto da una maggioranza degli Stati contraenti.

      L'articolo 32 stabilisce che ciascuno Stato contraente descriva nel rapporto nazionale, da sottoporre, come detto, al processo di revisione di cui all'articolo 30, le misure adottate per adempiere agli obblighi fissati dalla Convenzione. In particolare, il rapporto deve includere:

          policy e pratiche sia per la gestione del combustibile irraggiato che per quella dei rifiuti radioattivi;

          criteri impiegati per definire e classificare i rifiuti radioattivi;

          elenco degli impianti di gestione del combustibile soggetti alla Convenzione, dislocazione, caratteristiche principali e inventario con descrizione del materiale;

          elenco degli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi soggetti alla Convenzione, dislocazione, caratteristiche principali;

          inventario, completo di descrizione, dei rifiuti radioattivi in stoccaggio presso impianti del ciclo del combustibile nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi, o già disposti in siti di smaltimento, oppure derivati da precedenti pratiche;

          elenco degli impianti nucleari in corso di disattivazione e stato di tali attività.

      L'articolo 33 stabilisce le modalità con le quali ciascuno Stato contraente può essere rappresentato alle varie riunioni e prevede inoltre la possibilità che organismi intergovernativi competenti sulla materia, ove vi sia il consenso degli Stati contraenti, vengano invitati a partecipare alle riunioni nelle vesti di osservatori.

      L'articolo 34 riguarda i resoconti delle riunioni e stabilisce al riguardo che gli Stati contraenti devono adottare per consenso e rendere disponibile al pubblico, un documento che riporti gli aspetti discussi e le conclusioni raggiunte durante le riunioni.

      L'articolo 35 stabilisce che, a meno che non sia diversamente previsto nelle procedure adottate, le lingue delle riunioni siano le sei lingue delle Nazioni Unite. Con riferimento all'articolo 32, è inoltre stabilito che i rapporti siano redatti nella lingua nazionale oppure in un'unica lingua da stabilire nelle procedure. È comunque richiesto che, laddove uno Stato contraente produca il rapporto nella lingua nazionale, lo stesso ne fornisca la traduzione nella lingua unica stabilita. Di tale traduzione se ne potrà fare carico, senza spese aggiuntive, l'APAT, in ragione del proprio ruolo istituzionale e in continuità con la prassi avviata a suo tempo dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente con la redazione dei rapporti richiesti per la Convenzione sulla sicurezza nucleare.

      L'articolo 36, relativo alla riservatezza delle informazioni, chiarisce che i provvedimenti della Convenzione non devono ledere il diritto degli Stati contraenti a proteggere proprie informazioni dall'essere divulgate. Pertanto le informazioni classificate come riservate da uno Stato contraente saranno trattate in modo da garantire il rispetto della confidenzialità.

      Ai fini dell'articolo, tra le «informazioni» sono da intendere quelle che investono la sicurezza, nell'accezione del termine «security» o la protezione fisica dei materiali nucleari.

      L'articolo 37 affida all'AIEA le funzioni di segretariato per le riunioni degli Stati contraenti. Le spese associate a tale funzione rientrano nel bilancio ordinario dell'Agenzia. Sono a carico dei singoli Stati ulteriori servizi eventualmente richiesti all'Agenzia stessa.

      Il capitolo 7, ultimo della Convenzione, è composto di 7 articoli (da 38 a 44) contenenti clausole finali. Anche in questo caso, le disposizioni sono del tutto simili a quelle corrispondenti contenute nella Convenzione sulla sicurezza nucleare sopracitata.

      L'articolo 38 è dedicato alla soluzione di eventuali disaccordi tra Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Nello spirito della Convenzione, la questione viene rimessa alla riunione delle Parti contraenti. In caso di persistenza del disaccordo, si può fare ricorso ai meccanismi di mediazione, conciliazione ed arbitrato previsti dalle norme di diritto internazionale.

      L'articolo 39 prevede le modalità di sottoscrizione della Convenzione, la ratifica da parte degli Stati firmatari, l'accesso successivo alla sua entrata in vigore. È prevista la possibilità di accesso da parte di organizzazioni regionali quali l'Unione europea.

      L'articolo 40 fissa le condizioni per l'entrata in vigore della Convenzione: novanta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte del 25o Stato, con l'ulteriore condizione che 15 dei 25 Stati abbiano una centrale nucleare in esercizio. In base a queste norme, la Convenzione è entrata in vigore, come già ricordato, il 18 giugno 2001.

      Per ogni Stato che, come l'Italia, acceda dopo l'entrata in vigore, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica.

      L'articolo 41 prevede la possibilità di apportare modifiche alla Convenzione. Le proposte, avanzate da una qualsiasi Parte contraente, sono sottoposte alla riunione delle Parti contraenti, ove sono adottate in caso di consenso generale. In caso contrario, è convocata una Conferenza diplomatica ove la proposta è adottata ove sia sostenuta da una maggioranza di due terzi.

      L'articolo 42 prevede la possibilità di denuncia della Convenzione da parte di ogni Stato contraente. La denuncia, in forma scritta, ha effetto dopo un anno.

      L'articolo 43 individua nel Direttore generale dell'AIEA, il Depositario della Convenzione e ne indica i compiti.

      Infine, l'articolo 44 indica i testi autentici della Convenzione, nelle lingue indicate all'articolo 35.

      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

          l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione;

          l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

          l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria per il provvedimento;

          l'articolo 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore della legge.


RELAZIONE TECNICA

 

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni).

 

      L'attuazione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi comporta un onere a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articoli 29, 30 e 31

      Si prevede l'invio di funzionari alle riunioni preparatorie, di esame e straordinarie delle Parti contraenti, per la valutazione dei rapporti e dei programmi operativi, che si terranno annualmente presso l'AIEA. Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Vienna, con una permanenza di dodici giorni in detta città, la relativa spesa è cosi quantificabile:

pernottamento (euro 140 al giorno x 5 persone

x 12 giorni euro  8.400

        a) diaria giornaliera per ciascun funzionario euro    182

        b) maggiorazione 30 per cento su diaria euro      54

        c) riduzione 1/3 diaria netta (euro 211) euro      60

Totale (a+b-c) euro    176

        d) quota media contributi previdenziali, assisten-

        ziali IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 del 1995,

        n. 662 del 1996 e del decreto legislativo n. 446

        del 1997 euro      69

Totale (a+b-c+d) euro    245

Totale oneri giornalieri x 5 funzionari x 12 giorni

(euro 245 x 12 giorni) euro  14.700

Spese di viaggio (biglietto aereo A/R Roma Vienna)

(euro 1.107 x 5 persone = euro 5.535 + 276 maggio-

razione 5 per cento) euro    5.811

                        Totale onere provvedimento euro 28.911

      Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 2005, è di euro 28.911, che viene coperto all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, mediante riduzione dello stanziamento di Fondo speciale, parte corrente, dall'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.


 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

 

A) Necessità dell'intervento normativo.

 

      La ratifica della Convenzione congiunta consente all'Italia di partecipare alle attività previste dalla Convenzione stessa, permettendo che le modalità attraverso le quali viene garantita la sicurezza del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi nel nostro Paese vengano discusse in un consesso internazionale. È in tal modo possibile verificare anche da parte dell'Italia che adeguate condizioni di sicurezza siano in essere in tutti gli altri Paesi e richiedere, insieme agli altri Stati contraenti, i necessari miglioramenti a fronte di situazioni carenti messe in luce dai rapporti nazionali e dalla discussione su di essi.

      Con la ratifica, l'Italia si allinea ai maggiori Paesi partners che hanno già ratificato la Convenzione e può partecipare di diritto alle riunioni delle Parti contraenti previste al capitolo 6 della Convenzione.

 

B) Analisi del quadro normativo.

 

      Il presente disegno di legge si affianca alla legge 19 gennaio 1998, n. 10, con la quale è stata ratificata la Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994, e alle altre leggi con le quali sono state ratificate dall'Italia tutte le precedenti Convenzioni internazionali in materia: la Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, fatta a Vienna e a New York il 3 marzo 1980, ratificata dall'Italia con legge 7 agosto 1982, n. 704, la Convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, fatta a Vienna il 26 settembre 1986, ratificata dall'Italia con legge 31 ottobre 1989, n. 375, la Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ratificata dall'Italia con legge 9 aprile 1990, n. 92.

      Il quadro normativo generale nel quale il disegno di legge si inserisce è costituito dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dai rispettivi decreti attuativi, dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dalla legge 23 agosto 2004, n. 239.

      I suddetti atti normativi non sono dedicati unicamente alla gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, ma disciplinano l'intera materia della protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sia per gli aspetti sostanziali, sia per quelli autorizzativi e amministrativi. In tale materia è compresa anche la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato.

 

 

 

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

 

      Il vigente quadro normativo nazionale corrisponde in modo sostanziale agli obblighi posti dalla Convenzione e non richiede pertanto alcuna modifica, né è contraddetto per alcun aspetto dalla ratifica della Convenzione.

 

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

 

      Per quanto riguarda la compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento comunitario è opportuno ricordare, come già accennato, che la normativa italiana in materia di radioprotezione, costituita dai decreti legislativi sopra menzionati, rappresenta, al pari di quella di tutti gli altri Paesi comunitari, la trasposizione nel nostro ordinamento delle direttive emanate dal Consiglio dell'Unione europea. In particolare, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ha dato attuazione a sei direttive:

          le direttive 80/836/Euratom e 84/467/Euratom, recanti le norme di base per la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti;

          la direttiva 84/466/Euratom, in materia di tutela delle persone sottoposte ad esami ed interventi medici;

          la direttiva 89/618/Euratom, in materia di informazione della popolazione per i casi di emergenza radioattiva;

          la direttiva 90/641/Euratom, in materia di protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti;

          la direttiva 92/3/Euratom, in materia di sorveglianza e di controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi.

      Con i successivi decreti legislativi 26 maggio 2000, n. 241, e 9 maggio 2001, n. 257, che hanno introdotto modifiche al decreto legislativo n. 230 del 1995, è stata recepita la direttiva 96/29/Euratom, che ha sostituito le norme di base contenute nelle precedenti direttive 80/836/Euratom e 84/467/Euratom.

      Va anche ricordato che non esistono, nella legislazione comunitaria, ulteriori direttive non recepite nell'ordinamento italiano, né atti normativi più direttamente concernenti la specifica materia trattata dalla Convenzione in questione.

      Per quanto sopra detto e alla luce della compatibilità della legislazione nazionale vigente con la ratifica della Convenzione congiunta, si ritiene che quest'ultima non presenti alcun elemento di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

 

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

 

      Per quanto concerne la compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, non si ritiene che la ratifica della Convenzione possa incidere sul quadro ordinamentale vigente, anche tenendo conto delle modifiche da ultimo introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione.

      Va considerato che la Convenzione congiunta stabilisce indirizzi generali, condivisi a livello internazionale, per la gestione in sicurezza del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi e che, come si è avuto modo di evidenziare sia nella relazione illustrativa che a proposito della compatibilità con l'ordinamento comunitario, tali indirizzi già esistono nel quadro normativo italiano per quanto riguarda tutte le attività concernenti la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni e, quindi, anche quelle che riguardano la gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.

      Tenuto inoltre conto che gli obblighi assunti dall'Italia, aderendo alla Convenzione congiunta, concernono appunto princìpi di carattere generale, riservati alla competenza statale, anche nelle materie concorrenti, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, non si ritiene che possano sussistere riflessi in ordine alla potestà normativa attribuita alle regioni e alle province autonome.

2. Ulteriori elementi.

 

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

 

      Una proposta di legge di iniziativa parlamentare (atto Camera n. 4673) recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997» è attualmente all'esame della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati.

 

 


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

 

      Sono già stati evidenziati gli obiettivi dell'intervento normativo proposto. Con la ratifica della Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile irraggiato e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi l'Italia potrà partecipare al perseguimento degli obiettivi della Convenzione stessa: favorire, in ambito mondiale, il raggiungimento ed il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, attraverso il rafforzamento di misure nazionali e di cooperazione internazionale, incluse quelle di natura tecnica; assicurare che durante tutte le fasi della gestione del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi siano messe in atto efficaci misure di difesa contro i potenziali pericoli, in modo tale che gli individui, la società e l'ambiente siano protetti, ora e nel futuro, dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti; prevenire incidenti con conseguenze radiologiche e mitigare gli effetti di quelli che si dovessero verificare durante qualsiasi fase della gestione del combustibile e dei rifiuti.

      La ratifica della Convenzione non comporterà, come visto in precedenza, la necessità di adeguamenti del quadro normativo preesistente, del tutto compatibile con tale ratifica. D'altra parte, pur se gli stessi requisiti tecnici contenuti nella Convenzione congiunta possono essere considerati di per sé rispettati nella situazione italiana, per corrispondere pienamente al loro spirito complessivo è necessario che in Italia venga compiuta una serie di attività che va dal condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi già presenti sugli impianti, alla loro sistemazione in un sito idoneo, da individuare sulla base di rigorosi criteri tecnici, alla sistemazione di lungo periodo del combustibile nucleare irraggiato.

      In tal senso, le parti potenzialmente interessate dalla ratifica della Convenzione potrebbero essere individuate, da un lato, negli esercenti, cui compete la responsabilità della gestione del combustibile e dei rifiuti già presenti presso gli impianti e di quelli che verranno prodotti dalla disattivazione degli impianti stessi, sino alla spedizione ad un deposito nazionale, quando questo sarà reso disponibile; dall'altro lato, nelle istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni, alle quali compete la definizione e l'attuazione della procedura per l'individuazione del sito nazionale di stoccaggio e della attribuzione della relativa responsabilità di gestione; dall'altro ancora, nell'APAT e nelle altre amministrazioni alle quali la legge affida le funzioni concernenti i controlli di sicurezza e di radioprotezione.

      Si è già sottolineato tuttavia che tali attività si rendono comunque indispensabili per garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza e la loro effettuazione deve essere considerata pertanto indipendente dalla ratifica della Convenzione in oggetto, come pure da essa indipendenti debbono considerarsi i relativi oneri finanziari.

 

 

 


 


 disegno di legge

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Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.911 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 4673

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato CALZOLAIO

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997

 

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Presentata il 4 febbraio 2004

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Onorevoli Colleghi! - Riteniamo urgente ratificare un importante accordo internazionale relativo al delicato problema dei rifiuti nucleari e delle scorie radioattive.

        L'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, adottata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna nel settembre 1997, che contiene, tra l'altro, definizioni e indirizzi per i programmi nazionali.

        La citata Convenzione è ispirata ad obiettivi fondamentali quali la realizzazione e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile nucleare utilizzato e dei rifiuti radioattivi, la protezione dalle radiazioni ionizzanti delle persone, della società e dell'ambiente anche per le future generazioni e la prevenzione di incidenti e/o la mitigazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare.

        Con questi obiettivi da raggiungere, la Convenzione fissa i requisiti generali di sicurezza che, oltre a quelli ben noti ed applicati, come il mantenimento delle condizioni di sotto-criticità per il combustibile utilizzato e la riduzione, per quanto possibile, della produzione di rifiuti radioattivi, impongono l'impegno ad evitare un forte impatto o carichi indebiti sulle future generazioni.

        Vengono fissate altresì le procedure per la localizzazione del deposito per lo smaltimento dei rifiuti, procedure che stabiliscono di valutare tutti i fattori dipendenti dal sito ed influenti sulla sicurezza; l'impatto del deposito sulle popolazioni interessate e sull'ambiente; l'informazione necessaria da dare al pubblico e, se necessario, anche agli Stati vicini che potrebbero essere coinvolti.

        Particolare enfasi viene posta relativamente alle procedure di individuazione, gestione e monitoraggio del sito, che prevedono una autorità effettivamente indipendente rispetto a tutti gli operatori coinvolti nelle vari fasi di gestione del deposito, compresa la fase di chiusura dello stesso.

        La Convenzione ribadisce chiaramente l'applicazione dei criteri generali di radioprotezione e di sicurezza applicati ormai da molti anni a livello internazionale, quali gli "International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources" e "The Priciples of Radioactive Waste Management".

        La Convenzione si richiama ai princìpi di sicurezza già adottati negli impianti nucleari con lo sguardo rivolto anche alle generazioni future che non dovranno ereditare condizioni di rischio gravose.

        La Convenzione, ai sensi dell'articolo 40, è entrata in vigore il 18 giugno 2001, ovvero dopo la ratifica di venticinque Stati contraenti, tra cui la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America.

        Il nostro Paese ha firmato l'accordo nel gennaio 1998, oltre sei anni fa. La Convenzione è entrata in vigore da oltre tre anni e, fra l'altro, è stata ratificata da 13 dei 15 Stati membri dell'Unione europea, da 21 dei 25 Stati della nuova Unione.

        La citata Convenzione è strutturata in un preambolo, 7 capitoli e 44 articoli.

        L'Italia ha utilizzato per molti anni l'energia atomica, svolgendo programmi di ricerca su tutto il ciclo del combustibile. Ciò ha comportato l'istituzione di un regime autorizzativo e di controllo estremamente preciso per tutte le attività riguardanti le materie nucleari e quelle radioattive previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, seguiti da numerosi decreti applicativi.

        Il decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, che ha istituto l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (oggi Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), ha reso l'autorità di controllo completamente indipendente anche dall'ENEA in quanto nasceva sulla base dei compiti dell'ENEA-DISP (Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria), lasciando all'ENEA solo compiti di ricerca.

        Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che attua le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, e le sue successive intregazioni o modifiche formano un quadro legislativo dettagliato ed aggiornato per tutte le attività con materiali nucleari e radioattivi, incluso l'immagazzinamento e/o deposito finale per i rifiuti radioattivi, prevedendo un iter autorizzativo che, coinvolgendo molte autorità centrali e locali ed innumerevoli decreti attuativi ancora da emanare, presenta difficoltà applicative molto forti.

        Infine la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi ha sostanzialmente modificato il decreto-legge, anche per rispettare la Convenzione.

        E' ormai diventato improcrastinabile gettare nuove basi per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

        Il citato decreto-legge n. 314 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 368 del 2003 stabilisce l'iter autorizzativo per il deposito dei rifiuti di III categoria, senza peraltro definirli, ma facendo implicito riferimento alla Guida tecnica dell'ENEA-DISP del lontano 1987, e rimanda lo smaltimento dei rifiuti di II e I categoria ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute.

        L'argomento più urgente ed importante, lo smaltimento dei rifiuti appartenenti alla cosiddetta II categoria, è stato rinviato sine die, con l'aggravante dell'aumentata sfiducia delle popolazioni coinvolte. Il citato decreto-legge purtroppo è il risultato di un tentativo di imporre in maniera autoritaria la localizzazione di un deposito per rifiuti radioattivi. La spinta della pressione popolare ha imposto una revisione profonda.

        Attualmente, da un punto di vista operativo, il deposito dei rifiuti radioattivi vede l'impegno quasi esclusivo della SOGIN spa, cui sono in corso di trasferimento gli impianti dell'ENEA da smantellare, così da avere un unico referente nazionale e concentrare le ridotte risorse nazionali che, dopo il referendum del 1986, sono andate sempre più assottigliandosi.

        La soluzione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi in Italia necessita ancora di alcuni miglioramenti e integrazioni del sistema legislativo che possono, anzi devono, essere predisposti nel rispetto della Convenzione.

        La proposta di legge contiene solo gli articoli necessari alla ratifica della Convenzione non essendo previsto alcun onere finanziario, né tanto meno la, necessità di rettifica o integrazione delle leggi vigenti, da essa derivanti.

        La ratifica della Convenzione rappresenta invece un impegno da rispettare per la futura legislazione che riguarderà lo smaltimento dei rifiuti radioattivi in Italia, se si vuole mantenere lo stesso livello di sicurezza e di informazione al pubblico garantito a livello comunitario.

 


 



PROPOSTA DI LEGGE

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Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

 

Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Iter alla Camera (A.C. 4673)

 


Esame in sede referente presso la III Commissione
(Affari esteri e comunitari)

 


 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)
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Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Rinvio dell'esame).

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), relatore, chiede, preliminarmente all'illustrazione della proposta di legge C. 4673, se il Governo intenda presentare un disegno di legge sulla materia oggetto della proposta di legge C. 4673 in esame.

Il sottosegretario Margherita BONIVER, nel rilevare che l'iniziativa relativa alla presentazione di disegni di legge di ratifica dei trattati internazionali è un compito precipuo dell'Esecutivo, annuncia che il Governo si appresta a presentare un proprio disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Vienna in materia di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, oggetto della proposta di legge di ratifica in titolo. Fa presente che il concerto intergovernativo per il citato disegno di legge è quasi giunto a conclusione.

Ricorda che già nel giungo del 2003 il disegno di legge era stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; fu poi ritirato per permettere l'adeguamento del provvedimento e delle relative relazioni di accompagnamento all'introduzione nella legislazione nazionale della nuova normativa in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi, approvata il 24 dicembre scorso con la legge n. 368 del 2003.

Ritiene quindi preferibile che la Commissione rinvii l'esame della proposta di legge di iniziativa parlamentare, in attesa del disegno di legge governativo di ratifica, completo di relazione tecnica e di quantificazione degli oneri.

Valerio CALZOLAIO (DS-U), osservando come sia ammissibile, oltre che frequente, la presentazione di una proposta di legge di ratifica di iniziativa parlamentare, riconosce tuttavia che la presentazione di un disegno di legge di ratifica è da considerare politicamente un compito precipuo del Governo.

Facendo notare che la normativa in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi contenuta nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, citata dal Governo, appare in contrasto con i contenuti della Convenzione di Vienna, di cui si chiede la ratifica con la proposta di legge in esame, chiede al Governo di indicare un termine temporale definito entro il quale ritiene possibile la presentazione del citato disegno di legge di ratifica, in mancanza del quale considera preferibile dare inizio quanto prima all'esame della proposta di legge in titolo.

Gustavo SELVA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anche per consentire al Governo di presentare un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione in titolo.



 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Rinvio dell'esame).

Gustavo SELVA, presidente, avverte che, conformemente a quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta di questa mattina, si procederà al rinvio dell'esame della proposta di legge in titolo, in attesa che il Governo faccia conoscere le sue determinazioni in ordine alla presentazione di un proprio disegno di legge di ratifica, secondo quanto preannunciato nella seduta dell'11 marzo scorso.

La seduta termina alle 9.15.


 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comuniatari)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, il 19 maggio 2004.

Dario RIVOLTA, presidente, avverte che il Ministro degli Affari esteri ha recentemente comunicato al Presidente della Commissione che il Governo intende presentare un disegno di legge vertente su materia analoga a quella della proposta di legge C. 4673.

Il sottosegretario Cosimo VENTUCCI conferma che il Governo è in procinto di presentare alla Camera un disegno di legge recante ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Chiede pertanto che la Commissione proceda ad un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, in attesa che tale disegno di legge sia presentato.

Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA, relatore, concorda con le indicazioni del Sottosegretario Ventucci.

Valdo SPINI (DS-U) si dichiara contrario ad un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione delibera quindi di rinviare l'esame della proposta di legge in titolo, in attesa che pervenga il disegno di legge del Governo sulla stessa materia.


 


 

 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame, rinviato, da ultimo, il 16 giugno 2004.

Gustavo SELVA, presidente, constatata l'assenza del relatore, propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il sottosegretario Roberto ANTONIONE chiede alla Commissione di rinviare l'esame della proposta di legge C. 4673, considerato che il Governo è in procinto di presentare un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione in titolo, per il quale fa presente che sta per essere completato il necessario concerto interministeriale.

Valerio CALZOLAIO (DS-U) ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione aveva in precedenza convenuto sulla necessità di procedere ad iniziare oggi l'esame della proposta di legge in titolo, svolgendo la relazione. Considerato che, in precedenza e in circostanze analoghe, il Governo ha più volte preannunciato la presentazione di propri disegni di legge su materie all'esame della Commissione, contribuendo a rallentarne sensibilmente i lavori, propone che in questo caso la Commissione proceda, a partire dalla prima seduta utile di settembre, all'esame della proposta di legge C. 4673, eventualmente adottando come testo base, qualora tempestivamente presentato, il preannunciato disegno di legge del Governo sulla stessa materia.

Gustavo SELVA, presidente, si impegna a che nel mese di settembre, anche qualora

il Governo non avesse presentato un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione in titolo, la Commissione darà inizio all'esame della proposta di legge C. 4673.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.



 

 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(C. 4673 Calzolaio).

(Rinvio dell'esame).

Gustavo SELVA, presidente, dopo aver ricordato che nella seduta del 21 luglio si era impegnato a che nel mese di settembre, anche qualora il Governo non avesse presentato un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione in titolo, la Commissione avrebbe dato inizio all'esame della proposta di legge C. 4673, chiede al rappresentante del Governo di fornire indicazioni temporali circa la presentazione del disegno di legge testé indicato.

Il sottosegretario Mario BACCINI segnala che, come preannunciato nella lettera che il Ministro degli Affari esteri ha inviato al Presidente Selva, il Governo si appresta a presentare il proprio disegno di legge di ratifica. Il concerto inter-governativo è giunto infatti alla fase conclusiva. Recentemente sono stati forniti al Ministero dell'Economia e delle finanze gli ulteriori chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, sulla base delle indicazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente, competente per la materia. Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle finanze, il disegno di legge potrà quindi essere presentato al Consiglio dei ministri.

Al riguardo già nel giugno del 2003 il disegno di legge era stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Fu ritirato per permettere l'adeguamento del provvedimento e delle relative relazioni di accompagnamento all'introduzione nella legislazione nazionale della nuova normativa in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi, di cui alla legge n. 368 del 2003.

Gustavo SELVA (AN), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame alla prossima settimana.

La seduta termina alle 10.30.


 

 


 

 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Esame e rinvio).

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge in esame, volta ad autorizzare la ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

La Convenzione in esame attiene ad un ambito del diritto internazionale convenzionale da tempo all'attenzione degli Stati e delle organizzazioni internazionali. In tale settore opera, com'è noto, l'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica), allo scopo di pervenire alla definizione di standard comuni di sicurezza per quanto attiene alle attività connesse allo sfruttamento dell'energia nucleare. Le intese raggiunte in ambito internazionale si sono tuttavia, sino a tempi recenti, esclusivamente incentrate sulle attività di produzione dell'energia nucleare, valutate, per comprensibili ragioni, più immediatamente idonee a produrre, in caso di violazione delle norme tecniche e di sicurezza destinate a disciplinarle, effetti dannosi su vasta scala.

La Convenzione in esame costituisce l'unico strumento internazionale vincolante che si prefigge l'obiettivo di raggiungere e mantenere un alto livello di sicurezza, a livello planetario, nella gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.

L'adozione della Convenzione è stata il frutto di un lungo e complesso lavoro preparatorio che ha avuto origine dalla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992. In occasione di tale Conferenza, fu adottato un documento, l'Agenda 21, che conteneva un appello agli Stati affinché si impegnassero, nell'ambito dell'AIEA, a sviluppare standard, linee guida e pratiche per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi che fossero sicuri per l'ambiente e poggiassero su basi accettate a livello internazionale.

A partire da tale evento, l'AIEA ha svolto un ruolo determinante nel promuovere l'adozione della Convenzione, la cui conclusione ha tuttavia richiesto ulteriori pronunciamenti di livello internazionale. L'importanza e la necessità di elaborare uno strumento di tal genere sono state innanzitutto ribaditi nel preambolo alla Convenzione sulla sicurezza nucleare, adottata a Vienna il 17 giugno 1994. Sempre nel 1994, una risoluzione adottata dalla 38a conferenza dell'AIEA ha dato mandato al Consiglio dei governatori della stessa AIEA di iniziare la preparazione di una bozza di Convenzione. Nel marzo 1995, il Consiglio dei governatori ha approvato la convocazione di un gruppo di esperti e ha adottato un documento che stabiliva i principi fondamentali per il trattamento dei rifiuti radioattivi.

Per concludere il processo negoziale, sono stati necessari due anni di lavori preparatori, al termine dei quali la Convenzione è stata adottata a Vienna in data 5 settembre 1997, nel corso di una Conferenza diplomatica convocata dall'AIEA. La Convenzione è entrata in vigore il 18 giugno 2001 ed è stata sinora ratificata da 33 Paesi.

L'Italia ha firmato la Convenzione il 26 gennaio 1998.

Il tempo intercorso per giungere all'adozione della Convenzione attesta la delicatezza e la sensibilità delle questioni oggetto della stessa.

La Convenzione crea in capo alle Parti contraenti due differenti tipologie di obbligazioni. I Capitoli 2, 3 e 4 prevedono infatti obbligazioni di mezzi (e non quindi di risultato) di carattere generale e risultano in gran parte fondate su previsioni modificate della Convenzione sulla sicurezza nucleare e sui principi contenuti in un documento dell'AIEA (il N. 111-F) recante i principi per la gestione dei rifiuti radioattivi. La Convenzione richiede, in particolare, alle Parti di adottare tutte le appropriate misure legislative, regolamentari e amministrative volte a garantire la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e ad assicurare che gli individui, la società e l'ambiente siano adeguatamente protetti contro le radiazioni ed altri rischi da un'appropriata collocazione, progettazione e realizzazione dei siti e dall'adozione di misure volte ad assicurare la sicurezza dei siti sia durante la fase operativa che dopo la chiusura degli stessi.

In particolare, l'articolo 4 prevede che le parti perseguano la protezione degli individui, della società e dell'ambiente, contro i rischi radiologici derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito, individuando una serie di misure funzionali al conseguimento di tale obiettivo. Gli articoli 7 e 9 recano norme relative all'impegno delle parti a verificare la sicurezza degli impianti, a valutare la scelta del sito, la messa in opera e l'applicazione di impianti in progetto, a valutare la sicurezza degli impianti prima della loro realizzazione. L'articolo 17 è relativo alle misure istituzionali da adottarsi dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi, applicabili anche allo stoccaggio definitivo del combustibile esaurito. L'articolo 19 stabilisce il contenuto minimo del quadro normativo e regolamentare nazionale che le Parti si impegnano a stabilire e a mantenere in vigore per disciplinare la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. L'articolo 24 impegna le parti a prendere le misure necessarie affinché, durante la vita di un impianto di smaltimento, i lavoratori e il pubblico siano esposti al minor livello possibile di radiazioni e affinché siano impedite le emissioni incontrollate di materiale radioattivo nell'ambiente. Gli articoli 27 e 28 contengono disposizioni varie relative, in particolare, ai movimenti transfrontalieri e all'adozione di misure di sicurezza in ordine alla custodia, al ricondizionamento ed allo stoccaggio definitivo di fonti sigillate non più in servizio (per fonte sigillata si intende le materie radioattive racchiuse in maniera permanente in una capsula o fissate in forma solida).

Il secondo genere di obbligazioni, contenuto nel Capitolo 6, è di diversa natura e reca un meccanismo basato sulla predisposizione di rapporti nazionali finalizzato a verificare il perseguimento degli obiettivi definiti dalla Convenzione che vincola direttamente le parti contraenti. Tale meccanismo, che prevede lo svolgimento di riunioni periodiche tra gli Stati parte, consente di verificare se e in che misura ciascun Paese si stia conformando agli articoli di contenuto tecnico della Convenzione. Una prima riunione d'esame, così denominata ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione, si è tenuta a Vienna dal 3 al 14 novembre 2003. Nel corso di tale riunione è emerso come la redazione del rapporto avesse consentito alle Parti di identificare le necessità e le deficienze dei propri dispositivi di smaltimento.

Con riferimento ai contenuti della Convenzione, è opportuno richiamare brevemente un recente intervento del legislatore, il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, che ha individuato una procedura per la realizzazione di un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Si tratta di un'infrastruttura la cui realizzazione era stata sollecitata in numerosi documenti ufficiali adottati, a partire dalla metà degli anni '90, da organi del Governo e del Parlamento. In sede di conversione del decreto-legge è stato previsto che nel deposito nazionale vengano allocati e gestiti in via definitiva solamente i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Il decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, prevede invece che alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di I e di II categoria si provveda con un decreto interministeriale.

Individuare una soluzione sicura e durata per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale rappresenta una misura assolutamente necessaria anche alla luce della Convenzione in esame. Non vi è dubbio infatti che la mancata realizzazione di un deposito nazionale determini condizioni di sicurezza, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi, assolutamente deficitarie e non più tollerabili, soprattutto alla luce dell'aumentato rischio di atti terroristici derivante dall'attuale stato delle relazioni internazionali. Ingenti quantità di rifiuti e materiali radioattivi risultano peraltro ancora allocati nelle centrali elettronucleari fuori servizio, negli impianti e nei centri di ricerca ed industriali del ciclo del combustibile nucleare dismessi. Un intervento risolutore in quest'ambito si impone, non solo alla luce della Convenzione, ma di fondamentali esigenze di sicurezza dei cittadini, che richiedono di compiere scelte ispirate all'interesse generale e rispetto alle quali è auspicabile che si registri una precisa assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, anche in considerazione del fatto che si tratta di problemi da tempo evidenziati e la cui soluzione non appare ulteriormente procrastinabile.

Riguardo alla Convenzione in esame, occorre verificare a quale fase di elaborazione sia il disegno di legge di ratifica di iniziativa governativa, preannunciato dal sottosegretario Boniver nella seduta della Commissione dell'11 marzo scorso. Ricorda che in tale occasione il sottosegretario dichiarò che il provvedimento sarebbe stato coerente con i contenuti del decreto-legge n. 314 del 2003, convertito dalla legge n. 368 del 2003, che ha prima ricordato. Da ciò tra l'altro si evince come il disegno di legge in esame dovrebbe essere in ogni caso aggiornato ai fine di tenere conto dei mutamenti del quadro normativo nel frattempo intervenuti.

Sottolineando le ragioni di urgenza che inducono ad una sollecita ratifica della Convenzione in esame e considerata la delicatezza della materia, che ha determinato anche le recenti proteste popolari di Scanzano, dovute alla mancata soluzione dei problemi relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, ritiene che tale situazione sia stata il frutto di errate politiche energetiche condotte negli anni passati.

Si riserva comunque di integrare la propria relazione sulla base dei contenuti del disegno di legge governativo di imminente presentazione.

Il sottosegretario Mario BACCINI assicura che il Governo si appresta a presentare il proprio disegno di legge di ratifica. Il concerto intergovernativo è giunto infatti alla fase conclusiva. Si è in attesa dell'assenso del Ministero dell'economia al quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, sulla base delle indicazioni pervenute dal Ministero dell'ambiente, competente per la materia. Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle finanze, il disegno di legge potrà quindi essere presentato al Consiglio dei Ministri.

Fa presente che già nel giugno del 2003 il disegno di legge era stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Fu ritirato per permettere l'adeguamento del provvedimento e delle relative relazioni di accompagnamento all'introduzione nella legislazione nazionale della nuova normativa in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi, di cui al decreto-legge n. 314 del 2003.

Circa il contenuto tecnico-normativo, il testo governativo conterrà ovviamente anche la previsione della copertura finanziaria, assente nella proposta di legge parlamentare. Dall'attuazione dell'Accordo derivano infatti alcuni oneri a carico del bilancio dello Stato, destinati a coprire le spese di missione dei partecipanti alle riunioni periodiche che le Parti terranno a Vienna.

Valdo SPINI (DS-U) fa presente che il suo gruppo ha presentato proposte di legge di autorizzazione alla ratifica di alcune importanti convenzioni concluse nel campo ambientale, in assenza di uno specifico disegno di legge del Governo, tuttavia ogni volta l'iter di tali proposte è stato bloccato dall'annuncio da parte del Governo della imminente presentazione di un autonomo disegno di legge. Censura pertanto la scarsa tempestività, nonché la mancanza di volontà e di impegno manifestata dal Governo troppo frequentemente nel campo della tutela dell'ambiente, soprattutto laddove molte iniziative e impegni nascono nell'ambito delle Nazioni Unite, come nel caso della presente Convenzione. Ritiene pertanto necessario che, una volta esaurita la sessione di bilancio in Commissione, si prosegua senza ulteriori indugi nell'esame della proposta di legge in titolo, anche perché non è auspicabile che l'Italia si mostri tanto in ritardo nell'adempimento di impegni così importanti assunti di fronte al consesso internazionale.

Ramon MANTOVANI (RC) ritiene che l'iter della proposta di legge C. 4673 costituisca un tipico esempio della contraddittorietà nell'atteggiamento del Governo in campo ambientale. Infatti, considerata anche la recente rivolta popolare di Scanzano sullo smaltimento di rifiuti tossici, è interesse di tutte le forze politiche, a suo avviso, procedere quanto prima a ratificare una Convenzione che è stata firmata dall'Italia già nel 1998. Critica quindi il Governo, che sta tentando di prendere tempo per l'entrata in vigore della Convenzione, pur avendo avuto a disposizione ampi margini di tempo per procedere alla ratifica della stessa e, nonostante ciò, ha accumulato, anche nel corso della passata legislatura, un inaccettabile ritardo.

Gustavo SELVA, presidente, assicura che si farà garante del prosieguo dell'esame della proposta di legge in titolo non appena la Commissione avrà concluso l'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Ricorda peraltro che la Convenzione, firmata dall'Italia nel 1998, non è ancora stata ratificata anche per responsabilità dei governi precedenti.

Il sottosegretario Mario BACCINI chiarisce che il Governo non ha alcuna intenzione di prendere tempo prima di ratificare una Convenzione così importante e ribadisce la complessità del concerto interministeriale necessario a predisporre il preannunciato disegno di legge: tale concerto tuttavia è in via di rapida conclusione.

Gustavo SELVA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Valerio CALZOLAIO (DS-U), nel ricordare che l'iter della proposta di legge in titolo è stato rallentato per consentire al Governo di presentare il proprio disegno di legge sulla materia, propone che si prosegua nell'esame lasciando aperta la discussione generale, per lasciare spazio ad eventuali ulteriori interventi, ma provvedendo già dalla prossima settimana a fissare un termine per eventuali emendamenti, in modo da concludere l'esame di un provvedimento che, per la delicatezza della materia, è urgente ratificare quanto prima.

Gustavo SELVA, presidente, fa presente che, a differenza di quanto avvenuto in passato, non si mostrerà disponibile a consentire continui rinvii di provvedimenti di iniziativa parlamentare in attesa della presentazione di analoghi disegni di legge del Governo. Ritiene infatti importante tenere nella giusta considerazione l'iniziativa legislativa parlamentare, nel rispetto del ruolo delle Camere.

Il sottosegretario Margherita BONIVER, consapevole del ritardo accumulato dal Governo nel presentare un autonomo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo, fa tuttavia presente che, dalle informazioni in suo possesso, è presumibile che entro le prossime due settimane il disegno di legge possa essere licenziato dal Consiglio dei Ministri e successivamente presentato al Parlamento.

Gustavo SELVA, presidente, nel riservarsi di rappresentare la questione al Ministro per i rapporti con il Parlamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.


 


 

 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 7 ottobre 2004.

Gustavo SELVA (AN), presidente, ricorda che occorre procedere nella discussione generale sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedì 15 novembre prossimo.

La Commissione concorda.

Gustavo SELVA (AN), presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.


 


 

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 7 ottobre 2004.

Gustavo SELVA (AN), presidente, ricorda che occorre procedere nella discussione generale sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedì 15 novembre prossimo.

La Commissione concorda.

Gustavo SELVA (AN), presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.


 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

(omissis)

Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra brevemente il contenuto della proposta di legge all'esame del Comitato, che dispone la Ratifica e l'esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997. Rileva quindi che la Convenzione in parola è finalizzata al conseguimento della sicurezza nucleare generale, alla protezione dalle radiazioni ionizzanti e alla sicurezza tecnica, attraverso la prevenzione degli incidenti. Rileva quindi che le disposizioni recate dalla proposta di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

(omissis)

ALLEGATO 1

Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (C. 4673 Calzolaio).

 

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminata la proposta di legge C. 4673 Calzolaio, che dispone la Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatto a Vienna il 5 settembre 1997,

rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Francesco STRADELLA, presidente relatore, osserva che la proposta di legge C. 4673 riguarda la ratifica della Convenzione congiunta, entrata in vigore il 18 giugno 2001 e firmata dall'Italia sin dal 26 gennaio 1998, il cui obiettivo è il raggiungimento e il mantenimento di un livello elevato di sicurezza mondiale nella gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. La Convenzione rappresenta, peraltro, l'unico strumento giuridico internazionale vincolante sulla materia.

Segnala quindi che la proposta di legge in esame è di iniziativa parlamentare, sebbene la ratifica dei trattati internazionali dovrebbe costituire, almeno sotto il profilo dell'opportunità, oggetto di disegni di legge di iniziativa governativa. Per tale ragione, intende evidenziare l'opportunità che alla proposta di legge possa seguire al più presto un disegno di legge del Governo, di pari contenuto. Ricorda altresì che, in relazione alla principale finalità della Convenzione in titolo, il Parlamento italiano è intervenuto approvando il decreto-legge n. 314 del 14 novembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, per la realizzazione di un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi; sottolinea in proposito che, a quasi un anno di distanza dall'approvazione del provvedimento, non è possibile non rilevare come non sembrino essere stati compiuti significativi passi in avanti nella direzione della sua attuazione.

Per quanto riguarda i contenuti della proposta di legge in esame, fa presente che essa consta di tre articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, l'ordine di esecuzione e la data di entrata in vigore della legge. La Convenzione, invece, si compone di un preambolo e di 44 articoli, raggruppati in sette capitoli, volti a disciplinare, tra i diversi aspetti, un meccanismo per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione, consistente nella preparazione di rapporti nazionali che diano conto di come ogni Paese si stia conformando agli articoli «tecnici» della Convenzione. Tali rapporti sono sottoposti ad un confronto rigoroso in occasione di incontri periodici, il primo dei quali si è tenuto a Vienna nel novembre del 2003.

Segnala inoltre che l'articolo 19 della Convenzione congiunta stabilisce il contenuto minimo del quadro normativo e regolamentare nazionale che le Parti si impegnano a stabilire e a mantenere in vigore, per disciplinare la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. A tal fine, l'articolo 20 prevede, in particolare, che ciascuna Parte istituisca un organismo di regolamentazione che disponga di poteri, competenze e risorse adeguati ai compiti affidatigli.

In considerazione della rilevanza del provvedimento, propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.


 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)
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Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Stefano SAGLIA (AN), relatore, rileva che il progetto di legge in esame è volto alla ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, adottata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica di Vienna nel settembre 1997, che contiene, tra l'altro, definizioni e indirizzi per i programmi nazionali. La citata Convenzione, il cui obiettivo principale è quello di raggiungere e mantenere un alto livello di sicurezza, a livello mondiale, nella gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, costituisce l'unico strumento internazionale vincolante in materia. Essa consta di un Preambolo e di 44 articoli raggruppati in sette capitoli. Oltre a spiegare le ragioni che hanno determinato l'adozione della Convenzione, il Preambolo contiene una serie di rinvii a numerosi altri strumenti, sia a carattere vincolante che non vincolante, concernenti la sicurezza nucleare, adottati sotto gli auspici dell'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) e un rinvio al Programma Azione 21 adottato dalla Conferenza dell'ONU di Rio de Janeiro sull'ambiente (1992) e alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi (1989). Il paragrafo xi) del Preambolo enuncia il principio secondo il quale i rifiuti radioattivi dovrebbero essere immagazzinati definitivamente nel territorio dello Stato in cui sono stati prodotti, contestualmente riconoscendo la possibilità che, in alcune circostanze (in particolare quando i rifiuti derivino da progetti comuni) possono essere stipulati accordi che prevedano lo smaltimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito in impianti risiedenti sul territorio di una delle Parti contraenti.

Nel Capitolo 1, all'articolo primo, vengono delineati tre grandi obiettivi: la sicurezza nucleare generale, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza tecnica, attraverso la prevenzione degli incidenti. L'articolo 2 fornisce le definizioni dei termini necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione della Convenzione. In particolare, per «combustibile esaurito» si intende il combustibile nucleare che è stato irradiato nel nucleo di un reattore e che ne è stato definitivamente ritirato, mentre per «rifiuti radioattivi» si intendono le materie radioattive per le quali non è previsto nessun uso ulteriore e che sono controllate da un organismo di regolamentazione in conformità al quadro legislativo della Parte contraente. L'articolo 3 circoscrive le attività alle quali la Convenzione si applica, quali la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito derivante dal funzionamento di reattori nucleari, allo smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti da applicazioni civili o provenienti da programmi militari ma, in quest'ultimo caso, solo se i materiali sono trasferiti a programmi esclusivamente civili. L'articolo 3 sottrae alla portata di applicazione della Convenzione lo smaltimento di combustibile esaurito contenuto negli impianti di nuovo trattamento e sottoposto a nuovo trattamento e di rifiuti che contengono unicamente materie radioattive naturali e che non provengono dal ciclo del combustibile nucleare.

I Capitoli 2 (articoli 4-10), 3 (articoli 11-17) e 4 (articoli 18-26) contengono gli obblighi generali cui sono sottoposte le Parti contraenti riguardanti, rispettivamente, la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito, la sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e disposizioni generali di sicurezza comuni ad entrambi gli oggetti. L'articolo 4 stabilisce che le Parti perseguano la protezione degli individui, della società e dell'ambiente, contro i rischi radiologici derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito, allo scopo individuando una serie di misure che contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo. Gli articoli da 7 a 9, relativi agli impianti di smaltimento del combustibile esaurito, dettano norme circa l'impegno delle Parti a verificare la sicurezza di impianti già esistenti; a valutare la scelta del sito, la messa in opera e l'applicazione di impianti in progetto; a prendere le misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche durante la progettazione di nuovi impianti; a valutare la sicurezza degli impianti prima della loro costruzione; a prendere misure appropriate circa il loro uso.

Gli articoli da 11 a 16 dettano disposizioni, relativamente alla sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, analoghe a quelle degli articoli da 4 a 9. L'articolo 17 è relativo alle misure istituzionali da adottarsi dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi, applicabili anche allo stoccaggio definitivo del combustibile esaurito, secondo quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione. Le Parti si impegnano a conservare le pratiche relative alla localizzazione, alla progettazione e al contenuto dell'impianto di stoccaggio definitivo, a predisporre i controlli necessari, a mettere in atto misure d'intervento nel caso di individuazione di emissioni non programmate di materie radioattive nell'ambiente.

Come accennato, il Capitolo 4 contiene disposizioni generali di sicurezza. L'articolo 19 stabilisce il contenuto minimo del quadro normativo e regolamentare nazionale che le Parti si impegnano a stabilire e a mantenere in vigore per disciplinare la sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Al fine di attuare tale quadro normativo, l'articolo 20 prevede che ciascuna Parte istituisca un organismo di regolamentazione che disponga di poteri, competenza e risorse adeguati ai compiti affidatigli. L'articolo 21 pone la responsabilità primaria della sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in capo al titolare della relativa autorizzazione e prevede che ciascuna Parte contraente prenda i necessari provvedimenti al fine di un'effettiva assunzione di responsabilità da parte del titolare di tale autorizzazione e divenga essa stessa responsabile in caso di mancanza di titolare.Per le attività connesse alla sicurezza e per garantire la sicurezza degli impianti di smaltimento, le Parti prendono misure affinché siano disponibili personale qualificato e risorse finanziarie sufficienti (articolo 22).

L'articolo 24 impegna le Parti a prendere le misure necessarie affinché, durante la vita di un impianto di smaltimento, i lavoratori e il pubblico siano esposti al minor livello possibile di irradiazioni e affinché siano impedite le emissioni incontrollate di materie radioattive nell'ambiente. L'articolo 25 demanda a ciascuna Parte l'accertamento dell'esistenza di piani d'emergenza - che necessitano di regolari collaudi - relativi al sito e anche al di là del sito. Le Parti vigilano anche sulle condizioni di sicurezza del declassamento, inteso come l'insieme delle operazioni di decontaminazione e di smantellamento che conducono alla cessazione del controllo regolamentare su un impianto nucleare diverso da un impianto di stoccaggio definitivo (articolo 26).

Il Capitolo 5 (articoli 27 e 28) contiene disposizioni varie riguardanti, in particolare, i movimenti transfrontalieri e l'adozione di misure di sicurezza in ordine alla custodia, al ricondizionamento e allo stoccaggio definitivo di fonti sigillate non più in servizio, intendendosi per fonte sigillata le materie radioattive racchiuse in modo permanente in una capsula o fissate in forma solida, ad esclusione degli elementi combustibili per i reattori.

Al Capitolo 6 (articoli 29-37) è descritto il meccanismo di presentazione e di esame dei rapporti cui sono vincolate le Parti contraenti. In particolare, si prevede la convocazione di riunioni di esame per analizzare i rapporti nazionali che danno conto delle misure adottate per adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione, nonché della politica e della prassi in materia di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (articoli 30 e 32).

Il Capitolo 7 contiene le clausole finali. La composizione di controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione è trattata nell'articolo 38 ed è demandata, in prima istanza, ad una riunione delle Parti contraenti. Nel caso non si riesca a trovare una soluzione, è previsto il ricorso ai meccanismi di mediazione, di conciliazione e di arbitrato previsti dal diritto internazionale, comprese le regole e le prassi in vigore nell'AIEA. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito presso il depositario - il Direttore dell'AIEA - del venticinquesimo strumento di ratifica, a condizione che tale strumento sia stato depositato da almeno quindici Stati che possiedono ognuno una centrale elettronucleare in servizio (articolo 40). È riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di denunciare la Convenzione dandone notifica scritta al Depositario: la decadenza consegue dopo un anno da tale notifica (articolo 42).

Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alla relazione intercorrente tra la convenzione di cui il disegno di legge in esame propone la ratifica e le disposizioni nazionali relative alla individuazione del sito di smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; ciò al fine di condurre un'azione coordinata in tutte le sedi.

Stefano SAGLIA (AN), relatore, si riserva di acquisire elementi di valutazione sulla questione sollevata dall'onorevole Quartiani.

Bruno TABACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)
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Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio scorso.

 

Stefano SAGLIA (AN), relatore, alla luce degli approfondimenti svolti, rileva come non appaiano sussistere problemi di compatibilità tra il provvedimento in esame e la normativa nazionale vigente.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Giovanni DELL'ELCE concorda con la valutazione del relatore.

Sergio GAMBINI (DS-U) si associa alle considerazioni svolte dal relatore, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere da questi formulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.



XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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Ratifica della Convenzione in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

C. 4673 Calzolaio.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Giacomo BAIAMONTE (FI), relatore, ricorda preliminarmente che le origini della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi possono essere fatte risalire alla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992 quando la questione della gestione sicura e accettabile, da un punto di vista ambientale, di tali materiali fu trattata nel Capitolo 22 dell'Agenda 21, adottata nella Conferenza. L'Agenda 21 faceva espresso appello agli Stati affinché sostenessero uno sforzo, all'interno dell'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica), per sviluppare standard, linee guida e pratiche per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi che fossero sicuri per l'ambiente e poggiassero su basi accettate a livello internazionale. L'importanza e la necessità di elaborare tali standard sono stati successivamente ribaditi nel Preambolo della Convenzione sulla sicurezza nucleare, adottata a Vienna il 17 giugno 1994. Nel settembre 1994, inoltre, una Risoluzione adottata dalla 38a Conferenza generale dell'AIEA ha invitato il Consiglio dei Governatori dell'AIEA ad iniziare la preparazione di una convenzione sulla sicurezza della gestione dei rifiuti, tenendo conto delle posizioni degli Stati membri e delle disposizioni della Convenzione sulla sicurezza nucleare.

Nel marzo 1995 il Consiglio dei Governatori ha approvato la convocazione del gruppo di esperti e ha adottato un documento che stabiliva i principi fondamentali per il trattamento dei rifiuti radioattivi, fornendo così le linee guida ampiamente accettate, come auspicato dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare, per dar luogo al successivo lavoro che avrebbe portato alla conclusione della Convenzione.

La Convenzione congiunta è stata adottata a Vienna da ventiquattro Stati il 5 settembre 1997, dopo due anni di lavori preparatori, nel corso di una Conferenza diplomatica convocata dall'AIEA. Aperta alla firma il 29 settembre 1997, è entrata in vigore il 18 giugno 2001 ed è stata finora ratificata da 33 Paesi. L'Italia ha firmato la Convenzione il 26 gennaio 1998.

Il meccanismo previsto dalla Convenzione per il raggiungimento degli obiettivi in essa delineati consiste nella preparazione di rapporti nazionali che diano conto di come il paese si stia conformando (o stia pianificando di farlo) agli articoli «tecnici» della Convenzione.

Nel corso della prima riunione d'esame, che si è tenuta a Vienna dal 3 al 14 novembre 2003, i temi tecnici sui quali si è maggiormente incentrato il dibattito sono stati la necessità per tutti i paesi di dare vita ad una strategia di lungo termine per lo smaltimento dei rifiuti in questione, in quanto solo pochissimi paesi hanno piani stabili per la sistemazione definitiva degli stessi e l'esigenza di avere programmi integrati per il declassamento e il trattamento dei rifiuti, che contengano schemi per la gestione di tutti i differenti tipi di scarti risultanti dal processo di declassamento. La discussione si è in ogni caso focalizzata prevalentemente sul combustibile esaurito e sulle scorie radioattive provenienti dal ciclo dei combustibili nucleari, mentre minore attenzione è stata posta a questioni, di grande interesse per i piccoli paesi che non utilizzano l'energia nucleare, quali la gestione delle fonti sigillate non più in servizio.

La Convenzione in esame, il cui obiettivo principale è quello di raggiungere e mantenere un alto livello di sicurezza, a livello mondiale, nella gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, costituisce l'unico strumento internazionale vincolante in materia. Essa consta di un Preambolo e di 44 articoli raggruppati in sette capitoli. Oltre a spiegare le ragioni che hanno determinato l'adozione della Convenzione, il Preambolo contiene una serie di rinvii a numerosi altri strumenti, sia a carattere vincolante che non vincolante, concernenti la sicurezza nucleare.

Nell'articolo primo vengono delineati tre grandi obiettivi: la sicurezza nucleare generale, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza tecnica, attraverso la prevenzione degli incidenti.

Le disposizioni che più direttamente attengono ai profili di competenza della XII Commissione sono contenuti nell'articolo 4, con cui si stabilisce che le parti perseguano la protezione degli individui, della società e dell'ambiente, contro i rischi radiologici derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito, allo scopo individuando una serie di misure che contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo.

Venendo alla proposta di legge in titolo, ricorda che essa consta di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A fini di completezza, ricorda, inoltre, che nella legislatura in corso, dopo che da alcuni anni il problema della disciplina nazionale dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi era stato oggetto di un ampio dibattito, è stata adottata una normativa interna volta ad individuare le procedure per la realizzazione di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Una simile iniziativa è strettamente connessa ai contenuti della Convenzione in esame ed appare necessaria al fine di consentire la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi che rappresenta l'obiettivo fondamentale della Convenzione stessa.

Con il decreto-legge n. 314 del 14 novembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono state introdotte disposizioni relative alla realizzazione di un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la necessità di pervenire all'individuazione di un sito idoneo allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi è divenuta improrogabile alla luce, soprattutto, dell'aumentato rischio di atti terroristici derivanti dalla situazione di crisi internazionale, connesso con la presenza di importanti quantità di rifiuti e materiali radioattivi nelle centrali elettronucleari fuori servizio, negli impianti e nei centri di ricerca ed industriali del ciclo del combustibile nucleare dismessi.

La soluzione di tale problema veniva individuata, con il richiamato decreto-legge n. 314, nella preventiva scelta di un sito ove realizzare sia gli impianti e le infrastrutture per il deposito definitivo dei rifiuti a bassa e media attività e a breve vita (II categoria), che rappresentano volumetricamente la quantità principale di rifiuti, sia il deposito temporaneo in bunker del combustibile irraggiato e dei rifiuti ad alta attività o a lunga vita (III categoria).

Nell'originaria versione del decreto-legge il sito in cui localizzare il deposito nazionale veniva indicato nel comune di Scanzano Jonico, in Basilicata, in quanto giudicato il più idoneo sulla base della conformazione geologica e dei requisiti di sicurezza raccomandati in ambito internazionale con riferimento alla tipologia di deposito prescelta.

Con l'approvazione di un emendamento del Governo, durante l'iter parlamentare per la conversione del decreto-legge, quest'ultimo è stato modificato eliminando l'indicazione del sito di Scanzano Jonico e demandando, invece, l'individuazione del sito più idoneo, da effettuarsi entro il 9 gennaio 2005, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, previo parere di una apposita Commissione tecnico-scientifica istituita con compiti di valutazione e di alta vigilanza ai sensi dello stesso articolo 2 del decreto e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Qualora l'intesa non sia raggiunta, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

In sede di conversione sono state altresì modificate le norme che disciplinano le modalità di allocazione dei rifiuti radioattivi, prevedendo che nel deposito nazionale vengano allocati e gestiti in via definitiva solamente i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Per gli altri rifiuti radioattivi di I e II categoria, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvederà alla loro messa in sicurezza e al loro stoccaggio, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa. La realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che viene affidata alla stessa SOGIN Spa, dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Il decreto nella versione definitivamente approvata prevede, infine, misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Katia ZANOTTI (DS-U), ringraziato il relatore per l'approfondita illustrazione del provvedimento all'attenzione della Commissione, concorda, a nome del proprio gruppo, con la proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.



Normativa di riferimento

 


L. 14 ottobre 1957, n. 1203.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957 (Trattato EURATOM: art. 37)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1957, n. 317, S.O. L'articolo G del Trattato ratificato con L. 3 novembre 1992, n. 454, riportata al n. A/LVII, ha disposto che nel presente Trattato l'espressione «Comunità economica europea» è sostituita dall'espressione «Comunità europea».

(2) Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è riportato alla sottovoce C, Comunità europea dell'energia atomica.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale):Circ. 23 gennaio 2001, n. 14.

 

TRATTATO EURATOM – Testo vigente

(omissis)

Articolo 37 

Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi.

 

 

 


L. 31 dicembre 1962, n. 1860
Impiego pacifico dell'energia nucleare

 

(1)

(1/a) (1/circ)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1963, n. 27.

(1/a) Vedi, anche la L. 19 dicembre 1969, n. 1008, riportata al n. A/IX.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 maggio 1997, n. 244/F.

 

 

Capo I - Definizioni

 

Art. 1

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonché i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

 

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile e in conformità delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:

 

a) "incidente nucleare'' significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine, che abbia causato danni, purché questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprietà radioattive o dalla unione delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive, o altre proprietà pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi;

 

b) "impianti nucleari'' significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè una unità in senso spaziale;

 

c) "combustibili nucleari" significa le materie fissili inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo;

 

d) "prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questa espressione non comprende:

 

1) i combustibili nucleari;

 

2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici;

 

e) "materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi;

 

f) "esercente" di un impianto nucleare significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'esercizio dell'impianto nucleare. Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare è equiparato allo ''esercente'' agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilità civile connessa con l'esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato.

 

Le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni internazionali ratificate con legge 12 febbraio 1974, n. 109, sono adottate in Italia con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare (1/b).

 

 

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(1/b) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294). Vedi, anche, il D.M. 20 marzo 1979, riportato al n. B/XI.

 

 

Capo II - Dei materiali ed impianti nucleari

 

Art. 2.

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'art. 197 del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

 

Del consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

 

Art. 3.

Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantità, deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio.

 

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare eserciterà sulle materie detenute i controlli necessari.

 

È parimenti soggetto all'obbligo della denunzia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantità totale di radioattività o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185. Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.

 

Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (2).

 

Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

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(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 (Gazz. Uff. 9 maggio 1966, n. 112) il quale all'art. 5 dispone, inoltre, che fino a quando non saranno emanati i decreti previsti negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso provvedimento, continuerà ad essere applicata la disciplina vigente all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.

 

 

Art. 4.

Il commercio nel territorio della Repubblica italiana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'art. 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie fissili, previste dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

 

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

 

Per l'importazione e l'esportazione dei predetti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione - quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari - è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

 

Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.

 

 

Art. 5.

Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.

 

Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima dell'esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.

 

Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

 

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dall'osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea dell'energia atomica.

 

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili (3).

 

 

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(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 (Gazz. Uff. 9 maggio 1966, n. 112). Vedi, anche, nota 2 all'art. 3.

 

 

Art. 6.

L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonché gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

 

Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.

 

Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonché le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.

 

Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

 

 

Art. 7.

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, al fine di accettarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione.

 

Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per la energia nucleare in conformità dell'art. 2, numero 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.

 

 

Art. 8.

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale dell'impianto nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

 

Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

 

 

Art. 9.

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti.

 

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

 

 

Art. 10.

Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro per l'industria e per il commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

 

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'art. 71 della stessa legge.

 

 

Art. 11.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.

 

Per detti impianti si applicano le disposizioni degli artt. 6, 7 e 8.

 

 

Art. 12.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro per l'industria e per il commercio sono adottati di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative relative alla navigazione con mezzi nucleari.

 

 

Art. 13.

Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30, D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, è sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari (4).

 

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

 

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.

 

 

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(4) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 (Gazz. Uff. 9 maggio 1966, n. 112). Vedi, anche, nota 2 all'art. 3.

 

 

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonché all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

 

Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità e la periodicità dei controlli di cui al comma precedente nonché le penalità da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente le pene dell'ammenda non superiore a lire 30.000.000 (4/a) e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

 

Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonché la istituzione di un organo interministeriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministero dell'industria e del commercio.

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(4/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 cod. pen. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera i), della legge sopracitata.

 

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Capo III - Della responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare

 

Art. 15.

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

 

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

 

La responsabilità dell'esercente non comprende i danni:

 

1) all'impianto nucleare in sé e alle cose che si trovano sul luogo dell'impianto stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso;

 

2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provato che il danno è causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16.

 

Allorché dei danni sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, è considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. Quando il danno è causato congiuntamente da un incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilità di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti.

 

L'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare.

 

L'esercente di un impianto nucleare non è responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale (5).

 

 

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(5) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

 

Art. 16.

Nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, l'esercente di un impianto nucleare è responsabile di qualsiasi danno, in conformità della presente legge, se risulta provato che il danno stesso è causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari trasportate, provenienti dal predetto impianto, a condizione che l'incidente avvenga:

 

a) prima che la responsabilità dell'incidente nucleare causato da materie nucleari sia stata assunta, con convenzione scritta, dall'esercente di un altro impianto nucleare; o, in mancanza, prima che l'esercente di altro impianto nucleare abbia preso in consegna le materie nucleari;

 

b) se le materie nucleari sono destinate a un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, prima che la persona autorizzata all'esercizio di tale reattore abbia preso in consegna le materie nucleari;

 

c) se le materie nucleari sono state inviate a una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, prima che le materie stesse siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale sono arrivate nel territorio dello Stato in questione.

 

L'esercente di un impianto nucleare è altresì responsabile di qualsiasi danno, conformemente alla presente legge, se risulta provato che il danno stesso è causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari destinate a tale impianto, a condizione che l'incidente avvenga:

 

a) dopo che la responsabilità dell'incidente nucleare causato dalle materie nucleari gli sia stata trasferita, con convenzione scritta, dall'esercente di altro impianto nucleare; o, in mancanza, dopo che avrà preso in consegna le materie nucleari;

 

b) dopo che avrà preso in consegna le materie nucleari provenienti dalla persona che esercisce un reattore facente parte di un mezzo di trasporto;

 

c) se le materie nucleari sono state inviate, con il consenso scritto dell'esercente, da una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, dopo che le materie stesse sono state caricate sul mezzo di trasporto mediante il quale debbono lasciare il territorio dello Stato in questione.

 

L'esercente responsabile, in conformità della presente legge, deve consegnare al trasportatore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore o di un'altra persona che abbia fornito la garanzia finanziaria prevista dal successivo art. 19 della presente legge. Il certificato deve essere conforme al modello, che sarà stabilito con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e, in ogni caso, deve indicare il nome e l'indirizzo dell'esercente, nonché l'ammontare, in genere e la durata della garanzia. Tali indicazioni non possono essere contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato è stato rilasciato e gli obblighi derivanti dall'assicurazione o da altra garanzia finanziaria non vengono meno anche se il danno sia già coperto da altra assicurazione o garanzia finanziaria. Il certificato deve anche indicare le materie nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia e recare una dichiarazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attestante che la persona indicata nel certificato è un esercente ai sensi della presente legge.

 

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, sempre che la responsabilità dell'esercente rispetto ad altri danni non sia ridotta ad un ammontare inferiore a lire 3.150 milioni.

 

Un trasportatore può, con il consenso dell'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale, essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad assumere la responsabilità civile prevista dalla presente legge in vece dell'esercente. In tal caso a tutti gli effetti della presente legge, il trasportatore è considerato, rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle materie nucleari, come esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale (5/a).

 

 

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(5/a) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

 

Art. 17.

Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in più di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui è causato il danno, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente è responsabile del danno.

 

Tuttavia, se un danno è causato da un incidente nucleare avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non è responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16.

 

Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in più impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, la responsabilità fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno, o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente.

 

Se il danno importa la responsabilità di più di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilità deriva dal danno causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di trasporto, sia in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti è quello più alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare può essere tenuto a pagare, per la responsabilità ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19 (5/a).

 

 

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(5/a) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

 

Art. 18.

Il diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21.

 

Nessun'altra persona è tenuta al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo.

 

Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilità:

 

1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non è responsabile in virtù dell'art. 15, commi terzo e ultimo, della presente legge;

 

2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni causati da un incidente nucleare, quando un esercente non è responsabile di questi danni in virtù dell'art. 16 comma primo, punto b); e dello stesso art. 16, comma secondo, punto b).

 

L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto:

 

a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;

 

b) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto.

 

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonché gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato da incidente nucleare (6).

 

 

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(6) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

 

Art. 19.

Il limite massimo delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare è fissato in lire 7.500 milioni.

 

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile possa considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

 

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di lire 43.750 milioni.

 

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e di quella come sopra prevista a carico dello Stato, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di lire 75.000 milioni è a carico delle parti contraenti delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, alle condizioni e con le modalità stabilite nelle suddette convenzioni (6).

 

 

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(6) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

 

Art. 20.

Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento in base alla presente legge non fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente legge e debbono essere corrisposti oltre l'ammontare del risarcimento suddetto.

 

Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della presente legge.

 

Nell'esercizio della rivalsa il credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria (6).

 

 

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(6) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

 

Art. 21.

Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova dell'esistenza di valida garanzia finanziaria per un ammontare almeno pari a quello indicato nel precedente articolo 19 (6).

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(6) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

Art. 22.

L'esercente di un impianto nucleare deve stipulare e mantenere una assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dal precedente articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria di pari importo.

 

Le condizioni generali della polizza di assicurazione debbono essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti. Qualora si tratti di altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

 

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di materie nucleari non possono in alcun caso essere sospese o avere termine prima che il trasporto stesso si sia concluso e che le materie nucleari siano state prese in consegna da altra persona che sia responsabile a termini di legge.

 

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un impianto nucleare non possono in alcun caso essere sospese o avere termine senza che sia dato preavviso scritto di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

Le somme dovute in base alla presente legge per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili (6).

 

 

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(6) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

 

Art. 23.

Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e dell'indennità dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza.

 

Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare.

 

In caso di danno causato da un incidente nucleare derivante da materie nucleari rubate, perdute o abbandonate e che non siano state recuperate, il termine anzidetto è computato dalla data dell'incidente nucleare ma non può in nessun caso essere superiore a 20 anni dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono (6).

 

 

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(6) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

 

Art. 24.

Le autorità giudiziarie italiane sono esclusivamente competenti a conoscere delle azioni previste dalla presente legge nel caso in cui l'incidente nucleare si sia verificato in Italia. Hanno del pari competenza esclusiva quando l'incidente nucleare si sia verificato fuori dei territori degli Stati ai quali si applicano le convenzioni ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, oppure quando non sia possibile determinare con certezza il luogo in cui si è verificato l'incidente nucleare e si trovi in territorio italiano l'impianto nucleare il cui esercente sia responsabile a norma della presente legge (6).

 

 

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(6) Gli artt. da 15 a 24 sono stati così sostituiti dall'art. 2, D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 (Gazz. Uff. 6 novembre 1975, n. 294).

 

 

Art. 25.

Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.

 

L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facoltà di intervenire nel giudizio.

 

Nel caso di concorso di più domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli artt. 19 e 20, il presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso.

 

Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il Tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.

 

 

Capo IV - Dei brevetti

 

Art. 26.

L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di brevetti d'invenzione o di modelli industriali riconosciuti di natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

 

 

Art. 27.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità.

 

Su parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare il Ministro può anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per lo sviluppo dell'energia nucleare nel Paese.

 

Negli stessi decreti è fissato se ed in quale misura è dovuta l'indennità per l'utilizzazione, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennità o la non concessione della stessa è ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.

 

 

Capo V - Disposizioni penali

 

28. L'omessa denuncia dei materiali di cui all'art. 3 è punita con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 (7); nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali è altresì comminato l'arresto da uno a due anni (8).

 

 

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(7) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera i), della legge sopracitata.

(8) Con sentenza 21-27 novembre 1974, n. 265 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1974, n. 317) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 28.

 

 

Art. 29.

Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'art. 197 del trattato istitutivo della C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza autorizzazione del Ministro per l'industria e per il commercio, è punito con la pena dell'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000 (9).

 

Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radioattive, materie fissili speciali è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 6.000.000 a lire 30.000.000 (7).

 

Alle stesse pene soggiace l'acquirente.

 

Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000 (7) (10).

 

 

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(9) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 cod. pen. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera i), della legge sopracitata.

(7) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera i), della legge sopracitata.

(10) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 (Gazz. Uff. 9 maggio 1966, n. 112).

 

 

Art. 30.

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuta l'autorizzazione prevista dalla presente legge è punito con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 15.000.000 a 30.000.000 di lire (7), senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale.

 

La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.

 

 

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(7) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera i), della legge sopracitata.

 

 

Art. 31.

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'art. 13 è punito con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000 (7).

 

 

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(7) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera i), della legge sopracitata.

 

 

Art. 32.

Nei casi previsti dagli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

 

 

Capo VI - Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 33.

Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'art. 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica.

 

 

Art. 34.

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, d'igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonché di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorché incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

 

Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.

 

 

Art. 35.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità.

 

Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.

 

Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero dell'industria e del commercio (11).

 

 

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(11) Il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio è avvenuto con D.P.R. 22 gennaio 1964, n. 2.

 

 

Art. 36.

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e negli esercizi successivi.

 

All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle opportune variazioni di bilancio.


D.L. 4 dicembre 1993, n. 496.
Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 61 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1994, n. 21). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395, non convertiti in legge.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

 

 

 

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 01.

Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente.

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

 

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

 

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

 

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

 

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

 

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

 

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;

 

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

 

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

 

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

 

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

 

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

 

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

 

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

 

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo l e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma l del presente articolo (3).

 

 

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 (3) Articolo premesso all'art. 1, dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

 

Art. 02.

Funzioni amministrative delle province.

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (4), provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

 

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma l, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art. 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

 

3. In attesa delle leggi regionali di cui all'art. 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presìdi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

 

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (5), nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati (3).

 

 

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(4) Riportata alla voce Comuni e province.

 (5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3) Articolo premesso all'art. 1, dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

Art. 03.

Agenzie regionali e delle province autonome.

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

 

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.

 

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma l, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (6), e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.

 

5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (7), al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

 

6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto (9).

 

 

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(6) Riportato alla voce Sanità pubblica.

 (7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 (8) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.

 (9) Articolo premesso all'art. 1, dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

Art. 1.

 Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

 

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

 

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

 

c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

 

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (10).

 

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

 

4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282 (11). Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

 

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.

 

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

 

8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale (12).

 

 

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(10) Riportata al n. I.

 (11) Riportata alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

 (12) Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

Art. 1-bis.

Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale.

1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (13), da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

 

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

 

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 (14), relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (15). Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

 

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 (16), e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 (16).

 

6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (16/a).

 

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (17), è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia (18).

 

 

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(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 (14) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 (15) Riportata al n. XI.

 (16) Riportata alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

 (16) Riportata alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

 (16/a) Vedi, anche, l'art. 2, comma 18, L. 9 dicembre 1998, n. 426, riportata al n. LXXIV.

 (17) Riportata al n. XXVII.

 (18) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

Art. 1-ter.

Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

[1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

 

2. Sono organi dell'ANPA:

 

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;

 

b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

 

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

 

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto (18/a).

 

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (19), con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative (19/a).

 

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA] (20).

 

 

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(18/a) Con D.P.C.M. 5 gennaio 1996, riportato al n. LIII, è stato approvato lo statuto dell'ANPA.

 (19) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 (19/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 4 giugno 1997, n. 335, riportato al n. LIX.

 (20) Articolo prima aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 e poi abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

 

Art. 2.

Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA.

[1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

 

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;

 

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (21);

 

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.

 

2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma 5. Entro la medesima0 data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

 

3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

 

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (21), al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e c), e del comma 2 del presente articolo è mantenuto ad personam fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (22).

 

 

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(21) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 (21) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 (22) Articolo prima sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 e poi abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

Art. 2-bis.

Disposizioni sul personale ispettivo.

1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo (22/a).

 

 

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(22/a) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

Art. 2-ter.

 Norme regolamentari.

 [1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (23), sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (24). Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

 

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e princìpi:

 

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

 

b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'ANPA e delle Agenzie regionali;

 

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (25);

 

d) contenimento del numero delle fasi procedimentali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;

 

e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori.

 

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (24)] (25/a).

 

 

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(23) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

 (24) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).

 (25) Riportato alla voce Servizi antincendi.

 (24) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e malattie professionali (Assicurazione obbligatoria contro gli).

 (25/a) Articolo abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

Art. 3. (26) (26/a).

 

 

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(26) Soppresso dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 (26/a) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza «della presidenza della giunta provinciale», anziché «della provincia autonoma; l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa».

 

 

Art. 4. (26).

 

 

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(26) Soppresso dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

Art. 5.

Norma transitoria.

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (27), ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'art. 03, comma 1, del presente decreto (28).

 

 

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(27) Riportata alla voce Sanità pubblica.

 (28) Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

Art. 6.

Disposizioni finanziarie.

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (28).

 

 

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(28) Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

Art. 7.

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative (26/a) (28).

 

 

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(26/a) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza «della presidenza della giunta provinciale», anziché «della provincia autonoma; l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa».

 (28) Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

 

Art. 8.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


 

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti (artt. 1-4, 27-41, 102-103, 137, 154, allegato II, appendice 1 (parte 1-5) e appendice 2)

 

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

 (2) Titolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto. A parziale deroga di quanto disposto dal presente decreto, vedi l'art. 4, L. 29 dicembre 2000, n. 401.

 (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 29 marzo 2002, n. 17/2002.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM e 84/466/EURATOM in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad esami e interventi medici;

 

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 41, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonché delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM in materia di informazione della popolazione per i casi di emergenza radiologica;

 

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 6, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'articolo 41 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM, in materia, rispettivamente, di protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e di controllo delle spedizioni transfrontaliere di residui radioattivi;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

 

Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

 

Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

 

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I - Campo di applicazione princìpi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti

 

 

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

 

a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;

 

b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè:

 

1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;

 

2) al funzionamento di macchine radiogene;

 

3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV (3);

 

b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis (4);

 

b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X (5).

 

1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'àmbito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive (6).

 

2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti sono altresì individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalità di applicazione per attività e situazioni particolari, tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni.

 

2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 le condizioni di applicazione sono quelle fissate negli allegati I e I-bis (7).

 

2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli di azione di cui all'allegato I-bis, paragrafo 4, sono aggiornati in base alle indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della tecnica (8).

 

 

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(3) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

 (4) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

 (5) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

 (6) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto. Il suddetto art. 2 è stato corretto con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68).

 (7) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto. Il suddetto art. 2 è stato corretto con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68).

 

 

(8) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto. Il suddetto art. 2 è stato corretto con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68).

 

 

Art. 2.

Princìpi concernenti le pratiche.

1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.

 

2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze.

 

3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.

 

4. La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.

 

5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle seguenti esposizioni:

 

a) esposizione di pazienti nell'àmbito di un esame diagnostico o di una terapia che li concerne;

 

b) esposizione di persone che coscientemente e volontariamente collaborano a titolo non professionale al sostegno e all'assistenza di pazienti sottoposti a terapia o a diagnosi medica;

 

c) esposizione di volontari che prendono parte a programmi di ricerca medica o biomedica, essendo tale esposizione disciplinata da altro provvedimento legislativo;

 

d) esposizioni disciplinate in modo particolare dal presente decreto e dai relativi provvedimenti applicativi.

 

6. In applicazione dei princìpi generali di cui ai commi 3 e 4, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 2, sono esentate dalle disposizioni del presente decreto senza ulteriori motivazioni, le pratiche che soddisfino congiuntamente il principio di cui al comma 1, ed i seguenti criteri di base:

 

a) i rischi radiologici causati agli individui dalla pratica devono essere sufficientemente ridotti da risultare trascurabili ai fini della regolamentazione;

 

b) l'incidenza radiologica collettiva della pratica deve essere sufficientemente ridotta da risultare trascurabile ai fini della regolamentazione nella maggior parte delle circostanze;

 

c) la pratica deve essere intrinsecamente senza rilevanza radiologica, senza probabilità apprezzabili che si verifichino situazioni che possono condurre all'inosservanza dei criteri definiti nelle lettere a) e b) (9).

 

 

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(9) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

 

 

Capo II - Definizioni

 

 

Art. 3.

Rinvio ad altre definizioni.

1. Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilità civile, nonché le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

 

Art. 4.

Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

 

a) acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV);

 

b) apprendista: persona che riceve in un'impresa un'istruzione e una formazione allo scopo di esercitare un mestiere specifico:

 

c) attivazione: processo per effetto del quale un nuclide stabile si trasforma in radionuclide, a seguito di irradiazione con particelle o con raggi gamma ad alta energia del materiale in cui è contenuto;

 

d) attività (A): quoziente di dN diviso per dt in cui dN è il numero atteso di transizioni nucleari spontanee di una determinata quantità di un radionuclide da uno stato particolare di energia in un momento determinato, nell'intervallo di tempo dt;

 

e) autorità competente: quella indicata nelle specifiche disposizioni:

 

f) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità di attività (A); un becquerel equivale ad una transizione per secondo;

 

1 Bq 1 = 1s-1

 

I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è espressa in curie (Ci) sono i seguenti:

 

Ci = 3,7 * 10-10 Bq (esattamente)

 

1 Bq = 2,7027 * 10-11 Ci;

 

g) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o destinate ad essere impiegate in un impianto sono inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

 

h) contaminazione radioattiva: contaminazione di una matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;

 

i) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che, mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a determinare la costituzione di una o più zone controllate presso le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le disposizioni generali del presente decreto;

 

l) detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della durata e della qualità della vita che si verifica in una popolazione a seguito dell'esposizione a radiazioni ionizzanti. Essa include la riduzione derivante da effetti somatici, cancro e gravi disfunzioni genetiche;

 

m) dose: grandezza radioprotezionistica ottenuta moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il significato della dose assorbita stessa per gli scopi della radioprotezione;

 

n) dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa e cioè il quoziente di dE diviso per dm, in cui dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia contenuta in tale elemento volumetrico; ai fini del presente decreto, la dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L'unità di dose assorbita è il gray;

 

o) dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, ponderate nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione, l'unità di dose efficace è il sievert;

 

p) dose efficace impegnata (E(t)): somma delle dosi equivalenti impegnate nei diversi organi o tessuti HT(t) risultanti dall'introduzione di uno o più radionuclidi, ciascuna moltiplicata per il fattore di ponderazione del tessuto WT la dose efficace impegnata E(t) è definita da:

E(t) = ΣTwTHT(t)

 

dove t indica il numero di anni per i quali è effettuata l'integrazione; l'unità di dose efficace impegnata è il sievert;

 

q) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito all'introduzione di uno o più radionuclidi;

 

r) dose equivalente (HT) dose assorbita media in un tessuto o organo T, ponderata in base al tipo e alla qualità della radiazione nel modo indicato nei provvedimenti di applicazione; l'unità di dose equivalente è il sievert;

 

s) dose equivalente impegnata: integrale rispetto al tempo dell'intensità di dose equivalente in un tessuto o organo T che sarà ricevuta da un individuo, in quel tessuto o organo T, a seguito dell'introduzione di uno o più radionuclidi; la dose equivalente impegnata è definita da:

 

 

per una singola introduzione di attività al tempo t0 dove t0 è il tempo in cui avviene l'introduzione, HT () è l'intensità di dose equivalente nell'organo o nel tessuto T al tempo ,t e il periodo di tempo, espresso in anni, su cui avviene l'integrazione; qualora t non sia indicato, si intende un periodo di 50 anni per gli adulti e un periodo fino all'età di 70 anni per i bambini; l'unità di dose equivalente impegnata è il sievert;

 

t) emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;

 

u) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

 

v) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a radiazioni ionizzanti. Si distinguono:

 

1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti situate all'esterno dell'organismo;

 

2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti introdotte nell'organismo;

 

3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

 

z) esposizione accidentale: esposizione di singole persone a carattere fortuito e involontario.

 

2. Inoltre si intende per:

 

a) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;

 

b) esposizione parziale: esposizione che colpisce soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non omogenea;

 

c) esposizione potenziale: esposizione che, pur non essendo certa, ha una probabilità di verificarsi prevedibile in anticipo;

 

d) esposizione soggetta ad autorizzazione speciale: esposizione che comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;

 

e) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

 

f) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;

 

g) gray (Gy): nome speciale dell'unità di dose assorbita

 

 

1 Gy = 1 J Kg-1

 

 

i fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita è espressa in rad sono i seguenti:

 

 

1 rad = 10-2 Gy

 

1 Gy = 100 rad;

 

 

h) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi che comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione ad una determinata fonte di esposizione;

 

i) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;

 

l) intervento: attività umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;

 

m) introduzione: attività dei radionuclidi che penetrano nell'organismo provenienti dall'ambiente esterno;

 

n) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a termine, di una impresa esterna sia di lavoratore autonomo, sia di apprendista o studente;

 

o) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B;

 

p) limiti di dose: limiti massimi fissati per le dosi derivanti dall'esposizione dei lavoratori, degli apprendisti, degli studenti e delle persone del pubblico alle radiazioni ionizzanti causate dalle attività disciplinate dal presente decreto. I limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello stesso periodo;

 

q) livelli di allontanamento: valori, espressi in termini di concentrazioni di attività o di attività totale, in relazione ai quali possono essere esentati dalle prescrizioni di cui al presente decreto le sostanze radioattive o i materiali contenenti sostanze radioattive derivanti da pratiche soggette agli obblighi previsti dal decreto;

 

r) livello di intervento: valore di dose oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre interventi di radioprotezione;

 

s) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le particolari definizioni per le materie fissili speciali, le materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e cioè le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali nonché i combustibili nucleari;

 

t) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee: il termine «materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze;

 

u) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio delle Comunità europee;

 

v) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere contaminato da materie radioattive, sono ricompresi in tale definizione le matrici ambientali e gli alimenti;

 

z) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente ivi compresi aria, acqua e suolo.

 

3. Inoltre, si intende per:

 

a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;

 

b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;

 

c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l'esposizione di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) (9/a);

 

d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;

 

e) pratica: attività umana che e suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;

 

f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3  1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;

 

g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;

 

h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;

 

i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la riutilizzazione;

 

l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattività nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneità a svolgere tali funzioni è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;

 

m) sievert (Sv): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono J kg-1

 

 

quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

 

 

1 rem = 10-2 Sv

 

1 Sv = 100 rem (9/b);

 

 

n) smaltimento: collocazione dei rifiuti, secondo modalità idonee, in un deposito, o in un determinato sito, senza intenzione di recuperarli;

 

o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;

 

p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;

 

q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;

 

r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;

 

s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;

 

t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;

 

u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;

 

v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;

 

z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione.

 

4. Inoltre, si intende per:

 

a) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

 

b) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica, fissato per particolari condizioni ai sensi del presente decreto, ai fini dell'applicazione del principio di ottimizzazione;

 

c) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. È zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. È zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata (10).

 

 

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(9/a) Lettera così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257.

(9/b) Lettera così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257.

(10) Gli originari articoli 4, 5 e 6 sono stati così sostituiti, con l'attuale articolo 4, dall'art. 4, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto. Il suddetto art. 4 è stato rettificato con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68) e corretto con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68).

 

(omissis)


Capo VI - Regime autorizzativo per le installazioni e particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi

 

 

Art. 27.

Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni.

1. Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

 

1-bis. Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi (30).

 

2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione connessi con tali attività, i relativi criteri di radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio, la modifica e la revoca del nulla osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie (31).

 

2-bis. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

 

a) l'aggiunta intenzionale sia direttamente che mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti medicinali o di beni di consumo;

 

b) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti, per ricerca;

 

c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali;

 

d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica (32).

 

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle pratiche disciplinate al capo IV ed al capo VII ed alle attività lavorative comportanti l'esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al capo III-bis, con esclusione dei casi in cui l'assoggettamento a dette disposizioni sia espressamente stabilito ai sensi del capo III-bis e relativi provvedimenti di attuazione (33).

 

4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni.

 

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'articolo 33 ed all'impiego di microscopi elettronici (34).

 

4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nulla osta all'impiego di categoria B (35).

 

4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione delle installazioni (36).

 

 

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(30) Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

(31) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

(32) Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto e poi così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257.

(33) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

(34) Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

(35) Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

(36) Comma aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

 

 

Art. 28.

Impiego di categoria A.

1. L'impiego di categoria A è soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e all'ANPA (37).

 

2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.

 

 

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(37) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

 

 

Art. 29.

Impiego di categoria B.

1. L'impiego di categoria B è soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

 

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.

 

3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione tecnica presentata, possono essere stabilite particolari prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.

 

 

Art. 30.

Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti (38).

1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'àmbito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria (39).

 

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome sono stabilite le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonché le modalità per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti (40).

 

3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione è inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.

 

 

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(38) Rubrica così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

(39) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

(40) Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

 

 

Art. 31.

Attività di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi.

1. L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'articolo 30, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.

 

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché eventuali esenzioni da essa.

 

 

Art. 32.

Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi.

1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:

 

a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti;

 

b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nei casi di transito sul territorio italiano.

 

3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione è richiesta dall'autorità di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/EURATOM.

 

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalità, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto può stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.

 

 

Art. 33.

Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.

 

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.

 

 

Art. 34.

Obblighi di registrazione.

1. Gli esercenti le attività disciplinate negli articoli 31 e 33 devono registrare i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da cui provengono.

 

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA e alle regioni o province autonome territorialmente competenti un riepilogo delle quantità dei rifiuti raccolti e di quelli depositati, con l'indicazione degli altri dati di cui al predetto comma 1.

 

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di registrazione ed i termini della relativa conservazione, nonché le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo.

 

 

Art. 35.

Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi.

1. Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi di cui al presente capo, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.

 

2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza comunicano alle amministrazioni titolari del potere autorizzativo le violazioni gravi o ripetute risultanti dalla vigilanza stessa.

 

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.

 

4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere degli organi tecnici intervenuti in fase di emanazione dei provvedimenti autorizzativi.

 

5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle giustificazioni da parte dell'esercente.

 

 

Capo VII - Impianti

 

 

Art. 36.

Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria.

1. Il richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere a), c), d), e), f), ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, deve trasmettere, oltre che al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ANPA i seguenti documenti:

 

a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta topografica, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi;

 

b) rapporto preliminare di sicurezza, con l'indicazione delle previste misure di sicurezza e protezione.

 

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, è rilasciata previo l'espletamento della procedura di cui al presente capo.

 

 

Art. 37.

Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

1. Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica compresi anche quelli non soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del nulla osta alla costruzione, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.

 

2. Il nulla osta è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, su domanda dell'interessato, corredata dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo.

 

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato.

 

 

Art. 38.

Istruttoria tecnica.

1. Sulle istanze di cui ai precedenti articoli 36 e 37 l'ANPA effettua un'istruttoria tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto di massima, nella quale deve essere espresso l'avviso sulla ubicazione dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal progetto di massima, e debbono essere indicati inoltre tutti gli elementi atti a consentire una valutazione preliminare complessiva sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dell'impianto e sul suo esercizio.

 

2. L'ANPA, oltre alla documentazione rimessagli ai sensi degli articoli 36 e 37 può richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione che ritiene necessaria alla istruttoria.

 

3. La relazione tecnica elaborata dall'ANPA deve contenere un esame critico del rapporto preliminare di sicurezza e dello studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

 

 

Art. 39.

Consultazione con le Amministrazioni interessate.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette copia della relazione tecnica dell'ANPA ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità ed agli altri ministeri interessati.

 

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli altri ministeri interessati possono richiedere all'ANPA ulteriori informazioni ed i dati necessari per una completa valutazione della ubicazione dell'impianto e del progetto di massima.

 

3. Tutti i ministeri interessati trasmettono all'ANPA, non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione tecnica, i rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed alla ubicazione dell'impianto.

 

 

 

Art. 40.

Parere dell'ANPA.

1. La Commissione tecnica di cui all'articolo 9, tenuto conto delle eventuali osservazioni dei vari ministeri, esprime un parere tecnico finale, specificando le eventuali prescrizioni da stabilire per l'esecuzione del progetto.

 

2. L'ANPA trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il suo parere elaborato sulla base di quello della Commissione tecnica con le eventuali osservazioni delle varie amministrazioni.

 

 

Art. 41.

Progetti particolareggiati di costruzione.

1. Il titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui ai precedenti articoli deve trasmettere all'ANPA i progetti particolareggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che sulla base della documentazione di cui agli articoli 36 e 37 l'ANPA, sentita la Commissione tecnica, ritiene rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. I progetti relativi a dette parti, completati da relazioni che ne illustrano o dimostrano la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, devono essere approvati dall'ANPA sentita la Commissione tecnica, prima della costruzione e messa in opera.

 

2. L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi non può essere approvata dall'ANPA nei casi previsti dall'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunità europea della energia atomica se non ad avvenuta comunicazione da parte dell'Agenzia stessa alla Commissione della predetta Comunità dei dati generali del progetto in questione.

 

3. La costruzione viene effettuata sotto il controllo tecnico dell'ANPA che vigila sulla rispondenza della costruzione ai progetti approvati dall'ANPA stessa.

(omissis)

 

Art. 102.

Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi.

1. Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto deve adottare le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione alle persone del pubblico.

 

2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente è facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito delle rispettive competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonché delle autorità individuate agli articoli 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso delle attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.

 

 

Art. 103.

Norme generali e operative di sorveglianza.

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 99, chiunque, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica, produce, tratta, manipola, utilizza, ha in deposito, materie radioattive o comunque detiene apparecchi contenenti dette materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero impiega apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, è tenuto a provvedere affinché vengano effettuate e registrate per iscritto le valutazioni preventive di cui all'articolo 79, comma 7.

 

2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere, a seconda del tipo o della entità del rischio, affinché vengano effettuate:

 

a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista della protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano interessare l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione, tenendo conto del contesto ambientale in cui le installazioni si inseriscono;

 

b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi tecnici di protezione;

 

c) la verifica delle apparecchiature di misurazione della esposizione e della contaminazione;

 

d) la valutazione delle esposizioni che interessano l'ambiente esterno, con l'indicazione della qualità delle radiazioni;

 

e) la valutazione delle contaminazioni radioattive e delle dosi connesse, con indicazione della natura, dello stato fisico e chimico delle materie radioattive e della loro concentrazione nelle matrici ambientali.

 

3. In particolare, le valutazioni di cui al comma 2, lettera e) devono comportare:

 

a) la stima dell'impegno di dose relativo allo smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi o aeriformi;

 

b) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei livelli di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2, lettera a), delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei livelli di esenzione di cui all'articolo 30;

 

c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lettera b).

 

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano carattere di periodicità devono avere frequenza tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 99, 100, 101 e 102.

 

(omissis)

 

 

Art. 137.

Contravvenzioni al capo VI.

1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'articolo 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.

 

2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'articolo 29, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

 

3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

 

4. Chi effettua le attività di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

 

5. Colui il quale effettua una delle attività di cui all'articolo 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 2, è punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

 

6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

 

(omissis)

 

 

Art. 154.

Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità. Radionuclidi a vita breve.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta formulata d'intesa dai Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, nonché per il loro smaltimento nell'ambiente.

 

2. Le norme del presente decreto non si applicano allo smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente, né al loro conferimento a terzi ai fini dello smaltimento, né comunque all'allontanamento di materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione, quando detti rifiuti o materiali contengano solo radionuclidi con tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e in concentrazione non superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1, sempre che lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (110).

 

3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento di rifiuti a terzi, e ad ogni altro allontanamento di materiali, effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta, all'Agenzia regionale o della provincia autonoma, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed all'ANPA (111).

 

3-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'àmbito di attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto, è soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi. I livelli di allontanamento da installazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'àmbito di attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, ed a tal fine tengono conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dall'Unione europea (112).

 

 

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(110) Comma così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

(111) Comma così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto. Il suddetto art. 34 è stato corretto con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68).

(112) Comma aggiunto dall'art. 34, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, con la decorrenza indicata nell'art. 42 dello stesso decreto.

 

 

(omissis)


Allegato II

 

 

Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi

 

 

1. Esenzioni

 

1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, del presente decreto non si applicano:

 

a) ai rifiuti radioattivi nei quali la concentrazione di radionuclidi è inferiore a 100 Bq/g, ovvero a 500 Bq/g nel caso di sostanze radioattive naturali solide;

 

b) alle sorgenti sigillate che vengano rispedite dall'utilizzatore al fornitore e che non contengano materie fissili speciali.

 

 

2. Invio di rifiuti radioattivi verso Stati membri dell'Unione Europea

 

2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi sul territorio italiano che intenda spedirli o farli spedire in altro Stato membro dell'Unione Europea deve far pervenire all'Autorità competente di cui all'articolo 32, comma 2, la domanda di autorizzazione alla spedizione dei rifiuti utilizzando la parte 1 del Documento uniforme riportato nell'Appendice 1 del presente Allegato. Copia della domanda deve essere inviata anche all'ANPA.

 

2.2. L'Autorità competente italiana, acquisisce, ove previsto, il parere dell'ANPA ed invia per l'approvazione la domanda alle Autorità competenti del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito, indicate nell'Appendice 2.

 

2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono state concesse, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore dei rifiuti a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme succitato. Copia di detto documento viene trasmessa dalla Autorità competente italiana alle Autorità che hanno comunicato la loro approvazione, nonché all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

 

2.4. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato di ricevimento dei rifiuti radioattivi, trasmessogli dalla Autorità competente del paese di destinazione, al detentore che ha proceduto all'invio degli stessi.

 

 

3. Ricevimento di rifiuti radioattivi da Stati membri della Unione Europea

 

3.1. L'Autorità competente italiana che ha ricevuto dall'Autorità competente di un Paese membro dell'Unione Europea la richiesta per la spedizione o il transito sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi, sentita ove previsto l'ANPA, comunica all'Autorità competente del Paese richiedente la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato di approvazione, trasmettendole la parte 2 del Documento uniforme. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

 

3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi il destinatario sul territorio italiano trasmette all'Autorità competente italiana e all'ANPA l'attestato di ricevimento, utilizzando il modello di cui alla parte 5 del Documento uniforme.

 

3.3. L'Autorità competente italiana invia copia dell'attestato alle Autorità degli altri Paesi coinvolti nell'operazione.

 

 

4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione Europea

 

4.1. Nel caso di transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi oggetto di spedizione tra Stati membri dell'Unione Europea, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato sentita l'ANPA, trasmette all'Autorità competente del Paese membro dell'Unione Europea che ne ha fatto richiesta la propria approvazione, con eventuali condizioni, oppure il diniego motivato, utilizzando la parte 2 del Documento uniforme.

 

4.2. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministeri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale e dell'ambiente.

 

 

5. Importazione di rifiuti radioattivi nell'Unione Europea

 

5.1. Per l'importazione sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti da un Paese esterno all'Unione Europea, si segue la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. Il destinatario sul territorio italiano deve agire come se fosse il detentore di detti rifiuti.

 

5.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il destinatario dei rifiuti radioattivi abbia negoziato una clausola con il detentore nel Paese terzo, la quale obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.

 

 

6. Esportazione di rifiuti radioattivi dall'Unione Europea

 

6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi dal territorio italiano verso un Paese esterno all'Unione Europea, il detentore presenta domanda di autorizzazione alla spedizione all'Autorità competente italiana, utilizzando la parte 1 del Documento uniforme. L'Autorità italiana, acquisito, ove previsto, il parere dell'ANPA, trasmette la domanda all'Autorità del Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di transito.

 

6.2. L'Autorità competente italiana verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti abbia negoziato con il destinatario degli stessi una clausola contrattuale che obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo dei rifiuti, indicante altresì il valico di frontiera d'ingresso nel Paese di destinazione.

 

6.3. Acquisite le approvazioni degli eventuali Paesi di transito, l'Autorità competente italiana autorizza il detentore ad effettuare la spedizione, trasmettendogli la parte 3 del Documento uniforme e invia la copia di detto documento all'Autorità del Paese di destinazione e alle Autorità degli eventuali Paesi di transito. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ANPA e ai Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, ove quest'ultimo non sia l'Autorità competente italiana.

 

6.4. Entro due settimane a decorrere dalla data di arrivo a destinazione dei rifiuti radioattivi, il detentore iniziale dei rifiuti stessi, utilizzando la parte 5 del Documento uniforme, notifica all'Autorità competente italiana che detti rifiuti hanno raggiunto la loro destinazione, indicando l'ultimo valico di frontiera dell'Unione Europea attraversato.

 

 

7. Transito di rifiuti radioattivi provenienti e destinati a un Paese non facente parte dell'Unione Europea

 

7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi provenienti e destinati verso un Paese non facente parte dell'Unione Europea, per i quali l'Italia è il Paese d'ingresso nell'Unione va seguita la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. È considerato detentore il responsabile della spedizione sul territorio italiano.

 

7.2. Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti radioattivi con sede nel Paese esterno all'Unione Europea si sia impegnato formalmente, mediante una dichiarazione, a riprendere i rifiuti qualora la spedizione non possa essere ultimata.

 

 

8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi

 

8.1. Il detentore di rifiuti radioattivi, prima di ciascuna spedizione, compila un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa, utilizzando la parte 4 del Documento uniforme. Detto elenco deve accompagnare, insieme alle Parti 1 e 3 del Documento uniforme, i rifiuti radioattivi durante la spedizione e dovrà essere allegato all'attestato di ricevimento.

 

 

9. Criteri per le autorizzazioni

 

9.1. Non possono essere autorizzate esportazioni di rifiuti radioattivi:

 

a) con destinazione a sud della latitudine 60° sud;

 

b) verso uno Stato che non sia membro dell'Unione Europea e che sia parte della quarta Convenzione ACP-CEE, salvo quanto previsto al punto 9.2., lettere a) e b);

 

c) verso un paese esterno all'Unione Europea che, in base ai criteri definiti dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 92/3/EURATOM, non possegga risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura dei rifiuti.

 

9.2. Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili, le autorizzazioni di cui all'articolo 32, comma 1, non possono essere rifiutate:

 

a) per il ritorno al paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti o esportati ai fini del loro trattamento;

 

b) per il ritorno al paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile nucleare irradiato che sia stato effettuato in un paese diverso;

 

c) per il ritorno dei rifiuti al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata.

 

9.3. Una domanda può riguardare più di una spedizione purché:

 

a) i residui radioattivi a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e

 

b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorità competenti, e

 

c) gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino paese terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o di uscita dell'Unione Europea e attraverso lo stesso valico di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorità competenti interessate.

 

9.4. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a tre anni.

 

9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1. e 4.1. eventualmente definite dall'Autorità competente italiana non possono essere più gravose di quelle previste per analoghe spedizioni nazionali.

 


INSERIRE 292DLGS1995_230

 


L. 19 gennaio 1998, n. 10
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1998, n. 28.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale. Il ministero degli affari esteri ha reso noto che in data 15 aprile 1998 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica; di conseguenza la convenzione è entrata in vigore il 14 luglio 1998 (comunicato in Gazz. Uff. 16 maggio 1998, n. 112 e in Gazz. Uff. 6 agosto 1998, n. 182).

 

 

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.

 

 

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della convenzione stessa.

 

 

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

CONVENZIONE SULLA SICUREZZA NUCLEARE

 

PREAMBOLO

 

Le Parti Contraenti:

 

i) consapevoli dell'importanza per la Comunità internazionale di assicurarsi che l'uso dell'energia nucleare sia sicuro, ben regolamentato e corretto da un punto di vista ambientale;

 

ii) ribadendo la necessità di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero;

 

iii) ribadendo che la responsabilità della sicurezza nucleare spetta allo Stato nella cui giurisdizione ricade un impianto nucleare;

 

iv) desiderando dare impulso ad una efficace cultura della sicurezza nucleare;

 

v) consapevoli che gli incidenti negli impianti nucleari potrebbero avere conseguenze transfrontaliere;

 

vi) tenendo conto della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (1979), della Convenzione sulla pronta notifica di un incidente nucleare (1986) e della Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare e di emergenza radiologica (1986);

 

vii) affermando l'importanza della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza nucleare mediante i meccanismi bilaterali e multilaterali già esistenti e della definizione della presente Convenzione che ha carattere incentivante;

 

viii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare princìpi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che, in materia di sicurezza, esistono linee-guida definite a livello internazionale che vengono periodicamente riviste e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi più aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza;

 

ix) affermando la necessità di intraprendere rapidamente l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, non appena il processo in corso per sviluppare i princìpi fondamentali per la sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi avrà prodotto un ampio accordo internazionale;

 

x) riconoscendo l'utilità di proseguire il lavoro tecnico connesso alla sicurezza di altre fasi del ciclo del combustibile nucleare e che tale lavoro può, col tempo, facilitare lo sviluppo dei protocolli internazionali attuali o futuri;

 

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1

Obiettivi, definizioni e campo di applicazione

 

 

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente convenzione sono:

 

i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;

 

ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere gli individui, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da questi impianti;

 

iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire.

 

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

 

i) Per «impianto nucleare» si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte Contraente, ogni centrale nucleare di potenza, a scopo pacifico, fissa, sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di lavorazione di materiali radioattivi che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connessi all'esercizio della centrale nucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi di combustibile nucleare siano stati estratti definitivamente dal nocciolo del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformità con procedure approvate, ed un programma di disattivazione sia stato concordato con l'organismo di regolamentazione;

 

ii) Per «organismo di regolamentazione» si intende, per ciascuna Parte Contraente, uno o più organismi da quest'ultima investiti della facoltà giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la normativa relativa alla localizzazione, alla progettazione, alla costruzione, all'avviamento, disattivazione degli impianti nucleari;

 

iii) Per «autorizzazione» si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilità per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.

 

 

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.

 

 

Capitolo 2

Obblighi

 

a) Disposizioni generali

 

 

Articolo 4

Misure di attuazione

Ciascuna Parte Contraente adotterà, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.

 

 

Articolo 5

Presentazione dei rapporti

Ciascuna Parte Contraente presenterà per riesame, prima di ciascuna delle riunioni di cui all'articolo 20, un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella presente Convenzione.

 

 

Articolo 6

Impianti nucleari esistenti

Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per garantire che la sicurezza degli impianti nucleari esistenti al momento in cui la Convenzione entra in vigore per quella Parte Contraente, sia riesaminata al più presto possibile. La Parte Contraente, qualora sia necessario alla luce della presente Convenzione, farà in modo che tutti i miglioramenti che possono ragionevolmente essere apportati, vengano effettuati con urgenza nell'ottica di adeguare la sicurezza dell'impianto nucleare. Se tale adeguamento non è realizzabile, si dovrebbero attuare programmi per la chiusura dell'impianto nucleare non appena ciò sia praticamente possibile. Per la programmazione delle fasi di chiusura, si può tener conto dell'intero contesto energetico e delle eventuali alternative, nonché dell'impatto sociale, ambientale ed economico.

 

b) Legislazione e regolamentazione

 

 

Articolo 7

Quadro legislativo e regolatorio

1. Ciascuna Parte Contraente istituirà e manterrà in vigore un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari.

 

2. Il quadro legislativo e regolatorio prevederà:

 

i) l'istituzione di prescrizioni e di norme di sicurezza nazionali applicabili;

 

ii) un sistema di rilascio di autorizzazioni per gli impianti nucleari ed il divieto di esercire un impianto nucleare senza autorizzazione;

 

iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di valutazione degli impianti nucleari per verificare la conformità con la normativa applicabile e con i limiti di autorizzazione;

 

iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni, compresa la loro sospensione, modifica o revoca.

 

 

Articolo 8

Organismo di regolamentazione

1. Ciascuna Parte Contraente istituirà o designerà un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il complesso delle disposizioni legislative e regolatorie di cui all'articolo 7, dotato di autorità, competenza e risorse umane e finanziarie adeguate per adempiere ai compiti assegnati.

 

2. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per garantire una effettiva indipendenza delle funzioni dell'organismo di regolamentazione da quelle di ogni altro ente o organizzazione incaricato della promozione o dell'utilizzazione dell'energia nucleare.

Articolo 9

Responsabilità del titolare di una autorizzazione

Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la responsabilità primaria della sicurezza di un impianto nucleare competa al titolare della corrispondente autorizzazione, ed intraprenderà le azioni appropriate affinché ogni titolare di autorizzazione faccia fronte alle proprie responsabilità.

 

c) Condizioni generali di sicurezza

 

Articolo 10

Priorità alla sicurezza

Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che tutte le organizzazioni che svolgono attività direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare.

 

 

Articolo 11

Risorse finanziarie e di personale

1. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che siano disponibili, ai fini della sicurezza di ciascun impianto nucleare, risorse finanziarie adeguate per tutta la durata della sua vita.

 

2. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che un numero sufficiente di personale qualificato con adeguata formazione, addestramento ed aggiornamento sia disponibile per tutte le attività connesse alla sicurezza in tutti, o per tutti, gli impianti nucleari, per l'intera durata della loro vita.

 

Articolo 12

Fattori umani

Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che le capacità ed i limiti dei comportamenti umani siano presi in considerazione per l'intera vita di un impianto nucleare.

 

Articolo 13

Garanzia di qualità

Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che siano definiti ed attuati i programmi di garanzia della qualità, nell'ottica di fornire garanzia che le esigenze specifiche per tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza nucleare siano rispettate per l'intera vita di un impianto nucleare.

 

 

Articolo 14

Valutazione e verifica della sicurezza

Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate:

 

i) valutazioni globali e sistematiche della sicurezza prima della costruzione e dell'avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita. Tali valutazioni, ben documentate, dovranno essere successivamente aggiornate alla luce dell'esperienza operativa e delle più recenti informazioni rilevanti per la sicurezza, e riesaminate dall'organismo di regolamentazione;

 

ii) verifiche mediante analisi, sorveglianza, prove ed ispezioni, intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di esercizio.

 

 

Articolo 15

Protezione radiologica

Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate affinché in normali condizioni di funzionamento l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale.

 

 

Articolo 16

Pianificazione di emergenza

1. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che, per gli impianti nucleari, ci siano piani d'emergenza interni ed esterni, periodicamente provati, comprendenti le attività da porre in essere in caso di emergenza.

 

Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani saranno elaborati e provati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sopra di un basso livello di potenza concordato con l'organismo di regolamentazione.

 

2. Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza.

 

3. Le Parti Contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, per quanto soggette alla probabilità di essere coinvolte in un'emergenza radiologica in un impianto nucleare limitrofo, intraprenderanno le azioni appropriate per l'elaborazione e le esercitazioni di piani di emergenza per il loro territorio, comprendenti le attività da mettere in atto in caso di emergenza di questo tipo.

 

d) Sicurezza degli impianti

 

 

Articolo 17

Localizzazione

Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a:

 

i) valutare tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista;

 

ii) valutare il probabile impatto che un impianto nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza sugli individui, sulla società e sull'ambiente;

 

iii) riesaminare, secondo le necessità, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii) in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza;

 

iv) consultare le Parti Contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da tale impianto, e fornire loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed effettuare proprie stime dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul loro territorio, dal punto di vista della sicurezza.

 

 

Articolo 18

Progettazione e costruzione

Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate affinché:

 

i) la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare preveda diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondità) contro il rilascio di materiali radioattivi, ai fini di prevenire gli incidenti e di attenuarne le conseguenze radiologiche qualora dovessero accadere;

 

ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi;

 

iii) la progettazione di un impianto nucleare consente un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controllabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.

 

 

Articolo 19

Esercizio

Ciascuna Parte Contraente intraprenderà le azioni appropriate per assicurare che:

 

i) l'autorizzazione iniziale all'esercizio di un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di avviamento comprovante che l'impianto così come è costruito, sia conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza;

 

ii) i limiti e le condizioni di esercizio risultanti dall'analisi di sicurezza, dalle prove e dall'esperienza operativa siano definiti e riesaminati laddove necessario per identificare i margini di sicurezza per l'esercizio;

 

iii) l'esercizio, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano condotte secondo procedure approvate;

 

iv) siano stabilite procedure per far fronte ad eventi anomali e ad incidenti;

 

v) sia disponibile per tutta la durata di vita di un impianto nucleare il supporto tecnico ed ingegneristico necessario in tutti i settori rilevanti per la sicurezza;

 

vi) malfunzionamenti significativi per la sicurezza siano notificati tempestivamente dal titolare dell'autorizzazione all'organismo di regolamentazione;

 

vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dell'esperienza operativa, sia dato seguito ai risultati conseguiti ed alle conclusioni tratte, e che i meccanismi esistenti siano utilizzati per condividere le esperienze rilevanti con gli organismi internazionali, con le altre organizzazioni di esercenti e con gli organismi di regolamentazione;

 

viii) la produzione di rifiuti radioattivi risultante dall'esercizio di un impianto nucleare sia mantenuta al minimo praticabile per il processo specifico, sia in termini di attività che in volume, e che ogni necessario trattamento e stoccaggio del combustibile esaurito e di rifiuti direttamente correlati all'esercizio, e, sullo stesso sito dell'impianto nucleare, tengano conto del condizionamento e dello smaltimento.

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3 - Riunioni delle parti contraenti

 

 

Articolo 20

Riunioni di riesame

1. Le Parti Contraenti terranno riunioni (di seguito denominate «riunioni di riesame») per riesaminare i rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5, secondo le procedure adottate ai sensi dell'articolo 22.

 

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24, possono essere costituiti sottogruppi composti da rappresentanti delle Parti Contraenti, ed operare durante le riunioni di riesame, qualora ciò sia ritenuto necessario, per analizzare problemi particolari contenuti nei rapporti.

 

3. Ciascuna Parte Contraente dovrà avere opportunità ragionevole di discutere i rapporti presentati dalle altre Parti Contraenti e di chiedere chiarimenti su tali rapporti.

 

 

Articolo 21

Calendario

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione avrà luogo una riunione preparatoria delle Parti Contraenti.

 

2. In tale riunione preparatoria, le Parti Contraenti stabiliranno la data della prima riunione di riesame. Questa avrà luogo quanto prima possibile, ma non oltre trenta mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

3. In ciascuna riunione di riesame, le Parti Contraenti stabiliranno la data della successiva riunione di riesame. L'intervallo tra le riunioni di riesame non deve superare tre anni.

 

 

Articolo 22

Accordi sulle procedure

1. Nella riunione preparatoria da tenere in applicazione dell'articolo 21, le Parti Contraenti stabiliranno ed adotteranno, consensualmente, Regole Procedurali e Regole Finanziarie. Le Parti Contraenti fisseranno in particolare ed in conformità alle Regole Procedurali:

 

i) linee guida concernenti la forma e la struttura dei rapporti da presentare in applicazione dell'articolo 5;

 

ii) una data di presentazione dei rapporti in questione;

 

iii) il processo di riesame di questi rapporti.

 

2. Nelle riunioni di riesame le Parti Contraenti possono, se necessario, riesaminare le intese adottate ai sensi dei capoversi i) - iii) di cui sopra ed adottare consensualmente revisioni, salvo diversamente disposto delle Regole Procedurali. Esse possono inoltre consensualmente emandare le Regole Procedurali e le Regole Finanziarie.

 

Articolo 23

Riunioni straordinarie

Dovrà essere tenuta una riunione straordinaria delle Parti Contraenti:

 

i) quando lo decide la maggioranza delle Parti Contraenti presenti e votanti in una riunione, le astensioni essendo considerate come voti; oppure

 

ii) su richiesta scritta di una Parte Contraente, entro sei mesi dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti Contraenti e la notifica che la richiesta è stata sostenuta da una maggioranza delle Parti Contraenti sia stata ricevuta dal segretariato di cui all'articolo 28.

 

 

Articolo 24

Partecipazione

1. Ciascuna Parte Contraente parteciperà alle riunioni delle Parti Contraenti, essa sarà rappresentata a tali riunioni da un delegato e, per quanto lo ritenga necessario, da sostituti, esperti e consiglieri.

 

2. Le Parti Contraenti possono invitare, consensualmente, qualsiasi organizzazione intergovernativa, competente nelle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, ad assistere in qualità di osservatore ad ogni riunione o a specifiche sessioni di una di esse. Gli osservatori saranno tenuti ad accettare per iscritto ed in anticipo le disposizioni dell'articolo 27.

 

 

Articolo 25

Rapporti di sintesi

Le Parti Contraenti adotteranno, consensualmente, e metteranno a disposizione del pubblico un documento che tratti gli argomenti discussi durante una riunione e le relative conclusioni.

 

 

Articolo 26

Lingue

1. Le lingue delle riunioni delle Parti Contraenti saranno l'arabo, il cinese, l'inglese, il francese, il russo e lo spagnolo, salvo diversamente disposto nelle Regole Procedurali.

 

2. I rapporti presentati in applicazione dell'articolo 5 saranno redatti nella lingua nazionale della Parte Contraente che li presenta o in un'unica lingua designata da determinarsi nelle Regole Procedurali. Nel caso in cui il rapporto sia presentato in una lingua nazionale diversa dalla lingua designata, sarà fornita dalla Parte Contraente una traduzione del rapporto nella lingua designata.

 

3. Fermo restando le disposizioni del paragrafo 2, il segretariato, ove rimborsate, curerà la traduzione nella lingua designata dei rapporti presentati in ogni altra lingua delle riunioni.

 

 

Articolo 27

Riservatezza

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti di proteggere talune informazioni dalla divulgazione, in base alla loro legislazione. Ai fini del presente articolo, il termine «informazioni» comprende tra l'altro i) i dati di natura personale; ii) le informazioni protette da diritti di proprietà intellettuale o dal segreto industriale o commerciale; e iii) le informazioni relative alla sicurezza nazionale o alla protezione fisica di materiali o degli impianti nucleari.

 

2. Quando una parte Contraente fornisce informazioni ai sensi della presente Convenzione, precisando che sono protette come indicato al paragrafo 1, tali informazioni saranno utilizzate solo per i fini per i quali sono state fornite e dovrà essere rispettato il loro carattere confidenziale.

 

3. Il contenuto delle discussioni durante il riesame dei rapporti ad opera delle Parti Contraenti in ciascuna riunione sarà riservato.

 

 

Articolo 28

Segretariato

1. L'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (di seguito denominata «Agenzia») svolgerà le funzioni di segretariato per le riunioni delle Parti Contraenti.

 

2. Il segretariato:

 

i) convocherà le riunioni delle Parti Contraenti, le preparerà e ne assicurerà i servizi;

 

ii) comunicherà alle Parti Contraenti le informazioni ricevute o predisposte secondo le disposizioni della presente Convenzione.

 

Le spese sostenute dall'Agenzia per adempiere ai compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra saranno sostenute dall'Agenzia stessa come parte del suo bilancio ordinario.

 

3. Le Parti Contraenti possono, consensualmente, chiedere all'Agenzia di fornire altri servizi di supporto per le riunioni delle Parti Contraenti. L'Agenzia può fornire tali servizi qualora sia possibile farlo nell'ambito del suo programma e del suo bilancio ordinario. Se ciò non fosse possibile, l'Agenzia può fornire tali servizi a condizione che siano finanziati da un'altra fonte a titolo volontario.

 

 

 

 

Capitolo 4 - Clausole finali e altre disposizioni

 

 

Articolo 29

Risoluzione delle controversie

In caso di disaccordo tra due o più Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti Contraenti si consulteranno nell'ambito di una riunione delle Parti Contraenti al fine di risolvere tale disaccordo.

 

 

Articolo 30

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Agenzia a Vienna a decorrere dal 20 settembre 1994, fino alla sua entrata in vigore.

 

2. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

 

3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati.

 

4. i) La presente Convenzione sarà aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza in merito alla negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali nelle materie coperte dalla presente Convenzione.

 

ii) Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni eserciteranno per proprio conto i diritti ed assumeranno le responsabilità che questa Convenzione attribuisce agli Stati Parti Contraenti.

 

iii) Nel divenire parte della presente Convenzione, tali organizzazioni comunicheranno al Depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i loro Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei loro confronti e qual'è la portata della loro competenza nel settore coperto da detti articoli.

 

iv) Le organizzazioni di questo tipo non disporranno di alcun voto oltre a quelli dei loro Stati membri.

 

5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Depositario.

 

 

Articolo 31

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Depositario, del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ivi inclusi quelli di diciassette Stati, ciascuno in possesso di almeno un impianto nucleare che abbia raggiunto la criticità del nocciolo del reattore.

 

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale avente carattere di integrazione o altro carattere, che ratifichi la presente Convenzione, l'accetti, l'approvi o vi aderisca dopo la data di deposito dell'ultimo strumento richiesto per soddisfare le condizioni poste nel paragrafo 1, la presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il Depositario, dello strumento stesso da parte di tale Stato o organizzazione.

 

 

Articolo 32

Emendamenti alla convenzione

1. Ciascuna Parte Contraente può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Gli emendamenti proposti saranno esaminati in una riunione di riesame o in una riunione straordinaria.

 

2. Il testo di ogni emendamento proposto e le relative motivazioni saranno comunicati al Depositario, il quale trasmetterà la proposta alle Parti Contraenti prontamente e almeno novanta giorni prima della riunione nel corso della quale l'emendamento proposto è presentato per essere preso in esame. Tutte le osservazioni ricevute su tale proposta saranno comunicate dal Depositario alle Parti Contraenti.

 

3. Dopo aver esaminato l'emendamento proposto, le parti contraenti decideranno se adottarlo consensualmente o, in assenza di consenso, di sottoporlo ad una Conferenza Diplomatica. Una decisione di sottoporre un emendamento proposto ad una Conferenza Diplomatica richiede un voto a maggioranza di due terzi delle Parti Contraenti presenti alla riunione e votanti, con riserva che almeno la metà delle Parti Contraenti sia presente al momento della votazione. Le astensioni saranno considerate voti.

 

4. La Conferenza Diplomatica incaricata di esaminare e di adottare gli emendamenti della presente Convenzione sarà convocata dal Depositario ed avrà luogo non più tardi di un anno dopo che la relativa decisione sia stata presa in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza Diplomatica compirà ogni sforzo affinché gli emendamenti siano adottati consensualmente. Se ciò non fosse possibile, gli emendamenti saranno adottati con una maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti.

5. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con i paragrafi 3 e 4 di cui sopra, saranno soggetti a ratifica, accettazione, approvazione o conferma delle Parti Contraenti ed entreranno in vigore, nei confronti delle Parti Contraenti che li hanno ratificati, accettati, approvati o confermati, il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Depositario, degli strumenti corrispondenti di almeno tre quarti di tali Parti Contraenti. Per una Parte Contraente che ratifica, accetta, approva o conferma detti emendamenti successivamente, gli emendamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno dopo che la Parte Contraente abbia depositato il proprio corrispondente strumento.

 

 

Articolo 33

Denuncia

1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta al Depositario.

 

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data della ricevuta della notifica presso il Depositario o da qualsiasi altra data successiva che possa essere specificata nella notifica.

 

 

Articolo 34

Depositario

1. Il Direttore generale dell'Agenzia sarà il Depositario della presente Convenzione.

 

2. Il Depositario informerà le Parti Contraenti:

 

i) della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l'Articolo 30;

 

ii) della data dalla quale la Convenzione entra in vigore secondo l'articolo 31;

 

iii) delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformità con l'articolo 33 e della data relativa;

 

iv) degli emendamenti proposti alla presente Convenzione sottoposti dalle Parti Contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza Diplomatica corrispondente o dalla riunione delle Parti Contraenti, e della data di entrata in vigore di detti emendamenti in conformità con l'articolo 32.

 

 

Articolo 35

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Depositario che ne invierà copie conformi certificate alle Parti Contraenti.

 

In fede: di quanto sopra i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

 

 

Fatto a Vienna il 20 settembre 1994.

 


D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241
Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

 

 

(1) (1/circ).

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2000, n. 203, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 2001, n. 5/2001.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 delta Costituzione;

 

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare, l'articolo 19;

 

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

 

Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

 

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

 

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1

1. (2).

 

 

------------------------

(2) Sostituisce il titolo del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 2

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) (3);

 

b) (4);

 

c) (5);

 

d) (6).

 

------------------------

(3) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(4) Aggiunge le lettere b-bis) e b-ter) al comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(5) La presente lettera, corretta con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68), aggiunge il comma 1-bis all'art. 1, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(6) La presente lettera, corretta con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68), aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 1, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 3

1. (7).

 

 

------------------------

(7) Sostituisce l'art. 2, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

Art. 4

1. (8).

 

------------------------

(8) Il presente articolo, rettificato con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68) e corretto con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68), sostituisce, con il solo art. 4, gli originari artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

Art. 5

 1. (9).

 

 

------------------------

(9) Il presente articolo, corretto con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68), aggiunge il capo III-bis, comprendente gli articoli da 10-bis a 10-octies, al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 6

1. (10).

 

 

------------------------

(10) Aggiunge l'art. 18-bis al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 7

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) (11).

 

b) il comma 5 è soppresso.

 

 

------------------------

(11) Sostituisce il comma 4 dell'art. 20, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 8

1. (12).

 

 

------------------------

(12) Sostituisce il comma 3 dell'art. 21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 9

1. (13).

 

------------------------

(13) Il presente articolo, rettificato con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68) e corretto con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68), sostituisce l'art. 22, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

Art. 10

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) (14);

 

b) al comma 2 dopo le parole «per il rilascio» sono inserite le seguenti:

 

«, la modifica e la revoca»;

 

c) (15);

 

d) (16);

 

e) (17).

 

------------------------

(14) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 27, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(15) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 27, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(16) Sostituisce il comma 3 dell'art. 27, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(17) Aggiunge i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all'art. 27, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 11

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «sentita l'ANPA» sono sostituite dalle seguenti: «sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti».

 

 

Art. 12

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) (18);

 

b) (19);

 

c) al comma 2, dopo la parola «autonome» sono soppresse le seguenti: «,entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,».

 

------------------------

(18) Sostituisce la rubrica dell'art. 30, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(19) Sostituisce il comma 1 dell'art. 30, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 13

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) (20);

 

b) (21).

 

------------------------

(20) Sostituisce le lettere g) ed h) al comma 3 dell'art. 61, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(21) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 61, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 14

1. (22).

 

------------------------

(22) Sostituisce l'art. 64, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 15

1. (23).

 

------------------------

(23) Aggiunge l'art. 68-bis, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 16

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il periodo dalle parole: «che le espongono» alla fine è sostituito dal seguente: «in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.».

 

 

Art. 17

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) (24);

 

b) nel comma 3 le parole: «le modalità e i livelli di esposizione di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei volontari.» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento.».

------------------------

(24) Sostituisce il comma 2 dell'art. 74, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

Art. 18

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comma 7;»;

 

b) al comma 1, lettera b), le parole: «e comma 5,» sono soppresse;

 

c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di emergenza» sono inserite le seguenti:

 

«, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale»;

 

d) (25);

 

e) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6»;

 

f) al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole: «la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed e-bis)» (25/a).

 

------------------------

(25) Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 81, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(25/a) Lettera così rettificata con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68).

 

 

Art. 19

1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: «Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59» sono inserite le seguenti: «e i medici addetti alla sorveglianza medica».

 

 

Art. 20

1. All'articolo 89, comma 1, lettera b), e all'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «Ispettorato medico centrale del lavoro» sono sostituite dalla seguente: «ISPESL».

 

2. All'articolo 90, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo la parola «emergenza» sono inserite le seguenti: «ovvero soggette ad autorizzazione speciale».

 

 

Art. 21

1. Al comma 6 dell'articolo 96 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole da: «nonché» alla fine del comma sono soppresse.

 

 

Art. 22

1. Al comma 2 dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.».

 

 

Art. 23

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: «dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,anche ai fini delle indicazioni da adottare affinché il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.».

 

 

Art. 24

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nella rubrica, le parole: «Apparecchi di misura individuali» sono sostituite dalle seguenti: «Servizi riconosciuti di dosimetria individuale»;

 

b) (26);

 

c) (27).

 

------------------------

(26) Aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) al comma 2 dell'art. 107, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(27) Sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'art. 107, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 25

1. (28).

 

------------------------

(28) Sostituisce il titolo del capo X del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 26

1. (29).

 

------------------------

(29) Sostituisce l'art. 115, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

 

 

Art. 27

1. (30).

 

------------------------

(30) Aggiunge gli artt. 115-bis, 115-ter, 115-quater e 115-quinquies al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 28

1. (31).

 

------------------------

(31) Aggiunge gli artt. 126-bis, 126-ter e 126-quater al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 29

1. (32).

 

------------------------

(32) Aggiunge i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies all'art. 146, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 30

1. (33).

 

------------------------

(33) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 148, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 31

1. (34).

 

------------------------

(34) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 149, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 32

1. All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) (35);

 

b) i commi 5 e 6 sono soppressi.

------------------------

(35) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 150, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

Art. 33

1. (36).

 

------------------------

(36) Aggiunge l'art. 152-bis al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 34

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) (37);

 

b) (38).

 

------------------------

(37) La presente lettera, corretta con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68), sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 154, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(38) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 154, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 35

1. All'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo le parole: «le particolari prescrizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 18-bis, comma 1, e».

 

2. All'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «61, commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «61, commi 2, 4 e 4-bis».

 

3. All'articolo 139, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dopo il numero: «68» è inserito il seguente: «, 68-bis e».

 

4. (39).

 

5. (40).

 

------------------------

(39) Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 141, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(40) Aggiunge l'art. 142-bis al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 36

1. Gli allegati I, III, IV e V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono rispettivamente sostituiti dagli allegati al presente decreto I, III, IV e V.

 

 

 

Art. 37

1. La Sezione speciale della Commissione prevista dal comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si insedia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica diciotto mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

3. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, si applica trentasei mesi dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

4. Per le attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, già esistenti alle date di applicazione degli stessi commi, i termini ivi previsti decorrono rispettivamente da quelli previsti ai commi 2 e 3.

 

5. La prima individuazione delle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, introdotto dall'articolo 5, comma 1, al presente decreto, avviene comunque entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.».

 

 

Art. 38

1. Coloro che hanno prodotto domanda ai fini dell'accertamento della capacità tecnica e professionale per l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 78 e 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, hanno diritto a sostenere le relative prove con le modalità vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 39

1. Le spese relative alle procedure concernenti le attività da effettuarsi, ai sensi del presente decreto, da parte delle amministrazioni competenti, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

 

2. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento (40/a).

 

3. Le spese derivanti dalle procedure concernenti le attività da effettuarsi ai sensi del presente decreto, da parte delle regioni e delle province autonome, sono a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

 

------------------------

(40/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 giugno 2001, per l'ammontare della tassa d'esame per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e il D.M. 3 ottobre 2001, per l'ammontare della spesa per il rilascio dei libretti personali di radioprotezione.

 

 

Art. 40

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

 

Art. 41

1. È abrogato l'articolo 101 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 42

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato I (41)

 

------------------------

(41) Il presente allegato, rettificato con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68) sostituisce l'allegato I al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del presente decreto.

 

 

Allegato I-bis (42)

 

------------------------

(42) Il presente allegato, corretto con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68), è stato inserito in allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Allegato III (43)

 

------------------------

(43) Il presente allegato, rettificato con Comunicato 22 marzo 2001 (Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68), sostituisce l'allegato III al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del presente decreto.

 

 

Allegato IV (44)

------------------------

(44) Sostituisce l'allegato IV al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del presente decreto.

 

Allegato V (45)

 

------------------------

(45) Sostituisce l'allegato V al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del presente decreto.

 

 

Allegato VI (46)

 

------------------------

(46) Inserito in allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Allegato VII (47)

 

------------------------

(47) Inserito in allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Allegato VIII (48)

 

------------------------

(48) Inserito in allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Allegato IX (49)

 

------------------------

(49) Inserito in allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Allegato X (50)

 

------------------------

(50) Inserito in allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Allegato XI (51)

 

------------------------

(51) Inserito in allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Allegato XII (52)

 

------------------------

(52) Inserito in allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.


D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 153.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 1, che consente l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

 

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;

 

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

 

Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

 

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1

1 (2).

 

2. (3).

 

3. All'articolo 4, comma 3, lettera m), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «Se il prodotto dei fattori di modifica è uguale a 1; 1 Sv = 1 J kg -1» sono sostituite dalle seguenti: «Le dimensioni del sievert sono J kg -1».

 

------------------------

(2) Aggiunge l'art. 10-novies al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(3) Sostituisce l'art. 24, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 2

1. Nell'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «classificazione del lavoratore in categoria A sono sostituite dalle seguenti: «classificazione del lavoratore come esposto».

 

2. Nell'articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole «all'Ispettorato medico centrale» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPESL».

 

3. Nell'articolo 115-ter, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «Nel caso in cui lavoratori o individui» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui individui».

 

 

Art. 3

1. Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «di cui ai capi IV e VIII» sono sostituite dalle parole: «di cui ai capi III-bis, IV e VIII».

 

2. (4).

 

3. Nell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo le parole: «precedentemente vigenti» sono inserite le seguenti: «ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,».

 

4. (5).

 

5. Nell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo le parole; «decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,»;

 

b) le parole: «dal predetto decreto;» sono sostituite con «dalle stesse disposizioni;».

 

------------------------

(4) Aggiunge l'art. 144-bis al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(5) Sostituisce il comma 3-quater dell'art. 146, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 4

1 (6).

 

2. L'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue:

 

a) ai punti 2.7 e 2.16 sono soppresse le parole: «e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica»;

 

b) (7);

 

 

c) (8).

 

3. Nel punto 6.1 del paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 22, comma 1, nonché da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 del presente decreto, si utilizzano.».

 

4. L'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue:

 

a) (9);

 

b) (10);

 

c) nei punti 2.l.a).l.B e 2.l.a).2.B del paragrafo 2, le parole: «detenuta in ragione d'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare»;

 

d) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV.»;

 

e) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera c) le parole «uguale o superiore a 20 MeV» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 25 MeV.»;

 

f) (11);

 

g) (12);

 

h) nel punto 3.3.a).2 del paragrafo 3 le parole: «detenuta in ragione d'anno solare,» sono sostituite dalle seguenti: «pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare,»;

 

i) (13);

 

l) (14);

 

m) nei punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole: «e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica»;

 

n) nel punto 6.1 del paragrafo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 3.»;

 

o) nel punto 10.1 del paragrafo 10 le parole: «comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 29 del presente decreto, si utilizzano».

 

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(6) Sostituisce il paragrafo 1.1 dell'allegato III al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(7) Sostituisce il punto 3.5 del paragrafo 3 dell'allegato VII al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(8) Aggiunge il punto 3.6 del paragrafo 3 dell'allegato VII al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(9) Sostituisce il punto 1.2 del paragrafo 1 dell'allegato IX al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(10) Aggiunge il punto 1.3 del paragrafo 1 dell'allegato IX al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(11) Aggiunge un periodo al punto 2.4 del paragrafo 2 dell'allegato IX al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(12) Aggiunge un periodo al punto 2.5 del paragrafo 2 dell'allegato IX al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(13) Sostituisce il punto 3.4.b).4 del paragrafo 3 dell'allegato IX al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(14) Aggiunge il punto 5 al paragrafo 3 dell'allegato IX al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 5

1. Alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni:

 

a) nell'articolo 4, comma 3, lettera c), le parole: «di cui all'articolo 3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b)»;

 

b) nell'articolo 22, comma 3, le parole: «al comma 1 e di quelli di cui la legge» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 e di quelle per cui la legge»;

 

c) nell'articolo 27, comma 2-bis, lettera d), le parole «fini di terapia medica» sono sostitute dalle seguenti: «fini di terapia medica.»;

 

d) nell'articolo 69, comma 1, le parole: «comunque, ad attività che» sono sostituite dalle seguenti: «comunque, attività che»;

 

e) negli articoli 127 e 128, comma 1, lettera c), le parole «articolo 101, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 115-ter,».

 

2. Nell'allegato I-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 4, lettera c), le parole: «è fissato in termini in 0,3 mSv/anno» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 0,3 mSv/anno».

 

3. Nell'allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni:

 

a) nel paragrafo 8.1 le parole: «paragrafo 8» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 7»;

 

b) nel paragrafo 11.1 le parole: «definito nel paragrafo 0.4.» sono sostituite dalle seguenti: «definito nel paragrafo 0.3.»;

 

c) nel paragrafo 11.2 le parole: «definiti nel paragrafo 0.4» sono sostituite dalle seguenti: «definiti nel paragrafo 0.3»;

 

d) nell'intestazione della tabella IV.7, terza colonna, le unità di misura «(Sv.g-1/Bq.m-3)» sono sostituite da: «(Sv.giorno-1/Bq.m-3)».

 

4. Nell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 2.8, lettera a), le parole: «a seguito del consumo dell'impiego dei beni di consumo;» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito dell'impiego dei beni di consumo;».

 

5. Nell'allegato IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nel punto 2.l.a).l.B del paragrafo 2 le parole: «al punto 2.1.a).1.A.:» sono sostituite dalle seguenti: «al punto 2.1.a).1.A.»;

 

b) nel punto 2.l.b) del paragrafo 2 le parole: «al secondo,..» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo.»;

 

c) nel punto 3.1 del paragrafo 3 le parole: «i valori forniti nella tabella IX-2» sono sostituite dalle seguenti: «i valori forniti nella tabella IX-1»;

 

d) nel punto 5.3.d) del paragrafo 5 le parole: «per le pratiche di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 27 che siano classificate» sono sostituite dalle seguenti: «per le pratiche di cui alle lettere c) e d) del comma 2-bis dell'articolo 27 che siano classificate».

 

6. Nella tabella I-1 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le righe:

 

 

  In-113m  1·106 

  In-113m  5·104 

     

sono sostituite dalle seguenti     

  In-113m  1·106 

  In-114m  5·104 

 

 

7. Nell'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nell'intitolazione le parole: «dell'articolo 91, comma 5, delle modalità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 90, comma 5, delle modalità»;

 

b) nel punto 1.1 del paragrafo 1 le parole: «al modello di cui all'allegato A.» sono sostituite dalle seguenti: «al modello A allegato.»;

 

c) nel punto 1.3 del paragrafo 1 le parole: «L'organo di cui al punto 2.2» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di cui al punto 1.2».

 

 

Art. 6

1 (15);

 

2) (16);

 

3) Nell'allegato X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 3.3, le parole: «termini e con le modalità definiti al punto 2.1» sono sostituite dalle seguenti «termini e con le modalità definiti al punto 3.1».

 

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(15) Modifica la tabella IV-1 dell'allegato IV al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

(16) Modifica la tabella IV-3 dell'allegato IV al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

 

 

Art. 7

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


D.L. 14 novembre 2003, n. 314.
Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi

 

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 (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2003, n. 268 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 368 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2004, n. 6), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(1/a) Ad integrazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi l'art. 1, comma 98, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonché per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

 

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;

 

Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

Art. 1.

 Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno e in relazione alle condizioni antropiche del territorio, è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (2).

 

2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al comma 1, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008 (3).

 

3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1, ivi incluse le procedure espropriative, sono utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio (4).

 

4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione (5).

 

4-bis. La validazione del sito è effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei Ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (6).

 

 

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(2) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368 e poi dall'art. 1, comma 106, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 62 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di «validazione» del sito.

 

 

Art. 2.

Attuazione degli interventi.

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede (7):

 

a) [alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1] (8);

 

 

b) [alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze] (9);

 

 

c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;

 

 

d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;

 

 

e) alle procedure espropriative;

 

 

f) all'approvazione dei progetti (9/a);

 

 

g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.

 

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dell' APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile (10).

 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3 (11).

 

 

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(7) Alinea così modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(8) Lettera soppressa dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(9) Lettera soppressa dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(9/a) La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 62 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(11) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368 e poi così modificato dall'art. 1, comma 106, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 

 

Art. 3.

Allocazione dei rifiuti radioattivi.

1. Nel Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1 sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza (12).

 

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo (13).

 

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento (14).

 

 

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(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

 

 

Art. 4.

Misure compensative e informazione.

1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi (15).

 

1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia (16).

 

2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi (17).

 

 

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(15) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

(16) Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368. Vedi, anche, il comma 298 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(17) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.

 

 

Art. 5.

Disposizioni di carattere finanziario.

1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

 

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 6.

 Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 


L. 23 agosto 2004, n. 239
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
(art. 1, co. 98-106)

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.

 

 

Articolo 1

(omissis)

98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari presenti sull'intero territorio nazionale, è svolta secondo le disposizioni di cui ai commi da 99 a 106.

 

99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

 

100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

 

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

 

103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

 

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

 

105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

 

106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,»;

 

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione alle condizioni antropiche del territorio»;

 

c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse;

 

d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

(omissis)

 


Documentazione

 




[1]    Risoluzione GC(XXXVIII)/RES/6 “Misure per risolvere le questioni internazionali connesse con la gestione dei rifiuti radioattivi”.

[2]    Vedi infra, a proposito della illustrazione dell’articolo 28 della Convenzione.

[3]    Ratificata dall’Italia con la legge 19 gennaio 1998, n. 10.

[4]    V. infra, nella sezione dedicata alla “Disciplina nazionale in materia di stoccaggio dei rifiuti radioattivi”.

[5]    Si tratta della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994; della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, fatta a Vienna e a New York il 3 marzo 1980; della Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari, fatta a Vienna il 26 settembre 1986; della Convenzione sull’assistenza in caso di incidente nucleare, fatta a Vienna il 26 settembre 1986.

[6] Si ricorda che tale decreto è stato modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257.

[7] In materia intervengono anche l’art. 6 e segg. della legge n. 1860 del 1962.

[8] convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368

[9]“Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN – Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (G.U. n. 10 del 14/105).