XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||||
Titolo: | Regolamento di gestione del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa - Schema di regolamento n. 510 (art. 43, co. 4 L. 724/1994) | ||||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 437 | ||||||
Data: | 21/06/05 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
Servizio studi |
pareri al governo |
Regolamento di gestione del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa Schema di regolamento n. 510 (art. 43, co. 4 L. 724/1994)
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n. 437
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21 giugno 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento difesa |
|
Consigliere |
Stefano Silvetti (9042) |
Documentarista |
Antonio Piana (4404) |
Segretario |
Rita Sorbello (4172) |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File:di0294.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l'istruttoria legislativa
§ Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Lo schema di Regolamento in esame
Schema di decreto
§ Schema di decreto recante il regolamento di gestione del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa
Normativa di riferimento
§ L. 18 agosto 1978 n. 497 Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni (art. 14)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ L. 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica (art. 9, co. 4)
§ L. 23 dicembre 1994, n. 724 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 43, co. 4)
§ L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 43, co. 16)
§ L. 24 novembre 2003, n. 326 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 26)
Numero dello schema di regolamento |
510 |
Titolo |
Schema di decreto recante il regolamento di gestione del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa, previsto dall’articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 |
Ministro competente |
Ministro della Difesa |
Norma di riferimento |
Art. 43, comma 4, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 |
Settore d’intervento |
Difesa |
Numero di articoli |
10 |
Date |
|
§ presentazione |
7 giugno 2005 |
§ assegnazione |
14 giugno 2005 |
§ termine per l’espressione del parere |
4 luglio 2005 |
Commissione competente |
IV Commissione Difesa |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione Bilancio |
Lo schema di Regolamento sottoposto all’esame della Commissione Difesa fissa i criteri per definire gli aspetti tecnico-amministrativi e gestionali necessari per l’operatività del fondo-casa, istituito dalla legge n. 724/1994, e per la concreta erogazione dei mutui agevolati al personale militare e civile della difesa, finalizzati alla costruzione o all’acquisto della prima casa.
Il Regolamento definisce le finalità del fondo–casa e disciplina: le modalità di finanziamento e di gestione; gli organi di gestione e le loro funzioni; le modalità di concessione dei mutui al personale; il limite massimo delle somme erogabili; le categorie di soggetti esclusi dalla concessione dei mutui; gli obblighi dei mutuatari; le modalità di ammortamento dei mutui; la gestione dei mutui attraverso un istituto di credito, sulla base di un’apposita convenzione con il Ministero della difesa.
Lo schema di Regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR). In allegato sono stati trasmessi anche il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 18 aprile 2005, e la delibera n. 16 del COCER, emanata il 26 febbraio 2004, con cui è stato espresso parere favorevole.
La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” (legge collegata alla legge finanziaria per l'anno 1995), all’articolo 43, comma 4, ha disposto che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.
Lo schema di Regolamento ministeriale sottoposto all’esame della Commissione Difesa è stato predisposto ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede che, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge conferisce espressamente tale potere. Per materie di competenza di più ministri, questi regolamenti possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione e, ai sensi del successivo comma 4, devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento comporta vantaggi per il personale del Ministero della difesa che potrà beneficiare di mutui agevolati per la costruzione o l’acquisto della prima casa.
In relazione all’articolo 4, si segnala che il Consiglio di Stato ha suggerito nel proprio parere, al fine di evitare che gli uffici degli Stati maggiori e del Segretariato generale della difesa siano distolti dai compiti istituzionali di maggior rilievo, di attribuire tutti i poteri di gestione del capitolo fondo e di erogazione dei mutui alla sola Direzione di amministrazione interforze, che si avvale della collaborazione dell’istituto di credito. La relazione illustrativa spiega che il suggerimento non è stato recepito in quanto gli Stati maggiori ed il Segretariato svolgono prevalentemente funzioni di coordinamento delle suddette attività, che vengono sostanzialmente svolte dagli organi ministeriali esecutivi (le Direzioni di cui ai commi 3 e 4).
Rispetto all’articolo 7, il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che una grandissima parte della popolazione italiana ha nel paese di origine un alloggio proveniente dalla propria famiglia non avente la funzione abitativa a cui è destinato il fondo-casa, ha suggerito di non escludere in toto dalla possibilità di fruire del fondo chi abbia il coniuge o un parente conviventi proprietari di abitazione nel territorio nazionale, ma di prevedere per tali casi un coefficiente di penalizzazione da considerare nella formula di definizione della graduatoria. Nella relazione si precisa che il suggerimento non è stato recepito in quanto il provvedimento intende favorire il personale che versa in condizioni di maggiore difficoltà economica.
La legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” (legge collegata alla legge finanziaria per l'anno 1995), all’articolo 43, comma 4, ha disposto che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.
Per quanto riguarda l’alimentazione di detto fondo, l’articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001), prevede che la quota parte del 50% delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa quale introito dei canoni concessori degli alloggi di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724/1994, è destinata, nella misura dell'85%, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15%, appunto, al fondo-casa.
La legge n. 497/1978, "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni" reca la disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare. L'articolo 14 della legge prevede che l'importo relativo ai canoni viene "imputato al bilancio di entrata dello Stato" per essere poi assegnato interamente allo stato di previsione del Ministero della difesa e quindi destinato, nella misura del 20%, alla manutenzione straordinaria degli alloggi e, nella misura dell'80%, alla costruzione di altri alloggi. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 537/1993 "Interventi correttivi di finanza pubblica" (legge collegata alla legge finanziaria per l'anno 1994) ha ridotto le suddette percentuali, portandole rispettivamente al 10% ed al 40%, attribuendo in tal modo al Ministero della difesa il 50% degli introiti derivanti dai canoni degli alloggi di servizio delle Forze armate. L'articolo 43 della citata legge n. 724/1994 ha ulteriormente modificato tali percentuali prevedendo che il 5% venga destinato al ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzione; il 10% venga destinato alla manutenzione straordinaria; il 20% alla realizzazione e al reperimento di altri alloggi; il 15% sia finalizzato alla costituzione del Fondo-casa.
Lo schema di Regolamento in esame
Lo schema di Regolamento sottoposto all’esame della Commissione Difesa è stato predisposto in attuazione dell’articolo 43, comma 4, della legge, n. 724/1994, sopra citato, e fissa i criteri per definire gli aspetti tecnico-amministrativi e gestionali necessari per l’operatività del fondo-casa e, quindi, per la concreta erogazione dei mutui agevolati al personale militare e civile della difesa, finalizzati alla costruzione o all’acquisto della prima casa.
Il Ministro della difesa, con lettera del 7 giugno 2005, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento. La richiesta è stata quindi deferita, in data 14 giugno 2005, alla IV Commissione (Difesa), che è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 4 luglio 2005.
L’articolo 1 dello schema di regolamento individua le finalità del fondo-casa previsto dal citato articolo 43, comma 4, della legge n. 724/1994.
Il fondo ha lo scopo di consentire la concessione al personale del Ministero della difesa, escluso quello dell’Arma dei carabinieri[1], di:
Ø mutui agevolati per l’acquisto e la costruzione della prima casa di proprietà;
Ø un mutuo agevolato per l’estinzione di mutui ipotecari precedentemente accesi con istituti di credito per l’acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.
L’articolo 2 prevede che il fondo-casa sia alimentato attraverso la destinazione del 15 per cento della quota parte destinata al Ministero della difesa degli introiti relativi ai canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero stesso, conformemente a quanto disposto dalla normativa citata nel precedente paragrafo.
L’articolo 3 disciplina la gestione del fondo.
Il comma 1 prevede che gli introiti di cui all’articolo precedente, siano versati presso la sezione competente della tesoreria provinciale, che provvede alla loro riassegnazione sul capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui, gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio (comma 2). La Direzione di amministrazione interforze concede i mutui e trasferisce i fondi relativi all’Istituto di credito individuato mediante una procedura pubblica, con le modalità previste dalle norme vigenti (comma 3). Tale istituto di credito riscuote le rate di ammortamento dei mutui e le versa su un conto speciale della tesoreria provinciale di Roma, la quale le restituisce al Ministero della difesa per la reintegrazione del fondo di cui al precedente comma 1 (comma 4).
L’articolo 4 individua gli organi di gestione del fondo che sono:
Ø il Segretariato generale del Ministero della difesa, che coordina l’attività di gestione e di utilizzo del fondo-casa, determina il tasso di interesse, accerta le graduatorie e presenta la relazione annuale sullo stato del fondo (comma 1);
Ø gli Stati maggiori di Forza armata, che provvedono alla formazione delle graduatorie ai fini della concessione dei mutui, distinte tra ufficiali, sottufficiali, volontari e personale civile (comma 2);
Ø la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, che provvede alla gestione dei fondi, nell’ambito delle direttive del Segretariato (comma 3);
Ø la Direzione di amministrazione interforze che cura le funzioni amministrative relative ai mutui, al funzionamento del fondo ed al controllo sull’istituito di credito (comma 4);
Ø l’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari che ripartisce annualmente il fondo per ciascuna Forza armata (comma 5).
Si segnala che il Consiglio di Stato ha suggerito nel proprio parere, al fine di evitare che gli uffici degli Stati maggiori e del Segretariato generale della difesa siano distolti dai compiti istituzionali di maggior rilievo, di attribuire tutti i poteri di gestione del capitolo fondo e di erogazione dei mutui alla sola Direzione di amministrazione interforze, che si avvale della collaborazione dell’istituto di credito. La relazione illustrativa spiega che il suggerimento non è stato recepito in quanto gli Stati maggiori ed il Segretariato svolgono prevalentemente funzioni di coordinamento delle suddette attività, che vengono sostanzialmente svolte dagli organi ministeriali esecutivi (le Direzioni di cui ai commi 3 e 4).
L’articolo 5 disciplina la concessione dei mutui sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 2, rinviando, inoltre, per i dettagli del procedimento, all’allegato A dello schema di regolamento in esame.
I mutui individuali, di durata decennale, quindicennale e ventennale, possono essere concessi al personale militare e civile della difesa ed al coniuge o ai figli superstiti, purché titolari di pensione (comma 1)
La domanda di concessione, conforme all’allegato B, deve essere presentata con le modalità contenute nell’allegato A (comma 2). I superstiti aventi diritto presentano la domanda entro un anno dal decesso del congiunto (comma 3)
La priorità di accesso al mutuo è determinata dalle graduatorie di cui al precedente comma 1 (comma 4).
I mutui ipotecari sono concessi unicamente per le finalità previste dall’articolo 1, per gli alloggi di proprietà dei soggetti individuati dal comma 1 del presente articolo, fatta salva l’eventuale comunione di beni tra i coniugi (comma 5).
L’allegato B, che reca il modello di domanda, può essere modificato con un provvedimento del Ministero della difesa (comma 6).
L’allegato A prevede che gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l’assegnazione dei mutui, nominano annualmente un’apposita commissione e designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell’eventuale documentazione sanitaria.
Ogni commissione è composta da:
· un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;
· un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;
· un militare appartenente al ruolo dei marescialli;
· un militare del ruolo dei sergenti;
· un volontario di truppa in servizio permanente;
· un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile;
· un presidente sostituto e cinque membri sostituti.
L’allegato regolamenta, inoltre: le modalità per la formazione delle graduatorie; i documenti da presentare ed i coefficienti per la definizione della graduatoria; le modalità amministrative per la concessione e l’estinzione del mutuo.
L’articolo 6 determina, al comma 1, l’importo massimo erogabile per ogni mutuo, fissandolo in € 150.000. Precisa, inoltre, che in ogni caso la somma erogata non può superare:
· il 90% del valore della casa in costruzione;
· il 75% del valore dell’immobile da acquistare o dell’importo necessario ad estinguere i mutui ipotecari già accesi per l’acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.
Il comma 2 prevede la possibilità di concedere mutui in deroga agli importi indicati nel comma precedente, in relazione alla disponibilità del fondo-casa, all’andamento del tasso di inflazione e a situazioni di particolare carico urbanistico nelle aree metropolitane tali da determinare l’innalzamento dei costi delle abitazioni. Le condizioni per la deroga sono determinate con provvedimento del Segretario generale del Ministero della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, e sentito lo Stato maggiore della difesa.
L’articolo 7 indica le categorie di soggetti escluse dalla concessione del mutuo:
· i proprietari di un’abitazione in qualsiasi località del territorio nazionale, o chi abbia il coniuge o un parente conviventi proprietari di abitazione nel territorio nazionale;
· su valutazione dell’amministrazione, il personale in aspettativa per motivi privati o sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;
· i soggetti a cui sono alienati gli alloggi di cui all’articolo 26, comma 11-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici“, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Il citato comma 11-quater dell’articolo 26 dispone l’alienazione degli alloggi di servizio per il personale militare di cui alla citata legge n. 497/1978, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, e non classificati come alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. Sono esclusi dall’alienazione gli alloggi: effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia; in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
Si segnala che il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che una grandissima parte della popolazione italiana ha nel paese di origine un alloggio proveniente dalla propria famiglia non avente la funzione abitativa a cui è destinato il fondo-casa, ha suggerito, nel proprio parere di non escludere in toto dalla possibilità di fruire del fondo chi abbia il coniuge o un parente conviventi proprietari di abitazione nel territorio nazionale, ma di prevedere per tali casi un coefficiente di penalizzazione da considerare nella formula di definizione della graduatoria. Nella relazione si precisa che il suggerimento non è stato recepito in quanto il provvedimento intende favorire il personale che versa in condizioni di maggiore difficoltà economica.
L’articolo 8 pone alcuni obblighi a carico dei mutuatari. Il comma 1 vieta ai mutuatari di cui all’articolo 5 di costituire sull’immobile diritti reali di usufrutto, uso e abitazione a favore di terzi, fino al totale ammortamento del mutuo. In caso di violazione di tale divieto, il comma 2 dispone la risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, salvo il recupero del residuo capitale.
L’articolo 9 disciplina le modalità di ammortamento dei mutui. Le rate di ammortamento hanno valore costante e cadenza mensile (comma 1) e sono determinate sulla base del tasso fisso d’interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d’interesse è fissato con provvedimento del Segretariato e varia in relazione all’andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall’ISTAT (comma 2). Il comma 3 consente l’estinzione anticipata del mutuo ed esclude l’applicazione di penalità a carico del mutuatario.
L’articolo 10, infine, prevede che la gestione dei mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze sia affidata ad un istituto di credito, in base ad una convenzione stipulata dal Ministero della difesa. I contenuti generali della convenzione sono definiti dal Segretariato. L’istituto si deve impegnare, con apposita clausola contrattuale, a restituire all’amministrazione i ratei di ammortamento, anche se non riscossi (comma 1). Le spese di gestione devono essere indicate nella convenzione e sono interamente a carico dei mutuatari (comma 2).
L. 18 agosto 1978 n. 497
Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il
personale militare e disciplina delle relative concessioni
(art. 14)
(1) (1/a)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° settembre 1978, n. 245.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 37, L. 27 dicembre 1983, n. 730, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nonché l'art. 13, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 17, L. 11 marzo 1988, n. 67, riportate alla stessa voce e l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(omissis)
Art. 14
Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.
Il 20 per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.
L'80 per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi (5/g).
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(5/g) Vedi, anche, per quanto concerne le percentuali, l'art. 43, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
(art. 17)
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(1)Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
(omissis)
17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).
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(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.
(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
L. 24 dicembre 1993, n. 537
Interventi correttivi di finanza pubblica
(art. 9, co. 4)
(1) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O. Le disposizioni contenute nel D.L. 22 novembre 1993, n. 469, non convertito in legge, sono state inserite in parte nella presente legge e in parte nella L. 24 dicembre 1993, n. 538.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 6 maggio 1997, n. 23; Circ. 3 dicembre 1997, n. 65;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 febbraio 1996, n. 37; Circ. 17 maggio 1996, n. 106; Circ. 14 giugno 1996, n. 126; Circ. 18 luglio 1996, n. 150; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 19 febbraio 1997, n. 38; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 27 maggio 1997, n. 119; Circ. 12 giugno 1997, n. 134; Circ. 21 giugno 1997, n. 139; Circ. 26 luglio 1997, n. 168; Circ. 2 agosto 1997, n. 180; Circ. 28 ottobre 1997, n. 211; Circ. 6 dicembre 1997, n. 250; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 25 febbraio 1998, n. 45; Circ. 5 marzo 1998, n. 54; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 20 agosto 1998, n. 192;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 16 ottobre 1998, n. 13775AC;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8;
- Ministero del tesoro: Circ. 1 aprile 1997, n. 751;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 19 marzo 2002, n. 90/E;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 18 gennaio 1996, n. 23; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 3 maggio 1996, n. 167; Circ. 12 luglio 1996, n. 335; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 10 dicembre 1996, n. 9394; Circ. 11 dicembre 1996, n. 741; Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 27 aprile 1998, n. 202; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 5 giugno 1998, n. 255; Circ. 11 giugno 1998, n. 269; Circ. 9 settembre 1998, n. 380; Circ. 18 settembre 1998, n. 388;
- Ministero della sanità: Circ. 27 aprile 1998, n. DPSIV/9/11/749;
- Ministero delle finanze: Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 16 aprile 1997, n. 111/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Nota 24 febbraio 1999, n. 52; Nota 16 aprile 1999, n. 181;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 marzo 1997, n. 81;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 gennaio 1996, n. 24477; Circ. 22 gennaio 1996, n. 9921; Circ. 29 febbraio 1996, n. 1837; Circ. 12 marzo 1996, n. 26866; Circ. 16 marzo 1996, n. 4764; Circ. 25 marzo 1996, n. 2400; Circ. 25 marzo 1996, n. 1989; Circ. 29 marzo 1996, n. 1990; Circ. 2 aprile 1996, n. 2723; Circ. 5 aprile 1996, n. 2355; Circ. 12 aprile 1996, n. 3188; Circ. 22 aprile 1996, n. 10594; Circ. 6 maggio 1996, n. 3060; Circ. 13 maggio 1996, n. 14883; Circ. 14 maggio 1996, n. 29710; Circ. 15 maggio 1996, n. 93; Circ. 17 maggio 1996, n. 30026; Circ. 24 maggio 1996, n. 17929; Circ. 30 maggio 1996, n. 17951; Circ. 31 maggio 1996, n. 15793; Circ. 7 giugno 1996, n. 21407; Circ. 10 giugno 1996, n. 27444; Circ. 11 giugno 1996, n. 30192; Circ. 12 giugno 1996, n. 30519; Circ. 14 giugno 1996, n. 5227; Circ. 17 giugno 1996, n. 30135; Circ. 17 giugno 1996, n. 1393; Circ. 18 giugno 1996, n. 1471; Circ. 21 giugno 1996, n. 1697; Circ. 21 giugno 1996, n. 30080; Circ. 22 giugno 1996, n. 765; Circ. 26 giugno 1996, n. 30687; Circ. 3 luglio 1996, n. 2015; Circ. 18 luglio 1996, n. 2076; Circ. 12 agosto 1996, n. 2176; Circ. 9 ottobre 1996, n. 7181; Circ. 18 ottobre 1996, n. 5903; Circ. 20 novembre 1996, n. 8589; Circ. 14 dicembre 1996, n. 7978; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9038; Circ. 19 dicembre 1996, n. 7920; Circ. 5 giugno 1997, n. 28755;
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.
(omissis)
Art. 9
Patrimonio pubblico.
(omissis)
co. 4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497 (111), e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (112), e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (113), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi (113/a).
(omissis)
------------------------
(111) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(112) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(113) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(113/a) Vedi, anche, l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
L. 23 dicembre 1994, n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 43, co. 4)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.
(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 220 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica):Circ. 5 febbraio 1997, n. 6; Circ. 20 maggio 1997, n. 27;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale):Circ. 25 agosto 1995, n. 234; Circ. 23 gennaio 1996, n. 22; Circ. 13 febbraio 1996, n. 34; Circ. 14 febbraio 1996, n. 36; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 20 febbraio 1996, n. 39; Circ. 11 aprile 1996, n. 83; Circ. 24 aprile 1996, n. 92; Circ. 31 maggio 1996, n. 116; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 27 giugno 1996, n. 134; Circ. 4 luglio 1996, n. 138; Circ. 18 luglio 1996, n. 150; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 13 novembre 1996, n. 217; Circ. 21 novembre 1996, n. 228; Circ. 18 dicembre 1996, n. 256; Circ. 24 dicembre 1996, n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 5 marzo 1997, n. 49; Circ. 14 marzo 1997, n. 61; Circ. 24 aprile 1997, n. 100; Circ. 30 agosto 1997, n. 190; Circ. 30 ottobre 1997, n. 213; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 20 aprile 1998, n. 85; Circ. 3 giugno 1998, n. 115; Circ. 23 luglio 1998, n. 166; Circ. 9 settembre 1998, n. 199;
- Ministero affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7; Circ. 18 novembre 1997, n. 11;
- Ministero dei lavori pubblici:Circ. 15 luglio 1998, n. 2388;
- Ministero dei trasporti: Circ. 11 settembre 1996, n. 1531;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 15 aprile 1999, n. 83;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; Circ. 9 agosto 1996, n. 7/61751/L.335.95; Circ. 14 gennaio 1998, n. 6/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:Circ. 24 giugno 1998, n. 57;
- Ministero del tesoro:Circ. 11 gennaio 1996, n. 662; Circ. 15 gennaio 1996, n. 3; Circ. 8 marzo 1996, n. 22; Circ. 19 marzo 1996, n. 679; Circ. 24 maggio 1996;Circ. 4 giugno 1996, n. 692; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 20 settembre 1996, n. 122750-118220; Circ. 25 settembre 1996, n. 187622; Circ. 16 gennaio 1997, n. 728; Circ. 1 aprile 1997, n. 751; Circ. 11 aprile 1997, n. 117908; Circ. 28 aprile 1997, n. 754; Circ. 2 maggio 1997, n. 756;
- Ministero dell'interno: Circ. 24 aprile 1998, n. S.A.F.2/98;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 gennaio 1996, n. 7; Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 28 marzo 1996, n. 124; Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 17 maggio 1996, n. 199; Circ. 14 giugno 1996, n. 229; Circ. 24 ottobre 1996, n. 671; Circ. 6 dicembre 1996, n. 731; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; Circ. 19 dicembre 1996, n. 754; Circ. 19 dicembre 1996, n. 757; Circ. 27 gennaio 1997, n. 63; Circ. 29 gennaio 1997, n. 70; Circ. 21 febbraio 1997, n. 121; Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 28 aprile 1997, n. 283; Circ. 30 maggio 1997, n. 339; Circ. 4 giugno 1997, n. 345; Circ. 3 settembre 1997, n. 544; Circ. 16 ottobre 1997, n. 646; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 28 maggio 1998, n. 249; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 21 luglio 1998, n. 317;
- Ministero della sanità: Circ. 10 maggio 1996, n. 1220; Circ. 17 luglio 1996, n. 10; Circ. 9 luglio 1998, n. 9; Circ. 25 giugno 1999, n. 11;
- Ministero delle finanze:Circ. 15 marzo 1996, n. 69/T; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 36/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E;
- Ministero di grazia e giustizia:Circ. 5 marzo 1996, n. 5409/C/Cm; Circ. 7 gennaio 1997, n. 4/1/10/S; Circ. 20 febbraio 1997, n. 1810/S/IPP/1482; Circ. 7 marzo 1997, n. 4/1-348/S; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546;
- Ministero marina mercantile:Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354;
- Ministero per i beni culturali e ambientali:Circ. 23 gennaio 1996, n. 12; Circ. 2 settembre 1996, n. 100; Circ. 20 febbraio 1997, n. 44; Circ. 24 febbraio 1997, n. 47; Circ. 28 aprile 1997, n. 106; Circ. 4 settembre 1997, n. 187;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri:Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali:Circ. 5 gennaio 1996, n. 10711; Circ. 19 gennaio 1996, n. 24477; Circ. 24 gennaio 1996, n. 587; Circ. 14 febbraio 1996, n. 26140; Circ. 19 febbraio 1996, n. 1435; Circ. 6 marzo 1996, n. 427; Circ. 6 marzo 1996, n. 27661; Circ. 16 marzo 1996, n. 7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519; Circ. 21 marzo 1996, n. 27438; Circ. 25 marzo 1996, n. 8273; Circ. 25 marzo 1996, n. 2400; Circ. 25 marzo 1996, n. 1989; Circ. 29 marzo 1996, n. 1990; Circ. 2 aprile 1996, n. 2723; Circ. 5 aprile 1996, n. 802; Circ. 5 aprile 1996, n. 27442; Circ. 12 aprile 1996, n. 3188; Circ. 16 aprile 1996, n. 3068; Circ. 6 maggio 1996, n. 3060; Circ. 30 maggio 1996, n. 4397; Circ. 11 giugno 1996, n. 30192; Circ. 17 giugno 1996, n. 30135; Circ. 26 giugno 1996, n. 30687; Circ. 18 luglio 1996, n. 4989; Circ. 18 novembre 1996, n. 6204; Circ. 20 novembre 1996, n. 9152; Circ. 3 dicembre 1996, n. 6886; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9868;
- Ragioneria generale dello Stato:Circ. 24 luglio 1997, n. 62;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.
(omissis)
43. Alloggi militari e delle Forze di polizia.
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (141), e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497 (141), ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (142), si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
2. Nell'art. 13, L. 18 agosto 1978, n. 497 (141), e nell'art. 7, comma 3, L. 1° dicembre 1986, n. 831 (143), le parole: «sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone».
3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 (143). Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della L. 1° dicembre 1986, n. 831 (143), rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 (142).
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della L. 18 agosto 1978, n. 497 (141), e successive modificazioni, dall'art. 8 della L. 1° dicembre 1986, n. 831 (143), e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 (144), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate (145) (145/a).
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(141) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(141) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(142) Riportata al n. A/CXXXIII.
(141) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(143) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(143) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(143) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(142) Riportata al n. A/CXXXIII.
(141) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(143) Riportata alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
(144) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(145) Comma così modificato dall'art. 31, L. 18 febbraio 1999, n. 28, riportata alla voce Imposte e tasse in genere.
(145/a) Vedi, anche, l'art. 43, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)
(art. 43, co. 16)
(1) (1/circ)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 1 giugno 2001, n. 14; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 15 dicembre 2003, n. 35; Msg. 15 marzo 2002, n. 2; Msg. 4 giugno 2002, n. 3;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 2 agosto 2001; Circ. 28 gennaio 2003, n. 6; Nota 7 marzo 2003; Nota 14 gennaio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 12 gennaio 2001, n. 2; Informativa 30 novembre 2001, n. 65; Informativa 11 dicembre 2001, n. 17; Informativa 27 dicembre 2001, n. 75; Circ. 2 maggio 2002, n. 18; Informativa 16 maggio 2002, n. 50; Informativa 5 dicembre 2002, n. 31; Informativa 23 giugno 2003, n. 21; Informativa 8 luglio 2003, n. 36;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 26 gennaio 2001, n. 20; Circ. 16 gennaio 2001, n. 8; Circ. 16 gennaio 2001, n. 9; Msg. 26 gennaio 2001, n. 13; Circ. 6 febbraio 2001, n. 30; Circ. 15 febbraio 2001, n. 38; Msg. 15 febbraio 2001, n. 61; Circ. 6 marzo 2001, n. 51; Circ. 6 marzo 2001, n. 53; Circ. 6 marzo 2001, n. 54; Circ. 9 marzo 2001, n. 57; Circ. 14 marzo 2001, n. 61; Circ. 15 marzo 2001, n. 64; Circ. 31 maggio 2001, n. 120; Circ. 20 giugno 2001, n. 127; Circ. 21 giugno 2001, n. 128; Circ. 10 agosto 2001, n. 161; Circ. 18 settembre 2001, n. 173; Msg. 17 ottobre 2001, n. 268; Circ. 7 dicembre 2001, n. 215; Circ. 7 dicembre 2001, n. 216; Msg. 23 gennaio 2002, n. 26; Msg. 20 marzo 2002, n. 96; Circ. 3 aprile 2002, n. 68; Circ. 11 aprile 2002, n. 75; Circ. 9 maggio 2002, n. 89; Circ. 16 maggio 2002, n. 92; Circ. 11 giugno 2002, n. 109; Circ. 21 giugno 2002, n. 114; Circ. 26 giugno 2002, n. 120; Msg. 23 ottobre 2002, n. 355; Msg. 31 ottobre 2002, n. 91; Circ. 31 ottobre 2002, n. 163; Circ. 31 dicembre 2002, n. 191; Msg. 20 marzo 2003, n. 101; Circ. 2 aprile 2003, n. 71; Msg. 19 maggio 2003, n. 61; Msg. 2 luglio 2003, n. 80; Msg. 7 ottobre 2003, n. 865; Circ. 6 novembre 2003, n. 173; Circ. 30 gennaio 2004, n. 18; Circ. 29 aprile 2004, n. 73; Circ. 5 maggio 2004, n. 74; Circ. 11 maggio 2004, n. 76; Msg. 23 giugno 2004, n. 19918; Msg. 28 giugno 2004, n. 20387; Msg. 29 luglio 2004, n. 24086; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 29 settembre 2004, n. 133; Circ. 25 ottobre 2004, n. 144;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 23 febbraio 2001;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 gennaio 2001, n. 12/2001; Circ. 20 marzo 2001, n. 68; Circ. 21 marzo 2001, n. 69; Circ. 22 marzo 2001, n. 71; Circ. 23 marzo 2001, n. 764/06.14; Circ. 29 marzo 2001, n. 61bis; Circ. 30 marzo 2001, n. 79; Circ. 8 maggio 2001, n. 49/2001; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 23 maggio 2001, n. 110; Circ. 24 maggio 2001, n. 57/2001;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 20 settembre 2001, n. 49; Circ. 25 gennaio 2002, n. 5/2002; Lett.Circ. 5 marzo 2003, n. 299; Nota 9 gennaio 2004, n. 53; Circ. 15 gennaio 2004;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 6 febbraio 2001, n. 6; Circ. 26 febbraio 2001, n. 11;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 agosto 2001, n. 37/D; Circ. 2 ottobre 2001, n. 86/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 190/E; Ris. 10 dicembre 2001, n. 204/E; Ris. 19 dicembre 2001, n. 214/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 9/E; Nota 11 gennaio 2002, n. 5629/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 24/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/D; Circ. 31 gennaio 2002, n. 11/E; Circ. 7 febbraio 2002, n. 1/T; Ris. 26 febbraio 2002, n. 55/E; Ris. 20 marzo 2002, n. 92/E; Ris. 3 aprile 2002, n. 109/E; Circ. 17 aprile 2002, n. 18; Ris. 18 aprile 2002, n. 119/E; Ris. 18 aprile 2002, n. 120/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 157/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 164/E; Ris. 4 giugno 2002, n. 169/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 177/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 48/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 185/E; Ris. 25 giugno 2002, n. 209/E; Ris. 5 luglio 2002, n. 217/E; Ris. 8 luglio 2002, n. 218/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 225/E; Ris. 11 luglio 2002, n. 226/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 235/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 238/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 239/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 241/E; Nota 19 luglio 2002, n. 143152; Ris. 1 agosto 2002, n. 257/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 263/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 270/E; Ris. 22 agosto 2002, n. 286/E; Nota 5 settembre 2002, n. 18593/Fisc.Gen.; Ris. 10 settembre 2002, n. 293/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 302/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 17187; Ris. 26 settembre 2002, n. 312/E; Ris. 30 settembre 2002, n. 313/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 314/E; Ris. 1 ottobre 2002, n. 315/E; Ris. 4 ottobre 2002, n. 318/E; Ris. 24 ottobre 2002, n. 332/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 335/E; Ris. 8 novembre 2002, n. 349/E; Ris. 18 novembre 2002, n. 360/E; Ris. 21 novembre 2002, n. 364/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 11/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 23/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 26/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 28/E; Ris. 11 febbraio 2003, n. 30/E; Ris. 21 febbraio 2003, n. 36/E; Ris. 4 marzo 2003, n. 55/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 98/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 102/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 116/E; Circ. 3 giugno 2003, n. 31/E; Circ. 27 giugno 2003, n. 39/D; Ris. 31 luglio 2003, n. 163/E; Ris. 5 agosto 2003, n. 169/E; Circ. 12 settembre 2003, n. 49/E; Ris. 15 settembre 2003, n. 179/E; Ris. 30 settembre 2003, n. 188/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 217/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 218/E; Ris. 18 dicembre 2003, n. 227/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 45/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 100/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 101/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 102/E; Ris. 4 ottobre 2004, n. 127/E; Ris. 16 novembre 2004, n. 137/E; Nota 9 dicembre 2004, n. 2004/210071; Ris. 15 febbraio 2005, n. 16/E;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 10 aprile 2001, n. 900379; Circ. 28 maggio 2001, n. 900562; Circ. 31 maggio 2001, n. 900582; Circ. 31 luglio 2001, n. 155; Circ. 6 agosto 2001, n. 159; Circ. 22 agosto 2001, n. 165;
- Ministero dell'interno: Circ. 22 marzo 2001, n. F.L.14/2001; Circ. 1 marzo 2002, n. 100/2002/RAG/201/4; Circ. 4 aprile 2002, n. F.L.9/2002; Circ. 22 novembre 2002, n. F.L.26/2002; Circ. 17 luglio 2003, n. F.L.25/2003;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 settembre 2002, n. 624; Nota 2 gennaio 2003, n. 1;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 marzo 2001, n. 52; Nota 8 maggio 2001, n. 70/DO; Circ. 14 maggio 2001, n. 87;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 22 giugno 2001, n. 900780; Circ. 28 novembre 2001, n. 1167511; Circ. 14 gennaio 2003, n. 946014; Circ. 17 febbraio 2003, n. 946084; Circ. 30 gennaio 2004, n. 340; Circ. 8 ottobre 2004, n. 1253707;
- Ministero delle finanze: Circ. 3 gennaio 2001, n. 1/E; Circ. 29 dicembre 2000, n. 243/D; Circ. 26 gennaio 2001, n. 6/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2001, n. 1/FL; Circ. 6 febbraio 2001, n. 13/E; Circ. 9 febbraio 2001, n. 2/FL; Circ. 12 febbraio 2001, n. 16/E; Circ. 15 febbraio 2001, n. 12/D; Circ. 7 marzo 2001, n. 3/FL; Circ. 9 marzo 2001, n. 23/E; Circ. 18 aprile 2001, n. 41/E; Circ. 24 aprile 2001, n. 6/FL; Circ. 23 maggio 2001, n. 5/T; Circ. 13 giugno 2001, n. 53/E;
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 6 febbraio 2001, n. 1; Lett.Circ. 15 marzo 2001, n. 80939; Circ. 26 aprile 2001, n. 42/E; Circ. 2 maggio 2001, n. 43/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 46/E.
(omissis)
Capo IX
Disposizioni in materia di vendite di immobili e di alloggi
Art. 43
Dismissione di beni e diritti immobiliari.
(omissis)
co. 16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.
(omissis)
L. 24 novembre 2003, n. 326
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici
(art. 26)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 gennaio 2004, n. 9; Msg. 15 settembre 2004, n. 28802; Msg. 17 gennaio 2005, n. 1638.
(omissis)
TITOLO II
Correzione dell'andamento dei conti pubblici.
Capo I - Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili
26. Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici.
1. (73).
2. (74).
2-bis. (75).
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: «ad uso residenziale», sono inserite le seguenti: «, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni» (76).
4. (77).
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia».
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'».
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola: «immobili», sono aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13».
8. (78).
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto.».
9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'àmbito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia S.p.A. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente decreto (79).
10. (80).
11. (81).
11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano (82).
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (83).
11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al D.M. 16 gennaio 1997, n. 253 del Ministro della difesa;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso (84).
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio (85).
11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con la legge di bilancio (86).
11-septies. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (87) (87/a).
------------------------
(73) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(74) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(75) Il presente comma, inserito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge un periodo, dopo il secondo, al comma 4 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(76) Comma così sostituito dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(77) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge due periodi al comma 8 dell'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(78) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 17-bis all'art. 3, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(79) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(80) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge il comma 6-bis all'art. 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
(81) Aggiunge un periodo al comma 10 dell'art. 15, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(82) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(83) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(84) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(85) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(86) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(87) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
(87/a) Nel presente articolo le parole «23 dicembre 2001» sono state sostituite dalle parole «23 novembre 2001» dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326.
[1] Il personale dell’Arma dei carabinieri gode già di provvidenze similari, disciplinate da strumenti separati.