XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Riordino dei ruoli delle Forze armate dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria - AA.C. 3437 e 4376
Serie: Progetti di legge    Numero: 669
Data: 05/11/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; scheda di lettura; progetti di legge; riferimenti normativi.
Descrittori:
AGENTI DI CUSTODIA   ARMA DEI CARABINIERI
FORZE ARMATE   GUARDIA DI FINANZA
POLIZIA DI STATO   RUOLI E PIANTE ORGANICHE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa
Riferimenti:
AC n.4376/14   AC n.3437/14

Servizio studi

 

progetti di legge

Riordino dei ruoli delle Forze armate dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria

 

AA.C. 3437 e 4376

 

n. 669

 


xiv legislatura

5 novembre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

Il dossier è stato redatto in collaborazione con i Dipartimenti Affari costituzionali e Giustizia

 

SIWEB

 

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File:DI0154.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Formulazione del testo  9

Scheda di lettura

§      I decreti legislativi sul riordino dei ruoli e su reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile  15

§      La proposta di legge n. 3437 Ascierto e altri per il riordino dei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile  33

§      La proposta di legge n. 4376 Lavagnini per il riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile  51

Progetti di legge

§      A.C. 3437, (on. Ascierto ed altri), Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria  59

§      A.C. 4376, (on. Lavagnini), Riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria  95

Riferimenti normativi

§      D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia  (stralci)137

§      L. 10 maggio 1983, n. 212,Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (art. 46)137

§      D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395, (stralci)137

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate  137

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato  137

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri137

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza  137

§      D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, (art. 5)137

§      D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146, Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266  137

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, Riordino del reclutamento delo stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, a norma dell’articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (stralci)137

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), (art. 50)137

§      D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69, Riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78 (stralci)137

§      L. 30 dicembre 2002, n. 295, Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia  137

§      D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 867  137

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria
legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

C. 3437

Titolo

Riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Forze di polizia militari e civili

Iter al Senato

No

Numero di articoli

53

Date

 

§       presentazione alla Camera

28 novembre 2002

§       annuncio

2 dicembre 2002

§       assegnazione

29 maggio 2003

Commissione competente

I Affari costituzionali e IV Difesa

Sede

Referente

Pareri previsti

II, V, VI, XI Commissione

 


 

Numero del progetto di legge

C. 4376

Titolo

Riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Forze armate e Forze di polizia

Iter al Senato

No

Numero di articoli

64

Date

 

§       presentazione alla Camera

15 ottobre 2003

§       annuncio

16 ottobre 2003

§       assegnazione

17 novembre 2003

Commissione competente

I Affari costituzionali e IV Difesa

Sede

Referente

Pareri previsti

II, V, VI, XI

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’A.C. n. 3437 è finalizzato al riordino dei ruoli dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria, attraverso disposizioni parallele per i diversi Corpi.

Il Capo I tratta del riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri e novella il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. Vengono disciplinati: l’immissione in ruolo dei sovrintendenti; l’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti; l’immissione in ruolo degli ispettori; la promozione al grado di maresciallo ordinario; la promozione al grado di maresciallo aiutante; l’immissione in ruolo dei direttivi; l’equiparazione degli ufficiali superiori e generali dell’Arma alle carriere diplomatica e prefettizia; l’inquadramento degli appuntati scelti; l’inquadramento dei sovrintendenti; l’inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti; l’inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti nella posizione di ausiliaria o trattenuti; l’inquadramento dei maggiori dei ruoli normale e speciale; l’inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani dei ruoli normale e speciale; la soppressione del ruolo speciale; la soppressione dei concorsi per l’accesso al ruolo speciale.

Il Capo II riordina i ruoli della Polizia di Stato e novella il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Il riordino verte su: immissione nel ruolo dei sovrintendenti; immissione nel ruolo degli ispettori; promozione alla qualifica di ispettore; promozione alla qualifica di ispettore superiore; istituzione del ruolo direttivo dei funzionari; equiparazione dei funzionari e dei dirigenti alle carriere diplomatica e prefettizia; inquadramento degli assistenti nel ruolo dei sovrintendenti; inquadramento dei sovrintendenti; inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori superiori; inquadramento dei vice commissari e dei commissari capo; soppressione del ruolo speciale e dei concorsi per l’accesso a tale ruolo.

Il Capo III riordina i ruoli del Corpo della Guardia di finanza e novella il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Si disciplina: l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti; l’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti; l’immissione nel ruolo degli ispettori; la promozione al grado di maresciallo ordinario; l’immissione nel ruolo dei direttivi; l’equiparazione degli ufficiali superiori e generali alle carriere diplomatica e prefettizia; l’inquadramento degli appuntati scelti; l’inquadramento dei sovrintendenti; l’inquadramento dei luogotenenti; l’inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani dei ruoli normale e speciale; l’inquadramento dei maggiori dei ruoli normale e speciale; la soppressione del ruolo speciale e dei concorsi per l’accesso a tale ruolo.

  Capo IV riordina i ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria e novella il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il riordino riguarda: l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti; l’immissione nel ruolo degli ispettori; la promozione alla qualifica di ispettore; la promozione alla qualifica di ispettore superiore;l’immissione nel ruolo direttivo dei funzionari; l’equiparazione dei funzionari e dirigenti alle carriere diplomatica e prefettizia; l’inquadramento dei sovrintendenti e le disposizioni transitorie; il corso straordinario; l’inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori superiori; l’inquadramento dei vice commissari e dei commissari e dei commissari capo; l’inquadramento dei commissari coordinatori; la cessazione dell’alimentazione del ruolo speciale e la soppressione dei concorsi per l’accesso a tale ruolo, fatte salve le procedure in atto.

L’A.C. n. 4376 è finalizzato al riordino dei ruoli delle Forze armate, dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria. Fatta eccezione per il Capo I, che reca norme sul riordino dei ruoli delle Forze armate, i capi II-V hanno contenuto analogo ai capi I-IV dell’A.C. n. 3437, che si è appena esposto e a cui si rinvia.

Il Capo I riordina i ruoli delle Forze armate e novella i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 197 e 30 dicembre 1997, n. 490. Il riordino verte su: ruoli del personale non dirigente e non direttivo delle Forze armate; ruolo dei marescialli; le funzioni del personale appartenente a tale ruolo; avanzamento nel ruolo e normativa transitoria; alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali; norme particolari per l’avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali; disposizioni varie. 

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto con le proposte in esame vengono novellate fonti di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I provvedimenti in esame trattano di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il comma 2, lettera d) del nuovo articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate, mentre le lettere g) ed h) attribuiscono tale potestà in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 24, comma 1, dell’A.C. 3437 (articolo 35 dell’A.C. 4376) prevede l’inquadramento nella qualifica di commissario capo per gli ispettori con qualifica di sostituto commissario che al 1° settembre 1995 ricoprivano il grado di ispettore superiore; ai sensi del comma 2 il restante personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario è inquadrato nella qualifica di commissario; il comma 3 inquadra nella qualifica di vice commissario il residuo personale del ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore superiore e almeno cinque anni di anzianità.

Il comma 5, infine, estende le disposizioni recate dall’articolo al personale dei ruoli tecnico-scientifici della Polizia di Stato, secondo modalità da stabilire con decreto ministeriale.

In relazione al ruolo direttivo, l’articolo 49 dell’A.C. 3437 (articolo 60 dell’A.C. 4376) provvede alla disciplina transitoria dell’inquadramento degliispettori sostituti commissari e degli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria. Tale disciplina è estesa anche al personale della polizia penitenziaria dei ruoli tecnico-scientifici, che è inquadrato con apposito decreto del Ministro della giustizia (comma 5).

Coordinamento con la normativa vigente

 Le proposte non appaiono ben coordinate con la normativa vigente, in quanto novellano solo in parte i decreti legislativi che attualmente disciplinano la materia, lasciando parte della nuova disciplina al di fuori di essi. Inoltre non dispongono abrogazioni espresse e, a volte, non sono coordinate con le denominazioni dei gradi e delle qualifiche delle Forze di polizia previste dalla normativa vigente.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Le Commissioni riunite I e IV stanno esaminado gli A.C. nn. 3425 e 3191. L’A.C. n. 3425 intende rispondere all’esigenza, avvertita da tempo, di realizzare una piena equiparazione nel trattamento giuridico ed economico tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia, al fine di eliminare ingiustificate disparità di trattamento e disallineamenti che sono causa di forti malcontenti.

La proposta in estende a tutto il personale dirigente non contrattualizzato del Comparto difesa e sicurezza le disposizioni contenute nei provvedimenti di concertazione e nell'accordo sindacale recepiti, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica n. 163 e n. 164 del 2002; prevede l'applicazione del cosiddetto "sistema dell'abbattimento" in favore degli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ed incrementa la misura dell'indennità pensionabile in favore dei dirigenti delle Forze di polizia. Il contenuto della proposta è stato ampiamente ripreso nella legge di conversione del D.L. 10 settembre 2004, n. 238, recante “Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia”. Il provvedimento risulta approvato ma non ancora promulgato e pubblicato.

Dopo l’inizio dell’esame della proposta, nella seduta del 27 maggio 2003 è stato disposto l’abbinamento della proposta n. 3191 dell’on. Patarino. Tale proposta prevede che, ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, sia attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in misura diversa secondo il grado, una indennità mensile perequativa. Gli importi di tale indennità, che non può essere percepita più volte ed è pensionabile, subiscono inoltre una rivalutazione dal 1° gennaio 2001. Come affermato nella relazione illustrativa, la proposta mira ad estendere l’attribuzione dell’indennità perequativa disposta dal D.P.C.M. 3 gennaio 2001, in materia di perequazione del trattamento economico del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate, anche al personale posto in ausiliaria, che risulta invece escluso da tale beneficio.

Le Commissioni riunite I e IV stanno altresì esaminado le proposte di legge n. 3372, 3956 e 4034. La prima istituisce un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, per il settore difesa e sicurezza, finalizzato a disciplinare in modo organico i contenuti del rapporto d’impiego di tutto il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, compresi i dirigenti civili e militari, attualmente esclusi dalla procedura negoziale vigente per le altre categorie. A tal fine il Governo viene delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo che rechi le opportune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 195/1995, relativo, appunto, alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Successivamente sono state abbinate le proposte n.3956 e 4034. La prima ha contenuto identico alla n. 3372. La seconda, analogamente alle precedenti, istituisce un autonomo comparto di contrattazione, delegando il Governo ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo che modifichi le procedure di concertazione e negoziazione di cui al citato D.Lgs. n. 195/1995. Il Governo viene delegato, inoltre, ad un riordino della disciplina in materia di trattamento economico e previdenziale.

Si ricorda, inoltre, che, in abbinamento con la proposta di legge A.C. 4864 (Mazzoni), è attualmente all’esame della Commissione II della Camera in sede referente la proposta di legge A.C. 4540 (Carboni ed altri) in materia di sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, che, abrogando gli articoli da 44 a 49 del D.Lgs n. 443/1992, prevede la completa soppressione della disciplina dei rapporti informativi.

Formulazione del testo

Gli articoli 5 dell’A.C. 3437 e 16 dell’A.C. 4376, intervengono sulla qualifica di maresciallo aiutante, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 198/1995. Si osserva che la rubrica degli articoli, relativa alla promozione al grado di maresciallo aiutante, non sembra compatibile con il contenuto.

Gli articoli 6 dell’A.C. 3437 e 17 dell’A.C. 4376 introducono una nuova disciplina per “l’immissione nel ruolo dei direttivi” dell’Arma dei carabinieri. Si osserva che tale ruolo non è presente tra quelli previsti dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 484/2001. Inoltre, poiché l’articolo in commento introduce delle modifiche in materia di accesso al ruolo degli ufficiali, appare necessario un coordinamento con la normativa recata dal decreto sopraccitato.

Si segnala infine, che detto articolo presenta altri due punti che meriterebbero una più chiara formulazione:

•      la seconda parte della lettera b) del comma 1 presenta, forse per un errore materiale, un punto e virgola tra le parole: “eccellente”, e: per la nomina a sottotenente, il che rende difficile la lettura;

•      il comma 2 sembra prescrivere anche agli allievi dell’accademia la frequentazione del corso di formazione di un anno, previsto per i sottufficiali vincitori del concorso interno. Il comma 2 sembrerebbe in effetti meglio interpretabile come inteso ad attribuire da subito il grado di capitano ai licenziati dell’Accademia.

Gli articoli 7, 21, 33 e 46 dell’A.C. 3437, e 18, 32, 44 e 57 dell’A.C. 4376, equiparano, “ai fini economici e giuridici”, determinato personale delle Forze di polizia militari e civili alle carriere diplomatica e prefettizia. Si osserva che le disposizioni non specificano le equipollenze fra i livelli della carriera diplomatica e prefettizia ed i corrispondenti gradi e qualifiche delle Forze di polizia, né precisano in quale modo si debba fare riferimento all’una o all’altra delle due carriere.

Gli articoli 10 dell’A.C. 3437 e 21 dell’A.C. 4376 recano come rubrica: Inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti, estendendo, in realtà, i loro effetti fino al grado di maresciallo capo. Si osserva, inoltre, che nel prevedere i concorsi per l’accesso ai gradi non vengono indicati né il numero dei posti messi a concorso né le modalità di svolgimento. Infine la formulazione del primo periodo del comma 3 necessiterebbe forse di un affinamento formale, allo scopo di meglio raccordare l’enunciazione delle condizioni di ammissione al concorso, con il personale destinatario di tale beneficio. Si osserva ancora che, probabilmente per un mero errore materiale, l’enunciato relativo alla condizione dell’aver conseguito la qualifica di eccellente recita: “ultimi anni”, laddove, per analogia con il testo precedente, si dovrebbe forse leggere “ultimi cinque anni”.

Osservazioni analoghe possono farsi per gli articoli 36 dell’A.C. 3437 e 47 dell’A.C. 4376.

Gli articoli 20 dell’A.C. 3437 e 31 dell’A.C. 4376 istituiscono il “ruolo direttivo dei funzionari della Polizia di Stato” e disciplinano le modalità di immissione in tale ruolo. L’istituzione di tale ruolo non è accompagnata da alcuna indicazione circa le qualifiche in esso comprese, né da esplicite norme di raccordo con la vigente articolazione dei ruoli, il che potrebbe determinare talune incertezze interpretative. La pur presumibile corrispondenza con l’attuale ruolo dei commissari andrebbe, tra l’altro, conciliata con il richiamo, nell’articolo in commento, alla qualifica dei vice commissari, qualifica non esistente in tale ruolo ma solo nel ruolo direttivo speciale, del quale il successivo articolo 26 prevede la soppressione.

Gli articoli 32 dell’A.C. 3437 e 43 dell’A.C. 4376, in analogia con quanto previsto dalla proposta di legge anche per le altre Forze, prevede un innovativo sistema di accesso ai ruoli “direttivi” della Guardia di finanza. Tale ruolo non è presente tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 69/2001 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 473/2001). Inoltre, poiché l’articolo in commento introduce delle modifiche in materia di accesso al ruolo degli ufficiali, appare necessario un coordinamento con la normativa recata dal decreto appena citato.

Si segnala infine, che detto articolo presenta altri due punti che meriterebbero una più chiara formulazione:

•      la seconda parte della lettera b) del comma 1 presenta, forse per un errore materiale, un punto e virgola tra le parole: “eccellente”, e: per la nomina a sottotenente, il che rende difficile la lettura;

•      il comma 2 sembra prescrivere anche agli allievi dell’accademia la frequentazione del corso di formazione di un anno, previsto per i sottufficiali vincitori del concorso interno. Il comma 2 sembrerebbe in effetti meglio interpretabile come inteso ad attribuire da subito il grado di capitano ai licenziati dell’Accademia.

Gli articoli 49 dell’A.C. 3437 e 60 dell’A.C. 4376 dettano ladisciplina transitoria dell’inquadramento degli ispettori sostituti commissari e degli ispettori superiori. Si osserva che le disposizioni prevedono ai fini dell’inquadramento nel ruolo direttivo, sia per i sostituti commissari che per gli ispettori superiori, il conseguimento nell’ultimo quinquennio della qualifica di “eccellente”. Appare, anzitutto, necessario chiarire se con il termine qualifica ci si riferisca alla valutazione di professionalità conseguente al rapporto informativo annuale di cui all’articolo. 44 del D.Lgs. n. 443/1992. In caso positivo, a parte l’opportunità di sostituire al termine “qualifica” il termine “giudizio”, va rilevato che il citato articolo. 44 non prevede un giudizio di “eccellente”, essendo possibili i soli giudizi complessivi di “ottimo”, “distinto”, “buono”, “mediocre” o “insufficiente”.

Gli articoli 51 dell’A.C. 3437 e 62 dell’A.C. 4376 inquadrano nel ruolo dei vice questori aggiunti i commissari coordinatori dei ruoli ordinario e speciale, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sembra opportuno sostituire l’espressione “ruolo normale e speciale” con quella più appropriata “ruoli ordinario e speciale”.


Scheda di lettura


I decreti legislativi sul riordino dei ruoli e su reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile

Nel corso della XII legislatura sono stati approvati i decreti legislativi che disciplinano i ruoli, il reclutamento, lo stato e l’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e del Corpo della Polizia penitenziaria. Ulteriori interventi di rilevo hanno interessato le Forze di polizia nel corso della XIII legislatura.

 

Le Forze armate

Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate” ha ridefinito l’ordinamento del personale non direttivo delle Forze armate attraverso il riordino dei ruoli, la modifica alle norme di reclutamento, stato giuridico, trattamento economico ed avanzamento, sulla base della delega contenuta nell’articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Il testo del decreto è suddiviso in 8 capi: capo I, relativo all'ordinamento (articoli da 1 a 7), capo II concernente il reclutamento (articoli 8-11), capo III dedicato all'avanzamento (articoli 12-22), capo IV in materia di stato giuridico dei volontari di truppa in servizio permanente (articoli 23-30), capo V recante norme sul trattamento economico (articoli 31-32), capo VI riguardante le bande musicali (articoli 33-33-bis), ed infine i capi VII (articoli 34-38-bis) e VIII (articoli 39-42) contenenti rispettivamente norme transitorie e norme finali.

Il Capo I, all'articolo 1, istituisce nell'ambito delle Forze armate, con esclusione dei Carabinieri, quattro ruoli del servizio permanente: ruolo dei volontari di truppa, ruolo dei sergenti, ruolo dei marescialli e ruolo dei musicisti. L'articolo 2 distingue per ciascuna arma i gradi nei quali si articola il ruolo dei volontari di truppa e ne fissa le dotazioni organiche.

L'articolo 3 individua i gradi nei quali si articolano i ruoli dei sergenti e dei marescialli per le tre Forze armate, fissandone contestualmente le dotazioni organiche.

Gli articoli da 4 a 6-quater stabiliscono le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei volontari di truppa, dei sergenti e dei marescialli e regolano l’attribuzione di uno scatto aggiuntivo a ciascun ruolo. In particolare:

Ø      ai volontari di truppa in servizio permanente sono attribuite mansioni di carattere esecutivo in rapporto al grado, alla categoria, alla specializzazione posseduta. Essi devono essere impiegati in primo luogo nelle unità operative ed addestrative delle tre Forze armate;

Ø      ai sergenti sono attribuite mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari e/o mezzi;

Ø      i marescialli sono preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici, espletando incarichi che richiedono continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumenti tecnologicamente avanzati. Ai primi marescialli sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, essi sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in taluni casi ed assolvono funzioni di indirizzo o di coordinamento. I primi marescialli, previo conseguimento dei requisiti e dopo valutazione (la procedura è definita all’articolo 6-bis) viene attribuita la qualifica di luogotenente, cui sono attribuiti incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e che hanno rango preminente sui primi marescialli.

L'articolo 7 stabilisce che le tre Forze armate possono mantenere alle armi volontari in ferma breve, di durata triennale.

Il Capo II detta disposizioni in materia di reclutamento del personale non direttivo delle Forze armate.

Per i volontari di truppa in ferma breve e per i volontari di truppa in servizio permanente, viene fatto rinvio all'articolo 3, comma 65, della legge n. 537/1993.

Per i sergenti ed i marescialli sono invece previste procedure basate sul metodo del corso-concorso.

Il Capo III disciplina le modalità di avanzamento del personale. L'art. 12 rinvia alle Tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo, per la determinazione della corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale delle tre Forze armate con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri. Sono successivamente disciplinate le modalità di avanzamento del personale per ciascun ruolo (articoli da 13 a 15). Le modalità di avanzamento sono le seguenti: ad anzianità (la cui disciplina è contenuta nell'articolo 18), a scelta (la cui disciplina è contenuta nell'articolo 19), per concorso per titoli di servizio ed esami, e per meriti eccezionali (la cui disciplina è recata dall'articolo 21). Il Capo III, inoltre, contiene disposizioni relative alle aliquote di avanzamento, e all'ipotesi di avanzamento in particolari condizioni.

Il Capo IV è dedicato alla disciplina dello stato giuridico dei volontari di truppa in servizio permanente e, per quanto compatibili, in ferma breve. Sono, in particolare, disciplinate le posizioni di stato giuridico, le condizioni per il collocamento in aspettativa, le cause di sospensione e di cessazione dal servizio, e sono dettate disposizioni specifiche per i soggetti appartenenti alla categoria dell'ausiliaria e della riserva. Per quanto riguarda la disciplina dello stato giuridico dei sergenti, e dei marescialli l'articolo 30 fa rinvio alle disposizioni della legge n. 599/1954. Le stesse disposizioni si applicano, in parte, anche ai volontari in servizio permanente.

Il Capo V reca disposizioni in materia di trattamento economico, mentre il capo VI disciplina le bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina (che viene altresì istituita in tale contesto).

Le norme transitorie contenute nel capo VII riguardano l'inquadramento nel ruolo dei marescialli (articoli da 34 a 34-quinquies), dei sergenti (articolo 35) e dei volontari di truppa in servizio permanente (articolo 36). Riguardano inoltre la posizione dei militari di truppa in ferma volontaria in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e la possibilità che vi siano eccedenze nell'organico del ruolo dei marescialli per un arco di tempo di vent'anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il Capo VIII, recante norme finali, dispone modificazioni alla disciplina vigente, abroga espressamente diverse disposizioni di legge tra cui, come si è detto, numerosi articoli della legge n. 212/1983, le cui norme residue, peraltro, continuano ad spiegare la propria efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo.

Successivamente, la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, all’articolo 9, ha conferito, tra le altre, una delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 196/1995, che si è appena commentato.

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate”. Obiettivo del provvedimento è stato quello di introdurre dettagliate e specifiche disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 196/1995, attraverso il metodo della novellazione, ossia intervenendo direttamente sul testo del decreto legislativo originario, sia attraverso modifiche dell’articolato, sia attraverso l’introduzione di articoli aggiuntivi.

 


L’Arma dei carabinieri

Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante “Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri” ha introdotto una nuova disciplina delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale delle Forze di Polizia, con esclusione del personale dirigente e direttivo. In particolare, le disposizioni in esso contenute hanno inteso realizzare un "reale allineamento" della progressione di carriera e del trattamento economico dei soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri rispetto alle altre Forze di Polizia.

Il testo del decreto è suddiviso in tre Titoli: Titolo I, relativo all'ordinamento, al reclutamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri, allo stato giuridico e all'avanzamento; titolo II, concernente modifiche, convalida ed abrogazione di norme; ed il titolo III, recante norme transitorie e finali.

In particolare il Titolo I, all'articolo 1, istituisce nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri tre ruoli:

      il ruolo degli appuntati e carabinieri.

      il ruolo dei sovrintendenti;

      il ruolo degli ispettori.

L'articolo1 fa rinvio alla Tabella A, allegata al decreto, per la determinazione dell'ordinamento gerarchico dei ruoli e per l'individuazione della corrispondenza dei gradi e delle qualifiche di ciascun ruolo degli appartenenti al personale dell'Arma dei Carabinieri rispetto al personale appartenente alle altre Forze di polizia.

Per quanto riguarda appuntati e carabinieri, l'articolo 2 prevede che detto ruolo si articoli in quattro gradi gerarchici: carabiniere, carabiniere scelto, appuntato,  appuntato scelto.

La consistenza organica del ruolo è fissata in 48.050 unità di personale. Ai soggetti appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri sono conferite le qualifiche di "agente di polizia giudiziaria", e di "agente di pubblica sicurezza". Detto personale svolge i compiti di carattere militare disciplinati dalle norme in vigore, nonché mansioni di tipo "esecutivo", con margini di discrezionalità correlati alla qualifica posseduta. Può, inoltre, assumere incarichi di comando di uno o più militari  e compiere attività di addestramento in relazione alle proprie capacità professionali.

Specifiche disposizioni disciplinano le modalità di reclutamento. In particolare sono consentiti arruolamenti di volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, ed arruolamenti di volontari come carabinieri ausiliari per la sola ferma di leva. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono rimanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale.

 A tal fine sono individuati i requisiti per l'arruolamento, i contenuti del bando di arruolamento ed è disciplinata la posizione di stato dei soggetti ammessi ai corsi allievi carabinieri.

L'articolo 9 stabilisce che il ruolo dei sovrintendenti è suddiviso in tre gradi gerarchici: vice brigadiere, brigadiere, brigadiere capo. I sovrintendenti possono trovarsi in posizione di servizio permanente, o di congedo, o di congedo assoluto. La consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti è stabilita in 20.000 unità.

L'articolo 10 dispone che agli appartenenti a detto ruolo sono conferite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria", e di "agente di pubblica sicurezza". Il personale facente parte di tale ruolo, svolge, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle leggi vigenti,  mansioni esecutive con margini di discrezionalità rapportati alle diverse qualifiche citate. Svolgono, inoltre, compiti di comando di uno o più militari, e compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo. Ai brigadieri capo possono essere inoltre attribuite mansioni che comportino maggiori conoscenze, incarichi operativi di più elevato impegno e il comando di piccole unità. Specifiche disposizioni regolano l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti. L'articolo 11 stabilisce che l'inserimento nel ruolo avvenga mediante concorsi per titoli ed esame scritto, e successiva partecipazione ad un  corso di aggiornamento e di formazione professionale. Disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento del concorso e del corso di aggiornamento e formazione professionale.

In base all'articolo 12 il ruolo degli ispettori comprende quattro gradi gerarchici: maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, e maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza. Il personale di detto ruolo può trovarsi nella posizione di ferma volontaria, o di servizio permanente, o di congedo, o di congedo assoluto.

La consistenza organica del ruolo degli ispettori è stabilita in 29.531 unità di personale. Agli appartenenti a tale ruolo sono attribuite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". I compiti affidati al personale facente parte del ruolo degli ispettori sono, oltre che compiti militari,  prioritariamente di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica. Detto personale può essere preposto al comando di stazione carabinieri, di unità operative o addestrative, con le conseguenti responsabilità per le direttive impartite e può assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento tra più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma e, qualora sostituiscano i superiori gerarchici, assumono la qualifica di Ufficiali di Pubblica Sicurezza.

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene previo superamento di un apposito corso, cui si accede mediante concorso. Specifiche disposizioni regolano lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di qualificazione, le prove concorsuali, la nomina ed la composizione delle commissioni giudicatrici, i criteri di valutazione, la formazione della graduatoria. Altre disposizioni disciplinano lo svolgimento del corso biennale e del corso semestrale.

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori il decreto legislativo fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, fatte salve eventuali incompatibilità con le norme contenute nel decreto medesimo. Disposizione identica è dettata per il ruolo degli appuntati e carabinieri.

In materia di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti l'articolo 32 richiama le norme contenute nella legge n. 212/1983 e le altre disposizioni in vigore,  individuando cinque forme distinte per la promozione dei sottufficiali: ad anzianità, a scelta, a scelta per esami, per meriti eccezionali, per benemerenze d'istituto. A queste vanno aggiunte le modalità di avanzamento "in particolari situazioni", disciplinate dall'articolo 39, e l'avanzamento al grado di sottotenente, contemplato dall'articolo 42. L'articolo 34 dispone che le aliquote di avanzamento siano individuate annualmente con decreto ministeriale. Specifiche disposizioni regolano ciascuna delle forme di avanzamento.

Il Titolo II contiene disposizioni di modifica, di "convalida", e di abrogazione di norme vigenti.

Il Titolo III reca disposizioni transitorie che riguardano sia i criteri di inquadramento nei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, nonché il passaggio al nuovo sistema di avanzamento. Altre norme concernono il personale della banda musicale dell'Arma, ed il trattamento economico.

Successivamente, la legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, all’articolo 9, ha conferito, tra le altre, una delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 198/1995, che si è appena commentato.

In attuazione di tale norma di delega è intervenuto il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri. Obiettivo del provvedimento è stato quello di introdurre dettagliate e specifiche disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 198/1995, attraverso il metodo della novellazione, ossia intervenendo direttamente sul testo del decreto legislativo originario, sia attraverso modifiche dell’articolato, sia attraverso l’introduzione di articoli aggiuntivi.

In via generale si può osservare che le disposizioni maggiormente innovative sotto il profilo sostanziale sono le seguenti:

-        introduzione di un numero chiuso (stabilito in 13.500 unità) di M.A. S.U.P.S. (maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza), ossia del personale con il grado apicale nell’ambito del ruolo ispettori;

-        ulteriore innovazione, sempre riguardante il ruolo ispettori, attiene al sistema di avanzamento dei marescialli capi, ossia la promozione al grado vertice di maresciallo aiutante. Viene infatti preclusa la possibilità di ottenere tale promozione per anzianità, privilegiandosi il criterio meritocratico: i relativi posti sono infatti distribuiti per il 70% attraverso il sistema “a scelta” e per la restante parte attraverso il sistema “a scelta per esami”;

-        introduzione della qualifica di “luogotenente” conseguibile solo dal grado di maresciallo aiutante;

-        attribuzione di scatti stipendiali aggiuntivi per diverse posizioni economico-funzionali (luogotenente; maresciallo aiutante S.U.P.S.; brigadiere Capo; appuntato scelto);

-        attribuzione e determinazione dei requisiti e delle modalità di un emolumento pensionabile annuo lordo a diverse posizioni economico-funzionali (maresciallo aiutante S.U.P.S., vice brigadiere, maresciallo e maresciallo ordinario).

 

La Polizia di Stato

Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 ha operato un generale riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, in attuazione della delega conferita dall’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216.

Il Capo I riscrive integralmente le disposizioni del Titolo I del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, concernenti l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con riguardo alle qualifiche inferiori alla direttiva.

Il personale in questione viene articolato in tre ruoli (Agenti ed assistenti, Sovrintendenti, Ispettori). Per ciascuno di tali ruoli sono distinte le relative qualifiche (quattro per gli agenti e assistenti, tre per i sovrintendenti, quattro per gli ispettori), le funzioni espletate, le modalità di accesso al ruolo e alle singole qualifiche. Rispetto alla normativa precedente, lo schema prevede una semplificazione dei ruoli che passano da quattro a tre con l'istituzione del ruolo unico degli agenti ed assistenti. In materia di accesso alle qualifiche iniziali, lo schema introduce modifiche per quanto riguarda i ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori. Quanto all'articolazione interna di ciascun ruolo, va segnalato che per gli ispettori viene istituita la nuova qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, con compiti di diretta collaborazione con i commissari e i dirigenti della polizia di Stato.

Il Capo II (che novella il D.P.R. n. 337/1982) riguarda il riordinamento dei ruoli della polizia che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica. Anche in questo caso, è prevista una semplificazione nell'articolazione dei ruoli mediante la riduzione ad uno dei due ruoli iniziali, previsti dalla normativa previgente, degli operatori e dei collaboratori tecnici. Vengono conseguentemente riformulate le disposizioni relative alle mansioni degli appartenenti al nuovo ruolo unico e le modalità di accesso alle varie qualifiche. Le ulteriori disposizioni del Capo sono dirette a disciplinare in dettaglio l'ordinamento delle carriere di due qualifiche già previste: quella dei revisori e quella dei periti tecnici.

Il Capo III riodina i ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato; il Capo quarto reca norme transitorie e finali.

Tra le tabelle allegate, di particolare rilievo è quella introdotta dall’art. 24, unitamente al nuovo art. 43-bis, nella L. 121/1981[1], ove si definiscono i termini di equiparazione tra le qualifiche ed i ruoli non direttivi degli appartenenti alla polizia di Stato con i gradi e qualifiche delle altre forze di polizia (carabinieri, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria, corpo forestale dello Stato).

Ulteriori interventi legislativi sono intervenuti nel corso della XIII legislatura, in attuazione delle deleghe conferite dalla già citata L. n. 78/2000. In particolare:

§         il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, ha inciso sull'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, modificando la disciplina relativa al reclutamento e alla formazione, e ha disposto in materia di immissione in ruolo, formazione, progressione in carriera, trattamenti economici, per le qualifiche di sovrintendente, vice ispettore, ispettore capo e ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Ulteriori previsioni del decreto riguardano la disciplina dell'accesso al ruolo per le qualifiche di operatore, revisore e vice perito tecnico; e l'ordinamento del personale della banda musicale della Polizia di Stato;

§         il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78, unitamente ai successivi interventi integrativi e correttivi[2], ha operato un complessivo riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, introducendo, tra l’altro, processi mirati di reclutamento e di formazione iniziale (l’accesso alla qualifica iniziale di commissario è previsto soltanto attraverso il concorso pubblico per esami; i vincitori frequentano un corso biennale presso l’Istituto superiore di polizia, che comprende un periodo di tirocinio operativo presso gli uffici e i reparti operativi; l’accesso alla prima qualifica dirigenziale può avvenire attraverso le due modalità dello scrutinio per merito comparativo e del concorso per titoli ed esami). Nel ruolo dei commissari è soppressa la qualifica iniziale di vice commissario, mentre è introdotta, in quello dei dirigenti, la nuova qualifica apicale di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B. È istituito un nuovo ruolo direttivo “speciale” con l’obiettivo di valorizzare la migliori professionalità esistenti nel ruolo degli ispettori. Ulteriori disposizioni sono rivolte al personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed ai ruoli dei sanitari della Polizia di Stato. Altri elementi di novità, per quanto riguarda la modalità di avanzamento del personale, sono costituiti dalla istituzione della Commissione per la progressione in carriera del personale, che formula al Consiglio di amministrazione le proposte di graduatorie di merito dei funzionari per il conferimento delle promozioni alle qualifiche direttive e dirigenziali, e l’introduzione di un nuovo sistema di valutazione annuale dell’attività dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti.

Una rilevante innovazione introdotta, infine, dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477, intervenuto all’inizio della XIV legislatura, è la scelta di accorpare in un’unica “carriera dei funzionari di polizia”, pur mantenendoli distinti, i due preesistenti ruoli dei commissari e dei dirigenti. Tra le altre disposizioni recate dal provvedimento vi sono l’istituzione del ruolo d’onore dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, sul modello di quanto già previsto per gli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare, e la riorganizzazione dell’Istituto superiore di polizia.

 

La Guardia di finanza

Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 recante “Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza” ha dato un quadro normativo omogeneo in materia di trattamento giuridico, economico e di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza. A tal fine l'elaborazione del provvedimento è stata guidata da criteri di riassetto sistematico e complessivo, atti a garantire la formazione di un vero e proprio testo unico che compendia e coordina le varie disposizioni di legge precedentemente vigenti  in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale appartenente agli attuali ruoli dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri.

Il testo del decreto è composto da cinque titoli: titolo I, contenente "disposizioni generali", titolo II, relativo al ruolo "appuntati e finanzieri", titolo III, concernente il "ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori"[3], i titoli IV e V dedicati rispettivamente alle "disposizioni transitorie" e alle "disposizioni finali".

In particolare il Titolo I, all'articolo1, istituisce nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza tre nuovi ruoli:

      il ruolo degli ispettori;

      il ruolo dei sovrintendenti;

      il ruolo degli appuntati e finanzieri.

L'articolo 1 fa rinvio alla Tabella A, allegata al decreto, per la determinazione dell'ordine gerarchico dei ruoli e per l'individuazione della corrispondenza dei gradi e delle qualifiche di ciascun ruolo tra gli appartenenti al personale del Corpo della Guardia di finanza ed il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile.

Il Titolo II è dedicato all'ultimo dei nuovi ruoli istituiti: ruolo degli appuntati e finanzieri. Innanzitutto si prevede che detto ruoli si articoli in quattro gradi gerarchici: appuntato scelto, appuntato, finanziere scelto, finanziere.

La consistenza organica del ruolo è fissata, al 1° gennaio 1995, in 26.807[4] unità di personale. Ai soggetti appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri sono conferite qualifiche di "agente di polizia giudiziaria", "agente di polizia tributaria" e "agente di pubblica sicurezza". Detto personale svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute, e può esercitare incarichi di comando di uno o più militari, nonché attività di istruzione nei limiti delle proprie capacità professionali.

Specifiche disposizioni disciplinano le modalità di reclutamento. A tal fine sono individuati i requisiti per l'ammissione al concorso per l'ammissione al corso di qualificazione per la promozione a finanziere, ed i contenuti del bando di concorso.

Per quanto attiene allo stato giuridico del personale appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri l'articolo 9 fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, fatte salve eventuali incompatibilità con le norme contenute nel decreto in esame.

Disposizioni specifiche sono dedicate alle modalità di avanzamento. L'articolo 10 individua i requisiti necessari per l’avanzamento e disciplina il procedimento per il conferimento del grado. Gli articoli successivi indicano i casi di esclusione o di sospensione della valutazione, nonché i casi di avanzamento in particolari situazioni e di promozione straordinaria per benemerenze di servizio.

Il Titolo III concerne il ruolo dei sovrintendenti ed il ruolo degli ispettori. Il primo di tali ruoli è suddiviso in tre gradi gerarchici: brigadiere capo, brigadiere, vice brigadiere, mentre il ruolo degli ispettori comprende quattro gradi gerarchici: maresciallo aiutante, maresciallo capo, maresciallo ordinario e maresciallo.

La consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti è stabilita, a decorrere dal 1° settembre 1995, in 15.000 unità, mentre, alla stessa data, il ruolo degli ispettori conterrà 21.950 unità di personale.

Per quanto riguarda in particolare il ruolo dei sovrintendenti, l'articolo 18 dispone che agli appartenenti ad esso, sono conferite le qualifiche di "ufficiale di polizia giudiziaria", di "ufficiale di polizia tributaria" e di "agente di pubblica sicurezza". Il personale facente parte di tale ruolo, svolge mansioni esecutive con margini di discrezionalità rapportati alle diverse qualifiche citate. Svolge, inoltre, compiti di comando di uno o più militari, di controllo, e compiti di carattere operativo ed addestrativo. Ai brigadieri capo possono essere attribuite mansioni che comportano maggiori livelli di responsabilità, incarichi operativi di più elevato impegno e il comando di piccole unità operative. Specifiche disposizioni regolano il reclutamento dei sovrintendenti. L'ammissione a detto ruolo avviene previo superamento di un  corso di aggiornamento e di formazione professionale, al quale si accede mediante concorso interno per titoli ed esami. Gli articoli da 21 a 29 disciplinano in dettaglio le modalità di svolgimento del concorso e del corso di aggiornamento e formazione professionale.

Per quanto riguarda il ruolo degli ispettori, occorre, innanzitutto, osservare che agli appartenenti a tale ruolo sono attribuite le qualifiche di "ufficiale di polizia tributaria", di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza". I compiti affidati al personale facente parte del ruolo degli ispettori sono prioritariamente di polizia tributaria (ricerca e constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche) e di polizia giudiziaria (attività investigativa). Detto personale ha, di norma, il comando di unità operative, di reparti territoriali, svolge compiti di formazione e di istruzione, attività di studio e di pianificazione, ed espleta mansioni la cui esecuzione implica specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche. Ai marescialli aiutanti possono essere attribuiti compiti che richiedano maggiori responsabilità e maggiore impegno.

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene previo superamento di un apposito corso, cui si accede mediante concorso. A tal fine sono disciplinate due procedure distinte: per il 70% dei posti del ruolo degli ispettori l'accesso avviene, previo superamento di un corso di qualificazione cui si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami aperto a tutti i cittadini muniti dei requisiti specificamente indicati.

Per il restante 30% dei posti l'accesso è sempre subordinato al superamento di un corso di qualificazione al quale possono accedere, attraverso un concorso interno per titoli ed esami, solo i brigadieri capo; i brigadieri e i vice brigadieri; e, infine, il personale del ruolo «appuntati e finanzieri», ciascun gruppo per un terzo dei posti messi a concorso.

Specifiche disposizioni regolano lo svolgimento dei concorsi per l'ammissione ai corsi di qualificazione, con specifico riferimento al contenuto del bando, al tipo di prova d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni giudicatrici, ai criteri di valutazione, alla formazione della graduatoria. Altre disposizioni disciplinano lo svolgimento del corso di qualificazione  di durata biennale.

Per quanto riguarda lo stato giuridico del personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori il decreto legislativo fa rinvio alle disposizioni attualmente vigenti in materia, fatte salve eventuali incompatibilità con le norme contenute nel decreto medesimo.

In materia diavanzamento l'articolo 52 individua cinque forme distinte per la promozione degli ispettori e dei sovrintendenti: ad anzianità, a scelta, a scelta per esami, per meriti eccezionali, per benemerenze di servizio. A queste vanno aggiunte le modalità di avanzamento "in particolari situazioni", disciplinate dall'articolo 59, l’avanzamento straordinario per meriti eccezionali, di cui all’articolo 60, e la promozione straordinaria per benemerenze di servizio, contemplata dall'articolo 61. L'articolo 54 dispone che le aliquote di avanzamento siano individuate annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza. Specifiche disposizioni regolano ciascuna delle forme di avanzamento citate ed individuano le cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione.

Il Titolo IV contiene disposizioni transitorie che riguardano sia i criteri di inquadramento nei ruoli degli appuntati e finanzieri, dei sovrintendenti e degli ispettori, sia le modalità di passaggio al nuovo sistema di avanzamento. Altre norme concernono le modalità di riammissione in servizio del personale appartenente ai ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri», già posti in congedo a domanda, e la disciplina da applicarsi al personale in forza alla banda musicale del Corpo della Guardia di finanza.

Infine, il Titolo V contiene essenzialmente norme di modifica e di coordinamento tra le disposizioni contenute nel decreto legislativo e le disposizioni vigenti.

La legge n. 78/2000, già citata, all’articolo 9, ha conferito, tra le altre, una delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 199/1995, appena esaminato.

Il termine per l’esercizio della delega, originariamente fissato al 31 dicembre 2000, è stato successivamente differito al 28 febbraio 2001 dall’articolo 50, comma 11, della legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), che ha, tra l’altro stanziato ulteriori risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi correttivi dei decreti di inquadramento del personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate autorizzati dall’articolo 9 della legge n. 78/2000, derogando al principio di non onerosità esplicitamente stabilito dalla norma di delega.

In attuazione della norme di delega e in conformità con i principi e criteri direttivi dettati dall’articolo 3 della legge n. 216/1992 da essa espressamente richiamati, è stato emanato il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67,[5] che interviene attraverso il metodo della novellazione, ossia con modifiche puntuali e tecniche, sul testo del D.lgs. n. 199/1995, al fine di razionalizzarne l’impianto normativo, eliminando le distorsioni applicative e introducendo meccanismi di avanzamento per anzianità diretti a garantire percorsi di carriera più fluidi, criteri meritocratici tali da costituire un elemento di incentivazione alla crescita professionale, misure di valorizzazione delle professionalità, nonché scatti stipendiali aggiuntivi ed emolumenti pensionabili per diverse posizioni economico-funzionali, legati comunque al possesso di determinati requisiti di anzianità e di rendimento.

 

Il Corpo di polizia penitenziaria

Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un Corpo di polizia dello Stato ad ordinamento civile, posto alle dipendenze del ministero della Giustizia; ferme restando le sue specifiche attribuzioni, fa comunque parte delle Forze di polizia in servizio di pubblica sicurezza.

In attuazione della delega concessa al Governo con l’art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria)  il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443[6]ha disciplinato l'ordinamento del relativo personale, con l'istituzione dei ruoli e la previsione delle dotazioni organiche, la specificazione delle funzioni, delle nomine e della carriera, le disposizioni sul reclutamento, le norme sullo status del personale, ecc.

Il Titolo I del D.Lgs. n. 443/1992 contiene, in particolare, le disposizioni relative alla Istituzione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria.

In relazione ai ruoli (non direttivi) sono istituiti (art. 1):

·         Il ruolo degli agenti e assistenti;

·         Il ruolo dei sovrintendenti;

·         Il ruolo degli ispettori.

L’articolo 1 rinvia alla tabella A, allegata al decreto, per la determinazione della dotazione organica. L’attuale organico è fissato in 45.126 unità[7], compresi i 715 Commissari immessi a seguito dell’istituzione del ruolo direttivo (v. ultra, D.Lgs 146 del 2000).

 

Il ruolo degli agenti e assistenti, al cui personale è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ha un organico previsto in 35.548 unità che risulta articolato in 4 qualifiche (articolo 3):

a)      agente;

b)      agente scelto;

c)      assistente;

d)      assistente capo.

Tale personale svolge prevalentemente mansioni esecutive con margini di iniziativa e discrezionalità inerente la qualifica posseduta, vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento.

I vincitori dei concorsi pubblici sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria ed al termine di un corso di 12 mesi, diviso in due semestri (articolo 6), in casi di idoneità sono nominati agenti effettivi; una volta assegnati compiono un periodo di addestramento di 6 mesi presso gli istituti penitenziari), più uno eventuale di specializzazione di 3 mesi (articolo 8).

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all’articolo 8.

Analoga nomina ad allievo agente ed ammissione al corso, in deroga al principio concorsuale e nell’ambito delle vacanze disponibili, può riguardare il coniuge, i figli superstiti ed i fratelli di appartenenti a forze di polizia deceduti o invalidi per servizio (almeno all’80%).

Dopo 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto, a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto si consegue la qualifica di assistente (articolo 10); con le medesime modalità è prevista la promozione ad assistente capo del personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 5 anni di servizio come assistente (articolo 11).

 

Anche il ruolo dei sovrintendenti è articolato su tre qualifiche (articolo 14):

a)      vice sovrintendente;

b)      sovrintendente;

c)      sovrintendente capo.

A tale personale, cui è attribuita la qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, sono assegnate funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste per agenti e assistenti, ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde (articolo 15); l’organico previsto è pari a 4.500 unità.

 

Specifiche disposizioni regolano la nomina a vice sovrintendente, per la quale non è previsto il pubblico concorso. Stabilisce infatti l’articolo 16 del D.Lgs. n. 443/1992 che una parte dei posti annuali disponibili (40 %) sia coperta mediante concorso interno per esame scritto (risposte a questionario) e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione; il restante 60 % dei posti è, invece, assegnato mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

Sia la promozione a sovrintendente che a a sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio, provenendo dalle qualifiche immediatamente inferiori: mentre la prima è per merito assoluto, la seconda è per merito comparativo; per l’ammissione ad entrambi i ruoli è necessario aver compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica (articoli 20 e 21).

 

Il ruolo degli ispettori è, invece, articolato in quattro qualifiche (articolo 22):

a)      vice ispettore;

b)      ispettore;

c)      ispettore capo;

d)      ispettore superiore.

 

Al personale del ruolo degli ispettori (che rivestono qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria) sono attribuite mansioni di di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto (tra cui le dimissioni dei detenuti) secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto, di cui sono diretti collaboratori); sono altresì attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti (articolo 23). L’organico consta di 4.358 unità di personale nel ruolo degli ispettori.

Per l’assunzione dei vice ispettori è previsto un doppio canale: concorso pubblico e concorso interno per titoli ed esami. Il titolo necessario per l’accesso pubblico è il diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per conseguire il diploma universitario (articolo 24).

Il 50% dei posti disponibili sono coperti con concorso pubblico; il rimanente 50% con concorso riservato (articolo 28).

I vincitori di concorso, sia pubblico che interno (allievi vice ispettori) debbo frequentare un corso di formazione (18 mesi gli esterni, 6 mesi gli interni) al termine del quale sono assegnati in prova ai servizi d’istituto per un periodo di 6 mesi (articolo 25).

La promozione sia ad ispettore (articolo 29) che a ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto: alla prima sono ammessi i vice ispettori che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica (oltre il periodo di frequenza del citato corso semestrale); alla promozione ad ispettore capo sono invece ammessi gli ispettori con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

L’accesso alla più elevata delle qualifiche nel ruolo degli ispettori, quella di ispettore superiore (articolo 30-bis), si consegue, per il 50% dei posti, mediante scrutinio comparativo cui è ammesso il personale con 8 anni di servizio effettivo nella qualifica di ispettore capo; per il residuo 50%, con concorso riservato annuale per titoli ed esami cui sono ammessi gli ispettori capo in possesso di diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Una posizione ulteriore nella qualifica può essere maturata dagli ispettori superiori dopo 15 anni di effettivo servizio (8 anni di servizio dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo, a sua volta previsto dopo 7 anni di servizio); a domanda, se nel triennio precedente hanno conseguito  un giudizio complessivo minimo di “ottimo”, sono infatti ammessi ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di “sostituto commissario” (articolo 30-quater, comma 1)

L’articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 30 maggio 2003 n. 193 ha però previsto (sostituendo l’articolo 30-quater, comma 1), a decorrere dal 1° gennaio 2005, ferme restando le ulteriori disposizioni dell’art. 30-quater la sottrazione ai sostituti commissari del beneficio economico consistente nello scatto aggiuntivo.

 

Particolare rilievo assume l’articolo 44, comma 7 del D.Lgs. n. 443/1992, in base al quale sulle questioni relative allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi. Il rapporto informativo è una valutazione annuale di professionalità degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (in servizio sia presso il DAP che presso le sue articolazioni centrali e territoriali), la cui redazione è affidata dalla legge agli organi superiori competenti. Il rapporto si fonda su diversi parametri di valutazione del soggetto: competenza professionale, capacità di risoluzione ed organizzativa, qualità dell’attività svolta etc.; per ognuno di parametri è previsto un punteggio da 1 a 3.  Il giudizio complessivo finale può essere di ottimo, distinto, buono, mediocre o insufficiente[8].

 

Con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146[9] sono stati istituiti e disciplinati i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione della delega recata dall’articolo 12 della legge n. 266/1999[10].

Il ruolo direttivo ordinario si articola nelle qualifiche di:

A tale personale viene attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria, confermando l’equiparazione dello status con il personale appartenente alle Forze di polizia. L’articolo 6 individua le funzioni e le responsabilità affidate al personale appartenente alle quattro qualifiche sopra citate consistenti, in sostanza, nelle più elevate funzioni di responsabilità e coordinamento presso i Provveditorati regionali, gli istituti penitenziari e le Scuole dell’amministrazione.

Gli articoli da 7 a 15 disciplinano le modalità di accesso alle qualifiche del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria e quelle di successiva promozione interna al ruolo stesso.

In particolare le modalità concorsuali per l’accesso alla qualifica iniziale di vice commissario penitenziario sono disciplinate dall’articolo 7 che prevede due prove scritte ed una prova orale: I requisiti di partecipazione sono, oltre alla cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria; requisiti morali e di condotta; laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purché siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale; età non superiore a quella stabilita dal regolamento DM 1° febbraio 2000, n. 50. Una riserva del 20% dei posti è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Al concorso non sono ammessi gli espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale interno. 6. Le modalità di espletamento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono state stabilite con D.M. 6 aprile 2001 n. 236, Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, i vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e frequentano, presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico pratico della durata di 12 mesi;superati gli esami di fine corso, sono nominati vice commissari penitenziari e, dopo il giuramento, ammessi al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso.

 

Le promozioni alle successive qualifiche di commissario avvengono tutte mediante scrutinio per merito comparativo: Cambia, naturalmente l’entità dell’anzianità di effettivo servizio nella qualifica: allo scrutinio per la promozione a commissario penitenziario sono ammessi i vice commissari con 2 anni di servizio (articolo 11); a quello per commissario capo sono ammessi i commissari con 3 anni e mezzo di servizio (articolo 12); allo scrutinio per commissario coordinatore penitenziario sono ammessi i commissari capo che abbia compiuto 4 anni di effettivo servizio (articolo 13).

 

Accanto al ruolo direttivo ordinario, il D.Lgs n. 146/2000 ha istituito nel Corpo di polizia penitenziaria un ruolo direttivo speciale, articolato nelle stesse qualifiche e con le stesse funzioni del ruolo direttivo ordinario, l’accesso al quale si consegue mediante concorso interno.

Il concorso per la qualifica iniziale di vice commissario penitenziario (articolo 22), per titoli ed esame, consiste in due prove scritte ed un colloquio e ad esso possono partecipare gli ispettori superiori o gli ispettori capo ( con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica), in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado. Tale personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione I vincitori del concorso sono nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi.

Anche le promozioni alle successive qualifiche di commissario del ruolo speciale avvengono mediante scrutinio per merito comparativo con i consueti limiti derivanti dall’anzianità di servizio. Allo scrutinio per la promozione a commissario penitenziario sono ammessi i vice commissari con 2 anni di servizio (articolo 24); a quello per commissario capo sono ammessi i commissari con 6 anni di servizio (articolo 25); allo scrutinio per commissario coordinatore penitenziario sono ammessi i commissari capo che abbia compiuto 7 anni di effettivo servizio (articolo 26).

 

La dotazione organica dei ruoli direttivi ordinario e speciale, di cui alle Tabelle D ed E allegate al decreto legislativo 146/2000, comprende un totale di 715 unità dirigenziali.

La tabella D prevede 515 unità nel ruolo direttivo ordinario: dirigenti superiori (4), primi dirigenti (8), commissari coordinatori penitenziari (90), commissari capo penitenziari (113), vice commissari penitenziari e commissari penitenziari (300). La tabella E prevede 200 unità per il ruolo direttivo speciale: commissari coordinatori penitenziari (20), commissari capo penitenziari (30); vice commissari e commissari penitenziari (150).

 

La proposta di legge n. 3437 Ascierto e altri per il riordino dei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile

La proposta di legge in esame è tesa al riordino dei ruoli dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza e della Polizia penitenziaria.

Nella relazione di accompagnamento viene sottolineato che i decreti legislativi di riforma di tale personale, esaminati nel paragrafo precedente, hanno creato un appiattimento delle carriere, a discapito soprattutto delle posizioni apicali delle varie qualifiche e gradi. Le attuali carriere risulterebbero eccessivamente abbreviate - per gli appartenenti al ruolo non direttivo la carriera si esaurirebbe, infatti, in 15 anni – favorendo la demotivazione del personale apicale che non ha più margini di miglioramento economico e di carriera.

La proposta, pertanto, introduce un nuovo concetto di carriera e intende ispirarsi agli standards europei. Il ridisegno dei ruoli coinvolge tutto il personale, dalle posizioni di truppa, fino ai gradi più alti della gerarchia. La creazione dei nuovi percorsi previsti dal presente disegno di legge determina la necessità di inquadrare nelle nuove posizioni il personale attualmente in servizio, attraverso disposizioni applicative transitorie, previste dalla proposta medesima. La relazione pone in evidenza come, tra gli effetti della riforma, vi sia quello di consentire la compresenza nel nuovo ruolo di ufficiali inferiori, per un periodo di sette anni, sei mesi e un giorno, di ufficiali provenienti dall’accademia e di ufficiali provenienti dal vecchio ruolo dei sottufficiali apicali. In questo modo si otterrebbe il notevole beneficio di affiancare nelle attività d’istituto, personale dotato delle qualità professionali derivanti dagli studi svolti e personale dotato di qualità professionali derivanti dall’esperienza di servizio, favorendo il reciproco arricchimento professionale. Per gli ufficiali e dirigenti superiori è prevista l’equiparazione , alle carriere diplomatiche e prefettizie, modulata in rapporto alle posizioni ricoperte attualmente.


L’Arma dei carabinieri

Il Capo I della proposta di legge reca Riordino dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, si compone di 15 articoli e introduce alcune modifiche al citato decreto legislativo n. 198/1995.

L’articolo 1 della proposta sostituisce integralmente, attraverso la tecnica della novellazione, l’articolo 11 del decreto legislativo. La rubrica, rimasta immutata, reca Immissione nel ruolo dei sovrintendenti[11].

Il testo attuale dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 198/1995 prevede che i sovrintendenti siano reclutati mediante due distinti concorsi:

a)       nel limite del 70% dei posti disponibili ogni anno, mediante concorso interno per titoli riservato ad appuntati scelti. I vincitori seguono poi un corso di aggiornamento di tre mesi che si conclude con un esame orale;

b)       nel limite del 30% dei posti disponibili ogni anno, mediante concorso interno, per titoli ed esame, riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento di un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi.

Per la presentazione delle domande, il personale interessato deve possedere alcuni requisiti, tra i quali, l’idoneità fisica e, poi, aver conseguito nell’ultimo biennio una valutazione caratteristica non inferiore a “nella media”, oltre a non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della “consegna”. Le modalità di svolgimento dei concorsi, nonché i criteri per l’individuazione e la valutazione dei titoli sono demandate a successivi decreti ministeriali. Ai fini della formazione della graduatoria prevalgono, a parità di punteggio, nell’ordine: il grado, l’anzianità di grado, l’anzianità di servizio e la minore età.

Il nuovo testo dell’articolo 11 prevede invece che si acceda al grado iniziale del ruolo sovrintendenti mediante concorso interno solo per titoli, nonché superamento di un successivo corso di aggiornamento di almeno 60 giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo appuntati e carabinieri che:

·         abbia compiuto almeno 5 anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

·         abbia riportato negli ultimi 5 anni un giudizio complessivo non inferiore a “superiore alla media”;

·         non abbia riportato, nell’ultimo quadriennio, alcuna sanzione disciplinare.

Nella formazione della graduatoria prevalgono, a parità di punteggio, nell’ordine, il grado, l’anzianità di servizio e l’età. Sono poi ridotte di un anno le anzianità computate ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei carabinieri.

Sul punto, si evidenzia che il testo proposto si discosta dal testo vigente, laddove non menziona più l’anzianità di grado come secondo criterio di precedenza, e ribalta poi il criterio dell’età anagrafica (il senso del testo proposto sembra quello di voler preferire il personale più anziano di età). Si sottolinea, inoltre, che il nuovo testo risulta meno dettagliato in ordine alla disciplina del concorso e del corso.

L’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 32 del decreto, mantenendone inalterata la rubrica: Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti.

La modifica consiste, in sostanza, nell’abrogazione della lettera c) del comma 2 del testo vigente dell’articolo: viene abrogato l’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti con il criterio “a scelta per esami”. Restano inalterati gli altri criteri di avanzamento di cui alle lettere a), b), d), ed e) dell’attuale testo, ovvero, rispettivamente, ad anzianità; a scelta; per meriti eccezionali; per benemerenze d’istituto.

L’articolo 3 novella l’articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1) del decreto legislativo, riducendo a cinque anni di servizio effettivo, non più sette, il requisito di anzianità richiesto agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri per avere titolo ad iscriversi al concorso interno per l’accesso al ruolo ispettori.

La successiva immissione di tutti i vincitori del concorso interno nel ruolo ispettori è subordinata al superamento di un corso semestrale. Il concorso interno in questione è disciplinato dall’articolo 14 del decreto e riguarda il 30% dei posti disponibili, essendo il restante 70% dei posti destinato al concorso pubblico.

L’articolo 4 della proposta modifica la tabella C1 allegata al Decreto legislativo n. 198/1995, nel senso di aumentare a cinque anni l’anzianità necessaria per poter avanzare dal grado di maresciallo a quello di maresciallo ordinario. Attualmente, l’anzianità richiesta per tale avanzamento è prevista dalla tabella in due anni[12] La proposta dispone, inoltre, che, ai fini del maturare della predetta anzianità si deve computare anche il periodo di corso alla scuola per marescialli.

L’articolo 5 della proposta interviene sulla qualifica di maresciallo aiutante, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d) del D.Lgs., nel senso di togliere dalla denominazione completa di tale grado l’attribuzione di “sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza”.

Si osserva che la rubrica dell’articolo 5 non sembra compatibile con il contenuto.

L’articolo 6 della proposta introduce una nuova disciplina per “l’immissione nel ruolo dei direttivi” dell’Arma dei carabinieri. Sono previste due diverse modalità per accedere ai ruoli direttivi: la prima attraverso il tradizionale cursus della frequenza dell’Accademia ufficiali dell’Arma; la seconda attraverso procedure di selezione interna (concorso per titoli ed esami, e successivo corso formativo di un anno) da effettuarsi tra i sottufficiali. In questo secondo caso l’accesso è ulteriormente modulato a seconda del possesso di specifici requisiti di grado, di anzianità e di titolo scolastico dei sottufficiali in questione. Per i sottufficiali che accedono al grado direttivo, viene prevista la possibilità di giungere nel corso della ulteriore carriera, solo fino al grado di capitano. Per i sottufficiali privi di laurea è prevista la possibilità, una volta superato il concorso interno, di giungere solo fino al grado di sottotenente.

Si osserva che l’articolo in esame reca la rubrica “immissione nel ruolo dei direttivi”. Tale ruolo non è presente tra quelli previsti dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 484/2001. Inoltre, poiché l’articolo in commento introduce delle modifiche in materia di accesso al ruolo degli ufficiali, appare necessario un coordinamento con la normativa recata dal decreto sopracitato.

Si segnala infine, che detto articolo presenta altri due punti che meriterebbero una più chiara formulazione:

·         la seconda parte della lettera b) del comma 1 presenta, forse per un errore materiale, un punto e virgola tra le parole: “eccellente”, e: per la nomina a sottotenente, il che rende difficile la lettura;

·         il comma 2 sembra prescrivere anche agli allievi dell’accademia la frequentazione del corso di formazione di un anno, previsto per i sottufficiali vincitori del concorso interno. Il comma 2 sembrerebbe in effetti meglio interpretabile come inteso ad attribuire da subito il grado di capitano ai licenziati dell’Accademia.

L’articolo 7 equipara, “ai fini economici e giuridici”, gli ufficiali dell’Arma, da maggiore a generale di Corpo d’armata, alle carriere diplomatica e prefettizia, e dispone la nomina a prefetto, con delibera del Consiglio dei Ministri, per un quinto della dotazione organica dei generali di Corpo di armata.

Si osserva che la norma non specifica le equipollenze fra i livelli della carriera diplomatica e prefettizia e i corrispondenti gradi degli ufficiali dei Carabinieri; né specifica in quale modo si debba fare riferimento all’una o all’altra delle due carriere.

L’articolo 8 apre la serie degli articoli finali che recano norme transitorie per l’inquadramento del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge. L’articolo in commento, in particolare, detta norme per l’inquadramento degli appuntati scelti. Il comma 1 prevede che gli appuntati scelti con almeno tre anni di anzianità, sono ammessi a domanda al corso formativo di sei mesi, di cui all’articolo 11 del D. Lgs. n. 198/1995 più volte citato, come modificato dall’articolo 1 della proposta in esame. Al termine di tale corso detto personale consegue, previo esame, la qualifica di vice brigadiere.  L’inquadramento è effettuato in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze di organico (comma 2). I nuovi vice brigadieri, ai sensi del comma 3, conservano l’anzianità eccedente quella minima prevista per tale inquadramento, ai fini dell’ulteriore percorso di carriera.

L’articolo 9 reca disposizioni per l’inquadramento dei sovrintendenti nel nuovo ordinamento. I sovrintendenti che occupano tale posizione quali vincitori di concorso, partecipano ad un corso straordinario di sei mesi al termine del quale, previo esame, conseguono l’idoneità al ruolo (rectius: grado) di maresciallo. Il personale idoneo transita poi nel nuovo grado, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze rispetto alle dotazioni organiche. Viene previsto un corso all’anno, per successivi cinque anni, ad ognuno dei quali vengono ammessi mille sovrintendenti, scaglionati secondo i titoli e l’anzianità di servizio. Infine, anche in questo caso si prevede una forma di salvaguardia della anzianità maturata dai sovrintendenti, ai fini del computo per la ulteriore progressione di carriera: promozione alla qualifica di maresciallo ordinario.

L’articolo 10 reca come rubrica: Inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti. In realtà tale articolo estende i suoi effetti fino al grado di maresciallo capo. 

Il comma 1 prevede l’inquadramento nel grado di capitano per i marescialli che al 1° settembre 1995 ricoprivano il grado di maresciallo maggiore ruolo speciale, e che al momento rivestano il grado di luogotenente. L’inquadramento come capitano è subordinato al possesso di diploma di scuola secondaria superiore, e all'aver riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di eccellente. Esso è inoltre subordinato al superamento di un concorso interno per titoli ed esami, di cui tuttavia non viene indicato il numero dei posti messi a concorso, né le modalità di svolgimento. 

Il comma 2 reca disposizioni per l’inquadramento dei marescialli che al 1° settembre 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, e che attualmente abbiano il grado di luogotenente. Per questo personale è previsto, alle stesse condizioni di ammissione cui al precedente comma 1, l’inquadramento nel grado di tenente. Per l’avanzamento al grado di capitano, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente. Anche in questo caso non viene indicato il numero dei posti messi a concorso, né le modalità di svolgimento.

Il comma 3 prevede che i marescialli che alla data di entrata in vigore della legge rivestano il grado di maresciallo aiutante, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, siano inquadrati, sempre alle medesime condizioni di ammissione di cui al comma 1, (ovvero: titolo di studio di scuola media superiore, qualifica di eccellente riportata negli ultimi [cinque ?] anni, superamento di concorso interno per titoli ed esami) nel grado di sottotenente. Vale anche in questo caso l’osservazione che non vengono indicati i posti messi a concorso, né le modalità di svolgimento.

La formulazione del primo periodo del comma 3 necessiterebbe forse di un affinamento formale, allo scopo di meglio raccordare l’enunciazione delle condizioni di ammissione al concorso, con il personale destinatario di tale beneficio. Si osserva ancora che, probabilmente per un mero errore materiale, l’enunciato relativo alla condizione dell’aver conseguito la qualifica di eccellente recita: “ultimi anni”, laddove, per analogia col testo precedente, si dovrebbe forse leggere “ultimi cinque anni”.

Il comma 4 attribuisce infine il beneficio di un inquadramento particolare anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge rivestano il grado di maresciallo capo. Per beneficiare di tale inquadramento il personale in questione deve avere almeno cinque anni di permanenza nel grado, e aver conseguito la qualifica di eccellente negli ultimi cinque anni. In questo caso a tale personale viene progressivamente attribuito, nel corso del tempo, il grado di maresciallo aiutante, secondo un calendario predisposto in relazione all’anzianità di servizio posseduta da ciascuno. Tale periodizzazione inizia il 1° gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2007.  Il medesimo comma 4, ultima frase, prevede infine per i nuovi marescialli aiutanti, il successivo transito al ruolo (rectius: grado) di sottotenenti e la possibilità di ulteriore avanzamento fino al grado di capitano, il tutto alle condizioni di cui al precedente comma 3.

L’articolo 11 tratta dell’inquadramento dei luogotenenti e marescialli aiutanti che risultino attualmente in posizione di ausiliaria o trattenuti.  Per essi è previsto un inquadramento nel ruolo speciale con il grado, rispettivamente, di capitano e di tenente. Il ruolo speciale, stabilisce il comma 2, è ad esaurimento e viene, quindi, soppresso, con il collocamento in quiescenza degli interessati.

L’articolo 12 tratta dell’inquadramento dei maggiori dei ruoli normale e speciale.

Tutti i maggiori, sia del ruolo normale che speciale, sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della legge, nel grado di tenente colonnello.

L’articolo 13 tratta dell’inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani, sia del ruolo normale che speciale.

I capitani con almeno sei anni di anzianità nel grado, sono inquadrati nel grado di maggiore.

I tenenti con almeno due anni di anzianità nel grado, sono inquadrati nel grado di capitano.

I sottotenenti sono inquadrati tutti nel grado di tenente e, nel nuovo ruolo, precedono convenzionalmente di quindici giorni i tenenti provenienti dal ruolo ispettori.

L’articolo 14 tratta della soppressione del ruolo speciale. Dalla data di entrata in vigore della legge, il ruolo speciale non è più alimentato di nuovo personale, e permane quindi solo fino all’esaurimento delle unità presenti.

Si segnala che una disposizione analoga è contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 11.

L’articolo 15, infine, sopprime i concorsi per l’accesso al ruolo speciale. La disposizione costituisce immediata applicazione del precedente articolo 14.

 

La Polizia di Stato

Il Capo II della proposta di legge concerne il riordino dei ruoli della Polizia di Stato. Le modifiche proposte appaiono per molti versi analoghe a quelle che il Capo primo reca per il personale dell’Arma dei carabinieri.

L’articolo 16 opera una riscrittura dell’articolo 24-quater del D.P.R. n. 335/1982[13]. Tale articolo, introdotto dal D.Lgs. 197/1995[14], disciplina l’Immissione nel ruolo dei sovrintendenti[15].

 

Il testo vigente dell’articolo 24-quater prevede che i sovrintendenti siano reclutati mediante due distinti concorsi:

§         nel limite del 60% dei posti disponibili ogni anno, mediante concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo e successivo corso di formazione della durata di almeno tre mesi, con esame finale;

§         nel limite del 40% dei posti, mediante concorso interno per titoli ed esame, riservato agli agenti e assistenti con almeno quattro anni di effettivo servizio, e successivo corso di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, con esame finale.

Per la presentazione delle domande, il personale interessato deve possedere alcuni requisiti, tra i quali l’idoneità fisica e l’aver conseguito nell’ultimo biennio un giudizio complessivo non inferiore a “buono”, oltre a non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della “deplorazione”. Le modalità di svolgimento dei concorsi, nonché i criteri per l’individuazione e la valutazione dei titoli sono demandate a un regolamento ministeriale.

 

Il nuovo testo dell’articolo 24-quater prevede che si acceda al grado iniziale del ruolo sovrintendenti mediante concorso interno solo per titoli, nonché superamento di un successivo corso di aggiornamento di almeno 60 giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti che:

§         abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;

§         abbia riportato negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a “buono”;

§         non abbia riportato, nell’ultimo quadriennio, alcuna sanzione disciplinare.

Nella formazione della graduatoria prevalgono, a parità di punteggio, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità di servizio e l’età. Sono poi ridotte di un anno le anzianità computate ai fini delle promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti.

Gli articoli 17 e 18 della proposta di legge modificano, rispettivamente, l’articolo 27 (Nomina a vice ispettore) e l’articolo 28 (Promozioni a ispettore) del D.P.R. 335/1982, allo scopo di:

§         ridurre a da sette a cinque anni di servizio effettivo il requisito di anzianità richiesto al personale che espleti funzioni di polizia, e che sia in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, per poter partecipare al concorso interno per l’idoneità alla nomina a vice ispettore (articolo 27, comma 1, lettera b));

§         aumentare da due a cinque anni l’anzianità nella qualifica di vice ispettore necessaria per poter ottenere la promozione alla qualifica di ispettore.

L’articolo 19 interviene sulla qualifica di “ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza”, di cui all’art. 25 del D.P.R., nel senso di togliere dalla denominazione completa di tale grado l’attribuzione di “sostituto ufficiale di pubblica sicurezza”.

Si osserva che la rubrica dell’articolo non sembra compatibile con il contenuto.

L’articolo 20 istituisce il “ruolo direttivo dei funzionari della Polizia di Stato” e disciplina le modalità di immissione in tale ruolo.

L’istituzione di tale ruolo non è accompagnata da alcuna indicazione circa le qualifiche in esso comprese, né da esplicite norme di raccordo con la vigente articolazione dei ruoli, il che potrebbe determinare talune incertezze interpretative. La pur presumibile corrispondenza con l’attuale ruolo dei commissari andrebbe, tra l’altro, conciliata con il richiamo, nell’articolo in commento, alla qualifica dei vice commissari, qualifica non esistente in tale ruolo ma solo nel ruolo direttivo speciale, del quale il successivo art. 26 prevede la soppressione.

 

Si ricorda al riguardo che il D.Lgs. n 334/2000[16] ha istituito (articolo 1) la “carriera dei funzionari di Polizia”, articolata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti. Il ruolo dei commissari comprende le qualifiche di:

§         commissario (limitatamente alla frequenza del previsto corso di formazione);

§         commissario capo;

§         vice questore aggiunto.

L’articolo 14 dello stesso D.Lgs. ha istituito un “ruolo direttivo speciale”, articolato nelle seguenti qualifiche:

§         vice commissario del ruolo direttivo speciale (limitatamente alla frequenza del corso di formazione);

§         commissario del ruolo direttivo speciale;

§         commissario capo del ruolo direttivo speciale;

§         vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.

La qualifica di vice commissario è dunque attualmente prevista solo nell’ambito del ruolo direttivo speciale.

Per l’accesso al ruolo direttivo dei funzionari sono previste diverse modalità:

§         previa frequenza della scuola funzionari della Polizia di Stato e successivo corso formativo della durata di un anno (così sembra potersi desumere dal tenore del comma 3: ma parrebbe opportuna una più chiara formulazione) per l’accesso alla qualifica di commissario capo, nella quale si prevede una permanenza di sette anni, sei mesi e un giorno;

§         attraverso procedure di selezione interna (concorso per titoli ed esami, e successivo corso formativo di un anno) da effettuarsi tra gli ispettori con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso di diploma di laurea e giudizio di “ottimo” negli ultimi due anni, per la nomina a vice commissario:

§         attraverso concorsi interni per titoli ed esami, indetti annualmente, e previa frequenza di un corso di formazione della durata di un anno, per gli ispettori superiori con anzianità di nove anni e giudizio non inferiore a “eccellente” negli ultimi cinque anni. Il possesso del diploma di laurea, non richiesto per la nomina a vice commissario, è necessario per il passaggio alle qualifiche più elevate.

Si segnala che la seconda parte della lettera b) del comma 1 presenta, forse per un errore materiale, un punto e virgola dopo la parola: “ottimo”, il che rende meno chiara la comprensione del testo.

L’articolo 21 equipara, “ai fini economici e giuridici”, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia i funzionari della Polizia di Stato, a partire dalla qualifica di “vice questore”, nonché i “dirigenti” e i “dirigenti generali”. L’articolo dispone altresì la nomina a prefetto, con delibera del Consiglio dei ministri, per un quinto della dotazione organica dei dirigenti generali.

Ai fini di una più chiara formulazione del testo, sembra opportuno segnalare che la denominazione delle qualifiche menzionate non corrisponde esattamente a quella recata dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 334/2000. In particolare:

§         la più elevata qualifica nel ruolo dei commissari è quella di “vice questore aggiunto”;

§         Il ruolo dei dirigenti si articola nelle qualifiche di “primo dirigente”; “dirigente superiore”; “dirigente generale di pubblica sicurezza”; “dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B”.

Si osserva inoltre che la norma non specifica le equipollenze fra i livelli della carriera diplomatica e prefettizia e le corrispondenti qualifiche dei ruoli della Polizia di Stato; né specifica in quale modo si debba fare riferimento all’una o all’altra delle due carriere.

L’articolo 22, al pari dei successivi, reca norme transitorie per l’inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Esso disciplina, in particolare, l’inquadramento degli assistenti nel ruolo dei sovrintendenti, prevedendo che gli assistenti capo con almeno tre anni di anzianità nella qualifica siano ammessi a domanda al corso formativo di cui all’art. 24-quater del D.P.R. 335/1982, come novellato dall’art. 16 della proposta in esame. Al termine del corso detto personale consegue, previo esame, la qualifica di vice sovrintendente (anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze di organico), conservando l’anzianità eccedente quella minima prevista per tale inquadramento, ai fini dell’ulteriore percorso di carriera.

L’articolo 23 reca disposizioni destinate ai sovrintendenti che occupano tale posizione quali vincitori di concorso: essi parteciperanno a un corso straordinario di sei mesi al termine del quale, previo esame, conseguiranno l’idoneità per l’accesso al ruolo degli ispettori. È previsto un corso all’anno, per successivi cinque anni; ad ogni corso saranno ammessi mille sovrintendenti, scaglionati secondo i titoli e l’anzianità di servizio. Il passaggio avrà luogo anche in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze d’organico; anche in questo caso si prevede una forma di salvaguardia dell’anzianità maturata dai sovrintendenti.

Il comma 1 dell’articolo 24 prevede l’inquadramento nella qualifica di commissario capo per gli ispettori con qualifica di sostituto commissario che al 1° settembre 1995 ricoprivano il grado di ispettore superiore; ai sensi del comma 2 il restante personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario è inquadrato nella qualifica di commissario; il comma 3 inquadra nella qualifica di vice commissario il residuo personale del ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore superiore e almeno cinque anni di anzianità.

L’inquadramento è comunque subordinato:

§         al possesso di diploma di scuola secondaria superiore,

§         all'aver riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di ottimo,

§         al superamento di un concorso interno per titoli ed esami, di cui non è indicato il numero dei posti messi a concorso, né le modalità di svolgimento.

Il comma 4 attribuisce il beneficio di un inquadramento particolare anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge rivestano la qualifica di vice ispettore, abbiano almeno cinque anni di anzianità ed abbiano conseguito la qualifica di ottimo negli ultimi cinque anni. A tale personale è progressivamente attribuito, nel corso del tempo, il grado di ispettore superiore, secondo un calendario predisposto in relazione all’anzianità di servizio posseduta da ciascuno. Tale periodizzazione inizia il 1° gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2007.

Il comma 5 estende le disposizioni recate dall’articolo al personale dei ruoli tecnico-scientifici della Polizia di Stato, secondo modalità da stabilire con decreto ministeriale.

L’articolo 25 tratta dell’inquadramento dei vice commissari e dei commissari capo (nonché dei commissari, che la rubrica tuttavia non menziona).

I commissari capo con almeno sei anni di anzianità nella qualifica sono inquadrati nella qualifica di vice questore. I commissari con almeno due anni di anzianità nella qualifica sono inquadrati nella qualifica di commissario capo. I vice commissari sono inquadrati, infine, nel ruolo dei commissari.

L’articolo 26 tratta della soppressione del ruolo speciale, presumibilmente riferendosi al già menzionato “ruolo direttivo speciale” istituito dall’art. 14 del D.Lgs. 334/2000. Dalla data di entrata in vigore della legge, tale ruolo non è più alimentato di nuovo personale, e permane fino all’esaurimento delle unità presenti. Ai sensi dell’articolo 27, sono conseguentemente soppressi i concorsi per l’accesso al ruolo speciale.

 

La Guardia di finanza

Il Capo III della proposta reca Riordino dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza.

L’articolo 28 della proposta reca la rubrica: Immissione nel ruolo dei sovrintendenti e sostituisce l’articolo 20 del D.Lgs. n. 199/1995, la cui attuale rubrica reca: Requisiti per l’immissione nel ruolo dei sovrintendenti.

Il testo attuale dell’articolo 20 si deve coordinare, ai fini del presente commento, con il precedente articolo 19. Quest’ultimo prevede, per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti, due distinti concorsi:

·         per una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili ogni anno, mediante concorso interno, per titoli, riservato ad appuntati scelti. I vincitori seguono poi un corso di aggiornamento di tre mesi, che si conclude con un esame finale. Il corso è organizzato, a norma dell’art. 27 medesimo Dlgs., secondo i criteri stabiliti dal Comando generale della Guardia di finanza.

·         Nel limite della restante percentuale disponibile ogni anno, mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato a tutto il ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente, previo superamento di un corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi, analogo a quello del punto precedente.

L’attuale art. 20 indica i requisiti di ammissione ai due citati concorsi interni. Essi sono:

·         Aver conseguito almeno la qualifica di “nella media” nell’ultimo biennio;

·         Non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della “consegna” negli ultimi due anni;

·         Non risulti imputato in procedimento penale per reati non colposi, né sottoposto a procedimento disciplinare per fattispecie gravi;

·         Non sia stato giudicato, nell’ultimo biennio, non idoneo all’avanzamento;

·         Non sia comunque stato rinviato d’autorità da un precedente corso.

Il nuovo testo dell’articolo 20 prevede, invece, che si acceda al grado iniziale del ruolo sovrintendenti mediante concorso interno solo per titoli, nonché superamento di un successivo corso di aggiornamento di almeno 60 giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo appuntati e finanzieri che:

·         abbia compiuto almeno 5 anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

·         abbia riportato negli ultimi 5 anni un giudizio complessivo non inferiore a “superiore alla media”;

·         non abbia riportato, nell’ultimo quadriennio, alcuna sanzione disciplinare.

Nella formazione della graduatoria prevalgono, a parità di punteggio, nell’ordine, il grado, l’anzianità di servizio e l’età. Sono poi ridotte di un anno le anzianità computate ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei finanzieri.

L’articolo 29 della proposta reca come rubrica: Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti  e modifica l’articolo 52 del citato D. Lgs.n. 199/1995 che reca la rubrica: Forme di avanzamento.

Le modifiche proposte hanno per effetto di abrogare le attuali disposizioni che prevedono l’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti attraverso i due sistemi, rispettivamente: c), a scelta per esami, e d), per meriti eccezionali. Rimangono invariati, nel testo dell’articolo 52 così modificato, gli altri sistemi di avanzamento, ovvero:

·         a) ad anzianità;

·         b) a scelta;

·         e) per benemerenze di servizio.

L’articolo 30 della proposta reca la rubrica: Immissione nel ruolo degli ispettori e prevede un’unica modifica puntuale all’articolo 36 del D.Lgs. n. 199/1995: abbassamento dagli attuali sette anni minimi di servizio a cinque, del requisito di ammissione al concorso per l’accesso al ruolo ispettori degli appartenenti al ruolo “appuntati e finanzieri”.

L’articolo 31 della proposta modifica la tabella D/2 allegata al Dlgs. n. 199/1995. La modifica stabilisce un allungamento, dagli attuali due anni a cinque, del periodo di permanenza nel grado di maresciallo, per la promozione al successivo grado di maresciallo ordinario. Si ricorda che la tabella in questione è già stata sostituita con il decreto legislativo n. 67/2001.

L’articolo 32 della proposta reca la rubrica: Immissione nel ruolo dei direttivi. In analogia con quanto previsto dalla proposta di legge anche per le altre Forze, prevede un innovativo sistema di accesso ai ruoli “direttivi” della Guardia di finanza. Anche in questo caso, quindi, sono previste due diverse modalità di accesso: la prima attraverso il tradizionale cursus della frequenza dell’Accademia ufficiali della Guardia di finanza; la seconda attraverso procedure di selezione interna (concorso per titoli ed esami, e successivo corso formativo di un anno), da effettuarsi fra i sottufficiali. In questo secondo caso l’accesso è ulteriormente modulato a seconda del possesso di specifici requisiti di grado, di anzianità e di titolo scolastico dei sottufficiali in questione. I sottufficiali che conseguono così il grado di ufficiale possono però avanzare solo fino al grado capitano. I sottufficiali privi di laurea possono giungere, una volta superato il concorso, solo fino al grado di sottotenente.

Si osserva che l’articolo in esame reca la rubrica “immissione nel ruolo dei direttivi”. Tale ruolo non è presente tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 69/2001 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 473/2001). Inoltre, poiché l’articolo in commento introduce delle modifiche in materia di accesso al ruolo degli ufficiali, appare necessario un coordinamento con la normativa recata dal decreto appena citato.

Si segnala infine, che detto articolo presenta altri due punti che meriterebbero una più chiara formulazione:

·         la seconda parte della lettera b) del comma 1 presenta, forse per un errore materiale, un punto e virgola tra le parole: “eccellente”, e: per la nomina a sottotenente, il che rende difficile la lettura;

·         il comma 2 sembra prescrivere anche agli allievi dell’accademia la frequentazione del corso di formazione di un anno, previsto per i sottufficiali vincitori del concorso interno. Il comma 2 sembrerebbe in effetti meglio interpretabile come inteso ad attribuire da subito il grado di capitano ai licenziati dell’Accademia.

L’articolo 33 della proposta, similmente a quanto previsto per le altre Forze, equipara, “ai fini economici e giuridici”, gli ufficiali superiori e generali della Guardia di finanza alle carriere diplomatica e prefettizia. Un quinto dei generali di Corpo d’armata sono nominati prefetti.

Vale anche in questo caso l’osservazione che la disposizione non specifica le equipollenze fra i livelli della carriera diplomatica e prefettizia e i corrispondenti gradi degli ufficiali della Guardia di finanza, né specifica in quale modo si debba fare riferimento all’una o all’altra delle due carriere.

L’articolo 34 della proposta apre la serie di articoli finali del Capo III che recano norme transitorie per l’inquadramento del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge. L’articolo in commento, in particolare, detta norme per l'inquadramento degli appuntati scelti. Il comma 1 prevede che gli appuntati scelti con almeno tre anni di anzianità, sono ammessi a domanda al corso formativo di 60 giorni , di cui all’articolo 20 del Dlgs. n. 199/1995 più volte citato, come modificato dall’articolo 28 della proposta in esame. Al termine del corso detto personale consegue, previo esame, la qualifica di vice brigadiere.  L’inquadramento è effettuato in soprannumero, riassorbibile con le successive vacanze di organico (comma 2). I nuovi vice brigadieri, ai sensi del comma 3, conservano l’anzianità eccedente quella minima prevista per tale inquadramento, ai fini dell’ulteriore percorso di carriera.

L’articolo 35 della proposta reca disposizioni per l’inquadramento dei sovrintendenti nel nuovo ordinamento. I sovrintendenti che occupano tale posizione quali vincitori di concorso, partecipano ad un corso straordinario di sei mesi al termine del quale, previo esame, conseguono l’idoneità al ruolo (rectius: grado) di maresciallo. Il personale idoneo transita poi nel nuovo grado, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze rispetto alle dotazioni organiche. Viene previsto un corso all’anno, per successivi cinque anni, ad ognuno dei quali vengono ammessi mille sovrintendenti, scaglionati secondo i titoli e l’anzianità di servizio. Infine, anche in questo caso si prevede una forma di salvaguardia della anzianità maturata dai sovrintendenti, ai fini del computo per la ulteriore progressione di carriera: promozione alla qualifica di maresciallo ordinario.

L’articolo 36 della proposta reca come rubrica: Inquadramento dei luogotenenti. In realtà tale articolo estende i suoi effetti fino al grado di maresciallo capo. 

Il comma 1 prevede l’inquadramento nel grado di capitano per i marescialli che al 1° settembre 1995 ricoprivano il grado di maresciallo maggiore “carica speciale”, e che al momento rivestano il grado di luogotenente. L’inquadramento come capitano è subordinato al possesso di diploma di scuola secondaria superiore, e all'aver riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di eccellente. Esso è inoltre subordinato al superamento di un concorso interno per titoli ed esami, di cui tuttavia non vengono indicate le modalità di svolgimento, né il numero dei posti messi a concorso.

Il comma 2 reca disposizioni per l’inquadramento dei marescialli che al 1° settembre 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, e che attualmente abbiano il grado di luogotenente. Per questo personale è previsto, alle stesse condizioni di ammissione cui al precedente comma 1, l’inquadramento nel grado di tenente. Per l’avanzamento al grado di capitano, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente. Anche in questo caso non vengono indicate le modalità di svolgimento del concorso, né il numero dei posti messi a concorso.

Il comma 3 prevede che i marescialli che alla data di entrata in vigore della legge rivestano il grado di maresciallo aiutante, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, siano inquadrati, sempre alle medesime condizioni di ammissione di cui al comma 1, (ovvero: titolo di studio di scuola media superiore, qualifica di eccellente riportata negli ultimi cinque anni, superamento di concorso interno per titoli ed esami) nel grado di sottotenente. Vale anche in questo caso l’osservazione che non vengono indicati i posti messi a concorso, né le modalità di svolgimento.

La formulazione della prima frase del comma 3 necessiterebbe forse di un affinamento formale, allo scopo di meglio raccordare l’enunciazione delle condizioni di ammissione al concorso, con il personale destinatario di tale beneficio.

Il comma 4 attribuisce infine il beneficio di un inquadramento particolare anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge rivestano il grado di maresciallo capo. Per beneficiare di tale inquadramento il personale in questione deve avere almeno cinque anni di permanenza nel grado, e aver conseguito la qualifica di eccellente negli ultimi cinque anni. In questo caso a tale personale viene progressivamente attribuito, nel corso del tempo, il grado di maresciallo aiutante, secondo un calendario predisposto in relazione all’anzianità di servizio posseduta da ciascuno. Tale periodizzazione inizia il 1° gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2007.  Il medesimo comma 4, ultima frase, prevede infine per i nuovi marescialli aiutanti, il successivo transito al ruolo (rectius: grado) di sottotenenti e la possibilità di ulteriore avanzamento fino al grado di capitano, il tutto alle condizioni di cui al precedente comma 3.

L’articolo 37 della proposta tratta dell’inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani, sia del ruolo normale che speciale.

I capitani con almeno sei anni di anzianità nel grado, sono inquadrati nel grado di maggiore.

I tenenti con almeno due anni di anzianità nel grado, sono inquadrati nel grado di capitano.

I sottotenenti sono inquadrati tutti nel grado di tenente e, nel nuovo ruolo, precedono convenzionalmente di quindici giorni i tenenti provenienti dal ruolo ispettori.

L’articolo 38 della tratta dell’inquadramento dei maggiori, dei ruoli normale e speciale

Tutti i maggiori, sia del ruolo normale che speciale, sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della legge, nel ruolo (rectius: grado) di tenente colonnello.

L’articolo 39 sopprime il ruolo speciale. Dalla data di entrata in vigore della legge, il ruolo speciale non è più alimentato di nuovo personale, e permane quindi solo fino all’esaurimento delle unità presenti.

L’articolo 40, infine, sopprime i concorsi per l’accesso al ruolo speciale. La disposizione costituisce immediata applicazione del precedente articolo 39.

 

Corpo di polizia penitenziaria

Il Capo IV della proposta provvede al riordino dei ruoli del corpo di polizia penitenziaria, istituendo, inoltre, il nuovo ruolo direttivo dei funzionari.

L’intervento, che riguarda in gran parte il citato D.Lgs n. 443/1992, si apre con una nuova disciplina per la nomina a vice sovrintendente, prima qualifica iniziale di immissione nel ruolo dei sovrintendenti.

L’articolo 41 novella l’articolo 16 del D.Lgs. n. 443/1992 sostituendo al doppio canale attualmente vigente (v. ante) il concorso per titoli e successivo corso di aggiornamento e formazione della durata di 60 giorni.

Al concorso possono partecipare gli agenti e assistenti (attualmente ammessi nel limite del 40% dei posti) con 5 anni di anzianità nella qualifica, che abbiano, negli stessi 5 anni, ottenuto un giudizio complessivo non inferiore a buono e non abbiano riportato negli ultimi 4 anni, sanzioni disciplinari (comma 1). A parità di punteggio, prevalgono nell’ordine, la qualifica, l’anzianità di servizio e l’età (comma 2). Il terzo comma del nuovo articolo 16 concede, infine, un abbuono di un anno per le promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e assistenti.

L’articolo 42 modificando l’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 443, abbassa da 7 a 5 anni l’anzianità di servizio necessaria per l’ammissione al concorso interno (nel limite del 50% dei posti disponibili) per la nomina a vice ispettore.

Al contrario, con la modifica all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs 443, è aumentata da 2 a 5 anni l’anzianità necessaria per partecipare allo scrutinio per la promozione ad ispettore (articolo 43).

Il successivo articolo 44 modifica l’articolo 30-quater del D.Lgs. 443, eliminando la denominazione di “sostituto commissario” per gli ispettori superiori ammessi dopo 8 anni di servizio alla selezione per titolo per l’attribuzione dello scatto aggiuntivo.

L’art. 45 istituisce il ruolo direttivo dei funzionari l’accesso al quale è stabilito, per il 70% dei posti con pubblico concorso e per il restante 30% mediante concorso interno. Il nuovo ruolo direttivo è destinato a sostituire il citato ruolo direttivo speciale di cui al Capo III del D.Lgs. n. 146/2000.

Per quel che concerne il concorso pubblico, le modalità di espletamento sono quelle previste per il concorso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario (vice commissario) di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 146/2000 (v. ante).

Per quanto riguarda la copertura “riservata”, si tratta di un concorso interno per titoli ed esami, più la frequenza di un corso di formazione annuale. E’ ammesso alla selezione chi possieda almeno la qualifica di vice ispettore, il diploma di laurea ed abbia riportato nell’ultimo biennio un giudizio di “ottimo”; i vincitori sono nominati vice commissari e possono avanzare, fermo restando le disposizioni sulla permanenza nel ruolo (articolo 24 e 25 del D.Lgs. n. 146/2000), fino alla qualifica di commissario capo (2 anni da vice commissario e 6 da commissario per la nomina, rispettivamente a commissario e commissario capo).

Gli allievi vincitori del concorso pubblico, invece, dopo la frequenza del corso annuale, acquisiscono la qualifica di commissario capo permanendo nel grado e nel ruolo direttivo per 7 anni, 6 mesi ed un giorno. In tal modo si realizza un affiancamento dei giovani dirigenti (provenienti dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari) ai dirigenti anziani, provenienti dal ruolo dei ispettori; ciò allo scopo di far maturare ai primi l’esperienza necessaria per un proficuo sviluppo della carriera dirigenziale

Un ulteriore canale per l’accesso alla qualifica di vice commissario è previsto, tramite concorso per titoli ed esami, previa frequenza di un corso di formazione, in favore degli ispettori superiori con 9 anni di anzianità nella qualifica che abbiano riportato negli ultimi 5 anni giudizio non inferiore ad ottimo; anche per tali funzionari valgono le ricordate regole di anzianità nel ruolo per l’avanzamento fino alla qualifica di commissario capo (comma 4).

L’articolo 46 stabilisce l’equiparazione dei dirigenti della polizia penitenziaria dalla qualifica di commissario coordinatore in poi ai dirigenti e dirigenti generali delle carriere diplomatica e prefettizia.

I successivi articoli della proposta di legge prevedono disposizioni transitorie, che, in relazione alla nuova disciplina, provvedono agli inquadramenti nei diversi ruoli del corpo di polizia penitenziaria.

In relazione ai ruoli non direttivi, l’articolo 47 stabilisce l’inquadramento nella qualifica di vice sovrintendente degli assistenti capo con 3 anni di anzianità al momento di entrata in vigore della legge in esame. La norma ne prevede, a tal fine, l’ammissione a domanda al corso di aggiornamento di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 443 con esame di idoneità finale

L’articolo 48 prevede, poi, la possibilità di inquadramento nella qualifica di vice ispettore dei sovrintendenti vincitori di concorso alla data di vigenza del provvedimento in esame. La norma permette il transito nella qualifica superiore al termine della frequenza di un corso straordinario di 6 mesi (da organizzare ogni anno per 5 anni, per 500 partecipanti) previo superamento di esame finale. L’accesso al corso dei sovrintendenti avviene per titoli ed anzianità di servizio e l’ingresso nel ruolo degli ispettori avviene anche in soprannumero, riassorbile con le vacanze di organico ordinarie.

In relazione al ruolo direttivo, l’articolo 49 provvede alla disciplina transitoria dell’inquadramento degli ispettori sostituti commissari e degli ispettori superiori.

Per i primi, se in possesso di diploma di scuola media superiore e giudizio di “eccellente” negli ultimi 5 anni, è previsto, tramite concorso interno per titoli ed esami, il transito nel ruolo direttivo nella qualifica di commissario capo o di commissario, a seconda che il grado di ispettore superiore risulti posseduto, rispettivamente, prima o dopo il 1° settembre 1995 (commi 1 e 2).

Per gli ispettori superiori con 5 anni di anzianità alla data di vigenza della legge in esame è, invece, previsto il transito nel ruolo di vice commissario previo superamento di concorso interno per titoli ed esami (comma 3). La qualifica di commissario e commissario capo è conseguita con le modalità indicate all’art. 45, comma 4.

Ulteriore specifiche disposizioni stabiliscono le modalità temporali del passaggio da vice ispettore (con almeno 5 anni di anzianità e giudizio di “ottimo”) ad ispettore superiore, in relazione all’anzianità di servizio posseduta.

La disciplina dell’inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori è estesa anche al personale della polizia penitenziaria dei ruoli tecnico-scientifici che è inquadrato con apposito decreto del Ministro della giustizia

Si osserva che la disposizione prevede ai fini dell’inquadramento nel ruolo direttivo, sia per i sostituti commissari che per gli ispettori superiori, il conseguimento nell’ultimo quinquennio della qualifica di “eccellente”. Appare, anzitutto, necessario chiarire se con il termine qualifica ci si riferisca alla valutazione di professionalità conseguente al rapporto informativo annuale di cui all’articolo. 44 del D.Lgs. n. 443/1992.

In caso positivo, a parte l’opportunità di sostituire al termine “qualifica” il termine “giudizio”, va rilevato che il citato articolo. 44 non prevede un giudizio di “eccellente”, essendo possibili i soli giudizi complessivi di “ottimo”, “distinto”, “buono”, “mediocre” o “insufficiente”.

All’inquadramento dei vice commissari, dei commissari e dei commissari capo provvede l’articolo 50.

Si stabilisce che i commissari capo con 6 anni di anzianità transitino direttamente nella qualifica di commissario coordinatore; i commissari con 2 anni di anzianità sono inquadrati in quella di commissario capo; i vice commissari transitano nella qualifica di commissario indipendentemente dai requisiti di anzianità. A questi ultimi è garantito un minimo di anzianità in più nel ruolo (15 gg.) rispetto agli ispettori “sostituti commissari” inquadrati come commissari ex articolo 49 comma 2.

I commissari coordinatori dei ruoli ordinario e speciale sono, infine, inquadrati nel ruolo dei vice questori aggiunti dall’entrata in vigore della legge in esame (articolo 51).

Sembra opportuno sostituire l’espressione “ruolo normale e speciale” con quella più appropriata “ruoli ordinario e speciale”.

 

Collegata all’istituzione del ruolo direttivo dei funzionari è chiaramente la disposizione dell’articolo 52 che prevede, dalla vigenza del provvedimento in esame, la non alimentazione e conseguente esaurimento del ruolo speciale. A decorrere dalla stessa data è fissata la soppressione dei concorsi per l’accesso a tale ruolo (articolo 53),  fatte salve le procedure in atto.

 

A fini sistematici, deve essere osservato come, all’entrata in vigore della legge di riordino in esame, la disciplina dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria risulterà contenuta in tre distinti provvedimenti: nel D.Lgs 443 del 1992 quella sul personale non direttivo; nel D.Lgs 146 del 2000 quella sul personale del ruolo direttivo ordinario e speciale (fino ad esaurimento); infine, nel provvedimento in esame, la disciplina del nuovo ruolo direttivo dei funzionari e la conseguente normativa sugli inquadramenti.

 

La proposta di legge n. 4376 Lavagnini per il riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile

La proposta di legge, come evidenziato nella relazione illustrativa, è finalizzata al riordino dei ruoli Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, non escludendo, quindi, nessuna categoria di personale appartenente al Comparto sicurezza e difesa. L’iniziativa si pone, infatti, nella prospettiva dell'unitarietà di indirizzo giuridico ed economico, recentemente raggiunta con la legge 30 dicembre 2002 n. 295, recante disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, e con il D.Lgs. 30 maggio 2003 n. 193, relativo al sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. La relazione sottolinea come il legislatore con i provvedimenti citati abbia sancito un principio di totale equiordinazione all'interno del Comparto sicurezza e difesa. Quindi le iniziative legislative tendenti a modificare o a non tenere conto di tale principio, sono destinate a creare nuovi disallineamenti, alimentando nuovi contenziosi amministrativi.

La proposta si compone di 64 articoli, ripartiti in cinque capi. Fatta eccezione per il Capo I, che reca norme sul riordino dei ruoli delle Forze armate, i capi II-V hanno contenuto analogo ai capi I-IV dell’A.C. n. 3437, che si è esaminato nel paragrafo precedente, e a cui si rinvia per il commento dei singoli articoli.

Il Capo I introduce puntuali modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, già citato.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del Capo I, prevedendo che le sue disposizioni disciplinano le funzioni attribuite, le modalità e i requisiti per l'avanzamento di talune categorie di personale delle Forze armate, con esclusione del personale dirigente e del personale di leva.

L’articolo 2 novella l'articolo 3 del D.Lgs. n. 196/1995, sopprimendo, attraverso l’abrogazione del comma 2 e la modifica del comma 3, il riferimento al ruolo dei marescialli. Di conseguenza viene anche modificata la rubrica dell’articolo che da “Ruoli dei sergenti e dei marescialli” diventa "Ruolo dei sergenti".

L’articolo 3 della proposta introduce, dopo il citato articolo 3, un nuovo articolo 3-bis che disciplina separatamente il ruolo dei marescialli. L’articolo riprende la denominazione dei gradi attualmente previsti dal citato articolo 3 del D.Lgs. n. 196/1995, sostituendo, però il grado di primo maresciallo con quello di luogotenente.

 L’articolo 4 novella l’articolo 6 del D.Lgs. n. 196/1995, che disciplina le funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli, nell’ottica di una maggiore valorizzazione della figura professionale e delle sue attribuzioni. Ai marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una elevata preparazione professionale; sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono particolari interventi di natura tecnico-operativa per i quali è necessaria una elevata specializzazione; possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento ed essere preposti al comando di unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Possono assumere la direzione di sezioni o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta (comma 1).

 Il comma 2 disciplina, in particolare, il grado di luogotenente, attribuendogli gli incarichi di più rilevante responsabilità, individuati nell'ordinamento di ciascuna Forza armata, e facendone il diretto collaboratore degli ufficiali.

 Il comma 3 dispone che i marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare svolgono, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

L’articolo 5, in concomitanza con la riorganizzazione del ruolo dei marescialli, introdotta dagli articoli precedenti, dispone l’applicazione ai luogotenenti delle norme che fanno riferimento al grado di primo maresciallo, che è stato soppresso, in quanto compatibili. Vengono poi disposte le necessarie abrogazioni.

Si segnala che la rubrica dell’articolo fa erroneamente riferimento alla soppressione della qualifica di luogotenente anziché di quella di primo maresciallo.

L’articolo 6, comma 1, novella l’articolo 34 del D.Lgs. n. 196/1995, che disciplina l’inquadramento nel ruolo dei marescialli. Il nuovo testo dispone le modalità di inquadramento nella nuova ripartizione delle qualifiche del personale del ruolo dei marescialli in servizio, collocato nel ruolo a decorrere dal 1^ gennaio 2003, ad ogni effetto giuridico ed economico, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, con le riduzioni necessarie ad evitare che sia scavalcato nel ruolo il personale che precedeva ai sensi della normativa previdente. Particolari disposizioni sono dettate per Il personale del ruolo dei marescialli, in servizio, già inquadrato nel grado apicale del ruolo, e per il personale, inquadrato nel medesimo grado, cui è stata conferita la qualifica di luogotenente.

Il comma 2 abroga gliarticoli 34-bis, 34-ter e 34-quinquies del D.Lgs. n. 196/1995, relativi, rispettivamente, all’attribuzione di un assegno personale di riordino a favore dei sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto medesimo; all’acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003; alla disciplina transitoria per l'avanzamento al grado di primo maresciallo, valide fino al 2020 in relazione alle specifiche esigenze organiche e qualora lo richiedano imprescindibili esigenze funzionali.

  L’articolo 7 introduce un nuovo articolo 5-bis dopo l’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali “. In esso si prevede che gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate, di cui all'articolo 5 appena citato, sono tratti anche dal personale che riveste il grado di luogotenente delle Forze armate che ha maturato la necessaria anzianità nel grado previsto dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo.

L’articolo in commento dispone, inoltre, la sostituzione della tabella 1, allegata al citato D.Lgs. n. 490/1997, e l’abrogazione delle tabelle 2 e 3.

L’articolo 8 introduce nuovo articolo 30-ter dopo l’articolo 30-bis del citato D.Lgs. n. 490/1997. L’articolo prevede che si conteggino i periodi effettuati nel ruolo dei marescialli e gradi corrispondenti per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali provenienti da tali ruoli, ai fini dell'espletamento dei periodi minimi richiesti per la valutazione relativi al comando o alle attribuzioni specifiche. Si dispone, inoltre, che il grado apicale raggiungibile dal personale proveniente dal ruolo dei marescialli è quello di capitano e gradi corrispondenti, e si dettano disposizioni volte ad evitare disparità di trattamento del personale appartenente ai ruoli normali degli ufficiali delle Forze armate rispetto al personale appartenente ai ruoli speciali.

L’articolo 9 detta disposizioni varie. Il comma 1 prevede che dall’entrata in vigore del provvedimento le norme di legge e regolamentari che fanno riferimento al personale dei sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano, in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei marescialli e dei ruoli dei sergenti. Dalla medesima data i riferimenti ai singoli gradi o qualifiche della carriera dei sottufficiali, contenuti nelle fonti appena citate, devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabiliti dalla tabella 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come da ultimo sostituita dalla tabella 1 di cui all’allegato A, annesso alla provvedimento in esame (comma 2). Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle rappresentanze militari, stabilisce, con proprio decreto, nel termine di due mesi dalla data d’entrata in vigore del provvedimento, le caratteristiche dei distintivi e delle insegne di grado degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, facenti parte dei ruoli non dirigenti e non direttivi (comma 3).

L’articolo 10, comma 1, esclude il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in ausiliaria dall’applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento, ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

L’articolo 46 della legge n. 212/1983, recante “Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza”, attribuisce al sottufficiale in ausiliaria, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.

Il comma 2 reca una norma di salvaguardia che fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottatati alla data di entrata in vigore del provvedimento, nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme previgenti in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Infine, l’articolo 11 reca la norma di copertura. All'onere derivante dall'attuazione del capo in esame, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001).

Il comma 9 dell’articolo 50della legge n. 388/2000 ha destinato 239,3 miliardi di lire per il 2001, 317 miliardi per il 2002 e 245 miliardi a decorrere dal 2003) alle forze dell'ordine, con le seguenti finalizzazioni:

-      lettera a): prosecuzione degli interventi necessari a realizzare l’inquadramento del personale direttivo della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge n. 78/2000 ;

-      lettera b): riordino della disciplina giuridica ed economica del personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la proroga al 28 febbraio 2001 del termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 9, comma 1, della legge n. 78/2000, nonché del riordino delle carriere non direttive dei corpi della Polizia penitenziaria e forestale dello Stato;

-      lettera c): allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero .

Ancora il comma 9, alla lettera d) destina ulteriori risorse (10,2 miliardi), non ricomprese nel totale sopra indicato, per la copertura degli organici e la riorganizzazione di alcune strutture dell’amministrazione penitenziaria, soggetta a riordino con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.  


Progetti di legge

 

 


N. 3437

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

ASCIERTO, LA RUSSA, CANNELLA, GAMBA,

GIORGIO CONTE, LISI, MENIA, LAMORTE

 

Riordino dei ruoli dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria

 

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Presentata il 28 novembre 2002

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Onorevoli Colleghi! - I decreti legislativi nn. 197, 198 e 199 del 1995 che equiparavano i ruoli delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare di fatto hanno lasciato insolute molte problematiche, oltre a crearne di nuove. Va subito detto che i gradi apicali degli ispettori e dei marescialli, e quindi i più anziani, subirono una notevole penalizzazione poiché nella soppressione di alcuni gradi e nel conseguente accorciamento delle carriere ci furono proiezioni verso l'alto che, di fatto, annullarono il concetto gerarchico ponendo insieme giovani ed anziani con differenti anni di servizio. Infatti sono migliaia i ricorsi presentati dagli operatori delle Forze di polizia ai tribunali amministrativi regionali per avanzamenti, carriere e retribuzioni. Se tutto ciò si è verificato in una fase transitoria, a regime si sono mostrate altre gravi carenze, la prima delle quali consiste nell'abbreviazione della carriera; in quindici anni ogni appartenente nel ruolo non direttivo raggiunge il grado apicale, permanendovi per ulteriori trenta anni. In tal modo vengono a svilirsi le attività e le funzioni del grado apicale. Infatti quale motivazione potrebbe avere colui che non ha margini di miglioramento sia di carriera che economici? E' interesse di tutti avere uomini motivati, che esercitano le loro funzioni in modo preciso, senza sovrapposizioni e confusione di ruoli. Ed è da qui che nasce il nuovo concetto di carriera che vogliamo ipotizzare. Un modello di carriera più vicino allo standard europeo dove, anche nei ruoli direttivi fino ad un determinato livello, si possano andare a collocare coloro che per decine di anni hanno frequentato quell'istituto di istruzione unico ed incomparabile nel suo genere che è l'esperienza sul campo. La professionalità acquisita in tanti anni di carriera non può essere paragonata ad alcun corso formativo e dovrebbe poter essere posta anche al servizio di coloro che della carriera dirigenziale hanno fatto una scelta di vita. Ecco l'ulteriore peculiarità della proposta di legge, laddove il ruolo direttivo "normale", quello delle accademie, viene affiancato per 7 anni, 6 mesi e un giorno dal ruolo direttivo "anziano", quello dei sottuffuciali, con lo scopo di consentire al personale del primo di poter attingere anche dalla esperienza maturata per anni sul campo dai colleghi "anziani", per un più completo sviluppo delle basi necessarie allo svolgimento di una corretta carriera dirigenziale. E' fondamentale infatti che ci sia una progressione di carriera nel corso della vita professionale che dia stimoli anche dopo decenni di servizio ed eviti l'appiattimento ingenerato dalla situazione attuale. Considerati le leggi e i decreti che si sono succeduti, emerge la necessità di operare un riordino complessivo di tutti i ruoli e, quindi, di prevedere la possibilità per gli appuntati scelti e gli assistenti capo di transitare nel grado di vicebrigadiere previo concorso interno per esame dei titoli e relativo corso di aggiornamento. I marescialli e gli ispettori potranno immettersi, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo direttivo sino al grado di capitano o di commissario capo. Per gli ufficiali è prevista l'equiparazione giuridica ed economica ai diplomatici e prefettizi, prevedendo l'acquisizione del grado di capitano e di commissario capo all'uscita dalle accademie e dal corso per funzionari. E' importante anche prevedere la prospettiva di progressione di carriera per i vertici: generali di divisione e di corpo d'armata e dirigenti generali della Polizia di Stato attraverso la nomina a prefetto. Nella fase transitoria particolare attenzione deve essere data agli appuntati scelti o assistenti capo per il passaggio a vicebrigadiere o a vice sovrintendente, dei luogotenenti e sostituti commissari che dovrebbero essere collocati, previo concorso interno per titoli ed esami, nei direttivi, nei ruoli di capitano e di commissario capo, e così a scendere per i gradi apicali degli ispettori e dei marescialli. I ruoli speciali rimangono ad esaurimento delle unità presenti. Ulteriore ed importante aspetto è quello che riguarda l'allineamento degli attuali capitani con i commissari e la possibilità di transitare, dopo 7 anni, 6 mesi e un giorno, nel grado di maggiore o di vice questore.



 


proposta  di legge

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Capo I

 

RIORDINO DEI RUOLI DELL'ARMA

DEI CARABINIERI

 

Art. 1.

 

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

 

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Al grado iniziale del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e dei carabinieri, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande:

a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla media";

c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio, sanzioni disciplinari.

2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei carabinieri, sono ridotte di un anno".

Art. 2.

 

(Avanzamento degli ispettori

e dei sovrintendenti).

 

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

 

b) al comma 3, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b) del comma 2".

 

Art. 3.

 

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

 

1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: "7 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

 

Art. 4.

 

(Promozione al grado di maresciallo ordinario).

 

1. Alla tabella C1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".

2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso alla scuola per marescialli.

 

Art. 5.

 

(Promozione al grado di maresciallo aiutante).

 

1. All'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: ", sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza" e le parole: ", sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti," sono soppresse.

 

Art. 6.

 

(Immissione nel ruolo dei direttivi).

 

1. L'immissione nel ruolo dei direttivi dell'Arma dei carabinieri avviene:

 

a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

 

b) previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un anno, per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi cinque anni il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente e il successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.

2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1, lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.

3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato il giudizio di "eccellente", attraverso concorso interno per titoli ed esami effettuato con cadenza annuale e previa frequenza di un corso di formazione di un anno accedono al grado di sottotenente. Per l'ulteriore progressione in carriera sino al grado di capitano, consentita solo a coloro in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.

Art. 7.

 

(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali dell'Arma dei carabinieri alle carriere diplomatica e prefettizia).

 

1. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri all'atto del conseguimento del grado da maggiore a generale di Corpo d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.

2. I generali di Corpo d'armata, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Art. 8.

 

(Inquadramento degli appuntati scelti).

 

1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e, al termine dello stesso e previo esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice brigadiere.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

Art. 9.

 

(Inquadramento dei sovrintendenti).

 

1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento esame finale di idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni, e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.

3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di maresciallo ordinario, il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.

 

Art. 10.

 

(Inquadramento dei luogotenenti

e dei marescialli aiutanti).

 

1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore carica speciale, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di capitano alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente, con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al grado di capitano si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.

3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo aiutante, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, è inquadrato nel ruolo di sottotenente previo concorso interno per titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi anni la qualifica di "eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di capitano si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6.

4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo capo, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione all'anzianità di servizio posseduta, nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo sottotenenti ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al grado di capitano sono gli stessi previsti al comma 3.

Art. 11.

 

(Inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti nella posizione di ausiliaria o trattenuti).

1. I luogotenenti e i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio nella posizione di ausiliaria o trattenuti, sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo speciale con il grado di capitano e di tenente. Tale ruolo è soppresso con il collocamento in quiescenza, per raggiunti limiti di età, degli interessati.

Art. 12.

 

(Inquadramento dei maggiori dei ruoli normale e speciale).

 

1. I maggiori dei ruoli normali e speciale sono inquadrati nel grado di tenente colonnello con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 13.

 

(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani dei ruoli normale e speciale).

 

1. I capitani dei ruoli normale e speciale, con anzianità nel grado di almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel grado di maggiore, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano, con anzianità, nel ruolo al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

3. I sottotenenti sono inquadrati nel grado di tenente, con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 10, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

 

Art. 14.

 

(Soppressione del ruolo speciale).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.

 

Art. 15.

 

(Soppressione dei concorsi).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.

Capo II

 

RIORDINO DEI RUOLI DELLA

POLIZIA DI STATO

 

Art. 16.

 

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

 

1. L'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 24-quater. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande:

 

a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;

 

b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a "buono";

 

c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

 

2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un anno".

 

Art. 17.

 

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

 

1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".

 

Art. 18.

 

(Promozione alla qualifica di ispettore).

 

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

 

Art. 19.

 

(Promozione alla qualifica

di ispettore superiore).

 

1. All'articolo 25, comma 1, quarto capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: " - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" sono soppresse.

 

Art. 20.

 

(Istituzione del ruolo direttivo

dei funzionari).

 

1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari della Polizia di Stato.

2. L'immissione al ruolo direttivo avviene:

 

a) previa frequenza della scuola funzionari della Polizia di Stato;

 

b) previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami e frequenza di un corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "ottimo"; per la nomina a vice commissario e il successivo avanzamento fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

 

3. Gli allievi della scuola funzionari della Polizia di Stato al termine della frequentazione del corso di cui al comma 2, lettera b), acquisiscono la qualifica di commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.

4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni non hanno riportato un giudizio inferiore a "eccellente", attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di commissario e nella qualifica di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

 

 

Art. 21.

 

(Equiparazione dei funzionari e dei dirigenti della Polizia di Stato alle carriere diplomatica e prefettizia).

 

1. I funzionari della Polizia di Stato dall'atto del conseguimento del grado di vice questore sono equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai dirigenti generali, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.

2. I dirigenti generali, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Art. 22.

 

(Inquadramento degli assistenti nel ruolo dei sovrintendenti).

 

1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, e al termine dello stesso, previo superamento di un esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo della Polizia di Stato.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione della qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

Art. 23.

 

(Inquadramento dei sovrintendenti).

 

1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi, previo superamento di un esame finale di idoneità per l'accesso al ruolo degli ispettori.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio nella promozione alla qualifica di ispettore il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.

 

 

 

 

Art. 24.

 

(Inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori superiori).

 

1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario che rivestiva alla data del 1^ settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nella qualifica di commissario alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dell'anzianità nel ruolo in pari data. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di commissario capo, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di commissario.

3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato nel ruolo di vice commissario previo concorso interno per titoli ed esami, per coloro in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo". Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo, si applicano le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 20.

4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo, sono gli stessi previsti dal comma 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale della Polizia di Stato dei ruoli tecnico- scientifici, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno.

 

Art. 25.

 

(Inquadramento dei vice commissari e dei commissari capo).

 

1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei anni sono inquadrati nella qualifica di vice questore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con anzianità nel ruolo al 30 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo dei commissari, con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei sostituti commissari di cui all'articolo 24, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

 

Art. 26.

 

(Soppressione del ruolo speciale).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.

 

Art. 27.

 

(Soppressione dei concorsi).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.

Capo III

 

RIORDINO DEI RUOLI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

 

Art. 28.

 

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 20. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e dei finanzieri che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative:

 

a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

 

b) ha riportato, negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla media";

 

c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

 

2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età. L'anzianità computata ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei finanzieri sono ridotte di un anno".

 

 

 

Art. 29.

 

(Avanzamento degli ispettori dei sovrintendenti).

 

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

 

b) al comma 2, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b)".

 

Art. 30.

 

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

 

1. All'articolo 36, comma 5, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: "7 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

 

Art. 31.

 

(Promozione al grado di maresciallo ordinario).

 

1. Alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".

2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso alla scuola per marescialli.

 

Art. 32.

 

(Immissione nel ruolo dei direttivi).

 

1. L'immissione nel ruolo dei direttivi della Guardia di finanza avviene:

 

a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali della Guardia di finanza;

 

b) previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente ed il successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.

 

2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1, lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.

3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato il giudizio di "eccellente" attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono al grado di sottotenente. Per l'ulteriore progressione in carriera nel ruolo di tenente e nel ruolo di capitano consentito solo a coloro in possesso di diploma di laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.

 

 

Art. 33.

 

(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali della Guardia di finanza alle carriere diplomatica e prefettizia).

 

1. Gli ufficiali della Guardia di finanza all'atto del conseguimento dei gradi da maggiore a generale di Corpo d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.

2. I generali di Corpo d'armata, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Art. 34.

 

(Inquadramento degli appuntati scelti).

 

1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come sostituito dall'articolo 28 della presente legge, e, al termine dello stesso previo superamento di un esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice brigadiere.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

Art. 35.

 

(Inquadramento dei sovrintendenti).

 

1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e l'accesso è regolato per titolo ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.

3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di maresciallo ordinario il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.

 

Art. 36.

 

(Inquadramento dei luogotenenti).

 

1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore "carica speciale", che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di capitano alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente con anzianità nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di capitano, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.

3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo aiutante con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato nel grado di sottotenente previo concorso interno, per titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di capitano si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 32.

4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che dalla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo capo con almeno cinque anni di permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo di sottotenente ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di capitano sono gli stessi di cui al comma 3.

 

Art. 37.

 

(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani dei ruoli normale e speciale).

 

1. I capitani dei ruoli normale e speciale con anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nel grado di maggiore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

3. I sottotenenti sono inquadrati nel ruolo di tenente con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 36, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

 

Art. 38.

 

(Inquadramento dei maggiori dei ruoli normale e speciale).

 

1. I maggiori dei ruoli normale e speciale sono inquadrati nel ruolo di tenente colonnello, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 39.

 

(Soppressione del ruolo speciale).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.

Art. 40.

 

(Soppressione dei concorsi).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.

 

Capo IV

 

RIORDINO DEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

 

Art. 41.

 

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

 

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 16. - (Nomina a vice sovrintendente). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni al quale è ammesso il personale degli agenti e degli assistenti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

 

a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;

 

b) ha riportato, negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a "buono";

 

c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

 

2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

3. Le promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un anno".

Art. 42.

 

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

 

1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite con le seguenti: "a cinque anni".

 

Art. 43.

 

(Promozione alla qualifica di ispettore).

 

1. All'articolo 29 , comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole: "a due anni" sono sostituite dalle seguenti "a cinque anni".

 

Art. 44.

 

(Promozione alla qualifica di ispettore superiore).

 

1. All'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: "e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario"" sono soppresse;

 

b) al comma 3, le parole: "e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1," sono soppresse;

 

c) al comma 4, le parole: "e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono" sono sostituite dalla seguente: "decorre";

 

d) al comma 5, le parole: ""sostituti commissari"", ovunque ricorrano, sono soppresse;

e) alla rubrica, le parole ""sostituto commissario"" sono soppresse.

 

Art. 45.

 

(Immissione nel ruolo direttivo dei funzionari).

 

1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari.

2. L'accesso al ruolo direttivo dei funzionari avviene:

 

a) per il 70 per cento dei posti mediante concorso pubblico, con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

 

b) per il restante 30 per cento dei posti previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione della durata di un anno, cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso almeno del diploma di laurea, e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "ottimo" e per la nomina a vice commissario ed il successivo avanzamento fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

 

3. Gli allievi di cui alla lettera a) del comma 2 al termine della frequentazione del corso presso l'istituto superiore di studi penitenziari acquisiscono la qualifica di commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.

4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato un giudizio non inferiore a "ottimo", attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di commissario e di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

 

Art. 46.

 

(Equiparazione dei funzionari e dirigenti della Polizia penitenziaria alle carriere diplomatica e prefettizia).

 

1. I funzionari della Polizia penitenziaria dal conseguimento della qualifica di commissario coordinatore sono equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai dirigenti generali, alle carriere diplomatica e prefettizia.

 

 

Art. 47.

 

(Inquadramento dei sovrintendenti -Disposizioni transitorie).

 

1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 41, e al termine dello stesso, previo esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo della Polizia penitenziaria.

2. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

Art. 48.

 

(Corso straordinario).

 

1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per l'accesso al ruolo degli ispettori. I corsi sono organizzati, su base annuale, per cinquecento partecipanti e per cinque anni.

2. I sovrintendenti accedono al corso straordinario, per titoli ed in base all'anzianità di ruolo. Gli stessi, al termine del corso, sono inquadrati se risultati idonei, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore.

 

Art. 49.

 

(Inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori superiori).

 

1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di "sostituto commissario", che rivestiva alla data 1^ settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso almeno di diploma di scuola media superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo.

2. Il personale del ruolo degli ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, con la qualifica di "sostituto commissario", che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo di commissario. Per il predetto personale è mantenuta la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza, mentre l'anzianità nel ruolo ha decorrenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'avanzamente al grado di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di commissario.

3. Il restante personale del ruolo ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", e che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo di vice commissario. Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo, si applicano le modalità di cui all'articolo 45, comma 4.

4. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo sono gli stessi di cui al comma 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale della Polizia penitenziaria dei ruoli tecnico-scientifici che è inquadrato con apposito decreto del Ministro della giustizia.

 

Art. 50.

 

(Inquadramento dei vice commissari, dei commissari e dei commissari capo).

 

1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nella qualifica di commissario coordinatore, con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo commissari, con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, di quindici giorni precedente a quella degli ispettori di cui all'articolo 49, comma 2.

 

Art. 51.

 

(Inquadramento dei commissari coordinatori).

 

1. I commissari coordinatori dei ruoli normale e speciale sono inquadrati nel ruolo dei vice questori aggiunti, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 52.

 

(Ruolo speciale).

 

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.

 

Art. 53.

 

(Soppressione dei concorsi).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per l'accesso al ruolo speciale sono soppressi, sono fatte salve le procedure in atto alla medesima data.

 

 


 

N. 4376

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LAVAGNINI

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Riordino dei ruoli del personale delle Forze armate,

dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della

Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria

 

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Presentata il15 ottobre 2003

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Onorevoli Colleghi! - I decreti legislativi nn. 196, 197, 198 e 199 del 1995 che equiparavano i ruoli delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare di fatto hanno lasciato insolute molte problematiche, oltre a crearne di nuove. Pertanto, occorre necessariamente promuovere idonee iniziative legislative a sostegno di un generale riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria. Tali iniziative, ovviamente, devono essere ricondotte in un ambito che non potrà escludere nessuna categoria di personale appartenente al Comparto sicurezza e difesa. Ciò a beneficio dell'unitarietà di indirizzo giuridico ed economico recentemente raggiunta con la legge n. 295 del 2002 e con il decreto legislativo n. 193 del 2003. Infatti, è evidente che il legislatore con tali provvedimenti ha sancito un principio di totale equiordinazione all'interno del Comparto sicurezza e difesa. Quindi, iniziative legislative tendenti a modificare o a non tenere conto di tale principio, sono destinate a creare nuovi disallineamenti di settore, faticosamente raggiunti, alimentando nuovi e conflittuali contenziosi amministrativi. La presente proposta di legge, tenendo presente l'importanza di un riordino dei ruoli, include volutamente tutti i ruoli del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile.

Le motivazioni alla base della proposta di un riordino dei ruoli del personale in parola sono di diversa natura. In particolare si segnala che i gradi apicali degli ispettori e dei marescialli, e quindi i più anziani, hanno subìto una notevole penalizzazione poiché nella soppressione di alcuni gradi e nel conseguente accorciamento delle carriere sono avvenute proiezioni verso l'alto che, di fatto, hanno annullato il concetto gerarchico ponendo insieme giovani ed anziani con differenti anni di servizio. Tale aspetto, peraltro, ha già prodotto migliaia di ricorsi presentati dagli operatori delle Forze di polizia ai tribunali amministrativi regionali per avanzamenti, carriere e retribuzioni. Non va sottaciuto, inoltre, che se tutto ciò si è verificato in una fase transitoria, a regime, poi, si sono mostrate altre gravi carenze. La prima delle quali consiste nell'abbreviazione della carriera; infatti, in quindici anni ogni appartenente del ruolo non direttivo raggiunge il grado apicale, permanendovi per ulteriori trenta anni. In tal modo vengono a svilirsi le attività e le funzioni del grado apicale nonché le motivazioni di carriera ed economiche.

Altri motivi risiedono nell'interesse di avere uomini motivati, che possano esercitare le loro funzioni in modo preciso, senza sovrapposizioni e confusione di ruoli. Cioè un modello di carriera più vicino allo standard europeo dove, anche nei ruoli direttivi fino ad un determinato livello, si possano andare a collocare coloro che per decine di anni hanno frequentato quell'istituto di istruzione unico ed incomparabile nel suo genere che è l'esperienza sul campo. La professionalità acquisita in tanti anni di carriera non può essere paragonata ad alcun corso formativo e dovrebbe poter essere posta anche al servizio di coloro che della carriera dirigenziale hanno fatto una scelta di vita. Ecco l'ulteriore peculiarità della proposta di legge, laddove il ruolo direttivo "normale", quello delle accademie, viene affiancato per 7 anni, 6 mesi e un giorno dal ruolo direttivo "anziano", quello dei sottufficiali, con lo scopo di consentire al personale del primo di poter attingere anche dalla esperienza maturata per anni sul campo dai colleghi "anziani", per un più completo sviluppo delle basi necessarie allo svolgimento di una corretta carriera dirigenziale. E' fondamentale infatti che ci sia una progressione di carriera nel corso della vita professionale che dia stimoli anche dopo decenni di servizio ed eviti l'appiattimento ingenerato dalla situazione attuale. Considerati le leggi e i decreti che si sono succeduti, emerge la necessità di operare un riordino complessivo di tutti i ruoli e, quindi, di prevedere la possibilità per gli appuntati scelti e gli assistenti capo di transitare nel grado di vicebrigadiere previo concorso interno per esame dei titoli e relativo corso di aggiornamento. I marescialli e gli ispettori potranno immettersi, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo direttivo sino al grado di capitano o di commissario capo. Per gli ufficiali è prevista l'equiparazione giuridica ed economica ai diplomatici e prefettizi, prevedendo l'acquisizione del grado di capitano e di commissario capo all'uscita dalle accademie e dal corso per funzionari. E' importante anche prevedere la prospettiva di progressione di carriera per i vertici: generali di divisione e di corpo d'armata e dirigenti generali della Polizia di Stato attraverso la nomina a prefetto. Nella fase transitoria particolare attenzione deve essere data agli appuntati scelti o assistenti capo per il passaggio a vicebrigadiere o a vice sovrintendente, dei luogotenenti e sostituti commissari che dovrebbero essere collocati, previo concorso interno per titoli ed esami, nei direttivi, nei ruoli di capitano e di commissario capo, e così a scendere per i gradi apicali degli ispettori e dei marescialli. I ruoli speciali rimangono ad esaurimento delle unità presenti. Ulteriore ed importante aspetto è quello che riguarda l'allineamento degli attuali capitani con i commissari e la possibilità di transitare, dopo 7 anni, 6 mesi e un giorno, nel grado di maggiore o di vice questore.


 


proposta di legge

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Capo I

 

RIORDINO DEI RUOLI DELLE FORZE ARMATE

 

Art. 1.

 

(Ambito di applicazione).

 

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano le funzioni attribuite, le modalità e i requisiti per l'avanzamento di talune categorie di personale delle Forze armate, con esclusione del personale dirigente e del personale di leva.

 

Art. 2.

 

(Ruoli del personale non dirigente e non direttivo delle Forze armate).

 

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 2 è abrogato;

 

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. La dotazione organica del ruolo dei sergenti è così costituita:

 

a) Esercito: 10.700;

 

b) Marina: 7.875;

 

c) Aeronautica: 10.044";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ruolo dei sergenti".

 

Art. 3.

 

(Ruolo dei marescialli).

                     

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

 

"Art. 3-bis. - (Ruolo dei marescialli). - 1. Il ruolo dei marescialli è articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:

 

a) Esercito:

 

1) maresciallo;

 

2) maresciallo ordinario;

 

3) maresciallo capo;

 

4) luogotenente;

 

b) Marina:

 

1) capo di 3^ classe;

 

2) capo di 2^ classe;

 

3) capo di 1^ classe;

 

4) luogotenente;

 

c) Aeronautica:

 

1) maresciallo di 3^ classe;

 

2) maresciallo di 2^ classe;

 

3) maresciallo di 1^ classe;

 

4) luogotenente".

 

Art. 4.

 

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli).

 

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 6. - (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una elevata preparazione professionale. In tale ambito essi sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici; svolgono particolari interventi di natura tecnico-operativa per i quali è necessaria una elevata specializzazione, utilizzando mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzati, nonché compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento ed essere preposti al comando di unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di sezioni o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta.

2. Al personale che riveste il grado di luogotenente sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni stabilite dal presente articolo, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati nell'ordinamento di ciascuna Forza armata. In tale contesto i luogotenenti sono diretti collaboratori degli ufficiali delle Forze armate, coordinano l'attività del personale del proprio ruolo e, ove sostituiscano i superiori gerarchici nella direzione di uffici o di reparti, rispondono direttamente per le attività svolte e per i risultati conseguiti.

3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono".

 

Art. 5.

 

(Modifica alla denominazione del grado apicale del ruolo di marescialli e soppressione della qualifica di luogotenente).

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al personale che riveste il grado di primo maresciallo si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la medesima legge e con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come da ultimo modificato dalla presente legge, al personale che riveste il grado di luogotenente; la qualifica di luogotenente conferita al personale che riveste il grado di primo maresciallo ai sensi dell'articolo 6-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 1995 è soppressa.

2. Gli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati. Conseguentemente, all'articolo 6-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 196 del 1995, le parole: ", 6-bis" sono soppresse.

 

Art. 6.

 

(Avanzamento. Norme transitorie).

 

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 34. - (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli in servizio inquadrato nel ruolo a decorrere dal 1^ gennaio 2003, è inquadrato, ad ogni effetto giuridico ed economico, in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

 

a) nel grado di luogotenente il personale che riveste il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, nonché il personale che riveste il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, inserito nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 dicembre 2002;

 

b) nel grado di maresciallo capo, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti, nonché i marescialli e gradi corrispondenti inseriti nei quadri di avanzamento formati entro la data del 31 dicembre 2002;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli e gradi corrispondenti.

 

2. Il personale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è inquadrato, a tutti gli effetti giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non sia scavalcato nel ruolo il personale che lo precedeva ai sensi della normativa previgente.

3. Il personale del ruolo dei marescialli, in servizio, già inquadrato nel grado apicale del ruolo, e coloro ai quali, inquadrati nel medesimo grado, è stata conferita la qualifica di luogotenente a decorrere dal 1^ gennaio 2003, sono inquadrati, ad ogni effetto di legge, in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo speciale degli ufficiali:

 

a) nel grado di tenente, il personale che riveste il grado di primo maresciallo in possesso della qualifica di luogotenente, nonché il personale che riveste il grado di primo maresciallo, inserito nei quadri di avanzamento formati entro la data del 31 dicembre 2002;

 

b) nel grado di sottotenente, il personale che riveste il grado di primo maresciallo.

 

4. Il personale di cui al comma 3, lettere a) e b), è inquadrato, a tutti gli effetti giuridico-economici, nei nuovi gradi, con una anzianità assoluta di grado pari a quella a suo tempo maturata nel grado di provenienza e ridotta comunque nella misura necessaria affinché non sia scavalcato nel ruolo di inquadramento il personale che lo precedeva ai sensi della normativa previgente".

 

2. Gli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono abrogati.

 

Art. 7.

 

(Alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali).

 

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

"Art. 5-bis. - (Alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate di cui all'articolo 5 sono altresì tratti dal personale che riveste il grado di luogotenente delle Forze armate che ha maturato la necessaria anzianità nel grado previsto dalla tabella 1 allegata al presente decreto".

 

2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

3. Le tabelle 2 e 3 allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono abrogate.

 

Art. 8.

 

(Norme particolari per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali).

 

1. Dopo l'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

 

"Art. 30-ter. - (Avanzamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali). - 1. Per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali provenienti dai ruoli dei marescialli e gradi corrispondenti, ai fini dell'espletamento dei periodi minimi richiesti per la valutazione relativi al comando o alle attribuzioni specifiche, sono conteggiati i periodi effettuati nel ruolo di provenienza.

2. Il grado apicale raggiungibile dal personale proveniente dal ruolo dei marescialli è quello di capitano e gradi corrispondenti; in tale grado il personale permane fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza.

3. Al fine di evitare disparità di trattamento del personale appartenente ai ruoli normali degli ufficiali delle Forze armate rispetto al personale appartenente ai ruoli speciali, allo stesso personale dei ruoli normali, al termine dei previsti corsi di formazione e al conseguimento della laurea specialistica, è attribuito il grado di capitano. Il personale che riveste il grado di sottotenente in servizio permanente, inquadrato nel ruolo speciale, è promosso tenente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale sono rideterminati nella tabella 1 allegata al presente decreto".

 

Art. 9.

 

(Disposizioni varie).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi delle disposizioni dalla stessa introdotte, le norme di legge e regolamentari in vigore che fanno riferimento al personale dei sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano, per quanto compatibili e non in contrasto con la presente legge, al personale dei ruoli dei marescialli e dei ruoli dei sergenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nelle norme di legge e regolamentari di cui al comma 1 si faccia espresso riferimento ai singoli gradi o qualifiche della carriera dei sottufficiali, tali riferimenti devono intendersi rivolti ai gradi o qualifiche stabiliti dalla tabella 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come da ultimo sostituita dalla tabella 1 di cui allegato A annesso alla presente legge.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle rappresentanze militari, stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche dei distintivi e delle insegne di grado degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, facenti parte dei ruoli non dirigenti e non direttivi, di cui alla medesima legge.

 

Art. 10.

 

(Norma finale).

 

1. Al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni della medesima legge ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme previgenti in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

 

Art. 11.

 

(Copertura finanziaria).

 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo II

 

RIORDINO DEI RUOLI DELL'ARMA

DEI CARABINIERI

 

Art. 12.

 

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

 

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 11. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Al grado iniziale del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e dei carabinieri, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande:

 

a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

 

b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla media";

 

c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio, sanzioni disciplinari.

 

2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei carabinieri, sono ridotte di un anno".

 

Art. 13.

 

(Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti).

 

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

 

b) al comma 3, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b) del comma 2".

 

Art. 14.

 

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

 

1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: "7 anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

 

Art. 15.

 

(Promozione al grado di maresciallo ordinario).

 

1. Alla tabella C1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".

2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso alla scuola per marescialli.

 

Art. 16.

 

(Promozione al grado di maresciallo aiutante).

 

1. All'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, le parole: ", sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza" e le parole: ", sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti," sono soppresse.

 

Art. 17.

 

(Immissione nel ruolo dei direttivi).

 

1. L'immissione nel ruolo dei direttivi dell'Arma dei carabinieri avviene:

 

a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

 

b) previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un anno, per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi cinque anni il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente e il successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.

        2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1, lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.

3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato il giudizio di "eccellente", attraverso concorso interno per titoli ed esami effettuato con cadenza annuale e previa frequenza di un corso di formazione di un anno accedono al grado di sottotenente. Per l'ulteriore progressione in carriera sino al grado di capitano, consentita solo a coloro in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.

 

Art. 18.

 

(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali

dell'Arma dei carabinieri alle carriere diplomatica e prefettizia).

 

1. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri all'atto del conseguimento del grado da maggiore a generale di Corpo d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.

2. I generali di Corpo d'armata, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Art. 19.

 

(Inquadramento degli appuntati scelti).

 

1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, e, al termine dello stesso e previo esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice brigadiere.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

Art. 20.

 

(Inquadramento dei sovrintendenti).

 

1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni, e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.

3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di maresciallo ordinario, il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.

 

Art. 21.

 

(Inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti).

 

1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore carica speciale, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di capitano alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente, con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al grado di capitano si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.

3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo aiutante, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, è inquadrato nel ruolo di sottotenente previo concorso interno per titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi anni la qualifica di "eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di capitano si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 17.

4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo capo, con almeno cinque anni di permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione all'anzianità di servizio posseduta, nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo sottotenenti e i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al grado di capitano sono gli stessi previsti al comma 3.

 

Art. 22.

 

(Inquadramento dei luogotenenti e dei marescialli aiutanti nella posizione di ausiliaria o trattenuti).

 

1. I luogotenenti e i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio nella posizione di ausiliaria o trattenuti, sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo speciale con il grado di capitano e di tenente. Tale ruolo è soppresso con il collocamento in quiescenza, per raggiunti limiti di età, degli interessati.

 

Art. 23.

 

(Inquadramento dei maggiori dei ruoli normale e speciale).

 

1. I maggiori dei ruoli normali e speciale sono inquadrati nel grado di tenente colonnello con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 24.

 

(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei

capitani dei ruoli normale e speciale).

 

1. I capitani dei ruoli normale e speciale, con anzianità nel grado di almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel grado di maggiore, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano, con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

3. I sottotenenti sono inquadrati nel grado di tenente, con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 21, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

 

Art. 25.

 

(Soppressione del ruolo speciale).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.

 

Art. 26.

 

(Soppressione dei concorsi).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.

 

Capo III

 

RIORDINO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

 

Art. 27.

 

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti).

 

1. L'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 24-quater. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata, stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande:

 

a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;

 

b) ha riportato, negli ultimi cinque anni, un giudizio complessivo non inferiore a "buono";

 

c) non ha riportato, nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

 

2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età. Le anzianità computate ai fini delle promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un anno".

 

Art. 28.

 

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

 

1. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".

 

Art. 29.

 

(Promozione alla qualifica di ispettore)

 

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

 

Art. 30.

(Promozione alla qualifica di ispettore

superiore)

 

1. All'articolo 25, comma 1, quarto capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, le parole: " - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" sono soppresse.

 

Art. 31.

 

(Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari)

 

1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari della Polizia di Stato.

2. L'immissione nel ruolo direttivo avviene:

 

a) previa frequenza della scuola funzionari della Polizia di Stato;

 

b) previo superamento di un concorso interno per titoli ed esami e frequenza di un corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "ottimo"; per la nomina a vice commissario e il successivo avanzamento fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

 

3. Gli allievi della scuola funzionari della Polizia di Stato al termine della frequentazione del corso di cui al comma 2, lettera b), acquisiscono la qualifica di commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.

4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni non hanno riportato un giudizio inferiore a "eccellente", attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di commissario e nella qualifica di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

 

Art. 32.

 

(Equiparazione dei funzionari e dei dirigenti della Polizia di Stato alle carriere diplomatica e prefettizia)

 

1. I funzionari della Polizia di Stato dall'atto del conseguimento del grado di vice questore sono equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai dirigenti generali, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.

2. I dirigenti generali, per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Art. 33.

 

(Inquadramento degli assistenti nel ruolo dei sovrintendenti)

 

1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dall'articolo 27 della presente legge, e al termine dello stesso, previo superamento di un esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo della Polizia di Stato.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione della qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

Art. 34.

 

(Inquadramento dei sovrintendenti)

 

1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi, previo superamento di un esame finale di idoneità per l'accesso al ruolo degli ispettori.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e l'accesso è regolato per titoli ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio nella promozione alla qualifica di ispettore il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.

 

Art. 35.

 

(Inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori superiori)

 

1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario che rivestiva alla data del 1^ settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto commissario in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nella qualifica di commissario alla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dell'anzianità nel ruolo in pari data. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di commissario capo, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di commissario.

3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato nel ruolo di vice commissario previo concorso interno per titoli ed esami, per coloro in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo". Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo, si applicano le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 31.

4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari e i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo, sono gli stessi previsti dal comma 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale della Polizia di Stato dei ruoli tecnico-scientifici, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno.

 

 

Art. 36.

 

(Inquadramento dei vice commissari e dei commissari capo)

 

1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei anni sono inquadrati nella qualifica di vice questore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con anzianità nel ruolo al 30 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo dei commissari, con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei sostituti commissari di cui all'articolo 35, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

 

Art. 37.

 

(Soppressione del ruolo speciale)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.

 

Art. 38.

 

(Soppressione dei concorsi)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.

 

 

 

 

Capo IV

 

RIORDINO DEI RUOLI DEL CORPO

DELLA GUARDIA DI FINANZA

 

Art. 39.

 

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)

 

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 20. - (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e superamento di un successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale del ruolo degli appuntati e dei finanzieri che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative:

 

a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nel grado di appuntato scelto;

 

b) ha riportato negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a "superiore alla media";

 

c) non ha riportato nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

 

2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di servizio e l'età. L'anzianità computata ai fini delle promozioni ai vari gradi del ruolo degli appuntati e dei finanzieri è ridotta di un anno".

 

 

Art. 40.

 

(Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti)

 

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le lettere c) e d) sono abrogate;

 

b) al comma 2, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b)".

 

Art. 41.

 

(Immissione nel ruolo degli ispettori)

 

1. All'articolo 36, comma 5, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: "7

anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

 

Art. 42.

 

(Promozione al grado di maresciallo ordinario)

 

1. Alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni".

2. Ai fini del computo dell'anzianità per la promozione al grado di maresciallo ordinario è compreso il periodo di corso alla scuola per marescialli.

 

Art. 43.

 

(Immissione nel ruolo dei direttivi)

 

1. L'immissione nel ruolo dei direttivi della Guardia di finanza avviene:

 

a) previa frequenza dell'accademia degli ufficiali della Guardia di finanza;

 

b) previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione di un anno per i soggetti provenienti dal ruolo di maresciallo con qualifica non inferiore a maresciallo capo, in possesso di diploma di laurea e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "eccellente"; per la nomina a sottotenente e il successivo avanzamento fino al ruolo di capitano secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel ruolo di tenente.

2. Gli allievi dell'accademia degli ufficiali della Guardia di finanza al termine della frequentazione del corso di cui al comma 1, lettera b), acquisiscono il grado di capitano e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.

3. I marescialli aiutanti che hanno compiuto nove anni di anzianità nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato il giudizio di "eccellente" attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono al grado di sottotenente. Per l'ulteriore progressione in carriera nel ruolo di tenente e nel ruolo di capitano consentito solo a coloro in possesso di diploma di laurea, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di sottotenente e sei anni nel molo di tenente.

 

Art. 44.

 

(Equiparazione degli ufficiali superiori e generali della Guardia di finanza alle carriere diplomatica e prefettizia)

 

1. Gli ufficiali della Guardia di finanza all'atto del conseguimento dei gradi da maggiore a generale di Corpo d'armata sono equiparati, ai fini economici e giuridici, agli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia.

2. I generali di Corpo d'armata della Guardia di finanza per un quinto della relativa dotazione organica, sono nominati prefetti con deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

Art. 45.

 

(Inquadramento degli appuntati scelti)

 

1. Gli appuntati scelti in possesso di un'anzianità nel grado di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come sostituito dall'articolo 39 della presente legge, e, al termine dello stesso e previo superamento di un esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice brigadiere.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 è effettuato anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

Art. 46.

 

(Inquadramento dei sovrintendenti)

 

1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per accedere al ruolo di maresciallo.

2. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati prevedendo un numero massimo di mille allievi all'anno per cinque anni e l'accesso è regolato per titolo ed in base all'anzianità di servizio. Al termine del corso, il personale risultato idoneo è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze di organico, nel grado di maresciallo del ruolo degli ispettori della Guardia di finanza.

        3. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di maresciallo ordinario il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti.

 

Art. 47.

 

(Inquadramento dei luogotenenti)

 

1. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore "carica speciale", che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo con il grado di capitano alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale del ruolo degli ispettori che alla data del 1^ settembre 1995 rivestiva il grado di maresciallo maggiore, che riveste il grado di luogotenente, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo direttivo di tenente con anzianità nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale mantiene la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza. Per l'avanzamento al ruolo di capitano, si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di tenente.

3. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo aiutante con almeno cinque anni di permanenza nel grado è inquadrato nel grado di sottotenente previo concorso interno, per titoli ed esami, per coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente". Per l'avanzamento al grado di tenente ed al grado di capitano si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 43.

4. Il restante personale del ruolo degli ispettori, che dalla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di maresciallo capo con almeno cinque anni di permanenza nel grado, e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", acquisisce il grado di maresciallo aiutante in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo di sottotenente e i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di capitano sono gli stessi di cui al comma 3.

 

Art. 48.

 

(Inquadramento dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani dei ruoli normale e speciale)

 

1. I capitani dei ruoli normale e speciale con anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nel grado di maggiore con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

2. I tenenti con anzianità nel grado di almeno due anni, sono inquadrati nel grado di capitano con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

3. I sottotenenti sono inquadrati nel ruolo di tenente con anzianità nel ruolo di quindici giorni precedente a quella dei luogotenenti, di cui all'articolo 47, comma 2, e con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza.

 

Art. 49.

 

(Inquadramento dei maggiori dei ruoli normale e speciale)

 

1. I maggiori dei ruoli normale e speciale sono inquadrati nel ruolo di tenente colonnello, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 50.

 

(Soppressione del ruolo speciale)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.

 

Art. 51.

 

(Soppressione dei concorsi)

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i concorsi per l'accesso al ruolo speciale.

 

Capo V

 

RIORDINO DEI RUOLI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

 

Art. 52.

 

(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)

 

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 16. - (Nomina a vice sovrintendente). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si accede mediante concorso interno per esame dei titoli e successivo corso di aggiornamento e formazione professionali della durata stabilita di norma non inferiore a sessanta giorni, al quale è ammesso il personale degli agenti e degli assistenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

 

a) ha compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica di assistente capo;

 

b) ha riportato negli ultimi cinque anni un giudizio complessivo non inferiore a "buono";

 

c) non ha riportato nell'ultimo quadriennio sanzioni disciplinari.

 

2. Ai fini della formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

            3. Le promozioni alle varie qualifiche del ruolo degli agenti e degli assistenti sono ridotte di un anno".

 

Art. 53.

 

(Immissione nel ruolo degli ispettori).

 

1. All'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole: "a sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".

 

Art. 54.

 

(Promozione alla qualifica di ispettore).

 

1. All'articolo 29 , comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

 

Art. 55.

 

(Promozione alla qualifica di ispettore superiore).

 

1. All'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: "e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto commissario"" sono soppresse;

 

b) al comma 3, le parole: "e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1," sono soppresse;

 

c) al comma 4, le parole: "e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono" sono sostituite dalla seguente: "decorre";

 

d) al comma 5, le parole: "sostituti commissari" ovunque ricorrono, sono soppresse;

 

e) alla rubrica, le parole: "sostituto commissario" sono soppresse.

 

Art. 56.

 

(Immissione nel ruolo direttivo dei funzionari).

 

1. E' istituito il ruolo direttivo dei funzionari della Polizia penitenziaria.

2. L'accesso al ruolo direttivo dei funzionari avviene:

 

a) per il 70 per cento dei posti mediante concorso pubblico, con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

 

b) per il restante 30 per cento dei posti previo superamento di un concorso interno, per titoli ed esami, e frequenza di un corso di formazione della durata di un anno, cui sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore a vice ispettore, in possesso almeno del diploma di laurea, e che hanno riportato negli ultimi due anni il giudizio di "ottimo" e per la nomina a vice commissario ed il successivo avanzamento fino alla qualifica di commissario capo, secondo le disposizioni vigenti, che prevedono due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

 

3. Gli allievi di cui alla lettera a) del comma 2 al termine della frequentazione del corso presso l'istituto superiore di studi penitenziari acquisiscono la qualifica di commissario capo e permangono nel grado e nel ruolo direttivo sette anni, sei mesi e un giorno.

4. Gli ispettori superiori che hanno compiuto nove anni nel grado e che negli ultimi cinque anni hanno riportato un giudizio non inferiore a "ottimo", attraverso concorso interno per titoli ed esami, effettuato con cadenza annuale, e previa frequenza di un corso di formazione di un anno, accedono alla qualifica di vice commissario. Per l'ulteriore progressione in carriera nella qualifica di commissario e di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti, che prevedono, solo per coloro in possesso di diploma di laurea, due anni di permanenza nel ruolo di vice commissario e sei anni nel ruolo di commissario.

 

Art. 57.

 

(Equiparazione dei funzionari e dirigenti della Polizia penitenziaria alle carriere diplomatica e prefettizia).

 

1. I funzionari della Polizia penitenziaria dal conseguimento della qualifica di commissario coordinatore sono equiparati, ai fini economici e giuridici, unitamente ai dirigenti e ai dirigenti generali, alle carriere diplomatica e prefettizia.

 

Art. 58.

 

(Inquadramento dei sovrintendenti -Disposizioni transitorie).

 

1. Gli assistenti capo in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel grado alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come sostituito dall'articolo 52 della presente legge, e al termine dello stesso, previo esame finale di idoneità, sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo della Polizia penitenziaria.

2. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie.

3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento.

 

Art. 59.

 

(Corso straordinario).

 

1. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, vincitore di concorso, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipa ad un corso straordinario della durata di sei mesi previo superamento di un esame finale di idoneità, per l'accesso al ruolo degli ispettori. I corsi sono organizzati, su base annuale, per cinquecento partecipanti e per cinque anni.

2. I sovrintendenti accedono al corso straordinario, per titoli ed in base all'anzianità di ruolo. Gli stessi, al termine del corso, sono inquadrati se risultati idonei, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze di organico ordinarie, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria.

3. Il personale di cui al comma 1 conserva l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore.

 

Art. 60.

 

(Inquadramento dei sostituti commissari e degli ispettori superiori).

 

1. Il personale del ruolo degli ispettori con qualifica di "sostituto commissario", che rivestiva alla data 1^ settembre 1995 il grado di ispettore superiore in possesso almeno di diploma di scuola media superiore e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo direttivo con la qualifica di commissario capo.

2. Il personale del ruolo degli ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, con la qualifica di "sostituto commissario", che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "eccellente", previo concorso interno per titoli ed esami, è inquadrato nel ruolo di commissario. Per il predetto personale è mantenuta la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza, e l'anzianità nel ruolo ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'avanzamento al grado di commissario capo si applicano le disposizioni vigenti che prevedono una permanenza di sei anni nel ruolo di commissario.

3. Il restante personale del ruolo ispettori, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", e che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di ispettore superiore con almeno cinque anni di permanenza nel grado, è inquadrato, previo concorso interno per titoli ed esami, nel ruolo di vice commissario. Per l'avanzamento al grado di commissario e di commissario capo, si applicano le modalità di cui all'articolo 56, comma 4.

4. Il restante personale del ruolo degli ispettori che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di vice ispettore con almeno cinque anni di permanenza nel grado e che ha riportato negli ultimi cinque anni la qualifica di "ottimo", acquisisce il grado di ispettore superiore in relazione all'anzianità posseduta nelle seguenti date: a) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2004; b) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2005; c) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2006; d) dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007. Le modalità di transito nel ruolo dei vice commissari ed i requisiti richiesti per il successivo avanzamento sino al ruolo di commissario capo sono gli stessi di cui al comma 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale della Polizia penitenziaria dei ruoli tecnico-scientifici che è inquadrato con apposito decreto del Ministro della giustizia.

 

Art. 61.

 

(Inquadramento dei vice commissari, dei commissari e dei commissari capo).

 

1. I commissari capo con anzianità nel grado di almeno sei anni, sono inquadrati nella qualifica di commissario coordinatore, con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I commissari con anzianità nel grado di almeno due anni sono inquadrati nella qualifica di commissario capo con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, al 30 dicembre dell'anno precedente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I vice commissari sono inquadrati nel ruolo commissari, con la graduatoria di anzianità maturata nella qualifica di provenienza e con anzianità, nel ruolo, di quindici giorni precedente a quella degli ispettori di cui all'articolo 60, comma 2.

 

Art. 62.

 

(Inquadramento dei commissari coordinatori).

 

1. I commissari coordinatori dei ruoli normale e speciale sono inquadrati nel ruolo dei vice questori aggiunti, con la graduatoria di anzianità maturata nel grado di provenienza e con anzianità, nel ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 63.

 

(Ruolo speciale).

 

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo speciale non è più alimentato e permane sino all'esaurimento delle unità presenti.

 

Art. 64.

 

(Soppressione dei concorsi).

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per l'accesso al ruolo speciale sono soppressi; sono fatte salve le relative procedure in atto alla medesima data.

 

 

 

 

 


Riferimenti normativi

 


 

 



[1]     L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[2]     Di cui ai successivi D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 e 28 dicembre 2001, n. 477.

[3]     Intitolazione così sostituita dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

[4]     Tale consistenza organica è stata rideterminata dall'articolo 68 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

[5]     Sullo schema del decreto la Commissione Difesa della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e una osservazione (seduta del 21 febbraio 2001).

[6] Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395.

[7] Tutti i dati riferiti all’organico del personale della polizia penitenziaria sono tratti dal sito Internet del Ministero della giustizia.

[8]

 

[9] Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

 

[10] Legge 28 luglio 1999, n. 266, Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

[11]    L’articolo 9 del D. Lgs. n. 198/1995 disciplina il ruolo dei sovrintendenti. Esso prevede i gradi di: vice brigadiere; brigadiere; brigadiere capo. I sovrintendenti possono trovarsi nelle posizioni di stato di: servizio permanente; congedo; congedo assoluto. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti, è fissata nel numero massimo di 20.000 unità. Le eventuali vacanze organiche possono essere devolute in aumento all’organico degli appuntati e carabinieri.

[12]    Si ricorda che la attuale tabella C1 è stata così modificata dal Decreto legislativo n. 83/2001, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri.

[13]    D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

[14]    D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

[15]    Ai sensi degli artt. 24-bis e 24-ter del D.P.R. 335/1982, il ruolo dei sovrintendenti è articolato nelle tre qualifiche di: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo. Il relativo personale svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; ad esso può essere affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, e possono essere assegnati compiti di addestramento. Al personale della qualifica di sovrintendente capo possono altresì essere attribuiti incarichi specialistici e può essere affidato il comando di posti di polizia.

[16]    D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.