XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia , Servizio Studi - Dipartimento istituzioni , Servizio Studi - Segreteria generale-Ufficio rapporti con l'Unione europea | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di immigrazione - DL 241/2004 - A.C. 5369 | ||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 161 | ||||
Data: | 25/10/04 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; testo a fronte; iter al Senato (A.S. 3107); normativa di riferimento; giurisprudenza; parere del Consiglio Superiore Magistratura. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
Disposizioni
urgenti D.L. 241/2004 - A.C. 5369
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n. 161
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xiv legislatura 25 ottobre 2004 |
Camera dei deputati
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
Hanno partecipato alla redazione del dossier il Dipartimento Giustizia e l’Ufficio rapporti con l’Unione europea
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: d04241.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Le linee generali della legislazione in materia di immigrazione
§ Le sentenze della Corte costituzionale sulla “legge Bossi-Fini”
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea (a cura dell’Ufficio RUE)
Il contenuto del provvedimento
§ Articolo 1-bis. (Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina).
§ Articolo 1-quater. (Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno).
§ Articolo 1-quinquies. (Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
§ Articolo 2. (Norma di copertura finanziaria).
§ Articolo 3. (Entrata in vigore).
Esame in sede referente presso le Commissioni riunite 1a Affari costituzionali e 2° Giustizia
§ Pareri resi alle Commissioni riunite (1a e 2a)
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 29 settembre 2004 (antimeridiana)
Seduta del 29 settembre 2004 (pomeridiana)
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica (artt. 77, 87)
§ Codice di procedura civile (artt. 311, 737)
§ Legge 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (art. 3)
§ Legge 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7, 11-ter)
§ Legge 21 novembre 1991, n. 374. Istituzione del giudice di pace (artt. 10-ter, 11)
§ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (artt. 5, 11, 12, 13, 13-bis, 14, 30, 31, 39)
§ D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 (conv., con mod., Legge 15 dicembre 2001, n. 438). Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale (art. 4)
§ Legge 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (art. 33)
§ D.L. 9 settembre 2002, n. 195. (conv., con mod., Legge 9 ottobre 2002, n. 222) Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (art. 1)
§ Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 33)
§ Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (art. 39)
§ Legge 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone (art. 10)
§ Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, co. 159)
Giurisprudenza
§ Corte Costituzionale. Sentenza 22 marzo 2001, n. 105
§ Corte Costituzionale. Sentenza 8 luglio 2004, n. 222
§ Corte costituzionale. Sentenza 8 luglio 2004, n. 223
Documenti
Consiglio superiore della Magistratura
§ Parere del 22 ottobre 2004
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 5369 |
Numero del decreto-legge |
241/2004 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione |
Settore d’intervento |
Immigrazione; diritto penale; diritto processuale penale |
Iter al Senato |
Sì (3107) |
Numero di articoli |
|
§ testo originario |
3 |
§ testo approvato dal Senato |
7 |
Date |
|
§ emanazione |
14 settembre 2004 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
14 settembre 2004 |
§ approvazione del Senato |
20 ottobre 2004 |
§ assegnazione |
21 ottobre 2004 |
§ scadenza |
13 novembre 2004 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Pareri previsti |
Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), III (Affari esteri), V (Bilancio), VII (Cultura) |
Il decreto-legge, ampiamente modificato e integrato dal Senato, è principalmente volto a modificare l’attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, recata dal testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998), per tener conto delle sentenze della Corte costituzionale n. 222 e 223 del 2004, con le quali la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittime le previsioni di cui all’art. 13, comma 5-bis, del TU, ove si prevede che il questore disponga l’accompagnamento alla frontiera prima che abbia luogo la convalida da parte dell’autorità giudiziaria, ed all’art. 14, comma 5-quinquies, dello stesso TU, che impone l’arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo straniero che non abbia rispettato l’ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni.
L’articolo 1 (commi 1-5) del decreto-legge modifica la disciplina del controllo giurisdizionale sul provvedimento esecutivo dell’espulsione. In particolare, la competenza sulla convalida è attribuita al giudice di pace e non più al tribunale in composizione monocratica; l’esecuzione del provvedimento di allontanamento è sospesa fino alla decisione sulla convalida; in attesa di questa, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea disponibili; sono introdotte norme volte ad assicurare allo straniero il diritto di difesa e il contraddittorio, con la presenza necessaria di un difensore e l’applicazione delle garanzie del gratuito patrocinio e dell’interpretariato.
È altresì rimesso al giudice di pace il giudizio di convalida del provvedimento con cui il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso un centro di permanenza temporanea e assistenza.
Restano ferme le competenze del tribunale in composizione monocratica e del tribunale dei minori nei casi in cui siano in gioco il diritto all’unità familiare e la tutela dei minori.
I commi 5-bis e 6 dell’articolo 1 novellano in più punti l’articolo 14 del TU, il comma 5-quinquies del quale è stato colpito dalla già ricordata sentenza n. 223 del 2004 della Corte costituzionale, nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal precedente comma 5-ter (trattenimento ingiustificato sul territorio nazionale dello straniero cui il questore abbia ordinato di lasciare il territorio nazionale) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
A seguito delle ampie modifiche introdotte al Senato, è stato complessivamente riscritto il quadro delle sanzioni previste a carico degli stranieri che non osservino l’intimazione del questore di allontanarsi dal territorio nazionale e vi permangano illegalmente, stabilendosi un aggravamento della pena la cui entità modifica la natura del reato (da contravvenzione a delitto) e consente, quindi, l’imposizione di quelle misure coercitive considerate, nella formulazione precedente, irragionevoli dalla Corte.
Il Senato ha altresì aggiunto un comma 6-bis che, modificando l’art. 39 del TU in materia di istruzione universitaria, consente agli stranieri regolarmente soggiornanti l’accesso a parità di condizioni con gli studenti italiani anche alle scuole di specializzazione delle università, e non più solo ai corsi universitari, come attualmente previsto.
Il comma 6-ter modifica la legge istitutiva dei giudici di pace (L. 374/1991), con particolare riguardo alle richieste di trasferimento ed al concorso di più domande per uno stesso posto vacante, onde far fronte alle necessità derivanti dalle neointrodotte competenze dei giudici di pace, in attesa delle revisioni delle relative dotazioni organiche. Il comma 7 novella l’art. 11 della citata legge sui giudici di pace, per adeguarne le indennità alle nuove competenze attribuite.
Il comma 7-bis estende agli Istituti italiani di cultura e alle istituzioni scolastiche all’estero il rafforzamento delle misure di sicurezza attive e passive già previste attualmente per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari dall’art. 3, comma 159, della legge finanziaria 2004.
L’articolo 1-bis, inserisce nell’art. 11 del TU un nuovo comma 5-ter che, nel quadro delle politiche di prevenzione dell’immigrazione clandestina, prevede che il Ministero dell’interno contribuisca, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nei Paesi di accertata origine dei flussi migratori, di “strutture” utili al contrasto delle migrazioni irregolari verso il territorio italiano.
L’articolo 1-ter modifica l’art. 12 del TU, recante specifiche disposizioni repressive dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell’ingresso clandestino nel territorio dello Stato, aumentando le sanzioni penali oggi previste.
L’articolo 1-quater interviene sulle disposizioni relative alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari contenute nel’art. 33 della L. 189/2002 e nel D.L. 195/2002, per equiparare i destinatari a coloro che sono stati regolarizzati in base all’applicazione delle disposizioni del TU, con particolare riguardo al rinnovo e alle possibilità di conversione del permesso di soggiorno.
L’articolo 1-quinquies modifica l’art. 39 della L. 3/2003 (recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) offrendo al Ministero dell’interno la possibilità di stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro delle domande o dichiarazioni di privati, lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti, e l’eventuale inoltro ai privati degli atti rilasciati dall’amministrazione.
L’articolo 2, ampiamente integrato dal Senato, reca la copertura finanziaria del provvedimento. L’articolo 3 dispone in ordine all’entrata in vigore.
Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è accompagnato dalla relazione tecnica, non dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Il D.L. 51/2002[1], recante Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, è intervenuto sull’art. 13 del TU sull’immigrazione, inserendovi il comma 5-bis (oggetto, in seguito, della citata sent. C.Cost. 222/2004).
In materia di immigrazione, si ricorda altresì il D.L. 195/2002[2], che ha esteso la portata della regolarizzazione dei lavoratori stranieri in posizione irregolare disposta dalla legge 189/2002 per coloro che svolgessero mansioni di collaboratori domestici e di prestatori di assistenza familiare.
La premessa al decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l’attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall’articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l’accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni”.
Il provvedimento incide su materie (immigrazione; giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale) che il secondo comma dell’art. 117 Cost. (lett. b) ed l)) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il provvedimento interviene, nella sua massima parte, sulla disciplina, recata dal testo unico in materia di immigrazione, concernente le procedure di espulsione e le misure – amministrative e penali – di prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina. Alcune disposizioni introdotte dal Senato, tuttavia, non sono inquadrabili in tale ambito, pur riguardando per altri aspetti il tema dell’immigrazione e la condizione dello straniero: ci si riferisce in particolare ai commi 6-bis, 7-bis e 7-ter dell’art. 1 ed agli artt. 1-quater ed 1-quinquies.
Si rinvia alle schede di lettura.
La massima parte delle disposizioni recate dal provvedimento è formulata in termini di novella al TU sull’immigrazione e ad altri atti legislativi.
Meritano un approfondimento, sul piano dell’impatto sulle strutture amministrative e giudiziarie, taluni aspetti delle nuove procedure introdotte dal provvedimento, tra i quali l’attribuzione di nuove competenze in capo ai giudici di pace, l’applicazione degli istituti del gratuito patrocinio e dell’interpretariato e il – prevedibilmente più ampio – ricorso alle strutture dei centri di permanenza temporanea ed accoglienza.
Per alcune specifiche osservazioni, si rinvia alla scheda di lettura.
Le linee generali delle politiche in materia di immigrazione in Italia sono state fissate dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (cosiddetta “legge Turco-Napolitano” dal nome degli allora ministri della solidarietà sociale e dell’interno).
La disciplina vigente relativa all’immigrazione è stata successivamente consolidata nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Nell’attuale legislatura, è intervenuta in materia la legge 30 luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” (cosidetta “legge Bossi-Fini” dal nome del Ministro per le riforme istituzionali pro tempore e del Vice Presidente dei Consiglio) che ha parzialmente modificato il testo unico del 1998 ed ha integrato alcune disposizioni della “legge Martelli” in materia di asilo.
La disciplina dell’immigrazione si basa su tre princìpi fondamentali:
§ la programmazione dei flussi migratori;
§ il contrasto all’immigrazione clandestina;
§ l’integrazione degli stranieri regolari.
In Italia l’immigrazione di cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è regolata secondo il principio delle quote programmatiche. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro.
In particolare, la gestione dei flussi di immigrazione è realizzata attraverso una serie di strumenti:
§ il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri (articolo 3, comma 1, del citato testo unico). Il documento è elaborato dal Governo ogni tre anni ed è presentato al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Esso contiene:
- l’analisi del fenomeno migratorio e lo studio degli scenari futuri;
- gli interventi che lo Stato italiano intende svolgere in materia di immigrazione, anche attraverso accordi internazionali;
- le linee generali per la definizione dei flussi d’ingresso nel territorio dello Stato di stranieri extracomunitari;
- le misure di carattere economico e sociale per favorire l’integrazione degli stranieri regolari.
§ il decreto sui flussi (art. 3, comma 4) che stabilisce ogni anno, sulla base delle indicazioni contenute sul documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro. Anch’esso è adottato dal Governo con il parere delle Commissioni parlamentari. Le quote sono suddivise per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo. Una preferenza è accordata per lavoratori specializzati (informatici ed infermieri professionali). Solitamente un numero di posti è riservato a cittadini provenienti da Paesi a forte pressione migratoria con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi specifici di cooperazione in materia di immigrazione. Per il 2004 la quota di ingressi consentiti è stata fissata a 79.500 lavoratori, la stessa cifra del 2003 e del 2002.
§ il decreto sugli ingressi degli studenti universitari (art. 39, comma 4) che fissa il numero massimo dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri.
Sui risultati ottenuti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico il Governo riferisce al Parlamento con una relazione annuale.
Gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso sono considerati “clandestini”, mentre sono ritenuti “irregolari” gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale, di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia (es.: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato).
Secondo la normativa vigente tali immigrati devono essere respinti alla frontiera o espulsi.
Essi non possono essere espulsi immediatamente qualora:
§ occorra prestare loro soccorso;
§ occorra compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità;
§ occorra preparare i documenti per il viaggio;
§ non sia disponibile un mezzo di trasporto idoneo.
In tali casi gli stranieri devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea ed assistenza per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione e espulsione.
Il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina, è affidato ad una serie di strumenti, il principale dei quali è l’espulsione amministrativa. Tali strumenti sono:
§ la repressione del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina (art. 12);
§ il respingimento alla frontiera (art. 10);
§ l’espulsione amministrativa (art. 13): disposta dal prefetto, è attuata di norma con l’accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell’ordine; oppure, in alcuni casi, può essere disposta con una intimazione a lasciare entro 15 giorni il territorio dello Stato. Il provvedimento di espulsione è valido per 10 anni. In caso di rientro in Italia entro questo termine scatta una sanzione penale;
§ l’espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per gravi reati (art. 15);
§ l’espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione (art. 16).
Il testo unico contiene una serie di disposizioni per garantire agli stranieri alcuni diritti fondamentali tra i quali:
§ il diritto alla difesa in giudizio (art. 17);
§ il diritto all’unità familiare (ricongiungimenti familiari: art. 28);
§ il diritto alla salute (art. 38);
§ il diritto allo studio (art. 39);
§ il diritto alla casa (art. 40).
Sono previsti una serie di strumenti per accogliere gli stranieri regolari e favorirne l’integrazione; tra di essi:
§ la Commissione governativa per le politiche di integrazione (art. 46), con le seguenti attribuzioni:
- predisporre un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l’integrazione degli immigrati;
- formulare proposte di interventi;
- fornire pareri al Governo;
§ la carta di soggiorno (art. 9), rilasciata a tempo indeterminato allo straniero soggiornante regolarmente in Italia da almeno 6 anni;
§ il fondo nazionale per le politiche migratorie (art. 45), destinato al finanziamento delle seguenti iniziative:
- accoglienza di stranieri immigrati per cause eccezionali (conflitti, calamità naturali etc.);
- istruzione;
- centri di accoglienza;
- misure di integrazione quali la diffusione delle informazioni utili all’inserimento degli stranieri nella società e alla conoscenza della cultura originaria degli stranieri;
§ l’azione civile contro la discriminazione (art. 44).
La legge n. 189 del 2002 ha introdotto alcune novità in materia di immigrazione, senza tuttavia modificare l’impianto generale della disciplina fissato dal testo unico del 1998.
Il principio ispiratore della riforma è di permettere la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi soltanto in relazione all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa. In questo ambito sono garantite all’immigrato adeguate condizioni di lavoro e di alloggio ed è reso sempre possibile il rientro volontario nel Paese di origine, attraverso la garanzia, da parte del datore di lavoro, dei mezzi necessari.
Gli elementi qualificanti del provvedimento sono, in sintesi:
§ l’istituzione di un Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio dell’attuazione delle norme contenute nel testo unico sull’immigrazione, che ha il compito di facilitare la collaborazione tra le diverse amministrazioni interessate;
§ l’integrazione del cittadino extracomunitario, basata sull’effettivo inserimento nel mondo del lavoro. A tale scopo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è condizionato alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il “contratto di soggiorno per lavoro subordinato”fra un datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e un cittadino extracomunitario viene stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazionee deve contenere la garanzia – da parte del datore di lavoro – della disponibilità di un’adeguata sistemazione alloggiativa per il dipendente e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. La sottoscrizione di tale contratto costituisce requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
§ il contrasto alle immigrazioni clandestine e ai relativi traffici: è stato ridisegnato nel suo complesso l’apparato delle sanzioni penali recate dal testo unico ed è stato generalizzato il ricorso all’espulsione mediante accompagnamento coatto alla frontiera, modificando vari aspetti procedurali del ricorso contro il decreto di espulsione e inasprendo le pene per lo straniero espulso che rientri illegalmente nel territorio dello Stato;
§ la previsione che allo straniero che richiede il permesso di soggiorno o il rinnovo dello stesso siano rilevate le impronte digitali;
§ la modifica alla disciplina dei ricongiungimenti familiari, introducendosi alcune limitazioni alle fattispecie di ricongiungimento in precedenza vigenti;
§ una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto di asilo, garantendo la tutela da discriminazioni di qualsiasi tipo, ma al tempo stesso evitando che l’asilo sia impropriamente utilizzato per aggirare le disposizioni sull’immigrazione.
La riforma diventerà pienamente operativa quando entreranno in vigore tutti i provvedimenti attuativi previsti dalla legge stessa. Si tratta di:
§ un regolamento generale contenente, tra l’altro, la disciplina del funzionamento dello sportello unico dell’immigrazione;
§ un regolamento concernente le modalità di coordinamento tra le amministrazioni che hanno competenza in materia di immigrazione;
§ un regolamento per la creazione di una rete informatica in materia di immigrazione e di asilo;
§ un regolamento sulle norme in materia di diritto di asilo;
§ un decreto sulle modalità dell’intervento delle navi della marina militare per contrastare gli sbarchi di clandestini.
La legge 189 ha, inoltre, previsto la regolarizzazione dei cittadini stranieri in posizione irregolare che svolgono le mansioni di collaboratori domestici e di prestatori di assistenza familiare. Con un provvedimento successivo, il decreto legge n. 195 del 2002[3], la regolarizzazione è stata estesa anche agli altri lavoratori.
In base ai due provvedimenti sono state presentate, da parte dei datori di lavoro, oltre 700.000 dichiarazioni di emersione per denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro e ottenere il permesso di soggiorno.
Con due distinte pronunce (sentenze nn. 222 e 223 dell’8-15 luglio 2004), la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di due disposizioni del TU sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998).
Con la prima (n. 222) la Consulta è intervenuta sulle previsioni dell’art. 13, comma 5-bis, del TU ritenendo incostituzionale la possibilità per il questore di disporre l’accompagnamento alla frontiera prima di un controllo ai fini della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.
Infatti, la norma prevede attualmente – in caso di espulsione dello straniero – la comunicazione immediata (e, comunque, entro 48 ore) da parte del questore al tribunale monocratico competente, del provvedimento (immediatamente esecutivo) che dispone l’accompagnamento alla frontiera. Nelle successive 48 ore dalla comunicazione, il tribunale verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento.
La Corte ha ritenuto che tale norma privi lo straniero di una effettiva tutela giurisdizionale poiché risulta eliminato l’effettivo controllo del giudice sul provvedimento de libertate: lo straniero viene espulso, infatti, prima che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della libertà personale, così vanificando la garanzia di cui all’art. 13, terzo comma, Cost..
Tale disposizione è stata ritenuta illegittima anche in quanto non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio e con le garanzie delle difesa. L’attuale procedimento infatti non contempla alcuna contestazione o audizione dell’interessato, né qualsivoglia forma di contraddittorio o difesa, così da riservare al giudice un controllo puramente formale sul decreto. Inoltre il medesimo provvedimento del questore – fa notare la Corte – è immediatamente esecutivo e non è prevista alcuna forma di opposizione avverso lo stesso, né alcuna possibilità di sospensione da parte dell’autorità giudiziaria.
La seconda sentenza della Corte (n. 223) colpisce con la pronuncia di incostituzionalità l’art. 14, comma 5-quinquies, dello stesso TU.
La norma, che impone l’arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo straniero che non abbia rispettato l’ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni, secondo la Consulta “non trova nessuna copertura costituzionale”. Anzi viola due articoli della Costituzione: l’art. 3, che sancisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (perché il nostro ordinamento consente l’arresto obbligatorio “solo quando si procede per un delitto”, mentre in questo caso siamo di fronte a un “reato contravvenzionale”) ed il citato art. 13 che legittima l’adozione da parte dell’autorità amministrativa di provvedimenti che incidono sulla libertà personale solo in casi eccezionali di necessità e urgenza. Secondo la Corte l’arresto obbligatorio de qua è “una misura fine a se stessa, priva di qualsiasi sbocco sul terreno processuale”, visto che la legge impedisce che si possa disporre la custodia cautelare in carcere per un reato contravvenzionale, come quello previsto dalla legge sull’immigrazione.
Il Ministro dell’interno Pisanu ha diramato il 23 luglio 2004 una direttiva a Prefetti e Questori circa gli effetti delle due sentenze della Corte costituzionale sulla legge Bossi-Fini.
In relazione alla sent. 221/2004, ovvero al sopravvenuto divieto di espulsione amministrativa con accompagnamento alla frontiera prima del controllo giurisdizionale (art. 13, co. 5-bis, TU), la direttiva precisa che, in attesa di una nuova norma di legge, ci si dovrà attenere alle disposizioni di cui all’art. 14 del TU che disciplina il trattenimento dello straniero nel più vicino centro di permanenza temporanea in attesa dell’eventuale espulsione. Si mira, quindi, a garantire l’effettività, sia pure differita, del provvedimento di espulsione mediante il trattenimento in attesa della convalida del giudice.
La direttiva conferma, poi, l’impossibilità sopravvenuta dell’arresto in flagranza di cui all’art. 14, co. 5-quinquies, TU (sent. 222/2004). Inoltre, stante il principio secondo cui in materia di contravvenzioni l’arresto in flagranza deve essere espressamente previsto – afferma la direttiva – si ritiene che, in mancanza di un intervento legislativo correttivo, non sia consentito neppure l’arresto facoltativo, fermo restando l’obbligo di segnalazione del reato all’autorità giudiziaria.
La direttiva sottolinea, infine, che la sentenza incide solo sulla misura cautelare dell’arresto e non intacca né il co. 5-ter dell’art. 14, che dispone l’obbligo dell’espulsione con accompagnamento, né quella parte del co. 5-quinquies che prevede la facoltà del trattenimento in un centro di permanenza temporanea; l’applicazione di queste disposizioni può pertanto proseguire come per il passato.
In occasione del Consiglio europeo del 5 novembre prossimo la Presidenza olandese intende definire le priorità dell’Unione in materia di realizzazione dello spazio di libertà sicurezza e giustizia per i prossimi 5 o 7 anni (Tampere II). La Presidenza olandese è anche intenzionata a stabilire, a questo fine, un apposito calendario delle misure che dovranno essere adottate.
Il 2 giugno 2004 la Commissione ha presentato una comunicazionedi bilancio del programma quinquennale di Tampere per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che contiene altresìnuovi orientamenti (COM(2004)401).
Nel documento la Commissione fa un bilancio positivo del programma di Tampere e ricorda i risultati ottenuti, sottolineando tuttavia che non tutti gli obiettivi fissati a Tampere e poi nel corso dei successivi Consigli europei sono ancora stati raggiunti e devono essere perseguiti. A tal fine propone una maggiore concertazione sulla messa in atto effettiva a livello nazionale degli strumenti adottati. La Commissione definisce anche alcune priorità, tra le quali il rafforzamento delle politiche in materia di asilo e di immigrazione.
Il Consiglio ha esaminato la comunicazione l’8 giugno e il 19 luglio2004. Il Parlamento europeo ha esaminato la comunicazione nella sessione del 13 ottobre 2004, approvando una risoluzione.
Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004, sulla base della comunicazione della Commissione, ha sottolineato i progressi conseguiti nel quadro del programma quinquennale di Tampere. Ritenendo giunto il momento di avviare la fase successiva del processo, ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre un nuovo programma per i prossimi anni, da sottoporre al Consiglio europeo entro la fine del 2004.
Il Consiglio europeo ha altresì individuato come temi prioritari il diritto di asilo e l'immigrazione, citando, in particolare, la nuova Agenzia per le frontiere che dovrebbe essere operativa all’inizio del 2005 e le nuove proposte sullo strumento finanziario relativo alla gestione dei rimpatri.
In materia di immigrazione e controllo delle frontiere si segnalano inoltre le seguenti proposte, attualmente all’esame delle istituzioni europee:
La lotta all’immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani è una priorità della Presidenza olandese e della Commissione.
Il 16 luglio 2004 la Commissione ha presentato la prima relazione annuale su migrazione e integrazione (COM(2004)508).
La relazione annuale, richiesta dal Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, rappresenta un nuovo strumento di verifica degli sviluppi della politica comune in materia di immigrazione. Il documento effettua una panoramica delle tendenze migratorie in Europa, esamina i mutamenti in atto nel fenomeno migratorio e le tendenze delle politiche, nazionali e europee, relative all’ammissione e all’integrazione degli immigrati.
La relazione è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 7 luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2004)437, procedura di consultazione) che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001(che stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere o meno in possesso del visto e l’elenco di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo) in relazione al meccanismo di reciprocità.
L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 comporta un meccanismo di reciprocità, che si applica nel caso in cui un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (elenco positivo) introduca l'obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro. Il meccanismo prevede, su sollecitazione dello Stato membro "vittima" della misura, una reazione comune nei confronti del paese terzo in causa, che si articola in una serie di fasi successive.
La proposta è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 4 giugno 2004 la Commissione ha presentato uno studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale (COM(2004)412).
La comunicazione illustra i risultati di uno studio richiesto dal Consiglio europeo sulle connessioni tra migrazione legale e illegale. In particolare, lo studio valuta se le vie legali per l’ammissione dei migranti riducano gli incentivi alla migrazione illegale e, più specificatamente, in quale misura la politica in materia di migrazione legale produca un impatto, in primo luogo, sui flussi di migranti legali e, secondariamente, sulla cooperazione con i paesi terzi nella lotta contro la migrazione illegale.
Il Consiglio ha esaminato il documento l’8 giugno 2004. Lo studio è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo.
Il 16 marzo 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva e due proposte di raccomandazione (COM(2004)178, procedura di consultazione) che mirano a facilitare l’ingresso nella Comunità europea di cittadini di paesi terzi per fini di ricerca scientifica.
Le proposte sono in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il 25 novembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (COM(2003)727).
La rete è in primo luogo destinata a facilitare lo scambio di informazioni sui flussi migratori clandestini e irregolari, e non mira, per il momento, allo scambio di dati di carattere personale.
Il 20 aprile 2004 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, secondo la procedura di consultazione, approvandola con emendamenti. La proposta è attualmente in attesa di esame da parte del Consiglio.
Il 9 ottobre 2003 la Commissioneha presentato due proposte di regolamentoche modificano il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti e il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2003)558, procedura di consultazione).
Nelle proposte la Commissione suggerisce di anticipare al 3 giugno 2005 (per i visti) e al 14 agosto 2005 (per i permessi di soggiorno) le date di scadenza fissate per l'introduzione della fotografia nei documenti d'identificazione. Essa prevede altresì l'introduzione armonizzata di identificatori biometrici, pur limitando i dati a carattere personale, e la memorizzazione obbligatoria dell'immagine del volto in quanto elemento biometrico principale, al quale si aggiungono le impronte digitali.
Il Consiglio ha esaminato la proposta il 27 novembre 2003. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta nella sessione del 25 ottobre 2004.
Il 7 ottobre 2002 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, formazione professionale o volontariato (COM(2002)548, procedura di consultazione).
La proposta distingue quattro categorie di cittadini di paesi terzi, definendo le condizioni d'ammissione specifiche di ciascuna di esse: studenti, allievi, tirocinanti non remunerati e volontari. Altre disposizioni sono intese a favorire gli scambi di allievi nell'insegnamento secondario tra l'Unione europea e i paesi terzi e a riconoscere, ad alcune condizioni, agli studenti di paesi terzi un diritto alla mobilità tra gli Stati membri, per rispondere all'internazionalizzazione dell'insegnamento. Agli Stati membri è lasciato un ampio margine di manovra per rifiutare l'ammissione o porre fine al soggiorno di un cittadino di paesi terzi per ragioni d'ordine pubblico e di sicurezza pubblica.
Il 3 giugno 2003 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, approvandola con emendamenti. La proposta è attualmente in attesa di esame da parte del Consiglio.
Il 10 luglio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni di ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi (COM(2001)388, procedura di consultazione).
La direttiva proposta ha il fine di permettere ai cittadini di paesi terzi di circolare senza controlli alle frontiere interne per un periodo di tre mesi, a condizione che dispongano di un documento di viaggio valido e, se necessario, di un visto o di un permesso di soggiorno.
Il 5 febbraio 2002 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, approvandola con emendamenti. La proposta è in attesa di esame da parte del Consiglio.
L’11 luglio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (COM(2001)386, procedura di consultazione).
La proposta ha il fine di stabilire definizioni, criteri e procedure per le condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività lavorativa, in modo da offrire un quadro comune all'interno del quale gli Stati membri potranno esercitare il loro potere discrezionale.
Il 12 febbraio 2003 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, approvandola con emendamenti. La proposta è attualmente in attesa di esame da parte del Consiglio.
Il 19 maggio 2004 la Commissione ha presentato:
· una proposta di regolamento che stabilisce un “codice comunitario” relativo al regime di attraversamento delle frontiere (COM(2004)391, procedura di consultazione).
La proposta è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio;
· una proposta di decisione recante modifica della decisione n. 2002/463/CE che istituisce un programma d'azione per la cooperazione amministrativa nel settore delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (COM/2004/0384, procedura di consultazione).
La modifica della decisione relativa al programma ARGO è finalizzata a rendere possibile il cofinanziamento di progetti nazionali nel settore delle frontiere esterne, al fine di far fronte a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera.
Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta nella sessione 15 novembre 2004.
Il 12 novembre 2003 la Commissioneha presentato una proposta di regolamento che stabilisce un’agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, per assistere gli Stati membri nell’attuazione della normativa comunitaria in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e rimpatrio di cittadini di paesi terzi (COM(2003)687).
Il Consiglio del 27 novembre 2003 ha esaminato la proposta approvandone le linee generali. Il 9 marzo 2004 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, secondo la procedura di consultazione, approvandola con emendamenti.
Il 6 novembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (COM(2003)664).
La proposta modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e il Manuale comune sui controlli alle frontiere.
Il 21 aprile 2004 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, secondo la procedura di consultazione, approvandola con emendamenti.
Il 14 agosto 2003 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce il regime del traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri (COM(2003)502).
La proposta è finalizzata ad agevolare il passaggio delle frontiere esterne a quei cittadini dei paesi terzi che risiedono nelle zone frontaliere e che hanno ragioni valide e legittime per attraversarle regolarmente e non costituiscono una minaccia per la sicurezza.
Il 20 aprile 2004 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, secondo la procedura di consultazione, approvandola con emendamenti.
Articolo 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374,
e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350).
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo».
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: «con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni»;
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
«13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo».
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida».
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».
5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:
«5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni».
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto».
6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «ai corsi universitari», sono inserite le seguenti: «e alle scuole di specializzazione delle università».
6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni».
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20»;
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».
7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «e degli uffici consolari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero».
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro.
L’A.C. 5369, nel testo approvato al Senato nella seduta del 20 ottobre (S. 3107), reca la conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
Il decreto-legge adottato dal Governo era composto da due articoli (oltre quello sull’entrata in vigore); nel corso dell’esame al Senato il testo è stato ampiamente emendato e sono stati aggiunti quattro nuovi articoli.
La necessità e l’urgenza dell’intervento, dichiarata dal Governo nella relazione illustrativa, risiedono nel dovere costituzionale di ottemperare a due recenti pronunce della Corte costituzionale, le sentenze n. 222 e 223 del 2004, che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione, recato dal D.lgs. 286/1998.
Il provvedimento in esame, pertanto, risulta prevalentemente volto a novellare le disposizioni del Testo unico colpite dalle censure di incostituzionalità; tuttavia, esso reca alcune disposizioni, in parte introdotte nel corso dell’iter al Senato, che modificano il Testo unico per ulteriori e diversi profili (prevedendo, ad esempio, nuove misure di contrasto all’immigrazione clandestina) e incidono su ulteriori disposizioni legislative vigenti (riguardanti, ad esempio, l’ordinamento dei giudici di pace o la sicurezza dei centri italiani di cultura all’estero).
L’articolo 1, al comma 1, interviene sull’articolo 13 del Testo unico sull’immigrazione, che disciplina l’Espulsione amministrativa dello straniero, modificandone il comma 5-bis e aggiungendo un nuovo comma 5-ter.
L’intervento normativo in esame trova origine, secondo quanto evidenziato nella relazione governativa, nella necessità di rimodulare la disciplina del controllo giurisdizionale sull’espulsione del cittadino extracomunitario, per adeguarla alla citata sentenza 222/2004 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5-bis sopra citato, introdotto dal D.L. 51/2002[4], nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento di espulsione dello straniero debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa (per un’illustrazione della sentenza della Corte, si veda la relativa scheda di lettura).
Per comprendere appieno il significato e la portata delle modifiche recate dall’articolo in commento, può essere utile richiamare brevemente la disciplina vigente e la giurisprudenza costituzionale in materia di espulsione del cittadino extracomunitario.
Nel sistema originario del Testo unico sull’immigrazione recato dal D.Lgs. 286/1998, l’espulsione amministrativa dello straniero aveva corso, di regola, mediante intimazione del questore a lasciare il territorio nazionale (art. 13, co. 6); l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica rappresentava invece un’eccezione e riguardava i casi di particolare pericolosità dello straniero (art. 13, co. 4).
Sul versante della tutela giurisdizionale, il legislatore del 1998 ha previsto anzitutto che lo straniero possa presentare ricorso contro il decreto di espulsione[5].
Nei casi in cui l’espulsione fosse già stata eseguita, il ricorso poteva essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione (art. 13, comma 10). Peraltro, nell’ipotesi di espulsione con accompagnamento immediato e sempreché fosse disposta la misura di cui al comma 1 dell’art. 14 (trattenimento in un centro di permanenzatemporanea e di assistenza), sul ricorso avverso il decreto di espulsione provvedeva il giudice competente per la convalida di tale ultima misura, adottando un unico provvedimento (artt. 13, co. 9, e 14, co. 4). Sul ricorso il giudice era tenuto a decidere entro dieci giorni,"sentito l’interessato, nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile" (art. 13, co. 9) e l’amministrazione che ha emesso il decreto di espulsione poteva partecipare al procedimento (art. 13-bis).
Il sistema è stato modificato con la legge n. 189 del 2002 (cd. “legge Bossi-Fini”). A caratterizzare la nuova impostazione vi è il fatto che l’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato (art. 13, co. 3), e viene sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, co. 4), salvo il caso dello straniero che si trattenga nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni e non rinnovato (art. 13, co. 5). Tuttavia, anche in tale ipotesi, se il prefetto rileva un concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento, il questore ne dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera.
A tal riguardo, il D.L n. 51 del 2002, sopra citato, ha inoltre introdotto nell’art. 13 del Testo unico il co. 5-bis per prevedere la convalida da parte dell’autorità giudiziaria dei provvedimenti di accompagnamento della frontiera nel rispetto dell’articolo 13, secondo comma, della Costituzione che vieta qualsiasi restrizione della libertà personale “se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Si osserva tuttavia che, pur introducendo la garanzia della valutazione giurisdizionale prima non prevista, il provvedimento del questore rimane immediatamente esecutivo, con la conseguenza che il soggetto destinatario del provvedimento ha sì la possibilità di esperire ricorso contro l’espulsione ma non di difendersi, con le garanzie del contraddittorio, nella fase di convalida dell’espulsione.
L’intervenuta generalizzazione dell’espulsione tramite accompagnamento alla frontiera non ha portato all’eliminazione dell’istituto del "trattenimento": l’art. 14, co. 1, del Testo unico stabilisce tuttora che "quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera" (e cioè quando vi sia necessità di soccorrere lo straniero, ovvero di accertare la sua identità o nazionalità, o ancora di acquisire i documenti di viaggio, o quando sia indisponibile il vettore o altro idoneo mezzo di trasporto) lo straniero venga trattenuto presso un centro di permanenza temporanea, in base a provvedimento del questore.
La permanenza nel centro può protrarsi sino a trenta giorni, prorogabili dal giudice di altri trenta solo in determinati casi e cioè "qualora l’accertamento dell’identità o della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà" (art. 14, co. 5).
La legge n. 189 del 2002 ha inoltre previsto che, nei casi in cui non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che l’espulsione sia stata eseguita, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni(art. 14, co. 5-bis).Il reintrodotto meccanismo dell’intimazione è però assistito – diversamente dal regime previgente - da sanzione penale: è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, "senza giustificato motivo", si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore (art. 14, co. 5-ter).
Le modifiche hanno interessato anche la tutela giurisdizionale. In base all’art. 12 della legge n. 189 del 2002, il ricorso avverso il decreto di espulsione (come detto, immediatamente esecutivo) deve essere presentato nel termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento e il Tribunale, in composizione monocratica, deve decidere entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Con la citata sentenza n. 222 del 2004, la Consulta, richiamandosi ad una sua precedente pronuncia (sentenza n. 105 del 2001), ha ritenuto il procedimento previsto dall’art. 13, co. 5-bis, contrario (o comunque elusivo) all’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale: l’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria fa sì che lo straniero possa essere allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. Ciò determina, come si diceva, il contrasto con l’art. 13 della Costituzione e con il "nucleo incomprimibile" del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. In particolare, la Consulta ha rilevato come non sia in discussione la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza “provvedimento di polizia - convalida del giudice”, ma come al contempo tale schema (e le sottese esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico) debba essere modulato in conformità ai principi della tutela giurisdizionale (assicurando cioè un controllo effettivo e non meramente "cartolare" sul provvedimento).
In ossequio al giudicato costituzionale, il comma 1 in commento, novellando il co. 5-bis dell’art. 13 del testo unico, modifica la disciplina del controllo giurisdizionale sul provvedimento esecutivo della espulsione, nei termini di seguito illustrati.
Si prevede che il questore comunichi al giudice di pace competente territorialmente, entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento di allontanamento è sospesa fino alla decisione sulla convalida[6].
Mutano pertanto:
§ il soggetto competente per la convalida: non più il tribunale in composizione monocratica, ma il giudice di pace[7].
§ la disciplina dell’allontanamento, che potrà essere eseguito in maniera legittima solo all’esito del procedimento di convalida. Pertanto, lo straniero che sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del questore, ne vede sospesa l’esecuzione fino al giudizio di convalida del giudice.
Secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa, "il significativo aggravio del carico di lavoro" determinato dalla introduzione della udienza di convalida dell’accompagnamento alla frontiera, ha indotto il Governo a una complessiva rimeditazione della competenza sulla convalida e ad optare per la scelta di sollevare il Tribunale da tale incombenza, attribuendo l’intera materia al giudice di pace (anche con riguardo alla convalida del trattenimento ed al ricorso avverso il decreto di espulsione, su cui si v. infra).
Si registra che, nell’articolato parere reso nella seduta del 21 ottobre 2004, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto che “la natura stessa dei diritti di libertà oggetto dei provvedimenti giudiziari richieda un intervento di garanzia adeguato sul piano ordinamentale, processuale e organizzativo, che assicuri loro una tutela insieme giusta ed efficace, risultato questo che può essere meglio soddisfatto mediante il ricorso alla magistratura professionale, opportunamente sostenuta nello sforzo attuativo richiestole”.
Si prevede che l’udienza per la convalida del provvedimento innanzi al giudice di pace si svolga in camera di consiglio, con la presenza necessaria di un difensore.
Nel corso dell’esame al Senato[8] è stata specificata la necessità che non solo il difensore, ma anche l’interessato sia tempestivamente avvertito e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Inoltre, poiché il testo originario del Governo non prevedeva espressamente che in sede di convalida lo straniero potesse essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato né che fosse assistito, laddove necessario, da un interprete, nel corso dell’esame al Senato[9] si è a ciò ovviato disponendo espressamente l’applicazione anche alla fase di convalida delle garanzie del gratuito patrocinio e dell’interpretariato, gia previste dal Testo unico per la fase del ricorso contro il decreto di espulsione (art. 13, co. 8, sesto e settimo periodo).
Nel corso dell’esame in sede consultiva, la Commissione Bilancio del Senato aveva espresso parere contrario sulle ultime disposizioni in commento (e su quelle, di identico tenore, recate dal successivo co. 5) in quanto recanti maggiori oneri non coperti derivanti dall’ammissione dei cittadini stranieri al patrocinio a spese dello Stato e dalle spese di interpretariato[10]. Il parere è rimasto contrario nonostante il sottosegretario per l’interno, nella seduta del 29 settembre 2004, avesse chiarito che tali possibili maggiori oneri trovavano copertura nell’ambito delle risorse relative all’ordinaria attività dell’Amministrazione della giustizia previste dalle leggi istitutive del patrocinio[11] e dallo stesso Testo unico sull’immigrazione (che già prevedeva il ricorso a tali benefici in sede di ricorso avverso il provvedimento di espulsione). Nella fase dell’esame degli emendamenti per l’Aula, la Commissione bilancio ha poi espresso parere di nulla osta sui profili in questione a condizione dell’approvazione dell’emendamento 2.100 (poi approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre) che riformulava la norma di copertura finanziaria del provvedimento.
Il giudice decide sulla convalida, con decreto motivato, nelle 48 ore successive, verificando il rispetto dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallo stesso art. 13 del T.U. per l’espulsione[12] e sentito l’interessato se comparso. Per effetto di un emendamento approvato al Senato, si precisa ora che il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria[13].
In attesa della decisione del giudice, il decreto prevede che lo straniero espulso sia trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea disponibili, tuttavia a tal riguardo il Senato[14] ha precisato che il trattenimento non ha luogo se c’è la possibilità di un giudizio nell’immediatezza, senza dover ricorrere all’invio nei centri.
Il provvedimento del questore, come sopra ricordato, diviene esecutivo se la convalida è concessa ma perde ogni effetto sia in caso di convalida negata dal giudice, sia in caso di mancata decisione del giudice nel termine citato.
Contro il decreto del giudice che dispone la convalida è esperibile ricorso per Cassazione; tuttavia la proposizione del gravame non determina ulteriori effetti sospensivi sul provvedimento di allontanamento: lo straniero colpito dal provvedimento di allontanamento può dunque essere allontanato subito dopo la convalida, ferma la possibilità di proporre il ricorso dopo che il provvedimento restrittivo è stato eseguito.
Il comma 1 in commento, infine, inserisce nell’art. 13 del Testo unico un nuovo co. 5-ter, ai sensi del quale le questure sono tenute, nei limiti delle risorse disponibili, a fornire al giudice di pace il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, si segnala che il parere del CSM, sopra richiamato, ritiene che “impropriamente” la norma attribuisce ad organi dell’amministrazione dell’Interno (le questure), e non al Guardasigilli, compiti di organizzazione dei servizi della Giustizia, apparendo “idonea a condizionare l’esercizio della giurisdizione, pregiudicandone altresì l’immagine di imparzialità”.
In conseguenza della scelta di affidare le funzioni sopra commentate ai giudici di pace, i commi 2, 3 e 4 (qui trattati unitariamente poiché di identico tenore) modificano alcune disposizioni del testo unico per attribuire al giudice di pace determinate competenze che nel sistema previgente erano in capo al giudice monocratico, ovvero:
§ la decisione sul ricorso avverso il decreto di espulsione (art. 13, co. 8 e art. 13-bis, co. 1);
§ la convalida del provvedimento con cui il questore dispone, nei casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino (art. 14, co. 3).
Il comma 2-bis, introdotto al Senato nel corso dell’esame in Assemblea[15], mantiene ferme le competenze del tribunale in composizione monocratica e del tribunale dei minori nei casi in cui siano in gioco il diritto all’unità familiare e la tutela dei minori. Si confermano infatti:
§ la competenza del tribunale in composizione monocratica sul ricorso contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare (art. 30, co. 6 del T.U.);
§ la competenza del Tribunale per i minorenni che, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del testo unico (art. 31, co. 3, del T.U.).
Il comma in esame dispone quindi che in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra enunciate, i provvedimenti di convalida e l’esame dei relativi ricorsi siano e restino di competenza del tribunale in composizione monocratica.
Al fine di agevolare l’individuabilità della norma, potrebbe essere più opportuno inserirla nel corpo del testo unico come novella.
Nel corso dell’esame al Senato è stato inoltre aggiunto il comma 2-ter[16] (sul quale, si veda, infra, il commento al co. 6 del presente articolo).
Il co. 5, modificato al Senato[17], sostituisce il co. 4 dell’articolo 14 del Testo Unico dedicato all’esecuzione dell’espulsione, dettando la nuova disciplina dell’udienza di convalida (innanzi al giudice di pace) del provvedimento con cui il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso un centro di permanenza temporanea e assistenza.
Vengono estese a tale fattispecie le stesse garanzie previste per la convalida dell’espulsione: si prevede che l’udienza si svolga in camera di consiglio con la presenza necessaria di un difensore e che l’interessato, tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, se comparso, sia sentito. La decisione deve essere assunta dal giudice nelle 48 ore successive, con decreto motivato, verificato il rispetto dei termini e la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 del Testo Unico (ad eccezione di quello "della vicinanza del centro di permanenza temporanea e di assistenza", posto che la vicinanza dei centri non costituisce un requisito costitutivo della fattispecie).
Anche in questo caso, come già per il co. 1, nel corso dell’esame al Senato sono state ritenute applicabili le garanzie del gratuito patrocinio e dell’assistenza dell’interprete.
Il provvedimento del questore cessa di avere effetto se la convalida viene negata o se il giudice non decide nel termine summenzionato di 48 ore.
La disposizione prevede infine la possibilità che la convalida in questione sia disposta contestualmente alla convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera o in sede di esame del ricorso avverso il decreto di espulsione.
Al Senato[18] è stato introdotto un nuovo comma 5-bis, sul quale si v. infra il commento al comma 6.
Il co. 6 novella il co. 5-quinquies dell’articolo 14 del Testo Unico, anch’esso colpito da una pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale (la citata sent. 223/2004) nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal precedente co. 5-ter (trattenimento ingiustificato sul territorio nazionale dello straniero cui il questore abbia ordinato di lasciare il territorio nazionale) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
La Corte ha in particolare ritenuto che la misura precautelare (dell’arresto) prevista dal citato co. 5-quinquies, non essendo finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo, si risolvesse in una limitazione "provvisoria" della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale e fosse quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole.
Occorre, infatti, porre in evidenza che il reato previsto dal co. 5-ter ha natura contravvenzionale (punito con l’arresto da sei mesi ad un anno), e che secondo l’ordinamento processuale le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede per un delitto e, in particolare, ai sensi dell’art. 280 cod. proc. pen., per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero, nel caso in cui sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere, non inferiore nel massimo a quattro anni. Nell’ipotesi di convalida dell’arresto l’art. 391, co. 5, cod. proc. pen. consente l’applicazione di una misura coercitiva al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 dello stesso codice, ma limitatamente ai delitti di cui all’art. 381, co. 2, o ai delitti per i quali è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Due in particolare i profili di irragionevolezza della norma evidenziati dalla Corte:
§ il fatto che la disposizione prevedesse l’arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale, per di più sanzionato con una pena detentiva, l’arresto da sei mesi a un anno, di gran lunga inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive;
§ il fatto che il giudice, anche a seguito della eventuale convalida, fosse comunque tenuto a disporre l’immediata liberazione dell’arrestato, non potendosi disporre misure coercitive per siffatto reato.
Ottemperando al giudicato costituzionale, il testo originario del D.L. 241/2004 aveva espunto dal comma in esame l’arresto obbligatorio dell’autore del reato di cui al co. 5-ter e manteneva solo la previsione dell’arresto obbligatorio dell’autore del reato di cui al co. 5-quater (ma si tratta in questo caso di un delitto: è punito con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero che, già espulso ai sensi del co. 5-ter, venga trovato, in violazione delle norme del Testo unico, nel territorio dello Stato).
A seguito di ampie modifiche introdotte al Senato[19], è stato invece complessivamente riscritto il quadro delle sanzioni previste a carico degli stranieri che non osservino l’intimazione del questore di allontanarsi dal territorio nazionale e vi permangano illegalmente, stabilendosi un aggravamento della pena la cui entità modifica la natura del reato (da contravvenzione a delitto) e consente, quindi, l’imposizione di quelle misure coercitive considerate, nella formulazione precedente, irragionevoli dalla Corte.
Nel dettaglio, al Senato è stato aggiunto un comma 5-bis che riscrive i commi 5-ter e 5-quater dell’art. 14 del Testo unico nei termini di seguito illustrati:
§ nel nuovo co. 5-ter, lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine di 5 giorni intimato dal questore per il suo allontanamento, è punito:
- con la reclusione da 1 a 4 anni (che configura la fattispecie del delitto, laddove il testo vigente prevedeva un reato contravvenzionale punito con l’arresto da sei mesi a un anno) se l’espulsione è stata disposta: a) per ingresso illegale sul territorio nazionale; b) per non aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge o se il permesso è stato annullato o revocato (co. 5 ter, primo periodo).
- con l’arresto da sei mesi ad un anno, se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo (tale sanzione è introdotta ex novo) (co. 5-ter, secondo periodo);
- In entrambi i casi, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera;
§ nel nuovo co. 5-quater, lo straniero, già espulso ai sensi del comma precedente e che si trovi ancora nel territorio nazionale è punito con la reclusione da 1 a 5 anni se ricadeva nei casi di cui al primo periodo (il sistema vigente prevede da 1 a 4 anni); la pena diventa da 1 a 4 anni se ricadeva nell’ipotesi di cui al secondo periodo (anche tale sanzione è introdotta ex novo).
Una volta riscritte tali fattispecie di reato, il co. 6 dell’articolo in esame riformula anche il co. 5-quinquies dell’art. 14, oggetto del giudicato costituzionale, nel senso di prevedere che per i reati di cui ai commi 5-ter primo periodo (divenuto ora delitto) e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Si ricorda che il giudizio direttissimo, disciplinato dagli art. 449 e ss. c.p.p., appare, nella disciplina codicistica, legato all’arresto del reo. Può infatti seguirsi tale procedimento speciale quando la persona arrestata in flagranza di reato sia presentata dal p.m. che intende procedere direttamente innanzi al giudice del dibattimento, per la convalida ed il contestuale giudizio, entro 48 ore dall’arresto. In caso di mancata convalida dell’arresto, il giudice restituisce gli atti al p.m., a meno che quest’ultimo e l’imputato consentano la prosecuzione del giudizio. In caso di convalida, invece, si procede senz’altro al giudizio. Il p.m. può inoltre procedere al giudizio direttissimo, entro 15 giorni dall’arresto, dopo che l’arresto è già stato convalidato. Al di fuori di tali casi, il p.m. può procedere con rito direttissimo quando nel corso dell’interrogatorio il reo abbia reso confessione.
Se risulta che il giudizio direttissimo è stato promosso in assenza dei presupposti di legge, il giudice restituisce gli atti al p.m..
È infine mantenuta la previsione secondo la quale, al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone il trattenimento del reo in un centro di permanenza temporanea e assistenza (ciò in relazione ad entrambe le figure di reato).
Alla stessa logica dell’innalzamento della pena per gli stranieri che si trovino irregolarmente sul territorio nazionale corrispondono le modifiche introdotte attraverso il nuovo art. 2-ter, aggiunto al Senato[20] all’art. 13 del testo unico.
Nel dettaglio:
§ la pena dell’arresto da sei mesi a un anno prevista nell’art. 13, co. 13 del T.U.per lo straniero espulso che faccia reingresso nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione viene mutata in reclusione da 1 a 4 anni, cui fa seguito nuova espulsione;
§ lo straniero che, riespulso ai sensi della fattispecie precedente, faccia un secondo reingresso illegale nel territorio nazionale è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni (nel sistema attuale la pena prevista dal co. 13-bis per il reato di reingresso è la reclusione da uno a quattro anni);
§ viene sostituito il co. 13-ter per prevedere l’obbligo dell’arresto dell’autore dei reati di cui ai due commi precedentemente illustrati anche al di fuori dei casi di flagranza;si mantiene la previsione del rito direttissimo.
Si segnala una certa contraddizione logica racchiusa nell’espressione “anche al di fuori dei casi di flagranza” nel contesto dell’immigrazione illegale: nel caso dello straniero che, a seguito di espulsione, faccia reingresso illegale nel territorio nazionale la flagranza è, infatti, in re ipsa.
Nel corso dell’esame in Assemblea[21], il Senato ha aggiunto un comma 6-bis che modifica, a favore degli stranieri, quanto previsto dal Testo unico sulla parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano per l’accesso all’istruzione universitaria (art. 39, co. 5). Per effetto della novella, si consente agli stranieri regolarmente soggiornanti e in possesso di determinati requisiti[22], l’accesso a parità di condizioni con gli studenti italiani anche alle scuole di specializzazione delle università, e non più solo ai corsi universitari come attualmente previsto.
Il comma 6-ter, introdotto al Senato[23], modifica la legge istitutiva dei giudici di pace (L. n. 374/1991) sostituendone il comma 2 dell’articolo 10-ter, che disciplina le richieste di trasferimento e il concorso di più domande per uno stesso posto vacante.
Obiettivo della nuova disciplina, è emerso durante il dibattito al Senato, è il tentativo di far fronte alle necessità derivanti dalle neointrodotte competenze dei giudici di pace, richiedendone una revisione degli organici per adeguarli alle esigenze funzionali conseguenti alle previsioni del decreto legge e collegati, soprattutto, ai tempi ristretti che caratterizzano le procedure di convalida.
Pertanto, ai dispone a tal fine che in attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine (successive al tirocinio e al superamento del giudizio di idoneità) anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.
Il comma in esame, inoltre, inverte l’ordine di preferenza attualmente previsto in caso di concorso di più domande per uno stesso posto vacante, stabilendo che le domande di trasferimento abbiano la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine (laddove attualmente, le domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio sono preferite alle domande di trasferimento). La ratio della disposizione è quella di privilegiare i trasferimenti di sede per andare incontro alle esigenze che si manifesteranno fino alla definizione del nuovo organico dei giudici di pace e alle nuove nomine.
Il successivo comma 7 novella l’art. 11 della citata legge sui giudici di pace, per adeguarne le indennità alle nuove competenze attribuite.
È stabilita una indennità:
§ di 10 euro per ogni provvedimento di convalida (sui provvedimenti di espulsione e di trattenimento) e per ogni decisione su ricorso avverso decreto di espulsione;
§ di 20 euro per ogni udienza in cui sono trattati i summenzionati procedimenti.
Inoltre, si prevede che le succitate udienze non rientrino nelle computo delle 110 udienze annuali oltre le quali non spetta ai giudici di pace alcuna indennità[24].
Il comma 7-bis, aggiunto al Senato[25], estende agli Istituti italiani di cultura e alle istituzioni scolastiche all’estero il rafforzamento delle misure di sicurezza attive e passive già previste attualmente per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
A tal fine, col nuovo comma 7-ter, viene modificata la legge finanziaria per il 2003 (L. 350/2003), che all’art. 159, co. 3, istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un apposito Fondo, da ripartire[26], destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza e ne integra la dotazione (che attualmente è di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004) con ulteriori 3,9 milioni di euro per l’anno 2004.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».
L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato[27], novella il Testo unico sull’immigrazione per inserire nell’art. 11, relativo alle attività di potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera, un nuovo comma 5-ter recante una misura di sostegno alle politiche di prevenzione dell’immigrazione clandestina: si prevede che il Ministero dell’interno contribuisca, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nei Paesi di accertata origine dei flussi migratori, di “strutture” utili al contrasto delle migrazioni irregolari verso il territorio italiano (sulle misure di contrasto all’immigrazione clandestina già previste nel nostro ordinamento e sugli accordi con Paesi stranieri a ciò finalizzati si veda, supra, la scheda di lettura relativa al “Quadro normativo”).
Articolo 1-ter.
(Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228).
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) al comma 3, le parole: «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a quindici anni» e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3» e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»;
d) al comma 3-ter, le parole: «si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona» sono sostituite dalle seguenti: «la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona»;
e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:
«3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere».
2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze».
L’articolo 1-ter, introdotto al Senato[28], al comma 1 modifica l’art. 12 del testo unico sull’immigrazione che reca specifiche disposizioni repressive dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell’ingresso clandestino nel territorio dello Stato.
La novella è finalizzata ad aumentare le sanzioni attualmente previste per chi rientri nelle citate fattispecie, in particolare:
a. chiunque compia atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (e non più fino a tre anni, come prevede il co. 1, col dichiarato intento di estendere anche a coloro che non agiscono con fini di lucro la possibilità di arresto e di imposizione di misure coercitive[29]);
b. chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni (e non più da quattro a dodici anni, come prevede il co. 3).
Per effetto della modifica, anche i reati sub. a), commessi cioè senza fine di lucro, vengono ora fatti rientrare nella fattispecie di cui al comma 3-bis dell’art. 12, che contempla un aumento della pena qualora ricorrano le aggravanti ivi elencate.
Se l’ingresso illegale viene favorito, a fini di profitto, con lo specifico intento di reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite, si prevede che la pena di cui al comma 3 (da quattro a quindici anni, nella nuova versione) sia aumentata da un terzo alla metà (attualmente invece si prevede, per tale reato, la pena della reclusione da cinque a quindici anni).
Viene inoltre disposto un correttivo formale al Testo unico: la disposizione recante un’aggravante della pena, attualmente erroneamente collocata alla fine del comma 3 dell’art. 12 a completamento del reato di base (quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti), viene ora espunta dall’articolo e – più correttamente – collocata nel comma 3-bis dell’art. 12 (interamente dedicato alle aggravanti).
Il comma in esame, infine, dispone che le attività sotto copertura compiute dalle forze di polizia possano applicarsi anche alle attività di contrasto dei reati in materia di immigrazione clandestina e, a tal fine, stabilisce l’applicazione dell’art. 10 della L. 228/2003[30].
Il comma 2 corregge la norma della legge n. 228 del 2003 (art. 10, co. 1) che, per un errore materiale, sembrava limitare l’azione in materia di tratta delle persone soltanto ai poliziotti incaricati del terrorismo.
1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
L’articolo 1-quater, introdotto al Senato[31], interviene sulle disposizioni relative all’emersione del lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari contenute nella legge n. 189/2002 (cd. “legge Bossi-Fini”) e nel D.L. 195/2002[32], per consentire a coloro che sono stati regolarizzati in forma “speciale”, ai sensi dei summenzionati provvedimenti legislativi (colf, badanti e dipendenti delle imprese), di fruire degli stessi diritti di coloro che sono stati regolarizzati in base all’applicazione delle disposizioni del Testo unico sull’immigrazione.
Si ricorda, infatti, che la legge “Bossi-Fini” recava una disposizione (art. 33) volta a favorire l’emersione del lavoro irregolare di collaboratori domestici e prestatori di assistenza familiare, attraverso la presentazione da parte del datore di lavoro (nei 3 mesi successivi all’entrata in vigore della legge) di una dichiarazione di emersione corredata da adeguata documentazione, per denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro e ottenere il permesso di soggiorno.
Analogamente, il successivo D.L. 195/2002 concedeva agli imprenditori la possibilità di legalizzare anche altri lavoratori dipendenti extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale, alle medesime condizioni stabilite dalla legge “Bossi-Fini” per le colf e le badanti.
Per effetto della novella, pertanto, si applicheranno alle fattispecie “speciali” gli articoli 5, commi 5 e 9, e 6, comma 1, del Testo unico, relativi al rinnovo e alle possibilità di conversione del permesso di soggiorno.
L’articolo 5, al comma 5 prevede infatti che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Ai sensi del comma 9, il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
L’art. 6, al comma 1, dispone invece che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito delle quote stabilite dalla normativa di attuazione del testo unico.
1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni».
L’articolo 1-quinquies, introdotto al Senato[33], modifica la legge n. 3 del 2003[34] per aggiungere all’art. 39 due nuovi commi (4-bis e 4-ter).
L’art. 39 ha come oggetto la disciplina delle convenzioni in materia di sicurezza e prevede che per il potenziamento dell’attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
Per effetto della novella, a tale facoltà si aggiunge ora la possibilità di stipulare, senza ulteriore aggravio per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro alla stessa amministrazione dell’interno delle domande o dichiarazioni dei privati, per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti, e per l’eventuale inoltro ai privati interessati degli atti rilasciati dall’amministrazione.
La disposizione dovrebbe garantire l’invarianza degli oneri poiché prevede che il Ministro dell’interno determini con decreto l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
Si specifica che gli incaricati del pubblico servizio addetti alle procedure oggetto delle convenzioni possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, nel rispetto della normativa vigente.
Si ricorda che sulla disposizione la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 6 ottobre, aveva espresso parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’art. 81 Cost., l’espressione “senza ulteriore aggravio per la finanza pubblica” sostituisse quella precedentemente utilizzata “senza ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato”.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L’articolo in titolo detta la norma di copertura finanziaria del provvedimento.
Il comma 1, modificato al Senato[35], quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, commi 1-7, in 7.597.458 euro per l’anno 2004 e in 22.792.373 euro a decorrere dall’anno 2005.
La copertura è così assicurata:
§ quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L’autorizzazione di spesa di cui si prevede la riduzione (contenuta nella legge finanziaria per il 2003) è relativa a risorse da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell’amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all’espletamento delle attività stesse;
§ quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, co. 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
La disposizione citata (contenuta nella legge finanziaria per il 2004) istituisce, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall’anno 2004, di 100 milioni di euro;
§ quanto ad euro 6.200.000 per l’anno 2004, attingendo all’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri nell’ambito del Fondo speciale di parte corrente;
§ quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall’anno 2005, ricorrendo parimenti al Fondo speciale di parte corrente ma attingendo, quanto ad euro 18.600.000, all’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, a quello relativo al Ministero degli affari esteri.
Il comma 1-bis, introdotto al Senato[36], dispone che il ministro dell’economia e delle finanze provveda al monitoraggio sull’attuazione dell’articolo, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di copertura finanziaria delle leggi, e trasmetta alle Camere i decreti eventualmente adottati sulla base dell’art. 7, secondo comma, della L. 468/1978[37], norma che consente al ministro di trasferire dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio.
Il comma 1-ter, introdotto al Senato[38], stabilisce che gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, siano coperti utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esterinell’ambito del Fondo specialedi parte corrente.
Il comma 1-quater, introdotto al Senato[39], provvede agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, fissati nel limite massimo di 6.400.000 euro per l’anno 2004 e di 7.400.000 euro per l’anno 2005, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 80, co, 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La disposizione citata autorizza l’incremento della spesa per il Ministero dell’interno di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, finalizzando tale stanziamento:
§ alla piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l’altro le collaborazioni internazionali, l’apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l’ammodernamento tecnologico;
§ a nuove assunzioni nei ruoli della Polizia di Stato (1.000 agenti) e nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno (1.000 unità delle aree funzionali B e C nell’ambito delle vacanze di organico esistenti).
Ai fini dell’attuazione di tale disposizione è intervenuto in seguito l’art. 1 del D.L. 253/2003[40].
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L’articolo dispone in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 |
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Testo vigente |
Testo modificato dal Decreto legge 14 settembre 2004, n. 241 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione |
Testo modificato dall’A.C. 5369 (approvato dal Senato) |
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Articolo 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
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1. identico |
1. identico |
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1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388
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1-bis. identico |
1-bis. identico |
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2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione |
2. Identico |
2. Identico |
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3. Nell'àmbito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
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3.Identico |
3. Identico |
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4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente |
4.Identico |
4. Identico |
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5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente |
5. Identico |
5. Identico |
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5.bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
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6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito |
Identico |
Identico |
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Articolo 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) |
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona |
1. identico |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona |
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2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. |
2. identico |
2. identico |
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3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti |
3. identico |
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. |
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3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante |
3-bis. identico |
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante c) bis il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti |
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3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona |
3-ter. identico |
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona |
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3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti |
3-quater identico |
3-quater identico |
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3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti |
3-quinquies identico |
3- quinquies identico |
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3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» |
3-sexies. identico |
3-sexies. identico |
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3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione de della polizia delle frontiere. |
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(omissis) |
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Articolo 13 (Espulsione amministrativa) |
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1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente testo unico.
4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione .
6. [Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell’ufficio di polizia di frontiera. Quando l’espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento] .
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.
9. [Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma l dell’articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile].
10. [Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete].
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera .
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale .
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo .
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1.
16. L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall’anno 1998.
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3-quater. identico
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3-sexies. identico
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5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e’ disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e’ sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e’ trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida e’ concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e’ concessa ovvero non e’ osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e’ proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita’ del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
7. identico
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete
11. identico
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3. identico
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3-ter. identico
3-quater. identico
3-quinquies. identico
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e’ disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e’ trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e’ concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e’ concessa ovvero non e’ osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e’ proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. identico
7. identico
8. identico
11. identico
12. identico
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. identico
15. identico
16. identico
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Articolo 13-bis (Partecipazione dell’amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1. Se il ricorso di cui all’articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all’autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L’autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all’articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
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1. Se il ricorso di cui all’articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all’autorità che ha emesso il provvedimento.
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3. identico
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1. identico
2. identico
3. identico
4. identico
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Articolo 14 (Esecuzione dell’espulsione) |
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1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica .
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all’articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione .
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell’interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
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1. identico
2. identico
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. identico
5-bis. identico
5-ter. identico
5-quater. identico
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater e’ obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
6. identico
7. identico
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1. identico
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4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’art. 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. identico
5-bis. identico
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto dal sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.
“5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
6. identico
7. identico
8. identico
9. identico
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Articolo 39 (Accesso ai corsi delle università) |
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1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. |
1. identico |
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2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
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2. identico |
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3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare; c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità; d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia; f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
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3. identico |
3. identico |
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4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni |
4. identico |
4. identico |
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5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio |
5.identico |
5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio |
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N. 5369
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 ottobre 2004 (v. stampato Senato n. 3107)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal vicepresidente del consiglio dei ministri (FINI) dal ministro dell'interno (PISANU) dal ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione (CALDEROLI) e dal ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) ¾ |
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 ottobre 2004
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NOTA: Il presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 14 settembre 2004 (atto Camera n. 5262) e successivamente trasferito al Senato della Repubblica il 17 settembre 2004.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso» sono sostituite dalle seguenti: «L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa»; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza»; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili»; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.
2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni";
b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";
c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:
"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo"»;
al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza»; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13»; al secondo periodo, le parole: «del centro di trattenimento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1»;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni"»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto"»;
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle università".
6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
"2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni"»;
al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti: ", degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero".
7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro»;
è premessa la seguente rubrica: «(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350)».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano".
Art. 1-ter. - (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
d) al comma 3-ter, le parole: "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, è inserito il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere".
2. All'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze".
Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno). - 1. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
2. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 5 e 9, e dall'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
Art. 1-quinquies. - (Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3). - 1. All'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro agli uffici dell'Amministrazione dell'interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti richiesti e per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell'interno, si determina l'importo dell'onere a carico dell'interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
All'articolo 3, è premessa la seguente rubrica: «(Entrata in vigore)».
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3107
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri (FINI) dal Ministro dell’interno (PISANU) dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione (CALDEROLI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2004(*) |
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Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
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Onorevoli Senatori. – L’accluso decreto-legge si rende necessario e urgente a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 222, depositata il 15 luglio 2004, che ha creato un vuoto nella disciplina sulla immigrazione contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ingenerando dubbi ed incertezze circa nuove procedure da adottare per recepire le indicazioni della Corte.
Infatti, con le predetta sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 5-bis, del citato testo unico, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento del questore di accompagnamento dello straniero alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione e con le garanzie della difesa.
Il decreto quindi provvede alla riscrittura della norma dichiarata incostituzionale, prevedendo un procedimento che, similmente a quanto già previsto dal successivo articolo 14, commi 3 e 4, risulta cadenzato, nel rigoroso rispetto del termine delle quarantotto ore, attraverso lo svolgimento di una udienza in camera di consiglio cui partecipa il difensore (di fiducia o di ufficio) e nel corso della quale lo straniero viene ascoltato, se comparso. Sono anche previste in maniera espressa le conseguenze della mancata convalida o della inutile scadenza del termine; è, altresì, esplicita l’affermazione che l’accompagnamento viene eseguito soltanto all’esito positivo della udienza di convalida.
Il significativo aggravio del carico di lavoro, che l’introduzione della udienza di convalida dell’accompagnamento alla frontiera comporta, ha consigliato una complessiva rimeditazione della competenza, attribuendo l’intera materia della convalida dell’accompagnamento e del trattenimento, nonchè del reclamo avverso il decreto di espulsione, al giudice di pace, e liberando conseguentemente da tale incombenza il tribunale. Da questa innovazione discendono le modifiche agli articoli 13, comma 8, 13-bis, comma 1, e 14, commi 3 e 4, nei quali si provvede a sostituire l’indicazione del tribunale in composizione monocratica con quella del giudice di pace. La nuova formulazione dell’intero comma 4 dell’articolo 14 ha la finalità di rendere esplicito l’obbligo della presenza di un difensore.
Il mutamento dell’organo giurisdizionale competente ha inoltre consigliato di eliminare il richiamo (contenuto nell’articolo 14, comma 4) alla procedura di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, che per il giudice di pace avrebbe operato soltanto in quanto applicabile (ai sensi dell’articolo 311 del codice di procedura civile), ingenerando equivoci circa lo svolgimento dell’udienza in camera di consiglio ed i relativi mezzi di impugnazione. Pertanto, la formula è stata sostituita con quella (equivalente ma chiara) «in camera di consiglio (...) con decreto motivato», che è parimenti utilizzata nel nuovo articolo 13, comma 5-bis.
La nuova competenza del giudice di pace ha inoltre imposto di modificare l’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sulle indennità spettanti ai giudici di pace, stabilendosi una indennità di euro 10 per ogni convalida di accompagnamento alla frontiera, convalida di trattenimento ovvero decisione a seguito di ricorso avverso l’espulsione. Inoltre, è stata prevista una indennità di euro 20 per ogni udienza in cui siano trattati tali procedimenti. Al fine di assicurare il puntuale svolgimento delle udienze suddette, è stato escluso che le stesse rientrino nel computo delle 110 udienze annuali, oltre cui non spetta alcuna indennità.
Inoltre, in relazione alla sentenza n. 223 del 2004 della Corte costituzionale (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 5-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l’arresto), il decreto provvede a rimodulare il testo della norma censurata, escludendo il reato di cui al comma 5-ter dalla disposizione che impone l’arresto. Sono state, quindi, dapprima poste le due disposizioni che si applicano ad entrambi i reati previsti dai commi 5-ter e 5-quater e solo in fine la norma che impone l’arresto per il solo reato di cui al comma 5-quater. Si è così mantenuto il rito direttissimo anche per il reato previsto dall’articolo 14, comma 5-ter, seppur non introdotto dall’arresto dell’indagato, bensì, al pari di altre ipotesi presenti nell’ordinamento (armi, diffamazione a mezzo stampa), in ragione del titolo del reato, sussistendo, per sua natura, il presupposto essenziale della evidenza della prova, fornita dalla presenza del soggetto che pur ha ricevuto l’intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato.
L’articolo 2 disciplina la copertura finanziaria dell’intervento normativo.
Relazione tecnica
L’ipotesi di trasferire al giudice di pace la competenza del tribunale per i procedimenti già previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla legge n. 189 del 2002, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti del questore che dispongono l’accompagnamento alla frontiera previsti all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, determina maggiori oneri derivanti dalla corresponsione delle relative indennità per le udienze e per i relativi provvedimenti ai giudici di pace connessi alla maggiore attività. Al fine di quantificare la spesa si ipotizza di istituire specifiche indennità di udienza e di provvedimento pari, rispettivamente, a 20 e 10 euro.
Dall’analisi dei dati statistici dell’anno 2003, forniti dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, risulta che il numero di procedimenti che verranno iscritti presso gli uffici del giudice di pace (sede dei capoluoghi di provincia) sarà pari complessivamente a circa 53.321 l’anno (n. 39.458 convalide e ricorsi – articolo 13 e n. 13.863 convalide – articolo 14), che le udienze previste per i procedimenti in esame sono determinate in circa 30 all’anno oltre a quelle tenute per l’attività ordinaria, che il numero dei giudici di pace interessati è pari a 2.000 unità. Il maggiore onere annuo per indennità ai giudici di pace viene quantificato in 1.733.210 euro e così specificato:
indennità per provvedimento n. 53.321 procedimenti x euro 10 533.210
indennità udienza n. 30 udienze x n. 2.000 giudici x euro 20 1.200.000
Totale euro 1.733.210
Per quanto concerne le spese di gestione complessiva e di assistenza alle persone trattenute nei centri, si ritiene che l’applicazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge determini nuovi oneri, quantificati tenendo conto dei seguenti dati forniti dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, per l’anno 2003:
numero aggiuntivo dei trattenuti nei centri 11.832;
costo medio pro die, pro capite euro 51,96;
periodo di permanenza medio n. 4 giorni.
Determinate in n. 11.832 le persone che usufruiranno dei centri in attesa della definizione del procedimento di convalida, il costo annuo a regime è pari a euro 2.459.162,88 (11.832 x euro 51,96 spesa pro die, pro capite x 4 giorni).
Complessivamente, quindi, gli oneri recati dal presente decreto-legge ammontano ad euro 4.192.373 in ragione d’anno.
Allegato
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Articolo 13.
(Espulsione amministrativa)
..Omissis...
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.
..Omissis..
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete.
..Omissis...
Articolo 13-bis.
(Partecipazione dell’amministrazione
nei procedimenti in camera di consiglio)
1. Se il ricorso di cui all’articolo 13 è tempestivamente proposto, il tribunale in composizione monocratica fissa l’udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all’autorità che ha emesso il provvedimento.
...Omissis...
Articolo 14.
(Esecuzione dell’espulsione)
...Omissis..
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
4. Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all’articolo 13 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
...Omissis...
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
...Omissis...
Legge 21 novembre 1991, n. 374.
Istituzione del giudice di pace
Articolo 11.
(Indennità spettanti al giudice di pace)
..Omissis...
3. È altresì dovuta un’indennità di lire 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l’anno.
..Omissis...
4. L’ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter del presente articolo di cui al comma 2-bis dell’articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
..Omissis...
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(*) >Già presentato alla Camera dei deputati il 14 settembre 2004 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.
Decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2004.
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l’attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall’articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l’accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti: «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. 5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo». 2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace». 3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace». 4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida». 5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione». 6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto». 7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20»; b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»; c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».
(Norma di copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l’anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede: a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2004.
CIAMPI
Berlusconi – Fini – Pisanu – Calderoli – Castelli – Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
1a (Affari costituzionali)
2a (Giustizia)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2004
13a Seduta
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PASTORE
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE REFERENTE
(3107) Conversione in legge del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Esame e rinvio)
Riferisce il senatore Luigi BOBBIO (AN), relatore per la 2a Commissione, il quale illustra il contenuto del provvedimento in titolo reso necessario e urgente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2004 che, come era stato anche previsto da alcuni durante il dibattito parlamentare, ha censurato l'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico sull'immigrazione nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento del questore di accompagnamento dello straniero alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione e con le garanzie della difesa.
Intervenendo per ribadire le garanzie di cui all'articolo 13 della Costituzione, il decreto-legge, a suo avviso correttamente, riconduce la procedura per la convalida dei provvedimenti in materia di immigrazione clandestina a quella attualmente prevista per la convalida del cosiddetto fermo di polizia, di cui all'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, attribuendone la competenza al giudice di pace. Il pieno rispetto delle garanzie costituzionali è quindi assicurato dalla previsione che l'esecuzione del provvedimento abbia luogo solo all'esito, formale e sostanziale, del giudizio di convalida, dalla partecipazione necessaria di un difensore, e dall'obbligo per il giudice di sentire l'interessato, se comparso.
I dubbi circa la competenza del giudice di pace in materia di libertà personale, a suo avviso, non hanno fondamento, poiché egli non emette provvedimenti restrittivi della libertà personale e svolge esclusivamente una verifica sulla validità del provvedimento amministrativo di accompagnamento dello straniero alla frontiera. Peraltro, la scelta di affidare al giudice di pace la competenza in esame è giustificata, a suo avviso, dalla comparazione fra la rilevante mole dei fatti di immigrazione clandestina e l'attuale carico di lavoro dell'autorità giudiziaria togata che non consentirebbe l'assorbimento di questa ulteriore e assai gravosa incombenza.
Il decreto provvede alla riscrittura della norma dichiarata incostituzionale, prevedendo un procedimento cadenzato, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 della Costituzione, attraverso lo svolgimento di un'udienza in camera di consiglio cui partecipa - come già accennato - il difensore e nel corso della quale lo straniero viene ascoltato, se comparso. La nuova competenza del giudice di pace, comporta anche la riscrittura di alcune disposizioni della disciplina sull'immigrazione, che vengono adeguate sostituendo alla competenza del tribunale in composizione monocratica, appunto, quella del giudice di pace. Infine, si provvede ad adeguare le indennità spettanti ai giudici di pace tenendo conto delle nuove competenze ad essi spettanti per effetto del decreto-legge, e quindi dei provvedimenti di convalida dell'accompagnamento alla frontiera e di trattenimento e delle decisioni a seguito dei ricorsi avverso le espulsioni.
Si sofferma poi sull'ulteriore modifica prevista dal decreto-legge a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter dello stesso articolo 14 (violazione dell'ordine allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 5 giorni) è obbligatorio l'arresto. In proposito il decreto-legge interviene sul citato comma 5-quinquies conservando il rito direttissimo per entrambi i reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e prevedendo però l'arresto obbligatorio solo per l'ipotesi delittuosa di cui al predetto comma 5-quater.
Più in generale, il relatore ritiene che la sede delle Commissioni riunite 1ª e 2ª, in cui si esaminano alcune modifiche alla disciplina dell'immigrazione volte a completare e a rendere coerente tale normativa, dovrebbe suggerire la possibilità o utilità di introdurre il reato di immigrazione clandestina, già punito penalmente in altri ordinamenti assimilabili a quello italiano, ispirandosi, fra l'altro, anche ad alcuni spunti contenuti in recenti pronunce della Corte di cassazione in materia di autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale.
Riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni in sede di replica dopo la discussione generale e in sede di esame di eventuali emendamenti, il relatore rileva inoltre l'opportunità di precisare alcuni aspetti delle disposizioni del decreto-legge, ad esempio specificando che il difensore presente può essere di fiducia o di ufficio, facendo un espresso rinvio alle norme del codice di procedura penale che prevedono la presenza di un interprete per agevolare la comunicazione dinanzi al giudice, e autorizzando formalmente i giudici di pace a tenere le udienze di convalida nei locali messi a disposizione dalle questure.
Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 29 settembre. Propone inoltre di tenere sedute delle Commissioni riunite martedì 5 ottobre, alle ore 20,30, nonché mercoledì 6 ottobre alle ore 8,30 e, se necessario, alle ore 20,30.
Le Commissioni riunite convengono.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
1a (Affari costituzionali)
2a (Giustizia)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004
14a Seduta
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PASTORE
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.
La seduta inizia alle ore 20,40.
IN SEDE REFERENTE
(3107) Conversione in legge del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.
Si procede alla discussione generale.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) manifesta forti perplessità sulla scelta effettuata con il decreto-legge in conversione, di attribuire al giudice di pace la competenza in ordine alla convalida dei provvedimenti di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera e di trattenimento. Al riguardo sottolinea che si tratta di una competenza anomala rispetto a quelle - peraltro assai limitate e circoscritte - attualmente attribuite al giudice di pace in materia penale. In tal modo provvedimenti di estrema delicatezza che incidono pesantemente sullo status libertatis vengono rimessi ad un giudice non adeguatamente "attrezzato" e per di più secondo un modulo procedimentale in cui, essendo il ricorso per cassazione limitato ai soli profili di legittimità, il giudizio sulla convalida diventa in realtà l'unico vero giudizio sulla vicenda in questione.
Per quanto attiene poi al secondo profilo su cui è intervenuto il decreto-legge in conversione, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2004, egli non condivide la previsione del trattenimento nelle ipotesi di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286, alla luce del fatto che la predetta sentenza della Corte avrebbe mutato la natura del provvedimento di espulsione.
Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) osserva che la nuova e inedita competenza attribuita al giudice di pace per la convalida di provvedimenti restrittivi della libertà personale costituisce una palese lesione costituzionale poiché dà luogo a un giudice speciale in materia di libertà personale e solo per i cittadini extracomunitari da espellere. Vi è dunque il rischio, a suo avviso, di un'ennesima censura da parte della Corte costituzionale che potrebbe determinare effetti anche più gravi di quelli venuti dalle sentenze che hanno preceduto il provvedimento di urgenza del Governo.
Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale.
Si procede quindi all'esame e alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge e a quello del disegno di legge, pubblicati in allegato al presente resoconto.
Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l'emendamento 01.1 volto a prevedere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in modo da incentivare ingressi regolari e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Il senatore BOSCETTO (FI), relatore per la Commissione affari costituzionali, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, ritiene che esso incida eccessivamente sull'impianto della legge vigente e sia comunque disomogeneo rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame. Sarebbe preferibile, pertanto, valutare la proposta in altra sede.
Il senatore Luigi BOBBIO (AN), relatore per la Commissione giustizia, invita il senatore Viviani a ritirare l'emendamento 01.1, rimettendo alla discussione in Assemblea la valutazione della proposta e, in caso contrario, rimettendosi al Governo. La tematica sottesa al predetto emendamento, infatti, appare senz'altro meritevole di attenzione, ma necessita di un ulteriore approfondimento.
Il sottosegretario D'ALI' giudica interessante la proposta di cui all'emendamento 01.1. Tuttavia osserva che essa comporta una deroga al sistema delle quote. Invita pertanto i proponenti a ritirarlo in vista di una possibile riconsiderazione durante la discussione in Assemblea.
A una obiezione del senatore ZANCAN (Verdi-U) sulla pertinenza dell'emendamento 01.1, come di molti altri, al contenuto del decreto-legge, il presidente PASTORE replica che le valutazioni circa l'ammissibilità degli emendamenti sono state compiute dalla presidenza delle Commissioni riunite anche sulla base del contesto in cui si colloca il provvedimento del Governo.
Il senatore VIVIANI (DS-U) accoglie l'invito del relatore Bobbio e del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 01.1, riservandosi di presentarlo nuovamente in occasione della discussione in Assemblea.
Illustra, quindi, l'emendamento 1.34 tendente a prevedere che il permesso di soggiorno può essere rilasciato al compimento della maggiore età allo straniero nato in Italia che dimostri una presenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni.
Il senatore BATTISTI (Mar- DL-U) illustra l'emendamento 1.8, che prevede il ripristino della competenza del tribunale in composizione monocratica in luogo del giudice di pace.
Quindi dà per illustrato l'emendamento 1.9.
Il senatore STIFFONI (LP) ritira l'emendamento 1.36.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando come alcuni di questi abbiano prevalentemente natura tecnica e siano volti a prevedere in modo esplicito tutte le garanzie inerenti al diritto di difesa per quanto riguarda i procedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998; gli emendamenti 1.20 e 1.0.1, invece, intendono sottoporre all'attenzione delle Commissioni riunite alcune modifiche alla normativa vigente in materia di diritto d'asilo, volte essenzialmente a porre rimedio all'uso strumentale che, come testimoniato dalla prassi, si sta facendo delle richieste d'asilo.
Il senatore GUERZONI (DS-U) illustra l'ordine del giorno 0/3107/1ª e 2ª/1, che impegna il Governo a prevedere le misure necessarie affinché quei lavoratori extracomunitari vittime di truffe che assicuravano il buon esito della pratica per la legalizzazione del lavoro irregolare abbiano la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro.
Dà conto, quindi, degli emendamenti da lui presentati, che sollecitano l'attenzione verso urgenze ulteriori rispetto a quelle conseguenti alle pronunce della Corte costituzionale, nell'intento di una verifica della disciplina sull'immigrazione annunciata più volte anche dal ministro Pisanu.
L'emendamento 1.15 propone il raddoppio della durata dei permessi di soggiorno. L'emendamento 1.16 consente di prolungare il permesso di soggiorno fino a tre anni senza i condizionamenti attualmente previsti dalla legge, per i lavoratori stagionali. L'emendamento 1.17 prevede il raddoppio della durata del permesso in caso di rinnovo, mentre l'emendamento 1.18 prolunga i termini di efficacia dei diritti connessi ai permessi di soggiorno fino all'ottenimento del nuovo permesso. L'emendamento 1.19 prevede che il questore stipuli convenzioni con i Comuni per la raccolta delle richieste di rinnovo e di rilascio dei permessi e di nulla-osta per i ricongiungimenti familiari.
L'emendamento 1.30 propone di abolire la verifica che deve essere compiuta dalle prefetture sulla disponibilità di un cittadino italiano o comunitario a svolgere il lavoro proposto all'immigrato regolare che abbia precedentemente perso il lavoro, con inutile e dispendioso gravame burocratico, mentre l'emendamento 1.29 prolunga i termini del periodo consentito al lavoratore regolare per cercare un nuovo lavoro. L'emendamento 1.32 propone di escludere le cosiddette badanti e le collaboratrici familiari del computo delle quote annuali, consentendo la chiamata nominativa e rendendone più flessibile l'impiego, considerate anche le esigenze delle famiglie. Infine, l'emendamento 1.33 prevede che si escludano dalle quote annuali i minori soli, mentre l'emendamento 1.35 intende consentire agli stranieri extracomunitari di accedere ai corsi delle scuole di specializzazione universitarie.
Il relatore BOBBIO (AN) ritira gli emendamenti 1.42, 1.41, 1.38, 1.39, 1.44, 1.0.10, 1.0.9, 1.0.8, 1.0.7, 1.0.6, 1.0.3 e 1.0.5, mentre trasforma in un atto di indirizzo rivolto al Governo l'emendamento 1.0.4. Dopo aver brevemente sottolineato che l'emendamento 1.42, appena ritirato, mirava a spostare ulteriormente in avanti la linea di difesa apprestata dalla legge "Bossi-Fini" nei confronti del fenomeno dell'immigrazione clandestina, si sofferma sull'emendamento 1.43 (che riformula in 1.43 testo 2), sottolineando come lo stesso abbia finalità analoghe a quelle sottese agli emendamenti 1.23 e 1.24 del senatore Fassone, mentre l'emendamento 1.37 è volto a prevedere l'istituzione di un centro di permanenza temporanea in ciascuna regione, in modo da agevolare l'esecuzione dei provvedimenti di trattenimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1988.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) illustra gli emendamenti a sua firma e, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, si rifà alle considerazioni già svolte nel suo precedente intervento, sottolineando inoltre come nella riformulazione da lui proposta per il comma 5-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 scompaia la possibilità del trattenimento finalizzato all'espulsione. Si tratta di una scelta voluta che, come già accennato, è motivata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del corrente anno che ha, di fatto, cambiato la natura del provvedimento di espulsione. In ordine all'emendamento 1.2 il senatore Zancan osserva poi come lo stesso intenda eliminare la previsione, a suo avviso inutile e pericolosa, relativa alla possibilità che la convalida da parte del giudice di pace avvenga in un locale messo a disposizione dello stesso dalla questura.
Il senatore TURRONI (Verdi-U) illustra gli emendamenti a sua firma. L'emendamento 1.12 propone che la comunicazione del questore circa il proprio provvedimento avvenga con atto scritto e motivato, mentre l'emendamento 1.11 prevede la partecipazione del difensore di fiducia, se nominato, che deve essere avvertito immediatamente. L'emendamento 1.13 elimina la possibilità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea in attesa della definizione del procedimento di convalida e l'emendamento 1.14 esclude la possibilità che il procedimento possa svolgersi in locali messi a disposizione dalle questure.
Il senatore MALAN (FI) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.
Il senatore MICHELINI (Aut) dà conto degli emendamenti 1.011 e 1.0.12.
Gli altri emendamenti si intendono illustrati.
Il relatore BOSCETTO (FI) commenta positivamente alcune delle proposte emendative appena illustrate, che a volte propongono una ragionevole revisione della disciplina dell'immigrazione ma, a suo avviso, incidono su parti decisive dell'impianto, come ad esempio la deroga al sistema delle quote annuali.
Si rivolge quindi al rappresentante del Governo affinché chiarisca la disponibilità ad accogliere, e in quale misura, quegli emendamenti.
Esprime un parere contrario sulla proposta di eliminazione del trattenimento nei centri di permanenza temporanei, vista l'impossibilità di evitare altrimenti che lo straniero si sottragga all'espulsione.
Dà quindi conto dell'emendamento 1.100, volto a prevedere che il nuovo provvedimento di espulsione non necessiti della effettiva fuoriuscita e ricomparsa dello straniero nel territorio nazionale.
Il relatore BOBBIO (AN) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.46, 1.27, 1.28, 1.47, 1.45, 1.0.13, 1.0.14, 2.2 e x1.0.1. Invita poi il senatore Fassone a ritirare gli emendamenti 1.20 e 1.0.1, sottolineando come le proposte in essi contenute siano senz'altro meritevoli di attenzione ma come le stesse richiedano un ulteriore approfondimento problematico, ed esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti, nonché sull'ordine del giorno 0/3107/1a e 2a/1.
Il sottosegretario di Stato D'ALI' accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno 0/3107/1a e 2a/1.
Il senatore GUERZONI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.
Il sottosegretario D'ALI' invita il senatore Fassone a ritirare gli emendamenti 1.20 e 1.0.1, osservando come la materia del diritto d'asilo sia in questo momento all'attenzione della Camera dei deputati. Invita poi il relatore Bobbio a ritirare gli emendamenti 1.37 e 1.40.
Il relatore BOBBIO (AN) ritira l'emendamento 1.40 etrasforma anche l'emendamento 1.37 in un atto di indirizzo di contenuto corrispondente, sul quale il rappresentante del Governo manifesta la disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione, così come per quello derivante dall'emendamento 1.0.4 dello stesso relatore.
Il relatore BOBBIO non insiste per la loro votazione.
Il senatore FASSONE ritira gli emendamenti 1.20 e 1.0.1.
Il sottosegretario di Stato D'ALI' esprime poi un parere conforme a quello espresso dal relatore Bobbio sui restanti emendamenti, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.43 (testo 2) e sull'emendamento 1.100, da intendersi quale subemendamento all'emendamento 1.47, nonché sugli emendamenti residui del relatore Bobbio.
Dopo che il presidente PASTORE ha constatato la presenza del numero legale posto ai voti è respinto l'emendamento 1.8.
Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.9.
A seguito di una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale prendono la parola i senatori GUERZONI (DS-U), ZANCAN (Verdi-U) e PETRINI (Mar-DL-U), nonché il presidente PASTORE, le Commissioni riunite convengono di procedere nella votazione degli emendamenti e di terminare la seduta alle ore 23,30.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, rifacendosi ancora una volta alla problematica del trattenimento e sottolineando come la stessa non possa essere ricondotta entro i limiti imposti dalla Costituzione in virtù della pura e semplice applicazione dello schema procedimentale contenuto nel terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, in quanto è di tutta evidenza che tale disposizione costituzionale fa riferimento ad un'ipotesi che nulla ha a che vedere con la tematica dell'espulsione.
E' quindi posto ai voti, e respinto, l'emendamento 1.1.
Il senatore TURRONI (Verdi-U), tenendo conto del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, propone una riformulazione dell'emendamento 1.12, nel senso di inserire al capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole "il provvedimento" l'altra "motivato" (1.12 testo 2).
Il relatore BOBBIO (AN) ribadisce il suo parere contrario, osservando che si tratta di un provvedimento assimilabile alla convalida del cosiddetto fermo di polizia, che , a suo avviso, può essere anche non motivata o motivata in modo solo formale o comunque molto succinto.
Il sottosegretario D'ALI' ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento 1.12 (testo 2) poiché a suo avviso la norma sarebbe comunque superflua.
Il senatore TURRONI (Verdi-U) insiste per la votazione dell'emendamento 1.12 (testo 2).
Il presidente PASTORE avverte che l'emendamento dovrà essere posto in votazione, con la nuova formulazione, dopo l'emendamento 1.25.
Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.25 e 1.12 (testo 2), mentre l'emendamento 1.22 risulta approvato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 23,30.
ORDINE DEL GIORNO
ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3107
0/3107/1ª e 2ª/1 Guerzoni
Il Senato,
considerato che:
alcune migliaia di lavoratori extracomunitari, non per loro responsabilità, pur avendo ottemperato agli obblighi previsti dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare, non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dalla c.d. sanatoria perché vittime di truffe (da parte di datori di lavoro, agenzie professionali), che assicuravano loro il buon esito della pratica anche in cambio di esborso di denaro;
sono tuttora in corso indagini e processi a carico di queste persone che, approfittando della buona fede e della disperazione di molti lavoratori extracominutari, hanno tolto loro l’unica possibilità di rimanere nel nostro Paese in modo regolare;
molte di queste persone hanno perso il lavoro in seguito alle suddette vicende non essendo stati regolarizzati;
impegna il Governo
a prevedere le necessarie misure affinché questi lavoratori extracomunitari raggirati possano rimanere nel nostro Paese ed abbiano la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro.
al testo del decreto-legge
Art. 1.
01.1 Viviani, Guerzoni, Fassone, Maritati, Vitali
Premettere il seguente articolo:
«Art. 01.
1. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 3-bis. – 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all’articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall’articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l’originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis.
2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, della documentazione prevista dall’articolo 22, comma 2. L’attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l’avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Lo sportello unico per l’immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall’articolo 5, comma 3.
4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22, comma 11“».
1.8 Battisti, Petrini, Dalla Chiesa
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: “decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni“, il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
“5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, innanzi ad una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono ai tribunali territorialmente competenti nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, nel caso in cui ciò risulti necessario“.
2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: “tribunale in composizione monocratica“ sono sostituite dalle seguenti: “una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario“.
3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “il tribunale in composizione monocratica“ sono sostituite dalle seguenti: “una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario“.
4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “al tribunale in composizione monocratica“ sono sostituite dalle seguenti: “alla sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario territorialmente competente, per la convalida.“.
5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.“.
6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1“».
1.36 Stiffoni
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. All’articolo 4 del disegno legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. I cittadini extracomunitari che entrano illegalmente nel territorio nazionale commettono il reato di immigrazione clandestina punito con l’immediata espulsione disposta dal questore“».
1.15 Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, alla lettera b) le parole: “un anno“, sono sostituite dalle seguenti: “due anni“ e alla lettera c) le parole: “due anni“, sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni“;
b) al comma 3-quater, le parole: “due anni“ sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni“;
c) al comma 3-sexies, le parole: “due anni“ sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni“».
1.16 Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità“».
1.17 Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Calvi, Vitali
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, secondo periodo, le parole “non superiore a quella stabilita“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore al doppio di quella stabilita“».
1.18 Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l’efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto“».
1.19 Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Calvi, Vitali
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9-bis. Il questore può stipulare con i comuni convenzioni per lo svolgimento da parte degli stessi delle operazioni di raccolta delle richieste di rinnovo del permesso di soggiorno di cui al comma 4, delle operazioni di rilascio di cui al comma 9 e delle richieste e del rilascio dei nulla osta ai ricongiungimenti familiari di cui all’articolo 29“».
1.20 Fassone
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39,“».
1.42 Bobbio, relatore
Prima del comma 1 inserire i seguenti:
01. All’articolo 12 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
«01. Lo straniero che entra nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, fuori dall’ipotesi di cui al comma 1, si trattiene nel territorio dello Stato, dopo avervi fatto ingresso clandestinamente. Per i reati di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio l’arresto in flagranza e si procede con rito direttissimo. In caso di sentenza di condanna, ovvero emessa ai sensi dell’articolo 444, comma 2 del codice di procedura penale di primo grado, il giudice contestualmente, trasmette al Prefetto copia del dispositivo per i provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14. Il Prefetto dispone l’espulsione con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato, ovvero anche se avverso la sentenza di cui al comma che precede è proposta impugnazione. Nel caso di sentenza di assoluzione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14. L’espulsione viene eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Si applicano l’articolo 13, comma 5-bis, e l’articolo 14. La pena è estinta alla scadenza del termine di anni quindici dall’esecuzione dell’espulsione, purché lo straniero non sia illegittimamente rientrato nel territorio dello Stato.
02. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali rifiuta le indicazioni o le fornisce false ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni o del servizio, al fine di impedire il suo allontamento dal territorio nazionale italiano è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma si procede con un rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l’espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 16 del presente testo unico. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza».
02. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la lettera a) è abrogata.
03. All’articolo 16 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite con le altre: «quattro anni» e le parole: «cinque anni» sono sostituite con le altre: «dieci anni»;
b) al comma 3, le parole da: «ovvero i delitti previsti», fino alla fine del periodo, sono soppresse.».
1.41 Bobbio, relatore
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Chi, consapevolmente, trae profitto dalla condizione di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versi lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato“».
1.38 Bobbio, relatore
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“d) ha subito la revoca del permesso di soggiorno in base al comma 7-bis dell’articolo 26 del presente testo unico“».
1.9 Battisti, Petrini, Dalla Chiesa
Sopprimere i commi da 1 a 4.
1.1 Zancan, Turroni
Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il Questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il Tribunale provvede alla convalida, con decreto motivato entro le 48 ore successive verificata l’osservanza delle condizioni di legge e, se comparso, sentito l’interessato. Quando la convalida è concessa il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per decidere, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, anche nel merito, per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale».
1.12 Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti
Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «questore», inserire le seguenti: «, con atto scritto e motivato,».
1.25 Maritati, Guerzoni
Al comma 1, capoversi 5-bis e 5-ter, sostituire le parole: «giudice di pace», con le parole: «tribunale in composizione monocratica», ovunque esse ricorrano.
1.12 (testo 2) Turroni
Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «provvedimento», inserire la parola: «motivato».
1.22 Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
Al comma 1, capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso», con le seguenti: «L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa».
1.11 Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il difensore deve essere avvertito immediatamente e, comunque, entro dodici ore. Gli atti compiuti in sede di convalida devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato dell’interessato».
1.23 Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva la sua espressa rinuncia».
1.21 Maritati, Guerzoni
Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese o spagnolo, nominato dal giudice».
1.43 Bobbio, relatore
Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8».
1.43 (testo 2) Bobbio, relatore
Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili».
1.24 Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
Al comma 1, capoverso «5-bis», quarto periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».
1.13 Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti
Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto periodo.
1.46 Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del presente articolo, per le finalità di cui al medesimo comma».
1.2 Zancan, Turroni
Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.
1.26 Maritati, Guerzoni
Al comma 1, sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:
«5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nei procedimenti di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all’articolo 14, comma 1, il Ministero della giustizia fornisce agli uffici del giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei aggiuntivi».
1.14 Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortina, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti
Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole da: «le questure» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «viene fornito al tribunale, presso gli ordinari uffici giudiziari, il supporto occorrente e un locale idoneo».
1.3 Zancan, Turroni
Sopprimere il comma 2.
1.39 Bobbio, relatore
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione la pena prevista dall’articolo 12, comma 01, è aumentata di un terzo“».
1.4 Zancan, Turroni
Sopprimere il comma 3.
1.37 Bobbio, relatore
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo individua in ciascuna Regione una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell’ubicazione e della sicurezza da destinare a Centro regionale di permanenza temporanea. Ai fini dell’accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia previste dal presente comma sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare“».
1.5 Zancan, Turroni
Sopprimere il comma 4.
1.27 Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva sua espressa rinuncia».
1.28 Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».
1.40 Bobbio, relatore
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole da: “il giudice“ fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine per due volte; ogni proroga avrà la durata di trenta giorni“».
1.47 Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito:
a) con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato;
b) con l’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta ai sensi del comma 5-bis per essere il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni.
In ogni caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica“.
5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera a), che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera b), la pena è la reclusione da uno a quattro anni“».
Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede col rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, lettera a), e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto“»,
E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “con l’arresto da sei mesi ad un anno“ sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a quattro anni“».
«2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale“, sono sostituite dalle seguenti: “Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni“».
2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e si procede con rito direttisimo».
1.100 Boscetto, relatore
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: “si procede a nuova espulsione“ sono sostituite dalle seguenti: “si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione“».
1.44 Bobbio, relatore
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “da sei mesi ad un anno“ sono sostituite dalle seguenti: “da uno a quattro anni“».
Conseguentemente, al comma 6, capoverso 5-quinquies, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».
1.6 Zancan, Turroni
Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quinquies» con il seguente: «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo».
1.30 Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;
b) all’articolo 24, comma 1, il secondo periodo è abrogato».
1.29 Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “sei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “un anno“.
1.31 Viviani, Guerzoni, Fassone, Maritati, Vitali
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “per lavoro subordinato“, sono inserite le seguenti: “e parasubordinato“».
1.32 Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;“».
1.33 Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.».
1.34 Viviani
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
“1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all’iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394“».
1.35 Guerzoni
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “ai corsi universitari“, sono inserite le seguenti: “e alle scuole di specializzazione“».
1.7 Zancan, Turroni
1.10 Battisti, Petrini, Dalla Chiesa
Sopprimere il comma 7.
1.45 Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e degli uffici consolari“ sono sostituite dalle seguenti; “, degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all’estero“.
7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro».
1.0.1 Fassone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di asilo)
1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti “Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il trattenimento è tuttavia effettuato presso i centri di permanenza temporanea, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando la richiesta di asilo politico, avuto riguardo allo stato di provenienza, è manifestamente infondata. In tal caso si applica la procedura di convalida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il regolamento di cui al primo periodo determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.“;
b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: “Nei centri di identificazione“ sono inserite le seguenti: “, nonché nei centri di permanenza temporanea nei casi di cui al secondo periodo,“;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell’interno invia mensilmente alle questure l’elenco degli Stati ai cui cittadini, richiedenti asilo, non può essere opposta una valutazione di manifesta infondatezza della richiesta, ai sensi del comma 3“».
1.0.2 Fassone
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Commissioni territoriali)
1. All’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: “con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3“, sono inserite le seguenti: “e comunque in ogni città capoluogo di distretto giudiziario“».
1.0.13 Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle politiche di contrasto
dell’immigrazione clandestina)
1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, nei limiti delle compatibilità finanziarie dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».
1.0.10 Bobbio, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “a carattere stagionale“, sono inserite le seguenti: “o di apprendistato»;
b) al comma 3, dopo le parole: “al lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“;
c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “di lavoratore stagionale“ sono inserite le seguenti: “o l’apprendista“ e dopo le parole: “di lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“;
d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: “per lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o per apprendistato“;
e) al comma 5, dopo le parole: “di lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“;
f) al comma 6, dopo le parole: “per lavori di carattere stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“ e dopo le parole: “per lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“;
g) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: “e di apprendistato“.
2. All’articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: “per lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o per apprendistato“».
1.0.9 Bobbio, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all’articolo 13“».
1.0.8 Bobbio, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Dopo l’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 27-bis.
(Istituzione dell’Ufficio dell’Anagrafe Tributaria dei
cittadini extracomunitari)
1. Salva l’applicazione delle disposizioni che disciplinano l’istituzione ed il funzionamento dell’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all’articolo 20 comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presso il Ministero delle Finanze è istituito l’Ufficio dell’Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari-A.T.E.
2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno.
3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell’Ufficio dell’Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.
4. L’A.T.E. (Anagrafe tributaria cittadini extracomunitari) assolve alla finalità di:
a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;
b) accertare e verificare la regolarità sotto l’aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all’Unione europea.
5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l’A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:
a) permesso di soggiorno;
b) contratto di lavoro;
c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;
d) partite IVA;
e) posizione INPS/INAIL;
f) dichiarazioni dei redditi;
g) iscrizione ad albi;
h) ogni fonte di informazione a cui l’A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.
6. L’esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 4 e 5 è comunicato agli organi competenti per l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.
7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d’ufficio all’A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.
8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare all’A.T.E. un proprio conto corrente bancario e/o postale e/o valutario che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l’estero.
9. Chiunque rimette somme di denaro all’estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonchè della presente legge, è punito con la confisca dell’intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all’estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno“».
1.0.7 Bobbio, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Dopo l’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 42-bis.
(Misure di integrazione economica)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di joint-venture, finalizzata all’impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.
2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:
a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;
b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;
c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;
d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei paesi di provenienza di questi ultimi.
3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:
a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;
b) consorzi e cooperative per l’assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;
c) consorzi e cooperative per l’attività di sviluppo turistico da e per i paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i paesi degli emigranti, per l’insediamento di attività produttive e commerciali nei paesi degli emigranti;
d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei paesi degli emigranti;
e) consorzi e cooperative per l’attività di edilizia residenziale.
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l’estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell’Unione europea, e con gli organismi dell’Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale“».
1.0.6 Bobbio, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Dopo l’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 45-bis.
(Fondo di Garanzia per l’integrazione e la cooperazione ed il rientro volontario ed assistito)
1. È istituito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per l’immigrazione di cui al successivo articolo 46-bis, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministero degli affari esteri, il Fondo di Garanzia per l’integrazione e la cooperazione. Tale Fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei paesi di loro provenienza.
3. Le aree di attività del Fondo comprendono:
a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;
b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l’inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-economico nazionale;
c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;
d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;
e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario, professionale, infrastrutturale, di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di orgine dei cittadini extracomunitari;
f) progetti per il rientro volontario ed assistito di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.
4. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.
5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 6 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.
6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni no profit, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligano ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».
7. Le somme depositate su ciascuno di tali conti correnti sono vincolate, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi e sono utilizzate per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell’1 per cento in più in valore assoluto.
8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente avrà durata di 3 anni, decorrente dall’apertura del conto corrente.
9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cesserà al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:
a) il ritorno al paese d’origine o comunque l’emigrazione in altro Stato;
b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dall’apertura del conto corrente.
10. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario ha in pari quota diritto di prelazione per l’acquisto degli alloggi di edilizia popolare che vengono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l’assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.
11. Gli interessi su base trimestrale possono essere liberamente prelevati dal correntista.
12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui titoli di Stato.
13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interesse maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interesse e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.
14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l’ammontare massimo dell’impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.
15. Durante i sei mesi successivi all’accensione di ciascun conto corrente «integrazione» e «cooperazione», le banche utilizzano le somme depositate su detti conti. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell’economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell’economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7.“».
1.0.3 Bobbio, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Dopo l’articolo 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 46-bis.
(Ministro dell’immigrazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, presso la Presidenza del Consiglio, il Ministro dell’immigrazione.
2. Il Ministro dell’immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri, di concerto con i ministeri competenti. In particolare, il Ministro dell’immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l’immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l’integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro dell’immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell’Unione europea e con gli organismi dell’Unione europea.“».
1.0.5 Bobbio, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
1. All’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il rinnovo del permesso di soggiorno si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, comma 1, e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni“.
2. Al decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell’articolo 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il permesso di soggiorno è rinnovato presso il medesimo ufficio anche con ricorso alle convenzioni previste dall’articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, osservate le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, comma 1, e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni“;
b) al comma 4 dell’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, ultimo periodo.“.
3. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti pubblici o concessionari per la raccolta e l’inoltro, agli uffici dell’amministrazione dell’Interno, delle richieste, ivi comprese quelle per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, dichiarazioni o atti di privati indirizzati ai medesimi uffici, nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati, prevedendo che le relative spese siano a carico dell’interessato.
4-ter. Per le finalità di cui a comma 4-bis gli incaricati del pubblico servizio addetti alle procedure definite dalle convenzioni possono essere autorizzati a procedere alla identificazione degli interessati con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle richieste, dichiarazioni o atti oggetto della convenzione“».
1.0.14 Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo
dei permessi di soggiorno)
1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni“».
1.0.11 Michelini, Kofler, Betta
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 sono soppresse le parole: “ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica“».
1.0.12 Michelini, Kofler, Betta
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, dopo le parole: “a mezzo della forza pubblica“, sono aggiunte le seguenti: “emesso per motivi di pericolosità sociale“».
1.0.4 Bobbio, relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti di controllo del territorio e di prevenzione, di contrasto del terrorismo anche internazionale e di contrasto all’immigrazione clandestina, i concorsi per il reclutamento del personale dei gradi o qualifiche iniziali delle Forze di polizia presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze nel triennio 2004-2006, possono essere banditi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le altre disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 3, i concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da effettuarsi negli anni 2004-2006 possono essere banditi utilizzando, per non oltre tremila unità, le vacanze esistenti negli altri ruoli nella stessa Forza di polizia.
3. Alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede prioritariamente attraverso l’immissione in ruolo, con l’osservanza delle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliario nella Polizia di Stato, e, per non oltre il 45 per cento dei posti complessivi, dei volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo vincitori o idonei ai concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della stessa Polizia di Stato, sempre che gli stessi abbiano concluso o concludano il periodo di trattenimento di ferma prefissata entro il primo semestre 2006».
Art. 2.
2.1 Zancan, Turroni
Sopprimere l’articolo.
2.2 Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
al testo del disegno di legge
x1.0.1 Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di coordinare l’attività concernente i ricorsi in materia di emigrazione è istituito un posto di avvocato generale presso la Procura generale della Corte suprema di cassazione e, contestualmente, è soppresso un posto di sostituto procuratore generale. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata».
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
1a (Affari costituzionali)
2a (Giustizia)
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004
15a Seduta
Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PASTORE
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE REFERENTE
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, con l'esame degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.
Il presidente PASTORE, in attesa del parere della Commissione bilancio, propone di accantonare l'emendamento 1.11 e gli altri che presentano possibili profili di spesa che indicherà successivamente nel corso delle votazioni.
Le Commissioni riunite consentono.
L'emendamento 1.23 viene quindi posto in votazione e risulta accolto.
Sono accantonati, in attesa del parere della 5ª Commissione, gli emendamenti 1.21, 1.43 (testo 2) e 1.24.
Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.13, mentre risulta accolto l'emendamento 1.46.
Sull'emendamento 1.2 interviene il senatore ZANCAN (Verdi-U) ribadendo che lo svolgimento del procedimento di convalida in locali esterni a quelli del tribunale è, a suo avviso, non solo inutile ma anche pericoloso.
L'emendamento 1.2, posto in votazione, è respinto; con successive distinte votazioni sono quindi respinti anche gli emendamenti da 1.26 a 1.5.
Gli emendamenti 1.27 e 1.28 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.
Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia la propria astensione sull'emendamento 1.100: a suo avviso la previsione secondo cui, nel caso di permanenza sul territorio dello straniero già destinatario di un ordine di allontanamento impartito dal questore, si provvede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione, consente un ulteriore periodo di trattenimento dello straniero che configura, sommandosi a quello precedente, una vera e propria vessazione.
Condividendo le valutazioni del senatore Fassone, il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento in questione.
L'emendamento 1.100, inteso come subemendamento all'emendamento 1.47, viene quindi posto in votazione e approvato.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il proprio voto contrario all'emendamento 1.47 che prevede, attraverso l'innalzamento delle pene edittali, una violazione e comunque un'elusione del dictum della sentenza della Corte costituzionale.
L'emendamento 1.47 viene quindi posto in votazione e approvato (nel testo come emendato dal precedente subemendamento), precludendo l'emendamento 1.6. Con successive, distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 1.30 a 1.35.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U), annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 1.7, soppressivo del comma 7 dell'articolo 1, auspicandone l'approvazione in quanto la previsione dell'indennità da corrispondere al giudice di pace per le decisioni che attengono ai diritti di libertà appare norma non commendevole.
Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.7 e 1.10.
L'emendamento 1.45 viene accantonato, in attesa del parere della 5ª Commissione, come anche il successivo 1.0.13.
L'emendamento 1.0.2, posto in votazione, è respinto, mentre risulta accolto l'emendamento 1.0.14.
Con successive distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 1.0.11 a 2.1, mentre sono accantonati l'emendamento 2.2 e l'emendamento x1.0.1, riferito al testo del disegno di legge di conversione.
Il presidente PASTORE, preso atto che non è pervenuto il parere della 5ª Commissione sul decreto legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti e tenuta presente l'indicazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di consentire l'inizio dell'esame del decreto-legge n. 241 da parte dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di oggi, propone di procedere alla votazione degli emendamenti accantonati.
Le Commissioni riunite concordano.
Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.11 e 1.21, mentre l'emendamento 1.43 (testo 2) viene approvato, precludendo il successivo emendamento 1.24. Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.27, 1.28, 1.45, 1.0.13, 2.2 e x1.0.1
Per dichiarazione di voto ha quindi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale contesta che il decreto in esame possa essere giudicato una riscrittura coerente con la decisone della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio scorso, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme vigenti in materia di convalida del provvedimento di espulsione. Assegnare alla competenza del giudice di pace il procedimento giurisdizionale della convalida risulta del tutto incongruo sia rispetto alla qualità del giudice in ordine alla materia dei diritti alla libertà personale sia rispetto alla inadeguatezza del suo ufficio a reggere la pressione della nuova incombenza. Se poi si considera che il ricorso avverso le decisioni del giudice di pace può esclusivamente essere di legittimità, ben si comprende come la decisione di prima istanza risulti essere in sostanza quella definitiva. Pertanto, pur considerando positivamente l'approvazione di taluni emendamenti che hanno attenuato gli effetti negativi del procedimento di convalida, il suo giudizio non può che essere contrario sulla normativa in questione.
I rilievi della Corte in materia di arresto erano stati poi inequivoci nel senso di consentirlo solo qualora lo stesso risultasse funzionale allo svolgimento del procedimento penale. Con l'approvazione dell'emendamento 1.47, rischiando seriamente di incorrere in nuove censure di incostituzionalità, si è voluto rispondere semplicemente elevando i limiti edittali delle pene detentive previste per gli stranieri che si trattengono nel territorio italiano, in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanamento. Le modalità adottate appaiono del tutto arbitrarie e configurano un surrettizio aggiramento del dictum della Corte costituzionale, tanto da giustificare un voto contrario da parte del Gruppo Verdi-l'Ulivo.
Interviene quindi il senatore GUERZONI (DS-U) denunciando l'atteggiamento della maggioranza e del Governo, che hanno respinto la quasi totalità delle proposte di modifica che l'opposizione aveva avanzato con spirito costruttivo; la normativa risultante con l'approvazione del decreto in esame sbilancia ancora di più la disciplina dell'immigrazione verso una politica autoritaria e repressiva, senza che sia assicurata peraltro una reale efficacia. La legge Bossi-Fini si è dimostrata infatti, a suo avviso, di difficile applicazione e contiene, in materia di lavoro, elementi di forte rigidità che contrastano con la generalizzata flessibilità del mercato del lavoro in Italia, con l'effetto di impedire una concreta integrazione degli immigrati e di arrecare un grave danno all'economia del Paese. Quanto alla scelta di affidare al giudice di pace il procedimento di convalida, sottolinea che la maggior parte delle attuali sedi sono collocate in centri minori e sono concentrate nel Mezzogiorno, mentre i giudici che saranno più direttamente coinvolti dall'applicazione del provvedimento d'urgenza sono quelli che hanno sede in poche grandi città. Si tratta, a suo avviso, di una scelta errata, che non trova fondamento nemmeno nella asserita ratio di snellimento e di alleggerimento del carico di lavoro dei giudici ordinari. Il Governo non è stato in grado, per il disaccordo tra alcune componenti della maggioranza, di modificare la legge Bossi-Fini come pure aveva annunciato; ha così adottato un provvedimento non condivisibile, in un momento in cui nel susseguirsi degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane si registrano ripetute condanne in sede europea e internazionale per il comportamento del Governo italiano, il quale non ha peraltro ritenuto di dover riferire sul punto in Parlamento.
Nell'auspicare che il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento e soprattutto quello nel paese facciano emergere una forte contrarietà alla normativa così posta in essere, annuncia il proprio voto contrario sul decreto-legge in esame.
Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il quale esprime la contrarietà del suo Gruppo al decreto-legge n. 241; tale provvedimento si inserisce nella politica "miope" del Governo che anziché raccogliere la sfida e governare il fenomeno dell'immigrazione ha scelto di osteggiarlo ciecamente con provvedimenti di polizia destinati a soddisfare gli impulsi demagogici purtroppo presenti nel Paese, che percepiscono l'immigrato come problema, anziché come valore e risorsa. Sono rimaste inascoltate le richieste di modifica della legge Bossi-Fini provenienti dai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, mentre si susseguono le condanne in sede europea e internazionale per le violazioni delle norme internazionali in materia di asilo compiute negli ultimi giorni a Lampedusa. La situazione dei centri di permanenza è vergognosa, sia sotto il profilo giuridico che logistico; si registra inoltre l'incapacità di gestire la presenza dei lavoratori immigrati, la cui posizione è stata sanata, non riuscendo l'amministrazione a garantire il rinnovo dei loro permessi di soggiorno nei tempi previsti dalla legge. Considera, infine, una risposta polemica alla sentenza della Corte costituzionale la scelta che il Governo ha compiuto di affidare ai giudici di pace - i quali pur meritando la massima considerazione non sono equiparabili a un giudice ordinario - la convalida del provvedimento del questore; ricorda che i giudici di pace operano attualmente in una situazione di assoluta carenza di risorse logistiche e umane. Conclude ribadendo il voto contrario del suo Gruppo al provvedimento in esame.
Le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandoli a richiedere di poter svolgere la relazione orale.
La seduta termina alle ore 9,25.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004
427a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, per l'interno D'Alì e Mantovano e per le comunicazioni Baldini.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)
Il presidente PASTORE (FI), relatore, riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 241, emanato dal Governo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico sull'immigrazione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida per provvedimento del questore di accompagnamento dello straniero alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio e con le garanzie della difesa. Si pone quindi l’esigenza di assicurare la piena efficacia delle garanzie previste dall’articolo 13 della Costituzione e di prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni.
Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il sottosegretario D’ALI’, a nome del Governo, conferma la necessità e l'urgenza di adeguare la normativa alla pronuncia della Corte costituzionale, ribadendo le garanzie costituzionali per l’intimato all’espatrio.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004
428a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per le comunicazioni Baldini.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(3107) Conversione in legge del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.
Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e risulta approvata.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004
545a Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Ali'.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)
Il relatore GRILLOTTI (AN), in merito al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, fa presente che - come osservato dal Servizio del bilancio con riferimento ai commi 1 e 5 dell’articolo 1 - l’assistenza legale necessaria in favore dello straniero, implicando l’ammissione al gratuito patrocinio, potrebbe determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, quasi non indicati nella relazione tecnica. Oneri aggiuntivi per l’Erario potrebbero altresì derivare dall’esigenza di assicurare interpreti allo straniero durante l’udienza di convalida, posto che a legislazione vigente lo straniero accompagnato coattivamente alla frontiera non partecipa a tale udienza. Con riferimento al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso 5-ter, comunica che occorre acquisire chiarimenti sulla congruità delle risorse disponibili per le questure posto che debbono offrire il supporto occorrente nonché un locale idoneo al giudice di pace. Ove tali risorse disponibili non fossero sufficienti si potrebbe, infatti, verificare l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri.
Per quanto attiene ai profili di quantificazione degli oneri recati dal trasferimento al giudice di pace della competenza per i procedimenti di espulsione amministrativa o di esecuzione dell’espulsione, come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti in merito al fatto che l’onere giornaliero per la gestione del cittadino extracomunitario ospitato nei centri, indicato nella relazione tecnica, risulta inferiore a quello indicato originariamente nella relazione tecnica della legge n. 189 del 2002. Appare altresì opportuno conoscere il procedimento attraverso il quale si è giunti all’individuazione di una platea di soggetti trattenuti nei centri pari a circa 12.000 unità, specificando la quota degli stranieri attualmente accompagnati alla frontiera senza transitare per i centri di permanenza nell’ambito degli stranieri complessivamente espulsi dal territorio nazionale. Fa presente, infine, che appare opportuna l'acquisizione di informazioni circa l’adeguatezza delle strutture attualmente esistenti, onde escludere che l'accresciuto afflusso di presenze nei suddetti centri determini la necessità di ulteriori strutture o l'ampliamento di quelle esistenti, al di là dei nuovi dieci centri programmati sulla base delle esigenze determinate dalla previgente normativa, nonché appare necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni sul numero di espulsioni amministrative complessivamente eseguite (ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998) e di quelle relative agli stranieri trattenutisi nel territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni ed espulsi senza procedere all'accompagnamento alla frontiera.
Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, di cui all’articolo 2, rileva che in parte si provvede con riduzioni di autorizzazioni di spesa ed in parte con ricorso all’accantonamento del Fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri. Per quanto attiene alle riduzioni di autorizzazioni di spesa occorre verificare che sussistano sufficienti risorse non ancora impegnate trattandosi di norme che decorrono dall’anno 2004. In particolare, con riferimento alla lettera a) dell’articolo 2, rileva che l’autorizzazione di spesa che si intende ridurre è relativa ad un fondo unico di amministrazione istituito presso il Ministero della giustizia per il riconoscimento al personale delle aree funzionali dell’amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari di uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all’espletamento delle attività stesse. Pertanto, la copertura operata attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa non appare idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento ove tale emolumento sia stato già riconosciuto utilizzando tutte le maggiori risorse stanziate. In tal caso, si renderebbe, invece, necessaria anche una modifica della norma sostanziale. In merito all’utilizzo dell’accantonamento del Ministero degli esteri, occorre, infine, acquisire conferma che, al netto delle risorse impiegate dal provvedimento in esame, sussistano risorse sufficienti per la ratifica di accordi internazionali.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004
546a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta, deposita una nota tecnica sui profili finanziari del provvedimento, predisposta dal competente Ministero della giustizia.
Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire di valutare le informazioni fornite dal Governo, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 9,15.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004
547a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il sottosegretario D'ALI', ad integrazione della documentazione predisposta dal Ministero della giustizia e depositata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino nel corso della precedente seduta, illustra una nota di chiarimenti sui profili finanziari segnalati dal relatore, elaborata dal Ministero dell’interno. In merito alla possibile insorgenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato connessi all’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in favore dello straniero, nonché alle spese di interpretariato, fa presente che le relative spese trovano copertura nell’ambito delle risorse correlate all’ordinaria attività dell’Amministrazione della giustizia, previste dalle leggi istitutive del patrocinio, rispettivamente, in materia penale (legge 30 luglio 1990, n. 217) ed in materia civile (legge 29 marzo 2001, n. 134) nonché del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico in materia di immigrazione e di asilo), che già prevedeva l’ammissione al beneficio in sede di ricorso avverso il decreto di espulsione. Precisa, infine, che le quantificazioni dei suddetti oneri sono state effettuate sulla base del numero massimo possibile di beneficiari, nonché sulla base di proiezioni del numero di procedimenti interessati all’applicazione dell’istituto in esame.
Per quanto concerne poi la differenza tra l’onere pro capite e pro die per il trattenimento del cittadino extracomunitario nei Centri di permanenza temporanei, indicato nella relazione tecnica del provvedimento in esame in 51,96 euro, e invece quantificato in 66,11 euro nella relazione tecnica della legge n. 189 del 2002, chiarisce che il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, sulla base dell’esperienza nel frattempo acquisita, ha avviato un processo di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei parametri dei servizi su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, elaborando, a tal fine, delle "Linee guida per la gestione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza", approvate con decreto del Ministro dell’8 gennaio 2003. Tale revisione ha consentito un abbattimento del costo pro capite e pro die che, tenendo conto della spesa media effettiva, attualmente erogata, in base alle Convenzioni stipulate per la gestione dei Centri, ammonta al momento a 51,96 euro. Osserva, infine, che le convenzioni stipulate per la gestione dei suddetti Centri, di regola per due anni e quasi tutte in scadenza al 31 dicembre 2004, potranno essere rinnovate per ulteriori due anni, in conformità alle citate "Linee guida".
In merito alla stima circa l’afflusso aggiuntivo di stranieri nei Centri, valutato in 11.832 unità, fa presente che tale valore è stato ottenuto sulla base dei dati relativi all’anno 2003, calcolando la differenza tra il numero complessivo delle espulsioni con accompagnamento alla frontiera (pari a 18.844) ed il numero dei rimpatri effettivi di stranieri transitati per i Centri (pari a 7.012). Precisa, inoltre, che il numero degli stranieri trattenutisi sul territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni è ricompreso nel numero di quelli espulsi con provvedimento di accompagnamento alla frontiera, atteso che, alla scadenza del termine dell’intimazione a lasciare il territorio nazionale, anche nei loro confronti l’espulsione diventa esecutiva. Sulla base del numero di presenze così calcolato, i Centri di permanenza temporanea operativi risultano idonei allo scopo, anche in virtù degli interventi di ristrutturazione e riadattamento che, costantemente, vengono effettuati per consentirne la piena funzionalità ed un buon stato di efficienza.
Infine, evidenzia, che le somme di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del disegno di legge in oggetto, relativamente all’anno 2004, sono effettivamente disponibili sul pertinente capitolo (1373) dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Per gli anni successivi provvederà il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare le necessarie riduzioni dell’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Su proposta del presidente AZZOLLINI, al fine di consentire la valutazione delle ulteriori informazioni fornite dal rappresentante del Governo, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
Conviene la Commissione.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2004
551a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Molgora e Vegas e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.
La seduta inizia alle ore 8,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(3107) Conversione in legge del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo parzialmente contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 e dell'articolo 2. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 settembre scorso.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute il relatore ha già illustrato il provvedimento in titolo e che i rappresentanti del Governo hanno fornito degli elementi di chiarimento. Invita pertanto il relatore a procedere alla illustrazione dei relativi emendamenti.
Il relatore GRILLOTTI (AN), per quanto di competenza, segnala le proposte 1.46, 1.40, 1.45, 1.0.2, 1.0.13, 1.0.8, 1.0.7, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4 e x1.0.1, in quanto determinano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, privi di un’adeguata copertura finanziaria, nonché l’emendamento 2.2, in quanto dispone una copertura finanziaria senza indicare anche il dispositivo di spesa.
Rileva altresì che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.19, nonché la compatibilità della clausola di invarianza degli oneri, indicata nelle proposte 1.0.5 e 1.0.14, rispetto alla previsione di convenzioni con soggetti pubblici o privati per la raccolta e l’inoltro di atti connessi al permesso di soggiorno essendo, altresì, previsto di porre gli oneri a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti. In relazione al parere da rendere sul testo, ritiene inoltre necessario valutare le proposte 1.11, 1.21, 1.43, 1.24, 1.26, 1.14 e 1.28.
Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario MOLGORA, ad integrazione dei chiarimenti già resi nelle precedenti sedute dai rappresentati del Governo in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame, precisa, con riferimento alla possibile insorgenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, connessi all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dello straniero, nonché alle spese di interpretariato, che i maggiori oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse relative all’ordinaria attività dell’amministrazione previste dalle leggi istitutive del patrocinio rispettivamente in materia penale (legge 30 luglio 1990, n. 217) ed in materia civile (legge 29 marzo 2001, n. 134) nonché del decreto legislativo n. 286 del 1998, le cui quantificazioni sono state effettuate sulla base del numero massimo possibile di beneficiari e di proiezioni del numero dei procedimenti interessati all’applicazione dell’istituto in esame. Relativamente ai profili finanziari relativi alla riduzione dell’autorizzazione di spesa, concernente il Fondo unico di amministrazione istituito presso il Ministero della giustizia, si conferma l’idoneità della copertura adottata in relazione alla piena disponibilità delle risorse stanziate.
Per quanto riguarda l’onere giornaliero per la gestione dei cittadini extracomunitari, ospitati nei centri di permanenza temporanei, è stato calcolato un onere di euro 51,96, inferiore agli euro 66,11, quantificati a suo tempo nella relazione all’Atto Senato n. 795, approvato e divenuto legge 30 luglio 2002, n. 189.
Sulla base dell’esperienza a suo tempo acquisita, al fine di razionalizzare ed omogeneizzare i parametri dei servizi su tutto il territorio nazionale secondo criteri di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, il Ministero dell’interno ha elaborato delle "linee guida per la gestione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza", approvate con decreto del Ministro dell’interno dell’8 gennaio 2003. Ciò ha consentito un abbattimento del costo pro capite e pro die che, tenendo conto della spesa media effettiva attualmente erogata in base alle convenzioni stipulate per la gestione dei centri di permanenza temporanea, che ammonta attualmente a euro 51,96. Tale quantificazione può essere soggetta a variazioni. Fa altresì presente che le convenzioni stipulate per la gestione dei suddetti centri, di regola per due anni e quasi tutte in scadenza al 31 dicembre 2004, potranno essere rinnovate per ulteriori due anni in conformità con le citate "Linee guida".
Il dato relativo alla quantificazione in numero di 11.832 unità degli ingressi aggiuntivi nei centri è stato fornito dal Dipartimento della pubblica sicurezza sulla base delle espulsioni con accompagnamento alla frontiera, adottate nell’anno 2003, in numero di 18.844 unità, depurato del numero di quelli effettivamente rimpatriati, pari al numero di 7.012 unità.
Per quanto riguarda l’aspetto relativo all’acquisizione di informazioni circa l’adeguatezza delle strutture di trattenimento attualmente esistenti, precisa che, sulla base del numero di presenze sopra richiamato, i centri di permanenza temporanea operativi risultano idonei allo scopo, anche in virtù degli interventi di ristrutturazione e riadattamento che costantemente vengono effettuati per consentirne una piena funzionalità ed un buon stato di efficienza.
Precisa poi che il numero degli stranieri trattenutisi nel territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, è ricompreso nel numero di quelli espulsi con provvedimento di accompagnamento alla frontiera pari a 18.844 unità. Per quanto concerne, infine, la riduzione dell’autorizzazione di spesa del Ministero dell’interno, specifica che le somme di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, relativamente all’anno 2004, sono effettivamente disponibili sul pertinente capitolo 1373 dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Per gli anni successivi provvederà il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare le necessarie riduzioni dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il senatore MORANDO (DS-U) osserva che gli oneri per il gratuito patrocinio per le spese di interpretariato, derivanti dal provvedimento in esame, appaiono palesemente scoperti in quanto le stesse note illustrate dai rappresentanti del Governo si riferiscono, in proposito, agli ordinari stanziamenti di bilancio. Dai chiarimenti forniti non si evince inoltre alcuna indicazione in ordine all’esigenza di formulare le clausole di copertura in termini di previsione di spesa, non affrontando il provvedimento oneri di natura modulabile, compatibili con il limite massimo di spesa previsto. Chiede, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle spese inerenti alle misure sul trattenimento degli stranieri.
Il presidente AZZOLLINI osserva che, nonostante i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non appaiono superati i rilievi in ordine alla mancata copertura dei nuovi oneri derivanti dai commi 1 e 5 dell’articolo 1 né in merito all’esigenza di formulare le clausole di copertura finanziaria in termini di previsioni di spesa. Tenuto conto delle ampie delucidazioni offerte dal Governo in relazione ad altri profili, quali, ad esempio, le spese per il trattenimento degli stranieri, invita il relatore a formulare uno schema di parere. Data l’imminente conclusione dell’esame da parte delle Commissioni di merito, e non essendo pertanto disponibile tempo sufficiente per acquisire proposte di riformulazione del testo idonee a superare i problemi menzionati, il suddetto parere non potrà che essere negativo per quanto attiene ai profili richiamati. La Commissione potrà ovviamente riesaminare il parere reso, ove pervenissero proposte emendative atte ad affrontare le suddette problematiche.
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra quindi il seguente schema di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente ai commi 1 e 5 dell'articolo 1, in quanto recanti maggiori oneri non coperti derivanti dall'ammissione dei cittadini stranieri interessati al patrocinio a spese dello Stato nonché dalle spese di interpretariato nei relativi procedimenti, e all'articolo 2, in quanto le clausole di copertura finanziaria sono formulate quale limite massimo di spesa a fronte di norme sostanziali che riconoscono diritti soggettivi correlati ad oneri che non risultano modulabili, nonché parere di nulla osta sulle restanti disposizioni del provvedimento.".
La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva infine lo schema di parere proposto dal relatore sul testo del provvedimento in titolo.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti.
Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse in relazione al testo e delle osservazioni esposte dal relatore sugli emendamenti in esame propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti evidenziati, salvo la proposta 1.19, su cui si può esprimere un parere contrario senza richiamare la suddetta norma costituzionale, non essendo evidente, ancorché possibile, la sussistenza di oneri, e delle proposte 1.0.5 e 1.0.14, che non appaiono onerose, in quanto pongono le relative spese a carico dei soggetti interessati. Anche a proposito degli emendamenti la Commissione potrà rivedere il proprio parere, in particolare per quanto concerne le proposte 1.11, 1.21, 1.43, 1.24, 1.26, 1.14 e 1.28, ove risultino risolti i problemi finanziari relativi al testo.
Su proposta del RELATORE la Commissione approva, infine, il seguente parere in ordine agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo: "La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione della proposta 1.19, sulla quale il parere è contrario, e degli emendamenti 1.46, 1.40, 1.45, 1.0.2, 1.0.13, 1.0.8, 1.0.7, 1.0.6, 1.0.3, 1.0.4, x1.0.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto recanti maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria, della proposta 2.2, sulla quale il parere è contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, in quanto dispone una copertura finanziaria senza indicare anche il dispositivo di spesa, e delle proposte 1.11, 1.21, 1.43, 1.24, 1.26, 1.14 e 1.28, sulle quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in quanto correlate alle disposizioni del testo oggetto dei rilievi dianzi espressi.".
Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene poi di sospendere la seduta, per consentire lo svolgimento della Sottocommissione per i pareri, in relazione alla trattazione di alcuni provvedimenti di particolare urgenza.
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2004
555a Seduta (notturna)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.
La seduta inizia alle ore 20,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)
Il relatore GRILLOTTI (AN) si richiama all'esposizione svolta, per quanto riguarda il testo del disegno di legge in titolo, in sede di formulazione del parere alle Commissioni di merito, cui è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, lo scorso 6 ottobre. Illustra quindi i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando altresì, per quanto di competenza, che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte identiche o analoghe agli emendamenti 1.46, 1.0.2,e x1.0.1, in quanto recanti maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria, e alle proposte 1.11, 1.430, 1.14, e 1.28, in quanto correlate alle disposizioni del testo sulle quali la Commissione ha reso parere contrario ai sensi della suddetta norma costituzionale. Comunica che occorre inoltre valutare, in relazione ai rilievi espressi sul testo, la proposta 1.1. Segnala che occorre altresì acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dagli emendamenti 1.210, 1.240, 1.260 e 1.108, che peraltro appaiono corredati da clausole di copertura finanziaria particolarmente significative. Riscontra poi l'esigenza di valutare se derivino eventuali effetti finanziari dalle seguenti proposte: 1.2 (che sopprime l'obbligo che grava sulle questure di fornire un supporto logistico ai giudici di pace nei limiti delle risorse disponibili); 1.202 (in relazione alla quale occorre verificare che dal trasferimento del personale ivi previsto ai giudici di pace non derivino carenze nell'organico dei tribunali di provenienza); 1.203 (per i possibili oneri correlati ai trasferimenti, ivi previsti, di giudici); 1.0.14/1 e 1.0.14/1 (in relazione all'esigenza di verificare che gli oneri ivi attribuiti ai comuni siano compensati dalle tariffe di cui alla proposta 1.0.14). Segnala poi, anche in relazione ai rilievi emersi in ordine al testo, che sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non coperti le proposte 1.115 (per le spese di patrocinio gratuito e interpretazione per i soggetti interessati) e 2.1 (che sopprime le clausole di copertura finanziaria). Informa che occorre anche verificare se nell'accantonamento del fondo speciale richiamato ai fini della copertura della proposta 1.450 residuino risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978.
Per quanto di competenza, segnala, inoltre, l'esigenza di valutare in relazione ai rilievi espressi sul testo la proposta 1.8. In relazione alla proposta 1.0.13 (testo 2) occorre verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura valutando altresì l'opportunità di riformulare l'emendamento in termini di limite massimo di spesa. Occorre infine valutare l'idoneità della proposta 2.100 a superare i rilievi emersi in relazione al testo, verificando comunque che residuino nell'accantonamento richiamato ai fini della copertura risorse idonee a far fronte agli obblighi internazionali.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.
Il Presidente AZZOLLINI osserva l’esigenza di esaminare preliminarmente l’emendamento 2.100, al fine di verificare se lo stesso, come segnalato dal relatore, sia idoneo a superare i problemi emersi sul testo.
A seguito delle conferme fornite dal sottosegretario D'ALI', circa la sussistenza, sull’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del Ministero degli affari esteri di risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali, il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 2.100.
Si passa quindi all’esame dei restanti emendamenti.
Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 1.210, 1.240, 1.260, 1.108 e 1.8, mentre in relazione alla proposta 1.0.13 (testo 2), anche a seguito delle assicurazioni fornite dal sottosegretario D’Alì, evidenzia che il parere di nulla osta dovrebbe essere reso a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, di riformulare le relative previsioni di spesa come limiti massimi di spesa.
In relazione agli emendamenti 1.46, 1.0.2, x1.0.1, 1.2 e 1.202 propone di confermare poi avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, mentre sulle proposte 1.11, 1.430, 1.14, 1.28 e 1.1 a suo avviso si può rendere parere di nulla osta, in quanto correlate a disposizioni del testo la cui copertura finanziaria risulta da quanto in precedenza stabilito.
Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono il sottosegretario D’ALI’ ed il presidente AZZOLLINI, circa la portata onerosa dell’emendamento 1.203, recante l’indicazione, all’articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, della possibilità di disporre l’applicazione temporanea ad altra sede di giudici, omettendo di specificare se si tratti o meno esclusivamente di giudici di pace, l'oratore propone altresì che venga reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su tale proposta.
In relazione all’esame degli emendamenti 1.0.14/1 e 1.0.14/2, interviene il senatore MORANDO (DS-U), osservando come la stipula di convenzioni con i Comuni anziché con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi in materia di procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno non determini conseguenze in termini di oneri finanziari complessivi per lo Stato, ma potrebbe forse determinarne per i Comuni.
Il sottosegretario D’ALI’ condivide tali valutazioni e suggerisce una riformulazione degli emendamenti onde specificare che la mancanza di oneri aggiuntivi si riferisce non esclusivamente al bilancio dello Stato bensì alla finanza pubblica.
Il presidente AZZOLLINI esprime sui citati emendamenti 1.0.14/1 e 1.0.14/2, valutazioni conformi al sottosegretario D’Alì, suggerendo una riformulazione nel modo indicato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dell’emendamento base 1.0.14.
In merito all’esame dell’emendamento 1.115, in materia di spese di patrocinio gratuito e interpretazione per i soggetti interessati, invece, rilevato come la problematica attinente la copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel testo del disegno di legge abbia trovato soluzione, propone di esprimere parere di nulla osta, mentre ritiene che la Commissione debba rendere parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 2.1, in quanto soppressivo di clausole di copertura finanziaria.
Sull’emendamento 1.450 osserva che dovrebbe essere reso parere di nulla osta, nel presupposto che nell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente, ivi richiamato ai fini della copertura, residuino risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali.
Si apre quindi un dibattito in merito all’emendamento 1.301 per il quale il PRESIDENTE sottolinea come esso costituisca una riformulazione dell’emendamento 1.46, sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Avendo il sottosegretario D’ALI’ rilevato come tale proposta, concernente il mancato trasferimento in un centro di permanenza temporanea e assistenza dello straniero espulso qualora il procedimento di allontanamento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, non determini significativi effetti finanziari, il PRESIDENTE esprime infine avviso favorevole.
Il relatore GRILLOTTI (AN), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni fornite dal sottosegretario D’Alì, propone infine di esprimere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, incluse le ulteriori proposte 01.1, 1.8, 1.0.13 (testo 2), 1.0.101, 1.0.102, 1.300 (testo 2), 1.301 e 2.100, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 2.100, su cui esprime parere di nulla osta, nel presupposto che residuino nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali.
La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 1.46, 1.0.2, x1.0.1, 1.2, 1.202, 1.203 e 2.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle proposte 1.0.14/1 e 1.0.14/2, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che siano riformulate prevedendo anche che all'emendamento 1.0.14, capoverso 4-bis, le parole: "per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "per la finanza pubblica" e delle proposta 1.0.13 (testo 2), sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al capoverso comma 1-bis, le parole: "valutati in 6.400.000 euro per l'anno 2004 e in 7.400.000 euro per l'anno 2005" siano sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005". Il parere di nulla osta sulla proposta 1.450, infine, è reso nel presupposto che residuino nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali."
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle ore 21,25.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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668a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2004 |
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Presidenza
del Presidenza del vice presidente SALVI,, |
Discussione del disegno di legge:
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3107.
I relatori, senatori Boscetto e Bobbio, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Ha pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boscetto.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, stiamo discutendo la conversione del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
Come è noto, la Corte costituzionale è intervenuta su due punti della legge Bossi-Fini: il primo riguarda la convalida del provvedimento di espulsione emesso dal questore.
Come si sa, la legge Turco-Napolitano non prevedeva alcun meccanismo di convalida, anche perché si rimaneva nella logica che l’espulsione con accompagnamento alla frontiera fosse un provvedimento di carattere amministrativo, che incideva sulla libertà di circolazione e non su quella personale.
A seguito di precedenti sentenze della Corte costituzionale, ci si è resi conto che, invece, la Corte riteneva che l’espulsione dello straniero impingesse nel concetto di libertà personale e non semplicemente in quello di libertà di circolazione. Fu allora un provvedimento di questa maggioranza che definì che l’espulsione stabilita dal questore dovesse essere convalidata attraverso il provvedimento di un giudice.
In un primo tempo, si era pensato che fosse sufficiente un atto di convalida del pubblico ministero; poi invece si ritenne più corretto rendere competente il giudice. Tuttavia, si stabilì un procedimento nelle grandi linee di carattere cartaceo, secondo il quale il provvedimento del questore era immediatamente esecutivo. Lo straniero, in mancanza di documenti, quindi palesemente clandestino, veniva accompagnato alla frontiera ed espulso.
In un termine breve, stabilito dalla legge, il giudice convalidava o meno il provvedimento del questore: quindi, ad esplusione avvenuta. Lo straniero poi, ove non fosse intervenuta la convalida, vedeva caducato il provvedimento nei suoi confronti e quindi poteva tornare nel nostro Paese.
Ritenemmo che questo paradigma fosse sufficiente a garantire la libertà personale, perché il fatto di essere condotto fuori dal Paese ma di poter ritornare a seguito della mancata convalida da parte del giudice, in un mondo in grande movimento come il nostro, non ci sembrava tale da comportare una lesione di tale libertà.
Se c’è un paradigma arresto-carcerazione provvisoria-convalida (o meno) del provvedimento di arresto ed eventualmente rimessione in libertà, si pensava che il fatto di espellere lo straniero, permettendogli però l’eventuale ritorno a seguito della mancata convalida, fosse sufficiente per rendere concrete le garanzie di cui all’articolo 13 della Costituzione.
Ci fu un dibattito dottrinario su questo punto, che trovò i costituzionalisti divisi. Quando la Corte costituzionale si pose il problema, riaffermò che bisognava collegarsi non alla libertà di circolazione, bensì a quella personale. Tuttavia, disse che la convalida, sostanzialmente cartacea, e l’allontanamento dal Paese, pur con la possibilità di rientro (ove la convalida non fosse stata giudicata corretta ovvero non fosse stata posta in essere da parte del giudice), non erano sufficienti a porre in essere le garanzie della norma costituzionale, perché il fatto stesso dell’espulsione andava direttamente ad incidere sulla libertà personale. Queste, in sintesi, furono le motivazioni della Corte.
Da una parte, quindi, vi era una posizione del legislatore (e cioè la nostra) che rispondeva ad una certa logica e, dall’altra, vi era la riaffermazione netta e precisa, da parte della Corte costituzionale, di una linea di rispetto dell’articolo 13 della Costituzione in termini diretti.
Che cosa abbiamo dovuto fare? O meglio, cosa ha fatto il Governo attraverso il decreto-legge? Seguendo anche gli indirizzi contenuti nella sentenza della Corte, l’Esecutivo ha stabilito che lo straniero che sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del questore veda sospeso tale provvedimento fino al giudizio di convalida del giudice.
Questo non è più un giudizio sostanzialmente cartaceo, ma implica una camera di consiglio, con la partecipazione dello straniero e di un difensore, e una discussione, al termine della quale il giudice decide se convalidare o meno il provvedimento del questore e, quindi, se mandare avanti il provvedimento medesimo, risultato sospeso, oppure annullarlo. Tutto ciò deve accadere nelle 48 ore, pena l’inefficacia.
Sono state mosse critiche all’impiego del giudice di pace invece del giudice ordinario, di cui parlerà più diffusamente il senatore Bobbio. Abbiamo ritenuto che l'attribuzione di questa competenza al giudice non vada a ledere alcuna norma, né di carattere costituzionale, né di altro tipo e di altro genere, e che l'appesantire il lavoro della magistratura ordinaria con tale competenza fosse in qualche modo una scelta negativa, di tal che troviamo investiti di essa i giudici di pace.
Ci sono altri aspetti evidenziati in emendamenti che illustreremo quando passeremo a quella fase della discussione.
L'altro punto importante, riguardante un'altra sentenza della Corte costituzionale, si riferisce al fatto dell'intimazione del questore dopo la permanenza dello straniero negli appositi centri ai fini dell'identificazione. Lo straniero, infatti, trascorso un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge in detti centri, subisce l'intimazione ad allontanarsi dal Paese e qualora questa intimazione non venga rispettata scattano determinate sanzioni.
Si pensava che il collegare a queste sanzioni l’arresto fosse una misura congrua; la Corte costituzionale - a nostro parere, dobbiamo dirlo, il modo corretto - ha osservato che, siccome il limite di pena previsto dalla normativa di sistema e della normativa specifica del codice di procedura penale non permette l'imposizione di misure coercitive, l'arresto finiva per diventare un qualcosa di ultroneo e di fine a se stesso, quindi di non razionale e di costituzionalmente compatibile.
Si è provveduto nel decreto-legge eliminando la pena per questa prima fase della mancata ottemperanza all'ordine del questore. Ci sono degli emendamenti che, invece, hanno aumentato la pena mutando l'arresto in reclusione fino a quattro anni e quindi prevedendo la possibilità di imporre da parte del magistrato misure coercitive.
Questi sono gli elementi fondamentali del decreto-legge. Seguono norme di regolamentazione dell'attività dei giudici di pace riguardanti anche il loro compenso.
Riteniamo che questa normativa, congrua in se stessa, trovi un utile completamento nei diversi emendamenti che sono stati presentati e su cui ha lavorato la Commissione. Riteniamo che il testo uscito dalla Commissione, con gli emendamenti presentati dalla stessa, sia soddisfacente e abbia migliorato il decreto-legge e che quindi la legge di conversione si avvii ad essere una buona normativa.
Sono stati approvati dalla Commissione anche alcuni emendamenti che allargano, in misura comunque non eccessiva, il contesto perché questa non è una legge di riforma della legge Bossi-Fini, ma un provvedimento che tende ad eliminare quelle problematiche delle quali ho parlato apportando qualche relativo ma importante completamento.
La sostanza di queste modifiche vede soprattutto l'aggravamento delle pene per quanto riguarda la permanenza illecita nel nostro territorio, mentre non si è addivenuti alla previsione del reato di immigrazione clandestina del quale pure, in sede di Commissione, si è discusso.
Affidiamo pertanto ai colleghi senatori questo provvedimento pronti ad esaminare ulteriori emendamenti, eventualmente per migliorarlo ancora. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bobbio Luigi.
BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, colleghi, in aggiunta a quanto esaurientemente già esposto dal senatore Boscetto, vorrei soffermarmi su alcuni specifici passaggi più attinenti alla materia processuale, che è coinvolta dal provvedimento.
Prendo spunto dagli ultimi riferimenti del collega relatore per ribadire che il disegno di legge in esame non è e non vuole essere assolutamente una riforma della legge Bossi-Fini. È stato affermato correttamente che si prendono le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2004 che afferma, insieme ad altre sentenze intervenute, la piena costituzionalità dell'impianto della legge Bossi-Fini.
Questa premessa è di non poco conto, posto che chiarisce, se ve ne fosse bisogno, che ci stiamo muovendo nell'ambito di un quadro legislativo di piena e affermata costituzionalità. Ciò vuol dire che bisogna valutare la materia di cui oggi iniziamo a occuparci con specifico riferimento alla tematica sollevata, affrontata e in un certo senso risolta dalla citata sentenza della Corte costituzionale.
In particolare, come ha detto il senatore Boscetto, interessa sottolineare il nucleo centrale del provvedimento: la sentenza ha censurato in particolare l'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico sull'immigrazione, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida del provvedimento, emesso dal questore, di accompagnamento dello straniero alla frontiera si svolgesse in contraddittorio prima dell'esecuzione e con le garanzie della difesa.
Si tratta quindi di un ambito molto specifico, di un peculiare aspetto della legge di riferimento che, nel disegnare il procedimento e il provvedimento di espulsione e/o di accompagnamento dello straniero alla frontiera, ad avviso della Corte - credo si possa condividere il rilievo - aveva in qualche maniera pretermesso di affrontare in maniera corretta ed esauriente un aspetto fondamentale.
L'aspetto fondamentale è quello che trova riferimento nell'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, relativo al tema delle restrizioni della libertà personale. La norma che deve specificamente interessare in questa vicenda legislativa recita: "In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria" con necessità di convalida e perdita di efficacia in caso di mancata convalida.
Tutto ciò non è privo di rilievo sotto alcuni aspetti. In primo luogo, vanno evidenziate, come cornice della discussione, quelle che a nostro avviso sono le linee di tendenza del disegno di legge nello specifico aspetto dell'introduzione della competenza del giudice di pace nella materia cui abbiamo appena fatto cenno.
La prima linea di tendenza è la piena giurisdizionalizzazione del provvedimento di accompagnamento o di espulsione, nei sensi disegnati dalla Costituzione e delineati dalla sentenza della Corte costituzionale. La seconda linea di tendenza muove sostanzialmente su un profilo di individuazione di competenza aggiuntiva e quindi di ripartizione delle competenze all’interno del sistema giudiziario.
Ciò che va richiamato, e che ritengo utile al dibattito, è che il disegno di legge al nostro esame disegna un procedimento rispondente ai dettami dell’articolo 13, terzo comma, della Costituzione e che trova un antecedente di tipo processuale chiaro e perfettamente corrispondente nell’istituto, previsto dal codice di procedura penale, del fermo di polizia giudiziaria. In entrambi i casi, del fermo e del provvedimento in esame, ci muoviamo nel rispetto, più volte proclamato, dei requisiti prefissati dall’articolo 13 della Costituzione.
Siamo di fronte ad un caso di necessità ed urgenza; ci muoviamo nell’ambito della necessità di una restrizione o limitazione temporanea della libertà personale; abbiamo una previsione di legge (questa) che interviene a regolare la materia con quei presupposti in presenza di un provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza (il questore), che adotta un provvedimento provvisorio che deve essere convalidato - e qui è il cuore del disegno di legge - nelle forme normali previste dalla legge e da questo provvedimento, vale a dire entro le quarantotto ore.
Ciò consente, in primo luogo - e in ciò mi rifaccio alle osservazioni svolte in Commissione da alcuni colleghi dell’opposizione - di chiarire subito che questo disegno di legge non contribuisce, come si è contestato, ad individuare cittadini di serie A e di serie B, laddove peraltro resterebbe da chiarire preliminarmente che ai sensi della Costituzione e delle leggi vigenti il cittadino è il cittadino italiano. Talune garanzie, però, debbono essere estese a chiunque si trovi sul territorio dello Stato, sia pure illegalmente, come l’immigrato clandestino.
Quindi, l’argomento può essere ribaltato in senso contrario. Possiamo dire che questo disegno di legge formalmente e doverosamente estende anche agli stranieri, ancorché non cittadini e illegalmente presenti nel territorio italiano, alcune di quelle garanzie fondamentali che la Costituzione detta nell’interesse dei cittadini italiani.
Si è anche detto che questo provvedimento delineerebbe una dicotomia tra giudizi di serie A e di serie B. Mi riesce ben difficile condividere questa opinione. E' palese infatti che il concetto d'inserimento nell’ambito della giurisdizione di questo procedimento e la piena cittadinanza del giudice di pace - e sarebbe assurdo che qualcuno si ostinasse ancora a negarlo - nell’ordine giudiziario, con la sua conseguente totale paragonabilità al giudice togato, non consentono di affermare che siamo in presenza di un giudizio di serie A o di serie B a fronte di altri - non si sa bene quali - giudizi di serie A.
Si tratta di una giurisdizionalizzazione doverosa, che viene ad incidere su quello che ieri un collega dell’opposizione, il senatore Zancan, ha voluto qualificare come un provvedimento imperfetto perché privo della misura giudiziaria, ma che a mio avviso costituisce un provvedimento perfetto, così come il fermo di polizia giudiziaria rappresenta un provvedimento perfetto.
Quindi, perché la scelta del giudice di pace? Questo disegno di legge si muove in una direzione ben precisa e muove da premesse e necessità chiare: da un lato, l’incontestabile entità del fenomeno dell’immigrazione clandestina, che ormai presenta numeri impressionanti; dall’altro, la necessità della giurisdizionalizzazione del procedimento di espulsione e di accompagnamento e la coesistente necessità di non scaricare ulteriormente sul giudice togato una giurisdizionalizzazione che pure la Corte costituzionale legittimamente, doverosamente e in maniera cogente richiede.
Da qui la scelta del giudice di pace. Dobbiamo però fare un'altra valutazione, che muove dalla premessa di qual è la competenza del giudice penale in materia di pace: quali sono i limiti dell'agire del giudice di pace in materia penale prefissati dalla legge attualmente in vigore.
Questo disegno di legge vìola quei canoni di competenza del giudice penale in materia penale? La risposta, da relatore, non può che essere negativa: l'attuale disegno di legge è assolutamente compatibile con le competenze, i ruoli, le attività affidati al giudice di pace in materia penale dal nostro attuale ordinamento.
Si potrebbe rispondere che il giudice di pace in materia penale si vede negare dalla legge la competenza in materia di libertà personale. Ciò è al tempo stesso vero e non vero, esatto e inesatto.
È inesatto nella misura in cui il giudice di pace in materia penale può pur sempre disporre la misura degli arresti domiciliari, e questo è già un dato di fatto che innegabilmente riguarderebbe la materia della libertà personale, seppur per un tempo non eccedente i quarantacinque giorni.
Tuttavia, va detto che in questa materia - ed è bene essere chiari - non ci muoviamo in un ambito di misure detentive, che sono quelle chiaramente interdette al giudice di pace, ma ci muoviamo in un ambito di convalida giudiziaria di un provvedimento amministrativo (quello del questore), di limitazione temporanea della libertà personale, sul quale questo provvedimento di convalida va ad incidere non secondo lo schema del giudice togato che convalida ed emette misura cautelare, ma secondo lo schema del giudice di pace, che convalida e spiana la strada - se mi permettete un’espressione poco tecnica - all’effettiva eseguibilità del provvedimento amministrativo di limitazione della libertà personale. Quindi, come si vede, il sistema tiene perfettamente.
Così come va detto - e mi avvio a concludere - che vengono introdotti degli aspetti di tipo più marcatamente processuale, che sono di garanzia: l'esigenza del contraddittorio, l'esigenza della rappresentanza da parte di uno o più difensori. Si introduce il tema della difesa d'ufficio e - perché no, se la Commissione bilancio darà un parere favorevole - del gratuito patrocinio; si introduce la necessità - se la Commissione bilancio darà parere favorevole - della presenza dell'interprete.
Tutto questo a norma e a mente delle garanzie previste dal nostro ordinamento, delle norme del codice di procedura penale espressamente richiamate, o richiamabili ad hoc per maggior chiarezza, dalla normativa in tema di competenza penale del giudice di pace.
Io credo che tutto questo dovrebbe in qualche maniera sgombrare il campo da ogni perplessità che taluno dei colleghi possa eventualmente nutrire in materia. Altri - li ha già illustrati il senatore Boscetto - sono interventi di carattere strettamente tecnico o in qualche misura, seppur non in senso parlamentare, di coordinamento, e riguardano la modifica di alcune basi di pena, l'introduzione dell'obbligatorietà dell'arresto, l'introduzione del rito direttissimo.
Sono, in generale, taluni aggiustamenti che, a mio avviso, da un lato consentono di raggiungere un già buon livello di efficienza applicativa del testo di legge di riferimento (appunto, la legge Bossi-Fini), e dall'altro allineano in maniera - ritengo - definitiva, a questo punto, la stessa legge di riferimento alla trama disegnata alla nostra Carta costituzionale. (Applausi dal Gruppo FI).
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale.
Il disegno di legge in esame, che riguarda la conversione in legge del decreto 14 settembre 2004, n. 241, che reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, tende a rimediare alle illegittimità costituzionali dichiarate con le sentenze della Corte nn. 222 e 223, ma costituisce in realtà una palese violazione di alcuni princìpi e diritti costituzionalmente garantiti.
Noi Verdi intendiamo appunto presentare una pregiudiziale di costituzionalità per sottolineare come questo decreto, in realtà, non risponda a quanto la Corte costituzionale ha stabilito nelle sue sentenze, ma aggravi una situazione che già ci preoccupa.
Con la sentenza n. 222 del 2004, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico sull'immigrazione (introdotto dal decreto-legge n. 51 del 2002, "Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera", convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.
Con la sentenza n. 223 del 2004, invece, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quinquies, del succitato Testo unico, inserito dalla cosiddetta legge Bossi-Fini (la n. 189 del 2002), nella parte in cui stabilisce che è obbligatorio l'arresto per "il reato" di essersi trattenuto sul territorio italiano oltre i cinque giorni previsti nell'ordine di espulsione del questore (comma 5-ter del medesimo articolo 14).
Il motivo che origina la decretazione di urgenza è l'adeguamento della disciplina sull'immigrazione alle sentenze della Corte costituzionale. In realtà, non sembrano ricorrere i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Il decreto, infatti, va ben oltre le pronunce della Consulta, ridisegnando parte della materia, a cominciare dalla competenza sul procedimento di convalida dell'espulsione amministrativa e dall'inasprimento della disciplina nei confronti dello straniero. Si scavalca, così, ancora una volta il procedimento normale di formazione delle leggi.
Ancora, l'articolo 1, comma 1, del decreto in esame attribuisce al giudice di pace competenza esclusiva in materia di libertà personale, dal momento che assegna loro la convalida dell'accompagnamento alla frontiera e del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea.
È dubbio che le modalità e i termini per il procedimento di convalida dell'espulsione, così come configurati dal novellato comma 5-bis per un reato contravvenzionale, cioè il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, possano garantire il rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà personale e di diritti inviolabili dell'uomo (articoli 13 e 2 della Costituzione).
La Corte, già con la sentenza n. 105 del 2001, nel cercare un ragionevole contemperamento tra sicurezza pubblica e rispetto delle garanzie fondamentali degli individui nell'attuale quadro migratorio, ha ricordato al legislatore che, libero di scegliere gli strumenti più adeguati nell'affrontare tali problematiche, doveva tenere presente il quadro di garanzie costituzionali in tema di libertà personale e tutela giurisdizionale, valevoli per tutti gli individui, cittadini e stranieri, "non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani".
La stessa Consulta, con la sentenza sopracitata (la n. 105 del 2001), ha affermato come sia "la forza del precetto costituzionale dell'articolo 13 a imporre una accezione piena del controllo che spetta al giudice della convalida: un controllo che non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve investire i motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione - l'accompagnamento alla frontiera - che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento".
Ora, sembra legittimo dubitare che giudici onorari, cui nell'intenzione del Costituente dovrebbe essere riservata la competenza della cosiddetta giustizia minore, possano effettivamente garantire quel "nucleo incomprimibile" del diritto di difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, richiamato dalla Corte con la sentenza n. 222, e assicurare un controllo effettivo e non meramente "cartolare" sul provvedimento che riguarda la libertà.
Tanto più che il giudizio di convalida, pur prevedendo la presenza necessaria del difensore, non contempla l'ipotesi del patrocinio gratuito per i non abbienti, né la presenza di un interprete e la traduzione degli atti compiuti in sede di convalida nella lingua ufficiale dello Stato dello straniero: ciò che permetterebbe allo straniero di esercitare più compiutamente il diritto alla difesa. A questo proposito abbiamo presentato degli emendamenti.
Vi è di più: il nuovo comma 5-ter dell'articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione assegna alle questure il compito di fornire il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di espulsione amministrativa.
Questo sembra configurare una sorta di rito sommario di espulsione, con buona pace del principio di terzietà e imparzialità del giudice di cui all'articolo 111 della Costituzione. Ieri sera ho illustrato ai colleghi l’importanza delle caratteristiche che hanno questi luoghi per le persone che vi si recano, soprattutto se sono nelle condizioni in cui si vengono a trovare questi uomini che vengono sottoposti a tale giudizio e alla conseguente espulsione.
Questi sono solo alcuni dei punti che fanno ritenere tale decreto non conforme al dettato costituzionale in materia di diritti inviolabili e di garanzie di tutela giurisdizionale. Un decreto che non sembra in linea nemmeno con le pronunce della Corte sopra richiamate e più in generale con la giurisprudenza della Corte.
Per questi motivi si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3107. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Marino).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.
TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
(La seduta, sospesa alle ore 18,12, è ripresa alle ore 18,33).
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3107
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Turroni.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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670a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 12 OTTOBRE 2004 (Antimeridiana) |
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Presidenza
del presidente PERA, |
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3107.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 6 ottobre i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, il decreto al nostro esame non va certo in direzione della modifica della legge Bossi-Fini secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale. Non ci saranno, infatti, garanzie uguali per tutti i cittadini, italiani e stranieri, come invece prevede la nostra Costituzione.
Corre l’obbligo di far riferimento a quanto concretamente sta accadendo per dire che la volontà del Governo va proprio in direzione opposta a quella auspicata: quest'estate la vicenda della Cap Anamur e le morti in mare rimaste impunite; quindi, la firma di un accordo che rendeva improvvisamente democratico e rispettoso dei diritti umani il governo libico; infine, senza neanche la ratifica della fine dell’embargo, le prime applicazioni. Lo si annuncia con noncuranza: c’è sovraffollamento di irregolari a Lampedusa; probabilmente l’ultima tappa dei profughi è stata la Libia e allora che vengano rispediti lì.
Quello che è accaduto a Lampedusa non si configura solo come una palese violazione dei diritti fondamentali: deportazione di massa; impossibilità di accedere alla richiesta di asilo; identificazioni sommarie per registrare la presunta nazionalità dei profughi, basate sui caratteri antropomorfici.
Non è solo un atto di razzismo istituzionale, né la conferma di come, rispetto a tematiche così complesse, che coinvolgono la sopravvivenza di migliaia di persone, prevalga la ragion di Stato.
Quello che avviene si configura - misuro le parole signor Presidente - come un vero e proprio crimine contro l'umanità. I deportati, in manette di plastica e imbarcati in gran segreto, sono andati e andranno ad ingrossare la massa dei quasi 3.000 già intercettati in Libia e che attendono, seduti in un campo, di conoscere il proprio destino. Torneranno in un Paese da cui sono fuggiti compiendo a ritroso il viaggio che li ha portati ad attraversare il deserto? Troveranno il carcere, o peggio? O rientreranno nell'esercito dei lavoratori sottopagati in Libia, in attesa di ritentare la fuga?
Nulla sembra turbare la coscienza della politica. Le componenti cattoliche di maggioranza e di opposizione dimenticano i declamati principi ispiratori di solidarietà e accoglienza. Il ministro Pisanu colpisce ancora. Non ha bisogno dei rozzi proclami leghisti, fa quello che i padani declamano, in silenzio, come del resto è nel suo stile.
Presidenza del vice presidente SALVI
(Segue MALABARBA). Mentre il Governo deporta, illegalmente, gli immigrati arrivati dalle coste della Libia, domenica si è consumata un'altra tragedia, in Tunisia. Un barcone con 75 persone a bordo si è rovesciato: 22 i morti, 42 i dispersi. L'Italia, oltre che con la Libia, aveva stipulato un accordo bilaterale con Tunisi: più quote di ingresso in cambio di impegno nel contenimento dell'immigrazione cosiddetta irregolare. Intanto però la tragedia mediterranea va avanti.
Sulla procedura delle espulsioni di massa verso la Libia l'organizzazione umanitaria Amnesty International ha espresso un giudizio durissimo, parlando di "una gravissima violazione delle norme italiane e delle convenzioni internazionali in materia di diritto d'asilo".
Sulla base di questa denuncia ho presentato un'interpellanza con procedimento abbreviato, la cui discussione mi permetto di sollecitare. In qualche modo anche questo intervento ho voluto intenzionalmente spenderlo sulla vicenda di Lampedusa per l'urgenza di una specifica risposta del Governo.
Ci rendiamo conto che a nessuna organizzazione, infatti, è stato permesso di assistere alle identificazioni e ai riconoscimenti (che di certo sono avvenuti e stanno avvenendo con una preoccupante fretta)? Così come sono troppi gli interrogativi sollevati da associazioni umanitarie e dai partiti d'opposizione. Ci sono degli interpreti? Ci sono dei funzionari delle ambasciate per il riconoscimento? Ci sono degli avvocati? Perché non è presente alcuna associazione che abbia la possibilità di esporre ai neoarrivati i loro diritti, le loro possibilità? Colleghe di questo Senato sono state presenti la scorsa settimana a tali prodecure, e purtroppo le risposte a queste domande sono tutte negative, signor Presidente.
Tra le associazioni umanitarie è enorme la preoccupazione per le sorti dei "deportati". Temono che le procedure accelerate nascondano violazioni dei diritti umani. L'impossibilità di poter assistere alle procedure di riconoscimento risulta loro assolutamente sospetta. "Molti degli uomini e delle donne che raggiungono l'Italia affrontando viaggi pericolosissimi fuggono da guerre e persecuzioni. L'Italia ha il dovere di offrire loro la possibilità di vedersi riconoscere lo status di rifugiato attraverso la procedura stabilita dalle leggi nazionali. Questi trasferimenti forzati e arbitrari rappresentano una violazione gravissima". Queste parole le ha pronunciate Stefano Savi, direttore di "Medici senza frontiere" in Italia.
Gianfranco Schiavone, vice presidente nazionale del Consorzio italiano di solidarietà, è invece preoccupato del trattamento che potrà essere riservato ai "deportati" una volta in Libia: "Particolarmente grave è la scelta di rinviare gli stranieri arrivati in Italia verso Paesi che potrebbero non assicurare il rispetto dei diritti umani e che non hanno firmato le convenzioni internazionali in materia di diritto d'asilo. L'Italia si rende a tutti gli effetti corresponsabile di tali eventi".
Questa è l'Europa di Schengen, Maastricht, Dublino, dei Ministri che si incontrano e delle navi che affondano; che innalza bastioni inutili a difesa dei propri confini, o meglio dei privilegi della sua élite. Quella che si va definendo in questi mesi ha un termine suadente e minaccioso, "cooperazione rafforzata", e riguarda i cinque "grandi" della Unione Europea - Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania - i cui Governi stanno, fra contraddizioni, accelerando il processo.
Per capire cosa sia accaduto bisogna guardare ai cinque anni di applicazione del Trattato di Amsterdam, dal 1999 al 2004. L'Europa non è riuscita a definire politiche comuni, hanno prevalso i rapporti preferenziali di ogni singolo Stato con i Paesi di provenienza di migranti e richiedenti asilo: le clausole standard che dovevano essere definite entro il maggio scorso non hanno visto la luce. Dopo l'11 settembre i Paesi dell’Unione hanno tracciato linee comuni per contemperare la sicurezza interna con i doveri internazionali di protezione.
Da allora è stato un precipitare degli eventi: i Vertici di Laeken, Siviglia e Salonicco hanno portato a una omologazione fra migrazione economica e di potenziali richiedenti asilo, arrivando alle assurde proposte del ministro britannico Blunkett, di subordinare le politiche degli aiuti economici alla collaborazione nella riammissione dei migranti "irregolari".
In questo calderone, che ha macinato migliaia di vite in soli due anni, è accaduto di tutto: Governi di centro-sinistra o di destra hanno stipulato accordi con Paesi in cui la condizione dei diritti umani è oggetto di inchieste internazionali, si sono praticate espulsioni collettive, in violazione delle convenzioni che le proibiscono. Tragedie note e meno note, collettive o individuali si sono consumate quotidianamente nelle aree desertiche del continente africano, nel canale di Sicilia come al largo delle Canarie, nel tunnel della Manica e nei TIR che arrivano dalla Turchia.
Da una parte, un flusso regolare - altro che invasione - di persone che tentano di costruirsi un progetto di vita in Europa, chiamate dalle opportunità di lavoro e dal desiderio di realizzare, appunto, propri bisogni legittimi insoddisfatti. In mezzo, l'impossibilità ad entrare regolarmente, spendendo e rischiando di meno.
Dall'altra parte, Governi che prima pensano di regolare tutto attraverso flussi predeterminati, poi stabiliscono un legame schiavista fra domanda e offerta di lavoro, quindi decidono che è il caso di fermare tutto. La scelta, prima culturale e poi politica, è di privilegiare gli ingressi dall'Est Europa e di relegare ai margini le popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo.
Gli accordi che i cinque hanno da poco raggiunto in Olanda prevedono che Paesi come Tunisia, Marocco, Libia, Egitto e Mauritania abbiano un rapporto preferenziale di cooperazione militare per contrastare l'arrivo dei "barbari". Si costruiranno carceri nel deserto che verranno chiamate con nomi soft, "centri di accoglienza e di smistamento", si selezioneranno le persone che potranno entrare in Europa e si rispediranno a morire gli esuberi.
Non è un futuro lontano, è quanto sta accadendo in Libia oggi. Un Paese ieri in cima alla testa degli Stati canaglia diventa referente, anzi, "il Paese della libertà" (pecunia non olet, ci sarebbe da dire), tanto da garantire al suo Governo armi e finanziamenti. Si investono milioni di euro per costruire centri di detenzione ubicati in località segrete di cui anche i Parlamenti ignorano le condizioni.
Eppure, fra soli cinque anni, nel 2010, il Mediterraneo diventerà zona di libero scambio. Le merci e non gli uomini veleggeranno senza dazi, i mercati dei Paesi deboli saranno saturati dai prodotti più competitivi e dalle clausole degli accordi imposti dall’Unione Europea. Allora, per alcuni Paesi si potrebbe profilare un tracollo economico - a dirlo non è Rifondazione Comunista, ma il Fondo monetario internazionale - e allora la fuga potrebbe realmente divenire l’unica alternativa.
Rifondazione Comunista ha presentato emendamenti per una sostanziale modifica della legge Bossi-Fini, in applicazione della sentenza della Consulta. Ci attenderemmo un ravvedimento della maggioranza, anche alla luce di quanto ora ho voluto ricordare.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliarulo. Ne ha facoltà.
PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, onorevoli senatori, mi si consenta, in premessa, di esprimere anche il cordoglio dei Comunisti Italiani e mio personale alla signora Pomero e al signor Rinaudo, i genitori delle povere vittime dell’attentato di Taba, e di unire così il mio Gruppo allo sdegno unanime espresso questa mattina dall’Aula davanti all’atto terroristico.
Su questo, signor Presidente, siamo uniti. Siamo uniti dalla comune volontà di debellare l’idra terroristica; siamo uniti dal giudizio di mostruosità sul terrorismo come tale. Abbiamo opinioni diverse, e in qualche caso opposte, su come debellarlo, ma non è questo il momento per affrontare il tema al quale il presidente Pera si è riferito in inizio di seduta.
Affrontando ora il disegno di legge in oggetto, vorrei specificare che la discussione non può prescindere da quello che è successo in questi mesi, che succede e che - temo - succederà.
Nonostante ogni petizione di principio, nonostante ogni motivazione a posteriori, rimane il fatto che per diverso tempo, a proposito dei profughi inviati in Libia in un modo che a noi ha ricordato le deportazioni, il delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite non ha potuto accedere nel centro di permanenza di Lampedusa, né alcuna struttura umanitaria ha potuto mettersi in contatto con alcun immigrato, non c'erano interpreti, né avvocati.
Usciamo da un anno terribile. Oggi la vicenda di quella che ho definito una deportazione, ieri il caso della Cap Anamur, sempre il dramma di un mare ove aumenta il numero di naufragi e di vittime, come ricordava il collega Malabarba.
Non ascrivo tutto ciò soltanto alla Bossi-Fini, sarebbe demagogico. Siamo davanti ad un fenomeno - si è detto tante volte - epocale e irreversibile, che richiede alte capacità di governo, grande duttilità nella politica di accoglienza, cautela e capacità di previsione nelle politiche di sicurezza, la caduta di qualsiasi pregiudizio.
Il punto è, signor Presidente, che per i Comunisti Italiani la Bossi-Fini si è mossa esattamente nella direzione opposta, aggravando una situazione già di per sé altamente drammatica. La sostanza è che il principio del contratto fra privati come condizione del permesso di soggiorno è drammaticamente fallito.
Anche quando ragioniamo sul disegno di legge n. 3107, pertanto, sento il peso, la difficoltà, l’angoscia, se mi è consentito, d'intendere che dietro l’articolo, il comma, il riferimento si muovono drammi personali e familiari, sullo sfondo delle tante catastrofi umanitarie che si sono concluse nelle acque del Mediterraneo.
C’è nel nostro Paese oggi un popolo di invisibili che viene trattato con indifferenza, quando non con cinismo. Non hanno nome, non hanno volto, spesso non hanno tomba. C’è un’enorme responsabilità delle classi dirigenti del nostro Paese.
Nel provvedimento in oggetto, signor Presidente, ancora una volta, non vedo né la capacità di recepire la dimensione di questi drammi e di queste catastrofi, né il tentativo di porsi all’altezza di quelle alte capacità di governo obiettivamente richieste dal carattere delle migrazioni in corso.
Tutto avviene con una specie di non detto, in uno stato di rimozione costituzionale, sia dell'articolo 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"), sia dell'articolo 3 ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge"), sia dell'articolo 10 ("Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"), sia dell'articolo 13 ("Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"), quell'articolo, come si sa, leso, a parere della Consulta, dalla Bossi-Fini.
Il testo della legge in oggetto dovrebbe risolvere il contrasto con tale articolo della Costituzione, che vieta qualsiasi forma di detenzione e qualsiasi forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria. Eppure, a nostro avviso avviene il contrario.
Come si sa, la soluzione prevista dal decreto non attiene al ruolo del tribunale ma a quello del giudice di pace, la cui recente istituzione nel nostro ordinamento prevede una competenza penale del tutto marginale. Viceversa, l'attribuzione al giudice di pace della competenza a trattare le procedure di convalida del fermo degli stranieri da espellere conferisce a tale figura una funzione largamente sovradimensionata in merito a delicatissimi provvedimenti che incidono sulla libertà personale e dunque su un principio costituzionale.
Per arrivare al concreto, il giudice di pace avrà un ufficio in questura, a conferma di una condizione di lavoro che potrebbe incidere sull'autonomia e sull'indipendenza del giudizio. Appare, inoltre - mi perdoni, signor Presidente, il termine forte - francamente miserabile l'introduzione di una indennità di 20 euro per ogni convalida di espulsione. Quante espulsioni in un giorno? O in una settimana? O in un mese? Quanto fa 20 euro per il numero di espulsioni? Francamente, signor Presidente, preferisco non commentare.
Infine, mi soffermo sulla trasformazione della contravvenzione punita con l'arresto fino a un anno per lo straniero che non ha ottemperato all'obbligo di espulsione in un delitto che prevede la reclusione fino a quattro anni. Una illegittimità, quella di permanere sul territorio nazionale nonostante l'obbligo di espulsione, che viene trasformata in un reato grave, spesso per persone il cui ritorno nel Paese di provenienza è problematico, altamente sconsigliabile o in alcuni casi impossibile.
E tutto ciò nel nostro Paese, le cui carceri, come si sa, sono già sovraffollate anche a causa di una foltissima presenza di extracomunitari per reati che hanno quasi sempre a che vedere con una drammatica marginalità sociale.
Così, signor Presidente, si fa rientrare dalla finestra ciò che si è detto di voler far uscire dalla porta. Si introduce, di fatto, il reato di clandestinità.
In definitiva, signor Presidente, a parere dei Comunisti Italiani, questo provvedimento peggiora la Bossi-Fini, una legge sulla quale abbiamo da tempo espresso un giudizio drasticamente negativo.
Noi pensiamo che quel grande fenomeno migratorio, che ho già definito epocale e irreversibile, non si possa in alcun modo comandare a colpi di provvedimenti di polizia, ma che vada governato in base a una grande politica.
Tale grande politica, signor Presidente, non c’è. Rimane un dramma di inarrivabili dimensioni, davanti a cui la risposta è una visione dello straniero ora come diverso ora come nemico. L’esatto contrario di ciò che, ad avviso dei Comunisti Italiani, occorre nel mondo d’oggi, nell’Europa che si sta unendo allargandosi, nella nostra società così fortemente permeata da culture laiche e cattoliche dell’accoglienza.
Chiediamo spesso ad altri di rispettare i diritti umani. Preoccupiamoci di più di rispettarli noi, qui ed ora, in Europa, in Italia. Nessuno può far finta che il problema riguardi solo gli altri. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U, Misto-RC e Verdi-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sul decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, noi Verdi, già in Commissione, abbiamo espresso tutte le nostre riserve e contrarietà. Intendiamo farlo anche in quest’Aula, perché dal giorno in cui abbiamo cominciato a discuterne (i colleghi che mi hanno preceduto lo hanno detto con molta nettezza e chiarezza) sono avvenuti nel Paese molti fatti - su cui tornerò in seguito - che ci riempiono di vergogna.
Le espulsioni collettive verificatesi a Lampedusa, senza che venissero salvaguardati i diritti individuali delle persone riconosciuti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo, dovrebbero farci meditare e riflettere anche sul provvedimento che stiamo per votare, che peggiora una legge già per noi inaccettabile, la Bossi-Fini.
Noi Verdi, quindi, non possiamo far altro che continuare la battaglia - che ci ha visti protagonisti in questi anni - contro una legge intollerabile, che fa dei nostri simili, della miseria che li colpisce, delle situazioni di difficoltà in cui versano nei Paesi di provenienza persone che solo per questo motivo sono colpevoli di qualche cosa nei confronti di privilegi che ci ostiniamo a voler difendere ad ogni costo.
Vorrei ricordare in quest’Aula che, insieme ad alcuni colleghi della 1a Commissione, abbiamo recentissimamente effettuato una missione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero, nel corso della quale abbiamo visitato, negli Stati Uniti, la porta attraverso la quale passavano coloro che andavano a cercare un lavoro, una qualche possibilità, un qualche futuro, anche tanti nostri connazionali.
Ebbene, quella enorme fila di cartoni, scatole, valigie, bauli ammonticchiati all’interno del museo di Ellis Island altro non testimoniano che l’identica situazione in cui si trovavano gran parte dell’Europa e del nostro Paese cento-centocinquanta anni fa. Quella stessa miseria, quelle stesse situazioni intollerabili, quelle stesse negazioni dei diritti oggi riguardano centinaia di milioni di persone in altre parti del Globo.
Ebbene, la nostra società opulenta, che pure necessita di persone che svolgono lavori che da noi non si vogliono più fare o che necessita di persone per coprire posti di lavoro, essendo la nostra popolazione diminuita in termini assoluti, ci dovrebbe mettere in condizione di gestire, risolvere, accettare ed accogliere - affrontando questo problema gigantesco, che sarà il problema dei nostri prossimi anni - queste persone senza considerarle qualcosa di meno, di diverso, con meno diritti e che quindi deve essere trattato diversamente dai nostri concittadini.
Ho dato inizio al mio intervento in questo modo perché avversiamo decisamente l’ulteriore modifica della "Bossi-Fini", una legge inaccettabile come ancor più inaccettabile è questo decreto, che tende a rimediare alle illegittimità costituzionali dichiarate con le sentenze della Corte nn. 222 e 223 di quest’anno. Ma invece di rimediarvi, questo decreto costituisce una palese violazione di alcuni princìpi e di diritti costituzionalmente garantiti. Siamo sempre lì: non si riconoscono identici diritti a persone che dovrebbero goderne in quanto esseri umani.
Con il testo in esame, infatti, si va ben oltre le pronunzie della Consulta. Si ridisegna parte della materia, a cominciare dalla competenza sul procedimento di convalida dell’espulsione amministrativa. La normativa risultante dall’approvazione del decreto in esame sbilancia ancora di più la disciplina dell’immigrazione verso una politica ereditaria e repressiva che noi Verdi combattiamo decisamente.
La sentenza n. 222 del 2004 della Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 5-bis, del Testo unico sull’immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 51 del 2002, recante "Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera", convertito nella legge n. 106 del 2002, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio, prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa.
L’articolo 1, comma 1, del decreto in esame attribuisce al giudice di pace competenza esclusiva in materia di libertà personale dal momento che assegna a tale giudice la convalida dell’accompagnamento alla frontiera e del trattamento dello straniero in quei CPTA che noi abbiamo definito lager ed a ragione, non beneficiandosi all’interno di quei centri neppure delle stesse garanzie che si godono all’interno delle carceri.
È dubbio che le modalità ed i termini per il procedimento di convalida dell’espulsione, così come configurati dal novellato comma 5-bis per un reato contravvenzionale, cioè il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, possano garantire il rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà personale e di diritti inviolabili dell’uomo. Si tratta degli articoli 13 e 2 della Costituzione, richiamati anche giorni fa quando su questo stesso provvedimento, a nome dei Verdi, ho presentato una pregiudiziale di costituzionalità.
La Corte, già con la sentenza n. 105 del 2001, nel cercare un ragionevole contemperamento tra sicurezza pubblica e rispetto delle garanzie fondamentali degli individui nell’attuale quadro migratorio, ha ricordato al legislatore che, libero di scegliere gli strumenti più adeguati nell’affrontare tali problematiche, doveva tenere presente il quadro di garanzie costituzionali in tema di libertà personale e tutela giurisdizionale, valevoli per tutti gli individui, cittadini e stranieri, non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma appunto in quanto esseri umani.
La stessa Consulta, con la sentenza n. 105, prima citata, ha affermato come sia "la forza del precetto costituzionale dell’articolo 13 a imporre una accezione piena del controllo che spetta al giudice della convalida: un controllo che non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve investire i motivi che hanno indotto l’amministrazione procedente a disporre quella particolare modalità esecutiva dell’espulsione - l’accompagnamento alla frontiera - che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento".
Sembra legittimo dubitare che i giudici onorari, cui nell’intenzione del Costituente dovrebbe essere riservata la competenza della cosiddetta giustizia minore, possano effettivamente garantire quel nucleo incomprimibile del diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione e assicurare un controllo effettivo e non meramente cartolare su un provvedimento che riguarda la libertà (la libertà, la Casa delle Libertà; assente, questa libertà di tutti, in quella Casa, signor Presidente).
Tanto più che il giudizio di convalida, pur prevedendo la presenza necessaria del difensore, non contempla l’ipotesi del patrocinio gratuito per non abbienti, né la presenza, nel testo originario del decreto, di un interprete o la traduzione degli atti compiuti in sede di convalida nella lingua ufficiale dello Stato dello straniero, ciò che permetterebbe a quest’ultimo di esercitare più compiutamente il diritto alla difesa.
Se poi si considera che il ricorso avverso le decisioni del giudice di pace può esclusivamente essere di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione, ben si comprende come la decisione di prima istanza risulti essere, in sostanza, quella definitiva.
Vi è di più. Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 13 del Testo unico sull’immigrazione assegna alle questure il compito di fornire il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo "al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti" di espulsione amministrativa.
Si tratta di una disposizione pericolosa, che sembra configurare una sorta di rito sommario di espulsione, con buona pace del principio di terzietà ed imparzialità del giudice di cui all’articolo 111 della Costituzione.
Ricordo che quando abbiamo sollevato questo problema in Commissione il rappresentante del Governo di turno (cioè presente in quella circostanza) disse che le questure, in realtà, stavano cercando altri locali, magari all’interno dei CPTA stessi.
Noi Verdi sottolineammo la fondamentale questione dei luoghi e delle loro caratteristiche, del rapporto tra il luogo, la sua configurazione e le sue caratteristiche e gli atteggiamenti, le modalità e le sensazioni che prova chi in quel luogo viene a trovarsi in stato di costrizione, di fatto privato della propria libertà, in attesa di qualcuno che lo giudichi e magari gli consenta di ottenere non già un’espulsione, ma la possibilità di perseguire ciò per cui si è mosso dal suo Paese.
Pensiamo che questi locali idonei forniti dalle questure possano essere qualcosa di davvero pericoloso, che contrasta con l’idea e i princìpi di giustizia cui vogliamo, invece, richiamarci proprio per la garanzia di imparzialità che dobbiamo offrire anche a queste persone, essendo il nostro un Paese che voglio ancora considerare, anche sotto questo profilo, assolutamente civile.
I motivi che ho fin qui richiamato ci inducono a concludere che non si tratta di un adeguamento alla citata sentenza n. 222 della Corte costituzionale, ma di una sua elusione. Questo è ciò su cui si fonda il decreto in esame.
La sentenza n. 223 del 2004 ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quinquies, inserito nel Testo unico sull'immigrazione dalla cosiddetta legge Bossi-Fini, nella parte in cui stabilisce che è obbligatorio l'arresto per il reato contravvenzionale di essersi trattenuto sul territorio italiano oltre i cinque giorni previsti nell'ordine di espulsione del questore (comma 5-ter del medesimo articolo 14).
In particolare, è stato sottolineato che "la norma censurata prevede (…) l'arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale, per di più sanzionato con una pena detentiva (…) di gran lunga inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive". L'applicazione della misura precautelare, come la custodia nei CPTA, dunque, "non essendo finalizzata all'adozione di alcun provvedimento coercitivo, si risolve in una limitazione "provvisoria" della libertà personale, priva di qualsiasi funzione processuale" ed è, sotto questo aspetto, "manifestamente irragionevole".
I rilievi della Corte in materia di arresto sono dunque inequivocabili, nel senso di consentirlo solo qualora lo stesso risulti funzionale allo svolgimento del procedimento penale.
Le Commissioni riunite propongono, con l'emendamento 1.470, da un lato, di elevare i limiti edittali delle pene detentive previste per gli stranieri che si trattengono nel territorio italiano in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore e, dall'altro, di prevedere un secondo ordine di espulsione, con conseguente ulteriore e inaccettabile trattenimento.
Si riscrive così parte della legge Bossi-Fini per aggirare surrettiziamente la pronuncia della Corte, a conferma della natura autoritaria e repressiva del provvedimento, che rischia anche in questa parte di incorrere in nuove censure di incostituzionalità.
Come se non bastasse, interviene un altro emendamento approvato dalle Commissioni riunite, l’1.0.13, dal titolo inequivoco ("Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina"), che al fine di prevenire l'immigrazione clandestina impegna il Ministero dell'interno, con una copertura peraltro fittizia, a contribuire alla realizzazione di nuovi CPTA-lager (chiamati eufemisticamente "strutture") nei Paesi di "accertata provenienza".
Il provvedimento si configura nel suo complesso come assolutamente inadeguato a rispondere ai rilievi avanzati dalla Corte. Anzi, approfitta delle sentenze della Consulta per far fronte alla perenne situazione emergenziale conseguente ai continui sbarchi sulle coste italiane, predisponendo norme inefficaci e incostituzionali, che non tengono in alcun conto le ripetute condanne emesse in sede europea e internazionale circa il comportamento del Governo italiano in materia. La stessa Carta dei diritti fondamentali di Nizza, pur non prevedendo particolari novità in materia di diritto di asilo, all'articolo 19 stabilisce il divieto di respingimento dello straniero nel Paese in cui è oggetto di persecuzione.
I miei colleghi - l'ho fatto anch'io all'inizio del mio intervento - hanno citato la tristissima vicenda di Lampedusa. Ebbene, dal 29 settembre ad oggi, signor Presidente, sono giunti a Lampedusa 1.787 clandestini; 544 sono stati avviati ai centri di accoglienza di Crotone, Caltanissetta e Ragusa, o perché richiedenti asilo o per accertamenti. Tuttavia, 1.153 sono stati identificati (neanche tutti, per la verità), respinti e riammessi - ha detto il Ministro dell'interno - in Libia. "Riammessi": bella parola, questa! In realtà, si è trattato di un'espulsione collettiva.
Ora, a proposito di questa "riammissione", vorremmo sapere in che modo sono stati accolti e come sono stati trattati nel Paese in cui sono stati riammessi. In quest'Aula sono state già pronunciate molte dure condanne a questo proposito: i Verdi le fanno tutte proprie.
Le espulsioni collettive sono vietate anche dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La norma (articolo 4) del IV Protocollo allegato alla Convenzione è di per sé lapidaria e chiarissima. L'Italia ha firmato la Convenzione europea, quindi anche quell'articolo, volto proprio a impedire operazioni di pulizia etnica e di rastrellamento indiscriminato: ogni cittadino straniero, anche se irregolare, ha diritto ad essere ascoltato singolarmente, affinché regolarmente sia valutata la sua posizione, cosa che non è avvenuta a Lampedusa, con un’espulsione di massa. E non basta che ad ogni clandestino corrisponda un decreto: sono provvedimenti fotocopia, una forma ipocrita per dire che l'espulsione non è collettiva.
Noi Verdi condanniamo questi atti del Governo. Si tratta di espulsioni e deportazioni collettive intollerabili per un Paese civile e per la nostra coscienza di cittadini.
Con questo decreto-legge si ridisegna una parte della normativa in materia di immigrazione, che si innesta nella legge Bossi-Fini, replicandone norme liberticide e rigidità procedurali. Si alimenta una situazione di violazione del patto costituzionale in materia di diritti della persona e di garanzie di tutela giurisdizionale. Non ci potrà essere in alcun modo un sostegno a questo provvedimento. (Applausi del senatore Zancan).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, signor relatore, colleghi, il decreto-legge della cui conversione ci occupiamo si presenta nella sua relazione introduttiva con l'atteggiamento irreprensibile e ingenuo di chi afferma nella sostanza di adempiere ad un dovere: le norme che leggete sarebbero scritte, per così dire, sotto dettatura della Corte costituzionale e ciò garantirebbe la legittimità, direi quasi la necessità, dell'intervento. Non è così e mi riprometto di dimostrarlo sommessamente.
Il fatto che io affronti questo tema da un'angolatura strettamente tecnica non significa certamente che io non sia sensibile agli aspetti drammatici, talora tragici, illustrati dai colleghi Malabarba, Pagliarulo, Turroni, e che saranno probabilmente evidenziati da altri; significa semplicemente che, a mio avviso, lo strumento giuridico è indispensabile per raggiungere certe finalità di dimensione sociale e la correttezza, la razionalità, l'adesione a certi valori dello strumento stesso sono indispensabili per avvicinare la soluzione di quei problemi.
L'allontanamento o l'espulsione del cittadino straniero irregolare non è certo un problema nato oggi e risponde ad una vexata quaestio: se lo si espelle ma non lo si accompagna coattivamente, è facile che si sottragga e si immerga nella clandestinità; se lo si accompagna coattivamente si pratica una coercizione fisica, una restrizione della libertà personale, soggetta all'apparato di garanzie previste dalla Costituzione, in sostanza all'intervento giurisdizionale; se si aspetta l'intervento giurisdizionale, vi è di nuovo il rischio che il cittadino straniero si immerga nella clandestinità. La risposta che dà il decreto-legge, e soprattutto il testo licenziato dalla Commissione, è una risposta pesante, certamente non è l'unica.
Credo che una breve retrospettiva possa essere utile perché so di parlare a persone attente alla razionalità anche giuridica degli interventi che quest'Aula licenzia. Una breve retrospettiva può partire dalla cosiddetta legge Martelli - tutte queste leggi hanno uno o più nomi di padri - la legge n. 39 del 1990, che non prevedeva alcuna sanzione penale per questa materia, ma prevedeva semplicemente l'accompagnamento coercitivo alla frontiera per l'ipotesi che il soggetto non avesse ottemperato alla intimazione di lasciare il territorio.
Anche la legge n. 40 del 1998, nota come legge Turco-Napolitano, non prevede sanzioni penali per questa materia; sceglie una via di mezzo, ammaestrata nell'esperienza di quegli anni, e privilegia l'espulsione senza accompagnamento, cioè un'intimazione alla quale segue una possibilità di ricorso avverso il provvedimento, e riserva l'accompagnamento alla frontiera solo al caso in cui lo straniero si sia trattenuto indebitamente nonostante l'intimazione.
Colpisce, dunque, non il fatto di essere nel territorio bensì il fatto della disobbedienza ovvero aggiunge la circostanza del concreto pericolo che si sottragga all'esecuzione. Quell'aggettivo "concreto" ci impedisce di sostenere che il pericolo sussiste per il fatto stesso che è uno straniero che non ha lavoro e non ha relazioni sociali. Si sceglie quindi una via di prudente mediazione.
Quando l’accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito con immediatezza opera l’allocamento presso i centri di permanenza temporanea a cui segue la convalida del pretore e - sottolineo - del magistrato togato. Quando invece può essere eseguito immediatamente, si espelle lo straniero, che poi può fare ricorso dallo Stato di destinazione; nel caso di mancata ottemperanza, nessuna sanzione penale era prevista dalla legge n. 40 del 1998.
Su questo contesto, già molto meno avanzato sulla linea della repressione penale di quanto non sia la cosiddetta legge Bossi-Fini, interviene la sentenza n. 105 del 2001 della Corte costituzionale, che è importante perché segna il percorso seguito successivamente dalla sentenza n. 222 del 2004, che è quella alla quale il decreto-legge dichiara di voler ottemperare. Infatti, questa sentenza dirà testualmente: "Il percorso della presente decisione è interamente segnato dalla sentenza n. 105 del 2001". C’era quindi un campanello di allarme che bisognava ascoltare.
La sentenza n. 105 nasce da un’eccezione plurima di molti magistrati, i quali sostengono che a poco serve la loro convalida, il loro giudizio portato semplicemente sul provvedimento di trattenimento presso i centri, se non possono avere riguardo anche al decreto di espulsione. Quand’anche non venisse convalidato il trattenimento, il provvedimento di espulsione rimarrebbe comunque operante, ed essendo un intervento restrittivo della libertà personale, esso si sottrae alla tutela giurisdizionale in violazione dell’articolo 13 della Costituzione. Questo dicono i giudici.
La Corte risponde che i giudici a quibus avrebbero ragione se la legge permettesse soltanto la lettura che essi ne danno. Ma, in realtà, l’espulsione sulla quale dicono di non poter condurre indagine è il presupposto logico del trattenimento presso i centri.
Dunque, la valutazione giudiziaria va portata e sull’uno e sull’altro. Quindi, la riserva di giurisdizione opera nei confronti dell’uno e dell’altro provvedimento, e la riserva di giurisdizione è quella di cui all’articolo 13 della Costituzione nella sua interezza, che significa appunto contraddittorio, difesa e attitudine del provvedimento giudiziario di mancata convalida a far cessare gli effetti negativi del provvedimento.
Questo era il campanello di allarme che occorreva tenere presente. Questo era il campanello di allarme che invece non fu ascoltato e, in tutta risposta, il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito nella legge n. 106 dello stesso anno, introdusse, all’articolo 2, il comma 5-bis che prevedeva, sì, la convalida - che, ribadisco, era ad opera del magistrato togato - ma il provvedimento era dichiarato immediatamente esecutivo nonostante tutte le obiezioni sollevate anche in quest’Aula.
Conseguentemente l’eventuale mancata convalida non produceva gli effetti che l’assetto dell’articolo 13 della Costituzione pretende. Come se non bastasse, la legge n. 189 del 2002, nota come Bossi-Fini, completava l’opera non intervenendo più sulla giurisdizione ma sanzionando penalmente, ex comma 5-ter, dell’articolo 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il fatto di trattenersi nonostante l’intimazione. Prevedeva l’arresto da 6 mesi ad un anno e quindi l’arresto obbligatorio.
A questo punto erano inevitabili le due sentenze alle quali oggi si intende ottemperare. La sentenza n. 222 del 2004 colpiva non la legge Bossi-Fini, come impropriamente si dice, ma il decreto-legge 4 aprile del 2002, proprio perché diceva che non erano state ascoltate le indicazioni che la Corte dava, realizzandosi la valutazione giurisdizionale ma non il contraddittorio, per la semplice ragione che se il provvedimento è esecutivo, davanti al giudice il soggetto non potrà difendersi. Di qui l’illegittimità della norma.
La sentenza n. 223 del 2004 colpisce invece l’arresto obbligatorio con una espressione icastica e significativa: siccome l’arresto obbligatorio deve essere convalidato dal giudice, che deve avere almeno la giuridica possibilità di protrarre lo stato di detenzione (ma qui non lo può fare), siamo in presenza di una misura precautelare che non essendo finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo si risolve in una limitazione provvisoria della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale.
Che cosa è successo? Il decreto-legge intende porre riparo alla prima censura costituzionale, quella della sentenza n. 222, affidando una procedura, e integralmente in contraddittorio, alla giurisdizione (e fin qui va bene), ma affidandola al giudice di pace.
Ora io non voglio assolutamente considerare il giudice di pace, come taluno ha detto, un giudice di serie B. Lo abbiamo sostenuto, proposto e voluto come giudice avente anche una competenza penale, avente una sua piena autonomia, avente un’estrazione molto qualificata, avente una formazione professionale tendenzialmente alta. Non mi sento quindi di dire che è un giudice di serie B. Però, alcune limitazioni sono oggettive ed ineludibili: il giudice di pace è a termine, perché deve essere confermato; è un giudice, quindi, che ha una qualche soggezione che il magistrato togato non ha. È un giudice che ha una qualificazione professionale minore, perché lo stabilisce la legge.
Non è dunque in contraddizione con quanto ho detto ritenerlo un giudice elevato, ma certamente meno attrezzato professionalmente del magistrato togato perché lo dice la legge. Infatti, la prima legge delega del 1991 gli affidava la competenza per i reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative. La nuova legge delega del 1999 gli affida la competenza quando non ricorre la necessità di procedere a indagini o a valutazioni complesse. Questo, invece, è il caso in questione, perché laddove l’irregolarità nasce semplicemente e formalmente dalla mancanza di un permesso di soggiorno, certamente la questione non è complessa e difficile, ma laddove c’è l’invocazione di un diritto di asilo, di una situazione di soccorso e di un’esigenza particolare, l’analisi è estremamente delicata e il giudice di pace non ha né la piena indipendenza, anche psicologica, necessaria, né la caratura professionale richiesta e, oltre a ciò, non ha nemmeno lo strumentario logistico necessario, tant’è vero che il decreto-legge si premura di dire che la questura gli fornisce, all’occorrenza, i locali.
Noi stiamo quindi delineando un giudice mero esecutore, un giudice mero passacarte, e questo non è bene. Ma la cosa peggiore deve ancora venire. La cosa peggiore non è nel decreto-legge ma nel testo licenziato dalla Commissione. Siccome questo fenomeno si ripete, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, cioè di un testo governativo in qualche modo pulito, che poi viene pesantemente aggravato in sede parlamentare da un emendamento che, non a caso, vede come firmatari quattro componenti della maggioranza, fa sorgere il pensiero malizioso, ma forse non ingiustificato, che si continui a ricorrere a questo per bypassare l’articolo 87 della Costituzione.
Pertanto noi siamo costretti a lamentare non tanto questo metodo (la Commissione ovviamente è sovrana e, se ritiene, può apportare tutte le modifiche che crede) quanto il contenuto, perché veramente si tratta quasi del gioco delle tre tavolette: che cosa aveva detto la Corte con la sentenza n. 223? Non possiamo prevedere l’arresto obbligatorio perché non seguirà una misura cautelare dal momento che la pena non la prevede. E voilà: noi alziamo la pena e prevediamo la reclusione da uno a quattro anni. Quindi, lo straniero che si trattiene in violazione dell’intimazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni. E visto che ci siamo (viene da dire con una espressione banale, ma purtroppo aderente alla realtà) diamo anche un colpetto sanzionatorio a quell’unica altra fattispecie che aveva il precetto ma non la sanzione: lo straniero che si trattiene nel territorio con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni era soggetto bensì all’espulsione, ma non era prevista la sanzione qualora non ottemperasse. Guai ad avere un vuoto del genere! Puniamo anche questo da sei mesi a un anno. Già che ci siamo, inaspriamo anche le pene per il reingresso: erano da sei mesi a un anno di arresto, si passa da un anno a quattro anni.
Siamo davvero di fronte all’apoteosi della penalità, alla sagra del muscolo, al trionfo del diritto penale massimo, altro che minimo, come risoluzione dei problemi sociali!
Allora, è affidato alla sensibilità del Governo e del relatore, se riterranno, di rendersi conto che questo va esattamente nella direzione diametralmente opposta a quella suggerita dalla Corte. E, se non avverrà questo, avverrà quell’adeguamento empirico-empatico che mille volte accade in questi casi, perché la norma che il legislatore licenzia è il mattone di un edificio, ma l’edificio c’è già, a prescindere dalla norma.
Vogliamo leggere un momento che cosa ha detto la Corte costituzionale in un’altra sentenza e che cosa dice il contesto normativo? Chi è il destinatario dell’intimazione che non la osserva, con la legge Bossi-Fini? Questo avviene quando non è stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero quando sono decorsi i trenta più trenta giorni di permanenza presso il centro senza aver eseguito l’espulsione. In parole banali, quando non si sa dove mandarlo. Questo è colui che si sottrarrà, perché non potrà andare, o non vorrà, ma comunque non si sa dove mandarlo e allora lo si sanziona penalmente.
Badate bene, siete stati molto saggi, perché la mia prima reazione mentale è stata quella di pensare: ma che gran sciocchezza si sta facendo! Anche ammesso che lo si voglia condannare a un anno o più di galera, il giudice, in forza dell’articolo 16 del testo unico, può sostituire, anzi normalmente sostituisce questa galera con l’espulsione e quindi lo troviamo di nuovo nella necessità di lasciare il territorio. Poi mi sono accorto invece che no, siete stati molto accorti, lo riconosco, perché, ex articolo 16, comma 2, del testo unico, l’espulsione non può essere disposta per i delitti previsti dallo stesso testo unico puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. Qui si prevedono quattro anni, quindi il giudice non lo può espellere subito come sanzione sostitutiva, gli farà fare l’anno o due di galera e poi lo espellerà di nuovo, quindi si riproporrà il problema; ma nel frattempo si sarà fatto un annetto di galera.
Allora, abbiamo inventato una specie di moto perpetuo detentivo, perché, se di nuovo non si saprà dove mandarlo, lui non ottempererà, magari semplicemente perché non ha i soldi, perché non ha relazioni sociali, perché là lo ammazzano, non vorrà andare e lo rimetteremo in galera.
Credo allora che questo intervento normativo sia infelice; apparentemente, come dicevo, si presenta come necessitato, in realtà rivela una profonda cultura della paura. Molto più saggia sarebbe stata una politica non centrata solo sulla repressione penale, come suggeriscono alcuni dei nostri emendamenti, come hanno già detto i colleghi. Il fenomeno dell’immigrazione non si contrasta con il carcere. Non si tratta del panico dei mille o duemila o diecimila di Lampedusa: per quelli opera con prudente discernimento l’istituto del respingimento alla frontiera…. (Richiami del Presidente). Signor Presidente, se mi concede un minuto, la ricambierò ritirando i miei emendamenti.
PRESIDENTE. Ci penserò. Prego, senatore Fassone.
FASSONE (DS-U). Non più di un minuto, signor Presidente.
PRESIDENTE. Concediamo il minuto "a prescindere", come direbbe il famoso Totò.
FASSONE (DS-U). La ringrazio. Per quelle situazioni - dicevo - c’è l'istituto del respingimento alla frontiera, prudentemente misurato sull’altro istituto della richiesta di asilo. Per questi, invece, va adottata un’altra politica, quella dell’integrazione, sulla quale si soffermeranno altri colleghi. Trascurare questa direttrice e scegliere il carcere significa dimenticare quell’espressione, che io credo di poter definire poetica, che usò Vaclav Havel a fronte del problema dell’immigrazione già alcuni anni or sono. Disse: l’Europa è una grande metafora; è il luogo dove la terra finisce e i popoli trovano riposo. Non c’è alternativa all’accoglienza e alla mediazione.
Voi un’alternativa l’avete cercata nelle altre direzioni, dando ragione in questo caso a quell’altro autore, Delumeau, il quale scriveva: "Nella storia della collettività le paure cambiano, ma la paura resta". (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Biscardini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, io credo, per riprendere il ragionamento del collega Fassone, che il provvedimento che stiamo discutendo rappresenti un sostanziale peggioramento della cultura che già ha ispirato la legge Bossi-Fini. Siamo di fronte ad un provvedimento necessitato in virtù delle due sentenze della Corte costituzionale, anche se i motivi che hanno ispirato quelle sentenze erano stati da larga parte dell’opposizione evidenziati già in sede di discussione di tale legge.
Ci preoccupa, signor Presidente, quello che è accaduto nei dieci-quindici giorni che ci stanno alle spalle ma che ormai accade tutte le estati, a Lampedusa piuttosto che sulle altre coste siciliane, o nei cosiddetti centri di permanenza temporanea, rispetto ai quali abbiamo anche discusso una mozione che ha evidenziato dati incontrovertibili quanto allarmanti che danno di quei centri, come già è stato sottolineato, l’immagine più di non luoghi che di luoghi in qualche modo organizzati.
Procediamo, ripeto, nello stesso segno di quella cultura che ha ispirato la Bossi-Fini, tradendo lo spirito delle due sentenze della Corte costituzionale; cercherò di motivare quest’affermazione.
La strada che abbiamo imboccato ci preoccupa. Siamo convinti che quello dell’immigrazione sia un fenomeno che non può essere fermato, bloccato, cancellato, annullato con un provvedimento di legge (e le ragioni sono molteplici), ma siamo altrettanto convinti che uno Stato tanto più dimostra capacità di governo di un fenomeno certamente complesso quanto più riesce a ridurne gli aspetti peggiori, sia per quanto riguarda i cittadini, sia sotto il profilo umanitario. Non è così, anche se questa dovrebbe essere la funzione del legislatore in tale materia.
C’è un recente e bellissimo libretto (lo definisco così in riferimento al numero delle pagine, non al contenuto) di un giurista, Paolo Grossi, intitolato "Prima lezione di diritto", che spiega bene qual è, anche in situazioni di questo tipo, il compito del legislatore. Egli fa un esempio intelligibile a tutti, quello di una lunga fila allo sportello di un qualsiasi ufficio, del Comune o di altro ente a cui ci rivolgiamo per ragioni di carattere burocratico. Nella fila una serie di persone si azzuffa per stabilire chi deve essere il primo a rivolgersi all’impiegato.
In questi casi, dice il giurista, funzione del diritto è quella di stabilire una regola, una norma per cui, anziché azzuffarsi davanti allo sportello, c’è una regolare fila in cui tutti hanno un vantaggio, perché tutti possono essere ricevuti e ascoltati e nessuno riesce a sopraffare l’altro.
Credo che l’ottica dovrebbe essere questa, perché noi non siamo in grado di fermare il fenomeno dell’immigrazione, né le ragioni che lo provocano. Siamo in grado, però, di comportarci da legislatori e a tale proposito, ripeto, quello che è accaduto nei giorni precedenti ci preoccupa perché è evidente che a Lampedusa abbiamo assistito ad esclusioni di carattere collettivo.
È evidente che queste sono vietate; vi è un espresso divieto di respingimento. Non si sono potuti rispettare quei dettati di carattere giuridico a cui tutti però dovremmo attenerci. Ed è evidente che è stato impedito l’accesso nel centro di permanenza di Lampedusa al delegato dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite, il quale ha rilasciato dichiarazioni sulle quali dovremmo riflettere.
Dice l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati: vi sono preoccupazioni in merito alle effettive intenzioni del Governo libico di garantire standard minimi di trattamento alle persone che potrebbero avere bisogno di protezione internazionale, anche in relazione al fatto che la Libia è tra quei Paesi che non hanno mai aderito alla Convenzione ONU sui rifugiati del 1951 e che non hanno mai siglato accordi che prevedano formalmente la presenza dell’Alto commissariato nel Paese. È stato vietato l’ingresso a tutte le associazioni presenti sul territorio: mancavano gli interpreti, gli avvocati. I tempi sono stati così brevi - e voglio usare un eufemismo - da far sorgere il dubbio che non sia stata possibile una reale identificazione dei vari soggetti.
È evidente che quello è il momento centrale della richiesta d’asilo, quello di avere cioè tempi e modalità in grado di garantire l’effettivo esercizio del diritto d’asilo, per la nostra Costituzione e per la Convenzione di Ginevra che abbiamo firmato e - lo sottolineo di nuovo - in virtù dell’articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che stabilisce con chiarezza che le espulsioni collettive sono vietate.
Quanto è successo in questi giorni - ripeto - è in linea con quella cultura che ha prodotto la Bossi-Fini ed oggi questa modificazione. L’intervento del legislatore - su cui non mi dilungherò, altri lo hanno fatto meglio di me - avviene proprio in virtù di quelle due sentenze della Corte costituzionale, che tuttavia non hanno inteso soltanto e semplicemente indicare al legislatore un problema di natura tecnica. Esse hanno indicato anche il pensiero, e degli innumerevoli giudici che alla Corte costituzionale si sono richiamati e della Corte stessa, quando in riferimento sia al trattenimento presso i centri di permanenza temporanea, sia all’espulsione, sia all’accompagnamento, sottolinea - e non è la prima volta - come si tratti di un’azione diretta a un costringimento fisico di natura indeterminata, destinata a durare oltre le quarantotto ore senza previsione di un termine massimo; dunque di una misura incidente sulla libertà personale che non può essere adottata al di fuori delle garanzie previste dall’articolo 13 della Costituzione.
Allora cosa ci indica la Corte costituzionale, oltre a obbligare il legislatore a modificare quella parte di legislazione che ha ritenuto incostituzionale? Ci indica che a quei soggetti - gli extracomunitari - vanno riconosciuti tutti i diritti che la nostra Costituzione concede ai cittadini. Questo è il senso - ripeto - oltre all’intervento specifico.
Cosa fa il nostro legislatore? Non si cura del senso vero di quelle sentenze - non solo della prima, altre ne sono state già citate - ed interviene sui due aspetti sui quali era obbligato ad intervenire, riconoscendo ai cittadini extracomunitari che l’apparato giurisdizionale deve essere loro garantito perché siamo in tema di libertà personale. E come lo fa? Lo fa affidando al giudice di pace la convalida su quei provvedimenti, che, come ho detto, attengono alla libertà personale.
Sono due gli aspetti che ci preoccupano e che vogliamo sottolineare. Il primo è già stato evidenziato dal senatore Fassone: non saremo certo noi a sottolineare o dire che il giudice di pace è un giudice di serie B, ma è certo che egli non ha la stessa competenza professionale e, proprio in virtù di questo, non può fornire le stesse garanzie che riesce ad assicurare un giudice togato.
Che avremo allora? Avremo i cittadini italiani, che in tema di provvedimenti sulla libertà avranno un giudice a pieno titolo, a tutto tondo, con specifica formazione professionale e tutte le garanzie, e i cittadini extracomunitari che avranno un giudice un po’ meno preparato, il quale li garantirà un po’ meno. Dal punto di vista costituzionale, questa è una lesione inaccettabile. È evidente che le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione si riferiscono a tutti e che quelle garanzie e non altre devono essere concesse a tutti.
Come ho già affermato in Commissione, dico questo anche sotto un altro profilo, anche guardando l’altro lato della moneta: non possiamo concepire che ci siano giudici diversi che si occupano dello stesso tema, cioè che ci siano giudici che si occupano di provvedimenti in materia di libertà personale per ciò che concerne i cittadini immigrati e giudici che se ne occupano solo per ciò che concerne i cittadini italiani e residenti. Il nostro atteggiamento è assolutamente contrario rispetto a questo punto.
Inoltre, anche le motivazioni con cui si giustifica l’adozione di questo provvedimento sono assolutamente risibili. Si afferma infatti che l’eccessivo carico di lavoro che l’introduzione dell’udienza di convalida dell’accompagnamento alla frontiera comporta, secondo il Governo, consiglia una complessiva rimeditazione della competenza in materia, attribuendola quindi al giudice di pace e liberando da essa il tribunale ordinario. Credo che anche in questo caso - lo dico con il massimo rispetto - ci sia un evidente dato di falsità.
Non so se qualcuno abbia mai verificato in che stato sono gli uffici del giudice di pace; essi versano, ahinoi, e lo dico senza divisioni tra maggioranza e opposizione, in uno stato drammatico, nel quale, a volte, non si sa nemmeno dove siano i fascicoli; angusti appartamenti, in cui i fascicoli sono racchiusi in armadi fatiscenti e dove non si riesce a portare avanti il lavoro esistente; i motivi e le ragioni, anche in questo caso, sono molti (scarsità di mezzi e quant’altro), ma non è questa la sede per affrontare tale tema. Tuttavia, certamente, quel giudice di pace oggi non è in grado di affrontare il suo ordinario lavoro; immaginiamo se egli dovrà occuparsi anche dei provvedimento di convalida, che certamente non saranno pochi: vedremo di sicuro il fallimento di questo tipo di visione.
Peraltro, tutto ciò con una spesa non indifferente, comprendendo anche il maggiore onere annuo per le indennità al giudice di pace (essendo, secondo le stime del Governo, quantificata in 1.733.210 euro), oltre alle spese che si dovranno affrontare in relazione ai locali, ove i funzionari di pubblica sicurezza dovranno coadiuvare i giudici di pace.
Avremo quindi una totale inefficienza, una spesa rilevante e una limitazione della garanzie. Vorrei capire per quale motivo, se ve ne fosse anche uno solo, non dovremmo osteggiare il provvedimento. Lo contrasteremo con gli emendamenti, come è stato fatto in Commissione, anche se sappiamo che non avremo né ascolto né successo.
Dovremo chiedere al Governo di fare chiarezza sulle politiche che ci aspettano nel futuro. Il Ministro dell'interno è persona competente e seria, più volte apprezzata per i suoi interventi, tuttavia tra i suoi interventi e le attività poste in essere dal Ministero c'è a volte una grandissima differenza. Abbiamo assistito a gravi violazioni dei diritti a Lampedusa e abbiamo ascoltato grandi dichiarazioni di rispetto dei diritti umani. Dovremo chiedere al Ministro di essere coerente con quanto stabilito dal Vertice di Tampere e riconfermato al vertice di Salonicco. Il Ministro ci deve dire che cosa intende fare il Governo in relazione ai rifugiati, al diritto d'asilo, alle politiche di immigrazione che devono coinvolgere il Dicastero degli affari esteri e devono avere unitarietà all'interno dell'Europa. Più volte il Ministro ha detto che ci vuole più Europa; ebbene, siamo noi a chiedere a lui più Europa, anziché più poliziotti che contrastino quel tipo di immigrazione.
Più volte il Ministro ha affermato che è necessario più lavoro legale: riveda allora i decreti sulle quote, ascolti gli imprenditori italiani e il presidente Montezemolo che chiedono più lavoratori stranieri, si renda conto che nella città di Roma quasi il 15 per cento delle imprese iscritte nel registro delle attività commerciali fa capo a cittadini regolarmente immigrati; risolva il problema dei tanti cittadini immigrati che sono stati regolarizzati ma devono aspettare tra i dieci e i diciotto mesi per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno che spetta loro.
L'elenco delle inadempienze del Governo in questa materia è, purtroppo, molto lungo. Considereremo l'atteggiamento della maggioranza nella discussione ma credo che il nostro voto e il nostro pensiero resterà contrario al disegno di legge. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.
MARITATI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, relatore, colleghi, la legge Bossi-Fini, che ha sostituito indegnamente e rovinosamente la precedente normativa sul fenomeno dell'immigrazione, sottoposta per la seconda volta all'esame di legittimità della Corte costituzionale, ha subìto una pesante censura da parte del Giudice delle leggi, che ne ha evidenziato l’incostituzionalità nel punto in cui prevede la procedura di espulsione dello straniero privo di regolare permesso.
La censura della Corte ha colpito la legge in due punti, entrambi lesivi del principio fondamentale contenuto nell'articolo 13 della Costituzione. L'attuale versione della norma prevede, tra l'altro, che il provvedimento di espulsione del questore sia immediatamente esecutivo e che, nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga sorpreso nel territorio dello Stato, sia passibile della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, con la previsione dell’arresto immediato.
La Corte, richiamando puntualmente l’articolo 13 della Costituzione, ancora una volta ha ribadito che non può essere ammessa alcuna forma di detenzione né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e che nei casi eccezionali di necessità ed urgenza previsti dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere convalidati, entro quarantotto ore, dall’autorità giudiziaria e se questa non lo fa si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Il Governo è stato così costretto ad intervenire sulla legge in vigore scegliendo lo strumento del decreto-legge, che però, come spesso accade con l’attuale maggioranza, si limita ad un’osservanza del tutto formale e apparente dei principi costituzionali al cui rispetto è stato richiamato dalle decisioni della Corte, lasciando intendere di non voler ancora affrontare l’essenza del problema, che così rimane irrisolto.
Il decreto-legge, infatti, prevede una procedura di convalida affidandone la competenza al giudice di pace, che, come è noto e come è stato già ricordato ampiamente, è di recente istituzione nel nostro ordinamento, con una competenza di rilievo ma quasi esclusivamente non penale. Inoltre, sebbene in seguito gli sia stata conferita una competenza per reati di assai lieve entità, nell’attuale sistema è rimasto del tutto estraneo alle fasi relative all’emissione e/o valutazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Le scelte del legislatore sono state molto chiare. Un giudice di pace, che non ha lo stato giuridico e le prerogative del magistrato ordinario, tratta materie per la gran parte non penali, soprattutto in tema di libertà personale, non certo in forza di una sorta di sfiducia a priori, ma piuttosto in ragione del suo stato giuridico, che non gli consente di offrire quelle necessarie garanzie di competenza e di indipendenza nel delicato settore delle limitazioni della libertà personale.
Il decreto-legge al nostro esame, al contrario, attribuisce al giudice di pace la competenza a trattare la procedura di convalida del fermo degli stranieri espellendi, con l’espressa motivazione che nell’ipotesi in cui fosse incaricato il giudice ordinario vi sarebbe un pericolo di intasamento ulteriore della già gravata macchina della giustizia. Lo si legge nella relazione introduttiva al decreto. È una motivazione veramente singolare: è un po’ come se fosse consentito violare i princìpi generali dell’ordinamento e gli stessi princìpi costituzionali in forza di esigenze o di carenze organizzative e funzionali dell’amministrazione della giustizia. Rilevo, inoltre, che si tratta di una competenza in materia di libertà non in relazione alla materia trattata, ma, per la prima volta nel nostro ordinamento, si conferisce una competenza in ragione della cittadinanza delle persone sottoposte al vincolo di libertà. È un aspetto veramente grave.
Vi è di più, dal momento che al giudice di pace, il cui carico di lavoro per le sue ordinarie competenze è, come ricordato, assai gravato, vengono unicamente riconosciute indennità aggiuntive pari a 20 euro per ogni convalida di espulsione, introducendo così nel nostro sistema giudiziario, e per di più nel settore dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale, un vero e proprio lavoro a cottimo.
Il giudice di pace, per finire, dovrà operare in questo settore servendosi di locali che le questure metteranno a sua disposizione, nei limiti del possibile, con il personale necessario al lavoro di interprete. Appare quanto mai evidente che non si tratta di una previsione che attiene solo alla logistica del lavoro, ma ad un tipo di organizzazione che non potrà non avere serie ripercussioni sulla libertà e sull’indipendenza del giudice di pace, già di per sé non attrezzato a svolgere il delicato compito di decidere sulla libertà personale di un numero elevatissimo di persone che la polizia si accinge ad espellere senza indugi di sorta in forza di direttive politiche ben determinate da parte del Governo.
È sufficiente guardare a quanto è accaduto giorni fa nell’isola di Lampedusa, dove sono stati stracciati i princìpi fondamentali che attengono ai diritti della persona contenuti nella nostra Costituzione e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Le esigenze di rispetto dei valori costituzionali a tutela dei quali si è espressa di recente la Corte restano quindi sostanzialmente inevase, giacché l'articolo 13 della nostra Costituzione subordina espressamente ogni forma di restrizione della libertà personale alla decisione - con atto motivato - dell'autorità giudiziaria, richiamandosi, ovviamente, alle competenze che in merito stabilisce il codice di procedura penale, per cui non è pensabile che tale precetto possa essere rispettato attribuendo ex abrupto ad un giudice privo assolutamente di competenze in materia di provvedimenti sulla libertà personale una mole di casi che attengono, invece, in modo specifico ed esclusivo alla valutazione di provvedimenti amministrativi che, come è stato ribadito dalla stessa Corte, incidono profondamente sulla libertà personale di chi si vuole espellere dal territorio nazionale.
Del tutto erroneo appare, quindi, l'assunto del relatore, il quale per sfuggire a queste obiezioni afferma che comunque il giudice di pace in questo caso sarebbe chiamato unicamente a valutare la legittimità del provvedimento amministrativo adottato dagli organi di polizia e non ad adottare egli stesso provvedimenti atti a restringere la libertà personale. La risposta sembra più una giustificazione difensiva di maniera che non una degna motivazione che possa rafforzare la legittimità del decreto di cui discutiamo.
La Corte costituzionale ha inoltre censurato la legge Bossi-Fini nella parte in cui (comma 5-quinquies dell'articolo 14) prevede l'arresto obbligatorio per lo straniero sorpreso sul territorio nazionale dopo che nei suoi confronti il questore abbia emesso l'ordine di lasciare il Paese, cioè per un fatto che la stessa legge considera contravvenzione, punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e quindi in contrasto con il principio per cui non è consentita la cattura preventiva per reati puniti con una pena al di sotto di un certo limite indicato dalle leggi.
Il decreto del Governo ha risolto in maniera quanto mai sorprendente il problema, o tenta di risolverlo, modificando la natura del reato - ecco quindi una trasformazione ad hoc - da contravvenzione a delitto, prevedendo addirittura la reclusione da uno a quattro anni e poi da sei mesi ad un anno - come è già stato rilevato - per chi si trattenga sul territorio nazionale a permesso scaduto. A parte l'evidente sproporzione della pena (la presenza illegittima sul territorio dello Stato viene equiparata ad una rapina), va considerato che gli stranieri che dopo il decreto di espulsione non vengono rimpatriati coattivamente (come è stato fatto - lo ricordo ancora una volta - a Lampedusa e in altre circostanze) sono generalmente tutti coloro la cui identità nazionale non sia stata accertata, il più delle volte perché il Paese di provenienza non intende riconoscerli e riammetterli, così che vi sarà una moltitudine di persone che, per non aver adempiuto all'ordine di lasciare il territorio nazionale perché non possono ritornare nella loro patria, finiranno in carcere per un delitto ritenuto così grave, andando così ad ingrossare paurosamente le già stipate celle delle galere nazionali.
Sarebbe molto istruttivo che molti di voi, colleghi della maggioranza, visitaste le nostre carceri, per vedere lo scenario allucinante di centinaia, migliaia di stranieri rinchiusi nelle patrie galere per reati non gravi, nella gran parte dei casi: le file andranno ancora di più ad ingrossarsi per quel reato assurdo previsto dal vostro decreto.
La soluzione prospettata ha inoltre il grave limite di lasciare irrisolto il grave problema di cosa accadrà a quei detenuti nel momento in cui, scontata la pena, dovranno scegliere una nuova patria; e se non saranno in grado di farlo? Subiranno un nuovo ordine di allontanamento, un nuovo processo e nuovo carcere! Il problema non solo resta, ma risulta sensibilmente aggravato grazie alla vostra logica di mostrare i muscoli, ma di non affrontare i problemi sociali alla radice con gli strumenti più idonei.
La maggioranza si trova pertanto ad affrontare situazioni che diventano sempre più gravi e delicate, nonostante i suggerimenti forniti dall’opposizione, che ha formulato un consistente numero di emendamenti migliorativi del decreto; continua ad adoperare l'unico argomento di cui sembra capace, vale a dire quello della mera repressione, che risulta sempre di più il meno adatto a governare il fenomeno migratorio.
Ciò è dimostrato, oltre che dal contenuto dei tre articoli di cui è composto il decreto, in sostanza, anche dai non pochi emendamenti, certo peggiorativi, formulati e in gran parte già approvati in Commissione dalla maggioranza: ho già detto dell'aggravamento delle pene a carico degli stranieri che non osservino l'ordine del questore.
I nostri emendamenti non hanno nulla di ostruzionistico, sono tutti improntati ad un sostanziale miglioramento della normativa vigente; eppure, vi siete trincerati ancora una volta dietro la miopia della prevalenza dei numeri!
La vostra legge non funziona: lo dimostrano i numeri e le vostre azioni repressive, come quelle consumate - ripeto - di recente a Lampedusa, che oltre a non incidere minimamente sulla soluzione dei mille problemi, li esasperano, producono danni materiali e morali al Paese.
Riservandomi di approfondire le nostre proposte in sede di esame degli emendamenti, mi limito a ricordare e ad evidenziare che l'emendamento 01.1, del senatore Viviani, cui ho apposto la mia firma, come altri colleghi, se approvato offrirebbe una soluzione tra le migliori per incidere positivamente sullo stato di clandestinità di un numero rilevantissimo di stranieri, nei confronti dei quali ovviamente non vi sarebbe più alcuna necessità di attivare le costose e difficili procedure di espulsione, con un enorme beneficio per la stessa nostra economia. Sono certo che, se approvassimo quell’emendamento, in buona parte l’immigrazione illegale diventerebbe inutile.
Per finire, credo che questo decreto non dovrebbe rappresentare ancora una volta l'occasione mancata, quanto meno al fine di evitare che la Corte costituzionale torni inesorabilmente a censurare una delle leggi più inefficaci e dannose, qual è la Bossi-Fini.
Come ho ricordato all'inizio di quest’intervento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità della legge in due punti, partendo dal richiamo espresso al rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, che dalla previsione normativa sull’espulsione senza il vaglio giudiziario risultava violato.
Bene, analoga violazione (e qui vi prego - mi rivolgo ovviamente al relatore - di riflettere) si registra nel punto in cui la procedura di convalida da parte del giudice non è prevista per la procedura di respingimento alla frontiera; dunque, per questa ipotesi di respingimento alla frontiera non è prevista la stessa procedura di garanzia, soprattutto quando il respingimento viene differito e l'espellendo rinchiuso in uno dei centri di permanenza temporanea.
Le disposizioni previste da questo decreto non introducono alcuna forma di controllo giudiziario sul provvedimento di respingimento differito, né quindi sull’accompagnamento di fatto, e allora non esiste, a mio giudizio, alcuna differenza tra questa ipotesi e il caso esaminato dalla Corte e pertanto quest’ultima, colleghi della maggioranza, è la sede istituzionalmente più appropriata e corretta per intervenire, prima di attendere un'altra inesorabile sentenza censoria della Corte. Per questo abbiamo presentato uno specifico emendamento al fine di estendere anche a questa ipotesi le garanzie cui ci richiama la Corte.
La nostra posizione, quindi, è decisamente contraria a questo decreto, ma con spirito decisamente costruttivo, nella speranza che il buon senso prevalga tra voi, colleghi della maggioranza, affinché sia possibile varare finalmente un testo di legge migliorativo sull’immigrazione e non già, sotto alcuni aspetti, come rischiate di fare ancora una volta, peggiorativo. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, sono costretto ad una premessa brevissima. Nella seduta di martedì 19 febbraio 2002, un senatore dell’opposizione (e uso questo termine "opposizione" nel significato più alto che a tale termine si può dare), cioè il sottoscritto, ebbe a presentare una questione pregiudiziale che suonava letteralmente così: "Tutto questo" - ovverosia l’espulsione - "può essere ottenuto attraverso un provvedimento del questore che non è certamente quell'atto motivato dell'autorità giudiziaria previsto dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione. Vi è dunque una palese violazione del principio di eguaglianza (…), perché si può agire, nei confronti del cittadino straniero, in modo diverso rispetto al cittadino del nostro Stato".
Ho fatto questa premessa senza nessuna iattanza, anzi, con molta tristezza, ma augurandomi che questo non succeda per una seconda volta.
Il disegno di legge al nostro esame, specialmente in forza dell’emendamento 1.470, a firma dei Capigruppo della maggioranza, approvato in Commissione, è avviatissimo a fare la stessa fine.
Allora, metto agli atti innanzitutto questa premessa. Due sentenze ineccepibili della Corte costituzionale come due fari avevano illuminato la materia sorda e grigia della legge Bossi-Fini. Bastava seguire la luce, non era un compito difficile quello che spettava al Governo in sede di emanazione del decreto-legge.
Ma quei fari non sono stati seguiti perché, una volta che è stato deciso dalla Corte che l’espulsione è un provvedimento limitativo della libertà, che quindi non può essere assunto se non con atto motivato dell’autorità giudiziaria convalidato nel contraddittorio, si è inventata la competenza del giudice di pace. Non piace a questo Governo e a questa maggioranza ubbidire alla Corte costituzionale, e allora si fanno invenzioni nocive e perniciose al solo fine di non rispettare le sentenze della Corte.
Per il giudice di pace, istituito con la legge n. 347 del 1991, era prevista l’attribuzione di competenze penali e civili, ma come sappiamo le competenze penali vennero congelate in forza di riserve avanzate hic inde, da una parte e dall’altra, maggioranza e opposizione, sia pure a ruoli invertiti, fino alla legge del 1999 di delega al Governo, che peraltro entrò in vigore il 2 gennaio 2002: un iter che dura la bellezza di undici anni, che attesta le perplessità, le riserve, le difficoltà di ogni tipo nell’attribuire la competenza, direbbe Dostoevskij, sui delitti e sulle pene al giudice di pace.
La legge entra in vigore ma, come ha giustamente ricordato un minuto fa il senatore Maritati, non attribuisce nessuna competenza in materia cautelare, perché non è possibile al giudice di pace incidere cautelarmente sulla libertà. E anche quando ha una competenza in materia di cautele su diritti reali, l’impugnazione viene rivolta al tribunale della libertà, identico al giudice ordinario. Dunque, non ha alcuna competenza, ha un’esperienza molto recente in materia di libertà.
Allora, se proprio vogliamo chiamare le cose con il loro nome, signor Sottosegretario, lei che in Commissione ha così vigorosamente sostenuto questa scelta, a mio giudizio senza alcuna razionalità, della competenza del giudice di pace, non parliamo (lo hanno già detto molti colleghi e io mi aggiungo alla lista) di competenze di serie A e di serie B, che è offensivo, ma parliamo - questo sì mi sembra giusto - di esperimento in corpore vili.
Non si può infatti attribuire da un giorno all’altro tanto delicata questione che si deve svolgere in una udienza di convalida, il che significa contraddittorio, rispetto dei termini, sentire le ragioni di una parte e dell’altra, contraddittorio di convalida molto più difficile della convalida del giudice rispetto all’arresto in flagranza, perché il giudice convalida da solo, mentre qui siamo ad un’udienza di convalida tecnicamente molto difficile.
Attribuire una materia così delicata, che investe, per esempio, la delicatissima materia del diritto di asilo, che investe veramente la richiesta di libertà rispetto ad una persecuzione in patria (credo che nulla vi sia di più difficile e delicato), ad un giudice che non ha nessuna esperienza in materia, a un giudice totalmente inesperto è un atto di ribellione, di disprezzo per la sentenza della Corte: "Hai voluto un giudice? Ti diamo questo giudice, a tuo rischio e pericolo". Quindi, a rischio e pericolo del rispetto della sentenza della Corte, a rischio e pericolo del cittadino in corpore vili, perché è uno straniero con il quale si possono fare esperimenti.
Quanto poi alla seconda sentenza della Corte, se si trattasse dei vecchi compiti di scuola, quelli della mia età, il professore avrebbe segnato l’errore in blu con tre punti esclamativi: errore gravissimo. Infatti, consentire l’arresto quando non ci sono i minimi edittali per consentirlo è, sotto un profilo di tecnica giuridica, un errore marchiano, sfuggito al legislatore della Bossi-Fini, ma veramente marchiano, un errore elementare che tra l’altro incidendo sulla libertà ha anche delle conseguenze grossolane.
La Corte è costretta a mettere i tre punti esclamativi, ma il Governo non ama essere corretto, così come la maggioranza non ama essere corretta. Infatti, ti inventa la lievitazione della sanzione "da sei mesi a un anno" a quattro anni, che è una risposta di perversa arroganza e di disubbidienza al dictum della Corte. A parte che intaserà il lavoro giudiziario con effetti nefasti; a parte che intaserà le nostre carceri con effetti nefasti; a parte che inciderà sulla libertà di nostri confratelli stranieri con effetti nefasti per loro e le loro famiglie, soprattutto essa non è giustificata da una norma che si deve muovere per attuare il dictum della Corte (questo è il suo binario, questa è la sua necessità e urgenza), ma si sostituisce una pena, in quei termini assolutamente inaccettabili che l’emendamento 1.470 prevede.
Ci sarebbero anche dei vizi nel testo originario del decreto, ma purtroppo, ahimè, ciò vorrebbe dire correggere un testo che ormai nei fatti, non nella realtà giuridica, sembra essere superato.
Sotto questo profilo, signor Presidente, colleghi, il piano inclinato, già cominciato quando il Senato aveva respinto la questione pregiudiziale avanzata nel febbraio 2002, non è affatto concluso e purtroppo sta ulteriormente precipitando in princìpi legislativi contrastanti con la nostra civiltà giuridica. (Applausi dei senatori Legnini e Biscardini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guerzoni. Ne ha facoltà.
GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, Sottosegretario, onorevoli relatori, questo decreto è un atto dovuto che si sarebbe potuto evitare allorché, esaminata la Bossi-Fini, Governo e maggioranza avessero avuto ragionevolezza o avessero ascoltato le puntuali proposte dell’opposizione proprio su questo punto. È insomma un atto dovuto che risolve male, come hanno dimostrato già diversi interventi, quali quelli dei senatori Fassone, Maritati e Zancan poc’anzi, il problema proposto dalla sentenza della Corte.
Aggiungo un’argomentazione: con la scelta del giudice di pace, oltre alle critiche che essa merita e che sono state già illustrate, avremo proprio quello che il Governo, in relazione al provvedimento, dice di volere evitare: vi sarà un intasamento probabilmente superiore a quello che sarebbe avvenuto o avverrebbe se si ricorresse al tribunale. Le sedi del giudice di pace interessate a questi 50-60.000 provvedimenti annui sono molto poche; e si trovano in luoghi di forte concentrazione dell’immigrazione, in particolare nella sede del capoluogo. Perciò, il rischio di intasamento è evidente e l’obiettivo che si raggiungerà è l’opposto di quello che il Governo si prefigge.
A me tocca argomentare, signor Presidente, la forte censura politica che noi riserviamo a questo atto del Governo ed alla sua politica in materia di immigrazione. Da questo punto di vista è grave quanto contenuto nel decreto ma ancora più grave è, se possibile, quello che non c’è. Quello che c’è - non voglio abusare del tempo ma è già stato detto - finisce per piegare, sbilanciare, come ha giustamente detto il senatore Turroni, ulteriormente la normativa del centro-destra in materia immigratoria, la sola che conosciamo, verso norme che hanno il carattere di vere e proprie leggi di polizia; norme repressive. È già stato detto.
In un emendamento votato dalla maggioranza e accolto dal Governo in Commissione si ricorre addirittura ad una seconda espulsione, nel caso in cui sia stata elusa la prima, soltanto per introdurre, come è già stato rilevato, questo soggetto in un circuito penale inarrestabile. E si tenga conto che si prevede ciò a prescindere dal fatto che il soggetto abbia compiuto un reato ulteriore, qualora volessimo definire reato quello precedente. Quello che è barbaro addirittura - e uso l’espressione in termini ponderati - è che la previsione del carcere permanente è addirittura contemplata anche per quel soggetto che non viene espulso, non per sua responsabilità ma perché non vi è nessun Paese che lo ritenga un proprio cittadino e che lo voglia accogliere.
Anche in quel caso si opera tale scelta, anziché proporre, ad esempio, per quel soggetto, come vorrebbero il senso di giustizia e una politica di governo positiva, un permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, come noi proponiamo e come sarebbe più logico se si volesse perseguire effettivamente la sicurezza e la regolarità.
Alludo ancora ai Centri di permanenza transitoria, che si vogliono moltiplicare senza una disamina critica: sono presìdi di polizia in cui succede di tutto e dai quali si fugge facilmente, come giornalmente rende noto la stampa; essi sono in predicato di costituzionalità, anche perché la legge Bossi-Fini li ha appesantiti, raddoppiando e portando a 60 giorni la durata della permanenza. Già la Corte aveva avanzato osservazioni sulla costituzionalità di tali presìdi allorché si trattava di 30 giorni, menzionando anche il tempo limite.
Sono - ripeto - presìdi di polizia senza organici propri, né dirigenza; le questure interessate devono mettere a disposizione il proprio personale, che è già inadeguato, e di conseguenza servizi essenziali come le indagini di polizia ed il controllo della legalità sul territorio vengono abbandonati o ridotti, ponendo a rischio la sicurezza e l’ordine pubblico.
Sono presìdi, signor Sottosegretario vorrei dirle anche questo, del tutto o molto inefficaci, perché da quel che si sa gli esiti positivi sono al massimo il 30-40 per cento, mentre si è costretti a liberare il 60 per cento dei soggetti inseriti in questi centri, che in gran parte va ad alimentare l’irregolarità e la clandestinità. Eppure, si vorrebbe moltiplicare questi centri.
Vi è poi una terza questione. Con l’emendamento 1.0.13 delle Commissioni riunite la maggioranza e il Governo vogliono inserire nel decreto l’intervento di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione con riferimento alla Libia. La Libia non è citata, ma il riferimento è chiaro. Signor rappresentante del Governo, si può porre in essere tale azione senza bisogno di una norma, dal momento che il Governo di centro-sinistra lo ha già fatto per l’Albania e perciò l’ordinamento ne dà la possibilità. È allora evidente che il Governo pensi ad altre cose, che non condividiamo; non sappiamo quali accordi siano stati definiti con il Governo libico sulla questione, il Parlamento non è stato informato.
Sui centri e su tale ultima questione, signor Presidente, chiediamo che il Ministro venga a fornire chiarimenti in Aula durante il dibattito sul decreto in esame. Si tratta di un emendamento del tutto generico, la cui necessità, come ho detto, indica che si vuole fare cosa diversa rispetto a quanto si è fatto per l’Albania, perché l’ordinamento, qualora si volesse andare in quella direzione, consentirebbe già di agire senza approvare nuove norme.
Il secondo punto sul quale desidero intrattenermi e del quale denuncio la gravità è che in questo decreto manca il tagliando alla legge Bossi-Fini, ossia mancano quelle correzioni alla normativa in vigore che il Ministro ha proposto, direi fino alla nausea, in Senato nel luglio scorso, nonché in questi mesi fino a qualche settimana fa (cioè fino all’apparire del decreto) sulla stampa, nel corso di interviste e di dichiarazioni. Si tratta di correzioni che vengono chieste da ogni parte, dai sindacati alla Caritas, alla Confindustria. Ebbene, ciò è grave e, oltre che deludere, pone a grave rischio la credibilità del Ministro dell’interno. Lo dico con rammarico, perché questa questione - come è stato già evidenziato dal senatore Malabarba e da altri senatori - si pone anche per quanto è avvenuto a Lampedusa.
Non ho tempo per riprendere questo tema, ma è chiaro che non siamo persuasi, non siamo convinti di ciò che ha detto il Ministro: lì sono state eseguite espulsioni coatte, contrarie alla legge, in contrasto con le direttive comunitarie e con i trattati internazionali. Non ci avete persuaso, non ci avete dimostrato che le cose sono andate altrimenti. Anche su questo è bene che il Ministro venga a riferire in Aula.
Ebbene, perché non c'è questo tagliando? Il relatore ci ha detto in Commissione che le nostre denunce sono puntuali, i problemi ci sono, le proposte che avanziamo sarebbero anche ragionevoli, però vanno oltre gli orizzonti della legge Bossi-Fini. Ecco il punto, ecco perché al Ministro è stato impedito di fare il tagliando: perché probabilmente - anzi senza il "probabilmente" - nel Governo e nella maggioranza è resuscitato sulla questione il braccio di ferro tra AN, Lega e il resto della maggioranza ed il Ministro non ha avuto la possibilità di procedere a quelle azioni che pure aveva preannunciato, a danno naturalmente degli immigrati e della società italiana.
Noi insistiamo, non ci rassegniamo a prendere atto della situazione perché, da un lato, si riconosce la giustezza e la necessità di intervenire, dall'altro si propone l'impotenza, non si fronteggiano i problemi che sono diventati via via vere e proprie emergenze.
Consideriamo la Bossi-Fini una legge sciagurata e mi pare che gli esiti lo dimostrino, i fatti lo provino. Si tratta di una normativa in parte priva di significato, inapplicabile perché strampalata, vessatoria all'eccesso, iperburocratizzata. Le questure e le caserme dei carabinieri non hanno il personale e i mezzi sufficienti per applicarla. Devo dare atto a prefetti, questori, a tanti agenti della polizia e ai Carabinieri che con spirito di sacrificio e con buon senso evitano danni peggiori di quelli che già ci sono.
Si tratta di una legge che rappresenta un calvario quotidiano per famiglie, immigrati, imprese, che alimenta la clandestinità. Come scriveva la settimana scorsa il "Corriere della Sera", citando la Corte dei conti, si calcola che i clandestini e gli irregolari in Italia siano dai 500.000 agli 800.000, questo a meno di un anno da una sanatoria che ne ha regolarizzati circa 700.000. L'irregolarità e la clandestinità crescono perché gli ingressi sono molto minori di quelli di cui c'è bisogno. Ha un bel dire il Ministro che caposaldo principale di una buona politica di immigrazione è l'ingresso regolare, perché nei fatti fa l'opposto.
A gennaio e febbraio le famiglie italiane che hanno bisogno di una colf o di una badante non possono averla fino a quando non è stabilita la quota dell'anno successivo. Quest'anno mancano circa 16.000 lavoratori stagionali alle imprese agricole e turistiche del nostro Paese. La clandestinità e l'irregolarità aumentano perché il 50 per cento delle espulsioni non vanno a buon termine, come scriveva sempre la settimana scorsa il "Corriere della Sera". Non mancano casi numerosi di famiglie e di imprese che, piuttosto che un regolare straniero che non conoscono, avendo bisogno di un rapporto di fiducia, preferiscono l'illegale, l'irregolare, il clandestino di cui hanno fiducia e che voi vi ostinate a non regolarizzare. Ecco perché aumenta l'irregolarità, proprio provocata in buona parte dalle politiche del Governo.
In tre anni dalla legge Bossi-Fini i minori soli, stranieri e clandestini in Italia, sono passati da 13.000 a 43.000: ecco un risultato di alta civiltà di questa normativa. Il Governo non adotta alcuna politica per l'integrazione.
Vi vantate di non aver toccato con la legge Bossi-Fini le norme per l'integrazione della legge Turco-Napolitano, ma non spendete una lira, non prendete una sola iniziativa volta a far funzionare quelle norme e tutti gli oneri sono scaricati su Comuni, Province e Regioni, privi di mezzi, oppure sulla scuola. Tra l'altro quest'anno il ministro Moratti taglia gli insegnanti di sostegno, proprio quelli di cui hanno bisogno i ragazzi delle famiglie degli immigrati che in numero crescente frequentano ogni anno le nostre scuole.
In questo modo si sono venute determinando una serie di emergenze. Intendiamo protestare perché le modifiche promesse dal Ministro per lunghi mesi sono assenti nel provvedimento, né si può argomentare che il decreto-legge è volto esclusivamente a dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale, perché è la stessa maggioranza ad avere introdotto misure che vanno ben oltre quest'ambito.
Noi avanziamo proposte, che al Ministro non è stato consentito presentare, per risolvere alcuni dei problemi che ho prima citato. Due questioni ci premono innanzitutto: sveltire al massimo il rinnovo dei permessi di soggiorno e il nulla osta per i ricongiungimenti familiari. Nonostante la legge Bossi-Fini preveda venti giorni, in realtà occorrono in media otto mesi per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, a Roma addirittura un anno.
A Roma 300.000 persone debbono attendere un anno per avere il rinnovo del permesso di soggiorno e nel frattempo non possono rimpatriare, non possono instaurare un rapporto di lavoro, non possono stipulare un contratto di affitto, perdono il rapporto con la sanità e con l'assistenza: è una vergogna, indegna di un Paese civile.
Quasi un milione di immigrati regolari in Italia versa in una condizione di semiclandestinità per circa un anno ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno. Abbreviando la durata dei permessi avete fatto esplodere le incombenze burocratiche dell'Amministrazione dell'interno, mettendo queste persone in condizioni di vita impossibili.
Ci preme, inoltre, risolvere la questione dei bambini soli, dei minorenni clandestini in Italia, che hanno diritto ad un trattamento umano, civile e legale, e il cui permesso di soggiorno non può essere condizionato al non esaurimento delle quote d'immigrazione. Il minore è un'emergenza non programmabile, è un'eventualità da risolvere al di fuori delle quote.
Il tipo di scelta adottata non è ragionevole, così come non è ragionevole l'accorciamento della durata dei permessi di soggiorno. Siamo l'unico Paese dell'Unione Europea a prevedere un permesso di lavoro di un anno, con incombenze terribili e non affrontabili, contrario alle direttive comunitarie che privilegiano la lunga durata dei permessi di soggiorno. A proposito della necessità di più Europa, che il Ministro rivendica giustamente e che noi condividiamo, anche in questo si procede in direzione opposta.
Nel decreto-legge vi è anche una previsione per la formazione professionale all'estero dei giovani stranieri da portare in Italia; è una proposta anche giusta, che possiamo condividere, ma cosa accadrà con la vigente normativa? Accadrà che le persone formate a nostre spese andranno a lavorare in altri Paesi europei ove vige una condizione migliore di quella italiana.
L’Italia rischia di essere il Paese dall’immigrazione peggiore. Alla faccia della competitività, delle esigenze dell’economia (la più anziana, la meno professionalizzata), perché altrove, mi riferisco ai Paesi dell’Europa, non al mondo in generale, le condizioni sono migliori che non in Italia.
Queste sono alcune delle ragioni per le quali insisteremo in Aula affinché le priorità di cui ho detto, e che saranno contenute nei nostri emendamenti, trovino quell’ascolto che non hanno trovato in Commissione da parte del Governo e della Commissione stessa.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boscetto.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, non spenderò molte parole in replica alle interessanti argomentazioni emerse nel corso della discussione generale.
Il primo tema, che esula dalla normativa in esame, riguarda le cosiddette deportazioni da Lampedusa. Parecchi colleghi intervenuti hanno parlato di espulsioni collettive in violazione della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, e precisamente dell’articolo 4.
Si può sostenere qualsiasi tesi, ma non si può usare il termine giuridico "espulsione" per quello che invece, giuridicamente, è un "respingimento". Il concetto di respingimento non viene tratto da un’interpretazione generale del sistema, ma viene espresso dall’articolo 10 del testo unico (che non è stato toccato dalla legge Bossi-Fini, per cui ci troviamo in presenza di una norma della legge Turco-Napolitano che il senatore Guerzoni conosce bene essendone stato relatore), che a proposito del respingimento recita (lo leggo perché tutti ne parlano, ma finora non è mai stato letto in questa sede): "1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai varchi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all’articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell’articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza".
A Lampedusa non c'è stata, quindi, un'espulsione collettiva in violazione dell'articolo 4 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, ma c'è stata l'applicazione di questa norma. Sono arrivati alla frontiera degli stranieri, sono stati assistiti e rifocillati e poi sono stati respinti verso il Paese di provenienza, trattenendo, o meglio tenendo in Italia coloro che hanno fatto richiesta di asilo. Si comprenderà facilmente come, quindi, parlare di deportazioni, con tutte quelle aggettivazioni negative che abbiamo sentito, sia un fuor d'opera.
C'è stata un'applicazione puntuale della legge, c'è stato un trattamento di carattere umanitario, con successivo respingimento e l'apertura alla possibilità di farsi riconoscere la condizione di rifugiato attraverso il riconoscimento del diritto di asilo. Mi pare che altro non si debba dire sull'argomento.
Un altro tema emerso prepotentemente dalla discussione è quello che riguarda asseritamente la minore garanzia che darebbero i giudici di pace rispetto ai giudici togati. Non ho capito se si vuol dire che il ricorso al giudice non togato comporti l'incostituzionalità del ricorso stesso a tale categoria di giudici.
Mi pare che nessuno abbia portato il ragionamento fino a queste estreme conseguenze. Ho sentito tuttavia dire che si appronterebbe (o si sta approntando, si è approntata, si sta per adottare) una normativa in cui, in materia di libertà, i cittadini italiani sarebbero trattati come cittadini di serie A, mentre gli stranieri, vedendosi quale giudice competente il giudice di pace, sarebbero trattati come persone di serie B.
È un ragionamento - non voglio aggiungere nulla a quanto così bene ha già detto il collega Bobbio - che non trova assolutamente cittadinanza né nel testo della legge, né nella volontà di chi questa legge sta portando avanti, dopo averla scritta.
Abbiamo un'attribuzione di competenza al giudice di pace, che è sembrato essere un giudice più che sufficiente per delibare, nella materia dell'espulsione da parte del questore, l'esistenza o meno dei requisiti, la legittimità del provvedimento del questore nel rispetto di tali requisiti e quindi far proseguire, dopo la sospensione, l'efficacia di quel provvedimento, oppure caducarlo.
Nell'attribuzione delle competenze per materie si è fatta una valutazione che esclude, intanto, la possibilità di porre in essere un provvedimento privativo della libertà, ma si guarda ad un aspetto più amministrativo che penalistico, andando a verificare tutte quelle logiche di congruità dell'atto del questore per vedere se esso è conforme a legge, e non incide quindi sulla libertà personale attraverso un'espulsione non legittima, oppure se invece la non conformità alla legge non c'è, e quindi si rende vano quel provvedimento non conforme a legge.
Ma come possiamo ritenere che i giudici di pace, che hanno un loro inserimento ben preciso nell’ordinamento giudiziario, non abbiano le competenze per poter svolgere quest’attività? Si badi bene, non sono competenti per le più complesse problematiche in materia di asilo; a fronte di una richiesta di asilo da parte di uno straniero, il giudice di pace lo manderà davanti alle apposite commissioni per seguire tutto l’iter stabilito dalla legge Bossi-Fini in materia: commissione di primo grado, commissione di secondo grado, tutto quello che noi ben conosciamo, nell’ambito di una tutela del tutto diversa nella quale l’intervento del giudice di pace si limita - ripeto - a rimettere lo straniero che chiede asilo alle competenti commissioni.
Quindi, il resto delle verifiche consisterà nel vedere se c’è un documento, accertare le ragioni di clandestinità, sentire le eventuali argomentazioni dello straniero circa il non possesso del documento per le più diverse ragioni, ove questa possa essere una tesi difensiva, chiarire alcuni punti e procedere a una decisione. Non dobbiamo pensare che il giudice di pace si faccia carico di qualcosa di più complesso e complicato come sarebbe - ribadisco - la materia del diritto d’asilo e la verifica della condizione di rifugiando.
Mi pare quindi che anche a questi dubbi sull’intervento del giudice di pace si possa dare una risposta positiva nei termini della scelta fatta dal decreto-legge in via di conversione, non dimenticando che questi giudici si collocano in una situazione ben particolare (voglio ancora ripeterlo), perché basta vedere qual è il loro incardinamento professionale nella nostra giustizia, che ha i magistrati togati, i giudici di pace e i veri magistrati onorari, quelli sui quali si basano molte attività di tantissimi uffici in tutta Italia. Infatti, portando alle estreme conseguenze un ragionamento come quello che l’opposizione ha voluto fare, si potrebbe dire che un magistrato onorario non togato, non essendo giudice di pace, ha più capacità e dà più garanzie di un giudice di pace: e questa è una prova per paradosso che credo abbia la sua efficacia.
Ho ancora quattro minuti e quindi…
PRESIDENTE. Per la precisione due minuti, signor relatore. Comunque, se ha bisogno di quattro, ne prenda quattro.
BOSCETTO, relatore. In due minuti si può dire veramente poco. Forse, un brevissimo accenno al fatto che il collegamento fra l’ingresso nei Paesi europei con un lavoro ormai esiste in tutte le legislazioni europee e viene incluso nelle direttive di settore sull'immigrazione.
Quando si parla di arresti reiterati per coloro che non vogliono lasciarsi identificare, si deve ricordare (ultimo argomento) come il problema dell’identificazione sia fondamentale.
In questo momento si sta discutendo in sede europea la carta d’identità dei cittadini europei, estremamente sofisticata, con dentro dati biometrici e tutti i dati possibili ed immaginabili, che costituirà nel prossimo futuro un mezzo tecnico di elevatissima perfezione.
Siamo partiti imponendo le impronte digitali, ma sappiamo, in un mondo nel quale la sicurezza è sempre più compromessa, che l’identificazione dei cittadini europei, e soprattutto degli stranieri che vengono senza dichiarare il proprio nome e la propria patria, è fondamentale.
Allora, se c’è un aggravamento delle sanzioni in materia, esso va a toccare solo colui che pervicacemente, dopo essere stato espulso, rientra, non si è fatto identificare e continua a rifiutare l’identificazione, per cui solo lui sa da dove viene e dove dovrebbe essere condotto. Il fatto di rimanere del tutto muto di fronte a queste fondamentali richieste di identificazione fa sì che ci debba essere una sanzione, man mano più pesante. E’ l’altra logica alla base del provvedimento che stiamo esaminando.
Signor Presidente, la ringrazio del minuto in più che mi ha concesso. Ho toccato solo alcune questioni, alle quali mi sembrava fosse giusto dare risposta. Riservo al prosieguo della discussione ulteriori risposte ad altri problemi che sono emersi e che mi hanno stimolato, come già era accaduto in Commissione.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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677a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 19 OTTOBRE 2004 (Pomeridiana) |
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Presidenza
del presidente PERA, |
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3107.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 ottobre si è svolta la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi rimetto alle valutazioni svolte dal relatore.
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, incluse le ulteriori proposte 0.1.1, 1.8, 1.0.13 (testo 2), 1.0.101, 1.0.102, 1.300 (testo 2), 1.301 e 2.100, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 2.100, su cui esprime parere di nulla osta, nel presupposto che residuino nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali.
La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 1.46, 1.0.2, xl.0.1, 1.2, 1.202, 1.203 e 2.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle proposte 1.0.14/1 e 1.0.14/2, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che siano riformulate prevedendo anche che all'emendamento 1.0.14, capoverso 4-bis, le parole: "per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "per la finanza pubblica" e della proposta 1.0.13 (testo 2), sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al capoverso comma 1-bis, le parole: "valutati in 6.400.000 euro per l'anno 2004 e in 7.400.000 euro per l’anno 2005" siano sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005".
II parere di nulla osta sulla proposta 1.450, infine, è reso nel presupposto che residuino nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali".
Passiamo all'esame dell’ordine del giorno G1, che invito i presentatori ad illustrare.
MARITATI (DS-U). Signor Presidente, abbiamo presentato un ordine del giorno sulla stessa linea di un’interrogazione cui è venuta una tardiva e del tutto insufficiente risposta da parte del Ministero.
Con questo ordine del giorno chiediamo che il Senato si esprima su fatti di estrema gravità che abbiamo in esso denunziato: sono stati, infatti, effettuati coattivamente trasporti aerei con un numero imprecisato di persone attraverso un ponte aereo attivato con la Libia.
Ci rendiamo perfettamente conto della necessità di procedere all’accompagnamento alla frontiera o all’espulsione nel rispetto delle leggi vigenti di stranieri che entrano nel nostro territorio senza appunto aver seguito la procedura prevista. Queste espulsioni, però, si verificano con metodologie a dir poco discutibili, anzi, riteniamo che siano contrarie al senso della legge e, soprattutto, ai princìpi della Costituzione. Sono state effettuate espulsioni collettive di un numero imprecisato di persone attraverso ponti aerei verso la Libia, in base ad un accordo internazionale, i cui termini ed il cui contenuto restano ancora tutti da definire.
Noi, in pratica, non siamo stati informati del contenuto di un accordo internazionale che rappresenta un punto nodale per eseguire questi trasferimenti. Non sappiamo cosa accadrà a questo numero enorme di cittadini di provenienza "sbagliata", da Paesi diversi dalla Libia.
Noi conosciamo il Paese in questione, ed anche se la Libia è stata di recente indicata addirittura come un Paese campione di libertà da parte del nostro Presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo seri dubbi sul fatto che la libertà trovi grandi garanzie in quel Paese. Comunque, abbiamo la necessità di conoscere il contenuto di questo accordo internazionale.
Vi è, però, qualcosa di più grave: all’interno dei centri di permanenza temporanea è stato vietato l’ingresso al rappresentante internazionale delle Nazioni Unite, del Commissariato per i rifugiati che è un organismo legale internazionale, cui è riconosciuto per legge di poter adire nei centri di permanenza temporanea in qualsiasi momento. Oltre ad una violazione grave ed evidente del comportamento dei responsabili del centro, accade qualcosa che sa più di beffa.
Infatti, il diniego opposto al rappresentante delle Nazioni Unite è stato motivato sulla base della cosiddetta Carta dei diritti, un documento di grande importanza, redatto dal Viminale quando vi era il Governo di centro-sinistra. La Carta dei diritti non viene quasi mai rispettata, per non dire che è sistematicamente violata, e viene richiamata, signor Presidente, in questa circostanza, per opporre al rappresentante delle Nazioni Unite il divieto di accedere ai centri di permanenza temporanea.
Lei, signor Presidente, mi fa cenno di concludere e voglio rispettare il suo invito, però vorrei tanto che l’Assemblea …
PRESIDENTE. Senatore Maritati, come sa, i tempi sono contingentati.
MARITATI (DS-U). Sì, signor Presidente, ma almeno gradirei che qualcuno della maggioranza ascoltasse, dal momento che questo non è un ordine del giorno improvvisato; esso riguarda comportamenti del nostro Paese che vengono osservati, criticati e sanzionati a livello internazionale.
Chiediamo che il Senato impegni il Governo a interrompere la pratica dei rimpatri immediati almeno finché non siano chiarite le norme internazionali e il contenuto degli accordi con la Libia e a consentire, da oggi in avanti, al delegato delle Nazioni Unite, nonchè a tutti i consiglieri regionali, ai presidenti provinciali e ai sindaci l’accesso ai centri di permanenza temporanea. Questi ultimi, infatti, sono istituti delicatissimi, sono border line rispetto all’ospitalità che avrebbero dovuto garantire, sono un vero e proprio carcere.
Pertanto, a me sembra veramente inaudito che si continui a limitare il diritto di controllo democratico da parte di consiglieri, provinciali e regionali, e di quanti altri dovrebbero essere invece autorizzati, in ogni momento, ad accedere a tali centri, nei quali non si può far altro che ospitare e rifocillare persone che stanno per essere trasferite all’estero. Non sono e non devono diventare lager, né carceri. (Applausi dal Gruppo DS-U).
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G1.
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo sull’ordine del giorno in esame è contrario. Il Ministro dell’interno ha avuto modo di rispondere nei giorni scorsi a interrogazioni di contenuto analogo specificando la linea del Governo e come fosse assolutamente legittimo, a giudizio dell’Esecutivo, il comportamento adottato.
Per quanto riguarda l’accessibilità ai centri di temporanea permanenza, ricordo che essa è disciplinata da una legge del 1999, quindi non di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene. Tale normativa non prevede la possibilità di accesso, se non per i parlamentari deputati nazionali.
Per queste ragioni, come ho detto, il Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.
FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colgo l’occasione per ricordare ai colleghi di tutti i Gruppi che i tempi sono contingentati.
FALOMI (Misto). Signor Presidente, solo un minuto per dichiarare il voto favorevole a questo ordine del giorno. Non sono molto soddisfatto delle mancate risposte da parte del relatore e del rappresentante del Governo.
Desidero segnalare all’Assemblea, che si accinge a votare l’ordine del giorno G1, che quando una persona, qualunque sia il colore della sua pelle, qualunque sia la sua religione o razza, viene privata della libertà personale senza che abbia commesso un reato e che sia intervenuta la sentenza di un giudice, vuol dire che siamo fuori dello Stato di diritto, che vengono violate la nostra Costituzione, le norme del diritto internazionale e le convenzioni sui diritti umani.
L’ordine del giorno G1 cerca di ricordare a quest’Assemblea tali problemi ed intende proporre al Governo un altro modo di trattare il fenomeno dei profughi che sbarcano nel nostro Paese.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei sostenere, a nome della Margherita, la richiesta di approvazione dell'ordine del giorno G1.
La Libia sarà anche divenuta improvvisamente un faro di libertà nel Mediterraneo, tuttavia credo che il diritto di asilo per gli immigrati dovrebbe stare in cima ai nostri pensieri.
Presidenza del vice presidente SALVI
(Segue DALLA CHIESA). Non penso sia opportuno procedere al rimpatrio immediato, senza dare la possibilità di chiedere asilo a chi proviene da Paesi in cui le libertà democratiche e civili non sono garantite, o comunque sono previste ad uno standard assai inferiore a quello che reputiamo necessario.
Pertanto, pur comprendendo le ragioni che possono indurre ad un rapido espletamento delle pratiche di rimpatrio di coloro che arrivano clandestinamente, ritengo sia necessario contemplare la richiesta di asilo tra i loro diritti.
Questo è il motivo per cui sosteniamo l'ordine del giorno G1, come già hanno fatto alcuni colleghi apponendovi la propria firma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, desidero illustrare innanzitutto l'emendamento 01.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo prima dell'articolo 1 del decreto-legge.
Con tale proposta modificativa si propone una semplificazione del processo di regolarizzazione di quei cittadini stranieri immigrati che entrano regolarmente - lo sottolineo - nel territorio del nostro Paese. Nel caso in cui costoro (durante il periodo di permanenza sul territorio italiano per motivi di studio, turismo o altro) instaurino un rapporto di lavoro, questo potrebbe essere regolarizzato direttamente, senza costringerli a seguire tutta la trafila che prevede il ritorno nel Paese d'origine, la presentazione della domanda all'ambasciata e così via.
In questo modo, si risolverebbe un problema rilevante, in particolare per i servizi alla persona, perché sarebbe possibile conoscere direttamente chi si assume, prima di instaurare il rapporto di lavoro. Si incentiverebbe inoltre l'ingresso regolare.
In Commissione è stata sollevata la preoccupazione che tale procedura sia alternativa rispetto a quella che prevede le quote di ingresso. Credo invece si tratti chiaramente di una misura integrativa rispetto alle quote, che rimangono lo strumento fondamentale per governare l'immigrazione attraverso intese con i Paesi di origine degli immigrati.
Invito quindi i relatori ed il rappresentante del Governo a valutare con particolare attenzione questo emendamento, che non reca maggiori oneri ed ha un contenuto solamente procedurale, ma contribuirebbe a risolvere parecchi casi che sono presenti nel nostro Paese.
Vorrei poi soffermarmi sull'emendamento 1.34, con il quale si intende sanare una situazione di ingiustizia che si determina, in base alla normativa vigente, a carico dei figli di immigrati irregolari, i quali dopo aver raggiunto la maggiore età vengono immediatamente espulsi dal nostro Paese. Questi giovani spesso sono nati e hanno vissuto nel nostro Paese, hanno frequentato le nostre scuole e tuttavia devono subire la conseguenza negativa dello stato di irregolarità dei genitori.
Impedire che le conseguenze dei comportamenti dei genitori ricadano sui figli è una norma etica universale, bisognerebbe rispettarla anche in questo caso; invito pertanto i relatori e il Governo ad una valutazione attenta della proposta.
Si tratta soltanto di concedere a questi ragazzi, una volta raggiunta la maggiore età, un permesso di sei mesi così come avviene per i figli maggiorenni di genitori regolari che non hanno il lavoro ma hanno la possibilità di trovarlo. Peraltro, sarebbe una disposizione di equità sociale rispetto a condizioni già esistenti nell'attuale normativa sull'immigrazione.
GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.18 intende affrontare e risolvere una questione acuta, gravissima.
Colleghe e colleghi senatori, signor Presidente, attualmente a Roma vi sono ben 300.000 immigrati regolari ridotti a livello di semiclandestinità poiché il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale hanno fatto domanda richiede non soltanto venti giorni, come afferma la legge Bossi-Fini, ma addirittura un anno, in Italia occorrono mediamente otto mesi.
Durante quest’anno i 300.000 cittadini stranieri qui regolarmente residenti sono ridotti in condizioni di semiclandestinità perché molti dei loro diritti sono sospesi: possono perdere il lavoro, ma non possono accedere ad un nuovo contratto, non possono sottoscrivere un contratto per affittare la casa, perdono l'assistenza sanitaria, sono cittadini dimezzati.
L'emendamento prevede che durante il periodo di rinnovo del permesso di soggiorno siano vigenti i diritti che quel permesso di soggiorno sancisce. In questo modo, senza danno per i diritti delle persone, si può anche comprendere la difficoltà dell'amministrazione ad affrontare la questione, cercando nel frattempo di accorciare i tempi della burocrazia.
L'emendamento 1.32 si limita a compiere un'operazione molto semplice e ragionevolmente fondata per correggere una norma della Bossi-Fini del tutto irragionevole. La proposta inserisce le badanti e le colf tra le categorie speciali previste dal Testo unico che non ricadono sotto le condizioni della quota. Dal mese di febbraio a dicembre accade, infatti, che le famiglie italiane non possono assumere colf o badanti perché le quote, in cui sono inseriti anche questi ingressi, sono rapidamente esaurite e nulla garantisce che l'anno successivo vi sia in quota posto sufficiente per soddisfare la domanda.
Con la nostra proposta consentiamo a tutte le famiglie di poter soddisfare l'esigenza di un lavoro di cura per le persone allorché si presenta. Si tratta, tra l'altro, di un fabbisogno di lavoro non programmabile, spesso richiesto per soddisfare esigenze urgenti e immediate: la proposta ci pare quindi ragionevole.
Con l’emendamento 1.118, signor Presidente, proponiamo analogo discorso in merito all’ingresso degli stagionali, i quali fanno parte della quota, sempre sottodimensionata e soggetta ad esaurimento. Quest’anno sono mancati alle aziende agricole e turistiche italiane 25.000 stagionali e ciò ha arrecato un grande danno ai loro bilanci, danno che tutti possiamo ben immaginare.
Con l’emendamento 1.33 proponiamo una soluzione ad un problema urgente, ad una vera e propria emergenza. Da quando esiste la legge Bossi-Fini, quindi da tre anni a questa parte, i clandestini minorenni in Italia sono passati da 14.000 a 43.000. Proponiamo che per questi soggetti, che necessitano di attenzioni particolari da parte dei servizi sociali e dello Stato, i permessi di soggiorno siano sottratti alla quota annuale. Anche in tal caso si tratta di emergenze da fronteggiare secondo un’altra logica, peraltro presente per la stessa ragione nel Testo unico.
Con l’emendamento 1.119, signor Presidente, propongo la soluzione ad un problema che attiene alle irregolarità. Mi riferisco a quegli immigrati stranieri coinvolti in un procedimento di espulsione che non si sa dove rimpatriare, perché nessun Paese li riconosce come propri cittadini.
Si tratta di persone che hanno commesso una violazione dal punto di vista amministrativo, in quanto hanno il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato. Ebbene, per questi casi proponiamo di concedere - ci sembra una soluzione realistica - un permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio (anch’esso è presente nel Testo unico) e, allorché se ne presenti la possibilità, di procedere al rimpatrio dello straniero.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 1.240 e, come già preannunciato, ritiro gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.
BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.100.
Per quanto riguarda l’emendamento 1.200, propongo una nuova formulazione. In sostanza, si tratta di sopprimere - lo dico per gli Uffici - il secondo periodo dell’emendamento, dalle parole "La tempestività" sino a "verbale", e di sostituire nel testo la parola "notifica" con la seguente "comunicazione".
Il nuovo testo riformulato, quindi, recita nel modo seguente: Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla Cancelleria".
Si tratta di un emendamento che tende a chiarire ulteriormente, data la delicatezza della materia e l’importanza dei termini fissati per legge, quale sia la procedura da seguire. In sostanza, riproduce - nel caso specifico si tratta della competenza del giudice di pace - la stessa scansione temporale attualmente prevista per i giudizi di convalida dal codice di procedura penale.
L'emendamento 1.201 tende a fare chiarezza, introducendo una specifica competenza del tribunale in un settore abbastanza articolato e complicato, qual è quello dei provvedimenti che assicurano l'unità familiare e la tutela dei minori. Ci si propone, infatti, di prevedere che questa competenza rimanga ai tribunali, senza quindi essere trasferita ai giudici di pace, e che quindi i provvedimenti di convalida e i ricorsi, nei casi riguardanti i minori, siano e restino di competenza del tribunale. Si tratta, con questo come con alcuni emendamenti successivi, di introdurre dei momenti sia di chiarezza che di sostegno all'attività del giudice di pace, che viene ad essere gravata da questa nuova competenza.
Con il consenso del Governo, trasformerei l'emendamento 1.202 in un ordine del giorno. Ritengo che tale emendamento (e quindi l'ordine del giorno) sia importante perché è opportuno che si predispongano i mezzi (e che quindi il Governo si impegni in tal senso) affinché il personale amministrativo attualmente utilizzato dai tribunali sia trasferito agli uffici dei giudici di pace. Infatti, un mancato impegno del Governo, e quindi un mancato sostegno in questi termini, a mio avviso finirebbe per creare ostacoli difficilmente ovviabili per la tempestività delle pronunce.
L'emendamento 1.115 si illustra da sé. L'emendamento 1.112 si propone di evitare che il requisito della vicinanza al centro di trattenimento non venga ricompreso tra quelli di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto in esame.
L'emendamento 1.114 si illustra da sé. Ritengo di particolare importanza l'emendamento 1.470 (testo corretto). Indubbiamente, l'introduzione, nella riformulazione, dell'espressione "anche fuori dei casi di flagranza" serve a chiarire, da un lato, che la normativa non si rifà, ai fini dell'arresto, al concetto di flagranza di cui al codice di procedura penale (viene considerato flagrante il reato che si commette attualmente, più quella che una volta era la cosiddetta quasi flagranza, e che oggi è ricompresa nel concetto di flagranza), ma serve a chiarire bene che ci si muove e si è autorizzati ad agire in via di arresto anche fuori dei casi di flagranza, ossia rifacendosi ad almeno due casi già presenti nel nostro ordinamento.
Mi riferisco alla normativa in tema di misure di prevenzione e alla recente legge, approvata nel corso di questa legislatura, sulla violenza negli stadi. Ritengo utile, con quest’emendamento, chiarire che la facoltà dell’arresto in questi casi è consentita anche oltre e al di fuori della tipologia codificata della flagranza di cui al codice di procedura penale.
L’emendamento 1.203 serve ad ovviare a un’altra esigenza importante. Essendovi però su di esso il parere contrario della Commissione bilancio, lo ritiro.
Anche l’emendamento 1.204 ha la funzione, come il precedente, di tentare di ovviare a una necessità nascente dalla neointrodotta competenza del giudice di pace. Sostanzialmente, cioè, con quest’emendamento si richiede una revisione degli organici dei giudici di pace per meglio tentare di adeguarli a tutte le esigenze funzionali che derivano - ripeto - dal disegno di legge che stiamo esaminando, in particolare quelle, particolarmente delicate, legate alla procedura di convalida e ai tempi strettissimi che la caratterizzano.
Con quest’emendamento, nel contempo, si prevede la possibilità di trasferimenti di sede, in modo tale da tentare di andare incontro alle esigenze che certamente si manifesteranno almeno fino alla definizione del nuovo organico dei giudici di pace e alle nuove nomine degli stessi.
Si tratta, sostanzialmente, di un emendamento che tende ad approntare le misure e gli strumenti per fronteggiare le emergenze che - è facile previsione - ricadranno principalmente su quegli uffici dei giudici di pace cosiddetti di frontiera, cioè situati nei luoghi dove avviene il maggior numero di ingressi di immigrati clandestini.
Gli emendamenti 1.121 e 1.122 si illustrano da sé.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, con riferimento in particolare alla prima sentenza della Corte costituzionale, ovverosia alla normativa del capoverso dell’articolo 5-bis, i punti proposti nell’emendamento 1.1 sono - lo ripeto - i seguenti.
In primo luogo, il ritorno a un giudice non di pace, perché il giudice di pace non ha alcuna competenza in materia: investire con un’ondata di piena di procedimenti di convalida un giudice incompetente significa fare esperimenti in corpore vili. Quindi, insisto su quest’emendamento.
In secondo luogo, ho richiesto che il ricorso avverso il provvedimento di convalida, che involge delicatissime questioni (quale, per esempio, quella del diritto d’asilo), abbia anche profilo di merito. Infatti, altrimenti ragionando, se non rendiamo possibile un ricorso nel merito, questo giudice di pace è giudice unico. Segnalo che non è un precedente isolato nel sistema, perché l’articolo 706 del codice di procedura penale prevede che il ricorso nel merito sia possibile avverso i provvedimenti di estradizione, e questo mi sembra un precedente analogicamente valido.
Da ultimo, ho presentato tutta una serie di emendamenti rispetto alla seconda sentenza della Corte costituzionale, ma rinunzio ad illustrarli, signor Presidente e colleghi. Di fronte alla devastazione che opereranno gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite e dal relatore, con delle chicche giuridiche quale l’arresto fuori flagranza, citando, come misure di prevenzione, i casi (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) di arresto nelle vicende degli stadi sportivi, che sono veramente un’aberrazione giuridica, e dopo che voi avete raddoppiato, triplicato o quadruplicato le pene, quando la sentenza della Corte costituzionale ha cassato la norma che prevedeva l’arresto al di fuori dei limiti edittali, riservo le mie parole e le mie energie per dire come questo provvedimento sia un autentico atto di ribellione al dictum della Corte costituzionale.
MARITATI (DS-U). Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti, ad eccezione dell’1.108, che riveste una grande importanza. Credo che il relatore e la maggioranza dovrebbero soffermarsi su di esso e sul suo significato.
Con tale proposta chiedo che le disposizioni di cui al comma 5-bis si applichino anche nei casi in cui l’allontanamento dal territorio dello Stato riguardi uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento.
È noto che questo decreto-legge interviene a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha richiamato il legislatore ad attenersi al rispetto dell’articolo 13 della Costituzione. Tale articolo prescrive che ogni limitazione della libertà individuale debba essere accompagnata da una garanzia di tipo giudiziario: deve intervenire il magistrato a garantire che l’atto di coazione previsto dalla legge, qualunque esso sia, risponda a determinati canoni. È necessaria, quindi, la procedura giudiziaria.
È chiaro che la norma incriminata, ritenuta illegittima costituzionalmente, è quella che è stata offerta all’esame del giudice delle leggi. In tale disposizione non vi era l’ipotesi, contemplata pure dalla legge sull’immigrazione, del respingimento alla frontiera. Il respingimento è una sorta di impedimento, per l’immigrato non dotato del permesso, di introdursi nel territorio dello Stato. È questa la ragione per cui il legislatore ha stabilito che nessuna procedura, se non quella dell’ordine del questore, debba essere prevista.
Ma nel momento in cui l’immigrato mette piede sul territorio nazionale, viene accolto nei centri di permanenza o di smistamento, è interrogato e trattato dall’autorità di pubblica sicurezza, viene rifocillato, assistito, passano giorni e talvolta settimane, è nel nostro territorio nazionale e non può più parlarsi di respingimento. E’ un’ipotesi identica a quella sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
Allora vi invito a riflettere, a non attendere un’altra sentenza, perché ciò significherebbe discredito per il Parlamento e a livello internazionale. Con questo emendamento noi non chiediamo altro che di conformarci alla sentenza della Corte costituzionale, che ha già previsto princìpi definiti che voi state rispettando - sia pure con la procedura del giudice di pace che noi non condividiamo - per l’ipotesi dell’espulsione.
Credo che questo sia il momento di riflettere, di fermarsi un attimo e di estendere le garanzie anche all’ipotesi del respingimento differito.
*BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite.
L’emendamento 1.22 è chiaro e quindi non mi soffermerò su di esso.
Altrettanto può dirsi per l’emendamento 1.23. Si tratta di norma garantista che aggiunge qualche diritto a colui che si troverà per la convalida davanti al giudice.
L’emendamento 1.430 riguarda la difesa e la necessità dell’interprete. L’emendamento 1.301, proposto da me all’Aula, recita: "salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili", cioè quando c’è la possibilità di un giudizio nell’immediatezza, senza dover ricorrere all’invio nei centri di permanenza.
L’emendamento 1.300 (testo 2), che è stato ritirato, riguardava il complesso problema del nulla osta, problema che rimane. Si è ritenuto meglio lasciare il testo unico così com’è, per la prevalenza della potestà punitiva dello Stato su quelle che possono essere esigenze pratiche di espulsione di alcuni imputati sottoposti a procedimenti per reati gravissimi o per reati contenuti nello stesso testo unico sull’immigrazione.
Gli emendamenti 1.27 e 1.28 non necessitano di illustrazione, si tratta sempre di garanzie.
L’emendamento 1.470 (testo 2), concerne il reato di permanenza dopo l’ordine del questore. Ci sono nuove prescrizioni di pene e l’ultima stesura migliora, o meglio corregge alcuni punti che risultavano non ben leggibili; soprattutto, quando si parla di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, aggiunge le parole "e non ne è stato chiesto il rinnovo". Si tratta di un concetto fondamentale perché la richiesta di rinnovo fa sì che non si materializzi alcun reato.
L’emendamento 1.450, presentato dalle Commissioni riunite, riguarda gli uffici consolari, gli Istituti italiani di cultura e le Istituzioni scolastiche all’estero. Ne parleremo più ampiamente al momento della votazione.
L’emendamento 1.0.101 riguarda la modifica dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e prevede una serie di aumenti delle sanzioni, soprattutto in relazione ai reati degli scafisti, cioè di coloro che portano gli stranieri clandestini. Viene prevista la possibilità di arresto e di imposizione della misura coercitiva anche a coloro che non agiscono per fini di lucro. Si tratta di coloro di cui al primo comma dell’articolo 12.
È poi prevista anche una correzione della legge Bossi-Fini: laddove il fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro viene collocato fra le aggravanti, come era chiaro. Probabilmente al momento della stesura della legge Bossi-Fini c’è stata una piccola mancanza di attenzione, ma non aveva senso mettere questa norma, che in precedenza era considerata un’aggravante, come completamento dell’azione del reato base. È ritornata tra le aggravanti.
Le aggravanti poi sanzionano anche il comportamento di chi agisce senza fini di lucro. È stato effettuato anche un intervento in materia di azioni sotto copertura che possono essere fatte anche per la prevenzione e l’accertamento dei maggiori reati in materia di immigrazione. Si corregge anche la norma che in materia di tratta sembrava limitare l’azione soltanto ai poliziotti incaricati del terrorismo con un evidente errore materiale. Oggi registriamo che oltre ai delitti contro la libertà individuale, allo sfruttamento della prostituzione, alla schiavitù, anche i delitti di immigrazione clandestina gravi possono essere sottoposti ad operazioni sotto copertura.
L’emendamento 1.0.102 è importante perché permette di estendere a coloro che sono stati regolarizzati in modo speciale (le colf, le badanti ed i dipendenti delle imprese, regolarizzati con legge a parte), di fruire eventualmente degli stessi diritti di coloro che si trovano sotto l’imperio della Bossi-Fini. Si prevede, quindi, la possibilità di conversione del lavoro subordinato in lavoro autonomo; norma di valore per equalizzare le posizioni di tutti coloro che sono in stato di regolarità, sia a seguito di provvedimenti specifici sia perché facenti parti normalmente dei flussi.
L’emendamento 1.0.14 è stato oggi riformulato nell’emendamento 1.0.14 (testo 2) soltanto per una precisazione, per sostituire cioè le parole :"il Ministero dell’interno può stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi…" con le seguenti: "il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici …".
MARTONE (Verdi-U). L’emendamento 1.105 è volto ad evitare l’internamento di coloro che, sottoposti a procedimento di convalida, sono destinati ai centri di permanenza temporanea. In tal modo intendiamo esprimere la nostra continua e radicale opposizione rispetto a questa istituzione non soltanto in quanto struttura ma anche in quanto fulcro delle modalità di gestione dei flussi di immigrazione clandestina in questo Paese.
Pensiamo che i centri di permanenza temporanea rappresentino non soltanto la negazione dello Stato di diritto, ma anche un approccio "securitario" ai temi dell’immigrazione che non fa altro che moltiplicare a dismisura il commercio ed il traffico illegale di esseri umani.
Se i colleghi della maggioranza fossero mai entrati in un centro di permanenza temporanea si sarebbero resi conto con i loro occhi di quanto siano degradanti le condizioni di vita di chi è obbligato a risiedervi contro la propria volontà, di quanto siano diffuse le violazioni per quanto riguarda il diritto di accesso all’assistenza legale e le violazioni delle normative e delle procedure sul diritto di asilo, di quanto sia impossibile per l’opinione pubblica, per i giornalisti ed i cittadini verificare di persona l’uso dei fondi stanziati per la gestione di questi centri.
Si renderebbero conto di quanto spesso e volentieri in questi centri ci siano persone che non dovrebbero esservi, creando una situazione ibrida che non permette certamente la riaffermazione della centralità dei diritti fondamentali della persona, nonché di quanto sia scarsa la trasparenza riguardo agli appalti e alle concessioni di gestione; scarsa trasparenza che deve, a nostro avviso, preoccupare il Parlamento e chi è chiamato, come noi, ad usare responsabilmente i fondi pubblici.
Riteniamo pertanto che i centri di permanenza temporanea debbano essere chiusi e che debba essere svolta una profonda riflessione, con l’apertura di modalità nuove, che possano tutelare la dignità della persona e gestire al contempo il problema in una maniera che però ponga il nostro Paese all’avanguardia a livello internazionale e non, come è oggi, al centro della preoccupazione delle organizzazioni internazionali, dall’ONU, all’ACNUR, ad Amnesty International, a Medici senza Frontiere.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, con l’emendamento 01.1, nonostante le argomentazioni del senatore Viviani siano state ottime, andiamo a porci contro l’attuale sistema e quindi esprimo parere contrario su di esso.
Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.8, relativo al tribunale territorialmente competente, 1.15, concernente il raddoppio dei termini previsti, 1.160, presentato dai senatori Guerzoni, Fassone e altri, 1.17, 1.18 e 1.20, riferito al diritto di asilo che non si tratta in questa sede.
Il parere è ovviamente favorevole sull’emendamento 1.100 del relatore.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.1, 1.12, 1.25, 1.101, 1.11, 1.210, 1.240, 1.102, 1.103, 1.13, 1.104, 1.105, 1.106, 1.2, 1.260, 1.14 e 1.107.
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.23, 1.430, 1.301 e 1.200 (testo 2).
Con riferimento all’emendamento 1.108, credo che i concetti di respingimento e di espulsione siano ben chiari.
Il respingimento può avere una propria durata, ma non diventa mai espulsione. Quando ci troviamo di fronte ad un'espulsione, scattano tutte le norme di tutela previste e quindi credo che il pur commendevole ragionamento del senatore Maritati non vada condiviso. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 1.108.
Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.109. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.201 (testo corretto). L'emendamento 1.202 è stato trasformato in ordine del giorno e su di esso esprimo parere favorevole.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.110, 1.5 e 1.111 e parere favorevole sugli emendamenti 1.27, 1.115, 1.28, 1.112 e 1.113 (poiché, come ha già detto il correlatore Bobbio, la vicinanza dal centro di trattenimento non è un requisito).
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.114 e parere contrario sugli emendamenti 1.116 e 1.470/1. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.470/2 e 1.470 (testo corretto).
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.117, 1.6, 1.30, 1.29, 1.31, 1.32, 1.118, 1.33, 1.34, 1.350 e 1.119.
L'emendamento 1.203 è stato ritirato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.204 e parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.10 e 1.20.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.121. Ritiro l'emendamento 1.450 per non coerenza dell'oggetto. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.122.
Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono stati ritirati. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.13 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 1.0.14/1 e 1.0.14/2. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 1.0.14 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 1.0.11 e 1.0.12.
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.8, 1.15, 1.160, 1.17, 1.18, 1.20, 1.9, 1.1, 1.12, 1.25, 1.101, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.22. Sull'emendamento 1.11 il parere è contrario, quanto all'emendamento 1.23 il parere è favorevole a condizione che siano soppresse le ultime parole "salva la sua espressa rinuncia", perché ciò potrebbe comportare un appesantimento della procedura e allungare di molto i tempi della sua definizione.
Il parere è contrario sull'emendamento 1.210, mentre è favorevole sull'emendamento 1.430. Sono contrario agli emendamenti 1.240, 1.102, 1.103, 1.13, 1.104, 1.105 e 1.46, mentre sono favorevole all'emendamento 1.301. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.106 e favorevole sull'emendamento 1.200 (testo corretto) con l'eliminazione del secondo periodo. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.2, 1.260, 1.14, 1.107, 1.108, 1.3 e 1.109.
Il Governo considera ultroneo l'emendamento 1.201 (testo corretto), perché la materia è diversa e per noi è scontato che vi sia un differente regime per i minori, ma non ha difficoltà ad accoglierlo se il presentatore insiste per la votazione. Sono favorevole all'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.202, a condizione che esso si riferisca non già al numero degli addetti, bensì alle necessità dell'ufficio. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.4, 1.110, 1.5 e 1.111.
Anche per l'emendamento 1.27 il parere è favorevole, a condizione che siano soppresse le ultime quattro parole: "salva sua espressa rinuncia". Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.115, mentre inviterei il presentatore a ritirare l'emendamento 1.28 perché lo ritengo superfluo rispetto alla normativa già esistente.
Invito il relatore a ritirare l'emendamento 1.112 perché crea problemi di gestione non indifferenti; diversamente, non può essere accolto anche perché è identico all'emendamento 1.113, che non è del relatore, sul quale il Governo esprime parere contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.114 e parere contrario sugli emendamenti 1.116 e 1.470/1.
Quanto all'emendamento 1.470/2, il Governo accetta la seconda parte, ma per la prima, trattandosi di un reato permanente, considera difficile individuare il caso di flagranza. Sarebbe quindi opportuno limitare la proposta alla parte riferita al capoverso 13-ter.
Il parere è favorevole sull’emendamento 1.470 (testo corretto), mentre è contrario sugli emendamenti 1.117, 1.6, 1.30, 1.29, 1.31, 1.32, 1.118, 1.33 e 1.34.
Invito il relatore a rivedere il proprio parere espresso sull’emendamento 1.350, in quanto durante la sua discussione in Commissione è stato chiesto al senatore Guerzoni, che ha accettato, di riferirsi solo alle scuole di specializzazione delle università. Quindi, il Governo è favorevole a tale emendamento.
Il parere è contrario sull’emendamento 1.119, mentre è favorevole sull’emendamento 1.204, materia tipica della giustizia.
Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.10 e 1.120, di contenuto identico, e parere favorevole sull’emendamento 1.121.
BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, mi scusi se intervengo, ma desidero cambiare la mia decisione in merito all’emendamento 1.450. Invece di ritirarlo, chiedo che venga accantonato.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e il Governo si pronuncerà al riguardo quando arriveremo al suo esame.
Sottosegretario D’Alì, può continuare il suo intervento.
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.122 e 1.0.13 (testo 2), a condizione che si rispetti quanto chiesto dalla 5a Commissione, ossia che la parola "valutati" sia sostituita dalle parole "nel limite massimo di".
Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102, mentre è contrario sui due subemendamenti 1.0.14/1 e 1.0.14/2. Esprimo, infine, parere favorevole sulla riformulazione fatta dal relatore dell’emendamento 1.0.14 e parere contrario sugli emendamenti 1.0.11 e 1.0.12.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.1, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.8 è volto a sostituire alla figura del giudice di pace quella del tribunale territorialmente competente e propone d'istituire una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati.
Questo emendamento, che riscrive l'articolo 1 del provvedimento, e il cui senso è proprio la contestazione dell'idea che possa essere il giudice di pace la figura alla quale viene demandato un provvedimento così delicato come quello che riguarda la libertà personale, cerca di ristabilire quella dialettica tra potere esecutivo e potere giudiziario che è prevista nel nostro ordinamento costituzionale.
La Corte costituzionale ha tentato (a questo punto non si può che dire "ha tentato") di sottoporre al Parlamento un rilevante problema di garanzie e di richiamarci alla necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle forme previste dalla Costituzione, sulla libertà personale dell'individuo. Non si tratta in questo caso di cittadini, si tratta di immigrati clandestini, e purtuttavia rientrano anch'essi nella categoria generale delle persone per le quali vale la necessità di un provvedimento giudiziario nelle forme costituzionalmente previste.
Ora, credo che sia necessaria da parte dei colleghi una riflessione su questo punto perché, come potranno osservare, il testo che è stato predisposto dai senatori della Margherita non è meno esigente o meno attento alle ragioni di ordine pubblico o di contrasto dell'immigrazione clandestina di quanto non sia il provvedimento della maggioranza.
Riteniamo, però, che qui ci sia uno snodo rispetto al quale occorre esercitare la massima attenzione ed avere anche il massimo scrupolo. Il giudice di pace è una figura che è stata istituita per regolare questioni che vengono per definizione considerate secondarie.
Si usa parlare dei reati bagattellari per esprimere il confinamento in una categoria secondaria delle questioni sulle quali il giudice di pace è chiamato ad intervenire in una posizione supplente. Il giudice di pace, cioè, interviene su quei reati e su quelle questioni che si è ritenuto di sottrarre ad un giudice ordinario particolarmente gravato dalla necessità di affrontare una serie di temi delicati e importanti.
Io credo però che la libertà personale sia uno dei beni supremi che vengono tutelati dalla Costituzione. Non si può parlare di funzioni supplenti, non si può parlare di questioni bagattellari nel momento in cui si è chiamati ad intervenire sulla libertà personale, lo ricordo, su sollecitazione della Corte costituzionale, la quale presumibilmente ha ritenuto che questo intervento, questa soglia di garanzia dovesse essere in perfetta armonia con il dettato dell’articolo 102 della Costituzione, il quale prevede che non vi siano giudici speciali, come di fatto i giudici di pace finiscono per essere quando soltanto loro sono chiamati ad intervenire sulla libertà personale degli immigrati clandestini.
Mi pare che non possiamo non renderci conto della qualità del problema. Noi riteniamo che il giudice di pace che interviene sia un giudice meno preparato, pensiamoci bene; e lo abbiamo voluto come giudice capace di intervenire su questioni secondarie. È un giudice che, stando alla lettera del provvedimento in esame, viene chiamato anche ad esercitare le proprie funzioni in locali che vengono forniti dal questore, che viene chiamato ad intervenire nell’arco di quarantotto ore; e allora non potrà che rappresentare un prolungamento dell'autorità di pubblica sicurezza.
Altro è chiamare ad intervenire il giudice ordinario, e chiamarlo ad intervenire dentro il tribunale o, in ogni caso, a portare nei locali approntati dal questore tutta l'autorità e l'autorevolezza che gli vengono dall'essere sezione speciale (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) del tribunale territorialmente competente.
Anche da questo, signor Presidente, si evince come il richiamo che autorevolmente la Corte costituzionale ci ha rivolto a intervenire in senso più garantista su questa legge trovi il Parlamento meno attento, meno sensibile di quanto sarebbe stato necessario. Probabilmente è il clima che ci porta a ritenere che l’importante sia aggiustare la norma dal punto di vista meramente formale, ma io credo che, per le caratteristiche che ha questo provvedimento, neanche formalmente aggiustiamo la legge.
Ci accontentiamo di poco, non ci rendiamo conto che di fatto rimane un provvedimento di pubblica sicurezza, nel momento stesso in cui il locale può essere allestito dentro la questura e non è il giudice ordinario che viene chiamato a intervenire.
Se fosse una sezione specializzata del tribunale (certo, composta a rotazione bimestrale, come noi indichiamo), se fossero magistrati ordinari a intervenire svolgendo queste funzioni giudicanti, sarebbe molto diverso, sarebbe più tutelata l’azione di garanzia che ci è stato chiesto di prevedere e vi sarebbe anche una dialettica più naturale e più equilibrata tra potere esecutivo e potere giudiziario.
Questo è ciò che abbiamo cercato di garantire con il nostro emendamento. Lo ripeto, è un emendamento che tiene conto di tutte le esigenze che la maggioranza ci ha posto, che tiene conto della complessità e anche della vastità del fenomeno dell’immigrazione clandestina.
Noi abbiamo ritenuto che si potesse operare anche nelle quarantott’ore, che pure sono un tempo estremamente ristretto per prendere in considerazione le ragioni dell’immigrato clandestino, con tutte le difficoltà logistiche a cui facciamo riferimento, prima di tutto quella di un interprete; insomma, accogliamo tutte le ragioni dell’urgenza. Tuttavia, nel momento in cui la Corte costituzionale ci dice di stare attenti perché la libertà personale non è un bene che può essere regolato con un provvedimento di pubblica sicurezza, su un punto riteniamo che non si possa deflettere: quel giudice dev’essere un giudice ordinario. La libertà personale è un bene sul quale può essere chiamato a giudicare un giudice ordinario, sia pure in una sezione specializzata. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Senatore Del Pennino, ci dà una mano a far spegnere qualche luce? Cortesemente, collabori con la Presidenza.
Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 19,23, è ripresa alle ore 19,43).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3107
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.8.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107)
G1FALOMI, MARITATI, DE PETRIS, COVIELLO, DATO, BOCO, BONFIETTI, SODANO TOMMASO, LIGUORI
Respinto
Il Senato,
premesso che:
da alcune settimane gli sbarchi di immigrati provenienti dal Sud del Mediterraneo sono pesantemente aumentati, superando in pochi giorni la soglia dei 2.600 arrivi;
in questi ultimi giorni il Governo ha provveduto a trasferire coattivamente un numero imprecisato di persone attraverso un ponte aereo attivato con la Libia, in virtù di un accordo internazionale sul quale non esiste nessuna forma di trasparenza;
nel centro di permanenza temporanea ed assistenza di Lampedusa, dove si sono concentrati gran parte degli sbarchi è stato vietato l’ingresso al delegato dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), invocando la clausola di salvaguardia delle «esigenze di sicurezza e di regolare funzionamento della struttura» riportata nella circolare ministeriale sull’organizzazione dei CPTA;
le operazioni di riconoscimento, trattenimento e respingimento appaiono per modalità e tempistica superficiali e lesive dei diritti fondamentali della persona, così come stabilito dalla Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 3 (sulla pari dignità sociale di tutti i cittadini), 10 (sul diritto d’asilo), 13 (sull’inviolabilità della libertà personale), 24 (sulla difesa e tutela dei propri diritti, ricorso in giudizio), 29 (sull’integrità dei nuclei familiari) e 32 (sul diritto alla Salute), nonché la recente sentenza della Corte Costituzionale dove si stabilisce che ogni tipo di limitazione della libertà anche per stranieri esige un provvedimento del giudice, mentre tutti i rimpatri fin ora compiuti sono avvenuti senza controllo giudiziario;
le espulsioni collettive sono espressamente vietate dalla carta di Nizza e contravvengono in modo palese l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati che fa esplicito divieto di respingimento (refoulement);
considerato che:
vari esponenti del Governo hanno più volte fatto riferimento alla possibilità di allestire centri di permanenza sullo stile dei CTPA italiani in Libia;
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha segnalato che «Vi sono preoccupazioni in merito alle effettive intenzioni del governo libico di garantire standard minimi di trattamento alle persone che potrebbero avere bisogno di protezione internazionale», anche in relazione al fatto che Libia è tra quei paesi che non hanno mai aderito alla Convenzione ONU sui rifugiati del 1951 e che non hanno siglato accordi che prevedano formalmente la presenza dell’UNHCR nel paese,
impegna il Governo a:
interrompere la pratica dei rimpatri immediati almeno fino a che non siano stabilite norme che assicurino la possibilità di esercitare il diritto della richiesta di asilo da parte degli immigrati che giungono sulle nostre coste;
rendere noti il contenuto degli accordi diplomatici italo-libici e gli elementi definiti in tema di rispetto dei diritti umani e circa le condizioni di trattamento ed, eventuale, effettivo rimpatrio verso i paesi di provenienza;
rendere accessibile al delegato dell’UNHCR, nonché a tutti i Consiglieri Regionali, ai Presidenti di Provincia ed ai Sindaci (territorialmente competenti) l’accesso ai centri di permanenza temporanea.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INTRODURRE UN ARTICOLO PRIMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
01.1VIVIANI, GUERZONI, FASSONE, MARITATI, VITALI
Respinto
Premettere il seguente articolo:
«Art. 01.
1. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 3-bis. – 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all’articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall’articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l’originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis.
2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, della documentazione prevista dall’articolo 22, comma 2. L’attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l’avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Lo sportello unico per l’immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall’articolo 5, comma 3.
4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22, comma 11"».
ARTICOLO 1.
1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo».
2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».
4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida».
5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».
6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».
7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20»;
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».
EMENDAMENTI
1.8BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, innanzi ad una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono ai tribunali territorialmente competenti nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, nel caso in cui ciò risulti necessario".
2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".
3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".
4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario territorialmente competente, per la convalida.".
5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.".
6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1"».
1.15GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, alla lettera b) le parole: "un anno", sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e alla lettera c) le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
b) al comma 3-quater, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
c) al comma 3-sexies, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».
1.160GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità"».
1.17GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, CALVI, VITALI
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, secondo periodo, le parole "non superiore a quella stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al doppio di quella stabilita"».
1.18GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l’efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto"».
1.20FASSONE
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39,"».
1.100 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 3-bis dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti"».
1.9BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA
Sopprimere i commi da 1 a 4.
1.1ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il Questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il Tribunale provvede alla convalida, con decreto motivato entro le 48 ore successive verificata l’osservanza delle condizioni di legge e, se comparso, sentito l’interessato. Quando la convalida è concessa il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per decidere, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, anche nel merito, per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale».
1.12TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «questore», inserire le seguenti: «, con atto scritto e motivato,».
Al comma 1, capoversi 5-bis e 5-ter, sostituire le parole: «giudice di pace», con le parole: «tribunale in composizione monocratica», ovunque esse ricorrano.
1.101MALABARBA, SODANO TOMMASO
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «giudice di pace», con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica».
1.22 LE COMMISSIONI RIUNITE
Al comma 1, capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso», con le seguenti: «L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa».
1.11TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il difensore deve essere avvertito immediatamente e, comunque, entro dodici ore. Gli atti compiuti in sede di convalida devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato dell’interessato».
1.23 LE COMMISSIONI RIUNITE
Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva la sua espressa rinuncia».
Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese o spagnolo, nominato dal giudice».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1.430 LE COMMISSIONI RIUNITE
Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili».
1.240FASSONE, MARITATI, GUERZONI, CALVI, VIVIANI, VITALI
Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, dopo le parole: «Il giudice» inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1.102MALABARBA, SODANO TOMMASO
Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «se comparso» con le seguenti: «se non ha espressamente rinunciato a comparire».
1.103MALABARBA, SODANO TOMMASO
Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
1.13TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto periodo.
1.104MALABARBA, SODANO TOMMASO
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «in attesa» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione».
1.105MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Lo straniero non può essere trattenuto in uno dei centri di permanenza e assistenza di cui all’articolo 14».
1.46 LE COMMISSIONI RIUNITE
Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del presente articolo, per le finalità di cui al medesimo comma».
1.301 IL RELATORE BOSCETTO
Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili».
1.106MALABARBA, SODANO TOMMASO
Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l’ultimo periodo.
1.200 (testo corretto) IL RELATORE BOBBIO LUIGI
V. testo 2
Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della notifica del provvedimento alla Cancelleria. La tempestività della pronuncia del giudice deve valutarsi con riferimento all’ora di inizio dell’udienza, o all’ora di apertura del verbale o all’ora di chiusura del verbale».
1.200 (testo 2) IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla Cancelleria.».
1.2ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.
Al comma 1, sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:
«5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nei procedimenti di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, il Ministero della giustizia fornisce agli uffici del giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei aggiuntivi».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1.14TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole da: «le questure» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «viene fornito al tribunale, presso gli ordinari uffici giudiziari, il supporto occorrente e un locale idoneo».
1.107MALABARBA, SODANO TOMMASO
Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole: «giudice di pace» con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica».
1.108MARITATI, IOVENE, GUERZONI, VITALI, VIVIANI
Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:
«5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l’allontamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1.3ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 2.
1.109MALABARBA, SODANO TOMMASO
Sopprimere il comma 2.
1.201 (testo corretto) IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale dei minori ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 e del comma 3 dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica».
1.202 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il Ministro della giustizia trasferisce agli uffici dei giudici di pace tutto il personale amministrativo precedentemente utilizzato dai Tribunali per le funzioni assegnate ai giudici di pace ai sensi del presente decreto».
1.4ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 3.
1.110MALABARBA, SODANO TOMMASO
Sopprimere il comma 3.
1.300 (testo 2) IL RELATORE BOSCETTO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "il questore prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi" inserire le seguenti: "ovvero qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente testo unico».
Conseguentemente, il comma 3-sexies dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è soppresso.
1.5ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 4.
1.111MALABARBA, SODANO TOMMASO
Sopprimere il comma 4.
1.27 LE COMMISSIONI RIUNITE
Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva sua espressa rinuncia».
1.115 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Al comma 5, capoverso, dopo primo periodo, inserire il seguente: «Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13».
1.28 LE COMMISSIONI RIUNITE
Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».
1.112
IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Al comma 5, al capoverso 4, sopprimere le parole: «escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1».
1.113MALABARBA, SODANO TOMMASO
Al comma 5, sopprimere le parole da: «escluso il requisito» fino a: «al comma 1».
1.114 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Al comma 5, al capoverso 4, sostituire le parole: «del centro di trattenimento di cui al comma 1» con le seguenti: «del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1».
1.116MALABARBA, SODANO TOMMASO
Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «se comparso» con le seguenti: «se non ha espressamente rinunciato a comparire».
All’emendamento 1.470, al comma 6, capoverso 5-quinquies, sopprimere l’ultimo periodo.
1.470/2 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
All’emendamento 1.470, al capoverso 5-quinquies, ivi richiamato, dopo le parole: «autore del fatto» aggiungere le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza» e conseguentemente al capoverso 13-ter dopo le parole: «autore del fatto» inserire le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza».
1.470 (testo corretto) LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta ai sensi del comma 5-bis per essere il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera a), che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera b), la pena è la reclusione da uno a quattro anni"».
Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, lettera a), e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto"»,
E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni"».
«2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"».
2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo».
1.470 (testo 2) LE COMMISSIONI RIUNITE
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni"».
Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto"»,
E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni"».
«2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"».
2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo».
1.117MALABARBA, SODANO TOMMASO
Sopprimere il comma 6.
1.6ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quinquies» con il seguente: «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo».
1.30GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;
b) all’articolo 24, comma 1, il secondo periodo è abrogato».
1.29GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
1.31VIVIANI, GUERZONI, FASSONE, MARITATI, VITALI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "per lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e parasubordinato"».
1.32GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;"».
1.118GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) lavoratori che dimostrino di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale;";
b) all’articolo 3, comma 4, al primo e al terzo periodo le parole: "anche per esigenze di carattere stagionale" sono soppresse».
1.33GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.».
1.34VIVIANI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all’iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"».
1.350GUERZONI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle Università"».
1.119GUERZONI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis.
(Permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio)
1. Quando non è possibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perchè in seguito ad accertamenti in ordine alla identità o nazionalità dello straniero non risulta esserci alcun Paese di origine o di provenienza dello stesso, e qualora lo straniero non abbia subito sentenze penali di condanna e non abbia procedimenti penali in corso, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di rimanere sul territorio nazionale.
2. Il permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato di sei mesi in sei mesi per il periodo occorrente al rimpatrio dello straniero. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
3. Per il periodo occorrente al rimpatrio, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare un contratto di lavoro"».
1.203 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. L’articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:
"I Presidenti dei tribunali e ove necessario i Presidenti delle Corti di appello, su richiesta dei Presidenti dei Tribunali interessati, dispongono l’applicazione temporanea ad altra sede di giudici compresi nelle sedi del circondario o del distretto per assicurare il tempestivo assolvimento delle competenze istituzionali e di quelle relative alla legge sulla disciplina dell’immigrazione"».
1.204 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il secondo comma dell’articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:
"Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della presente legge. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni».
1.7ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Sopprimere il comma 7.
1.10BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA
Sopprimere il comma 7.
1.120MALABARBA, SODANO TOMMASO
Sopprimere il comma 7.
1.121 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo».
1.450 LE COMMISSIONI RIUNITE
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti; ", degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all’estero".
7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
1.122 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
All’articolo 1 premettere la seguente rubrica: «(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché. alla legge 21 novembre 1991, n. 374)».
ORDINE DEL GIORNO
G1.100 (già em. 1.202) IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3107,
impegna il Governo affinché sia trasferito agli uffici dei giudici di pace tutto il personale amministrativo precedentemente utilizzato dai Tribunali per le funzioni assegnate ai giudici di pace ai sensi del presente decreto.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1FASSONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di asilo)
1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti "Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il trattenimento è tuttavia effettuato presso i centri di permanenza temporanea, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando la richiesta di asilo politico, avuto riguardo allo stato di provenienza, è manifestamente infondata. In tal caso si applica la procedura di convalida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il regolamento di cui al primo periodo determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.";
b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "Nei centri di identificazione" sono inserite le seguenti: ", nonché nei centri di permanenza temporanea nei casi di cui al secondo periodo,";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell’interno invia mensilmente alle questure l’elenco degli Stati ai cui cittadini, richiedenti asilo, non può essere opposta una valutazione di manifesta infondatezza della richiesta, ai sensi del comma 3"».
1.0.2FASSONE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Commissioni territoriali)
1. All’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3", sono inserite le seguenti: "e comunque in ogni città capoluogo di distretto giudiziario"».
1.0.13 (testo 2) LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 3
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)
1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, valutati in 6.400.000 euro per l’anno 2004 e in 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
1.0.13 (testo 3) LE COMMISSIONI RIUNITE
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)
1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l’anno 2004 e di 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
1.0.101 IL RELATORE BOSCETTO
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3-bis, le parole "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
d) al comma 3-ter, le parole "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.".
2. All’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze"».
1.0.102 IL RELATORE BOSCETTO
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno)
1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"». 2. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, all’ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».
1.0.14/1GUERZONI
V. testo 2
All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» con le seguenti: «i Comuni».
1.0.14/1 (testo 2)GUERZONI
All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» con le seguenti: «i Comuni».
Nel medesimo capoverso 4-bis, sostituire le parole: «per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica».
1.0.14/2GUERZONI
V. testo 2
All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» dopo le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» inserire le seguenti: «o i Comuni».
1.0.14/2 (testo 2)GUERZONI
All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» dopo le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» inserire le seguenti: «o i Comuni».
Nel medesimo capoverso 4-bis, sostituire le parole: «per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica».
1.0.14 LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)
1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».
1.0.14 (testo 2) LE COMMISSIONI RIUNITE
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)
1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».
1.0.11MICHELINI, KOFLER, BETTA
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 sono soppresse le parole: "ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica"».
1.0.12MICHELINI, KOFLER, BETTA
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, dopo le parole: "a mezzo della forza pubblica", sono aggiunte le seguenti: "emesso per motivi di pericolosità sociale"». Art. 2.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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|
678a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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(Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente MORO indi del vice presidente DINI |
Seguito della discussione del disegno di legge:
(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Relazione orale)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3107.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.8.
MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, trattandosi di un emendamento particolarmente significativo, sulla cui votazione ieri è mancato il numero legale, ritengo che sarebbe preferibile procedere alla votazione elettronica e quindi aspettare i venti minuti previsti dal Regolamento per il preavviso. Ho l'impressione che il provvedimento in esame sia stato un po’ trascurato, per cui è bene che la votazione avvenga con una presenza in Aula abbastanza considerevole.
Per questo motivo, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.
GUERZONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, vorrei rilevare un’attitudine singolare del Governo e della maggioranza: hanno respinto tutti i nostri emendamenti senza alcuna motivazione, senza mai entrare nel merito, ancor peggio che in sede di Commissione; e ciò nonostante si tratti di problemi molto seri. Non mi sembra sia questo un buon modo di condurre il confronto parlamentare.
Voglio ricordare che alcuni dei nostri emendamenti, i quattro o cinque ai quali teniamo di più, contengono esattamente le modifiche alla legge Bossi-Fini avanzate ripetutamente dal Ministro dell’interno in quest’Aula nel luglio scorso e sulla stampa fino alla settimana scorsa con dichiarazioni e articoli; basta leggere i numeri di settembre del quotidiano "Il Sole 24 Ore" per trovare la conferma di quanto sto dicendo.
Orbene, cinque dei nostri emendamenti, quelli a cui più teniamo, vogliono risolvere quei problemi che il Ministro affermò essere necessario risolvere appunto attraverso un "tagliando" alla legge Bossi-Fini. Ma di tutto ciò in questo decreto non c’è nulla. Potrebbe anche essere logico, se il Governo e la maggioranza non avessero emendato loro la legge Bossi-Fini, naturalmente in tutt’altra direzione.
L’emendamento 1.15, signor Presidente, propone di raddoppiare i tempi di durata dei permessi di soggiorno. I nostri sono i più brevi d’Europa; li avete dimezzati con la Bossi-Fini, con conseguenze gravissime per gli immigrati, sempre con la valigia in mano.
Teniamo conto del fatto che con la Bossi-Fini avete decurtato ulteriormente la durata di questi permessi di soggiorno, addirittura anticipando di tre mesi la presentazione della domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno, laddove magari poi occorre un anno, come accade a Roma, per ottenerlo; ebbene, nonostante questo, avete introdotto tale anticipo, ragion per cui il permesso di soggiorno diventa giuridicamente di nove mesi, con disagi per le imprese e per le famiglie, con un immigrato sempre con la valigia in mano, che quindi certamente è poco proteso ad inserirsi in Italia…
PRESIDENTE. Senatore Guerzoni, mi corre l’obbligo di avvertirla che il tempo assegnato al suo Gruppo sta per scadere e che Forza Italia vi ha ceduto quattro minuti.
GUERZONI (DS-U). La ringrazio, signor Presidente. Avrei forse evitato di intervenire se il Governo fosse stato più costruttivo.
Noi chiediamo di riportare i permessi di soggiorno nei termini che la direttiva dell’Unione Europea prescrive. L’Europa non la si deve invocare strumentalmente, quando c’è bisogno, ad esempio per gli sbarchi in Sicilia, ma bisogna avere un comportamento consono se si vuole avere l’autorità di poter invocare l’impegno dell’Unione Europea su questo tipo di problematiche. Dunque, noi chiediamo di riportare i permessi di soggiorno alla durata precedente.
Tenete conto - e concludo - che alcune vostre proposte, come quella di professionalizzare nel Paese d’origine i giovani africani che emigrano in Italia, in questa condizione risultano essere del tutto velleitarie perché noi li professionalizzeremo là, ma non verranno a lavorare in Italia in queste condizioni di precarietà e andranno a lavorare in Germania, in Francia, in altri Paesi, ovunque le condizioni sono migliori. Pensate che in Germania, con la nuova legge, si può entrare senza limite di durata, basta essere laureati o diplomati; in Inghilterra avviene altrettanto per coloro che frequentano i cinquanta master maggiori del mondo.
Ebbene, noi con questa scelta avremo l’immigrazione peggiore, la più anziana, la meno professionalizzata, alla faccia della competitività della nostra economia!
MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.15, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.160.
MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo ai miei colleghi senatori di appoggiare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.160, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.17.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale). (La senatrice Pagano segnala la presenza di luci accese nei banchi del Gruppo di Forza Italia, cui non corrisponderebbero senatori presenti).
PRESIDENTE. Prego i senatori segretari di verificare la regolarità della votazione.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.18.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,06, è ripresa alle ore 10,26).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3107
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.18.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Fassone.
Non è approvato.
L’emendamento 1.100 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell’emendamento 1.1, nel senso di votare in primo luogo la parte fino alle parole "perde ogni effetto", e successivamente la parte restante dell'emendamento.
PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la sua richiesta si intende accolta.
Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, fino alle parole "perde ogni effetto".
Non è approvata.
Passiamo alla votazione della restante parte dell’emendamento 1.1.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dai senatori Maritati e Guerzoni.
Non è approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.101, 1.14 e 1.107.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23 (testo 2).
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, desidero assicurarmi del fatto che il relatore abbia accolto la proposta del Governo di stralciare le ultime parole dell’emendamento.
PRESIDENTE. Sì, sottosegretario D’Alì; infatti, sarà messo in votazione il testo riformulato, nel quale risultano soppresse le parole "salva la sua espressa rinuncia".
Domando al relatore se conferma il suo parere favorevole precedentemente espresso.
BOBBIO Luigi, relatore. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.210, presentato dai senatori Maritati e Guerzoni.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.430.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.430, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Risulta pertanto assorbito l’emendamento 1.240.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.
Presidenza del vice presidente DINI
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
Nella seconda fila dei banchi del Gruppo di Forza Italia c'è una luce in più accesa. Bisogna togliere la scheda.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Martone e da altri senatori.
Non è approvato.
L'emendamento 1.46 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.301, presentato dal relatore Boscetto.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
Nella seconda fila dei banchi del Gruppo di Forza Italia, se non è presente il senatore bisogna togliere la scheda, per favore. In ogni caso c'è una luce in più accesa.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.200 (testo 2), presentato dal relatore Bobbio Luigi.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MARTONE (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.260, presentato dai senatori Maritati e Guerzoni.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 1.14 e 1.107 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.25.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.
MARTONE (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.109.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 1.109, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.201 (testo corretto), presentato dal relatore Bobbio Luigi.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 1.202 è stato trasformato nell'ordine del giorno G1.100 (testo 2), il quale, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4, identico all'emendamento 1.110.
MARTONE (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 1.110, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 1.300 (testo 2) è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 1.111, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
L’emendamento 1.27 è stato modificato; nel nuovo testo non sono più presenti le seguenti ultime parole "salva sua espressa rinuncia".
Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.27 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dal relatore Bobbio Luigi.
È approvato.
Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.28.
Per quanto riguarda gli emendamenti 1.112 e 1.113, c’è un invito al ritiro da parte del Governo.
BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.112.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non intendono ritirarlo, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.113, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dal relatore Bobbio Luigi.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.116.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.470/1.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.470/1, presentato dai senatori Guerzoni e Maritati.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.470/2 (testo 2).
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto a titolo di cortesia nei confronti del relatore: difatti questo emendamento contiene un grave errore tecnico-giuridico che non vorrei mai il relatore facesse e che è assolutamente inutile.
La sanzione dell’espulsione è una sanzione istantanea con effetti permanenti; ne consegue che qualsiasi arresto di un espulso non ottemperante avviene sempre in flagranza e, dunque, prevedere l’arresto anche fuori dei casi di flagranza è un errore e rende assolutamente inutile l’emendamento in votazione.
Per queste ragioni, visto che Forza Italia ci ha concesso dieci minuti del proprio tempo, per ringraziamento ho svolto questo intervento, onde evitare un errore giuridico del relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore se mantiene l’emendamento o lo ritira.
BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, il senatore Zancan è rimasto un po’ indietro. Infatti, il testo dell’emendamento 1.470/2 è stato corretto proprio eliminando la parte alla quale egli stesso faceva riferimento poco fa. Quindi, il testo prevede un arresto istantaneo senza effetti permanenti.
PRESIDENTE. Ricordo che il testo 2 dell’emendamento 1.470/2 è il seguente: "All’emendamento 1.470, al capoverso 13-ter, dopo le parole: "autore del fatto" inserire le seguenti: "anche fuori dei casi di flagranza"". Questo è il testo sottoposto a votazione.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, il testo continua a contenere un errore giuridico, perché quando si arresta una persona è sempre in flagranza e cessano gli effetti permanenti del reato istantaneo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.470/2 (testo 2), presentato dal relatore Bobbio Luigi.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.470 (testo 2), nel testo emendato.
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, questo è l’emendamento più importante sul quale dobbiamo intervenire.
Infatti, in risposta alla sentenza della Corte costituzionale, la quale ha detto che non si poteva applicare la pena dell’arresto perché erano stati violati i minimi e i massimi edittali per l’arresto, qui si è proceduto ad un aumento straordinario della sanzione, si sono moltiplicate le pene, si è fatta una vera mattanza sanzionatoria: questo è l’unico modo per qualificare tale operato in dispetto alla Corte costituzionale e alla sua giusta osservazione. Ormai state legiferando, in risposta a una diversa opinione di altri poteri dello Stato, veramente per dispetto e non per ragione.
Tra l’altro, questa mattanza sanzionatoria ingolferà i tribunali; forse voi avete interesse a che i tribunali siano intasati, per la corruzione, la concussione, la bancarotta, riempiti da questo sale della terra, da questi miserabili della terra che saranno sanzionati con una pena da uno a cinque anni, ma rispondere in tal modo al dictum della Corte costituzionale è veramente un atto di arroganza, di ribellione inaccettabile…
FORTE (UDC). Basta!
ZANCAN (Verdi-U). È veramente inaccettabile; guardate le pene, signori senatori, prima di commentare: sono veramente pene esagerate, fuori da qualsiasi rapporto di proporzione tra entità del fatto e persona, con la previsione dell’arresto obbligatorio sempre e comunque, perché, secondo l’osservazione che ho fatto, l’arresto è obbligatorio comunque.
Il mio pensiero su questo emendamento lo posso anche riconfermare in sede di dichiarazione di voto finale, conta poco, conta la sostanza, e cioè che in questo caso siete veramente lontani da qualsiasi criterio di equità processuale. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice Bonfietti).
FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FASSONE (DS-U). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà contro questo emendamento, che rappresenta veramente il cardine del decreto-legge e - se così posso dire - il cuore amaro dell’intervento riformatore.
I motivi sono quelli già addotti dal senatore Zancan, a cui aggiungo solo due brevi considerazioni.
La prima osservazione attiene al metodo: il decreto-legge si è presentato con l’atteggiamento dimesso e pulito del testo che assolve semplicemente l’obbligo di porre rimedio a due interventi della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 222 del 2004, la Corte aveva detto che era illegittimo il procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento dello straniero alla frontiera: il decreto-legge ha posto rimedio su questo punto, con una procedura per qualche verso criticabile, quanto alla competenza del giudice di pace, ma certamente legittima.
Con la sentenza n. 223 del 2004, la Corte aveva detto che non è consentito l’arresto obbligatorio per una contravvenzione: il decreto-legge ha ripulito questo aspetto sopprimendo l’arresto obbligatorio. Si è fatto tutto ciò per passare il vaglio della Presidenza della Repubblica, sancito dall’articolo 87 della Costituzione.
Successivamente, con una tecnica non inconsueta, la Commissione ha introdotto una vera iperbole di diritto penale sanzionatorio (oltre ciò che ha detto il senatore Zancan), addirittura punendo situazioni che la stessa legge Bossi-Fini non considerava reato. Oggi abbiamo una costellazione di reati, tutti puniti con pena gravissima e quasi tutti con arresto obbligatorio.
Vorrei inoltre sottolineare la situazione prevista, attraverso l’inasprimento della pena (con l’innalzamento della sanzione da uno a quattro anni), per l’immigrato che si sottrae all’ordine di espulsione del questore perché non si è potuto condurre a termine gli accertamenti durante il periodo di trattenimento nel centro di permanenza temporanea.
Si tratta, in sostanza, dell’immigrato che non si sa dove mandare: siccome egli non vuol dire da dove proviene o per qualsiasi altro motivo non si è in grado di realizzare l’espulsione, poiché egli non ottempererà all’ordine del questore, lo si punisce con la reclusione da uno a quattro anni. Una volta sofferta questa espiazione di pena, il soggetto tornerà nella stessa situazione: gli si intimerà di allontanarsi, non sapendo dove mandarlo, quello tornerà ad essere inosservante del provvedimento e subirà un’ulteriore carcerazione. Abbiamo cioè indicato il moto perpetuo detentivo, una forma di pressione che oserei avvicinare alla tortura, per fargli dire da quale Paese proviene.
Per questa e altre ragioni che il tempo avaro non mi permette di illustrare, il nostro voto è fermamente contrario. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e dei senatori Amato e Pagliarulo).
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche il Gruppo della Margherita esprime il suo dissenso nei confronti di questo emendamento, essenzialmente per due motivi.
Innanzitutto, vi è una ragione di metodo, che attiene ai rapporti di rispetto che il Parlamento deve intrattenere nei confronti della Corte costituzionale. Se la Corte sollecita il Parlamento a introdurre delle innovazioni rispetto alle leggi che produce, perché ritiene che alcuni parti di quelle leggi siano in contrasto con i princìpi costituzionali, credo che il Parlamento faccia cattiva cosa e finisca anche per delegittimare se stesso se, invece di rispondere a quelle sollecitazioni, tenta di aggirarle, nelle modalità che sono state ricordate adesso dai colleghi Zancan e Fassone. Sono intervenuto anche ieri su tale aspetto per sottolineare che questo atteggiamento, che è ormai maturato all’interno della nostra Assemblea, non ci fa onore e modifica materialmente la nostra Costituzione.
Nel momento in cui noi ci comportiamo in questo modo, cambiamo materialmente la Costituzione perché partiamo dal principio che la Corte costituzionale non sia un organo alle cui direttive attenersi, bensì un organo le cui direttive possono essere aggirate o addirittura sbeffeggiate.
La seconda ragione per la quale esprimo il nostro dissenso è che noi ci troviamo nella condizione assurda che, per aggirare le direttive della Corte costituzionale, innalziamo le sanzioni penali previste per un immigrato clandestino al punto tale, cari colleghi, che qui dentro abbiamo stabilito il principio che sono molto più gravi le pene per un disperato che viene nel nostro Paese a cercare lavoro che per chi falsifica il bilancio della Cirio o della Parmalat producendo guasti enormi alla credibilità dell’economia e danneggiando centinaia e migliaia di risparmiatori. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
Noi questo stiamo sanzionando! Questa non è demagogia, questa è follia legislativa! È quello che si insegna, purtroppo, al bambino che chiede cosa sia la giustizia, quando gli si vuole dire che la giustizia non funziona: chi ruba una mela va in galera, chi ruba dei miliardi, invece, se la spassa.
Devo dire, in verità, che noi qui non abbiamo affermato il principio in modo così volgare, ma lo abbiamo fatto in forma più raffinata e per noi comprensibile, perché abbiamo memoria della legge che abbiamo prodotto con riferimento al falso in bilancio. Voi stessi avete giustamente stigmatizzato l’accaduto, ciò che è stato fatto in aziende importanti per la nostra economia.
Nelle vostre polemiche ho sentito che spesso vi rifate alla Parmalat e alla Cirio. A tali questioni ci richiamiamo però anche noi quando facciamo riferimento alla disparità di trattamento che abbiamo introdotto in questa legislatura tra chi produce quei guasti per l’economia e chi, singola persona, arriva qui in cerca di un lavoro, quale che sia, che gli viene dato anche clandestinamente, tra l’altro, con pene molto minori per il datore di lavoro.
La legge Bossi-Fini, infatti, prevede una pena fino a tre mesi per il datore di lavoro che impiega queste persone clandestine; noi invece prevediamo che i clandestini, che per bisogno entrano in un’azienda, subiscano una pena fino a cinque anni. Se questa non è follia legislativa, io non so che cosa sia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Commenti dai banchi della maggioranza).
BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, vorrei ricordare che stiamo discutendo non del testo corretto dell’emendamento 1.470, che ritroviamo a pagina 17 dello stampato, ma dell’emendamento 1.470 (testo 2) che è stato depositato e distribuito ieri in una formulazione diversa. Pertanto, in votazione verrà messo il testo 2.
Per quanto riguarda le osservazioni sul fatto che si sia elusa la sentenza della Corte costituzionale, ne abbiamo già parlato, non possiamo quindi continuare ad insistere su questo argomento.
Noi non abbiamo eluso alcunché: la Corte costituzionale, di fronte ad una norma che prevedeva l’arresto, ma non aveva alla base la possibilità di imposizione di misure coercitive, ha detto che quell’arresto si nutriva di se stesso e non aveva nessuna possibilità poi di permettere al giudice l’imposizione di una misura coercitiva e quindi finiva per essere un arresto del tutto gratuito. La Corte costituzionale ha detto che neppure si può seguire la tesi secondo la quale quell’arresto serve ai fini delle espulsioni, perché per questi fini ci sono altri mezzi e non si può invece usare un arresto che non permetta al giudice di imporre una misura coercitiva.
Cosa si è fatto seguendo l’indirizzo della Corte? Si è detto: stabiliamo una pena, cioè la reclusione da uno a quattro anni, che permetta l’imposizione di una misura coercitiva e quindi l’arresto diventi legittimo, né più né meno. Come si possa continuare a dire che si è fatta un’operazione di elusione della sentenza della Corte costituzionale, noi non riusciamo a comprenderlo.
Questo è un punto chiaro: tutto può essere discutibile, come l’inasprimento delle pene, ma non si può continuare a sostenere una tesi che nei fatti è smentita in toto.
BOBBIO Luigi, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, le dichiarazioni di voto dei colleghi, essendo l’1.470 (testo 2) un emendamento presentato dalle Commissioni riunite, credo consentano una dichiarazione di voto anche da parte dei relatori.
Ritengo necessario segnalare e puntualizzare alcuni aspetti e passaggi fondamentali per evitare che dai Resoconti parlamentari possa trasparire una sorta di acquiescenza della maggioranza e dei relatori ad argomentazioni che ritengo francamente inaccettabili e totalmente fuori luogo, come quelle che ho ascoltato poco fa da alcuni colleghi. In particolare, vorrei sottolineare con forza che la modifica proposta (mi riferisco, in particolare, alle argomentazioni del collega Fassone circa l’innalzamento delle pene per una tipologia di reato) non è assolutamente - e credo che il collega lo sappia bene - un modo per aggirare la sentenza della Corte costituzionale. Tali sentenze, infatti, non si aggirano. È di tutta evidenza che se ne tiene conto nel modificare il quadro normativo, e doverosamente, aggiungo io.
Se il legislatore mira all’obiettivo - ciò che credo sia nella sua legittima facoltà, costituzionalmente prevista - di tutelare con una legge un interesse - o quello che ritiene essere un interesse - della collettività, nel momento stesso in cui prende atto che la Corte costituzionale ha dichiarato che il primo tentativo, quello originario, non era conforme alla Costituzione, è legittimo - il collega me lo consentirà - che salvaguardi quello stesso interesse dei cittadini, come individuato da una parte politica, con altra norma legislativa.
Ciò è nella facoltà del Parlamento e non significa affatto aggirare la sentenza della Corte, la quale - è bene ricordarlo - sulla parte "arresto per contravvenzione" mirava (e non poteva fare altro) ad altro testo di legge, e non poteva contestare la bontà della finalità legislativa, che è discrezione del Parlamento, se non nel quadro dei princìpi costituzionali. Questo dunque si cerca di fare con il testo al nostro esame. Quindi, nessun aggiramento: ritengo giusto dirlo chiaramente.
Cosa si cerca di fare e si fa con questo emendamento, se sarà approvato? Si cerca di apportare al complesso normativo e ad alcune parti del testo originario della cosiddetta legge Bossi-Fini aggiustamenti indispensabili per consentire che la norma, in taluni passaggi sottoposta a frizioni applicative nel confronto con la realtà, possa trovare piena ed integrale applicazione sia nella lettera, sia nello spirito, sia nella ratio legis.
Nella fattispecie, oggi ci si trova di fronte oggi ad una perversa situazione, sul piano legislativo ed applicativo, per cui la reticenza, il mendacio, il rifiuto di fornire dichiarazioni corrispondenti al vero da parte di un soggetto (nella fattispecie un immigrato clandestino) rende di fatto la legge inapplicata o, comunque, non applicata nel senso pienamente voluto dal legislatore.
Con questi interventi poniamo rimedio nella legittimità - ritengo - delle scelte parlamentari. Non credo sia nelle intenzioni di nessuno consentire che una legge che può essere corretta non lo sia nella parte in cui è l’interessato passivo (chiamiamolo così), cioè il reo, l’immigrato clandestino, ad impedire con il suo comportamento reticente che la legge trovi applicazione. Penso che dovremmo tentare di smetterla di fare ricorso ad una sorta di populismo, sia esso parlamentare o giudiziario.
Ritengo ormai datato il richiamo al povero ladro di mele che va in galera, mentre il grande ladro di capitali gira libero. Non dovremmo mai dimenticare (facciamo bene a ricordarlo e lo faccio ora in questa sede) se vogliamo parlare in termini non dico populistici, ma un filo qualunquistici, che una norma non approvata dal Parlamento in questa legislatura consente al signor Brusca di essere fuori del carcere per farsi le sue passeggiate dopo aver ammazzato un bambino. (Vivaci commenti dai banchi dell’opposizione. Richiami del Presidente).
MARITATI (DS-U). Che cosa vuole dire con questo?
BOBBIO Luigi, relatore. Credo sia anche il caso di sottolineare che non esiste e non può essere seriamente proposto ai cittadini italiani un paragone con questa legislazione, che - non dimentichiamolo - è di settore, di ordine pubblico e mira a garantire il quadro generale dell’ordine pubblico nazionale di fronte ad un fenomeno altamente invasivo qual è quello dell’immigrazione clandestina, che (è bene ricordarlo) non interessa solo poveri cristi che vengono a cercare lavoro, ma purtroppo, come le cronache dimostrano, nella grande maggioranza delinquenti, che vengono a cercare spazi per delinquere in Italia. Questo, pure, va detto! (Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Richiami del Presidente).
Non dobbiamo neanche dimenticare che il caso Parmalat e il caso Cirio non nascono grazie a leggi emanate dal Parlamento in questa legislatura, né sotto il controllo di questa maggioranza politica, bensì nell’ambito e grazie a forme di gestione e considerazione dei rapporti tra sistema bancario e impresa che certo questa maggioranza non ha avallato e che oggi ci troviamo a dover correggere con altre fonti normative. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
MARITATI (DS-U). Questa è mistificazione!
DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L’impunità l’avete inventata voi!
PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo ascoltato le osservazioni del senatore Fassone, del senatore Zancan e del senatore Dalla Chiesa e le risposte dei relatori.
Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.470 (testo 2), nel testo emendato.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Colgo l’occasione per invitare il relatore ad andare a visitare un centro di permanenza temporaneo per rendersi conto di persona della situazione di cui stiamo parlando. (Applausi del senatore Malabarba).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.470 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.
È approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.117 e 1.6.
Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.118, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Viviani.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.350.
BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, a fronte di un parere contrario espresso dai relatori sull'emendamento 1.350, il Sottosegretario ha espresso parere favorevole.
In realtà, durante la discussione nelle Commissioni riunite si era deciso di valutare meglio l'emendamento presentato dal senatore Guerzoni anche per capire quali fossero le scuole di specializzazione di cui si parlava allora. Poiché adesso si parla correttamente di scuole di specializzazione delle università, i relatori esprimono parere conforme a quello del Sottosegretario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.350, presentato dal senatore Guerzoni.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119.
GUERZONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, voglio prendere in parola i due relatori su quanto detto rispetto all'emendamento 1.470 (testo 2), votato qualche minuto fa.
Ebbene, con l'emendamento 1.119 si tende giustamente a sottrarre al circuito permanente - una vera tortura - che si propone per quei poveracci che incappano in questa norma.
Sottrarre chi? Sottrarre chi non può essere espulso non per propria responsabilità ma perché non vi è alcun Paese che lo riconosca come suo cittadino e che sia disponibile ad accoglierlo come rimpatriato. Io propongo che si sottraggano a quell'inferno che voi volete almeno quelli che, non per colpa loro, non possono lasciare il Paese, per i quali l’emendamento prevede uno speciale permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio; poi, allorché sarà possibile, verranno rimpatriati.
MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.119, presentato dal senatore Guerzoni.
Non è approvato.
L'emendamento 1.203 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dal relatore Bobbio Luigi.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.10, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, e 1.120, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dal relatore Bobbio Luigi.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.450, precedentemente accantonato.
BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.450 è stato accantonato, ma un esame approfondito del testo mi induce a chiederne la votazione.
Esistevano problemi per l'oggetto dell'emendamento in relazione alla materia trattata sia nel decreto-legge sia nella legge di conversione. Quando si parla di uffici consolari, di Istituti italiani di cultura e del potenziamento della loro sicurezza, va ricordato che una parte della procedura della legge Bossi-Fini viene attivata all'estero e si avvale delle ambasciate e degli uffici consolari italiani.
Se prendiamo in considerazione la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che parla di rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, rileviamo come l'ulteriore finanziamento previsto per dette misure possa permettere anche di far fronte alle esigenze relative alla materia dell'immigrazione.
Quindi, ribadisco la richiesta di porre in votazione l'emendamento 1.450, su cui i relatori esprimono parere favorevole. Conseguentemente, chiedo anche che sia modificato l’emendamento 1.122, inserendovi il richiamo alla legge n. 350 del 2003.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.450, nonché sulle modifiche richieste.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.450, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.122 (testo 2), presentato dal relatore Bobbio Luigi.
È approvato.
Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.13 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.101, presentato dal relatore Boscetto.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.102, presentato dal relatore Boscetto.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.14/1 (testo 2).
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, intervengo per invitare il senatore Guerzoni a ritirare i due subemendamenti 1.0.14/1 (testo 2) e 1.0.14/2 (testo 2).
La materia trattata nell'emendamento delle Commissioni riunite riguarda attività dal carattere puramente burocratico e transitorio. Credo non sia il caso di introdurre una tematica molto più ampia, quale quella relativa all'affidamento di attività non previste dall'emendamento in questione.
Quindi, la facoltà che il Ministero dell’interno riceve è esclusivamente quella di affidare un’attività burocratica di documentazione a soggetti privati, o in ogni caso non pubblici, ovvero a concessionari di pubblici servizi. Escluderei pertanto di aprire una discussione su una materia più vasta quale può essere quella, che è allo studio, di un’eventuale riformulazione a regime dell’attività di rilascio dei permessi di soggiorno.
PRESIDENTE. Senatore Guerzoni, il Governo l’ha invitata a ritirare gli emendamenti 1.0.14/1 (testo 2) e 1.0.14/2 (testo 2). Cosa intende fare?
GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, ritiro questi emendamenti anche perché, a quanto ho capito, il Governo si riserva di approfondire la questione e di fatto non esclude che si possa andare verso la previsione in essi contenuta.
Li ritiro, signor Presidente, perché una maggioranza che vota sempre e comunque contro gli emendamenti dell’opposizione, dando spesso l’impressione di non averli neanche letti, è evidentemente pericolosa anche per lo stesso Governo, perché potrebbe votare contro emendamenti ragionevoli legando le mani all’Esecutivo.
BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, non possiamo consentire che si faccia un’affermazione di questo tipo. (Commenti dai banchi dell’opposizione).
Chiedo scusa, ma lo dico con serenità. Affermare che i relatori non hanno approfondito tutti gli emendamenti dell’opposizione è una bugia. Li abbiamo approfonditi, abbiamo dimostrato di conoscerli uno per uno, ne abbiamo discusso in Commissione e anche in Aula e su taluni siamo intervenuti.
GUERZONI (DS-U). Non avete mai detto una parola nel merito, né in Commissione né qui.
BOSCETTO, relatore. Abbiamo espresso motivatamente pareri negativi per una serie di ragioni.
GUERZONI (DS-U). Non li abbiamo ascoltati e non li abbiamo letti.
BOSCETTO, relatore. La ragione di fondo è che molti emendamenti vanno contro le linee guida della legge Bossi-Fini, che noi allo stato intendiamo conservare. Non è molto che questa normativa è entrata in vigore e non possiamo permetterci di turbarne e modificarne le linee fondamentali, giuste o sbagliate che siano. A nostro avviso, sono giuste. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LP).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.14 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.11.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.11, presentato dal senatore Michelini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.12, presentato dal senatore Michelini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti ai successivi articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, abbiamo appreso dai relatori che stiamo discutendo delle vacanze estive dei figli dei reali dell’Arabia Saudita, che per spirito di avventura vengono a fare i lavavetri in Italia. Abbiamo appreso che i centri di assistenza sono degli alberghi a quattro o cinque stelle. Rispondendo alle vostre affermazioni, vi dico: vergognatevi! Per cortesia, ritornate alla realtà.
Questa è la ragione per cui chiedo che sia approvato l’emendamento 2.1, soppressivo dell’intero articolo 2. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Misto-Com e Misto-RC. Commenti dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Colleghi, non ci scaldiamo troppo.
BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento x1.0.1.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario all’emendamento 2.1 e favorevole agli emendamenti 2.100 (testo corretto) e 3.100.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.1 è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 2.100 (testo corretto), presentato dal relatore Boscetto.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal relatore Bobbio Luigi.
È approvato.
Passiamo pertanto alla votazione finale.
PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, l’altro ieri i Ministri dell’interno di Germania, Spagna, Francia, Italia e Gran Bretagna hanno adottato un pacchetto di provvedimenti definiti "antiterrorismo" in cui si prevede, fra l'altro, la possibilità di espellere le persone sospette. L'espulsione - sembra - potrà avvenire in base a un atto amministrativo, cioè senza la sentenza di un giudice.
In Italia la Consulta aveva dichiarato incostituzionale il provvedimento di espulsione per via amministrativa. Questo decreto ha modificato la legge Bossi-Fini, affidando la procedura di convalida dell'espulsione al giudice di pace, che non ha alcuna competenza in materia e che sarà "incentivato" da un’indennità per ogni convalida di espulsione.
Il clandestino in Italia, il "sospetto" in Europa, si potrà espellere in base a un provvedimento sostanzialmente di polizia, in deroga ai princìpi costitutivi dello Stato di diritto.
Il decreto affronta, inoltre, un altro giudizio di incostituzionalità della Consulta: allo straniero che rimane in Italia nonostante il provvedimento di espulsione viene comminata una contravvenzione, con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno. Per una contravvenzione - ha obiettato la Corte - non si può prevedere l'arresto immediato. Il decreto prevede di trasformare il reato in delitto. Ergo, essendo un delitto, lo straniero può subire una condanna fino a quattro anni di reclusione. Una mostruosità.
Il nuovo millennio si apre con un tarlo nello Stato di diritto. Un tarlo che sta scavando in Occidente, ma in particolare in Italia, consumando giorno per giorno quella stratificazione di garanzie e diritti accumulatasi in secoli di storia. (Richiami del Presidente).
Viviamo nel tempo del paradosso. C'è gente che dichiara di voler esportare a tutti i costi diritti e democrazia, compreso il massacro dei beneficiari dei medesimi; sono gli stessi che stanno conculcando diritti e democrazia nei propri Paesi.
PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Pagliarulo.
PAGLIARULO (Misto-Com). Anche per questo vale la pena di non arrendersi, anche per questo i Comunisti italiani votano contro il provvedimento in esame.
MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, il decreto di modifica della legge Bossi-Fini sanziona che i cittadini non sono tutti uguali di fronte alla legge, rendendo operativa la scelta del Governo di affidare ai giudici di pace la decisione sull’adozione di eventuali misure restrittive della libertà dei cittadini stranieri.
In risposta alla sentenza della Corte costituzionale, che chiedeva garanzie uguali per tutti, italiani e stranieri, così come previsto dalla nostra Costituzione, il Governo risponde confermando la scelta dei giudici di pace: non si affida, cioè, alla magistratura ordinaria, come avrebbe dovuto essere, la competenza in materia di espulsioni e persino la decisione sul trattenimento nei CPT, ulteriore novità negativa.
In questo modo si vanifica lo spirito con cui la Corte ha richiamato il Governo al rispetto di quanto previsto nella nostra Carta costituzionale e si ratifica l’esistenza di due categorie di cittadini diverse davanti alla legge: i cittadini italiani, che godono delle garanzie previste dalla Costituzione e dal nostro ordinamento giudiziario, e i cittadini stranieri, per i quali le misure restrittive della libertà personale vengono equiparate a sanzioni di carattere amministrativo e dunque di competenza del giudice di pace.
L’Associazione nazionale magistrati non ha mancato di rilevare che ai giudici di pace è estranea una competenza esclusiva in materia di libertà personale e anche i magistrati del Consiglio superiore della magistratura hanno espresso serie perplessità per questo delicatissimo provvedimento, che tocca gli equilibri fondamentali della giurisdizione e dei diritti dei cittadini.
Con i nostri emendamenti, respinti senza argomenti accettabili, abbiamo chiesto invece che sia il tribunale in composizione monocratica a convalidare l’espulsione dello straniero. Ma il Governo, consapevole dell’incostituzionalità del provvedimento adottato, è andato avanti con arroganza, incurante delle critiche che aveva sollevato, teso unicamente a risolvere i problemi interni alla propria maggioranza.
La legge Bossi-Fini, a due anni dalla sua approvazione, ha mostrato tutto il suo carattere demagogico, perché non ha prodotto risultati significativi e positivi per gli immigrati e si è dimostrata, anzi, sbagliata e dannosa. Bisogna cancellarla e procedere rapidamente anche alla chiusura dei CPT.
Nel corso del dibattito e in occasione dello svolgimento delle interpellanze sulla vicenda dei rimpatri forzati da Lampedusa, nei giorni scorsi, abbiamo avuto occasione di denunciare violazioni dei più elementari diritti umani, della Costituzione e delle Convenzioni internazionali che per ragioni di tempo non posso ricordare in questa sede.
Mi vergogno per quest’Aula, avendo sentito da parte della maggioranza affermazioni veramente indegne. Ce n’è abbastanza per esprimere un voto nettamente contrario su questo decreto da parte di Rifondazione Comunista.
STIFFONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LP). Signor Presidente, colleghi senatori, la legge che ci accingiamo ad approvare appartiene a quei provvedimenti che mi sento di definire di buon senso.
L’introduzione di tali norme nel nostro ordinamento si è resa necessaria e indifferibile a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale dello scorso luglio, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 13, comma 5-bis,della legge Bossi-Fini, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento emesso dal questore per l’accompagnamento dello straniero alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio e con le garanzie della difesa. In pratica, la pronuncia della Corte critica la suddetta legge per quanto attiene alla disciplina delle espulsioni. Prima di questa modifica, infatti, il provvedimento di accompagnamento coattivo era immediatamente esecutivo e la convalida interveniva di fatto in un momento successivo, frustrando il diritto di difesa.
Il decreto al nostro esame, però, oltre a colmare le lacune venutesi a creare in seguito alla suddetta sentenza, prevede contestualmente adeguate misure affinché i provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni avvengano con la massima celerità possibile. A tal fine, si affida la competenza dei suddetti giudizi al giudice di pace, sottraendoli al giudice monocratico, come precedentemente previsto dalla Bossi-Fini, per sgravare questo organo da un carico di lavoro tale che ne avrebbe paralizzato l’attività ordinaria.
Durante il passaggio in Commissione il decreto è stato ulteriormente migliorato. Ad esempio, si è prevista la possibilità di trattenere i clandestini in locali delle questure, in attesa della convalida dell’espulsione. Ciò comporterà un risparmio di risorse economiche e di personale, necessarie per trasferire gli immigrati presso i centri di permanenza temporanea, presenti solo in determinate Regioni. Conseguentemente, ci sarà maggiore certezza di espulsione, evitando che in mancanza di posti i clandestini vengano lasciati andare, come di recente è accaduto.
Un’ulteriore modifica proposta dalla Commissione è quella relativa all’inasprimento delle pene previste per coloro che - già colpiti da provvedimento di espulsione - rientrino in Italia, per coloro che non richiedono il permesso di soggiorno nel termine previsto, in assenza di cause di forza maggiore, e per coloro che si sono visti revocare o annullare il permesso di soggiorno. Per tutti la pena va da uno a quattro anni, accogliendo in tal modo ulteriori rilievi formulati dalla Corte costituzionale in merito alla possibilità di arresto per pene inferiori ai tre anni. Di conseguenza, vengono aumentate anche le pene per i recidivi.
Al di là delle considerazioni fin qui svolte, che attengono all’analisi tecnico-giuridica del decreto in questione e, più in generale, delle norme che regolano l’immigrazione nel nostro Paese, non posso non considerare positivamente il notevole cambiamento di rotta rispetto al passato.
Nella precedente legge Turco-Napolitano, ad esempio, l’espulsione dei clandestini che arrivavano in qualsiasi modo nel nostro Paese - il più delle volte su carrette del mare condotte da malavitosi, che dietro lauto pagamento assicuravano loro un posto a bordo - era un’eccezione ammissibile solo in caso di persone particolarmente pericolose, mentre per tutti gli altri il nostro Paese apriva le sue porte e non importava a nessuno se queste persone, nella migliore delle ipotesi, finivano a mendicare o a pulire i vetri ai semafori; l’importante era entrare, entrare, entrare, senza una programmazione dei flussi, senza una strategia per assicurare a questi sventurati un lavoro ed un futuro dignitosi, senza creare le condizioni per l’integrazione, la tranquilla convivenza e il rispetto reciproco tra popoli.
Per fortuna l’attuale Governo, grazie soprattutto all’impegno ed alla forza propulsiva della Lega Nord, ha dato a questo Paese una normativa sull’immigrazione basata sul principio cardine che soltanto chi ha un lavoro ha il diritto di stare nel nostro Paese.
Assicurare all'Italia una nuova disciplina dell'immigrazione che ponesse fine allo scempio perpetrato dai vari Governi di centro-sinistra è stato uno dei principali motivi che ci hanno fatto vincere le elezioni e, in linea di massima, il Governo si sta muovendo in quel solco. E' di questi giorni l'accordo con la Libia finalizzato alla cooperazione internazionale nella lotta all'immigrazione clandestina. In quest'ottica la legge Bossi-Fini prevede la possibilità di concludere accordi con i Paesi di origine, nonché la previsione di quote d'ingresso per motivi di lavoro, assegnate in via preferenziale agli Stati non appartenenti all'Unione Europea. In questa linea si muove la norma, introdotta in occasione dell'esame in Commissione del testo in oggetto, che prevede un contributo finanziario del nostro Paese per la realizzazione di strutture ricettive nei Paesi interessati, per contrastare l'immigrazione irregolare verso il nostro Paese.
Speriamo che anche l'Unione Europea voglia prestare più attenzione all'Italia su questo fronte, Paese che per configurazione geografica risulta essere il crocevia d'ingresso per i Paesi africani verso l'Europa. Proprio per questo l'Italia non può essere abbandonata a se stessa nella gestione di questa emergenza, ma va supportata da una precisa politica europea in materia, anche sotto l'aspetto finanziario. Ci preoccupano (e non poco), però, certe affermazioni provenienti da qualche ex esponente del Governo da poco "migrato" in Europa, il quale vorrebbe prevedere, tra i motivi che giustificano la concessione del diritto di asilo, anche quello economico; ciò significherebbe aprire le porte del nostro Paese praticamente a tutti! Ci stiamo muovendo nella linea giusta di condotta e gestione del fenomeno migratorio, anche se sarebbe auspicabile una maggiore determinazione.
Purtroppo, non posso fare a meno di rilevare come, malgrado i notevoli sforzi anche economici che il nostro Governo sta mettendo in atto per contrastare l’immigrazione clandestina, ci sia una schiera di soggetti, tutti legati alla sinistra, anche la più estrema, che vuole ostacolare questo progetto, celando, dietro un finto buonismo, un reale interesse di tipo economico e politico (ed in seguito sarà più chiaro cosa intendo con questa affermazione).
Ma la cosa che più mi indigna è constatare come giudici organici alla sinistra, attraverso lo strumento dell’interpretazione giuridica, spesso aberrante, possano sovvertire lo svolgersi della vita democratica del nostro Paese.
Mi spiego meglio: nei giorni scorsi, leggendo un quotidiano, ho appreso che un giudice del tribunale di Milano ha revocato il decreto di espulsione del prefetto a carico di 15 rom che avevano pensato bene di occupare uno stabile in Via Adda, nel pieno centro di Milano, con la motivazione che mandarli via sarebbe stata "pulizia etnica" e che il decreto avrebbe avuto carattere razzista, perché in contrasto con l'articolo 4 del IV Protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta espressamente le espulsioni collettive di stranieri.
Innanzitutto, non si tratta di espulsione collettiva, perché i decreti di espulsione sono individuali, così come è avvenuto per gli immigrati sbarcati a Lampedusa e come è stato dichiarato l'altro giorno dal ministro Pisanu, nel corso di una informativa alla Camera dei deputati. Siamo alla follia: il popolo italiano si è scelto un Governo, questo Governo ha fatto delle leggi sulla base di un programma premiato dagli elettori ed un giudice qualsiasi, che non rappresenta nessuno e che nessuno ha eletto, ma che con le sue sentenze stabilisce pericolosi precedenti che potrebbero accendere la fantasia di altri Soloni del diritto, si permette di porre nel nulla, attraverso una interpretazione sbagliata, i princìpi di una legge votata dal Parlamento.
"Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?", si domandava Dante. La risposta era "nessuno", perché colui che dovrebbe saper interpretare le leggi non sa discernere il bene dal male. Anche oggi nulla è cambiato! Qual è, infatti, il sommo bene civile, se non il benessere della collettività? Mi chiedo: ha tutelato il bene della collettività il giudice di sorveglianza che ha dato i permessi ad un individuo come Brusca?
Evidentemente, quel giudice milanese non la pensa così, visto che ha dato ragione agli avvocati dei centri sociali paladini dei rom. Già, i centri sociali: quanto ci sarebbe da dire su questi covi di terroristi, sui quali qualche giudice di buona volontà dovrebbe indagare. Perché qualche giudice adesso non volge la sua attenzione all’individuazione dei finanziatori dei centri sociali?
Morale della favola, gli zingari che infastidivano la popolazione della zona di Via Adda, oltre ad occupare abusivamente le case dei milanesi, ritorneranno in Italia, in barba alle nostre leggi. Addirittura, i solerti legulei dei centri sociali propongono un permesso di soggiorno premiale e un alloggio popolare a giusto e sacrosanto risarcimento dei danni subìti, alla faccia delle migliaia di cittadini italiani sfrattati che aspettano un alloggio da anni! Questi no, non interessano a nessuno, perché, ormai disillusi, probabilmente non voteranno più per una certa classe politica in cerca di un nuovo sottoproletariato da sfruttare politicamente.
Tutta questa attenzione e benevolenza dei partiti del centro-sinistra verso l'immigrazione clandestina appare incomprensibile e non può che destare sospetti. Non si perde occasione per criminalizzare l'attuale politica riguardo al fenomeno. Giorni fa il Senato, con tutti i gravi problemi che opprimono la nostra società e l'economia, è stato bloccato da un inutile e sterile dibattito sull'opportunità o meno di mantenere i Centri di accoglienza temporanea per clandestini in attesa di espulsione. Sono stati dipinti come lager, quando poi scopriamo che ci sono pure in Francia e sono denominati "zone di attesa" (vicino a porti, stazioni ed aeroporti) e che in Spagna sono detti lugares de internamiento; scopriamo anche che la Francia punisce l'immigrazione clandestina con un anno di reclusione e con una cospicua ammenda e che in Gran Bretagna chi entra clandestinamente nel Paese commette reato, e non mi sembra che i Paesi citati abbiano Governi di destra!
Più semplicemente, tutta la classe politica di quei Paesi ha a cuore il futuro dei propri cittadini e la salvaguardia del proprio equilibrio sociale, mentre il nostro Paese forse sta morendo per un eccesso di diritti.
Il provvedimento che stiamo per approvare naturalmente avrà il voto favorevole del Gruppo Lega Padana. (Applausi dal Gruppo LP).
ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, prendo atto che aumentare la pena della reclusione da sei mesi ad uno e quattro anni, raddoppiando quindi il minimo e quadruplicando il massimo, non è, come io penso, una dissennata mattanza sanzionatoria.
Prendo atto che far decidere il giudice di pace, che non ha nessuna competenza in materia, non è un esperimento in corpore vili.
Prendo ancora atto che disporre quell’aumento di pena a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che aveva detto che non si poteva restare sulla pena da sei mesi ad un anno non è un’arrogante ribellione alla Corte costituzionale.
Sono molto preoccupato, signor Presidente, signori colleghi, perché avendo di ciò sostenuto l’incostituzionalità (e sono certo che questa legge sarà censurata per incostituzionalità), ci ritroveremo ancora in Aula e la pena diventerà da due a otto anni di reclusione. Altro che un nonnesso causale rispetto alla sentenza della Corte!
Prendo atto di tutto questo, della suprema inciviltà di tutto questo, ma una cosa non posso tollerare: quella notazione del senatore Bobbio, che ha parlato - sic! - dell’arresto "che si nutre da sé". In quarant’anni non avevo mai sentito una tale affermazione: l’arresto che si nutre da sé. Per questi dannati della Terra, cosa vuol dire che l’arresto si nutre da sé? Me lo spieghi, senatore Bobbio; mi dica quale sistema di alimentazione ha inventato per parlare di arresto che si nutre da sé!
Concluderò ripetendo l’espressione usata dal senatore Stiffoni: siamo, colleghi, alla follia. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Fabris).
BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, gli effetti della legge Bossi-Fini e di questa normativa sull’immigrazione sono sotto gli occhi di tutti: incapacità politica, incapacità amministrativa, mancanza di visione generale, incapacità di incidenza sulla costruzione di una politica europea, demagogia, assenza di cultura innovativa, politiche integrative e solidarietà. Questa è la vostra politica in tema di immigrazione.
Siete i primi in Europa a sbandierare moralismi fuori luogo in quella sede, ma gli ultimi nel difendere e praticare solidarietà, integrazione e innovazione.
Ci sono complessi, puntuali e documentati studi sui flussi migratori nel mondo e sulle loro cause e forse nemmeno lo sapete. Dite di volere l’integrazione e non consentite neppure i ricongiungimenti familiari, che sostengono proprio l’integrazione. Dovremmo rivedere le quote per allargare la fascia di immigrazione legale e non lo fate; dovremmo affrontare una burocrazia almeno degna di questo nome e non siete capaci neppure di fornire un timbro a chi ne ha diritto; dovremmo rispettare e far rispettare le norme internazionali in materia di asilo e di diritti umani e non lo fate. (Richiami del Presidente). Un minuto, signor Presidente, e concludo.
Dovremmo procedere a passo spedito con accordi bilaterali e invece preparate campi in Nord Africa affidandone la competenza a Paesi che non hanno gli standards minimi di riconoscimento dei diritti universalmente garantiti; lo proponete e in Europa perdete, per fortuna!
Dovremmo chiedere il sostegno delle organizzazioni internazionali, l’ONU in prima fila, e impedite loro di vedere e controllare; siete costretti dalla Corte costituzionale a modificare le vostre pessime leggi e le peggiorate ulteriormente; affidate a giudici di pace, non togati, il controllo giurisdizionale che non volete e fate finta di non conoscere le reali difficoltà di gestione degli uffici dei giudici di pace. (Richiami del Presidente).
Concludo, signor Presidente, dicendo semplicemente che noi abbiamo un’idea diversa sull’immigrazione e su come si governa: voteremo contro il provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
GUERZONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, non sottovalutiamo le due questioni sulle quali vi è stata comprensione da parte della maggioranza e del Governo, ossia l’impegno del Governo a trovare una soluzione per coloro che non era stato possibile regolarizzare lo scorso anno (non per loro responsabilità, ma perché oggetto di truffe) e l’accesso alle scuole di specializzazione degli stranieri che si laureino in Italia.
Tuttavia, non c’è dubbio sul nostro voto contrario, sia per la soluzione sbagliata che si dà al problema sollevato dalla Corte, sia per quello che c’è d’altro in questo decreto e, soprattutto, per quello che non c’è.
Abbiamo sentito dal relatore che i problemi esistono (non lo ha detto esplicitamente, ma lo ha lasciato intendere), però la bandiera della legge Bossi-Fini non si tocca, nonostante i guasti e il fallimento da essa prodotti, come abbiamo dimostrato dati alla mano.
Ebbene, colleghi della maggioranza, attenzione: né con le leggi di polizia, né con l’inasprimento del carcere si fa una politica dell’immigrazione, di cui da tre anni, da quando governate, questo Paese è di fatto privo.
Concludo dicendo al Governo e ai colleghi della maggioranza che consideriamo la legge Bossi-Fini un provvedimento sciagurato e da abrogare. Di fronte alle emergenze che il suo fallimento ha prodotto, signor Presidente, ci sono almeno 60 questure in Italia che stanno scoppiando proprio per gli adempimenti assurdi imposti dalla legge.
Ebbene, nonostante la nostra opinione, siamo disponibili - come dimostrano i nostri emendamenti - a correggere a breve quella legge laddove i suoi effetti sono più negativi. Ne tenga conto il Governo.
Volete continuare così, nell'impotenza, avvitandovi su voi stessi senza risolvere le questioni? Fatelo. In ogni caso, in quella eventualità, continueremo la nostra battaglia affinché si creino le condizioni per dare finalmente al Paese una legge sull'immigrazione adeguata ai suoi bisogni. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SEMERARO (AN). Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento in esame con grande determinazione ed assoluta convinzione, ringraziando i relatori per l'ottimo lavoro svolto soprattutto in considerazione del comportamento dei nostri avversari dell'opposizione che, per la verità, non hanno certamente risparmiato affermazioni negative. Le affermazioni sono state tanto negative, e d'altra parte molteplici, diversificate, che già danno l'idea della loro stessa strumentalità. Non è assolutamente possibile, infatti, che si possa parlare di follia legislativa; non è assolutamente possibile che si possa parlare di incapacità politica, di incapacità legislativa, di incapacità gestionale, né tanto meno è possibile che si affermi con tanta superficialità l'incapacità di questa maggioranza di introdurre modifiche ad una legge seguendo il dettato della Corte costituzionale.
Pertanto, ribadisco che queste affermazioni (ripeto: tanto diversificate e tanto gravi) danno il significato preciso dell’atteggiamento dell'opposizione, strumentale, teso a far apparire all'esterno disastrosa questa legge; invece, è una legge che in realtà rispecchia fedelmente una situazione sociale e dà una risposta adeguata.
La verità è che ogni volta che in quest'Aula si è parlato di immigrazione e si è fatto riferimento alla legge Bossi-Fini si è voluta vedere una forma di avversione della maggioranza alla figura dell'immigrato. Invece, così non è. L'impegno è sempre stato quello a dare una regolamentazione organica e precisa ad un fenomeno sociale che, soprattutto negli ultimi tempi, ci ha preoccupati; ma ci ha preoccupati non già perché si voleva bandire, ma soltanto perché vi era la necessità, l'opportunità e la volontà di dotarsi di una struttura legislativa che consentisse di muoversi secondo binari ben delineati e soprattutto adeguati alle necessità del nostro territorio.
La Corte costituzionale ci ha portati a rivalutare due questioni che, secondo me, sono state riviste nella maniera più opportuna e adeguata. Infatti, non credo si possa parlare con tanta leggerezza di assoluta incompetenza del giudice di pace in riferimento alle fattispecie che, in virtù di questo provvedimento, sono devolute alla sua cognizione. Il giudice di pace, difatti, non è chiamato a decidere sulla libertà personale di un individuo o meno, ma soltanto a valutare l'attendibilità e quindi l'eventuale convalida di un provvedimento amministrativo, che è cosa assolutamente diversa da ogni decisione circa la libertà personale.
Lo stesso riferimento all'eventuale arresto dell'immigrato che non rispetti l'ordine di uscire dal territorio italiano non si configura come una condanna nei confronti dell'immigrato. In sostanza, con questa previsione non si va a condannare l'immigrazione in quanto tale, ma soltanto la disobbedienza e l'inottemperanza ad un ordine dello Stato. Mi pare che sia perfettamente legittimo. Se si dovesse, infatti, arrivare all'assurdo di far passare inosservata l'inottemperanza ad un ordine dello Stato, ciò significherebbe svuotare di contenuto i provvedimenti dello Stato stesso. Vorrebbe dire non dare alcun significato all'ordine di tornare indietro e di lasciare il territorio nazionale.
Per questi motivi ci sembra che la legge, così come è stata modificata, sia perfettamente adeguata e soprattutto idonea a far fronte ad un fenomeno che, proprio grazie alla legge Bossi-Fini, ha fatto registrare negli ultimi tempi una fortissima riduzione in termini concreti; una riduzione che ha comportato anche maggiore adeguatezza nel sopperire alle esigenze che l'immigrazione determina e ha in passato determinato. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà convintamente a favore di questa legge, che ha permesso, attraverso la forma d'urgenza del decreto-legge emanato dal Governo, di porre immediatamente rimedio alla dichiarazione di incostituzionalità di una sua parte. È, questa, una legge che rispetta la Costituzione ed ha la possibilità di funzionare in modo efficace.
Sono assolutamente da respingere le accuse secondo cui si tratta di una legge folle o di un vero disastro. A mio giudizio, sarebbe invece folle e disastroso non prestare particolare attenzione nel disciplinare il fenomeno dell'immigrazione nel nostro Paese. Chi entra clandestinamente e contro la legge nel nostro territorio deve essere rimandato nel Paese di provenienza. Sarebbe folle e disastroso non fare ciò, perché vorrebbe dire selezionare nella direzione peggiore l'immigrazione nel nostro Paese, nonché incoraggiare chi fin dal suo ingresso non intende rispettare la nostra legge.
Siamo sempre a favore di chi viene in Italia per lavorare e per dare il proprio apporto alla vita del nostro Paese, ma saremo sempre contro tutti coloro che non intendono rispettare la legge e danneggiano il nostro territorio.
La legge in esame è necessaria e positiva e pertanto voteremo convintamente a favore. (Applausi dal Gruppo FI e della senatrice Boldi).
TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAROLLI (UDC). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dell'UDC. Il provvedimento in esame completa una riforma che ha lasciato un segno importante nel Paese: ha portato maggiore ordine e maggiore certezza nel campo della sicurezza dei nostri cittadini e, pertanto, meritava di essere adeguata anche ai dibattiti e alle recenti pronunce.
Signor Presidente, il nostro sarà un voto di sostegno e di condivisione del disegno di legge al nostro esame. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.
Verifica del numero legale
MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Senatori, per cortesia, ad ogni luce accesa deve corrispondere la presenza di un senatore.
Invito gli assistenti parlamentari a togliere dai banchi quelle tessere cui non corrisponde la presenza di un senatore. Dietro il senatore Del Pennino e vicino al senatore Fasolino ci sono luci accese, ma non vi è alcun senatore.
PAGANO (DS-U). Gli assistenti parlamentari non devono chiedere il permesso ai senatori per togliere le schede.
PRESIDENTE. Onorevoli senatori, stiamo per passare alla votazione finale, per cui è necessaria una certa correttezza.
Bisogna togliere le tessere da alcuni banchi della Lega e dai primi banchi.
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107
PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione".
È approvato.
Allegato A
Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107)
(Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)
ART. 1.
1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.
2. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
________________
(*) APPROVATO, CON MODIFICAZIONI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE, IL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1
ARTICOLO 1.
1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo».
2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».
4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida».
5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».
6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».
7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20»;
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».
EMENDAMENTI
1.8 BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, innanzi ad una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono ai tribunali territorialmente competenti nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, nel caso in cui ciò risulti necessario".
2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".
3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".
4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario territorialmente competente, per la convalida.".
5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.".
6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1"».
1.15 GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Respinto
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, alla lettera b) le parole: "un anno", sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e alla lettera c) le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
b) al comma 3-quater, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
c) al comma 3-sexies, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».
1.160 GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Respinto
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità"».
1.17 GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, CALVI, VITALI
Respinto
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, secondo periodo, le parole "non superiore a quella stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al doppio di quella stabilita"».
1.18 GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Respinto
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l’efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto"».
1.20 FASSONE
Respinto
Prima del comma 1, inserire il seguente:
«01. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39,"».
1.100 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Ritirato
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 l’ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 3-bis dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti"».
1.9 BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA
Respinto
Sopprimere i commi da 1 a 4.
1.1ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto. Votato per parti separate
Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il Questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il Tribunale provvede alla convalida, con decreto motivato entro le 48 ore successive verificata l’osservanza delle condizioni di legge e, se comparso, sentito l’interessato. Quando la convalida è concessa il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per decidere, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, anche nel merito, per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale».
1.12 TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Respinto
Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «questore», inserire le seguenti: «, con atto scritto e motivato,».
Respinto
Al comma 1, capoversi 5-bis e 5-ter, sostituire le parole: «giudice di pace», con le parole: «tribunale in composizione monocratica», ovunque esse ricorrano.
1.101 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Precluso
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «giudice di pace», con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica».
1.22 LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso», con le seguenti: «L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa».
1.11 TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Respinto
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il difensore deve essere avvertito immediatamente e, comunque, entro dodici ore. Gli atti compiuti in sede di convalida devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato dell’interessato».
1.23 LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva la sua espressa rinuncia».
1.23 (testo 2) LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza».
Respinto
Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese o spagnolo, nominato dal giudice».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1.430 LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili».
1.240 FASSONE, MARITATI, GUERZONI, CALVI, VIVIANI, VITALI
Assorbito
Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, dopo le parole: «Il giudice» inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1.102 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «se comparso» con le seguenti: «se non ha espressamente rinunciato a comparire».
1.103 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
1.13TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Respinto
Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto periodo.
1.104MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «in attesa» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione».
1.105 MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI
Respinto
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Lo straniero non può essere trattenuto in uno dei centri di permanenza e assistenza di cui all’articolo 14».
1.46 LE COMMISSIONI RIUNITE
Ritirato
Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del presente articolo, per le finalità di cui al medesimo comma».
1.301 IL RELATORE BOSCETTO
Approvato
Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili».
1.106 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l’ultimo periodo.
1.200 (testo 2) IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Approvato
Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla Cancelleria.».
1.2 ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.
Respinto
Al comma 1, sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:
«5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nei procedimenti di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, il Ministero della giustizia fornisce agli uffici del giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei aggiuntivi».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1.14 TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Precluso dalla reiezione dell'em. 1.25
Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole da: «le questure» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «viene fornito al tribunale, presso gli ordinari uffici giudiziari, il supporto occorrente e un locale idoneo».
1.107 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Precluso dalla reiezione dell'em. 1.25
Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole: «giudice di pace» con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica».
1.108 MARITATI, IOVENE, GUERZONI, VITALI, VIVIANI
Respinto
Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:
«5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l’allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:
b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1.3 ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
1.109 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Id. em. 1.3
Sopprimere il comma 2.
1.201 (testo corretto) IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Approvato
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale dei minori ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 e del comma 3 dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica».
1.202 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Ritirato e trasformato nell'odg G1.100
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il Ministro della giustizia trasferisce agli uffici dei giudici di pace tutto il personale amministrativo precedentemente utilizzato dai Tribunali per le funzioni assegnate ai giudici di pace ai sensi del presente decreto».
1.4 ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sopprimere il comma 3.
1.110 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Id. em. 1.4
Sopprimere il comma 3.
1.300 (testo 2) IL RELATORE BOSCETTO
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "il questore prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi" inserire le seguenti: "ovvero qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente testo unico».
Conseguentemente, il comma 3-sexies dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è soppresso.
1.5 ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sopprimere il comma 4.
1.111 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Id. em. 1.5
Sopprimere il comma 4.
1.27 LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva sua espressa rinuncia».
1.27 (testo 2) LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza».
1.115 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Approvato
Al comma 5, capoverso, dopo primo periodo, inserire il seguente: «Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13».
1.28 LE COMMISSIONI RIUNITE
Assorbito
Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».
1.112 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Ritirato
Al comma 5, al capoverso 4, sopprimere le parole: «escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1».
1.113 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole da: «escluso il requisito» fino a: «al comma 1».
1.114 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Approvato
Al comma 5, al capoverso 4, sostituire le parole: «del centro di trattenimento di cui al comma 1» con le seguenti: «del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1».
1.116 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Respinto
Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «se comparso» con le seguenti: «se non ha espressamente rinunciato a comparire».
Respinto
All’emendamento 1.470, al comma 6, capoverso 5-quinquies, sopprimere l’ultimo periodo.
1.470/2 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
V. testo 2
All’emendamento 1.470, al capoverso 5-quinquies, ivi richiamato, dopo le parole: «autore del fatto» aggiungere le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza» e conseguentemente al capoverso 13-ter dopo le parole: «autore del fatto» inserire le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza».
1.470/2 (testo 2) IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Approvato
All’emendamento 1.470, al capoverso 13-ter dopo le parole: «autore del fatto» inserire le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza».
1.470 (testo 2) LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato con un subemendamento
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni"».
Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto"»,
E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni"».
«2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"».
2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo».
1.117 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Precluso
Sopprimere il comma 6.
1.6 ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Precluso
Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quinquies» con il seguente: «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo».
1.30 GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;
b) all’articolo 24, comma 1, il secondo periodo è abrogato».
1.29 GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
1.31 VIVIANI, GUERZONI, FASSONE, MARITATI, VITALI
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "per lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e parasubordinato"».
1.32 GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;"».
1.118 GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) lavoratori che dimostrino di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale;";
b) all’articolo 3, comma 4, al primo e al terzo periodo le parole: "anche per esigenze di carattere stagionale" sono soppresse».
1.33 GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.».
1.34 VIVIANI
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all’iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"».
1.350 GUERZONI
Approvato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle Università"».
1.119 GUERZONI
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis.
(Permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio)
1. Quando non è possibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perchè in seguito ad accertamenti in ordine alla identità o nazionalità dello straniero non risulta esserci alcun Paese di origine o di provenienza dello stesso, e qualora lo straniero non abbia subito sentenze penali di condanna e non abbia procedimenti penali in corso, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di rimanere sul territorio nazionale.
2. Il permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato di sei mesi in sei mesi per il periodo occorrente al rimpatrio dello straniero. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
3. Per il periodo occorrente al rimpatrio, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare un contratto di lavoro"».
1.203 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Ritirato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. L’articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:
"I Presidenti dei tribunali e ove necessario i Presidenti delle Corti di appello, su richiesta dei Presidenti dei Tribunali interessati, dispongono l’applicazione temporanea ad altra sede di giudici compresi nelle sedi del circondario o del distretto per assicurare il tempestivo assolvimento delle competenze istituzionali e di quelle relative alla legge sulla disciplina dell’immigrazione"».
1.204 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Approvato
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Il secondo comma dell’articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:
"Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della presente legge. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni».
1.7 ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Respinto
Sopprimere il comma 7.
1.10 BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA
Id. em. 1.7
Sopprimere il comma 7.
1.120 MALABARBA, SODANO TOMMASO
Id. em. 1.7
Sopprimere il comma 7.
1.121 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Approvato
Al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo».
1.450 LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti; ", degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all’estero".
7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
1.122 (testo 2) IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Approvato
All’articolo 1 premettere la seguente rubrica: «(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè alla legge 21 novembre 1991, n. 374 e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350)».
ORDINE DEL GIORNO
G1.100 (già em. 1.202) (TESTO 2) IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3107,
impegna il Governo affinché sia trasferito agli uffici dei giudici di pace, secondo le rispettive necessità degli uffici stessi, il personale amministrativo precedentemente utilizzato dai Tribunali per le funzioni assegnate ai giudici di pace ai sensi del presente decreto.
________________
(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono l'altra: «tutto».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.1 FASSONE
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di asilo)
1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti "Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il trattenimento è tuttavia effettuato presso i centri di permanenza temporanea, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando la richiesta di asilo politico, avuto riguardo allo stato di provenienza, è manifestamente infondata. In tal caso si applica la procedura di convalida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il regolamento di cui al primo periodo determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.";
b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "Nei centri di identificazione" sono inserite le seguenti: ", nonché nei centri di permanenza temporanea nei casi di cui al secondo periodo,";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell’interno invia mensilmente alle questure l’elenco degli Stati ai cui cittadini, richiedenti asilo, non può essere opposta una valutazione di manifesta infondatezza della richiesta, ai sensi del comma 3"».
1.0.2 FASSONE
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Commissioni territoriali)
1. All’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3", sono inserite le seguenti: "e comunque in ogni città capoluogo di distretto giudiziario"».
1.0.13 (testo 3) LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)
1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l’anno 2004 e di 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
1.0.101 IL RELATORE BOSCETTO
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3-bis, le parole "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
d) al comma 3-ter, le parole "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.".
2. All’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze"».
1.0.102 IL RELATORE BOSCETTO
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno)
1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"». 2. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, all’ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».
1.0.14/1 (testo 2) GUERZONI
Ritirato
All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» con le seguenti: «i Comuni».
Nel medesimo capoverso 4-bis, sostituire le parole: «per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica».
1.0.14/2 (testo 2)GUERZONI
Ritirato
All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» dopo le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» inserire le seguenti: «o i Comuni».
Nel medesimo capoverso 4-bis, sostituire le parole: «per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica».
1.0.14 (testo 2 corretto) LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)
1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».
1.0.11 MICHELINI, KOFLER, BETTA
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 sono soppresse le parole: "ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica"».
1.0.12 MICHELINI, KOFLER, BETTA
Respinto
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, dopo le parole: "a mezzo della forza pubblica", sono aggiunte le seguenti: "emesso per motivi di pericolosità sociale"». Art. 2.
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 2.
(Norma di copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l’anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.1 ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI
Improcedibile
Sopprimere l’articolo.
2.100 (testo corretto) IL RELATORE BOSCETTO
Approvato
All’articolo 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l’anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l’anno 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 19.755.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 1.155.473 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
b) aggiungere il seguente comma 1-bis.
«1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTO
3.100 IL RELATORE BOBBIO LUIGI
Approvato
Premettere la seguente rubrica: «(Entrata in vigore)».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
X1.0.1 LE COMMISSIONI RIUNITE
Ritirato
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al fine di coordinare l’attività concernente i ricorsi in materia di emigrazione è istituito un posto di avvocato generale presso la Procura generale della Corte suprema di cassazione e, contestualmente, è soppresso un posto di sostituto procuratore generale. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata» .
[1] D.L. 4 aprile 2002, n. 51, Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 2002, n. 106.
[2] D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (conv. L. 9 ottobre 2002, n. 222), Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
[3] D.L. 9 settembre 2002, n. 195 (conv. L. 9 ottobre 2002, n. 222), Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
[4] D.L. 4 aprile 2002, n. 51, Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 2002, n. 106.
[5] In caso di provvedimento emanato, ai sensi del comma 1 dell’art. 13, dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, la giurisdizione è del TAR del Lazio (art. 13, co. 11); in tutti gli altri casi il ricorso era da presentarsi al Tribunale in composizione monocratica, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento (termine elevato a trenta giorni in caso di espulsione eseguita con accompagnamento immediato: art. 13, comma 8), comunicazione che deve avvenire in una lingua conosciuta dallo straniero o, nei casi di impossibilità, in lingua francese, inglese o spagnola, dovendosi altresì indicare le modalità di impugnazione.
[6] Il testo originario del decreto legge modificava la vigente disciplina, che prevede l’immediata esecutività del provvedimento del questore, disponendone la sospensione fino al giudizio sulla convalida. A seguito di un emendamento approvato al Senato in Assemblea, ad essere sospesa è l’esecuzione del provvedimento (emendamento 1.22, delle Commissioni riunite, approvato nella seduta del 20 ottobre).
[7] L’attribuzione di tale competenza ai giudici di pace si inquadra nell’ottica dell’articolo 106, comma secondo, Cost., secondo il quale la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Dunque, le competenze attribuibili dal legislatore ordinario ai giudici di pace (che rientrano nella categoria dei giudici onorari) parrebbero quelle spettanti, alla stregua dell’ordinamento vigente, ai giudici monocratici.
Ai sensi della vigente legislazione in materia (L n. 374 del 1991, Istituzione del giudice di pace) i giudici di pace sono nominati, all’esito di un periodo di tirocinio e di un giudizio di idoneità, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. I requisiti della nomina sono i seguenti: a) essere cittadino italiano; b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici; c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza; e) avere idoneità fisica e psichica; f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni; g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata; h) avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
La legge prescrive che la nomina debba ricadere comunque su "persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario".
La figura del giudice di pace è stata arricchita, recentemente, anche della competenza penale. Infatti, con il d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il legislatore ha disciplinato il potere di tali giudici onorari di decidere in merito a fatti penalmente rilevanti, anche se con riferimento a reati di lieve entità. Tale competenza si aggiunge a quella in materia civile, già attribuita dalla legge istitutiva di tale figura di giudice onorario.
[8] Emendamento 1.23 (testo 2) delle Commissioni riunite, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[9] Emendamento 1.43 (testo 2) delle Commissioni riunite, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[10] Si vedano le sedute della Commissione bilancio del 28 e 29 settembre e del 6 ottobre u.s..
[11] La disciplina generale del patrocinio dei non abbienti è ora posta dall’art. 74 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), in base al quale è assicurato il patrocinio: nel processo penale, per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria; nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. Tale beneficio è esteso, nell’ambito del processo penale, anche agli stranieri e agli apolidi (art. 90 del D.Lgs. n. 113/2002). Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, anche lo straniero fruisce della garanzia costituzionale in ordine ai diritti civili fondamentali, in particolare in ordine al diritto di difesa (sent. n. 10 del 1993), nel quale è compresa anche la difesa dei non abbienti (sent. n. 194 del 1992).
[12] Si ricorda che ai sensi del T.U. l’espulsione può essere disposta:
a) dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri;
b) dal prefetto quando lo straniero: è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto; si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo; appartiene a talune specifiche categorie.
[13] Emendamento 1.200 (testo 2) del relatore (sen. Bobbio), approvato in Assemblea nella seduta dle 20 ottobre. La disposizione, che tende a fare chiarezza sulla procedura da seguire, riproduce la stessa scansione temporale attualmente prevista per i giudici di convalida dal Codice di procedura penale.
[14] Emendamento 1.301 delle Commissioni riunite, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[15] Emendamento 1.201 (testo corretto) del relatore (sen. Bobbio) approvato dall’Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[16] Emendamento 1.470 (testo corretto) del relatore, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[17] Emendamenti 1.27 (testo 2) delle commissioni riunite e 1.115 del relatore, approvati in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[18] Emendamento 1.470 (testo corretto) del relatore, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[19] Emendamento 1.470 (testo corretto) del relatore, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[20] Anche tale modifica è stata introdotta con lo stesso emendamento 1.470, sopra citato.
[21] Emendamento 1.350, del sen. Guerzoni, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[22] Si tratta degli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché degli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e che soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
[23] Emendamento 1.204 del relatore (sen. Bobbio), approvato dall’Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[24] Le indennità sono soggette a rideterminazione con cadenza triennale, con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nel triennio precedente.
[25] Emendamento 1.450, delle Commissioni riunite, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[26] L’art. 159, co. 3, prevede anche che alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione si provvede con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
[27] Emendamento 1.0.13 (Le Commissioni riunite) approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre 2004.
[28] Emendamento 1.0.101 del relatore (sen. Boscetto), approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[29] Si vedano le dichiarazioni del relatore, sen. Boscetto rese nella seduta (pomeridiana) del 19 ottobre 2004.
[30] Legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone.
[31] Emendamento 1.0.102 del relatore (Sen. Boscetto), approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[32] Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (convertito nella L. 9 ottobre 2002, n. 222).
[33] Emendamento 1.0.14 (testo 2 corretto) delle Commissioni riunite, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[34] Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
[35] Emendamento 2.100 (testo corretto) del relatore (sen. Boscetto), approvato in Assemblea nel seduta del 20 ottobre. Si ricorda che la Commissione bilancio del Senato aveva condizionato il proprio parere di nulla osta su numerosi articoli del decreto all’approvazione di tale emendamento.
[36] Emendamento 2.100 (testo corretto) del relatore (sen. Boschetto), sopra richiamato.
[37] Legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
[38] Emendamento 1.450, delle Commissioni riunite, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[39] Emendamento 1.0.13 (testo 3), delle Commissioni riunite, approvato in Assemblea nella seduta del 20 ottobre.
[40] D.L. 10 settembre 2003, n. 253, Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, convertito, con modificazioni, in L. 6 novembre 2003, n. 300.