XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale - D.L. 144/2005 - A.C. 6045 - Schede di lettura e riferimenti normativi | ||
Serie: | Decreti-legge Numero: 195 | ||
Data: | 10/09/05 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Riferimenti: |
|
Servizio studi |
decreti-legge |
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale D.L. 144/2005 - A.C. 6045 Schede di lettura e riferimenti normativi |
n. 195
|
xiv legislatura 29 luglio 2005 |
Camera dei deputati
La documentazione predisposta in occasione dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 144/2005 (A.C. 6045) si articola nei seguenti volumi:
§ dossier n. 195, contenente le schede di lettura, il testo del disegno di legge, la normativa di riferimento ed altra documentazione;
§ dossier n. 195/1, recante i lavori preparatori ed il testo del decreto-legge come modificato dalla legge di conversione.
Dipartimento Istituzioni – Sezione affari costituzionali
SIWEB
Dipartimento Giustizia
SIWEB
Hanno partecipato alla redazione del dossier i Dipartimenti Difesa, Trasporti e Ambiente, nonché l’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File:d05144.doc
INDICE
§ Articolo 1. Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
§ Articolo 2. Permessi di soggiorno a fini investigativi
§ Articolo 4. Nuove norme per il potenziamento dell’attività informativa
§ Articolo 5. Unità antiterrorismo
§ Articolo 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
§ Articolo 7-bis. Sicurezza telematica
§ Articolo 9. Integrazione della disciplina amministrativa dell’attività di volo
§ Articolo 9-bis Prevenzione antiterroristica negli aeroporti
§ Articolo 10. Nuove norme sull’identificazione personale
§ Articolo 11. Permesso di soggiorno elettronico
§ Articolo 12. Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato
§ Articolo 13. Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
§ Articolo 14. Nuove norme in materia di misure di prevenzione
§ Articolo 15. Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
§ Articolo 16 (soppresso). Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
§ Art. 17. Norme sull’impiego della polizia giudiziaria
§ Articolo 18. Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia
§ Articolo 18-bis. Impiego della forza pubblica
§ Articolo 18-ter Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali
§ Articolo 19. Entrata in vigore
§
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica (artt. 77 e 87)
§ Codice penale (artt. 244-245, 265, 267, 269, 270-bis, 270-ter, 273, 274, 277-279, 287, 288, 302, 313, 414, 495, 497, 497-bis, 640-bis)
§ Codice di procedura penale (artt. 55, 59, 66, 148, 151, 343, 349, 354, 380, 381, 384, 407)
§ Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (art. 226)
§ Codice della navigazione (art. 731)
§ R.D. 17 agosto 1907, n. 642. Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (art. 36)
§ R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (artt. 46-58)
§ R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza. (artt. 81-110)
§ R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario. (art. 72)
§ L. 27 dicembre 1956, n. 1423. Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (artt. 4, 9, 12)
§ L. 31 maggio 1965, n. 575. Disposizioni contro la mafia. (artt. 2, 5 e 7)
§ L. 2 ottobre 1967, n. 895. Disposizioni per il controllo delle armi.
§ L. 2 aprile 1968, n. 518. Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.
§ L. 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. (art. 21)
§ L. 22 maggio 1975, n. 152. Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. (artt. 4, 5 e 18)
§ L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. (art. 18-bis)
§ L. 24 ottobre 1977, n. 801. Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato. (art. 4 e 6)
§ D.L. 21 marzo 1978, n. 59. Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati. (art. 11)
§ L. 25 marzo 1985, n. 106. Disciplina del volo da diporto o sportivo.
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)
§ D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
§ L. 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. (art. 14 e 22)
§ Decreto Legge 15 gennaio 1991 n. 8. Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (convertito in legge, con modificazioni, con L. 15 marzo 1991, n. 82) (art. 9)
§ D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250. Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.). (art. 7)
§ Decreto Legislativo 17 novembre 1997 n. 398. Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (art. 16)
§ Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 163)
§ Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (artt. 2, 5, 9, 13, 18)
§ Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468 (artt. 20, 49, 50)
§ D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). (art. 36)
§ L. 26 marzo 2001, n. 128. Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini. (art. 19)
§ Decreto Legge 12 ottobre 2001, n. 369. Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 dicembre 2001, n. 431) (art. 1)
§ D.L. 18 ottobre 2001, n. 374. Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale. (art. 4)
§ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 122, 123, 132)
§ Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 55)
§ D.M. 3 agosto 2004. Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.
Normativa comunitaria
§ Regolamento del Consiglio n. 881/2002 (CE) del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan.
§ Dec. 2002/475/GAI del 13 giugno 2002. Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo.
§ Regolamento del Consiglio n. 1030/2002(CE) del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
Giurisprudenza costituzionale
§ Sentenza 27 giugno 1996, n. 238
§ Sentenza 8 luglio 2004, n. 222
Documentazione
Garante per la protezione dei dati personali
§ Parere del 15 ottobre 2003 - Permesso di soggiorno elettronico
§
Articolo 1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
L’articolo 1 dispone l’estensione alle indagini anti-terrorismo – anche relative al terrorismo internazionale – della facoltà di tenere i c.d. colloqui investigativi, attualmente previsti dall’ordinamento penitenziario in relazione ai soli delitti di criminalità organizzata.
L’art. 18-bis della L. 354/1975[1] sull’ordinamento penitenziario stabilisce che determinate categorie di persone possono essere autorizzate ad avere colloqui personali con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata. Tali soggetti sono: il personale della DIA (Direzione investigativa antimafia); il personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza; gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta DIA e dei predetti servizi,
Ad esclusione dei colloqui tenuti dal Procuratore nazionale antimafia, è sempre necessaria l’autorizzazione del PM (nel caso di indagati) ovvero del Ministro della giustizia (nel caso di imputati, internati o condannati); le autorizzazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio. Solo in caso di particolare urgenza (attestata dal Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia), l'autorizzazione ai colloqui investigativi non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità indicata, che provvede all'annotazione nel citato registro riservato.
I colloqui investigativi consistono in veri e propri confronti diretti con il detenuto finalizzati ad ottenere notizie utili alle indagini. Svolgendosi in assenza del difensore, quindi senza le garanzie difensive ordinariamente previste, non hanno valore processuale; l’esperienza delle indagini di mafia ha, tuttavia, mostrato come da tali colloqui possano derivare significativi spunti investigativi.
L’articolo 1 in esame interviene, quindi, sull’art. 18-bis dell’ordinamento penitenziario, aggiungendo una disposizione (il comma 1-bis) che introduce le seguenti novità:
§ possibilità di effettuare colloqui investigativi anche in relazione ad indagini antiterrorismo;
§ potere di autorizzare tali colloqui attribuito ai responsabili di livello almeno provinciale di polizia e carabinieri (o agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale) che svolgano indagini anti-terrorismo, nonché agli ufficiali della Guardia di finanza (anch’essi designati a livello centrale), limitatamente alle indagini sul finanziamento del terrorismo stesso.
La modifica introdotta al comma 2 dell’art. 18-bis ha, invece, finalità di coordinamento.
Articolo 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
L’articolo 2 introduce un particolare tipo di permesso di soggiorno a fini investigativi, in favore degli stranieri che prestino la loro collaborazione all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia in relazione a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
I commi 1 e 2 definiscono le condizioni e la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno a fini investigativi, stabilendo che il documento può essere concesso:
§ anche al di fuori dei casiprevisti dal Capo II del decreto-legge 8/1991[2] e dall’articolo 18 del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998);
§ in deroga a quanto previsto in via generale in materia di permessi di soggiorno dall’art. 5 dello stesso T.U..
IlCapo II del D.L. 8/1991 reca norme per la protezione dei collaboratori di giustizia. Esso stabilisce che alle persone, anche detenute, che collaborano con la giustizia in relazione a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ai gravi delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p. (associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro di persona, ecc.) possono essere applicate speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.
Le misure di protezione, estese anche a coloro che convivono stabilmente con i collaboratori, sono applicate quando risultano inadeguate le ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza (o, nel caso di detenuti, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia) e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione.
L’art. 18 del T.U. sull’immigrazione prevede la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale nei seguenti casi:
§ qualora siano accertate, nel corso di operazioni di polizia o di procedimenti giudiziari per reati di sfruttamento della prostituzione e illeciti ad essi collegati o per i reati di cui all’art. 380 c.p.p.[3], situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, con concreto pericolo per la sua incolumità anche per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di organizzazioni criminali. In tal caso, il questore rilascia il permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e di prendere parte a un programma di assistenza e integrazione sociale. Il permesso (revocabile se ne vengono meno i requisiti e, in particolare, in caso di condotta incompatibile) ha durata determinata[4], ma può trasformarsi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio. La disposizione coinvolge il pubblico ministero (che propone il rilascio del permesso o esprime il parere su di esso);
§ se lo straniero ha scontato la pena per reati commessi in minore età e ha dato prove concrete di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
L’art. 5 del T.U. sull’immigrazione disciplina in via generale il permesso di soggiorno, documento che legittima la permanenza dello straniero nel territorio italiano, definendone le modalità e le condizioni di richiesta, rinnovo e diniego del medesimo; ogni ulteriore specificazione in materia è demandata al regolamento di attuazione del T.U. (D.P.R. 394/1999[5]).
La sua durata è variabile in base al motivo per il quale viene richiesto e rilasciato (visite, affari e turismo; lavoro; studio o formazione; ecc).
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il permesso di soggiorno a fini investigativi viene rilasciato nel caso in cui, nel corso di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, sorga l'esigenza di assicurare la permanenza in Italia dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le medesime caratteristiche di quella prestata dai collaboratori di giustizia, che il comma in esame individua mediante un rinvio al comma 3 dell’art. 9 del decreto-legge 8/1991.
Il riferimento alla collaborazione di cui al comma 3 dell’art. 9 del decreto-legge 8/1991 ha riguardo alla “qualità” della collaborazione offerta. Infatti, per ottenere le misure di protezione le dichiarazioni del collaboratore devono necessariamente:
§ avere intrinseca attendibilità;
§ avere carattere di novità o completezzaovvero, per altri elementi, apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.
Il questore rilascia il permesso di soggiorno autonomamente oppure su richiesta formulata dal pubblico ministero o previa segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia[6], o dei direttori dei servizi di informazione e sicurezza, dalla quale emerga la sussistenza delle condizioni in precedenza illustrate e, in particolare, l’importanza della collaborazione prestata ai fini dello svolgimento delle indagini e del procedimento[7].
Il permesso è valido per un anno.
Il comma 3 disciplina il rinnovo e la revoca del documento: nel caso in cui sussistano motivi di giustizia (connessi con lo svolgimento delle indagini o dei procedimenti giudiziari), ovvero di sicurezza pubblica, esso può essere rinnovato per periodi di durata pari ad un anno. La disposizione non pone limitazioni al numero di rinnovi.
Per quanto riguarda la revoca, essa interviene nel caso in cui il beneficiario tenga una condotta che sia in contrasto con le finalità per le quali il permesso è stato rilasciato, oppure quando vengano a mancare le altre condizioni che ne hanno legittimato la concessione. Il procedimento di revoca del permesso è attivato dal Procuratore della Repubblica, o dagli altri organi ammessi a richiederne il rilascio, mediante segnalazione al Questore.
Il comma 4 estende ai soggetti che beneficiano del permesso di soggiorno per motivi investigativi l’applicazione di alcune misure previste dall’art. 18 del T.U. sull’immigrazione in favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 18 citato, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può:
§ accedere ai servizi assistenziali;
§ accedere allo studio;
§ essere iscritto nelle liste dei centri per l’impiego;
§ svolgere un lavoro subordinato.
Nel caso in cui il titolare del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale abbia in corso un rapporto di lavoro, alla scadenza del permesso, può ottenerne la proroga o il rinnovo; se è iscritto ad un corso regolare di studi, può convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il comma 5 stabilisce un’ulteriore misura premiale in favore degli stranieri che diano un contributo rilevante per la prevenzione di attentati terroristici in Italia o per la riduzione delle loro conseguenze dannose o per l’identificazione dei responsabili[8]: ai soggetti in questione può essere concessa la carta di soggiorno[9], anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, contenute nell’articolo 9 del T.U. sull’immigrazione.
Il riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 9 del T.U. sull’immigrazione è da intendersi probabilmente ai requisiti e alle condizioni ostative per il rilascio della carta di soggiorno.
La carta di soggiorno, disciplinata dall’art. 9 del T.U. sull’immigrazione, risponde all’esigenza di dare la possibilità agli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia di passare da una condizione di temporaneità ad una di maggiore stabilità.
Infatti, diversamente dal permesso di soggiorno, che ha durata temporanea, la carta di soggiorno è rilasciata a tempo indeterminato, riconoscendo in tal modo allo straniero una sorta di diritto permanente di soggiorno.
Il documento può essere richiesto al questore (per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi) dagli stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
§ essere regolarmente soggiornanti in Italia da almeno sei anni;
§ essere titolari di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero illimitato di rinnovi;
§ dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari.
Le condizioni ostativeal rilascio della carta, e quelle relative alla sua revoca sono specificamente individuate dal testo unico e ineriscono rispettivamente all’imputazione e alla condanna per uno dei reati per i quali è previsto l’obbligo o la facoltà (solo per i reati non colposi) di arresto in flagranza.
La carta di soggiorno consente al titolare: l’ingresso e il reingresso nel territorio italiano in esenzione delle norme sul visto; lo svolgimento di ogni attività lecita (con eccezione di quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o riserva al cittadino italiano); l’accesso ai servizi ed alle prestazioni erogati dalla P.A. (salvo che sia diversamente disposto); la partecipazione alla vita pubblica locale. Inoltre, a favore di titolari della carta di soggiorno vengono circoscritte, rispetto a quelle generali previste all’art. 13 del testo unico, le ipotesi in cui si può procedere all’espulsione amministrativa.
L’articolo in esame, che introduce un particolare tipo di permesso di soggiorno a fini investigativi, non interviene novellando il T.U. sull’immigrazione, nel quale è contenuta la disciplina generale del permesso di soggiorno (art. 5) e quella del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18). Si ricorda in proposito che, secondo la Circolare della Presidenza del Consiglio del 20 aprile 2001, recante Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, va privilegiata la modifica testuale (“novella”) di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.
Articolo 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione
del terrorismo
L’articolo 3 reca disposizioni che integrano quelle vigenti in materia di espulsione amministrativa dello straniero.
Tale tipo di espulsione, in base al vigente art. 13 del testo unico, può essere disposta:
§ dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
§ dal prefetto, nei casi di ingresso o permanenza illegittimi nel territorio italiano e per i soggetti socialmente pericolosi.
In entrambi i casi, l'espulsione è disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non sussistano inderogabili esigenze processuali.
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Contro il decreto di espulsione disposto dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
L'espulsione è di norma eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è peraltro sospesa fino alla decisione sulla convalida, rimessa al giudice di pace territorialmente competente. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. La convalida è disposta con decreto motivato entro le 48 ore successive.
All'espulsione si accompagna il divieto di rientrare nel territorio dello Stato, salva speciale autorizzazione del ministro dell'interno, per un periodo che di norma è pari a 10 anni, ma che può essere di misura inferiore, sino a un minimo di cinque anni. La trasgressione di tale divieto è sanzionata penalmente.
Il comma 1 dell’articolo introduce una nuova ipotesi di espulsione amministrativa. Essa può essere disposta dal ministro dell’interno, o, su sua delega, dal prefetto[10] nei confronti dello straniero qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
§ il destinatario appartenga ad una delle categorie di cui all'art. 18 della L. 152/1975[11];
§ vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza del destinatario nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
Le categorie di cui all'art. 18 della L. 152/1975[12] comprendono coloro che:
1. operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei delitti elencati dal citato art. 18[13], nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
2. abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. 645/1952[14] (concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista) e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
3. compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della citata L. 645/1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
4. fuori dei casi sin qui indicati, siano stati condannati per uno dei delitti in materia di armi previsti nella L. 895/1967[15] e negli artt. 8 e seguenti della L. 497/1974[16], quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1.
Agli appartenenti alle categorie sin qui illustrate sono equiparati i relativi istigatori, mandanti e finanziatori (è definito finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati).
Il comma 2 dispone che l'espulsione sia eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 13, co. 3 e 5-bis, del T.U. in materia di immigrazione, prescindendo cioè sia dal nulla osta dell’autorità giudiziaria richiesto per l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, sia dal procedimento giurisdizionale di convalida (di competenza del giudice di pace) al quale è di norma condizionata l’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale mediante accompagnamento alla frontiera.
Ai sensi del medesimo comma, la disciplina testé illustrata si applica anche nei casi in cui l’espulsione è disposta dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 del T.U..
A tale riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2004, aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del co. 5-bis nel testo originario, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida dovesse svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. In esito a tale sentenza, la disciplina di cui al co. 5-bis è stata modificata ad opera del D.L. 241/2004[17], con l’attribuzione – tra l’altro – al giudice di pace della competenza sul giudizio di convalida.
Il comma 3 consente al prefetto di omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione previsto in caso di ingresso o permanenza irregolare dello straniero nel territorio nazionale e nelle altre fattispecie di cui all'art. 13, co. 2, del T.U.:
§ quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno a fini investigativi, di cui al precedente art. 2 (vedi supra), ovvero
§ quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo.
Anche in questo caso, il prefetto informa preventivamente il ministro dell'interno.
Ai sensi del comma 4, contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Due emendamenti approvati nel corso dell’esame al Senato[18] hanno espressamente escluso che il ricorso giurisdizionale sospenda l’esecuzione del provvedimento di espulsione o che in sede giurisdizionale (sia dinanzi al TAR, sia dinanzi al Consiglio di Stato) possa comunque disporsi la sospensione dell’esecuzione in via cautelare (così il comma 4-bis).
Il successivo comma 5 prevede invece che il procedimento dinanzi al TAR sia sospeso quando la decisione dipenda dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato; la sospensione dura fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Se la sospensione si protrae per più di due anni, il TAR può tuttavia fissare un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti.
La medesima procedura è estesa al giudizio amministrativo dinanzi al TAR del Lazio su ricorso contro il decreto di espulsione disposto dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ex art. 13, co. 1 del T.U..
Il comma 6 pone un termine finale di efficacia alle disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo in esame, testé illustrate, disponendo che esse trovano applicazione sino al 31 dicembre 2007.
Il comma 7 dell’articolo in commento sopprime il comma 3-sexies dell'art. 13 del T.U. sull’immigrazione, ai sensi del quale il nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non può essere concesso qualora si proceda per delitti previsti dall'art. 407, co. 2, lett. a), del codice di procedura penale[19], nonché per i delitti concernenti le immigrazioni clandestine di cui all'art. 12 del T.U. medesimo.
Articolo 4.
Nuove norme per il potenziamento dell’attività informativa
L’articolo 4 del decreto-legge in esame, modificato dal Senato, introduce una specifica disposizione volta al potenziamento dell’attività di intelligence antiterrorismo.
La norma stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare i direttori del SISMI e del SISDE a richiedere al Procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto dove si trova la persona da sottoporre al controllo (ovvero del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione), in relazione ad indagini sul terrorismo, l’autorizzazione ad effettuare le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all’art. 226[20] delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale.
“In coerenza con l’ordinamento dei predetti Servizi”, afferma la relazione al D.L., “la responsabilità politica è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri cui, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 801 del 1977, è attribuita l’alta direzione e la responsabilità politica generale delle politiche informative e di sicurezza”.
Il SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), dipende dal ministro della difesa, ed assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione; il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio (art. 4, L. 801/1977).
Il SISDE (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), dipende dal ministro dell’interno ed assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.
La disposizione in esame deroga, quindi, sotto il profilo dei soggetti competenti a chiedere e a concedere l’autorizzazione ad effettuare le intercettazioni, alla disciplina del citato art. 226, in cui si stabilisce che, per la prevenzione di reati di particolare gravità (la strage, il terrorismo, l’associazione mafiosa, il sequestro di persona, ecc.), l’autorizzazione alle intercettazioni sia concessa dal P.M. con decreto motivato, su richiesta del ministro dell’interno (o dei delegati responsabili dei servizi centrali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza), nonché del questore o del comandante provinciale dell’arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.
Per i restanti profili le disposizioni dell’articolo 226, sono dichiarate applicabili, in quanto compatibili; si fa riferimento, in particolare:
§ alla durata massima delle intercettazioni, fissata in quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni;
§ all’obbligo di redigere sintetico verbale delle operazioni svolte e di depositarlo presso la autorità giudiziaria che ha autorizzato le intercettazioni; quest’ultima, verificata la corrispondenza tra la autorizzazione e le attività compiute, dispone la immediata distruzione dei supporti e dei verbali;
§ alla inutilizzabilità nell’ambito del procedimento penale, se non a fini investigativi, degli elementi acquisiti.
Il 19 luglio 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione[21]relativa al miglioramento della cooperazione di polizia fra gli Stati membri dell’Unione europea, in particolare alle frontiere interne, che modifica la Convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen.
La proposta mira a migliorare la cooperazione operativa, il coordinamento strutturale e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri preposte alla tutela dell'ordine pubblico a livello transfrontaliero. La Commissione propone inoltre di estendere le possibilità di effettuare l’osservazione transfrontaliera e l’inseguimento oltre frontiera.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
il 12 ottobre 2004 la Svezia ha presentato una proposta di decisione quadro[22] relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, in particolare per quanto riguarda i reati gravi, compresi gli atti terroristici.
Il 7 giugno 2005 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta approvandola con emendamenti. Il Consiglio straordinario Giustizia e affari interni del 13 luglio 2005 ha manifestato l’intenzione di adottare la proposta entro il dicembre 2005.
Il 29 marzo 2004 la Commissione ha presentato una proposta di decisione[23]concernente lo scambio di informazionie la cooperazione in materia di reati terroristici.
La proposta mira a rafforzare la cooperazione e migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli organi competenti dell'Unione europea, ampliando il campo d'applicazione di tali scambi e destinando altresì tali informazioni a Europol e Eurojust.
Il Consiglio del 2 dicembre 2004 ha raggiunto un accordo politico sulla proposta che segue la procedura di consultazione. Il 7 giugno 2005 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta approvandola con emendamenti. Il Consiglio straordinario Giustizia e affari interni del 13 luglio 2005 ha manifestato l’intenzione di adottare la proposta entro il settembre 2005.
Articolo 5.
Unità antiterrorismo
L’articolo 5 prevede, al comma 1, la costituzione, ad opera del ministro dell'interno, di apposite unità investigative interforze, “per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità”.
L’articolo precisa che tali unità devono essere formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale.
Appare poi rimessa al Ministro la definizione delle risorse, dei mezzi e delle altre attrezzature occorrenti, comunque nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Non viene esplicitata la natura dell’atto con il quale il ministro provvede in tal senso.
Le finalità per le quali sono costituite le unità investigative interforze appaiono espresse in termini alquanto generali, in particolare in quanto si fa riferimento a “esigenze connesse” alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo “di rilevante gravità”. Sembra pertanto residuare un certo margine di discrezionalità, rimesso alla valutazione del ministro, nell’applicazione della disposizione.
Il comma 2 stabilisce poi che il pubblico ministero, quando procede alle indagini per delitti di terrorismo indicati dal comma 1, si avvale di regola delle Unità investigative interforze, costituite ai sensi del medesimo comma 1.
La disposizione in esame sembra determinare un obbligo – pur se temperato dall’espressione “di regola” – a carico degli uffici del pubblico ministero. Alla luce di ciò andrebbe valutata la limitata determinatezza della fattispecie in cui tale obbligo sorge (indagini per “delitti di terrorismo di rilevante gravità”).
La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione in legge (A.S. 3571) indica, quale obiettivo dell’articolo in esame, quello di garantire, per i profili di polizia, la massima coesione delle strutture impegnate nel contrasto del terrorismo.
A tal proposito la medesima relazione fa presente che opera già, presso il Ministero dell’interno, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, nell’ambito del quale i responsabili di livello centrale delle Forze di polizia esaminano costantemente gli apporti informativi e i risultati investigativi tratti dall’attività di polizia giudiziaria, pianificando le ulteriori iniziative. Tale organismo, che risponde ad un modello di collaborazione e coordinamento informativo strettamente connesso all’Unità di crisi prevista dall’art. 6 del D.L. 83/2002, conv. con mod. dalla L. 133/2002, viene indicato dalla stessa relazione come espressione, insieme con la stessa Unità di crisi, del sistema più avanzato di coordinamento delle attività risalenti alla responsabilità del Ministro dell’interno.
Viene peraltro sottolineato che nel caso dell’articolo 5 in esame si intende prevedere che la costituzione di unità di polizia giudiziaria specializzate per le indagini antiterrorismo avvenga di volta in volta, in situazioni investigative eccezionali, secondo un modello organizzativo analogo a quello adottato per il contrasto dei sequestri di persona (ai sensi dell’art. 8 del D.L. 8/1991, conv. con mod. dalla L. 82/1991), arricchito per quanto attiene alle risorse materiali da dedicare alle specifiche esigenze investigative.
Viene infine precisato che resta ferma la libertà del pubblico ministero di avvalersi di altre o ulteriori risorse di polizia giudiziaria.
Quanto ai “delitti di terrorismo”, che come accennato sono configurati da numerose disposizioni inserite nel codice penale[24], si segnala che il decreto-legge in esame provvede ad individuare nuove fattispecie di delitti in materia di terrorismo, introducendo, con l’articolo 15, l’art. 270-quater e l’art. 270-quinquies nel codice penale: si tratta, rispettivamente, dell’arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e dell’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione in legge, è stato poi introdotto un ulteriore articolo nel codice penale, il 270-sexies, volto a definire le condotte con finalità di terrorismo (sul punto, si rinvia all’apposita scheda di lettura)[25].
Articolo 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
L’articolo 6, modificato dal Senato,introduce nuove disposizioni in materia di traffico telefonico e telematico.
Il comma 1 della norma stabilisce una “moratoria” (così la relazione illustrativa) fino al 31 dicembre 2007 della disciplina legislativa e regolamentare che prevede la cancellazione dei dati di traffico telefonico e telematico, anche se non soggetti a fatturazione (schede prepagate); per moratoria, dovrebbe intendersi la irrilevanza - ai fini del computo del periodo di 24 o 48 mesi[26], ovvero di 6 o 30 mesi per i dati telematici, fissati dall’art. 132 del cd. Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) - del tempo trascorso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e il 31 dicembre 2007.
Si specifica, inoltre, che i dati conservati dai fornitori delle reti di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (Internet providers) possano essere soltanto quelli che consentono di risalire alle utenze collegate, con esclusione dei dati relativi ai contenuti delle comunicazioni.
Si prevede, infine, che i dati di traffico oggetto della citata moratoria, conservati cioè oltre i termini ordinari stabiliti dall’art. 132 del cd. Codice della privacy, possano essere utilizzati per le finalità di indagine antiterrorismo, fatto salvo l’esercizio dell’azione penale per i delitti comunque perseguibili.
Il comma 2 novella il comma 7 dell’art. 55 del D.Lgs 259/2003, con la finalità di “perfezionare le modalità di identificazione dell’acquirente di traffico telefonico prepagato”. La norma prevede ora, per le imprese interessate, prima dell’attivazione del servizio e al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.), l’obbligo di acquisizione, registrazione e conservazione dei dati anagrafici dell’acquirente.
Il comma 3 dell’art. 6 in esame interviene sull’art. 132 del citato Codice della privacy al fine di:
§ specificare che tra i dati di traffico telefonico, conservati dal fornitore per 24 o 48 mesi, debbano comprendersi anche quelli concernenti le chiamate senza risposta (le modalità e i tempi di attuazione di tale disposizione dovranno essere definiti con regolamento governativo, cfr, comma 4 articolo 6 in esame);
§ introdurre un termine di conservazione anche per i dati relativi al traffico telematico (esclusi quelli relativi ai contenuti delle comunicazioni): questi ultimi devono essere conservati dal fornitore per 6 mesi per le ordinarie finalità di accertamento e repressione dei reati, ovvero per un periodo di 24 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi, in relazione alle indagini per gravi reati, tra cui quelli commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale.
Si ricorda che il D.L. 354/2003 prevedeva, in origine, l’obbligo di conservazione anche dei dati di traffico telematico (art. 3); tale disposizione è stata, tuttavia, soppressa in sede di conversione (L. 45/2004)
§ attribuire la competenza concernente l’emanazione del decreto di acquisizione dei dati di traffico al P.M., anziché, come precedentemente previsto, al giudice;
§ attribuire al P.M., dopo la scadenza degli ordinari termini di conservazione, la competenza relativa alla acquisizione, nei casi di urgenza, dei dati relativi al traffico telefonico; il relativo decreto motivato deve essere comunicato entro 24 ore al giudice competente per la convalida, da effettuarsi entro 48 ore dalla emanazione del decreto stesso a pena di inutilizzabilità dei dati.
Il 28 aprile 2004 Francia, Irlanda, Svezia e Regno Unito hanno presentato una proposta di decisione quadro[27] relativa alla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo.
Scopo della decisione quadro è introdurre una legislazione che obblighi gli Stati membri ad elaborare disposizioni, vincolanti per i fornitori di servizi, in materia di conservazione per un periodo prestabilito dei dati generati nel corso di una comunicazione, effettuata o ricevuta. Ciò permetterebbe la ricerca successiva e dovrebbe agevolare la cooperazione giudiziaria.
Il Consiglio ha esaminato la proposta, da ultimo, nella riunione del 6 giugno 2005 e ha deciso di esaminarla nuovamente nella riunione di settembre prossimo. Il Consiglio straordinario Giustizia e affari interni del 13 luglio 2005 ha manifestato l’intenzione di adottare la proposta entro l’ottobre 2005.
Articolo 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di
telefonia e Internet
L’articolo in esame – modificato al Senato – reca disposizioni relative all’apertura di esercizi pubblici di telefonia e Internet, nonché al monitoraggio delle operazioni svolte dall’utente presso tali esercizi.
Il comma 1 prevede l’obbligo di richiesta della licenza al questore in capo a colui che intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche[28];
La licenza non è richiesta nel caso in cui presso i pubblici esercizi o i circoli privati risultino installati solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
La disposizione esplica effetti limitati nel tempo: l’obbligo di richiesta della licenza decorre, infatti, dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2007.
Il comma 2 estende l’obbligo di cui al comma 1 anche a coloro che già esercitano le attività sopra elencate. Tali soggetti sono tenuti a richiedere la licenza entro sessanta[29] giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Il comma 3 reca disposizioni in merito al rilascio della licenza. In particolare, la norma sembra configurare un ipotesi di silenzio-assenso, considerato che la licenza “si intende rilasciata” dopo la decorrenza di sessanta giorni dalla richiesta.
Si prevede, poi, l’applicazione – nei limiti della compatibilità – delle disposizioni contenute nei capi III e IV del titolo I e nel capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[30].
Il titolo I, relativo ai provvedimenti di polizia e alla loro esecuzione, reca al capo III la disciplina delle autorizzazioni di polizia. In particolare, si prevede che:
§ le autorizzazioni di polizia, nella cui categoria sono ricomprese le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni etc., sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione;
§ oltre le condizioni stabilite dalla legge ,chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;
§ le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata;
§ salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
§ le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta;
§ le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione;
§ quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il capo IV reca disposizioni relative all’inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e alle contravvenzioni.
Il titolo III, relativo agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici, prevede al capo II disposizioni relative ai pubblici esercizi, disciplinando requisiti, limiti e condizioni per il rilascio delle relative licenze
La norma mantiene ferme le disposizioni contenute nel D.Lgs. 259/2003[31] recante il codice delle comunicazioni elettroniche, nonché le attribuzioni in materia degli enti locali[32].
Il citato decreto legislativo prevede – all’articolo 25 – per la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione. In effetti, l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività: l'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
L’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche – riprendendo quanto già enucleato all’articolo 3 – prevede che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
Pertanto, le disposizioni dell’articolo in esame sopra illustrate sembrano recare una deroga alla disciplina amministrativa recata dal codice delle comunicazioni elettroniche. La possibilità di deroga risulta – come sopra chiarito – contemplata dallo stesso codice che fa salve le limitazioni al principio di libertà dell’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, disposte per esigenze di difesa e sicurezza dello Stato.
A tale proposito, si segnala che – in virtù della natura derogatoria della disciplina prevista dall’articolo in esame – sembrerebbe opportuno mantenere ferme le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia, “in quanto compatibili”.
Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare – entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per la individuazione delle misure che il titolare o il gestore dell’esercizio in cui si svolgono le attività indicate al comma 1 deve osservare per:
§ il monitoraggio delle operazioni dell’utente;
§ per l’archiviazione dei dati.
Tali misure possono essere disposte anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 122 e al comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il codice in materia di protezione dei dati.
L’articolo 122 prevede, al comma 1, il divieto dell’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
L’articolo 123, comma 3, prevede che Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati relativi al traffico nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
Il decreto del Ministro dell’interno determina, altresì, le misure per una preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano una dei seguenti servizi:
§ postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche;
§ punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
Si osserva che dalla formulazione del comma 4 non risulta chiaro – diversamente da quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione originario[33] – se le misure da adottare con decreto ministeriale debbano avere efficacia limitata nel tempo, analogamente a quanto previsto al comma 1 per l’apertura dei pubblici esercizi o dei circoli che offrano servizi di comunicazione anche telematica.
Il comma 5 affida all’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni il compito di controllo sull’osservanza delle misure indicate nel decreto del Ministro dell’Interno di cui al comma 4, nonché di accesso ai dati.
La disposizione fa, comunque, salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal citato codice in materia di protezione dei dati.
Articolo 7-bis.
Sicurezza telematica
L’articolo in esame, introdotto dal Senato[34], attribuisce (comma 1) all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione il compito di assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale. Tali infrastrutture sono individuate con apposito decreto del ministro dell’interno.
A tal fine, l’organo del Ministero opera mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
Restano ferme, in ogni caso, le competenze dei servizi di informazione e sicurezza recate dagli artt. 4 e 6 della L. 801/1977[35].
L’organo del Ministero di cui si tratta è menzionato dall’art. 14, co. 2, della L. 269/1998[36], ai sensi del quale, nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'art. 1, co. 15, della L. 249/1997, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione “svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica”.
Con decreto del ministro dell’interno del 19 gennaio 1999, emanato di concerto con i ministri delle comunicazioni e del tesoro, il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni è stato indicato quale organo centrale del ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni.
L’azione svolta dall’organo è rivolta, principalmente, alla criminalità informatica ed alle violazioni amministrative proprie dei settori delle comunicazioni: pedofilia on-line, attacchi a sistemi informatici, truffe commesse con i codici di carte di credito, diffusione di virus informatici, illecita duplicazione di materiali e diffusione di programmi tutelati dal diritto d’autore, etc.. A seguito dell’entrata in vigore della L. 269/1998, che ha previsto nuovi strumenti investigativi, la polizia postale è impegnata in servizi di polizia giudiziaria quali le intercettazioni telematiche, le attività sotto copertura, l’acquisto simulato di materiale pedo-pornografico e le relative attività di intermediazione. A fini preventivi, essa svolge altresì attività di monitoraggio della rete riguardo alcuni fenomeni come la pedofilia, le sette religiose ed altre organizzazioni di vario tipo le cui attività si ritiene possano sconfinare in manifestazioni criminali o di odio razziale[37].
Ai sensi del comma 2, ai fini di protezione informatica di cui al comma 1, oltre che per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all’organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui
§ le attività sotto copertura consentite, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, del D.L. 374/2001[38];
§ le attività di intercettazione e i controlli preventivi sulle comunicazioni di cui all’art. 226 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (D.Lgs. 271/1989).
Tali attività sono svolte anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati.
Articolo 8.
Integrazione della disciplina amministrativa
e delle attività concernenti l’uso di esplosivi
L’articolo 8 reca alcune disposizioni che integrano la disciplina vigente sugli esplosivi, in attesa – come dichiarato nella relazione illustrativa al disegno di legge del Governo (A.S. 3571) – del riordino complessivo della materia, in gran parte regolata ancora dal testo unico di pubblica sicurezza del 1931.
In particolare, l’articolo, composto di cinque commi, prevede:
§ limitazioni al trattamento di detonatori e esplosivi (commi 1 e 2 );
§ istituzione di un nulla osta del questore per il rilascio della licenza di fochino, ossia dell’operatore addetto al brillamento delle mine (commi 3 e 4);
§ introduzione del nuovo reato di addestramento all’uso di esplosivi ed armi chimico-batteriologiche (comma 5).
Il comma 1 prevede la possibilità di introdurre limiti o condizioni speciali al trattamento di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità (attivabili con una comune pila elettrica tascabile) e di esplosivi di 2ª e 3ª categoria. Spetta al Ministro dell’interno disporre con proprio decreto tali limiti che possono riguardare le attività di importazione, commercializzazione, trasporto e impiego dei materiali citati.
Il Ministro dell’interno può disporre tali limitazioni per cause interne, qualora si verifichino specifiche esigenze di pubblica sicurezza o si rendano necessarie per prevenire gravi reati, oppure (comma 2) su impulso esterno, in attuazione di deliberazione dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l’Italia abbia aderito.
La disciplina di pubblica sicurezza relativa agli esplosivi è contenuta negli articoli da 46 a 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS[39]) e negli articoli da 81 a 110 del relativo regolamento di attuazione[40].
I prodotti esplosivi sono classificati in cinque categorie (art. 82 reg. TULPS):
1. polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
Per il trattamento di tali prodotti (fabbricazione, vendita, trasporto ecc.) è necessaria la licenza del Ministro dell’interno o del prefetto (artt. 46 e 47 TULPS) secondo la pericolosità dell’esplosivo.
Per quanto concerne la motivazione ad adottare le misure di cui al comma 1 sulla scorta di decisioni di organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce, ovvero di impegni che il nostro Paese ha assunto in forza di Trattati internazionali; si ricorda, per la prima fattispecie, anzitutto l’ordinamento dell’Unione europea, capace tanto di emanare atti direttamente efficaci negli ordinamenti dei Paesi membri, quanto di adottarne altri che gli stessi Paesi membri sono tenuti ad attuare con proprie misure interne (direttive, azioni comuni, ecc.). Si ricorda inoltre che anche le Nazioni Unite, con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, o la NATO, con decisioni del Consiglio atlantico, possono indurre i Paesi appartenenti a misure interne di attuazione delle stesse.
Per la fattispecie pattizia, la spinta ad attuare misure nazionali contro la circolazione di esplosivi e detonatori può venire da Trattati internazionali, quali ad esempio la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo, aperta alla firma a New York il 12 gennaio 1998 e in vigore per l’Italia dal 2003[41], il cui articolo 15 prevede che gli Stati contraenti attuino forme di cooperazione adottando ogni misura possibile per impedire e contrastare la preparazione o la commissione di tali reati all’interno o all’esterno dei loro rispettivi territori. Le Parti si impegnano inoltre a scambiarsi informazioni, a coordinare misure preventive di carattere amministrativo, a sviluppare metodi per la rilevazione di esplosivi e di sostanze pericolose e a consultarsi per definire norme finalizzate alla marcatura degli esplosivi.
I commi 3 e 4 provvedono ad aggravare il procedimento per il conseguimento della licenza da fochino subordinandolo a rilascio di un nulla osta da parte del questore della provincia dove l’interessato richiede, al fine – come si legge nella relazione illustrativa del Governo al provvedimento in esame – di assicurare un miglior controllo di affidabilità dei fochini.
I motivi che possono portare al diniego o alla revoca del nulla osta sono gli stessi che presiedono al diniego delle autorizzazioni di polizia in materia di armi (principalmente contenute negli art. 43 e seguenti TULPS). Il provvedimento di revoca del nulla osta comporta l’immediato ritiro della licenza.
Il mestiere di fochino consiste nel trattamento e nell’impiego degli esplosivi, prevalentemente nell’ambito delle attività estrattive, in tutte le fasi del loro utilizzo: dal disgelamento della dinamite, al confezionamento e l’innesco delle cariche, fino al brillamento delle mine (a fuoco o tramite dispositivo elettrico) e all’eventuale disinnesco delle cariche inesplose.
L’alta pericolosità di tali operazioni[42] giustifica il fatto che esse possano essere compiute esclusivamente da personale specializzato munito di una particolare licenza rilasciata – prima del 1998 – dal prefetto e trasferita al sindaco nell’ambito dell’ampio conferimento di funzioni e compiti agli enti locali operata dal D.Lgs. 112/1998[43].
Ai sensi dell’art. 27 del DPR 302/1956[44], l’accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità di coloro che fanno richiesta della licenza di fochino è effettuata dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi.
La Commissione tecnica, prevista dall’art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolge una serie di compiti consultivi relativi alla fabbricazione e al deposito dei materiali esplosivi. Essa è presieduta dal prefetto (art. 49 TULPS) ed è composta da un ufficiale dell’esercito, della marina o dell’aeronautica, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, da un ingegnere dell’ufficio tecnico di finanza, del genio civile o delle miniere, competente in materia di esplosivi, e da un funzionario di pubblica sicurezza (art. 89 del regolamento di attuazione del TULPS[45]). Per l’esame di fochino, la Commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina (art. 27 DPR 302/1956). Compito della Commissione è di accertare nel candidato il possesso dei seguenti requisiti:
§ requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
§ capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
§ cognizioni proprie del mestiere;
§ conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
E’ attualmente all’esame della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera il disegno di legge di semplificazione per l’anno 2005 (A.C. 5864) che all’articolo 11 reca l’autorizzazione alla semplificazione di due procedimenti amministrativi, tra cui quello relativo all’accertamento della capacità tecnica per l’esercizio del mestiere di fochino, attraverso l’emanazione di regolamenti di delegificazione (ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 400/1988).
Per quanto riguarda le autorizzazioni di polizia in materia di armi, cui fa riferimento il comma 3, rileva, innanzitutto, l’art. 11 del TULPS che prevede il diniego delle autorizzazioni di polizia in generale per:
§ coloro che hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non hanno ottenuto la riabilitazione;
§ coloro che sono sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o sono stati dichiarati delinquenti abituale, professionale o per tendenza.
Relativamente al porto d’armi (che rientra tra le autorizzazioni di polizia il TULPS (art. 43) ) individua ulteriori cause, oltre a quelle sopra citate, di diniego della licenza:
§ aver riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
§ aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
§ aver ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
Infine, il comma 5 introduce una nuova fattispecie penale speciale relativa all’addestramento illegale, o comunque alla fornitura di indicazioni utili per la preparazione e l’uso di esplosivi, armi da guerra e armi chimiche o batteriologiche. Con un emendamento approvato al Senato viene specificato che la disposizione si applica anche a chi fornisce istruzioni in forma anonima o per via telematica[46]. La sanzione prevista consiste nella reclusione da uno a sei anni.
La disposizione è formulata in forma di novella della legge 895/1967[47] sul controllo delle armi, integrando così i reati ivi previsti, tra cui la detenzione (art. 2) e la vendita (art. 1) di armi da guerra e esplosivi, con quello relativo all’addestramento per il loro impiego.
Il 18 luglio 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione[48] relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco.
La comunicazione illustra la situazione attuale in materia di sicurezza degli esplosivi nei settori di competenza della UE e pone l'accento sul miglioramento delle misure di sicurezza lungo tutta la catena di produzione e di commercializzazione, in particolare per quanto riguarda lo stoccaggio e il trasporto.
La comunicazione è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 9.
Integrazione della disciplina amministrativa dell’attività di volo
L’articolo 9 – modificato al Senato – reca l’integrazione della disciplina amministrativa dell’attività di volo.
Il comma 1 rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno la possibilità di sottoporre – per ragioni di sicurezza - al nulla osta preventivo del questore il rilascio dei titoli abilitativi civili al volo e l’ammissione alle attività di addestramento pratico.
Il nulla osta deve essere rilasciato:
§ per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni;
§ previa verifica dell’insussistenza nei confronti del soggetto richiedente di controindicazioni sotto il profilo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato.
La disposizione in esame fa comunque salve le previsioni dell’articolo 731 del codice della navigazione[49], della legge n. 518 del 1968[50], della legge n. 106 del 1985[51], nonché le altre previsioni di legge o di regolamento , relative a:
§ le attività di volo, esclusi i voli commerciali;
§ il conseguimento o il rinnovo dei brevetti, degli attestati o di altre forme di certificazione;nonché di licenze o altre abilitazioni aeronautiche.
L’articolo 731 del codice della navigazione disciplina in ordine alle licenze per la gente dell’aria, nella cui categoria sono ricompresi il personale di volo, il personale addetto ai servizi di terra, il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche, il personale addetto al controllo del traffico aereo.
L’articolo unico della legge n. 518 del 1968 prevede, in deroga al dispositivo degli artt. 799 e 804 del codice della navigazione, che la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali. Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse.
La legge n. 106 del 1985 reca la disciplina relativa agli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge, non considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.
Il comma 2[52] prevede che il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 1 possa - per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica - subordinare al rilascio del nulla osta del questore anche l’attività di volo:
§ che si svolge o ha come origine o destinazione il territorio italiano;
§ esercitata da chi sia già in possesso di titoli abilitativi, rilasciati da organismi esteri o internazionali e riconosciuti dall’ordinamento nazionale.
Il nulla osta è rilasciato dal questore del luogo in cui l’attività è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione.
Il comma 3 disciplina gli effetti del rifiuto, del ritiro o del mancato rinnovo del nulla osta da parte del questore, per il venire meno dei requisiti che hanno portato al rilascio dello stesso..
Alle ipotesi suddette consegue:
§ il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo abilitante all’attività di volo ai sensi della normativa italiana;
§ l’inefficacia nel territorio italiano di titoli abilitanti all’attività di volo rilasciati da altri Paesi.
Articolo 9-bis
Prevenzione antiterroristica negli aeroporti
L’articolo 9-bis – introdotto al Senato[53] - reca un’autorizzazione di spesa per spese di investimento dell’ENAC (Ente nazionale di aviazione civile) finalizzata anche al completamento dei necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti.
In particolare, l’ENAC è autorizzato a far fronte alle spese di investimento per le finalità suddette utilizzando un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
La disposizione reca la copertura finanziaria della spesa sopra indicata. In particolare, si prevede che all’onere finanziario si provveda mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997[54], istitutivo dell’ENAC, come rideterminata dalla Tabella C della legge n. 311 del 2004[55]. Si prevede che restano, comunque, ferme le risorse finalizzate alla continuità territoriale relative alla Sicilia e alla Sardegna.
Si ricorda che l’ENAC, istituito con decreto legislativo n. 250 del 1997, sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione, è ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.
L’articolo 7 del citato decreto legislativo prevede che le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:
§ i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A de
§ correre dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;
§ le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;
§ i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;
§ i proventi derivanti da entrate diverse.
La tabella C della legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) prevede un’autorizzazione di spesa per l’ENAC pari a 68,1 milioni di euro per il 2005, a 65,9 milioni per il 2006 e a 65,2 milioni di euro per il 2007. I predetti importi sono stati ridotti di 1 milione di euro per il 2005, di 2,1 milioni di euro per il 2006 e di 1 milione di euro per il 2007 dal decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.
L’articolo in esame prevede, inoltre, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli interventi da finanziare mediante il ricorso alle suddette risorse.
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 250 del 1997, che riconosce in capo al Ministro dei trasporti e della navigazione, funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'E.N.A.C, affida al Ministro dei trasporti e della navigazione il compito, tra l’altro, di emanare le direttive generali per la programmazione dell'attività dell'Ente; di approvare le proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale; di approvare i bilanci di esercizio.
L’articolo 5 dello statuto dell’ENAC, individuando le competenze del consiglio di amministrazione dell’ente, affida a tale organo il compito, tra l’altro, di determinare gli obiettivi e i programmi da attuare e di adottare le direttive generali per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ente, verificandone altresì l’attuazione.
In sostanza, l’articolo prevede dunque che risorse attualmente destinate all'espletamento dei compiti dell’ENAC e all'attuazione del contratto di programma siano utilizzate dall’ENAC stesso per la realizzazione di interventi, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la sicurezza negli aeroporti ai fini della prevenzione antiterroristica.
A tale proposito si segnala che la formulazione della disposizione non chiarisce se sussista in capo all’ENAC – e, in caso affermativo, quale forma assuma – un ruolo nella individuazione degli interventi da finanziare per la sicurezza degli aeroporti.
Articolo 10.
Nuove norme sull’identificazione personale
L’articolo 10, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, detta nuove disposizioni in materia di identificazione personale.
Con i primi due commi è novellata la disciplina dell’identificazione dell’indagato, contenuta all’art. 349 del codice di procedura penale.
L’art. 349 c.p.priguarda l’accertamento dell’identità, da parte della polizia giudiziaria, della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altri testimoni o comunque di persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (primo comma). Il secondo comma della norma prevede, in relazione al solo indagato, che l’identificazione possa avvenire anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti non specificamente individuati e descritti dal legislatore.
Il comma 1 dell’art. 10 in esame introduce un nuovo comma, il 2-bis, nell’ambito dell’art. 349 c.p.p., con cui si prevede la possibilità per la polizia giudiziaria di procedere, nel rispetto della dignità della personae su autorizzazione del PM, al prelievo coattivo di capelli o saliva[56]dell’indagato (al fine di estrarne il profilo del D.N.A.), in caso di suo mancato consenso[57].
Il comma 2 modifica, invece, il quarto comma dell’art. 349 c.p.p. relativo al fermo per identificazione dell’indagato.
Il quarto commadell’ art. 349 c.p.p. attribuisce alla polizia giudiziaria - per giungere all’effettiva identificazione della persona indagata (o di altra persona informata sui fatti) - il potere di accompagnamento coattivo di chi rifiuta di farsi identificare o di fornire le generalità, ovvero fornisce documenti di identità ritenuti falsi; la durata del fermo presso gli uffici è quello “strettamente necessario per la identificazione” e non può comunque superare le 12 ore[58].
Il PM, obbligatoriamente informato dell’accompagnamento, se ritiene assenti le condizioni di legge, ordina il rilascio della persona accompagnata, di cui è in ogni caso avvisato (quinto comma).
Accanto al fermo di identificazione dell’indagato di cui all’art. 349 c.p.p., è previsto dalla legge un ulteriore fermo di polizia per l’identificazione di persone sospette che, al contrario del primo, può essere prolungato fino a 24 ore.
L’art. 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59[59](L. n. 191/1978) stabilisce, infatti, che gli ufficiali e gli agenti di polizia, negli stessi casi di cui all’art. 349 (rifiuto di dichiarare le proprie generalità, sospetta falsità delle dichiarazioni sulla propria identità o di documenti d'identità) possono accompagnare nei propri uffici chiunque (naturalmente se sospettato) e trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le 24 ore. Anche in questo caso è garantito l’intervento del PM e si prevede il rilascio della persona fermata in caso di assenza delle condizioni previste dalla legge.
L’anomalia della disciplina in vigore, che consente, a rigore, il fermo di un semplice sospettato per un tempo (24 ore) pari al doppio di quello stabilito per il fermo di un indagato (12 ore), ha -anche in seguito ai contrasti interpretativi sorti – condotto all’applicazione del limite massimo di 12 ore anche per il fermo di cui all’art. 11 del D.L. 59/1978 (fermo di soggetto sospettato)
Anche al fine di armonizzare la disciplina codicistica con quella di cui al citato D.L n. 59/1978, il comma 2 in commento eleva da 12 a 24 ore la durata massima del fermo,nella ipotesi in cui sia necessario un tempo più lungo per la identificazione della persona (come avviene di frequente, sottolinea la relazione, per i cittadini extracomunitari).
L’estensione del fermo da 12 a 24 ore è, tuttavia, sottoposta alle seguenti condizioni:
§ vi deve essere un avviso, anche orale, del pubblico ministero;
§ l’identificazione deve risultare particolarmente complessa, ovvero occorre l’assistenza dell’autorità consolari o di un interprete: in tal caso è riconosciuta al soggetto la facoltà di avvisare un familiare o un convivente[60].
Al di fuori di tali ipotesi, il fermo rimane comunque fissato nel massimo a 12 ore.
Il comma 3 integra il contenuto dell’articolo 495, terzo comma, del codice penale estendendo anche alla persona indagata che dichiari false generalità alla magistratura e alla polizia giudiziaria la pena prevista in casi analoghi per l’imputato[61].
L’art. 495 c.p.p. sanziona con la reclusione fino a 3 anni colui che dichiara false generalità al pubblico ufficiale in un atto pubblico. Il terzo comma della norma prevede la reclusione fino ad un anno quando la falsa dichiarazione sia resa da un imputato ad un’autorità giudiziaria.
Si segnala come il riferimento al quarto comma dell’ articolo 495 sia, invece, da intendersi al terzo comma dello stesso.
Il comma 4, infine, introduce nell’ambito del codice penale una nuova fattispecie delittuosa, diretta a sanzionare il possesso e la fabbricazione di falsi documenti di identificazionevalidi per l’espatrio.
Il nuovo articolo 497-bis punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque sia trovato in possesso di tali documenti, costituendo aggravante –da cui deriva un aumento di pena da un terzo alla metà- la materiale fabbricazione o formazione del documento falso, ovvero la detenzione fuori dai casi di uso personale.
La norma appare in linea con la disciplina codicistica delle falsità, nell’ambito della quale la pena prevista per l’uso di atti falsi è ridotta di un terzo rispetto a quella irrogabile per la fabbricazione degli stessi (cfr. art. 489 c.p.).
Per tale tipologia di illeciti è previsto l’arresto facoltativo in caso di flagranza (cfr. art. 13 del D.L. in esame).
Il comma 4-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso il Senato, dispone un aggravamento delle pene, sia detentive che pecuniarie, comminate dall’articolo 5 della legge n. 152 del 1975[62] nei confronti di chi violi il divieto dell'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo (il predetto uso è in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico); in particolare la pena dell’arresto è raddoppiata sia nel minimo (passando da 6 mesi ad 1 anno), che nel massimo (passando da 1 a 2 anni).
Il comma 4-ter dell’art. 10, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, è diretto a modificare l’articolo 354 del codice di procedura penale, al fine di adeguarne il contenuto alle innovazioni concernenti la possibilità di procedere, da parte della polizia giudiziaria, al prelievo di materiale biologico dal cavo orale dell’indagato: in particolare si specifica che, se nel corso degli accertamenti urgenti effettuati sui luoghi del reato dalla polizia giudiziaria sorge la necessità di effettuare un prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni di cui al comma 2-bis, precedentemente illustrato (rispetto della dignità della persona e autorizzazione del PM).
Analoghe cautele, sono previste dall’art. 4-quater, anch’esso introdotto dal Senato, debbono essere rispettate nel caso di fermo di polizia per l’identificazione di persone sospette (v. ante), di cui all’art. 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59.
Articolo 11.
Permesso di soggiorno elettronico
L’articolo 11 sostituisce l’art. 5, co. 8, del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998), che disciplina i modelli – aventi caratteristiche anticontraffazione – del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno.
Testo vigente |
Testo modificato |
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno. |
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall’articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
Già la “legge Bossi-Fini” (L. 189/2002[63]) aveva riformulato tale comma, introducendo la previsione del ricorso a “mezzi a tecnologia avanzata” (in luogo dei “modelli a stampa” in precedenza previsti) e correlativamente prevedendo, ai fini dell’approvazione dei relativi tipi di documento, il concerto tra il ministro dell’interno e il ministro per l’innovazione e le tecnologie.
Le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno sono state introdotte con D.M. 3 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004.
Si ricorda inoltre che l’art. 7-vicies ter del D.L. 7/2005[64] ha disposto che, dal 1° gennaio 2006, il permesso di soggiorno su supporto cartaceo sia sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al citato reg. (CE) 1030/2002.
Il comma 1 dell’articolo in esame innova l’art. 5, co. 8 del T.U. prevedendo, in particolare, il diretto inserimento nel permesso e nella carta di soggiorno dei dati personali la cui presenza è prevista in via generale per la carta di identità e per gli altri documenti elettronici di cui all’art. 36 del testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000[65].
L’art. 36 citato definisce le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, precisando tra l’altro (co. 2 e 3)[66] che tali documenti
§ devono contenere:
- i dati identificativi della persona;
- il codice fiscale;
§ possono contenere:
- l'indicazione del gruppo sanguigno;
- le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- i dati biometrici indicati col decreto che definisce caratteristiche e modalità dei documenti, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
- tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
Il testo in commento aggiorna, inoltre, il riferimento normativo recato dall’art. 5, co. 8, del T.U., richiamando quale parametro normativo il regolamento comunitario 1030/2002[67], che ha disciplinato l'adozione di un modello uniforme a livello europeo per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Tale regolamento ha infatti sostituito l’Azione comune[68] adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996 (citata dal testo vigente dell’art. 11, co. 8 del T.U.).
La relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione avverte che la disposizione è volta ad assicurare al permesso ed alla carta di soggiorno elettronici la stessa valenza identificativa degli altri documenti di identità elettronici previsti per i cittadini, dando copertura legislativa al citato D.M. 3 agosto 2004, attuativo dell’ art. 5, co. 8 del T.U., che già prevede l’inseribilità dei dati biometrici in tali documenti e, con ciò, superando il parere condizionato reso su tale decreto dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il decreto interministeriale testé citato dispone, all’art. 3, co. 2, che il documento di soggiorno possa contenere dati, anche biometrici, in conformità al reg. (CE) 1030/2002.
Nel parere espresso in data 15 ottobre 2003 sullo schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici, il Garante per la protezione dei dati personali rileva, tra l’altro, che:
§ il vigente regolamento n. 1030/2002, cui lo schema in esame intende dare attuazione, non comprende alcun dato biometrico nel permesso di soggiorno. Tale previsione è invece contenuta in una recente proposta del Consiglio di modifica del regolamento citato;
§ assume, al riguardo, particolare importanza il rapporto di proporzionalità che il trattamento di tali dati richiede rispetto alle finalità perseguite – che sono di mera verifica dell'identità degli interessati – al fine di evitare utilizzazioni improprie o abusive;
§ con riguardo allo schema oggetto del parere, la L. 189/2002 consente l'acquisizione delle impronte digitali ai fini dell'adozione del provvedimento autorizzatorio (nuovo co. 2-bis dell’art. 5 del T.U.), ma non ne prevede espressamente l'inserimento, come dati biometrici, nei documenti di soggiorno creati e rilasciati all'interessato: appare pertanto necessario che ogni iniziativa regolamentare al riguardo sia supportata da un'altra base normativa adeguata.
Il comma 2 dell’articolo dispone che dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio dello Stato.
Il 9 ottobre 2003 la Commissioneha presentato una proposta di regolamentoche modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2003)558, procedura di consultazione).
Nella proposta la Commissione suggerisce, tra l’altro, di anticipare dal 2007 al 14 agosto 2005 la data di scadenza fissata per l'introduzione della fotografia nei permessi di soggiorno. Essa prevede altresì l'introduzione armonizzata di identificatori biometrici, pur limitando i dati a carattere personale, e la memorizzazione obbligatoria dell'immagine del volto in quanto elemento biometrico principale, al quale si aggiungono le impronte digitali. La Commissione chiede inoltre agli Stati membri di armonizzare gli identificatori biometrici dei visti in modo da assicurare l’interoperabilità con i permessi di soggiorno.
Il 24 febbraio 2005 il Consiglio, stante una riserva di esame parlamentare da parte della Polonia, ha adottato conclusioni sui dati biometrici nelle quali, tra l’altro, invita la Commissione a modificare la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002, al fine di tenere conto del consenso delineatosi in sede di Consiglio sull'inserimento di elementi biometrici nei permessi di soggiorno, sotto forma di tessera separata entro un termine di 24 mesi, nonché di tenere conto del fatto che il Consiglio ha auspicato la cessazione del rilascio di permessi di soggiorno sotto forma di vignetta autoadesiva.
Articolo 12.
Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato
L’articolo 12 del decreto-legge introduce nel codice penale un nuovo art. 66-bis, che prevede la verifica dei procedimenti giudiziari a carico dell’indagato o dell’imputato.
Con la nuova norma è, quindi, stabilito l’obbligo di comunicare all’autorità giudiziaria competente, in ogni stato e grado del procedimento, che l’imputato-indagato è stato segnalato alla magistratura, anche sotto diversa identità, come autore di un reato, precedente o successivo a quello per cui si procede.
La disposizione è volta ad evitare che la mancata segnalazione dei precedenti penali – anche derivante dall’uso di diverse identità da parte degli indagati o degli imputati – possa comportare l’elusione della corretta disciplina codicistica.
Si consideri, ad esempio, la possibile applicazione al soggetto dei benefici penali (non menzione, sospensione condizionale della pena) nonché la mancata applicazione della disciplina della recidiva (artt. 99 e ss. c.p).
Articolo 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
L’articolo 13 del decreto-legge introduce nuove disposizioni in materia di arresto e fermo.
La disciplina interessata alle modifiche è anzitutto quella dell’arresto obbligatorio in flagranza, di cui all’art. 380 del codice di procedura penale.
Presupposti dell’arresto obbligatorio sono, ai sensi dell’art. 380 c.p.p., la gravità del delitto, la flagranza, la natura non colposa.
La gravità del delitto è correlata da un lato all’entità della pena edittale (ergastolo o reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti) e, dall’altro, all’essere la fattispecie ricompresa in uno specifico e tassativo elenco: si tratta di reati di particolare gravità per i quali l’arresto obbligatorio in flagranza discende da esigenze di salvaguardia della sicurezza collettiva e dell’ordine costituzionale.
Nell’ambito di tali delitti è compreso quello di terrorismo, per il quale la lett. i) del comma 2 dell’art.380 prevedeva (fino all’entrata in vigore del decreto in esame) l’arresto obbligatorio in flagranza soltanto nei casi in cui la legge stabilisse una pena non inferiore nel minimo a cinque o nel massimo a dieci anni.
Il comma 1 dell’art. 13 in commento è diretto ad ampliare l’ambito di applicazione dell’arresto obbligatorio in flagranza per i reati di terrorismo.
La norma, a tal fine, novella la lett. i) del comma 2 dell’art. 380 c.p.p., abbassando il limite minimo di pena detentiva ivi previsto da cinque a quattro anni.
Il comma 2 modifica l’art. 381, comma 2, c.p.p. relativo all’arresto facoltativo in flagranza di reato.
I presupposti dell’arresto di cui all’art. 381 c.p.p. sono di duplice natura: oggettiva (si fa riferimento alla gravità del fatto commesso) e soggettiva (relativi, cioè, alla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità). L’arresto facoltativo è consentito comunque in presenza di uni soltanto dei due presupposti appena richiamati (Cass. sent. 3089/1994).
Come per l’arresto obbligatorio in flagranza, la gravità del fatto è valutata con riferimento all’entità della pena (reclusione superiore nel massimo a 3 anni, per i delitti dolosi e non inferiore a 5 anni per i delitti colposi) ed alla particolare tipologia del delitto, che deve essere ricompreso nell’apposita elencazione di cui al comma 2.
Il comma in esame provvede ad integrare l’elenco dei reati per i quali l’arresto in flagranza è facoltativo aggiungendo, al comma 2 dell’art. 381 c.p.p. la lettera m-bis), relativa alla fattispecie delittuosa di nuova introduzione di cui all’art. 497-bis (uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, v. ante, articolo 10).
Viene, infine, novellata dal comma 3 la disciplina prevista dall’art. 384 c.p.p. per il fermo di indiziato di delitto.
A differenza dell’arresto (con cui ha in comune la temporanea privazione della libertà personale), il fermo di cui all’art. 384 c.p.p. non presuppone la flagranza, bensì l’esistenza di due elementi, valutati anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato: il pericolo di fuga dell’indiziato stesso; i gravi indizi di colpevolezza relativi a delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero a delitti concernenti le armi da guerra e gli esplosivi
Mediante la disposizione in esame viene modificato il contenuto dell’art. 384 c.p.p.:
§ prevedendo tra i delitti per cui è comunque consentito il fermo (a prescindere dalla entità della pena edittale) quelli commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (lettera a);
§ specificando che tra gli elementi che rendono fondato il pericolo di fuga dell’indiziato vi è il possesso di documenti falsi.
Si osserva che in luogo dell’espressione “possesso di documenti falsi”, sembrerebbe preferibile usare quella di “documenti di identificazione falsi”, al fine di uniformare la terminologia dell’art. 384 c.p.p. a quella di cui agli artt. 349 c.p.p e 497-bis c.p. (cfr. art. 10, co. 4, del provvedimento in esame).
Articolo 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
L’articolo 14, ai commi 1 e 2, apporta alcune modifiche alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità); in particolare:
§ si modifica il comma 2 dell’articolo 9, al fine di prevedere che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno[69] comporti, oltre alla pena della reclusione da uno a cinque anni, anche l’arresto fuori dai casi di flagranza (l’arresto in flagranza è già consentito ai sensi dell’articolo 381 c.p.c., essendo la pena edittale non inferiore nel massimo a cinque anni);
§ si dispone, di conseguenza, l’abrogazione del primo comma dell’articolo 12: tale modifica, come afferma la relazione illustrativa, riveste natura tecnica.
I commi 3, 4 e 5 recano alcune modifiche alla L 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia).
Come afferma la relazione, la novella concernente l’articolo 2 della legge n. 575 “tende a superare una discrasia tra l’articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, che consente la prescrizione ai pregiudicati, anche fuori dall’applicazione della misura di prevenzione, del divieto di detenere apparati radio, ricetrasmittenti, giubbotti antiproiettile, auto blindate e simili, e la legge 31 maggio 1965, n. 575, che non prevede la prescrivibilità di analoghi divieti, abnche se si tratta di persone “proposte per una misura antimafia”.
Le modifiche agli articoli 5 e 7 della medesima legge n.575 tendono, invece, “a ripristinare l’arresto fuori flagranza nel caso di gravi violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni della sorveglianza speciale”.
Non appare del tutto chiara la portata innovativa delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in commento, poiché sia l’articolo 5 che l’articolo 7 della legge n. 575 già prevedono la possibilità di procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Il comma 6 aggiunge un articolo, l’ 1-bis, al decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale), convertito dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, che ha previsto l’istituzione di un Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale.
La nuova disposizione, “finalizzata alla prevenzione del terrorismo sul piano finanziario” (così la relazione illustrativa) prevede la segnalazione da parte del Presidente del suddetto Comitato al Procuratore della Repubblica competente per l’adozione delle misure di prevenzione dei casi in cui sussistono elementi per formulare agli organismi internazionali competenti (es. Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite) proposte per disporre il congelamento di fondi o risorse economiche: ciò al fine di “impedire che la libera disponibilità dei beni a disposizione di organizzazioni terroristiche, possa agevolarne l’azione”.
Il comma 7 aggiunge un comma all’articolo 18 della L. 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) che, sempre al fine di prevenire il terrorismo sul piano finanziario, consente l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge n. 575 del 1965 (sequestro e confisca, v. ultra), nonché quelle di cui all’articolo 22 della stessa legge 152 del 1975 (sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali), alle persone fisiche o giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale analogo: ciò nella ipotesi in cui vi siano fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse oggetto della misura di prevenzione possano essere dispersi, occultati, o utilizzati per finanziare organizzazioni o attività di natura terroristica.
Il nostro ordinamento, accanto alle misure cautelari e di sicurezza, contemplate, rispettivamente, agli articoli 13 e 25 della Carta fondamentale, prevede e disciplina le misure di prevenzione: esse si differenziano dalle prime in quanto trovano applicazione indipendentemente dalla commissione di un precedente reato e costituiscono applicazione del principio di “prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire” (Corte costituzionale, sentenza n.27 del 1959).
In atto, la disciplina positiva delle misure di prevenzione è ricavabile da una serie di stratificazioni legislative dovute, a loro volta, ad una pluridecennale tecnica novellistica.
Il testo normativo fondamentale rimane quello della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato e integrato dagli interventi legislativi succedutisi nel corso del tempo.
Le tradizionali misure preventive di natura personale (sorveglianza speciale, divieto ed obbligo di soggiorno) sono state estese, con la legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e, con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. Rognoni La Torre), anche agli indiziati di appartenere ad associazioni camorristiche ed assimilabili.
La legge n. 646/1982 ha poi provveduto al potenziamento del sistema della prevenzione antimafia, mentre le leggi 3 agosto 1988, n. 327 , 19 marzo 1990, n. 55 e 7 marzo 1996, n. 109 hanno introdotto rilevanti modifiche della normativa concernente le tradizionali misure di prevenzione, con l’obiettivo di eliminare gli inconvenienti più vistosi della precedente disciplina.
La legge n. 575/1965 contiene attualmente le principali disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Tali misure sono state introdotte nell’ambito della legge n. 575 dalla cd. legge Rognoni-La Torre(legge n. 646/1982) che ha, infatti, provveduto ad affiancare alle misure di prevenzione di natura personale strumenti che, colpendo i patrimoni degli appartenenti ad associazioni mafiose, potessero assolvere sia ad una funzione preventiva e deterrente, sia, rimuovendo dal mercato capitali illegali, di ripristino della libera concorrenza e delle regole dell’economia legale.
Il nucleo fondamentale della legge n. 646/1982 è costituito, pertanto, dall’arricchimento del quadro delle misure di prevenzione, con l’introduzione di misure patrimoniali, il sequestro e la confisca, volte a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale di beni di illecita provenienza.
Il sequestro è un provvedimento di natura provvisoria e cautelare, disposto dal tribunale o, in via temporanea, dal presidente del Tribunale, su richiesta del Procuratore della Repubblica o del questore, sui beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento per la applicazione di una misura di prevenzione personale risulta poter disporre[70], quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica svolta, ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego; la misura in esame, finalizzata ad anticipare e ad assicurare gli effetti della confisca, rispetto alla quale, dunque, assume natura strumentale, ha come effetto la provvisoria perdita da parte del destinatario della disponibilità materiale del bene e la altrettanto provvisoria limitazione a compiere atti giuridici che abbiano ad oggetto il bene sequestrato.
La confisca dei beni sequestrati, dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, consiste, invece, in un provvedimento di natura ablativa che comporta la devoluzione allo Stato dei beni (mobili, immobili, mobili registrati, crediti, ecc.) che ne costituiscono oggetto: analogamente al sequestro, anche la confisca di prevenzione possiede la comune caratteristica del collegamento con un procedimento di prevenzione personale[71].
I beni confiscati sono devoluti allo Stato e successivamente “destinati” al termine dello speciale procedimento previsto dalla legge n.109/1996.
Alla confisca di prevenzione, l’ordinamento italiano affianca una particolare ipotesi di confisca penale obbligatoria, prevista all’art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992 (L.n. 356/1992).
Il 26 luglio 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento[72]relativa alla determinazione dell’identità di colui che trasmette un bonifico o un trasferimento bancario.
La proposta mira a rafforzare i controlli sui trasferimenti elettronici di denaro, così come previsto dalla raccomandazione n. 7 del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI), istituito dal G7. La proposta prevede, tra l’altro, che le banche e gli altri operatori di transazioni finanziarie nell'UE forniscano nome, indirizzo e numero di conto di qualsiasi cliente effettui un versamento, in modo da garantire la determinazione dell’identità del soggetto che effettua l’operazione.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il Consiglio straordinario Giustizia e affari interni del 13 luglio 2005 ha manifestato l’intenzione di adottare la proposta entro il dicembre 2005.
Il 30 giugno 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (c.d. terza direttiva in materia di riciclaggio) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, incluso il finanziamento del terrorismo (COM(2004)448).
La direttiva è destinata a sostituire la direttiva 91/308/CEE[73] estendendone il campo di applicazione al finanziamento del terrorismo e alle persone e istituzioni che attualmente non vi rientrano ed ha lo scopo di attuare raccomandazioni formulate dal GAFI. La direttiva sarà applicabile alle persone fisiche o giuridiche che effettuano vendite di beni contro pagamenti in contanti pari o superiori a quindicimila euro, a prescindere dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni apparentemente collegate.
Il Consiglio ECOFIN del 7 giungo 2005 ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta, accettando tutti gli emendamenti votati dal Parlamento europeo in prima lettura. La direttiva sarà adottata senza discussione in una delle prossime sessioni del Consiglio, previa messa a punto del testo. Il Consiglio straordinario Giustizia e affari interni del 13 luglio 2005 ha manifestato l’intenzione di adottare la proposta entro il settembre 2005.
Il 12 luglio 2005 il Consiglio ECOFIN ha adottato in via definitiva il regolamento relativo alla prevenzione del riciclaggio di capitali mediante la cooperazione doganale, che sarà pubblicato prossimamente sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il Consiglio ha deciso di fissare a diecimila euro il massimale oltre il quale scatta per le persone fisiche l’obbligo di dichiarare il denaro contante al momento dell’attraversamento delle frontiere[74].
Attualmente, solo sei Stati membri dell’UE controllano i movimenti di denaro in contanti alle frontiere: la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna. La proposta originaria della Commissione prevede che, chiunque entri o esca dal territorio doganale della Comunità trasportando una somma di denaro contante pari o superiore a quindicimila euro, sia soggetto ad un obbligo di dichiarazione scritta alla dogana. I doganieri saranno abilitati a controllare i viaggiatori, i loro bagagli e a sequestrare gli importi trovati per un periodo massimo di tre giorni lavorativi, periodo che potrà essere prorogato secondo le necessità dell'indagine.
Articolo 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
L’articolo 15, modificato dal Senato, novella il codice penale, introducendovi due nuove fattispecie delittuose: l’arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quater) e l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quinquies), e definendo le condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-sexies).
A seguito della constatazione che “gli atti terroristici compiuti negli ultimi anni hanno un unico comune denominatore”, ovvero l’essere “stati compiuti, a seguito di specifica preparazione, da persone generalmente addestrate all’atto terroristico”, l’azione preventiva nei confronti del terrorismo internazionale del Governo comporta l’introduzione dei suddetti delitti, anche in considerazione del fatto che l’incriminazione delle condotte consistenti nell’arruolamento e nell’addestramento al terrorismo è imposta dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo, sottoscritta dall’Italia lo scorso 13 giugno (così la relazione illustrativa).
Si ricorda che il Consiglio d’Europa ha adottato la suddetta convenzione per accrescere l’efficacia degli strumenti internazionali esistenti nell’ambito della lotta al terrorismo. Essa è volta a intensificare gli sforzi compiuti dagli Stati membri nella prevenzione del terrorismo. Due sono le modalità da seguire per raggiungere questo obiettivo:
§ qualificando come illeciti penali alcuni atti che potrebbero portare a commettere reati di natura terroristica, come la provocazione pubblica, l’arruolamento o la formazione;
§ consolidando la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello nazionale (politiche nazionali di prevenzione), sia a livello internazionale (modifica degli accordi di estradizione e di assistenza giudiziaria in vigore, così come dei mezzi supplementari).
La convenzione comprende una disposizione relativa alla protezione e all’indennizzo delle vittime del terrorismo. È previsto un processo di consultazione delle parti al fine di assicurare una realizzazione ed un seguito efficaci.
In particolare il nuovo articolo 270-quater punisce con la reclusione da sette a quindici anni chiunque arruoli (come si legge nella relazione l’arruolamento dovrebbe consistere nella individuazione, persuasione ed armamento) una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
L’articolo 270-quinquies, invece, sanziona con la reclusione da cinque a dieci anni sia chi addestri (o comunque fornisca istruzioni) sia chi sia addestrato alla preparazione o all’uso di esplosivi, armi, sostanze chimiche o batteriologice e all’utilizzo di altre tecniche o metodi per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo; anche in tal caso la pena si applica quando obiettivo dei suddetti atti sia, oltre che l’Italia, uno Stato estero, ovvero un’istituzione o un organismo internazionale.
Nella relazione illustrativa si osserva che le condotte di cui agli articoli 270-quater e 270-quinquies “non rientrano necessariamente in un contesto associazionistico, ben potendo agire, tanto l’arruolatore, che l’addestratore, che l’addestrato, individualmente e comunque al di fuori dei casi di vera e propria adesione ad una associazione con finalità di terrorismo”.
L’articolo 270-sexies, diretto ad individuare le condotte con finalità di terrorismo, è stato introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, a seguito della approvazione di un emendamento dei relatori; si ricorda che nella relazione illustrativa il Governo affermava essere “opportuno rimettere al Parlamento il perfezionamento dell’articolo 270-bis, al fine di precisarne la portata e di definire meglio le “finalità di terrorismo” che oggi l’interprete deve ricavare aliunde con non pochi problemi di omogeneità interpretativa”.
A tal fine l’articolo in esame considera condotte con finalità di terrorismo quelle che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di:
§ intimidire la popolazione;
§ costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
§ destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale[75].
Debbono, inoltre, considerarsi terroristiche o commesse con finalità di terrorismo tutte le condotte così definite da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.
L’articolo 15 in esame introduce, infine, nell’ambito dell’articolo 414 c.p., un nuovo comma, il quarto, in cui si prevede una specifica aggravante per il reato di istigazione a delinquere: in particolare si stabilisce che nei casi di istigazione (e di apologia) a compiere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, la pena prevista venga aumentata della metà.
Articolo 16 (soppresso).
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
L’articolo 16 è stato soppresso nel corso dell’esame al Senato.
L’articolo, al comma 1, modificava il primo comma dell’articolo 313 del codice penale, in cui si individuano alcune fattispecie delittuose in relazioni alle quali la procedibilità viene subordinata all’autorizzazione del Ministro della giustizia; la novella era diretta ad inserire nell’ambito dei delitti per cui si richiede il suddetto provvedimento ministeriale, quelli di cui all’articolo 270-bis, terzo comma (associazione con finalità di terrorismo internazionale), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo, limitatamente al terrorismo internazionale)e270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo, limitatamente al terrorismo internazionale) di nuova introduzione[76].
Il comma 2 aggiungeva, in conseguenza delle innovazioni appena illustrate, un comma all’articolo 343 del codice di procedura penale. L’articolo 343 dispone che, in relazione ai reati per i quali è prevista una autorizzazione a procedere, non possano essere disposti, prima della concessione della autorizzazione stessa, il fermo o altre misure cautelari personali e non possano essere effettuati, a pena di inutilizzabilità, atti investigativi come le perquisizioni personali o domiciliari, le ispezioni personali, le ricognizioni, le individuazioni, i confronti, le intercettazioni.
La novella in esame era diretta ad escludere la applicabilità di tale disciplina ai reati di cui all’articolo 270-bis, terzo comma (associazione con finalità di terrorismo internazionale), 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo limitatamente al terrorismo internazionale)e270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo limitatamente al terrorismo internazionale) di nuova introduzione, in relazione ai quali, come illustrato precedentemente, è ormai richiesta l’autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia. A seguito della modifica in commento, in relazione alle suddette fattispecie di reato, la autorizzazione a procedere, normalmente irrevocabile, avrebbe potuto essere dal Ministro revocata.
Art. 17.
Norme sull’impiego della polizia giudiziaria
L’articolo 17, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, è diretto ad eliminare o ridurre “gli oneri impropri della polizia giudiziaria, per meglio utilizzare tutte le risorse disponibili agli impegni primari di pubblica sicurezza sul fronte del contrasto del terrorismo e della criminalità diffusa” (così la relazione illustrativa).
La prima innovazione riguarda l’articolo 148 del codice di procedura penale, in cui si disciplinano gli organi e le forme delle notificazioni ed è diretta a far sì che, nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale di sorveglianza, le notificazioni, in caso di urgenza, siano effettuate dalla polizia penitenziaria, anziché dalla polizia giudiziaria.
Altra novità riguarda l’articolo 151 del codice processuale ed ha l’effetto di limitare l’utilizzo della polizia giudiziaria per l’effettuazione, nel corso delle indagini preliminari, delle notificazioni degli atti del P.M. ai soli casi di atti di indagine o di provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ed eseguire.
La novella dell’articolo 59 del codice di procedura penale ha lo scopo di escludere “il surrettizio rientro delle notificazioni fra i doveri di subordinazione della polizia giudiziaria”, poiché si specifica che i compiti che gli ufficiali e gli agenti sono tenuti ad eseguire, siano soltanto quelli inerenti le funzioni tipiche di polizia giudiziaria (prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, assicurare le relative fonti di prova, etc: cfr. art. 55, comma 1, c.p.p.).
Tutte le disposizioni precedentemente illustrate non si applicano ai procedimenti relativi ai delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1, 3 e 4 (tra cui i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale).
Ulteriori novelle riguardano il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace):
§ il comma 1 dell’articolo 20 è sostituito al fine di attribuire al pubblico ministero, anziché alla polizia giudiziaria, il compito di citare l’imputato davanti al giudice di pace;
§ i commi 3 e 4 del medesimo articolo 20 sono sostituiti, con la conseguenza che la sottoscrizione della citazione e la notifica della stessa siano effettuate, rispettivamente, dal P.M. o dall’assistente giudiziario e dall’ufficiale giudiziario, anziché dalla polizia giudiziaria;
§ la lettera a) del comma 1 dell’articolo 50 è sostituita al fine di evitare che, nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale, dagli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio: si prevede, invece, che tali funzioni possano essere esercitate, tra gli altri, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria; tale personale non può in nessun caso essere considerato richiamato in servizio.
Di analogo tenore appare la modifica concernente l’articolo 72, primo comma, dell’Ordinamento giudiziario, in cui si individuano i soggetti che possono essere delegati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale a svolgere le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica.
Articolo 18.
Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di
polizia
L’articolo in esame consente, ai sensi del comma 1, l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano.
Oltre a esplicitare, con una clausola generale, che restano ferme le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, l’articolo delimita i servizi di sicurezza sussidiaria effettivamente affidabili ai soggetti indicati, precisando che si tratta dei servizi “per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia”.
Si osserva che attualmente non sussiste una definizione normativa dei servizi di “sicurezza sussidiaria” (ma sul punto, v. quanto riportato infra in relazione al progetto di legge A.C. 301 e abb.). Considerata poi la precisazione che esclude l’affidamento a guardie giurate ed istituti di vigilanza privata dei servizi che comportino l’esercizio di pubbliche potestà, non appare del tutto chiaro il tipo di attività che può essere effettivamente svolta da tali soggetti.
Un chiarimento in ordine alle attività ammesse ai sensi del comma 1 dell’articolo in esame potrebbe derivare dall’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2, al quale appaiono rimessi vari aspetti della disciplina.
Il comma 2, nel testo originario del decreto-legge (v. infra), ha previsto l’intervento di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno, per l’individuazione, ai fini di cui al comma 1:
§ delle condizioni, degli ambiti funzionali e delle modalità per l'affidamento dei servizi predetti;
§ dei requisiti dei soggetti concessionari;
§ delle caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate;
§ ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di vigilanza.
Il comma 3, nel testo originario del decreto-legge (v. infra), ha previsto un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire – con riferimento ai porti e alle stazioni ferroviarie - gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi effettuati ai sensi del comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il medesimo comma ha previsto che tali importi sono stabiliti con “delibera degli organi competenti”, quando si tratti di luoghi, installazioni e mezzi di rilievo locale.
A seguito dell’esame del disegno di legge di conversione in legge al Senato, sono state apportate alcune modifiche al comma 2, ed è stato soppresso il comma 3.
Con il primo emendamento[77] è stato ridefinito il comma 2, prevedendo in primo luogo che il decreto ministeriale già previsto sia adottato dal solo Ministro dell’interno (e non già dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno). La modifica riguarda anche l’oggetto del decreto ministeriale, che deve stabilire:
§ le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti (come già stabilito nel testo originario del DL);
§ i requisiti dei soggetti concessionari (come già stabilito nel testo originario del DL), con particolare riferimento all’addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona".
Rispetto al testo originario del decreto-legge, tra i contenuti del decreto non figura più il riferimento ad “ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di vigilanza”.
Per quanto concerne le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, tale riferimento era già presente, ma nell’ultima formulazione appare posto in relazione alla definizione dei requisiti dei soggetti concessionari, con alcune integrazioni relative alla finalità della disposizione.
Con l’approvazione di un ulteriore emendamento al Senato[78] è stato soppresso il comma 3 – che tra l’altro escludeva la sussistenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato - ed è stato correlativamente introdotto il comma 3-bis, che istituisce un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, per interventi a carico dello Stato diretti a favorire l’attuazione dell’articolo 18 in esame. E’ quindi prevista la copertura finanziaria del relativo onere, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione afferma che l’articolo 18 in esame riproduce, in parte, la previsione dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 1992, conv. con mod. dalla legge n. 217 del 1992, per estendere ai porti, alle stazioni ferroviarie, alle stazioni della metropolitana e dei trasporti urbani di linea i servizi aggiuntivi di “sicurezza sussidiaria” mediante guardie giurate, per attività di vigilanza non riservate alle Forze di polizia, allo scopo di concentrare l’attività di queste ultime sulle attività istituzionali di sicurezza “primaria”.
L’articolo 5 del decreto-legge n. 9 del 1992, richiamato dalla relazione illustrativa, riguarda i servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia.
Ai sensi del comma 1, ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità doganale, nonché i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, è consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia. La formulazione del comma 1 dell’articolo 18 in esame presenta varie analogie con tale disposizione, mentre la fattispecie considerata sembra solo parzialmente analoga a quello qui disciplinata.
Il comma 2, che è in larga parte riprodotto nel comma 2 dell’articolo 18 del DL ora in esame, prevede che con un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività aeroportuali (nel testo del DL ora in esame, si tratta piuttosto di “attività di vigilanza”).
Il comma 4 precisa che in caso di necessità l'autorità di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.
Occorre infine far presente che la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha recentemente deliberato, dopo una discussione piuttosto articolata, un testo unificato recante Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria (A.C.. 301 e abb.), che detta una disciplina organica della materia, tesa tra l’altro ad individuare l’ambito delle attività comprese nella sicurezza sussidiaria. Il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso all’esame delle Commissioni competenti in sede consultiva in data 13 luglio 2005.
In particolare l’articolo 1, che definisce l’attività di sicurezza sussidiaria e le finalità della legge, prevede che la disciplina dettata riguarda le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica, e prevede che nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria possa essere svolta al di fuori delle previsioni della medesima legge.
Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria e sono svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al Capo II, a mezzo di guardie giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati.
In particolare, al comma 2, lettera a) figura la vigilanza e custodia di beni mobili o immobili, di imprese o loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici, nonché la vigilanza di sicurezza in centri industriali o commerciali che richiedono speciali misure di sicurezza, sui prodotti ad alta tecnologia, medicinali, armi e munizioni, sostanze tossiche o esplosivi, in aziende pubbliche e private del settore energetico o delle telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale, istituti di credito, aziende di trasporto, metropolitane, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, industrie chimiche o depositi con particolari rischi di impatto ambientale e simili che, per la pericolosità delle materie custodite o lavorate o per il loro valore, devono essere considerati, anche in via potenziale, come obiettivi sensibili.
Il comma 5 dell’articolo 1 prevede poi che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi sentita la commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria (di cui all'articolo 8), possono essere, individuate nuove attività di sicurezza sussidiaria, che non comportino l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgersi a mezzo di guardie giurate[79], ovvero a mezzo di custodi o altri operatori previsti dalla legge in questione[80].
I commi 7 e 8 stabiliscono poi che sia adottato un regolamento di attuazione della legge, con il quale sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza, agli istituti di investigazione e ricerca per conto dei privati, nonché relativi ad imprese considerate nell’ambito del provvedimento. Con il regolamento di attuazione sono altresì dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi con la specificazione analitica dei livelli minimi di qualità a cui si debbono attenere gli istituti di vigilanza e di sicurezza. A tale fine, il regolamento di attuazione dovrà prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, sentita la commissione di cui all'articolo 8, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisirsi.
Articolo 18-bis.
Impiego della forza pubblica
L’articolo in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, novella l'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, attribuendo alle Forze armate impegnate nel controllo degli obiettivi fissi alcune funzioni proprie della polizia giudiziaria, in casi eccezionali di necessità ed urgenza. Le funzioni attribuite sono analoghe a quelle già attribuite alle Forze armate, nell’ambito dell’operazione “Vespri siciliani”, dal D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, e successivamente estese alla Calabria, al comune di Napoli ed al Friuli Venezia-Giulia, e reiterate nel tempo da una serie di decreti legge.
La disposizione in commento riprende, in parte, la disposizione approvata al Senato in sede di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, sulla funzionalità della Pubblica Amministrazione, in seguito soppressa dalla Camera.
Si ricorda che la legge n. 128/2001, Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, conosciuta come “pacchetto sicurezza”, reca norme volte ad arginare la criminalità diffusa. Con questo termine si fa riferimento a quel fenomeno criminoso che si sostanzia nella commissione di reati contro il patrimonio o la persona posti in essere con modalità tali da suscitare un diffuso senso di insicurezza nella società civile.
La legge prevede, tra l’altro, la possibilità di fare ricorso alle Forze armate per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, liberando in tal modo il personale delle Forze di polizia da tali incombenze per consentirgli di concentrare maggiormente la sua azione nel diretto contrasto della criminalità.
In particolare, l’articolo 18 stabilisce che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, è consentito impiegare personale militare delle Forze armate per il controllo di obiettivi fissi, edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. A tal fine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, adotta specifici piani per l’utilizzazione di tale personale da parte dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate. Il personale militare è posto a disposizione dei prefetti ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (comma 1).
L’articolo 13 della L. 121/1981 stabilisce che il prefetto è l’autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l’altro, che questi “dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”.
I programmi, che sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica[81], cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della Forza armata interessata, hanno una durata massima di sei mesi, rinnovabili. In essi vengono definiti i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia. Prima della loro attuazione o del loro rinnovo, i programmi vengono trasmessi alle Camere affinché le Commissioni competenti esprimano, entro trenta giorni, il parere. Il parere contrario comporta la sospensione o la modifica del programma stesso (comma 2).
L’articolo 19 delinea le funzioni dei militari impiegati nelle operazioni descritte all’articolo precedente, specificando che, a tutela dell’incolumità di persone o della sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione di persone e a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Forze dell’ordine. Sono espressamente escluse tutte le funzioni spettanti alla polizia giudiziaria.
L’articolo 20 disciplina la corresponsione di un’indennità onnicomprensiva in favore del personale militare impiegato nelle operazioni di cui all’articolo 18, riferita al periodo di impiego effettivo in tali operazioni. L’indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Tale indennità è determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 25 giugno 2004, recante “Determinazione delle misure dell'indennità «onnicomprensiva» di cui all'art. 20 della L. 26 marzo 2001, n. 128, da corrispondere al personale delle Forze armate impiegato nell'àmbito dei programmi di sorveglianza e controllo degli obiettivi fissi di interesse pubblico”.
L’articolo in esame modifica il comma 1 dell’articolo 19 della legge n. 128/2001, che si è appena esposto, prevedendo che, in casi eccezionali di necessità e urgenza, sia applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
L’articolo 4 della legge n. 152/1975, recante “Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico”, prevede che, in casi eccezionali di necessità e d’urgenza, che non permettono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili. In tali casi la perquisizione può estendersi, per le stesse finalità, al mezzo di trasporto utilizzato da tali persone per giungere sul posto. Di tali perquisizioni deve essere redatto un verbale che va trasmesso, entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica.
Articolo 18-ter
Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali
L’articolo, introdotto dall’Assemblea del Senato, prevede che, al fine di attuare le misure di sicurezza relative allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino, il Ministero dell’interno (comma 1) disponga l’adozione, da parte del Comitato organizzatore, di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva –da acquisire sulla base delle prescrizioni del Ministero – e ne garantisca l’impiego attraverso le forze dell’ordine.
Il comma 2 autorizza a tal fine la spesa di 9,8 milioni di euro per l’anno 2005.
I XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006” si svolgeranno nel febbraio del prossimo anno. La cerimonia di apertura è in programma per il 10 febbario, mentre le gare si svolgeranno a partire dall11, fino al 25 febbraio, e la cerimonia di chiusura è in programma per il 26 dello stesso mese.
Il territorio interessato, oltre al Comune di Torino, si estende anche ai centri di Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Sestriere, Sauze d’Oulx, Cesana S. Sicario, Claviere, Torre Pellice.
In merito ai giochi olimpici invernali di Torino 2006 si ricorda brevemente, che la legge n. 285 del 2000, Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”, ha introdotto una disciplina speciale per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessarie allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”, finanziati dallo Stato, dalla regione Piemonte, dagli enti locali e da privati. La legge è stata successivamente modificata dalla legge 26 marzo 2003, n. 48.
Si ricorda, inoltre, che il Governo, con DPR del 10 giugno 2005, ha recentemente dichiarato le XX olimpiadi invernali “Torino 2006” “grande evento”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-bis, comma 5, del decreto legge n. 343/2001 e, conseguentemente, ha emanato l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3439/2005 con la quale il sindaco del comune di Torino è stato nominato Commissario delegato. Nelle premesse dell’ordinanza si motiva la dichiarazione di grande evento con la necessita di “assicurare il regolare svolgimento dei giochi, nonché per garantire condizioni di adeguata mobilità ai partecipanti alle connesse celebrazioni e manifestazioni, considerato che e' prevista la partecipazione di un numero complessivo di circa diciannovemila persone tra atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato olimpico internazionale e delle sue componenti, unitamente a circa un milione e mezzo di spettatori”.
Inoltre, nella stessa ordinanza si fa riferimento alla necessità di adottare tempestivamente “ogni utile intervento finalizzato a fronteggiare i disagi derivanti alle strutture ed alla mobilita', soprattutto avuto riguardo alla considerazione per cui le numerose presenze saranno concentrate in un periodo temporale ristretto” e si ravvisa, altresì, “la necessita' di assicurare che la particolare complessita' organizzativa della manifestazione non precluda la possibilita' di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la regolare mobilita' sul territorio, la ricezione alberghiera, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria”.
Articolo 19.
Entrata in vigore
L’articolo in esame dispone l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello (27 luglio 2005) della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
N. 6045
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
DISEGNO DI LEGGE |
|
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 29 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3571) presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal ministro dell'interno (PISANU) e dal ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto con il ministro degli affari esteri (FINI) con il ministro delle comunicazioni (LANDOLFI) con il ministro per l'innovazione e le tecnologie (STANCA) con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) e con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) ¾ |
|
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 29 luglio 2005
¾¾¾¾¾¾¾¾
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144
All'articolo 1, comma 1, lettera a), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» le parole: «e successive modificazioni,» sono soppresse e le parole da: «il questore» fino a: «sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica»;
al comma 5, dopo le parole: «attentati stessi» sono inserite le seguenti: «ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo» e dopo le parole: «può essere concessa» sono inserite le seguenti: «con le stesse modalità di cui al comma 1».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «13, comma 1» e le parole: «il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno,» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto può disporre»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642»;
al comma 7, la parola: «soppresso» e sostituita dalla seguente: «abrogato».
All'articolo 4:
al comma 1, la parola: «disposizioni» è sostituita dalla seguente: «norme» e la parola: «approvate» dalle seguenti: «di cui al»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «degli accessi e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi»;
al comma 2, le parole: «"dell'attivazione del servizio"» sono sostituite dalle seguenti: «"al momento dell'attivazione del servizio"»;
al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati"»;
al comma 4, dopo le parole: «Ministri interessati,» sono inserite le seguenti: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,» e le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo».
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale»;
al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia»;
al comma 5, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
al comma 4, dopo le parole: «nulla osta» sono inserite le seguenti: «disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo,»;
al comma 5, capoverso «Art. 2-bis», dopo le parole: «fornisce istruzioni» sono inserite le seguenti: «in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica».
All'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti) - 1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse».
All'articolo 10:
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «il prelievo di materiale biologico dal cavo orale» sono sostituite dalle seguenti: «il prelievo di capelli o saliva»;
al comma 2, dopo le parole: «o di un interprete» sono aggiunte le seguenti: «,ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente»;
al comma 4, nella rubrica dell'articolo 497-bis ivi richiamato, le parole: «Uso, detenzione» sono sostituite dalla seguente: «Possesso»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:
"Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349".
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191».
All'articolo 15:
al comma 1:
al capoverso «270-quater», le parole: «270-quater» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 270-quater» e le parole: «atti di violenza con finalità di terrorismo» sono sostituite dalle seguenti: «atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo»;
al capoverso «270-quinquies», le parole: «270-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 270-quinquies» e le parole: «atti di violenza con finalità di terrorismo» sono sostituite dalle seguenti: «atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo»;
dopo il capoverso 270-quinquies è aggiunto il seguente:
«Art. 270-sexies. - (Condotte con finalità di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà"».
L'articolo 16 è soppresso.
All'articolo 17:
al comma 4, lettera b), capoverso 4, l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 5, alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio»;
al comma 6, dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 18:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona»;
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. - (Impiego della forza pubblica). - 1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152".
Art. 18-ter. - (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali). - 1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero.
2. Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2005. |
|
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonché di idonei dispositivi operativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; emana il seguente decreto-legge: |
|
Articolo 1. (Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo). |
Articolo 1. (Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo). |
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
a) identico: |
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»; |
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»; |
b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis». |
b) identica. |
Articolo 2. (Permessi di soggiorno a fini investigativi). |
Articolo 2. (Permessi di soggiorno a fini investigativi). |
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi. |
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi. |
2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero. |
2. Identico. |
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
3. Identico. |
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. |
4. Identico. |
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998. |
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero può essere concessa con le stesse modalità di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998. |
Articolo 3. (Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo). |
Articolo 3. (Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo). |
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. |
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. |
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. |
2. Identico. |
3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo. |
3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo. |
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. |
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l'esecuzione del provvedimento. 4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. |
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora lasospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti. |
5. Identico. |
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007. |
6. Identico. |
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies è soppresso. |
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3-sexies è abrogato. |
Articolo 4. (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). |
Articolo 4. (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa). |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale. |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale. |
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale della Corte di cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente designato. |
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. |
Articolo 5. (Unità antiterrorismo). |
Articolo 5. (Unità antiterrorismo). |
1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell'interno costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. |
Identico. |
2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo comma. |
|
Articolo 6. (Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico). |
Articolo 6. (Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico). |
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. |
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. |
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole: «dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti». |
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole: «al momento dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti». |
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: |
3. Identico: |
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»; |
a) identica; |
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»; |
b) identica; |
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»; |
c) identica; |
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»; |
d) identica; |
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su istanza»; |
e) identica; |
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
f) identico: |
«4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti private, può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati». |
«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati». |
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato. |
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), del presente articolo anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato. |
Articolo 7. (Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet). |
Articolo 7. (Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet). |
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. |
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. |
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. |
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia. |
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili. |
4. Identico. |
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni. |
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni. |
|
Articolo 7-bis. (Sicurezza telematica). |
|
1. Ferme restando le competenze dei Servizi di informativi e di sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione assicura i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate. |
|
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere le attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia giudiziaria ivi indicati. |
Articolo 8. (Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi). |
Articolo 8. (Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi). |
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di |
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica |
pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2a e 3a categoria. |
sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2a e 3a categoria. |
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito. |
2. Identico. |
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi». |
3. Identico. |
4. La revoca del nulla osta è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro. |
4. La revoca del nulla osta disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo, è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro. |
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente: |
5. Identico: |
«Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni». |
«Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni». |
Articolo 9. (Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo). |
Articolo 9. (Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo). |
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato. |
1. Identico. |
2. Il nulla osta può essere altresì richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall'ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel territorio dello Stato. |
2. Il Ministro dell'interno, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, può altresì disporre che l'attività di volo che ha luogo, origine o destinazione nel territorio dello Stato, da parte di chi sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali riconosciuti dall'ordinamento nazionale, sia subordinata al rilascio di nulla osta da parte del questore del luogo in cui l'attività stessa è svolta in via prevalente o ha origine o destinazione. |
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attività di volo, nonché l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi. |
3. Identico. |
|
Articolo 9-bis. (Prevenzione antiterroristica negli aeroporti). |
|
1. Anche allo scopo di completare i necessari interventi per la sicurezza ai fini della prevenzione antiterroristica negli aeroporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare un importo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per far fronte a spese di investimento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le risorse finalizzate alla continuità territoriale relative a Sicilia e Sardegna. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, gli interventi da finanziare a valere sulle medesime risorse. |
Articolo 10. (Nuove norme sull'identificazione personale). |
Articolo 10. (Nuove norme sull'identificazione personale). |
1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito seguente: |
1. Identico: |
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero». |
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero». |
2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete». |
2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente». |
3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorità giudiziaria», sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini». |
3. Identico. |
4. Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente: |
4. Identico: |
«Art. 497-bis. - (Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi). - Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale». |
«Art. 497-bis. - (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi). - Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale». |
|
4-bis. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro». |
|
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349». |
|
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 349 del codice di procedura penale si osservano anche per le procedure di identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. |
Articolo 11. (Permesso di soggiorno elettronico). |
Articolo 11. (Permesso di soggiorno elettronico). |
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». |
|
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
|
Articolo 12. (Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato). |
Articolo 12. (Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato). |
1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale è inserito il seguente: |
Identico. |
«Art. 66-bis. - (Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato). - 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale». |
|
Articolo 13. (Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo). |
Articolo 13. (Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo). |
1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni». |
Identico. |
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: |
|
«m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale». |
|
3. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»; |
|
b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti: «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga». |
|
Articolo 14. (Nuove norme in materia di misure di prevenzione). |
Articolo 14. (Nuove norme in materia di misure di prevenzione). |
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
Identico. |
«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza». |
|
2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, è abrogato. |
|
3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: |
|
«1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4». |
|
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: |
|
«Art. 5. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni». |
|
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: |
|
«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza». |
|
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: |
|
«Art. 1-bis. - (Congelamento dei beni). - 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono suffi cienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575». |
|
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: |
|
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali». |
|
Articolo 15. (Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo). |
Articolo 15. (Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo). |
1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti: |
1. Identico: |
«270-quater. - (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. |
«Art. 270-quater. - (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. |
270-quinquies. - (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata». |
Art. 270-quinquies. - (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. |
|
Art. 270-sexies. - (Condotte con finalità di terrorismo). - 1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. |
|
1-bis. All'articolo 414 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà». |
Articolo 16. (Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo). |
|
1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale è sostituito dal seguente: |
Soppresso. |
«Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia». |
|
2. Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale». |
|
Articolo 17. (Norme sull'impiego della polizia giudiziaria). |
Articolo 17. (Norme sull'impiego della polizia giudiziaria). |
1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico. |
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
«2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo»; |
|
b) il comma 2-ter è abrogato. |
|
2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente: |
2. Identico. |
«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire». |
|
3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1». |
3. Identico. |
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni: |
4. Identico: |
a) all'articolo 20 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Citazione a giudizio» e il comma 1 è sostituito dal seguente: |
a) identica; |
«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di pace»; |
|
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: |
b) identico: |
«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario. |
«3. Identico. |
4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza. Se l'imputato è già assistito da un difensore la notificazione è eseguita per entrambi depositando le copie ad essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli avvocati»; |
4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima della data dell'udienza»; |
c) all'articolo 49, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Citazione a giudizio»; |
c) identica; |
d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
d) identica. |
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;». |
|
5. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
5. All'articolo 72, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;». |
«a) identica». |
|
5-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5, il personale in quiescenza non può in nessun caso essere considerato quale richiamato in servizio. |
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
Articolo 18. (Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia). |
Articolo 18. (Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia). |
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia. |
1. Identico. |
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di vigilanza. |
2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona. |
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. |
Soppresso. |
|
3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
Articolo 18-bis. (Impiego della forza pubblica). |
|
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In casi eccezionali di necessità e urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152». |
|
Articolo 18-ter. (Misure per la sicurezza dei XX Giochi olimpici invernali). |
|
1. Al fine di implementare le misure di sicurezza dei siti olimpici in occasione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Ministero dell'interno dispone l'adozione da parte del Comitato organizzatore dei Giochi stessi di idonee attrezzature di sicurezza attiva e passiva, atte a prevenire turbamenti e atti contro la pubblica incolumità e ne garantisce l'impiego attraverso le forze dell'ordine. Le attrezzature stesse saranno acquisite dal Comitato sulla base delle prescrizioni del Ministero. |
|
2. Al fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9,8 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
Articolo 19. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 2005. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Pisanu, Ministro dell'interno. Castelli, Ministro della giustizia. Fini, Ministro degli affari esteri. Landolfi, Ministro delle comunicazioni. Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze. Visto, il Guardasigilli: Castelli. |
|
Costituzione della Repubblica
(artt. 77 e 87)
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Codice
penale
(artt. 244-245, 265, 267, 269, 270-bis,
270-ter, 273, 274, 277-279, 287, 288, 302, 313, 414, 495, 497, 497-bis, 640-bis)
Art. 244.
Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.
Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo [c.p. 15, 22, 364].
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini [c.p. 4, 242], ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 302, 311, 312] (1).
-----------------------
(1) Articolo così modificato dall'art. 7, primo comma, L. 12 maggio 1995, n. 210. Il testo precedente così disponeva: «Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».
Art. 245.
Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32].
La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa [c.p. 302, 311, 312] (1).
-----------------------
(1) Vedi l'art. 1, L. 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa.
Art. 265.
Disfattismo politico.
Chiunque in tempo di guerra [c.p. 310, 656], diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 268, 269, 302, 303, 304, 305, 306, 311, 312; c.p.p. 275].
La pena è non inferiore a quindici anni:
1. se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari [c.p.m.p. 2; c.p.m.g. 7];
2. se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico [c.p. 364].
Art. 267.
Disfattismo economico.
Chiunque, in tempo di guerra [c.p. 310], adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni (1).
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 275].
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico [c.p. 7, n. 1, 268, 302, 311, 312].
-----------------------
(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
Art. 269.
Attività antinazionale del cittadino all'estero.
Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato [c.p. 4, 242], diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 265, 302, 311, 312, 656; c.p.p. 275].
Art. 270-bis.
(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).
Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (1).
-----------------------
(1) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1980, n. 15, è stato così modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438. Il testo del presente articolo in vigore dopo le modifiche introdotte dall'art. 1 del citato D.L. n. 374 del 2001 (ma prima della sua conversione in legge) era il seguente:
«Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
Chiunque promuove, costituisce, organizza, finanzia anche indirettamente o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».
Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto D.L. n. 374 del 2001 era il seguente:
«Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni».
Art. 270-ter.
Assistenza agli associati.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna
delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (1).
-----------------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438. Nei procedimenti per i delitti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del citato D.L. n. 374/2001.
Il testo del presente articolo introdotto dal suddetto D.L. n. 374 del 2001 prima della sua conversione in legge, era il seguente:
«Associazioni con finalità di terrorismo internazionale.
1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».
Art. 270-quater.
Assistenza agli associati.
[1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena à aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto] (1).
-----------------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374. Peraltro la L. 15 dicembre 2001, n. 438, nel convertire in legge il suddetto decreto ha modificato il citato articolo 1 il quale, nella nuova formulazione, non prevede più l'introduzione del presente articolo le cui disposizioni sono ora confluite nell'art. 270-ter c.p.
Art. 273.
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. (1)
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato [c.p. 4] associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni (2).
Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni [c.p. 7, n. 1, 302, 311, 312] (3).
-----------------------
(1) Vedi la L. 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete e scioglimento della Loggia P2.
(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-3 luglio 1985, n. 193 (Gazz. Uff. 10 luglio 1985, n. 161-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 273 c.p.; e ha dichiarato altresì, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 274 c.p. e 211, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza).
(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-3 luglio 1985, n. 193 (Gazz. Uff. 10 luglio 1985, n. 161-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 273 c.p.; e ha dichiarato altresì, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 274 c.p. e 211, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 277.
Offesa alla libertà del presidente della Repubblica.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [c.p. 29, 32, 302, 311, 312; c.p.m.p. 79] (1).
-----------------------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317, di modifica al codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato. L'art. 4 di detta legge stabilisce che ai fini dell'applicazione di questo articolo, alla carica di presidente della Repubblica è equiparata quella di capo provvisorio dello Stato. Sulla tutela penale della persona del Sommo Pontefice vedi l'art. 8 del Trattato reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810 e la L. 25 marzo 1985, n. 121. Vedi, anche, la L. 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete e scioglimento della Loggia P2.
Art. 278.
Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.
Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 360; c.p.m.p. 8, 79] (1).
-----------------------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317, di modifica al codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato. L'art. 4 di detta legge stabilisce che ai fini dell'applicazione di questo articolo, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato. Sulla tutela penale della persona del Sommo Pontefice vedi l'art. 8 del Trattato reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810.
Art. 279.
Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.
Chiunque pubblicamente [c.p. 266], fa risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni [Cost. 90; c.p. 7, n. 1, 301, 311, 312, 360] (1).
-----------------------
(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
Art. 287.
Usurpazione di potere politico o di comando militare. (1)
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275].
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra [c.p. 310], il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte (2), se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari [c.p. 302, 311, 312, 364].
-----------------------
(1) Vedi l'art. 75, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché l'art. 80 dello stesso provvedimento.
(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena all'ergastolo.
Art. 288.
Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.
Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32; c.p.p. 275] (1).
La pena è aumentata [c.p. 64] se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare [c.p. 302, 311, 312].
-----------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 7, secondo comma, L. 12 maggio 1995, n. 210. La precedente formulazione, per la commissione del presente reato, prevedeva la pena della reclusione da tre a sei anni.
Art. 302.
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. (1)
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi [c.p. 43], preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (2) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 115, 414].
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
-----------------------
(1) Vedi l'art. 2, comma primo, L. 18 febbraio 1987, n. 34, sulla dissociazione dal terrorismo; l'art. 76, L. 22 dicembre 1975, n. 685, sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope.
(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
Art. 313.
Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.
Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia [c.p.p. 343] (1).
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia (2).
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall' art. 299, sono punibili a richiesta [c.p.p. 342] del ministro per la giustizia (3).
-----------------------
(1) Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 con l'inserimento, dopo la parola «269» delle seguenti «270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter».
Tali modifiche non sono più presenti nel decreto-legge dopo la sua conversione ad opera della L. 15 dicembre 2001, n. 438.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-17 febbraio 1969, n. 15 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1969, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio alla Corte costituzionale, al Ministero di grazia e giustizia, anziché alla Corte stessa. La stessa Corte, con sentenza 16 aprile-5 maggio 1959, n. 22 (Gazz. Uff. 9 maggio 1959, n. 110), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 112 Cost.; con sentenza 22-29 aprile 1971, n. 91 (Gazz. Uff. 5 maggio 1971, n. 112), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 14-27 febbraio 1973, n. 17 (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, seconda ipotesi, in riferimento all'art. 102, primo comma Cost., e all'art. 113, primo e secondo comma, Cost.; con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 142 (Gazz. Uff. 25 luglio 1973, n. 191), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario al Ministro per la giustizia anziché al Consiglio superiore della magistratura, in riferimento agli artt. 3 e 104 Cost.; con sentenza 9-16 gennaio 1975, n. 7 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1975, n. 21), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 95 Cost.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317, di modifica al codice penale per la parte riguardante le istituzioni costituzionali dello Stato. L'art. 4 di detta legge stabilisce che, ai fini dell'applicazione di questo articolo, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 ottobre 1985, n. 228 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1985, n. 256-bis), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.
TITOLO V
Dei delitti contro l'ordine pubblico
Art. 414.
Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga [c.p. 266] a commettere uno o più reati [c.p. 302, 306] è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti [c.p. 17, 29, 32];
2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila (1), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni [c.p. 17].
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti [c.p. 115, 272, 303] (2).
-----------------------
(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale.
(2) Vedi il D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-4 maggio 1970, n. 65 (Gazz. Uff. 6 maggio 1970, n. 113), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost.
Art. 495.
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699], l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni [c.p. 29].
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno:
1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile [c.c. 451; c.p. 483, 567] (1);
2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 686] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome (2).
La pena è diminuita [c.p. 63, 65] se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci [c.p. 496] (3).
-----------------------
(1) Vedi gli artt. 28-49, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-6 maggio 1976, n. 108 (Gazz. Uff. 12 maggio 1976, n. 125), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, la questione di legittimità del presente numero 2, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.
(3) Sulle false dichiarazioni vedi gli artt. 1 e 5, L. 19 aprile 1925, n. 475; l'art. 25, L. 21 novembre 1967, n. 1185; gli artt. 10 e 15, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9.
Art. 497.
Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale [c.p.p. 685, 686, 687, 688, 689, 690] o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso (1) per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (2).
-----------------------
(1) Vedi la L. 20 dicembre 1966, n. 1253, di ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961; l'art. 26, L. 4 gennaio 1968, n. 15, sulla legalizzazione e autenticazione di firme; il D.M. 10 luglio 1971 (Gazz. Uff. 16 luglio 1971, n. 179), sulla legalizzazione delle firme su atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere; l'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
Art. 640-bis.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (2).
-----------------------
(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228).
(2) Articolo aggiunto dall'art. 22, L. 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ( art. 32-quater c.p.).
Codice di procedura
penale
(artt. 55, 59, 66, 148, 151, 343, 349, 354, 380, 381, 384, 407)
TITOLO III
Polizia giudiziaria
Art. 55.
Funzioni della polizia giudiziaria.
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (1).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (2).
-----------------------
(1) Vedi gli artt. 347-357 c.p.p. La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42 Cost.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 468 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 43 - Prima serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, 101 e 104 Cost.
Art. 59.
Subordinazione della polizia giudiziaria.
1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (1).
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
-----------------------
(1) Vedi l'art. 23, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, di approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.
Art. 66.
Verifica dell'identità personale dell'imputato.
1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false [c.p. 495].
2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.
3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130.
TITOLO V
Notificazioni
Art. 148.
Organi e forme delle notificazioni.
1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
2. Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo (1).
2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.
L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale (2).
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2 (3).
3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto (4).
4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (5).
5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazione strettamente necessarie (6).
-----------------------
(1) Comma prima sostituito dall'art. 3, L. 26 marzo 2001, n. 128 e poi così modificato dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374.
Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo».
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 128/2001 era il seguente: «2. Il giudice, ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo».
(2) Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.
(3) Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.
(4) Comma così sostituito dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Vedi gli artt. 32, secondo comma, 48, secondo comma, 149, ultimo comma, 397, ultimo comma, 520, 548 c.p.p. Il testo in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti.».
(5) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(6) Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.
Art. 151.
Notificazioni richieste dal pubblico ministero.
1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario [c.p.p. 369, comma 2].
2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (1).
4. [Il decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 dal pubblico ministero ha valore solo per le notificazioni di propri atti e limitatamente alla fase delle indagini preliminari. A seguito della emissione del decreto, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore] (2).
-----------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(2) Comma soppresso con l'art. 2, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
Art. 343.
Autorizzazione a procedere.
1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere [Cost. 68; c.p. 313], il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo [c.p.p. 384] o misure cautelari personali (1) nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio [c.p.p. 374] solo se l'interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione [Cost. 68] o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 (2).
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati [c.p.p. 191].
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.
-----------------------
(1) Vedi gli artt. 280-290 c.p.p.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, L. 20 giugno 2003, n. 140. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte Costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonché lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.».
Art. 349.
Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti (1).
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.
-----------------------
(1) Vedi in materia di pubblica sicurezza, l'art. 4, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 7, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Vedi, anche, l'art. 1, terzo comma, D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, in L. 23 settembre 1992, n. 386, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.
(omissis)
Art. 354.
Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato [c.p.p. 348] prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [c.p.p. 253] (1).
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [c.p.p. 245].
-----------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 9, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti».
(omissis)
Art. 380.
Arresto obbligatorio in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale (1);
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (2);
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (3);
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (4);
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (5);
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni (6);
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale] (7), delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (8);
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale (9);
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà (10).
-----------------------
(1) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 3 agosto 1998, n. 269. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale».
(2) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1993, n. 9 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., primo comma, n. 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorresse la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128.
(4) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa. La Corte costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n. 260 (Gazz. Uff. 17 giugno 1992, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p., in relazione all'art. 5, ultimo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in riferimento all'art. 3 della Cost.
(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo all'arresto in flagranza.
(6) L'art. 2, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 aveva aggiunto, dopo la parola«terrorismo», le seguenti: «anche internazionale». La legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del citato decreto-legge, ha però soppresso il suddetto articolo 2. Vedi gli artt. 21 e 29, L. 18 aprile 1975, n. 110, di integrazione della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; l'art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, nonché l'art. 11, L. 29 maggio 1982, n. 304, sulla difesa dell'ordinamento costituzionale.
(7) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 4, sesto comma, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.
(8) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2-bis, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il testo precedente alla modifica del 1993 così disponeva: «l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, L. 20 giugno 1952, n. 645».
(9) Lettera aggiunta dall'art. 4, sesto comma, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.
(10) Le disposizioni relative all'arresto in flagranza non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Art. 381.
Arresto facoltativo in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza (1) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (2).
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti (3):
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (4);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (5).
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [c.p.p. 337] all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (6).
-----------------------
(1) Per le ipotesi di arresto in flagranza di minori vedi l'art. 16, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, di approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
(2) Vedi l'art. 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio-7 giugno 1996, n. 188 (Gazz. Uff. 12 giugno 1996, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.
(3) Alinea così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(4) Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio-7 giugno 1996, n. 188 (Gazz. Uff. 12 giugno 1996, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) inammissibile la questione di legittimità della lettera g) del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità della lettera c) del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.
(6) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 8 agosto 1995, n. 332.
Art. 384.
Fermo di indiziato di delitto.
1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi (1).
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini [c.p.p. 348], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero (2).
-----------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 11, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi».
(2) Le disposizioni relative al fermo di indiziato di delitto non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Art. 407.
Termini di durata massima delle indagini preliminari.
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (1);
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630];
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (2);
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale (3) (4);
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (5);
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (6);
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale (7);
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese (8);
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 (9).
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati [c.p.p. 191] (10).
-----------------------
(1) Numero così sostituito dall'art. 5, L. 19 marzo 2001, n. 92. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale».
(2) I delitti indicati nel presente numero sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale ai sensi di quanto previsto dall'art. 33-bis c.p.p.
(3) I delitti indicati nel presente numero sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale ai sensi di quanto previsto dall'art. 33-bis c.p.p.
(4) Numero così modificato prima dall'art. 1, D.L. 5 aprile 2001, n. 98, convertito in legge dall'art. 1, L. 14 maggio 2001, n. 196 e poi dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438. Gli artt. 3 e 4 del citato D.L. n. 374/2001 hanno disposto che, nei procedimenti per i delitti previsti dal presente numero, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e all'art. 10, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419. Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale». A questo testo l'art. 2 del citato D.L. n. 374 del 2001 aveva aggiunto, dopo la parola «terrorismo», le seguenti: «anche internazionale». La legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 ha però soppresso il suddetto articolo 2. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 98/2001 era il seguente: «4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni».
(5) I delitti indicati nel presente numero sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale ai sensi di quanto previsto dall'art. 33-bis c.p.p.
(6) Lettera così sostituita, da ultimo, dall'art. 21, L. 8 agosto 1995, n. 332. Vedi gli artt. 72, 73 e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dai relativi stati di tossicodipendenza. Il testo precedente, come sostituito dall'art. 6, comma terzo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356, così disponeva: «a) i delitti indicati nell'articolo 275 comma 3 nonché il delitto previsto dall'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza».
(7) Numero aggiunto dall'art. 3, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e poi così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 2003, n. 228. Il presente numero si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 341 del 2000, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 228 del 2003 era il seguente: «7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;».
(8) L'art. 1, L. 28 settembre 1998, n. 336 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 228), ha disposto che, nei procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Il termine di durata massima delle indagini preliminari per le suddette ipotesi di reato è stato poi aumentato: a quattro anni dall'art. 1, D.L. 27 settembre 1999, n. 330 (Gazz. Uff. 27 settembre 1999, n. 227), convertito in legge dall'art. 1, L. 23 novembre 1999, n. 438 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278); a cinque anni dall'art. 9, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e a sei anni dall'art. 13, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284.
(9) Vedi l'art. 12, comma quarto e quinto, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa, nonché l'art. 8, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
(10) Comma così modificato dall'art. 17, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati».
Disposizioni di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
(art. 226)
Art. 226.
Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni.
1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi succesivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate (1).
-----------------------
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438. I commi 2 e 3 dello stesso art. 5 hanno disposto, il primo, l'abrogazione di ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive e, il secondo, che le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui al presente articolo sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione. Vedi, anche, i commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 5. Il testo del presente articolo, prima delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 438 del 2001, era il seguente:
«Intercettazioni e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione.
1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale».
Il testo del presente articolo, prima della sostituzione disposta dall'art. 5 del citato decreto legge n. 374 del 2001, era il seguente:
«Intercettazioni telefoniche preventive.
1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 226-sexies del codice abrogato per le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.
2. I richiami contenuti nell'articolo 226-sexies alle altre disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti del codice».
Codice della
navigazione
(art. 731)
TITOLO IV
DEL PERSONALE AERONAUTICO
Art. 731.
Il personale aeronautico.
(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.
Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo [c.n. 732];
b) il personale non di volo [c.n. 733] (2).
(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)
TITOLO IV
Della gente dell'aria, delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni (3)
Distinzione della gente dell'aria.
La gente dell'aria comprende:
a. il personale di volo [c.n. 732];
b. il personale addetto ai servizi a terra [c.n. 733];
c. il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche [c.n. 734];
c-bis. il personale addetto al controllo del traffico aereo (4).
Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni (5).
Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista (6).
Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (7), uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 «Licenze del personale» alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 (8).
Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto non è richiesto il possesso di un titolo di studio (9).
-----------------------
(1) Intitolazione così sostituita prima dall'art. 2, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. Vedi la L. 8 febbraio 1934, n. 331, ed il D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411, sullo stato giuridico della gente dell'aria.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(3) Intitolazione così sostituita dall'art. 2, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi la L. 8 febbraio 1934, n. 331, ed il D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411, sullo stato giuridico della gente dell'aria.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 21 dicembre 1996, n. 665.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 13 maggio 1983, n. 213, e poi così sostituito dall'art. 8, L. 21 dicembre 1996, n. 665. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.».
(6) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, di recepimento nell'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944).
(7) Vedi il D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, che approva il regolamento in materia di licenza, attestati e abilitazioni aeronautiche.
(8) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, di recepimento nell'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944).
(9) Comma aggiunto dall'art. 47, L. 1 marzo 2002, n. 39 - legge comunitaria.
R.D. 17 agosto 1907, n.
642.
Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio
di Stato
(art. 36)
(1) (2)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 1907, n. 227.
(2) Dopo l'emanazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 non è stato pubblicato un nuovo regolamento per la procedura davanti al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale. È quindi, tuttora in vigore, l'antico regolamento approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 642, da coordinarsi, tuttavia, con le norme dettate dal predetto testo unico, in tema di «procedimenti dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», al Titolo III. Vedi, anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, riportata alla voce Contenzioso amministrativo.
(omissis)
TITOLO III
Delle domande incidentali e del ricorso incidentale
Art. 36.
Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria.
L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria.
Il Presidente può abbreviare il termine.
Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine (20).
La domanda di sospensione può essere presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza (21).
------------------------
(20) Vedi anche art. 39, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
(21) Vedi art. 2, D.L. 5 maggio 1948, n. 642 e art. 10 L. 21 dicembre 1950, n. 1018.
R.D. 18 giugno 1931, n.
773.
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(artt. 46-58)
(1) (1/a) (1/b) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(1/a) Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:
«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
(1/b) L'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2003, n. 29/E; Nota 13 ottobre 2003, n. 2003/43548/COA/UDC; Circ. 6 maggio 2004, n. 2/COA/DG/2004;
- Ministero dell'interno: Circ. 16 dicembre 1995, n. 559/C.22590.10179(17) 1-582-E-95; Circ. 5 luglio 1996, n. 559/C.4713.10089.D(1); Circ. 23 ottobre 1996, n. 559/C.14426.10089.D(1); Circ. 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634.12982(23); Ris. 23 novembre 1996, n. 559/C; Circ. 24 aprile 1997, n. 559/C.24103-13500.F(4)1; Circ. 2 maggio 1997, n. 559/C.5808.10089.D.A(1); Circ. 19 luglio 1997, n. 559/C.5692-10089(4); Circ. 15 novembre 1997, n. 559/14514.10089.D(7); Circ. 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1); Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008; Circ. 5 dicembre 2003, n. 557/A/223.420.1; Circ. 6 maggio 2004, n. 557/PAS.6880.12001(1);
- Ministero delle finanze: Circ. 6 giugno 1996, n. 151/D; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E.
(omissis)
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri (30)
Art. 46.
(art. 45 T.U. 1926).
Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina (31).
------------------------
(30) Vedi, anche, gli artt. 81-110, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, riportato al n. A/II.
(31) Vedi, anche, per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto, il commercio e l'impiego di materie e prodotti infiammabili o esplodenti, l'art. 678 c.p. 1930, gli artt. 358-365, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, gli artt. 4-38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, gli articoli 41-52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, riportati alla voce Infortuni sul lavoro ed igiene (Prevenzione degli) ed il R.D. 13 luglio 1903, n. 361, riportato alla voce Navigazione marittima.
Art. 47.
(art. 46 T.U. 1926).
Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina (31).
------------------------
(31) Vedi, anche, per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto, il commercio e l'impiego di materie e prodotti infiammabili o esplodenti, l'art. 678 c.p. 1930, gli artt. 358-365, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, gli artt. 4-38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, gli articoli 41-52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, riportati alla voce Infortuni sul lavoro ed igiene (Prevenzione degli) ed il R.D. 13 luglio 1903, n. 361, riportato alla voce Navigazione marittima.
Art. 48.
(art. 47 T.U. 1926).
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.
Art. 49.
(art. 48 T.U. 1926).
Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti (31/a).
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
------------------------
(31/a) Per quanto concerne la composizione della Commissione tecnica di cui al presente articolo, vedi l'art. 89, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, riportato al n. A/II.
Art. 50.
(art. 49 T.U. 1926).
Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto (32).
------------------------
(32) Vedi, al riguardo, l'art. 97 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, riportato al n. A/II.
Art. 51.
(art. 50 T.U. 1926).
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
È consentita la rappresentanza.
Art. 52.
(art. 51 T.U. 1926).
Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.
Art. 53.
(art. 52 T.U. 1926)
È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.
Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno (32/a).
------------------------
(32/a) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.
Art. 54.
(art. 53 T.U. 1926).
Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.
Art. 55.
(art. 54 T.U. 1926).
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (32/b).
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività (32/c).
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000 (32/d).
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000 (32/e) (33).
------------------------
(32/b) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, riportato al n. A/LXXXVIII.
(32/c) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, riportato al n. A/CXXVI.
(32/d) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110, riportata alla voce Sicurezza pubblica, nonché dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può superare lire 2.000.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dallo stesso art. 34 di cui sopra.
(32/e) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 34, L. 18 aprile 1975, n. 110, riportata alla voce Sicurezza pubblica, nonché dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La pena dell'arresto è stata così elevata dallo stesso art. 34 di cui sopra; a norma del medesimo art. 34 detta pena non può essere inferiore a tre mesi.
(33) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti dagli attuali ultimi quattro dall'art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1956, n. 1452. Vedi, anche, gli artt. 4 e 4-bis del sopra già indicato D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, riportato al n. A/VI.
Art. 56.
(art. 55 T.U. 1926).
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.
Art. 57.
(art. 56 T.U. 1926).
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa (34).
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
------------------------
(34) Vedi, anche, art. 703, codice penale del 1930, nonché gli artt. 28, 29 e 32, R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, riportato alla voce Caccia.
Art. 58.
(art. 57 T.U. 1926).
È vietato l'impiego di gas tossici (35) a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione (36).
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (37) se il fatto non costituisce un più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.
------------------------
(35) Il R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, con il quale è stato approvato il «Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici», con il suo art. 1 così dispone:
« Art. 1. Agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato «gas tossico»:
a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica».
L'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 è stato approvato con D.M. 6 febbraio 1935, riportato alla voce Gas tossici.
(36) La norma dell'art. 33, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, così dispone:
«È demandata al Prefetto l'autorizzazione per l'impiego dei gas tossici prevista dall'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 5 del relativo regolamento approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147. Il Prefetto provvede, sentita la Commissione di cui all'art. 39 del presente decreto». (Trattasi della Commissione tecnica permanente, istituita presso ogni Prefettura e della quale fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere capo del Genio civile, il Questore, l'esperto in chimica membro del Consiglio di sanità ed il comandante dei vigili del fuoco della Provincia).
(37) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. Per effetto dell'art. 26 c.p. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
R.D. 6 maggio 1940, n.
635.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
(artt. 81-110)
(1) (1/circ)
-----------------------
(1) Pubblicato nel Supplemento alla Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2003, n. 29/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 16 dicembre 1995, n. 559/C.22590.10179(17) 1-582-E-95; Circ. 15 novembre 1997, n. 559/14514.10089.D(7); Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 20 dicembre 1999, n. 559; Circ. 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1);
- Ministero delle finanze: Circ. 19 gennaio 1998, n. 13/E; Circ. 30 gennaio 1998, n. 35/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 15 gennaio 1998, n. 1/50-FG-76/97/3361.
(omissis)
Art. 81.
Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge (73) tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge (74) i prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83 (75).
------------------------
(72) Vedi, anche, gli artt. 46-61, T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
(73) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato al n. A/I, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(74) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(75) Comma aggiunto dall'art. 11, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
Art. 82.
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1° polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2° dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3° detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4° artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5° munizioni di sicurezza e giocattoli pirici (76).
La categoria 5) «munizioni di sicurezza e giocattoli pirici» di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita (77).
------------------------
(76) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
(77) Comma aggiunto dall'art. 12, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
Art. 83.
I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge (78), nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame «CE del tipo» e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli «Organismi notificati» sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento (79).
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili e per la lavorazione di materiale da guerra.
L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze (80) (81).
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministro dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi (82).
------------------------
(78) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(79) Comma così sostituito dall'art. 13, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
(80) Comma così sostituito dall'art. 13, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
(81) Per quanto concerne il trasporto su strada di sostanze esplosive, vedi, anche, artt. 352-377, D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale.
(82) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
Art. 84.
La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministero dell'interno, e si compone di un presidente e di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere al gruppo A dell'amministrazione dell'interno, di grado non inferiore al 6°; due possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; sei sono designati, uno per ciascuno dai Ministri per la marina (83), per l'aeronautica (84), per le corporazioni (85) e per le comunicazioni (86), e due dal Ministro per la guerra (87); uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro per la guerra (88) è scelto fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri per le corporazioni (89) e per le comunicazioni (90) sono designati fra il personale tecnico superiore, rispettivamente del reale corpo delle miniere e della direzione generale delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle funzioni di segretario della commissione (91).
------------------------
(83) Con D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica sono stati riuniti in un unico Ministero, denominato Ministero della difesa.
(84) Con D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica sono stati riuniti in un unico Ministero, denominato Ministero della difesa.
(85) Il Ministero delle corporazioni che con R.D. 9 agosto 1943, n. 718, aveva mutato la sua denominazione in quella dell'industria, commercio e lavoro, con D.Lgs.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, è stato ripartito in due distinti Ministeri denominati rispettivamente Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(86) Con D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, il Ministero per le comunicazioni è stato ripartito in due distinti Ministeri denominati rispettivamente Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(87) Con D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica sono stati riuniti in un unico Ministero, denominato Ministero della difesa.
(88) Con D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17, i Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica sono stati riuniti in un unico Ministero, denominato Ministero della difesa.
(89) Il Ministero delle corporazioni che con R.D. 9 agosto 1943, n. 718, aveva mutato la sua denominazione in quella dell'industria, commercio e lavoro, con D.Lgs.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, è stato ripartito in due distinti Ministeri denominati rispettivamente Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(90) Con D.Lgs.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 413, il Ministero per le comunicazioni è stato ripartito in due distinti Ministeri denominati rispettivamente Ministero dei trasporti e Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(91) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
Art. 85.
Tanto il presidente, quanto gli altri membri, durano in carica un triennio, e possono essere sempre riconfermati.
In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della commissione delegato dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli effettivi (92).
------------------------
(92) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
Art. 86.
La commissione dà parere sopra tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.
Art. 87.
Ai componenti della commissione consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 (93).
Ai componenti che non appartengano al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato compete la medaglia di presenza di lire 30 (94).
Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate di ufficio e compiute fuori del comune di Roma, sono corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a norma delle vigenti disposizioni.
Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.
------------------------
(93) Vedi ora D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, contenente norme sui compensi, spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.
(94) Vedi ora D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, contenente norme sui compensi, spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.
Art. 88.
La commissione, con norme interne da approvarsi dal Ministro dell'interno, disciplina lo esercizio delle sue attribuzioni e il suo funzionamento.
Art. 89.
La commissione tecnica provinciale, di cui all'art. 49 della legge (95), è composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonché di un funzionario di pubblica sicurezza (96).
Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.
Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento.
------------------------
(95) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(96) La Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, a norma dell'art. 27, co. 2, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, contenente disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando deve dare il suo parere per il rilascio della licenza di «fochino», va integrata con due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e l'altro in medicina.
Art. 90.
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti o temporanei;
d) depositi giornalieri.
Art. 91.
Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli edifici e le strade, i corsi di acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al presente regolamento.
Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'interno, con tutti i prescritti documenti e con la relazione della commissione tecnica provinciale.
Le domande di licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra, istruite come quelle indicate nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla direzione d'artiglieria competente per territorio la quale le rimette al Ministero dell'interno munite del proprio parere. Il Ministero dell'interno provvede sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.
Art. 92.
Le domande per ottenere la licenza per la vendita di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative alla ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza di vendita.
Art. 93.
Alle domande e alle licenze per l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si applicano rispettivamente le disposizioni degli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
Art. 94.
Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono stese in calce all'avviso di spedizione.
Art. 95.
Per i depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la licenza del Ministero dell'interno e quella del Prefetto, a termini degli artt. 46 e 47 della legge (97), il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza, ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.
------------------------
(97) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 96.
Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art. 47 della legge (98), s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.
Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi.
------------------------
(98) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 97.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Regno senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata (99).
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge (100).
Agli effetti dell'art. 50 della legge (101), il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.
------------------------
(99) Periodo aggiunto dall'art. 14, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
(100) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(101) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 98.
Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali (102).
------------------------
(102) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.M. 19 settembre 2002, n. 272.
Art. 99.
È in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.
Art. 100.
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.
Art. 101.
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.
Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000 (103).
------------------------
(103) Articolo così modificato dal D.P.R. 12 gennaio 1973, n. 145 (Gazz. Uff. 30 aprile 1973, n. 110).
Art. 102.
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza.
Art. 103.
Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52 della legge (104) è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge (105).
------------------------
(104) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
(105) Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, vedi il R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, il cui art. 1, fissa i casi in cui tale assicurazione è obbligatoria, il R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, contenente norme integrative del regio decreto sopra indicato ed il R.D. 25 gennaio 1937, n. 200, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione di tali regi decreti.
Art. 104.
Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell'apposito registro.
Art. 105.
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte.
È in facoltà del Ministero dell'interno consentire, previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma (106);
2) non impiegare fuoco o lume nell'interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili.
Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;
3) far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
4) tenere quel numero di guardiani che la commissione tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.
I guardiani devono essere nominati secondo le norme prescritte dagli artt. 133 e 138 della legge (107).
------------------------
(106) Numero così sostituito dal D.P.R. 5 giugno 1976, n. 676 (Gazz. Uff. 2 ottobre 1976, n. 263).
(107) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 106.
La licenza pel trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate (108), oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie.
Tuttavia, il trasporto di esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto senza vincolo di scorta.
------------------------
(108) Sulla disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, vedi R.D. 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 107.
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica sicurezza del porto.
Art. 108.
Nel registro prescritto dall'art. 55 della legge (109) si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.
------------------------
(109) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 109.
In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.
Art. 110.
È soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della legge (110) la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.
------------------------
(110) Trattasi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
R.D. 30 gennaio 1941,
n. 12.
Ordinamento giudiziario.
(art. 72)
(1) (1/circ) (2)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28.
(2) La denominazione «tribunale» nel presente provvedimento è stata sostituita da quella «tribunale ordinario», ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 giugno 1997, n. 6/97;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 5 dicembre 1996, n. 8661.
(omissis)
Art. 72.
Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi;
c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).
La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale (151) (72/cost).
------------------------
(151) Il presente articolo già sostituito, da ultimo, dall'art. 23, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 è stato successivamente così modificato dall'art. 58, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 3, D.L. 24 maggio 1999, n. 145, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(72/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-20 maggio 1998, n. 181 (Gazz. Uff. 27 maggio 1998, n. 21, Serie speciale), con ordinanza 14-23 dicembre 1998, n. 430 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 50 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, terzo comma, sollevata in riferimento agli articoli 111 e 3 della Cost.
L. 27 dicembre 1956, n.
1423.
Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità.
(artt. 4, 9, 12)
(1) (1/a) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1956, n. 327.
(1/a) Vedi, ora, l'art. 1, L. 3 agosto 1988, n. 327, riportata al n. T/X, che ha soppresso l'istituto della diffida del questore della presente legge.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98;
- Ministero dell'interno: Circ. 31 gennaio 2000, n. M/2413/2.
(omissis)
Art. 4.
L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.
La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.
Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore (1/g) (3/cost).
Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.
Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.
Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo (4/cost).
Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza (1/h).
------------------------
(1/g) Con sentenza n. 76 del 20-25 maggio 1970 (Gazz. Uff. 3 giugno 1970, n. 136) la Corte costituzionale ha così disposto:
«1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), nella parte in cui non prevede l'assistenza del difensore;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della stessa legge, sollevata con l'ordinanza 10 luglio 1969 del pretore di Legnano, in riferimento agli articoli 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;
3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 5 e 9 della stessa legge, sollevate dai pretori di Torino, di Legnano e di Novi Ligure e dai tribunali di Vibo Valentia, di Torino e di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 16, 17, 18, 25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione».
(3/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-29 gennaio 1998, n. 7 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1998, n. 5, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 28 ottobre-5 novembre 2004, n. 321 (Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione.
(1/h) Articolo così modificato prima dall'art. 5, L. 3 agosto 1988, n. 327 e poi dall'art. 15, L. 26 marzo 2001, n. 128.
(omissis)
Art. 9.
1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni (5) (5/cost).
------------------------
(5) Articolo prima modificato dall'art. 8, L. 14 ottobre 1974, n. 497 e dall'art. 12, L. 13 settembre 1982, n. 646, e poi così sostituito dall'art. 23, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, riportato al n. A/LXXXVIII.
(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 novembre-12 dicembre 2003, n. 354 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2003, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 in relazione all'art. 5, secondo comma, della medesima legge, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
(omissis)
Art. 12.
La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.
L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno (7).
------------------------
(7) Così modificato dall'art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256, riportata al n. T/XX.
L. 31 maggio 1965, n.
575.
Disposizioni contro la mafia.
(artt. 2, 5 e 7)
(1) (2) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 138.
(2) Vedi, anche, gli artt. 18 e 19, L. 22 maggio 1975, n. 152, riportata al n. A/XIV, e la L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 aprile 1996, n. 156.
- Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 109/T; Circ. 5 febbraio 1998, n. 41/T; Circ. 27 febbraio 1998, n. 72/T; Circ. 22 ottobre 1999, n. 206/T; Circ. 7 agosto 2000, n. 156/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 ottobre 1996, n. 127.
(omissis)
Art. 2.
Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (3/a), e successive modificazioni.
2. [Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza] (3/b).
3. [Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge 1423] (3/b) (4) (4/cost).
------------------------
(3/a) Riportata al n. T/I.
(3/b) Comma abrogato dall'art. 1, L. 24 luglio 1993, n. 256, riportata al n. T/XX.
(4) Articolo prima modificato dall'art. 8, L. 3 agosto 1988, n. 327, riportata al n. T/X, e dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, riportato al n. T/XVII e poi sostituito dall'art. 22, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, riportato al n. A/LXXXVIII.
(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio-6 marzo 1995, n. 83 (Gazz. Uff. 15 marzo 1995, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2 della L. 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1 della L. 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4, 24, 27, secondo comma e 111 della Costituzione. La stessa Corte, con sentenza 23 febbraio-6 marzo 1995, n. 77 (Gazz. Uff. 15 marzo 1995, n. 11, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 11-22 luglio 1996, n. 275 (Gazz. Uff. 7 agosto 1996, n. 32, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
(omissis)
Art. 5.
L'allontanamento abusivo dal comune o dalla frazione del comune di soggiorno obbligatorio è punito con la reclusione da due a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza (7).
------------------------
(7) Così sostituito prima dall'art. 17, L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V, modificato dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, riportato al n. T/III e poi dall'art. 23, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, riportato al n. A/LXXXVIII.
Art. 7.
Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (8/a).
In ogni caso si procede d'ufficio ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva (9).
------------------------
(8/a) Comma prima sostituito dall'art. 6, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi così modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228.
(9) Così sostituito dall'art. 18, L. 13 settembre 1982, n. 646, riportata al n. T/V.
(omissis)
L. 2 ottobre 1967, n.
895.
Disposizioni per il controllo delle armi.
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1967, n. 255.
Art. 1.
Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000 (2) (3).
------------------------
(2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 14 ottobre 1974, n. 497, riportata al n. A/X.
Art. 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 (2) (4) (4/cost).
------------------------
(2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 14 ottobre 1974, n. 497, riportata al n. A/X.
(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 73 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Art. 3.
Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 (5).
------------------------
(5) Articolo così sostituito dall'art. 11, L. 14 ottobre 1974, n. 497, riportata al n. A/X.
Art. 4.
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000 (2).
La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato (6).
------------------------
(2) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 14 ottobre 1974, n. 497, riportata al n. A/X.
Art. 5.
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi.
Art. 6.
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni (7).
------------------------
(7) Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 14 ottobre 1974, n. 497 riportata al n. A/X.
Art. 7.
Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi (8) (4/cost).
------------------------
(8) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 14 ottobre 1974, n. 497 riportata al n. A/X. Gli artt. 15 e 16 della stessa legge hanno, inoltre, così disposto:
«Art. 15. Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa.
Art. 16. Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale».
(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-18 marzo 1999, n. 73 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Art. 8.
Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente art. 1 o nell'art. 695 del Codice penale.
Art. 9.
Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.
L. 2 aprile 1968, n.
518.
Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114.
Articolo unico.
In deroga al dispositivo degli artt. 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.
Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse (2).
------------------------
(2) Vedi il D.M. 8 agosto 2003.
L. 6 dicembre 1971, n.
1034.
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
(art. 21)
(1) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1971, n. 314.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 2004, n. 1;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 maggio 1996, n. 65;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 febbraio 1996, n. 17252; Circ. 3 luglio 1996, n. 2015.
(omissis)
Art. 21.
Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. [In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio] (9) (9/a).
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio (9/b).
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza (9/c).
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio (9/d).
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite (9/e).
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni (9/f).
Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta (9/g).
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata (9/h).
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali (9/i).
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare (9/l).
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito (9/m).
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti (9/n).
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere (9/o).
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato (9/p) (9/q) (12/cost).
------------------------
(9) Periodo soppresso dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(9/a) Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/b) Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/c) Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/d) Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/e) Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/f) Gli attuali primi sei commi così sostituiscono gli originari primi cinque per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/g) Gli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo, così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/h) Gli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo, così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/i) Gli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo, così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/l) Gli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo, così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/m) Gli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo, così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/n) Gli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo, così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/o) Gli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo, così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/p) Gli attuali commi dall'ottavo al quindicesimo, così sostituiscono l'originario settimo comma per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205.
(9/q) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1985, n. 190 (Gazz. Uff. 3 luglio 1985, n. 155-bis), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 21, nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 4, L. 4 maggio 1998, n. 133, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(12/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 179 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
L. 22 maggio 1975, n.
152.
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
(artt. 4, 5 e 18)
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio 1975, n. 136.
(omissis)
Art. 4.
In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.
Art. 5.
È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 800.000 (3/a).
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza (3/b).
------------------------
(3/a) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.
(3/b) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 8 agosto 1977, n. 533, riportata al n. A/XVI.
(omissis)
Art. 18.
Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 (15), si applicano anche a coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale (15/a);
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 (16), e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895 (17), e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (17/a), e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.
------------------------
(15) Riportata al n. T/II.
(15/a) Numero così modificato dall'art. 7, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374.
(16) Riportata alla voce Fascismo.
(17) Riportata al n. A/VII.
(17/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
L. 26 luglio 1975, n.
354.
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà.
(art. 18-bis)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.
(2) Vedi, anche, la L. 10 ottobre 1986, n. 663.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero della giustizia: Circ. 7 aprile 2000, n. 2/3-S-448;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 16 dicembre 1996, n. 750;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 148.339/4-1.
(omissis)
Art. 18-bis.
Colloqui a fini investigativi.
1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.
2. Al personale di polizia indicato nel comma 1, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:
a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;
b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.
3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.
4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.
5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale (18).
------------------------
(18) Articolo aggiunto dall'art. 16, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
L. 24 ottobre 1977, n.
801.
Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
disciplina del segreto di Stato.
(art. 4 e 6)
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 novembre 1977, n. 303.
(omissis)
Art. 4.
È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.
Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività (4).
------------------------
(4) Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(omissis)
Art. 6.
È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.
Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività (5).
------------------------
(5) Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(omissis)
D.L. 21 marzo 1978, n.
59.
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
(art. 11)
(1)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1978, n. 80 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (Gazz. Uff. 19 maggio 1978, n. 137).
(omissis)
Art. 11.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore (15).
La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.
Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata (16).
Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto (17).
------------------------
(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.
(16) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191.
L. 25 marzo 1985, n.
106.
Disciplina del volo da diporto o sportivo.
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1985, n. 78.
Art. 1.
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
Art. 2.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:
all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma;
all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;
alle norme di circolazione e di sicurezza;
all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti (2).
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.
------------------------
(2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, riportato al C/VI.
Art. 3.
Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.
Art. 4.
Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.
Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.
Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.
Allegato (3)
Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo
1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 80.
2) Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 100.
Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.
3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300;
b) peso massimo al decollo non superiore a kg 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.
4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:
a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450;
b) peso massimo al decollo non superiore a kg 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.
5) L'attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell'attività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.
È altresì consentito l'uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
b) una attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell'Aero club d'Italia;
c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero.
------------------------
(3) Allegato così sostituito dal D.M. 27 settembre 1985 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1985, n. 251) e poi dal D.M. 19 novembre 1991 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1991, n. 304).
L. 23 agosto 1988, n.
400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(art. 17)
(1) (1/a) (1(circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
(omissis)
Art. 17.
Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).
------------------------
(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.
(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
D.Lgs. 28 luglio 1989,
n. 271.
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale.
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 15 luglio 2004, n. 2046/Segr.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;
Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;
Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;
Visti i pareri espressi in data 15 e 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. È approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (2).
------------------------
(2) Il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è riportato autonomamente.
L. 19 marzo 1990, n.
55.
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
(art. 14 e 22)
(1) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1990, n. 69.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60;
- Ministero dell'interno: Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 19 ottobre 2000, n. 8/2000.
Capo II - Ambito di applicazione delle L. 31 maggio 1965, n. 575 (29), e L. 13 settembre 1982, n. 646 (30). Effetti della riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti
(omissis)
Art. 14.
1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 (29), concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L. 22 dicembre 1975, n. 685 (31), ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (32), quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando (32/a).
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (29).
------------------------
(29) Riportata al n. T/II.
(30) Riportata al n. T/V.
(31) Riportata alla voce Stupefacenti.
(32) Riportata al n. T/I.
(32/a) Comma così modificato prima dall'art. 11, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, poi dall'art. 9, L. 7 marzo 1996, n. 108 ed infine dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228. Vedi, anche, l'art. 16 della citata legge n. 228 del 2003.
(omissis)
Art. 22.
(38/b).
------------------------
(38/b) Aggiunge l'art. 640-bis al codice penale.
Decreto Legge 15
gennaio 1991 n. 8.
Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(convertito in legge, con modificazioni, con L. 15 marzo 1991, n. 82)
(art. 9)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1991, n. 12 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 15 marzo 1991, n. 82 (Gazz. Uff. 16 marzo 1991, n. 64).
(omissis)
Capo II - Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia
Art. 9.
Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione.
1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresì che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale (14/a).
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità. Devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e le modalità operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonché, in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinità o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure (14/b).
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualità delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo è localmente in grado di valersi (15).
------------------------
(14/a) Comma così modificato dall'art. 11, L. 11 agosto 2003, n. 228.
(14/b) Vedi, anche, gli articoli 1 e 2, D.M. 13 maggio 2005, n. 138.
(15) Articolo prima modificato dalla legge di conversione 15 marzo 1991, n. 82 e poi così sostituito dall'art. 2, L. 13 febbraio 2001, n. 45.
(omissis)
D.Lgs. 25 luglio 1997,
n. 250.
Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
(art. 7)
(1) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 16 ottobre 1998, n. 13775AC.
(omissis)
Art. 7.
Fonti di finanziamento.
1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da:
a) i trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto ed all'attuazione del contratto di programma, nel limite delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il triennio 1997-1999, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante inserimento delle apposite voci nella tabella C della legge finanziaria annuale;
b) le tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro;
c) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;
d) proventi derivanti da entrate diverse.
(omissis)
Decreto Legislativo 17
novembre 1997 n. 398.
Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle
scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17,
commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127
(art. 16)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 1997, n. 269.
(omissis)
Capo II - Scuola di specializzazione per le professioni legali
Art. 16.
Scuola di specializzazione per le professioni legali (18/a).
1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (19).
2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (2), e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai (19/a).
2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (19/b).
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale (19/c).
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (20), dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (20). Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (20), è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura (20/a).
------------------------
(18/a) Rubrica così modificata dall'art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(19) Comma così modificato dall'art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48. Con D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, è stato emanato il regolamento contenente le norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(19/a) Comma così modificato dall'art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(19/b) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(19/c) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(20) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(20/a) L'art. 1, D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2002, n. 25) ha disposto che il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al presente articolo è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.
(omissis)
Decreto Legislativo 31
marzo 1998 n. 112.
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 163)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.
(omissis)
Art. 163.
Trasferimenti agli enti locali.
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (199), e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (199);
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni (199/cost);
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (200);
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (201);
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (202);
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (203);
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (204), e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (205);
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (201).
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
------------------------
(199) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(199/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 290 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera d) sollevata in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Cost.
(200) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
(201) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(202) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(203) Riportata alla voce Caccia.
(204) Riportato alla voce Pesca.
(205) Riportata alla voce Pesca.
(201) Riportato alla voce Circolazione stradale.
(omissis)
Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero
(artt. 2, 5, 9, 13, 18)
(1). (1/circ).
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 dicembre 1998, n. 258; Circ. 26 marzo 1999, n. 67; Circ. 3 giugno 1999, n. 123; Circ. 20 febbraio 2001, n. 44; Circ. 27 marzo 2001, n. 75; Circ. 22 marzo 2002, n. 56; Circ. 9 giugno 2003, n. 99; Circ. 8 luglio 2003, n. 122; Msg. 19 febbraio 2004, n. 4674; - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 marzo 1999, n. 23/99; Circ. 30 marzo 1999, n. 27/99; Circ. 12 aprile 1999, n. 31/99; Circ. 30 luglio 1999, n. 63/99; Circ. 13 settembre 1999, n. 69/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 81/99; Circ. 17 febbraio 2000, n. 11/2000; Circ. 5 giugno 2000, n. 34/2000; Circ. 12 luglio 2000, n. 47/2000; Circ. 21 luglio 2000, n. 54/2000; Circ. 27 luglio 2000, n. 3562; Circ. 28 luglio 2000, n. 55/2000; Circ. 29 settembre 2000, n. 67/2000; Lett.Circ. 2 ottobre 2000, n. 4851; Circ. 23 novembre 2000, n. 82/2000; Circ. 22 gennaio 2001, n. 13/2001; Nota 30 gennaio 2001, n. VII/A3-1/210; Circ. 5 febbraio 2001, n. 20/2001; Circ. 23 febbraio 2001, n. 25/2001; Lett.Circ. 23 febbraio 2001, n. VII/3/I/381; Circ. 28 febbraio 2001, n. 26/2001; Circ. 8 marzo 2001, n. 30/2001;- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 2 luglio 2001, n. VII/3.1/1234; Circ. 12 luglio 2001, n. 69/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 78/2001; Circ. 30 ottobre 2001, n. 84/2001; Circ. 14 gennaio 2002, n. 2/2002; Circ. 21 gennaio 2002, n. 4/2002; Circ. 13 marzo 2002, n. 15/2002; Circ. 8 ottobre 2002, n. 51/2002; - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 4 aprile 2000, n. 3484/C; - Ministero dell'interno: Circ. 27 maggio 1999, n. 300/C/227729/12/207; Circ. 27 maggio 1999, n. 3123/50; Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Nota 31 ottobre 2002; Circ. 7 novembre 2000, n. 300/C/2000/5464/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 settembre 2000, n. 300/C/2000/4761/A/12.214.19/1DIV; Circ. 24 agosto 2000, n. 300/C/2000/4742/A/12.229.52/1DIV; Circ. 2 agosto 2000, n. 300C/2000/4038/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 aprile 2001, n. 1650/50; Circ. 19 giugno 2003, n. 14/2003; Circ. 28 aprile 2004, n. 400/C/2004/500/P/10.2.45.1; - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 novembre 2002, n. 9551; Nota 3 aprile 2003, n. 1576; Nota 16 dicembre 2003, n. 3969; - Ministero della sanità: Circ. 31 marzo 1999, n. 400.3/114.9/1290; Circ. 24 marzo 2000, n. 5; Circ. 14 aprile 2000, n. DPS/III/L.40/00-1259; - Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 agosto 1999, n. 1315/22-SP; Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 13 febbraio 2003.
(omissis)
Articolo 2
Diritti e doveri dello straniero.
(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
(omissis)
Articolo 5
Permesso di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi (10).
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (11).
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere (12):
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione] (13);
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari] (14);
e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni (15).
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico (16).
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni (17).
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione (18).
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni (19).
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale (20).
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (21).
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno (22).
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale (23).
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico (23/a).
------------------------
(10) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(11) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 2, comma 3, D.L. 9 settembre 2002, n. 195.
(12) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(13) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(14) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(15) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(16) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(17) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(18) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dal comma 10 dell'art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 38 della suddetta legge n. 189 del 2002.
(19) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(20) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(21) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(22) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(23) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(23/a) Con D.M. 3 agosto 2004 sono state dettate le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno. Vedi, anche, i commi 5 e 6 dell'art. 2, D.L. 9 settembre 2002, n. 195 e l'art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Articolo 9
Carta di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato (27/a).
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (28).
------------------------
(27/a) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 9, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(28) Con D.M. 3 agosto 2004 sono state dettate le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.
(omissis)
Articolo 13
Espulsione amministrativa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (22/cost).
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 (51).
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3 (52).
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore (53).
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14 (54).
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale (55).
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico (56).
4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5 (57).
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento (58).
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria (59).
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo (59/a).
6. [Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento] (60).
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete (61).
9. [Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile] (62).
10. [Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete] (63).
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera (64).
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni (65).
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo (66).
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia (67).
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998 (68).
------------------------
(22/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 146 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata, di nuovo, a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti nuovi con ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 200 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2.
(51) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(52) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(53) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(54) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(55) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(56) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(57) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(58) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(59) Gli attuali commi 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5-bis - aggiunto dall'art. 2, D.L. 4 aprile 2002, n. 51, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione - ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, come modificato dalla relativa legge di conversione. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'originario comma 5-bis, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida dovesse svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.
(59/a) Gli attuali commi 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5-bis - aggiunto dall'art. 2, D.L. 4 aprile 2002, n. 51, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione - ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(60) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(61) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(62) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97) e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(63) Comma così modificato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 142 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. Successivamente il presente comma è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(64) Gli attuali commi 13, 13-bis e 13-ter hanno sostituito l'originario comma 13 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente il comma 13 è stato così modificato dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(65) Gli attuali commi 13, 13-bis e 13-ter hanno sostituito l'originario comma 13 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente il comma 13-bis è stato così modificato dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(66) Gli attuali commi 13, 13-bis e 13-ter hanno sostituito l'originario comma 13 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente il comma 13-ter è stato così sostituito dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(67) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(68) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Capo III - Disposizioni di carattere umanitario
Articolo 18
Soggiorno per motivi di protezione sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998 (78/a).
------------------------
(78/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Comunicato 26 settembre 2002, n. 4, il Comunicato 2 gennaio 2004, n. 5 e il Comunicato 24 gennaio 2005, n. 6. Vedi, anche, l'art. 13, L. 11 agosto 2003, n. 228.
(omissis)
Decreto Legislativo 28
agosto 2000, n. 274.
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo
14 della L. 24 novembre 1999, n. 468
(artt. 20, 49, 50)
(1). (1/a) (1/circ) (1/cost).
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.
(1/a) Il regolamento di esecuzione del presente decreto è stato adottato con D.M. 6 aprile 2001, n. 204.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 22 marzo 2004; - Ministero della giustizia: Circ. 21 dicembre 2001, n. 592; Nota 25 settembre 2002. (1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 53 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 14 e seguenti della legge 24 novembre 1999, n. 468, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 21, comma 1, della citata legge 24 novembre 1999, n. 468;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
(omissis)
Capo III - Citazione a giudizio
Art. 20.
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria.
1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.
2. La citazione contiene:
a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;
f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia (5/cost).
3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e) (7/cost) (10/cost).
------------------------
(5/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-18 luglio 2003, n. 255 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione.
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 231 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), con ordinanza 15-18 ottobre 2003, n. 319 (Gazz. Uff. 5 novembre 2003, n. 44, 1ª Serie speciale), con ordinanza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 10 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004, n. 11 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla medesima questione senza addurre profili nuovi o diversi da quelli già valutati, con ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 55 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), con ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 56 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 57 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza.
(10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 191 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(omissis)
Art. 49.
Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria.
1. Ai fini dell'emissione della citazione a giudizio di cui all'articolo 20, il pubblico ministero richiede al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione.
2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici (17).
------------------------
(17) Vedi l'art. 14 del regolamento adottato con D.M. 6 aprile 2001, n. 204.
Art. 50.
Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace.
1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 15 e 25, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;
c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.
2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
(omissis)
D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A).
(art. 36)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
(omissis)
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici.
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (37/a).
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale (37/b).
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica (37/c) (37/d).
4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia (37/e).
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi (37/f).
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità (37/g).
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza (38) (38/a).
------------------------
(37/a) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(37/b) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(37/c) Lettera così sostituita dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10.
(37/d) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(37/e) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(37/f) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117. Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(37/g) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
(38) Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:
comma 1: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 2: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 3: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 4: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 5: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 6: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);
comma 7: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998).
(38/a) Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 2, D.L. 9 settembre 2002, n. 195 e l'art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
L. 26 marzo 2001, n.
128.
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.
(art. 19)
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.
(omissis)
Art. 19.
1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.
Decreto Legge 12
ottobre 2001, n. 369.
Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14
dicembre 2001, n. 431)
(art. 1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 ottobre 2001, n. 240 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 dicembre 2001, n. 431 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 1.
Comitato di sicurezza finanziaria.
1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno (2/a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze , un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri (2/b).
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato (3).
2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto (4).
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi, alla Commissione nazionale per le società e la borsa e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità per le strette finalità di cui al comma 1, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (5).
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario (5/a).
5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (6).
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.
------------------------
(2/a) La durata del Comitato di sicurezza finanziaria è stata prorogata di un anno a decorrere dal 13 ottobre 2002 dall'art. 1, D.P.C.M. 29 novembre 2002 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2003, n. 42).
(2/b) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(5/a) Comma aggiunto dall'art. 3-ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(6) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 dicembre 2001, n. 431.
(omissis)
D.L. 18 ottobre 2001,
n. 374.
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.
(art. 4)
(1)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2001, n. 244, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 dicembre 2001, n. 438 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 4.
Attività sotto copertura.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia al più presto e comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego (15).
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività (16).
3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.
5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.
6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa (17).
7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 5. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4 (18).
------------------------
(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.
(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.
(18) Comma prima rettificato con Comunicato 24 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248), e poi così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali
(artt. 122, 123, 132)
(1). (1/a) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
(1/a) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione: - Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 dicembre 2004, n. T7697/60I6.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto legislativo:
(omissis)
Art. 122.
Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
Art. 123.
Dati relativi al traffico.
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
(omissis)
Art. 132.
Conservazione di dati di traffico per altre finalità.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B);
b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.
6. [Le modalità di trattamento dei dati di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante] (2/i).
------------------------
(2/i) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259.
Codice delle comunicazioni elettroniche
(art. 55)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
(omissis)
Art. 55.
Elenco abbonati e servizi di consultazione.
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell'esistenza sul mercato di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e fintantoché il Ministero non riscontri il venir meno di tali condizioni, al servizio di consultazione degli elenchi di cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
5. L'Autorità assicura che le imprese che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, previa consultazione ai sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del numero di cui all'articolo 80.
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell'attivazione del servizio. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
(omissis)
D.M.
3 agosto 2004.
Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno.
------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 235.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE
Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;
Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale è stato approvato il vigente modello del permesso di soggiorno;
Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Adotta il seguente decreto:
Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno
Capo I - Principi generali
Art. 1.
Definizioni.
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per «documento di soggiorno»: il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno di cui all'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituito dall'insieme del supporto fisico e del supporto informatico;
b) per «SSCE-PSE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei permessi di soggiorno;
c) per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
d) per «Enti»: le amministrazioni competenti per l'attivazione informatica e la consegna dei documenti di soggiorno;
e) per «dati»: i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli minorenni;
f) per «codice cifrato»: la coppia di codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il documento di soggiorno;
g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro;
h) per «chiave biometrica»: la trasformazione in sequenza numerica dell'immagine dell'impronta digitale o altro dato biometrico;
i) per «copia elettronica»: la trasposizione in formato digitale del documento di soggiorno;
l) per «PIN»: il numero identificativo personale necessario all'utilizzo telematico del documento di soggiorno;
m) per «CIE»: la carta d'identità elettronica o il documento d'identità elettronico di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
n) per «testo unico»: testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, apportate con la legge 7 giugno 2002, n. 106, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e con la legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 2.
Documento di soggiorno.
1. Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, è rilasciato su modelli conformi a quelli individuati nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Il documento di soggiorno è prodotto con le caratteristiche individuate nell'allegato B che ne stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte integrante del presente decreto.
3. Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dall'Azione Comune del 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 nonché, in formato digitale, per l'accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione dell'art. 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Lo stesso può altresì contenere, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.
Art. 3.
Trattamento dei dati personali.
1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dell'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché delle ulteriori prescrizioni tecniche descritte nell'allegato B.
2. Il documento di soggiorno può contenere dati, anche biometrici, in conformità al regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 del Consiglio, e successive modificazioni, e, in formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.
Art. 4.
Interoperabilità con CIE.
1. La compatibilità e l'interoperabilità del documento di soggiorno con la CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo in rete, è assicurata con una coerente struttura fisica e logica del microprocessore e con la condivisione delle infrastrutture di verifica telematica dei codici cifrati relativi ai dati comuni.
Capo II - Regole tecniche di base e norme procedurali
Art. 5.
Supporto fisico ed informatico.
1. Il supporto fisico del documento di soggiorno è costituito da una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato da un supporto informatico.
2. Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del documento di soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.
3. Il supporto fisico è dotato di una banda ottica per la memorizzazione, con modalità informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente sul documento, nonché di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni connesse alle procedure di autenticazione in rete del documento di soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche tecniche e l'architettura logica del supporto informatico sono conformi alle specifiche indicate nell'allegato B.
Art. 6.
Produzione, inizializzazione e formazione del documento.
1. La produzione del documento di soggiorno è riservata all'Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza previsti per l'emissione delle carte di pagamento.
2. Nella fase di produzione dei documenti di soggiorno di cui al presente decreto, l'Istituto, nell'àmbito del proprio stabilimento, costituisce uno speciale settore con accesso limitato ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di polizia, dotato altresì delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d'intesa con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto provvede a strutturare il supporto fisico e quello informatico secondo le procedure di sicurezza descritte nell'allegato B.
4. Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto, ricevuta la necessaria abilitazione ad emettere i documenti di soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), memorizza, secondo le modalità indicate nell'allegato B, i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni nella banda ottica e nel microprocessore, in quest'ultimo memorizza anche la chiave biometrica. L'Istituto, garantendo l'allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore, effettua la personalizzazione grafica del documento di soggiorno riportando i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni.
5. L'Istituto, utilizzando le chiavi di sicurezza, comunica al SSCE-PSE il completamento delle attività di cui ai precedenti commi. L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione e personalizzazione del documento di soggiorno.
Art. 7.
SSCE-PSE e software di sicurezza.
1. Per l'attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con l'utilizzo dell'infrastruttura informatica già operante per il sistema di sicurezza del circuito di emissione della carta d'identità elettronica:
a) assicura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SSCE-PSE;
b) fornisce alle questure il software di sicurezza finalizzato a garantire l'integrità e la riservatezza di dati durante la trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei documenti di soggiorno;
c) fornisce all'Istituto le chiavi di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati durante la trasmissione delle copie elettroniche dei documenti di soggiorno e durante le fasi di formazione;
d) fornisce agli enti il software di sicurezza per l'attivazione ed il rilascio del documento di soggiorno.
2. Le questure, nei casi di furto, smarrimento o revoca, procedono all'interdizione dell'operatività del documento di soggiorno secondo le modalità descritte nell'allegato B.
Art. 8.
Trasmissione e custodia del documento.
1. La trasmissione agli Enti dei documenti di soggiorno è effettuata dall'Istituto in condizioni di sicurezza, mediante affidamento dei plichi a vettori specializzati nel trasporto dei valori.
2. L'Istituto assicura livelli di servizio che consentano la disponibilità presso gli Enti dei documenti formati entro i quindici giorni successivi alla ricezione della abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 6.
3. L'Istituto, in attesa della trasmissione agli Enti, e gli Enti, in attesa della consegna ai titolari, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.
Art. 9.
Procedure di sicurezza per la consegna e l'attivazione del documento.
1. L'attivazione informatica e la consegna del documento di soggiorno avvengono nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:
a) l'Ente, utilizzando le funzionalità del software di sicurezza di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), identificato il titolare, secondo le modalità indicate nell'allegato B, e ricevuta la necessaria abilitazione da parte del SSCE-PSE, attiva il documento di soggiorno;
b) l'Ente genera il PIN, lo stampa su carta chimica retinata in grado di garantire la riservatezza dell'informazione e lo consegna, insieme al documento di soggiorno, al titolare.
Capo III - Modalità e tempi di attuazione
Art. 10.
Avvio della fase di rilascio.
1. Ai fini del rilascio del documento di soggiorno, le modalità per la sostituzione del permesso di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1986 saranno stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Allegato A
Allegato B
REGOLE TECNICHE PER L'EMISSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
- PSE -
1. Introduzione
1.1. Scopo del documento
Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche del nuovo permesso di soggiorno elettronico (PSE) e l'architettura del circuito di emissione, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza nella loro accezione più ampia ed agli aspetti di interoperabilità con il documento di identità elettronico (CIE).
L'architettura è stata realizzata al fine di garantire:
§ la sicurezza del circuito di produzione e formazione del nuovo permesso di soggiorno, per diminuire i rischi di contraffazioni e di furti;
§ la sicurezza del circuito di emissione/produzione;
§ l'integrità, la certificazione e la riservatezza dei dati;
§ la sicurezza del supporto fisico del documento, ai fini dell'identificazione a vista;
§ la salvaguardia degli investimenti attraverso il riuso delle infrastrutture già presenti, utilizzate per analoghe applicazioni;
§ la interoperabilità con la carta d'identità elettronica;
§ il contenimento dei costi.
1.2. Obiettivi del permesso di soggiorno elettronico
I motivi ispiratori che hanno guidato la definizione dell'architettura del nuovo permesso di soggiorno sono:
§ rispondere alla esigenza di produrre uno strumento sicuro sotto i diversi aspetti della produzione, rilascio nonché utilizzo da parte del titolare. La sicurezza non solo deve accompagnare tutti i flussi informatici, ma deve anche essere presente sul supporto fisico al fine di scoraggiare facili contraffazioni, nonché di consentire una identificazione certa da parte delle istituzioni competenti;
§ fornire un supporto standard, perfettamente in linea con le indicazioni dell'Unione Europea e per garantire la massima apertura al mercato dei fornitori dei supporti;
§ consentire un migliore monitoraggio dei confini del Paese, grazie ad uno strumento flessibile ed efficace in grado di agevolare i controlli nei punti di ingresso al Paese.
1.3 La struttura del Permesso di Soggiorno Elettronico
Il raggiungimento degli obiettivi presuppone l'utilizzo di materiali e tecnologie standard, affidabili e nello stesso tempo in grado di garantire alti livelli di sicurezza. Il solo utilizzo di un supporto plastico, per quanto sofisticato, non sarebbe sufficiente a soddisfare tutte le esigenze sopra esposte.
Per questo la scelta è stata quella di una carta ibrida in grado di ospitare anche un supporto informatico, costituito da un microprocessore, e un supporto ottico costituito da una banda a memoria ottica.
Il supporto informatico consente di memorizzare:
♦ i dati presenti sul documento in forma grafica, introducendo una duplicazione delle informazioni fondamentale ai fini della sicurezza;
♦ ulteriori informazioni e l'immagine digitalizzata della fotografia. Viene inoltre previsto lo spazio per registrare le impronte digitali quando, come previsto con la nuova Direttiva europea in corso di promulgazione, il loro utilizzo sarà possibile in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
Il supporto ottico consente di:
♦ replicare nella memoria ottica i dati presenti sul documento in forma grafica;
♦ riprodurre con una incisione laser visibile (embedded hologram) alcune informazioni relative al titolare ed al documento (fotografia, Cognome, Nome, N. Documento e Data di scadenza), in modo da innalzare i livelli di sicurezza del documento e rendere più sicura l'identificazione a vista.
Le caratteristiche grafiche del PSE sono riportate nell'allegato A.
2. Il circuito di emissione
2.1. Infrastruttura Organizzativa
Nel circuito di emissione intervengono gli enti nel seguito descritti:
|
|
Ufficio Territoriale di Governo |
Ente responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento di cui |
(Sportello Unico |
all'art. 34 comma 1 della legge n. 189/2002. |
|
|
|
Ente responsabile degli accertamenti, per verificare l'inesistenza di |
Questure |
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno elettronico, e dei |
|
rilievi fotodattiloscopici. |
|
|
|
|
Dipartimento P.S. |
Sistema Informativo della Polizia Scientifica, responsabile del Sistema |
|
di Sicurezza del Circuito d'Emissione del Permesso di Soggiorno. |
|
|
|
|
Istituto Poligrafico |
Ente a cui è riservata l'inizializzazione, la produzione e la formazione dei |
e Zecca della Stato |
Permessi di Soggiorno Elettronico |
|
|
Enti |
Gli Uffici responsabili dell'attivazione informatica e della consegna del |
|
Permesso di Soggiorno Elettronico |
|
|
3. Infrastruttura di rete
3.1 Le Infrastrutture condivise tra CIE e PSE
Come indicato negli obiettivi, una delle principali finalità che si prefigge il Permesso di Soggiorno elettronico è quella della interoperabilità con la CIE e, anche per favorire economie di spesa, di condividerne le infrastrutture nel modo più ampio possibile.
Nonostante la diversità dei due documenti e le differenti modalità di realizzazione, molte sono le componenti riusabili, specialmente quelle presso il sistema centrale e quelle presso i Comuni che potranno provvedere, in alternativa alle Questure, all'attivazione del documento stesso attraverso la generazione, stampa e consegna dei codici segreti personali I (PIN, PUK e CIP).
Il PUK è il codice identificativo personale necessario all'utilizzo telematico del documento, il PUK è il codice da utilizzare per modificare il PIN e, infine, il CIP è il codice da comunicare in caso di furto o smarrimento del permesso di soggiorno.
Nello figura 1 è riportato uno schema che illustra graficamente la distinzione tra i flussi della CIE e quelli del PSE, con particolare riferimento alla infrastruttura di certificazione, elemento di condivisione e garanzia per l'interoperabilità tra i due documenti.
La condivisione delle infrastrutture oltre a rendere il permesso di soggiorno, alla stregua della carta d'identità elettronica, strumento per l'accesso ai servizi di «e-government», semplifica e rende maggiormente sicure le procedure di iscrizione e di variazione anagrafica del titolare del titolo di soggiorno.
3.2 Dotazioni delle Questure
§ connessione al Sistema Informativo della Polizia Scientifica (SIPS), tramite le infrastrutture di rete della Polizia di Stato, i cui collegamenti sono attivi in tutte le Questure della Repubblica;
§ software di sicurezza versione client, per la trasmissione al SIPS dei dati relativi al PSE.
3.3 Dotazioni del SSCE-PSE
§ connessione alle Questure per consentire la visualizzazione dei permessi di soggiorno e renderne possibile l'eventuale revoca;
§ Connessione all'INA - Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD), per la notifica delle variazioni anagrafiche;
§ connessione diretta con l'IPZS per l'interscambio d'informazioni nella fase d'inizializzazione, di stampa e di notifica dei permessi di soggiorno stampati;
§ software di sicurezza versione server per le funzionalità connesse alle diverse fasi di produzione, formazione, attivazione e rilascio del PSE. Tale software è il risultato di un adeguamento di quello realizzato per la CIE da cui è mutuato;
§ infrastruttura di certificazione, per la generazione dei certificati di sicurezza e per la verifica dello stato dei certificati stessi. Per tali funzioni viene utilizzata la stessa infrastruttura di rilascio della CIE.
3.4 Dotazioni degli Enti
Gli Enti periferici, sono abilitati ad attivare e consegnare i permessi di soggiorno elettronici, limitando le loro funzioni alle fasi di: attivazione, stampa dei codici segreti (PIN), e comunicazione a SSCE-PSE dell'avvenuta consegna ed invio.
La notifica e la trasmissione del record PSE, per gli aggiornamenti anagrafici, sarà effettuata direttamente dal SIPS al CNSD.
Gli Enti dovranno essere dotati di uno specifico applicativo distribuito da SSCE-PSE che consentirà l'attivazione del permesso di soggiorno e la notifica dell'avvenuto rilascio al sistema SSCE-PSE.
4. Materiali, Standard di Riferimento e Tracciato record
La realizzazione del permesso di soggiorno elettronico, essenziale per innalzare i livelli di sicurezza del documento, si è resa necessaria per rispondere ai requisiti imposti dall'Unione Europea per unificare i singoli documenti nazionali (Regolamento (CE) n. 1030/2002).
L'esigenza di uniformità ha portato a definire, in ambito comunitario, le informazioni stesse presenti nel permesso di soggiorno che impone vincoli soprattutto per quanto attiene ai dati previsti quali obbligatori ed al «lay-out» del documento stesso.
La scelta nazionale, inoltre, di dotare il supporto fisico della componente elettronica, microprocessore, comporta l'adeguamento ai previsti standard internazionali, anche a garanzia del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4.1 Il Supporto Fisico
4.1.1 Le dimensioni Nominali e le componenti
Il supporto fisico deve essere conforme alle norme che regolamentano i Documenti di Identificazione, International Standards Organization (ISO)/IEC 7816-1, 7816-2 2.
Le dimensioni nominali dovranno essere di 53,98 x 85,6 mm come specificato nella norma ISO/IEC 7810: 1995 per la carta di tipo ID-1. La tolleranza, nelle dimensioni, è quella definita dalla norma stessa.
Lo spessore del PSE, compresi eventuali «film» di protezione, dovrà essere conforme alla norma ISO/IEC 7810: 1995.
Il PSE, sarà costituito da materiali plastici compatibili con gli strumenti tecnologici in esso contenuti, nonché con i sistemi di personalizzazione utilizzati per la sua compilazione.
Il PSE, dovrà rispondere alle specifiche definite:
§ nella norma ISO/IEC 7810: 1995 relativamente a: deformazioni, tossicità, resistenza ad agenti chimici, stabilità dimensionale ed inarcamento con temperatura e umidità, inarcamento con l'uso, infiammabilità e durata;
§ nella norma ISO/IEC 11693 per la contaminazione, per la trasmissione della luce attraverso lo spessore della carta e per la resistenza agli agenti atmosferici ed ai test di compatibilità con l'ambiente.
Per quanto attiene alla presenza del microchip il PSE, per un uso normale durante il periodo di validità, deve rispondere alle specifiche definite nella norma ISO/IEC 7816 - 1.
4.2 Il Microprocessore
È il microcircuito composto da un circuito stampato, che esercita le funzioni di interfaccia verso l'esterno, e da un circuito integrato chip, incastonati sulla scheda.
La capacità di elaborazione propria del microcircuito chip permette di annoverare il PSE come una smartcard (carta intelligente) .
La presenza di un vero sistema operativo e di una memoria riscrivibile e non volatile (EEPROM), rende possibile proteggere i dati memorizzati ed eseguire istruzioni e programmi, in modo del tutto simile ad un vero computer.
La caratteristica, propria del microcircuito, di poter nascondere informazioni all'esterno di esso, ed al contempo di poter eseguire istruzioni o programmi interni, rende possibile il riconoscimento sicuro della carta per via telematica ed aumentare la capacità di controllo sul territorio, abbinando al tradizionale controllo a vista anche un più moderno e sicuro riconoscimento elettronico.
La capacità di autenticazione in rete del documento, inoltre, ne può consentire un suo utilizzo per l'accesso a servizi telematici.
Abbinando alle potenzialità intrinseche dei microprocessori e dei certificati di autenticazione anche la presenza del template dell'impronta digitale, sarà possibile il confronto in locale tra il template contenuto sulla carta e quello letto da un eventuale terminale lettore di impronte digitali oltre all'autenticità della carta, anche la presenza del titolare.
In termini di capacità di memoria, il PSE dovrà utilizzare un microcircuito con una EEPROM dalla capacità minima di 32 Kb al fine di poter ospitare tutte le informazioni necessarie per il permesso di soggiorno.
Un'altra caratteristica del microcircuito è la presenza del co-processore crittografico, che rende estremamente veloci le operazioni di cifratura e di decifratura. Il motore crittografico presente sul PSE è in grado di eseguire, in modalità nativa, almeno l'operazione di RSA signature con chiavi di lunghezza non inferiore a 1024 bit.
Il circuito stampato, che protegge il chip dallo sforzo meccanico e dall'elettricità statica, deve essere conforme alla norma ISO 7816-3 che fornisce cinque punti di collegamento per potenza e dati.
Gli standard di riferimento, per il microcircuito e per i comandi del sistema operativo da esso ospitato, sono i seguenti ISO 7816-3,4,8.
Le specifiche per i comandi, nella forma di APDU, devono obbligatoriamente rispettare gli standard citati, essere in linea con quanto specificato per la CIE ed integrabili sulla base di eventuali future evoluzioni.
4.3 La Carta a memoria ottica
La carta ottica è realizzata in policarbonato, un materiale plastico di provenienza aeronautica, che garantisce un'ottima trasparenza per la scrittura su banda ottica, una elevata resistenza, una maggiore durata nel tempo ed un intervallo termico di utilizzo molto ampio (-40° +100°).
Il film è composto da diversi strati di materiale ed il supporto ottico registrabile è incapsulato tra due livelli di materiale protettivo trasparente che (sulla faccia esterna) è rinforzato da un ulteriore strato antigraffio.
La capacità di memoria di una carta ottica, a seconda dei modelli, va dai 4,1 Mb ai 6 Mb (ma tramite tecniche di compressione si può arrivare oltre i 20 Mb), che scendono a 2,86 Mb o a 4,89 Mb, a seconda dei modelli, in caso di pieno utilizzo della capacità d'identificazione e correzione degli errori.
Ogni carta ottica permette la creazione di settori variabili basati su tracce, consentendo così l'archiviazione di informazioni multiple ed indipendenti.
4.4 I Dati
Nel prosieguo sono indicate le informazioni contenute nel PSE, che sono riportate graficamente sul supporto plastico e memorizzate all'interno del microprocessore e della banda ottica.
I dati contrassegnati con una asterisco [ ] sono, inoltre, incisi in maniera visibile sul supporto ottico.
Descrizione Campo |
Numero assegnato al documento [1] [ ] |
Cognome [ ] |
Nome [ ] |
Data di scadenza del documento [ ] |
Data di rilascio del documento |
Luogo di rilascio del documento |
Documento Tipo (Stato di emissione) |
Sesso |
Data di nascita |
Cittadinanza |
Nota 1 (Nome figlio) |
Nota 2 (Nome figlio) |
Nota 3 (Nome figlio) |
Nota 4 (Nome figlio) |
Nota 5 (Nome figlio) |
Nota 6 (Nome figlio) |
Nota 7 (Nome figlio) |
Nota 8 (Nome figlio) |
Nota 9 (Nome figlio) |
Nota 10 (Nome figlio) |
Firma del richiedente |
Fotografia 23x28mm - 300dpi - 16 Ml di colori (a 24 bit) [ ] |
n. 2 (due impronte digitali, in formato immagine (1" x 1" - 500 |
dpi - 256 livelli di grigio) e in formato numerico (template) |
[1] Il numero assegnato al documento è composto da un prefisso di tre caratteri che indica lo stato in cui il PSE viene rilasciato e da un progressivo alfanumerico di sette caratteri. Ad esempio per l'Italia potrebbe essere «ITA0000001».
5. Misure di sicurezza
Nel presente paragrafo sono descritte le modalità e l'architettura attraverso le quali ottenere in tutte le fasi della produzione e dell'utilizzo del PSE i corretti livelli di sicurezza e di interoperabilità del documento.
5.1 Sicurezza del Supporto Fisico
Il princìpio ispiratore è stato quello di garantire al PSE un supporto plastico difficilmente riproducibile e falsificabile se non con tecnologie molto sofisticate e costose.
Nel seguito sono elencati gli elementi utilizzabili per la sicurezza del supporto e per accertarne l'autenticità, anche attraverso il semplice esame visivo.
Questi elementi di sicurezza sono tipici del settore bancario e vengono applicati al supporto plastico in fase di produzione. La verifica dell'alterazione/presenza di questi elementi può essere facilmente eseguita sia visivamente sia utilizzando strumenti presenti sul mercato a costi contenuti.
Infine, la scelta del policarbonato per la realizzazione del supporto fisico, oltre a garantire la durata del supporto, costituisce un altro elemento di sicurezza. Infatti, il policarbonato rispetto al più usuale PVC aggiunge difficoltà in fase di personalizzazione non facilmente superabili con gli apparati reperibili sul mercato.
5.1.1 Elementi di Sicurezza grafici e di stampa
Gli elementi grafici stampati sul fronte e sul retro del PSE sono realizzati con accorgimenti propri delle carte valori:
§ motivi antiscanner ed antifotocopiatura a colori;
§ stampa con effetto rainbow (a sfumatura di colore graduale e progressiva);
§ motivi grafici multicolore richiedenti elevata qualità di registro di stampa;
§ personalizzazione con tecnica laser engrave (incisione grafica su policarbonato);
§ inchiostri otticamente variabili (OVI - Optical Variable Ink);
§ inchiostri fluorescenti visibili all'ultravioletto.
5.2 Sicurezza della fase di personalizzazione
La personalizzazione del PSE sarà effettuata in forma centralizzata e, pertanto, potranno essere utilizzate tecniche di stampa sofisticate, quali ad esempio il laser engrave.
La tecnica del laser engrave consente di personalizzare il documento senza utilizzare inchiostri che potrebbero essere facilmente contraffatti. La stampa avviene per microforature del supporto, ottenute con delle piccole bruciature del materiale plastico. Le informazioni così ottenute non sono, ovviamente, più modificabili.
L'unica informazione che, per consentire un più agevole confronto a vista, rimane stampata con tecniche tradizionali, è la fotografia che, comunque, è replicata insieme agli altri dati nel microprocessore.
5.3 Affidabilità dei dati
Al fine di rendere sicuri i dati riportati nel permesso di soggiorno, gli stessi sono replicati all'interno del microprocessore in modo da evidenziare, con un controllo elettronico, eventuali difformità tra le informazioni riportate graficamente sul supporto e quelle memorizzate all'interno del microcircuito.
Esistono due distinti livelli di protezione dei dati conservati nel microcircuito: un livello fisico, ed un livello logico. La protezione a livello fisico è gestita dal produttore del chip che provvede a mascherare sulla carta, in maniera indelebile, il sistema operativo proteggendolo mediante una chiave segreta di cui esso solo è a conoscenza.
Il livello logico è invece gestito sia dall'entità che inizializza il PSE che dall'ente che la personalizza. Per i PSE le due entità coincidono e pertanto la sicurezza è ulteriormente garantita.
Tre sono le tipologie di dati che il microcircuito contiene:
1) le informazioni specifiche dell'hw e del sw;
2) le informazioni anagrafiche e identificative del titolare;
3) i dati relativi alla carta servizi, cioè necessari alla fruizione dei servizi erogati da un server remoto.
Per quanto riguarda la prima e la seconda tipologia di dati, la registrazione può avvenire soltanto dopo il superamento di particolari condizioni di test ed una volta effettuata, comporta la modifica dei diritti di accesso ai dati alla sola lettura.
Relativamente alla terza tipologia di dati, che fanno riferimento alla fruizione dei servizi, si deve far riferimento alla classificazione, standard e qualificati, ed alle modalità di registrazione definite per la carta d'identità elettronica, al fine di garantire la piena compatibilità.
5.4 La sicurezza del circuito
La migliore garanzia contro tentativi di contraffazioni, falsificazioni e utilizzo di carte rubate, si trova nella centralizzazione virtuale prevista dall'architettura del circuito d'emissione del PSE, che presenta caratteristiche analoghe a quello della CIE. In aggiunta, per il permesso di soggiorno, la personalizzazione centralizzata offre ulteriori sicurezze derivanti dal fatto che l'inizializzazione dei documenti e la loro personalizzazione avvengono in modalità sequenziale ed all'interno dello stesso edificio.
In tale logica, il Sistema di Sicurezza del Circuito d'Emissione dei PSE traccia tutte le operazioni al fine di garantire il rispetto della normativa vigente sulla riservatezza delle informazioni e dei dati personali, per impedire l'emissione di documenti falsi e per individuare facilmente l'utilizzo fraudolento di documenti rubati e la contraffazione di documenti autentici.
5.4.1 La sicurezza degli accessi ai dati
Passando da un documento cartaceo ad uno di formato elettronico, il SSCE-PSE che certifica, rendendola sicura, l'emissione del documento, mantiene una copia elettronica del permesso di soggiorno.
Ciò pone nella necessità, a fini di sicurezza e nel rispetto delle norme di legge, di consentire l'accesso e la visualizzazione dei cartellini elettronici ai soli soggetti autorizzati.
A tal fine, il Sistema di Sicurezza (SSCE-PSE), garantisce la tracciabilità di tutte le attività per ogni singolo documento consentendo di risalire, in qualsiasi momento, alle informazioni di chi ha fatto cosa e quando, nel rispetto delle attuale normativa, durante tutte le fasi di formazione, compilazione, rilascio e rinnovo dei documenti.
Tutte le informazioni, verso gli utenti abilitati, vengono trasmesse cifrati a 128 bit in modalità «3 DES».
In tal modo pur migliorando e semplificando l'accesso ai dati agli Uffici autorizzati, non sono minimamente modificati i livelli di autorizzazione.
5.4.2 Furto delle Carte
I rischi derivanti da furti e falsificazioni, con l'adozione del modello elettronico, sono notevolmente ridotti, principalmente in virtù della natura del supporto e delle garanzie di inalterabilità delle informazioni riportate all'interno del microprocessore.
Il controllo a vista del documento, inoltre, è assicurato dalle particolari modalità di personalizzazione grafiche che utilizzano la tecnica del laser engrave, per la stampa del supporto plastico, e quella dell'Embedded Hologram per la replica di alcune informazioni sulla banda ottica. Le due tecnologie concorrono a realizzare una personalizzazione immodificabile, garantendo il contenuto da qualsiasi attacco.
Gli eventuali interventi meccanici che modifichino strutturalmente o fisicamente il PSE sarebbero immediatamente visibili.
Relativamente al microchip, questi non permette - grazie alla sicurezza del suo stesso sistema operativo, di modificare o scrivere informazioni se non alla presenza di determinate autorizzazioni.
Inoltre tutte le informazioni sensibili, sul chip, sono garantite contro l'alterazione, perché «firmate» elettronicamente.
5.4.3 Controlli a vista
L'intero circuito di sicurezza attraverso l'adozione dell'architettura a centralizzazione virtuale consente di innalzare il livello di qualità dei controlli, c.d. a vista, effettuati dalle Forze di Polizia per verificare l'identità delle persone sottoposte ai controlli stessi grazie all'utilizzo di particolari tecniche di stampa del documento e di certificazione delle informazioni in esso contenute.
Le sicurezze adottate durante la fase di inizializzazione e formazione del documento, comprese le repliche dei dati nel supporto elettronico ed in quello ottico, lo rendono molto più affidabile del modello cartaceo.
Laddove nascesse l'esigenza di un approfondimento sulla autenticità del PSE, due sono le possibili soluzioni:
§ Controllo dei dati memorizzati nel chip. La lettura delle informazioni nel microprocessore, comprese quelle firmate con la chiave privata del circuito di emissione, consente di verificare la autenticità delle informazioni o la loro eventuale alterazione, immediatamente evidenziabili in fase di lettura.
§ Controllo delle informazioni presso il SSCE-PSE. A differenza del passato oggi le Questure possono, collegandosi al SSCE-PSE, verificare, immediatamente se le informazioni in esso contenute corrispondono con quelle riportate nel documento.
5.4.4 Il servizio di validazione dei documenti
Presso il SSCE-PSE è presente un servizio telematico, che permette di controllare la validità dei documenti e stabilire se un PSE è interdetto, sconosciuto, oppure valido. Tale servizio è indispensabile per impedire l'operatività del PSE in caso di smarrimento, furto dello stesso o revoca del titolo.
Le procedure da seguire per l'interdizione della carta vengono descritte nel successivo paragrafo 8.
6. Processo di Emissione
Nel presente capitolo sono descritte in dettaglio le fasi operative previste dal circuito d'emissione. Per una migliore comprensione del processo d'emissione si riporta un glossario di riferimento.
Fp |
Fornitori microprocessori |
|
|
IPZS |
Istituto Poligrafico Zecca dello Stato |
|
|
SSCE-PSE |
Sistema di sicurezza del circuito di emissione per il permesso di |
|
soggiorno elettronico |
|
|
E |
Ente che attiva e consegna il PSE |
|
|
R_PSE |
Record Permesso di Soggiorno Elettronico. È composto dai dati |
|
anagrafici del titolare, da una sua fotografia e dai nominativi dei minori. |
|
|
ID_PSE |
Numero identificativo del PSE |
|
Numero assegnato al documento, generato dal SSCE-PSE al momento della |
|
formattazione del record PSE. |
|
|
C_PSE |
Certificato anticontraffazione del permesso di soggiorno |
|
- Certificato che lega il numero identificativo del documento alla coppia di |
|
chiavi asimmetriche (Kpri e Kpub), generate all'interno del |
|
microprocessore e, per quanto riguarda Kpri non esportabile all'esterno. Il |
|
certificato di sottoscrizione risponde alle direttive della normativa vigente |
|
e contiene il riferimento codice fiscale del titolare nel campo COMMON |
|
NAME. |
|
- È rilasciato dal SSCE-PSE e viene riportato nel microprocessore. |
|
|
Dati_processore |
È un file elementare che riporta alcuni dati univoci del processore |
|
Le informazioni che contiene sono: Fp, numero seriale e data |
|
fabbricazione. |
|
|
Dati_banda_ottica |
È un file elementare che riporta alcuni dati univoci del supporto ottico |
|
Le informazioni che contiene sono: Fb, numero seriale e data |
|
fabbricazione. |
|
|
PIN firma digitale |
È il PIN necessario al titolare per farsi installare da un certificatore il |
|
servizio di firma digitale. |
|
|
PIN utente |
È il PIN necessario al titolare per utilizzare la chiave privata Kpri per le |
|
operazioni di autenticazione in rete. Viene consegnato dall'Ente o con |
|
meccanismi di sicurezza (es. busta in carta chimica protetta). |
|
|
6.1 Produzione microprocessore
I Fornitori di microprocessori (Fp) provvedono alla fabbricazione dei supporti informatici ed alla mascheratura in ROM(EEPROM) del Sistema Operativo.
Applicano, in fase di produzione, un numero seriale progressivo univoco, sui supporti informatici da loro forniti e predispongono una distinta, cartacea ed elettronica, che riporta le seguenti indicazioni: ID fornitore, numero seriale, numero del lotto di produzione, data di produzione.
I fornitori, successivamente, inviano i loro prodotti, accompagnati dalle distinte, direttamente all'Istituto Poligrafico dello Stato (IPZS).
Al fine di garantire la totale compatibilità tra i microprocessori, anche in presenza di forniture effettuate da produttori diversi, i microprocessori dovranno essere certificati tramite specifiche prove funzionali da effettuarsi presso l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e presso il Servizio Polizia Scientifica.
6.2 Produzione, inizializzazione e formazione del Permesso di Soggiorno Elettronico.
Per meglio comprendere le diverse fasi del circuito di emissione, è bene fare dei brevi cenni sull'organizzazione e sulla normalizzazione delle informazioni nel microprocessore.
6.2.1 Struttura delle informazioni nel microprocessore
Per consentire la registrazione delle informazioni nella memoria del microprocessore e garantire la completa interoperabilità dello stesso con quello della carta d'identità elettronica, per il PSE viene adottata una struttura fisica e logica coerente con quella della CIE, a cui si fa riferimento.
6.2.2 Struttura delle informazioni sulla banda ottica
Sulla banda ottica vi sono due aree di memorizzazione differenti ma sincrone:
§ Una area dati che contiene, codificati in record di formato opportuno (Rd), i necessari dati della carta, del titolare e i servizi installati.
§ Una area di controllo che contiene, codificate in formato opportuno (Rc), le informazioni di controllo e verifica dei corrispondenti Rd.
L'area controllo è assimilabile ad un registro incrementale delle operazioni avvenute sulla carta, e consente di stabilire con certezza chi, dove e quando ha effettuato ed autorizzato ogni operazione. La certezza viene stabilita dall'uso incrociato dei «sigilli» apposti da:
§ Istituto Poligrafico dello Stato;
§ SSCE.
A ciascun record Rd dell'area dati corrisponde un record Rc dell'area di controllo. I record dati possono avere formati multipli secondo necessità.
La successiva figura descrive graficamente la struttura di memorizzazione interna alla banda a memoria ottica:
6.3 Le fasi preliminari
L'istituto Poligrafico, responsabile della produzione, inizializzazione e formazione del PSE riceve, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la stima del fabbisogno annuale di documenti.
La consegna agli Enti, delegati alla attivazione e al rilascio dei permessi di soggiorno, avviene dopo che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha eseguito la Formazione del documento. Pertanto, il PSE, non subirà nessun trasferimento fisico fino a quando non sarà completamente personalizzato.
Nel seguito viene riportata una tabella di sintesi con le varie sottofasi e l'indicazione degli Enti competenti per l'attività.
ATTIVITÀ |
ENTE |
|
|
PRODUZIONE SUPPORTI |
IPZS |
|
|
GESTIONE RICHIESTA |
UTG (Sportello Unico) |
|
|
ACCERTAMENTI |
QUESTURA |
|
|
FORMATTAZIONE RECORD PSE |
SSCE-PSE |
|
|
INIZIALIZZAZIONE E FORMAZIONE |
IPZS-SSCE-PSE |
|
|
ATTIVAZIONE E RILASCIO |
ENTI PERIFERICI - SSCE- PSE |
|
|
PUBBLICAZIONE CERTIFICATI |
SSCE - PSE |
|
|
6.3.1 Produzione Supporti
L'IPZS, attiva le procedure necessarie ai fini della:
§ predisposizione del supporto fisico;
§ inserimento nel supporto fisico del microprocessore e della banda ottica;
§ stampa del logo e degli elementi grafici costanti e di sicurezza;
§ inizializzazione elettrica del microprocessore;
§ colloquio telematico con SSCE-PSE.
6.3.2 Gestione Richiesta
L'Ufficio Territoriale di Governo (sportello unico), ricevute le richieste di permesso di soggiorno, effettua:
§ le verifiche sulla documentazione e sull'ammissibilità di concessione;
§ trasmette alla Questura la documentazione necessaria per gli accertamenti;
§ rilascia una ricevuta al richiedente e stabilisce, d'intesa con la Questura, la data per i rilievi fotodattiloscopici.
6.3.3 Accertamenti
La Questura, ricevuta la documentazione dall'UTG, esegue:
§ gli accertamenti per verificare l'inesistenza di motivi ostativi al rilascio;
§ i rilievi fotodattiloscopici;
§ trasmissione per via telematica al Sistema Informativo della Polizia Scientifica delle informazioni necessarie alla predisposizione del permesso di soggiorno.
6.3.4 Formattazione PSE e trasmissione record a IPZS
Il SSCE-PS, ricevuti i record:
§ formatta R_PSE e genera il numero univoco nazionale ID_PSE. Il record, in attesa di divenire PSE, viene memorizzato nel database di SSCE-PSE;
§ cifra il record, utilizzando la cifratura «3DES» con chiave a 128 bit, lo certifica, con la sua firma elettronica (Kpri di SSCE-PSE), e lo trasmette all'Istituto Poligrafico.
6.3.5 Inizializzazione e Formazione
Le sottofasi di inizializzazione e formazione, sono le più delicate dell'intero processo di emissione in quanto viene realizzato definitivamente il permesso di soggiorno elettronico e, i due elementi che lo costituiscono, supporto fisico e microprocessore, divengono un unico elemento inscindibile.
Dopo la fase di integrazione fisica del supporto plastico, con il microprocessore e la banda ottica, l'inizializzazione provvede alla integrazione logica tramite l'apposizione di codici univoci. La formazione, invece, è la fase nella quale avviene la personalizzazione grafica del documento e la memorizzazione, delle stesse informazioni, all'interno del microprocessore.
Inizializzare il PSE, di fatto, consiste nello strutturare il microprocessore, in «directory» e nell'impostare le condizioni di test necessarie a definire i diritti di accesso alle directory stesse.
La directory serve per tracciare tutte le fasi di inizializzazione e personalizzazione della Carta, per consentire l'installazione di servizi e per normalizzare le informazioni relative al titolare (informazioni alfanumeriche e fotografia) ed ai figli minori.
Durante la fase di formazione del PSE, invece, IPZS riporta i dati in formato elettronico su microprocessore e banda ottica, e in forma grafica sul supporto fisico e su quello ottico (embedded hologram).
La criticità maggiore, in entrambe le attività (che potrebbero essere eseguite sia separatamente che contestualmente), risiede nel fatto che qualsiasi inconveniente possa verificarsi non deve mettere a rischio l'integrità dei dati (per esempio scrivendo informazioni diverse sui vari supporti). Allo scopo si suggerisce di garantire agli apparati preposti alle attività continuità elettrica. L'applicazione di gestione della formazione delle carte, inoltre, dovrà prevedere controlli sull'intero flusso di lavorazione.
In particolare, IPZS, ricevuto il record dati da SSCE-PSE, provvede alla:
§ generazione della struttura dati interna del microprocessore;
§ generazione della struttura dati interna della banda ottica;
§ scrittura dei file elementari che riportano i dati specifici del microprocessore e della banda ottica;
§ impostazione delle condizioni di accesso a tali file;
§ memorizzazione dei dati all'interno del microprocessore e della banda ottica. Al fine di consentire una identificazione sicura, e dare certezza sulla originalità del PSE, i dati memorizzati nel microprocessore devono essere firmati con il bollo elettronico di SSCE-PSE (Chiave privata di SSCE-PSE);
§ stampa grafica dei dati sul supporto fisico;
§ stoccaggio della carta e spedizione sorvegliata agli Enti responsabili dell'attivazione e del rilascio. Il permesso di soggiorno elettronico deve essere disponibile, presso qli Enti, entro 15 giorni.
6.3.6 Attivazione e Rilascio
Al termine della precedente sottofase il PSE è completo ma non ancora attivato. Ciò vuol dire che ad un eventuale controllo elettronico, locale o telematico, il documento risulterebbe «non emesso». Per trasformarlo in documento «valido» deve essere attivato e rilasciato.
Le fasi di attivazione e rilascio devono essere effettuate da una struttura decentrata in quanto, entrambe, richiedono la presenza del titolare.
Durante la presente sottofase l'ENTE esegue le seguenti attività:
§ riceve da IPZS i «documenti formati» non ancora attivati;
§ tramite il software di sicurezza identifica il titolare;
§ tramite connessione ad SSCE-PSE;
§ il record relativo alle informazioni anagrafiche prelevate dal PSE attivato, al fine di garantire l'aggiornamento anagrafico dell'INA, viene notificato da SSCE al CNSD;
§ tramite il software di sicurezza stampa la busta contenente i codici utente di sicurezza (PIN, PUK e CIP) e comunicano l'avvenuta attivazione del documento a SSCE-PSE. Il relativo record (R-PSE) memorizzato in SSCE-PSE passa dallo stato di «non emesso» a quello di «valido».
6.3.7 Pubblicazione Certificati
Per ogni permesso di soggiorno SSCE-PSE pubblica il certificato in una lista elettronica accessibile dagli utenti autorizzati ai controlli o ad erogare i servizi.
Analogamente per ogni documento revocato, il certificato viene pubblicato in una lista di certificati revocati (CRL o black list), anch'essa consultabile in rete.
I certificati presenti nelle liste, essendo emessi dalla stessa infrastruttura, sono interoperabili con quelli delle carte d'identità elettronica ed entrambe le liste condivisibili.
7. Interdizione dell'operatività del PSE
Le caratteristiche principali del nuovo PSE, che lo differenziano dal modello cartaceo, sono rappresentate dalla presenza del supporto informatico e dalla gestione centralizzata del flusso di emissione. Entrambi gli elementi da un lato aumentano il livello di sicurezza del nuovo documento e dall'altro offrono la possibilità di utilizzo del documento in modalità elettronica, sia in locale che per via telematica.
Proprio la possibilità di un utilizzo da remoto del documento, consente di revocare con meccanismi più rapidi ed efficienti un documento anche, per esempio, in caso di furto o smarrimento, al fine di impedirne un uso improprio.
Nel seguito vengono descritte le modalità a cui è necessario attenersi in caso di furto o smarrimento di un PSE.
1) il titolare telefona al numero verde del Call Center di SSCE-PSE e comunica l'avvenuto smarrimento/furto del PSE;
2) per motivi di sicurezza, l'interdizione temporanea del PSE avviene dopo aver verificato il codice di identificazione personale (uno dei codici assegnati in fase di rilascio);
3) a seguito di tale comunicazione nel record relativo al PSE viene apposto un «flag» e, per un periodo indeterminato il PSE non è in grado di accedere a servizi;
4) immediatamente dopo la comunicazione telefonica, il titolare del PSE deve presentare regolare denuncia ad uno degli uffici delle Forze di Polizia;
5) se si dovessero verificare condizioni da far decadere la necessità di presentare la denuncia (ad es. il PSE viene ritrovato), il titolare deve eseguire analoga procedura, a quella utilizzata per denunciare la scomparsa, per rendere il PSE nuovamente «NON interdetto».
Regolamento del Consiglio n. 881/2002 (CE) del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan.
(1).
------------------------
(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139. Entrato in vigore il 30 maggio 2002.
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,
vista la posizione comune 2002/402/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC e 2001/771/PESC,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
considerando quanto segue:
(1) Il 16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 1390(2002), in cui stabilisce che i Talibani non hanno dato risposta alle sue richieste contenute in tutta una serie di risoluzioni precedenti e li condanna per aver permesso che l'Afghanistan fosse utilizzato come base per l'addestramento e le attività di terroristi e inoltre condanna la rete Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici associati per i loro atti terroristici e la distruzione di proprietà.
(2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che vanno abrogati il divieto di volo e talune restrizioni alle esportazioni imposti nei confronti dell'Afghanistan a seguito delle sue risoluzioni n. 1267(1999) e 1333(2000) e che si deve adeguare la portata del congelamento dei fondi e del divieto di mettere a disposizione finanziamenti imposti a seguito di queste risoluzioni. Il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che si deve applicare un divieto di prestare determinati servizi connessi alle attività militari ai Talibani e all'organizzazione Al-Qaeda. A norma del paragrafo 3 della risoluzione n. 1390(2002), le suddette misure sono sottoposte a revisione da parte del Consiglio di sicurezza dopo un periodo di dodici mesi dall'adozione della risoluzione, al termine del quale il Consiglio di sicurezza autorizzerà il mantenimento delle misure o ne deciderà il perfezionamento.
(3) A questo proposito, il Consiglio di sicurezza ha ricordato l'obbligo di dare piena attuazione alla sua risoluzione n. 1373(2001) non solo nei confronti di tutti i membri dei Talibani e dell'organizzazione Al-Qaeda, ma anche rispetto a quanti sono associati con loro ed hanno contribuito a finanziare, pianificare, favorire o perpetrare atti terroristici.
(4) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, l'applicazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui dette misure riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
(5) Per assicurare la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, si dovrebbero rendere pubblici i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità i cui fondi dovrebbero essere congelati a seguito di una designazione fatta dalle autorità ONU e si dovrebbe istituire una procedura a livello comunitario per modificare tali elenchi.
(6) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a far rispettare le disposizioni del presente regolamento.
(7) La risoluzione n. 1267(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevede che il competente Comitato per le sanzioni dell'ONU possa concedere esenzioni dal congelamento dei fondi per ragioni umanitarie. Si devono pertanto adottare misure per rendere tali esenzioni applicabili in tutta la Comunità.
(8) Per motivi di tempo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento in base alle pertinenti notifiche o informazioni fornite, a seconda dei casi, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal Comitato per le sanzioni competente o dagli Stati membri.
(9) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il competente Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.
(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e assicurarsi che vengano rispettate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(11) Dato che il congelamento dei fondi dev'essere adeguato, occorre che le sanzioni per le violazioni del presente regolamento possano essere imposte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(12) Tenuto conto delle misure imposte a norma della risoluzione n. 1390(2002), è necessario adeguare le misure istituite nella Comunità abrogando il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio e adottando un nuovo regolamento,
ha adottato il presente regolamento:
------------------------
(2) Proposta del 6 marzo 2002.
(3) Parere espresso l'11 aprile 2002.
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) Per «fondi» si intendono le disponibilità finanziarie e i proventi economici di qualsiasi tipo, compresi tra l'altro il denaro contante, gli assegni, i crediti monetari, le tratte, i bonifici e altri strumenti di pagamento, i depositi presso istituti finanziari, altri enti, i saldi di conti, i debiti e le assunzioni di debiti; la negoziazione pubblica o privata di titoli e titoli di credito, compresi le partecipazioni e le azioni, i certificati di titoli, le obbligazioni, i pagherò, i mandati di pagamento, i contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi; i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico, gli atti di cessione; i documenti comprovanti interessi su fondi o risorse finanziarie nonché qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione.
2) Per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, bensì o servizi.
3) Per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi trasferimento, bonifico, alterazione, utilizzo o operazione relativi ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.
4) Per «congelamento di risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche
Articolo 2
1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o in possesso di, una persona fisica o giuridica, gruppo o entità designato dal comitato per le sanzioni ed elencato nell'allegato I sono congelati.
2. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I, o stanziarli a loro vantaggio.
3. È vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di una persona fisica o giuridica, ad un gruppo o ad un'entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I o destinarle a loro vantaggio, per impedire così facendo che la persona, il gruppo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.
Articolo 2 bis (4)
1. L'articolo 2 non si applica ai capitali o alle risorse economiche quando:
a) una qualsiasi delle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, ha deciso, su richiesta della persona fisica o giuridica interessata, che i capitali o le risorse economiche in questione sono:
i) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;
iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese bancarie connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
iv) necessari per coprire spese straordinarie; e
b) tale decisione è stata notificata al comitato per le sanzioni; e
c) i) per le decisioni di cui alla lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro 48 ore dalla notifica; oppure
ii) per le decisioni di cui al norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.
2. Qualsiasi persona che desideri beneficiare delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro elencata nell'allegato II.
L'autorità competente elencata nell'allegato II comunica senza indugio, per iscritto, alla persona che ha presentato la richiesta e a tutte le altre persone, a tutti gli altri organismi e a tutte le altre entità direttamente interessati, se la richiesta è stata accolta.
L'autorità competente comunica anche agli altri Stati membri se la richiesta di deroga in questione è stata accolta.
3. I fondi sbloccati e trasferiti all'interno della Comunità per il pagamento delle spese o autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti ad ulteriori misure restrittive a norma dell'articolo 2.
4. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui fondi congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE) n. 337/2000, (CE) n. 467/2001 o il presente regolamento.
Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in questione sono congelati come il conto sul quale sono versati.
------------------------
(4) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 561/2003.
Articolo 3
Fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità indicato dal comitato per le sanzioni ed elencati nell'allegato I.
Articolo 4
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare l'articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui all'articolo 3.
2. Qualsiasi informazione in base alla quale le disposizioni del presente regolamento sono o sono state aggirate dev'essere comunicata alle autorità competenti degli Stati membri e, direttamente o attraverso dette autorità, alla Commissione.
Articolo 5
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) fornire immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2.
In particolare, si devono fornire le informazioni disponibili su fondi, beni finanziari o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone indicate dal comitato per le sanzioni ed elencate nell'allegato I nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.
b) Collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
3. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Articolo 6
Il congelamento dei fondi, delle altre disponibilità finanziarie e risorse economiche, o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari, ritenuti in buona fede conformi al presente regolamento, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza.
Articolo 7
1. La Commissione è autorizzata:
- a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni,
- a emendare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.
Articolo 8
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute a norma dell'articolo 5 e relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 9
Il presente regolamento si applica a prescindere dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi licenza o permesso concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 10
1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono quelle stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 467/2001.
3. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'avviamento di procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità sotto la sua giurisdizione, in caso di violazione di qualunque divieto stabilito dal presente regolamento da parte di tali persone, gruppi o entità.
Articolo 11
Il presente regolamento si applica:
- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove,
- a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro, e
- a tutte le persone giuridiche, a tutti i gruppi o entità operanti all'interno della Comunità.
Articolo 12
Il regolamento (CE) n. 467/2001 è abrogato.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Arias Cañete
Allegato I
Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'articolo 2
Persone giuridiche, gruppi ed entità
[Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota (USA)] (5).
Gruppo Abu Sayyaf (alias Al Harakat Al Islamiyya)
Afghan Support Committee (ASC), alias Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia e Ahya Ul Turas; indirizzo degli uffici: Sede centrale -G. T. Road (probabilmente Grand Trunk Road), vicino a Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar (Pakistan); Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad (Afghanistan).
Al Baraka Exchange L.L.C., P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU); P.O. Box 20066, Dubai (EAU).
Al Qaeda/esercito islamico (alias «La Base», Al Qaida, Fondazione islamica per la salvezza, Gruppo per la tutela dei luoghi sacri, Esercito islamico per la liberazione dei luoghi sacri, Fronte islamico mondiale per la Jihad contro Ebrei e Crociati, la Rete di Osama bin Laden, l'Organizzazione di Osama bin Laden)
Al Rashid Trust (alias Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):
-
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah,
-
Jamia Maajid,
- Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad N. 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; fax 662 38 14,
-
Jamia Masjid,
- 302b-40, Good Earth Court, di fronte al Pia Planetarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,
- 617 Clifton Center, Block 5, 6° piano, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,
- 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, di fronte al Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,
-
Ufficio Dha' rbi M'unin, di fronte alla Khyber Bank,
- Ufficio Dha' rbi M'unin ZR Brothers,
- Ufficio Dha' rbi-M'unin, stanza 3 Moti Plaza, vicino a Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,
- Ufficio Dha' rbi-M'unin, ultimo piano, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,
- sedi in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar-i-Sharif,
- altre sedi in Kosovo e in Cecenia (6).
Waldenberg AG (alias (a) Al Taqwa Trade, Property and Industry; (b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; (c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; (d) Himmat Establishment). Indirizzo: (a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein; (b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia (Italia). Altre informazioni: inliquidazione (7).
Al-Barakaat Bank, Mogadiscio (Somalia)
Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 (USA)
Al-Barakaat, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias Barakat Bank of Somalia), Mogadiscio (Somalia) Bossasso (Somalia)
Al-Barakat Finance Group, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)
Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)
Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Baraliasat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Indirizzo: (a) P. O. Box 3313, Dubai, EAU, (b) Mogadiscio, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia (8)
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), P.O. Box 3313, Dubai (EAU); Mogadiscio (Somalia)
Al-Barakat International (alias Baraco Co.), P.O. Box 2923, Dubai (EAU)
Al-Barakat Investments, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)
Al-Hamati
Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate (
Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)
Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (alias Al-Jihad egiziana, Jihad Islamica egiziana, Gruppo Jihad, Nuova Jihad)
Al-Nur Honey Press Shops (alias
Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa (Yemen); Presso il tempio accanto alla stazione di servizio, Jamal Street, Taiz (Yemen); Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden (Yemen); Al-Nasr Street, Doha (Qatar)
Gruppo Islamico Armato (GIA) (alias Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz (Liechtenstein)
Asbat al-Ansar
Bank Al Taqwa Limited (alias Al Taqwa Bank), (alias Bank Al Taqwa), P.O.
Box N-4877,
Baraka
Trading Company,
Barakaat
Boston, 266,
Barakaat
Construction Company,
Barakaat
Group of Companies,
Barakaat International Foundation,
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga (Svezia)
Barakaat
International, Inc., 1929,
Barakaat
North America, Inc., 925,
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso (Somalia); Nakhiil (Somalia); Huruuse (Somalia); Raxmo (Somalia); Ticis (Somalia); Kowthar (Somalia); Noobir (Somalia); Bubaarag (Somalia); Gufure (Somalia); Xuuxuule (Somalia); Ala Aamin (Somalia); Guureeye (Somalia); Najax (Somalia); Carafaat (Somalia)
Barakaat
Telecommunications Co. Somalia, Ltd,
Barakaat
Wire Transfer Company, 4419,
Barakat
Banks and Remittances (alias (a) Baraliasat Bank of Somalia Ltd., (b) Baralias
Bank of
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadiscio (Somalia)
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadiscio (
[Barakat
Enterprise, 1762, Huy Road,
Barakat Global Telephone Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)
Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)
Barakat Post Express (BPE), Mogadiscio (Somalia)
Barakat Refreshment Company, Mogadiscio (Somalia); Dubai (EAU)
Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio (Somalia); Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland (Paesi Bassi)
Barako Trading Company, L.L.C.,
De Afghanistan Momtaz Bank
[Global Service International, 1929,
Harakat Ul-Mujahidin/HUM (alias Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Heyatul Ulya, Mogadiscio (
Islamic Army of Aden/Esercito islamico di Aden
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) /Movimento islamico dell'Uzbekistan (alias IMU)
Jaish-I-Momhammed (alias ESERCITO DI MAOMETTO), Pakistan
Jamyah Taawun Al-Islamia (alias SOCIETÀ COOPERATIVA ISLAMICA; alias JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA; alias JIT), Kandahar (Afghanistan)
Gruppo combattente islamico libico/Libyan Islamic Fighting Group
Mamoun Darkazanli Import-Export Company (alias Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten). Uhlenhorsterweg 34 11, Amburgo (Germania)
Nada Management Organisation S. A. (alias Al Taqwa Management Organisation S. A.). Indirizzo: Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Svizzera. Altre informazioni: liquidata e depennata dal registro commerciale (12).
Parka Trading Company, P.O. Box 3313, Deira, Dubai (EAU)
RABITA
TRUST, Room 9A, Secondo piano,
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadiscio (
Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), alias Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; sedi degli uffici: Pakistan e Afghanistan. NB: si designano solo le sedi di questa entità in Pakistan e in Afghanistan
Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) (alias Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)
Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota (USA)
Somali Internet Company, Mogadiscio (Somalia)
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga (Svezia)
Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan House n. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar (Pakistan). Sedi in Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti
Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m. b. H. Indirizzo: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena (Austria). Altre informazioni: società sciolta nell'ottobre 2002, depennata dal registro delle società nel novembre 2002 (13).
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I (Svizzera)
Ummah Tameer E-Nau (UTN), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul (Afghanistan); Pakistan (14)
AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (ex AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (ex IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas (15)
AKIDA INVESTMENT CO. LTD. (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (ex AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas (16)
BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited (alias Hochburg
AG),
GULF CENTER SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 07341170152; partita IVA: IT 07341170152 (18)
MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (ex GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Svizzera (19)
NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein (in precedenza c/o Asat Trust reg.) (20)
NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 01406430155; partita IVA: IT 01406430155 (21)
NASCO NASREDDIN HOLDING A. S., Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turchia (22)
NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 08557650150; partita IVA: IT 08557650150 (23)
NASCOTEX SA (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangeri, Marocco; KM 7 Route de Rabat, Tangeri, Marocco (24)
NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 03464040157; partita IVA: IT 03464040157 (25)
NASREDDIN FOUNDATION (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein (26)
NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; PO Box N-4877, Nassau, Bahamas (27)
NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING (alias NASREDDIN
INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt,
Movimento islamico del Turkestan orientale o Movimento islamico del Turkestan Est (ETIM) (alias Partito islamico del Turkestan orientale o Partito islamico di Allah del Turkestan orientale) (29)
Gruppo islamico combattente marocchino (alias GICM o Groupe Islamique Combattant Marocain) (30)
Gruppo combattente tunisino (alias (a) GCT, (b) Groupe Combattant Tunisien, (c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, (d) GICT (31).
Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE), (e) Fondation Secours Mondial - Belgique a. s. b. l., (f) Fondation Secours Mondial vzw, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial - Kosova, (j) Fondation Secours Mondial «World Relief». Indirizzo:
(a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,
(b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, Stati Uniti d'America,
(c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia,
(d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio,
(e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio,
(f) Casella postale 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio,
(g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina,
(h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia- Erzegovina,
(i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,
(j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,
(k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892,
Tirana,
(l)
House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4,
(m)
Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt
Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Azerbaigian, Bangladesh, Cecenia (Russia), Cina, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Inguscezia (Russia), Iraq, Giordania, Kashmir, Libano, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Sierra Leone, Somalia e Siria. (b) Stati Uniti d'America. N. d'identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626. (c) Partita IVA: BE 454, 419, 759. (d) Gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial - Belgique a. s. b. l e della Fondation Secours Mondial vzw. dal 1998 (32).
Jemaah Islamiya (alias Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah) (33).
a) Benevolence International Foundation (alias BIF, BIF-USA, Al-Bir Al-Dawalia e Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond); US Federal Employer Identification Number 36-3823186; indirizzi e uffici noti:
- 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Stati Uniti,
- PO box 548, Worth, Illinois, 60482, Stati Uniti,
- (sede precedente) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Stati Uniti,
- (sede precedente) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Stati Uniti,
- Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaigian,
- 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaigian,
- 3,
- PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,
- 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada,
- 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Cina 730 000,
- Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croazia,
- Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Paesi Bassi,
-
House 111, First Floor, Street 64, F-10/3,
-
PO box 1055,
-
Azovskaya 6, km. 3, off. 401,
- Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Mosca, Russia 127521,
- PO box 1937, Khartoum, Sudan,
- PO box 7600, Jeddah 21472, Arabia Saudita,
- PO box 10845, Riyadh 11442, Arabia Saudita (34).
b) Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund e BIF-Canada); ultimi indirizzi noti:
- 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada,
- PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada,
-
PO box 40015, 75,
- 92,
c) Bosanska Idealna Futura (alias Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); indirizzi e uffici noti:
-
Salke Lagumdzije 12, 71000
- Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina,
- Sehidska Street, Breza, Bosnia-Erzegovina,
- Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Erzegovina,
- Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (36).
Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Paesi Bassi. Registrazione presso la Camera di commercio: 14063277 (37).
Lashkar i Jhangvi (38).
Ansar al-Islam [alias a) devoti dell'Islam; b) Jund al-Islam; c) soldati dell'Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) sostenitori dell'Islam in Kurdistan; f) seguaci dell'Islam in Kurdistan; g) Talibani del Kurdistan; h) soldati di Dio; i) esercito Ansar al-Sunna; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna]; ubicazione: Iraq nordorientale (39).
Lajnat Al Daawa Al Islamiya (40).
- Islamic International Brigade (alias the Islamic Peacekeeping Brigade, the Islamic Peacekeeping Army, the International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade) (41).
- Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment) (42).
- Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Groupof the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin) (43).
Djamat Houmat Daawa Salafia (alias (a) DHDS, (b) El-Ahouel. Altre informazioni: sezione del GIA (Groupement islamique armé) costituita dopo la scissione del 1996, anno in cui il veterano dell'Afghanistan Kada Benchikha Larbi ha deciso di opporsi al capo del GIA (44).
Al-Haramain
Foundation (
Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (46).
Al-Haramayn Foundation (Kenya), a) Nairobi, Kenya, b) Garissa, Kenya, c) Dadaab, Kenya (47).
Al-Haramayn Foundation (Tanzania), a) P. O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, b) Tanga, c) Singida (48).
Al Furqan (alias (a) Dzemilijati Furkan, (b) Dzem'ijjetul Furqan, (c) Association for Citizens Rights and Resistance to
Lies, (d) Dzemijetul Furkan, (e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, (f) Sirat, (g) Association for Education, Culture and Building Society - Sirat, (h) Association for Education, Cultural and to Create Society - Sirat, (i) Istikamet, (j) In Siratel). Indirizzi: (a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosnia-Erzegovina; (c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo, Bosnia Erzegovina (49).
Taibah International - Bosnia Offices [alias a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl., d) Taibah International Aide Association]. Indirizzi: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia-Erzegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia-Erzegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (50).
Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (alias (a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, (b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, (c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Indirizzo della sede distaccata: (a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo (Bosnia y Herzegovina); (b) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina; (c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia-Erzegovina. Altre informazioni: chiusa dalle autorità bosniache(51).
Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan (52).
Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania (53).
Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca; Bangladesh (54).
Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia (55).
Al-Haramain (sezione Paesi Bassi) (alias Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Indirizzo: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Paesi Bassi (56).
Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore). Indirizzo: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros (57).
Al-Haramain Foundation (Stati Uniti d'America). Indirizzo: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA (58).
Jama'at al-Tawhid Wa'al-Jihad (alias (a) JTJ; (b) rete al-Zarqawi; (c) al-Tawhid; (d) Gruppo monoteismo e Jihad, (e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, (f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, (g) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers, (h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, (i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, (j) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (k) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini) (59).
Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Esercito dei puri, f) Esercito dei giusti, g) Esercito dei puri e dei giusti, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis] (60).
Gruppo Jihad islamica [alias a) Jama'at al-Jihad, b) Società libica, c) Kazakh Jama'at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Gruppo Jihad islamica dell'Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami] (61).
Movement for Reform in Arabia [alias a) Movement for Islamic Reform in Arabia, b) MIRA, c) Al Islah (Reform), d) MRA, e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah, f) Islamic Movement for Reform, g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd, h) Movement for Reform in Arabia Ltd]. Indirizzo: a) BM Box: MIRA, Londra WC1N 3XX, Regno Unito, b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, Londra NW9 8LL, Regno Unito. Altre informazioni: a) Indirizzo e-mail: infoislah.org, b) Tel. 020 8452 0303, c) Fax 020 8452 0808, d) N. registro delle società del Regno Unito: 03834450 (62).
------------------------
(5) Depennato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(6) La voce "Al Rashid Trust" è stata così interamente sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 951/2002.
(7) Sostituito inizialmente dall'allegato del regolamento (CE) n. 1991/2003 e successivamente dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(8) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(9) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(10) Depennato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(11) Depennato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(12) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(13) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(14) La presente voce è stata trasferita dall'elenco delle persone fisiche al presente elenco in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(15) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(16) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(17) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 19/2004.
(18) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(19) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(20) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(21) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(22) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(23) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(24) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(25) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(26) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(27) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(28) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(29) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1644/2002 e, da ultimo, così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1754/2002.
(30) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1823/2002.
(31) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1823/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(32) Modificato dall'allegato del regolamento (CE) n. 1893/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(33) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1935/2002.
(34) Il testo del presente elenco di persone giuridiche, gruppi ed entità con indirizzi e uffici è stato aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2083/2002.
(35) Il testo del presente elenco di persone giuridiche, gruppi ed entità con indirizzi e uffici è stato aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2083/2002.
(36) Il testo del presente elenco di persone giuridiche, gruppi ed entità con indirizzi e uffici è stato aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2083/2002.
(37) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 215/2003.
(38) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 244/2003.
(39) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 350/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 667/2004.
(40) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 370/2003.
(41) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 414/2003.
(42) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 414/2003.
(43) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 414/2003.
(44) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(45) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 180/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004.
(46) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 180/2004.
(47) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 180/2004.
(48) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 180/2004.
(49) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 984/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(50) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 984/2004.
(51) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1237/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(52) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1277/2004.
(53) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1277/2004.
(54) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1277/2004.
(55) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1277/2004.
(56) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1277/2004.
(57) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1728/2004.
(58) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1728/2004.
(59) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1840/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(60) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 717/2005.
(61) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 853/2005.
(62) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1190/2005.
Persone fisiche
(le funzioni indicate tra parentesi si riferiscono all'ex regime talibano in Afghanistan)
Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (Primo segretario del «Consolato generale» dei Talibani, Quetta)
Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Abdul Rahman YASIN [alias a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud)]; data di nascita: 10 aprile 1960; luogo di nascita: Bloomington, Indiana, Stati Uniti; nazionalità: statunitense; passaporto n.: a) 27082171 [Stati Uniti (rilasciato il 21 giugno 1992 ad Amman, Giordania)], b) MO887925 (Iraq); identificazione nazionale: SSN 156-92-9858 (Stati Uniti); altre informazioni: Abdul Rahman Yasin si trova in Iraq (63).
Abdullah Ahmed Abdullah El Alfi (alias (a) Abu Mariam, (b) Al-Masri, Abu Mohamed, (c) Saleh). Data di nascita: 6. 6. 1963. Luogo di nascita: Gharbia (Egipto). Nacionalidad: egipcia (64).
Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Data di nascita: (a) 12. 10. 1966, (b) 11. 11. 1966. Luogo di nascita: Somalia. Altre informazioni: Firenze, Italia (65).
Abu Hafs il Mauritano (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Nato l'1.1.1975
Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq]; data di nascita: 12 marzo 1971; luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita: presunta nazionalità saudita e palestinese; passaporto egiziano n. 484824 rilasciato il 18 gennaio 1984 dall'ambasciata egiziana di Riyadh; altre informazioni: strettamente collegato a Osama bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi (66).
[Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 163 67 Spanga (Svezia), nato l'1 giugno 1968] (67)
Agha, Abdul Rahman (Presidente del tribunale militare)
Agha, Haji Abdul Manan (alias Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan
Agha, Saed M. Azim, Maulavi (Servizio visti e passaporti)
Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministro dell'Haj e delle questioni religiose)
Ahmadi, Haji M., Mullah (Presidente della Da Afghanistan Bank)
Ahmadulla, Qari [Ministro della sicurezza (Intelligence)]
Ahmed Khalfan Ghailani (alias AHMED IL TANZANIANO; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); nato il 14.3.1974 o il 13.4.1974 o il 14.4.1974 o l'1.8.1970 a Zanzibar (Tanzania); cittadinanza tanzaniana
Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed l'Egiziano; alias AHMED, Ahmed; alias AL MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afghanistan; nato nel 1965 in Egitto; cittadinanza egiziana
Akhund, Ahmed Jan, Mullah (Ministro delle risorse idriche ed elettriche)
Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (Ministro delle miniere e dell'industria)
Akhund, Attiqullah, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)
Akhund, Dadullah, Maulavi (Ministro dell'edilizia)
Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministro della difesa)
Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (Ministro della sanità)
Akhundzada, Mohammad Sediq (Vice ministro dei martiri e del rimpatrio)
Al-Hamati, Muhammad (alias AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; alias AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen
Al-Haq, Amin (alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dott. Amin; alias UL HAQ, Dott. Amin); nato nel 1960 nella Provincia di Nangahar (Afghanistan)
Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio (Somalia)
[Ali, Abdi Adbulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga (Svezia), nato l'1 gennaio 1955] (68)
Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Svezia; data di nascita 20 novembre 1974; luogo di nascita: Garbaharey, Somalia; nazionalità: svedese; passaporto svedese n. 1041635; numero di identificazione nazionale: 741120-1093 (69)
Al-Jadawi, Saqar. Nato nel 1965 circa. Presunta cittadinanza yemenita e saudita. Aiutante di Osama bin Laden
Al-Jaziri, Abu Bakr; cittadinanza algerina; indirizzo: Peshawar (Pakistan) - membro dell'Afghan Support Committee
Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data di nascita: 1. 3. 1948. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: canadese (70).
Allamuddin, Syed (Secondo segretario del «Consolato generale» talibano di Peshawar)
Al-Libi Abd Al Mushin, alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - membro dell'Afghan Support Committee e della Revival of Islamic Heritage Society
Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Gedda (Arabia Saudita)
Al-Sharif, Sa'd. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato di Osama bin Laden e suo stretto collaboratore. Presunto capo dell'organizzazione finanziaria di Osama bin Laden
Amin, Aminullah, Maulavi (Governatore della provincia di Saripul)
Aminzai, Shams-us-Safa (Centro stampa, Ministero degli esteri)
Anafi, Nazirullah, Maulavi, (Addetto commerciale dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)
Anas al-Liby (alias AL-LIBI, Anas; alias AL RAGHIE, Nazih; alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afghanistan; nato il 30.3.1964 o il 14.5.1964 a Tripoli (Libia); cittadinanza libica
Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (Affari amministrativi)
Aref, Arefullah, Mullah (Vice ministro delle finanze)
Asem, Esmatullah, Maulavi, Segretario generale della società della Mezzaluna rossa afghana (Afghan Red Crescent Society-ARCS)
Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)
Atiqullah, Hadji Molla (Vice ministro dei lavori pubblici)
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma (Italia)
Aweys, Hassan Dahir (alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys), (alias Awes, Shaykh Hassan Dahir), nato nel 1935, cittadinanza somala
Ayman Al-Zawahari (alias Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri). Dirigente operativo e militare del gruppo della Jihad. Nato il 19.6.1951 a Giza (Egitto); passaporto (egiziano) n. 1084010; o in alternativa n. 19820215
Azizirahman, signor (Terzo segretario dell'Ambasciata talibana di Abu Dhabi)
Said Bahahji. Indirizzo: precedente residenza: Bunatwiete 23, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 15. 7. 1975. Luogo di nascita: Haselünne (Bassa Sassonia), Germania. Nazionalità: (a) tedesca, (b) marocchina. Passaporto tedesco provvisorio n. 28 642 163 rilasciato dalla città di Amburgo. Numero di identificazione nazionale BPA 1336597587 (71).
Baqi, Abdul, Maulavi (Ministro degli Affari esteri, servizi consolari)
Baqi, Abdul, Mullah (Vice ministro dell'informazione e della cultura)
Baradar, Mullah (Vice ministro della difesa)
Bari, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Helmand)
Bin Marwan, Bilal; nato nel 1947
Ayadi Shafiq Ben Mohamed (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Indirizzo: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Monaco, Germania; (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Regno Unito; (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgio; (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (ultimo indirizzo registrato in Bosnia-Erzegovina). Data di nascita: (a) 21. 3. 1963, (b) 21. 1. 1963. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: (a) tunisina, (b) bosniaca. Passaporto n.: (a) E 423362 rilasciato a Islamabad il 15. 5. 1988, (b) passaporto bosniaco n. 0841438 rilasciato il 30. 12. 1998 e scaduto il 30. 12. 2003. Numero di identificazione nazionale: 1292931. Altre informazioni: (a) l'indirizzo in Belgio è una casella postale, (b) il nome del padre è Mohamed, il nome della madre è Medina Abid; (c) a quanto risulta, vive attualmente a Dublino, Irlanda (72).
Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Data di nascita: 1. 5. 1972 o 16. 9. 1973. Luogo di nascita: (a) Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: (a) sudanese, (b) yemenita. Passaporto yemenita n. 00 085 243 rilasciato il 12. 11. 1997 a San'a, Yemen (73).
Mamoun Darkazanli (alias (a) Abu Ilyas, (b) Abu Ilyas Al Suri, (c) Abu Luz). Indirizzo: Uhlenhorster Weg 34, Amburgo, 22085 Germania. Data di nascita: 4. 8. 1958. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: (a) siriana, (b) tedesca. Passaporto n.: 1310636262 (Germania), scade il 29. 10. 2005. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità tedesca n. 1312072688, scade il 29. 10. 2005 (74).
Daud, Mohammad (Addetto amministrativo dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)
Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Vice Presidente della Corte Suprema)
Ehsanullah, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence)]
Mounir El Motassadeq. Indirizzo: Göschenstraße 13, D-21073 Amburgo, Germania. Data di nascita: 3. 4. 1974. Luogo di nascita: Marrakesh, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto marocchino n. H 236 483 (75).
Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'industria)
Eshaq M. (Governatore della Provincia di Laghman)
Zakarya Essabar. Indirizzo: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Amburgo, Germania. Data di nascita: 13. 4. 1977. Luogo di nascita: Essaouira, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n. M 271 351 rilasciato il 24. 10. 2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania. Altre informazioni: registrato da ultimo come residente a questo indirizzo (76).
Ezatullah, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)
Fahid Mohammed Ally Msalam (alias AL-KINI, Osama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias SALEM, Fahid Muhamad Ali); nato il 19.2.1976 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota
Faiz, Maulavi (Ministero degli Affari esteri, servizi informazione)
Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice ministro del commercio)
Fauzi, Habibullah (Primo segretario/Vice capo missione dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)
Fazul Abdullah Mohammed (alias ABDALLA, Fazul; alias ADBALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, Fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Abdalla; alias FAZUL, Abdallah; alias FAZUL, Abdallah Mohammed; alias FAZUL, Haroon; alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah); nato il 25.8.1972 o il 25.12.1974 o il 25.2.1974 a Moroni (Isole Comore); cittadinanza delle Isole Comore o del Kenya
Ghafoor, Abdul, Maulavi (Vice ministro dell'agricoltura)
Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (Addetto commerciale del «Consolato generale» talibano di Karachi)
Hamdullah, Maulavi (Addetto ai rimpatri, «Consolato generale» talibano di Quetta)
Hamidi, Zabihullah (Vice ministro dell'istruzione superiore)
Hamidullah, Mullah, Capo dell'Ariana Afghan Airlines
Hamsudin, Maulavi [Governatore della Provincia di Wardak (Maidan) ]
Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice ministro della pubblica istruzione)
Hanif, Qari Din Mohammad (Ministro delle pianificazione)
Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministro degli affari frontalieri)
Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell'industria)
Haqqan, Sayyed, Maulavi (Ministro degli affari amministrativi)
Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)
Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose)
Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)
Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (Primo vice presidente del Consiglio dei ministri, Governatore di Kandahar)
Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) AlShahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (il marocchino), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'americano)]; data di nascita: 30 dicembre 1968; luogo di nascita: California, USA; nazionalità: giordana; numero di identificazione nazionale: SSN: 548-91-5411 Numero nazionale 9681029476; altre informazioni: originariamente di Ramlah; luogo di residenza in Giordania - al-Shumaysani (Sheisani) (zona di Amman), dietro la sede dei sindacati (77).
Ali Ghaleb Himmat. Indirizzo: (a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia,; (b) altro recapito in Italia, (c) Siria. Data di nascita: 16. 6. 1938. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: italiana dal 1990 (78).
Homayoon, Mohammad, Ing. (Vice ministro delle risorse idriche ed elettriche)
Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi [Vice ministro dell'informazione e della cultura (sezione culturale)]
Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)
Army Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Indirizzo: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Svizzera. Data di nascita: 1927. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome (79).
[Hussein,
Liban, 925,
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Islam, Muhammad (Governatore della Provincia di Bamiyan)
Jabbar, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Baghlan)
Jalal, Noor, Maulavi [Vice ministro degli interni (questioni amministrative) ]
Jalil, Abdul, Mullah (Vice ministro degli esteri)
[Jama, Garad (alias Nor, Garad K.), (alias Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota (USA); 1806, Riverside Avenue, secondo piano, Minneapolis, Minnesota; nato il 26 giugno 1974] (81)
Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministro dell'informazione)
Jan, Ahmad, Maulavi (Governatore della Provincia di Zabol)
Janan, Mullah (Governatore di Fariab)
Ali Ahmed Nur Jim'ale (alias (a) Jimale, Ahmed Ali; (b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali; (c) Jumale, Ahmed Nur; (d) Jumali, Ahmed Ali). Indirizzo: PO Box 3312, Dubai, EAU. Nazionalità: somala. Altre informazioni: professione: contabile, Mogadiscio, Somalia (82).
Kabir, A., Maulavi (Governatore della Provincia di Nangarhar)
Kabir, Abdul, Maulavi (Secondo vice presidente del Consiglio dei ministri, Governatore della Provincia di Nangahar, Capo del settore orientale)
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market,
Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Karachi)
Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Governatore della Provincia di Herat)
Khaksar, Abdul Samad, Mullah [Vice ministro degli interni (Sicurezza) ]
Kmalzada Shamsalah, signor (Secondo segretario, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; alias AHMAD, Mufti Rasheed; alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi (Pakistan)
Madani, Jan Mohammad, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)
Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Governatore della Provincia di Logar)
Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (alias Mahmood, Sultan Bashiruddin; alias Mehmood, Dott. Bashir Uddin; alias Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan (data di nascita alternativa 1937; data di nascita alternativa 1938; data di nascita alternativa 1939; data di nascita alternativa 1940; data di nascita alternativa 1941; data di nascita alternativa 1942; data di nascita alternativa 1943; data di nascita alternativa 1944; data di nascita alternativa 1945); cittadinanza pakistana
Majeed, Abdul (alias Majeed Chaudhry Abdul; alias Majid, Abdul); data di nascita 15 aprile 1939; data di nascita alternativa 1938; cittadinanza pakistana
Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
Manan, Mawlawi Abdul, signor (Addetto commerciale, Ambasciata talibana di Abu Dhabi)
Mansour, Akhtar Mohammad (Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)
Mohamed Mansour (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed). Indirizzo: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurigo), Svizzera; Data di nascita: 30. 8. 1928. Luogo di nascita: (a) Egitto (b) Emirati Arabi Uniti. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: (a) Zurigo, Svizzera, (b) non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome (83).
Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Svizzera; data di nascita: 7 maggio 1933 (84).
Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministro dell'agricoltura)
Mati, Mohammadullah, Maulavi (Ministro dei lavori pubblici)
Matiullah, Mullah, Dogane di Kabul
Mazloom, Fazel M, Mullah (Vice capo di Stato maggiore dell'esercito)
Mohammad, Akhtar, Maulavi (Addetto culturale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)
Mohammad, Dost, Mullah (Governatore della Provincia di Ghazni)
Mohammad, Nazar, Maulavi (Governatore della Provincia di Kunduz)
Mohammad, Nik, Maulavi (Vice ministro del commercio)
Mohammad, Qari Din (Ministro dell'istruzione superiore)
Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Governatore della Provincia di Khost)
Momand, Qalamudin, Maulavi (Vice ministro dell'Haj)
Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Vice ministro degli affari frontalieri)
Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministro della pubblica istruzione)
Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (Ministro delle finanze)
Motmaen, Abdulhai (Servizi informazione e cultura, Kandahar)
Muazen, Samiullah, Maulavi (Vice presidente della Corte Suprema)
Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Data di nascita: 17. 1. 1958. Luogo di nascita: El Behira, Egitto. Nazionalità: presumibilmente egiziana. Altre informazioni: Primo luogotenente di Osama Bin Laden (85).
Nasr Fahmi Nasr Hasannein (alias (a) Muhammad Salah, (b) Naser Fahmi Naser Hussein). Data di nascita: 30. 10. 1962. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto (86).
Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K. A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Data di nascita: 19. 6. 1964. Luogo di nascita: Daliashliya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan (87).
Mujahid, Abdul Hakim, inviato talibano alle Nazioni Unite
Murad, Abdullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Quetta)
Mustafa Mohamed Fadhil (alias AL MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu); nato il 23.6.1976 al Cairo (Egitto); cittadinanza egiziana o kenyota; Documento d'identità kenyota n. 12773667; n. di serie 201735161
Mustasaed, Mullah (Presidente dell'Accademia delle scienze)
Mutawakil, Abdul Wakil (Ministro degli esteri)
Muttaqi, Amir Khan (rappresentante talibano ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite)
Youssef Mustapha Nada Ebada (alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.; (c) Youssef Mustapha Nada). Indirizzo: (a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia; (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia. Data di nascita: 17. 5. 1931. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AE 1111288 (data di scadenza 21. 3. 2005 (88).
Naim, Mohammad, Mullah (Vice ministro dell'aviazione civile)
Najibullah, Maulavi (Console generale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)
Nomani, Hamidullah, Maulavi (Alto funzionario del ministero dell'istruzione superiore)
Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Primo segretario del «Consolato generale» talibano di Karachi),
Nuri, Maulavi Nurullah (Governatore della Provincia di Balkh, Capo del settore settentrionale)
Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)
Nyazi, Manan, Mullah (Governatore della Provincia di Kabul)
Omar, Mohammed, Mullah, Guida dei fedeli («Amir ul-Mumineen»), Afghanistan,
Omari, Alhaj M. Ibrahim (Vice ministro degli affari frontalieri)
Paktis, Abdul Satar, Dott. (Ministero degli esteri, servizio protocollo)
Qadeer, Abdul, Generale (Addetto militare dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)
Qalamuddin, Maulavi (Responsabile del comitato olimpico)
Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Addetto al rimpatrio dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)
Rabbani, Mohammad, Mullah (Presidente del consiglio dirigente, Presidente del consiglio dei ministri)
Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Ministro della comunicazione)
Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice ministro dell'istruzione superiore)
Rahmani, M. Hasan, Mullah (Governatore della Provincia di Kandahar)
Rasul, M, Mullah (Governatore della Provincia di Nimroz)
Rauf, Abdul, Mullah (Comandante del blocco centrale)
Razaq, Abdul, Maulavi (Ministro del commercio)
Razaq, Abdul, Mullah (Ministro degli interni)
Reshad, Habibullah, Mullah (Capo dei servizi investigativi)
Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (Rappresentante commerciale, «Consolato generale» talibano di Peshawar)
Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul)
Rahmatullah Safi. Titolo: Generale. Data di nascita: (a) Circa 1948, (b) 21. 3. 1913. Luogo di nascita: distretto di Tagaab, provincia di Kapisa, Afghanistan. Altre informazioni: rappresentante dei Talibani in Europa (89).
Salek, Abdulhai, Maulavi (Governatore della Provincia di Urouzgan)
Sanani, Maulavi, Capo di Dar-ul-Efta,
Saqib, Noor Mohammad (Presidente della Corte suprema)
Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul)
Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Nato nel 1963 circa, in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di Osama bin Laden
Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Vice ministro del lavoro e degli affari sociali)
Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Vice governatore della Provincia di Kabul)
Shafiq, M, Mullah (Governatore della Provincia di Samangan)
Shaheen, Mohammad Sohail (Secondo segretario dell'«Ambasciata» talibana di Islamabad)
Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (Vice ministro della pubblica istruzione)
Shams-ur-Rahman, Mullah (Vice ministro dell'agricoltura)
Sharif, Mohammad (Vice ministro degli interni)
Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (alias (a) Mustapha Mohamed Ahmed, (b) Shaykh Sai'id). Data di nascita: 27. 2. 1955. Luogo di nascita: El Sharkiya, Egitto (90).
Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias «Ahmed il Lungo»; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmad Salem); nato il 9.4.1969 o il 9.4.1960 a Mombasa (Kenya); cittadinanza kenyota
Shenwary, Haji Abdul Ghafar (Terzo segretario del'«Consolato generale» talibano di Karachi)
Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Vice ministro della giustizia)
Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)
Stanekzai, Sher Abbas (Vice ministro della sanità)
Tahis, Hadji (Vice ministro dell'aviazione civile)
Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Ministro del rimpatrio)
Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi). Data di nascita: 15. 3. 1963. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto (91).
Tawana, Maulavi (Governatore della Provincia di Paktia)
Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice ministro delle comunicazioni)
Tharwat Salah Shihata Ali (alias (a) Tarwat Salah Abdallah, (b) Salah Shihata Thirwat, (c) Shahata Thirwat). Data di nascita: 29. 6. 1960. Luogo di nascita: Egitto (92).
Tufail, Mohammed (alias Tufail, S. M.; alias Tufail, Sheik Mohammed); cittadinanza pakistana
Turab, Hidayatullah Abu (Vice ministro dell'aviazione civile)
Turabi, Nooruddin, Mullah (Ministro della giustizia)
Osama Bin Laden (alias Usama Bin Muhammad Bin Awad, alias Usama Bin Laden, alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato il 30.7.1957 a Gedda (Arabia Saudita). Privato della cittadinanza saudita, è ora ufficialmente cittadino afghano
Uthman, Omar Mahmoud (alias AL-FILISTINI, Abu Qatada; alias TAKFIRI, Abu Umr; alias ABU UMAR, Abu Omar; alias UTHMAN, Al-Samman; alias UMAR, Abu Umar; alias UTHMAN, Umar; alias ABU ISMAIL), Londra (Regno Unito); nato il 30.12.1960 o il 13.12.1960
Wahab, Malawi Abdul Taliban (Addetto commerciale a Riyadh)
Wahidyar, Ramatullah (Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio)
Wali, Mohammad, Maulavi (Ministro del servizio per la prevenzione dei vizi e la diffusione della virtù)
Wali, Qari Abdul (Primo segretario del «Consolato generale» talibano di Peshawar)
Walijan, Maulavi (Governatore della Provincia di Jawzjan)
Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi [Vice ministro della sicurezza (Intelligence) ]
Waziri, M. Jawaz (Ministero degli esteri, servizio ONU)
Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Capo del BIA)
Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Uzbekistan
Zaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)
Zaeef, Abdul Salam (Ambasciatore talibano in Pakistan)
Zahed, Abdul Rahman (Vice ministro degli esteri)
Zahid, Mohammad, Mullah (Terzo segretario della «Ambasciata» talibana di Islamabad)
Zaief, Abdul Salam, Mullah (Vice ministro delle miniere e dell'industria)
Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar (Pakistan); c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar (Pakistan); c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar (Pakistan)
Zurmati, Maulavi Rahimullah [Vice ministro dell'informazione e della cultura (Pubblicazioni)]
Khalid Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz,
Khaled; (b) Al-Fauwaz, Khaled A.; (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik;
(e) Al-Fawwaz, Khaled; (f) Al Fawwaz, Khaled. Indirizzo: 55 Hawarden Hill,
AL-HARAMAIN, Fondazione islamica [alias a) Vazir, b) Vezir], 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia ed Erzegovina (94).
AL-HARAMAIN, Fondazione islamica, Somalia (95).
Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Indirizzo: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, Londra W12 OLW, Regno Unito; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londra W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15. 4. 1958. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Altre informazioni: indagato nel Regno Unito (96).
Aoudi Mohamed ben Belgacem Ben Abdallah (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Indirizzo: (a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italia; (b) Via Dopini n. 3, Gallarate, Italia. Data di nascita: 12. 11. 1974. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n. L 191609 rilasciato il 28 febbraio 1996. Numero di identificazione nazionale: 04643632, attribuito il 18 giugno 1999. Codice fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Bent Ahmed Ourida, (b) condannato a tre anni e mezzo di reclusione in Italia l'11. 12. 2002 (97).
Lased Ben Heni. Data di nascita: 5. 2. 1969. Luogo di nascita Libia. Altre informazioni: condannato a sei anni di reclusione in Italia l'11. 12. 2002 (98).
Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed Ben Mokhtar (alias Bushusha, Mokhtar). Indirizzo: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia. Data di nascita: 13. 10. 1969. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K/ 754050 rilasciato il 26. 5. 1999; Numero di identificazione nazionale: 04756904 attribuito il 14. 9. 1987. Codice fiscale: BCHMHT69R13Z352T. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Bannour Hedia, (b) condannato in Italia a tre anni e mezzo di reclusione (99).
Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA [alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank], Viale Bligny n. 42, Milano, Italia; data di nascita: 31 marzo 1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; nazionalità: tunisina; passaporto n.: L 579603 rilasciato a Milano il 19 novembre 1997; numero di identificazione nazionale: 007-99090; codice fiscale: CHRTRK70C31Z352U. Altre informazioni: il nome della madre è Charaabi Hedia (100).
Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Indirizzo: Via del Fosso di Centocelle n. 66, Roma, Italia. Data di nascita 26. 12. 1962. Luogo di nascita: Egitto. Codice fiscale italiano: SSYBLK62T26Z336L (101).
Essid Sami Ben Khemais Ben Salah (alias (a) Omar El Mouhajer, (b) Saber). Indirizzo: Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia. Data di nascita: (a) 2. 10. 1968; (b) 10. 2. 1968. Luogo di nascita: Menzel Jemil Bizerte, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K/ 929139 rilasciato il 14. 12. 1995; numero di identificazione nazionale: 00319547, attribuito l'8. 12. 1994; Codice fiscale: SSDSBN68B10Z352F. Altre informazioni: (a) il nome della madre è Saidani Beya, (b) è stato arrestato in Italia (102).
Idris Ahmed Nasreddin (alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin). Indirizzo: (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; (b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia; (c) Rue De Cap Spartel, Tangeri, Marocco; (d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin a Tangeri, Marocco. Data di nascita: 22. 11. 1929. Luogo di nascita: Adi Ugri, Etiopia (ora Eritrea). Nazionalità: italiana. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità italiana n. AG 2028062 (data di scadenza 7. 9. 2005); carta d'identità straniera n. K 5249. Codice fiscale italiano: NSRDRS29S22Z315Y. Altre informazioni: nel 1994, Nasreddin ha lasciato la residenza di via delle Scuole 1, 6900 Lugano, Svizzera e si è trasferito in Marocco (103).
Adel Ben Soltane, Via Latisana n. 6, Milano, Italia, data di nascita: 14 luglio 1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale italiano: BNSDLA70L14Z352B (104)
Nabil Benattia, data di nascita: 11 maggio 1966; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia (105)
Yassine Chekkouri, data di nascita: 6 ottobre 1966; luogo di nascita: Safi, Marocco (106)
Riadh Jelassi, data di nascita: 15 dicembre 1970; luogo di nascita: Tunisia (107)
Mehdi Kammoun, Via Masina n. 7, Milano, Italia; data di nascita: 3 aprile 1968; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale italiano: KMMMHD68D03Z352N (108)
Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Data di nascita: 14. 5. 1955. Luogo di nascita: Gharbia, Egitto (109).
Tarek Ben Habib Maaroufi (alias Abu Ismail). Indirizzo: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgio. Data di nascita: 23. 11. 1965. Luogo di nascita: Ghardimaou, Tunisia. Nazionalità: belga (dall'8. 11. 1993) (110).
Abdelhalim Remadna, data di nascita: 2 aprile 1966; luogo di nascita: Bistra, Algeria (111)
Mansour Thaer, data di nascita: 21 marzo 1974; luogo di nascita: Baghdad, Iraq (112)
Lazhar Ben Mohammed Tlili, Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italia; data di nascita: 26 marzo 1969; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale italiano: TLLLHR69C26Z352G (113)
Habib Waddani, Via unica Borighero n. 1, San Donato M. se (MI), Italia; data di nascita: 10 giugno 1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; codice fiscale italiano: WDDHBB70H10Z352O (114)
Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin e Abu Al-Hasan al Madani); data di nascita: 22 gennaio 1958; luogo di nascita: Al-Madinah, Arabia Saudita; passaporto saudita n. A-992535 (115).
Nabil Abdul Salam Sayadi (alias Abu Zeinab). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 1. 1. 1966. Luogo di nascita: El Hadid, Tripoli, Libano. Nazionalità: belga dal 18. 9. 2001. Altre informazioni: marito di Patricia Vinck; data del matrimonio: 29. 5. 1992 a Peschawar, Pakistan (116).
Patricia Rosa Vinck (alias Souraya P. Vinck). Indirizzo: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio. Data di nascita: 4. 1. 1965. Luogo di nascita: Berchem (Anversa), Belgio. Nazionalità: belga. Altre informazioni: moglie di Nabil Sayadi (117).
Isamuddin, Nurjaman Riduan (alias "Hambali"; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); nato a: Encep Nurjaman; nazionalità: indonesiana; data di nascita: 4 aprile 1964; luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia (118);
Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) «Abu Jibril»). Data di nascita: 17. 8. 1958. Luogo di nascita: Tirpas-Selong Village, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana Altre informazioni: nel dicembre 2003 sarebbe stato arrestato in Malaysia (119).
Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), data di nascita: 1° agosto 1949, luogo di nascita: provincia di Konduz, Afghanistan (120).
Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Indirizzo: op de Wisch 15, 21149 Amburgo, Germania. Data di nascita: 6. 12. 1972. Luogo di nascita: Marrakesh (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) passaporto marocchino n. F 879567, rilasciato il 29. 4. 1992 a Marrakesh, Marocco, valido fino al 28. 4. 1997, rinnovato fino al 28. 2. 2002; (b) passaporto marocchino n. M271392, rilasciato il 4. 12. 2000 dall'ambasciata marocchina di Berlino, Germania. Numero di identificazione nazionale: documento d'identità personale marocchino n. E 427689, rilasciato il 20 marzo 2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania. Informazioni supplementari: (a) custodia cautelare in Germania (giugno 2003), (b) registrato da ultimo a questo indirizzo (121).
Youssef Abdaoui [alias (a) Abu Abdullah, (b) Abdellah, (c) Abdullah]. Indirizzo: (a) via Romagnosi 6, Varese (Italia), (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Italia). Data di nascita: (a) 4 giugno 1966, (b) 4 settembre 1966. Luogo di nascita: Kairouan (Tunisia). Codice fiscale: BDA YSF 66P04 Z352Q (122).
Mohamed Amine AKLI (alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Luogo di nascita: Abordj El Kiffani (Algeria) Data di nascita: 30 marzo 1972 (123).
Mehrez Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Asima-Tunis (Tunisia). Data di nascita: 18. 12. 1969. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina. Passaporto n.: 0801888. Altre informazioni: sarebbe stato arrestato in Turchia ed estradato in Italia (124).
Chiheb Ben Mohamed AYARI (alias Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 19 dicembre 1965 (125).
Mondher BAAZAOUI (alias HAMZA), Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Kairouan (Tunisia). Data di nascita: 18 marzo 1967 (126).
Lionel Dumont (alias (a) Jacques Brougere, (b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, (g) Bilal, (h) Hamza). Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: (a) 21. 1. 1971, (b) 29. 1. 1975. Altre informazioni: mandato di cattura internazionale rilasciato da Interpol. Arrestato in Germania il 13. 12. 2003, estradato in Francia il 18. 5. 2004. Nell'ottobre 2004 risulta in detenzione (127).
Moussa Ben Amor ESSAADI (alias a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR), Via Milano n. 108, Brescia, Italia. Luogo di nascita: Tabarka (Tunisia). Data di nascita: 4 dicembre 1964 (128).
Rachid FETTAR (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli n. 5, Milano, Italia. Luogo di nascita: Boulogin (Algeria). Data di nascita: 16 aprile 1969 (129).
Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de'Carracci n. 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Luogo di nascita: Goubellat (Tunisia). Data di nascita: 20 novembre 1971 (130).
Khalil Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Amro, (d) Omar, (e) Amrou, (f) Amr). Indirizzo: (a) Via Bellaria 10, Bologna, Italia; (b) Via Lazio 3, Bologna, Italia; (c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia Erzegovina. Data di nascita: 8. 2. 1969. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Identificato anche come Ben Narvan Abdel Aziz, nato a Sereka (ex Iugoslavia) il 15. 8. 1970 (131).
Mounir Ben Habib JARRAYA (alias YARRAYA), Via Mirasole n. 11, Bologna, Italia o Via Ariosto n. 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italia. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Data di nascita: 25 ottobre 1963 (132).
Faouzi JENDOUBI (alias a) SAID, b) SAMIR) Via Agucchi n. 250, Bologna, Italia o Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Beja (Tunisia). Data di nascita: 30 gennaio 1966 (133).
Fethi Ben Rebai MNASRI (alias a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC), Via Toscana n. 46, Bologna, Italia o Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Nefza (Tunisia). Data di nascita: 6 marzo 1969 (134).
Najib OUAZ, Vicolo dei Prati n. 2/2, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Hekaima (Tunisia). Data di nascita: 12 aprile 1960 (135).
Ahmed Hosni RARRBO (alias ABDALLAH, ADDULLAH). Luogo di nascita: Bologhine (Algeria). Data di nascita: 12 settembre 1974 (136).
Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Indirizzo: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italia; (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italia. Luogo di nascita: Taiz (Yemen). Data di nascita: 1° marzo 1970. Altre informazioni: arrestato in Italia il 19. 8. 2003 (137).
Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Luogo di nascita: villaggio di Vydriha, Kazakistan orientale, URSS. Data di nascita: 12 settembre 1952. Nazionalità: Federazione russa. Passaporti: passaporto russo 43 n. 1600453 (138).
Shamil BASAYEV (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Luogo di nascita: Dyshni-Vedeno, Cecenia, Federazione russa. Data di nascita: 14 gennaio 1965. Passaporto russo n. 623334 (gennaio 2002) (139).
Mohamad Nasir ABAS [alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia. Data di nascita: 6 maggio 1969. Luogo di nascita: Singapore. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 8239388. N. di identificazione nazionale: 690506-71-5515 (140).
Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 5 gennaio 1966. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11263265. N. di identificazione nazionale: 660105-01-5297 (141).
Fathur Rohman Al-Ghozhi (alias (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa'ad, (v) Freedom Fighter). Data di nascita: 17. 2. 1971. Luogo di nascita: Madiun, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Passaporto filippino n.: GG 672613. Altre informazioni: sarebbe stato ucciso nell'ottobre 2003 nelle Filippine (142).
Agus Dwikarna. Data di nascita: 11 agosto 1964. Luogo di nascita: Maliasssar, Sulawesi meridionale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: arrestato il 13. 3. 2002, condannato il 12. 7. 2002 nelle Filippine (143).
Huda bin Abdul HAQ [alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan]. Data di nascita: a) 9 febbraio 1960, b) 2 febbraio 1960. Luogo di nascita: sottodistretto di Solokuro nel distretto di Lamongan, provincia di Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana (144).
Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia. Titolo: Dr. Data di nascita: 14 settembre 1957. Luogo di nascita: Negeri Sembilan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11512285. N. di identificazione nazionale: 570914-05-5411 (145).
Salim Y Salamuddin JULKIPLI [alias a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim]. Data di nascita: 20 giugno 1967. Luogo di nascita: Tulay, Jolo Sulu, Filippine (146).
Abdul Manaf KASMURI [alias a) Muhammad Al-Filipini; b) Intan], Klang. Selangor, Malaysia. Data di nascita: 28 maggio 1955. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9226483. N. d'identificazione nazionale: 550528-10-5991 (147).
Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 25 maggio 1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10326821. N. di identificazione nazionale: 640525-01-5885 (148).
Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 3 luglio 1968. Luogo di nascita: Selangor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 5983063. N. di identificazione nazionale: 680703-10-5821 (149).
Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 11 agosto 1969. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9775183. N. di identificazione nazionale: 690811-10-5873 (150).
Aris MUNANDAR. Data di nascita: aveva 34-40 anni nel dicembre 2002. Luogo di nascita: Sambi, Boyolali, Giava, Indonesia (151).
Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed]. Data di nascita: 4 gennaio 1968. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità: pakistana (152).
Imam SAMUDRA [alias a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar]. Data di nascita: 14 gennaio 1970. Luogo di nascita: Serang, Banten, Indonesia (153).
Parlindungan SIREGAR [alias a) Siregar, Parlin, b) Siregar, Saleh Parlindungan]. Data di nascita: a) 25 aprile 1957, b) 25 aprile 1967. Luogo di nascita: Indonesia. Nazionalità: indonesiana (154).
Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar], Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia. Data di nascita: 20 gennaio 1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 10472263. N. di identificazione nazionale: 640120-01-5529 (155).
Yassin SYWAL [alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar]. Data di nascita: circa 1972. Nazionalità: indonesiana (156).
Wan Min WAN MAT [alias a) Abu Hafis, b) Wan Halim, c) Abu Hidayah], Ulu Tiram, Johor, Malaysia. Data di nascita: 23 settembre 1960. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 9703399. N. di identificazione nazionale: 600923-03-5527 (157).
Mukhlis YUNOS [alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos]. Data di nascita: Intorno al 7 luglio 1966. Luogo di nascita probabile: Lanao del Sur, Filippine (158).
Zaini ZAKARIA (alias Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Data di nascita: 16 maggio 1967. Luogo di nascita: Kelantan, Malaysia. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 11457974. N. di identificazione nazionale: 670516-03-5283 (159).
Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (alias (a) Emad Abdelhadie, nato il 27. 9. 1976 a Alhamza; (b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, nato il 27.9.1976 a Irbid; (c) Shadi Abdallha, nato il 27.9.1976 a Irbid, Giordania; (d) Shadi Abdallah, nato il 27.9.1976 a Irbid; (e) Emad Abdekhadie, nato il 27.9.1976 a Athamse; (f) Zidan Emad Abdelhadie, nato il 27.9.1976 a Alhamza; (g) (usato in Belgio) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, nato il 27.9.1976 a Beje, Iraq; (h) Zidan; (i) Zaidan; (j) Al Hut ("lo squalo"); (k) Emad Al Sitawi). Indirizzo: rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgio. Data di nascita: 27.9.1976. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana, di origine palestinese. Passaporto n.: (a) passaporto giordano n. D 862 663, rilasciato a Irgid, Giordania, il 10.8.1993; (b) passaporto giordano n. H 641 183, rilasciato a Irgid, Giordania, il 17.4.2002; (c) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0770479, rilasciato a Dortmund, Germania, il 16.2.1998. Altre informazioni: (a) nome del padre: Mohamed Abdalla; (b) nome della madre: Jawaher Abdalla, nata Almadaneie; (c) condannato e incarcerato in Germania (160).
Mohamed ABU DHESS [alias a) Yaser Hassan, nato il 1° febbraio 1966 a Hasmija b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1° febbraio 1966 a Hasmija c) Mohamed Abu Dhess, nato il 1° febbraio 1966 a Hashmija, Iraq]. Data di nascita: 22 febbraio 1964. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: a) documento di viaggio internazionale tedesco 0695982, scaduto; b) documento di viaggio internazionale tedesco 0785146, valido fino all'8 aprile 2004. Altre informazioni: a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; c) segni particolari: irrigidimento/deformazione dell'indice della mano sinistra; d) attualmente detenuto in attesa di processo (161).
Aschraf AL-DAGMA [alias a) Aschraf Al-Dagma, nato il 28 aprile 1969 a Kannyouiz, Territori palestinesi; b) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 nella Striscia di Gaza, Territori palestinesi; c) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 nei Territori palestinesi; d) Aschraf Al Dagma, nato il 28 aprile 1969 a Abasan, Striscia di Gaza]. Data di nascita: 28 aprile 1969. Luogo di nascita: Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germania, il 30 aprile 2000. Altre informazioni: attualmente detenuto in attesa di processo (162).
Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib]. Data di nascita: 30 ottobre 1966. Luogo di nascita: Al-Zarqaa, Giordania (163).
Djamel MOUSTFA [alias a) Ali Barkani, nato il 22 agosto 1973 in Marocco; b) Kalad Belkasam, nato il 31 dicembre 1979; c) Mostafa Djamel, nato il 31 dicembre 1979 a Maskara, Algeria; d) Mostefa Djamel, nato il 26 settembre 1973 a Mahdia, Algeria; e) Mustafa Djamel, nato il 31 dicembre 1979 a Mascara, Algeria; f) Balkasam Kalad, nato il 26 agosto 1973 ad Algeri, Algeria; g) Bekasam Kalad, nato il 26 agosto 1973 ad Algeri, Algeria; h) Belkasam Kalad, nato il 26 agosto 1973 ad Algeri, Algeria; i) Damel Mostafa, nato il 31 dicembre 1979 ad Algeri, Algeria; j) Djamal Mostafa, nato il 31 dicembre 1979 a Maskara, Algeria; k) Djamal Mostafa, nato il 10 giugno 1982; l) Djamel Mostafa, nato il 31 dicembre 1979 a Maskara, Algeria; m) Djamel Mostafa, nato il 31 dicembre 1979 ad Algeri, Algeria; n) Fjamel Moustfa, nato il 28 settembre 1973 a Tiaret, Algeria; o) Djamel Mustafa, nato il 31 dicembre 1979; p) Djamel Mustafa, nato il 31 dicembre 1979 a Mascara, Algeria; q) Mustafa]. Data di nascita: 28 settembre 1973. Luogo di nascita: Tiaret, Algeria. Nazionalità: algerina. Passaporto n.: a) patente danese falsificata n. 20645897, intestata a Ali Barkani e rilasciata il 22 agosto 1973 in Marocco; b) certificato di nascita algerino, intestato a Djamel Mostefa, nato il 25 settembre 1973 a Mehdia, provincia di Tiaret, Algeria. Altre informazioni: a) nome del padre: Djelalli Moustfa; b) nome della madre: Kadeja Mansore; c) attualmente detenuto in attesa di processo (164).
Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI [alias a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi]. Data di nascita: 30 aprile 1973. Luogo di nascita: Beckum, Germania. Nazionalità: giordana, di origine palestinese. Passaporto n.: a) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: E778675, rilasciato a Rusaifah il 23 giugno 1996, valido fino al 23 giugno 2001; b) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: H401056, JOR 9731050433, rilasciato l'11 aprile 2001, valido fino al 10 aprile 2006. Nota: altre informazioni: a) nome del padre: Abdullah Shalabi; b) nome della madre: Ammnih Shalabi; c) attualmente detenuto in attesa di processo (165).
Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985 (166).
Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milano, Italia. Luogo di nascita: Libia. Data di nascita: 28 novembre 1980. [alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Luogo di nascita: Gaza. Data di nascita: 28 novembre 1980, b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Luogo di nascita: Giordania. Data di nascita: 28 novembre 1980, c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Luogo di nascita: Palestina. Data di nascita: 28 novembre 1980, d) HAMZA «il libico»] (167).
Mokhtar BELMOKHTAR. Luogo di nascita: Ghardaia. Data di nascita: 1° giugno 1972. Altre informazioni: figlio di Mohamed e Zohra Chemkha (168).
Cherif Said BEN ABDELHAKIM [alias a) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU SALMAN], Corso Lodi 59, Milano, Italia. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Data di nascita: 25 gennaio 1970 (169).
Zarkaoui Imed BEN MEKKI (alias ZARGA o NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italia. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 15 gennaio 1973. Altre informazioni: ordine di custodia del tribunale di Milano, 30. 09. 2002, 36601/2001 R. G. N. R. - 7464/2001 R. G. GIP (170).
Hamraoui Kamel BENN MOULDI (alias KAMEL o KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Italia o Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Luogo di nascita: Beja (Tunisia). Data di nascita: 21 ottobre 1977 (171).
Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (moschea), Milano, Italia. Luogo di nascita: Somalia. Data di nascita: 8 ottobre 1974 (172).
Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (alias MERA'I), Via Cilea 40, Milano, Italia. Luogo di nascita: El Gharbia (Egitto). Data di nascita: 2 gennaio 1972 (173).
Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Luogo di nascita: Tunisia. Data di nascita: 22 maggio 1966. (alias GAMEL MOHMED. Luogo di nascita: Marocco. Data di nascita: 25 maggio 1966.) (174).
Mohammed Tahir HAMMID (alias ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Italia. Luogo di nascita: Poshok (Iraq). Data di nascita: 1° novembre 1975. Titolo: imam (175).
Rihani LOFTI (alias ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italia. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 1° luglio 1977 (176).
Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Italia. Luogo di nascita: Marocco. Data di nascita: 29 marzo 1965 (177).
Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Italia. Luogo di nascita: Karkuk (Iraq). Data di nascita: 11 ottobre 1975 (178).
Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Luogo di nascita: Tunisi. Data di nascita: 5 marzo 1962. Altre informazioni: figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui (179).
Saadi NASSIM (alias ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Italia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Italia. Luogo di nascita: Haidra (Tunisia). Data di nascita: 30 novembre 1974 (180).
Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Luogo di nascita: Tunisi (Tunisia). Data di nascita: 30 aprile 1969 (181).
Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE [alias a) SALMANE, b) LAZHAR ], Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italia. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Data di nascita: 20 novembre 1975 (182).
Mourad TRABELSI (alias ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Italia. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Data di nascita: 20 maggio 1969 (183).
Saifi AMMARI [alias a) El Para (nome di guerra), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Data di nascita: 1° gennaio 1968. Luogo di nascita: Kef Rih, Algeria. Nazionalità: algerina (184).
Safet DURGUTI. Data di nascita: 10 maggio 1967. Luogo di nascita: Orahovac, Kosovo (Serbia e Montenegro) (185).
Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14 dicembre 1965. Luogo di nascita: Kuwait. Nazionalità precedente: kuwaitiana (186).
Jamel Lounici. Data di nascita: 1° febbraio 1962. Luogo di nascita: Algeri. Altre informazioni: figlio di Abdelkader e Johra Birouh (187).
Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI [alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI]. Data di nascita: circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto numero: A005487 (Yemen), rilasciato il 13 agosto 1995 (188).
Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Indirizzo: (a) Via Milanese, 5 - Sesto San Giovanni, Italia; (b) Piazza Trieste, 11 - Mortara, Italia (domicilio). Data di nascita: 7. 6. 1954. Luogo di nascita: Tighennif, Algeria. Codice fiscale: DRMTMN54H07Z301T (189).
Farid Aider (alias Achour Ali). Indirizzo: Via Milanese, 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia. Data di nascita: 12. 10. 1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Codice fiscale: DRAFRD64R12Z301C (190).
L'Hadi Bendebka (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Indirizzo: (a) Via Garibaldi, 70 - San Zenone al Po (PV), Italia; (b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia (Domicilio). Data di nascita: 17. 11. 1963. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Altre informazioni: l'indirizzo di cui alla lettera a) è stato usato dal 17. 12. 2001 (191).
Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Data di nascita: 2. 12. 1967. Luogo di nascita: Annaba, Algeria. Indirizzo: (a) rue Mohamed Khemisti, 6 - Annaba, Algeria; (b) vicolo Duchessa, 16 - Napoli, Italia, (c) via Genova, 121 - Napoli, Italia (domicilio) (192).
Abderrahmane Kifane. Indirizzo: Via S. Biagio, 32 o 35 - Sant'Anastasia (NA) (Italia). Data di nascita: 7. 3. 1963. Luogo di nascita: Casablanca (Marruecos) (193).
Ali El Heit (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Indirizzo: (a) via D. Fringuello, 20 - Roma, Italia); (b) Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: (a) 20. 3. 1970, (b) 30. 1. 1971. Luogo di nascita: Rouba, Algeria (194).
Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Indirizzo: Via Lungotevere Dante - Roma (Italia). Data di nascita: 7. 9. 1967. Luogo di nascita: Algeri, Algeria (195).
Fethi Ben Hassen Haddad. Data di nascita: (a) 28. 3. 1963, (b) 28. 6. 1963. Luogo di nascita: Tataouene, Tunisia. Indirizzo: (a) Via Fulvio Testi, 184 - Cinisello Balsamo (MI), Italia; (b) Via Porte Giove, 1 - Mortara (PV), Italia (domicilio). Codice fiscale: HDDFTH63H28Z352V (196).
Moustafa Abbes. Indirizzo: Via Padova, 82 - Milano, Italia (domicilio). Data di nascita: 5. 2. 1962. Luogo di nascita: Osniers, Algeria (197).
Youcef Abbes (alias Giuseppe). Indirizzo: (a) Via Padova, 82 - Milano; (b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italia (domicilio). Data di nascita: 5. 1. 1965. Luogo di nascita: Bab El Oued, Algeria (198).
Hacene Allane [alias a) Hassan il vecchio, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne]. Data di nascita: 17 gennaio 1941. Luogo di nascita: El Ménéa, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina (199).
Kamel Djermane [alias a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil]. Data di nascita: 1965. Luogo di nascita: Oum el Bouaghi, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina (200).
Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Data di nascita: 5 agosto 1964. Luogo di nascita: Debila, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina (201).
Ahmad Zerfaoui [alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr]. Data di nascita: 15 luglio 1963. Luogo di nascita: Chrea, Algeria. Nazionalità: probabilmente algerina (202).
Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi. Indirizzo: via Catalani 1, Varese (Italia). Data di nascita: 10 agosto 1965. Luogo di nascita: Sfax (Tunisia). Codice fiscale: BDL MMD 65M10 Z352S (203).
Kamel Darraji. Indirizzo: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Italia). Data di nascita: 22 luglio 1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa (Tunisia). Codice fiscale: DRR KML 67L22 Z352Q o DRR KLB 67L22 Z352S (204).
Mohamed El Mahfoudi. Indirizzo: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Italia). Data di nascita: 24 settembre 1964. Luogo di nascita: Agadir (Marocco). Codice fiscale: LMH MMD 64P24 Z330F (205).
Imed Ben Bechir Jammali. Indirizzo: via Dubini 3, Gallarate (Varese, Italia). Data di nascita: 25 gennaio 1968. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Codice fiscale: JMM MDI 68A25 Z352D (206).
Habib Ben Ahmed Loubiri. Indirizzo: via Brughiera 5, Castronno (Varese, Italia). Data di nascita: 17 novembre 1961. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Codice fiscale: LBR HBB 61S17 Z352F (207).
Chabaane Ben Mohamed Trabelsi. Indirizzo: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Italia). Data di nascita: 1° maggio 1966. Luogo di nascita: Menzel Temine (Tunisia). Codice fiscale: TRB CBN 66E01 Z352O (208).
Aqeel Abdulaziz Al-Aqil. Data di nascita: 29 aprile 1949 (209).
Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Data di nascita: circa 1944. Luogo di nascita: Regione V (Ogaden), Etiopia. Altre informazioni: membro del sottoclan Reer-Abdille, che fa parte del clan Ogaden (210).
Suliman Al-Buthe. Data di nascita: 8 dicembre 1961. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: Arabia Saudita. Passaporto n. B049614 (211).
Saad Rashed Mohammad Al-Faqih [alias a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih; b) Sa'ad Al-Faqih; c) Saad Alfagih; d) Sa'd Al-Faqi; e) Saad Al-Faqih; f) Saad Al Faqih; g) Saad Al-Fagih; h) Saad Al-Fakih]. Titolo: dottore. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Data di nascita: 1.2.1957. Luogo di nascita: Zubair, Iraq. Nazionalità: saudita (212).
Adel Abdul Jalil Batterjee [alias a) 'Adil Al-Battarjee; b) Adel Batterjee; c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji]. Indirizzo: 2 Helmi Kutbi Street, Gidda, Arabia Saudita. Data di nascita: 1.7.1946. Luogo di nascita: Gidda, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita (213).
Khadafi Abubakar Janjalani [alias a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar]. Data di nascita: 3.3.1975. Luogo di nascita: Isabela, Basilan, Filippine. Nazionalità: filippina (214).
Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Data di nascita: a) 1976, b) circa 1974. Luogo di nascita: dintorni di Damasco, Siria. Nazionalità: siriana. Passaporto n.: a) 3936712, b) 11012 (215).
Muhsin Al-Fadhli [alias a) Muhsin Fadhil'Ayyid
al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu
Samia]. Indirizzo: Block Four, Street 13,
House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area,
1) Joko Pitono [alias (a) Joko Pitoyo, (b) Joko Pintono, (c) Dulmatin, (d) Dul Matin, (e) Abdul Martin, (f) Abdul Matin, (g) Amar Umar, (h) Amar Usman, (i) Anar Usman, (j) Djoko Supriyanto, (k) Jak Imron, (l) Muktamar, (m) Novarianto, (n) Topel]. Data di nascita: (a) 16.6.1970, (b) 6.6.1970. Luogo di nascita: Petarukan, Pemalang, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana (217).
2) Abu Rusdan [alias (a) Abu Thoriq, (b) Rusdjan, (c) Rusjan, (d) Rusydan, (e) Thoriquddin, (f) Thoriquiddin, (g) Thoriquidin, (h) Toriquddin]. Data di nascita: 16.8.1960. Luogo di nascita: Kudus, Giava centrale, Indonesia (218).
3) Zulkarnaen [alias (a) Zulkarnan, (b) Zulkarnain, (c) Zulkarnin, (d) Arif Sunarso, (e) Aris Sumarsono, (f) Aris Sunarso, (g) Ustad Daud Zulkarnaen, (h) Murshid]. Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Gebang, Masaran, Sragen, Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana (219).
------------------------
(63) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003.
(64) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(65) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(66) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003.
(67) Depennato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(68) Depennato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(69) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003.
(70) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(71) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1754/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(72) Sostituito inizialmente dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003, successivamente dall'allegato del regolamento (CE) n. 180/2004 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(73) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1754/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(74) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(75) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1754/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(76) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1754/2002, successivamente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2083/2002 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(77) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003.
(78) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(79) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(80) Depennato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(81) Depennato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(82) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(83) Sostituito inizialmente dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(84) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(85) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(86) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(87) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(88) Sostituito inizialmente dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(89) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(90) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(91) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(92) Sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(93) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(94) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 19/2004.
(95) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002.
(96) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002, successivamente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1456/2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(97) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002, successivamente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(98) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(99) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002, successivamente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(100) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002 e così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003.
(101) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(102) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002, successivamente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(103) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 951/2002, successivamente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 866/2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(104) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(105) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(106) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(107) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(108) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(109) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(110) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(111) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(112) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(113) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(114) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1580/2002.
(115) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1644/2002 e, da ultimo, così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1754/2002.
(116) Aggiunto dall'allegato al regolamento (CE) n. 145/2003, sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 215/2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(117) Aggiunto dall'allegato al regolamento (CE) n. 145/2003, sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 215/2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(118) Aggiunto dall'allegato al regolamento (CE) n. 215/2003.
(119) Aggiunto dall'allegato al regolamento (CE) n. 215/2003 e successivamente così sostittuito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(120) Aggiunto dall'allegato I del regolamento (CE) n. 342/2003.
(121) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1012/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(122) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1187/2004.
(123) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(124) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(125) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(126) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(127) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003, successivamente sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2034/2004 e da ultimo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(128) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(129) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(130) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(131) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(132) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(133) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(134) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(135) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(136) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003.
(137) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(138) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1184/2003 e così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1456/2003.
(139) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1456/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(140) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(141) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(142) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(143) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(144) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(145) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(146) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(147) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004.
(148) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(149) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 950/2004.
(150) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(151) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(152) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(153) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(154) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(155) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 950/2004.
(156) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(157) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(158) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(159) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1607/2003.
(160) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1724/2003, successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004 e, da ultimo, depennato dall'allegato del regolamento (CE) n. 14/2005.
(161) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1724/2003.
(162) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1724/2003.
(163) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1724/2003.
(164) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1724/2003.
(165) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1724/2003.
(166) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1991/2003.
(167) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(168) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(169) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(170) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(171) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(172) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(173) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(174) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(175) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(176) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(177) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(178) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(179) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(180) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(181) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(182) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(183) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2049/2003.
(184) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 2157/2003.
(185) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 19/2004.
(186) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 100/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 180/2004.
(187) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 100/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 180/2004.
(188) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 391/2004.
(189) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(190) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(191) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(192) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(193) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(194) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(195) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(196) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(197) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(198) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 524/2004 e successivamente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 2145/2004.
(199) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 950/2004.
(200) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 950/2004.
(201) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 950/2004.
(202) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 950/2004.
(203) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1187/2004.
(204) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1187/2004.
(205) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1187/2004.
(206) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1187/2004.
(207) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1187/2004.
(208) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1187/2004.
(209) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1277/2004 e successivamente così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 novembre 2004, n. L 353.
(210) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1277/2004.
(211) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1728/2004.
(212) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 14/2005.
(213) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 14/2005.
(214) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 14/2005.
(215) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 187/2005.
(216) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 301/2005.
(217) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 757/2005.
(218) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 757/2005.
(219) Aggiunto dall'allegato del regolamento (CE) n. 757/2005.
Allegato II (220)
Elenco delle autorità di cui all'articolo 5
ITALIA
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
Email: csftesoro.it
Tel. (39 06) 4 761 39 21
Fax (39 06) 4 761 39 32
COMUNITÀ EUROPEA
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale delle Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctionscec.eu.int (221)
------------------------
(220) Nel presente allegato si riportata soltanto la parte di testo riguardante l'Italia e la Comunità europea. Allegato modificato, nella parte di testo omessa, dall'allegato del regolamento (CE) n. 742/2003 e dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.
(221) Indirizzo così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 742/2003.
Dec. 2002/475/GAI del
13 giugno 2002.
Decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo.
(1)
------------------------
(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2002, n. L 164. Entrata in vigore il 22 giugno 2002.
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto, principi che sono patrimonio comune degli Stati membri.
(2) Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni di detti principi. La dichiarazione di La Gomera, adottata nel corso della riunione informale del Consiglio del 14 ottobre 1995, condanna il terrorismo in quanto costituisce una minaccia alla democrazia, al libero esercizio dei diritti dell'uomo e allo sviluppo economico e sociale.
(3) Tutti gli Stati membri o alcuni di essi sono parti di una serie di convenzioni relative al terrorismo. La convenzione del Consiglio d'Europa, del 27 gennaio 1977, per la repressione del terrorismo stabilisce che i reati terroristici non possono essere considerati reati politici, reati riconducibili ad un reato politico o reati ispirati a motivazioni politiche. Le Nazioni Unite hanno adottato la convenzione per l'eliminazione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi del 15 dicembre 1997 e la convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999. In seno alle Nazioni Unite si sta attualmente negoziando un progetto di convenzione globale contro il terrorismo.
(4) A livello di Unione europea, il 3 dicembre 1998, il Consiglio ha adottato il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (4). È altresì necessario tener conto delle conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2001 e del piano d'azione in materia di terrorismo del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001. Il problema del terrorismo è stato ricordato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 e del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000. È inoltre menzionato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di «libertà, sicurezza e giustizia» nell'Unione europea (secondo semestre del 2000). Il 5 settembre 2001 il Parlamento europeo ha inoltre adottato una raccomandazione sulla lotta al terrorismo. È inoltre importante ricordare che il 30 luglio 1996, alla riunione dei paesi più industrializzati (G7) e della Russia svoltasi a Parigi, sono state predisposte 25 misure per combattere il terrorismo.
(5) L'Unione europea ha adottato numerose misure specifiche per lottare contro il terrorismo e la criminalità organizzata: la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che incarica l'Europol di occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni (5); l'azione comune 96/610/GAI del Consiglio, del 15 ottobre 1996, sull'istituzione e l'aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell'antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea nella lotta al terrorismo; l'azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea con competenze per i reati terroristici (segnatamente l'articolo 2); l'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea; la raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione nella lotta contro il finanziamento dei gruppi terroristici (6).
(6) La definizione dei reati terroristici dovrebbe essere ravvicinata in tutti gli Stati membri, compresa quella dei reati riconducibili a organizzazioni terroristiche. Inoltre, dovrebbero essere previste pene e sanzioni commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche o giuridiche che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili.
(7) Dovrebbero essere stabilite regole di giurisdizione per garantire che il reato terroristico possa essere perseguito in modo efficace.
(8) Le vittime di reati terroristici sono vulnerabili e sono pertanto necessarie misure specifiche che le riguardino.
(9) Poiché gli scopi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati in modo unilaterale dagli Stati membri, e possono dunque, considerata l'esigenza di reciprocità, essere realizzati meglio a livello di Unione, questa, conformemente al principio di sussidiarietà può adottare delle misure. Conformemente al principio di proporzionalità la presente decisione quadro non va al di là di quanto strettamente necessario per raggiungere tali obiettivi.
(10) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. L'Unione rispetta i principi riconosciuti dall'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed in particolare nel suo capo VI. Nella presente decisione quadro nulla può essere interpretato come una misura intesa a limitare od ostacolare diritti o libertà fondamentali quali il diritto di sciopero, le libertà di riunione, di associazione o di espressione, compreso il diritto di fondare un sindacato insieme con altre persone ovvero di affiliarsi ad un sindacato per difendere i propri interessi, e il conseguente diritto a manifestare.
(11) La presente decisione quadro non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, attività disciplinate da questo stesso diritto, né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale,
ha adottato la presente decisione quadro:
------------------------
(2) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 2001, n. C 332 E.
(3) Parere espresso il 6 febbraio 2002.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 23 gennaio 1999, n. C 19.
(5) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 gennaio 1999, n. C 26.
(6) Pubblicata nella G.U.C.E. 23 dicembre 1999, n. C 373.
Articolo 1
Reati terroristici e diritti e principi giuridici fondamentali.
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di:
- intimidire gravemente la popolazione, o
- costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o
- destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale:
a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
c) sequestro di persona e cattura di ostaggi;
d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;
g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h).
2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sono sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.
Articolo 2
Reati riconducibili a un'organizzazione terroristica.
1. Ai fini della presente decisione quadro, per «organizzazione terroristica» s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici. Il termine «associazione strutturata» designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti intenzionali:
a) direzione di un'organizzazione terroristica;
b) partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell'organizzazione terroristica.
Articolo 3
Reati connessi alle attività terroristiche.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati connessi alle attività terroristiche i seguenti comportamenti:
a) furto aggravato commesso per realizzare uno dei comportamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1;
b) estorsione per attuare uno dei comportamenti elencati all'articolo 1, paragrafo 1;
c) formazione di documenti amministrativi falsi al fine di porre in essere uno dei comportamenti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), e nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 4
Istigazione, concorso, tentativo.
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano resi punibili l'istigazione a commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 2 o 3 o il concorso in uno di tali reati.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, esclusi la detenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e il reato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i).
Articolo 5
Sanzioni.
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che i reati indicati agli articoli da 1 a 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati terroristici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e quelli elencati all'articolo 4, per quanto riconducibili a reati terroristici, siano punibili con una reclusione più severa di quella prevista per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.
3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati elencati all'articolo 2 siano punibili con una reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e non inferiore a 8 anni per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Qualora il reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), si riferisce solo alla fattispecie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), la durata massima della reclusione non è inferiore a 8 anni.
Articolo 6
Circostanze particolari.
Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all'articolo 5 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:
a) rinunci all'attività terroristica;
b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:
i) prevenire o attenuare gli effetti del reato;
ii) individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato;
iii) acquisire elementi di prova; o
iv) prevenire la commissione di altri reati di cui agli articoli da 1 a 4.
Articolo 7
Responsabilità delle persone giuridiche.
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.
Articolo 8
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 7 siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
Articolo 9
Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale.
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 quando:
a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio; ciascuno Stato membro può estendere la sua competenza quando il reato è stato commesso nel territorio di uno Stato membro;
b) il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera del suo paese o di un aeromobile ivi registrato;
c) l'autore del reato è uno dei suoi cittadini o vi è residente;
d) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio;
e) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione dell'Unione europea o di un organismo creato conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea o al trattato sull'Unione europea, e che ha sede nello Stato membro in questione.
2. Se il reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato ad esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi organo o struttura istituiti in seno all'Unione europea per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie, nonché coordinare le loro azioni. Si tiene conto, per gradi successivi, dei seguenti elementi di collegamento:
- si tratta dello Stato membro nel cui territorio sono stati commessi i fatti,
- l'autore ha la nazionalità di tale Stato membro o vi è residente,
- si tratta dello Stato membro di origine delle vittime,
- si tratta dello Stato membro nel cui territorio è stato trovato l'autore dei reati.
3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona sospettata di uno di tali reati o per esso condannata.
4. Ciascuno Stato membro si adopera affinché sia stabilita la sua giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 2 e 4 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui l'organizzazione terroristica è basata o svolge le sue attività criminali.
5. Il presente articolo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.
Articolo 10
Protezione e assistenza delle vittime.
1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati compiuti sul territorio dello Stato membro.
2. Oltre alle misure previste dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, ciascuno Stato membro adotta, se necessario, ogni possibile misura in suo potere per garantire un'appropriata assistenza alla famiglia della vittima.
Articolo 11
Attuazione e relazioni.
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.
2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, il testo delle disposizioni che adottano per recepire nella legislazione nazionale gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione della Commissione, il Consiglio esamina, entro il 31 dicembre 2003, se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
3. Nella relazione della Commissione sono precisate in particolare le modalità del recepimento dell'obbligo contemplato dall'articolo 5, paragrafo 2.
Art. Articolo 12
Campo d'applicazione territoriale.
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Articolo 13
Entrata in vigore.
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Rajoy Brey
Regolamento del Consiglio n. 1030/2002(CE) del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
(1).
------------------------
(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 15 giugno 2002, n. L 157. Entrato in vigore il 15 giugno 2002.
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il diritto di iniziativa in vista dell'adozione di misure volte ad una politica armonizzata in materia di immigrazione.
(2) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (4) prevede, alla misura 38, lettera c), punto ii), l'elaborazione di una normativa sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti e di permessi di soggiorno a lungo termine.
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato la necessità di una politica armonizzata in materia di immigrazione, alla luce in particolare delle disposizioni del trattato relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi.
(4) L'azione comune 97/11/GAI del Consiglio relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno, conferma la necessità di armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi. Di conseguenza, è opportuno che l'azione comune 97/11/GAI sia ormai sostituita da un atto della Comunità.
(5) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello dovrebbe inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
(6) Per rafforzare la protezione dei permessi di soggiorno contro la contraffazione e la falsificazione, gli Stati membri e la Commissione esaminano ad intervalli regolari, in considerazione dell'evoluzione tecnologica, i cambiamenti da introdurre negli elementi di sicurezza insiti nel permesso, in particolare l'integrazione e l'uso di nuovi elementi biometrici.
(7) Il presente regolamento definisce solo le caratteristiche del modello che non hanno carattere di segretezza. Esse dovrebbero essere integrate da altre prescrizioni che devono rimanere segrete onde evitare contraffazioni e falsificazioni e che non possono contenere dati personali o riferimenti agli stessi. La competenza ad adottare tali prescrizioni tecniche aggiuntive deve essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti. A tale proposito occorre far sì che venga evitata ogni discontinuità con i permessi di soggiorno oggetto delle decisioni del Consiglio del 17 dicembre 1997 e dell'8 giugno 2001.
(8) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i permessi di soggiorno, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.
(9) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali rispetti il livello di protezione previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
(10) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(11) Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati o di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità e di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.
(12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi vincolata ad esso, né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è inteso a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, la Danimarca deciderà se recepirlo o meno nella sua legislazione nazionale entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio.
(13) Per quanto concerne la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
(14) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito, con lettera del 3 luglio 2001, ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
(15) A norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 del succitato protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,
ha adottato il presente regolamento:
------------------------
(2) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 2001, n. C 180 E.
(3) Parere espresso il 12 dicembre 2001.
(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 23 gennaio 1999, n. C 19.
Articolo 1
1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi hanno un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme può essere utilizzato come autoadesivo o documento separato. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, comprese le informazioni su un eventuale permesso di lavoro della stessa.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "permesso di soggiorno", un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, fatta eccezione per:
i) visti;
ii) permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo;
iii) autorizzazioni rilasciate per soggiorni di durata inferiore ai sei mesi da Stati membri che non applicano le disposizioni dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (5);
b) "cittadino di un paese terzo", una persona che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.
------------------------
(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 2000, n. L 239.
Articolo 2
1. Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, con riferimento a:
a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, comprese più efficaci norme di prevenzione contro il rischio di contraffazione e di falsificazione;
b) procedimenti e modalità tecniche da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno;
c) altre modalità da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno.
2. I colori del permesso di soggiorno di modello uniforme possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 3
Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.
Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa del permesso di soggiorno di modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare uno stesso organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 4
Fatte salve norme in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.
Il permesso di soggiorno non deve contenere alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste nell'allegato del presente regolamento e da quelle indicate nel relativo documento di viaggio.
Articolo 5
Il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che siano:
- familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione,
- cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo,
- cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto e autorizzati a soggiornare in uno Stato membro per un periodo inferiore a tre mesi.
Articolo 6
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 7
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 8
Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.
Articolo 9
Gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione degli elementi e dei requisiti di sicurezza complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
A decorrere da tale data il presente regolamento sostituisce, negli Stati membri interessati, l'azione comune 97/11/GAI.
L'integrazione della fotografia, di cui al punto 14 dell'allegato, nel permesso di soggiorno dei cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo ha luogo entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione della misura di cui all'articolo 2.
L'introduzione del modello uniforme per i permessi di soggiorno non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni già rilasciate tramite altri modelli, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Rajoy Brey
Allegato
a) Descrizione
Il permesso di soggiorno è prodotto sotto forma di autoadesivo, se possibile di formato ID 2, ovvero come documento separato nel formato ID1 o ID2. Esso deve essere conforme alle prescrizioni tecniche stabilite nei documenti dell'ICAO sui visti a lettura ottica (documento 9303, parte 2) o sui documenti di viaggio a lettura ottica (carte) (documento 9303, parte 3). Esso contiene le seguenti sezioni.
1. In questa zona figura la denominazione del documento (Permesso di soggiorno) nella o nelle lingue dello Stato membro di rilascio [ ].
2. In questa zona figura il numero del documento (con una speciale protezione di sicurezza) preceduto da una lettera di identificazione.
3.1. Campo "nome": cognome e nome/nomi, vanno inseriti in quest'ordine [ ].
4.2. Campo "valido fino a": va iscritta la corrispondente data di validità o, se del caso, un'espressione che ne precisa la validità illimitata.
5.3. Campo "Luogo di rilascio e data di inizio della validità": vanno iscritti luogo di rilascio e data di inizio della validità del permesso di soggiorno [ ].
6.4. Campo "tipo di permesso": va iscritto il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino di un paese terzo [ ]. Per i familiari di un cittadino dell'Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, tale permesso deve contenere la dicitura "familiare".
7.5-9. Campo "annotazioni": gli Stati membri possono inserire dati e indicazioni per uso nazionale, necessari in base al diritto nazionale sui cittadini di paesi terzi, compresi i dati relativi all'eventuale permesso di lavoro [ ].
8. Campo "data/firma/autorizzazioni": possono essere inseriti, se necessario, la firma e il sigillo dell'autorità emittente e/o la firma del titolare del documento.
9. In questa zona figura l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e a garanzia dell'origine nazionale.
10. Questa zona è riservata allo spazio per la lettura ottica da utilizzare in base alle norme dell'ICAO.
11. In questa zona figura un testo stampato che identifica esclusivamente lo Stato membro interessato. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona per la lettura ottica.
12. In questa zona figura un'immagine latente metallizzata con il corrispondente codice dello Stato membro, se si tratta di un autoadesivo.
13. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (OVD) che garantisca una qualità di identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti.
14. Se il permesso di soggiorno è costituito da un documento separato, in questa zona viene apposta la fotografia di identità protetta dalla struttura della carta o da una pellicola di protezione apposta a caldo e che comporti in ogni caso l'elemento otticamente variabile.
Se il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo, in questa zona viene incorporata una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza.
15. Se si tratta di un documento separato la parte posteriore deve prevedere dei campi per le seguenti informazioni aggiuntive:
- data/luogo di nascita [ ],
- cittadinanza [ ],
- sesso [ ],
- annotazioni [ ].
Può essere altresì indicato l'indirizzo del titolare del permesso [ ].
_________
[ ] Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino.
b) Colore, procedimento di stampa
Gli Stati membri stabiliscono il colore ed il procedimento di stampa nel rispetto del modello uniforme definito nel presente allegato e delle prescrizioni tecniche che saranno definite a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.
c) Materiali
La carta utilizzata per i permessi di soggiorno contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti:
- assenza di azzurrante ottico,
- filigrana bitonale,
- reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica,
- fibre colorate (parzialmente visibili, parzialmente fluorescenti ai raggi UV),
- piastrine fluorescenti ai raggi UV.
Se il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo, la filigrana non è indispensabile.
Se una carta riservata all'iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente di materiale plastico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la carta. L'assenza di elementi di sicurezza nel materiale deve essere compensata da misure a livello di stampa, che vadano oltre le norme minime elencate in appresso, dall'impiego di elementi otticamente variabili (OVD) o da adeguate tecniche di emissione. Le caratteristiche di sicurezza essenziali del materiale devono essere di tipo uniforme.
d) Tecniche di stampa
Possono essere adottate le seguenti tecniche di stampa:
- Stampa di fondo:
arabeschi bicolori,
colorazione iridata fluorescente,
sovrastampa fluorescente agli UV,
motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione,
sui supporti cartacei e sugli autoadesivi devono essere impiegati colori reattivi.
La grafica della pagina anteriore (recto) del documento deve permettere una differenziazione rispetto alla pagina posteriore (verso).
- Stampa del modello:
con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo).
- Numerazione:
mediante stampa (per quanto possibile, con caratteri alfanumerici speciali e con inchiostro fluorescente agli UV) o, nelle carte, integrata con la stessa tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati personali. Se si utilizza un autoadesivo, è obbligatorio l'uso di stampa con caratteri numerici speciali e con inchiostro fluorescente.
Qualora sia usato un autoadesivo, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine latente, la microstampa e un inchiostro otticamente variabile. Per i documenti composti interamente di materiale plastico devono essere impiegati anche elementi supplementari otticamente variabili, almeno mediante l'uso di inchiostro otticamente variabile o con misure equivalenti. Le caratteristiche di sicurezza essenziali della stampa devono essere di tipo uniforme.
e) Tecniche di protezione contro la riproduzione mediante fotocopiatura
Un elemento otticamente variabile (OVD) deve essere usato per gli autoadesivi o per la pagina anteriore del permesso di soggiorno, che garantisca una qualità d'identificazione e un livello di sicurezza non inferiore a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti; integrati nella struttura della carta, nella pellicola apposta a caldo o collocata come copertura OVD o, sugli autoadesivi, quale OVD metallizzato (con sovrastampa in calcografia).
f) Tecniche di emissione
Per assicurare un'adeguata protezione dei dati contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, sarà necessario in futuro che i dati personali, compresi la fotografia e la firma del titolare nonché gli altri dati essenziali siano integrati nel materiale stesso del documento. La fotografia non dovrà più essere apposta secondo i metodi tradizionali.
È possibile utilizzare le seguenti tecniche:
- stampa laser,
- procedimento di termotrasferimento,
- stampa a getto d'inchiostro,
- procedimento fotografico,
- incisione laser.
Per garantire una sufficiente sicurezza dei dati personali contro tentativi di alterazione occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo con pellicola di protezione otticamente variabile nei casi di stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici. Occorre prevedere l'apposizione di tale pellicola anche sui permessi di soggiorno sotto forma di carte, qualora venga utilizzata la stampa a getto d'inchiostro. Poiché quando il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo non è possibile ricoprire il documento di viaggio con varie pellicole apposte a caldo, per questi autoadesivi può essere utilizzata soltanto la stampa a getto d'inchiostro. La stampa laser deve essere utilizzata per le carte in plastica (integralmente o parzialmente costituite da materiale plastico).
g) In relazione alle lettere c), d) ed e), gli Stati membri hanno facoltà di introdurre ulteriori elementi di sicurezza, purché essi siano conformi alle decisioni già adottate in materia.
Le prescrizioni tecniche e le caratteristiche di sicurezza devono corrispondere ai criteri e alle specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti.
Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di documento separato (carta)
Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di documento separato (carta)
Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo
SENTENZA N. 238
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Avv. Mauro FERRI Presidente
Prof. Luigi MENGONI Giudice
Prof. Enzo CHELI "
Dott. Renato GRANATA "
Prof. Giuliano VASSALLI "
Prof. Francesco GUIZZI "
Prof. Cesare MIRABELLI "
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
Avv. Massimo VARI "
Dott. Cesare RUPERTO "
Dott. Riccardo CHIEPPA "
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
Prof. Valerio ONIDA "
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Gregori Fabio iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione di Gregori Fabio, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il Giudice relatore Renato Granata;
udito l'avv. Paola Severino per Gregori Fabio e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -- Con ordinanza del 13 dicembre 1995 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione.
Premette il Giudice per le indagini preliminari rimettente che nel corso del procedimento penale a carico di Gregori Fabio il pubblico ministero aveva chiesto di procedersi con incidente probatorio a perizia medico legale allo scopo di accertare, attraverso prelievo ematico nei confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, l'eventuale identità dei polimorfismi genetici emergenti dagli effettuandi prelievi con quelli presenti ed accertati nel materiale ematico rinvenuto su una statua raffigurante la Madonna.
Ammesso l'incidente probatorio, all'udienza fissata l'indagato manifestava la volontà di non sottoporsi al prelievo ematico ed altresì comunicava che tale era anche l'intendimento dei parenti richiesti del medesimo accertamento; nella stessa sede contestava che il giudice potesse imporre coattivamente il prelievo ematico.
Ciò posto, il giudice rimettente osserva che il mezzo di prova, di cui è chiesto l'espletamento anche in assenza della necessaria adesione e disponibilità delle persone interessate, comporta inevitabilmente l'uso di mezzi coercitivi che impongono la privazione della libertà personale e la sottoposizione del soggetto ad accertamenti invasivi del suo corpo. D'altra parte la possibilità di disporre coattivamente gli accertamenti richiesti rientra nell'ambito dei poteri assegnati al giudice dalle norme sulla perizia (artt. 220 e segg. del codice di procedura penale). Però - prosegue il Giudice per le indagini preliminari rimettente - se è vero che questa Corte (con la sentenza n. 54 del 1986) ha già legittimato il prelievo ematico coattivo con riferimento alle norme del codice di procedura penale abrogato, la questione può non di meno essere riproposta nel mutato assetto processuale del nuovo codice di rito. Ed infatti l'art. 224, secondo comma, del codice di procedura penale consente in modo del tutto generico la possibilità di emettere un provvedimento coattivo per assicurare il compimento della perizia perché prevede la facoltà del giudice di dare gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito e di adottare tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali, senza alcuna concreta precisazione circa la natura e la possibilità di estensione della coazione. Invece la norma costituzionale, riconoscendo la inviolabilità della libertà personale, non consente restrizione alcuna della stessa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; e ciò implica la necessaria "tipizzazione" delle possibilità di restrizione della libertà personale. D'altra parte il nuovo codice di procedura penale ha curato in modo analitico e scrupoloso il tema della libertà personale dell'indagato, prevedendo tutta una serie di restrizioni dei poteri della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e dello stesso giudice, ed ha graduato l'entità delle misure restrittive in relazione alla situazione concreta, riservandole solo a fattispecie di reato di una certa gravità. Invece il riconoscimento al giudice di un indiscriminato potere di sottoporre coattivamente l'indagato o anche persone estranee all'imputazione a prelievi ematici, o ad altre forme di accertamenti medici di carattere invasivo, contrasta con l'assetto normativo complessivo che il legislatore ha posto in tema di libertà personale con il nuovo codice di rito.
2. -- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, richiamando essenzialmente il citato precedente di questa Corte ed evidenziando che comunque il provvedimento che ordina l'esame coattivo del sangue è direttamente impugnabile ex art. 111 della Costituzione.
3. -- Si è costituito Gregori Fabio, indagato nel procedimento penale pendente innanzi al giudice rimettente, e - aderendo alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione - ha chiesto, anche con una successiva memoria, la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata.
Considerato in diritto
1. -- E' stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la possibilità per il giudice delle indagini preliminari di disporre coattivamente - in sede di incidente probatorio per l'esecuzione di perizia ematologica - il prelievo ematico nei confronti tanto dell'indagato quanto di terzi per sospetta violazione sia del principio di inviolabilità della libertà personale, non essendo determinati con carattere di tassatività i casi ed i modi in cui sia possibile procedere a tale prelievo coattivo che è anche invasivo dell'integrità fisica; sia del principio di disparità di trattamento, per il carattere indiscriminato ed indistinto dell'assoggettamento al prelievo coattivo di qualsiasi indagato ed anche di persone estranee ai fatti.
2. -- La disposizione censurata prevede che il giudice che ha disposto la perizia possa adottare tutti "gli altri provvedimenti" - ulteriori rispetto all'ordine di comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito - "che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali". Tra questi provvedimenti il giudice rimettente ritiene compreso implicitamente anche l'ordine di procedere coattivamente al prelievo ematico della persona sottoposta all'esame, ed argomenta le censure di incostituzionalità della disposizione muovendo da tale presupposto interpretativo, che trova peraltro riscontro sia nella giurisprudenza di legittimità, che si è interrogata in ordine ai limiti di ammissibilità di tale prelievo coattivo allorché questo possa compromettere l'integrità fisica o la dignità (comprensiva del diritto alla riservatezza) della persona sottoposta all'esame, sia nella stessa giurisprudenza di questa Corte, che nella sentenza n.54 del 1986 ha già scrutinato analoghe disposizioni dell'abrogato codice di procedura penale. In tale pronuncia la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314, 317 di quel codice, in riferimento all'art. 13, secondo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, appunto, prevedevano la facoltà del giudice istruttore di disporre, senza limite alcuno, il prelievo ematico coattivo, puntualizzando poi nella motivazione che il giudice incontrava invece precisi limiti, perché le specifiche norme denunziate dovevano esser lette nel contesto della Costituzione e dei suoi principi fondamentali, così che, per un verso, era necessario un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, e, per altro verso, il giudice non avrebbe potuto disporre il prelievo ematico coattivo ove questo, in considerazione delle circostanze del caso, avesse messo in pericolo la vita, la salute o l'incolumità o fosse risultato lesivo della dignità della persona o invasivo dell'intimo della sua psiche.
3. -- La questione è fondata.
3.1. -- La prima verifica richiesta dall'ordinanza di rimessione è quella della compatibilità del contenuto precettivo così enucleato dall'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale con la prescrizione espressa dal primo parametro evocato (art. 13, secondo comma, della Costituzione), il quale assoggetta ogni restrizione della libertà personale, tra cui nominatamente la detenzione, l'ispezione e la perquisizione personale, ad una duplice garanzia: la riserva di legge (essendo tali misure coercitive possibili "nei soli casi e modi previsti dalla legge") e la riserva di giurisdizione (richiedendosi l'"atto motivato dell'autorità giudiziaria"); e così appronta una tutela che è centrale nel disegno costituzionale, avendo ad oggetto un diritto inviolabile, quello della libertà personale, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell'individuo, non diversamente dal contiguo e strettamente connesso diritto alla vita ed all'integrità fisica, con il quale concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona.
3.2. -- Il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da parte del legislatore nella determinazione dei "casi e modi" in cui può esser disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione (cfr. sentenza n. 194 del 1996) - e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla.
E' quindi operante nel caso la garanzia della riserva - assoluta - di legge, che implica l'esigenza di tipizzazione dei "casi e modi", in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa e ristretta. Né tale rinvio alla legge può tradursi in un ulteriore rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del giudice che l'applica, richiedendosi invece una previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la restrizione della libertà personale.
3.3. -- In passato questa Corte, nella citata sentenza n. 54 del 1986, ha fissato i limiti negativi (desumibili dagli artt. 2 e 32 della Costituzione) del prelievo ematico coattivo, ritenendo altresì soddisfatta anche la riserva di legge, quanto sia ai "casi" che ai "modi".
La questione però va rimeditata, ritenendosi di dover pervenire a conclusioni diverse, tenuto conto anche della maggiore forza con cui il valore della libertà personale si è affermato nel nuovo codice di procedura penale, ispirato in modo particolarmente accentuato al favor libertatis. Non senza considerare che proprio il precedente intervento di questa Corte, e le esigenze di garanzia in esso sottolineate, avrebbero dovuto suggerire al legislatore, in sede di redazione del nuovo codice di rito, di fissare e definire condizioni, presupposti e limiti per l'adozione del provvedimento coercitivo in questione, così come puntualmente è stato fatto per altre misure restrittive della libertà personale, seppur non di natura cautelare, quale l'accompagnamento coattivo (artt. 133 e 134 del codice di procedura penale); sicché in tale mutato contesto normativo mentre queste ed altre misure restrittive sono state positivamente, in modo più o meno dettagliato, disciplinate, non altrettanto è avvenuto per il prelievo ematico coattivo, riconducibile soltanto alla generica formulazione dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale, senza alcuna previsione espressa né dello stesso provvedimento, né dei suoi presupposti e limiti.
3.4. -- Non è senza rilievo d'altra parte che, in un diverso (ma anch'esso recente) contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata vulnerazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione atteso che la "dettagliata normativa" di tale accertamento "non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge".
Invece, con riferimento alla generica fattispecie normativa in questa sede censurata, si ha che le ragioni relative alla giustizia penale, consistenti nell'esigenza di acquisizione della prova del reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità, rappresentano in realtà soltanto la finalità della misura restrittiva e non anche l'indicazione dei "casi" voluta dalla garanzia costituzionale. Così come la considerazione che il prelievo ematico coattivo non possa essere disposto quando lede la dignità della persona o metta in pericolo la vita o l'integrità fisica della stessa costituisce null'altro che il riflesso dei limiti negativi dedotti dall'inquadramento della misura specifica nel contesto generale dell'ordinamento, ma non realizza la indicazione al positivo dei "modi", come prescritto dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione.
3.5. -- Più in generale, con riferimento anche ad ogni altro provvedimento coercitivo atipico che possa astrattamente ricondursi alla nozione di "provvedimenti ... necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali", la disposizione censurata - nella quale manca addirittura la previsione specifica delle misure che possono essere adottate dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione delle operazioni peritali facendosi riferimento, con una unica ed indifferenziata locuzione, ad una serie indeterminata di provvedimenti, senza distinguere tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale e cumulando in una disciplina indistinta gli uni e gli altri - presenta assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione al positivo dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto può ritenersi che sia legittimo procedere alla esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. E manca anche, come già si è rilevato, la stessa precisazione della tipologia delle misure restrittive adottabili, il che accentua - evidenziandone il contrasto con il parametro evocato - l'assoluta mancanza di indicazioni al positivo circa i "casi" e i "modi".
4. -- Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2 (seconda proposizione), del codice di procedura penale, nella parte in cui consente misure restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate.
Ne segue che - fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate - nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto.
5. -- Rimane assorbito l'esame dell'ulteriore censura allegata dal giudice rimettente con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996
SENTENZA N. 222
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY- Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, promossi con ordinanze del 16 agosto 2002 e dell’11 luglio 2002 dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Padova, nonché nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, e dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 13 novembre 2002 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai numeri 471, 527 e 573 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 43 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2002 e n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Con ordinanza del 16 agosto 2002 (iscritta al r.o. n. 471 del 2002), il Tribunale di Roma ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 13, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106.
L’ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento di convalida dei provvedimenti, adottati dal questore di Roma (lo stesso 16 agosto 2002) nei confronti di due cittadini stranieri extracomunitari, con i quali è stato disposto il loro accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; provvedimenti di cui il remittente afferma di aver verificato "la sussistenza dei requisiti di legge (adeguata motivazione sulle circostanze che autorizzano l’espulsione con accompagnamento alla frontiera, rispetto dei termini, decreto di espulsione del prefetto)".
Il giudice a quo, ritenuta rilevante la questione "poiché dalla sua soluzione dipende l’accoglimento o meno della richiesta di convalida", osserva che l’espulsione dello straniero, disposta dal prefetto ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, trova esecuzione mediante l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica ad opera del questore nelle ipotesi individuate dai commi 4 e 5 dello stesso art. 13.
Ad avviso del remittente, nonostante che i menzionati commi 4 e 5 dell’art. 13 non dettino le concrete modalità di attuazione della misura dell’espulsione immediata con accompagnamento a mezzo di forza pubblica, non potrebbe dubitarsi che si tratta "di una azione diretta ad un costringimento fisico, di durata indeterminata", destinata a durare, ai sensi del successivo comma 5-bis, oltre quarantotto ore, senza previsione di un termine massimo; dunque, una "misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione".
Secondo il Tribunale di Roma, un siffatto ordine di idee avrebbe del resto ispirato il citato comma 5-bis dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal decreto-legge n. 51 del 2002 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002), il quale, "con evidente riecheggiamento della disciplina posta dall’art. 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta", ha disposto la comunicazione del provvedimento di accompagnamento entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, la quale, verificata la sussistenza dei requisiti, lo convalida entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. Tuttavia, secondo il giudice a quo, il menzionato comma 5-bis sarebbe "non idoneo a rendere legittimo l’istituto" previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286, giacché anch’esso in contrasto con l’art. 13 Cost., oltre che con gli artt. 24 e 111 Cost.
Il procedimento di convalida disciplinato dalla disposizione denunciata, si argomenta, non prevede alcuna contestazione o audizione dell’interessato, né qualsivoglia forma di contraddittorio o difesa, sì da riservare al giudice un "controllo puramente formale sul decreto". Inoltre, il medesimo provvedimento del questore è immediatamente esecutivo e non è prevista alcuna forma di opposizione avverso lo stesso, né alcuna possibilità di "sospensione" da parte dell’autorità giudiziaria. È poi escluso che l’eventuale provvedimento che nega la convalida (o la mancata convalida nelle quarantotto ore) "abbia alcun effetto risolutorio (di inefficacia)", e che il provvedimento di convalida sia soggetto "ad alcuna forma di reclamo o ricorso". Manca in definitiva, secondo il giudice a quo, "un effettivo controllo preventivo di legittimità e di merito da parte dell’autorità giudiziaria", tanto che la convalida del provvedimento del questore può intervenire anche "ad espulsione già avvenuta".
Ritiene dunque il remittente che i commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 siano in contrasto con l’art. 13 Cost., "in quanto prevedono una restrizione della libertà personale senza rendere possibile un controllo preventivo, effettivo e pieno della legittimità del provvedimento che ha disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e senza che sia prevista la perdita di efficacia del provvedimento, qualora non sia convalidato nel termine prescritto".
Il comma 5-bis del medesimo d.lgs. n. 286 violerebbe anche gli artt. 111 e 24 Cost., in quanto la giurisdizione che si attua con la convalida del provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza contrasterebbe "con il principio del contraddittorio nel processo e con quello dell’inviolabilità del diritto alla difesa, dal momento che non è prevista alcuna forma di contestazione, né di partecipazione e tanto meno di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento stesso".
Il giudice a quo sostiene poi che il dubbio di costituzionalità prospettato avverso le disposizioni denunciate non potrebbe essere superato in forza di una interpretazione analogica o estensiva dell’art. 14 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, come interpretato dalla sentenza n. 105 del 2001 di questa Corte, che lo ha reputato legittimo sulla base del rilievo che il controllo dell’autorità giudiziaria si estende a tutti i presupposti della misura del trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e che, nel caso di diniego della convalida, verrebbe travolta non solo la predetta misura ma anche quella dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Difatti, secondo il remittente, gli istituti dell’accompagnamento coatto e del trattenimento, seppur connessi, sono tra loro distinti, per cui il citato art. 14 non potrebbe trovare applicazione anche per la convalida del provvedimento di accompagnamento, soprattutto considerando che l’intenzione del legislatore, nell’introdurre il comma 5-bis, si è manifestata "nella opposta direzione di svincolare, per quanto possibile, l’espulsione immediata da ostacoli giudiziari o burocratici".
Tuttavia, proprio alla luce delle considerazioni appena svolte, il giudice a quo solleva, in subordine alla questione che investe "nella loro interezza" i commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, questione di costituzionalità delle medesime disposizioni "limitata alla mancata previsione, nelle norme impugnate, di una procedura identica a quella prevista per i trattenimenti dall’art. 14"; il che "renderebbe il particolare istituto pienamente legittimo", alla stregua di un adeguamento correttivo che potrebbe essere operato soltanto dal legislatore "o da un intervento additivo della Corte".
2. ¾ Con ordinanza dell’11 luglio 2002 (iscritta al r.o. n. 527 del 2002) anche il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 51 del 2002 – convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002 – "nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida".
L’ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento di convalida del provvedimento, adottato dal questore di Padova in data 10 luglio 2002, con il quale è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica di un cittadino extracomunitario; provvedimento che il remittente afferma essere stato eseguito lo stesso 10 luglio 2002 (con imbarco dell’espulso sul volo delle ore 11,30 diretto a Chisinau – Moldavia), data nella quale, alle ore 13,05, la questura depositava gli atti per la convalida del provvedimento medesimo.
Il giudice a quo osserva che l’introduzione del comma 5-bis nel corpo dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 ha colmato un vuoto normativo in ordine al controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera adottato ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13. Malgrado ciò, la norma denunciata prevede, ad avviso del remittente, "un meccanismo di convalida del tutto formale, in quanto stabilisce che il procedimento di convalida non influisce sulla esecutività del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, che va immediatamente eseguito con l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale".
Di qui i dubbi di costituzionalità della disposizione sotto diversi profili: a) per la "natura meramente formale e cartacea del controllo giurisdizionale", in violazione dell’art. 13 Cost.; b) per la "evidente disparità di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia possibile eseguire l’espulsione immediata, con il conseguente accompagnamento dello stesso presso un centro di detenzione amministrativa ai sensi dell’art. 14 del testo unico", in violazione dell’art. 3 Cost.; c) per l’incidenza "sull’effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento in esame", in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
Osserva infatti il giudice a quo che, in base all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella lettura fornita dalla sentenza n. 105 del 2001 di questa Corte, la convalida della misura che dispone la cosiddetta detenzione amministrativa investe anche il decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, sicché il diniego di convalida "viene a travolgere, assieme al trattenimento, anche la misura dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica". Inoltre, lo stesso art. 14, nel disciplinare il procedimento di convalida, richiama, al comma 4, il procedimento in camera di consiglio di cui agli art. 737 e seguenti del codice di procedura civile e stabilisce che il giudice provveda sentito l’interessato: il giudice della convalida può dunque esercitare i poteri d’ufficio "anche con riferimento alla acquisizione di sommarie informazioni utili alla decisione", tanto che il relativo procedimento, "sia pure nella ristrettezza dei tempi, appare caratterizzato da profili di effettività del controllo giurisdizionale".
Diversamente avviene, secondo il remittente, nel procedimento di convalida previsto dall’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale, da un lato, crea una disparità di trattamento tra lo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento e di quello di trattenimento e lo straniero nei confronti del quale venga disposto ed eseguito soltanto l’accompagnamento a mezzo della forza pubblica; dall’altro, "sopprime il principio dell’habeas corpus, determinando un controllo meramente cartaceo e formale del provvedimento di accompagnamento, senza alcuna effettiva incidenza a tutela della libertà personale dell’interessato e con un ruolo essenzialmente burocratico del giudice della convalida".
La disciplina della convalida dettata dalla disposizione censurata, infatti, non condiziona l’esecutività della misura incidente sulla libertà personale dello straniero, cosicché, da un lato, l’eventuale diniego della convalida "non ripristinerebbe la situazione di fatto preesistente al provvedimento dell’autorità di polizia" e, dall’altro, nel caso di intervenuta convalida, l’interessato "non avrebbe di fatto possibilità di impugnazione, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, essendo egli già fuori dal territorio nazionale e difficilmente raggiungibile dal provvedimento": ciò con pregiudizio di una tutela effettiva del diritto alla libertà personale.
Ed ancora, continua il remittente, posto che il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica si fonda, ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5, su una valutazione discrezionale dei presupposti di fatto indicati dalle citate disposizioni, l’impossibilità di sentire l’interessato e di acquisire dallo stesso eventuali informazioni utili all’approfondimento istruttorio, nel rispetto dei limiti temporali "stabiliti dal procedimento di convalida, ma ammessi dall’art. 737 c.p.c.", inciderebbe sull’esercizio del diritto di difesa.
Ad avviso del giudice a quo, quindi, un siffatto procedimento, che non prevede l’audizione del destinatario del provvedimento, è strutturato "in violazione dei requisiti propri del giudizio di convalida, che, in quanto procedimento de libertate, è da ritenersi ricompreso nell’ambito di cui alla tutela fissata dall’art. 111, comma secondo, Cost., introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2", alla stregua del quale il procedimento di convalida dovrebbe svolgersi in contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità. E tanto più il vulnus degli evocati parametri sarebbe evidente ove si consideri che, nella specie, la mancata convalida nel termine fissato comporta non la perdita di efficacia della misura dell’accompagnamento, ma la cessazione del divieto di rientro nel territorio nazionale, della segnalazione dell’espulso al sistema informativo di Schengen per la non ammissione e dell’obbligo di lasciare il territorio dello Stato; effetti cioè che, nel caso di straniero già allontanato dal territorio nazionale, "si tramutano nella mera facoltà di far rientro in Italia alle condizioni generali previste", con ciò incidendo negativamente "sulla libertà personale, sulla vita e sull’incolumità dello straniero".
Secondo il Tribunale di Padova sarebbe infine violato l’art. 13, terzo comma, Cost., per l’assenza del presupposto dell’eccezionale necessità ed urgenza, giacché l’autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di adottare l’accompagnamento alla frontiera anche "in presenza di situazioni affatto straordinarie, come ad esempio l’ipotesi di inottemperanza dello straniero ad un provvedimento di espulsione con intimazione di allontanarsi dal territorio nazionale nel termine di giorni 15".
Il remittente conclude osservando che la rilevanza della sollevata questione è data dal fatto che questa attiene "strettamente alle modalità della convalida, in considerazione della avvenuta esecuzione della misura, che priva il destinatario della possibilità di difesa" e rende il controllo del giudice del tutto formale.
3. ¾ Con ordinanza del 13 novembre 2002 (iscritta al r.o. n. 573 del 2002), ancora il Tribunale di Roma ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 13, commi 4 e 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato (il comma 4) dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) e introdotto (il comma 5-bis) dal d.l. n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002, denunciandone il contrasto con gli artt. 13, 24 e 111 Cost.; in subordine, ha sollevato questione di costituzionalità delle medesime disposizioni - in riferimento agli stessi anzidetti parametri - "nella parte in cui non prevedono che si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi 3, 4 e 6, dello stesso T.U. n. 286 del 1998".
L’ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento di convalida del provvedimento, adottato dal questore di Roma (lo stesso 13 novembre 2002) nei confronti di un cittadino straniero extracomunitario, con il quale è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera dello straniero medesimo a mezzo della forza pubblica.
Il giudice a quo, dopo avere ricostruito sinteticamente il quadro normativo nel quale si collocano le disposizioni denunciate, precisa che, in base al comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal comma 1, lettera c), dell’art. 12 della legge n. 189 del 2002, il decreto prefettizio di espulsione è sempre eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, sicché, attualmente, "non vi sono limiti o condizioni per l’accompagnamento immediato se non quella della emissione anche contestuale di un decreto di espulsione".
Il remittente ricorda quindi di aver già proposto, con ordinanza del 16 agosto 2002, incidente di costituzionalità sull’art. 13, commi 4, 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione previgente alla legge n. 189 del 2002.
Tanto premesso, il Tribunale di Roma svolge, in punto di non manifesta infondatezza, le stesse argomentazioni già sviluppate nella menzionata ordinanza dell’agosto del 2002, iscritta al r.o. n. 471 del 2002, precisando, quanto alla questione sollevata in via subordinata, che un eventuale accoglimento della stessa dovrebbe comportare, in base a ciò che già avviene per i "trattenimenti": a) che "i questori saranno tenuti a trasmettere ai tribunali gli atti e non una semplice comunicazione"; b) che "i giudici potranno valutare la legittimità dei provvedimenti di espulsione del prefetto e di quello di accompagnamento coatto del questore"; c) che "si avrà la indicazione di un termine di efficacia del decreto di espulsione con accompagnamento, qualora non intervenga la convalida della autorità giudiziaria"; d) che "sarà prevista la possibilità di un ricorso in Cassazione, contro il provvedimento di convalida".
4. ¾ È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, integrando le proprie argomentazioni anche con successiva memoria, ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili ovvero infondate.
Quanto alla eccepita inammissibilità, riferita all’ordinanza del Tribunale di Roma iscritta al r.o. n. 471 del 2002, la difesa erariale deduce che essa difetta di adeguata motivazione in punto di rilevanza ed anzi, là dove il giudice a quo contraddittoriamente solleva la questione nonostante la positiva verifica dei presupposti legittimanti il provvedimento di espulsione e in assenza di qualunque istanza degli stranieri espulsi, il requisito della rilevanza sembrerebbe escluso in radice.
Secondo l’Avvocatura, il medesimo remittente non avrebbe poi fornito una lettura delle disposizioni denunciate compatibile con le invocate esigenze di contraddittorio e di difesa, che però non richiedono necessariamente la perdurante presenza dello straniero sul territorio italiano.
Osserva comunque la parte pubblica intervenuta che "pregiudiziale ad ogni valutazione di merito" appare la restituzione degli atti per un nuovo esame della questione alla luce dello jus superveniens costituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all’ordinanza di rimessione iscritta al r.o. n. 471 del 2002, che ha profondamente modificato due delle norme denunciate e cioè i commi 4 e 5 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Nel merito, sostiene l’Avvocatura dello Stato, le questioni sarebbero comunque infondate, non potendo ritenersi per certo, alla luce della giurisprudenza costituzionale, che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera incida sulla libertà personale e non potendosi invocare al riguardo la sentenza n. 105 del 2001, che avrebbe affrontato il problema solo in connessione con il trattenimento presso un centro di permanenza ed assistenza.
Ad avviso della difesa erariale, sembra invece invocabile il precedente costituito dalla sentenza n. 13 del 1972, che ha ritenuto conforme a Costituzione l’art. 15, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), affermando il principio per cui l’accompagnamento coattivo, incidendo solo temporaneamente sulla libertà personale, sfugge alla procedura di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.
Nelle memorie si sostiene inoltre che l’eventuale accoglimento delle questioni comporterebbe l’impossibilità di espellere immediatamente gli stranieri irregolari, con la conseguenza che gli stessi, in attesa del provvedimento di convalida, dovrebbero essere obbligatoriamente trattenuti presso un centro di permanenza temporanea e di assistenza anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 e ciò sarebbe in conflitto "con il diritto dello Stato di tutelare le frontiere e la sicurezza pubblica attraverso misure di contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina e della presenza illegale degli stranieri sul territorio nazionale". Del resto, prosegue l’Avvocatura, la stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 353 del 1997 e ordinanza n. 146 del 2002) ha ritenuto che non sono censurabili quelle previsioni normative che si concretizzano in un "automatismo espulsivo", le quali, nel rispetto del principio di legalità, assicurano un ordinato flusso migratorio, non potendo lo Stato "abdicare al compito ineludibile di presidiare le frontiere".
Quanto poi alla prospettata violazione dell’art. 3 Cost., si obietta che le situazioni poste a raffronto non sarebbero omogenee, giacché la previsione di una disciplina "potenzialmente più garantista" per il procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento nei centri si giustificherebbe ragionevolmente per il fatto che in tale ipotesi deve essere autorizzata una limitazione della libertà personale fino ad un massimo di venti giorni (ed ora, a seguito della legge n. 189 del 2002, sino a trenta giorni), mentre nel procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera viene in rilievo solo una "circoscritta temporanea restrizione personale finalizzata all’effettivo allontanamento dal territorio nazionale".
La difesa erariale osserva infine che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, legato all’emissione del provvedimento di espulsione, è ricorribile dinanzi al giudice ordinario ed è in questa sede – secondo modalità di decisione tipiche della camera di consiglio, con la partecipazione dell’amministrazione che ha emesso il provvedimento e con la ricorribilità della decisione in Cassazione (art. 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998) - che viene ad attuarsi il contraddittorio ed il diritto di difesa dello straniero, il quale, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del citato d.lgs. n. 286 del 1998, è ammesso all’assistenza legale di un patrocinatore di fiducia. La procedura di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera rappresenterebbe quindi "una specifica garanzia" e la relativa disciplina non violerebbe l’art. 13 Cost., in quanto è previsto appunto "un doppio controllo della legittimità di tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale" (espulsione ed accompagnamento), né gli artt. 24 e 111 Cost., essendovi spazi per l’esercizio del diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti e per l’instaurazione di un contraddittorio in sede giurisdizionale.
Ad avviso dell’Avvocatura, la circostanza per cui la mancata convalida del provvedimento di accompagnamento "possa intervenire, di fatto, in un momento in cui l’espulsione del soggetto sia già fisicamente avvenuta non sposta i termini del problema, conseguendo a tale ipotesi la possibilità del rientro nel territorio".
Considerato in diritto
1. ¾ Con tre distinte ordinanze, due del Tribunale di Roma (r.o. n. 471 e n. 573 del 2002) ed una del Tribunale di Padova (r.o. n. 527 del 2002), è denunciato l’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106.
La disposizione denunciata così stabilisce: "Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione".
Ad avviso del Tribunale di Roma, essa violerebbe anzitutto l’art. 13 della Costituzione, giacché introdurrebbe "una restrizione della libertà personale senza rendere possibile un controllo preventivo, effettivo e pieno della legittimità del provvedimento che ha disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e senza che sia prevista la perdita di efficacia del provvedimento, qualora non sia convalidato nel termine prescritto".
Lo stesso remittente dubita inoltre della sua legittimità in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., in quanto "la giurisdizione che si attua con la convalida del provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza" contrasterebbe "con il principio del contraddittorio nel processo e con quello dell’inviolabilità del diritto alla difesa, dal momento che non è prevista alcuna forma di contestazione, né di partecipazione e tanto meno di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento stesso".
Secondo il Tribunale di Padova il denunciato comma 5-bis violerebbe gli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost., "nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida".
In particolare l’illegittimità della disposizione discenderebbe: dalla "natura meramente formale e cartacea del controllo giurisdizionale", in violazione dell’art. 13 Cost.; dalla "evidente disparità di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia possibile eseguire l’espulsione immediata, con il conseguente accompagnamento dello stesso presso un centro di detenzione amministrativa ai sensi dell’art. 14 del testo unico", in violazione dell’art. 3 Cost.; dalla incidenza "sull’effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento in esame", in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
1.1. ¾ Oltre al comma 5-bis dell’art. 13 il Tribunale di Roma (r.o. n. 471 del 2002) ne censura i commi 4 e 5, nella versione antecedente alle modifiche recate dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nonché il comma 4 nella attuale formulazione (r.o. n. 573 del 2002).
Nel testo originario, il comma 4 prevedeva le ipotesi in cui l’espulsione non avveniva con semplice intimazione a lasciare il territorio dello Stato, ma con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Ipotesi che ai sensi del comma 5 si estendeva ai casi in cui lo straniero fosse privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto avesse ravvisato un concreto pericolo che il medesimo si sottraesse all’esecuzione del provvedimento.
Nel testo attualmente vigente, il comma 4 dell’art. 13 dispone che: "L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5". Questo prevede ora l’espulsione mediante intimazione nel caso in cui lo straniero si trovi nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto di validità da più di sessanta giorni e senza averne chiesto il rinnovo, potendo però il questore disporre comunque l’accompagnamento immediato alla frontiera allorché il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
Quanto al contenuto delle censure, il giudice a quo, in entrambe le ordinanze, ritiene che le disposizioni predette contrastino con gli artt. 13, 24 e 111 Cost. per le medesime ragioni che fonderebbero l’incostituzionalità del denunciato comma 5-bis dello stesso art. 13.
2. ¾ Poiché tutte le ordinanze propongono la medesima questione sul comma 5-bis dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 e le questioni ulteriormente sollevate dal Tribunale di Roma si presentano intimamente connesse alla prima, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente.
3. ¾ Le questioni sollevate dal Tribunale di Roma che hanno ad oggetto i commi 4 e 5 dell’art. 13 nella formulazione previgente e il comma 4 del medesimo art. 13, nel testo attualmente in vigore, sono inammissibili. Esse si appuntano non già sul procedimento di convalida, in relazione al quale la valutazione di non manifesta infondatezza è argomentata sui parametri degli artt. 13, 24 e 111 Cost., ma sulle norme sostanziali che prevedono i diversi casi di espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Anche con riferimento a questo ulteriore oggetto la non manifesta infondatezza è sostenuta sulla base delle medesime argomentazioni poste a fondamento del dubbio di legittimità costituzionale che investe il comma 5-bis, concernente il procedimento di convalida. Sicché le relative questioni sono prive di motivazione, ciò che ne impedisce lo scrutinio nel merito.
3.1. ¾ Prima di passare all’esame del denunciato comma 5-bis deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale le questioni di costituzionalità sarebbero state sollevate in assenza di qualunque istanza degli stranieri espulsi e nonostante che i presupposti legittimanti il provvedimento di espulsione fossero stati positivamente verificati. Ma la consistenza della questione è appunto questa: che sia imposto al giudice di procedere ad una convalida meramente "cartolare", in base alla sola comunicazione inviata dal questore e in assenza dello straniero espulso.
4. ¾ Rimane quindi da esaminare la sola denuncia, comune a tutti i remittenti, dell’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002.
La questione è fondata.
La disposizione censurata si inserisce nella generale disciplina dell’immigrazione di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, che conosce distinti tipi di espulsione: una misura di sicurezza, disposta dal giudice con la sentenza di condanna per determinati delitti (art. 15); una sanzione sostitutiva della detenzione applicata dal giudice con la sentenza di condanna, ovvero alternativa alla detenzione stessa applicata dal magistrato di sorveglianza, quando la pena irrogata o da espiare non superi i due anni (art. 16, commi 1 e 5); una espulsione amministrativa, ordinata dall’autorità di pubblica sicurezza nei confronti dello straniero entrato clandestinamente nel territorio dello Stato o ivi trattenutosi senza permesso di soggiorno, ovvero appartenente a categorie "pericolose" (art. 13).
Nel sistema originario del d.lgs. n. 286 del 1998 l’espulsione amministrativa aveva corso, di regola, mediante intimazione del questore a lasciare il territorio nazionale (art. 13, comma 6); l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica rappresentava un’eccezione e riguardava i casi di particolare pericolosità dello straniero (art. 13, comma 4).
Sul versante della tutela giurisdizionale, il legislatore del 1998 ha previsto anzitutto che lo straniero possa presentare ricorso contro il decreto di espulsione: se il provvedimento è emanato, ai sensi del comma 1 dell’art. 13, dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, la giurisdizione è del tribunale amministrativo regionale del Lazio (art. 13, comma 11); in tutti gli altri casi il ricorso è da presentarsi al tribunale, in composizione monocratica (originariamente il pretore), entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento (termine elevato a trenta giorni qualora l’espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato: art. 13, comma 8), comunicazione che deve avvenire in una lingua conosciuta dallo straniero o, nei casi di impossibilità, in lingua francese, inglese o spagnola, dovendosi altresì indicare le modalità di impugnazione. Nei casi in cui l’espulsione sia stata eseguita, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione (art. 13, comma 10). Peraltro, nell’ipotesi di espulsione con accompagnamento immediato e sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell’art. 14 (trattenimento in un centro di permanenza temporanea e di assistenza), sul ricorso avverso il decreto di espulsione provvede il giudice competente per la convalida di tale misura, adottando un unico provvedimento (artt. 13, comma 9, e 14, comma 4). La legge stabilisce inoltre che nel procedimento davanti al giudice lo straniero possa avvalersi del patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, venga assistito da un difensore d’ufficio, nonché, ove necessario, da un interprete. Sul ricorso il giudice è tenuto a decidere entro dieci giorni, "sentito l’interessato, nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile" (art. 13, comma 9) e l’amministrazione che ha emesso il decreto di espulsione può partecipare al procedimento (art. 13-bis).
Il sistema è mutato con la legge n. 189 del 2002. È ora previsto che l’espulsione sia disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato (art. 13, comma 3), e venga sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4), salvo il caso dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni e non rinnovato (art. 13, comma 5). Tuttavia, anche in tale ipotesi, se il prefetto rileva un concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento, il questore ne dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera.
L’intervenuta generalizzazione dell’espulsione tramite accompagnamento alla frontiera non ha portato all’eliminazione dell’istituto del "trattenimento": l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 stabilisce tuttora che "quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera" (e cioè nelle seguenti ipotesi: quando vi sia necessità di soccorrere lo straniero, ovvero di accertare la sua identità o nazionalità, o ancora di acquisire i documenti di viaggio, o quando sia indisponibile il vettore o altro idoneo mezzo di trasporto) lo straniero venga trattenuto presso un centro di permanenza temporanea, in base a provvedimento del questore.
La permanenza nel centro può protrarsi sino a trenta giorni, prorogabili dal giudice di altri trenta solo in determinati casi e cioè "qualora l’accertamento dell’identità o della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà" (art. 14, comma 5).
La legge n. 189 del 2002 ha inoltre previsto che, nei casi in cui non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che l’espulsione sia stata eseguita, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (art. 14, comma 5-bis). Il reintrodotto meccanismo dell’intimazione è però ora assistito – diversamente dal regime previgente - da sanzione penale; è infatti punito con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, "senza giustificato motivo", si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore (art. 14, comma 5-ter).
Le modifiche hanno interessato anche la tutela giurisdizionale. In base all’art. 12 della legge n. 189 del 2002, il ricorso avverso il decreto di espulsione (come detto, immediatamente esecutivo) deve essere ora presentato nel termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento ed il tribunale, in composizione monocratica, deve decidere, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Si è inoltre disposta l’abrogazione del comma 9 dell’art. 13, che regolava il procedimento davanti al giudice.
4.1. ¾ Nel descritto quadro normativo, la tutela giurisdizionale non si arresta all’impugnativa del decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida "nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l’interessato", con cessazione di "ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive" (art. 14, comma 4). La convalida dell’autorità giudiziaria riguarda anche l’eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6).
Infine, con il d.l. n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002, il legislatore ha introdotto il procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Ed è su questa disciplina che si appuntano le censure dei remittenti.
5. ¾ Il percorso della presente decisione è interamente segnato dalla sentenza n. 105 del 2001. Questa Corte si occupò, in quella circostanza, del trattenimento presso i centri di permanenza temporanea ed assistenza, misura che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, viene disposta dal questore ed è soggetta a convalida da parte del giudice sentito l’interessato, con cessazione di ogni effetto in caso di diniego di convalida o di mancata convalida entro il termine di quarantotto ore. Si dolevano allora i remittenti che l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, al quale era finalizzato il trattenimento, sfuggisse al controllo dell’autorità giudiziaria, con conseguente violazione dell’art. 13 Cost.
La Corte condivise innanzitutto la premessa dalla quale procedevano i remittenti che l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica investisse la libertà personale e fosse quindi misura assistita dalle garanzie previste dall’art. 13 Cost. al pari del trattenimento. Il controllo del giudice su quest’ultima misura, osservò la Corte, doveva estendersi anche all’accompagnamento coattivo poiché l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto portare il suo esame sui motivi che avevano indotto l’amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell’espulsione amministrativa consistente, appunto, nell’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Un controllo, precisò questa Corte, da intendersi nella sua accezione più piena, secondo quanto imposto dal precetto costituzionale di cui all’art. 13 Cost.
La sentenza n. 105 del 2001 non investì l’accompagnamento alla frontiera in sé, ma lo considerò quale logico presupposto del trattenimento. Tuttavia, quanto in essa affermato già preannunciava la soluzione di una eventuale questione di legittimità costituzionale che avesse avuto ad oggetto l’accompagnamento alla frontiera quale autonoma misura non legata al trattenimento presso i centri di permanenza temporanei. L’esigenza di colmare un vuoto di tutela ha indotto il legislatore ad intervenire con il d.l. n. 51 del 2002, il cui art. 2 prevedeva l’obbligo del questore di comunicare il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all’ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente. A sua volta, il Procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, doveva procedere alla convalida del provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. La norma si chiudeva disponendo che: "Il provvedimento è immediatamente esecutivo". Le modifiche apportate in sede di conversione, con la legge n. 106 del 2002, hanno riguardato anzitutto l’autorità giudiziaria preposta alla convalida – non più il Procuratore della Repubblica bensì il tribunale, in composizione monocratica, territorialmente competente – e, poi, la previsione della immediata esecutività del provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera, la quale è ora inserita, come autonomo inciso, subito dopo la prevista comunicazione del provvedimento al giudice e prima della disciplina della convalida.
6. ¾ Il procedimento regolato dall’art. 13, comma 5-bis, contravviene ai principî affermati da questa Corte nella sentenza sopra ricordata: il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. È, quindi, vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore. Non è certo in discussione la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedimento di polizia-convalida del giudice. Vengono qui, d’altronde, in considerazione la sicurezza e l’ordine pubblico suscettibili di esser compromessi da flussi migratori incontrollati. Tuttavia, quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principî della tutela giurisdizionale; non può, quindi, essere eliminato l’effettivo controllo sul provvedimento de libertate, né può essere privato l’interessato di ogni garanzia difensiva.
Le censure svolte dai remittenti non possono infine essere superate facendo ricorso alla tesi del c.d. "doppio binario" di tutela per lo straniero: convalida soltanto "cartolare" del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e successivo ricorso sul decreto di espulsione con adeguate garanzie difensive. Sarebbe infatti elusa la portata prescrittiva dell’art. 13 Cost., giacché il ricorso sul decreto di espulsione (art. 13, comma 8) non garantisce immediatamente e direttamente il bene della libertà personale su cui incide l’accompagnamento alla frontiera.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell’art. 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004.
Garante per la protezione dei dati personali
Parere - 15 ottobre 2003
Permesso di soggiorno elettronico
Roma, 15 ottobre 2003
Prot. n. 16183/25241
Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per l'amministrazione generale
Viminale
Roma
e, p.c.,
Ministero dell'interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione
Viminale
Roma
rif. n. 557/A/230.775 S.7. del 10 febbraio 2003
Oggetto: schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici
Richiesta di parere
Codesto Ministero ha richiesto un parere in ordine allo schema di decreto in oggetto, con il quale verrebbero dettate le regole tecniche e di sicurezza per il rilascio in formato elettronico del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno a cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del d.lg. n. 286/1998 recante il testo unico in materia di immigrazione e condizione dello straniero.
Nel valutare positivamente le finalità dell'intervento normativo volto ad assicurare maggiore speditezza al procedimento per il rilascio di importanti provvedimenti amministrativi, si manifesta preliminarmente ampia disponibilità a proseguire la collaborazione sui delicati argomenti di seguito affrontati, anche mediante incontri tecnici a breve termine e alla luce dello schema di d.P.R. di modifica del d.P.R. n. 394/1999 qui trasmesso per il parere il 13 u.s.. Ciò in quanto il complesso quadro normativo di riferimento, non ancora integralmente definito ed armonico, appare porre alcune difficoltà anche tecniche all'iter del provvedimento in esame.
Va segnalata anzitutto la necessità, già sottolineata in passato, che l'intera disciplina relativa all'introduzione nel nostro ordinamento di documenti elettronici (come, ad esempio, la carta d'identità, la carta nazionale dei servizi o altre carte dei cittadini) sia conformata ai principi e alle elevate garanzie in materia di trattamento dei dati personali previste dal quadro normativo comunitario e dalla disciplina nazionale, in particolare nel caso in cui in tali documenti si intendano inserire anche dati biometrici, come, ad esempio, le impronte digitali (art. 2, comma 3, dello schema di decreto).
L'attenzione deve essere rivolta principalmente alla necessità di una adeguata base normativa, alla pertinenza dei dati inseriti nei documenti e alla proporzionalità del loro utilizzo, al rispetto delle finalità per le quali sono raccolti e all'adozione delle misure di sicurezza (l. n. 675 del 1996 e d. lg. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in vigore dal 1 gennaio 2004).
Il quadro normativo comunitario
La scelta che si intende operare con il decreto in esame, con l'inserimento nei documenti elettronici delle impronte digitali dello straniero in sede di rilascio del permesso del soggiorno, mira a supportare un orientamento in discussione in ambito europeo che potrebbe rappresentare, in tempi relativamente brevi, il quadro normativo di riferimento al riguardo, come testimonia la recente proposta di regolamento del Consiglio di modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002, istitutivo di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.
Il vigente regolamento n. 1030/2002, cui lo schema in esame intende dare attuazione, non comprende alcun dato biometrico nel permesso di soggiorno.
La sola, citata proposta di modifica del regolamento prevede, infatti, la possibilità dell'inserimento nel documento delle impronte digitali. Nondimeno, dalla lettura della stessa relazione alla menzionata proposta di modifica del regolamento si evince l'esigenza di un intervento graduale e armonizzato fra i vari Stati in modo da garantire l'interoperabilità fra i sistemi.
Anche da tale relazione emerge la particolare importanza del principio di proporzionalità nell'utilizzo di dati biometrici, principio richiamato anche dal Gruppo dei Garanti europei (Gruppo ex art. 29, dir. n. 95/46) nel noto documento approvato il 1 agosto 2003.
Il Gruppo, infatti, ha ritenuto che al momento di sviluppare sistemi biometrici è necessario rispettare pienamente i principi di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE, considerando la natura specifica della biometria e alcuni rischi, fra cui la possibilità di ricavare dati biometrici all'insaputa dell'interessato e la "quasi certezza" del legame tra dato biometrico e l'interessato medesimo. In particolare, si è rilevato che il principio di proporzionalità, che costituisce l'elemento centrale della protezione garantita dalla direttiva 95/46/CE, impone, soprattutto nell'ambito dell'autenticazione/verifica della persona, una netta preferenza per applicazioni biometriche che non non rientrino in un sistema centralizzato.
Nel corso dei lavori di approvazione della legge n. 189 del 2002 l'Autorità, con una nota inoltrata ai presidenti delle Camere e ai parlamentari interessati, ha sottolineato la particolare delicatezza dei dati dattiloscopici -che a differenza di altri dati biometrici (quale ad esempio l'iride) costituiscono una traccia del passaggio di un soggetto in determinati luoghi- e la conseguente necessità di particolari cautele che ne garantiscano la genuinità e l'inalterabilità al fine di scongiurare gravi conseguenze per gli interessati in caso di eventuale "furto d'identità".
Nell'occasione l'Autorità ha anche richiamato l'attenzione sul già descritto, particolare rapporto di proporzionalità che il trattamento di tali dati richiede rispetto alle finalità perseguite -che sono di mera verifica dell'identità degli interessati- al fine di evitare utilizzazioni improprie o abusive, volte a realizzare finalità diverse.
L'Autorità ha pure constatato l'assenza in tali disposizioni -allora in fase di approvazione- di indicazioni riguardanti le modalità di utilizzazione e di conservazione dei dati, la durata del trattamento e l'individuazione di regole di sicurezza per assicurare l'integrità delle informazioni e per prevenire ipotetici accessi abusivi, auspicando il varo di una disciplina compiuta dei predetti profili almeno in via regolamentare, sulla base di successivi provvedimenti attuativi.
Il quadro normativo nozionale. Necessità di una base normativa adeguata
Se il quadro normativo comunitario impone, in prospettiva, scelte ancora in fase di approfondimento, sul piano nazionale la base normativa vigente appare ancora inadeguata a supportare l'intervento prospettato con le odierne regole tecniche.
Come anticipato, l'articolo 2, comma 3, dello schema comprende fra i dati da inserire nei documenti di soggiorno anche i rilievi dattiloscopici acquisiti in sede di rilascio (o di rinnovo) del permesso di soggiorno.
A seguito della legge n. 189/2002, il citato articolo 5 del d. lg. n. 286/1998 consente l'acquisizione delle impronte digitali ai fini dell'adozione del provvedimento autorizzatorio (comma 2-bis), ma non ne prevede espressamente, tuttavia, l'inserimento, come dati biometrici, nei documenti di soggiorno creati e rilasciati all'interessato.
Lo schema di decreto in esame, data la natura strettamente tecnica e peraltro non regolamentare delle disposizioni che può contenere (art. 5, comma 8, d. lg. n. 286/1998), non appare in tal senso adeguata. Nè idonee disposizioni normative si rinvengono nello schema di regolamento di attuazione della predetta legge n. 189/2002, pure all'esame del Garante per il prescritto parere (art. 34, comma 1, l. n. 189/2002). Tale altro schema normativo contiene, anzi, disposizioni che sembrano confermare il dettato normativo di rango primario, disciplinando solo adempimenti necessari alla rilevazione da parte degli uffici di polizia dei "rilievi fotodattiloscopici" (art. 36 dello schema di regolamento trasmesso al Garante).
Appare pertanto necessario che ogni iniziativa al riguardo sia supportata da un'altra base normativa adeguata, che riguardi anche gli aspetti di seguito evidenziati.
Le garanzie da adottare sul piano applicativo
In applicazione dei predetti principi, il sistema da adottare per l'eventuale inserimento dei menzionati dati nel documento e il loro conseguente riscontro a fini di certezza dell'identità del titolare dovrà assicurare che i rilievi dattiloscopici siano utilizzati esclusivamente per la finalità per la quale sono stati raccolti, di identificazione degli stranieri e di successiva verifica dell'identità degli stessi -e non anche per generiche finalità di sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati- mediante la loro rilevazione e il successivo riscontro solo in sede locale.
Al riguardo occorre considerare che non a caso in vari Paesi la raccolta generalizzata delle impronte non è ammessa, oppure è prevista in termini selettivi o è basata su specifiche garanzie che vietano, ad esempio, la costituzione di banche dati centralizzate (peraltro di difficile gestione, anche per l'inadeguatezza di software in grado di gestire sistemi di riconoscimento di milioni di impronte) e si basano soltanto sul raffronto immediato tra un'impronta rilevata all'atto di un controllo e quella riprodotta su un supporto identificativo della persona (come la carta d'identità elettronica).
Ciò, evidentemente, non esclude che all'atto della prima rilevazione delle impronte non possano essere effettuati i dovuti controlli ai fini del rilascio dei titoli di soggiorno, in base ai quali le impronte digitali potrebbero risultare appartenenti a persona già oggetto di provvedimenti amministrativi in materia di soggiorno (espulsione o respingimento alla frontiera, ad esempio) o sottoposta a procedimento penale.
Dall'esame del progetto tecnico allegato allo schema non si ricavano indicazioni complete al riguardo, sicché appare necessario dettagliare nel medesimo allegato le modalità del flusso informativo fra le questure ed il SIPS (relativo ai dati anagrafici e fotodattiloscopici), previsto a fini di controllo delle persone che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, assicurando che, per effetto delle regole tecniche, in caso di riscontro negativo tali dati non siano direttamente associati a quelli utilizzabili per finalità di polizia.
Analogamente, assume particolare importanza chiarire nello schema di decreto o nell'allegato tecnico, le modalità con le quali i rilievi dattiloscopici sono raccolti in sede locale, tramite l'apposito lettore, per il riscontro dell'identità del titolare del permesso di soggiorno al momento del primo rilascio (o anche in sede di controlli successivi), al fine di garantire la inaccessibilità degli stessi a persone non autorizzate.
Occorre, infatti, considerare che il Codice in materia di protezione dei dati personali recentemente approvato e in vigore dal 1 gennaio 2004 ha ulteriormente elevato le garanzie rispetto al trattamento di dati biometrici, in ragione, evidentemente, dei maggiori rischi ad esso connessi, sia richiedendo, in generale, la preventiva notifica di tali trattamenti al Garante (art. 37) sia, più in particolare, per i trattamenti effettuati da forze di polizia o da altri organi di pubblica sicurezza, assoggettandoli a specifico controllo dell'Autorità (art. 55). Particolare attenzione va in tal senso prestata anche all'art. 3 del Codice, che introduce il principio di necessità riguardo alla configurazione dei sistemi informativi e dei programmi per elaboratore.
Altri dati personali
Nei modelli di documento elettronico allegati allo schema (allegato A) risulta inserito anche il codice fiscale dello straniero.
A parte il rilievo che tale dato non è invece indicato nell'articolo 2, comma 2, dello schema, ciò che più preme rilevare è che l'unica indicazione normativa al riguardo è contenuta nell'articolo 11 del dPR n. 394/1999, peraltro di natura regolamentare, che riguarda il solo permesso di soggiorno. L'articolo 16 del medesimo regolamento, invece, relativo alla carta di soggiorno, se pure richiede che alla domanda di rilascio sia allegata la dichiarazione dei redditi, non prevede l'inserimento nella carta del codice fiscale.
Pertanto, come già in altre occasioni, si manifestano riserve sulla pertinenza e non eccedenza dell'inclusione in tali documenti di dati di questo tipo, più propriamente utilizzati in ambito fiscale e tributario, per finalità ben diverse da quelle perseguite nel caso di specie. Su tale aspetto, com'è noto, le leggi-delega n. 127/2001 e n. 676/1996 e il già citato Codice in materia di protezione dei dati personali hanno previsto, poi, anche in relazione ad una disposizione comunitaria, la previsione di specifiche garanzie volte ad individuare, in chiave selettiva, i presupposti per l'utilizzo di numeri di identificazione personale e in particolare, del codice fiscale.
Da ultimo, lo schema non chiarisce quali siano i "dati occorrenti per le funzionalità " necessarie per l'interoperabilità fra i documenti di soggiorno e la carta d'identità elettronica (se si tratti, cioè, di mere caratteristiche tecniche o di dati personali). Si sottolinea al riguardo che, ovviamente, i documenti di soggiorno non possono contenere dati diversi da quelli previsti espressamente dalla normativa vigente, come ad esempio i dati che possono essere inseriti nella carta d'identità elettronica (art. 36, comma 3, dPR n. 445/2000). Ove non si tratti, pertanto, solo di informazioni tecniche volte ad assicurare la compatibilità informatica dei sistemi, tale previsione deve essere soppressa. Analogamente un chiarimento occorre in ordine ai "dati relativi alla carta servizi" (punto 5.3 dell'allegato B).
L'adozione dei provvedimenti e i flussi informativi
Lo schema in esame non sembra l'unica fonte idonea per prevedere che l'attivazione e il rilascio del permesso e della carta di soggiorno in formato elettronico siano effettuate anche dai Comuni, come sembrerebbe apparire dall'allegato tecnico.
Perplessità, sotto il profilo della sicurezza e della accessibilità dei dati, si esprimono, poi, in tema di ricorso alla rete pubblica ("connessione ad internet") per consentire agli enti preposti (Comuni o questure) l'attivazione dei permessi di soggiorno e per la pubblicazione dei certificati di autenticazione dei permessi rilasciati (punti 3.4; 5.4.4. e 6.3.7 dell'allegato B).
La delicatezza dei dati trattati e la previsione di significativi flussi di dati fra i vari soggetti coinvolti nel sistema impone, infine, una particolare attenzione nella predisposizione di misure adeguate a garantire l'integrità dei dati e un sistema di controllo degli accessi. In tal senso si suggerisce anche di sostituire l'articolo 3 dello schema con una formulazione che, a titolo di collaborazione, potrebbe essere del seguente tenore: "Gli enti e gli altri organismi coinvolti nel procedimento per il rilascio del documento di soggiorno adottano le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e assicurano accessi selettivi ai dati personali trattati nonché il loro tracciamento.".
Infine si ritiene necessario prevedere che il decreto dirigenziale di cui all'articolo 10 dello schema sia sottoposto al previo parere di questa Autorità.
L'Autorità rimane a disposizione per ogni chiarimento e per l'ulteriore collaborazione anche mediante le ipotizzate riunioni tecniche a breve termine.
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
[1] Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale.
[2] Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.
[3] Si tratta, tra gli altri, dei delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica, concernenti armi ed esplosivi, commessi per finalità di terrorismo, associazione di tipo mafioso, di riduzione in schiavitù, ecc.
[4] Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
[5] D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
[6] La disposizione sembra fare riferimento ai prefetti e ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. L’articolo 13 della legge 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)stabilisce che il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza; ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia; assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti; a tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.
[7] La disposizione è stata così riformulata al Senato (emendamento 2.6, testo 2).
[8] Tale ulteriore specificazione è stata introdotta durante l’esame al Senato (emendamento 2.8, testo 2).
[9] La carta di soggiorno è rilasciata con le stesse modalità previste per la concessione del permesso di soggiorno disciplinato dall’articolo in esame: così ha precisato l’emendamento 2.7 approvato dall’Assemblea del Senato.
[10] La competenza del ministro dell’interno in luogo di quella delprefetto è stata introdotta da un emendamento approvato dal Senato (em. 3.300 dei relatori, accolto dalle Commissioni riunite ed approvato dall’Assemblea).
[11] L. 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
[12] Il citato art. 18 della L. 152/1975 ha esteso a tali categorie di soggetti la disciplina di cui alla L. 575/1965, recante disposizioni contro la mafia.
[13] Si tratta dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II (delitti di comune pericolo mediante violenza) e dagli artt. 284 (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (Devastazione, saccheggio e strage), 286 (Guerra civile), 306 (Banda armata: formazione e partecipazione), 438 (Epidemia), 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 605 (Sequestro di persona) e 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale.
[14] L. 20 giugno 1952, n. 645, Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
[15] L. 2 ottobre 1967, n. 895, Disposizioni per il controllo delle armi.
[16] L. 14 ottobre 1974, n. 497, Nuove norme contro la criminalità.
[17] D.L. 14 settembre 2004, n. 241, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271.
[18] Em. 3.16 Battista, accolto dalle Commissioni riunite ed approvato dall’Assemblea, e 3.14 (testo 2) Bobbio Luigi.
[19] Si tratta delle seguenti fattispecie:
1) delitti di cui agli artt. 285, 286, 416-bis e 422 c.p.;
2) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 c.p.;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli artt. 270, terzo comma e 306, secondo comma, c.p.;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L. 110/1975;
6) delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, co. 2, e 74 del T.U. sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990), e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 c.p. nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) delitti previsti dagli artt. 600, 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies c.p..
[20] L’articolo 266 riguarda intercettazioni di comunicazioni anche per via telematica (e-mail, chat, ecc.), nonché tra persone presenti anche all’interno di domicili privati.
[21] COM((2005)317.
[22] JAI(2004)9.
[23] COM(2004)221.
[24] V. in particolare gli artt. 270-bis e ss., 280 e 280-bis c.p. Si ricorda che l’art. 270-bis riguarda le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale, ovvero di eversione dell’ordine democratico; l’art. 280 punisce l’attentato per finalità terroristiche o di eversione; l’art. 280-bis concerne l’atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.
[25] V. l’emendamento dei relatori, 15.1. Si ricorda in proposito che il testo del decreto-legge in esame non interviene direttamente sull’art. 270-bis del codice penale, e che la relazione illustrativa del ddl di conversione in legge ha affermato l’opportunità di rimettere al Parlamento il perfezionamento di tale articolo, al fine di precisarne la portata e di meglio definire le “finalità di terrorismo”, che “oggi l’interprete deve ricavare aliunde con non pochi problemi di omogeneità interpretativa”; sul punto la medesima relazione ha fatto riferimento a convenzioni e protocolli internazionali in materia di terrorismo delle Nazioni Unite, che sono state ratificate dall’Italia, nonché alla decisione quadro n. 475/2002/GAI (che viene ritenuta più precisa, rispetto alle Convenzioni citate).
[26] Si fa riferimento ai termini per la cancellazione dei dati di traffico acquisibili durante le indagini per la prevenzione dei reati, tra cui quelli commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento costituzionale (art. 132, comma 2, D.Lgs 196/2003).
[27] JAI(2004)8.
[28] Il testo come illustrato risulta dall’approvazione dell’emendamento Boscetto 7.3 (testo 2), approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato nella seduta del 28 luglio e confermato dall’Aula del Senato nella seduta dello stesso 28 luglio. Il testo originario del decreto-legge prevedeva che l’obbligo di richiesta della licenza sussistesse anche nei casi di apertura di pubblico esercizio o di un circolo privato di qualunque natura in cui fossero installati più di tre apparecchi terminali.
[29] Il termine è stato così modificato (nel testo originario del decreto-legge era previsto il termine di trenta giorni) a seguito dell’emendamento Antonino Caruso 7.8, approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato nella seduta del 28 luglio 2005 e confermato dall’Aula del Senato lo stesso 28 luglio 2005.
[30] Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[31] Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante Codice delle comunicazioni elettroniche
[32] La previsione di mantenere ferme le attribuzioni degli enti locali in materia è stata inserita a seguito dell’emendamento Pirovano 7.5, approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato e confermato dall’Assemblea.
[33] Si veda A.S. 3571.
[34] Em. 7.0.1 (testo2) delle Commissioni riunite 1ª e 2ª.
[35] L. 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato. I due articoli citati istituiscono, rispettivamente, il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), individuando i compiti di ciascun Servizio.
[36] L. 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.
[37] Dati ricavati dal sito Internet del Ministero dell’interno.
[38] D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2001, n. 438.
[39] R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
[40] R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
[41] L. 14 febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
[42] Dettagliatamente regolate dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, Norme di polizia delle miniere e delle cave.
[43] Ai sensi dell’art. 163, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[44] D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
[45] R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
[46] Em. 8.4 Commissioni riunite.
[47] L. 2 ottobre 1967, n. 895, Disposizioni per il controllo delle armi.
[48] COM((2005)329.
[49] Regio decreto 30 marzo 1942 recante Codice della navigazione
[50] Legge 2 aprile 1968, n. 518 recante Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio
[51] Legge 25 marzo 1985, n. 106 recante Disciplina del volo da diporto o sportivo
[52] Il comma è stato modificato nel senso sopra illustrato a seguito dell’ emendamento Antonino Caruso 9.1, approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato e confermato dall’Assemblea.
[53] L’articolo è stato inserito a seguito dell’approvazione degli identici emendamenti Cicolani 9.0.1 e Maffioli 9.0.100 (testo 2) approvati dall’ Aula del Senato nella seduta del 28 luglio 2005.
[54] Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 recante Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)
[55] Legge 31 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
[56] La possibilità di prelevare coattivamente capelli, oltre che campioni di saliva, è frutto della approvazione di un emendamento ( Falcier) da parte della Assemblea del Senato nel corso della seduta del 29 luglio.
[57] Si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 1996, con riferimento ai provvedimenti coercitivi atipici che possano astrattamente ricondursi alla nozione di "provvedimenti (...) necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali", ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2 (seconda proposizione), c.p.p., “nella parte in cui consente misure restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate”.
Ne deriva, prosegue la Corte “che fino a quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate - nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto”.
[58] Prima dell’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, il fermo di identificazione dell’indagato era fissato nel massimo a 24 ore.
[59] “Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati”.
[60] Emendamento Fassone ed altri, approvato dall’Assemblea del Senato nel corso della seduta del 28 luglio.
[61] Si ricorda che la situazione giuridica di indagato permane fino alla formulazione dell’imputazione in uno dei suoi atti tipici (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, ecc.) ovvero fino al promuovimento dell’azione penale; da tale momento in poi, la persona assume la qualità di imputato.
[62] Legge 22 maggio 1975,n. 152, Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico.
[63] Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
[64] D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43.
[65] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
[66] Disposizioni sostanzialmente identiche a quelle qui indicate sono recate dai co. 3 e 4 dell’art. 66 del Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il Codice entrerà in vigore il 1° gennaio 2006; con pari decorrenza (art. 75) risulteranno abrogate le corrispondenti disposizioni recate dal T.U. sulla documentazione amministrativa.
[67] Reg. (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, Regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
[68] Az.com. 97/11/GAI del 16 dicembre 1996, Azione comune adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno.
[69] Si tratta di una misura di natura personale irrogata a prescindere dalla commissione di un precedente reato e diretta ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi, consistente in un controllo sistematico di polizia associato all’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale o al divieto di soggiorno in uno o più comuni.
[70] Per la disciplina dell’ordinario sequestro preventivo, applicabile non già nel corso di un procedimento di prevenzione, ma nel corso del procedimento penale, si vedano gli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
[71] La confisca penale ordinaria, applicabile, pertanto, non già nel corso del procedimento di prevenzione ma di quello penale, è prevista all'art. 240 c.p. come misura di sicurezza patrimoniale e può essere sia facoltativa che obbligatoria. La confisca facoltativa è disciplinata al primo comma del citato art.240: nel caso di condanna, il giudice può disporre la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a compiere il reato e delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto dell’attività delittuosa; il secondo comma prevede, invece, la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo del reato e, anche se non viene pronunciata condanna, delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione costituisce reato.
A tutela dei terzi possessori, il terzo comma esclude l’applicabilità della confisca facoltativa e di quella obbligatoria del prezzo del reato, nel caso in cui la cosa appartenga a persona estranea al reato stesso. La tutela del terzo è invece disciplinata diversamente se si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione costituisca reato; in tal caso, la confisca è obbligatoria anche se la cosa appartiene ad un terzo. È invece esclusa la possibilità di disporre la confisca delle cose quando le attività descritte dalla norma possano essere autorizzate in via amministrativa.
Ipotesi di confisca penale obbligatoria è, tra le altre, quella prevista all’art. 416-bis, comma 7, c.p.., oltre che nei casi indicati, anche per le cose che costituiscono il reimpiego del profitto illecito. Tra le ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria si segnalano quelle previste agli articoli 100 e 101 del TU sugli stupefacenti (DPR n. 309/1990) nonché agli artt. 301 e ss. del TU doganale o sul contrabbando (DPR n. 43/1973).
[72] COM((2005)343.
[73] Direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
[74] La delegazione italiana ha votato contro sottolineando l’opportunità che il massimale fosse fissato a quindicimila euro, per uniformarlo a quello previsto dalla proposta di terza direttiva in materia di riciclaggio (vedi supra, COM(2004)448).
[75] Si ricorda che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione in legge, nell’accennare all’esigenza di una migliore definizione delle “finalità di terrorismo”, ha fatto riferimento ad elementi desumibili da convenzioni e protocolli internazionali in materia di terrorismo delle Nazioni Unite (ratificate dall’Italia), nonché dalla decisione quadro n. 475/2002/GAI (ritenuta peraltro più precisa sul punto, rispetto alle convenzioni appena citate). La formulazione dell’art. 1 di tale ultima decisione è in parte utilizzata nella definizione delle finalità introdotte nell’art. 270-sexies, appena illustrate nel testo.
[76] La ratio di tale innovazione, come afferma la relazione, era da ricercarsi nella natura del bene giuridico protetto (la c.d. sicurezza pubblica mondiale) e nelle possibili ripercussioni che possono investire la sfera dei rapporti internazionali dello Stato: “la previsione dell’autorizzazione a procedere si configura come una vera e propria valvola di sicurezza del sistema, alla quale ricorrere laddove l’esercizio dell’azione penale possa in concreto minacciare o pregiudicare beni o interessi superiori, come nel caso in cui da esso possa dipendere una grave reazione terroristica sul territorio dello Stato italiano o di altri Stati”.
[77] V. l’em. 18.1 (testo 3), Turroni ed altri, approvato nella seduta antimeridiana dell’assemblea del Senato del 29 luglio 2005.
[78] V. l’em. 18.500, dei relatori, approvato nella seduta antimeridiana dell’assemblea del Senato del 29 luglio 2005.
[79] In coerenza con le disposizioni dei commi 2 e 3 (che definiscono rispettivamente le attività di sicurezza sussidiaria che possono essere svolte dagli istituti di vigilanza e sicurezza - Capo II, ovvero quelle svolte dagli istituti di cui al Capo III – servizi di trasporto valori e scorta a valori).
[80] In coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 (che indica ulteriori attività di sicurezza sussidiaria, le quali possono essere svolte anche da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3).
[81] Il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, disciplinato dagli articoli 18 e 19 della legge n. 121/1981, già citata nel testo, è un organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dal direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria e dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. Il Ministro dell'interno può richiamare a partecipare alle riunioni del Comitato: dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e delle Forze armate, e può invitare alle stesse riunioni componenti dell'Ordine giudiziario, d’intesa con il procuratore competente. Il Comitato ha il compito di esaminare le questioni di carattere generale relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle Forze di polizia ad esso sottoposte dal Ministro dell'interno, e deve esprimersi su determinati atti previsti dalla legge.